ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 114

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57.° anno
15 aprile 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

2014/C 114/01

Risoluzione del Comitato delle regioni le priorità politiche del comitato delle regioni per il 2014 sulla base del programma legislativo e di lavoro della commissione europea

1

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

2014/C 114/02

Parere del Comitato delle regioni — Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione

6

2014/C 114/03

Parere del Comitato delle regioni — Orientamenti dell'UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

11

2014/C 114/04

Parere del Comitato delle regioni — Il valore aggiunto delle strategie macroregionali

18

2014/C 114/05

Parere del Comitato delle regioni — Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile

23

2014/C 114/06

Parere del Comitato delle regioni — Lo sport, attività ricreativa per le persone con disabilità

27

2014/C 114/07

Parere del Comitato delle regioni — Aiuti di stato per la pesca e l'acquacoltura

33

2014/C 114/08

Parere del Comitato delle regioni — Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE

37

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

2014/C 114/09

Parere del Comitato delle regioni — Ricercatori, studenti, volontari e altre categorie di cittadini di paesi terzi

42

2014/C 114/10

Parere del Comitato delle regioni — Fondo di solidarietà dell'Unione europea

48

2014/C 114/11

Parere del Comitato delle regioni — Quadro sulla futura politica portuale dell'UE

57

2014/C 114/12

Parere del Comitato delle regioni — Strategie di integrazione dei Rom

73

2014/C 114/13

Parere del Comitato delle regioni — Direttiva relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alla comunicazione sugli appalti elettronici end-to-end

79

2014/C 114/14

Parere del Comitato delle regioni — Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego

85

2014/C 114/15

Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto frontiere intelligenti

90

2014/C 114/16

Parere del Comitato delle regioni — Regolamento relativo ai controlli ufficiali

96

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/1


Risoluzione del Comitato delle regioni le priorità politiche del comitato delle regioni per il 2014 sulla base del programma legislativo e di lavoro della commissione europea

2014/C 114/01

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la comunicazione della Commissione europea sul suo programma di lavoro per il 2014 (1),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulle priorità del Comitato delle regioni per il 2014 in vista del programma di lavoro della Commissione europea (2),

visto il protocollo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni, firmato il 16 febbraio 2012,

Principali priorità politiche per il 2014

1.

ritiene che le più importanti sfide poste all’Unione europea consistano nella necessità di generare una crescita sostenibile e di garantire la coesione sociale, economica e territoriale, creare occupazione e rafforzare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo;

2.

invoca un maggiore coordinamento delle politiche economiche e sociali per contribuire a colmare il divario di competitività tra gli Stati membri; riafferma l’urgenza di ridurre la disoccupazione giovanile e le disuguaglianze geografiche tra le regioni dell’UE per prevenire ulteriori perdite di capitale umano;

3.

chiede che nel 2014 si svolga un’approfondita revisione intermedia della strategia Europa 2020 dell’UE, basata sull’inclusione di: i) una dimensione territoriale, che consenta di stabilire obiettivi subnazionali in funzione delle diverse situazioni regionali; ii) una governance che coinvolga gli enti locali e regionali nella definizione degli obiettivi e dell’attuazione della strategia; iii) finanziamenti adeguati per gli investimenti di lungo periodo, che non dovrebbero essere sacrificati agli obiettivi di risanamento dei conti pubblici;

4.

mette in risalto l’importanza fondamentale del processo democratico nell’Unione europea nell’anno elettorale 2014, e intende elaborare il proprio contributo al dibattito in corso sul futuro dell’Unione al fine di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nel processo di integrazione; il CdR promuoverà quindi qualsiasi discussione sulla riforma dei trattati organizzando dibattiti politici e delineando più precisamente il principio di sussidiarietà e il concetto di governance multilivello come importanti strumenti per il conseguimento di tali obiettivi;

5.

alla luce del principio di sussidiarietà inteso come strumento riconosciuto atto a garantire che le decisioni politiche siano assunte al livello più vicino possibile ai cittadini, invita la Commissione europea a far risaltare più chiaramente nelle sue proposte legislative il valore aggiunto dell’azione dell’UE; mette in rilievo il contributo che apporterà al controllo della sussidiarietà delle iniziative dell’UE incluse nel programma di lavoro della Commissione per il 2014 e dotate di una dimensione locale o regionale;

6.

si compiace dell’intenzione della Commissione di concentrarsi sui risultati e sull’attuazione, e si impegna a contribuire al rafforzamento della dimensione territoriale della valutazione d’impatto.

Unione economica e monetaria

7.

sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, e ritiene pertanto che gli enti regionali e locali dovrebbero essere coinvolti nel processo del semestre europeo al livello degli Stati membri; chiede altresì di poter partecipare a detto processo al livello delle istituzioni UE;

8.

accoglie favorevolmente il riconoscimento della necessità di rafforzare la dimensione sociale dell’UEM, in particolare attraverso la proposta della Commissione di istituire un quadro di valutazione dei più importanti indicatori occupazionali e sociali da includere nella procedura per gli squilibri macroeconomici; auspica che la Commissione continui a occuparsi del problema della qualità della spesa pubblica;

9.

attende le proposte della Commissione di cui c’è urgente necessità per preparare l’Unione bancaria attraverso una riforma del settore bancario europeo volta a migliorare la governance delle imprese, a rendere possibile il risanamento e la risoluzione efficace delle crisi degli istituti bancari, a rafforzare il capitale bancario e a puntare sulla disponibilità del credito per l’economia reale, nonché a introdurre la separazione obbligatoria tra le attività al dettaglio e quelle di investimento delle banche;

10.

sostiene tutte le iniziative volte a completare l’Unione bancaria, tenendo conto della sua dimensione locale e regionale e del ruolo fondamentale delle banche regionali nella fornitura di capitale alle piccole e medie imprese e ai progetti di investimenti pubblici.

Crescita, occupazione e inclusione

11.

concorda con la Commissione europea sul fatto che i tassi di disoccupazione, in particolare tra i giovani, rimangono a livelli insostenibili sul piano economico e sociale. Il Comitato delle regioni (CdR) invita la Commissione europea a includere, tenendone conto, le buone pratiche degli enti locali e regionali nelle sue proposte per stimolare l’occupazione giovanile; condivide la priorità fondamentale attribuita al contrasto della disoccupazione giovanile, che costituisce una vera e propria minaccia al modello sociale europeo, e mette in rilievo l’importanza della garanzia per i giovani come misura atta a garantire pari opportunità ai giovani nel mercato del lavoro;

12.

accoglie con favore l’annuncio della Commissione riguardante la presentazione di un pacchetto sulla mobilità dei lavoratori volto in particolare a garantire un miglior coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, ma ritiene che sia indispensabile superare lo stallo dell’attuazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori (3). È quindi possibile che occorrano misure rivedute per contrastare le frodi, per esempio la sospensione del riconoscimento del modulo A1. Il CdR si attende inoltre che il futuro pacchetto includa una proposta legislativa sull’informazione e la consultazione dei lavoratori in relazione all’anticipazione e alla gestione delle ristrutturazioni, nonché proposte per un miglior coordinamento dell’accreditamento del lavoro;

13.

sostiene il Parlamento europeo nei suoi sforzi per rivedere il sistema della troika al fine di garantirne il controllo democratico e la responsabilità;

14.

invita la Commissione europea e gli Stati membri ad avvalersi dei nuovi programmi presenti nel QFP per fronteggiare le sfide demografiche e migliorare il livello di conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

15.

si compiace degli sforzi volti a modernizzare la politica in materia di aiuti di Stato per renderla più conforme alla strategia Europa 2020 e ridurre gli oneri burocratici, tenendo presente che l’obiettivo dovrebbe consistere, in via prioritaria, nel migliorare la competitività delle regioni meno sviluppate in termini di industrie, imprese ed elevato tasso di disoccupazione. Ripete tuttavia alla Commissione europea la sua richiesta di essere consultato formalmente in merito a ulteriori progetti di orientamenti sulle regole in materia di aiuti di Stato, e in particolare a quelli attualmente in preparazione nel campo delle infrastrutture;

16.

si rallegra del progetto di Atto europeo in materia di accessibilità e sottolinea che l’accessibilità di beni e servizi è un fattore essenziale per la qualità della vita delle persone con disabilità.

Politica di coesione

17.

invita la Commissione europea a promuovere e valutare la partecipazione degli enti locali e regionali alla finalizzazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi connessi, sulla base dell’applicazione dei regolamenti e del «codice di condotta», e chiede alla Commissione stessa di riferire sulla questione entro il febbraio 2014. Gli accordi di partenariato devono diventare il fulcro della governance multilivello nell’attuazione della strategia Europa 2020 e di qualsiasi strategia europea per la crescita e l’occupazione;

18.

constata l’incremento di varie iniziative non coordinate dell’UE che riguardano la politica di sviluppo urbano; chiede che sia elaborato un Libro bianco su un’agenda urbana integrata per l’UE e manifesta l’intenzione di partecipare a tale processo;

19.

si impegna a seguire dappresso l’attuazione delle misure nel quadro del pilastro «sviluppo rurale» della politica agricola comune riformata, in particolare per quanto riguarda la diversificazione e la modernizzazione delle attività economiche nelle aree rurali, e a sostenere una stretta cooperazione tra i comuni rurali e urbani attraverso i partenariati territoriali funzionali;

20.

esorta gli Stati membri e la Commissione a valutare la messa a punto di nuove strategie macroregionali alla luce delle sfide e delle opportunità comuni alle aree geografiche in questione e del loro valore aggiunto europeo; sottolinea l’importanza di razionalizzare le attuali strutture della governance e di rafforzare l’applicazione del principio della governance multilivello.

Bilancio dell’Unione europea

21.

rilancia l’invito a adottare una riforma dell’attuale sistema di risorse proprie, così come previsto nel trattato, come strumento per ridurre i contributi diretti degli Stati membri al bilancio dell’UE, aumentare la trasparenza e garantire la sostenibilità delle finanze dell’UE; si attende quindi che al gruppo di alto livello sulle risorse proprie venga conferito un mandato che permetta di presentare proposte di riforma in vista della revisione intermedia del QFP;

22.

si impegna a elaborare un parere sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, valutando orizzontalmente la spesa dei fondi UE dal punto di vista degli enti locali e regionali;

23.

mette in risalto l’assenza di una visione consolidata dei mezzi finanziari disponibili per sostenere la strategia Europa 2020, e ribadisce che la sinergia tra i bilanci dell’UE, nazionali e subnazionali è essenziale per conseguire gli obiettivi stabiliti; esprime preoccupazione riguardo alle conseguenze della crisi sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti di lungo periodo e invita la Commissione europea a esplorare questa dimensione nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020.

Politica agricola e marittima

24.

invita la Commissione europea a rivedere la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in modo che «prodotto localmente» possa essere un criterio di selezione standard nei bandi di fornitura di derrate alimentari, ad esempio, a scuole, case di cura e strutture pubbliche (4);

25.

chiede di valutare attentamente l’impatto territoriale di tutte le proposte tendenti ad abolire i meccanismi di regolazione del mercato nel settore agricolo, compresi gli accordi commerciali bilaterali e gli accordi di associazione, e di verificare un’eventuale incompatibilità di tali proposte con l’obiettivo di coesione territoriale sancito dal trattato di Lisbona.

Trasporti

26.

invita la Commissione europea a vigilare sul coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nelle piattaforme di governance dei corridoi prioritari della rete centrale di trasporto, e a sostenere la partecipazione di dette autorità alla preparazione dei progetti che abbiano un impatto sui loro territori o una dimensione transfrontaliera;

27.

intende partecipare attivamente alle iniziative della Commissione europea nel settore dei trasporti che promuovono l’uso di reti multimodali efficienti e contribuiscono a consolidare lo spazio ferroviario europeo unico e il Cielo unico europeo.

Ambiente, cambiamento climatico ed energia

28.

invita la Commissione europea a elaborare un nuovo quadro ambizioso sul clima e l’energia per il periodo fino al 2030, che comprenda obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di gas a effetto serra, efficienza energetica ed energie rinnovabili;

29.

raccomanda l’adozione da parte dell’UE di quadri normativi stabili per quanto riguarda l’accesso alla giustizia in materia di ambiente e protezione del suolo;

30.

auspica che l’iniziativa della Commissione europea sull’efficienza nell’impiego delle risorse e sui rifiuti definisca non solo indicatori relativi all’efficienza delle risorse ma anche obiettivi basati su tali indicatori;

31.

chiede alla Commissione europea di assicurare che il riesame della legislazione in materia di rifiuti e degli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica, previsto per il 2014 nell’ambito della sua iniziativa sull’efficienza nell’impiego delle risorse e sui rifiuti, tenga debitamente conto del parere di prospettiva del CdR in materia, elaborato su richiesta della stessa Commissione europea; il riesame dovrebbe essere all’altezza degli «obiettivi ambiziosi» fissati dalla tabella di marcia sull’efficienza delle risorse e aprire la strada verso un’economia basata sul riutilizzo e il riciclaggio; chiede che nell’ambito del riesame previsto nel 2014 venga attribuita una particolare attenzione ai rifiuti in plastica, tenendo in debito conto il parere del Comitato in materia;

32.

attende che la Commissione europea proponga un’agenda ambiziosa per l’attuazione di un mercato interno dell’energia pienamente integrato e competitivo; chiede alla Commissione europea di promuovere azioni volte a favorire la diffusione della microgenerazione di energia e la sua integrazione nelle reti di distribuzione, e ad assicurare che i consumatori nel mercato al dettaglio possano beneficiare pienamente di un approvvigionamento energetico a prezzi accessibili e che gli investimenti nelle energie sostenibili a livello locale e regionale siano agevolati da norme aggiornate sugli aiuti di Stato nel settore energetico; su richiesta della presidenza greca, il CdR elaborerà alcune proposte per una strategia dell’UE per un’energia accessibile per tutti;

33.

invita la Commissione europea a vigilare affinché nel settore energetico il quadro normativo a livello nazionale rimanga stabile e allineato con gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020;

34.

attende con grande interesse le proposte della Commissione europea per la definizione del quadro giuridico sul gas di scisto/tight gas, necessario per garantire la sicurezza e sostenibilità dell’esplorazione di idrocarburi non convenzionali nell’Unione europea.

Ricerca e innovazione

35.

attende con interesse l’iniziativa della Commissione La ricerca e l’innovazione come nuove fonti di crescita e la sua valutazione di come l’economia basata sull’innovazione possa promuovere la competitività e fornire una base di prove adeguata per individuare gli investimenti prioritari da finanziare attraverso Orizzonte 2020;

36.

continuerà ad impegnarsi attivamente nella piattaforma di specializzazione intelligente e nei relativi progetti regionali, e seguirà da vicino la prossima fase di elaborazione e attuazione delle strategie di specializzazione intelligente nelle regioni.

TIC

37.

esprime apprezzamento per l’attenzione riservata all’economia digitale, all’innovazione e ai servizi; invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti questa agenda, per incentivare gli investimenti in questo ambito, completare il mercato unico del digitale entro il 2015, e promuovere azioni volte a migliorare le competenze e ridurre il divario digitale tra le regioni degli Stati membri; si impegna a promuovere la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni locali e regionali per migliorare l’erogazione di servizi online, come i servizi pubblici (e-government), la sanità (e-health), la fatturazione (e-invoicing) e gli appalti (e-procurement).

Istruzione, cultura e turismo

38.

giudica molto importante assicurare che il futuro Erasmus+ fornisca un adeguato sostegno e pari opportunità per tutti i gruppi di destinatari dei precedenti programmi e continui a seguire gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse e alla gestione del programma; il CdR sosterrà l’adozione di ulteriori misure per promuovere l’occupabilità dei giovani, ad esempio la proposta della Commissione europea concernente un quadro europeo di qualità per i tirocini e le iniziative a favore della modernizzazione delle politiche scolastiche e delle professioni dell’insegnamento; attende che la Commissione europea presenti proposte volte a creare un vero e proprio spazio europeo delle competenze e delle qualifiche;

39.

reitera la propria richiesta di una comunicazione sul turismo culturale sostenibile e competitivo nell’UE, ricordando che l’esistenza di un chiaro quadro strategico in materia potrebbe stimolare notevolmente lo sviluppo di piccole e medie imprese locali, la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo e della sua diversità, nonché l’ulteriore integrazione dei cittadini europei.

Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e diritti dei cittadini

40.

attende con grande interesse la risposta della Commissione europea alla prima serie di iniziative dei cittadini coronate da successo e riconferma la propria disponibilità ad assistere la Commissione europea nella sua attività di valutazione e a partecipare alle audizioni pubbliche organizzate presso il Parlamento europeo;

41.

attende le proposte della Commissione europea in merito al seguito da dare al programma di Stoccolma e prevede di formulare le proprie aspettative riguardo al futuro sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

42.

raccomanda l’adozione da parte dell’UE di politiche globali in materia di migrazione, mobilità e asilo, basate sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, e in grado di proteggere i confini dell’UE, intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e l’immigrazione clandestina, rafforzare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito, e promuovere un autentico spirito di solidarietà tra gli Stati membri dell’UE e tra gli enti locali e regionali; in particolare, sollecita una revisione del regolamento Dublino II, per permettere di un’equa ridistribuzione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri; queste considerazioni dovrebbero applicarsi anche alla strategia di sicurezza marittima dell’UE attualmente in programma;

43.

intende contribuire alla realizzazione di interventi prioritari, come richiesto dal Consiglio europeo, intesi a rafforzare la strategia europea in materia di migrazione e integrazione dei migranti; ritiene a questo proposito che la gestione dei flussi migratori, soprattutto nel Mediterraneo, dovrebbe svolgersi in maniera organica, in modo da promuovere soluzioni sostenibili che coinvolgano tutte le parti interessate, ovvero i paesi terzi, gli Stati membri dell’UE e gli enti locali e regionali.

L’Europa in quanto protagonista sulla scena mondiale

44.

continuerà ad impegnarsi per rafforzare i poteri degli enti locali e regionali dei paesi candidati e potenziali candidati nell’ambito del processo di adesione; richiama l’attenzione sul lavoro svolto e sulle opportunità offerte dall’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e dalla Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap) per quanto riguarda il rafforzamento della democrazia attraverso la cooperazione economica, sociale e territoriale nel vicinato europeo;

45.

esprime apprezzamento per l’impegno costantemente ribadito dalla Commissione a favore del processo di transizione democratica nei paesi partner del Mediterraneo e ricorda che il successo della transizione dipende dal coinvolgimento di tutti i livelli; è pronto a sostenere gli sforzi di decentramento, come strumento per la definizione e l’attuazione di politiche pubbliche locali e regionali per aumentare la crescita economica e la coesione sociale e territoriale;

46.

accoglie con favore la proposta e la conseguente decisione di proclamare il 2015 Anno europeo dello sviluppo, al fine di garantire un seguito agli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), e inaugurare la nuova agenda internazionale per lo sviluppo sostenibile; insiste sulla necessità che gli enti locali e regionali siano pienamente coinvolti nell’attuazione tanto della futura agenda post-2015 quanto dell’Anno europeo dello sviluppo 2015; raccomanda quindi nuovamente che nel bilancio venga previsto un adeguato sostegno finanziario alle iniziative degli enti locali e regionali.

Bruxelles, 29 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2013) 739 final.

(2)  CdR 4044/2013.

(3)  Proposta di direttiva concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, COM(2012) 131 final.

(4)  Cfr. CdR 341/2010.


PARERI

Comitato delle regioni

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/6


Parere del Comitato delle regioni — Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione

2014/C 114/02

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ricorda che, a prescindere dalle modalità di attribuzione della cittadinanza nazionale, la cittadinanza dell'Unione, oltre a costituire un elemento che permette alle diverse identità nazionali di convivere nell'UE coinvolgendo i cittadini nel processo di integrazione unionale, concorre altresì a consolidare la democrazia europea;

2.

sottolinea che la libera circolazione è una condizione indispensabile per l'ulteriore sviluppo economico e politico dell'UE, che essa apre prospettive di lavoro e apprendimento per i cittadini dell'UE e rafforza i legami tra gli europei, ed è quindi un elemento centrale della cittadinanza dell'Unione;

3.

sottolinea la necessità di concentrarsi anche sulla dimensione economica per garantire un'Europa economicamente forte, che sia in grado di rafforzare la dimensione sociale della cittadinanza, dato il crescente aggravarsi della crisi del debito e l'aumento della disoccupazione, che colpisce sempre di più i cittadini europei e in particolare i giovani;

4.

tenuto conto della distanza che dichiarano di sentire i cittadini dell'UE rispetto al processo decisionale europeo, ribadisce che le decisioni vanno adattate nel modo più aperto possibile e al livello più vicino possibile ai cittadini;

5.

è consapevole che gli enti regionali e locali, per la loro prossimità ai cittadini, sono nella posizione ideale per promuovere una migliore comprensione della cittadinanza europea, darle maggiore risalto ed evidenziare i vantaggi concreti che essa conferisce ai singoli individui;

6.

sottolinea che, in questa fase di approfondimento dell'Unione economica e monetaria e, parallelamente, di discussioni sul rafforzamento dell'unione politica con la possibilità di rivedere i Trattati, è necessario che la maggiore integrazione vada di pari passo con una più grande legittimazione democratica.

Quadro politico e giuridico della cittadinanza europea

7.

riconosce che una tappa fondamentale e altamente simbolica nella costruzione di un'identità europea e di una democrazia europea è stata l'introduzione, con il Trattato di Maastricht, della nozione di "cittadinanza dell'Unione", che è stata riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione e, con l'adozione del Trattato di Amsterdam, considerata come complementare rispetto alla cittadinanza nazionale;

8.

sottolinea inoltre che le novità normative introdotte dal Trattato di Lisbona hanno segnato un rafforzamento della cittadinanza europea, che va ad aggiungersi (e non semplicemente a completare) la cittadinanza nazionale senza tuttavia sostituirla. La cittadinanza europea non va intesa come espressione dei legami preesistenti che sottendono il corpo politico, ma come quadro normativo che trasforma la libertà di spostarsi da uno Stato all'altro in fondamento di diritti e non di esclusione;

9.

rileva che, a vent'anni dall'introduzione, con il Trattato di Maastricht, dei diritti dei cittadini dell'Unione, tali diritti non sempre trovano riscontro nella realtà quotidiana. Questo fatto è stato confermato da una vasta consultazione pubblica sulla cittadinanza europea a cui hanno partecipato 12 000 cittadini dell'Unione fornendo esempi degli ostacoli burocratici con cui continuano a scontrarsi nell'esercizio, ad esempio, del diritto di libera circolazione (1). Le ricerche condotte da Eurobatrometro sui diritti del cittadino (2) e i diritti elettorali (3), una serie di dialoghi diretti tra cittadini e rappresentanti politici nazionali ed europei e le molteplici domande sui diritti europei rivolte dal pubblico al servizio di informazione Europe Direct confermano che occorre fare di più in questo campo;

10.

sottolinea che i diritti cui fa riferimento la relazione sono attribuiti dai Trattati UE ai cittadini dell'Unione europea, ma che molti di essi sono diritti fondamentali applicabili anche ai cittadini di paesi terzi;

11.

osserva che il rapporto tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale rimane ambiguo. Da un lato, infatti, la cittadinanza europea dipende direttamente dalla cittadinanza nazionale, che costituisce il solo presupposto per l'acquisizione della cittadinanza dell'Unione come definita dal diritto nazionale applicabile. Questo aspetto della cittadinanza dell'UE ne limita il ruolo a fonte di diritti complementare rispetto alla cittadinanza nazionale. Dall'altro, tuttavia, la cittadinanza europea scinde il concetto di cittadinanza dallo Stato nazionale, sposta l'accento dall'integrazione dell'individuo nella comunità politica alla residenza, alla pari garanzia dei diritti individuali, politici e sociali e alla libera circolazione dell'individuo in quanto cittadino europeo;

12.

sottolinea che l'acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro e, tramite questa, della cittadinanza europea, può costituire un meccanismo basilare di integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle società europee e, in quanto tale, deve essere sufficientemente accessibile agli immigrati che risiedono legalmente nell'Unione europea da lungo tempo. Il conferimento della cittadinanza a questi ultimi costituisce uno strumento fondamentale per la loro integrazione nelle società europee;

13.

ricorda che già nel suo parere sulla Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione il Comitato delle regioni invitava l'UE a rendere più democratiche e trasparenti le proprie politiche e strutture decisionali. Chiedeva inoltre di istituire meccanismi in grado di favorire un dialogo politico interattivo e di mettere in pratica il principio della democrazia partecipativa;

14.

prende atto che la Commissione traccia un bilancio delle iniziative realizzate finora e si adopera per tener fede alle sue promesse di promuovere la cittadinanza dell'Unione proponendo misure in 12 ambiti specifici;

15.

osserva tuttavia che le sue proposte si riferiscono principalmente alla dimensione economica dell'UE e soltanto secondariamente alla dimensione politica e a quella sociale dell'integrazione europea. Ad esempio, la relazione non contiene proposte concrete e tangibili per il rafforzamento dei diritti dei malati e la fornitura di servizi sanitari transfrontalieri, la valorizzazione della multiculturalità, la promozione di un'Europa "più sociale" (ad esempio in materia di lotta alla povertà e all'esclusione sociale) e la progressiva costruzione di un'identità europea;

16.

rileva che le azioni annunciate nella relazione sono a prima vista compatibili con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. È tuttavia indispensabile che la Commissione europea motivi in modo circostanziato ogni singola azione al momento della presentazione della proposta ufficiale, in quanto alcune singole proposte potrebbero richiedere un esame più approfondito (ad esempio il rilascio di documenti europei uniformi facoltativi). Inoltre, le misure previste non dovranno comportare oneri amministrativi ed economici eccessivi per le autorità nazionali e per gli enti regionali e locali interessati;

17.

sottolinea che, in vista delle prossime elezioni europee, in programma nel 2014, la relazione andrà letta anche alla luce della recente comunicazione e della relativa raccomandazione della Commissione europea (4). Tali documenti sono finalizzati al rafforzamento dei processi democratici e della democrazia rappresentativa all'interno dell'UE tramite la promozione della partecipazione alle elezioni europee;

18.

ricorda che il CdR è stato strettamente associato alla preparazione della relazione e che questa tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni contenute in uno studio realizzato per conto del CdR sul ruolo degli enti locali e regionali nella promozione della cittadinanza dell'Unione e dei diritti dei cittadini europei (5).

Le condizioni di effettività della cittadinanza

19.

propone di adottare misure in grado di garantire la formazione e l'educazione alla cittadinanza, l'acquisizione della capacità di esercitare liberamente e consapevolmente i diritti e di svolgere i doveri del cittadino, il rafforzamento della dimensione sociale della cittadinanza nel contesto della persistente crisi economica e il superamento dei diversi ostacoli che limitano l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei cittadini europei;

20.

sottolinea quanto sia importante, in un mondo caratterizzato da una sempre maggiore mobilità, creare un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini (6) e osserva che è essenziale garantire che i cittadini dell'Unione possano esercitare senza ostacoli il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in quanto si tratta del diritto, tra quelli conferiti dal Trattato UE, cui attribuiscono il maggior valore e che considerano il risultato più importante dell'integrazione europea. In questo senso, non basta creare dei diritti, occorre anche garantire che tutti i livelli di governance collaborino tra loro per assicurarne il libero esercizio da parte dei titolari.

Il ruolo degli enti regionali e locali

21.

rammenta che un'importante conclusione della Relazione 2010 è che le difficoltà incontrate dai cittadini dell'UE nell'esercizio dei loro diritti non sono dovute tanto a carenze legislative a livello europeo, quanto piuttosto a fattori legati alla trasposizione e all'applicazione della legislazione europea a livello nazionale. Alla luce di questo, ritiene che la relazione della Commissione non dedichi specifica attenzione al contributo che gli enti regionali e locali possono arrecare all'effettività e alla qualità della cittadinanza europea;

22.

evidenzia che gli enti regionali e locali avranno un ruolo fondamentale da svolgere nei processi partecipativi che verranno messi in atto per realizzare un vero e proprio approccio "dal basso", che consenta ai cittadini di contribuire in modo incisivo alla definizione delle politiche UE intese a rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti;

23.

sottolinea la capacità degli enti locali e regionali di contribuire alla gestione dei problemi di circolazione e soggiorno dei cittadini europei nonché delle questioni riguardanti l'accoglienza degli immigrati, e riconosce che tali enti sono in grado di raggiungere gruppi che spesso presentano un ridotto grado di partecipazione al processo politico quali ad esempio i giovani e gli immigrati;

24.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di creare uno strumento di formazione online per gli enti locali e regionali per colmare il deficit di informazione dei loro funzionari per quanto riguarda i diritti dei cittadini europei — deficit che spesso conduce a una cattiva informazione degli interessati e ostacola l'esercizio di tali diritti. Poiché i membri del CdR sono in una posizione che consente loro di conoscere le esigenze e le possibilità dei funzionari locali nelle regioni da cui provengono, il Comitato delle regioni è pronto a collaborare attivamente con la Commissione europea all'elaborazione e promozione di tale strumento negli Stati membri;

25.

plaude alle nuove iniziative della Commissione volte ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'UE; allo stesso tempo, evidenzia che negli Stati membri permane una separazione tra le norme giuridiche applicabili e la realtà quotidiana dei cittadini, soprattutto nei contesti transfrontalieri, e che questo aspetto dovrebbe essere considerato con maggior attenzione.

Le dimensioni della cittadinanza dell'Unione  (7)

Cittadinanza attiva

26.

ritiene che il rafforzamento della cittadinanza europea possa essere sostenuta dal potenziamento della partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle comunità locali, e in particolare di quella dei giovani, la cui mobilità sul territorio dell'UE è maggiore rispetto ad altre categorie.

Cittadinanza sociale

27.

ritiene necessario rafforzare, a livello europeo, le iniziative a favore della cittadinanza sociale, in quanto l'accesso ai diritti sociali è legato in alcuni casi a criteri e requisiti degli Stati membri che pongono in essere profili discriminatori in contrasto con il principio di eguaglianza e di parità di trattamento previsto dal diritto dell'UE;

28.

riconosce che la relazione della Commissione europea contiene alcune misure che rafforzano la cittadinanza sociale — ad esempio quella, positiva, di istituire un quadro di qualità per i tirocini — le quali tuttavia possono essere considerate valide solo a livello indicativo;

29.

è decisamente favorevole all'effettivo rafforzamento del diritto di circolazione, particolarmente per quanto riguarda la mobilità dei giovani, dato il costante aumento della disoccupazione negli Stati membri.

Cittadinanza civile

30.

evidenzia che occorre prendere ulteriori misure in questa direzione. Ad esempio, stando ai risultati dello specifico Eurobarometro (8), soltanto la metà dei partecipanti era al corrente dell'esistenza e della portata dei poteri del Mediatore europeo, mentre pochi erano informati sul diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo (9);

31.

propone, a tal riguardo, che gli enti locali e regionali organizzino, con il sostegno dei fondi europei interessati, specifiche ed efficaci azioni di sensibilizzazione dei cittadini europei per quanto riguarda il Mediatore europeo e il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento europeo.

Cittadinanza politica

32.

fa osservare che la percentuale di affluenza alle urne nelle elezioni europee è diminuita continuamente dal 1979 fino ad arrivare al 43 % nel 2009 (10). Questo fatto conferma la constatazione che i cittadini europei non si sentono ascoltati nel processo decisionale europeo (sentimento condiviso dal 68 % degli europei, stando a Eurobarometro);

33.

mette l'accento sulle buone pratiche (11), per cui gli enti locali e regionali possono, con il sostegno delle risorse europee previste per queste attività, organizzare programmi e campagne informative a livello locale e regionale per migliorare la consapevolezza, da parte degli abitanti, del loro diritto di votare e di candidarsi alle elezioni europee. Inoltre, essi possono svolgere un ruolo determinante nell'informazione e nella sensibilizzazione, in particolare nelle scuole e nelle università, preparando allievi e studenti all'esercizio attivo dei diritti elettorali;

34.

insiste sulla necessità di continuare a rafforzare i diritti politici dei cittadini di paesi terzi e incoraggia gli Stati membri a non applicare regole particolarmente restrittive in materia di concessione della cittadinanza a soggetti provenienti da paesi terzi. In alcuni pareri emessi in passato, il CdR ha da un lato riconosciuto che i migranti che risiedono legalmente in uno Stato membro nutrono l'aspettativa di ottenere la cittadinanza dell'UE e dall'altro ha concluso che la partecipazione dei migranti legali al processo politico costituisce un fattore molto importante per favorirne l'integrazione nelle comunità locali;

35.

invita tutti gli Stati membri a facilitare l'esercizio, da parte dei loro cittadini, del diritto di votare e di candidarsi alle elezioni nazionali indipendentemente dal fatto che soggiornino o si trovino sul territorio nazionale o meno. L'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'UE non deve tradursi in una perdita dei diritti politici;

36.

ritiene che le condizioni siano ormai riunite per avviare o approfondire il dibattito sull'estensione del diritto di voto dei cittadini dell'UE anche alle elezioni regionali e politiche del paese di residenza, senza comunque pregiudicare la sovranità nazionale di ciascuno Stato membro (jus domicili);

37.

sottolinea il dinamismo che può infondere il concetto di cittadinanza europea al processo di allargamento dell'UE, che non si riduce a un semplice processo di adeguamento economico e legislativo all'acquis europeo, bensì comporta anche la necessità di interventi politici intesi a rafforzare le strutture democratiche e lo stato di diritto nei paesi interessati all'adesione. La prospettiva della cittadinanza europea può mettere concretamente in risalto l'importanza di tali misure.

Cittadinanza amministrativa

38.

ricorda nuovamente la necessità di procedere a livello locale e regionale ad interventi di semplificazione amministrativa che rendano effettivi i diritti di cittadinanza europea, in particolare la libertà di circolazione, e che eliminino tutte le pratiche dissuasive o altre forme di discriminazione oggi esistenti che comportano differenze di trattamento tra cittadini europei a seconda dello Stato membro di provenienza, soprattutto in materia di concessione del diritto di residenza. Muovendo dall'identificazione dei problemi che affrontano, gli enti locali e regionali devono essere capaci di fornire soluzioni adeguate;

39.

riconosce che le misure annunciate dalla Commissione compiono qualche passo avanti in questa direzione. Dato che alcune di queste misure coinvolgono attivamente le amministrazioni locali (12), è necessario valutarne l'impatto e prevedere un finanziamento degli interventi a partire dai fondi europei.

40.

accoglie con favore le proposte della Commissione europea per facilitare il riconoscimento transfrontaliero dei certificati di conformità degli autoveicoli, nonché la proposta di armonizzare i requisiti per i controlli tecnici sugli stessi, che dovrebbe essere attuata prima possibile e in modo tale da garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto di circolare liberamente, anche rendendo più agevole il trasferimento dell'immatricolazione da uno Stato membro all'altro.

Cultura della cittadinanza

41.

propone di potenziare le iniziative di collaborazione intese a promuovere l'informazione dei cittadini sul diritto di libera circolazione, come i gemellaggi tra città, le iniziative di cooperazione transfrontaliera, ecc.;

42.

ribadisce (13) che, in vista delle elezioni europee del 2014, è molto importante sensibilizzare tutti i cittadini dell'UE ai loro diritti, soprattutto elettorali, nello Stato membro di residenza, ed agevolarne l'esercizio.

Mezzi di finanziamento delle azioni, possibilità di messa in rete e opportunità di collaborazione

43.

sottolinea, alla luce del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'importante impulso che possono dare i programmi Diritti fondamentali e cittadinanza e Europa per i cittadini al rafforzamento della cittadinanza europea e al sostegno delle attività intese a promuovere la conoscenza e l'applicazione della legislazione europea e delle politiche europee negli Stati membri;

44.

chiede che venga adottato un approccio più semplice ed efficace in materia di finanziamento delle azioni relative ai programmi sulla cittadinanza dell'UE, con priorità meglio definite e coerenti con le scelte politiche, e che ci si concentri sulla diffusione dei risultati dei progetti per accrescerne la visibilità al fine di raggiungere gli obiettivi strategici e politici. Perché ciò si realizzi è necessaria la partecipazione degli enti locali e regionali alla programmazione delle relative azioni, specialmente per quanto riguarda la formazione e l'elaborazione dei programmi di lavoro annuali.

Bruxelles, 28 novembre 2011.

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_it.pdf.

(2)  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf.

(3)  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf.

(4)  COM(2013) 126 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniPrepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l'efficienza e C(2013) 1303 final, Commission recommendation of 12.3.2013 on enhancing the democratic and efficient conduct of the elections to the European Parliament (Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 sul rafforzamento della democrazia e dell'efficienza delle elezioni per il Parlamento europeo).

(5)  Studio del Comitato delle regioni Local and Regional Authorities Promoting EU Citizenship and Citizens Rights (Gli enti locali e regionali e la promozione della cittadinanza europea e dei diritti che ne derivano), 2012. Una sintesi dello studio è disponibile all'indirizzo: http://cor.europa.eu/it/events/forums/Pages/ey2013-toolkit.aspx.

(6)  Parere CdR 201/2009.

(7)  Questa distinzione è stata proposta dal CdR nel suo parere sulla Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2010, relatore: Roberto Pella (IT/PPE), CdR 355/2010 fin, e viene adottata anche nel presente progetto di parere.

(8)  Studio del CdR Local and Regional Authorities Promoting EU Citizenship and Citizens Rights (Gli enti locali e regionali e la promozione della cittadinanza europea e dei diritti che ne derivano), 2012. Una sintesi dello studio è disponibile all'indirizzo: http://cor.europa.eu/it/events/forums/Pages/ey2013-toolkit.aspx.

(9)  Si veda l'articolo 227 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(10)  Studio del CdR Local and Regional Authorities Promoting EU Citizenship and Citizens Rights (Gli enti locali e regionali e la promozione della cittadinanza europea e dei diritti che ne derivano), 2012, pag. 10

(11)  Ibidem, pag. 11.

(12)  Nella fattispecie, promuovere la disponibilità di dati mirati e accessibili sull'UE, mettendo a disposizione delle amministrazioni locali strumenti di formazione online e fornendo ai cittadini un'informazione facilmente accessibile al fine di aiutarli a risolvere i loro problemi.

(13)  Si veda il parere Rafforzare la cittadinanza dell'UE, 2013.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/11


Parere del Comitato delle regioni — Orientamenti dell'UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

2014/C 114/03

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

rileva come nell'ambito dell'ampio processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato avviato dalla Commissione europea nel 2012 (1), il trasporto aereo è stato uno dei primi settori di cui si è ravvisata la necessità di aggiornamento del quadro normativo che ne disciplina il finanziamento pubblico, per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture e al funzionamento degli aeroporti e quelli destinati alle compagnie aeree in fase di avviamento (2);

2.

ricorda come nel 1994 (3) la Commissione europea ha introdotto la prima disciplina degli aiuti di Stato al settore dell'aviazione civile, a seguito del completamento graduale del programma di liberalizzazioni del settore del trasporto aereo, che ne ha sostanzialmente incentivato la concorrenza, rendendo necessario un intervento regolatore che consentisse alla concorrenza di esplicarsi secondo regole del gioco eque fra tutti i soggetti operanti nel settore;

3.

sottolinea che nel 2005 (4), il consolidamento della liberalizzazione del trasporto aereo, unitamente all'evoluzione rapida del settore che negli anni successivi ha visto l'ingresso dirompente nel mercato del nuovo modello commerciale delle compagnie low cost basato sugli aeroporti di piccole dimensioni, hanno portato alla necessità di aggiornare il quadro normativo esistente attraverso nuovi Orientamenti della Commissione europea sul finanziamento pubblico degli aeroporti e delle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali;

4.

constata che, a distanza di soli 8 anni, gli sviluppi del mercato europeo hanno determinato un cambiamento radicale dei volumi di traffico aereo, in particolare dovuto alla crescita esponenziale del potere acquisito sul mercato dalle compagnie low cost, il cui modello commerciale si incardina essenzialmente sui piccoli aeroporti regionali decentrati rispetto ai tradizionali aeroporti nazionali e ai grandi hub;

5.

condivide con la Commissione europea la necessità e l'urgenza di intervenire nel quadro normativo che disciplina l'intervento pubblico a sostegno del settore aeroportuale, in modo coerente con l'intento del programma di modernizzazione volto a consegnare agli Stati membri un pacchetto normativo di regole a tutela della concorrenza e del mercato unico aggiornato, snello ed efficiente per il periodo 2014-2020, richiamando a tal fine le raccomandazioni già espresse nel parere sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato (5);

6.

esprime soddisfazione per la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nella prima fase il 6 giugno 2011 e nella corrente seconda fase il 3 luglio 2013, per raccogliere il contributo di tutti gli stakeholders sulla revisione del quadro normativo vigente e sulla proposta di nuovi orientamenti: sostiene l'approccio della Commissione europea inteso a stabilire condizioni di concorrenza eque tra i diversi attori del settore del trasporto aereo europeo, indipendentemente dal loro modello operativo, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento e la competitività del settore del trasporto aereo europeo;

7.

si rammarica tuttavia del fatto che il diritto europeo nel settore della concorrenza, ascritto alla competenza esclusiva della Commissione europea, unitamente all'eccesso di soft law impediscano agli enti locali e regionali di intervenire con contributi sostanziali in taluni settori chiave dello sviluppo regionale e locale, come quello degli aeroporti regionali e delle politiche di sostegno dello sviluppo regionale;

8.

richiama l'attenzione della Commissione sull'eterogeneità delle situazioni aeroportuali esistenti nello spazio europeo, specialmente la situazione delle regioni ultraperiferiche (RUP) il cui isolamento e la cui lontananza non permettono agli aeroporti lì situati, indipendentemente dal traffico di passeggeri realizzato, di essere sostenibili sul piano finanziario o di fare concorrenza ad altri aeroporti dell'UE o, ancora, di rappresentare una qualsiasi minaccia per mezzi alternativi di trasporto, siano essi su strada o su ferrovia;

9.

ricorda che in tali settori le autorità regionali e locali sono protagoniste di politiche di sviluppo e crescita dei territori anche attraverso aiuti di Stato, e detengono un'approfondita conoscenza delle economie locali grazie alla prossimità agli attori economici e sociali, da cui la normativa europea non può prescindere se vuole davvero porsi al servizio dei territori e della loro coesione nel mercato unico e costruire la coesione territoriale in tutta l'UE;

10.

ricorda quanto già enunciato nel parere Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020  (6), auspicando quindi che nel proporre regole in materia di aiuti di Stato la Commissione europea consulti preventivamente e sistematicamente il Comitato delle regioni (CdR) (7) al fine di acquisire tutti gli elementi necessari ad una valutazione di impatto nel rispetto del principio della governance multilivello (8).

Il ruolo pubblico istituzionale di finanziamento delle infrastrutture

11.

si associa al Comitato economico e sociale europeo (9) nel ricordare alla Commissione la centralità assunta dagli aeroporti regionali nel complesso dell'aviazione europea: nel 2010 infatti, circa il 60 % degli aeroporti dell'UE hanno servito meno di un milione di passeggeri. Auspica quindi, che tale centralità trovi riflesso anche nei nuovi Orientamenti;

12.

ribadisce l'importanza che gli aeroporti regionali rivestono per promuovere lo sviluppo locale e migliorare l'accessibilità, contribuendo in tal modo agli obiettivi di coesione territoriale, di crescita economica dei territori e di occupazione; L'accessibilità (sotto forma, ad esempio, di collegamenti aerei adeguati) costituisce un fattore chiave per consentire anche alle zone meno popolate dell'UE e alle regioni ultraperiferiche (e quelle che dipendono esclusivamente dal trasporto aereo) di prendere attivamente parte al mercato unico.;

13.

ritiene che tale ruolo sia particolarmente rilevante e strategico soprattutto nell'attuale momento storico in cui l'Unione fatica ad uscire dalla crisi economica. L'attuale crisi, sin dalle sue prime manifestazioni nel 2008, ha infatti reso necessario un forte ed incisivo intervento delle autorità pubbliche europee e nazionali nell'economia in funzione anticiclica, riconosciuto e giustificato dalla stessa Commissione europea attraverso l'ampio ricorso concesso all'utilizzo della deroga 107.3 b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (10) In questo periodo di crisi economica è quindi particolarmente importante promuovere una maggiore accessibilità a tutti i segmenti del mercato;

14.

ribadisce altresì, tenuto conto della comunicazione della Commissione sulla politica aeroportuale nell'Unione europea, l'importanza degli aeroporti regionali (11), in quanto consentono di ridurre sensibilmente la crescente congestione dei grandi hub, la quale causa un notevole disturbo alla popolazione locale e all'ambiente; in questo modo è anche possibile favorire il turismo nell'UE e sostenere le PMI nell'accesso ai mercati migliorandone la competitività (12);

15.

ritiene quindi che la sostenibilità e l'efficienza del trasporto aereo dell'Unione dipenda fortemente dalla presenza di un'adeguata rete infrastrutturale di piccoli aeroporti;

16.

condivide la preoccupazione espressa dalla Commissione europea (13) nei confronti del crescente fabbisogno infrastrutturale che la strategia Europa 2020 innescherà, richiedendo infrastrutture di rete moderne, adeguate e flessibili nel settore dell'energia, dell'ICT e dei trasporti che possano sostenere la trasformazione dell'Europa in un'economia ad alta intensità di conoscenza, basse emissioni e fortemente competitiva;

17.

condivide altresì la posizione che il mercato non è sempre in grado di consegnare le infrastrutture di cui l'Europa avrebbe bisogno, e che senza l'intervento pubblico molti investimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi della strategia europea non si otterrebbero o sarebbero differiti a periodi successivi al 2020;

18.

accoglie con favore l'appello della Commissione ad incrementare gli investimenti infrastrutturali dell'Unione, di cui rileva un fabbisogno stimato ad oltre 1,5 triliardi di euro per il periodo 2010-2020 per soddisfare la domanda odierna di trasporto, evidenziando la forte correlazione tra accessibilità geografica e crescita economica dei territori;

19.

prende atto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte nel caso Leipzig/Halle (14), ma sottolinea lo specifico contesto fattuale della loro origine: invita pertanto la Commissione a tenere conto nei suoi orientamenti della grande varietà degli interventi pubblici a sostegno delle infrastrutture; una componente di partecipazione del settore pubblico, in aggiunta al capitale privato, è spesso essenziale per assicurare il successo di grandi progetti infrastrutturali come gli aeroporti, indipendentemente dal fatto che essi siano destinati a un uso commerciale o no;

20.

fa osservare che il numero assoluto dei passeggeri può essere un criterio adeguato per giudicare la possibile redditività economica di un aeroporto dal punto di vista infrastrutturale e procedere così a una sua classificazione soltanto nei casi tipo. Invoca pertanto una concezione più flessibile delle norme in materia di compatibilità su questo punto, per consentire di tener conto delle particolarità dei casi singoli;

21.

esorta altresì a tenere in considerazione che, nella congiuntura attuale di uscita dalla crisi, sarebbe quanto mai opportuno valutare in un'ottica di priorità gli effetti positivi dei finanziamenti pubblici alle infrastrutture sulla coesione, sulla crescita e l'occupazione e tenerne adeguatamente conto al momento di esaminare tali finanziamenti alla luce delle norme sulla concorrenza;

22.

prende atto del principio dell'operatore in economia di mercato sviluppato dalla Commissione, ma esprime preoccupazione dinanzi agli effetti dell'applicazione del principio su settori come quello infrastrutturale in cui il ruolo dello Stato è storicamente ed istituzionalmente insostituibile: alla luce del volume di investimenti necessario e dell'impossibilità di ripercuotere interamente il rifinanziamento dei costi di investimento sulla comunità che utilizza le infrastrutture gran parte degli investimenti infrastrutturali è fondamentalmente insostenibile per un investitore privato. La premessa secondo cui lo Stato può essere assimilato ad un operatore privato, facendo astrazione da qualsiasi considerazione di carattere sociale, politico-regionale e settoriale, risulta lontana dalla realtà e dannosa per l'interesse generale se applicata agli interventi di infrastrutturazione dei territori, che sono parte essenziale della missione pubblica;

23.

invita la Commissione a considerare che gli interventi pubblici a sostegno della costruzione e dell'ampliamento di infrastrutture, così come quelli destinati a correggere il deficit di accessibilità dei cittadini residenti, rappresentano spesso autentiche misure generali di politica economica che non configurano pertanto aiuti di Stato (15) bensì misure d'interesse generale. Esorta quindi la Commissione a proseguire la modernizzazione delle regole in materia di aiuti di Stato tenendo conto dei principi fondamentali che stanno alla base della politica pubblica e del ruolo istituzionale dello Stato; invita a riflettere sul fatto che gli aeroporti, così come le strade e le ferrovie, assolvono a compiti infrastrutturali di natura pubblica.

Piccoli e micro aeroporti che non rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato

24.

esorta la Commissione a proseguire la modernizzazione all'insegna della reale semplificazione, concentrando gli sforzi verso i contesti e i casi maggiormente distorsivi della concorrenza che rappresentano una reale minaccia per l'integrità del mercato interno;

25.

condivide la necessità di regole che garantiscano nello Spazio economico europeo un level playing field a tutte le imprese che operano nel settore del trasporto aereo, riducendo al minimo gli interventi pubblici distorsivi sui mercati rilevanti ed evitando le subsidy races tra Stati membri;

26.

ritiene tuttavia che gli sforzi della Commissione debbano concentrarsi sulle grandi realtà aeroportuali, e che gli interventi a sostegno dei piccoli aeroporti aventi un traffico medio annuo inferiore ai 300 000 passeggeri debbano considerarsi estranei al campo di applicazione degli aiuti di Stato perché incapaci di alterare gli scambi tra Stati membri e in quanto tali aeroporti sono strutturalmente incapaci di coprire i costi operativi e di capitali. Sottolinea che la commissione ha già riconosciuto l'appropriatezza della soglia di 300 000 passeggeri nell'ambito della decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, limitandola tuttavia ai collegamenti aerei verso le isole o ai porti, e stabilendo una soglia più bassa per i SIEG relativi agli aeroporti. Chiede pertanto che la Commissione gestisca in modo più coerente e semplificato le soglie nelle diverse basi giuridiche e modifichi di conseguenza la proposta di nuove linee guida, in particolare i punti 80.1 e 80.2 sulla classificazione degli aeroporti, il punto 92 sulle intensità di aiuto, nel quale si dovrebbe prevedere l'istituzione di una categoria dedicata agli aeroporti con meno di 300 000 passeggeri, come pure l'articolo 2 par. 1 lettera e) della summenzionata Decisione.

27.

esprime soddisfazione per l'attenzione che la Commissione ha voluto dedicare alla categoria di aeroporti con una capacità molto ridotta in termini di traffico di passeggeri annuo, riconoscendo l'incapacità strutturale di questi aeroporti, e più in generale di quelli con traffico fino a cinque milioni di passeggeri l'anno, di coprire i costi di capitale e di esercizio in assenza di un sostegno pubblico. Si rammarica al contempo di non ritrovare pari e conseguente considerazione nell'ambito dei criteri di compatibilità degli aiuti a tali aeroporti (16);

28.

evidenzia, in particolare, che tali aeroporti sono caratterizzati da:

un volume limitato di passeggeri;

scarsa accessibilità della regione in cui sono ubicati a causa della lontananza della stessa, oppure per ragioni orografiche o per carenze infrastrutturali dei collegamenti alternativi con il territorio circostante;

ridotto bacino di utenza e le limitate prospettive di sviluppo che ne conseguono;

tali caratteristiche li rendono strettamente locali e privi di attrattività transfrontaliera;

29.

rileva come, in gran parte dei casi, trattasi di piccoli aeroporti con scarso o nullo grado di sostituibilità in termini di capacità di trasporto da parte di aeroporti alternativi o di altri mezzi di trasporto pubblico: l'eventuale distribuzione dei passeggeri dei primi sarebbe del tutto ininfluente sul volume di traffico dei secondi;

30.

ritiene pertanto che il finanziamento di tali aeroporti non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché incapace di distorcere la concorrenza e alterare gli scambi tra Stati membri, e non dovrebbe pertanto fare parte del campo di applicazione dei nuovi orientamenti;

31.

propone (17) che il periodo transitorio pari a un massimo di 10 anni durante il quale la Commissione europea ritiene compatibili gli aiuti di Stato al funzionamento degli aeroporti sia applicato soltanto ad aeroporti aventi dimensioni in termini di traffico annuale superiori a 1 milione di passeggeri. Il divieto proposto non dovrebbe tradursi in un fenomeno esteso di chiusura dei piccoli aeroporti. Propone anche e che nella tabella contenente le intensità massime di aiuto all'investimento la categoria di aeroporti sotto il milione di passeggeri sia definita come aeroporti il cui traffico annuo è compreso tra 300 000 e 1 milione di passeggeri;

32.

condivide con la Commissione europea l'opportunità di evitare la duplicazione di aeroporti non redditizi e di evitare la creazione di eccessi di capacità, ma ritiene che, quando non sussistono i presupposti giuridici perché i finanziamenti configurino aiuti di Stato, come per i piccoli aeroporti di rilevanza locale, tali raccomandazioni non debbano essere oggetto di regole sugli aiuti di Stato, la cui finalità risiede nella tutela degli equilibri concorrenziali tra Stati membri per l'integrità del mercato unico, non già nella valutazione della qualità delle scelte di spesa pubblica dei governi.

I servizi d'interesse economico generale:

33.

prende atto del fatto che la Commissione considera la creazione e il mantenimento in funzione degli aeroporti una casistica in cui è possibile concedere compensazioni per l'assunzione di oneri di servizio pubblico, ma considera di gran lunga troppo ristretto il campo di applicazione di tale norma;

34.

è dell'avviso che il mantenimento di un aeroporto sia immaginabile anche al di fuori delle zone che altrimenti sarebbero tagliate fuori dal resto dell'UE in misura tale da comprometterne lo sviluppo sociale ed economico;

35.

invita a riflettere sul fatto che è fondamentalmente responsabilità autonoma degli Stati membri e dei loro enti regionali e locali stabilire un compito di interesse economico generale, e che la Commissione può intervenire solo in caso di errori evidenti;

36.

sostiene che la creazione e il mantenimento di un aeroporto corrispondono a un compito di interesse generale in particolare quando l'aeroporto sorge in una regione che presenta debolezze strutturali e può migliorare la situazione al punto da rendere possibile una prospettiva per lo sviluppo economico regionale;

37.

considera necessario attuare una politica di cooperazione tra le regioni transfrontaliere europee, in vista del coordinamento e/o della creazione di aeroporti a vocazione regionale, al servizio di regioni di più di uno Stato membro.

Aiuti al funzionamento degli aeroporti aventi dimensioni comprese tra i 300 000 e 1 milione di passeggeri

38.

constata come la Commissione europea riconosca che la presenza di aiuti al funzionamento dei piccoli aeroporti regionali dipende largamente dalla loro incapacità a coprire i propri costi di esercizio. La Commissione ritiene altresì che sia possibile, nell'arco di un massimo di dieci anni, indurre tali aeroporti al passaggio a modalità di gestione più orientate al mercato che consentano di recuperare risorse sufficienti per coprire i costi di funzionamento;

39.

nutre forti dubbi che tale transizione possa mai verificarsi prima del raggiungimento di un volume di traffico superiore al milione di passeggeri annui, non solo nel periodo di 10 anni previsto dalla Commissione, in virtù delle caratteristiche di mercato dei piccoli aeroporti regionali;

40.

condivide in linea di principio l'approccio della Commissione europea orientato al mercato, all'allocazione delle risorse pubbliche su modelli di aeroporti efficienti evitando la duplicazione di aeroporti inefficienti, e alla tutela della concorrenza tra aeroporti e compagnie aeree;

41.

ritiene tuttavia inadeguato il metodo con cui la Commissione intende perseguire tali obiettivi, ignorando che le dinamiche di mercato variano molto a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche degli aeroporti e che conseguentemente le società di gestione degli aeroporti operano solo apparentemente sullo stesso mercato;

42.

rileva quanto sottolineato dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti (ACI) (18) in una recente analisi, vale a dire che l'80 % dei costi di un aeroporto sono costi fissi, indipendenti dal traffico passeggeri, imputabili tanto alle infrastrutture quanto ai costi di funzionamento in larga parte derivanti da obblighi di sicurezza: ciò rende il costo per passeggero di un piccolo aeroporto di molto superiore a quello di un grande aeroporto che può invece spalmare i costi fissi su un grande volume di passeggeri, e ne aumenta notevolmente le difficoltà a raggiungere il break even;

43.

sottolinea inoltre che i piccoli aeroporti sono caratterizzati da svantaggi competitivi strutturali che ne impediscono la compensazione dei costi fissi sia con le entrate commerciali, che sono strettamente legate al volume di passeggeri in transito, sia con l'aumento dei diritti aeroportuali imposti alle compagnie aeree, che avrebbe l'effetto di rendere ancor meno attrattivo lo scalo, già penalizzato da un bacino di utenza ridotto, insufficienti collegamenti, e quindi indurre le compagnie aeree a rivolgersi agli aeroporti più grandi;

44.

evidenzia altresì che gran parte dei piccoli aeroporti aventi dimensioni comprese tra 300 000 e 1 milione di passeggeri l'anno, tendono a restare di piccole dimensioni in virtù delle caratteristiche poco favorevoli dei territori in cui sono ubicati (insularità, montanità, decentramento, carenza infrastrutturale, scarsa connettività intermodale, ecc.). Ciononostante, essi rappresentano ben il 20 % (19) della rete TEN-T principale e generale, assumendo un ruolo essenziale nel futuro delle reti transeuropee e degli obiettivi di connettività della strategia Europa 2020;

45.

sottolinea infatti che analisi recenti (20) hanno dimostrato che a fronte di un volume complessivo di perdite realizzate dagli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri annui pari a 445 milioni di euro all'anno, il contributo che gli stessi aeroporti producono in termini di incremento del PIL UE ammonta a 16,15 miliardi di euro annui e comprende ben 265 000 posti di lavoro;

46.

ritiene pertanto che i nuovi orientamenti non debbano proibire gli aiuti al funzionamento degli aeroporti con traffico non superiore al milione di passeggeri annui, nonché degli aeroporti delle regioni ultraperiferiche, anche se dopo un periodo di 10 anni: tali aiuti rappresentano l'unico strumento per calmierare le distorsioni originate dai deficit strutturali sopra ricordati, e sono pienamente giustificati dalle esternalità positive che essi generano;

47.

invita la Commissione a riconoscere la priorità dei benefici che il sostegno pubblico dei piccoli aeroporti regionali comporta per i cittadini dell'Unione, rispetto alle considerazioni di carattere strettamente finanziario ed economico;

48.

ricorda alla Commissione le esternalità positive di un'offerta ampia e differenziata di piccoli aeroporti regionali: l'incremento della mobilità non solo nazionale, ma soprattutto transeuropea per effetto della maggiore pressione concorrenziale sulle tariffe del trasporto aereo e la riduzione dei costi, il consolidamento della coesione sociale, culturale e territoriale dell'Unione;

49.

concorda sulla necessità di vigilare affinché il sostegno pubblico ai piccoli aeroporti non si traduca in trasferimenti incrociati verso beneficiari diversi dalle infrastrutture aeroportuali;

50.

propone che la scadenza del periodo transitorio sia intesa come una «revisione di medio termine» che non escluda la possibilità di proseguire gli aiuti al funzionamento anche dopo il periodo transitorio se ne sussistono ancora le condizioni. Propone inoltre che, analogamente a quanto previsto per gli aiuti all'investimento, gli aiuti al funzionamento possano essere modulati in proporzione alle dimensioni dell'aeroporto e ad un loro eventuale efficientamento gestionale, che non può e non deve essere rigidamente condizionato al 10 % annuo in modo indifferenziato per tutti gli aeroporti;

51.

ritiene che il periodo massimo di 24 mesi consentito per l'incentivazione di nuove rotte debba intendersi anche come non consecutivo in virtù del fatto che il modello commerciale dei voli stagionali, spesso legati al turismo, risulta particolarmente diffuso nei piccoli aeroporti regionali.

Aiuti all'investimento per gli aeroporti

52.

teme che le rigide quote di finanziamento in funzione della grandezza proposte dalla Commissione per i costi degli investimenti non rispettino la specificità dei diversi casi e pertanto esorta la Commissione stessa ad autorizzare in modo flessibile gli aiuti finanziari, sulla base della prassi fin qui seguita, se un determinato aeroporto risponde a un obiettivo di carattere generale (in particolare funzioni di collegamento, politiche di sviluppo regionale), promette di diventare redditizio a lungo termine in base alle previsioni sul traffico e a un piano industriale e garantisce un accesso non discriminatorio ai passeggeri e alle compagnie aeree; ritiene inoltre inadeguata la proposta di condizionare gli aiuti di Stato all'investimento di tali aeroporti, ammessi fino all'intensità massima del 25 %, al rimborso dell'aiuto in caso di successo dell'investimento; propone che l'intensità del 25 % non sia interamente vincolata alla forma di anticipo rimborsabile;

53.

evidenzia i risultati delle analisi di settore (21), dai quali emerge che gli aeroporti riescono ad ottenere economie di scala competitive solo una volta raggiunta la soglia dei 5 milioni di passeggeri annui: come riconosciuto dalla stessa Commissione europea, aeroporti di dimensioni comprese trai 3 e i 5 milioni di passeggeri all'anno non sempre riescono a coprire la totalità dei loro costi.

Il finanziamento dell'intermodalità degli aeroporti

54.

sostiene la promozione di piani per la conversione delle infrastrutture aeroportuali esistenti nei centri regionali, che dovrà essere coordinata con lo sviluppo dell'intermodalità regionale dei trasporti; condivide la necessità e l'urgenza, già espressa nel Libro bianco sulla politica dei Trasporti del 2011[1], che l'Unione intervenga in tempi brevi a favore dell'integrazione multimodale degli spostamenti, in particolare della co-modalità ferro-aria, e invita la Commissione a proseguire la modernizzazione degli aiuti di Stato affinché le nuove regole agevolino gli interventi pubblici a correzione di queste pericolose carenze infrastrutturali e frammentazioni modali del sistema di trasporto aereo, considerandoli parte integrante di una politica pubblica a sostegno della mobilità dei cittadini europei.

Le sfide della concorrenza globale

55.

ricorda il ruolo fondamentale svolto dall'aviazione nell'economia europea sia per i cittadini che per le imprese dell'Unione, creando oltre 5 milioni di posti di lavoro e contribuendo per 365 miliardi di euro, pari al 2,4 % del PIL europeo apportando quindi un contributo essenziale alla crescita economica, all'occupazione, al turismo, ai contatti interpersonali oltre che alla coesione regionale e sociale dell'Unione, e restando quindi un settore essenziale per i collegamenti tra l'Europa e il resto del mondo;

56.

condivide la necessità che la concorrenza non venga falsata da pratiche scorrette sia all'interno sia all'esterno dell'UE. Invita la Commissione a far sì che gli sforzi per realizzare il mercato interno non rappresentino un limite alla capacità dell'Unione di far fronte alle sfide della concorrenza globale di Paesi che sono oggi tra i nostri principali competitors nei confronti dei quali la Commissione stessa ha registrato una preoccupante e crescente perdita di competitività dell'aviazione europea (22);

57.

ritiene che la concorrenza per le nuove rotte non sia limitata all'Europa e che avvenga invece a livello globale. Se vogliamo che le regioni periferiche rimangano o divengano competitive sul piano economico occorre sostenere il miglioramento della connettività al fine di condividere il rischio intrinseco dell'apertura di nuove tratte aeree. Tali collegamenti con i paesi terzi sono sempre più importanti per la conservazione e lo sviluppo delle connessioni con i mercati esistenti ed emergenti e per i benefici economici diretti che esse possono generare; si potrebbero pertanto sostenere, a determinate condizioni, anche detti collegamenti;

58.

ricorda che il sistema stringente di controllo degli aiuti di Stato dell'Unione è unico al mondo e che la competitività dell'aviazione europea a livello globale non può prescindere dai massicci finanziamenti pubblici che negli Stati Uniti, in Asia e in Medio Oriente continuano ad essere elargiti alle infrastrutture aeroportuali e alle compagnie aeree, ponendo l'Unione in una situazione di rischioso svantaggio competitivo: la modernizzazione non può prescindere da questo scenario e l'Unione non può permettersi di perseverare in un approccio restrittivo, in particolare nei confronti degli aiuti pubblici alle infrastrutture, che minaccia di compromettere ulteriormente la competitività del settore dell'aviazione europea e dell'intera economia dell'UE.

Bruxelles, 28 novembre 2013.

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramon Luis VALCARCEL SISO


(1)  COM(2012) 209 final.

(2)  Consultazione pubblica lanciata il 7 aprile 2011 e conclusasi il 7 giugno 2011.

(3)  94/C 350/07.

(4)  2005/C 312/01.

(5)  CdR 1528/2012.

(6)  CdR 2232/2012.

(7)  CdR 76/2005, pag. 1.

(8)  Cfr. CdR 2232/2012, punti da 18 a 20.

(9)  2012/C 299/10.

(10)  Cfr. le misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi economica e finanziaria a partire dal 2008: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html.

(11)  COM(2011) 823 final

(12)  COM(2006) 819 final.

(13)  SEC(2011) 391 final.

(14)  Sentenza della Corte di Giustizia europea del 19 dicembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen ev.

(15)  94/C 350/07, p.1.

(16)  Cfr. punto 80.1 e 92 del progetto di comunicazione della Commissione –Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2013).

(17)  Ibid., pag. 102.

(18)  Airports and State Aid: How To Protect Both Growth and Competition, ACI, 2013.

(19)  Ibid.

(20)  Ibid.

(21)  Ibid.

(22)  COM(2012) 556 final.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/18


Parere del Comitato delle regioni — Il valore aggiunto delle strategie macroregionali

2014/C 114/04

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la relazione presentata dalla Commissione il 27 giugno 2013 e la valutazione ivi contenuta, basata sulle due attuali strategie macroregionali per il Mar Baltico e la regione danubiana. Si compiace inoltre delle proposte della Commissione volte a chiarire il concetto alla base delle strategie macroregionali e delle raccomandazioni per le azioni future, fornite tenendo conto del lavoro in corso nell'ambito delle strategie già esistenti e del piano d'azione per l'Atlantico, della strategia in preparazione per la macroregione adriatica e ionica, della strategia macroregionale per le Alpi e di altre possibili strategie da elaborare in futuro;

2.

si compiace per le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2013 sul valore aggiunto delle strategie macroregionali, in cui si sottolinea il ruolo di rilievo che esse hanno svolto nelle macroregioni esistenti e in cui si raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di adattare le migliori pratiche dell'approccio macroregionale alle regioni in cui la cooperazione ha una portata e un'intensità minori, quando ciò risulti adeguato;

3.

è d'accordo con la Commissione sul fatto che gli approcci strategici macroregionali e dei bacini marittimi hanno aspirazioni analoghe, dato che in effetti rispondono alla stessa filosofia, perseguono i medesimi obiettivi, attuano lo stesso spettro di interventi nei territori interessati e si inseriscono nello stesso quadro politico europeo. Entrambi i tipi di strategia consentono la collaborazione multisettoriale e la governance multilivello; chiede inoltre alla Commissione di chiarire le possibilità di apprendimento reciproco durante la futura attuazione dei due approcci;

4.

si rallegra per la tempestività della relazione in esame rispetto al nuovo periodo di programmazione 2014-2020, e rammenta che, già nel proprio parere sul tema Una strategia per l'area del Mare del Nord e della Manica (CdR 99/2010 fin), aveva invitato la Commissione a esaminare e delineare con maggior precisione il ruolo e la funzione delle macroregioni nell'ambito di un Libro verde;

5.

ricorda il proprio sostegno all'elaborazione e all'attuazione delle strategie macroregionali e sottolinea l'importanza politica e strategica del lavoro svolto sinora nel quadro delle strategie per il Baltico e la regione danubiana per promuovere la cooperazione, all'interno dell'UE e con paesi terzi, nelle macroregioni in oggetto. Tali strategie svolgono una funzione di avanguardia, attuando nuovi modelli di cooperazione e favorendo l'integrazione europea;

6.

ribadisce che le principali basi del lavoro svolto nel quadro delle strategie macroregionali sono le sinergie derivanti dalla collaborazione nella ricerca di soluzioni ai problemi comuni riguardanti una regione geografica e nello sfruttamento delle possibilità della regione. È inoltre essenziale che vi sia un migliore coordinamento delle risorse e che venga rafforzata la collaborazione tra istituzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda il ruolo attribuito agli enti locali e regionali, senza creare un nuovo livello di governo;

7.

sottolinea il valore aggiunto fornito dall'UE nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie macroregionali, e l'esigenza che anche in futuro la Commissione europea mantenga un ruolo strategico centrale nella collaborazione tra Stati membri in tale contesto;

8.

considera importante la proposta della Commissione di far sì che le questioni attinenti alle strategie macroregionali vengano regolarmente trattate nei Consigli settoriali pertinenti. Il ruolo della Commissione e del Parlamento europeo nell'adozione e nella promozione della strategia è essenziale;

9.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere la definizione di approcci innovativi di governance e a coinvolgere le regioni, i comuni e le strutture europee quali i GECT e altri strumenti di cooperazione territoriale come le comunità di lavoro in un reale processo di codecisione, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione di strategie macroregionali. Il CdR sottolinea che il valore aggiunto offerto dai GECT e dagli altri strumenti di cooperazione territoriale può essere rafforzato ulteriormente grazie al loro coinvolgimento nelle strategie macroregionali;

10.

considera importante che la cooperazione tra le regioni e gli enti locali si rafforzi e si estenda fino a coprire varie aree delle politiche dell'Unione e a superare i confini tra settori. Le strategie macroregionali devono essere applicate come strumento di cooperazione tra livello locale e regionale, Stati membri e Unione per promuovere tali obiettivi.

Applicare efficacemente l'approccio della strategia macroregionale, i risultati della relazione

11.

richiama l'attenzione sulle principali osservazioni formulate nella relazione della Commissione in merito al lavoro compiuto sinora nelle macroregioni nel contesto della strategia, lavoro che ha reso più efficace l'impiego delle risorse esistenti per realizzare obiettivi comuni, ha promosso approcci intersettoriali, per esempio in merito alle grandi questioni ambientali e nella promozione della competitività regionale, e ha rafforzato la cooperazione tra i paesi partecipanti e a livello nazionale tra i vari soggetti;

12.

osserva, sulla base della relazione in oggetto, che l'approccio della strategia macroregionale ha creato un evidente valore aggiunto in termini di promozione della coesione sociale, economica e regionale in Europa;

13.

constata che nelle attuali strategie macroregionali sono emerse, in maniera generale e sotto vari profili, delle priorità che richiedono un'intensa collaborazione. Nella strategia riveduta per la regione del Baltico sono presenti 17 priorità e cinque azioni orizzontali; nella strategia per la regione danubiana figurano 11 aree prioritarie. I temi coprono le esigenze di cooperazione nei settori dei trasporti, dell'ambiente, delle imprese e dell'economia, delle qualificazioni, della cultura e del benessere. Il piano d'azione della strategia per la regione del Baltico elenca oltre 100 iniziative faro, mentre nel quadro della strategia per la regione danubiana dovranno essere gestiti circa 400 progetti di cooperazione, 150 dei quali sono già in fase di esecuzione;

14.

considera importante che nell'attuazione delle strategie macroregionali vi sia la possibilità di valutare nuovamente le priorità prescelte quando si producono mutamenti sostanziali nel contesto o le esperienze maturate lo giustificano. In tale modo si garantirà un'efficace allocazione delle risorse nell'attuazione della strategia;

15.

ricorda l'importanza di incentrare le strategie macroregionali su obiettivi realistici chiaramente definiti che abbiano caratteristiche macroregionali, da utilizzare come base per un monitoraggio e una valutazione continui con la partecipazione di tutte le parti interessate;

16.

sottolinea che i progetti concreti di cooperazione hanno un ruolo importante nella creazione effettiva del valore aggiunto delle strategie macroregionali. Nell'attuazione pratica occorrerebbe dedicare maggiore attenzione alla capacità di avviare un'attività di progetto nuova e innovativa, che corrisponda in maniera mirata agli obiettivi della strategia macroregionale. Attualmente la cooperazione nel quadro dei progetti è gestita piuttosto attraverso i regolamenti degli strumenti finanziari, ragion per cui rimane ben poco spazio per l'innovazione. Tale impostazione non contribuisce ad un'attuazione ottimale delle strategie macroregionali. In futuro occorrerà un certo grado di flessibilità sia nel quadro dei singoli strumenti finanziari che tra essi, nonché la possibilità di armonizzare meglio tra loro tali strumenti. Ribadisce inoltre la richiesta di semplificare le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari. Sottolinea, a questo proposito, la particolare importanza del Programma INTERREG B, grazie al quale, nel periodo 2014-2020, dovrebbero essere realizzati diversi progetti di cooperazione nelle macroregioni;

17.

sottolinea che in futuro occorrerà promuovere un'attività di progetto più strategica, che sia collegata alla strategia Europa 2020, alle linee generali della programmazione 2014-2020 dell'UE, nonché alle strategie e ai programmi nazionali e regionali. Nell'attività di progetto rivolta a sostenere l'attuazione delle strategie macroregionali è importante rendere possibile una cooperazione intersettoriale che abbracci campi e priorità differenti, nonché una flessibilità e una capacità di reazione sufficienti per cogliere le nuove opportunità e sfide che si presentano;

18.

sottolinea che occorre promuovere la nascita di nuove forme di cooperazione e di nuove iniziative di progetti, e in tale contesto desidera ricordare per esempio l'importanza dei finanziamenti iniziali nella creazione di nuovi progetti di cooperazione. Le possibilità di finanziamento iniziale concesse nel quadro della strategia per la regione del Baltico sono state assegnate, nella prima tornata, a 14 progetti preparatori intesi a costituire progetti di cooperazione per l'attuazione della strategia. Anche nel quadro della strategia per la regione danubiana è stato eseguito con successo un analogo lavoro di preparazione dei progetti;

19.

invita gli Stati membri partecipanti alle strategie macroregionali e la Commissione europea a considerare insieme, nella preparazione dei programmi relativi al periodo di finanziamento 2014-2020, come contribuire meglio al rafforzamento dell'attività di progetto internazionale nel quadro della programmazione nazionale e regionale. Gli Stati membri, in base a indicazioni della Commissione europea, dovrebbero dimostrare chiaramente la relazione tra i vari programmi finanziari dell'UE e l'attuazione delle strategie macroregionali, e individuare quando possibile gli strumenti nazionali di finanziamento adeguati a tale esigenza;

20.

sottolinea che la cooperazione tra i coordinatori dei settori prioritari e delle azioni orizzontali nella regione baltica e in quella danubiana, e la cooperazione a livello regionale e locale, rivestono grande importanza ai fini della nascita di nuovi gruppi di progetti, che promuovono l'attuazione degli obiettivi delle strategie macroregionali. Occorre anche garantire le condizioni di attività di questi soggetti. Chiede alla Commissione europea e ai soggetti pertinenti di esaminare tutte le possibilità di ottenere un sostegno finanziario semplice e affidabile per i coordinatori dei settori prioritari e i responsabili delle azioni orizzontali;

21.

constata che, sebbene la Commissione abbia chiarito le strutture gestionali delle strategie riguardanti sia la regione baltica che quella danubiana, e precisato i compiti e le responsabilità dei vari soggetti (punti di contatto nazionali, coordinatori dei settori prioritari, responsabili delle azioni orizzontali e responsabili delle azioni faro), l'inchiesta eseguita dalla Commissione ha appurato che la gestione continua a essere complessa. Il CdR invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le possibilità di semplificare le attuali strutture di gestione. Occorre rafforzare ulteriormente il ruolo del livello regionale e locale;

22.

fa osservare che è importante informare gruppi di parti interessate quanto più possibile ampi in merito agli obiettivi e alla cooperazione in corso e delle strategie macroregionali, in modo da promuovere la conoscenza della cooperazione europea e da estendere il coinvolgimento nell'attuazione delle strategie. Il CdR considera importante che vengano diffusi, a livello macroregionale e nazionale, orientamenti atti a favorire la comunicazione e l'attività dei gruppi di interesse. Occorre usare in misura maggiore le opportunità offerte dalle piattaforme digitali di informazione per la diffusione delle migliori pratiche e delle esperienze individuate nel lavoro relativo ai progetti.

Leadership

23.

sottolinea che affinché l'attuazione della strategia progredisca in tutti i paesi partecipanti è indispensabile che i soggetti politici di livello elevato partecipino in maniera visibile e assumano un ruolo guida. Il coinvolgimento deve avvenire a livello di Stato membro, in modo che si possa sostenere nel modo migliore l'attività regionale e locale nell'attuazione della strategia;

24.

si compiace del fatto che il rafforzamento della leadership nel quadro delle attuali strategie sarà oggetto di un esame ad hoc in occasione dei forum sulla strategia in programma per il 2014.

Il principio della governance multilivello come elemento vitale dell'attuazione delle strategie

25.

ricorda di avere evidenziato l'importanza del principio della governance multilivello nell'attuazione delle strategie macroregionali già nei pareri riguardanti la strategia riveduta per la regione del Baltico (2012), la strategia per la regione danubiana (2011), la cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione Adriatico-Ionica (2011) e la strategia per l'area del Mare del Nord e della Manica (2010). Ai fini dell'attuazione degli obiettivi della strategia e della sua riuscita è decisivo coinvolgere in maniera coerente e duratura tutti i gruppi di interesse;

26.

considera appropriata la proposta della Commissione, di coinvolgere nella gestione delle strategie consessi pubblici e altri consessi istituzionali dell'UE, e richiama l'attenzione sul fatto che in tale contesto occorre valutare in particolare la possibilità di avvalersi di organizzazioni. Differenti organizzazioni e organi di cooperazione possono fungere ancora più efficacemente da strumenti per il coinvolgimento di vari soggetti nell'attuazione delle strategie macroregionali. Dal canto suo il Comitato delle regioni è pronto a cooperare nell'ambito di diversi consessi specialistici;

27.

segnala che in un terzo delle risposte pervenute al questionario diffuso dalla Commissione ai fini della valutazione veniva osservato che il principio della governance multilivello non è stato tenuto pienamente in considerazione nelle linee politiche a livello di Stati membri o di progetto, né nelle decisioni riguardanti l'attuazione di progetti. Il CdR ritiene che occorra dare maggiore rilievo al rafforzamento del principio della governance multilivello, in particolare nell'attuazione della strategia. Ciò richiede determinate misure, in particolare da parte degli Stati membri coinvolti nella strategia, in cooperazione con la Commissione;

28.

osserva che, conformemente ai principi del partenariato e della trasparenza, occorre rafforzare le possibilità di partecipazione non soltanto del livello locale e regionale, ma anche della società civile all'attuazione delle strategie macroregionali. A tutti i livelli gestionali dell'attuazione delle strategie macroregionali occorre ricorrere a consultazioni regolari delle amministrazioni locali e dei rappresentanti della società civile.

Nuove strategie

29.

ritiene che nella strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica si dovrebbe tenere conto delle esperienze positive maturate nel quadro delle strategie già in corso di attuazione relative alle regioni baltica e danubiana e raccomanda, in particolare in questo contesto, una più stretta cooperazione tra le varie strategie macroregionali;

30.

richiama il proprio parere, adottato all'unanimità, sul tema Una strategia per l'area del Mare del Nord e della Manica (CdR 99/2010 fin.), in cui, alla luce delle grandi sfide che si profilano in questo settore, raccomanda vivamente di creare una strategia macroregionale per l'area del Mare del Nord e della Manica e deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato l'annunciata comunicazione per l'attuazione della politica marittima integrata nel grande Mare del Nord;

31.

analogamente, accoglierebbe con favore una valutazione dell'efficacia delle strategie «di bacino marittimo» e a un raffronto con le esperienze delle strategie macroregionali esistenti, prima che vengano sviluppate ulteriori strategie di bacino marittimo;

32.

richiama l'attenzione su quanto già affermato dal CdR in precedenti pareri in merito all'efficace coinvolgimento di vari soggetti nell'attuazione delle strategie macroregionali: è necessario che vi sia trasparenza dei processi decisionali, un ampio scambio di conoscenze e lo sviluppo a tutti i livelli di procedure uniformi;

33.

invita la Commissione europea e il Consiglio a sostenere l'elaborazione, in stretta cooperazione con tutte le parti in causa, delle future strategie macroregionali e dei relativi piani d'azione. In questo contesto occorre anche prendere in considerazione approcci innovativi di governance che attribuiscano agli enti locali e regionali un ruolo effettivo di codecisione nell'elaborazione e nell'attuazione di tali strategie;

34.

sottolinea che le strategie macroregionali dovranno concentrarsi anche in futuro sulle sfide per le quali i singoli Stati membri non sono in grado o incontrano serie difficoltà a trovare risposte appropriate nella loro regione, o che sono talmente specifiche alle macroregioni in questione da richiedere un apposito esame nel quadro della politica dell'UE. Le strategie macroregionali pertanto non dovrebbero soltanto riguardare interessi regionali comuni ma anche prevedere strategie di risposta su misura per tenere conto delle specifiche sfide regionali. Un presupposto essenziale della cooperazione è l'efficienza dei trasporti all'interno della macroregione, che il CdR invita a tenere in considerazione nell'elaborazione delle nuove strategie; un altro aspetto d'importanza vitale per il futuro di molti territori europei è la sfida demografica, le cui problematiche specifiche riguardano aree geografiche macroregionali;

35.

condivide il giudizio della Commissione secondo cui per rendere più efficaci la cooperazione e l'integrazione regionale occorre ricorrere a mezzi appropriati e continuare a sostenere i metodi di cooperazione già esistenti, che si sono rivelati utili ed efficaci, e dei quali la strategia macroregionale costituisce solo un esempio;

36.

invita gli Stati membri a valutare la creazione di nuove strategie macroregionali connesse alle sfide e alle opportunità comuni delle aree geografiche interessate, tenendo conto dei principi della coesione sociale, economica e territoriale e prestando particolare attenzione, in quest'ottica, alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Nel definire gli obiettivi della strategia occorre tenere conto, già in una fase precoce, del dibattito a livello regionale e locale, come si è fatto tra l'altro nell'elaborazione della strategia per la regione del Baltico. Non si deve neanche dimenticare di coinvolgere la società civile in questo processo. Le conoscenze di cui il livello regionale e locale e la società civile dispongono in merito alle esigenze e alle possibilità della regione, nonché le reti locali di cooperazione offrono una solida base alla definizione e all'attuazione della strategia.

I paesi terzi nell'attuazione delle strategie macroregionali

37.

constata che il Consiglio ha tenuto conto delle considerazioni formulate dal CdR nel parere sulla strategia riveduta dell'UE per la regione del Baltico (CdR 1272/2012 fin), quando ha invitato a utilizzare nel modo migliore possibile la dimensione nordica e i suoi partenariati nell'attuazione della strategia per la regione baltica. La strategia per la regione danubiana ha un'importanza determinante ai fini dell'intensificazione della cooperazione tra i 14 Stati membri e paesi terzi che vi partecipano;

38.

sottolinea che le strategie macroregionali dovrebbero rafforzare la posizione dell'UE e della macroregione in questione e la loro interazione con le regioni esterne all'UE. Sebbene si tratti di strategie dell'UE, molti dei loro obiettivi non possono essere attuati senza una cooperazione o una certa convergenza di priorità con i paesi terzi partner. Nell'ambito delle strategie per le regioni baltica e danubiana la cooperazione con regioni di paesi terzi è particolarmente importante non solo ai fini del rafforzamento della competitività economica e della coesione, ma anche per la promozione delle relazioni esterne dell'UE. Nella stessa ottica, la proiezione esterna verso i paesi terzi, con le sue implicazioni sia per la politica di vicinato sia per l'allargamento, può introdurre fin dall'inizio un elemento cruciale per il successo delle strategie macroregionali future.

Conclusioni

39.

desidera evidenziare che sulla base del lavoro compiuto sinora nel quadro delle strategie non è stato ancora possibile trarre conclusioni dettagliate sull'efficacia dell'approccio in relazione alla realizzazione degli obiettivi orizzontali e integrati dell'UE.

40.

osserva che il nuovo periodo di finanziamento dell'UE, che decorre a partire dall'inizio del 2014, offre buone possibilità di eseguire un lavoro più efficace e fruttuoso nel quadro delle strategie. Il CdR chiede pertanto, in tale contesto una cooperazione ambiziosa tra differenti Stati membri e autorità competenti per il finanziamento, sia a livello dell'UE che nel lavoro nazionale di sviluppo;

41.

osserva che la Commissione dovrebbe proseguire il monitoraggio dell'attuazione delle strategie macroregionali ma anche delle strategie relative ai bacini marittimi, e la valutazione del valore aggiunto da esse creato in maniera coerente a livello europeo e non soltanto per le singole strategie macroregionali.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/23


Parere del Comitato delle regioni — Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile

2014/C 114/05

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che la siderurgia svolga un ruolo determinante per l'intera economia dell'Unione europea e rappresenti un settore strategico della massima importanza, con un impatto diretto sullo sviluppo economico, sociale e ambientale di tutti gli Stati membri dell'UE;

2.

è dell'avviso che la futura evoluzione dell'industria siderurgica europea avrà anche un effetto diretto sullo sviluppo regionale e locale, e che un'industria siderurgica competitiva e sostenibile costituisca, nel contempo, la condizione e il parametro della ripresa economica in numerose regioni europee;

3.

considera l'attuazione di una politica di sostegno a un'industria siderurgica europea autonoma indispensabile per garantire nel lungo periodo la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea. Per mantenere la propria autonomia, l'industria siderurgica deve dimostrare che è pronta ad affrontare le sfide future ricorrendo all'innovazione e ad un approccio ambientalista. Gli eventuali aiuti dell'UE dovranno limitarsi ad accelerare il processo di trasformazione che dovrà essere avviato dal settore stesso;

4.

sottolinea il difficile contesto economico, che espone l'UE — con una capacità di produzione totale di 217 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, corrispondente in termini reali all'11 % circa del totale mondiale — ai problemi di sovraccapacità e stasi della domanda sul mercato verificatisi a livello internazionale;

5.

a proposito del fatto che "la domanda di acciaio dipende dalla situazione economico-finanziaria di pochi settori industriali chiave che utilizzano l'acciaio: le costruzioni e l'industria automobilistica" (1), rinvia ai propri pareri sulla politica industriale (2) e su "CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa" (3);

6.

ritiene che quello della costruzione sia effettivamente uno dei principali settori di consumo dell'acciaio e che tutto quanto riguardi l'edilizia sostenibile e l'efficienza energetica debba costituire un elemento prioritario, soprattutto nell'ambito di quello che potrebbe essere denominato il "rinnovo del parco immobiliare pubblico" che potrebbe articolarsi intorno all'agenda europea per l'edilizia sociale chiesta a più riprese dal CdR e dal Parlamento europeo;

7.

ricorda che nel corso degli ultimi anni, in seguito a un netto rallentamento dell'attività industriale, in molti dei 500 siti di produzione sparsi in 23 Stati membri si è riscontrata una notevole riduzione della produzione, mentre altri sono stati chiusi definitivamente, e che va deplorata la conseguente perdita di 40 000 posti di lavoro;

8.

mette in rilievo il fatto che questa difficile situazione economica ha inciso negativamente sulla coesione economica e sociale dei territori interessati;

9.

riconosce la necessità di mettere a punto una strategia europea per il futuro dell'industria siderurgica in generale;

10.

considera indispensabile un diretto coinvolgimento degli enti regionali e locali nel processo, rispettando le specificità e le vocazioni territoriali e tenendo conto del fatto che detti enti sono nella posizione migliore per valutare le sfide economiche e sociali e la necessità e redditività di nuovi investimenti nella creazione o nella conservazione di posti di lavoro, come pure per reperire le potenziali risorse per tali investimenti, oltre ad avere maggiore conoscenza delle problematiche in materia di valutazione d'impatto ambientale;

11.

ritiene che gli sforzi intesi a consolidare la competitività dell'UE debbano fondarsi sul principio della trasparenza e su condizioni generali favorevoli per le imprese. L'industria siderurgica europea sarà in grado di emergere sui concorrenti grazie, tra l'altro, all'eccellenza, alla capacità d'innovazione e alla qualità;

12.

è favorevole a una politica industriale proattiva volta a sviluppare la competitività della siderurgia nell'UE e, laddove possibile, a preservare e anche a incrementare i siti di produzione e i posti di lavoro esistenti, valorizzando in particolare la trasformazione e il riciclaggio, in modo tale che il settore non perda le conoscenze e le competenze acquisite dai lavoratori in materia di metallurgia nel corso di svariati decenni;

13.

invoca pertanto, in primo luogo, l'adozione di protocolli di formazione professionale continua per i lavoratori occupati nei siti interessati dalla ristrutturazione in modo da sviluppare le loro competenze nelle professioni legate alla siderurgia;

14.

chiede inoltre l'adozione di misure supplementari di riconversione professionale a favore dei lavoratori colpiti dalla chiusura o dalla ristrutturazione dei siti di produzione, ampliando le possibilità di avvalersi dei fondi strutturali, procedendo a una revisione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e offrendo programmi adatti alle esigenze individuali e alle specificità territoriali, che consentano di preservare e valorizzare le loro competenze nel settore;

15.

chiede che sia creato un sistema di aiuto finanziario alle zone interessate dalla ristrutturazione o dalla chiusura di siti produttivi incentrato sulla riqualificazione dei lavoratori e sulla diversificazione economica, un sistema che possa contare su risorse provenienti da soggetti economici pubblici e privati;

16.

sottolinea l'importanza di un approccio coordinato di tutti i poteri pubblici nella concezione e nell'attuazione delle misure di ristrutturazione per il settore dell'acciaio;

17.

è favorevole all'istituzione di un gruppo europeo di alto livello sull'acciaio, ma si rammarica del fatto che la cadenza delle riunioni proposta sia annuale e propone di includere tra i membri del gruppo un rappresentante del Comitato delle regioni e rappresentanti degli enti regionali e locali, al fine di promuovere la cooperazione, lo scambio di informazioni e le buone pratiche tra le diverse parti interessate negli Stati membri;

18.

considera peraltro necessario prevedere una valutazione del piano d'azione nei 12 mesi successivi alla sua adozione;

19.

chiede che sia istituito un dialogo sociale rafforzato per superare la crisi; chiede inoltre che le parti sociali siano associate direttamente e strettamente alla politica industriale in generale e alla politica per il settore siderurgico in particolare;

20.

rileva che un modello industriale globale basato sull'innovazione e su investimenti sostanziali nelle nuove tecnologie rappresenta la condizione necessaria a una crescita sostenibile dell'Unione europea;

21.

fa presente che l'industria siderurgica europea deve proporre prodotti di qualità innovativi che rispondano alle esigenze del mercato e consentano alla siderurgia europea di differenziarsi dai suoi concorrenti, anche se questo approccio richiede importanti investimenti in tipi di produzione o di trasformazione onerosi e nella ricerca e sviluppo (R&S);

22.

giudica necessario estendere gli aiuti all'innovazione a tutte le attività legate alla siderurgia. Pertanto, nel quadro di Orizzonte 2020, occorre che la BEI applichi una serie di meccanismi finanziari per favorire la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra le industrie siderurgiche e le regioni in cui hanno sede al fine di garantire la promozione e la sostenibilità dell'attività economica;

23.

ripete la propria richiesta di investire nelle qualifiche e nella formazione professionale per promuovere la diversificazione, la specializzazione e l'innovazione del settore siderurgico, con l'obiettivo di renderlo più competitivo per il futuro;

24.

sostiene le iniziative della Commissione volte a promuovere misure a favore dello sviluppo delle competenze e misure mirate all'occupazione dei giovani nel settore siderurgico, ma deplora che la comunicazione della Commissione non proponga alcun provvedimento per la promozione del trasferimento di competenze all'interno delle imprese;

25.

si compiace del fatto che il piano d'azione mette l'accento sulla promozione dell'innovazione destinata a sviluppare tecnologie più pulite e meno dispendiose in termini di risorse e di energia, in modo da ridurre i costi e da conformarsi alle politiche europee in materia di clima in vista del 2030;

26.

invita la Commissione a privilegiare a livello europeo la produzione di acciaio prodotto in forni elettrici ad arco, che generano una quantità di emissioni di CO2 nettamente inferiore rispetto all'acciaieria primaria a base di minerali;

27.

riafferma il suo sostegno all'approccio dell'ecologia industriale, incentrato sul riciclaggio dei materiali e sul controllo del consumo di energia;

28.

sottolinea, in questo contesto, il carattere altamente riciclabile dell'acciaio e il fatto che la produzione di acciaio utilizzando rottami di ferro invece di minerale vergine consente di ridurre circa del 75 % l'apporto energetico necessario e del 90 % quello delle materie prime;

29.

riafferma il suo sostegno agli investimenti in materia di innovazione, al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato, al capitale, alle risorse umane e alle qualifiche, quali pilastri di una più forte politica industriale;

30.

esorta la Commissione a proseguire la valutazione degli oneri che essa stessa impone all'industria siderurgica in materia di regolamentazione e a calcolarne l'impatto sulla competitività;

31.

sostiene le iniziative della Commissione volte ad avviare una riflessione sulla riduzione dei costi di produzione per l'industria siderurgica europea. Le riflessioni devono incentrarsi sull'innovazione, l'efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente;

32.

insiste in particolare sulla necessità di consentire alle industrie ad alto impiego di elettricità di concludere contratti di approvvigionamento di lunga durata, ossia che coprano almeno un periodo di 10 anni, che includano clausole di revisione sufficientemente precise, al fine di garantire la regolarità dell'approvvigionamento in un quadro contrattuale durevole, il controllo dei costi e, di conseguenza, la competitività delle filiere;

33.

ritiene necessario potenziare le reti di trasporto merci, che rappresentano un elemento essenziale per le regioni, in particolare quelle periferiche e di frontiera;

34.

si rallegra della proposta della Commissione volta a sostenere la domanda di acciaio di produzione europea, sia all'interno che all'esterno dell'UE, in particolare attraverso azioni mirate a rafforzare la domanda nei settori dell'automobile e dell'edilizia sostenibile;

35.

invita la Commissione a promuovere la diversificazione dell'industria siderurgica, in modo da ridurre la dipendenza dalla domanda e a minimizzare i rischi che ne derivano;

36.

sostiene le iniziative volte a stabilire norme europee per la produzione sostenibile di prodotti d'acciaio per l'edilizia e a introdurre una certificazione di qualità ("SustSteel") che potrà contribuire a incrementare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti europei;

37.

nell'interesse della coesione economica e sociale dell'Unione europea e della competitività delle imprese europee sul mercato mondiale, ricorda l'importanza di difendere le norme europee in materia di politica sociale, ambiente, protezione del clima, sicurezza sul luogo di lavoro e condizioni di lavoro;

38.

appoggia le iniziative della Commissione intese ad agire nei confronti dei paesi terzi al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali e di incoraggiare, tra l'altro, la parità di trattamento;

39.

reputa che, nel lungo periodo, garantire degli scambi commerciali liberi e aperti di acciaio e prodotti derivati sia importante per il settore e, malgrado gli sforzi profusi dalla Commissione per una liberalizzazione degli scambi internazionali nel contesto dell'OMC, constata che secondo le stime dell'industria il 65 % del mercato mondiale dell'acciaio rimane soggetto a barriere protezionistiche di ogni tipo;

40.

concorda con la Commissione sul fatto che la negoziazione di accordi commerciali a livello bilaterale, e in particolare di accordi di libero scambio (ALS), può costituire uno strumento chiave per la realizzazione di condizioni eque per le imprese dell'Unione europea;

41.

invita la Commissione a ispirarsi al principio della reciprocità delle norme nella negoziazione degli accordi, sia a livello bilaterale che in seno all'OMC;

42.

esorta la Commissione a non esitare, ove opportuno, ad applicare con la massima fermezza e determinazione del caso misure di contrasto delle politiche commerciali inique dei paesi terzi, e ad aggiornare progressivamente i suoi strumenti di difesa commerciale;

43.

invita la Commissione a verificare con certezza che il sistema "Sorveglianza 2" offra garanzie di vigilanza e di controllo delle pratiche sleali di sovvenzione e di dumping almeno equivalenti a quelle del sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici introdotto dal regolamento (UE) n. 1241/2009;

44.

esprime inoltre preoccupazione per il lungo periodo di tempo — in media due anni — di cui la Commissione necessita per mettere in campo dispositivi antidumping quando agli Stati Uniti sono sufficienti sei mesi, e invita quest'ultima ad attivarsi per poter operare con maggiore celerità;

45.

sostiene la Commissione nella sua intenzione di fare tutto il possibile per garantire il libero acceso ai mercati delle materie prime primarie e secondarie, in particolare ai mercati del minerale di ferro, del carbone da coke e delle materie riciclabili; considera tale libero accesso la condicio sine qua non per assicurare la competitività dell'industria siderurgica europea sul piano mondiale;

46.

ritiene che un aumento della produttività, un clima favorevole agli investimenti e la promozione dell'innovazione costituiscano dei presupposti importanti perché l'industria siderurgica possa svilupparsi e sopravvivere nel lungo periodo nell'UE. Inoltre, anche i progressi in materia di efficienza energetica costituiscono uno strumento valido per ridurre i costi dell'energia, contribuendo in tal modo ad accrescere la competitività;

47.

osserva che la comunicazione della Commissione non fa riferimento ai costi logistici, in particolare quelli relativi al trasporto marittimo, all'approvvigionamento di materie prime, alla sicurezza dell'approvvigionamento e allo sviluppo economico legato alle attività portuali;

48.

appoggia il proposito annunciato dalla Commissione di migliorare le condizioni quadro del potenziale di crescita dell'industria siderurgica europea, condizioni tra cui vanno annoverati la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e prezzi dell'energia competitivi, oltre alla promozione di una produzione che comporti un minore impiego di risorse e la riduzione delle emissioni di carbonio;

49.

sostiene qualsiasi iniziativa che punti ad assicurare una vigilanza e un controllo dei mercati delle materie prime, ivi compreso quello dei rottami di ferro, per lottare contro le esportazioni illegali di rottami;

50.

esorta la Commissione a non trascurare un'analisi costi-benefici delle misure proposte a favore dell'industria siderurgica europea e a garantire che dette misure non entrino in conflitto con altre politiche europee, in particolare con quelle per la protezione dell'ambiente e del clima e per lo sviluppo sostenibile;

51.

ritiene che le misure proposte nel quadro del piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile non costituiscano un fine, ma che debbano essere accompagnate da iniziative del settore industriale a favore degli investimenti e della creazione di posti di lavoro nei siti di produzione europei;

52.

rileva che il piano d'azione, nella sua versione attuale, non viola i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché è conforme all'articolo 173 del TFUE, secondo il quale l'UE ha competenza per offrire un sostegno in materia di politica industriale;

53.

esorta la Commissione europea, conformemente all'articolo 173 del TFUE, a sfruttare appieno le potenzialità del Trattato di Lisbona in materia di politica industriale in particolare prendendo ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra Stati membri in materia di politica industriale, definendo orientamenti e indicatori, organizzando scambi di migliori pratiche e preparando gli elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2013) 407 final.

(2)  Parere del CdR Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica, dell'11 aprile 2013, relatore: Claude GEWERC (PSE/FR), CDR2255-2012_00_00_TRA_AC.

(3)  Progetto di parere del CdR, relatore: Christian BUCHMANN (PPE/AT), CDR1997-2013_00_00_TRA_PA.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/27


Parere del Comitato delle regioni — Lo sport, attività ricreativa per le persone con disabilità

2014/C 114/06

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Definizione del contesto

1.

richiama l'attenzione sul fatto che nell'Unione europea il numero di persone con disabilità è stimato a 80 milioni, pari a circa il 15 % della popolazione. Le persone a mobilità ridotta rappresentano, secondo le stime, oltre il 40 % della popolazione;

2.

sottolinea che, di fronte all'acuirsi del rischio handicap tra gli anziani e a causa del generale incremento delle malattie croniche, il numero di persone in situazione di handicap potrebbe aumentare. Le regioni europee dovranno di conseguenza affrontare in futuro nuove sfide;

3.

richiama l'attenzione sul fatto che non esiste una definizione comune di handicap valida in tutta l'Unione europea e che le definizioni giuridiche di questa nozione sono state oggetto di numerosi dibattiti e di interpretazioni semantiche diverse. L'handicap è un fenomeno complesso e un'esperienza dalle molteplici dimensioni, frutto dell'interazione tra le caratteristiche fisiche e intellettive del soggetto, nonché delle condizioni sociali in cui vive. Per questo è necessario introdurre il concetto di "persona in situazione di handicap";

4.

rileva una mancanza di conoscenze e la presenza di idee errate riguardo ai reali effetti degli handicap, e sottolinea la necessità di porre l'accento sulle "capacità" che si possono considerare nel contesto delle prestazioni sportive;

5.

riconosce il valore e l'importanza dell'attività fisica e dello sport per persone con disabilità e il suo effettivo contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE, soprattutto nell'ambito della strategia Europa 2020. Negli ultimi anni lo sport adattato o pensato specificamente per le persone in situazione di handicap ha fatto notevoli passi avanti. L'ultimo esempio sono le Paralimpiadi di Londra 2012, durante le quali i mass media si sono particolarmente adoperati per coprire l'evento e promuovere il movimento paralimpico;

6.

richiama l'attenzione sul fatto che lo sport ha un innegabile valore nel complessivo benessere della persona, con ricadute positive nelle possibilità di riabilitazione e abilitazione delle persone con disabilità, e che l'opportunità di praticare attività sportiva è, per le persone con disabilità, anzitutto un diritto umano fondamentale;

7.

pone in rilievo il fatto che lo "sport per persone con disabilità" copre un'ampia gamma di attività, che vanno dallo sport d'élite allo sport come attività ricreativa, e dall'educazione fisica adattata ai processi di rieducazione tramite lo sport, e l'ampiezza di tale gamma è pari, se non addirittura superiore, alla complessità di definire il termine "sport". Ed è questa una delle ragioni per cui nelle varie regioni d'Europa ne esistono definizioni diverse. L'attività fisica e sportiva presenta una serie di sfumature le quali fanno sì che la prima possa essere praticata a fini sportivi, ricreativi, salutistici, ecc. La finalità che si dà a questa attività è sempre determinata da chi la pratica, anche se è opportuno puntualizzare che la pratica dell'attività sportiva comporta in generale un miglioramento delle condizioni di salute, sia essa fisica o mentale, di qualunque persona;

8.

richiama l'attenzione sul fatto che i diversi termini e concetti attinenti a questo settore o utilizzati dai suoi operatori sono al centro di ampie discussioni. In questo contesto il termine adottato è "sport per persone con disabilità" in modo da focalizzare l'attenzione sulla persona conferendo altresì alla nozione una portata generale;

9.

rammenta la necessità di rispettare appieno il principio di sussidiarietà e l'autonomia degli organi dirigenti sportivi, comprese le organizzazioni sportive indipendenti. Le raccomandazioni formulate nel presente parere mirano a svolgere un ruolo catalizzatore in modo da accrescere l'impatto delle azioni intraprese dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali, e da produrre un cambiamento di percezione tra i portatori di disabilità nei confronti delle loro capacità nell'ambito della comunità in senso lato.

Contesto politico

10.

esprime la propria soddisfazione e il proprio appoggio riguardo al riconoscimento della nozione di sport per persone con disabilità nelle politiche dell'UE, in particolare la strategia europea 2010-2020 a favore delle persone con disabilità (1), la comunicazione della Commissione Sviluppare la dimensione europea dello sport  (2) e il Libro bianco sullo sport della Commissione europea (3);

11.

deplora, tuttavia, l'assenza di qualsiasi riferimento alle persone con disabilità nella proposta iniziale della Commissione concernente Erasmus+, il nuovo programma UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020; esorta pertanto a includere nel nuovo programma, tuttora in fase di negoziazione, un chiaro riferimento alla necessità di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva facilitando l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive;

12.

riconosce che le autorità nazionali e gli enti regionali e locali possono, nell'ambito delle competenze e delle possibilità finanziarie proprie a ciascuno di questi livelli, svolgere un ruolo importante nello sviluppo dello sport per le persone con disabilità, per quanto concerne in particolare la promozione e gli investimenti nelle infrastrutture sportive e nelle attività sportive a lungo termine; sottolinea inoltre la necessità di garantire fondi da destinare a progetti per quelle regioni in cui le infrastrutture scolastiche e le altre infrastrutture del settore educativo sono scarsamente sviluppate, e per i bambini con disabilità non vi sono possibilità — se non limitate — di praticare sport;

13.

ai fini dell'utilizzo degli spazi pubblici, i soggetti pubblici preposti dovrebbero tenere nella giusta considerazione gli interessi della pratica sportiva per portatori di handicap, in modo da venire incontro all'esigenza di creare condizioni di vita equivalenti per queste persone. In tal senso l'eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un elemento essenziale;

14.

ribadisce il ruolo specifico svolto dagli operatori del settore dello sport per persone con disabilità al fine di sfruttare la capacità dello sport di favorire l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità;

15.

sottolinea che, in molti casi, lo sport per persone con disabilità sembra menzionato in modo specifico solo nel contesto dell'inclusione sociale. Chiede che si operi per quanto possibile una distinzione tra le diverse dimensioni dello sport per persone con disabilità, che può riguardare lo sport d'élite o, come attività ricreativa, l'educazione fisica, le possibilità di educare e formare attraverso lo sport, l'attività fisica adattata, la rieducazione tramite lo sport o attività sportive con finalità terapeutiche specifiche;

16.

auspica un maggior riconoscimento dei rappresentanti qualificati del settore in tutte le attività di sviluppo e di valutazione dello sport di massa sostenute dalle istituzioni europee. Andrebbe previsto lo stanziamento di risorse specifiche per rendere possibile questa partecipazione e per garantire la formazione specifica dei tecnici professionisti che operano in ambito sportivo;

17.

chiede che sia elaborato un documento strategico dettagliato fondato sulle politiche esistenti, ma dedicato in particolare allo sport per persone con disabilità al fine di stabilire delle priorità tra le principali questioni che caratterizzano tale settore.

Aspetti specifici: la pratica sportiva

18.

segnala che, nonostante cresca l'interesse politico per la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive, i tassi di pratica sportiva restano troppo esigui. Ciò è dovuto, tra l'altro, alle limitate possibilità di accesso ad infrastrutture sportive adatte ai bisogni di queste persone;

19.

rileva che, oltre che da ostacoli fisici, socio-economici e da problemi percettivi, la pratica sportiva è resa meno agevole da barriere culturali e da fattori psicologici, in particolare l'atteggiamento nei confronti dell'handicap di chi offre ed è direttamente coinvolto in un'attività sportiva di massa. Tale atteggiamento è rivelatore di una conoscenza inadeguata di una realtà diversa e della mancanza di risorse per farvi fronte. Per tale motivo è necessario realizzare campagne d'informazione e formazione che facilitino l'accettazione delle persone con disabilità nella pratica sportiva. Il CdR raccomanda di consultare debitamente gli operatori del settore prima di mettere a punto qualunque misura volta a migliorare l'accesso alle attività sportive, in quanto i diversi gruppi possono aver bisogno di sostegni diversi;

20.

una condizione essenziale per aumentare i tassi di pratica sportiva consiste nel migliorare l'accessibilità, adeguando cioè l'accesso fisico agli impianti sportivi, e la comunicazione;

21.

chiede che siano organizzate campagne coordinate di sensibilizzazione alle opportunità di praticare uno sport. Tali campagne potrebbero essere lanciate a livello europeo, calandole però nelle realtà regionali e locali, perché è qui che l'offerta concreta viene proposta. In questo caso è opportuno rivolgersi alle stesse persone con disabilità e informarle debitamente. Idealmente, queste campagne dovrebbero essere organizzate con il sostegno degli organi dirigenti del movimento sportivo di massa, dello sport nazionale e dello sport per persone con disabilità, nonché delle organizzazioni (in particolare le associazioni) di portatori di disabilità; oltre a ciò, è importante organizzare campagne d'informazione non solo per le persone con disabilità, ma anche per il pubblico in generale, al fine di aiutarlo a comprendere, accettare, integrare e imparare ad aiutare i portatori di disabilità. È opportuno favorire al massimo l'autonomia delle persone in situazione di handicap, nonché fornire loro gli incentivi e il sostegno necessari per proporre, promuovere ed organizzare tali eventi;

22.

sottolinea che può risultare necessario rivolgersi ai singoli gruppi di destinatari tenendo conto delle loro capacità, delle loro categorie di età e delle loro condizioni sociali; risulta in particolare necessario avvicinarsi ai giovani e sostenerli. È inoltre importante rispettare la struttura sportiva di ciascuno Stato membro e le specificità locali e regionali. Sarebbe opportuno sostenere l'offerta di un'informazione di qualità, accessibile e aggiornata periodicamente affinché i diversi gruppi di destinatari possano essere informati in permanenza riguardo all'offerta sportiva a cui possono accedere. Misure per promuovere e sostenere lo sviluppo, in questo campo, di un movimento di base organizzato possono contribuire alla diffusione di tale informazione e alla sua accessibilità;

23.

è necessario disporre, a livello locale e regionale, di una rete di trasporti adeguata che consenta alle persone con disabilità di recarsi agli impianti sportivi per la pratica di attività sportive sia amatoriali che competitive;

24.

sottolinea che i genitori svolgono un ruolo primario nell'incoraggiare i giovani a partecipare ad attività sportive e che i volontari costituiscono la colonna portante di questo settore. Pertanto è necessario fare opera di sensibilizzazione riguardo all'importanza del volontariato e della creazione di i piattaforme per reclutare e formare i volontari, nonché dell'introduzione di misure per riconoscere e compensare il loro contributo;

25.

propone di creare una piattaforma informativa sugli impianti sportivi nell'UE, dotata di un sito Internet accessibile al pubblico, per informare le persone con disabilità circa le infrastrutture sportive, le possibilità tecniche, ecc., disponibili nelle località o nelle regioni in cui abitano;

26.

richiama l'attenzione sul fatto che alcuni gruppi della popolazione sono oggetto di una doppia o tripla discriminazione se sono portatori non di uno, ma di più handicap, oppure provengono anche da un contesto migratorio o da una minoranza, o sono vittime di esclusione sociale legata all'omofobia o al sesso. A tutti vanno garantiti un sostegno e pari opportunità di accesso alle attività sportive;

27.

osserva che lo sport per le persone con disabilità non deve restare escluso dal sistema sportivo di massa e che la sua diffusione, in questo caso la condivisione della responsabilità organizzativa con le grandi organizzazioni sportive, sembra già un obiettivo politico di primo piano. Occorre pertanto assicurarsi che l'inclusione dello sport per le persone con disabilità in quello di massa continui a progredire e che si possano adottare in parallelo modelli, formule e strutture organizzativi diversi in funzione delle capacità reali delle persone in situazione di handicap e dell'obiettivo di integrazione;

28.

la partecipazione allo sport delle persone in situazione di handicap deve essere incentivata nell'ambito della federazione che gestisce la corrispondente disciplina o specialità, in collegamento e nel rispetto del ruolo delle federazioni sportive che svolgono attività destinate principalmente a tali persone e che devono essere sostenute nella loro indispensabile vocazione al servizio delle persone in situazione di handicap;

29.

le federazioni sportive dovrebbero incoraggiare la partecipazione alle loro assemblee, senza diritto di voto, delle entità sportive che, pur non appartenendo alle federazioni stesse, abbiano come finalità la pratica della loro attività sportiva da parte di persone con disabilità;

30.

sulla base di alcuni esempi raccolti, constata che l'approccio che coniuga il turismo allo sport come attività ricreativa per tutti costituisce un buon modo per stabilire un primo contatto con lo sport per le persone con disabilità nella prospettiva di incrementare il tasso di pratica sportiva e di sensibilizzare il grande pubblico alle capacità dei portatori di handicap;

31.

occorre fornire informazioni di qualità e aggiornate riguardo all'esistenza di attività sportive adatte alle persone con disabilità, nonché alle possibilità di trasporto e accesso adeguato agli impianti sportivi come richiamo turistico sportivo.

Aspetti specifici: l'educazione

32.

riconosce che l'appropriato sviluppo dello sport per persone con disabilità richiede il contributo di professionisti con un buon livello di educazione e formazione;

33.

ritiene che i portatori di disabilità, pur non essendo di per sé penalizzati, possano comunque ritrovarsi esclusi in quanto molte persone non sanno come accoglierli ed inserirli nelle attività e nelle strutture sportive. Il CdR esige pertanto un'informazione concertata, tramite iniziative di educazione e formazione, destinata non soltanto alle persone direttamente interessate dall'organizzazione di attività sportive, ma anche, su più larga scala, al grande pubblico, ricorrendo ad esempio a strumenti formativi online di facile accesso. A tale riguardo è opportuno, in parallelo, sensibilizzare maggiormente ai diritti, alle esigenze e alle attitudini delle persone con disabilità;

34.

sottolinea che tutti gli studenti dovrebbero aver accesso all'educazione fisica e sportiva, e che un handicap non dovrebbe rappresentare un ostacolo all'inserimento nei programmi sportivi scolastici. Spesso è proprio a scuola, durante le lezioni di educazione fisica, che si cominciano ad apprezzare le attività sportive e ci si appassiona a una disciplina; lo stesso vale per un portatore di disabilità. Inoltre, l'ambiente sportivo a scuola consente di educare gli studenti privi di disabilità e di sensibilizzarli alle capacità dei loro compagni. In questo contesto sarà opportuno promuovere in special modo l'introduzione di "programmi sportivi accessibili a tutti". L'idea di un'integrazione al contrario, che consiste nell'inserire giovani sportivi privi di disabilità nella pratica sportiva destinata ai portatori di disabilità è un buon esempio che consente di cambiare atteggiamento nei confronti delle capacità degli altri partecipanti. Vanno al contempo sostenute e intensificate le iniziative in cui la pratica sportiva è condivisa. A tal fine è essenziale fornire un'educazione e una formazione specifiche agli insegnanti dei centri d'istruzione, con particolare attenzione per gli insegnanti di educazione fisica, e offrire ai genitori che abbiano figli con disabilità un accesso all'informazione sulle diverse attività sportive disponibili;

35.

constata che le conoscenze e le competenze degli istruttori spesso non vengono utilizzate opportunamente per mancanza di collegamenti e di coordinamento tra gli operatori dello sport per persone con disabilità e i loro corrispondenti impegnati nello sport di massa. Si propone allora di introdurre delle iniziative di formazione attuate da questi due settori in collaborazione tra loro, con il sostegno degli organismi di formazione e degli enti pubblici;

36.

raccomanda di coinvolgere più ampiamente i rappresentanti degli istituti di istruzione superiore nei processi di adeguamento per ridurre l'esclusione sociale delle persone con disabilità. Scopo di questa misura sarebbe introdurre dei cambiamenti nella formazione dei futuri insegnanti di educazione fisica, così da permettere loro di comprendere meglio le diverse condizioni di salute dei giovani a loro affidati;

37.

ritiene che l'immagine dello sport per persone con disabilità vada rivalutata, promuovendo lo sport d'élite per gli atleti ai massimi livelli con disabilità e puntando a un'equiparazione del loro status con quello degli sportivi d'élite senza disabilità. È generalmente riconosciuto che la sensibilizzazione alle prestazioni degli atleti portatori di disabilità negli sport d'élite non può che modificare questa percezione. A tal fine, assume una notevole importanza la strategia di comunicazione relativa alle Paralimpiadi e agli eventi sportivi di alto livello per persone con disabilità;

38.

riconosce che lo sport per persone con disabilità si basa in buona parte sul volontariato. Riconosce altresì che occorre continuare a promuovere una formazione di qualità destinata agli operatori del settore. Per taluni aspetti, questa formazione dev'essere adattata alle esigenze dei diretti interessati. Assume, inoltre, un'importanza crescente la gestione dei volontari. Le organizzazioni che si occupano di sport per persone con disabilità devono migliorare il loro funzionamento tramite l'introduzione di strumenti per la gestione delle risorse umane e lo sviluppo della qualità. Se si vuole migliorare la qualità occorre formare professionisti, che sono tanto più indispensabili data la specificità del pubblico interessato. Le strutture devono tendere verso una vera e propria professionalizzazione;

39.

deplora che il potenziale dei portatori di handicap spesso sia sottovalutato. Sottolinea che la pratica sportiva può rafforzare nei portatori di handicap lo sviluppo della personalità e può quindi contribuire in misura rilevante anche a integrarli con successo nel mondo del lavoro;

40.

approva gli orientamenti europei sulla duplice carriera degli atleti (4) in cui si sottolinea che l'applicazione equa delle misure a favore della duplice carriera a tutti gli atleti rappresenterebbe un notevole passo avanti per lo sport in generale e per quello praticato dai portatori di disabilità in particolare. Il CdR, inoltre, condivide appieno il punto di vista espresso nei suddetti orientamenti, secondo cui, dato che molte discipline sportive per persone con disabilità sono integrate in organizzazioni sportive di massa, è necessario accordare a questo gruppo un'attenzione particolare in modo da garantire un trattamento equo e da poter sviluppare percorsi specifici quando non si possono utilizzare quelli seguiti con gli altri atleti;

41.

sottolinea che il settore dovrebbe già da ora cercare di rendere autonomi i suoi elementi più giovani e di accompagnarli nel loro sviluppo personale. A tale proposito sarebbe opportuno sostenere le iniziative educative specifiche proposte ai giovani sportivi in occasione di manifestazioni sportive.

Aspetti specifici: la salute

42.

riconosce il valore dello sport per promuovere ed educare alla salute e sottolinea il particolare rapporto tra attività fisiche adattate e il reinserimento delle persone con disabilità, poiché è in gioco la loro salute fisica e mentale;

43.

appoggia i lavori del gruppo di esperti UE in materia di sport, salute e partecipazione, incaricato dal Consiglio di proporre misure che promuovano sia le attività fisiche che migliorano la salute sia la partecipazione allo sport di base, individuando le rispettive misure entro la metà del 2013, ed insiste perché l'attività fisica e lo sport siano espressamente riconosciuti e sostenuti in quanto strumenti terapeutici per le persone con disabilità;

44.

prende atto dei risultati dei lavori del gruppo di esperti UE in materia di antidoping, incaricato dal Consiglio di formulare osservazioni, per conto dell'UE, riguardo alla revisione del codice mondiale antidoping elaborato dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA), e riconosce altresì l'importanza della "buona governance" nello sport. Il CdR raccomanda di coinvolgere maggiormente gli attori del movimento paraolimpico;

45.

reputa che tutti gli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale dovrebbero affrontare anche la questione dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Aspetti specifici: sostegno finanziario e strutturale

46.

prende atto della linea di bilancio per lo sport proposta nel programma Erasmus+, che è ancora in fase di negoziazione. Esorta però la Commissione europea a fare espresso riferimento, nella guida per i beneficiari del programma Erasmus+, allo sport per le persone con disabilità, e a inserire lo sport per questo gruppo tra le priorità dell'Azione a favore dello sport prevista dal suddetto programma;

47.

suggerisce alla Commissione di incoraggiare azioni specifiche a favore di progetti volti a promuovere lo sport destinato alle persone con disabilità a livello locale e regionale;

48.

ritiene che il settore sia caratterizzato da una certa frammentazione tra strumenti UE tra loro diversi, ma rivolti ad obiettivi simili. Sarebbe molto vantaggioso per il settore conseguire una migliore armonizzazione, associata a impegni finanziari a lungo termine, almeno per quanto riguarda i principali rappresentanti di tale settore a livello europeo;

49.

incoraggia il ricorso ai fondi strutturali per lo sviluppo di infrastrutture sportive — a livello locale e regionale — accessibili e aperte a tutti. È inoltre essenziale finanziare la ricerca nel campo delle tecnologie collegate allo sport per persone con disabilità tramite il programma Orizzonte 2020. Gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, in particolare attraverso le università e le imprese del settore, sono fondamentali. Molti professionisti, infatti, stanno attualmente orientando le loro tesi di dottorato verso questo campo. Va compiuto uno sforzo particolare nei confronti dello sport come strumento terapeutico, per esempio in relazione all'ippoterapia;

50.

invita le istituzioni dell'UE a continuare a sostenere sul lungo periodo le manifestazioni sportive aperte a tutti, soprattutto ai giovani con disabilità.

Il ruolo degli enti locali e regionali

51.

ritiene che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo fondamentale nello sviluppo della dimensione europea dello sport per persone con disabilità, nei limiti delle loro attribuzioni istituzionali;

52.

sottolinea la necessità di rafforzare la partecipazione degli enti locali e regionali sulla base di un programma elaborato congiuntamente alla Commissione europea, al Consiglio e alle autorità nazionali responsabili in materia di sport, persone con disabilità e attività sportive a queste destinate, che puntano alla loro integrazione nella pratica sportiva di massa. Gli enti locali e regionali sono in grado di avvicinare l'UE al livello locale, allo scopo di creare un collegamento con le iniziative promosse da club, scuole o genitori;

53.

riconosce l'esistenza, a livello locale e regionale in particolare, di esperienze e partenariati strutturati volti a promuovere lo sviluppo dello sport e della pratica sportiva per persone con disabilità. Auspica lo scambio di queste buone pratiche e si dichiara in grado di diffondere tali pratiche con il sostegno rispettivo delle istituzioni europee e delle parti direttamente interessate. Bisognerebbe incoraggiare la traduzione del materiale esistente, che costituisce di per sé un'importante sfida. Sarebbe opportuno prevedere un sistema di ricompense per premiare le "pratiche esemplari";

54.

è favorevole al sistema dei responsabili, a livello regionale, dello sviluppo dello sport per persone con disabilità, i quali potrebbero avviare gli scambi e l'applicazione delle buone pratiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nonché fungere da collegamento tra le politiche europee e le realtà regionali. La promozione e lo sviluppo di progetti europei per lo scambio di buone pratiche consentiranno di applicare soluzioni valide a problemi comuni, e di conoscere le necessità di altre regioni e altri paesi.

Conclusioni aggiuntive

55.

prende atto delle prime iniziative volte a promuovere la Settimana europea dello sport e sottolinea la necessità che in tale occasione siano previste discipline sportive destinate specificamente ai portatori di disabilità e che questi siano integrati in attività sportive di massa. Insiste perché ogni anno sia indetta anche una Giornata europea dello sport per persone con disabilità;

56.

constata che mancano informazioni regionali comparabili in questo settore e chiede che sia avviato un processo di raccolta di dati affidabili. A tale fine sarebbe opportuno, ad esempio, commissionare un'indagine di Eurobarometro dedicata espressamente allo sport per persone con disabilità o almeno inserire domande più specifiche su questo tema nelle prossime indagini di Eurobarometro sullo sport e/o l'handicap;

57.

incoraggia vivamente la costituzione di un apposito gruppo di esperti UE che riconosca la missione specifica di questo settore ed esamini i contributi provenienti da un ampio ventaglio di operatori del settore. Il gruppo di esperti potrebbe avviare le seguenti azioni:

sul piano semantico:

proporre una definizione comune di concetti come Handisport (per persone con disabilità fisiche o sensoriali), sport adattato (per persone con disabilità intellettive) e sport condiviso (per persone con e senza disabilità), al fine di facilitarne il riconoscimento;

sul piano tecnico:

individuare e raccogliere le esperienze regionali e locali più significative per incoraggiarne la modellizzazione e la diffusione;

fornire ai responsabili politici gli elementi tecnici indispensabili per la loro sensibilizzazione e permettere al CdR di essere all'altezza della sua ambizione di agire da facilitatore della mobilitazione in un campo in cui gli enti regionali e locali sono i primi attori.

Bruxelles, 29 novembre 2013.

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2010) 636 final.

(2)  COM(2011) 12 final.

(3)  COM(2007) 391 final.

(4)  http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c3/dual-career-guidelines-final.pdf.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/33


Parere del Comitato delle regioni — Aiuti di stato per la pesca e l'acquacoltura

2014/C 114/07

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore il riesame delle norme sugli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e la recente consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea nel quadro di questo riesame;

2.

sottolinea l'importanza di contestualizzare il riesame nel quadro (i) della riforma della politica comune della pesca (PCP), (ii) dei negoziati sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sugli altri Fondi strutturali e d'investimento (ESIF) e su altri programmi di finanziamento dell'UE pertinenti per la pesca e l'acquacoltura, e (iii) dell'agenda più ampia sulla modernizzazione degli aiuti di Stato portata avanti dalla DG Concorrenza;

3.

sostiene con forza le finalità più generali della riforma della PCP tesa a compiere passi avanti verso una pesca sostenibile, e accoglie favorevolmente l'accordo politico che è stato raggiunto su questo punto durante la presidenza irlandese del Consiglio dell'UE;

4.

ribadisce che la riforma dei regolamenti sugli aiuti di Stato per la pesca e l'acquacoltura deve essere intrapresa considerando che il principio sottostante fondamentale consiste nel sostenere e facilitare la realizzazione della riforma della PCP; analogamente, i negoziati sul FEAMP devono assicurare che questo fondo sia utilizzato per rispettare gli obiettivi della PCP;

5.

evidenzia che per sostenibilità del settore della pesca si intendono la vitalità e la durabilità a lungo termine degli stock ittici nelle acque dell'UE, oltre al futuro socioeconomico delle comunità di pescatori in tutta l'UE e che occorre quindi trovare un equilibrio nello sviluppo di queste due dimensioni;

6.

richiama l'attenzione sul paradosso cui l'UE è posta di fronte con, da un lato, una forte dipendenza dalle importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (circa il 60 % del consumo totale) per soddisfare le aspirazioni e la domanda dei consumatori nell'UE e, dall'altro, l'assoluta necessità di ritrovare e rispettare il rendimento massimo sostenibile degli stock ittici dell'UE per assicurare che tali stock siano ancora disponibili per le generazioni future; a questo proposito ricorda come le attività acquicole contribuiscano a fornire un prodotto equivalente a quello della pesca marittima, pur con modalità sostenibili e senza compromettere la conservazione degli stock ittici; inoltre l’acquacoltura garantisce livelli occupazionali elevati svolgendo la funzione di un vero e proprio ammortizzatore sociale nei periodi di crisi;

7.

sottolinea l'importanza di erogare gli aiuti in modo mirato ed efficiente, affinché le flotte artigianali, che costituiscono la maggioranza della flotte complessive dell'UE in termini di numeri, ricevano una quota degli aiuti erogati a titolo della PCP e del FEAMP che rispecchi questa loro prevalenza numerica e socioeconomica, a patto che operino secondo pratiche di pesca sostenibili;

8.

sottolinea che un utilizzo più sostenibile delle sovvenzioni pubbliche nel settore della pesca richiede una volontà politica forte e un'azione a tutti i livelli di governance nel quadro dell'UE, come dimostrato dall'incapacità delle riforme della PCP del 2002 di raggiungere gli obiettivi ambientali, sociali ed economici stabiliti (soltanto il 22 % degli stock ittici era al rendimento massimo sostenibile, il 35 % era sfruttato in modo eccessivo e il 43 % era sceso al di sotto del limite biologico di sicurezza; (fonte: studio del 2011 realizzato dall'IEEP per il Parlamento europeo);

9.

osserva che nella relazione speciale n. 12/2011 la Corte dei conti europea afferma che l'eccesso di capacità della flotta di pesca continua a rappresentare una delle ragioni principali del fallimento della PCP nell'assicurare un'attività di pesca sostenibile;

10.

riconosce che il raggiungimento dell'obiettivo della stabilità richiede cambiamenti strutturali e la diversificazione del settore della pesca, e sottolinea che le norme e le misure sugli aiuti di Stato devono facilitare questi cambiamenti, incentrandosi in particolare sul sostegno allo sviluppo dell'economia onshore (industria di trasformazione, acquacoltura sostenibile, mercati ittici locali, nuovi prodotti, catene di approvvigionamento locali, ecc.), di forme nuove e sostenibili di pesca nei mari e negli oceani che lambiscono l'Europa (sottolineando in particolare, il ruolo delle flotte dedite alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale, ma prestando anche un'attenzione speciale ai miglioramenti nella selettività, nell'efficienza energetica, ecc., degli altri segmenti della flotta che contribuiscono a fornire prodotti ittici nell'Unione europea, specialmente per il consumo umano) e di un'economia marina e acquicola più ampia. Gli aiuti di Stato non devono essere impiegati per appoggiare pratiche di pesca non sostenibili;

11.

riconosce il valore e l'importanza del settore della pesca per l'UE e, al tempo stesso, fa presente l'alta concentrazione di posti di lavoro in taluni territori e regioni d'Europa, oltre all'impatto che la ristrutturazione del settore della pesca esercita direttamente su queste comunità;

12.

ritiene che le pressioni sulle comunità rurali, costiere e di pescatori siano particolarmente acute nel quadro dell'attuale crisi socioeconomica cui l'Europa è posta di fronte, e questo significa che un sostegno mirato a livello territoriale è d'importanza cruciale per la prosperità e la vitalità nel lungo termine di queste comunità;

13.

osserva che il settore della pesca, come molti altri settori, è sovvenzionato e questa situazione rappresenta una sfida considerevole — in termini di eccessiva dipendenza dal finanziamento pubblico — e allo stesso tempo un'opportunità, in quanto dà alla Commissione europea, agli Stati membri e agli enti locali e regionali la capacità di utilizzare le risorse pubbliche per aprire un varco alle riforme cruciali in questo settore;

14.

ribadisce la necessità di impiegare tutte le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile e chiede che venga data assoluta priorità alla preparazione degli accordi di partenariato e dei futuri programmi operativi per gli ESIF per sostenere le comunità costiere e di pescatori, sullo sfondo di un quadro normativo modificato sugli aiuti di Stato che sia sensibile e reattivo alle esigenze economiche di queste comunità;

15.

chiede flessibilità nell'utilizzo degli ESIF per garantire che le risorse vengano destinate alle comunità rurali, costiere e di pescatori, ed esorta la Commissione europea a impegnarsi chiaramente nella revisione delle norme sugli aiuti di Stato per assicurare che tali norme consentano di fatto di raggiungere questo obiettivo invece di creare ostacoli;

16.

afferma che queste risorse, se mobilitate in modo efficace ed efficiente, forniscono l'opportunità di trasformare le industrie europee della pesca e dell'acquacultura, e contribuiscono a compiere passi avanti verso un settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile, oltre a sostenere le aspirazioni più ampie della strategia della crescita blu tese a rafforzare l'economia marina e acquicola e i suoi legami con l'economia terrestre, in particolare accrescendo il valore del pescato attraverso lo sviluppo dell'economia onshore, dei mercati locali, dei prodotti innovativi e della consapevolezza del consumatore (in particolare in relazione a tematiche quali filiera corta, stagionalità, tipicità del prodotto, ecc.);

17.

esorta la Commissione europea, gli Stati membri e altre autorità pubbliche di tutta l'Europa a cogliere questa opportunità e a utilizzare gli anni 2014-2020 come il periodo in cui portare avanti un reale cambiamento;

18.

rileva che il regolamento de minimis e quello di esenzione per categoria non rappresentano il quadro completo delle sovvenzioni per il settore della pesca e dell'acquacoltura, in quanto gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi di aiuto notificati (richiedendone l'approvazione preventiva alla Commissione europea);

19.

fa presente che il settore della pesca beneficia anche di esenzioni dalle accise sui carburanti, che forniscono un vantaggio diretto — in termini di costi di esercizio dei pescherecci — che nell'UE è stimato pari a circa 1,5 miliardi di euro l'anno; inoltre anche gli aiuti de minimis offrono la possibilità di concedere alle navi sovvenzioni per il carburante;

20.

richiama l'attenzione su uno studio commissionato nel 2009 dalla DG Affari marittimi e pesca, secondo le cui stime circa 718 milioni di euro sarebbero disponibili in base al regolamento sugli aiuti de minimis, sebbene i dati reali sugli aiuti de minimis siano difficili da ottenere a causa della mancanza di un monitoraggio efficiente a livello dell'UE; si stima che altri 8 milioni di euro l'anno vengano concessi in base al regolamento di esenzione per categoria;

21.

rileva che lo studio del 2009 per la DG Affari marittimi e pesca ha anche evidenziato una serie di rischi nell'attuazione del regolamento de minimis, tra cui: (i) il potenziale effetto negativo sull'utilizzo del Fondo europeo per la pesca (FEP) negli Stati membri in cui è stata data la priorità al sostegno de minimis, (ii) il potenziale effetto distorsivo della variabilità nell'utilizzo degli aiuti de minimis da parte di Stati membri differenti, e (iii) il rischio che gli aiuti de minimis vengano utilizzati per mantenere in attività navi andando contro gli obiettivi più vasti della riforma tesi a ridurre le dimensioni e la grandezza della flotta di pesca;

22.

accoglie con favore la trasparenza introdotta negli aiuti de minimis con l'inclusione di questi dati nella relazione annuale degli Stati membri sugli aiuti di Stato, che costituisce un importante elemento per garantire la trasparenza dell'intero regime;

23.

riconosce che la Commissione europea deve trovare un equilibro nei suoi sforzi tesi a ridurre la burocrazia e a snellire gli obblighi di monitoraggio e, al tempo stesso, a garantire una trasparenza e un controllo sufficienti, e ribadisce che le finalità più generali delle riforme della PCP — forniscono una giustificazione sufficiente per un monitoraggio più energico e trasparente dell'utilizzo degli aiuti di Stato in questo settore;

24.

riconosce che da più parti è stato chiesto di aumentare le attuali soglie degli aiuti de minimis (30 000 euro a impresa nell'arco di tre esercizi finanziari) per dare maggiore flessibilità agli enti locali e regionali nel sostenere gli interventi a livello territoriale, che è considerato particolarmente importante vista l'alta concentrazione di attività di pesca in certe regioni e comunità; riconosce altresì che in qualsiasi revisione delle attuali soglie degli aiuti de minimis si dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rispettare la concorrenza e il mercato unico;

25.

afferma tuttavia che esiste il rischio che l'aumento delle soglie de minimis possa fornire ulteriori opportunità per appoggiare pratiche di pesca non sostenibili, compromettendo di conseguenza la finalità più generale delle riforme della PCP che consiste nel realizzare una pesca sostenibile nell'UE, anche se è possibile prevenire questo rischio in casi specifici e di portata nazionale in cui la mancata sostenibilità è dovuta a cause estranee al settore produttivo o estrattivo;

26.

esorta pertanto la Commissione europea a fornire, nella valutazione d'impatto per i regolamenti riveduti e nel quadro della sua valutazione delle risposte pervenute in rapporto alla consultazione, un'analisi dettagliata dell'impatto potenziale — in termini di realizzazione delle riforme più ampie della PCP — (i) del mantenimento delle attuali soglie de minimis per il settore, (ii) dell'aumento delle soglie de minimis e (iii) della riduzione o completa abolizione delle soglie de minimis;

27.

sostiene che questa valutazione d'impatto dovrebbe anche considerare la funzione svolta dalle misure di aiuto de minimis nel quadro del pacchetto più ampio di interventi pubblici nel settore, in particolare in quale modo tali aiuti affrontano le "lacune del sistema" che non possono essere colmate dal nuovo FEAMP, dal regolamento generale di esenzione per categoria per il settore della pesca e dell'acquacoltura e dai regimi di aiuto notificati per questo settore;

28.

sottolinea la necessità che nel periodo 2014-2020 il FEAMP sia utilizzato in modo più efficiente di quanto fatto sinora con il FEP, visto che il FEAMP è un meccanismo di finanziamento cruciale attraverso il quale il sostegno può essere destinato ai settori della pesca e dell'acquacoltura per il raggiungimento delle finalità più generali delle riforme della PCP;

29.

reputa che valga la pena sondare la possibilità di spostare il sostegno per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dai regolamenti de minimis e di esenzione per categoria settoriali ai regolamenti de minimis e di esenzione per categoria generali;

30.

sostiene che questo spostamento risponde alla logica sottesa all'obiettivo della Commissione europea di creare un settore della pesca e dell'acquacoltura più commercializzato e più incentrato sull'attività imprenditoriale, nonché di sondare i modi per accrescere il valore dei prodotti della pesca attraverso lo sviluppo delle catene di approvvigionamento, della più ampia economia onshore e di approcci nuovi e innovativi;

31.

osserva che lo spostamento del sostegno per le attività onshore del settore della trasformazione della pesca e di quello dell'acquacoltura sostenibile all'interno del regolamento de minimis generale permetterebbe a queste misure di beneficiare delle soglie d'intervento più alte stabilite da quel regolamento (attualmente, 200 000 euro), contribuendo così a superare gli ostacoli agli investimenti nell'economia onshore e a raggiungere l'obiettivo perseguito di massimizzare il potenziale "valore aggiunto" per le comunità locali di pescatori;

32.

esorta la Commissione europea a prendere in considerazione questo aspetto nel riesame dei regolamenti sugli aiuti di Stato per la pesca e l'acquacoltura, in particolare valutando — da un lato — i vantaggi economici potenziali che tale approccio potrebbe avere per l'economia onshore e le comunità di pescatori e — dall'altro — in quale misura tale cambiamento potrebbe portare a "conseguenze indesiderate", come un aumento delle pratiche di pesca non sostenibili;

33.

invita la Commissione europea a rivedere l'elenco delle misure di aiuto contenute nel regolamento di esenzione per categoria per assicurare che tali misure siano in linea con la riforma della politica comune della pesca, oltre che per garantire che non esista alcuna possibilità attraverso alcun regolamento sugli aiuti di Stato (né attraverso il FEAMP) di appoggiare pratiche di pesca non sostenibili;

34.

mette l'accento sul campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria che sostiene un ventaglio di misure idroambientali e di conservazione, ed esorta la Commissione europea a mantenere e allargare tale campo di applicazione per consentire investimenti che proteggano, conservino e rafforzino l'ambiente marino e acquicolo, compreso il sostegno per la ricerca marina/acquicola, la raccolta di dati, il sostegno al settore nei casi specifici e di portata nazionale in cui la mancata sostenibilità sia dovuta a cause esterne al settore produttivo o estrattivo, ecc.;

35.

esorta gli Stati membri, gli enti locali e regionali e altri parti interessate a considerare con creatività le opportunità offerte da questi regolamenti (e dal FEAMP), per assicurare che vengano ottimizzate tutte le misure che rafforzano la sostenibilità del settore della pesca, dell'acquacoltura, dell'ambiente marino e delle comunità costiere.

Bruxelles, 29 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/37


Parere del Comitato delle regioni — Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE

2014/C 114/08

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie positivamente la comunicazione della Commissione europea Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE, sottolineando che la produzione acquicola dovrebbe essere considerata strategica (al pari delle altre produzioni del settore primario) per rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e dei territori;

2.

ribadisce l'importanza della crescita blu e l'assoluta necessità di una strategia a livello europeo a favore di uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura al fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali e di aumento della produttività del settore, in linea con la strategia "Europa 2020" per il rilancio dell'economia nell'UE;

3.

esorta a far sì che un obiettivo fondamentale degli orientamenti sia la riduzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, tramite un approccio basato sulla governance multilivello;

4.

ricorda che ha sostenuto la causa dell'acquacoltura in una serie di pareri adottati in precedenza, chiedendo che questa politica sia riconosciuta in quanto tale e che sia finanziata e promossa adeguatamente per poter divenire un'alternativa forte alla pesca tradizionale. Per questo il Comitato dovrebbe essere riconosciuto come un partner fondamentale per la promozione di questa politica;

5.

porta all'attenzione le stime della FAO secondo cui attualmente il 47 % di tutto il pesce destinato al consumo umano proviene dall'acquacoltura e deplora il fatto che la produzione acquicola dell'UE rappresenti soltanto il 2,3 % in termini di volume e il 4 % in termini di valore su scala mondiale (1);

6.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'Europa, che era leader nella produzione di pesce di allevamento, abbia ora bisogno di importare oltre il 60 % di prodotti acquicoli, pur essendo perfettamente in grado di produrre questo cibo nel territorio dell'Unione, offrendo posti di lavoro ai suoi cittadini e rispettando gli standard più elevati;

7.

riconosce la necessità di sviluppare le potenzialità dell'acquacoltura trasformando questo settore in stagnazione in un comparto economico florido;

8.

plaude alla riconosciuta necessità di ridurre il divario tra il volume di prodotti ittici consumati nel mercato UE e il volume di cattura prodotto dalle attività di pesca nell'UE e al riconoscimento del ruolo che il settore dell'acquacoltura deve avere nel raggiungere questo obiettivo;

9.

sottolinea che la sostenibilità dello sviluppo è diventata, in ambito europeo, il presupposto imprescindibile di ogni percorso di crescita socio-economica, su cui convergere, settore per settore, impegno politico e risorse;

10.

ritiene che la sostenibilità dello sviluppo dell'acquacoltura assuma significato strategico, tenuto conto dell'interesse diretto di tutte le regioni e comunità locali (anche di quelle non marittime) e dell'interdipendenza tra politiche ambientali, qualità delle acque (marittime ed interne) e performance economica del comparto;

11.

ricorda che l'acquacoltura europea non costituisce un settore uniforme, bensì è caratterizzata da una serie eterogenea di tecniche di allevamento, tra cui sistemi a circuito chiuso e a circuito aperto, estensivi o intensivi, che essa si svolge sulla terraferma, in laghi, stagni, valli o vasche, in prossimità della costa o in mare aperto, e abbraccia l'allevamento di pesci d'acqua dolce e salata e di crostacei, estendendosi dalle acque fredde della Scandinavia a quelle temperate dei mari dell'Europa meridionale. Ma, indipendentemente da queste differenze, l'acquacoltura europea ha bisogno di essere sostenuta per diventare un settore economico competitivo e di valore nonché una fonte di occupazione, di know-how e di orgoglio a livello locale;

12.

riconosce la necessità di una campagna di comunicazione che valorizzi tale ricchezza e diversità e propone una maggiore trasparenza anche nelle etichettature dei prodotti di acquacoltura che permetta di distinguere tra i prodotti provenienti da allevamenti intensivi e quelli provenienti da allevamenti che rispettino maggiormente le condizioni naturali (ad es. vasche in mare, ecc.);

13.

esprime l'idea che l'UE debba assumere un ruolo guida nello sviluppo di metodi di piscicoltura ecologici e sostenibili, aprendo la strada alla "rivoluzione blu" grazie all'utilizzo di tecnologie e sistemi innovativi di produzione, alimentazione, schiusa delle uova e raccolta dei pesci, sviluppati all'interno dell'Unione;

14.

condivide la preoccupazione in ordine alla stazionarietà della produzione acquicola dell'UE, che continua a non beneficiare a sufficienza del vantaggio competitivo rappresentato dall'elevata qualità e sicurezza igienico — alimentare dei prodotti ittici europei;

15.

raccomanda che l'UE mantenga al massimo livello i controlli a garanzia anche dei prodotti di acquacoltura importati, che spesso sono la materia prima per successive lavorazioni da parte delle aziende europee, e assicuri un quadro standardizzato di condizioni igienico-sanitarie, lavorative e ambientali sia per i prodotti importati che per quelli provenienti dall'UE;

16.

richiama l'attenzione sulle positive ricadute economico-sociali che possono derivare da una crescita prolungata nel tempo del comparto acquicolo (e delle filiere produttive ad esso collegate), tenuto conto della possibilità di soddisfare quote crescenti di domanda interna oggi coperte da importazioni e di innescare processi di crescita occupazionale nell'Unione europea;

17.

plaude all'impegno che la Commissione sta dimostrando per innescare un processo di cooperazione volontaria che vede coinvolti gli Stati membri nella stesura di piani strategici nazionali pluriennali, tuttavia raccomanda che l'elaborazione di indicatori volti a misurare i progressi non comporti un eccessivo aggravio degli oneri burocratici di imprese e amministrazioni locali;

18.

lamenta l'assenza di richiami al ruolo che le autorità locali e regionali possono avere nel favorire lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, ad esempio favorendo la conoscenza dei prodotti di acquacoltura con programmi di informazione nelle scuole e promuovendo il consumo di prodotti locali e stagionali (filiera corta);

19.

raccomanda che l'apporto delle regioni, che in alcuni Stati membri hanno competenze in materia di sviluppo economico, possa essere valorizzato nell'ambito del Consiglio consultivo per l'acquacoltura di cui si è proposta la creazione;

20.

condivide l'importanza che può avere, per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, il rispetto della normativa UE in materia ambientale, di salute pubblica, di protezione dei consumatori e di sostenibilità ambientale, sulla base della quale devono essere coerentemente progettati gli obiettivi comuni dei piani strategici nazionali pluriennali;

21.

approva altresì l'esigenza di favorire massimamente l'applicazione della legislazione europea in materia ambientale senza imposizione di oneri inutili a carico degli operatori di filiera; in tal senso potrà risultare decisivo il know-how dei produttori stessi, delle autorità locali e regionali nell'ambito del consiglio consultivo per l'acquacoltura;

22.

sottolinea l'importanza che hanno avuto le consultazioni con le parti interessate ed auspica che dette consultazioni possano essere riproposte entro la fine del 2017 in occasione della prevista valutazione intermedia dei piani nazionali;

23.

condivide le sfide prioritarie individuate dalla Commissione e i corrispondenti orientamenti, incentrati sulla necessità di: a) ridurre gli oneri amministrativi; b) facilitare l'accesso allo spazio e all'acqua; c) accrescere la competitività del settore; e d) contribuire a garantire condizioni di parità sfruttando i vantaggi competitivi offerti dall'acquacoltura dell'UE;

24.

ricorda che oltre il 90 % delle attività di acquacoltura sono condotte da piccole e medie imprese, la cui redditività globale e il cui sviluppo sostenibile dipendono dalla trasparenza, da procedure amministrative efficienti e dalla prevedibilità. Senza un quadro chiaro, gli operatori economici non sono infatti in grado di compiere scelte informate per investire e ampliare le loro attività, creando posti di lavoro e accrescendo la produzione.

Semplificare le procedure amministrative

25.

deplora il fatto che le barriere alla creazione di nuove imprese di acquacoltura, già individuate nella comunicazione del 2002 e nel relativo parere del CdR, non soltanto permangono tuttora, bensì ostacolano ancor più l'accesso a questa attività commerciale. La sconfortante durata media di 2-3 anni della procedura richiesta per creare una nuova impresa di acquacoltura (rispetto ai soli 6 mesi necessari in Norvegia, produttore europeo leader in questo settore) scoraggia numerosi imprenditori potenziali e pone l'insieme dell'UE in una posizione di svantaggio nei confronti dei suoi concorrenti a livello mondiale. Una legislazione che possa ridurre i tempi medi e le differenze tra i vari Stati membri sembra sempre più necessaria;

26.

invita la Commissione a tenere conto, nei suoi orientamenti strategici, del rendimento massimo sostenibile;

27.

condivide l'opportunità che la Commissione, sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, lavori con le autorità competenti per identificare buone pratiche e conseguire margini di miglioramento in termini di efficienza amministrativa; inoltre, tale analisi dovrebbe essere applicata anche ai procedimenti relativi all'erogazione dei contributi comunitari a favore delle imprese acquicole;

28.

ricorda che, in Europa, il rilascio delle licenze per gli allevamenti ittici e il sostegno alle piccole e medie imprese acquicole attive sul territorio è spesso di competenza degli enti locali e regionali. Di fronte a leggi di tutela ambientale severe, alla pressione delle ONG ambientaliste e dell'industria del turismo, da un lato, e al declino economico della pesca tradizionale e all'aumento della disoccupazione, dall'altro, gli enti locali e regionali potrebbero soltanto trarre benefici da orientamenti chiari per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea;

29.

evidenzia come, anche in tema di promozione di buone prassi amministrative, le autorità locali e regionali possano dare un contributo importante, a partire dalla messa a disposizione delle informazioni che gli Stati membri sono chiamati a raccogliere entro la fine del 2013.

Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura grazie a una pianificazione coordinata dello spazio

30.

evidenzia come l'acquacoltura appaia tendenzialmente più vulnerabile della pesca sotto i profili dell'inquinamento e che risulti importante incoraggiare gli Stati membri a predisporre "mappe di rischio" e "mappe di impatto" aventi per oggetto le aree interne, il mare territoriale e la fascia costiera; tali mappe potrebbero essere comunicate all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dovrebbero contenere informazioni a proposito di infrastrutture e funzioni d'uso aventi impatto potenziale sulla qualità delle acque, misure di mitigazione in atto, campagne di monitoraggio, nuovi grandi progetti, ecc.;

31.

riconosce che il settore acquicolo trarrebbe benefici dalla pianificazione coordinata dello spazio, che è indispensabile anche in ambito marittimo per ridurre i conflitti tra funzioni d'uso che si sovrappongono, per aumentare la sostenibilità delle stesse, ridurre l'incertezza, facilitare gli investimenti ed accelerare lo sviluppo delle imprese acquicole;

32.

consiglia di sfruttare al massimo la possibilità di coinvolgere i GAC (i Gruppi di Azione Costieri) nella fase di pianificazione territoriale. Questi gruppi, infatti, possono permettere di coinvolgere il territorio nella programmazione e nella gestione delle risorse, facendosi portavoce di un largo numero di stakeholder territoriali;

33.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra acquacoltura e pesca, il cui sviluppo sinergico si traduce in effetti benefici sulle imprese e sulle comunità costiere e insulari, tenuto conto che le unità lavorative in uscita dalla pesca potrebbero essere assorbite da un comparto acquicolo in crescita; inoltre, anche la cooperazione tra l'acquacoltura e le attività di lavorazione e commerciali, se sviluppata in modo sinergico, può generare un valore aggiunto per i prodotti dell'acquacoltura;

34.

invita la Commissione a richiedere agli Stati membri, in sede di stesura dei piani strategici pluriennali nazionali, un approfondimento sugli impatti subiti dalle imprese acquicole che operano nella fascia costiera, sui criteri di mitigazione degli impatti, sulle misure di compensazione di cui possono beneficiare le imprese medesime;

35.

condivide l'importanza che può avere l'identificazione delle zone più consone all'acquacoltura d'acqua dolce, auspicando che tra le buone pratiche nazionali da identificarsi da parte degli Stati membri ve ne siano alcune aventi per oggetto l'acquacoltura d'acqua dolce;

36.

concorda sulla possibilità di ridurre il carico amministrativo per gli imprenditori valutando nell'ambito del processo di pianificazione spaziale il tema degli impatti ambientali delle imprese acquicole;

37.

auspica che all'interno degli orientamenti strategici possa essere introdotto un richiamo all'importanza che può assumere, nell'ambito della pianificazione coordinata della fascia costiera, la valorizzazione degli ambienti di acqua salmastra (valli e lagune), i quali possono contribuire in modo significativo alla tenuta socio-economica in periodo di crisi oltre che all'aumento della produzione acquicola dell'UE.

Promuovere la competitività dell'acquacoltura nell'UE

38.

condivide la valutazione in ordine agli impatti positivi che potranno derivare alle imprese acquicole da un'organizzazione di mercato più efficiente e da organizzazioni di produttori più strutturate;

39.

invita la Commissione a continuare la consultazione diretta con le organizzazioni di produttori operanti nel comparto acquicolo volta ad evidenziare i maggiori ostacoli allo sviluppo incontrati dalle organizzazioni stesse ed i meccanismi risolutivi eventualmente intervenuti;

40.

riconosce nei piani di produzione e di commercializzazione, predisposti dalle organizzazioni dei produttori, gli strumenti elettivi per migliorare la competitività delle imprese acquicole (unitamente agli accordi di filiera, agli accordi interprofessionali ed alle politiche di marchio) e per dare risposte efficaci alle crescenti aspettative dei consumatori riguardo alla qualità e alla diversità dei prodotti alimentari;

41.

sottolinea il ruolo che le autorità locali e regionali e le loro agenzie (operanti nella ricerca e nella sperimentazione) possono avere sia nel favorire una ricerca orientata al mercato, l'innovazione ed il trasferimento di conoscenze, sia nell'affiancare gli Stati membri nella promozione e nella realizzazione delle sinergie tra i vari programmi di ricerca nazionali;

42.

incoraggia la Commissione a mantenere una forte attenzione sul gravissimo problema per l'acquacoltura estensiva e per la biodiversità rappresentato dall'impatto degli uccelli ittiofagi e di altre specie animali ittiofaghe (ad es. la lontra comune), nonché a valutare l'efficacia delle disposizioni derogatorie eventualmente assunte dagli Stati membri in applicazione delle direttive relative alla conservazione degli uccelli e degli habitat naturali; inoltre, si dovrebbe valutare immediatamente se la rigorosa protezione di specie animali "problematiche" e ittiofaghe in specifiche regioni appaia ancora conforme alle normative UE, per poter giustificare facilmente, sulla base delle classificazioni modificate, le necessarie deroghe introdotte dagli Stati membri;

43.

valuta molto opportuno il sostegno e lo sviluppo di programmi di istruzione e formazione professionale adeguati alle esigenze di mercato dell'acquacoltura da parte degli Stati membri e degli enti locali e regionali, i quali dovrebbero essere chiamati a fornire elementi conoscitivi sull'attuale offerta e sulle linee di sviluppo perseguite;

44.

ritiene, per quanto concerne il trasferimento delle conoscenze, delle buone pratiche e delle innovazioni, che la Commissione possa agire sia procedendo all'istituzione del previsto osservatorio europeo dei mercati, sia incoraggiando gli Stati membri a indirizzare i futuri Programmi Operativi verso un più diffuso sostegno delle imprese acquicole (in particolare quelle collettive) che realizzano progetti di trasferimento di conoscenze ed innovazione.

Promuovere condizioni di parità per gli operatori dell'UE sfruttandone i vantaggi concorrenziali

45.

riconosce la necessità che i consumatori siano puntualmente informati sulla qualità di tutti i prodotti dell'acquacoltura, europea e non; una corretta informazione non può che rafforzare la competitività del settore;

46.

ritiene opportuno, in materia di etichettatura e di regimi facoltativi di certificazione, che i piani strategici nazionali pluriennali forniscano un quadro aggiornato ed una valutazione complessiva sullo stato dell'arte, oltre a promuovere l'uniformità a livello UE;

47.

auspica che, nell'ambito degli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE, possa essere sottolineato il ruolo che le Organizzazioni dei produttori OO.PP. ed i Gruppi di Azione Costiera (GAC) possono avere nella promozione integrata delle produzioni acquicole e dei territori ove dette produzioni vengono realizzate, obiettivi per i quali le regioni possono concorrere concretamente;

48.

ritiene, in materia di tracciabilità dei prodotti e di filiere alimentari brevi, che Stati membri e regioni debbano valutare le esperienze positive maturate dal settore agricolo e favorirne l'applicazione alle imprese acquicole al fine di accrescere la competitività delle stesse;

49.

reputa che i piani di gestione locali della pesca debbano essere considerati anche sotto il profilo delle sinergie con il comparto acquicolo, tenuto conto che essi affrontano temi quali aree nursery, stagionalità delle produzioni, rifornimento dei mercati, unità lavorative in uscita dal settore della pesca, ecc.;

50.

sottolinea l'importanza di dedicare la massima attenzione al contributo che la domanda di prodotti biologici, in continua crescita, può dare in termini di crescita del comparto;

51.

condivide la ripartizione degli obiettivi (Stati membri; Commissione; Consiglio consultivo per l'acquacoltura); nell'obiettivo per gli Stati membri ritiene possa essere inserita anche la valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati che danno vita ai GAC (Gruppi di Azione Costiera), soggetti che possono contribuire allo sviluppo sostenibile del comparto acquicolo.

Una nuova governance per sostenere l'acquacoltura nell'UE

52.

esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione ha tenuto conto della raccomandazione del CdR (formulata nel parere CdR20/2003) di istituire un comitato consultivo specifico per l'acquacoltura con il compito di fornire elementi oggettivi ai responsabili decisionali. Inoltre ricorda che il Comitato "si offre come forum di diffusione e come garante della partecipazione del pubblico e della sua informazione sugli aspetti legati all'acquacoltura, per contribuire [...] a migliorare la governance del settore acquicolo" (2).

Bruxelles, 29 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Facts and Figures on the Common Fisheries Policy 2012 (Fatti e cifre sulla politica comune della pesca 2012).

(2)  GU C 141 del 29.5.2010, pagg. 37–44.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/42


Parere del Comitato delle regioni — Ricercatori, studenti, volontari e altre categorie di cittadini di paesi terzi

2014/C 114/09

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro di riferimento

1.

rileva che il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo dell'Unione europea nella politica relativa all'immigrazione di cittadini di paesi terzi puntando ad una gestione efficiente dei flussi migratori, alla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e alla prevenzione dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. A questo fine, il Trattato stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di ingresso, di soggiorno e di libera circolazione all'interno dell'UE, e fissano norme per il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, comprese misure in materia di ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Trattato afferma espressamente che l'UE può stabilire misure volte a sostenere gli Stati membri, ma che non è prevista l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari di questi ultimi;

2.

constata che rimane di competenza degli Stati membri stabilire il numero di immigrati provenienti da paesi terzi ammessi nel loro territorio a fini di lavoro. Nella maggior parte degli Stati membri spetta essenzialmente alle autorità nazionali anche l'integrazione degli immigrati. Eppure, in ambiti quali l'istruzione, la sanità, l'alloggio e il mercato del lavoro, è principalmente compito degli enti locali e regionali attuare le politiche di integrazione;

3.

rammenta che il programma di Stoccolma, che definisce le priorità dell'Unione nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza per il periodo 2010-2014, riconosce il contributo positivo che dei flussi migratori ben gestiti possono arrecare alla costruzione di una società giusta ed inclusiva e di un'economia competitiva, e sottolinea quanto sia importante l'efficace integrazione sociale, economica e culturale degli immigrati regolari per garantire gli effetti positivi della migrazione sia per i migranti stessi che per le società ospitanti;

4.

ricorda che la rinnovata Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vede nell'immigrazione un contributo positivo allo sviluppo dell'UE e propone misure per migliorare tale integrazione. La Commissione europea concepisce l'integrazione come un processo evolutivo, che comporta una responsabilità comune da parte dei diversi livelli di governance e richiede sforzi continui in funzione dei cambiamenti, nonché la collaborazione costante dei diretti interessati;

5.

ritiene che una delle sfide che deve affrontare l'Europa oggi sia quella dell'invecchiamento demografico che, associata alla recente crisi economica mondiale, si traduce in una carenza di risorse umane qualificate e ha come conseguenza diretta la diminuzione del dinamismo economico europeo, della competitività, della creatività e dell'innovazione. In questo contesto, l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, partecipazione a programmi di scambio e collocamento alla pari contribuisce a soddisfare il fabbisogno di capitale umano;

6.

osserva che i paesi europei presentano carenze di forza lavoro e posti vacanti in vari settori, cui non possono sopperire con lavoratori in possesso di adeguate qualifiche provenienti dal loro interno o da altri Stati membri dell'UE, soprattutto in determinati settori quali la sanità, le scienze e le tecnologie;

7.

ricorda che il rafforzamento del capitale umano rappresenta un chiaro obiettivo politico della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'UE;

8.

costata che la direttiva 2005/71/CE prevede una procedura accelerata per l’ammissione di ricercatori di paesi terzi che abbiano sottoscritto una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato dallo Stato membro. La convenzione di accoglienza certifica che esiste un progetto di ricerca in debita forma e che il ricercatore possiede le competenze scientifiche necessarie per completarlo e dispone di risorse e di un'assicurazione sanitaria sufficienti. Inoltre, i ricercatori possono, nell'ambito del progetto di ricerca, soggiornare in un altro Stato membro e svolgere attività di insegnamento in base alle condizioni previste dalla legislazione nazionale;

9.

constata che la direttiva 2014/114/CE istituisce disposizioni vincolanti per l'ammissione di studenti provenienti da paesi terzi, mentre l'applicazione della direttiva ad alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti viene lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli studenti che soddisfano i requisiti di ammissione previsti hanno diritto a un permesso di soggiorno, dispongono di determinati diritti in materia di lavoro e possono circolare da uno Stato membro all'altro per i loro studi;

10.

constata che non esiste alcuna direttiva per l'ammissione di tirocinanti retribuiti e collocamento alla pari, e che non tutti gli Stati membri dispongono di un quadro giuridico unico o coerente che disciplini l'attività di queste categorie. Inoltre, la grande maggioranza di loro non ha adottato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro domestico, che entrerà in vigore nel settembre 2013;

11.

osserva che il presente parere si inserisce nel quadro tracciato dai precedenti lavori del CdR sull'argomento e intende fornire il punto di vista del CdR sulle modalità di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio europeo a fini di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari. Contiene inoltre proposte per una partecipazione più attiva degli enti locali e regionali e per un'applicazione efficace della direttiva.

Principi fondamentali

12.

ritiene che le politiche per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi debbano essere in armonia con i valori europei fondamentali, come il rispetto dei diritti umani e della diversità, la lotta contro la discriminazione, la promozione delle pari opportunità e della tolleranza. Inoltre tali politiche devono essere conformi alle politiche fondamentali dell'UE in materia di coesione, occupazione, sviluppo, relazioni esterne, nonché di libertà, sicurezza e giustizia;

13.

ritiene che l'applicazione del principio della parità di trattamento influisca in modo significativo sulla qualità dei sistemi democratici e costituisca una conquista fondamentale e un elemento insostituibile della cultura dell'UE.

Metodo

14.

ritiene che il metodo più adatto per conseguire risultati ottimali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini dei paesi terzi sia quello della governance multilivello. Un simile approccio dovrà essere conforme al principio di sussidiarietà, che regola la cooperazione tra l'UE, gli Stati membri e gli enti regionali e locali;

15.

è dell'avviso che per ottenere risultati concreti, ogni iniziativa nel campo dell'immigrazione dovrà basarsi su strategie, obiettivi e impegni condivisi con i paesi terzi. Gli sforzi per migliorare l'attrattiva dell'UE e renderla più accessibile ai cittadini dei paesi terzi dovranno avvenire all'insegna del dialogo tra l'UE e i paesi terzi e in base agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE e della sua politica in materia di migrazioni dall'esterno, quali vengono definiti nel rinnovato approccio globale alla migrazione e alla mobilità.

Migliorare il quadro normativo e rimediare alle carenze

16.

ritiene che si debba rimediare alle carenze esistenti nel quadro normativo onde incoraggiare la mobilità di ricercatori e studenti dei paesi terzi verso l'UE. L'aumento dei flussi migratori di capitale umano altamente qualificato proveniente da paesi terzi contribuirà a soddisfare i bisogni dell'Unione;

17.

sostiene la proposta di direttiva della Commissione europea (COM(2013) 151 final) per il miglioramento del quadro applicabile ai cittadini dei paesi terzi che intendono recarsi e soggiornare nell'UE per un periodo superiore ai tre mesi a fini di ricerca e studio e per fare esperienza e/o partecipare a diverse attività nell'intento di migliorare le loro competenze e capacità, tra l'altro in qualità di ricercatori, studenti, volontari, tirocinanti retribuiti o non retribuiti o nel quadro di un collocamento alla pari;

18.

sostiene lo sforzo compiuto dall'UE per continuare a essere un polo d'attrazione per studenti e ricercatori. L'Unione dispone di un notevole potenziale di competenze e infrastrutture per lo sviluppo di centri internazionali di eccellenza in vari campi di ricerca e discipline scientifiche. Tuttavia, affinché l'UE rimanga competitiva sul piano internazionale, occorre che gli Stati membri sviluppino la cooperazione economica e scientifica tra di loro e che, parallelamente, adottino programmi e obiettivi comuni. Inoltre, poiché altre regioni del mondo esercitano un richiamo sempre maggiore su studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati dei paesi terzi, l'UE dovrà intervenire efficacemente e direttamente per colmare le lacune che limitano il potere di attrazione dell'Europa nei confronti di queste categorie;

19.

ritiene che la direttiva sia lo strumento legislativo più appropriato per rimediare alle carenze del regime esistente nonché per assicurare un quadro normativo coerente, in quanto consente di adottare norme comuni vincolanti per quanto riguarda le condizioni di ammissione, le procedure e le autorizzazioni ma, al tempo stesso, lascia agli Stati membri il margine di flessibilità necessario per la loro applicazione;

20.

si rammarica che la Commissione europea non parli esplicitamente dell'adozione di un modello "dal basso" e che la "valutazione d'impatto" condotta non tenga conto delle specifiche conseguenze che avrà la politica di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi a livello locale e regionale;

21.

accoglie con favore l'istituzione di un quadro comune per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi esaminate. Per attirare efficacemente gli immigrati di talento, occorre un sistema basato su condizioni e requisiti di ammissione comuni e semplificati;

22.

riconosce che per aumentare l'attrattività e l'accessibilità dell'UE per i cittadini dei paesi terzi occorre creare un quadro normativo trasparente e coordinato in materia di condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. La legislazione dell'UE deve trattare i seguenti aspetti: condizioni di ingresso e di soggiorno, visti e permessi di soggiorno di lunga durata, diritti dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in un paese dell'UE, disposizioni che ne disciplinano la mobilità all'interno dell'UE;

23.

esprime soddisfazione per l'applicazione delle disposizioni comuni della direttiva ai tirocinanti retribuiti e alle persone collocate alla pari, e ritiene che tale regime giuridico fornirà a questi due gruppi le garanzie necessarie per l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi interessati;

24.

sostiene l'istituzione di garanzie procedurali in riferimento al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione (articolo 29);

25.

giudica positivamente le disposizioni intese a rafforzare la mobilità all'interno dell'Unione per tutte le categorie interessate; vengono introdotte al tempo stesso norme più favorevoli per i beneficiari dei programmi UE per la mobilità quali Erasmus Mundus e Marie Curie (articolo 29);

26.

condivide la semplificazione delle procedure per ottenere il permesso di soggiorno e giudica positivamente l'obbligo, per gli Stati membri, di fornire informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno (articolo 30);

27.

condivide l'introduzione del principio di proporzionalità per fissare la tassa per l'esame delle domande (articolo 31);

28.

esprime soddisfazione per il fatto che viene riconosciuto a tutte le categorie il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato di accoglienza per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio (articolo 21, paragrafo 2);

29.

sostiene le disposizioni che conferiscono agli studenti il diritto di lavorare nel paese di accoglienza almeno 20 ore a settimana, consentono ai familiari dei ricercatori di accedere al mercato del lavoro e permettono, a chi completa gli studi, di rimanere in uno Stato membro per un massimo di 12 mesi complessivi per cercare lavoro;

30.

approva le disposizioni (articoli 32 e 33) finalizzate alla raccolta dei dati statistici necessari per stabilire il numero dei cittadini di paesi terzi ammessi in base alla nuova direttiva;

31.

ritiene importante il fatto che non vengano applicate ai ricercatori le limitazioni previste dalla direttiva 2011/98/CE sul permesso unico in materia di sicurezza sociale.

Proposte per realizzare gli obiettivi

32.

ritiene che per realizzare gli obiettivi della direttiva sia necessario un approccio globale, che abbia come scopo ultimo il rafforzamento della competitività dell'economia europea in un contesto internazionale. Gli sforzi volti ad attirare capitale umano dai paesi terzi non dovranno essere circoscritti alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di tali paesi, bensì estendersi, parallelamente, alle misure necessarie per la loro integrazione nelle società locali, che possono applicarsi a un vasto spettro di politiche, quali ad esempio l'istruzione, l'occupazione, la sanità pubblica e la coesione economica, sociale e territoriale;

33.

incoraggia gli Stati membri a fornire un quadro giuridico atto a garantire l'equo trattamento dei tirocinanti retribuiti e degli assistenti domestici (persone collocate alle pari), e li esorta ad adottare la Convenzione dell'OIL sulle lavoratrici e i lavoratori domestici;

34.

ritiene che l'applicazione della governance multilivello costituisca un presupposto sostanziale per una riuscita regolamentazione del regime di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio europeo. Il CdR richiama l'attenzione sul fatto che per un'applicazione efficace della politica intesa ad attirare immigrati di talento è necessario che gli enti locali e regionali partecipino attivamente alla promozione della mobilità delle categorie esaminate nella direttiva in oggetto. La determinazione delle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'UE e, di conseguenza, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri rappresentano un campo d'azione importante e di grande interesse per gli enti locali e regionali. Gli organismi regionali svolgono un ruolo determinante nel creare i presupposti più appropriati grazie ai quali i cittadini di paesi terzi possono accedere a informazioni e servizi riguardanti l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'alloggio ed altri servizi pubblici;

35.

reputa che oltre ad adottare un approccio europeo coerente sarà necessario procedere a un'adeguata analisi dei costi, che tenga conto del peso economico e degli oneri amministrativi che potrebbero derivare agli Stati membri e agli enti regionali e locali dall'applicazione delle nuove disposizioni. Il CdR ricorda che gli enti regionali e locali costituiscono l'anello di congiunzione che consente agli immigrati di sviluppare un rapporto saldo e costruttivo con la società di accoglienza. Questo ruolo può comportare costi aggiuntivi per le regioni e i comuni, che spesso sono chiamati a fronteggiare le sfide dell'integrazione — un compito particolarmente difficile, ma tanto più necessario in un clima di recessione economica e di grande austerità finanziaria.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell’Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell’Unione. Dovrebbe altresì contribuire all’approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell’Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell’Unione. Dovrebbe altresì contribuire all’approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi. Tale cooperazione, che coinvolge anche gli enti locali e gli attori della società civile, è essenziale per lo sviluppo e contribuisce ad agevole e strutturare , anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

Motivazione

Si veda il punto 34 del parere.

Emendamento 2

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È opportuno che le norme dell’Unione sull’immigrazione e i programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negli Stati membri previsti sulla base dell’autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l’elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell’Unione. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.

È opportuno che le norme dell’Unione sull’immigrazione e i programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negli Stati membri previsti sulla base dell’autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l’elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell’Unione. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri e le loro autorità pubbliche a tutti i livelli sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.

Motivazione

Si veda il punto 34 del parere.

Emendamento 3

Considerando 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro.

Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro a livello locale e regionale.

Motivazione

Si veda il punto 34 del parere.

Emendamento 4

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Requisiti specifici per le persone collocate alla pari

Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

(a)

avere un’età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;

(b)

comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente;

(c)

esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

Requisiti specifici per le persone collocate alla pari

Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

(a)

avere un’età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;

(b)

comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente;

(c)

esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari;.

(d)

la convenzione stipulata con la famiglia ospitante deve prevedere almeno un giorno libero alla settimana.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire la parità di trattamento tra le persone collocate alla pari e gli altri lavoratori in termini di periodi di riposo settimanali garantendo che le persone alla pari abbiano almeno una giornata intera di riposo settimanale.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/48


Parere del Comitato delle regioni — Fondo di solidarietà dell'Unione europea

2014/C 114/10

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

ritiene che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (in appresso «il Fondo») sia lo strumento principale grazie al quale l'Unione è in grado di reagire alle grandi catastrofi che si verificano negli Stati membri oppure nei paesi candidati all'adesione, dimostrando così la propria solidarietà con i paesi, le regioni e i comuni colpiti (articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

2.

constata che l'attuale Fondo si è dimostrato, in generale, efficace. Tuttavia, il suo funzionamento potrebbe essere migliorato, in particolare semplificando le procedure burocratiche necessarie per mobilitare le risorse del Fondo al fine di ridurre considerevolmente i tempi che intercorrono tra il verificarsi della catastrofe e l'arrivo degli aiuti. Le regole che disciplinano il Fondo potrebbero essere più chiare ed esso potrebbe essere più mirato, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei territori colpiti;

3.

si rammarica che la Commissione europea proponga di mantenere invariata la dotazione massima annua per il Fondo fissata nel 2002 a 500 milioni di euro (prezzi del 2011), il che mette a rischio la disponibilità dell'aiuto per tutte le grandi catastrofi, soprattutto considerato che esse si verificano con sempre maggiore frequenza.

Sussidiarietà e proporzionalità

4.

ritiene che il regolamento in vigore e le modifiche proposte siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Pertinenza a livello locale e regionale

5.

sottolinea che le grandi catastrofi naturali hanno effetti devastanti soprattutto sui comuni e sulle regioni interessate. Molto spesso nei territori colpiti si registrano gravi danni alle infrastrutture di base e al patrimonio naturale e culturale;

6.

ricorda che gli enti locali e regionali sono di regola i proprietari delle infrastrutture danneggiate e sono quindi responsabili del loro ripristino. Sono altresì responsabili dei servizi di soccorso, delle misure provvisorie di alloggio per i cittadini evacuati e della ripulitura delle zone colpite;

7.

è quindi dell'avviso che, sebbene i principali beneficiari del sostegno del Fondo siano gli Stati membri o i paesi candidati, tali aiuti sono, in ultima analisi, destinati al finanziamento di misure adottate a livello regionale e locale;

8.

sottolinea che per gli enti regionali e locali è importante soprattutto la velocità di reazione del Fondo e la possibilità di assegnare in modo mirato le risorse disponibili, in modo che si possa rispondere, nella misura del possibile, alle esigenze reali;

9.

accoglie quindi con grande favore le proposte della Commissione, che contribuiscono a rendere più rapido e mirato il sostegno del Fondo, e formula alcune raccomandazioni importanti soprattutto per gli enti locali e regionali;

10.

richiama l'attenzione sulla necessità di prendere in considerazione la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, che sono più vulnerabili rispetto ai fenomeni meteorologici estremi.

Ambito di intervento del Fondo (articolo 2)

11.

accoglie con favore il chiarimento in merito all'ambito di intervento del Fondo, che elimina l'attuale incertezza giuridica, evitando così che vengano presentate domande che non soddisfano le condizioni necessarie.

Mobilitazione delle risorse del Fondo in caso di catastrofi regionali straordinarie (articolo 2)

12.

accoglie con favore il tentativo della Commissione di semplificare la definizione di «catastrofe regionale» introducendo un criterio chiaro fondato sul PIL. Tale nuova definizione faciliterà la valutazione delle domande da parte della Commissione e contribuirà a garantire una maggiore trasparenza ed efficacia del Fondo. Per i potenziali richiedenti sarà più facile valutare in anticipo se, in relazione a una determinata catastrofe, esista il diritto a un sostegno;

13.

propone di fissare il criterio che permette di classificare una catastrofe come «catastrofe naturale regionale» all'1,0 % del PIL regionale per le regioni NUTS 2. Secondo il Comitato, tale criterio rispecchierebbe meglio l'intenzione di fornire un aiuto di importo all'incirca equivalente per le catastrofi naturali regionali;

14.

ritiene che i criteri indicati debbano essere adeguati in caso di catastrofi naturali che si verifichino in una delle isole delle regioni costituite da arcipelaghi, di livello NUTS 2, allo scopo di evitare che un approccio esclusivamente regionale renda impossibile il funzionamento del Fondo in tali situazioni.

Definizione di un criterio regionale per la mobilitazione del Fondo a livello NUTS 3 (articolo 2)

15.

fa rilevare che le catastrofi colpiscono sempre più dei territori che differiscono ampiamente dalle regioni NUTS 2 (in alcuni Stati definite solo sul piano amministrativo) e che esse oltrepassano persino i confini di varie regioni delimitate in questo modo: di conseguenza, se il criterio regionale tiene conto soltanto delle regioni NUTS 2, esso rischia di non essere obiettivo;

16.

propone di introdurre un criterio per le catastrofi regionali a livello NUTS 3, nel caso in cui più regioni limitrofe NUTS 3 colpite da una catastrofe costituiscano insieme un territorio di dimensioni corrispondenti al livello NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso, il valore percentuale del PIL si calcolerebbe sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3.

Catastrofi naturali transfrontaliere straordinarie (articolo 2)

17.

sottolinea che molte catastrofi hanno carattere transfrontaliero, e che in questi casi gli interventi dell'UE apporterebbero un notevole valore aggiunto, trasmettendo ai cittadini un segnale nettamente positivo;

18.

propone che, per la definizione delle «catastrofi naturali transfrontaliere straordinarie», venga utilizzato il già menzionato criterio del livello NUTS 3, laddove le regioni limitrofe NUTS 3 potrebbero appartenere a più Stati membri.

Definizione delle misure ammissibili (articolo 3)

19.

accoglie con favore la possibilità di utilizzare il Fondo non soltanto per gli interventi «immediati», ma anche per misure che, seppur direttamente legate alla catastrofe, possano essere, in considerazione della loro natura, anche a più lungo termine;

20.

fa osservare che, a seguito delle catastrofi, esiste a livello regionale e locale una reale esigenza di ripristinare le infrastrutture in modo tale che possano rispondere meglio a catastrofi future e che, in alcuni casi, può anche essere necessario spostare tali infrastrutture in un luogo più adatto;

21.

propone di precisare le misure ammissibili al sostegno del Fondo includendovi la possibilità di finanziare non soltanto il ripristino delle infrastrutture, ma anche gli interventi tesi a metterle in condizione di affrontare meglio eventuali catastrofi naturali in futuro. Al tempo stesso propone di inserire, tra le misure ammissibili al sostegno del Fondo, lo spostamento delle infrastrutture situate in luoghi a rischio di ulteriori catastrofi naturali future.

Assistenza tecnica (articolo 3)

22.

sottolinea che alcuni enti locali e regionali devono spesso ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per affrontare la catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio:

23.

propone di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili a beneficiare del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale del Fondo.

Termini per la presentazione della domanda (articolo 4)

24.

fa rilevare che la preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede agli enti pubblici responsabili un tempo notevole, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure necessarie per rimediare alle conseguenze della catastrofe. L'impegno diventa più oneroso quando ci si confronta con catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, ma anche, ad esempio, nel caso delle inondazioni, che a volte durano diverse settimane o persino dei mesi, e di cui si possono valutare i danni soltanto quando le acque si sono ritirate. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe venga accertata soltanto in un secondo tempo;

25.

accoglie quindi con favore la proposta della Commissione che tiene conto specificamente delle catastrofi in lenta evoluzione;

26.

al tempo stesso, fa rilevare che per le altre catastrofi naturali la proposta legislativa mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi relativi alla preparazione della domanda nel caso delle inondazioni di lunga durata;

27.

per questa ragione propone che, nel caso delle inondazioni di lunga durata, la domanda possa essere presentata entro dieci settimane dalla cessazione della minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, dalla revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.).

Disposizioni a favore della prevenzione delle catastrofi (articolo 4)

28.

condivide il parere della Commissione secondo cui, nel caso delle catastrofi naturali, l'adozione delle misure necessarie in materia di prevenzione svolge un ruolo fondamentale e che occorre impegnarsi costantemente per renderle più efficaci;

29.

teme che l'obbligo di inserire nella domanda delle informazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe possa rappresentare un notevole onere amministrativo per i richiedenti, ma anche una possibile causa di ritardi nella preparazione e nel trattamento delle domande, il che sarebbe in contraddizione con l'obiettivo originario di semplificare le procedure burocratiche per la mobilitazione delle risorse del Fondo;

30.

propone di chiedere ai richiedenti, nella fase di trattamento della domanda, soltanto una breve descrizione riguardo all'attuazione della legislazione dell'Unione (lettera (e) del paragrafo 1) e, al tempo stesso, di eliminare il requisito sulle informazioni aggiuntive (lettera (f) del paragrafo 1), poiché esse devono essere fornite nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo.

Introduzione di pagamenti anticipati (articolo 4 bis)

31.

approva la proposta della Commissione di introdurre la possibilità di versare degli anticipi che consentano al Fondo di reagire tempestivamente; propone tuttavia che il sistema degli anticipi resti al di fuori del quadro finanziario pluriennale e dei fondi strutturali concretamente proposti.

Proroga dei termini per l'utilizzo del contributo del Fondo (articolo 8)

32.

si rallegra dell'intenzione della Commissione di accelerare la procedura amministrativa di approvazione del sostegno del Fondo, affinché gli aiuti arrivino più rapidamente alle regioni colpite; tuttavia, a tale proposito, richiama l'attenzione sull'accorciamento dei tempi effettivi per utilizzare il contributo del Fondo;

33.

propone di prorogare a 2 anni i termini per l'utilizzo del contributo del Fondo, soprattutto in relazione ai tempi notevoli richiesti dalla riparazione delle infrastrutture di base e dal ripristino dei servizi e delle forniture essenziali (tempi dovuti alla necessità di fornire la documentazione richiesta e rispettare le disposizioni sugli appalti pubblici).

Ricorso agli strumenti di semplificazione

34.

Gli organi europei e gli enti nazionali, regionali e locali hanno affermato in ripetute occasioni la necessità di ricorrere quanto più possibile alla semplificazione della gestione per permettere un approccio orientato all'efficienza (1). Tale semplificazione è ancora più importante nel caso del Fondo di solidarietà, il quale interviene in situazioni di estrema urgenza e prevede che tra le spese ammissibili vi siano quelle destinate a necessità personali di carattere immediato. Sarebbe pertanto opportuno ammettere l'impiego dei costi unitari nelle spese destinate alle necessità della popolazione colpita e non relative al ripristino delle infrastrutture.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio.

Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture o al ritorno ad uno stato in cui esse possano resistere meglio alle catastrofi naturali, prevedendo anche la possibilità di un loro spostamento, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio.

Motivazione

La modifica fa eco all'emendamento 7, proposto dal relatore riguardo all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 2

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili.

Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili.

Motivazione

Alcuni enti locali e regionali devono spesso ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per far fronte a una catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio. Per questo motivo il Comitato delle regioni propone di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili al sostegno del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale. A tale proposito si propone di modificare il paragrafo 5 dell'articolo 3.

Emendamento 3

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi. Devono essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi.

Per alcuni Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, che si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi, oppure le inondazioni, che hanno carattere di catastrofe di lunga durata, devono Devono. essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi.

Motivazione

La preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede agli enti pubblici responsabili un tempo notevole, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure necessarie per rimediare alle conseguenze della catastrofe. L'impegno diventa più oneroso quando ci si confronta con catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, ma anche, ad esempio, nel caso delle inondazioni, che a volte durano diverse settimane o persino dei mesi, e di cui si possono valutare i danni soltanto quando le acque si sono ritirate. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe sia accertata soltanto in un secondo tempo. Nonostante la proposta di regolamento tenga conto specificamente delle catastrofi in lenta evoluzione, per le altre catastrofi mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi legati alla preparazione della domanda nel caso delle inondazioni di lunga durata. A questo proposito si propone di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 4.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, oppure a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscano un territorio corrispondente alle caratteristiche minime di una regione NUTS 2, danni diretti superiori all'1,5 all'1,0 % del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2 o NUTS 3, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

Motivazione

La ragione principale per cui la soglia per le catastrofi naturali regionali era stata fissata all'1,5 % risiedeva nella volontà di pervenire a risultati quasi identici rispetto alle decisioni adottate in passato sulla base di criteri relativamente imprecisi. Impiegando questo criterio, non sarebbe stato possibile concedere gli aiuti nel caso di due catastrofi naturali regionali le cui domande sono state invece accolte (l'eruzione vulcanica in Sicilia del 2003 con un importo medio dei danni pari all'1,36 % del PIL regionale e l'inondazione del delta del Rodano del 2004, che ha provocato danni per l'1,05 % del PIL). Con soglie così elevate non sarà possibile garantire i risultati che i cittadini, vittime delle catastrofi, si aspettano; pertanto il Comitato delle regioni propone di abbassare il valore soglia all'1,0 %.

Per definire una catastrofe naturale regionale la proposta di regolamento utilizza come unità di riferimento il livello NUTS 2. Considerato che le catastrofi colpiscono sempre più dei territori che differiscono considerevolmente dalle regioni NUTS 2 (in alcuni Stati definite solo sul piano amministrativo) e che esse oltrepassano persino i confini di varie regioni così delimitate, se il criterio regionale tiene conto soltanto delle regioni NUTS 2, esso rischia di non essere obiettivo. Per questo il Comitato delle regioni propone di ampliare il criterio anche al livello NUTS 3, nel caso in cui più regioni limitrofe NUTS 3 costituiscano insieme un territorio rispondente, per le sue caratteristiche, almeno al criterio minimo per definire le regioni NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso, il valore percentuale del PIL si calcola sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3.

Emendamento 5

Articolo 2, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale transfrontaliera» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, sul territorio di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscono un territorio corrispondente alle caratteristiche minime di una regione NUTS 2, danni diretti superiori all'1,0 % della media ponderata del prodotto interno lordo (PIL) di tali regioni.

Motivazione

Molte catastrofi hanno carattere transfrontaliero. In questi casi gli interventi dell'UE apporterebbero un notevole valore aggiunto e trasmetterebbero ai cittadini un segnale nettamente positivo. Per questo il Comitato delle regioni propone di aggiungere un nuovo criterio per le «catastrofi naturali transfrontaliere». Tale criterio dovrebbe essere valutato a livello di regioni NUTS 3 appartenenti a diversi Stati membri o paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione. In tal caso la gravità della catastrofe sarebbe valutata a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscano un territorio con caratteristiche corrispondenti alla definizione di regione NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso la percentuale del PIL dovrebbe dunque essere calcolata sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3. I beneficiari ammissibili sarebbero gli Stati sul cui territorio si trova la regione così definita.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione.

4.   Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione.

Motivazione

La possibilità degli Stati limitrofi di far valere i danni subiti a causa di una «catastrofe naturale grave», senza soddisfare essi stessi le condizioni previste, deve valere anche per le «catastrofi naturali regionali». Altrimenti, la disposizione non sarebbe compatibile con l'idea di Europa.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

(a)

ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

(b)

realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

(c)

messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

(d)

ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

a)

ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

(b)

realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

(c)

messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

(d)

ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

 

Ai fini della lettera a) per «ripristino» si intende il ritorno ad una situazione che permetta di resistere meglio alle catastrofi naturali, compreso lo spostamento dei progetti di infrastrutture evidentemente situati in luoghi a rischio futuro di ulteriori catastrofi naturali.

Ai fini della lettera b) per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite

Ai fini della lettera b) per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite

Motivazione

Il Fondo sovvenziona di norma il ripristino delle infrastrutture danneggiate per riportarle alla situazione precedente. L'esperienza delle regioni dimostra che singoli progetti di infrastrutture, quali ad esempio gli assi stradali oppure i principali collegamenti ferroviari di importanza sovraregionale, devono essere spostati sulla base delle nuove conoscenze riguardanti le misure necessarie di protezione contro le catastrofi. Al tempo stesso, il ripristino degli elementi infrastrutturali gravemente colpiti, come ad esempio i ponti, richiede investimenti necessari per eliminare il rischio di danni nel corso di un'ulteriore catastrofe naturale. In questi casi, limitarsi a riportare queste infrastrutture allo stato precedente risulta insufficiente e controproducente.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo.

L'assistenza tecnica esterna, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale del Fondo.

Motivazione

Per alcuni enti locali e regionali è spesso necessario ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per affrontare la catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio. Il Comitato delle regioni propone quindi di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili al sostegno del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:

(a)

ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;

(b)

alla stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(c)

alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;

(d)

ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;

(e)

all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe;

(f)

a qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe.

Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:

(a)

ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;

(b)

alla stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(c)

alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;

(d)

ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;

(e)

una breve descrizione riguardo all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe;.

(f)

a qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe.

Motivazione

L'obbligo di inserire nella domanda delle informazioni in merito alla prevenzione dei rischi di catastrofe può rappresentare un notevole onere amministrativo per i richiedenti, ma anche una possibile causa di ritardi nella preparazione e nel trattamento della domanda, il che sarebbe in contraddizione con l'obiettivo originario di semplificare le procedure burocratiche per la mobilitazione delle risorse del Fondo. Pertanto il Comitato delle regioni propone di conservare la lettera e) del paragrafo 1 limitandola soltanto ad una breve descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione e di sopprimere la lettera f) poiché le medesime informazioni devono essere fornite nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo (articolo 8, paragrafo 3).

Emendamento 10

Articolo 4, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

In caso di catastrofe naturale di lunga durata (ad es. le inondazioni), il termine di dieci settimane per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile dichiarano ufficialmente conclusa la minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, con la revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.).

Motivazione

La preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede molto tempo agli enti pubblici responsabili, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure fondamentali per reagire alla catastrofe. L'impegno diventa più oneroso nel caso delle inondazioni, che talvolta durano diverse settimane oppure persino dei mesi, e se ne possono valutare i danni soltanto quando le acque si ritirano. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe sia accertata soltanto in un secondo tempo. Nonostante la proposta di regolamento faccia specifico riferimento alle catastrofi a lenta evoluzione, per le altre catastrofi mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi legati alla preparazione della domanda nel caso delle catastrofi di lunga durata.

Per questa ragione il Comitato delle regioni propone che, nel caso delle inondazioni di lunga durata, la domanda possa essere presentata entro dieci settimane dalla cessazione della minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, dalla revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.).

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno due anni a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

Motivazione

Una procedura amministrativa più rapida per autorizzare il sostegno del Fondo consentirà che l'aiuto arrivi più rapidamente alle regioni colpite. A tale proposito occorre tuttavia richiamare l'attenzione sull'accorciamento dei tempi effettivi per utilizzare il contributo del Fondo. Il Comitato delle regioni propone di prorogare i termini per l'utilizzo del contributo del Fondo a 2 anni, soprattutto in relazione ai tempi notevoli richiesti dalla riparazione delle infrastrutture di base, dovuti alla necessità di fornire la documentazione prevista e rispettare le disposizioni sugli appalti pubblici.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Tra gli altri, parere del Comitato delle regioni Raccomandazioni per una migliore gestione della spesa, ottobre 2013 (CDR3609-2013_00_00_AC).


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/57


Parere del Comitato delle regioni — Quadro sulla futura politica portuale dell'UE

2014/C 114/11

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni politiche

1.

Di fronte ai tre milioni di lavoratori direttamente o indirettamente impiegati dai porti dell'UE e al previsto aumento del 50 % (entro il 2030) del volume di merci gestito dai porti, il Comitato delle regioni (CdR) plaude al fatto che la Commissione fondi la sua proposta sulle seguenti priorità:

incentrare le misure proposte sui 319 porti che fanno parte della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare il regolamento proposto ad altri porti;

modernizzare i servizi portuali e attrarre gli investimenti nei porti, garantendo il libero accesso al mercato e rafforzando la trasparenza finanziaria dei servizi portuali, ma lasciando al tempo stesso un notevole margine di autonomia per le autorità portuali;

tenere conto dei risultati di un dialogo sociale europeo per il settore portuale, avviato il 19 giugno 2013;

assicurare una maggiore coerenza della gestione ambientale dei porti;

garantire la coerenza con il progetto pilota dell'UE «cintura blu», volto a contribuire allo sviluppo di un mercato unico del trasporto marittimo, come stabilito dall'Atto per il mercato unico II;

2.

dubita, tuttavia, che la Commissione europea stia seguendo un approccio olistico nei confronti della politica portuale, vista l'assenza, nel «pacchetto porti», di un riferimento alla strategia Europa 2020 o all'iniziativa «crescita blu», nonché la mancanza di un richiamo al riesame dei regolamenti sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, altamente pertinenti al settore portuale, o ancora di una sincronizzazione con la revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato applicabili al settore stesso.

Metodologia

3.

Osserva che la Commissione europea ha preso la decisione politicamente coraggiosa di presentare una proposta di regolamento per la quale alcuni parametri legislativi, come la proposta di direttiva sulle concessioni, la proposta di regolamento TEN-T o la proposta di regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea (COM(2012) 124 final), non sono stati ancora adottati e rimangono pertanto «obiettivi dinamici»;

4.

constata che la Commissione europea è impegnata dal 2011 in intense consultazioni con le parti interessate. Si rammarica tuttavia del fatto che né il CdR né le associazioni che rappresentano gli enti locali e regionali siano stati direttamente coinvolti. Esprime inoltre la propria delusione riguardo al fatto che, nonostante il recente documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto territoriale (1), la dimensione territoriale non sia esplicitamente presa in considerazione nella valutazione d'impatto. Ciò suscita ancora più rammarico se si considerano le difficoltà con cui si deve confrontare una politica portuale europea in termini di coesione territoriale. Tali difficoltà sono attualmente acuite dal fenomeno della «containerizzazione» e dal rischio di congestione nell'entroterra dei porti più grandi;

5.

ribadisce la necessità di tenere conto della diversità dei porti nell'UE, dovuta alla loro ubicazione geografica, ai diversi tipi di attività economiche, ai diversi regimi normativi portuali e ai diversi quadri politici nazionali applicabili ai porti. Ricorda, in questo contesto, che, secondo la decisione n. 661/2010/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (articolo 12, paragrafo 2), il pacchetto porti si applicherà ai porti marittimi conformi a una delle categorie A, B e C definite come segue:

«A: porti marittimi internazionali: porti il cui volume annuale totale di traffico è pari o superiore a 1,5 milioni di tonnellate di merci o a 200 000 passeggeri che, salvo impossibilità, sono collegati a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il trasporto marittimo internazionale;

B: porti marittimi dell'Unione (...): questi porti hanno un volume annuale totale di traffico di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o tra 100 000 e 199 999 passeggeri, sono collegati, salvo impossibilità, a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e sono dotati degli impianti di trasbordo necessari al trasporto marittimo a corto raggio;

C: porti di accesso regionale: questi porti (...) sono ubicati in regioni insulari, periferiche o ultraperiferiche e collegano via mare tali regioni tra loro e/o con le regioni centrali dell'Unione»;

6.

si compiace del fatto che le parti sociali del settore portuale abbiano istituito un comitato per il dialogo sociale a livello di UE; ricorda l'importanza di incoraggiare il dialogo sociale a livello nazionale e locale come strumento per migliorare le condizioni di vita e di lavoro e per contribuire alla competitività del settore.

Base giuridica, sussidiarietà, proporzionalità

7.

Approva il ragionamento della Commissione europea sotteso alla scelta della base giuridica (articolo 100, paragrafo 2, del TFUE) e il rispetto del principio di sussidiarietà, esposto nella relazione della proposta di regolamento (paragrafo 3.3). Per quanto concerne il principio di proporzionalità il CdR resta tuttavia scettico riguardo alla scelta di un regolamento piuttosto che di una direttiva, come per le precedenti proposte legislative formulate dalla Commissione europea in quest'ambito o per disposizioni correlate (in particolare riguardo alle concessioni). Sarebbe contradittorio optare per uno strumento giuridico direttamente e interamente vincolante qual è il regolamento, riconoscendo nel contempo il ruolo centrale degli Stati membri e degli enti regionali e locali che partecipano allo sviluppo delle infrastrutture portuali. Una direttiva, inoltre, sarebbe più adatta a tenere conto della grande diversità esistente tra i porti dell'UE.

Fondi strutturali e aiuti di Stato

8.

Sottolinea che dal 2000 l'UE ha reso disponibili, attraverso i fondi strutturali e di coesione, circa 6,2 miliardi di euro destinati al cofinanziamento della costruzione di infrastrutture nei porti marittimi. Inoltre, tra il 2007 e il 2012, il 4 % della dotazione riservata alle TEN-T (pari a 244,6 milioni di euro) è stato attribuito ai porti;

9.

richiama l'attenzione sulla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 4/2012 dal titolo L'uso dei fondi strutturali e del fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?  (2). Pone l'accento sulla raccomandazione della Corte dei conti che recita: «nel prossimo periodo di riferimento, subordinare la concessione dell'aiuto previsto dalla politica di coesione all'esistenza di una strategia globale di sviluppo dei porti a lungo termine (basata sulla valutazione dei bisogni) per tutti i porti dell'area interessata»;

10.

si compiace del fatto che la Commissione europea abbia riconosciuto (3) che gli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (SIEG), ivi compresi i contributi del FESR, non saranno considerati nel calcolo dei massimali dell'intensità dell'aiuto regionale qualora siano soddisfatte le condizioni descritte nella decisione del 20 dicembre 2011 (4);

11.

ricorda l'importanza di chiarire l'applicabilità del regime degli aiuti di Stato alle infrastrutture di fronte alla difficoltà d'interpretare la sentenza del Tribunale di primo grado del 24 marzo 2011 nella causa Freistaat Sachsene Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) e Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) contro Commissione europea che ha comportato notevoli ritardi nella verifica ex-ante di circa 200 progetti di infrastrutture finanziati dai fondi strutturali;

12.

deplora che la Commissione europea non abbia incluso direttamente nel pacchetto porti proposte volte a chiarire il concetto di aiuto riferito al finanziamento di infrastrutture, incluso il settore portuale (azione 5). La Commissione ha invece elaborato un questionario sul funzionamento e la tassazione dei porti, inviato il 3 luglio 2013 solo alle rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri. Il CdR chiede quindi alla Commissione di adottare nei prossimi mesi un approccio più inclusivo e di coinvolgere gli enti locali e regionali, attraverso il Comitato stesso, nella revisione delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture in generale e ai porti in particolare, soprattutto in sede di probabile elaborazione di regolamenti di esenzione per la categoria delle infrastrutture portuali entro fine 2013.

Proposta legislativa

13.

Raccomanda di escludere il dragaggio, l'ormeggio, il pilotaggio e il rimorchio dall'ambito di applicazione del regolamento, poiché tali servizi perseguono obiettivi di interesse generale, ossia la sicurezza e la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda gli impianti portuali di raccolta, invita la Commissione ad eliminare le incoerenze rispetto alle direttive esistenti o a chiarire le eventuali delimitazioni. Le condizioni e i requisiti concernenti gli impianti portuali di raccolta, ad esempio, sono già disciplinati dalla direttiva 2000/59/CE. In particolare il disposto dell'articolo 8 di tale direttiva osta ad un libero accesso al mercato per tutti i fornitori di servizi di smaltimento rifiuti. Se l'operatore portuale sceglie determinati impianti portuali di raccolta e li integra nel sistema di tariffazione richiesto dalla direttiva di cui sopra, si applicheranno le norme relative all'indizione di gara previste dalla direttiva 2004/17;

14.

si rammarica che l'articolo 2 («Definizioni») non includa una definizione di «autorità competente», che ha un ruolo di primo piano negli articoli 8 e 9;

15.

si rammarica dell'insufficiente riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali per quanto riguarda la normativa applicabile o la definizione di requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali (articolo 4, paragrafo 2, lettera d); articolo 4, paragrafo 4; articolo 6, paragrafo 4);

16.

prevede un'ulteriore estensione del campo di applicazione degli obblighi di servizio pubblico definiti dall'articolo 8, per includere, in particolare, i criteri inerenti alla coesione territoriale come l'accessibilità delle isole o delle regioni remote e ultraperiferiche;

17.

si chiede perché, relativamente alla procedura per limitare il numero di prestatori di servizi portuali (cfr. articolo 7), la Commissione europea preveda all'articolo 10 solo la possibilità e non l'obbligo di concedere al personale precedentemente impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE;

18.

si chiede se i requisiti previsti in particolare dall'articolo 12 e riguardanti il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le autorità portuali in merito ai finanziamenti pubblici ricevuti, e l'obbligo di tenere conti separati, non siano sproporzionati, specialmente per quanto riguarda le strutture dei costi, che variano enormemente in funzione dell'ubicazione dei porti;

19.

chiede alla Commissione europea di indicare più chiaramente che cosa debba intendersi all'articolo 14, paragrafo 5, per «principi comuni di tariffazione», visto che qualsiasi potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea dovrebbe essere quanto più preciso possibile;

20.

pone in discussione il valore aggiunto derivante dall'istituzione di un organismo indipendente di vigilanza incaricato di controllare e supervisionare l'applicazione del regolamento (considerando 19 e articolo 17). Una simile istanza potrebbe comportare oneri amministrativi supplementari per la pianificazione dello sviluppo portuale, nonché ripercuotersi sui bilanci degli Stati membri;

21.

analogamente, esprime perplessità sulla necessità di dar vita a una cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza per facilitare l'applicazione uniforme di un regolamento che è, per definizione, direttamente applicabile (articolo 18).

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

Proposta di DIRETTIVA REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

Motivazione

Il CdR rimane scettico quanto alla scelta di un regolamento piuttosto che di una direttiva, come per le precedenti proposte legislative formulate dalla Commissione europea in quest'ambito o per disposizioni correlate (in particolare riguardo alle concessioni). Una direttiva, inoltre, sarebbe più adatta a tenere conto della grande diversità esistente tra i porti dell'UE.

Emendamento 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1 % del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.

La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del della presente direttiva regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il la presente regolamento direttiva si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1 % del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari, periferiche o ultraperiferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il la presente regolamento direttiva anche ad altri porti. I servizi tecnici e nautici di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli che assolvono a compiti di interesse generale non vanno inclusi nel nella presente regolamento direttiva.

Motivazione

L'emendamento si riallaccia all'emendamento proposto per l'articolo 1 (ambito d'applicazione).

Emendamento 3

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il La presente regolamento direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

Motivazione

L'emendamento si riallaccia all'emendamento proposto per l'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 4

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. (…)

Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del della presente regolamento direttiva e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale introdurre differenziazioni nei variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. (…)

Motivazione

L'emendamento si riallaccia all'emendamento proposto per l'articolo 14, paragrafo 5. Per quanto riguarda la classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, esiste un consenso. Solo l'autorità del porto interessato può invece decidere in merito alla variazione delle tariffe portuali.

Emendamento 5

Articolo 1 — Oggetto e ambito di applicazione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il presente regolamento istituisce:

(a)

un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

(b)

norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.

1.   Il La presente regolamento direttiva istituisce:

(a)

un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

(b)

norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.

2.   Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

(a)

rifornimento di combustibile;

(b)

movimentazione merci;

(c)

dragaggio;

(d)

ormeggio;

(e)

servizi di trasporto passeggeri;

(f)

impianti portuali di raccolta;

(g)

pilotaggio, e;

(h)

servizi di rimorchio.

2.   Il La presente regolamento direttiva si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

(a)

rifornimento di combustibile;

(b)

movimentazione merci;

(c)

dragaggio;

(d)

ormeggio;

(e) (c)

servizi di trasporto passeggeri;

(f) (d)

impianti portuali di raccolta;

(g)

pilotaggio, e;

(h)

servizi di rimorchio.

3.   Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

3.   Il La presente regolamento direttiva si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

4.   Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione.

4.   Gli Stati membri possono inoltre applicare il la presente regolamento direttiva ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione.

Motivazione

Il pilotaggio, il rimorchio e l'ormeggio sono servizi portuali di interesse generale (con l'obiettivo di garantire la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente), sottoposti a disciplina rigorosa da parte degli Stati membri, e non possono essere oggetto di un approccio basato sul mercato.

L'inclusione del dragaggio tra i servizi portuali interessati dalla normativa proposta rappresenta un vulnus al diritto di proprietà dei porti, molti dei quali non sarebbero così più in grado di occuparsi direttamente della manutenzione delle loro vie navigabili e dei loro bacini. Inoltre, il dragaggio nelle singole aree portuali è comparabile alle opere di manutenzione di banchine e chiuse, ma non alla prestazione di altri servizi portuali, che sono in diretto rapporto con i singoli arrivi nave e vengono fatturati individualmente per arrivo nave.

Emendamento 6

Articolo 2, aggiungere un nuovo paragrafo 2 bis) — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

«autorità competente», un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che abbia il potere di intervenire nei servizi portuali in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

Motivazione

Il termine «autorità competente» è utilizzato nel regolamento (CE) n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che lo definisce come segue: «un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere» (articolo 2, lettera b)). La definizione proposta contribuirebbe a rendere più coerenti i testi giuridici dell'UE e a rafforzare la trasparenza giuridica introducendo una definizione armonizzata non limitata ai servizi di trasporto passeggeri.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 14 — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«obbligo di servizio pubblico», un requisito definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

«obbligo di servizio pubblico», un requisito definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compensazione;

Motivazione

L'emendamento si riallaccia in particolare al considerando 16, che dispone: «Il presente regolamento non preclude la possibilità per l'autorità competente di garantire una compensazione per l'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, a condizione che ciò sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato».

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 15 — Definizioni

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«trasporto marittimo di corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell’Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa;

«trasporto marittimo di corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa oppure, nel caso delle regioni ultraperiferiche, tra porti di paesi situati nelle loro vicinanze geografiche;

Motivazione

Non c'è motivo di restringere l'ambito di vicinanza geografica all'UE. Occorre estendere il concetto a tutto il territorio dell'UE, a prescindere dalla sua collocazione geografica, e in particolare alle regioni ultraperiferiche, per le quali l'UE promuove una strategia volta a potenziarne l'integrazione negli ambiti geografici a loro vicini.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 16 — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

«porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

Motivazione

Si propone di sopprimere l'ultima parte della definizione di «porto marittimo», che è nuova rispetto alle definizioni precedentemente proposte e contiene un riferimento al concetto di «area portuale» che però non viene definito. Ciò può generare confusione con le infrastrutture di trasporto fornite dagli enti locali e regionali per collegare i porti al loro retroterra.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 16 bis (nuovo paragrafo) — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

«servizi tecnici e nautici»: servizi portuali di interesse generale prestati al fine di garantire la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente, quali l'ormeggio, il pilotaggio e il rimorchio;

Motivazione

L'emendamento è conseguenza degli emendamenti agli articoli 2 e 18.

Emendamento 11

Capo II — Titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

CAPO II — Accesso al mercato

CAPO II — Accesso al mercato Principi che disciplinano la prestazione e l'accesso ai servizi portuali

Motivazione

Nella sua forma attuale, il titolo del capo suggerisce che la Commissione persegue un obiettivo di liberalizzazione, mentre in realtà il capo ha per oggetto le disposizioni che consentiranno il funzionamento di servizi portuali non necessariamente aperti al mercato.

Emendamento 12

Articolo 4 — Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

1.   L'ente di gestione del porto, in consultazione con le autorità competenti, può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

2.   I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti: (...)

d)

la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell'Unione.

(…)

2.   I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti: (...)

d)

la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e dell'Unione.

(…)

4.   Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

4.   Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro dall'autorità competente.

Motivazione

L'emendamento è inteso a rafforzare il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali per quanto riguarda la normativa applicabile o la definizione di requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 4 — Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due.

Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri l'autorità competente può affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. L'ente di gestione del porto deve dimostrare che la situazione del mercato rende possibile tale limitazione. La limitazione è temporanea. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due.

Emendamento 14

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Eventuali limitazioni al numero di prestatori di un servizio portuale in conformità all’articolo 6 si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente.

1.   Eventuali limitazioni al numero di prestatori di un servizio portuale in conformità all’articolo 6 si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente.

2.   Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva …./…. [concessione].

2.   Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva …./…. [concessione].

3.   La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva ..../.... [concessione].

3.   La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva ..../.... [concessione].

4.   Il prestatore o i prestatori selezionati e l’ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.

42.   Il prestatore o i prestatori selezionati e l’ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.

5.   Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva …./…. [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

5.   Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva …./…. [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 9.

6 3.   I paragrafi da 1 a 5 e 2 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 9.

7.   Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva …/… [concessione][15], la direttiva …/… [utilità pubbliche][16] e la direttiva …/… [appalti pubblici][17]

7 4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva …/… [concessione][15], la direttiva …/… [utilità pubbliche][16] e la direttiva …/… [appalti pubblici][17]

4bis    La durata dei contratti di servizio portuali è in relazione con gli investimenti realizzati.

Emendamento 15

Articolo 8 — Obblighi di servizio pubblico

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri possono decidere di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire quanto segue:

a)

la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

b)

la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;

c)

l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti.

1.   Gli Stati membri Le autorità competenti possono decidere di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire quanto segue:

a)

la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

b)

la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;

c)

l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;

(d)

criteri legati alla coesione territoriale, come l'accessibilità di aree remote, insulari o ultraperiferiche;

(e)

il rispetto di obblighi specifici giustificati, tra l'altro, da ragioni di sicurezza o protezione ambientale, che, in base a considerazioni economiche, non verrebbero assunti dai fornitori di servizi portuali.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.

3.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'imposizione di siffatti obblighi di servizio pubblico sul loro territorio. L'ente di gestione del porto può essere designato autorità competente. (…)

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.

3.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'imposizione di siffatti obblighi di servizio pubblico sul loro territorio. L Se è pubblico, l'ente di gestione del porto può essere designato autorità competente. (…)

Motivazione

Si propone di estendere gli obblighi di servizio pubblico ai criteri legati alla coesione territoriale, come suggerito nella relazione inclusa nella proposta di regolamento (cfr. la parte finale della sezione 1.4). Dovrebbero essere presi in considerazione anche criteri di particolare rilievo per la sicurezza delle operazioni portuali e per l'ambiente, ma non rispondenti a una logica economica.

Dato che l'ente di gestione del porto può essere un ente privato e ricevere fondi pubblici, la possibilità di designare detto ente autorità competente per l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, deve essere limitata agli enti di gestione pubblici.

Emendamento 16

Articolo 9 — Operatore interno

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

(…)

1.   Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi direttamente a in proprio o attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del della presente regolamento direttiva.

(…)

4.   Un'autorità competente che decida di applicare il paragrafo 1 in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne informa la Commissione.

(…)

4.   Un'autorità competente che decida di applicare il paragrafo 1 in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del della presente regolamento direttiva ne informa la Commissione.

(…)

Motivazione

È discutibile che l'unica situazione in cui il prestatore di servizi portuali è considerato un «operatore interno» sia quella dei servizi portuali prestati nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico. Vi possono infatti essere ragioni puramente commerciali per cui un ente di gestione (che può essere un ente privato) decida di prestare un servizio in proprio senza che detto servizio possa essere definito «servizio pubblico».

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 2 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere esigono che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Motivazione

Non si comprende perché la Commissione preveda solo la possibilità e non l'obbligo di concedere al personale precedentemente impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 3 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui indicando lo status dei diritti e delle le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Motivazione

Se si rendono pubbliche «informazioni trasparenti sui diritti contrattuali» del personale si può rischiare di violare il diritto alla riservatezza dei dati personali.

Emendamento 19

Articolo 12, paragrafo 2 — Trasparenza delle relazioni finanziarie

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle sua altre attività in modo che:

a)

tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

b)

i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle sua altre attività in modo che: da consentire di vigilare sul rispetto del divieto di trasferire fondi pubblici erogati per un ambito di attività a un altro e di monitorare l'uso del reddito ottenuto dai diritti d'uso delle infrastrutture e delle eccedenze provenienti da altre attività commerciali.

a)

tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

b)

i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

Motivazione

Si propone una semplificazione dei requisiti in materia di contabilità derivanti dall'articolo 6 della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Emendamento 20

Articolo 14, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell’infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell’infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto o infine, per motivi di coesione territoriale, ad esempio l'accessibilità delle regioni ultraperiferiche. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è fare in modo che il dispositivo preveda altri criteri di tariffazione che tengano conto del deficit di accessibilità delle regioni ultraperiferiche e della necessità di compensare i costi aggiuntivi in materia di trasporto, raggiungendo in tal modo la parità di condizioni fra tutti gli utilizzatori, come previsto all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 21

Articolo 14 — Diritti d'uso delle infrastrutture portuali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(…)

5.   Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

(…)

7.   Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

(…)

5.   Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

(…)

7.   Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Motivazione

Dato che la tariffazione e la politica dei prezzi sono un ambito in cui vige la concorrenza, questi principi non possono limitare la libertà commerciale degli enti di gestione dei porti. Qualsiasi potere conferito alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati deve inoltre essere definito nel modo più limitato e preciso possibile.

Emendamento 22

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Autorità di vigilanza indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

2.   L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

3.   L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

4.   Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

5.   L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

6.   L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

7.   Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

8.   Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

9.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1o luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Autorità di vigilanza indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

2.   L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

3.   L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

4.   Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

5.   L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

6.   L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

7.   Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

8.   Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

9.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1o luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Motivazione

Il valore aggiunto derivante da un organismo indipendente di vigilanza incaricato di controllare e supervisionare l'applicazione del regolamento (o dalla sua istituzione) è discutibile. Di questa vigilanza possono incaricarsi le autorità competenti esistenti (anche a livello locale e regionale). Un regolamento, inoltre, è per definizione «direttamente e interamente vincolante» e pertanto non richiede alcuna misura per agevolarne l'attuazione uniforme. In ogni caso, l'articolo 19 prevede un meccanismo di ricorso.

Emendamento 23

Articolo 18 — Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1.   Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2.   Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4.   Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5.   Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1.   Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2.   Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4.   Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5.   Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Motivazione

Qui vale la stessa argomentazione già proposta per l'emendamento all'articolo 17: non è chiaro per quale motivo sia necessaria una cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza. Questa esigenza è ancor meno chiara se si segue la logica della Commissione di optare per un regolamento, che per definizione è «direttamente e interamente vincolante» e dovrebbe evitare «oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e la Commissione», e pertanto non richiede misure per agevolarne l'attuazione uniforme. In ogni caso, l'articolo 19 prevede un meccanismo di ricorso.

Emendamento 24

Articolo 19 — Ricorsi

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o dall'organismo indipendente di vigilanza. L'organo di appello può essere un tribunale.

1.   Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, o dall'ente di gestione del porto o dall'organismo indipendente di vigilanza. L'organo di appello può essere un tribunale.

2.   Le decisioni degli organi di appello, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tale organo sono soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

2.   Le decisioni degli organi di appello, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tale organo sono soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza degli emendamenti agli articoli 17 e 18.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  SWD(2013) 3 final, http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/cswd_ati_en.pdf.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/eca_sr42012_/eca_sr42012_it.pdf

(3)  Guide to the application of the EU rules on state aid, public procurement and the internal market to SGEI (Guida all'applicazione delle regole UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai SIEG), SWD(2013) 53 del 15.2.2013.

(4)  In conformità della decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/73


Parere del Comitato delle regioni — Strategie di integrazione dei Rom

2014/C 114/12

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali: promuovere l'integrazione e lottare contro la discriminazione

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione quale prova evidente dell'impegno dell'UE volto a promuovere l'integrazione delle comunità Rom (1) e a lottare contro le discriminazioni di cui sono spesso vittima, tramite strategie d'integrazione nazionale;

2.

ricorda che, con una popolazione stimata a 10-12 milioni (di cui 6 milioni vivono nell'Unione europea) i Rom sono la più grande minoranza etnica in Europa e sono per lo più cittadini dell'UE;

3.

l'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom sono diverse in ciascuna regione e in ciascuno Stato membro; pertanto le impostazioni nazionali a favore dell'inclusione dei Rom dovrebbero essere adeguate alle circostanze e alle esigenze specifiche sul terreno, in particolare adottando o portando avanti politiche che affrontano i gruppi emarginati e svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio;

4.

ritiene che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE abbiano la doppia responsabilità di accrescere l'inclusione sociale e l'integrazione dei Rom. Ricorda che la lotta alla discriminazione, ai pregiudizi e all'esclusione sociale di cui è vittima la popolazione Rom costituisce un obbligo e un requisito giuridico sancito dal Trattato (2), quello cioè di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Condanna pertanto con forza qualunque forma di discriminazione nei confronti delle comunità Rom;

5.

afferma che le politiche nazionali giustamente tese a promuovere e a tutelare il rispetto del principio di legalità presso le popolazioni Rom non può in alcun caso mettere in discussione o addirittura negare ai loro membri, in quanto cittadini di uno Stato membro (non apolidi), il diritto di cittadinanza europea; deplora il ricorso a indistinte procedure di espulsione volte a negare aprioristicamente l'accoglienza respingendo ogni obiettivo di integrazione; invita l'UE a fare chiarezza al riguardo;

6.

condanna gli stereotipi e l'accesso limitato ai servizi pubblici, che sono da attribuire alle differenze culturali percepite. Ribadisce il proprio sostegno agli sforzi profusi dalla Commissione per risolvere i problemi delle comunità Rom in termini di povertà, difficoltà di accesso al mercato del lavoro, all'alloggio e all'assistenza sanitaria, sforzi volti a soddisfare le premesse essenziali per una riuscita delle strategie di integrazione; dal momento che questi problemi non sono stati ancora risolti adeguatamente, raccomanda che tali sforzi siano rafforzati anche mediante una maggiore responsabilizzazione delle autorità regionali e locali;

7.

sottolinea che l'integrazione è un processo bidirezionale. A tale proposito, le organizzazioni di rappresentanza dei Rom dovrebbero informare le comunità Rom dei vantaggi che queste possono ricavare da una corretta integrazione nel paese di accoglienza, come pure degli obblighi che incombono loro in quanto residenti in un determinato paese;

8.

sostiene la Commissione quando questa attribuisce priorità a numerose premesse essenziali di tipo strutturale che sono importanti ai fini di una riuscita delle strategie di integrazione, in particolare una più stretta collaborazione con le autorità locali e regionali e lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate.

Attuazione della strategia dell'UE

9.

invita la Commissione europea a definire obiettivi e indicatori chiari e misurabili per gli Stati membri che abbiano una comunità Rom, valutando i progressi compiuti per tutti e quattro i pilastri, compresa la cooperazione con le autorità locali e regionali;

10.

ribadisce l'importanza per gli Stati membri di adottare una strategia di integrazione completa, multisettoriale e coordinata. Di fatto, i principali settori d'intervento individuati dalla strategia quadro dell'UE sono tra loro collegati. L'UE e gli Stati membri non sono in grado di risolvere qualsiasi problema tramite strategie dall'alto verso il basso che cerchino di far leva sulle comunità Rom dall'alto, e dovrebbero invece puntare sulla cooperazione con tutti gli attori a tutti i livelli;

11.

invita la Commissione a introdurre meccanismi di monitoraggio più solidi per una valutazione più efficace dei progressi registrati nel conseguimento degli obiettivi fissati per gli Stati membri che abbiano una comunità Rom e di raccomandare le misure pratiche che tali Stati membri dovranno attuare;

12.

si rammarica che, nel suo documento, la Commissione affronti solo brevemente gli sforzi da compiere per integrare i Rom negli Stati membri di più recente adesione, nonché nei paesi candidati e potenziali candidati; in alcuni di questi, infatti, è marcata la presenza di Rom in condizioni di estremo bisogno, causate o aggravate dall'esclusione e dalla discriminazione;

13.

invita i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE a continuare ad adottare una legislazione contraria alla discriminazione e a sviluppare/rivedere le loro strategie nazionali di integrazione dei Rom, in collaborazione con i loro governi locali e regionali, nonché ad introdurre obiettivi misurabili e l'obbligo di pubblicare regolarmente i risultati conseguiti;

14.

accoglie con favore l'idea di istituire una rete di punti di contatto nazionali per i Rom al fine di agevolare gli scambi multilaterali di buone pratiche, l'apprendimento tra pari e la cooperazione; chiede che in tale rete vengano integrati rappresentanti delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni della società civile. A tale piattaforma dovranno partecipare rappresentanti dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE;

15.

prende atto del lavoro condotto dal Congresso dei poteri locali e regionali (CPLRE, in seno al Consiglio d'Europa), e in particolare della sua risoluzione La situazione dei Rom in Europa, una sfida per i poteri locali e regionali  (3). Invita le istituzioni dell'UE a collaborare più strettamente con il Consiglio d'Europa al miglioramento dello status dei Rom, sostenendo tra l'altro l'Alleanza europea di città e regioni per l'integrazione dei Rom di recente istituzione e promuovendo la campagna Dosta!, di grande riuscita;

16.

invita gli Stati membri a garantire che i Rom siano protetti dalla legislazione internazionale e in particolare dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (4);

17.

chiede che le politiche, le strategie e i finanziamenti destinati ai Rom comprendano espressamente i Rom provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi, e non solo le comunità già insediate;

18.

propone che la Commissione europea inviti gli Stati membri e le autorità locali e regionali ad introdurre sistemi di tutoraggio per offrire un collegamento tra i Rom e le autorità pubbliche, nonché ampliare le opportunità di lavoro per i Rom stessi;

19.

sottolinea la necessità che la società civile non si limiti a un ruolo di mera consultazione, ma svolga un ruolo attivo nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie nazionali;

20.

ribadisce l'importanza di coinvolgere rappresentanti delle comunità Rom a tutti i livelli di governance nell'elaborazione di politiche e strategie pertinenti alla loro integrazione;

21.

riconosce che le donne Rom sono vittima di molteplici discriminazioni ed esorta le autorità locali e regionali a collaborare con le agenzie governative nazionali e la società civile alla risoluzione di questo problema, anche individuando strategie che le coinvolgano attivamente e le responsabilizzino nei programmi di prevenzione ed integrazione.

Finanziamento

22.

accoglie con grande favore la raccomandazione della Commissione di includere in modo esplicito l'integrazione dei Rom negli accordi di partenariato sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

23.

invoca un «approccio più dinamico» in materia di stanziamento di fondi per soddisfare meglio delle esigenze che variano a seconda delle diverse parti d'Europa, garantendo un sostegno efficace alle aree in cui la presenza di comunità Rom è superiore alla media e/o dove si assiste a un notevole afflusso di Rom; analogamente, invoca un sostegno chiaro, duraturo e dinamico agli enti regionali e locali che già abbiano introdotto o prevedano di introdurre piani specifici per lo sviluppo e la promozione delle comunità Rom;

24.

ribadisce l'esigenza di fornire finanziamenti adeguati alle autorità locali e regionali, le quali, attraverso le rispettive politiche nei settori della protezione dei minori, dei servizi rivolti alla prima infanzia e della promozione del diritto all'istruzione, svolgono un ruolo strategico nel garantire l'inclusione dei bambini Rom nei sistemi prescolastici e scolastici;

25.

ritiene che le organizzazioni della società civile che rappresentano o difendono i diritti dei Rom debbano avere un miglior accesso ai finanziamenti pubblici (compresi quelli UE) per l'elaborazione e attuazione delle politiche di integrazione;

26.

suggerisce di coordinare con maggior efficacia le risorse provenienti da fonti diverse di finanziamento al fine di promuovere l'integrazione dei Rom. Questo approccio tematico sarà estremamente utile per le realtà locali e regionali con una forte presenza di Rom, in quanto consentirà alle autorità competenti di affrontare con successo le nuove sfide emergenti e di offrire tempestivamente delle opportunità per prevenirne l'esclusione, nonché di incentivare i collegamenti con le comunità locali;

27.

sottolinea che una politica uguale per tutti può essere controproducente. Politiche a favore dei Rom che si basino sull'individuo e puntino ad incoraggiare, stimolare e ricompensare le singole iniziative soprattutto in materia di occupazione e di lavoro autonomo saranno invece più produttive. Tra queste potrebbero figurare la profilazione e formazione sistematica dei singoli individui e delle famiglie, l'assistenza alle nuove imprese e il sostegno all'istruzione, l'attenzione specifica per gli studenti Rom più brillanti, ecc.

I bambini e l'istruzione: un ruolo chiave ai fini dell'integrazione

28.

riconosce che la popolazione Rom è giovane: il 35,7 % ha infatti meno di 15 anni, a fronte del 15,7 % della popolazione complessiva dell'UE, con un'età media che si attesta sui 24 anni rispetto ai 40 anni della popolazione UE. Alla grande maggioranza dei Rom in età lavorativa manca l'istruzione necessaria per trovare posti di lavoro sostenibili. Di qui, l'importanza di investire nell'istruzione dei bambini Rom per consentire loro di affermarsi nel mondo del lavoro e integrarsi nella società;

29.

ritiene che l'istruzione mirata della maggioranza debba essere tanto importante quanto quella rivolta alle minoranze, perché un programma d'integrazione sia coronato da successo;

30.

ribadisce la necessità di un approccio più completo e suggerisce di garantire l'apprendimento, da parte dei genitori, delle competenze di base relativamente a lettura, scrittura e calcolo, quale elemento essenziale per l'acquisizione di tali competenze anche da parte dei bambini Rom nel corso del loro processo educativo;

31.

chiede che si metta fine alla pratica di segregare i bambini Rom collocandoli in scuole per studenti con difficoltà di apprendimento, o di creare classi a loro riservate negli istituti di istruzione ordinaria;

32.

ritiene che le pratiche di discriminazione positiva andrebbero introdotte con estrema prudenza e in misura limitata onde evitare di compromettere i principi dei pari diritti e delle pari opportunità;

33.

ritiene necessario adottare azioni volte ad incoraggiare l'apprendimento della tolleranza verso i Rom da parte di docenti e studenti;

34.

sottolinea la necessità di evitare la segregazione a scuola, dove invece dovrebbe imperare l'istruzione integrata onde evitare l'esclusione e l'isolamento rispetto alla maggioranza. I Rom, da parte loro, dovrebbero contribuire attivamente a demolire le barriere di ostilità, coinvolgendo i genitori nell'istruzione e nella prima educazione;

35.

ritiene che per prevenire l'emarginazione ed esclusione dei bambini Rom sia necessario intervenire fin dalla primissima infanzia, garantendo istruzione e cura per i bambini in età prescolare;

36.

ritiene che l'assunzione di un maggior numero di insegnanti e di personale di sostegno Rom potrebbe ridurre attivamente le tensioni etniche nelle scuole;

37.

condivide il timore che i bambini Rom siano esposti al rischio di povertà grave o estrema più di qualunque altro gruppo minoritario in Europa;

38.

auspica che gli Stati membri adottino efficaci strategie per contrastare il lavoro minorile, il coinvolgimento dei minori nell'accattonaggio, la prassi dei matrimoni combinati e dei matrimoni tra minori, e contrastino più efficacemente la tratta degli esseri umani;

39.

ribadisce quanto già espresso nei suoi precedenti pareri sui Rom (5) nei quali sottolineava la necessità di coinvolgere appieno le autorità locali e regionali e le comunità Rom nella preparazione dei progetti di integrazione dei Rom e delle politiche contro l'esclusione sociale a livello nazionale.

Ruolo e coinvolgimento dei governi locali e regionali

40.

ribadisce che le autorità locali e regionali sono il livello di governance che detiene le responsabilità maggiori in materia di integrazione delle popolazioni Rom;

41.

sottolinea che solo dei rapporti di collaborazione ben consolidati tra tutte le parti direttamente interessate, ivi comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, possono consentire di elaborare strategie efficaci di integrazione dei Rom. Ritiene che l'attuale approccio dall'alto verso il basso non riesca a produrre risultati soddisfacenti;

42.

ritiene che la migrazione dei Rom produca un cambiamento delle caratteristiche di tali popolazioni, come pure le loro esperienze di esclusione sociale in ambito locale, rendendo necessari modelli d'intervento diversi per raggiungere l'integrazione; di conseguenza è improbabile che una strategia centralizzata e universale sia coronata da successo. Il CdR ritiene pertanto che un approccio maggiormente decentrato potrebbe rivelarsi più efficace nel risolvere la questione;

43.

raccomanda che le strategie di integrazione dei Rom siano coerenti con le strategie dell'UE di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale ed economica e che a livello regionale e locale siano al riguardo individuati e realizzati, sulla base di obiettivi concreti e misurabili, specifici programmi ed iniziative;

44.

esprime preoccupazione per il fatto che solo 20 Stati membri abbiano coinvolto le autorità locali e regionali in un dialogo strutturato per l'attuazione delle strategie nazionali per i Rom, che solo 12 Stati membri abbiano promosso lo scambio di esperienze e di cooperazione tra le autorità locali e che solo 15 Stati membri abbiano stanziato risorse destinate alle autorità locali e regionali per l'integrazione dei Rom. Invita pertanto i governi degli Stati membri a coinvolgere in modo più attivo le autorità locali e regionali nello sviluppo delle strategie nazionali di integrazione dei Rom;

45.

sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro la discriminazione e il razzismo nei confronti dei Rom, sia sensibilizzando le società civili nazionali sui vantaggi sociali ed economici dell'inclusione dei Rom, sia sensibilizzando i Rom stessi sui loro diritti e doveri;

46.

suggerisce di introdurre sanzioni, come la perdita delle indennità finanziarie, in qualunque programma o iniziativa che preveda sovvenzioni pubbliche. Le sanzioni dovranno essere comminate solo in presenza di una violazione dei modelli di condotta concordati o di un'infrazione alla legge. Si dovranno di fatto incoraggiare gli sforzi volti a ridurre la dipendenza a lungo termine dallo Stato migliorando la situazione occupazionale dei Rom e promuovendo al contempo i redditi da lavoro superiori all'importo delle indennità di disoccupazione;

47.

invita la Commissione a fornire dati più specifici riguardo al coinvolgimento delle autorità locali e regionali nell'attuazione delle strategie nazionali destinate ai Rom;

48.

chiede che sia istituito un punto di contatto presso le autorità locali e regionali di ciascuno Stato membro per rafforzare il dialogo e garantire la partecipazione;

49.

invita le agenzie governative a sostenere ed agevolare i programmi educativi e formativi per adulti in modo da consentire alla popolazione Rom di acquisire capacità specifiche al momento richieste. Il settore privato andrebbe coinvolto nella preparazione e nella gestione di questi programmi di formazione. I contratti di lavoro stagionale possono ad esempio essere un modo efficace e legale di offrire occupazione ai membri della minoranza Rom sul mercato libero;

50.

ribadisce l'importanza di destinare risorse finanziarie e umane adeguate alle autorità locali per consentir loro di fornire un contributo efficace a tutte le fasi di attuazione delle strategie di integrazione dei Rom.

Sussidiarietà e proporzionalità

51.

nel suo parere precedente (6) il CdR valutava nei seguenti termini la conformità delle proposte in esame ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea:

la proposta della Commissione è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura transnazionale della comunità Rom europea e gli aspetti comuni di esclusione sociale che tale comunità si trova a fronteggiare in diverse regioni d'Europa fanno sì che le azioni proposte possano essere realizzate meglio a livello dell'UE;

le misure introdotte non istituiscono nuovi strumenti giuridici in quanto, da un lato, si configurano come metodo aperto di coordinamento e, dall'altro, molte di esse si basano su quadri normativi già in vigore — un elemento, questo, compatibile con il principio di proporzionalità.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE (COM(2013) 460 final)

Emendamento 1

Punto 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È opportuno che gli Stati membri coinvolgano le regioni, le autorità locali e la società civile locale nella revisione, nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie nazionali. I soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti per quanto riguarda gli accordi di partenariato e i programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Le autorità centrali e locali dovrebbero cooperare costantemente all'attuazione delle strategie. A tale scopo, occorre che gli Stati membri assegnino alle autorità pubbliche locali finanziamenti sufficienti per agevolare l'attuazione di insiemi mirati di politiche a livello locale.

È opportuno che gli Stati membri coinvolgano le regioni, le autorità locali e la società civile locale nella revisione, nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie nazionali. I soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione degli gli accordi di partenariato e i dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Le autorità centrali nazionali, regionali e locali dovrebbero cooperare costantemente all'attuazione delle strategie. A tale scopo, occorre che gli Stati membri assegnino alle autorità pubbliche regionali e/o locali finanziamenti sufficienti per agevolare l'attuazione di insiemi mirati di politiche a livello regionale e/o locale.

Emendamento 2

Punto 4.7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri dovrebbero assegnare ai punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom un mandato e risorse finanziarie e umane adeguati affinché possano coordinare efficacemente l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di integrazione dei Rom in tutti i settori, a livello nazionale e locale. Dovrebbero inoltre garantire che i punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom siano consultati durante i processi decisionali relativi alla definizione, al finanziamento e all'esecuzione delle politiche in materia. I punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom dovrebbero agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nell'attuazione delle strategie nazionali e dei piani d'azione locali per l'integrazione di quelle popolazioni.

Gli Stati membri dovrebbero assegnare ai punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom un mandato e risorse finanziarie e umane adeguati affinché possano coordinare efficacemente l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di integrazione dei Rom in tutti i settori, a livello nazionale, regionale e locale. Dovrebbero inoltre garantire che i punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom siano consultati durante i processi decisionali relativi alla definizione, al finanziamento e all'esecuzione delle politiche in materia. I punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom dovrebbero agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nell'attuazione delle strategie nazionali e dei piani d'azione regionali o locali per l'integrazione di quelle popolazioni. I punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom dovrebbero essere chiaramente identificabili, anche su Internet.

Emendamento 3

Punto 5.4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Su tale base, la Commissione sorveglierà attentamente la situazione e valuterà, entro tre anni dalla sua adozione, l'esigenza di rivedere e aggiornare la presente raccomandazione.

Su tale base, la Commissione sorveglierà attentamente la situazione e valuterà, entro tre anni 30 mesi dalla sua adozione, l'esigenza di rivedere e aggiornare la presente raccomandazione.

Motivazione

Lasciando alla Commissione europea un anno, fino al giugno 2016, per valutare l'applicazione della raccomandazione in esame, si corre il rischio di non inserire alcune conclusioni possibili nella revisione intermedia dei regolamenti sui fondi strutturali.

Bruxelles, 28 novembre 2013.

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Come già nella comunicazione della Commissione, il termine «Rom» si riferisce in questo testo a un certo numero di gruppi diversi (Rom, Sinti, Kale, Zigani, Romanichel, Boyash, Ashkali, Egyptians, Yenish, Dom, Lom) e comprende i traveller.

(2)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

(3)  Risoluzione 333 del CPLRE, ottobre 2011(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1855297).

(4)  Consiglio d'Europa, 1995 (www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/).

(5)  Pareri CdR sui seguenti temi: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (CdR 247/2011 fin), L'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (CdR 178/2010 fin).

(6)  CdR 247/2011 fin.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/79


Parere del Comitato delle regioni — Direttiva relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alla comunicazione sugli appalti elettronici end-to-end

2014/C 114/13

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali in merito alla direttiva

1.

constata che nella direttiva in merito alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici la Commissione prevede che il Comitato europeo di normazione (CEN) elabori una nuova norma europea per la fatturazione elettronica e che gli Stati membri garantiscano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi a detta norma. Secondo la Commissione essa dovrebbe entrare in vigore dopo 48 mesi dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Il CdR propone invece che la norma entri in vigore dopo 30 mesi dalla pubblicazione del riferimento alla norma europea, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva stessa;

2.

ritiene che la proposta costituisca un importante passo in avanti verso il passaggio a un'amministrazione pubblica senza carta. I vantaggi della fatturazione elettronica sono ampiamente noti e hanno indotto alcuni Stati membri dell'Unione europea a prescrivere la presentazione di fatture elettroniche nel caso degli appalti pubblici per la totalità o una parte del settore pubblico. Tuttavia, queste iniziative, nate dal basso, si fondano perlopiù su norme nazionali che, nella maggior parte dei casi, non sono interoperabili;

3.

constata che da un paio d'anni a questa parte numerosi soggetti interessati sollecitano interventi a livello europeo per stimolare il mercato della fatturazione elettronica, proponendo addirittura di renderla obbligatoria. Ad esempio, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012, il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e ha sottolineato l'importanza di soluzioni di fatturazione elettronica interoperabili basate su requisiti giuridici e norme tecniche comuni;

4.

si è espresso in passato a favore dello scambio elettronico di informazioni e dell'utilizzo di mezzi elettronici nel contesto delle diverse procedure di appalto (1), benché ciò richieda un periodo di tempo ragionevole di preparazione in considerazione della diversità delle situazioni e in particolare delle circostanze delle piccole imprese;

5.

ritiene appropriato che anche il processo di fatturazione, in quanto fase conclusiva della procedura di appalto, si realizzi ricorrendo a mezzi elettronici allo scopo di aumentare l'efficienza e di ridurre i costi amministrativi;

6.

è convinto che la proposta di direttiva consenta di creare maggiori possibilità per promuovere l'interoperabilità e il miglior funzionamento del mercato unico, facilitando in tal modo l'attività delle autorità aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori pubblici e dei relativi fornitori e contribuendo a mantenere bassi i costi. Al tempo stesso, si può affermare che gli scambi transfrontalieri sono attualmente limitati e, da questo punto di vista, la direttiva rischia di avere conseguenze economiche sproporzionate;

7.

sottolinea che la proposta di direttiva conferisce alla Commissione europea la facoltà di chiedere al competente organismo di normazione europeo di definire il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base. In tal modo si delega a un organismo che non ha competenze legislative una parte sostanziale del contenuto. Solo in base ai contenuti concreti della norma da elaborare — contenuti che non sono ancora disponibili — sarà possibile valutare appieno la sua applicabilità, la necessità di adeguarla e i costi che ne derivano. Per questo attualmente non è possibile stabilire se la proposta sia in linea con il principio di proporzionalità;

8.

si compiace del fatto che, anche dopo l'elaborazione di una nuova norma europea per la fatturazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a disposizioni diverse dalla norma europea comune, oltre che fatture cartacee. Ciò è indice di una certa flessibilità, tanto per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che per i fornitori che applicano disposizioni diverse. Il passaggio a una nuova norma comune per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che hanno già introdotto la fatturazione elettronica conforme a determinate norme comporta costi sia per i suddetti enti ed amministrazioni che per i rispettivi fornitori. In linea con la proposta di direttiva, il CdR ritiene pertanto che bisognerebbe permettere la coesistenza dei diversi formati attualmente disponibili, promuovendo al contempo il passaggio all'utilizzo sempre più frequente della norma europea comune. Una volta che sia stato stabilito il modello semantico dei dati, anche la conversione tra i diversi formati tecnici risulterà più agevole. Per quanto riguarda i contenuti che in certi casi, conformemente al diritto nazionale, devono figurare nelle fatture in aggiunta al contenuto essenziale, occorrerebbe ammettere in determinati settori fatture con tali contenuti, nei formati attualmente in uso, che spesso rispondono a tali esigenze specifiche;

9.

sottolinea tuttavia l'importanza che la norma europea proposta non crei ostacoli o difficoltà alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e ai rispettivi offerenti. Segnala i costi elevati che si produrrebbero se le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovessero accettare fatture elettroniche in tutti i formati tecnici compatibili con il modello di dati semantici;

10.

propone pertanto che nella proposta di direttiva vengano chiariti i requisiti a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. Andrebbe precisato che questi devono accettare solo un numero limitato di formati tecnici e non tutti i diversi formati nazionali e proprietari attualmente in uso. Piuttosto le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero rifiutarsi di accettare le fatture elettroniche conformi alle norme europee per quanto riguarda il modello di dati semantici e il formato tecnico, a loro volta basati sulle norme internazionali stabilite da organismi di normalizzazione riconosciuti dalla legislazione UE, quali CEN, ISO, UN/CEFACT e OASIS. In tale contesto la direttiva può essere considerata come un'armonizzazione di norme internazionali, a patto però che sia garantito che il contenuto essenziale della fattura rispetti gli obblighi europei conformemente alla legislazione comune ecc.;

11.

ritiene che l'elaborazione del modello di dati semantici sulla base dei modelli già forniti dagli organismi internazionali di normalizzazione e la limitazione a un determinato formato tecnico possano garantire l'aumento dell'interoperabilità e al tempo stesso il contenimento dei costi. Si avrebbero così, per gli operatori commerciali, requisiti omogenei, basati sul criterio delle procedure che hanno dato buoni risultati;

12.

mette in rilievo inoltre che è estremamente importante che la Commissione consideri di promuovere la fatturazione elettronica anche nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement — GPA), fatto che garantirebbe norme applicabili a tutti gli Stati dell'OMC, tra cui gli Stati membri dell'UE. Questo è un altro motivo per cui la norma stabilita dalla Commissione deve basarsi sulle norme internazionali. In tal modo essa sarà non solo una norma europea, bensì una norma internazionale che risponde a requisiti ed esigenze europei e li include, basata su norme giuridiche comuni ecc.;

13.

sottolinea inoltre l'importanza di tenere conto dei lavori già avviati nel campo della normalizzazione, e in particolare di quelli svolti nell'ambito del CEN per definire i requisiti in materia di informazione nei messaggi commerciali nel campo degli appalti pubblici nonché le procedure per lo scambio di tali messaggi tra le parti. A questi lavori partecipano già attori di vari Stati membri (2). Si prevede di utilizzare i risultati di tali lavori anche in futuro nei progetti avviati dalla Commissione, come e-SENS (3), e nel quadro del programma Open PEPPOL (4);

14.

ritiene importante, al momento di elaborare e sviluppare la norma attuale, nonché nella prosecuzione dei lavori già avviati, vigilare affinché la norma rimanga semplice da utilizzare e sia sperimentata prima di essere raccomandata. Potrebbe inoltre risultare utile prevedere delle forme di certificazione per assicurare che le fatture che dovrebbero essere basate sulla norma lo siano veramente. Le esperienze maturate in diversi Stati membri in cui vige l'obbligo di rispettare determinate norme dimostrano che è necessario stabilire una linea guida per evitare che tutte le amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli enti aggiudicatori debbano motivare la decisione di non accettare una certa fattura elettronica. Anche le sunnominate organizzazioni internazionali di normalizzazione dovrebbero sviluppare una simile procedura;

15.

segnala inoltre l'importanza di coinvolgere nell'elaborazione della norma gli enti locali e regionali e le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche finanziate dal bilancio statale;

16.

sottolinea che nei negoziati in corso riguardanti la proposta di un nuovo regolamento sulla protezione dei dati occorre fare in modo che le disposizioni di tale regolamento contribuiscano all'applicazione dell'attuale sistema di fatturazione elettronica;

17.

evidenzia che in base alle disposizioni sulla fatturazione elettronica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, una fattura dev'essere oggetto di accettazione da parte del destinatario. Come già segnalato nella proposta di direttiva, ciò dev'essere tenuto in considerazione anche nell'elaborazione delle attuali disposizioni;

18.

constata che attualmente la maggior parte delle amministrazioni aggiudicatrici non è in grado di accettare e di elaborare fatture elettroniche, e ritiene pertanto essenziale che si proceda a un'adeguata pianificazione prima dell'entrata in vigore della direttiva. La direttiva dovrebbe entrare in vigore solo quando le differenti procedure di aggiudicazione possano essere eseguite per via elettronica. Secondo il CdR, una data appropriata per l'entrata in vigore della direttiva sarebbe una data stabilita, ad esempio 30 mesi dalla pubblicazione da parte della Commissione del riferimento a detta norma. Ciò permetterebbe di adeguare i programmi informatici e consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le soluzioni più adeguate per rispettare le norme. Gli Stati membri dovranno inoltre predisporre misure di formazione e un sostegno per le amministrazioni aggiudicatrici, in modo che le disposizioni della proposta di direttiva possano essere applicate dopo la scadenza stabilita;

19.

ricorda che in seguito all'introduzione della fatturazione elettronica numerose amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori dovranno predisporre soluzioni IT adeguate e in generale estendere le proprie competenze in materia di gestione delle fatture elettroniche. Le misure necessarie nei vari Stati membri devono pertanto comprendere un sostegno all'acquisizione di soluzioni IT che permettano l'accettazione delle fatture elettroniche, possibilmente sotto forma di accordo quadro centrale, cui le autorità possano ricorrere nell'aggiudicazione di appalti e che possa aiutarle a definire i requisiti per la realizzazione di soluzioni proprie in materia di fatturazione elettronica;

20.

ritiene che gli Stati membri, accanto alle misure complementari di qualificazione e di altro tipo destinate alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, debbano adottare anche misure destinate ad accrescere le competenze delle imprese e in special modo delle PMI;

21.

in considerazione del fatto che la proposta di direttiva mira a risolvere problemi di interoperabilità nel commercio transfrontaliero che non possono essere risolti in modo soddisfacente se gli Stati membri agiscono da soli e dato che la proposta di direttiva è lo strumento adeguato, ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

22.

sottolinea che il CdR ha fatto della fatturazione elettronica negli appalti pubblici una delle cinque priorità del suo programma di lavoro 2013 sulla sussidiarietà e ha condotto, in questo contesto, una consultazione, riguardante la sussidiarietà, dei membri della rete di controllo della sussidiarietà e del gruppo di esperti sulla sussidiarietà;

23.

invita la Commissione europea a dare il buon esempio e a garantire che le fatture elettroniche vengano accettate nell'ambito degli appalti pubblici nel quadro dei programmi di finanziamento dell'UE.

Osservazioni generali in merito alla comunicazione

24.

tenuto conto del fatto che la maggior parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori non gestiscono elettronicamente la fatturazione, accoglie con favore le importanti misure menzionate nel punto 5.3 della comunicazione della Commissione, intese tra l'altro a incoraggiare gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali e piani d'azione dettagliati per l'attuazione degli appalti elettronici end to end;

25.

sottolinea che anche le imprese, e specialmente le PMI, devono estendere le loro competenze nel settore della fatturazione elettronica. Inoltre, in molti Stati membri potrebbero essere necessarie anche misure infrastrutturali. La proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per finanziare la formazione (in particolare per le PMI), per rafforzare la capacità amministrativa e per realizzare le relative infrastrutture, può contribuire alla soluzione di questi problemi;

26.

ritiene che le questioni infrastrutturali rivestano grande importanza nell'attuazione del progetto relativo alla fatturazione elettronica. È quindi dell'avviso che la proposta della Commissione contenuta nel punto 5.2, paragrafo 4, secondo cui sarebbe la stessa Commissione a finanziare e sostenere lo sviluppo di infrastrutture per gli appalti elettronici end-to-end (compresa la fatturazione elettronica) attraverso il proposto programma Meccanismo per collegare l'Europa, possa contribuire alla promozione di un'infrastruttura efficiente per i messaggi elettronici commerciali; ritiene che possano essere necessarie altre misure infrastrutturali, dato che la situazione differisce sensibilmente da uno Stato membro all'altro;

27.

si compiace dell'intenzione della Commissione, di finanziare progetti che promuovano lo sviluppo di soluzioni interoperabili (e-SENS);

28.

sostiene la proposta della Commissione di proseguire il lavoro del forum europeo delle parti interessate sulla fatturazione elettronica, ma allo stesso tempo invita la Commissione a garantire che il livello locale e regionale vi sia rappresentato.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2013) 449 final

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il modello semantico standard europeo dei dati della fattura elettronica di base dovrebbe fare riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562), l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l'UN/CEFACT (CII v. 2.0). Il modello standard europeo non dovrebbe richiedere la firma elettronica e dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di pagamento e alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

Il modello semantico standard europeo dei dati della fattura elettronica di base dovrebbe fare riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562), l'ISO, (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l'UN/CEFACT (CII v. 2.0) e l'OASIS. Il modello standard europeo non dovrebbe richiedere la firma elettronica e dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di pagamento e alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

Motivazione

La proposta della Commissione menziona alcune specifiche. Le norme di fatturazione cambiano di tanto in tanto, e di quelle menzionate non tutte sono state applicate. Inoltre, talune norme internazionali attualmente in uso in alcuni Stati membri non sono menzionate. È opportuno quindi rinviare a specifiche per le norme di fatturazione sviluppate da organizzazioni europee o internazionali come CEN, ISO, UN/CEFACT o OASIS. Quest'ultima organizzazione, nemmeno nominata nella proposta della Commissione, si occupa delle cosiddette norme di fatto, applicate attualmente dal settore pubblico in numerosi Stati membri.

Emendamento 2

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Fatture elettroniche conformi alla norma europea

Fatture elettroniche conformi alla norma europea

Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi alla norma europea il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi alla norma europea il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e si basino su un formato tecnico sviluppato dalle organizzazioni internazionali di normazione riconosciute dall'UE.

Motivazione

Se le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovessero accettare fatture in tutti i formati tecnici conformi al modello semantico dei dati, ne deriverebbero costi considerevoli. Un possibile modo di limitare il numero di formati è esigere che la fatturazione elettronica corrisponda alla norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base e si basi su un formato tecnico (sintassi) stabilito da un'organizzazione di normazione riconosciuta dall'UE (CEN, UN/CEFACT, ISO e OASIS).

Emendamento 3

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Attuazione

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri si impegnano attivamente affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori siano in grado di accettare fatture elettroniche corrispondenti alla norma europea il cui riferimento sia stato pubblicato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della presente direttiva e siano conformi a un formato tecnico basato su norme europee e internazionali.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 48 mesi dalla 30 mesi sua entrata in vigore. dalla pubblicazione da parte della Commissione del riferimento a detta norma, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Motivazione

È preferibile stabilire la scadenza decorso un certo periodo di tempo dalla pubblicazione del riferimento alla norma da parte della Commissione. In questo modo si garantirebbe un periodo di tempo sufficiente per adottare le necessarie soluzioni informatiche e verificare la norma, nonché per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le soluzioni più adeguate alla norma. Sarebbe opportuno stabilire la scadenza a 30 mesi dalla pubblicazione da parte della Commissione del riferimento alla norma, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. Inoltre è importante che gli Stati membri offrano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori il sostegno necessario per sviluppare le loro competenze in merito alla fatturazione elettronica e possibilmente anche per introdurre soluzioni IT per l'accettazione e la gestione delle fatture elettroniche. Le relative misure dovrebbero comprendere anche attività di formazione destinate alle imprese, e in particolare alle PMI. La formulazione proposta garantisce presupposti migliori per un'accettazione delle fatture elettroniche nel rispetto delle norme stabilite ed entro i limiti di tempo proposti.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramon Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Il CdR si è già pronunciato in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, COM(2011) 895 final, nonché alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, COM(2011) 896 final.

(2)  Cfr. www.cenbii.eu.

(3)  Cfr. www.esens.eu.

(4)  Cfr. www.peppol.eu.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/85


Parere del Comitato delle regioni — Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego

2014/C 114/14

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sostiene con forza la proposta della Commissione europea di rafforzare e formalizzare la cooperazione tra servizi pubblici europei per l'impiego, che, migliorandone le prestazioni, dovrebbe contribuire all'obiettivo, fissato dall'articolo 3 del Trattato di Lisbona, di promuovere la piena occupazione, a combattere la disoccupazione giovanile e a raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020;

2.

mette in evidenza il fatto che l'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce che «ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito», e si stupisce che nella proposta di decisione presentata dalla Commissione europea non vi sia alcun riferimento a tale disposizione;

3.

rammenta che i servizi pubblici per l'impiego costituiscono servizi d'interesse economico generale, e in quanto tali sono disciplinati dall'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dall'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

4.

sottolinea le differenze tra gli SPI dei singoli Stati membri dell'UE in termini di strutture, modelli di erogazione del servizio ed attività, nonché il fatto che gli SPI operano in condizioni di mercato del lavoro diverse, così come diversi sono i livelli delle risorse a loro disposizione;

5.

appoggia gli impegni assunti dai partecipanti al convegno sull'occupazione giovanile svoltosi il 3 luglio a Berlino, e segnatamente la promessa dei rappresentanti degli SPI europei di svolgere un ruolo centrale nel promuovere l'occupazione giovanile in Europa, accrescere l'efficienza e rafforzare la cooperazione con le altre parti direttamente interessate.

Lavoro svolto finora dalla rete di SPI

6.

fa notare che una rete consultiva informale di SPI europei esiste fin dal 1997, con gruppi di lavoro su temi quali le nuove competenze per nuovi lavori o l'efficienza degli SPI, un programma di apprendimento reciproco e il dialogo tra SPI;

7.

afferma che tale rete ha contribuito in misura significativa alla definizione delle politiche europee, fornendo riscontri specialistici su questioni come la flessicurezza, il ruolo degli SPI nel «rendere le transizioni convenienti» e la garanzia per i giovani;

8.

osserva che la rete in questione si è dimostrata un forum molto utile, nonché efficiente sul piano dei costi, per scambiare buone pratiche tra SPI, e una fonte preziosa di apprendimento reciproco e di innovazione in riferimento a un'ampia gamma di settori, quali i servizi digitali e l'elaborazione del profilo dell'utente;

9.

dà atto che, in alcuni Stati membri, l'apprendimento reso possibile dalla rete ha migliorato l'erogazione del servizio e i servizi sul territorio.

Necessità di una rete rafforzata, dotata di una solida base giuridica

10.

evidenzia che la proposta legislativa in esame istituirebbe una rete di SPI intesa ad ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso per migliorare ulteriormente l'efficacia degli SPI e il funzionamento del mercato del lavoro;

11.

sottolinea che la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea resta nel quadro delle competenze di coordinamento e sostegno definite all'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto conforme al principio di sussidiarietà;

12.

reputa che tale proposta conferisca alla rete una maggiore visibilità e legittimità, nonché un mandato politico più chiaro, ma sostiene altresì che la funzione della rete dovrebbe continuare ad essere consultiva;

13.

ritiene che la normativa proposta accrescerebbe il senso di appartenenza degli SPI alla rete e darebbe loro ulteriori poteri per operare in modo concertato laddove opportuno;

14.

richiama l'attenzione sul fatto che non tutti gli SPI sono coinvolti in pari misura nella rete, fatto che nuoce alla qualità del lavoro prodotto da quest'ultima e ne rende meno incisive le risposte nei confronti delle politiche;

15.

sostiene che la formalizzazione della rete farà sì che tutti gli Stati membri vi vengano coinvolti e siano tenuti a fornire sistematicamente la prova dei modi in cui hanno attuato cambiamenti in linea con le decisioni strategiche dell'UE, contribuendo così a individuare le prestazioni di livello insufficiente e i connessi problemi strutturali;

16.

mette in rilievo la cruciale importanza di servizi pubblici per l'impiego efficaci ai fini dell'attuazione di un sistema di garanzia per i giovani, e sottolinea che è essenziale che tutti gli SPI abbiano una profonda conoscenza della struttura della disoccupazione giovanile, dei punti di forza e debolezza dei giovani, delle opportunità lavorative così come dei requisiti professionali specifici;

17.

afferma che l'ambito d'intervento della rete deve essere definito molto chiaramente, in modo da evitare duplicazioni tra il lavoro della rete stessa e quello, ad esempio, del comitato per l'occupazione (EMCO) e dei suoi sottogruppi, nonché di altri organi come la Rete europea per lo sviluppo delle politiche in materia di orientamento permanente e la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES); ma al tempo stesso osserva che una rete rafforzata dovrebbe, ove opportuno, sforzarsi di realizzare sinergie con questi organi;

18.

sottolinea che i risultati del lavoro della rete rafforzata dovrebbero informare il lavoro sulla politica occupazionale svolto a livello dell'UE, segnatamente quello dell'EMCO e del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO);

19.

riconosce che la crescente complessità dei mercati del lavoro richiede livelli maggiori di cooperazione e partenariato attivo con le parti sociali e gli altri soggetti, pubblici, privati e del terzo settore interessati e ciò dovrebbe trovare riscontro nella rete rafforzata.

Parametri di riferimento e apprendimento comparativo

20.

concorda nel ritenere che vi sia margine per la definizione di ulteriori parametri di riferimento, fatto che è un prerequisito dell'apprendimento comparativo, ma reputa che, nel far ciò, si debba agire con tatto, tenendo pienamente conto delle differenze nazionali e regionali;

21.

osserva che la decisione proposta, in conformità al suo articolo 8, autorizzerà la Commissione ad adottare atti delegati per l'attuazione delle iniziative riguardanti la definizione di parametri di riferimento e l'apprendimento reciproco. In proposito il Comitato delle regioni fa notare che nessun onere amministrativo di rilievo dovrebbe essere imposto agli enti locali e regionali con atto delegato;

22.

ritiene che l'obiettivo non dovrebbe mai essere quello di stilare una «classifica» o fissare dei traguardi, bensì quello di agevolare l'apprendimento sulla base di una metodologia condivisa; conformemente all'articolo 14 del TFUE, la responsabilità di valutare i servizi pubblici per l'impiego, sulla base di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, spetta soltanto alle autorità nazionali, regionali e/o locali;

23.

pone l'accento sul fatto che il lavoro di analisi e apprendimento comparativi dovrebbe essere di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo;

24.

chiede che i risultati prodotti dalla rete siano basati su ricerche condotte con rigore e indipendenza e facenti uso dei migliori dati disponibili;

25.

propone che la nuova normativa offra l'opportunità di sviluppare ulteriormente la presenza della rete online, allo scopo di fornire più ampie informazioni sul lavoro della rete stessa e di coinvolgervi le parti interessate;

26.

afferma che uno dei risultati del rafforzamento della rete sarà un'accresciuta capacità di lavorare in maniera più completa, coprendo competenze essenziali degli SPI e ambiti strettamente connessi come l'apprendistato, la creazione di imprese e l'educazione all'imprenditorialità. È necessario sottolineare la rilevanza e l'efficacia dei finanziamenti UE in questi campi.

La dimensione locale e regionale

27.

evidenzia che in alcuni Stati membri gli enti regionali e locali sono responsabili di SPI con strutture e processi decisionali decentrati, mentre in molti altri paesi dell'UE tali enti sono competenti per i programmi di apprendistato, adeguamento e anticipazione delle competenze, formazione, sussidi all'occupazione, attività strettamente connesse alle funzioni fondamentali degli SPI o, in taluni Stati membri, rientranti nelle loro competenze;

28.

afferma che, in molti casi, è proprio a livello locale e regionale che si riscontrano le pratiche più valide, ed è quindi assolutamente necessario riconoscere l'importanza del lavoro svolto a questi livelli. La rete dovrebbe tener conto delle soluzioni di provata efficacia e diffonderle;

29.

osserva che il livello locale e regionale è spesso quello più vicino alle persone che cercano un impiego e alla maggior parte dei datori di lavoro, e che il mercato del lavoro è prevalentemente un mercato locale;

30.

chiede che i rappresentanti degli Stati membri compiano ogni sforzo per far sì che nelle attività della rete siano recepiti i punti di vista e le esperienze degli SPI locali e regionali, e per tenere questi SPI pienamente informati del lavoro della rete stessa. Sottolinea che i rappresentanti degli Stati membri hanno anche il compito di far confluire nelle attività della rete i punti di vista e le esperienze dei soggetti locali e regionali che lavorano con le persone alla ricerca di un impiego, e di prevedere a tal fine un'apposita struttura nel quadro del dialogo con gli SPI locali e regionali;

31.

chiede che alla rete partecipi un rappresentante, con status di osservatore, nominato dal Comitato delle regioni, in modo che in essa trovino espressione anche i punti di vista, le esperienze e le pratiche dei livelli locale e regionale.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo della proposta di decisione dalla Commissione, primo visto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo gli articoli 149 e 14,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 36,

Motivazione

Questo emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti relativi ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 2

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego.

L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione nel considerando 8 della proposta è in gran parte ridondante, in quanto ripete quanto già affermato al considerando 4. In gran parte ma non del tutto superfluo, poiché il primo e l'ultimo periodo indicano sinteticamente gli scopi e i modi di funzionamento della rete degli SPI.

Emendamento 3

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

È istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata «la rete», per il periodo 1o gennaio 2014 — 31 dicembre 2020.

La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

Della rete fanno parte:

(a)

i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

(b)

la Commissione.

Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono. tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete

È istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata «la rete», per il periodo 1o gennaio 2014 — 31 dicembre 2020.

La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

Della rete fanno parte:

(a)

i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

(b)

la Commissione.

Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono tenuti a , decentrati o locali hanno il dovere di garantire che questi servizi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Motivazione

L'emendamento mira a far sì che la rete abbia l'obbligo giuridico di garantire che i servizi pubblici per l'impiego siano adeguatamente rappresentati nelle sue specifiche iniziative anche laddove tali servizi siano parzialmente o completamente decentrati.

Emendamento 4

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Obiettivi

Tramite la rete la misura di incentivazione prevista nel presente dispositivo contribuisce a:

Obiettivi

Tramite la rete la misura di incentivazione prevista nel presente dispositivo contribuisce a:

(a)

attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

(b)

migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

(c)

migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

(d)

incrementare la mobilità geografica e professionale;

(e)

lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.

(a)

attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

(b)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità;

(b) (c)

migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

(c) (d)

migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

(d) (e)

incrementare la mobilità geografica e professionale senza concorrenza sleale tra lavoratori, nel rispetto della legislazione pertinente dell'Unione europea;

(e) (f)

lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.

Motivazione

Evidente.

Emendamento5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Cooperazione

La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

Cooperazione

La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

 

La rete accorda lo status di osservatore ad un rappresentante nominato dal Comitato delle regioni.

Motivazione

L'importanza di questa aggiunta, come di quella di cui all'emendamento precedente, sta nel fatto che essa rispecchia la piena competenza attribuita in molti Stati membri agli enti regionali e locali in materia di servizi pubblici per l'impiego oppure di prestazione di servizi di formazione, orientamento, consulenza, sussidi all'occupazione, anticipazione delle competenze e altre attività strettamente connesse al lavoro (o, in taluni Stati membri, rientranti nelle competenze) degli SPI.

Emendamento 6

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.

In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni il funzionamento degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.

Motivazione

Correzione terminologica, coerentemente con il punto 21.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramon Luis VALCÁRCEL SISO


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/90


Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto frontiere intelligenti

2014/C 114/15

I.   RACCOMANDAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

esprime apprezzamento per la recente adozione del pacchetto Governance Schengen, formato dal nuovo meccanismo di valutazione dell'applicazione dell'acquis di Schengen (1) e dalle regole comuni sul ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali (2);

2.

riconosce che il funzionamento regolare dello spazio Schengen dipende dalla fiducia reciproca e dalla capacità degli Stati membri di controllare la frontiera esterna conformemente alle regole comuni;

3.

giudica positivamente l'introduzione di una responsabilità congiunta degli Stati membri e della Commissione nel quadro del nuovo meccanismo di valutazione Schengen, in quanto esso viene sottratto a un regime puramente intergovernativo, cosa che può contribuire a compensare carenze e a promuovere la fiducia reciproca, oltre ad estenderla a tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen, compresa l'assenza di controlli alle frontiere interne, in modo da evitare controlli illegali che pregiudicano il principio della libera circolazione delle persone;

4.

sottolinea che l'eventuale reintroduzione dei controlli alle frontiere interne deve essere soggetta a un coordinamento a livello dell'UE, per evitare decisioni unilaterali che minaccino la piena libertà di circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne;

5.

ritiene che l'esistenza di flussi migratori alle frontiere esterne non costituisca, di per sé, una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che possa giustificare la reintroduzione di controlli alle frontiere interne;

6.

ricorda che il principio di solidarietà europea impone che in una situazione di pressione alla frontiera esterna di uno Stato membro vengano mobilitate tutte le misure di sostegno tecnico e finanziario, nazionali ed europee, e sia fornita assistenza da parte di organismi dell'UE come Frontex o EASO;

7.

accoglie con favore l'adozione di misure volte a garantire un controllo più rigoroso delle frontiere e un'applicazione migliore delle leggi, a contribuire alla lotta contro gli attacchi terroristici e altri gravi reati, nonché a ridurre la migrazione illegale;

8.

per questo motivo, ritiene che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in risposta a gravi e persistenti carenze nel controllo alle frontiere esterne debba essere inquadrato all'interno di un processo di valutazione obiettivo e debba essere permesso soltanto come misura eccezionale di ultima istanza;

9.

esorta ad assicurare la piena partecipazione degli enti locali e regionali nella valutazione e identificazione delle carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne, per garantire che qualsiasi ripresa dei controlli alle frontiere interne sia il risultato di una corretta valutazione della situazione sul terreno, basata su differenti fonti di informazione e sul contributo di diversi soggetti;

10.

è d'accordo sull'importanza del controllo alle frontiere esterne dell'UE quale modo per garantire non soltanto la sicurezza, ma anche la mobilità all'interno dell'UE (3);

11.

si rallegra per la recente adozione del Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), una misura di rafforzamento del controllo delle frontiere esterne attraverso la condivisione delle informazioni operative e la cooperazione tra autorità nazionali di sorveglianza delle frontiere esterne, marittime e terrestri, e con Frontex; sottolinea che prevenire la perdita di vite umane in mare deve costituire l'obiettivo chiave di questo meccanismo, oltre alla funzione di individuare i migranti illegali e rafforzare la sicurezza interna attraverso la prevenzione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di esseri umani e di stupefacenti;

12.

mette tuttavia in guardia affinché questo sistema non pregiudichi la protezione dei diritti umani e non prevalga sul diritto a chiedere asilo e sulla protezione contro il respingimento, garantiti dagli artt. 18 e 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali (4);

13.

esprime preoccupazione per la tendenza a riconquistare potere discrezionale in settori «europeizzati» come quello della libera circolazione, in particolare per una recente proposta di alcuni Stati membri volta a introdurre ampie possibilità di restrizione del diritto alla libera circolazione, che è essenziale allo status di cittadinanza dell'Unione;

14.

ribadisce che la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne è uno dei principi fondamentali dell'UE e uno dei suoi benefici più tangibili e significativi per i cittadini, e non deve essere messo in discussione;

15.

ritiene che è nel contesto globale del funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che occorra valutare il pacchetto Frontiere intelligenti, formato dalle seguenti proposte di regolamento: creazione di un sistema di ingressi/uscite volto a registrare l'ingresso e l'uscita di cittadini di paesi terzi dal territorio dell'UE (5), la creazione di un programma per viaggiatori registrati (6) e la modifica al codice frontiere Schengen per permettere l'attuazione dei due sistemi (7).

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Considerazioni specifiche sul pacchetto Frontiere intelligenti

16.

riconosce l'importanza delle nuove tecnologie per garantire l'efficienza nella gestione delle frontiere e far fronte all'aumento significativo del numero di attraversamenti alle frontiere esterne e, al tempo stesso, assicurare la sicurezza del loro controllo, come già avviene in vari Stati membri;

17.

osserva che con il sistema di ingressi/uscite si intende sostituire l'attuale sistema di apposizione manuale dei timbri di ingresso e uscita sul passaporto con un registro elettronico che segnali la data e il luogo di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen (fino a tre mesi), cosa che permetterà un calcolo automatico dei soggiorni autorizzati;

18.

accoglie favorevolmente l'obiettivo molto positivo del programma per viaggiatori registrati di facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a un controllo preliminare di sicurezza e a un esame della documentazione, grazie all'attraversamento in sistemi automatizzati di controllo frontaliero, agevolando così l'ingresso nello spazio europeo di passeggeri frequenti di bona fide.

Considerazioni sull'impatto del pacchetto Frontiere intelligenti sui diritti fondamentali

19.

ricorda la propria preoccupazione per l'istituzione del sistema di ingressi/uscite e le possibili implicazioni sui diritti fondamentali, specialmente in materia di protezione dei dati personali (8);

20.

riconosce che la raccolta di una quantità ragguardevole di dati personali, compresi quelli biometrici, crea una tensione speciale tra questi sistemi e i diritti fondamentali, specialmente in rapporto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, e ciò esige una rigorosa limitazione della loro finalità e un controllo speciale della loro necessità e proporzionalità;

21.

ribadisce il proprio appoggio a un livello elevato di protezione dei dati personali e la propria preoccupazione per la crescita esponenziale dell'informazione digitale sui cittadini derivante dallo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (9);

22.

mette in guardia sul fatto che, dal punto di vista del principio della non discriminazione e della protezione dei dati personali, i sistemi proposti sono motivo di serie preoccupazioni, a causa delle loro implicazioni per i diritti fondamentali, specialmente di quelli dei cittadini di paesi terzi e dei richiedenti asilo che cercano di entrare nel territorio dell'UE.

Considerazioni sul valore aggiunto, sulla necessità e sulla proporzionalità del pacchetto Frontiere intelligenti

23.

poiché i due sistemi del pacchetto Frontiere intelligenti implicano la raccolta di dati — compresi quelli biometrici — su vasta scala, ritiene che sia necessaria la rigorosa dimostrazione della loro necessità, legittimità e proporzionalità, e che i loro obiettivi non possono essere raggiunti con sistemi meno invadenti nella vita privata e più economici;

24.

prende nota del parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) che ha criticato e contestato la necessità e la proporzionalità del pacchetto Frontiere intelligenti, in quanto non esiste una prova attendibile che giustifichi la necessità di nuovi sistemi. In particolare, il GEPD ritiene che il sistema di ingressi/uscite rappresenti un'interferenza nel diritto alla vita privata, e che sia in gioco la questione del rapporto costo/efficacia del sistema in termini finanziari e in relazione ai diritti fondamentali (10);

25.

rileva che anche il Parlamento europeo, il gruppo di lavoro ex art. 29 e la maggior parte dei rappresentanti della società civile hanno espresso dubbi sulla necessità e il valore aggiunto del sistema di ingressi/uscite (11);

26.

riconosce che le questioni della necessità e proporzionalità della creazione, in particolare, del sistema di ingressi/uscite sono oggetto di controversia, in quanto non esistono prove irrefutabili sulla sua efficacia per raggiungere gli obiettivi proposti dell'efficienza nel controllo delle frontiere, della lotta all'immigrazione illegale e del rafforzamento della lotta contro forme gravi di criminalità organizzata;

27.

osserva che l'obiettivo principale del sistema di ingressi/uscite è identificare i cittadini di paesi terzi che entrano legalmente nello spazio Schengen, con o senza visto per un soggiorno di breve durata, e che superano il periodo di soggiorno autorizzato. A questo fine, calcola elettronicamente il periodo di soggiorno autorizzato e invia una segnalazione alle autorità nazionali in merito alle persone che superano questo periodo, contribuendo al fermo e al rimpatrio degli immigrati in situazione irregolare;

28.

reputa che non sia evidente il valore aggiunto del sistema di ingressi/uscite per il perseguimento di questo obiettivo, in quanto l'esistenza di una segnalazione su un soggiorno illegale è basata sul presupposto che le persone che entrano con un visto per un soggiorno di breve durata, o senza visto, rimangano incondizionatamente obbligate a lasciare il territorio dell'UE entro il termine massimo di tre mesi. Tale presupposto non tiene conto di eventualità come una richiesta di asilo o una regolarizzazione di soggiorno a norma del diritto nazionale;

29.

rileva che l'analisi sulla necessità e proporzionalità del sistema di ingressi/uscite è quanto mai necessaria: infatti, poiché non esiste il trattenimento per soggiorno irregolare, il sistema sarà in grado di individuare i migranti in posizione irregolare soltanto quando abbandoneranno lo spazio Schengen, cosa che trasforma il sistema di ingressi/uscite in un «meccanismo estremamente costoso di raccolta di dati statistici sulla migrazione» (12);

30.

osserva che il sistema di ingressi/uscite non è idoneo a individuare quei migranti che hanno regolarizzato il loro soggiorno, in conformità della legislazione sull'asilo o delle norme nazionali sull'immigrazione. Queste persone corrono il rischio di essere trattenute illegalmente per via di una segnalazione del sistema di ingressi/uscite basata su un calcolo automatizzato del periodo di soggiorno, che non tiene conto, né può tener conto, di questo tipo di circostanze;

31.

ritiene che occorra ancora sollevare la questione della velocità dei controlli nel sistema di ingressi/uscite, in quanto esso obbliga a raccogliere un numero elevato di dati alfanumerici e biometrici. Questo farà aumentare il tempo di attesa dei viaggiatori nel controllo alle frontiere, con un impatto negativo sulla mobilità transfrontaliera, senza che possa venir efficacemente compensato dal programma per viaggiatori registrati. Si può anche sollevare la questione se i costi del programma per viaggiatori registrati siano proporzionali al numero esiguo di persone che la Commissione stima se ne gioveranno annualmente (5 milioni), 0,7 % del totale stimato di persone che attraversano ogni anno la frontiera esterna (circa 700 milioni) (13). L'esistenza in alcuni paesi di programmi per passeggeri frequenti dimostra che la sua realizzazione è possibile senza un sistema di ingressi/uscite. Vari Stati membri hanno già sviluppato sistemi automatizzati di controllo per cittadini dell'UE muniti di passaporto biometrico;

32.

osserva che le questioni della proporzionalità e legittimità di questi sistemi devono anche essere valutate in funzione dei loro costi elevati, stimati a 1,1 miliardi di euro, da coprire attraverso il fondo Sicurezza interna con uno stanziamento previsto di 4,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Ricorda che questo stanziamento è molto superiore a quello stimato dalla Commissione nel 2008, oltre al fatto che non esistono garanzie sulla sua sufficienza, come ha osservato il GEPD (14);

33.

ribadisce i propri dubbi chiedendosi se l'ingente investimento nel controllo delle frontiere sia la forma più efficace per combattere l'immigrazione illegale in modo significativo e a lungo termine (15);

34.

riconosce che un'analisi del rapporto costo-benefici deve anche prendere in considerazione i costi elevati e l'onere amministrativo che questi sistemi possono avere per gli Stati membri con un numero ridotto di viaggiatori che attraversano le frontiere esterne.

Ruolo delle regioni e degli enti locali nell'introduzione graduale di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne

35.

ritiene che la coerenza di un approccio europeo in materia di controlli alle frontiere esterne coinvolga vari livelli e implichi una serie di sfide per le competenti autorità nazionali di frontiera, che agiscono in cooperazione con vari soggetti regionali e locali;

36.

si rammarica che la dimensione di una governance multilivello non sia tenuta sufficientemente in considerazione nei dibattiti politici dell'UE sullo spazio Schengen, in quanto l'attuazione adeguata del principio di sussidiarietà richiede un'integrazione più sistematica della dimensione locale e di quella regionale;

37.

esorta a un maggior coinvolgimento degli enti locali e regionali e del Comitato delle regioni per assicurare un approccio «dal basso» in questi settori, contribuendo a garantire che le esperienze e le preoccupazioni degli enti locali e regionali vengano prese in considerazione nelle varie fasi del processo decisionale dell'UE, in particolare la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, l'efficienza e il valore aggiunto del finanziamento dell'UE e la componente della governance multilivello del pacchetto Frontiere intelligenti;

38.

invita i responsabili dell'attuazione del codice frontiere Schengen a livello locale a promuovere azioni di formazione e campagne di sensibilizzazione sulla legislazione europea in materia di frontiere e diritti dei cittadini, per coinvolgere gli enti locali e regionali e i principali soggetti sul campo, promuovere la fiducia reciproca ed evitare ripercussioni negative sullo spazio di libera circolazione e sui diritti fondamentali;

39.

ricorda che gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la tutela dei diritti fondamentali a vari livelli (16), compreso alle frontiere interne ed esterne dell'UE;

40.

rileva che il finanziamento dell'UE destinato alla gestione delle frontiere esterne è concentrato sulla sicurezza, trascurando la questione dei diritti fondamentali, e per questo motivo invita a dare maggiore importanza agli enti locali e regionali nella definizione delle priorità di bilancio dell'UE in materia di gestione delle frontiere e di finanziamento delle politiche di migrazione e di asilo, assicurando che le risorse finanziarie siano incanalate verso le infrastrutture e i servizi di frontiera che più necessitano di sostegno in questo campo;

41.

propone pertanto di introdurre, per i governi nazionali, un obbligo più stringente di consultazione degli enti locali e regionali in merito alla programmazione del finanziamento dell'UE in questi settori;

42.

rinnova il proprio invito a dare maggior peso agli enti locali e regionali nei settori della migrazione e dell'asilo «in conformità con le loro competenze nel contesto nazionale, attraverso strumenti che li vedano come soggetti destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche senza l'intervento delle autorità di governo centrali» (17);

43.

ritiene che il sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati implichino un trasferimento graduale di competenze nel controllo e nell'utilizzo dei dati raccolti dalle autorità nazionali a organismi dell'UE, cosa che ha implicazioni per la questione della sussidiarietà;

44.

insiste, per questo motivo, per una maggiore consultazione degli enti locali e regionali e del Comitato delle regioni in merito alla concezione di tali sistemi, visto l'impatto sulle regioni transfrontaliere e il fatto che la percezione della gestione delle frontiere a livello locale può essere differente dagli interessi che orientano le autorità centrali o nazionali, più preoccupate della dimensione relativa alla sicurezza nazionale che di facilitare il traffico transfrontaliero, che è una preoccupazione delle regioni transfrontaliere.

Raccomandazioni sul pacchetto legislativo Frontiere intelligenti

45.

esorta il Parlamento europeo e il Consiglio a compiere un esame approfondito ed esaustivo del rapporto costo/benefici del sistema di ingressi/uscite e del programma per viaggiatori registrati — che è d'obbligo in un contesto di recessione economica e di forte austerità di bilancio — oltre ad esaminarne la necessità, proporzionalità ed efficacia, prima di proseguire il relativo negoziato;

46.

invita il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora procedano con il sistema di ingressi/uscite, a dotarlo di garanzie per evitare che le segnalazioni possano portare al trattenimento illegale di persone che il sistema individua come soggiornanti irregolari quando in realtà hanno ottenuto un permesso di soggiorno in uno Stato membro e godono pertanto del diritto di libera circolazione nello spazio europeo senza frontiere interne;

47.

richiama l'attenzione sulla necessità, in tempo di austerità di bilancio, di garantire che qualsiasi sistema che venga sviluppato assicuri l'interoperabilità dei sistemi nazionali esistenti, per non pregiudicarne il funzionamento e salvaguardare gli investimenti nazionali realizzati;

48.

raccomanda che vengano introdotte solide garanzie di non discriminazione e salvaguardie sufficienti del diritto alla protezione dei dati, al rispetto della vita privata e all'accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo per i cittadini di paesi terzi, specialmente per prevenire un indebito rimpatrio a causa di una falsa segnalazione lanciata dal sistema di ingressi/uscite;

49.

propone, qualora siano attuati questi sistemi, che vengano promosse azioni di formazione incentrate sui diritti delle persone e campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore a livello nazionale, regionale e locale, che vertano in particolare sui rischi e su un'applicazione corretta/scorretta di tali sistemi, contribuendo in questo modo a evitare usi illeciti e discriminatori.

II.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2013) 95 final

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all’EES in conformità del presente regolamento assicura che l’utilizzo dell’EES è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità competente stessa.

Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all’EES in conformità del presente regolamento assicura che l’utilizzo dell’EES è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità competente stessa e rispetta tutte le disposizioni unionali e nazionali pertinenti in materia di protezione dei dati personali.

Motivazione

È importante stabilire che il rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati da parte delle «autorità competenti» è un «principio generale» del regolamento oggetto del parere.

Bruxelles, 28 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2011) 559 final.

(2)  COM(2011) 560 final.

(3)  Cfr. il parere del Comitato delle regioni sul programma di Stoccolma, di cui è stata relatrice Anna Terrón i Cusi, GU C 79 del 27.3.2010, punto 52.

(4)  Cfr. in quest'ottica anche il parere del Comitato delle regioni sul tema Migrazione e mobilità — Un approccio globale, di cui è stato relatore Nichi Vendola.

(5)  COM(2013) 95 final.

(6)  COM(2013) 97 final.

(7)  COM(2013) 96 final.

(8)  Parere del Comitato delle regioni in merito al Programma di Stoccolma: sfide e opportunità per un nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE, GU C 79 del 27.3.2010, punto 56.

(9)  Parere del Comitato delle regioni in merito al Programma di Stoccolma: sfide e opportunità per un nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE, GU C 79 del 27.3.2010, punto 37.

(10)  Cfr. il parere del garante europeo della protezione dei dati pubblicato il 18 luglio 2013, consultabile all'indirizzo web https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-07-18_Smart_borders_EN.pdf. Cfr. anche: Garante europeo della protezione dei dati, Osservazioni preliminari sulla proposta relativa al pacchetto Frontiere intelligenti, 3 marzo 2008, pag. 4, consultabili sul sito web http://www.edps.europa.eu. Vedasi anche il parere del GEPD sul programma di Stoccolma, GU C 276 del 17.11.2009, punto 71.

(11)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamenti che istituisce il sistema di ingressi/uscite, SWD(2013) 47 final, Bruxelles, 28.2.2013.

(12)  Bigo, Carrera et al (2012), Evaluating current and forthcoming proposals on JHA data bases and a smart borders system at EU external borders («Valutazione delle proposte attuali e di quelle future sulle banche dati in materia di giustizia e affari interni e sul sistema di frontiere intelligenti ai confini esterni dell'UE»), studio elaborato per il Parlamento europeo, pag. 37.

(13)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento che istituisce il programma per viaggiatori registrati, SWD(2013) 50 final, Bruxelles, 28.2.2013.

(14)  Garante europeo della protezione dei dati, Osservazioni preliminari sulla proposta relativa al pacchetto Frontiere intelligenti, 3 marzo 2008, pag. 4, consultabili sul sito web http://www.edps.europa.eu.

(15)  Parere sul tema Strumenti finanziari dell'UE in materia di affari interni, di cui è stato relatore Samuel Azzopardi, CdR12/2012, punto 47.

(16)  Cfr. il parere del Comitato delle regioni sul tema Strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali, GU C 9 dell'11.1.2012 .

(17)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Migrazione e mobilità — Un approccio globale, 96a sessione plenaria, 18 e 19 luglio 2012.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/96


Parere del Comitato delle regioni — Regolamento relativo ai controlli ufficiali

2014/C 114/16

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

prende atto del regolamento proposto dalla Commissione in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, considerati i principali obiettivi che tale regolamento si prefigge: assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e garantire il buon funzionamento del mercato interno;

2.

accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione riconosca la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità competenti negli Stati membri per verificare la conformità alle disposizioni dell’UE (controlli, ispezioni e test).

Rapporto con la politica agricola comune (PAC)

3.

ribadisce che la qualità dei prodotti agricoli dell’UE è uno dei fattori principali che determinano il valore aggiunto della PAC, nonché uno dei principali punti di forza sui mercati mondiali, e che una vigilanza efficace sul rispetto delle normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante, materiale riproduttivo vegetale e prodotti fitosanitari, contribuisce a costruire un mercato stabile basato sulla fiducia del pubblico nei prodotti;

4.

quello di assicurare competitività a livello sia locale che globale è un obiettivo che può essere realizzato solo grazie a un miglioramento costante del mercato agroalimentare europeo. Il Comitato accoglie quindi con favore l’iniziativa in esame, che serve a garantire la qualità dei prodotti agricoli mediante controlli ufficiali e altre attività ufficiali;

5.

è dell’avviso che il regolamento proposto contribuisca a soddisfare l’esigenza di assicurare la competitività, intesa in senso ampio, delle imprese della filiera alimentare soggette alle attività ufficiali di controllo svolte dalle autorità competenti.

Sussidiarietà, proporzionalità e miglioramento normativo

6.

fa notare che il regolamento proposto autorizza la Commissione ad adottare atti delegati praticamente in tutti gli ambiti da esso disciplinati (cfr. gli articoli da 15 a 24). Il Comitato è contrario in particolare alle deleghe previste dagli articoli da 15 a 25 e dagli articoli 110, 132 e 133 di tale regolamento, che conferiscono il potere di adottare con atti delegati disposizioni specifiche sull’esecuzione dei controlli ufficiali. Ritiene infatti assolutamente necessario che tutte le disposizioni che hanno un impatto significativo sulle attività di controllo e sui bilanci degli Stati membri debbano essere inserite direttamente nel regolamento. Inoltre, riguardo alle condizioni di esercizio della delega di poteri stabilite all’articolo 139, il Comitato chiede alla Commissione di chiarire in che modo essa desidera attuare la procedura descritta nel considerando 81, secondo cui la Commissione deve, durante i lavori preparatori, svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Ritiene infatti necessario che la partecipazione degli esperti degli Stati membri sia espressamente prevista nell’articolo 139;

7.

ribadisce che l’armonizzazione delle norme in materia di controlli ufficiali è utile ed importante per garantire un livello sufficiente di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, assicurare la libera circolazione delle merci nel mercato interno, proteggere tale mercato, garantire la libera concorrenza, tutelare gli interessi dei consumatori, assicurandosi che questi ultimi vengano adeguatamente informati e proteggendoli contro le frodi e dall’afflusso di prodotti che non soddisfano gli standard europei, nonché a salvaguardare la fiducia nei prodotti esportati dall’UE o trasportati (in transito) attraverso il suo territorio;

8.

controlli ufficiali nell’ambito della filiera agroalimentare, tra cui quelle relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, alla produzione del materiale riproduttivo vegetale destinato a essere immesso in commercio, e ai sottoprodotti di origine animale;

9.

ribadisce che la via maestra per proteggere in modo efficace i prodotti agroalimentari europei consiste nel far sì che tutti gli alimenti venduti nell’UE, quale che sia lo loro origine, siano soggetti a controlli identici o equivalenti in materia di igiene, sicurezza e qualità alimentari. Constata che, in specifici casi, il regolamento proposto non limita il diritto degli Stati membri a intervenire per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori per mezzo di controlli ufficiali;

10.

accoglie con favore la semplificazione normativa operata dal regolamento in relazione ai seguenti aspetti: introduzione di posti di controllo frontalieri disciplinati da un unico insieme di norme; introduzione di un Documento sanitario comune di entrata (DSCE), che sostituisce i diversi documenti utilizzati, in base alle norme attuali, nei singoli settori soggetti a controllo; la standardizzazione dei documenti e la fornitura di garanzie della loro autenticità; l’introduzione di un sistema unico di vigilanza sui controlli ufficiali europei, e la sua digitalizzazione;

11.

osserva che le norme oggi vigenti in materia di controlli ufficiali sui residui dei farmaci veterinari vengono sostituite da norme basate, in misura maggiore dell’attuale, sulla valutazione del rischio, mantenendo però nel contempo le condizioni appropriate per la tutela della salute.

Controlli più rigorosi sui prodotti provenienti da paesi terzi

12.

accoglie con favore la proposta della Commissione anche in quanto include norme volte a rendere più rigorosi i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi, allo scopo di far fronte alle sfide che si profilano nella filiera alimentare e ai relativi rischi per la sicurezza della popolazione dell’UE;

13.

accoglie con favore anche la semplificazione normativa consistente nel sostituire gli attuali posti d’ispezione frontalieri (per animali e prodotti derivati), punti di entrata designati (per prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale) e punti di entrata (per piante e prodotti vegetali) con posti di controllo frontalieri soggetti a un unico insieme di norme. Questo approccio renderà, tra l’altro, senz’altro più facile proteggere il mercato europeo dall’afflusso di prodotti agroalimentari non conformi;

14.

accoglie con favore la creazione di meccanismi nel campo dell’«assistenza amministrativa», che consentono la cooperazione tra autorità nazionali di controllo garantendo così l’uniformità e la coerenza dell’applicazione normativa anche a livello transfrontaliero. Richiama l’attenzione sul fatto che la violazione delle norme UE verrà perseguita non solo nello Stato membro al quale essa viene segnalata ma anche in quello in cui essa ha avuto luogo.

Impatto locale e regionale

15.

afferma che il nuovo approccio nei confronti dei controlli, basato sulla valutazione del rischio, consente di adottare, riguardo alle diverse categorie di prodotti, misure e decisioni rapide e adeguate al livello attuale delle cognizioni scientifiche;

16.

osserva che l’obbligo, per ogni controllo ufficiale effettuato, di elaborare una relazione e metterla a disposizione dell’operatore soggetto al controllo stesso comporterebbe notevoli oneri supplementari per le autorità competenti. Un obbligo siffatto è inaccettabile, considerati gli oneri amministrativi che comporterebbe e quindi la possibilità — niente affatto da escludere — del ricorso alla tutela giurisdizionale.

Se la Commissione non dovesse ritirare la proposta di introdurre quest’obbligo, sarebbe necessario procedere a una valutazione d’impatto approfondita al fine di quantificare i relativi oneri supplementari, sia amministrativi che finanziari. Sempre per questo motivo, inoltre, si dovrebbe indicare chiaramente che la controperizia di cui all’articolo 34 del regolamento proposto si riferisce alla prassi, già oggi abituale, di prelevare un controcampione o un secondo campione che l’operatore chiede di esaminare, anziché costituire una nuova procedura;

17.

concorda senz’altro con la Commissione sul principio per cui, ai fini del calcolo delle tariffe, è necessario tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese. Tuttavia, l’esenzione tariffaria prevista dal regolamento proposto per le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale non superiore ai 2 milioni di EUR è in contrasto con i principi sanciti all’articolo 76, che dovrebbero assicurare mezzi finanziari adeguati per fornire il personale e le altre risorse necessarie. Il Comitato propone di inserire, nelle nuove norme in materia di costi, una disposizione analoga a quella dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004, per consentire agli Stati membri di stabilire essi stessi la natura e la portata delle esenzioni;

18.

l’articolo 80 del regolamento proposto prevede condizioni più vantaggiose per gli operatori costantemente conformi, laddove le tariffe siano stabilite forfettariamente in conformità all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a). Nelle nuove norme in materia di costi bisognerebbe invece inserire una disposizione analoga a quella dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004, per consentire agli Stati membri di stabilire essi stessi la natura e la portata delle deroghe, comprese quelle relative alle microimprese;

19.

richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare una protezione efficace (appropriata) dei dati e delle informazioni contenuti nei sistemi creati per attuare le norme in materia di ridondanza dei dati e di accesso non autorizzato agli stessi, e nel contempo di tener conto dell’esigenza e dell’obbligo per le autorità competenti di informare l’opinione pubblica riguardo agli eventi di rilievo concernenti la filiera agroalimentare. L’esistenza in alcuni Stati membri di competenze concorrenti tra organi diversi riguardo al controllo della filiera alimentare rende indispensabile non solo realizzare sistemi informativi che riportino in un documento unico tutto l’iter dei controlli ufficiali, ma anche creare e sviluppare un sistema integrato di gestione delle informazioni relative ai controlli stessi;

20.

accoglie con favore, oltre all’ampliamento della portata delle norme sanzionatorie esistenti, anche l’introduzione di periodi minimi di conformità ai fini degli incentivi previsti, sotto forma di esenzioni o riduzioni tariffarie, per gli operatori che «rispettino costantemente» le normative in materia di alimenti e mangimi e le altre norme riguardanti la filiera alimentare; tuttavia, reputa che le decisioni circa le tariffe obbligatorie per i controlli ordinari debbano essere lasciate agli Stati membri;

21.

segnala che le numerose autorizzazioni ad adottare atti delegati conferite nel regolamento riducono la possibilità di intervento degli Stati membri e impediscono quindi alle regioni di prevedere se dovranno far fronte a spese aggiuntive in termini di risorse umane e finanziarie.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento disciplina:

1.   Il presente regolamento disciplina:

a)

l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;

b)

il finanziamento dei controlli ufficiali;

c)

l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri al fine della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;

d)

l’esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;

e)

l’adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;

f)

l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

a)

l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;

b)

il finanziamento dei controlli ufficiali;

c)

l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri al fine della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;

d)

l’esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;

e)

l’adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;

f)

l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali, inclusi i meccanismi per la protezione dei dati in conformità alle norme applicabili e in particolare alla direttiva 95/46/CE, alla proposta di regolamento COM(2012) 11 final e alla proposta di direttiva COM(2012) 10 final.

Motivazione

La protezione dei dati dovrebbe essere uno degli aspetti cui prestare attenzione, dato che il sistema è stato istituito a livello UE e una delle sue funzioni principali consiste nel condividere i dati relativi ai controlli ufficiali già effettuati.

Emendamento 2

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), di buone prassi igieniche (GHP), di corrette prassi agricole e di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);

la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), di buone prassi igieniche (GHP), di corrette prassi agricole (GAP), e di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) e di altri sistemi analoghi la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2;

Motivazione

Occorre ampliare il campo di applicazione della norma relativa ai principi (sistemi) che possono essere resi obbligatori.

Emendamento 3

Articolo 82

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

 

1.   Le tariffe di cui all’articolo 77 non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non siano state indebitamente riscosse.

1.   Le tariffe di cui all’articolo 77 non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non siano state indebitamente riscosse.

2.   Le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di EUR sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui all’articolo 77.

2.   Le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di EUR sono possono essere esentate dal pagamento delle tariffe di cui all’articolo 77.

3.   I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 non includono quelli sostenuti per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulle imprese di cui al paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono stabilire disposizioni diverse riguardo alla determinazione deiI costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 non includono quelli sostenuti per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulle imprese di cui al paragrafo 2, in quanto rispettino i principi della politica dell’UE in materia di concorrenza sanciti negli articoli da 101 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Motivazione

Bisogna conferire agli Stati membri la potestà di stabilire norme specifiche in questo campo, considerate le significative differenze di grandezza tra le imprese dei diversi paesi dell’UE. Ciò vale in particolare per i paesi le cui economie sono contraddistinte da una notevole frammentazione (ossia dove vi è un gran numero di microimprese).

Emendamento 4

Articolo 131

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Il sistema IMSOC:

Il sistema IMSOC:

a)

consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall’esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell’effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e gli atti delegati di cui agli articoli da 15 a 24 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;

b)

fornisce un meccanismo per lo scambio di dati e informazioni in conformità alle disposizioni del titolo IV;

c)

fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

d)

permette l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2005, di certificati ufficiali e del documento sanitario comune di entrata di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

a)

consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall’esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell’effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e gli atti delegati di cui agli articoli da 15 a 24 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;

b)

fornisce un meccanismo per lo scambio di dati e informazioni in conformità alle disposizioni del titolo IV;

c)

fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

d)

permette l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2005, di certificati ufficiali e del documento sanitario comune di entrata di cui all’articolo 54 del presente regolamento.;

e)

include i meccanismi per la protezione dei dati in conformità alle norme applicabili e in particolare alla direttiva 95/46/CE, alla proposta di regolamento COM(2012) 11 final e alla proposta di direttiva COM(2012) 10 final.

Motivazione

La protezione dei dati dovrebbe essere uno degli aspetti cui prestare attenzione, dato che il sistema è stato istituito a livello UE e una delle sue funzioni principali consiste nel condividere i dati relativi ai controlli ufficiali già effettuati.

Bruxelles, 29 novembre 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis Valcárcel Siso