ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 217

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
2 luglio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 217/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

1

2015/C 217/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica) ( 1 )

16


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2015/C 217/03

Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

17

 

Commissione europea

2015/C 217/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,05 % al 1o luglio 2015 — Tassi di cambio dell'euro

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 217/05

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ( 1 )

20

2015/C 217/06

Comunicazione della Commissione a norma dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2015/C 217/07

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein il 20 gennaio 2015, in relazione alla causa Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz contro il comune di Vaduz (Causa E-3/15)

21

2015/C 217/08

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall’Eidsivating lagmannsrett l’11 febbraio 2015 in relazione alla causa Matja Kumba T. M’bye e altri contro Stiftelsen Fossumkollektivet (Causa E-5/15)

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 217/09

Avviso riguardante una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Sospensione del termine — Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

(2015/C 217/01)

1.   INTRODUZIONE

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») dispone che, «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2)

L’articolo 107, paragrafo 2, del trattato enumera i tipi di aiuti che sono compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, di cui al paragrafo 2, lettera b), di detto articolo. L’articolo 107, paragrafo 3, del trattato enumera i tipi di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, di cui al paragrafo 3, lettera c), di detto articolo.

3)

A norma dell’articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua un esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri. A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Norme procedurali particolareggiate per l’applicazione dell’articolo 108 del trattato sono stabilite nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2).

4)

L’articolo 42 del trattato stabilisce che le disposizioni del trattato riguardanti le norme in materia di concorrenza, che comprendono quelle sugli aiuti di Stato, sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, che comprendono i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La misura in cui tali disposizioni si applicano agli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura è stata determinata dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

5)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato. Una deroga a tale norma generale è istituita dall’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale dispone che gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti a favore del settore della pesca e dell’acquacoltura erogati dagli Stati membri a norma e in conformità di detto regolamento. Tuttavia, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato sono applicabili se le disposizioni nazionali istituiscono, per il settore della pesca e dell’acquacoltura, finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del regolamento stesso. In tale caso, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano all’insieme dei finanziamenti pubblici.

6)

Alcuni pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 non costituiscono pagamenti a favore del settore della pesca e dell’acquacoltura e non rientrano in tale settore: tra questi, i pagamenti a norma del titolo V, capo VIII, di detto regolamento, relativo alle misure della politica marittima integrata (PMI) finanziate in regime di gestione concorrente. Anche i pagamenti a norma del titolo V, capo III, del medesimo regolamento, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, esulano generalmente dal settore della pesca e dell’acquacoltura. Tuttavia, tali pagamenti rientrano nel settore della pesca e dell’acquacoltura se riguardano le misure previste al titolo V, capi I, II e IV di detto regolamento, come stabilito all’articolo 63, paragrafo 2, dello stesso.

7)

I pagamenti erogati a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 che esulano dal settore della pesca e dell’acquacoltura sono soggetti alle norme del trattato in materia di aiuti di Stato e, se costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero essere valutati nell’ambito dei pertinenti strumenti relativi agli aiuti di Stato. In tal caso, i presenti orientamenti, il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (4) e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (5) non sono applicabili.

8)

I presenti orientamenti definiscono i principi che la Commissione applicherà nel valutare se un aiuto al settore della pesca e dell’acquacoltura possa essere considerato compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato.

9)

Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura si inseriscono nel quadro più ampio della politica comune della pesca (PCP). Nell’ambito di tale politica, l’Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell’acquacoltura attraverso il FEAMP. L’impatto sociale ed economico del sostegno pubblico è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o solo dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della PCP. Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi della PCP. Pertanto, nell’applicare e interpretare le disposizioni dei presenti orientamenti, la Commissione tiene conto delle norme della PCP.

10)

La PCP, i cui obiettivi sono stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

11)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli obiettivi del FEAMP consistono nel promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, favorire l’attuazione della PCP, promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura e favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP. Nel complesso, il perseguimento di tali obiettivi non deve dar luogo a un aumento della capacità di pesca.

12)

Il FEAMP fornisce sostegno finanziario a una serie di temi e settori specifici individuati nel regolamento (UE) n. 508/2014. Le misure finanziate dal FEAMP sono attuate in base ai principi della gestione concorrente o diretta.

13)

Nella sua comunicazione dell’8 maggio 2012 relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (7) la Commissione ha annunciato i tre principali obiettivi perseguiti con la modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato: a) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; b) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; c) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

14)

In particolare, la Commissione ha invitato ad adottare un approccio comune per la revisione dei vari orientamenti e delle varie discipline, al fine di rafforzare il mercato interno, aumentare l’efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell’effetto di incentivazione), limitare gli aiuti al minimo e evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. I principi e le condizioni stabiliti nei presenti orientamenti si basano sugli obiettivi definiti nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE, OBBLIGO DI NOTIFICA E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione

15)

I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura. Essi si applicano ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.

16)

I presenti orientamenti si applicano alle componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell’acquacoltura (8). Essi si applicano inoltre a tutti gli altri aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) diversi dal FEAMP.

17)

I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti concessi a titolo di finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014. Tali aiuti sono approvati nell’ambito di detti piani conformemente all’articolo 73 dello stesso regolamento.

2.2.   Obbligo di notifica

18)

La Commissione rammenta agli Stati membri che, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999, sono tenuti a notificare qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto.

19)

Tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione:

a)

gli aiuti conformi a uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (9), qualora siano applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura, in particolare:

i)

gli aiuti conformi al regolamento (UE) n. 1388/2014; e

ii)

gli aiuti alla formazione, gli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità, conformi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (10);

b)

gli aiuti de minimis conformi al regolamento (UE) n. 717/2014.

20)

La Commissione rammenta agli Stati membri la necessità di notificare anche il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto (11).

21)

La Commissione rammenta agli Stati membri che gli aiuti concessi a titolo di finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 devono essere notificati alla Commissione nell’ambito dei piani di compensazione. A norma dell’articolo 73 di tale regolamento, gli aiuti di Stato così notificati saranno considerano notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

2.3.   Definizioni

22)

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

a)

«aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

b)

«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso, nonché qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

c)

«aiuti ad hoc»: gli aiuti non concessi nell’ambito di un regime;

d)

«aiuti individuali»: gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

e)

«data di concessione degli aiuti»: la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

f)

«intensità di aiuto»: l’importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

g)

«settore della pesca e dell’acquacoltura»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;

h)

«prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

i)

«PMI» o «piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014;

j)

«grande impresa»: qualsiasi impresa che non soddisfi i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014;

k)

«regioni ultraperiferiche»: le regioni di cui all’articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo (13), dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (14), il 1o gennaio 2014 Mayotte è divenuta una regione ultraperiferica.

l)

«aiuti al funzionamento»: gli aiuti aventi l’obiettivo o l’effetto di aumentare la liquidità di un’impresa, ridurne i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti calcolati esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle unità prodotte o dei mezzi di produzione.

3.   PRINCIPI

3.1.   Principi di valutazione comuni

23)

Per stabilire se una misura di aiuto notificata alla Commissione possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza la struttura per accertarsi che l’impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

24)

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto. La Commissione riterrà pertanto compatibili con il mercato interno soltanto le misure di aiuto che soddisfano ciascuno dei seguenti principi:

a)

contributo al conseguimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.3);

b)

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.4);

c)

adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.5);

d)

effetto di incentivazione: l’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo (sezione 3.6);

e)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata (sezione 3.7);

f)

prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi devono essere sufficientemente limitati, in modo che l’equilibrio generale della misura sia positivo (sezione 3.8);

g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti sull’aiuto concesso (sezione 3.9).

25)

Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette a una valutazione ex post come descritto ai punti da 118 a 121. La Commissione può limitare la durata del regime, di norma a quattro anni o meno, con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo.

26)

Nel caso in cui una misura di aiuto o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando costituisce una parte indissociabile della misura) comportino una violazione della normativa dell’Unione, l’aiuto è incompatibile con il mercato interno (15).

27)

Gli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all’attività d’esportazione, e gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione sono incompatibili con il mercato interno.

28)

Nel valutare un aiuto concesso a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell’importo dell’aiuto che rimane da recuperare (16). Questa disposizione non si applica tuttavia agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

29)

I principi di valutazione comuni vanno applicati tenendo conto del contesto specifico della PCP. Essi si applicano dunque all’insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alle sezioni 4 e 5 a causa di considerazioni specifiche per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

3.2.   Principi specifici per il settore della pesca e dell’acquacoltura

30)

In aggiunta ai principi comuni di valutazione di cui alla sezione 3.1, la Commissione applica anche i principi specifici per il settore della pesca e dell’acquacoltura di cui alla presente sezione.

31)

I beneficiari delle misure di aiuto devono rispettare le norme della PCP.

32)

Una domanda di aiuto o, se questa non è prevista, un atto equivalente deve essere considerato irricevibile se l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 ha accertato che l’operatore interessato ha commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all’articolo 10, paragrafo 3, dello stesso. Si applicano i periodi di irricevibilità stabiliti negli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Questo principio non si applica nel caso di aiuti che soddisfano le condizioni di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4 dei presenti orientamenti.

33)

Dopo aver presentato una domanda di aiuto o, se questa non è prevista, un atto equivalente, l’impresa deve continuare a conformarsi alle norme della PCP per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Le misure di aiuto devono esplicitamente prevedere che, durante questi periodi, il beneficiario o i beneficiari rispettino le norme della PCP. Se l’autorità competente stabilisce che durante questi periodi un beneficiario ha commesso una o più infrazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 e che la sua domanda diventa quindi irricevibile, l’aiuto deve essere rimborsato dal beneficiario.

34)

Una misura di aiuto dello stesso tipo di un’operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere considerata compatibile con il mercato interno solo se è conforme alle disposizioni di tale regolamento applicabili a quel tipo di operazione, in particolare le disposizioni relative all’intensità dell’aiuto pubblico. Se un aiuto va al di là dei criteri stabiliti in tale regolamento, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile.

35)

Non devono essere concessi aiuti per attività che corrispondono a operazioni non ammissibili a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.

3.3.   Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

36)

Una misura di aiuto di Stato deve contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi di interesse comune di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato.

37)

Inoltre, ogni misura di aiuto deve individuare gli obiettivi della PCP cui contribuisce e dimostrare chiaramente in che modo contribuirà al loro conseguimento senza incidere negativamente sugli altri obiettivi della PCP. La PCP, i cui obiettivi sono stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

38)

La Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3 e 5.4 dei presenti orientamenti contribuiscano al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.

3.4.   Necessità dell’intervento statale

39)

Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario individuare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire, a maggior ragione in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

40)

A determinate condizioni gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo al funzionamento efficiente dei mercati e a rafforzare la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell’equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

41)

In generale, gli aiuti di Stato non devono avere scopo o effetto protettivo e devono favorire la razionalizzazione e l’efficienza del settore della pesca e dell’acquacoltura. Essi devono sempre mirare al conseguimento di miglioramenti permanenti, in modo che il settore possa funzionare sulla base di fattori di mercato.

42)

Ai fini dei presenti orientamenti, nel caso di aiuti che soddisfino le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3 e 5.4, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di conseguire gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato e che tale intervento sia quindi necessario.

3.5.   Adeguatezza della misura di aiuto

43)

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi in questione. Una misura di aiuto non sarà considerata compatibile con il mercato interno se altri strumenti di intervento o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PCP.

44)

La Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3 e 5.4 dei presenti orientamenti costituiscano uno strumento di intervento adeguato. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve dimostrare che non esistono altri strumenti di intervento meno distorsivi.

45)

La Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto eventualmente fornite dallo Stato membro. Analogamente, per accertare che non esistano strumenti di intervento meno distorsivi, è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 6.

46)

Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Gli Stati membri devono assicurarsi che l’aiuto sia concesso nella forma che genera le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza.

47)

Se l’aiuto è concesso sotto forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale (quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

48)

Per valutare l’adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 6.

3.6.   Effetto di incentivazione

49)

Gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. L’aiuto ha un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato in modo limitato o differente. L’aiuto non deve essere inteso a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa avrebbe comunque sostenuto, né a compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica (17).

50)

Gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell’Unione o dai presenti orientamenti e in altri casi debitamente giustificati.

51)

Gli aiuti concessi a favore di un’operazione intrapresa dal beneficiario prima di aver presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali non possono essere considerati come aventi un effetto di incentivazione.

52)

Per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, e gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6, non è richiesto un effetto di incentivazione.

53)

Si ritiene che gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e se essa è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati. Quest’ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se la misura era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

3.7.   Proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario)

54)

L’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per indurre il beneficiario a realizzare un’attività.

55)

Di regola, gli aiuti sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto (approccio del sovraccosto netto).

56)

Pertanto l’aiuto non deve superare l’importo minimo necessario per rendere il progetto redditizio. Ad esempio, l’aiuto non deve portare il tasso di rendimento interno (TRI) (18) del progetto oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi. Se questi tassi non sono disponibili, l’aiuto non dovrebbe aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo complesso o oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

57)

Se una misura di aiuto è dello stesso tipo di un’operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 508/2014, il principio della proporzionalità dell’aiuto è considerato rispettato se l’importo dell’aiuto non supera l’intensità massima applicabile dell’aiuto pubblico di cui all’articolo 95 e all’allegato I di tale regolamento. Se l’intensità massima di aiuto pubblico di una misura supera quanto stabilito in tali disposizioni, il principio della proporzionalità dell’aiuto è considerato rispettato se lo Stato membro dimostra che si tratta di un aiuto giustificato e indispensabile.

58)

Gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, e gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 sono considerati proporzionati.

59)

Gli aiuti possono essere concessi contemporaneamente nell’ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico a favore di un’attività non superi le intensità massime di aiuto di cui ai presenti orientamenti.

3.8.   Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

60)

Perché l’aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di interesse comune.

3.8.1.   Considerazioni generali

61)

In linea di principio, gli aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura possono causare distorsioni del mercato dei prodotti e effetti sull’ubicazione. Pertanto essi possono dare luogo a inefficienze allocative, che compromettono il rendimento economico del mercato interno, e a problemi di distribuzione, che alterano la distribuzione dell’attività economica tra diverse zone geografiche.

62)

Tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, se l’aiuto rispetta le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3 e 5.4, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.

63)

In generale, la Commissione tenderà a considerare gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tanto più limitati quanto più gli aiuti sono proporzionati (aiuto limitato al minimo necessario) e quanto più basso è l’importo dell’aiuto rispetto ai costi ammissibili complessivi.

3.8.2.   Regimi di aiuti

64)

I regimi di aiuti non devono comportare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi. In particolare, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale, un regime non dovrebbe comportare elevati livelli di distorsione a livello cumulativo.

65)

Lo Stato membro deve quindi dimostrare che gli effetti negativi dell’aiuto saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi di aiuto individuali e cumulativi, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare gli effetti dell’aiuto, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d’impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

3.8.3.   Aiuti individuali notificati

66)

Nel valutare gli effetti degli aiuti individuali notificati, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi al fatto di evitare l’uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell’aiuto.

67)

Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione prove che consentano di individuare i mercati del prodotto interessati (vale a dire i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti), il mercato geografico, i concorrenti nonché i clienti e i consumatori interessati.

68)

Per valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi la Commissione utilizzerà diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l’andamento del mercato (in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti e la strategia di mercato del beneficiario.

3.9.   Trasparenza

69)

Ogni Stato membro deve pubblicare almeno le seguenti informazioni su un sito web completo sugli aiuti di Stato, a livello nazionale o regionale:

a)

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;

b)

l’autorità o le autorità che concedono l’aiuto;

c)

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Nel caso di aiuti individuali che non superano 30 000 EUR (19), si può derogare a tale obbligo.

70)

Per i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,03 – 0,5; più di 0,5 – 1; più di 1 – 2; più di 2.

71)

Le informazioni devono essere pubblicate dopo l’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (20). Gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare le informazioni anteriormente al 1o luglio 2017 (21).

4.   AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

4.1.   Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali

72)

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno se rispettano i principi di cui alla sezione 3 e soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella presente sezione.

73)

Le nozioni di calamità naturali ed eventi eccezionali devono essere interpretate in modo restrittivo (22).

74)

Nell’ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell’acquacoltura, la Commissione ha finora considerato calamità naturali le tempeste eccezionalmente gravi e le inondazioni. Inoltre, a norma del regolamento (UE) n. 1388/2014, l’esenzione per categoria può essere accordata anche ai seguenti tipi di calamità naturali: terremoti, valanghe, frane, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

75)

I seguenti fenomeni sono esempi di eventi eccezionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione in casi che non rientrano nel settore della pesca e dell’acquacoltura: guerre, disordini interni, scioperi, con alcune riserve e in funzione della loro entità, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. L’insorgenza di una malattia animale o la presenza di organismi nocivi ai vegetali non costituiscono in generale un evento eccezionale. Tuttavia, in casi specifici riguardanti il settore della pesca e dell’acquacoltura, la Commissione ha riconosciuto come evento eccezionale una malattia di animali nuova e di vaste dimensioni.

76)

La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

77)

Gli aiuti concessi a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

a)

l’autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l’evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale;

b)

esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e il danno subito dall’impresa.

78)

Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’azienda interessata.

79)

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale o a un determinato evento eccezionale devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

80)

Per consentire una reazione rapida, la Commissione autorizzerà regimi-quadro di aiuti ex ante volti a compensare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l’aiuto può essere erogato in tali casi di calamità naturale. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di informazione di cui al punto 130.

81)

I costi ammissibili corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell’evento eccezionale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione. I danni possono includere:

(a)

danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione), nonché

(b)

perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.

82)

I danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell’evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell’evento eccezionale.

83)

La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nell’anno della calamità naturale o dell’evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

(b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l’evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

84)

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

85)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

5.   AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

5.1.   Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

86)

Se un aiuto a favore di PMI o di grandi imprese è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma di uno dei regolamenti di esenzione per categoria di cui al punto 19, lettera a), la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e nella presente sezione nonché dei criteri definiti per ciascuna categoria di aiuto contemplata in detti regolamenti.

87)

Se l’aiuto non rispetta tutti i criteri stabiliti al punto 86, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile. La Commissione valuterà tali aiuti caso per caso.

88)

In deroga al punto 86, un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1388/2014 è compatibile con il trattato se soddisfa le condizioni stabilite nella sezione 4.

5.2.   Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

89)

Se un aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione (23), la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e nelle sezioni pertinenti di detti strumenti.

5.3.   Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi

90)

Se un aiuto è destinato a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e delle condizioni specifiche fissate nella presente sezione.

91)

In deroga al punto 90, la Commissione valuterà gli aiuti dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1388/2014 sulla base della sezione 5.1 dei presenti orientamenti.

92)

Nell’ambito degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell’acquacoltura la Commissione ha finora considerato che fenomeni quali tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell’acqua per un periodo prolungato possono costituire eventi climatici avversi. La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

93)

Gli aiuti concessi a norma della presente sezione devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il danno arrecato dall’evento climatico avverso deve superare il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

b)

deve esistere un nesso causale diretto tra l’evento climatico avverso e i danni subiti dall’impresa;

c)

nel caso di perdite causate da eventi climatici avversi previsti all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, lo Stato membro deve giustificare il motivo per cui intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all’articolo 35 di detto regolamento.

94)

La Commissione autorizzerà regimi-quadro di aiuti ex ante volti a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l’aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di informazione di cui al punto 130.

95)

Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’azienda interessata.

96)

I regimi di aiuti connessi a eventi climatici avversi devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

97)

I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione. I danni possono includere:

a)

danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione); nonché

b)

perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.

98)

In caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

99)

Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento climatico avverso. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento climatico avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento stesso.

100)

La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nell’anno dell’evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l’evento climatico avverso o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l’evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.

101)

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

102)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

5.4.   Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione delle malattie animali nell’acquacoltura

103)

Se un aiuto è destinato a coprire i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione delle malattie animali nell’acquacoltura, la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e delle condizioni fissate nella presente sezione.

104)

In deroga al punto 103, la Commissione valuterà gli aiuti dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria di aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1388/2014 sulla base della sezione 5.1 dei presenti orientamenti.

105)

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente:

a)

per le malattie figuranti nell’elenco delle malattie animali stilato dall’Organizzazione mondiale per la sanità animale, nell’allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) oppure nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (25); nonché

b)

nell’ambito di:

i)

un programma a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo e eradicazione delle malattie animali; o

ii)

misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente.

106)

Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’azienda interessata.

107)

Non dovrebbe essere concesso alcun aiuto ove sia stabilito che la malattia è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è dovuta a sua negligenza.

108)

I regimi di aiuto devono essere adottati entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi provocati dalla malattia. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

109)

La Commissione autorizzerà regimi-quadro ex ante purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l’aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di informazione di cui al punto 130.

110)

I costi ammissibili sono i costi relativi a:

a)

controlli sanitari, analisi, test e altre indagini;

b)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;

c)

macellazione, abbattimento e distruzione di animali;

d)

distruzione di prodotti di origine animale e di prodotti connessi ad animali;

e)

pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

f)

il danno derivante dalla macellazione, dall’abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali, limitato al valore di mercato che tali animali e prodotti avrebbero se non fossero stati interessati dalla malattia;

g)

perdite di reddito dovute a difficoltà di ripopolamento;

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, altri costi sostenuti a causa dell’insorgenza di malattie animali nell’acquacoltura.

111)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

5.5.   Aiuti finanziati mediante oneri parafiscali

112)

Se i regimi di aiuti sono finanziati mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca e dell’acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali, la Commissione valuterà il regime sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 e delle condizioni elencate nella presente sezione. Soltanto gli aiuti a favore sia di prodotti nazionali che di prodotti importati possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

5.6.   Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

113)

Se un aiuto costituisce un aiuto al funzionamento concesso nelle regioni ultraperiferiche allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche di tali regioni dovute all’isolamento, all’insularità e all’ultraperifericità, la Commissione valuterà l’aiuto caso per caso sulla base dei principi stabiliti nella sezione 3 e delle condizioni elencate nella presente sezione nonché delle specifiche disposizioni giuridiche applicabili a tali regioni. Inoltre essa terrà conto, se del caso, della compatibilità dell’aiuto con le misure del FEAMP per la regione interessata e dei suoi effetti sulla concorrenza, sia all’interno delle regioni stesse che in altre parti dell’Unione.

114)

L’aiuto non deve andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche dovute all’isolamento, all’insularità e all’ultraperifericità. Al fine di evitare una sovracompensazione, lo Stato membro deve tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico, compresi, se del caso, la compensazione dei costi supplementari gravanti, nelle regioni ultraperiferiche, sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui agli articoli da 70 a 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 e gli aiuti per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento.

5.7.   Aiuti destinati ad altre misure

115)

Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 e da 5.1 a 5.6, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno.

116)

Se tuttavia uno Stato membro intende concedere o concede un tale aiuto, deve chiaramente dimostrarne la conformità ai principi stabiliti nella sezione 3. La Commissione può dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato interno sulla base di una valutazione caso per caso.

6.   ASPETTI PROCEDURALI

6.1.   Durata massima dei regimi di aiuti e valutazione

117)

La Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuti di durata limitata. In linea di principio, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i sette anni.

118)

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che taluni regimi siano soggetti a una ulteriore scadenza temporale di norma equivalente a quattro anni o meno e alla valutazione ex post di cui al punto 25. Saranno realizzate valutazioni ex post per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

119)

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, l’obbligo di valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuti di importo elevato, che presentano caratteristiche innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dall’autorità che concede l’aiuto, sulla base di una metodologia comune, e deve essere resa pubblica. Assieme al regime di aiuto gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.

120)

Nel caso di regimi di aiuti esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria unicamente a motivo del loro importo elevato, la Commissione ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.

121)

La valutazione ex post deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. Qualsiasi successiva misura di aiuto che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione ex post.

6.2.   Applicazione degli orientamenti

122)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti per valutare tutti gli aiuti che saranno concessi a decorrere dal 1o luglio 2015, a prescindere dalla data di notifica.

123)

Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti approvato e notificati alla Commissione in forza dell’obbligo di notifica saranno valutati sulla base degli orientamenti applicabili al regime di aiuti approvato.

124)

Gli aiuti concessi illegalmente saranno valutati sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

125)

Gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura adottati nel 2008 non saranno più applicabili successivamente al 30 giugno 2015, tranne nei casi di cui ai punti 123 e 124.

6.3.   Proposte di opportune misure

126)

In conformità all’articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone a ciascuno Stato membro di modificare i propri regimi di aiuti esistenti per conformarli ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2015.

127)

La Commissione invita ciascuno Stato membro a esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte nei presenti orientamenti entro due mesi dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

128)

Se uno Stato membro non esprime il proprio accordo esplicito e incondizionato entro la scadenza prevista, la Commissione considererà che esso non concorda con le misure proposte. In tal caso, la Commissione procederà a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

6.4.   Relazioni e monitoraggio

129)

La Commissione rammenta agli Stati membri l’obbligo di presentare relazioni annuali alla Commissione, conformemente al disposto dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 e degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 794/2004.

130)

Nella relazione annuale devono figurare anche informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si sono verificati la calamità naturale o l’evento climatico avverso di cui alle sezioni 4 e 5.3, nonché informazioni sui programmi di prevenzione, controllo e eradicazione di cui alla sezione 5.4. Tale obbligo di informazione si riferisce unicamente ai regimi quadro ex ante.

131)

Ogni Stato membro deve conservare una documentazione dettagliata di tutte le sue misure di aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che siano state rispettate le condizioni dei presenti orientamenti concernenti, se del caso, l’ammissibilità e l’intensità dell’aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

6.5.   Riesame

132)

La Commissione può decidere di riesaminare o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o ad altre politiche dell’Unione, a causa di impegni internazionali o dell’evoluzione dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(5)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(6)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’8 maggio 2012 — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final.

(8)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1). Tali orientamenti non si applicano al settore della pesca e dell’acquacoltura.

(9)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(11)  Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013, Télévision française 1 (TF1)/Commissione europea, T-275/11, ECLI:EU:T:2013:535, punti 41-44.

(12)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(13)  Decisione del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(14)  Decisione del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(15)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e la sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-337/07, ECLI:EU:C:2008:764, punti 94-116.

(16)  Sentenza del Tribunale del 13 settembre 1995, TWD/Commissione, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punti 53-63.

(17)  Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2013, HGA e altri/Commissione, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punti 103-123.

(18)  Il tasso di rendimento interno (TRI) non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l’investitore si aspetta di ricevere nel corso dell’intera durata dell’investimento. Esso è definito come il tasso di attualizzazione per il quale il valore attuale netto (VAN) dell’insieme dei flussi di cassa è pari a zero. Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente (generalmente utilizzando il costo del capitale).

(19)  La soglia di 30 000 EUR corrisponde alla soglia per la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1388/2014. È opportuno fissare la stessa soglia di detto regolamento nei presenti orientamenti, al fine di garantire la coerenza tra i vari strumenti di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura e ridurre l’onere amministrativo degli Stati membri. Tenuto conto dei rischi per la protezione dei dati personali, il requisito di pubblicare le informazioni sugli aiuti individuali superiori alla soglia di 30 000 EUR è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, in particolare per quanto riguarda la trasparenza in relazione all’utilizzo dei fondi pubblici.

(20)  Le informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegittimi, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni ex post, al più tardi entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(21)  Non è richiesta la pubblicazione degli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2017 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2017.

(22)  Sentenza della Corte di Giustizia del 23 febbraio 2006, Giuseppe Atzeni e altri, cause riunite C-346/03 e C-529/03, ECLI:EU:C:2006:130, punto 79.

(23)  Gli orientamenti orizzontali e gli altri strumenti comprendono, in particolare, i criteri per l’analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell’11.8.2009, pag.1), gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4), la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1), la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1) e gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(25)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).


2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/16


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 217/02)

Il 22 giugno 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7628. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/17


Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2015/C 217/03)

La Cancelleria del Premio del cittadino europeo ha tenuto la sua riunione annuale il 3 giugno 2015 sotto la presidenza dell’on. Sylvie Guillaume, Vicepresidente del Parlamento europeo.

Nel corso della riunione è stato stabilito il seguente elenco dei vincitori del Premio per il 2015.

I premi saranno consegnati nel corso di cerimonie pubbliche che si terranno negli Stati membri di residenza dei vincitori e saranno organizzate dagli Uffici d’informazione del Parlamento europeo. Inoltre i premiati parteciperanno a una manifestazione centrale che si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles il 14 ottobre 2015.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Vincitori

Antoine Deltour

Carole Roberts

Člověk v tísni

Davide Martello

Davidovics László

Die gewollte Donau

Don Michele De Paolis

Drago Jančar

Euriade e.V.

Fundación Barraquer

Fundacja Integracji Społecznej PROM

Fundacja Oswoić Los

Gaia Ferrara

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

Heart for Romania

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ikäihmisten olohuone

Innovaction

Instituto Marquês de Valle Flôr

Istituto di Medicina Solidale Onlus

Katri Raik

Κοινωνική Κουζίνα - ο Άλλος Άνθρωπος

La Ciudad Accesible

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Lydia Foy

Manuela Eanes

Mário Ruivo

Medici con l'Africa CUAMM

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Netzwerk sozialer Zusammenhalt

НЧ „Бъдеще сега 2006“

PAMINA Nachwuchsschwimmfest

PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Rafel SHAMRI

Richmond Foundation

Romska Ungdomsförbundet

Rūta Dimanta

Schone Kleren Campagne

Serge Laborderie

SLYNCS

Takis Hadjidemetriou and Ali Tuncay

Territoires de la Mémoire

Tessy Fautsch

Tina Ellen Lee

Tomo Križnar

Yves D. Robert


Commissione europea

2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/19


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,05 % al 1o luglio 2015

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o luglio 2015

(2015/C 217/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1100

JPY

yen giapponesi

136,63

DKK

corone danesi

7,4607

GBP

sterline inglesi

0,70905

SEK

corone svedesi

9,2460

CHF

franchi svizzeri

1,0457

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,7435

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,246

HUF

fiorini ungheresi

314,33

PLN

zloty polacchi

4,1901

RON

leu rumeni

4,4760

TRY

lire turche

2,9748

AUD

dollari australiani

1,4458

CAD

dollari canadesi

1,3902

HKD

dollari di Hong Kong

8,6053

NZD

dollari neozelandesi

1,6415

SGD

dollari di Singapore

1,4982

KRW

won sudcoreani

1 246,87

ZAR

rand sudafricani

13,5328

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8838

HRK

kuna croata

7,5885

IDR

rupia indonesiana

14 810,69

MYR

ringgit malese

4,1756

PHP

peso filippino

50,222

RUB

rublo russo

61,5175

THB

baht thailandese

37,537

BRL

real brasiliano

3,4451

MXN

peso messicano

17,4492

INR

rupia indiana

70,6016


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2.7.2015   

IT

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C 217/20


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 217/05)

Stato membro

Cipro

Rotte interessate

da Larnaka a Bruxelles Zaventem

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

29 marzo 2015

Data di entrata in vigore delle modifiche

25 ottobre 2015

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Dipartimento dell’aviazione civile

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22404104

Fax +357 22766552

Internet: http://www.mcw.gov.cy/dca

All’attenzione di: Antonis Lemesianos

Email: alemesianos@mcw.gov.cy


2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/20


Comunicazione della Commissione a norma dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 217/06)

Stato membro

Cipro

Rotta interessata

Larnaka-Bruxelles (Zaventem)-Larnaka

Periodo di validità del contratto

25 ottobre 2015 - 24 ottobre 2019

oppure

27 marzo 2016 - 26 marzo 2020

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Dipartimento dell’aviazione civile

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22404104

Fax +357 22766552

Internet: http://www.mcw.gov.cy/dca

All’attenzione di: Antonis Lemesianos

Email: alemesianos@mcw.gov.cy


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2.7.2015   

IT

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C 217/21


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein il 20 gennaio 2015, in relazione alla causa Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz contro il comune di Vaduz

(Causa E-3/15)

(2015/C 217/07)

Con lettera del 20 gennaio 2015, protocollata presso la cancelleria della Corte il 22 gennaio 2015, lo Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (tribunale del Principato del Liechtenstein) ha inviato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo in relazione alla causa Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz c. Gemeinde Vaduz (comune di Vaduz), in merito ai seguenti quesiti:

1.

La direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull’ambiente è applicabile nel Principato del Liechtenstein alle procedure VIA che sono ancora basate, in base alle disposizioni transitorie, sulla legge relativa alla valutazione degli impatti ambientali (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) del 10 marzo 1999 (in prosieguo: la «vecchia versione della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale»)?

2.

In caso affermativo, esiste nel caso di specie una restrizione illegittima del diritto di denuncia delle organizzazioni per la difesa dell’ambiente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE in combinato disposto con l’articolo 20 della precedente versione della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, se il governo prende una decisione generale sulla compatibilità ambientale del progetto a norma dell’articolo 16 della vecchia versione della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito di una procedura distinta, ma subordina, mediante condizioni, la decisione sulle questioni cruciali relative alla compatibilità ambientale del progetto a successive procedure di autorizzazione ai sensi della normativa speciale?

3.

In tal caso, l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE, ha efficacia diretta per quanto riguarda la procedura VIA di cui trattasi, che costituisce la base per la denuncia individuale al tribunale di Stato?

4.

Quale sarebbe la conseguenza giuridica, nel caso di specie, di una violazione del diritto di denuncia previsto dalla direttiva per quanto riguarda le questioni 2 e 3?


2.7.2015   

IT

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C 217/22


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall’Eidsivating lagmannsrett l’11 febbraio 2015 in relazione alla causa Matja Kumba T. M’bye e altri contro Stiftelsen Fossumkollektivet

(Causa E-5/15)

(2015/C 217/08)

Con lettera dell’11 febbraio 2015, l’Eidsivating lagmannsrett (Corte d’appello di Eidsivating, Norvegia) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 13 febbraio 2015, in relazione alla causa Matja Kumba T. M’bye e altri contro Stiftelsen Fossumkollektivet, in merito ai seguenti quesiti:

1.

un orario di lavoro medio di 84 ore settimanali (turni a rotazione 7/7 giorni) nell’ambito di un contratto di assistenza in convivenza costituisce una violazione dell’articolo 6 [cfr. anche articolo 22, paragrafo 1, lettera a)], della direttiva sull’orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE)?

2.

una disposizione nazionale ai sensi della quale il consenso di un lavoratore a lavorare più di 60 ore nell’ambito di un contratto di assistenza in convivenza sia irrevocabile, sarebbe compatibile con i diritti di cui i lavoratori godono in virtù dell’articolo 6 (cfr. anche articolo 22) della direttiva sull’orario di lavoro?

3.

il licenziamento a seguito del mancato consenso ad un contratto di lavoro di più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni costituisce una sanzione o è considerato quale danno ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) [cfr. anche lettera b)], della direttiva sull’orario di lavoro?


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.7.2015   

IT

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C 217/23


Avviso riguardante una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Sospensione del termine

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

(2015/C 217/09)

Il 16 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 19 gennaio 2015.

La richiesta è stata presentata dalla società Flughafen Wien e riguardava le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei sul territorio dell’Austria. L’avviso corrispondente è stato pubblicato nella GU C 93 del 20 marzo 2015, pagina 22.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 130 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta. Tale periodo iniziale scade il 30 luglio 2015.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o al richiedente o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha chiesto alla Flughafen Wien di fornire informazioni supplementari entro il 13 marzo 2015. Il 20 aprile 2015 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni supplementari entro il 18 maggio 2015.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 2, seconda frase, della direttiva 2014/25/UE in caso di risposte tardive o incomplete alla richiesta della Commissione di chiarimenti o di informazioni supplementari, il periodo di 130 giorni di cui sopra è sospeso per il periodo che intercorre fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine definitivo scadrà quindi 90 giorni lavorativi dopo il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.