ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
29 maggio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 175/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7597 — Sabadell/TSB) ( 1 )

1


 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2015/C 175/02

Parere della Banca centrale europea, del 13 marzo 2015, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (CON/2015/10)

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 175/03

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

5

2015/C 175/04

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

6

 

Commissione europea

2015/C 175/05

Tassi di cambio dell'euro

7

2015/C 175/06

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 febbraio 2015 relativo a un progetto di decisione concernente il caso M.7194 — Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media — Relatore: Danimarca

8

2015/C 175/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media (M.7194)

10

2015/C 175/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 febbraio 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (Caso M.7194 — Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media) [notificato con il numero C(2015) 996 final]  ( 1 )

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7597 — Sabadell/TSB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 175/01)

Il 18 maggio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7597. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 marzo 2015

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Introduzione e base giuridica

In data 17 dicembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sugli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1) (IPCA) (di seguito la «proposta di regolamento»). Tale atto sarebbe destinato ad abrogare e sostituire il regolamento (CE) del Consiglio n. 2494/95 (2). In data 26 gennaio 2015 la BCE è stata consultata sulla medesima proposta dal Consiglio dell’Unione europea.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta di regolamento rientra negli ambiti di competenza della BCE in quanto questa è uno degli utilizzatori chiave delle statistiche IPCA. Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati sono indicatori importanti nel contesto della politica monetaria. Essi rivestono un’importanza cruciale per l’obiettivo principale della BCE del mantenimento della stabilità dei prezzi nell’area dell’euro (3), dato che decisioni efficaci di politica monetaria dipendono da statistiche sugli IPCA affidabili e di elevata qualità. Essi supportano altresì i compiti dell’Eurosistema nel settore della stabilità del mercato finanziario (4).

In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE valuta favorevolmente gli sforzi intrapresi dalla Commissione europea (Eurostat) in vista della revisione e della modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione per la compilazione delle statistiche sugli IPCA.

2.   Consultazione della BCE e suo coinvolgimento nei lavori preparatori e di attuazione

2.1.

Considerati i sistematici contributi della BCE al quadro degli IPCA e l’importanza di statistiche sugli IPCA di elevata qualità ai fini di una politica monetaria efficace e, in particolare, in vista del perseguimento dell’obiettivo principale della BCE della stabilità dei prezzi, la BCE dovrebbe continuare ad essere consultata su future modifiche di tale quadro (5).

2.2.

In particolare, ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato, la BCE deve essere consultata su qualsiasi atto di esecuzione o delegato che la Commissione possa adottare in base al quadro giuridico rivisto degli IPCA (6). L’obbligo di consultare la BCE, ed i benefici connessi a tale consultazione, sono stati sottolineati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Commissione c. BCE  (7).

2.3.

In coerenza con le disposizioni vigenti del regolamento (CE) n. 2494/95 (8), e indipendentemente dalla collaborazione nella preparazione degli atti legislativi, il considerando 2 della proposta di regolamento dovrebbe riflettere la competenza consultiva della BCE in relazione agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della proposta di regolamento.

3.   Uso degli atti delegati e degli atti di esecuzione

3.1.

In relazione al potere della Commissione di adottare atti delegati sulla base dell’articolo 290 del trattato, la BCE ritiene che costituiscano elementi essenziali della proposta di regolamento la soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono obbligati a fornire sottoindici degli indici armonizzati, e la lista dei sottoindici che gli Stati membri non sono tenuti a costruire (9). Tali elementi sono fondamentali per assicurare indici dei prezzi al consumo ben fondati ed armonizzati. Modifiche a tali parametri hanno un effetto diretto sulla copertura e la solidità degli indici. Essi esercitano una significativa influenza sulla qualità e l’affidabilità dell’indice. La BCE è pertanto dell’avviso che degli atti delegati non costituiscano lo strumento giuridico appropriato da utilizzare per stabilire le norme che regolano tali elementi chiave del quadro degli IPCA. Simili aspetti dovrebbero essere determinati e fissati nella proposta di regolamento. La BCE suggerisce di inserire nell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, le ben note soglie corrispondenti al peso di 1/1 000 delle spese totali coperte dagli IPCA e di 1/100 per gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e gli indici dei prezzi delle abitazioni, rispettivamente.

3.2.

La BCE valuta favorevolmente il testo proposto per l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato con l’articolo 2, lettera q), sulla raccolta di informazioni relative ai «prezzi amministrati» come parte delle «informazioni di base» che devono essere fornite in riferimento agli IPCA (e agli IPCA ad aliquote fiscali costanti). La BCE monitora l’evoluzione dei prezzi che siano fissati direttamente da un’autorità amministrativa (a livello centrale, regionale o locale, ivi compresi i regolatori nazionali) o influenzati da essa in misura significativa, nonché l’impatto di tali dinamiche sul complesso dell’IPCA. Tale informazione è invero molto utile per l’analisi degli andamenti dell’inflazione. Sono tuttavia necessarie ulteriori indicazioni in relazione alla classificazione dei prezzi come non amministrati, in larga parte amministrati o interamente amministrati. Tale classificazione è spesso ambigua. Per gli indici che si riferiscono a prezzi amministrati, o li escludono, la BCE accoglierebbe con favore il fatto che la Commissione fornisca indicazioni che assicurino la definizione e l’applicazione armonizzate di tali concetti in un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

4.   Aspetti metodologici

4.1.

La BCE concorda con la Commissione che il nuovo quadro giuridico non può costituire un regresso rispetto agli attuali requisiti per la compilazione di indici armonizzati, in termini di garanzia di qualità e di coerenza. I risultati positivi raggiunti negli ultimi venti anni, a partire dall’adozione del regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbero essere mantenuti e, ove possibile, migliorati.

4.2.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento introduce un margine più ampio per le differenze sistematiche nei tassi di crescita annuale degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice di prezzo OOH) e delle abitazioni (IPAB) che possono tradursi in scostamenti dai concetti o dai metodi stabiliti nella proposta di regolamento. Mentre il regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione (10) tace sul punto, la BCE raccomanda vivamente l’applicazione dello standard di 0,1 punti percentuali che è adottato per valutare la comparabilità dei sottoindici dell’IPCA. Tal risultato potrebbe essere raggiunto eliminando la lettera b) dell’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento e rimuovendo il limite dell’ambito di applicazione della lettera a) della medesima disposizione. Requisiti di comparabilità poco stringenti pregiudicherebbero la qualità dei sottoindici OOH e IPAB.

4.3.

La costruzione di sottoindici ad intervalli meno frequenti di quelli richiesti dalla proposta di regolamento dovrebbe restare soggetta alla previa approvazione della Commissione (Eurostat). Ciò è attualmente assicurato dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2494/95 (11). La medesima condizione dovrebbe essere rispecchiata nell’articolo 6, paragrafo 3, della proposta di regolamento, nonché nel regolamento di esecuzione.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono a tal fine contenute in un documento di lavoro tecnico, e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 2494/95, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

(3)  Cfr. l’articolo 127, paragrafo 1, del trattato e il primo periodo dell’articolo 2 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»).

(4)  Cfr. il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, e l’articolo 127, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato, e il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 3.3 congiuntamente all’articolo 42.1 dello statuto del SEBC.

(5)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, ai sensi del quale la Commissione è tenuta a richiedere il parere della BCE sulle misure che propone di sottoporre al Comitato del sistema statistico europeo.

(6)  Cfr., ad esempio, il paragrafo 1.3 del Parere della Banca centrale europea del 15 febbraio 2007 a richiesta del Consiglio dell’Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle Direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1); paragrafo 2 del Parere della Banca centrale europea del 19 ottobre 2012 in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (GU C 73 del 13.3.2013, pag. 5).

(7)  Sentenza del 10 luglio 2003, in causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee c. Banca centrale europea, [2003], in Raccolta, 2003, pag. I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111. La Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira essenzialmente «ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(8)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(9)  Cfr. l’articolo 5, paragrafi 6 e 7, della proposta di regolamento.

(10)  Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).

(11)  I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente ai requisiti di comparabilità di cui all’articolo 4, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile. Questa disposizione non osta a una rilevazione più frequente dei prezzi.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/5


Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2015/C 175/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 1o marzo 2016, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 132 del 29.5.2015, pag. 82.

(2)  GU L 132 del 29.5.2015, pag. 3.


29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/6


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2015/C 175/04)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 36/2012.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 maggio 2015

(2015/C 175/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0896

JPY

yen giapponesi

135,36

DKK

corone danesi

7,4598

GBP

sterline inglesi

0,71240

SEK

corone svedesi

9,2617

CHF

franchi svizzeri

1,0344

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4910

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,463

HUF

fiorini ungheresi

308,65

PLN

zloty polacchi

4,1289

RON

leu rumeni

4,4435

TRY

lire turche

2,8970

AUD

dollari australiani

1,4267

CAD

dollari canadesi

1,3594

HKD

dollari di Hong Kong

8,4484

NZD

dollari neozelandesi

1,5213

SGD

dollari di Singapore

1,4723

KRW

won sudcoreani

1 208,30

ZAR

rand sudafricani

13,2001

CNY

renminbi Yuan cinese

6,7568

HRK

kuna croata

7,5817

IDR

rupia indonesiana

14 380,97

MYR

ringgit malese

3,9797

PHP

peso filippino

48,560

RUB

rublo russo

57,1277

THB

baht thailandese

36,909

BRL

real brasiliano

3,4373

MXN

peso messicano

16,7079

INR

rupia indiana

69,5410


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/8


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 febbraio 2015 relativo a un progetto di decisione concernente il caso M.7194 — Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media

Relatore: Danimarca

(2015/C 175/06)

Concentrazione

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati rilevanti

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

Il Comitato consultivo concorda in particolare con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della concentrazione proposta, sia necessario operare una distinzione fra i seguenti mercati.

a)

il mercato belga o un mercato (regionale) più limitato per la produzione di contenuti televisivi e il mercato belga o un mercato (regionale) più limitato per il rilascio di licenze relative ai diritti di trasmissione per contenuti televisivi,

b)

il mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet e il mercato della fornitura all’ingrosso di canali a pagamento Premium nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet;

c)

il mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet;

d)

il mercato belga o un mercato (regionale) più limitato per la vendita di spazi pubblicitari (su canali televisivi).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta susciti preoccupazioni circa la sua compatibilità con il mercato interno o con una sua parte sostanziale:

a)

per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet, da una parte, e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi agli utenti finali nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet, dall’altra, in termini di:

i)

preclusione dell’accesso ai fattori produttivi;

ii)

preclusione dell’accesso alla clientela.

Ricorso

6.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, anche alla luce degli sviluppi successivi alla notifica di concentrazione riassunti nella sezione 6 del progetto di decisione, gli impegni siano sufficienti a fugare i dubbi riguardanti la compatibilità della concentrazione proposta con il mercato interno o con una sua parte sostanziale:

a)

per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet, da una parte, e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi agli utenti finali nella zona coperta dalla rete via cavo di Telenet, dall’altra, in termini di:

i)

preclusione dell’accesso ai fattori produttivi;

ii)

preclusione dell’accesso alla clientela.

Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, è improbabile che la concentrazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.


29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/10


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media

(M.7194)

(2015/C 175/07)

1.

Il 18 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione con cui Liberty Global plc («Liberty Global»), Corelio Publishing NV («Corelio») e Waterman & Waterman NV («W&W») (insieme le «parti notificanti») acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (2), il controllo comune di De Vijver MEDIA NV («De Vijver MEDIA») mediante acquisto di quote («l’operazione proposta»).

2.

L’operazione proposta costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il 22 settembre 2014 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione ha concluso in via preliminare che l’operazione proposta suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE a causa dei suoi effetti verticali non coordinati. Le parti notificanti hanno presentato osservazioni scritte il 6 ottobre 2014.

4.

Il 16 ottobre 2014, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha deciso di prorogare di 20 giorni lavorativi il termine per l’esame dell’operazione proposta.

5.

Belgacom NV ha dimostrato un «interesse sufficiente» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e il 9 dicembre 2014 è stata riconosciuta come terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE.

6.

Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati dalla Commissione, le parti notificanti hanno offerto impegni formali il 24 novembre 2014. La Commissione ha avviato un test di mercato in relazione agli impegni e ha constatato la necessità di apportare miglioramenti per eliminare i problemi di concorrenza. Le parti notificanti hanno presentato impegni migliorati il 9 dicembre 2014 e il 12 dicembre 2014 e hanno offerto una serie definitiva di impegni il 9 febbraio 2015. L’elemento principale degli impegni definitivi è l’impegno a offrire ai distributori televisivi l’accesso ai canali lineari a pagamento Basic Vier e Vijf di De Vijver MEDIA e a tutti gli altri canali lineari a pagamento, nonché ai diritti accessori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ai fini della loro distribuzione in Belgio.

7.

Basandosi sugli impegni definitivi riveduti, il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

8.

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

9.

Non avendo ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti, il consigliere-auditore conclude che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 12 febbraio 2015

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) (il «regolamento sulle concentrazioni»).


29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 febbraio 2015

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE

(Caso M.7194 — Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media)

[notificato con il numero C(2015) 996 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 175/08)

Il 24 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Liberty Global plc («Liberty Global») offre servizi televisivi, Internet e telefonici attraverso le sue reti via cavo in diversi paesi europei. In Belgio Liberty Global è l’azionista di controllo di Telenet, la quale possiede e gestisce una rete via cavo che copre quasi tutto il territorio fiammingo, certe parti di Bruxelles e un comune vallone. Telenet gestisce anche diversi canali PayTV e servizi di video on demand.

(2)

Waterman & Waterman NV («Waterman & Waterman») è una holding finanziaria controllata da due persone, Wouter Vandenhaute e Erik Watté.

(3)

Corelio Publishing NV («Corelio Publishing») opera nella pubblicazione di giornali, nei notiziari online e nella vendita di spazi pubblicitari.

(4)

De Vijver MEDIA NV («De Vijver MEDIA») diffonde i due canali televisivi in neerlandese «Vier» e «Vijf» e produce contenuti televisivi, principalmente attraverso la controllata Woestijnvis NV. De Vijver MEDIA opera inoltre nella vendita di spazi pubblicitari sui canali Vier e Vijf e su reti minori appartenenti ad altre emittenti.

II.   L’OPERAZIONE

(5)

Il 18 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione le imprese Liberty Global plc, Waterman & Waterman NV e Corelio Publishing NV acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa De Vijver MEDIA NV mediante acquisto di quote.

(6)

Il 17 giugno 2014 Telenet, W&W e Corelio hanno concluso un accordo secondo il quale Telenet acquisirà il 33,33 % delle quote di De Vijver MEDIA e sottoscriverà un aumento del suo capitale. In tal modo Telenet deterrà il 50 % delle quote di De Vijver MEDIA, mentre Waterman &Waterman e Corelio Publishing deterranno ciascuna il 25 % delle quote. Alla chiusura dell’operazione i tre soci di De Vijver MEDIA concluderanno un accordo fra azionisti. Attraverso le rispettive partecipazioni e in base alle disposizioni dell’accordo fra azionisti, i tre soci avranno il controllo comune di De Vijver MEDIA.

III.   MERCATO DEL PRODOTTO E MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTI

(7)

Le emittenti televisive quali De Vijver MEDIA forniscono canali televisivi a distributori come Telenet. La Commissione ha definito il mercato del prodotto rilevante in cui opera De Vijver MEDIA come il mercato per la fornitura all’ingrosso di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic. I canali a pagamento Basic sono canali inclusi nel pacchetto base offerto dai distributori televisivi. In Belgio, la maggior parte delle famiglie usufruisce di questo pacchetto base di canali televisivi previo pagamento di un canone mensile a un distributore via cavo o a una società telefonica. I canali Vier e Vijf di De Vijver MEDIA fanno parte di questo pacchetto base e costituiscono pertanto canali a pagamento Basic. Solo i canali delle emittenti pubbliche sono trasmessi in chiaro senza che sia necessario pagare un abbonamento e costruiscono pertanto canali gratuiti. Visto il numero limitato di clienti che usufruiscono solo dei servizi televisivi gratuiti, la Commissione non ha avuto bisogno di decidere se la fornitura all’ingrosso di canali gratuiti e la fornitura all’ingrosso di canali a pagamento Basic costituiscano mercati distinti, poiché questo non modificherebbe l’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza. Il mercato geografico rilevante della fornitura di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic è la zona coperta da Telenet.

(8)

I distributori televisivi come Telenet diffondono i canali televisivi agli abbonati attraverso una rete. La Commissione ha definito il mercato del prodotto rilevante in cui Telenet opera in qualità di distributore televisivo come il mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi, evitando di specificare se esso sia costituito da due mercati distinti, cioè il mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi gratuiti e di servizi a pagamento Basic e il mercato della fornitura al dettaglio di servizi a pagamento Premium. Il mercato geografico rilevante per questi mercati al dettaglio è la zona coperta da Telenet.

(9)

La Commissione ha inoltre definito un mercato per la produzione di contenuti televisivi e un mercato per il rilascio di licenze/l’acquisizione di diritti di trasmissione per contenuti televisivi, evitando di specificare se la portata geografica di questi mercati sia nazionale (Belgio) o più limitata (Fiandre).

(10)

La Commissione, infine, ha evitato di specificare se il mercato della pubblicità televisiva sia un mercato distinto dalle altre forme di pubblicità. Se questo mercato distinto esistesse, esso coprirebbe tutto il Belgio o solo una parte del paese (Fiandre).

IV.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(11)

L’operazione non pone problemi di concorrenza per quanto riguarda il mercato della produzione di contenuti televisivi e il mercato per il rilascio di licenze/l’acquisizione di diritti di trasmissione per contenuti televisivi. De Vijver MEDIA detiene una quota modesta di questi mercati e i contenuti che produce attraverso la controllata Woestijnvis NV non sono fondamentali ai fini della concorrenza tra emittenti o distributori televisivi. L’operazione non pone problemi di concorrenza neanche per quanto riguarda un eventuale mercato distinto della pubblicità televisiva.

(12)

L’operazione pone invece problemi di concorrenza in quanto De Vijver MEDIA potrebbe precludere l’accesso al mercato ai distributori che fanno concorrenza a Telenet attraverso i canali Vier e Vijf (preclusione dell’accesso alle risorse essenziali). L’operazione pone inoltre problemi di concorrenza perché Telenet potrebbe precludere ai concorrenti di De Vijver MEDIA l’accesso alla rete via cavo di Telenet.

1.   Preclusione dell’accesso alle risorse essenziali: De Vijver MEDIA potrebbe precludere l’accesso ai suoi canali ai distributori televisivi concorrenti di Telenet

(13)

I canali Vier e Vijf sono risorse importanti per i distributori televisivi, in quanto i consumatori delle Fiandre e di Bruxelles li apprezzano e li guardano spesso. Secondo i partecipanti all’indagine di mercato, per fare concorrenza a Telenet i distributori televisivi devono poter offrire questi canali agli abbonati.

(14)

Sia Telenet che De Vijver MEDIA hanno la possibilità di precludere totalmente o parzialmente l’accesso alle risorse essenziali. Una preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali significa che Telenet e De Vijver MEDIA potrebbero negare le licenze per i canali Vier e Vijf ai distributori televisivi concorrenti di Telenet. Una preclusione parziale significa che Telenet e De Vijver MEDIA potrebbero aumentare il prezzo dei canali Vier e Vijf o discriminare in altri modi i distributori televisivi concorrenti.

(15)

Oltre a Telenet, altri due soci avranno il controllo congiunto di De Vijver MEDIA al termine dell’operazione. La Commissione ha valutato se questi altri due soci potrebbero impedire a Telenet di precludere l’accesso alle risorse essenziali. Dopo aver analizzato l’accordo fra gli azionisti, la Commissione ha escluso tale possibilità e ha concluso che Telenet è in grado di precludere da sola tale accesso.

(16)

Anche De Vijver MEDIA è in grado di farlo mediante un’azione concertata dei suoi tre soci, che devono però avere un incentivo a precludere l’accesso alle risorse essenziali. Gli altri due soci di De Vijver MEDIA saranno incentivati a precludere parzialmente l’accesso alle risorse essenziali perché in tal modo De Vijver MEDIA riscuoterà canoni più elevati (cioè quelli pagati dai distributori alle emittenti televisive per avere il diritto di trasmettere i canali). Gli altri due soci potrebbero non essere incentivati a precludere totalmente l’accesso alle risorse essenziali, ma Telenet potrebbe allineare i loro incentivi con i suoi risarcendo loro le eventuali perdite di introiti derivanti dalla preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali.

(17)

Per valutare se De Vijver MEDIA sarebbe incentivata a precludere totalmente l’accesso alle risorse essenziali, la Commissione ha quantificato i costi e i benefici che deriverebbero da tale preclusione. I costi sono rappresentati dagli introiti pubblicitari e dai canoni di abbonamento a cui De Vijver MEDIA dovrebbe rinunciare per il fatto che i suoi canali non sarebbero più offerti dai distributori televisivi concorrenti di Telenet. I benefici sono gli utili derivanti dal passaggio degli abbonati dalle piattaforme concorrenti a Telenet. La Commissione ha messo a confronto costi e benefici per calcolare quanti abbonati dei distributori concorrenti dovrebbero passare a Telenet affinché la preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali sia redditizia.

(18)

La Commissione ha stimato che, qualora Vier e Vijf non fossero più offerti dai concorrenti di Telenet, il numero di abbonati che passerebbero a Telenet sarebbe nettamente superiore al numero minimo di abbonati necessario per rendere redditizia la preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali. Poiché i benefici della preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali sono superiori ai costi, Telenet e De Vijver MEDIA sarebbero fortemente incentivate a precludere totalmente l’accesso alle risorse essenziali.

(19)

Telenet e De Vijver MEDIA sarebbero fortemente incentivate anche a precludere parzialmente l’accesso alle risorse essenziali, perché in tal modo De Vijver MEDIA riscuoterebbe canoni più elevati.

(20)

La preclusione dell’accesso alle risorse essenziali determinerebbe effetti anticoncorrenziali sul mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi. Telenet ha una posizione dominante su questo mercato a causa delle quote elevate che detiene e di vari altri fattori. La preclusione dell’accesso alle risorse essenziali ostacolerebbe l’ingresso in questo mercato, in quanto i nuovi operatori potrebbero difficilmente competere con Telenet se non fossero in grado di offrire i canali Vier e Vijf. Questo rafforzerebbe la posizione dominante di Telenet. La preclusione dell’accesso alle risorse essenziali ridurrebbe inoltre la concorrenza da parte dei distributori televisivi esistenti, che non sarebbero in grado di offrire i canali Vier e Vijf.

2.   Preclusione dell’accesso alla clientela: Telenet potrebbe svantaggiare le emittenti che fanno concorrenza a De Vijver MEDIA sulla sua rete via cavo

(21)

Sui mercati televisivi, si verifica una preclusione totale dell’accesso alla clientela quando a un’emittente è negato l’accesso a un distributore a valle, con conseguenti blackout durante i quali gli abbonati non possono vedere i canali preclusi. Si parla invece di preclusione parziale dell’accesso alla clientela, una forma più sottile di preclusione, quando un distributore televisivo dà a un canale l’accesso alla propria piattaforma, ma deteriora la qualità della visualizzazione. In particolare, un distributore potrebbe rendere i contenuti di un concorrente meno accessibili sulla sua piattaforma, ad esempio posizionando i canali del concorrente più in basso nell’elenco dei canali o nella guida elettronica dei programmi televisivi, il che aumenterà le probabilità che i telespettatori guardino piuttosto i canali del distributore.

(22)

Telenet è un cliente importante, con un notevole grado di potere sul mercato a valle della fornitura al dettaglio di servizi televisivi. Vista l’elevata quota di Telenet su questo mercato, la Commissione ritiene che per poter operare nelle Fiandre le emittenti debbano trovarsi sulla piattaforma di distribuzione di Telenet.

(23)

Telenet ha il controllo sui suoi canali lineari (subordinatamente agli obblighi di diffusione) e può anche decidere quali contenuti non lineari le emittenti possono mettere a disposizione sulla sua piattaforma. Telenet ha quindi il potere di precludere l’accesso alla clientela.

(24)

È anche probabile che Telenet sia incentivata a precludere tale accesso per quanto riguarda i canali in diretta concorrenza con i canali di De Vijver MEDIA, cioè quelli con lo stesso tipo di telespettatori e di sponsor pubblicitari. Questo è dovuto al fatto che gli introiti di De Vijver MEDIA a seguito della preclusione dell’accesso alla clientela proverrebbero da un aumento degli introiti pubblicitari, i quali sarebbero probabilmente maggiori qualora un canale simile a Vier o Vijf non fosse più disponibile sulla piattaforma di Telenet. È poco probabile invece che la preclusione dell’accesso alla clientela per un canale con un profilo e telespettatori diversi da quelli di Vier e Vijf generi introiti consistenti. Viste le analogie in termini di telespettatori e di contenuti, la Commissione ritiene che gli obiettivi probabili della preclusione dell’accesso alla clientela siano i canali 2BE e Vitaya di Medialaan, il canale Canvas di VRT e i servizi non lineari di queste due emittenti.

(25)

La redditività complessiva della preclusione dell’accesso alla clientela per Telenet e De Vijver MEDIA dipende dal numero di clienti che lasceranno Telenet a seguito della preclusione. Se questo numero è basso, Telenet non perderà molti abbonati e i costi della preclusione dell’accesso alla clientela saranno quindi limitati. Stando alla stima della Commissione, il numero di clienti che cambiano operatore sarebbe probabilmente troppo elevato perché la preclusione totale dell’accesso alla clientela (che renderebbe il canale indisponibile sull’intera piattaforma di Telenet) risulti redditizia per Telenet. Telenet, tuttavia, sarebbe probabilmente incentivata a precludere parzialmente l’accesso alla clientela deteriorando la qualità dei canali delle emittenti concorrenti e dei servizi non lineari collegati a De Vijver MEDIA. Telenet potrebbe anche utilizzare la preclusione parziale dell’accesso alla clientela come minaccia credibile durante le trattative, il che migliorerebbe la sua posizione negoziale nei confronti di Medialaan e VRT e le conferirebbe un maggior potere contrattuale nell’ambito dei negoziati su un «carriage agreement».

(26)

La preclusione parziale dell’accesso alla clientela determinerebbe effetti anticoncorrenziali. Un deterioramento della qualità da parte di Telenet comprometterebbe la visualizzazione dei canali concorrenti sulla sua piattaforma e nuocerebbe alla concorrenza sul mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic, poiché indebolirebbe la posizione concorrenziale delle emittenti Medialaan e VRT.

3.   Conclusioni relative alla valutazione sotto il profilo della concorrenza

(27)

La concentrazione determina problemi di preclusione dell’accesso alle risorse essenziali per quanto riguarda i canali Vier e Vijf di De Vijver MEDIA. L’operazione determina inoltre problemi di preclusione parziale dell’accesso alla clientela, poiché Telenet è in grado di e incentivata a deteriorare la qualità della visualizzazione dei canali di VRT e Medialaan. La concentrazione notificata desta pertanto preoccupazione perché potrebbe costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi nella zona coperta da Telenet e sul mercato della fornitura di canali televisivi gratuiti e di canali a pagamento Basic nella stessa zona.

V.   SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI CONCENTRAZIONE

(28)

Nel periodo in cui la Commissione stava esaminando la concentrazione, De Vijver MEDIA ha concluso nuovi carriage agreement con vari distributori televisivi, tra cui Belgacom. De Vijver MEDIA si è inoltre offerta di prorogare diversi carriage agreement con altri distributori televisivi. Questi accordi riducono i rischi di preclusione dell’accesso alle risorse essenziali, poiché garantiscono ai distributori televisivi l’accesso ai canali Vier e Vijf. Questo tuttavia non ha fugato completamente le preoccupazioni della Commissione riguardo alla preclusione dell’accesso alle risorse essenziali, poiché gli accordi non coprono tutti i diritti collegati alla trasmissione di Vier e Vijf e i potenziali nuovi operatori non hanno concluso un carriage agreement.

(29)

Durante l’esame della Commissione, anche Telenet ha proposto modifiche dei carriage agreement con le emittenti televisive VRT e Medialaan. Questi accordi fissano le condizioni alle quali Telenet distribuisce i canali di VRT e Medialaan, compresi i canoni che Telenet deve pagare. Telenet e VRT hanno modificato il loro carriage agreement e ne hanno prolungato la durata. La modifica ha introdotto diverse disposizioni volte a tutelare VRT contro la preclusione dell’accesso alla clientela. Telenet ha inoltre presentato a Medialaan un’offerta vincolante e irrevocabile di prorogare la durata del carriage agreement e di modificarlo per tutelare Medialaan contro la preclusione dell’accesso alla clientela. Le parti notificanti si sono impegnate formalmente a mantenere l’offerta per sei mesi dopo la chiusura dell’operazione.

VI.   IMPEGNI

1.   Descrizione degli impegni

(30)

Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati dalla Commissione, le parti notificanti hanno offerto impegni il cui elemento centrale è l’impegno a garantire che De Vijver MEDIA accoglierà tutte le richieste ragionevoli presentate dai distributori televisivi per la distribuzione dei canali Vier e Vijf nonché di tutti i futuri canali a pagamento Basic a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Qualsiasi distributore televisivo che intenda offrire servizi televisivi al dettaglio nella zona coperta da Telenet può ottenere, se lo desidera, una licenza per l’intero territorio del Belgio. De Vijver MEDIA è tenuta a rilasciare una licenza non solo per i canali, ma anche per i diritti accessori, cioè il diritto di includere i programmi televisivi del canale in questione in un servizio ad esso collegato, come la visione di programmi televisivi in differita (catch-up TV), i servizi multischermo o il servizio PVR, che permette ai telespettatori di registrare i programmi e di guardarli quando vogliono. I servizi collegati fanno parte della visualizzazione dei canali e vengono offerti agli utenti finali contemporaneamente oppure poco prima o poco dopo la trasmissione lineare del canale.

(31)

Tutti i fornitori di servizi di distribuzione televisivi possono usufruire di questi impegni, a prescindere dal fatto che distribuiscano canali televisivi via cavo, satellite, IPTV, DTT, Internet o altre piattaforme. In caso di controversie sulle condizioni di accesso, i distributori televisivi possono ricorrere all’arbitrato accelerato. Gli impegni saranno validi per sette anni.

(32)

Oltre all’impegno relativo alle licenze per Vier e Vijf, le parti notificanti si impegnano anche a mantenere l’offerta a Medialaan per i sei mesi successivi alla chiusura. Il contesto dell’offerta è descritto nella sezione «Sviluppi successivi alla notifica di concentrazione».

2.   Valutazione degli impegni

(33)

La Commissione ritiene che l’impegno a rilasciare licenze per Vier, Vijf e qualsiasi altro canale a pagamento Basic, compresi i relativi diritti accessori, combinato ai carriage agreement conclusi da De Vijver MEDIA, dissipi le sue preoccupazioni riguardo alla preclusione dell’accesso alle risorse essenziali. Tale impegno fuga le preoccupazioni della Commissione riguardo alla preclusione totale dell’accesso alle risorse essenziali, poiché garantisce ai distributori televisivi attuali e futuri la possibilità di includere Vier e Vijf nella loro offerta. L’impegno fuga anche le preoccupazioni della Commissione riguardo alla preclusione parziale dell’accesso alle risorse essenziali, poiché garantisce che i distributori televisivi pagheranno canoni equi, ragionevoli e non discriminatori.

(34)

La Commissione ritiene inoltre che gli impegni, combinati ai carriage agreement conclusi da Telenet, fughino le sue preoccupazioni riguardo alla preclusione dell’accesso alla clientela. I carriage agreement conclusi da Telenet con VRT e Medialaan e l’offerta di Telenet di modificare l’accordo con Medialaan, formalizzata negli impegni, tutelano VRT e Medialaan contro la preclusione parziale dell’accesso alla clientela.

VII.   CONCLUSIONI

(35)

Per i motivi sopra esposti, nella decisione si conclude che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(36)

Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.