ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Comitato delle regioni |
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110a sessione plenaria dell'11, 12 e 13 febbraio 2015 |
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2015/C 140/01 |
Risoluzione in merito al programma di lavoro della Commissione europea 2015 |
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PARERI |
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Comitato delle regioni |
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110a sessione plenaria dell'11, 12 e 13 febbraio 2015 |
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2015/C 140/02 |
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2015/C 140/03 |
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2015/C 140/04 |
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2015/C 140/05 |
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2015/C 140/06 |
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2015/C 140/07 |
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III Atti preparatori |
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COMITATO DELLE REGIONI |
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2015/C 140/08 |
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2015/C 140/09 |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Comitato delle regioni
110a sessione plenaria dell'11, 12 e 13 febbraio 2015
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/1 |
Risoluzione in merito al programma di lavoro della Commissione europea 2015
(2015/C 140/01)
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
visti la comunicazione della Commissione europea sul suo «Programma di lavoro 2015» e il protocollo di cooperazione fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni:
1. |
accoglie con favore la ferma volontà della Commissione di rivolgersi ai cittadini europei per riconquistarne la fiducia nell'UE, e pone l'accento sul ruolo che le città e le regioni d'Europa possono svolgere a questo scopo; |
2. |
si compiace per il fatto che il programma di lavoro della Commissione metta l'accento sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, e rammenta che il CdR controlla il rispetto della sussidiarietà per garantire che il valore aggiunto dell'azione legislativa dell'UE sostenga l'approccio politico più integrato, ossia trasversale alle diverse competenze; invoca una valutazione sistematica dell'impatto territoriale di tutte le nuove iniziative dell'UE, compreso il programma REFIT; |
3. |
ribadisce la sua ferma intenzione di partecipare all'intero ciclo legislativo negli ambiti in cui può dare il suo contributo in virtù delle sue competenze, e chiede alla Commissione di essere consultato in merito alle proposte che vengono modificate in modo sostanziale nel corso del processo legislativo; |
4. |
invoca un'alleanza interistituzionale per ammodernare e completare le infrastrutture dell'Unione europea, mettendo in evidenza la grande importanza di risolvere le strozzature, sviluppare i collegamenti che mancano tra nodi e reti come pure le sezioni transfrontaliere, considerando la connettività e l'accessibilità di tutte le regioni, in termini di trasporti, energia, telecomunicazioni e infrastrutture e servizi digitali, la chiave per lo sviluppo dei territori e la solidarietà in Europa; |
5. |
invita la Commissione ad affrontare il problema dei divari ancora esistenti nel mercato unico europeo e a rivolgere una particolare attenzione alle regioni frontaliere; in tal senso, chiede alla Commissione di sviluppare iniziative comuni da realizzare appoggiandosi alla propria Piattaforma dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT); analogamente, va prestata un'attenzione particolare alle regioni che soffrono di svantaggi demografici gravi e permanenti, a norma del disposto del TFUE; |
6. |
in questa ottica, chiede alla Commissione europea di tener conto nelle sue iniziative della situazione particolare in cui si trovano le regioni ultraperiferiche, le cui caratteristiche specifiche e la cui necessità di una normativa adattata appaiono ben definite all'articolo 349 del TFUE, con l'obiettivo della loro piena partecipazione al mercato unico europeo; |
7. |
si compiace dell'impegno della Commissione a raccogliere i punti di vista dei colegislatori prima di procedere al ritiro delle proposte legislative elencate nell'allegato II al programma di lavoro, e chiede che anche al CdR sia offerta un'analoga opportunità; invita la Commissione a non ritirare la proposta sull'economia circolare; reputa necessario che le disposizioni vigenti in materia di rifiuti siano rivedute il più presto possibile; |
8. |
sostiene gli sforzi della Commissione per alleviare il peso della regolamentazione al fine di promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, a condizione, però, che non risultino compromessi gli elevati livelli di protezione sociale, sanitaria e ambientale e di scelta dei consumatori vigenti in Europa; chiede di essere invitato a far parte di gruppi di lavoro sulla semplificazione della normativa europea, considerato che in molti casi gli enti regionali e locali sono preposti all'attuazione a tale normativa; |
9. |
deplora che il programma di lavoro ometta di far riferimento a iniziative specifiche in materia di politica di coesione, sviluppo rurale, industria turistica e ambiente; e in particolare lamenta l'assenza di nuove iniziative riguardanti l'agenda urbana, le strategie macroregionali, la coesione territoriale e le sfide demografiche; invita la Commissione a lavorare insieme al CdR allo sviluppo di iniziative in questi campi. |
Occupazione, crescita e investimenti
10. |
Prende atto dell'introduzione del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), inteso a mobilitare, nei prossimi tre anni, 315 miliardi di euro di investimenti supplementari in settori strategici; |
11. |
sottolinea che il Piano di investimenti per l'Europa e il FEIS sono complementari alla politica di coesione, e che robuste sinergie tra questo nuovo fondo e i programmi operativi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) saranno cruciali per assicurare la coerenza tra i progetti d'investimento e le strategie di sviluppo regionale e locale; raccomanda un adeguato coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo di selezione dei progetti nonché l'organizzazione di forum decentrati sugli investimenti; |
12. |
plaude al fatto che la comunicazione della Commissione sulle modalità di applicazione dei margini di flessibilità previsti dal Patto di stabilità e di crescita accolga la richiesta del CdR di non applicare le regole del Patto ai cofinanziamenti nazionali dei progetti finanziati dal FEIS e dai Fondi SIE. Il CdR è infatti convinto che un'applicazione più ampia della «clausola sugli investimenti» contribuirà enormemente a rimuovere gli ostacoli al rilancio degli investimenti a favore della crescita; |
13. |
esprime preoccupazione per la persistente crisi dei pagamenti che caratterizza il bilancio dell'UE e per il costante aumento del livello delle fatture non pagate; si attende pertanto che la Commissione presenti in tempi brevi un piano per liquidare l'arretrato di fatture non pagate come si era impegnata a fare nell'ambito dell'accordo istituzionale relativo alla procedura di bilancio 2014. La revisione del quadro finanziario pluriennale dovrebbe, in una seconda fase, fornire l'opportunità di una soluzione strutturale al fine di evitare che tale arretrato si traduca in un indebitamento strutturale dell'UE. La revisione dovrebbe anche comportare una riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE ai fini di una minore vulnerabilità delle finanze dell'UE alle dispute nazionali e di un allineamento con la revisione intermedia della strategia Europa 2020; |
14. |
propone, nell'ambito della revisione intermedia della strategia Europa 2020, di introdurre nel quadro di valutazione macroeconomico un indicatore relativo al tasso di investimento; |
15. |
sollecita la Commissione a valutare anche l'impatto delle nuove regole ESA 2010 sulla capacità d'investimento degli enti locali e regionali; |
16. |
si compiace dell'attenzione specifica rivolta dalla Commissione alla lotta contro la disoccupazione, e sottolinea la necessità di misure decise in questo campo, con uno stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali e delle loro associazioni; si congratula con la Commissione della proposta, presentata il 4 febbraio 2015, di mettere a disposizione 1 miliardo di euro sin dal 2015 per incrementare drasticamente il prefinanziamento che gli Stati membri ricevono nel quadro dell'iniziativa per l'occupazione giovanile e invita la Commissione europea a organizzare un dialogo strutturato con il CdR e le associazioni territoriali per valutare insieme i modi in cui il sistema europeo di «garanzia per i giovani» potrebbe essere attuato meglio sul campo; |
17. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri ad aggiungere una dimensione territoriale alla strategia Europa 2020 riveduta e ad allineare il semestre europeo agli obiettivi di lungo termine della strategia Europa 2020; esorta la Commissione a garantire il coinvolgimento dei livelli subnazionali di governo nei processi di riesame della governance economica, compreso il semestre europeo; considera l'efficienza nell'uso delle risorse un elemento cruciale dell'anzidetta strategia ai fini del conseguimento di una crescita sostenibile, e sollecita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un «obiettivo principale» riguardante la produttività delle risorse; |
18. |
si rammarica per il fatto che la pubblicazione della revisione intermedia della strategia Europa 2020 da parte della Commissione, prevista per il febbraio 2015, sia stata rimandata; sollecita la Commissione a presentare al più presto le sue proposte di revisione della strategia. |
Mercato unico digitale
19. |
Sottolinea l'importanza di completare il mercato unico digitale al fine di accrescere la competitività del sistema imprenditoriale regionale, anche attraverso incentivi agli investimenti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sottolinea la necessità di colmare con urgenza il divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali d'Europa, di sviluppare nuovi servizi pubblici e amministrativi elettronici, affidabili e accessibili a tutti, e di attuare misure che incrementino l'alfabetizzazione digitale dei cittadini, iniziative che prevedano gli strumenti necessari per aiutare a risolvere i problemi posti dalle sfide demografiche da cui sono interessati alcuni territori delle regioni europee; suggerisce di migliorare l'attuazione dell'agenda digitale conferendo al Forum digitale annuale una più marcata dimensione territoriale. |
Unione dell'energia e politiche in materia di cambiamenti climatici e ambiente
20. |
Accoglie con favore il quadro strategico proposto per l'Unione dell'energia, e chiede che la nuova strategia sia basata su soluzioni locali e regionali realistiche in materia di energia, attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione di coinvolgere più da vicino il CdR riguardo ad aspetti cruciali di interesse locale e regionale nei campi della sicurezza energetica, delle energie rinnovabili, del mercato interno dell'energia e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: segnatamente, i mercati al dettaglio dell'energia e l'accessibilità del prezzo di questa, nonché la produzione energetica decentrata, la nuova governance energetica e il coinvolgimento attivo dei cittadini in quanto consumatori e produttori di energia; chiede inoltre alla Commissione di coinvolgere il CdR nelle attività del Forum dei cittadini sull'energia e del programma Città intelligenti; |
21. |
sottolinea l'importanza del contributo delle città e delle regioni in relazione alle questioni dell'approvvigionamento e della sicurezza energetici, al futuro della politica energetica e al ruolo dell'Unione europea, e suggerisce un partenariato strategico tra la Commissione, la BEI e il CdR per sviluppare piani d'azione concreti; |
22. |
chiede alla Commissione di coinvolgere il CdR nelle attività di preparazione delle proposte legislative per l'attuazione del pacchetto Clima ed energia 2030; |
23. |
sottolinea l'importanza del coinvolgimento del sistema regionale ai fini di rendere più efficace il sistema di governance delle politiche su energia e clima; |
24. |
esorta la Commissione a rafforzare e integrare il Patto dei sindaci con l'iniziativa Mayors Adapt («I sindaci si adattano») e a prolungarne l'orizzonte temporale al di là del 2020 al fine di conseguire il necessario coordinamento delle questioni di politica energetica e climatica; evidenzia il proprio ruolo chiave nel mobilitare gli enti locali e regionali e si adopera per essere coinvolto strettamente nel futuro sviluppo di questi strumenti; |
25. |
intende contribuire alla preparazione della posizione dell'UE per la 21a Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC COP21) che si terrà a Parigi, ed esorta la Commissione a coinvolgere a pieno titolo il CdR in tutte le relative attività, compresi i negoziati; |
26. |
è dell'avviso che la Commissione dovrebbe presentare, entro la fine dell'anno, una comunicazione sull'uso della terra come risorsa, una revisione intermedia approfondita della strategia dell'UE sulla biodiversità, una nuova proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale e una proposta legislativa sulle attività ispettive e repressive in materia, verificando attentamente che le nuove proposte legislative, nonché le disposizioni in esse contenute, rispettino i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
27. |
si compiace dell'attenzione riservata, nel programma di lavoro della Commissione europea 2015, a una più stretta collaborazione con le regioni e le città per una migliore attuazione della normativa ambientale; è pronto a intensificare le attività della piattaforma tecnica congiunta CdR/Commissione europea per la cooperazione ambientale, come indicato nel 7o programma d'azione dell'Unione europea per l'ambiente fino al 2020; |
28. |
ribadisce la propria richiesta, indirizzata alla Commissione, di proporre misure volte a garantire un mercato del latte equilibrato quando, il 31 marzo 2015, il regime delle quote latte avrà termine, al fine di evitare conseguenze negative sul piano sociale ed economico, e i rischi per gli investimenti a lungo termine nel settore. |
Mercato interno
29. |
Fa notare che, se l'UE vuole mantenere un vantaggio competitivo nell'economia mondiale, è di vitale importanza promuovere gli investimenti nell'innovazione e rafforzare l'industria europea; |
30. |
esorta a dar seguito al Libro verde sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli (1); |
31. |
si compiace dell'attenzione specifica prestata alle PMI, delle quali evidenzia il contributo alla crescita e all'occupazione a livello regionale e locale nell'UE; sottolinea la propria disponibilità a collaborare alla creazione di una rete di rappresentanti delle PMI; si aspetta che le nuove proposte in materia di Unione dei mercati dei capitali contribuiscano a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; |
32. |
si compiace dell'impegno della Commissione a presentare un pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, che dovrebbe includere una proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori; esorta la Commissione a chiarire ulteriormente le condizioni di ammissibilità alle prestazioni di sicurezza sociale e ad altre prestazioni per i cittadini che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione; sollecita la Commissione a tener conto anche degli effetti negativi della mobilità dei lavoratori, quali la fuga dei cervelli e lo squilibrio tra la domanda e l’offerta di competenze; |
33. |
nell'ottica di un rafforzamento dell'economia sociale e dell'imprenditorialità sociale nell'UE, sollecita la Commissione a presentare proposte di statuti europei per le società mutue e le associazioni e una proposta riveduta di statuto della società cooperativa europea, nonché a tener ferma la sua proposta di statuto della fondazione europea; |
34. |
esorta la Commissione a proseguire gli sforzi per rendere il settore finanziario più sicuro, ma anche più capace di svolgere la sua funzione di finanziamento dell'economia reale; attende, in particolare, la proposta sulla risoluzione degli istituti finanziari diversi dalle banche. |
Unione economica e monetaria
35. |
Si compiace dell'intenzione della Commissione di riesaminare l'Unione economica e monetaria, anche nella sua dimensione sociale, e invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con il CdR per formulare proposte concrete; |
36. |
apprezza il fatto che la Commissione si ponga l'obiettivo di intensificare il suo impegno per combattere l'evasione e la frode fiscali e per passare a un sistema in cui gli utili sono tassati nello stesso paese in cui sono generati; sostiene gli sforzi della Commissione per elaborare una proposta sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali per quanto riguarda gli accordi fiscali transfrontalieri. |
Accordi di libero scambio
37. |
sollecita la Commissione a produrre un documento strategico che descriva gli obiettivi più generali della politica commerciale dell'UE, stabilisca standard più elevati di trasparenza e consultazione nel corso dei negoziati e garantisca un adeguato accesso al mercato, la promozione di elevati standard ambientali e sociali e il pieno rispetto dell'autonomia delle autorità pubbliche a tutti i livelli nell'erogazione di servizi pubblici; |
38. |
sostiene gli sforzi della Commissione per rendere più trasparenti i negoziati sugli accordi commerciali e in particolare sull'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP); insiste sulla necessità di evitare che l'esito dei negoziati abbia effetti negativi per le piccole economie locali e regionali, di far sì che i prodotti alimentari con etichette regionali continuino ad essere tutelati e di mantenere gli standard europei in materia di salute e ambiente nonché le strutture e procedure giuridiche dell'UE e degli Stati membri; si aspetta che, nel mandato a negoziare, sia salvaguardata la sovranità degli Stati membri riguardo alla cultura e all'audiovisivo, grazie a una deroga chiara per questi settori; chiede di essere tenuto informato in modo trasparente e regolare, in modo da poter svolgere il suo ruolo di intermediario tra l'Unione e gli enti locali e regionali; |
39. |
invita la Commissione a coinvolgere il CdR nel seguito dei negoziati sull'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA) che è destinato a sostituire l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), considerando che le disposizioni principali in corso di negoziazione — come campo d'applicazione, definizioni, accesso ai mercati, trattamento nazionale ed esenzioni — sono correlate con le competenze degli enti locali e regionali; |
40. |
sollecita la Commissione a sviluppare una strategia di comunicazione al fine di informare i cittadini europei in merito ai potenziali benefici di questi accordi commerciali per la loro vita quotidiana. |
Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali
41. |
Prende atto dell'impegno della Commissione di garantire pari opportunità alle persone con disabilità e promuovere la parità fra uomini e donne, ma deplora l'assenza di nuove iniziative specifiche; |
42. |
sostiene gli sforzi della Commissione per mettere a punto una politica europea della migrazione che protegga le frontiere dell'Unione, combatta la tratta di esseri umani e l'immigrazione irregolare e nel contempo rispetti i diritti fondamentali dei migranti, crei per loro modi sicuri e legali per raggiungere l'UE, migliori la cooperazione con i paesi d'origine e di transito, sviluppi un'autentica solidarietà tra gli Stati membri e stimoli la competitività europea rafforzando il potenziale dei migranti di contribuire alle economie degli Stati membri; |
43. |
invoca una politica coordinata in materia di immigrazione, e sottolinea che il nuovo approccio alle questioni migratorie proposto implica l'adozione di misure e strumenti che rispecchino il ruolo cruciale e la capacità degli enti locali e regionali di accogliere e integrare i migranti sulla base del principio di solidarietà; |
44. |
invita la Commissione ad intraprendere, insieme al CdR, una consultazione degli enti locali e regionali per valutare meglio le sfide esistenti sul campo prima di lanciare nuove iniziative, anche legislative, europee. |
L'UE come attore sulla scena mondiale
45. |
Si compiace dell'intenzione della Commissione di riesaminare la politica europea di vicinato, alla quale il CdR contribuirà tramite l'ARLEM e la Corleap, invoca il rafforzamento dei meccanismi e dei programmi di cooperazione tra l'UE e gli enti locali e regionali partner, ed esorta a moltiplicare le iniziative di sostegno ai processi di decentramento nei paesi partner; propone di estendere l'ambito di applicazione del programma «Strumento per l'amministrazione locale» a tutti i paesi partner; |
46. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di pubblicare una comunicazione sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile per il dopo 2015, e si tiene pronto a recare l'apporto di esperienza e iniziative degli enti locali e regionali in quanto partner cruciali della cooperazione decentrata allo sviluppo; chiede di essere associato da vicino allo sviluppo della posizione dell'UE nell'ambito dei negoziati a livello mondiale, nonché alle iniziative nel quadro dell'Anno europeo per lo sviluppo 2015. |
Governance e cittadinanza
47. |
Si compiace dell'impegno della Commissione europea a proporre un nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del quale chiede di essere parte; |
48. |
esprime vivo compiacimento per la priorità accordata alla riduzione degli oneri burocratici; l'individuazione efficace di questi ultimi, in particolare con l'appoggio degli enti locali e regionali e delle imprese, sarà di cruciale importanza per accrescere l'impatto di tale azione; |
49. |
considera il ripristino della fiducia nell'Unione europea un'altissima priorità, e invita la Commissione europea a sviluppare ulteriormente il partenariato interistituzionale sulla comunicazione decentrata; continuerà a promuovere una cittadinanza europea attiva e a seguire la revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei; |
50. |
prende atto dell'intenzione della Commissione europea di proporre un nuovo accordo interistituzionale, cui partecipi anche il Consiglio, su un registro obbligatorio per la trasparenza, e chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per l'introduzione di tale registro sulla base dell'articolo 352 TFUE. Per gli enti locali e regionali, come anche per le loro associazioni rappresentative non dovrebbe essere prevista alcuna iscrizione in tale registro, in quanto regioni ed enti locali sono parte integrante del sistema istituzionale europeo multilivello ed i loro rappresentanti sono democraticamente eletti dai cittadini e non rappresentano interessi di parte; |
51. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Presidente del Consiglio europeo. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) COM(2014) 469 final.
PARERI
Comitato delle regioni
110a sessione plenaria dell'11, 12 e 13 febbraio 2015
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/7 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
(2015/C 140/02)
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I. OSSERVAZIONI GENERALI
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
1. |
rammenta che l’Unione europea (UE) non è una mera comunità economica bensì una comunità di valori che, come sancito nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pone la persona al centro della sua azione e contribuisce allo sviluppo dei valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; |
2. |
sottolinea che un accordo in materia di TTIP potrebbe dare un impulso — così necessario — all’economia europea, portare a una crescita significativa del PIL europeo e alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità; |
3. |
rammenta che l’accordo TTIP potrebbe introdurre norme vincolanti su entrambe le sponde dell’Atlantico per tutti i livelli di governo, fino agli enti locali, e applicarsi quindi a circa 820 milioni di persone, aprendo la strada a futuri accordi, bilaterali e multilaterali, su commercio e investimenti, compreso l’accordo sugli scambi di servizi (Trade in Services Agreement — TiSA); questi negoziati rivestono pertanto un’importanza cruciale per la vita di tutti i cittadini dell’UE e degli Stati Uniti, e dovrebbero quindi essere condotti in modo equo e trasparente tenendo presenti i loro interessi; |
4. |
si compiace che le direttive di negoziato confermino chiaramente il diritto delle parti negoziali di «adottare, mantenere e far attuare le misure necessarie per perseguire obiettivi politici legittimi quali la protezione sociale, ambientale e della salute pubblica, la garanzia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario, la promozione della sicurezza e dell’incolumità pubbliche e la promozione e la tutela della diversità culturale»; |
5. |
ricorda che i negoziati per l’accordo di libero scambio transatlantico comprendono ambiti che rientrano nella competenza legislativa di tutti i livelli di governo e di amministrazione, compresi gli enti locali e regionali, e, in considerazione di questa importante dimensione regionale e locale dell’accordo, chiede alla Commissione di essere ammesso al gruppo consultivo sul TTIP della Commissione europea (TTIP Advisory Group) in qualità di assemblea dei rappresentanti delle regioni e dei comuni dell’UE, onde garantire, sin dalle prime fasi, il coinvolgimento e la partecipazione ai negoziati da parte del livello regionale e locale; |
6. |
si rammarica tuttavia che, finora, la Commissione europea non abbia ammesso il Comitato europeo delle regioni nel gruppo consultivo, come ha invece fatto per i rappresentanti della società civile; |
7. |
sottolinea la necessità di mantenere i margini di manovra normativi, sia attuali che futuri, a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle norme in materia di protezione e i servizi di interesse generale. Garantire i margini di manovra è essenziale soprattutto per le imprese di pubblica utilità, poiché esse prestano servizi di interesse economico generale; a tale riguardo pone l’accento anche sul principio del rispetto delle autonomie regionali e locali sancito dai Trattati; |
8. |
si oppone alla proposta di rafforzare la cooperazione in ambito normativo, che accorderebbe ai partner commerciali e di investimento il diritto di essere consultati in via privilegiata nella fase prelegislativa o legislativa dell’UE, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, oppure consentirebbe loro di far dilazionare l’iter legislativo chiedendo che siano effettuate valutazioni dell’impatto esercitato dalla legislazione sul libero scambio; |
9. |
sottolinea che l’accordo in oggetto deve recare benefici alle imprese di qualunque dimensione, in particolare alle PMI che non dispongono delle risorse — finanziarie, legali o di altra natura — necessarie a far fronte alle differenze normative e ad altri ostacoli al commercio; |
10. |
presume che l’accordo di libero scambio transatlantico TTIP potrebbe rappresentare un’opportunità per dare impulso alla crescita e all’occupazione nell’UE, in quanto può aprire la strada all’accesso reciproco ai mercati per lo scambio di beni, servizi e investimenti nonché agli appalti pubblici e può abbattere le disposizioni regolamentari e le barriere non tariffarie; |
11. |
osserva che, data un’aliquota media dei dazi doganali del 2 %, gli impulsi di crescita auspicati in particolare dalla Commissione europea deriverebbero soprattutto dalla convergenza delle disposizioni regolamentari e dall’abbattimento delle barriere non tariffarie; |
12. |
rileva tuttavia che, oltre a offrire opportunità, un accordo di una tale portata globale comporta anche dei rischi, e alla luce di questa considerazione sottolinea con forza che occorre salvaguardare la partecipazione democratica e le competenze degli enti locali e regionali; |
13. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio dell’UE di rendere pubblico il mandato di negoziato per l’accordo TTIP. Deplora tuttavia che tale decisione sia stata presa diversi mesi dopo che il testo era già trapelato su Internet, e si rammarica che le restrizioni attorno al mandato negoziale rimangano notevolmente elevate. Esse dovrebbero essere ridotte per consentire ai cittadini un migliore accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati; |
14. |
fa altresì presente che, data la portata dell’accordo tra l’UE e gli USA, il controllo democratico dei negoziati deve essere assicurato in qualsiasi momento, e chiede pertanto alla Commissione europea e agli Stati membri di garantire la massima trasparenza possibile nella conduzione dei negoziati. In concreto, ciò significa che tutti i principali documenti devono essere resi pubblici e, ove possibile, le direttive di negoziato devono essere liberamente accessibili e presentate in maniera tempestiva e comprensibile agli enti regionali e locali, a tutti i gruppi sociali pertinenti e a tutti i cittadini dell’Unione europea. A questo riguardo si compiace che all’inizio di gennaio 2015 gli Stati membri, i quali in materia di pubblicazione di documenti negoziali relativi ad accordi commerciali decidono all’unanimità, abbiano incaricato la Commissione europea di pubblicare i primi testi contenenti le proposte dell’UE in merito a diversi settori del negoziato; |
15. |
sottolinea che il TTIP è un accordo misto per cui, oltre a essere subordinato all’approvazione del Parlamento europeo, deve essere ratificato da tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea, il che, a seconda dell’ordinamento di ciascuno di essi, può richiedere non soltanto l’approvazione del parlamento nazionale ma anche, in alcuni casi, dei governi, dei parlamenti o delle camere che rappresentano i livelli regionali; |
16. |
raccomanda di valutare l’opportunità di inserire nell’accordo tra l’UE e gli Stati Uniti una clausola di revisione per poter eventualmente rivedere e modificare gli accordi stipulati in funzione degli effetti prodotti; |
17. |
invita la Commissione ad adoperarsi affinché nell’accordo TTIP sia sancito il cosiddetto approccio dell’«elenco positivo», e respinge invece il sistema dell’«elenco negativo» e la cosiddetta clausola «ratchet»; |
18. |
ritiene che il livello elevato degli standard europei esistenti a tutela dei cittadini dell’Unione costituisca una conquista degna della massima protezione, e chiede che gli standard di legge in vigore negli Stati membri dell’UE, ad esempio in materia di tutela della vita, sicurezza dei prodotti, tutela sociale, protezione della salute, dell’ambiente e del clima, sicurezza alimentare, benessere degli animali, diritti dei consumatori e diritti alla protezione dei dati, proprietà intellettuale e diritti dei lavoratori, come pure la garanzia delle condizioni per l’erogazione dei servizi pubblici, non debbano in nessun caso essere abbassati, e che occorra anzi perseguirne il miglioramento. Condivide l’idea che il diritto di regolamentare questi settori fondamentali spetti unicamente alle istituzioni competenti a livello europeo e nazionale; |
19. |
invita le parti negoziali ad adoperarsi per il miglioramento di tali standard e, ove del caso, per l’adozione o il riconoscimento del livello di protezione superiore applicato nel paese partner, e chiede inoltre che in futuro questi standard di tutela possano essere ottimizzati senza limitazioni; si dovrebbe creare un meccanismo che consenta di adeguarli in base alle più recenti conoscenze scientifiche; |
20. |
sottolinea che il principio di precauzione è uno dei principi fondamentali delle politiche dell’UE in materia di ambiente, salute e tutela dei consumatori, il quale impone di agire in maniera precoce e proattiva al fine di prevenire i rischi per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o gli effetti negativi sull’ambiente. In tal senso, fa presente che un accordo di libero scambio transatlantico non può portare a un indebolimento del principio di precauzione vigente nell’UE, in particolare per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori; |
21. |
sottolinea inoltre che tutti gli aspetti di dettaglio importanti dell’accordo dovrebbero essere negoziati in maniera esaustiva e che nessuna questione regolamentare deve essere rimessa, eludendo l’iter legislativo democratico, alla decisione a posteriori di organismi specializzati appositamente istituiti; |
22. |
deplora che l’attività di sorveglianza, decodificazione e analisi delle comunicazioni elettroniche operata a livello mondiale dai servizi di intelligence, tra cui la National Security Agency (NSA) americana e servizi segreti «amici» all’interno di Stati membri dell’UE, abbia provocato ripercussioni negative durevoli sulla fiducia dei cittadini europei nelle norme vincolanti a livello internazionale in materia di protezione dei dati, e chiede pertanto che le parti contraenti garantiscano il diritto alla tutela della sfera privata e la libertà e i diritti dei cittadini, anche su Internet; |
23. |
insiste sul fatto che i negoziati per il TTIP dovrebbero essere collegati alla conclusione di un accordo globale sulla protezione dei dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti; |
24. |
richiama l’attenzione sul fatto che l’acquis dell’UE disciplina in maniera vincolante gli standard dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le norme in materia di protezione del lavoro e di sicurezza dei prodotti, e sottolinea a questo riguardo che tale acquis prevede espressamente il rispetto delle norme OIL fondamentali in materia di lavoro e delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, anche per quanto riguarda gli ulteriori negoziati sul TTIP; |
25. |
si oppone al fatto che il TTIP definisca i diritti esistenti e futuri in materia di tutela dei lavoratori, come ad esempio il diritto di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali riguardanti l’organizzazione dell’impresa, come barriere non tariffarie agli scambi. Fa inoltre presente che la regolamentazione del mercato del lavoro, i sistemi di sicurezza sociale, la libertà di contrattazione collettiva, la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la retribuzione minima e i contratti collettivi vigenti in un determinato Stato membro dell’UE devono rimanere questioni di competenza nazionale; |
26. |
accoglie con favore la richiesta del mandato negoziale dell’UE di preservare «l’elevata qualità dei servizi pubblici dell’UE [...] conformemente al TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto dell’impegno dell’UE in tale settore, compreso il GATS». A tal riguardo rimanda tuttavia alle disposizioni comuni del Trattato sull’Unione europea (TUE), in base alle quali l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (articolo 4, paragrafo 2, del TUE); |
27. |
sottolinea che la sovranità organizzativa degli enti locali è garantita in quanto trattasi di uno degli ambiti fondamentali del diritto all’autonomia comunale, e che la sprivatizzazione di servizi pubblici, ossia la fornitura di servizi pubblici con strutture pubbliche proprie, deve rimanere pienamente possibile in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta privatizzazione di tali servizi, nel rispetto delle condizioni e della volontà degli elettori a livello locale; |
28. |
rammenta con fermezza che il mandato negoziale della Commissione non va oltre il margine stabilito dalle norme costituzionali, per cui è necessario rispettare la tutela da parte degli Stati membri dei servizi di interesse generale; |
29. |
ribadisce che, ai sensi del punto 20 del mandato negoziale, sono esclusi dai negoziati i servizi forniti nell’esercizio dei pubblici poteri, e chiede di precisare che tale esclusione dai negoziati riguarda i servizi la cui fornitura, secondo la giurisprudenza della parte contraente o del membro interessato, rientra nell’esercizio dei pubblici poteri; |
30. |
chiede che venga chiarito se i servizi pubblici ai quali fa riferimento il punto 19 del mandato negoziale dell’UE siano quei servizi che, secondo la giurisprudenza della parte contraente o del membro interessato, soggiacciono a regimi normativi specifici o sono contraddistinti da obblighi specifici imposti ai fornitori a livello nazionale, regionale o locale conformemente all’interesse generale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la fornitura di acqua e di energia, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, i servizi di soccorso, il servizio sanitario e i servizi sociali pubblici, i trasporti pubblici locali, la costruzione di alloggi, l’urbanistica e lo sviluppo urbano; |
31. |
invita la Commissione ad applicare ai servizi pubblici, ai sensi del punto 19 del mandato negoziale dell’UE, una deroga orizzontale a tutti gli obblighi derivanti dal principio dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale, e chiede inoltre, in relazione ai servizi pubblici, di stabilire una riserva per tutti i settori e tutte le misure attuali e future applicabili alle parti contraenti, di limitare il numero dei servizi e dei relativi fornitori, di imporre obblighi specifici ai fornitori di servizi e di regolare la prestazione di tali servizi conformemente all’interesse generale; |
32. |
sottolinea di non ritenere necessaria una maggiore apertura, con particolare riferimento ai servizi di istruzione a finanziamento misto, soprattutto nel settore dell’istruzione prescolastica, scolastica e universitaria, nonché della formazione degli adulti e della formazione continua, poiché l’accordo multilaterale sugli scambi di servizi (GATS) prevede già per il settore dei servizi molteplici obblighi di liberalizzazione; |
33. |
accoglie con favore la relazione pubblicata dalla Commissione riguardo alla consultazione pubblica da essa avviata in merito al meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS), e ritiene che si tratti di un ulteriore importante contributo agli sforzi profusi sia dagli Stati Uniti che dalla stessa Commissione per garantire maggiore trasparenza nei negoziati TTIP e consentire che vengano ascoltate le opinioni di un’ampia varietà di soggetti interessati; raccomanda fortemente che la Commissione, sulla base delle 1 50 000 risposte pervenute che dimostrano, tra l’altro, un rifiuto diffuso del meccanismo ISDS, tenga assolutamente conto dei risultati di tale consultazione nella sua valutazione finale della relativa disposizione dell’accordo; esprime apprezzamento anche per il fatto che la nuova Commissione non accetterà che la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’UE venga limitata da regimi speciali applicabili ai ricorsi presentati da investitori, e che lo Stato di diritto e l’uguaglianza dinanzi alla legge devono valere anche in questo contesto; |
34. |
invita fortemente la Commissione a presentare ulteriori proposte per migliorare la trasparenza e l’equità nella risoluzione delle controversie tra investitore e Stato; |
35. |
sottolinea espressamente che le norme a protezione degli investimenti e i meccanismi ISDS tra l’UE e gli USA che passano sopra la giurisdizione ordinaria comportano elevati rischi e sono pertanto ritenute non indispensabili. L’accordo di libero scambio transatlantico non deve intaccare l’acquis legislativo europeo. Il Comitato si attende che siano garantiti i margini di manovra dell’Unione europea, come anche dei parlamenti e dei governi degli Stati membri, in modo che anche i loro cittadini possano continuare a influenzare democraticamente tali decisioni e che le controversie in materia di investimenti siano trattate dinanzi ai tribunali nazionali; |
36. |
sottolinea che le misure politiche e amministrative legittimate democraticamente e conformi ai principi dello Stato di diritto non devono essere messe in discussione da tribunali arbitrali, soprattutto per quanto riguarda richieste a posteriori di risarcimento, e fa presente che le clausole relative alla protezione degli investimenti contenute nel TTIP non devono in alcun caso pregiudicare, direttamente o indirettamente, il diritto di regolamentazione degli Stati; |
37. |
rileva inoltre che il TTIP o altri accordi commerciali dell’UE non possono mettere in discussione le disposizioni legislative in materia di gestione pubblica delle casse di risparmio e delle banche regionali. Le relative disposizioni di legge non rappresentano un ostacolo per l’accesso al mercato né una discriminazione di altra natura; |
38. |
fa presente che attualmente l’85 % delle gare pubbliche di appalto nell’Unione europea è già accessibile agli offerenti statunitensi, mentre soltanto il 32 % di quelle bandite negli USA è accessibile agli offerenti dell’UE, e questo squilibrio è ulteriormente accentuato dal sistema di «scelta esplicita» (opt-in system) applicabile dagli Stati federati USA. Per tale motivo questo accordo dovrà promuovere le pari opportunità tra entrambe le parti, cosa che aiuterà in particolare le PMI europee ad accedere alle gare pubbliche di appalto degli Stati Uniti; |
39. |
sottolinea che gli aspetti normativi del diritto europeo sugli appalti pubblici non possono essere messi in discussione, in particolare per quanto riguarda la loro applicazione a livello regionale e locale, ad esempio in relazione al rispetto degli standard giuslavoristici, sociali e in materia di contrattazione collettiva, agli appalti verdi o alla considerazione accordata alle piccole e medie imprese (PMI). Tali aspetti garantiscono che per l’aggiudicazione al migliore offerente, oltre al prezzo, possano essere considerati anche altri criteri, quali gli aspetti sociali e la sostenibilità; |
40. |
ricorda alla Commissione di monitorare strettamente le norme di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nell’ambito dei negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP); |
41. |
rileva che occorre garantire le deroghe alla normativa UE sugli appalti pubblici, come quelle previste attualmente nelle diverse direttive in materia di appalti pubblici e concessioni (soglie di applicazione, affidamento «in-house», cooperazione intercomunale, esclusioni settoriali come ad esempio per il settore idrico o i servizi di soccorso); |
42. |
si compiace dell’inserimento, per la prima volta, di un capitolo specifico dedicato alle PMI in un accordo di libero scambio dell’UE, come pure del fatto che il TTIP persegua l’obiettivo di facilitare, in particolare alle PMI, l’accesso al mercato della controparte, nonché il commercio e gli investimenti tra le due sponde dell’Atlantico, soprattutto riducendo o eliminando le barriere non tariffarie, che sono particolarmente gravose per le PMI, ma anche grazie a una maggiore certezza giuridica, in particolare per le PMI del settore dei servizi, e grazie al rafforzamento e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, da cui trarranno vantaggio anche le PMI; |
43. |
teme che, a causa di norme diverse di tutela ambientale, protezione sociale dei lavoratori, aiuti pubblici, procedure per ottenere i brevetti, energia, ecc., si possa verificare un fuga della produzione e di altre attività delle singole imprese dalle regioni dell’UE verso gli Stati Uniti per via dei costi più bassi, ad esempio, dell’energia, delle sovvenzioni per le risorse rinnovabili, delle emissioni di CO2, delle norme sociali per i lavoratori, ma anche per quanto riguarda le attività di R&S, a causa della maggiore rapidità della procedura per ottenere i brevetti, ecc.; |
44. |
sottolinea che proprio per le PMI, i dazi doganali, le eccessive formalità amministrative e le procedure complesse di controllo e di conformità comportano oneri burocratici e finanziari sproporzionati, il che spesso induce tali imprese a evitare il commercio con partner statunitensi. Nell’Unione europea si contano oltre 20 milioni di PMI, che offrono posti di lavoro a due terzi degli occupati nel settore privato. Il previsto abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie all’accesso al mercato e al commercio migliorerebbe le prospettive di esportazione delle PMI e offrirebbe quindi maggiori possibilità di occupazione; |
45. |
ribadisce che la maggioranza degli Stati membri dell’UE è contraria alla coltivazione, importazione e lavorazione di organismi geneticamente modificati (OGM); |
46. |
chiede la garanzia che per il settore agricolo siano previste disposizioni particolari, le quali impediscano di importare determinati prodotti nell’UE, soprattutto quelli non conformi alla direttiva dell’UE in materia di etichettatura, quelli composti di OGM o derivati da OGM e animali trattati con ormoni della crescita, nonché di commercializzare alimenti derivati da animali clonati. Lo stesso vale per i prodotti alimentari che siano stati trattati con sostanze vietate nell’UE o i cui ingredienti non siano etichettati in maniera adeguata; |
47. |
sottolinea che la biodiversità agricola costituisce la base della produzione alimentare, e fa presente che il previsto accordo TTIP non deve avere l’effetto né di ridurre le antiche varietà semenziere o impoverire le colture europee tradizionali né di impedire l’agricoltura di qualità e attenta alle esigenze ambientali; |
48. |
chiede che sia inserito un capitolo specifico sulle indicazioni geografiche (IG) al fine di mantenere gli standard europei nonché di introdurre norme a protezione delle IG in entrambi gli ordinamenti giuridici e creare un sistema di riconoscimento reciproco delle denominazioni europee e statunitensi, in particolare mediante indicazioni specifiche sull’impiego generico della denominazione di un prodotto e/o del suo luogo di produzione; |
49. |
insiste sul fatto che gli Stati membri, le regioni e i comuni devono continuare a poter adottare qualsiasi misura regolamentare e finanziaria volta a tutelare o promuovere la diversità culturale, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nonché a preservare o sviluppare i servizi audiovisivi e altri servizi collegati, per rispondere ai bisogni democratici, sociali e culturali di ciascuna società, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata o dalla piattaforma di distribuzione. Le competenze degli Stati membri nel settore della cultura e dei mezzi di comunicazione devono essere preservate inserendo nel mandato negoziale un’eccezione chiara in materia; |
50. |
auspica che le parti negoziali, nella consapevolezza che l’accordo di libero scambio avrà un impatto di portata mondiale, si esprimano a favore di regole commerciali eque e sostenibili che non ostacolino gli sforzi messi in campo dall’UE e dagli USA nell’ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo per migliorare la situazione dei paesi in via di sviluppo, e siano invece applicate in uno spirito di responsabilità e solidarietà globali nei confronti di tali paesi; |
51. |
sottolinea la necessità di raccogliere, analizzare, valutare e gestire un considerevole volume di dati comparabili che permetta di prevedere ed evidenziare l’impatto del TTIP a livello regionale e locale, con particolare attenzione per le regioni ultraperiferiche, al fine di facilitare in futuro la realizzazione di proiezioni statistiche e previsioni economiche, e consentire la pubblicazione di uno studio in materia scientificamente fondato. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/13 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Estendere la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli
(2015/C 140/03)
|
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
1. |
accoglie con favore la consultazione avviata con il Libro verde della Commissione europea Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli, ricordando che l'art. 3 del TUE riconosce la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo tra gli obiettivi da considerare nello sviluppo del mercato interno, l'art. 118 del TFUE mira a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione all'interno del mercato unico, e l'art. 169 del TFUE assicura la tutela dei diritti dei consumatori (compresa la promozione del loro diritto all'informazione); |
2. |
riconosce che la tutela del patrimonio sociale e culturale europeo passa anche attraverso la valorizzazione del know-how artigianale ed industriale storicamente presente nelle diverse regioni dell'UE, e che una corretta informazione sui prodotti artigianali ed industriali può contribuire a garantire la tutela dei diritti dei consumatori; |
3. |
ritiene che le regioni europee siano estremamente ricche di prodotti non agricoli legati al saper fare tradizionale (spesso mantenuto in vita dalle micro e piccole imprese) e che un'adeguata valorizzazione e protezione di questi prodotti potrebbe contribuire allo sviluppo locale e regionale dell'UE, soprattutto dal punto di vista economico e sociale, anche arginando deprecabili fenomeni di contraffazione ed imitazione; |
4. |
concorda sull'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto delle norme sulla protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che si applica a tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio; |
5. |
chiede alla Commissione europea di essere attivamente coinvolto e consultato nel processo che seguirà l'analisi delle risposte ricevute alla consultazione, dato il ruolo centrale del Comitato come rappresentanza istituzionale delle autorità locali e regionali e dato che le IG hanno per loro natura carattere regionale e locale. |
Sfruttare al meglio le indicazioni geografiche: i potenziali vantaggi derivanti dall'estensione della protezione delle IG dell'UE ai prodotti non agricoli
6. |
sottolinea che la Corte di giustizia dell'UE ha confermato che le IG costituiscono un diritto di proprietà intellettuale (1) e che il sistema di tutela delle IG rientra nella competenza esclusiva dell'UE. Di conseguenza, ritiene necessario intervenire per uniformare in un unico regime europeo i regimi oggi presenti in maniera non uniforme in alcuni Stati membri (2); |
7. |
ricorda che l'esperienza con le IG esistenti per i prodotti agricoli deve assolutamente essere tenuta nella giusta considerazione nella discussione sulla possibile estensione di tali indicazioni ai prodotti non agricoli; |
8. |
ritiene che una protezione rafforzata ed armonizzata delle IG per i prodotti non agricoli contribuirebbe a rafforzare il mercato interno, grazie a diversi effetti positivi diretti (aumentare la possibilità di accedere a fondi di promozione e preservare l'occupazione nelle aree economicamente fragili) e indiretti (come le possibili ricadute turistiche) individuati già dal Libro verde della Commissione europea; |
9. |
considera che l'estensione della protezione delle IG ai prodotti non agricoli racchiuda potenziali benefici per i consumatori, che avrebbero uno strumento in più per compiere scelte di consumo consapevoli (nonostante l'ampia offerta di prodotti sul mercato), potendo meglio individuare autenticità, originalità e qualità dei prodotti; |
10. |
sottolinea come un sistema armonizzato di protezione delle IG per i prodotti non agricoli comporterebbe dei vantaggi anche per le relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. Infatti avere una posizione unitaria rafforzerebbe l'UE nella negoziazione di accordi commerciali o in azioni di protezione dei propri prodotti nei mercati stranieri; |
11. |
condivide l'idea che la protezione delle IG per i prodotti non agricoli possa contribuire a preservare il patrimonio culturale e artistico delle tradizioni locali e regionali europee e suggerisce la possibilità di includere elementi di responsabilità sociale d'impresa negli eventuali disciplinari di produzione, in modo da rafforzare la capacità di questi prodotti di creare capitale sociale nelle aree di produzione. |
Possibili forme di protezione delle IG al livello dell'Unione
12. |
auspica che si possa raggiungere un regime di protezione delle IG dei prodotti non agricoli più semplice rispetto a quello esistente per i prodotti agricoli, che, per via dei successivi allargamenti delle tutele, oggi conta un numero cospicuo di tipologie di IG che rischiano a volte di confondere il consumatore; |
13. |
augura che i label delle IG non agricole possano essere semplici e facilmente riconoscibili e che possano essere apposti sui prodotti nella lingua di origine dei prodotti stessi e/o in inglese; |
14. |
ritiene che, come già avvenuto per le IG agricole, un nuovo sistema di protezione per le IG non agricole dovrebbe permettere la protezione di denominazioni non geografiche associate in maniera inequivocabile ad una precisa località, nel rispetto delle deroghe alla protezione già previste nell'accordo TRIPS; |
15. |
evidenzia che un approccio trasversale per la protezione delle IG non agricole sarebbe fortemente preferibile ad un approccio settoriale, in quanto un set di regole comuni a tutte le tipologie di prodotti sarebbe sicuramente più semplice da gestire per le imprese e per le autorità nazionali, regionali e locali; |
16. |
sottolinea che per le IG dei prodotti non agricoli sarebbe opportuno prevedere due (e non più) livelli distinti di legame con il territorio, corrispondenti all'attuale differenziazione tra prodotti DOP (legame più forte) e IGP (legame meno forte) per quanto riguarda le IG dei prodotti agricoli; |
17. |
auspica che gli eventuali disciplinari di produzione (determinanti per ottenere la registrazione di una IG) contengano informazioni relativamente alle materie prime utilizzate, una descrizione del processo di produzione, dimostrazione del collegamento del prodotto al territorio ed eventuali elementi di responsabilità sociale d'impresa (a garanzia dell'impegno verso il territorio stesso); |
18. |
rimarca che i criteri ai quali i produttori saranno chiamati ad attenersi per ottenere lo status di IG non dovranno impedire eventuali innovazioni di prodotto o il miglioramento dell'efficienza del processo produttivo; |
19. |
ricorda che le IG hanno tra i loro obiettivi quello di essere una garanzia di qualità per i consumatori, e quindi, pur non ritenendo possibile definire un parametro qualitativo omogeneo, sarebbe opportuno prevedere delle attività di verifica di rispetto dei disciplinari di produzione per tutta la durata della protezione. Le suddette attività di verifica potrebbero essere portate avanti da enti pubblici regionali (o partenariati pubblico-privati, come, ad esempio, alcune Camere di commercio). |
Come rafforzare la protezione
20. |
ritiene che la creazione di un unico sistema al livello dell'UE per la protezione delle IG non agricole sia preferibile rispetto alla strada dell'armonizzazione delle singole normative nazionali, perché sarebbe più equo e garantirebbe tempistiche comuni in tutta l'UE; |
21. |
propone che, per gli Stati membri in cui è già previsto un sistema di protezione delle IG non agricole, si preveda un breve periodo con disposizioni transitorie basato sulla coesistenza dei due sistemi (ad esempio fino al 2020), per poi passare definitivamente ad un unico meccanismo dell'UE; |
22. |
reputa che una procedura di registrazione delle IG non agricole debba essere obbligatoria e che tale procedura dovrebbe essere basata su un sistema a due fasi (com'è oggi per le IG agricole) che coinvolga il livello regionale per quanto riguarda la verifica delle specificità locali e il livello europeo per quanto riguarda la verifica dei criteri comuni per tutta l'UE; |
23. |
evidenzia che l'iter di iscrizione al registro delle IG dovrebbe avere dei tempi massimi certi e garantiti per legge, in modo da evitare che le amministrazioni pubbliche non virtuose rallentino il processo creando danno ai produttori; |
24. |
ritiene che i produttori, le loro associazioni e le Camere di commercio dovrebbero essere i principali soggetti autorizzati a richiedere la registrazione di una IG per i prodotti non agricoli, ma che sia ragionevole prevedere che in casi specifici e ben motivati possa essere anche un solo produttore, un ente locale o regionale o un'associazione di consumatori a chiedere la registrazione. Le stesse categorie aventi diritto a richiedere la registrazione dovrebbero aver diritto a richiedere un'eventuale procedura di opposizione; |
25. |
sottolinea che, data l'attuale attenzione ai bilanci pubblici, potrebbe essere possibile richiedere un contributo ai produttori per ottenere lo status di IG, purché sia un contributo una tantum, sia equo rispetto ai costi sostenuti e sia applicato in egual modo in tutta l'UE. |
Portata della protezione
26. |
augura che il livello di protezione concesso alle IG non agricole possa essere lo stesso previsto dall'art. 23 dell'accordo TRIPS per i vini e le bevande spiritose, in quanto tutelerebbe con la giusta forza i diritti dei produttori; |
27. |
propone che il sistema di monitoraggio per fare rispettare i diritti relativi alle IG di prodotti non agricoli possa essere pubblico o misto pubblico-privato, ma che in entrambi i casi venga valorizzata la competenza degli enti locali e regionali dato il loro contatto diretto con il territorio; |
28. |
comprende che l'eventuale successo di un sistema di IG per i prodotti non agricoli potrebbe in una certa misura aumentare il rischio di contraffazione o imitazione da parte di produttori concorrenti. Per questo motivo dovranno essere previste procedure di salvaguardia rapide che possano rapidamente individuare ed eliminare prodotti contraffatti o imitazioni; |
29. |
reputa che la protezione delle IG non agricole non dovrebbe avere una durata limitata nel tempo, ma dovrebbe comunque prevedere la possibilità di cancellare la protezione con le medesime condizioni previste per le IG dei prodotti agricoli; |
30. |
ritiene che i potenziali conflitti tra le IG non agricole e i marchi dovrebbero essere regolati nello stesso modo in cui sono regolati tali conflitti per le IG agricole; |
31. |
sottolinea, infine, che data la sua elevata competenza nell'indirizzare materie di politica regionale e locale, l'opinione del CdR dovrebbe ulteriormente rafforzare e sviluppare la raccomandazione di creare un sistema di protezione delle IG non agricole nell'UE, e chiede, di conseguenza, che la Commissione europea proceda nel presentare una proposta legislativa in tal senso. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) Cfr. la causa C-3/91, Turrón de Jijona (punto 37), o la causa C-108/01, Prosciutto di Parma (punto 64).
(2) Belgio (solo regione Vallonia), Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (solo regione Murcia) e Ungheria.
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/16 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Un quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul lavoro 2014-2020
(2015/C 140/04)
|
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
Osservazioni generali
1. |
accoglie con favore l'intenzione della comunicazione della CE su un nuovo quadro strategico dell'UE 2014-2020 in materia di SSL di conformarsi agli obiettivi di Europa 2020 legati all'occupazione, attraverso la promozione di standard elevati per le condizioni di lavoro sia nell'UE che a livello internazionale, ma si chiede perché la Commissione non preveda nessuna azione legislativa specifica all'interno di questo quadro strategico, in particolare nel campo dei disturbi muscoloscheletrici (DMS) e delle sostanze cancerogene; |
2. |
sostiene, in tale contesto, l'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea:
|
3. |
sottolinea la contraddizione in cui cade la Commissione europea, che da un lato intende istituire un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 e dall'altro annuncia, nel suo programma di lavoro 2015, il possibile ritiro della proposta di direttiva che modifica la direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; |
4. |
riconosce l'importanza del coordinamento a livello dell’UE delle misure per affrontare i rischi legati alla SSL e realizzare un miglioramento continuo e progressivo delle condizioni di lavoro; |
5. |
prende atto che buona parte delle iniziative previste in materia dalla strategia dell'UE per il periodo 2007-2012 è stata attuata, considerato che non sono stati fissati obiettivi vincolanti e misurabili accompagnati da un calendario; |
6. |
sottolinea il ruolo importante ed essenziale che i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori devono svolgere nell'elaborazione delle politiche in materia di salute e sicurezza a livello europeo, nazionale, regionale e locale, e invita la Commissione a rafforzare il dialogo sociale nei suoi processi decisionali; |
7. |
condivide la scelta della CE di aver individuato tre sfide principali nel nuovo quadro strategico, ovvero: i) il rispetto della legislazione esistente, ii) il miglioramento della prevenzione delle malattie legate al lavoro, compresa la prevenzione dei rischi nuovi ed emergenti, iii) la risposta all'evoluzione demografica; |
8. |
è d'accordo con il PE che la crisi economica non è un pretesto per minare le politiche di prevenzione e sottolinea l'importanza della SSL come diritto fondamentale dei lavoratori (1); |
9. |
lamenta lo scarso coinvolgimento degli ERL nella strategia della CE ed esorta la stessa a garantire la loro partecipazione formale nell'assunzione di impegni in materia, riconoscendoli, anche in qualità di importanti datori di lavoro, come soggetti istituzionali fondamentali; |
10. |
sottolinea che gli ERL, grazie ai loro partenariati e collegamenti con le imprese locali, possono svolgere un ruolo importante nell'integrazione delle normative, nella promozione della «cultura della prevenzione» e della corretta applicazione degli standard di prevenzione, nel sostegno all'attività di rappresentanza e tutela collettiva della sicurezza; |
Sui sette obiettivi strategici principali indicati dalla CE
A. Ulteriore consolidamento delle strategie nazionali
11. |
propone di individuare uno steering committee centrale europeo con compiti di definizione, coordinamento e sviluppo in materia di SSL (auspicabilmente coordinato da EU-OSHA), anche al fine di svolgere più efficacemente un ruolo proattivo di riferimento, guida e monitoraggio nell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell’UE. Tale steering committee dovrebbe:
|
12. |
ritiene che occorra affrontare rapidamente il problema della riduzione dei diritti del lavoratore e che occorra intervenire efficacemente per ridurre la disomogeneità normativa ed applicativa, anche tra i modelli, in materia di SSL, uno dei fattori che possono favorire l'insorgere di pratiche di dumping sociale e concorrenza sleale nei territori all'interno del mercato UE; |
13. |
condivide l'azione prevista dalla CE di rivedere le strategie nazionali alla luce del nuovo quadro, costituendo una banca dati di tutti i quadri strategici nazionali in materia di SSL in collaborazione con l'Agenzia europea per la SSL EU-OSHA. Questo lavoro va portato avanti in stretto dialogo con le parti sociali europee; |
14. |
è convinto che sia necessario favorire lo sviluppo della «cultura della prevenzione» (con iniziative nell'ambito dell'istruzione scolastica, dell'apprendistato, della formazione professionale e continua) e di una seria e moderna «cultura di impresa» fondata sulla convinzione che la qualità nelle persone determini la qualità dei processi e prodotti industriali; |
15. |
considera fondamentale la formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, che apporta benefici sia ai lavoratori che alle imprese; |
16. |
è d'accordo con la CE che la sensibilizzazione alla SSL comincia a scuola e sostiene la raccomandazione di tenerne maggiormente conto nei programmi scolastici; |
17. |
condivide l'attenzione della CE per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sottolineando il ruolo che in essa devono svolgere gli ERL; |
18. |
sostiene con particolare convinzione il finanziamento di azioni a partire dal 2014 e chiede di prevedere forme di sostegno ad hoc per progetti presentati dagli ERL, in particolare per quelli che si riferiscono a zone in cui non esiste un'efficace copertura pubblica del sistema di salute o che devono affrontare difficoltà di carattere demografico; |
B. Agevolazione del rispetto della normativa di SSL, in particolare da parte delle micro e delle piccole imprese
19. |
sostiene, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, azioni previste a supporto delle imprese per le soluzioni tecniche e organizzative di tutela della SSL; |
20. |
concorda con la CE sulla necessità di fornire sostegno tecnico-finanziario allo strumento di valutazione interattiva dei rischi online OiRA (2) e ad altri strumenti tecnico-scientifici e informatici negli Stati membri, in particolare nei settori prioritari e delle micro e PI; |
21. |
sostiene l'azione della CE di promuovere lo scambio di buone pratiche con le PMI che riceveranno l'aiuto delle grandi aziende nell'ambito della catena committente-fornitore-acquirente per migliorare la SSL; |
22. |
richiede più politiche integrate per le PMI (incentivi finanziari, migliore accesso ai fondi FSE e FESR, strumenti pratici, ancorché rigorosi dal punto di vista tecnico-scientifico, per la valutazione del rischio, partnership); |
23. |
auspica la promozione di politiche per la defiscalizzazione di investimenti in conto capitale e spese di manutenzione annue per le imprese che introducono sistemi e strumenti di gestione della SSL in linea con linee guida e modelli emanati dai competenti soggetti regolatori pubblici; |
24. |
auspica, pertanto, la predisposizione di un piano europeo di incentivi alle imprese per progetti mirati all'introduzione ed al mantenimento di sistemi di gestione della SSL, utilizzando fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito bancario e potenziando l'attività di assistenza tecnica alle imprese, in particolare alle PMI, anche mediante l'Agenzia EU-OSHA; |
C. Migliore applicazione della legislazione in materia di SSL da parte degli Stati membri
25. |
sostiene le misure e le raccomandazioni programmatiche della risoluzione del PE del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro nella UE; |
26. |
accoglie con favore le azioni di indirizzo e coordinamento da parte dello SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) degli ispettorati del lavoro e dei funzionari degli organismi competenti in materia di sicurezza e salute dei singoli Stati, dotandoli di adeguati strumenti e risorse; |
27. |
sostiene l'importanza che gli agenti delle amministrazioni responsabili della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro diventino facilitatori del rispetto delle norme e sottolinea il ruolo degli ERL nel sostegno alla loro formazione, auspicando che vengano identificati specifici modelli ispettivi per le micro e piccole imprese affinché queste non siano gravate da oneri burocratici e finanziari non sostenibili; |
28. |
le azioni volte a migliorare il rispetto delle norme dovrebbero essere basate su prove oggettive di efficacia, con particolare riferimento a quei settori produttivi che presentano rischi concreti di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza, e garantendo che siano applicate le norme esistenti riguardo all'esposizione ad agenti cancerogeni quali l'amianto e alle malattie più prevalenti sui luoghi di lavoro come i disturbi muscoloscheletrici (DMS), le patologie legate allo stress e le malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); |
29. |
auspica per gli ERL, segnatamente mediante il potenziamento progressivo delle loro competenze, un più marcato ruolo di controllo del territorio, in special modo sul sistema degli appalti e dei subappalti che rappresenta una delle principali aree di sottotutela; |
30. |
propone di incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra le amministrazioni regionali e locali attive nel settore; |
31. |
condivide la necessità di valutare, in collaborazione con gli Stati membri, con il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP) e con il Comitato consultivo per la SSL (CCSS), l'efficacia delle sanzioni e delle ammende amministrative imposte e delle modalità non tradizionali di controllo, a condizione che il settore pubblico abbia la possibilità di collaborare con tali organismi; |
32. |
ritiene scelta attuale e strategica l'istituzione di una piattaforma europea per la tutela della salute dei lavoratori migranti, a causa della sempre più ridotta capacità di intervento degli Stati per gli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti socio-demografici indotti, soprattutto, dai fenomeni migratori; |
D. Semplificazione della legislazione vigente
33. |
accoglie l'inclusione della direttiva quadro 89/391/CEE (3) nel programma REFIT, risultata in un'indagine promossa dalla Commissione europea nel 2011 tra i 10 atti legislativi più gravosi per le PMI (4); |
34. |
ritiene che ai dispositivi sanzionatori debba accompagnarsi una normazione per obiettivi, con regole chiare e procedure efficaci e snelle, anche valorizzando il ruolo degli organismi bilaterali rappresentativi delle parti sociali che, se adeguatamente coinvolti, nel rispetto dei ruoli assegnati, possono utilmente supportare i soggetti deputati dalla legge nazionale nell'implementazione delle azioni di prevenzione; |
35. |
sostiene l'azione di inserire, come parte integrante della analisi della legislazione in materia di SSL, le eventuali azioni di semplificazione della valutazione dei rischi e/o di riduzione di oneri amministrativi e documentazione, garantendo tuttavia al tempo stesso che non venga compromesso il livello di tutela dei lavoratori; |
36. |
ritiene che, per particolari settori, specie per le micro imprese, possano essere identificati e promossi strumenti, come per esempio OiRA, che facilitino l'analisi di rischio. I criteri e i parametri oggettivi devono essere basati su un'accurata valutazione e gestione del rischio, semplificati per quanto ammissibile e da definire di concerto con i soggetti istituzionali preposti, al fine di sviluppare strumenti di valutazione e gestione del rischio semplificati, anche attraverso forme di attestazione su base volontaria; |
37. |
ritiene che la complessa pesantezza applicativa dei sistemi di gestione SSL sia anche da attribuire ad adempimenti burocratici non sempre riferibili alla normazione pubblica, ma alla compliance a standard internazionali. Pur riconoscendo la professionalità di quanti concorrono alla sicurezza, si ritiene che ciò non debba rappresentare un secondo fronte di complessità in azienda, soprattutto per quella di minore dimensione. A tal fine auspica un confronto europeo in materia di certificazioni di qualità della SSL, finalizzato alla definizione di uno standard UE volontario che fissi i requisiti minimi sostenibili; |
E. Affrontare l'invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi emergenti
38. |
è convinto che le azioni tese alla tutela della SSL debbano essere affrontate con una logica precauzionale e olistica, tenendo conto delle forti relazioni tra produzione, lavoro, ambiente, e sulla base dei migliori dati medici e scientifici disponibili; |
39. |
pone l'attenzione sulle patologie da amianto, polmonari e della pelle, sul cancro, sull'asma, sulle malattie ostruttive, sui DMS, sulle malattie legate allo stress e sulle altre patologie croniche, e sottolinea la necessità di rigorose analisi sui rischi esistenti e sui nuovi rischi derivanti dalle ristrutturazioni, dalle nuove tecnologie e dai nuovi materiali e prodotti; |
40. |
ritiene sia necessario, con riferimento all'applicazione industriale di nuove tecnologie, materiali e prodotti, di fronte all'incertezza scientifica, applicare, nel loro utilizzo, un «approccio cautelativo» nella gestione dei rischi sanitari; |
41. |
ritiene che:
|
42. |
rimarca il crescente numero di lavoratrici e le differenze tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini (tipologia di lavoro, diverse condizioni di esposizione al rischio), che influiscono sulla rispettiva salute e sicurezza; |
43. |
raccomanda la diversificazione delle misure protettive negli ambienti di lavoro, al fine di assicurarne l'efficacia, sia per le donne che per gli uomini, tenendo conto del tipo effettivo di lavoro che viene svolto e delle differenze soggettive ed oggettive nelle rispettive condizioni di esposizione al rischio; |
44. |
condivide che la politica in materia di SSL può contribuire a combattere la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nelle politiche dell'UE, favorendo l'esatta applicazione della direttiva 2000/78/CE relativa alla tutela della SSL delle persone con disabilità e della direttiva 2006/54/CE che vieta il trattamento meno favorevole delle donne sul posto di lavoro a causa di gravidanza o maternità (5) (6); |
45. |
ribadisce che «l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e il volontariato sono fattori essenziali per un invecchiamento attivo e in buona salute. L'istruzione per gli adulti e le iniziative di volontariato svolto da persone anziane dovrebbero ricevere un sostegno a livello di UE e a livello nazionale e locale per contribuire a prolungare la vita lavorativa, promuovere un pensionamento attivo e sostenere la vita autonoma» (7). L'UE deve quindi vegliare all'elaborazione di una manuale di buone pratiche europee in materia di invecchiamento attivo; |
46. |
ritiene quindi essenziale, ai fini della risoluzione del problema dei lavoratori anziani, provvedere allo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri e le imprese, e ad adeguate misure di inclusione; |
47. |
confida «nel fatto che l'azione dell'UE a sostegno dell'invecchiamento attivo e in buona salute e della solidarietà tra le generazioni stimolerà l'innovazione e il potenziale di crescita in tutta l'Unione e porterà vantaggi economici per gli interlocutori pubblici e privati, a livello locale, nazionale e di UE» (8); |
F. Miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo della base dati
48. |
evidenzia che il miglioramento della raccolta dei dati è fondamentale per garantire un confronto delle prestazioni di SSL nell’UE, segnalando l'esigenza di impostare l'analisi comparativa dei dati in un'ottica di miglioramento continuo attraverso la segnalazione di best practices rispetto ai processi piuttosto che in termini di mera classifica. Ciò al fine di favorire la condivisione da parte degli Stati membri dei dati sui rischi effettivi; |
49. |
sostiene l'invito della CE a raccogliere e produrre dati statistici, anche di livello locale e regionale, più esaurienti sugli incidenti e le malattie riconducibili al lavoro, sull'esposizione professionale e sulle malattie legate al lavoro; |
50. |
segnala che, nell'ambito della gestione del sistema informativo SSL, appare troppo limitato il ruolo delle parti sociali che, invece, risulterebbero partner efficaci nella creazione dell'architettura di sistema, nell'incremento dei dati di settore, nella gestione dei flussi informativi nonché nella loro utilizzazione; |
51. |
sottolinea che dati statistici più affidabili servono a dare un quadro dei rischi per la salute dei lavoratori, a comprendere meglio le cause e a trarre, quindi, conclusioni operative; |
52. |
auspica la creazione di un sistema informativo europeo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (conoscere per prevenire), come strumento operativo dinamico attraverso cui integrare le informazioni disponibili negli attuali sistemi nazionali, e la creazione di un modello di lettura con una banca dati unificata; |
G. Migliore coordinamento degli sforzi dell’UE ed internazionali
53. |
sostiene il giudizio della CE secondo cui norme dell'UE chiare nella legislazione in materia di SSL potrebbero contribuire a conseguire anche norme sul lavoro equivalenti a livello mondiale, attraverso accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi; |
54. |
ritiene che nel nuovo contesto internazionale globalizzato sia necessario garantire che convenzioni e accordi internazionali sulle norme in materia di SSL siano adottati e concretamente applicati da tutte le parti in causa, per mantenere la competitività dell'UE ed evitare la delocalizzazione di imprese in paesi terzi in cerca di contesti giuridici più permissivi; |
55. |
ricorda alla CE di incoraggiare gli Stati membri a ratificare tutte le convenzioni OIL e gli altri accordi e convenzioni in materia di SSL e di guardare da vicino le norme di SSL e le questioni connesse nella negoziazione di tutti i partenariati che si stabiliscono in tutto il mondo ed in particolare nei negoziati attualmente in corso per la conclusione del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership — TTIP) con gli Stati Uniti. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) Risoluzione del PE sulla strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2013/2685(RSP)).
(2) https://osha.europa.eu/it/topics/oira
(3) COM(2012) 746.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/top10report-final_en.pdf
(5) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, GU L 303 del 2.12.2000.
(6) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(7) CdR 56/2012 fin — Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita, relatore: Arnoldas Abramavičius (LT/PPE).
(8) CdR 56/2012 fin — Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita, relatore: Arnoldas Abramavičius (LT/PPE).
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/22 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d'azione verde per le PMI e iniziativa per favorire l'occupazione verde
(2015/C 140/05)
|
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
1. |
Negli ultimi anni, con l'estensione e la generalizzazione delle preoccupazioni legate all'ambiente, i criteri «verdi» hanno acquisito una importanza sempre maggiore nel processo decisionale politico. La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attribuisce un'importanza determinante alla svolta verso un modello economico verde, a basso tenore di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse. |
2. |
Uno dei concetti alla base delle due comunicazioni esaminate nel presente parere è quello di «economia verde», definito come un modello che garantisce crescita e sviluppo, tutela la salute e il benessere dell'uomo, crea posti di lavoro dignitosi, riduce le ineguaglianze, investe sulla biodiversità e sulla sua salvaguardia, compreso il capitale naturale che ne deriva, per il suo valore intrinseco e il suo contributo essenziale al benessere umano e alla prosperità economica (1); |
3. |
Il passaggio all'economia verde incide direttamente sulla competitività sia delle singole imprese che dell'intera economia europea. Le risorse si riducono. I consumi aumentano in un numero crescente di settori, toccando i limiti imposti dall'ambiente. Un tempestivo passaggio all'economia verde nell'UE non è soltanto auspicabile, ma anche indispensabile per preservare e rafforzare la competitività e il benessere in tempi quanto più possibile rapidi; |
4. |
esprime il proprio sostegno alle comunicazioni della Commissione relative al piano d'azione verde per le PMI e all'iniziativa per favorire l'occupazione verde; |
5. |
condivide il giudizio espresso dalla Commissione in entrambe le comunicazioni, secondo cui un'efficace svolta verso l'economia verde riveste un'importanza decisiva ai fini della competitività attuale e futura dell'Europa; |
6. |
sottolinea il ruolo essenziale del settore pubblico e degli enti locali e regionali nel favorire il passaggio all'economia verde; le pubbliche amministrazioni devono non solo favorire il passaggio ad un'economia verde ma anche rappresentare un modello e un riferimento nell'applicazione dei loro progetti, programmi, normative, appalti, come pure nella creazione di posti di lavoro in un nuovo paradigma di economia verde; |
7. |
ritiene essenziale proseguire gli sforzi volti a promuovere la competitività verde delle piccole e medie imprese migliorando l'accesso ai finanziamenti, fornendo un'informazione più esauriente, semplificando la legislazione, riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la cultura imprenditoriale verde; |
8. |
accoglie con favore l'obiettivo dell'iniziativa sull'occupazione verde, che prevede di creare una sinergia tra politica occupazionale e politica ambientale allo scopo di favorire il passaggio a un'economia competitiva, verde ed efficiente nell'impiego delle risorse; |
9. |
sottolinea che la questione delle competenze è particolarmente rilevante per i giovani, che continuano a subire l'effetto sconfortante di un tasso di disoccupazione superiore al 22 %, e che dovrebbero essere preparati meglio, in generale, per i posti di lavoro del futuro e, in particolare, per quelli verdi; |
10. |
condivide il giudizio della Commissione, secondo cui occorre rivedere e aggiornare i programmi didattici delle scuole e degli istituti di formazione e i sistemi di qualificazione previsti, in modo da favorire il passaggio all'economia verde; |
11. |
ricorda che esistono differenze considerevoli tra un'impresa e l'altra: alcune forniscono già adesso prodotti e servizi verdi, ma anche le imprese che realizzano prodotti e servizi tradizionali possono trarre beneficio, per esempio, dall'impiego di forme di energia e di materie prime maggiormente compatibili con l'ambiente; |
Definizioni di base
12. |
ritiene che le sfide ambientali vadano considerate sia come opportunità che come rischi per le singole imprese, per i loro addetti, per il mercato del lavoro e per l'UE; |
13. |
osserva che occorre chiarire e definire i concetti di base, le cifre e la situazione iniziale dell'economia verde in maniera tale che i concetti e le cifre scaturiscano da un accordo e siano omogenei e inequivocabili; |
14. |
ritiene che il buon esito del passaggio a un'economia verde sia decisivo ai fini della competitività attuale e futura dell'UE, e che quindi sia essenziale garantire la coerenza nell'utilizzo delle definizioni; |
15. |
sottolinea la dimensione regionale della transizione verso un'economia verde e la posizione centrale degli enti locali e regionali nell'istruzione, nelle infrastrutture, nel sostegno delle imprese locali e nella creazione di servizi per l'impiego. Indica nelle iniziative verdi sorte a livello locale degli esempi da seguire per altre regioni dell'UE; |
16. |
richiama inoltre l'attenzione sulla diversità delle condizioni e delle sfide a livello locale e chiede di tenere conto della specificità delle condizioni regionali ai fini dell'ecologizzazione dell'economia; |
17. |
sottolinea che il successo dell'economia verde comprende cinque importanti elementi: 1) riduzione, ovvero bisogna ridurre il ricorso alle materie prime e il consumo globale di energia; 2) uso di energie pulite, onde evitare la dipendenza dall'esterno, ridurre le emissioni e creare posti di lavoro; 3) efficienza: occorre utilizzare in maniera più efficiente le materie prime e l'energia in tutta la catena del valore di un determinato prodotto o servizio; 4) lavoro in rete e condivisione delle buone pratiche: lo scambio di esperienze tra Stati membri e tra settori di attività offre l'opportunità di accrescere l'offerta di prodotti e di servizi verdi anche nei mercati esterni all'UE; 5) accesso ai finanziamenti: è essenziale garantire la disponibilità di finanziamenti e la riduzione delle formalità amministrative; le richieste di finanziamento dovrebbero essere semplici e comprensibili, e utili anche in altre attività economiche. |
Obiettivo
18. |
sottolinea che attualmente sussistono nel mercato interno differenze notevoli, tra settori e tra Stati membri, in materia di uso efficiente delle risorse, ed esorta ad impegnarsi per migliorare la situazione attraverso la condivisione delle buone pratiche e delle esperienze meno riuscite; |
19. |
sottolinea l'importanza degli enti regionali e locali, in particolare i comuni, nell'attuazione delle misure illustrate al punto precedente e giudica opportuno che queste ultime siano finanziate a titolo dell'attuale quadro di finanziamento dell'UE; |
20. |
reputa che in tutti i segmenti della catena del valore si debba perseguire un impiego più efficiente delle risorse, che in tal modo sia possibile ridurre in maniera significativa il fabbisogno di materie prime e che occorra integrare un approccio basato sulla catena del valore nelle attività sia del settore pubblico che di quello privato; |
21. |
ritiene che il piano di azione verde debba concentrarsi su misure a livello europeo volte ad armonizzare e a rafforzare le attuali iniziative verdi di sostegno alle piccole e medie imprese a livello nazionale e regionale; |
22. |
è consapevole dell'esigenza di rafforzare il settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, in cui l'UE dispone di conoscenze, capacità e tecnologie sufficienti; chiede di sopprimere gli ostacoli allo sviluppo al fine di poter creare numerosi posti di lavoro verdi qualificati e di qualità, e sostiene la ricerca e lo sviluppo in questo campo; |
23. |
sottolinea l'importanza di un approccio verde e il ruolo crescente, in tutti gli Stati membri, dell'indicazione di origine dell’UE; |
24. |
accoglie favorevolmente il proposito della Commissione europea di istituire nel 2015 un Centro di eccellenza europeo per la gestione efficiente delle risorse e di collegarlo a una rete di partenariato in tutte le regioni d'Europa, ma invita la Commissione a precisare quali saranno i partner e come saranno selezionati; |
25. |
sottolinea inoltre che occorrerà coinvolgere nel processo gli enti locali e regionali, i quali sono nella posizione migliore per comprendere le circostanze e sfide specifiche a livello locale e regionale, e valutare quali siano le principali parti interessate locali. In tale contesto, bisognerà promuovere la mappatura al fine di poter individuare le potenzialità specifiche di ciascuna regione in grado di aiutare gli agenti locali ad identificare cluster d'investimento, adottare misure di sostegno al lavoro autonomo e istituire corsi di formazione e specializzazione focalizzati sui diversi aspetti dell'economia verde; |
26. |
considera necessario definire degli obiettivi che promuovano una concezione dei prodotti responsabile sotto il profilo ambientale; invita a responsabilizzare maggiormente i soggetti economici affinché realizzino prodotti ecologicamente responsabili. |
Visione
27. |
segnala l'esigenza di garantire che negli Stati membri le conoscenze e le competenze specifiche necessarie per l'ecologizzazione dell'economia siano, nei loro aspetti principali, accessibili a tutti, e invita a garantire altresì che il livello di conoscenza in materia a livello locale sia adeguato; |
28. |
invita ad adoperarsi per diffondere ulteriormente il principio dell'apprendimento permanente; un fattore essenziale è la gestione delle nuove conoscenze, poiché l'economia verde richiede mutamenti e un'azione trasparente lungo l'intera catena del valore; |
29. |
sottolinea che la convergenza tra lavoro e competenze è attualmente insufficiente, e che i mutamenti del sistema sono lenti; il progetto di classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) della Commissione costituisce un esempio positivo del tentativo di rendere disponibile ai datori di lavoro una forza lavoro all'altezza dei requisiti richiesti. Per ulteriori proposte in materia di convergenza tra le esigenze sul fronte dell'occupazione e le competenze, il CdR rimanda al suo parere sul tema Quadro dell’UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (2); |
30. |
osserva che l'economia verde determinerà il passaggio ad una economia circolare e a basso consumo di carbonio, la quale genererà posti di lavoro nuovi e innovativi. Ciò comporterà una conversione dei vecchi posti di lavoro e una ridefinizione dei profili professionali; |
31. |
chiede che venga favorita una cooperazione più ampia tra le autorità, le piccole e medie imprese, le associazioni e gli istituti di istruzione, perché l'acquisizione di nuove conoscenze richiede un orientamento e un coordinamento migliori degli interventi e degli strumenti finanziari; |
32. |
sottolinea l'importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico (RST) nel favorire la realizzazione dell'economia verde, promuovendo tramite gli attuali stanziamenti europei la partecipazione di università, PMI e altre realtà locali e regionali, coordinati quali elementi cardine della conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione) in forme sinergiche come i cluster o le piattaforme di Open Innovation per la condivisione e lo scambio reciproco delle conoscenze; |
33. |
auspica che gli enti locali e regionali, grazie alle rilevanti conoscenze specifiche e alle competenze che hanno in questo ambito, siano coinvolti pienamente nel processo di coordinamento. Già adesso esistono buoni esempi di come i partenariati tra autorità locali abbiano permesso di fornire alle imprese e alle associazioni consulenza in materia di energia, anche per individuare le misure di sostegno e le opportunità di finanziamento, formulare raccomandazioni su singole misure, compilare un quadro dei fornitori di attrezzature e di servizi e prestare assistenza nella redazione di bandi di gara. |
Strategia
34. |
condivide il giudizio della Commissione, secondo cui occorre rivedere e aggiornare i programmi didattici delle scuole e degli istituti di formazione e i sistemi di qualificazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e gli enti locali e regionali, in modo da tenere in considerazione e favorire il passaggio all'economia verde, e suggerisce di introdurre in tutti i percorsi educativi e formativi almeno un modulo dedicato a questa materia. Occorre inoltre esaminare come vengono monitorati gli effetti dell'istruzione, perché è necessario un monitoraggio a lungo termine, a livello sia superiore che inferiore; |
35. |
esprime le proprie preoccupazioni in merito all'adeguatezza, alla prevedibilità e al livello della formazione connessa all'economia verde e alle relative competenze nei vari Stati membri. È fondamentale garantire che negli Stati membri vengano istituiti corsi di formazione che coprano competenze in materia sia ambientale che giuridica e aziendale. Occorre anche garantire che i pubblici funzionari dispongano di dati e competenze sufficienti; |
36. |
sottolinea che le nuove competenze sono particolarmente rilevanti per i giovani, che dovrebbero essere preparati meglio per i posti di lavoro del futuro, e in particolare per quelli verdi; |
37. |
ribadisce che sarebbe necessario avere una visione più ampia e tenere conto delle ripercussioni a lungo termine, in modo che le competenze in materia ambientale possano essere associate a una solida competenza aziendale. Già nelle scuole occorrerebbe instillare un atteggiamento positivo nei confronti dell'ambiente e dell'imprenditorialità, perché le nuove professioni richiederanno competenze tanto scientifiche quanto tecniche e matematiche. Tale sensibilizzazione dovrebbe avere un posto di rilievo anche nei programmi di formazione destinati agli adulti; |
38. |
esprime preoccupazione per il fatto che poche piccole e medie imprese europee sono consapevoli delle possibilità di impiego più efficiente delle risorse e di quali vantaggi potrebbero trarre da una tale conoscenza nella pratica economica; |
39. |
propone che gli enti regionali, locali e nazionali dotati di competenze in materia fiscale creino sistemi di discriminazione positiva a favore delle imprese che applicano i principi e i concetti dell'economia verde, nell'ambito dei criteri di responsabilità sociale delle imprese, anche sotto forma di una riduzione delle tasse e delle imposte, di interventi nel settore degli appalti pubblici e di agevolazioni fiscali; |
40. |
raccomanda di fornire alle piccole e medie imprese dei differenti settori informazioni personalizzate sulle possibilità di istruzione e di finanziamento, poiché esse non sono necessariamente a conoscenza delle esigenze di formazione connesse all'economia verde; |
41. |
invita a predisporre degli incentivi al completamento delle conoscenze, perché ciò è necessario ai fini dell'acquisizione di nuove nozioni e competenze. Bisognerebbe avere una chiara comprensione di come sfruttare tutti i materiali riciclabili, creando a partire da essi materiali nuovi e innovativi, e di quali siano le normative e i requisiti in materia; |
42. |
osserva che nell'arco di cinque anni il costo delle materie prime è aumentato per il 75 % delle piccole e medie imprese dell'UE; per salvaguardare la competitività delle imprese urgono misure volte a sperimentare nuovi procedimenti e la loro sistematica diffusione; |
43. |
raccomanda che tutti i settori di attività studino le possibilità di cooperare in misura maggiore e di sfruttare le competenze reciproche in materia di servizi, prodotti o parti di essi. Ciò offrirà opportunità di affari in particolare alle piccole imprese, le quali, grazie all'attività in rete, potrebbero formare entità più grandi. Si dovrebbero raccogliere esempi concreti e divulgare le buone pratiche negli Stati membri; |
44. |
raccomanda di studiare tutte le possibilità di questo tipo, grazie alle quali le piccole e medie imprese potrebbero recuperare materiali usati o residuali per la propria produzione e la propria catena del valore o come componenti della produzione di altre imprese. Un esempio è dato dalla soluzione energetica a circuito chiuso adattata alle condizioni locali, grazie alla quale rifiuti, energia di recupero, calore, sostanze nutritive e anidride carbonica vengono utilizzati e riciclati nella produzione di energia e di derrate alimentari; |
45. |
fa presente la necessità di promuovere la cooperazione imprenditoriale tra il settore dell'alimentazione biologica e altri settori potenzialmente collegati: gastronomia, ristorazione, turismo rurale, agriturismo, ecoturismo, fabbricazione di recipienti e imballaggi sostenibili e/o artigianali, edilizia sostenibile, artigianato alimentare, ecc.; |
46. |
invita a realizzare campagne di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile, dirette ai cittadini dell'UE, in cui venga messa in evidenza la possibilità di ognuno di influenzare a livello personale il volume di rifiuti e il loro trattamento; |
47. |
ricorda che gli enti locali hanno un'importanza decisiva nel raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di emissioni. Un buon esempio è quello del progetto finlandese Verso comuni neutrali in termini di carbonio, il cui obiettivo è coinvolgere i soggetti locali (le amministrazioni comunali, i residenti e le imprese) a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra. Tale progetto è inteso a individuare soluzioni nuove, innovative e in grado di promuovere l'occupazione a livello locale, basate sull'uso sostenibile delle risorse naturali locali e sull'aumento dell'efficienza energetica; |
48. |
raccomanda lo sviluppo di modelli dell'economia della condivisione e dei servizi, alternativi al concetto di proprietà tradizionale, nel cui quadro i consumatori possano acquistare i prodotti sotto forma di servizi, restituendoli al produttore al termine del ciclo di vita affinché siano riutilizzati; |
49. |
auspica che vengano migliorati i modelli di calcolo, in modo che consentano di misurare in maniera più affidabile il consumo energetico; |
50. |
comprende che realizzare prodotti compatibili con l'ambiente che siano anche commercialmente validi richiede forti investimenti di capitale sia nello sviluppo del prodotto che per il lancio e la registrazione dei prodotti e dei servizi generati da tale attività. In futuro la legislazione dovrà essere in grado di consentire, e non già ostacolare o limitare, il rapido sviluppo dell'innovazione; |
51. |
propone di promuovere l'uso dei sistemi di gestione ambientale, in particolare del sistema europeo EMAS, allo scopo di introdurre la cultura ecologica nel processo decisionale delle imprese, rendendo in tal modo più efficace il funzionamento di queste ultime e migliorando le informazioni rese ai cittadini circa il loro comportamento ambientale. |
Impatto
52. |
condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui gli Stati membri potrebbero anche ridurre il costo del lavoro utilizzando i proventi delle aste effettuate nel quadro del sistema di scambio dei diritti di emissione; sottolinea tuttavia che tale sistema, nella sua forma attuale, non è pienamente efficace; |
53. |
si compiace del fatto che l'iniziativa sottolinei la promozione dell'imprenditorialità, e ribadisce il proprio punto di vista secondo cui l'Europa dovrebbe presentare ai giovani l'imprenditorialità come un percorso professionale possibile e promettente; |
54. |
ritiene che insieme all'economia verde anche l'imprenditoria sociale, con o senza finalità di lucro, sia da considerare come una valida alternativa alle forme tradizionali di attività di impresa; in considerazione di ciò accoglie favorevolmente anche il proposito della Commissione di facilitare l'accesso al finanziamento per le imprese sociali; |
55. |
ritiene che grazie all'innovazione e alla riprogettazione dei loro prodotti, della loro produzione e dei loro modelli di attività, le imprese potrebbero ridurre l'utilizzazione di materie prime costose e la produzione di rifiuti; |
56. |
reputa che l'introduzione armonizzata a livello europeo di una certificazione relativa all'economia verde costituirebbe un fatto positivo, in particolare per le imprese, e a lungo termine garantirebbe la prevedibilità e la certezza giuridica, consentendo di interpretare in anticipo una serie di situazioni giuridiche conflittuali; |
57. |
osserva che le materie prime, l'acqua e l'energia costituiscono il 50 % dei costi di produzione complessivi delle imprese (3), ragion per cui ridurre tale eccessiva incidenza sui costi delle imprese, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nonché rendere più efficiente l'uso delle risorse e dell'energia può consentire importanti risparmi. Ciò è reso ancora più attuale dal rincaro dei prezzi dell'energia e di numerose materie prime avvenuto negli ultimi anni; |
58. |
invita a informare in modo mirato i soggetti di livello regionale e locale in merito alle potenzialità offerte dalle fonti europee di finanziamento per il periodo di programmazione 2014-2020 e alla possibilità di impiegare questi fondi per sostenere la conversione delle piccole e medie imprese all'economia verde: per esempio, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il programma LIFE, lo Strumento di finanziamento del capitale naturale, lo Strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica, il Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e le medie imprese (COSME) e Orizzonte 2020; |
59. |
richiama l'attenzione sulla questione del passaggio alla tassazione ambientale come strumento per promuovere la corresponsabilità ecologica; a giudizio della Commissione, la tassazione ambientale è meno dannosa per la crescita e consentirebbe prestazioni ambientali migliori e un aumento dell'occupazione. Gli Stati membri che hanno sperimentato la tassazione ambientale potrebbero condividere più estesamente le loro esperienze, e altri paesi potrebbero seguire l'esempio; |
60. |
fa osservare che la Commissione e gli Stati membri hanno sviluppato utili indicatori che consentono una comprensione migliore dei mercati del lavoro dell'UE, nazionali e regionali. Per ottenere un effetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare moduli armonizzati dell'UE per l'applicazione di tali indicatori e per il trasferimento dei dati; |
61. |
ribadisce l'osservazione secondo cui per creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, gli enti pubblici devono investire nelle infrastrutture di qualità, in particolare nel settore dei trasporti e nel digitale, e per questo hanno bisogno di sostegno da parte dell'UE; |
62. |
comprende che le piccole e medie imprese mancano di conoscenza, di reti e di competenza in materia di tecnologie dell'informazione, e hanno quindi difficoltà a cogliere le opportunità offerte dalla prevenzione dei rifiuti e dal riutilizzo dei prodotti, delle materie prime e dei rifiuti nel quadro di varie catene del valore; |
63. |
sottolinea che gli elevati costi di investimento iniziale possono ridurre ulteriormente l'interesse nell'avvio di attività di impresa connesse alla riutilizzazione e al riciclaggio delle risorse, dal momento che le piccole e medie imprese devono valutare le potenzialità commerciali delle loro attività. Occorrono quindi misure fiscali e legislative volte a ridurre l'impatto di tali investimenti iniziali e altri tipi di aiuti; |
64. |
ritiene che occorra adottare più estesamente e diffondere nei vari Stati membri delle norme ambientali volte a rispettare la biodiversità e a promuovere le politiche di attenuazione e di adeguamento ai cambiamenti climatici, e che a tal fine occorra una regolare comunicazione con i consumatori; |
65. |
riconosce che i principi contenuti nelle norme ambientali dell'UE in materia di economia verde dovrebbero essere radicati in tutte le attività delle PMI, ma è anche essenziale incoraggiare gli utilizzatori finali, ossia i consumatori, ad acquistare prodotti con certificazione ambientale; |
66. |
sottolinea che una catena del valore più verde, che comprenda la rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e la progettazione ecocompatibile, può offrire considerevoli opportunità commerciali a numerose piccole e medie imprese, ma la possibilità per queste ultime di cogliere tali opportunità è limitata da barriere legislative, istituzionali, tecniche e culturali, che occorrerebbe rimuovere o, nel caso in cui questo non fosse possibile, cercare di superare. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) La definizione proviene dalla decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020: vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(2) CDR 1319/2014.
(3) Europe INNOVA (2012) Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving resource efficiency in manufacturing companies [Guida all'uso efficiente delle risorse nella manifattura: esperienze relative all'uso più efficiente delle risorse nell'industria manifatturiera], pag. 6. Consultabile al seguente indirizzo.
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/28 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Orientamenti sulle misure per collegare i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) a una sana gestione economica
(2015/C 140/06)
|
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
1. |
ricorda che la politica di coesione dell'Unione europea dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel rilancio economico delle regioni europee; |
2. |
ribadisce la sua opposizione di principio, già espressa nel parere sulla proposta di regolamento generale sui fondi del Quadro strategico comune (1), a imporre un qualsiasi tipo di condizionalità macroeconomica nell'attuazione della politica di coesione e, più precisamente, a stabilire un qualsiasi tipo di collegamento tra l'efficacia dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) e una sana gestione economica. Ogni collegamento si basa infatti sull'errata ipotesi che gli enti locali e regionali siano responsabili tanto quanto le autorità nazionali degli sforamenti di bilancio; |
3. |
rammenta peraltro la sua richiesta di elaborare un Libro bianco sulla politica di coesione territoriale inteso, in particolare, a rilanciare il dibattito su una misurazione della qualità della vita e della qualità della crescita economica che non si limiti al solo PIL; incita a elaborare indicatori nuovi e più affidabili, che corrispondano meglio alle attese della società; |
4. |
si interroga, al di là della sua opposizione di principio alla condizionalità macroeconomica, sul valore aggiunto di questi orientamenti, che si limitano a parafrasare l'articolo 23 del regolamento 1303/2013; |
5. |
è dell'avviso che un'eventuale riprogrammazione penalizzerebbe ingiustamente gli enti locali e regionali, che non sono responsabili del disavanzo pubblico eccessivo degli Stati e che anzi molto spesso sono tenuti, per obbligo costituzionale, a pareggiare i loro bilanci. In realtà, il deficit globale delle finanze pubbliche infranazionali dell'UE-27 era pari allo 0,1 % del PIL nel 2007 e a circa 0,8 % del PIL nel 2009 e 2010. Il deterioramento delle finanze pubbliche infranazionali, sebbene più marcato in un certo numero di paesi, in cui il disavanzo è aumentato di oltre 0,5 % tra il 2007 e il 2013, rimane comunque ben al di sotto di quello registrato per i bilanci nazionali (2); |
6. |
sottolinea che gli enti locali e regionali presentano una situazione molto analoga in termini di indebitamento, in quanto (come riconosce la Commissione nella Sesta relazione sulla coesione), l'aumento del debito pubblico proviene principalmente dalle attività dell'amministrazione centrale. L'indebitamento globale degli enti locali e delle regioni che non hanno poteri legislativi di rilievo rimane inferiore al 10 % del PIL in tutti gli Stati membri. Il debito rimane tuttavia preoccupante in un certo numero di paesi; |
7. |
ritiene che, come risulta da numerosi studi, l'efficacia della spesa pubblica sia più legata all'efficacia e alla buona gestione (3) che a fattori macroeconomici, e che inoltre la qualità dell'azione pubblica sia determinante ai fini della capacità della politica di coesione di trainare la crescita. Osserva altresì che i regolamenti del cosiddetto «Six Pack» prevedono già pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di stabilità macroeconomica. Dubita pertanto dell'efficacia di sanzioni che comportino la sospensione dei fondi strutturali, che oltretutto punirebbero la stessa mancanza una seconda volta; |
8. |
ritiene inoltre che nel contesto del «Six pack» si debbano rivedere i metodi di calcolo del cosiddetto «deficit strutturale» per tenere conto delle caratteristiche specifiche delle economie nazionali e delle differenze strutturali tra le spese pubbliche. |
La politica di coesione deve rimanere una politica europea d'investimento
9. |
esprime profonda preoccupazione per il rischio che le misure previste per il periodo 2014-2020 possono far pesare sulla crescita europea e sui progetti di sviluppo economico e sociale creando un'insicurezza intorno alla programmazione del FESR e dell'FSE a partire dal 2015, oggi già sufficientemente minacciata dai ritardi dovuti alla conclusione tardiva dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e alla difficoltà, per gli Stati membri e gli enti territoriali, di soddisfare i requisiti in materia di condizionalità ex ante; |
10. |
sottolinea, a questo proposito, il ruolo importante e sempre più significativo svolto dagli enti locali e regionali, che garantiscono circa il 33 % della spesa pubblica, con un leggero aumento di 2 punti negli ultimi due decenni (1995-2013), ossia il 16 % del PIL. Sebbene il loro peso vari da un paese all'altro in funzione dell'architettura istituzionale, essi svolgono un ruolo molto più importante delle amministrazioni centrali nella fornitura di servizi pubblici e soprattutto nelle spese a favore della crescita, come vengono definite dalla Commissione stessa (cfr. Sesta relazione sulla coesione), nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria, nella protezione dell'ambiente, nei trasporti, nella R&S e nell'energia; |
11. |
chiede, a questo proposito, la revisione della clausola d'investimento per permettere che gli investimenti regionali e nazionali effettuati a titolo di cofinanziamento dei fondi europei (fondi ESI e Meccanismo per collegare l'Europa) siano esclusi dal computo dei deficit pubblici nazionali nel quadro del semestre europeo; |
12. |
evidenzia la contraddizione intrinseca tra, da una parte, le disposizioni in materia di condizionalità macroeconomica e, dall'altra, le disposizioni del Patto di stabilità e di crescita, che autorizza una certa flessibilità nell'applicazione del patto stesso in circostanze eccezionali e temporanee, definite dal regolamento n. 1177/2011; evidenzia altresì le considerazioni della stessa Commissione, per cui il quadro di bilancio dell'Unione permette di equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio (4); |
13. |
ricorda, in questo contesto, la preoccupazione già espressa riguardo alla nuova norma contabile SEC 2010 di Eurostat, in vigore dal settembre 2014, che non distingue tra le spese e gli investimenti e che comporta, per gli enti locali e regionali, l'obbligo di applicare massimali di investimento per anno e per abitante. Tali massimali rischiano infatti di impedire agli enti locali e regionali di taluni Stati membri di fornire il cofinanziamento necessario per i progetti realizzati grazie ai fondi strutturali e di investimento europei. Esorta pertanto la Commissione europea a presentare una relazione sull'applicazione della norma SEC 2010; |
14. |
ricorda che le misure di risanamento di bilancio adottate a livello nazionale in risposta alla crisi economica e finanziaria hanno avuto un triplice effetto sugli enti locali e regionali: in primo luogo, hanno fortemente limitato la loro capacità di contribuire agli investimenti pubblici, scesi nell'UE-27 da una media di 2,3 % del PIL tra il 2002 e il 2007 all'1,8 % del PIL, e soprattutto diminuiti in termini reali del 7,2 % nel 2010, del 5,9 % nel 2011, del 3,3 % nel 2012 e dell'8,6 % nel 2013; |
15. |
in secondo luogo, i trasferimenti correnti e i trasferimenti in conto capitale in provenienza dall'amministrazione centrale, che nella quasi totalità degli Stati membri dell'UE costituiscono le fonti principali di finanziamento degli enti locali e regionali, hanno subito forti riduzioni, con un immediato effetto di squilibrio sui loro bilanci. Un caso ancor più grave è stato quello delle regioni spagnole, che hanno visto diminuire le loro entrate del 62 % in termini reali in seguito, da un lato, a una forte riduzione dei trasferimenti dell'amministrazione centrale (45 %) e, dall'altro, a un aumento sostanziale dei trasferimenti dalle regioni all'amministrazione centrale (passati da soli 1,4 miliardi di euro a 10,1 miliardi di euro in base ai prezzi del 2005); |
16. |
in terzo luogo, secondo l'OCSE, le misure di risanamento di bilancio hanno ulteriormente ridotto la capacità d'investimento degli enti locali e regionali, che per giunta hanno dovuto far fronte anche al deterioramento delle condizioni di prestito; |
17. |
sottolinea la portata del contributo dei fondi ESI allo sforzo di investimento pubblico in tempo di crisi — contributo passato dall'11,5 % dell'investimento pubblico UE (FLCF) nel 2007 al 18,1 % nel 2013. In taluni paesi l'apporto dei fondi ESI ha rappresentato più del 75 % degli investimenti pubblici. Nel periodo 2007-2013, gli stanziamenti dei fondi strutturali e del fondo di coesione e il cofinanziamento nazionale associato hanno rappresentato annualmente, in media, lo 0,55 % circa del PIL dell'UE-27; |
18. |
ritiene quindi contraddittorio introdurre una minaccia sui crediti del FESR e dell'FSE qualora un paese si trovi in difficoltà economiche. La diminuzione delle spese pubbliche non comporta la riduzione automatica del disavanzo pubblico e può avere ripercussioni negative sul piano sociale; |
19. |
esprime preoccupazione per il potenziale aggravamento della situazione delle finanze pubbliche nazionali e infranazionali in caso di sospensione dei pagamenti e non soltanto degli impegni. Ricorda peraltro che il collegamento tra fondi strutturali e buona gestione economica del deficit pubblico ha già mostrato i suoi limiti nella sua prima applicazione (nel quadro del fondo di coesione), visto che le sanzioni legate ai deficit tendono piuttosto ad aggravare la situazione economica degli Stati interessati; |
20. |
ribadisce l'invito alla Commissione europea a presentare un Libro bianco che definisca una tipologia a livello di UE per la qualità degli investimenti pubblici nella contabilità della spesa pubblica in funzione dei loro effetti a lungo termine. Col tempo, tale tipologia potrebbe portare a una considerazione ponderata della qualità degli investimenti pubblici nel calcolo del disavanzo di bilancio e/o a una migliore considerazione dell'effettivo ciclo/contesto macroeconomico. |
La riprogrammazione dei fondi è controproducente
21. |
dubita che il contenuto e le modalità della riprogrammazione siano sistematicamente positivi e contribuiscano a rafforzare la competitività a lungo termine del paese e a riorientare lo sviluppo economico verso i settori del futuro. L'analisi di quanto realizzato dal 2009 a questa parte mostra che l'urgenza della situazione ha portato la Commissione e gli Stati membri a privilegiare i progetti già in corso, così da accelerare la fruizione dei crediti e fornire liquidità. Queste scelte hanno complessivamente consentito di accrescere la parte dedicata alla R&S e all'innovazione, al sostegno generico alle imprese, alle energie rinnovabili, alla rete stradale e al mercato del lavoro con misure più specificamente incentrate sull'occupazione giovanile. Ma hanno anche comportato, in alcuni casi, l'abbandono di settori che favoriscono la crescita come i servizi TIC, gli investimenti ambientali, le ferrovie, l'istruzione e la formazione e il rafforzamento della capacità; |
22. |
esprime preoccupazione per il carattere poco operativo delle limitazioni giuridiche della riprogrammazione risultanti dall'obbligo di rispettare gli orientamenti tematici, l'equilibrio FSE-FESR, ecc.; |
23. |
ritiene poco realistico che si riesca ad attuare questo meccanismo dal 2015 al 2019; |
24. |
ritiene che la riprogrammazione non sarà affatto un'operazione facile e di rapida esecuzione ma che anzi, stando all'esperienza riferita nella Sesta relazione sulla coesione per gli ultimi cinque anni, che ha comportato la mobilitazione, negli otto Stati membri interessati, di risorse umane considerevoli, anche da parte della Commissione europea, essa sarà costosa e complessa da gestire per le amministrazioni nazionali e per gli enti locali e regionali; |
25. |
teme che la riprogrammazione comporti ulteriori oneri burocratici, in quanto sarà accompagnata dagli stessi obblighi previsti per l'elaborazione degli accordi di partenariato (indicatori di risultato, condizioni, ecc.), che dovrebbe richiedere la mobilitazione di nuovi esperti e l'autorizzazione di nuove spese; questi oneri aggiuntivi possono, gravando di un carico di lavoro eccessivo il personale già disponibile, renderne il lavoro meno efficace, ossia condurre a una situazione opposta a quella voluta; |
26. |
deplora gli oneri amministrativi aggiuntivi legati alla riprogrammazione, oneri che gravano non soltanto sull'amministrazione europea e su quelle nazionali, ma anche e soprattutto sugli enti regionali che fungono da autorità di gestione, e che possono tradursi in maggiori costi considerevoli vista la necessità di rispondere con urgenza alle richieste della Commissione e di ricorrere a personale aggiuntivo. |
La condizionalità macroeconomica è in contraddizione con lo spirito europeo
27. |
deplora il riaccentramento, sia nazionale che europeo, che sottende il meccanismo previsto nel suo insieme, con una forte ingerenza della Commissione. I tempi stretti della riprogrammazione porteranno probabilmente a rimettere in discussione il principio di partenariato e la governance multilivello propria della politica di coesione; |
28. |
sottolinea l'impatto negativo che avrà sull'opinione pubblica una tale sanzione, che sicuramente acuirà l'ostilità nei confronti dell'UE; |
29. |
si sorprende, infine, che, il Parlamento europeo non possa esercitare in maniera più completa il suo controllo democratico su questo nuovo sistema di condizionalità macroeconomica, nel contesto di una deriva che appare sempre più tecnocratica, in particolare per quanto riguarda la riprogrammazione dei fondi; invita dunque fermamente la Commissione europea a rimettere il Parlamento europeo al centro del processo decisionale affinché sia esso a decidere, in collegamento con il Comitato europeo delle regioni, in merito ad un'eventuale attuazione del principio di condizionalità macroeconomica. |
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) CdR 4/2012 fin.
(2) Eurostat — DG REGIO.
(3) OCSE, Quality of Government and Returns of Investment, Regional Development Working Papers, n. 2013/12.
(4) Cfr. Commissione europea, The Quality of Public Expenditures in the EU («La qualità delle spese pubbliche nell'UE»), pag. 31.
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/32 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Gli enti locali e regionali e la protezione multilivello dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione europea
(2015/C 140/07)
|
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
I principi dello Stato di diritto, la governance multilivello e la comunicazione della Commissione europea
1. |
reputa che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto siano i tre pilastri fondamentali sui quali deve basarsi ogni ordinamento giuridico, quale che sia la sua natura e la sua forma. La democrazia è un «diritto collettivo», e i diritti umani sono diritti individuali inalienabili che devono essere garantiti in qualunque circostanza, anche quando la democrazia vigente non è completa o perfetta. I principi dello Stato di diritto e le pratiche derivanti sono necessari all'attuazione della democrazia e al rispetto dei diritti umani. Pertanto, accoglie con grande favore la proposta della Commissione di creare un quadro per la protezione dello Stato di diritto nell'UE, la quale risulta essenziale per l'integrazione europea in quanto base per la fiducia reciproca sia tra gli Stati membri che tra questi e i cittadini dell'Unione. Un quadro comune di questo tipo è vantaggioso non solo per gli Stati membri ma anche per gli enti subnazionali, dato che in pratica è proprio a questi ultimi che incombe gran parte della responsabilità di attuare i diritti e le libertà fondamentali. |
2. |
I diritti umani in quanto diritti fondamentali legati al rispetto della dignità della persona umana vengono prima di qualsiasi architettura istituzionale e, nella sostanza, la precedono. |
3. |
Anche se non esiste una definizione uniforme di Stato di diritto, vi è comunque una tradizione giuridica europea che pone alla base di questo concetto fondamentale tre principi: 1) gli obblighi giuridici di tutti i cittadini e la conseguente loro applicazione devono essere basati sulla legge e non posso dipendere da una decisione arbitraria o unilaterale da parte del potere esecutivo o di un qualsiasi potere discrezionale; 2) i contenziosi tra i cittadini e il potere esecutivo devono essere risolti in virtù della legislazione ordinaria, da parte di un potere giudiziario neutrale e indipendente; 3) i diritti fondamentali dei cittadini (libertà personale, libertà di opinione, libertà di associazione, ecc.) devono essere rispettati e definiti in modo inequivocabile, poggiare su una legislazione fondamentale chiara e non possono dipendere da qualche nozione, dichiarazione o garanzia costituzionale vaga o da interpretazioni arbitrarie. La portata di questi principi è duplice: da un lato, i governi devono esercitare i loro poteri conformemente a leggi e regole formulate in modo chiaro, rese pubbliche e basate su principi giuridici dotati di un solido fondamento e applicati in modo equo e aperto; dall'altro, questi stessi governi devono conformarsi alla loro Costituzione e alla legge alla quale essi sono assoggettati. |
4. |
L'importante principio della sussidiarietà (art. 5, par. 3, del TUE) deve anch'esso fungere da base e da riferimento nella traduzione concreta dell'approccio di governance multilivello ai fini della tutela dei diritti fondamentali. |
5. |
La Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che rappresentano il quadro più avanzato in materia, costituiscono, fin dalla loro adozione, la base vincolante per l'Unione stessa, per tutti gli Stati membri e per tutti i livelli di governo sulla quale devono fondarsi i principi dello Stato di diritto e la loro applicazione. |
6. |
L'idea della governance multilivello, concepita per l'UE ma anche più estesamente per l'area del Consiglio d'Europa, si ispira al fatto che si è realizzata e prosegue la necessaria evoluzione in termini di «governance» all'interno dell'UE da un modello gerarchico (dall'alto verso il basso) a uno più inclusivo, in cui l'approccio dal basso verso l'alto si incontra con quello dall'alto verso il basso e si devono concretizzare le due dimensioni della sussidiarietà: la dimensione «verticale», in cui si rafforzano la partecipazione, la corresponsabilità e il partenariato dei rappresentanti eletti a livello regionale e locale, e la dimensione «orizzontale», in cui gli altri soggetti (in campo socioeconomico, educativo, sanitario e culturale) della società si vedono riconoscere ed esercitano un ruolo di corresponsabilità in tutti i settori politici. La governance multilivello presuppone diversi soggetti e diversi piani. Sull'agire politico quotidiano delle regioni e degli enti locali incidono eventi, azioni e influenze del livello nazionale ed europeo, che in molti ambiti determinano le opzioni d'intervento nell'intero continente, e in fin dei conti nel mondo intero. Anche lo Stato di diritto funziona a più livelli nell'Unione europea e deve quindi essere protetto anche nell'interazione tra questi livelli. La politica delle pari opportunità e, in definitiva, dell'integrazione sociale deve tenere conto delle realtà concrete della globalizzazione e delle sfide che ne conseguono in materia di opportunità occupazionali e di accesso ai servizi dello Stato sociale. Ogni sistema nazionale ha la propria storia e il proprio modello, ma ci stiamo muovendo verso la creazione di norme di qualità transnazionali. Alla fine nascerà uno spazio europeo dei diritti fondamentali, compresi i diritti sociali, basato su una struttura multilivello e su interconnessioni orizzontali. |
7. |
La governance multilivello rende possibile far fronte a un'eventuale minaccia allo Stato di diritto in una situazione precisa e compensare una serie di carenze: mancanza di informazioni, di capacità, di mezzi finanziari, di possibilità amministrative e di impatto politico, coinvolgendo gli enti locali e regionali nella sorveglianza dei principi dello Stato di diritto nell'UE e nella loro applicazione. Questo modello porta inoltre a una democrazia maggiormente partecipativa, a maggiore trasparenza e assunzione di responsabilità e conferisce ai cittadini maggiore centralità. La tutela dello Stato di diritto è così uno strumento per ravvicinare l'Europa ai cittadini e i cittadini all'Europa. Tutto questo con l'obiettivo di giungere, come descritto nel Libro bianco sulla governance multilivello, a «un'azione coordinata dell'Unione, degli Stati membri e degli enti regionali e locali fondata sul partenariato e volta a definire e attuare le politiche dell'UE». |
8. |
Partendo dal Libro bianco del 2009, ha preso gradualmente forma il concetto, come risulta dal supplemento di parere adottato nel 2012 dal Comitato europeo delle regioni e da quanto scaturito anche nell'ambito degli atelier, del quadro di valutazione dettagliato e, più recentemente, della Carta della governance multilivello. Tale concetto penetra sempre più in diversi ambiti di intervento e viene addirittura applicato da diversi partner, ma un primo risultato concreto si può riscontrare anche a livello del regolamento generale e del successivo codice di condotta in materia di Fondi strutturali e di investimento europei. |
9. |
Nella sua comunicazione, la Commissione pone l'accento sul fatto che lo Stato di diritto è la spina dorsale di ogni moderna democrazia e uno dei principi fondamentali che emanano dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri dell'UE e, come tale, uno dei principali valori sui quali l'Unione si fonda in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 2 del TUE e preambolo del Trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il nuovo quadro proposto mira a dissipare le minacce future allo Stato di diritto prima che siano soddisfatte e applicate le condizioni per l'entrata in funzione dei meccanismi di cui all'articolo 7 del TUE, senza però alterare le procedure di infrazione in vigore ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. |
10. |
Il nuovo quadro giuridico introduce così un approccio orizzontale transnazionale nel caso in cui il quadro comune dei valori dell'UE possa essere pregiudicato dall'operato dei soggetti statuali e le attuali procedure di infrazione non apportino una soluzione. Il rafforzamento dello Stato di diritto quale valore comune essenziale dell'UE è quindi necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti in materia di protezione dei valori fondamentali, di cui la tutela dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale. |
11. |
Il nuovo quadro, la cui procedura si articola in tre fasi, dovrebbe colmare una lacuna e creare possibilità per le istituzioni dell'UE di procedere a una valutazione dello Stato di diritto e di reagire quando vi sia il rischio che uno Stato membro crei una minaccia sistemica allo Stato di diritto con le sue azioni. Per tale ragione, il meccanismo prevede tre fasi: 1) una valutazione obiettiva e attenta della situazione nello Stato membro interessato; 2) «raccomandazioni di azioni immediate e concrete per stornare minacce allo Stato di diritto», a meno che nel frattempo la questione non abbia avuto una soluzione soddisfacente; 3) il monitoraggio delle misure adottate dallo Stato membro interessato in seguito alla raccomandazione rivoltagli. È della massima importanza coinvolgere il prima possibile in questa procedura, che è basata sul dialogo con lo Stato membro interessato, i diversi livelli di governance, compresi i livelli locale e regionale e la società civile. |
Rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali: una governance multilivello nuova e innovativa — quadro per l'UE
12. |
Gli enti regionali e locali sono i primi a dover fronteggiare sfide e problemi che possono avere dirette ripercussioni sulle procedure dello Stato di diritto, e dunque anche sull'attuabilità di determinati diritti fondamentali, che si presentano quotidianamente in molti settori: difficoltà economiche, disoccupazione, ambiente, cambiamenti climatici e così via. La specificità del ruolo degli enti regionali e locali risiede sia nella loro conoscenza della situazione, che consente loro di riconoscere già in una fase precoce le possibili minacce sistemiche allo Stato di diritto, sia in quella capacità di mirare ai risultati che la politica europea deve sempre tenere presente. E questo ancora di più in un mondo globalizzato nel quale la migrazione e la mobilità hanno portato a nuove relazioni interculturali e a una società pluralistica con diversi valori e religioni, un fenomeno che è particolarmente visibile nelle comunità locali. Nella protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è possibile ottenere un risultato solo quando ciascun livello politico, in base alle proprie competenze e responsabilità, lavora insieme agli altri, «fa rete» in modo appropriato e apporta il proprio contributo e lo coordina con quello degli altri livelli. In molti settori è maturata la consapevolezza che, per dare risultati migliori, le politiche debbano essere «basate sui fatti» e «radicate nel territorio». Ciò vale indubbiamente anche per la tutela dei diritti fondamentali. Un rafforzamento di tali diritti esercita un influsso positivo sullo sviluppo sociale ed economico. Le decisioni che vengono prese al livello più vicino ai cittadini rafforzano la fiducia tra le persone e nella società in cui viviamo. |
13. |
È sorprendente osservare quanto, in pochi anni, il discorso dell'UE in materia di diritti fondamentali e di rafforzamento dello Stato di diritto abbia trovato un collegamento nel paradigma della governance multilivello. Ma anche i principi operativi indicati nel supplemento di parere del Comitato (del 2012), il quadro di valutazione dettagliato e naturalmente la Carta della governance multilivello sono strumenti essenziali per tradurre questa visione in termini operativi. |
14. |
I valori fondamentali difesi dall'Europa (cioè non soltanto dall'UE e dal Consiglio d'Europa, ma anche dalle principali tradizioni nazionali) non riguardano solamente l'ordinamento giuridico democratico ma anche la politica perseguita per dare a tali valori una possibilità concreta di realizzazione. Col pieno dispiegarsi di questa prospettiva, la posizione degli enti regionali e locali appare sotto una luce completamente diversa: essi vengono a essere non più solamente istanze che danno attuazione alla legislazione e alle politiche nazionali (ed europee), secondo l'approccio gerarchico, bensì soggetti a pieno titolo con la responsabilità politica di sviluppare una politica integrata, inserita in un quadro ben preciso e calibrato sulla situazione locale. In quest'ottica non sono interessati soltanto i diritti civili e politici, ma anche i diritti economici e sociali (istruzione, lavoro, salute, benessere, alloggio). |
15. |
Gli enti regionali e locali sono le prime autorità a scontrarsi con i problemi della politica nazionale in materia di diritti fondamentali. Sono essi infatti che hanno a che fare con gli individui, i gruppi o le «categorie» che risentono per primi delle violazioni dei principi dello Stato di diritto o delle restrizioni dei diritti fondamentali. In questo contesto, una particolare attenzione deve essere riservata alla garanzia dei diritti fondamentali universali a tutti gli abitanti, indipendentemente dai diritti e dai servizi che spettano specificamente ai cittadini dell'Unione. |
16. |
I diritti fondamentali, come le pari opportunità in materia di accesso a un lavoro di qualità e l'emancipazione sociale, devono in pratica essere promossi sistematicamente grazie a misure di sostegno adeguate. In quest'ottica, gli enti regionali e locali rappresentano, insieme al livello nazionale ed europeo e alla società civile, soggetti a pieno titolo di un movimento strategico volto a realizzare uno Stato di diritto sociale. |
17. |
Le preoccupazioni relative a una possibile violazione dei diritti fondamentali devono essere trasformate nella volontà politica sistematica di realizzare lo Stato di diritto nell'Unione europea e nei suoi Stati membri anche in termini positivi. Da qui il passaggio da un'idea dello Stato di diritto basato esclusivamente sulla protezione giuridica a un concetto dinamico in cui i diritti fondamentali devono assumere anche una dimensione sociale grazie alle politiche che vengono messe in atto. Tale aspetto non viene ancora posto sufficientemente in rilievo dalla Commissione, la quale si mostra (eccessivamente) cauta nei confronti degli «affari interni» degli Stati membri e nel suo nuovo quadro di intervento appare soprattutto intenzionata a sviluppare un'alternativa più flessibile alla vera e propria «procedura di infrazione», in modo da poter intervenire in una fase più precoce. Al riguardo, il principio sempre più generalmente accettato della governance multilivello può costituire un approccio utile. La comunicazione della Commissione apre la prospettiva di un approccio proattivo, facendo riferimento in particolare alla commissione di Venezia; tuttavia, affinché questo approccio sia efficace, devono essere coinvolti i diversi livelli di governo e la società civile dello Stato interessato. |
18. |
Gli enti regionali e locali sono interlocutori fondamentali delle autorità europee e nazionali per proteggere, insieme alla società civile, il moderno Stato di diritto, ma anche per configurarlo in maniera attiva e strategica attraverso le proprie iniziative politiche. È questo il compito fondamentale di ogni livello di governance. I soggetti che si sottraggono sistematicamente a tale compito violano la Carta dei diritti fondamentali e si pongono al di fuori del progetto europeo. |
19. |
Occorre quindi rispettare il ruolo essenziale che gli enti regionali e locali svolgono nel garantire i diritti fondamentali affinché questi siano attuati con maggiore efficacia, ma sempre nel rispetto delle consuetudini o della Costituzione di riferimento. |
20. |
Gli enti regionali e locali devono avere la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione europea qualora constatino che lo Stato di diritto è a rischio. La Commissione europea dovrebbe creare le strutture appropriate a questo scopo. |
21. |
La protezione dei diritti fondamentali non è affare esclusivo della Commissione europea: anche il Parlamento europeo dovrebbe recarvi un contributo attivo. In caso di minaccia imminente allo Stato di diritto, è necessario garantire la necessaria trasparenza parlamentare al livello dell'UE, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali, avvalendosi del loro contributo per valutare la situazione. |
22. |
Ma anche allo stesso livello regionale e persino locale si possono distinguere una dimensione verticale e una orizzontale. Quest'ultima rinvia all'interazione fra iniziative pubbliche e private, ad esempio nel caso dello sviluppo socioeconomico e per quanto concerne i servizi in materia di formazione, salute e assistenza. |
23. |
Gli enti regionali e locali, e sicuramente quelli che dispongono di poteri legislativi, hanno responsabilità diretta nell'attuazione di un certo numero di diritti fondamentali e hanno definito a tal fine degli orientamenti generali. Ciò vale anche per alcuni diritti civili specifici che mirano a garantire la libertà di espressione e la libertà di associazione e di azione, la partecipazione a elezioni libere e regolari e, più in generale, il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione in seno a ciascuna comunità regionale o locale. In tal senso, gli enti regionali e locali non fungono soltanto da tramite nel caso di violazione manifesta dei diritti fondamentali, ma devono anche elaborare e stabilire degli orientamenti concreti per la realizzazione di tali diritti. |
24. |
L'approccio classico dell'UE parte dal principio per cui le nostre regioni, le nostre città e i nostri comuni sono popolati da cittadini dell'UE, e quindi la politica di non discriminazione mette spesso l'accento sui diritti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione, mentre la realtà della nostra società, in particolare nelle grandi città, è naturalmente molto più complessa. L'inclusione sociale può essere realizzata soltanto tramite forme di democrazia rappresentativa e partecipativa in quanto piattaforma di convivenza comune, tesa anche alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale locale. Se si vogliono coinvolgere tutti gli abitanti, occorre anche ampliare la definizione di «cittadinanza» (cfr. il Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa (2008): «La cittadinanza, nel suo senso più ampio, è il diritto e anche il dovere di partecipare alla vita culturale, sociale ed economica e agli affari pubblici della comunità insieme agli altri» (traduzione non ufficiale)). Nello stesso spirito si è espresso il professor Antonio Papisca parlando della «Nova Civitas». |
25. |
Il Quadro strategico dell'UE sui diritti umani proposto dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali consente di concretizzare il collegamento di cui sopra tra la dimensione orizzontale e quella verticale, in modo da giungere a una partecipazione, una cooperazione e un coordinamento effettivi. In quest'ottica, l'Agenzia in questione dovrebbe anche essere messa nelle condizioni di monitorare l'osservanza del principio dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri dell'UE e, se del caso, denunciarne la violazione. |
26. |
L'Agenzia europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa devono garantire un apporto stabile di competenze, in particolare agli enti regionali e locali. |
27. |
La protezione dei diritti fondamentali deve essere fondata esplicitamente sull'idea di governance multilivello. |
Altre proposte concrete
28. |
Gli enti regionali e/o locali devono essere incitati a:
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29. |
Il Comitato potrebbe esaminare se le seguenti proposte contribuirebbero alla tutela dello Stato di diritto nell'Unione europea:
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Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidentedel Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
III Atti preparatori
COMITATO DELLE REGIONI
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/37 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’economia circolare: riesame della legislazione UE in materia di rifiuti
(2015/C 140/08)
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I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
A. Verso un’economia circolare
1. |
accoglie favorevolmente il varo, da parte della Commissione, del pacchetto di misure sull’economia circolare (1) che stabilisce un quadro comune e coerente per l’impiego efficiente delle risorse nell’Unione europea. Il CdR sottolinea che sono necessarie la volontà politica di cambiare, una politica e una pianificazione degli investimenti nel lungo termine, nonché un maggior grado di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e un nuovo atteggiamento in rapporto alle risorse. Il CdR ribadisce il ruolo chiave che gli enti locali e regionali svolgono non solo nel quadro della contestualizzazione di tali politiche, ma anche nella loro attuazione e valutazione (2); |
2. |
è pienamente convinto sia della necessità di passare a un’economia circolare che dei suoi benefici, come è stato messo in evidenza nella piattaforma europea ad alto livello sull’efficienza nell’impiego delle risorse (EREP) (3). Il CdR ricorda che questo rappresenta una logica conseguenza degli impegni, previsti nella tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, che sono stati messi a punto nel Settimo programma di azione per l’ambiente dell’UE (7o PAA); sottolinea che sviluppare un’economia circolare è fondamentale per realizzare tutti gli obiettivi sull’impiego efficiente delle risorse, assicurando che l’economia possa espandersi e possa anche dipendere in misura minore dalle risorse primarie, con il risultato di una migliore protezione dell’ambiente; |
3. |
esprime pertanto profonda preoccupazione circa l’intenzione, annunciata dalla Commissione a dicembre, di ritirare la proposta legislativa che modifica una serie di direttive sui rifiuti per promuovere un’economia circolare; ritiene che la proposta, in merito alla quale le istituzioni dell’UE e le altre parti interessate hanno già lavorato parecchio, rappresenti nel complesso una serie equilibrata di compromessi; in tale contesto ricorda i chiari messaggi di sostegno a favore del proseguimento del processo legislativo da parte sia del Parlamento europeo sia del Consiglio dei ministri sia di numerosi altri soggetti interessati; |
4. |
invita la Commissione ad adottare un approccio più onnicomprensivo e organico nei confronti dell’economia circolare. Per il passaggio a tale tipo di economia è necessario concentrare l’attenzione non soltanto sull’obiettivo della prevenzione dei rifiuti e del loro riutilizzo, ma anche su un approccio globale che investa l’intera filiera e su una migliore coerenza tra le diverse politiche e iniziative quali la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, il Settimo programma d’azione per l’ambiente, il pacchetto «clima ed energia», l’impronta ambientale (LCA e carbon footprint) e la strategia L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa; |
5. |
prende atto, in tale contesto, dell’intenzione della Commissione europea di presentare, entro la fine del 2015, una serie di proposte «migliori» e «più ambiziose»; tuttavia esprime seri dubbi sulla possibilità di trovare un compromesso sostanzialmente migliore su così tante questioni complesse in un lasso di tempo relativamente breve; ricorda pertanto l’urgente necessità di orientamenti giuridici chiari e affidabili per gli enti locali e regionali e sottolinea il grande potenziale dell’economia circolare come contributo alla crescita economica; raccomanda dunque di non perdere tempo ma di proseguire nel tentativo di migliorare le proposte della Commissione durante l’iter legislativo già avviato e invita in questo senso la stessa Commissione e i co-legislatori a tenere conto, nei loro futuri lavori, delle seguenti osservazioni e raccomandazioni, incluse quelle concernenti il rafforzamento dell’economia circolare nelle fasi iniziali di progettazione e di fabbricazione dei prodotti; |
6. |
sottolinea che la bioeconomia deve essere parte integrante dell’approccio europeo in materia di economia circolare. Con il suo fatturato annuo di 22 miliardi di euro, la bioeconomia fornisce un contributo importante alla crescita verde e sostenibile e offre nuove opportunità di lavoro e di mercato. La maggior parte degli investimenti nei settori della bioeconomia avvengono a livello regionale e locale, ossia il livello nel quale grazie a numerose iniziative dal basso vengono creati nuove catene di valore e nuovi posti di lavoro; |
7. |
in tale contesto ricorda in particolare che l’economia circolare possiede l’enorme potenzialità di generare un risparmio per le imprese, le pubbliche autorità e i consumatori dell’UE. Sottolinea che questo risparmio dovrebbe tradursi in investimenti su vasta scala e a lungo termine per l’economia dell’UE e di conseguenza portare alla creazione di posti di lavoro sostenibili in Europa; |
8. |
sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente un quadro politico favorevole all’economia circolare a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) per mezzo di misure che combinino regolamentazione intelligente, strumenti basati sul mercato che influiscano specialmente sulla promozione dell’utilizzo di materiali riciclati, ricerca e innovazione, incentivi, scambio di informazioni e sostegno a iniziative volontarie. Il CdR ritiene che la progettazione e l’innovazione siano fondamentali per accelerare il passaggio a un’economia circolare, e chiede alla Commissione di promuovere l’innovazione — anche nel quadro del programma in materia di ricerca e innovazione dell’UE (Orizzonte 2020) —, di agevolare lo sviluppo di modelli più circolari per i prodotti e i servizi — anche mediante una politica dei prodotti più coerente —, di rafforzare il riesame e l’applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile mediante l’inserimento di criteri sull’impiego efficiente delle risorse, e di definire in che modo utilizzare la misurazione dell’impatto ambientale nella progettazione dei prodotti e dei processi; |
9. |
è favorevole all’applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ai criteri di efficienza nell’impiego delle risorse per quanto riguarda la durabilità, la modularità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, con corrispondenti consigli ai consumatori, anche per i futuri gruppi di prodotti prioritari nel piano di lavoro 2015-2017. Il Comitato ha chiesto una revisione approfondita di tale direttiva e delle relative misure di attuazione allo scopo di promuovere l’efficienza nell’impiego delle risorse attraverso un’estensione dell’ambito di applicazione ai prodotti non connessi all’energia che abbiano un forte impatto ambientale (4); |
10. |
sottolinea l’importanza di prestare una particolare attenzione alle fasi iniziali dei processi di produzione riguardanti imballaggi fabbricati con materiali compositi, allo scopo di ridurre i rifiuti da materiali compositi che non sono riciclabili oppure che sono riciclabili soltanto attraverso l’impiego di tecnologie complesse e costose; propone che nel campo di applicazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica (Ecolabel) rientrino sempre più servizi e prodotti, sia per assicurare un’attuazione più agevole delle misure studiate per ridurre i rifiuti che per fornire orientamenti più chiari e più utili ai consumatori, al fine di ridurre l’impatto ambientale di prodotti e servizi; |
11. |
accoglie con favore le iniziative annunciate dalla Commissione europea volte a promuovere gli appalti pubblici verdi (green public procurement — GPP), in particolare le indicazioni sulle possibilità offerte dalle nuove direttive sugli appalti pubblici nel campo dei GPP, una raccomandazione in merito al monitoraggio dei risultati ottenuti dagli Stati membri nel conseguire l’obiettivo indicativo del 50 % di GPP, e il sostegno alla creazione di reti GPP tra le autorità pubbliche. Il CdR rinnova la sua richiesta di introdurre obiettivi vincolanti in materia di GPP sia per i governi nazionali che per le istituzioni europee (5); |
12. |
ribadisce che è essenziale monitorare i progressi dell’iniziativa faro della strategia Europa 2020 «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» nell’ambito sia della strategia stessa che del semestre europeo e di ogni analisi annuale della crescita a esso connessa. L’impiego efficiente delle risorse deve diventare parte integrante del sistema di rapporti nazionali nell’ambito della strategia, dei programmi nazionali di riforma e delle raccomandazioni specifiche per paese; in tale contesto, il CdR invita il Consiglio europeo a includere, nella revisione intermedia della strategia, un nuovo obiettivo principale che preveda un aumento della produttività delle risorse — espressa come rapporto tra il PIL e il consumo di materie prime — pari almeno al 30 % entro il 2030, tenendo conto degli obiettivi già stabiliti a livello nazionale (6). |
B. In merito alla proposta di direttiva che modifica varie direttive relative ai rifiuti
13. |
sottolinea i progressi raggiunti nella gestione dei rifiuti, che sono il risultato di un quadro legislativo europeo basato su una politica intraprendente. Il CdR mette in rilievo il fatto che alcuni Stati membri ed enti locali e regionali raggiungono e superano gli obiettivi dell’UE in questo campo, e ritiene che la futura legislazione dovrà tenere conto delle differenti situazioni di partenza e aiutare in particolare gli Stati e gli enti territoriali che hanno ottenuto i risultati più modesti a proseguire e migliorare gli sforzi in questa direzione; |
14. |
reputa che una politica responsabile e sostenibile nella gerarchia dei rifiuti debba prefiggersi sia di ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti che di attenuare l’impatto negativo dei rifiuti e della loro gestione sulla salute umana e sull’ambiente, oltre a far diminuire il consumo di risorse e a reimmettere nel circuito economico le risorse contenute nei rifiuti. Secondo il CdR, il rispetto della gerarchia dei rifiuti rappresenta il modo più efficiente di limitare i costi ambientali e finanziari della gestione dei rifiuti e, quindi, è da deplorare che nella comunicazione della Commissione non sia vagliata l’idea di inserire nella direttiva quadro sui rifiuti anche un obiettivo obbligatorio per la prevenzione dei rifiuti; |
15. |
ritiene che occorra rendere più agevole l’applicazione dei meccanismi volti ad attribuire la qualifica di sottoprodotto oppure a far cessare la qualifica di rifiuto, in quanto sarebbe una delle misure più dirette per facilitare la reimmissione di materiali nel ciclo di produzione e, quindi, per avvicinarsi a un’economia circolare; |
16. |
mette l’accento sull’importanza di incoraggiare la cooperazione e la diffusione degli esempi di buone pratiche in questo settore, in considerazione delle differenze che esistono tra le regioni e gli Stati membri dell’UE nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’attuale legislazione europea sulla gestione dei rifiuti (7), in modo che gli Stati e le regioni con i risultati più modesti siano aiutati nel raggiungere gli obiettivi finali, anche se bisognerà tenere conto che nelle regioni o nei territori con una popolazione molto sparsa, una bassa densità demografica e lunghe distanze da percorrere fino ai centri di trattamento, i costi di gestione dei rifiuti aumentano ed è molto difficile raggiungere l’obiettivo finale di una totale soppressione della messa in discarica; |
17. |
evidenzia l’importanza di creare sbocchi di mercato per i materiali recuperati dai rifiuti e per i prodotti fabbricati con questi materiali, stabilendo così non solo un quadro giuridico unitario ma anche parità di condizioni tra tutti coloro che valorizzano e reintroducono nel circuito economico questi materiali; |
18. |
sottolinea il ruolo essenziale degli enti locali e regionali nell’applicazione della normativa europea in questo settore, nella costruzione e nel finanziamento di infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, e nella gestione operativa dei flussi di rifiuti; tali questioni rappresentano le sfide più grandi cui gli enti locali e regionali sono posti di fronte. Ribadisce la propria volontà, già manifestata nel parere precedente (8), di rafforzare la partecipazione degli enti locali e regionali alla revisione degli obiettivi che sarà necessario raggiungere. Al riguardo, il CdR chiede che l’UE garantisca agli enti locali e regionali di poter intervenire e cooperare a un livello che rispetti appieno il principio di sussidiarietà; |
19. |
si rammarica del fatto che la proposta di direttiva non presti sufficiente attenzione ai termovalorizzatori per i rifiuti non riciclabili quale ultima fase di un processo di valorizzazione dei rifiuti, anche se questi permetterebbero di realizzare meglio gli obiettivi ambiziosi imposti a tutti gli Stati membri, rendendo al tempo stesso l’Unione europea più autonoma in questo campo; |
20. |
ritiene che i risultati della valutazione d’impatto (9) che accompagna il documento «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio» siano molto ottimistici, e raccomanda alla Commissione di chiarire i dati su cui è stata basata la realizzazione di tale valutazione — comprese le prove scientifiche che hanno spinto la Commissione a scegliere un determinato approccio -, i costi di tale approccio e — non da ultimo — l’opportunità di seguire il criterio relativo agli Stati membri con i risultati migliori; |
21. |
rifacendosi a raccomandazioni precedentemente formulate (10), sostiene un’introduzione sistematica e accelerata di strumenti economici nelle politiche per la gestione dei rifiuti degli Stati membri e degli enti locali e regionali, per esempio promuovendo il ricorso a tali strumenti nei piani di gestione dei rifiuti e di conformità (nel quadro del sistema di segnalazione rapida) e la responsabilità estesa del produttore; il Comitato sottolinea il potenziale di tali strumenti di generare entrate per gli enti locali e regionali, che possono essere impiegate per compensare (parzialmente) i costi amministrativi connessi all’attuazione e al rispetto degli obiettivi in materia di rifiuti, e che potrebbero inoltre rendere disponibili fondi per le attività di pulizia, il riciclaggio e altri progetti ambientali. |
Definizioni
22. |
chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di mantenere una definizione unica e chiara dei rifiuti urbani (Allegato VI della proposta di direttiva). Questa definizione andrebbe chiarita mettendo l’accento non su «chi» raccoglie i rifiuti, ma su «che tipo di rifiuti» viene raccolto. Si rende necessaria una definizione unica e chiara sia per assicurare la coerenza e un’attuazione soddisfacente della politica in materia, che per comparare i risultati ottenuti da enti locali e regionali e da Stati membri differenti; |
23. |
esprime la propria soddisfazione per la proposta di modificare la definizione di ciò che si considera preparato per essere riutilizzato e riciclato. Anche se non è ancora una definizione basata integralmente sul risultato, essa risponde alle precedenti richieste del CdR di stabilire un unico metodo di calcolo per i risultati del riciclaggio e le quantità effettivamente riciclate (11); |
24. |
raccomanda alla Commissione di rivedere le definizioni per i termini raccolta e raccolta differenziata, visto che esistono interpretazioni differenti negli Stati membri. Raccomanda inoltre che venga definito anche il concetto di smistamento, sia per motivi statistici e di rendicontazione che per ragioni legate alla qualità dei materiali, dato che le quantità di rifiuti inviate a impianti di smaltimento che molti Stati membri raccolgono e rendicontano possono contenere fino al 30 % di impurità. |
Un unico metodo di misurazione
25. |
sottolinea e sostiene l’importanza di stabilire un unico metodo di calcolo per gli obiettivi di riciclaggio e accoglie con favore la proposta della Commissione. Tale semplificazione e scelta del metodo orientato al risultato («output-oriented method») consentirà una migliore comparazione dei differenti risultati ottenuti nell’UE e contribuirà a trasformare i rifiuti in risorse utili. Mette tuttavia in rilievo che il metodo di calcolo proposto solleva ancora qualche interrogativo. Per alcuni flussi di rifiuti potrebbe essere assai difficile raggiungere gli obiettivi con le tecnologie attuali. Il Comitato chiede alla Commissione di fornire precisazioni in merito al metodo e alle definizioni utilizzati in tale quadro e di presentare, ove necessario, degli adeguamenti. |
Prevenzione dei rifiuti e ottimizzazione dei modelli di gestione
26. |
sottolinea che, per rispettare i principi della «gerarchia dei rifiuti», sarebbe necessario che il principio della prevenzione dei rifiuti venisse preso in considerazione prima di tutti gli altri, visto che esso è in cima alla gerarchia ed è al tempo stesso una componente fondamentale dell’economia circolare. In quest’ottica la Commissione dovrebbe dapprima proporre obiettivi obbligatori per la prevenzione dei rifiuti, accompagnati da incentivi finanziari, e poi la piena applicazione del principio «chi inquina paga»; |
27. |
rinnova la richiesta di introdurre un obiettivo obbligatorio per la prevenzione/riduzione dei rifiuti urbani nell’UE affinché per il 2020 la quantità di rifiuti urbani pro capite diminuisca del 10 % rispetto al livello registrato nel 2010 (12); |
28. |
raccomanda di adottare misure aggiuntive per migliorare la raccolta differenziata e il riciclaggio di rifiuti come: la promozione del trasporto pneumatico dei rifiuti domestici verso i contenitori della raccolta differenziata, la costruzione di vasche a più scompartimenti nei cantieri che facilitino la separazione e la gestione delle varie frazioni di rifiuti da costruzione o demolizione, lo sviluppo di modelli gestionali e di impianti per riciclare i pannelli solari fotovoltaici di cui è prevista una crescita in futuro, la realizzazione di una rete di infrastrutture per la bonifica e il recupero dei mezzi trasporto che sono giunti al termine del loro ciclo di vita. |
Responsabilità estesa del produttore
29. |
ricorda che, nel quadro del passaggio a un’economia circolare bisogna considerare non solo il settore della gestione dei rifiuti, ma includere anche altre aree collegate alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti. Per poter facilmente riciclare e preparare i prodotti occorre stimolare la progettazione ecologica dei prodotti e l’introduzione di tecnologie che non producano rifiuti o ne producano un volume ridotto; |
30. |
per quanto concerne il rafforzamento della responsabilità estesa del produttore, chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di mantenere la modifica proposta nell’articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti, che adesso obbliga — e non semplicemente invita — gli Stati membri a promuovere l’efficienza e la progettazione dei prodotti — comprese la loro durata tecnica e riciclabilità — dal punto di vista ecologico, e a tenere conto dell’impatto dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita; |
31. |
considerando che la proposta di direttiva non prevede un obiettivo quantitativo per la concezione ecosostenibile dei prodotti, il CdR invita a sensibilizzare maggiormente i soggetti economici alla progettazione ecosostenibile e auspica la formulazione di raccomandazioni concrete per le percentuali di materie riciclate da impiegare nei prodotti commercializzati; in tale contesto, sottolinea inoltre l’importanza dello strumento rappresentato dal marchio di qualità ecologica (Ecolabel); |
32. |
mette in rilievo che il principio della responsabilità estesa del produttore, categoria che include tanto i fabbricanti quanto gli importatori, si rivela uno strumento efficace della politica volta a promuovere le misure per la prevenzione dei rifiuti. Chiede tuttavia che vengano adottare misure di accompagnamento affinché i costi non vengano trasferiti ai consumatori finali, e il profitto ottenuto sia reinvestito nel processo di gestione dei rifiuti; |
33. |
ribadisce il proprio sostegno al consolidamento del principio della responsabilità estesa del produttore nella legislazione dell’UE (13) mediante la proposta di introdurre requisiti minimi (copertura dei costi per la raccolta, gestione e trattamento dei flussi di rifiuti, costo dell’informazione ai cittadini e dell’adattamento della progettazione dei prodotti — ecodesign). |
Obiettivi
34. |
chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di rimanere ambiziosi in rapporto all’obiettivo che la Commissione ha proposto per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani. Inoltre, il CdR accoglie favorevolmente la nuova disposizione secondo cui gli Stati membri devono inserire, nei loro piani di gestione dei rifiuti, delle misure sulla raccolta e sul riciclaggio dei rifiuti che contengono quantità importanti di materie prime essenziali; |
35. |
raccomanda che la legislazione europea sia al tempo stesso ambiziosa e realista. Il CdR richiama l’attenzione sul fatto che le proposte di modifica degli obiettivi, presentate simultaneamente alla proposta di un unico metodo di calcolo, possono rivelarsi una sfida assai difficile per molti Stati membri ed enti locali e regionali, soprattutto per quelli che hanno incontrato difficoltà nell’attuazione della legislazione vigente. I nuovi obiettivi andrebbero stabiliti dopo un esame dettagliato sia dei motivi del mancato raggiungimento di quelli attuali che delle conseguenze, anche a livello regionale in quanto la singolarità — dal punto di vista demografico — di determinate zone che sono scarsamente popolate è particolarmente rilevante; propone che degli obiettivi ambiziosi ma realistici in materia di riciclaggio siano basati su un’approfondita discussione, con gli Stati membri e i loro enti locali e regionali, circa le misure necessarie per assicurare un monitoraggio efficace e una riuscita realizzazione di tali obiettivi; |
36. |
fa osservare che la realizzazione degli attuali obiettivi varia notevolmente a livello sia di Stato membro che di regione. Sottolinea tuttavia che i buoni risultati raggiunti in alcuni Stati membri mostrano anche che è possibile realizzare obiettivi ambiziosi, o approssimarvisi, quando le condizioni generali sono quelle giuste e se la necessaria capacità amministrativa è stata sviluppata laddove prima non esisteva (14); |
37. |
raccomanda vivamente che gli obiettivi stabiliti dalla nuova direttiva siano legati alla qualità dei materiali riciclati/recuperati, al fine di garantire che i materiali riciclati non siano nocivi per l’ambiente e per la salute delle persone e in modo che sia assicurata la possibilità di una concorrenza leale sul mercato in rapporto alle risorse primarie. Andrebbero inoltre definiti dei principi chiari e coerenti per il calcolo dei tassi di riciclaggio effettivo; |
38. |
raccomanda di mantenere gli obiettivi ambiziosi che sono stati proposti per il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio all’orizzonte del 2020, 2025 e 2030; è favorevole alla proposta di armonizzare il metodo di calcolo del tasso di riciclaggio, in base alla quale detto tasso si applicherà alle sole attività di riciclaggio, escludendo — diversamente da quanto adesso previsto — le attività di recupero. Gli obiettivi quantitativi di riciclaggio andranno fissati solo dopo aver valutato l’impatto della modifica del metodo di calcolo. Nel metodo di calcolo e negli obiettivi occorrerà tenere conto anche della riutilizzazione diretta degli imballaggi. In passato il CdR ha chiesto di valutare la possibilità di portare, entro il 2020, il riciclaggio degli imballaggi in plastica al 70 % e il riciclaggio degli imballaggi di vetro, metallo, carta, cartone e legno all’80 %; |
39. |
rinnova la propria richiesta affinché nella direttiva quadro riveduta sia introdotto un nuovo obiettivo di riciclaggio per i rifiuti biologici, nell’ottica di sviluppare questo settore e di stabilire obiettivi quantitativi (15). Parallelamente a questi, la Commissione potrebbe stabilire criteri obbligatori sulla qualità del composto, per promuovere il mercato del riciclaggio dei rifiuti biologici e la tutela dell’ambiente (16). A tal fine potrebbe essere utile definire delle linee guida da diffondere ai cittadini per migliorare la qualità dei rifiuti organici raccolti ed inviati al compostaggio; |
40. |
ribadisce la propria ferma raccomandazione di stabilire obiettivi supplementari di preparazione per il riutilizzo che siano obbligatori, distinti e specifici per ogni flusso di rifiuti, specialmente per i mobili, i tessuti e i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), tanto più che un obiettivo di questo tipo è già previsto da certi Stati a livello nazionale/regionale (17). |
Smaltimento in discarica
41. |
ha chiesto, sulla scia della richiesta formulata dal Parlamento europeo tesa a vietare progressivamente lo smaltimento in discarica (18), che il deposito in discarica dei rifiuti riciclabili e di quelli biodegradabili sia proibito entro il 2020 (19). In quest’ottica, il CdR rinnova la richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio di mantenere almeno l’obiettivo proposto del 1o gennaio 2025 come data a partire dalla quale i rifiuti biodegradabili non potranno più essere smaltiti in discarica e i rifiuti riciclabili dovranno essere oggetto di raccolta differenziata e venir effettivamente riciclati qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile; |
42. |
raccomanda di rivedere la formulazione degli obiettivi di riduzione, dato che il concetto di «discarica di rifiuti non pericolosi» e quello di «rifiuti urbani» sono fusi tra loro nei calcoli e nelle percentuali proposte, sebbene i rifiuti urbani non siano l’unico tipo di scarto che possa essere smaltito in una discarica di rifiuti non pericolosi. Il CdR propone inoltre che l’obiettivo non obbligatorio indicato, ossia un limite massimo del 5 % per lo smaltimento in discarica dei rifiuti residui fino al 2030, venga formulato in modo più flessibile, ma sottolinea che l’obiettivo di ridurre lo smaltimento in discarica di questi rifiuti dovrebbe diventare obbligatorio. Tale obbligatorietà terrebbe conto in misura maggiore sia del mandato assegnato dal Settimo programma di azione per l’ambiente (20) che delle precedenti richieste del CdR; |
43. |
invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il potenziale di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e, in particolare, a valutare se un unico obiettivo sia sufficiente ad incentivare la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio dei diversi materiali da costruzione, o se invece siano necessari obiettivi specifici per i materiali da costruzione che generano una quota inferiore di tali rifiuti. |
Sistema di segnalazione rapida e rendicontazione
44. |
accoglie favorevolmente la proposta di introdurre un sistema di segnalazione rapida per monitorare la conformità agli obiettivi di riciclaggio proposti nella nuova direttiva. I piani di conformità tengono conto delle raccomandazioni del CdR in merito alle singole tabelle di marcia per ogni Stato membro; tuttavia, esorta la Commissione a fornire un aiuto metodologico agli Stati membri che preparano tali piani; |
45. |
accoglie inoltre con favore l’introduzione dell’obbligo di una rendicontazione annuale che sia accompagnata da una relazione sul controllo di qualità e verificata da terzi indipendenti. Questo punto potrebbe creare le premesse per una migliore valutazione della situazione in rapporto al raggiungimento degli obiettivi negli Stati membri e darebbe la possibilità di adottare misure per migliorare i risultati; |
46. |
propone che la presentazione della rendicontazione annuale a un terzo indipendente per la sua valutazione sia obbligatoria solo nel caso fossero sorti dubbi sull’attendibilità dei dati forniti nelle rendicontazioni; propone anche che la Commissione stabilisca criteri oggettivi e offra un aiuto metodologico per svolgere tale valutazione. |
Sussidiarietà e proporzionalità
47. |
ritiene che né i nuovi obiettivi in materia di riciclaggio per i rifiuti urbani, i rifiuti di imballaggio e i RAEE, né l’eliminazione entro il 2025 — poi 2030 — dello smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili, né il sistema di segnalazione rapida o la modifica degli obblighi di rendicontazione possano rappresentare una fonte di preoccupazione dal punto di vista della sussidiarietà. Esistono tuttavia alcuni problemi legati alla proporzionalità per quel che concerne il livello differente di realizzazione degli attuali obiettivi e il calendario per i nuovi obiettivi previsto dalla Commissione (21). |
Atti delegati
48. |
rileva con preoccupazione le numerose disposizioni della nuova direttiva attraverso le quali viene conferita alla Commissione la competenza di adottare in futuro atti delegati. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD)
Articolo 1 — Emendamento alla direttiva 2008/98/CE, punto (6) — Modifica dell’articolo 8, lettera b)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Tra le suddette misure rientrano misure di incentivazione dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. |
Tra le suddette misure rientrano misure di incentivazione dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. |
Motivazione
Per assicurare l’impiego efficiente delle risorse, i cambiamenti più importanti possono essere introdotti nella fase iniziale. Il miglioramento della progettazione dei prodotti affinché siano riutilizzabili, riparabili e riciclabili, e il miglioramento dell’imballaggio possono apportare un contributo considerevole alla prevenzione dei rifiuti, che è in cima alla gerarchia dei rifiuti, venendo prima del riciclaggio e del riutilizzo. È pertanto necessaria una politica di progettazione ecocompatibile più ambiziosa, a livello sia nazionale che dell’UE.
Emendamento 2
COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD)
Articolo 1 — Emendamento alla direttiva 2008/98/CE, punto (11)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Al fine di ridurre al minimo la contaminazione dei materiali di rifiuto, gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025. |
Al fine di ridurre al minimo la contaminazione dei materiali riciclabili di rifiuto e di assicurare un riciclaggio ottimale dei materiali organici di rifiuto, gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025. |
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La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare un’eventuale proposta. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente. |
La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare un’eventuale proposta. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente. |
Motivazione
I rifiuti organici non sono inquinanti. La raccolta dovrebbe essere effettuata in modo da trarre il massimo vantaggio dai rifiuti (ad esempio, energia dal biogas, fertilizzante, ecc.), non allo scopo di mantenere secchi altri rifiuti. Inoltre, non bisognerebbe imporre la raccolta differenziata od opzioni di gestione dei rifiuti organici. Andrebbe consentita la flessibilità di adattarsi alle circostanze locali e alle nuove tecnologie. Quel che conta è la qualità dei rifiuti organici, non il metodo usato per raccoglierli/gestirli.
Emendamento 3
COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD), Allegato VI
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Composizione dei rifiuti urbani I rifiuti urbani consistono nei rifiuti domestici e nei rifiuti del commercio al dettaglio, delle piccole imprese, degli edifici adibiti a uffici e delle istituzioni (quali scuole, ospedali, edifici pubblici) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici, raccolti da o per conto dei comuni. |
Composizione dei rifiuti urbani I rifiuti urbani consistono nei rifiuti domestici e nei rifiuti del commercio al dettaglio, delle piccole imprese, degli edifici adibiti a uffici e delle istituzioni (quali scuole, ospedali, edifici pubblici) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici, raccolti da o per conto dei comuni. |
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Rientrano in questa categoria:
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Rientrano in questa categoria:
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Vi rientrano anche i rifiuti aventi la stessa origine, simili per natura e composizione, che:
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Vi rientrano anche i rifiuti aventi la stessa origine, simili per natura e composizione, che:
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Non rientrano in questa categoria:
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Non rientrano in questa categoria:
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Il Catalogo europeo dei rifiuti stabilisce tassativamente che cosa rientra nella categoria dei «rifiuti urbani». |
Motivazione
Una definizione comune è necessaria per valutare se gli Stati membri stanno raggiungendo gli obiettivi fissati dalla legislazione in materia di rifiuti e per comparare le loro politiche, non per valutare i risultati degli enti locali. Pertanto i rifiuti urbani dovrebbero essere definiti in rapporto non a chi effettua la raccolta dei rifiuti, ma a cosa viene raccolto (ad esempio, la composizione dei rifiuti). Inoltre, la definizione di «rifiuto urbano» fornita dalla direttiva viene precisata nei dettagli nel Catalogo europeo dei rifiuti, a sua volta basato su una decisione della Commissione.
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il presidente del Comitato delle regioni
Markku MARKKULA
(1) COM(2014) 398 final.
(2) CdR 140/2011 fin.
(3) http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
(4) CdR 3751/2013, CdR 1617/2013, CdR 140/2011 fin.
(5) CdR 140/2011 fin.
(6) CdR 140/2011 fin.
(7) Direttive 2008/98/CE, 99/31/CE, 94/62/CE.
(8) CDR 1617-2013.
(9) SWD(2014) 208 final.
(10) CDR 3751-2013, CDR 1617-2013.
(11) CDR 3751/2013.
(12) CDR 1617/2013.
(13) CDR 1617-2013.
(14) Cfr. anche la relazione di valutazione dell’impatto territoriale riguardante il pacchetto sull’economia circolare, CdR 05609/2014.
(15) CDR 74-2009 fin.
(16) CDR 1617-2013.
(17) CDR 1617-2013, CDR 3751-2013, CDR 140-2011 fin.
(18) Relazione del Parlamento europeo su un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (2011/2068(INI)) dell’8.5.2012.
(19) CDR 3751/2013, CDR 1617-2013.
(20) CDR 3751-2013, CDR 1617-2013.
(21) Relazione sulla consultazione della rete di controllo della sussidiarietà e del gruppo di esperti sulla sussidiarietà del Comitato europeo delle regioni, 2014.
28.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 140/47 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico
(2015/C 140/09)
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I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
sottolinea i benefici e le opportunità offerti dall'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per rendere il settore pubblico più efficiente e trasparente; |
2. |
fa osservare l'importanza di rendere le istituzioni pubbliche accessibili ai singoli cittadini e alle imprese attraverso gli strumenti elettronici, indipendentemente da dove si trovi fisicamente la persona e pertanto sottolinea il proprio sostegno allo sviluppo di servizi pubblici transfrontalieri, in particolar modo quelli che coprono gli aspetti dell'interoperabilità e dell'identificazione elettronica dei cittadini, della firma elettronica, della notificazione dei documenti per via elettronica e altri elementi costitutivi dell'e-government (1); |
3. |
mette in risalto l'importanza dell'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni dei diversi Stati membri e quelle dell'Unione europea come parte di un processo generale di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni di tutta l'UE e delle stesse istituzioni dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della sua iniziativa faro: un'agenda digitale europea; (2) |
4. |
rileva che l'UE ha rivolto grande attenzione ai programmi relativi all'interoperabilità sin dalla loro introduzione nel 1995 (3) e che diversi organismi dell'UE hanno valutato positivamente tali attività (4); chiede pertanto di mantenere tale impegno e di proseguire il processo di ulteriore modernizzazione dei servizi pubblici, di promozione della buona governance e di agevolazione dell'interazione transfrontaliera e intersettoriale; |
5. |
approva le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013 in cui si propone di proseguire la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni mettendo in particolare l'accento su servizi quali l'e-government, la salute elettronica, la fatturazione elettronica e gli appalti elettronici e in cui si sottolinea la necessità di garantire l'interoperabilità tra detti servizi, generando servizi digitali più numerosi e migliori per i cittadini e le imprese in tutta Europa, risparmi sui costi e maggiore efficienza, trasparenza e qualità dei servizi nel settore pubblico; |
6. |
desidera sottolineare i risultati delle analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013, le quali indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sul contesto economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività e la crescita. Di conseguenza, mette in rilievo l'importanza di una modernizzazione completa e tempestiva delle pubbliche amministrazioni; |
7. |
mette in evidenza il fatto che più di 1 00 000 enti locali e regionali di tutti e 28 gli Stati membri dell'UE, così come di altri paesi direttamente interessati dalla legislazione dell'UE, sono importanti fornitori di servizi ai cittadini e alle imprese; essi dovrebbero essere ascoltati e presi in considerazione al momento di mettere a punto qualsiasi iniziativa concernente la fornitura di pubblici servizi; |
8. |
accoglie la proposta di un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA 2) e lo considera un passo verso il completamento del mercato europeo del digitale (5). Il Comitato tuttavia sottolinea l'importanza di garantire che questo sia in linea con altre aree d'intervento pertinenti, ad esempio il semestre europeo, il programma Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa, l'Agenda digitale per il II pilastro dell'Europa sull'interoperabilità e le norme, la Strategia europea sull'interoperabilità, il Quadro europeo d'interoperabilità e i loro futuri aggiornamenti, al fine di assicurare la massima coerenza e sinergia. |
Verso l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni nell'UE
9. |
Segnala i risultati di studi che indicano che i governi nazionali hanno ancora molta strada da fare per garantire alle imprese e ai privati cittadini un accesso agevole ai servizi pubblici online anche all'interno dello stesso Stato membro (accesso che attualmente si situa al 72 % secondo gli indicatori) mentre i servizi pubblici transfrontalieri disponibili ai cittadini di un altro paese dell'UE costituiscono meno della metà dei servizi (42 %) (6); |
10. |
sottolinea l'importanza del livello europeo nel coordinamento e nella fornitura di orientamenti di buone pratiche in nuovi settori quali i servizi pubblici elettronici e la loro interoperabilità transfrontaliera; |
11. |
mette in risalto i benefici in termini di riduzione dei costi, riutilizzo e flessibilità del prodotto finale garantito dall'uso di standard aperti; |
12. |
chiede pertanto di agire al fine di assicurare la completa interoperabilità intersettoriale e transfrontaliera dei servizi elettronici dell'UE e degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, consentendo a tutti i paesi interessati di entrare a far parte del sistema, ove opportuno; |
13. |
accoglie favorevolmente il fatto che la proposta di decisione si basi sull'iniziativa e-Cohesion il cui obiettivo è di semplificare e snellire l'attuazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 attraverso lo scambio elettronico d'informazioni tra gli organi competenti e i destinatari; |
14. |
condivide la cautela espressa nella proposta di decisione in merito al fatto che un approccio all'interoperabilità specifico per settore, comporti il rischio che vengano adottate soluzioni diverse o addirittura incompatibili a livello nazionale o settoriale, creando nuove barriere elettroniche che ostacolerebbero il corretto funzionamento del mercato interno le libertà di circolazione ad esso collegate e la competitività del mercato; |
15. |
approva l'impegno del programma ISA 2 a promuovere e, laddove opportuno, sostenere la standardizzazione parziale o totale delle soluzioni esistenti in materia d'interoperabilità e di farlo in cooperazione con altre attività di standardizzazione a livello dell'UE o di altre organizzazioni europee e internazionali attive in questo settore; |
16. |
fa osservare che le norme relative all'interoperabilità dovrebbero essere estese ai privati cittadini e alle imprese (7) e chiede pertanto che il programma ISA 2 si apra maggiormente ai settori non governativi; |
17. |
richiama l'attenzione sul grado elevato di fiducia di cui godono i servizi informatici nel campo del cloud computing (8) ma desidera puntualizzare che a causa della natura fisica di questi servizi è necessario attribuire la massima priorità al problema di un funzionamento sicuro e integrale dei sistemi interoperabili; |
18. |
sottolinea che l'interoperabilità dei sistemi di e-government richiede non solo la compatibilità dei sistemi (soluzioni compatibili da macchina a macchina M2M) ma anche la capacità dei servizi amministrativi di lavorare in stretta collaborazione con i sistemi informatici, nonché la consapevolezza da parte dei cittadini delle possibilità che detto sistema offre; il Comitato pertanto propone di aggiungere al programma ISA2 elementi di formazione di capacità umane (in termini sia di competenze digitali sia di conoscenze linguistiche) e di sensibilizzazione, come già suggerito in altre normative (9). |
Ambito di applicazione
19. |
Accoglie favorevolmente l'ambito di applicazione del programma ISA 2 proposto, che copre tutti i livelli amministrativi (europeo, locale, regionale e nazionale) e prevede l'impegno di tener conto delle loro rispettive esigenze e, se necessario, di quelle dei cittadini e delle imprese (10); |
20. |
fa osservare che in una serie di dichiarazioni ministeriali (11)si chiede alla Commissione di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri attuando soluzioni d'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale che rendano più efficienti e sicuri i servizi pubblici realizzabili; |
21. |
approva pertanto la fornitura di soluzioni sviluppate nel campo dell'interoperabilità senza limiti di utilizzo da parte di altre istituzioni e organi dell'Unione e delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, fatto che agevola l'interazione tra le stesse a livello transfrontaliero o intersettoriale (12); |
22. |
approva l'apertura del programma ISA 2 allo Spazio economico europeo e ai paesi candidati, come strumento per promuovere la loro integrazione con l'UE; tuttavia, prendendo in considerazione il possibile interesse da parte di altri paesi partner e l'eventualità di diffondere incentivi alla buona governance, propone che il finanziamento dell'ISA 2 sia aperto ad altri paesi partner, in primis quelli che partecipano al Partenariato orientale o a quello euromediterraneo; |
23. |
giudica nondimeno alquanto limitata e indefinita la disposizione in base alla quale le amministrazioni nazionali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e invita a elaborare questa proposta in modo più dettagliato. |
Coordinamento dei progressi nel garantire l'interoperabilità
24. |
Riconosce i progressi verso l'interoperabilità per i servizi pubblici europei compiuti grazie all'introduzione della Strategia europea per l'interoperabilità e del Quadro europeo d'interoperabilità; suggerisce alla Commissione di riferire periodicamente circa il livello d'interoperabilità dei servizi pubblici nei diversi Stati membri, nei paesi dell'SEE e nei paesi candidati e di fornire analisi intersettoriali in modo da individuare le buone pratiche e attuare il metodo aperto di coordinamento in questo settore; |
25. |
chiede di tener conto, anche a livello locale e regionale, dei cambiamenti in corso nell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei servizi elettronici della pubblica amministrazione in tutta l'UE, come uno degli indicatori da sviluppare nel programma di lavoro evolutivo al fine di misurare l'impatto del programma; |
26. |
tenendo conto del basso tasso di risposta da parte degli Stati membri alle consultazioni sul programma ISA 2 (13), suggerisce alla Commissione di impegnarsi per coinvolgere più da vicino gli Stati membri e le autorità subnazionali nella revisione di tale programma; |
27. |
accoglie favorevolmente il riferimento al multilinguismo come uno dei principi fondamentali del programma ISA 2 (14) e chiede alla Commissione di prestare adeguata attenzione allo sviluppo di soluzioni per il multilinguismo, fornendo agli utenti finali maggiori opportunità di ricorrere a soluzioni nella loro lingua materna; |
28. |
date le possibilità di uso non corretto dei dati immagazzinati e trattati e tenendo conto anche delle implicazioni politiche e sociali, suggerisce di menzionare esplicitamente la sicurezza nell'utilizzo dei dati come uno dei principi generali applicabili a tutte le azioni finanziate a titolo del programma ISA 2; |
29. |
dato che l'attuazione delle misure previste dai programmi che hanno preceduto l'ISA 2 è stata spesso ostacolata da procedure complesse di appalti pubblici, chiede alla Commissione di studiare per quest'aspetto possibili miglioramenti, che consentirebbero anche di rispettare i principi di sana gestione finanziaria e di convenienza economica; |
30. |
fa riferimento al suo più volte proclamato sostegno allo sviluppo dei nuovi quadri comuni stabiliti dalla proposta di decisione relativa al programma ISA 2 e chiede l'adozione di un approccio maggiormente orientato all'efficienza delle risorse, che si concentri principalmente sull'aggiornamento e sull'espansione delle infrastrutture già esistenti piuttosto che sulla creazione di nuove; |
31. |
fa osservare che la proposta è conforme ai principi fondamentali di sussidiarietà e di proporzionalità ma sottolinea che un vero e proprio coinvolgimento degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali nel programma ISA2 sarà essenziale al fine di conseguirne pienamente gli obiettivi e garantire il costante rispetto del principio di sussidiarietà durante la fase di attuazione; |
32. |
fa pertanto osservare la necessità di uno stretto collegamento con tutti i livelli della pubblica amministrazione, soprattutto con il livello di governance più vicino ai cittadini e che fornisce la gamma più ampia di servizi, ossia il livello locale e regionale; |
33. |
accoglie infine con favore l'obiettivo di limitare l'intervento del programma ISA 2 a casi di provato valore aggiunto europeo in grado di dare un contributo concreto al rafforzamento e all'applicazione delle politiche e della legislazione dell'UE, conseguendo in tal modo notevoli sinergie attraverso il coordinamento transfrontaliero e intersettoriale. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Preambolo, considerando 19
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Preambolo, considerando 28
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
È possibile conseguire l'interoperabilità solo se le pubbliche amministrazioni incaricate di attuarla hanno la capacità necessaria a tal fine, cosa che non sempre si verifica.
Emendamento 3
Preambolo, considerando 29
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Gli enti locali e regionali prendono parte al programma e alla sua attuazione e pertanto devono essere coinvolti nella sua revisione, in quanto la loro esperienza potrebbe differire da quella degli altri partecipanti.
Emendamento 4
Preambolo, considerando 30
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Preambolo, considerando 32
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Articolo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Ai fini della presente decisione, si intende per: |
Ai fini della presente decisione, si intende per: |
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Emendamento 7
Articolo 3
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Il programma ISA 2 sostiene e promuove: |
Il programma ISA 2 sostiene e promuove: |
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Inoltre, il programma ISA 2 può fungere da «incubatore», sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e da «ponte», mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti. |
Inoltre, il programma ISA 2 può fungere da «incubatore», sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e da «ponte», mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti. |
Motivazione
La sicurezza in materia di trasmissione, elaborazione ed archiviazione dei dati è un settore importantissimo dell'interoperabilità e dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione e nella promozione di nuovi standard.
Emendamento 8
Articolo 11 paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
La Commissione e il comitato ISA2 monitorano costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA2 e la soddisfazione degli utenti in relazione ad esso. Essi esplorano inoltre la possibilità di sinergie con programmi unionali complementari. |
La Commissione e il comitato ISA2 monitorano costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA2 e la soddisfazione degli utenti in relazione ad esso. Gli enti nazionali e subnazionali dovrebbero riferire in merito ai risultati del monitoraggio. La Commissione e il comitato ISA2 Essi esplorano inoltre la possibilità di sinergie con programmi unionali complementari. |
Motivazione
È importante portare avanti il dialogo con gli enti nazionali e subnazionali che prendono parte al programma.
Emendamento 9
Articolo 11 paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA2 sull'attuazione del programma. |
La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA2, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull'attuazione del programma e sul livello d'interoperabilità nei pubblici servizi all'interno dei diversi Stati membri. |
Motivazione
Occorre rendere ampiamente disponibile l'informazione sull'attuazione del programma ISA 2. È altresì importante valutare il livello d'interoperabilità all'interno dei diversi Stati membri, tenendo conto dell'interoperabilità dei servizi forniti dagli enti regionali e locali.
Emendamento 10
Articolo 12
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
1. Il programma ISA 2 è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione. |
1. Il programma ISA 2 è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione. |
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA 2. |
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono potrebbero essere in parte coperti dal programma ISA 2. |
3. Ove opportuno, il programma promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi. |
3. Ove opportuno, il programma promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi. |
Motivazione
Per favorire la cooperazione internazionale nel campo dell'interoperabilità, è necessario prevedere un'eventuale copertura dei costi da parte del programma.
Bruxelles, 12 febbraio 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) Cfr. CdR 4165/2014, 5960/2013, 5559/2013, 3597/2013, 1646/2013, 2414/2012, 1673/2013, 626/2012, 402/2012, 65/2011, 104/2010.
(2) Un'agenda digitale europea, Comunicazione della Commissione COM(2010) 245 final del 28.8.2010.
(3) Il primo documento giuridico in materia è la Decisione del Consiglio 95/468/CE, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA).
(4) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo.
(5) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2) — L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico, Bruxelles, 26.6.2014 — COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD).
(6) Documento esplicativo del Quadro di riferimento sull'eGovernment 2012-2015 del luglio 2012, Studio elaborato per la DG Reti di comunicazione, contenuto e tecnologia della Commissione europea, disponibile sul sito https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf
(7) COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) p. 10.
(8) Cfr. la comunicazione della Commissione «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» COM(2012) 529.
(9) In particolare il Regolamento (UE) N. 1303/2013.
(10) COM(2014) 367 final punto 29.
(11) Cfr. le dichiarazioni adottate a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010.
(12) COM(2014) 367, final punto 2 della decisione.
(13) 16 Stati membri su 28 hanno risposto nell'ambito delle consultazioni tenutesi a novembre 2013, cfr. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD), pag. 10.
(14) COM(2014) 367, Art 4.