ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.378.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 378

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
24 dicembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2013/C 378/01

Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri

1

 

Commissione europea

2013/C 378/02

Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali

8

2013/C 378/03

Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali

11

 

Banca centrale europea

2013/C 378/04

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2013, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg (BCE/2013/51)

15

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 378/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

16

2013/C 378/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

17

2013/C 378/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

18

2013/C 378/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) ( 2 )

19

2013/C 378/09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 2 )

19

2013/C 378/10

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV) ( 2 )

20

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 378/11

Tassi di cambio dell'euro

21

2013/C 378/12

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 28 giugno 2013, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.847/E-BOOKS — Relatore: Lituania

22

2013/C 378/13

Relazione finale del consigliere-auditore — E-BOOKS (Penguin) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

Sintesi della decisione della Commissione, del 25 luglio 2013, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.847/E-BOOKS) [notificata con il numero C(2013) 4750]  ( 2 )

25

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 378/15

Giorni festivi nel 2014

29

2013/C 378/16

Notifica del governo della Repubblica slovacca a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica) riguardante la designazione di Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. come gestore di sistema di trasmissione nella Repubblica slovacca — GST energia elettrica

31

2013/C 378/17

Notifica del governo della Repubblica slovacca a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di eustream, a. s. come gestore di sistema di trasporto nella Repubblica slovacca — GTS gas

31

2013/C 378/18

Notifica del governo francese a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di GRTgaz e TIGF quali gestori di sistema di trasporto in Francia

32

2013/C 378/19

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

33

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 378/20

Invito a presentare proposte — Hercule II/2013/Formazione

34

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 378/21

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) ( 2 )

35

2013/C 378/22

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

36

 

Rettifiche

2013/C 378/23

Rettifica degli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 (GU C 361 dell’11.12.2013)

37

2013/C 378/24

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 (GU C 361 dell’11.12.2013)

38

2013/C 378/25

Rettifica delle conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011)

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri

2013/C 378/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'uguaglianza è uno dei valori fondamentali dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, TUE, l'Unione combatte l'esclusione sociale e promuove la tutela dei diritti del minore.

(2)

Ai sensi dell'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni.

(3)

L’articolo 19, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(4)

L'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua o sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.

(5)

La direttiva 2000/43/CE (1) del Consiglio stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica in tutta l'Unione per quanto riguarda i settori dell'occupazione e della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali e dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

(6)

Ai fini della presente raccomandazione, come in altri documenti politici del Parlamento europeo e del Consiglio, il termine «Rom» è usato come termine generale che comprende gruppi di persone più o meno accomunate da alcune caratteristiche culturali, come Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano sedentari o meno.

(7)

Molti Rom che vivono nell'Unione sono tuttora confrontati a un'estrema povertà, all'esclusione sociale, alle discriminazioni e ad ostacoli all'esercizio dei diritti fondamentali che li rendono vulnerabili allo sfruttamento, ad esempio attraverso la tratta degli esseri umani. Sarebbe pertanto opportuno prendere in considerazione provvedimenti di inclusione sociale più efficaci, adeguati alla loro situazione e alle loro necessità.

(8)

Suscita particolare preoccupazione la situazione dei minori Rom nell'Unione, che una serie di fattori può rendere particolarmente vulnerabili ed esporre, tra l'altro, a problemi di salute, alloggio, nutrizione, esclusione, discriminazione, razzismo e violenza. L'esclusione sociale dei minori Rom è spesso legata alla mancata registrazione della nascita e alla mancanza di documenti d'identità, alla scarsa partecipazione all'educazione e assistenza della prima infanzia, come pure all'istruzione superiore, e all'elevato tasso di abbandono scolastico. La segregazione è un grave ostacolo che impedisce l'accesso a un'istruzione di qualità. Inoltre, alcuni minori Rom sono vittime della tratta e dello sfruttamento della manodopera.

(9)

Anche i Rom che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità, in particolare quando condividono le stesse cattive condizioni di vita (difficili) di molti Rom cittadini dell'Unione, ma al tempo stesso devono affrontare le stesse difficoltà di molti migranti provenienti dall’esterno dell'Unione.

(10)

Nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione, occorre rispettare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e le condizioni per il suo esercizio, inclusa quella di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), adoperandosi nel contempo per migliorare le condizioni di vita dei Rom e portando avanti misure atte a promuovere la loro integrazione economica e sociale negli Stati membri di origine e di residenza.

(11)

Nelle sue risoluzioni del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea e del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a mobilitare strategie e strumenti dell'Unione esistenti per garantire l’integrazione socioeconomica dei Rom.

(12)

Nella sua comunicazione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare o sviluppare un’impostazione globale e a sostenere una serie di obiettivi nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio al fine di accelerare l'integrazione dei Rom.

(13)

Il 19 maggio 2011 il Consiglio ha adottato le conclusioni intitolate «Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», nelle quali esprimeva l’impegno degli Stati membri a promuovere l’inclusione socioeconomica di queste popolazioni.

(14)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha esortato ad attuare rapidamente le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2011, in particolare per quanto riguarda la preparazione, l’aggiornamento o l’elaborazione di strategie nazionali di integrazione dei Rom negli Stati membri o di insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale, per il miglioramento della situazione dei Rom.

(15)

Nella sua comunicazione del 21 maggio 2012 intitolata «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell’attuazione del Quadro dell’UE», la Commissione esponeva i risultati di una prima valutazione di tutte le strategie nazionali di integrazione dei Rom e degli insiemi integrati di misure di intervento e ha invitato gli Stati membri a considerare una serie di adattamenti per proseguire su questa strada.

(16)

La Commissione ha intensificato il dialogo con gli Stati membri sull’integrazione dei Rom, in particolare istituendo nell’ottobre del 2012 la rete dei punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom al fine di discutere sulle possibili soluzioni ai problemi rilevati. Nel novembre e nel dicembre del 2012 un gruppo di punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom ha discusso ulteriormente sui modi per aumentare l’efficacia delle misure volte a realizzare l’integrazione dei Rom negli Stati membri; il gruppo ha successivamente riferito in proposito alla rete dei punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom.

(17)

Nella sua comunicazione del 26 giugno 2013 intitolata «Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom», la Commissione ha sottolineato l'esigenza di ulteriori interventi per creare le condizioni preliminari necessarie ad attuare con successo, non appena possibile, misure destinate ad accelerare il processo dell'integrazione dei Rom.

(18)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») ha conferito un nuovo impulso alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale formulando obiettivi comuni europei per ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, ridurre il tasso di abbandono scolastico e aumentare il rendimento scolastico e i livelli di occupazione. L'integrazione dei Rom è un elemento essenziale degli impegni convergenti dell'Unione e degli Stati membri in questo contesto. L'attuale governance del semestre europeo promuove l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2013 intitolate «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione», forniscono ulteriori orientamenti per le iniziative dirette a conseguire una crescita inclusiva.

(19)

Alla luce di tali considerazioni e delle carenze individuate, occorre migliorare e monitorare l'efficacia delle misure di integrazione dei Rom. A ciò si dovrebbe provvedere assicurando al contempo il pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della responsabilità primaria degli Stati membri in questo settore, tenendo conto del fatto che la raccolta di dati per motivi etnici può costituire una questione delicata e riconoscendo che gli Stati membri dovrebbero scegliere i propri metodi di monitoraggio, inclusi metodi adeguati per eventuali raccolte di dati, e possibili indicatori.

(20)

La presente raccomandazione si basa sulle diverse raccomandazioni precedentemente formulate nelle risoluzioni del Parlamento europeo, nelle conclusioni del Consiglio sull'integrazione dei Rom e nelle comunicazioni della Commissione, e intende completare la normativa vigente nell'Unione in materia di lotta alla discriminazione al fine di contribuire a renderne più efficaci l'esecuzione e l'applicazione.

(21)

La presente raccomandazione non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi nel territorio degli Stati membri previste dal diritto nazionale e dell’Unione, né gli effetti giuridici di tale status.

(22)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) chiede agli Stati membri, se del caso, di adottare un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate. Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il periodo di programmazione 2014-2020 include una priorità d'investimento nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) incentrata sull'integrazione socioeconomica di comunità emarginate come i Rom, in complementarità con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI) (5),

CONSTATANDO QUANTO SEGUE:

SCOPO

Scopo della presente raccomandazione è fornire agli Stati membri orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle loro misure per l’integrazione dei Rom e rafforzare l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito di politiche più generali di inclusione sociale dirette a migliorare la situazione dei Rom e a colmare i divari tra questi ultimi e il resto della popolazione.

L'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom varia considerevolmente a seconda dello Stato membro. Pertanto le impostazioni nazionali a favore dell'integrazione dei Rom dovrebbero essere adeguate alle circostanze e alle esigenze specifiche sul terreno, anche adottando o portando avanti politiche destinate ai gruppi emarginati e svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio.

La presente raccomandazione si incentra esplicitamente sulle misure atte a promuovere l'integrazione dei Rom senza voler escludere altri gruppi emarginati e svantaggiati; le misure di integrazione dovrebbero fondarsi sugli stessi principi in condizioni paragonabili.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.   QUESTIONI POLITICHE SOSTANZIALI

Misure di intervento efficaci

1.1.

Al fine di promuovere la piena uguaglianza effettiva dei Rom, adottare misure di intervento efficaci per assicurare la loro parità di trattamento e il rispetto dei loro diritti fondamentali, tra cui la parità di accesso all’istruzione, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito mediante misure di portata generale ovvero mediante misure mirate, tra cui misure specifiche atte a prevenire o compensare gli svantaggi, o mediante una combinazione di entrambe, prestando un'attenzione particolare alla dimensione di genere.

1.2.

Adottare misure che possono basarsi su indicatori socioeconomici, ad esempio un tasso elevato di disoccupazione di lunga durata, il livello di rendimento scolastico e parametri di ordine sanitario, o possono incentrarsi su aree geografiche emarginate e/o segregate.

Accesso all’istruzione

1.3.

Adottare misure efficaci volte a garantire ai ragazzi e alle ragazze Rom la parità di trattamento e il pieno accesso a un'istruzione di qualità nei sistemi ordinari e assicurare che tutti gli alunni Rom completino almeno il ciclo di istruzione obbligatoria (6). Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

eliminare la segregazione scolastica;

b)

porre fine a collocazioni inappropriate degli alunni Rom in istituti specializzati;

c)

ridurre il tasso di abbandono scolastico (7) in tutti i cicli di istruzione, anche a livello secondario e nella formazione professionale;

d)

aumentare l’accesso ai servizi di educazione e assistenza della prima infanzia, e migliorare la qualità di questi con interventi di sostegno mirati laddove necessario;

e)

considerare i bisogni dei singoli alunni e rispondervi di conseguenza, in stretta cooperazione con le famiglie;

f)

ricorrere a metodi di insegnamento e di apprendimento inclusivi e personalizzati, compresi il sostegno all'apprendimento per allievi in difficoltà e misure dirette a combattere l'analfabetismo, e promuovere l'offerta e l'uso di attività extracurricolari;

g)

incoraggiare un maggiore coinvolgimento dei genitori e, in caso, migliorare la formazione degli insegnanti;

h)

incoraggiare i Rom ad iscriversi e a completare l'istruzione secondaria e terziaria;

i)

ampliare l'accesso all'istruzione della seconda opportunità e all'educazione degli adulti e sostenere la transizione tra i livelli di istruzione e l'acquisizione di competenze adeguate alle necessità del mercato del lavoro.

Accesso all’occupazione

1.4.

Adottare misure efficaci per garantire la parità di trattamento dei Rom nell'accesso al mercato del lavoro e alle opportunità d'occupazione. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

sostenere la prima esperienza di lavoro, la formazione professionale, la formazione in loco, l’apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze;

b)

favorire il lavoro autonomo e l’imprenditoria;

c)

offrire parità di accesso ai servizi pubblici per l'impiego generali, unitamente a servizi di sostegno per le persone alla ricerca di un lavoro, incentrandosi sull'orientamento personalizzato e la progettazione individuale dell'azione e, in caso, promuovendo le opportunità di lavoro nell'ambito del pubblico impiego;

d)

eliminare le barriere all’ingresso e al reingresso nel mercato del lavoro, ivi comprese le discriminazioni.

Accesso all’assistenza sanitaria

1.5.

Adottare misure efficaci volte a garantire ai Rom la parità di trattamento nell'accesso ai servizi sanitari universalmente accessibili (8) sulla base di criteri generali di ammissibilità. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

rimuovere qualsiasi ostacolo all'accesso al sistema sanitario accessibile al resto della popolazione;

b)

migliorare l'accesso a controlli medici, cure prenatali e postnatali e pianificazione familiare, come pure all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, generalmente prestati dai servizi sanitari nazionali;

c)

migliorare l'accesso ai programmi di vaccinazione gratuita rivolti ai bambini e ai programmi di vaccinazione rivolti specialmente a gruppi a più alto rischio e/o a coloro che vivono in zone emarginate e/o remote, e

d)

promuovere la consapevolezza in materia di salute e assistenza sanitaria.

Accesso all’alloggio

1.6.

Adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire la parità di trattamento dei Rom nell'accesso all'alloggio. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

eliminare la segregazione spaziale e promuovere la desegregazione;

b)

promuovere un accesso non discriminatorio agli alloggi sociali;

c)

prevedere aree di sosta per i Rom non sedentari, proporzionalmente alle esigenze locali;

d)

garantire l'accesso ai servizi pubblici (come l'acqua, elettricità e il gas) e alle infrastrutture abitative conformemente ai requisiti giuridici nazionali.

1.7.

Laddove opportuno, garantire che le domande presentate da autorità locali relative a progetti di rinnovamento urbano comprendano interventi integrati in materia di alloggio a favore delle comunità emarginate.

1.8.

Promuovere iniziative locali organizzate dalle comunità e/o investimenti territoriali integrati sostenuti dai Fondi ESI.

Finanziamento

1.9.

Stanziare per l'attuazione e il monitoraggio delle loro strategie e dei loro piani d’azione nazionali e locali finanziamenti adeguati, provenienti da tutte le fonti disponibili (locali, nazionali, dell'Unione e internazionali) al fine di garantire l'obiettivo dell’integrazione dei Rom attraverso misure di portata generale o mirate.

1.10.

La promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà e alla discriminazione, tra l'altro anche favorendo l'integrazione socioeconomica di comunità emarginate come i Rom, dovrebbero essere agevolate destinando almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE in ciascuno Stato membro a investimenti nelle persone, come stabilito agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

1.11.

A seconda dell'entità e della situazione socioeconomica delle comunità Rom e del divario tra i Rom e i non-Rom, nonché delle sfide individuate nel contesto del semestre europeo per vari Stati membri, adottare misure appropriate per includere l'integrazione dei Rom tra le priorità degli accordi di partenariato sull'uso dli Fondi ESI (9) per il periodo 2014-2020.

1.12.

Migliorare le loro capacità di gestione, monitoraggio e valutazione con l’appoggio dell’assistenza tecnica dei Fondi ESI e facilitare l'utilizzo dei fondi nazionali e dell'Unione per favorire il potenziamento delle capacità delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile per consentire loro di attuare efficacemente i progetti.

1.13.

Assegnare i finanziamenti pubblici per attuare strategie nazionali di integrazione dei Rom o insiemi integrati di misure di intervento in maniera mirata alle specifiche esigenze dei Rom o alle aree geografiche più colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale e tenere conto della dimensione di genere.

2.   MISURE DI INTERVENTO ORIZZONTALI

Antidiscriminazione

2.1.

Proseguire gli sforzi per garantire che la direttiva 2000/43/CE sia applicata efficacemente sul terreno, in particolare assicurando che le proprie normative a livello nazionale, regionale e locale non siano discriminatorie e non conducano a pratiche di segregazione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia dovrebbe fungere da punto di riferimento per la compatibilità con i diritti umani delle disposizioni e prassi in tale contesto.

2.2.

Attuare, ove opportuno, misure di desegregazione a favore dei Rom a livello sia regionale che locale. Le politiche e le misure volte a combattere la segregazione dovrebbero essere accompagnate da programmi adeguati di formazione e informazione, ivi comprese formazioni e informazioni in materia di tutela dei diritti umani, rivolti ai funzionari pubblici locali, ai rappresentanti della società civile e agli stessi Rom.

2.3.

Garantire che gli sgomberi siano pienamente conformi al diritto dell'Unione nonché agli altri obblighi internazionali in materia di diritti umani, come quelli sanciti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.4.

Attuare misure intese a combattere le discriminazioni e i pregiudizi nei confronti dei Rom, denominato talvolta «antigitanismo», in tutti i settori della società. Siffatte misure potrebbero comprendere le seguenti:

a)

sensibilizzare sia le comunità Rom che il pubblico in generale circa i vantaggi dell’integrazione dei Rom;

b)

sensibilizzare il pubblico in generale sulla natura eterogenea delle società e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi di inclusione affrontati dai Rom, ove opportuno anche trattando tali aspetti nei programmi e nei materiali di insegnamento dell'istruzione pubblica; e

c)

adottare misure efficaci per combattere la retorica anti-Rom e l'incitamento all'odio nei confronti dei Rom e lottare contro gli stereotipi, le espressioni razziste o altrimenti stigmatizzanti ovvero altri comportamenti che possano costituire un incitamento alla discriminazione dei Rom.

Protezione dei minori e delle donne Rom

2.5.

Combattere tutte le forme di discriminazione, comprese le discriminazioni multiple, nei confronti dei minori e delle donne Rom, e combattere la violenza, compresa la violenza domestica, contro le donne e le ragazze, la tratta di esseri umani, i matrimoni tra minori e i matrimoni forzati, e l'accattonaggio che coinvolge i minori, in particolare attraverso l'applicazione della legislazione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione a tale esercizio di tutti gli attori interessati, comprese le autorità pubbliche, la società civile e le comunità Rom. In tale contesto, è incoraggiata la cooperazione tra gli Stati membri nelle situazioni che hanno una dimensione transfrontaliera.

Riduzione della povertà attraverso l'investimento sociale

2.6.

Combattere la povertà e l'esclusione sociale che colpiscono le persone svantaggiate, ivi compresi i Rom, attraverso investimenti nel capitale umano e nelle politiche di coesione sociale. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali:

a)

sostenere i Rom in tutte le fasi della vita, cominciando dalla più tenera età e affrontando sistematicamente i rischi che incontrano anche investendo nell'educazione e assistenza per la prima infanzia inclusiva e di buona qualità, in programmi mirati di garanzia per i giovani, in misure di apprendimento permanente e di invecchiamento attivo;

b)

perseguire politiche di attivazione e di capacitazione favorendo l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro tramite programmi di sostegno dell'occupazione mirati o di portata generale e promuovendo un mercato del lavoro inclusivo affrontando le discriminazioni sul posto di lavoro;

c)

rendere le prestazioni sociali e i servizi sociali concessi alle persone svantaggiate, compresi i Rom, conformemente alla legislazione nazionale, più adeguati e sostenibili tramite politiche sociali più coordinate, procedure semplificate e la lotta contro la frode e gli errori; garantire un maggiore ricorso a regimi di assistenza sociale e fornire un adeguato sostegno al reddito a chi ne ha diritto.

2.7.

A seconda dell'entità e della situazione socioeconomica delle popolazioni Rom, considerare la possibilità di fare dell'integrazione dei Rom una questione importante nell'ambito dei loro programmi nazionali di riforma o delle loro relazioni sociali nazionali nel quadro della strategia Europa 2020.

Potenziamento dell’autonomia dei Rom

2.8.

Sostenere la cittadinanza attiva dei Rom promuovendone la partecipazione sociale, economica, politica e culturale alla società, anche a livello locale, poiché il coinvolgimento attivo e la partecipazione degli stessi Rom, anche tramite i loro rappresentanti e le loro organizzazioni, è fondamentale per migliorare le loro condizioni di vita e far progredire la loro inclusione sociale.

2.9.

Ove appropriato alle impostazioni locali a favore dell'integrazione, promuovere la formazione e l'assunzione di mediatori qualificati dedicati ai Rom ed utilizzare la mediazione come una delle misure per affrontare le diseguaglianze cui i Rom vanno incontro in termini di accesso a un'istruzione di qualità, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio.

2.10.

Organizzare campagne d’informazione per rendere i Rom più consapevoli dei loro diritti (specialmente per quanto riguarda le discriminazioni e le possibilità di ottenere giustizia) e dei loro doveri civici.

3.   MISURE STRUTTURALI

Azione locale

3.1.

Nel rispetto delle competenze delle autorità locali e regionali, incoraggiare dette autorità ad elaborare piani d'azione o strategie locali, o insiemi di misure di intervento locale nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale, che potrebbero comprendere basi di rilevamento, parametri e obiettivi misurabili per l'integrazione dei Rom, nonché finanziamenti adeguati.

3.2.

Coinvolgere le autorità regionali e locali e la società civile locale nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie nazionali o di insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale. I pertinenti rappresentanti e soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti per quanto riguarda gli accordi di partenariato e i programmi operativi cofinanziati dai Fondi ESI. Le autorità centrali e locali dovrebbero cooperare all’attuazione di tali strategie.

A tale scopo, sostenere le autorità pubbliche locali per agevolare l’attuazione di insiemi di misure di intervento a livello locale.

3.3.

Adoperarsi a livello locale a favore di un approccio integrato relativo alle famiglie di origine Rom che affrontano molteplici problemi quali il mancato completamento della scuola, i debiti, la povertà e una salute precaria. A tal fine, si potrebbe rafforzare la capacità delle autorità locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze nell'ambito di ciascuno Stato membro, per consentir loro di operare efficacemente in collaborazione con le famiglie interessate e anche, ad esempio, con le scuole, i servizi di assistenza ai giovani, la polizia, le organizzazioni sanitarie pubbliche, i servizi di protezione sociale e gli enti di edilizia popolare.

Misure di monitoraggio e valutazione

3.4.

Verificare e valutare adeguatamente l'efficacia delle loro strategie nazionali o dei loro insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale. Questo fine potrebbe essere raggiunto attraverso misure quali la definizione di basi di rilevamento o obiettivi misurabili oppure la raccolta di pertinenti dati qualitativi o quantitativi sugli effetti socioeconomici di tali strategie o misure, in linea con il diritto nazionale e dell'Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

3.5.

Avvalersi di qualsiasi pertinente indicatore essenziale o metodo di ricerca sociale empirica o di raccolta dei dati per monitorare e valutare periodicamente i progressi conseguiti, specialmente a livello locale, permettendo così di riferire efficacemente sulla situazione dei Rom negli Stati membri con il sostegno facoltativo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Organismi per la promozione della parità di trattamento

3.6.

Sostenere l’attività e la capacità istituzionale degli organismi per la promozione della parità di trattamento, concedendo loro risorse adeguate affinché l'assistenza legale e giudiziaria da essi fornita possa apportare un effettivo beneficio ai Rom vittime di discriminazioni.

3.7.

Promuovere dialoghi regolari tra i punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom e gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento.

Punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom

3.8.

Assegnare ai punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom un mandato e risorse adeguati al loro ruolo affinché possano coordinare efficacemente il monitoraggio delle politiche di integrazione dei Rom in tutti i settori ai fini della loro attuazione, nel rispetto della ripartizione di competenze nell'ambito di ciascuno Stato membro.

3.9.

Coinvolgere i punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom nei processi decisionali relativi all'elaborazione, al finanziamento e all’esecuzione delle politiche in materia. I punti di contatto nazionali per l’integrazione dei Rom dovrebbero agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nell’attuazione delle strategie nazionali e dei piani d’azione locali per l’integrazione di quelle popolazioni.

Cooperazione transnazionale

3.10.

Incoraggiare l'elaborazione di forme transnazionali di cooperazione a livello nazionale, regionale e locale, e l'attiva partecipazione alle medesime, tramite iniziative politiche, in particolare progetti e accordi bilaterali o multilaterali, al fine di:

a)

coordinarsi in merito ai problemi connessi alla mobilità transfrontaliera dei Rom all’interno dell'Unione, e

b)

favorire l’apprendimento reciproco e la diffusione delle buone prassi, ad esempio tramite la cooperazione tra autorità che gestiscono fondi strutturali allo scopo di definire interventi efficaci per l’integrazione dei Rom.

3.11.

La cooperazione transnazionale menzionata al punto 3.10 dovrebbe integrare le misure adottate nel quadro delle strategie nazionali per l'integrazione dei Rom e degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale nonché nel contesto degli accordi di cooperazione esistenti tra gli Stati membri quali la strategia per il Danubio e di altre organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

4.   RENDICONTI E FOLLOW-UP

4.1.

Comunicare alla Commissione le misure adottate in conformità della presente raccomandazione al più tardi entro 1o gennaio 2016.

4.2.

Comunicare in seguito alla Commissione le nuove misure prese su base annuale, alla fine di ogni anno, insieme alle informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale.

INVITA LA COMMISSIONE A:

5.1.

Assicurare che le informazioni fornite dagli Stati membri servano da base per l'elaborazione delle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom e contribuiscano al semestre europeo della strategia Europa 2020 mediante le raccomandazioni specifiche per ciascun paese.

5.2.

Su tale base, sorvegliare attentamente la situazione e valutare, entro 1o gennaio 2019, l'esigenza di rivedere e aggiornare la presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(5)  I Fondi ESI sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(6)  Il diritto dei minori all'istruzione è sancito dall'articolo 28 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(7)  Si veda la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (GU C 191 dell’1.7.2011, pag. 1). Uno degli obiettivi principali della Strategia Europa 2020 concordati dal Consiglio europeo è di ridurre a meno del 10 % il tasso di abbandono scolastico e portare almeno al 40 % la quota dei giovani laureati o in possesso di un titolo di studio equivalente.

(8)  Questa raccomandazione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che impone a ciascun cittadino dell'Unione che circola all'interno dell'Unione di «disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».

(9)  Il FESR può essere utilizzato per sostenere i progetti relativi a infrastrutture nei settori della sanità, dell'istruzione e dell'alloggio.


Commissione europea

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/8


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali

2013/C 378/02

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La presente raccomandazione mira a incoraggiare gli Stati membri a rafforzare i diritti procedurali di tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità («persone vulnerabili»).

(2)

Stabilendo norme minime sulla tutela dei diritti procedurali degli indagati o imputati, la presente raccomandazione dovrebbe rafforzare la fiducia tra gli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale, e può quindi contribuire a migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale.

(3)

Il programma di Stoccolma (1) ha posto un forte accento sul rafforzamento dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte che procedano per tappe (2) verso il rafforzamento dei diritti degli indagati o imputati.

(4)

Ad oggi sono state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Nella presente raccomandazione i riferimenti all’indagato o imputato che è privato della libertà personale si dovrebbero intendere relativi alle situazioni in cui, nel corso del procedimento penale, l’indagato o imputato sia privato della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(6)

È essenziale che la vulnerabilità dell’indagato o imputato in un procedimento penale sia prontamente identificata e riconosciuta. A tal fine, una valutazione iniziale dovrebbe essere effettuata dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria. L’autorità competente dovrebbe inoltre poter chiedere a un esperto indipendente di esaminare il grado di vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l’adeguatezza di eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

(7)

L’indagato o imputato o il suo avvocato dovrebbero avere il diritto di contestare, conformemente al diritto nazionale, la valutazione della potenziale vulnerabilità nel procedimento penale, in particolare se questa rischia di ostacolare o limitare in modo significativo l’esercizio dei suoi diritti fondamentali. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo distinto o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.

(8)

Per «rappresentante legale» si intende chiunque rappresenta gli interessi della persona vulnerabile e ne sorveglia le questioni giuridiche. Un esempio è, in particolare, il tutore della persona vulnerabile nominato dal giudice.

(9)

Per «adulto idoneo» si intende un parente o una persona che ha un legame sociale con la persona vulnerabile e che possa interagire con le autorità e consentire alla persona vulnerabile di esercitare i suoi diritti procedurali.

(10)

Le persone vulnerabili necessitano di assistenza e sostegno adeguati nel corso del procedimento penale. A tal fine, il rappresentante legale dell’indagato o imputato vulnerabile o un adulto idoneo dovrebbe essere informato quanto prima del procedimento giudiziario nei confronti della persona vulnerabile, della natura dell’accusa, dei diritti procedurali e dei mezzi di ricorso disponibili. Il rappresentante legale o l’adulto idoneo dovrebbe essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all’interesse superiore della persona vulnerabile.

(11)

Le persone riconosciute come particolarmente vulnerabili non sono in grado di seguire e capire il procedimento penale. Onde assicurare che ne sia garantito il diritto ad un equo processo, tali persone non dovrebbero poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore.

(12)

Affinché sia assicurata l’integrità personale della persona vulnerabile privata della libertà, essa dovrebbe poter usufruire di un esame medico che ne valuti le condizioni generali e la compatibilità con la sua condizione delle eventuali misure adottate nei suoi confronti.

(13)

La persona vulnerabile non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori di polizia a cui è sono sottoposta. Per evitare contestazioni del contenuto di un interrogatorio e quindi l’inutile ripetizione delle domande, gli interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

(14)

Fatte salve le circostanze specifiche del singolo caso, lo stato di vulnerabilità non dovrebbe impedire all’indagato o imputato di accedere, nell’esercizio dei suoi diritti procedurali e nell’ottica del diritto a un ricorso effettivo, al materiale probatorio in possesso delle autorità competenti relativo alla causa penale in questione.

(15)

La presente raccomandazione si applica alle persone vulnerabili che sono oggetto di una procedura di consegna a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6) (procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo). Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione dovrebbero applicare al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo gli specifici diritti procedurali enunciati nella presente raccomandazione.

(16)

Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce degli obiettivi definiti nella convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’articolo 13.

(17)

Al fine di garantire che i professionisti a contatto con le persone vulnerabili siano consapevoli delle esigenze specifiche di tali persone, essi dovrebbero ricevere una formazione adeguata.

(18)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e intende in particolare promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro [36 mesi] dalla sua comunicazione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

OGGETTO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione invita gli Stati membri a rafforzare alcuni diritti procedurali delle persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali o soggette a un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

2.

I diritti procedurali specifici della persona vulnerabile dovrebbero applicarsi a partire dal momento in cui essa è indagata per un reato e fino alla conclusione del procedimento.

3.

La persona vulnerabile dovrebbe essere associata, nel rispetto del suo interesse superiore, all’esercizio dei diritti procedurali tenuto conto della sua capacità di capire e partecipare effettivamente al procedimento.

SEZIONE 2

INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA VULNERABILE

4.

La persona vulnerabile dovrebbe essere tempestivamente individuata e riconosciuta come tale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le autorità competenti possano ricorrere all’esame medico di un esperto indipendente per individuare le persone vulnerabili e determinarne il grado di vulnerabilità e le esigenze specifiche. L’esperto può formulare un parere motivato sull’adeguatezza delle misure adottate o previste nei confronti della persona vulnerabile.

SEZIONE 3

DIRITTI DELLA PERSONA VULNERABILE

Non discriminazione

5.

Nell’esercizio dei diritti procedurali di cui alla presente raccomandazione la persona vulnerabile non dovrebbe subire alcuna discriminazione in base al diritto nazionale.

6.

I diritti procedurali conferiti alla persona vulnerabile dovrebbero essere rispettati durante tutto il procedimento penale, tenuto conto della natura e del grado della sua vulnerabilità.

Presunzione di vulnerabilità

7.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere una presunzione di vulnerabilità, in particolare per le persone affette da gravi menomazioni psicologiche, intellettuali, fisiche o sensoriali, malattie mentali o disturbi cognitivi che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento.

Diritto all’informazione

8.

Le persone con disabilità dovrebbero ricevere, su richiesta, le informazioni relative ai diritti procedurali in un formato loro accessibile.

9.

Le persone vulnerabili e, se necessario, il loro rappresentante legale o un adulto idoneo dovrebbero essere informati dei diritti procedurali specifici di cui alla presente raccomandazione, in particolare quelli connessi al diritto all’informazione, al diritto all’assistenza medica, al diritto di avvalersi di un difensore, al rispetto della vita privata e, se del caso, ai diritti relativi alla detenzione preventiva.

10.

Il rappresentante legale o un adulto idoneo nominato dalla persona vulnerabile o dalle autorità competenti per assisterla dovrebbe essere presente all’ufficio di polizia e durante le udienze.

Diritto di avvalersi di un difensore

11.

Se la persona vulnerabile non è in grado di capire e seguire il procedimento, non dovrebbe poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE.

Diritto all’assistenza medica

12.

La persona vulnerabile privata della libertà personale dovrebbe avere un accesso regolare e sistematico all’assistenza medica nel corso del procedimento penale.

Registrazione dell’interrogatorio

13.

Qualsiasi interrogatorio di una persona vulnerabile durante le indagini preliminari dovrebbe essere oggetto di registrazione audiovisiva.

Privazione della libertà personale

14.

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le disposizioni necessarie affinché la privazione della libertà di una persona vulnerabile prima della condanna sia una misura di ultima istanza, proporzionata e soggetta a condizioni adeguate alle esigenze della persona vulnerabile. Dovrebbero essere prese opportune misure per garantire che la persona vulnerabile privata della libertà personale abbia accesso a sistemazioni abitative ragionevoli tenuto conto delle sue esigenze particolari.

Vita privata

15.

Le autorità competenti dovrebbero prendere opportune misure per proteggere la vita privata, l’integrità fisica e i dati personali compresi quelli medici, delle persone vulnerabili nel corso del procedimento penale.

Procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

16.

Lo Stato membro di esecuzione dovrebbe provvedere affinché la persona vulnerabile oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo goda, al momento dell’arresto, dei diritti procedurali specifici di cui alla presente raccomandazione.

Formazione

17.

I funzionari di polizia, le autorità di contrasto e giudiziarie competenti per i procedimenti penali nei confronti di persone vulnerabili dovrebbero ricevere una formazione specifica.

SEZIONE 4

MONITORAGGIO

18.

Entro il [36 mesi dalla comunicazione] gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure prese per dare esecuzione alla presente raccomandazione.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

19.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(4)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(6)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/11


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali

2013/C 378/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della presente raccomandazione è rafforzare il diritto al patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali e di persone ricercate nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (1), al fine di integrare e rendere effettivo il diritto di accesso a un difensore secondo quanto stabilito dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito, «la Carta»), e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito «CEDU»). È altresì riconosciuto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), dell'ICCPR. I principi fondamentali su cui dovrebbe fondarsi il sistema di patrocinio a spese dello Stato sono indicati nei principi e orientamenti delle Nazioni Unite sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi di giustizia penale, adottati dall'Assemblea generale il 20 dicembre 2012.

(3)

La portata e il contenuto del diritto di accesso a un difensore sono definiti dalla direttiva 2013/48/UE e nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere interpretato come un limite ai diritti sanciti dalla direttiva.

(4)

Un indagato o imputato in un procedimento penale ha diritto di accedere a un difensore a partire dal momento in cui è informato, da parte delle autorità competenti mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere sospettato o accusato di aver commesso un reato, e indipendentemente dal fatto che sia privato della libertà personale. Tale diritto è riconosciuto fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione. Lo stesso campo d'applicazione temporale dovrebbe valere per il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

(5)

Nella presente raccomandazione il termine «difensore» si riferisce a qualsiasi persona che, conformemente al diritto nazionale, è qualificata e autorizzata, ad esempio mediante abilitazione da parte di un organo preposto, a fornire consulenza e assistenza legali a indagati o imputati.

(6)

Per «patrocinio a spese dello Stato» si intende il finanziamento e l'assistenza da parte dello Stato membro che garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di accesso a un difensore. Il finanziamento dovrebbe coprire le spese della difesa e del procedimento per l'indagato o imputato in un procedimento penale e per il ricercato nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(7)

Gli indagati, imputati e ricercati che non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per coprire una parte o la totalità delle spese per la difesa e il procedimento dovrebbero avere accesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura in cui il patrocinio è necessario nell'interesse della giustizia.

(8)

Come è stato stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'indagato o imputato non dovrebbe essere tenuto a provare al di là di ogni ragionevole dubbio che dispone di mezzi finanziari insufficienti. Al fine di determinare se l'«interesse della giustizia» impone che sia fornita assistenza legale gratuita, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che dovrebbero essere presi in considerazione i criteri non cumulativi della gravità del reato, della severità della pena prevista, della complessità del caso o della situazione personale dell'indagato o imputato.

(9)

Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, quando è in gioco la privazione della libertà, la prova della sussistenza dell'interesse della giustizia dovrebbe, in linea di principio, essere considerata apportata.

(10)

La decisione in merito all'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale dovrebbe essere adottata in tempo utile per consentire all'indagato o imputato di presentare il proprio caso in modo concreto ed efficace.

(11)

In virtù dell'indipendenza della professione forense, la conduzione della difesa è essenzialmente una questione da definirsi tra l'indagato, imputato o ricercato e il suo rappresentante. Al fine di assicurare un elevato livello di professionalità del patrocinio che sia garanzia di un processo equo, gli Stati membri dovrebbero istituire dei sistemi efficaci per verificare la qualità generale dei difensori d'ufficio e, a questo scopo, porre in essere sistemi per il loro accreditamento. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano presi provvedimenti qualora una carenza nell'assistenza legale sia manifesta o sia portata sufficientemente alla loro attenzione.

(12)

Gli avvocati difensori, nonché il personale coinvolto nell'iter decisionale in materia di diritto al patrocinio a spese dello Stato, quali pubblici ministeri, giudici e personale degli organi addetti alla sua gestione, dovrebbero ricevere una formazione appropriata per favorire il diritto a un accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato.

(13)

Data l'importanza che riveste il rapporto di fiducia tra difensore e cliente, le autorità competenti interessate dovrebbero, per quanto possibile, tenere conto delle preferenze e delle aspettative dell'indagato o imputato nella scelta del difensore d'ufficio. Tuttavia, come è stato riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, esse possono ignorare tali aspettative qualora vi siano pertinenti e sufficienti motivi per ritenere che ciò sia necessario nell'interesse della giustizia.

(14)

La presente raccomandazione conferma i diritti fondamentali e rispetta i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa e va pertanto interpretata e attuata di conseguenza.

(15)

Nella misura in cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata di questi diritti dovrebbero essere uguali a quelli dei diritti conferiti dalla suddetta convenzione. Le corrispondenti disposizioni della presente raccomandazione dovrebbero quindi essere interpretate e attuate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle misure prese per l'attuazione della presente raccomandazione.

(17)

È opportuno che, entro quattro anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione, la Commissione valuti la necessità di un ulteriore intervento, anche di natura legislativa, per assicurare che gli obiettivi della raccomandazione siano raggiunti,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali e di persone ricercate che sono soggette a procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in modo da assicurare l'effettivo accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE.

2.

Gli indagati e gli imputati in procedimenti penali dovrebbero godere del diritto al patrocinio a spese dello Stato a partire dal momento in cui sono sospettati di aver commesso un reato e sino alla conclusione del procedimento.

SEZIONE 2

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

3.

Gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per assicurare che l'indagato, l'imputato o il ricercato abbiano il diritto di ricevere un'assistenza legale effettiva, tale da garantire il diritto a un processo equo conformemente alla presente raccomandazione.

4.

Gli indagati, imputati e ricercati dovrebbero, come minimo, essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora manchino delle risorse finanziarie sufficienti a soddisfare la totalità o parte delle spese della difesa e del procedimento a motivo della loro situazione economica («verifica delle risorse»), e/o quando tale assistenza sia necessaria nell'interesse della giustizia («verifica del merito»).

5.

Occorre prendere tutte le misure necessarie per rendere facilmente accessibili e comprensibili a indagati, imputati e ricercati tutte le informazioni pertinenti sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, comprese informazioni su come e dove presentare domanda per tale assistenza, criteri trasparenti che determinano quando una persona può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché informazioni sulle possibilità di sporgere reclamo nel caso in cui l'accesso al patrocinio sia negato o il difensore nominato d'ufficio fornisca assistenza legale insufficiente.

Verifica delle risorse

6.

Quando, per valutare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, si applica un requisito relativo alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti (verifica delle risorse), la valutazione della situazione economica del richiedente dovrebbe essere fatta sulla base di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio, la situazione familiare, il tenore di vita e il costo di un difensore. Quando il patrocinio a spese dello Stato è a favore di un minore, dovrebbe essere preso in considerazione il patrimonio dello stesso minore e non già quello dei suoi genitori o del titolare della responsabilità genitoriale.

7.

Nel caso in cui nella verifica delle risorse è preso in considerazione il reddito della famiglia, ma i singoli membri della famiglia si trovano in conflitto tra di loro o non hanno pari accesso al reddito familiare, dovrebbe essere preso a riferimento solo il reddito della persona che chiede il patrocinio.

8.

Nel determinare se l'indagato, l'imputato o il ricercato non dispone di risorse finanziarie sufficienti, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze pertinenti.

9.

Se uno Stato membro definisce una soglia oltre la quale si presume che una persona sia parzialmente o totalmente in grado di sostenere le spese della difesa e del procedimento, dovrebbe tener conto dei fattori di cui al punto 6 al momento di fissare tale soglia. Inoltre, l'esistenza di tale soglia non dovrebbe impedire alle persone che si trovano al di sopra di essa di ottenere il patrocinio a spese dello Stato nei confronti di tutte o di una parte delle spese, se nel caso specifico mancano di risorse finanziarie sufficienti.

10.

L'indagato, l'imputato o il ricercato non dovrebbero essere tenuti a dimostrare al di là di ogni dubbio che mancano di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese della difesa e del procedimento.

Verifica del merito

11.

Quando, per stabilire la necessità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, si applica il requisito dell'interesse della giustizia (verifica del merito), si dovrebbe procedere a una valutazione della complessità del caso, della situazione personale e sociale dell'indagato o imputato o del ricercato, della gravità del reato e della severità della pena prevista e dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze pertinenti.

12.

Nei casi in cui una persona sia sospettata o accusata di un reato che comporta una pena detentiva quale possibile sanzione, in situazioni in cui l'assistenza legale è obbligatoria, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe presumersi essere nell'interesse della giustizia.

13.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'indagato o imputato o del ricercato sulla base della verifica del merito, le spese del patrocinio prestato possono essere recuperate in caso di condanna definitiva, a condizione che l'interessato disponga di risorse sufficienti al momento del recupero, determinate a norma dei punti da 6 a 10.

Decisioni sulle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

14.

La decisione se ammettere o meno al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere adottata con tempestività da un'autorità competente indipendente, entro un periodo di tempo che consenta all'indagato o imputato o al ricercato di poter concretamente ed efficacemente preparare la propria difesa.

15.

L'indagato o imputato e il ricercato dovrebbero avere il diritto di impugnare le decisioni di rigetto totale o parziale della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

16.

In caso di rigetto totale o parziale della domanda, i motivi del rigetto devono essere comunicati per iscritto.

SEZIONE 3

EFFICACIA E QUALITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Qualità dell'assistenza legale fornita nell'ambito di regimi di patrocinio a spese dello Stato

17.

L'assistenza legale fornita nell'ambito dei regimi di patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere di alta qualità, al fine di garantire l'equità del procedimento. A tal fine, in tutti gli Stati membri dovrebbero esistere sistemi per garantire la qualità dei difensori d'ufficio.

18.

Dovrebbero esistere meccanismi che consentano alle autorità competenti di sostituire il difensore d'ufficio o di imporgli di adempiere ai suoi obblighi, qualora tale difensore non fornisca un'assistenza legale adeguata.

Accreditamento

19.

È opportuno che in ogni Stato membro sia instaurato e mantenuto un sistema di accreditamento dei difensori d'ufficio.

20.

Gli Stati membri sono invitati a stabilire criteri per l'accreditamento dei difensori d'ufficio, tenendo conto delle migliori pratiche.

Formazione

21.

Il personale coinvolto nel processo decisionale sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali dovrebbe ricevere una formazione adeguata.

22.

Al fine di garantire la qualità dell'assistenza e consulenza giuridiche, è opportuno incoraggiare la formazione e lo sviluppo di programmi ad essa destinati per gli avvocati che prestano servizi di patrocinio a spese dello Stato.

23.

L'accreditamento dei difensori d'ufficio dovrebbe, per quanto possibile, essere collegato all'obbligo di seguire una formazione professionale continua.

Nomina del difensore d'ufficio

24.

La preferenza e i desideri dell'indagato o imputato o del ricercato quanto alla scelta del difensore d'ufficio dovrebbero, per quanto possibile, essere presi in considerazione nell'ambito dei regimi nazionali di patrocinio a spese dello Stato.

25.

Il regime di patrocinio a spese dello Stato dovrebbe poter garantire la continuità nella rappresentanza in giudizio da parte dello stesso difensore, se l'indagato o imputato o il ricercato lo desiderano.

26.

Dovrebbero essere instaurati meccanismi trasparenti e affidabili tali da garantire che gli indagati o imputati o i ricercati possano compiere una scelta informata sull'assistenza legale nell'ambito del regime di patrocinio a spese dello Stato, senza subire indebite influenze.

SEZIONE 4

RACCOLTA DEI DATI E CONTROLLO

Raccolta dei dati

27.

È opportuno che gli Stati membri raccolgano dati sulle questioni pertinenti per i seguiti della presente raccomandazione.

Controllo

28.

È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione, entro il (36 mesi dalla comunicazione).

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

29.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).


Banca centrale europea

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/15


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2013

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

(BCE/2013/51)

2013/C 378/04

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2013. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2014.

(3)

La Banque centrale du Luxembourg ha selezionato DELOITTE AUDIT SARL quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di DELOITTE AUDIT SARL quale revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.12.2013   

IT

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C 378/16


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 378/05

Data di adozione della decisione

14.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36709 (13/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restoration of forests damaged by adverse weather conditions and prevention measures

Base giuridica

1)

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20…

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Altro

Dotazione di bilancio

Intensità

100 %

Durata

1.1.2014-31.12.2015

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

IT

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C 378/17


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 378/06

Data di adozione della decisione

4.11.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.37151 (13/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v lesním hospodářství a myslivosti v červnu roku 2013

Base giuridica

1)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v lesním hospodářství a myslivosti v červnu roku 2013

2)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

4)

Usnesení vlády č. 548 ze dne 24. července 2013, k řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku povodně v červnu 2013 (včetně přílohy – souhrnné vyčíslení škod)

5)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 28 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 28 milioni di CZK

Intensità

80 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

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C 378/18


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 378/07

Data di adozione della decisione

4.11.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36895 (13/N)

Stato membro

Slovenia

Regione

Slovenia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2012

Base giuridica

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2012 (Sklep Vlade RS, št. 84400-1/2013/4, sprejet na 4. seji, z dne 11.4.2013).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 0,3 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 0,3 milioni di EUR

Intensità

45 %

Durata

Fino al 31.12.2015

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

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C 378/19


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/08

In data 13 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7100. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


24.12.2013   

IT

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C 378/19


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6844 — GE/Avio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/09

In data 1o luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6844. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/20


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/10

In data 19 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7096. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.12.2013   

IT

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C 378/21


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 dicembre 2013

2013/C 378/11

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3702

JPY

yen giapponesi

142,38

DKK

corone danesi

7,4612

GBP

sterline inglesi

0,83770

SEK

corone svedesi

8,9873

CHF

franchi svizzeri

1,2257

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3975

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,574

HUF

fiorini ungheresi

298,52

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7022

PLN

zloty polacchi

4,1597

RON

leu rumeni

4,4810

TRY

lire turche

2,8660

AUD

dollari australiani

1,5320

CAD

dollari canadesi

1,4524

HKD

dollari di Hong Kong

10,6248

NZD

dollari neozelandesi

1,6697

SGD

dollari di Singapore

1,7349

KRW

won sudcoreani

1 453,63

ZAR

rand sudafricani

14,1583

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3151

HRK

kuna croata

7,6395

IDR

rupia indonesiana

16 607,59

MYR

ringgit malese

4,5117

PHP

peso filippino

60,825

RUB

rublo russo

44,8968

THB

baht thailandese

44,780

BRL

real brasiliano

3,2504

MXN

peso messicano

17,7681

INR

rupia indiana

84,7030


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/22


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 giugno 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.847/E-BOOKS

Relatore: Lituania

2013/C 378/12

1.

Il comitato consultivo condivide le riserve sotto il profilo della concorrenza espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento in questione potrebbe incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

3.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli impegni proposti da Penguin rispondono alle riserve sotto il profilo della concorrenza espresse dalla Commissione.

4.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli impegni sono adeguati.

5.

Il comitato consultivo è d'accordo sulla durata degli impegni.

6.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli impegni dovrebbero essere resi pienamente vincolanti.

7.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che, alla luce degli impegni e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione nei confronti di Penguin per quanto riguarda le riserve sotto il profilo della concorrenza espresse nel progetto di decisione.

8.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/23


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Il presente procedimento riguarda presunte pratiche concordate relative alla vendita al pubblico di libri elettronici (e-books).

(2)

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), rivolta a quattro gruppi editoriali (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) e ad Apple, concernente la vendita al pubblico di libri elettronici. Con tale decisione la Commissione ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro gruppi editoriali e da Apple ed ha chiuso il procedimento nei loro confronti (4).

(3)

Poiché Pearson, impresa madre del gruppo Penguin (5), non aveva proposto alcun impegno, la sua condotta e la relativa compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE sono state oggetto di indagine della Commissione.

(4)

Il 16 aprile 2013 Penguin, venditore di libri elettronici all’interno del gruppo Pearson, ha presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare del 1o marzo 2013 (6).

(5)

Il 19 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione (7). Non sono pervenute osservazioni di rilievo. La Commissione ha pertanto ritenuto, per quanto riguarda la prima parte di questi procedimenti nei confronti dei quattro gruppi editoriali e di Apple, che gli impegni fossero adeguati a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

(6)

Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati da Penguin e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(7)

Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (8). Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 28 giugno 2013

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. e HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Decisione della Commissione C(2012) 9288, del 12 dicembre 2012, pubblicata all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Cfr. anche la relazione finale del consigliere-auditore, GU C 73 del 13.3.2013, pag. 15, pubblicata all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. e Dorling Kindersley Holdings Limited, i loro successori ed aventi diritto nonché ogni loro controllata, divisione, gruppo o società sono collettivamente denominate «Penguin».

(6)  Gli impegni proposti da Penguin sono stati pubblicati al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.847/E-BOOKS (GU C 112 del 19.4.2013, pag. 9).

(8)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/25


Sintesi della decisione della Commissione

del 25 luglio 2013

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/39.847/E-BOOKS)

[notificata con il numero C(2013) 4750]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/14

Il 25 luglio 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatari della presente decisione sono Penguin Random House Limited (ex The Penguin Publishing Company Limited) e Penguin Group (USA), LLC [ex Penguin Group (USA), Inc.] (di seguito denominate collettivamente «Penguin») (2). La decisione riguarda il comportamento assunto da Penguin nell'ambito della sua partecipazione a un presunta pratica concordata di vendita di libri elettronici (E-BOOKS) ai consumatori.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

Sulla base di riserve preliminari in merito a una presunta pratica concordata tra imprese allo scopo di alzare i prezzi al dettaglio nel SEE, il 1o dicembre 2011 la Commissione ha avviato procedimenti nei confronti di Apple Inc. («Apple»), Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited e HarperCollins Publishers L.L.C. (denominate collettivamente «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (denominate collettivamente «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales Inc. (denominate collettivamente «Simon & Schuster»), (di seguito denominate collettivamente «i quattro gruppi editoriali») e Penguin (denominate collettivamente «i cinque gruppi editoriali»). Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 rivolta ai quattro gruppi editoriali e ad Apple («decisione del 12 dicembre 2012») con cui ha reso vincolanti gli impegni da loro offerti e ha chiuso il procedimento nei loro confronti. Penguin non era tra i destinatari della decisione in quanto all'epoca non aveva presentato impegni. Penguin ha tuttavia deciso di proporre formalmente i suoi impegni all'inizio di quest'anno.

(3)

Il 1o marzo 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare rivolta a Penguin.

(4)

Il 16 aprile 2013 Penguin ha presentato impegni per porre rimedio ai problemi esposti nella valutazione preliminare («impegni»).

(5)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, il 19 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale, in cui invitava i terzi a presentare osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione (il «test di mercato»).

(6)

Il 23 maggio 2013 la Commissione ha trasmesso a Penguin un'osservazione da parte di un terzo interessato formulata durante il test di mercato.

(7)

Il 28 giugno 2013 il comitato consultivo ha approvato il progetto di decisione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 28 giugno 2013.

3.   RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contratti di agenzia sottoscritti da ognuno dei cinque gruppi editoriali e Apple negli USA e nel SEE

(8)

In linea con la valutazione preliminare rivolta ai quattro gruppi, anche in quella indirizzata a Penguin la Commissione ha concluso che, prima del 2008, almeno i cinque gruppi editoriali avevano condiviso preoccupazioni riguardo ai prezzi al dettaglio dei libri elettronici fissati da Amazon, grande sito di vendita al dettaglio online, a un prezzo uguale o inferiore a quello di vendita all'ingrosso. La Commissione ritiene in via preliminare che ciascuno dei cinque gruppi editoriali abbia intrattenuto, prima del dicembre 2009, contatti diretti e indiretti (attraverso Apple) al fine di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici rispetto a quelli di Amazon (come nel caso del Regno Unito) o di evitare che tali prezzi giungessero (come nel caso della Francia e della Germania) nel SEE. Per raggiungere questo obiettivo, i cinque gruppi editoriali, insieme ad Apple, hanno previsto di sostituire congiuntamente il modello di vendita all'ingrosso di libri elettronici (in cui è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con un modello di agenzia (in cui è l'editore a stabilire i prezzi al dettaglio) a livello mondiale e con le stesse condizioni di base in materia di tariffazione, prima con Apple e poi con Amazon e altri rivenditori.

(9)

Nella valutazione preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che, per una sostituzione congiunta di questo tipo, ciascuno dei cinque gruppi editoriali ha rivelato agli altri gruppi editoriali e/o a Apple e/o ha ricevuto da parte loro informazioni sulle intenzioni future dei cinque gruppi editoriali in merito a: i) l'eventuale conclusione di un contratto di agenzia con Apple negli USA; ii) i termini essenziali secondo cui ciascuno dei cinque gruppi editoriali avrebbe concluso tale contratto con Apple negli USA, compresi una clausola NPF sul prezzo al dettaglio, il listino dei prezzi massimi di vendita al dettaglio e il tasso della commissione da versare ad Apple. La clausola NPF sul prezzo al dettaglio prevedeva che ciascuno dei gruppi editoriali avrebbe dovuto allinearsi, per la vendita sui negozi online di Apple (iBookstore), ai prezzi di vendita al dettaglio più bassi proposti da altri rivenditori online per gli stessi libri elettronici. La clausola NPF, associata ad altre condizioni essenziali di tariffazione, avrebbe portato a una diminuzione dei proventi degli editori se altri rivenditori avessero continuato a proporre libri elettronici ai prezzi allora prevalenti sul mercato. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che, date le ripercussioni finanziarie avute sui gruppi editoriali, la clausola NPF sul prezzo al dettaglio abbia servito da «dispositivo di impegno» («commitment device») comune. Ciascuno dei cinque gruppi editoriali si trovava in una posizione tale da obbligare Amazon ad accettare la sostituzione con il modello di agenzia per non dovere altrimenti correre il rischio di vedersi negato l'accesso ai libri elettronici dei cinque gruppi editoriali, supponendo che tutti i cinque gruppi avessero gli stessi interessi nello stesso periodo e che Amazon non potesse rischiare di vedersi rifiutare contemporaneamente l'accesso neppure a una parte del catalogo dei libri elettronici di almeno ciascuno dei cinque gruppi editoriali.

(10)

Nella valutazione preliminare, la Commissione sostiene che l'obiettivo di Apple era trovare un modo per allineare i prezzi di vendita al dettaglio a quelli di Amazon e mantenere allo stesso tempo il margine desiderato. Apple avrebbe saputo che tale obiettivo, nonché quello di ciascuno dei cinque gruppi editoriali, di aumentare i prezzi al dettaglio al di sopra del livello fissato da Amazon (o di evitare l'introduzione di prezzi più bassi da parte di Amazon) avrebbe potuto essere raggiunto se Apple: i) avesse seguito il suggerimento di almeno alcuni dei cinque gruppi editoriali di entrare sul mercato della vendita di libri elettronici con un modello d'agenzia piuttosto che uno di vendita all'ingrosso e ii) avesse informato ciascuno dei cinque gruppi editoriali della conclusione da parte di almeno uno degli altri gruppi editoriali di un contratto di agenzia con Apple negli Stati Uniti avente gli stessi termini di base.

Articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE, articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'accordo SEE

(11)

Secondo il parere preliminare della Commissione, la sostituzione congiunta a livello mondiale di un modello di vendita all'ingrosso per i libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base costituiva una pratica concordata finalizzata ad aumentare i prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o a impedire che venissero stabiliti prezzi più bassi per i libri elettronici nel SEE.

(12)

La pratica concordata tra i cinque gruppi editoriali e Apple può incidere in misura significativa sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(13)

Inoltre, secondo il parere preliminare della Commissione, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE non si applicano al caso di specie, poiché le condizioni cumulative previste da detti articoli non sono soddisfatte.

(14)

Le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare non riguardano la legittimità dell'uso del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici. Penguin rimane libero di concludere contratti di agenzia, in linea con gli impegni proposti, purché detti contratti e le rispettive condizioni non violino la legislazione dell'Unione in materia di concorrenza.

(15)

La valutazione preliminare ha lasciato impregiudicate le normative nazionali che, per la vendita dei libri elettronici, autorizzano gli editori a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio («norme sui prezzi di vendita imposti»).

4.   GLI IMPEGNI E IL TEST DI MERCATO

(16)

Penguin non concorda con la valutazione preliminare della Commissione del 1o marzo 2013. Tuttavia, al fine di sciogliere le riserve della Commissione ivi esposte, il 16 aprile 2013 Penguin ha proposto una serie di impegni che sono sostanzialmente identici a quelli presentati in precedenza dai quattro gruppi editoriali e resi vincolanti con decisione della Commissione del 12 dicembre 2012.

(17)

Gli elementi fondamentali degli impegni offerti da Penguin sono esposti qui di seguito.

(18)

Se Apple, conformemente ai suoi impegni, non ha già provveduto a porre fine ai suoi accordi di agenzia conclusi con Penguin, quest'ultima si impegna a risolverli entro quattordici giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione che rende vincolanti gli impegni.

(19)

Penguin offrirà a tutti i rivenditori diversi da Apple la possibilità di risolvere contratti d'agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che i) restringano, limitino o impediscano al dettagliante di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio, proporre prezzi scontati o promozioni oppure ii) contemplino la clausola NPF sul prezzo, come definita dagli impegni di Penguin. Ove un tale contratto esista e il rivenditore decida di non porvi fine, Penguin vi porrà fine secondo i termini ivi previsti.

(20)

Per un periodo di due anni (il cosiddetto «periodo di ripensamento») Penguin si impegna a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire sconti o promozioni. Nel caso in cui, dopo la cessazione dei contratti di cui sopra, Penguin concludesse un contratto di agenzia con un rivenditore di libri elettronici, tale rivenditore potrà, per un periodo di due anni, ridurre i prezzi al dettaglio di libri elettronici per l'ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali versate dall'editore a quel rivenditore per la vendita al pubblico di libri elettronici nell'arco di almeno un anno, e/o l'utilizzo di tale importo per proporre altre forme di promozione.

(21)

Per un periodo di cinque anni Penguin si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici all'interno del SEE che contengano la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin (clausole NPF sul prezzo al dettaglio, sul prezzo all'ingrosso e sulla proporzione commissione/proventi).

(22)

In risposta al test di mercato, la Commissione ha ricevuto una sola osservazione.

(23)

Le considerazioni contenute nell'osservazione non sono legate alle riserve in materia di concorrenza espresse nella valutazione preliminare e riguardano nello specifico l'utilizzo di diversi formati di file e di sistemi di gestione dei diritti digitali («DRM») che fanno sì che alcuni libri elettronici siano accessibili solo su determinati lettori, e la forte posizione di Amazon nel SEE.

5.   VALUTAZIONE E PROPOZIONALITÀ DEGLI IMPEGNI

(24)

Nella valutazione preliminare la Commissione concludeva che la pratica concordata dai cinque gruppi editoriali e Apple aveva l'obiettivo di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel SEE.

(25)

Nella sua decisione del 12 dicembre 2012, la Commissione ha concluso che, per eliminare le riserve espresse al riguardo, si dovevano essenzialmente ristabilire le condizioni di concorrenza esistenti nel SEE prima dell'adozione della pratica concordata («competitive reset»).

(26)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato impegni finalizzati a ristabilire tali condizioni risolvendo i contratti di agenzia in questione e accettando alcune restrizioni nel rinegoziare i contratti commerciali per i libri elettronici. Tra tali restrizioni rientrano, per quanto riguarda i quattro gruppi editoriali, un periodo di ripensamento e il divieto delle clausole NPF sui prezzi e, per quanto riguarda Apple, il divieto delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio.

(27)

La Commissione ha ritenuto che gli impegni offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple, considerati congiuntamente, avrebbero creato per un periodo sufficiente le condizioni necessarie per ristabilire la concorrenza nel SEE, comportando un sufficiente grado di indeterminatezza circa le intenzioni future degli editori e dei dettaglianti sulla scelta dei modelli commerciali (modello di vendita all'ingrosso, modello di agenzia o un nuovo modello) e le condizioni di tariffazione applicabili al modello scelto, e permettendo di ridurre gli incentivi per ciascuno dei quattro gruppi editoriali ed Apple a rinegoziare i contratti per i libri elettronici utilizzando gli stessi termini di base.

(28)

Gli impegni di Penguin contribuiranno al ripristino delle condizioni di concorrenza in linea con la decisione del 12 dicembre 2012.

(29)

In primo luogo, gli impegni di Penguin comporteranno la risoluzione dei suoi accordi di agenzia con i rivenditori (oltre a quelli conclusi con Apple che devono essere risolti nel quadro degli impegni resi vincolanti per Apple con la decisione del 12 dicembre 2012).

(30)

In secondo luogo, nell'ambito degli impegni assunti, il periodo di ripensamento di due anni si applicherà a tutti i titoli di libri elettronici di Penguin offerti da Apple e altri rivenditori.

(31)

In terzo luogo, nell'ambito degli impegni assunti, il divieto delle clausole NPF sul prezzo sarà applicato anche a eventuali accordi rinegoziati tra Penguin e i rivenditori (oltre all'applicazione del divieto delle clausole NPF sul prezzo al dettaglio a eventuali accordi rinegoziati tra Penguin e Apple, secondo quanto previsto dagli impegni resi vincolanti per Apple con la decisione del 12 dicembre 2012).

(32)

La Commissione ritiene che, nel loro insieme, gli impegni proposti da Penguin, alla luce degli impegni dei quattro gruppi editoriali e Apple resi vincolanti con decisione del 12 dicembre 2012, contribuiranno ulteriormente a ripristinare, in un periodo di tempo sufficiente, le condizioni di concorrenza iniziali.

(33)

In conclusione, la Commissione ritiene che gli impegni offerti da Penguin siano tali (sia per la portata che per la durata) da sciogliere le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Inoltre, Penguin non ha presentato impegni meno onerosi che potessero comunque rispondere adeguatamente alle riserve espresse dalla Commissione.

(34)

La Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi quelli espressi da coloro che hanno partecipato al test di mercato.

6.   CONCLUSIONE

(35)

La decisione rende vincolanti gli impegni per Penguin per una durata totale di cinque anni dalla data della notifica della decisione stessa, ad eccezione del periodo di ripensamento, che sarà reso vincolante per un periodo complessivo di due anni dalla data di notifica della decisione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Il 1o luglio 2013 è stata completata l'operazione per la costituzione dell'impresa comune Penguin Random House, in seguito alla quale Penguin Group (USA) Inc. è diventato Penguin Group (USA) LLC, e Penguin Publishing Company Limited è diventato Penguin Random House Limited. Penguin Group (una divisione di Pearson plc) ha cessato di esistere, mentre le attività editoriali di Dorling Kindersley Holdings Limited sono state trasferite a Penguin Random House Limited o alle sue controllate (sulle quali Penguin Random House Limited esercita un'influenza decisiva).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

24.12.2013   

IT

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C 378/29


Giorni festivi nel 2014

2013/C 378/15

Belgique/België

1.1, 20.4, 21.4, 1.5, 2.5, 29.5, 30.5, 8.6, 9.6, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 10.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 18.4, 21.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 21.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 17.4, 18.4, 20.4, 21.4, 16.5, 29.5, 5.6, 8.6, 9.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 21.7, 15.8, 3.10, 1.11, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 18.4, 20.4, 1.5, 8.6, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 17.3, 18.4, 21.4, 5.5, 2.6, 4.8, 27.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 3.3, 25.3, 18.4, 21.4, 1.5, 9.6, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 18.4, 1.5, 15.8, 1.11, 6.12, 8.12, 25.12

France

1.1, 21.4, 1.5, 9.5, 29.5, 9.6, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 20.4, 21.4, 1.5, 19.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 21.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 3.3, 25.3, 1.4, 18.4, 21.4, 1.5, 9.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 18.4, 21.4, 1.5, 2.5, 5.5, 23.6, 24.6, 17.11, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 20.4, 1.5, 4.5, 1.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Luxembourg

1.1, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 21.4, 1.5, 9.6, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 18.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 20.4, 21.4, 27.4, 29.5, 8.6, 9.6, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 19.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 20.4, 21.4, 1.5, 3.5, 8.6, 19.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 18.4, 20.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.8, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 20.4, 21.4, 1.5, 8.6, 9.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 8.2, 1.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 21.6, 1.11, 6.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 21.6, 1.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 18.4, 21.4, 5.5, 26.5, 4.8, 1.12, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 18.4, 21.4, 5.5, 26.5, 14.7, 25.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 18.4, 5.5, 26.5, 4.8, 1.12, 25.12, 26.12


24.12.2013   

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C 378/31


Notifica del governo della Repubblica slovacca a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica) riguardante la designazione di Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. come gestore di sistema di trasmissione nella Repubblica slovacca — GST energia elettrica

2013/C 378/16

A seguito della decisione definitiva dell'autorità di regolamentazione slovacca del 14 ottobre 2013 relativa alla certificazione di Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. come gestore del sistema di trasmissione con separazione della proprietà (articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica) la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione l'approvazione e la designazione ufficiali di questa società quale gestore del sistema di trasmissione che opera nella Repubblica slovacca a norma dell'articolo 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'energia elettrica.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Ministero dell’Economia

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk


24.12.2013   

IT

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C 378/31


Notifica del governo della Repubblica slovacca a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di eustream, a. s. come gestore di sistema di trasporto nella Repubblica slovacca — GTS gas

2013/C 378/17

A seguito della decisione definitiva dell’autorità di regolamentazione slovacca del 28 ottobre 2013 relativa alla certificazione di eustream, a. s. come gestore del sistema di trasporto indipendente (capo IV della direttiva sul gas), la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione l’approvazione e la designazione ufficiali di questa società quale gestore di sistema di trasporto che opera nella Repubblica slovacca a norma dell’articolo 10 della direttiva sul gas.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

Ministero dell’Economia

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk


24.12.2013   

IT

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C 378/32


Notifica del governo francese a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di GRTgaz e TIGF quali gestori di sistema di trasporto in Francia

2013/C 378/18

In seguito alle decisioni definitive dell'autorità francese di regolamentazione (Commission de régulation de l'énergie) del 26 gennaio 2012 relative alla certificazione di GRTgaz e TIGF quali gestori di sistema di trasporto indipendente (capo IV della direttiva sul gas), la Francia ha notificato alla Commissione l'approvazione e la designazione ufficiale di tali società quali gestori di sistema di trasporto operanti in Francia conformemente all'articolo 10 della direttiva sul gas del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'indirizzo riportato in appresso:

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Direction générale de l'énergie et du climat

Arche Nord

92055 La Défense Cedex

FRANCE

http://www.developpement-durable.gouv.fr


24.12.2013   

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C 378/33


Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2013/C 378/19

Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi convenzionalmente denominata «ZANZA» presentata dalle società Northsun Italia SpA (rappresentante unico), Petrorep Italiana SpA ed Aleanna Resources LLC, con quote di titolarità rispettivamente del 75 %, 15 % e 10 %, per un’area ubicata nella regione Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Ferrara, delimitata da archi di meridiano e parallelo i cui vertici sono indicati dalle coordinate geografiche di seguito riportate:

Vertici

Coordinate geografiche

Longitudine W Monte Mario

Latitudine N

a

– 0°37′

44°51′

b

– 0°35′

44°51′

c

– 0°35′

44°50′

d

– 0°37′

44°50′

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nazionale dell’Istituto Geografico Militare (IGM) — Foglio della carta d’Italia alla scala 1:100 000 n. 76.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 4,89 km2.

Conformemente alla direttiva summenzionata; all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) «ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

24.12.2013   

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C 378/34


Invito a presentare proposte — Hercule II/2013/Formazione

2013/C 378/20

1.   Obiettivi e priorità

Il presente invito a presentare proposte concerne le attività di cui all'articolo 1 bis, lettera b), della decisione Hercule II, che prevede l'organizzazione di corsi di formazione tecnica, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.

2.   Candidati ammissibili

Ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese non appartenente all'Unione, ai sensi dell'articolo 3 del programma Hercule II, che promuove il rafforzamento dell'azione dell'Unione volta a tutelare i propri interessi finanziari.

3.   Dotazione finanziaria e durata del progetto

La dotazione finanziaria complessiva prevista è stimata a 1 000 000 di EUR.

Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo dell'80 % dei costi ammissibili complessivi.

La formazione deve riguardare un progetto che inizi il 15 giugno 2014 o successivamente a tale data, e si concluda entro e non oltre il 15 giugno 2015.

4.   Termine ultimo

Le domande devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre il 6 marzo 2014.

5.   Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, il modulo di domanda e la relativa documentazione sono disponibili sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm

Le domande devono essere conformi ai requisiti indicati nei testi suddetti ed essere presentate compilando l'apposito modulo.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/35


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/21

1.

In data 16 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Lloyds Development Capital (Holdings) Limited («LDC», Regno Unito) e PostNL NV («PostNL», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di TNT Post UK (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LDC è specializzata nel private equity e opera prevalentemente nei management buyout, negli institutional buyout e nelle operazioni con capitale di sviluppo attraverso una rete di uffici regionali, principalmente nel Regno Unito. È una controllata al 100 % di Lloyds Banking Group plc, che offre una gamma completa di servizi finanziari tra cui servizi bancari al dettaglio e all'ingrosso, servizi assicurativi e servizi di gestione degli investimenti,

PostNL offre servizi di corriere espresso, servizi di inoltro pacchi e servizi di supporto, fisici e digitali, sia nel mercato interno dei Paesi Bassi che nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Lussemburgo e in Belgio (e nel resto del mondo). Nel Regno Unito, PostNL presta servizi attraverso TNT Post UK e Spring Global Mail,

TNT Post UK presta servizi postali nel Regno Unito attraverso una rete di controllate operative al 100 %.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/22

1.

In data 16 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Sigma Alimentos, SA de C.V. («Sigma», Messico), controllata in ultima istanza da Alfa, S.A.B. de C.V. («Alfa», Messico), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Campofrío Food Group, SA («Campofrío», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Alfa: la sua controllata Sigma opera nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti trasformati a base di carne, formaggi, yogurt, piatti precotti e bevande. Alfa opera inoltre nei seguenti settori: gas naturale e petrolio, prodotti petrolchimici, componenti di alluminio e servizi di telecomunicazione,

Campofrío: produzione e vendita di prodotti trasformati a base di carne.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/37


Rettifica degli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 361 dell’11 dicembre 2013 )

2013/C 378/23

Alla pagina 8:

anziché:

«Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 17 marzo 2014»,

leggi:

«Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è l’11 marzo 2014».


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/38


Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2013 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 361 dell’11 dicembre 2013 )

2013/C 378/24

Alla pagina 7:

anziché:

«Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 17 marzo 2014»,

leggi:

«Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è l’11 marzo 2014».


24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/39


Rettifica delle conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 127 del 29 aprile 2011 )

2013/C 378/25

A pagina 4, punto 1.1, lettera b), punto iii) dell'allegato,

anziché:

«per l'Unione europea è usato il codice “UE”»

leggi:

«per l'Unione europea è usato il codice “EU”».