ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 455

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
18 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 455/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7405 — Yanfeng / JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 455/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2014/C 455/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 7 luglio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7184 — Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2) — Relatore: Croazia

3

2014/C 455/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 23 luglio 2014, che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [Caso M.7184 — Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2)] ( 1 )

5

 

Corte dei conti

2014/C 455/06

Relazione speciale n. 21/2014 Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse

8

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 455/07

Giorni festivi nel 2015: Stati SEE/EFTA e istituzioni SEE

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 455/08

Invito a presentare proposte EACEA/30/2014 — Programma Erasmus+ — Azione chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche — Sperimentazione delle politiche nel settore dell’educazione scolastica

10

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2014/C 455/09

Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-20/14)

14

2014/C 455/10

Ricorso proposto il 22 ottobre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-21/14)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7405 — Yanfeng / JCI Interiors business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 455/01)

L’11 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7405. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 dicembre 2014

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2448

JPY

yen giapponesi

145,89

DKK

corone danesi

7,4405

GBP

sterline inglesi

0,79320

SEK

corone svedesi

9,5019

CHF

franchi svizzeri

1,2010

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2505

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,626

HUF

fiorini ungheresi

314,42

LTL

litas lituani

3,45280

PLN

zloty polacchi

4,2258

RON

leu rumeni

4,4750

TRY

lire turche

2,9330

AUD

dollari australiani

1,5203

CAD

dollari canadesi

1,4482

HKD

dollari di Hong Kong

9,6518

NZD

dollari neozelandesi

1,6073

SGD

dollari di Singapore

1,6247

KRW

won sudcoreani

1 363,34

ZAR

rand sudafricani

14,5710

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7143

HRK

kuna croata

7,6700

IDR

rupia indonesiana

15 758,64

MYR

ringgit malese

4,3400

PHP

peso filippino

55,751

RUB

rublo russo

82,1728

THB

baht thailandese

41,035

BRL

real brasiliano

3,3988

MXN

peso messicano

18,3496

INR

rupia indiana

79,1973


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 7 luglio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7184 — Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2)

Relatore: Croazia

(2014/C 455/03)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che Marine Harvest abbia violato per negligenza l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni [regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio].

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che Marine Harvest abbia violato per negligenza l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni [regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio].

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che a Marine Harvest si debba infliggere un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni.

4.

Il comitato consultivo concorda sui fattori considerati rilevanti ai fini della fissazione dell’importo delle ammende per Marine Harvest ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni.

5.

Il Comitato consultivo concorda sull’importo effettivo delle ammende proposto dalla Commissione.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Il progetto di decisione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni (2) conclude, in sostanza, che Marine Harvest ASA («Marine Harvest»), realizzando un’operazione che l’ha portata ad acquisire il controllo esclusivo di Morpol ASA («Morpol») prima della notifica alla Commissione europea, ha violato l’obbligo di notifica preventiva e «l’obbligo di sospensione» di cui rispettivamente all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il 9 agosto 2013 Marine Harvest ha notificato alla Commissione l’acquisizione del controllo esclusivo su Morpol. Con decisione del 30 settembre 2013, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune, tenuto conto degli impegni proposti da Marine Harvest. Tale decisione alludeva alla possibilità di una procedura distinta relativa all’eventuale infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (3).

3.

Con lettera del 30 gennaio 2014 la Commissione ha informato Marine Harvest dell’indagine in corso in merito a tali possibili violazioni e dell’apertura di un fascicolo distinto.

4.

Il 31 marzo 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni nella quale ha esposto il suo parere preliminare secondo cui Marine Harvest aveva violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

5.

Nella lettera che accompagnava la comunicazione delle obiezioni, la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha offerto a Marine Harvest la possibilità di accedere al fascicolo della Commissione.

6.

Su richiesta di Marine Harvest, la DG Concorrenza ha prorogato il termine per rispondere alla comunicazione delle obiezioni dal 24 aprile 2014 al 30 aprile 2014. Marine Harvest ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 30 aprile 2014.

7.

Il 6 maggio 2014 si è svolta un’audizione formale alla quale hanno partecipato: Marine Harvest e i suoi consulenti giuridici, funzionari dei dipartimenti e servizi della Commissione coinvolti nel caso e rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di otto Stati membri dell’UE.

8.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni per le quali è stata data a Marine Harvest la possibilità di far conoscere la sua posizione. Il consigliere-auditore conclude che è stato questo il caso.

9.

Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel corso del presente procedimento.

Bruxelles, il 10 luglio 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza («decisione 2011/695/UE») (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Decisione del 30 settembre 2013 nel caso M.6850, Marine Harvest/Morpol, punto 9.


18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 23 luglio 2014

che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

[Caso M.7184 — Marine Harvest/Morpol (procedura ex articolo 14, paragrafo 2)]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 455/05)

Il 23 luglio 2014 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Marine Harvest ASA («Marine Harvest») è una società norvegese di prodotti ittici, quotata alla borsa di Oslo e di New York, che produce salmone e halibut bianco di allevamento e offre un’ampia gamma di prodotti dal valore aggiunto a base di varie specie di prodotti ittici.

(2)

Morpol ASA («Morpol») è un produttore e trasformatore norvegese di salmone. La società produce salmone d’allevamento e propone un’ampia gamma di prodotti del salmone a valore aggiunto, come il salmone affumicato, il salmone marinato e prodotti freschi e congelati a base di salmone.

(3)

Il 14 dicembre 2012 Marine Harvest ha concluso un accordo di acquisto di azioni con Friendmall e Bazmonta relativo alla cessione del 48,5 % della partecipazione che tali società detenevano nel capitale di Morpol. Entrambe le società erano precedentemente controllate da una sola persona, il signor Jerzy Malek, fondatore ed ex amministratore delegato di Morpol.

(4)

Tale operazione è stata conclusa il 18 dicembre 2012. Essa è designata qui di seguito come «l’acquisizione del dicembre 2012».

(5)

Il 15 gennaio 2013 Marine Harvest ha presentato un’offerta pubblica obbligatoria per le restanti azioni di Morpol, conformemente alla legge norvegese. L’offerta è stata accolta.

(6)

Il 21 dicembre 2012, ovvero tre giorni dopo la chiusura dell’acquisizione del dicembre 2012, Marine Harvest ha contattato per la prima volta la Commissione in merito all’operazione richiedendo che venisse designato un gruppo incaricato di esaminare il caso.

(7)

Il 5 marzo 2013 Marine Harvest ha presentato un primo progetto di formulario CO, che riguardava un mercato globale comprendente l’allevamento, la trasformazione primaria e la trasformazione secondaria del salmone di tutte le origini.

(8)

Tra marzo e giugno 2013 la Commissione ha inviato a Marine Harvest varie richieste di informazioni al fine di raccogliere specifici dati di mercato sui potenziali mercati distinti, in particolare il mercato dell’allevamento e della trasformazione primaria del salmone scozzese, nonché di visionare i documenti interni di Marine Harvest e Morpol relativi all’operazione. Il formulario CO si è potuto considerare completo solo alla fine di luglio 2013.

(9)

Il 9 agosto 2013 l’operazione è stata formalmente notificata alla Commissione.

(10)

Il 30 settembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione di autorizzazione della concentrazione a condizione che venissero rispettati gli impegni assunti dalle parti.

(11)

Nella sua decisione la Commissione ha concluso che l’acquisizione del dicembre 2012 aveva già conferito di fatto a Marine Harvest il controllo esclusivo su Morpol e che non era possibile escludere una violazione dell’obbligo di sospensione e dell’obbligo di notifica.

(12)

La Commissione ha anche fatto riferimento alla possibilità di esaminare in un procedimento separato l’eventualità di infliggere una sanzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

II.   L’INFRAZIONE

(13)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni, «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare una concentrazione conformemente all’articolo 4 e all’articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall’articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3,

b)

realizzino una concentrazione violando l’articolo 7».

(14)

L’attuazione della concentrazione in questione prima della notifica e dell’autorizzazione costituisce pertanto una violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e dell’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

Acquisizione del controllo

(15)

La Commissione ritiene che l’acquisizione di una partecipazione del 48,5 % nel capitale di Morpol nel dicembre 2012 abbia conferito a Marine Harvest il controllo esclusivo di Morpol.

(16)

Tenendo conto del tasso di partecipazione alle assemblee generali ordinarie e straordinarie di Morpol nel corso degli ultimi tre anni precedenti all’acquisizione della società da parte di Marine Harvest, e vista la notevole dispersione delle quote restanti, la Commissione ritiene che il signor Malek esercitasse di fatto il pieno controllo su Morpol al momento della vendita della sua partecipazione nell’impresa a Marine Harvest.

(17)

Mediante l’acquisizione di una partecipazione del 48,5 % nel capitale di Morpol, Marine Harvest ha acquisito esattamente gli stessi diritti e le stesse possibilità di esercitare un’influenza determinante su Morpol di cui godeva precedentemente il signor Malek.

Attuazione anticipata dell’operazione

(18)

La Commissione ritiene che la concentrazione sia stata realizzata al momento della conclusione dell’accordo di acquisto di azioni con Friendmall e Bazmonta il 18 dicembre 2012.

Non applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni

(19)

La Commissione ritiene che l’operazione non possa beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Questa disposizione riguarda solo l’acquisizione del controllo mediante offerta pubblica o acquisti successivi di titoli appartenenti a più venditori mentre, nel caso in questione, il controllo è stato acquisito in un’unica fase e da un unico venditore.

(20)

In linea con le sue precedenti decisioni, la Commissione ritiene pertanto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni non sia destinato ad applicarsi alle situazioni di questo tipo, ovverosia quando un importante volume di azioni viene acquisito da un unico venditore e quando è facile accertare, sulla base dei voti espressi alle precedenti assemblee generali ordinarie e straordinarie, che tale volume di azioni conferisce un controllo esclusivo di fatto sulla società target.

III.   LA DECISIONE DI INFLIGGERE AMMENDE

(21)

La Commissione ritiene che le infrazioni alle norme procedurali giustifichino un’ammenda cospicua in considerazione dei fatti e degli elementi illustrati qui di seguito.

Natura dell’infrazione

(22)

La Commissione ritiene che un’eventuale violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sia per sua natura un’infrazione grave, perché un tale comportamento pregiudica l’efficacia del regolamento sulle concentrazioni.

Gravità dell’infrazione

(23)

Il comportamento di Marine Harvest è da ricondursi almeno in parte a una cattiva consulenza legale, secondo la quale la società sarebbe stata autorizzata ad acquisire le quote di Morpol ma non avrebbe potuto esercitare i diritti di voto ad esse collegate fino a quando l’operazione non sarebbe stata autorizzata dalla Commissione. La Commissione ritiene che, alla luce di questa consulenza giuridica erronea, Marine Harvest non abbia commesso l’infrazione intenzionalmente, ma per negligenza.

(24)

In ogni caso, Marine Harvest ha dato prova di negligenza per le ragioni seguenti: i) Marine Harvest è una grande impresa europea con una considerevole esperienza relativamente alle procedure di controllo delle concentrazioni; ii) Marine Harvest ha ricevuto la consulenza giuridica molto tardi, ovvero il giorno stesso della conclusione dell’accordo in questione; iii) l’esistenza di un precedente in merito all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni (causa Yara/Kemira Growhow) avrebbe dovuto far concludere alla società che molto probabilmente il suo comportamento non rientrava tra le eccezioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e iv) a Marine Harvest era già stata inflitta un’ammenda a livello nazionale per aver realizzato l’acquisizione di Fjord Seafood prima di aver ricevuto l’autorizzazione.

(25)

La Commissione osserva inoltre che l’acquisizione di Morpol da parte di Marine Harvest ha sollevato nella sostanza seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno. In questo contesto, la Commissione ritiene che la concentrazione realizzata avrebbe potuto avere un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato potenziale del salmone scozzese per tutta la durata dell’infrazione. Poiché è particolarmente importante garantire che un’operazione potenzialmente problematica non sia realizzata prima di essere esaminata in maniera approfondita, la presenza di un danno potenziale causato dalla concentrazione può rendere l’infrazione ancora più grave.

Durata dell’infrazione

(26)

L’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, è un’infrazione istantanea, che non ha durata specifica.

(27)

La Commissione ritiene che il periodo precedente alla notifica debba essere incluso nel periodo dell’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, tenuto conto del potenziale danno alla concorrenza causato dalla realizzazione dell’operazione prima dell’autorizzazione e del fatto che nella fase di prenotifica, Marine Harvest non è venuta sufficientemente incontro alle richieste di giustificare l’esclusione di questa fase dalla durata complessiva dell’infrazione. L’infrazione dell’articolo 7, paragrafo 1, copre pertanto un periodo di nove mesi e dodici giorni.

Circostanze aggravanti e attenuanti

(28)

La Commissione ritiene che talune circostanze attenuanti debbano essere prese in considerazione all’atto della fissazione dell’ammenda. In primo luogo, Marine Harvest non ha esercitato i suoi diritti di voto nella società Morpol dopo averne acquisito il controllo. In secondo luogo, Marine Harvest ha informato la Commissione nell’ambito della richiesta di designazione di un gruppo incaricato di esaminare il caso poco tempo dopo la conclusione dell’acquisizione del dicembre 2012.

(29)

Non vi sono circostanze aggravanti di cui tener conto.

IV.   VALUTAZIONE

(30)

Si è concluso che Marine Harvest ha violato per negligenza l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Il fatto che Marine Harvest si sia astenuta dall’esercitare i suoi diritti di voto alle assemblee generali degli azionisti di Morpol e la limitazione delle attività di Morpol costituiscono circostanze attenuanti, come pure la volontà di Marine Harvest di informare senza indugio la Commissione della sua acquisizione di Morpol. Da ultimo, si osserva che non vi sono circostanze aggravanti di cui tener conto.

(31)

Al momento di infliggere sanzioni, la Commissione tiene conto della necessità di far sì che le ammende abbiano un effetto sufficientemente dissuasivo. Nel caso di un’impresa delle dimensioni di Marine Harvest, l’importo della sanzione deve essere significativo per avere un effetto dissuasivo. Ciò è ancora più vero quando l’operazione che è stata realizzata prima di essere autorizzata ha sollevato seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno.

(32)

Gli importi delle ammende che la Commissione ha deciso di infliggere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni sono di 10 000 000 EUR per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e di 10 000 000 EUR per la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Corte dei conti

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/8


Relazione speciale n. 21/2014 «Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse»

(2014/C 455/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 21/2014 «Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/9


Giorni festivi nel 2015: Stati SEE/EFTA e istituzioni SEE

(2014/C 455/07)

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Autorità di vigilanza EFTA

Corte di giustizia EFTA

1o gennaio

X

X

X

X

X

2 gennaio

 

X

 

X

 

6 gennaio

 

X

 

 

 

2 febbraio

 

X

 

 

 

17 febbraio

 

X

 

 

 

19 marzo

 

X

 

 

 

2 aprile

X

 

X

X

 

3 aprile

X

X

X

X

 

6 aprile

X

X

X

X

X

23 aprile

X

 

 

 

 

1o maggio

X

X

X

X

X

14 maggio

X

X

X

X

X

15 maggio

 

 

 

X

 

17 maggio

 

 

X

 

 

25 maggio

X

X

X

X

X

4 giugno

 

X

 

 

 

17 giugno

X

 

 

 

 

23 giugno

 

 

 

 

X

3 agosto

X

 

 

 

 

15 agosto

 

X

 

 

 

8 settembre

 

X

 

 

 

1o novembre

 

X

 

 

 

2 novembre

 

 

 

X

 

8 dicembre

 

X

 

 

 

24 dicembre

 

 

 

X

 

25 dicembre

X

X

X

X

X

28 dicembre

X

X

X

X

 

29 dicembre

 

 

 

X

 

30 dicembre

 

 

 

X

 

31 dicembre

 

X

 

X

 


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/10


Invito a presentare proposte EACEA/30/2014

Programma Erasmus+

Azione chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche

Sperimentazione delle politiche nel settore dell’educazione scolastica

(2014/C 455/08)

1.   Descrizione, obiettivi e temi prioritari

Questo invito ha lo scopo principale di incoraggiare le autorità pubbliche competenti a presentare proposte per la sperimentazione di idee politiche e riforme innovative in materia di reclutamento, selezione e avviamento di nuovi docenti che giungono alla professione attraverso percorsi alternativi. Tali nuovi operatori potrebbero essere laureati, professionisti a metà carriera o disoccupati senza formazione specifica all’insegnamento che dimostrano un interesse concreto nel diventare insegnanti. Vi sono molti modi per consentire un avvio flessibile alla professione di docente, tra cui — ma non solo — le possibilità di certificazione a metà carriera e l’avviamento intensivo a breve termine, seguito da una formazione sul posto di lavoro, con il supporto di un tutor.

Il tema prioritario per il presente invito è il seguente:

Rafforzare il reclutamento, la selezione e l’avviamento dei migliori candidati più idonei alla professione di insegnante sviluppando percorsi alternativi all’insegnamento.

2.   Paesi ammissibili

Sono ammissibili le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma:

i 28 Stati membri dell’Unione europea;

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

3.   Candidati ammissibili

Il termine «candidati» si riferisce a tutte le organizzazioni e istituzioni che partecipano a una proposta, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto.

I candidati ritenuti ammissibili a rispondere all’invito sono:

a)

le autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili per l’istruzione e la formazione al più alto livello del relativo ambito nazionale o regionale. Le autorità pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi dall’istruzione e formazione (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, sanità ecc.) sono ritenute ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui la sperimentazione dev’essere effettuata. Le autorità pubbliche possono delegare la loro rappresentanza ad altre organizzazioni pubbliche o private, nonché ad associazioni di autorità pubbliche oppure a reti legalmente costituite, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata. In tal caso, le autorità pubbliche deleganti devono essere coinvolte nella proposta in qualità di partner.

b)

Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione e della formazione.

c)

Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici (per esempio camere di commercio, organizzazioni culturali, organismi di valutazione, organismi di ricerca ecc.).

4.   Requisiti minimi di composizione dei partenariati

Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 4 persone giuridiche che rappresentino 3 paesi ammissibili. In particolare:

a.

almeno un’autorità pubblica (ministero o equivalente) o un organismo delegato, come descritto al punto 3.a), di 3 paesi ammissibili diversi, o una rete legalmente costituita/associazione di autorità pubbliche che rappresentino almeno tre paesi ammissibili diversi.

La rete o associazione deve avere un mandato di almeno 3 autorità pubbliche pertinenti, come descritto al punto 3.a), per agire per loro conto relativamente alla proposta specifica.

Le proposte devono includere almeno un’autorità pubblica, come indicato al punto 3.a), proveniente da uno Stato membro.

Le autorità pubbliche che partecipano alla proposta o sono rappresentate hanno la responsabilità di occuparsi della gestione strategica del progetto e di indirizzare la sperimentazione delle politiche nella propria giurisdizione.

b.

Almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nella valutazione dell’impatto politico. Tale organismo è responsabile per gli aspetti metodologici e dei protocolli di valutazione. La proposta può coinvolgere più di un organismo di valutazione qualora il lavoro sia coordinato e coerente.

5.   Coordinamento

Una proposta può essere coordinata e presentata — per conto di tutti i candidati — esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

a)

Un’autorità pubblica come descritto al punto 3.a)

b)

Una rete legalmente costituita o associazione di autorità pubbliche, come indicato al punto 3.a)

c)

Un organismo pubblico o privato delegato a rispondere all’invito da autorità pubbliche, come descritto al punto 3.a). Gli organismi delegati devono avere un’autorizzazione espressa, rilasciata da un’autorità pubblica, come descritto al punto 3.a), che li autorizzi a presentare e coordinare la proposta per conto dei candidati.

Le proposte devono essere presentate dal legale rappresentante dell’autorità di coordinamento a nome di tutti i candidati. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione.

6.   Attività ammissibili

Le attività devono essere avviate tra il 1o dicembre 2015 e il 1o marzo 2016. La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

Le attività che riceveranno dei fondi nell’ambito del presente invito comprendono almeno:

Sviluppo di prove sul campo relative all’attuazione di misure innovative. Occorre prestare opportuna attenzione allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate e all’adozione di procedure affidabili di monitoraggio, valutazione e comunicazione basate su approcci metodologici riconosciuti, elaborati da un valutatore competente ed esperto in materia d’impatto politico, in consultazione con i relativi partner del progetto. Ciò dovrebbe includere (la lista non è esaustiva): l’identificazione e la selezione della misura (delle misure) da verificare, dei campioni e della serie di azioni previste; la definizione dell’impatto previsto della misura in termini commensurabili e la valutazione della sua pertinenza rispetto ai risultati attesi, compresa una meticolosa ricerca di esempi d’interventi politici analoghi che siano stati condotti internamente o all’estero; la definizione di una solida metodologia e di indicatori per valutare l’impatto della misura verificata a livello nazionale ed europeo.

Attuazione parallela delle prove sul campo in diversi paesi che partecipano al progetto sotto la gestione delle rispettive autorità (ministero o equivalente). Occorre coinvolgere un numero sufficientemente rappresentativo di organismi/istituti partecipanti per raggiungere una massa critica ragionevole e rappresentativa e disporre di una base di conoscenze rilevante.

Analisi e valutazione: efficacia, efficienza e impatto della misura verificata, ma anche della metodologia di sperimentazione, delle condizioni per la scalabilità e il trasferimento transnazionale delle lezioni apprese e delle buone prassi (apprendimento tra pari).

Sensibilizzazione, divulgazione e utilizzo dell’impostazione del progetto e dei suoi risultati a livello regionale, nazionale ed europeo per tutta la sua durata e a più lungo termine, promuovendo la trasferibilità tra settori, sistemi e politiche differenti.

Si raccomanda l’elaborazione di un piano di utilizzo dei risultati della sperimentazione avvalendosi dei metodi aperti di coordinamento nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della gioventù, in combinazione con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

7.   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione per il finanziamento della proposta sono:

1.

Pertinenza (20 %);

2.

qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %);

3.

qualità del partenariato (20 %);

4.

Impatto, diffusione e sostenibilità (30 %)

Il presente invito è suddiviso in due fasi di presentazione/valutazione: (1) fase di proposta preliminare e (2) fase di proposta completa. Questa impostazione ha lo scopo di semplificare la procedura della domanda: nella prima fase vengono richieste esclusivamente informazioni limitate in merito alla proposta. Solo le proposte preliminari conformi ai criteri di ammissibilità che raggiungano la soglia minima del 60 % nel punteggio per il criterio di aggiudicazione riguardante la pertinenza accederanno alla seconda fase, in cui verrà richiesto ai candidati di presentare un fascicolo di domanda completo.

Le proposte preliminari ammissibili saranno valutate sulla base del criterio della pertinenza. Le proposte complete saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione e selezione e sui tre criteri restanti di aggiudicazione: qualità della concezione e dell’attuazione del progetto; qualità del partenariato; incidenza, divulgazione, utilizzazione e sostenibilità.

Il punteggio finale di una proposta sarà il punteggio complessivo ottenuto in fase di proposta preliminare e in fase di proposta completa (applicando la ponderazione sopra indicata).

8.   Bilancio

Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito è di 5 000 000 EUR.

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 500 000 EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

9.   Procedura per la presentazione delle proposte e scadenze

Prima di presentare una domanda, i candidati dovranno registrare la loro organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility — URF) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code — PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura.

Il sistema unico d’iscrizione è lo strumento attraverso cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. È accessibile tramite il portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, utilizzando il fascicolo di domanda ufficiale. Si prega di controllare che il modulo di candidatura utilizzato per la fase di proposta preliminare e la fase di proposta completa sia corretto.

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Le domande devono essere inviate entro le seguenti date di scadenza:

Pre-proposte (eForm): 20 marzo 2015, 12:00 (mezzogiorno, orario di Bruxelles)

Proposta completa (modulo cartaceo di domanda): 1o ottobre 2015 (data del timbro postale)


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/14


Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-20/14)

(2014/C 455/09)

In data 17 ottobre 2014 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Clémence Perrin, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie a recepire nel proprio ordinamento interno l’atto di cui al capitolo V, punto 56x, dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente], adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 19 aprile 2014, al parere motivato formulato dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 19 febbraio 2014 riguardante il mancato adempimento, da parte di detto Stato, dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, di cui al capitolo V, punto 56x, dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1.

L’Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 7 dell’accordo SEE poiché non ha recepito il citato regolamento nel proprio ordinamento giuridico interno entro i termini prescritti.


18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 455/15


Ricorso proposto il 22 ottobre 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-21/14)

(2014/C 455/10)

In data 22 ottobre 2014 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Clémence Perrin, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare e/o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie all’attuazione dell’atto di cui al capitolo IV, punto 4, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 18 febbraio 2014, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 18 dicembre 2013 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti («l’atto»), di cui al capitolo IV, punto 4, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1.

L’Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 16 dell’atto e dell’articolo 7 dell’accordo SEE poiché non ha adottato e/o comunicato a tale Autorità le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.