ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 093/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7535 — IFMGIF / OHL Group / Conmex) ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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2015/C 093/02 |
Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 093/03 |
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2015/C 093/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 093/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 093/06 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 093/07 |
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2015/C 093/08 |
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell’UE ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 093/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7537 — ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti) ( 1 ) |
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2015/C 093/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7519 — Repsol / Talisman Energy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 093/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7535 — IFMGIF / OHL Group / Conmex)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 93/01)
Il 13 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7535. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Banca centrale europea
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/2 |
Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
(2015/C 93/02)
IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Vista la decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (1), e in particolare il suo articolo 13 sexies, paragrafo 1,
Considerando che:
(1) |
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) richiede ai membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (di seguito «i membri del Consiglio di vigilanza») di agire in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati. |
(2) |
L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce il principio di separazione tra i compiti specifici della Banca centrale europea (BCE) in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale e i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, e altri compiti, al fine di evitare conflitti di interesse, e garantisce che tali funzioni siano esercitate in conformità agli obiettivi applicabili. |
(3) |
L’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 richiede alla BCE di istituire e mantenere procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interesse derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del Consiglio di vigilanza, e provvedere ad opportune informative, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili. Tali procedure fanno salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose. Per quanto riguarda i membri del Consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure devono essere istituite e attuate in cooperazione con tali autorità. Inoltre, tali procedure fanno salva l’applicazione delle condizioni di impiego della BCE per il presidente, il vicepresidente e i quattro rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza, che includono anche disposizioni relative ai periodi di incompatibilità. |
(4) |
L’articolo 13 sexies, paragrafo 2, del regolamento interno della Banca centrale europea richiede a ciascun membro del Consiglio di vigilanza di assicurarsi che le persone che lo accompagnano, i supplenti e i rappresentanti della sua banca centrale nazionale, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale, sottoscrivano una dichiarazione che li impegna all’osservanza del codice di condotta prima di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.1. Il presente codice di condotta si applica ai membri del Consiglio di vigilanza nell’assolvimento dei loro compiti in qualità di membri del Consiglio di vigilanza e di membri del Comitato direttivo del consiglio di vigilanza. Esso si applica altresì alle persone che li accompagnano, ai supplenti e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale (di seguito «gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza»), nell’assolvimento dei loro compiti relativi al Consiglio di vigilanza e al Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza, nei casi in cui ciò sia espressamente previsto.
1.2. Il presente codice di condotta fa salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, nonché delle condizioni di impiego della BCE, comprese le norme in materia di operazioni finanziarie private, applicabili a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice di condotta nella loro qualità di rappresentanti delle autorità nazionali competenti o di rappresentanti delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti o di membri della BCE.
Articolo 2
Principi fondamentali
2.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza osservano i più elevati standard di condotta etica. Nell’assolvimento dei loro compiti, essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l’interesse personale. Essi sono consapevoli dell’importanza dei propri compiti e responsabilità, tengono conto della natura pubblica delle loro funzioni e seguono una condotta che consenta di mantenere e promuovere la fiducia del pubblico nella BCE.
2.2. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i loro compiti nel rigoroso rispetto del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC»), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del regolamento interno della Banca centrale europea e del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (3).
2.3. In occasione di dichiarazioni pubbliche su materie relative al meccanismo di vigilanza unico, i membri del Consiglio di vigilanza tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto e i compiti ad essi affidati nell’ambito del Consiglio di vigilanza e chiariscono in particolare se essi parlano in qualità di rappresentanti delle autorità nazionali competenti, a titolo personale o quali membri del Consiglio di vigilanza.
2.4. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i propri compiti, e considerano se stessi nelle apparizioni pubbliche, quali rappresentanti del Consiglio di vigilanza, quale organo collegiale interno della BCE. Nell’ambito del Consiglio di vigilanza, essi coordinano i messaggi da trasmettere mediante discorsi pubblici, in forma orale e/o scritta, e in qualsiasi altra forma di comunicazione pubblica. Essi coordinano altresì, nell’ambito del Consiglio di vigilanza, qualsiasi partecipazione alle audizioni del Parlamento europeo e dell’Eurogruppo e qualsiasi relazione presentata a questi ultimi in conformità all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché qualsiasi scambio di opinioni con i parlamenti nazionali in conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Articolo 3
Separazione dalla funzione di politica monetaria
3.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza rispettano il principio di separazione tra i compiti specifici della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale e i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, e altri compiti, e osservano le norme interne della BCE sulla separazione tra la vigilanza prudenziale e la politica monetaria da adottare ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3.2. Nell’assolvimento dei loro compiti, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza tengono conto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e non interferiscono nello svolgimento di altri compiti della BCE.
Articolo 4
Indipendenza
4.1. In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, nell’assolvimento dei compiti ad essi attribuiti, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, a prescindere da interessi nazionali o personali, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
4.2. In particolare, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i compiti ad essi attribuiti liberi da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza di natura commerciale, che potrebbero comprometterne l’indipendenza personale.
4.3. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza si astengono dall’esercizio di attività professionali e si dimettono da qualsiasi incarico che potrebbe essere di ostacolo alla loro indipendenza o offrire loro la possibilità di utilizzare informazioni privilegiate.
Articolo 5
Norme in materia di operazioni finanziarie private
5.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza non utilizzano informazioni riservate alle quali essi abbiano accesso al fine di effettuare operazioni finanziarie private, direttamente o indirettamente attraverso terzi, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi.
5.2. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza istituiscono o seguono adeguate procedure per la gestione dei propri beni personali, che eccedano quelli necessari per il normale uso personale e familiare, in modo da garantire l’indipendenza dei membri del Consiglio di vigilanza e l’assenza di conflitti di interesse ed impedire l’uso di informazioni privilegiate da parte dei membri.
5.3. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza osservano le norme in materia di operazioni finanziarie private adottate dalla BCE per i membri del proprio personale. Per quanto riguarda i membri del Consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, l’osservanza e il monitoraggio di tali norme in materia di operazioni finanziarie private sono soggetti a qualsiasi norma procedurale nazionale applicabile.
Articolo 6
Dichiarazione sulla situazione patrimoniale
In assenza dell’obbligo di fornire una dichiarazione sulla situazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali applicabili, i membri del Consiglio di vigilanza presentano al presidente della BCE, nei primi tre mesi di mandato o entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente codice di condotta, una dichiarazione scritta attestante la loro situazione patrimoniale, qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto in una società e la futura organizzazione per la gestione dei loro beni durante il mandato di membro del Consiglio di vigilanza. Tali dichiarazioni scritte, comprese le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale richieste ai sensi delle norme nazionali applicabili, sono aggiornate annualmente.
Articolo 7
Parere del Comitato etico della BCE
7.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza chiedono il parere del Comitato etico della BCE in caso di dubbi sull’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente codice di condotta.
7.2. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, nonché la BCE e l’autorità nazionale competente o la banca centrale nazionale di cui il membro richiedente del Consiglio di vigilanza o altro partecipante alle riunioni del Consiglio di vigilanza sia un rappresentante, sono informati dei principi e della motivazione dei pareri emessi dal Comitato etico della BCE senza che sia identificato alcun singolo membro del Consiglio di vigilanza o altro partecipante.
Articolo 8
Periodi di incompatibilità
8.1. I membri del Consiglio di vigilanza informano il presidente della BCE della propria intenzione di esercitare un’attività professionale, retribuita o meno, nel periodo di due anni decorrente dalla data di cessazione dalla carica. Essi possono soltanto esercitare un’attività professionale con:
a) |
un ente creditizio direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, dopo la scadenza di un periodo di un anno dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza; |
b) |
un ente creditizio non direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, qualora esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, dopo la scadenza di un periodo di un anno dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza; |
c) |
un ente diverso da un ente creditizio, salvo il caso in cui esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, nel qual caso la relativa attività può iniziare solo dopo la scadenza di un periodo di sei mesi decorrente dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza. |
8.2. Gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza informano il presidente della BCE della propria intenzione di esercitare un’attività professionale, retribuita o meno, nel periodo di un anno decorrente dalla data in cui essi abbiano cessato di agire in tale veste. Essi possono soltanto esercitare un’attività professionale con:
a) |
un ente creditizio direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza; |
b) |
un ente creditizio non direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, qualora esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza; |
c) |
un ente diverso da un ente creditizio, salvo il caso in cui esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, nel qual caso la relativa attività può iniziare solo dopo la scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza. |
8.3. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza chiedono al Comitato etico della BCE di emettere un parere sui periodi di incompatibilità ad essi applicabili ai sensi del presente articolo. Il Comitato etico della BCE può raccomandare nel proprio parere l’esonero dai periodi di incompatibilità stabiliti nel presente articolo o la riduzione di essi, nei casi in cui l’eventualità di conflitti di interesse derivanti da attività professionali successive possa essere esclusa.
8.4. Relativamente agli articoli 8.1, lettera a), e 8.2, lettera a), il Comitato etico della BCE può altresì raccomandare nel proprio parere di estendere i periodi di incompatibilità sino a un massimo di due anni per i membri del Consiglio di vigilanza e di un anno per gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza in determinate circostanze in cui l’eventualità di conflitti di interesse derivanti da attività professionali successive non possa essere esclusa per periodi di tempo più lunghi.
8.5. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza dovrebbero ricevere un’indennità adeguata, per i periodi di incompatibilità, dalle rispettive istituzioni di appartenenza. Tale indennità dovrebbe essere corrisposta indipendentemente dal ricevimento di un’offerta di esercitare un’attività professionale. In proposito, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza possono chiedere un parere al Comitato etico della BCE sul livello di indennità adeguato per i periodi di incompatibilità.
8.6. I pareri emessi dal comitato etico della BCE ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 sono trasmessi al Consiglio di vigilanza per essere sottoposti al suo esame. Il Consiglio di vigilanza adotta quindi una raccomandazione nei confronti della rispettiva autorità nazionale competente o della rispettiva banca centrale nazionale, che informa il Consiglio di vigilanza di qualsiasi impedimento all’esecuzione di tale raccomandazione.
Articolo 9
Conflitti di interesse
9.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza evitano qualsiasi situazione che possa ingenerare o che possa essere percepita come suscettibile di ingenerare un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi sorge quando i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza hanno interessi privati o personali che possano influire sull’assolvimento imparziale e obiettivo dei loro compiti, compreso qualsiasi beneficio o vantaggio potenziale per se stessi, i loro familiari o i loro partner riconosciuti.
9.2. Qualsiasi situazione che possa causare o che possa essere percepita come suscettibile di causare un conflitto di interessi è comunicata per iscritto dai membri del Consiglio di vigilanza e dagli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza al Consiglio stesso, e tali membri non partecipano ad alcuna delibera o ad alcun voto relativamente a tale situazione.
Articolo 10
Doni o altri benefici
10.1. Con il termine «dono» si intende qualsiasi beneficio o vantaggio, finanziario o in natura, connesso ai compiti attribuiti ai membri del Consiglio di vigilanza o agli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, ma che non costituisce la retribuzione convenuta per i servizi prestati, offerto dai o ai membri del Consiglio di vigilanza o altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza o a un loro familiare o ai loro partner riconosciuti.
10.2. L’accettazione di un dono in nessun caso pregiudica o condiziona l’obiettività e la libertà d’azione di un membro del Consiglio di vigilanza né crea obblighi o aspettative inopportune da parte del destinatario o del donante. Non sono accettati doni connessi a enti sottoposti a vigilanza di valore superiore a 50 EUR e doni del settore pubblico di valore che oltrepassi la misura di ciò che è consueto e considerato appropriato. Qualora situazioni particolari non consentano di rifiutare tali doni, questi devono essere consegnati alla BCE, all’autorità nazionale competente o alla banca centrale nazionale di cui sia rappresentante il membro del Consiglio di vigilanza o altro partecipante alle riunioni del Consiglio di vigilanza interessato, a meno che il valore eccedente la soglia dei 50 EUR sia versato alla BCE, all’autorità nazionale competente o alla banca centrale nazionale. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza non accettano doni frequenti dalla stessa fonte.
Articolo 11
Accettazione di inviti e relativi pagamenti
11.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, tenendo conto dell’obbligo di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interesse, possono accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali e relativi intrattenimenti, compresa un’appropriata ospitalità, se la loro partecipazione all’evento è compatibile con l’assolvimento dei loro compiti o è nell’interesse della BCE. Essi dovrebbero osservare particolare cautela in caso di inviti individuali.
11.2. Qualsiasi invito o pagamento non conforme alle presenti norme deve essere rifiutato dai membri del Consiglio di vigilanza e dagli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, che informano le loro controparti riguardo alle norme applicabili.
Articolo 12
Attività svolte a titolo personale
12.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza garantiscono che le attività da essi eventualmente svolte a titolo personale, retribuite o meno, non abbiano un impatto negativo sui loro obblighi e non ledano la reputazione della BCE.
12.2. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza possono svolgere, ad esempio, attività di insegnamento e attività accademiche, nonché altre attività, purché tali attività non siano collegate ad enti sottoposti a vigilanza. Essi possono accettare un compenso e il rimborso delle spese per tali attività, se intraprese a titolo personale e senza il coinvolgimento della BCE, purché tale compenso e tali spese siano commisurati al lavoro svolto e rimangano nei limiti imposti dalla prassi comune.
12.3. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza comunicano annualmente per iscritto al Comitato etico qualsiasi attività cui abbiano partecipato a titolo personale e qualsiasi retribuzione percepita per i loro incarichi esterni, di natura pubblica o privata, che siano stati svolti durante il loro mandato.
12.4. Nei contributi scientifici o accademici i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza indicano chiaramente che tali contributi sono elaborati a titolo personale e non rappresentano la posizione della BCE.
Articolo 13
Impiego retribuito o altri incarichi del coniuge o del partner riconosciuto
I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza comunicano immediatamente al Comitato etico qualsiasi impiego retribuito o altra attività retribuita del coniuge o del partner riconosciuto che possa causare o che possa essere percepito come suscettibile di causare un conflitto di interessi, anche in caso di dubbio.
Articolo 14
Segreto professionale
14.1. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza tengono conto degli obblighi inerenti al segreto professionale previsti dall’articolo 37 dello statuto del SEBC, dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dall’articolo 23 bis del regolamento interno della Banca centrale europea, secondo i quali i membri sono tenuti a non rivelare informazioni riservate, in occasione di discorsi pubblici o di dichiarazioni pubbliche o ai mezzi di informazione, riguardo a decisioni in materia di vigilanza che non siano state ancora ufficialmente pubblicate.
14.2. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza adottano ogni misura necessaria per garantire che gli obblighi inerenti al segreto professionale di cui all’articolo 37 dello statuto del SEBC siano rispettati dalle persone che hanno accesso alle informazioni detenute dai membri.
Articolo 15
Informazione relativa alle norme giuridiche nazionali confliggenti
I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza informano il Comitato etico della BCE di qualsiasi impedimento alla piena osservanza del presente codice di condotta, compreso qualsiasi impedimento derivante da norme giuridiche nazionali confliggenti.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente codice di condotta entra in vigore il giorno seguente alla sua adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno, 12 novembre 2014
Il presidente del Consiglio di vigilanza
Danièle NOUY
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(3) GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 marzo 2015
(2015/C 93/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0677 |
JPY |
yen giapponesi |
129,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4508 |
GBP |
sterline inglesi |
0,71830 |
SEK |
corone svedesi |
9,2797 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0595 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,6355 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,425 |
HUF |
fiorini ungheresi |
303,22 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1288 |
RON |
leu rumeni |
4,4170 |
TRY |
lire turche |
2,7776 |
AUD |
dollari australiani |
1,3966 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3578 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2842 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4453 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4809 |
KRW |
won sudcoreani |
1 197,86 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,0815 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,6140 |
HRK |
kuna croata |
7,6500 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 932,02 |
MYR |
ringgit malese |
3,9555 |
PHP |
peso filippino |
47,979 |
RUB |
rublo russo |
64,1691 |
THB |
baht thailandese |
34,997 |
BRL |
real brasiliano |
3,4740 |
MXN |
peso messicano |
16,3091 |
INR |
rupia indiana |
66,8199 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/9 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 93/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Repubblica Italiana
Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri 1265-2015
Descrizione del disegno : il disegno raffigura Dante con un libro aperto nella mano sinistra e la montagna del Purgatorio alle spalle: è un particolare del dipinto «Allegoria della Divina Commedia» eseguito da Domenico di Michelino (1417-1491) nella cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Al centro è riportato il monogramma della Repubblica Italiana «RI»; sulla destra l’iscrizione «R» della Zecca di Roma; in basso figurano le iniziali «SP» di Silvia Petrassi e le date «1265 2015», corrispondenti rispettivamente all’anno dell’anniversario e a quello di emissione della moneta; in alto compare la scritta in forma d’arco «DANTE ALIGHIERI».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 3,5 milioni
Data di emissione : luglio 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza», del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 93/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Portogallo
Oggetto della commemorazione : 150o anniversario della Croce Rossa portoghese
Descrizione del disegno : il disegno riporta una composizione visiva in cui la famosa croce, simbolo dell’organizzazione, è riprodotta più volte per rappresentare l’espansione dell’azione umanitaria sia in Portogallo sia all’estero. Sullo sfondo, il contorno di una mano simboleggia i diversi tipi di aiuti umanitari offerti dalla Croce Rossa, in primo luogo l’assistenza medica, ma anche attività di cooperazione, costruzione e supporto alla popolazione. Sul lato sinistro, in semicerchio, è incisa la scritta «CRUZ VERMELHA PORTUGUESA». Il lato superiore reca lo stemma nazionale e il nome del paese di emissione «PORTUGAL»; in basso compaiono le date «1865» e «2015».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : aprile 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza», del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
20.3.2015 |
IT |
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C 93/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 93/06)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Portogallo
Oggetto della commemorazione : il 500o anniversario dei primi contatti con il Timor che è ora uno Stato indipendente lusofono (Timor Leste)
Descrizione del disegno : il disegno raffigura una caravella del XVI secolo, in ricordo dell'arrivo dei navigatori portoghesi sull'isola, e un'abitazione locale con il tetto di paglia decorato con una delle tipiche sculture in legno che riprendono miti e leggende. L'elemento scultoreo raffigurato sulla moneta rappresenta la storia dei primi abitanti giunti con le loro imbarcazioni da altri paesi del continente asiatico e l'importanza del cavallo per spostarsi lungo i fianchi delle montagne scoscese che ricoprono gran parte dell'isola. In alto a destra compare l'anno «1515» e il nome del paese di emissione «PORTUGAL». In basso a sinistra si trova la scritta «TIMOR» e l'indicazione dell'anno «2015». In basso figura la firma dell'artista Fernando Fonseca.
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : luglio 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza», del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.3.2015 |
IT |
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C 93/12 |
Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
(2015/C 93/07)
La pubblicazione dell’elenco si basa sull’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1). Le autorità competenti hanno ricevuto notifica in applicazione degli articoli del regolamento riportati qui di seguito:
a) |
Articolo 15, paragrafo 1: L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4. Articolo 15, paragrafo 2: Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1. |
b) |
Articolo 17, paragrafo 8: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo. |
c) |
Articolo 21, paragrafo 3: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15. |
Stato membro |
Autorità competenti |
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Belgio |
a), b), c):
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Bulgaria |
a), b), c):
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Repubblica ceca |
a):
b), c):
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Danimarca |
a):
b):
c):
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Germania |
a), b), c):
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Estonia |
a):
b):
c):
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Irlanda |
a), b), c):
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Grecia |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
a), b), c):
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Francia |
a):
b):
c):
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Croazia |
a):
b), c):
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Italia |
a), c):
b):
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Cipro |
a), b), c):
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Lettonia |
a):
b), c):
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Lituania |
a):
b), c):
|
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Lussemburgo |
a):
b), c):
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Ungheria |
a):
b), c):
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Malta |
a), b), c):
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Paesi Bassi |
a), c):
b):
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Austria |
a):
b), c):
|
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Polonia |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
a), c):
b):
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Romania |
a), b), c):
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Slovenia |
a):
b), c):
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Slovacchia |
a):
b), c):
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Finlandia |
a), b), c):
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Svezia |
a), b), c):
|
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Regno Unito |
a):
b):
c):
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(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
20.3.2015 |
IT |
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C 93/18 |
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 93/08)
1. |
Con lettera del 25 novembre 2014, pervenuta alla Commissione il 26 novembre 2014, la Danimarca ha notificato alla Commissione la sua volontà di mantenere (1) nel diritto danese le disposizioni nazionali che differiscono dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e riguardano l’impiego di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne. Decreto n. 542 del 27.5.2013 sugli additivi alimentari ecc. negli alimenti (BEK nr 542 af 27.5.2013 (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013, Fødevarerministeriet). La notifica riguarda le sostanze nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) (nitriti) nell’allegato II, parte E, del regolamento, categoria alimentare 8 (elenco UE). |
2. |
I livelli massimi erano stati originariamente stabiliti nella direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2006 e si fonda sull’articolo 95 del trattato CE (divenuto ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — TFUE). Riguardo all’uso di nitrati e nitriti nei prodotti a base di carne, essa mira a stabilire un equilibrio tra l’effetto protettivo dei nitriti nei confronti della moltiplicazione dei batteri all’origine del botulismo, malattia potenzialmente letale, e il rischio della formazione di nitrosammine cancerogene dovuta alla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne, in conformità al parere scientifico fornito dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF). La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nella versione adottata originariamente, stabiliva dosi massime residue per nitriti e nitrati in vari prodotti a base di carne. Per contro, la direttiva 2006/52/CE introduce il principio, raccomandato in un parere dell’EFSA del 2003, secondo cui il controllo dei nitriti dovrebbe essere regolamentato in forma di dosi massime di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) che possono essere aggiunte durante la produzione di prodotti a base di carne. Tale dose è in generale di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. In via eccezionale, la direttiva 2006/52/CE indicava dosi residue massime per alcuni specifici prodotti tradizionali a base di carne, per i quali non era possibile controllare le dosi aggiunte a causa del carattere tradizionale del processo produttivo. Questo impiego autorizzato di nitriti è stato trasferito nel nuovo elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e delle condizioni del loro uso, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, istituito dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (5). |
3. |
Il decreto danese n. 542 consente l’aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) ai prodotti a base di carne solo a condizione che non vengano superate determinate dosi aggiunte. A seconda dei prodotti in questione, le dosi massime ammontano a 0, 60, 100 o 150 mg/kg. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio che fissa dosi massime aggiunte per i nitriti e proibiscono perciò la commercializzazione di taluni prodotti tradizionali a base di carne provenienti da altri Stati membri. Inoltre, laddove si applichino i limiti di 0 e di 60 mg/kg, la legislazione danese prevede limiti inferiori a quelli del regolamento per le dosi aggiunte di nitriti in numerosi prodotti a base di carne. |
4. |
Le disposizioni danesi sono quindi più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. |
5. |
Il Regno di Danimarca ritiene che, a differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le attuali disposizioni danesi siano pienamente coerenti con le conclusioni dell’EFSA (6) secondo cui i prodotti a base di carne possono essere generalmente considerati sicuri a partire da un’aggiunta di 50 mg di nitriti per kg. La Danimarca precisa inoltre che, grazie a livelli massimi di dosi aggiunte più bassi, le disposizioni danesi minimizzano ulteriormente i rischi posti dalle nitrosammine, oggetto della sua principale preoccupazione. La Danimarca sottolinea che, malgrado il fatto che le sue norme relative a livelli più bassi di nitriti che possono essere aggiunti ai prodotti a base di carne siano in vigore da parecchi anni, esse non hanno mai suscitato problemi di conservazione dei prodotti interessati, che la Danimarca ha un tasso di botulismo bassissimo rispetto ad altri Stati membri e che non è stato denunciato neppure un caso di botulismo causato da prodotti a base di carne già da prima del 1980. Gli ultimi dati forniti dalla Danimarca mostrano che l’andamento dei modelli di consumo non ha subito cambiamenti significativi dall’adozione della decisione della Commissione 2010/561/UE (7). Il consumo di carne da parte dei danesi è in costante aumento, ma il consumo di prodotti a base di carne contenenti nitriti rimane in gran parte invariato. Infine, le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri sono in costante aumento. |
6. |
Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell’UE in materia di nitriti. Esso ha rivelato che, salvo alcune eccezioni, la quantità normale di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore all’importo massimo dell’UE, ma superiore ai livelli danesi. Si è giunti alla conclusione che potrebbe essere opportuno prendere in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti. La Commissione ha pertanto avviato uno studio ad hoc concernente l’uso e la necessità di nitriti da parte dell’industria in diverse categorie di prodotti a base di carne, compresa la protezione contro il Clostridium botulinum. Le conclusioni di tale studio saranno disponibili entro la fine del 2015. Inoltre, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (8) richiede che l’EFSA valuti nuovamente la sicurezza dell’impiego dei nitriti entro la fine del 2015. Le conclusioni dello studio compilativo con gli Stati membri, dello studio ad hoc concernente l’uso di nitriti da parte dell’industria, la nuova valutazione dell’EFSA e i dati comunicati dalla Danimarca consentiranno alla Commissione di riesaminare i livelli massimi di nitriti a partire dal 2016. |
7. |
La Commissione tratterà la presente notifica in conformità all’articolo 114, paragrafi 4 e 6 del TFUE. L’articolo 114, paragrafo 4, permette a uno Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, desideri mantenere disposizioni nazionali proprie più rigorose, giustificate da esigenze importanti ai sensi dell’articolo 36 TFUE o relative alla tutela dell’ambiente o della salute sul luogo di lavoro, di notificarle alla Commissione indicando le ragioni per il loro mantenimento. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Danimarca, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Durante tale periodo la Commissione verifica che il mantenimento delle disposizioni danesi sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla tutela dell’ambiente e che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri né creino ostacoli inutili e sproporzionati al funzionamento del mercato interno. |
8. |
Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione. |
9. |
Per ulteriori informazioni sulla notifica presentata dal Regno di Danimarca rivolgersi al seguente indirizzo:
|
(1) Alla Danimarca era stata rilasciata un’autorizzazione per 5 anni con la decisione 2010/561/UE della Commissione.
(2) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(3) Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(4) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’ 11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).
(6) The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products (Gli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne).
(7) Decisione 2010/561/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne (GU L 247 del 21.9.2010, pag. 55).
(8) Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7537 — ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 93/09)
1. |
In data 12 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione ARDIAN France SA («ARDIAN», Francia), appartenente al gruppo Ardian (Francia), e F2i SGR S.p.A. («F2i SGR», Italia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di F2i Aeroporti S.p.A. («FA», Italia), attualmente controllata da F2i SGR, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — ARDIAN: attività connesse al private equity e alla gestione patrimoniale, compresi investimenti nel settore dei trasporti del SEE; — F2i SGR: attività connesse al private equity e alla gestione patrimoniale, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e della sanità; — FA: holding che investe, direttamente o attraverso le sue controllate, in imprese operanti in Italia nel settore aeroportuale. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7537 — ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/21 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7519 — Repsol / Talisman Energy)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 93/10)
1. |
In data 10 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Repsol, SA («Repsol», Spagna) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Talisman Energy Inc. («Talisman», Canada) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7519 — Repsol / Talisman Energy, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.3.2015 |
IT |
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C 93/22 |
Avviso riguardante una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE
Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore
(2015/C 93/11)
Il 16 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 19 gennaio 2015.
La richiesta è stata presentata dalla società Flughafen Wien e riguardava le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della fornitura di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei sul territorio dell’Austria. L’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE prevede che detta direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi della direttiva 2014/25/UE e lascia impregiudicata l’applicazione della normativa che disciplina la concorrenza o altre politiche di competenza dell’UE.
Ai sensi del punto 1, primo comma, lettera b), dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 130 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta, a decorrere dal giorno lavorativo succitato. Il termine scade quindi il 30 luglio 2015.
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.