ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 129

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
28 aprile 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 129/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione EuropeaGU C 112 del 14.4.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 129/02

Cause riunite da C-337/12 P a C-340/12 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Registrazione di segni costituiti da una superficie coperta da dischi neri — Dichiarazione di nullità — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii) — Snaturamento degli elementi di prova)

2

2014/C 129/03

Causa C-409/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) — Decadenza — Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato — Percezione del segno denominativo KORNSPITZ da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro — Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali)

3

2014/C 129/04

Causa C-458/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Italia) — Lorenzo Amatori e a./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente)

4

2014/C 129/05

Causa C-595/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo — Esclusione per assenza prolungata — Assenza dovuta a un congedo di maternità)

5

2014/C 129/06

Cause riunite C-606/12 e C-607/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova — Italia) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato]

5

2014/C 129/07

Causa C-206/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi generali del diritto dell’Unione — Attuazione del diritto dell’Unione — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Collegamento sufficiente — Insussistenza — Incompetenza della Corte)

6

2014/C 129/08

Causa C-650/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux (Francia) il 9 dicembre 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Causa C-661/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 13 dicembre 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Causa C-6/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2014 — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Causa C-10/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2014 — J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Causa C-14/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Causa C-17/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 16 gennaio 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Causa C-20/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 17 gennaio 2014 — BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Causa C-62/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2014 — Peter Gauweiler e a.

11

2014/C 129/16

Causa C-65/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 10 febbraio 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Causa C-84/14 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2014 da Forgital Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 4 dicembre 2013, causa T-438/10, Forgital Italy SpA/Consiglio dell’Unione europea

14

2014/C 129/18

Causa C-100/14 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2014 dalla European Medical Association Asbl (EMA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), 11 dicembre 2013 causa T-116/11, European Medical Association/Commissione europea

14

2014/C 129/19

Causa C-113/14: Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Repubblica federale tedesca/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

15

 

Tribunale

2014/C 129/20

Causa T-592/10: Sentenza del Tribunale 12 marzo 2014 — El Corte Inglés/UAMI — Technisynthese (BTS) [Marchio comunitario — Procedimentodi opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BTS — Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori TBS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2014/C 129/21

Cause riunite T-102/11 e da T-369/12 a T-371/12: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — American Express Marketing & Development/UAMI (IP ZONE) [Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE e EUROPEAN IP ZONE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2014/C 129/22

Causa T-202/12: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Al Assad/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Inserimento di un singolo negli elenchi delle persone interessate — Legami personali con membri del regime — Diritti della difesa — Processo equo — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Diritto alla vita privata)

18

2014/C 129/23

Causa T-315/12: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un radiatore per riscaldamento — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Affollamento dello stato dell’arte — Obbligo di motivazione]

19

2014/C 129/24

Causa T-348/12: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Globosat Programadora/UAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL — Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95)

19

2014/C 129/25

Causa T-381/12: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Borrajo Canelo/UAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA — Uso serio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo)

20

2014/C 129/26

Causa T-430/12: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2014 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo European Network Rapid Manufacturing — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi)

20

2014/C 129/27

Causa T-373/13 P: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Alsteens/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Proroga del contratto — Manifesta irricevibilità del ricorso in primo grado — Diritto ad essere sentiti — Separabilità della clausola addizionale recante proroga del contratto)

21

2014/C 129/28

Causa T-41/14: Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — Argo Development and Manufacturing/UAMI — Clapbanner (Articoli pubblicitari)

22

2014/C 129/29

Causa T-43/14: Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — Heidrick & Struggles International/UAMI (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Causa T-53/14: Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione

23

2014/C 129/31

Causa T-56/14: Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Evyap/UAMI — Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Causa T-58/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commissione

25

2014/C 129/33

Causa T-59/14: Ricorso proposto il 23 gennaio 2014 — Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Causa T-61/14: Ricorso proposto il 28 gennaio 2014 — Monster Energy/UAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Causa T-68/14: Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 — Post Bank Iran/Consiglio

27

2014/C 129/36

Causa T-71/14: Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 — Swatch/UAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Causa T-87/14: Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

30

2014/C 129/38

Causa T-97/14: Ricorso proposto il 13 febbraio 2014 — Harry’s New York Bar/UAMI — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Causa T-107/14: Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione

31

2014/C 129/40

Causa T-116/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Bunge Argentina/Consiglio

33

2014/C 129/41

Causa T-123/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/UAMI — Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Causa T-145/14: Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — adidas/UAMI — Shoe Branding Europe (Emblema di due strisce parallele)

35

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 129/43

Causa F-128/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 marzo 2014 — CR/Parlamento (Funzione pubblica — Remunerazione — Assegni famigliari — Assegni per figli a carico — Ripetizione dell’indebito — Intenzione di indurre l’amministrazione in errore — Prova — Inopponibilità all’amministrazione del termine quinquennale per proporre la domanda di ripetizione dell’indebito — Eccezione di illegittimità — Procedura precontenziosa — Regola della concordanza — Eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso — Ricevibilità)

36

2014/C 129/44

Causa F-77/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 marzo 2014 — DC/Europol (Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Invalidità — Indennità di invalidità — Calcolo degli interessi — Domanda risarcitoria — Irricevibilità manifesta)

36

2014/C 129/45

Causa F-119/13: Ricorso proposto l’11 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

37

2014/C 129/46

Causa F-125/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — ZZ/UAMI

37

 

Rettifiche

2014/C 129/47

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-689/13 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 85 del 22 marzo 2014, pag. 21)

39

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/1


2014/C 129/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

GU C 112 del 14.4.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 102 del 7.4.2014

GU C 93 del 29.3.2014

GU C 85 del 22.3.2014

GU C 78 del 15.3.2014

GU C 71 dell’8.3.2014

GU C 61 dell’1.3.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/2


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Cause riunite da C-337/12 P a C-340/12 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Registrazione di segni costituiti da una superficie coperta da dischi neri - Dichiarazione di nullità - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii) - Snaturamento degli elementi di prova))

2014/C 129/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (rappresentante: H. Pernez, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e a. (T-331/10 e T-416/10), con le quali quest’ultimo ha annullato le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 20 maggio 2010, procedimenti R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1, recanti annullamento delle decisioni della divisione di annullamento, che respingono la domanda di dichiarazione di nullità, presentata dalla Pi-Design (T-331/10) e dalla Pi-Design, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S (T-416/10), di un marchio figurativo rappresentante una superficie coperta da dischi neri, per prodotti delle classi 8 e 21 — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2012, Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie triangolare coperta da dischi neri) (T-331/10), nonché Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da dischi neri) (T-416/10), sono annullate.

2)

Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 295 del 29.09.2012.


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

(Causa C-409/12) (1)

((Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) - Decadenza - Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato - Percezione del segno denominativo «KORNSPITZ» da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro - Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali))

2014/C 129/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Convenuta: Pfahnl Backmittel GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25) — Motivi di decadenza — Marchio denominativo registrato divenuto per i consumatori la generica denominazione del prodotto in oggetto a causa della mancanza di informazioni in merito all’esistenza del marchio da parte degli intermediari — Inesistenza di designazioni alternative per descrivere il prodotto in oggetto — Inerzia del titolare del marchio

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso.

2)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato.

3)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/4


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Italia) — Lorenzo Amatori e a./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

(Causa C-458/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente))

2014/C 129/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lorenzo Amatori, Adrian Gottardi

Convenuta: Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trento — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Cessione contrattuale ad un’altra impresa di una parte di azienda che non può essere identificata come entità economica autonoma preesistente e su cui l’impresa cedente esercita, dopo il trasferimento, un controllo dominante attraverso un vincolo di committenza e una commistione del rischio d’impresa — Normativa nazionale che non subordina la successione nei rapporti di lavoro al consenso dei lavoratori della parte d’impresa ceduta

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario.


(1)  GU C 389 del 15.12.2012.


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

(Causa C-595/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo - Esclusione per assenza prolungata - Assenza dovuta a un congedo di maternità))

2014/C 129/05

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti

Ricorrente: Loredana Napoli

Convenuto: Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera c), 14, paragrafo 2, e 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Effetto diretto — Corso per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo — Normativa nazionale che prevede, in caso di assenza giustificata per più di 30 giorni consecutivi, l'esclusione dal corso e l'iscrizione al corso successivo — Assenza per congedo di maternità

Dispositivo

1)

L’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento.

2)

L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 non si applica a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non abbiano potuto giovarsi di una formazione professionale completa a causa di un congedo di maternità obbligatorio.

3)

Le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva 2006/54 sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da poter produrre un effetto diretto.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


28.4.2014   

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C 129/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova — Italia) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

(Cause riunite C-606/12 e C-607/12) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) - Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato])

2014/C 129/06

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale Genova

Parti

Ricorrente: Dresser Rand SA

Convenuta: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Genova — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro — Nozione di lavori riguardanti il bene — Attività di verifica dell’adattabilità ad altri beni — Condizione della rispedizione del bene nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato — Possibilità di trattare la spedizione come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro in caso di spedizione verso uno Stato membro diverso da quello di partenza

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.


(1)  GU C 101 del 6.4.2012.


28.4.2014   

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C 129/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Causa C-206/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi generali del diritto dell’Unione - Attuazione del diritto dell’Unione - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Collegamento sufficiente - Insussistenza - Incompetenza della Corte))

2014/C 129/07

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti

Ricorrente: Cruciano Siragusa

Convenuta: Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Principio di proporzionalità — Normativa nazionale che assoggetta a previa autorizzazione qualsiasi modifica, da parte del proprietario, di beni situati in una zona paesaggisticamente vincolata — Obbligo, in caso di mancanza di autorizzazione, di demolire l’immobile, anche quando il proprietario dimostri a posteriori che la modifica effettuata non è contraria alla tutela del paesaggio

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia).


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


28.4.2014   

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C 129/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux (Francia) il 9 dicembre 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Causa C-650/13)

2014/C 129/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d’instance de Bordeaux

Parti

Ricorrente: Thierry Delvigne

Convenuti: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione di legge nazionale mantenga un divieto, del resto indefinito e sproporzionato, di far beneficiare di una pena più lieve le persone condannate prima dell’entrata in vigore della legge penale più favorevole, n. 94-89 del 1o febbraio 1994.

2)

Se l’articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea applicabile alle elezioni del Parlamento europeo debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri dell’Unione europea di non prevedere un divieto generale, indefinito e automatico di esercitare i diritti civili e politici, al fine di non creare una disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri.


28.4.2014   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 13 dicembre 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Causa C-661/13)

2014/C 129/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Astellas Pharma Inc.

Convenuta: Polpharma SA Pharmaceutical Works

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l’esclusione della protezione mediante brevetto valga anche per quegli atti di messa a disposizione con i quali un terzo offre o fornisce ad un fabbricante di medicinali generici, per ragioni meramente commerciali, una sostanza attiva protetta mediante brevetto che l’impresa di medicinali generici abbia previsto di utilizzare per eseguire studi e sperimentazioni ai fini di un’autorizzazione o ammissione alla commercializzazione di medicinali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione:

a)

Se l’agevolazione del terzo dipenda dalla circostanza che il fabbricante di medicinali generici da esso approvvigionato avvii effettivamente studi o sperimentazioni agevolate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE. Se l’esclusione della protezione mediante brevetto abbia luogo in un caso siffatto anche quando il terzo non dispone di alcuna conoscenza delle intenzioni del suo acquirente di fare un uso della sostanza coperto dalla deroga e di ciò non si sia neppure accertato.

Oppure se l’agevolazione del terzo dipenda solo dal fatto che, nel momento in cui compie gli atti di messa a disposizione, egli può giustificatamente, in base all’insieme delle circostanze fattuali (ad esempio il settore operativo dell’impresa approvvigionata, il ridotto quantitativo della sostanza attiva messa a disposizione, l’imminente scadenza della protezione mediante brevetto della sostanza in questione, esperienze in merito all’affidabilità dell’acquirente), partire dal fatto che l’impresa di medicinali generici approvvigionata utilizzerà la sostanza attiva messa a disposizione esclusivamente per sperimentazioni o studi agevolati nell’ambito di un’autorizzazione all’immissione in commercio.

b)

Se il terzo debba prendere, in rapporto all’esecuzione dei suoi atti di messa a disposizione, appropriate misure affinché la sostanza attiva sia effettivamente impiegata dal suo acquirente solo per sperimentazioni o studi agevolati e se le eventuali misure da prendere differiscano a seconda della circostanza che la sostanza protetta mediante brevetto sia solo offerta ovvero fornita.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), nella versione della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).


28.4.2014   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2014 — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

(Causa C-6/14)

2014/C 129/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG

Ricorrente e resistente in cassazione: Fridolin Santer

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, lettera g) del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (1), debba essere interpretato nel senso che il soggetto a bordo di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario,

il quale venga effettivamente trasportato in forza di un contratto (nella specie: contratto fra il vettore aereo e il datore di lavoro del soggetto medesimo),

il cui trasporto avvenga, tuttavia, ai fini dello svolgimento di un determinato incarico di lavoro (nella specie: il distacco artificiale di valanghe mediante impiego di esplosivi), e

il quale partecipi allo svolgimento di tale incarico fungendo da «guida esperta dei luoghi» con il compito, su indicazioni del pilota, di aprire e tenere quindi in posizione aperta, secondo determinate modalità e per una certo periodo di tempo, il portello dell’elicottero durante il volo,

a)

sia un «passeggero» ovvero

b)

faccia parte dei «membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio».

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se l’articolo 17, paragrafo 1 della convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 28 maggio 1999 (2), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «passeggero» comprenda in ogni caso anche il «passeggero» ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004.

3)

In caso di soluzione negativa della seconda questione:

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che il soggetto a bordo di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario alle condizioni illustrate nella prima questione, sia un «passeggero».


(1)  GU L 138, pag. 1.

(2)  GU L 2001 , L 194, pag. 39.


28.4.2014   

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C 129/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2014 — J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-10/14)

2014/C 129/11

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.B.G.T. Miljoen

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato di origine ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche alla pressione fiscale gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sul reddito olandese dovuta da un residente sul reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di applicare un parametro di raffronto diverso.


28.4.2014   

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C 129/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-14/14)

2014/C 129/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato di origine ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche alla pressione fiscale gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sul reddito olandese dovuta da un residente sul reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di applicare un parametro di raffronto diverso. Se in detto raffronto occorra prendere in considerazione anche la franchigia applicabile ai residenti e, in tal caso, in che misura [v. sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12 (omissis)].

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria possa essere validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione stipulata dallo Stato di origine, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una riduzione dell’imposta nello Stato di residenza mediante compensazione della ritenuta alla fonte e che, sebbene detta possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta la riduzione dell’imposta concessa dallo Stato di residenza, dato che è assoggettato ad imposta soltanto i dividendi netti percepiti, determini una compensazione integrale della parte discriminatoria della ritenuta alla fonte.


28.4.2014   

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C 129/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 16 gennaio 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-17/14)

2014/C 129/13

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Société générale SA

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato di origine ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sulle società, con la quale per i residenti viene compensata l’imposta sui dividendi.

2)

a.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel raffronto si debba tenere conto di tutti i costi che, sotto il profilo economico, sono correlati alle azioni per le quali sono distribuiti dividendi.

b.

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se si debba invece tenere conto di un’eventuale imputazione dei dividendi di acquisizione e di un eventuale onere di finanziamento determinato dal possesso delle azioni di cui trattasi.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria possa essere validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione, stipulata dallo Stato di origine, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda la relativa possibilità e che, sebbene tale possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta essa determini che per un non residente nei Paesi Bassi la pressione fiscale non è superiore a quella di un residente. Se, in caso di insufficiente compensazione nell’anno in cui vengono incassati i dividendi, ai fini della valutazione della neutralizzazione sia rilevante la possibilità di trasferire un disavanzo e di utilizzare la compensazione negli anni successivi.


28.4.2014   

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C 129/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 17 gennaio 2014 — BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Causa C-20/14)

2014/C 129/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Convenuto: Bodo Scholz

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE (1) debba essere interpretato nel senso che, in presenza di prodotti e servizi identici o simili, può ritenersi sussistente un rischio di confusione per il pubblico qualora una sequenza di lettere con efficacia distintiva, caratterizzante un segno denominativo/figurativo anteriore dotato di media forza identificativa, venga inclusa in un segno denominativo posteriore appartenente a un terzo, in modo tale per cui a detta sequenza di lettere venga aggiunto un sintagma descrittivo ad essa riferito, che esplica tale sequenza di lettere quale abbreviazione delle parole poste a descrizione.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


28.4.2014   

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C 129/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2014 — Peter Gauweiler e a.

(Causa C-62/14)

2014/C 129/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti nel procedimento principale

I)   Procedimenti a seguito di ricorso per esame di costituzionalità

Ricorrenti: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber e a., Johann Heinrich von Stein e a.

Intervenienti: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)   Procedimento per conflitto di attribuzioni

Richiedente: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Resistente: Deutscher Bundestag

Interveniente: Bundesregierung

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie [Technical features of Outright Monetary Transactions] sia incompatibile con gli articoli 119 e 127, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle norme suddette alla Banca centrale europea ai fini della politica monetaria e invade la sfera di competenza degli Stati membri.

Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla Banca centrale europea a motivo del fatto, in particolare, che la decisione del Consiglio direttivo di quest’ultima del 6 settembre 2012:

aa)

istituisce un collegamento con programmi di assistenza in materia politico-economica del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (condizionalità);

bb)

prevede l’acquisto di titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);

cc)

prevede l’acquisto di titoli di Stato dei paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (parallelismo);

dd)

potrebbe aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).

b)

Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie sia incompatibile con il divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici sancito dall’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Se alla compatibilità con l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti in particolare il fatto che la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012:

aa)

non prevede un limite quantitativo per l’acquisto di titoli di Stato (volume);

bb)

non prevede uno stacco temporale tra l’emissione di titoli di Stato sul mercato primario e il loro acquisto sul mercato secondario ad opera del Sistema europeo di banche centrali (formazione del prezzo di mercato);

cc)

consente che tutti i titoli di Stato acquistati vengano tenuti fino alla scadenza (interferenza nelle logiche di mercato);

dd)

non prevede requisiti specifici quanto all’affidabilità dei titoli di Stato da acquistare (rischio di perdite);

ee)

prevede una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri titolari di titoli di Stato (taglio del debito).

2.

In subordine, per il caso in cui la Corte di giustizia dovesse considerare che la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie, quale atto di un’istituzione dell’Unione europea, non può costituire valido oggetto di una domanda ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiede:

a)

Se gli articoli 119 e 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, debbano essere interpretati nel senso che consentono all’Eurosistema, in via alternativa o cumulativa:

aa)

di subordinare l’acquisto di titoli di Stato all’esistenza e al rispetto di programmi di assistenza in materia politico-economica del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (condizionalità);

bb)

di acquistare titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);

cc)

di acquistare titoli di Stato di paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (parallelismo);

dd)

di aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).

b)

Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla luce del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici, debba essere interpretato nel senso che all’Eurosistema è consentito, in via alternativa o cumulativa:

aa)

acquistare titoli di Stato senza limite quantitativo (volume);

bb)

acquistare titoli di Stato senza uno stacco temporale minimo dalla loro emissione sul mercato primario (formazione del prezzo di mercato);

cc)

tenere fino alla scadenza tutti i titoli di Stato acquistati (interferenza nelle logiche di mercato);

dd)

acquistare titoli di Stato senza alcun requisito minimo di affidabilità (rischio di perdite);

ee)

accettare una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri titolari di titoli di Stato (taglio del debito);

ff)

influire sulla formazione del prezzo mediante la divulgazione di progetti di acquisto o altra modalità in collegamento temporale con l’emissione di titoli di Stato da parte di Stati membri della zona euro (incitamento all’acquisto delle nuove emissioni).


28.4.2014   

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C 129/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 10 febbraio 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

(Causa C-65/14)

2014/C 129/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti

Ricorrente: Charlotte Rosselle

Convenuta: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

Interveniente volontaria: Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

Questioni pregiudiziali

Se il regio decreto del 3 luglio 1996, recante esecuzione della legge sull’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria e sulle relative indennità, coordinata il 14 luglio 1994, nel suo titolo III, capitolo III, sezioni 1 e 2, violi la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1) e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), in quanto non prevede una dispensa dal periodo di prova per il dipendente pubblico messo in aspettativa per motivi personali che si trova in congedo di maternità, mentre la prevede, invece, per il dipendente pubblico dimissionario e per il dipendente pubblico licenziato.


(1)  GU L 348, pag. 1.

(2)  GU L 204, pag. 23.


28.4.2014   

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C 129/14


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2014 da Forgital Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 4 dicembre 2013, causa T-438/10, Forgital Italy SpA/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-84/14 P)

2014/C 129/17

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (rappresentanti: R. Mastroianni, V. Turinetti di Priero, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

annullare l’ordinanza del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso nella causa T-438/10 volto ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi;

rinviare, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la causa T-438/10 al Tribunale affinché sia decisa nel merito;

condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente giudizio nonché il Consiglio e la Commissione a quelle relative alla causa T-438/10.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 113 del Regolamento di procedura del Tribunale, del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio generale della tutela giurisdizione effettiva dei diritti e del diritto alla difesa. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella misura in cui ha sollevato d’ufficio una questione di irricevibilità del ricorso presentato dalla ricorrente nella causa T-438/10 senza esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui tale eccezione fosse fondata e senza permettere alle parti di pronunciarsi a tale riguardo, come prescritto dall’art. 113 del Regolamento di procedura del Tribunale. In tal senso, sarebbe irrilevante la circostanza che il Tribunale abbia rivolto alle parti un quesito relativo all’incidenza sulla causa T-438/10 della propria ordinanza del 5 febbraio 2013 (causa T-551/11, BSI c. Consiglio), perché le parti non ne avrebbero dovuto desumere, come sostiene il Tribunale, che quest’ultimo stesse considerando la possibilità di sollevare d’ufficio un’eccezione d’irricevibilità.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, relativo all’interpretazione dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE in combinato disposto con il principio generale della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europe. Il regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 non costituirebbe un atto regolamentare che comporta misure d’esecuzione.


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/14


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2014 dalla European Medical Association Asbl (EMA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), 11 dicembre 2013 causa T-116/11, European Medical Association/Commissione europea

(Causa C-100/14 P)

2014/C 129/18

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: European Medical Association Asbl (EMA) (rappresentanti: A. Franchi, L. Picciano, G. Gangemi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-116/11 pronunciata in data 11 dicembre 2013 e rinviare al Tribunale.

Condannare la Commissione a rifondere le spese del giudizio, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

EMA ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia la sentenza 11 dicembre 2013, causa T-116/11, nelle parti in cui il Tribunale ha respinto il ricorso di EMA, presentato ai sensi degli articoli 268, 272 e 340 del TFUE, diretto ad ottenere il rimborso dei costi del personale dei contratti 507760 Dicoems e 507126 Cocoon.

A sostegno dell’impugnativa EMA ha dedotto:

 

Primo motivo. Erronea interpretazione delle clausole contrattuali e delle norme di diritto e apprezzamento manifestamente erroneo dei mezzi di prova.

EMA ritiene che la sentenza sia viziata da un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni di diritto applicabili nonché dall’apprezzamento manifestamente erroneo dei mezzi di prova per aver ritenuto che la Commissione avesse correttamente desunto che i costi fatturati, ma non ancora pagati, non fossero stati sostenuti da EMA né registrati nella contabilità della stessa ricorrente entro la data della redazione del certificato di revisione contabile ai sensi delle norme contabili belga.

 

Secondo motivo. Apprezzamento manifestamente erroneo degli elementi di prova e difetto di motivazione.

EMA ritiene che diversi capi della Sentenza siano viziati da gravi vizi di procedura in quanto dotati di motivazione inesistente, insufficiente o contraddittoria. II Tribunale sarebbe inoltre incorso in numerose omissioni, o errori manifesti nell’apprezzamento dei mezzi di prova prodotti nel giudizio. Dalla sentenza si evince che il Tribunale ha spesso omesso una valutazione propria in merito agli elementi di prova prodotti da EMA, omettendo, di fatto, di statuire sulle conclusioni illustrate dalla ricorrente nel ricorso e nella memoria di replica. In molti punti il Tribunale ha fatto incondizionato affidamento sulle risultanze della relazione finale di revisione contabile, effettuata per conto della Commissione sui contratti Cocoon e Dicoems, allorché proprio tali risultanze costituivano l’oggetto delle contestazioni di EMA contenute nel ricorso di merito.

 

Terzo motivo. Erronea applicazione del principio di buona fede e di leale collaborazione nell’esecuzione del contratto.

EMA ritiene che il Tribunale sia incorso in un’erronea valutazione del diritto belga con riferimento all’applicazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell’esecuzione del contratto. Nell’attuazione dei Progetti Dicoems e Cocoon, la Commissione è venuta meno ai propri obblighi di controllo sanciti all’articolo 11.3.4 delle condizioni generali dei contratti, che menziona specificamente l’obbligo della Commissione di vigilare sulla corretta esecuzione del progetto dal punto di vista scientifico, tecnologico e finanziario. Il Tribunale ha erroneamente valutato che Commissione non avesse violato il proprio dovere di controllo, né alcuna disposizione contrattuale specifica e avesse pertanto a giusto titolo disposto la risoluzione immediata dei due contratti relativi ai Progetti Dicoems e Cocoon, respingendo altresì la richiesta di risarcimento del danno ex contractu.

 

Quarto motivo. Violazione dei principi del diritto comunitario.

EMA fa valere numerose violazioni del diritto comunitario in cui è incorso il Tribunale, in ordine, segnatamente, all’erronea applicazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, nonché del diritto di difesa della ricorrente.


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/15


Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Repubblica federale tedesca/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-113/14)

2014/C 129/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale tedesca (rappresentanti: T. Henze, A. Wiedmann, Bevollmächtigte)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1),

annullare l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli (2), che rinvia all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

dichiarare che siano mantenuti gli effetti delle summenzionate disposizioni, fintanto che non entrino in vigore le disposizioni da adottare successivamente in base al corretto fondamento giuridico,

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale tedesca chiede l’annullamento dell‘articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che, complessivamente inteso, sarebbe stato emanato per l’organizzazione comune del mercato agricolo sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Secondo il governo tedesco la disposizione dell’articolo 7 del regolamento (EU) n. 1308/2013 costituisce una cosiddetta «misura relativa alla fissazione dei prezzi» ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Il governo tedesco sostiene quindi che l‘articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell‘articolo 43, paragrafo 2, TFUE, ma sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Secondo il governo tedesco l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si fonda, pertanto, su una base giuridica erronea.

Secondo il governo tedesco, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, anche l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013, che rinvia all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere dichiarato nullo. L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013, rinviando alla disposizione dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che secondo il governo tedesco deve essere dichiarato nullo, contribuirebbe a ingenerare un’apparenza — erronea in diritto — secondo cui esso si baserebbe su una base giuridica corretta e sarebbe lecito.

Secondo il governo tedesco, per la difesa di interessi superiori, per ragioni di tutela del legittimo affidamento delle aziende agricole nonché, in generale, per ragioni di certezza del diritto ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2 TFUE, dovrebbe essere dichiarato il mantenimento degli effetti delle summenzionate disposizioni, fintanto che non entrino in vigore le disposizioni da adottare successivamente in base al corretto fondamento giuridico.


(1)  GU L 347, pag. 671.

(2)  ABl. L. 346, S.12.


Tribunale

28.4.2014   

IT

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C 129/17


Sentenza del Tribunale 12 marzo 2014 — El Corte Inglés/UAMI — Technisynthese (BTS)

(Causa T-592/10) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimentodi opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BTS - Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori TBS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 129/20

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialemente M. López Camba e J. L. Rivas Zurdo, successivamente J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, avvocati.)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Technisynthese SARL (Saint-Pierre-Montlimart, Francia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 1380/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Technisynthese SARL e la El Corte Inglés, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


28.4.2014   

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C 129/17


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — American Express Marketing & Development/UAMI (IP ZONE)

(Cause riunite T-102/11 e da T-369/12 a T-371/12) (1)

([«Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari denominativi IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE e EUROPEAN IP ZONE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 129/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: American Express Marketing & Development Corp. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda e S. Kirschstein-Freund, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e P. Bullock, agenti)

Oggetto

Ricorsi proposti contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2010 (procedimento R 1125/2010-2) e del 12 giugno 2012 (procedimenti R 1451/2011-2, R 1452/2011-2 e R 1453/2011-2), concernenti domande di registrazione rispettivamente del segno IP ZONE e dei segni EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE come marchi comunitari

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’American Express Marketing & Development Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


28.4.2014   

IT

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C 129/18


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-202/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Inserimento di un singolo negli elenchi delle persone interessate - Legami personali con membri del regime - Diritti della difesa - Processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata»))

2014/C 129/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Karouni e C. Dumont, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Ètienne e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103), in secondo luogo, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), in terzo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1, rettifica in GU 2013, L 127, pag. 27), e, in quarto luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Bouchra Al Assad è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


28.4.2014   

IT

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C 129/19


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It

(Causa T-315/12) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un radiatore per riscaldamento - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Affollamento dello stato dell’arte - Obbligo di motivazione»])

2014/C 129/23

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tubes Radiatori (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Vera, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Antrax It Srl (Resana) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011-3), relativa a un procedimento di nullità tra l’Antrax It Srl e la Tubes Radiatori Srl

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011-3) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Tubes Radiatori Srl.

4)

L’Antrax It Srl sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


28.4.2014   

IT

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C 129/19


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Globosat Programadora/UAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Causa T-348/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL - Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV - Impedimento relativo alla registrazione - Prova dell’uso del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»))

2014/C 129/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2012 (procedimento R 2079/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Globosat Programadora Ltda e la Sport TV Portugal, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Globosat Programadora Ltda è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


28.4.2014   

IT

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C 129/20


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Borrajo Canelo/UAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

(Causa T-381/12) (1)

((«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA - Uso serio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»))

2014/C 129/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna); Carlos Borrajo Canelo (Madrid); e Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tecnoazúcar (L’Avana, Cuba) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2012 (procedimento R 2265/2010-2), relativa ad una procedura di decadenza tra i sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo, da un lato, e la Tecnoazúcar, dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo sono condannati alle spese.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


28.4.2014   

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C 129/20


Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2014 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

(Causa T-430/12) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo European Network Rapid Manufacturing - Impedimento assoluto alla registrazione - Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa - Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 6 ter della convenzione di Parigi»))

2014/C 129/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: A. Theis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Commissione europea

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2012 (procedimento R 793/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Heinrich Beteiligungs GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Heinrich Beteiligungs GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI).


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


28.4.2014   

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C 129/21


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Alsteens/Commissione

(Causa T-373/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Proroga del contratto - Manifesta irricevibilità del ricorso in primo grado - Diritto ad essere sentiti - Separabilità della clausola addizionale recante proroga del contratto»))

2014/C 129/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013, Alsteens/Commissione (F-87/12, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013, Alsteens/Commissione (F-87/12), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


28.4.2014   

IT

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C 129/22


Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — Argo Development and Manufacturing/UAMI — Clapbanner (Articoli pubblicitari)

(Causa T-41/14)

2014/C 129/28

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Argo Development and Manufacturing Ltd (Ra’anana, Isralese) (rappresentante: B. Brisset, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clapbanner Ltd (Londra, Regno Unito

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 ottobre 2013, procedimento R 981/2012-3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno per il prodotto «articoli pubblicitari» — registrazione n. 1684325-0001

Titolare del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: viene dedotta la mancanza di novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sui disegni e modelli comunitari, e di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno comunitario impugnato

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento sui disegni e modelli comunitari.


28.4.2014   

IT

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C 129/22


Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — Heidrick & Struggles International/UAMI (THE LEADERSHIP COMPANY)

(Causa T-43/14)

2014/C 129/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Heidrick & Struggles International, Inc. (Chicago, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2013, procedimento R 338/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «THE LEADERSHIP COMPANY», per servizi delle classi 35 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 11 031 457

Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione del marchio richiesto

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/23


Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione

(Causa T-53/14)

2014/C 129/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Germania) (rappresentanti: M. Núñez Müller e T. Becker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente, nell’ambito dei contratti SES6-CT-2004-502596 (HyWays), SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) e SES6-CT-2005-513542 (HarmonHy), conclusi tra la Commissione e, tra gli altri, la ricorrente, ha calcolato i costi dei suoi progetti in conformità con le disposizioni contrattuali applicabili, in particolare con l’articolo II.19 delle condizioni generali e che la Commissione, nell’adottare le note di addebito nn. 3241314522 e 3241315423 (HyWays), 3241314527 e 3241314526 (HyApproval) nonché 3241314519 e 3241313756 (HarmonHy), ha quindi violato i propri obblighi contrattuali, avendo calcolato in modo divergente i costi dei progetti della ricorrente;

dichiarare che la ricorrente, nell’ambito del contratto SES6-CT-2004-502596 (HyWays), ha ricevuto dalla Comunità unicamente un contributo finanziario di importo pari a EUR 495 269,48, ragion per cui Commissione, con le proprie note di addebito nn. 3241314522 e 3241315423, è incorsa in un errore, laddove ha ritenuto che la ricorrente avesse beneficiato di un contributo finanziario di EUR 604 240,79;

dichiarare che i costi che la Commissione, nell’ambito del contratto SES6-CT-2005-019813 (HyApproval), ha riclassificato, sulla base del Final Audit Report del 15 luglio 2011, come costi di Research (RTD) invece di considerarli costi di Management (MGT), sono in realtà costi di Management;

dichiarare che la ricorrente non è obbligata, nell’ambito dei contratti menzionati in precedenza, a risarcire i danni (liquidated damages) in forza dell’articolo II.30 delle condizioni generali;

dichiarare che la Commissione ha emesso indebitamente le note di addebito summenzionate, ad eccezione della somma di EUR 1 323,02 di cui alla nota di addebito n. 3241315423 (HyWays), della somma di EUR 3870,02 di cui alla nota di addebito n. 3241314527 (HyApproval), nonché della somma di EUR 16 868,66 di cui alla nota di addebito n. 3241314519 (HarmonyHy), e dichiarare che la ricorrente non è tenuta a pagare alla Commissione gli importi indicati nelle note di addebito, ad eccezione degli importi sopra citati;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo

Con il primo motivo la ricorrente fa valere che essa, per calcolare i costi dei suoi progetti, avrebbe utilizzato un metodo conforme all’articolo II.19 delle condizioni generali dei contratti controversi. Di conseguenza, essa ritiene che la Commissione non potesse legittimamente rimettere in discussione il metodo di calcolo da essa utilizzato ed applicare un metodo di calcolo divergente nell’adozione delle note di addebito oggetto della controversia.

2.

Secondo motivo

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, riguardo al progetto Hy Ways, essa ha ricevuto solamente un contributo finanziario di importo pari a EUR 495 269,48. Pertanto, nell’emettere le note di addebito, la Commissione avrebbe indebitamente ritenuto che la ricorrente abbia beneficiato di un contributo finanziario di EUR 604 240,79.

3.

Terzo motivo

Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione, per il progetto HyApproval, ha indebitamente riclassificato determinati costi di «Management» come costi di «Research».

4.

Quarto motivo

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la Commissione non può legittimamente reclamare il risarcimento dei danni in forza dell’articolo II.30 delle condizioni generali dei contratti controversi.


28.4.2014   

IT

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C 129/24


Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Evyap/UAMI — Megusta Trading (DURU)

(Causa T-56/14)

2014/C 129/31

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evyap Sabun Yağ Glisering Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Istanbul, Turchia) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Megusta Trading GmbH (Zurigo, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 novembre 2013, procedimento R 1861/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 10 185 148

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi nazionali nn. 225 515, 192 722, 29 149, 31 665 e registrazione internazionale n. 802 256, per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/25


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commissione

(Causa T-58/14)

2014/C 129/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Germania) (rappresentante: J. Sparr, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 8286 final, del 27 novembre 2013 (caso AT.39633 — Gamberetti), notificata alla ricorrente il 29 novembre 2013, nella parte in cui detta decisione riguarda la ricorrente;

in subordine, annullare integralmente l’ammenda inflitta alla ricorrente;

in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e fissare un’ammenda di importo non superiore ad EUR 188 300;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, fra l’altro, i seguenti motivi.

La Commissione ha ravvisato una partecipazione della ricorrente a un’intesa globale nei Paesi Bassi, in Belgio, in Francia e in Germania in modo errato, in quanto la ricorrente ha osservato unicamente la forbice di prezzi fissata da due imprese aventi una forte posizione sul mercato nei confronti di un acquirente nella Germania settentrionale e, di conseguenza, ha partecipato solamente ad un accordo anticoncorrenziale limitato sotto il profilo geografico e materiale.

La ricorrente deduce di non avere supportato gli accordi sui prezzi e sui volumi nonché i patti di spartizione della clientela degli altri partecipanti per i mercati olandese, belga e francese accertati dalla Commissione, e di non aver neppure avuto conoscenza dei medesimi.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha, in parte, omesso di prendere in considerazione elementi di fatto da essa correttamente rilevati e, in parte, li ha valutati in modo errato, in senso contrario alla loro data e al loro contenuto. La ricorrente lamenta, in tale contesto, anche l’omessa considerazione di numerose circostanze attenuanti in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione del 2006 e la loro applicazione sono illegittimi e violano il principio di legalità delle pene e il quadro prestabilito dal legislatore per la determinazione delle ammende.

In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione, nel procedimento controverso, si è discostata significativamente dal metodo previsto negli orientamenti per il calcolo delle ammende. In tal modo, essa non ha osservato il valore autovincolante derivante dall’adozione degli orientamenti e, pertanto, ha ecceduto il margine discrezionale concessole. Inoltre, nella fattispecie, la Commissione ha calcolato le ammende per i soggetti coinvolti in modo arbitrario, e ha concesso ai partecipanti principali e agli istigatori dell’intesa globale da essa accertata riduzioni più elevate di quella accordata alla ricorrente, contraddicendo le sue stesse constatazioni sulla rispettiva gravità delle violazioni.


28.4.2014   

IT

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C 129/26


Ricorso proposto il 23 gennaio 2014 — Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD)

(Causa T-59/14)

2014/C 129/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Blackrock, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 ottobre 2013, procedimento R 573/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INVESTING FOR A NEW WORLD», per servizi delle classi 35 e 36 — domanda di marchio comunitario n. 11 144 706

Decisione dell’esaminatore: marchio richiesto considerato non ammissibile alla registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/26


Ricorso proposto il 28 gennaio 2014 — Monster Energy/UAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Causa T-61/14)

2014/C 129/34

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Luis Yus Balaguer (Movera, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 novembre 2013, procedimento R 821/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «icexpresso + energy coffee», per prodotti e servizi delle classi 9, 30, 32 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 950 403

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi comunitari anteriori nn. 8 445 711, 8 815 722 e 8 815 748, per prodotti delle classi 5 e 32

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/27


Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 — Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-68/14)

2014/C 129/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il paragrafo 1 dell’Allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, p. 18);

Annullare il paragrafo 1 dell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3);

Dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2010/413/PESC (1), come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC (2) del 23 gennaio 2012, nonché gli articoli 23, paragrafo 2, lettera d) e 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 (3) del 23 marzo 2012;

Condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, con cui si fa valere che il Tribunale sarebbe competente a svolgere il suo controllo giurisdizionale sia sul paragrafo 1 dell’Allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio che sul paragrafo 1 dell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio e a verificarne la conformità con i principi generali del diritto dell’Unione.

2.

Secondo motivo, con cui si fa valere che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012 e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, violerebbe il diritto dell’Unione europea e dovrebbe essere dichiarata inapplicabile nei confronti della ricorrente, in tal modo rendendo invalidi la decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013, su di essi fondati, per le seguenti ragioni:

L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 violerebbe l’articolo 215 TFUE, in quanto consentirebbe al Consiglio di stabilire sanzioni nei confronti della ricorrente senza osservare la procedura di cui all’articolo 215 TFUE. 2012.

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio, e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 violano i diritti fondamentali della persona, quali tutelati dagli articoli 2, 21 e 23 del TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto essi attribuirebbero al Consiglio poteri discrezionali per decidere quali persone e entità il Consiglio ritenga di sanzionare allorché il Consiglio stabilisce che tale persone o entità forniscono sostegno al governo iraniano.

3.

Terzo motivo, con cui si fa valere che il Consiglio avrebbe commesso errori di diritto e di fatto quando ha adottato la decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013 nella misura in cui riguarda la ricorrente, per le seguenti ragioni:

La specifica motivazione dell’inserimento della Post Bank Iran nell’elenco è infondata. La ricorrente ha chiaramente negato di aver fornito sostegno finanziario al governo iraniano. Inoltre, la ricorrente non ha fornito sostegno nucleare all’Iran. Non sarebbero, quindi, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (quale successivamente modificata dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012, dall’ dall’articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio del 21 dicembre 2012), nonché i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (quale successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012).

Sanzionando la Post Bank Iran con la sola motivazione che è una società di proprietà del governo, il Consiglio avrebbe operato una discriminazione nei confronti della ricorrente rispetto ad altre società pubbliche iraniane non oggetto di sanzioni. In tal modo il Consiglio avrebbe violato i principi di eguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione.

Il Consiglio non ha adeguatamente esposto le ragioni della sua decisione di mantenere la ricorrente nell’elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni. Facendo riferimento all’«impatto dei provvedimenti nel contesto degli obiettivi politici dell’Unione», avrebbe omesso di specificare il tipo di impatto a cui si riferisce e come i provvedimenti affrontino tale impatto.

Mantenendo la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate, il Consiglio ha compiuto un abuso di potere. Il Consiglio, di fatto, si sarebbe rifiutato di adeguarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-13/11. Il Consiglio avrebbe minato la struttura istituzionale dell’Unione Europea e leso il diritto della ricorrente di ottenere giustizia e di vederne l’attuazione. Il Consiglio avrebbe inoltre eluso le proprie responsabilità e i propri obblighi di cui alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, come chiaramente specificati al Consiglio dal Tribunale nella succitata sentenza.

Il Consiglio avrebbe violato il principio del legittimo affidamento, non essendosi conformato ad una sentenza del Tribunale in cui esso era parte soccombente nei confronti della ricorrente, avendo mancato persino di rispettare i fondamenti e le motivazioni della sentenza, essendo incorso in un errore di fatto riguardo all’attività economica della ricorrente e il suo presunto ruolo nei confronti del governo iraniano, avendo omesso di intraprendere la benché minima indagine sul ruolo effettivo e sull’attività economica svolta dalla ricorrente, sebbene ciò fosse stato indicato dal Tribunale come un aspetto importante del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran, e avendo mantenuto le sanzioni oltre il 20 gennaio 2014, data in cui l’UE ha trovato un accordo sulle attività che producono reddito per l’Iran, poiché tale paese non è più considerato impegnato in attività di proliferazione nucleare.

Il Consiglio avrebbe violato il principio di proporzionalità. Le sanzioni hanno ad oggetto le attività di proliferazione nucleare dell’Iran. Il Consiglio non avrebbe dimostrato e non potrebbe dimostrare che la ricorrente abbia, direttamente o indirettamente, fornito sostegno alla proliferazione nucleare in Iran. Esso ha persino cessato di affermare che la stessa contribuisca specificamente alla proliferazione nucleare in Iran. Stante il mancato impatto delle sanzioni alla proliferazione nucleare, lo scopo delle sanzioni non giustificherebbe l’annullamento dei vantaggi derivanti per la ricorrente dalla sentenza del Tribunale e la pressione imposta al sistema complessivo di protezione giurisdizionale nell’UE, senza menzionare la violazione del diritto di proprietà e di commerciare della ricorrente. Tale conclusione è rafforzata dall’adozione, il 20 gennaio 2014, del regolamento del Consiglio che ha revocato talune sanzioni sulla base della circostanza che l’Iran non sta effettivamente svolgendo attività di proliferazione nucleare.


(1)  Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(2)  Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 267/2012, del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.


28.4.2014   

IT

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C 129/29


Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 — Swatch/UAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Causa T-71/14)

2014/C 129/36

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Swatch AG (Bienne, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panavision Europe Ltd (Greenford, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013, procedimento R 470/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SWATCHBALL», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6 543 524

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni internazionali e le registrazioni comunitarie del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «swatch» ed il marchio denominativo «swatch»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/30


Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-87/14)

2014/C 129/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Tehran, Iran); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Tehran); Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran); IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania); IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran); Irano — Misr Shipping Co. (Tehran); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Tehran); Shipping Computer Services Co. (Tehran); Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Tehran); South Way Shipping Agency Co. Ltd (Tehran) e Valfajr 8th Shipping Line Co. (Tehran) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 46) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1), nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti;

dichiarare inapplicabile la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 46) e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1);

condannare alle spese il convenuto.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sollevano un’«eccezione di illegittimità» al fine di veder dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti adottati in ottobre per i seguenti motivi: mancanza di una valida base giuridica; violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, del ne bis in idem, della res judicata; discriminazione nei confronti della IRISL e violazione dei suoi diritti fondamentali senza giustificazione o proporzione; violazione del diritto di difesa delle ricorrenti; abuso di potere da parte del Consiglio.

A sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di una valida base giuridica per i provvedimenti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dal Consiglio nell’includere negli elenchi ciascuna ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del diritto di difesa delle ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione mediante i provvedimenti impugnati del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, di ne bis in idem, della res judicata e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto i provvedimenti impugnati violerebbero, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, tra cui in particolare il diritto alla reputazione e al rispetto della loro proprietà.


28.4.2014   

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C 129/31


Ricorso proposto il 13 febbraio 2014 — Harry’s New York Bar/UAMI — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Causa T-97/14)

2014/C 129/38

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 novembre 2013, resa nei procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HARRY’S NEW YORK BAR» per prodotti e servizi delle classi 25, 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 3 383 445

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni di marchio svedese nn. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066 per prodotti e servizi delle classi 25 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso nel procedimento R 1038/2012-1 e rigetto del ricorso nel procedimento R 1045/2012-1

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 4 del regolamento sul marchio comunitario


28.4.2014   

IT

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C 129/31


Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-107/14)

2014/C 129/39

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leutheriotou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2013 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 8743 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 338/2013, nella parte in cui sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea a) spese dell’importo complessivo di EUR 78 813 783,87, effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito del regime di pagamento unico per gli anni di esercizio 2008-2010 e b) spese dell’importo complessivo di EUR 22 230 822,10, effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito del regime di condizionalità per gli anni di esercizio 2006-2010;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di annullamento.

1.

Per quanto riguarda la rettifica imposta con la decisione impugnata nei settori del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (diritti di pagamento) (1):

 

Primo motivo di annullamento:

mancanza di fondamento giuridico per l’imposizione di rettifiche per quanto riguarda il calcolo dei diritti di pagamento unico e la ripartizione della riserva nazionale, nonché interpretazione e applicazione erronee degli articoli 42 e 43 del regolamento n. 1782/2003, 21 e 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 795/2004 (2) e 31 del regolamento n. 1290/2005 (3), e

imposizione illegittima delle rettifiche forfettarie nei settori del regime di pagamento unico, in quanto non sussiste un valido fondamento normativo per l’applicazione dei vecchi orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 alla nuova PAC e al regime di pagamento unico, oppure, in alternativa, l’applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova PAC costituisce un uso scorretto della discrezionalità attribuita alla Commissione europea nel settore delle rettifiche finanziarie e allo stesso tempo lede gravemente il principio di proporzionalità.

 

Secondo motivo di annullamento, relativo all’inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo degli importi di riferimento:

in violazione dei principi della certezza del diritto, di proporzionalità e oltrepassando i limiti del suo potere discrezionale la Commissione propone una rettifica forfettaria del 5 %, mentre non dovrebbe proporre alcuna rettifica oppure dovrebbe limitarla all’importo del 2%.

 

Terzo motivo di annullamento, relativo all’inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo degli importi di riferimento:

violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 2529/2001, cosicché è scorretta la base di calcolo della rettifica forfettaria proposta, che deve essere limitata all’importo di EUR 162 920 267,28 per l’anno 2007, di EUR 162 528 761,38 per l’anno 2008 e di EUR 161 343 586,94 per l’anno 2009.

 

Quarto motivo di annullamento, relativo alla ripartizione della riserva nazionale:

erronea interpretazione delle disposizioni dell’articolo 42 del regolamento n. 1782/03 e dell’articolo 21 del regolamento n. 795/2004 (criteri di ripartizione della riserva nazionale) e errata valutazione delle circostanze di fatto.

 

Quinto motivo di annullamento, relativo alla ripartizione della riserva nazionale:

non sussistono i requisiti per l’applicazione del regolamento n. 1290/2005, poiché gli accertamenti della Commissione relativi ai criteri nazionali di ripartizione della riserva nazionale non costituiscono una violazione del medesimo;

interpretazione e applicazione erronee dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e degli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997, in quanto, da un lato, gli addebiti invocati dalla Commissione con riferimento ai criteri di ripartizione della riserva nazionale, anche se fossero provati non sono sfociati nel pagamento di importi a favore di non aventi diritto e non hanno comportato un rischio di danno per il FEAGA e, dall’altro lato, gli addebiti in questione non sono relativi alla mancata applicazione di un controllo essenziale e, conseguentemente, non giustificano l’imposizione di una rettifica forfettaria del 10%.

2.

Per quanto riguarda la rettifica imposta dalla decisione impugnata nell’ambito della condizionalità:

 

Sesto motivo di annullamento:

Il documento AGRI-2005-64043 della Commissione adottato il 9 giugno 2006 non può costituire un valido fondamento normativo per l’imposizione di una rettifica finanziaria. In ogni caso non può operare retroattivamente ai fini dell’imposizione di una rettifica per l’anno di domanda 2006.

 

Settimo motivo di annullamento, relativo in particolare all’anno di presentazione di domanda 2008:

le rettifiche finanziarie sono state imposte in violazione della procedura di cui agli articoli 11 del regolamento n. 885/2006 e 31 del regolamento n. 1290/2005, e

in ogni caso, è incorrendo in errori di fatto e motivazione insufficiente che la Commissione è pervenuta alla conclusione secondo la quale risultano provate carenze nei controlli essenziali nell’ambito della condizionalità.

 

Ottavo motivo di annullamento: erronea interpretazione del documento AGRI-2005-64043:

violazione dei limiti del potere discrezionale attribuito alla Commissione, che ha dato luogo all’imposizione di rettifiche di ammontare sproporzionato rispetto alle carenze accertate, nella misura in cui viene imposta una rettifica del 5 % per gli anni 2006 e 2007, e

errore nella determinazione della base di calcolo della rettifica imposta.


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).


28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/33


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Bunge Argentina/Consiglio

(Causa T-116/14)

2014/C 129/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bunge Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dalle istituzioni, in quanto esse hanno ravvisato una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base antidumping (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, come interpretato dalle istituzioni nel caso di specie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto esso non è conforme all’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa valutazione, in sede di determinazione del pregiudizio, di fattori che interrompono il nesso causale tra l’affermato pregiudizio e le importazioni asseritamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base antidumping.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


28.4.2014   

IT

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C 129/34


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/UAMI — Arçelik (AquaPerfect)

(Causa T-123/14)

2014/C 129/41

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arçelik AS (Istanbul, Turchia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 dicembre 2013, procedimento R 314/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AquaPerfect», per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 10 330 454

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 9 444 118 del marchio denominativo «waterPerfect», per prodotti della classe 7

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


28.4.2014   

IT

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C 129/35


Ricorso proposto il 3 marzo 2014 — adidas/UAMI — Shoe Branding Europe (Emblema di due strisce parallele)

(Causa T-145/14)

2014/C 129/42

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 novembre 2013, procedimento R 1208/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio («altro tipo di marchio») per calzature della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 398 141

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni dei marchi comunitari nn. 3 517 646, 3 517 612, 3 517 588, 3 517 661, 4 269 072, 6 081 889; registrazioni dei marchi tedeschi nn. 944 624, 944 623, 399 50 559, 897 134; registrazione del marchio internazionale n. 391 692, per prodotti delle classi 18, 25 e 28; e marchio/segno non registrato utilizzato nella prassi commerciale in Germania

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 4, del regolamento sul marchio comunitario.


Tribunale della funzione pubblica

28.4.2014   

IT

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C 129/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 marzo 2014 — CR/Parlamento

(Causa F-128/12) (1)

((Funzione pubblica - Remunerazione - Assegni famigliari - Assegni per figli a carico - Ripetizione dell’indebito - Intenzione di indurre l’amministrazione in errore - Prova - Inopponibilità all’amministrazione del termine quinquennale per proporre la domanda di ripetizione dell’indebito - Eccezione di illegittimità - Procedura precontenziosa - Regola della concordanza - Eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso — Ricevibilità))

2014/C 129/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CR (rappresentanti: avv.ti A. Salerno e B. Cortese)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebelle-Demogeot e E. Taneva, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di procedere, in applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, dello Statuto, al recupero di tutti gli assegni per figli a carico indebitamente percepiti dal ricorrente e non solo di quelli che ha indebitamente percepito negli ultimi cinque anni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CR sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, parte interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26/01/2013, pag. 73.


28.4.2014   

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C 129/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 marzo 2014 — DC/Europol

(Causa F-77/13) (1)

((Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Invalidità - Indennità di invalidità - Calcolo degli interessi - Domanda risarcitoria - Irricevibilità manifesta))

2014/C 129/44

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: DC (rappresentante: avv. W. Brouwer)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. C. Neumann e J. Arnould, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante fissazione degli interessi applicati all’importo versato per l’inabilità totale al lavoro conseguita a due infortuni verificatisi nel corso di due viaggi di lavoro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

DC sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.


(1)  GU C 352 del 30/11/2013, pag. 27.


28.4.2014   

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C 129/37


Ricorso proposto l’11 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-119/13)

2014/C 129/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE riguardanti gli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo statuto dei funzionari.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le decisioni recanti calcolo del bonifico dei loro diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione;

condannare la Commissione alle spese.


28.4.2014   

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C 129/37


Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — ZZ/UAMI

(Causa F-125/13)

2014/C 129/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento del rapporto informativo per l’anno 2012, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2011 e il 31 dicembre 2012, nonché degli obiettivi fissati per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, e domanda di risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto informativo (Appraisal Report) del 15 marzo 2013 riguardante il ricorrente per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2011 e il 31 dicembre 2012.

annullare gli obiettivi fissati per il ricorrente dall’UAMI per il periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre dello stesso anno.

condannare l’UAMI al pagamento di un congruo importo, a discrezione del Tribunale, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale cagionato al ricorrente.

condannare l’UAMI alle spese.


Rettifiche

28.4.2014   

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C 129/39


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-689/13

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 85 del 22 marzo 2014, pag. 21 )

2014/C 129/47

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-689/13 Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione va letta come segue:

«Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione

(Causa T-689/13)

2014/C 85/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Barakaldo, Biscaglia, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) e Tokai Erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui classifica il CTPHT come H400 e H410;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale del regolamento (EU) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («il regolamento CLP») (GU L 261, pag. 5), in quanto classifica il pitch, coal tar, high temp (pece, catrame di carbone, alta temperatura), numero CAS 65996-93-2 («CTPHT») come Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410) (la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione di quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP, sulla classificazione di sostanze come tossiche per l’ambiente acquatico, e di studi che devono essere accettati a questo fine, nonché del principio della parità di trattamento, nella misura in cui respinge gli studi eseguiti in conformità agli orientamenti del REACH e dell’OCSE e richiede test senza alcun metodo standardizzato accettato.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, essendo questa fondata su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ha tenuto conto delle proprietà intrinseche inerti del CTPHT che hanno un impatto rilevante sui test dei raggi UV e dell’applicazione del metodo della sommatoria; ha previsto fattori M per i costituenti IPA senza un’adeguata valutazione degli studi di riferimento e ha respinto le informazioni fornite dalle ricorrenti senza una valida giustificazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi della trasparenza e del diritto di difesa previsti dal diritto dell’Unione».