ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 430

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
1 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 430/01

Versione consolidata della decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen

1

2014/C 430/02

Versione consolidata della decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

6

2014/C 430/03

Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

17

2014/C 430/04

Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che sono stati modificati da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che restano pertanto applicabili al Regno Unito, quali modificati o sostituiti

23

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 430/1


VERSIONE CONSOLIDATA DELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2000

riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen

(2000/365/CE)

(2014/C 430/01)

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene la versione consolidata della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43), come risulta dalle modifiche introdotte dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 20 maggio, 9 luglio e 6 ottobre 1999, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere del 20 luglio 1999 della Commissione delle Comunità europee sulla richiesta,

considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e nel protocollo sull’applicazione di taluni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che l’acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente e applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni;

considerando che il protocollo Schengen prevede la possibilità per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen per via di detta posizione speciale del Regno Unito;

considerando che il Regno Unito assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione;

considerando che ai sensi della succitata posizione speciale del Regno Unito, né quest’ultimo né i territori di cui all’articolo 5 partecipano in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione di Schengen del 1990;

considerando che, vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della suddetta convenzione di Schengen del 1990, il Regno Unito e Gibilterra applicano tali articoli;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di partecipare all’insieme delle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema d’informazione Schengen («SIS»), salvo per quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all’articolo 96 della convenzione di Schengen del 1990 e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni;

considerando che il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale del Regno Unito all’acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l’insieme di questo acquis;

considerando che il Consiglio riconosce pertanto il diritto del Regno Unito di avanzare, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione del Regno Unito alle disposizioni riguardanti l’istituzione e il funzionamento del SIS sull’interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell’acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie;

considerando che il comitato misto, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che la presente decisione è in corso di elaborazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen:

a)

per quanto concerne le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

i)

articolo 26 e articolo 27, paragrafo 1;

articoli 39 e 40;

articoli 42 e 43, nella misura in cui sono connessi all’articolo 40;

articolo 44;

articoli 46 e 47, fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 66;

articoli 67, 68 e 69;

articoli 71, 72 e 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all’atto finale, relativa all’articolo 71, paragrafo 2;

ii)

le seguenti disposizioni relative al sistema d’informazione Schengen:

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro) (3);

b)

per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i)

accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

ii)

accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

iii)

accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

c)

per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della summenzionata lettera a):

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio.

Articolo 5

1.   Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all’articolo 1 desideri applicare alle Isole Normanne e all’isola di Man. Il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri di cui all’articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito, adotta una decisione di esecuzione su tale richiesta.

2.   Tra le disposizioni dell’articolo 1 le seguenti si applicano a Gibilterra:

a)

per quanto riguarda le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

articolo 26 e articolo 27, paragrafo 1;

articolo 39;

articolo 44, nella misura in cui non riguarda l’inseguimento transfrontaliero e il controllo del passaggio alle frontiere;

articoli 46 e 47, fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli 61, 62 e 63;

articoli 65 e 66;

articoli 67, 68 e 69;

articoli 71, 72 e 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui Gibilterra partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all’atto finale, relativa all’articolo 71, paragrafo 2;

b)

per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i)

accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

ii)

accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

iii)

accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

c)

per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope).

3.   L’articolo 8, paragrafo 3, è applicabile ai territori di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), nonché le altre disposizioni pertinenti relative al sistema d’informazione Schengen, adottate dal 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, per decisione di esecuzione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 nei confronti dei territori in questione.

3.   Qualsiasi decisione di esecuzione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all’articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

4.   Le disposizioni dell’articolo 75 della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e quelle della decisione SCH/Com-ex (94) 28 rev. del comitato esecutivo (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope) sono direttamente applicabili nel Regno Unito.

Articolo 7

Il Regno Unito sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

Articolo 8

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.   A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull’acquis di Schengen di cui all’articolo 1. Tale partecipazione riguarda i territori di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, nella misura in cui le proposte e iniziative siano basate sulle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui detti territori sono vincolati.

3.   Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, adottate anteriormente all’adozione della decisione del Consiglio di cui all’articolo 6, hanno effetto, per il Regno Unito, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi di tale articolo, di mettere in applicazione, per il Regno Unito, l’acquis di cui all’articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2000

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 430/6


VERSIONE CONSOLIDATA DELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2004/926/CE)

(2014/C 430/02)

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene la versione consolidata della decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70), come risulta dalle modifiche introdotte dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno Unito ha manifestato l’intenzione di avviare l’attuazione delle seguenti parti dell’acquis di Schengen: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, articoli 26 e 27 della convenzione di Schengen e cooperazione tra forze di polizia.

(2)

Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, a eccezione di quelle relative al Sistema di informazione Schengen.

(3)

Il Regno Unito continuerà i preparativi per l’attuazione delle pertinenti disposizioni del Sistema di informazione Schengen e di quelle relative alla protezione dei dati.

(4)

Al Regno Unito è stato trasmesso un questionario. Le risposte a quest’ultimo sono state registrate e successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito secondo le procedure applicabili al settore della cooperazione tra forze di polizia.

(5)

Per quanto riguarda l’applicazione dell’acquis di Schengen nei summenzionati settori, dal questionario e dalla visita è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale, di formazione, di infrastruttura e di materiale disponibile sono stati soddisfatti.

(6)

Le condizioni preliminari per l’attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), lettera b), lettera c), punto i), e lettera d), punto i), della decisione 2000/365/CE, sono state soddisfatte, così consentendo che tali disposizioni e il loro successivo sviluppo prendano effetto per il Regno Unito.

(7)

La decisione 2000/365/CE definisce all’articolo 5, paragrafo 2, quali disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano a Gibilterra.

(8)

È stato concluso un accordo dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica d’Islanda e dal Regno di Norvegia sull’instaurazione di diritti e obblighi tra l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro, nei settori dell’acquis di Schengen che riguardano tali Stati (2). In base all’articolo 2 di tale accordo, il comitato misto, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), è stato consultato, a norma dell’articolo 4 di detto accordo, in merito all’elaborazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), lettera b), lettera c), punto i), e lettera d), punto i), della decisione 2000/365/CE hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE hanno effetto nei confronti di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE ed elencati nell’allegato I della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito e di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE ed elencati nell’allegato II della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

A decorrere dal 1o dicembre 2014, il Regno Unito continua ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), e lettere b) e c), nonché all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE, modificata dalla decisione n. 857/2014/UE del Consiglio (4), come pure le disposizioni degli atti elencati negli allegati I e II della presente decisione, modificata dalla decisione n. 857/2014/UE.

Articolo 2

Le comunicazioni formali e la trasmissione di decisioni tra le autorità di Gibilterra, comprese le autorità giudiziarie, e quelle degli Stati membri dell’Unione europea (eccettuato il Regno Unito) ai fini della presente decisione hanno luogo secondo la procedura prevista nelle intese relative alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell’UE e della CE e dei trattati connessi (cfr. allegato III della presente decisione), concluse tra la Spagna ed il Regno Unito il 19 aprile 2000 e comunicate agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(2)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  Decisione N. 857/2014/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute in atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 del 1.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco degli sviluppi dell’acquis di Schengen che hanno effetto nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di Gibilterra:

1.

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione) (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1). L’applicazione a Gibilterra della succitata convenzione prenderà effetto quando la convenzione verrà estesa a Gibilterra.

2.

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

3.

Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (disposizioni di cui all’articolo 15 del Protocollo) (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1). Il protocollo si applicherà a Gibilterra quando la succitata convenzione prenderà effetto per Gibilterra conformemente all’articolo 26 della convenzione.

5.

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

6.

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

7.

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

8.

Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

9.

Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

10.

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

Elenco degli sviluppi dell’acquis di Schengen che saranno applicati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

1.

Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell’articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 41, paragrafo 7 e dell’articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1).

2.

Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l’articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 37).


ALLEGATO III

Copy of letter

From:

Mr Javier SOLANA, Secretary-General of the Council of the European Union

Date:

19 April 2000

To:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject:

Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties («the arrangements»), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

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POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as «Gibraltar authorities», in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970.

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in subparagraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

(a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

(b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

(c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document XXXX of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority),

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument),

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 430/17


Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

(2014/C 430/03)

AVVISO AL LETTORE

Il presente elenco è stato stilato a fini di trasparenza ed è pubblicato unicamente a scopo informativo.

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede, all'articolo 10, paragrafo 4, che il Regno Unito possa notificare al più tardi entro il 31 maggio 2014 che non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia con riguardo agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Regno Unito ha effettuato tale notifica il 24 luglio 2013. Gli atti in questione, ai quali il Regno Unito non sia stato autorizzato a partecipare nuovamente a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, cesseranno pertanto di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Per facilità di riferimento, l'elenco è stato stilato in modo tale da indicare, a seguire dopo l'atto principale, gli atti che hanno modificato o attuato l'atto in questione, ovvero che sono altrimenti ad esso intrinsecamente connessi.

L'elenco degli atti ai quali il Regno Unito è autorizzato a partecipare nuovamente a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 è il risultato della combinazione delle decisioni adottate dal Consiglio, con riguardo all'acquis di Schengen (si veda la decisione 2014/857/UE del Consiglio (1)), e dalla Commissione, con riguardo all'acquis non Schengen (si veda la decisione 2014/858/UE della Commissione (2)).

I.   Acquis non Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che cessa di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014

1.

Atto del Consiglio, del 10 marzo 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e detta convenzione firmata il 10 marzo 1995 (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 1)

2.

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e detta convenzione firmata il 26 luglio 1995 (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48)

Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto protocollo firmato il 27 settembre 1996 (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1)

Atto del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto protocollo firmato il 29 novembre 1996 (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1)

Atto del Consiglio, del 19 giugno 1997, che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto secondo protocollo firmato il 19 giugno 1997 (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11)

3.

Azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1)

4.

Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la convenzione firmata il 27 settembre 1996 (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11)

5.

Azione comune 96/610/GAI, del 15 ottobre 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1)

6.

Azione comune 96/698/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 3)

7.

Azione comune 96/699/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5)

8.

Azione comune 96/747/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2)

9.

Azione comune 96/750/GAI, del 17 dicembre 1996, adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6)

10.

Atto del Consiglio, del 26 maggio 1997, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e detta convenzione firmata il 26 maggio 1997 (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1)

Decisione 2003/642/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'applicazione a Gibilterra della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 27)

11.

Azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1)

12.

Azione comune 97/372/GAI, del 9 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia (GU L 159 del 17.6.1997, pag. 1)

13.

Atto del Consiglio, del 17 giugno 1998, che stabilisce la convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida e detta convenzione firmata il 17 giugno 1998 (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 1)

14.

Azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1)

15.

Azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1).

16.

Atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23)

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che modifica l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro (GU C 364 del 17.12.1999, pag. 3)

17.

Decisione 2000/261/GAI del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti (GU L 81 dell'1.4.2000, pag. 1)

18.

Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1)

Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3)

19.

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

20.

Decisione 2001/419/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 1)

21.

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

22.

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

23.

Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3)

Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21)

24.

Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1)

25.

Decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (GU L 333 del 10.12.2002, pag. 1)

Decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009, recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 62)

26.

Decisione 2002/996/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 1)

27.

Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54)

28.

Decisione quadro 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12)

29.

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8)

30.

Decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 28)

31.

Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61)

32.

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49)

33.

Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32)

Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1)

Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14)

Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64)

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45)

34.

Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35)

35.

Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22)

36.

Decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 31)

37.

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) (3)

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12)

Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14)

38.

Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73)

39.

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42)

40.

Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38)

41.

Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55)

42.

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102) (4)

43.

Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44)

44.

Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America firmato il 25 giugno 2003 (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34)

Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40)

45.

Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America firmato il 25 giugno 2003 (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27)

Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40)

Decisione 2009/933/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa all'estensione, a nome dell'Unione europea, del campo di applicazione territoriale dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 4)

46.

Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42)

II.   Acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che cessa di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014

47.

Le seguenti disposizioni e i seguenti atti relativi alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)

articolo 27, paragrafi 2 e 3

capitolo primo sulla cooperazione tra forze di polizia - articolo 47, paragrafo 4

accordo di adesione dell'Italia - articoli 2 e 4 - dichiarazione* relativa agli articoli 2 e 3

accordo di adesione della Spagna - articoli 2 e 4 - atto finale, parte III, dichiarazione n. 2

accordo di adesione del Portogallo - articoli 2, 4, 5 e 6

accordo di adesione della Grecia - articoli 2, 3, 4 e 5 - atto finale, parte III, dichiarazione n. 2

accordo di adesione dell'Austria - articoli 2 e 4

accordo di adesione della Danimarca - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

accordo di adesione della Finlandia - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

accordo di adesione della Svezia - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

* nella misura in cui si riferisce all'articolo 2

48.

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427)

49.

Dichiarazione del Comitato esecutivo del 26 giugno 1996 relativa all'estradizione (SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 435)

50.

Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436)

51.

Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408)

52.

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'Acquis Schengen nel settore telecomunicazioni (SCH/Com-ex (99) 6) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 409)

53.

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti (SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 417)

54.

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali (SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 428)

55.

Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1)

56.

Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25)

57.

Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27)

58.

Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14)

59.

Decisione 2009/724/GAI della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 41)


(1)  Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute in atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE del Consiglio (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).

(3)  Questo atto e i due atti elencati insieme ad esso (le cosiddette «decisioni di Prüm») sono soggetti alle misure transitorie di cui alla decisione 2014/836/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 11) e alle altre misure specifiche di cui alla decisione 2014/837/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 17).

(4)  Nel processo verbale del Consiglio del 21 ottobre 2014 è stata iscritta una dichiarazione relativa a questo atto secondo cui il Regno Unito «si impegna a riconsiderare a tempo debito i vantaggi connessi con la notifica della sua intenzione di partecipare a tale provvedimento. Il Regno Unito pubblicherà una valutazione dell'impatto potenziale del provvedimento ai fini di tale riconsiderazione».


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 430/23


Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che sono stati modificati da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che restano pertanto applicabili al Regno Unito, quali modificati o sostituiti

(2014/C 430/04)

AVVISO AL LETTORE

Il presente elenco è stato stilato a fini di trasparenza ed è pubblicato unicamente a scopo informativo.

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede, all'articolo 10, paragrafo 4, che il Regno Unito possa notificare al più tardi entro il 31 maggio 2014 che non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia con riguardo agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Regno Unito ha effettuato tale notifica il 24 luglio 2013. Gli atti in questione cesseranno pertanto di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014.

Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, terza frase, del protocollo n. 36, gli atti in questione che sono stati modificati, indipendentemente dalla tecnica redazionale (modifica, sostituzione o abrogazione, totale o parziale, del pertinente atto), dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona mediante un atto applicabile al Regno Unito non cesseranno di applicarsi al Regno Unità e continueranno pertanto a essere applicabili a tale paese, quali modificati o sostituiti.

I.   Acquis non Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è stato modificato o sostituito da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

1.

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e detta convenzione firmata il 29 maggio 2000 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1)

Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e detto protocollo firmato il 16 ottobre 2001 (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)

sostituiti, per quanto riguarda le corrispondenti disposizioni, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

2.

Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1)

sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

3.

Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1)

sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1) (1)

4.

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45)

sostituita, per quanto riguarda il sequestro probatorio, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

5.

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44)

sostituita dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1) (2)

6.

Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67)

sostituita dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8)

7.

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63)

modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 5)

8.

Decisione 2006/697/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1)

sostituita dalla decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia(GU L 343 del 28.11.2014, pag. 1)

9.

Decisione 2007/551/PESC/GAI del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 16)

sostituita dalla decisione 2012/472/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 4)

10.

Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 47)

sostituita dalla decisione 2012/381/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 3)

11.

Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72)

sostituita dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

12.

Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12)

modificata dalla decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 104)

II.   Acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è stato modificato o sostituito da un atto adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona applicabile al Regno Unito

13.

Titolo III, capitolo 2 (articoli da 48 a 53, relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale) e articolo 73 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)

sostituiti, per quanto riguarda le corrispondenti disposizioni, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

14.

Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138)

sostituita dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27)

15.

Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e accordo firmato il 26 ottobre 2004 (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50)

modificati dal protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 28 febbraio 2008, approvato con decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, di detto protocollo con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1)


(1)  Il Regno Unito ha accettato questa misura dopo la sua adozione, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 21 (v. decisione 2011/692/UE della Commissione del 14 ottobre 2011, GU L 271 del 18.10.2011, pag. 49).

(2)  Rettifica nella GU L 18 del 21.1.2012, pag. 7.