ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.086.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 086/01 |
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2014/C 086/02 |
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2014/C 086/03 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Deutsche Bahn I (AT.39678) — Deutsche Bahn II (AT.39731) |
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2014/C 086/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 086/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 086/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 marzo 2014
2014/C 86/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3774 |
JPY |
yen giapponesi |
141,05 |
DKK |
corone danesi |
7,4647 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83540 |
SEK |
corone svedesi |
8,8624 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2197 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,3495 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,411 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,89 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1925 |
RON |
leu rumeni |
4,4768 |
TRY |
lire turche |
3,0829 |
AUD |
dollari australiani |
1,5091 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5448 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6866 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6118 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7516 |
KRW |
won sudcoreani |
1 483,83 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9449 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5320 |
HRK |
kuna croata |
7,6615 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 676,58 |
MYR |
ringgit malese |
4,5470 |
PHP |
peso filippino |
62,194 |
RUB |
rublo russo |
49,6815 |
THB |
baht thailandese |
44,738 |
BRL |
real brasiliano |
3,1957 |
MXN |
peso messicano |
18,1705 |
INR |
rupia indiana |
83,7287 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 dicembre 2013, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn
Relatore: Italia
2014/C 86/02
1. |
Il comitato consultivo condivide le riserve sotto il profilo della concorrenza espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione. |
2. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), nel suo progetto di decisione. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da Deutsche Bahn siano adeguati, necessari e proporzionati. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che Deutsche Bahn propone di assumersi, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
6. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/3 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Deutsche Bahn I (AT.39678)
Deutsche Bahn II (AT.39731)
2014/C 86/03
1. |
Il 13 giugno 2012, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Deutsche Bahn AG e le sue società controllate DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG e DB Schenker Rail Deutschland AG (il Gruppo DB). |
2. |
Il 6 giugno 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, notificandola al Gruppo DB lo stesso giorno. Nella valutazione preliminare, la Commissione ha esposto le sue riserve sotto il profilo della concorrenza in merito ad una possibile violazione da parte del Gruppo DB dell'articolo 102 del TFUE. Tali riserve riguardavano una potenziale compressione dei margini creata dal sistema di tariffazione della corrente di trazione — e dagli sconti previsti da tale sistema — utilizzato dal Gruppo DB sui mercati della fornitura di servizi di trasporto merci e di trasporto passeggeri su lunghe distanze in Germania. |
3. |
Il 23 luglio 2013, il Gruppo DB ha presentato impegni volti a rispondere alle riserve della Commissione. Il 15 agosto 2013 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sulle proposte (3). |
4. |
Dopo essere stato informato dalla Commissione in merito alle osservazioni pervenute da 13 terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso, il Gruppo DB ha presentato una proposta di impegni modificata. |
5. |
Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati dal Gruppo DB e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso. |
6. |
Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (4). Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti. |
Bruxelles, 13 dicembre 2013
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente ai casi AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II e AT.39915 Deutsche Bahn III (GU C 237 del 15.8.2013, pag. 28).
(4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/4 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 18 dicembre 2013
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Caso AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II)
[notificata con il numero C(2013) 9194 final]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
2014/C 86/04
Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.
I. INTRODUZIONE
(1) |
Il caso riguarda un problema di concorrenza registrato sul mercato della fornitura di corrente di trazione alle imprese ferroviarie in Germania. La corrente di trazione è l'energia elettrica utilizzata per la propulsione delle locomotive elettriche. |
(2) |
La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da DB Energie GmbH e DB Mobility Logistics AG ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel quadro di un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato. DB Energie GmbH e DB Mobility Logistics AG sono società controllate del gestore delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn (DB). |
II. PROCEDIMENTO
(3) |
Il 13 giugno 2012 la Commissione ha avviato un procedimento formale al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 6 giugno 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare. Il 23 luglio 2013 le parti hanno proposto impegni iniziali in risposta alle riserve preliminari dalla Commissione. Il 15 agosto 2013 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. A seguito delle osservazioni formulate dai terzi, il 17 dicembre 2013 DB ha presentato la versione firmata degli impegni finali. |
(4) |
Il giovedì 12 dicembre 2013 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 13 dicembre 2013 il Consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale. |
III. RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE
(5) |
La valutazione preliminare elencava le riserve della Commissione a livello di concorrenza, relative a una possibile compressione dei margini indotta dal sistema di tariffazione della corrente di trazione utilizzato dal gruppo DB, compresi gli sconti, sui mercati della fornitura dei servizi ferroviari di trasporto merci e di trasporto passeggeri su lunghe distanze. |
(6) |
La Commissione ha espresso l'opinione preliminare che le pratiche tariffarie applicate da PB Energie, la controllata di DB incaricata della fornitura di corrente di trazione, potessero creare una compressione dei margini sui mercati tedeschi del trasporto ferroviario di merci e dei servizi di trasporto passeggeri su lunghe distanze. Una compressione dei margini può verificarsi quando un'impresa integrata verticalmente vende un prodotto o un servizio ai concorrenti che operano su un mercato a monte dove occupa una posizione dominante, mentre compete con tali imprese su un mercato a valle per il quale il prodotto o il servizio rappresenta un fattore di produzione indispensabile. |
(7) |
DB Energie non solo gestisce la rete elettrica specifica necessaria per la distribuzione della corrente di trazione ma fornisce anche corrente di trazione alle società ferroviarie, acquistando energia elettrica presso i produttori di energia e rivendendola a dette società. DB Energie è l'unico fornitore di corrente di trazione in Germania ed occupa pertanto una posizione dominante sul mercato della fornitura di corrente di trazione alle società ferroviarie in Germania. Essa appartiene al gruppo DB, verticalmente integrato, che è presente anche a valle sui mercati del trasporto ferroviario. |
(8) |
La Commissione ha concluso in via preliminare che le pratiche tariffarie adottate da DB Energie riguardo alla corrente di trazione possono impedire alle imprese ferroviarie che sono almeno altrettanto efficienti quanto l'impresa dominante di competere, ricavandone un vantaggio, sul mercato a valle dei servizi di trasporto di merci e di trasporto di passeggeri su lunghe distanze. La Commissione ha concluso in via preliminare che in media, nel periodo in cui ha avuto luogo l'infrazione potenziale, le imprese ferroviarie del gruppo DB attive nei settori del trasporto merci e del trasporto passeggeri su lunghe distanze non sarebbero state in grado di operare in modo redditizio se avessero beneficiato, come i loro concorrenti, di sconti di minore entità sull'acquisto di corrente di trazione. Essendo la corrente di trazione un fattore di produzione indispensabile per le imprese ferroviarie che operano sui mercati del trasporto merci e del trasporto passeggeri su lunghe distanze, la Commissione ha concluso in via preliminare che i livelli negativi di redditività causati dalla presunta compressione dei margini hanno probabili effetti anticoncorrenziali di preclusione. |
IV. GLI IMPEGNI
(9) |
Per fugare le riserve della Commissione a livello di concorrenza, DB ha presentato impegni iniziali il 23 luglio 2013 e una proposta di impegni modificati il 21 novembre 2013. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti:
|
V. VALUTAZIONE E PROPORZIONALITÀ DEGLI IMPEGNI
(10) |
La Commissione ritiene che gli impegni assunti siano sufficienti per eliminare le riserve formulate nella valutazione preliminare e che essi non siano sproporzionati. |
(11) |
Promuovendo l'ingresso di fornitori terzi di energia elettrica, questi impegni permetteranno l'ingresso dei concorrenti sul mercato della fornitura di corrente di trazione. Tale concorrenza, a sua volta, limiterà la libertà d'azione di DB nella determinazione dei prezzi, eliminando la possibilità di compressione dei margini. |
(12) |
L'introduzione di un nuovo sistema tariffario per la corrente di trazione con prezzi distinti per l'energia elettrica e per l'accesso alla rete della corrente di trazione garantirà che i fornitori di energia elettrica possano competere a livello di prezzo dell'energia elettrica. Inoltre, l'impegno di DB di offrire accesso alla propria rete di corrente di trazione a partire dal 1o luglio 2014 comporterà un'apertura del mercato, permettendo alle imprese ferroviarie, a partire da tale di data, di approvvigionarsi presso altri fornitori. La rinuncia agli sconti promuoverà lo sviluppo della concorrenza, garantendo la trasparenza dei prezzi e il prevalere di condizioni di parità. |
(13) |
Il pagamento una tantum alle imprese ferroviarie serve ad evitare che la compressione dei margini possa continuare nella fase di transizione, quando il nuovo sistema di fissazione dei prezzi sarà stato introdotto ma i fornitori terzi di energia non avranno ancora fatto il loro ingresso nel mercato della corrente di trazione. Il pagamento è quindi limitato ad un anno, un periodo che la Commissione ritiene sufficiente per consentire l'ingresso nel mercato. La diminuzione dei prezzi del 4 % è adeguata, dal momento che sarebbe stata sufficiente ad impedire la compressione dei margini nel periodo della possibile infrazione. |
(14) |
I dati sul livello dei prezzi della corrente di trazione e dei servizi di trasporto che DB si è impegna a comunicare permetteranno alla Commissione di controllare il comportamento tariffario di DB. Il fiduciario verificherà che DB osservi gli impegni in generale. |
(15) |
La Commissione ritiene che la durata di cinque anni degli impegni sia sufficiente per permettere ai fornitori terzi di elettricità di sviluppare la loro offerta e alle imprese ferroviarie di cambiare fornitore. Se i fornitori terzi di energia elettrica riusciranno entro cinque anni a fornire il 25 % della corrente di trazione consumata dalle imprese ferroviarie non appartenenti al gruppo DB, la Commissione riterrà che la concorrenza si sarà sviluppata in misura costante e che gli impegni potranno essere ritirati anticipatamente. |
VI. CONCLUSIONI
(16) |
La presente decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni presentati da DB. Alla luce di tali impegni, l'intervento della Commissione non risulta più giustificato. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 86/05
1. |
In data 13 marzo 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione AMP Capital Investors Limited («AMP», Australia), Public Sector Pension Investment Board («PSP», Canada) e Arcus European Infrastructure Fund GP LLP («Arcus», Regno Unito) acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl e relative controllate («Alpha Trains», Lussemburgo), che attualmente sono controllate congiuntamente da Arcus e PSP, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/8 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2014/C 86/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«PANCETTA PIACENTINA»
N. CE: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Requisiti nazionali |
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Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica
— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
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Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
— |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche)
La modifica con cui si introduce l’utilizzo dei nitriti, sempre nel rispetto delle quantità fissate per legge, è richiesta in quanto la loro presenza, unita ai nitrati, garantisce una migliore efficacia contro i patogeni e contro fenomeni di ossidazione durante le fasi di produzione della Pancetta Piacentina DOP.
Si è ritenuto necessario eliminare l’indicazione di posizionamento delle pancette in fase di stagionatura in quanto «l’accatastamento su appositi piani» appare ininfluente sull’insieme del processo di produzione della DOP.
La modifica inerente alle modalità di legatura o cucitura delle pancette dopo l’arrotolamento, è avanzata per meglio precisare e rendere più chiara questa fase della produzione.
La modifica che ammette l’impiego di tutti i tipi di budelli suini e di fogli di cellulosa permette l’impiego di involucri idonei ai fini della produzione e risponde alle mutate reali condizioni di mercato che rendono estremamente difficoltoso (in talune situazioni di mercato, persino impossibile) reperire le specifiche tipologie di involucri precedentemente previste.
Il prolungamento dei tempi minimi di stagionatura da tre a quattro mesi è finalizzato ad un miglioramento qualitativo del prodotto associato alla DOP.
Anche l’aumento della temperatura massima di stagionatura da 14 a 18 gradi e l’introduzione di un margine di tolleranza del 10 % per i parametri di umidità dell’ambiente di stagionatura contribuiscono al miglioramento qualitativo del prodotto, permettendo di sviluppare meglio l’aroma e di escludere ogni possibile difetto nel prodotto.
Infine, la riduzione delle ceneri minime da 2 % a 1,5 % avviene per corrispondenza con il livello minimo di sale ammesso da cui le ceneri sono strettamente dipendenti e peraltro è coerente con la costante tendenza di riduzione del sale negli alimenti.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«PANCETTA PIACENTINA»
N. CE: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Pancetta Piacentina».
2. Stato membro o paese terzo
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2 — |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Pancetta Piacentina» appartiene ai prodotti salati, naturalmente stagionati, da conservare crudi. Per la produzione si utilizza la parte ventrale del grasso di copertura della mezzana, che va dalla regione retrosternale a quella inguinale, ed i fasci muscolari del tronco.
Il prodotto finito è di forma cilindrica, di peso dai 4 kg agli 8 kg, di colore rosso vivo inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse. La carne è di profumo gradevole, dolce con sapore sapido.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La Pancetta Piacentina è derivata da suini nati, allevati e macellati in Emilia Romagna e Lombardia.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Devono essere rispettate dettagliate regole sull’impiego e la composizione della razione alimentare. L’alimentazione dei suini si articola in due fasi ed è basata prevalentemente sulla produzione cerealicola che proviene dalla macrozona delimitata al punto 3.3. I sottoprodotti della caseificazione (siero, cagliate e latticello) vengono in maggior parte forniti dai caseifici siti nella zona geografica delimitata.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione, rifilatura, salagione a secco; legatura; asciugatura e stagionatura della Pancetta Piacentina avvengono nella zona indicata al successivo punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo designata, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata al punto 4. in quanto solo in questo modo possono essere conservate le caratteristiche organolettiche del prodotto e garantite le operazioni di controllo.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura «Pancetta Piacentina».
La denominazione «Pancetta Piacentina» deve essere riportata in etichetta con caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l’eventuale nome di aziende suinicole, dai cui allevamenti il prodotto deriva.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La specificità del territorio delimitato si individua sia nelle caratteristiche ambientali naturali, sia nelle attività tradizionali, con particolare riferimento alla zootecnia.
Nell’area di approvvigionamento della materia prima, di cui al punto 3.3, l’evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell’industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.
I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell’area di produzione dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito.
5.2. Specificità del prodotto
La Pancetta Piacentina si caratterizza fortemente per la materia prima utilizzata, ovvero tagli provenienti da suino pesante come quelli tradizionalmente allevati nella zona, e per la modalità con cui avviene la maturazione del prodotto durante la lunga fase di stagionatura.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
I requisiti caratteristici della «Pancetta Piacentina» dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla zona geografica delimitata di approvvigionamento della stessa, zona che esprime la tradizione del territorio per la suinicoltura.
Inoltre, l’elaborazione localizzata della «Pancetta Piacentina» trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4: infatti, i fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell’area di produzione ed in particolare lo è il clima, che incide in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto finito.
L’insieme «materia prima — prodotto — denominazione» si collega all’evoluzione socio-economica specifica dell’area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.
L’elaborazione localizzata della «Pancetta Piacentina» trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)].
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure:
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Cfr. nota 2.