ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 174

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
7 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

2014/C 174/01

Risoluzione del Comitato delle regioni — Carta della governance multilivello in Europa

1

2014/C 174/02

Risoluzione del Comitato delle regioni — Gli sviluppi della situazione in Ucraina

5

 

PARERI

 

Commissione europea

 

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

2014/C 174/03

Parere del Comitato delle regioni — Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014

7

2014/C 174/04

Parere del Comitato delle regioni — Energia a prezzi accessibili per tutti

15

2014/C 174/05

Parere del Comitato delle regioni — Nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'energia

19

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

2014/C 174/06

Parere del Comitato delle regioni — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

25

2014/C 174/07

Parere del Comitato delle regioni — Quadro di qualità per i tirocini

36

2014/C 174/08

Parere del Comitato delle regioni — Proposta di direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero

43

2014/C 174/09

Parere del Comitato delle regioni — Modifica delle direttive relative alle esenzioni applicate ai lavoratori marittimi

50

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/1


Risoluzione del Comitato delle regioni — Carta della governance multilivello in Europa

2014/C 174/01

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la sua Dichiarazione di missione (1) nella parte che riguarda la promozione della governance multilivello all'interno e all'esterno dell'Unione europea;

visto il suo Libro bianco sulla governance multilivello (2), in cui propone l'elaborazione di una Carta della governance multilivello per integrare nel nucleo dei valori dell'Unione una concezione comune e condivisa della governance europea;

visto il riconoscimento, da parte dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea nella Dichiarazione di Berlino (3), della portata della governance multilivello nel processo dell'integrazione europea;

considerato che, nell'ambito delle nuove disposizioni comuni relative ai fondi strutturali (4), la governance multilivello è sancita quale in quanto principio strutturante dell'attuazione della politica di coesione;

facendo riferimento alla Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa (5) e considerato il sostegno del Congresso dei poteri locali e regionali al processo di adesione a questa nuova Carta, in particolare ai fini del recepimento della stessa nell'ordinamento giuridico del Consiglio d'Europa;

considerato che la Carta, benché giuridicamente non vincolante, impegnerà i suoi firmatari a illustrare e promuovere il principio della governance multilivello;

ritenendo che la presente Carta possa contribuire al risanamento dei bilanci pubblici e che pertanto le misure e le attività da essa derivanti non debbano dar luogo ad alcun nuovo ostacolo amministrativo ed onere finanziario;

considerata la necessità di mobilitare l'insieme dei livelli di governance per accrescere la responsabilità democratica in Europa e garantire l'efficacia, la coerenza e la complementarità delle loro azioni;

1.

approva il progetto di Carta della governance multilivello in Europa;

2.

raccomanda all'insieme degli enti locali e regionali dell'Unione europea e ai rappresentanti degli altri livelli di governance (nazionale, europea, internazionale) di aderire ai principi della Carta fin dall'avvio della campagna per la sua sottoscrizione;

3.

esorta gli Stati membri e le loro amministrazioni nazionali ad ispirarsi alla Carta, attuando i principi e i meccanismi in essa raccomandati, al fine di dare un peso più adeguato alla legittimità e alla responsabilità degli enti locali e regionali;

4.

chiede alle istituzioni dell'Unione europea di applicare sistematicamente i principi della Carta nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e delle politiche europee, e rinnova la propria esortazione alla Commissione europea a prendere le misure necessarie per far sì che i valori e i principi fondamentali di questa nuova Carta si traducano in maggiore trasparenza e in procedure più partecipative (6);

5.

invita le associazioni degli enti territoriali e le loro reti, nonché le personalità politiche intenzionate ad appoggiare questo processo, ad esprimere ufficialmente il loro sostegno;

6.

esorta tutte le parti in causa ad adoperarsi affinché l'attuazione dei principi e dei meccanismi raccomandati non abbia la conseguenza di rendere più gravosi i processi decisionali né gli oneri amministrativi e finanziari degli enti locali e regionali interessati;

7.

si impegna a contribuire all'elaborazione di un inventario delle buone pratiche applicate nei processi decisionali in Europa e ad incoraggiare la creazione di reti tra gli enti locali firmatari, nonché a far nascere e promuovere attivamente progetti concreti di cooperazione multilivello;

8.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, ai Presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, nonché al Presidente Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Bruxelles, 3 aprile 2014.

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 56/2009 fin.

(2)  Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello (CdR 89/2009 fin) e parere del Comitato delle regioni Sviluppare una cultura europea della governance multilivello (CdR 273/2011 fin).

(3)  «Dichiarazione per l'Europa» in occasione del 50o anniversario della firma dei Trattati di Roma, Berlino, 25 marzo 2007.

(4)  Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

(5)  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/122-Italian.pdf.

(6)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Sviluppare una cultura europea della governance multilivello (CdR 273/2011 fin).


ALLEGATO

Carta della governance multilivello in Europa

PREAMBOLO

Considerando che, nell'Unione europea, molte competenze e responsabilità sono ripartite tra i diversi livelli di governance, noi riconosciamo la necessità di LAVORARE INSIEME IN PARTENARIATO per raggiungere l'obiettivo di una maggiore coesione economica, sociale e territoriale in Europa. Nessun livello di governance può, da solo, rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. Noi possiamo risolvere i problemi dei cittadini alla base grazie a una migliore COOPERAZIONE e all'attuazione di PROGETTI CONGIUNTI per affrontare con successo le sfide comuni che ci attendono.

Sosteniamo una governance multilivello in Europa «consistente nell'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali, fondata sui principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, che si concretizzi attraverso una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed attuare le politiche dell'Unione». In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e responsabilità di ciascun livello e il principio di leale cooperazione.

Consapevoli della nostra INTERDIPENDENZA e costantemente impegnati a perseguire una maggiore EFFICIENZA, siamo convinti che esistano grandi opportunità di rafforzare ulteriormente una cooperazione politica e amministrativa innovativa ed efficiente tra i nostri enti, basata sulle competenze e le responsabilità di ciascuno. L'obiettivo di questa Carta, elaborata dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, è quello di collegare regioni e città in tutta Europa, promuovendo al tempo stesso un PARTENARIATO MULTIATTORIALE con attori della società come le parti sociali, le università, le ONG e i gruppi rappresentativi della società civile.

In linea con il principio di SUSSIDIARIETÀ, per cui le decisioni vanno prese al livello più efficace e più vicino possibile ai cittadini, noi attribuiamo grande importanza allo sviluppo congiunto di soluzioni politiche che rispecchino le esigenze dei cittadini stessi.

È proprio grazie al nostro impegno a favore dei VALORI, PRINCIPI e MECCANISMI fondamentali sottesi alla governance multilivello che, ne siamo convinti, si affermeranno nuove modalità di DIALOGO e partenariato tra gli enti pubblici di governo, in Europa ed oltre i suoi confini. La governance multilivello rafforza l'apertura, la partecipazione, il COORDINAMENTO e l'IMPEGNO CONGIUNTO a fornire soluzioni mirate. Essa ci consente di trarre vantaggio dalla diversità dell'Europa quale fattore determinante per sfruttare pienamente le risorse dei nostri territori. Utilizzando al massimo le soluzioni digitali, ci impegniamo ad accrescere la TRASPARENZA e ad offrire servizi pubblici di qualità che siano facilmente accessibili ai cittadini da noi rappresentati.

La GOVERNANCE MULTILIVELLO ci aiuta ad imparare gli uni dagli altri, a sperimentare soluzioni politiche innovative, a CONDIVIDERE LE BUONE PRATICHE e a sviluppare ulteriormente la DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, avvicinando l'Unione europea ai cittadini. Siamo convinti che l'adesione alla governance multilivello contribuisca a una più profonda integrazione dell'UE, rafforzando ulteriormente i legami tra i nostri territori e superando gli ostacoli amministrativi a livello normativo e di attuazione delle politiche, nonché le frontiere geografiche che ci separano.

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Noi ci impegniamo a rispettare i meccanismi fondamentali che danno concretezza alle pratiche di governance multilivello in Europa tramite le seguenti azioni:

1.1

lo sviluppo di un processo di elaborazione delle politiche TRANSPARENTE, APERTO ed INCLUSIVO;

1.2

la promozione della PARTECIPAZIONE e del PARTENARIATO, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati interessati nell'intero processo di elaborazione delle politiche, anche mediante gli opportuni strumenti digitali, e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti di tutti i partner istituzionali;

1.3

l'incentivazione dell'EFFICIENZA e della COERENZA delle POLITICHE, e la promozione delle SINERGIE di BILANCIO tra tutti i livelli di governance;

1.4

il rispetto della SUSSIDIARIETÀ e della PROPORZIONALITÀ nei processi di elaborazione delle politiche;

1.5

la garanzia della massima TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI a tutti i livelli di governance.

TITOLO 2: ATTUAZIONE

Noi ci impegniamo a realizzare la governance multilivello nel processo quotidiano di elaborazione ed attuazione delle politiche, anche mediante soluzioni innovative e digitali. A questo scopo, noi ci impegniamo a:

2.1

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI al ciclo politico;

2.2

COOPERARE strettamente con altri enti pubblici di governo adottando una mentalità che vada oltre le frontiere, le procedure e gli ostacoli amministrativi tradizionali;

2.3

PROMUOVERE UNA MENTALITÀ EUROPEA all'interno dei nostri organi politici e delle nostre amministrazioni;

2.4

RAFFORZARE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE e investire nell'apprendimento delle politiche tra tutti i livelli di governance;

2.5

CREARE RETI tra i nostri organi politici e le nostre amministrazioni, dal livello locale a quello europeo e viceversa, rafforzando al tempo stesso la cooperazione transnazionale.


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/5


Risoluzione del Comitato delle regioni — Gli sviluppi della situazione in Ucraina

2014/C 174/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

riconosce che il futuro dell'Ucraina è una questione che riguarda tutto il popolo ucraino. La direzione futura del Paese può essere decisa democraticamente solo dal popolo ucraino, senza pressioni o interferenze da parte di qualsiasi Paese straniero;

2.

ribadisce (1) la propria solidarietà con l'Ucraina e il suo popolo, e insiste sul fatto che l'attuale crisi debba essere risolta pacificamente;

3.

condanna l'illegale violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa e considera il «referendum» sull'adesione alla Federazione russa, svoltosi in Crimea il 16 marzo 2014, assolutamente illegale, illegittimo e una palese violazione della costituzione ucraina e dei trattati internazionali; invita la Federazione russa e l'Ucraina ad avviare al più presto dei colloqui volti a ridurre le tensioni nella prospettiva del ripristino dello status quo precedente e del pieno rispetto dei pertinenti accordi internazionali relativi alla Crimea;

4.

invita la Federazione russa ad astenersi da qualsiasi misura di intimidazione militare, politica o economica ai danni dell'integrità territoriale dei suoi vicini e a porre fine alla concentrazione di forze militari al confine con l'Ucraina e nella regione della Transnistria, come pure ai confini con gli Stati baltici; esprime preoccupazione per i recenti sviluppi in Moldova in particolare nel contesto del referendum, proposto dall'esterno, nella regione della Gagauzia, che rappresenta il tentativo di forze straniere, analogamente a quanto accaduto in Ucraina, di bloccare il percorso di avvicinamento della Moldova all'Unione europea; esorta vigorosamente la Russia a garantire la tutela dei diritti e delle proprietà di tutti i cittadini in Crimea, e in particolare di quelli appartenenti alle minoranze degli ucraini etnici e dei tatari di Crimea;

5.

condanna l'incessante e intollerabile intimidazione della società civile e dei rappresentanti dei media e della stampa in Crimea;

6.

si associa agli inviti ad avviare negoziati efficaci per una soluzione pacifica sotto gli auspici del gruppo di contatto dell'OSCE, ed è favorevole all'invio in Crimea di una missione di monitoraggio di pieno diritto da parte dell'OSCE;

7.

si compiace della firma, avvenuta il 21 marzo 2014, dei capitoli politici dell'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea; è favorevole a una rapida decisione in merito alla rimozione temporanea dei diritti doganali sulle esportazioni ucraine verso l'Unione;

8.

accoglie con favore la decisione assunta in marzo dal Consiglio dell'UE, di accelerare la firma degli accordi di associazione con la Moldova e la Georgia; sottolinea che gli strumenti di finanziamento dell'UE disponibili per la Moldova dovrebbero produrre risultati più rapidamente al fine di appoggiare il suo percorso europeo;

9.

ribadisce l'invito rivolto agli enti locali e regionali nel quadro della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap), affinché i paesi partner sostengano e condividano i valori e le prospettive europei;

10.

sostiene con convinzione la richiesta di democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto avanzata dal popolo ucraino;

11.

invita il governo ucraino a continuare a garantire, nel quadro dei suoi impegni internazionali, il pieno rispetto delle minoranze, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'Atto finale di Helsinki e alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

12.

raccomanda che una costituzione ucraina rinnovata, da redigere dopo le elezioni presidenziali del maggio 2014, sancisca il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e il rispetto dell'autonomia locale in linea con la Carta europea dell'autonomia locale;

13.

incita il governo ucraino ad avviare un ampio programma di riforme amministrative e strutturali, che preveda cambiamenti politici, economici e sociali, tra cui un processo sostenibile di decentramento e il trasferimento di responsabilità e risorse alle amministrazioni locali e regionali;

14.

fa osservare che la Crimea gode di uno status speciale di autonomia all'interno dello Stato ucraino. La garanzia del mantenimento di tale status dev'essere un'ulteriore base della strategia di risoluzione dell'attuale crisi;

15.

ribadisce il proprio pieno impegno a partecipare all'assistenza generale dell'UE agli enti regionali e locali volta a trovare soluzioni appropriate alla crisi e a condividere le buone pratiche e le competenze in materia di decentramento con i partner ucraini. Si impegna a favorire rapidamente lo sviluppo di una nuova relazione e di una più ampia attenzione civica nei confronti delle città e degli enti locali e regionali ucraini, nonché delle organizzazioni e delle società civili che sono schierate a favore della democrazia locale e dell'assunzione di responsabilità;

16.

chiede all'Ucraina di garantire uno svolgimento democratico e trasparente delle elezioni presidenziali del 25 maggio 2014 e auspica che vengano indette al più presto le elezioni politiche;

17.

incarica il Presidente del Comitato delle regioni di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea, alla presidenza greca del Consiglio dell'UE e all'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Bruxelles, 3 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Cfr. la risoluzione del CdR sul tema La situazione in Ucraina, adottata il 31 gennaio 2014 (COR-2014-00536-00-00-RES-TRA — RESOL-V-010).


PARERI

Commissione europea

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/7


Parere del Comitato delle regioni — Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014

2014/C 174/03

Relatore

Arnoldas Abramavičius (LT/PPE) sindaco e membro del consiglio comunale di Zarasai

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione — Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 —

COM(2013) 700 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Contesto politico e importanza dell'allargamento per gli enti locali e regionali e il CdR

1.

osserva che il presente parere sottolinea l'impegno del Comitato nei confronti del processo di allargamento, e mette in luce il ruolo fondamentale degli enti locali e regionali nel preparare all'allargamento sia gli Stati membri dell'UE che i paesi candidati, le loro amministrazioni ai diversi livelli e i loro cittadini; presenta qui di seguito la sua valutazione dei progressi compiuti e le sue proposte specifiche in merito ai paesi dei Balcani occidentali (Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo (1)), alla Turchia e all'Islanda, come pure le sue indicazioni per i futuri sviluppi in questo campo;

2.

ricorda che l'avvio del secondo strumento di assistenza preadesione è previsto per il 2014, e che il relativo finanziamento nel periodo 2014-2020 dovrebbe ammontare a 11,7 miliardi di euro;

3.

ribadisce l'importanza di migliorare la governance economica e la competitività nel processo di preadesione (2) allo scopo di soddisfare i criteri economici di adesione, vale a dire il conseguimento dello status di economia di mercato funzionante. Rileva in questo contesto l'importanza di garantire che le piccole e medie imprese nei paesi candidati siano adeguatamente preparate, in particolare quelle che operano in aree non metropolitane; l'importanza di tale questione è ulteriormente sottolineata dal fatto che nessuno dei paesi dei Balcani occidentali vanta in questo momento un'economia di mercato efficiente;

4.

ribadisce l'importanza di promuovere la parità tra uomini e donne nei paesi candidati e sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nel sensibilizzare i cittadini a questo tema;

5.

prende atto con rammarico dell'intenzione del governo islandese di ritirare la domanda di adesione, e osserva che l'adesione di tale paese avrebbe comportato benefici per entrambe le parti;

6.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione europea affinché tenga conto della situazione delle autonomie locali e regionali nei paesi candidati e potenziali candidati, come elemento essenziale per valutare l'avanzamento del decentramento e come requisito preliminare per un sistema efficace di governance multilivello.

Osservazioni generali

7.

accoglie con grande favore due approcci alla strategia di allargamento adottati di recente: 1) il primo, adottato dal Consiglio nel 2011, in base al quale i capitoli su sistema giudiziario, diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza vengono esaminati già nelle prime fasi dei negoziati di adesione, garantendo così che un sistema giudiziario ben funzionante e una lotta efficace alla criminalità organizzata e alla corruzione siano condizioni fondamentali per l'adesione e 2) il secondo, adottato dal Consiglio nel 2013, secondo cui vanno affrontati in primo luogo i fondamentali dell'economia e il rispetto dei criteri economici, essenziali per lo sviluppo economico e per creare un ambiente propizio agli affari e agli investimenti;

8.

fa presente che dall'esperienza di precedenti allargamenti emerge che la prospettiva dell'adesione è stata, per i paesi candidati, un fondamentale incentivo a varare le necessarie riforme politiche ed economiche;

9.

sottolinea che l'adesione costituisce un processo bidirezionale, nel cui quadro occorre non soltanto che i paesi candidati siano adeguatamente preparati, ma anche che l'UE sia in grado di integrare tali nuovi Stati membri e si adoperi per sostenerli nel superamento delle sfide cui fanno fronte;

10.

è fermamente convinto della necessità di rispettare il principio dei rapporti di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e gli altri paesi, e del ruolo e dell'importanza di sviluppare una cooperazione transfrontaliera e regionale tra questi paesi;

11.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire che durante i preparativi all'adesione tutti i paesi candidati siano in grado di beneficiare del secondo Strumento di assistenza preadesione;

12.

prende atto dell'importanza delle connessioni energetiche e di quelle di trasporto ai fini dello sviluppo sostenibile delle regioni, e si compiace dell'attenzione che la Commissione dedica a tale questione nella recente comunicazione sulla strategia di allargamento;

13.

ribadisce l'importanza di livelli di governo locali e regionali efficienti e richiama l'attenzione sulle raccomandazioni dirette a rafforzare l'autonomia locale e a dare maggiore priorità alla riforma della pubblica amministrazione nei paesi in fase di preadesione;

14.

accoglie con favore il proposito della Commissione di attivarsi nella promozione della libertà di espressione nei paesi in fase di preadesione, e osserva che i mezzi di informazione locali e regionali dispongono generalmente di minori risorse finanziarie e sono molto più soggetti alle pressioni esterne, e pertanto necessitano di assistenza e formazione in misura maggiore;

15.

constata che l'integrazione efficace dei Rom dipende essenzialmente dagli enti locali, e chiede che venga dedicata maggiore attenzione alla capacità di intervento in tale campo degli enti locali dei paesi in fase di preadesione interessati;

16.

ribadisce l'importanza del sostegno della cittadinanza al processo di allargamento e sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali, e della società civile, nel mobilitare i cittadini intorno a questo dibattito, e nel provvedere a una comunicazione bidirezionale tra le istituzioni degli Stati membri e dell'UE e i cittadini;

17.

ritiene che lo sviluppo delle strategie macroregionali sia un utile strumento di cooperazione per affrontare le sfide comuni a più regioni e per iniziare una collaborazione concreta tra Stati già membri dell'UE, paesi candidati e potenziali candidati mediante uno sforzo collettivo che consenta di impiegare i fondi disponibili in modo più efficace e per progetti comuni;

18.

invita i partner, soprattutto degli Stati membri dell'UE confinanti con paesi in fase di preadesione, ad approfittare delle opportunità di cooperazione transfrontaliera e decentrata per garantire una cooperazione più intensa e più ampia con gli enti locali e regionali di tali paesi, considerando la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e i nuovi strumenti finanziari a supporto;

19.

auspica di proseguire la cooperazione con la Commissione sul programma Strumento per l'amministrazione locale, che è stato predisposto per gli enti locali e regionali dei paesi dei Balcani occidentali, della Turchia e dell'Islanda, ed è inteso ad accrescere la loro comprensione, anzitutto a livello locale e regionale, dei principi basilari dell'UE. Raccomanda di estendere la disponibilità di tale strumento a tutti i paesi del partenariato orientale interessati;

20.

ritiene che la Commissione dovrebbe prendere chiaramente posizione in merito agli sforzi intrapresi da alcuni paesi del partenariato orientale per aderire all'UE;

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Paesi candidati

Islanda

21.

constata che l'Islanda, in quanto democrazia consolidata ed efficiente, nonché economia di mercato matura, corrisponde pienamente ai requisiti politici ed economici richiesti per l'adesione;

22.

ricorda che sono stati aperti 27 capitoli negoziali, e che 11 di essi sono stati chiusi in via provvisoria;

23.

osserva che il governo islandese ha sospeso il processo di adesione e spera che in materia sarà indetto un referendum nazionale;

24.

sottolinea il proprio impegno a proseguire la cooperazione con l'associazione islandese degli enti locali al fine di preparare tali enti all'adesione, in particolare attraverso il già costituito comitato consultivo misto, nel caso in cui l'Islanda decidesse di riprendere i negoziati di adesione;

25.

ribadisce il proposito di continuare a sostenere la costruzione di capacità a livello locale, ad esempio nel quadro dello Strumento per l'amministrazione locale;

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

26.

constatando che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stato il primo paese a firmare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE, che essa ha ottenuto già nel 2005 lo status di paese candidato, che ha efficacemente soddisfatto i criteri politici per l'appartenenza all'UE, e che la Commissione ha raccomandato l'apertura di negoziati di adesione entro cinque anni dalla firma dell'accordo di stabilizzazione e associazione, si rammarica del rinvio della relativa decisione da parte del Consiglio, e invita quest'ultimo a decidere affermativamente nel 2014;

27.

sostiene gli sforzi fatti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per accrescere la propria capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione e insiste sulla necessità di intensificare tali sforzi nei settori dello Stato di diritto (comprese l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione), della libertà d'espressione e dei mezzi di informazione. Sottolinea altresì che è essenziale mantenere relazioni di buon vicinato, risolvendo tra l'altro, con gli auspici delle Nazioni Unite, la questione del nome sulla base di una soluzione accettabile per le parti;

28.

si compiace dei progressi compiuti in direzione del decentramento della governance, elemento importante dell'accordo quadro di Ohrid, e chiede che vengano compiuti ulteriori passi in avanti nel settore del decentramento amministrativo e finanziario, concentrandosi in particolare sulla piena attuazione del relativo quadro giuridico e garantendo un adeguato finanziamento e una consultazione continua tra autorità centrali e locali;

29.

sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità amministrative del paese per garantire un uso e una gestione efficaci dei fondi UE. Invita a dedicare maggiore attenzione alle limitate capacità nazionali di programmazione e di assorbimento dei fondi dello strumento di preadesione nel quadro del sistema di attuazione decentrato, e raccomanda di rafforzare i sistemi nazionali di gestione e di controllo;

30.

ricorda che il finanziamento del livello comunale, sebbene costituisca un requisito preliminare della sostenibilità finanziaria, permane insufficiente. Tra le misure in questo settore potrebbe figurare il trasferimento ai comuni di una quota maggiore dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

31.

ribadisce l'importanza di coordinare lo sviluppo regionale e si rammarica del fatto che la legislazione in materia non sia stata applicata pienamente, e che gli organismi responsabili dello sviluppo economico regionale debbano subire ulteriori riduzioni del loro già inadeguato bilancio;

32.

si compiace dell'importante lavoro eseguito dall'Associazione nazionale dei poteri locali al fine di introdurre iniziative di e-governance nell'amministrazione pubblica comunale, e invita a condividere tale esperienza. Chiede al governo nazionale di sostenere le attività del centro di formazione dell'Associazione nazionale dei poteri locali al fine di accrescere le capacità delle amministrazioni locali.

Montenegro

33.

si compiace dei risultati ottenuti dal Montenegro, a partire dalla dichiarazione di indipendenza nel 2006, nel campo della costruzione di capacità di governo e di amministrazione locale;

34.

prende atto dei progressi compiuti nei negoziati di adesione, avviati nel giugno 2012, e si compiace dell'apertura dei negoziati sui capitoli 23 — Diritti giudiziari e fondamentali; 24 — Giustizia, libertà e sicurezza; 20 — Politica delle imprese e politica industriale; 6 — Diritto delle società; 5 — Appalti pubblici, in seguito alla chiusura provvisoria di due capitoli (Scienza e ricerca e Istruzione e cultura);

35.

si compiace del fatto che siano state predisposte le strutture necessarie per dei negoziati di adesione caratterizzati dalla partecipazione di rappresentanti della società civile, e che siano stati fatti ulteriori sforzi per accrescere la trasparenza e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali politici;

36.

invita il governo montenegrino a proseguire le riforme volte a costituire un'amministrazione trasparente, efficiente e responsabile e sollecita l'attuazione in tempi rapidi della nuova legge sulla funzione pubblica e sui dipendenti statali a livello locale;

37.

fa osservare che lo strumento di assistenza preadesione costituisce un importante campo di prova delle capacità del paese candidato di gestire i fondi di preadesione e i fondi strutturali una volta ultimato il processo di adesione, e invita il Montenegro a rafforzare la propria capacità amministrativa nel quadro delle strutture già esistenti del fondo di assistenza preadesione e a intervenire per preparare adeguatamente tali strutture al fine di accrescere la propria capacità di assorbire i fondi di preadesione;

38.

osserva che il Montenegro deve continuare a lavorare per soddisfare i criteri economici per l'adesione, garantendo che le proprie piccole e medie imprese siano adeguatamente preparate a far fronte alla pressione concorrenziale derivante dall'ingresso nell'UE;

Serbia

39.

si compiace della decisione di avviare negoziati di adesione con la Serbia nel gennaio 2014, che ha confermato il percorso della Serbia verso l'adesione. Accoglie inoltre con favore l'avvio dei preparativi per i negoziati di adesione, e in particolare dell'esame analitico (screening) dell'acquis dell'UE eseguito nel settembre 2013 in seguito all'entrata in vigore, il 1o di tale mese, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

40.

sottolinea l'importanza di una accordo pacifico e a vasto raggio ai fini della normalizzazione delle relazioni con il Kossovo (1), e si compiace dei progressi realizzati nel 2013 nell'attuazione dei criteri politici del processo di stabilizzazione e di associazione;

41.

in considerazione dell'importanza del livello regionale per lo sviluppo sostenibile, sottolinea il grande significato della dichiarazione adottata dall'assemblea provinciale della Voivodina (3) sulla protezione dei propri diritti giuridici, e osserva che non è stata ancora adottata la legge, prevista dalla costituzione serba, sulle risorse proprie della Voivodina.

42.

invita a proseguire nel processo di decentramento per rafforzare ulteriormente le competenze degli enti locali. Si rammarica del limitato coinvolgimento del Consiglio nazionale per il decentramento e della persistente insufficienza della consultazione degli enti locali nell'ambito del processo decisionale per l'elaborazione di leggi con implicazioni a livello locale;

43.

chiede che venga risolta immediatamente la questione ancora in sospeso dello statuto della Provincia autonoma di Voivodina dopo che la Corte costituzionale della Serbia ha decretato che alcune disposizioni dello statuto sono in contrasto con la costituzione;

44.

segnala che l'attuazione del quadro giuridico esistente per le autonomie locali rimane molto limitata e che le responsabilità continuano a essere esercitate a livello locale senza un'analisi adeguata delle capacità e delle risorse necessarie. Il quadro giuridico per le autonomie locali deve ancora essere chiarito e correttamente applicato;

45.

si rallegra dei progressi compiuti nell'ambito della politica regionale e del coordinamento degli strumenti strutturali e osserva che occorre garantire un'ulteriore e adeguata capacità di attuazione a livello locale, in particolare sotto forma di un iter solido per i progetti, basato su strategie pertinenti;

46.

ricorda l'invito rivolto dalla Commissione alla Serbia, a proseguire il lavoro volto a consolidare lo Stato di diritto, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata e promuovere la libertà d'informazione, la lotta contro la discriminazione e la protezione delle minoranze;

47.

propone di costituire un comitato consultivo misto con la Serbia una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Turchia

48.

ritiene che la Turchia e l'Unione europea debbano fare sforzi particolari per superare le tensioni attuali continuando a far avanzare i negoziati in uno spirito di cooperazione, sul modello dei positivi sviluppi bilaterali registrati nell'ultimo periodo. Nell'interesse delle due parti, la prospettiva di adesione della Turchia dev'essere accompagnata da riforme che consolidino lo Stato di diritto e garantiscano il pluralismo;

49.

accoglie favorevolmente la recente riforma che introduce un rafforzamento delle competenze dei governatori provinciali, ma chiede che tale riforma venga attuata, per contribuire alla regionalizzazione della Turchia e al rafforzamento della democrazia regionale grazie all'elezione democratica dei governatori;

50.

si compiace della recente apertura dei negoziati sul capitolo 22 Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali e sulla strategia nazionale per lo sviluppo regionale, e auspica che questi progressi contribuiranno alla riduzione delle disuguaglianze tra regioni e tra città e campagna;

51.

si preoccupa per la difficile situazione cui alcuni rappresentanti locali eletti fanno fronte in Turchia nello svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanti delle rispettive circoscrizioni, e chiede che essi siano trattati nel rispetto della legge e in un clima di fiducia, in linea con le raccomandazioni del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (4);

52.

concorda con la Commissione sulla necessità di proseguire le riforme dell'ordinamento giuridico turco per poter garantire la tutela delle libertà di espressione, d'informazione, di religione, di riunione e di associazione, garantendo così la sostenibilità delle attuali politiche riformatrici;

53.

sollecita a istituire quanto prima le corti d'appello regionali, che per legge sarebbero dovute entrare in funzione dal giugno 2007, e a considerare un obiettivo prioritario la formazione permanente di giudici e pubblici ministeri di tali organi; sottolinea che rendere operative le corti d'appello regionali costituisce un importante passo avanti per garantire l'efficienza del sistema giudiziario e per ridurne l'arretrato;

54.

ribadisce la propria delusione per il mancato rispetto degli impegni derivanti dal protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione UE-Turchia e invita la Turchia a procedere all'attuazione integrale di detto protocollo, sottolineando che un ulteriore ritardo può comportare nuove ripercussioni sul processo di adesione;

55.

sottolinea inoltre che le relazioni di buon vicinato sono un elemento essenziale della preparazione all'adesione, e che qualunque tipo di minaccia o azione rivolta contro uno Stato membro e i suoi diritti sovrani costituisce una grave violazione dei valori comuni europei;

56.

esprime preoccupazione riguardo ai recenti sviluppi in Turchia e sottolinea l'importanza di una magistratura indipendente. Ricorda che la Turchia è candidata all'adesione all'UE e, in questo senso, si è impegnata a soddisfare nella loro totalità i criteri politici di Copenaghen;

57.

rileva che sono state manifestate delle preoccupazioni circa il fatto che il governo turco non sempre realizza consultazioni o valutazioni d'impatto sufficienti con gli enti locali, anche riguardo a provvedimenti legislativi fondamentali quali la recente legge sui comuni metropolitani. Un'ampia discussione su tale legge avrebbe potuto costituire un utile progresso in quella direzione, e un contributo concreto all'attuazione del principio della governance multilivello;

58.

si compiace dei recenti progressi nella devoluzione di poteri alle autonomie locali, di cui si notano le conseguenze nella nuova legge sui comuni metropolitani, che ha esteso la portata delle competenze comunali e in tal modo ha tenuto parzialmente conto delle critiche espresse dal Congresso del Consiglio d'Europa (5) a proposito delle scarse capacità dei comuni più piccoli di fornire servizi pubblici. Si rammarica tuttavia del fatto che non siano state ascoltate le raccomandazioni del Congresso riguardanti la necessità di rafforzare i comuni consentendo loro di aumentare le entrate;

59.

si compiace del fatto che il decentramento e la devoluzione di poteri agli enti locali siano stati discussi nell'ambito dei lavori per l'elaborazione di una nuova costituzione e della recente adozione del pacchetto sulla democratizzazione, nonché in relazione ai diritti della minoranza curda e delle altre minoranze; sottolinea il crescente consenso sulla necessità di superare le riserve della Turchia circa la Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa;

60.

accoglie con grande favore le disposizioni del pacchetto sulla democratizzazione, che prevedono il decentramento del sistema educativo e i diritti dei partiti politici in materia di propaganda, consentendo l'impiego, oltre al turco, di altre lingue e dialetti; si compiace inoltre che tali nuove disposizioni autorizzino a ripristinare gli antichi nomi di località o insediamenti in lingue diverse dal turco oppure a trascriverli in alfabeti diversi da quello utilizzato dalla lingua turca;

61.

invita le autorità turche a collaborare da vicino con la Commissione europea per stabilire quali programmi potrebbero essere impiegati, a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA), per promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni sud-orientali nel quadro dei negoziati sul capitolo 22;

62.

si rammarica del tasso estremamente basso di partecipazione femminile alla politica svolta a livello locale ed esorta tutti i partiti politici a candidare un maggior numero di donne alle prossime elezioni locali;

63.

accoglie con favore il rafforzamento delle istituzioni implicate nell'attuazione dell'assistenza preadesione attraverso la formazione e l'assistenza tecnica; raccomanda di compiere ulteriori sforzi al fine di rafforzare le capacità amministrative degli enti locali;

64.

approva ulteriori misure volte a migliorare la trasparenza e incoraggia a proseguire nel contrasto della corruzione, in particolare a livello comunale, nonché ad adottare misure volte a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e la partecipazione;

65.

invita la Turchia e le altre parti coinvolte a sostenere attivamente i negoziati in corso nell'ambito delle Nazioni Unite per trovare una soluzione equa, globale e durevole della questione cipriota; invita altresì la Turchia a contribuire al processo di pace iniziando a ritirare i propri militari da Cipro e restituendo la zona chiusa di Famagosta ai suoi legittimi abitanti, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto dei principi sui quali si fonda l'UE;

66.

tenendo conto dei negoziati in corso, chiede ancora una volta che il gruppo di lavoro del Comitato delle regioni sulla Turchia sia trasformato in comitato consultivo misto;

I paesi candidati potenziali

67.

tenendo conto dell'aspirazione dei paesi candidati potenziali a fare progressi verso l'adesione, e dell'intensificazione dei contatti che coinvolgono gli attori locali e regionali, auspica la costituzione di comitati consultivi misti con ciascuno dei paesi candidati potenziali della regione dei Balcani occidentali;

Albania

68.

prende atto dei progressi compiuti verso un sistema in cui siano garantiti i principi di libera e leale concorrenza nelle elezioni nazionali (6) e locali (2011) (7), oltre che dei progressi generali verso il rispetto delle condizioni politiche necessarie all'avvio dei negoziati di adesione all'UE;

69.

rilancia la raccomandazione formulata dalla Commissione nell'ottobre 2012 e ancora nel 2013 di concedere all'Albania lo status di paese candidato purché sia attuata una serie di riforme strutturali; esorta l'Albania a fare progressi in ambiti quali la riforma della pubblica amministrazione, l'indipendenza del potere giudiziario, la lotta alla corruzione, il contrasto della criminalità organizzata e la protezione dei diritti umani;

70.

osserva che sono stati registrati progressi limitati nell'ambito della politica regionale e nel coordinamento degli strumenti di politica strutturale. In vista dell'accredito relativo allo strumento di assistenza preadesione, vanno rafforzati ulteriormente i sistemi di gestione e di controllo per ridurre al minimo i rischi di ritardi e disimpegni. Occorre inoltre migliorare la capacità di programmazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di un iter solido per i progetti;

71.

prende atto dei piani delle autorità albanesi per la riduzione del numero delle unità amministrative locali e insiste sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra l'efficienza amministrativa e la legittimità democratica e di garantire, in tale processo, l'accessibilità a tutti i cittadini;

72.

accoglie favorevolmente l'adozione della legge in materia di urbanistica (aprile 2013), che costituisce un passo verso la creazione di autonomie locali efficaci e moderne, ma deplora che l'attuazione di tale legge rimanga estremamente lenta;

73.

constata con rammarico che, nonostante i miglioramenti amministrativi in corso, gli enti locali dispongano tuttora di risorse finanziarie e amministrative assai limitate per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, e che le loro entrate sono calate del 21 %;

74.

deplora altresì che i loro sistemi di gestione delle risorse umane e di controllo finanziario rimangano deboli; ritiene che ciò abbia ostacolato la loro efficacia e limitato il ruolo degli enti locali e delle loro associazioni nel rafforzare il coordinamento tra il governo centrale e le amministrazioni locali. Chiede quindi che vi sia un più stretto coordinamento tra i livelli di governo centrale e locale e che sia rafforzato il ruolo delle associazioni di enti locali;

75.

mette in risalto le gravi lacune che rimangono, anche a livello locale, sul piano del controllo della corruzione, e chiede che sia nominato un coordinatore anticorruzione con un mandato forte, che proceda a una valutazione dell'impostazione generale della lotta alla corruzione;

76.

si rallegra del fatto che esiste una strategia nazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei Rom e del corrispondente piano d'azione nazionale; sottolinea la necessità di rispettare gli impegni assunti nei due documenti;

Bosnia-Erzegovina

77.

constata con rammarico che la Bosnia-Erzegovina ha compiuto progressi assai limitati sul fronte del miglioramento della funzionalità e dell'efficienza di tutti i livelli di governo. Esprime preoccupazione per lo stallo nel processo di integrazione nell'UE e ritiene che siano ancora necessari sforzi sostanziali per soddisfare le condizioni richieste per una candidatura credibile;

78.

sottolinea inoltre che le autorità della Bosnia-Erzegovina non hanno compiuto passi avanti verso la creazione della struttura necessaria alla gestione decentrata dei fondi UE; questo ritardo rischia di compromettere l'assistenza finanziaria dell'UE nel quadro dello strumento di assistenza preadesione e quest'anno ha già cagionato al paese la perdita di una parte dei suddetti fondi;

79.

segnala una mancanza di chiarezza riguardo alla ripartizione delle competenze tra gli enti, i cantoni e i comuni, con un livello relativamente basso di autonomia finanziaria a livello comunale;

80.

osserva che l'attuale situazione politica della Bosnia-Erzegovina si ripercuote negativamente sulla capacità del paese di parlare con una sola voce riguardo alle questioni europee. Al fine di coordinare le questioni europee a tutti i livelli di governo, considera importante rafforzare il ruolo della direzione per l'Integrazione europea o, in alternativa, creare a tal fine un meccanismo analogo. Rileva che la Commissione è stata costretta a rinviare ulteriori discussioni sul secondo strumento di assistenza preadesione in assenza di un tale meccanismo;

81.

si rammarica che l'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina abbia compiuto solo progressi molto limitati nell'adozione della legislazione riguardante l'UE. I dissidi politici continuano ad avere conseguenze negative sul funzionamento dell'Assemblea;

82.

esorta a tenere conto dei risultati del gruppo di esperti creato con il sostegno degli Stati Uniti e dell'UE, che ha elaborato alcune raccomandazioni sulla riforma della costituzione federale volte a migliorare le costose e complesse strutture di governance del paese, caratterizzate da una certa sovrapposizione di competenze tra la Federazione, i cantoni e i comuni. Si compiace che il suddetto gruppo di esperti abbia fondato le proprie raccomandazioni su un processo di consultazione ampio e partecipativo, che ha coinvolto tutti i livelli di governo, incluso quello locale, grazie alla partecipazione dei comuni e delle città della Federazione e della società civile;

83.

insiste sulla necessità di rafforzare la protezione dei diritti umani, anche attraverso l'attuazione di strategie mirate già adottate;

84.

invita tutte le entità della Federazione a mantenere un dialogo politico costruttivo con le altre entità e con le autorità federali;

Kosovo  (1)

85.

si compiace della decisione del Consiglio di avviare i negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo;

86.

approva altresì la decisione del Consiglio di cooperazione regionale (CCR) di modificare il proprio statuto per consentire al Kosovo di partecipare a pieno titolo. La formula adottata per la partecipazione del Kosovo al CCR costituisce una buona base per l'estensione di detta partecipazione ad altri forum regionali;

87.

si rallegra della partecipazione attiva e costruttiva del Kosovo e della Serbia al dialogo promosso dall'UE e rileva l'importanza di una soluzione pacifica e globale delle controversie tra le due parti per lo sviluppo dell'intera regione;

88.

segnala che, pur esistendo le strutture fondamentali della governance a livello sia centrale che locale, il livello comunale rimane debole e bisognoso di finanziamenti adeguati e di capacità amministrative. Chiede che si facciano ulteriori sforzi per migliorare l'attuazione della legislazione, la responsabilità e la trasparenza dell'amministrazione, anche a livello comunale, e che gli enti locali siano aiutati a proseguire nel processo di decentramento;

89.

si compiace del fatto che gli enti locali siano riusciti a rafforzare le loro capacità, anche per quanto riguarda il ritorno e il reintegro dei rifugiati e degli sfollati, la trasparenza delle informazioni relative alla gestione e al bilancio e la rendicontazione circa le decisioni a livello comunale;

90.

insiste sull'importanza di un'amministrazione trasparente ed efficace, e invita le autorità kosovare a esaminare con la massima attenzione le raccomandazioni della Commissione riguardanti la necessità di contrastare la criminalità organizzata e la corruzione e di creare un efficace sistema giudiziario e amministrativo pubblico;

91.

constata che la collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni governative del Kosovo continua a svolgersi prevalentemente in modo occasionale e dovrebbe essere migliorata, in particolare per quanto riguarda la definizione e l’attuazione delle politiche pubbliche;

92.

torna a sottolineare la necessità di promuovere lo Stato di diritto, pietra angolare del processo di stabilizzazione e di associazione. In tale contesto, si compiace in modo particolare della continuazione del dialogo strutturato sullo Stato di diritto, che consente di sostenere e guidare il Kosovo in quest'ambito, anche attraverso le discussioni sul futuro della Missione dell'UE per lo Stato di diritto in Kosovo (EULEX);

93.

propone negoziati ulteriori per conferire uno status speciale di autonomia locale all'enclave regionale a maggioranza serba intorno a Mitrovica nel Kosovo settentrionale.

Bruxelles, 2 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Questa denominazione lascia impregiudicate le posizioni concernenti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo.

(2)  Cfr. comunicazione della Commissione Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 COM(2013) 700 final

(3)  Dichiarazione del 21 maggio 2013 dell'assemblea provinciale della Voivodina sulla protezione dei diritti costituzionali e giuridici della Provincia autonoma di Voivodina.

(4)  Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, raccomandazione 301 (2011), Local and regional democracy in Turkey [Democrazia locale e regionale in Turchia], Strasburgo, 22-24 marzo 2011.

(5)  Idem.

(6)  Le elezioni si sono svolte nel giugno 2013. Cfr. la relazione di avanzamento del PE sull'Albania, presentata dal relatore Nikola Vuljanić (GUE/NGL), riunione AFET del 25 novembre 2013.

(7)  Cfr. la relazione sulla missione di monitoraggio dell'OSCE e del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dell'8 maggio 2011, http://www.osce.org/odihr/77446.


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/15


Parere del Comitato delle regioni — Energia a prezzi accessibili per tutti

2014/C 174/04

Relatore

Christian Illedits, membro del parlamento del Land Burgenland (AT/PSE)

Testo di riferimento

Lettera della presidenza greca del Consiglio dell'UE del 4 novembre 2013

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

constata che la povertà energetica colpisce già oggi ampie fasce della popolazione europea, e sottolinea la necessità di adottare misure efficaci a breve, medio e lungo termine per contenere e ridurre tale fenomeno che si ripercuote direttamente sulla salute pubblica e sulla qualità della vita dei cittadini;

2.

fa presente che la forbice tra il rincaro delle tariffe energetiche e l'aumento dei redditi continua ad allargarsi, e richiama l'attenzione sul fatto che questa situazione rischia di favorire una costante diffusione della povertà energetica in tutti gli Stati membri dell'UE;

3.

chiede pertanto l'adozione di misure che perseguano obiettivi sia di breve termine (ad es. aiuti di emergenza in situazioni estreme) sia di medio e lungo termine (ad es. misure volte a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre il consumo energetico, passaggio a sistemi energetici sostenibili, produzione locale di energia da fonti rinnovabili, gestione ottimale delle esigenze di spostamento ecc.);

4.

osserva che nei dibattiti a livello dell'UE il concetto di «povertà energetica» viene spesso ridotto alla difficoltà, più limitata, di far fronte ai costi del riscaldamento invernale, quando invece si tratta di un concetto più ampio, in quanto anche l'energia necessaria per la comunicazione, la mobilità e l'igiene — tutti elementi indispensabili ai fini della partecipazione sociale — deve continuare ad essere disponibile a prezzi accessibili. Le famiglie e i nuclei familiari si trovano schiacciati tra la diminuzione del loro reddito e l'aumento delle bollette energetiche, il che rende loro impossibile riscaldare adeguatamente l'abitazione o li induce a ripiegare su fonti energetiche di scarsa qualità, spesso nocive alla salute o all'ambiente, oppure a doversi indebitare e a limitare le loro possibilità di spostamento;

5.

fa presente che la povertà energetica va considerata in primo luogo come un aspetto della povertà in generale e va affrontata essenzialmente mediante le politiche nazionali ed europee in materia di occupazione, questioni sociali, competitività, sviluppo regionale e coesione, e che devono essere previste misure pertinenti in coordinamento con l'Unione europea. Tuttavia, dato che l'UE condivide con gli Stati membri la competenza in materia di politica energetica, e inoltre adotta misure politiche in altri settori (mercato unico, cambiamenti climatici, ecc.) che incidono sui prezzi dell'energia e sull'accesso a quest'ultima, numerose sono le argomentazioni a favore del fatto di affrontare il problema della povertà energetica specificamente nel quadro della politica energetica.

Per assicurare un approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, l'UE deve anzitutto garantire che l'offerta sul mercato dell'energia sia sufficiente, che si combatta la formazione o l'abuso di posizioni monopolistiche e che gli strumenti per promuovere la transizione energetica presentino un buon rapporto costi-efficacia. Sottolinea, inoltre, che un'efficace politica UE in materia di energia e ambiente è senz'altro compatibile con una politica industriale risoluta e con la competitività internazionale delle imprese europee;

6.

ritiene pertanto necessario definire il concetto di «povertà energetica» a livello dell'UE per promuovere il riconoscimento del problema sul piano politico, da un lato, e garantire certezza giuridica alle misure di lotta alla povertà energetica, dall'altro. Tale definizione dovrà essere flessibile in considerazione delle situazioni diverse dei singoli Stati membri e delle loro regioni, per poter tenere conto dei sistemi energetici, dei livelli di reddito e delle strutture sociali differenti delle varie aree dell'UE;

7.

alla luce di queste considerazioni, propone di introdurre, quale base per una discussione, una definizione quantitativa della povertà energetica che potrebbe avere come riferimento un tetto massimo unico per tutta l'UE della quota di reddito che un nucleo familiare spende per l'energia; altri criteri potrebbero essere integrati in tale definizione, come ad esempio il «diritto di accesso a servizi energetici appropriati» o un tetto massimo per poter disporre di un «alloggio dignitoso»;

8.

constata che, nonostante la pressione da parte del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e di altre parti interessate, la Commissione europea non ha finora affrontato sufficientemente la questione della povertà energetica come una sfida politica di rilievo;

9.

sottolinea che il basso livello di reddito e di protezione sociale (in particolare nei nuovi Stati membri), da una parte, e gli effetti delle misure di austerità (adottate soprattutto negli Stati membri dell'Europa meridionale), dall'altra, sono fattori diretti di rischio di povertà energetica. Un fattore di rischio indiretto dell'aumento della povertà energetica è da considerare anche il fatto che i prezzi dell'energia crescono in media più del reddito delle famiglie, facendo aumentare sempre più il numero di cittadini colpiti da questo fenomeno;

10.

chiede quindi all'UE di adottare al più presto misure per aiutare le economie più vulnerabili (soprattutto delle regioni incluse nell'obiettivo di convergenza) a superare le difficoltà dovute al forte aumento delle tariffe energetiche a fronte di redditi in debolissima crescita o addirittura in diminuzione per ampi strati sociali;

11.

in questo contesto chiede che venga completato il mercato interno dell'energia dell'UE, il quale punta a un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile, mantenendo al tempo stesso i prezzi al più basso livello possibile; sono necessari maggiori investimenti a favore delle reti di distribuzione, delle infrastrutture di trasmissione, delle interconnessioni e dello sviluppo di reti intelligenti;

12.

osserva che in tale contesto occorre sviluppare e commercializzare fonti rinnovabili di energia in maniera più efficiente possibile sotto il profilo dei costi. Nel caso in cui siano fissate quote obbligatorie di energie rinnovabili, i fornitori di energia dovrebbero poter decidere essi stessi come investire nell'energia eolica, in quella solare, nella biomassa o in altre risorse. Le aziende municipalizzate devono quindi poter essere libere di scegliere la soluzione più economica per la loro energia pulita. Un altro buon modo di mettere le esigenze dei consumatori al centro dell'attenzione sarebbe rappresentato, ad esempio, dalla creazione di cooperative o di forme organizzative analoghe per la produzione di energia rinnovabile o per il miglioramento dell'efficienza energetica;

13.

ritiene che i futuri aiuti nel settore dell'energia attraverso i fondi strutturali dell'UE debbano dare diritto di precedenza ai progetti relativi alla riduzione dell'impiego dei combustibili fossili e nucleari, al passaggio ad altre fonti energetiche e all'eliminazione della povertà energetica, ed esorta la Commissione europea a tenere presenti questi obiettivi al momento di elaborare i relativi programmi;

14.

chiede pertanto che sia attuata una politica che contribuisca a ridurre i costi energetici attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e il riorientamento dell'approvvigionamento energetico verso fonti di energia maggiormente decentrate;

15.

nel programmare la ripartizione dei fondi strutturali occorre tenere conto, oltre che delle famiglie, anche dei settori consumatori di energia più vulnerabili.

Anziché continuare a sovvenzionare i combustibili fossili, occorre affrontare insieme le sfide in materia di politica climatica e quelle sociali

16.

fa presente che il tema dell'energia a prezzi accessibili sta assurgendo in tutto il mondo a nuova priorità politica, indipendentemente dalle implicazioni legate ai cambiamenti climatici. A un primo sguardo, la necessità di risorse finanziarie per lo sviluppo di energia rinnovabile e la domanda di energia a prezzi accessibili appaiono in conflitto tra loro;

17.

fa tuttavia presente che i costi (diretti e derivati) sociali ed ambientali dei combustibili fossili e dell'energia nucleare sono di gran lunga superiori a tutti gli altri costi dell'energia. Buona parte di tali costi non si riflette però sui mercati e sui prezzi;

18.

osserva che la politica europea e degli Stati membri ha mostrato finora scarsa attenzione verso i numerosi vantaggi dei sistemi intelligenti di distribuzione che coniugano insieme diverse fonti energetiche rinnovabili, verso l'orientamento della domanda di energia rinnovabile e verso gli investimenti nell'efficienza energetica;

19.

sottolinea che non vi è alcun motivo per mettere i cittadini colpiti dalla povertà energetica e altri consumatori di energia gli uni contro gli altri. Il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e la lotta alla povertà energetica non sono in insormontabile contrasto, ma al contrario questi due tipi di misure si completano a vicenda;

20.

prende atto delle considerazioni presentate dalla Commissione europea riguardo agli elementi che influiscono sui prezzi dell'energia nell'UE e constata che una serie di fattori contribuisce al problema dell'accessibilità economica dell'energia. In ogni caso è certo che gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile a livello locale e regionale consentono di creare posti di lavoro e di ridurre, almeno a medio termine, la povertà energetica.

Impatto della povertà energetica

21.

osserva con preoccupazione che nell'UE, dal 2005 al 2011, i prezzi dell'energia elettrica hanno fatto registrare un aumento medio del 29 % per le famiglie e l'industria. Nello stesso periodo, tale aumento è stato soltanto del 5 % negli Stati Uniti e addirittura di appena l'1 % in Giappone. Fa osservare che nello stesso periodo il prezzo del barile di petrolio è raddoppiato sui mercati internazionali e che tra il 2001 e il 2011 è addirittura quadruplicato;

22.

sottolinea che la crescita della povertà energetica minaccia in particolare i nuovi Stati membri e i paesi dell'Europa meridionale colpiti dalla crisi. L'allargarsi del divario tra la crescita dei redditi e il rincaro delle tariffe dell'energia, come anche l'aumento della povertà in generale e la mancanza iniziale di misure volte a migliorare l'efficienza energetica del patrimonio abitativo in rapido degrado e delle infrastrutture energetiche hanno fatto sì che il problema della povertà energetica interessi ormai ampie fasce della popolazione;

23.

fa osservare, a questo riguardo, che la povertà energetica colpisce tra 50 e 125 milioni di cittadini in Europa. In Bulgaria, Portogallo, Lituania, Romania, Cipro, Lettonia e a Malta già il 30 % della popolazione non è più in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione e si trova a far fronte a bollette energetiche sproporzionate. Nel frattempo, anche il 20 % dei cittadini greci, polacchi, italiani, ungheresi e spagnoli si trova a dover affrontare gli stessi problemi. Il rapido aumento delle tariffe dell'energia (rispetto all'andamento dei redditi) fa temere che la povertà energetica si diffonda anche ad altre parti della popolazione, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

24.

conviene quindi sul fatto che la povertà energetica rappresenta un indicatore di privazione materiale misurabile nei sondaggi sul reddito, sull'inclusione sociale e sulle condizioni di vita e attraverso la domanda «Può permettersi di riscaldare adeguatamente la Sua abitazione o di soddisfare le Sue esigenze di spostamento quando occorre?» (Eurostat, 2012);

25.

esprime pertanto soddisfazione per il fatto che nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, rispettivamente, del gas naturale si chiede agli Stati membri di definire il concetto di «cliente vulnerabile». Anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha proposto di adottare una definizione comune europea della «povertà energetica» e di armonizzare le statistiche esistenti in materia, in modo da poter valutare al meglio la situazione di questo fenomeno in Europa;

26.

condivide inoltre la previsione secondo cui il numero delle famiglie colpite dalla povertà energetica potrebbe aumentare, e propone di incitare gli Stati membri a dar seguito all'impegno di definire il concetto di «cliente vulnerabile».

Coinvolgimento degli enti locali e regionali

27.

ricorda che il compito degli enti locali e regionali consiste anche nel fornire ai loro cittadini consigli imparziali sul modo in cui migliorare l'efficienza energetica delle loro abitazioni. Questo intervento promuove la creazione di occupazione nei settori legati all'edilizia, grazie alla riconversione della loro attività verso la riabilitazione energetica del parco alloggi esistente, e contribuisce quindi a ridurre il tasso di povertà energetica e le emissioni di CO2 e a promuovere l'innovazione tecnologica;

28.

si rende inoltre conto che, viste le notevoli disparità sociali e geografiche nell'incidenza della povertà energetica nell'UE, il livello migliore in cui attuare le misure concrete è quello locale;

29.

fa osservare che l'analisi del rischio di povertà energetica a livello regionale fornisce un quadro molto più eloquente delle disuguaglianze sociali in Europa di quanto non possano dare le analisi condotte a livello nazionale. In termini di standard di potere d'acquisto (SPA), che tengono conto delle differenze nei livelli di prezzo, per 100 kWh i bulgari, ad esempio, pagano in media 17,07 SPA, mentre i britannici 15,37 SPA. Il divario tra Nord e Sud e tra Est e Ovest esisteva nell'Unione europea già prima della crisi del 2005, ma da allora si è aggravato ancora di più;

30.

sottolinea che il sostegno per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni è quindi di importanza fondamentale sia per debellare la povertà in generale che per lottare contro i cambiamenti climatici. Inoltre, grazie ad abitazioni a basso consumo energetico, le famiglie sarebbero maggiormente in grado di affrontare futuri aumenti delle tariffe energetiche;

31.

considera necessario promuovere a livello locale e regionale campagne di sensibilizzazione opportunamente sostenute dalle istituzioni europee, rivolte a promuovere nei cittadini comportamenti che favoriscano il risparmio energetico;

32.

sottolinea che l'impatto del costo dell'energia necessaria per gli spostamenti è un altro fattore di povertà energetica. Questo deve portare, da un lato, a definire una politica di gestione del territorio a lungo termine volta a ridurre le esigenze di spostamento e, dall'altro, a offrire, se possibile, modi di trasporto a minore intensità energetica.

Tenere conto in modo più chiaro del punto di vista dei consumatori nell'attuazione della politica energetica

33.

chiede pertanto all'UE di adoperarsi affinché le iniziative basate sul mercato che comportano il rischio di uno sfruttamento dei consumatori vulnerabili di energia siano almeno affiancate da misure di politica sociale a livello locale, regionale e nazionale, volte a contenere il più possibile le imposte, i prelievi e le tasse e quindi le tariffe energetiche lungo l'intera catena del valore, dal produttore di energia al consumatore finale;

34.

invita a non addebitare ai consumatori prezzi eccessivi dati ad esempio da un prelievo più elevato per le energie rinnovabili, tanto più che spesso nessuna energia di questo tipo viene immessa nella rete. I consumatori non dovrebbero inoltre essere chiamati a compensare i profitti persi dalle industrie ad alta intensità di energia in seguito, tra l'altro, al fatto che devono ridurre la produzione al fine di proteggere la rete.

La richiesta di non scollegare i consumatori vulnerabili dall'approvvigionamento energetico dovrebbe essere accompagnata dalle seguenti misure

35.

propone pertanto di attuare programmi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici per consumatori vulnerabili al fine di abbassare in maniera durevole i costi legati all'energia (ad esempio, mediante la definizione di un piano di finanziamento degli interventi diretti ad ammodernare sotto il profilo tecnico i sistemi di teleriscaldamento — e tutti gli elementi che producono o trasformano in calore qualsiasi tipo di energia — o a migliorare l'isolamento degli edifici). Tali programmi dovrebbero essere abbinati a un sostegno agli impianti di produzione di energia destinata principalmente al consumo individuale (acqua calda prodotta da pannelli solari termici e corrente elettrica generata da impianti fotovoltaici di piccole dimensioni). In questo modo non solo si diminuirebbe il fabbisogno energetico ma si favorirebbe anche la produzione di energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, che devono essere per buona parte importati;

36.

invita ad attuare al più presto programmi di consulenza in materia di energia e di sostegno a quelle misure di efficienza energetica (adeguamento dei comportamenti, impiego di apparecchi a basso consumo energetico o isolamento degli infissi) che non sono particolarmente costose ma che risultano alquanto efficaci e a prevedere un sostegno specifico alle famiglie in condizioni di povertà energetica;

37.

sottolinea l'esigenza di far sì che sia più semplice ed economico accedere all'energia rinnovabile prodotta in impianti privati di livello individuale, collettivo o locale, che all'energia importata. Occorre un quadro giuridico generale che garantisca l'utilizzazione locale e a profitto degli abitanti di una produzione energetica realizzata su iniziativa e per opera degli abitanti di un determinato territorio;

38.

chiede un sostegno sociale a favore delle famiglie in condizioni di povertà energetica (che devono spendere oltre il 10 % del loro reddito per l'energia elettrica e il riscaldamento), il quale dovrebbe però essere accompagnato da aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica;

39.

raccomanda inoltre di attuare ulteriori misure di sostegno (ad esempio l'introduzione di tariffe minime di sopravvivenza («lifeline-tariffs»)), affinché, almeno per il fabbisogno energetico di prima necessità, gli utenti più poveri che consumano scarse quantità di energia non risultino penalizzati;

40.

è favorevole agli sforzi volti a calmierare gli aumenti delle tariffe dell'energia allo scopo di combattere la povertà energetica e di mantenere i prezzi dell'energia termica al di sotto di quelli dei combustibili fossili in modo da incoraggiare un più rapido passaggio dai sistemi di riscaldamento con caldaia a gas, a gasolio o a carbone al riscaldamento prodotto da impianti di cogenerazione o da impianti locali di combustione di biomassa o da sistemi a pompa di calore ad alta efficienza, tutti alimentati con energia rinnovabile generata a livello regionale;

41.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a esonerare le persone a basso reddito dalle imposte sull'energia o a far gravare su di queste una pressione fiscale assai lieve, in maniera analoga a quanto avviene con la detassazione dei redditi da lavoro.

Bruxelles, 2 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/19


Parere del Comitato delle regioni — Nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'energia

2014/C 174/05

Relatore

Gusty Graas, assessore comunale di Bettembourg (LU/ALDE)

Testo/i di riferimento

Parere d'iniziativa

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali sul quadro europeo delle politiche energetiche

1.

ricorda che in base alle previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia il consumo energetico mondiale crescerà di un terzo entro il 2035, principalmente in seguito all'aumento della domanda da parte dei paesi neoindustrializzati;

2.

sottolinea che il mercato dell'energia sta subendo una profonda trasformazione: entrano infatti nel mercato nuovi produttori di gas naturale e in molti Stati membri si assiste a un forte sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Si rende quindi necessario un adeguamento degli orientamenti per la concessione degli aiuti di Stato, cosicché gli Stati membri dell'Unione europea dispongano, a partire dal 2014, di regole precise per la loro politica di sovvenzioni energetiche. Questa chiarezza è essenziale affinché gli investitori possano realizzare i loro progetti;

3.

fa osservare che nell'Unione europea gli obiettivi proposti dalla Commissione nel Quadro europeo per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 devono essere conciliati con la disparità di risorse tra gli Stati membri e interessi nazionali talvolta divergenti;

4.

ricorda che la concorrenza e il libero mercato dell'energia non sono degli obiettivi fini a sé stessi, ma mezzi subordinati agli obiettivi superiori dell'Unione europea, quali vengono definiti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea;

5.

raccomanda, alla luce delle conclusioni dell'avvocato generale del 28 gennaio 2014, relative alla causa C-573/12 Ålands Vindkraft, che la Commissione europea rinvii la presentazione dei suoi nuovi orientamenti a dopo la sentenza della Corte di giustizia. L'avvocato generale propone infatti alla Corte di dichiarare invalido l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28 che, nel quadro di un regime di sostegno nazionale all'energia da fonti rinnovabili, permette di riservare la concessione di certificati di elettricità ai produttori di elettricità verde che hanno sede nello Stato membro interessato. Se tale dispositivo fosse dichiarato invalido, verrebbe fondamentalmente rimessa in discussione l'architettura dei regimi di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili in molti Stati membri e gli orientamenti risulterebbero probabilmente obsoleti se fossero presentati prima della sentenza; in tal caso, verrebbe inoltre a crearsi una situazione di incertezza giuridica;

6.

sostiene gli obiettivi fissati dall'UE in ambito climatico ed energetico, che sono tra l'altro sanciti nella direttiva sulle energie rinnovabili 2009/28/CE. Gli Stati membri e gli enti locali e regionali hanno definito regolamentazioni e misure per mettere in atto queste indicazioni in materia di politica climatica ed energetica entro il 2020. I nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'ambiente e dell'energia non devono essere in contrapposizione con questi obiettivi consolidati e con le regolamentazioni e le misure già avviate per realizzarli;

7.

sottolinea, in questo contesto, la necessità di trovare un equilibrio tra, da un lato, la diversità delle fonti energetiche e i meccanismi di sostegno alle energie rinnovabili e, dall'altro, le norme comuni europee per evitare distorsioni del mercato; teme perciò che le proposte avanzate dalla Commissione nel documento di consultazione rischino di ridurre eccessivamente le possibilità di differenziazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di promuovere la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili.

Osservazioni sull'orientamento delle attuali politiche europee in materia di energia

8.

prende atto del documento di consultazione in merito al progetto di nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, presentato dalla Commissione nel dicembre 2013. Deplora che il documento in questione sia stato presentato in una sola delle lingue ufficiali dell'Unione e che il termine per rispondere alla consultazione sia stato ridotto, di fatto, a sei settimane rispetto alle consuete otto. Teme perciò che in tali condizioni le risposte alla consultazione saranno meno rappresentative;

9.

si rammarica che il documento di consultazione della Commissione non faccia alcun riferimento alla Carta europea dei diritti dei consumatori di energia;

10.

sottolinea l'esigenza di affrontare le politiche energetiche e ambientali con un approccio integrato a livello dell'Unione europea;

11.

ritiene che i cambiamenti climatici e la politica energetica non possano essere visti e trattati separatamente;

12.

sottolinea che il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) è stato istituito, con la direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, allo scopo di «promuovere la riduzione» delle emissioni di gas a effetto serra «secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica». La fase 3 (2013-2020) dovrebbe prevedere il rafforzamento del sistema per ottenere una riduzione delle emissioni del 20 % entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990); il CdR constata tuttavia che l'eccedenza delle quote di emissione allocate fa perdere al sistema tutta la sua efficacia;

13.

auspica che gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'energia tengano conto anche degli obiettivi fissati per il 2030 e dell'obiettivo di cercare di dare alle energie rinnovabili una parte maggioritaria per il 2050;

14.

è convinto che la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'incentivazione della produzione di energie rinnovabili e la riduzione dell'impronta ambientale costituiscano di per sé obiettivi di interesse comune;

15.

è dell'avviso che lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili offra opportunità reali per stimolare la crescita verde e creare nuovi, stabili posti di lavoro;

16.

è lieto che i fondi strutturali e d'investimento europei prendano sempre più in considerazione l'energia, il clima e gli obiettivi ambientali;

17.

ricorda che la Commissione europea richiede che il 20 % dei fondi europei per lo sviluppo delle regioni sviluppate e il 6 % di quelli previsti per le regioni meno sviluppate siano investiti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;

18.

sostiene gli sforzi compiuti dall'UE a livello internazionale per mantenere il suo ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici.

Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere aiuti di Stato nel quadro delle politiche energetiche

19.

approva il principio secondo cui gli aiuti di Stato sono giustificati allorché il mercato da solo non è in grado di migliorare in misura sostanziale il grado di protezione ambientale; concorda con la Commissione nel ritenere che gli aiuti di Stato possano essere strumenti utili per realizzare gli ambiziosi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO2;

20.

poiché alcuni tipi di energie rinnovabili hanno costi di produzione elevati che non consentono alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato, è dell'avviso che in casi come questi il ricorso ad aiuti di Stato sia giustificabile, se si intravvedono possibilità di maturazione della tecnologia utilizzata e del relativo mercato; tuttavia, tali aiuti dovrebbero essere coordinati, se possibile, a livello dell'Unione europea e tra Stati membri e tenere conto delle specificità regionali;

21.

sostiene in linea di principio gli sforzi della Commissione per introdurre più meccanismi di mercato nell'attribuzione degli aiuti; esorta inoltre a tenere conto, a tal fine, delle agenzie locali o regionali dell'energia;

22.

ritiene che si debba riconoscere che gli aiuti di Stato nel settore dell'energia hanno ripercussioni economiche e sociali anche a livello regionale e locale. Le esternalità sia positive che negative, a breve, medio e lungo termine devono essere internalizzate quanto più possibile nel costo reale dell'energia onde minimizzare la distorsione della concorrenza;

23.

ricorda che, per garantire una capacità innovatrice di punta, l'Unione europea deve facilitare l'introduzione di un regime in cui sul mercato dell'energia si facciano concorrenza diverse tecnologie;

24.

ritiene che l'attribuzione degli aiuti di Stato debba essere resa trasparente, in modo che sia gli Stati membri che la Commissione, gli attori economici, gli enti locali e regionali e i cittadini abbiano accesso alle informazioni necessarie.

Proposte concrete: orientamento generale delle politiche europee in materia di energia

25.

osserva che le sovvenzioni a favore dell'energia fossile dovrebbero essere soppresse a breve termine, in quanto producono una distorsione della concorrenza e comportano elevati costi ambientali;

26.

dato che la fratturazione idraulica per lo sfruttamento del gas e dell'olio di scisto è una tecnica controversa, ma che alcuni paesi ne intraprenderanno un primo sfruttamento commerciale durante l'anno in corso, è dell'avviso che non ci si possa sottrarre a una riflessione su eventuali aiuti di Stato a questo livello;

27.

ritiene che gli orientamenti per gli aiuti pubblici all'energia non debbano comprendere disposizioni specifiche che consentano di concedere aiuti pubblici all'energia nucleare; al tempo stesso i principi di mercato devono essere applicati anche a questa tecnologia;

28.

tiene a sottolineare che tutte le fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica, solare, geotermica e idroelettrica, la biomassa, i gas di discarica, i gas degli impianti di depurazione delle acque reflue e il biogas utilizzati dagli enti locali e regionali meritano un'attenzione particolare. La produzione di biocarburanti può essere sostenuta purché questi rispettino i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalle norme UE;

29.

sottolinea che l'elettricità prodotta da impianti idraulici può contribuire allo stoccaggio e al bilanciamento delle reti e che quindi può anche essere sovvenzionata, se si garantisce il rispetto dei corrispondenti criteri di sostenibilità;

30.

si chiede se lo specifico riferimento alla tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) sia effettivamente compatibile con il principio della neutralità tecnologica, altrove enunciato dalla Commissione;

31.

è dell'avviso che l'UE debba stabilire un quadro giuridico comune per un uso più razionale dell'energia e del sostegno alle energie rinnovabili;

32.

chiede, a livello UE, una maggiore efficienza energetica, una quota più elevata di energie rinnovabili, un migliore mix energetico e un quadro normativo che consenta di offrire agli operatori condizioni più eque;

33.

fa presente la difficoltà di conciliare il quadro giuridico in materia di concorrenza a livello dell'UE, per il quale l'Unione ha competenza esclusiva, con i principi fondamentali sanciti in particolare nell'articolo 194 del TFUE in relazione alla politica dell'Unione nel settore dell'energia, che prevedono la competenza condivisa tra l'UE e gli Stati membri in considerazione del principio di sussidiarietà e dell'importante ruolo degli enti locali e regionali, e in special modo dalle agenzie locali e regionali dell'energia;

34.

si rende conto che permangono rischi di interruzione della fornitura elettrica. Il CdR non può quindi ignorare il fatto che, per garantire la continuità dell'approvvigionamento elettrico, alcuni aiuti pubblici devono essere autorizzati, innanzitutto per la creazione di reti energetiche intelligenti che favoriscano la flessibilità della produzione e del consumo decentrati di energia, in secondo luogo per la messa a punto di un sistema di stoccaggio energeticamente efficace, e infine per la costruzione di centrali flessibili, rispettose del clima e dell'ambiente, destinate alle funzioni di bilanciamento. Le centrali cosiddette «di riserva», per le quali potrebbero essere necessari aiuti sotto forma di pagamenti di compensazione da parte dello Stato, non dovrebbero comunque entrare in concorrenza con le energie rinnovabili e dovrebbero utilizzare le tecnologie più moderne, in modo da ridurre al minimo le emissioni di CO2. Il CdR ritiene invece che la costruzione di nuove centrali a carbone non debba più beneficiare di aiuti di Stato. Prima di prendere in considerazione la creazione di una capacità di riserva, il CdR raccomanda di incitare maggiormente i consumatori a utilizzare l'elettricità al di fuori delle ore di punta. La Commissione ritiene che vi sia un margine di manovra del 10 %;

35.

l'impiego di contatori elettrici intelligenti e il collegamento dei terminali a Internet consentirebbero di sincronizzare ancora meglio domanda e offerta nel mercato dell'elettricità. Inoltre, la conseguente diminuzione dei costi di stoccaggio per i fornitori potrebbe contribuire a ridurre i costi dell'elettricità per gli utenti finali.

Proposte concrete: metodi di sostegno nel campo energetico

36.

osserva che delle tasse ecologiche possono costituire, in linea di principio, uno strumento adeguato per ridurre le emissioni di CO2; constata tuttavia che tasse di questo tipo rischiano anche, in talune circostanze, di incidere negativamente sulla competitività delle imprese, e che pertanto l'esenzione da tali tasse può rafforzarne la posizione. Andrebbero tuttavia evitate esenzioni che possano determinare distorsioni della concorrenza tra Stati e regioni, tanto più che, d'altro canto, esse creano oneri maggiori a carico di specifici gruppi di consumatori o della collettività. In alternativa alle tasse e/o alle esenzioni fiscali, si potrebbero quindi prevedere normative o valori limite che si applichino a tutti gli operatori del mercato e siano in grado al tempo stesso di accrescere la coscienza ambientale e di ridurre nel lungo periodo l'effetto negativo dell'impronta ecologica;

37.

ammette che l'introduzione di tasse ambientali su determinati prodotti è contemplabile soprattutto se sono disponibili sul mercato prodotti alternativi che comportino minori conseguenze negative sull'ambiente, in modo che il consumatore abbia una certa possibilità di scelta;

38.

chiede che nell'attribuzione degli aiuti gli Stati membri possano tenere maggiormente conto delle specificità delle loro regioni, comprese quelle climatiche, demografiche e culturali, in particolare nel caso delle regioni meno sviluppate, per non frenarne lo sviluppo energetico. Occorre garantire una più ampia protezione dei diritti acquisiti per i progetti già realizzati. Inoltre va tenuto conto della situazione specifica delle cooperative energetiche di cittadini e dei piccoli investitori privati per quanto riguarda gli appalti e la vendita diretta. A tale riguardo gli Stati membri devono mantenere dei margini di manovra adeguati;

39.

per tale motivo, teme che le proposte della Commissione limitino agli impianti molto piccoli e/o a ridotte quantità di energia il sistema di tariffe fisse di riacquisto per le energie rinnovabili utilizzato in numerosi Stati membri per promuovere queste ultime e conseguire gli obiettivi climatici, e che, a tale proposito, esse si fondino su una definizione rigida delle tecnologie «pronte per il mercato» in termini di quota di mercato su scala europea. Tale definizione non è adeguata alle diverse situazioni degli Stati membri e delle regioni e mette a rischio lo sviluppo delle rispettive potenzialità in materia di energia sostenibile.

Proposte concrete: orientamento futuro quanto all'opportunità di concedere aiuti di Stato in materia di energia

—   Meccanismi di mercato

40.

osserva che per creare un mercato che funzioni correttamente è indispensabile garantire la presenza di più fornitori di energia, in quanto tale diversificazione garantisce non soltanto la continuità della produzione e del consumo di energia, ma anche, attraverso la concorrenza sul mercato, l'introduzione di nuove tecnologie;

41.

sostiene l'idea della Commissione che prima di contemplare un meccanismo di aiuti pubblici i governi debbano analizzare le cause dell'inadeguatezza della produzione energetica e all'occorrenza eliminare le distorsioni che impediscono al mercato di incentivare gli investimenti nella capacità produttiva;

42.

segnala che, qualunque sia il metodo scelto, il principio della neutralità tecnologica non dovrà in alcun caso compromettere la realizzazione degli obiettivi ambientali ed energetici;

—   Iniziative regionali e locali

43.

ritiene che comuni e regioni dovrebbero disporre di un certo margine di manovra per poter sostenere finanziariamente progetti con poche prospettive di commercializzazione a breve termine, ma dotati di una tecnologia promettente che in futuro potrebbe condurre a un uso più efficiente dell'energia e a un più elevato grado di protezione ambientale;

44.

è dell'avviso che si debba dedicare un'attenzione particolare alle cooperative costituite dai cittadini su scala locale e regionale per promuovere le energie rinnovabili, in primo luogo in quanto forniscono dell'energia in più e in secondo luogo poiché contribuiscono a rafforzare la consapevolezza della necessità di utilizzare l'energia in modo più razionale, svolgendo in questo modo un'importante funzione educativa. Questo effetto incentivante va quindi considerato come un'esternalità positiva di cui il mercato dovrà tenere conto; i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato devono pertanto lasciare aperte delle prospettive di sviluppo per gli impianti energetici organizzati in cooperative;

45.

propone di rispettare le particolarità socioeconomiche delle piccole reti, per le quali il metodo delle gare d'appalto indette dagli Stati membri non è appropriato, in quanto non garantisce ai partecipanti pari condizioni di ingresso;

46.

constata con soddisfazione che viene proposto di estendere le esenzioni (regolamento generale di esenzione per categoria) riguardanti gli aiuti a sostegno delle iniziative per il riscaldamento urbano e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;

47.

chiede inoltre che siano previste condizioni particolari per gli aiuti alla formazione del personale che fornisce assistenza tecnica e consulenza agli enti locali e regionali;

48.

promuove l'impegno civile non soltanto nel dibattito ambientale ed energetico, ma anche nelle iniziative concrete di produzione, in particolare attraverso le cooperative;

49.

esprime riserve per quanto riguarda l'intenzione della Commissione di sostituire la tariffa di riacquisto dell'elettricità prodotta con energie rinnovabili, grazie alla quale i produttori di elettricità verde riscuotono un prezzo fisso per kW/ora, con dei premi di riacquisto. Bisogna rispettare la legittima fiducia degli investitori nella redditività degli investimenti effettuati per garantire il loro impegno a lungo termine. Il CdR chiede pertanto che sia possibile mantenere il valido modello delle tariffe di riacquisto adottato in 19 Stati membri;

50.

chiede che il tetto di ammissibilità sia aumentato portandolo a 5 MW per gli impianti di produzione di energia alternativa che entrano per la prima volta nel mercato e per i piccoli impianti, e a 15 MW per le centrali eoliche;

51.

mette in guardia sul fatto che un processo amministrativo oneroso per valutare l'opportunità di concedere aiuti di Stato potrebbe comportare costi aggiuntivi, in particolare per le iniziative su piccola scala;

52.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere in futuro anche l'utilizzo della biomassa, tanto più che numerosi enti locali sfruttano impianti di questo tipo che generano numerosi posti di lavoro per ogni MW installato; propone inoltre di prendere in considerazione un sostegno giuridico e finanziario alle iniziative imprenditoriali pubbliche e private per lo sfruttamento sostenibile delle foreste al fine di disporre di una biomassa di qualità;

—   Infrastrutture

53.

è favorevole al parere della federazione europea delle aziende energetiche locali (CEDEC), che consiglia di facilitare gli investimenti nelle tecnologie intelligenti di distribuzione a livello delle reti elettriche, in quanto favoriscono un uso efficiente dell'energia da parte del consumatore finale. Al tempo stesso, questi investimenti nell'infrastruttura energetica garantiscono anche la sicurezza dell'approvvigionamento;

54.

ritiene che gli Stati membri, i comuni e le regioni dovrebbero instaurare — o migliorare, se già ne dispongono — un regime inteso ad agevolare gli investimenti nell'efficienza energetica, ad esempio mediante sovvenzioni per l'isolamento dei muri esterni di un'abitazione, l'isolamento termico di un muro contro terra o zona non riscaldata di un'abitazione, di un tetto d'abitazione piano o inclinato, di un solaio contro soffitta non riscaldata di un'abitazione, la sostituzione di porte e finestre di un'abitazione, l'installazione di collettori termici solari e fotovoltaici, l'installazione di un riscaldamento centralizzato a pellet o a legna, l'installazione di una ventilazione controllata con recupero del calore, l'installazione di soluzioni energetiche basate sulla geotermia e l'installazione di pompe di calore;

55.

ricorda che la cogenerazione di calore ed elettricità è il modo più efficiente per produrre simultaneamente elettricità e calore. Lancia pertanto un appello ai comuni a installare impianti di cogenerazione. Gli enti locali e regionali che investono in impianti di cogenerazione ad alto rendimento dovrebbero poter beneficiare di aiuti;

56.

accoglie con favore l'idea che gli orientamenti promuovano d'ora in poi il ricorso alle sovvenzioni pubbliche per la realizzazione di infrastrutture energetiche transfrontaliere o di progetti che contribuiscano alla coesione regionale;

—   Ricerca e sviluppo

57.

ritiene che debbano essere accordati aiuti anche per gli studi ambientali realizzati dagli enti locali e regionali in materia di superamento delle norme UE o aumento del grado di protezione dell'ambiente in assenza di tali norme; chiede che in alcuni casi possano essere accordati aiuti anche per studi non direttamente legati a investimenti — ad esempio studi a supporto dell'edilizia o della progettazione ecologiche — nel quadro del regime de minimis. Inoltre, la Commissione europea dovrà stabilire programmi specifici di promozione della ricerca applicata e dello sviluppo tecnologico ai quali partecipino congiuntamente imprese del settore energetico, università e centri di ricerca;

58.

richiama l'attenzione sul ruolo considerevole che dovranno svolgere le università, gli istituti di ricerca, i centri tecnologici e le agenzie dell'energia nell'applicazione delle nuove tecnologie energetiche. Bisogna quindi mettere a disposizione fondi adeguati per la realizzazione di questi obiettivi;

59.

ritiene che l'elevata percentuale dei costi di ricerca e sviluppo per le energie rinnovabili e le tecnologie per l'efficienza energetica, ancora relativamente recenti, come pure la scarsa internalizzazione dei costi esterni della produzione energetica da fonti fossili dovuta ai prezzi attuali dei certificati di emissione di gas ad effetto serra, rendano necessario un sistema di ripartizione a sostegno degli investimenti in queste tecnologie.

Proposte concrete: procedura di attribuzione degli aiuti di Stato per l'energia

60.

chiede che i soggetti locali e regionali che beneficeranno degli aiuti siano associati alla definizione dei regimi;

61.

si pronuncia a favore di una semplificazione degli oneri amministrativi associati alla concessione di sovvenzioni pubbliche;

62.

raccomanda di garantire la trasparenza di tutte le decisioni da adottare in materia di aiuti di Stato per l'energia e di valutare i molteplici vantaggi che possono derivare dal ricorso alle misure definite per l'erogazione di aiuti di Stato. Inoltre, bisogna verificare che non vi sia alcun accavallamento tra le azioni finanziate nei diversi ambiti.

Bruxelles, 2 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/25


Parere del Comitato delle regioni — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

2014/C 174/06

Relatore

Pedro Sanz Alonso (ES/PPE), presidente della Comunità autonoma della Rioja (ES/PPE)

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

COM(2013) 812 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

accoglie con soddisfazione e valuta molto positivamente la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, poiché tale documento dimostra l'interesse della Commissione per le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e in paesi terzi; apprezza in particolare la proposta di un nuovo quadro inteso a sostenere e rafforzare le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei sia all'interno dell'UE che al di là delle nostre frontiere;

2.

ritiene che le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e in paesi terzi rivestano un'importanza speciale per consentire al settore agricolo di affrontare le numerose sfide in un contesto di concorrenza crescente e per facilitare l'apertura dei mercati, rafforzando la presenza di tali prodotti, visto che i produttori agricoli europei sono posti di fronte alla sfida dell'apertura delle frontiere e della globalizzazione dei mercati;

3.

reputa che la proposta in esame, incentrata su azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, permetterà ai consumatori a livello europeo e mondiale di avere una conoscenza migliore della qualità e degli alti standard di produzione dell'UE, che garantiscono loro la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente, ispirando loro fiducia nei prodotti che acquisteranno e consumeranno. È così possibile ottenere una migliore redditività per i produttori mediante la valorizzazione delle produzioni agricole dell'UE;

4.

ritiene che il settore agricolo europeo sia essenziale per lo sviluppo delle economie locali e regionali, in quanto contribuisce in modo molto significativo alla creazione di posti di lavoro e all'insediamento e allo sviluppo della popolazione nel territorio, visto che la produzione e la trasformazione sono strettamente collegate ai territori. Questa dimensione regionale deve rimanere un elemento fondamentale affinché sia realizzato l'obiettivo di un assetto equilibrato del territorio europeo;

5.

sottolinea che le regioni hanno bisogno di una politica di promozione ambiziosa ed efficace, che metta in evidenza la qualità e la tipicità dei prodotti agricoli. Tali prodotti costituiscono il patrimonio culturale e gastronomico dell'Unione europea e, al tempo stesso, rappresentano, un elemento essenziale della vita economica e sociale di numerose regioni europee, perché garantiscono lo svolgimento di attività direttamente legate ai territori, specialmente nelle aree rurali;

6.

raccomanda di dedicare speciale attenzione alla categoria dei prodotti agricoli che sono specificamente preparati utilizzando ingredienti tradizionali e trasformati nel modo che è peculiare alla regione interessata.

L'aumento graduale e significativo della dotazione di bilancio

7.

considera che l'aumento della dotazione di bilancio del provvedimento sia indispensabile, visto che è stato proposto di estendere il campo dei beneficiari e l'elenco dei prodotti ammissibili e che, inoltre, è stato aumentato il contributo della Commissione ai programmi multipaese;

8.

gli accordi bilaterali che si stanno negoziando con paesi terzi, come il Canada, gli Stati Uniti e il Mercosur, e altri accordi di associazione mettono in evidenza che saranno sempre più necessarie le azioni di promozione e informazione sia nel mercato interno che nei paesi terzi affinché i prodotti europei risultino competitivi;

9.

sottolinea che, per restare competitivi, è possibile continuare a finanziare azioni di promozione e informazione nel mercato interno, almeno per i prodotti legati a sistemi di produzione riconosciuti o all'agricoltura biologica;

10.

evidenzia che la riforma della PAC che è stata adottata è connessa alla politica commerciale europea e che a livello mondiale l'Unione europea, insieme alla politica commerciale internazionale, deve contribuire alla sicurezza degli alimenti, garantendo nel quadro dell'OMC che l'agricoltura dell'UE produca in condizioni di parità.

Le misure di promozione in paesi terzi

11.

reputa che destinando il 75 % della dotazione prevista ad azioni di informazione e promozione in paesi terzi si rischi di trascurare il mercato interno, che rappresenta il mercato principale per i prodotti europei e in cui i produttori devono lavorare duramente per continuare ad essere competitivi, affrontando la concorrenza cui sono esposti per effetto dell'ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi;

12.

esorta la Commissione a non stabilire a priori nessun obiettivo in rapporto alla percentuale dei fondi previsti per le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli dell'Unione in paesi terzi, visto che occorre assegnare la stessa importanza al mercato interno e a quello esterno all'UE.

Potenziare il ricorso a marchi e riferimenti all'origine dei prodotti

13.

accoglie con favore l'iniziativa di ricorrere a marchi e riferimenti all'origine dei prodotti agricoli, in quanto ritiene che la visibilità dei marchi commerciali in un contesto di promozione generica migliorerà le probabilità di finanziamento e rafforzerà l'interesse dei beneficiari, purché venga mantenuto un equilibrio, specialmente nel quadro del mercato interno dell'Unione europea;

14.

appoggia l'idea prospettata dalla Commissione di istituire sistemi di qualità con logotipi ufficiali dell'UE, ma ritiene opportuno che il nome di una regione sia associato al messaggio generale, il quale deve indicare le qualità intrinseche dei prodotti; pertanto, va chiaramente agevolata la menzione dell'origine geografica del prodotto;

15.

fa osservare che i sistemi di qualità a livello europeo si stanno estendendo e vengono riconosciuti sempre di più sul territorio dell'UE, per soddisfare la crescente domanda di alimenti dei consumatori europei, interessati in particolare ai prodotti locali di qualità che rispettino le severe norme dell'UE sulla sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente. Sottolinea che i prodotti connessi ai sistemi di qualità riconosciuti sono molto importanti nel mercato interno e per questo motivo vanno mantenuti e rafforzati;

16.

esorta la Commissione a provvedere affinché le modalità di attuazione possano essere definite mediante atti di esecuzione. Reputa inoltre che le agenzie di promozione possano coordinare, e anche mettere in atto, azioni collettive di associazioni di produttori delle rispettive regioni;

17.

ritiene che le sinergie positive tra prodotti regionali differenti possano permettere di trarre il massimo profitto dalle risorse di ogni territorio regionale europeo. Per questo motivo sono importanti le fonti di guadagno regionali e i servizi di alta qualità legati all'identità del territorio e al patrimonio. Questo aiuterebbe a migliorare la qualità delle aree connesse ai prodotti agricoli regionali, contribuendo concretamente alla creazione di posti di lavoro, in particolare nelle aree fragili, offrendo nuove opportunità sia nei mercati vicini che in quelli internazionali.

Estensione del campo dei beneficiari e dell'elenco dei prodotti ammissibili

18.

accetta che venga assegnato un ruolo di rilievo alle organizzazioni di produttori di tutti i settori, specificando i requisiti di rappresentatività di tali organizzazioni, che devono rappresentare tutti i settori;

19.

chiede che nel quadro delle organizzazioni di produttori venga riservata un'attenzione speciale alle PMI, purché esse indirizzino le azioni di promozione ai sistemi di qualità riconosciuti. Questo tipo di impresa, il più comune in Europa a livello regionale, rappresenta in larga misura l'industria agroalimentare europea;

20.

accetta che qualsiasi prodotto originario dell'UE, ad eccezione del tabacco, possa beneficiare delle misure di informazione e promozione nel mercato interno e in paesi terzi, e che in tale contesto sia data la priorità alle azioni riguardanti prodotti che contribuiscono a un regime alimentare equilibrato o recano un'indicazione di qualità differenziata associata al territorio dell'UE.

Determinazione, da parte della Commissione, delle priorità in un programma di lavoro

21.

si rallegra con la Commissione per la sua proposta di stabilire un programma di lavoro che permetta di dotare la politica di promozione di strategia chiare e ben definite;

22.

chiede che venga precisato in che maniera la Commissione terrà conto delle priorità degli Stati membri e come le ingloberà nel programma di lavoro;

23.

propone di adottare un programma di lavoro della durata di tre anni, come le attuali campagne promozionali, che consenta di tener conto dell'andamento dei mercati, fatta salva la possibilità di introdurre annualmente degli aggiustamenti.

Valutazione, selezione e gestione dei programmi semplici e di quelli multipli

24.

reputa che la valutazione e la selezione dei programmi non dovrebbero essere realizzate solo dalla Commissione, e che sarebbe invece opportuno permettere la partecipazione degli Stati membri, consentendo così alle regioni dell'UE di collaborare, visto che le regioni cofinanzieranno le misure di promozione che sono state alla fine mantenute nel FEASR per il periodo 2014-2020 (articolo 17) secondo modalità abbastanza simili a quelle della misura 133 del periodo 2007-2013;

25.

esorta la Commissione a prevedere misure che, senza appesantire il processo, consentano agli Stati membri di partecipare e alle regioni di collaborare al programma di promozione finanziato dall'Unione europea, affinché le azioni finanziate da questo programma siano compatibili con le strategie regionali di promozione;

26.

è inoltre favorevole a mantenere i due inviti a presentare proposte consentiti dal regolamento vigente, in modo che i richiedenti non debbano attendere a lungo per ripresentare una proposta qualora i loro programmi non abbiano superato il processo di selezione nella prima istanza.

Gli indici di cofinanziamento proposti

27.

accoglie con favore le percentuali di cofinanziamento proposte dalla Commissione, in quanto le considera conformi all'obiettivo di incentivare la presentazione di programmi in paesi terzi e i programmi multipli, ma propone che nel caso di programmi multipli in paesi terzi il cofinanziamento arrivi al 75 %. Questa percentuale potrebbe anche essere applicata per le PMI in caso di programmi dall'interesse particolare;

28.

è consapevole che la politica di promozione condotta sinora ha contribuito a ripristinare la fiducia dei consumatori in situazioni di crisi, ma bisogna continuare a disporre di strumenti di informazione e misure di promozione molto più flessibili ed efficaci;

29.

propone di prendere in considerazione un aumento del cofinanziamento dell'UE, soprattutto per le misure di promozione e informazione attuate durante le crisi nel settore agricolo, per non creare situazioni discriminatorie tra i produttori;

30.

segnala la necessità di chiarire nella proposta di regolamento in quale modo si intenda migliorare la capacità di reazione di fronte a situazioni di crisi allo scopo di intervenire in maniera rapida ed efficiente.

Possibilità di escludere gli Stati membri dalla partecipazione al finanziamento dei programmi

31.

chiede che venga consentito agli Stati membri di cofinanziare su base volontaria i programmi della Commissione, visto che ciò potrebbe rivelarsi necessario per i settori produttivi poco sviluppati o con una capacità economica limitata.

Raccomandazioni conclusive

32.

raccomanda alla Commissione di riservare un riconoscimento maggiore alle regioni dell'UE e al loro ruolo fondamentale nelle produzioni di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, agevolandone la partecipazione alla selezione dei programmi;

33.

invita la Commissione a finanziare le azioni di promozione nel mercato interno allo scopo di aumentare le vendite dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione europea legati a sistemi di qualità riconosciuti o all'agricoltura biologica tradizionale e regionale. La diffusione e la promozione dei prodotti tradizionali contribuiranno a modificare i modelli di consumo derivanti dalla globalizzazione del mercato europeo.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.

L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.

2.

L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, tenendo conto dei sistemi di qualità riconosciuti a livello europeo, che apportano un valore aggiunto alle produzioni europee, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.

Motivazione

In generale i consumatori europei non sono a conoscenza delle norme e degli alti standard di qualità che i produttori dell'UE devono rispettare. Per porre rimedio a questa situazione, è necessario mostrare che i prodotti europei sono conformi a norme rigorose in materia di sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute delle piante e igiene degli ambienti. Di conseguenza, la politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli è importante per informare i consumatori europei e renderli consapevoli del fatto che i prodotti dell'UE rispettano questi requisiti.

Si ritiene inoltre che occorra tenere conto dei prodotti legati ai sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione europea.

Emendamento 2

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

7.

L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.

7.

L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.

Motivazione

Si ritiene che il settore vinicolo non debba essere trattato in modo diverso dagli altri settori di produzione agricoli e debba essere assolutamente inglobato nell'elenco dei prodotti agricoli ammissibili, quindi non soltanto in rapporto a campagne generali legate ad altri prodotti. Il vino sarebbe l'unico prodotto dell'UE che non potrebbe beneficiare di campagne esclusivamente destinate al suo settore. Si ritiene che non sia possibile tralasciare un settore chiave nelle produzioni dell'UE.

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

8.

Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.

8.

Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.

Motivazione

Oggigiorno i prodotti europei devono competere con i prodotti di paesi terzi sia nel mercato interno che in quello esterno, ma essi hanno anche l'obbligo di rispettare le numerose e rigorose norme dell'UE. A tutto questo bisogna aggiungere le differenti forme e condizioni di produzione che esistono sia all'interno che all'esterno dell'UE e che vanno tenute presenti.

Il CdR reputa preferibile non indicare le percentuali delle spese destinate a realizzare azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli dell'Unione in paesi terzi.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

9.

Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori. Inoltre, è necessario che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati.

9.

Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori e alle PMI che ne fanno parte, purché indirizzino le azioni di promozione ai sistemi di qualità riconosciuti. Inoltre, è necessario che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati.

Motivazione

Si ritiene che le PMI non debbano essere dimenticate quando si considera la categoria dei beneficiari, visto che esse rappresentano circa il 90 % dell'industria agroalimentare dell'Unione europea; inoltre, siccome queste imprese hanno un legame maggiore con l'ambiente rurale e regionale, devono di conseguenza essere le maggiori beneficiarie di queste misure.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

11.

Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati.

11.

Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati, dotati di personale qualificato e specializzato che garantisca la suddetta attuazione efficace.

Motivazione

È importante che gli organismi di esecuzione adeguatamente selezionati dispongano di personale che sia specializzato per offrire assistenza tecnica allo sviluppo di programmi di promozione, come è stato fatto sinora dagli Stati membri.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

14.

L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi.

14.

L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi, prevedendo la possibilità per la Commissione di stabilire atti di esecuzione che permettano agli Stati membri di partecipare, con la collaborazione delle regioni dell'UE, a questo processo.

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba definire con gli Stati membri e le regioni dell'UE le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e selezione delle proposte di programmi, visto che gli Stati membri e le regioni dell'UE prenderanno in considerazione criteri più specifici in funzione delle differenti situazioni e condizioni che esistono nei rispettivi territori. Non si ritiene che per semplificare il processo di selezione occorra escludere gli Stati membri.

Emendamento 7

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

16.

È necessario definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione.

16.

È necessario definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione. Anche gli Stati membri potranno finanziare, a titolo volontario, una parte dei costi dei programmi.

Motivazione

Si ritiene che bisognerebbe permettere agli Stati membri e alle regioni dell'UE di cofinanziare i programmi semplici, dato che certi operatori chiave del settore non sempre dispongono delle risorse finanziarie necessarie per condurre questo tipo di campagne promozionali. Inoltre, con l'attuale formulazione del considerando, a trarre beneficio dai programmi di promozione sono soprattutto i produttori europei con maggiori risorse economiche.

Emendamento 8

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Azioni sul mercato interno

Azioni sul mercato interno e nei paesi terzi

Le azioni ammissibili sul mercato interno sono le seguenti:

a)

azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente;

b)

azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Le azioni ammissibili sul mercato interno sono le seguenti:

a)

azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente;

b)

azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Motivazione

Non bisogna operare distinzioni tra le azioni sul mercato interno e quelle in paesi terzi. Si propone di unire assieme l'articolo 2 e l'articolo 3.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Azioni nei paesi terzi

Azioni nei paesi terzi

Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti:

a)

le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b)

le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.

Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti:

a)

le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b)

le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.

Motivazione

Non bisogna operare distinzioni tra le azioni sul mercato interno e quelle in paesi terzi. Si propone di unire assieme l'articolo 2 e l'articolo 3.

Emendamento 10

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera a):

1.   I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera a):

a)

i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio e il tabacco;

a)

i prodotti agricoli dell'agricoltura e dell'allevamento figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio e il tabacco;

b)

i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'agricoltura e dell'allevamento elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

c)

le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.;

 

d)

il vino con indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il vino basato sull'agricoltura biologica potranno essere oggetto di azioni di informazione e promozione.

2.   Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).

2   Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).

Motivazione

Si ritiene che il settore vinicolo non debba essere trattato in modo differente dagli altri settori relativi a prodotti agricoli. Il settore vinicolo dell'UE è un comparto riconosciuto che deve essere protetto sia per la sua importanza nel mercato interno, sia ai fini del suo riconoscimento all'esterno dell'Unione europea.

Emendamento 11

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2.

1.   Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento.

2.   La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento.

 

Al momento di elaborare quel programma, la Commissione terrà conto degli svantaggi naturali specifici delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

3.   Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione:

a)

per i programmi semplici, di un invito a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di partecipazione e i principali criteri di valutazione;

b)

per i programmi multipli, di un invito a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione:

a)

per i programmi semplici, di un invito due inviti a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di partecipazione e i principali criteri di valutazione;

b)

per i programmi multipli, di un invito due inviti a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 

Gli inviti a presentare proposte di cui alle lettere a) e b) terranno conto degli svantaggi naturali specifici delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche.

Motivazione

La Commissione si attribuisce un potere eccessivo nella procedura decisionale relativa al programma di lavoro. L'attuale regolamento consente la pubblicazione di due inviti a presentare proposte, garantendo quindi che i richiedenti non debbano attendere tanto per una ripetizione dell'invito.

Emendamento 12

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

1.   La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotterà atti di esecuzione che permettano agli Stati membri e alle regioni dell'UE di partecipare alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici.

 

2 3.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

Non è accettabile che gli Stati membri siano esclusi dalla valutazione e selezione dei programmi semplici. Le amministrazioni nazionali devono prendere parte attivamente a questa selezione, visto che, in base all'articolo 14, saranno incaricate dell'esecuzione, del monitoraggio e del controllo di questi programmi.

Emendamento 13

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona agli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace delle azioni.

In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona gli organismi specializzati che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace delle azioni.

 

Le agenzie regionali di promozione o i servizi di promozione delle regioni potranno riconoscere le azioni collettive nazionali legate a territori regionali e le azioni di divulgazione dell'origine geografica.

Motivazione

È importante insistere sulla partecipazione degli Stati membri e sulla collaborazione delle loro regioni alle azioni di informazione e promozione; per questo motivo si propone di aggiungere l'assistenza delle agenzie e dei servizi di promozione nelle regioni. Queste agenzie si presentano come strumenti efficaci e flessibili per finanziare e sostenere l'esecuzione dei programmi, senza avere lo scopo di finanziarsi mediante questi fondi.

Emendamento 14

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

1.   La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. La percentuale con cui l'Unione partecipa finanziariamente aumenta al 75 % per i programmi gestiti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

 

Gli Stati membri, assieme alle regioni dell'UE, potranno finanziare volontariamente i programmi fino a concorrenza del 20 % dei costi. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

Motivazione

Si reputa che non vada scartata la possibilità di cofinanziamento dei programmi semplici da parte degli Stati membri, dato che certi soggetti chiave del settore non dispongono sempre delle risorse finanziarie necessarie per condurre questo tipo di campagne promozionali, le quali possono implicare oneri ingenti per le imprese. In questo caso, quelle che ne uscirebbero danneggiate sono le PMI, dato che potrebbero finire col partecipare soltanto le grandi imprese. Inoltre questo potrebbe provocare una minore partecipazione ai programmi, cioè un effetto contrario a quello desiderato. La percentuale del 20 % è stata considerata adeguata perché permette di evitare grandi differenze nelle spese di promozione che i vari Stati membri intendano sostenere.

Emendamento 15

Articolo 23, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

2.   Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Motivazione

Si reputa che il potere di adottare atti delegati non debba essere concesso alla Commissione per un periodo indeterminato; per questo motivo è meglio eliminare queste parole dal paragrafo 2.

Emendamento 16

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate. Inoltre, entro il 31 dicembre 2017 verrà presentata una relazione intermedia.

Motivazione

Si ritiene opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'andamento e sullo stato dell'applicazione del regolamento in esame affinché, qualora sia necessario apportare miglioramenti e aggiustamenti, esista un termine congruo per realizzare gli obiettivi indicati per la fine del 2020.

Bruxelles, 2 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/36


Parere del Comitato delle regioni — Quadro di qualità per i tirocini

2014/C 174/07

Relatore

Andrius Kupčinskas (LT/PPE), sindaco di Kaunas

Testo di riferimento

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini

COM(2013) 857 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa a un quadro di qualità per i tirocini la cui creazione ha sollecitato in precedenti pareri, pur rammaricandosi vivamente che la Commissione abbia scelto di presentare tale quadro sotto forma di raccomandazione del Consiglio e non di direttiva;

2.

considerato che il tempo trascorso tra la presentazione della proposta della Commissione (4 dicembre 2013) e l'adozione della raccomandazione del Consiglio (10 marzo 2014) è stato troppo breve per consentire al Comitato delle regioni di formulare il suo parere secondo la procedura normale, esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione europea abbia elaborato e il Consiglio dell'UE abbia adottato una raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini senza aver consultato in modo appropriato l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali e regionali europei, vale a dire il Comitato delle regioni dell'Unione europea;

3.

si rammarica per il fatto che nell'UE persista un livello di disoccupazione giovanile molto elevato, specie in alcune regioni e sottolinea l'importanza di misure attive nella lotta contro la disoccupazione giovanile; se si vuole conseguire l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 % tra le persone di età compresa tra 20 e 64 anni entro il 2020, occorre migliorare l'istruzione dei giovani nel senso che essa deve essere meglio orientata alle esigenze del mercato del lavoro e creare condizioni più favorevoli per la loro transizione verso il mondo del lavoro;

4.

ritiene che sia necessario compiere maggiori sforzi a livello nazionale ed europeo per incoraggiare i giovani a orientarsi verso le professioni del futuro. A tal fine bisogna eseguire studi volti ad anticipare e influenzare gli sviluppi e a prevedere i mutamenti nella domanda di mano d'opera secondo i settori di attività e le categorie professionali, il numero di lavoratori da formare per determinate professioni e per coprire i posti di lavoro che si rendono disponibili, e le probabili esigenze in termini di posti di formazione per i giovani;

5.

ribadisce il suo sostegno alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani (1), visto che i tirocini ne costituiscono un elemento essenziale. Tale raccomandazione è stata adottata il 22 aprile 2013 (2) con l'obiettivo di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

6.

accoglie con favore il quadro di qualità per i tirocini in quanto misura utile che mira a fare dei tirocini uno strumento che agevoli in modo efficiente il passaggio dagli studi al mondo del lavoro, contribuendo così a una maggiore occupabilità dei giovani;

7.

ritiene che nei tirocini occorra mettere in evidenza l'utilità della trasmissione di conoscenze tra generazioni, ossia del modello maestro-apprendista;

8.

approva i cambiamenti che comporta il quadro di qualità per i tirocini in quanto esso è diretto a garantire la trasparenza dei tirocini e ad attirare l'attenzione sugli obiettivi di apprendimento, ma deplora che il quadro di qualità non preveda alcun dibattito sulle raccomandazioni agli Stati membri in merito a questioni importanti quali la sicurezza sociale o la remunerazione dei tirocinanti. Si rammarica che la sfera di applicazione del quadro di qualità per i tirocini non corrisponda a quella della garanzia europea per la gioventù dal momento che copre soltanto i tirocini «nel libero mercato» ed esclude i tirocini svolti nell'ambito di un corso di studi, dell'istruzione formale o di una formazione professionale;

9.

ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante anche nel campo della formazione generale e professionale, attraverso l'elaborazione e l'applicazione di misure dirette a lottare contro la disoccupazione. Gli Stati membri dovrebbero acquisire consapevolezza di questo ruolo e sfruttare le possibilità che esso offre in modo da agevolare il passaggio dei giovani specializzati dalla formazione alla professione considerato che proprio gli enti locali e regionali svolgono un ruolo di fornitori di servizi nei campi dell'istruzione, della formazione e dell'impiego. Per tale ragione si rammarica del fatto che nella raccomandazione del Consiglio non si prenda in considerazione il ruolo degli enti locali e regionali nell'attuazione del quadro di qualità per i tirocini;

10.

incita gli Stati membri a garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali e degli enti locali e regionali, assicurando così il successo dell'applicazione del quadro

11.

e a valutare attentamente a quali condizioni giuridiche o di altro tipo sia possibile integrare il quadro di qualità per i tirocini nella prassi nazionale e (oppure) nel sistema giuridico nazionale.

Osservazioni preliminari

12.

esprime preoccupazione per l'alto livello di disoccupazione giovanile nell'Unione europea e per il rischio esistente che ne consegue della povertà giovanile, come conferma l'analisi della Commissione europea 2012 dell'occupazione e della situazione sociale (3);

13.

sottolinea l'importanza di azioni efficaci per risolvere questo problema crescente dell'Europa, costituito da giovani che non lavorano e non studiano, e richiama l'attenzione sulle conseguenze e sui rischi di ordine sociale, economico e demografico collegati con la mancanza di autonomia dei giovani;

14.

concorda con la Commissione sull'importanza dei tirocini e richiama l'attenzione sul fatto che i tirocini di qualità devono offrire ai giovani un'esperienza professionale di valore, conoscenze e competenze, e inoltre accrescere le loro prospettive di assunzione e offrire l'opportunità di entrare rapidamente e stabilmente nel mercato del lavoro;

15.

si unisce alla Commissione nell'esprimere preoccupazione per l'esistenza di abusi nel sistema dei tirocini e per il loro uso come fonte di forza lavoro a basso costo o non retribuita. Per tale ragione gli obiettivi di limitare la durata massima dei tirocini e di migliorare la loro qualità sono questioni essenziali affinché tale esperienza risulti utile ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro;

16.

richiama l'attenzione sul fatto che i risultati migliori sotto l'aspetto dell'occupazione giovanile si osservano nei paesi e nelle regioni in cui i giovani hanno l'opportunità di partecipare a tirocini di alta qualità o ad apprendistati per mestieri artigiani e dove programmi consolidati di tirocini e di apprendistati formano una parte integrante del sistema di formazione e di collocamento. È importante che gli istituti di istruzione collaborino con il mondo delle imprese per fare in modo che si producano i benefici reciproci di un programma di tirocinio.

Elementi generali della raccomandazione

17.

è d'accordo con l'orientamento del quadro di qualità per i tirocini e riconosce l'importanza sia dei processi di apprendimento che aiutano a familiarizzarsi meglio con il luogo di lavoro, sia di obiettivi chiari di apprendimento e della designazione di un supervisore idoneo del tirocinio;

18.

approva gli standard minimi del quadro di qualità per i tirocini, secondo cui le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dal tirocinante dovrebbero essere confermate ufficialmente dall'erogatore dei tirocini attraverso il rilascio al tirocinante di un attestato del tirocinio effettuato, dato che ciò è necessario per garantire che il valore del tirocinio sia formalmente riconosciuto come uno strumento per facilitare l'integrazione dei giovani e la loro possibilità di accedere a un lavoro di qualità;

19.

si rammarica del fatto che la raccomandazione non comprenda i tirocini che rientrano in un curriculum accademico o in un percorso di istruzione formale, o che fanno parte di un corso di formazione professionale. Invita pertanto la Commissione a presentare, con una proposta distinta, un quadro di qualità per i tipi di tirocinio summenzionati;

20.

è d'accordo con il sostegno previsto dal quadro di qualità per i tirocini alle azioni degli Stati membri attraverso il sistema di finanziamento dell'UE (finanziamento dei programmi di tirocinio con i fondi del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), lo scambio delle buone pratiche e misure di monitoraggio; invita tuttavia a vigilare affinché i fondi europei non si sostituiscano a quelli privati.

Condizioni di lavoro e trasparenza

21.

per garantire la qualità dei tirocini, con un maggiore ricorso al metodo di coordinamento aperto, invita a promuovere il dibattito sullo scambio delle pratiche consolidate in Europa in modo da aiutare tutti gli Stati membri dell'UE a stabilire standard minimi per i tirocini, basati su tali pratiche;

22.

apprezza i requisiti di trasparenza rafforzati per gli avvisi di posti vacanti di tirocinio, ma sottolinea che la trasparenza, anche se importante, non costituisce una condizione sufficiente a garantire la qualità dei tirocini;

23.

per tale ragione si rammarica del fatto che il quadro di qualità per i tirocini non raccomandi che i soggetti promotori dei tirocini offrano una sicurezza sociale e un'assicurazione sanitaria adeguate ai tirocinanti, ma richieda solo di indicare negli avvisi di posti vacanti di tirocinio se tale copertura sarà offerta;

24.

accoglie con favore la posizione assunta nel quadro di qualità per i tirocini secondo cui negli avvisi di posti vacanti di tirocinio si dovrebbe indicare se verrà corrisposta una retribuzione e/o un'indennità per il tirocinio stesso; approva l'idea contenuta nella raccomandazione del Consiglio secondo cui negli avvisi concernenti i tirocini, deve essere indicato l'importo della retribuzione o dell'indennità, se una retribuzione e/o un'indennità sono previste. Nel contempo, però, a giudizio del Comitato, bisogna assicurarsi che gli obblighi di informazione non si risolvano in un onere burocratico per i promotori di tirocini e che qualsiasi normativa in questo campo promuova la creazione di tirocini in tutti i settori del mercato del lavoro anziché ostacolarla;

25.

richiama l'attenzione sul fatto che il quadro di qualità per i tirocini non prende in considerazione la questione dei tirocini retribuiti e solo parzialmente retribuiti. Sulla base dei dati di una recente indagine effettuata dall'Eurobarometro (4), tre su cinque tirocinanti non ricevono alcuna indennità finanziaria oppure, per più della metà di coloro che le ricevono, le indennità non sono sufficienti a coprire le spese essenziali per vivere. Ciò comporta il rischio che i tirocini diventino difficilmente accessibili, vale a dire che si trovino a farli solo coloro che hanno disponibilità finanziarie adeguate, con la conseguenza di far diminuire il numero dei tirocini e la loro utilità economica e di far aumentare nel contempo le disuguaglianze;

26.

nel quadro dell'obiettivo della qualità dei tirocini, l'obbligo di creare le condizioni affinché tutti i tirocinanti ottengano una copertura assicurativa e un'indennità o una retribuzione di livello adeguato può far calare il numero di tirocini a causa dell'eccessivo onere finanziario sia per gli enti locali e regionali che per le imprese. Dato che, per la molteplicità dei sistemi esistenti in Europa, è probabile che non si riesca a creare un modello unico adatto per tutti, il CdR accoglie con favore l'obiettivo di creare programmi efficaci per il finanziamento parziale o totale dei tirocini combinando insieme diverse fonti;

27.

osserva che nella raccomandazione del Consiglio non è definito con precisione il ruolo dei supervisori dei tirocini; pertanto, considerato anche il fatto che la disciplina di tale aspetto rientra in ultima analisi nelle competenze degli Stati membri, chiede a questi ultimi e alle parti economiche e sociali di condividere le migliori pratiche relative al ruolo dei supervisori dei tirocini, ai loro obblighi e alle loro responsabilità nonché alle altre questioni pertinenti, in modo da stabilire progressivamente quali siano le migliori pratiche nell'UE e mettere in atto il principio della governance multilivello.

Tirocini transfrontalieri

28.

accoglie con favore l'influenza positiva del quadro di qualità per i tirocini nel facilitare i tirocini transfrontalieri, che sono attualmente troppo rari, e nel migliorare l'accesso all'informazione;

29.

dato che, a norma dell'articolo 153 del TFUE, che costituisce la base giuridica del quadro di qualità per i tirocini, «l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri», propone di sforzarsi di raccogliere e diffondere informazioni sulla normativa esistente in materia di mobilità dei tirocinanti. Per i giovani infatti sarebbe più facile accettare un tirocinio in un altro paese se, grazie ad un agevole accesso alle relative informazioni, sapessero cosa aspettarsi;

30.

richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che spesso l'assenza di indennità o la loro insufficiente entità, unitamente al fatto che non sia fornito un alloggio, possono ostacolare i tirocini transfrontalieri perché i tirocinanti potenziali spesso non sono in grado di partecipare a un tirocinio a causa della difficile situazione finanziaria in cui si verrebbero a trovare in un altro Stato membro;

31.

sottolinea che la creazione di condizioni più favorevoli per i tirocini transfrontalieri può avere una serie di risultati positivi: ad esempio, accrescere le possibilità di assunzione dei tirocinanti, conseguire una maggiore integrazione nel mercato del lavoro;

32.

valuta favorevolmente l'approccio del quadro di qualità per i tirocini, in base al quale sarebbe possibile estendere il sistema EURES ai tirocini, secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2012 (5), e la promozione del ricorso a tale rete per la diffusione dell'informazione sui tirocini;

33.

è d'accordo con il ricorso alla rete EURES per garantire l'accessibilità dell'informazione sui posti vacanti di tirocinio e propone che EURES possa essere usata anche come strumento di feedback, che offra ai tirocinanti la possibilità di valutare la loro esperienza nei tirocini;

34.

richiama l'attenzione sul fatto che il numero di tirocini transnazionali, è estremamente basso (6), nonostante i tassi di mobilità molto elevati tra gli studenti, ad esempio nel quadro del programma Erasmus. Questa può essere considerata un'importante occasione mancata in termini di riduzione della disoccupazione giovanile attraverso lo strumento della mobilità: i tirocini transnazionali potrebbero avere un ruolo chiave nell'aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro Stato membro. Per questo motivo apprezza l'istituzione del programma Erasmus +, che può aiutare a far crescere il numero dei tirocini transfrontalieri;

35.

la possibilità di acquisire un'esperienza in contesti diversi, offre ai giovani un'opportunità inestimabile di far aumentare il numero dei potenziali datori di lavoro nei diversi Stati membri e pertanto è necessario garantire l'efficacia del sostegno ai tirocini transfrontalieri studiando modalità per ridurre le spese di trasferimento in un altro paese e per fornire tutta l'informazione idonea affinché i tirocinanti non si trovino in una situazione economica difficile, in funzione del costo della vita nel paese del soggetto promotore del tirocinio e degli obblighi amministrativi in vigore in tale paese (permesso di lavoro/soggiorno, registrazione al comune se del caso, ecc.).

Attuare il Quadro di qualità per i tirocini

36.

ricorda che è opportuno coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione e nella realizzazione di nuove iniziative, prevedendo i finanziamenti necessari a tale fine, perché essi sono nella posizione migliore per valutare le diverse situazioni e le necessità a livello locale;

37.

si rammarica del fatto che nella raccomandazione del Consiglio non si proponga di estendere la consultazione agli enti locali e regionali e alle imprese al momento di concepire e perfezionare i programmi di formazione, al fine di tener conto delle esigenze del mercato del lavoro e preparare diplomati nelle specializzazioni richieste;

38.

ricorda anche che gli enti locali e regionali spesso sono in gran parte responsabili per l'attuazione delle politiche dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e che l'aspetto territoriale di tali politiche è molto importante;

39.

accoglie favorevolmente il fatto che si dia importanza al «coinvolgimento attivo dei servizi per l'impiego, degli istituti di istruzione e dei soggetti erogatori di formazione nell'attuazione del quadro di qualità per i tirocini» e sottolinea il ruolo importante degli enti locali e regionali in tutti e tre questi settori;

40.

sottolinea la necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali, in qualità di datori di lavoro, per il successo del quadro di qualità per i tirocini e si rammarica del fatto che nella raccomandazione non vi siano riferimenti concreti alle loro competenze e alla loro esperienza. Ritiene importante stabilire un quadro giuridico che consenta alle istituzioni pubbliche di accogliere tirocinanti e diffondere le buone pratiche sviluppate dalle autorità pubbliche;

41.

chiede alla Commissione di adottare ulteriori misure per la raccolta e la diffusione d'informazioni, e di sollecitare gli Stati membri a perfezionare le loro normative in materia per garantire che le condizioni di tirocinio tengano meglio conto delle aspettative di tutti gli interessati;

42.

richiama l'attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali, in quanto importanti datori di lavoro e soggetti promotori di tirocini possono costituire esempi di buone pratiche nella realizzazione di programmi di tirocinio di alta qualità e pertanto incita gli enti locali e regionali a offrire quanto più possibile tirocini di alta qualità;

43.

mette in rilievo l'importanza per la società civile dei paesi interessati, specie dei giovani e delle loro organizzazioni rappresentative di poter essere coinvolta attivamente, nella fase di realizzazione del quadro di qualità per i tirocini, tra l'altro, attraverso l'Alleanza europea per l'apprendistato, una piattaforma di cooperazione creata dalla Commissione nel luglio 2013;

44.

sottolinea anche il ruolo importante del settore privato e soprattutto delle PMI per attuare con successo il quadro di qualità per i tirocini;

45.

invita agli enti locali e regionali di collaborare più strettamente con le strutture di formazione locali e con i datori di lavoro locali nel quadro della creazione di programmi per migliorare le competenze degli studenti istituendo borse di studio e offrendo tirocini retribuiti per gli studenti con i migliori risultati accademici; sottolinea inoltre l'importanza di diffondere a livello UE le buone pratiche sviluppate in tale contesto nei singoli Stati membri.

Osservazioni finali

46.

apprezza l'idea della Commissione di promuovere una stretta collaborazione con i paesi interessati al fine di garantire un'attuazione rapida del quadro di qualità per i tirocini, ricordando ancora una volta l'importante ruolo degli enti locali e regionali in questo campo;

47.

incita gli Stati membri a seguire la raccomandazione e a recepire il quadro di qualità per i tirocini nel loro ordinamento giuridico o nella loro prassi nazionale.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Negli ultimi anni i tassi di disoccupazione giovanile hanno raggiunto picchi storici in diversi Stati membri, senza che si profili una riduzione a breve termine. Promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani è fondamentale per il loro accesso nel mercato del lavoro.

I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Negli ultimi anni i tassi di disoccupazione giovanile hanno raggiunto picchi storici in diversi Stati membri, senza che si profili una riduzione a breve termine. L'elevatissimo differenziale dei tassi di disoccupazione tra le regioni pregiudica gli obiettivi di coesione sociale e territoriale dell'Unione europea. Promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani è fondamentale per il loro accesso nel mercato del lavoro.

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I programmi degli Stati membri che promuovono e offrono tirocini ai giovani possono usufruire del sostegno finanziario dei Fondi europei. Anche l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sosterrà i tirocini nel contesto della Garanzia per i giovani di cui beneficeranno, in particolare, i giovani delle regioni dell'Unione maggiormente colpite dalla disoccupazione giovanile e che usufruirà del cofinanziamento ad opera del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2020. Il FSE e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile possono essere utilizzati per aumentare il numero e la qualità dei programmi di tirocinio degli Stati membri, attraverso una possibile partecipazione ai costi dei tirocini, compresa in alcuni casi una partecipazione parziale alla retribuzione. Il sostegno può inoltre essere erogato per finanziare i costi di altre formazioni che i giovani possono seguire al di fuori del tirocinio, come ad esempio i corsi di lingue.

I programmi degli Stati membri che promuovono e offrono tirocini ai giovani possono usufruire del sostegno finanziario dei Fondi europei. Anche l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sosterrà i tirocini nel contesto della Garanzia per i giovani di cui beneficeranno, in particolare, i giovani delle regioni dell'Unione maggiormente colpite dalla disoccupazione giovanile e che usufruirà del cofinanziamento ad opera del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2020. Il FSE e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile possono essere utilizzati per aumentare il numero e la qualità dei programmi di tirocinio degli Stati membri, attraverso una possibile partecipazione ai costi dei tirocini, compresa in alcuni casi una partecipazione parziale alla retribuzione, pur con le dovute precauzioni per evitare che questi fondi si sostituiscano ai fondi privati. Il sostegno può inoltre essere erogato per finanziare i costi di altre formazioni che i giovani possono seguire al di fuori del tirocinio, come ad esempio i corsi di lingue.

Emendamento 3

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La presente raccomandazione non riguarda i tirocini che rientrano in un curriculum accademico, in un percorso di istruzione formale o che fanno parte di un corso di formazione professionale. Non sono oggetto della presente raccomandazione i tirocini i cui contenuti sono disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito per ottenere un titolo di studio universitario o per accedere a una data professione (ad esempio per le professioni di medico, architetto, ecc.),

La presente raccomandazione non riguarda i tirocini che rientrano in un curriculum accademico, in un percorso di istruzione formale o che fanno parte di un corso di formazione professionale. Non sono oggetto della presente raccomandazione i tirocini i cui contenuti sono disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito per ottenere un titolo di studio universitario o per accedere a una data professione (ad esempio per le professioni di medico, architetto, ecc.),; questo secondo tipo di tirocini formerà oggetto di una proposta separata della Commissione,

Emendamento 4

Raccomandazione 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

di incoraggiare i soggetti promotori dei tirocini a designare per i tirocinanti un supervisore chiamato a guidarli nell'espletamento dei compiti loro assegnati e a monitorarne i progressi;

di incoraggiare stabilire che i soggetti promotori dei tirocini a debbano designare per i tirocinanti un supervisore chiamato a guidarli nell'espletamento dei compiti loro assegnati e a monitorarne i progressi;

Emendamento 5

Raccomandazione 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Adeguato riconoscimento dei tirocini

(13)

di incoraggiare i soggetti promotori dei tirocini a certificare tramite un attestato o una lettera di referenze le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio;

Adeguato riconoscimento dei tirocini

(13)

di incoraggiare richiedere ai i soggetti promotori dei tirocini a di certificare tramite un attestato o una lettera di referenze le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio;

Emendamento 6

Raccomandazione 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

collaborare con gli Stati membri, le parti sociali, i servizi per l'impiego e le organizzazioni dei giovani e dei tirocinanti per la promozione della presente raccomandazione;

collaborare con gli Stati membri, le parti sociali, i servizi per l'impiego, e le organizzazioni dei giovani e dei tirocinanti e gli enti locali e regionali per la promozione della presente raccomandazione;

Emendamento 7

Raccomandazione 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

incoraggiare e sostenere gli Stati membri, anche mediante la promozione dello scambio reciproco delle migliori pratiche, affinché si avvalgano del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale o di altri Fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 per aumentare il numero dei tirocini e innalzarne la qualità;

incoraggiare e sostenere gli Stati membri e gli enti locali e regionali, anche mediante la promozione dello scambio reciproco delle migliori pratiche, affinché si avvalgano del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale o di altri Fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 per aumentare il numero dei tirocini e innalzarne la qualità;

Emendamento 8

Nuova raccomandazione dopo la raccomandazione 28

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

(29)

proporre in un prossimo futuro un quadro di qualità per i tirocini che rientrano in un curriculum accademico o in un percorso di istruzione formale, o che fanno parte di un corso di formazione professionale.

Bruxelles, 3 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 729 final del 5 dicembre 2012.

(2)  Raccomandazione 2013/C/120/01 del Consiglio, del 22.4.2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani.

(3)  Employment and Social Developments Review 2012 (Analisi dell'occupazione e della situazione sociale in Europa 2012).

(4)  Eurobarometer: The experience of a Traineeship in the EU , 2013.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131416.pdf.

(6)  Dall'indagine Eurobarometro 2013 è emerso che solo il 9 % dei tirocini si è svolto all'estero.


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/43


Parere del Comitato delle regioni — Proposta di direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero

2014/C 174/08

Relatrice

Linda Gillham, membro del consiglio della circoscrizione di Runnymede (UK/AE)

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

COM(2013) 761 final — 2013/0371 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Contesto generale

1.

riconosce che le caratteristiche che hanno decretato il successo commerciale delle borse di plastica — ovvero il peso contenuto, la solidità e la resistenza al degrado — hanno anche contribuito alla loro ampia diffusione. Le stime indicano che nel 2010 ciascun cittadino europeo ha fatto uso di 198 borse di plastica, di cui si pensa che circa il 90 % fosse in materiale leggero; si tratta di borse che vengono riutilizzate meno rispetto a quelle di spessore superiore e che sono più soggette a trasformarsi in immondizia;

2.

constata che i vantaggi commerciali offerti dalle borse di plastica di spessore inferiore a 50 micron (peso contenuto, solidità e resistenza al degrado) hanno fatto sì e continuano a far sì che queste borse non siano riutilizzate affatto, o lo siano in misura ridotta, e che esse provochino su scala mondiale problemi di inquinamento da rifiuti delle acque e del suolo;

3.

osserva che la presenza di rifiuti costituiti da borse di plastica negli ecosistemi idrici non rappresenta un problema solo per i paesi che si affacciano sul mare, ma anche per quelli con grandi bacini lacustri, poiché una quantità considerevole di rifiuti viene trasportata dai fiumi. Una volta gettate, le borse di plastica possono resistere per centinaia di anni, prevalentemente sotto forma di frammenti: il volume complessivo di rifiuti costituiti da borse di plastica aumenta costantemente ed è considerato una delle principali sfide a livello globale;

4.

osserva che le borse di plastica sono considerate un imballaggio ai sensi della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE). Le borse di plastica possono essere commercializzate solo se conformi ai requisiti essenziali in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, limitazione delle sostanze pericolose e idoneità al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, il recupero di energia, il compostaggio e la biodegradazione. Tuttavia, non vi sono né normative, né politiche UE che riguardino nello specifico le borse di plastica;

5.

riconosce che, per ridurre l'uso di borse di plastica, gli Stati membri hanno adottato un'ampia gamma di misure, che vanno da accordi su base volontaria a misure fiscali (Belgio, Irlanda, Danimarca) fino al divieto assoluto di utilizzare borse di plastica non biodegradabili, come avvenuto in Italia. Alcuni Stati membri hanno già ottenuto notevoli risultati in termini di riduzione dell'uso di borse di plastica: le stime variano da 4 borse di plastica consumate per cittadino in Danimarca e Finlandia alle 466 di Polonia, Portogallo e Slovacchia;

6.

plaude a quegli Stati membri che hanno ridotto il consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero. È evidente che vi è molto da imparare dalle azioni efficaci attuate in diversi Stati membri; incoraggia quindi i governi nazionali, regionali e locali di tutto il mondo a prendere nota di tali misure;

7.

sottolinea che tutti i rifiuti di plastica devono essere gestiti come una risorsa, come auspicato dalla Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, allo scopo di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Livello di ambizione della direttiva proposta

8.

ritiene, alla luce di alcuni suoi recenti pareri (1), che la proposta della Commissione europea non sia sufficientemente ambiziosa in materia di prevenzione dell'utilizzo di borse di plastica, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere in considerazione le seguenti misure:

modificare la definizione/il campo di applicazione per comprendere le borse monouso in carta o amido e includere le borse multiuso nell'applicazione degli strumenti economici;

stabilire un obiettivo UE vincolante in materia di riduzione/prevenzione, invece di obiettivi nazionali di riduzione su base volontaria, e conferire alla Commissione europea l'incarico aggiuntivo di esplorare la possibilità di vietare, a livello europeo, la fornitura gratuita di borse in materiale leggero entro il 2020;

prevedere, oltre all'approccio volontario, l'obbligo per gli Stati membri di ricorrere a strumenti economici;

9.

ritiene che una combinazione di queste misure, compresa la possibilità — prevista per gli Stati membri — di applicare delle restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, costituisca un approccio più efficace. Tali misure si integrerebbero reciprocamente: gli strumenti economici sono più consoni ad essere attuati a livello nazionale e regionale, ma un obiettivo ambizioso a livello UE è importante per contribuire a garantire l'attuazione e a sensibilizzare i cittadini (2).

Definizione e campo di applicazione

10.

sostiene la definizione proposta, che si basa sullo spessore di 50 micron, e la considera un parametro adeguato per scoraggiare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero senza pregiudicare l'impiego di quelle multiuso note come «borse per la vita» («bags for life»). Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano il 90 % delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore, e quindi presentano un rischio maggiore di trasformarsi in rifiuti (3);

11.

sottolinea l'importanza della definizione/del campo di applicazione della direttiva proposta per evitare conseguenze indesiderate, come il passaggio ad altri materiali, più spessi, ma sempre destinati a borse di plastica monouso, e ad altre forme di borse di plastica con una funzione analoga: ciò rischia di non produrre gli effetti ambientali auspicati e di incrementare il volume degli imballaggi prodotti;

12.

approva l'esclusione delle borse di plastica multiuso dagli obiettivi di riduzione e dai possibili divieti; ritiene, tuttavia, che gli strumenti economici dovrebbero applicarsi anche alle borse multiuso, e chiede che queste ultime siano incluse nella definizione/nel campo di applicazione della direttiva a questo fine specifico;

13.

osserva che le «borse per la vita» vengono spesso sostituite gratuitamente dal rivenditore. Questa pratica va incoraggiata, poiché può contribuire a valorizzare le risorse naturali e a cambiare i comportamenti che tendono a considerare una borsa di plastica come un rifiuto;

14.

chiede che venga chiarito se le borse di plastica in materiale molto leggero (meno di 10 micron) utilizzate per alimenti freschi o crudi per il consumo umano o animale rientrino nella definizione proposta. In generale, esse vengono escluse dalle politiche relative alle borse di plastica per ragioni di praticità, igiene o sicurezza alimentare (specialmente quando vengono utilizzate per la carne cruda). Tuttavia, potrebbe essere necessario che un obiettivo UE di prevenzione/riduzione includa anche questo tipo di borse, al fine di evitare modifiche indesiderate nei comportamenti dei consumatori (4);

15.

chiede anche che venga chiarito il motivo per cui la definizione di borse in materiale leggero sia limitata alle borse di plastica, invece di mantenersi neutra dal punto di vista del materiale per includere anche le borse monouso di carta, materiali di origine vegetale o amido, così da colpire i modelli di consumo non sostenibili e assicurare l'efficienza nell'uso delle risorse;

16.

a questo proposito osserva che la valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione europea suggerisce che, per 1 000 borse di plastica monouso evitate, saranno utilizzate, in media, 127 borse di carta. Il CdR presume che il 50 % delle borse di plastica consumate al di fuori della grande distribuzione saranno sostituite da borse di carta se queste ultime non rientrano nella stessa politica, come, ad esempio, è avvenuto in Irlanda (5);

17.

accoglie con favore la revisione effettuata dalla Commissione europea delle politiche dei rifiuti condotte finora ed è impaziente di ricevere maggiori chiarimenti circa le proprietà ambientali, sia positive che negative, delle nuove tecnologie che sostengono di poter produrre borse oxo-degradabili, biodegradabili o utilizzabili per il compostaggio. È inoltre necessario comprendere l'impatto di queste particelle microscopiche sulla vita marina;

18.

è fortemente contrario a qualsiasi esenzione delle borse di plastica biodegradabili e utilizzabili per il compostaggio dalla definizione/dal campo di applicazione della direttiva. Il CdR ribadisce la propria preoccupazione riguardo alle etichettature e alle definizioni fuorvianti, così come alle credenziali parzialmente «verdi» di tali borse (6). Inoltre, il passaggio a borse biodegradabili non ridurrebbe il numero di borse gettate nei rifiuti. Tale iniziativa rischia anche di creare problemi ai comuni per quanto riguarda i processi di riciclaggio della plastica e suscita confusione sul compostaggio domestico o commerciale;

19.

ribadisce il proprio invito a vietare la plastica oxo-degradabile finché ricerche più approfondite non dimostreranno il valore aggiunto di questi prodotti;

20.

crede che la progettazione del prodotto sia fondamentale per ridurre al minimo i rifiuti. Ritiene che, sebbene l'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia incentrata sul consumo idrico ed energetico, un suo riesame potrebbe adesso comprendere anche la preparazione al riutilizzo, la riparabilità e il riciclaggio con un'avvertenza al consumatore sulla durabilità di una borsa di plastica;

21.

auspica che nelle future revisioni della progettazione venga fissata una percentuale minima di materiale riciclato, anche se comprende che alcuni usi alimentari e sanitari richiedono standard specifici per i materiali.

Obiettivi di riduzione e divieti a livello nazionale o UE

22.

approva l'idea di un obiettivo minimo di riduzione, a livello UE, fissato per ciascuno Stato membro a un massimo di 35 borse pro capite l'anno, da realizzare in una fase di transizione dopo l'entrata in vigore della direttiva. Rispetto alla media UE del 2010, si tratta di una riduzione del consumo di borse di plastica monouso dell'80 %, che è stata già raggiunta o superata da alcuni Stati membri;

23.

accoglie con favore la disposizione proposta la quale consente agli Stati membri di vietare le borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE. Questa nuova disposizione rispecchia il fatto che sempre più paesi, regioni, città e comuni in tutto il mondo hanno vietato le borse di plastica in materiale leggero o hanno considerato l'introduzione di divieti: questo numero è in costante aumento;

24.

riconosce che tali restrizioni nazionali alla commercializzazione sono soggette ai requisiti stabiliti negli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò significa che vanno soddisfatte alcune condizioni: il divieto non può essere discriminatorio a favore di un tipo di borse di plastica in materiale leggero rispetto a un altro, né deve rappresentare una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. A questo proposito il CdR ritiene che tutte le borse in materiale leggero attualmente disponibili dovrebbero essere vietate entro il 2020;

25.

invita la Commissione europea a esplorare delle modalità per introdurre entro il 2020 il divieto, a livello UE, di utilizzare borse di plastica in materiale leggero nei servizi di vendita al dettaglio (7). Invita altresì la Commissione europea a studiare i conflitti che potrebbero insorgere con le norme del mercato interno e il diritto commerciale internazionale, a valutare la necessità di modificare la base giuridica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la durata del periodo di transizione necessario e l'esigenza di combinare il divieto con la disposizione che le borse di plastica multiuso siano a pagamento, nonché con altre misure per evitare conseguenze indesiderate;

26.

raccomanda agli Stati membri di coinvolgere i rappresentanti degli enti locali e regionali in tutte le riflessioni riguardanti l'introduzione di tali divieti.

Strumenti economici

27.

raccomanda la piena applicazione del principio «chi inquina paga» (8) e osserva che gli Stati membri che sono riusciti a ridurre il consumo di borse di plastica hanno introdotto strumenti economici (prelievi/imposte). Questo si evince, ad esempio, dai risultati incoraggianti ottenuti dai prelievi introdotti in Irlanda o dall'imposta danese sulle borse di plastica (9);

28.

ribadisce che il divieto di fornire gratuitamente borse di plastica in materiale leggero o di altro tipo sta dando i suoi frutti in tante regioni, e dovrebbe quindi essere preso in considerazione (10);

29.

ritiene che l'incoraggiamento a utilizzare tali strumenti, come proposto, non sia sufficiente e invita a modificare la proposta di direttiva per inserire l'obbligo, per gli Stati membri, di ricorrere a strumenti economici per ridurre il consumo di borse di plastica e garantire che le borse di plastica in materiale leggero non vengano fornite gratuitamente. Tale obbligo potrebbe anche essere basato sull'articolo 15 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che già incoraggia l'uso di strumenti economici in generale;

30.

sottolinea che l'attuazione degli strumenti economici deve essere lasciata agli Stati membri o alle regioni con poteri legislativi in materia;

31.

segnala che alcuni aspetti della progettazione degli strumenti economici sono cruciali per garantirne l'efficacia:

fissare livelli appropriati dei prelievi/imposte che rappresentino un autentico deterrente all'uso delle borse di plastica: misure economiche meno efficaci introdotte da alcuni Stati membri evidenziano tale necessità;

coinvolgere dei rappresentanti degli enti locali e regionali in tutte le revisioni relative all'introduzione di prelievi/imposte e all'utilizzo finale di tali entrate per iniziative di pulizia a livello locale;

stabilire un importo del prelievo/imposta che sia sufficiente a coprire gli effettivi costi ambientali e sociali prodotti nel ciclo di vita di una borsa di plastica in materiale leggero;

in base ai principi di responsabilità del produttore, fare in modo che i costi della raccolta/trasformazione in rifiuti e del trattamento delle borse di plastica in materiale leggero siano riflessi nel prezzo della borsa;

lanciare campagne di sensibilizzazione incentrate sui benefici per l'ambiente mediante programmi educativi, iniziative di «pulizia», incoraggiamento di comportamenti responsabili nel settore turistico e del tempo libero, nonché altre iniziative in cooperazione con l'industria della plastica e i venditori al dettaglio;

sottolineare il ruolo degli istituti di istruzione nel promuovere negli alunni un comportamento responsabile e un atteggiamento consapevole nei confronti dell'ambiente;

garantire un'attuazione efficace senza che vi sia un aumento degli oneri per gli enti locali e regionali;

32.

ritiene che l'obbligo di introdurre strumenti economici andrebbe applicato a tutte le borse di plastica, e non soltanto a quelle in materiale leggero, in modo da incoraggiare un maggiore riutilizzo delle borse di plastica in generale, anche perché, nella pratica, è comunque raro che le borse di plastica multiuso vengano fornite gratuitamente. Tuttavia, le borse multiuso potrebbero essere sostituite gratuitamente dal rivenditore iniziale;

33.

reputa che delle iniziative volontarie a livello nazionale, compresa la responsabilità per i dettaglianti di ritirare i rifiuti, possano contribuire a trasferire il costo del trattamento di alcuni rifiuti di plastica sostenuto dalle autorità responsabili dell'ambiente naturale e della gestione dei rifiuti all'intera catena del valore;

34.

sottolinea le potenzialità degli strumenti economici nel generare introiti per gli enti locali e regionali, entrate che potrebbero essere utilizzate per compensare i costi amministrativi relativi all'attuazione e all'applicazione e destinando delle risorse ad attività di pulizia e progetti ambientali;

35.

ribadisce il proprio invito alla Commissione europea a studiare in che modo la responsabilità estesa del produttore possa essere meglio applicata nell'UE in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti di plastica (11);

36.

chiede che la Commissione prenda in considerazione di inserire un riferimento alla responsabilità estesa del produttore, in modo da includere la piena internalizzazione dei costi e trasferire il costo relativo al trattamento di questo tipo di plastica dagli enti locali e regionali in quanto gestori di rifiuti al produttore, compresi i costi di smaltimento di rifiuti abbandonati;

37.

accoglie con favore la proposta del commissario per l'Ambiente di indire una «Giornata europea della pulizia» a partire da quest'anno;

38.

ribadisce il sostegno a questa e ad altre iniziative analoghe, che conferiscono maggiore visibilità alla sfida posta agli enti locali e regionali dai rifiuti immessi nell'ambiente. Si tratta di un prerequisito per cambiare i comportamenti, in modo da ridurre l'impatto ambientale della maggiore produzione di rifiuti e preservare le risorse naturali;

39.

riconosce che, sebbene la crescente accumulazione di rifiuti di plastica abbandonati nell'ambiente marino del pianeta rappresenti un campanello d'allarme, è risaputo che la maggior parte di questo smaltimento incontrollato proviene dalla terraferma. L'inquinamento da borse di plastica è inaccettabile, in qualsiasi ambiente!

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2013) 761 final — considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini di tutto il mondo.

Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini, fluviali e dei grandi corpi idrici di tutto il mondo.

Motivazione

L'inquinamento da borse di plastica non contribuisce soltanto al problema dei rifiuti marini, ma ha conseguenze nefaste per l'ambiente in generale.

Emendamento 2

COM(2013) 761 final — considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire in maniera sostanziale il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Motivazione

Si intende rendere più incisiva la formulazione del testo, in linea con l'obiettivo concreto di riduzione di almeno l'80 % proposto all'articolo 4 della direttiva 94/62/CE.

Emendamento 3

COM(2013) 761 final — considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono devono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Il modo più efficace per ridurre l'uso delle borse di plastica è smettere di fornirle gratuitamente. Questo dovrebbe diventare obbligatorio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 4

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 1 (inserire un nuovo punto 1) — Direttiva 94/62/CE, articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis    “borse di plastica”, cioè borse fornite ai consumatori nei punti vendita per permettere il trasporto o la consegna di merci o prodotti.»

Motivazione

Si dovrebbe introdurre una definizione generale delle borse di plastica prima di definire le borse «in materiale leggero», specialmente in relazione con l'emendamento 6.

Emendamento 5

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 1 — Direttiva 94/62/CE, articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis 2 ter :

"2 bis   «borse di plastica in materiale leggero», cioè borse composte da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione*, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.

"2 bis 2 ter    «borse di plastica in materiale leggero», cioè borse composte, integralmente o parzialmente, da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione*, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.

Motivazione

La modifica mira a includere le borse con un elemento in laminato plastico o in plastica.

Emendamento 6

COM(2013) 761 final, articolo 1, punto 2 — Direttiva 94/62/CE, articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(2)

all'articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

(2)

all'articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

"1 bis.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il conseguimento di un obiettivo minimo UE di riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio a 35 borse pro capite l'anno entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

Tali Le misure adottate dagli Stati membri per ridurre il consumo di borse di plastica comprendono possono comprendere il ricorso a strumenti economici, e possono anche comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché e a restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva.".

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva.".

 

Gli Stati membri garantiscono che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero non comportano un incremento globale della produzione di imballaggi.".

Motivazione

Si dovrebbe stabilire un obiettivo chiaro per la riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Tale obiettivo si basa su una riduzione dell'80 % del consumo medio dell'UE nel 2010.

Tutte le borse di cui all'emendamento 4 dovrebbero essere soggette a strumenti economici.

La disposizione contenuta nel considerando 7 della proposta della Commissione dovrebbe essere inserita nella parte operativa per evitare che l'obiettivo di riduzione produca effetti negativi indesiderati.

Bruxelles, 3 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 3751/2013 fin, CdR 1617/2013 fin.

(2)  BIO 09/2011.

(3)  BIO 09/2011.

(4)  SWD(2013) 444.

(5)  SWD(2013) 444.

(6)  CdR 3751/2013 fin.

(7)  Cfr. anche SWD(2013) 444.

(8)  CdR 3751/2013 fin.

(9)  Studio BIO 09/2011, ACR+/ACR+MED 2013.

(10)  CdR 3751/2013 fin.

(11)  CdR 3751/2013 fin.


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/50


Parere del Comitato delle regioni — Modifica delle direttive relative alle esenzioni applicate ai lavoratori marittimi

2014/C 174/09

Relatore

Paul LINDQUIST (SE/PPE), sindaco di Lidingö

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE

COM(2013) 798 final — 2013/0390 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione di rivedere il regime speciale in vigore in merito all'applicazione ai marittimi di talune direttive in materia di diritto del lavoro e, in linea di massima, approva la proposta di direttiva.

Il punto di vista del Comitato delle regioni

2.

nota che il buon funzionamento del settore marittimo e del mercato del lavoro dei marittimi è di fondamentale importanza, in particolare per le regioni costiere e per i cittadini che vi risiedono;

3.

sottolinea l'importanza che le norme di protezione che derivano dall'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applichino, per quanto possibile, allo stesso modo a tutte le categorie di lavoratori degli Stati membri e che nel settore marittimo dell'UE si garantiscano condizioni eque di concorrenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui si svolgono le attività;

4.

reputa che la possibilità per i singoli Stati membri di ricorrere ad esclusioni dalle norme in materia di protezione dei lavoratori derivate dalla legislazione dell'UE dev'essere fondata su ragioni solide e concrete basate sulle condizioni specifiche dell'attività in questione;

5.

ritiene che, nel caso di diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio della parità di trattamento dei lavoratori debba essere oggetto di un'attenzione particolare. In tale contesto si inseriscono, come rileva la Commissione stessa, il diritto all'informazione e alla consultazione e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque;

6.

ritiene che un aspetto importante per valutare se una possibilità di esclusione di questo tipo possa essere giustificata, sia la misura in cui gli Stati membri hanno fatto ricorso a tale possibilità e quali conseguenze ciò abbia avuto per il settore marittimo, in particolare in termini di concorrenza, in quegli Stati membri che hanno scelto di attuare le direttive in modo da applicarne le disposizioni anche ai marittimi;

7.

osserva che nessuno Stato membro ha segnalato effetti negativi significativi, ad esempio in relazione a cambiamenti di bandiera e ai costi in generale, dovuti al fatto che le stesse norme sono state applicate ai marittimi e ai lavoratori a terra. Peraltro, nemmeno gli Stati membri che si sono astenuti dal ricorrere alle esclusioni dei marittimi dall'applicazione delle disposizioni delle direttive in vigore in materia di informazione e consultazione dei lavoratori nonché di protezione dei medesimi hanno segnalato degli svantaggi sul piano della concorrenza rispetto ad altri Stati membri che hanno fatto ricorso ad una o più esclusioni;

8.

osserva che, visto che solo alcuni Stati membri hanno fatto ricorso alla possibilità di esclusione o deroga alle disposizioni delle direttive in questione in materia di informazione e consultazione, ai datori di lavoro nel settore marittimo si applicano norme diverse in funzione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera;

9.

ritiene che sia necessario continuare a tenere conto delle circostanze particolari del trasporto marittimo rispetto alle attività a terra, in particolare quando si tratta di difficoltà di natura puramente pratica dovute alle specificità dell'attività marittima nell'applicare pienamente una disposizione vincolante relativa alla protezione dei lavoratori, e delle possibili conseguenze negative di tale applicazione per la competitività delle imprese dell'UE;

10.

fa riferimento alla Convenzione marittima dell'OIL del 2006, entrata in vigore il 30 agosto 2013, che è già stata ratificata da un gran numero di Stati. Mediante la direttiva 2009/13/CE l'Unione europea ha dato seguito all'accordo in merito alla Convenzione raggiunto tra le parti sociali del settore marittimo a livello di UE. La direttiva in questione comporta l'approvazione a livello internazionale di norme minime riguardanti le condizioni di lavoro e di assunzione nel settore marittimo, nonché la creazione dei presupposti per stabilire condizioni omogenee nel settore marittimo in generale. Tuttavia, le direttive che la Commissione propone di modificare vanno oltre quanto stabilito dalla Convenzione e contengono disposizioni supplementari in materia di protezione dei lavoratori.

Osservazioni del Comitato delle regioni

11.

nota che il ricorso alla possibilità di esclusione dalle disposizioni in materia di protezione ai sensi della direttiva 2008/94/CE per i pescatori retribuiti a percentuale significa che questa categoria di lavoratori non fruisce del diritto alla garanzia del salario di cui godono altri lavoratori degli Stati membri. A suo avviso, questa discriminazione non può essere considerata giustificata dalle condizioni specifiche dell'attività in questione e va pertanto soppressa;

12.

segnala che in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori fa parte dei diritti fondamentali. Ritiene pertanto necessario stabilire requisiti elevati in relazione ai motivi che giustificherebbero l'esclusione di determinate categorie di lavoratori dai diritti di cui usufruiscono altri lavoratori in base alla legislazione UE in questo ambito;

13.

conviene con la Commissione sul fatto che, tenuto conto degli sviluppi tecnologici in materia di tecnologie della comunicazione, non vi sono ostacoli di natura pratica che possano di per sé giustificare l'esclusione dei marittimi dall'applicazione delle medesime norme in materia di informazione e consultazione;

14.

condivide il giudizio della Commissione secondo cui è necessario abolire le possibilità di deroga contemplate dalle direttive in vigore, nonché le possibilità di adottare soluzioni specifiche in relazione al diritto all'informazione e alla consultazione dei marittimi;

15.

reputa che, nel caso della protezione dei lavoratori in occasione di un trasferimento di attività e di un licenziamento collettivo, si debbano applicare le condizioni particolari dovute alle specificità del settore marittimo. Il commercio di navi costituisce spesso parte integrante delle attività del settore, e sul mercato internazionale la compravendita di navi a scafo nudo è prassi comune;

16.

osserva che i rappresentanti dei datori di lavoro e diversi Stati membri hanno segnalato che l'applicazione obbligatoria delle norme in materia di protezione ai sensi delle direttive 2001/23/CE e 98/59/CE comporterebbe un incremento dei costi per il settore marittimo e svantaggi in termini di concorrenza rispetto alle imprese di paesi terzi, in particolare per il commercio di navi nel quadro delle attività marittime. È stato inoltre sottolineato che un'applicazione delle disposizioni in materia di protezione provocherebbe significative difficoltà da un punto di vista prettamente pratico;

17.

considera che, anche nei casi in cui gli Stati membri che applicano anche ai lavoratori marittimi le disposizioni di salvaguardia previste dalle direttive non abbiano rilevato alcuna conseguenza palesemente negativa sotto il profilo della concorrenza, le obiezioni riguardanti il rischio di svantaggi competitivi per le imprese dell'UE non debbano essere sottovalutate. I singoli Stati membri sono i più idonei a giudicare le conseguenze dell'applicazione obbligatoria di una norma specifica in funzione delle pratiche e delle tradizioni applicabili al settore marittimo di ciascuno di essi;

18.

ritiene opportuno continuare a lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere, in funzione delle specificità regionali, se e in quale misura applicare ai marittimi le disposizioni in materia di protezione, oltre al diritto di informazione e consultazione, nel caso di trasferimenti di imprese e di licenziamenti collettivi;

19.

conviene con la Commissione sulla necessità di limitare le possibilità di deroga previste dalle direttive 2001/23/CE e 98/59/CE alle situazioni in cui un trasferimento di impresa consiste unicamente nella vendita di una nave oppure in cui un licenziamento collettivo è dovuto alla vendita imminente di una o più navi. Per quanto riguarda la direttiva sui licenziamenti collettivi, il CdR condivide il giudizio della Commissione secondo cui un'esclusione è possibile solo in relazione alla durata del cosiddetto «periodo di riflessione»;

20.

esprime dubbi sulla proposta di modificare la direttiva 98/59/CE riguardo al riferimento al concetto di «trasferimento» come definito dalla direttiva 2001/23/CE. Ritiene ingiustificato che la possibilità di derogare al cosiddetto «periodo di riflessione» contemplato dalla direttiva 98/59/CE dipenda dal fatto che la vendita di una nave costituisca un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Questo provocherebbe anche una notevole incertezza del diritto visto che spesso risulta difficile valutare a priori se si sia in presenza o meno di un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE;

21.

prende atto del periodo di transizione relativamente lungo previsto dall'articolo 8 della proposta. Dato che questa proposta riguarda l'applicazione di norme in materia di protezione dei lavoratori sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sarebbe utile riflettere sull'opportunità di accorciare tale periodo di transizione nei futuri lavori in merito alla proposta.

Sussidiarietà e proporzionalità

22.

osserva che la modifica delle direttive proposta dalla Commissione si prefigge di armonizzare una serie di norme in esse contenute riguardanti la protezione dei lavoratori nell'UE e di creare i presupposti di una concorrenza equa per le imprese dell'Unione. Le direttive possono essere modificate solamente a livello di UE, e il CdR ritiene che le modifiche proposte siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il quadro normativo attuale fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e deroghe consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri è ricorso in misura limitata alle esclusioni.

Il quadro normativo attuale fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e deroghe consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri è ricorso in misura limitata alle esclusioni.

 

La convenzione sul lavoro marittimo adottata dall'OIL nel 2006 è entrata in vigore il 30 agosto del 2013 e si prefigge di proteggere a livello internazionale le condizioni dei marittimi e di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore marittimo. Le parti sociali hanno raggiunto un accordo in merito alla convenzione la cui applicazione è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 2009/13/CE.

Motivazione

Nelle attività in merito alla direttiva occorre tenere conto del lavoro svolto congiuntamente dalle parti sociali e dall'UE per assicurare la protezione dei marittimi e garantire condizioni eque di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi a livello internazionale.

Emendamento 2

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La direttiva 98/59/CE è così modificata:

La direttiva 98/59/CE è così modificata:

1.   l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

“trasferimento”è inteso ai sensi della direttiva 2001/23/CE.»;

b)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

1.   l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

“trasferimento” è inteso ai sensi della direttiva 2001/23/CE.»;

b)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

2.   all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Quando i progetti di licenziamenti collettivi riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera.»;

2.   all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Quando i progetti di licenziamenti collettivi riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera.»;

3.   all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

3.«1 bis.   Quando i progetti di licenziamenti collettivi dei membri di un equipaggio sono effettuati in relazione o a seguito di un trasferimento di una nave marittima, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, concedere all'autorità pubblica competente la facoltà di derogare, in tutto o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

(a)

l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,

(b)

il datore di lavoro gestisce una sola nave marittima.»

3.   all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

3.«1 bis.   Quando i progetti di licenziamenti collettivi dei membri di un equipaggio sono effettuati in relazione o esclusivamente a seguito di un trasferimento della vendita di una o più navi marittime nave marittima, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, concedere all'autorità pubblica competente la facoltà di derogare, in tutto o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1." nei seguenti casi:

(a)

l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,

(b)

il datore di lavoro gestisce una sola nave marittima.»

Motivazione

Ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese, dopo una valutazione, caso per caso, delle circostanze della specie, è considerato trasferimento di attività o di parte di un'attività quello effettuato da un'impresa che mantiene la sua identità dopo il trasferimento medesimo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, nell'esame per valutare se un'attività ha mantenuto la sua identità dopo un trasferimento si dovrà tenere conto di tutte le circostanze particolari del caso (si veda a questo proposito la sentenza Spijkers). Non è affatto certo che le circostanze che accompagnano la vendita di una nave comportino sempre un trasferimento ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese.

I motivi che giustificano una deroga al cosiddetto «periodo di riflessione» secondo la direttiva sui licenziamenti collettivi devono valere indipendentemente dal fatto che la vendita di una o più navi costituisca o meno un trasferimento ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese. Con la formulazione proposta dalla Commissione risulterà difficile stabilire a priori e caso per caso se la deroga sia ammissibile. Pertanto è preferibile che la possibilità di deroga sia esplicitamente vincolata a quei casi in cui un licenziamento collettivo dipende esclusivamente dalla vendita di una o più navi, e che si sopprima il riferimento al concetto di «trasferimento» ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese.

Emendamento 3

Articolo 5, punto 3)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

3) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, disporre che il capo II della presente direttiva non si applichi nei seguenti casi:

(a)

l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,

(b)

l'impresa o lo stabilimento oggetto del trasferimento gestisce una sola nave marittima.»

«4.   Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, disporre che il capo II della presente direttiva non si applichi nei seguenti casi nel seguente caso:

(a)

l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,

(b)

l'impresa o lo stabilimento oggetto del trasferimento gestisce una sola nave marittima

Motivazione

È opportuno riservare lo stesso trattamento alle imprese indipendentemente dal fatto che gestiscano una o più navi marittime.

Bruxelles, 3 aprile 2014

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO