ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.071.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
8 marzo 2014


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 71/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 61 dell'1.3.2014

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 71/02

Causa C-567/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 novembre 2013 — Nóra Baczó e János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 71/03

Causa C-573/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 novembre 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 71/04

Causa C-586/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2013 — Mertin Meat Kft./Simonfay Géza e Ulrich Salburg

3

2014/C 71/05

Causa C-589/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 19 novembre 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 71/06

Causa C-594/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 novembre 2013 — go fair Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 71/07

Causa C-609/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Duravit AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-364/10, Duravit AG e a./Commissione europea

4

2014/C 71/08

Causa C-612/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-111/11, ClientEarth/Commissione

5

2014/C 71/09

Causa C-615/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

6

2014/C 71/10

Causa C-629/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) il 2 dicembre 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Petrosani (Rumunia) Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

6

2014/C 71/11

Causa C-633/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 dicembre 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 71/12

Causa C-645/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia 34 de Barcelona (Spagna) il 5 dicembre 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena e altri

7

2014/C 71/13

Causa C-657/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 12 dicembre 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 71/14

Causa C-659/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 13 dicembre 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 71/15

Causa C-664/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 13 dicembre 2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

9

2014/C 71/16

Causa C-671/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 dicembre 2013 — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas

9

2014/C 71/17

Causa C-673/13P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2013, causa T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Commissione europea

10

2014/C 71/18

Causa C-681/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 dicembre 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 71/19

Causa C-686/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 27 dicembre 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 71/20

Causa C-2/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 gennaio 2014 — Procedimento penale a carico di Thi Bich Ngoc Nguyen e Nadine Schönherr

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2014/C 71/21

Causa C-4/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 6 gennaio 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

12

2014/C 71/22

Causa C-44/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

13

 

Tribunale

2014/C 71/23

Causa T-384/09: Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito — Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e spartizione del mercato — Diritti della difesa — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Collaborazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006)

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2014/C 71/24

Causa T-391/09: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Circostanze aggravanti — Recidiva — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Durata dell’infrazione — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006)

14

2014/C 71/25

Causa T-395/09: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Gigaset/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Durata dell’infrazione — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel procedimento amministrativo — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006)

15

2014/C 71/26

Causa T-528/09: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio [Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina — Accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio — Articolo 3, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (divenuti articolo 3, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009)]

15

2014/C 71/27

Causa T-216/11: Sentenza del Tribunale 28 gennaio 2014 — Progust/UAMI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo IMPERIA — Marchio comunitario figurativo anteriore IMPERIAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2014/C 71/28

Causa T-495/11: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2014 — Michael Streng/UAMI [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PARAMETRICA — Marchio nazionale denominativo anteriore parameta — Impedimento relativo alla registrazione — Mancata presentazione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione — Regola 19, paragrafi 2 e 3, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95]

17

2014/C 71/29

Causa T-600/11: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2014 — Schuhhaus Dielmann/UAMI — Carrera (Carrera panamericana) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale in cui si designa la Comunità europea Carrera panamericana — Marchio comunitario figurativo anteriore CARRERA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

17

2014/C 71/30

Causa T-158/12: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — European Dynamics Belgium e a./EMA (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi esterni per applicazioni software — Decisione di classificare l’offerta di un candidato al secondo posto ai fini di un contratto quadro — Criteri di aggiudicazione — Aggiunta di un criterio di aggiudicazione non previsto nei documenti contrattuali — Valutazione di un criterio di selezione nel corso della fase di aggiudicazione — Trasparenza)

18

2014/C 71/31

Causa T-221/12: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Sunrider/UAMI — Nannerl (SUN FRESH) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SUN FRESH — Marchi comunitario, Benelux e nazionali denominativi e figurativi anteriori SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH e SUNNYFRESH — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2014/C 71/32

Causa T-513/12: Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo — NORWEGIAN GETAWAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2014/C 71/33

Causa T-514/12: Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — NCL/UAMI (NORWEGIAN BREAKAWAY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo NORWEGIAN BREAKAWAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2014/C 71/34

Causa T-551/12: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Coppenrath-Verlag/UAMI — Sembella (Rebella) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Rebella — Marchio comunitario denominativo anteriore SEMBELLA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

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2014/C 71/35

Causa T-47/13: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/UAMI — Vieweg (goldstück) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo goldstück — Marchio comunitario denominativo anteriore GOLDSTEIG — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2014/C 71/36

Causa T-68/13: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Novartis/UAMI (CARE TO CARE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CARE TO CARE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2014/C 71/37

Causa T-174/13 P: Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Commissione/BO (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Previdenza sociale — Rimborso delle spese di trasporto — Spese di trasporto per ragioni linguistiche — Articolo 19, paragrafo 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee — Titolo II, Capitolo 12, punto 2.5, delle direttive generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche)

20

2014/C 71/38

Causa T-134/12: Ordinanza del Tribunale del 13 gennaio 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Contratti aventi ad oggetto il contributo finanziario dell’Unione a progetti rientranti nel settore della ricerca e dello sviluppo — Eccezione di irricevibilità — Insussistenza di una diversa qualificazione delle conclusioni — Irricevibilità)

21

2014/C 71/39

Cause riunite T-116/13 P e T-117/13 P: Ordinanza del Tribunale del 13 gennaio 2014 — Lebedef/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizi di valutazione 2008 e 2009 — Esonero a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale — Rapporti informativi riguardanti le funzioni esercitate nel servizio di assegnazione — Designazione sindacale — Rigetto dei ricorsi in primo grado in quanto manifestamente infondati — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

21

2014/C 71/40

Causa T-303/13: Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2014 — Miettinen/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Parere del servizio giuridico del Consiglio — Diniego di accesso — Divulgazione dopo la presentazione del ricorso — Cessazione della materia del contendere — Carenza d’interesse ad agire — Non luogo a provvedere]

22

2014/C 71/41

Causa T-650/13: Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Lomnici/Parlamento

22

2014/C 71/42

Causa T-677/13: Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Axa Versicherung/Commissione

22

2014/C 71/43

Causa T-717/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Chair Entertainment Group/UAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX)

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2014/C 71/44

Causa T-718/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

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2014/C 71/45

Causa T-720/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Gat Microencapsulation/UAMI — BASF (KARIS)

24

2014/C 71/46

Causa T-8/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

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2014/C 71/47

Causa T-9/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

25

2014/C 71/48

Causa T-13/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Ungheria/Commissione

25

2014/C 71/49

Causa T-14/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

26

2014/C 71/50

Causa T-45/14: Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — HTTS e Bateni/Consiglio

27

2014/C 71/51

Causa T-54/14: Ricorso proposto il 23 gennaio 2014 — Goldfish e a./Commissione

28

2014/C 71/52

Causa T-136/13: Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2014 — Hanwha SolarOne e altri/Parlamento e altri

28

2014/C 71/53

Causa T-555/13: Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2014 — MHCS/UAMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 71/54

Causa F-60/09 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell’assegno)

29

2014/C 71/55

Causa F-15/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013 Andres e a./BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Riforma del regime previdenziale — Congelamento del piano pensioni — Attuazione del regime pensionistico — Consultazione del comitato di sorveglianza — Consultazione del comitato del personale — Consultazione del Consiglio generale — Consultazione del Consiglio direttivo — Valutazione triennale del piano pensionistico — Violazione delle condizioni di impiego — Errore manifesto di valutazione — Principio di proporzionalità — Diritti acquisiti — Principi di certezza del diritto e di prevedibilità — Dovere di informazione)

29

2014/C 71/56

Causa F-92/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Faita/CESE (Funzione pubblica — Molestie psicologiche — Domanda di assistenza — Motivi di una decisione)

30

2014/C 71/57

Causa F-124/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 — Possanzini/Frontex (Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Rapporto di valutazione di carriera contenente valutazioni negative del vidimatore non comunicate all’interessato — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Decisione basata sul parere del vidimatore — Diritti della difesa — Violazione — Controversia di natura pecuniaria — Competenza estesa al merito)

30

2014/C 71/58

Cause riunite F-20/12 e F-43/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Wurster/EIGE (Funzione pubblica — Personale dell’EIGE — Agente temporaneo — Procedura di valutazione delle capacità manageriali degli agenti dell’EIGE riassegnati a un posto dirigenziale di medio livello — Riassegnazione a un posto non dirigenziale — Diritto di essere sentiti — Ambito di applicazione della legge — Rilievo d’ufficio — Sostituzione di motivi effettuata d’ufficio dal giudice)

31

2014/C 71/59

Cause riunite F-23/12 e F-30/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Glantenay e a./Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/204/10 — Selezione per titoli — Esclusione dei candidati senza esame concreto dei loro diplomi e della loro esperienza professionale)

31

2014/C 71/60

Causa F-38/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 BP/FRA (Funzione pubblica — Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali — Agente contrattuale — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per una durata indeterminata — Riassegnazione in un altro servizio fino alla scadenza del contratto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

32

2014/C 71/61

Causa F-46/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 Höpcke/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AST/111/10 — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Istruzione di redigere un testo di una lunghezza minima — Mancato rispetto)

32

2014/C 71/62

Causa F-52/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 Cortivo/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Coefficiente correttore — Stato membro di residenza — Nozione — Residenza principale — Residenza stabilita in due Stati membri — Documenti giustificativi — Legittimo affidamento)

32

2014/C 71/63

Cause riunite F-72/12 e F-10/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21.11.2013 — Roulet/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Articolo 66 dello Statuto — Ex agente temporaneo di grado AD 12 — Nomina in qualità di funzionario di grado AD 6 — Versamento della retribuzione equivalente a quella di un funzionario di grado AD 12 — Errore manifesto — Ripetizione dell'indebito in forza dell'articolo 85 dello Statuto)

33

2014/C 71/64

Causa F-84/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — CN/Consiglio (Funzione pubblica — Articolo 78 dello Statuto — Commissione di invalidità — Relazione medica — Dati sanitari a carattere psichiatrico o psicologico — Segreto medico — Accesso — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

33

2014/C 71/65

Causa F-113/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Balionyte-Merle/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/204/10 — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Valutazione delle competenze generali dei candidati — Valutazione in base alle prestazioni dei candidati durante le prove al centro di valutazione — Coerenza tra il punteggio in cifre e i commenti contenuti nel passaporto delle competenze)

34

2014/C 71/66

Causa F-122/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21.11.2013 Arguelles Arias/Consiglio (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Contratto a tempo indeterminato — Risoluzione — Impiego occupato che esige un nulla osta di sicurezza — Nulla osta negato dall’autorità nazionale di sicurezza — Decisione riformata dall’organo di ricorso — Conclusioni dell’autorità nazionale di sicurezza e dell’organo di ricorso che non vincolano l’AACC)

34

2014/C 71/67

Causa F-60/09 DEP: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Birkhoff/Commissione (Funzione pubblica — Procedura — Liquidazione delle spese — Non luogo a provvedere)

34

2014/C 71/68

Causa F-49/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 2 dicembre 2013 — Pachtitis/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/77/06 — Accesso ai documenti — Domanda di accesso alle risposte ai test di accesso — Annullamento dei risultati dei test — Mancanza di interesse ad agire — Non luogo a provvedere)

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2014/C 71/69

Causa F-127/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni — Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni — Assenza di identità tra l’uno e l’altro — Tardività del ricorso)

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2014/C 71/70

Causa F-133/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Risarcimento del danno risultante dall’invio da parte dell’istituzione all’avvocato del ricorrente di una lettera relativa alle spese poste a carico del ricorrente — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato — Articolo 94 del regolamento di procedura)

35

2014/C 71/71

Causa F-145/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni — Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni — Assenza di identità tra l’uno e l’altro — Tardività del ricorso)

36

2014/C 71/72

Causa F-47/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013 — JJ (*1) /Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2012 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione precedente quello durante il quale avrebbe avuto effetto un’eventuale decisione di promozione — Istituzione competente a decidere sulla promozione del funzionario trasferito)

36

2014/C 71/73

Causa F-134/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 gennaio 2014 — Loescher/Consiglio

36

2014/C 71/74

Causa F-136/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 gennaio 2014 — Carpenito/Consiglio

37

2014/C 71/75

Causa F-49/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013 — Moragrega Arroyo/Consiglio

37


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/1


(2014/C 71/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 61 del 1.3.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 52 del 22.2.2014

GU C 45 del 15.2.2014

GU C 39 del 8.2.2014

GU C 31 del 1.2.2014

GU C 24 del 25.1.2014

GU C 15 del 18.1.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.3.2014   

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C 71/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 novembre 2013 — Nóra Baczó e János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

(Causa C-567/13)

(2014/C 71/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Nóra Baczó e János István Vizsnyiczai

Convenuta: Raiffeisen Bank Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se un procedimento giurisdizionale pregiudichi un consumatore qualora quest’ultimo, nel proprio ricorso diretto ad avviare un procedimento dinanzi al tribunale locale al fine di far accertare l’invalidità di un contratto (condizioni generali di contratto), chieda altresì che sia dichiarata abusiva una clausola del contratto oggetto della controversia, fatto questo idoneo a determinare la competenza di un altro organo giurisdizionale, il tribunale provinciale (törvényszék). Infatti, nel giudizio instaurato dall’altro contraente il consumatore può invocare dinanzi al giudice locale il carattere abusivo di una clausola contrattuale (1) e la rimessione al tribunale provinciale comporta che egli sia gravato di un tributo più elevato.

2)

Se l’equilibrio sarebbe ripristinato qualora il consumatore, nel procedimento avviato dinanzi al tribunale locale al fine di far dichiarare l’invalidità del contratto, potesse altresì invocare il carattere abusivo di determinate clausole del medesimo, con la conseguenza che tale tribunale locale sarebbe competente a pronunciarsi al riguardo.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


8.3.2014   

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C 71/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 novembre 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Causa C-573/13)

(2014/C 71/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Convenuto: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1) debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei.

2)

Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato solo per il servizio aereo specificamente selezionato dal cliente o per ciascun servizio aereo visualizzato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).


8.3.2014   

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C 71/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 20 novembre 2013 — Mertin Meat Kft./Simonfay Géza e Ulrich Salburg

(Causa C-586/13)

(2014/C 71/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: Mertin Meat Kft.

Convenuti: Simonfay Géza e Ulrich Salburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’ordinamento dell’Unione, in particolare della definizione di «messa a disposizione di manodopera» prevista nella sentenza di cui alle cause riunite C-307/09 e C-309/09 (1), si debba ritenere che sussista una messa a disposizione di manodopera qualora il prestatore assuma l’obbligo di trasformare semi-carcasse di bovini — avvalendosi dei propri lavoratori — nel macello del committente, nei locali che quest’ultimo gli abbia affittato, e di confezionarle in forma di pacchetti pronti per essere commercializzati e sia remunerato in funzione dei chilogrammi di carne trasformata, fermo restando che al corrispettivo del prestatore stipulato per la trasformazione della carne deve essere applicata una riduzione in caso di qualità insufficiente, tenuto conto altresì del fatto che il prestatore effettua tale prestazione di servizi, nello Stato membro ospitante, per un unico committente e che è quest’ultimo ad occuparsi del controllo della qualità delle operazioni di trasformazione della carne.

2)

Se il principio fondamentale contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emanata nella sentenza di cui alle cause riunite C-307/09 e C-309/09, secondo cui si può assoggettare a limitazioni la messa a disposizione di manodopera durante il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori sancite dai Trattati di adesione degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, sia applicabile anche a un distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una messa a disposizione di manodopera, mediante il quale un’impresa avente sede in uno Stato membro che abbia aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 distacca lavoratori in Austria, qualora tale distacco avvenga in un settore non oggetto di tutela ai sensi dei Trattati di adesione.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2011.


8.3.2014   

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C 71/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 19 novembre 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Causa C-589/13)

(2014/C 71/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Autorità appellata: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 56 CE (divenuto articolo 63 TFUE) debba essere interpretato nel senso che osta a un regime di tassazione di redditi da capitali e proventi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione di una fondazione privata austriaca, che prevede un prelievo fiscale sotto forma di «imposta intermedia» per garantire un’imposizione unica nazionale solo per il caso in cui, a motivo di un accordo per evitare la doppia imposizione, al beneficiario di donazioni erogate dalla fondazione privata sia accordato un’esenzione delle imposte sui redditi da capitali che gravano sulle donazioni.


8.3.2014   

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C 71/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 novembre 2013 — «go fair» Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

(Causa C-594/13)

(2014/C 71/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente:«go fair» Zeitarbeit OHG

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Altona

Questioni pregiudiziali

1)

Sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

a)

Se uno Stato membro possa esercitare il potere discrezionale accordatogli ai fini del riconoscimento dello status di organismo avente carattere sociale nel senso di riconoscere le persone che svolgono le loro prestazioni a favore di casse previdenziali e di casse di assistenza per persone non autosufficienti, ma non il personale di assistenza diplomato che eroga le prestazioni direttamente a soggetti non autosufficienti.

b)

Nel caso in cui il personale di assistenza diplomato debba essere riconosciuto come organismo sociale, se l’agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato che fornisce personale di assistenza diplomato a istituti di cura riconosciuti (istituti destinatari) tragga il proprio riconoscimento dal riconoscimento del personale messo a disposizione.

2)

Sull’interpretazione dell’articolo 134, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

Se la messa a disposizione di personale di assistenza diplomato per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’istituto destinatario (utilizzatore) sia indispensabile, quale operazione strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, nel caso in cui l’istituto destinatario sia, in mancanza di personale, impossibilitato a operare.


(1)  GU L 347, pag. 1.


8.3.2014   

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C 71/4


Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Duravit AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-364/10, Duravit AG e a./Commissione europea

(Causa C-609/13 P)

(2014/C 71/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (rappresentanti: Dr. U. Soltész, LL.M. e C. von Köckritz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-364/10, nella parte in cui respinge il ricorso delle ricorrenti;

2)

annullare integralmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, gli articoli 1, paragrafo 1, 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetterie, nella parte riguardante le ricorrenti;

3)

in subordine (rispetto a quanto richiesto al punto 2), annullare o ridurre sostanzialmente le ammende imposte alle ricorrenti in detta decisione;

4)

in ulteriore subordine (rispetto a quanto richiesto ai punti 2 e 3), rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente ai principi di diritto affermati dalla Corte;

5)

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale e in quello dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fanno valere complessivamente sei motivi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, la presunzione d’innocenza e il diritto a un processo equo [articoli 47 e 48, paragrafo 1, e, in combinato disposto, 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), nonché articolo 6, paragrafi 1 e 2, della CEDU], poiché esso avrebbe rifiutato di effettuare il controllo esteso al merito della decisione impugnata, che era stato richiesto espressamente, si sarebbe basato su una presunzione di esattezza per quanto concerne gli accertamenti di fatto e di diritto effettuati dalla Commissione e non avrebbe sufficientemente esercitato il proprio potere discrezionale nell’ambito della fissazione dell’ammenda.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE, il diritto delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47, paragrafo 1, della Carta) e il principio della parità delle armi, esercitando in modo insufficiente il proprio controllo di legittimità e superandone i limiti a svantaggio delle ricorrenti.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato sotto diversi profili, manifestamente e in modo rilevante ai fini della decisione, il contenuto degli atti, commettendo di conseguenza errori di diritto, e avrebbe violato i principi riconosciuti che disciplinano l’assunzione degli elementi di prova.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di procedura e violato l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i diritti della difesa delle ricorrenti nonché il diritto di queste ultime ad un processo equo e il principio della parità delle armi, facendo uso a svantaggio delle ricorrenti di elementi di prova inutilizzabili e presentati tardivamente nonché di argomenti tardivi della Commissione, e avrebbe respinto sulla base di una motivazione insufficiente, incorrendo in un errore di diritto, tutte le istanze di misure istruttorie delle ricorrenti.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’articolo 101 TFUE e violato il proprio obbligo di motivazione, affermando che la Commissione ha giustamente addebitato alle ricorrenti la partecipazione ad un’infrazione unica riguardante prodotti differenti, vale a dire gli articoli di rubinetteria, le pareti per doccia e le ceramiche sanitarie.

In sesto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 101 TFUE, basandosi su un criterio errato di valutazione dell’esistenza di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, presupponendo un obbligo delle ricorrenti di distanziarsi da discussioni tra imprese non concorrenti e considerando come un’infrazione compiuta dell’articolo 101 TFUE asseriti «tentativi di accordi» che avrebbero avuto luogo in occasione di eventi particolari organizzati da associazioni interprodotto.


8.3.2014   

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C 71/5


Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-111/11, ClientEarth/Commissione

(Causa C-612/13 P)

(2014/C 71/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 nella causa T-111/11;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente solleva tre motivi d’impugnazione.

Primo motivo d’impugnazione, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretare erroneamente i termini «indagine» e «arrechi pregiudizio alla tutela (degli) obiettivi delle attività (…) di indagine» contenuti nel terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (1).

Il Tribunale avrebbe commesso detto errore affermando, categoricamente, che «gli studi controversi rientrano nell’ambito dell’attività ispettiva della Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001».

Nel primo capo del presente motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato il termine «indagine».

Nel secondo capo essa solleva che, anche se si considerasse che un’indagine abbia avuto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare la locuzione «arrechi pregiudizio». Il Tribunale avrebbe collegato la nozione di divulgazione con quella di arrecare un pregiudizio, senza fornire elementi concreti sul modo in cui esattamente tale divulgazione abbia potuto arrecare pregiudizio agli «obiettivi» delle attività di indagine.

Secondo motivo d’impugnazione, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale in violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata con decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005 (2).

Tale motivo è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver applicato restrittivamente l’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della convenzione di Aarhus. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la misura di cui trattasi alla luce della convenzione di Aarhus. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di interpretare la convenzione di Aarhus in conformità con il diritto internazionale consuetudinario. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente negato l’applicabilità diretta degli articoli 4 e 4, paragrafo 4, lettera c), della convenzione di Aarhus. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa in quanto avrebbe ammesso una deroga all’applicazione della convenzione di Aarhus basata sulle «specificità» dell’Unione europea.

Terzo motivo d’impugnazione, attinente alla violazione da parte del Tribunale degli articoli 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (3) e 4, paragrafo 2, in fine, nonché 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver motivato il suo diniego di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione unicamente sulla base dell’esame degli argomenti sollevati dalla ricorrente. Tale approccio sarebbe contrario alle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 come anche alla giurisprudenza pertinente. Infatti, l’argomentazione addotta da un ricorrente a tal proposito non può, di per sé, costituire la ragione per negare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, dal momento che la norma non pone limiti alla prova della prevalenza da parte del ricorrente. Il bilanciamento degli interessi in gioco nella divulgazione dev’essere operato dall’istituzione interessata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


8.3.2014   

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C 71/6


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(Causa C-615/13 P)

(2014/C 71/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: avv. P. Kirch, avocat)

Altre parti nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione del Tribunale del 13 settembre 2013 nella causa T-214/11;

condannare l’EFSA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano 3 motivi.

Primo motivo d’impugnazione, attinente all’errata applicazione della nozione giuridica di «dati personali» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 45/2001 (1). Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che la combinazione di nomi e pareri costituisce un insieme di dati personali. La nozione di «dati personali» non comprenderebbe pareri espressi durante la partecipazione in comitati pubblici nei quali esperti, i cui nomi e altri dettagli personali sono accessibili al pubblico, sono invitati a partecipare a motivo della loro rinomata competenza.

Secondo motivo d’impugnazione, attinente all’errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (2) e dell’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, relativamente all’obiettivo, alla procedura e al contenuto di tali disposizioni, segnatamente in quanto il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il bilanciamento di tutti gli interessi tutelati da dette misure. Il Tribunale non avrebbe considerato pienamente tutti gli aspetti delle disposizioni ritenute applicabili: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1049/2001 e l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001. Esso non avrebbe definito e preso in considerazione i diversi interessi tutelati da entrambe le misure.

Terzo motivo d’impugnazione, attinente alla violazione dell’articolo 5 TUE per aver imposto alle ricorrenti un onere della prova disproporzionato attraverso l’obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di informazioni e l’obiettivo degli interessi legittimi tutelati.


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


8.3.2014   

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C 71/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) il 2 dicembre 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Petrosani (Rumunia) Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

(Causa C-629/13)

(2014/C 71/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Parti

Appellante: Adarco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Petrosani (Rumunia) Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 49 e l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 1 della undicesima direttiva del Consiglio relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (1), ostino a che in uno Stato membro viene negata la cancellazione dal registro giudiziario nazionale (Krajowy Rejestr Sądowy; KRS) della succursale di una società con sede in un altro Stato membro, in quanto tale succursale non è stata messa in liquidazione secondo le modalità previste per la liquidazione di una società a responsabilità limitata nazionale, nella situazione in cui, relativamente alla succursale di una società nazionale, la cancellazione dal registro della succursale di tale società non richiede l’espletamento di una procedura siffatta. Al contempo, nel caso delle società nazionali, le succursali vengono iscritte soltanto nel registro della società nazionale e quest’ultima è tenuta a presentare il bilancio consolidato che comprende la società madre e le sue succursali, mentre le succursali delle società estere vengono registrate nel KRS e presentano al registro il solo bilancio della succursale.


(1)  GU L 395, pag. 36.


8.3.2014   

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C 71/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 dicembre 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-633/13)

(2014/C 71/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy (Polonia)

Parti

Ricorrente: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (1) (GU L 108, pag. 7) debba essere interpretato nel senso che nell’ambito [Or. 2] degli obblighi in materia di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori che dispongono di un significativo potere di mercato un obbligo consistente nel divieto di applicazione di tariffe eccessive di terminazione delle chiamate vocali su reti telefoniche di operatori siffatti.


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.


8.3.2014   

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C 71/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia 34 de Barcelona (Spagna) il 5 dicembre 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena e altri

(Causa C-645/13)

(2014/C 71/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Convenuti: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba ritenersi che non vengano offerti mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, e che non venga rispettato il diritto di adire le autorità giudiziarie competenti, affinché queste stabiliscano se talune clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo, ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro non preveda la possibilità di presentare un ricorso dinanzi a un tribunale superiore in ipotesi di rigetto della domanda di disapplicazione di una clausola contrattuale a motivo del suo carattere abusivo, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione 1): se, per conseguire una protezione adeguata ed efficace del consumatore contro eventuali clausole abusive, il giudice nazionale possa riconoscere d’ufficio al consumatore il diritto a che un organo giurisdizionale superiore riesamini la decisione del giudice di primo grado che abbia rigettato la richiesta di disapplicazione di una clausola contrattuale, fondata sull’asserito carattere abusivo di quest’ultima.


8.3.2014   

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C 71/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 12 dicembre 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

(Causa C-657/13)

(2014/C 71/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Hilden

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE il fatto che una normativa nazionale stabilisca che il trasferimento, nell’ambito di una medesima impresa, di un bene economico da una stabile organizzazione nazionale ad una stabile organizzazione estera costituisce un prelevamento di beni aziendali destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, sicché, per effetto dell’emersione di riserve latenti, viene in essere un utile da prelevamento di beni aziendali, e che un’ulteriore normativa nazionale offra la possibilità di ripartire uniformemente tale utile su cinque o dieci esercizi annuali.


8.3.2014   

IT

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C 71/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 13 dicembre 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-659/13)

(2014/C 71/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 (2) del Consiglio], considerato che la Commissione non ha esaminato le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base.

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base.

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base.

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 17 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che i produttori dell’industria comunitaria insufficiente hanno cooperato così da consentire alla Commissione di effettuare una valida valutazione del pregiudizio e, di conseguenza, una valida valutazione del nesso di causalità.

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 3, paragrafo 2) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio] e l’articolo 253 CE, considerato che materiale probatorio nel fascicolo dell’inchiesta ha mostrato che il pregiudizio per l’industria comunitaria era stato valutato utilizzando dati materialmente erronei, e considerato che detto regolamento controverso non fornisce spiegazioni riguardo al motivo per cui tale prova è stata ignorata.

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 3, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che gli effetti di altri elementi, dei quali è noto che arrechino pregiudizio, non sono stati adeguatamente separati e distinti dagli effetti delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

In quale misura i giudici degli Stati membri possano basarsi sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio effettuata dalla Corte di giustizia nell’ambito delle cause C-249/10 P, Brosmann e C-247/10 P, Zhejiang Aokang, per considerare che non erano legalmente dovuti dazi ai sensi dell’articolo 236 codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92 (3) del Consiglio] relativamente a imprese che, proprio come le ricorrenti nelle cause Brosmann e Zhejiang Aokang, non erano state oggetto di campionamento, avendo però presentato domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale che non erano state esaminate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


8.3.2014   

IT

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C 71/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 13 dicembre 2013 — VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

(Causa C-664/13)

(2014/C 71/15)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Appellanti: VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Appellato: Kaspars Nīmanis

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in combinato disposto con il considerando 2, prima frase, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui l’unico mezzo per dimostrare la residenza normale di una persona in detto Stato (Lettonia) è costituito dal domicilio dichiarato di tale persona. L’espressione «domicilio dichiarato» deve essere intesa come l’obbligo della persona, ai sensi della normativa nazionale, di iscriversi a un registro nazionale per comunicare la sua reperibilità all’indirizzo dichiarato ai fini dei rapporti giuridici intrattenuti con lo Stato membro e l’amministrazione locale.


(1)  GU L 403, pag. 18.


8.3.2014   

IT

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C 71/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 dicembre 2013 — VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Nemaniūnas

(Causa C-671/13)

(2014/C 71/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Resistenti: Vitoldas Guliavičius e AB bankas «Snoras», in fallimento

Questioni pregiudiziali

1)

Se il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19 (1) sia da comprendere e da interpretare nel senso che, qualora uno Stato membro escluda dal beneficio della garanzia i depositanti di un ente creditizio che possiedono titoli di debito (certificati di deposito) emessi da quest’ultimo, tale esclusione possa essere applicata solo nel caso in cui tali certificati di deposito presentino (possiedano) tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39 (2) (tenendo anche conto di altri atti del diritto dell’Unione, come ad esempio del regolamento n. 25/2009 della Banca centrale europea), tra cui la negoziabilità sul mercato secondario;

2)

se, qualora lo Stato membro interessato scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 (3) nel diritto nazionale in modo tale che i sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori siano attuati in uno stesso atto legislativo (una stessa legge), il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19, e l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 siano da comprendere e da interpretare, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9, nel senso che i titolari di certificati di deposito e di obbligazioni non possono non essere coperti da alcuno dei sistemi di protezione (di garanzia) ai sensi delle citate direttive;

3)

tenuto conto del fatto che, ai sensi della normativa nazionale, nessuno dei possibili sistemi di protezione previsti dalle direttive 94/19 e 97/9 è applicabile ai titolari di certificati di deposito e di obbligazioni emessi da un ente creditizio,

a)

se il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 1, 7, paragrafo 1 (come modificato dalla direttiva 2009/14), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 e dell’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva, che definisce la nozione di deposito, sia chiaro, preciso, incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

b)

se gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, della direttiva 97/9 siano chiari, precisi, incondizionati e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocati dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

c)

in caso di risposta affermativa alle suddette questioni («3a» e «3b»), quale dei due possibili sistemi di protezione il giudice nazionale debba scegliere di applicare per dirimere la controversia tra un privato e un ente creditizio, in cui sia intervenuto l’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato della gestione dei sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori;

4)

se il combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 (e dell’allegato I di tale direttiva) sia da comprendere e da interpretare nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale il sistema di indennizzo degli investitori non è applicabile agli investitori che possiedono titoli di debito emessi da un ente creditizio, a seconda del tipo di strumenti finanziari (titoli di debito) e considerando il fatto che il contraente dell’assicurazione (l’ente creditizio) non ha trasferito o utilizzato i fondi o titoli degli investitori senza il loro consenso; se il fatto che l’ente creditizio che ha emesso i titoli di debito — l’emittente — sia al tempo stesso il depositario di tali strumenti finanziari (intermediario) e che i fondi investiti non siano distinti dagli altri fondi di cui l’ente creditizio dispone sia rilevante ai fini dell’interpretazione delle citate disposizioni della direttiva 97/9 per quanto riguarda la protezione degli investitori.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

(3)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).


8.3.2014   

IT

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C 71/10


Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2013, causa T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Commissione europea

(Causa C-673/13P)

(2014/C 71/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Conclusioni della ricorrente

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale;

ai sensi dell’articolo 61 dello statuto della Corte, statuire definitivamente sul primo e sul secondo motivo, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo decida a riguardo; e

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il motivo di ricorso è unico, sostenendosi che il Tribunale abbia scorrettamente interpretato il concetto di informazioni che «riguard[a]no emissioni nell'ambiente» di cui alla prima frase dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1) (in prosieguo: il «regolamento di Aarhus»), respingendo la tesi della Commissione secondo cui tale concetto deve essere interpretato in modo coerente e armonico alla luce delle altre disposizioni di cui trattasi. Il motivo si articola in tre parti:

i)

il Tribunale ha scorrettamente omesso di considerare la necessità di garantire la coerenza «interna» del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2) letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus, come inteso alla luce dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aarhus»);

ii)

il Tribunale ha omesso di tenere debito conto delle disposizioni sulla riservatezza nella specifica normativa di settore in materia di tutela di prodotti fitosanitari, segnatamente la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3) e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (4); e

iii)

il Tribunale ha scorrettamente tralasciato di considerare la necessità di interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus per quanto possibile in conformità con la Carta dei diritti fondamentali e con l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, «TRIPS»).


(1)  GU L 264, 25.9.2006, pag. 13.

(2)  GU L 145, 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 230, 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 309, 24.11.2009, pag. 1.


8.3.2014   

IT

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C 71/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 dicembre 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

(Causa C-681/13)

(2014/C 71/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Diageo Brands BV

Resistente: Simiramida-04 EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 34, parte iniziale e paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che detto impedimento comprende anche la situazione nella quale la decisione del giudice dello Stato membro di provenienza sia manifestamente contraria al diritto dell’Unione europea, e ciò sia stato riconosciuto da detto giudice.

2)

2(a)

Se l’articolo 34, parte iniziale e paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che all’accoglimento di un ricorso a detto impedimento osti la circostanza che la parte che lo invoca ha omesso di esaurire i rimedi giurisdizionali disponibili nello Stato di provenienza della decisione.

2(b)

In caso di risposta positiva alla questione 2 (a), se la situazione sia diversa nel caso in cui l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nello Stato di provenienza della decisione sarebbe stato inutile, in quanto occorre presumere che ciò non avrebbe cambiato la decisione.

3)

Se l’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE (2) debba essere interpretato nel senso che detta disposizione si applica anche alle spese sostenute dalle parti nel contesto di un procedimento di risarcimento dei danni in uno Stato membro, qualora la domanda e la difesa riguardino l’asserita responsabilità del convenuto per pignoramenti effettuati ed avvisi inviati al fine di assicurare il rispetto del suo diritto di marchio in un altro Stato membro, e a tale riguardo si ponga una questione relativa al riconoscimento nel primo Stato membro di una decisione del giudice del secondo Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).


8.3.2014   

IT

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C 71/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 27 dicembre 2013 — X AB/Skatteverket

(Causa C-686/13)

(2014/C 71/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: X AB

Convenuta: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE ostino ad una normativa nazionale in base alla quale lo Stato in cui ha sede una società non concede deduzioni per una perdita valutaria integrata in una minusvalenza relativa a titoli di partecipazione in una società con sede in un altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato applichi un sistema in cui le plusval enze e le minusvalenze relative a tali titoli non vengono prese in considerazione in sede in calcolo del reddito imponibile.


8.3.2014   

IT

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C 71/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 gennaio 2014 — Procedimento penale a carico di Thi Bich Ngoc Nguyen e Nadine Schönherr

(Causa C-2/14)

(2014/C 71/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputati nella causa principale

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Questione pregiudiziale

Se i medicinali, come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), contenenti «sostanze classificate» elencate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 (2) e (CE) n. 111/2005 (3), siano sempre esclusi dall’ambito di applicazione di tali regolamenti conformemente all’articolo 2, lettera a), di tali regolamenti o se ciò debba presumersi solo quando i medicinali sono composti in modo che dette sostanze ai sensi dei regolamenti summenzionati, non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici


(1)  GU L 311, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1).


8.3.2014   

IT

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C 71/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 6 gennaio 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Causa C-4/14)

(2014/C 71/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Christophe Bohez

Convenuta: Ingrid Wiertz

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (1) debba essere interpretato nel senso che i casi relativi all’esecuzione della penalità (astreinte) inflitta al fine di garantire l’obbligo principale in una causa in materia di affidamento e diritto di visita dei minori esulano dall’ambito di applicazione del regolamento.

2)

Qualora i casi menzionati nella precedente questione rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, se l’articolo 49 del regolamento Bruxelles I debba interpretarsi nel senso che la penalità cumulativa inflitta su base giornaliera, la quale è di per sé esecutiva quanto all’importo nello Stato di emissione della sentenza, ma il cui importo definitivo può essere modificato su istanza o in seguito alle allegazioni del debitore della penalità, sia esecutiva in uno Stato membro non appena il suo importo sia definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato di emissione della sentenza.

3)

Se, qualora i casi del genere specificato supra esulino dall’ambito di applicazione del regolamento di Bruxelles I, l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di Bruxelles II a (2) debba essere interpretato nel senso che le sanzioni ed i provvedimenti cautelari relativi all’affidamento ed al diritto di visita dei minori rientrano nel procedimento di esecuzione di cui alla disposizione suddetta, procedimento disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione ovvero se essi possano costituire quella parte di una decisione in materia di affidamento e diritto di visita dei minori che, a norma del regolamento Bruxelles II a, è eseguibile in un altro Stato membro.

4)

Se, quando si richiede l’esecuzione della penalità in un altro Stato membro, si debba partire dal principio che l’importo pecuniario della penalità da eseguire è stato definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato membro che ha emesso la sentenza, benché il regolamento Bruxelles I non fosse applicabile.

5)

Qualora la penalità (astreinte) inflitta per rendere efficace il diritto di visita del minore sia esecutiva in un altro Stato membro senza che l’importo pecuniario della penalità da eseguire venga definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato di emissione della sentenza:

a)

se tuttavia l’esecuzione delle penalità presupponga l’accertamento della circostanza se il mancato adempimento del diritto di visita sia dovuto ad ostacoli la cui presa in considerazione è stata necessaria in ragione dei diritti dei minori; e

b)

quale giudice abbia la competenza per esaminare siffatte circostanze, detto più precisamente

i)

se la competenza del giudice dell’esecuzione sia limitata esclusivamente all’esame del punto se il mancato adempimento del diritto di visita del minore che è stato invocato sia dovuto ad un motivo che emerge segnatamente dalle decisione relativa al procedimento principale; ovvero

ii)

se dai diritti dei minori garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione derivi che il giudice dello Stato dell’esecuzione ha un diritto o un obbligo di portata estensiva al fine di indagare se, alla base dell’inadempimento del diritto di visita, vi siano motivi la cui presa in considerazione è stata necessaria onde garantire i diritti dei minori.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/13


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-44/14)

(2014/C 71/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (1), che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

Condannare Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 4 del Protocollo di Schengen in combinato disposto con l’articolo 5 del Protocollo medesimo. L’articolo 19 del regolamento Eurosur prevede un procedimento ad hoc di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda mediante accordi di cooperazione. Pertanto, esso contempla un procedimento di partecipazione di tali Stati membri nonostante l’articolo 4 del Protocollo di Schengen, che equipara materialmente il Regno Unito e l’Irlanda a un Paese terzo esterno all’Unione europea.


(1)  GU L 295, pag. 11.


Tribunale

8.3.2014   

IT

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C 71/14


Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione

(Causa T-384/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito - Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e spartizione del mercato - Diritti della difesa - Imputabilità della condotta illecita - Obbligo di motivazione - Ammende - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Collaborazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006)

(2014/C 71/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Germania) e SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (rappresentanti: inizialmente, A. Birnstiel, S. Janka e S. Dierckens, avvocati, successivamente, A. Birnstiel e S. Janka)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Gigaset AG (già Arques Industries AG) (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Grave, A. Scheidtmann e B. Meyring, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e SKW Stahl-Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Gigaset AG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/14


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Evonik Degussa e AlzChem/Commissione

(Causa T-391/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Circostanze aggravanti - Recidiva - Circostanze attenuanti - Proporzionalità - Durata dell’infrazione - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006)

(2014/C 71/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania); e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, O. Andresen e I. Bodenstein, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurre il suo importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettere g) e h), della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, precisandosi tuttavia che tale annullamento non inficia l’effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell’una o dell’altra di queste due società, a titolo dell’ammenda loro inflitta in solido per l’infrazione accertata dell’articolo 1, lettera f), di detta decisione, nei confronti della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell’ammenda inflitta a quest’ultima all’articolo 2, lettera g), della medesima decisione.

2)

Per l’infrazione constatata nei confronti della Evonik Degussa e della AlzChem dell’articolo 1, lettera f), della decisione C(2009) 5791 def., sono inflitte le seguenti ammende:

alla Evonik Degussa e alla AlzChem in solido: EUR 2,49 milioni, precisandosi che la Evonik Degussa e la AlzChem hanno pagato tale ammenda per un importo pari alle somme versate dalla SKW Stahl Technik a titolo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettere f) e g), della stessa decisione;

alla Evonik Degussa, l’unica responsabile per il pagamento di tale ammenda, EUR 1,24 milioni.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

La Evonik Degussa e la AlzChem sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Evonik Degussa e dalla AlzChem.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/15


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Gigaset/Commissione

(Causa T-395/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità della condotta illecita - Obbligo di motivazione - Ammende - Durata dell’infrazione - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel procedimento amministrativo - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006)

(2014/C 71/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gigaset AG, già Arques Industries AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Grave, B. Meyring e A. Scheidtmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: von Lingen e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — reattivi a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione medesima.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Gigaset AG ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — reattivi a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è fissato in 12,3 milioni di euro.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Gigaset sopporterà il 90 % delle proprie spese nonché il 90 % di quelle sostenute dalla Commissione europea, ad esclusione delle spese relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla Gigaset, ad esclusione di quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/15


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio

(Causa T-528/09) (1)

(Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina - Accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio - Articolo 3, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (divenuti articolo 3, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009))

(2014/C 71/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (Huang Shi, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, Q. Azau, avvocato, A. MacGregor, solicitor, e N. Niejahr, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e M. França, successivamente M. França e J.-F. Brakeland, agenti, assistiti da R. Bierwagen, avvocato); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Repubblica ceca); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Romania); Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Germania); Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Svezia); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Germania); Dalmine SpA (Dalmine, Italia); Silcotub SA (Zalău, Romania); TMK-Artrom SA (Slatina, Romania); Tubos Reunidos SA (Amurrio, Spagna); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Francia); V & M France (Boulogne-Billancourt, Francia); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania); Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Austria); e Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovacchia) (rappresentanti: G. Berrisch, G. Wolf, avvocati, e N. Chesaites, barrister)

Oggetto

Ricorso diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 19)

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Hubei Xinyegang Steel Co.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

La ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., la ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, la Benteler Stahl/Rohr GmbH, la Ovako Tube & Ring AB, la Rohrwerk Maxhütte GmbH, la Dalmine SpA, Silcotub SA, la TMK-Artrom SA, la Tubos Reunidos SA, la Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, la V & M France, la V & M Deutschland GmbH, la Voestalpine Tubulars GmbH e la Železiarne Podbrezová a.s. sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


Sentenza del Tribunale 28 gennaio 2014 — Progust/UAMI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Causa T-216/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo IMPERIA - Marchio comunitario figurativo anteriore IMPERIAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Progust, SL (Girone, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, poi J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenient dinanzi al Tribunale: Sopralex & Vosmarques SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert e V. Fossoul, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 gennaio 2011 (Procedimento R 1036/2010-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Sopralex & Vosmarques SA e la Progust, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Progust, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/17


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2014 — Michael Streng/UAMI

(Causa T-495/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PARAMETRICA - Marchio nazionale denominativo anteriore parameta - Impedimento relativo alla registrazione - Mancata presentazione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione - Regola 19, paragrafi 2 e 3, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95)

(2014/C 71/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Michael Streng (Erding, Germania) (rappresentante: A. Pappert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Fulvio Gismondi (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli e F. Bellan, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2011 (procedimento R 1348/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Michael Streng e Fulvio Gismondi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Michael Streng è condannato alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/17


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2014 — Schuhhaus Dielmann/UAMI — Carrera (Carrera panamericana)

(Causa T-600/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale in cui si designa la Comunità europea Carrera panamericana - Marchio comunitario figurativo anteriore CARRERA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

(2014/C 71/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Germania) (rappresentante: W. Göpfert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Carrera SpA (Caldiero, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2011 (procedimento R 1989/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Carrera SpA e la Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/18


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — European Dynamics Belgium e a./EMA

(Causa T-158/12) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi esterni per applicazioni software - Decisione di classificare l’offerta di un candidato al secondo posto ai fini di un contratto quadro - Criteri di aggiudicazione - Aggiunta di un criterio di aggiudicazione non previsto nei documenti contrattuali - Valutazione di un criterio di selezione nel corso della fase di aggiudicazione - Trasparenza)

(2014/C 71/30)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), e European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e C. Maignen, agenti, assistiti inizialmente da H.-G. Kamann e E. Arsenidou, successivamente da H.-G. Kamann e A. Dritsa, avvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento della decisione EMA/67882/2012 dell’EMA, del 31 gennaio 2012, di classificare l’offerta delle ricorrenti al secondo posto ai fini dell’aggiudicazione di un contratto quadro, all’esito della gara d’appalto EMA/2011/17/ICT, concernente la prestazione di servizi esterni per applicazioni software, e, dall’altra, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai e European Dynamics UK Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/18


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Sunrider/UAMI — Nannerl (SUN FRESH)

(Causa T-221/12) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SUN FRESH - Marchi comunitario, Benelux e nazionali denominativi e figurativi anteriori SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH e SUNNYFRESH - Impedimento relativo alla registrazione - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Sunrider Corporation (Torrance, California, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Dontas e K. Markakis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austria) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 2401/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Sunrider Corporation e la Nannerl GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Sunrider Corporation è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


8.3.2014   

IT

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C 71/19


Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY)

(Causa T-513/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo - NORWEGIAN GETAWAY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 settembre 2012 (caso R 1014/2012-4), riguardante una richiesta di registrazione del contrassegno denominativo NORWEGIAN GETAWAY come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La NCL Corporation Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/19


Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — NCL/UAMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Causa T-514/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NORWEGIAN BREAKAWAY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 settembre 2012 (caso R 1017/2012-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo «NORWEGIAN BREAKAWAY» come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La NCL Corporation Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


8.3.2014   

IT

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C 71/19


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Coppenrath-Verlag/UAMI — Sembella (Rebella)

(Causa T-551/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Rebella - Marchio comunitario denominativo anteriore SEMBELLA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009)

(2014/C 71/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentante: D. Pohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sembella GmbH (Timelkam, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 ottobre 2012 (procedimento R 1681/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sembella GmbH e la Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


8.3.2014   

IT

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C 71/20


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/UAMI — Vieweg (goldstück)

(Causa T-47/13) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo goldstück - Marchio comunitario denominativo anteriore GOLDSTEIG - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Christin Vieweg (Sonneberg, Germania) (rappresentante: J. Pröll, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 novembre 2012 (procedimento R 2589/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH e la sig.ra Christin Vieweg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/20


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Novartis/UAMI (CARE TO CARE)

(Causa T-68/13) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo CARE TO CARE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2014/C 71/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Bâle, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 novembre 2012 (procedimento R 953/2012-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo CARE TO CARE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/20


Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Commissione/BO

(Causa T-174/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Previdenza sociale - Rimborso delle spese di trasporto - Spese di trasporto per ragioni linguistiche - Articolo 19, paragrafo 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee - Titolo II, Capitolo 12, punto 2.5, delle direttive generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche)

(2014/C 71/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: BO (Amman, Giordania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, M. Vandenbussche e C. Bernard-Glanz)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 gennaio 2013, BO/Commissione (F-27/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da BO nel presente grado di giudizio.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


8.3.2014   

IT

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C 71/21


Ordinanza del Tribunale del 13 gennaio 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione

(Causa T-134/12) (1)

(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Contratti aventi ad oggetto il contributo finanziario dell’Unione a progetti rientranti nel settore della ricerca e dello sviluppo - Eccezione di irricevibilità - Insussistenza di una diversa qualificazione delle conclusioni - Irricevibilità)

(2014/C 71/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. M. Jiménez Perona)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e X. García García)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 13 gennaio 2012, relativa al recupero degli importi menzionati nelle note di addebito emanate a seguito della verifica contabile cui la ricorrente è stata sottoposta e, dall’altra, domanda diretta a far valere la responsabilità extracontrattuale della Commissione e ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di EUR 732 768.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA sopporterà, oltre le proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


8.3.2014   

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C 71/21


Ordinanza del Tribunale del 13 gennaio 2014 — Lebedef/Commissione

(Cause riunite T-116/13 P e T-117/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizi di valutazione 2008 e 2009 - Esonero a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale - Rapporti informativi riguardanti le funzioni esercitate nel servizio di assegnazione - Designazione sindacale - Rigetto dei ricorsi in primo grado in quanto manifestamente infondati - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2014/C 71/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Due impugnazioni dirette all’annullamento delle ordinanze del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Lebedef/Commissione (F-70/11 e F-109/11, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


8.3.2014   

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C 71/22


Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2014 — Miettinen/Consiglio

(Causa T-303/13) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Parere del servizio giuridico del Consiglio - Diniego di accesso - Divulgazione dopo la presentazione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Carenza d’interesse ad agire - Non luogo a provvedere)

(2014/C 71/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts, avvocati, e A. Villette, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Pellinghelli e É. Sitbon, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 25 marzo 2013 con cui è stato negato al ricorrente l’accesso al parere del servizio giuridico del Consiglio recante il riferimento 15309/12 nella sua integralità.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento del Regno di Svezia e della Repubblica di Finlandia.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


8.3.2014   

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C 71/22


Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Lomnici/Parlamento

(Causa T-650/13)

(2014/C 71/41)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Zoltán Lomnici (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Z. Lomnici jr., avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Petizioni del Parlamento europeo del 17 ottobre 2013, relativa alla petizione n. 1298/2012.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione e il disconoscimento del diritto di qualsiasi cittadino ad procedimento condotto nel rispetto di tutte le garanzie. A tale riguardo, lo stesso indica, tra l’altro, che la sua petizione è stata archiviata senza alcuna motivazione, che non è stato invitato ad assistere alla riunione e che la decisione non gli è stata trasmessa.


8.3.2014   

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C 71/22


Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Axa Versicherung/Commissione

(Causa T-677/13)

(2014/C 71/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Axa Versicherung AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rigetto impugnata;

in subordine, annullare parzialmente la decisione di rigetto impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione del 29 ottobre 2013, relativa alle due domande di accesso della ricorrente agli atti della Commissione nel caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo: violazione dell’obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto dei documenti richiesti ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)

Con tale motivo la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe assolto l’obbligo ad essa incombente a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 di verificare concretamente e singolarmente i documenti di cui le è stata chiesta la consultazione. Al contrario, l’istituzione avrebbe illegittimamente archiviato i documenti interessati sulla base di criteri formali.

2)

Secondo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso a specifici documenti degli atti.

Con tale motivo la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe illegittimamente interpretato in termini eccessivamente ampi la sfera di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che nessun interesse commerciale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 risentirebbe della consultazione dei documenti richiesti e che la Commissione non possa invocare la tutela degli obiettivi delle attività ispettive a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, la consultazione dei documenti non comprometterebbe gravemente lo svolgimento della procedura decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001).

Per di più, la Commissione negherebbe illegittimamente l’esistenza di un interesse pubblico prioritario alla divulgazione dei documenti richiesti.

3)

Terzo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, per aver completamente negato l’accesso a documenti specifici

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe autorizzato nemmeno un accesso parziale ai documenti interessati, violando in tal modo l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe esaminato, in violazione delle norme del regolamento n. 1049/2001, la messa a disposizione parziale dei documenti.

4)

Quarto motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso alla versione completa dell’indice degli atti della Commissione.

Con tale motivo la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe interpretato in termini eccessivamente ampi le eccezioni dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 parimenti per quanto attiene alla sua domanda di accesso alla versione integrale dell’indice. La ricorrente ritiene che, anche in questo caso, gli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e gli obiettivi delle attività ispettive a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 non possano essere pregiudicati.

Inoltre, la ricorrente fa valere che non sarebbe nemmeno pregiudicata la tutela della vita privata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

5)

Quinto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe solamente reso dichiarazioni generali riguardo al rigetto della richiesta di accesso agli atti e avrebbe omesso il trattamento giuridico richiesto di singoli documenti o di categorie di documenti correttamente costituite.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


8.3.2014   

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C 71/23


Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Chair Entertainment Group/UAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Causa T-717/13)

(2014/C 71/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Stati Uniti d'America) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Libelle AG (Stoccarda, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o ottobre 2013, procedimento R 776/2011-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SHADOW COMPLEX» per prodotti e servizi della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 8 235 434

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «DBShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 1 457 944, il marchio denominativo «BusinessShadow» per prodotti e servizi della classi 9 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 3 749 439, il marchio denominativo tedesco «BusinessShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 e il marchio denominativo tedesco «FSShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario


8.3.2014   

IT

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C 71/24


Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

(Causa T-718/13)

(2014/C 71/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stati Uniti d'America) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 ottobre 2013, procedimento R 1812/2012-2, e di conseguenza riconoscere la validità del marchio controverso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «DIRECTV» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 1 163 138

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza in toto del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario


8.3.2014   

IT

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C 71/24


Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Gat Microencapsulation/UAMI — BASF (KARIS)

(Causa T-720/13)

(2014/C 71/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austria) (rappresentanti: S. Soler Lerma e M. C. March Cabrelles, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto della ricorrente;

condannare l’UAMI e gli intervenienti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Gat Microencapsulation AG

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KARIS» per vari prodotti e servizi delle classi 1, 5 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la BASF SE

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «CARYX» per prodotti delle classi 1 e 5; il marchio internazionale «CARYX» per prodotti delle classi 1 e 5; il marchio italiano, ungherese e del Benelux «AKRIS» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


8.3.2014   

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C 71/25


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

(Causa T-8/14)

(2014/C 71/46)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungheria) (rappresentante: Zs. Klauber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare la pubblicazione della domanda di marchio, salvo per quanto riguarda «pane, pasticceria, confetteria» (classe 30) e «prodotti agricoli, granaglie» (classe 31).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Just crunch it…» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 10 713 485

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale del ricorso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata con la decisione emessa nel procedimento R-1922/2012-1.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.


8.3.2014   

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C 71/25


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Mogyi/UAMI (Just crunch it…)

(Causa T-9/14)

(2014/C 71/47)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungheria) (rappresentante: Zs. Klauber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare la pubblicazione della domanda di marchio, salvo per quanto riguarda «pane, pasticceria, confetteria» (classe 30) e «prodotti agricoli, granaglie» (classe 31).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Just crunch it…» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 10 716 711

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale del ricorso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata con la decisione emessa nel procedimento R-1922/2012-1.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.


8.3.2014   

IT

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C 71/25


Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Ungheria/Commissione

(Causa T-13/14)

(2014/C 71/48)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2013) 7136 def. della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativa al rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori per i programmi operativi attuati in Ungheria nel 2011;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, nel determinare l’importo spettante all’Ungheria a titolo di rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso nel 2011 alle organizzazioni di produttori operative nel settore della frutta e verdura, abbia oltrepassato le proprie competenze e violato le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

Secondo la ricorrente il diritto dell’Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nella decisione sul rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 (1), alle organizzazioni di produttori operative nel settore della frutta e verdura, autorizzi il rimborso dei soli importi che, al momento della domanda di autorizzazione alla concessione dell’aiuto nazionale, l’Ungheria abbia indicato quali importi «stimati» o «previsionali».

La ricorrente ritiene che, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l’autorizzazione della Commissione riguardo all’aiuto nazionale si riferisca alla concessione dell’aiuto e non alla fissazione, da parte della Commissione, di una soglia massima dell’aiuto che può essere concesso. Secondo la ricorrente, detta soglia massima è prevista in modo inequivocabile dal regolamento n. 1234/2007, il quale stabilisce che l’aiuto nazionale non può superare l’80 % dei contributi finanziari ai fondi operativi dei membri o delle organizzazioni di produttori. Neppure le disposizioni relative al rimborso comunitario parziale dell’aiuto nazionale consentono alla Commissione, nel contesto dell’autorizzazione del rimborso parziale, di fissare la soglia massima di rimborso con riferimento all’importo che lo Stato membro ha comunicato alla Commissione nella domanda di autorizzazione, come importo complessivo dell’aiuto o come importo dell’aiuto previsto per determinate organizzazioni di produttori, tanto meno quando il governo ungherese, nella detta comunicazione, qualificava gli importi di cui trattasi quali importi meramente previsti o stimati.

La ricorrente rileva inoltre che sebbene la Commissione abbia il diritto di verificare che l’aiuto effettivamente versato non abbia oltrepassato la citata soglia massima dell’80 %, e che il rimborso chiesto non superi il 60 % dell’aiuto concesso, essa non ha il diritto di imporre quale soglie massime per il rimborso gli importi che figurano nella domanda di autorizzazione, soprattutto quando in quest’ultima sia stata rilevata la natura previsionale o di stima dei dati forniti. Qualora, per determinate ragioni, l’importo dell’aiuto nazionale versato a qualsiasi organizzazione di produttori subisca modifiche nel corso dell’anno, il rimborso comunitario parziale dovrà essere autorizzato con riferimento all’importo effettivamente pagato, nei limiti in cui le condizioni stabilite al riguardo dal diritto dell’Unione siano soddisfatte.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).


8.3.2014   

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C 71/26


Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-14/14)

(2014/C 71/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Tehran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Tehran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano — Misr Shipping Co. (Tehran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Tehra Republic of Iran Shipping Lines and Others n), Shipping Computer Services Co. (Tehran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Tehran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Tehran); e Valfajr 8th Shipping Line Co. (Tehran) (rappresentate da: F. Randolph, QC, M. Lester, Barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 46) e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1);

condannare alle spese il convenuto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza di una valida base giuridica per i provvedimenti contestati, che comprendono, tra i criteri di inclusione negli elenchi un collegamento con la prima ricorrente (IRISL) poco dopo l’accoglimento del ricorso di annullamento da questa proposto.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, non bis in idem, res judicata formale e sostanziale e non discriminazione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del diritto di difesa delle ricorrenti, per non aver informato IRISL o le altre ricorrenti che intendeva attuare i provvedimenti contestati e per non aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti mediante i provvedimenti contestati, tra cui il diritto al rispetto della reputazione e alla proprietà privata.

5)

Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere da parte del Consiglio nell’attuazione dei provvedimenti contestati; il fatto di aver adottato misure nei confronti di IRISL e delle società collegate, contravvenendo a una pronuncia della Corte, non rappresenterebbe un uso corretto dei suoi poteri.


8.3.2014   

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C 71/27


Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — HTTS e Bateni/Consiglio

(Causa T-45/14)

(2014/C 71/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania); e Naser Bateni (Amburgo) (rappresentanti: M. Schlingmann e F. Lautenschlager, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La prima ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante la prima ricorrente;

dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante la prima ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, in particolare le spese sostenute dalla prima ricorrente.

Il secondo ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte relativa al secondo ricorrente;

dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante il secondo ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, in particolare le spese sostenute dal secondo ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo: illegittimità e inapplicabilità della versione modificata della decisione 2010/413/PESC e del regolamento (UE) n. 267/2012 (1) ai sensi dell’articolo 277 TFUE

In tale contesto, i ricorrenti sostengono, inter alia, che il Consiglio, al fine di poter imporre loro sanzioni, avrebbe modificato il fondamento normativo dell’inclusione dei ricorrenti nel relativo elenco. Pertanto, modificando il fondamento normativo, il Consiglio avrebbe manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

2)

Secondo motivo: violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione

Con tale motivo, i ricorrenti fanno sostanzialmente valere che il Consiglio non avrebbe sufficientemente motivato la loro inclusione nell’elenco delle sanzioni. Alcuni elementi di fatto essenziali su cui si basa il Consiglio nella propria decisione difetterebbero di qualsiasi motivazione.

3)

Terzo motivo: infondatezza dell’inclusione dei ricorrenti negli elenchi delle sanzioni

Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti affermano che la motivazione del Consiglio non giustificherebbe, sotto il profilo sostanziale, il reiterato inserimento dei ricorrenti negli elenchi delle sanzioni.

4)

Quarto motivo: violazione della proprietà privata, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto al rispetto della vita familiare e del principio di proporzionalità

Da ultimo, i ricorrenti fanno valere che la loro reiterata inclusione negli elenchi delle sanzioni violerebbe il diritto alla proprietà e alla libertà d’impresa, nonché il diritto al rispetto della vita familiare del secondo ricorrente. Essi ritengono che la loro inclusione negli elenchi delle sanzioni costituirebbe una lesione sproporzionata, manifestamente inappropriata rispetto al conseguimento degli scopi perseguiti con gli atti impugnati e, in ogni caso, essa eccederebbe quanto è necessario per il conseguimento di detti scopi.


(1)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).


8.3.2014   

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C 71/28


Ricorso proposto il 23 gennaio 2014 — Goldfish e a./Commissione

(Causa T-54/14)

(2014/C 71/51)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Goldfish BV (Zoutkamp, Paesi Bassi), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) e Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (rappresentanti: avv.ti P. Glazener e B. Winters)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare in toto o parzialmente la decisione indirizzata alle ricorrenti;

annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti;

adottare le misure che il Tribunale riterrà opportune;

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione del 27 novembre 2013 nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (AT.39633 — gamberetti).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 (1) per aver la Commissione utilizzato, come prova di una violazione dell’articolo 101 TFUE, registrazioni audio effettuate in segreto.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 per aver la Commissione utilizzato, come prova di una violazione dell’articolo 101 TFUE, annotazioni di registrazioni audio effettuate in segreto.

3)

Terzo motivo, vertente su un diniego illegittimo di applicare il punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2), in quanto la Commissione si è rifiutata di tener conto dell’impossibilità per le ricorrenti di pagare l’ammenda.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


8.3.2014   

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C 71/28


Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2014 — Hanwha SolarOne e altri/Parlamento e altri

(Causa T-136/13) (1)

(2014/C 71/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


8.3.2014   

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C 71/28


Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2014 — MHCS/UAMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Causa T-555/13) (1)

(2014/C 71/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.


Tribunale della funzione pubblica

8.3.2014   

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C 71/29


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09 RENV)

(Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento - Domanda di proroga del pagamento dell’assegno)

(2014/C 71/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Rinvio a seguito di annullamento — Funzione pubblica — L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell’assegno per figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello Statuto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Birkhoff nella causa F-60/09 e nella causa T-10/11 P.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese nella causa F-60/09 RENV.


8.3.2014   

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C 71/29


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013 Andres e a./BCE

(Causa F-15/10) (1)

(Funzione pubblica - Personale della BCE - Riforma del regime previdenziale - Congelamento del piano pensioni - Attuazione del regime pensionistico - Consultazione del comitato di sorveglianza - Consultazione del comitato del personale - Consultazione del Consiglio generale - Consultazione del Consiglio direttivo - Valutazione triennale del piano pensionistico - Violazione delle condizioni di impiego - Errore manifesto di valutazione - Principio di proporzionalità - Diritti acquisiti - Principi di certezza del diritto e di prevedibilità - Dovere di informazione)

(2014/C 71/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Andres e a. (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Kroppenstedt e F. Malfrère, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullare i fogli paga dei ricorrenti dal giugno 2009, nonché tutti i fogli paga successivi e futuri, nella misura in cui con tali fogli paga è data attuazione alla riforma del regime pensionistico decisa in data 4 maggio 2009. Dall’altro, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Andres e gli altri 168 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010, pag. 54.


8.3.2014   

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C 71/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Faita/CESE

(Causa F-92/11) (1)

(Funzione pubblica - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Motivi di una decisione)

(2014/C 71/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carla Faita (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: av v.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène e M. L. Camarena Januzec, agenti, assistiti dagli avv.ti M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del Comitato economico e sociale recante rigetto della domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento degli illeciti commessi nei suo confronti per mancata assistenza e violazione del dovere di sollecitudine nonché l’adozione di misure che accertino pubblicamente i suoi meriti e le sue competenze, e la domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Faita sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dal Comitato economico e sociale europeo.

3)

Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a sopportare un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag 46.


8.3.2014   

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C 71/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 — Possanzini/Frontex

(Causa F-124/11) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Frontex - Agente temporaneo - Rapporto di valutazione di carriera contenente valutazioni negative del vidimatore non comunicate all’interessato - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Decisione basata sul parere del vidimatore - Diritti della difesa - Violazione - Controversia di natura pecuniaria - Competenza estesa al merito)

(2014/C 71/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) (rapresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di revocare la decisione di rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione del 28 marzo 2011 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del sig. Possanzini, adottata dal direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, è annullata.

2)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea è condannata a versare al sig. Possanzini la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni.

3)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Possanzini.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 72.


8.3.2014   

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C 71/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Wurster/EIGE

(Cause riunite F-20/12 e F-43/12) (1)

(Funzione pubblica - Personale dell’EIGE - Agente temporaneo - Procedura di valutazione delle capacità manageriali degli agenti dell’EIGE riassegnati a un posto dirigenziale di medio livello - Riassegnazione a un posto non dirigenziale - Diritto di essere sentiti - Ambito di applicazione della legge - Rilievo d’ufficio - Sostituzione di motivi effettuata d’ufficio dal giudice)

(2014/C 71/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Barbara Wurster (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e S. Woog, successivamente avv.ti T. Bontinck e S. Greco)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullare la decisione del convenuto di riassegnare la ricorrente dal posto di capo delle operazioni a un posto di capogruppo per il quale non sono necessarie competenze manageriali. Dall’altro, la domanda di annullare la decisione della direttrice dell’EIGE recante rigetto della domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali per il periodo 1o giugno 2010 — 30 settembre 2011.

Dispositivo

1)

La decisione della direttrice dell’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dell’8 settembre 2011, di riassegnare la sig.ra Wurster al posto di capogruppo del centro risorse e documentazione è annullata.

2)

I ricorsi sono respinti per il resto.

3)

L’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Wurster.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 35; GU C 200 del 7.7.2012, pag. 21.


8.3.2014   

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C 71/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — Glantenay e a./Commissione

(Cause riunite F-23/12 e F-30/12) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/204/10 - Selezione per titoli - Esclusione dei candidati senza esame concreto dei loro diplomi e della loro esperienza professionale)

(2014/C 71/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jérôme Glantenay e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avocat)

Ricorrente: Marco Cecchetto (Rovigo, Italia) (rappresentante: C. Mourato, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di non ammettere i ricorrenti alla fase successiva del concorso.

Dispositivo

1)

Le decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di escludere le candidature dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché quelle delle sig.re Venckunaite e Załęska dal procedimento di concorso, senza che queste fossero esaminate nell’ambito della seconda fase della selezione per titoli prevista nel bando di concorso, sono annullate.

2)

I ricorsi nelle cause F-23/12 e F-30/12 sono respinti quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà nove decimi delle proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dai sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché dalle sig.re Venckunaite e Załęska.

4)

Il sig. Cruceru sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un decimo delle spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012 pag. 35; GU C 138 del 12.5.2012 pag. 36.


8.3.2014   

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C 71/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 BP/FRA

(Causa F-38/12) (1)

(Funzione pubblica - Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - Agente contrattuale - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per una durata indeterminata - Riassegnazione in un altro servizio fino alla scadenza del contratto - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2014/C 71/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistito dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente e la decisione di trasferire quest’ultima presso un altro dipartimento dell’Agenzia, e una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BP sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.


(1)  GU C 138 del 12 maggio 2012, pag. 37.


8.3.2014   

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C 71/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 Höpcke/Commissione

(Causa F-46/12) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AST/111/10 - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Istruzione di redigere un testo di una lunghezza minima - Mancato rispetto)

(2014/C 71/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dagmar Höpcke (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e M. G. Gattinara, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei vincitori di tale concorso.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Höpcke sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 25.


8.3.2014   

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C 71/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 Cortivo/Parlamento

(Causa F-52/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Coefficiente correttore - Stato membro di residenza - Nozione - Residenza principale - Residenza stabilita in due Stati membri - Documenti giustificativi - Legittimo affidamento)

(2014/C 71/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francia) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Alves, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare, da un lato, la decisione con cui è stabilita la residenza principale della ricorrente a Lussemburgo e, dall’altro, la decisione che contiene l’avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante soppressione del coefficiente correttore per la Francia dal 1o gennaio 2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Cortivo sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012, pag. 22.


8.3.2014   

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C 71/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21.11.2013 — Roulet/Commissione

(Cause riunite F-72/12 e F-10/13) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Articolo 66 dello Statuto - Ex agente temporaneo di grado AD 12 - Nomina in qualità di funzionario di grado AD 6 - Versamento della retribuzione equivalente a quella di un funzionario di grado AD 12 - Errore manifesto - Ripetizione dell'indebito in forza dell'articolo 85 dello Statuto)

(2014/C 71/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Josiane Roulet (Ottignies, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione che respinge la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente in base all'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto per gli errori commessi all'atto della determinazione dei suoi diritti in occasione della sua entrata in servizio e per il ritardo commesso nel correggerli. Dall'altra, domanda di annullamento della decisione della Commissione recante ripetizione di una somma dalla retribuzione della ricorrente, ex agente temporaneo di grado A 4 (AD 12) e, successivamente, funzionaria di grado AD 6, a norma dell'articolo 85 dello Statuto.

Dispositivo

1)

I ricorsi nelle cause riunite F-72/12 e F-10/13 sono respinti.

2)

La sig.ra Roulet sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012, pag. 29; GU C 108 del 13.4.2013, pag. 39.


8.3.2014   

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C 71/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — CN/Consiglio

(Causa F-84/12) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 78 dello Statuto - Commissione di invalidità - Relazione medica - Dati sanitari a carattere psichiatrico o psicologico - Segreto medico - Accesso - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2014/C 71/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (Brumath, Francia) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione con la quale si negano al ricorrente l'accesso diretto alla relazione finale delle conclusioni della commissione d’invalidità e l'accesso alla diagnosi del terzo medico di tale commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CN sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012, pag. 35.


8.3.2014   

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C 71/34


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Balionyte-Merle/Commissione

(Causa F-113/12) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/204/10 - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Valutazione delle competenze generali dei candidati - Valutazione in base alle prestazioni dei candidati durante le prove al centro di valutazione - Coerenza tra il punteggio in cifre e i commenti contenuti nel passaporto delle competenze)

(2014/C 71/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: L. Levi et A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non includere la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/204/10 e domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Balionyte-Merle sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag. 710.


8.3.2014   

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C 71/34


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21.11.2013 Arguelles Arias/Consiglio

(Causa F-122/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione - Impiego occupato che esige un nulla osta di sicurezza - Nulla osta negato dall’autorità nazionale di sicurezza - Decisione riformata dall’organo di ricorso - Conclusioni dell’autorità nazionale di sicurezza e dell’organo di ricorso che non vincolano l’AACC)

(2014/C 71/66)

Lingua processuale: Il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgio) (rappresentante: J. Lecuyer, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di licenziare il ricorrente e domanda di risarcimento del suo danno morale e materiale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Arguelles Arias sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag. 72


8.3.2014   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09 DEP)

(Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Non luogo a provvedere)

(2014/C 71/67)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Isny, Germania) (rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di liquidazione delle spese nella causa F-60/09 DEP, Birkhoff/Commissione.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese.


8.3.2014   

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C 71/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 2 dicembre 2013 — Pachtitis/Commissione

(Causa F-49/12)

(Funzione pubblica - Concorso generale EPSO/AD/77/06 - Accesso ai documenti - Domanda di accesso alle risposte ai test di accesso - Annullamento dei risultati dei test - Mancanza di interesse ad agire - Non luogo a provvedere)

(2014/C 71/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente P. Giatagantzidis e K. Kyriazi, successivamente P. Giatagantzidis e A. Féréti, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e I. Chatzigiannis, successivamente J. Currall e D. Triantafyllou, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)

Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Hijmans, agente)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il sig. Pachtitis e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

3)

La Repubblica ellenica, il Regno di Svezia e il Garante europeo della protezione dei dati, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-127/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni - Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni - Assenza di identità tra l’uno e l’altro - Tardività del ricorso)

(2014/C 71/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento del rifiuto di risarcire il danno che il ricorrente avrebbe subito a causa del tardivo invio del documento denominato «bill of lading» relativo al trasporto dei suoi beni personali da Luanda (Angola), dove era stato destinato, all’Italia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


8.3.2014   

IT

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C 71/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-133/12)

(Funzione pubblica - Funzionari - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Risarcimento del danno risultante dall’invio da parte dell’istituzione all’avvocato del ricorrente di una lettera relativa alle spese poste a carico del ricorrente - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato - Articolo 94 del regolamento di procedura)

(2014/C 71/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente di risarcimento del danno derivante dall’invio, da parte della convenuta all’avvocato del ricorrente, di una lettera relativa al medesimo e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.


8.3.2014   

IT

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C 71/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-145/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni - Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni - Assenza di identità tra l’uno e l’altro - Tardività del ricorso)

(2014/C 71/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento del rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere il ricalcolo della sua pensione d’invalidità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


8.3.2014   

IT

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C 71/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013 —  JJ (*1)/Consiglio

(Causa F-47/13) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2012 - Decisione di non promuovere il ricorrente - Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione precedente quello durante il quale avrebbe avuto effetto un’eventuale decisione di promozione - Istituzione competente a decidere sulla promozione del funzionario trasferito)

(2014/C 71/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente:  JJ (*1) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione di non inserire il ricorrente nell’elenco dei funzionari del gruppo di funzioni AD proposti per una promozione nel 2012

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

 JJ (*1) sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 63.


8.3.2014   

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C 71/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 gennaio 2014 — Loescher/Consiglio

(Causa F-134/12) (1)

(2014/C 71/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag. 74.


8.3.2014   

IT

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C 71/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 gennaio 2014 — Carpenito/Consiglio

(Causa F-136/12) (1)

(2014/C 71/74)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag. 75.


8.3.2014   

IT

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C 71/37


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013 — Moragrega Arroyo/Consiglio

(Causa F-49/13) (1)

(2014/C 71/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013, pag. 20.