ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 138/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2015/C 138/02 |
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2015/C 138/03 |
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2015/C 138/04 |
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2015/C 138/05 |
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2015/C 138/06 |
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2015/C 138/07 |
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2015/C 138/08 |
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2015/C 138/09 |
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2015/C 138/10 |
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2015/C 138/11 |
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2015/C 138/12 |
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2015/C 138/13 |
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2015/C 138/14 |
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2015/C 138/15 |
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2015/C 138/16 |
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2015/C 138/17 |
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2015/C 138/18 |
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2015/C 138/19 |
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2015/C 138/20 |
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2015/C 138/21 |
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2015/C 138/22 |
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2015/C 138/23 |
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2015/C 138/24 |
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2015/C 138/25 |
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2015/C 138/26 |
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2015/C 138/27 |
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2015/C 138/28 |
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2015/C 138/29 |
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2015/C 138/30 |
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2015/C 138/31 |
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2015/C 138/33 |
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2015/C 138/34 |
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2015/C 138/35 |
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2015/C 138/36 |
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2015/C 138/37 |
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2015/C 138/38 |
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2015/C 138/39 |
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2015/C 138/40 |
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2015/C 138/41 |
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2015/C 138/42 |
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2015/C 138/43 |
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2015/C 138/44 |
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2015/C 138/45 |
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2015/C 138/46 |
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2015/C 138/47 |
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2015/C 138/48 |
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2015/C 138/49 |
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2015/C 138/50 |
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2015/C 138/51 |
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2015/C 138/52 |
Causa C-66/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica |
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2015/C 138/53 |
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2015/C 138/54 |
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2015/C 138/55 |
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2015/C 138/56 |
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2015/C 138/57 |
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2015/C 138/58 |
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Tribunale |
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2015/C 138/59 |
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2015/C 138/60 |
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2015/C 138/61 |
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2015/C 138/62 |
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2015/C 138/63 |
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2015/C 138/64 |
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2015/C 138/65 |
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2015/C 138/66 |
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2015/C 138/67 |
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2015/C 138/68 |
Causa T-833/14: Ricorso proposto il 23 dicembre 2014 — Søndagsavisen/Commissione |
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2015/C 138/69 |
Causa T-834/14: Ricorso proposto il 23 dicembre 2014 — Forbruger-Kontakt/Commissione |
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2015/C 138/70 |
Causa T-52/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Sharif University of Technology/Consiglio |
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2015/C 138/71 |
Causa T-59/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Amitié/EACEA |
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2015/C 138/72 |
Causa T-65/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Commissione |
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2015/C 138/73 |
Causa T-68/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Scandlines Øresund e altri/Commissione |
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2015/C 138/74 |
Causa T-72/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — Hippler/Commissione |
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2015/C 138/75 |
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2015/C 138/76 |
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2015/C 138/77 |
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2015/C 138/78 |
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2015/C 138/79 |
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2015/C 138/80 |
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2015/C 138/81 |
Causa T-103/15: Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Flabeg Deutschland/Commissione |
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2015/C 138/82 |
Causa T-108/15: Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Bundesverband Glasindustrie/Commissione |
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2015/C 138/83 |
Causa T-109/15: Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e a./Commissione |
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2015/C 138/84 |
Causa T-110/15: Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — International Management Group/Commissione |
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2015/C 138/85 |
Causa T-120/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione |
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2015/C 138/86 |
Causa T-639/13: Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2015 — Watch TV/Consiglio |
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2015/C 138/87 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2015/C 138/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S
(Causa C-463/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articoli 5, paragrafo 2, lettera b), e 6 - Diritto di riproduzione - Eccezione - Copie a uso privato - Riproduzioni effettuate usando schede di memoria per telefoni cellulari - Equo compenso - Prelievo sui supporti - Parità di trattamento - Rimborso del prelievo - Pregiudizio minimo))
(2015/C 138/02)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Copydan Båndkopi
Convenuta: Nokia Danmark A/S
Dispositivo
1) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato per supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, a prescindere dal fatto che la funzione principale di tali supporti consista o meno nella realizzazione di tali copie, a condizione che una delle funzioni di detti supporti, ancorché secondaria, consenta ai loro possessori di utilizzarli a tal fine. Tuttavia, il carattere principale o secondario di questa funzione e l’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie possono incidere sull’entità dell’equo compenso dovuto. Laddove il danno causato ai titolari dei diritti fosse da ritenersi minimo, la messa a disposizione di tale funzione potrebbe non far sorgere alcun obbligo di versamento del compenso. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che assoggetti al prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato la fornitura di supporti utilizzabili a fini di riproduzione per uso privato, come le schede di memoria per telefoni cellulari, ma non assoggetti a tale prelievo la fornitura di componenti destinate principalmente ad archiviare copie per uso privato, come le memorie interne dei lettori MP3, a condizione che queste differenti categorie di supporti e componenti non siano paragonabili o che la disparità di trattamento di cui sono oggetto sia giustificata, accertamento, questo, che compete al giudice del rinvio. |
3) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che imponga il pagamento del prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato ai produttori e agli importatori che vendano schede di memoria per telefoni cellulari a professionisti pur sapendo che le schede vengono rivendute da questi ultimi, ignorando peraltro se gli acquirenti finali di dette schede siano privati o professionisti, a condizione che
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4) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 35 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di prevedere, in taluni casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione al diritto di riproduzione per le copie private, l’esenzione dal pagamento dell’equo compenso in base a detta eccezione, a condizione che il danno causato ai titolari dei diritti, in tali casi, sia minimo. Rientra nella competenza di detti Stati fissare la soglia di tale danno, fermo restando che questa soglia deve, in particolare, essere applicata conformemente al principio della parità di trattamento. |
5) |
La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che, laddove uno Stato membro abbia deciso, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, di escludere, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare le riproduzioni a titolo privato delle loro opere, l’autorizzazione data da un titolare di diritti per l’utilizzo dei file contenenti le sue opere non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva mediante tali file e non può, di per sé, far sorgere un obbligo di pagamento, al titolare medesimo, di alcuna forma di remunerazione da parte dell’utilizzatore dei file interessati |
6) |
L’attuazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. Tuttavia, tale attuazione può avere un impatto sul livello concreto di detto compenso. |
7) |
La direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni effettuate a partire da fonti illecite, vale a dire a partire da materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione dei titolari di diritti. |
8) |
La direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA e Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Commissione europea
(Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato della gomma cloroprene - Successione di enti di produzione - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Recidiva - Competenza estesa al merito))
(2015/C 138/03)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
(C-93/13 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e R. Striani, agenti)
Autre parti nel procedimento: Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante et V. Laroccia, avvocati)
(C-123/13 P)
Ricorrenti: Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, Eni SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante e V. Laroccia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e R. Striani, agenti)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni nelle cause C-93/13 P et C-123/13 P sono respinte. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese concernenti l’impugnazione nella causa C-93/13 P. |
3) |
La Versalis SpA e l’Eni SpA sono condannate alle spese concernenti l’impugnazione nella causa C-123/13 P. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/4 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Specializat Cluj — Romania) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA
(Causa C-143/13) (1)
((Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore - Articolo 4, paragrafo 2 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in modo chiaro e comprensibile - Clausole contenenti una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante e che autorizza quest’ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare unilateralmente il tasso di interesse))
(2015/C 138/04)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Specializat Cluj
Parti
Ricorrenti: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei
Convenuta: SC Volksbank România SA
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di credito conclusi tra un professionista e consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, da un lato, consentono, in presenza di determinate condizioni, al mutuante di modificare unilateralmente il tasso di interesse e, dall’altro, prevedono una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale qualificazione delle suddette clausole contrattuali tenuto conto della natura, dell’impianto sistematico e delle disposizioni dei contratti di cui trattasi, nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale le stesse si collocano.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
(Cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Detrazioni - Esenzioni - Forniture di protesi dentarie))
(2015/C 138/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: VDP Dental Laboratory NV (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën (C-154/13, C-160/13)
Resistenti: Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
Dispositivo
1) |
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, dev’essere interpretato nel senso che, laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. |
2) |
Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75. |
3) |
L’articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Leiria — Portogallo) — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
(Causa C-343/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regime delle fusioni delle società per azioni - Direttiva 78/855/CEE - Fusione per incorporazione - Articolo 19 - Effetti - Trasferimento universale dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante - Infrazione commessa dalla società incorporata prima della fusione - Accertamento dell’infrazione con decisione amministrativa dopo tale fusione - Diritto nazionale - Trasferimento della responsabilità per contravvenzione della società incorporata - Ammissibilità))
(2015/C 138/06)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho de Leiria
Parti
Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA
Convenuta: Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
Dispositivo
L’articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell’obbligo di pagare l’ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(Causa C-359/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Cittadino di uno Stato membro - Residenza in un altro Stato membro - Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare - Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori - Requisito della residenza di «tre anni su sei» - Restrizione - Giustificazione))
(2015/C 138/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: B. Martens
Convenuti: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dispositivo
Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-472/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Asilo - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato - Atti di persecuzione - Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq))
(2015/C 138/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parti
Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso
|
2) |
Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-479/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Applicazione di un’aliquota ridotta - Fornitura di libri digitali o elettronici))
(2015/C 138/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay et F. Dintilhac, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. — S. Pilczer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica francese, avendo applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. |
2) |
La Repubblica francese sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-502/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Applicazione di un’aliquota ridotta - Fornitura di libri digitali o elettronici))
(2015/C 138/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e F. Dintilhac, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Chatziioakeimidou e A. de Gregorio Merino, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, avendo applicato un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 3 % alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
(Cause riunite C-503/13 e C-504/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) - Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile - Rischio di guasto del prodotto - Lesione personale - Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto - Rimborso dei costi dell’operazione))
(2015/C 138/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Convenuti: AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. |
2) |
Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — C.G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-512/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Parità di trattamento fra lavoratori non residenti - Vantaggio fiscale consistente nell’esenzione d’imposta per indennità versate dal datore di lavoro - Vantaggio concesso su base forfettaria - Lavoratori provenienti da uno Stato membro diverso da quello del luogo di lavoro - Condizione della residenza ad una determinata distanza dal confine dello Stato membro del luogo di lavoro))
(2015/C 138/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: C.G. Sopora
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di iniziare un’attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di un vantaggio fiscale consistente nell’esenzione forfettaria di un’indennità per spese extraterritoriali fino al 30 % della base imponibile, a condizione che tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l’esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.
27.4.2015 |
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C 138/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin/Tekniq, che agisce per conto di pour ENCO A/S — VVS
(Causa C-515/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Disparità di trattamento fondata sull’età - Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale))
(2015/C 138/13)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di pour Poul Landin
Convenuta: Tekniq, che agisce per conto di ENCO A/S — VVS
Dispositivo
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl
(Causa C-534/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente))
(2015/C 138/14)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Convenute: Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl
in presenza di: Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat — Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA, Edison SpA
Dispositivo
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
27.4.2015 |
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C 138/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams — Lettonia) — «Oliver Medical» SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-547/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8543, 9018 e 9019 - Apparecchi a laser e a ultrasuoni nonché loro parti o accessori))
(2015/C 138/15)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Oliver Medical» SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, e dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dev’essere interpretata nel senso che, per accertare se determinati prodotti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere classificati, quali strumenti o apparecchi per la medicina, nella voce 9018 di detta nomenclatura, o quali apparecchi di meccanoterapia, nella voce 9019 di quest’ultima, piuttosto che, quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, nella posizione 8543 di detta nomenclatura, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi a caratteristiche e proprietà oggettive inerenti a tali prodotti. Tra gli elementi pertinenti, si devono valutare l’uso cui tali prodotti sono destinati dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di questi ultimi. La destinazione dei prodotti al trattamento di una o di diverse patologie e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario autorizzato e sotto il controllo di un medico costituiscono indizi idonei a stabilire che detti prodotti sono destinati a fini medici. Al contrario, la circostanza che i prodotti permettano principalmente miglioramenti estetici e la loro possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici. Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nella voce 9018 della nomenclatura combinata.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna ringkonnakohus — Estonia) — Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS
(Causa C-553/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Combustibile liquido soggetto ad accisa - Imposta sulle vendite al dettaglio - Nozione di «finalità specifica» - Destinazione predeterminata - Organizzazione del trasporto pubblico nel territorio di una città))
(2015/C 138/16)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna ringkonnakohus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Tallinna Ettevõtlusamet
Convenuta: Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev’essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell’ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l’attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un’imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/14 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald
(Causa C-559/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposta sul reddito - Deducibilità di rendite alimentari versate come corrispettivo di una donazione a titolo di successione anticipata - Esclusione per i non residenti))
(2015/C 138/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Dortmund-Unna
Convenuto: Josef Grünewald
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che neghi ad un contribuente non residente, il quale abbia percepito in tale Stato membro redditi commerciali generati da quote di una società che gli sono state cedute da un genitore in forza di una donazione a titolo di successione anticipata, la deduzione da tali redditi delle rendite che ha corrisposto al genitore come corrispettivo della donazione, mentre la suddetta normativa concede tale deduzione a un contribuente residente.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2015 — Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Commissione europea
(Causa C-564/13 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 340, primo comma, TFUE - Responsabilità contrattuale dell’Unione - Articolo 272 TFUE - Clausola compromissoria - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratti relativi ai progetti Ontogov, FIT e RACWeb - Costi ammissibili e importi anticipati dalla Commissione - Azione di accertamento - Assenza di interesse ad agire reale ed effettivo))
(2015/C 138/18)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Conte e D. Triantafyllou, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avocat)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion e la Commissione europea sopportano le proprie spese. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 — Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea
(Causa C-585/13 P) (1)
((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di fondi - Restrizioni dei trasferimenti di fondi - Aiuto a talune entità designate ad aggirare o a violare talune misure restrittive))
(2015/C 138/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (rappresentanti: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, Solicitors, H. Hohmann, Rechtsanwalt, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti), Regno Unito di Gran Bretgana e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, agenti, assistiti da R. Palmer, barrister), Commissione europea
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Europäisch-Iranische Handelsbank AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/16 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter
(Causa C-623/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 4 - Ambito di applicazione ratione materiae - Prelievi sui redditi patrimoniali - Contributo sociale generalizzato - Contributo per il rimborso del debito sociale - Prelievo sociale - Contribuzione integrativa del prelievo sociale - Partecipazione al finanziamento di regimi previdenziali obbligatori - Rapporto diretto e sufficientemente rilevante con alcuni settori della previdenza sociale))
(2015/C 138/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre de l'Économie et des Finances
Convenuto: Gérard de Ruyter
Dispositivo
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di tale regolamento n. 1408/71, e rientrano quindi nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/17 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Comércio de Lisboa — Portogallo) — Estado português/Banco Privado Português SA, in liquidazione, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione
(Causa C-667/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Garanzia statale associata ad un mutuo - Decisione 2011/346/UE - Questioni vertenti sulla validità - Ricevibilità - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Motivazione - Pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri - Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE - Grave turbamento dell’economia di uno Stato membro))
(2015/C 138/21)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Comércio de Lisboa
Parti
Ricorrente: Estado português
Convenuti: Banco Privado Português SA, in liquidazione, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione
Dispositivo
Dall’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo) non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/17 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Les Laboratoires Servier SA /Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances
(Causa C-691/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Specialità medicinali per uso umano - Direttiva 89/105/CEE - Articolo 6, punto 2 - Compilazione di un elenco di specialità medicinali rimborsate dalle casse di assicurazione malattia - Modificazione delle condizioni di rimborso di una specialità medicinale in occasione del rinnovo del suo inserimento in tale elenco - Obbligo di motivazione))
(2015/C 138/22)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Les Laboratoires Servier SA
Resistenti: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances
Dispositivo
L’articolo 6, punto 2, della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione ivi previsto si applica con riguardo ad una decisione che rinnovi l’inserimento di un prodotto nell’elenco delle specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, restringendone tuttavia il rimborso ad una determinata categoria di pazienti.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer
(Causa C-6/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 785/2004 - Vettori aerei e esercenti di aeromobili - Assicurazioni - Requisiti - Nozioni di «passeggero» e di «membro dell’equipaggio» - Elicottero - Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi - Danni subiti nel corso di un volo svolto nell’ambito di attività lavorativa - Risarcimento))
(2015/C 138/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG
Resistente: Fridolin Santer
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, dev’essere interpretato nel senso che l’occupante di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario, trasportato sulla base di un contratto concluso tra il suo datore di lavoro e il vettore aereo medesimo ai fini dell’effettuazione di un compito particolare, come quello oggetto del procedimento principale, costituisce un «passeggero» ai sensi della disposizione stessa. |
2) |
L’articolo 17 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell’articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, deve essere interpretato nel senso che una persona ricompresa nella nozione di «passeggero», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004, ricade parimenti nella nozione di «passeggero» ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione medesima, laddove tale persona sia stata trasportata sulla base di un «contratto di trasporto» ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione stessa. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/19 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires
(Causa C-41/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/84/CE - Articolo 1 - Proprietà intellettuale - Vendita all’asta di opere d’arte originali - Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale - Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite - Acquirente o venditore - Deroga convenzionale))
(2015/C 138/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Christie’s France SNC
Convenuto: Syndicat national des antiquaires
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/19 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — ŠKO–ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-43/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Protezione dello strato di ozono - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito - Assoggettamento di tale assegnazione a un’imposta sulle donazioni))
(2015/C 138/25)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ŠKO–ENERGO s. r. o.
Convenuto: Odvolací finanční ředitelství
Dispositivo
L’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, se tale imposta non rispetta il massimale del 10 % dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto da tale articolo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/20 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, in concordato preventivo, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
(Causa C-104/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 288, terzo comma, TFUE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2000/35/CE - Articoli 2, 3 e 6 - Direttiva 2011/7/UE - Articoli 2, 7 e 12 - Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali direttive))
(2015/C 138/26)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Convenuti: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, in concordato preventivo, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
Dispositivo
L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/21 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ralph Prankl
(Causa C-175/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 92/12/CEE - Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa - Tassazione delle merci di contrabbando - Merci immesse in consumo in uno Stato membro e trasportate in un altro Stato membro - Determinazione dello Stato membro competente - Diritto dello Stato di transito di assoggettare tali merci ad imposta))
(2015/C 138/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parte
Ralph Prankl
Dispositivo
Gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che, quando merci soggette ad accisa introdotte clandestinamente nel territorio di uno Stato membro siano trasportate, senza il documento di accompagnamento prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva stessa, a destinazione di un altro Stato membro, nel cui territorio le merci medesime vengano scoperte dalle autorità competenti, gli Stati membri di transito non sono legittimati parimenti a riscuotere l’accisa nei confronti del conducente dell’autocarro che abbia effettuato il trasporto, per aver questi detenuto dette merci a fini commerciali nel loro territorio.
27.4.2015 |
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C 138/21 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-178/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 8525 80 - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali - Sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 - Videocamera integrata in occhiali per uso sportivo - Funzione di «zoom ottico» - Registrazione di file provenienti da fonti esterne))
(2015/C 138/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Vario Tek GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf
Dispositivo
1) |
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura. |
2) |
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, offrano la possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna osta alla loro classificazione nella sottovoce 8525 80 91 di tale nomenclatura se tale registrazione può essere realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/22 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 — Ahmed Abdelaziz Ezz e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
(Causa C-220/14 P) (1)
((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone in considerazione della situazione in Egitto - Congelamento dei fondi di persone sottoposte a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici - Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione))
(2015/C 138/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (rappresentanti: J. Lewis QC, B. Kennelly e J. Pobjoy, Barristers, J. Binns, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz nonché le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. |
27.4.2015 |
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C 138/23 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 — H/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa C-221/14 P) (1)
((Impugnazione - Trattamento economico dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea - Ex membro del Tribunale della funzione pubblica - Richiesta di ammissione al regime comune di assicurazione malattia (RCAM) - Decisione - Rifiuto - Mezzi di ricorso - Tardività - Irricevibilità))
(2015/C 138/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: S. Sagias, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: A.V. Placco, agente)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. H è condannato alle spese. |
27.4.2015 |
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C 138/23 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-238/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Lavoratori saltuari dello spettacolo - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano siffatti contratti))
(2015/C 138/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/24 |
Domanda di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE
(Parere 1/15)
(2015/C 138/32)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, D. Moore, agenti)
Questioni sottoposte alla Corte
— |
Se l’accordo progettato (1) sia compatibile con le disposizioni dei trattati (articolo 16 TFUE) e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 7, 8 e articolo 52, paragrafo 1) per quanto concerne il diritto delle persone fisiche alla protezione dei dati personali. |
— |
Se l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE costituiscano il fondamento normativo adeguato dell’atto del Consiglio vertente sulla conclusione dell’accordo progettato o se quest’atto debba fondarsi sull’articolo 16 TFUE. |
(1) Accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Sofia (Bulgaria), il 26 settembre 2014 — Rumyana Asenova Petrus/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-451/14)
(2015/C 138/33)
Lingua processuale: il bulgaro.
Giudice del rinvio
Rayonen sad Sofia
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Rumyana Asenova Petrus
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Con ordinanza del 5 febbraio 2015 la Corte (Quinta Sezione) ha dichiarato di essere manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottopostale dal Rayonen sad Sofia (Bulgaria).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/24 |
Impugnazione proposta il 14 novembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2014, causa T-686/13, Unibail/UAMI
(Causa C-512/14 P)
(2015/C 138/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte nel procedimento: Unibail Management
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
statuire sulla controversia conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto; e |
— |
condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’Ufficio |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce un unico motivo. L’UAMI ritiene, infatti, che il Tribunale abbia violato l’articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente non solo la portata della nozione di motivazione globale, ma anche la sua stessa giurisprudenza. Infine, il ricorrente contesta al Tribunale di aver effettuato un’inversione dell’onere della prova.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/25 |
Impugnazione proposta il 14 novembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2014, causa T-687/13, Unibail/UAMI
(Causa C-513/14 P)
(2015/C 138/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte nel procedimento: Unibail Management
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
statuire sulla controversia conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto; e |
— |
condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’Ufficio |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce un unico motivo. L’UAMI ritiene, infatti, che il Tribunale abbia violato l’articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente non solo la portata della nozione di motivazione globale, ma anche la sua stessa giurisprudenza. Infine, il ricorrente contesta al Tribunale di aver effettuato un’inversione dell’onere della prova.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/26 |
Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-595/14)
(2015/C 138/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, e M. Pencheva, in qualità di agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione d’esecuzione 2014/688/UE del 25 settembre 2014 del Consiglio che assoggetta a misure di controllo il 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (251-NBOMe), il 3,4 dicloro-N-[[1-(dimetilammino)cicloesi]metil] benzamide (AH-7921), la 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e la 2-(3- metossifenil)-2-(etilamino)ciclioesanone(metossietamina) (1), |
— |
conservare gli effetti della decisione d’esecuzione del Consiglio 2014/688/UE fino a quando tale decisione sarà sostituita da un nuovo atto adottato secondo le forme rituali; |
— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il Parlamento europeo invoca due motivi.
Il primo motivo riguarda l’utilizzo da parte del Consiglio di una base giuridica abrogata dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, in alternativa, di una base giuridica derivata, che, in quanto tale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è illegittima.
Il secondo motivo verte sull’utilizzo da parte del Consiglio, nell’adottare la decisione 2014/688/UE, di una procedura decisionale che non è giuridicamente corretta. Il Parlamento deduce che non sarebbe stato coinvolto nella procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata e che, conseguentemente, ciò implica la violazione dei Trattati e delle forme sostanziali.
Il Parlamento ritiene che, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, sarebbe opportuno che la Corte stessa esercitasse la sua discrezionalità al fine di conservare gli effetti della decisione impugnata, secondo quanto previsto dall’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino al momento in cui tale decisione sarà sostituita da un nuovo atto adottato secondo le modalità prescritte.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 13 gennaio 2015 — Český Rozhlas/Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-11/15)
(2015/C 138/37)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Český Rozhlas
Convenuta: Odvolací finanční ředitelství
Questione pregiudiziale
Se un’emittenza radiofonica di diritto pubblico, finanziata mediante il canone pagato a norma di legge — al cui pagamento è tenuto colui che è proprietario di un apparecchio radiofonico, colui che lo detiene o colui che in base ad altro titolo sia autorizzato all’uso di un apparecchio siffatto, e il cui importo è fissato dalla legge — possa essere considerata una «prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la quale deve essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), di tale direttiva, o se si tratti invece di un’attività non economica che non è affatto soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 2, della sesta direttiva, alla quale non è pertanto applicabile l’esenzione di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della stessa direttiva.
27.4.2015 |
IT |
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C 138/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 21 gennaio 2015 — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Causa C-24/15)
(2015/C 138/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Josef Plöckl
Convenuto: Finanzamt Schrobenhausen
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 22, paragrafo 8, e 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1), del 17 maggio 1977, autorizzino gli Stati membri a negare un’esenzione per una cessione intracomunitaria (nel caso di specie, un trasferimento intracomunitario) qualora, pur non avendo il fornitore adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste in relazione a requisiti formali in sede di registrazione del numero d’identificazione IVA, non sussista alcun elemento che deponga a favore della sussistenza di un’evasione fiscale, il bene sia stato introdotto in un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per il riconoscimento dell’esenzione.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, come modificata).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 22/01/2015 — Pippo Pizzo/CRGT srl
(Causa C-27/15)
(2015/C 138/39)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Pippo Pizzo
Convenuto: CRGT srl
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, come quella italiana sopra descritta, che consente l'avvalimento frazionato, nei termini sopra indicati, nell'ambito dei servizi; |
2) |
se i principi del diritto dell’Unione europea, e segnatamente quelli di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità, ostino, o no, a una regola dell'ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di evidenza pubblica un 'impresa che non abbia percepito, perché non espressamente indicato dagli atti di gara, un obbligo — il cui inadempimento sia sanzionato con l'esclusione — di provvedere al versamento di un importo per i fini della partecipazione alla predetta procedura e ciò nonostante che l'esistenza di detto obbligo non sia chiaramente desumibile sulla base del tenore letterale della legge vigente nello Stato membro, ma sia tuttavia ricostruibile a seguito di una duplice operazione giuridica, consistente, dapprima, nell'interpretazione estensiva di talune previsioni dell'ordinamento positivo dello stesso Stato membro e, poi, nella integrazione- in conformità agli esiti di tale interpretazione estensiva — del contenuto precettivo degli atti di gara. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 gennaio 2015 — Koninklijke KPN NV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Causa C-28/15)
(2015/C 138/40)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Koninklijke KPN NV e KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, UPC Nederland BV e UPC Business BV
Convenuta: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro (1), in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso (2), debba essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di una tariffa allineata ai costi imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) nel mercato all’ingrosso per la terminazione di chiamate, in linea di principio è consentito all’organo giurisdizionale nazionale pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE) (3), in cui il modello BULRIC puro è raccomandato come misura tariffaria adeguata sui mercati di terminazione delle chiamate, qualora lo ritenga sia necessario sulla base delle circostanze di fatto della causa dinanzi ad esso pendente e/o di considerazioni di diritto nazionale o eventualmente sopranazionale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, entro quali limiti sia allora consentito all’organo giurisdizionale nazionale, nella valutazione di una misura tariffaria allineata ai costi:
|
(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/29 |
Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Simba Toys GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-30/15 P)
(2015/C 138/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (rappresentante: O. Ruhl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Seven Towns Limited
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014 nella causa T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI — Seven Towns Limited; |
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o settembre 2009 (procedimento 1526/2008-2); |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Seven Towns Limited alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento in primo grado dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi di impugnazione: il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del regolamento n. 40/94 (1). Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i) del regolamento n. 40/94. Il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii) del regolamento n. 40/94. Il quarto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Il quinto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94. Il sesto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (2).
Il primo motivo di impugnazione si divide in undici parti: erroneo requisito della comprensione precisa; erronea mancata presa in considerazione di prodotti già in commercio; accertamento circa la divulgazione della rappresentazione del marchio basato sulla distorsione dei fatti e delle prove; interpretazione troppo restrittiva del criterio della «funzione tecnica»; mancata presa in considerazione dell’assenza di caratteristiche arbitrarie essenziali; erronee considerazioni riguardo al pubblico interesse; errata valutazione giuridica della rilevanza della mancanza di forme alternative; accertamento di forme alternative basato sulla distorsione dei fatti e delle prove; erronei criteri giuridici in relazione alla causa e al risultato della funzione tecnica; irrilevanza della possibilità dell’esistenza di cubi senza linee visibili; erronea deduzione, dall’asserita non tecnicità di una subcategoria di prodotti, della non tecnicità di tutti gli altri prodotti per i quali un marchio è registrato.
Il secondo motivo di impugnazione è costituito da una parte: erronea mancata presa in considerazione del fatto che gli elementi essenziali siano funzionali.
Il terzo motivo di impugnazione è costituito da una parte: erronea mancata presa in considerazione del fatto che gli elementi essenziali diano valore sostanziale al prodotto.
Il quarto motivo di impugnazione si divide in undici parti: errata valutazione giuridica dell’onere della prova; errata analisi delle caratteristiche particolari del marchio controverso; erronea mancata presa in considerazione della tecnicità delle caratteristiche particolari; errato riferimento solo alle norme del settore interessato; erroneo criterio della spontaneità; erronea deduzione, dall’asserito carattere distintivo di una subcategoria di prodotti, del carattere distintivo di tutti gli altri prodotti per i quali un marchio è registrato; erronea applicazione del criterio della «forma che con ogni probabilità assumerà»; rifiuto di riconoscere il cubo magico come la forma più probabile solo tramite la distorsione dei fatti e delle prove; erronea valutazione del carattere distintivo solo dal punto di vista del consumatore; erroneo rifiuto di considerare specifici prodotti effettivamente commercializzati; erronei criteri giuridici per la rilevanza di prodotti già in commercio.
Il quinto motivo di impugnazione si divide in otto parti: erroneo requisito della non ambiguità; erroneo requisito della spontaneità; errata interpretazione del criterio della «relazione diretta e concreta»; errata analisi della natura descrittiva solo con riferimento alla formulazione generica dei prodotti; erronea definizione del pubblico di riferimento; erronea valutazione della conoscenza del pubblico; erronea mancata presa in considerazione di futuri sviluppi; erronea valutazione di pubblico interesse tramite il riferimento errato a forme alternative.
Il sesto motivo di impugnazione è costituito da una parte: erroneo accertamento dei fatti in assenza di prova.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) il 29 gennaio 2015 — Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA
(Causa C-37/15)
(2015/C 138/42)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parti nella causa principale
Ricorrente: Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s.
Convenuti: Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA
Questione pregiudiziale
Se sia o meno contrastante con il diritto comunitario la normativa posta dall’art. 188 del D. lgs. 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 [dicembre] 2009 secondo cui l’entrata in vigore della normativa di recepimento della Direttiva 2008/98/CE (1) sia procrastinata alla emanazione del Decreto Ministeriale che individui le modalità tecniche e i termini di entrata in vigore della predetta normativa di attuazione.
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 2 febbraio 2015 — Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited/Minister for Finance
(Causa C-41/15)
(2015/C 138/43)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrenti: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited
Convenuto: Minister for Finance
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la seconda direttiva sulle società (1) osti, in qualsiasi circostanza, comprese le circostanze del caso di specie, all’emissione di un’ordinanza ai sensi dell’articolo 9 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 (legge del 2010 di stabilizzazione degli enti creditizi), sulla base del parere del Minister secondo cui la predetta ordinanza è necessaria, laddove la stessa abbia l’effetto di aumentare il capitale di una società senza il consenso dell’assemblea generale, di assegnare nuove azioni senza offrirle in opzione ai soci esistenti senza il consenso dell’assemblea generale, di ridurre il valore nominale delle azioni della società senza il consenso dell’assemblea generale e, a tale scopo, di modificare l’atto costitutivo e lo statuto della società senza il consenso dell’assemblea generale. |
2) |
Se l’ordinanza emessa dalla High Court ai sensi dell’articolo 9 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 con riferimento all’Irish Life and Permanent Group Holdings plc e all’Irish Life and Permanent plc sia stata adottata in violazione del diritto dell’Unione. |
(1) Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26, pag. 1).
27.4.2015 |
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C 138/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 6 febbraio 2015 — État belge — SPF Finances/ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA
(Causa C-48/15)
(2015/C 138/44)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: État belge — SPF Finances
Resistente: ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA
Questioni pregiudiziali
1) |
«Se la direttiva 69/335/CE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1) (GU L 249, pag. 25), e più precisamente il combinato disposto dei suoi articoli 2, 4, 10 e 11, debba essere interpretata nel senso che osti a disposizioni di diritto nazionale, quali gli articoli 161 e 162 del codice belga sui diritti di successione, modificati dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, relative alla tassazione degli organismi di investimento collettivo, nella parte in cui detta imposta grava con cadenza annuale sugli organismi di investimento collettivo costituiti sotto forma di società di capitali in un altro Stato membro che commercializzino le proprie quote in Belgio, sull’importo totale delle loro quote sottoscritte in Belgio al netto dell’importo dei riscatti o dei rimborsi delle sottoscrizioni medesime, con la conseguenza che le somme raccolte in Belgio dagli organismi di investimento collettivo stessi sono assoggettati a tassazione fino a quando restino nella disponibilità degli organismi di cui trattasi. |
2) |
Se gli articoli da 49 a 55 e da 56 a 66 del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino a che uno Stato membro modifichi unilateralmente i criteri di collegamento di un’imposta quali previsti agli articoli 161 e seguenti del codice belga sui diritti di successione, sostituendo un criterio di collegamento ratione personae fondato sulla residenza del contribuente, riconosciuto dal diritto tributario internazionale, con un asserito criterio di collegamento reale non riconosciuto dal diritto medesimo, tenuto conto che, per garantire la sua sovranità fiscale, lo Stato membro prevede una sanzione specifica come quella prevista dall’articolo 162, terzo comma, del codice belga sui diritti di successione nei confronti dei soli operatori stranieri. |
3) |
Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una tassazione come quella descritta supra che, non tenendo in alcun conto la tassazione già gravante nel loro Stato membro d’origine sugli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro, rappresenta un onere finanziario aggiuntivo idoneo a scoraggiare la commercializzazione delle loro quote in Belgio. |
4) |
Se la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 375, pag. 3), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debba essere interpretata nel senso che osti a un’imposizione quale quella descritta supra [Or. 14] pregiudicando l’obiettivo principale della direttiva di agevolare la commercializzazione delle quote degli organismi di investimento collettivo all’interno dell’Unione europea. |
5) |
Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino agli oneri amministrativi derivanti dalla riscossione di un’imposta quale quella descritta supra a carico degli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio. |
6) |
Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione nella parte in cui detta disposizione assoggetta ad una sanzione specifica gli organismi di investimento collettivo istituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio, vale a dire al divieto giudiziale di collocare in futuro quote in Belgio in caso di mancata presentazione della loro dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno o di mancato versamento dell’imposta medesima». |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/33 |
Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 da Kurt Hesse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2014, causa T-173/11, Kurt Hesse e Lutter & Partner GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-50/15 P)
(2015/C 138/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kurt Hesse (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 novembre 2014 (causa T-173/11); |
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, dell’11 gennaio 2011 (procedimento R 306/2010-4) e respingere l’opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 5723 432, del 16 febbraio 2007. In subordine: |
— |
rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea. |
Il ricorrente chiede, inoltre, che la Corte voglia:
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Erronea mancata presa in considerazione di fattori relativi alla somiglianza dei prodotti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) (1) Il ricorrente contesta l’analisi del Tribunale, secondo cui la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli «apparecchi di navigazione mobili, in particolare apparecchi mobili per la navigazione satellitare», da un lato, e i prodotti contrassegnati dai marchi invocati a sostegno dell’opposizione, dall’altro, siano simili. Nel valutare la somiglianza, il Tribunale ha escluso fattori essenziali, come la natura, la produzione, la commercializzazione, i canali di distribuzione e i punti vendita dei prodotti di cui trattasi. Se fossero stati compiutamente presi in considerazione e debitamente ponderati tutti i fattori rilevanti, si sarebbe dovuta negare la somiglianza tra i prodotti. |
2. |
Snaturamento dei fatti ed erronea applicazione della tutela della notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMC Il Tribunale è incorso in errore non avendo contestato l’analisi della commissione di ricorso, secondo cui il marchio «Carrera» sarebbe noto a una parte rilevante del pubblico. La commissione di ricorso ha basato la sua analisi in particolare su singoli aspetti di un sondaggio. La commissione di ricorso e il Tribunale hanno erroneamente qualificato come «privi di valore» alcuni risultati essenziali del sondaggio, tralasciando completamente altri risultati essenziali. In tal modo, la decisione del Tribunale si basa su un considerevole snaturamento dei fatti e degli elementi di prova. |
3. |
Erroneo accertamento di un «trasferimento di immagine» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5 RMC Il Tribunale è incorso in errore non avendo contestato la conclusione della commissione di ricorso, secondo cui sussiste un rischio di «trasferimento di immagine» a favore del marchio «Carrera» richiesto dal ricorrente. La commissione di ricorso ha ammesso che tutti i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto potevano «essere fissati su autoveicoli ed esservi utilizzati». Ne emerge una «abitudine sociale», a motivo della quale l’utilizzo dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, da un lato, e l’utilizzo degli autoveicoli, dall’altro, «coincidono». In realtà, ad avviso del ricorrente, il mero fatto che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto possano essere fissati su autoveicoli ed esservi utilizzati non giustifica in alcun modo una «abitudine sociale», né può portare a un trasferimento di immagine. Pertanto, la commissione di ricorso e il Tribunale non hanno motivato la loro decisione in modo comprensibile. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 9 febbraio 2015 — United Video Properties Inc./Telenet NV
(Causa C-57/15)
(2015/C 138/46)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: United Video Properties Inc.
Convenuta: Telenet NV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le nozioni «le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri», di cui all’articolo 14 della direttiva (1) sul rispetto[dei diritti di proprietà intellettuale], ostino alla normativa belga che offre al giudice la possibilità di tenere conto di talune caratteristiche specifiche proprie della causa e che comporta un sistema di tariffe forfettarie variate relativamente alle spese di assistenza legale. |
2) |
Se le nozioni «le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri», di cui all’articolo 14 della direttiva sul rispetto, ostino alla giurisprudenza con cui si dichiara che le spese di un consulente tecnico sono recuperabili soltanto in caso di errore (contrattuale o extracontrattuale). |
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italia) il 9 febbraio 2015 — Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-59/15)
(2015/C 138/47)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro
Parti nella causa principale
Ricorrente: Esse Di Emme Costruzioni Srl
Convenuti: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questione pregiudiziale
Se il principio fissato dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea — specificato nei contenuti, per la materia degli appalti pubblici, dall'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (1) — , in base al quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, osti ad una normativa nazionale, quale quella contenuta negli artt. 9,13, 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e applicabile nel caso di specie, che stabilisca, per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, il pagamento di un contributo unificato il cui importo sia più elevato di quello fissato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materie diverse.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/35 |
Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), dell’11 dicembre 2014, causa T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commissione europea
(Causa C-60/15 P)
(2015/C 138/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2014 nella causa T-476/12. |
— |
La ricorrente chiede inoltre l’accoglimento del ricorso di annullamento proposto in primo grado, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 17 gennaio 2013 (GestDem n. 3273/2012). |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale non ha rispettato i requisiti del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) relativi alla sussistenza dei motivi del rifiuto di concedere il libero accesso ad informazioni ambientali. Esso non ha interpretato restrittivamente i motivi di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2), contrariamente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006. Inoltre, il Tribunale non ha preso debitamente in considerazione l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali illustrato dalla ricorrente. Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta anche in contrasto con la convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni ambientali, approvata dall’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
27.4.2015 |
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C 138/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 12 febbraio 2015 — Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-63/15)
(2015/C 138/49)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: Mehrdad Ghezelbash
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Quanto si estenda la portata dell’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 (1), eventualmente in combinato disposto con il suo considerando 19 Se il menzionato articolo, in una situazione come la presente, in cui lo straniero prende atto della domanda di presa in carico solo dopo che è intervenuto l’accordo di presa in carico e solo in quel momento presenta documenti probatori che possono indurre a concludere che non lo Stato membro richiesto, bensì lo Stato membro richiedente è competente per l’esame della domanda d’asilo, ma successivamente lo Stato richiedente non esamina i documenti in parola né li trasmette allo Stato richiesto, conferisca ad un richiedente asilo il diritto di presentare un ricorso (effettivo) avverso l’applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente, di cui al capo III del regolamento n. 604/2013. |
2) |
Nel caso in cui lo straniero, ai sensi del regolamento n. 604/2013 nonché del regolamento n. 343/2003 (2), non possa in linea di principio invocare l’applicazione non corretta dei criteri per determinare lo Stato competente se lo Stato membro richiesto ha accettato una richiesta di presa in carico, se sia corretta la tesi del convenuto secondo la quale questo presupposto ammette deroghe soltanto in caso di situazioni familiari analoghe a quelle menzionate all’articolo 7 del regolamento n. 604/2013, oppure se siano ipotizzabili anche altri fatti e circostanze in base ai quali lo straniero può invocare l’applicazione non corretta dei criteri per determinare lo Stato membro competente. |
3) |
Nel caso in cui si risponda alla seconda domanda nel senso che, oltre alle situazioni familiari, anche altre circostanze possono consentire ad uno straniero di invocare l’applicazione non corretta dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, se i fatti e le circostanze descritti al punto 12 della presente sentenza possano configurare siffatti fatti e circostanze eccezionali. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
(2) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
27.4.2015 |
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C 138/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 12 febbraio 2015 — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-64/15)
(2015/C 138/50)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BP Europa SE
Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE (1) debba essere interpretato nel senso che le condizioni ivi previste sono soddisfatte solo se tutti i prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa non sono pervenuti a destinazione o se, tenuto conto dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva in questione, la regola può essere applicata anche a casi in cui solo una parte dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa non perviene a destinazione. |
2) |
Se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude solo quando il destinatario ha integralmente scaricato il mezzo di trasporto pervenuto presso di lui, cosicché l’accertamento dell’ammanco durante le operazioni di scarico avviene ancora durante la circolazione. |
3) |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118/CE osti a una disposizione di diritto nazionale secondo cui la competenza alla riscossione dello Stato membro di destinazione (oltre all’esclusione dei casi disciplinati nell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE) è subordinata soltanto all’accertamento del verificarsi di un’irregolarità e dell’impossibilità di individuare il luogo in cui la suddetta l’irregolarità è stata commessa o se sia necessario, in aggiunta, accertare che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo con il loro svincolo dal regime di sospensione. |
4) |
Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di accertamento di un’irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, occorre presumere che i prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa e non pervenuti a destinazione siano stati immessi in consumo in tutti i casi in cui non può essere fornita la prova, prevista all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, della distruzione totale o della perdita irrimediabile degli ammanchi accertati. |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/38 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 12 febbraio 2015 — procedimento penale a carico di Vito Santoro
(Causa C-65/15)
(2015/C 138/51)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parte nella causa principale
Vito Santoro
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
2) |
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
3) |
Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/38 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-66/15)
(2015/C 138/52)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e D. Triantafyllou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, riscuotendo l'intero importo della tassa di immatricolazione al momento dell’immatricolazione di un veicolo, preso in locazione o utilizzato in locazione finanziaria (leasing) da parte di un cliente residente nella Repubblica ellenica, a carico del fornitore stabilito in un altro Stato membro, senza tenere conto della durata del contratto di leasing o di locazione né della durata dell'uso del veicolo sul territorio nazionale della Repubblica ellenica, viola gli obblighi ad essa incombenti in base agli articoli da 56 a 62 TFUE, relativi alla libera prestazione dei servizi. |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ellenica, imponendo il pagamento dell’intero importo della tassa di immatricolazione a carico del fornitore stabilito in un altro Stato membro, per i veicoli che vengono presi in locazione o utilizzati nell’ambito di un leasing da parte di residenti nella Repubblica ellenica, senza tenere conto della durata del contratto di locazione (o di leasing) né di quella dell’uso di tali veicoli sul territorio ellenico, ha violato gli obblighi previsti dagli articoli da 56 a 62 TFUE.
L’imposizione del pagamento dell’intero importo della tassa di immatricolazione è sproporzionata e ostacola la libera circolazione dei servizi (v. la giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause Cura Anlagen, C-451/99, Coevering, C-242/05, Ilhan, C-42/08, VAV Autovermietung GmbH, C-91/10).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/39 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Causa C-69/15)
(2015/C 138/53)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Parti
Ricorrente: Nutrivet D.O.O.E.L..
Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba ritenere che una spedizione di rifiuti sia effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), nel caso in cui il soggetto che organizza la spedizione compili in modo discordante le caselle corrispondenti all’importatore/destinatario, all’impianto di recupero e ai paesi/Stati interessati, poste rispettivamente ai punti 2, 7 e 11 del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento, sebbene le informazioni relative a tali punti risultino chiaramente dalla lettera di vettura internazionale e da altri documenti disponibili. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa considerare proporzionata un’ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell’ammenda irrogabile in caso di violazione dell’obbligo di compilare il documento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
3) |
Se, per dichiarare illegale una spedizione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, sia necessario che la persona che ha compilato il documento di cui all’allegato VII di detto regolamento abbia deliberatamente indotto in errore l’autorità. |
4) |
Se sia pertinente, al fine di dichiarare illegale una spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, il fatto che le informazioni o i dati non materialmente specificati siano rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente. In caso di risposta affermativa, quali informazioni o dati del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento debbano essere considerati rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente. |
5) |
Se si possa dichiarare che una spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui l’autorità non abbia seguito la procedura di cui all’articolo 24 di detto regolamento, non abbia coinvolto le autorità interessate e non abbia disposto la ripresa dei rifiuti spediti illegalmente. |
6) |
Come si debba intendere ed esaminare la giurisdizione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
7) |
Come si debba interpretare l’espressione contenuta nell’allegato I C, parte IV, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui un commerciante o un intermediario, per poter essere destinatario, deve essere soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/40 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 19 febbraio 2015 — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Causa C-75/15)
(2015/C 138/54)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Markkinaoikeus
Parti
Ricorrente: Viiniverla Oy
Convenuta: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel valutare se ricorra un’evocazione ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1) del Consiglio, occorra far riferimento al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. |
2) |
Nel valutare il divieto, disposto a tutela dell’indicazione geografica «Calvados», di utilizzo della denominazione «Verlados» per una bevanda spiritosa ottenuta dalle mele e commercializzata in Finlandia con la suddetta denominazione, quale significato assumano le seguenti circostanze ai fini dell’interpretazione della nozione di «evocazione» ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 e dell’applicazione del regolamento in parola:
|
3) |
Qualora la denominazione «Verlados» dovesse essere considerata come un’evocazione ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, se il suo utilizzo possa essere comunque giustificato in ragione di una delle circostanze sopra indicate o in ragione di una diversa circostanza, ad esempio, in virtù del fatto che quantomeno il consumatore finlandese non può essere indotto a pensare che il «Verlados» sia prodotto in Francia. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/41 |
Impugnazione proposta il 19 febbraio 2015 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 9 gennaio 2015 emessa nella causa T-409/14, Marcuccio/Unione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa C-77/15 P)
(2015/C 138/55)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: A.V. Placco, agente)
Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio
Conclusioni
La CGUE conclude che la Corte di giustizia voglia:
— |
annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Terza Sezione) del 9 gennaio 2015 emessa nella causa T-409/14. Marcuccio/Unione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGDE nella sua domanda presentata dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 114 del regolamento di procedura di quest'ultimo; |
— |
accogliere i suddetti capi delle conclusioni, e dunque
|
— |
condannare il sig. Marcuccio alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Nell'ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle regole relative alla rappresentanza dell'Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa disciplina specificamente la rappresentanza dell'Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell' ambito di azioni proposte a norma dell' articolo 268 TFUE al fine di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, le regole relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che presiedono all'esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi d'indipendenza e d'imparzialità del giudice.
La CGUE sviluppa questo primo motivo in due parti riguardanti proprio, da un lato, l’inosservanza del principio di buona amministrazione della giustizia e, d'altro lato, l’inosservanza dei principi d'indipendenza e d'imparzialità del giudice. Nell'ambito del primo motivo la CGUE osserva che la conclusione del Tribunale, secondo la quale spetta alla CGUE rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni summenzionato, si fonda apertamente sulla giurisprudenza iniziata con la sentenza Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973: 121; in prosieguo: la «sentenza Werhahn e a.»). La soluzione accolta in detta giurisprudenza e quella secondo la quale, qualora la Comunità, e oramai l'Unione, venga chiamata a rispondere del fatto di una delle sue istituzioni, essa è rappresentata dinanzi al giudice dell'Unione dall'istituzione (o dalle istituzioni) cui il fatto generatore di responsabilità è ascritto. Orbene, la CGUE sostiene che tale soluzione non doveva essere applicata alla fattispecie, poiché, alla luce di vari elementi, il risultato si rivela in realtà contrario all'interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale, come risulta esplicitamente dalla sentenza Werhahn e a., è la ragion d'essere di tale soluzione. In tale contesto la CGUE deduce, incidentalmente, anche un disconoscimento della portata dell'articolo 317, primo comma, TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1), a norma dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il principio dell'imputazione di un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie alla sezione del bilancio dell'Unione relativa alla Commissione.
Nell'ambito della seconda parte del primo motivo, la CGUE sostiene, fondandosi sulla sentenza Corte EDU del 10 luglio 2008, Mihalkov c. Bulgaria (ricorso n. 67719/01), che il Tribunale, nel ritenere che la CGUE dovesse rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni del sig. Marcuccio, ha contravvenuto ai requisiti d'indipendenza e d'imparzialità oggettiva del giudice. Infatti, dal momento che, da un lato, il fatto generatore della presunta responsabilità e avvenuto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di un collegio giudicante e che, d'altro lato, il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla causa i) appartiene al medesimo organo giurisdizionale (il Tribunale) cui appartiene il collegio giudicante al quale e ascritto il fatto generatore della responsabilità e ii) e parte integrante della convenuta nella medesima causa (la CGUE), alla quale i giudici di tale collegio giudicante sono professionalmente legati, i summenzionati requisiti sarebbero compromessi, e ciò ancor più nel caso in cui, come ha considerato il Tribunale, un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie dovesse gravare sulla sezione del bilancio relativa alla CGUE.
La CGUE sostiene poi, nell'ambito del secondo motivo, che, non contenendo una specifica confutazione dell'argomentazione che la CGUE aveva esposto dinanzi al Tribunale e che era fondata sulla portata di una serie di sentenze della Corte di giustizia — tra cui le sentenze Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768) e Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771) — l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell'obbligo di motivazione.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/42 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 febbraio 2015 — Kapnoviomichania Karelia ΑΕ/Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)
(Causa C-81/15)
(2015/C 138/56)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Kapnoviomichania Karelia ΑΕ
Convenuto: Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 92/12/CEE (1), interpretata alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dei principi dell’efficacia, della certezza del diritto e della proporzionalità, debba essere intesa nel senso che osta all’applicazione, in un caso come quello di specie, di una disposizione legislativa di uno Stato membro, quale l’articolo 108 del codice doganale, secondo la quale può essere dichiarato solidalmente responsabile per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti al contrabbando il depositario autorizzato di prodotti trasportati dal suo deposito fiscale in regime di sospensione di imposta e rimossi in modo irregolare dal suddetto regime in esito al contrabbando — indipendentemente dalla questione se, al momento della commissione dell’infrazione, questi fosse il proprietario delle merci secondo le norme di diritto privato nonché, dall’ulteriore questione se tra gli autori del contrabbando coinvolti in suddetto traffico e il depositario autorizzato intercorresse un rapporto contrattuale da cui si può evincere che essi abbiano agito come suoi mandatari.
(1) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 46, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
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C 138/43 |
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dal H & R ChemPharm GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Commissione europea
(Causa C-95/15 P)
(2015/C 138/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: H & R ChemPharm GmbH (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
— |
in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo dell’ammenda pari a EUR 22 milioni, inflitta alla ricorrente in forza dell’articolo 2 della decisione impugnata del 1o agosto 2008; |
— |
in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente; |
— |
annullare la condanna alle spese, pari ad EUR 10 000, ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
condannare la ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014 (Reg. n. 651533), causa T-551/08, H&R ChemPharm GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all’annullamento della decisione della Commissione C(2008) 5476 definitivo, del 1o ottobre 2008 (caso COMP/39181 — cera per candele), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
La ricorrente in sede di impugnazione (e ricorrente in primo grado) deduce i seguenti motivi a sostegno della sua impugnazione:
1. |
Con il primo motivo la ricorrente fa valere, tra l’altro, una violazione dell’articolo 81 CE [101 TFUE] a causa della motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione alla struttura e alla responsabilità dell’impresa della ricorrente, con cui il Tribunale ha motivato una violazione dell’articolo 81 CE da parte della ricorrente. La contraddizione fondamentale consiste nel fatto che il Tribunale tratta la ricorrente e l’impresa Tudapedrol, che non è ad essa collegata, come un soggetto unico ai fini dell’imputazione dell’infrazione, ma le considera due imprese distinte ai fini dell’irrogazione dell’ammenda. Poiché dalla motivazione della sentenza non emerge se la ricorrente e la Tudapetrol costituiscano un’unica impresa o se si tratti di due imprese, la ricorrente fa valere nel contempo una violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE) e una violazione dei suoi diritti della difesa, garantiti nell’ambito dei diritti fondamentali. |
2. |
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un’erronea imputazione del comportamento di un dipendente, che era in parallelo impiegato presso più imprese giuridicamente distinte. La ricorrente contesta che le sia imputata la condotta di tale dipendente senza che il Tribunale abbia accertato se questi abbia realizzato le azioni controverse con l’intenzione di compierle anche per conto della ricorrente. In tal modo, la posizione giuridica del Tribunale viola l’articolo 81 CE. Il Tribunale ha violato nel contempo il principio del processo equo poiché ha respinto, con una motivazione giuridicamente insostenibile, la richiesta della ricorrente di produrre prove relative alle mansioni effettive del dipendente (violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; in prosieguo: la «CEDU»). |
3. |
Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce errori decisivi nell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1) in relazione al valore del fatturato che ha costituito la base per il calcolo dell’ammenda. Essi consistono nel fatto che il Tribunale ha ammesso l’inclusione del fatturato di un’impresa terza nel calcolo dell’ammenda, nonostante sia pacifico che tale impresa non abbia partecipato all’infrazione e non formi un’unità economica con la ricorrente. Parimenti, la sentenza non espone in alcun modo, sul piano giuridico, i motivi per i quali, nel determinare l’ammenda, sia stato incluso il fatturato di un’impresa terza nonostante non sussista alcuna unità economica. L’analisi del Tribunale sarebbe, dunque, non solo contraria all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, bensì anche ai requisiti di un’adeguata motivazione imposti dalla giurisprudenza (articolo 296 TFUE). |
4. |
Con il quarto motivo si fa valere anzitutto che il Tribunale, nel determinare l’ammenda, ha preso in considerazione i fatturati di società che sono state acquistate solo alla fine del periodo cui fa riferimento l’asserita violazione, e tali fatturati sono stati ascritti all’intero periodo della presunta partecipazione all’infrazione. Ciò contrasta con quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza pronunciata nella causa analoga Esso (2). Nella sentenza Esso lo stesso Tribunale ha dichiarato nella medesima causa e in merito al medesimo punto che il corrispondente metodo di calcolo della Commissione conduce a un aumento artificiale dei fatturati da porre alla base della fissazione dell’ammenda. Tale disparità di trattamento costituisce una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Poiché il Tribunale non si è pronunciato sulle obiezioni della ricorrente, sussiste nel contempo un difetto di motivazione della sentenza impugnata (articolo 296 TFUE). Altresì, la ricorrente rileva errori del Tribunale nel calcolo del fatturato, che conduce a un duplice computo di fatturati, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. |
5. |
Con il suo quinto motivo la ricorrente lamenta diversi errori di diritto nella determinazione dell’ammenda, tra cui, in particolare, la natura sproporzionata dell’ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle inflitte ad altre imprese che hanno partecipato all’asserita violazione (violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003). La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione talune differenze quanto al grado di illiceità del contributo della ricorrente rispetto ad altre imprese coinvolte, e critica il fatto che la dimensione dell’impresa sia stata presa in considerazione in modo sproporzionato. |
6. |
Con il sesto motivo, la ricorrente contesta errori di diritto, da parte del Tribunale nella determinazione delle spese, in relazione alla condanna a spese di procedimento aggiuntive non meglio precisate, che secondo il Tribunale sarebbero state causate dalla ricorrente [violazione dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, nonché dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 6 CEDU]. Secondo la ricorrente, tali spese non sussistono, né essa è stata ascoltata prima della pronuncia di tale decisione sulle spese. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) T-540/08, EU:T:2014:630.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/45 |
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2015 da Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2014, causa T-72/09, Pilkington Group e a./Commissione
(Causa C-101/15 P)
(2015/C 138/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (rappresentanti: S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare in parte qua la sentenza nella causa T-72/09, nella parte in cui essa respinge l’impugnazione dell’articolo 2, lettera c), della decisione; |
— |
ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nell’articolo 2, lettera c), della decisione; |
— |
condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Le appellanti affermano che la sentenza debba essere annullata per i seguenti motivi.
|
Il primo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell’interpretazione del punto 13 degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (1), quando ha considerato che la Commissione era legittimata a tenere conto, in sede di determinazione del pertinente valore delle vendite, delle vendite compiute sulla base di contratti aventi data anteriore al periodo dell’infrazione e che non sono state rinegoziate durante il periodo dell’infrazione. Dato che siffatte vendite non avrebbero potuto essere influenzate dall’infrazione, sarebbe stato illegittimo tenerle in considerazione in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda. |
|
Il secondo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (2), là dove ha ritenuto che l’importo finale dell’ammenda non eccedeva il tetto massimo del 10 %. Il tasso di cambio appropriato per calcolare il tetto del 10 % non sarebbe il tasso di cambio medio della BCE relativo all’esercizio finanziario precedente l’esercizio in cui è stata adottata la decisione, bensì il tasso di cambio medio della BCE applicabile il giorno in cui è stata adottata la decisione. |
|
Il terzo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale per la falsa applicazione delle norme sulla parità di trattamento e sulla proporzionalità e per l’omesso esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito al livello richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (ora articoli 101 e 102 TFUE) (GU L 1, pag. 1).
Tribunale
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/46 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2015 — Vestel Iberia e Makro autoservicio mayorista/Commissione
(Cause T-249/12 e T-269/12) (1)
((«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Computo a posteriori e rimborso dei dazi all'importazione - Ricevitori per televisore a colori provenienti dalla Turchia - Domanda di rimborso dei dazi doganali presentata da due importatori - Rinvio delle autorità nazionali da parte della Commissione ad una decisione relativa a un altro importatore - Articolo 871, paragrafi 2 e 6, e articolo 905, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))
(2015/C 138/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Vestel Iberia, SL (Madrid, Spagna) (causa T-249/12); nonché Makro autoservicio mayorista SA (Madrid) (causa T-269/12) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Keppenne, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, abogado del Estado)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2010) 22 definitiva della Commissione, del 18 gennaio 2010, in cui viene constatato che è giustificato procedere al computo a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere al rimborso di tali dazi in un caso particolare.
Dispositivo
1) |
Le cause T-249/12 e T-269/12 sono riunite ai fini della presente decisione. |
2) |
I ricorsi sono dichiarati irricevibili. |
3) |
Vestel Iberia, SL e Makro autoservicio mayorista SA sono condannati alle spese. |
4) |
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/46 |
Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2015 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)
(Causa T-377/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo ultra.air ultrafilter - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»))
(2015/C 138/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agent)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania) (rappresentanti: N. Siebertz, M. Teworte-Vey e A. Renvert, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 maggio 2013 (procedimento R 1100/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Donaldson Filtration Deutschland GmbH e l’ultra air GmbH.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 maggio 2013 (procedimento R 1100/2011-4) è annullata nella parte in cui riguarda i comandi temporizzati. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’ultra air GmbH sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’UAMI e dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/47 |
Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2015 — Braun Melsungen/UAMI (SafeSet)
(Causa T-513/13) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SafeSet - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»))
(2015/C 138/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 giugno 2013 (procedimento R 1598/2012-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo SafeSet come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La B. Braun Melsungen AG è condannata alle spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/48 |
Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2015 — Novomatic/UAMI — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)
(Causa T-257/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BLACK JACK TM - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BLACK TRACK - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 138/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 febbraio 2014 (procedimento R 329/2012-4), relativa a un’opposizione tra la Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH e la Novomatic AG.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 febbraio 2014 (procedimento R 329/2012-4) è annullata. |
2) |
L’UAMI è condannato alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/48 |
Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Lavazza/UAMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)
(Causa T-392/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 138/63)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, M. Ricolfi, G. Sironi e C. Mezzetti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente F. Mattina e N. Bambara e infine N. Bambara e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commercialunione Prima Srl (Bresso, Italia) (rappresentanti: G. Celona e B. Dosi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 124/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Commercialunione Prima Srl e la Luigi Lavazza SpA
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La parte ricorrente e la parte interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese oltre alla metà ciascuna delle spese della parte convenuta. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/49 |
Ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2015 — Gemeente Nijmegen/Commissione europea
(Causa T-251/13) (1)
((«Ricorso in annullamento - Aiuti di Stato - Aiuti concessi da un comune dei Paesi Bassi ad una società di calcio professionistica - Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Misura di aiuto totalmente eseguita alla data della decisione - Ricevibilità - Atto impugnabile»))
(2015/C 138/64)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Gemeente Nijmegen (Paesi Bassi) (rappresentanti: H. Janssen e S. van der Heul, avvocati)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Noe e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda volta al parziale annullamento della decisione C (2013) 1152 final della Commissione, del 6 marzo 2013, relativa agli aiuti concessi alle società di calcio professionistiche olandesi Vitesse, NEC, Willem II, MVV, PSV e FC Den Bosch tra il 2008 ad il 2011 [Aiuto di Stato SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)].
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Gemeente Nijmegen è condannata alle spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/49 |
Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Métropole Gestion/UAMI — Metropol (METROPOL)
(Causa T-431/13) (1)
((«Marchio comunitario - Marchio denominativo METROPOL - Domanda di dichiarazione di nullità - Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Non luogo a statuire»))
(2015/C 138/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Métropole Gestion (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-A. Roux Steinkühler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Metropol Investment Financial Company Ltd (Mosca, Russia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2013 (procedimenti R 723/2012-2 e R 845/2012-2), relativa a un procedimento per dichiarazione di nullità tra la Métropole Gestion e la Metropol Investment Financial Company Ltd.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Métropole Gestion e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/50 |
Ordinanza del Tribunale del 24 febbraio 2015 — G-Star Raw/UAMI — PepsiCo (PEPSI RAW)
(Causa T-473/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione del marchio contestato - Non luogo a statuire»))
(2015/C 138/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van Manen, M. van de Braak e L. Fresco, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: PepsiCo, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e T. Heitmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 giugno 2013 (procedimento R 1586/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la G-Star Raw CV e la PepsiCo, Inc.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/51 |
Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2015 — Intesa San Paolo/UAMI (NEXTCARD)
(Causa T-233/14) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NEXTCARD - Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore - Obbligo di motivazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 138/67)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 febbraio 2014 (procedimento R 1807/2013-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo NEXTCARD come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/51 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2014 — Søndagsavisen/Commissione
(Causa T-833/14)
(2015/C 138/68)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentante: M. Honoré, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 9 luglio 2014 di non sollevare obiezioni sull’esenzione fiscale per talune pubblicità (SA.35683); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, che è una concorrente del beneficiario dell’aiuto, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto constatare che vi fossero dubbi sul fatto che l’esenzione fiscale sulla pubblicità nelle stampe non recapitate alle famiglie e nei giornali in abbonamento costituisse aiuto.
La ricorrente sostiene che la Commissione, di conseguenza, avrebbe dovuto decidere di avviare un procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 (1). Avendo omesso ciò, la Commissione non ha rispettato i diritti procedurali della ricorrente di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
La ricorrente fa valere i seguenti argomenti a supporto della sua tesi che sussistevano dubbi ragionevoli:
— |
il tempo impiegato dalla Commissione per la trattazione del caso è stato straordinariamente lungo e ciò di per sé dimostra che sussisteva un dubbio ragionevole — anche perché esso riguardava un regime di aiuti notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; |
— |
la decisione della Commissione è viziata da carenza di motivazione riguardo all’esenzione fiscale sulla pubblicità nelle stampe non recapitate alle famiglie e nei giornali in abbonamento; e |
— |
la Commissione ha effettuato un esame incompleto ed errato della normativa danese sulle tasse sulla pubblicità nel determinare se l’esenzione fiscale sulla pubblicità nelle stampe non recapitate alle famiglie e nei giornali in abbonamento dia luogo a un aiuto di Stato. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea (GU L 83, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/52 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2014 — Forbruger-Kontakt/Commissione
(Causa T-834/14)
(2015/C 138/69)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Forbruger-Kontakt A/S (Taastrup, Danimarca) (rappresentante: M. Honoré, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 9 luglio 2014 di non sollevare obiezioni sull’esenzione fiscale per talune pubblicità (SA.35683); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi fatti valere dalla ricorrente sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-833/14, Søndagsavisen/Commissione.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/52 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Sharif University of Technology/Consiglio
(Causa T-52/15)
(2015/C 138/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’allegato della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
concedere alla ricorrente un risarcimento per il danno alla sua reputazione causato dalle azioni del Consiglio; e |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Mediante il proprio ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento dell’allegato della decisione 2014/776/PESC del Consiglio (1), dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (2), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio (3), e dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (4), nella parte in cui riguardano la ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal Consiglio per quanto riguarda l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure restrittive nei confronti della ricorrente.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, del diritto di proprietà della ricorrente e del principio di proporzionalità.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Consiglio nell’adottare misure restrittive nei confronti della ricorrente.
(1) Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 19).
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/53 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Amitié/EACEA
(Causa T-59/15)
(2015/C 138/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentante: D. Bogaert, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso contro l’EACEA; |
— |
dichiarare che la decisione inviata dall’EACEA del 26 novembre 2014 non è giuridicamente fondata e, conseguentemente, ordinare l’immediato annullamento di tutte le misure adottate dall’EACEA contro la ricorrente; |
— |
dichiarare che la nota di addebito nr. 3241415195 per EUR 9 41 310,38 del 12 dicembre 2014 inviata dall’EACEA alla ricorrente non è dovuta; |
— |
condannare l’EACEA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, disciplinato dagli articoli 256 e 272 TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la decisione dell’EACEA del 26 novembre 2014 contenente le misure da adottare contro l’AMITIÉ in seguito all’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non è fondata.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le misure adottate dall’EACEA contro la ricorrente non sono giustificate.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità delle indagini dell’OLAF e delle sue conclusioni (violazione delle disposizioni contrattuali e dei regolamenti applicabili).
|
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/55 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Commissione
(Causa T-65/15)
(2015/C 138/72)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Talanton, Società anonima di consulenza, formazione, distribuzione, servizi di marketing e amministrazione aziendale (Falero Antica, Grecia) (rappresentante: Κ. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
disporre una perizia al fine di sottoporre a verifica il risultato della relazione di controllo quale formulato dal controllore esterno, erroneamente accolto dalla Commissione, secondo il quale sussiste «mancanza di prove alternative per corroborare le spese del personale denunciate». Il dato in questione è di fondamentale importanza ai fini dell’avanzamento della pratica, in quanto le spese del personale rappresentano la parte preponderante delle spese finanziabili, superando anche tutte le spese indirette; |
— |
in primo luogo, dichiarare che la nota di addebito 3241414916 inviata alla ricorrente in data 10/12/2014 e con la quale la Commissione chiede la restituzione di duecentosettantatremila cinquecentotrentotto euro e trentotto centesimi (EUR 2 73 535,38), per il contratto a progetto FP-7216088 POCEMON, a motivo di carenze e inesattezze risultanti dal controllo 11-ΒΑ135-006, costituisce violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, in secondo luogo, che le spese dichiarate a titolo del contratto controverso sono finanziabili e quindi condannare la Commissione ad emettere una nota di accredito per centoventinovemila settecentosessantaquattro euro e trentotto centesimi (EUR 1 29 764,38). |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della domanda la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Il primo motivo si basa sulla clausola compromissoria:
|
2. |
Il secondo motivo si basa sull’esecuzione in buona fede del contratto e sul divieto di applicazione abusiva delle clausole contrattuali:
|
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/56 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Scandlines Øresund e altri/Commissione
(Causa T-68/15)
(2015/C 138/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Scandlines Øresund I/S (Helsingør, Danimarca), HH Ferries Helsingor ApS (Helsingør, Danimarca), HH-Ferries Helsingborg AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Azelius e P. Remnelid, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione impugnata; |
— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è proposto a norma dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per l’annullamento della decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2014 in applicazione dell’articolo 107, terzo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (casi SA.36558 e SA.38371 — Danimarca, e SA.36662 — Svezia, Aiuto concesso a Øresundsbro Konsortiet)
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
|
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/57 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — Hippler/Commissione
(Causa T-72/15)
(2015/C 138/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eberhard Hippler (Dorsten, Germania) (rappresentante: M. Richter, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
vietare alla convenuta, a pena di una sanzione pecuniaria che dovrà essere fissata dal Tribunale per ogni caso di infrazione, di mettere a disposizione del pubblico, senza il consenso del ricorrente, le mappe della rete delle linee «Bochum»«Dortmund»«Düsseldorf/Meerbusch»«Duisburg» e «Essen», come avvenuto nei seguenti casi: http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Dortmund.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Bochum.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Essen.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duesseldorf.pdf; nonché http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duisburg.pdf |
— |
condannare la convenuta a corrispondere un risarcimento pari ad EUR 10 100 al ricorrente a titolo di danni; |
— |
condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese legali extragiudiziali sostenute pari ad EUR 2 743,43; |
— |
condannare la convenuta alle spese, incluse quelle legali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2201/29/CE (1) nonché degli articoli 15 e 19a della legge sul diritto d’autore (2) in combinato disposto con l’articolo 97, paragrafo 2, della medesima legge.
Il ricorrente sostiene che le mappe della rete delle linee di cui trattasi sarebbero tutelati dal diritto d’autore in quanto rappresentazioni a carattere scientifico o tecnico. Il ricorrente non avrebbe permesso in alcun momento alla convenuta di compiere gli atti di utilizzo da essa intrapresi e, in particolare, non le avrebbe concesso alcun diritto d’utilizzo. La convenuta inoltre non avrebbe nemmeno ottenuto validamente detti diritti d’utilizzo da un terzo. Mediante l’utilizzo delle mappe la convenuta avrebbe reso le medesime accessibili al pubblico o le avrebbe riprodotte in pubblico.
Il ricorrente sostiene altresì che, ai fini della quantificazione del proprio danno economico causale, si debba far ricorso ad un calcolo analogo a quello utilizzato per le licenze. Al ricorrente dovrebbe essere corrisposto il pagamento di una licenza adeguata. Nel mercato tedesco, come riconosciuto anche da parte dei Tribunali tedeschi, sono ritenute usuali e adeguate licenze per un importo di EUR 2 020 per ciascun piano. Pertanto, il risarcimento danni ammonta a EUR 10 100.
Il ricorrente ritiene, inoltre, che la convenuta gli abbia arrecato un danno morale causale ledendo il suo diritto di autore esclusivo, sicché essa dovrebbe essere condannata, quale compensazione del danno morale, a cessare gli atti di utilizzo in parola.
Il ricorrente adduce, infine, di aver a buon diritto proceduto a diffidare la convenuta tramite un avvocato e che, pertanto, la convenuta deve rimborsargli le spese legali resesi necessarie per un importo di EUR 2 743,43.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, del 22 giugno 2001)
(2) Legge sul diritto d’autore del 9 settembre 1965 (BGBl. I pag. 1273), modificata da ultimo dall’articolo 1 della legge del 5 dicembre 2014 (BGBl. I pag. 1974).
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/58 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Aston Martin Lagonda/UAMI (Raffigurazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo)
(Causa T-86/15)
(2015/C 138/75)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: marchio comunitario indicato come «altro» (Raffigurazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo) — Domanda di registrazione n. 12 218 418
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 dicembre 2014 nel procedimento R 1795/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la conclusione dell’esaminatore secondo cui il marchio richiesto era privo prima facie di carattere distintivo per i beni e servizi di cui trattasi |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 12 218 418 ai fini della pubblicazione; e |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/59 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Aston Martin Lagonda/UAMI (Raffigurazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo)
(Causa T-87/15)
(2015/C 138/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario indicato come «altro» (Raffigurazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo) — Domanda di registrazione n. 11 867 215
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 dicembre 2014 nel procedimento R 1797/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la conclusione dell’esaminatore secondo cui il marchio richiesto era privo prima facie di carattere distintivo per i beni e servizi di cui trattasi; |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 11 867 215 ai fini della pubblicazione; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/59 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Aston Martin Lagonda/UAMI (Raffigurazione di una calandra)
(Causa T-88/15)
(2015/C 138/77)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario indicato come «altro» che raffigura una calandra — Domanda di registrazione n. 11 867 173
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 dicembre 2014 nel procedimento R 1798/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la conclusione dell’esaminatore secondo cui il marchio richiesto era privo prima facie di carattere distintivo per i beni e servizi di cui trattasi; |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 11 867 173 ai fini della pubblicazione; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/60 |
Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It (Radiatori per riscaldamento)
(Causa T-98/15)
(2015/C 138/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italia) (rappresentante: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero, P. Menapace, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Antrax It Srl (Resana, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario per i prodotti «radiatori per riscaldamento» — Disegno o modello comunitario n. 000169 370-0002
Decisione impugnata: Decisione della Terza commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 1643/2014-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, accertare e dichiarare la validità del disegno o modello comunitario n. 000169370-0002 di titolarità di TUBES RADIATORI s.r.l., in quanto nuovo ed avente carattere individuale; |
— |
condannare alle spese la parte resistente, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee del 2 maggio 1991. |
Motivi invocatoi
— |
Violazione dell’art. 1 quinquies del Regolamento (CE) n. 216/96, del principio del contraddittorio, nonché del dovere di motivazione. |
— |
Si fa anche valere un’eccezione di giudicato. |
27.4.2015 |
IT |
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C 138/61 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Optimum Mark (Riproduzione dei colori blu e argento)
(Causa T-101/15)
(2015/C 138/79)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimum Mark (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: riproduzione dei colori blu e argento –Registrazione di marchio comunitario n. 2 5 34 774
Procedimento dinanzi all’UAMI: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2014, procedimento R 2037/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, qualora dovesse intervenire, alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 4, 7, paragrafo 1, lettera a), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione del principio di legittimo affidamento sancito dalla Corte di giustizia ai sensi del diritto comunitario. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/61 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Optimum Mark (Riproduzione dei colori blu e argento)
(Causa T-102/15)
(2015/C 138/80)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimum Mark (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: riproduzione dei colori blu e argento — Registrazione di marchio comunitario n. 9 4 17 668
Procedimento dinanzi all’UAMI: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2014, procedimento R 2036/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, qualora dovesse intervenire, alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 4, 7, paragrafo 1, lettera a), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione del principio di legittimo affidamento sancito dalla Corte di giustizia ai sensi del diritto comunitario. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/62 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Flabeg Deutschland/Commissione
(Causa T-103/15)
(2015/C 138/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Flabeg Deutschland GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: M. Küper e E.-M. Schwind, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 25 novembre 2014 in materia di aiuti di stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), numero di documento: C(2014) 8786 final, in particolare gli articoli 1, 2, 3 numeri 1 e 2, 4 e 5 [Accertamento della natura di aiuto e dell’incompatibilità della legge tedesca sulle energie rinnovabili (in prosieguo: la «EEG», Erneuerbare-Energien-Gesetz) 2012, compreso il suo regime speciale di compensazione, con il mercato comune] nonché il combinato disposto degli articoli 6 e 7 (Ordine di restituzione immediata parziale da parte del beneficiario); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: non sussistono i requisiti dell’articolo 107 TFUE. La ricorrente sostiene che il sistema di sovrattassa previsto dalla EEG e il regime speciale di compensazione di cui alla EEG 2012 non avrebbero neppure le caratteristiche dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nell’ipotesi in cui dovesse essere affermato l’inquadramento in questo senso del regime speciale di compensazione previsto dalla EEG 2012 nella categoria dell’aiuto, detto regime troverebbe la propria giustificazione nell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE (Realizzazione, rispettivamente, di un importante progetto di comune interesse europeo o di talune attività o di regioni economiche, senza alterazione degli scambi contro il comune interesse) e quindi non costituirebbe un aiuto illecito. |
2. |
Secondo motivo: Inapplicabilità della disciplina comunitaria per gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia rilevante per il piano di adeguamento (the Environmental and Energy State Aid Guidelines — EEAG). La ricorrente sostiene che la disciplina rilevante dell’EEAG, in vigore a decorrere dal 1o luglio 2014, con riguardo all’ammontare del rimborso ai sensi dell’articolo 3 della decisione della convenuta per cui è causa, non sarebbe applicabile agli strumenti di cui trattasi, ossia il sistema di sovrattassa previsto dalla EEG e il regime speciale di compensazione di cui alla EEG 2012, per difetto delle caratteristiche dell’aiuto in tali strumenti, e alla luce del principio di legalità dell’azione amministrativa, applicabile anche a livello dell’Unione. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/63 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Bundesverband Glasindustrie/Commissione
(Causa T-108/15)
(2015/C 138/82)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Bundesverband Glasindustrie (Düsseldorf, Germania), Gerresheimer Lohr GmbH (Lohr, Germania), Gerresheimer Tettau GmbH (Tettau, Germania), Noelle + von Campe Glashütte GmbH (Boffzen, Germania), Odenwald Faserplattenwerk GmbH (Amorbach, Germania), O-I Glasspack GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania), Pilkington Deutschland AG (Gelsenkirchen, Germania), Schott AG (Mainz, Germania), SGD Kipfenberg GmbH (Kipfenberg, Germania), Thüringer Behälterglas GmbH Schleusingen (Schleusingen, Germania), Neue Glaswerke Großbreitenbach GmbH & Co. KG (Großbreitenbach, Germania), HNG Global GmbH (Gardelegen, Germania) (rappresentanti: U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione della Commissione europea del 25 novembre 2014, aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex NN 2013/NN), C(2014) 8786 final relativa al sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, nella parte in cui vi è stabilito che
|
— |
annullare l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 8 della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara l’incompatibilità del BesAR con il mercato interno e si ordina il rimborso dell’aiuto; e |
— |
condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Il regime speciale di compensazione (BesAR) non configura alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché non introduce alcuna agevolazione. La Commissione muove erroneamente dal presupposto che il BesAR accordi agli utenti a forte consumo di energia un vantaggio rilevante, giuridicamente qualificabile come aiuto. |
2. |
Il sistema di sovrattassa EEG e il BesAR non configurano alcun aiuto di Stato, poiché non gravano su risorse dello Stato. Il BesAR riguarda esclusivamente risorse private. La decisione impugnata non è compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia, ed in particolare con la sentenza PreussenElektra. |
3. |
La Commissione ha erroneamente ritenuto, nella propria motivazione, che il BesAR presenti carattere selettivo. Al contrario, non introduce alcuna deroga al relativo sistema di imposizione. In ogni caso il BesAR trova la propria giustificazione nella natura e nella costruzione interna della EEG 2012. |
4. |
La Commissione è incorsa in un errore di diritto allorché ha valutato l’ammissibilità del BesAR esclusivamente in base alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. |
5. |
Se la Commissione dovesse giungere alla conclusione che il BesAR costituisce un aiuto non consentito, una richiesta di rimborso sarebbe in tal caso comunque inammissibile, poiché si tratta di un «aiuto esistente». |
6. |
Oltre a ciò, la tutela dell’affidamento osta alla richiesta di rimborso. In particolare, la Commissione ha dichiarato, in una precedente decisione, che il sistema EEG non costituisce aiuto di Stato. |
7. |
Inoltre l’attuazione di un ordine di rimborso per il BesAR non sarebbe possibile. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/64 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e a./Commissione
(Causa T-109/15)
(2015/C 138/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Saint-Gobain Isover G+H (Ludwigshafen am Rhein, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Germania), Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) e Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 25 novembre 2014 in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Le ricorrenti affermano che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo e non falsa la concorrenza né incide sugli scambi tra Stati membri. |
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE Ove, contrariamente all’opinione delle ricorrenti, dovesse sussistere un aiuto, ritengono le ricorrenti che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta. |
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell’affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto. |
4. |
Quarto motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE Infine le ricorrenti affermano che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell’ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell’ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/65 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — International Management Group/Commissione
(Causa T-110/15)
(2015/C 138/84)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Burgstaller, solicitor, e E. Wright, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione THOR/C4/LL/el/(S)(2015)4287 dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 6 Febbraio 2015 che ha rifiutato di accordare l’accesso a taluni documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha adempiuto al proprio obbligo di motivazione quando ha rifiutato di accordare l’accesso ai documenti richiesti, basandosi su di una presunzione generale di applicabilità della tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di spiegare perché la protezione della vita privata e dell'integrità delle persone impedisse l’accesso parziale ai documenti richiesti. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha leso i diritti della ricorrente ad una buona amministrazione. |
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/66 |
Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione
(Causa T-120/15)
(2015/C 138/85)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Proforec Srl (Recco, Italia) (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il Regolamento (UE) 2015/39 della Commissione Europea del 13 gennaio 2015 impugnato per il motivo dedotto alla premesse del presente ricorso che si hanno quivi per integralmente ritrascritte e richiamate; |
— |
per effetto dell’annullamento porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio» dal registro delle origini protette e delle indicazioni geografiche. |
— |
condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento . Nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la presente istanza si chiede la compensazione delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, il Regolamento di esecuzione impugnato di fatto gli impedisce di continuare a commercializzare il proprio prodotto nonostante che la stessa sia titolare di marchi registrati ben prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione e nonostante che la stessa per circostanza pacifica ed incontestata avesse legalmente messo in commercio dal 2006, pertanto da più di 5 anni, il proprio prodotto nell’ambito dell’Unione Europea.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla contraddittorietà dei Considerando 5, 6 e 7 del Regolamento impugnato.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea ad abusiva interpretazione della Commissione a proposito dell’allegazione dei fatti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla decadenza della protezione provvisoria.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, lettera e), del regolamento n. 1151/2012.
|
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/67 |
Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2015 — Watch TV/Consiglio
(Causa T-639/13) (1)
(2015/C 138/86)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/67 |
Ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2015 — Messi Cuccittini/UAMI — Pires Freitas Campos (LEO)
(Causa T-459/14) (1)
(2015/C 138/87)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.