ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.032.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
4 febbraio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 032/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos) ( 1 )

1

2014/C 032/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 032/03

Conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale

2

2014/C 032/04

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale

6

 

Commissione europea

2014/C 032/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,25 % al 1o febbraio 2014 — Tassi di cambio dell'euro

8

 

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 032/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

9

2014/C 032/07

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

13

2014/C 032/08

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)

15

2014/C 032/09

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

17

2014/C 032/10

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro e sulla proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione

19

2014/C 032/11

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario

23

2014/C 032/12

Sintesi del parere del Garante europeo per la protezione dei dati sulle proposte di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e di regolamento che istituisce un programma per viaggiatori registrati (RTP)

25

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 032/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 32/01

In data 29 gennaio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7111. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 32/02

In data 29 gennaio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale

2014/C 32/03

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

I.   CONSAPEVOLI DELLA GRAVITÀ DEL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN EUROPA E DELLE RELATIVE CONSEGUENZE:

1.

La disoccupazione giovanile continua a rappresentare una seria sfida per l'UE ed i suoi Stati membri. Ad agosto 2013 il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 23,3 % nell'UE a 28 (1), con ampie discrepanze tra Stati membri e tra regioni all'interno degli Stati membri (2).

2.

La popolazione giovanile è stata colpita in modo sproporzionatamente duro dalla crisi economica. In tutti gli Stati membri dell'UE i tassi di disoccupazione giovanile sono generalmente molto più elevati rispetto a quelli di altre fasce di età. Alla fine del 2012 il tasso di disoccupazione giovanile era 2,6 volte più elevato del tasso totale di disoccupazione (3).

3.

Questi sviluppi hanno gravi conseguenze non soltanto per gli individui interessati, ma anche per la società e l'economia nel suo complesso. La disoccupazione di lunga durata può aggravare la marginalizzazione, conducendo alla povertà e ad un maggiore rischio di esclusione sociale. Esistono anche gravi rischi per le comunità, poiché la non partecipazione al mercato del lavoro può condurre alcuni giovani a rinunciare a far parte della società civile, con la possibile conseguenza di un'ulteriore frammentazione sociale.

4.

Una delle problematiche di maggior rilievo con cui si confrontano i giovani in Europa in conseguenza della crisi è la sfida posta dalla mancanza di posti di lavoro e di esperienza lavorativa. Inoltre, si va allargando il divario esistente tra le competenze richieste da taluni datori d lavoro e quelle di cui sono in possesso molti potenziali lavoratori dipendenti.

II.   RAMMENTANDO CHE IL CONSIGLIO EUROPEO:

5.

Ha riconosciuto la lotta alla disoccupazione giovanile come «obiettivo specifico e immediato» ed ha sottolineato l'importanza di «prestare la debita attenzione alla partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi di giovani vulnerabili che si trovano confrontati a problemi specifici» (4).

III.   SOTTOLINEANO LE POTENZIALITÀ DELLO SPORT NELL'AFFRONTARE QUESTE SFIDE:

6.

Attraverso l'impegno nello sport i giovani acquisiscono specifiche capacità e competenze personali e professionali che migliorano l'occupabilità. In ciò rientrano il miglioramento delle capacità di apprendimento, le competenze sociali e civiche, le capacità di leadership, la comunicazione, il lavoro di squadra, la disciplina, la creatività, l'imprenditorialità. Lo sport fornisce altresì conoscenze e capacità professionali in settori come il marketing, la gestione, la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Tutte queste capacità e competenze promuovono attivamente la partecipazione, lo sviluppo e l'avanzamento dei giovani nell'istruzione, nella formazione e nell'occupazione in modalità pertinenti ed applicabili al mercato del lavoro che sono apprezzate e ricercate dai datori di lavoro.

7.

L'organizzazione, l'amministrazione e l'esecuzione di attività sportive in Europa sono tradizionalmente basate su un impegno volontario. Secondo un'indagine dell'Eurobarometro del 2011 (5), quasi un quarto di coloro che sono impegnati nel volontariato (24 %) è attivo nel campo dello sport. Il lavoro volontario nello sport, svolto principalmente a livello di base e attraverso associazioni, è di considerevole valore in termini sociali, economici e democratici.

8.

Lo sport esercita un richiamo universale e non conosce frontiere culturali o socioeconomiche. Riveste un carattere internazionale ed attrae una vasta e diversificata gamma di persone. Di conseguenza, le attività sportive costituiscono un eccellente mezzo per integrare gruppi di minoranza o marginalizzati. Lo sport ha un effetto esaltante sotto il profilo emotivo e può contribuire ad un senso di comunanza, aiutando a recare stabilità, coesione e pace alle comunità.

9.

Il settore dello sport, comprese le attività di volontariato nello sport, costituisce un valore economico e sociale quantificabile e significativo nelle economie nazionali. Appare sempre più evidente che lo sport reca un contributo significativo all'economia dell'Europa e costituisce un motore importante della crescita e dell'occupazione, assicurando nel contempo anche la coesione e il benessere sociali e, quindi, apportando un netto contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (6).

10.

Secondo un recente studio svolto su scala UE in materia di crescita economica ed occupazione nell'UE (7), la quota di valore aggiunto connesso allo sport nell'UE rappresenta l'1,76 % (8). La percentuale di occupazione connessa allo sport nell'UE è del 2,12 %. Se si tiene conto degli effetti moltiplicatori, la percentuale dello sport raggiunge anche il 2,98 % del valore aggiunto lordo totale nell'UE. In base a tale studio, la quota dello sport nel valore aggiunto europeo è quindi comparabile alla quota di agricoltura, silvicoltura e pesca messe assieme, essendo legato allo sport ogni sessantesimo euro generato e guadagnato nell'UE.

11.

Lo sport è un settore resiliente dell'economia. I livelli di partecipazione restano del tutto stabili lungo tutte le diverse fasi del ciclo economico. Lo sport è strutturato attraverso un sistema di eventi ed attività sportive, organizzati da organizzazioni sportive, da un livello base fino ai massimi livelli. Tal eventi mantengono la loro popolarità, specialmente, tra i giovani, anche in presenza di difficili condizioni economiche. Mentre gli eventi sportivi possono subire ripercussioni da condizioni economiche instabili, il quadro di siffatti eventi e delle attività sportive rimane stabile.

12.

Lo sport possiede le potenzialità per creare occupazione e sostenere lo sviluppo economico locale tramite la costruzione e la manutenzione di strutture sportive, l'organizzazione di eventi sportivi, le attività commerciali del settore degli articoli sportivi e dei servizi e le attività connesse in altri settori. Le infrastrutture collegate agli eventi e alle attività sportive (a livello locale), se programmate accuratamente con un obiettivo multifunzionale ed una chiara visione del loro futuro ruolo funzionale, possono contribuire a stabilizzare e potenziare l'economia.

13.

Lo sport ha effetti di ricaduta su altri settori. Gli eventi sportivi e i campionati in genere hanno effetti positivi su settori quali il turismo, la cultura, i trasporti, i media, le infrastrutture pubbliche, ecc. Essi hanno anche la capacità di riunire le persone e creare un senso di appartenenza ad una comune sensazione di successo. Lo sport può quindi rendere un sostanziale contributo ad agevolare gli sforzi dell'UE nel riprendersi dalle attuali difficoltà economiche.

IV.   SOTTOLINEANO I SEGUENTI MESSAGGI POLITICI CHIAVE:

14.

Date l'importanza del settore dello sport per l'economia e le possibilità che tale settore offre ai giovani — compresi quelli in condizioni di particolare vulnerabilità e svantaggio — per acquisire utili capacità e conoscenze, lo sport può svolgere un importante ruolo nell'affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile e dare slancio alla ripresa economica. Per rispondere alla sfide precedentemente esposte occorre una vasta gamma di azioni che implichino la mobilitazione di vari attori.

15.

L'impegno in attività di volontariato, pur non sostituendo un'occupazione remunerata, può tuttavia offrire ai cittadini nuove competenze, contribuendo così positivamente alla loro occupabilità e rafforzando il loro senso di appartenenza alla società. La partecipazione dei giovani, specialmente alle attività sportive di base, in qualità di praticante, di promotore o di organizzatore, sviluppa essenziali capacità e competenze personali. Le attività di volontariato nello sport come modalità di apprendimento non formale ed informale aiutano i giovani ad acquisire capacità e competenze che integrano l'educazione formale.

16.

Lo sport offre un contesto entro cui i giovani possono perfezionare queste capacità, migliorando quindi l'occupabilità e la futura produttività, in un'epoca in cui le condizioni del mercato del lavoro sono estremamente difficili, le opportunità di lavoro sono scarse e le possibilità di sviluppo delle capacità sul posto di lavoro sono limitate.

17.

Il coinvolgimento nello sport, specialmente nelle attività sportive di base, consente ai giovani di incanalare le loro energie e aspirazioni ed il loro innato entusiasmo in una maniera costruttiva e che da' un contributo alle comunità in cui essi vivono. Può aiutare a contrastare i problemi sociali incontrati all'interno degli Stati membri, come la frammentazione sociale e i pregiudizi contro gruppi specifici, offrendo ai giovani, specialmente a quelli privi di un'occupazione remunerata o di opportunità di istruzione e formazione pertinenti, una prospettiva positiva, costruttiva e basata sulla comunità.

18.

Gli investimenti di fondi pubblici di piccola entità in strutture sportive locali e il sostegno ad associazioni sportive di riferimento per le comunità locali possono apportare considerevoli benefici a queste ultime rafforzandone la solidità, la sicurezza e la coesione.

19.

La partecipazione all'organizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali e il coinvolgimento nello sviluppo e nella manutenzione delle infrastrutture sportive - a livello sia locale, sia nazionale - possono essere tra i fattori chiave per la creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente per i giovani.

V.   IN RISPOSTA AI MESSAGGI POLITICI CHIAVE, INVITANO GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

20.

Scambiare buone esperienze e pratiche in merito:

al miglioramento della partecipazione allo sport e alla società dei giovani a livello locale, specialmente nel momento in cui lasciano le strutture dell'educazione formale;

a come la partecipazione volontaria alle associazioni ed organizzazioni sportive può migliorare le capacità e le competenze trasversali;

a come la partecipazione alle attività sportive può rafforzare le comunità rendendole più sicure e coese;

all'organizzazione di tirocini e internati presso organizzazioni sportive che motivino i giovani e agevolino l'accesso nazionale e transnazionale al mercato del lavoro.

21.

Promuovere azioni politiche che mirino a sviluppare capacità lavorative attraverso lo sport. In tal senso, sostenere le organizzazioni di volontariato e/o l'associazionismo sportivo, nonché attività e/o eventi sportivi a livello di base e/o professionistico.

22.

Sondare modalità per migliorare i percorsi educativi per futuri professionisti e volontari nello sport e promuovere la formazione sul posto di lavoro, al fine di sviluppare capacità che possano essere riconosciute nell'ambito dei quadri nazionali delle qualifiche. Questi ultimi potrebbero fare riferimento al quadro europeo delle qualifiche in modo da migliorare la trasparenza e la mobilità internazionale dei giovani interessati. Si dovrebbero altresì sondare le potenzialità di un riconoscimento delle competenze acquisite tramite l'apprendimento informale e non formale nello sport.

23.

Incoraggiare gli investimenti strategici nello sport utilizzando, se del caso, le possibilità offerte degli strumenti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi strutturali dell'UE (in particolare, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale) e gli strumenti finanziari UE come i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti.

24.

Promuovere un'efficace cooperazione interna trasversale tra le autorità pubbliche che si occupano degli affari sociali, della gioventù, dell'occupazione e delle questioni economiche, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza del ruolo sociale ed economico dello sport.

VI.   INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

25.

Promuovere il coinvolgimento transettoriale di esperti in materia di istruzione, formazione, gioventù e occupazione con l'obiettivo di sondare lo sviluppo di capacità e competenze.

26.

Trarre pieno vantaggio dal programma Erasmus+ quale opportunità per sviluppare capacità e competenze personali e professionali.

27.

Individuare i modi in cui lo sport può essere finanziato per promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile attraverso i fondi strutturali (in particolare, il Fondo sociale europeo o il Fondo europeo di sviluppo regionale) o altri meccanismi di finanziamento UE, come i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, specialmente riguardo allo sviluppo e, se del caso, alla manutenzione di infrastrutture sportive minori in città e centri urbani destinate all'uso da parte del pubblico, dedicando una particolare attenzione alle zone socialmente svantaggiate. Tali infrastrutture minori possono contribuire al conseguimento di numerosi obiettivi sociali, come la creazione di posti di lavoro, l'inclusione sociale e il miglioramento della salute.

28.

Rafforzare il dialogo e le iniziative comuni con gli attori chiave, in particolare le organizzazioni sportive, il settore degli articoli sportivi e le organizzazioni giovanili per sviluppare ulteriormente un clima favorevole ad attrarre i giovani nel settore dello sport.

29.

Riflettere su come il contributo dello sport allo sviluppo di capacità dei giovani e al mantenimento di comunità inclusive dal punto di vista sociale, in un'epoca di elevata disoccupazione giovanile, possa essere trattato nel modo più efficace nel contesto dei futuri lavori in materia di sport a livello UE.

VII.   IN RISPOSTA AI MESSAGGI POLITICI CHIAVE, INVITANO LA COMMISSIONE A:

30.

Organizzare un seminario transettoriale ad alto livello sul contributo dello sport alla creazione di posti di lavoro e ad affrontare la disoccupazione nell'UE, quella giovanile in particolare.

31.

Sulla base dell'attuale cooperazione UE a livello di esperti, preparare uno studio sul contributo dello sport all'occupabilità dei giovani nel contesto della strategia Europa 2020.


(1)  Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 50 % in alcuni Stati membri e il 70 % in alcune regioni mentre in qualche regione è persino al di sotto del 5 %.

(2)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-BP/EN/3-30082013-BP-EN.PDF

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 (EUCO 104/2/13 REV 2).

(5)  Speciale Eurobarometro su volontariato e solidarietà intergenerazionale, ottobre 2011.

(6)  Studio della Commissione intitolato «Contributo dello sport alla crescita economica e all'occupazione nell'UE» (2012).

(7)  Studio relativo al contributo dello sport alla crescita economica e all'occupazione nell'UE, commissionato dalla Commissione europea; Consorzio guidato da SportsEconAustria; relazione finale, novembre 2012.

(8)  In base alla definizione dello sport di Vilnius — definizione ampia: tutte le attività che richiedono il contributo dello sport, più tutte le attività che contribuiscono allo sport, più la definizione statistica di sport secondo la definizione contenuta nella nomenclatura statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE) 92.6 Rev.1.1.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/6


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale

2014/C 32/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RILEVANDO CHE:

1.

la libertà e il pluralismo dei media sono valori fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e rappresentano un pilastro essenziale della democrazia in quanto i media svolgono un ruolo importante nel garantire la trasparenza e la responsabilità e hanno un impatto sull'opinione pubblica e sulla partecipazione e sul contributo dei cittadini ai processi decisionali;

2.

nel corso degli ultimi anni si è preso atto di una serie di sfide in materia di libertà e pluralismo dei media nell'Unione europea. Esse comprendono questioni emerse da procedimenti giudiziari, indagini ufficiali, relazioni del Parlamento europeo e di organizzazioni non governative, così come dalle discussioni parlamentari nazionali ed europee;

3.

la trasparenza in merito alla proprietà dei media e alle fonti di finanziamento è essenziale per garantire la libertà e il pluralismo dei media;

4.

assicurare la protezione dei giornalisti da influenze indebite è di importanza fondamentale per garantire la libertà dei media, e ciò assume un'importanza maggiore in tempi di crisi economica e di trasformazione del settore dei media;

5.

garantire un'adeguata protezione delle fonti giornalistiche è un elemento fondamentale per la libertà dei media;

6.

la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il quadro normativo per i servizi di media audiovisivi all'interno dell'UE, contribuisce a promuovere la libertà e il pluralismo dei media. Un ruolo essenziale nell'applicazione di tale quadro è destinato alle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo competenti degli Stati membri;

7.

la Commissione ha finanziato una serie di studi, relazioni, progetti e ha coordinato azioni nel campo della libertà e del pluralismo dei media;

8.

il Consiglio d'Europa svolge un lavoro assai importante nel campo della libertà e del pluralismo dei media. A questo riguardo, il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 2007 elenca la libertà di espressione e d'informazione tra le priorità comuni e i settori di cooperazione principali tra queste istituzioni;

9.

Internet facilita l'accesso alle informazioni ed offre ai cittadini nuove opportunità di condividere, discutere e formare opinioni. Benché ciò contribuisca alla libertà di espressione e rafforzi il pluralismo delle opinioni, sorgono nuove sfide concernenti il modo in cui le persone accedono alle informazioni e in cui le valutano. Occorre prestare particolare attenzione ai possibili effetti negativi sia di una concentrazione eccessiva nel settore che di un rafforzamento della posizione dei custodi dei contenuti scambiati in rete;

10.

dato il carattere globale di Internet, non è possibile racchiudere questi temi entro confini geografici definiti.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

11.

un alto livello di indipendenza e di pluralismo dei media è essenziale non solo per la democrazia, ma contribuisce altresì al rafforzamento della crescita economica e della sua sostenibilità;

12.

il Consiglio d'Europa svolge un ruolo importante nel fissare le norme relative alla libertà e al pluralismo dei media e la cooperazione con tale istituzione dovrebbe essere proseguita e rafforzata;

13.

le informazioni in merito alla proprietà di un determinato mezzo di comunicazione e alle altre entità o persone che beneficiano di tale proprietà devono essere di facile accesso ai cittadini in modo che questi possano elaborare un giudizio informato circa l'informazione fornita. In questo contesto, l'alfabetizzazione mediatica svolge un ruolo importante;

14.

la cooperazione e lo scambio di migliori prassi tra le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e le altre autorità competenti interessate contribuiscono al funzionamento del mercato unico dell'UE nonché ad un panorama dei media aperto e pluralista;

15.

assicurare alti livelli di libertà e di pluralismo dei media è fondamentale affinché l'UE risulti un interlocutore credibile nei negoziati con i paesi in via di adesione e nelle sedi internazionali.

ACCOLGONO CON FAVORE:

16.

il libro verde della Commissione — Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza (1).

PRENDONO ATTO:

17.

delle relazioni indipendenti del gruppo ad alto livello sulle libertà e sul pluralismo dei mezzi di informazione (2) e del Media Futures Forum (3).

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

18.

assicurare l'indipendenza delle loro autorità di regolamentazione del settore audiovisivo;

19.

adottare misure idonee a raggiungere un'autentica trasparenza in merito alla proprietà dei media;

20.

prendere misure adeguate per garantire il diritto dei giornalisti a tutelare le proprie fonti e per proteggere questi ultimi da influenze indebite;

21.

adottare misure appropriate, in funzione del rispettivo contesto nazionale, al fine di prevenire i possibili effetti negativi derivanti da una concentrazione eccessiva della proprietà dei media.

INVITANO LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, A:

22.

continuare a sostenere progetti intesi a rafforzare la protezione dei giornalisti e degli operatori dei media;

23.

continuare a sostenere lo strumento di monitoraggio indipendente inteso a valutare i rischi per il pluralismo dei media nell'UE (Osservatorio del pluralismo dei media), realizzato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, e ad incoraggiarne l'ulteriore utilizzo da parte degli Stati membri e di tutti gli attori interessati;

24.

rafforzare, attraverso azioni non legislative, (4) la cooperazione tra le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo degli Stati membri e promuovere le migliori prassi concernenti la trasparenza in merito alla proprietà dei media;

25.

valutare l'efficacia di queste misure in modo da considerare qualsiasi iniziativa futura.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

26.

salvaguardare, promuovere ed applicare i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e, in tale contesto, far fronte alle sfide per la libertà e il pluralismo dei media in tutta l'UE nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.


(1)  Doc. 8934/13 — COM(2013) 231 final.

(2)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf

(3)  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf

(4)  La Commissione è contraria al riferimento ad «azioni non legislative» e preferirebbe una formulazione più aperta.


Commissione europea

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/8


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,25 % al 1o febbraio 2014

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 febbraio 2014

2014/C 32/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3498

JPY

yen giapponesi

137,82

DKK

corone danesi

7,4621

GBP

sterline inglesi

0,82590

SEK

corone svedesi

8,8318

CHF

franchi svizzeri

1,2226

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4525

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,527

HUF

fiorini ungheresi

311,76

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,2242

RON

leu rumeni

4,4938

TRY

lire turche

3,0533

AUD

dollari australiani

1,5346

CAD

dollari canadesi

1,4950

HKD

dollari di Hong Kong

10,5609

NZD

dollari neozelandesi

1,6643

SGD

dollari di Singapore

1,7341

KRW

won sudcoreani

1 463,63

ZAR

rand sudafricani

15,0135

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1798

HRK

kuna croata

7,6525

IDR

rupia indonesiana

16 521,49

MYR

ringgit malese

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47,4730

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baht thailandese

44,806

BRL

real brasiliano

3,2478

MXN

peso messicano

17,9892

INR

rupia indiana

84,3710


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/9


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/06

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati

1.

Il 5 febbraio 2013 la Commissione ha adottato due proposte: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1) («la proposta di direttiva») e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (2) («la proposta di regolamento»), in prosieguo «le proposte». Il 12 febbraio 2013 le proposte sono state inviate al GEPD a fini di consultazione.

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento alla consultazione nei preamboli delle proposte.

3.

Prima dell’adozione delle proposte il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, alcune delle quali sono state prese in considerazione.

1.2.   Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte

4.

Per riciclaggio si intende, a grandi linee, la conversione dei proventi di un’attività criminosa in fondi apparentemente leciti, solitamente tramite il sistema finanziario (3). Tale conversione è effettuata occultando la provenienza del denaro, modificandone la forma o trasferendo i fondi in un luogo in cui hanno minori probabilità di richiamare l’attenzione. Per finanziamento del terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, per compiere reati di terrorismo (4).

5.

A livello dell’UE, per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è stata introdotta una normativa sin dal 1991. Questi reati sono considerati una minaccia per l’integrità e la stabilità del settore finanziario e, più in generale, per il mercato interno. La base giuridica per le proposte è l’articolo 114 del TFUE.

6.

Le disposizioni dell’UE intese a prevenire il riciclaccio sono in larga parte basate sugli standard internazionali adottati dal gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) (5). Le proposte mirano ad attuare in tutta l’UE gli standard internazionali antiriciclaggio riveduti, introdotti dal GAFI nel febbraio 2012. La direttiva attuale, la cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio (6), è in vigore dal 2005 e definisce il quadro europeo alla luce degli standard internazionali GAFI.

7.

La terza direttiva antiriciclaggio si applica al settore finanziario (enti creditizi, enti finanziari) e a professionisti quali avvocati, notai, contabili, agenti immobiliari, case da gioco e prestatori di servizi relativi a società. Rientrano nell’ambito di applicazione anche tutti i fornitori di prodotti in caso di pagamenti in contanti di importo superiore a 15 000 EUR. Tutti questi destinatari sono considerati «enti obbligati». La direttiva impone ai suddetti enti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità (i cosiddetti obblighi di adeguata verifica della clientela, di seguito «obblighi di verifica») e il titolare effettivo, nonché di svolgere un controllo sulle transazioni finanziarie dei clienti. Prevede altresì l’obbligo di segnalare alle unità di informazione finanziaria (UIF) competenti i casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e altri obblighi accessori. La direttiva introduce inoltre ulteriori requisiti e salvaguardie (per esempio obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela) per le situazioni a più alto rischio.

8.

La proposta di direttiva amplia l’ambito di applicazione del quadro attuale e mira a rafforzare i suddetti obblighi, per esempio inserendo tra gli enti obbligati i prestatori di servizi di gioco d’azzardo e i commercianti di oggetti con una soglia di valore di 7 500 EUR, prevede maggiori informazioni sulla titolarità effettiva, introduce requisiti più severi per le «persone politicamente esposte» e introduce nuovi requisiti per il controllo dei familiari di tutte le persone politicamente esposte e dei soggetti con i quali esse intrattengono stretti legami. L’elenco di reati presupposto (7) del riciclaggio è stato esteso in modo da includere i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette.

9.

La proposta di regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (di seguito anche detto «regolamento sui trasferimenti di fondi»), che ha lo scopo di migliorare la possibilità di risalire all’origine dei pagamenti. Il regolamento sui trasferimenti di fondi integra le altre misure antiriciclaggio, disponendo che i dati informativi di base relativi all’ordinante del trasferimento di fondi siano immediatamente messi a disposizione delle forze dell’ordine e/o delle autorità giudiziarie competenti perché queste possano servirsene per individuare, investigare, perseguire i terroristi e gli altri criminali e individuare i beni dei terroristi.

4.   Conclusioni

98.

Il Garante europeo della protezione dei dati riconosce l’importanza delle politiche antiriciclaggio per la reputazione dei sistemi economici e finanziari degli Stati membri. Tuttavia sottolinea che la finalità legittima di garantire la trasparenza delle fonti dei pagamenti, dei depositi e dei trasferimenti di fondi ai fini di contrastare il terrorismo e il riciclaggio di denaro deve essere perseguita assicurando la conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

99.

In entrambe le proposte si devono affrontare gli aspetti seguenti, per i quali il GEPD raccomanda di:

inserire un riferimento esplicito alla legislazione vigente nell’UE in materia di protezione dei dati in una disposizione sostanziale e dedicata, menzionando in particolare la direttiva 95/46/CE e le relative disposizioni nazionali di attuazione, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE. Detta disposizione deve anche indicare chiaramente che le proposte lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di protezione dei dati. Il riferimento al considerando 33 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, dovrebbe essere eliminato;

inserire nella proposta di direttiva una definizione di «autorità competenti» e di «UIF», precisando che le «autorità competenti» non devono essere considerate «autorità competenti» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della decisione quadro 2008/977/GAI;

chiarire, al considerando 32, che la base giuridica per il trattamento dei dati è la necessità di adempiere un obbligo legale al quale sono soggetti gli enti obbligati, le autorità competenti e gli UIF (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE);

rammentare che l’unica finalità del trattamento deve essere la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che i dati non devono essere successivamente trattati in modo non compatibile con tale finalità;

prevedere il divieto specifico di ulteriore trattamento dei dati a fini commerciali, attualmente menzionato al considerando 31 della proposta di direttiva e al considerando 7 della proposta di regolamento, in una disposizione sostanziale;

aggiungere un considerando dedicato per chiarire che la lotta all’evasione fiscale è inserita soltanto come reato presupposto;

per quanto riguarda i trasferimenti internazionali, inserire disposizioni dedicate sostanziali sul trasferimento dei dati personali, prevedendo una base giuridica adeguata per i trasferimenti all’interno del gruppo e da prestatore a prestatore di servizi di pagamento che rispetti il testo e l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva 95/46/CE, come raccomandato dal gruppo di lavoro «articolo 29» delle autorità europee competenti per la protezione dei dati. Il GEPD raccomanda di riesaminare la proporzionalità dell’obbligo di trasferimento in massa di informazioni personali e sensibili a paesi terzi ai fini della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e di optare per un approccio più proporzionato;

per quanto riguarda la pubblicazione delle sanzioni, il GEPD raccomanda di valutare soluzioni alternative e meno intrusive all’obbligo generale di pubblicazione e, in ogni caso, di specificare nella proposta di direttiva:

la finalità della pubblicazione, qualora dovesse essere confermata;

i dati personali da pubblicare;

che le persone interessate devono essere informate prima della pubblicazione della decisione e che deve essere garantito il loro diritto di impugnarla prima di procedere alla pubblicazione;

che le persone interessate hanno il diritto di opporsi al trattamento di dati che le riguardano per motivi preminenti e legittimi, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 95/46/CE;

ulteriori restrizioni relative alla pubblicazione online;

per quanto riguarda la conservazione dei dati, inserire una disposizione sostanziale per stabilire il periodo massimo di conservazione che gli Stati membri dovranno rispettare, con ulteriori precisazioni.

100.

Riguardo alla proposta di direttiva, il GEPD raccomanda inoltre di:

inserire una disposizione specifica che rammenti il principio di informazione delle persone interessate in merito al trattamento dei loro dati personali (conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE) e indicare l’identità del responsabile del trattamento di tali informazioni personali;

rispettare il principio di proporzionalità in caso di limitazione dei diritti delle persone interessate e, di conseguenza, inserire una disposizione specifica per indicare le condizioni in cui i diritti delle persone interessate possono essere limitati;

indicare chiaramente se le valutazioni dei rischi effettuate dall’autorità designata e dagli enti obbligati possono comportare il trattamento di dati personali. In caso affermativo, la proposta di direttiva deve imporre l’introduzione di opportune salvaguardie relative alla protezione dei dati;

inserire un elenco preciso delle informazioni delle quali si deve e non si deve tenere conto per l’adempimento degli obblighi di verifica della clientela. Chiarire se a tal fine siano o non siano raccolti dati di natura delicata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Se tale trattamento dovesse risultare necessario, gli Stati membri devono assicurare che sia effettuato sotto il controllo di un’autorità ufficiale e che il diritto nazionale preveda garanzie specifiche adeguate;

modificare l’articolo 21 per limitare più chiaramente le situazioni in cui il livello di rischio è tale da giustificare obblighi rafforzati di verifica della clientela e prevedere garanzie procedurali contro gli abusi;

modificare l’articolo 42 al fine di includervi un riferimento alla riservatezza, che dovrà essere rispettata da tutti i dipendenti che si occupano delle procedure di verifica della clientela;

elencare in una disposizione sostanziale i tipi di dati di identificazione da raccogliere sul titolare effettivo, anche quando non sono coinvolti trust.

101.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda inoltre di:

astenersi dall’usare il numero d’identità nazionale come riferimento senza restrizioni e/o garanzie specifiche e usare invece il numero dell’operazione;

rammentare l’importanza di rispettare il principio di esattezza dei dati, di cui all’articolo 6, lettera d), della direttiva 95/46/CE, nel contesto delle procedure antiriciclaggio;

inserire una disposizione per disporre che «hanno accesso alle informazioni esclusivamente le persone o le categorie di persone designate»;

inserire una disposizione relativa al rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e di protezione dei dati da parte dei dipendenti che trattano informazioni personali riguardanti l’ordinante e il beneficiario;

precisare all’articolo 15 che nessun’altra parte o autorità esterna che non sia interessata alla lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo ha accesso ai dati conservati;

completare l’articolo 21 indicando l’autorità alla quale trasmettere le segnalazioni di violazioni del regolamento e prescrivendo l’adozione di opportune misure tecniche e organizzative per proteggere i dati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o la divulgazione non autorizzata.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 45 final.

(2)  COM(2013) 44 final.

(3)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(4)  Cfr. articolo 1, paragrafo 4, della proposta di direttiva.

(5)  Il GAFI è l’ente normatore internazionale per le misure nell’ambito della lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e (da poco) il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. È un organismo intergovernativo con 36 membri, al quale partecipano oltre 180 paesi. La Commissione europea è membro fondatore del GAFI. Quindici Stati membri dell’UE sono membri del GAFI a titolo proprio.

(6)  Direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(7)  Un reato presupposto è un reato penale i cui proventi sono usati per commettere un altro reato: in questo contesto, per esempio, l’attività criminosa presupposto del riciclaggio può essere la frode, la corruzione, il traffico di droga o un altro reato grave.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/13


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito Internet del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/07

I.   Introduzione

I.1.   Contesto della consultazione del GEPD

1.

Il 21 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «la proposta») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso.

2.

La proposta include il testo dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «l’accordo») (2). L’allegato II dell’accordo contiene un elenco di definizioni e principi relativi alla protezione dei dati (in prosieguo «principi sulla protezione dei dati») (3).

3.

Il GEPD era stato consultato in precedenza dalla Commissione. Il presente parere si basa sulla consulenza fornita in quell’occasione e sul parere del GEPD relativo alle modifiche dei regolamenti sul commercio di precursori di droghe all’interno e all’esterno dell’UE (4).

I.2.   Obiettivo dell’accordo

4.

L’accordo mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Unione europea e la Federazione russa al fine di prevenire la diversione dal commercio lecito delle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (in prosieguo «precursori di droghe»).

5.

Sulla base della convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «la convenzione del 1998») (5), l’accordo permetterà il coordinamento delle procedure di controllo del commercio e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti delle parti (l’Unione europea e la Federazione russa), unitamente alla cooperazione tecnica e scientifica e alla costituzione di un gruppo di esperti misto di verifica.

IV.   Conclusioni

35.

Il GEPD accoglie positivamente le disposizioni relative alla protezione dei dati personali nel testo dell’accordo e l’inclusione nell’allegato dei principi sulla protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle parti.

36.

Il GEPD suggerisce di includere un riferimento esplicito all’applicabilità delle normative nazionali dell’UE che attuano la direttiva 95/46/CE ai trasferimenti di dati personali dalle autorità dell’UE a quelle russe e al trattamento degli stessi da parte delle autorità dell’UE. Propone, inoltre, di inserire riferimenti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

37.

Raccomanda, altresì, di specificare negli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 3, tutte le categorie dei dati personali che potrebbero essere scambiati. Inoltre, all’interno dell’accordo o nell’allegato II dovrebbero essere incluse garanzie supplementari, quali periodi di conservazione più brevi e misure di sicurezza più rigide, per i dati relativi alle transazioni sospette. Le altre finalità per le quali i dati potrebbero essere trattati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, dovrebbero essere indicate esplicitamente nell’accordo ed essere compatibili con lo scopo originale per il quale i dati sono stati trasferiti.

38.

Inoltre, il GEPD accoglie con favore il divieto, contenuto nell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, di conservare i dati per un periodo di tempo più lungo di quanto necessario, ma raccomanda di specificare almeno i periodi massimi di conservazione.

39.

Il GEPD accoglie favorevolmente l’inclusione di principi obbligatori sulla protezione dei dati. Tuttavia, ne raccomanda il perfezionamento secondo quanto segue:

aggiungere le disposizioni sulla «sicurezza dei dati» e i requisiti specifici per il trattamento dei «dati sensibili»;

specificare le procedure per rendere effettivi i principi di «trasparenza» e «diritto di accesso ai dati e diritti di rettifica, cancellazione e blocco dei dati» nel testo dell’accordo o nell’allegato;

per quanto riguarda i «trasferimenti successivi», sarebbe opportuno aggiungere che le autorità competenti delle parti possono trasferire i dati personali ad altri destinatari nazionali solo se il destinatario offre una protezione adeguata e per le finalità per cui i dati sono stati trasmessi;

per quanto concerne il principio delle «vie di ricorso», sarebbe necessario specificare che l’espressione «autorità competenti», utilizzata nel resto dell’accordo in un contesto diverso, si riferisce qui alle autorità competenti per la protezione dei dati personali e la supervisione del loro trattamento;

le autorità pertinenti e le informazioni pratiche relative alle vie di ricorso esistenti dovrebbero essere menzionate nell’accordo o almeno nelle lettere scambiate tra le parti o nei documenti che accompagnano l’accordo;

per quanto riguarda il principio sulle «deroghe alla trasparenza e al diritto di accesso», occorre precisare che, nei casi in cui il diritto di accesso non possa essere concesso agli interessati, si dovrebbe prevedere la possibilità di accesso indiretto tramite le autorità nazionali dell’UE garanti della protezione dei dati.

41.

È necessario altresì specificare che le autorità preposte al controllo della protezione dei dati delle parti dovrebbero verificare congiuntamente l’attuazione dell’accordo, nel quadro del gruppo di esperti misto di verifica o come processo separato. In aggiunta, se non viene definita in maniera chiara l’indipendenza dell’autorità di controllo russa pertinente, occorre specificare che le autorità nazionali dell’UE garanti della protezione dei dati dovrebbero partecipare alla supervisione dell’attuazione dell’accordo da parte delle autorità russe. I risultati della verifica devono essere trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, ove necessario nel pieno rispetto della riservatezza.

42.

Il GEPD raccomanda inoltre di integrare l’articolo 12 dell’accordo con una clausola che permetta a ogni parte di sospendere l’accordo o recedere da esso in caso di violazione degli obblighi assunti dall’altra parte nel quadro dell’accordo, anche per quanto riguarda la conformità ai principi di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 4 final.

(2)  Allegato alla proposta.

(3)  Allegato II dell’accordo.

(4)  Parere del GEPD del 18 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare pagg. 9-10, disponibile all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-01-18_Drug_precursors_EN.pdf

(5)  Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, disponibile all’indirizzo http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/15


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)»

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/08

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 7 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)» (in appresso: «la comunicazione») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una relazione relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (la «decisione di Prüm») (2). Questa relazione non sarà trattata separatamente nel presente parere, ma viene menzionata in questa sede per comprendere meglio il contesto di riferimento.

2.

Prima dell’adozione della comunicazione il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. Il Garante si compiace del fatto che alcune delle sue osservazioni siano state prese in considerazione nella comunicazione.

1.2.   Contesto e obiettivi della comunicazione

3.

Il programma di Stoccolma (3) mira a cogliere le sfide future e a rafforzare ulteriormente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia con azioni incentrate sugli interessi e sulle esigenze dei cittadini. Esso stabilisce le priorità dell’Unione europea nel settore della giustizia e affari interni per il periodo 2010-2014 e delinea orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in conformità all’articolo 68 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (4).

4.

In particolare, il programma di Stoccolma riconosce la necessità di sviluppare la gestione e lo scambio di informazioni all’insegna della coerenza e del consolidamento nel campo di sicurezza interna dell’UE e invita il Consiglio e la Commissione ad attuare una strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell’UE, che comprenda una solida disciplina della protezione dei dati. In tale contesto, il programma di Stoccolma invita anche la Commissione a valutare la necessità di un modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) basato sulla valutazione di strumenti attualmente in uso nell’ambito dello scambio di informazioni nell’UE. Tale valutazione deve contribuire a stabilire se questi strumenti funzionano come si intendeva all’origine e se soddisfano gli obiettivi della strategia di gestione delle informazioni (5).

5.

A seguito del programma di Stoccolma, nel luglio 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione (6) (in appresso: «la comunicazione del 2010») volta a illustrare tutte le misure dell’UE, vigenti o in fase di attuazione o di esame, che disciplinano la raccolta, la conservazione o lo scambio transfrontaliero di informazioni personali a fini di contrasto o di gestione dell’immigrazione.

6.

Rispondendo all’invito del programma di Stoccolma e partendo dalla comunicazione del 2010, la presente comunicazione mira a fornire un resoconto sul concreto funzionamento dello scambio transfrontaliero di informazioni nell’Unione, oltre a raccomandare possibili miglioramenti.

3.   Conclusioni

37.

Il GEPD apprezza l’attenzione generale rivolta alla protezione dei dati all’interno della comunicazione, la quale enfatizza la necessità di assicurare un elevato livello di qualità, sicurezza e protezione dei dati e rammenta l’obbligo di rispettare le norme sulla protezione, la sicurezza e la qualità dei dati nonché lo scopo per cui gli strumenti possono essere utilizzati, a prescindere dalla combinazione o sequenza impiegata per lo scambio di informazioni.

38.

Il Garante inoltre:

accoglie con favore la conclusione della comunicazione secondo cui non si ravvisa la necessità di introdurre a livello dell’UE nuove banche dati o nuovi strumenti per lo scambio di informazioni a fini di contrasto,

sottolinea la necessità di un processo completo di valutazione degli strumenti e delle iniziative nel settore della giustizia e affari interni, il cui esito porterebbe a una politica dell’UE globale, integrata e ben strutturata riguardante la gestione e lo scambio di informazioni ed esorta la Commissione a proseguire la valutazione di altri strumenti esistenti,

invita la Commissione a riflettere su i) l’efficacia dei principi della protezione dei dati alla luce dell’evoluzione tecnologica, degli sviluppi connessi ai sistemi informatici su vasta scala e l’uso crescente di dati inizialmente raccolti per scopi non connessi alla lotta alla criminalità nonché ii) l’efficacia ai fini della sicurezza pubblica dell’attuale tendenza a un controllo diffuso, sistematico e proattivo di individui non sospetti e la sua effettiva utilità nelle lotte contro il crimine; il risultato di queste riflessioni dovrebbe condurre a una politica dell’UE completa, integrata e ben strutturata riguardante la gestione e lo scambio d’informazioni in questo ambito,

sottolinea che le discussioni attualmente in corso su una proposta di direttiva non dovrebbero impedire alla Commissione di rilevare i problemi e i rischi legati alla protezione dei dati nonché i possibili miglioramenti all’interno dell’attuale quadro giuridico, raccomandando di applicare queste discussioni specialmente nella distinzione tra il trattamento dei dati di persone sospette e quello di persone non sospette per un ulteriore sviluppo del modello europeo di scambio di informazioni,

concorda pienamente sulla necessità di rivedere gli strumenti esistenti al fine di allinearli alla direttiva proposta ed esorta la Commissione ad adottare ulteriori misure,

incoraggia la Commissione a proseguire la valutazione degli strumenti esistenti durante e dopo la loro completa attuazione,

raccomanda che gli orientamenti richiesti al Consiglio in merito alla scelta del canale tengano conto delle conseguenze in termini di limitazioni dello scopo e responsabilità,

invita la Commissione a giustificare in modo più chiaro la scelta del canale Europol di utilizzare gli strumenti SIENA come canale predefinito e a valutare se questa scelta sia conforme al principio della tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione,

rileva con soddisfazione come la comunicazione ricordi che le informazioni possono essere effettivamente scambiate e utilizzate solo laddove legalmente consentito, il che implica la conformità alle norme sulla protezione dei dati, e invita la Commissione ad avviare i lavori sulla questione delle condizioni armonizzate per i punti di contatto unico (SPOC), allo scopo di garantire condizioni simili in tutti gli Stati membri che favoriscano una protezione efficace delle persone,

raccomanda l’inclusione di percorsi formativi sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati nel sistema previsto dalla Commissione nonché nelle attività formative che gli Stati membri sono invitati a garantire.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2012) 735 final.

(2)  COM(2012) 732 final.

(3)  Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010.

(4)  Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47).

(5)  Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, documento del Consiglio n. 5731/10 del 3.3.2010, punto 4.2.2.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 luglio 2010, dal titolo: «Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia», COM(2010) 385 definitivo.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/17


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/09

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 18 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta modificata di direttiva relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia («la proposta di direttiva») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 19 marzo 2013.

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e accoglie con favore l’inserimento di un riferimento a tale parere nel preambolo dello strumento. Tuttavia esso deplora di non essere stato consultato dalla Commissione durante la preparazione o per lo meno dopo l’adozione della proposta originaria del 1o marzo 2012 (2).

1.2.   Obiettivi e contesto della proposta

3.

Nella relazione della proposta di direttiva, la Commissione afferma che gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione dei rispettivi sistemi di assistenza sanitaria e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, compresa l’assegnazione delle risorse loro destinate. In questo contesto, ciascuno Stato membro può adottare misure per gestire il consumo di medicinali, disciplinarne la fissazione dei prezzi o stabilire le condizioni del loro finanziamento pubblico. Un medicinale autorizzato conformemente alla legislazione dell’UE in base al suo profilo di qualità, di sicurezza e di efficacia può pertanto essere soggetto a ulteriori prescrizioni regolamentari a livello degli Stati membri prima di poter essere immesso in commercio o dispensato ai pazienti nell’ambito di un regime pubblico di assicurazione malattia.

4.

Inoltre la Commissione spiega che la direttiva 89/105/CEE (3) è stata adottata per consentire agli operatori del mercato di verificare che le misure nazionali che disciplinano la fissazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali non siano in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci. La direttiva 89/105/CEE sancisce a tal fine una serie di requisiti procedurali volti a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso. Dall’adozione di tale direttiva, le condizioni del mercato sono profondamente mutate, ad esempio con la comparsa dei medicinali generici, che rappresentano versioni più economiche di prodotti esistenti, o con lo sviluppo di medicinali sempre più innovativi (e però spesso costosi), frutto della ricerca. Parallelamente, negli ultimi decenni l’incremento costante della spesa pubblica farmaceutica ha spinto gli Stati membri a mettere a punto nel corso del tempo sistemi più complessi e innovativi in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso.

5.

La proposta di direttiva che abroga la direttiva 89/105/CEE è stata adottata dalla Commissione il 1o marzo 2012. La Commissione afferma che dato il carattere politicamente sensibile del dossier, i negoziati nell’ambito del gruppo «Prodotti farmaceutici e dispositivi medici» del Consiglio si sono rivelati complessi.

6.

Il 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. La Commissione, alla luce del voto della plenaria e tenuto conto della posizione degli Stati membri in sede di Consiglio, ha deciso di modificare la sua proposta, adottando la direttiva proposta, e di consultare il GEPD.

1.3.   Obiettivo del parere del GEPD

7.

Il presente parere si concentrerà sui seguenti aspetti della proposta di direttiva, attinenti alla protezione dei dati personali: l’applicabilità della legislazione in materia di protezione dei dati, la pubblicazione di dati personali di esperti e di membri di determinati enti, il potenziale trattamento di dati relativi alla salute dei pazienti tramite l’accesso ai dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio e l’opportunità proposta per la creazione di banche dati a livello di UE/Stati membri.

3.   Conclusioni

Il GEPD raccomanda di:

introdurre riferimenti alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati in un articolo sostanziale della proposta di direttiva. Un tale riferimento dovrebbe sancire come norma generale che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali nel quadro della proposta di direttiva. Inoltre il GEPD suggerisce che il riferimento alla direttiva 95/46/CE dovrebbe specificare che le disposizioni si applicheranno ai sensi delle norme nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE,

valutare la necessità del sistema proposto all’articolo 16 della proposta di direttiva per la pubblicazione obbligatoria dei nomi e delle dichiarazioni d’interesse degli esperti, dei membri di enti decisionali e dei membri di enti responsabili delle procedure di ricorso e raccomanda di verificare se l’obbligo di pubblicazione non ecceda il livello necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito di interesse pubblico e se ci siano altre misure meno restrittive per raggiungere lo stesso obiettivo. A seconda del risultato di questo esame di proporzionalità, l’obbligo di pubblicazione dovrebbe, in ogni caso, essere corroborato da salvaguardie adeguate per garantire il rispetto dei diritti degli interessati a opporsi, la sicurezza/precisione dei dati e la loro cancellazione dopo un adeguato periodo di tempo,

introdurre un riferimento all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE all’articolo 13 della proposta di direttiva relativa all’accesso ai dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nel caso in cui si intenda trattare i dati personali relativi alla salute e raccomanda di introdurre una disposizione nella proposta di direttiva che definisca in modo chiaro in quali situazioni e secondo quali salvaguardie verranno trattate le informazioni contenenti dati sulla salute del paziente,

introdurre all’articolo 13 della proposta di direttiva un requisito secondo cui si proceda a rendere anonimo in modo totale qualsiasi dato del paziente ripreso nei dati dell’autorizzazione all’immissione in commercio prima che tali dati vengano trasferiti all’autorità competente per qualsiasi altro trattamento ai fini delle decisioni di fissazione dei prezzi e dei rimborsi,

effettuare anticipatamente una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, prima che venga eseguita qualsiasi ulteriore azione al fine di dare avvio a una nuova banca dati.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 168 final/2.

(2)  COM(2012) 84 final.

(3)  Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 8).


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/19


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» e sulla proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/10

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 7 febbraio 2013 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (1) (in prosieguo «la comunicazione congiunta», «la strategia per la cibersicurezza» o «la strategia»).

2.

Alla stessa data, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (2) (in prosieguo «la proposta di direttiva» o «la proposta»). Tale proposta è stata trasmessa il giorno stesso al GEPD per consultazione.

3.

Prima dell'adozione della comunicazione congiunta e della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione. Il GEPD si compiace del fatto che alcune di tali osservazioni siano state prese in considerazione nella comunicazione congiunta e nella proposta.

4.   Conclusioni

74.

Il GEPD accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di una strategia per la cibersicurezza completa, integrata da una proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. La strategia si aggiunge alle azioni politiche già sviluppate dall'UE in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

75.

Il GEPD accoglie positivamente il fatto che la strategia vada oltre l'approccio tradizionale che oppone la sicurezza alla vita privata prevedendo il riconoscimento esplicito della vita privata e della protezione dei dati come valori fondamentali che dovrebbero guidare la politica di cibersicurezza nell'Unione europea e a livello internazionale. Il GEPD rileva che la strategia per la cibersicurezza e la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione possono svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a garantire la tutela dei diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati nell'ambiente online. Occorre al contempo garantire che esse non conducano a misure tali da costituire interferenze illecite con i diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati.

76.

Il GEPD si compiace inoltre che la protezione dei dati sia citata in diverse parti della strategia e sia presa in considerazione nella proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Tuttavia, il GEPD si rammarica del fatto che la strategia e la proposta di direttiva non evidenzino in modo più adeguato il contributo alla sicurezza offerto dalla normativa esistente e futura sulla protezione dei dati e non garantiscano pienamente che gli obblighi derivanti dalla proposta di direttiva o altri elementi della strategia siano complementari con gli obblighi di protezione dei dati e non si sovrappongano o si contraddicano a vicenda.

77.

Inoltre, il GEPD rileva che, non essendosi preso in considerazione e tenutosi pienamente conto di altre iniziative parallele della Commissione e delle procedure legislative in corso, come ad esempio la riforma della protezione dei dati e la proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, la strategia per la cibersicurezza non fornisce una visione realmente globale e olistica della cibersicurezza nell'UE e rischia di perpetuare un approccio frammentato e parcellizzato. Il GEPD rileva inoltre che la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione non permette nemmeno di adottare un approccio globale alla sicurezza nell'UE e che l'obbligo fissato nella normativa sulla protezione dei dati costituisce probabilmente l'obbligo più completo in materia di reti e di sicurezza nel diritto dell'UE.

78.

Il GEPD si rammarica inoltre del fatto che non sia considerato adeguatamente neanche l'importante ruolo delle autorità preposte alla protezione dei dati nell'attuazione e nel controllo dell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e nel rafforzamento della cibersicurezza.

79.

Per quanto riguarda la strategia per la cibersicurezza, il GEPD sottolinea quanto segue:

una definizione chiara dei termini «ciberresilienza», «cibercrimine» e «ciberdifesa» è particolarmente importante, dal momento che questi termini sono utilizzati come giustificazione per alcune misure speciali che potrebbero causare interferenze con i diritti fondamentali, inclusi i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati. Tuttavia, le definizioni di «cibercrimine» fornite nella strategia e nella convenzione sulla criminalità informatica restano molto ampie. Sarebbe opportuno disporre di una definizione chiara e restrittiva di «cibercrimine» piuttosto che di una definizione troppo ambiziosa,

la normativa sulla protezione dei dati dovrebbe applicarsi a tutte le azioni della strategia ogniqualvolta queste riguardino misure che comportano il trattamento di dati personali. Sebbene la normativa sulla protezione dei dati non sia menzionata specificamente nelle sezioni relative al cibercrimine e alla ciberdifesa, il GEPD sottolinea che molte delle azioni previste in questi settori comporterebbero il trattamento di dati personali e rientrerebbero pertanto nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Il GEPD osserva inoltre che molte azioni consistono nella creazione di meccanismi di coordinamento, che richiederanno l'attuazione di adeguate garanzie di protezione dei dati per quanto riguarda le modalità di scambio dei dati personali,

le autorità preposte alla protezione dei dati svolgono un ruolo importante nel contesto della cibersicurezza. Come custodi dei diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati, tali autorità sono attivamente impegnate nella protezione dei dati personali, sia offline sia online, e dovrebbero quindi essere opportunamente coinvolte nel loro compito di organismi di vigilanza in relazione all'attuazione delle misure che comportano il trattamento di dati personali (come ad esempio il lancio del progetto pilota dell'UE per la lotta contro botnet e malware). Anche altri attori nel campo della cibersicurezza dovrebbero cooperare con dette autorità nello svolgimento dei propri compiti, per esempio nello scambio di buone pratiche e di azioni di sensibilizzazione. Il GEPD e le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati dovrebbero anche essere adeguatamente coinvolti nella conferenza di alto livello che sarà convocata nel 2014 per valutare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia.

80.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti, il GEPD raccomanda al legislatore di:

provvedere a una maggiore chiarezza e certezza nell'articolo 3, punto 8, sulla definizione degli operatori di mercato che rientrano nel campo di applicazione della proposta nonché costituire un elenco esaustivo comprendente tutte le parti interessate, al fine di garantire un approccio pienamente armonizzato e integrato alla sicurezza all'interno dell'Unione europea,

chiarire all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), che la proposta di direttiva si applica alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, includendo un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 all'articolo 1, paragrafo 5, della proposta,

riconoscere un ruolo più trasversale per questa proposta in materia di sicurezza, prevedendo esplicitamente all'articolo 1 che essa debba applicarsi fatte salve le norme più dettagliate, già in essere o future, in aree specifiche (come quelle previste sui prestatori di servizi fiduciari nella proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica),

aggiungere un considerando per spiegare la necessità di integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e in modalità predefinita a partire dalla fase iniziale della progettazione dei meccanismi stabiliti nella proposta e nell'intero ciclo di vita di processi, procedure, organizzazioni, tecniche e infrastrutture interessate, tenendo conto della proposta di regolamento sulla protezione dei dati,

chiarire le definizioni di «rete e sistema informativo» di cui all'articolo 3, punto 1 e di «incidente» di cui all'articolo 3, punto 4, e sostituire all'articolo 5, paragrafo 2, l'obbligo di istituire «un piano di valutazione dei rischi» con «la creazione e il mantenimento di un quadro di gestione dei rischi»,

specificare nell'articolo 1, paragrafo 6, che il trattamento dei dati personali sarebbe giustificato ai sensi dell'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla proposta di direttiva. Tuttavia, deve essere assicurato il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in modo che siano trattati solo i dati strettamente necessari al conseguimento dello scopo,

elencare all'articolo 14 le circostanze in cui è richiesta una notifica nonché il contenuto e il formato di detta notifica, compresi i tipi di dati personali che devono essere notificati e se, e in quale misura, la notifica e i relativi documenti giustificativi debbano includere parti di dati personali interessate da uno specifico incidente di sicurezza (come ad esempio gli indirizzi IP). Si deve tener conto del fatto che le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione dovrebbero essere autorizzate a raccogliere ed elaborare dati personali nel quadro di un incidente di sicurezza solo quando strettamente necessario. Dovrebbero essere stabilite nella proposta appropriate misure di salvaguardia per garantire l'adeguata protezione dei dati trattati dalle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione,

chiarire all'articolo 14 che le notifiche degli incidenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dovrebbero applicarsi fatti salvi gli obblighi di notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Devono essere presentati nella proposta gli aspetti principali della procedura per la cooperazione delle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione con le autorità preposte alla protezione dei dati nei casi in cui l'incidente di sicurezza comporti una violazione di dati personali,

modificare l'articolo 14, paragrafo 8, in modo che l'esclusione delle microimprese dal campo di applicazione della notifica non si applichi a quegli operatori che svolgono un ruolo cruciale nella prestazione di servizi della società dell'informazione, per esempio in considerazione della natura delle informazioni che elaborano (ad es. dati biometrici o dati sensibili),

aggiungere nella proposta disposizioni che disciplinino l'ulteriore scambio di dati personali da parte delle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione con altri destinatari, al fine di garantire che i) i dati personali siano comunicati unicamente ai destinatari che devono procedere al trattamento per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a un'appropriata base giuridica; e ii) tali informazioni siano limitate a quanto necessario per l'assolvimento di detti compiti. Occorre altresì considerare il modo in cui le entità che forniscono i dati alla rete di condivisione delle informazioni garantiscono il rispetto del principio di limitazione delle finalità,

specificare il limite di tempo per la conservazione dei dati personali per le finalità indicate nella proposta di direttiva, in particolare per quanto riguarda la conservazione da parte delle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione e all'interno dell'infrastruttura sicura della rete di cooperazione,

ricordare alle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione il loro dovere di fornire informazioni appropriate agli interessati riguardo al trattamento dei dati personali, per esempio pubblicando sul proprio sito web la politica in materia di privacy,

aggiungere una disposizione relativa al livello di sicurezza che deve essere rispettato dalle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda le informazioni raccolte, elaborate e scambiate. Dovrebbe essere specificamente incluso un riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE per quanto riguarda la protezione dei dati personali da parte delle autorità competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione,

chiarire all'articolo 9, paragrafo 2, che i criteri per la partecipazione degli Stati membri al sistema sicuro di scambio di informazioni dovrebbero garantire un elevato livello di sicurezza e resilienza da parte di tutti i partecipanti ai sistemi di condivisione delle informazioni in tutte le fasi del trattamento. Tali criteri dovrebbero includere misure appropriate in materia di riservatezza e di sicurezza conformemente agli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE e agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione dovrebbe essere espressamente vincolata da tali criteri per la sua partecipazione al sistema sicuro di scambio di informazioni in veste di responsabile del trattamento,

aggiungere all'articolo 9 una descrizione dei ruoli e delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri nella configurazione, gestione e manutenzione del sistema sicuro di scambio di informazioni e disporre che la progettazione del sistema sia effettuata in conformità dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e in modalità predefinita nonché dei principi di sicurezza fin dalla progettazione,

aggiungere all'articolo 13 che qualsiasi trasferimento di dati personali a destinatari situati in paesi al di fuori dell'UE dovrebbe avvenire in conformità degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  JOIN(2013) 1 final.

(2)  COM(2013) 48 final.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/23


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/11

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha adottato due proposte legislative in materia di marchi: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (1) e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (2) (in prosieguo congiuntamente denominate «le proposte»). Tali proposte sono state trasmesse al GEPD il giorno stesso.

2.

Il GEPD rileva che l'obiettivo principale di queste proposte è quello di armonizzare ulteriormente tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi nonché le norme procedurali all'interno dell'UE. Benché a prima vista possa sembrare che queste proposte non comportino conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, egli osserva tuttavia che entrambi gli strumenti introducono alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sul diritto delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. Il GEPD si rammarica quindi di non essere stato consultato informalmente prima dell'adozione delle suddette proposte.

3.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD desidera evidenziare di seguito alcune questioni specifiche che le proposte sollevano dal punto di vista della protezione dei dati. Il GEPD raccomanda di inserire nel preambolo delle proposte un riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2.   Contesto generale

4.

La proposta di direttiva mira ad armonizzare ulteriormente all'interno dell'UE le norme sostanziali in materia di marchi — apportando inoltre chiarimenti sui diritti conferiti dal marchio d'impresa e sulle norme applicabili ai marchi collettivi — nonché gli aspetti procedurali come la registrazione, le tasse e le procedure relative a opposizione, decadenza o nullità di un marchio. Il testo stabilisce altresì disposizioni mirate a migliorare la cooperazione amministrativa degli uffici centrali nazionali della proprietà industriale tra di loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli (articoli 52 e 53).

5.

La proposta di regolamento modifica l'attuale quadro giuridico applicabile al marchio comunitario stabilito nel regolamento (CE) n. 207/2009. La denominazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) viene cambiata in «Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli» (di seguito «l'Agenzia»). La proposta di regolamento chiarisce le norme sostanziali e procedurali che si applicano al marchio europeo e prevede l'istituzione da parte dell'Agenzia di un registro e di una banca dati elettronica (articolo 87). Chiarisce altresì il ruolo e i compiti dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con gli uffici centrali nazionali della proprietà industriale nell'Unione europea (articolo 123).

3.   Conclusioni

27.

Queste proposte, sebbene riguardino l'armonizzazione del diritto sostanziale dei marchi nonché delle regole procedurali all'interno dell'UE e non sembrino, a prima vista, avere conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, introducono tuttavia alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sui diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati.

28.

Il GEPD sottolinea che la raccolta e il trattamento di dati personali da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e da parte dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile sulla protezione dei dati, in particolare delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

29.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva, il GEPD raccomanda di:

inserire una disposizione sostanziale che sottolinei la necessità che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dagli uffici nazionali della proprietà industriale rispetti la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare le leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE, e aggiungere in un considerando un riferimento alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati,

sottolineare in una disposizione sostanziale che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia nel contesto della cooperazione tra gli uffici nazionali e l'Agenzia stessa è soggetto al rispetto delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001,

chiarire in una disposizione sostanziale se le banche dati e i portali comuni o connessi previsti all'articolo 52 e al considerando 37 comportino il trattamento di dati personali, nonché il loro ambito e scopo, in particolare se aggiungano ulteriori finalità a quelle originali di ogni banca dati e portale e, in caso affermativo, quale sia la base giuridica per queste ulteriori finalità,

stabilire chiaramente in una disposizione sostanziale le modalità per gli scambi di informazioni attraverso le banche dati e i portali comuni o connessi, in particolare determinando i destinatari autorizzati dei dati personali, i tipi di dati, la finalità di tali scambi e la durata della conservazione dei dati in tali sistemi informatici.

30.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda di:

stabilire, in una disposizione sostanziale della proposta e non in atti delegati, le modalità per il trattamento dei dati personali nel registro e nella banca dati elettronica,

inserire una disposizione sostanziale che specifichi i tipi di dati personali destinati a essere oggetto di trattamento nel registro e nella banca dati elettronica, la finalità del loro trattamento, le categorie di destinatari autorizzati all'accesso ai dati (con la specificazione di quali dati), i termini di conservazione dei dati e le modalità per l'informazione e l'esercizio dei diritti degli interessati,

chiarire nell'articolo 123 ter se gli scambi di informazioni tra l'Agenzia e gli uffici nazionali comprendano dati personali e, in caso affermativo, quali. Si dovrebbe altresì precisare i) che gli scambi di dati personali tra l'Agenzia e gli uffici nazionali devono essere effettuati conformemente alla normativa sulla protezione dei dati, in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trattamento da parte dell'Agenzia e della direttiva 95/46/CE per quanto riguarda il trattamento da parte degli uffici nazionali, ii) la finalità di tali scambi, in particolare se aggiungano ulteriori finalità a quelle originali di ogni banca dati e portale e, in caso affermativo, quale sia la base giuridica per queste ulteriori finalità, e iii) i tipi di dati scambiati, i destinatari autorizzati dei dati e la durata della conservazione dei dati in tali sistemi informatici,

valutare la necessità e la proporzionalità della divulgazione di dati personali nel contesto della pubblicazione delle informazioni contenute nella banca dati elettronica. Qualora sia intenzione del legislatore prevedere la pubblicazione di dati personali per scopi attentamente valutati, il GEPD raccomanda di includere disposizioni esplicite in tal senso nella proposta di regolamento. Una norma sostanziale dovrebbe quanto meno chiarire quale tipo di dati personali può essere reso pubblico e per quali scopi,

chiarire in una norma sostanziale se i mezzi di cooperazione comprendano la pubblicazione di decisioni giudiziarie in materia di marchi. Se sì, tale norma sostanziale dovrebbe definire le condizioni alle quali può avvenire la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. A tale proposito, il GEPD raccomanda che la pubblicazione di sentenze su Internet da parte dell'Agenzia e/o degli uffici centrali nazionali della proprietà industriale dovrebbe avvenire a condizione che sia tecnicamente vietata l'indicizzazione delle sentenze (e dei dati personali in esse contenuti) su motori di ricerca Internet esterni o, diversamente, che venga valutata l'opportunità della pubblicazione di una versione riservata in cui siano stati omessi i nomi.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 162 final.

(2)  COM(2013) 161 final.


4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/25


Sintesi del parere del Garante europeo per la protezione dei dati sulle proposte di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e di regolamento che istituisce un programma per viaggiatori registrati (RTP)

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/12

I.   Introduzione

I.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 28 febbraio 2013 la Commissione ha adottato le seguenti proposte (in appresso: «le proposte»):

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system — EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso: «la proposta EES») (1);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati (registered traveller programme — RTP) (in appresso: «la proposta RTP») (2);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema d’ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati (in appresso: «la proposta di modifica») (3).

2.

Lo stesso giorno le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione. Prima dell'adozione delle proposte, il GEPD aveva avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione.

3.

Il GEPD si compiace del riferimento a tale consultazione che figura nel preambolo sia della proposta EES sia della proposta RTP.

I.2.   Contesto

4.

La comunicazione della Commissione del 2008 «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» proponeva nuovi strumenti per la futura gestione delle frontiere europee, fra cui un sistema d’ingressi/uscite (in appresso: «EES») per la registrazione elettronica dei dati d’ingresso e d’uscita dei cittadini di paesi terzi e un programma per viaggiatori registrati inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere per i viaggiatori in buona fede (in appresso: «RTP»). Prendeva altresì in considerazione l'introduzione di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

5.

Tali proposte sono state avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2009 nel programma di Stoccolma (4). Tuttavia, nella sua comunicazione del 2011 sulle frontiere intelligenti, la Commissione (5) considerava che la creazione di un’ESTA avrebbe dovuta essere accantonata per il momento perché «il potenziale contributo al rafforzamento della sicurezza degli Stati membri non giustificherebbe infatti né la raccolta di dati personali su tale scala, né il costo finanziario e l'impatto sulle relazioni internazionali» (6). Annunciava inoltre l'intenzione di presentare proposte per un sistema di ingressi/uscite (EES) e un programma per viaggiatori registrati (RTP) nel primo semestre del 2012.

6.

Successivamente, il Consiglio di giugno 2011 chiedeva che il lavoro sulle «frontiere intelligenti» fosse portato avanti rapidamente e sollecitava l'introduzione dell'EES e dell'RTP (7).

7.

Il gruppo di lavoro articolo 29 si è espresso in merito alla comunicazione della Commissione sulle frontiere intelligenti, che ha preceduto le proposte, in una lettera al Commissario Malmström del 12 giugno 2012 (8). Più di recente, il 6 giugno 2013 il gruppo di lavoro ha adottato un parere che mette in discussione la necessità del pacchetto frontiere intelligenti (9).

8.

Il presente parere si basa su queste posizioni, nonché su un precedente parere del GEPD (10) in merito alla comunicazione della Commissione del 2011 sulla migrazione (11) e sulle osservazioni preliminari del GEPD (12) relative a tre comunicazioni sulla gestione delle frontiere (2008) (13). Si avvale inoltre del contributo offerto nella tavola rotonda del GEPD sul pacchetto frontiere intelligenti e sulle implicazioni per la protezione dei dati (14).

I.3.   Obiettivo delle proposte

9.

L'articolo 4 della proposta EES ne specifica la finalità. La proposta ha lo scopo di migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE, la lotta all'immigrazione irregolare, l'attuazione della politica di gestione integrata delle frontiere e la cooperazione e la consultazione tra le autorità di frontiera e le autorità competenti per l'immigrazione. Prevede un sistema inteso a:

a)

migliorare le verifiche ai valichi di frontiera esterna e contrastare l'immigrazione irregolare;

b)

calcolare e controllare il calcolo della durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;

c)

contribuire all'identificazione di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri;

d)

permettere alle autorità nazionali degli Stati membri di identificare i soggiornanti fuori termine e prendere le opportune misure;

e)

raccogliere dati statistici sugli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi a fini di analisi.

10.

Il sistema dovrebbe contribuire a controllare il soggiorno autorizzato, fornendo informazioni rapide e precise alle guardie di frontiera e ai viaggiatori. Sostituirebbe l'attuale sistema della timbratura manuale dei passaporti, considerato lento e poco affidabile, e migliorerebbe l'efficienza della gestione delle frontiere (15).

11.

Faciliterebbe inoltre, grazie alla conservazione dei dati biometrici, l'identificazione delle persone che non soddisfano le condizioni di ingresso o di soggiorno nell'UE, specialmente in mancanza di documenti di identificazione. Inoltre, l'EES fornirebbe una panoramica precisa dei flussi di viaggio e il numero di soggiornanti fuori termine, consentendo l'elaborazione di una politica fondata su elementi concreti, ad esempio in materia di obbligo del visto. Questo costituisce il fine ultimo dell'utilizzo dei dati statistici di cui all'articolo 4.

12.

L'EES costituirebbe la base per l'RTP, inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a esame preventivo e a controllo preliminare di sicurezza. I viaggiatori registrati avrebbero un dispositivo di autenticazione («token») con un identificatore unico che all'arrivo e alla partenza alla frontiera verrebbe passato nel lettore di una porta automatica. I dati del token, le impronte digitali e, se applicabile, il numero di visto adesivo verrebbero confrontati con quelli conservati nel registro centrale e in altre banche dati. Se tutte le verifiche vanno a buon fine, il viaggiatore potrà oltrepassare la porta automatica. In caso di problemi, il viaggiatore sarebbe assistito da una guardia di frontiera.

13.

Infine, la proposta di modifica ha l'obiettivo di adeguare il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (in appresso: «codice frontiere Schengen») alle nuove proposte EES e RTP.

I.4.   Contesto e struttura del presente parere

14.

Il progetto di istituire un sistema elettronico per controllare gli ingressi e le uscite dal territorio dell'UE non è nuovo e diverse comunicazioni della Commissione sopra menzionate avevano spianato la strada per le proposte oggetto della presente analisi. Il pacchetto frontiere intelligenti dovrebbe essere valutato, quindi, nella prospettiva di tali sviluppi. In particolare, occorre tenere conto degli elementi seguenti.

15.

Nel programma di Stoccolma la Commissione ha seguito l'approccio strategico di stabilire la necessità di sviluppare un modello europeo di scambio d’informazioni basandosi sulla valutazione degli strumenti esistenti. Tale modello sarà basato, fra l'altro, su un robusto sistema di protezione dei dati, insieme a un sistema di raccolta dati mirato, e sulla razionalizzazione dei diversi strumenti, compresa l'adozione di un piano commerciale per sistemi IT su larga scala. Il programma di Stoccolma richiama la necessità di garantire la coerenza dell'attuazione e della gestione dei vari strumenti d’informazione con la strategia per la protezione dei dati personali e il piano commerciale per la creazione di sistemi IT su larga scala (16).

16.

Un'analisi globale è ancora più necessaria in considerazione dell'esistenza e della futura elaborazione e attuazione di sistemi IT su larga scala, quali Eurodac (17), VIS (18) e SIS II (19). Un sistema per le frontiere intelligenti è uno strumento aggiuntivo per raccogliere grandi quantità di dati personali nella prospettiva dei controlli di frontiera. Quest'approccio globale è stato confermato di recente dal Consiglio GAI che ha sottolineato l'esigenza di imparare dall'esperienza del SIS con riferimento, in particolare, all'aumento dei costi (20). Il GEPD ha anche osservato che «un modello europeo d’informazione non può essere concepito sulla base di considerazioni tecniche», viste le opportunità quasi illimitate offerte dalle nuove tecnologie. Le informazioni dovrebbero essere elaborate solo sulla base delle concrete esigenze di sicurezza (21).

17.

L'analisi dell'EES e dell'RTP da un punto di vista della vita privata e della protezione dei dati personali deve essere realizzata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (22) (in appresso: «la Carta»), in particolare dei suoi articoli 7 e 8. L'articolo 7, che è simile all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (23) (CEDU), prevede un diritto generale al rispetto della vita privata e familiare e tutela la persona da ingerenze da parte delle autorità pubbliche, mentre l'articolo 8 della Carta sancisce per ogni persona il diritto a che i suoi dati personali siano trattati solo nel rispetto di condizioni specifiche. I due approcci sono differenti e complementari. Il pacchetto frontiere intelligenti sarà valutato in base a queste due prospettive.

18.

Il presente parere s’incentra soprattutto sulla proposta EES — che è la più rilevante dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati — ed è strutturato come segue:

la sezione II contiene una valutazione generale del sistema di ingressi/uscite, incentrandosi sul rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta;

la sezione III contiene osservazioni su disposizioni più specifiche dell'EES concernenti il trattamento dei dati biometrici e l'accesso da parte delle autorità di contrasto;

la sezione IV include osservazioni su altre questioni sollevate dall'EES;

la sezione V si incentra sull'RTP;

la sezione VI riguarda la necessità di introdurre ulteriori salvaguardie per la sicurezza dei dati;

la sezione VII racchiude le conclusioni.

VII.   Conclusioni

102.

Il pacchetto frontiere intelligenti mira a creare un nuovo sistema IT su larga scala per integrare i meccanismi esistenti di controllo delle frontiere. La legittimità di questo sistema deve essere valutata alla luce dei principi della Carta, in particolare l'articolo 7 sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e l'articolo 8 sulla protezione dei dati personali, con l'obiettivo di valutare non solo l'interferenza nei diritti fondamentali da parte del nuovo sistema, ma anche le salvaguardie per la protezione dei dati previste nelle proposte.

103.

In tale prospettiva, il GEPD conferma che il sistema EES proposto costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Pur apprezzando le salvaguardie contenute nella proposta e riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione in tal senso, conclude che la necessità rimane la questione essenziale: è in gioco l'efficienza in termini di costi del sistema non soltanto da un punto di vista finanziario, ma anche in relazione ai diritti fondamentali, visti nel contesto globale dei sistemi e delle politiche sulle frontiere esistenti.

104.

Il GEPD formula le seguenti raccomandazioni per quanto riguarda l'EES:

La necessità e la proporzionalità del sistema potrebbero essere dimostrate positivamente in conformità dell'articolo 7 della Carta soltanto dopo l'elaborazione di una chiara politica europea in materia di gestione dei soggiornanti fuori termine e dopo che il sistema sia stato valutato nel contesto più globale dei sistemi IT su larga scala esistenti.

I principi di protezione dei dati dovrebbero essere rafforzati in conformità dell'articolo 8 nel modo seguente:

le finalità dovrebbero essere limitate e la configurazione del sistema non dovrebbe impedire la futura valutazione di ogni possibile accesso ai dati EES a fini di contrasto.

I diritti degli interessati dovrebbero essere rafforzati, in particolare per quanto riguarda il diritto all'informazione e le possibilità di ricorso, tenendo conto della necessità di specifiche salvaguardie per le decisioni automatiche adottate in relazione al calcolo della durata del soggiorno.

La sorveglianza dovrebbe essere integrata con una panoramica chiara della distribuzione delle competenze a livello nazionale, per garantire che gli interessati esercitino i loro diritti presso l'autorità preposta.

L'uso di dati biometrici dovrebbe essere oggetto di una valutazione d'impatto mirata e, se ritenuto necessario, il trattamento di tali dati dovrebbe essere oggetto di specifiche salvaguardie circa il processo di acquisizione, il livello di accuratezza e la necessità di una procedura di riserva. Inoltre, il GEPD mette fortemente in discussione la presa di 10 impronte digitali invece di due o quattro, che sarebbero in ogni caso sufficienti ai fini delle verifiche.

I motivi per i quali il trasferimento di dati EES a paesi terzi è necessario per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi dovrebbero essere comprovati.

105.

Sebbene l'RTP non sollevi le stesse questioni sostanziali dell'EES rispetto all'interferenza nei diritti fondamentali, il GEPD richiama tuttavia l'attenzione del legislatore sui seguenti aspetti:

si riconosce la base volontaria del sistema, ma il consenso dovrebbe essere considerato come valido motivo giuridico per il trattamento dei dati solo se è dato liberamente, il che significa che l'RTP non dovrebbe diventare l'unica alternativa valida alle lunghe file e agli oneri amministrativi.

Il rischio di discriminazione dovrebbe essere evitato: i numerosi viaggiatori che non viaggiano abbastanza di frequente da essere sottoposti a registrazione o le cui impronte digitali sono illeggibili non dovrebbero rientrare de facto nella categoria dei viaggiatori «a più alto rischio».

Il processo di verifica che conduce alla registrazione dovrebbe essere basato su un accesso selettivo a banche dati chiaramente individuate.

106.

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, il GEPD ritiene che per l'EES e l'RTP dovrebbero essere elaborati un piano di continuità commerciale e pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza al fine di valutare e classificare secondo un ordine di priorità i rischi. Inoltre, dovrebbe essere prevista una stretta collaborazione fra l'Agenzia e gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 95 final.

(2)  COM(2013) 97 final.

(3)  COM(2013) 96 final.

(4)  «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

(5)  Comunicazione del 25 ottobre 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Frontiere intelligenti — opzioni e prospettive» [COM(2011) 680 def.].

(6)  Comunicazione della Commissione sulle frontiere intelligenti, citata sopra, pag. 7.

(7)  EUCO 23/11.

(8)  Il gruppo di lavoro articolo 29, istituito a norma della direttiva 95/46/CE, è composto da un rappresentante di ciascuna autorità nazionale di protezione dei dati, dal GEPD e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo ha funzioni consultive e agisce in modo indipendente. La lettera del 12 giugno 2012 del Gruppo di lavoro al Commissario Cecilia Malmström sulle frontiere intelligenti è reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2012/20120612_letter_to_malmstrom_smart-borders_en.pdf

(9)  Gruppo di lavoro articolo 29, parere 05/2013 sulle frontiere intelligenti: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp206_en.pdf

(10)  Parere del GEPD del 7 luglio 2011, reperibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-07-07_Migration_IT.pdf

(11)  Comunicazione del 4 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla migrazione [COM(2011) 248/3].

(12)  Osservazioni preliminari del GEPD del 3 marzo 2008, reperibili all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf

(13)  Comunicazioni del 4 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» [COM(2008) 69, def.]; «Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)» [COM(2008) 68, def.]; e «Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX», COM(2008) 67, def.

(14)  Tavola rotonda del GEPD sul pacchetto frontiere intelligenti e le implicazioni sulla protezione dei dati, Bruxelles, 10 aprile 2013, Luogo: Edificio del GEPD, Rue Montoyer 30, Bruxelles. Cfr. sintesi all'indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Events/2013/13-04-10_Summary_smart_borders_final_EN.pdf

(15)  Cfr. la motivazione della proposta EES.

(16)  Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

(17)  Cfr. il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(18)  Cfr. il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema d’informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(19)  Cfr. il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag 4).

(20)  Cfr. documento del Consiglio n. 8018/13, nota della Presidenza al comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo/comitato misto (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera), 28 marzo 2013, sul pacchetto frontiere intelligenti. http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-council-smart-borders-8018-13.pdf

(21)  Parere del GEPD del 10 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (GU C 276 del 17.11.2009, pag 8).

(22)  GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389.

(23)  Consiglio d'Europa, STE n. 5, 4.11.1950.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 32/13

1.

In data 24 gennaio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le controllate di Apollo Management L.P. («Apollo», USA) e Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito («FGD», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Synergy Industry and Technology, SA («Synergy», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apollo: gestione di fondi d'investimento che investono in imprese operanti su scala mondiale in diversi settori. Gli investimenti attuali riguardano, ad esempio, imprese dei settori chimico, crocieristico, logistico, della carta, degli imballaggi e della metallurgia,

FGD: FGD è un fondo finanziato da banche al dettaglio, cooperative e di risparmio e dalla banca centrale spagnola per coprire i depositi presso le banche spagnole,

Synergy: in quanto holding del gruppo Aernnova e azionista di Aeroblade SA e Orisol Corporación Energética SA, opera nelle Costruzioni Aeronautiche e Spaziali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).