ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
26 luglio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2014/C 244/01

Parere della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione verso l’euro per la Lituania (CON/2014/50)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 244/02

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT) ( 1 )

2

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2014/C 244/03

Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, dell’8 gennaio 2014, sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2014/1)

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 244/04

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/499/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

4

 

Commissione europea

2014/C 244/05

Tassi di cambio dell'euro

6

2014/C 244/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2014, che istituisce il programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015 concernente il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea

7

2014/C 244/07

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

14

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 244/08

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di misure legislative che riformano Eurojust e istituiscono la Procura europea

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 244/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21

2014/C 244/10

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4; GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9)

22

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 244/11

Invito a presentare interesse per diventare un membro candidato dell’impresa comune SESAR — Programma di ricerca e innovazione SESAR 2020 — Rif. SJU/LC/0110-CEI

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 luglio 2014

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione verso l’euro per la Lituania

(CON/2014/50)

2014/C 244/01

Introduzione e base giuridica

Il 16 giugno 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania (1). Il 4 luglio 2014 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione verso l’euro per la Lituania (2).

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 140, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In conformità al primo periodo dell’art. 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni

1.

I regolamenti proposti consentiranno l’introduzione dell’euro quale moneta della Lituania, a seguito dell’abrogazione della deroga goduta dalla Lituania in conformità alle procedure definite dall’articolo 140, paragrafo 2, del Trattato.

2.

La BCE accoglie positivamente i regolamenti proposti.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 luglio 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 325 final.

(2)  COM(2014) 447 final.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/2


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7238 — American Express Company/Qatar Holding/GBT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 244/02

Il 20 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7238. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/3


PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 gennaio 2014

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2014/1)

2014/C 244/03

Introduzione e base giuridica

L’8 gennaio 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere in merito alla raccomandazione del Consiglio, del 7 gennaio 2014 (1), relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1.

La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono stati consultati, raccomanda che Sabine LAUTENSCHLÄGER sia nominata membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni.

2.

Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che la candidata proposta sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato.

3.

Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Sabine LAUTENSCHLÄGER membro del Comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 gennaio 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/4


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/499/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

2014/C 244/04

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/499/PESC (2) del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato l’indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo prima del 22 agosto 2014:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 269/2014, dell’elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 221 del 25.7.2014, pag. 15.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 221 del 25.7.2014, pag. 1.


Commissione europea

26.7.2014   

IT

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C 244/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 luglio 2014

2014/C 244/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3440

JPY

yen giapponesi

136,97

DKK

corone danesi

7,4568

GBP

sterline inglesi

0,79115

SEK

corone svedesi

9,1661

CHF

franchi svizzeri

1,2152

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3395

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,482

HUF

fiorini ungheresi

308,06

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1435

RON

leu rumeni

4,3973

TRY

lire turche

2,8145

AUD

dollari australiani

1,4289

CAD

dollari canadesi

1,4472

HKD

dollari di Hong Kong

10,4160

NZD

dollari neozelandesi

1,5728

SGD

dollari di Singapore

1,6682

KRW

won sudcoreani

1 380,11

ZAR

rand sudafricani

14,1489

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3272

HRK

kuna croata

7,6330

IDR

rupia indonesiana

15 561,78

MYR

ringgit malese

4,2655

PHP

peso filippino

58,199

RUB

rublo russo

47,1871

THB

baht thailandese

42,780

BRL

real brasiliano

2,9968

MXN

peso messicano

17,4162

INR

rupia indiana

80,7677


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che istituisce il programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015 concernente il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea

2014/C 244/06

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE (2) del Consiglio, in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti e le responsabilità dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE).

(2)

Al fine di garantire l’attuazione delle attività che i laboratori di riferimento dell’UE devono svolgere è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro per il 2015. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.

(3)

È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati.

(4)

I laboratori di riferimento dell’UE sono tenuti a presentare i rispettivi programmi di lavoro per l’anno 2015. Tali programmi di lavoro dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione. La concessione delle sovvenzioni per tali programmi deve essere subordinata alla loro approvazione da parte della Commissione.

(5)

Il livello del contributo finanziario annuale dell’Unione per l’attività dei laboratori di riferimento dell’UE è deciso su base annua. Data la rilevanza delle attività intraprese dai laboratori di riferimento dell’UE nell’interesse dell’Unione, queste dovranno essere cofinanziate al tasso del 100 % dei costi ammissibili che figurano all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 ed entro i limiti degli importi di cui alla presente decisione. Altri costi non ammissibili ma necessari per svolgere i compiti non saranno cofinanziati.

(6)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 individua sei laboratori di riferimento dell’UE nell’ambito del Centro comune di ricerca, che è una direzione generale della Commissione. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale e il presente programma di lavoro non dovrebbe applicarsi agli anzidetti sei laboratori di riferimento dell’UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro annuale per il 2015 per l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione dei laboratori di riferimento dell’UE di cui all’allegato.

Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario per le azioni finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2015.

Articolo 2

Contributo dell’Unione

Il contributo massimo per l’attuazione del programma per il 2015 è fissato a 15 500 000 EUR, da finanziare a titolo della seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per il 2015:

linea di bilancio 17.0403.

L’attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2015 in seguito all’adozione del bilancio 2015 da parte dell’autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Articolo 3

Sovvenzioni

Le sovvenzioni possono essere concesse, senza un invito a presentare proposte, agli organismi individuati nell’allegato e alle condizioni ivi specificate.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2015 e il contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea

Laboratori di riferimento dell’UE — Programma di lavoro della Commissione per il 2015

1.1.   Introduzione

In base agli obiettivi fissati nel regolamento (UE) n. 652/2014 il presente programma di lavoro contiene le azioni da finanziare e la ripartizione del bilancio per l’anno 2015 per le sovvenzioni attuate in gestione diretta e concesse ai laboratori di riferimento dell’UE (LR-UE) come contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione di funzioni e compiti nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.

L’UE cofinanzia gli LR-UE al fine di garantire analisi uniformi e di alta qualità all’interno dell’Unione stessa, a sostengo delle attività della Commissione attinenti alla gestione e alla valutazione del rischio. Gli LR-UE sono generalmente integrati in istituzioni pubbliche (nazionali) con un’attestata esperienza di alto livello quali i laboratori nazionali di riferimento (LNR) o i laboratori regionali di riferimento dell’Organizzazione mondiale per la salute animale. Essi sono designati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale. L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 riporta un elenco dei 44 laboratorio di riferimento dell’UE.

La Commissione opera in stretta collaborazione con gli LR-UE che, insieme con gli LNR, svolgono un ruolo essenziale in termini di sostegno tecnico-scientifico nella definizione di prassi uniformi di controllo ufficiale sui mangimi e sugli alimenti, come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004.

L’attuazione del presente programma di lavoro sarà subordinata all’approvazione preventiva, da parte della Commissione, dei programmi di lavoro degli LR-UE, che devono essere in linea con gli obiettivi e con le priorità stabiliti nel presente programma di lavoro. Una volta approvati i programmi di lavoro, gli LR-UE sono tenuti ad attuarli e a trasmettere alla Commissione una relazione di attuazione.

1.2.   Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);

articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

1.3.   Linea di bilancio

17.0403

1.4.   Obiettivi — risultati attesi — misure

a)   Obiettivo generale

Contribuire a un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, favorendo nel contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.

b)   Obiettivi specifici

Contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della produzione di alimenti e di mangimi, nonché a una migliore situazione zoosanitaria,

contribuire a una tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi,

migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali.

c)   Obiettivi operativi, indicatori e risultati attesi

Obiettivi operativi

Indicatore

Risultato atteso

1

Garantire lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE

Qualità dei metodi analitici

Disponibilità di metodi analitici all’avanguardia

2

mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo

Grado di realizzazione delle prove comparative in relazione ai risultati dell’indagine annuale

Tutti i laboratori nazionali di riferimento (LNR) hanno completato le prove con successo

3

garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE

Grado di soddisfazione del sostegno fornito dagli LR-UE

Risposta tempestiva e adeguata a tutte le richieste di assistenza

4

garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE

Tempistica e grado di realizzazione delle fasi necessarie del ciclo di finanziamento dei programmi degli LR-UE

Ciclo di finanziamento tempestivo e completato

d)   Misure e attività per l’attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivo operativo 1: assicurare lo sviluppo e l’impiego di metodi analitici di alta qualità nella rete degli LR-UE

garantire che gli LR-UE divulghino tra gli LNR i metodi analitici e di riferimento,

monitorare la pubblicazione, da parte degli LR-UE, di metodi di nuova elaborazione e dei corrispondenti studi di convalida,

coordinare le attività degli LR-UE in relazione alle modalità pratiche di applicazione di nuovi metodi analitici,

coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della preparazione dei programmi di lavoro 2016 relativi a metodi nuovi o migliori e/o a mezzi di diffusione di informazioni su metodi e materiali di riferimento,

programmare formazioni, riunioni e workshop organizzati dagli LR-UE per armonizzare tecniche diagnostiche e metodi analitici,

avviare la collaborazione degli LR-UE con laboratori nei paesi terzi.

Obiettivo operativo 2: mantenere il livello adeguato nelle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo

garantire la programmazione e l’avvio di prove comparative da parte degli LR-UE conformemente a protocolli internazionalmente accettati,

affrontare le questioni connesse a risultati insoddisfacenti nell’ambito della rete degli LR-UE,

coordinare LR-UE, LNR e Stati membri ai fini della programmazione dei test di rendimento nei programmi di lavoro.

Obiettivo operativo 3: garantire la disponibilità di assistenza tecnico-scientifica fornita dagli LR-UE

richieste di elaborazione e di attuazione di politiche agli LR-UE,

avvio di collaborazioni degli LR-UE con l’EFSA e con organizzazioni internazionali,

organizzazione di riunioni ai fini dell’assistenza tecnico-scientifica da parte degli LR-UE,

primi orientamenti sui metodi analitici,

attività di rete da parte degli LR-UE per fornire un’assistenza adeguata.

Obiettivo operativo 4: garantire una gestione sana ed efficace del ciclo di finanziamento degli LR-UE

raccolta, verifica e convalida dei programmi di lavoro degli LR-UE,

controllo e verifica delle spese finanziarie,

comunicazione con gli LR-UE per l’esecuzione dei rispettivi programmi di lavoro,

valutazione della relazione tecnico-finanziaria annuale dell’LR-UE,

sostegno agli LR-UE nella preparazione dei rispettivi programmi di lavoro annuali,

valutazione degli indicatori di performance ex ante ed ex post riferiti dagli LR-UE.

1.5.   Priorità

Le esigenze di mitigazione del rischio e di applicazione della pertinente normativa nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004 sono in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono emerse nuove problematiche legate all’aumento degli scambi di animali, alimenti, mangimi e sostanze di origine animale utilizzate per la loro preparazione, nonché ai progressi effettuati nella scienza e nella tecnologia e, di conseguenza, nelle tecniche diagnostiche.

È necessario un approccio coordinato inteso a garantire:

la protezione contro il riemergere di rischi nuovi o maggiori,

la prevenzione e l’individuazione precoce di malattie e minacce derivanti da alimenti e mangimi,

l’attuazione efficace dei controlli ufficiali e delle verifiche sull’applicazione della normativa.

Gli LR-UE, gli LRN e le autorità competenti degli Stati membri formano una rete investita di un ruolo molto importante, sia in caso di emergenze sia in momenti di «ordinaria amministrazione». Mantenere la solidità della rete e il suo ruolo costituirà una priorità costante nei programmi di lavoro della Commissione, non solo per l’anno 2015, ma anche in futuro.

Il 2015 sarà il primo anno in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 652/2014 si applicheranno alla gestione delle spese degli LR-UE e sarà pertanto un anno di transizione. Le priorità seguiranno una logica comune rispetto agli obiettivi operativi sopra indicati e saranno sviluppate nel dettaglio insieme con gli LR-UE nei rispettivi programmi di lavoro. In termini generali si presterà la massima attenzione:

all’elaborazione di materiale di riferimento certificato e di metodi standardizzati e convalidati per la misurazione e l’identificazione dei pericoli (sostanze chimiche, contaminanti, pesticidi, agenti patogeni), per la presenza di OGM non autorizzati negli alimenti e nei mangimi e per l’individuazione di sostanze non autorizzate o dell’impiego non autorizzato di sostanze autorizzate,

all’analisi di sostanze e OGM autorizzati per consentire la verifica di conformità alla legislazione sugli alimenti, sui mangimi e sulla salute degli animali,

all’impiego e alla comunicazione di informazioni sui metodi analitici adeguati,

all’elaborazione di una buona capacità analitica per individuare prassi fraudolente (ricerca di DNA, pesticidi e additivi).

Mentre le attività principali e le priorità stabilite nel presente programma di lavoro saranno affrontate in collaborazione con gli LR-UE in fase di definizione dei rispettivi programmi di lavoro, occorre un margine di manovra per le attività derivanti da fattori imponderabili (ad esempio, fattori legati alla ricomparsa di malattie prioritarie, alla possibile introduzione di nuove malattie nonché alla complessità crescente delle filiere di fornitura).

1.6.   Descrizione delle attività da finanziare

Pesticidi

elaborazione e convalida di metodi nuovi e migliori per l’analisi di residui di antiparassitari negli alimenti di origine animale, nei cereali, nella frutta e nella verdura,

fornitura di assistenza tecnico-scientifica alla Commissione in relazione ai limiti di quantificazione e alle definizioni di residui nel quadro del riesame di tutti gli LMR vigenti di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Impurità

affidabilità dell’analisi delle diossine e dei bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nei mangimi a livelli inferiori rispetto al livello massimo mediante GC-MS/MS (gascromatografo-spettrometro di massa),

specifica dei metalli negli alimenti e nei mangimi attraverso metodi multianalisi,

metodi di screening per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti,

garanzia dell’affidabilità dei risultati analitici per il controllo delle micotossine, in particolare alla luce delle nuove prescrizioni giuridiche (come, ad esempio, l’impiego di metodi di screening, il controllo della citrinina).

Residui

elaborazione e diffusione di metodi per l’analisi dei residui di medicinali veterinari (comprese le sostanze e gli impieghi vietati) negli alimenti di origine animale,

assistenza tecnica connessa agli aspetti analitici del monitoraggio dei residui,

mantenimento dell’adeguato livello di competenza negli LNR.

Rischi biologici

valutazione di nuovi metodi analitici di alta qualità per i pericoli biologici,

miglioramento dei metodi esistenti,

mantenimento dell’adeguato livello di competenza negli LNR al fine di garantire l’affidabilità e l’efficienza dei metodi analitici impiegati per i controlli ufficiali,

assistenza tecnica alla Commissione in relazione agli aspetti analitici.

Materiali a contatto con gli alimenti, OGM, additivi per mangimi

elaborazione e convalida di metodi nuovi e migliori per l’analisi della migrazione di metalli dai materiali ceramici nel quadro della revisione della direttiva 84/500/CEE del Consiglio (1),

preparazione per la raccolta rapida di nuovi metodi per i quali occorreranno le descrizioni del metodo in virtù del regolamento (UE) n. 10/2011 (2) della Commissione, compreso lo sviluppo di una banca dati online a fini divulgativi,

elaborazione di metodi analitici «high-throughput» per l’individuazione degli OGM e loro diffusione agli LNR,

erogazione di formazione, informazioni e aggiornamenti agli LNR e ai paesi terzi,

analisi e ricerca di vitamine liposolubili, carotenoidi e cobalto nei mangimi,

garanzia dell’applicazione di metodi analitici di alta qualità e dell’affidabilità dei risultati analitici.

Salute animale

elaborazione e applicazione di metodi analitici di alta qualità per le malattie animali,

mantenimento dell’eccellenza delle prove valutative, garantendo l’efficienza dei metodi analitici di controllo.

1.7.   Criteri essenziali

1.   Criteri di ammissibilità

Status di laboratorio di riferimento dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, esclusi gli LR-UE presso il Centro comune di ricerca.

2.   Criteri di esclusione

I richiedenti non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento finanziario.

3.   Criteri di aggiudicazione

Conformità con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione per l’anno 2015.

1.8.   Attuazione

Il programma di lavoro sarà attuato direttamente dalla Commissione.

1.9.   Calendario indicativo e importo indicativo delle sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte

Gennaio 2015.

1.10.   Tasso massimo possibile di cofinanziamento dei costi complessivi

100 %


(1)  Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12).

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).


26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/14


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

2014/C 244/07

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 101, il secondo paragrafo delle note esplicative delle sottovoci «2403 10 10 e 2403 10 90 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione» è sostituito dal seguente:

«I cascami provenienti dalla manipolazione delle foglie del tabacco o dalla fabbricazione di prodotti del tabacco che possono essere fumati sono da considerare come tabacchi da fumo se non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (cfr. le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90).»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.


Garante europeo della protezione dei dati

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/15


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di misure legislative che riformano Eurojust e istituiscono la Procura europea

(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

2014/C 244/08

A.   INTRODUZIONE

A.1   Contesto del parere

1.

Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure legislative che istituiscono la Procura europea e riformano Eurojust. Il pacchetto è composto:

dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Tutelare meglio gli interessi finanziari dell’Unione: una Procura europea e un nuovo Eurojust» (1) (in prosieguo la «comunicazione relativa alla Procura europea e ad Eurojust»);

dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo la «proposta relativa ad Eurojust») (2);

dalla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (3) (in prosieguo la «proposta relativa alla Procura europea») e

dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Migliorare la governance dell’OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all’istituzione della Procura europea» (4) (in prosieguo la «comunicazione sull’OLAF»).

2.

Prima dell’adozione del pacchetto, il GEPD ha avuto l’opportunità di formulare osservazioni informali. Il GEPD si compiace che la Commissione abbia tenuto conto di alcune di queste osservazioni.

3.

Il GEPD si compiace inoltre di essere stato consultato dalla Commissione e del fatto che i preamboli di entrambe le proposte contengano un riferimento a tale consultazione.

A.2.   Obiettivi del pacchetto

4.

La riforma di Eurojust e la creazione di una Procura europea sono finalizzate a contrastare la frode, a rendere più trasparente l’azione penale a livello UE e ad aumentare la tutela degli indagati (5).

5.

La proposta relativa ad Eurojust si basa sull’articolo 85 del TFUE e ha i seguenti obiettivi:

aumentare l’efficienza di Eurojust dotandolo di una nuova struttura di governance;

migliorare l’efficacia operativa di Eurojust definendo in modo omogeneo lo status e i poteri dei membri nazionali;

assegnare un ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con il trattato di Lisbona;

conformare il quadro giuridico di Eurojust alla dichiarazione comune, rispettando nel contempo il ruolo particolare di Eurojust in relazione al coordinamento delle indagini penali in corso;

garantire che Eurojust possa cooperare strettamente con la Procura europea, una volta che questa sia istituita.

6.

La proposta relativa alla Procura europea si basa sull’articolo 86 del TFUE e ha in particolare i seguenti obiettivi:

contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell’Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta dell’UE»);

istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

aumentare l’efficienza e l’efficacia delle indagini e dell’azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

aumentare il numero di azioni penali e, di conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;

garantire una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;

aumentare l’effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

7.

Entrambe le proposte rivestono grande importanza dal punto di vista della protezione dei dati, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea.

A.3.   Obiettivo del parere

8.

Il presente parere si concentrerà sui cambiamenti del quadro giuridico di Eurojust che riguardano maggiormente la protezione dei dati e formulerà raccomandazioni sulle disposizioni simili a quelle esistenti al fine di consolidare ulteriormente il regime di protezione dei dati applicabile ad Eurojust.

9.

Per quanto riguarda la proposta relativa alla Procura europea, il GEPD constata che, in termini di protezione dei dati, la proposta si basa in gran parte su quella relativa ad Eurojust. Il parere analizzerà quindi questa proposta congiuntamente a quella relativa ad Eurojust, segnalando altresì talune particolarità ove opportuno. Il GEPD sottolinea che quest’analisi è limitata agli aspetti relativi alla protezione dei dati e non valuta se le disposizioni contenute nella proposta relativa alla Procura europea siano conformi ad altri diritti fondamentali (6).

D.   CONCLUSIONI

122.

Il GEPD accoglie con grande favore le disposizioni riguardanti la protezione dei dati contenute nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea. Il regolamento (CE) n. 45/2001 è giustamente il punto di riferimento delle proposte, che prevedono per tutti gli organismi dell’UE un’applicazione coerente e omogenea delle norme in materia di protezione dei dati tenendo conto delle specificità della cooperazione giudiziaria e di polizia nel diritto penale.

123.

Poiché le attività di Eurojust e della Procura europea non possono essere assimilate a vere e proprie attività giudiziarie, il trattamento dei dati personali da parte di questi organismi dovrebbe essere soggetto alla supervisione di un’autorità di controllo indipendente. Considerando il principio secondo cui il responsabile del trattamento dovrebbe essere sottoposto a controllo, un’autorità dell’UE dovrebbe garantire la supervisione di Eurojust e della Procura europea, organismi dell’UE responsabili del trattamento. A questo proposito, è logico e coerente che sia il GEPD, l’autorità indipendente dell’UE istituita per monitorare tutte le istituzioni e gli organismi dell’UE, a svolgere tale ruolo.

124.

Inoltre, dal momento che molti dei dati trattati da Eurojust e dalla Procura europea provengono dagli Stati membri, è necessario provvedere al coinvolgimento attivo delle autorità nazionali per la protezione dei dati mediante una stretta cooperazione con il GEPD, al fine di garantire un controllo completo sia a livello di UE sia a livello nazionale. Tuttavia, a livello di UE il concetto di controllo indipendente ed efficace implica la piena ed esclusiva responsabilità del GEPD, soggetto al controllo della CGUE.

125.

Ci sono però alcune disposizioni, sia generali sia specifiche, che devono essere corrette o migliorate. Pertanto, considerando l’importanza delle proposte per la protezione dei dati, il GEPD ha formulato una serie di raccomandazioni volte a garantire che le proposte conseguano il livello necessario di protezione completa ed efficace dei dati personali da parte di Eurojust e della Procura europea.

126.

Il GEPD raccomanda di:

operare, nella proposta relativa ad Eurojust, una chiara distinzione concettuale tra dati operativi (dati connessi a casi specifici) e dati amministrativi (dati non connessi a casi specifici) e riformulare l’articolo 27, paragrafo 5, della proposta relativa ad Eurojust conformemente a queste definizioni;

definire nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea i seguenti termini: autorità competenti, organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private e privati;

definire chiaramente e con precisione l’ambito delle competenze della Procura europea;

chiarire se i dati personali possano essere trattati in archivi al di fuori del sistema automatico di gestione;

sostituire il testo «dati personali connessi a un caso» con «dati personali operativi» nell’articolo 22, paragrafo 6, della proposta relativa alla Procura europea per assicurarne la coerenza rispetto alle definizioni di cui all’articolo 2, lettera e), della proposta relativa alla Procura europea;

chiarire, nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea, le finalità del trattamento dei dati personali relativamente all’indice, agli archivi di lavoro temporanei e, ove applicabile, a tutti gli altri archivi con dati operativi contenenti dati personali;

omettere, nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa alla Procura europea, che il sistema automatico di gestione dei fascicoli agevola il controllo della legittimità e del rispetto delle norme relative alla protezione dei dati e menzionare questo passaggio in un paragrafo distinto;

spiegare i motivi per cui è stata introdotta la categoria di dati «numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale» o cancellarla dall’allegato 2;

aggiungere nell’articolo 37, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che il responsabile della protezione dei dati dev’essere informato in merito alle circostanze specifiche che motivano la necessità di trattare tali dati personali e specificare nell’articolo 27, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 37, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che la motivazione deve essere adeguatamente documentata;

aggiungere inoltre le persone sotto i 18 anni nell’ultima frase dell’articolo 27, paragrafo 3, nonché dell'articolo 27, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e nell’ultima frase dell’articolo 37, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea;

cancellare l’articolo 28, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e l’articolo 38, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto l’obbligo di verificare i dati è già menzionato in un altro paragrafo e la verifica dovrebbe essere svolta dal responsabile del trattamento (per esempio Eurojust o la Procura europea) e non dal GEPD;

inserire, nell’articolo 28 della proposta relativa a Eurojust e nell’articolo 38 della proposta relativa alla Procura europea, un paragrafo che preveda l’ulteriore conservazione dei dati nelle situazioni seguenti:

quando è necessario tutelare gli interessi di un interessato che richiede protezione;

quando la loro esattezza è contestata dall’interessato, per un periodo che permetta al responsabile del trattamento di verificare l’esattezza dei dati;

quando i dati personali devono essere conservati a fini di prova;

quando l’interessato si oppone alla loro cancellazione e richiede anzi di limitarne l’utilizzo;

aggiungere nella proposta relativa ad Eurojust una disposizione specifica in cui vengano elencate tutte le fonti d’informazione trattate da Eurojust;

modificare l’articolo 31 della proposta relativa ad Eurojust in modo da garantire che il responsabile della protezione dei dati venga nominato dal collegio;

sostituire, nell’articolo 31, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 41, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, il testo «Nell’adempiere agli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001» con «Oltre agli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001»;

prevedere, nell’articolo 31, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 41, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che i membri del personale che assistono il responsabile della protezione dei dati abbiano accesso a tutti i dati trattati da Eurojust e a tutti i locali di Eurojust nello svolgimento dei loro compiti e aggiungere che tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza previa domanda;

aggiungere, nell’articolo 31 della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 41 della proposta relativa alla Procura europea, il compito di tenere un registro degli incidenti riguardanti sia i dati operativi sia i dati amministrativi trattati da Eurojust;

cancellare l’articolo 32, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e l’articolo 42, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che è applicabile a Eurojust e alla Procura europea, comprende già queste disposizioni;

cancellare la seconda frase dell’articolo 32, paragrafo 6, della proposta relativa ad Eurojust, che indica il termine di tempo, in quanto è ridondante rispetto all’articolo 32, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust;

cancellare l’articolo 32, paragrafo 7, della proposta relativa ad Eurojust e l’articolo 42, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto sono ridondanti rispetto al regolamento (CE) n. 45/2001;

aggiungere il testo «Modalità riguardanti il» al titolo dell’articolo 33 della proposta relativa ad Eurojust e dell’articolo 43 della proposta relativa alla Procura europea;

prevedere norme in materia di rettifica, cancellazione o limitazione relativamente ai dati forniti da organismi UE nell’articolo 33 della proposta relativa ad Eurojust;

sostituire il testo attuale dell’articolo 34, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e dell’articolo 44, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, con il testo seguente: «Eurojust tratta i dati personali in modo che sia sempre possibile individuarne la fonte»;

nell’articolo 34, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 44, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, separare le due frasi in paragrafi distinti dal momento che riguardano argomenti diversi;

sostituire la prima frase dell’articolo 34, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e dell’articolo 44, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, per chiarire le responsabilità;

riformulare l’ultima frase dell’articolo 36, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e l’ultima frase dell’articolo 46, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, in modo da garantire che il GEPD tenga in massimo conto il parere delle autorità nazionali di controllo competenti;

aggiungere il termine «compresa» tra «organizzazioni internazionali» e «l’organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol)» alla fine dell’articolo 38, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust, sostituire «da Interpol, dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali» con «dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, compresa Interpol» nell’articolo 40, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e sostituire «alle organizzazioni internazionali o a Interpol» con «alle organizzazioni internazionali, compresa Interpol» nell’articolo 45, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust;

eliminare la possibilità per Eurojust di presumere il consenso da parte dello Stato membro cancellando l’articolo 38, paragrafo 4, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust e aggiungere che il consenso deve essere accordato «prima del trasferimento» nella seconda frase dell’articolo 38, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust;

aggiungere all’articolo 38 della proposta relativa ad Eurojust un paragrafo che stabilisca che i dati devono essere trasferiti esclusivamente qualora il destinatario si impegni a utilizzare i dati per la sola finalità per cui sono stati trasmessi;

aggiungere all’articolo 38 della proposta relativa ad Eurojust un paragrafo che stabilisca che Eurojust provvede affinché siano registrati dettagliatamente i trasferimenti di dati personali nonché i motivi di tali trasferimenti, in conformità all’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust. Le stesse raccomandazioni si applicano all’articolo 56 della proposta relativa alla Procura europea;

chiarire il titolo della sezione II (Relazioni con i partner) del capo V della proposta relativa ad Eurojust e della sezione II del capo VIII della proposta relativa alla Procura europea.

specificare nell’articolo 40, paragrafo 5, della proposta relativa ad Eurojust che Eurojust condivide le informazioni conformemente alla decisione dello Stato membro, dell’organismo dell’Unione, del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che ha fornito tali informazioni a Eurojust;

aggiungere in un considerando delle proposte una motivazione per giustificare la necessità di uno scambio automatico e sistematico d’informazioni tra Eurojust e la Procura europea;

trasferire l’articolo 42, paragrafo 1, all’articolo 39, che riguarda la cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’UE coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale;

cancellare nell’articolo 43 della proposta relativa ad Eurojust il riferimento all’articolo 38, paragrafo 1, ed elencare in sua vece le entità con cui Eurojust può stipulare accordi di lavoro (paesi terzi e organizzazioni internazionali);

specificare nell’articolo 43 della proposta relativa ad Eurojust che questo articolo lascia impregiudicate le condizioni di cui alla sezione IV della proposta relativa ad Eurojust per il trasferimento di dati personali a paesi terzi e a organizzazioni internazionali;

aggiungere nell’articolo 44 della proposta relativa ad Eurojust che tale articolo si applica lasciando impregiudicati gli articoli 40-42;

includere nell’articolo 44 della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea l’obbligo per Eurojust/la Procura europea di pubblicare sul proprio sito web un elenco regolarmente aggiornato delle istituzioni e degli organismi dell’UE con cui condivide le informazioni;

cancellare nell’articolo 45 della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea il riferimento alla direttiva 95/46/CE e includere nella proposta i criteri e la procedura che la Commissione è tenuta a seguire per l’adozione di una decisione di adeguatezza;

aggiungere all’articolo 45, paragrafo 1, in fine, della proposta relativa ad Eurojust e all’articolo 61, paragrafo 1, in fine, della proposta relativa alla Procura europea che il GEPD deve essere consultato tempestivamente durante la negoziazione di qualunque accordo internazionale tra l’UE e un paese terzo o un’organizzazione internazionale, e in particolare prima dell’adozione del mandato di negoziazione, nonché prima della finalizzazione dell’accordo;

aggiungere all’articolo 45, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e all’articolo 61, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, una clausola transitoria sugli accordi di cooperazione esistenti che disciplinano i trasferimenti di dati personali da parte di Eurojust che preveda una rivalutazione di tali accordi, al fine di garantirne la conformità ai requisiti della proposta relativa ad Eurojust, entro un termine non superiore a due anni dopo l’entrata in vigore della proposta relativa ad Eurojust;

includere nell’articolo 45, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 61, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, l’obbligo per Eurojust e per la Procura europea di pubblicare sul proprio sito web un elenco regolarmente aggiornato dei propri accordi internazionali e di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali;

aggiungere espressamente nell’articolo 45, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 61, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, che le deroghe sono applicabili a trasferimenti occasionali e non a trasferimenti frequenti, consistenti o strutturali (complesso di trasferimenti);

cancellare l’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust/l’articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa alla Procura europea e sostituirlo come prima deroga con l’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa ad Eurojust/l’articolo 61, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa alla Procura europea;

modificare l’articolo 45, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e l’articolo 61, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea;

prevedere, nell’articolo 45 della proposta relativa ad Eurojust e nell’articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea, che tutti i trasferimenti basati su deroghe debbano essere specificamente documentati.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 532 final.

(2)  COM(2013) 535 final.

(3)  COM(2013) 534 final.

(4)  COM(2013) 533 final.

(5)  Comunicazione relativa alla Procura europea e ad Eurojust, punto 1.

(6)  Per l’analisi di altri diritti fondamentali, cfr. in particolare il parere dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («FRA») sulla proposta che istituisce la Procura europea, Vienna, 4 febbraio 2014, disponibile sul sito web della FRA: http://fra.europa.eu/en


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2014/C 244/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

7.7.2014

Durata

7.7.2014 – 31.12.2014

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

15/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/22


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9; GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9; GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2; GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7; GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5; GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6; GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4; GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9)

2014/C 244/10

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

BULGARIA

Modifica l’elenco pubblicato nella GU C 153 del 6.7.2007

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

1)

Frontiera bulgaro-serba – Bregovo, Vrashka chuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi;

2)

Frontiera bulgaro-macedone – Gyueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;

3)

Frontiera bulgaro-turca – Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo;

4)

Frontiera bulgaro-greca – Kulata, Ilinden, Kapitan Petko voyvoda, Ivaylovgrad, Makaza, Zlatograd;

5)

Frontiera bulgaro-rumena – Vidin - valico stradale, ferroviario (merci e passeggeri) e fluviale, Oryahovo – traghetto, Ruse – ponte sul Danubio, Silistra, Kardam, Durankulak;

6)

Porti fluviali – Vidin, Lom, Somovit – Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7)

Porti marittimi – Balchik, Varna, Burgas, Tsarevo;

8)

Aeroporti – aerostazione di Sofia, aerostazione di Plovdiv, aerostazione di Gorna Oryahovitsa, aerostazione di Varna, aerostazione di Burgas.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/23


Invito a presentare interesse per diventare un membro candidato dell’impresa comune SESAR

Programma di ricerca e innovazione SESAR 2020

Rif. SJU/LC/0110-CEI

2014/C 244/11

L’impresa comune SESAR ha pubblicato un invito a manifestare interesse per diventare membro candidato dell’impresa comune SESAR. L’invito è destinato ai membri attuali che desiderano confermare il loro interesse in SESAR 2020, e a ogni nuova entità che intenda diventare membro dell'impresa comune SESAR e che rispetti i criteri fissati nel regolamento relativo all'impresa comune SESAR e in Orizzonte 2020 per le attività da svolgere ai sensi del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione europea.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2014.

Per ulteriori informazioni e la documentazione dell’invito a presentare interesse si rimanda al sito web dell’impresa comune SESAR:

http://www.sesarju.eu/procurement