ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 352

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
7 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 352/01

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

1

2014/C 352/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7373 — Ortner / Strauss / UBM) ( 1 )

3

2014/C 352/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge) ( 1 )

3

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2014/C 352/04

Parere della Banca centrale europea, del 25 luglio 2014, relativa a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione (CON/2014/58)

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 352/05

Tassi di cambio dell'euro

12

2014/C 352/06

Avviso concernente le norme di origine applicabili e la sospensione temporanea relativamente all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 352/07

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 352/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7423 — VINCI / Imtech ICT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2014/C 352/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7333 — Alitalia/Etihad) ( 1 )

16

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 352/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/1


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

2014/C 352/01

Un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC2004 — relazione della 53a riunione del Comitato S.A):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO S.A DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(53a RIUNIONE DEL C.S.A DI MARZO 2014)

DOC. NC2004

Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione S.A

Capitoli 3, 5 e 16

O/10

07.12

O/1

Capitolo 29

O/8

28.33

O/30

29.34

O/9

30.02

O/7

Pareri di classificazione approvati dal comitato S.A

1902.30/1

O/12

2005.80/1

O/13

2008.99/3

O/14

2106.90/29

O/15

3824.90/20

O/16

3913.90/1

O/17

4303.90/1

O/18

5402.20/1

O/19

6204.62/1

O/20

6206.30/1

O/21

6214.90/2

O/22

8473.30/3

O/23

8517.70/1

O/24

8517.70/2

O/25

8537.10/2

O/26

8543.70/6-7

O/27

9018.39/1

O/11

9403.20/2

O/28

9705.00/1-3

O/29

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio oppure consultando il sito Internet di questa Direzione Generale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


7.10.2014   

IT

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C 352/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7373 — Ortner / Strauss / UBM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 352/02

Il 30 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7373. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.10.2014   

IT

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C 352/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 352/03

Il 10 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7316. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/4


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 luglio 2014

relativa a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione

(CON/2014/58)

2014/C 352/04

Introduzione e base giuridica

Il 7 febbraio 2013 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).

La Banca centrale europea (BCE), in assenza di una formale consultazione da parte dei legislatori, ha deciso di formulare di propria iniziativa un parere sulla proposta di direttiva. La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui all’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato. Inoltre, l'articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto della Banca centrale europea») dispone che la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) possano accordare facilitazioni e che la BCE possa stabilire regolamenti al fine di assicurare sistemi di compensazione efficienti e affidabili all'interno dell'Unione. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Scopo della proposta di direttiva

1.1

La proposta di direttiva mira ad assicurare un livello comune elevato di sicurezza delle reti e delle informazioni (SRI) migliorando la sicurezza di internet e delle reti e dell'informazione che sostengono la nostra società e l'economia. La presente proposta costituisce la misura principale della strategia europea per la cibersicurezza (2).

1.2

I sistemi informativi e le reti svolgono un ruolo essenziale per agevolare i movimenti transnazionali di beni, servizi e persone. Tenendo conto di questa dimensione transnazionale intrinseca, un’eventuale perturbazione in uno Stato membro può ripercuotersi sugli altri Stati membri e avere conseguenze in tutta l’UE. Inoltre, la probabilità e la frequenza degli incidenti e l’incapacità di garantire una protezione sufficiente compromettono la fiducia del pubblico nella SRI. La resilienza e la stabilità della SRI sono quindi essenziali per l'armonioso funzionamento del mercato interno.

1.3

La proposta di direttiva si basa su precedenti iniziative in questo settore. In questo contesto, la proposta di direttiva riconosce la necessità di armonizzare le regole in materia di SRI e di creare meccanismi di cooperazione efficaci tra gli Stati membri (3).

1.4

La proposta di direttiva istituisce un quadro giuridico comune nell'Unione per la SRI relativo alle capacità degli Stati membri, ai meccanismi per la collaborazione a livello dell’Unione e agli obblighi di pubbliche amministrazioni e soggetti del settore privato in specifici settori critici. Ciò dovrebbe garantire un adeguato livello di preparazione a livello nazionale e contribuire a creare quel clima di fiducia reciproca che costituisce un prerequisito per l'effettiva collaborazione a livello dell'UE. La creazione di un meccanismo di cooperazione in rete a livello dell'UE costituirà lo strumento per prevenire e reagire in maniera coerente e coordinata agli incidenti e ai rischi transfrontalieri relativi alla SRI.

1.5

Le principali disposizioni riguardano:

a)

l'obbligo per tutti gli Stati membri di disporre di capacità minime a livello nazionale, attraverso la nomina di autorità competenti per la SRI, la creazione di squadre di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Teams, CERT), e l'adozione di strategie e piani nazionali di collaborazione in materia di SRI;

b)

lo scambio di informazioni in rete obbligatorio tra Stati membri, nonché la creazione di un piano paneuropeo di collaborazione in materia di SRI e preallarmi coordinati relativi a incidenti in materia di cibersicurezza;

c)

rifacendosi al modello della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la garanzia che si sviluppi una cultura della gestione dei rischi e dello scambio di informazioni tra i settori pubblico e privato. Alle imprese attive nei settori critici specifici e alle pubbliche amministrazioni sarà chiesto di valutare i rischi che corrono e di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire la SRI. Questi soggetti dovranno altresì segnalare alle autorità competenti gli incidenti che compromettano gravemente le loro reti e sistemi informativi e aventi un impatto significativo sulla continuità di servizi critici e sulla fornitura di beni.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

La BCE appoggia le finalità della proposta di direttiva di assicurare un livello comune elevato di SRI nell'Unione e di adottare in questa materia un approccio coerente nei diversi settori economici e negli Stati membri. È importante garantire che il mercato interno costituisca un luogo sicuro dove fare affari e che tutti gli Stati membri dispongano di un minimo livello di preparazione in caso di incidenti in materia di cibersicurezza.

2.2

Tuttavia, la BCE ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe far salvo il regime esistente per la sorveglianza dell'Eurosistema sui sistemi di pagamento e di regolamento (5), che include meccanismi adeguati, tra l'altro, nel settore della SRI. È opportuno rilevare che la BCE è particolarmente interessata ad aumentare la sicurezza dei sistemi di pagamento e di regolamento (6) al fine di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e contribuire a mantenere la fiducia nell'euro e nel funzionamento dell'economia nell'Unione.

2.3

Inoltre la valutazione dei meccanismi di sicurezza e delle notifiche di incidente per i sistemi di pagamento e regolamento e per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) è una delle competenze chiave delle autorità incaricate della vigilanza prudenziale e delle banche centrali. L’elaborazione dei requisiti di sorveglianza nei settori summenzionati dovrebbe rimanere di competenza di tali autorità e sarebbe opportuno evitare che le altre autorità nazionali impongano ai sistemi di pagamento e di regolamento e ai PSP obblighi potenzialmente confliggenti. Inoltre, la gestione del rischio, compresi i requisiti di sicurezza relativi ai sistemi di pagamento e regolamento e ad altre infrastrutture di mercato nell'area dell'euro, è regolata dall'Eurosistema che comprende la BCE e le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Per mezzo di tale funzione di sorveglianza l'Eurosistema punta a garantire il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento mediante l'applicazione, tra l'altro, di standard di sorveglianza adeguati e requisiti minimi. La proposta di direttiva dovrebbe tenere conto del quadro di sorveglianza attualmente operante e garantire la coerenza della regolamentazione nell'UE.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Il considerando 5 e l'articolo 1 della proposta di direttiva dispongono che i relativi obblighi, i meccanismi di cooperazione e i requisiti di sicurezza si applicheranno a tutte le pubbliche amministrazioni e operatori di mercato. L'attuale formulazione del considerando 5 e dell'articolo 1 non tiene conto del mandato conferito all’Eurosistema, sancito dal Trattato, di sorvegliare i sistemi di pagamento e regolamento. La proposta di direttiva dovrebbe pertanto essere modificata al fine di rispecchiare adeguatamente i compiti dell'Eurosistema in questo campo.

3.2

I meccanismi e le procedure con le quali le banche centrali e le altre autorità competenti esercitano la sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli sono contenuti in una serie di direttive e regolamenti dell’Unione tra cui, in particolare:

a)

la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la «direttiva sul carattere definitivo del regolamento») (7) che consente alle autorità competenti degli Stati membri di sottoporre a meccanismi di sorveglianza i sistemi di pagamento e di regolamento soggetti alla loro giurisdizione (8);

b)

il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (di seguito il «regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo [European Market Infrastructure Regulation, EMIR]») che riconosce i ruoli dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e del SEBC nella fissazione di standard di regolamentazione e nella sorveglianza delle controparti centrali; e

c)

la proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (central securities depositories, CSD) e recante modifica della direttiva 98/26/CE (10) (di seguito il «regolamento sui depositari centrali [central securities depositories regulation, CSDR]»), che impone di conferire alle autorità competenti poteri di vigilanza e di indagine e in particolare l'articolo 45 di detto regolamento che introduce requisiti prudenziali per i CSD, ivi incluse importanti disposizioni sull'attenuazione del rischio operativo.

3.3

Inoltre, è opportuno osservare che, il 3 giugno 2013 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato i Principles for financial market infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari), introdotti nell'aprile 2012 dal Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali e dal Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori immobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (11), per l'esercizio della sorveglianza da parte dell'Eurosistema in relazione a tutti i tipi di infrastrutture dei mercati finanziari. A ciò ha fatto seguito una consultazione pubblica relativa a un progetto di regolamento sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (di seguito, il «regolamento sugli SPIS») (12). Il regolamento sugli SPIS dà attuazione ai principi CPSS-IOSCO attribuendogli efficacia vincolante e riguarda i sistemi di pagamento di pagamento di importanza sistemica sia di importo rilevante sia al dettaglio, gestiti da BCN dell'Eurosistema o da soggetti privati.

3.4

I meccanismi di sorveglianza sui sistemi di pagamento e PSP attualmente operanti (13) già includono procedure di preallarme (14) e risposte coordinate (15) dentro e fuori l'Eurosistema per fronteggiare possibili minacce alla cibersicurezza, equivalenti a quelle stabilite agli articoli 10 e 11 della proposta di direttiva.

3.5

Il SEBC ha dettato norme relative a obblighi di segnalazione e di gestione del rischio per i sistemi di pagamento. Inoltre la BCE sottopone periodicamente a verifica i sistemi di regolamento titoli al fine di stabilirne l'idoneità all'uso nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Pertanto la BCE ritiene necessario che i requisiti previsti dalla proposta di direttiva riguardanti infrastrutture di mercato di importanza critica e i rispettivi gestori (16) non pregiudichino gli standard di cui al regolamento sugli SPIS, il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema e in particolare l'EMIR e il futuro CSDR. Inoltre essi non dovrebbero interferire con i compiti dell'ABE e dell'AESFEM e di altre autorità incaricate della vigilanza prudenziale (17).

3.6

A prescindere dalle considerazioni di cui sopra, la BCE ritiene che vi siano validi argomenti affinché l'Eurosistema scambi le informazioni con il Comitato per la SRI istituto ai sensi dell'articolo 19 della proposta di direttiva. Ai fini di un efficace scambio di informazioni, che potrebbe rendersi necessario, la BCE, l'ABE e l'AESFEM dovrebbero essere invitate a inviare rappresentati alle riunioni del Comitato per SRI per argomenti all'ordine del giorno che possano essere d'interesse per l'assolvimento dei rispettivi compiti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 luglio 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 48 final.

(2)  Cfr. la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro», JOIN(2013) 1 final.

(3)  Tali meccanismi includono le seguenti comunicazioni: Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo COM(2001) 298 final; Una strategia per una società dell'informazione sicura: dialogo partnerariato e responsabilizzazione COM(2006) 251 final; Proteggere le infrastrutture critiche informatizzate «Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la resilienza per proteggere l’Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni» COM(2009) 149 final; Un’agenda digitale europea COM(2010) 245 final; e Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate (CIIP) «Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» COM(2011) 163 final.

(4)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(5)  Le funzioni di sorveglianza di alcuni membri del SEBC sono svolte sulla base di leggi e regolamenti nazionali, che integrano, e in alcuni casi si sovrappongono alla competenza dell'Eurosistema.

(6)  Il termine «regolamento», per come utilizzato nel presente parere, include la funzione di compensazione.

(7)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(8)  Cfr. il terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva sul carattere definitivo del regolamento.

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(10)  COM(2012) 73 final.

(11)  Disponibile sul sito internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo: https://www.bis.org/publ/cpss94.pdf

(12)  Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(13)  Si veda il Comunicato stampa della BCE relativo in particolare, al Memorandum of Understanding on high-level principles of co-operation between the banking supervisors and central banks of the European Union in crisis management situations (protocollo d'intesa sui principi superiori di cooperazione tra le autorità bancarie di vigilanza e le banche centrali dell'Unione europea in situazioni di gestione delle crisi, di seguito il protocollo d'intesa) (2003) disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(14)  Si veda la Recommendation 3: incident monitoring and reporting in Recommendations for the security of internet payments-final version after public consultation, ad opera del consesso europeo sulla sicurezza dei pagamenti al dettaglio (European Forum on the Security of Retail Payments [SecuRe Pay]), del gennaio 2013 disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu

(15)  Sulla base dei principi per la sorveglianza cooperativa internazionale, ribaditi dal rapporto sulla sorveglianza del CPSS del 2005, in diversi casi le banche centrali dell'Eurosistema hanno partecipato con successo ad accordi di sorveglianza cooperativa, come nel quadro degli accordi per la sorveglianza su SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) e CLS (Continuous Linked Settlement).

(16)  Ad esempio, l'obbligo degli operatori di mercato di ottemperare alle misure tecniche e organizzative di cui agli articoli 14, paragrafi 3 e 4, e il potere di impartire istruzioni vincolanti nei confronti di operatori di mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 3 della proposta di direttiva.

(17)  Si veda il paragrafo 2.12 del parere CON/2014/9 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu


ALLEGATO

Proposte di formulazione

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 5

«(5)

È necessario che la presente direttiva si applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi informativi in modo da coprire tutti i relativi rischi ed incidenti. È opportuno tuttavia che gli obblighi fatti alle pubbliche amministrazioni e agli operatori del mercato non si applichino alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (2), perché tali imprese sono soggette a specifici obblighi di sicurezza e integrità previsti dall’articolo 13 bis di detta direttiva; i suddetti obblighi non devono inoltre applicarsi ai prestatori di servizi fiduciari.»

«(5)

È necessario che la presente direttiva si applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi informativi in modo da coprire tutti i relativi rischi ed incidenti. È opportuno tuttavia che gli obblighi fatti alle pubbliche amministrazioni e agli operatori del mercato non si applichino alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (2), perché tali imprese sono soggette a specifici obblighi di sicurezza e integrità previsti dall’articolo 13 bis di detta direttiva; i suddetti obblighi non devono inoltre applicarsi ai prestatori di servizi fiduciari. Inoltre, a prescindere dalla sua applicazione a pubbliche amministrazioni e operatori di mercato, la presente direttiva non incide su compiti e doveri conferiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal Trattato e dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, né su funzioni equivalenti assolte dai membri del SEBC nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, specialmente per ciò che attiene alle politiche in tema di vigilanza prudenziale di enti creditizi e alla sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli. Gli Stati membri fanno affidamento sulla vigilanza prudenziale e sulle funzioni di sorveglianza esercitate dalle banche centrali e dalle autorità di vigilanza di tali operatori nei rispettivi ambiti di competenza.»

Sarebbe opportuno modificare il considerando 5 al fine di rispecchiare le responsabilità della BCE e delle BCN in materia di sorveglianza e regolamentazione dei sistemi di pagamento e di regolamento. Ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato, uno dei compiti fondamentali del SEBC è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. L'articolo 22 dello Statuto del SEBC conferisce alla BCE la facoltà di stabilire regolamenti al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili. Si dovrebbe altresì tener conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato, il SEBC contribuisce alla buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, in base all'Eurosystem oversight policy framework (quadro politico di vigilanza sull’Eurosistema) del luglio 2011  (2) , la «sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento è una funzione di banca centrale mediante la quale promozione di obiettivi di sicurezza ed efficienza è realizzata attraverso il monitoraggio di sistemi esistenti o in corso di progettazione, sottoponendoli a verifiche rispetto a tali obiettivi e, se necessario, disponendone la modifica».

In altri termini, assicurare la sicurezza e l'efficienza dei sistemi è un importante prerequisito della capacità dell'Eurosistema di contribuire alla stabilità finanziaria, attuare la politica monetaria e mantenere la fiducia del pubblico nell'euro.

Inoltre, in sintonia con i commenti della BCE sulla proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), va osservato che le autorità di vigilanza nazionali e le banche centrali sono le autorità competenti ad adottare linee guida in materia di gestione e notifica degli incidenti per i PSP, nonché in materia di scambio delle notifiche di incidente tra le autorità rilevanti. Il considerando dovrebbe altresì tenere in debito conto dei compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Infine, quando membri del SEBC non appartenenti all'area dell'euro assolvono funzioni equivalenti a quelle del Trattato e compiti conferiti dallo Statuto del SEBC ai sensi della legislazione nazionale, tali funzioni non dovrebbero risentirne.

Modifica 2

Articolo 1, paragrafi 4 e 5 (nuovi)

«4.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative dell’Unione in materia di cibercriminalità e la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (9).

5.

La presente direttiva lascia impregiudicate anche le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (11).

6.

Lo scambio di informazioni all’interno della rete di collaborazione in virtù delle disposizioni del capo III e le notifiche di incidenti a carico della SRI in virtù dell’articolo 14 possono comportare il trattamento di dati personali. Tale trattamento, necessario per conseguire gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla presente direttiva, è soggetto all’autorizzazione degli Stati membri a norma dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE e in virtù della direttiva 2002/58/CE quali recepite negli ordinamenti nazionali»

«4.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative dell’UEnione in materia di cibercriminalità e la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (9).

5.

La presente direttiva lascia impregiudicati la sorveglianza e i compiti conferiti alla BCE e al SEBC relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e ai sistemi di pagamento e di regolamento per i quali specifici requisiti di gestione del rischio e di sicurezza sono stati stabiliti nel quadro regolamentare del SEBC e quello stabilito da altri regolamenti e direttive europee correlati. Analogamente, la presente direttiva lascia impregiudicate funzioni equivalenti assolte dai membri del SEBC ai sensi dei rispettivi ordinamenti nazionali.

5 6.

La presente direttiva lascia altresì impregiudicate anche le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (11).

6 7.

Lo scambio di informazioni all’interno della rete di collaborazione in virtù delle disposizioni del capo III e le notifiche di incidenti a carico della SRI in virtù dell’articolo 14 possono comportare il trattamento di dati personali. Tale trattamento, necessario per conseguire gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla presente direttiva, è soggetto all’autorizzazione degli Stati membri a norma dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE e in virtù della direttiva 2002/58/CE quali recepite negli ordinamenti nazionali.»

Come già rilevato, il SEBC è fortemente interessato a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento. Ciò deriva dall'importanza dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento ai fini della regolare conduzione delle operazioni di politica monetaria e dal loro ruolo nell'assicurare, più in generale, la stabilità del sistema finanziario. Pertanto, la BCE raccomanda che la proposta di direttiva tenga conto del ruolo del SEBC in relazione ai sistemi di pagamento e regolamento e del quadro di sorveglianza attualmente in vigore. Il SEBC dispone di strumenti estremamente efficaci per garantire i livelli di sicurezza ed efficienza di tali sistemi. Il considerando dovrebbe altresì tenere in debito conto dei compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

La proposta di direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate funzioni equivalenti assolte da membri del SEBC non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Modifica 3

Articolo 6, paragrafo 1

«1.

Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “autorità competente”).»

«1.

Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “autorità competente”).

È messa in atto un'efficace cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di regolamentazione nazionali ed europee.»

Spiegazione

La BCE raccomanda di modificare l'articolo 6, paragrafo 1, al fine di assicurare un buon livello di cooperazione a livello di Unione.

Modifica 4

Articolo 8, paragrafo 3

«3.

All’interno della rete di collaborazione le autorità competenti:

(a)

diffondono preallarmi in merito a rischi e a incidenti in conformità all’articolo 10;

(b)

garantiscono una risposta coordinata in conformità all’articolo 11;

(c)

pubblicano periodicamente informa- zioni non riservate sui preallarmi in corso e sulla risposta coordinata su un sito comune;

(d)

discutono e valutano insieme, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, una o più strategie nazionali e uno o più piani nazionali di collaborazione in materia di SRI ai sensi dell’articolo 5, nell’ambito della presente direttiva;

(e)

discutono e valutano insieme, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l’efficacia delle squadre CERT, in particolare in occasione di esercitazioni in materia di SRI eseguite a livello di Unione;

(f)

collaborano e scambiano informazioni su tutti gli aspetti pertinenti col Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi europei competenti in particolare nei campi della protezione dei dati, dell’energia, dei trasporti, delle banche, delle borse e della sanità;

(g)

si scambiano reciprocamente e comunicano alla Commissione informazioni e buone pratiche e si assistono reciprocamente ai fini della creazione di capacità in materia di SRI;

(h)

organizzano periodicamente revisioni tra pari in materia di capacità e preparazione;

(i)

organizzano esercitazioni in materia di SRI al livello di Unione e partecipano, secondo il caso, a esercitazioni internazionali in materia di SRI.»

«3.

All’interno della rete di collaborazione le autorità competenti:

(a)

diffondono preallarmi in merito a rischi e a incidenti in conformità all’articolo 10;

(b)

garantiscono una risposta coordinata in conformità all’articolo 11;

(c)

pubblicano periodicamente informazioni non riservate sui preallarmi in corso e sulla risposta coordinata su un sito comune;

(d)

discutono e valutano insieme, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, una o più strategie nazionali e uno o più piani nazionali di collaborazione in materia di SRI ai sensi dell’articolo 5, nell’ambito della presente direttiva;

(e)

discutono e valutano insieme, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l’efficacia delle squadre CERT, in particolare in occasione di esercitazioni in materia di SRI eseguite a livello di Unione;

(f)

collaborano e scambiano informazioni su tutti gli aspetti pertinenti col Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi europei competenti in particolare nei campi della protezione dei dati, dell’energia, dei trasporti, delle banche, delle borse e della sanità;

(g)

si scambiano reciprocamente e comunicano alla Commissione informazioni e buone pratiche e si assistono reciprocamente ai fini della creazione di capacità in materia di SRI;

(h)

organizzano periodicamente revisioni tra pari in materia di capacità e preparazione;

(i)

organizzano esercitazioni in materia di SRI al livello di Unione e partecipano, secondo il caso, a esercitazioni internazionali in materia di SRI. ;

(j)

assicurano lo scambio di informazioni con le autorità di regolamentazione europee e nazionali (ad esempio, per il settore finanziario: il Sistema europeo di banche centrali [SEBC] e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [AESFEM], che collaboreranno strettamente allorché siano identificati incidenti di sicurezza potenzialmente in grado di impedire il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento).»

Sussistono validi argomenti a favore dello scambio di informazioni con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione o con le autorità competenti ai sensi della proposta di direttiva, e con l'ABE o l'AESFEM in quanto autorità competente per il coordinamento in relazione ad incidenti relativi a prestatori di servizi di pagamento.

Pertanto, la BCE propone questa modifica nell'ottica di un’intensificazione dello scambio di informazioni e di un miglior coordinamento a livello di Unione.

Modifica 5

Articolo 19, paragrafo 1

«1.

La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo “il comitato per la sicurezza delle reti e dell’informazione”). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»

«1.

La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo “il comitato per la sicurezza delle reti e dell’informazione”). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

La BCE, l’ABE e l'AESFEM sono invitate a inviare un proprio rappresentante alle riunioni del comitato per la sicurezza delle reti e dell’informazione per argomenti all'ordine del giorno che possano incidere sull'assolvimento dei loro rispettivi compiti.»

La BCE ha un interesse acquisito al rafforzamento della sicurezza nei sistemi, servizi e strumenti di pagamento e di regolamento, che contribuisce in modo determinante a mantenere la fiducia nella moneta unica e nel buon funzionamento dell'economia nell'Unione. A tal fine, la BCE raccomanda di estenderle l'invito alle riunioni del Comitato SRI. In ogni caso, la BCE dovrà essere consultata formalmente ai sensi del Trattato su ogni misura analoga relativa a sistemi di pagamento e in ogni altra questione che rientra nella sua competenza.

L'ABE e l'AESFEM dovrebbero essere altresì coinvolte su questioni relative a PSP.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 ottobre 2014

2014/C 352/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2565

JPY

yen giapponesi

137,25

DKK

corone danesi

7,4439

GBP

sterline inglesi

0,78575

SEK

corone svedesi

9,0773

CHF

franchi svizzeri

1,2120

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1575

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,481

HUF

fiorini ungheresi

308,27

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1844

RON

leu rumeni

4,4090

TRY

lire turche

2,8588

AUD

dollari australiani

1,4381

CAD

dollari canadesi

1,4078

HKD

dollari di Hong Kong

9,7465

NZD

dollari neozelandesi

1,6104

SGD

dollari di Singapore

1,6054

KRW

won sudcoreani

1 341,07

ZAR

rand sudafricani

14,1403

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7149

HRK

kuna croata

7,6415

IDR

rupia indonesiana

15 316,16

MYR

ringgit malese

4,0996

PHP

peso filippino

56,276

RUB

rublo russo

50,0375

THB

baht thailandese

40,986

BRL

real brasiliano

3,0014

MXN

peso messicano

16,8044

INR

rupia indiana

77,2500


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/13


Avviso concernente le norme di origine applicabili e la sospensione temporanea relativamente all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra

2014/C 352/06

L’Unione europea e la Repubblica di Figi hanno notificato l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, di tale accordo (1).

Dal 28 luglio 2014 pertanto l’accordo si applica provvisoriamente tra l’Unione europea e la Repubblica di Figi. A decorrere da tale data, conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (2), il protocollo I dell’accordo riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» sostituisce le disposizioni dell’allegato II di detto regolamento.

A decorrere dalla stessa data, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1528/2007, le procedure di sospensione temporanea di cui all’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sono sostituite dalle procedure di cui all’articolo 17 dell’accordo.


(1)  GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

(2)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/14


Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2014/C 352/07

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli accordi amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di luglio 2015.

L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) in materia di Unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale, tramite le amministrazioni nazionali, devono pervenire alla Commissione le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 16 dicembre 2014, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare regolarmente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7423 — VINCI / Imtech ICT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 352/08

1.

In data 30 settembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Vinci Energies SA, appartenente al gruppo Vinci («gruppo Vinci», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Imtech ICT Group («Imtech ICT», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   gruppo Vinci: energia e servizi informatici, edilizia, lavori pubblici e genio civile, concessioni e infrastrutture, opere stradali;

—   Imtech ICT: prestazione di servizi informatici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7423 — VINCI / Imtech ICT, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7333 — Alitalia/Etihad)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 352/09

1.

In data 29 settembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA («Alitalia», Italia) e Etihad Airways PJSC («Etihad», Emirati arabi uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di New Alitalia (Italia), un'impresa comune di nuova costituzione che riprenderà, garantendo la continuità aziendale, le attività di Alitalia, mediante acquisto di quote. Nell'ambito della stessa operazione, Etihad acquisirà il controllo esclusivo di Alitalia Loyalty SpA («Alitalia Loyalty»), una controllata di Alitalia che gestisce il programma «frequent flyer», da New Alitalia.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Alitalia: Alitalia è la compagnia nazionale italiana che opera nel trasporto aereo interno e internazionale,

—   Alitalia Loyalty: Alitalia Loyalty è un soggetto giuridico distinto che si dedica esclusivamente alla gestione e allo sviluppo del programma di fidelizzazione della clientela di Alitalia denominato «MilleMiglia»,

—   Etihad: Etihad è la compagnia nazionale di Abu Dhabi che opera nel trasporto aereo internazionale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7333 — Alitalia/Etihad, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/17


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2014/C 352/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 9

«FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA»/«FASOLA Z DOLINY DUNAJCA»

N. CE: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altri [da precisare]

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica (modifiche)

La modifica riguarda il valore del peso di 1 000 semi. L’indicazione, al punto 3.2 (descrizione del prodotto), di un peso da 1 100 a 1 500 grammi per 1 000 semi è un evidente errore di trascrizione. La grandezza dei semi è una delle caratteristiche principali della «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca». In realtà, il peso di 1 000 semi oscilla tra 2 000 e 2 800 g. Il punto 3.2 è stato pertanto completato con una nuova frase formulata come segue: «Questo fagiolo figura tra i più grandi della specie (fagiolo di Spagna - Phaseolus Μultiflorus syn. Phaseolus coccineus)». Questa frase costituisce un ulteriore argomento che giustifica la necessità di modificare il peso di 1 000 semi della «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca».

Il punto 7 del disciplinare, relativo al metodo di produzione, è invece completato menzionando l’uso dei fusti di girasole (Helianthus annuus in latino) come tutori. Il girasole è utilizzato come tutore vegetale nella coltivazione del fagiolo rampicante «Piękny Jaś» fin dall’inizio di questa produzione nella valle del Dunajec. Attualmente, in considerazione dell’ecocompatibilità e della valorizzazione del paesaggio, gli agricoltori ricorrono sempre più spesso a tale metodo. Affinché questi ultimi possano beneficiare della DOP, è necessario completare la domanda facendo figurare questo tipo di tutore.

Inoltre, al punto 7 del disciplinare della «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» sono anche stati aggiornati i dati agrotecnici riguardanti le norme relative alla semina e all’ampiezza delle file per la coltivazione del fagiolo. Si sono dovute apportare tali modifiche per tener conto del fatto che, in questi ultimi anni, sono state sostituite numerosissime attrezzature di produzione utilizzate dagli agricoltori della Piccola Polonia. I trattori agricoli moderni hanno infatti un passo più lungo rispetto ai loro predecessori, nonché pneumatici più larghi: è quindi necessario modificare le norme agrotecniche applicate.

Le modifiche proposte consentiranno ai produttori che applicano norme agrotecniche moderne di avvalersi della tutela conferita dalla DOP, senza influenzare in alcun modo la specificità della «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» di cui al punto 5.2 del documento unico, né le sue succulente qualità.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA»/«FASOLA Z DOLINY DUNAJCA»

N. CE: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«Fasola z Doliny Dunajca»

2.   Stato membro o paese terzo

Polonia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Soltanto i fagioli secchi destinati al consumo umano possono essere commercializzati con la denominazione «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» [fagiolo cannellino della valle del Dunajec, detto «il bel Jacquot della valle del Dunajec»]. Questo fagiolo figura tra i più grossi della specie (fagiolo di Spagna - Phaseolus Μultiflorus syn. Phaseolus coccineus).

Caratteristiche fisiche:

peso da 2 000 a 2 800 grammi per 1 000 semi, in funzione delle caratteristiche pedologiche della parcella coltivata e delle condizioni climatiche durante il periodo vegetativo;

i fagioli giunti a maturità sono sani, lisci, di forma regolare e piena, uniformemente reniformi, schiacciati lungo il bordo, esenti da deterioramenti o tracce di perforazioni provocate da insetti. La buccia che copre i semi presenta un aspetto lucido e una colorazione bianca omogenea caratteristici. L’odore dei fagioli è quello tipico di un’essiccazione riuscita, senza odore di muffa né altri effluvi estranei. Il tasso di umidità dei semi non supera il 18 %. I semi hanno un sapore delicato, dolce, leggermente zuccherino, caratteristico di questa varietà di fagioli.

Requisiti minimi per i fagioli prima del condizionamento:

semi spezzati: non più dello 0,1 %;

semi essiccati: non più dello 0,1 %;

semi bianchi provenienti da altre varietà: non più del 2 %;

semi colorati: non più dell’1 %;

semi cariati e ammuffiti: non più dell’1 %;

frammenti di steli e di baccelli, di foglie, di legno, di tegumenti, semi di piante infestanti non nocive alla salute: non più dello 0,3 %;

impurità minerali: non più dello 0,2 %

La percentuale complessiva di fagioli che non soddisfano i requisiti indicati non può superare l’1,05 %.

Caratteristiche chimiche:

tenore in proteine - dal 20 al 24 %;

materie grasse grezze - dall’1,0 al 2,5 %;

fibre alimentari grezze - dal 3,3 al 4,8 %;

ceneri grezze - dal 3,8 al 4,4 %.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Al fine di assicurare la migliore qualità possibile, tutte le fasi della produzione del fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» si svolgono nella zona geografica delimitata di cui al punto 4. In questa zona, infatti, esistono particolari condizioni naturali propizie alla coltivazione del fagiolo. Inoltre, l’intera produzione si basa su metodi tradizionali tipici di questa regione poiché la maggior parte del lavoro è realizzato a mano: da qui l’importanza attribuita alle competenze dei produttori locali.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui è coltivato il fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» corrisponde, per i confini amministrativi, al territorio di 11 comuni situati nella valle del Dunajec: Gródek nad Dunajcem (distretto di Nowy Sącz), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (distretto di Tarnów), Czchów (distretto di Brzeg) e Gręboszów (distretto di Dąbrowa Tarnowska), tutti appartenenti alla regione della Piccola Polonia.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La valle del Dunajec è stata scavata dal fiume Dunajec. Il rilievo non è lo stesso da un punto all’altro della valle. L’altitudine diminuisce progressivamente dal comune di Gródek nad Dunajcem per raggiungere il livello più basso nel territorio del comune di Wietrzychowice. Il rilievo della valle del Dunajec si snoda intorno ad un’ampia vallata organizzata a terrazze e orientata secondo un asse Sud-Ovest/Nord-Est. Il letto del Dunajec forma dei meandri di ampiezza variabile tra i 50 e i 150 metri o anche maggiori; il corso del fiume è parzialmente regolato, in particolare con la costruzione di dighe. Lungo il letto del fiume si estendono strisce di ciottoli prolungate da una terrazza inondabile, che costituisce la scarpata che occupa la maggior parte dei fondovalle. Nella valle del Dunajec si mescolano masse d’aria artica spinte verso Sud e masse d’aria calda che circolano da Sud verso Nord. Soffia anche il favonio. In primavera e in autunno le foschie mattutine permettono di attenuare il divario molto marcato tra temperature diurne e notturne. In primavera e in estate, la forma caratteristica della valle favorisce anche l’afflusso di masse d’aria calda.

I campi di fagioli bianchi «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» sono situati ad un’altitudine relativamente bassa e sono quindi al riparo dal vento. La loro ubicazione su suoli limosi è propizia a questa varietà, sia dal punto di vista del tenore di sostanze assimilabili, del pH del terreno, sia sotto il profilo della quantità e della distribuzione delle precipitazioni durante il periodo vegetativo. I suoli che costituiscono i terreni agricoli della valle del Dunajec si distinguono per il loro elevato tenore di magnesio (da 12,2 a 15,0 mg per 100 g di terra).

I dintorni della città di Tarnów, collocata al centro della valle del Dunajec, fanno parte delle regioni più calde della Polonia. Le date in cui la temperatura media diurna raggiunge determinate soglie termiche, ossia > 0, > 5, > 10 and > 15 °C sono qui particolarmente favorevoli alle culture, poiché nella valle del Dunajec questo passaggio si verifica alcuni giorni prima, talvolta persino una dozzina di giorni, rispetto alle altre regioni. Inoltre, i valori medi della temperatura per la città di Tarnów, rilevati per parecchi anni, sono superiori di 0,8 °C a quelli riscontrati a Cracovia, che si trova a circa 90 km di distanza.

5.1.1   Il fattore umano

I produttori agricoli impegnati nella coltivazione del fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» hanno acquisito e perfezionato nel corso delle generazioni le competenze necessarie alla coltivazione del fagiolo e all’ottenimento dei semi ricercati. Un’importanza tutta particolare è attribuita alla moltiplicazione delle sementi, da parte degli stessi produttori, alla determinazione del momento propizio per la semina, in modo da evitare le perdite dovute alle gelate tardive, alla preparazione del suolo a tale scopo, alla realizzazione della semina a postarelli (3-5 semi per foro), alla scelta dei tutori e alle modalità di puntellatura, nonché alla decisione del momento migliore per tagliare le piantine poiché l’essiccazione dei semi dev’essere conclusa prima che sopravvengano le prime gelate. Solo una pratica colturale esperta in tutte le fasi garantisce un raccolto omogeneo e fagioli di ottima qualità. La coltura del fagiolo si fonda essenzialmente su tecniche manuali; esige una minuzia particolare, un’attenzione scrupolosa, al fine di eseguire le varie operazioni al momento giusto, tenendo conto delle condizioni atmosferiche che variano da un anno all’altro.

5.2.   Specificità del prodotto

Il fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» si distingue dagli altri fagioli bianchi per le seguenti caratteristiche:

il suo tenore di magnesio è in media superiore di 80 mg/kg a quello osservato in altre varietà che crescono al di fuori della zona geografica delimitata di cui al punto 4;

l’umidità non supera il 18 %;

il sapore è dolce (confermato con prove nel laboratorio di analisi sensoriale);

la struttura e la consistenza: seme tenero e fondente, molto poco farinoso;

lo spessore della buccia, definita sottile nel laboratorio di studio sensoriale;

la morbidezza della buccia, definita tenera nel laboratorio di studio sensoriale;

il tempo di cottura inferiore di 10 minuti a quello che richiedono altre varietà che crescono al di fuori della zona geografica delimitata di cui al punto 4.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» è il prodotto della combinazione unica di fattori naturali (condizioni pedoclimatiche) e di competenze locali, combinazione che è la sola atta a garantire la qualità ineguagliabile del prodotto.

I terreni sui quali è coltivato questo fagiolo cannellino della valle del Dunajec sono particolarmente ricchi di magnesio, elemento che si ritrova in grande quantità nei semi e che contribuisce, purché si rispetti il calendario ottimale di raccolta, all’ottenimento di un prodotto dal caratteristico gusto dolce.

I suoli limosi fertili della valle del Dunajec, così come il clima, rispondono alle esigenze della pianta e le garantiscono buone condizioni per crescere e svilupparsi. Le variazioni delle temperature esterne durante il periodo vegetativo, la quantità e la distribuzione delle precipitazioni sono propizie al corretto sviluppo della pianta e favoriscono un raccolto abbondante. L’associazione unica delle succitate caratteristiche distintive della zona geografica e delle competenze dei produttori, soprattutto per quanto riguarda la scelta del momento della semina, la preparazione del suolo, la semina a postarelli, nonché la determinazione del momento migliore per tagliare le piantine, permettono di ottenere un raccolto abbondante costituito di fagioli di grandi dimensioni. Analogamente, la scelta oculata del momento del taglio e il periodo prolungato di essiccazione all’aria aperta, consentono, in condizioni termiche favorevoli, di ottenere semi a basso tenore di acqua e la cui buccia è più sottile rispetto alle altre varietà di fagiolo di Spagna coltivate altrove. I semi sono selezionati a mano, pratica che consente di rispettare le norme di qualità rigorose che si applicano al fagiolo cannellino della valle del Dunajec.

L’essiccazione si effettua in condizioni naturali, non accelerando né forzando artificialmente il processo; la perdita di volume avviene in maniera armoniosa senza che i semi diventino striminziti. Tali attenzioni fanno sì che fagiolo bianco «fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca»/«fasola z Doliny Dunajca» richieda un tempo di cottura ridotto e gli assicurano una struttura e una consistenza delicate, come pure una polpa tenera, molto meno dura che le varietà di fagiolo di Spagna coltivate al di fuori della zona geografica di cui al punto 4.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.