ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 171

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
26 maggio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 171/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 171/02

Causa C-279/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — C More Entertainment AB/Linus Sandberg (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 2 — Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet)

2

2015/C 171/03

Causa C-316/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Nozione di lavoratore — Persona disabile — Diritto alle ferie annuali retribuite — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Ruolo del giudice nazionale)

3

2015/C 171/04

Causa C-499/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale — Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto — Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere — Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario — Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA — Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario — Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte)

3

2015/C 171/05

Causa C-556/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Litaksa UAB/BTA Insurance Company SE (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo)

4

2015/C 171/06

Causa C-596/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2015 — Commissione europea/Moravia Gas Storage a.s., già Globula a.s., Repubblica ceca (Impugnazione — Mercato interno del gas naturale — Obbligo delle imprese di gas naturale — Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche — Deroga temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice — Decisione della Commissione — Ordine di revocare la decisione di deroga — Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE — Applicazione nel tempo)

5

2015/C 171/07

Causa C-601/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Svolgimento del procedimento — Criteri di aggiudicazione degli appalti — Qualifiche del personale addetto all’esecuzione degli appalti)

5

2015/C 171/08

Causa C-7/14 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2015 — Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commissione europea (Impugnazione — Codice doganale comunitario — Articoli 220, paragrafo 2, e 239 — Sgravio dei dazi all’importazione — Importazione di conserve di funghi champignon provenienti dalla Cina — Decisione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione)

6

2015/C 171/09

Causa C-275/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 giugno 2014 — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów

6

2015/C 171/10

Causa C-282/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Polonia) il 10 giugno 2014 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Stylinart sp. z o.o./Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Causa C-8/15 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 dalla Ledra Advertising Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-289/13, Ledra Advertising Ltd/Commissione e Banca centrale europea

7

2015/C 171/12

Causa C-9/15 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 da Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi/Commissione europea e Banca centrale europea

9

2015/C 171/13

Causa C-10/15 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 da Christos Theophilou ed Eleni Theophilou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-293/13, Christos Theophilou ed Eleni Theophilou/Commissione europea e Banca centrale europea

11

2015/C 171/14

Causa C-58/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 10 febbraio 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Causa C-70/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 febbraio 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Causa C-74/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 febbraio 2015 — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare e altri

14

2015/C 171/17

Causa C-76/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 19 febbraio 2015 — Paul Vervloet e a., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, altre parti: Arcofin CVBA e a.

15

2015/C 171/18

Causa C-78/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 20 febbraio 2015 — Colena AG/Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Causa C-97/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 febbraio 2015 — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Causa C-98/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Causa C-99/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Spagna) il 27 febbraio 2015 — Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

18

2015/C 171/22

Causa C-102/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 2 marzo 2015 — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Causa C-114/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Pau (Francia) il 6 marzo 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Causa C-115/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 6 marzo 2015 — Secretary of State for the Home Department/NA

20

2015/C 171/25

Causa C-118/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 9 marzo 2015 — Confederación Sindical ELA e Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. e Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Causa C-122/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 marzo 2015 — C

22

2015/C 171/27

Causa C-129/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 marzo 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

22

 

Tribunale

2015/C 171/28

Causa T-175/12: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2015 — Deutsche Börse/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Settore degli strumenti finanziari — Mercato europeo dei derivati — Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno — Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza — Guadagno in termini di efficienza — Impegni)

24

2015/C 171/29

Causa T-234/14: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2015 — Mammoet Salvage/Commissione (Ricorso per carenza e per risarcimento danni — Responsabilità contrattuale — Responsabilità extracontrattuale — Eccezione d’irricevibilità — Ottavo Fondo europeo per lo sviluppo — Lavori per la rimozione di 74 relitti nella baia di Nouadhibou — Contratto concluso tra la ricorrente e la Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento da parte dell’Unione — Esecuzione del contratto — Proroga del termine finale delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

24

2015/C 171/30

Causa T-74/15: Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione

25

2015/C 171/31

Causa T-107/15: Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Uganda Commercial Impex/Consiglio

26

2015/C 171/32

Causa T-112/15: Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

27

2015/C 171/33

Causa T-117/15: Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — Estonia/Commissione

28

2015/C 171/34

Causa T-123/15: Ricorso proposto il 16 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Causa T-124/15: Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Causa T-125/15: Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Causa T-128/15: Ricorso proposto il 20 marzo 2015 — Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien/UAMI — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Causa T-134/15: Ricorso proposto il 23 marzo 2015 — salesforce.com/UAMI (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Causa T-142/15: Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — DHL Express (France)/UAMI — Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Causa T-144/15: Ricorso proposto il 25 marzo 2015 — L’Oréal/UAMI — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Causa T-146/15: Ricorso proposto il 23 marzo 2015 — hyphen/UAMI — Skylotec

34

2015/C 171/42

Causa T-159/15: Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Puma/UAMI — Gemma Group (Rappresentazione di un animale che salta)

35

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 171/43

Causa F-32/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 marzo 2015 — DO/ESMA (Funzione pubblica — Personale dell’ESMA — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto — Rapporto informativo — Redazione tardiva del rapporto informativo — Incoerenza delle valutazioni generali e specifiche)

36

2015/C 171/44

Causa F-5/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 marzo 2015 — Necci/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale — Proposta di abbuono di annualità — Contestazione tardiva — Inosservanza della procedura precontenziosa — Irricevibilità manifesta)

36


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 171/01)

Ultima pubblicazione

GU C 155 dell’11.5.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 146 del 4.5.2015

GU C 138 del 27.4.2015

GU C 127 del 20.4.2015

GU C 118 del 13.4.2015

GU C 107 del 30.3.2015

GU C 96 del 23.3.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/2


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Causa C-279/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 2 - Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet))

(2015/C 171/02)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: C More Entertainment AB

Convenuto: Linus Sandberg

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

(Causa C-316/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Nozione di «lavoratore» - Persona disabile - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione - Ruolo del giudice nazionale))

(2015/C 171/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Gérard Fenoll

Resistenti: Centre d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

Dispositivo

La nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa può comprendere una persona ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro, come il centro di cui al procedimento principale.


(1)  GU C 215 del 27.07.2013.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Causa C-499/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale - Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto - Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere - Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario - Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA - Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario - Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte))

(2015/C 171/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Marian Macikowski

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

Dispositivo

1)

Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.

2)

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


26.5.2015   

IT

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C 171/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE

(Causa C-556/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 2 - Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo))

(2015/C 171/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente:«Litaksa» UAB

Convenuta:«BTA Insurance Company» SE

Dispositivo

L’articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2015 — Commissione europea/Moravia Gas Storage a.s., già Globula a.s., Repubblica ceca

(Causa C-596/13 P) (1)

((Impugnazione - Mercato interno del gas naturale - Obbligo delle imprese di gas naturale - Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas - Decisione delle autorità ceche - Deroga temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice - Decisione della Commissione - Ordine di revocare la decisione di deroga - Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE - Applicazione nel tempo))

(2015/C 171/06)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Moravia Gas Storage a.s., già Globula a.s. (rappresentanti: P. Zákoucký e D. Koláček, advokáti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Globula/Commissione (T 465/11, EU:T:2013:406) è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda

(Causa C-601/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Svolgimento del procedimento - Criteri di aggiudicazione degli appalti - Qualifiche del personale addetto all’esecuzione degli appalti))

(2015/C 171/07)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Convenute: Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda

Dispositivo

Ai fini dell’aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di carattere intellettuale, di formazione e di consulenza, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta alla fissazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di un criterio che consenta di valutare la qualità delle squadre proposte in concreto dagli offerenti ai fini dell’esecuzione di tale appalto, criterio che tiene conto della costituzione della squadra nonché dell’esperienza e dei curricula dei suoi membri.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


26.5.2015   

IT

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C 171/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2015 — Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commissione europea

(Causa C-7/14 P) (1)

((Impugnazione - Codice doganale comunitario - Articoli 220, paragrafo 2, e 239 - Sgravio dei dazi all’importazione - Importazione di conserve di funghi champignon provenienti dalla Cina - Decisione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione))

(2015/C 171/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


26.5.2015   

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C 171/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 giugno 2014 — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów

(Causa C-275/14)

(2015/C 171/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard

Convenuto: Minister Finansów.

Con ordinanza del 5 febbraio 2015 la Corte di giustizia ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, che impone un’accisa su additivi rientranti nella voce 3811 della nomenclatura combinata che compare nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, con un’aliquota diversa da quella applicata al carburante al quale essi sono aggiunti.

L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 dev’essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da un privato nei confronti dell’amministrazione nazionale competente nel quadro di una controversia dinanzi ai giudici nazionali, al fine di disapplicare una normativa nazionale incompatibile con detta disposizione.


(1)  GU L 283, pag. 51.


26.5.2015   

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C 171/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Polonia) il 10 giugno 2014 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe «Stylinart» sp. z o.o./Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

(Causa C-282/14)

(2015/C 171/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe «Stylinart» sp. z o.o.

Convenuto: Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

Con ordinanza dell’11 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea si è dichiarata manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Rejonowy w Rzeszowie.


26.5.2015   

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C 171/7


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 dalla Ledra Advertising Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-289/13, Ledra Advertising Ltd/Commissione e Banca centrale europea

(Causa C-8/15 P)

(2015/C 171/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ledra Advertising Ltd (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, dikigoros e A. Riza QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Banca centrale europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e respingere le domande delle convenute, condannarle alle spese dinanzi alla Corte e al Tribunale e decidere la causa nel merito.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sua valutazione concernente alcune proposizioni della sua ordinanza il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione come di seguito illustrato.

a)

Il fatto che «le funzioni affidate alla Commissione (...) nell’ambito del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e (...) le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES» (1) è stato posto dal Tribunale alla base della sua decisione senza valutare l’impatto della proposizione giuridica accolta al punto 48, secondo la quale la Commissione «non a[veva] ceduto il controllo effettivo del suo ruolo nel processo decisionale di cui all’articolo 136, paragrafo 3, TFUE in applicazione dei poteri, che le sono riconosciuti dall’articolo 17 TUE, di agire in quanto istituzione dell’[Unione] responsabile di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione [degli atti conclusi in virtù del Trattato MES]».

b)

Nella sentenza Pringle (2), sulla quale il Tribunale si è fondato (3), benché la Commissione e la BCE impegnino soltanto il MES (4), la Corte ha osservato inter alia (5) al punto 164 di tale sentenza che «i compiti assegnati alla Commissione dal Trattato MES le consentono, come prevede l’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo, di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal MES» e al punto 174 che «ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale trattato, il protocollo d’intesa negoziato con lo Stato membro che chiede un sostegno alla stabilità deve essere pienamente conforme al diritto dell’Unione».

c)

L’affermazione secondo cui «una domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Unione e fondata sulla sola illegittimità di un atto o di un comportamento che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione o dai suoi agenti deve essere respinta in quanto irricevibile» (6) è stata formulata senza esaminare gli argomenti contenuti nella replica della ricorrente, che aveva indicato che «(...) la BCE [deve avere] agito in qualità di [istituzione dell’Unione] poiché i MES non potrebbero esercitare legittimamente un controllo effettivo del potere coercitivo ai sensi del diritto dell’Unione per consentire e/o effettuare e/o agire a sostegno di una decisione di ammonimento. Detto potere coercitivo è devoluto esclusivamente alla BCE sotto un controllo effettivo (...) al quale non è possibile rinunciare in forza del diritto dell’Unione».

d)

«[I]l comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato è costituito da un’omissione della Commissione al momento della firma del protocollo d’intesa. (...) Tuttavia, la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente (...). Tale riduzione si è verificata, infatti, nel momento in cui è entrato in vigore [il provvedimento del 29 marzo 2013]. Non si può considerare pertanto, che la ricorrente sia riuscita a dimostrare con la certezza necessaria che il danno che essa ritiene di aver subito sia stato effettivamente causato dall’inerzia contestata alla Commissione» (7). Tale proposizione ignora l’argomento della ricorrente esposto al punto 41 dell’ordinanza, secondo cui «sono le condizioni contenute nel [DAF] adottato per [la Repubblica di Cipro] il 26 aprile 2013 e il modo in cui esse sono state imposte dalla Commissione e dalla BCE che hanno causato alla ricorrente il danno per il quale essa intende ottenere un risarcimento ai sensi degli articoli 268 [TFUE] e 340 TFUE». Le modalità con cui sono state imposte comportano la carenza della Commissione nel garantire la conformità della condizionalità al diritto dell’Unione, nonché l’ammonimento della BCE di interrompere la fornitura di euro a Cipro, che costituiscono atti/omissioni che hanno avuto inizio il 15 marzo 2013 e che si sono conclusi con il rispetto della condizionalità il 29 marzo 2013.

e)

Il contenuto del protocollo d’intesa è stato contestato sulla base del fatto che esso faceva riferimento al previo rispetto di una condizionalità che, per ipotesi, è intervenuta prima della diminuzione di valore dei depositi della ricorrente, circostanza che il Tribunale non ha esaminato come parte integrante dell’evoluzione del comportamento.

f)

«Nei casi in cui il comportamento asseritamente all’origine del danno invocato consiste in un’omissione, è in particolare necessario avere la certezza che detto danno sia stato effettivamente causato dall’interza addebitata e che non sia stato provocato da comportamenti distinti da quelli imputati all’istituzione convenuta» (Portela/Commissione) (8). In altri termini, «anche nel caso» (9) in cui la Commissione abbia agito nel rispetto del suo obbligo di garantire che le condizioni fossero conformi al diritto dell’Unione non ci sarebbe stata alcuna differenza, in quanto «la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente presso la BoC» (10). Ancora una volta il Tribunale non ha esaminato gli argomenti avanzati dalla ricorrente: v., inter alia, lettere d) ed e) supra.

g)

Inoltre e in subordine il Tribunale è incorso in un errore di fatto nel considerare che il protocollo d’intesa sia stato firmato dopo la riduzione dei depositi in tutti i casi. Nel caso della BoC, la riduzione definitiva del valore è avvenuta soltanto dopo la firma del protocollo d’intesa, il 26 aprile 2013, ossia alla fine di giugno del 2013.

2.

Se la Corte dovesse riconoscere che le convenute hanno agito in qualità di istituzioni dell’Unione, la decisione del Tribunale contenuta nei punti da 55 a 60 dell’ordinanza concernente il secondo capo delle conclusioni (diretto all’annullamento) dovrebbe a fortiori essere annullata.


(1)  Punto 45 dell’ordinanza.

(2)  Causa C-370/12 [2012].

(3)  Punto 45 dell’ordinanza.

(4)  Punto 45 dell’ordinanza del 10 novembre 2014.

(5)  V. anche punti 112 e 163.

(6)  Punto 43 dell’ordinanza e causa C-520/12 P.

(7)  Punto 54 dell’ordinanza.

(8)  Causa T-137/07, punto 80.

(9)  Causa T-7/96 Perillo/Commissione.

(10)  Punto 54 dell’ordinanza.


26.5.2015   

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C 171/9


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 da Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi/Commissione europea e Banca centrale europea

(Causa C-9/15 P)

(2015/C 171/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, dikigoros e A. Riza QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e respingere le domande delle convenute, condannarle alle spese dinanzi alla Corte e al Tribunale e decidere la causa nel merito.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sua valutazione concernente alcune proposizioni della sua ordinanza il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione come di seguito illustrato.

a)

Il fatto che «le funzioni affidate alla Commissione (...) nell’ambito del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e (...) le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES» (1) è stato posto dal Tribunale alla base della sua decisione senza valutare l’impatto della proposizione giuridica accolta al punto 48, secondo la quale la Commissione «non a[veva] ceduto il controllo effettivo del suo ruolo nel processo decisionale di cui all’articolo 136, paragrafo 3, TFUE in applicazione dei poteri, che le sono riconosciuti dall’articolo 17 TUE, di agire in quanto istituzione dell’[Unione] responsabile di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione [degli atti conclusi in virtù del Trattato MES]».

b)

Nella sentenza Pringle (2), sulla quale il Tribunale si è fondato (3), benché la Commissione e la BCE impegnino soltanto il MES (4), la Corte ha osservato inter alia (5) al punto 164 di tale sentenza che «i compiti assegnati alla Commissione dal Trattato MES le consentono, come prevede l’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo, di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal MES» e al punto 174 che «ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale trattato, il protocollo d’intesa negoziato con lo Stato membro che chiede un sostegno alla stabilità deve essere pienamente conforme al diritto dell’Unione».

c)

L’affermazione secondo cui «una domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Unione e fondata sulla sola illegittimità di un atto o di un comportamento che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione o dai suoi agenti deve essere respinta in quanto irricevibile» (6) è stata formulata senza esaminare gli argomenti contenuti nella replica della ricorrente, che avevano indicato che «(...) la BCE [deve avere] agito in qualità di [istituzione dell’Unione] poiché i MES non potrebbero esercitare legittimamente un controllo effettivo del potere coercitivo ai sensi del diritto dell’Unione per consentire e/o effettuare e/o agire a sostegno di una decisione di ammonimento. Detto potere coercitivo è devoluto esclusivamente alla BCE sotto un controllo effettivo (...) al quale non è possibile rinunciare in forza del diritto dell’Unione».

d)

«[I]l comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato è costituito da un’omissione della Commissione al momento della firma del protocollo d’intesa. (...) Tuttavia, la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente (...). Tale riduzione si è verificata, infatti, nel momento in cui è entrato in vigore [il provvedimento del 29 marzo 2013]. Non si può considerare pertanto, che la ricorrente sia riuscita a dimostrare con la certezza necessaria che il danno che essa ritiene di aver subito sia stato effettivamente causato dall’inerzia contestata alla Commissione» (7). Tale proposizione ignora l’argomento della ricorrente esposto al punto 41 dell’ordinanza, secondo cui «sono le condizioni contenute nel [DAF] adottato per [la Repubblica di Cipro] il 26 aprile 2013 e il modo in cui esse sono state imposte dalla Commissione e dalla BCE che hanno causato alla ricorrente il danno per il quale essa intende ottenere un risarcimento ai sensi degli articoli 268 [TFUE] e 340 TFUE». Le modalità con cui sono state imposte comportano la carenza della Commissione nel garantire la conformità della condizionalità al diritto dell’Unione, nonché l’ammonimento della BCE di interrompere la fornitura di euro a Cipro, che costituiscono atti/omissioni che hanno avuto inizio il 15 marzo 2013 e che si sono conclusi con il rispetto della condizionalità il 29 marzo 2013.

e)

Il contenuto del protocollo d’intesa è stato contestato sulla base del fatto che esso faceva riferimento al previo rispetto di una condizionalità che, per ipotesi, è intervenuta prima della diminuzione di valore dei depositi della ricorrente, circostanza che il Tribunale non ha esaminato come parte integrante dell’evoluzione del comportamento.

f)

«Nei casi in cui il comportamento asseritamente all’origine del danno invocato consiste in un’omissione, è in particolare necessario avere la certezza che detto danno sia stato effettivamente causato dall’interza addebitata e che non sia stato provocato da comportamenti distinti da quelli imputati all’istituzione convenuta» (Portela/Commissione) (8). In altri termini, «anche nel caso» (9) in cui la Commissione abbia agito nel rispetto del suo obbligo di garantire che le condizioni fossero conformi al diritto dell’Unione non ci sarebbe stata alcuna differenza, in quanto «la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente presso la BoC» (10). Ancora una volta il Tribunale non ha esaminato gli argomenti avanzati dalla ricorrente: v., inter alia, lettere d) ed e) supra.

g)

Inoltre e in subordine il Tribunale è incorso in un errore di fatto nel considerare che il protocollo d’intesa sia stato firmato dopo la riduzione dei depositi in tutti i casi. Nel caso della BoC, la riduzione definitiva del valore è avvenuta soltanto dopo la firma del protocollo d’intesa, il 26 aprile 2013, ossia alla fine di giugno del 2013.

2.

Se la Corte dovesse riconoscere che le convenute hanno agito in qualità di istituzioni dell’Unione, la decisione del Tribunale contenuta nei punti da 55 a 60 dell’ordinanza concernente il secondo capo delle conclusioni (diretto all’annullamento) dovrebbe a fortiori essere annullata.


(1)  Punto 45 dell’ordinanza.

(2)  Causa C-370/12 [2012].

(3)  Punto 45 dell’ordinanza.

(4)  Punto 45 dell’ordinanza del 10 novembre 2014.

(5)  V. anche punti 112 e 163.

(6)  Punto 43 dell’ordinanza e causa C-520/12 P.

(7)  Punto 54 dell’ordinanza.

(8)  Causa T-137/07, punto 80.

(9)  Causa T-7/96 Perillo/Commissione.

(10)  Punto 54 dell’ordinanza.


26.5.2015   

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C 171/11


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 da Christos Theophilou ed Eleni Theophilou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-293/13, Christos Theophilou ed Eleni Theophilou/Commissione europea e Banca centrale europea

(Causa C-10/15 P)

(2015/C 171/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Theophilou ed Eleni Theophilou (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, dikigoros e A. Riza QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e respingere le domande delle convenute, condannarle alle spese dinanzi alla Corte e al Tribunale e decidere la causa nel merito.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sua valutazione concernente alcune proposizioni della sua ordinanza il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione come di seguito illustrato.

a)

Il fatto che «le funzioni affidate alla Commissione (...) nell’ambito del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e (...) le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES» (1) è stato posto dal Tribunale alla base della sua decisione senza valutare l’impatto della proposizione giuridica accolta al punto 48, secondo la quale la Commissione «non a[veva] ceduto il controllo effettivo del suo ruolo nel processo decisionale di cui all’articolo 136, paragrafo 3, TFUE in applicazione dei poteri, che le sono riconosciuti dall’articolo 17 TUE, di agire in quanto istituzione dell’[Unione] responsabile di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione [degli atti conclusi in virtù del Trattato MES]».

b)

Nella sentenza Pringle (2), sulla quale il Tribunale si è fondato (3), benché la Commissione e la BCE impegnino soltanto il MES (4), la Corte ha osservato inter alia (5) al punto 164 di tale sentenza che «i compiti assegnati alla Commissione dal Trattato MES le consentono, come prevede l’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo, di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal MES» e al punto 174 che «ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale trattato, il protocollo d’intesa negoziato con lo Stato membro che chiede un sostegno alla stabilità deve essere pienamente conforme al diritto dell’Unione».

c)

L’affermazione secondo cui «una domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Unione e fondata sulla sola illegittimità di un atto o di un comportamento che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione o dai suoi agenti deve essere respinta in quanto irricevibile» (6) è stata formulata senza esaminare gli argomenti contenuti nella replica della ricorrente, che aveva indicato che «(...) la BCE [deve avere] agito in qualità di [istituzione dell’Unione] poiché i MES non potrebbero esercitare legittimamente un controllo effettivo del potere coercitivo ai sensi del diritto dell’Unione per consentire e/o effettuare e/o agire a sostegno di una decisione di ammonimento. Detto potere coercitivo è devoluto esclusivamente alla BCE sotto un controllo effettivo (...) al quale non è possibile rinunciare in forza del diritto dell’Unione».

d)

«[I]l comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato è costituito da un’omissione della Commissione al momento della firma del protocollo d’intesa. (...) Tuttavia, la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente (...). Tale riduzione si è verificata, infatti, nel momento in cui è entrato in vigore [il provvedimento del 29 marzo 2013]. Non si può considerare pertanto, che la ricorrente sia riuscita a dimostrare con la certezza necessaria che il danno che essa ritiene di aver subito sia stato effettivamente causato dall’inerzia contestata alla Commissione» (7). Tale proposizione ignora l’argomento della ricorrente esposto al punto 41 dell’ordinanza, secondo cui «sono le condizioni contenute nel [DAF] adottato per [la Repubblica di Cipro] il 26 aprile 2013 e il modo in cui esse sono state imposte dalla Commissione e dalla BCE che hanno causato alla ricorrente il danno per il quale essa intende ottenere un risarcimento ai sensi degli articoli 268 [TFUE] e 340 TFUE». Le modalità con cui sono state imposte comportano la carenza della Commissione nel garantire la conformità della condizionalità al diritto dell’Unione, nonché l’ammonimento della BCE di interrompere la fornitura di euro a Cipro, che costituiscono atti/omissioni che hanno avuto inizio il 15 marzo 2013 e che si sono conclusi con il rispetto della condizionalità il 29 marzo 2013.

e)

Il contenuto del protocollo d’intesa è stato contestato sulla base del fatto che esso faceva riferimento al previo rispetto di una condizionalità che, per ipotesi, è intervenuta prima della diminuzione di valore dei depositi della ricorrente, circostanza che il Tribunale non ha esaminato come parte integrante dell’evoluzione del comportamento.

f)

«Nei casi in cui il comportamento asseritamente all’origine del danno invocato consiste in un’omissione, è in particolare necessario avere la certezza che detto danno sia stato effettivamente causato dall’interza addebitata e che non sia stato provocato da comportamenti distinti da quelli imputati all’istituzione convenuta» (Portela/Commissione) (8). In altri termini, «anche nel caso» (9) in cui la Commissione abbia agito nel rispetto del suo obbligo di garantire che le condizioni fossero conformi al diritto dell’Unione non ci sarebbe stata alcuna differenza, in quanto «la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente presso la BoC» (10). Ancora una volta il Tribunale non ha esaminato gli argomenti avanzati dalla ricorrente: v., inter alia, lettere d) ed e) supra.

g)

Inoltre e in subordine il Tribunale è incorso in un errore di fatto nel considerare che il protocollo d’intesa sia stato firmato dopo la riduzione dei depositi in tutti i casi. Nel caso della BoC, la riduzione definitiva del valore è avvenuta soltanto dopo la firma del protocollo d’intesa, il 26 aprile 2013, ossia alla fine di giugno del 2013.

2.

Se la Corte dovesse riconoscere che le convenute hanno agito in qualità di istituzioni dell’Unione, la decisione del Tribunale contenuta nei punti da 55 a 60 dell’ordinanza concernente il secondo capo delle conclusioni (diretto all’annullamento) dovrebbe a fortiori essere annullata.


(1)  Punto 45 dell’ordinanza.

(2)  Causa C-370/12 [2012].

(3)  Punto 45 dell’ordinanza.

(4)  Punto 45 dell’ordinanza del 10 novembre 2014.

(5)  V. anche punti 112 e 163.

(6)  Punto 43 dell’ordinanza e causa C-520/12 P.

(7)  Punto 54 dell’ordinanza.

(8)  Causa T-137/07, punto 80.

(9)  Causa T-7/96 Perillo/Commissione.

(10)  Punto 54 dell’ordinanza.


26.5.2015   

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C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 10 febbraio 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Causa C-58/15)

(2015/C 171/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Theodor Pfister

Convenuto: Landkreis Main-Spessart

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 27, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 882/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, consenta, per il periodo transitorio del 2007, la riscossione sulla base della normativa precedente (direttiva 85/73/CEE, nella versione della direttiva 96/43/CE) di tasse sui controlli sanitari delle carni a copertura delle spese sostenute.


(1)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 165, pag. 1).


26.5.2015   

IT

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C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 febbraio 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

(Causa C-70/15)

(2015/C 171/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Emmanuel Lebek

Convenuto: Janusz Domino

Questioni pregiudiziali

1)

se l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debba essere interpretato nel senso che la possibilità, ivi prevista, di proporre impugnazione ricomprende sia la situazione in cui l’impugnazione possa essere proposta entro il termine stabilito dal diritto nazionale, sia la situazione in cui il termine in parola sia già scaduto, ma è possibile presentare una richiesta volta a rimuovere la preclusione derivante dalla sua scadenza e successivamente, dopo l’accoglimento della stessa, proporre l’apposita impugnazione.

2)

se l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (2), debba essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla possibilità di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione, oppure nel senso che il convenuto può scegliere di avvalersi o della richiesta prevista in tale disposizione, o dell’apposito istituto previsto dal diritto nazionale.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1, come modificato.

(2)  GU L 324, pag. 79.


26.5.2015   

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C 171/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 febbraio 2015 — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare e altri

(Causa C-74/15)

(2015/C 171/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrenti: Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău

Convenuti: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Arad, Cristian Nicolae Tarcău, Corina Tarcău, SC Magenta rappresentata dal liquidatore Pareto Grup IPURL, SC Crisco SRL rappresentata dall’amministratore giudiziario speciale CII Renata Moldovan, SC Crisco SRL rappresentata dall’amministratore speciale Cristian Tarcău

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE (1), per quanto attiene alla definizione della nozione di «consumatore», debba essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato in qualità di garante-fideiussore atti aggiuntivi e contratti accessori (contratti di fideiussione, di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, nelle condizioni in cui queste persone fisiche non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di questa direttiva soltanto i contratti stipulati fra commercianti e consumatori aventi ad oggetto la vendita di beni o servizi o se rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche i contratti accessori (contratto di garanzia, di fideiussione) di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, stipulati da persone fisiche che non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e che hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


26.5.2015   

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C 171/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 19 febbraio 2015 — Paul Vervloet e a., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, altre parti: Arcofin CVBA e a.

(Causa C-76/15)

(2015/C 171/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne

Convenuto: Ministerraad

Altre parti: Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e 3 della direttiva 94/19/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) e con il principio generale di uguaglianza, debbano essere interpretati nel senso che:

a)

essi impongono agli Stati membri l’obbligo di garantire le azioni delle società cooperative riconosciute che sono attive nel settore finanziario allo stesso modo dei depositi;

b)

essi ostano a che uno Stato membro affidi all’ente parzialmente obbligato a garantire i depositi ai sensi di siffatta direttiva l’incarico di garantire parimenti il valore delle azioni dei soci, persone fisiche, di una società cooperativa riconosciuta che sia attiva nel settore finanziario, sino alla concorrenza di EUR 1 00  000.

2)

Se la decisione della Commissione europea del 3 luglio 2014 (3), «relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie», sia compatibile con gli articoli 107 e 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei limiti in cui essa qualifica il regime di garanzia che forma l’oggetto della decisione come un nuovo aiuto di Stato.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che un regime di garanzia statale concesso ai soci, persone fisiche, di società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, configura un nuovo aiuto di Stato che deve essere notificato alla Commissione europea.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la medesima decisione della Commissione europea sia compatibile con l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all’aiuto di Stato controverso è stata data attuazione prima del 3 marzo 2011 o del 1o aprile 2011, o in una di queste due date, o, al contrario, qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all’aiuto di Stato controverso è stata data attuazione in una data successiva.

5)

Se l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare una misura come quella di cui all’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola dà attuazione ad un aiuto di Stato o configura un aiuto di Stato già attuato, e senza che detto aiuto di Stato sia stato previamente notificato alla Commissione europea.

6)

Se l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare, senza previa notifica alla Commissione europea, una misura come quella di cui all’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola configura un aiuto di Stato al quale non è ancora stata data attuazione.


(1)  GU L 135, pag. 5.

(2)  GU L 2000, C 364, pag. 1.

(3)  2014/686/UE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [notificata con il numero C(2014)1021] (GU L 284, pag. 53).


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C 171/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 20 febbraio 2015 — Colena AG/Deiters GmbH

(Causa C-78/15)

(2015/C 171/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Colena AG

Convenuta: Deiters GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se lenti a contatto colorate non graduate, composte da copolimeri e acqua (Hydrogel), costituiscano un «prodotto cosmetico» («sostanza» e/o «miscela») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 (1), destinato, conformemente a detta disposizione, ad essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano.

2)

Se il regolamento (CE) n. 1223/2009 sia applicabile anche quando prodotti che non soddisfino le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento siano percepiti, tenuto conto della loro destinazione principale, come prodotto cosmetico da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, ad esempio anche in quanto sulla confezione sono apposte indicazioni quali «Cosmetic eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive» o «Colour eye accessories are governd by the EU Cosmetics Directive».


(1)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342, pag. 59).


26.5.2015   

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C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 febbraio 2015 — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-97/15)

(2015/C 171/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sprengen/Pakweg Douane BV

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nota 5C, ultimo paragrafo, del capitolo 84 della NC — eventualmente in osservanza delle disposizioni degli allegati A e B dell’Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione — debba essere interpretata nel senso che gli apparecchi come gli screenplays, descritti nella presente sentenza, devono essere classificati nella sottovoce 8471 70 50 della NC come «unità per disco rigido», sebbene gli apparecchi presentino caratteristiche e proprietà tali da essere in grado di riprodurre su un apparecchio televisivo o su un videomonitor i contenuti multimediali memorizzati sui dischi rigidi dopo averli trasformati in segnali analogici.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1, se la voce 8521 della NC debba essere interpretata nel senso che possono rientrarvi apparecchi come gli screenplays, anche se la loro funzione di riproduzione videofonica non costituisce l’unica funzione, bensì quella principale.


26.5.2015   

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C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

(Causa C-98/15)

(2015/C 171/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: María Begoña Espadas Recio

Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08, si debba ritenere che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE (1), relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sia applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella di cui all’articolo 210 della legge generale sulla previdenza sociale spagnola, finanziata esclusivamente con i contributi versati dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro e calcolata in base ai periodi di impiego per i quali sono stati versati contributi nei sei anni precedenti alla situazione legale di disoccupazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bruno e a., citata, la clausola 4 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del regio decreto n 625, del 2 aprile 1985 (normativa sulle prestazioni di disoccupazione), richiamato dalla regola quarta della settima disposizione addizionale, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale, che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione, i giorni non lavorati, sebbene siano stati versati i contributi corrispondenti a tali giorni, con conseguente riduzione della durata della prestazione riconosciuta.

3)

Se il divieto di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, di cui all’articolo 4 della direttiva 79/7 (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta o si oppone a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del [regio decreto n. 625/1985], che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude dal computo dei giorni di contribuzione i giorni non lavorati, con conseguente riduzione della durata della prestazione di disoccupazione.


(1)  GU L 14, pag. 9.

(2)  Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


26.5.2015   

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C 171/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Spagna) il 27 febbraio 2015 — Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

(Causa C-99/15)

(2015/C 171/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)

Parti

Ricorrente: Christian Liffers

Resistenti: Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, possa essere interpretato nel senso che la parte lesa da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale chieda il risarcimento del danno patrimoniale calcolato in base all’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, non può chiedere anche il risarcimento del danno morale provocato.


(1)  GU L 157, pag. 45.


26.5.2015   

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C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 2 marzo 2015 — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Causa C-102/15)

(2015/C 171/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Gazdasági Versenyhivatal

Convenuta: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Questione pregiudiziale

Se costituisca un’azione «in materia di illeciti civili colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2001, la domanda, conseguente al rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza e pagata da un soggetto avente sede in un altro Stato membro cui è stato concesso il rimborso, successivamente dichiarato ingiustificato, proposta dall’autorità garante della concorrenza nei confronti di tale soggetto per ottenere la restituzione degli interessi che la legge le riconosce in caso di rimborso e che sono stati corrisposti dalla menzionata autorità.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


26.5.2015   

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C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Pau (Francia) il 6 marzo 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Causa C-114/15)

(2015/C 171/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Pau

Parti

Ricorrenti: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Convenuti: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale, che limita l’accesso alle importazioni parallele di medicinali veterinari esclusivamente ai distributori all’ingrosso, titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 65 della direttiva 2001/82/CE (1) e che, pertanto, esclude dalla stessa i venditori al dettaglio autorizzati e gli allevatori, sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 34 a 36 TFUE.

2)

Se le disposizioni di cui all’articolo 65 della direttiva 2001/82/CE e all’articolo 16 della direttiva «servizi» 2006/123/CE (2), implichino che uno Stato membro sia legittimato a non riconoscere le autorizzazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali veterinari concesse dalle autorità competenti degli altri Stati membri ai propri cittadini e a richiedere che questi ultimi siano, inoltre, titolari dell’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso concessa dalle proprie autorità nazionali competenti per poter richiedere e utilizzare autorizzazioni per importazioni parallele di medicinali veterinari in tale Stato membro.

3)

Se una normativa nazionale che equipara gli importatori paralleli di medicinali veterinari ai titolari di un’autorizzazione all’esercizio che non sia prevista dalla direttiva 2001/82/CE, come modificata e che, pertanto, impone loro l’obbligo di avere una sede nel territorio dello Stato membro interessato e di adempiere tutte le operazioni di farmacovigilanza previste dagli articoli da 72 a 79 della predetta direttiva, sia conforme agli articoli 34, 36 e 56 TFUE e all’articolo 16 della direttiva servizi 2006/123/CE.


(1)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).


26.5.2015   

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C 171/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 6 marzo 2015 — Secretary of State for the Home Department/NA

(Causa C-115/15)

(2015/C 171/24)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: NA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, al fine di mantenere il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1), un cittadino di un paese terzo, ex coniuge di un cittadino dell’Unione, debba essere in grado di dimostrare che il suo ex coniuge stava esercitando, al momento del loro divorzio, i diritti conferiti dal Trattato nello Stato membro ospitante.

2)

Se un cittadino dell’UE abbia, in base al diritto dell’Unione, il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante ai sensi degli articoli 20 e 21 del TFUE nel caso in cui l’unico Stato all’interno dell’UE in cui esso ha diritto di soggiornare sia lo Stato di cui ha la cittadinanza, ma un tribunale competente ha accertato che l’espulsione del cittadino dallo Stato membro ospitante verso il suo Stato di cittadinanza violerebbe i suoi diritti ai sensi dell’articolo 8 della CEDU o dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Nel caso in cui il cittadino dell’UE di cui alla seconda questione pregiudiziale (supra) sia un figlio, se il genitore che ne ha l’affidamento in via esclusiva abbia un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante qualora il figlio debba accompagnare il genitore in caso di espulsione di quest’ultimo dallo Stato membro ospitante.

4)

Se un figlio abbia diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (2) [divenuto articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 (3)] qualora il genitore cittadino dell’UE che sia stato occupato nello Stato membro ospitante abbia smesso di soggiornarvi prima che il figlio ivi iniziasse a frequentare la scuola.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

(2)  Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

(3)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).


26.5.2015   

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C 171/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 9 marzo 2015 — Confederación Sindical ELA e Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. e Consorcio de Aguas de Busturialdea

(Causa C-118/15)

(2015/C 171/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrenti: Confederación Sindical ELA e Juan Manuel Martínez Sánchez

Resistenti: Aquarbe S.A.U. e Consorcio de Aguas de Busturialdea

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1 paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001, in combinato disposto con il suo articolo 4, paragrafo 1, osti a un’interpretazione della legislazione spagnola intesa al suo recepimento che escluda l’obbligo di surrogazione qualora un’impresa del settore pubblico, titolare di un servizio inerente alla sua attività e che richiede rilevanti mezzi materiali, servizio da essa prestato mediante convenzioni di affidamento, imponendo al contraente l’uso di tali mezzi di sua proprietà, decide di non prorogare la convenzione e di prestare direttamente il servizio impiegando il proprio personale ed escludendo quello che impiegava la contraente, cosicché il servizio continua ad essere prestato senza altro cambiamento oltre quello derivante dalla sostituzione dei lavoratori che svolgono l’attività con lavoratori alle dipendenze di un diverso imprenditore.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


26.5.2015   

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C 171/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 marzo 2015 — C

(Causa C-122/15)

(2015/C 171/26)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: C

Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE (1) debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui alle disposizioni dell’articolo 124, paragrafi 1 e 4, della legge sull’imposta sul reddito (Tuloverolaki), riguardanti un’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, di conseguenza, se a tale ipotesi si applichi il divieto di discriminazioni fondate sull’età ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La seconda e la terza questione vengono poste soltanto per il caso in cui la Corte affermi che tale ipotesi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2000/78/CE e l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come l’articolo 124, paragrafi 1 e 4 della legge sull’imposta sul reddito (Tuloverolaki), riguardante un’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, secondo la quale, in determinate situazioni, sui redditi di una persona fisica, il cui percepimento è legato quantomeno indirettamente all’età della persona, venga effettuato un prelievo dell’imposta sul reddito maggiore rispetto a quello che verrebbe effettuato sui redditi di corrispondente entità derivanti da attività lavorativa.

3.

Qualora le suddette disposizioni della direttiva 2000/78/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale come quella relativa all’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, nel caso di specie resta da chiarire se l’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella relativa all’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, ai sensi di tale disposizione, possa essere considerata sia obiettiva e ragionevole, sia giustificata da una finalità legittima, in particolare da un giustificato obiettivo di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, poiché con l’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, come si desume dai lavori preparatori della legge sull’imposta sul reddito, si persegue l’obiettivo di ottenere prelievi fiscali da percettori di redditi pensionistici aventi capacità contributiva, di ridurre il divario tra la pressione fiscale sui redditi pensionistici e quella sui redditi da attività lavorativa e di migliorare di stimoli per le persone anziane a rimanere attive nella vita lavorativa.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.5.2015   

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C 171/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 marzo 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

(Causa C-129/15)

(2015/C 171/27)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente in cassazione: H. M.

Resistente in cassazione: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), debba essere interpretato nel senso che un organismo/società commerciale costituisca un «organismo di diritto pubblico» per il solo fatto che oltre il 30 % delle entrate per attività da esso svolte nell’anno precedente deriva dall’erogazione di servizi sanitari finanziati dalla Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Cassa nazionale di assicurazione malattia) e prestati in regime di effettiva concorrenza con altri istituti sanitari.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretare nel senso che l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di effettiva concorrenza da parte di società commerciali private, costituite a scopo di lucro, possa ritenersi «soddisfacimento di esigenze di interesse generale».

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretarsi nel senso che esso osta al § 1, n. 21, delle Dopalnitelni razporedbi (Disposizioni complementari) della Zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici), secondo cui ai fini della classificazione di un organismo alla stregua di organismo di diritto pubblico è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni che corrispondono a quelle da soddisfarsi cumulativamente secondo la direttiva.


(1)  GU L 134, pag. 114.


Tribunale

26.5.2015   

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C 171/24


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2015 — Deutsche Börse/Commissione

(Causa T-175/12) (1)

((«Concorrenza - Concentrazioni - Settore degli strumenti finanziari - Mercato europeo dei derivati - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno - Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza - Guadagno in termini di efficienza - Impegni»))

(2015/C 171/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Börse AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: C. Zschocke, J. Beninca e T. Schwarze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Bottka, N. Khan e B. Mongin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Icap Securities Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. T. Riis-Madsen, avvocato, e S. Stephanou, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 440 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.6166 — Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Börse sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e dell’Icap Securities Ltd.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


26.5.2015   

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C 171/24


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2015 — Mammoet Salvage/Commissione

(Causa T-234/14) (1)

((«Ricorso per carenza e per risarcimento danni - Responsabilità contrattuale - Responsabilità extracontrattuale - Eccezione d’irricevibilità - Ottavo Fondo europeo per lo sviluppo - Lavori per la rimozione di 74 relitti nella baia di Nouadhibou - Contratto concluso tra la ricorrente e la Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento da parte dell’Unione - Esecuzione del contratto - Proroga del termine finale delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»))

(2015/C 171/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Kuypers e A. Schadd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: P. Van Nuffel e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla domanda della ricorrente di prolungare la durata delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto di lavori di rimozione di 74 relitti dalla baia di Nouadhibou (Mauritania), concluso tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento nell’ambito dell’ottavo Fondo europeo per lo sviluppo, nonché, in subordine, una domanda di condanna della Commissione, a titolo della responsabilità contrattuale dell’Unione, a pagare alla ricorrente le fatture emesse a titolo del contratto summenzionato, e, in ulteriore subordine, una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mammoet Salvage è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


26.5.2015   

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C 171/25


Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-74/15)

(2015/C 171/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinoion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I.Ampazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione (ESTAT/G0/MHF/Gl/MH/nf D (2014) del 8 Dicembre 2014), notificata alle ricorrenti in allegato al modulo informativo integrativo per il cliente DESIS III-000455-6000494078-REQ-01-CINF-03 del 9 dicembre 2014, che ha respinto la loro offerta in relazione alla richiesta di servizi N. DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 nell’ambito del contratto quadro ESP DESIS III lotto n. 4,

Annullare la decisione della Commissione, notificata alle ricorrenti in allegato al modulo informativo integrativo per il cliente DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02 del 12 dicembre 2014, che ha respinto la loro offerta in relazione alla richiesta di servizi n. DESIS III-000485-6000494078-REQ-01, nell’ambito del contratto quadro ESP-DESIS III lotto n. 4,

Condannare la Commissione al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti per la perdita di opportunità nel caso DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02, nella somma di EUR 12  000,00, oltre a interessi,

Condannare la Commissione al pagamento delle spese legali delle ricorrenti e degli altri costi e spese sostenute in connessione a tale ricorso, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in relazione all’esame delle loro offerte in DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 e DESIS III-000485-6000494078-REQ-01.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in numerosi manifesti errori di valutazione nell’esame delle loro offerte in DESIS III-000485-6000494078-REQ-01.


26.5.2015   

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C 171/26


Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Uganda Commercial Impex/Consiglio

(Causa T-107/15)

(2015/C 171/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uganda Commercial Impex (Kampala, Uganda) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal e Z. Burbeza, solicitors, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio (2) nella parte in cui riguardano la ricorrente (incluso l’inserimento della ricorrente al punto 9, lettera b), dell’allegato alla decisione 2014/862/PESC);

ove necessario, dichiarare l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005 (come modificato) inapplicabile alla ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha mancato di svolgere qualsiasi valutazione, o di svolgere una valutazione adeguata ed indipendente, della designazione della ricorrente, come era tenuto a fare, ed ha commesso un errore di diritto nel seguire la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite senza svolgere alcuna valutazione a livello dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di diritto commesso dal Consiglio e/o sulla illegittimità della designazione della ricorrente in quanto, nel caso della ricorrente, le condizioni per la designazione non sono soddisfatte. In particolare, non esiste alcun elemento che consenta di affermare che la ricorrente abbia violato l’embargo sulle armi ed il Consiglio non può e/o ha omesso di dimostrare le circostanze rilevanti esposte nella motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti processuali della ricorrente, in particolare dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo, fra l’altro, mancato di fornire alla ricorrente la prova in base alla quale la sua designazione è stata mantenuta prima dell’adozione della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, ed avendo mancato di fornire una motivazione adeguata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola in ogni caso i diritti fondamentali di quest’ultima e il principio di proporzionalità.


(1)  Decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 36).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1o dicembre 2014, recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 3).


26.5.2015   

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C 171/27


Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-112/15)

(2015/C 171/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I.-K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A.-E. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2014) 10135] (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui vengono escluse dal finanziamento dell’Unione europea spese effettuate nel settore degli aiuti per superficie nell’anno di domanda 2008 e corrispondenti al: a) 10 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti al pascolo, b) 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti supplementari accoppiati e c) 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute nel settore dello sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i motivi di seguito esposti.

1.

Per quanto concerne la rettifica del 10 % imposta per le aree a pascolo:

con il primo motivo di annullamento si deducono l’erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 (1) della Commissione, del 21 aprile 2004, relativamente alla definizione di pascolo, l’insufficienza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.

2.

Per quanto riguarda le rettifiche del 5 % imposte per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie e per le misure di sviluppo rurale:

con il secondo motivo di annullamento si sostiene che la rettifica finanziaria del 5 % per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie è stata imposta in base ad un errore di fatto, con una motivazione insufficiente e in violazione del principio di proporzionalità;

con il terzo motivo di annullamento la ricorrente fa valere che la rettifica finanziaria del 5 % prevista per gli aiuti del secondo pilastro è stata imposta ingiustificatamente e che, in ogni caso, la valutazione effettuata dalla Commissione al riguardo è scaturita da un errore di fatto ed è manifestamente sproporzionata rispetto al rischio prospettato nelle sue conclusioni in merito alle misure del secondo pilastro. In particolare, per quanto attiene alla misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale, si adduce che la rettifica imposta è in parte la seconda consecutiva per lo stesso oggetto, motivo per il quale essa è illegittima e deve essere dichiarata nulla.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


26.5.2015   

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C 171/28


Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — Estonia/Commissione

(Causa T-117/15)

(2015/C 171/33)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: Kristi Kraavi-Käerdi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del 22 dicembre 2014 (Ares[2014]4324235), con cui la Commissione ha rifiutato di modificare la propria decisione 2006/776/CE relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo: la decisione impugnata è in contrasto con l’Allegato IV, capitolo 4, punto 2, dell’Atto di adesione (2), letto in combinato disposto con l’articolo 58 dell’Atto di adesione.

La ricorrente afferma che si ricava in modo inequivoco dalla sentenza Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450) della Corte che la decisione 2006/776 della Commissione viola, sin dalla sua emanazione, le citate disposizioni dell’Atto di adesione, e che la Commissione avrebbe dovuto modificarla. Poiché la Commissione, con la decisione impugnata, ha rifiutato di modificare la decisione 2006/776, anche la decisione impugnata si pone in contrasto con le citate disposizioni dell’Atto di adesione.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di buona amministrazione.

La ricorrente afferma che la Commissione è soggetta, secondo il principio di buona amministrazione, all’obbligo di applicare gli atti giuridici in conformità dell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Non avendo armonizzato la decisione 2006/776 con il diritto dell’Unione in base alle sentenze pronunciate dal Tribunale nelle cause Repubblica ceca/Commissione (T-248/07, Racc., EU:T:2012:170) e Repubblica di Lituania/Commissione (T-262/07, Racc., EU:T:2012:171), nonché dalla Corte nella causa Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450), la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata e la decisione 2006/776 violino il principio di proporzionalità, poiché l’Estonia nei rapporti con i singoli non può basarsi sul regolamento n. 60/2004 (3), e gli obblighi dell’Estonia in base alle citate decisioni sono limitati al pagamento al bilancio dell’Unione e non permettono di ottenere lo scopo perseguito con il sistema dell’eliminazione delle eccedenze di zucchero.

4.

Quarto motivo: la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione non aveva il potere di adottare la decisione impugnata.

La ricorrente sostiene che la decisione circa la necessità o meno di modificare la decisione 2007/776 della Commissione fosse di competenza del collegio dei commissari, trattandosi di una decisione fondamentale, la cui adozione non era delegabile.


(1)  Decisione 2006/776/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (GU L 314, pag. 35).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

(3)  Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).


26.5.2015   

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C 171/29


Ricorso proposto il 16 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

(Causa T-123/15)

(2015/C 171/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «UNICORN-čerpací stanice» — Marchio comunitario n. 11 014 685

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 gennaio 2015, procedimento R 153/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

L’UAMI non ha correttamente valutato le prove fornite dalla ricorrente;

L’UAMI non ha valutato correttamente la buona reputazione dei marchi anteriori.


26.5.2015   

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C 171/30


Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Causa T-124/15)

(2015/C 171/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di un unicorno) — Marchio comunitario n. 11 014 743

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 gennaio 2015 nel procedimento R 149/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

L’UAMI non ha preso adeguatamente in considerazione le prove depositate dalla ricorrente;

l’UAMI non ha correttamente tenuto in considerazione la buona reputazione dei marchi anteriori.


26.5.2015   

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C 171/31


Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Causa T-125/15)

(2015/C 171/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «UNICORN» — Marchio comunitario n. 11 014 701

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 gennaio 2015 nel procedimento R 150/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

L’UAMI non ha preso adeguatamente in considerazione le prove depositate dalla ricorrente;

l’UAMI non ha correttamente tenuto in considerazione la buona reputazione dei marchi anteriori.


26.5.2015   

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C 171/31


Ricorso proposto il 20 marzo 2015 — Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien/UAMI — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

(Causa T-128/15)

(2015/C 171/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alberto Ruiz Moncayo (Entrena, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «RED RIDING HOOD» — Domanda di registrazione n. 11 299 831

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2015 nel procedimento R 1012/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 27 marzo 2014 nel procedimento di opposizione n. B 2 177 817;

respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 299 831;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.5.2015   

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C 171/32


Ricorso proposto il 23 marzo 2015 — salesforce.com/UAMI (SOCIAL.COM)

(Causa T-134/15)

(2015/C 171/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: salesforce.com, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Nordemann e M.Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «SOCIAL.COM» — Domanda di registrazione n. 12 245 411

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 gennaio 2015 nel procedimento R 1752/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione del combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, lettera (b) e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione del combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, lettera (c) e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


26.5.2015   

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C 171/33


Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — DHL Express (France)/UAMI — Chronopost (WEBSHIPPING)

(Causa T-142/15)

(2015/C 171/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: DHL Express (France) SAS (Le Bourget, Francia) (rappresentanti: A. Casalonga, F. Codevelle, C. Bercial Arias, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chronopost SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario n. 1 909 183

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento per dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2015 nel procedimento R 2425/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare il titolare della registrazione comunitaria n. 1 909 183 WEBSHIPPING decaduto dai suoi diritti, e dichiarare che il marchio è considerato privo di effetti a decorrere dalla data della domanda di decadenza, e cioè il 6 luglio 2012;

condannare l’UAMI e l’interveniente (se del caso) alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


26.5.2015   

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C 171/34


Ricorso proposto il 25 marzo 2015 — L’Oréal/UAMI — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Causa T-144/15)

(2015/C 171/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: L’Oréal (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Sena Mioludo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda (Viseu, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA» — Domanda di registrazione n. 11 074 391

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 gennaio 2015 nel procedimento R 1097/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 26 febbraio 2014 sull’opposizione B 002139916;

rigettare l’opposizione B 002139916;

accogliere integralmente la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 011 074 391 «VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA (+fig.)»;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/34


Ricorso proposto il 23 marzo 2015 — hyphen/UAMI — Skylotec

(Causa T-146/15)

(2015/C 171/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: hyphen GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Skylotec GmbH (Neuwied, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di un poligono) — Marchio comunitario n. 2 255 537

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento per dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 marzo 2015 nel procedimento R 1506/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/35


Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Puma/UAMI — Gemma Group (Rappresentazione di un animale che salta)

(Causa T-159/15)

(2015/C 171/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Rappresentazione di un animale che salta) — Domanda di registrazione n. 11 573 474

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 dicembre 2014 nel procedimento R 1207/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 8, paragrafo 5, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 marzo 2015 — DO/ESMA

(Causa F-32/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale dell’ESMA - Agente temporaneo - Mancato rinnovo del contratto - Rapporto informativo - Redazione tardiva del rapporto informativo - Incoerenza delle valutazioni generali e specifiche))

(2015/C 171/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DO (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Autorité européenne des marchés financiers (rappresentanti: R. Vasileva, agente, e D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente a causa di un rapporto informativo sfavorevole, di annullamento di tale rapporto informativo e di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. DO sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


(1)  GU C 184 del 16/06/2014, pag. 45.


26.5.2015   

IT

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C 171/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 marzo 2015 — Necci/Commissione

(Causa F-5/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale - Proposta di abbuono di annualità - Contestazione tardiva - Inosservanza della procedura precontenziosa - Irricevibilità manifesta))

(2015/C 171/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claudio Necci (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commission europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

La domanda di dichiarazione dell’illegittimità dell’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e di annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, decisione che applica le nuove DGE agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Necci sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 23.03.2015, pag. 26.