ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 315

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
15 settembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 315/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 315/02

Cause riunite C-141/12 e C-372/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Middelburg, Raad van State — Paesi Bassi) — Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12) (Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 2, 12 e 13 — Nozione di dati personali — Portata del diritto di accesso della persona interessata — Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 8 e 41)

2

2014/C 315/03

Causa C-295/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014 — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Commissione europea, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Compressione dei margini — Articolo 263 TFUE — Controllo di legittimità — Articolo 261 TFUE — Competenza estesa al merito — Articolo 47 della Carta — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Controllo esteso al merito — Importo dell’ammenda — Principio di proporzionalità — Principio di non discriminazione)

3

2014/C 315/04

Causa C-335/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Recupero di dazi all’importazione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Eccedenze di zucchero non esportate)

3

2014/C 315/05

Causa C-358/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Principio di proporzionalità — Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione — Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente — Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Nozione di infrazione grave — Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5 % degli importi dovuti)

4

2014/C 315/06

Causa C-421/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Armonizzazione completa — Esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti — Modalità di annuncio di riduzioni di prezzo — Limitazione o divieto di talune forme di attività di vendita ambulante)

5

2014/C 315/07

Causa C-472/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8528 — Schermi al plasma — Funzionamento come schermo di computer — Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video]

5

2014/C 315/08

Causa C-553/12 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Impugnazione — Concorrenza — Articoli 82 CE e 86, paragrafo 1, CE — Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un’impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite — Esercizio di tali diritti — Vantaggio concorrenziale nei mercati della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso — Mantenimento, estensione o rafforzamento di una posizione dominante)

6

2014/C 315/09

Causa C-554/12 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica (Impugnazione — Concorrenza — Articolo 86, paragrafo 3, CE — Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un’impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite — Infrazione — Decisione — Incompatibilità con il diritto dell’Unione — Decisione successiva — Attuazione di misure specifiche — Soluzione agli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione — Ricorso per annullamento)

7

2014/C 315/10

Causa C-600/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 92/43/CEE — Discarica di rifiuti sull’isola di Zacinto — Parco nazionale marino di Zacinto — Sito natura 2000 — Tartaruga marina Caretta caretta — Estensione temporale dei parametri ambientali — Mancanza di un piano di riassetto — Gestione di una discarica — Cattivo funzionamento — Saturazione della discarica — Infiltrazione di percolati — Capacità insufficiente e dispersione dei rifiuti — Ampliamento della discarica)

7

2014/C 315/11

Causa C-48/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet (Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Imposta nazionale sugli utili — Tassazione dei gruppi societari — Tassazione dell’attività di stabili organizzazioni estere di società residenti — Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell’imposta (metodo dell’imputazione) — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo)

8

2014/C 315/12

Cause riunite C-58/13 e C-59/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense — Italia) — Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Accesso alla professione di avvocato — Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro — Abuso del diritto)

9

2014/C 315/13

Causa C-83/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen — Svezia) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n.o4055/86 — Applicabilità ai trasporti effettuati a partire da o verso Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) mediante navi battenti bandiera di un paese terzo — Azioni sindacali intraprese nei porti di un tale Stato a favore di cittadini di paesi terzi impiegati su dette navi — Irrilevanza della nazionalità di tali lavoratori e di tali navi sull’applicabilità del diritto dell’Unione)

9

2014/C 315/14

Causa C-126/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Carattere descrittivo — Diniego di registrazione del marchio nominativo ecoDoor — Caratteristica di una parte di un prodotto)

10

2014/C 315/15

Causa C-138/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland, (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi — Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale — Ammissibilità — Direttiva 2003/86/CE — Ricongiungimento familiare — Articolo 7, paragrafo 2 — Compatibilità)

11

2014/C 315/16

Causa C-141/13 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Wedl & Hofmann GmbH (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo Walzer Traum — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Walzertraum — Nozione di uso serio del marchio — Mancata considerazione delle decisioni anteriori — Principio della parità di trattamento)

11

2014/C 315/17

Causa C-173/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon — Francia) — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Politica sociale — Articolo 141 CE — Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile — Prepensionamento con godimento immediato della pensione — Maggiorazione ai fini del calcolo della pensione — Vantaggi che vanno principalmente a beneficio di funzionari di sesso femminile — Discriminazioni indirette — Giustificazione oggettiva — Reale intento di raggiungere l’obiettivo indicato — Coerenza nell’attuazione — Articolo 141, paragrafo 4, CE — Misure volte a compensare svantaggi nella carriera professionale dei lavoratori di sesso femminile — Inapplicabilità)

12

2014/C 315/18

Causa C-183/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Banco Mais SA (Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola della determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti)

13

2014/C 315/19

Causa C-198/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado del lo Social n. 1 de Benidorm — Spagna) — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura SL e a. (Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Diritto all’indennizzo di un datore di lavoro nei confronti di uno Stato membro relativo alle retribuzioni versate a un dipendente durante il procedimento di contestazione del licenziamento di quest’ultimo oltre il 60o giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso di contestazione — Assenza del diritto all’indennizzo nei casi di licenziamento nullo — Surrogazione del lavoratore nel diritto all’indennizzo del suo datore di lavoro in caso di insolvenza provvisoria di quest’ultimo — Discriminazione dei lavoratori che sono stati oggetto di un licenziamento nullo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 20)

13

2014/C 315/20

Causa C-213/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Atto di impegno a locare edifici non ancora costruiti — Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato — Portata del principio dell’intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione)

14

2014/C 315/21

Causa C-220/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2014 — Kalliopi Nikolaou/Corte dei Conti dell’Unione europea (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Omissioni della Corte dei conti — Domanda di risarcimento del danno — Principio della presunzione d’innocenza — Principio di leale cooperazione — Competenze — Svolgimento delle indagini preliminari)

15

2014/C 315/22

Causa C-244/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 16, paragrafo 2 — Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione cittadini di paesi terzi — Fine della vita comune dei coniugi — Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 10, paragrafo 3 — Presupposti — Violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro — Esame della natura della violazione di cui trattasi — Necessità di un rinvio pregiudiziale]

15

2014/C 315/23

Causa C-272/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale — Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito — Inosservanza — Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile)

16

2014/C 315/24

Causa C-307/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingborgs tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Nozione di regola tecnica — Galline ovaiole — Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica — Obbligo di notificazione — Condizioni — Versioni linguistiche divergenti)

17

2014/C 315/25

Cause riunite C-325/13 P e C-326/13 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2014 — Peek & Cloppenburg KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Peek & Cloppenburg KG (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo Peek & Cloppenburg — Opposizione di un altro titolare della denominazione commerciale Peek & Cloppenburg — Diniego di registrazione)

18

2014/C 315/26

Causa C-338/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres (Rinvio pregiudiziale — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 4, paragrafo 5 — Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento — Interpretazione conforme)

18

2014/C 315/27

Cause riunite C-358/13 e C-181/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimenti penali a carico di Markus D. (C-358/13) e G. (C-181/14) (Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Ambito di applicazione — Interpretazione della nozione di medicinale — Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche — Prodotti a base di piante aromatiche e di cannabinoidi — Esclusione)

19

2014/C 315/28

Causa C-391/13 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Olio d’oliva — Colture arabili — Errore manifesto di valutazione — Maggiorazione del tasso della correzione forfetaria a causa del dell’inadempimento reiterato — Incidenza della riforma della PAC sulla correzione forfetaria — Proporzionalità — Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo)

19

2014/C 315/29

Causa C-420/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Classificazione di Nizza — Commercio al minuto — Raggruppamento di servizi)

20

2014/C 315/30

Causa C-421/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Apple, Inc./Deutsches Patent- und Markenamt [Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articoli 2 e 3 — Segni idonei a costituire un marchio — Carattere distintivo — Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio-bandiera (flagship store) — Registrazione come marchio per servizi correlati ai prodotti posti in vendita in un simile negozio]

20

2014/C 315/31

Causa C-438/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — SC BCR Leasing IFN SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiiilor (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 16 e 18 — Leasing finanziario — Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario — Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto — Beni mancanti)

21

2014/C 315/32

Causa C-469/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona — Italia) — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno, Questura di Verona (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Direttiva 2003/109/CE — Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 — Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo — Presupposti per la concessione — Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso — Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari — Disposizioni nazionali più favorevoli — Effetti)

22

2014/C 315/33

Cause riunite C-473/13 e C-514/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof e dal Landgericht München I — Germania) — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 16, paragrafo 1 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Trattenimento in un istituto penitenziario — Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea — Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto)

22

2014/C 315/34

Causa C-474/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 16, paragrafo 1 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Trattenimento in un istituto penitenziario — Possibilità di trattenere insieme a detenuti comuni un cittadino di un paese terzo che abbia dato il proprio consenso)

23

2014/C 315/35

Causa C-480/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 3204, 3212 e 3822 — Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi)

24

2014/C 315/36

Causa C-481/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohammad Ferooz Qurbani (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati — Articolo 31 — Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro — Ricorso ai servizi di passatori — Ingresso e soggiorno irregolari — Esibizione di un passaporto falso — Sanzioni penali — Incompetenza della Corte)

24

2014/C 315/37

Parere 1/14: Richiesta di parere presentata dalla Repubblica di Malta ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

25

2014/C 315/38

Causa C-169/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Castellón — Spagna) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestito ipotecario — Clausole abusive — Procedura di esecuzione ipotecaria — Legittimazione ad agire)

25

2014/C 315/39

Causa C-264/12: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho di Porto — Portogallo) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico — Mancata attuazione del diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

26

2014/C 315/40

Causa C-552/12: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 giugno 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Spese effettuate dalla Repubblica ellenica)

26

2014/C 315/41

Causa C-71/13 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 15 luglio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Spese effettuate dalla Repubblica ellenica)

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2014/C 315/42

Causa C-102/13 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Validità della notifica di una decisione della Commissione alla rappresentanza permanente di uno Stato membro — Determinazione della data di tale notifica — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181 — Impugnazione manifestamente infondata)

27

2014/C 315/43

Causa C-370/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) –Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa (Rinvio pregiudiziale — Articolo 18 TFUE — Cittadinanza dell’Unione — Non discriminazione — Indennizzo per la perdita di beni immobili abbandonati oltre gli attuali confini dello Stato membro interessato — Requisito della cittadinanza — Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

28

2014/C 315/44

Causa C-427/13: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Italia) — Emmeci Srl/Cotral SpA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Articolo 267 TFUE — Nozione di organo giurisdizionale — Incompetenza della Corte)

28

2014/C 315/45

Causa C-450/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ultrafilter international — Domanda di nullità — Abuso di diritto)

29

2014/C 315/46

Causa C-459/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd — Slovacchia) — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Rinvio pregiudiziale — Tutela della salute pubblica — Normativa nazionale che prevede la vaccinazione obbligatoria per i figli minori di età — Diritto dei genitori di rifiutare tale vaccinazione — Articolo 168 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 33 e 35 — Attuazione del diritto dell’Unione — Assenza — Manifesta incompetenza della Corte)

29

2014/C 315/47

Causa C-468/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 luglio 2014 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo MOL Blue Card — Opposizione — Rifiuto di registrazione)

30

2014/C 315/48

Causa C-643/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 — Melkveebedrijf Overenk BV e a./Commissione europea [Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Regolamento (CE) n. 1468/2006 — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Irricevibilità manifesta]

30

2014/C 315/49

Causa C-654/13: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Rimborso dell’IVA eccedentaria — Sistema nazionale che esclude il pagamento di interessi moratori sull’IVA non recuperabile entro un termine ragionevole a motivo di una condizione dichiarata contraria al diritto dell’Unione — Principio di equivalenza)

31

2014/C 315/50

Causa C-670/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 — The Cartoon Network, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Boomerang TV, SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG — Marchio comunitario figurativo anteriore Boomerang TV — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione)

31

2014/C 315/51

Causa C-19/14: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg — Germania) — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Città di Kevelaer (Rinvio pregiudiziale — Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

32

2014/C 315/52

Causa C-45/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — procedimento penale a carico di István Balázs, Dániel Papp. (Rinvio pregiudiziale — Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 47, 50 e 54 — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza della Corte)

32

2014/C 315/53

Causa C-92/14: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung — Romania) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL (Rinvio pregiudiziale — Direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE — Applicazione ratione temporis e ratione materiae — Fatti antecedenti all’adesione della Romania all’Unione europea — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Manifesta irricevibilità)

33

2014/C 315/54

Causa C-22/14P: Impugnazione proposta il 17 gennaio 2014 dalla Three-N-Products Private Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 novembre 2013, causa T-63/13-, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

33

2014/C 315/55

Causa C-107/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italia) il 4 febbraio 2014 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Causa C-262/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Neamț (Romania) il 2 giugno 2014 — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) e a./Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Causa C-280/14 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), 28 marzo 2014 causa T-117/10, Repubblica italiana/Commissione

35

2014/C 315/58

Causa C-283/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) l’11 giugno 2014 — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Causa C-284/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) l’11 giugno 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Causa C-294/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 giugno 2014 — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Causa C-299/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Germania) il 17 giugno 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e a.

38

2014/C 315/62

Causa C-304/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 24 giugno 2014 — Secretary of State for the Home Department/CS

39

2014/C 315/63

Causa C-319/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 luglio 2014 — B&S Global Transit Center BV/Staatsecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Causa C-321/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 4 luglio 2014 — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Causa C-322/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 4 luglio 2014 — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Causa C-323/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 luglio 2014 — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Causa C-325/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 7 luglio 2014 — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

41

2014/C 315/68

Causa C-337/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 luglio 2014 — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Causa C-358/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

42

2014/C 315/70

Causa C-360/14P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 maggio 2014, causa T-198/12, Repubblica federale di Germania/Commissione

43

2014/C 315/71

Causa C-578/12 P: Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Causa C-582/12 P: Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Causa C-584/12 P: Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Causa C-86/13: Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea: intervenienti: Parlamento europeo, Repubblica federale di Germania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

45

2014/C 315/75

Causa C-248/13: Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea, intervenienti: Parlamento europeo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

45

2014/C 315/76

Causa C-431/13: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Causa C-442/13: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 18 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Sarah Nagy/Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Causa C-451/13: Ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Causa C-563/13: Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

46

2014/C 315/80

Causa C-79/14: Ordinanza del presidente della Corte del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — TUIfly GmbH/Harald Walter

47

 

Tribunale

2014/C 315/81

Causa T-1/10 RENV: Ordinanza del Tribunale 24 giugno 2014 — PPG e SNF/ECHA (Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante — Mancanza di pregiudizio diretto — Irricevibilità)

48

2014/C 315/82

Causa T-271/10: Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014 — H/Consiglio e a. (Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Politica estera e di sicurezza comune — Esperto nazionale distaccato presso la MPUE in Bosnia-Erzegovina — Decisione di riassegnazione — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità)

48

2014/C 315/83

Causa T-224/12: Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 — Accorinti e a./BCE (Ricorso di annullamento — Politica economica e monetaria — BCE — Banche centrali nazionali — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Grecia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema — Conservazione della soglia di qualità creditizia sufficiente per il mantenimento dell’idoneità — Supporto di garanzie sotto forma di un programma di riacquisto di titoli a beneficio delle banche centrali nazionali — Creditori privati — Imputabilità di taluni effetti giuridici all’atto impugnato — Carenza d’interesse ad agire — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

49

2014/C 315/84

Causa T-268/12: Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Suwaid/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinati enti e persone in considerazione della situazione in Siria — Difetto di rappresentanza — Inattività del ricorrente — Non luogo a statuire)

50

2014/C 315/85

Causa T-202/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Group’Hygiène/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Associazione professionale — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

50

2014/C 315/86

Causa T-217/13: Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Saf-Holland/UAMI (INTEGRAL) (Marchio comunitario — Diniego di registrazione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

51

2014/C 315/87

Causa T-223/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

52

2014/C 315/88

Causa T-224/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Melitta France/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

52

2014/C 315/89

Causa T-231/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Wepa Lille/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

53

2014/C 315/90

Causa T-232/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — SCA Hygiène Products/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

53

2014/C 315/91

Causa T-233/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Paul Hartmann/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

54

2014/C 315/92

Causa T-234/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Lucart France/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

55

2014/C 315/93

Causa T-235/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Gopack/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

55

2014/C 315/94

Causa T-236/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — CMC France/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

56

2014/C 315/95

Causa T-237/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — SCA Tissue France/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

56

2014/C 315/96

Causa T-238/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Delipapier/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

57

2014/C 315/97

Causa T-243/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — ICT/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

58

2014/C 315/98

Causa T-244/13: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 2013/2/UE — Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

58

2014/C 315/99

Causa T-288/13 P: Ordinanza del Tribunale del 26 maggio 2014 — AK/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizi di valutazione 2001/2002, 2004, 2005 e 2008 — Redazione tardiva dei rapporti di evoluzione della carriera — Danno morale — Perdita di un’opportunità di essere promosso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

59

2014/C 315/00

Causa T-305/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 giugno 2014 — SACE e Sace BT/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Iniezioni di capitale in favore di una compagnia di assicurazioni effettuate dalla sua società controllante pubblica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi)

60

2014/C 315/01

Causa T-315/13: Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Kompas MTS/Parlamento e a. (Ricorso per risarcimento danni — Danno che si asserisce subìto in seguito al recepimento nel diritto austriaco di una direttiva in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Etichettatura dei prodotti del tabacco — Misure restrittive all'importazione dei prodotti del tabacco — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

60

2014/C 315/02

Causa T-356/13 P: Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2014 — Lebedef/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Retrocessione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

61

2014/C 315/03

Causa T-503/13 P: Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica — Principio del giudice naturale precostituito per legge — Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità — Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell’avvocato — Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato tramite telefax e l’originale depositato successivamente — Tardività del ricorso — Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F-56/09 — Impugnazione manifestamente infondata)

62

2014/C 315/04

Causa T-603/13: Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2014 — Léon Van Parys/Commissione (Ricorso di annullamento — Unione doganale — Richiesta da parte della Commissione di informazioni complementari alle autorità belghe — Lettera di informazione alla ricorrente in merito a tale richiesta — Atto impugnabile — Irricevibilità)

62

2014/C 315/05

Causa T-8/14: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…) (Marchio comunitario — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Non luogo a statuire)

63

2014/C 315/06

Causa T-9/14: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…) (Marchio comunitario — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Non luogo a statuire)

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2014/C 315/07

Causa T-410/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 giugno 2014 — Wilders/Parlamento e Consiglio [Procedimento sommario — Parlamento europeo — Atto recante elezione dei deputati del Parlamento europeo con suffragio universale diretto — Incompatibilità della qualità di deputato del Parlamento europeo con quella di deputato di un Parlamento nazionale (divieto del doppio mandato) — Domanda di provvedimenti provvisori — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità]

64

2014/C 315/08

Causa T-390/14: Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Établissement Amra/UAMI (KJ KANGOO JUMPS XR)

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2014/C 315/09

Causa T-395/14: Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

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2014/C 315/10

Causa T-396/14: Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

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2014/C 315/11

Causa T-440/14: Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Causa T-462/14: Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — EEB/Commissione

67

2014/C 315/13

Causa T-475/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Prysmian e Prysmian Cavi e sistemi/Commissione

68

2014/C 315/14

Causa T-548/14: Ricorso proposto il 24 luglio 2014 — Spagna/Commissione

69

2014/C 315/15

Causa T-580/14: Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissione

70

2014/C 315/16

Causa T-420/09: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2014 — BSA/UAMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Causa T-337/10: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2014 — Seatech International e a./Consiglio e Commissione

72

2014/C 315/18

Causa T-557/11: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2014 — Elsid e a./Commissione

72

2014/C 315/19

Causa T-419/12: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — LVM/Commissione

72

2014/C 315/20

Causa T-621/13: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

72

2014/C 315/21

Causa T-651/13: Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2014 — Time/UAMI (InStyle)

72

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 315/22

Causa F-5/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 giugno 2014 — Da Cunha Almeida/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nella lista di riserva — Test di ragionamento verbale — Eccezione d’illegittimità del bando di concorso — Scelta della seconda lingua fra tre lingue — Principio di non discriminazione)

73

2014/C 315/23

Causa F-26/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 luglio 2014 — Morgan/UAMI (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Domanda di annullamento del rapporto informativo)

73

2014/C 315/24

Causa F-114/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 16 luglio 2014 — Klar e Fernandez Fernandez/Commissione (Funzione pubblica — Comitato del personale della Commissione — Comitato centrale — Designazione dei membri della sezione locale di Lussemburgo presso il comitato centrale del personale — Revoca da parte della sezione locale diretta ad uno dei suoi membri titolari presso il comitato centrale — \Mancato riconoscimento della legittimità della decisione di revoca da parte dell’APN — Interesse ad agire — Inosservanza della procedura precontenziosa — Tardività del reclamo — Irricevibilità manifesta)

74

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 315/01

Ultima pubblicazione

GU C 303 dell'8.9.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 292 dell'1.9.2014

GU C 282 del 25.8.2014

GU C 261 dell'11.8.2014

GU C 253 del 4.8.2014

GU C 245 del 28.7.2014

GU C 235 del 21.7.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.9.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Middelburg, Raad van State — Paesi Bassi) — Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)

(Cause riunite C-141/12 e C-372/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articoli 2, 12 e 13 - Nozione di «dati personali» - Portata del diritto di accesso della persona interessata - Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 8 e 41))

2014/C 315/02

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Middelburg

Parti

Ricorrenti: Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)

Convenuti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta» discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono «dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.

2)

L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.

3)

L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.

GU C 303 del 6.10.2012.


15.9.2014   

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C 315/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014 — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Commissione europea, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Causa C-295/12 P) (1)

((Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga - Compressione dei margini - Articolo 263 TFUE - Controllo di legittimità - Articolo 261 TFUE - Competenza estesa al merito - Articolo 47 della Carta - Principio di tutela giurisdizionale effettiva - Controllo esteso al merito - Importo dell’ammenda - Principio di proporzionalità - Principio di non discriminazione))

2014/C 315/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (rappresentanti: F. González Díaz e B. Holles, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti), France Telecom España SA (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (rappresentanti: L. Pineda Salido e I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Telefónica SA e la Telefónica de España SAU sono condannate alle spese.

3)

La France Telecom España SA, l’Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e l’European Competitive Telecommunications Association si fanno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


15.9.2014   

IT

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C 315/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-335/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Recupero di dazi all’importazione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Eccedenze di zucchero non esportate))

2014/C 315/04

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha e A. Cunha, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione europea un importo di EUR 7 85  078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


15.9.2014   

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C 315/4


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano

(Causa C-358/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Principio di proporzionalità - Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione - Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente - Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Nozione di «infrazione grave» - Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5 % degli importi dovuti))

2014/C 315/05

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

Convenuto: Comune di Milano

in presenza di: Pascolo Srl

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5 % delle somme dovute.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


15.9.2014   

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C 315/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-421/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Armonizzazione completa - Esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti - Modalità di annuncio di riduzioni di prezzo - Limitazione o divieto di talune forme di attività di vendita ambulante))

2014/C 315/06

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da É. Balate, avocat)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio

escludendo coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti dall’ambito di applicazione della legge del 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore, come modificata dalla legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore e

mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio e sull’organizzazione delle attività ambulanti e fieristiche, come modificata dalla legge del 4 luglio 2005, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 relativo all’esercizio e all’organizzazione delle attività ambulanti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, lettere b) e d), 3 e 4 della direttiva 2005/29.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


15.9.2014   

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C 315/5


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano

(Causa C-472/12) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8471 e 8528 - Schermi al plasma - Funzionamento come schermo di computer - Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video])

2014/C 315/07

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l.

Convenuta: Agenzia delle Dogane di Milano

Dispositivo

1)

Ai fini della classificazione doganale nell’ambito della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, di schermi aventi le caratteristiche oggettive di cui trattasi nel procedimento principale, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e, dall’altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della nomenclatura combinata se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, ai sensi della nota 5, B, lettera a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che dev’essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive degli schermi di cui trattasi nel procedimento principale e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, di tale sistema armonizzato, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

2)

Il regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non può essere applicato retroattivamente.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


15.9.2014   

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C 315/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)

(Causa C-553/12 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Articoli 82 CE e 86, paragrafo 1, CE - Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un’impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite - Esercizio di tali diritti - Vantaggio concorrenziale nei mercati della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso - Mantenimento, estensione o rafforzamento di una posizione dominante))

2014/C 315/08

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), (rappresentante: P. Anestis, dikigoros), Repubblica ellenica, (rappresentanti: M.-T. Marinos, P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti), Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Mytilinaios AE, Protergia AE, Alouminion AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos e E. Chrisafis, dikigoroi)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea DEI/Commissione (T-169/08, EU:T:2012:448) è annullata.

2)

La causa viene rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti dinanzi ad esso su cui la Corte di giustizia dell’Unione europea non si è pronunciata.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


15.9.2014   

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C 315/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica

(Causa C-554/12 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Articolo 86, paragrafo 3, CE - Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un’impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite - Infrazione - Decisione - Incompatibilità con il diritto dell’Unione - Decisione successiva - Attuazione di misure specifiche - Soluzione agli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione - Ricorso per annullamento))

2014/C 315/09

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica (rappresentanti: Mylonopoulos, M.-T. Marinos e K. Boskovits, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea DEI/Commissione (T-421/09, EU:T:2012:450) è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 32 del 2.2.13.


15.9.2014   

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C 315/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-600/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 92/43/CEE - Discarica di rifiuti sull’isola di Zacinto - Parco nazionale marino di Zacinto - Sito natura 2000 - Tartaruga marina Caretta caretta - Estensione temporale dei parametri ambientali - Mancanza di un piano di riassetto - Gestione di una discarica - Cattivo funzionamento - Saturazione della discarica - Infiltrazione di percolati - Capacità insufficiente e dispersione dei rifiuti - Ampliamento della discarica))

2014/C 315/10

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Düsterhaus, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica,

mantenendo in funzione sull’isola di Zacinto, a Griparaiika, nella regione di Kalamaki (Grecia), una discarica di rifiuti mal funzionante e satura che non risponde a tutte le condizioni e ai requisiti posti dalla normativa ambientale dell’Unione, previsti agli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttiva, nonché agli articoli 8, 9, 11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, e

avendo rinnovato l’autorizzazione al funzionamento della discarica di cui trattasi senza applicare la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a sopportare le spese.


(1)  GU C 63 del 2.2.2013.


15.9.2014   

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C 315/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-48/13) (1)

((Normativa tributaria - Libertà di stabilimento - Imposta nazionale sugli utili - Tassazione dei gruppi societari - Tassazione dell’attività di stabili organizzazioni estere di società residenti - Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell’imposta (metodo dell’imputazione) - Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo))

2014/C 315/11

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Nordea Bank Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell’utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


15.9.2014   

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C 315/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense — Italia) — Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Cause riunite C-58/13 e C-59/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Accesso alla professione di avvocato - Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro - Abuso del diritto))

2014/C 315/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio Nazionale Forense

Parti

Ricorrenti: Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)

Convenuto: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

2)

L’analisi della seconda questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 3 della direttiva 98/5.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


15.9.2014   

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C 315/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen — Svezia) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

(Causa C-83/13) (1)

((Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Regolamento (CEE) n.o4055/86 - Applicabilità ai trasporti effettuati a partire da o verso Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) mediante navi battenti bandiera di un paese terzo - Azioni sindacali intraprese nei porti di un tale Stato a favore di cittadini di paesi terzi impiegati su dette navi - Irrilevanza della nazionalità di tali lavoratori e di tali navi sull’applicabilità del diritto dell’Unione))

2014/C 315/13

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Arbetsdomstolen

Parti

Ricorrenti: Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet

Convenuti: Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Dispositivo

L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, deve essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e proprietaria di una nave, battente bandiera di un paese terzo, mediante la quale vengono effettuati servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente di tale accordo o verso il medesimo può avvalersi della libera prestazione dei servizi, a condizione che essa possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di tali servizi e che i destinatari dei medesimi siano stabiliti in Stati parti contraenti di detto accordo diversi da quello in cui tale società è stabilita.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


15.9.2014   

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C 315/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-126/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - Carattere descrittivo - Diniego di registrazione del marchio nominativo ecoDoor - Caratteristica di una parte di un prodotto))

2014/C 315/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Uffiico per l'armonizzazione per il mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland,

(Causa C-138/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Protocollo addizionale - Articolo 41, paragrafo 1 - Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi - Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale - Ammissibilità - Direttiva 2003/86/CE - Ricongiungimento familiare - Articolo 7, paragrafo 2 - Compatibilità))

2014/C 315/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Naime Dogan

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore, dev’essere interpretato nel senso che la clausola di standstill enunciata in tale disposizione osta a una misura di diritto interno, introdotta successivamente all’entrata in vigore di detto protocollo addizionale nello Stato membro interessato, che impone ai coniugi di cittadini turchi residenti in detto Stato membro, che intendono fare ingresso nel territorio di tale Stato per ricongiungimento familiare, la condizione di provare previamente l’acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato membro.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


15.9.2014   

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C 315/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Wedl & Hofmann GmbH

(Causa C-141/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo Walzer Traum - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Walzertraum - Nozione di uso serio del marchio - Mancata considerazione delle decisioni anteriori - Principio della parità di trattamento))

2014/C 315/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Wedl & Hofmann GmbH (rappresentante: T. Raubal, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


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C 315/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon — Francia) — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

(Causa C-173/13) (1)

((Politica sociale - Articolo 141 CE - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile - Prepensionamento con godimento immediato della pensione - Maggiorazione ai fini del calcolo della pensione - Vantaggi che vanno principalmente a beneficio di funzionari di sesso femminile - Discriminazioni indirette - Giustificazione oggettiva - Reale intento di raggiungere l’obiettivo indicato - Coerenza nell’attuazione - Articolo 141, paragrafo 4, CE - Misure volte a compensare svantaggi nella carriera professionale dei lavoratori di sesso femminile - Inapplicabilità))

2014/C 315/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Lyon

Parti

Ricorrenti: Maurice Leone, Blandine Leone

Convenuti: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Dispositivo

1)

L’articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di maggiorazione di pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l’obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l’intento di raggiungere quest’ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

2)

L’articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l’obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l’intento di raggiungere quest’ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

3)

L’articolo 141, paragrafo 4, CE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nelle misure contemplate da tale disposizione provvedimenti nazionali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che si limitano a consentire ai lavoratori interessati di beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e a concedere loro una maggiorazione di anzianità al momento del loro collocamento a riposo, senza porre rimedio ai problemi che essi possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


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C 315/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Banco Mais SA

(Causa C-183/13) (1)

((Fiscalità - IVA - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) - Articolo 19 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Operazioni di leasing - Beni e servizi a uso misto - Regola della determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare - Regime derogatorio - Presupposti))

2014/C 315/18

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistente: Banco Mais SA

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l’uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


15.9.2014   

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C 315/13


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado del lo Social n. 1 de Benidorm — Spagna) — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura SL e a.

(Causa C-198/13) (1)

((Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Ambito di applicazione - Diritto all’indennizzo di un datore di lavoro nei confronti di uno Stato membro relativo alle retribuzioni versate a un dipendente durante il procedimento di contestazione del licenziamento di quest’ultimo oltre il 60o giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso di contestazione - Assenza del diritto all’indennizzo nei casi di licenziamento nullo - Surrogazione del lavoratore nel diritto all’indennizzo del suo datore di lavoro in caso di insolvenza provvisoria di quest’ultimo - Discriminazione dei lavoratori che sono stati oggetto di un licenziamento nullo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 20))

2014/C 315/19

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado del lo Social n. 1 de Benidorm

Parti

Ricorrenti: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Sellé Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj

Convenuti: Puntal Arquitectura SL, Obras Alteramar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

Dispositivo

Una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale il datore di lavoro può chiedere allo Stato membro interessato il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60o giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso e in forza della quale, se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e si trova in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni, non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, del suo articolo 20.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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C 315/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

(Causa C-213/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Atto di «impegno a locare» edifici non ancora costruiti - Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato - Portata del principio dell’intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione))

2014/C 315/20

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Convenuti: Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

nei riguardi di: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, in qualità di «commissario ad acta», Ministero della Giustizia, Regione Puglia

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel senso che un contratto che abbia per oggetto principale la realizzazione di un’opera che risponda alle esigenze formulate dall’amministrazione aggiudicatrice costituisce un appalto pubblico di lavori e non rientra, pertanto, nell’esclusione di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, anche quando comporti un impegno a locare l’opera di cui trattasi.

2)

Se le norme procedurali interne applicabili glielo consentono, un organo giurisdizionale nazionale, come il giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE, deve o completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori o ritornare su tale decisione, per tener conto dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte medesima.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


15.9.2014   

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C 315/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2014 — Kalliopi Nikolaou/Corte dei Conti dell’Unione europea

(Causa C-220/13 P) (1)

((Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Omissioni della Corte dei conti - Domanda di risarcimento del danno - Principio della presunzione d’innocenza - Principio di leale cooperazione - Competenze - Svolgimento delle indagini preliminari))

2014/C 315/21

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Corte dei Conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e I. Ní Riagáin Düro, agenti, assistiti da P. Tridimas, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Kalliopi Nikolaou è condannata alle spese.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post

(Causa C-244/13) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 16, paragrafo 2 - Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione cittadini di paesi terzi - Fine della vita comune dei coniugi - Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 10, paragrafo 3 - Presupposti - Violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro - Esame della natura della violazione di cui trattasi - Necessità di un rinvio pregiudiziale])

2014/C 315/22

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post

Dispositivo

1)

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente, previsto da tale disposizione, il cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della suddetta direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l’alloggio occupato dal suddetto cittadino non sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest’ultimo dal suo coniuge cittadino dell’Unione.

2)

La circostanza che, nell’ambito di un’azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell’Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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C 315/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Causa C-272/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale - Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito - Inosservanza - Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile))

2014/C 315/23

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Parti

Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl

Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Dispositivo

1)

L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.

2)

La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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C 315/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingborgs tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

(Causa C-307/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Direttiva 98/34/CE - Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Nozione di «regola tecnica» - Galline ovaiole - Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica - Obbligo di notificazione - Condizioni - Versioni linguistiche divergenti))

2014/C 315/24

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Helsingborgs tingsrätt

Imputati nella causa principale

Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

Dispositivo

1)

La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volte a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia importante, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l’omissione di tale notifica comporta l’inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


15.9.2014   

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C 315/18


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2014 — Peek & Cloppenburg KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Peek & Cloppenburg KG

(Cause riunite C-325/13 P e C-326/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo Peek & Cloppenburg - Opposizione di un altro titolare della denominazione commerciale «Peek & Cloppenburg» - Diniego di registrazione))

2014/C 315/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (rappresentante: P. Langue, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Peek & Cloppenburg KG (rappresentante: A. Renck, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Peek & Cloppenburg KG, con sede a Düsseldorf (Germania), è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 24.8.2013.


15.9.2014   

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C 315/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(Causa C-338/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 4, paragrafo 5 - Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento - Interpretazione conforme))

2014/C 315/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Marjan Noorzia

Convenuto: Bundesministerin für Inneres

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimenti penali a carico di Markus D. (C-358/13) e G. (C-181/14)

(Cause riunite C-358/13 e C-181/14) (1)

((Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Ambito di applicazione - Interpretazione della nozione di «medicinale» - Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche - Prodotti a base di piante aromatiche e di cannabinoidi - Esclusione))

2014/C 315/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputati nelle cause principali

Markus D. (C-358/13) e G. (C-181/14)

Dispositivo

L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che in esso non rientrano le sostanze, quali quelle controverse nei procedimenti principali, che producono effetti limitantisi alla mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza che siano idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana, e che vengono consumate unicamente al fine di provocare uno stato di ebbrezza e, in ciò, sono nocive per la salute umana.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.

GU C 212 del 7.7.2014.


15.9.2014   

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C 315/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-391/13 P) (1)

((Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Olio d’oliva - Colture arabili - Errore manifesto di valutazione - Maggiorazione del tasso della correzione forfetaria a causa del dell’inadempimento reiterato - Incidenza della riforma della PAC sulla correzione forfetaria - Proporzionalità - Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo))

2014/C 315/28

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli e D. Tryantafyllou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


15.9.2014   

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C 315/20


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-420/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio - Requisiti di chiarezza e di precisione - Classificazione di Nizza - Commercio al minuto - Raggruppamento di servizi))

2014/C 315/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

1)

Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di «servizi» di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

2)

La direttiva 2008/95 va interpretata nel senso che, ai suoi fini, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


15.9.2014   

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C 315/20


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Apple, Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-421/13) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articoli 2 e 3 - Segni idonei a costituire un marchio - Carattere distintivo - Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio-bandiera («flagship store») - Registrazione come marchio per «servizi» correlati ai prodotti posti in vendita in un simile negozio])

2014/C 315/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Apple, Inc.

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


15.9.2014   

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C 315/21


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — SC BCR Leasing IFN SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiiilor

(Causa C-438/13) (1)

((IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 16 e 18 - Leasing finanziario - Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario - Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto - Beni mancanti))

2014/C 315/31

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: SC BCR Leasing IFN SA

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiiilor

Dispositivo

Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013


15.9.2014   

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C 315/22


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona — Italia) — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno, Questura di Verona

(Causa C-469/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2003/109/CE - Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 - «Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» - Presupposti per la concessione - Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso - Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari - Disposizioni nazionali più favorevoli - Effetti))

2014/C 315/32

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Verona

Parti

Ricorrente: Shamim Tahir

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Verona

Dispositivo

1)

Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

2)

L’articolo 13 della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


15.9.2014   

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C 315/22


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof e dal Landgericht München I — Germania) — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

(Cause riunite C-473/13 e C-514/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 16, paragrafo 1 - Trattenimento ai fini dell’allontanamento - Trattenimento in un istituto penitenziario - Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea - Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto))

2014/C 315/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Bundesgerichtshof, Landgericht München I

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Adala Bero (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate (C-514/13)

Convenuti: Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.

GU C 367 del 14.12.2013.


15.9.2014   

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C 315/23


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Causa C-474/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 16, paragrafo 1 - Trattenimento ai fini dell’allontanamento - Trattenimento in un istituto penitenziario - Possibilità di trattenere insieme a detenuti comuni un cittadino di un paese terzo che abbia dato il proprio consenso))

2014/C 315/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Thi Ly Pham

Convenuta: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso non permette a uno Stato membro di trattenere ai fini dell’allontanamento un cittadino di un paese terzo ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni neppure nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/24


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-480/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Classificazione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 3204, 3212 e 3822 - Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi))

2014/C 315/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Sysmex Europe GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Dispositivo

La Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale, pur potendo avere un effetto colorante, debole e non durevole, sui materiali tessili, in pratica non viene impiegata per le sue proprietà coloranti ed è destinata esclusivamente all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientra nella voce 3822 di detta nomenclatura combinata, riguardante i reattivi da laboratorio.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/24


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohammad Ferooz Qurbani

(Causa C-481/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati - Articolo 31 - Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro - Ricorso ai servizi di passatori - Ingresso e soggiorno irregolari - Esibizione di un passaporto falso - Sanzioni penali - Incompetenza della Corte))

2014/C 315/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Bamberg

Imputato nella causa principale

Mohammad Ferooz Qurbani

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013 nella causa C-481/13.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/25


Richiesta di parere presentata dalla Repubblica di Malta ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

(Parere 1/14)

2014/C 315/37

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Repubblica di Malta (rappresentanti: A. Buhagiar, P. Grech, agenti)

Quesito sottoposto alla Corte

1)

Se il progetto di convenzione del Consiglio d’Europa contro la manipolazione delle competizioni sportive, nei limiti in cui disciplina le scommesse sportive e definisce la «scommessa sportiva illegale» all’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), come «qualsiasi scommessa sportiva il cui tipo o il cui operatore non è autorizzato ai sensi del diritto vigente nella giurisdizione territoriale dello Stato in cui si trova il consumatore», in combinato disposto con gli articoli 9 e 11 della stessa convenzione che contemplano le «scommesse sportive illegali» così definite, sia compatibile con i Trattati, in particolare con gli articoli 18, 49 e 56 TFUE.


15.9.2014   

IT

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C 315/25


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Castellón — Spagna) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-169/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di prestito ipotecario - Clausole abusive - Procedura di esecuzione ipotecaria - Legittimazione ad agire))

2014/C 315/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Castellón

Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Convenuto: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest’ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest’ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


15.9.2014   

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C 315/26


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho di Porto — Portogallo) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

(Causa C-264/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 315/39

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho di Porto

Parti

Ricorrente: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Convenuta: Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho di Porto (Portogallo) con decisione del 22 maggio 2012 (causa C-264/12).


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


15.9.2014   

IT

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C 315/26


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 giugno 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-552/12) (1)

((Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica))

2014/C 315/40

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 2.2.13.


15.9.2014   

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C 315/27


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 15 luglio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-71/13 P) (1)

((Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica))

2014/C 315/41

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


15.9.2014   

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C 315/27


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-102/13 P) (1)

((Impugnazione - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Validità della notifica di una decisione della Commissione alla rappresentanza permanente di uno Stato membro - Determinazione della data di tale notifica - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 181 - Impugnazione manifestamente infondata))

2014/C 315/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möllers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e T. Maxian Rusche, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 164 dell’08.06.2013.


15.9.2014   

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C 315/28


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) –Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa

(Causa C-370/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 18 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Non discriminazione - Indennizzo per la perdita di beni immobili abbandonati oltre gli attuali confini dello Stato membro interessato - Requisito della cittadinanza - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 315/43

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre

Resistente: Minister Skarbu Państwa

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia).


(1)  GU C 291 del 5.10.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/28


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Italia) — Emmeci Srl/Cotral SpA

(Causa C-427/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Articolo 267 TFUE - Nozione di «organo giurisdizionale» - Incompetenza della Corte))

2014/C 315/44

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parti

Ricorrente: Emmeci Srl

Convenuta: Cotral SpA

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italia), nella sua decisione del 22 maggio 2013 (causa C-427/13).


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/29


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-450/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo ultrafilter international - Domanda di nullità - Abuso di diritto))

2014/C 315/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (rappresentanti: N. Siebertz, M. Teworte-Vey e A. Renvert, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: ultra air GmbH (rappresentante: C. König, Rechtsanwalt), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Donaldson Filtration Deutschland GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/29


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd — Slovacchia) — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(Causa C-459/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela della salute pubblica - Normativa nazionale che prevede la vaccinazione obbligatoria per i figli minori di età - Diritto dei genitori di rifiutare tale vaccinazione - Articolo 168 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 33 e 35 - Attuazione del diritto dell’Unione - Assenza - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 315/46

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd

Parti

Ricorrente: Milica Široká

Resistente: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate, con ordinanza del 6 agosto 2013, causa C-459/13, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia).


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/30


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 luglio 2014 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-468/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Marchio denominativo MOL Blue Card - Opposizione - Rifiuto di registrazione))

2014/C 315/47

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)

Altre parti del procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (rappresentanti: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa e N. González-Alberto Rodríguez, abogados)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/30


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 — Melkveebedrijf Overenk BV e a./Commissione europea

(Causa C-643/13 P) (1)

([Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Regolamento (CE) n. 1468/2006 - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Irricevibilità manifesta])

2014/C 315/48

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel, Mathijs H.H.M. Moonen (rappresentanti: P.E. Mazel e A. van Beelen, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg et Z. Malůšková, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Melkveebedrijf Overenk BV, la Maatschap Veehouderij Kwakernaak, la Mulders Agro vof, la Melkveebedrijf Engelen vof, la Melkveebedrijf De Peel e il sig. Mathijs H.H.M. Moonen sono condannati alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


15.9.2014   

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C 315/31


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Causa C-654/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Rimborso dell’IVA eccedentaria - Sistema nazionale che esclude il pagamento di interessi moratori sull’IVA non recuperabile entro un termine ragionevole a motivo di una condizione dichiarata contraria al diritto dell’Unione - Principio di equivalenza))

2014/C 315/49

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di ostare a una normativa e a una prassi nazionali come quelle controverse nel procedimento principale, che escludono il pagamento di interessi di mora sugli importi di imposta sul valore aggiunto non recuperabili entro un termine ragionevole a motivo di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione. In assenza di una regolamentazione della materia a livello di Unione europea, è il diritto nazionale a dover determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di pagamento di simili interessi, modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto interno con oggetto e causa simili a quelli fondati sulla violazione del diritto dell’Unione, né essere strutturate in maniera da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, ciò che spetta al giudice remittente verificare nella controversia di cui è investito. All’occorrenza, i giudici nazionali disapplicheranno qualsivoglia disposizione normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


15.9.2014   

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C 315/31


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014 — The Cartoon Network, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Boomerang TV, SA

(Causa C-670/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG - Marchio comunitario figurativo anteriore Boomerang TV - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione))

2014/C 315/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Boomerang TV, SA

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cartoon Network Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


15.9.2014   

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C 315/32


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg — Germania) — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Città di Kevelaer

(Causa C-19/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta))

2014/C 315/51

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Duisburg

Parti

Ricorrenti: Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca

Convenuta: Città di Kevelaer

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg (Germania), con decisione del 17 dicembre 2013, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 142 del 12.05.2014.


15.9.2014   

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C 315/32


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — procedimento penale a carico di István Balázs, Dániel Papp.

(Causa C-45/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritti fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47, 50 e 54 - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte))

2014/C 315/52

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Imputati nella causa principale

István Balázs, Dániel Papp

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria), con decisione del 21 gennaio 2014.


(1)  GU C 142 del 12.05.2014


15.9.2014   

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C 315/33


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung — Romania) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

(Causa C-92/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE - Applicazione ratione temporis e ratione materiae - Fatti antecedenti all’adesione della Romania all’Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Manifesta irricevibilità))

2014/C 315/53

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpulung

Parti

Ricorrenti: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran

Convenuta: SC Suport Colect SRL

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE non sono applicabili al procedimento principale.

2)

Inoltre, da un lato, la Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla terza questione pregiudiziale posta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania), con decisione del 25 febbraio 2014; d’altro lato, la quinta questione pregiudiziale posta dal medesimo giudice è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 142 del 12.05.2014.


15.9.2014   

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C 315/33


Impugnazione proposta il 17 gennaio 2014 dalla Three-N-Products Private Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 novembre 2013, causa T-63/13-, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-22/14P)

2014/C 315/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (rappresentanti: M. Thewes e T. Chevrier, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Con ordinanza del 2 luglio, 2014 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione.


15.9.2014   

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C 315/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italia) il 4 febbraio 2014 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

(Causa C-107/14)

2014/C 315/55

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale della Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: 3D I srl

Convenuto: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Con ordinanza del 17 luglio 2014, la Corte di giustizia (Terza Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile.


15.9.2014   

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C 315/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Neamț (Romania) il 2 giugno 2014 — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) e a./Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

(Causa C-262/14)

2014/C 315/56

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Neamț

Parti

Ricorrenti: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD), Constantin Budiș, Vasile Murariu, Vasile Ursache, Ioan Zăpor, Petrea Simionel

Convenuto: Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, secondo paragrafo, della direttiva 2000/78 (1) possa essere interpretato nel senso che la nozione di discriminazione cui fa riferimento detta disposizione include anche la creazione di una situazione di disparità di trattamento in base al criterio della qualità di pensionato della persona occupata o che desidera essere occupata.

2)

Se l’articolo 3, primo paragrafo, della direttiva 2000/78 possa essere interpretato nel senso che le nozioni di condizioni di accesso all’occupazione, i criteri di selezione, le condizioni di licenziamento includono anche le nozioni di pensionato fra i criteri e le condizioni.

3)

Se l’articolo 6 della direttiva 2000/78 possa essere interpretato nel senso di consentire ad uno Stato membro che ha recepito tale disposizione nel diritto interno di procedere, nell’esercizio del potere giurisdizionale, all’accertamento della trasposizione inadeguata/incompleta delle direttive europee nella legislazione nazionale per quanto riguarda l’accertamento della «[giustificazione in modo oggettivo e ragionevole]» dell’applicazione di una disparità di trattamento, nonché dell’«obiettivo legittimo» considerato dal legislatore quando ha adottato l’atto normativo che include una disparità di trattamento.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


15.9.2014   

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C 315/35


Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), 28 marzo 2014 causa T-117/10, Repubblica italiana/Commissione

(Causa C-280/14 P)

2014/C 315/57

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare ai sensi dell’articolo 56 Statuto della Corte di giustizia la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2014, causa T-117/10, avente ad oggetto il ricorso proposto dal Governo italiano ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE per l’annullamento della Decisione della Commissione Europea n. C(2009)10350 del 22.12.2009, notificata il 23.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo I 2000-06;

Conseguenzialmente, annullare nel merito, ai sensi dell’articolo 61 Statuto della Corte di giustizia, la suddetta Decisione della Commissione Europea e condannare la Commissione Europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’atto di impugnazione la Repubblica italiana ha dedotto i seguenti motivi:

 

Primo motivo: violazione del contraddittorio e difetto di motivazione.

Il Tribunale ha respinto, dopo averle trattati congiuntamente, i primi due motivi di impugnazione, vertenti sui rilievi mossi dalla Commissione ai controlli di primo e di secondo livello. Secondo la ricorrente, le due questioni erano però ben distinte, in quanto avevano dato luogo ciascuna ad un distinto addebito all’efficienza e attendibilità dei controlli. La Decisione impugnata enumerava le diverse censure mosse ai controlli regionali come «capi di imputazione» tutti concorrenti all’unica e finale conclusione di inattendibilità dei controlli regionali e di pericolo di danno al bilancio dell’Unione giustificante una rettifica forfetaria del 10 %. Per cui i diversi «capi di imputazione» andavano esaminati separatamente, in quanto l’eventuale esclusione o riduzione di uno o più di uno di essi si sarebbe riflessa sull’insieme. Di conseguenza, la trattazione promiscua e congiunta di argomenti tanto diversi, fatta dal Tribunale, avrebbe impedito l’esame adeguato delle questioni di fatto e di diritto sollevate dal Governo italiano, e si sarebbe risolta anche in un evidente difetto di motivazione: agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di spiegare con la dovuta completezza perché riteneva infondati i diversi profili di censura.

 

Secondo motivo: violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 (1), nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 (2); violazione dei principi sull’onere della prova; inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti rispetto a quelli risultanti dagli atti del fascicolo sottoposto al Tribunale; snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.

La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia travisato i fatti non contestati e le prove emergenti dal fascicolo, in particolare il fatto che le autorità italiane avevano analizzato uno per uno i rilievi mossi dai verificatori della Commissione sulle carenze individuate in nove controlli di primo livello. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la Decisione impugnata era errata nel punto relativo a questi nove controlli, e quindi avrebbe dovuto accogliere i motivi con cui il Governo italiano faceva valere che la Commissione aveva violato l’articolo 39, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 1260/1999, in quanto aveva adottato una Decisione di rettifica forfettaria del 10 % senza che il campione dei controlli di primo livello dimostrasse irregolarità, e (a voler mantenere le altre irregolarità) in modo certamente eccessivo rispetto al canone di proporzionalità stabilito dallo stesso articolo 39.

Il Tribunale avrebbe ignorato le risultanze del fascicolo sulla ricostruzione dei fatti inerenti all’avanzamento dei controlli in quanto non ha tenuto conto dell’effettivo sviluppo quantitativo (soglia concordata con la Commissione) e qualitativo dei controlli di primo e secondo livello verificatosi nel corso del 2009.

Infine, il Tribunale avrebbe travisato i fatti non contestati e le prove emergenti dal fascicolo, e violato gli articoli citati, allorché ha considerato giustificata la Decisione impugnata perché le autorità italiane non avrebbero dimostrato i progressi dell’autorità di pagamento.

 

Terzo motivo: violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999, nonché dell’articolo 10 del regolamento n. 438/2001; violazione dei principi sull’onere della prova; inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti rispetto a quelli risultanti dagli atti del fascicolo sottoposto al Tribunale; snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.

Secondo la ricorrente, le affermazioni del Tribunale si basano su una ricostruzione del tutto astratta della reale situazione di fatto dell’avanzamento e della distribuzione dei controlli di secondo livello. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la parte della Decisione recante l’analisi fatta dalla Commissione a proposito dei controlli di secondo livello e della loro inaffidabilità, che era del tutto carente di valide prove circa l’esistenza e la consistenza di un effettivo rischio per il FESR.


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).


15.9.2014   

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C 315/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) l’11 giugno 2014 — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-283/14)

2014/C 315/58

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: CM Eurologistik GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Questione pregiudiziale

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (1) sia valido.


(1)  GU L 49, pag. 29.


15.9.2014   

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C 315/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) l’11 giugno 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-284/14)

2014/C 315/59

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questione pregiudiziale

Se il «regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese» (1) sia valido, benché in prossimità della sua adozione non sia stata svolta un’autonoma inchiesta antidumping ma sia stata soltanto portata avanti l’inchiesta antidumping già svolta all’epoca tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, inchiesta questa che tuttavia, in base a quanto accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 22 maggio 2012 (causa C 338/10) (2), era stata svolta in violazione degli obblighi di cui al «regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea» (3), nella versione del «regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea» (4) il che ha portato la Corte ad accertare, nella suddetta sentenza, l’invalidità del «regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese» (5), emanato in seguito a tale inchiesta.


(1)  GU L 49, pag. 29.

(2)  ECLI:EU:C:2012:158.

(3)  GU 1996, L 56, pag. 1.

(4)  GU L 340, pag. 17.

(5)  GU L 350, pag. 35.


15.9.2014   

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C 315/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 giugno 2014 — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-294/14)

2014/C 315/60

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADM Hamburg AG

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questione pregiudiziale

Se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie, ricorrano i presupposti di cui all’articolo 74, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1) nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 (2), secondo cui i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari, allorché più lotti di olio di palmisti grezzo provenienti da diversi paesi esportatori beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (in prosieguo: l’«SPG») di cui sono considerati prodotti originari vengono esportati e introdotti nell’Unione europea non fisicamente separati tra loro, bensì versati all’atto dell’esportazione nello stesso serbatoio della nave trasportatrice e importati nell’Unione europea mescolati in tale serbatoio, potendosi escludere che durante il trasporto di tali prodotti, fino alla loro immissione in libera pratica, siano stati introdotti nel serbatoio della nave altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.


(1)  GU L 253, pag. 1.

(2)  GU L 307, pag. 1.


15.9.2014   

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C 315/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Germania) il 17 giugno 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e a.

(Causa C-299/14)

2014/C 315/61

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Convenuti: Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) valga — con l’eccezione della non esportabilità delle prestazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 — anche per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se — ed eventualmente in che misura — sia possibile prevedere restrizioni al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 mediante disposizioni delle legislazioni nazionali di attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (2), in base alle quali l’accesso alle prestazioni in parola non sia garantito senza eccezioni per i primi tre mesi di soggiorno, quando i cittadini dell’Unione non svolgono in Germania un’attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, né godono del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Freizügigkeitsgesetz/EU (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, FreizügG/EU).

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se altri principi inerenti alla parità di trattamento sanciti dal diritto primario, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, ostino a una disposizione di diritto nazionale che nega senza eccezioni a cittadini dell’Unione, per i primi tre mesi di soggiorno, una prestazione sociale finalizzata a garantire la sussistenza e, nel contempo, ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro, quando tali cittadini non sono lavoratrici o lavoratori subordinati o autonomi, né possono avvalersi del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del FreizügG/EU, ma possono dimostrare un legame reale con lo Stato membro ospitante e in particolare con il mercato del lavoro di tale paese.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


15.9.2014   

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C 315/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 24 giugno 2014 — Secretary of State for the Home Department/CS

(Causa C-304/14)

2014/C 315/62

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: CS

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 20 TFUE, osti a che uno Stato membro allontani dal proprio territorio, verso un paese non appartenente all’Unione, una persona non cittadina dell’Unione che sia il genitore e l’effettivo affidatario di un bambino che sia un cittadino di tale Stato membro (e, pertanto, un cittadino dell’Unione), ove ciò priverebbe il bambino cittadino dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione.

2)

Nel caso in cui la risposta alla questione (1) sia negativa, quali sono le circostanze in cui tale allontanamento sia permesso ai sensi del diritto dell’Unione.

3)

Nel caso in cui la risposta alla questione (1) sia negativa, in quale misura, ove applicabile, gli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva cittadini») incidano sulla risposta alla questione (2).


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77).


15.9.2014   

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C 315/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 luglio 2014 — B&S Global Transit Center BV/Staatsecretaris van Financiën

(Causa C-319/14)

2014/C 315/63

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: B&S Global Transit Center BV

Resistente: Staatsecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 203 e 204 CDC (1), in combinato disposto con l’articolo 859 (segnatamente il punto 6) del regolamento di applicazione (2), debbano essere interpretati nel senso che, quando il regime doganale di transito comunitario esterno non è concluso, ma sono stati presentati documenti che fanno presumere che le merci abbiano lasciato il territorio dell’Unione europea, detto mancata conclusione non determina il sorgere di un’obbligazione doganale per sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203 CDC, bensì in linea di principio il sorgere di un’obbligazione doganale in base all’articolo 204 CDC.

2)

Se l’articolo 859, punto 6, del regolamento di applicazione, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione riguarda unicamente l’inadempimento (di uno) degli obblighi connessi alla (ri-)esportazione di cui agli articoli 182 e 183 CDC, oppure se la frase «senza che vengano espletate le formalità necessarie» debba essere intesa nel senso che tra le «formalità necessarie» sono comprese anche le formalità che devono essere espletate prima della (ri-)esportazione al fine della conclusione del regime doganale al quale le merci sono vincolate.

3)

In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, se l’articolo 859, parte iniziale e terzo trattino, del regolamento di applicazione, debba essere inteso nel senso che la circostanza che non siano espletate le formalità di cui alla seconda questione non osta a che, in una fattispecie come quella in esame — nella quale è stato dimostrato sulla base di documenti che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione europea in seguito al transito all’interno della medesima –, si possa considerare soddisfatta la condizione secondo cui «a posteriori [sono state] espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce».


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


15.9.2014   

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C 315/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 4 luglio 2014 — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

(Causa C-321/14)

2014/C 315/64

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: Colena AG

Convenuta: Karnevalservice Bastian GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento dell’Unione europea sui prodotti cosmetici [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici] (1) debba essere interpretato nel senso che un prodotto a cui non si applica tale regolamento deve sottostare alle prescrizioni di quest’ultimo per il solo motivo che sulla sua confezione esterna è indicato che si tratta di un «Accessorio cosmetico per gli occhi, soggetto alla direttiva UE sui prodotti cosmetici».

2)

Se il regolamento dell’Unione europea sui prodotti cosmetici [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici] debba essere interpretato nel senso che le cosiddette lenti a contatto estetiche non graduate rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento.


(1)  GU L 342, pag. 59.


15.9.2014   

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C 315/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 4 luglio 2014 — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Causa C-322/14)

2014/C 315/65

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: Jaouad El Majdoub

Convenuta: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

Se il cosiddetto «click wrapping» risponda ai requisiti di una comunicazione con mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


15.9.2014   

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C 315/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 luglio 2014 — Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-323/14)

2014/C 315/66

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Helm AG

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (UE) n. 248/2011 del Consiglio (1) sia nullo nella misura in cui riguarda lo Jushi Group, atteso che la Commissione non ha accertato entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base (2), se lo Jushi Group, che era stato incluso nel campione, soddisfi o meno le condizioni formulate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma del regolamento di base.


(1)  Regolamento di esecuzione del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


15.9.2014   

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C 315/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 7 luglio 2014 — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

(Causa C-325/14)

2014/C 315/67

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: SBS Belgium NV

Convenuta: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Questione pregiudiziale

Se un organismo di radiodiffusione, che trasmette i suoi programmi unicamente mediante la tecnica dell’immissione diretta, ossia un procedimento a due fasi in cui esso fornisce ai distributori (satellite, cavo o linea xDSL) i suoi segnali portatori di programmi in forma criptata, mediante satellite, connessione in fibra ottica o qualsiasi altro mezzo di trasporto, senza che detti segnali durante o a seguito di detta fornitura siano accessibili al pubblico, e in cui successivamente i distributori inviano i segnali ai propri abbonati, cosicché questi possano guardare i programmi, effettui una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1).


(1)  GU L 167, pag. 10.


15.9.2014   

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C 315/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 luglio 2014 — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-337/14)

2014/C 315/68

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Elvira Mandl, Helmut Mandl

Resistenti: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

Se un vettore aereo, per avvalersi dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 216/2004 (1) debba sostenere, e dimostrare, di aver adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione onde evitare le attese, conseguenza di circostanze eccezionali quali la cancellazione o un ritardo prolungato, oppure di non aver avuto a disposizione siffatte misure ragionevoli.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


15.9.2014   

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C 315/42


Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-358/14)

2014/C 315/69

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera b), 7, paragrafi da 1 a 5, paragrafo 7, prima frase e paragrafi da 12 a 14 nonché l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1)

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso la Repubblica di Polonia afferma che le disposizioni impugnate contengono una regolamentazione nuova e complessa, prevista per la prima volta nella direttiva 2014/40/UE, che, con l’istituzione di un divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco dall’aroma caratterizzante nonché di misure che accompagnano tale divieto, mira alla totale eliminazione dal mercato interno di tali prodotti, tra i quali le sigarette al mentolo. In considerazione della quota che le sigarette al mentolo rappresentano nel mercato dei prodotti del tabacco dell’Unione europea, detto divieto comporterà gravissimi effetti sulla produzione di sigarette al mentolo.

Avverso le disposizioni impugnate la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi di ricorso:

 

Primo motivo: violazione dell’articolo 114 TFUE. Il divieto di immissione sul mercato delle sigarette al mentolo è stato introdotto nonostante l’assenza, nelle legislazioni nazionali, di divergenze che possano limitare la circolazione delle merci. Tale divieto non contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno, anzi, al contrario, determina il sorgere di barriere che non esistevano prima dell’adozione della direttiva.

 

Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità. Il divieto di immissione sul mercato delle sigarette al mentolo non è idoneo a conseguire le finalità della direttiva. Tale divieto viola inoltre l’esigenza secondo la quale le misure adottate devono essere necessarie alla realizzazione delle finalità perseguite. I costi dell’introduzione di tale divieto eccedono significativamente i vantaggi che se ne potrebbero eventualmente ottenere.

 

Terzo motivo: violazione del principio di sussidiarietà. Il divieto di immissione nel mercato delle sigarette al mentolo viola il principio di sussidiarietà in quanto la questione del consumo delle sigarette al mentolo, tanto sotto il profilo dell’impatto sulla salute quanto sotto il profilo degli eventuali costi sociali ed economici del divieto di vendita delle stesse, ha carattere locale, limitato a un gruppo ristretto di Stati membri. Tale questione dovrebbe pertanto essere risolta a livello nazionale, esclusivamente in quegli Stati in cui il consumo e la produzione di tali prodotti sono elevati.


(1)  GU L 127, pag. 1


15.9.2014   

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C 315/43


Impugnazione proposta il 24 luglio 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 maggio 2014, causa T-198/12, Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa C-360/14P)

2014/C 315/70

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, A. Lippstreu, agenti, U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 maggio 2014, causa T-198/12, Repubblica federale di Germania/Commissione europea, in cui si chiede l’annullamento parziale della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1 omarzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (1), in quanto il ricorso è stato respinto dal Tribunale;

annullare la decisione 2012/160/UE della Commissione del 1omarzo 2012, nei limiti in cui non vengono approvate le disposizioni nazionali notificate che mantengono valori limite per l’antimonio, l’arsenico e il mercurio nei giocattoli; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce complessivamente tre motivi di impugnazione:

 

Primo motivo di impugnazione, vertente sulla triplice violazione dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE da parte del Tribunale. Esso avrebbe violato il principio della valutazione autonoma del rischio da parte degli Stati membri, in quanto avrebbe concluso che le misure notificate dalla ricorrente non sono idonee per il fatto che esse sono basate su una valutazione del rischio divergente. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto chiedendo la prova che il livello di protezione garantito dalla direttiva 2009/48/CE è di per sé insufficiente. Infine, le conclusioni del Tribunale sarebbero basate su un’erronea interpretazione del diritto, in quanto esso avrebbe negato di effettuare una comparazione quantitativa del livello di protezione, basata su valori limite.

 

Secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze sancito dagli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Da una parte, la sua motivazione sarebbe contraddittoria alla luce della tabella 1 prodotta dalla Repubblica federale di Germania, facendo riferimento, da un lato, ad asseriti errori di calcolo e, dall’altro, a presunti errori di misurazione. Dall’altra, la motivazione sarebbe insufficiente, in quanto il Tribunale ritiene che la comparazione tracciata dalla Repubblica federale di Germania dei valori limite di migrazione non evidenzi un livello di protezione più elevato, senza esaminare la rilevanza della categoria dei materiali che possono essere raschiati.

 

Terzo motivo di impugnazione, vertente sulla triplice distorsione dei fatti ovvero degli elementi probatori da parte del Tribunale. Anzitutto, esso avrebbe riprodotto in modo manifestamente erroneo il contenuto della tabella 3 presentata dalla ricorrente. Il Tribunale avrebbe poi considerato in modo manifestamente erroneo che la tabella presentata dal Bundesinstituts für Risikobewertung contenga valori indebitamente aggiunti. Infine, il Tribunale avrebbe manifestamente travisato il parere del Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) del 1o luglio 2010, traendo da esso un’affermazione relativa all’affidabilità dei valori limite di biodisponibilità, che innegabilmente il CSRSA non avrebbe formulato.


(1)  GU L 80, pag. 19.


15.9.2014   

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C 315/44


Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

(Causa C-578/12 P) (1)

2014/C 315/71

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.


15.9.2014   

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C 315/45


Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

(Causa C-582/12 P) (1)

2014/C 315/72

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


15.9.2014   

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C 315/45


Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

(Causa C-584/12 P) (1)

2014/C 315/73

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


15.9.2014   

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C 315/45


Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea: intervenienti: Parlamento europeo, Repubblica federale di Germania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-86/13) (1)

2014/C 315/74

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


15.9.2014   

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C 315/45


Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2014 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea, intervenienti: Parlamento europeo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-248/13) (1)

2014/C 315/75

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


15.9.2014   

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C 315/46


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

(Causa C-431/13) (1)

2014/C 315/76

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/46


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 18 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Sarah Nagy/Marcel Nagy

(Causa C-442/13) (1)

2014/C 315/77

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/46


Ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

(Causa C-451/13) (1)

2014/C 315/78

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/46


Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Causa C-563/13) (1)

2014/C 315/79

Lingua processuale: l’ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


15.9.2014   

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C 315/47


Ordinanza del presidente della Corte del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — TUIfly GmbH/Harald Walter

(Causa C-79/14) (1)

2014/C 315/80

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


Tribunale

15.9.2014   

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C 315/48


Ordinanza del Tribunale 24 giugno 2014 — PPG e SNF/ECHA

(Causa T-1/10 RENV) (1)

((«Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante - Mancanza di pregiudizio diretto - Irricevibilità»))

2014/C 315/81

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio); e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente K. Van Maldegem e R. Cana, poi R. Cana, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi) (rappresentante: B. Koopman, agente); e Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), a norma dell’articolo 59 di detto regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannate alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)

La SNF sosterrà le spese afferenti al procedimento sommario.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sosterranno le proprie spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


15.9.2014   

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C 315/48


Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014 — H/Consiglio e a.

(Causa T-271/10) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento - Politica estera e di sicurezza comune - Esperto nazionale distaccato presso la MPUE in Bosnia-Erzegovina - Decisione di riassegnazione - Incompetenza del Tribunale - Irricevibilità»))

2014/C 315/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (Catania, Italia) (rappresentanti: inizialmente C. Mereu e M. Velardo, poi M. Velardo, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro, G. Marhic e M.-M. Joséphidès, agenti); Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e B. Eggers, agenti); e Missione di polizia dell’Unione europea (MPUE) in Bosnia-Erzegovina (Sarajevo, Bosnia-Erzegovina)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento, da una parte, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della MPUE, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, dall’altra, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della missione di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 322, pag. 22), che conferma la decisione del 7 aprile 2010 nonché, in secondo luogo, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La sig.ra H sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


15.9.2014   

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C 315/49


Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 — Accorinti e a./BCE

(Causa T-224/12) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Grecia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema - Conservazione della soglia di qualità creditizia sufficiente per il mantenimento dell’idoneità - Supporto di garanzie sotto forma di un programma di riacquisto di titoli a beneficio delle banche centrali nazionali - Creditori privati - Imputabilità di taluni effetti giuridici all’atto impugnato - Carenza d’interesse ad agire - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/83

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: S. Sutti e R. Spelta, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening e P. Papapaschalis, successivamente S. Bening e P. Papapaschalis, in qualità di agenti, assistiti da E. Castellani, T. Lübbig e B. Kaiser, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/153/UE della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU L 77, pag. 19).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


15.9.2014   

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C 315/50


Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Suwaid/Consiglio

(Causa T-268/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinati enti e persone in considerazione della situazione in Siria - Difetto di rappresentanza - Inattività del ricorrente - Non luogo a statuire»))

2014/C 315/84

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Joseph Suwaid (Damasco, Siria) (rappresentanti: inizialmente L. Defalque e T. Bontinck, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del punto 7 della parte A dell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 87, pag. 45), nonché del punto 7 della parte A dell’allegato I alla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103), nella parte in cui tali atti iscrivono il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate a misure restrittive.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Il signor Joseph Suwaid è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


15.9.2014   

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C 315/50


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Group’Hygiène/Commissione

(Causa T-202/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Associazione professionale - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Group’Hygiène (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui la Commissione ha inserito i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che specificano la nozione d’ «imballaggio».

Dispositivo

1.

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Sphère France SAS e della Schweitzer SAS.

3)

La Group’Hygiène è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


15.9.2014   

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C 315/51


Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Saf-Holland/UAMI (INTEGRAL)

(Causa T-217/13) (1)

((«Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Revoca della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

2014/C 315/86

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2013 (procedimento R 2087/2011-1), relativa a una domanda di registrazione del contrassegno denominativo INTEGRAL come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 189 del 29. 6.2013.


15.9.2014   

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C 315/52


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissione

(Causa T-223/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/87

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Germania) (rappresentante: H. Weil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

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C 315/52


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Melitta France/Commissione

(Causa T-224/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Melitta France (Chezy-sur-Marne, Francia) (rappresentante: H. Weil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Melitta France è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

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C 315/53


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Wepa Lille/Commissione

(Causa T-231/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/89

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wepa Lille (Bousbecque, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Wepa Lille è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/53


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — SCA Hygiène Products/Commissione

(Causa T-232/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/90

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SCA Hygiène Products (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La SCA Hygiène Products è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/54


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Paul Hartmann/Commissione

(Causa T-233/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/91

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann SA (Châtenois, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Paul Hartmann SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/55


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Lucart France/Commissione

(Causa T-234/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lucart France (Torvilliers, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Lucart France è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/55


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Gopack/Commissione

(Causa T-235/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/93

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gopack (Manosque, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Gopack è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/56


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — CMC France/Commissione

(Causa T-236/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/94

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CMC France (Châtenois, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La CMC France è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/56


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — SCA Tissue France/Commissione

(Causa T-237/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/95

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SCA Tissue France (Bois-Colombes, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La SCA Tissue France è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/57


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Delipapier/Commissione

(Causa T-238/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/96

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delipapier (Frouard, Francia) (rappresentanti J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Sphère France SAS e della Schweitzer SAS.

3)

La Delipapier è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/58


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — ICT/Commissione

(Causa T-243/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/97

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Italia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/58


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2014 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissione

(Causa T-244/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 2013/2/UE - Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

2014/C 315/98

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), nella parte in cui include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che precisano la definizione di «imballaggio»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013


15.9.2014   

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C 315/59


Ordinanza del Tribunale del 26 maggio 2014 — AK/Commissione

(Causa T-288/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizi di valutazione 2001/2002, 2004, 2005 e 2008 - Redazione tardiva dei rapporti di evoluzione della carriera - Danno morale - Perdita di un’opportunità di essere promosso - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

2014/C 315/99

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AK (Esbo, Finlandia) (Rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, successivamente D. De Abreu Caldas e Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 marzo 2013, AK/Commissione (F91/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

AK sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


15.9.2014   

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C 315/60


Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 giugno 2014 — SACE e Sace BT/Commissione

(Causa T-305/13 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Iniezioni di capitale in favore di una compagnia di assicurazioni effettuate dalla sua società controllante pubblica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»))

2014/C 315/100

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Richiedenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE SpA) (Roma, Italia); e Sace BT SpA (Roma) (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avocats)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)

Interveniente a sostegno dei richiedenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello stato)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2013) 1501 final della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA

Dispositivo

1)

L’ordinanza del 28 febbraio 2014 emessa nella causa T-305/13 R è revocata.

2)

L’esecuzione dell’articolo 5 della decisione C (2013) 1501 final della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore della Sace BT SpA, è sospesa nella parte in cui le autorità italiane sono obbligate a recuperare da quest’ultima società un importo superiore ad EUR [Riservato].

3)

Le spese sono riservate.


15.9.2014   

IT

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C 315/60


Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2014 — Kompas MTS/Parlamento e a.

(Causa T-315/13) (1)

((«Ricorso per risarcimento danni - Danno che si asserisce subìto in seguito al recepimento nel diritto austriaco di una direttiva in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Etichettatura dei prodotti del tabacco - Misure restrittive all'importazione dei prodotti del tabacco - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

2014/C 315/101

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kompas mejni turistični servis d.d. (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: J. Tischler, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e P. Schonard, agenti); Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e J. Herrmann, agenti); nonché Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Cattabriga e F. Schatz, successivamente C. Cattabriga e S. Grünheid, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni basato sul combinato disposto dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito per effetto dell'attuazione di restrizioni quantitative all'importazione di prodotti del tabacco sul territorio austriaco a seguito dell'adozione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


15.9.2014   

IT

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C 315/61


Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2014 — Lebedef/Commissione

(Causa T-356/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Retrocessione - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

2014/C 315/102

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Berscheid, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 24 aprile 2013, Lebedef/Commissione (F-56/11, RaccFP, EU:F:2013:49), e volta all’annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il signor Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente giudizio.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


15.9.2014   

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C 315/62


Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-503/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica - Principio del giudice naturale precostituito per legge - Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità - Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell’avvocato - Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato tramite telefax e l’originale depositato successivamente - Tardività del ricorso - Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F-56/09 - Impugnazione manifestamente infondata»))

2014/C 315/103

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F-32/12, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


15.9.2014   

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C 315/62


Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2014 — Léon Van Parys/Commissione

(Causa T-603/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Richiesta da parte della Commissione di informazioni complementari alle autorità belghe - Lettera di informazione alla ricorrente in merito a tale richiesta - Atto impugnabile - Irricevibilità»))

2014/C 315/104

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Firma Léon Van Parys (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, B.-R. Killmann e M. van Beek, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della lettera della Commissione del 16 settembre 2013, che richiedeva informazioni complementari all’amministrazione delle dogane e delle accise belga, e della lettera della Commissione, dello stesso giorno, che informava la ricorrente di tale domanda e della sospensione del termine di trattamento conformemente all’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), e, dall’altro, domanda volta a far dichiarare che l’articolo 909 del regolamento n. 2454/93 ha prodotto i suoi effetti nei confronti della ricorrente in seguito alla sentenza del Tribunale del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La ricorrente, Firma Leon Van Parys sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 24 del 25.01.2014.


15.9.2014   

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C 315/63


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

(Causa T-8/14) (1)

((«Marchio comunitario - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Non luogo a statuire»))

2014/C 315/105

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Mogyi Kft (Csávoly, Ungheria) (rappresentante: Zs. J. Klauber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Sipos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 settembre 2013 (procedimento R 1921/2012-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Just crunch it… come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il convenuto è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


15.9.2014   

IT

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C 315/63


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

(Causa T-9/14) (1)

((«Marchio comunitario - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Non luogo a statuire»))

2014/C 315/106

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Mogyi Kft (Csávoly, Ungheria) (rappresentante: Zs. J. Klauber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Sipos e A. Folliard-Monguiral, agenti).

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 settembre 2013 (procedimento R 1922/2012-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo Just crunch it… come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

2)

Il convenuto è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


15.9.2014   

IT

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C 315/64


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 giugno 2014 — Wilders/Parlamento e Consiglio

(Causa T-410/14 R)

([«Procedimento sommario - Parlamento europeo - Atto recante elezione dei deputati del Parlamento europeo con suffragio universale diretto - Incompatibilità della qualità di deputato del Parlamento europeo con quella di deputato di un Parlamento nazionale (divieto del doppio mandato) - Domanda di provvedimenti provvisori - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità manifesta del ricorso principale - Irricevibilità»])

2014/C 315/107

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Richiedente: Geert Wilders (rappresentanti: G. Knoops e C. Hamburger, avvocati)

Resistenti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di provvedimenti sommari diretta, sostanzialmente, a consentire al ricorrente di prestare giuramento in qualità di deputato del Parlamento europeo, pur continuando ad esercitare il suo mandato di deputato del Parlamento olandese.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.9.2014   

IT

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C 315/64


Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Établissement Amra/UAMI

(KJ KANGOO JUMPS XR)

(Causa T-390/14)

2014/C 315/108

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 marzo 2014, procedimento R 1511/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio di posizione consistente nella parte inferiore della molla di un attrezzo per sport o ginnastica, contenente gli elementi denominativi «KJ KANGOO JUMPS XR», per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 26  494

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


15.9.2014   

IT

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C 315/65


Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

(Causa T-395/14)

2014/C 315/109

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Regno Unito) (rappresentante: J. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 marzo 2014 nel procedimento R 1695/2013-4 e dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 50  518 relativamente alla classe 28;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio tridimensionale nella forma di una figurina da gioco, per prodotti delle classi 9, 25 e 28 — marchio comunitario n. 50  518

Titolare del marchio comunitario: Lego Juris A/S

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Cause di nullità assoluta e malafede

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub (i) e (ii), e in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


15.9.2014   

IT

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C 315/66


Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

(Causa T-396/14)

2014/C 315/110

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Regno Unito) (rappresentante: J. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 marzo 2014 nel procedimento R 1696/2013-4 e dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 50  450 relativamente alla classe 28;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio tridimensionale nella forma di una figurina da gioco, per prodotti delle classi 9, 25 e 28 — marchio comunitario n. 50  450

Titolare del marchio comunitario: Lego Juris A/S

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Cause di nullità assoluta

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub (i) e (ii), del regolamento n. 207/2009


15.9.2014   

IT

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C 315/66


Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Causa T-440/14)

2014/C 315/111

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente Premo, SL (Malaga, Spagna) (rappresentanti: E. Cornu, F. de Visscher e E. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prema Semiconductor GmbH (Magonza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 aprile 2014, procedimento R 1719/2011-5;

in subordine, annullare la decisione contestata nella parte in cui ha accolto l’opposizione per «bobine d’induzione»«induttanze»«trasformatori elettrici» e «trasformatori e filtri antiparassiti»;

condannare l’UAMI, ed eventualmente l’interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PREMO» per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 5 5 20  788

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Prema Semiconductor GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PREMA» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione della regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 e dei diritti della difesa del ricorrente;

violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


15.9.2014   

IT

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C 315/67


Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — EEB/Commissione

(Causa T-462/14)

2014/C 315/112

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’8 aprile 2014;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2014) 1102834 della Commissione, dell’8 aprile 2014, che dichiara irricevibile la richiesta di riesame interno della decisione 2013/687/UE della Commissione, del 26 novembre 2013, sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 (1). Il ricorrente sostiene che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, ha violato l’articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus in quanto le disposizioni applicate dalla Commissione — articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 — sono incompatibili con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. L’illegittimità di tali disposizioni del regolamento n. 1367/2006 avrebbe dovuto portare la Commissione a dichiarare ammissibile la richiesta di riesame interno.

2.

Secondo motivo, in subordine, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, avrebbe violato il suo obbligo di agire il più conformemente possibile alla convenzione. Il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto interpretare l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 e in particolare le parole «atto amministrativo» di cui a tale disposizione conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e avrebbe dovuto lasciare da parte la definizione di «atto amministrativo» come prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, che secondo il ricorrente è troppo restrittiva

3.

Terzo motivo, in ulteriore subordine, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 per aver considerato che la decisione della Commissione 2013/687/EU non era un atto di portata individuale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


15.9.2014   

IT

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C 315/68


Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Prysmian e Prysmian Cavi e sistemi/Commissione

(Causa T-475/14)

2014/C 315/113

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Prysmian SpA (Milano, Italia); e Prysmian cavi e sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

in subordine:

annullare l’articolo 1, paragrafo 5, della decisione, nella parte in cui dichiara che la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ha partecipato a un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE dal 18 febbraio 1999 al 27 novembre 2001;

annullare l’articolo 2, lettere f) e g), della decisione, nella parte in cui fissano il livello delle ammende inflitte ad EUR 3 7 3 03  000 per la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., per la Prysmian S.p.a e per la The Goldman Sachs Group Inc., e ad EUR 6 7 3 10  000 per la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e per la Pirelli & C. S.p.a.;

ridurre l’ammenda per i motivi esposti nel presente ricorso;

annullare gli allegati I e II nella parte in cui si riferiscono al sig. F.R.; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha illegittimamente eseguito e prelevato copie-immagini dei dischi rigidi presso i locali delle ricorrenti durante le ispezioni. Le ricorrenti sostengono che, così facendo, la Commissione ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del termine ragionevole per i procedimenti in materia di concorrenza, dato che questi ultimi sono durati più di 62 mesi. Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e non ha applicato un’equa riduzione dell’ammenda in conformità alla giurisprudenza del Tribunale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, in quanto essa non ha condotto un’indagine diligente e imparziale, in considerazione della mancanza di attendibilità delle richiedenti un trattamento favorevole. Le ricorrenti affermano che la Commissione non ha interpretato con cautela l’affidabilità delle dichiarazioni delle richiedenti il trattamento favorevole e non ha raccolto le necessarie prove confermative.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente considerato responsabile la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. per il periodo anteriore al 27 novembre 2001, con conseguente violazione dei principi della responsabilità personale e della parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui essa non ha correttamente ripartito la responsabilità tra soggetti solidalmente responsabili.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE, in quanto essa non ha dimostrato la sussistenza di un’infrazione unica e continuata e ha erroneamente interpretato la natura e la struttura dei mercati pertinenti, in tal modo violando i diritti della difesa delle ricorrenti.

7.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la durata dell’asserita infrazione e, in particolare, il momento in cui ha avuto inizio.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità, con riferimento alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda e, in particolare, alla gravità dell’infrazione. Le ricorrenti sostengono che l’importo di base dell’ammenda, così come il diritto d’entrata, sono sproporzionati e avrebbero dovuto essere adattati in funzione della portata limitata dell’infrazione, della mancanza di incidenza sui prezzi, dell’attenuazione dell’asserito coordinamento dopo il 2004 e dell’impatto significativo dei costi delle materie prime sul valore delle vendite. Le ricorrenti deducono inoltre che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento per aver applicato coefficienti di gravità e diritti d’entrata diversi a destinatari che si trovavano in situazioni simili.

9.

Nono motivo, vertente sull’erroneo inserimento, da parte della Commissione, di uno specifico dirigente delle ricorrenti nel «registro dei nomi e delle posizioni professionali delle persone rilevanti ai fini della presente decisione».


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


15.9.2014   

IT

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C 315/69


Ricorso proposto il 24 luglio 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-548/14)

2014/C 315/114

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione del 15 maggio 2014 con la quale si accerta che in un caso concreto lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato per un determinato importo e non è giustificato per un altro importo (caso REM 03/2013);

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

A tale proposito si afferma che l’avviso agli importatori pubblicato il 21 maggio 2010 si riferisce esclusivamente alle importazioni di preparazioni a base di tonno provenienti dalla Colombia e da El Salvador, senza ricomprendervi l’Ecuador, e che esso opera un semplice e generico riferimento al fatto che non sia possibile escludere l’esistenza di irregolarità in altri paesi relative al cumulo dell’origine. L’avviso agli importatori pubblicato soddisfa condizioni precedenti per qualsiasi avviso per quanto riguarda la Colombia ed El Salvador, ma non può essere arbitrariamente esteso ad altri paesi per il solo fatto di contenere un riferimento generico alla mera possibilità che esistano irregolarità.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale comunitario.

Si sostiene in proposito che nel caso di specie l’intero processo di ottenimento dei certificati di origine si svolge secondo le norme stabilite a tal fine dalle autorità competenti, che applicano in maniera errata la normativa e non osservano i loro obblighi in materia di emissione di certificati e di controllo del corretto funzionamento del regime. Inoltre, tale comportamento perdura nel tempo, circostanza che contribuisce a creare legittime aspettative per gli operatori. Ricorrono di conseguenza le condizioni che consentono di concludere nel senso dell’esistenza di una situazione speciale nell’ambito dei regimi preferenziali.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del codice doganale comunitario per quanto concerne la regola del cumulo regionale prevista dal regolamento di esecuzione.

A tale proposito si afferma che, essendo l’appartenenza allo stesso gruppo regionale direttamente collegata alla regola del cumulo regionale, e dato che l’avviso concerne il cumulo facendo genericamente riferimento all’esistenza di eventuali irregolarità, in nessun caso può essere pregiudicato il diritto di invocare la buona fede per operazioni per le quali la regola del cumulo con i paesi ai quali si riferisce l’avviso non è stata applicata. Nel caso di specie, la limitazione non può essere applicata alle importazioni che non riguardano prodotti originari della Colombia e di El Salvador.


15.9.2014   

IT

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C 315/70


Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissione

(Causa T-580/14)

2014/C 315/115

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: I. Toda Jiménez, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente al condono dei dazi doganali richiesti alla medesima nell’accordo di liquidazione del 27 giugno 2011 della Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la delegación Especial de Cataluña (Ufficio regionale delle dogane e imposte speciali della delegazione speciale di Catalogna), per il concetto tributario di Tarifa Exterior Comunidad (tariffa esterna Comunità), esercizi 2006, 2007 e 2008, e per un importo pari a EUR 2 4 53  003,38, e

condannare la convenuta alle spese del presente ricorso di annullamento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 15 aprile 2014, pratica REM 02/2012, recante diniego del condono alla ricorrente di dazi doganali richiesti relativamente alle operazioni di importazione di «sciroppo di zucchero, aromatizzato o addizionato di coloranti» originariamente dichiarato come trasformato in Andorra, operazioni nelle quali essa è intervenuta come spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto dell’importatore.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale, in quanto la Commissione avrebbe commesso un errore nel valutare la situazione speciale e avrebbe omesso di valutare i fatti rilevanti ai fini della decisione

Si deduce a tale riguardo che lo spedizioniere doganale era estraneo al processo di fabbricazione del prodotto importato, che è stato il fattore decisivo per richiedere il pagamento dei dazi doganali, che il modus operandi dell’importatore era complesso e non era noto allo spedizioniere doganale, che la dogana spagnola non gli aveva comunicato i propri sospetti relativi alla condotta dell’importatore e non aveva adottato alcun tipo di misura precauzionale, che i certificati EUR-1 in cui si garantivano le importazioni sono stati convalidati due volte dalle autorità di Andorra, e che persino le prime analisi della dogana spagnola confermavano che i prodotti avevano diritto al trattamento preferenziale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale comunitario, in quanto non sussisterebbe una «simulazione» o una «negligenza manifesta» che escluda il condono dei dazi richiesto

A tale riguardo la ricorrente afferma che la Commissione si limita ad elencare una serie di possibili condotte che lo spedizioniere doganale potrebbe asseritamente aver portato a termine e che potrebbero averlo condotto a mettere in dubbio la regolarità delle condotte relative alle importazioni. Tuttavia da ciò non si evince in alcun caso una «simulazione» o una «negligenza manifesta» dello spedizioniere doganale, motivo per cui il condono non è precluso.

La ricorrente sottolinea altresì la buona fede e la diligenza osservate in ogni momento dallo spedizioniere doganale.


15.9.2014   

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C 315/71


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2014 — BSA/UAMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

(Causa T-420/09) (1)

2014/C 315/116

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


15.9.2014   

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C 315/72


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2014 — Seatech International e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-337/10) (1)

2014/C 315/117

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


15.9.2014   

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C 315/72


Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2014 — Elsid e a./Commissione

(Causa T-557/11) (1)

2014/C 315/118

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


15.9.2014   

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C 315/72


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2014 — LVM/Commissione

(Causa T-419/12) (1)

2014/C 315/119

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 373 dell’1.12.2012.


15.9.2014   

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C 315/72


Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2014 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Causa T-621/13) (1)

2014/C 315/120

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 31 dell’1.2.2014.


15.9.2014   

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C 315/72


Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2014 — Time/UAMI (InStyle)

(Causa T-651/13) (1)

2014/C 315/121

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


Tribunale della funzione pubblica

15.9.2014   

IT

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C 315/73


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 giugno 2014 — Da Cunha Almeida/Commissione

(Causa F-5/13) (1)

((Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nella lista di riserva - Test di ragionamento verbale - Eccezione d’illegittimità del bando di concorso - Scelta della seconda lingua fra tre lingue - Principio di non discriminazione))

2014/C 315/122

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Paulo Jorge da Cunha Almeida (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, G. Pandey e M. Gambardella, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione del concorso EPSO/AD/205/10 del 9 marzo 2012, trasmessa dall’Ufficio europeo di selezione del personale, recante rigetto della domanda di riesame del sig. Da Cunha Almeida, in seguito alla sua esclusione dalla lista di riserva del concorso con decisione del 23 dicembre 2011, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Da Cunha Almeida.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013, pag. 29.


15.9.2014   

IT

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C 315/73


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 luglio 2014 — Morgan/UAMI

(Causa F-26/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Domanda di annullamento del rapporto informativo))

2014/C 315/123

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rhys Morgan (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Faedo, agente, successivamente M. Paolacci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Morgan sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 56.


15.9.2014   

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C 315/74


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 16 luglio 2014 — Klar e Fernandez Fernandez/Commissione

(Causa F-114/13) (1)

((Funzione pubblica - Comitato del personale della Commissione - Comitato centrale - Designazione dei membri della sezione locale di Lussemburgo presso il comitato centrale del personale - Revoca da parte della sezione locale diretta ad uno dei suoi membri titolari presso il comitato centrale - \Mancato riconoscimento della legittimità della decisione di revoca da parte dell’APN - Interesse ad agire - Inosservanza della procedura precontenziosa - Tardività del reclamo - Irricevibilità manifesta))

2014/C 315/124

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Klar (Grevenmacher, Lussemburgo) e Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui non è riconosciuta la legittimità della decisione del comitato locale del personale di Lussemburgo recante revoca del mandato conferito a un mandatario al fine di rappresentarlo nell’ambito del comitato centrale del personale della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

I sigg. Klar e Fernandez Fernandez sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014, pag. 53.