ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.032.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 032/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos) ( 1 ) |
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2014/C 032/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2014/C 032/03 |
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2014/C 032/04 |
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Commissione europea |
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2014/C 032/05 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2014/C 032/06 |
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2014/C 032/07 |
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2014/C 032/08 |
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2014/C 032/09 |
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2014/C 032/10 |
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2014/C 032/11 |
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2014/C 032/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 032/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 32/01
In data 29 gennaio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7111. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 32/02
In data 29 gennaio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/2 |
Conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale
2014/C 32/03
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
I. CONSAPEVOLI DELLA GRAVITÀ DEL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN EUROPA E DELLE RELATIVE CONSEGUENZE:
1. |
La disoccupazione giovanile continua a rappresentare una seria sfida per l'UE ed i suoi Stati membri. Ad agosto 2013 il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 23,3 % nell'UE a 28 (1), con ampie discrepanze tra Stati membri e tra regioni all'interno degli Stati membri (2). |
2. |
La popolazione giovanile è stata colpita in modo sproporzionatamente duro dalla crisi economica. In tutti gli Stati membri dell'UE i tassi di disoccupazione giovanile sono generalmente molto più elevati rispetto a quelli di altre fasce di età. Alla fine del 2012 il tasso di disoccupazione giovanile era 2,6 volte più elevato del tasso totale di disoccupazione (3). |
3. |
Questi sviluppi hanno gravi conseguenze non soltanto per gli individui interessati, ma anche per la società e l'economia nel suo complesso. La disoccupazione di lunga durata può aggravare la marginalizzazione, conducendo alla povertà e ad un maggiore rischio di esclusione sociale. Esistono anche gravi rischi per le comunità, poiché la non partecipazione al mercato del lavoro può condurre alcuni giovani a rinunciare a far parte della società civile, con la possibile conseguenza di un'ulteriore frammentazione sociale. |
4. |
Una delle problematiche di maggior rilievo con cui si confrontano i giovani in Europa in conseguenza della crisi è la sfida posta dalla mancanza di posti di lavoro e di esperienza lavorativa. Inoltre, si va allargando il divario esistente tra le competenze richieste da taluni datori d lavoro e quelle di cui sono in possesso molti potenziali lavoratori dipendenti. |
II. RAMMENTANDO CHE IL CONSIGLIO EUROPEO:
5. |
Ha riconosciuto la lotta alla disoccupazione giovanile come «obiettivo specifico e immediato» ed ha sottolineato l'importanza di «prestare la debita attenzione alla partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi di giovani vulnerabili che si trovano confrontati a problemi specifici» (4). |
III. SOTTOLINEANO LE POTENZIALITÀ DELLO SPORT NELL'AFFRONTARE QUESTE SFIDE:
6. |
Attraverso l'impegno nello sport i giovani acquisiscono specifiche capacità e competenze personali e professionali che migliorano l'occupabilità. In ciò rientrano il miglioramento delle capacità di apprendimento, le competenze sociali e civiche, le capacità di leadership, la comunicazione, il lavoro di squadra, la disciplina, la creatività, l'imprenditorialità. Lo sport fornisce altresì conoscenze e capacità professionali in settori come il marketing, la gestione, la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Tutte queste capacità e competenze promuovono attivamente la partecipazione, lo sviluppo e l'avanzamento dei giovani nell'istruzione, nella formazione e nell'occupazione in modalità pertinenti ed applicabili al mercato del lavoro che sono apprezzate e ricercate dai datori di lavoro. |
7. |
L'organizzazione, l'amministrazione e l'esecuzione di attività sportive in Europa sono tradizionalmente basate su un impegno volontario. Secondo un'indagine dell'Eurobarometro del 2011 (5), quasi un quarto di coloro che sono impegnati nel volontariato (24 %) è attivo nel campo dello sport. Il lavoro volontario nello sport, svolto principalmente a livello di base e attraverso associazioni, è di considerevole valore in termini sociali, economici e democratici. |
8. |
Lo sport esercita un richiamo universale e non conosce frontiere culturali o socioeconomiche. Riveste un carattere internazionale ed attrae una vasta e diversificata gamma di persone. Di conseguenza, le attività sportive costituiscono un eccellente mezzo per integrare gruppi di minoranza o marginalizzati. Lo sport ha un effetto esaltante sotto il profilo emotivo e può contribuire ad un senso di comunanza, aiutando a recare stabilità, coesione e pace alle comunità. |
9. |
Il settore dello sport, comprese le attività di volontariato nello sport, costituisce un valore economico e sociale quantificabile e significativo nelle economie nazionali. Appare sempre più evidente che lo sport reca un contributo significativo all'economia dell'Europa e costituisce un motore importante della crescita e dell'occupazione, assicurando nel contempo anche la coesione e il benessere sociali e, quindi, apportando un netto contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (6). |
10. |
Secondo un recente studio svolto su scala UE in materia di crescita economica ed occupazione nell'UE (7), la quota di valore aggiunto connesso allo sport nell'UE rappresenta l'1,76 % (8). La percentuale di occupazione connessa allo sport nell'UE è del 2,12 %. Se si tiene conto degli effetti moltiplicatori, la percentuale dello sport raggiunge anche il 2,98 % del valore aggiunto lordo totale nell'UE. In base a tale studio, la quota dello sport nel valore aggiunto europeo è quindi comparabile alla quota di agricoltura, silvicoltura e pesca messe assieme, essendo legato allo sport ogni sessantesimo euro generato e guadagnato nell'UE. |
11. |
Lo sport è un settore resiliente dell'economia. I livelli di partecipazione restano del tutto stabili lungo tutte le diverse fasi del ciclo economico. Lo sport è strutturato attraverso un sistema di eventi ed attività sportive, organizzati da organizzazioni sportive, da un livello base fino ai massimi livelli. Tal eventi mantengono la loro popolarità, specialmente, tra i giovani, anche in presenza di difficili condizioni economiche. Mentre gli eventi sportivi possono subire ripercussioni da condizioni economiche instabili, il quadro di siffatti eventi e delle attività sportive rimane stabile. |
12. |
Lo sport possiede le potenzialità per creare occupazione e sostenere lo sviluppo economico locale tramite la costruzione e la manutenzione di strutture sportive, l'organizzazione di eventi sportivi, le attività commerciali del settore degli articoli sportivi e dei servizi e le attività connesse in altri settori. Le infrastrutture collegate agli eventi e alle attività sportive (a livello locale), se programmate accuratamente con un obiettivo multifunzionale ed una chiara visione del loro futuro ruolo funzionale, possono contribuire a stabilizzare e potenziare l'economia. |
13. |
Lo sport ha effetti di ricaduta su altri settori. Gli eventi sportivi e i campionati in genere hanno effetti positivi su settori quali il turismo, la cultura, i trasporti, i media, le infrastrutture pubbliche, ecc. Essi hanno anche la capacità di riunire le persone e creare un senso di appartenenza ad una comune sensazione di successo. Lo sport può quindi rendere un sostanziale contributo ad agevolare gli sforzi dell'UE nel riprendersi dalle attuali difficoltà economiche. |
IV. SOTTOLINEANO I SEGUENTI MESSAGGI POLITICI CHIAVE:
14. |
Date l'importanza del settore dello sport per l'economia e le possibilità che tale settore offre ai giovani — compresi quelli in condizioni di particolare vulnerabilità e svantaggio — per acquisire utili capacità e conoscenze, lo sport può svolgere un importante ruolo nell'affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile e dare slancio alla ripresa economica. Per rispondere alla sfide precedentemente esposte occorre una vasta gamma di azioni che implichino la mobilitazione di vari attori. |
15. |
L'impegno in attività di volontariato, pur non sostituendo un'occupazione remunerata, può tuttavia offrire ai cittadini nuove competenze, contribuendo così positivamente alla loro occupabilità e rafforzando il loro senso di appartenenza alla società. La partecipazione dei giovani, specialmente alle attività sportive di base, in qualità di praticante, di promotore o di organizzatore, sviluppa essenziali capacità e competenze personali. Le attività di volontariato nello sport come modalità di apprendimento non formale ed informale aiutano i giovani ad acquisire capacità e competenze che integrano l'educazione formale. |
16. |
Lo sport offre un contesto entro cui i giovani possono perfezionare queste capacità, migliorando quindi l'occupabilità e la futura produttività, in un'epoca in cui le condizioni del mercato del lavoro sono estremamente difficili, le opportunità di lavoro sono scarse e le possibilità di sviluppo delle capacità sul posto di lavoro sono limitate. |
17. |
Il coinvolgimento nello sport, specialmente nelle attività sportive di base, consente ai giovani di incanalare le loro energie e aspirazioni ed il loro innato entusiasmo in una maniera costruttiva e che da' un contributo alle comunità in cui essi vivono. Può aiutare a contrastare i problemi sociali incontrati all'interno degli Stati membri, come la frammentazione sociale e i pregiudizi contro gruppi specifici, offrendo ai giovani, specialmente a quelli privi di un'occupazione remunerata o di opportunità di istruzione e formazione pertinenti, una prospettiva positiva, costruttiva e basata sulla comunità. |
18. |
Gli investimenti di fondi pubblici di piccola entità in strutture sportive locali e il sostegno ad associazioni sportive di riferimento per le comunità locali possono apportare considerevoli benefici a queste ultime rafforzandone la solidità, la sicurezza e la coesione. |
19. |
La partecipazione all'organizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali e il coinvolgimento nello sviluppo e nella manutenzione delle infrastrutture sportive - a livello sia locale, sia nazionale - possono essere tra i fattori chiave per la creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente per i giovani. |
V. IN RISPOSTA AI MESSAGGI POLITICI CHIAVE, INVITANO GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
20. |
Scambiare buone esperienze e pratiche in merito:
|
21. |
Promuovere azioni politiche che mirino a sviluppare capacità lavorative attraverso lo sport. In tal senso, sostenere le organizzazioni di volontariato e/o l'associazionismo sportivo, nonché attività e/o eventi sportivi a livello di base e/o professionistico. |
22. |
Sondare modalità per migliorare i percorsi educativi per futuri professionisti e volontari nello sport e promuovere la formazione sul posto di lavoro, al fine di sviluppare capacità che possano essere riconosciute nell'ambito dei quadri nazionali delle qualifiche. Questi ultimi potrebbero fare riferimento al quadro europeo delle qualifiche in modo da migliorare la trasparenza e la mobilità internazionale dei giovani interessati. Si dovrebbero altresì sondare le potenzialità di un riconoscimento delle competenze acquisite tramite l'apprendimento informale e non formale nello sport. |
23. |
Incoraggiare gli investimenti strategici nello sport utilizzando, se del caso, le possibilità offerte degli strumenti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi strutturali dell'UE (in particolare, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale) e gli strumenti finanziari UE come i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti. |
24. |
Promuovere un'efficace cooperazione interna trasversale tra le autorità pubbliche che si occupano degli affari sociali, della gioventù, dell'occupazione e delle questioni economiche, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza del ruolo sociale ed economico dello sport. |
VI. INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
25. |
Promuovere il coinvolgimento transettoriale di esperti in materia di istruzione, formazione, gioventù e occupazione con l'obiettivo di sondare lo sviluppo di capacità e competenze. |
26. |
Trarre pieno vantaggio dal programma Erasmus+ quale opportunità per sviluppare capacità e competenze personali e professionali. |
27. |
Individuare i modi in cui lo sport può essere finanziato per promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile attraverso i fondi strutturali (in particolare, il Fondo sociale europeo o il Fondo europeo di sviluppo regionale) o altri meccanismi di finanziamento UE, come i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, specialmente riguardo allo sviluppo e, se del caso, alla manutenzione di infrastrutture sportive minori in città e centri urbani destinate all'uso da parte del pubblico, dedicando una particolare attenzione alle zone socialmente svantaggiate. Tali infrastrutture minori possono contribuire al conseguimento di numerosi obiettivi sociali, come la creazione di posti di lavoro, l'inclusione sociale e il miglioramento della salute. |
28. |
Rafforzare il dialogo e le iniziative comuni con gli attori chiave, in particolare le organizzazioni sportive, il settore degli articoli sportivi e le organizzazioni giovanili per sviluppare ulteriormente un clima favorevole ad attrarre i giovani nel settore dello sport. |
29. |
Riflettere su come il contributo dello sport allo sviluppo di capacità dei giovani e al mantenimento di comunità inclusive dal punto di vista sociale, in un'epoca di elevata disoccupazione giovanile, possa essere trattato nel modo più efficace nel contesto dei futuri lavori in materia di sport a livello UE. |
VII. IN RISPOSTA AI MESSAGGI POLITICI CHIAVE, INVITANO LA COMMISSIONE A:
30. |
Organizzare un seminario transettoriale ad alto livello sul contributo dello sport alla creazione di posti di lavoro e ad affrontare la disoccupazione nell'UE, quella giovanile in particolare. |
31. |
Sulla base dell'attuale cooperazione UE a livello di esperti, preparare uno studio sul contributo dello sport all'occupabilità dei giovani nel contesto della strategia Europa 2020. |
(1) Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 50 % in alcuni Stati membri e il 70 % in alcune regioni mentre in qualche regione è persino al di sotto del 5 %.
(2) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-BP/EN/3-30082013-BP-EN.PDF
(3) Cfr. nota 2.
(4) Conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 (EUCO 104/2/13 REV 2).
(5) Speciale Eurobarometro su volontariato e solidarietà intergenerazionale, ottobre 2011.
(6) Studio della Commissione intitolato «Contributo dello sport alla crescita economica e all'occupazione nell'UE» (2012).
(7) Studio relativo al contributo dello sport alla crescita economica e all'occupazione nell'UE, commissionato dalla Commissione europea; Consorzio guidato da SportsEconAustria; relazione finale, novembre 2012.
(8) In base alla definizione dello sport di Vilnius — definizione ampia: tutte le attività che richiedono il contributo dello sport, più tutte le attività che contribuiscono allo sport, più la definizione statistica di sport secondo la definizione contenuta nella nomenclatura statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE) 92.6 Rev.1.1.
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/6 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale
2014/C 32/04
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RILEVANDO CHE:
1. |
la libertà e il pluralismo dei media sono valori fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e rappresentano un pilastro essenziale della democrazia in quanto i media svolgono un ruolo importante nel garantire la trasparenza e la responsabilità e hanno un impatto sull'opinione pubblica e sulla partecipazione e sul contributo dei cittadini ai processi decisionali; |
2. |
nel corso degli ultimi anni si è preso atto di una serie di sfide in materia di libertà e pluralismo dei media nell'Unione europea. Esse comprendono questioni emerse da procedimenti giudiziari, indagini ufficiali, relazioni del Parlamento europeo e di organizzazioni non governative, così come dalle discussioni parlamentari nazionali ed europee; |
3. |
la trasparenza in merito alla proprietà dei media e alle fonti di finanziamento è essenziale per garantire la libertà e il pluralismo dei media; |
4. |
assicurare la protezione dei giornalisti da influenze indebite è di importanza fondamentale per garantire la libertà dei media, e ciò assume un'importanza maggiore in tempi di crisi economica e di trasformazione del settore dei media; |
5. |
garantire un'adeguata protezione delle fonti giornalistiche è un elemento fondamentale per la libertà dei media; |
6. |
la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il quadro normativo per i servizi di media audiovisivi all'interno dell'UE, contribuisce a promuovere la libertà e il pluralismo dei media. Un ruolo essenziale nell'applicazione di tale quadro è destinato alle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo competenti degli Stati membri; |
7. |
la Commissione ha finanziato una serie di studi, relazioni, progetti e ha coordinato azioni nel campo della libertà e del pluralismo dei media; |
8. |
il Consiglio d'Europa svolge un lavoro assai importante nel campo della libertà e del pluralismo dei media. A questo riguardo, il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 2007 elenca la libertà di espressione e d'informazione tra le priorità comuni e i settori di cooperazione principali tra queste istituzioni; |
9. |
Internet facilita l'accesso alle informazioni ed offre ai cittadini nuove opportunità di condividere, discutere e formare opinioni. Benché ciò contribuisca alla libertà di espressione e rafforzi il pluralismo delle opinioni, sorgono nuove sfide concernenti il modo in cui le persone accedono alle informazioni e in cui le valutano. Occorre prestare particolare attenzione ai possibili effetti negativi sia di una concentrazione eccessiva nel settore che di un rafforzamento della posizione dei custodi dei contenuti scambiati in rete; |
10. |
dato il carattere globale di Internet, non è possibile racchiudere questi temi entro confini geografici definiti. |
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
11. |
un alto livello di indipendenza e di pluralismo dei media è essenziale non solo per la democrazia, ma contribuisce altresì al rafforzamento della crescita economica e della sua sostenibilità; |
12. |
il Consiglio d'Europa svolge un ruolo importante nel fissare le norme relative alla libertà e al pluralismo dei media e la cooperazione con tale istituzione dovrebbe essere proseguita e rafforzata; |
13. |
le informazioni in merito alla proprietà di un determinato mezzo di comunicazione e alle altre entità o persone che beneficiano di tale proprietà devono essere di facile accesso ai cittadini in modo che questi possano elaborare un giudizio informato circa l'informazione fornita. In questo contesto, l'alfabetizzazione mediatica svolge un ruolo importante; |
14. |
la cooperazione e lo scambio di migliori prassi tra le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e le altre autorità competenti interessate contribuiscono al funzionamento del mercato unico dell'UE nonché ad un panorama dei media aperto e pluralista; |
15. |
assicurare alti livelli di libertà e di pluralismo dei media è fondamentale affinché l'UE risulti un interlocutore credibile nei negoziati con i paesi in via di adesione e nelle sedi internazionali. |
ACCOLGONO CON FAVORE:
16. |
il libro verde della Commissione — Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza (1). |
PRENDONO ATTO:
17. |
delle relazioni indipendenti del gruppo ad alto livello sulle libertà e sul pluralismo dei mezzi di informazione (2) e del Media Futures Forum (3). |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
18. |
assicurare l'indipendenza delle loro autorità di regolamentazione del settore audiovisivo; |
19. |
adottare misure idonee a raggiungere un'autentica trasparenza in merito alla proprietà dei media; |
20. |
prendere misure adeguate per garantire il diritto dei giornalisti a tutelare le proprie fonti e per proteggere questi ultimi da influenze indebite; |
21. |
adottare misure appropriate, in funzione del rispettivo contesto nazionale, al fine di prevenire i possibili effetti negativi derivanti da una concentrazione eccessiva della proprietà dei media. |
INVITANO LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, A:
22. |
continuare a sostenere progetti intesi a rafforzare la protezione dei giornalisti e degli operatori dei media; |
23. |
continuare a sostenere lo strumento di monitoraggio indipendente inteso a valutare i rischi per il pluralismo dei media nell'UE (Osservatorio del pluralismo dei media), realizzato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, e ad incoraggiarne l'ulteriore utilizzo da parte degli Stati membri e di tutti gli attori interessati; |
24. |
rafforzare, attraverso azioni non legislative, (4) la cooperazione tra le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo degli Stati membri e promuovere le migliori prassi concernenti la trasparenza in merito alla proprietà dei media; |
25. |
valutare l'efficacia di queste misure in modo da considerare qualsiasi iniziativa futura. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:
26. |
salvaguardare, promuovere ed applicare i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e, in tale contesto, far fronte alle sfide per la libertà e il pluralismo dei media in tutta l'UE nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. |
(1) Doc. 8934/13 — COM(2013) 231 final.
(2) http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf
(3) http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf
(4) La Commissione è contraria al riferimento ad «azioni non legislative» e preferirebbe una formulazione più aperta.
Commissione europea
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/8 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,25 % al 1o febbraio 2014
Tassi di cambio dell'euro (2)
3 febbraio 2014
2014/C 32/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3498 |
JPY |
yen giapponesi |
137,82 |
DKK |
corone danesi |
7,4621 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82590 |
SEK |
corone svedesi |
8,8318 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2226 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,4525 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,527 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,76 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2242 |
RON |
leu rumeni |
4,4938 |
TRY |
lire turche |
3,0533 |
AUD |
dollari australiani |
1,5346 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4950 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5609 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6643 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7341 |
KRW |
won sudcoreani |
1 463,63 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,0135 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1798 |
HRK |
kuna croata |
7,6525 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 521,49 |
MYR |
ringgit malese |
4,5519 |
PHP |
peso filippino |
61,267 |
RUB |
rublo russo |
47,4730 |
THB |
baht thailandese |
44,806 |
BRL |
real brasiliano |
3,2478 |
MXN |
peso messicano |
17,9892 |
INR |
rupia indiana |
84,3710 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Garante europeo della protezione dei dati
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/9 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/06
1. Introduzione
1.1. Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati
1. |
Il 5 febbraio 2013 la Commissione ha adottato due proposte: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1) («la proposta di direttiva») e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (2) («la proposta di regolamento»), in prosieguo «le proposte». Il 12 febbraio 2013 le proposte sono state inviate al GEPD a fini di consultazione. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento alla consultazione nei preamboli delle proposte. |
3. |
Prima dell’adozione delle proposte il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, alcune delle quali sono state prese in considerazione. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte
4. |
Per riciclaggio si intende, a grandi linee, la conversione dei proventi di un’attività criminosa in fondi apparentemente leciti, solitamente tramite il sistema finanziario (3). Tale conversione è effettuata occultando la provenienza del denaro, modificandone la forma o trasferendo i fondi in un luogo in cui hanno minori probabilità di richiamare l’attenzione. Per finanziamento del terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, per compiere reati di terrorismo (4). |
5. |
A livello dell’UE, per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è stata introdotta una normativa sin dal 1991. Questi reati sono considerati una minaccia per l’integrità e la stabilità del settore finanziario e, più in generale, per il mercato interno. La base giuridica per le proposte è l’articolo 114 del TFUE. |
6. |
Le disposizioni dell’UE intese a prevenire il riciclaccio sono in larga parte basate sugli standard internazionali adottati dal gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) (5). Le proposte mirano ad attuare in tutta l’UE gli standard internazionali antiriciclaggio riveduti, introdotti dal GAFI nel febbraio 2012. La direttiva attuale, la cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio (6), è in vigore dal 2005 e definisce il quadro europeo alla luce degli standard internazionali GAFI. |
7. |
La terza direttiva antiriciclaggio si applica al settore finanziario (enti creditizi, enti finanziari) e a professionisti quali avvocati, notai, contabili, agenti immobiliari, case da gioco e prestatori di servizi relativi a società. Rientrano nell’ambito di applicazione anche tutti i fornitori di prodotti in caso di pagamenti in contanti di importo superiore a 15 000 EUR. Tutti questi destinatari sono considerati «enti obbligati». La direttiva impone ai suddetti enti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità (i cosiddetti obblighi di adeguata verifica della clientela, di seguito «obblighi di verifica») e il titolare effettivo, nonché di svolgere un controllo sulle transazioni finanziarie dei clienti. Prevede altresì l’obbligo di segnalare alle unità di informazione finanziaria (UIF) competenti i casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e altri obblighi accessori. La direttiva introduce inoltre ulteriori requisiti e salvaguardie (per esempio obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela) per le situazioni a più alto rischio. |
8. |
La proposta di direttiva amplia l’ambito di applicazione del quadro attuale e mira a rafforzare i suddetti obblighi, per esempio inserendo tra gli enti obbligati i prestatori di servizi di gioco d’azzardo e i commercianti di oggetti con una soglia di valore di 7 500 EUR, prevede maggiori informazioni sulla titolarità effettiva, introduce requisiti più severi per le «persone politicamente esposte» e introduce nuovi requisiti per il controllo dei familiari di tutte le persone politicamente esposte e dei soggetti con i quali esse intrattengono stretti legami. L’elenco di reati presupposto (7) del riciclaggio è stato esteso in modo da includere i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette. |
9. |
La proposta di regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (di seguito anche detto «regolamento sui trasferimenti di fondi»), che ha lo scopo di migliorare la possibilità di risalire all’origine dei pagamenti. Il regolamento sui trasferimenti di fondi integra le altre misure antiriciclaggio, disponendo che i dati informativi di base relativi all’ordinante del trasferimento di fondi siano immediatamente messi a disposizione delle forze dell’ordine e/o delle autorità giudiziarie competenti perché queste possano servirsene per individuare, investigare, perseguire i terroristi e gli altri criminali e individuare i beni dei terroristi. |
4. Conclusioni
98. |
Il Garante europeo della protezione dei dati riconosce l’importanza delle politiche antiriciclaggio per la reputazione dei sistemi economici e finanziari degli Stati membri. Tuttavia sottolinea che la finalità legittima di garantire la trasparenza delle fonti dei pagamenti, dei depositi e dei trasferimenti di fondi ai fini di contrastare il terrorismo e il riciclaggio di denaro deve essere perseguita assicurando la conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati. |
99. |
In entrambe le proposte si devono affrontare gli aspetti seguenti, per i quali il GEPD raccomanda di:
|
100. |
Riguardo alla proposta di direttiva, il GEPD raccomanda inoltre di:
|
101. |
Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda inoltre di:
|
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 45 final.
(2) COM(2013) 44 final.
(3) Cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva.
(4) Cfr. articolo 1, paragrafo 4, della proposta di direttiva.
(5) Il GAFI è l’ente normatore internazionale per le misure nell’ambito della lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e (da poco) il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. È un organismo intergovernativo con 36 membri, al quale partecipano oltre 180 paesi. La Commissione europea è membro fondatore del GAFI. Quindici Stati membri dell’UE sono membri del GAFI a titolo proprio.
(6) Direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
(7) Un reato presupposto è un reato penale i cui proventi sono usati per commettere un altro reato: in questo contesto, per esempio, l’attività criminosa presupposto del riciclaggio può essere la frode, la corruzione, il traffico di droga o un altro reato grave.
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/13 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe
(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito Internet del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/07
I. Introduzione
I.1. Contesto della consultazione del GEPD
1. |
Il 21 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «la proposta») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso. |
2. |
La proposta include il testo dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «l’accordo») (2). L’allegato II dell’accordo contiene un elenco di definizioni e principi relativi alla protezione dei dati (in prosieguo «principi sulla protezione dei dati») (3). |
3. |
Il GEPD era stato consultato in precedenza dalla Commissione. Il presente parere si basa sulla consulenza fornita in quell’occasione e sul parere del GEPD relativo alle modifiche dei regolamenti sul commercio di precursori di droghe all’interno e all’esterno dell’UE (4). |
I.2. Obiettivo dell’accordo
4. |
L’accordo mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Unione europea e la Federazione russa al fine di prevenire la diversione dal commercio lecito delle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (in prosieguo «precursori di droghe»). |
5. |
Sulla base della convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «la convenzione del 1998») (5), l’accordo permetterà il coordinamento delle procedure di controllo del commercio e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti delle parti (l’Unione europea e la Federazione russa), unitamente alla cooperazione tecnica e scientifica e alla costituzione di un gruppo di esperti misto di verifica. |
IV. Conclusioni
35. |
Il GEPD accoglie positivamente le disposizioni relative alla protezione dei dati personali nel testo dell’accordo e l’inclusione nell’allegato dei principi sulla protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle parti. |
36. |
Il GEPD suggerisce di includere un riferimento esplicito all’applicabilità delle normative nazionali dell’UE che attuano la direttiva 95/46/CE ai trasferimenti di dati personali dalle autorità dell’UE a quelle russe e al trattamento degli stessi da parte delle autorità dell’UE. Propone, inoltre, di inserire riferimenti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
37. |
Raccomanda, altresì, di specificare negli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 3, tutte le categorie dei dati personali che potrebbero essere scambiati. Inoltre, all’interno dell’accordo o nell’allegato II dovrebbero essere incluse garanzie supplementari, quali periodi di conservazione più brevi e misure di sicurezza più rigide, per i dati relativi alle transazioni sospette. Le altre finalità per le quali i dati potrebbero essere trattati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, dovrebbero essere indicate esplicitamente nell’accordo ed essere compatibili con lo scopo originale per il quale i dati sono stati trasferiti. |
38. |
Inoltre, il GEPD accoglie con favore il divieto, contenuto nell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, di conservare i dati per un periodo di tempo più lungo di quanto necessario, ma raccomanda di specificare almeno i periodi massimi di conservazione. |
39. |
Il GEPD accoglie favorevolmente l’inclusione di principi obbligatori sulla protezione dei dati. Tuttavia, ne raccomanda il perfezionamento secondo quanto segue:
|
41. |
È necessario altresì specificare che le autorità preposte al controllo della protezione dei dati delle parti dovrebbero verificare congiuntamente l’attuazione dell’accordo, nel quadro del gruppo di esperti misto di verifica o come processo separato. In aggiunta, se non viene definita in maniera chiara l’indipendenza dell’autorità di controllo russa pertinente, occorre specificare che le autorità nazionali dell’UE garanti della protezione dei dati dovrebbero partecipare alla supervisione dell’attuazione dell’accordo da parte delle autorità russe. I risultati della verifica devono essere trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, ove necessario nel pieno rispetto della riservatezza. |
42. |
Il GEPD raccomanda inoltre di integrare l’articolo 12 dell’accordo con una clausola che permetta a ogni parte di sospendere l’accordo o recedere da esso in caso di violazione degli obblighi assunti dall’altra parte nel quadro dell’accordo, anche per quanto riguarda la conformità ai principi di protezione dei dati. |
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 4 final.
(2) Allegato alla proposta.
(3) Allegato II dell’accordo.
(4) Parere del GEPD del 18 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare pagg. 9-10, disponibile all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-01-18_Drug_precursors_EN.pdf
(5) Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, disponibile all’indirizzo http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/15 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)»
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/08
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 7 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)» (in appresso: «la comunicazione») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una relazione relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (la «decisione di Prüm») (2). Questa relazione non sarà trattata separatamente nel presente parere, ma viene menzionata in questa sede per comprendere meglio il contesto di riferimento. |
2. |
Prima dell’adozione della comunicazione il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. Il Garante si compiace del fatto che alcune delle sue osservazioni siano state prese in considerazione nella comunicazione. |
1.2. Contesto e obiettivi della comunicazione
3. |
Il programma di Stoccolma (3) mira a cogliere le sfide future e a rafforzare ulteriormente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia con azioni incentrate sugli interessi e sulle esigenze dei cittadini. Esso stabilisce le priorità dell’Unione europea nel settore della giustizia e affari interni per il periodo 2010-2014 e delinea orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in conformità all’articolo 68 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (4). |
4. |
In particolare, il programma di Stoccolma riconosce la necessità di sviluppare la gestione e lo scambio di informazioni all’insegna della coerenza e del consolidamento nel campo di sicurezza interna dell’UE e invita il Consiglio e la Commissione ad attuare una strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell’UE, che comprenda una solida disciplina della protezione dei dati. In tale contesto, il programma di Stoccolma invita anche la Commissione a valutare la necessità di un modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) basato sulla valutazione di strumenti attualmente in uso nell’ambito dello scambio di informazioni nell’UE. Tale valutazione deve contribuire a stabilire se questi strumenti funzionano come si intendeva all’origine e se soddisfano gli obiettivi della strategia di gestione delle informazioni (5). |
5. |
A seguito del programma di Stoccolma, nel luglio 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione (6) (in appresso: «la comunicazione del 2010») volta a illustrare tutte le misure dell’UE, vigenti o in fase di attuazione o di esame, che disciplinano la raccolta, la conservazione o lo scambio transfrontaliero di informazioni personali a fini di contrasto o di gestione dell’immigrazione. |
6. |
Rispondendo all’invito del programma di Stoccolma e partendo dalla comunicazione del 2010, la presente comunicazione mira a fornire un resoconto sul concreto funzionamento dello scambio transfrontaliero di informazioni nell’Unione, oltre a raccomandare possibili miglioramenti. |
3. Conclusioni
37. |
Il GEPD apprezza l’attenzione generale rivolta alla protezione dei dati all’interno della comunicazione, la quale enfatizza la necessità di assicurare un elevato livello di qualità, sicurezza e protezione dei dati e rammenta l’obbligo di rispettare le norme sulla protezione, la sicurezza e la qualità dei dati nonché lo scopo per cui gli strumenti possono essere utilizzati, a prescindere dalla combinazione o sequenza impiegata per lo scambio di informazioni. |
38. |
Il Garante inoltre:
|
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2012) 735 final.
(2) COM(2012) 732 final.
(3) Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010.
(4) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47).
(5) Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010, punto 4.2.2.
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 luglio 2010, dal titolo: «Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia», COM(2010) 385 definitivo.
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/17 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/09
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 18 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta modificata di direttiva relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia («la proposta di direttiva») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 19 marzo 2013. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e accoglie con favore l’inserimento di un riferimento a tale parere nel preambolo dello strumento. Tuttavia esso deplora di non essere stato consultato dalla Commissione durante la preparazione o per lo meno dopo l’adozione della proposta originaria del 1o marzo 2012 (2). |
1.2. Obiettivi e contesto della proposta
3. |
Nella relazione della proposta di direttiva, la Commissione afferma che gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione dei rispettivi sistemi di assistenza sanitaria e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, compresa l’assegnazione delle risorse loro destinate. In questo contesto, ciascuno Stato membro può adottare misure per gestire il consumo di medicinali, disciplinarne la fissazione dei prezzi o stabilire le condizioni del loro finanziamento pubblico. Un medicinale autorizzato conformemente alla legislazione dell’UE in base al suo profilo di qualità, di sicurezza e di efficacia può pertanto essere soggetto a ulteriori prescrizioni regolamentari a livello degli Stati membri prima di poter essere immesso in commercio o dispensato ai pazienti nell’ambito di un regime pubblico di assicurazione malattia. |
4. |
Inoltre la Commissione spiega che la direttiva 89/105/CEE (3) è stata adottata per consentire agli operatori del mercato di verificare che le misure nazionali che disciplinano la fissazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali non siano in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci. La direttiva 89/105/CEE sancisce a tal fine una serie di requisiti procedurali volti a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso. Dall’adozione di tale direttiva, le condizioni del mercato sono profondamente mutate, ad esempio con la comparsa dei medicinali generici, che rappresentano versioni più economiche di prodotti esistenti, o con lo sviluppo di medicinali sempre più innovativi (e però spesso costosi), frutto della ricerca. Parallelamente, negli ultimi decenni l’incremento costante della spesa pubblica farmaceutica ha spinto gli Stati membri a mettere a punto nel corso del tempo sistemi più complessi e innovativi in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso. |
5. |
La proposta di direttiva che abroga la direttiva 89/105/CEE è stata adottata dalla Commissione il 1o marzo 2012. La Commissione afferma che dato il carattere politicamente sensibile del dossier, i negoziati nell’ambito del gruppo «Prodotti farmaceutici e dispositivi medici» del Consiglio si sono rivelati complessi. |
6. |
Il 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. La Commissione, alla luce del voto della plenaria e tenuto conto della posizione degli Stati membri in sede di Consiglio, ha deciso di modificare la sua proposta, adottando la direttiva proposta, e di consultare il GEPD. |
1.3. Obiettivo del parere del GEPD
7. |
Il presente parere si concentrerà sui seguenti aspetti della proposta di direttiva, attinenti alla protezione dei dati personali: l’applicabilità della legislazione in materia di protezione dei dati, la pubblicazione di dati personali di esperti e di membri di determinati enti, il potenziale trattamento di dati relativi alla salute dei pazienti tramite l’accesso ai dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio e l’opportunità proposta per la creazione di banche dati a livello di UE/Stati membri. |
3. Conclusioni
Il GEPD raccomanda di:
— |
introdurre riferimenti alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati in un articolo sostanziale della proposta di direttiva. Un tale riferimento dovrebbe sancire come norma generale che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali nel quadro della proposta di direttiva. Inoltre il GEPD suggerisce che il riferimento alla direttiva 95/46/CE dovrebbe specificare che le disposizioni si applicheranno ai sensi delle norme nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE, |
— |
valutare la necessità del sistema proposto all’articolo 16 della proposta di direttiva per la pubblicazione obbligatoria dei nomi e delle dichiarazioni d’interesse degli esperti, dei membri di enti decisionali e dei membri di enti responsabili delle procedure di ricorso e raccomanda di verificare se l’obbligo di pubblicazione non ecceda il livello necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito di interesse pubblico e se ci siano altre misure meno restrittive per raggiungere lo stesso obiettivo. A seconda del risultato di questo esame di proporzionalità, l’obbligo di pubblicazione dovrebbe, in ogni caso, essere corroborato da salvaguardie adeguate per garantire il rispetto dei diritti degli interessati a opporsi, la sicurezza/precisione dei dati e la loro cancellazione dopo un adeguato periodo di tempo, |
— |
introdurre un riferimento all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE all’articolo 13 della proposta di direttiva relativa all’accesso ai dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nel caso in cui si intenda trattare i dati personali relativi alla salute e raccomanda di introdurre una disposizione nella proposta di direttiva che definisca in modo chiaro in quali situazioni e secondo quali salvaguardie verranno trattate le informazioni contenenti dati sulla salute del paziente, |
— |
introdurre all’articolo 13 della proposta di direttiva un requisito secondo cui si proceda a rendere anonimo in modo totale qualsiasi dato del paziente ripreso nei dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio prima che tali dati vengano trasferiti all’autorità competente per qualsiasi altro trattamento ai fini delle decisioni di fissazione dei prezzi e dei rimborsi, |
— |
effettuare anticipatamente una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, prima che venga eseguita qualsiasi ulteriore azione al fine di dare avvio a una nuova banca dati. |
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 168 final/2.
(2) COM(2012) 84 final.
(3) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 8).
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/19 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» e sulla proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/10
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 7 febbraio 2013 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (1) (in prosieguo «la comunicazione congiunta», «la strategia per la cibersicurezza» o «la strategia»). |
2. |
Alla stessa data, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (2) (in prosieguo «la proposta di direttiva» o «la proposta»). Tale proposta è stata trasmessa il giorno stesso al GEPD per consultazione. |
3. |
Prima dell'adozione della comunicazione congiunta e della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione. Il GEPD si compiace del fatto che alcune di tali osservazioni siano state prese in considerazione nella comunicazione congiunta e nella proposta. |
4. Conclusioni
74. |
Il GEPD accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di una strategia per la cibersicurezza completa, integrata da una proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. La strategia si aggiunge alle azioni politiche già sviluppate dall'UE in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. |
75. |
Il GEPD accoglie positivamente il fatto che la strategia vada oltre l'approccio tradizionale che oppone la sicurezza alla vita privata prevedendo il riconoscimento esplicito della vita privata e della protezione dei dati come valori fondamentali che dovrebbero guidare la politica di cibersicurezza nell'Unione europea e a livello internazionale. Il GEPD rileva che la strategia per la cibersicurezza e la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione possono svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a garantire la tutela dei diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati nell'ambiente online. Occorre al contempo garantire che esse non conducano a misure tali da costituire interferenze illecite con i diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. |
76. |
Il GEPD si compiace inoltre che la protezione dei dati sia citata in diverse parti della strategia e sia presa in considerazione nella proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Tuttavia, il GEPD si rammarica del fatto che la strategia e la proposta di direttiva non evidenzino in modo più adeguato il contributo alla sicurezza offerto dalla normativa esistente e futura sulla protezione dei dati e non garantiscano pienamente che gli obblighi derivanti dalla proposta di direttiva o altri elementi della strategia siano complementari con gli obblighi di protezione dei dati e non si sovrappongano o si contraddicano a vicenda. |
77. |
Inoltre, il GEPD rileva che, non essendosi preso in considerazione e tenutosi pienamente conto di altre iniziative parallele della Commissione e delle procedure legislative in corso, come ad esempio la riforma della protezione dei dati e la proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, la strategia per la cibersicurezza non fornisce una visione realmente globale e olistica della cibersicurezza nell'UE e rischia di perpetuare un approccio frammentato e parcellizzato. Il GEPD rileva inoltre che la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione non permette nemmeno di adottare un approccio globale alla sicurezza nell'UE e che l'obbligo fissato nella normativa sulla protezione dei dati costituisce probabilmente l'obbligo più completo in materia di reti e di sicurezza nel diritto dell'UE. |
78. |
Il GEPD si rammarica inoltre del fatto che non sia considerato adeguatamente neanche l'importante ruolo delle autorità preposte alla protezione dei dati nell'attuazione e nel controllo dell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e nel rafforzamento della cibersicurezza. |
79. |
Per quanto riguarda la strategia per la cibersicurezza, il GEPD sottolinea quanto segue:
|
80. |
Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti, il GEPD raccomanda al legislatore di:
|
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) JOIN(2013) 1 final.
(2) COM(2013) 48 final.
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/23 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/11
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 27 marzo 2013 la Commissione ha adottato due proposte legislative in materia di marchi: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (1) e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (2) (in prosieguo congiuntamente denominate «le proposte»). Tali proposte sono state trasmesse al GEPD il giorno stesso. |
2. |
Il GEPD rileva che l'obiettivo principale di queste proposte è quello di armonizzare ulteriormente tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi nonché le norme procedurali all'interno dell'UE. Benché a prima vista possa sembrare che queste proposte non comportino conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, egli osserva tuttavia che entrambi gli strumenti introducono alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sul diritto delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. Il GEPD si rammarica quindi di non essere stato consultato informalmente prima dell'adozione delle suddette proposte. |
3. |
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD desidera evidenziare di seguito alcune questioni specifiche che le proposte sollevano dal punto di vista della protezione dei dati. Il GEPD raccomanda di inserire nel preambolo delle proposte un riferimento alla consultazione del GEPD. |
1.2. Contesto generale
4. |
La proposta di direttiva mira ad armonizzare ulteriormente all'interno dell'UE le norme sostanziali in materia di marchi — apportando inoltre chiarimenti sui diritti conferiti dal marchio d'impresa e sulle norme applicabili ai marchi collettivi — nonché gli aspetti procedurali come la registrazione, le tasse e le procedure relative a opposizione, decadenza o nullità di un marchio. Il testo stabilisce altresì disposizioni mirate a migliorare la cooperazione amministrativa degli uffici centrali nazionali della proprietà industriale tra di loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli (articoli 52 e 53). |
5. |
La proposta di regolamento modifica l'attuale quadro giuridico applicabile al marchio comunitario stabilito nel regolamento (CE) n. 207/2009. La denominazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) viene cambiata in «Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli» (di seguito «l'Agenzia»). La proposta di regolamento chiarisce le norme sostanziali e procedurali che si applicano al marchio europeo e prevede l'istituzione da parte dell'Agenzia di un registro e di una banca dati elettronica (articolo 87). Chiarisce altresì il ruolo e i compiti dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con gli uffici centrali nazionali della proprietà industriale nell'Unione europea (articolo 123). |
3. Conclusioni
27. |
Queste proposte, sebbene riguardino l'armonizzazione del diritto sostanziale dei marchi nonché delle regole procedurali all'interno dell'UE e non sembrino, a prima vista, avere conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, introducono tuttavia alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sui diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. |
28. |
Il GEPD sottolinea che la raccolta e il trattamento di dati personali da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e da parte dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile sulla protezione dei dati, in particolare delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
29. |
Per quanto riguarda la proposta di direttiva, il GEPD raccomanda di:
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30. |
Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda di:
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Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 162 final.
(2) COM(2013) 161 final.
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/25 |
Sintesi del parere del Garante europeo per la protezione dei dati sulle proposte di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e di regolamento che istituisce un programma per viaggiatori registrati (RTP)
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/12
I. Introduzione
I.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 28 febbraio 2013 la Commissione ha adottato le seguenti proposte (in appresso: «le proposte»):
|
2. |
Lo stesso giorno le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione. Prima dell'adozione delle proposte, il GEPD aveva avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione. |
3. |
Il GEPD si compiace del riferimento a tale consultazione che figura nel preambolo sia della proposta EES sia della proposta RTP. |
I.2. Contesto
4. |
La comunicazione della Commissione del 2008 «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» proponeva nuovi strumenti per la futura gestione delle frontiere europee, fra cui un sistema d’ingressi/uscite (in appresso: «EES») per la registrazione elettronica dei dati d’ingresso e d’uscita dei cittadini di paesi terzi e un programma per viaggiatori registrati inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere per i viaggiatori in buona fede (in appresso: «RTP»). Prendeva altresì in considerazione l'introduzione di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. |
5. |
Tali proposte sono state avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2009 nel programma di Stoccolma (4). Tuttavia, nella sua comunicazione del 2011 sulle frontiere intelligenti, la Commissione (5) considerava che la creazione di un’ESTA avrebbe dovuta essere accantonata per il momento perché «il potenziale contributo al rafforzamento della sicurezza degli Stati membri non giustificherebbe infatti né la raccolta di dati personali su tale scala, né il costo finanziario e l'impatto sulle relazioni internazionali» (6). Annunciava inoltre l'intenzione di presentare proposte per un sistema di ingressi/uscite (EES) e un programma per viaggiatori registrati (RTP) nel primo semestre del 2012. |
6. |
Successivamente, il Consiglio di giugno 2011 chiedeva che il lavoro sulle «frontiere intelligenti» fosse portato avanti rapidamente e sollecitava l'introduzione dell'EES e dell'RTP (7). |
7. |
Il gruppo di lavoro articolo 29 si è espresso in merito alla comunicazione della Commissione sulle frontiere intelligenti, che ha preceduto le proposte, in una lettera al Commissario Malmström del 12 giugno 2012 (8). Più di recente, il 6 giugno 2013 il gruppo di lavoro ha adottato un parere che mette in discussione la necessità del pacchetto frontiere intelligenti (9). |
8. |
Il presente parere si basa su queste posizioni, nonché su un precedente parere del GEPD (10) in merito alla comunicazione della Commissione del 2011 sulla migrazione (11) e sulle osservazioni preliminari del GEPD (12) relative a tre comunicazioni sulla gestione delle frontiere (2008) (13). Si avvale inoltre del contributo offerto nella tavola rotonda del GEPD sul pacchetto frontiere intelligenti e sulle implicazioni per la protezione dei dati (14). |
I.3. Obiettivo delle proposte
9. |
L'articolo 4 della proposta EES ne specifica la finalità. La proposta ha lo scopo di migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE, la lotta all'immigrazione irregolare, l'attuazione della politica di gestione integrata delle frontiere e la cooperazione e la consultazione tra le autorità di frontiera e le autorità competenti per l'immigrazione. Prevede un sistema inteso a:
|
10. |
Il sistema dovrebbe contribuire a controllare il soggiorno autorizzato, fornendo informazioni rapide e precise alle guardie di frontiera e ai viaggiatori. Sostituirebbe l'attuale sistema della timbratura manuale dei passaporti, considerato lento e poco affidabile, e migliorerebbe l'efficienza della gestione delle frontiere (15). |
11. |
Faciliterebbe inoltre, grazie alla conservazione dei dati biometrici, l'identificazione delle persone che non soddisfano le condizioni di ingresso o di soggiorno nell'UE, specialmente in mancanza di documenti di identificazione. Inoltre, l'EES fornirebbe una panoramica precisa dei flussi di viaggio e il numero di soggiornanti fuori termine, consentendo l'elaborazione di una politica fondata su elementi concreti, ad esempio in materia di obbligo del visto. Questo costituisce il fine ultimo dell'utilizzo dei dati statistici di cui all'articolo 4. |
12. |
L'EES costituirebbe la base per l'RTP, inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a esame preventivo e a controllo preliminare di sicurezza. I viaggiatori registrati avrebbero un dispositivo di autenticazione («token») con un identificatore unico che all'arrivo e alla partenza alla frontiera verrebbe passato nel lettore di una porta automatica. I dati del token, le impronte digitali e, se applicabile, il numero di visto adesivo verrebbero confrontati con quelli conservati nel registro centrale e in altre banche dati. Se tutte le verifiche vanno a buon fine, il viaggiatore potrà oltrepassare la porta automatica. In caso di problemi, il viaggiatore sarebbe assistito da una guardia di frontiera. |
13. |
Infine, la proposta di modifica ha l'obiettivo di adeguare il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (in appresso: «codice frontiere Schengen») alle nuove proposte EES e RTP. |
I.4. Contesto e struttura del presente parere
14. |
Il progetto di istituire un sistema elettronico per controllare gli ingressi e le uscite dal territorio dell'UE non è nuovo e diverse comunicazioni della Commissione sopra menzionate avevano spianato la strada per le proposte oggetto della presente analisi. Il pacchetto frontiere intelligenti dovrebbe essere valutato, quindi, nella prospettiva di tali sviluppi. In particolare, occorre tenere conto degli elementi seguenti. |
15. |
Nel programma di Stoccolma la Commissione ha seguito l'approccio strategico di stabilire la necessità di sviluppare un modello europeo di scambio d’informazioni basandosi sulla valutazione degli strumenti esistenti. Tale modello sarà basato, fra l'altro, su un robusto sistema di protezione dei dati, insieme a un sistema di raccolta dati mirato, e sulla razionalizzazione dei diversi strumenti, compresa l'adozione di un piano commerciale per sistemi IT su larga scala. Il programma di Stoccolma richiama la necessità di garantire la coerenza dell'attuazione e della gestione dei vari strumenti d’informazione con la strategia per la protezione dei dati personali e il piano commerciale per la creazione di sistemi IT su larga scala (16). |
16. |
Un'analisi globale è ancora più necessaria in considerazione dell'esistenza e della futura elaborazione e attuazione di sistemi IT su larga scala, quali Eurodac (17), VIS (18) e SIS II (19). Un sistema per le frontiere intelligenti è uno strumento aggiuntivo per raccogliere grandi quantità di dati personali nella prospettiva dei controlli di frontiera. Quest'approccio globale è stato confermato di recente dal Consiglio GAI che ha sottolineato l'esigenza di imparare dall'esperienza del SIS con riferimento, in particolare, all'aumento dei costi (20). Il GEPD ha anche osservato che «un modello europeo d’informazione non può essere concepito sulla base di considerazioni tecniche», viste le opportunità quasi illimitate offerte dalle nuove tecnologie. Le informazioni dovrebbero essere elaborate solo sulla base delle concrete esigenze di sicurezza (21). |
17. |
L'analisi dell'EES e dell'RTP da un punto di vista della vita privata e della protezione dei dati personali deve essere realizzata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (22) (in appresso: «la Carta»), in particolare dei suoi articoli 7 e 8. L'articolo 7, che è simile all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (23) (CEDU), prevede un diritto generale al rispetto della vita privata e familiare e tutela la persona da ingerenze da parte delle autorità pubbliche, mentre l'articolo 8 della Carta sancisce per ogni persona il diritto a che i suoi dati personali siano trattati solo nel rispetto di condizioni specifiche. I due approcci sono differenti e complementari. Il pacchetto frontiere intelligenti sarà valutato in base a queste due prospettive. |
18. |
Il presente parere s’incentra soprattutto sulla proposta EES — che è la più rilevante dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati — ed è strutturato come segue:
|
VII. Conclusioni
102. |
Il pacchetto frontiere intelligenti mira a creare un nuovo sistema IT su larga scala per integrare i meccanismi esistenti di controllo delle frontiere. La legittimità di questo sistema deve essere valutata alla luce dei principi della Carta, in particolare l'articolo 7 sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e l'articolo 8 sulla protezione dei dati personali, con l'obiettivo di valutare non solo l'interferenza nei diritti fondamentali da parte del nuovo sistema, ma anche le salvaguardie per la protezione dei dati previste nelle proposte. |
103. |
In tale prospettiva, il GEPD conferma che il sistema EES proposto costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Pur apprezzando le salvaguardie contenute nella proposta e riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione in tal senso, conclude che la necessità rimane la questione essenziale: è in gioco l'efficienza in termini di costi del sistema non soltanto da un punto di vista finanziario, ma anche in relazione ai diritti fondamentali, visti nel contesto globale dei sistemi e delle politiche sulle frontiere esistenti. |
104. |
Il GEPD formula le seguenti raccomandazioni per quanto riguarda l'EES:
|
105. |
Sebbene l'RTP non sollevi le stesse questioni sostanziali dell'EES rispetto all'interferenza nei diritti fondamentali, il GEPD richiama tuttavia l'attenzione del legislatore sui seguenti aspetti:
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106. |
Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, il GEPD ritiene che per l'EES e l'RTP dovrebbero essere elaborati un piano di continuità commerciale e pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza al fine di valutare e classificare secondo un ordine di priorità i rischi. Inoltre, dovrebbe essere prevista una stretta collaborazione fra l'Agenzia e gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2013) 95 final.
(2) COM(2013) 97 final.
(3) COM(2013) 96 final.
(4) «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).
(5) Comunicazione del 25 ottobre 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Frontiere intelligenti — opzioni e prospettive» [COM(2011) 680 def.].
(6) Comunicazione della Commissione sulle frontiere intelligenti, citata sopra, pag. 7.
(7) EUCO 23/11.
(8) Il gruppo di lavoro articolo 29, istituito a norma della direttiva 95/46/CE, è composto da un rappresentante di ciascuna autorità nazionale di protezione dei dati, dal GEPD e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo ha funzioni consultive e agisce in modo indipendente. La lettera del 12 giugno 2012 del Gruppo di lavoro al Commissario Cecilia Malmström sulle frontiere intelligenti è reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2012/20120612_letter_to_malmstrom_smart-borders_en.pdf
(9) Gruppo di lavoro articolo 29, parere 05/2013 sulle frontiere intelligenti: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp206_en.pdf
(10) Parere del GEPD del 7 luglio 2011, reperibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-07-07_Migration_IT.pdf
(11) Comunicazione del 4 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla migrazione [COM(2011) 248/3].
(12) Osservazioni preliminari del GEPD del 3 marzo 2008, reperibili all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf
(13) Comunicazioni del 4 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» [COM(2008) 69, def.]; «Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)» [COM(2008) 68, def.]; e «Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX», COM(2008) 67, def.
(14) Tavola rotonda del GEPD sul pacchetto frontiere intelligenti e le implicazioni sulla protezione dei dati, Bruxelles, 10 aprile 2013, Luogo: Edificio del GEPD, Rue Montoyer 30, Bruxelles. Cfr. sintesi all'indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Events/2013/13-04-10_Summary_smart_borders_final_EN.pdf
(15) Cfr. la motivazione della proposta EES.
(16) Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).
(17) Cfr. il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(18) Cfr. il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema d’informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(19) Cfr. il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag 4).
(20) Cfr. documento del Consiglio n. 8018/13, nota della Presidenza al comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo/comitato misto (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera), 28 marzo 2013, sul pacchetto frontiere intelligenti. http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-council-smart-borders-8018-13.pdf
(21) Parere del GEPD del 10 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (GU C 276 del 17.11.2009, pag 8).
(22) GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389.
(23) Consiglio d'Europa, STE n. 5, 4.11.1950.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/30 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 32/13
1. |
In data 24 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le controllate di Apollo Management L.P. («Apollo», USA) e Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito («FGD», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Synergy Industry and Technology, SA («Synergy», Spagna) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).