ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
14 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2014/C 183/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla panoramica del processo di dialogo strutturato, compresa l'inclusione sociale dei giovani

1

2014/C 183/02

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 maggio 2014, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2014-2015

5

2014/C 183/03

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014 - 2017)

12

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 183/04

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, relative alla promozione dell'imprenditorialità giovanile per favorire l'inclusione sociale dei giovani

18

2014/C 183/05

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un'efficace formazione degli insegnanti

22

2014/C 183/06

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sul multilinguismo e lo sviluppo di competenze linguistiche

26

2014/C 183/07

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell’istruzione e della formazione

30

2014/C 183/08

Conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2014, relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile

36

2014/C 183/09

Conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport, del 21 maggio 2014

39

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla panoramica del processo di dialogo strutturato, compresa l'inclusione sociale dei giovani

2014/C 183/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

I.   RAMMENTANDO QUANTO SEGUE

1.

La «risoluzione» del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010 - 2018) (1) ha riconosciuto che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società ed ha messo in risalto l'importanza di affermare il diritto dei giovani di partecipare all'elaborazione delle politiche che hanno ripercussioni sulla loro vita, mediante un dialogo strutturato costante con i giovani e le organizzazioni giovanili.

2.

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 2012 (2), sulla panoramica del dialogo strutturato con i giovani relativa alla partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, ha affermato che la priorità tematica generale della cooperazione europea in materia di gioventù per il terzo ciclo di lavori di 18 mesi (periodo compreso tra il 1ogennaio 2013 e il 30 giugno 2014) è l'inclusione sociale.

II.   RICONOSCONO CHE

3.

Il dialogo strutturato costituisce un processo partecipativo e l'esito del terzo ciclo di lavori di 18 mesi è basato sui risultati conseguiti dalle consultazioni nazionali svoltesi durante le presidenze irlandese, lituana e greca, nonché nelle conferenze UE sulla gioventù di Dublino nel marzo2013, di Vilnius nel settembre 2013 e di Salonicco nel marzo 2014.

4.

Le conclusioni comuni della conferenza di Dublino sulla gioventù s'incentravano sulle seguenti priorità: occupazione, partecipazione, protezione sociale, strumenti di sostegno (servizi sociali e servizi per la gioventù), organizzazioni giovanili e animazione socio-educativa di qualità, presentate ai ministri della gioventù nel corso del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» del maggio 2013 (3).

5.

Le conclusioni comuni della conferenza di Vilnius sulla gioventù s'incentravano sulle seguenti priorità: istruzione, orientamento, transizione dall'istruzione all'occupazione, condizioni del mercato del lavoro, autonomia, ruolo delle organizzazioni giovanili e cooperazione intersettoriale, presentate ai ministri della gioventù nel corso del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» del novembre 2013 (4).

6.

Le raccomandazioni comuni elaborate dalla conferenza sulla gioventù tenutasi a Salonicco, si sono concentrate sulle seguenti priorità: istruzione di qualità, transizione di qualità, posti di lavoro di qualità, dialogo e apprendimento intergenerazionale, inclusione attiva, imprenditorialità giovanile e imprenditorialità sociale (5).

7.

Nel quadro del programma Erasmus +, si offrono maggiori opportunità di finanziamento per sostenere il dialogo strutturato, comprese sovvenzioni annuali dirette ai gruppi di lavoro nazionali.

8.

La relazione congiunta dell'UE in materia di gioventù del 27 novembre 2012 (6) includeva una valutazione del dialogo strutturato e suggeriva che il processo potrebbe essere ulteriormente sviluppato tramite un'ulteriore valutazione del processo e dei risultati del dialogo strutturato stesso, rendendo più accessibile a giovani provenienti da tutti i diversi contesti la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e incoraggiando i responsabili politici a prendere pienamente in considerazione le raccomandazioni provenienti dai giovani.

9.

La valutazione del dialogo strutturato dovrebbe far parte della prossima seconda relazione dell'UE in materia di gioventù e comprendere una panoramica dell'esame dei risultati del dialogo strutturato a livello nazionale e dell'UE.

III.   CONVENGONO SUI SEGUENTI PRINCIPI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI DIALOGO STRUTTURATO:

10.

Il dialogo strutturato e le consultazioni ad esso connesse dovrebbero incentrarsi sulle priorità tematiche generali discusse congiuntamente da giovani e responsabili politici, e stabilite dal Consiglio per garantire un processo coerente e continuo durante tutti i suoi cicli.

11.

Occorre stabilire un'architettura semplificata e precisa per il ciclo del dialogo strutturato al fine di garantire la continuità del tema generale e consentire una migliore gestione del tempo nelle consultazioni con i giovani.

Nella prima fase di ciascun ciclo occorrerebbe elaborare tra tutte le parti interessate un'intesa comune ed un comune approccio dal basso verso l'alto nei confronti della priorità tematica generale stabilita dal Consiglio, che dovrebbero fungere da quadro orientativo per il dialogo da condurre nelle fasi successive.

Nella seconda fase si dovrebbero intraprendere consultazioni che conducano a possibili soluzioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio, concludendo con raccomandazioni sulla priorità tematica generale.

Nella terza fase, l'accento principale dovrebbe essere sull'elaborazione di azioni concrete che saranno presentate al Consiglio per essere ulteriormente esaminate.

12.

Per aumentare la portata del dialogo strutturato, i gruppi di lavoro nazionali, assistiti da ricercatori nel settore della gioventù e da animatori socio-educativi e, se del caso, in consultazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero cercare di garantire il coinvolgimento attivo dei giovani, compresi quelli che non hanno precedentemente partecipato al dialogo strutturato. Le reti d'informazione per i giovani e le reti di animazione socio-educativa potrebbero essere invitate a sostenere i gruppi di lavoro nazionali nei loro sforzi tesi a raggiungere un maggior numero di giovani, se opportuno.

13.

A fini di miglioramento della qualità dei risultati delle conferenze sulla gioventù della presidenza UE, si dovrebbero valutare e riesaminare i metodi di lavoro e il processo decisionale delle conferenze sulla gioventù. La Commissione europea e gli Stati membri, tenendo in debita considerazione le competenze nazionali, potrebbero prendere in esame un meccanismo di feedback rivolto ai giovani sulla fattibilità delle raccomandazioni derivanti dal processo di dialogo strutturato. Le raccomandazioni potrebbero essere tenute in conto, ove opportuno, in modo da contribuire alla definizione delle politiche e conseguire migliori risultati per i giovani.

14.

Si dovrebbe lanciare un processo creativo e partecipativo per sviluppare una visibilità europea comune e migliorata del dialogo strutturato, il che permetterà di conferire un «marchio» nazionale ed europeo al processo. La Commissione dovrebbe continuare a sviluppare la sezione del portale europeo dedicata al dialogo strutturato.

IV.   CONVENGONO INOLTRE CHE

15.

La priorità tematica generale del dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili per il prossimo ciclo di lavori (periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2015) è il conferimento di responsabilità ai giovani, come esposto nell'allegato II.

16.

I settori prioritari prescelti possono essere integrati da ciascuna presidenza alla luce di eventuali nuovi sviluppi.

17.

I settori prioritari da esaminare nel ciclo che si svolgerà durante il successivo trio di presidenza (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) dovrebbero essere definiti prima dell'inizio del mandato.


(1)  GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

(2)  GU C 380 del 11.12.2012, pag. 1.

(3)  Doc. 7808/13.

(4)  Doc. 14177/13.

(5)  Doc. 7862/1/14 REV 1.

(6)  GU C 394 del 20.12.2012, pag. 15.


ALLEGATO I

Dal dialogo strutturato e dalle conferenze sulla gioventù di Dublino, di Vilnius e di Salonicco sono emerse le seguenti aree prioritarie per migliorare l'inclusione sociale di tutti i giovani in Europa:

promozione di pari opportunità per tutti i giovani, anche con la convalida dell'apprendimento non formale e informale come modalità per consentire loro di partecipare attivamente all'apprendimento permanente e di migliorare la loro occupabilità.

promozione della cooperazione tra autorità nel settore dell'istruzione, organizzazioni giovanili ed altri pertinenti attori per rafforzare i collegamenti tra l'apprendimento non formale e informale e l'istruzione formale, in modo da consolidare le competenze fondamentali dei giovani per tutto l'arco della vita e promuovere la loro partecipazione attiva alla società.

promozione di un accesso paritario dei giovani ai diritti e alle opportunità per consentire la loro completa partecipazione alla società.

rafforzamento della cooperazione intersettoriale ai livelli locale, regionale, nazionale ed europeo e tra di essi, per venire incontro alle esigenze dei giovani e garantire politiche di inclusione sociale coerenti.


ALLEGATO II

Priorità della cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo compreso tra il 1 luglio 2014 e il 31 dicembre 2015

Priorità generale — Conferimento di responsabilità ai giovani

Le tematiche relative alla gioventù sono prassi ormai consueta della cooperazione della presidenza nell'ambito del dialogo strutturato fra autorità pubbliche e giovani. La priorità tematica generale della cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2015 sarà il conferimento di responsabilità ai giovani. Tale tema sarà il filo conduttore che garantirà continuità e coerenza ai lavori delle tre presidenze. Il tema del conferimento di responsabilità affronterà l'accesso ai diritti e l'importanza della partecipazione politica dei giovani.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/5


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 maggio 2014, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2014-2015

2014/C 183/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

I.   INTRODUZIONE

1.

RICONOSCONO che dall'adozione della risoluzione su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) la crisi ha posto la politica per la gioventù di fronte a nuove sfide e che, per farvi fronte in modo adeguato, occorre rafforzare la cooperazione in materia di gioventù a livello di UE.

2.

RAMMENTANO che la relazione congiunta dell’UE sulla gioventù per il 2012 invitava ad un rafforzamento dei legami e ad una maggiore coesione tra il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e la strategia Europa 2020.

3.

RICORDANO le conclusioni del Consiglio, del 16 maggio 2013, sulla piena realizzazione del potenziale della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (1), nelle quali si conveniva di elaborare, nell'ambito del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), un piano di lavoro a medio termine finalizzato a orientare l'operato della politica per la gioventù e delle politiche attinenti ai giovani in risposta alle tematiche e alle tendenze attuali nel settore della gioventù e in ambiti correlati e a evidenziare i settori pertinenti ai fini del coordinamento e della collaborazione con le politiche di istruzione e formazione, e occupazione al fine di assicurare il contributo della politica per la gioventù al semestre europeo.

4.

Di conseguenza CONVENGONO di elaborare un piano di lavoro dell'UE per la gioventù della durata di 18 mesi per guidare l'azione degli Stati membri e della Commissione nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015, quale fase pilota e contributo all'attuazione del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018).

II.   PRINCIPI

5.

RITENGONO che il piano di lavoro debba essere improntato ai seguenti principi guida:

stimolare e dare risalto, se del caso, all'azione in materia di gioventù a livello di UE;

garantire, attraverso una cooperazione intersettoriale, che gli altri ambiti di intervento dell'UE (ad es. l'occupazione, l'istruzione, gli affari sociali, la sanità) siano consapevoli dei problemi specifici con cui i giovani si misurano;

contribuire alle priorità generali dell'agenda della politica economica e sociale dell'UE, in particolare alla strategia Europa 2020 e ai relativi meccanismi di attuazione;

orientarsi verso politiche per la gioventù basate su conoscenze e dati concreti;

conservare la natura di quadro flessibile in grado di rispondere ove necessario agli sviluppi in atto;

promuovere fra gli Stati membri e la Commissione un approccio collaborativo e concertato per apportare un valore aggiunto ai temi prioritari elencati al seguente punto 6;

incorporare le strutture informali esistenti, se del caso, nelle strutture istituite nel presente piano di lavoro;

sfruttare appieno le procedure di consultazione istituite nell'ambito del dialogo strutturato per garantire che il piano di lavoro affronti le questioni che interessano i giovani.

6.

CONVENGONO che, alla luce della crisi attuale, i seguenti temi dovrebbero avere la priorità per gli Stati membri e la Commissione nell'ambito della loro cooperazione a livello di UE nel periodo interessato dal presente piano di lavoro fino alla fine del 2015:

sviluppo dell'animazione socioeducativa destinata ai giovani e dell'apprendimento non formale e informale e relativo contributo per contrastare gli effetti della crisi sui giovani;

rafforzamento della cooperazione intersettoriale nell'ambito delle strategie dell'UE;

conferimento di responsabilità, con particolare riguardo all'accesso ai diritti, all'autonomia, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva all'interno e all'esterno dell'UE.

Convengono che il piano di lavoro potrà essere riveduto dal Consiglio alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolvere delle politiche a livello UE.

7.

CONCORDANO su un elenco di azioni specifiche in linea con tali temi prioritari e su un calendario per la loro attuazione, figuranti nell'allegato I.

III.   METODI E STRUTTURE DI LAVORO

8.

RICONOSCONO quanto segue:

occorre rafforzare l'integrazione della dimensione giovanile e la cooperazione intersettoriale all'interno del Consiglio al fine di garantire che la definizione delle politiche tenga conto delle condizioni e delle esigenze dei giovani.

9.

CONVENGONO quanto segue:

il presente piano di lavoro sarà sostenuto dai metodi di lavoro concordati nel quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù, come pure da un numero limitato di gruppi informali di esperti e da un quadro flessibile di attività di apprendimento tra pari;

i gruppi di esperti saranno invitati a concentrare i lavori sui temi prioritari indicati al punto 6 della sezione II e sulle azioni e sui termini elencati nell'allegato I. Le azioni di cui all'allegato I possono essere rivedute dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolvere delle politiche a livello UE;

i principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti figurano nell'allegato II;

per quanto riguarda il diritto dei giovani di partecipare all’elaborazione delle politiche che li riguardano, il dialogo strutturato sarà un mezzo attraverso il quale coinvolgere i giovani in una riflessione comune sui temi prioritari del presente piano di lavoro;

le riunioni informali dei direttori generali incaricati della gioventù esamineranno questioni strategiche inerenti al presente piano di lavoro così come quelle più generalmente connesse alla politica dell'UE per la gioventù;

nel secondo semestre del 2015 il Consiglio valuterà la realizzazione del presente piano di lavoro in base a una valutazione della sua attuazione nel contesto del quadro generale del settore giovanile delineato nella relazione dell'UE sulla gioventù che sarà elaborata dalla Commissione entro luglio 2015.

10.

ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, INVITANO

gli Stati membri e la Commissione a istituire o mantenere gruppi di esperti relativamente alle seguenti materie per la durata dell'attuale piano di lavoro:

sistemi di qualità per l'animazione socioeducativa destinata ai giovani negli Stati membri e ruolo degli indicatori o dei quadri comuni;

definizione del contributo specifico dell’animazione socioeducativa e dell’apprendimento non formale e informale per affrontare le sfide che riguardano attualmente i giovani, in particolare il passaggio dall’istruzione all'occupazione;

attività di apprendimento tra pari tra gli Stati membri e la Commissione volte a individuare migliori prassi e raccomandazioni per la definizione intersettoriale delle politiche per la gioventù a livello dell'UE e nazionale.

IV.   AZIONI

11.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

collaborare, con il sostegno della Commissione e utilizzando i metodi di lavoro del quadro rinnovato descritti nella presente risoluzione;

dando seguito alle conclusioni del Consiglio sulla «piena realizzazione del potenziale della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020», continuare a promuovere il coinvolgimento attivo della dimensione giovanile nei processi decisionali nazionali relativi alla strategia Europa 2020 e al semestre europeo;

nel rispetto del principio di sussidiarietà, prevedere di tenere debitamente conto del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e del presente piano di lavoro nell’elaborazione delle politiche a livello nazionale e regionale;

informare i giovani e le organizzazioni giovanili, se del caso, sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro dell'UE, al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività.

12.

INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:

tener conto, nel contesto del trio di presidenza, dei temi prioritari del piano di lavoro dell'UE nell'elaborazione del loro programma;

al termine dei 18 mesi coperti dalla presente risoluzione e sulla base di una valutazione da includere nella relazione dell'UE sulla gioventù che sarà elaborata dalla Commissione sulla scorta di contributi volontari degli Stati membri, valutare se proporre un nuovo piano di lavoro per il periodo successivo;

proporre ai direttori generali incaricati della gioventù di discutere e adottare, nelle consuete riunioni informali, i risultati ottenuti nel piano di lavoro, di organizzare, ove necessario, riunioni straordinarie congiunte intersettoriali dei direttori generali e di diffonderne ampiamente i risultati.

13.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

sostenere e lavorare con gli Stati membri all'attuazione del presente piano di lavoro, in particolare per quanto concerne le azioni descritte nell'allegato;

informare gli Stati membri sulle iniziative in corso o programmate nell'ambito della politica dell'UE per la gioventù e in altri pertinenti settori di intervento che hanno un impatto sui giovani, nonché sui rispettivi sviluppi nella Commissione;

esaminare le modalità per facilitare la più ampia partecipazione possibile degli Stati membri alle riunioni dei gruppi di esperti;

includere, entro luglio 2015 nella proposta di relazione dell'UE sulla gioventù e sulla scorta di contributi volontari degli Stati membri, una valutazione dell'attuazione e della pertinenza del piano di lavoro. Tale relazione servirà di base per la preparazione di un eventuale successivo piano di lavoro del Consiglio nel secondo semestre del 2015;

mirare ad assicurare coerenza tra il presente piano di lavoro e il piano di lavoro dell'accordo di partenariato con il Consiglio d'Europa nel settore della gioventù;

proporre un quadro flessibile per attività di apprendimento tra pari tra gli Stati membri.

14.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

continuare la stretta cooperazione a livello di esperti conformemente agli allegati I e II della presente risoluzione;

incoraggiare altri settori a tenere conto della dimensione dei giovani in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, prestando particolare attenzione a garantire che sia inclusa in modo tempestivo ed efficace nel processo di elaborazione delle politiche;

promuovere un maggiore riconoscimento del contributo apportato dalla politica per la gioventù alla realizzazione degli obiettivi globali della strategia Europa 2020, considerato il forte potenziale del settore ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e della creazione di nuovi posti di lavoro e tenuto conto dei suoi effetti positivi sull'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, nonché sulla salute e sul benessere.


(1)  GU C 224 del 3.8.2013, pag. 2.


ALLEGATO I

Azioni basate su temi prioritari

Azione

Metodo di lavoro / Strumento

Produzione e termine

Sviluppo dell'animazione socioeducativa destinata ai giovani e dell'apprendimento non formale e informale e relativo contributo per contrastare gli effetti della crisi sui giovani

Sviluppare l'animazione socioeducativa in Europa

Definizione di politiche basate su dati concreti:

Studio dal titolo “Working with young people: the value of youth work in the European Union” (Lavorare con i giovani — Il valore dell'animazione giovanile nell'UE)

secondo semestre del 2015: (event.) scambio di opinioni in sede di Consiglio ed esame delle fasi successive alla luce dei risultati dello scambio di opinioni

Gruppo di esperti sui sistemi di qualità per l'animazione socioeducativa destinata ai giovani negli Stati membri dell'UE e ruolo degli indicatori o dei quadri comuni

primo semestre del 2015: gruppo di esperti incaricato di elaborare una serie di indicatori o quadri che descrivono la qualità nei sistemi per l'animazione socioeducativa.

secondo semestre del 2015 (event.) Conclusioni del Consiglio

Promuovere il contributo della politica per la gioventù nell'affrontare le sfide dell'Europa

Gruppo di esperti sulla definizione del contributo specifico dell'animazione socioeducativa destinata ai giovani per affrontare le sfide che riguardano attualmente i giovani, in particolare il passaggio dall’istruzione all'occupazione.

primo semestre del 2015: (event.) conclusioni del Consiglio su come la politica per la gioventù e la cooperazione intersettoriale possono affrontare le principali sfide dell'UE, in particolare per quanto riguarda i giovani.

Definizione di politiche basate su dati concreti: Centro europeo di conoscenze sulle politiche della gioventù (EKCYP)

primo semestre del 2015: Relazione sulle migliori prassi in materia di cooperazione tra l'istruzione formale e non formale, ivi comprese raccomandazioni strategiche

Rafforzamento della cooperazione intersettoriale nell'ambito delle strategie dell'UE

Rafforzare la definizione intersettoriale delle politiche per la gioventù a livello dell'UE

Consiglio e relativi organi preparatori (Gruppo «Gioventù»)

primo semestre del 2015: possibile raccomandazione sul contributo del settore giovanile agli importanti provvedimenti strategici adottati nell'ambito del semestre europeo.

Rafforzare la definizione intersettoriale delle politiche per la gioventù a livello nazionale

Esercizio di apprendimento tra pari tra Stati membri

secondo semestre del 2015: relazione intermedia sulle migliori prassi e raccomandazioni per la definizione intersettoriale delle politiche per la gioventù a livello nazionale.

Conferimento di responsabilità, con particolare riguardo all'accesso ai diritti, all'autonomia, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva all'interno e all'esterno dell'UE

Conferimento di responsabilità ai giovani, con particolare riguardo all'accesso ai diritti al fine di favorire l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale

Dialogo strutturato con i giovani

secondo semestre del 2014 (event.) conclusioni del Consiglio sull'accesso dei giovani ai diritti al fine di favorire l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale.

Conferimento di responsabilità ai fini della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica in Europa

Risultati del dialogo strutturato con i giovani

 

Definizione di politiche basate su dati concreti:

London School of Economics and Political Science: Partecipazione dei giovani alla vita democratica

Eurobarometro Flash n. 375 — I giovani europei: partecipazione alla vita democratica

EACEA — Partecipazione politica e cittadinanza dell'UE: percezioni e comportamenti dei giovani

secondo semestre del 2015: (event.) Conclusioni del Consiglio


ALLEGATO II

Principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro del piano di lavoro dell'UE per la gioventù (1o luglio 2014 - 31 dicembre 2015)

Composizione:

La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.

Gli Stati membri interessati a prender parte ai lavori dei gruppi nomineranno degli esperti come membri dei gruppi rispettivi. Gli Stati membri garantiranno che gli esperti nominati abbiano un'esperienza pertinente nell'ambito in questione a livello nazionale e assicurino una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordinerà le procedure di nomina degli esperti.

Ciascun gruppo di esperti può decidere di invitare altri partecipanti: esperti indipendenti, rappresentanti delle organizzazioni giovanili ed altri soggetti interessati, nonché rappresentanti di paesi terzi europei.

Procedure di lavoro

Il lavoro dei gruppi di esperti consisterà nell'apportare un numero limitato di risultati concreti ed utilizzabili sulla materia richiesta.

Ai fini dell'attuazione del presente piano di lavoro, ciascun gruppo di esperti sarà responsabile della nomina del suo presidente o dei suoi copresidenti nella prima riunione del gruppo successiva all'adozione del piano di lavoro. Ciascun gruppo di esperti elaborerà un calendario dei lavori in base al presente piano di lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di esperti al fine di garantire i risultati auspicati e il rispetto del calendario, nonché il coordinamento dei lavori dei gruppi.

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, decideranno in merito all'opportunità di proporre nuove azioni per i gruppi di esperti.

La Commissione fornirà ai lavori dei gruppi competenze e sostegno logistico e di segretariato. Nella misura del possibile, fornirà ai gruppi assistenza con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d'azione).

I gruppi di esperti si riuniranno di regola a Bruxelles, ma potranno convocare riunioni in altra sede su invito di uno Stato membro.

I gruppi di esperti si riuniranno di regola due volte l'anno, ma potranno modificare il calendario delle riunioni se necessario.

Relazione e informazione

I presidenti dei gruppi di esperti riferiranno al Gruppo «Gioventù» sull'andamento dei lavori nei rispettivi ambiti e gli presenteranno raccomandazioni su eventuali future misure.

Gli ordini del giorno e le relazioni riguardanti le riunioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal grado di partecipazione in un determinato settore. Le relazioni dei gruppi saranno pubblicate.

Le relazioni dei gruppi di esperti serviranno di base per la valutazione dell'attuazione del piano di lavoro elaborata dalla Commissione.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/12


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014 - 2017)

2014/C 183/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

I.   INTRODUZIONE

1.

RICORDANO le competenze assegnate all'Unione europea, segnatamente ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i quali lo sport è un settore in cui l'azione a livello di UE dovrebbe sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri.

2.

RICORDANO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il periodo 2011 - 2014 (1).

3.

ACCOLGONO CON FAVORE la relazione della Commissione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011 - 2014 (2).

4.

RICONOSCONO che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

5.

RICORDANO la risoluzione del Consiglio del 18 novembre 2010 nella quale si è convenuto di convocare periodicamente, di norma a margine di una sessione del Consiglio, una riunione informale dei principali rappresentanti delle autorità pubbliche UE e del movimento sportivo al fine di procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni relative allo sport nell'UE (3).

6.

CONVENGONO di sviluppare ulteriormente un quadro di cooperazione europea nel settore dello sport stabilendo un secondo piano di lavoro triennale dell'UE per lo sport per l'azione degli Stati membri e della Commissione.

7.

CONVENGONO che le attività a livello di UE nel settore dello sport dovrebbero concentrarsi sulle tematiche prioritarie, sulle questioni chiave, sui risultati e sui metodi e sulle strutture di lavoro che sono elencati nel presente piano di lavoro e figurano nell'allegato I.

8.

PRENDONO ATTO dell'Eurobarometro 2013 sullo sport e l'attività fisica e riconoscono le grandi differenze esistenti fra gli Stati membri, anche in termini di risultati relativi al lavoro volontario ed al comportamento sedentario.

II.   SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA DIMENSIONE EUROPEA DELLO SPORT MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO DELL'UE

9.

RITENGONO che un piano di lavoro triennale dell'UE per lo sport debba essere improntato ai seguenti principi guida:

promuovere fra gli Stati membri e la Commissione un approccio collaborativo e concertato per apportare, nel lungo periodo, un valore aggiunto nel settore dello sport a livello di UE,

far fronte alle sfide transnazionali utilizzando un approccio UE coordinato,

tener conto delle specificità dello sport,

rispecchiare l'esigenza di integrazione dello sport nelle altre politiche dell'UE;

orientarsi verso politiche sportive basate su dati concreti,

contribuire alle priorità generali dell'agenda della politica economica e sociale dell'UE, in particolare alla strategia Europa 2020,

trarre vantaggio dai risultati conseguiti dal primo piano di lavoro dell'UE per lo sport,

integrare e rafforzare l'impatto delle attività lanciate nel quadro del programma Erasmus+ nel settore dello sport.

10.

SOTTOLINEANO che tale piano di lavoro dell'UE dovrebbe essere un quadro flessibile in grado di rispondere, ove necessario, agli sviluppi nel settore dello sport.

11.

CONVENGONO che le seguenti tematiche e questioni chiave dovrebbero avere la priorità per gli Stati membri e la Commissione nel periodo interessato dal presente piano di lavoro, e che potrebbero essere integrate da ciascuna presidenza alla luce di eventuali nuovi sviluppi:

1.

Integrità dello sport, in particolare lotta al doping e alle partite truccate, protezione dei minori, gestione sana e parità di genere;

2.

Dimensione economica dello sport, in particolare finanziamento sostenibile dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, vantaggi economici dello sport e innovazione;

3.

Sport e società, in particolare attività fisica salutare (HEPA), volontariato, occupazione nel mondo dello sport e istruzione e formazione nello sport.

12.

CONVENGONO che il piano di lavoro può essere riveduto dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolvere delle politiche a livello UE.

III.   METODI E STRUTTURE DI LAVORO

13.

RICONOSCONO quanto segue:

Occorre persistere nella cooperazione in materia di sport in ambito UE istituita dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in base ai principi guida elencati nella sezione II del piano di lavoro;

È altresì necessaria una stretta collaborazione dell'UE con il movimento sportivo e le organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, per esempio il Consiglio d'Europa e l'Agenzia mondiale antidoping (AMA), in particolare mediante il dialogo strutturato.

14.

CONVENGONO che:

Si dovrebbero creare strutture e metodi di lavoro diversi per dar seguito ai risultati conseguiti dal primo piano di lavoro dell'UE per lo sport e per stabilire nuovi risultati da raggiungere in linea con le tematiche prioritarie e le questioni chiave di cui alla sezione II.

Saranno pertanto istituiti cinque «gruppi di esperti», con esperti nominati dagli Stati membri, che tratteranno le seguenti questioni: partite truccate, gestione sana, dimensione economica, HEPA e sviluppo delle risorse umane nello sport. I principi relativi alla composizione e al funzionamento di tali gruppi di esperti sono enunciati nell'allegato II.

Oltre ai gruppi di esperti, altre strutture e altri metodi di lavoro possono includere, per esempio, conferenze della presidenza, riunioni dei ministri dello sport e dei direttori per lo sport, studi e conferenze della Commissione nonché elenchi degli impegni assunti (4).

Nel primo semestre del 2017 il Consiglio valuterà l'attuazione dell'attuale piano di lavoro in base ad una relazione elaborata dalla Commissione entro novembre 2016.

IV.   LAVORI FUTURI

15.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

collaborare con la Commissione utilizzando le strutture e i metodi di lavoro descritti nella presente risoluzione,

tenere nella debita considerazione il piano di lavoro nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e l'autonomia delle strutture direttive dello sport,

informare e, ove opportuno, consultare periodicamente i soggetti interessati del settore dello sport sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro dell'UE, al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività.

16.

INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:

tener conto, nel contesto del trio di presidenza, delle tematiche prioritarie del piano di lavoro dell'UE nell'elaborazione del loro programma, riferire in merito all'attuazione del piano di lavoro e sviluppare i risultati realizzati,

informare gli Stati membri in merito ai lavori in corso o programmati in altre formazioni del Consiglio aventi un impatto sullo sport,

al termine dei tre anni interessati dalla presente risoluzione e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione, proporre, se opportuno, un nuovo piano di lavoro per il periodo successivo.

17.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

collaborare con gli Stati membri all'attuazione del piano di lavoro, in particolare per quanto riguarda i risultati di cui all'allegato I,

informare gli Stati membri in merito alle iniziative in corso o programmate in altri settori di intervento dell'UE aventi un impatto sullo sport ed ai rispettivi sviluppi nella Commissione,

sostenere gli Stati membri e gli altri soggetti interessati nella cooperazione nell'ambito del quadro definito nella presente risoluzione, in particolare:

esaminando le modalità per facilitare la più ampia partecipazione possibile degli Stati membri e degli esperti, e invitando rappresentati del movimento sportivo ed altri soggetti interessati nelle strutture di lavoro di cui all'allegato I, garantendo così un livello di rappresentatività elevato e coerente,

istituendo, se del caso, gruppi di esperti che forniscano un alto livello di competenze pertinenti, così come altre forme di sostegno per incoraggiare lo scambio di opinioni e l'apprendimento tra pari nonché la creazione di conoscenze (ad es. studi),

agevolare il dialogo strutturato sullo sport, inclusa l'organizzazione su base annuale di un forum europeo dello sport, che riunisca tutti i principali soggetti interessati a diversi livelli del settore,

impiegare le risorse finanziarie offerte dal programma Erasmus+ e da altri programmi pertinenti dell'UE per sostenere le tematiche prioritarie e le corrispondenti questioni chiave stabilite dal presente piano di lavoro,

adottare, entro novembre 2016 e sulla base di contributi volontari degli Stati membri, una relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro. Tale relazione servirà da base per la preparazione di un eventuale piano di lavoro dell'UE nel primo semestre del 2017,

ove opportuno, rendere accessibili al pubblico i risultati raggiunti nell'ambito delle strutture di lavoro.

18.

INVITANO GLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE E LE PRESIDENZE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

continuare la stretta cooperazione conformemente agli allegati I e II della presente risoluzione,

tenere conto dello sport nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, adoperandosi in modo particolare per garantire che sia incluso in modo tempestivo ed efficace nel processo di elaborazione delle politiche,

promuovere un maggiore riconoscimento del contributo dello sport alla realizzazione degli obiettivi globali della strategia Europa 2020, considerato il forte potenziale del settore ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e della creazione di nuovi posti di lavoro, e tenuto conto dei suoi effetti positivi sull'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, nonché sulla salute pubblica e l'invecchiamento attivo,

promuovere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, e con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport, compreso il Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.

(2)  Doc. 5842/14.

(3)  GU C 322 del 27.11.2010, pag. 1.

(4)  Elenco degli impegni assunti: strumento mediante il quale le organizzazioni sportive, in particolare, possono volontariamente rendere pubblici gli impegni da esse assunti rispetto a determinate questioni, ad es. i principi della gestione sana o gli obiettivi relativi alla parità di genere (cfr. allegato I). Nella seconda metà del 2014 la Commissione presenterà al Gruppo «Sport» del Consiglio una proposta relativa all'istituzione ed al funzionamento degli elenchi degli impegni assunti.


ALLEGATO I

Tematiche chiave (punto 11), risultati attesi e strutture di lavoro corrispondenti

Tematica chiave

Risultati e scadenza fissata

Struttura di lavoro

Integrità dello sport

Antidoping (1)

Raccomandazioni del gruppo di esperti sull'uso del doping nello sport dilettantistico e sulla prevenzione del doping: scambio di migliori pratiche e apprendimento tra pari (secondo semestre del 2015)

Direttori generali per lo sport

Partite truccate

Scambio di migliori pratiche per quanto concerne la lotta contro il fenomeno delle partite truccate, in particolare riguardo ad un'eventuale raccomandazione della Commissione sulle migliori pratiche nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la manipolazione di incontri legata alle scommesse, seguita da una relazione sullo stato dei lavori (primo semestre del 2016)

Gruppo di esperti sulle partite truccate

Protezione e salvaguardia dei minori

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti per la protezione dei giovani atleti e la salvaguardia dei diritti dei bambini nello sport (primo semestre del 2016)

Gruppo di esperti sulla gestione sana

Gestione sana

Elaborazione di principi guida in materia di democrazia, diritti umani e diritti del lavoro, in particolare nel contesto della procedura di assegnazione di grandi eventi sportivi, eventualmente seguita da un elenco degli impegni assunti (secondo semestre del 2015)

Promozione dei principi di sana gestione esistenti, eventualmente seguita da un elenco degli impegni assunti (primo semestre del 2016)

 

Parità di genere

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti o di principi guida sulla parità di genere nello sport, eventualmente seguita da un elenco degli impegni assunti (primo semestre del 2015)

 

Dimensione economica dello sport

Vantaggi economici dello sport

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti per la misurazione dei vantaggi economici dello sport nell'UE sulla base dei lavori in corso intesi a promuovere l'istituzione di conti satellite per lo sport negli Stati membri (secondo semestre del 2015)

Gruppo di esperti sulla dimensione economica

Retaggio dei grandi eventi sportivi

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti sui grandi eventi sportivi, in particolare sugli aspetti connessi con il loro retaggio, ponendo l'accento sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale (secondo semestre del 2015)

 

Finanziamento sostenibile dello sport

Elaborazione di orientamenti pratici sul modo di incoraggiare investimenti trasparenti e a lungo termine nello sport, ivi inclusi finanziamenti dell'UE, anche in base alle raccomandazioni del 2012 sul finanziamento sostenibile dello sport, compresi gli aiuti di Stato (primo semestre del 2016)

 

Sport e società

Attività fisica salutare

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti per la promozione dell'educazione fisica nelle scuole, incluse le abilità motorie nella prima infanzia, e per l'instaurazione di preziose interazioni con il settore dello sport, le autorità locali ed il settore privato (primo semestre del 2015)

Coordinamento dell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sull'HEPA (secondo semestre del 2016)

Gruppo di esperti sull'HEPA

Istruzione, formazione, occupazione e volontariato

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti per la promozione del volontariato nello sport, ivi incluse migliori pratiche relative ai meccanismi giuridici e fiscali (secondo semestre del 2015 o secondo semestre del 2014)

Scambio di migliori pratiche e relazione sullo stato dei lavori concernenti l'inclusione delle qualifiche sportive nei quadri nazionali delle qualifiche (NQF) con riferimento al quadro europeo delle qualifiche (EQF) (secondo semestre del 2016)

Preparazione di raccomandazioni del gruppo di esperti sul contributo dello sport all'occupabilità dei giovani, inclusi i giovani professionisti sportivi, e sulla creazione di posti di lavoro nel mercato del lavoro sportivo e in quello connesso con lo sport. (secondo semestre del 2016)

Elaborazione di principi guida sulla corrispondenza tra le qualifiche nazionali e le norme internazionali in materia di qualifiche della federazione sportiva internazionale (secondo semestre del 2015)

Preparazione di una relazione sullo stato dei lavori per l'attuazione degli orientamenti europei sulla duplice carriera (primo semestre del 2017)

Gruppo di esperti sulla gestione delle risorse umane nello sport


(1)  Il Consiglio (Gruppo «Sport»/Coreper) continuerà a coordinare le posizioni degli Stati membri dell'UE prima delle riunioni dell'AMA.


ALLEGATO II

Principi relativi alla composizione e al funzionamento dei cinque gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro del secondo piano di lavoro dell'UE per lo sport 2014 - 2017

Composizione

La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.

Gli Stati membri interessati a prender parte ai lavori dei gruppi nominano degli esperti come membri dei rispettivi gruppi. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti nominati abbiano un'esperienza pertinente nell'ambito in questione a livello nazionale e assicurino una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordina le procedure di nomina degli esperti.

Ciascun gruppo di esperti può decidere di invitare altri partecipanti: esperti indipendenti, rappresentanti del movimento sportivo ed altri soggetti interessati, nonché rappresentanti di paesi terzi europei. Ciascun gruppo di esperti può proporre l'aggiunta di altri partecipanti per l'intero periodo dei lavori a condizione che la loro partecipazione sia unanimemente approvata dal gruppo di esperti.

Procedure di lavoro

Ai fini dell'attuazione del piano di lavoro, ciascun gruppo di esperti sarà responsabile della nomina di un presidente e di un vicepresidente alla prima riunione del gruppo successiva all'adozione del piano di lavoro. L'elezione dei presidenti avverrà in modo aperto e trasparente e sarà coordinata dalla Commissione in qualità di segretariato dei gruppi di esperti.

Ciascun gruppo di esperti elaborerà un calendario dei lavori in base al piano di lavoro e si concentrerà sulla produzione di risultati concreti ed utilizzabili in conformità dell'allegato I.

Gli Stati membri avranno la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di esperti al fine di garantire i risultati auspicati e il rispetto del calendario, nonché il coordinamento dei lavori dei gruppi.

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, decideranno in merito all'opportunità di proporre nuove azioni per i gruppi di esperti.

La Commissione fornirà ai lavori dei gruppi competenze e sostegno logistico e di segretariato. Nella misura del possibile, fornirà ai gruppi assistenza con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d'azione).

I gruppi di esperti si riuniranno di regola a Bruxelles, ma possono eccezionalmente tenere riunioni in altra sede su invito di uno Stato membro.

I gruppi di esperti si riuniranno di regola due volte l'anno, ma possono modificare il calendario delle riunioni se necessario.

Comunicazione e informazione

I presidenti dei gruppi di esperti riferiranno al gruppo «Sport» in merito allo stato dei lavori nei rispettivi gruppi e presenteranno i loro risultati.

Gli ordini del giorno e le relazioni riguardanti le riunioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal loro grado di partecipazione in un determinato settore. I risultati dei gruppi saranno pubblicati.

I risultati dei gruppi di esperti serviranno da base per la relazione finale della Commissione sull'attuazione del piano di lavoro.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/18


Conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 relative alla promozione dell'imprenditorialità giovanile per favorire l'inclusione sociale dei giovani

2014/C 183/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICONOSCENDO CHE:

1.

la crisi economica cominciata nella seconda metà dello scorso decennio ha creato una situazione particolarmente delicata per le giovani generazioni di oggi. Il tasso di disoccupazione resta eccezionalmente alto, al 23,2 % all'interno dell'UE a 28 e al 23,8 % all'interno della zona euro (dicembre 2013);

2.

in conseguenza dell'elevato tasso disoccupazione tra i giovani, questi ultimi si trovano a fronteggiare un aumento dei livelli di povertà e di esclusione sociale e un numero sempre maggiore di essi si vede obbligato a lasciare il paese natale, e talvolta persino l'Europa, in cerca di migliori opportunità. Ciò sta creando in alcuni Stati membri un fenomeno di fuga di cervelli che potrebbe essere difficilmente reversibile;

3.

l'Unione europea, tramite la strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro «Nuove competenze e nuovi posti di lavoro», «Agenda europea del digitale», «Unione dell'innovazione» e «Youth on the Move», promuove l'imprenditorialità incoraggiando lo spirito imprenditoriale e le conoscenze, abilità e competenze ad esso connesse che possano stimolare la competitività e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

4.

l'imprenditorialità è un importante fattore di crescita economica e di creazione di posti di lavoro: crea nuove imprese e posti di lavoro, apre nuovi mercati, migliora la produttività e genera ricchezza. L'attività imprenditoriale incrementa l'occupabilità dei giovani. L'imprenditorialità e in particolare le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE e rappresentano la più importante fonte di nuovi posti di lavoro (1);

5.

le culture che valorizzano e premiano il comportamento imprenditoriale, ad esempio l'assunzione di rischi calcolati e l'autonomia di pensiero, incentivano la propensione a sviluppare nuove soluzioni per le sfide sociali. A tale riguardo, è necessario tenere maggiormente conto della percezione degli imprenditori da parte del pubblico, migliorare l'educazione all'imprenditorialità, nonché riservare un'attenzione speciale ai gruppi sottorappresentati ed aiutarli ad avviare, gestire o far crescere un'attività commerciale o un'impresa;

6.

l'imprenditoria non si basa esclusivamente sulla ricerca del profitto. Diversi attori, nei settori sia pubblico che privato, nella società civile e nelle organizzazioni dell'economia sociale (2), affrontano le principali sfide cui è confrontata la nostra società intrecciando la dimensione sociale a quella imprenditoriale. Questa tendenza è detta «imprenditoria sociale», e i nuovi tipi di organizzazioni che sono emerse, «imprese sociali»;

7.

la cultura e la creatività sono state identificate dal «Quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù» come un settore d'intervento a favore dei giovani. I settori culturali e creativi (3) possono offrire grandi opportunità di trasformare la creatività e il capitale umano dei giovani in una crescita intelligente e in occupazione. Nella cultura dell'era digitale la partecipazione è un potente strumento di promozione dell'inclusione sociale e dell'impegno sociale, specialmente tra i giovani;

8.

nella sua relazione finale il gruppo di esperti «incaricato di promuovere la creatività e la capacità innovativa dei giovani individuando le competenze e le capacità acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale» ha esaminato modi per aumentare l'occupabilità dei giovani;

CONSIDERA QUANTO SEGUE:

9.

l'imprenditorialità può costituire un elemento importante per l'autonomia, lo sviluppo personale ed il benessere dei giovani e può essere considerata come una delle soluzioni per combattere la disoccupazione giovanile;

10.

l'Europa dovrebbe investire nell'educazione e nella formazione all'imprenditorialità, nella creazione di un contesto in cui gli imprenditori possano prosperare e crescere, coinvolgendo anche gruppi specifici, nonché nella visibilità degli imprenditori in quanto modelli di ruolo;

11.

in particolare, il modello dell'«imprenditoria sociale», principalmente inteso a contribuire al benessere generale della società, può costituire un'attrattiva per i giovani e offrire loro la possibilità di trovare risposte innovative alle attuali sfide economiche, sociali e ambientali. L'idea di un'imprenditoria sociale vicina alla gente e alle comunità locali garantisce la coesione sociale per mezzo del coinvolgimento dei giovani, compresi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili;

12.

le imprese sociali (4) contribuiscono alla crescita intelligente facendo fronte alle nuove necessità con innovazioni sociali. Generano crescita sostenibile tenendo conto del loro impatto ambientale e grazie alla loro visione a lungo termine. Sono al centro della crescita inclusiva per via dell'enfasi che attribuiscono alle persone e alla coesione sociale.

A TALE RIGUARDO:

13.

La politica giovanile ha la possibilità di svolgere un ruolo nella cooperazione intersettoriale che può aiutare a superare gli ostacoli. L'imprenditoria, come molti altri settori, richiede un approccio a lungo termine e una solida fiducia nelle capacità dei giovani. A tal fine, occorre incoraggiare i giovani instillando in loro lo spirito imprenditoriale fin dai primi anni di vita — spirito di iniziativa, fiducia in se stessi, assunzione di rischi calcolati, creatività, capacità organizzativa, tenacia — in modo che possano sviluppare appieno il loro potenziale ed entrare con successo nel mercato del lavoro. Allo scopo di promuovere l'imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione all'imprenditoria sociale, sono state individuate le priorità seguenti:

accrescere la mentalità e le competenze imprenditoriali dei giovani per mezzo dell'apprendimento formale, non formale ed informale. La competenza imprenditoriale comprende competenze e attitudini trasversali nonché conoscenze. L'animazione socio-educativa destinata ai giovani è uno strumento chiave per lo sviluppo di competenze trasversali,

promuovere l'animazione socio-educativa destinata ai giovani (tramite l'informazione, la consulenza e il tutoraggio) e le attività di volontariato fra i giovani come strumenti per acquisire le competenze necessarie per trovare un impiego o avviare progetti propri. Riconoscere il contributo che le attività socio-educative destinate ai giovani apportano al miglioramento e al sostegno dell'energia creativa e della capacità di innovazione dei giovani come elementi fondamentali del loro sviluppo personale e della loro inclusione attiva,

accrescere e rafforzare ulteriormente l'«imprenditoria sociale» come modello imprenditoriale tra i giovani, secondo modalità atte ad aumentare la loro l'occupabilità tenendo in considerazione, nel contempo, i valori della sostenibilità e i valori ambientali,

incentivare l'acquisizione, da parte di tutti i giovani, di competenze informatiche per metterli in grado di sfruttare pienamente le potenzialità del mondo digitale,

promuovere tra i giovani, in qualità di attori e di utenti, la consapevolezza culturale, che accresce il loro senso di iniziativa e il loro spirito imprenditoriale. L'accesso alla cultura e la partecipazione attiva alle attività culturali possono accrescere il benessere dei giovani e la loro consapevolezza di condividere un patrimonio culturale comune.

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

14.

riconoscere il ruolo importante che l'imprenditoria e le imprese svolgono nella lotta alla disoccupazione giovanile. Sviluppare e rafforzare politiche volte ad aumentare la conoscenza di vari aspetti dell'imprenditoria tra i giovani;

15.

riconoscere l'importanza dell'educazione all'imprenditorialità fin dalla più giovane età e sottolineare il ruolo svolto dall'apprendimento non formale e informale per garantire un approccio olistico allo sviluppo personale dei giovani e facilitare una loro efficace integrazione nel mercato del lavoro;

16.

promuovere l'animazione socio-educativa destinata ai giovani e le attività di volontariato come strumenti chiave per lo sviluppo delle competenze trasversali e generali necessarie alla gestione d'impresa e all'attività imprenditoriale. A tale scopo, sviluppare ulteriormente e mettere in risalto il riconoscimento o la validazione dell'apprendimento non formale e informale, tenendo anche conto dei risultati dell'apprendimento importanti per l'imprenditorialità;

17.

prendere in considerazione il riconoscimento delle organizzazioni giovanili come uno dei principali fornitori di apprendimento non formale e informale da cui scaturiscono mentalità e competenze imprenditoriali. A tale proposito gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di rafforzare il sostegno dato alle organizzazioni giovanili fornendo orientamenti, tutoraggio ed una formazione di qualità;

18.

promuovere le start-up e le imprese sociali ed aiutarle a superare gli ostacoli considerevoli che incontrano nell'accesso ai finanziamenti, ai servizi di sostegno ed alle possibilità di tutoraggio (anche tramite l'uso efficiente dei Fondi strutturali e d'investimento europei, compatibilmente con gli accordi di partenariato);

19.

fornire sostegno, ove opportuno, riducendo i possibili ostacoli a seconda dei livelli di impatto sociale ed ambientale;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

20.

accrescere la visibilità dell'imprenditoria sociale e sviluppare strumenti che forniscano una migliore comprensione del settore. A tal fine, aumentare la conoscenza e incoraggiare varie forme d'impresa, le imprese sociali (incluse le cooperative), le imprese culturali e creative, ecc.;

21.

agevolare i tirocini e gli scambi, la condivisione di esperienze e altre attività di apprendimento che rafforzino gli atteggiamenti e le competenze imprenditoriali (ad es., coinvolgimento dei giovani in esperienze imprenditoriali dirette, formazione sul posto di lavoro, reti, promozione di capacità specializzate) e sostenere gli sforzi volti a definire i risultati dell'apprendimento di tali attività. Incoraggiare lo sviluppo di strumenti che diano ai giovani la possibilità di valutare ed esporre le proprie abilità e competenze imprenditoriali;

22.

incoraggiare le piccole imprese e i giovani imprenditori ad innovare e a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato interno dell'UE, incitandoli ad andare all'estero e ad impegnarsi nel trasferimento di conoscenze a livello transfrontaliero e nella cooperazione. Per realizzare tali obiettivi si dovrebbero promuovere le reti di giovani imprenditori sociali e di partner potenziali;

23.

incoraggiare lo scambio di opportunità e la collaborazione fra giovani imprenditori provenienti da differenti Stati membri. Accrescere la solidarietà reciproca tra le generazioni tramite lo scambio di conoscenze fra imprenditori più esperti e giovani che aspirano a diventare imprenditori. Promuovere programmi di tutoraggio imprenditoriale a livello nazionale ed europeo;

24.

aumentare la cooperazione transsettoriale e garantire l'accesso alle informazioni e ai servizi di sostegno al fine di creare condizioni favorevoli ai giovani imprenditori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico;

25.

promuovere l'accessibilità di tutti i soggetti interessati ed incoraggiare la partecipazione ai programmi europei (quali Erasmus+, Erasmus per giovani imprenditori nel quadro del programma COSME, il Fondo sociale europeo ed altri programmi finanziari per le imprese sociali e la microfinanza nell'ambito del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale), al fine di accrescere le competenze imprenditoriali dei giovani, promuovendo, ove opportuno, un sostegno specializzato ai giovani imprenditori e sviluppando le capacità di coloro che si occupano dei giovani per sfruttare al meglio il loro potenziale;

INVITA LA COMMISSIONE A:

26.

accrescere la consapevolezza dell'imprenditorialità giovanile, anche tramite il Portale europeo per i giovani, e presentare buone prassi in materia (possibilmente in concomitanza della «Settimana europea delle PMI»);

27.

avviare ricerche o uno studio e accrescere le conoscenze in materia di imprenditorialità giovanile, concentrandosi sui giovani imprenditori, sull'imprenditoria sociale e sui lavori «verdi», nonché sul ruolo dell'animazione socio-educativa destinata ai giovani a questo riguardo;

28.

rafforzare la cooperazione attiva tra i giovani imprenditori e i pertinenti partner commerciali e sociali e altri soggetti interessati, anche tramite i programmi Erasmus+ e Erasmus per giovani imprenditori.


(1)  Di fatto oltre il 99 % di tutte le imprese europee è costituito da PMI, che assicurano due posti su tre nel settore privato e contribuiscono per oltre il 50 % al valore aggiunto totale creato dalle imprese nell'UE (Commissione europea — homepage della DG Imprese e industria).

(2)  L’economia sociale impiega oltre 14,51 milioni di persone nell’UE, ovvero il 6,5 % dei lavoratori dipendenti. Essa raggruppa entità dotate di uno specifico statuto giuridico (cooperative, fondazioni, associazioni e mutue), nonché imprese sociali aventi forma di società privata o di società per azioni tradizionali [Iniziativa per l'imprenditoria sociale — SEC (2011) 1278 definitiva].

(3)  I settori culturali e creativi rappresentano il 4,5 % del PIL europeo ed impiegano circa 8 milioni di lavoratori [Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE — COM(2012) 537 definitiva].

(4)  Un'impresa sociale è un attore dell’economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali [Iniziativa per l'imprenditoria sociale — SEC (2011) 1278 definitiva].


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/22


Conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli insegnanti (1)

2014/C 183/05

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO IL CONTESTO POLITICO IN CUI SI ISCRIVE LA MATERIA, ILLUSTRATO NELL'ALLEGATO DELLE PRESENTI CONCLUSIONI,

CONSIDERA QUANTO SEGUE:

1.

L'insegnamento di qualità è largamente riconosciuto come uno dei fattori essenziali per conseguire buoni risultati dell’apprendimento, sviluppando conoscenze, capacità, attitudini e valori di cui i discenti hanno bisogno per realizzare pienamente il loro potenziale sia come individui che come membri attivi della società e della forza lavoro.

2.

In un mondo in rapido cambiamento, anche il ruolo degli insegnanti e le aspettative riposte in loro si stanno evolvendo, dal momento che essi si trovano ad affrontare le sfide rappresentate da nuove esigenze in materia di competenze, da celeri sviluppi tecnologici e da una crescente diversità sociale e culturale, nonché dalla necessità di provvedere ad un insegnamento più individualizzato e di rispondere a particolari esigenze di apprendimento.

3.

I formatori degli insegnanti svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento - e nel miglioramento - della qualità del corpo docente. Provvedere alla formazione iniziale di elevata qualità degli insegnanti, al sostegno a inizio carriera («integrazione nell'ambiente di lavoro») e allo sviluppo professionale continuo costituisce un fattore chiave per garantire che i candidati idonei siano attirati alla professione dell'insegnamento e che gli insegnanti posseggano e mantengano le competenze significative necessarie per essere efficaci nelle classi odierne.

4.

Per migliorare i programmi di formazione degli insegnanti e le procedure di assunzione occorre identificare in precedenza le competenze professionali necessarie agli insegnanti nelle varie fasi delle loro carriere. I quadri di competenze professionali possono essere utilizzati per elevare gli standard di qualità, definendo conoscenze, capacità e attitudini che gli insegnanti, anche nei campi dell'istruzione e della formazione professionale (IFP), dovrebbero possedere o acquisire. Allo stesso modo, i formatori degli insegnanti, che preparano gli insegnanti a svolgere i loro compiti, possono beneficiare di quadri di questo tipo.

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1.

Non è inconsueto che i nuovi insegnanti abbandonino la professione prematuramente, un fenomeno che può comportare perdite significative per le persone coinvolte e i sistemi nel loro complesso. I programmi di formazione iniziale degli insegnanti, che li preparano adeguatamente sin dall'inizio, insieme a misure introduttive, al tutoraggio e a una maggiore considerazione per il benessere personale e professionale degli insegnanti, possono porvi rimedio.

2.

La formazione degli insegnanti dovrebbe essere considerata parte integrante del più vasto obiettivo politico di aumentare l'attrattiva e la qualità della professione. Ciò richiede adeguate politiche di selezione, assunzione e mantenimento, un'efficace istruzione iniziale degli insegnanti, il sostegno a inizio carriera, la formazione e lo sviluppo professionale durante tutto l'arco della carriera, riscontri pedagogici e incentivi per gli insegnanti.

3.

I programmi di formazione degli insegnanti, siano essi rivolti ai potenziali insegnanti prima che comincino le loro carriere o agli insegnanti in servizio nel contesto di un sviluppo professionale continuo, dovrebbero essere sufficientemente flessibili da rispondere ai cambiamenti nell'insegnamento e nell'apprendimento. Essi dovrebbero attingere alle esperienze degli insegnanti e cercare di promuovere approcci interdisciplinari e collaborativi così che gli istituti d'istruzione e gli insegnanti considerino parte del loro compito lavorare in cooperazione con i pertinenti soggetti interessati come colleghi, genitori e datori di lavoro.

4.

La rapida espansione degli strumenti di apprendimento digitali e delle risorse educative aperte, inoltre, determina la necessità per gli insegnanti di acquisire una sufficiente comprensione degli stessi per essere in grado di sviluppare pertinenti competenze digitali e di utilizzarle efficacemente e appropriatamente nell'insegnamento. Questi nuovi strumenti possono inoltre contribuire a garantire un accesso equo ad un'istruzione di elevata qualità per tutti.

CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.

La formazione iniziale degli insegnanti dovrebbe fornire ai potenziali insegnanti quelle competenze fondamentali richieste per fornire un insegnamento di elevata qualità e stimolare la motivazione ad acquisire e aggiornare le competenze nel corso della carriera. Tenendo pienamente conto dei contesti nazionali, essa non dovrebbe solamente includere conoscenze tematiche e competenze pedagogiche rafforzate da periodi integrati di esperienza pratica di insegnamento, bensì anche incoraggiare sia l'autoriflessione che metodi di lavoro collaborativi, l'adattamento alle classi multiculturali e l'accettazione di ruoli leader.

2.

Questioni specifiche alle quali i programmi di formazione degli insegnanti dovrebbero dare maggiore considerazione includono metodi efficaci per aiutare i discenti ad acquisire competenze trasversali come la padronanza degli strumenti digitali, la capacità di imparare ad imparare, lo spirito imprenditoriale, il pensiero creativo e critico, nonché a rafforzare le competenze linguistiche. In aggiunta, bisognerebbe prestare attenzione a metodi efficaci per sostenere gruppi diversificati di discenti, compresi quelli con esigenze specifiche e/o provenienti da ambienti svantaggiati.

3.

La formazione iniziale degli insegnanti potrebbe beneficiare dei meccanismi di garanzia della qualità e delle revisioni periodiche, ponendo l'accento sul raggiungimento dei risultati dell'apprendimento richiesti, sulla qualità e l'adeguata durata dell'esperienza pratica nonché sulla garanzia della rilevanza di quello che viene insegnato.

4.

Gli istituti di istruzione superiore che forniscono agli insegnanti una formazione iniziale potrebbero essere potenziati quali centri di formazione sia degli insegnanti che dei formatori degli insegnanti, nonché per effettuare ricerche in materia di sviluppo delle competenze degli insegnanti e di metodi d'insegnamento e di apprendimento efficaci.

5.

Il dialogo e i partenariati tra i soggetti erogatori della formazione degli insegnanti e gli istituti di istruzione, così come con i rappresentanti del mercato del lavoro e la comunità, possono offrire spunti utili e idee nel definire e realizzare i programmi di formazione degli insegnanti. Tali partenariati possono, inoltre, contribuire a promuovere un approccio più coordinato verso le qualifiche, gli standard di competenza e la corrispondente offerta di formazione, in particolar modo nei campi dell'IFP e dell'apprendimento per adulti.

6.

Sia la formazione iniziale degli insegnanti che lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti dovrebbero essere basati su una ricerca pedagogica valida e si dovrebbero applicare metodi di apprendimento per adulti basati sulle comunità di pratiche, l'apprendimento elettronico e l'apprendimento inter pares. Essi dovrebbero garantire che gli insegnanti abbiano periodicamente l'opportunità di aggiornare le loro conoscenze tematiche e di ricevere sostegno e formazione su metodi di insegnamento efficaci e innovativi, compresi quelli basati sulle nuove tecnologie.

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, DELL'AUTONOMIA ISTITUZIONALE, E A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, A:

1.

Cercare di provvedere affinché i programmi di formazione iniziale degli insegnanti forniscano opportunità per i potenziali insegnanti di acquisire tutte le competenze pertinenti di cui necessitano per avviare con successo le loro carriere.

2.

Promuovere lo sviluppo di quadri globali di competenze professionali per gli insegnanti (2), che definiscano le competenze e le qualità di cui essi necessitano nelle varie fasi della carriera o in diverse situazioni di insegnamento. Tali quadri dovrebbero essere sufficientemente flessibili da rispondere all'evolversi delle esigenze ed essere discussi in collaborazione con i pertinenti soggetti interessati.

3.

Similmente, incoraggiare l'istituzione di quadri di competenze professionali per i formatori degli insegnanti illustrando le competenze di cui essi necessitano, rinforzando la collaborazione e lo scambio di pratiche inter pares e sviluppando aree come il tutoraggio a scuola dei nuovi insegnanti .

4.

Continuare a esplorare la possibilità di cooperazione rafforzata, partenariati e creazione di reti con un'ampia gamma di soggetti interessati nella definizione dei programmi di formazione degli insegnanti.

5.

Promuovere metodi efficaci di insegnamento e di apprendimento digitali, provvedendo affinché i formatori degli insegnanti e gli insegnanti stessi acquisiscano un livello sufficiente di competenze digitali e imparino ad aiutare i discenti nell'utilizzo assennato e sicuro delle risorse digitali e a gestire meglio i processi di apprendimento individuali, mediante programmi aggiornati di formazione per insegnanti e un migliore accesso e uso delle risorse didattiche aperte di qualità.

6.

Utilizzare le opportunità di finanziamento offerte dagli strumenti dell'UE, quali il programma Erasmus+ e, se del caso, il Fondo sociale europeo per:

i)

sostenere le politiche degli Stati membri volte a migliorare la qualità della formazione iniziale degli insegnanti e del loro sviluppo professionale continuo; e

ii)

promuovere la mobilità dei potenziali insegnanti, del personale insegnante e dei formatori degli insegnanti e incoraggiare partenariati strategici, politiche sperimentali e progetti lungimiranti in materia di formazione degli insegnanti, in particolare per consentire di valutare nuove metodologie e mettere in pratica i quadri di competenze.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

1.

Utilizzare al meglio le strutture ET 2020 nel quadro del metodo di coordinamento aperto per rafforzare il processo decisionale basato su dati concreti e sviluppare e diffondere prassi politiche coronate dal successo per quanto concerne:

programmi efficaci di formazione degli insegnanti incentrati sulla loro formazione iniziale e modi in cui andrebbero affrontati gli approcci collaborativi all'insegnamento;

lo sviluppo professionale di formatori dell'IFP all'interno delle imprese, visto il ruolo cruciale che svolgono nel fornire tirocini di elevata qualità e altre forme di apprendimento basato sul lavoro;

il rafforzamento della pertinenza dei piani di studio per la formazione degli insegnanti e le competenze professionali degli insegnanti e dei formatori, se del caso attraverso una più stretta cooperazione con i datori di lavoro, comprese le imprese.

2.

Sfruttare i risultati degli studi pertinenti e delle indagini, come l'indagine TALIS (3), al fine di affrontare le ripercussioni politiche dei pareri ed opinioni degli insegnanti e dei capi istituto sulla formazione degli insegnanti.

3.

Individuare, attraverso la ricerca, esempi dei metodi e delle pratiche più efficienti con cui gli insegnanti possano aiutare i discenti a gestire efficacemente il proprio apprendimento negli odierni ambienti di apprendimento pluridimensionali.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

Creare comunità di insegnanti, in particolar modo potenziali e recentemente assunti, ricorrendo alle attuali piattaforme europee per gli insegnanti quali eTwinning, al fine di sviluppare ulteriormente la collaborazione inter pares sulle pratiche di insegnamento in tutta l'UE.

2.

Sostenere la cooperazione con i partner, le reti e le organizzazioni che possono offrire esperienze e conoscenze tecniche nel quadro dell'elaborazione di programmi efficaci di formazione degli insegnanti, in particolare programmi di formazione iniziale.


(1)  Ai fini del presente testo, il termine insegnante include gli insegnanti delle scuole, gli insegnanti e i formatori degli istituti d'istruzione e formazione professionale (IFP) e i formatori adulti.

Il termine formatore degli insegnanti è utilizzato per descrivere tutti coloro che facilitano attivamente l'apprendimento formale dei futuri insegnanti e degli insegnanti, sia a livello di formazione iniziale degli insegnanti che di sviluppo professionale continuo.

(2)  Sulla base della relazione del luglio 2013 del precedente gruppo di lavoro tematico sullo sviluppo professionale degli insegnanti (Sostegno allo sviluppo della competenza degli insegnanti per migliorare le prospettive di successo scolastico).

(3)  OCSE, indagine internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento.


ALLEGATO

Contesto politico

1.

Gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (1).

3.

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2007, sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (2).

4.

Le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 che istituiscono un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 (ET 2020).

5.

Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto (3).

6.

Il comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010 e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (4).

7.

La risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (5).

8.

Le conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, sull'istruzione e la formazione nella strategia Europa 2020 — il contributo dell'istruzione e della formazione alla ripresa economica, alla crescita e all'occupazione (6).

9.

Le conclusioni del Consiglio, del 15 febbraio 2013, su Investire nell'istruzione e nella formazione — Una risposta a «Ripensare l'istruzione: investire nelle capacità in vista di migliori risultati socioeconomici» e Analisi annuale della crescita per il 2013 (7).

10.

Le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013 relative ad una leadership efficace nel campo dell'istruzione (8).

11.

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11dicembre 2013, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (9).

12.

Le conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2014 su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze — sostegno al semestre europeo 2014 (10).

Altro contesto

1.

La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici.

2.

La relazione di Eurydice 2013 intitolata Dati essenziali sugli insegnanti e i dirigenti scolastici in Europa.


(1)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(2)  GU C 300 del 12.12.2007, pag. 6.

(3)  GU C 302 del 12.12.2009, pag. 6.

(4)  GU C 324 del 1.12.2010, pag. 5.

(5)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

(6)  GU C 393 del 19.12.2012, pag. 5.

(7)  GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

(8)  GU C 30 dell'1.2.2014, pag. 2.

(9)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(10)  GU C 62 del 4.3.2014, pag. 4.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/26


Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sul multilinguismo e lo sviluppo di competenze linguistiche

2014/C 183/06

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI:

gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002, in cui si chiedeva di intraprendere azioni «per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia», nonché di fissare un indicatore di competenza linguistica (1),

le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2006, in cui si definivano i principi relativi a un indicatore europeo di competenza linguistica (2),

le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), in cui si sottolineava l’importanza di rafforzare le competenze linguistiche (3),

le conclusioni del Consiglio del 28-29 novembre 2011 sulle competenze linguistiche ai fini di una maggiore mobilità, in cui si sottolineava l'importanza di una buona padronanza delle lingue straniere quale competenza chiave essenziale per farsi strada nel mondo e nel mercato del lavoro moderni (4),

il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma «Erasmus+», il quale persegue anche l'obiettivo di migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue (5),

E IN PARTICOLARE:

le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo, in cui si invitavano gli Stati membri a collaborare per intensificare la cooperazione europea in materia di multilinguismo e ad adottare le misure appropriate per migliorare l’insegnamento effettivo delle lingue (6),

la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo, che invitava gli Stati membri a promuovere il multilinguismo a sostegno della competitività, della mobilità e dell'occupabilità, e come mezzo per rafforzare il dialogo interculturale (7).

CONSIDERANDO CHE:

1.

la diversità linguistica è una componente fondamentale della cultura europea e del dialogo interculturale, e che la capacità di comunicare in una lingua diversa dalla propria madrelingua è riconosciuta come una delle competenze chiave che i cittadini devono cercare di acquisire (8);

2.

il panorama linguistico dell'UE è complesso ed eterogeneo, con fattori a livello nazionale che influenzano l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue e, di conseguenza, considerevoli differenze nella normativa e nella prassi a tale riguardo;

3.

le competenze linguistiche contribuiscono alla mobilità, all'occupabilità e allo sviluppo personale dei cittadini europei, in particolare dei giovani, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione;

4.

il livello delle competenze linguistiche di molti giovani in Europa potrebbe essere migliorato e che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, esistono ancora considerevoli differenze tra i diversi paesi in termini di accesso all'apprendimento delle lingue;

5.

lo studio delle lingue classiche come il greco antico e il latino, che costituiscono la fonte di molte lingue moderne, può facilitare l’apprendimento delle lingue, nonché contribuire alla sostenibilità del nostro patrimonio comune.

CONVIENE CHE:

1.

l’UE e gli Stati membri dovrebbero valutare i progressi nello sviluppo delle competenze linguistiche, a cui ciascun paese contribuisce secondo il contesto e le circostanze nazionali;

2.

la valutazione delle competenze linguistiche, potrebbe contribuire a promuovere il multilinguismo e l’efficace insegnamento e apprendimento delle lingue nelle scuole;

3.

tale valutazione potrebbe essere condotta sulla base indicata nell'allegato e dovrebbe contemplare tutte e quattro le competenze linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare;

4.

la valutazione potrebbe:

i)

essere organizzata a livello di UE;

ii)

tener conto — se del caso e a seconda delle circostanze nazionali — di dati nazionali;

iii)

essere organizzata con il sostegno di un gruppo composto di esperti degli Stati membri e in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i criteri di riferimento, allo scopo di assicurare la massima comparabilità;

iv)

essere finanziata dal programma Erasmus+ conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 (9) ed essere soggetta alla procedura di bilancio annuale;

v)

richiedere risorse minime da parte delle scuole e sforzi di comunicazione da parte degli Stati membri.

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, A:

1.

adottare e migliorare misure volte a promuovere il multilinguismo e a rafforzare la qualità e l’efficienza dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue, in particolare insegnando, sin dalla tenera età, almeno due lingue oltre alla lingua o alle lingue di insegnamento principali ed esplorando il potenziale di approcci innovativi allo sviluppo delle competenze linguistiche;

2.

compiere sforzi per mettere a punto adeguati metodi di valutazione delle competenze linguistiche di cui all'allegato;

3.

elaborare misure per sostenere bambini e adulti provenienti da contesti d'immigrazione nell’apprendimento della lingua o delle lingue del paese ospitante;

4.

sfruttare il potenziale del programma Erasmus+ e dei fondi strutturali e d’investimento europei per conseguire tali obiettivi;

5.

ricorrere maggiormente a strumenti di trasparenza europei e a iniziative volte a sostenere e promuovere l’apprendimento delle lingue, quali il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, Europass, il Portfolio europeo delle lingue e il Label europeo per le lingue.

INVITA GLI STATI MEMBRI, CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE, A:

1.

scambiarsi esperienze e migliori prassi tramite il metodo di coordinamento aperto al fine di migliorare l'efficacia e la qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue;

2.

riconoscere il ruolo che l’apprendimento non formale e informale può svolgere nell’apprendimento delle lingue, esplorando le modalità di riconoscere e convalidare le competenze linguistiche acquisite in tal modo, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (10);

3.

esplorare gli strumenti per aumentare l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue e garantire un maggior impegno a suo favore, anche tramite l'utilizzo delle TIC e delle risorse didattiche aperte al fine di ridurre il numero dei discenti che abbandonano gli studi linguistici prima di raggiungere un livello di competenza adeguato.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

esplorare la possibilità di valutare le competenze linguistiche negli Stati membri, anche ricorrendo ai dati nazionali ove disponibili, con il supporto di un gruppo composto di esperti degli Stati membri e in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i criteri di riferimento;

2.

esplorare con gli Stati membri ed Eurostat, nel quadro del sistema statistico europeo e al fine di migliorare la comparabilità, modi di integrare i dati esistenti dell'UE con il numero di studenti del ciclo di insegnamento secondario che studiano una terza lingua (11) conformemente alle ambizioni dell'obiettivo di Barcellona e nell'ambito di ET 2020;

3.

proseguire e rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali attive in questo settore, quali il Consiglio d'Europa e il suo Centro europeo delle lingue vive.


(1)  SN 100/1/02 REV 1, pag. 19, punto 44, 2o trattino.

(2)  GU C 172 del 25.7.2006, pag. 1.

(3)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(4)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 27.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(6)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 14.

(7)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

(8)  Cfr. la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(9)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(10)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(11)  Questa terza lingua può essere una qualsiasi lingua moderna insegnata a scuola. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di fornire la percentuale degli alunni la cui terza lingua è il greco antico e/o il latino. Altri dati che potrebbero essere raccolti comprendono il numero di lingue insegnate e se queste siano obbligatorie o facoltative.


ALLEGATO

Valutazione delle competenze linguistiche

La valutazione delle competenze linguistiche si basa su quanto di seguito illustrato.

La percentuale di alunni di 15 anni o, se del caso in base a circostanze nazionali, di 14 o 16 anni (1), che raggiungono il livello di utente autonomo nella seconda lingua studiata (2) .

Il termine utente autonomo corrisponde almeno al livello B1, definito nel quadro comune europeo di riferimento per le competenze linguistiche (QCER) (3).

I dati potrebbero essere raccolti mediante un’indagine a livello di UE volta a valutare il profitto nella seconda lingua o nelle seconde lingue dei sistemi di istruzione, ed essere presentati in modo tale da garantire la massima comparabilità. Si può anche ricorrere ai dati nazionali a condizione che questi siano compatibili con il QCER.

I risultati nazionali sono aggregati come media semplice delle quattro componenti: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. Il risultato è una media ponderata dei risultati nazionali che tiene conto del numero della popolazione nazionale.


(1)  Sarà garantita la comparabilità massima dei dati.

(2)  La lingua o le lingue di istruzione principali sono considerate la prima lingua, mentre tra le altre lingue quella che è più ampiamente insegnata è considerata la seconda lingua studiata. Ciascuno Stato membro determina le lingue che, nel suo caso, saranno considerate prima e seconda lingua.

Solo nelle lingue ufficiali dell’UE può essere considerate seconde lingue.

(3)  B1 (utente autonomo) è definito come segue:

Riesce a capire gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riesce ad affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona in cui la lingua è parlata. Sa produrre un discorso semplice e coerente su argomenti che gli sono noti o di suo interesse. Sa descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e aspirazioni e sa brevemente motivare e spiegare opinioni e progetti.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/30


Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell’istruzione e della formazione

2014/C 183/07

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO IL QUADRO POLITICO NEL QUALE SI COLLOCANO LE PRESENTI CONCLUSIONI, RIPORTATO IN ALLEGATO,

ACCOGLIE CON FAVORE:

i progressi conseguiti nello sviluppo di una cultura di costante miglioramento della qualità nei sistemi di istruzione e formazione in tutta l'Europa - benché in misura diversa a causa dei diversi punti di partenza - come evidenziato in una serie di recenti relazioni della Commissione (1).

CONSIDERA QUANTO SEGUE:

1.

Poiché contribuiscono in modo fondamentale allo sforzo per posti di lavoro migliori, per una crescita e una competitività rafforzate, i sistemi di istruzione e formazione dell'UE affrontano sfide significative che un costante miglioramento della qualità può contribuire a risolvere. Tra queste sfide si possono citare: ampliare l’accesso, ridurre i tassi di abbandono scolastico e migliorare i tassi di proseguimento degli studi, sostenere l’apprendimento innovativo e garantire che i discenti acquisiscano le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per una società inclusiva, per una cittadinanza attiva, per un apprendimento permanente e per l’occupabilità, indipendentemente dal contesto sociale ed economico da cui provengono.

2.

I meccanismi di garanzia della qualità possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare gli istituti di istruzione e formazione nonché i responsabili politici a far fronte a queste sfide, garantendo che la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e quella dei singoli istituti sia commisurata allo scopo. La garanzia della qualità — come parte di una serie di misure intraprese dai governi e dalle istituzioni — aumenta la trasparenza e rafforza la fiducia relativamente alla pertinenza e alla qualità delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle qualifiche, che a sua volta si basa sulla fiducia nella qualità delle istituzioni e degli erogatori di istruzione e formazione.

3.

Gli strumenti europei per la garanzia della qualità, unitamente al quadro europeo delle qualifiche (EQF), al quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore e ai quadri nazionali delle qualifiche ad essi relativi, hanno tutti contribuito allo sviluppo di una cultura della qualità negli istituti di istruzione e di formazione che, a sua volta, ha altresì facilitato la mobilità dell'apprendimento e del lavoro attraverso le frontiere e i sistemi.

4.

Alla luce dell’esperienza acquisita in materia di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale (IFP), meccanismi di garanzia della qualità flessibili possono sostenere il miglioramento della qualità nell’apprendimento formale e non formale in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, nonché tener conto di fenomeni crescenti quali le risorse educative aperte e l’istruzione transfrontaliera, ivi compreso il franchising (2).

CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.

Vi è un notevole margine per aumentare l'efficacia degli approcci alla garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, abbandonando l'impostazione «elenco di controllo» a favore dello sviluppo di una cultura del miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento genuina e radicata, che può elevare gli standard e migliorare i risultati dell'apprendimento.

2.

La garanzia della qualità — in un contesto di costante miglioramento della qualità — dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi di istruzione e formazione in linea con i programmi di riforma dell'UE e nazionali.

3.

Nel campo dell'istruzione superiore, la garanzia della qualità — in particolare la garanzia interna della qualità — è divenuta sempre più efficace nell'assistere gli istituti di istruzione superiore (IIS) a raggiungere i loro obiettivi. La progettazione della certificazione esterna della qualità varia tra gli Stati membri in funzione delle necessità e delle circostanze nazionali, ove l'accreditamento dei programmi e la valutazione a livello di istituti, tra l'altro, contribuiscono ad aumentare la fiducia e migliorare gli standard. Nell'ambito della garanzia esterna della qualità, la tendenza alla valutazione a livello di istituti è in crescita, consentendo agli IIS di adeguare la loro offerta in modo più flessibile rispondendo così alle loro esigenze e a quelle dei discenti, del mercato del lavoro e della società.

4.

Nello stesso settore, la cooperazione transfrontaliera in materia di garanzia della qualità svolge un ruolo essenziale nell'instaurazione di un clima di fiducia e nell'innalzamento degli standard qualitativi, nel sostenere la mobilità dell'apprendimento, nel migliorare l'ambiente per i programmi comuni e nel contribuire al corretto funzionamento dell'istruzione superiore transfrontaliera e in franchising. L'apertura di opportunità a favore di agenzie di garanzia della qualità al fine di offrire la garanzia transfrontaliera della qualità attraverso il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR), nel rispetto dei requisiti nazionali, dovrebbe contribuire a stimolare una dimensione europea in materia di garanzia della qualità e ad agevolare la valutazione transfrontaliera e procedure più semplici per i programmi comuni.

5.

Nel campo dell'istruzione e formazione professionale (IFP), gli strumenti di orientamento e i materiali di formazione elaborati dell'ambito della rete EQAVET (3) hanno sostenuto il progresso verso una cultura della qualità negli Stati membri, la maggior parte dei quali ha già attuato o sta attualmente sviluppando un approccio nazionale in materia di garanzia della qualità in linea con l'EQAVET. Occorre intensificare gli sforzi in particolare per garantire che le disposizioni in materia di garanzia della qualità prendano maggiormente in considerazione i risultati dell’apprendimento e che esse contemplino l’apprendimento non formale e l’apprendimento basato sul lavoro in un contesto sia formale che non formale, in funzione del contesto nazionale.

6.

L’esperienza acquisita con l'EQAVET potrebbe servire da base per lo sviluppo di un approccio globale alla garanzia della qualità nel campo dell’educazione degli adulti.

7.

Una maggiore trasparenza tra la garanzia della qualità nei vari settori e nelle modalità per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale, ivi comprese tutte le forme di apprendimento online, contribuirebbe inoltre a creare fiducia e a sostenere la permeabilità tra i settori e i paesi.

INVITA GLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALLE PRASSI NAZIONALI E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A COLLABORARE CON I PERTINENTI SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI:

1.

Sviluppare e promuovere una cultura del miglioramento della qualità in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, al fine di migliorare la qualità delle conoscenze, delle capacità e delle competenze sviluppate dai discenti, nonché la qualità del processo di apprendimento, e facendo un uso appropriato degli strumenti europei in materia di garanzia della qualità.

2.

Rafforzare la capacità delle disposizioni in materia di garanzia della qualità per gestire gli sviluppi attuali e futuri nell'istruzione e nella formazione, quali tutte le forme di apprendimento online, e assicurare che l'ambito di azione degli organismi di garanzia della qualità sia sufficientemente flessibile a tale riguardo.

3.

Assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l’esito delle valutazioni della qualità.

4.

Sfruttare le opportunità di finanziamento nel quadro del programma Erasmus+ per sviluppare progetti transnazionali innovativi che migliorino la capacità di garanzia della qualità al fine di sostenere una riforma sostenibile dell'istruzione e della formazione in tutta l'UE e, se del caso, sfruttare i fondi strutturali e d'investimento europei per incoraggiare lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione di qualità garantita.

5.

Incoraggiare, attraverso la garanzia della qualità, la promozione dell'insegnamento di qualità nell'istruzione e nella formazione.

6.

Sostenere, nell'ambito del processo di Bologna, la revisione in corso delle norme e degli orientamenti in materia di garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore, al fine di migliorarne la chiarezza, l’applicabilità, l’utilità e il campo di applicazione, ponendo l’accento sull'innalzamento degli standard qualitativi.

7.

Se del caso, incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra gli organismi di garanzia della qualità in tutti i settori e per tutte le forme di istruzione e di formazione.

8.

Assicurare la qualità dell'istruzione impartita dagli IIS che hanno sedi e corsi in franchising all'estero, con il sostegno delle agenzie nazionali di garanzia della qualità, attraverso una cooperazione rafforzata tra le agenzie di garanzia della qualità nei paesi di origine e di accoglienza, o consentendo alle agenzie registrate dell'EQAR di valutare gli istituti che propongono un'offerta transfrontaliera e in franchising al fine di rispondere alle preoccupazioni legate alla qualità e promuovere la cooperazione transfrontaliera e l'apprendimento reciproco.

9.

Continuare ad attuare il quadro EQAVET al fine di sviluppare una cultura della garanzia della qualità all'interno degli Stati membri e tra di essi, anche a livello di erogatori di IFP, in particolare impegnandosi per stabilire a livello nazionale, entro la fine del 2015, conformemente al comunicato di Bruges, un quadro comune di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP che comprenda l'apprendimento in ambito IFP scolastico e la formazione in ambito IFP sul posto di lavoro, in funzione del contesto nazionale.

10.

Assicurare che i sistemi, le misure e gli strumenti di garanzia della qualità siano valutati periodicamente al fine di migliorarne il continuo sviluppo e l’efficacia.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE E DEI REQUISITI SPECIFICI DEI DIVERSI SETTORI E DELLE SITUAZIONI NAZIONALI, A:

1.

Continuare a promuovere la trasparenza e la complementarità degli approcci settoriali in materia di garanzia della qualità basandosi sui principi europei per la garanzia della qualità nella prospettiva dell'apprendimento permanente, al fine di garantire la qualità dei risultati per i discenti e di migliorare la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione. Ulteriori sviluppi potrebbero comprendere:

a)

il rafforzamento dell'utilizzo di un approccio all'apprendimento basato sui risultati nella definizione, concessione e valutazione delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle qualifiche, basandosi sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e sugli strumenti europei basati sui crediti, quali l'ECTS (4) e l'ECVET (5);

b)

la promozione di disposizioni trasparenti per la garanzia della qualità che attingano ai quadri di garanzia della qualità esistenti e il sostegno a strumenti e metodologie di valutazione affidabili, validi e credibili per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale;

c)

il rafforzamento dei legami e della cooperazione tra i soggetti interessati nel mondo dell'istruzione e della formazione e in quello del lavoro, anche al fine di sviluppare un monitoraggio e una capacità di previsione delle abilità adeguati;

d)

il coinvolgimento, ove opportuno e attraverso la garanzia della qualità, dei pertinenti soggetti interessati, ivi inclusi il personale, i discenti e i datori di lavoro, nel processo decisionale strategico, nella definizione delle qualifiche e nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio dei programmi, al fine di garantire un miglioramento costante della qualità all'interno degli istituti di istruzione e di formazione.

2.

Utilizzare il potenziale della garanzia della qualità per rafforzare l’attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche connessi all'EQF.

3.

Avvalersi dei lavori in corso nel contesto del processo di Bologna nell'ambito dell'istruzione superiore al fine di sfruttare il potenziale della garanzia della qualità per rafforzare la fiducia reciproca e la trasparenza come base per progredire verso un più agevole riconoscimento di tutte le qualifiche pertinenti.

4.

Adoperarsi, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di istruzione superiore, per aumentare la trasparenza transnazionale delle disposizioni in materia di garanzia della qualità in altri settori e ad altri livelli dell’istruzione e della formazione.

5.

Esplorare le disposizioni in materia di garanzia della qualità per affrontare meglio la qualità dell’apprendimento non formale e dell’apprendimento basato sul lavoro in funzione del contesto nazionale, basandosi tra l’altro sul quadro EQAVET a seconda dei casi.

6.

Vagliare ulteriormente le questioni pertinenti in materia di garanzia della qualità relative a tutte le forme di apprendimento online, quali la valutazione e la certificazione di nuove forme di apprendimento e di insegnamento.

7.

Operare, in particolar modo alla luce della recente relazione di valutazione della Commissione sull'EQF e delle sue relazioni sui progressi in materia di garanzia della qualità nell'ambito dell'IFP e dell'istruzione superiore (6), per un più stretto coordinamento e per il miglioramento dell'EQAVET e degli strumenti europei per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore, segnatamente mediante l'integrazione di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento e con il sostegno di strumenti di trasparenza quali l'EQF, l'Europass e i sistemi di crediti europei.

8.

Nell'ambito del metodo di coordinamento aperto, esplorare le possibilità per gli Stati membri di rafforzare le proprie disposizioni in materia di garanzia della qualità e iniziative nel campo dell’istruzione prescolare, dell’istruzione scolastica e dell'apprendimento degli adulti alla luce dell’esperienza maturata in altri settori.

9.

Continuare a promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità a livello internazionale in tutti i settori, mediante la cooperazione con le organizzazioni internazionali, il dialogo politico con i principali partner internazionali e i partenariati con gli istituti di tutto il mondo.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

Continuare a migliorare i legami e le sinergie tra gli strumenti di trasparenza dell'UE che sostengono la garanzia della qualità, il riconoscimento e la mobilità, promuovendo una complementarità e una convergenza ulteriori tra tali strumenti, anche facendo un bilancio delle consultazioni circa uno spazio europeo delle abilità e delle qualifiche.

2.

Continuare a rafforzare l'apprendimento reciproco attraverso la cooperazione europea sulla garanzia della qualità in tutti i settori, anche con l'aiuto dei finanziamenti provenienti dal programma Erasmus+.

3.

Esaminare modalità per aiutare gli Stati membri a elaborare le loro disposizioni in materia di garanzia della qualità, al fine di tener conto dei vari modi di apprendimento e di insegnamento o in modo che tali disposizioni possano essere applicate a diversi settori e livelli di istruzione e di formazione.


(1)  Cfr. Allegato («Altro contesto»).

(2)  L'istruzione transfrontaliera comprende l'erogazione di servizi di istruzione superiore all'estero tramite sedi distaccate (branch campuses) o nel contesto di accordi di franchising o di convalida stipulati tra un'istituzione emittente e una ricevente.

(3)  Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità per l'IFP.

(4)  Il sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti nell'istruzione superiore.

(5)  Sistema europeo di crediti per l'IFP.

(6)  Cfr. allegato.


ALLEGATO

Contesto politico

1.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (1).

2.

Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore adottati nel 2005 e l'impegno a sottoporli a revisione sottoscritto dai ministri partecipanti alla conferenza ministeriale sul processo di Bologna tenutasi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012.

3.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore (2).

4.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per apprendimento permanente, in particolare i principi comuni di garanzia della qualità per l'istruzione superiore e l'istruzione professionale di cui all'allegato III (3).

5.

Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 che stabiliscono un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 («ET 2020») (4).

6.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (5).

7.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 novembre 2010, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (6).

8.

Conclusioni del Consiglio, del 28 novembre 2011, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore (7).

9.

Risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (8).

10.

Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (9).

11.

Conclusioni del Consiglio, del 15 febbraio 2013, su Investire nell'istruzione e nella formazione — una risposta a Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici e Analisi annuale della crescita del 2013  (10).

12.

Conclusioni del Consiglio, del 25 novembre 2013, sulla modernizzazione dell'istruzione superiore (11).

13.

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (12).

14.

Conclusioni del Consiglio, del 24 febbraio 2014, su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze — sostegno al semestre europeo 2014 (13).

Altro contesto

1.

La relazione europea del maggio 2000 sulla qualità dell’istruzione scolastica: sedici indicatori di qualità.

2.

Lo studio condotto da Eurydice: Valutazione delle scuole che forniscono istruzione obbligatoria in Europa, 2004.

3.

La relazione del gruppo di alto livello per la modernizzazione dell'istruzione superiore del giugno 2013, concernente il miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento negli istituti di istruzione superiore europei.

4.

Lo studio del 2013 relativo alla garanzia della qualità nell'apprendimento degli adulti e la relazione del gruppo di lavoro tematico sulla qualità nell'apprendimento degli adulti del 24 ottobre 2013.

5.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF) — Attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

6.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 gennaio 2014, sui progressi in tema di certificazione della qualità nell’istruzione superiore.

7.

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull’attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.


(1)  GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51.

(2)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.

(3)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 7.

(4)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(5)  GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

(6)  GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 5.

(7)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 36.

(8)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

(9)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(10)  GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

(11)  GU C 28 del 31.1.2014, pag. 2.

(12)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(13)  GU C 62 del 4.3.2014, pag. 4.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/36


Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile

2014/C 183/08

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICONOSCENDO CHE:

1.

il trattato stabilisce che l'Unione vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

2.

il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti - materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il 21o secolo;

3.

il patrimonio culturale costituisce un significativo punto di forza per l’Europa e una componente importante del progetto europeo;

4.

il patrimonio culturale, quale risorsa non rinnovabile unica, non sostituibile o non intercambiabile, è attualmente confrontato a importanti sfide legate a trasformazioni di carattere culturale, ambientale, sociale, economico e tecnologico che interessano tutti gli aspetti della vita contemporanea.

SOTTOLINEANDO CHE:

5.

il patrimonio culturale svolge un ruolo importante nel creare e potenziare il capitale sociale in quanto possiede la capacità di:

a)

ispirare e stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b)

migliorare la qualità della vita e il benessere degli individui e delle loro comunità;

c)

promuovere la diversità e il dialogo interculturale contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza ad una più ampia comunità e una comprensione e un rispetto maggiori tra i popoli;

d)

contribuire a ridurre le disparità sociali, agevolare l'inclusione sociale, la partecipazione culturale e sociale e promuovere il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale;

e)

offrire possibilità di sviluppo delle competenze, della conoscenza, della creatività e dell'innovazione;

f)

rappresentare un efficace strumento educativo ai fini dell'istruzione formale, non formale ed informale e dell'apprendimento e della formazione permanenti;

6.

il patrimonio culturale ha un importante impatto economico, anche come parte integrante dei settori culturale e creativo, in quanto esso, tra l'altro:

a)

rappresenta un potente motore di sviluppo locale e regionale inclusivo e crea considerevoli esternalità, in particolare tramite la valorizzazione del turismo culturale sostenibile;

b)

sostiene lo sviluppo e la riqualificazione sostenibili delle aree rurali e urbane come dimostrato dalle iniziative intraprese da molte regioni e città europee;

c)

crea diversi tipi di occupazioni;

7.

il patrimonio culturale svolge un ruolo specifico nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» perché ha un impatto sociale ed economico e contribuisce alla sostenibilità ambientale;

8.

il patrimonio culturale interessa diverse politiche pubbliche, oltre a quella culturale, come quelle legate allo sviluppo regionale, alla coesione sociale, all'agricoltura, agli affari marittimi, all'ambiente, al turismo, all'istruzione, all'agenda digitale, alla ricerca e all'innovazione. Tali politiche hanno un impatto diretto o indiretto sul patrimonio culturale e, allo stesso tempo, il patrimonio culturale presenta forti potenzialità per il conseguimento degli obiettivi da queste perseguiti. Pertanto, tale potenziale dovrebbe essere pienamente riconosciuto e sviluppato.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

9.

riconoscere il valore intrinseco del patrimonio culturale e dispiegare il potenziale della cultura e del patrimonio culturale come una risorsa strategica condivisa per lo sviluppo di una società basata su valori democratici, etici, estetici ed ambientali, in particolare in un momento di crisi;

10.

rafforzare il dialogo con gli attori del patrimonio culturale per individuare e attuare politiche ed azioni coordinate al fine della gestione e dello sviluppo sostenibili del patrimonio culturale, nonché promuovere la collaborazione con le organizzazioni internazionali e intergovernative, segnatamente con il Consiglio d’Europa;

11.

mobilitare le risorse disponibili per il sostegno, il rafforzamento e la promozione del patrimonio culturale attraverso un approccio integrato e olistico tenendo conto, al contempo, delle componenti culturali, economiche, sociali, ambientali e scientifiche di detto patrimonio;

12.

contribuire a integrare il patrimonio culturale nelle politiche nazionali ed europee;

13.

individuare e sfruttare le sinergie createsi tra le politiche pubbliche nazionali e dell'UE al di là della politica culturale, fra cui quelle in materia di sviluppo regionale, coesione, agricoltura, affari marittimi, ambiente, energia e cambiamento climatico, turismo, istruzione, ricerca e innovazione, al fine di creare valore aggiunto;

14.

ove possibile, migliorare l'accesso ai finanziamenti, sfruttare appieno i programmi a disposizione del settore pubblico e privato e incoraggiare gli investimenti nel patrimonio culturale come parte delle strategie integrate per uno sviluppo locale e regionale sostenibile nell'ambito dei programmi nazionali e dell'UE disponibili, nonché nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE conformemente agli accordi di partenariato;

15.

continuare a sostenere l’azione dell’UE per il marchio del patrimonio europeo (1);

16.

continuare a promuovere l'istruzione in materia di patrimonio culturale, a sensibilizzare il pubblico circa il potenziale del patrimonio culturale ai fini dello sviluppo sostenibile e a incoraggiare la partecipazione del pubblico, soprattutto dei bambini e dei giovani, in collaborazione con la società civile;

17.

migliorare la raccolta e l'analisi di dati qualitativi e quantitativi in materia di patrimonio culturale, ivi comprese le statistiche;

18.

promuovere il finanziamento, lo sviluppo e la diffusione di contenuti culturali digitali nonché la disponibilità di servizi innovativi, relativi al patrimonio culturale, di valore culturale ed educativo per i cittadini e promuovere l'accesso del pubblico a tali risorse e servizi digitali del patrimonio, anche attraverso Europeana.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

19.

promuovere modelli di politica in materia di patrimonio culturale a lungo termine che siano basati su dati concreti e ispirati dalla società e dai cittadini;

20.

potenziare il ruolo del patrimonio culturale nello sviluppo sostenibile, concentrando l'attenzione sulla pianificazione urbana e rurale e su progetti di riconversione e di recupero;

21.

promuovere attività in rete e partenariati tra il settore inerente al patrimonio culturale ed altri settori di intervento, tra gli attori pubblici e privati in tutti i settori pertinenti e su diversi livelli di governance;

22.

valutare la possibilità di includere il patrimonio culturale nel contesto del prossimo piano di lavoro per la cultura del Consiglio che sarà attuato dal 2015 in avanti;

23.

rafforzare la cooperazione transfrontaliera, interregionale e transnazionale su questioni relative al patrimonio culturale con gli attori pertinenti;

24.

incoraggiare le conoscenze e le competenze tradizionali che sono necessarie per la salvaguardia, la gestione e lo sviluppo sostenibili del patrimonio culturale e che dovrebbero essere tramandate alle generazioni future, in modo da accrescere il capitale umano e garantire la protezione costante dei beni culturali europei e il relativo accesso;

25.

collaborare ulteriormente su un programma di ricerca per il patrimonio culturale e rafforzare il sostegno ad iniziative di ricerca in materia di patrimonio culturale nell’ambito del programma quadro dell’UE di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, come l’iniziativa di programmazione congiunta relativa a patrimonio culturale e cambiamenti globali.

INVITA LA COMMISSIONE A:

26.

proseguire l'analisi dell'impatto economico e sociale del patrimonio culturale nell'UE e contribuire allo sviluppo di un approccio strategico al patrimonio culturale;

27.

tener conto, in fase di revisione della strategia Europa 2020, del contributo del patrimonio culturale nel conseguimento degli obiettivi della strategia;

28.

tenere in debita considerazione la natura specifica del patrimonio culturale nell'applicare le norme sugli aiuti di Stato;

29.

promuovere lo scambio e l'uso delle buone prassi derivanti dai progetti finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione intesi a incoraggiare l'utilizzo e la gestione sostenibili del patrimonio culturale;

30.

sostenere ulteriormente a livello dell'UE la creazione di reti di esperti e professionisti in materia di patrimonio culturale dei settori pubblico e privato, nonché di organizzazioni della società civile, e la condivisione delle risorse tra di essi.


(1)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/39


Conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport del 21 maggio 2014

2014/C 183/09

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.

La parità fra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea sancito dai trattati e uno degli obiettivi e compiti dell'Unione europea, e l'integrazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini in tutte le sue azioni rappresenta una missione specifica dell'Unione (1).

2.

Il principio della parità di genere è sancito dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Nella sua strategia per la parità tra donne e uomini 2010 - 2015 (2), che identificava cinque settori prioritari d'intervento: pari indipendenza economica; pari retribuzione per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore; parità nel processo decisionale; dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne nonché parità tra donne e uomini nelle azioni esterne, la Commissione si è impegnata ad incoraggiare l'integrazione delle questioni di genere in tutte le politiche dell'UE; nella sua comunicazione intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (3) la Commissione ha proposto azioni incentrate in particolare sull'accesso alle attività sportive per le donne immigrate e appartenenti a minoranze etniche, sull'accesso a posizioni decisionali e sulla lotta agli stereotipi di genere.

4.

La parità di genere è un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE di coesione economica e sociale e di un livello elevato di occupazione, nonché per assicurare una crescita sostenibile e la competitività, e per affrontare la sfida demografica.

5.

Il Consiglio (nella formazione EPSCO) ha adottato conclusioni relative a vari aspetti pertinenti la parità di genere (4), in particolare le conclusioni del Consiglio relative al patto europeo per la parità di genere (2011 - 2020) e al sostegno dell'attuazione della strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2010 - 2015.

6.

La conferenza dell'UE sulla parità di genere nello sport tenutasi a Vilnius il 3 e 4 dicembre 2013 ha valutato possibili azioni strategiche al fine di giungere alla parità di genere nello sport nel periodo 2016 — 2020 ed ha esortato la Commissione, gli Stati membri e il movimento sportivo a sviluppare un piano di azioni strategiche in questo settore.

7.

La dichiarazione di Brighton che è stata il risultato della prima conferenza mondiale sulle donne e lo sport tenutasi nel 1994 a Brighton, Regno Unito, e le dichiarazioni di Atene (2004) e di Berlino (2013) rese dai ministri e funzionari di alto livello responsabili in materia di educazione fisica e sport (MINEPS) dell'UNESCO hanno esortato ad azioni specifiche per promuovere le pari opportunità nel settore dello sport.

8.

La conferenza intitolata «Violenza contro le donne nell'UE: abusi domestici, sul lavoro, in pubblico e online» tenutasi il 5 marzo 2014 a Bruxelles, ha presentato i risultati dell'indagine (5) svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla violenza contro le donne. Dall'indagine è emerso che il 33 % delle donne ha subito violenze fisiche e/o sessuali ed il 32 % di tutte le vittime di molestie sessuali ha confermato che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente. La maggioranza delle donne che sono state vittime di tali atti non ha riferito le proprie esperienze alla polizia o a una qualsiasi organizzazione di assistenza alle vittime (6).

9.

Il seminario della presidenza ellenica sulla «violenza di genere nello sport e la protezione dei minori», svoltosi il 20 marzo 2014 ad Atene, ha invitato ad affrontare e a monitorare periodicamente la parità di genere nello sport in tutti i livelli e settori dello sport, inclusa la violenza di genere nello sport, e a valutare la natura e la portata di quest'ultima, concentrandosi in particolare sugli sport di élite, sulla relazione allenatore-atleta, sulla relazione tra l'entourage sportivo e l'atleta e sulla relazione inter pares tra atleti. Esso ha inoltre chiesto che siano elaborati strumenti sufficienti (per esempio servizi di sostegno, consulenza e linee telefoniche dirette) per gli atleti che abbiano subito molestie sessuali o violenza nello sport,

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

10.

La questione della parità di genere nello sport è già oggetto di grande attenzione in certi Stati membri. Qualcosa è anche stato fatto a livello locale, regionale ed europeo e a livello del movimento sportivo internazionale, ma la parità di genere non ha raggiunto un grado accettabile e ancora manca, all'interno di molti Stati membri e del movimento sportivo internazionale, l'attuazione di misure concrete.

11.

Poiché lo sport è un settore che coinvolge i minori, è un ambiente che può comportare rischi di violenze e di molestie sessuali, dovuti, tra l'altro, alla fiducia instauratasi tra le persone impegnate nello sport.

12.

Le donne sono sottorappresentate in molti ambiti dello sport. Secondo l'Eurobarometro 2013 sullo sport e l'attività fisica, le ragazze e le donne tuttora partecipano meno dei ragazzi e degli uomini.

13.

Il numero di donne che occupano posizioni dirigenziali negli organi di governo dello sport e negli staff tecnici è ancora basso.

14.

La violenza di genere nello sport, specialmente le molestie sessuali e gli abusi sui minori, rappresenta un problema significativo che richiede tuttavia ulteriori ricerche in modo da poter essere meglio compreso.

15.

I ruoli di genere sono insegnati e incoraggiati fin dalla più tenera età e possono incidere su desideri, interessi e aspirazioni di donne e uomini, tanto nella vita privata che in quella pubblica.

16.

I media, incluso il settore della pubblicità, contribuiscono alla riproduzione di stereotipi e immagini di donne e uomini trasmessi dalla cultura e possono svolgere un importante ruolo nella lotta agli stereotipi di genere.

17.

Nelle sue conclusioni sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva (7), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a promuovere azioni connesse all'integrazione della parità di genere nelle attività connesse allo sport, in particolare per quanto riguarda le posizioni decisionali, e ad affrontare lo sport in relazione ai ruoli di genere esposti nella Strategia dell'UE per la parità di genere. Inoltre, si dovrebbe combattere la violenza di genere al fine di garantire il pieno godimento dei diritti umani da parte di donne e uomini e di raggiungere la parità di genere,

SOTTOLINEA LE POTENZIALITÀ DELLO SPORT NELL'AFFRONTARE QUESTE SFIDE:

18.

Lo sport può rappresentare uno strumento efficace per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La vera parità di genere non può essere raggiunta per mezzo della sola normativa. Misure specifiche e l'integrazione di genere si rendono inoltre necessarie al fine di garantire che venga sfruttato il notevole potenziale del settore dello sport a questo riguardo, considerata ad esempio la sua importanza nella formazione delle identità di bambini e giovani.

19.

Lo sport potrebbe accrescere le capacità, la conoscenza e le competenze di donne e uomini ed aumentarne di conseguenza la mobilità e l'occupabilità. Lo sport potrebbe trarre vantaggio da una forza lavoro caratterizzata da una maggiore integrazione di genere ed evolvere di conseguenza, attirando un numero maggiore di donne e uomini verso lo sport e conducendo ad approcci nuovi e innovativi all'allenamento, alla formazione, alla gestione e all'arbitraggio.

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

20.

prevedere, in stretta collaborazione con il movimento sportivo, l'elaborazione e il mantenimento di piani d'azione nazionali, accordi generali o una strategia sulla parità di genere nello sport;

21.

porre l'enfasi sul valore della diversità e dell'equilibrio di genere nell'amministrazione dello sport e promuovere la parità di genere nei processi decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori sportivi;

22.

prevedere la messa a punto e l'utilizzo di materiali educativi per la formazione dei responsabili decisionali e degli allenatori in ambito sportivo, nonché per i genitori, contribuendo in tal modo all'eliminazione degli stereotipi di genere e alla promozione della parità di genere a tutti i livelli di istruzione e di formazione sportiva;

23.

prevedere l'elaborazione di politiche e programmi volti ad eliminare gli stereotipi di genere e a promuovere la parità di genere nei programmi scolastici e nelle prassi di insegnamento fin dalla prima infanzia, tra cui ricerche, studi, statistiche e analisi degli effetti che gli stereotipi di genere hanno sugli sforzi compiuti per raggiungere una vera parità di genere nello sport;

24.

promuovere la prevenzione della violenza di genere nello sport fin dalla prima infanzia e la protezione delle vittime e potenziali vittime di molestie sessuali nello sport. Procedere a scambi delle migliori pratiche su come le organizzazioni sportive possono impedire e trattare gli abusi e le molestie sessuali in ambito sportivo;

25.

considerare l'opportunità, fornita dagli eventi sportivi di grande rilievo, di organizzare campagne di prevenzione e di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELLE LORO RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DELLA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI POLITICHE SPORTIVE, A:

26.

prevedere di elaborare, di concerto con le organizzazioni sportive, misure adeguate e proporzionali, conformemente al diritto nazionale e dell'UE e alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, per verificare l'idoneità delle persone che lavorano nel settore sportivo (in particolare con i minori). Tali misure potrebbero consistere in sistemi di registrazione, interviste o riferimenti (tra l'altro certificati di buona condotta);

27.

rafforzare e integrare la prospettiva di genere nella politica sportiva e promuovere l'eliminazione degli stereotipi di genere attraverso lo sport e le altre politiche correlate, nonché nei programmi dell'UE a tutti i livelli, conformemente al principio dell'integrità dello sport;

28.

inserire la questione della parità di genere nello sport nel contesto delle pertinenti future azioni per lo sport a livello nazionale e di UE;

29.

promuovere l'accessibilità di tutti i soggetti interessati pertinenti e favorire la partecipazione ai programmi europei come Erasmus+ e ad altri strumenti di finanziamento dell'UE, se del caso, per la promozione della parità di genere nello sport, concentrandosi particolarmente sugli allenatori e sulla formazione di questi ultimi, nonché sulla corretta rappresentazione delle discipline sportive nei media;

30.

valutare, se del caso, l'opzione di subordinare la concessione di finanziamenti pubblici alle organizzazioni sportive alla fissazione di obiettivi concernenti la parità di genere;

31.

incoraggiare l'inclusione di un approccio pratico basato sul genere alla valutazione da parte di organismi pubblici dei progetti e programmi proposti nell'ambito dello sport;

32.

prevedere di definire una serie di orientamenti che possano sostenere l'attuazione di azioni chiave a livello di UE;

33.

prendere in considerazione l'avvio, in collaborazione con gli organismi sportivi internazionali, di un «elenco degli impegni assunti» in materia di parità di genere nello sport.

NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, INVITA LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E I SOGGETTI INTERESSATI A:

34.

prevedere di elaborare e mantenere piani d'azione o strategie sulla parità di genere nello sport;

35.

porre l'enfasi sul valore della diversità e dell'equilibrio di genere nell'amministrazione dello sport e tra gli allenatori, e promuovere la parità di genere nei processi decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori dello sport;

36.

considerare di integrare la parità di genere nello sport e promuovere l'eliminazione degli stereotipi di genere attraverso campagne promozionali e la messa a punto e l'utilizzo di materiale didattico destinato alla formazione dei responsabili decisionali e degli allenatori in ambito sportivo per tutte le età;

37.

inserire, nei codici etici, misure e procedure specifiche relative alla violenza di genere e considerare di stabilire misure di riferimento come linee telefoniche dirette e servizi specifici di sostegno per le persone colpite;

38.

incoraggiare la promozione della copertura mediatica non sessista dello sport;

39.

incoraggiare l'aumento dell'equilibrio di genere in seno ai consigli e ai comitati esecutivi nel settore sportivo, nonché nella gestione e negli staff tecnici e cercare di eliminare gli ostacoli non legislativi che impediscono alle donne di assumere tali funzioni.

INVITA LA COMMISSIONE A:

40.

integrare la prospettiva di genere in tutti gli aspetti delle politiche sportive e promuovere l'eliminazione degli stereotipi di genere nello sport a tutti i livelli;

41.

promuovere la cooperazione attiva tra i pertinenti partner sociali nel quadro del dialogo sociale e con i movimenti sportivi nel quadro del dialogo strutturato, al fine di ridurre la disuguaglianza di genere in diversi settori, ivi compreso nel mercato del lavoro;

42.

sostenere iniziative transnazionali (per esempio, campagne di sensibilizzazione, scambio di buone pratiche, studi, reti, progetti) incentrate sulla messa in atto di azioni strategiche nazionali e internazionali in materia di parità di genere nello sport nel contesto dei programmi di finanziamento dell'UE, ivi incluso Erasmus+, con particolare riguardo al processo decisionale in seno agli organi di governo dello sport, agli staff tecnici e alla lotta alla violenza di genere e agli stereotipi negativi nello sport;

43.

condurre ricerche in materia di parità di genere nello sport a tutti i livelli e in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda l'allenamento, la formazione, la gestione e l'arbitraggio, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Inoltre, lanciare uno studio specifico per valutare la natura e la portata della violenza di genere nello sport;

44.

sostenere lo sviluppo, promuovendone l'uso, di strumenti per l'integrazione di genere adeguati quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere, nonché considerare l'attuazione di questi strumenti nel contesto di Erasmus+ e, se del caso, di altri strumenti di finanziamento dell'UE.


(1)  Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3 del TUE e articolo 8 del TFUE.

(2)  Doc. 13767/11.

(3)  Doc. 5597/11.

(4)  Docc. 18127/10 e 7370/11, rispettivamente.

(5)  L'indagine era basata su interviste faccia a faccia effettuate con 42 000 donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni, in tutti e 28 gli Stati membri dell'UE.

(6)  http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results

(7)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.