ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 443/04 |
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Commissione europea |
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2014/C 443/05 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 443/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/1 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (1)
[Pubblicazione dei riferimenti ai documenti normativi elaborati dall’OIML e dell’elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali (a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 443/01)
MI-007: Tassametri
in relazione a:
OIML R 21, edizione 2007
Note:
Nella colonna «Osservazioni» è indicata la corrispondenza tra l’OIML R 21 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.
L’indicazione «Coperto» significa che:
— |
il requisito dell’OIML R 21 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE, oppure |
— |
il requisito dell’OIML R 21 è più rigoroso di quello della direttiva 2004/22/CE, oppure |
— |
tutti i requisiti dell’OIML R 21 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche nel caso in cui tale direttiva consenta alternative), |
— |
qualora il requisito non corrisponda pienamente, una breve spiegazione indica quanto è coperto. |
Con l’indicazione «Non coperto» si intende che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il relativo requisito dell’OIML R 21 o che esso non è incluso nell’OIML R 21.
L’indicazione «Non pertinente» significa che il requisito dell’allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per i tassametri.
Requisiti essenziali previsti nella direttiva sugli strumenti di misura |
OIML R 21, edizione 2007 |
Osservazioni |
|
ALLEGATO 1 |
|||
1.1 |
2.4.5.4; 2.5.5 |
Coperto |
|
1.2 |
A.5.4.5 |
Coperto |
|
1.3 |
3.5.2 |
Coperto |
|
1.3.1 |
3.5.1; 5.1.2 |
Coperto |
|
1.3.2 a) |
|
|
|
M1: |
|
Non pertinente |
|
M2: |
|
Non pertinente |
|
M3: |
A.5.4.4 |
Coperto |
|
1.3.2 b) |
|
Coperto |
|
1.3.3 a) |
|
|
|
E1 |
|
Non pertinente |
|
E2 |
|
Non pertinente |
|
E3 |
1a frase |
A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7 |
Coperto, a condizione che sia utilizzata l’intensità di campo 24 V/m |
2a frase, 1o trattino |
A.5.4.3.2. |
Coperto |
|
2a frase, 2o trattino |
|
Coperto, a condizione che sia effettuata la prova B, perdita di carico, conformemente alla norma ISO 16750-2:2010(E) |
|
1.3.3 b) |
Allegato A |
Coperto |
|
1.3.4 |
Allegato A |
Coperto |
|
1.4 |
|
|
|
1.4.1 |
A.5.1 |
Coperto |
|
1.4.2 |
5.1.2 |
Coperto |
|
2 |
7.5 |
Coperto |
|
3 |
5.2.6 |
Coperto |
|
4 |
|
Non pertinente |
|
5 |
4.1 |
Coperto |
|
6 |
3.3 |
Coperto |
|
7 |
|
|
|
7.1 |
4.2.1 |
Coperto |
|
7.2 |
4.1; 4.9.1 |
Coperto |
|
7.3 |
|
Non pertinente |
|
7.4 |
|
Non pertinente |
|
7.5 |
4.1 |
Coperto |
|
7.6 |
4.2.3; 4.11 |
Coperto, se la procedura di prova è inclusa nel manuale operativo |
|
8 |
|
|
|
8.1 |
5.2.3.2 |
Coperto |
|
8.2 |
4.2.5 |
Coperto |
|
8.3 |
4.11.2. |
Coperto |
|
8.4 |
4.10 |
Coperto |
|
8.5 |
|
Non pertinente |
|
9 |
|
|
|
9.1 |
4.12; 4.12.1 |
Coperto |
|
9.2 |
|
Non pertinente |
|
9.3 |
|
Non coperto |
|
9.4 |
|
Non pertinente |
|
9.5 |
|
Non pertinente |
|
9.6 |
|
Non pertinente |
|
9.7 |
3.4; 4.9.1 |
Coperto |
|
9.8 |
4.12.2 |
Coperto |
|
10 |
|
|
|
10.1 |
4.9.1 |
Coperto |
|
10.2 |
4.9.1 |
Coperto |
|
10.3 |
4.9.2 |
Coperto |
|
10.4 |
4.9.1 |
Coperto |
|
10.5 |
|
Non pertinente |
|
11 |
|
|
|
11.1 |
|
Non pertinente |
|
11.2 |
|
Non pertinente |
|
12 |
4.2.3 |
Coperto |
|
ALLEGATO MI-007 |
|||
Definizioni |
|
|
|
Tassametro |
2.1.1 |
Coperto |
|
Prezzo della corsa |
2.3.1.1 |
Coperto |
|
Velocità trasversale |
2.3.1.2 |
Coperto |
|
Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa) |
2.3.1.3.1 |
Coperto |
|
Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa) |
2.3.1.3.2 |
Coperto |
|
Posizione di funzionamento |
2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3 |
Coperto |
|
1 |
3.1 |
Coperto |
|
2 |
2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1 |
Coperto |
|
3 |
4.3 |
Coperto |
|
4 |
5.2.3; 4.2.2 |
Coperto |
|
5 |
4.2.3; 4.2.5 |
Coperto |
|
6.1 |
A.5.4.4 |
Coperto |
|
6.2 |
3.5.1; 3.5.2 |
Coperto |
|
7 |
3.2.1.1 |
Coperto |
|
8 |
|
|
|
8.1 |
Cfr. risposta all’allegato I § 1.3.3 |
Coperto |
|
8.2 |
5.1.3 |
Coperto |
|
9 |
5.2.5 |
Coperto |
|
10 |
3.1 |
Coperto |
|
11 |
4.5.3.b) |
Coperto |
|
12 |
4.5.4 |
Coperto |
|
13 |
4.9.1 |
Coperto |
|
14.1 |
4.2.4 |
Coperto |
|
14.2 |
4.2.5 |
Coperto, se il punto 4.2.5.i dell’OIML R 21:2007 è obbligatorio |
|
14.3 |
Cfr. risposta all’allegato I § 8.3 |
Coperto |
|
15.1 |
4.7 |
Coperto |
|
15.2 |
4.7 |
Coperto |
|
15.3 |
4.9.1 |
Coperto |
|
16 |
4.8 |
Coperto |
|
17 |
4.1; 4.14.1 |
Coperto |
|
18 |
5.2.4; 3.2.1.1 |
Coperto |
|
19 |
4.14.1; 4.2.1 |
Coperto |
|
20 |
4.2.1 |
Coperto |
|
21 |
3.3 |
Coperto |
|
22 |
3.7 |
Coperto |
|
23 |
3.4 |
Coperto |
(1) GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/6 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (1)
(Ritiro della pubblicazione dei riferimenti ai documenti normativi elaborati dall’OIML e dell’elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 443/02)
La pubblicazione del riferimento concernente i tassametri (MI-007) in relazione all’OIML R21, edizione 2007 (2), è ritirata dopo 180 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione. I certificati di esame CE del tipo rilasciati sulla base di tale documento normativo prima del suo ritiro rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, senza alcuna restrizione dell’immissione sul mercato o della messa in servizio degli strumenti di questo tipo.
(1) GU L 135 del 30.4.2004, pag.1.
(2) GU C 268 del 10.11.2009, pag. 1.
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/6 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.7468 — Oji Holdings / Itochu Corporation / Sales and Production JVs)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 443/03)
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 27 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra Oji Green Resources Co., Ltd e Itochu Enex Co., Ltd. In data 5 dicembre 2014 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/7 |
Conclusioni del Consiglio
«Formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l’acquis dell’UE»
(2014/C 443/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO:
la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea [COM(2006) 356 def.];
la risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell’Unione europea (2008/C 299/01);
l’articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e l’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardanti il sostegno dell’Unione alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari in materia civile e penale;
la Magna carta dei giudici, del 2010, del Consiglio consultivo dei giudici europei del Consiglio d’Europa, che pone in evidenza che la formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere e che la formazione è un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario [CCJE — (2010) 3 final];
la comunicazione della Commissione europea «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea» [COM(2011) 551];
le conclusioni del Consiglio del 27 ottobre 2011 sulla formazione giudiziaria europea (2011/C 361/03);
la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria [2012/2575(RSP)];
la comunicazione della Commissione «L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell’Unione» [COM(2014) 144 final];
gli orientamenti strategici del Consiglio europeo del 27 giugno 2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui si afferma che «occorrono ulteriori azioni per […] potenziare la formazione degli operatori» (EUCO 79/14);
SOTTOLINEA quanto segue:
i giudici e i procuratori, nonché altri operatori della giustizia, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea;
con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la giustizia, compresa la cooperazione giudiziaria, è diventata una politica dell’UE a pieno titolo; lo spazio europeo di giustizia deve ora essere consolidato; la formazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare la concretizzazione dei diritti derivanti dalla legislazione dell’UE, il potenziamento dell’efficacia dei sistemi giudiziari degli Stati membri e la fiducia reciproca degli operatori della giustizia nei rispettivi sistemi giudiziari. Ciò dovrebbe contribuire a sua volta a semplificare i procedimenti transfrontalieri e il riconoscimento delle sentenze.
ACCOGLIE CON FAVORE:
1. |
il fatto che più di 210 000 operatori della giustizia, vale a dire giudici, procuratori, personale giudiziario, avvocati, notai o ufficiali giudiziari, abbiano partecipato, tra il 2011 e il 2013, a formazioni in materia di diritto dell’UE, come si evince dalle relazioni annuali della Commissione sulla formazione giudiziaria europea; |
2. |
la divulgazione di buone pratiche in materia di formazione destinate a giudici, procuratori, avvocati e personale giudiziario e le raccomandazioni volte a migliorare la formazione rivolta a queste professioni, risultanti dal progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea proposto dal Parlamento europeo nel 2012 e attuato dalla Commissione europea nel 2013 e 2014; |
3. |
l’adozione del programma Giustizia (1) per il periodo 2014-2020 volto a sostenere e a promuovere la formazione giudiziaria al fine di favorire una cultura giuridica e giudiziaria comune e che assegna il 35 % della sua dotazione finanziaria globale, pari a 132 milioni di EUR, a tale obiettivo; |
4. |
la crescente partecipazione di giudici e procuratori agli scambi e alle altre attività di formazione a livello transfrontaliero, che la rete europea di formazione giudiziaria ha realizzato, agevolato e coordinato negli ultimi anni; |
RICONOSCE quanto segue:
1. |
nonostante un miglioramento della situazione, occorre attivarsi maggiormente per conseguire l’ambizioso obiettivo di far partecipare, tra il 2011 e il 2020, la metà (circa 700 000) del totale degli operatori della giustizia a formazioni in materia di diritto dell’UE; |
2. |
le necessità formative degli operatori della giustizia non sono ancora pienamente soddisfatte e la situazione varia a seconda delle professioni legali e degli Stati membri; |
3. |
le buone pratiche devono essere diffuse su vasta scala, aggiornate, riutilizzate e condivise tra professioni legali; |
4. |
gli operatori della giustizia continuano ad essere confrontati ad ostacoli nella partecipazione ad attività di formazione, quali la mancanza di tempo, di risorse di bilancio, di corsi di formazione che includono il diritto dell’UE, o di competenze linguistiche giuridiche necessarie per poter partecipare ad attività di formazione transfrontaliere; |
5. |
a livello di UE, la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) è nella migliore posizione per coordinare, attraverso i suoi membri, le attività di formazione nazionali e per sviluppare un’offerta di formazione a livello transfrontaliero rivolta a giudici e procuratori; essa ha beneficiato, negli ultimi anni, di un crescente sostegno nell’ambito del cofinanziamento da parte dell’Unione europea; |
ESORTA GLI EROGATORI DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA A LIVELLO NAZIONALE E GLI EROGATORI DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI A:
1. |
integrare sistematicamente la formazione in materia di diritto dell’UE e in particolare sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nelle attività di formazione iniziale e continua a livello nazionale, laddove necessario per l’efficace esercizio delle funzioni giudiziarie o professionali; |
2. |
dar seguito alle migliori pratiche e raccomandazioni risultanti dal progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea, ove opportuno; |
3. |
agevolare il fatto che le attività transfrontaliere di formazione in materia di diritto dell’UE in un altro Stato membro o svolte da un erogatore di formazione europeo siano riconosciute come rispondenti agli obblighi di formazione nazionale, laddove esistano; |
4. |
migliorare, se necessario, la raccolta di dati attendibili sulla formazione e condividere tali dati con la Commissione, in modo da consentire a quest’ultima di migliorare ulteriormente l’accuratezza della relazione annuale sulla formazione giudiziaria europea; |
5. |
sostenere il coordinamento della formazione erogata da organizzazioni nazionali di professioni liberali del settore giudiziario attraverso le rispettive entità a livello di UE; |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
1. |
tradurre in misure concrete la priorità delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2014 relativa alla formazione degli operatori della giustizia:
|
2. |
a valutare l’aumento o almeno mantenere il loro sostegno finanziario alla REFG, tenendo conto del quadro giuridico della REFG e del cofinanziamento diretto da parte degli Stati membri di determinate formazioni REFG in linea con le pertinenti necessità formative, affinché corrispondano al contributo dell’UE e la rete sia in grado di sviluppare ulteriormente le sue attività quali scambi e formazioni transfrontaliere; |
3. |
sostenere la raccolta di dati attendibili in questo settore; |
INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:
1. |
avvalersi delle competenze disponibili negli Stati membri e presso le parti interessate, e muovere dal proficuo lavoro svolto dalla REFG, nonché dai risultati del progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea nel valutare l’elaborazione di una raccomandazione sugli standard in materia di formazione riguardanti tutte le professioni legali; |
2. |
continuare a relazionare sulla partecipazione degli operatori della giustizia alla formazione in materia di diritto dell’UE e di diritto di altri Stati membri; |
3. |
organizzare riunioni periodiche a livello di UE con le parti interessate coinvolte nella formazione degli operatori della giustizia al fine di tracciare un bilancio dei progressi compiuti e contribuire a preparare, se del caso, ulteriori miglioramenti della formazione giudiziaria europea; |
4. |
organizzare a livello di UE un’apposita riunione con le parti interessate per elaborare una mappatura delle attività di formazione esistenti, individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti, concentrandosi in particolare sulla formazione degli operatori della giustizia e dei pubblici ufficiali che applicano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
5. |
incoraggiare gli erogatori di formazione, siano essi pubblici o, se del caso, privati, ad intensificare la formazione in materia di diritto dell’UE e di competenze linguistiche straniere nel settore giuridico rivolta alle professioni legali, coerentemente con l’obiettivo di una formazione di elevata qualità ed efficiente in termini di costi; |
6. |
affrontare la specifica questione della formazione del personale giudiziario, anche in termini di miglioramento della formazione in materia di diritto dell’UE del personale giudiziario i cui compiti comprendono elementi di diritto dell’UE e di agevolazione della cooperazione transfrontaliera di erogatori di formazione rivolta al personale giudiziario, se del caso; |
7. |
aumentare progressivamente, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di bilancio dell’UE, il sostegno finanziario alla rete europea di formazione giudiziaria, che costituisce lo strumento essenziale per migliorare la formazione dei giudici e procuratori nell’UE; |
8. |
aumentare il sostegno finanziario ai progetti di formazione transfrontalieri, come previsto dal programma finanziario 2014-2020 per il settore giustizia, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; |
9. |
continuare a sviluppare la sezione formazione del portale europeo della giustizia elettronica, compreso l’e-learning, quale efficace strumento di sviluppo della formazione giudiziaria europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).
Commissione europea
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 dicembre 2014
(2014/C 443/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2392 |
JPY |
yen giapponesi |
147,33 |
DKK |
corone danesi |
7,4397 |
GBP |
sterline inglesi |
0,78975 |
SEK |
corone svedesi |
9,3276 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2024 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,8765 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,618 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,21 |
LTL |
litas lituani |
3,45280 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1619 |
RON |
leu rumeni |
4,4430 |
TRY |
lire turche |
2,8000 |
AUD |
dollari australiani |
1,4846 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4186 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6059 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6034 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6263 |
KRW |
won sudcoreani |
1 369,94 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2430 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6526 |
HRK |
kuna croata |
7,6680 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 298,55 |
MYR |
ringgit malese |
4,3088 |
PHP |
peso filippino |
55,250 |
RUB |
rublo russo |
67,2763 |
THB |
baht thailandese |
40,658 |
BRL |
real brasiliano |
3,2105 |
MXN |
peso messicano |
17,8541 |
INR |
rupia indiana |
76,9233 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/11 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2014/C 443/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«HOLLANDSE GEITENKAAS»
N. CE: NL-PGI-0005-01176 – 6.11.2013
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Hollandse geitenkaas»
2. Stato membro o paese terzo
Paesi Bassi
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3: Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
«Hollandse geitenkaas» («Formaggio di capra neerlandese») è un’indicazione geografica tradizionale per un formaggio a pasta semidura, prodotto nei Paesi Bassi e stagionato naturalmente o sotto pellicola, con una preparazione comparabile a quella del formaggio Gouda, prodotto con latte di capra proveniente da allevamenti di caprini situati nei Paesi Bassi. L’«Hollandse geitenkaas» è pronto per il consumo dopo una maturazione naturale che porta allo sviluppo di una crosta o una maturazione sotto pellicola senza formazione di crosta. La maturazione naturale con formazione della crosta può avvenire solo nei Paesi Bassi. La durata della maturazione va da un minimo di 25 giorni a quattro settimane.
Colore |
: |
Con la maturazione il colore passa da bianco («Hollandse geitenkaas» giovane e mezzano) ad avorio («Hollandse geitenkaas» stagionato). |
Struttura |
: |
L’«Hollandse geitenkaas» è da morbido a malleabile a 4 settimane dall’inizio della stagionatura. A mano a mano che si riduce il contenuto d’acqua aumenta la fermezza della pasta. |
Composizione |
: |
Il latte fornito alle imprese casearie ha un tenore di materie grasse compreso fra il 2,8 % e il 6,2 %, e un contenuto proteico fra il 2,6 % e il 4,4 %. Si possono aggiungere al formaggio tutti i tipi di erbe, spezie o verdure, come l’ortica, il fieno greco, il timo e il pomodoro, purché il loro sapore caratteristico si avverta nel prodotto finale. |
Tenore di materie grasse |
: |
Minimo 50,0 % e massimo 60,0 % nella sostanza secca. |
Tenore di umidità |
: |
Massimo 44 % 14 giorni dopo la cagliatura. |
Tenore di sale |
: |
Massimo 4,1 % nella sostanza secca. |
Gusto |
: |
Tenero, delicato e puro. Il gusto e l’odore diventano più forti/intensi con la stagionatura. |
Sezione |
: |
Dopo il taglio del formaggio la sezione è chiusa o è visibile la formazione di occhi, sebbene non ripartiti in modo uniforme. |
Crosta |
: |
Con la maturazione naturale la crosta del formaggio è compatta, liscia, asciutta, pulita e priva di formazione di muffa. L’«Hollandse geitenkaas» sotto pellicola non ha formazione di crosta dura, ma viene comunque pressato e messo in salamoia. L’«Hollandse geitenkaas» maturato sotto pellicola deve essere compatto, liscio, asciutto, pulito e privo di formazione di muffa. |
Temperatura di stagionatura |
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10-14 °C per la stagionatura naturale e 4-7 °C per la stagionatura sotto pellicola. |
Età |
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Da un minimo di 28 giorni a partire dal giorno di produzione a più di un anno. |
La forma è quella di un cilindro piatto, oppure di kanter, di pane o blocco, con un peso da 1,5 a 20 kg. Con «forma di cilindro piatto» si intende una forma tondeggiante la cui superficie laterale si congiunge alle superfici piatte superiore e inferiore senza soluzione di continuità e la cui altezza misura da un quarto alla metà del diametro. Con «forma di kanter» si intende un cilindro piatto con un congiungimento stondato e un altro angolare. Per «forma di pane» di intende un formaggio rettangolare.
La cagliatura del latte di capra si effettua per mezzo di caglio animale oppure con caglio microbico a una temperatura di minimo 28 °C e massimo 32 °C. Per la cagliatura viene aggiunta una coltura mista microbica di batteri lattici misofili adatti all’«Hollandse geitenkaas», composta da varianti di Lactococcus, generalmente in combinazione con varianti di Leuconostoc, ed eventualmente in combinazione con specie di batteri termofili di Lactobacillus e/o Lactococcus.
In un bagno di salamoia condizionato, la temperatura, il tenore di sale e il pH sono mantenuti il più possibile costanti. L’«Hollandse geitenkaas» viene immerso in un bagno di salamoia con un tenore di sale di minimo 17 gradi Baumé e massimo 20 gradi Baumé. Il pH è inferiore a 4,8 e la temperatura si situa fra un minimo di 10 °C e un massimo di 16 °C.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Per la preparazione dell’«Hollandse geitenkaas» si utilizza latte di capra intero pastorizzato, panna di latte (o di siero di latte) di capra, latte di capra scremato o parzialmente scremato, da allevamenti olandesi di caprini da latte.
Il latte di altri animali non è autorizzato.
L’«Hollandse geitenkaas» a pasta semidura è prodotto con latte di Capra Bianca Olandese o di incroci fra la Capra Bianca Olandese e altre razze tipiche di capre da latte.
La qualità costante e il gusto delicato del latte di capra neerlandese sono dovuti a un sistema di allevamento controllato, alla perizia degli allevatori e all’applicazione di un programma di garanzia della qualità (lungo tutta la catena produttiva).
Grazie a questo programma, gli allevatori di capre da latte possono assicurare una qualità sempre elevata del latte. Il programma contempla criteri riguardanti, fra l’altro, l’igiene dell’azienda, i medicinali a uso veterinario, la salute e il benessere degli animali, il foraggio e l’acqua potabile, la mungitura e il raffreddamento del latte.
Il programma di garanzia della qualità degli allevamenti di caprini da latte soddisfa come minimo i requisiti in materia di igiene definiti dall’UE ed è controllato dal Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel – COKZ (Organismo centrale per il controllo della qualità dei prodotti lattiero-caseari).
Da ogni consegna di latte di capra è prelevato un campione per esaminarne il tenore di materie grasse, il contenuto proteico e vari parametri qualitativi. Il pagamento dell’allevatore si fonda su questi dati di base relativi alla qualità del latte. L’intero processo di campionatura, analisi e corretta elaborazione dei risultati avviene sotto il controllo del COKZ.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
L’alimentazione della capra neerlandese si basa su insilato d’erba e di mais di origine neerlandese, cibo frantumato e paglia. Sono ammessi complementi come semi di lino, polpa pressata e trebbia di birreria. Il cibo proveniente da fornitori esterni deve essere conforme alle disposizioni del programma di garanzia della qualità degli allevamenti di caprini da latte così come alla rilevante regolamentazione UE in materia d’alimentazione animale. Non vengono somministrati alle capre da latte gli alimenti, come ad esempio la cipolla, che possono incidere sulla qualità del latte e del formaggio (odore, gusto delicato).
3.5. Fasi specifiche del processo di produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Il latte di capra destinato all’«Hollandse geitenkaas» proviene da allevamenti di caprini da latte situati nei Paesi Bassi. La produzione e la maturazione naturale dell’«Hollandse geitenkaas» avvengono nei Paesi Bassi.
Le fasi caratteristiche del processo di produzione sono le seguenti:
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il latte prodotto dalle capre viene raccolto dall’allevatore nella fattoria. Un massimo di otto mungiture viene stoccato nella cisterna raffreddata della fattoria, a una temperatura massima di 6 °C; |
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gli autisti diplomati della RMO (Rijdende melk ontvangst, «Raccolta mobile del latte») procedono a un campionamento del latte, lo prelevano e lo consegnano ai caseifici; |
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i caseifici ricevono il latte e lo conservano in cisterne; |
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il latte viene pastorizzato ai fini della produzione del formaggio a un minimo di 71,8 °C per 15 secondi minimo. Caglio e fermenti lattici vengono aggiunti al latte pastorizzato di capra destinato alla produzione del formaggio; |
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dopo la cagliatura e la lavorazione viene eliminato il siero e il formaggio viene collocato e pressato in recipienti; |
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il formaggio viene immerso in un bagno di salamoia, la cui durata dipende dal diametro e dalla forma del formaggio. Il contenuto massimo di sale del formaggio può raggiungere 4,1 % nella sostanza secca; |
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la maturazione naturale del formaggio dura almeno 25 giorni in condizioni climatiche controllate. Il formaggio viene regolarmente girato e tenuto al riparo dalla formazione di muffa tramite l’applicazione di uno strato protettivo per alimenti. La temperatura di maturazione è compresa fra i 10 e i 14 °C. La maturazione naturale con formazione di crosta ha luogo nei Paesi Bassi, cosa che permette di controllare che si sviluppi una crosta asciutta. Il tempo e la temperatura sono importanti per far sì che col processo di maturazione il formaggio acquisisca la qualità organolettica desiderata. Il savoir-faire sviluppato nei Paesi Bassi nel settore della stagionatura del formaggio a pasta semidura è determinante per la qualità e lo sviluppo del sapore dell’«Hollandse Geitenkaas». La maturazione del formaggio sotto pellicola dura minimo 25 giorni e avviene in una cella frigorifera a una temperatura compresa fra i 4 e i 7 °C. La maturazione del formaggio sotto pellicola può avvenire anche al di fuori dei Paesi Bassi. L’utilizzo della pellicola per la maturazione fa sì che sia importante solo il controllo della temperatura: il savoir-faire in questo caso è meno importante. |
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Non applicabile.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Su ciascun «Hollandse geitenkaas» a maturazione naturale viene apposto un marchio di caseina con la dicitura «Hollandse geitenkaas». L’«Hollandse geitenkaas» stagionato sotto pellicola non reca il marchio di caseina.
4. Descrizione concisa della zona geografica delimitata
La zona geografica cui fa riferimento la domanda è il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi, noto anche con il nome tradizionale di «Olanda».
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Grazie alle condizioni pedoclimatiche, da sempre i Paesi Bassi sono una terra particolarmente adatta all’agricoltura e all’allevamento, compreso quello delle capre da latte.
Il ricorso a razze tipiche di capre da latte, il foraggiamento e i metodi di allevamento, la ricca tradizione di produzione casearia e la competenza degli operatori nella zona interessata sono fattori favorevoli per la trasformazione del latte di capra in «Hollandse geitenkaas» sul territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
La combinazione fra la temperatura, la natura del terreno e il livello delle precipitazioni rende da sempre i Paesi Bassi una terra particolarmente adatta all’agricoltura e all’allevamento, fra cui quello delle capre da latte.
I Paesi Bassi hanno un clima marittimo, in cui il vento e il mare hanno un ruolo importante. Grazie alla presenza di grosse masse d’acqua (Mare del Nord e IJsselmeer) le differenze di temperatura sono meno accentuate rispetto a paesi con un’altra posizione geografica. L’acqua ha un effetto ritardante sulla temperatura. La temperatura annua media di lungo termine, nei Paesi Bassi, varia fra gli 8,9 e i 10,4 °C, e le precipitazioni medie si situano fra i 700 e i 950 mm all’anno (www.knmi.nl).
Il terreno neerlandese è principalmente argilloso, sabbioso e torboso, adatto all’agricoltura e alla coltura foraggera destinata agli allevamenti. Un importante indicatore è il livello dell’acqua sotterranea. Le zone umide, soprattutto, sono particolarmente adatte alla coltivazione dell’erba destinata agli allevamenti.
L’«Hollandse geitenkaas» è prodotto con latte di Capra Bianca Olandese o di incroci fra la Capra Bianca Olandese e altre razze tipiche di capre da latte. Prima che nei Paesi Bassi prendesse piede l’allevamento di caprini da latte, fra il 1880 e il 1920 hanno rivestito un ruolo importante le importazioni di capre Saanen, tipica razza da latte, dalla Svizzera. Queste capre sono state incrociate con le razze presenti nei Paesi Bassi. Nei villaggi nacquero le associazioni di allevatori, che si organizzarono riunendosi in associazioni provinciali raggruppate sotto la Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG — «Organizzazione neerlandese per l’allevamento dei caprini»), che istituì il Libro genealogico caprino neerlandese. Venne presto definito a livello nazionale l’obiettivo da raggiungere: una grossa capra senza corna, robusta, con una buona capacità alimentare e un elevato livello di produzione lattiera.
Grazie agli sviluppi sopra indicati, la capra da latte neerlandese è diventata una delle produttrici di latte più efficienti al mondo. Il livello medio di produzione delle capre da latte olandesi continua a crescere ogni anno grazie a un buon patrimonio genetico e una gestione eccellente.
La cultura casearia neerlandese si è sviluppata fin dal Medio Evo, e vanta quindi una ricca tradizione di produzione e abilità. I Paesi Bassi hanno acquisito una particolare competenza fin dal diciottesimo secolo con la produzione del formaggio Gouda, e le conoscenze e il savoir-faire sviluppati con la fabbricazione di questo formaggio hanno avuto un’influenza importante sulla produzione dell’«Hollandse geitenkaas». Le esperienze acquisite nella produzione del formaggio a pasta semidura Gouda sono state trasposte, a una a una, nella fabbricazione del formaggio di capra, cosa che ha fortemente contribuito allo sviluppo della qualità e del gusto omogenei del prodotto.
L’attenzione per il savoir-faire e per la qualità e il gusto dei formaggi a pasta semidura prodotti nei Paesi Bassi si rispecchia fra l’altro nelle degustazioni casearie organizzate da ormai più di 50 anni dall’ente Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC — «Concorso nazionale neerlandese di degustazione casearia»). Specialisti del settore si confrontano e mettono alla prova la loro competenza nell’assaggiare i formaggi e distinguerne i sapori, come fra l’altro il gusto caratteristico dell’«Hollandse geitenkaas».
Dato che nei Paesi Bassi le distanze sono brevi e le filiere organizzative sono corte, vi sono intensi contatti e scambi di conoscenze fra i contadini e le organizzazioni produttrici e/o di controllo della produzione. Nel corso dei secoli, anche grazie alle attività di ricerca, insegnamento e formazione promosse dalle autorità olandesi, la perizia dei produttori lattieri e dei produttori di formaggio ha raggiunto livelli elevati ed omogenei. La concentrazione di conoscenze e ricerca scientifica applicata nel polo di Wageningen UR (University & Research Center) resta così, a tutt’oggi, un esempio di elevato grado organizzativo e della traduzione delle conoscenze nella pratica, fra l’altro, della produzione del formaggio e dell’insegnamento.
5.2. Specificità del prodotto
L’«Hollandse geitenkaas» si caratterizza per un gusto puro, morbido e delicato. Dopo quattro settimane nel caso del formaggio maturato naturalmente, e dopo un periodo un po’ più lungo per quello stagionato sotto pellicola, esso acquisisce un gusto leggermente acidulo. Non è pastoso e non è (o è appena appena) amaro. A mano a mano che stagiona e si asciuga, il formaggio maturato naturalmente diventa più fermo e acquisisce un sapore più intenso.
L’«Hollandse geitenkaas» è un prodotto caseario a pasta semidura, fabbricato a partire da latte di capra pastorizzato, maturato naturalmente o sotto pellicola, con una preparazione comparabile a quella del formaggio Gouda. La preparazione del Gouda si caratterizza per l’utilizzo di fermenti lattici mesofili, con l’aggiunta eventualmente di fermenti lattici termofili, per il procedimento di cagliatura del latte, per il modellamento del formaggio sotto pressa e la salatura in un bagno di salamoia in ambiente condizionato. Le condizioni in cui avviene la stagionatura naturale sono anch’esse mutuate dalla preparazione tradizionale del Gouda: ciò significa che essa avviene all’aria, che il formaggio viene regolarmente girato e controllato, e che si sviluppa una crosta asciutta. L’«Hollandse geitenkaas» stagionato sotto pellicola viene imballato al termine delle operazioni di pressatura e salatura e viene portato a maturazione a freddo. Questo tipo di stagionatura non dà luogo alla formazione di alcuna crosta solida e il gusto delicato del formaggio di capra giovane si conserva più a lungo.
L’«Hollandse geitenkaas» viene prodotto solo con latte di capra. Altri tipi di latte non sono autorizzati.
La ricetta alla base dell’«Hollandse geitenkaas» è stata descritta dettagliatamente nel 1946 dal veterinario E.J. Dommerhold, ex consulente del Regno in allevamento animale. Dommerhold ha sottolineato l’importante aspetto della disponibilità, in quantità sufficiente, di latte di capra la cui qualità soddisfi i requisiti di igiene. Un passaggio del libro menziona anche l’aggiunta di erbe. All’epoca la produzione dell’«Hollandse geitenkaas» avveniva su piccola scala nella fattoria.
A causa dei costi elevati delle quote latte, all’inizio degli anni ‘80 del XX secolo gli allevatori di vacche da latte sono passati all’allevamento di caprini da latte, cosa che ha portato a un incremento della quantità di latte di capra disponibile per la produzione casearia. La produzione di formaggio è passata da quella artigianale in fattoria a quella industriale di caseifici specializzati in «Hollandse geitenkaas».
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La protezione dell’«Hollandse geitenkaas» come indicazione geografica si basa sulle seguenti caratteristiche: geografia, prodotto e competenza, organizzazione e logistica, e la specifica reputazione.
Grazie alla natura del terreno, al clima marittimo temperato e alle conoscenze dei produttori, i Paesi Bassi sono ricchi di foraggio per capre e sono in grado di ottenere un latte caprino adatto alla produzione dell’«Hollandse geitenkaas»: si tratta di una condizione importante per garantire il gusto delicato e puro del latte, alla base del sapore delicato di questo formaggio.
Fin dagli inizi del XX secolo i Paesi Bassi hanno optato per l’allevamento di razze di capre con un’elevata produzione lattiera. La sempre crescente resa di latte media per capra e la qualità e il gusto costante di questo latte sono dovuti alle cure, alla buona nutrizione, al buon stato di salute e al patrimonio genetico di questi animali. La presenza di razze tipiche di capre da latte con un’elevata produzione lattiera e l’esistenza di una cultura della produzione del formaggio Gouda sono le condizioni alla base della fabbricazione dell’«Hollandse geitenkaas».
Le informazioni guida all’allevamento delle capre e alla produzione dell’«Hollandse geitenkaas» figurano in documenti che risalgono al 1946, e costituiscono, a tutt’oggi, la base dell’attuale allevamento delle capre e della preparazione di questo formaggio.
Le conoscenze acquisite nel corso degli anni nei Paesi Bassi in materia di allevamento di caprini da latte e di preparazione e affinatura dell’«Hollandse geitenkaas» hanno permesso di accumulare un’esperienza unica. È quindi importante che la produzione dell’«Hollandse geitenkaas» utilizzi latte neerlandese e avvenga in aziende lattiero-casearie olandesi, il cui personale ha ricevuto formazioni e indicazioni approfondite sulla specifica tecnologia utilizzata nella produzione di questo tipo di formaggio.
La filiera corta e l’elevato grado organizzativo garantiscono la buona gestione del settore, in cui gli allevatori di capre sono tenuti a rispettare un programma di garanzia della qualità del latte. Questo è importante per assicurare che la qualità del latte di capra e quindi la qualità del formaggio prodotto restino costantemente a un livello elevato.
La maggiore disponibilità di latte di capra e l’incremento della produzione dell’«Hollandse geitenkaas» hanno portato i consumatori a riscoprire questo formaggio come una specialità negli anni ‘80 del XX secolo. La buona reputazione è dimostrata dal fatto che da allora il prodotto ha registrato un aumento del volume d’affari, senza la necessità di organizzare particolari campagne pubblicitarie o di marketing.
L’«Hollandse geitenkaas» si è conquistato nel frattempo una posizione di spicco nella produzione casearia neerlandese. Il volume di formaggio di capra prodotto nei Paesi Bassi è passato da 3 700 tonnellate nel 2000 a 19 780 tonnellate nel 2012 (Productschap Zuivel — «Ente produttori lattiero-caseari»).
L’«Hollandse geitenkaas» è un prodotto di alto livello qualitativo e di grande riscontro. In quanto tale gode di riconoscimento nazionale e internazionale.
Per quanto riguarda la sua notorietà, va menzionato che ogni anno il gusto del formaggio di capra è oggetto di verifiche a livello nazionale da parte di assaggiatori specializzati. Il giudizio si basa su un profilo di prodotto stabilito a livello nazionale (Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours — «Concorso nazionale neerlandese di degustazione casearia»).
La fama internazionale dell’«Hollandse geitenkaas» è dimostrata dai numerosi premi vinti in occasione di degustazioni internazionali. Da anni i produttori dell’«Hollandse geitenkaas» partecipano con successo a concorsi caseari, come ad esempio a Madison (Stati Uniti), in Germania (DLG — Deutsche Landwirtschafts-Gezellschaft) e a Nantwich (Inghilterra).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3))
http://www.eu-streekproducten.nl/sites/default/files/BGA_PD_Hol_Geitenkaas_def.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota n. 2.