ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 135

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
5 maggio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 135/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione EuropeaGU C 129 del 28.4.2014

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2014/C 135/02

Decisione della Corte di Giustizia del 25 marzo 2014 relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 135/03

Causa C-222/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu ringkonnakohus — Estonia) — A. Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet [Trasporti su strada  — Regolamento (CE) n. 561/2006  — Obbligo di utilizzare un tachigrafo  — Deroga per veicoli impiegati nell’ambito di servizi di manutenzione della rete stradale  — Veicolo che trasporta ghiaia dal luogo di carico fino al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale]

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2014/C 135/04

Causa C-366/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH (Rinvio pregiudiziale  — Sesta direttiva IVA  — Esenzioni  — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b)  — Cessione di beni  — Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali  — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi  — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c)  — Prestazione di cure  — Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale  — Operazioni strettamente connesse  — Prestazioni accessorie alla prestazione di cure  — Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili)

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2014/C 135/05

Causa C-375/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble — Francia) — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Rinvio pregiudiziale  — Articolo 63 TFUE  — Libera circolazione dei capitali  — Articolo 49 TFUE  — Libertà di stabilimento  — Imposta sul reddito delle persone fisiche  — Meccanismo di fissazione del massimale delle imposte dirette in funzione dei redditi  — Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione  — Tassazione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte  — Assenza di considerazione o considerazione parziale dell’imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale dell’imposta  — Articolo 65 TFUE  — Restrizione  — Giustificazione)

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2014/C 135/06

Causa C-456/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B (Direttiva 2004/38/CE  — Articolo 21, paragrafo 1, TFUE  — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri  — Aventi diritto  — Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza  — Ritorno del cittadino dell’Unione in detto Stato membro dopo soggiorni di breve durata in un altro Stato membro)

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2014/C 135/07

Causa C-457/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE  — Direttiva 2004/38/CE  — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri  — Aventi diritto  — Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza  — Cittadino dell’Unione residente e cittadino di uno stesso Stato membro  — Attività professionali  — Trasferte regolari in un altro Stato membro)

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2014/C 135/08

Causa C-464/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA  — Esenzioni  — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6  — Fondi comuni d’investimento  — Regimi pensionistici professionali  — Gestione  — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti)

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2014/C 135/09

Causa C-512/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Ravvicinamento delle legislazioni  — Direttiva 2001/83/CE  — Direttiva 2002/98/CE  — Ambito di applicazione  — Emoderivato labile  — Plasma preparato secondo un procedimento industriale  — Applicazione contemporanea o esclusiva delle direttive  — Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo per il plasma che per i medicinali)

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2014/C 135/10

Causa C-548/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia  — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale  — Regolamento (CE) n. 44/2001  — Competenze speciali  — Articolo 5, punti 1 e 3  — Azione di responsabilità civile  — Natura contrattuale o extracontrattuale)

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2014/C 135/11

Causa C-599/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën (IVA  — Regime speciale delle agenzie di viaggio  — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea  — Sesta direttiva 77/388/CEE  — Articolo 28, paragrafo 3  — Direttiva 2006/112/CE  — Articolo 370  — Clausole di standstill  — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione)

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2014/C 135/12

Cause riunite C-29/13 e C-30/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia grad — Bulgaria) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna [Rinvio pregiudiziale  — Codice doganale comunitario  — Articoli 243 e 245  — Regolamento (CEE) n. 2454/93  — Articolo 181 bis  — Decisione impugnabile  — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo  — Principio del rispetto dei diritti della difesa]

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2014/C 135/13

Causa C-38/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Rinvio pregiudiziale  — Politica sociale  — Direttiva 1999/70/CE  — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato  — Clausola 4  — Nozione di condizioni di impiego  — Termine di preavviso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato  — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato)

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2014/C 135/14

Causa C-52/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale  — Direttiva 2006/114/CE  — Nozioni di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa  — Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti)

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2014/C 135/15

Causa C-107/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto  — Detrazione dell’imposta assolta a monte  — Versamento di acconti  — Diniego di concessione della detrazione  — Evasione  — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile  — Presupposti)

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2014/C 135/16

Causa C-132/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH (Rinvio pregiudiziale  — Ravvicinamento delle legislazioni  — Direttiva 2006/95/CE  — Nozione di materiale elettrico  — Marcatura CE di conformità  — Custodie per connettori elettrici multipolari)

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2014/C 135/17

Causa C-155/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia) — Società Italiana Commercio e Servizi srl, in liquidazione (SICES) e altri/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Agricoltura  — Regolamento (CE) n. 341/2007  — Articolo 6, paragrafo 4  — Contingenti tariffari  — Aglio di origine cinese  — Titoli di importazione  — Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione  — Elusione  — Abuso di diritto)

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2014/C 135/18

Causa C-190/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Spagna) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Politica sociale  — Direttiva 1999/70/CE  — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato  — Università  — Docenti associati  — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato  — Clausola 5, punto 1  — Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato  — Nozione di ragioni obiettive idonee a giustificare tali contratti  — Clausola 3  — Nozione di contratto di lavoro a tempo determinato  — Sanzioni  — Diritto a un’indennità  — Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato)

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2014/C 135/19

Causa C-204/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Fiscalità  — Imposta sul valore aggiunto  — Nascita e portata del diritto alla detrazione  — Scioglimento di una società da parte di un socio  — Acquisizione di una parte della clientela di tale società  — Conferimento in natura in un’altra società  — Pagamento dell’imposta a monte  — Detrazione possibile)

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2014/C 135/20

Causa C-30/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 22 gennaio 2014 — Ryanair Ltd, altra parte: PR Aviation BV

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2014/C 135/21

Causa C-42/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 27 gennaio 2014– Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

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2014/C 135/22

Causa C-49/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) il 3 febbraio 2014 — Finanmadrid E.F.C, SA/Jesús Vicente Albán Zambrano e a.

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2014/C 135/23

Causa C-54/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid (Spagna) il 5 febbraio 2014 — Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Causa C-56/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) il 5 febbraio 2014 — Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer e a.

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2014/C 135/25

Causa C-61/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 7 febbraio 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino e a.

21

2014/C 135/26

Causa C-63/14: Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

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2014/C 135/27

Causa C-70/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portogallo) il 10 febbraio 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

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2014/C 135/28

Causa C-75/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spagna) l'11 febbraio 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero e María Ángeles Barbero Gutiérrez

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2014/C 135/29

Causa C-88/14: Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

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2014/C 135/30

Causa C-102/14P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014, causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

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2014/C 135/31

Causa C-114/14: Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Regno di Svezia

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2014/C 135/32

Causa C-116/14: Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

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2014/C 135/33

Causa C-121/14: Ricorso proposto il 12 marzo 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

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Tribunale

2014/C 135/34

Causa T-292/11: Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — Cemex e a./Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

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2014/C 135/35

Causa T-293/11: Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

29

2014/C 135/36

Causa T-296/11: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Cementos Portland Valdarrivas/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Indizi sufficientemente seri  — Sindacato giurisdizionale  — Proporzionalità)

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2014/C 135/37

Causa T-297/11: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Buzzi Unicem/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Principio di buona amministrazione  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

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2014/C 135/38

Causa T-302/11: Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — HeidelbergCement/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

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2014/C 135/39

Causa T-305/11: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Italmobiliare/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Principio di buona amministrazione  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

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2014/C 135/40

Causa T-306/11: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Schwenk Zement/Commissione (Concorrenza  — Procedimento amministrativo  — Decisione di richiesta di informazioni  — Necessità delle informazioni richieste  — Obbligo di motivazione  — Proporzionalità)

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2014/C 135/41

Causa T-131/13: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Lardini/UAMI (Apposizione di un fiore su un bavero) [Marchio comunitario  — Domanda di marchio comunitario consistente nell’apposizione di un fiore su un bavero  — Impedimento assoluto alla registrazione  — Assenza di carattere distintivo  — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2014/C 135/42

Causa T-134/10: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — FESI/Consiglio (Ricorso di annullamento  — Dumping  — Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Cina esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite da Macao  — Associazione che rappresenta importatori indipendenti  — Assenza di pregiudizio individuale  — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione  — Irricevibilità)

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2014/C 135/43

Causa T-430/10: Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Magnesitas de Rubián e a./Commissione (Ambiente  — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  — Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e del magnesio  — Domanda di non luogo a statuire  — Rigetto  — Desistenza  — Radiazione)

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2014/C 135/44

Causa T-158/11: Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Magnesitas de Rubián e a./Parlamento e Consiglio (Ambiente  — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento  — Decisione individuale contenuta nell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE  — Domande di non luogo a provvedere  — Rigetto  — Rinuncia agli atti  — Cancellazione dal ruolo)

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2014/C 135/45

Causa T-411/11: Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Marchio comunitario  — Procedimento d’opposizione  — Revoca dell’opposizione  — Non luogo a statuire)

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2014/C 135/46

Cause T-240/12 e T-211/13: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — Eni/Commissione (Concorrenza  — Intese  — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione  — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE  — Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale  — Riapertura del procedimento  — Nuova comunicazione degli addebiti  — Chiusura del procedimento  — Non luogo a provvedere)

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2014/C 135/47

Cause T-241/12 e T-210/13: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — Versalis/Commissione (Concorrenza  — Intese  — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione  — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE  — Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale  — Riapertura del procedimento  — Nuova comunicazione degli addebiti  — Chiusura del procedimento  — Non luogo a provvedere)

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2014/C 135/48

Causa T-518/12: Ordinanza del Tribunale del 10 marzo 2014 — Spirlea/Commissione (Ricorso per annullamento  — Salute pubblica  — Decisione di chiudere un procedimento nell’ambito del progetto EU Pilot  — Archiviazione di una denuncia  — Mancato avvio di un procedimento per inadempimento  — Irricevibilità)

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2014/C 135/49

Causa T-187/13: Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2014 — Jannatian/Consiglio (Ricorso di annullamento  — Politica estera e di sicurezza comune  — Misure restrittive nei confronti dell’Iran  — Elenco delle persone e delle entità cui si applicano tali misure restrittive  — Termine di ricorso  — Tardività  — Irricevibilità)

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2014/C 135/50

Causa T-578/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2014 — Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione (Procedimento sommario  — Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici  — Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva  — Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni  — Domanda di sospensione dell’esecuzione  — Ricevibilità  — Urgenza  — Fumus boni juris  — Ponderazione degli interessi)

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2014/C 135/51

Causa T-1/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 marzo 2014 — Aluminios Cortizo e Cortizo Cartera/Commissione (Procedimento sommario  — Aiuti di Stato  — Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni centri di interesse economico (CIE) e dei loro investitori  — Regime tributario applicabile a taluni accordi di locazione-finanziamento per l’acquisto di navi [regime di leasing fiscale spagnolo]  — Domanda di sospensione dell’esecuzione  — Inosservanza dei requisiti di forma  — Irricevibilità)

40

2014/C 135/52

Causa T-506/12 P: Impugnazione proposta il 12 marzo 2014 da Eva Cuallado Martorell avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2012, causa F-96/09, Cuallado Martorell/Commissione

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2014/C 135/53

Causa T-11/14: Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (Pianissimo)

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2014/C 135/54

Causa T-36/14: Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — St'art e a./Commissione

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2014/C 135/55

Causa T-65/14: Ricorso proposto il 28 gennaio 2014 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

43

2014/C 135/56

Causa T-74/14: Ricorso proposto il 31 gennaio 2014 — Francia/Commissione

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2014/C 135/57

Causa T-76/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Morningstar/Commissione

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2014/C 135/58

Causa T-77/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo grigio)

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2014/C 135/59

Causa T-78/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Causa T-81/14: Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Energy Brands/UAMI — Smart Wines (SMARTWATER)

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2014/C 135/61

Causa T-84/14: Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

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2014/C 135/62

Causa T-85/14: Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL)

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2014/C 135/63

Causa T-89/14: Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

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2014/C 135/64

Causa T-90/14: Ricorso proposto il 3 febbraio 2014 — Secolux/Commissione e CdT

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2014/C 135/65

Causa T-93/14: Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — St’art e a./Commissione

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2014/C 135/66

Causa T-94/14: Ricorso proposto l’11 febbraio 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di un motivo colorato)

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2014/C 135/67

Causa T-96/14: Ricorso proposto l’11 febbraio 2014 — Vimeo/UAMI — PT Comunicações (VIMEO)

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2014/C 135/68

Causa T-130/14 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, causa F-142/11, Simpson/Consiglio

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2014/C 135/69

Causa T-132/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Causa T-135/14: Ricorso proposto il 20 febbraio 2014 — Kicktipp/UAMI — Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Causa T-136/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Causa T-137/14: Ricorso proposto il 25 febbraio 2014 — I Castellani/UAMI (Forma di un cerchio)

55

2014/C 135/73

Causa T-140/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Bora Creations/UAMI (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Causa T-143/14: Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di un motivo giallo)

57

2014/C 135/75

Causa T-144/14: Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — EE/UAMI (Modello punteggiato color avorio)

57

2014/C 135/76

Causa T-156/14: Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — Volkswagen/UAMI (StartUp)

58

2014/C 135/77

Causa T-162/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

58

2014/C 135/78

Causa T-163/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

59

2014/C 135/79

Causa T-168/14: Ricorso proposto il 13 marzo 2014 — Pérez Gutiérrez/Commissione

60

2014/C 135/80

Causa T-119/12: Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2014 — USFSPEI e Loescher/Consiglio

61

2014/C 135/81

Causa T-600/13: Ordinanza del Tribunale del 24 febbraio 2014 — Bimbo/UAMI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/1


2014/C 135/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

GU C 129 del 28.4.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 112 del 14.4.2014

GU C 102 del 7.4.2014

GU C 93 del 29.3.2014

GU C 85 del 22.3.2014

GU C 78 del 15.3.2014

GU C 71 dell’8.3.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 25 marzo 2014

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

2014/C 135/02

LA CORTE

visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di tale disposizione, occorre stabilire l’elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

il Capodanno,

il lunedì dell’Angelo,

il 1o maggio,

l'Ascensione,

il lunedì di Pentecoste,

il 23 giugno,

il 15 agosto,

il 1o novembre,

il 25 dicembre,

il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2014 e il 31 ottobre 2015, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2014: da lunedì 15 dicembre 2014 a domenica 4 gennaio 2015 inclusi,

Pasqua 2015: da lunedì 30 marzo 2015 a domenica 12 aprile 2015 inclusi,

Estate 2015: da venerdì 17 luglio 2015 a domenica 30 agosto 2015 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 marzo 2014

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

V. SKOURIS


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu ringkonnakohus — Estonia) — A. Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet

(Causa C-222/12) (1)

([Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Obbligo di utilizzare un tachigrafo - Deroga per veicoli impiegati nell’ambito di servizi di manutenzione della rete stradale - Veicolo che trasporta ghiaia dal luogo di carico fino al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale])

2014/C 135/03

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: A. Karuse AS

Convenuto: Politsei- ja Piirivalveamet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) — Obbligo di utilizzare un tachigrafo — Esenzione dall’obbligo per i veicoli impiegati in attività di manutenzione stradale — Autocarro con cassone ribaltabile con massa a pieno carico di 2,5 tonnellate che trasporta ghiaia, su una strada pubblica, dalla cava fino al luogo in cui vengono eseguiti i lavori di riparazione e di manutenzione stradale

Dispositivo

L’espressione «veicoli impiegati nell’ambito di servizi (…) di manutenzione (…) della rete stradale», contenuta nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, i quali veicoli possono essere esonerati dall’utilizzo di un tachigrafo, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano anche i veicoli che trasportano materiale fino al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale, purché il trasporto sia interamente ed esclusivamente legato alla realizzazione dei detti lavori e costituisca un’attività accessoria rispetto a questi ultimi. Spetta al giudice nazionale valutare se tale ipotesi ricorra nel caso di specie, tenendo conto dell’insieme degli elementi rilevanti del procedimento principale.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

(Causa C-366/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b) - Cessione di beni - Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali - Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi - Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) - Prestazione di cure - Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale - Operazioni strettamente connesse - Prestazioni accessorie alla prestazione di cure - Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili))

2014/C 135/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Dortmund-West

Convenuta: Klinikum Dortmund gGmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 145, pag. 1) — Nozione di operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione e alle cure mediche — Operazione che non costituisce prestazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva — Operazione realizzata da un soggetto passivo diverso da quello che fornisce l’ospedalizzazione o le cure mediche — Operazione strettamente connessa a cure mediche non esenti

Dispositivo

Una cessione di beni, come i medicinali citostatici di cui trattasi nel procedimento principale, prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


5.5.2014   

IT

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C 135/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble — Francia) — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme

(Causa C-375/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Meccanismo di fissazione del massimale delle imposte dirette in funzione dei redditi - Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione - Tassazione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte - Assenza di considerazione o considerazione parziale dell’imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale dell’imposta - Articolo 65 TFUE - Restrizione - Giustificazione))

2014/C 135/05

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Grenoble

Parti

Ricorrente: Margaretha Bouanich

Convenuto: Direction départementale des finances publiques de la Drôme

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Grenoble — Interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche che fissa un massimale alle imposte dirette dovute da un contribuente — Meccanismo dello «scudo fiscale» — Convenzione fiscale bilaterale — Imposizione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in un altro Stato membro e già assoggettati a una ritenuta alla fonte — Considerazione parziale delle somme trattenute alla fonte per il calcolo del massimale dell’imposta — Giustificazione di tale normativa in ragione della coerenza del sistema fiscale, della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri o di qualsiasi altro motivo imperativo d’interesse generale

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso, percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle diverse imposte dirette corrispondente a una certa percentuale dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell’imposta versata nello Stato della società distributrice o ne tiene conto soltanto parzialmente.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B

(Causa C-456/12) (1)

((Direttiva 2004/38/CE - Articolo 21, paragrafo 1, TFUE - Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Aventi diritto - Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza - Ritorno del cittadino dell’Unione in detto Stato membro dopo soggiorni di breve durata in un altro Stato membro))

2014/C 135/06

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: O., Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Convenuti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione degli articoli 20, 21, 45 e 56 TFUE e degli articoli 3, paragrafo 1, 6 e 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di entrare e di soggiornare dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione — Ritorno di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di origine, dopo aver soggiornato in un altro Stato membro nel quadro dell’articolo 21 TFUE, nonché come destinatario di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE — Applicazione per analogia della direttiva, come nelle cause C-370/90 (Singh) e C-291/05 (Eind)

Dispositivo

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, o 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell’Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d’origine. Di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine di quest’ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


5.5.2014   

IT

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C 135/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Causa C-457/12) (1)

((Articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Aventi diritto - Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza - Cittadino dell’Unione residente e cittadino di uno stesso Stato membro - Attività professionali - Trasferte regolari in un altro Stato membro))

2014/C 135/07

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Convenuti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione degli articoli 20, 21, 45 e 56 TFUE e degli articoli 3, paragrafo 1, 6 e 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Beneficiari del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Familiari, aventi la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che lavora in un altro Stato membro per un datore di lavoro ivi stabilito — Familiari, aventi la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che per le sue attività lavorative per un datore di lavoro stabilito nel medesimo Stato membro si reca regolarmente in un altro Stato membro

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell’ambito delle sue attività professionali.

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che attribuisce al familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché detto cittadino risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano dall’articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


5.5.2014   

IT

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C 135/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

(Causa C-464/12) (1)

((Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6 - Fondi comuni d’investimento - Regimi pensionistici professionali - Gestione - Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti))

2014/C 135/08

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: ATP Pension Service A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni a favore di operazioni relative ai depositi di fondi o ai conti correnti e a favore della gestione di fondi comuni di investimento — Prestazione di servizi relativi ai versamenti a un fondo pensione

Dispositivo

1)

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, come quelli di cui al procedimento principale, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungere un elemento assicurativo accessorio.

2)

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.

3)

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


5.5.2014   

IT

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C 135/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-512/12) (1)

((Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2001/83/CE - Direttiva 2002/98/CE - Ambito di applicazione - Emoderivato labile - Plasma preparato secondo un procedimento industriale - Applicazione contemporanea o esclusiva delle direttive - Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo per il plasma che per i medicinali))

2014/C 135/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrente: Octapharma France SAS

Convenuti: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136 pag. 34) — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30) e dell’articolo 168 TFUE — Emoderivati labili — Plasma preparato secondo un procedimento industriale — Applicazione contemporanea delle due direttive o applicazione delle disposizioni della sola direttiva 2001/83/CE a motivo del carattere meno rigoroso del regime istituito dalla direttiva 2002/98/CE — Facoltà per uno Stato membro di adottare o mantenere disposizioni nazionali che istituiscono per il plasma preparato secondo un procedimento industriale un regime più restrittivo che per i medicinali — Mancata applicazione di fatto delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE relative al requisito del previo ottenimento dell’autorizzazione di immissione sul mercato

Dispositivo

1)

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, e la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83, devono essere interpretate nel senso che il plasma destinato alla trasfusione, preparato a partire da sangue intero, nella cui produzione interviene un processo industriale, rientra, ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2001/83, nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/98 per quanto riguarda la sua raccolta e il suo controllo, e in quello della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, per quanto concerne la sua lavorazione, conservazione e distribuzione, a condizione che esso risponda alla definizione di medicinale di cui all’articolo 1, punto 2, di tale direttiva.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98, letto alla luce dell’articolo 168 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso consente il mantenimento in vigore o l’introduzione di disposizioni nazionali che assoggettano il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale a un regime più rigoroso di quello al quale sono assoggettati i medicinali unicamente per quanto riguarda la sua raccolta e il suo controllo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


5.5.2014   

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C 135/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf

(Causa C-548/12) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 5, punti 1 e 3 - Azione di responsabilità civile - Natura contrattuale o extracontrattuale))

2014/C 135/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: Marc Brogsitter

Convenuti: Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Krefeld — Interpretazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Ricorso proposto dinanzi ad un giudice competente in materia di atti illeciti — Situazione in cui l’illecito è stato commesso nell’ambito di un contratto tra il suo autore e la sua vittima e in cui il giudice del luogo in cui l’obbligo di base deve essere eseguito è situato in un altro Stato membro — Determinazione del giudice competente

Dispositivo

Azioni di responsabilità civile quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


5.5.2014   

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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Causa C-599/12) (1)

((IVA - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 28, paragrafo 3 - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 370 - Clausole di «standstill» - Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione))

2014/C 135/11

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrenti: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Convenuto: FOD Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, degli articoli 26, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione e validità degli articoli 153, 309 e 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi che comportanto il ricorso ad altri soggetti imponibili per effettuare operazioni al di fuori dell’Unione — Mancata esenzione — Principi di uguaglianza, di neutralità fiscale e di proporzionalità

Dispositivo

1)

L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva 77/388, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.

2)

Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112 per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978.

3)

L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.

4)

Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma, come quella di cui al regio decreto del 28 novembre 1999, in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


5.5.2014   

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C 135/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia grad — Bulgaria) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Cause riunite C-29/13 e C-30/13) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articoli 243 e 245 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 181 bis - Decisione impugnabile - Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo - Principio del rispetto dei diritti della difesa])

2014/C 135/12

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Global Trans Lodzhistik OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli articoli 243 e 245 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Principi dei diritti della difesa e dell’autorità del giudicato — Diritto al ricorso contro una decisione dell’autorità doganale di recupero a posteriori delle obbligazioni doganali, anche qualora si tratti di decisioni definitive di detta autorità — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo — Decisione dell’autorità doganale adottata in violazione dei requisiti di procedura — Obbligo in capo al giudice, in un caso siffatto, di statuire sul ricorso senza tener conto dell’obbligo del previo ricorso amministrativo

Dispositivo

1)

Da un lato, una decisione, come una di quelle di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una rettifica, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, del valore in dogana di merci con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 243 di tale regolamento n. 2913/92. D’altro lato, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, l’articolo 245 di detto regolamento n. 2913/92 non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività.

2)

L’articolo 243 del regolamento n. 2913/92 non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.

3)

L’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.

4)

In caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


5.5.2014   

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C 135/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Causa C-38/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Nozione di «condizioni di impiego» - Termine di preavviso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato - Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato))

2014/C 135/13

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti

Ricorrente: Małgorzata Nierodzik

Convenuto: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Białymstoku — Interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) nonché delle clausole 1 e 4 dell’allegato di tale direttiva — Normativa nazionale che prevede termini di preavviso meno favorevoli nei contratti di lavoro a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato.

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, la quale prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato, mentre la durata del preavviso di risoluzione nel caso dei contratti a tempo indeterminato è fissata in funzione dell’anzianità del lavoratore interessato e può variare da due settimane a tre mesi, quando tali due categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013


5.5.2014   

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C 135/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-52/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/114/CE - Nozioni di «pubblicità ingannevole» e di «pubblicità comparativa» - Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti))

2014/C 135/14

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint

Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

con l’intervento di: Cg srl, Tacoma srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21) — Pratiche commerciali sleali tra imprenditori — Nozione di «pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa» — Normativa nazionale che oltre a vietare la pubblicità che sia, al contempo, ingannevole e illegittimamente comparativa, prevede altresì la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa come costituenti due illeciti distinti

Dispositivo

La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda la tutela dei professionisti, essa si riferisce alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità illegittimamente comparativa come a due infrazioni autonome e che, al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest’ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


5.5.2014   

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C 135/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-107/13) (1)

((Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Versamento di acconti - Diniego di concessione della detrazione - Evasione - Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile - Presupposti))

2014/C 135/15

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: FIRIN OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interpretazione dell’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 185, paragrafo 1, nonché dell’articolo 205, in combinato disposto con gli articoli 168, lettera a), e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Principi di neutralità dell’IVA, di efficacia e di proporzionalità — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti per i beni designati con precisione prima della fornitura — Diniego di accordare la detrazione all’atto della percezione dell’acconto per mancata fornitura dei beni — Possibilità per il fornitore di regolarizzare la detrazione inizialmente operata e ripercussioni sul diniego di concedere tale detrazione — Diniego della detrazione dell’IVA al destinatario di una fornitura a causa della responsabilità in solido per il pagamento dell’imposta di un soggetto passivo diverso dal debitore — Designazione della persona responsabile in solido sul fondamento di presunzioni basate su istituti giuridici di diritto civile

Dispositivo

Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013.


5.5.2014   

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C 135/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

(Causa C-132/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2006/95/CE - Nozione di «materiale elettrico» - Marcatura CE di conformità - Custodie per connettori elettrici multipolari))

2014/C 135/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Resistente: ILME GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Köln — Interpretazione degli articoli 1, 8 e 10 nonché degli allegati II-IV della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374, pag. 10) — Nozione di «materiale elettrico» — Divieto di apporre la marcatura «CE» di conformità su custodie per connettori elettrici multipolari venduti come pezzi singoli.

Dispositivo

L’articolo 1 della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, deve essere interpretato nel senso che custodie di connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadono nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e devono, conseguentemente, essere munite della marcatura CE, sempreché la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro destinazione non sia, in alcun caso, tale da alterarne la conformità ai requisiti in materia di sicurezza con riguardo ai quali esse sono state controllate.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013


5.5.2014   

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C 135/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia) — Società Italiana Commercio e Servizi srl, in liquidazione (SICES) e altri/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(Causa C-155/13) (1)

((Agricoltura - Regolamento (CE) n. 341/2007 - Articolo 6, paragrafo 4 - Contingenti tariffari - Aglio di origine cinese - Titoli di importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione - Elusione - Abuso di diritto))

2014/C 135/17

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parti

Ricorrente: Società Italiana Commercio e Servizi srl, in liquidazione (SICES), Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Francesco Parini, Duoccio srl, Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, Novafruit srl, Evergreen Fruit Promotion srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale di Mestre –Venezia — Interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90, pag. 12) — Non trasmissibilità di diritti provenienti dai titoli «A» — Società intestatarie di titoli d’importazione che hanno acquistato, prima dell’importazione, aglio cinese tramite una società non intestataria di tali titoli e che hanno rivenduto l’aglio in parola, dopo il pagamento di dazi doganali, alla medesima predetta società

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


5.5.2014   

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C 135/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Spagna) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Causa C-190/13) (1)

((Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Università - Docenti associati - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» idonee a giustificare tali contratti - Clausola 3 - Nozione di «contratto di lavoro a tempo determinato» - Sanzioni - Diritto a un’indennità - Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato))

2014/C 135/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Antonio Márquez Samohano

Convenuta: Universitat Pompeu Fabra

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Interpretazione delle clausole 3 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Contratti di lavoro conclusi con la Pubblica Amministrazione — Professori universitari — Mancanza di misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato in successione

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, che consente alle università di rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, spetta ugualmente a tale giudice verificare, in concreto, che nel procedimento principale il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in parola intendesse effettivamente soddisfare esigenze provvisorie e che una normativa come quella controversa nel procedimento principale non sia stata utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di assunzione di personale docente.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


5.5.2014   

IT

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C 135/18


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

(Causa C-204/13) (1)

((Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Nascita e portata del diritto alla detrazione - Scioglimento di una società da parte di un socio - Acquisizione di una parte della clientela di tale società - Conferimento in natura in un’altra società - Pagamento dell’imposta a monte - Detrazione possibile))

2014/C 135/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Saarlouis

Convenuto: Heinz Malburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Acquisizione di una quota della clientela di una società sciolta da parte di un socio della società medesima ai fini del suo conferimento in natura in una costituenda società — Detraibilità dell’imposta assolta a monte

Dispositivo

Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati, in relazione al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla direttamente, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui egli è il socio principale, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


5.5.2014   

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C 135/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 22 gennaio 2014 — Ryanair Ltd, altra parte: PR Aviation BV

(Causa C-30/14)

2014/C 135/20

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd

Altra parte: PR Aviation BV

Questione pregiudiziale

Se l’efficacia della [direttiva sulle banche dati] (1) si estenda anche alle banche dati online che non sono tutelate dal diritto d’autore, ai sensi del capitolo II della direttiva, e neppure da un diritto sui generis, a norma del capitolo III, nel senso che, anche per tale motivo, la libertà di utilizzare siffatte banche dati in applicazione (eventualmente per analogia) degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, in combinato disposto con l’articolo 15 della [direttiva sulle banche dati], non può essere contrattualmente limitata.


(1)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).


5.5.2014   

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C 135/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 27 gennaio 2014– Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

(Causa C-42/14)

2014/C 135/21

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 1 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva 112»), debba essere interpretato nel senso che si configura una cessione di energia elettrica, di energia da riscaldamento e di acqua nonché una prestazione di servizi di rimozione dei rifiuti, da parte del locatore a favore del conduttore del locale, utilizzatore diretto di tali beni e servizi, che vengono forniti al suddetto locale da soggetti terzi specializzati, nella situazione in cui la parte dei contratti di cessione di tali beni e di prestazione di servizi è il locatore il quale si limita a trasferire i costi per essi sostenuti al conduttore del locale, effettivo utilizzatore di questi ultimi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i costi per l’energia elettrica, l’energia da riscaldamento e l’acqua nonché per la rimozione dei rifiuti, consumati dal conduttore del locale, facciano aumentare, in capo al locatore, la base imponibile (canone) di cui all’articolo 73 della direttiva 112 a titolo della prestazione del servizio di locazione o se le cessioni ed i servizi in questione costituiscano prestazioni distinte dal servizio di locazione dei locali.


(1)  GU L 347, pag. 1.


5.5.2014   

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C 135/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) il 3 febbraio 2014 — Finanmadrid E.F.C, SA/Jesús Vicente Albán Zambrano e a.

(Causa C-49/14)

2014/C 135/22

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parti nel procedimento principale

Creditore procedente: Finanmadrid E.F.C, SA

Debitori nel procedimento esecutivo: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE (1) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la vigente disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento spagnolo — articoli 815 e 816 della LEJC –, la quale rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale d’ufficio dei contratti in cui possono sussistere clausole abusive, in quanto non prevede imperativamente il controllo delle clausole abusive né l’intervento di un giudice, salvo i casi in cui il cancelliere lo ritenga opportuno o i debitori propongano opposizione.

2)

Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella esistente nell’ordinamento spagnolo, la quale non consente di riesaminare d’ufficio in limine litis, nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario — decreto emesso dal cancelliere che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento –, sotto il profilo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto che costituisce il fondamento del decreto di cui si chiede l’esecuzione, in quanto il diritto nazionale considera formatasi la cosa giudicata (articoli 551 e 552 e, in combinato disposto, 816, paragrafo 2, della LEJC).

3)

Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la disciplina [spagnola] del procedimento d’ingiunzione di pagamento e del procedimento di esecuzione di titoli giudiziari, la quale non prevede il controllo giudiziario in tutti i casi durante la fase dichiarativa, né consente nella fase dell’esecuzione che il giudice investito di quest’ultima riesamini quanto già deciso dal cancelliere.

4)

Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale la quale non consente di verificare d’ufficio il rispetto del diritto al contraddittorio a motivo dell’esistenza della cosa giudicata.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


5.5.2014   

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C 135/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid (Spagna) il 5 febbraio 2014 — Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-54/14)

2014/C 135/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE (1), del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che l’accordo concluso fra la banca e il consumatore beneficiario del prestito con il quale, oltre a modificare le condizioni relative ai limiti dei tassi di interesse, è posto a carico del consumatore il pagamento delle spese derivanti dalla modifica dell’atto pubblico di prestito e di costituzione dell’ipoteca stipulato fra la banca e il consumatore, ove tale accordo è stato proposto dalla banca come una delle due possibili alternative per modificare le condizioni economiche del prestito ipotecario ed è stato accettato volontariamente dal consumatore in conseguenza dell’accordo concluso dopo i negoziati fra la banca e l’ente previdenziale cui appartiene il consumatore, a vantaggio e nell’interesse dei suoi iscritti, costituisca una clausola oggetto di un negoziato individuale.

2)

In caso di risposta negativa alla domanda sub 1), se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, circa il carattere abusivo della clausola, debba essere interpretato nel senso che, in considerazione dello scopo e dell’oggetto dell’accordo concluso fra la banca e l’ente previdenziale, osti a un accordo come quello decritto nella questione precedente.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


5.5.2014   

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C 135/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) il 5 febbraio 2014 — Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer e a.

(Causa C-56/14)

2014/C 135/24

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuti: Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws, Staalbeton NV/SA

Questione pregiudiziale

Se l’obbligo di previa dichiarazione LIMOSA per i lavoratori dipendenti, previsto agli articoli da 137 a 152 della legge programmatica del 27 dicembre 2006, sia contrario alla libera prestazione dei servizi, sancita agli articoli 49 CE e 56 TFUE.


5.5.2014   

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C 135/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 7 febbraio 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» e a.

(Causa C-61/14)

2014/C 135/25

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

Convenuti: Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Controinteressata: Associazione Infermieristica D & F. Care

Questione pregiudiziale

Se i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1) e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (2) [e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2007, 2007/66/CE (3)], ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1 bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici.


(1)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

(2)  Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

(3)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).


5.5.2014   

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C 135/22


Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-63/14)

2014/C 135/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/CE della Commissione, del 2 maggio 2013, riguardante l’aiuto di Stato SA.22843 cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie méridionale de Navigation (1), non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli 3, 4 e 5 di tale decisione;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui la Repubblica francese avrebbe dovuto recuperare gli aiuti illegittimamente versati alla SNCM è scaduto quattro mesi dopo la notifica della decisione.


(1)  GU L 220, pag. 20.


5.5.2014   

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C 135/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portogallo) il 10 febbraio 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Causa C-70/14)

2014/C 135/27

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

Parti

Ricorrente: Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA

Resistente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Questione pregiudiziale

Se, avendo precisato il Ministero dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, IFAP — Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP, che “possono beneficiare di restituzioni all’esportazione solo i prodotti che rientrano:

nel codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione 0207 12 10 9900 — in cui si classificano i cosiddetti «polli 70%» che non presentano punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati, o

nel codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione 0207 12 90 9190, il quale corrisponde ai cosiddetti «polli 65%» che non presentano punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati” e, avendo l’impresa effettivamente esportato galline da riforma (galline ovaiole abbattute al termine del loro periodo di deposizione, momento in cui il loro scheletro si presenta completamente ossificato), il prodotto «galline da riforma» rientri o meno nella designazione delle merci «altri», con i codici di prodotto «0207 12 10 9900» e «0207 12 90 9190», indicate nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 (1), modificato, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2319/2002 (2) della Commissione, del 13 dicembre 2002, dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (3) della Commissione, del 5 dicembre 2003, dal regolamento (CE) n. 2199/2004 (4) della Commissione, del 10 dicembre 2004 e dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (5) della Commissione, del 15 dicembre 2005, recanti pubblicazione, per il 2003, 2004, 2005 e 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione


(1)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1).

(2)  GU L 325, pag. 35.

(3)  GU L 335, pag. 1.

(4)  GU L 380, pag. 1.

(5)  GU L 343, pag. 1.


5.5.2014   

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C 135/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spagna) l'11 febbraio 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero e María Ángeles Barbero Gutiérrez

(Causa C-75/14)

2014/C 135/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila

Parti

Ricorrente: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA

Resistenti: Francisco Javier Rodríguez Barbero e María Ángeles Barbero Gutiérrez

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi.

2)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, non costituisca null’altro che una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.

3)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge 14 maggio 2013, n. 1.


(1)  GU L 95, pag. 29.


5.5.2014   

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C 135/24


Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-88/14)

2014/C 135/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, B. Martenczuk e G. Wils, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1);

dichiarare che gli effetti delle disposizioni annullate e di qualsiasi misura di esecuzione da esse derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;

condannare i convenuti alle spese.

In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente il regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

dichiarare che gli effetti del regolamento annullato e di qualsiasi misura di esecuzione da esso derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l’annullamento dell’articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede l’annullamento dell’intero regolamento.

Ad avviso della Commissione, le disposizioni di cui trattasi sono incompatibili con gli articoli 290 e 291 TFUE nella parte in cui prevedono l’uso di atti delegati, dal momento che gli atti delegati in questione non integrano o modificano l’atto legislativo, ma vi danno esecuzione.


(1)  GU L 347, pag. 74.


5.5.2014   

IT

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C 135/25


Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014, causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

(Causa C-102/14P)

2014/C 135/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. (rappresentante: Jiménez Perona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare in toto l’ordinanza pronunciata dal Tribunale (Seconda Sezione) il 13 gennaio 2014, causa T-134/12, relativamente all’irricevibilità del ricorso di annullamento;

o, in subordine, annullare una o più elle parti che costituiscono detta ordinanza

annullare la citata ordinanza relativamente agli aiuti ricevuti per i progetti menzionati nella prima pagina del ricorso di annullamento, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto Bey Watch, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto Indect, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per i restanti progetti

rinviare in toto l’ordinanza al Tribunale affinché la esamini nel merito;

o, in subordine, rinviare la o le parti che la Corti indichi, affinché il Tribunale le esamini nel merito;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle della causa T-134/12, vertente sui medesimi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di taluni documenti presentati dalla ricorrente nel ricorso. A parere di quest’ultima il Tribunale avrebbe omesso di considerare fatti, omissioni e documenti di grande rilevanza per la motivazione dell’ordinanza.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, avrebbe ritenuto utilizzabile soltanto il rimedio giurisdizionale ex articolo 272 TFUE e non quello ex articolo 263 del medesimo trattato.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che la Commissione avrebbe indotto in errore la ricorrente, lasciando intendere che le note di addebito avrebbero costituito un atto definitivo adottato nell’esercizio delle sue competenze proprie e che di conseguenza poteva essere oggetto di ricorso. Violazione da parte del Tribunale del principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 20 [e 21] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di fatti, omissioni e documenti indicati nei punti iniziali del ricorso per cassazione.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione da parte del Tribunale dell’insussistenza della motivazione e della circostanza che la Commissione non si sarebbe nemmeno minimamente espressa riguardo a gran parte delle argomentazioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso di annullamento.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto Bey Watch, che ne metterebbe a rischio la fattibilità. La ricorrente dimostrerebbe l’idoneità della domanda vertente sulla responsabilità extracontrattuale e la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai sensi della giurisprudenza comunitaria al fine di far valere detta responsabilità.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto Indect, in quanto il Tribunale avrebbe preso in considerazione come unico mezzo di ricorso, ai fini di far valere la responsabilità per mancanza di motivazione della Commissione, la via della responsabilità contrattuale, mentre secondo la giurisprudenza comunitaria l’unica via possibile sarebbe quella responsabilità extracontrattuale.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente ai restanti progetti, in quanto il Tribunale avrebbe esteso la propria giurisdizione come se fosse competente ex officio.


5.5.2014   

IT

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C 135/26


Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-114/14)

2014/C 135/31

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, L. Lozano Palacios)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivantigli dagli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2006. relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in quanto non ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto i servizi postali prestati dai servizi pubblici postali e le cessioni di beni accessori ad essi e le cessioni al valore facciale di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ha proposto ricorso contro il Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 258 TFUE per i seguenti motivi.

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 dispone che gli Stati membri esentano dall’obbligo fiscale le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni che sono effettuate dai servizi pubblici postali.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112 stabilisce che gli Stati membri esentano dall’obbligo fiscale le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura.

Il Regno di Svezia ha incaricato la Posten AB di prestare il servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili, a tutti gli utenti ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (2).

La Commissione ritiene che la Posten AB costituisca un servizio pubblico postale ai sensi dell’articolo 132 della direttiva 2006/112, dal momento che presta il servizio universale menzionato all’articolo 3 della direttiva 97/67.

Il Regno di Svezia ha omesso di esentare dall’obbligo fiscale i servizi postali prestati dalla Posten AB e le cessioni al valore facciale di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 15, pag. 14.


5.5.2014   

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C 135/27


Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-116/14)

2014/C 135/32

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato e comunicato gli orientamenti necessari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8,paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/96/CE (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/96, gli Stati membri garantiscono che entro il 19 dicembre 2011 siano adottati orientamenti, qualora non esistano già, al fine di coadiuvare gli organi competenti nell’applicazione della presente direttiva.

Sono trascorsi oltre 2 anni dalla scadenza del termine per l’adozione dei citati orientamenti e lo Stato portoghese ancora non li ha adottati.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/96, gli Stati membri notificano alla Commissione tali orientamenti entro tre mesi dalla loro adozione o modifica.

Lo Stato portoghese, non avendo adottato nessun orientamento, non si è, quindi, conformato al citato obbligo di comunicazione.


(1)  GU L 319, pag. 59


5.5.2014   

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C 135/28


Ricorso proposto il 12 marzo 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/14)

2014/C 135/33

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, agente, D.J. Rhee, barrister)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’articolo 29 e l’allegato II del regolamento (UE) n. 1316/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, nella parte in cui essi estendono oltre Londra l’iniziale corridoio 2 di cui all’allegato originario al regolamento (UE) n. 913/2010 (ora denominato corridoio del Mare del Nord — Mediterraneo); e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’effetto delle parti dei provvedimenti contestati di cui si chiede l’annullamento è la modifica del regolamento (UE) n. 913/2010 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, mediante la sostituzione dei «primi corridoi merci» di cui all’allegato di tale regolamento con un elenco riveduto di «primi corridoi merci» contemplato all’allegato II del provvedimento impugnato.

L’effetto di tale modifica è, tra l’altro, di richiedere al Regno Unito di partecipare all’istituzione del corridoio merci «Mare del Nord — Mediterraneo» con l’obbligo di stabilire entro il 10 novembre 2016 delle rotte tra gli altri Stati membri sul corridoio e Londra e, entro il 20 novembre 2018, delle rotte da Londra a Glasgow, Edimburgo, Southampton e Felixstowe. Il Regno Unito non ha approvato tale estensione del corridoio iniziale contemplato nel regolamento (UE) n. 913/2010.

Il Regno Unito formula, pertanto, le suesposte conclusioni per i seguenti motivi:

a)

le estensioni dei «primi corridoi merci» realizzate dall’articolo 29 del provvedimento impugnato perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 170 TFUE in relazione alla politica delle reti transeuropee nel settore dei trasporti. Di conseguenza, e poiché gli articoli dal 170 al 172 TFUE costituiscono lex specialis rispetto a tali provvedimenti, questi ultimi possono essere adottati solo ai sensi e in conformità a tali disposizioni;

b)

le estensioni dei «primi corridoi merci» realizzate dall’articolo 29 del provvedimento impugnato (a) sono progetti di interesse comune (ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, TFUE) e (b) riguardano il territorio di ciascuno Stato membro tenuto partecipare alla loro istituzione. In considerazione di ciò, le estensioni, nella parte in cui riguardano il Regno Unito, sono state adottate in violazione del requisito dell’approvazione dello Stato membro interessato, di cui al secondo comma dell’articolo 172 TFUE;

c)

la parte dell’allegato II del provvedimento contestato che richiede al Regno Unito di partecipare all’istituzione del corridoio Mare del Nord — Mediterraneo nel proprio territorio (i) oltre Londra (ossia fino a Glasgow, Edimburgo, Felixstowe and Southampton) o (ii) nel suo complesso, è separabile dal resto dell’allegato II. Inoltre, e in ogni caso, l’allegato II nel suo complesso (e l’articolo 29) del provvedimento impugnato sono distinti e separabili dalla restante parte del regolamento.


(1)  GU L 348, pag. 129.

(2)  GU L 276, pag. 22.


Tribunale

5.5.2014   

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C 135/29


Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — Cemex e a./Commissione

(Causa T-292/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cemex SAB. de CV (Monterrey, Messico); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi); Cemex España, SA (Madrid, Spagna); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Germania); Cemex UK (Egham, Regno Unito); CEMEX Czech Operations s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca); Cemex France Gestion (Rungis, Francia); CEMEX Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (rappresentanti: avv. J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez e B. Martínez Corral, avvoocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2360 definitiva della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Cemex SAB de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion e Cemex Austria AG sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


5.5.2014   

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C 135/29


Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione

(Causa T-293/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Holcim (Deutschland) AG (Amburgo, Germania); e Holcim Ltd (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: P. Niggemann e K. Gaßner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2363 definitiva della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Holcim (Deutschland) AG e la Holcim Ltd sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


5.5.2014   

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C 135/30


Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Cementos Portland Valdarrivas/Commissione

(Causa T-296/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Indizi sufficientemente seri - Sindacato giurisdizionale - Proporzionalità»))

2014/C 135/36

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cementos Portland Valdarrivas, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, A. Lamadrid de Pablo e N. Ruiz García, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, C. Urraca Caviedes e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Rivas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2368 definitiva della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cementos Portland Valderrivas, SA è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/31


Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Buzzi Unicem/Commissione

(Causa T-297/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/37

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Italia) (rappresentanti: C. Osti e A. Prastaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Malferrari e C. Hödlmayr, successivamente L. Malferrari e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Merola, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2356 final della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Buzzi Unicem SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/31


Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 — HeidelbergCement/Commissione

(Causa T-302/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, T. Holzmüller, e P. Pichler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2361 definitiva della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La HeidelbergCement AG è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/32


Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Italmobiliare/Commissione

(Causa T-305/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/39

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Italmobiliare SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza e M. Piergiovanni, avvocati, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene e G. Rizza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, successivamente L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Malaguti, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2364 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Italmobiliare SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/32


Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Schwenk Zement/Commissione

(Causa T-306/11) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

2014/C 135/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: M. Raible, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti correlati), è annullata nella parte che riguarda l’undicesima serie di domande del questionario costituente il suo allegato I.

2)

La Schwenk Zement KG sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Schwenk Zement.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/33


Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Lardini/UAMI (Apposizione di un fiore su un bavero)

(Causa T-131/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente nell’apposizione di un fiore su un bavero - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 135/41

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Lardini Srl (Filottrano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2012 (procedimento R 2578/2011-1), concernente una domanda di registrazione di un segno costituito da un fiore apposto su un bavero come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lardini Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


5.5.2014   

IT

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C 135/34


Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — FESI/Consiglio

(Causa T-134/10) (1)

((«Ricorso di annullamento - Dumping - Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Cina esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite da Macao - Associazione che rappresenta importatori indipendenti - Assenza di pregiudizio individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))

2014/C 135/42

Lingua processuale: 1’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e Y. van Gerven)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch e da N. Chesaites, barrister, poi da J. P. Hix e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


5.5.2014   

IT

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C 135/34


Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Magnesitas de Rubián e a./Commissione

(Causa T-430/10) (1)

((«Ambiente - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e del magnesio - Domanda di non luogo a statuire - Rigetto - Desistenza - Radiazione»))

2014/C 135/43

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Spagna); Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna); e Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, S. Petrova e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento del capo 3 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie di fabbricazione del cemento, della calce e del magnesio (GU C 166, del 25.6.2010, pag. 5), intitolato «Industria dell'ossido di magnesio (a secco a partire da magnesite naturale estratta)», nonché dei riferimenti all'industria dell'ossido di magnesio contenuti in tale documento e, in subordine, domanda di annullamento del paragrafo 3.5.5.4 di detto documento.

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a statuire è respinta.

2)

La causa T-430/10 è radiata dall'albo del Tribunale.

3)

Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA e Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


5.5.2014   

IT

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C 135/35


Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Magnesitas de Rubián e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-158/11) (1)

((«Ambiente - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Decisione individuale contenuta nell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE - Domande di non luogo a provvedere - Rigetto - Rinuncia agli atti - Cancellazione dal ruolo»))

2014/C 135/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Spagna); Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna); e Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia); (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Gómez-Leal, I. Anagnostopoulou e L. Visaggio, successivamente M. Gómez-Leal e M. Visaggio, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: Florindo Gijón e K. Michoel, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Alcover San Pedro e L. Banciella Rodríguez-Miñón, successivamente S. Petrova e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione individuale contenuta nell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 dicembre 2010, 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334, pag. 17), nella parte in cui impone agli Stati membri l’obbligo, nelle condizioni di autorizzazione concesse dalle autorità competenti agli impianti per la fabbricazione di ossido di magnesio soggetti ad autorizzazione ai sensi della citata direttiva, di rispettare le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili riportate nel paragrafo 3.5 del «Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio» (GU C 166, pag. 5)

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a provvedere è respinta.

2)

La causa T-158/11 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

3)

Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA e Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


5.5.2014   

IT

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C 135/36


Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Causa T-411/11) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Revoca dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

2014/C 135/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (rappresentante: D. Cañadas Arcas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Diafarm, SA (Barberà del Vallès, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 maggio 2011 (procedimento R 298/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Laboratorios Diafarm, SA e Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac.

Dispositivo

1.

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/36


Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — Eni/Commissione

(Cause T-240/12 e T-211/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale - Riapertura del procedimento - Nuova comunicazione degli addebiti - Chiusura del procedimento - Non luogo a provvedere»))

2014/C 135/46

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Conte, R. Striani e T. Vecchi, agenti)

Oggetto

Nella causa T-240/12, la domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in una lettera del 23 aprile 2012 con la quale la stessa comunicava alla ricorrente la sua intenzione di riaprire il procedimento e di inviare una nuova comunicazione degli addebiti, e, nella causa T-211/13, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013, di riaprire il procedimento e di inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti nel caso AT. 40032 — BR/ESBR — Recidiva, a seguito del parziale annullamento da parte del Tribunale della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).

Dispositivo

1)

Le cause T-240/12 e T-211/13 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sui presenti ricorsi.

3)

Eni SpA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/37


Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 — Versalis/Commissione

(Cause T-241/12 e T-210/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale - Riapertura del procedimento - Nuova comunicazione degli addebiti - Chiusura del procedimento - Non luogo a provvedere»))

2014/C 135/47

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: F. Moretti, L. Nascimbene e M. Siragusa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Conte, R. Striani e T. Vecchi, agenti)

Oggetto

Nella causa T-241/12, la domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in una lettera del 23 aprile 2012 con la quale la stessa comunicava alla ricorrente la sua intenzione di riaprire il procedimento e di inviare una nuova comunicazione degli addebiti, e, nella causa T-210/13, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013, di riaprire il procedimento e di inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti nel caso AT. 40032 — BR/ESBR — Recidiva, a seguito del parziale annullamento da parte del Tribunale della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).

Dispositivo

1)

Le cause T-241/12 e T-210/13 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sui presenti ricorsi.

3)

Versalis SpA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/38


Ordinanza del Tribunale del 10 marzo 2014 — Spirlea/Commissione

(Causa T-518/12) (1)

((«Ricorso per annullamento - Salute pubblica - Decisione di chiudere un procedimento nell’ambito del progetto EU Pilot - Archiviazione di una denuncia - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento - Irricevibilità»))

2014/C 135/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. Wilms, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, successivamente J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di chiudere il procedimento EU Pilot 2070/11/SNCO, quale menzionato nella lettera del 27 settembre 2012, inviata alle ricorrenti con gli estremi SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/38


Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2014 — Jannatian/Consiglio

(Causa T-187/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità cui si applicano tali misure restrittive - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità»))

2014/C 135/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Rosenfeld e S. Monnerville)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, nella parte in cui riguardano il ricorrente: della posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 43); della decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29); della posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 213, pag. 58); della decisione 2009/840/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 303, pag. 64); del regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31); della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Mahmoud Jannatian sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/39


Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2014 — Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione

(Causa T-578/13 R)

((«Procedimento sommario - Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici - Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva - Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Ricevibilità - Urgenza - Fumus boni juris - Ponderazione degli interessi»))

2014/C 135/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedenti: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosia, Cipro) e Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israele) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alle ricorrenti con lettera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell’8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell’ultimo addendum concernenti l’approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», proposta dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa alla commercializzazione di prodotti fitofarmaceutici (GU L 230, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53, pag. 51).

Dispositivo

1)

L'esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alla Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd e alla Luxembourg Industries Ltd con lettera dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell'8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell'ultimo addendum concernenti l'approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», è sospesa.

2)

Si ingiunge alla Commissione europea di non consentire la pubblicazione, da parte dell’EFSA, di una versione del rapporto sulla revisione paritetica e dell'ultimo addendum concernenti l'approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», che sia più dettagliata di quella risultante dalle omissioni apportate nella lettera della Luxembourg Pamol (Cyprus) e della Luxembourg Industries del 25 febbraio 2013, come riportate all'allegato A 3 del ricorso principale.

3)

Le spese sono riservate.


5.5.2014   

IT

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C 135/40


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 marzo 2014 — Aluminios Cortizo e Cortizo Cartera/Commissione

(Causa T-1/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni centri di interesse economico (CIE) e dei loro investitori - Regime tributario applicabile a taluni accordi di locazione-finanziamento per l’acquisto di navi [regime di leasing fiscale spagnolo] - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

2014/C 135/51

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedenti: Aluminios Cortizo, SA (Padrón, Spagna) e Cortizo Cartera, SL (Padrón) (rappresentante: A. Beiras Cal, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, segnatamente, della decisione C (2013) 4426 final, della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006) — Regime tributario applicabile a taluni accordi di locazione-finanziamento

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/40


Impugnazione proposta il 12 marzo 2014 da Eva Cuallado Martorell avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2012, causa F-96/09, Cuallado Martorell/Commissione

(Causa T-506/12 P)

2014/C 135/52

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Germania) (rappresentante: C. Pinto Cañón, abogado)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere l’impugnazione proposta contro la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) nella causa F-96/09, disponendo il parziale annullamento di tale pronuncia, più precisamente nella parte in cui la stessa ha respinto la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso di rifiutare l’ammissione della ricorrente alla prova orale, nonché nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento delle decisioni che hanno rifiutato di comunicare alla ricorrente le sue prove scritte corrette, come pure la scheda di valutazione individuale relativa a tali prove;

accogliere interamente le domande proposte in primo grado, ad eccezione della contestazione delle decisioni di diniego di comunicazione delle prove scritte b) e c), là dove tali decisioni rifiutavano di trasmettere gli elaborati scritti della ricorrente e le schede di valutazione di ciascuno di tali elaborati redatte dalla commissione giudicatrice, dato che tali documenti sono stati comunicati all’interessata mediante lettera dell’EPSO del 16 giugno 2010 (punti 72 e 73 della sentenza);

confermare la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento di primo grado e condannarla al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto per aver rigettato alcune delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso, violando il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

al riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato tardivo il ricorso in relazione ad alcune delle domande con esso proposte, avendo ritenuto, in violazione del principio pro actione, che per calcolare il termine di ricorso dal comportamento lesivo non bisognava considerare il reclamo presentato in sede amministrativa dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE, avendo il Tribunale dichiarato che la semplice comunicazione al candidato del punteggio ottenuto, senza ulteriori chiarimenti, in due prove scritte di un concorso generale, costituisce una motivazione sufficiente:

dinanzi alla statuizione del Tribunale di prima istanza secondo cui tutti gli atti di una commissione giudicatrice sono coperti da segreto, ciò che implica la tutela delle immunità decisionali, viene dedotta la possibilità di controllo giurisdizionale delle decisioni della commissione giudicatrice sulla base della distinzione, all’interno dei suoi atti di valutazione tecnica, tra il «nucleo materiale della decisione» e i suoi «elementi circostanti».

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione degli articoli 42 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

al riguardo la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto che la candidata nel concorso generale, non d’accordo con il punteggio ottenuto, non ha un diritto di accesso alle prove scritte corrette, violandosi in tal modo il suo diritto di accesso ai documenti.


5.5.2014   

IT

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C 135/41


Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (Pianissimo)

(Causa T-11/14)

2014/C 135/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentante: S. Walter, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 novembre 2013, procedimento R 441/2013-4;

condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Pianissimo», per prodotti della classe 7 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 102 266

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

IT

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C 135/42


Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — St'art e a./Commissione

(Causa T-36/14)

2014/C 135/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur — Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza annullare gli atti impugnati, ossia:

la decisione della Commissione europea, di data ignota, di porre termine il progetto «Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011», e di sopprimere, di conseguenza, lo stanziamento del sussidio attribuito al consorzio formato dalle ricorrenti;

oppure la decisione di conferma della stessa, adottata il 29 novembre 2013;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, comprese le spese per gli avvocati e i patrocinanti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a un trattamento equo nonché del principio generale dell’esecuzione in buona fede delle convenzioni e delle condizioni del contratto, in quanto la motivazione fornita dalla Commissione sarebbe inadeguata e non si sarebbe verificata nessuna causa di risoluzione del contratto. Le parti ricorrenti sostengono che il fatto che gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti con altri mezzi, privando pertanto di oggetto il progetto stesso, non è una ragione valida per la risoluzione del contratto di sovvenzione.

2.

Secondo motivo, vertente su un eccesso e sviamento di potere, nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, del principio del contraddittorio e del principio generale «patere legem quam ipse fecisti», in quanto la Commissione non avrebbe fornito elementi che consentissero, da un lato, di sapere se essa ha esaminato le osservazioni fatte dal consorzio di cui le ricorrenti fanno parte e, dall’altro, di conoscere le motivazioni per le quali essa avrebbe respinto tali osservazioni.


5.5.2014   

IT

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C 135/43


Ricorso proposto il 28 gennaio 2014 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-65/14)

2014/C 135/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 20l3, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2010/413 PESC;

in subordine, annullare il regolamento di esecuzione e la decisione menzionati ai primi due trattini delle presenti conclusioni, a decorrere dal 20 gennaio 2014;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione, in violazione dell’articolo 296 TFUE, poiché il regolamento d’esecuzione che procede all’inserimento della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità colpite dalle misure restrittive non indicherebbe espressamente il fondamento giuridico sul quale è fondato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo, posto che il fondamento normativo del regolamento di esecuzione contestato sarebbe il regolamento n. 267/2012 (1), il quale dovrebbe essere dichiarato inapplicabile alla ricorrente in quanto, da un lato, sarebbe stato adottato in violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dall’articolo 296 TFUE e in violazione dell’articolo 215 TFUE e, dall’altro, il suo articolo 23 paragrafo 2, lettera d), che costituirebbe il fondamento normativo dell’inserimento della ricorrente nell’elenco dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, violerebbe i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo, quarto, quinto e sesto motivo, vertenti, rispettivamente, i) su un errore di diritto, ii) su un errore di fatto e un errore manifesto di valutazione, iii) una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e iv) una violazione del principio di proporzionalità.

4.

Settimo motivo, vertente sulla circostanza che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (2), che costituirebbe il fondamento normativo della sanzione inflitta alla parte ricorrente, dovrebbe essere dichiarato inapplicabile a quest’ultima in quanto tale disposizione sarebbe contraria ai trattati, alla Carta dei diritti fondamentali e al principio di proporzionalità. La parte ricorrente afferma che la decisione di inserirla nell’elenco delle persone e delle entità colpite dalle misure restrittive deve pertanto essere annullata

5.

Ottavo motivo, vertente sulla circostanza che la sanzione contestata sarebbe divenuta illegittima a decorrere dal 20 gennaio 2014 poiché il Consiglio, in tale data, avrebbe riconosciuto che l’Iran non perseguiva più le attività nucleari che sarebbero la causa della sanzione. La parte ricorrente dichiara che la sanzione perde pertanto il suo oggetto.


(1)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

(2)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/44


Ricorso proposto il 31 gennaio 2014 — Francia/Commissione

(Causa T-74/14)

2014/C 135/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione europea n. C(2013) 7066 final, del 20 novembre 2013, riguardante l'aiuto di Stato n. SA. 16237, attuato dalla Francia a favore della Société Nationale Corse Méditerranée;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

– Con il ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2013) 7066 final, della Commissione, del 20 novembre 2013, con cui la Commissione ha considerato che, da una parte, il saldo dell'aiuto alla ristrutturazione, notificato il 18 febbraio 2002 dalle autorità francesi, per un importo di EUR 15,81 milioni, e, dall'altra, le tre misure attuate dalle autorità francesi nel 2006 a favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (in prosieguo: la «SNCM»), cioè la cessione del 75% della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni, l'aumento di capitale di EUR 8,75 milioni, sottoscritto dalla Compagnie générale maritime et financière (in prosieguo: la «CGMF»), nonché l’anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni, costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno. La Commissione ne ha conseguentemente ordinato il recupero.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente, in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di riaprire il procedimento di indagine formale in seguito alla sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T-565/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

2.

Secondo motivo vertente, in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare che la Commissione abbia avuto ragione a non riaprire il procedimento di indagine formale in seguito alla sentenza dell'11 settembre 2012, su una violazione della nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che le misure del 2006 dovessero essere qualificate come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione. Tale motivo si suddivide in tre parti. La ricorrente considera che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto:

ha ritenuto che la cessione del 75% della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni dovesse essere qualificata come aiuto di Stato e che il test dell'investitore privato non fosse nella fattispecie soddisfatto;

ha ritenuto che l'apporto di capitale di EUR 8,75 milioni dovesse essere qualificato come aiuto di Stato;

ha considerato che l'anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni a favore dei dipendenti della SNCM dovesse essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione.

3.

Terzo motivo vertente, in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare che la Commissione abbia avuto ragione a non riavviare il procedimento formale di indagine in seguito alla sentenza dell'11 settembre 2012, su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che l'apporto di capitale di EUR 15,81 milioni, notificato nel 2002 a titolo di aiuto alla ristrutturazione, dovesse essere qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

4.

Quarto motivo vertente su un difetto di motivazione.


5.5.2014   

IT

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C 135/45


Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Morningstar/Commissione

(Causa T-76/14)

2014/C 135/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morningstar, Inc. (Chicago, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Kinsella, K. Daly e P. Harrison, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione nel procedimento COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes, del 20 dicembre 2012, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2013 (GU C 326, pag. 4);

condannare la Commissione alle spese; e

concedere qualsiasi altro rimedio che il Tribunale consideri appropriato.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione adottata nell’ambito del procedimento COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, riguardante pratiche messe in atto da Thomas Reuters che ostacolavano il passaggio di flussi di dati in tempo reale consolidati. Con la decisione impugnata la Commissione dichiarava vincolanti per Thomas Reuters taluni impegni ai sensi dell’articolo 9, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 (1) e decideva che non sussistevano più motivi per un intervento. La ricorrente è una concorrente di Thomas Reuters.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nell’adottare la decisione, in quanto gli impegni mancherebbero manifestamente di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati nella decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti dal Consiglio europeo, e pertanto la decisione è carente di base giuridica.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione non rispetta il principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione viola l’obbligo di motivazione della Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU 2003 L 1, pag. 1


5.5.2014   

IT

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C 135/46


Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo grigio)

(Causa T-77/14)

2014/C 135/58

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 ottobre 2013, procedimento R 704/2013-1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo grigio per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 25, da 35 a 39, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 11 388 386

Decisione dell’esaminatore: il marchio richiesto non è oggetto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario


5.5.2014   

IT

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C 135/46


Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Causa T-78/14)

2014/C 135/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 novembre 2013, procedimento R 1272/2012-1, relativa al procedimento di opposizione n. B 1 754 228 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 255 811);

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455», per prodotti della classe 29 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 255 811)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Andechser Molkerei Scheitz GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi nazionale e comunitario contenenti gli elementi denominativi «ANDECHSER NATUR» e «ANDECHSER NATUR SEIT 1908», per prodotti e servizi delle classi 29 e 35

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.5.2014   

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C 135/47


Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Energy Brands/UAMI — Smart Wines (SMARTWATER)

(Causa T-81/14)

2014/C 135/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone e R. Allos, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso: Smart Wines GmbH (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 novembre 2013, procedimento R 903/2013-2;

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle loro spese e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SMARTWATER» per prodotti delle classi 30, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 8 400 194

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario denominativo anteriore n. 5 853 601«SMART WINES» per prodotti delle classi 30 e 33

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e 8, paragrafo, 5, del regolamento sul marchio comunitario


5.5.2014   

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C 135/48


Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Causa T-84/14)

2014/C 135/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Harrys Pubar AB (Gothenburg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 novembre 2013, procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HARRY’S NEW YORK BAR», per prodotti e servizi delle classi 25, 30, 32 e 43 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3 383 445

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni svedesi dei marchi nn. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066, per prodotti delle classi 25 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso nel procedimento R 1038/2012-1 e rigetto del ricorso nel procedimento R 1045/2012-1

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 4, del regolamento sul marchio comunitario


5.5.2014   

IT

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C 135/48


Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL)

(Causa T-85/14)

2014/C 135/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (rappresentante: A. Oliveira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 novembre 2013, procedimento R 1106/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DINKOOL» per prodotti delle classi 7, 9 and 11 — domanda di marchio comunitario n. 9 768 061

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio internazionale registrato con il n. 229 048 del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DIN» per prodotti delle classi da 1 a 34 e marchio denominativo anteriore non registrato «DIN» in Germania

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione controversa e rigetto integrale della controversa domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

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C 135/49


Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-89/14)

2014/C 135/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 20l3, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;

dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2010/413 PESC;

in subordine, annullare il regolamento di esecuzione e la decisione menzionati ai primi due trattini delle presenti conclusioni, a decorrere dal 20 gennaio 2014;

condannare il Consiglio alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi, di cui otto sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nel contesto della causa T-65/14, Bank Refah Kargaran/Consiglio.

La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sulla violazione del principio della parità e del divieto di discriminazione.


5.5.2014   

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C 135/50


Ricorso proposto il 3 febbraio 2014 — Secolux/Commissione e CdT

(Causa T-90/14)

2014/C 135/64

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentante: N. Prüm-Carré, avvocato)

Convenuti: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT) e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 3 dicembre 2013 adottata dalla Commissione europea, agendo sia in conto proprio sia per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, vale a dire il Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto 1, «Controlli regolamentari di sicurezza, benessere e ambiente» nel contesto del bando di gara n. 02/2013/0IL «Controlli di sicurezza» e che attribuisce l’appalto controverso a un altro offerente;

condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 467 186,08 a titolo di risarcimento danni, maggiorata di interessi legali a decorrere dalla data dell’aggiudicazione dell’appalto sino alla liquidazione delle somme dovute;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su irregolarità procedurali, essendo state portate a conoscenza della ricorrente informazioni contraddittorie relative all’importo dell’offerta prescelta per il lotto n. 1. La ricorrente fa valere che:

vuoi l’importo dell’offerta dell’offerente prescelto, menzionato nella lettera della Commissione, datata 11 dicembre 2013, che informa la ricorrente delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta prescelta, è inesatta in quanto troppo bassa. In tal caso, la ricorrente non avrebbe avuto accesso a un’informazione certa concernente il prezzo dell’offerta prescelta, il che lederebbe l’obbligo di motivazione;

vuoi il valore dell’appalto attribuito che si trova nell’avviso di aggiudicazione pubblicato il 24 dicembre 2013 è erroneo in quanto troppo elevato. In tal caso, l’avviso di aggiudicazione non rifletterebbe il valore dell’offerta prescelta, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di trasparenza;

vuoi l’importo dell’offerta prescelta quale indicato nella lettera della Commissione dell’11 dicembre 2013 e il valore dell’appalto quale indicato nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto sono esatti. In tal caso, l’appalto sarebbe stato attribuito per un importo superiore all’offerta prescelta, il che costituirebbe una violazione grave dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non-discriminazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’irregolarità dell’offerta prescelta, in quanto l’offerente prescelto non potrebbe, al prezzo offerto, adempiere correttamente tutte le prestazioni richieste con un personale che disponga delle qualifiche richieste.

3.

Terzo motivo, vertente su un’offerta anormalmente bassa. La ricorrente fa valere che esiste nel caso di specie una serie di indizi che indica che l’offerta prescelta non concorda con la realtà economica. La Commissione avrebbe pertanto dovuto chiedere all’offerente prescelto precisazioni in ordine agli elementi costitutivi della sua offerta, conformemente all’articolo 151 del regolamento delegato n. 1268/2012.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione all’atto sia della preparazione delle offerte sia della loro valutazione. La ricorrente fa valere:

da una parte, che l’offerente prescelto, essendo parimenti l’aggiudicatario degli appalti precedenti, beneficiava di informazioni privilegiate relative ai luoghi, alle prestazioni da svolgere e ai quantitativi realmente richiesti dalla Commissione, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a chiedere spiegazioni ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/2012;

e, d’altra parte, che la Commissione avrebbe tenuto conto della qualità dei servizi precedentemente forniti dall’aggiudicatario degli appalti precedenti all’atto della valutazione delle offerte presentate per l’appalto da aggiudicare.


5.5.2014   

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C 135/51


Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — St’art e a./Commissione

(Causa T-93/14)

2014/C 135/65

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur — Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza annullare l’atto impugnato:

ossia, la decisione, di data ignota, formalizzata il 29 novembre 2013 dalla Commissione europea, di reclamare la somma di EUR 140 500,01 alla società EDC nell’ambito della gara d’appalto «Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C01», di emettere una nota di debito a tal fine e di esigere a tale scopo, se necessario, la solidarietà degli altri membri del consorzio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione e in particolare dell’obbligo di motivazione, nonché sulla violazione del principio di legalità, in quanto la decisione della Commissione di procedere al recupero degli anticipi versati alla società EDC nell’ambito del progetto «C-I Factor» e di invocare la responsabilità solidale delle parti ricorrenti, membri del consorzio, a tale proposito sarebbe fondata su una decisione illegittima di porre fine al contratto di sovvenzione.

2.

Secondo motivo, vertente su un eccesso e su uno sviamento di potere nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, del principio del contraddittorio e del principio generale «patere legem quam ipse fecisti», in quanto la Commissione non avrebbe fornito elementi che consentissero, da un lato, di sapere se essa ha esaminato le osservazioni fatte dal consorzio di cui le ricorrenti fanno parte e, dall’altro, di conoscere le motivazioni per le quali essa avrebbe respinto tali osservazioni. Le ricorrenti rimproverano, altresì, la Commissione di non aver dato loro la possibilità di adempiere esse stesse alle obbligazioni derivanti dal contratto al fine di rimediare alle eventuali mancanze della società EDC.


5.5.2014   

IT

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C 135/52


Ricorso proposto l’11 febbraio 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di un motivo colorato)

(Causa T-94/14)

2014/C 135/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 novembre 2013, procedimento R 495/2013-1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo rappresentante un motivo colorato per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 25, 28, da 35 a 39, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 11 177 631

Decisione dell’esaminatore: il marchio richiesto non può essere oggetto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

IT

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C 135/52


Ricorso proposto l’11 febbraio 2014 — Vimeo/UAMI — PT Comunicações (VIMEO)

(Causa T-96/14)

2014/C 135/67

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vimeo LLC (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Macdonald, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PT Comunicações, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 novembre 2013, procedimento R 1092/2013-2

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VIMEO» per servizi delle classi 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 843 061

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contentente l’elemento denominativo «meo» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 37, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

IT

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C 135/53


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, causa F-142/11, Simpson/Consiglio

(Causa T-130/14 P)

2014/C 135/68

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, in qualità di agenti)

Controinteressato nel procedimento: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, causa F-142/11, Erik Simpson/Consiglio, nei limiti in cui annulla la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2010 e dichiara che il Consiglio dell'Unione europea deve sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Simpson;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica, e

condannare il ricorrente in primo grado a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo, con il quale sostiene che la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale la decisione impugnata è illegittima poiché viola l’obbligo di motivazione, si fonda su premesse errate a causa dello snaturamento degli elementi di prova e non può quindi essere accettata.


5.5.2014   

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C 135/53


Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

(Causa T-132/14)

2014/C 135/69

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Albis Plastic GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 dicembre 2013, procedimento R 1015/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ALCOLOR», per prodotti e servizi della classe 1 — marchio comunitario n. 3 073 889

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: IQAP Masterbatch Group, SL

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «ALCOLOR», per prodotti della classe 2, nonché la denominazione sociale «ALCOLOR», utilizzata nella prassi commerciale in Spagna per i «coloranti»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio del procedimento alla divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e delle relative disposizioni di esecuzione.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/54


Ricorso proposto il 20 febbraio 2014 — Kicktipp/UAMI — Società Italiana Calzature (kicktipp)

(Causa T-135/14)

2014/C 135/70

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 dicembre 2013, procedimento R 1061/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «kicktipp», per prodotti e servizi della classi 25, 35, 38 e 41 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8 874 281

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi italiani nn. 348 149, 905 554, 905 554, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/55


Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

(Causa T-136/14)

2014/C 135/71

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 dicembre 2013, procedimento R 1086/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE», per prodotti della classe 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3 520 641

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio anteriore non registrato ed il segno anteriore utilizzato nella normale prassi commerciale per designare una classe di prodotti «BASMATI», utilizzato nel Regno Unito con riferimento al riso

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

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C 135/55


Ricorso proposto il 25 febbraio 2014 — I Castellani/UAMI (Forma di un cerchio)

(Causa T-137/14)

2014/C 135/72

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: I Castellani Srl Meldola, Italia (rappresentanti: M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto e D. Martucci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie Chomarat (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 dicembre 2013, procedimento R 1001/2012-2;

condannare i convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo raffigurante la forma di un cerchio per prodotti della classe 19 — marchio comunitario n. 2 844 033

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: declaratori di decadenza del marchio comunitario n. 2 844 033

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

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C 135/56


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Bora Creations/UAMI (gel nails at home)

(Causa T-140/14)

2014/C 135/73

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Ceuta, Spagna) (rappresentanti: R. Lange, G. Hild e E. Schalast, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 dicembre 2013, procedimento R 450/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «gel nails at home» per prodotti delle classi 3, 8, 11 e 21 — Domanda di marchio comunitario n. 11 331 634

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


5.5.2014   

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C 135/57


Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — EE/UAMI (Rappresentazione di un motivo giallo)

(Causa T-143/14)

2014/C 135/74

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 novembre 2013, procedimento R 703/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo rappresentante un motivo giallo per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 25, da 35 a 39, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 11 388 311

Decisione dell’esaminatore: il marchio richiesto non può essere oggetto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario


5.5.2014   

IT

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C 135/57


Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — EE/UAMI (Modello punteggiato color avorio)

(Causa T-144/14)

2014/C 135/75

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 gennaio 2014, procedimento R 705/2013-1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante un modello punteggiato color avorio per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 25, 35-39, 41, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 11 388 493

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


5.5.2014   

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C 135/58


Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — Volkswagen/UAMI (StartUp)

(Causa T-156/14)

2014/C 135/76

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 gennaio 2014, procedimento R 1335/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «StartUp» per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — Domanda di marchio comunitario n. 11 792 009

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/58


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

(Causa T-162/14)

2014/C 135/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina); e Csi Solar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione ammissibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, mentre l’avviso di avvio del procedimento menzionava soltanto i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 (1)

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo applicato un metodo non conforme all’economia di mercato per il calcolo del margine di dumping relativo a prodotti provenienti da paesi ad economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, avendo condotto una sola inchiesta per due prodotti distinti (segnatamente, i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di esaminare le richieste delle ricorrenti di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, non avendo quantificato separatamente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa sia delle importazioni oggetto di dumping, sia di altri fattori noti, e, di conseguenza, avendo istituito un’aliquota di dazio eccessiva rispetto a quanto necessario ai fini della rimozione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/59


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

(Causa T-163/14)

2014/C 135/78

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, China); e Csi Solar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione ammissibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, mentre l’avviso di avvio del procedimento menzionava soltanto i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 10, paragrafi 12 e 13, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non sono stati oggetto di un’inchiesta anti sovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo condotto una sola inchiesta per due prodotti distinti (segnatamente, i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


5.5.2014   

IT

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C 135/60


Ricorso proposto il 13 marzo 2014 — Pérez Gutiérrez/Commissione

(Causa T-168/14)

2014/C 135/79

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spagna) (rappresentante: J. Soler Puebla, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la sussistenza di un’illegittima intromissione nel diritto all’onore, all’intimità familiare e alla propria immagine, in conseguenza dell’uso dell’immagine di D. Patrick Johannes Jacquemyn in assenza di consenso, per avere la Commissione europea inserito la sua fotografía nel repertorio di immagini delle avvertenze relative alla salute per i prodotti del Tabacco nell’Unione europea.

condannare la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di EUR 181 104 a titolo di lucro cessante.

condannare la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di un centesimo di euro per ciascun pacchetto o prodotto del tabacco su cui compaia l’immagine del sig. Patryck Jacquemyn, importo totale da determinarsi in esecuzione della sentenza, e che attualmente corrisponde a ventisette milioni cinquecento ottantotto mila cinquecento ventiquattro euro (EUR 27 588 524).

condannare la convenuta a versare alla ricorrente un indennizzo per l’utile tratto utilizzando illecitamente l’immagine del sig. Patrick Jacquemyn, che corrisponde a EUR 13 790 000 in Spagna, luogo di residenza della ricorrente e del sig. Patrick Jacquemyn.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente procedimento è il ricorso per responsabilità extra contrattuale proposto per ottenere il risarcimento del danno causato dall’illecito utilizzo dell’immagine di Patrick Johannes Jacquemyn, marito della ricorrente, da parte della Commissione europea, nelle avvertenze relative alla salute che tutti i prodotti del tabacco devono contenere nell’Unione europea.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente allega che la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2011, e il suo articolo 5, paragrafo 3, sono stati attuati dalla decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco. Successivamente è stata adottata la decisione C (2005) 1452, del 26 maggio 2005, che istituisce il repertorio di documenti di partenza selezionati contenenti fotografie per ognuna delle avvertenze supplementari di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE, successivamente modificata dalla decisione C (2006) 1502, del 13 aprile 2006.

La suddetta direttiva e le decisioni con le immagini che dovevano essere inserite sulle confezioni di prodotti del tabacco sono state recepite nell’ordinamento di tutti gli Stati membri dell’Unione. Nello specifico, per quanto riguarda la Spagna, esse sono state recepite mediante il Real Decreto 639/2010, del 14 maggio. Lo Stato spagnolo, tra le 42 immagini proposte dalla Commissione europea, ne ha scelte 14, tra le quali si trovava quella del sig. Patrick Jacquemyn.

La ricorrente afferma che il sig. Jacquemyn è stato ricoverato nell’Ospedale di Barcellona tra il 21 giugno 2002 e il 16 agosto 2002, dove è restato in coma per 22 giorni. Da allora, diverse immagini del sig. Jacquemyn sono apparse in internet, dato che si trattava di un caso clinico di Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), che aveva subito un’intubazione ed una difficile tracheotomia, che era un caso oggetto di studio, senza che questi avesse prestato suo consenso.

In conseguenza di tale utilizzo non consentito della sua immagine durante il coma, una delle sue immagini è stata ricompresa nel repertorio di immagini delle avvertenze per la salute, previa elaborazione della fotografia ad opera dell’impresa di pubblicità incaricata della campagna.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/61


Ordinanza del Tribunale del 20 febbraio 2014 — USFSPEI e Loescher/Consiglio

(Causa T-119/12) (1)

2014/C 135/80

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/61


Ordinanza del Tribunale del 24 febbraio 2014 — Bimbo/UAMI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Causa T-600/13) (1)

2014/C 135/81

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 31 dell’1.2.2014.