ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2014/C 244/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 244/02 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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Banca centrale europea |
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2014/C 244/03 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 244/04 |
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Commissione europea |
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2014/C 244/05 |
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2014/C 244/06 |
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2014/C 244/07 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2014/C 244/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 244/09 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 244/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2014/C 244/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 luglio 2014
su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione verso l’euro per la Lituania
(CON/2014/50)
2014/C 244/01
Introduzione e base giuridica
Il 16 giugno 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania (1). Il 4 luglio 2014 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione verso l’euro per la Lituania (2).
Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 140, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In conformità al primo periodo dell’art. 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni
1. |
I regolamenti proposti consentiranno l’introduzione dell’euro quale moneta della Lituania, a seguito dell’abrogazione della deroga goduta dalla Lituania in conformità alle procedure definite dall’articolo 140, paragrafo 2, del Trattato. |
2. |
La BCE accoglie positivamente i regolamenti proposti. |
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 luglio 2014
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2014) 325 final.
(2) COM(2014) 447 final.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/2 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 244/02
Il 20 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7238. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
III Atti preparatori
Banca centrale europea
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/3 |
PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 gennaio 2014
sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea
(CON/2014/1)
2014/C 244/03
Introduzione e base giuridica
L’8 gennaio 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere in merito alla raccomandazione del Consiglio, del 7 gennaio 2014 (1), relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.
Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Osservazioni di carattere generale
1. |
La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono stati consultati, raccomanda che Sabine LAUTENSCHLÄGER sia nominata membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni. |
2. |
Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che la candidata proposta sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato. |
3. |
Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Sabine LAUTENSCHLÄGER membro del Comitato esecutivo della BCE. |
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 gennaio 2014
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/4 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/499/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
2014/C 244/04
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/499/PESC (2) del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato l’indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo prima del 22 agosto 2014:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu. |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 269/2014, dell’elenco delle persone ed entità designate.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 221 del 25.7.2014, pag. 15.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 221 del 25.7.2014, pag. 1.
Commissione europea
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 luglio 2014
2014/C 244/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3440 |
JPY |
yen giapponesi |
136,97 |
DKK |
corone danesi |
7,4568 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79115 |
SEK |
corone svedesi |
9,1661 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2152 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,3395 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,482 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,06 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1435 |
RON |
leu rumeni |
4,3973 |
TRY |
lire turche |
2,8145 |
AUD |
dollari australiani |
1,4289 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4472 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4160 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5728 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6682 |
KRW |
won sudcoreani |
1 380,11 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1489 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3272 |
HRK |
kuna croata |
7,6330 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 561,78 |
MYR |
ringgit malese |
4,2655 |
PHP |
peso filippino |
58,199 |
RUB |
rublo russo |
47,1871 |
THB |
baht thailandese |
42,780 |
BRL |
real brasiliano |
2,9968 |
MXN |
peso messicano |
17,4162 |
INR |
rupia indiana |
80,7677 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2014
che istituisce il programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015 concernente il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea
2014/C 244/06
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE (2) del Consiglio, in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti e le responsabilità dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE). |
(2) |
Al fine di garantire l’attuazione delle attività che i laboratori di riferimento dell’UE devono svolgere è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro per il 2015. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento. |
(3) |
È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati. |
(4) |
I laboratori di riferimento dell’UE sono tenuti a presentare i rispettivi programmi di lavoro per l’anno 2015. Tali programmi di lavoro dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione. La concessione delle sovvenzioni per tali programmi deve essere subordinata alla loro approvazione da parte della Commissione. |
(5) |
Il livello del contributo finanziario annuale dell’Unione per l’attività dei laboratori di riferimento dell’UE è deciso su base annua. Data la rilevanza delle attività intraprese dai laboratori di riferimento dell’UE nell’interesse dell’Unione, queste dovranno essere cofinanziate al tasso del 100 % dei costi ammissibili che figurano all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 ed entro i limiti degli importi di cui alla presente decisione. Altri costi non ammissibili ma necessari per svolgere i compiti non saranno cofinanziati. |
(6) |
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 individua sei laboratori di riferimento dell’UE nell’ambito del Centro comune di ricerca, che è una direzione generale della Commissione. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale e il presente programma di lavoro non dovrebbe applicarsi agli anzidetti sei laboratori di riferimento dell’UE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
Programma di lavoro
È adottato il programma di lavoro annuale per il 2015 per l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione dei laboratori di riferimento dell’UE di cui all’allegato.
Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario per le azioni finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2015.
Articolo 2
Contributo dell’Unione
Il contributo massimo per l’attuazione del programma per il 2015 è fissato a 15 500 000 EUR, da finanziare a titolo della seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per il 2015:
linea di bilancio 17.0403.
L’attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2015 in seguito all’adozione del bilancio 2015 da parte dell’autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.
Articolo 3
Sovvenzioni
Le sovvenzioni possono essere concesse, senza un invito a presentare proposte, agli organismi individuati nell’allegato e alle condizioni ivi specificate.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO
concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2015 e il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea
Laboratori di riferimento dell’UE — Programma di lavoro della Commissione per il 2015
1.1. Introduzione
In base agli obiettivi fissati nel regolamento (UE) n. 652/2014 il presente programma di lavoro contiene le azioni da finanziare e la ripartizione del bilancio per l’anno 2015 per le sovvenzioni attuate in gestione diretta e concesse ai laboratori di riferimento dell’UE (LR-UE) come contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di funzioni e compiti nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.
L’UE cofinanzia gli LR-UE al fine di garantire analisi uniformi e di alta qualità all’interno dell’Unione stessa, a sostengo delle attività della Commissione attinenti alla gestione e alla valutazione del rischio. Gli LR-UE sono generalmente integrati in istituzioni pubbliche (nazionali) con un’attestata esperienza di alto livello quali i laboratori nazionali di riferimento (LNR) o i laboratori regionali di riferimento dell’Organizzazione mondiale per la salute animale. Essi sono designati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale. L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 riporta un elenco dei 44 laboratorio di riferimento dell’UE.
La Commissione opera in stretta collaborazione con gli LR-UE che, insieme con gli LNR, svolgono un ruolo essenziale in termini di sostegno tecnico-scientifico nella definizione di prassi uniformi di controllo ufficiale sui mangimi e sugli alimenti, come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004.
L’attuazione del presente programma di lavoro sarà subordinata all’approvazione preventiva, da parte della Commissione, dei programmi di lavoro degli LR-UE, che devono essere in linea con gli obiettivi e con le priorità stabiliti nel presente programma di lavoro. Una volta approvati i programmi di lavoro, gli LR-UE sono tenuti ad attuarli e a trasmettere alla Commissione una relazione di attuazione.
1.2. Base giuridica
— |
Articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); |
— |
articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1). |
1.3. Linea di bilancio
— |
17.0403 |
1.4. Obiettivi — risultati attesi — misure
a) Obiettivo generale
— |
Contribuire a un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, favorendo nel contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro. |
b) Obiettivi specifici
— |
Contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della produzione di alimenti e di mangimi, nonché a una migliore situazione zoosanitaria, |
— |
contribuire a una tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi, |
— |
migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali. |
c) Obiettivi operativi, indicatori e risultati attesi
Obiettivi operativi |
Indicatore |
Risultato atteso |
|
1 |
Garantire lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE |
Qualità dei metodi analitici |
Disponibilità di metodi analitici all’avanguardia |
2 |
mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo |
Grado di realizzazione delle prove comparative in relazione ai risultati dell’indagine annuale |
Tutti i laboratori nazionali di riferimento (LNR) hanno completato le prove con successo |
3 |
garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE |
Grado di soddisfazione del sostegno fornito dagli LR-UE |
Risposta tempestiva e adeguata a tutte le richieste di assistenza |
4 |
garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE |
Tempistica e grado di realizzazione delle fasi necessarie del ciclo di finanziamento dei programmi degli LR-UE |
Ciclo di finanziamento tempestivo e completato |
d) Misure e attività per l’attuazione degli obiettivi operativi
Obiettivo operativo 1: assicurare lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE
— |
garantire che gli LR-UE divulghino tra gli LNR i metodi analitici e di riferimento, |
— |
monitorare la pubblicazione, da parte degli LR-UE, di metodi di nuova elaborazione e dei corrispondenti studi di convalida, |
— |
coordinare le attività degli LR-UE in relazione alle modalità pratiche di applicazione di nuovi metodi analitici, |
— |
coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della preparazione dei programmi di lavoro 2016 relativi a metodi nuovi o migliori e/o a mezzi di diffusione di informazioni su metodi e materiali di riferimento, |
— |
programmare formazioni, riunioni e workshop organizzati dagli LR-UE per armonizzare tecniche diagnostiche e metodi analitici, |
— |
avviare la collaborazione degli LR-UE con laboratori nei paesi terzi. |
Obiettivo operativo 2: mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo
— |
garantire la programmazione e l’avvio di prove comparative da parte degli LR-UE conformemente a protocolli internazionalmente accettati, |
— |
affrontare le questioni connesse a risultati insoddisfacenti nell’ambito della rete degli LR-UE, |
— |
coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della programmazione dei test di rendimento nei programmi di lavoro. |
Obiettivo operativo 3: garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE
— |
richieste di elaborazione e di attuazione di politiche agli LR-UE, |
— |
avvio di collaborazioni degli LR-UE con l’EFSA e con organizzazioni internazionali, |
— |
organizzazione di riunioni ai fini dell’assistenza tecnico-scientifica da parte degli LR-UE, |
— |
primi orientamenti sui metodi analitici, |
— |
attività di rete da parte degli LR-UE per fornire un’assistenza adeguata. |
Obiettivo operativo 4: garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE
— |
raccolta, verifica e convalida dei programmi di lavoro degli LR-UE, |
— |
controllo e verifica delle spese finanziarie, |
— |
comunicazione con gli LR-UE per l’esecuzione dei rispettivi programmi di lavoro, |
— |
valutazione della relazione tecnico-finanziaria annuale dell’LR-UE, |
— |
sostegno agli LR-UE nella preparazione dei rispettivi programmi di lavoro annuali, |
— |
valutazione degli indicatori di performance ex ante ed ex post riferiti dagli LR-UE. |
1.5. Priorità
Le esigenze di mitigazione del rischio e di applicazione della pertinente normativa nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004 sono in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono emerse nuove problematiche legate all’aumento degli scambi di animali, alimenti, mangimi e sostanze di origine animale utilizzate per la loro preparazione, nonché ai progressi effettuati nella scienza e nella tecnologia e, di conseguenza, nelle tecniche diagnostiche.
È necessario un approccio coordinato inteso a garantire:
— |
la protezione contro il riemergere di rischi nuovi o maggiori, |
— |
la prevenzione e l’individuazione precoce di malattie e minacce derivanti da alimenti e mangimi, |
— |
l’attuazione efficace dei controlli ufficiali e delle verifiche sull’applicazione della normativa. |
Gli LR-UE, gli LRN e le autorità competenti degli Stati membri formano una rete investita di un ruolo molto importante, sia in caso di emergenze sia in momenti di «ordinaria amministrazione». Mantenere la solidità della rete e il suo ruolo costituirà una priorità costante nei programmi di lavoro della Commissione, non solo per l’anno 2015, ma anche in futuro.
Il 2015 sarà il primo anno in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 652/2014 si applicheranno alla gestione delle spese degli LR-UE e sarà pertanto un anno di transizione. Le priorità seguiranno una logica comune rispetto agli obiettivi operativi sopra indicati e saranno sviluppate nel dettaglio insieme con gli LR-UE nei rispettivi programmi di lavoro. In termini generali si presterà la massima attenzione:
— |
all’elaborazione di materiale di riferimento certificato e di metodi standardizzati e convalidati per la misurazione e l’identificazione dei pericoli (sostanze chimiche, contaminanti, pesticidi, agenti patogeni), per la presenza di OGM non autorizzati negli alimenti e nei mangimi e per l’individuazione di sostanze non autorizzate o dell’impiego non autorizzato di sostanze autorizzate, |
— |
all’analisi di sostanze e OGM autorizzati per consentire la verifica di conformità alla legislazione sugli alimenti, sui mangimi e sulla salute degli animali, |
— |
all’impiego e alla comunicazione di informazioni sui metodi analitici adeguati, |
— |
all’elaborazione di una buona capacità analitica per individuare prassi fraudolente (ricerca di DNA, pesticidi e additivi). |
Mentre le attività principali e le priorità stabilite nel presente programma di lavoro saranno affrontate in collaborazione con gli LR-UE in fase di definizione dei rispettivi programmi di lavoro, occorre un margine di manovra per le attività derivanti da fattori imponderabili (ad esempio, fattori legati alla ricomparsa di malattie prioritarie, alla possibile introduzione di nuove malattie nonché alla complessità crescente delle filiere di fornitura).
1.6. Descrizione delle attività da finanziare
Pesticidi |
|
||||||||||||
Impurità |
|
||||||||||||
Residui |
|
||||||||||||
Rischi biologici |
|
||||||||||||
Materiali a contatto con gli alimenti, OGM, additivi per mangimi |
|
||||||||||||
Salute animale |
|
1.7. Criteri essenziali
1. Criteri di ammissibilità
— |
Status di laboratorio di riferimento dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, esclusi gli LR-UE presso il Centro comune di ricerca. |
2. Criteri di esclusione
I richiedenti non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento finanziario.
3. Criteri di aggiudicazione
— |
Conformità con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015. |
1.8. Attuazione
Il programma di lavoro sarà attuato direttamente dalla Commissione.
1.9. Calendario indicativo e importo indicativo delle sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte
Gennaio 2015.
1.10. Tasso massimo possibile di cofinanziamento dei costi complessivi
100 %
(1) Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12).
(2) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/14 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
2014/C 244/07
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
a pagina 101, il secondo paragrafo delle note esplicative delle sottovoci «2403 10 10 e 2403 10 90 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione» è sostituito dal seguente:
«I cascami provenienti dalla manipolazione delle foglie del tabacco o dalla fabbricazione di prodotti del tabacco che possono essere fumati sono da considerare come tabacchi da fumo se non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (cfr. le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90).»
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
Garante europeo della protezione dei dati
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/15 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di misure legislative che riformano Eurojust e istituiscono la Procura europea
(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
2014/C 244/08
A. INTRODUZIONE
A.1 Contesto del parere
1. |
Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure legislative che istituiscono la Procura europea e riformano Eurojust. Il pacchetto è composto:
|
2. |
Prima dell’adozione del pacchetto, il GEPD ha avuto l’opportunità di formulare osservazioni informali. Il GEPD si compiace che la Commissione abbia tenuto conto di alcune di queste osservazioni. |
3. |
Il GEPD si compiace inoltre di essere stato consultato dalla Commissione e del fatto che i preamboli di entrambe le proposte contengano un riferimento a tale consultazione. |
A.2. Obiettivi del pacchetto
4. |
La riforma di Eurojust e la creazione di una Procura europea sono finalizzate a contrastare la frode, a rendere più trasparente l’azione penale a livello UE e ad aumentare la tutela degli indagati (5). |
5. |
La proposta relativa ad Eurojust si basa sull’articolo 85 del TFUE e ha i seguenti obiettivi:
|
6. |
La proposta relativa alla Procura europea si basa sull’articolo 86 del TFUE e ha in particolare i seguenti obiettivi:
|
7. |
Entrambe le proposte rivestono grande importanza dal punto di vista della protezione dei dati, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea. |
A.3. Obiettivo del parere
8. |
Il presente parere si concentrerà sui cambiamenti del quadro giuridico di Eurojust che riguardano maggiormente la protezione dei dati e formulerà raccomandazioni sulle disposizioni simili a quelle esistenti al fine di consolidare ulteriormente il regime di protezione dei dati applicabile ad Eurojust. |
9. |
Per quanto riguarda la proposta relativa alla Procura europea, il GEPD constata che, in termini di protezione dei dati, la proposta si basa in gran parte su quella relativa ad Eurojust. Il parere analizzerà quindi questa proposta congiuntamente a quella relativa ad Eurojust, segnalando altresì talune particolarità ove opportuno. Il GEPD sottolinea che quest’analisi è limitata agli aspetti relativi alla protezione dei dati e non valuta se le disposizioni contenute nella proposta relativa alla Procura europea siano conformi ad altri diritti fondamentali (6). |
D. CONCLUSIONI
122. |
Il GEPD accoglie con grande favore le disposizioni riguardanti la protezione dei dati contenute nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea. Il regolamento (CE) n. 45/2001 è giustamente il punto di riferimento delle proposte, che prevedono per tutti gli organismi dell’UE un’applicazione coerente e omogenea delle norme in materia di protezione dei dati tenendo conto delle specificità della cooperazione giudiziaria e di polizia nel diritto penale. |
123. |
Poiché le attività di Eurojust e della Procura europea non possono essere assimilate a vere e proprie attività giudiziarie, il trattamento dei dati personali da parte di questi organismi dovrebbe essere soggetto alla supervisione di un’autorità di controllo indipendente. Considerando il principio secondo cui il responsabile del trattamento dovrebbe essere sottoposto a controllo, un’autorità dell’UE dovrebbe garantire la supervisione di Eurojust e della Procura europea, organismi dell’UE responsabili del trattamento. A questo proposito, è logico e coerente che sia il GEPD, l’autorità indipendente dell’UE istituita per monitorare tutte le istituzioni e gli organismi dell’UE, a svolgere tale ruolo. |
124. |
Inoltre, dal momento che molti dei dati trattati da Eurojust e dalla Procura europea provengono dagli Stati membri, è necessario provvedere al coinvolgimento attivo delle autorità nazionali per la protezione dei dati mediante una stretta cooperazione con il GEPD, al fine di garantire un controllo completo sia a livello di UE sia a livello nazionale. Tuttavia, a livello di UE il concetto di controllo indipendente ed efficace implica la piena ed esclusiva responsabilità del GEPD, soggetto al controllo della CGUE. |
125. |
Ci sono però alcune disposizioni, sia generali sia specifiche, che devono essere corrette o migliorate. Pertanto, considerando l’importanza delle proposte per la protezione dei dati, il GEPD ha formulato una serie di raccomandazioni volte a garantire che le proposte conseguano il livello necessario di protezione completa ed efficace dei dati personali da parte di Eurojust e della Procura europea. |
126. |
Il GEPD raccomanda di:
|
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 532 final.
(2) COM(2013) 535 final.
(3) COM(2013) 534 final.
(4) COM(2013) 533 final.
(5) Comunicazione relativa alla Procura europea e ad Eurojust, punto 1.
(6) Per l’analisi di altri diritti fondamentali, cfr. in particolare il parere dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («FRA») sulla proposta che istituisce la Procura europea, Vienna, 4 febbraio 2014, disponibile sul sito web della FRA: http://fra.europa.eu/en
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/21 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2014/C 244/09
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
7.7.2014 |
Durata |
7.7.2014 – 31.12.2014 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
ANF/8C3411 |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX e X e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
15/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/22 |
Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4; GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9)
2014/C 244/10
La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.
BULGARIA
Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 153 del 6.7.2007
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
1) |
Frontiera bulgaro-serba – Bregovo, Vrashka chuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi; |
2) |
Frontiera bulgaro-macedone – Gyueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo; |
3) |
Frontiera bulgaro-turca – Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo; |
4) |
Frontiera bulgaro-greca – Kulata, Ilinden, Kapitan Petko voyvoda, Ivaylovgrad, Makaza, Zlatograd; |
5) |
Frontiera bulgaro-rumena – Vidin - valico stradale, ferroviario (merci e passeggeri) e fluviale, Oryahovo – traghetto, Ruse – ponte sul Danubio, Silistra, Kardam, Durankulak; |
6) |
Porti fluviali – Vidin, Lom, Somovit – Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan, Silistra; |
7) |
Porti marittimi – Balchik, Varna, Burgas, Tsarevo; |
8) |
Aeroporti – aerostazione di Sofia, aerostazione di Plovdiv, aerostazione di Gorna Oryahovitsa, aerostazione di Varna, aerostazione di Burgas. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/23 |
Invito a presentare interesse per diventare un membro candidato dell’impresa comune SESAR
Programma di ricerca e innovazione SESAR 2020
Rif. SJU/LC/0110-CEI
2014/C 244/11
L’impresa comune SESAR ha pubblicato un invito a manifestare interesse per diventare membro candidato dell’impresa comune SESAR. L’invito è destinato ai membri attuali che desiderano confermare il loro interesse in SESAR 2020, e a ogni nuova entità che intenda diventare membro dell'impresa comune SESAR e che rispetti i criteri fissati nel regolamento relativo all'impresa comune SESAR e in Orizzonte 2020 per le attività da svolgere ai sensi del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione europea.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni e la documentazione dell’invito a presentare interesse si rimanda al sito web dell’impresa comune SESAR:
http://www.sesarju.eu/procurement