ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 026/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2015/C 026/02 |
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2015/C 026/03 |
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2015/C 026/04 |
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2015/C 026/05 |
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2015/C 026/06 |
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2015/C 026/07 |
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2015/C 026/09 |
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2015/C 026/10 |
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2015/C 026/11 |
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2015/C 026/12 |
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2015/C 026/13 |
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2015/C 026/14 |
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2015/C 026/15 |
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2015/C 026/16 |
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2015/C 026/17 |
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2015/C 026/18 |
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2015/C 026/19 |
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2015/C 026/20 |
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2015/C 026/21 |
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2015/C 026/22 |
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2015/C 026/23 |
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2015/C 026/24 |
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2015/C 026/25 |
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2015/C 026/26 |
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2015/C 026/27 |
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Tribunale |
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2015/C 026/28 |
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2015/C 026/29 |
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2015/C 026/30 |
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2015/C 026/31 |
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2015/C 026/32 |
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2015/C 026/33 |
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2015/C 026/34 |
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2015/C 026/35 |
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2015/C 026/36 |
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2015/C 026/37 |
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2015/C 026/38 |
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2015/C 026/39 |
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2015/C 026/40 |
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2015/C 026/41 |
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2015/C 026/42 |
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2015/C 026/43 |
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2015/C 026/44 |
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2015/C 026/45 |
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2015/C 026/46 |
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2015/C 026/47 |
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2015/C 026/48 |
Causa T-755/14: Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione |
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2015/C 026/49 |
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2015/C 026/50 |
Causa T-770/14: Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Italia/Commissione |
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2015/C 026/51 |
Causa T-774/14: Ricorso proposto il 17 novembre 2014 — Ica Foods/UAMI — San Lucio (GROK) |
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2015/C 026/52 |
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2015/C 026/53 |
Causa T-778/14: Ricorso proposto il 26 novembre 2014 — Ugly/UAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY) |
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2015/C 026/54 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2015/C 026/55 |
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2015/C 026/56 |
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2015/C 026/57 |
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2015/C 026/58 |
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2015/C 026/59 |
Causa F-106/14: Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — ZZ/Commissione |
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2015/C 026/60 |
Causa F-108/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — ZZ/Commissione |
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2015/C 026/61 |
Causa F-110/14: Ricorso proposto il 15 ottobre 2014 — ZZ/Commissione |
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2015/C 026/62 |
Causa F-112/14: Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 — ZZ e altri/Commissione |
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2015/C 026/63 |
Causa F-116/14: Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Commissione |
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2015/C 026/64 |
Causa F-118/14: Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Consiglio |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2015/C 026/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2014 — Parlamento europeo (C-103/12), Commissione europea (C-165/12)/Consiglio dell'Unione europea
(Cause riunite C-103/12 e C-165/12) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione 2012/19/UE - Base giuridica - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE - Accordo bilaterale di autorizzazione allo sfruttamento del surplus di catture ammissibili - Scelta dello Stato terzo interessato autorizzato dall’Unione a sfruttare risorse biologiche - Zona economica esclusiva - Decisione politica - Fissazione delle possibilità di pesca))
(2015/C 026/02)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Liukkonen e I. Díez Parra, agenti) (C-103/12), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e E. Paasivirta, agenti) (C-165/12)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e A. de Gregorio Merino, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)
Dispositivo
1) |
La decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione 2012/19/UE sono mantenuti sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione fondata sulla base giuridica adeguata, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Le spese della Repubblica ceca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica di Polonia restano a loro carico. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, Corte costituzionale — Italia) — Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)
(Cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Insegnamento - Settore pubblico - Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti - Sanzioni - Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Assenza di diritto al risarcimento del danno))
(2015/C 026/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Napoli, Corte costituzionale
Parti
Ricorrenti: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)
Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)
in presenza di: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, da C-61/13 a C-62/13
Dispositivo
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Causa C-66/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l’autorità competente - Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l’origine verde dell’energia elettrica prodotta o importata - Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un’analoga autorità di detto Stato terzo - Direttiva 2001/77/CE - Competenza esterna della Comunità - Leale cooperazione))
(2015/C 026/04)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Green Network SpA
Convenuta: Autorità per l’energia elettrica e il gas
in presenza di: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Dispositivo
1) |
Il Trattato CE dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Comunità europea dispone di una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, di un accordo in forza del quale si garantisce che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva. |
2) |
Il diritto dell’Unione osta a che, dopo che una disposizione nazionale come quella di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza sia stata disapplicata da un giudice nazionale in quanto non conforme a tale diritto, lo stesso giudice applichi in sostituzione una precedente disposizione nazionale sostanzialmente analoga alla disposizione suddetta, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra il gestore di rete nazionale ed un’analoga autorità locale dello Stato terzo interessato, di una convenzione che determina le modalità di verifica necessarie per certificare che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichshof — Germania) — Novo Nordisk Pharma GmbH/S
(Causa C-310/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 85/374/CEE - Tutela dei consumatori - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Ambito di applicazione ratione materiae della direttiva - Regimi speciali di responsabilità esistenti alla data di notifica della direttiva - Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che permetta di ottenere informazioni sugli effetti collaterali dei prodotti farmaceutici))
(2015/C 026/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichshof
Parti
Ricorrente: Novo Nordisk Pharma GmbH
Convenuto: S
Dispositivo
La direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che introduce un regime speciale di responsabilità ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva, regime secondo il quale, a seguito di una modifica di detta normativa intervenuta successivamente alla data di notifica di tale direttiva allo Stato membro interessato, il consumatore ha il diritto di chiedere al fabbricante di un prodotto farmaceutico informazioni sugli effetti collaterali di tale prodotto.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/5 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-356/13) (1)
((Inadempimento di uno stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Definizione insufficiente delle acque inquinate o che potrebbero esserlo - Designazione insufficiente delle zone vulnerabili - Programmi d’azione - Misure lacunose))
(2015/C 026/06)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Polonia, avendo definito in modo insufficiente le acque che potrebbero essere inquinate dai nitrati provenienti da fonti agricole, avendo designato in modo insufficiente le zone vulnerabili e avendo adottato dei programmi d’azione, come previsti all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che comprendono misure incompatibili con tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/676, letto congiuntamente al suo allegato I, e dell’articolo 5 della predetta direttiva, letto congiuntamente ai suoi allegati II, A, punto 2, e III, paragrafo 1, punto 1. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom –Regno Unito) — The Queen, su istanza di: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
(Causa C-404/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Qualità dell’aria - Direttiva 2008/50/CE - Valori limite per il biossido di azoto - Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell’aria - Sanzioni))
(2015/C 026/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: The Queen, su istanza di: ClientEarth
Convenuto: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
Dispositivo
1) |
L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale direttiva per rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell’allegato XI di quest’ultima, esso impone ad uno Stato membro di farne domanda e di predisporre un piano per la qualità dell’aria, quando emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato. La direttiva 2008/50 non comporta alcuna deroga all’obbligo derivante dal citato articolo 22, paragrafo 1. |
2) |
Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto stabiliti nell’allegato XI della direttiva 2008/50 non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato determinati di uno Stato membro, dopo la data del 1o gennaio 2010 indicata in tale allegato, senza che tale Stato membro abbia richiesto la proroga di detto termine conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la predisposizione di un piano per la qualità dell’aria conforme all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia nondimeno adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 della citata direttiva. |
3) |
Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i requisiti derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni previste dall’articolo 22 di tale direttiva, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito, adottare nei confronti dell’autorità nazionale ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla citata direttiva nelle condizioni previste da quest’ultima. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014 — Intra-Presse/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Golden Balls Ltd
(Cause riunite C-581/13 P et C-582/13 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 8, paragrafo 5 - Marchio denominativo GOLDEN BALLS - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario anteriore BALLON D’OR - Pubblico di riferimento - Somiglianza dei segni - Rischio di confusione))
(2015/C 026/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intra-Presse (rappresentanti: P. Péters, advocaat, T. de Haan, avocat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Golden Balls Ltd (rappresentante: M. Edenborough QC)
Dispositivo
1) |
Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) e Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) sono annullate nella parte in cui hanno respinto le due domande di annullamento proposte dalla Intra-Presse SAS. |
2) |
Le impugnazioni sono respinte per il resto. |
3) |
Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 22 giugno 2011 (procedimento R 1432/2010-1), e il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 maggio 2011 (procedimento R 1310/2010-1), sono annullati. |
4) |
La Intra-Presse SAS, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la Golden Balls Ltd sopporteranno le loro spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto al procedimento d’impugnazione. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Rohm Semiconductor GmbH /Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-666/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Classificazione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 8541 e 8543 - Moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza - Sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 - Nozione di parti di macchine e di apparecchi elettrici))
(2015/C 026/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Rohm Semiconductor GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Krefeld
Dispositivo
1) |
La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, deve essere interpretata nel senso che moduli costituiti, ciascuno, dall’interconnessione di un diodo emettitore di luce, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e utilizzabili come emittenti/riceventi a infrarossi qualora beneficino dell’alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8543 di tale nomenclatura. |
2) |
La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1832/2002, deve essere interpretata nel senso che moduli come quelli oggetto del procedimento principale, incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non sono necessari, non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 di detta nomenclatura, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della stessa nomenclatura relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 di detta nomenclatura. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL
(Causa C-40/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Franchigia dai dazi all’importazione - Animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio - Istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato - Importatore avente come clienti tali istituti - Imballaggi - Gabbie destinate al trasporto di animali))
(2015/C 026/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrenti: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon
Convenuta: Utopia SARL
Dispositivo
1) |
L’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell’Unione europea sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all’importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce. |
2) |
La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, dev’essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono. |
26.1.2015 |
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C 26/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Causa C-487/14)
(2015/C 026/11)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: SC Total Waste Recycling SRL
Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba ritenere che la spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), si riferisca ai mezzi di trasporto indicati negli allegati I A e I B di detto regolamento (su strada, per ferrovia, via mare, per via aerea, per idrovia interna). |
2) |
Se la mancata comunicazione alle autorità di modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, secondo il disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, possa dare luogo alla constatazione che la spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento, e che, di conseguenza, si tratta di una spedizione di rifiuti illegale. |
3) |
Se occorra considerare che intervenga una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui la spedizione di rifiuti entra nel paese di transito indicato per un valico di frontiera diverso da quello specificato nell’autorizzazione o nella notifica. |
4) |
Nell’ipotesi in cui una spedizione di rifiuti in entrata nel paese di transito per un luogo diverso da quello specificato nell’autorizzazione o nella notifica debba essere considerata una spedizione di rifiuti illegale, se si possa considerare proporzionata un’ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell’ammenda irrogabile in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva. |
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e altri/RA Aeroportul Oradea e altri
(Causa C-488/14)
(2015/C 026/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Oradea
Parti
Ricorrenti: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA
Convenute: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), modificate dalla direttiva 2007/66/CE (3), debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa che condiziona l’accesso alle procedure di ricorso contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici all’obbligo di depositare previamente una «garanzia di buona condotta», come quella disciplinata dall’articolo 271 bis e dall’articolo 271 ter dell’OUG n. 34/2006.
(3) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regno Unito) il 4 novembre 2014 — A/B
(Causa C-489/14)
(2015/C 026/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Family Division (England and Wales)
Parti
Ricorrente: A
Convenuto: B
Questioni pregiudiziali
1) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 (1), come si debba intendere il termine «accertata», in circostanze in cui:
|
2) |
In particolare, se il termine «accertata» comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso. |
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid (Spagna) il 5 novembre 2014 — Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.
(Causa C-491/14)
(2015/C 026/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid
Parti
Ricorrente: Rossa dels Vents Assessoria S.L.
Convenuta: U Hostels Albergues Juveniles S.L.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo l’uso nel commercio di segni identici o simili al suo marchio si estenda al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest’ultimo marchio.
26.1.2015 |
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C 26/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 6 novembre 2014 — Antonio Tita e a./Ministero della Giustizia e a.
(Causa C-495/14)
(2015/C 026/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini
Convenuti: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)
Questione pregiudiziale
Se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE (1), e del Consiglio n. 89/665/CEE (2) e n. 92/13/CEE (3), sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.
(1) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).
(2) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
(3) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 10 novembre 2014 — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat
(Causa C-499/14)
(2015/C 026/16)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrenti: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert
Resistente: Belgische Staat
Questione pregiudiziale
Se merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto che vengono presentate alla dogana in imballaggi distinti, essendo ciò giustificato, ma rispetto alle quali è manifesto che fanno parte di un insieme e che sono destinate ad essere offerte al dettaglio come un insieme, debbano essere considerate come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione n. 1214/2007 (2), del 20 settembre 2007, anche se dette merci vengono imballate insieme dopo la dichiarazione e al fine della vendita al dettaglio.
26.1.2015 |
IT |
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C 26/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 novembre 2014 — Buzzi Unicem SpA e a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.
(Causa C-502/14)
(2015/C 026/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA
Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 290 del TFUE e dell’art. 10 bis, paragrafi 1, 4 e 5, della Direttiva 2003/87/CE (1), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell’occupazione). |
2) |
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dei principi comunitari dell’effetto utile e di proporzionalità di cui all’art. 5 del TUE, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell’utilità economica connessa al predetto bene. |
3) |
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, delle emissioni degli impianti che sono rientrati nel campo di applicazione della Direttiva solo a partire dal 2013, in quanto inclusi nel sistema ETS con la Direttiva 2009/29/CE. |
4) |
Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l’art. 296, paragrafo 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione. |
5) |
Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all’art. 10-bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, della Direttiva 2003/87/CE. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Spagna) il 13 novembre 2014 — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual e altri
(Causa C-509/14)
(2015/C 026/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parti
Ricorrente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Altre parti: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios, S.L. e FOGASA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001, in combinato disposto con il suo articolo 4, paragrafo 1, osti a un’interpretazione della legislazione spagnola intesa al suo recepimento che escluda l’obbligo di surrogazione qualora un’impresa del settore pubblico, titolare di un servizio inerente alla sua attività e che richiede rilevanti mezzi materiali, servizio da essa prestato mediante convenzioni di affidamento, imponendo al contraente l’uso di tali mezzi di sua proprietà, decide di non prorogare la convenzione e di prestare direttamente il servizio impiegando il proprio personale ed escludendo quello che impiegava la contraente, cosicché il servizio continua ad essere prestato senza altro cambiamento oltre quello derivante dalla sostituzione dei lavoratori che svolgono l’attività con lavoratori alle dipendenze di un diverso imprenditore.
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/14 |
Impugnazione proposta il 14 novembre 2014 dalle Éditions Odile Jacob SAS avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 settembre 2014, causa T-471/11, Odile Jacob/Commissione
(Causa C-514/14 P)
(2015/C 026/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: J.-F. Bellis, O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Lagardère SCA, Wendel
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 5 settembre 2014, causa T-471/11, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione europea, e statuire sulla controversia che ne è oggetto; |
— |
accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado e, quindi, annullare la decisione del 13 maggio 2011, n. SG-Greffe (2011) D/C(2011)3503, adottata nel caso COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP, in seguito alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Odile Jacob/Commissione europea, con cui la Commissione ha nuovamente autorizzato la Wendel in qualità di acquirente degli attivi ceduti in base agli impegni collegati alla decisione della Commissione del 7 gennaio 2004 che autorizza l'operazione di concentrazione Lagardère/Natexis/VUP; |
— |
condannare la Commissione europea e le intervenienti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, incluse quelle relative al procedimento sommario e alla procedura di rettifica. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca tre motivi.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di constatare che la Commissione ha violato l'articolo 266 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il vizio da cui la legittimità della prima decisione di autorizzazione è inficiata avrebbe reso illegittima anche la decisione impugnata, in quanto quest'ultima non avrebbe rimediato agli effetti della carenza di indipendenza del mandatario nel corso della totalità della sua funzione. Conseguentemente, l'adozione da parte della Commissione della decisione impugnata costituisce, secondo la ricorrente, una violazione delle regole dell'equo processo e vanifica l'effettività del controllo giurisdizionale dei suoi atti.
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che la decisione di autorizzazione condizionale potesse costituire la base legale ai fini di una nuova decisione di autorizzazione.
Da ultimo, la ricorrente censura il Tribunale per aver travisato i criteri giuridici di valutazione dell'indipendenza dal cessionario degli attivi ceduti nei confronti del cedente e per aver commesso errori di diritto e uno snaturamento dei fatti collegati a tale valutazione.
26.1.2015 |
IT |
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C 26/15 |
Impugnazione proposta il 17 novembre 2014 da Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 settembre 2014, causa T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea
(Causa C-517/14 P)
(2015/C 026/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (rappresentanti: M. Loschelder, V. Schoene, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di
— |
annullare l’ordinanza impugnata e il regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (1); |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione al rimborso delle spese necessarie della ricorrente per il procedimento di ricorso e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: il Tribunale sostiene che la ricorrente non abbia alcun interesse ad agire giacché il regolamento impugnato conterrebbe la precisazione che il termine «Edam» è generico. La formulazione controversa nel regolamento sull’iscrizione sarebbe tuttavia solamente tautologica. Contrariamente alla posizione assunta dal Tribunale, l’annullamento del regolamento sull’iscrizione concederebbe al riguardo ai membri un vantaggio generatore dell’interesse ad agire. Pertanto, il ricorso sarebbe ricevibile nonché fondato. La precisazione sarebbe difatti accolta dai richiedenti olandesi. In proposito la Commissione avrebbe agito in modo erroneo qualora non avesse ugualmente fornito la precisazione.
Secondo motivo: la ricorrente adduce che, in passato, i suoi membri avrebbero fornito latte nei Paesi Bassi che poteva essere e probabilmente era stato ivi trasformato in Gouda o Edam. Il Tribunale non avrebbe dedotto da ciò alcun interesse ad agire. L’argomento proposto sarebbe cioè infondato. Il Tribunale avrebbe pertanto falsificato gli atti, dato che l’asserto risulterebbe fondato. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe proposto la sua opposizione e il suo ricorso per i «produttori di latte». Anche questo costituirebbe una falsificazione degli atti, poiché l’opposizione sarebbe interposta per i membri della ricorrente nella misura in cui questi trasformano e vendono latte (il latte venduto nei Paesi Bassi diventerebbe latte trasformato) e commercializzano formaggi.
Terzo motivo: il Tribunale sostiene che il rigetto dell’opposizione non giustifichi alcun interesse proprio ad agire della ricorrente. Difatti l’impugnazione non sarebbe stata giuridicamente della ricorrente, bensì della Repubblica federale di Germania. In vigenza del regolamento di base (CE) n. 510/2006 (2) ciò non troverebbe corrispondenza nella situazione giuridica e, diversamente da quanto esposto dal Tribunale, la questione in parola non sarebbe stata ancora oggetto di decisione da parte di detto Tribunale ai fini del suddetto regolamento di base. Il regolamento di base (CE) n. 510/2006 e il regolamento (CEE) n. 2081/92 (3), suo predecessore, presentano differenze che il Tribunale non avrebbe valutato e secondo le quali in ogni caso, in vigenza del regolamento di base, gli opponenti come la ricorrente fanno valere i propri diritti di opposizione.
Quarto motivo: il Tribunale respingerebbe l’argomento della ricorrente secondo cui l’etichetta blu IGP dell’Unione europea concederebbe ai produttori olandesi un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri della ricorrente, il che non sarebbe corretto. Il vantaggio concorrenziale sussisterebbe e giustificherebbe un interesse ad agire dei membri della ricorrente circa l’annullamento del regolamento sull’iscrizione.
(2) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, GU L 93, pag. 12.
(3) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, GU L 208, pag. 1.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/16 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2014, causa T-461/12, Hansestadt Lübeck/Commissione europea
(Causa C-524/14 P)
(2015/C 026/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Altra parte nel procedimento: Hansestadt Lübeck, già Flughafen Lübeck GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado;
|
— |
condannare la ricorrente nel procedimento di primo grado al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione ovvero, in subordine, nel caso di rinvio della causa al Tribunale, riservare le spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione sino alla pronuncia della relativa sentenza. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: mancanza di incidenza individuale
Il Tribunale ha ritenuto che la Hansestadt Lübeck, in quanto subentrata nei diritti dell’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1o gennaio 2013, sia individualmente riguardata dalla decisione impugnata; tale impresa pubblica, infatti, attraverso la concessione di aiuti di Stato, avrebbe esercitato poteri che le sarebbero stati conferiti in via esclusiva. Tale conclusione si fonderebbe sul fatto che l’impresa pubblica propone il tariffario a un’autorità di regolamentazione del Land che può o approvarlo o respingerlo (punti da 29 a 34 della sentenza impugnata).
Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe sì accertato in modo corretto i fatti, considerando tuttavia erroneamente l’impresa pubblica che fino al 1o gennaio 2013 ha gestito l’aeroporto di Lubecca come autorità concedente nell’esercizio di poteri conferitile in via esclusiva. In conformità della giurisprudenza della Corte, nello stabilire se un ente pubblico o privato che dà attuazione a una normativa in materia di aiuti (come l’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1o gennaio 2013) sia interessato individualmente, decisivo è se a disporre del potere di determinare l’amministrazione e la politica di tale ente sia l’interessato stesso o invece lo Stato (1). I fatti accertati dal Tribunale evidenzierebbero che tale potere spetta allo Stato, e ciò per due motivi: il tariffario necessita della previa autorizzazione da parte dell’autorità di regolamentazione del Land e, da parte sua, tale autorità è vincolata alle norme federali in materia di diritti aeroportuali. Pertanto, la mera circostanza che il gestore aeroportuale debba proporre il tariffario non significherebbe che esso possa determinare autonomamente la propria amministrazione e gli obiettivi perseguiti con il tariffario.
Il Tribunale, avendo dichiarato che la facoltà di compiere un atto preparatorio per la concessione di aiuti (nella specie: la presentazione di una proposta di tariffario all’autorità competente) configura l’esercizio di un potere proprio di concedere aiuti, avrebbe commesso un errore giuridico, interpretando in senso troppo ampio la nozione di «incidenza individuale».
Secondo motivo: carenza di interesse ad agire
Secondo il Tribunale, la Hansestadt Lübeck, in quanto subentrata nei diritti dell’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1o gennaio 2013, avrebbe un interesse ad agire anche dopo la cessione dell’aeroporto di Lubecca a un investitore privato. Il Tribunale non ha ritenuto necessario accertare se l’obbligo di sospendere il regime di aiuti fosse cessato il 1o gennaio 2013 in quanto, non trattandosi più di fondi pubblici, il tariffario non costituiva più un aiuto di Stato. Anche se così fosse, la ricorrente in primo grado manterrebbe secondo il Tribunale un interesse ad agire, in quanto il procedimento di indagine formale non sarebbe ancora concluso e pertanto la decisione impugnata produrrebbe ancora effetti giuridici.
Il primo argomento del Tribunale sarebbe errato in quanto, anche in mancanza di una decisione definitiva a conclusione del procedimento di indagine formale, la decisione impugnata può perdere il suo unico effetto giuridico, ovvero l’obbligo di sospendere la misura di aiuto per la durata dell’indagine, qualora la misura stessa termini per motivi che esulano dal procedimento di indagine formale (nella specie: la privatizzazione dell’aeroporto).
Il secondo argomento del Tribunale sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza che richiede un interesse esistente e attuale. Nella presente fattispecie il rischio di sospensione della misura prima del 1o gennaio 2013 non si sarebbe verificato, in quanto l’aeroporto è stato privatizzato. La Hansestadt Lübeck non avrebbe provato il proprio interesse a continuare ad agire dopo la privatizzazione dell’aeroporto.
Per questi motivi il Tribunale avrebbe erroneamente accertato in capo alla ricorrente in primo grado un interesse attuale.
Terzo motivo: errata interpretazione della nozione di selettività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Al fine di accertare il carattere selettivo del tariffario stabilito da un’impresa pubblica, occorre verificare, secondo il Tribunale, se quest’ultimo si applichi in modo non discriminatorio a tutti gli utenti attuali e potenziali dei beni e servizi messi a disposizione da tale impresa (punto 53 della sentenza).
Tale posizione è in netta contraddizione con la giurisprudenza della Corte secondo cui una misura non costituisce una misura generale di politica fiscale o economica, e quindi è selettiva, se riguarda solo un determinato settore economico o solo determinate imprese di tale settore (2). Pertanto la Corte avrebbe statuito che le tariffe preferenziali stabilite da imprese pubbliche per beni e servizi sono selettive anche se possono beneficiarne tutti gli utenti attuali e potenziali (3). Nelle sue conclusioni presentate nella causa Deutsche Lufthansa, l’avvocato generale Mengozzi ha applicato tale giurisprudenza a una situazione esattamente corrispondente alla presente fattispecie, ovvero al regolamento di un aeroporto che prevede sconti per determinati grandi utenti, confermando la selettività della misura (4).
Quarto motivo: carenza di motivazione e motivazione contraddittoria
La motivazione del Tribunale sarebbe errata. In primo luogo, mancherebbe una parte sostanziale dell’esame della selettività, ovvero l’individuazione dell’obiettivo perseguito con il tariffario. Infatti, in riferimento a tale sistema, occorrerebbe accertare quale impresa si trovi in una situazione giuridica e fattuale analoga. In secondo luogo, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria, in quanto quest’ultimo prima applica la giurisprudenza sulla selettività di una misura fiscale (punti 51 e 53 della sentenza impugnata) e poi constata che la stessa non è pertinente (punto 57 della sentenza impugnata).
Quinto motivo: errata applicazione del criterio della portata del controllo giurisdizionale riguardo a una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale
Vero è che il Tribunale cita il corretto criterio giuridico, ma nella sua motivazione tralascia completamente il fatto che, nel caso di specie, si tratta di una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale, soggetta solo a un controllo giurisdizionale leggero, in particolare per quanto riguarda la motivazione (5). La sentenza impugnata non spiega in alcun modo il motivo per cui il tariffario sarebbe stato così manifestamente non selettivo da precludere l’avvio di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione.
(1) Sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/Commissione (282/85, EU:C:1986:316, punto 18).
(2) Sentenze del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (C-66/02, EU:C:2005:768, punto 99) e Unicredito (C-148/04, EU:C:2005:774, punto 45).
(3) V., in particolare, sentenza del 20 novembre 2003, GEMO (C-126/01, EU:C:2003:622, punti da 35 a 39).
(4) Conclusioni presentate il 27 giugno 2013 nella causa Deutsche Lufthansa, C-284/12 (EU:C:2013:442, paragrafi da 47 a 55).
(5) V., da ultimo, ordinanza del 10 giugno 2014, Stahlwerk Bous/Commissione (T-172/14 R, EU:T:2014:558, punti da 39 a 78 e giurisprudenza ivi citata).
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 21 novembre 2014 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-527/14)
(2015/C 026/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrenti: Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Altri: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ed Emeka Emmanuel Mary Oruche
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1), debba essere interpretato nel senso di ostare a una norma di diritto interno in base alla quale il primo ingresso nella Repubblica federale di Germania di un familiare di un soggiornante è subordinato alla previa dimostrazione di essere in grado di esprimersi nella lingua tedesca.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/19 |
Impugnazione proposta il 21 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014, causa T-425/11, Grecia/Commissione
(Causa C-530/14P)
(2015/C 026/23)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.J. Loewenthal)
Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014, notificata alla Commissione il 12 settembre 2014, nella causa T-425/11, Grecia/Commissione (ECLI: EU: T: 2014: 768); |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente; |
— |
riservare alla Corte le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è fondata su un unico motivo di impugnazione: il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 107, paragrafo1, TFUE ritenendo che la misura controversa non conferisse un vantaggio ai casinò pubblici. Tale unico motivo di impugnazione della Commissione si articola in tre parti.
In primo luogo, ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che i casinò pubblici non ottenessero vantaggi dal pagamento di un prelievo minore per ogni cliente in ingresso in base alla misura controversa, poiché gli importi versati corrispondevano all’80 % dei prezzi del biglietto d’ingresso imposti percepiti dai casinò pubblici e privati.
In secondo luogo, ai punti da 59 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che non sia sufficiente che la Commissione valuti il vantaggio conferito dalla misura controversa come discriminazione fiscale diretta de iure, ma che la Commissione avrebbe dovuto basare l’esistenza di un vantaggio su un’analisi economica delle conseguenze della misura controversa.
In terzo luogo, ai punti da 74 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo, da un lato, che la prassi dell’ingresso gratuito non potesse rafforzare il vantaggio della misura controversa, in quanto tale misura non conferiva un vantaggio e, dall’altro, che ai fini dell’accoglimento di tale argomento la Commissione fosse tenuta a dimostrare che, in pratica, il numero di ingressi gratuiti concessi era eccessivamente elevato in relazione alle finalità della legislazione greca che ha consentito tale prassi, con conseguente violazione delle condizioni poste dalla legislazione nazionale di cui trattasi.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/20 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Vadzim Ipatau avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2014, causa T-646/11, Ipatau/Consiglio
(Causa C-535/14 P)
(2015/C 026/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vadzim Ipatau (rappresentante: M. Michalauskas, avocat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre (causa T-646/11); |
— |
statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca; |
— |
condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel negare alla proposizione di una domanda di gratuito patrocinio qualsiasi effetto sospensivo sul termine previsto per proporre un ricorso di annullamento contro l’atto impugnato.
In secondo luogo, essa contesta al Tribunale di aver commesso una violazione dei diritti della difesa. Infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato che il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente gli elementi valutati a carico né a riconoscergli l’opportunità di essere sentito prima dell’adozione della decisione 2012/642/PESC (1) e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 (2).
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le motivazioni degli atti controversi fossero sufficienti.
Da ultimo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che gli atti controversi non erano sproporzionati.
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Terza Sezione della Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 27 novembre 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(Causa C-539/14)
(2015/C 026/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Castellón
Parti
Ricorrenti: Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García
Altra parte: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1), in combinato disposto con gli articoli 47, 34, paragrafo 3, e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debba essere interpretato nel senso che osta a una norma processuale che, come l’articolo 695, paragrafo 4, del codice di procedura civile spagnolo, nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione, la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell’opposizione basata sul carattere abusivo di una clausola, derivandone l’immediata conseguenza che il professionista esecutante dispone di più mezzi di ricorso rispetto al consumatore esecutato.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
26.1.2015 |
IT |
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C 26/21 |
Impugnazione proposta il 27 novembre 2014 da DK Recycling und Roheisen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commissione europea
(Causa C-540/14 P)
(2015/C 026/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di
1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-630/13 nella parte in cui, per il resto, si respinge il ricorso, nel punto 2 del dispositivo; |
2. |
accogliere in toto la domanda sub 1) formulata in primo grado nel ricorso, nel senso di annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C/2013) 5666] (1), nella parte in cui respinge la registrazione degli impianti menzionati all’allegato I, lettera A), con i codici identificativi DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco — trasmesso dalla Germania alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE — di impianti disciplinati da detta direttiva e l’assegnazione a titolo gratuito ai medesimi di quantitativi annui provvisori di quote di emissione; |
3. |
in subordine, annullare la sentenza sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
4. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente lamenta la violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale, in spregio ai diritti fondamentali e al principio di proporzionalità, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il diniego di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito da parte della Commissione sulla base di una clausola relativa a difficoltà eccessive di uno Stato membro. La sentenza impugnata lederebbe la ricorrente nei suoi diritti sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La ricorrente osserva, in merito al motivo di impugnazione indicato, che la Commissione, nel disciplinare l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nella decisione 2011/278/UE, non ha adottato provvedimenti per una sufficiente tutela dei diritti fondamentali individuali. L’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi della decisione 2011/278/UE avverrebbe mediante fattori di calcolo caratterizzanti. La decisione in parola non conterrebbe però alcuna disciplina che autorizzi un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nei casi in cui l’assegnazione, attraverso l’utilizzo dei fattori di calcolo caratterizzanti, determini nel singolo caso un onere straordinario o difficoltà eccessive.
Il rigetto del ricorso lederebbe i diritti fondamentali della Carta e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto degli oneri che si presentano tipicamente nel sistema di scambio di quote di emissioni e del regime di assegnazione ai sensi della decisione 2011/278/UE. Contrariamente alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe completamente ignorato la necessaria tutela dei diritti fondamentali individuali della ricorrente.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/22 |
Impugnazione proposta il 2 dicembre 2014 da Arctic Paper Mochenwangen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commissione europea
(Causa C-551/14 P)
(2015/C 026/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (rappresentante: S. Kobes, avvocato)
Altra parte del procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-634/13 nella parte in cui respinge il ricorso; |
— |
accogliere la domanda formulata in primo grado nel ricorso, nel senso di annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (1), nella parte in cui rifiuta la registrazione dell’impianto menzionato nell’allegato I, lettera A), con il codice identificativo DE000000000000563, nell’elenco di impianti compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (2), presentato dalla Germania alla Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché i quantitativi annui provvisori corrispondenti di quote di emissione che devono essere assegnate a titolo gratuito a tali impianti; |
— |
in subordine, annullare la sentenza sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente lamenta la violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale, in spregio ai diritti fondamentali e al principio di proporzionalità, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il diniego di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito da parte della Commissione sulla base di una clausola relativa a difficoltà eccessive di uno Stato membro. La sentenza impugnata lederebbe la ricorrente nei suoi diritti sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La ricorrente osserva, in merito al motivo di impugnazione indicato, che la Commissione, nel disciplinare l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nella decisione 2011/278/UE (3), non ha adottato provvedimenti per una sufficiente tutela dei diritti fondamentali individuali. L’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi della decisione 2011/278/UE avverrebbe mediante fattori di calcolo caratterizzanti. La decisione in parola non conterrebbe però alcuna disciplina che autorizzi un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nei casi in cui l’assegnazione, attraverso l’utilizzo dei fattori di calcolo caratterizzanti, determini nel singolo caso un onere straordinario o difficoltà eccessive.
Il rigetto del ricorso lederebbe i diritti fondamentali della Carta e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto degli oneri che si presentano tipicamente nel sistema di scambio di quote di emissioni e del regime di assegnazione ai sensi della decisione 2011/278/UE. Contrariamente alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe completamente ignorato la necessaria tutela dei diritti fondamentali individuali della ricorrente.
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; GU L 275, pag. 32.
(3) Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 130, pag. 1.
Tribunale
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/24 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2014 — Castelnou Energía/Commissione
(Causa T-57/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Elettricità - Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione - Obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale - Meccanismo di chiamata prioritaria - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Incidenza individuale sulla posizione concorrenziale - Ricevibilità - Mancato avvio del procedimento di indagine formale - Serie difficoltà - Servizio d’interesse economico generale - Sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità - Articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE - Libera circolazione delle merci - Tutela dell’ambiente - Direttiva 2003/87/CE»))
(2015/C 026/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Castelnou Energía (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Garayar Gutiérrez, poi C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel e C. del Pozo de la Cuadra, poi C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril e D. Antón Vega e infine C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril e C. Vila Gisbert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Greenpeace-España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Ersbøll, S. Rating e A. Criscuolo, poi N. Ersbøll e S. Rating, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo, poi M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, poi N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta e infine A. Rubio González e M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: J. Álvarez de Toledo Saavedra e J. Portomeñe López, avvocati); E.ON Generación, SL (Santander, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Sebastián de Erice Malo de Molina e S. Rodríguez Bajón, poi S. Rodríguez Bajón, avvocati); Comunidad Autónoma de Castilla y León (rappresentanti: inizialmente K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte e M. Peristeraki, avvocati, poi S. Cisnal de Ugarte); e Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte e M. Peristeraki, avvocati, poi S. Cisnal de Ugarte e A. Baumann, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4499 della Commissione, del 29 settembre 2010, relativa all’aiuto di Stato N 178/2010 notificato dal Regno di Spagna in forma di compensazione di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Castelnou Energía, SL sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna, Greenpeace-España, la Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, la E.ON Generación, SL, la Comunidad Autónoma de Castilla y León e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) sopportano ciascuno le proprie spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/25 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-661/11) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Latticini - Entrate con destinazione specifica - Controlli essenziali - Tardività - Rettifica finanziaria forfettaria - Fondamento giuridico - Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 - Reiterazione»))
(2015/C 026/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e P. Grasso, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/CE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica finanziaria forfettaria di EUR 7 0 9 12 382 a causa di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte, riscontrate nelle regioni italiane Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, durante le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/25 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2014 — Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI — Nepentes Pharma (Momarid)
(Causa T-75/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Momarid - Marchio comunitario denominativo anteriore LONARID - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Pubblico di riferimento - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 026/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e D. Slopek, successivamente V. von Bomhard, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nepentes Pharma sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte e C. Casalonga, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2012 (procedimento R 2292/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG e la Nepentes S.A.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2012 (procedimento R 2292/2011-4) è annullata nella parte in cui riguarda i «prodotti chimici per uso farmaceutico». |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/26 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2014 — Max Mara Fashion Group/UAMI — Mackays Stores (M&Co.)
(Causa T-272/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo M&Co. - Marchi comunitari e nazionale figurativi anteriori MAX&Co. - Marchio nazionale denominativo anteriore MAX&CO. - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 026/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Italia) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Regno Unito (rappresentanti: A. Gould, K. Passmore, solicitors, J. Baldwin, barrister, e M. Howe, QC)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 7 marzo 2013 (procedimento R 1199/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Max Mara Fashion Group Srl e la Mackays Stores Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Max Mara Fashion Group Srl è condannata alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/27 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda (WATT et WATT)
(Cause riunite T-494/13 e T-495/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi comunitari figurativo WATT e denominativo WATT - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 026/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Inceda Holding GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: J. Wald e D. Thrun, avvocati)
Oggetto
Nella causa T-494/13, ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso del 15 luglio 2013 (procedimento R 1192/2012-4), e, nella causa T 495/13, un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso del 15 luglio 2013 (procedimento R 1193/2012-4), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Inceda Holding GmbH e la Sales & Solutions GmbH.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Sales & Solutions GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Inceda Holding GmbH nelle cause riunite T-494/13 e T-495/13. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/27 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2014 — BSH/UAMI — LG Electronics (compressor technology)
(Causa T-595/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo compressor technology - Marchi nazionali denominativi anteriori KOMPRESSOR - Impedimento relativo alla registrazione - Rifiuto parziale di registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 026/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Fischer e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1), relativa a un’opposizione tra la LG Electronics, Inc. e la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/28 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Ledra Advertising/Commissione e BCE
(Causa T-289/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ledra Advertising Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C.Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ledra Advertising Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/29 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — CMBG/Commissione e BCE
(Causa T-290/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CMBG Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentanti: C.Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La CMBG Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/29 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Eleftheriou e Papachristofi/Commissione e BCE
(Causa T-291/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Cipro); Eleni Eleftheriou (Dherynia); e Lilia Papachristofi (Dherynia) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Andreas Eleftheriou, le sig.re Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/30 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Evangelou/Commissione e BCE
(Causa T-292/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Christos Evangelou (Derynia, Cipro); e Yvonne Evangelou (Derynia) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Christos Evangelou e la sig.ra Yvonne Evangelou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/31 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Theophilou/Commissione e BCE
(Causa T-293/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Christos Theophilou (Nicosia, Cipro)|; e Eleni Theophilou (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Christos Theophilou e la sig.ra Eleni Theophilou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/31 |
Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Fialtor/Commissione e BCE
(Causa T-294/13) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 026/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fialtor Ltd. (Belize City, Belize) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti) e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fialtor Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/32 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — LemonAid Beverages/UAMI — Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)
(Causa T-298/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))
(2015/C 026/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LemonAid Beverages GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Lüken e J. Natzel, avvocati, e P. Brownlow, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Pret a Manger (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Tsoutsanis, avvocato, e S. Croxon, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 marzo 2013 (procedimento R 276/2012-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pret à Manger (Europe) Ltd e la LemonAid Beverages GmbH.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le loro spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/33 |
Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2014 — DelSolar (Wujiang)/Commissione
(Causa T-320/13) (1)
([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping provvisorio - Non luogo a provvedere»])
(2015/C 026/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Cina) (rappresentanti: inizialmente L. Catrain González, avvocato, E. Wright e H. Zhu, barristers, poi L. Catrain González e E. Wright)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5), nella parte in cui si applica alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/33 |
Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI — Gap (ITM) (GAPPol)
(Causa T-125/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della lite - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 026/42)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2013 (procedimento R 686/2013-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gap (ITM), Inc. e la PP Gappol Marzena Porczyńska
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla PP Gappol Marzena Porczyńska e dalla Gap (ITM), Inc. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/34 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 novembre 2014 — SEA/Commissione
(Causa T-674/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione - Messa in liquidazione di tale società - Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Irricevibilità manifesta del ricorso principale - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza»))
(2015/C 026/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Richiedente: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (rappresentanti: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e G. Conte, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) — Italia — Costituzione di Airport Handling].
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
La decisione sulle spese è riservata. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/35 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 novembre 2014 — Airport Handling/Commissione
(Causa T-688/14 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Obbligo di recuperare un aiuto concesso dal gestore pubblico di un aeroporto ad una società controllata incaricata di servizi di gestione - Messa in liquidazione di tale società - Costituzione di una nuova società incaricata di servizi di gestione - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare l’esistenza di una continuità economica tra le due società - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Irricevibilità manifesta del ricorso principale - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza»))
(2015/C 026/44)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Richiedente: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: R. Cafari Panico e F. Scarpellini, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e G. Conte, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avvio del procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto la costituzione della società Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) — Italia — Costituzione di Airport Handling].
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 29 settembre 2014 emessa nella causa T-688/14 R è revocata. |
3) |
La decisione sulle spese è riservata. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/35 |
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 27 ottobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commissione
(Causa T-703/14 R)
((«Procedimento sommario - Sovvenzioni - Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Nota di debito inviata ad una controparte - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Causa che non si presta all'adozione di provvedimenti provvisori»))
(2015/C 026/45)
Lingua processuale: il greco
Parti
Richiedente: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net (Kaisariani, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione di una nota di debito inviata alla ricorrente nel contesto di un accordo in materia di sovvenzioni e di ogni altro atto collegato.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/36 |
Ricorso proposto il del 6 novembre 2014 — Segimerus/UAMI — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)
(Causa T-750/14)
(2015/C 026/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Segimerus Ltd (Preston, Regno Unito) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ELGO» — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 92 498
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 agosto 2014 nel procedimento R 473/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione e rimettere la causa alla divisione di opposizione; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata e rimettere la causa alla commissione di ricorso; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/36 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Ice Mountain Ibiza/UAMI — Etyam (ocean beach club ibiza)
(Causa T-753/14)
(2015/C 026/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J. L. Gracia Albero e F. Miazzetto, abogados)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etyam, SL (Isole Baleari, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: ricorrente
Marchio controverso interessato: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ocean beach club ibiza» — Domanda di registrazione n. 1 0 6 10 491
Procedimento dinanzi all’UAMI: parziale opposizione
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 luglio 2014 nel procedimento R 2293/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; e |
— |
condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento, incluse tutte quelle derivanti da quanto finora svoltosi dinanzi alla divisione di opposizione e alla prima commissione di ricorso dell’UAMI nei gradi inferiori di giudizio che hanno dato luogo al presente ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/37 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione
(Causa T-755/14)
(2015/C 026/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione GESTDEM 2014/2070 della Commissione europea, del 24 settembre 2014; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione GESTDEM 2014/2070, del 24 settembre 2014, nella quale la Commissione ha respinto la sua domanda di accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), ad alcuni documenti riguardanti l’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (2).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto nessuno dei documenti non divulgati identificati dalla Commissione rientra nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto alcuni documenti non divulgati identificati dalla Commissione non rientrano nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti identificati a seguito della domanda di accesso presentata dalla ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/38 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg ed Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-764/14)
(2015/C 026/49)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) ed Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti M. Sfyri e I. Ampazis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea Ares(2014) 2903214, del 5 settembre 2014, con la quale la Commissione ha respinto l’offerta delle ricorrenti nel contesto della gara d’appalto a procedura ristretta EuropeAid/135040/C/SER/MULTI; |
— |
disporre il ripristino dello status quo ante e |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quanto segue.
A loro avviso, la decisione impugnata deve essere annullata, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per i seguenti motivi:
|
In primo luogo, l’esperienza dei partecipanti è stata valutata nel corso della procedura di assegnazione, ancorché fosse già stata esaminata in fase di preselezione. |
|
In secondo luogo, la Commissione ha infranto l’obbligo di motivare la propria decisione avendo fornito spiegazioni insufficienti per la classificazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti e non avendo comunicato l’intera composizione del consorzio vincitore e le caratteristiche essenziali dell’offerta economica. |
|
In terzo luogo, la Commissione è incorsa in una serie di errori manifesti di valutazione riguardo all’offerta tecnica delle ricorrenti, infrangendo al tempo stesso il principio della parità di trattamento dei partecipanti. |
|
In quarto luogo, la Commissione ha violato il regolamento finanziario e il principio di trasparenza ivi previsto. |
26.1.2015 |
IT |
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C 26/39 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-770/14)
(2015/C 026/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la nota 11 settembre 2014 Ref Ares (2014) 2975571 con cui la Commissione europea ha comunicato alla Repubblica italiana il disimpegno automatico al 31 dicembre 2013 di risorse relative agli impegni FESR di cui al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013; e, decidendo in merito, voglia dichiarare l’ammissibilità delle spese e delle domande di pagamento oggetto di causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296, par. 2, TFUE
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del partenariato nella gestione dei fondi strutturali e dei principi di cooperazione tra Stati membri e istituzioni europee, e del rispetto della struttura a identità costituzionale degli Stati membri.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 96, lett. c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
|
4. |
Per ultimo, come quarto motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità. |
26.1.2015 |
IT |
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C 26/40 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2014 — Ica Foods/UAMI — San Lucio (GROK)
(Causa T-774/14)
(2015/C 026/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ica Foods SpA (Pomezia, Italia) (rappresentante: A. Nespega, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «GROK» — Marchio comunitario n. 4 4 39 956
Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 settembre 2014 nel procedimento R 1815/2013-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di annullamento n. 6374C avverso la registrazione del marchio comunitario GROK n. 4439956, per violazione degli art. 62 e 63 del regolamento sul marchio comunitario e/o per violazione dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 e/o per difetto di motivazione, per i motivi già sopra esposti; |
— |
con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento. |
Motivi invocati
— |
violazione degli art. 62 e 63 del regolamento sul marchio comunitario per non aver l’UAMI notificato alla ricorrente il termine per il deposito di osservazioni sul ricorso con conseguente violazione del contraddittorio; |
— |
violazione dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 e difetto di motivazione in punto di similitudine tra i prodotti derivati dal latte di San Lucio ed i prodotti oggetto delle registrazioni dei marchi di ICA; |
— |
violazione dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 e difetto di motivazione in punto di similitudine tra il marchio GROK di San Lucio ed il marchio CRIK CROK di ICA; |
— |
violazione dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 e difetto di motivazione in punto di notorietà del marchio CRIK CROK di ICA. |
26.1.2015 |
IT |
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C 26/41 |
Ricorso proposto il del 26 novembre 2014 — Fon Wireless/UAMI — Henniger (NEOFON — FON ET AL.)
(Causa T-777/14)
(2015/C 026/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Henniger (Starnberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Neofon» — Domanda di marchio comunitario n. 10 674 893
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2014 nel procedimento R 2519/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, prendere i necessari provvedimenti per garantire l’efficacia della decisione del Tribunale; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/41 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2014 — Ugly/UAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY)
(Causa T-778/14)
(2015/C 026/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ugly, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e C. Mackey, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «COYOTE UGLY» — Domanda di registrazione n. 1 226 198
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 settembre 2014 nel procedimento R 1369/2013-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della divisione di opposizione e della commissione di ricorso e rinviare l’opposizione alla divisione di opposizione affinché la riesamini; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 207/2009. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/42 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2014 — TVR Automotive/UAMI — Cardoni (TVR ENGINEERING)
(Causa T-781/14)
(2015/C 026/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Fabio Cardoni (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione n. 11 132 602
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2014 nel procedimento R 2532/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e il sig. Cardoni, qualora quest’ultimo dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
Tribunale della funzione pubblica
26.1.2015 |
IT |
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C 26/43 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2014 — Cwik/Commissione
(Causa F-4/13) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 1995/1997 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado - Domanda di annullamento del rapporto informativo - Mancato ricorso al comitato paritario di valutazione - Ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 026/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Cwik (Tervuren, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che adotta il rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1995 al 1997 e domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 12 marzo 2012 recante redazione definitiva del nuovo rapporto informativo del sig. Cwik per l'esercizio di valutazione 1995/1997 è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a pagare al sig. Cwik la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Cwik. |
(1) GU C 108 del 13/04/2013, pag. 38.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/43 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 3 dicembre 2014 — DG/ENISA
(Causa F-109/13) (1)
((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Risoluzione del contratto - Assenza di motivazione - Inosservanza della procedura di valutazione - Errore manifesto di valutazione))
(2015/C 026/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DG (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (rappresentanti: inizialmente, P. Empadinhas, agente, C. Meidanis, avvocato, successivamente P. Empadinhas e S. Purser, agenti, C. Meidanis, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di licenziare la ricorrente, di condannare alla sua reintegrazione e al pagamento delle indennità ad essa spettanti dal momento della risoluzione del suo contratto, previa deduzione degli eventuali redditi percepiti in tale periodo, oltre agli interessi calcolati al tasso della BCE aumentato di tre punti, e la condanna al risarcimento del danno morale asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
DG sopporta le proprie spese ed è condannato a farsi carico delle spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione. |
(1) GU C 15 del 18. 1.2014, pag. 21.
26.1.2015 |
IT |
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C 26/44 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 dicembre 2014 — Migliore/Commissione
(Causa F-110/13) (1)
((Promozione - Procedura di certificazione - Esercizio 2013 - Esclusione del ricorrente dall'elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione - Articolo 45 bis dello Statuto))
(2015/C 026/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Tymen e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione che esclude il ricorrente dall’elenco dei candidati autorizzati a partecipare al programma di formazione «certificazione» nel 2013.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Migliore sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 24 del 25/01/2014, pag. 41.
26.1.2015 |
IT |
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C 26/45 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 dicembre 2014 — Erik Simpson/Consiglio
(Causa F-142/11 DEP) (1)
((Funzione pubblica - Procedura - Tassazione delle spese))
(2015/C 026/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. F. Jensen, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito del concorso EPSO/AD/113/07 «Capi unità (AD 9) di lingua ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena nel settore della traduzione» e domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
L'importo totale delle spese che il Consiglio dell'Unione europea deve rimborsare al sig. Simpson a titolo di spese recuperabili nella causa F-142/11 è fissato alla somma di EUR 8 600, da aumentare dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta su tale somma.
(1) GU C 65 del 3/03/2012, pag. 26.
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/45 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-106/14)
(2015/C 026/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Velardo)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di attribuire al ricorrente, a partire dal 1o gennaio 2014, soltanto 2,5 giorni supplementari di congedo a titolo di «congedo nel paese d’origine», invece di concedergli 5 giorni a titolo di «giorni per il viaggio» di cui beneficiava in base all’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione risultante dalla pagina «Diritti» del sito SYSPER e confermata dalla decisione della Commissione n. R/396/14 del 2 luglio 2014 di rigetto di un reclamo, di attribuire al ricorrente, a partire dal 1o gennaio 2014, 2,5 giorni supplementari di congedo a titolo di «congedo nel paese d’origine», invece di 5 giorni a titolo di «giorni per il viaggio» di cui beneficiava precedentemente, in base all’articolo 7, primo comma, dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/46 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-108/14)
(2015/C 026/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione del ricorrente relativa al trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico dell’Unione, in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare che l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo; |
— |
annullare la decisione del 16 gennaio 2014 di abbuono dei diritti a pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nel contesto del trasferimento degli stessi nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/46 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-110/14)
(2015/C 026/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare che l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII è illegittimo e, pertanto, inapplicabile; |
— |
annullare la decisione del 24 maggio 2013 di abbuono dei diritti a pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nel contesto del trasferimento degli stessi nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/47 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 — ZZ e altri/Commissione
(Causa F-112/14)
(2015/C 026/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni dell’APN di inquadrare i ricorrenti, secondo le nuove norme in materia di carriera e promozione applicabili dopo la riforma dello Statuto dei funzionari del 1o gennaio 2014, nell’impiego tipo «amministratore principale in transizione», privandoli, a loro parere, della vocazione alla promozione nel grado AD 14, e la constatazione dell’illegittimità dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le decisioni con cui i ricorrenti sono inquadrati nell’impiego tipo «amministratore principale in transizione»; |
— |
dichiarare che l’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto è illegittimo; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/47 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-116/14)
(2015/C 026/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L.Y. Levi, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (AEPP), recante revoca di una precedente decisione che nomina la ricorrente agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del direttore esecutivo dell’AEPP del 24 febbraio 2014 recante revoca di una precedente decisione del 7 novembre 2013, la quale nominava temporaneamente, a decorrere dal 16 settembre 2013, la ricorrente come agente temporaneo di grado AD8, a seguito della procedura di assunzione avviata con avviso di posto vacante 1327AAD08; |
— |
annullare la decisione del 24 luglio 2014 recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 25 marzo 2014; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale che consiste nella differenza di retribuzione tra lo stipendio percepito dalla ricorrente nel grado AD6 dal 16 settembre 2013 e lo stipendio corrispondente al grado AD8, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti; |
— |
in subordine, condannare la convenuta a risarcire il danno materiale che consiste nella differenza di retribuzione tra lo stipendio del grado AD6 e quello del grado AD8 per il periodo tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 20 000; |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/48 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Consiglio
(Causa F-118/14)
(2015/C 026/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. C. Garcia-Hirschfeld)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni del Consiglio relative all’inquadramento di funzionari dei gradi da AD9 a AD14 che occupano posti identificati come comportanti responsabilità particolari nell’impiego tipo «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente» prima del 31 dicembre 2015 e che non comportano l’inclusione del ricorrente tra i funzionari che beneficiano di tale inquadramento.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione n. 6/14 dell’APN del 3 gennaio 2014 e la conseguente decisione di inquadrare 34 funzionari del Consiglio nell’impiego tipo «capo unità o equivalente»; |
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annullare, per quanto necessario, la decisione del 23 luglio 2014 recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese. |