ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 351

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
6 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 351/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 351/02

Causa C-318/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 luglio 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Causa C-328/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 4 luglio 2014 — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová e a.

3

2014/C 351/04

Causa C-343/14 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2014 dalla Adler Modemärkte AG contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, Adler Modemärkte AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

3

2014/C 351/05

Causa C-350/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste (Italia) il 21 luglio 2014 — Florin Lazar, con procura speciale a Luigi Erculeo/Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Causa C-362/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 25 luglio 2014 — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Causa C-366/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Ungheria) il 28 luglio 2014 — Herrenknecht AG/Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Causa C-374/14 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2014 dalla Walcher Meßtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014, causa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

6

2014/C 351/09

Causa C-376/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 7 agosto 2014 — C/M

7

 

Tribunale

2014/C 351/10

Causa T-516/13: Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — CW/Consiglio

9

2014/C 351/11

Causa T-224/14: Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — CW/Consiglio

9

2014/C 351/12

Causa T-481/14: Ricorso proposto il 20 giugno 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/EIT

10

2014/C 351/13

Causa T-531/14: Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Sotiropoulou e altri/Consiglio

11

2014/C 351/14

Causa T-533/14 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2014 da Desislava Kolarova avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, Kolarova/REA

13

2014/C 351/15

Causa T-534/14: Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Murnauer Markenvertieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Causa T-535/14: Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — The Cookware Company/UAMI — Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Causa T-549/14: Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Causa T-552/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)

15

2014/C 351/19

Causa T-553/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)

16

2014/C 351/20

Causa T-556/14 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2014 da Victor Navarro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 maggio 2014, nella causa F-46/13, Navarro/Commissione

16

2014/C 351/21

Causa T-558/14: Ricorso proposto il 24 luglio 2014 — Research Engineering & Manufacturing/UAMI — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Causa T-562/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Yoo Holdings/UAMI — Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Causa T-563/14: Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Causa T-577/14: Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Corte di giustizia

19

2014/C 351/25

Causa T-579/14: Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — Birkenstock Sales/UAMI (Rappresentazione di un motivo superficiale)

20

2014/C 351/26

Causa T-581/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Yvonne Vierling/UAMI — IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Causa T-583/14: Ricorso proposto il 04 agosto 2014 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Causa T-589/14: Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — Musso/Parlamento

22

2014/C 351/29

Causa T-590/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Causa T-591/14: Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — BSH/UAMI (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Causa T-614/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI — Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Causa T-618/14: Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di un taco messicano)

25

2014/C 351/33

Causa T-621/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Causa T-622/14: Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — Lauritzen Holding/UAMI — IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Causa T-623/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Loewe Technologies/UAMI — DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Causa T-624/14: Ricorso proposto il 12 agosto 2014 — Bice International/UAMI — Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Causa T-625/14: Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera)

28

2014/C 351/38

Causa T-626/14: Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera blu)

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 351/39

Causa F-63/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014 — Psarras/ENISA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Risoluzione del contratto — Articolo 41, paragrafo 2,lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto al contraddittorio — Danno morale — Decisione di conseguenza illegittima — Pregiudizio eccessivo ai diritti di un terzo — Condanna d’ufficio al risarcimento del danno — Non esecuzione di una sentenza di annullamento)

30

2014/C 351/40

Causa F-13/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 giugno 2014 — DL/Commissione (Cancellazione dal ruolo — Rinuncia agli atti della ricorrente — Articolo 89, paragrafo 7, del regolamento di procedura — Accordo tra le parti sulle spese)

30

2014/C 351/41

Causa F-3/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 luglio 2014 — DJ/AESA

31

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 351/01

Ultima pubblicazione

GU C 339 del 29.9.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 329 del 22.9.2014

GU C 315 del 15.9.2014

GU C 303 dell'8.9.2014

GU C 292 dell'1.9.2014

GU C 282 del 25.8.2014

GU C 261 dell'11.8.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 luglio 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Causa C-318/14)

2014/C 351/02

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Resistente: Krajský úřad Olomouckého kraje

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba esser interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa nazionale la quale esige che un vettore con sede in un altro Stato membro, stabilito nella Repubblica ceca mediante una unità organizzativa, oltre alle licenze e alle concessioni che abilitano i vettori con sede nella Repubblica ceca ad effettuare servizi regolari di trasporto interno (trasporto pubblico urbano), ottenga, per esercitare la medesima attività, anche un’autorizzazione specifica il cui rilascio è a discrezione di un organo amministrativo.

2)

Se ai fini della valutazione della prima domanda sia rilevante il fatto che si tratta di trasporto pubblico urbano effettuato in regime di obbligo di servizio pubblico in base ad un contratto di servizio pubblico dietro compenso pagato con risorse pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (1), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

3)

Se l’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 12/98 (2) del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, in combinato disposto con l’articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possa essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di limitare l’effettuazione di trasporto pubblico urbano da parte di vettori con sede in un altro Stato membro nel modo menzionato nella prima questione.


(1)  GU L 315, pag. 1.

(2)  GU L 4, pag. 10.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 4 luglio 2014 — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová e a.

(Causa C-328/14)

2014/C 351/03

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Attrice: CD Consulting s. r. o.

Convenuta: Anna Pančurová e altri

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e l’articolo 4 della direttiva del Consiglio 87/102/CEE (2), del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella che rileva nel caso di specie, che, in linea di principio, non consente in nessuna fase del procedimento al giudice nazionale chiamato a decidere sui diritti derivanti da una cambiale cui è stata apposta una girata di esaminare d’ufficio il contratto, la causa del rapporto giuridico e l’eventuale natura abusiva di una condizione contrattuale, né l’eventuale violazione delle norme che disciplinano le conseguenze della mancata indicazione del TAEG nel contratto di credito al consumo, dal quale ha origine la cambiale.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 42, pag. 48.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/3


Impugnazione proposta il 15 luglio 2014 dalla Adler Modemärkte AG contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, Adler Modemärkte AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-343/14 P)

2014/C 351/04

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (rappresentante: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blufin SpA

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia

annullare la sentenza impugnata,

rinviare la causa al Tribunale, e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla Adler Modemärkte AG contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 febbraio 2012 (procedimento R 1955/2010-2) relativa a una procedura di opposizione tra la Blufin SpA e la Adler Modemärkte AG.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi:

1.

In primo luogo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. Il Tribunale ha interpretato erroneamente tale disposizione e la costante giurisprudenza relativa alla similitudine dei segni e al rischio di confusione, ove ha dedotto una similitudine dei segni e un rischio di confusione dei marchi in conflitto dalla concordanza di elementi del segno che, da una parte, corrispondono a un’indicazione materiale meramente descrittiva della natura dei prodotti (vale a dire, l’indicazione del colore «blu marino» per i prodotti designati dai marchi in conflitto) e che, d’altra parte, il pubblico di riferimento, in ragione dell’assenza di carattere distintivo intrinseco, non considera come elemento che rinvia all’origine commerciale del prodotto di un’impresa determinata distinguendolo dai prodotti di altre imprese. Peraltro, in questa controversia, il Tribunale viola la nozione giuridica di indicazione descrittiva assumendo che l’espressione «blu marino» non sia né descrittiva dei prodotti designati, vale a dire prodotti di abbigliamento, né una caratteristica essenziale del prodotto.

2.

In secondo luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di fatti falsificati. Il Tribunale ha negato che l’indicazione «blu marino» possa avere (nella lingua di ogni paese, segnatamente in italiano e in francese) un significato descrittivo dei prodotti interessati delle classi 18 e 25, anche se i segni in conflitto contengono incontestabilmente il concetto «blu marino» meramente descrittivo di prodotti in ciascuna delle lingue dell’Unione e il marchio invocato a fondamento dell’opposizione, dall’italiano «blu marino», e il marchio di cui si chiede la registrazione, dal francese «marine bleu», si distinguono solo molto lievemente rispetto a tali concetti. Inoltre, nella precedente procedura dinanzi all’UAMI, sia la divisione di opposizione sia la commissione di ricorso dell’UAMI hanno rilevato che «blu marino» (in ciascuna delle lingue dei paesi europei) costituiva un concetto descrittivo dei prodotti. Il Tribunale sarebbe vincolato da tale rilievo.

3.

In terzo luogo, nella sentenza impugnata i punti della motivazione posti a fondamento dell’affermazione secondo cui l’indicazione «blu marino» non sarebbe descrittiva dei prodotti sono contraddittori e si risolvono in un difetto di motivazione. Al punto 54, il Tribunale stesso afferma che gli elementi dei segni in conflitto indicano la sfumatura di colore in oggetto. Al punto 55, conclude inoltre che tale significato sia «evidente».

4.

In quarto luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di disposizioni non applicabili, vale a dire quelle del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), mentre il regolamento applicabile è il regolamento (CE) n. 40/94 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario; GU L 11, pag. 1.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste (Italia) il 21 luglio 2014 — Florin Lazar, con procura speciale a Luigi Erculeo/Allianz SpA

(Causa C-350/14)

2014/C 351/05

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Trieste

Parti nella causa principale

Ricorrente: Florin Lazar, con procura speciale a Luigi Erculeo

Convenuto: Allianz SpA

Questioni pregiudiziali

Quale debba essere l’interpretazione dell’articolo 4, par. l, del Regolamento (CE) n. 864/2007 (1) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II), laddove si stabilisce che: «la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica». In particolare

1.

come debba essere interpretata la nozione di «luogo in cui il danno si verifica» ai sensi dell'art. 4, par. 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell'Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi;

2.

se, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, par. 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel Paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un «danno» ai sensi della prima parte dell'art. 4, par. 1, oppure «conseguenze indirette» ai sensi della seconda parte della stessa disposizione.


(1)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) GU L 199, pag. 40.


6.10.2014   

IT

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C 351/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 25 luglio 2014 — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Causa C-362/14)

2014/C 351/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Maximillian Schrems

Resistente: Data Protection Commissioner

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel decidere in merito a una denuncia presentata a un’autorità indipendente investita per legge delle funzioni di gestione e di applicazione della legislazione sulla protezione dei dati, secondo cui i dati personali sono trasferiti a un paese terzo (nel caso di specie, gli Stati Uniti d’America) il cui diritto e la cui prassi si sostiene non prevedano adeguate tutele per i soggetti interessati, tale autorità sia assolutamente vincolata dalla constatazione in senso contrario della Comunità contenuta nella decisione della Commissione del 26 luglio 2000 (2000/520/CE (1)), tenuto conto degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01 (2)), nonostante le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (3).

2)

Oppure, in alternativa, se detta autorità possa e/o debba condurre una propria indagine sulla questione alla luce degli sviluppi verificatisi nel frattempo, successivamente alla prima pubblicazione della decisione della Commissione.


(1)  Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2000) 2441] (GU L 2015, pag. 7).

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2009 C 364, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


6.10.2014   

IT

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C 351/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Ungheria) il 28 luglio 2014 — Herrenknecht AG/Hév-Sugár Kft.

(Causa C-366/14)

2014/C 351/07

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: Herrenknecht AG

Convenuta: Hév-Sugár Kft

Questioni pregiudiziali

1)

Come si debba interpretare l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001/CE del Consiglio (1) in merito alla questione relativa a quale giudice goda di competenza esclusiva qualora i cocontraenti parti di una controversia, nelle condizioni generali relative al loro contratto, abbiano attribuito a vari giudici diversi la competenza a risolvere le controversie che possono insorgere in relazione a tale contratto; inoltre, se il ricorrente abbia il diritto di scegliere liberamente tra il giudice designato la cui competenza è esclusiva e quello avente una competenza facoltativa e se si possa da ciò concludere che al giudice investito della controversia spetta una competenza esclusiva.

2)

Come si debba interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2) con riguardo al diritto sostanziale pertinente per statuire sul contratto, qualora le parti contraenti, nelle condizioni generali relative a quest’ultimo, abbiano designato il diritto di vari Stati membri come applicabile al contratto medesimo e quale sia il diritto da applicarsi in tale fattispecie.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

(2)  Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1).


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/6


Impugnazione proposta il 4 agosto 2014 dalla Walcher Meßtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014, causa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-374/14 P)

2014/C 351/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Walcher Meßtechnik GmbH (rappresentante: S. Walter, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2014 nella causa T-95/13 e la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2012, procedimento R 1779/2012-1;

in subordine, annullare la sentenza della Sesta Sezione del Tribunale del 22 maggio 2014 nella causa T-95/13 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere due motivi, il primo dei quali è suddiviso in tre parti:

1.

Primo motivo

La sentenza impugnata violerebbe l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 (1) per tre motivi:

Nella valutazione dell’idoneità di un segno ad essere registrato si dovrebbe tener conto della descrizione dei prodotti e/o dei servizi richiesti. Ciò non si sarebbe verificato nel procedimento dinanzi al Tribunale. Al contrario, il Tribunale avrebbe preso in considerazione i siti Internet della ricorrente e l’elenco di prodotti di un marchio statunitense, che non erano oggetto della controversia.

Anche volendo considerare corretto il significato attribuito dal Tribunale alla parola HIPERDRIVE, il segno HIPERDRIVE descriverebbe solamente una caratteristica di una trasmissione. Tuttavia, nella presente causa, l’asserita descrizione della parte della trasmissione integrata nei prodotti richiesti non conterrebbe nessuna caratteristica essenziale dei prodotti stessi richiesti. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dei criteri stabiliti al riguardo nella giurisprudenza europea più recente (v. sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013, BSH/UAMI [ecoDoor], T-625/11 (2) e sentenza della Corte del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C-126/13 P (3), punto 27).

La considerazione asseritamente erronea del Tribunale che «HIPER» dovrebbe essere equiparato a «hyper», sebbene tali termini non siano mai utilizzati come sinonimi, si baserebbe sull’affermazione erronea secondo cui, in inglese, sia «HIPER» sia «hyper» sono pronunciati in modo identico. Nonostante i numerosi esempi forniti dalla ricorrente in senso opposto, il Tribunale non dimostrerebbe né motiverebbe tale affermazione asseritamente erronea. Secondo la giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente è una questione di diritto.

2.

Secondo motivo:

La sentenza impugnata violerebbe i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare, il principio della parità di trattamento e il divieto di decisioni arbitrarie. È chiara prassi dell’UAMI non equiparare le domande di registrazione contenenti l’elemento HIPER con quelle contenenti l’elemento «hyper». Secondo la ricorrente, tale prassi esisteva prima della registrazione del segno oggetto della controversia ed esiste tuttora. Il caso in esame si distinguerebbe da quelli in cui i richiedenti si basano unicamente su registrazioni precedenti. Il fatto che, successivamente all’opposizione alle registrazioni oggetto della controversia, l’UAMI non si sarebbe più opposto ai marchi «HIPER» dimostrerebbe che l’opposizione alla registrazione dei marchi di cui trattasi violerebbe chiaramente il principio della parità di trattamento e il divieto di decisioni arbitrarie.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  ECLI:EU:T:2013:14.

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065.


6.10.2014   

IT

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C 351/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 7 agosto 2014 — C/M

(Causa C-376/14)

2014/C 351/09

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: C

Resistente: M

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esistenza in Francia di un procedimento relativo all’affidamento della minore osti, nelle circostanze del caso di specie, a che la residenza abituale della minore venga stabilita in Irlanda.

2)

Se il padre sia rimasto titolare del diritto di affidamento della minore o se i giudici francesi restino competenti quanto all’affidamento della medesima, con conseguente illiceità del mancato ritorno della minore dall’Irlanda.

3)

Se i giudici irlandesi siano legittimati ad esaminare la questione relativa alla residenza abituale della minore, considerato il fatto che quest’ultima ha risieduto in Irlanda a partire dal luglio 2012, data alla quale il suo trasferimento verso l’Irlanda non violava il diritto francese.


Tribunale

6.10.2014   

IT

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C 351/9


Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — CW/Consiglio

(Causa T-516/13)

2014/C 351/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Tekari)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, in quanto riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento della somma di EUR centomila a risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un difetto di fondamento giuridico, in quanto, basandosi su un motivo estraneo a quello previsto dall'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC (1), che costituisce la sua base giuridica, la decisione 2013/409/PESC (2) sarebbe priva di fondamento giuridico.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive inflitte alla parte ricorrente costituirebbero una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà.


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

(2)  Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).


6.10.2014   

IT

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C 351/9


Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — CW/Consiglio

(Causa T-224/14)

2014/C 351/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Tekari)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, in quanto riguarda il ricorrente;

dichiarare che, in conseguenza dell'annullamento della decisione contestata, il ricorrente sarà reputato come se non fosse stato mai iscritto nella lista delle persone colpite dal congelamento dei beni e nessun atto o decisione del Consiglio potrà menzionare il suo nome come oggetto di un siffatto provvedimento;

condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento della somma di EUR centomila a risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente, fissandole secondo equità, alla luce della situazione delle parti e della mole di lavoro che la gestione di tale fascicolo comporta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un difetto di fondamento giuridico della decisione 2014/49/PESC (1), in quanto essa sarebbe basata su un motivo estraneo a quello previsto all'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC (2) e in quanto, comunque, la decisione 2011/72/PESC, che costituisce il suo fondamento giuridico, non sarebbe conforme al diritto europeo che disciplina le sanzioni considerate.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive inflitte alla parte ricorrente costituirebbero una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà.


(1)  Decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38).

(2)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).


6.10.2014   

IT

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C 351/10


Ricorso proposto il 20 giugno 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/EIT

(Causa T-481/14)

2014/C 351/12

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Siouti and M. Sfyri, lawyers)

Convenuto: European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di aggiudicazione del convenuto, relativa alla gara d’appalto comunicata alle ricorrenti nella sua lettera dell’11 aprile 2014, e tutte le ulteriori decisioni del convenuto correlate a tale decisione, inclusa la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario (che non è stata trasmessa alle ricorrenti);

annullare la decisione del direttore dell’EIT del 25 aprile 2014 con cui quest’ultimo si rifiuta di svelare la composizione del comitato di valutazione;

ordinare al convenuto di pagare alle ricorrenti il risarcimento dei danni per la perduta opportunità di ottenere l’appalto nel contesto del bando di gara, per una somma pari a EUR 1 58  430,40;

ordinare al convenuto di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese sostenute in relazione a questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il convenuto ha confuso i criteri di selezione e di aggiudicazione violando in tal modo l’articolo 110 del regolamento finanziario (1) e l’articolo 149 del regolamento delegato (2).

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 105 e 113 del regolamento finanziario e dell’articolo 138 del regolamento delegato, in quanto il convenuto avrebbe usato criteri sconosciuti, non inclusi nelle specifiche del bando di gara, in sede di valutazione delle offerte e avrebbe violato il suo obbligo di specificare i criteri di aggiudicazione e la loro corrispondente ponderazione o, ove necessario, l’ordine di importanza decrescente di tali criteri. Le ricorrenti lamentano inoltre che il convenuto si è fondato su un sistema di punteggio discreto e discontinuo, provocando distorsioni ed errori di valutazione.

3.

Terzo motivo, con cui si lamenta che il convenuto ha compiuto svariati errori di valutazione.

4.

Quarto motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 8 del regolamento n. 1049/2001 (3), per il rifiuto di rivelare la composizione del comitato di valutazione, che avrebbe consentito alle ricorrenti di verificare l’assenza di conflitti di interesse.


(1)  Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


6.10.2014   

IT

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C 351/11


Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Sotiropoulou e altri/Consiglio

(Causa T-531/14)

2014/C 351/13

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Leimonia Sotiropoulou (Patrasso, Grecia) e altri 63 ricorrenti (rappresentante: K. Chrisogonos, dikigoros)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare il convenuto, complessivamente, a risarcire la perdita finanziaria subita dai ricorrenti dall’1/1/2013 al 31/5/2014 per effetto dell’illegittima decurtazione delle loro pensioni principali con le decisioni del Consiglio dell’Unione europea citate infra, per un totale di EUR 8 70  504,11;

condannare il convenuto, complessivamente, a pagare a ciascuno dei ricorrenti un importo di EUR 3  000,00 a titolo di risarcimento del danno morale subìto per effetto dell’illegittima decurtazione delle loro pensioni principali con le decisioni del Consiglio dell’Unione europea citate infra; e

condannare il convenuto, complessivamente, al pagamento delle spese dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso verte su una richiesta di risarcimento, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, dei danni causati ai ricorrenti dalla drastica decurtazione delle loro pensioni principali in attuazione delle misure e degli interventi sul sistema pensionistico della Grecia previsti dalle decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2010/320/UE, dell’8 giugno 2010 (1), 2010/486/UE, del 7 settembre 2010 (2), 2011/57/UE, del 20 dicembre 2010 (3), 2011/257/UE, del 7 marzo 2011 (4), 2011/734/UE, del 12 luglio 2011 (5), 2011/791/UE, dell’8 novembre 2011 (6), 2012/211/UE, del 13 marzo 2012 (7), e 2013/6/UE, del 4 dicembre 2012 (8), asseritamente illegittime.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono due motivi:

1.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei principi di attribuzione e di sussidiarietà

I ricorrenti sostengono che le decisioni del Consiglio dell’Unione europea impugnate, riguardanti in particolare l’adozione di misure dettagliate, di politiche e di interventi in materia di previdenza e sul sistema pensionistico, sono state adottate dal Consiglio travalicando i poteri che il Trattato gli riconosce e in violazione dei principi di attribuzione e di sussidiarietà di cui agli articoli 4 e 5 TUE, in combinato disposto con gli articoli da 2 a 6 TFUE. Il Consiglio dell’Unione europea, adottando decisioni, ai sensi degli articoli 126, paragrafo 9, e 136 TFUE, indirizzate alla Grecia, non può stabilire in dettaglio la politica che la Grecia deve seguire nei settori succitati, i quali sono di esclusiva responsabilità di quest’ultima come Stato membro dell’Unione europea. Dette decisioni, con il loro contenuto, sono pertanto illegittime e fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea a risarcire ai ricorrenti i danni cagionati decurtando, con le medesime, le loro pensioni.

2.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti fondamentali di cui agli articoli 1, 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

I ricorrenti sostengono che le succitate decisioni del Consiglio dell’Unione europea hanno imposto l’adozione di misure relative al sistema pensionistico che hanno scosso radicalmente la situazione economica dei ricorrenti e condotto al rovesciamento di situazioni su cui costoro facevano affidamento. I drastici tagli e le decurtazioni delle pensioni imposti in applicazione delle misure individuate nelle suddette decisioni del Consiglio dell’Unione europea hanno comportato una radicale riduzione della copertura assicurativa e il rapido deterioramento dello standard di vita dei pensionati, fra i quali i ricorrenti, che, con la decurtazione delle pensioni, sono stati privati della maggior parte delle entrate di cui prima disponevano. L’adozione e l’attuazione delle decurtazioni in parola hanno determinato la diretta violazione dei diritti dei ricorrenti alla dignità umana, alla conduzione di una vita da anziani dignitosa e indipendente nonché all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi come la vecchiaia, diritti sanciti direttamente agli articoli 1, 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò rende le decisioni in questione di per sé illegittime e fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea a risarcire ai ricorrenti i danni cagionati decurtando, con le medesime, le loro pensioni.


(1)  Decisione 2010/320/UE del Consiglio, dell’8 giugno 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6).

(2)  Decisione 2010/486/UE del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12).

(3)  Decisione 2011/57/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 26 del 29.1.2011, pag. 15).

(4)  Decisione 2011/257/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 26).

(5)  Decisione 2011/734/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (rifusione) (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38).

(6)  Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28).

(7)  Decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8).

(8)  Decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 novembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 40).


6.10.2014   

IT

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C 351/13


Impugnazione proposta il 16 luglio 2014 da Desislava Kolarova avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, Kolarova/REA

(Causa T-533/14 P)

2014/C 351/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, sig.ra Desislava Kolarova contro Agenzia Esecutiva per la Ricerca, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del PMO.1, notificata il 28 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente del 20 luglio 2012, riguardante l'assimilazione di sua madre, sig.ra Anna Borisova PETROVA, al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, per il periodo che va dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013;

dichiarare ricevibile il ricorso del 17 settembre 2013 e accogliere le conclusioni della ricorrente formulate in primo grado;

conseguentemente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

statuire sulle spese e condannare la REA e/o la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione e su una limitazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») si sarebbe ritenuto a torto sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e avrebbe di conseguenza erroneamente considerato che non occorreva aprire la fase orale del procedimento.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato, a torto, che l'argomento della ricorrente, secondo cui un accordo come l'accordo di servizio «non elimina la responsabilità del delegante», non tiene manifestamente conto del dettato dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 91 bis dello statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un accesso effettivo a un tribunale.


6.10.2014   

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C 351/13


Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Murnauer Markenvertieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Causa T-534/14)

2014/C 351/15

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e H. Daniel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bach Flower Remedies Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, nel procedimento R 2041/2012-2;

condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Murnauer Markenvertieb

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «MURNAUERS Bachblüten», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 30 — domanda di marchio comunitario n. Nr. 9 7 49  847

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Bach Flower Remedies Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi nazionale e comunitario contenente l’elemento denominativo «Bach», marchio denominativo nazionale «Bach» e marchio non registrato utilizzato nel commercio «BACH», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


6.10.2014   

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C 351/14


Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — The Cookware Company/UAMI — Fissler (VITA+VERDE)

(Causa T-535/14)

2014/C 351/16

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 aprile 2014, resa nel procedimento R 1082/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «VITA+VERDE», per prodotti della classe 21 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 0 73  054

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario anteriore n. 1 0 13  787 per la parola «vitavit»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e accoglimento dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/15


Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — Horno del Espinar (Castello)

(Causa T-549/14)

2014/C 351/17

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. Marx, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 aprile 2014 nei procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Castello» per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 6 8 19  973

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: diversi marchi comunitari e nazionali anteriori contenenti, inter alia, l’elemento denominativo «Castelló»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

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C 351/15


Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)

(Causa T-552/14)

2014/C 351/18

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014 nel procedimento R 199/2014-5.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Extra» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 37  582

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marcio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

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C 351/16


Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)

(Causa T-553/14)

2014/C 351/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M Kinkeldey, S. Brandstätter, e C. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, nel procedimento R 218/2014-5.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in bianco e nero contenente l’elemento denominativo «Extra» per prodotti delle classi 3, 21 e 30 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 7 37  657

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

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C 351/16


Impugnazione proposta il 28 luglio 2014 da Victor Navarro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 maggio 2014, nella causa F-46/13, Navarro/Commissione

(Causa T-556/14 P)

2014/C 351/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 maggio 2014 nella causa F-46/13;

di conseguenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal ricorrente e, pertanto:

annullare la decisione della Commissione, in veste di autorità abilitata a concludere i contratti, del 4 ottobre 2012, di non assumere il ricorrente quale agente contrattuale ausiliario del gruppo di funzioni II;

nei limiti del necessario, annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti del 7 febbraio 2013 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 19 ottobre 2012;

risarcire il danno materiale da egli subito;

corrispondere la somma stabilita ex aequo et bono e in via provvisoria come pari a EUR 50  000 a titolo del danno morale subito;

condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei limiti del controllo giurisdizionale del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»), in quanto esso avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe ritenuto, a torto, che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato IV delle Disposizioni generali di esecuzione, del 2 marzo 2011 (1), l’esperienza professionale deve essere debitamente giustificata e connessa al settore di attività della Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti nel dato di specie, in quanto il TFR avrebbe considerato, nella sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito una descrizione delle funzioni esercitate per la Continental Airlines Inc., e, pertanto, non aveva dimostrato che la propria esperienza era «adeguata» all’esercizio delle funzioni di segretario.


(1)  Disposizioni generali di esecuzione, del 2 marzo 2011, dell’articolo 79, paragrafo 2, del RAA che disciplina le condizioni d’impiego degli agenti contrattuali assunti dalla Commissione ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter di detto regime, pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 33-2011.


6.10.2014   

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C 351/17


Ricorso proposto il 24 luglio 2014 — Research Engineering & Manufacturing/UAMI — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Causa T-558/14)

2014/C 351/21

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e M. Gilbert, sollicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nedschroef Holding BV (Helmond, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 maggio 2014, nel procedimento R 442/2013-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: registrazione di marchio comunitario n. No 6 68  566

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/18


Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Yoo Holdings/UAMI — Eckes-Granini Group (YOO)

(Causa T-562/14)

2014/C 351/22

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoo Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 aprile 2014, procedimento R 762/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «YOO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 4 87  924

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione nazionale e internazionale del marchio denominativo «YO» per prodotti della classe 29, 30 e 32

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e accoglimento parziale dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

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C 351/19


Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (ELITEDISPLAY)

(Causa T-563/14)

2014/C 351/23

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, resa nel procedimento R 1539/2013-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELITEDISPLAY» per prodotti e servizi della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 5 41  901

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 7, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/19


Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Corte di giustizia

(Causa T-577/14)

2014/C 351/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbHe Gascogne (Wieda, Germania) e Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel e E. Durand, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea derivante dal procedimento svolto dinanzi al Tribunale, che ha violato i requisiti connessi al rispetto della durata ragionevole del giudizio;

Conseguentemente,

condannare l’Unione europea al pagamento di un risarcimento adeguato e integrale dei danni materiali e immateriali subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell’Unione, corrispondente alle seguenti somme, oltre interessi compensatori e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a far data dalla presentazione del ricorso:

1 1 93  467 EUR a titolo di perdite subite in ragione del pagamento degli interessi legali aggiuntivi applicati all’importo nominale della sanzione oltre un termine ragionevole;

1 87  571 EUR a titolo di perdite subite in ragione dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;

2 0 00  000 EUR a titolo di mancato guadagno e/o di perdite subite in ragione dei «tormenti dell’incertezza»; e

5 00  000 EUR a titolo di danno immateriale;

in subordine, se si ritenesse che l’importo del danno subito dovesse essere oggetto di nuova valutazione, disporre una perizia conformemente all’articolo 65, lettera d), all’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 70 del regolamento di procedura del Tribunale;

in ogni caso, condannare l’Unione europea alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in ragione della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, della violazione del loro diritto fondamentale alla decisione della causa entro un termine ragionevole.


6.10.2014   

IT

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C 351/20


Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — Birkenstock Sales/UAMI (Rappresentazione di un motivo superficiale)

(Causa T-579/14)

2014/C 351/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker u V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014, nel procedimento R 1952/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: registrazione internazionale del marchio figurativo che rappresenta un motivo superficiale, per prodotti delle classi 10, 18 e 25 — Registrazione internazionale n. 1 1 32  742

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


6.10.2014   

IT

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C 351/21


Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Yvonne Vierling/UAMI — IP Leanware (BRAINCUBE)

(Causa T-581/14)

2014/C 351/26

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yvonne Vierling (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e D. Kipping, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IP Leanware (Issoire, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 aprile 2014, resa nel procedimento R 1486/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BRAINCUBE», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 4 61  713

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio tedesco anteriore del marchio denominativo «Braincube»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/21


Ricorso proposto il 04 agosto 2014 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Causa T-583/14)

2014/C 351/27

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giand Srl (Rimini, Italia) (rappresentanta: F. Caricato, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flamagas, SA (Barcelona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 11 giugno 2014 nel procedimento R 2117/2011-4, ritenendo inesistente il rischio di confusione tra i marchi di cui in narrativa;

Rinviare all’UAMI per la riforma della decisione nel merito e per la registrazione del Marchio Comunitario no 8 6 80  746 per tutti i prodotti rivendicati, impregiudicati quelli non contestati;

Condannare controparte alla spese dei tre gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FLAMINAIRE» per prodotti delle classi 16 e 34 — domanda di marchio comunitario n. 8 6 80  746

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Flamagas, SA

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi internazionali e nazionali denominativi per prodotti delle classi 16 e 34

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è parzialmente rigettata

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione del principio de ne bis in idem;

Erronea valutazione del rischio di confusione;

Erronea valutazione delle prove.


6.10.2014   

IT

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C 351/22


Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — Musso/Parlamento

(Causa T-589/14)

2014/C 351/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentante: avv. A. Gross)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione del 26 giugno 2014:

principalmente, sulla base dell’irregolarità formale di difetto di firma del Presidente;

altrimenti, sulla base della violazione dei diritti della difesa per assenza di pubblicità della decisione del 17 luglio 1996 che funge da base alla decisione del 26 giugno 2014;

altrimenti, sulla base della violazione del principio del contraddittorio;

altrimenti, sulla base dell'insufficienza della motivazione della decisione del 26 giugno 2014;

altrimenti, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa;

altrimenti, sulla base della violazione del principio dei diritti quesiti;

riservare al ricorrente tutti gli altri diritti, competenze, motivi e azioni;

condannare il convenuto all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una irregolarità formale della decisione impugnata del 26 giugno 2014, in quanto quest'ultima non è stata sottoscritta dal presidente del Parlamento in conformità al regolamento interno del Parlamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto la decisione del 17 luglio 1996, che ha costituito la base della decisione impugnata del 26 giugno 2014, non sarebbe stata pubblicata, in violazione dell'articolo 28 del regolamento interno dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio del contraddittorio.

4.

Quarto motivo, vertente sull'insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole, in quanto il Parlamento ha atteso otto anni prima di avviare la procedura di recupero nei confronti del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio dei diritti quesiti, in quanto la decisione impugnata rimetterebbe in discussione i diritti pensionistici che il ricorrente avrebbe acquisito il 3 agosto 1994.


6.10.2014   

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C 351/23


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Causa T-590/14)

2014/C 351/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zuffa, LLC (Las Vegas, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e C. Balme, sollicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014 nel procedimento R 1425/2013-2;

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2 del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/24


Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — BSH/UAMI (PerfectRoast)

(Causa T-591/14)

2014/C 351/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 giugno 2014, procedimento R 359/2014-5;

condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PerfectRoast» per prodotti delle classi 7 e 11 — Domanda di marchio comunitario n. 1 2 1 73  902

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


6.10.2014   

IT

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C 351/24


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI — Kule (KULE)

(Causa T-614/14)

2014/C 351/31

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kule LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 giugno 2014, resa nel procedimento R 2375/2013-4.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KULE» per prodotti delle classi 14, 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 9 9 17  097

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi spagnoli e marchio notoriamente conosciuto per la parola «CULE»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

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C 351/25


Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di un taco messicano)

(Causa T-618/14)

2014/C 351/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 giugno 2014 nel procedimento R 2449/2013-2, in quanto illegittima e in violazione delle disposizioni di legge vigenti sul marchio comunitario, pronunciando al tempo stesso sentenza conformemente alle richieste contenute nel presente ricorso per il sufficiente carattere distintivo intrinseco del marchio tridimensionale richiesto, accogliendo il presente ricorso e ordinando la registrazione della domanda di marchio tridimensionale n. 1 1 7 48  051, nella classe 30 della classificazione internazionale, in quanto conforme al diritto e giuridicamente fondata;

una volta accolto il presente ricorso e proceduto alla registrazione del citato marchio, condannare il soggetto che si opponga a tale domanda al pagamento delle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale dalla forma di un taco messicano per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 48  051

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


6.10.2014   

IT

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C 351/26


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL)

(Causa T-621/14)

2014/C 351/33

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (rappresentante: A. Oliveira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 giugno 2014 nel procedimento R 1312/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «DINKOOL» per prodotti e servizi delle classi 1-3, 5-7, 12, 16, 20 e 21 — domanda di marchio comunitario n. 1 0465 946

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio internazionale n. 2 29  048 e segno precedente non registrato in Germania «DIN»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario controversa

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/26


Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — Lauritzen Holding/UAMI — IC Companys (IWEAR)

(Causa T-622/14)

2014/C 351/34

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norvegia) (rappresentanti: P. Walsh and S. Dunstan, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IC Companys A/S (Copenhagen, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014 nel procedimento R 1935/2013-2

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «IWEAR» per prodotti appartenenti alle classi 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 6 29  806

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: L’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio anteriore «INWEAR» registrato come CTM n. 2 1 68  284

Decisione della divisione d'opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/27


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Loewe Technologies/UAMI — DNS International (SoundVision)

(Causa T-623/14)

2014/C 351/35

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Germania) (rappresentante: J. Pröll, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DNS International Ltd (Tortola, British Virgin Islands)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2014 nel procedimento R 1625/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: L’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «SoundVision» per beni appartenenti alle classi 9, 15 e 20 — Richiesta di marchio comunitario n. 1 0 5 05  519

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio denominativo «LOEWE SOUNDVISION» — CTM n. 5 7 98  228

Decisione della divisione d'opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e della registrazione del CTM contestato

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/28


Ricorso proposto il 12 agosto 2014 — Bice International/UAMI — Bice (bice)

(Causa T-624/14)

2014/C 351/36

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bice International Ltd (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: N. Gibb, sollicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bice AG (Baar, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2014, nel procedimento R 1249/2013-1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «bice» per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43 — Registrazione di marchio comunitario n. 5 1 26  693

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: è stato sostenuto che la domanda di registrazione di marchio comunitario è stata presentata in mala fede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario e registrata in violazione dell’articolo 53 , paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b). del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/28


Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera)

(Causa T-625/14)

2014/C 351/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2014, procedimento R 168/2014-5.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante una sfera per prodotti delle classi 3, 21 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 37  541

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1. lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/29


Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera blu)

(Causa T-626/14)

2014/C 351/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter, e C. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2014 nel procedimento R 169/2014-5.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una sfera blu per prodotti e servizi delle classi 2, 21 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 37  483

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


Tribunale della funzione pubblica

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014 — Psarras/ENISA

(Causa F-63/13) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Risoluzione del contratto - Articolo 41, paragrafo 2,lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto al contraddittorio - Danno morale - Decisione di conseguenza illegittima - Pregiudizio eccessivo ai diritti di un terzo - Condanna d’ufficio al risarcimento del danno - Non esecuzione di una sentenza di annullamento))

2014/C 351/39

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (rappresentanti: inizialmente, P: Empadinhas, in qualità di agente, successivamente S. Purser, in qualità di agente, assisito da C. Meidanis, avvocato)

Oggetto

L’annullamento, da un lato, della decisione di licenziare il ricorrente e, dall’altro, della decisione, adottata a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F-118/10, di nominare un altro agente al posto di contabile, e, infine, il risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 4 settembre 2012 del direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione con cui è stato risolto il contratto del sig. Psarras è anullata.

2)

L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione è condannata a versare al sig. Psarras l’imporot di EUR 40  000s.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Psarras.


(1)  GU C 336 del 16. 11. 2013, pag. 31


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/30


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 giugno 2014 — DL/Commissione

(Causa F-13/14) (1)

((Cancellazione dal ruolo - Rinuncia agli atti della ricorrente - Articolo 89, paragrafo 7, del regolamento di procedura - Accordo tra le parti sulle spese))

2014/C 351/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DL (Orp–Jauche, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione recante rigetto della domanda di proroga della previa autorizzazione accordata per il rimborso delle spese di logopedia del figlio del ricorrente nell’ambito del trattamento della sua malattia grave, per il periodo 2012/2013.

Dispositivo

1)

La causa F-13/14 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)

DL e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese secondo il loro accordo.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014, pag. 46.


6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 luglio 2014 — DJ/AESA

(Causa F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014, pag. 27.