ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.274.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 274/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/1 |
2013/C 274/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania) il 28 maggio 2013 — RWE AG/Freistaat Bayern
(Causa C-296/13)
2013/C 274/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania)
Parti
Ricorrente: RWE AG
Convenuto: Freistaat Bayern
Con ordinanza del 25 luglio 2013 la Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 giugno 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
(Causa C-328/13)
2013/C 274/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Resistente: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
Questioni pregiudiziali
a) |
Se l’espressione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE (1), secondo cui le «condizioni di lavoro» convenute mediante contratto collettivo e in vigore nei confronti del cedente devono essere mantenute «[negli stessi] termini» fino «alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo», debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche condizioni di lavoro stabilite in un contratto collettivo e che, ai sensi del diritto nazionale, continuano ad avere efficacia sine die, malgrado la risoluzione del contratto medesimo, fino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo o alla conclusione di nuovi accordi individuali da parte dei lavoratori interessati. |
b) |
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che per «applicazione di un altro contratto collettivo» del cessionario si intende anche l’ultrattività del contratto collettivo del cessionario, parimenti risolto, nel senso indicato supra. |
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) il 17 giugno 2013 — Ferdinand Stefan
(Causa C-329/13)
2013/C 274/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
Parti
Ricorrente: Ferdinand Stefan
Resistente: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questioni pregiudiziali
1) |
Sulla validità della direttiva 2003/4/CE (1) in materia di informazione ambientale: Ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, viene richiesto se la direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale sia valida nel suo complesso, oppure se siano valide tutte le parti della direttiva 2003/4/CE, con particolare riguardo alle prescrizioni dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2) |
Sull’interpretazione della direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale: Nel caso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea confermi la validità della direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale nel suo complesso oppure la validità di parti della direttiva 2003/4/CE, la Corte è invitata a chiarire, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettere a) e b), del TFUE, in che misura e in quali ipotesi le disposizioni della direttiva in materia di informazione ambientale siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con le prescrizioni dell’articolo 6 TUE. |
(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal
(Causa C-332/13)
2013/C 274/05
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Weigl Ferenc
Convenuto: Nemzeti Innovációs Hivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba considerare applicabile la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al rapporto giuridico dei funzionari del Governo e dei funzionari pubblici. |
2) |
Se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esso contenuta, relativa alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, sia da applicare indipendentemente dalla circostanza che lo Stato membro non ritenga vincolante nei suoi confronti l’articolo 24 della Carta sociale europea riveduta. |
3) |
In caso di risposta affermativa, se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che corrisponde al concetto di «licenziamento ingiustificato» una disposizione nazionale in conformità della quale, nel caso di licenziamento di un funzionario del Governo, non è necessario comunicare a quest’ultimo i motivi di tale licenziamento. |
4) |
Se la formulazione «conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», di cui all’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro può fissare per via normativa una categoria speciale di persone alle quali non è obbligatorio applicare l’articolo 30 della Carta in caso di cessazione del rapporto giuridico [di lavoro]. |
5) |
In funzione delle risposte alle questioni da 2 a 4, se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per quanto riguarda i funzionari del Governo, debba essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme nazionali contrarie all’articolo 30 della Carta stessa. |
21.9.2013 |
IT |
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C 274/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-347/13)
2013/C 274/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Erich Pickert
Convenuto: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale. |
3) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 25 giugno 2013 — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. w Szczecinie
(Causa C-349/13)
2013/C 274/07
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Resistente: Oil Trading Poland sp. z o.o. w Szczecinie
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) (e successive modifiche), corrispondente ora all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), prima frase, della direttiva del Consiglio 2008/118/CE, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2) (come modificata), debba essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione, da parte di uno Stato membro, agli oli lubrificanti di cui al codice da NC 2710 19 71 a 2710 19 99, utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, dei diritti d’accisa secondo le regole specifiche per l’accisa armonizzata applicabili al consumo dei prodotti energetici.
(1) GU L 76, pag. 1.
(2) GU L 9, pag. 12.
21.9.2013 |
IT |
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C 274/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 27 giugno 2013 — Jürgen Hein, Hjördis Hein/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-353/13)
2013/C 274/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrenti: Jürgen Hein, Hjördis Hein
Convenuto: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (1), gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo? |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polonia) il 27 giugno 2013 — Drukarnia Multipress Sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów
(Causa C-357/13)
2013/C 274/09
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Parti
Ricorrente: Drukarnia Multipress Sp. z o.o. w Krakowie
Convenuto: Minister Finansów
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1) debba essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni deve essere considerata, ai sensi di tali disposizioni, come società di capitali, se dalla natura giuridica di tale società risulta che solo una parte del suo capitale e dei soci può soddisfare i presupposti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva; |
2) |
Se, in caso di risposta negativa alla prima questione, l’articolo 9 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 12 febbraio 2008, pag. 11) debba essere interpretato nel senso che, attribuendo allo Stato membro il diritto di non considerare società di capitali i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, esso riconosce allo Stato membro libertà di decisione in ordine all’assoggettamento di tali soggetti all’imposta sui conferimenti. |
(1) GU L 46, pag. 11.
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 27 giugno 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(Causa C-359/13)
2013/C 274/10
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: B. Martens
Convenuto: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Questioni pregiudiziali
1A) |
Se il diritto dell’Unione europea, segnatamente l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro Paesi Bassi ponga termine al diritto al finanziamento per un corso di studi fuori dell’Unione di un figlio maggiorenne a carico di un lavoratore frontaliero, avente la cittadinanza neerlandese, che risiede in Belgio e lavora in parte in Belgio e in parte nei Paesi Bassi, nel momento in cui cessa il lavoro frontaliero e le attività lavorative sono svolte solo in Belgio, per il motivo che detto figlio non soddisfa la condizione di avere abitato nei Paesi Bassi almeno tre anni dei sei anni precedenti la sua iscrizione presso l’istituto di cui trattasi. |
1B) |
In caso di risposta positiva alla questione 1A, se il diritto dell’Unione osti a che, ammesso che siano soddisfatte le altre condizioni per il finanziamento degli studi, si conceda il finanziamento per un periodo inferiore alla durata del corso di studi per il quale esso è concesso. Qualora la Corte, nella risposta alle questioni 1A e 1B, pervenga alla conclusione che la normativa sul diritto di libera circolazione dei lavoratori non osta a che la sig.ra Martens non sia ammessa al finanziamento degli studi per il periodo dal novembre 2008 al giugno 2011, o per una parte di detto periodo: |
2) |
Se gli articoli 20 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro Paesi Bassi non proroghi il finanziamento per un corso di studi presso un istituto avente sede nel LGO (Curaçao), che era stato concesso all’interessata poiché il padre lavorava nei Paesi Bassi come lavoratore frontaliero, per il motivo che ella non soddisfa la condizione vigente per ogni cittadino dell’Unione, e dunque anche per i cittadini [neerlandesi], di aver abitato nei Paesi Bassi per almeno tre dei sei anni precedenti la sua iscrizione a tale corso di studi |
(1) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 1o luglio 2013 — Ordre des architectes/Stato belga
(Causa C-365/13)
2013/C 274/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ordre des architectes
Convenuto: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), nella parte in cui obbligano ogni Stato membro a riconoscere ai titoli di formazione da essi indicati, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione da esso rilasciati, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro possa richiedere, per l’iscrizione a un albo dell’Ordine degli architetti, che il possessore di un titolo di formazione di architetto conforme all’articolo 46 di detta direttiva o di un titolo indicato all’articolo 49, paragrafo 1, soddisfi anche, quanto al tirocinio professionale o all’esperienza, condizioni analoghe a quelle richieste ai possessori di diplomi rilasciati sul suo territorio dopo l’ottenimento dei suddetti titoli
(1) GU L 255, pag. 22.
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 3 luglio 2013 — Harald Kolassa/Barclays Bank PLC
(Causa C-375/13)
2013/C 274/12
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Harald Kolassa
Resistente: Barclays Bank PLC
Questioni pregiudiziali
A. |
[Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) (regolamento Bruxelles I)]:
|
B. |
[Articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I)]:
|
C. |
[Articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I)]:
|
D. |
Esame della competenza, circostanze doppiamente rilevanti
|
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 3 luglio 2013 — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-377/13)
2013/C 274/13
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera a), 7 paragrafo 1 e 10, lettera a), della direttiva 69/335/CEE (1), del Consiglio, del 17 luglio de 1969 (nella versione della direttiva 85/303/CEE (2), del Consiglio, del 10 giugno 1985), ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al DL n. 322-B/2001, del 14 dicembre, che è passata ad assoggettare a imposta di bollo gli aumenti di capitale sociale di società di capitali realizzati mediante conversione, in capitale sociale, di crediti degli azionisti per prestazioni accessorie precedentemente effettuate alla società, anche se tali prestazioni accessorie sono state fatte in denaro, tenuto conto che alla data del 1o luglio 1984, la normativa nazionale assoggettava detti aumenti di capitale, realizzati in quel modo, all’imposta di bollo del 2 % e che alla stessa data, esentava da imposta di bollo gli aumenti di capitale realizzati in denaro.
(1) Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
(2) Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 171).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 4 luglio 2013 — C.E. Franzen e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)
(Causa C-382/13)
2013/C 274/14
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrenti: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg
Resistente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)
Questioni pregiudiziali
1a) |
Se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere inteso nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che svolge lavoro subordinato non più di due o tre giorni al mese, nell’ambito di un contratto di lavoro intermittente, nel territorio di un altro Stato membro, per tale motivo è assoggettato alle normativa previdenziali di quest’ultimo Stato membro. |
1b) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la subordinazione alla normativa previdenziale dello Stato in cui si lavora valga sia per i giorni in cui sono svolte le attività lavorative, sia per quelli in cui essi non sono svolte, e, in tal caso, quanto duri siffatta subordinazione dopo la conclusione dell’ultima attività lavorativa effettivamente prestata. |
2) |
Se l’articolo 13, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, osti a che un lavoratore emigrante, al quale si applica la normativa previdenziale dello Stato in cui lavora, ai sensi di un regime nazionale dello Stato di residenza venga considerato, in quest’ultimo Stato, come assicurato ai sensi dell’AOW. |
3a) |
Se il diritto dell’Unione, e segnatamente le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori e/o sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che esso osta, nelle circostanze dei procedimenti principali, all’applicazione di una norma nazionale, quale l’articolo 6a dell’AOW e/o dell’AKW, che prevede che un lavoratore emigrante residente nei Paesi Bassi venga escluso dall’assicurazione AOW e/o AKW in detto paese per il motivo che egli è soggetto esclusivamente alla normativa previdenziale in Germania, anche nel caso in cui detto lavoratore in Germania, quale «geringfügig Beschäftigte» (che esercita un’attività trascurabile), sia escluso dall’assicurazione per la «Altersrente» (vecchiaia) e non abbia diritto a «Kindergeld» (assegni familiari). |
3b) |
Se ai fini della risposta alla questione sub 3a sia parimenti rilevante che esistesse la possibilità di stipulare un’assicurazione volontaria ai fini dell’AOW, ovvero che esistesse la possibilità di chiedere alla Svb di stipulare un accordo, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L, 149, pag. 2).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 5 luglio 2013 — Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L./GALP Energía España S.A.U.
(Causa C-384/13)
2013/C 274/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L.
Convenuta: GALP Energía España S.A.U.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un contratto come quello controverso nel procedimento principale, che prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore del fornitore di prodotti petroliferi per un periodo di 45 anni, affinché quest’ultimo costruisca una stazione di servizio e la ceda in affitto al proprietario del terreno per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto, con imposizione di un obbligo di acquisto esclusivo nello stesso periodo, possa essere considerato di importanza minore e si sottragga al divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE (attuale articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in relazione, principalmente, all’esigua quota di mercato detenuta dal fornitore, non superiore al 3 %, rispetto alla quota di mercato totale detenuta da soli tre fornitori, pari all’incirca al 70 %, sebbene la sua durata ecceda la durata media dei contratti di norma conclusi sul mercato considerato. |
2) |
In caso di risposta negativa e qualora il contratto debba essere esaminato ai sensi dei regolamenti n. 1984/83 (1) e n. 2790/99 (2), se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/99, in combinato disposto con l’articolo 5, lettera a), del medesimo regolamento, possa essere interpretato nel senso che, non essendo il rivenditore proprietario dei terreni ed essendo la durata residua del contratto superiore a cinque anni al 1o gennaio 2002, il contratto diviene inefficace il 31 dicembre 2006. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’8 luglio 2013 — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees
(Causa C-387/13)
2013/C 274/16
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: VAEX Varkens- en Veehandel BV
Convenuto: Productschap Vee en Vlees
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il quadro normativo dell’Unione europea [ (1) (2) (3) (4)] applicabile osti, in una fattispecie come quella in esame, a:
|
2) |
Qualora una o entrambe le questioni sia(no) risolta (risolte) in senso affermativo, se siffatto quadro normativo osti ad una regolarizzazione a posteriori, cosicché si possano ancora imputare gli animali esportati al titolo e su tale base si possa ancora procedere, rispettivamente, al pagamento della restituzione e allo svincolo della cauzione prestata. |
3) |
Qualora anche la questione 2 venga risolta in senso affermativo, se il medesimo quadro normativo sia invalido nella misura in cui non prevede, rispettivamente, il pagamento della restituzione e lo svincolo della cauzione prestata in una fattispecie come la presente, nella quale un titolo è stato utilizzato con un giorno di anticipo. |
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (Versione codificata) (GU L 114, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (rifusione) (GU L 115, pag. 10)
(4) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (rifusione) (GU L 186, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
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C 274/10 |
Impugnazione proposta l’11 luglio 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 aprile 2013, causa T-304/11, Alumina d.o.o./Consiglio e Commissione
(Causa C-393/13 P)
2013/C 274/17
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, e G. Berrisch, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Alumina d.o.o., Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
— |
Respingere il ricorso; |
— |
Condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio fa valere un unico motivo a sostegno della sua impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013, causa T-304/11, con la quale esso ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (1)
Il Consiglio contesta al Tribunale di aver commesso un errore di interpretazione della nozione di «vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base (2). Più in particolare, il Consiglio sostiene che delle vendite possono aver luogo «nel corso di normali operazioni commerciali» anche se il venditore ha aumentato il suo prezzo di vendita con un premio a copertura del rischio di mancato pagamento o di pagamento tardivo.
Ad avviso del Consiglio, l’interpretazione contraria accolta dal Tribunale sarebbe, altresì, incompatibile con il principio di certezza giuridica.
(1) GU L 125, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
21.9.2013 |
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C 274/10 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-395/13)
2013/C 274/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e E. Manhaeve, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di 57 agglomerati con più di 2 000 e meno di 10 000 abitanti equivalenti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1); |
— |
condannare alle spese il Regno del Belgio. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver correttamente eseguito, in cinquantasette agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) che si colloca tra 2 000 e 10 000 dovevano essere provvisti di reti fognarie entro il 31 dicembre 2005.
Per quanto concerne gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché le acque reflue che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, prima dello scarico.
Infine, le procedure di controllo stabilite nell’allegato I, punto D, della direttiva consentono di verificare se gli scarichi di stazioni di depurazione di acque reflue urbane siano conformi alle prescrizioni della direttiva in materia di scarichi di acque reflue.
(1) GU L 135, pag. 40.
21.9.2013 |
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C 274/11 |
Impugnazione proposta il 15 luglio 2013 da Simone Gbabo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-119/11, Gbabo/Consiglio
(Causa C-397/13 P)
2013/C 274/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Simone Gbabo (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d’Avorio
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare ricevibile e fondata l’impugnazione della sig.ra Simone Gbabo; |
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
— |
Annullare la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1), il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 (2), la decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (3) e il regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio del 6 aprile 2011, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (4), nella misura in cui riguardano la ricorrente; |
— |
Condannare alle spese il Consiglio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere due motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il suo motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente contesta infatti al Tribunale di aver dichiarato che il Consiglio aveva fornito una indicazione sufficiente, mentre la decisione contestata sarebbe motivata solo dalla qualità della sig.ra Gbabo, vale a dire «presidente del gruppo FPI all’Assemblea nazionale».
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti. Essa ritiene che i fatti di ostruzione al processo di pace e di riconciliazione, di incitazione pubblica all’odio e alla violenza siano materialmente inesatti, e neanche corroborati da elementi di prova.
(1) GU L 11, pag. 36.
(2) GU L 11, pag. 1.
(3) GU L 93, pag. 20.
(4) GU L 93, pag. 10.
21.9.2013 |
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C 274/12 |
Impugnazione proposta il 12 luglio 2013 da Inuit Tapiriit Kanatami e altri avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 aprile 2013, T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
(Causa C-398/13 P)
2013/C 274/20
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters e Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ e Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi, Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (rappresentante: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale, dichiarare il regolamento n. 1007/2009 (1) illegittimo ed inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE ed annullare il regolamento n. 737/2010 (2) ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nel caso in cui la Corte di giustizia ritenga che ricorrano tutti gli elementi richiesti per decidere nel merito del ricorso di annullamento del regolamento controverso; |
— |
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su due motivi principali, ovvero l’assunto che: 1) il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 95 del Trattato CE, e 2) il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione ed applicazione dei principi relativi ai diritti fondamentali.
Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non aver valutato se le condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE quale fondamento normativo fossero soddisfatte nel periodo de quo. I ricorrenti fanno presente che è al momento della proposta della Commissione che le condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE, quale fondamento normativo, devono essere soddisfatte. I ricorrenti considerano altresì che non è possibile rimediare nella fase del controllo giurisdizionale al mancato rispetto delle condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE, che ne costituisce il fondamento normativo. I ricorrenti considerano altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando criteri errati nel valutare se le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca fossero tali da giustificare l’intervento del legislatore dell’Unione sulla base dell’articolo 95 CE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato una soglia basata sul criterio della natura non trascurabile del commercio dei prodotti di cui trattasi tra gli Stati membri. Tuttavia, il carattere non trascurabile del commercio di un dato prodotto è assai diverso dal carattere «relativamente importante» di tale commercio, cioè il criterio applicato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza pertinente.
Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, riferendosi alle disposizioni della sola Carta, sia incorso in un errore di diritto. I ricorrenti considerano che il mero fatto che la tutela conferita dagli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) da loro invocati sia attuata nel diritto dell’Unione rispettivamente dagli articoli 17, 7, 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non fa venir meno l’obbligo del Tribunale di prendere in considerazione le disposizioni della CEDU quali principi generali del diritto. I ricorrenti sostengono del pari che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo gli interessi commerciali dall’ambito di applicazione del diritto di proprietà, concludendo che «non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà alla protezione dei semplici interessi (…) d’indole commerciale» e privando i ricorrenti delle garanzie sancite all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. I ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non esaminare il regolamento di base alla luce dell’articolo 19 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Dal momento che l’Unione deve rispettare il diritto internazionale nell’esercizio dei suoi poteri e che il regolamento di base deve, di conseguenza, essere interpretato alla luce dell’articolo 19 della DNUDPA, il Tribunale doveva esaminare se le istituzioni dell’Unione europea avessero ottenuto il consenso preventivo, libero ed informato dei ricorrenti prima dell’adozione del regolamento di base.
(1) Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36)
(2) Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216, pag. 1)
21.9.2013 |
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C 274/13 |
Impugnazione proposta l’11 luglio 2013 dalla Stichting Corporate Europe Observatory avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013, causa T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione europea
(Causa C-399/13 P)
2013/C 274/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (rappresentante: S. Crosby, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 e annullare la decisione della Commissione del 6 dicembre 2010; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione nonché del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso tre errori di diritto.
1) |
Un errore di diritto per aver ritenuto che il Vademecum sull’accesso ai documenti (in prosieguo: il «Vademecum»), della DG Commercio, non fosse inteso a produrre effetti esterni; |
2) |
Un errore di diritto per non aver tenuto conto della presunzione che i documenti erano destinati ad essere visti da un ampio numero di persone; |
3) |
Un errore di diritto per avere ritenuto che nel caso di specie non sussistesse una rinuncia implicita alla riservatezza. |
21.9.2013 |
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C 274/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 luglio 2013 — Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders/David Verhaegen
(Causa C-400/13)
2013/C 274/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti della causa principale
Ricorrente: Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders
Convenuto: David Verhaegen
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 28, paragrafo 1, del Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Auslandsunterhaltsgesetz — AUG) [legge sulle procedure di recupero dei crediti alimentari nei rapporti con Stati esteri] del 23 maggio 2011 (BGBl. I pag. 898) violi l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 (1) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
(1) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1).
21.9.2013 |
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C 274/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) il 16 luglio 2013 — Cypra Limited/Repubblica di Cipro
(Causa C-402/13)
2013/C 274/23
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Anotato Dikastirio Kyprou
Parti
Ricorrente: Cypra Limited.
Convenuti e resistenti: Repubblica di Cipro, rappresentata dal Ministero dell’Agricoltura, delle risorse naturali e dell’ambiente e dal Direttore della sezione dei servizi veterinari
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni del regolamento 854/2004/CE (1) concedano all’autorità competente il potere discrezionale di stabilire l’orario di una data macellazione di animali, tenuto conto dell’obbligo della stessa di designare un veterinario ufficiale ai fini dell’esecuzione del controllo relativo alla macellazione degli animali, o se l’autorità competente sia tenuta a designare detto veterinario nei limiti dell’orario in cui avviene la macellazione, stabilito dal mattatore. |
2) |
Se le disposizioni del regolamento 854/2004/CE concedano all’autorità competente il potere discrezionale di rifiutare la designazione di un veterinario ufficiale per l’esecuzione del controllo veterinario della macellazione legale degli animali, qualora sia stato comunicato l’orario preciso in cui essa avrà luogo presso un macello autorizzato. |
(1) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139, pag. 206).
21.9.2013 |
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C 274/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 luglio 2013 — Lisa Kelly/Minister for Social Protection
(Causa C-403/13)
2013/C 274/24
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: Lisa Kelly
Convenuto: Minister for Social Protection
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora un lavoratore dipendente residente nello Stato membro A, che ha svolto attività lavorativa con versamento di contributi in tale Stato per poco meno di tre anni, trascorra gli ultimi sei mesi della propria attività lavorativa con versamento di contributi nello Stato membro B, la sua successiva domanda di prestazioni previdenziali per malattia è regolata (i) dal diritto dello Stato membro B ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), oppure, (ii) dal diritto dello Stato membro A in cui risiede, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e)? |
2) |
Ai fini dell’esame della questione 1, è rilevante il fatto che, qualora si affermi che il caso è regolato dal diritto dello Stato membro B, allora il lavoratore in questione non avrebbe diritto ad alcuna prestazione previdenziale, mentre ciò non si verificherebbe qualora si affermi che il caso è regolato dal diritto dello Stato membro di residenza (Stato membro A)? |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
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C 274/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 16 luglio 2013 — R su istanza di ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
(Causa C-404/13)
2013/C 274/25
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: R su istanza di ClientEarth
Resistente: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel caso in cui, ai sensi della direttiva sulla qualità dell’aria (direttiva 2008/50/CE (1)) in una determinata zona o agglomerato non è stato possibile rispettare i valori limite fissati per il biossido di azoto entro il termine del 1o gennaio 2010, di cui all’allegato XI della direttiva, la direttiva stessa e/o l’articolo 4 TUE imponga a uno Stato membro di chiedere una proroga del termine, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva. |
2) |
In caso di risposta affermativa, in quali circostanze uno Stato membro possa (eventualmente) essere sollevato da siffatto obbligo. |
3) |
In che limiti l’articolo 23 (e segnatamente il paragrafo 2) incida sugli (eventuali) obblighi di uno Stato membro che ha disatteso l’articolo 13. |
4) |
In caso di mancato adempimento degli articoli 13 o 22, quali provvedimenti debba (eventualmente) predisporre il giudice nazionale, ai sensi del diritto dell’Unione europea, per soddisfare i criteri di cui all’articolo 30 della direttiva e/o agli articoli 4 o 19 TUE. |
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).
21.9.2013 |
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C 274/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Karlsruhe (Germania) il 18 luglio 2013 — Barbara Huber/Manfred Huber
(Causa C-408/13)
2013/C 274/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Karlsruhe
Parti
Ricorrente: Barbara Huber
Convenuto: Manfred Huber
Questioni pregiudiziali
Se sia compatibile con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), la disciplina dettata dall’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Auslandsunterhaltsgesetz — AUG) [legge tedesca sulle procedure di recupero dei crediti alimentari nei rapporti con Stati esteri], in virtù della quale, qualora una parte non abbia la propria residenza abituale nel territorio tedesco, sulle domande in materia di obbligazioni alimentari nei casi di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 decide in via esclusiva l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht [Corte d’appello] nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la loro residenza abituale.
(1) GU L 7, pag. 1.
21.9.2013 |
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C 274/15 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea
(Causa C-409/13)
2013/C 274/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2013, con la quale quest’ultima ha deciso di ritirare la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio solleva tre motivi a sostegno del suo ricorso diretto ad annullare la decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento in una fase tardiva della prima lettura della procedura legislativa ordinaria.
In primo luogo, il Consiglio sostiene che il ritiro della proposta di regolamento costituisce una violazione grave del principio di attribuzione delle competenze, enunciato nell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché del principio dell’equilibrio istituzionale. Secondo il Consiglio, nessuna disposizione dei Trattati conferisce espressamente alla Commissione una prerogativa generale per ritirare una proposta che essa ha presentato al legislatore dell’Unione. Tuttavia, sebbene il Consiglio non contesti l’esistenza di un siffatto potere di ritiro sul fondamento dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non può esercitarlo in modo discrezionale o abusivo. Il Consiglio ritiene che il ritiro di una proposta del genere in una fase molto avanzata del processo legislativo equivarrebbe a concedere alla Commissione una forma di diritto di veto nei confronti dei co-legislatori dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione sarebbe posta al medesimo livello di questi ultimi, il che porterebbe ad uno sviamento della procedura legislativa ordinaria prevista all’articolo 294 TFUE, oltrepasserebbe il potere di iniziativa legislativa della Commissione di cui all’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, e priverebbe di effetto utile il diritto di modifica del Consiglio sancito all’articolo 293, paragrafo 1, TFUE. A parere del Consiglio, un simile esercizio del potere di ritiro contrasterebbe inoltre con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TFUE, poiché la Commissione non sarebbe più un’istituzione con funzione esecutiva, ma parteciperebbe al processo legislativo allo stesso livello delle istituzioni aventi legittimazione democratica.
In secondo luogo, il ritiro della proposta di regolamento costituirebbe altresì una violazione del principio di cooperazione leale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Da un lato, il Consiglio sostiene che il ritiro della proposta di regolamento è stato effettuato assai tardivamente. In esito a numerose riunioni tripartite avvenute durante la fase di prima lettura («consultazioni a tre»), la Commissione ha peraltro ritirato la sua proposta di regolamento il giorno in cui il Parlamento e il Consiglio dovevano siglare il compromesso che avevano raggiunto. Dall’altro, il Consiglio contesta alla Commissione di non aver esaurito tutte le opzioni procedurali esistenti nell’ambito del regolamento interno del Consiglio prima di aver proceduto al ritiro.
Infine, il Consiglio sostiene che l’atto di ritiro impugnato non ha rispettato il requisito di motivazione degli atti previsto, peraltro, dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il Consiglio contesta alla Commissione di non aver corredato la propria decisione di ritiro di alcuna spiegazione e di non aver proceduto ad alcuna pubblicazione della medesima.
21.9.2013 |
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C 274/16 |
Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, causa T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Impexmetal
(Causa C-415/13 P)
2013/C 274/28
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (rappresentante: P. Borowski, adwokat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Impexmetal S.A.
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella sua integralità ed accogliere integralmente il ricorso del 9 gennaio 2012 annullando la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 27 ottobre 2011; |
— |
in caso di non accoglimento di tale domanda, annullare la sentenza del Tribunale nella sua integralità e rinviare la presente causa al Tribunale per un nuovo esame; |
— |
condannare le altre parti nel procedimento di impugnazione alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla prima commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) per averlo applicato in un contesto fattuale non rientrante nella fattispecie normativa prevista da tale disposizione.
A parere della ricorrente, si è pervenuti a siffatta applicazione non corretta della menzionata disposizione in conseguenza della constatazione errata da parte del Tribunale che il marchio della ricorrente mostrasse una somiglianza col marchio dell’interveniente e perciò sussistesse un rischio di confusione per il pubblico. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha considerato che
— |
i prodotti in forma di «macchine e macchine — utensili», contrassegnati dal marchio della ricorrente nonché i prodotti in forma di «cuscinetti» contrassegnati dal marchio dell’interveniente, sono caratterizzati da una significativa differenza e di certo non sono prodotti complementari; |
— |
il marchio della ricorrente ed il marchio dell’interveniente denotano una sostanziale differenza quanto all’aspetto visivo; |
— |
il marchio della ricorrente contiene un elemento denominativo sotto forma del sostantivo «Kraśnik», il che esercita un’influenza sostanziale sulle differenze, tra i due marchi posti a raffronto, visivamente, foneticamente e concettualmente; |
— |
il marchio della ricorrente ed il marchio dell’interveniente presentano differenze sostanziali quanto all’aspetto fonetico; |
— |
il marchio della ricorrente costituisce un elemento della sua denominazione la quale è stata usata per lungo tempo prima della richiesta di marchio; |
— |
il marchio in parola è un segno che possiede una giustificazione storica per contraddistinguere la ricorrente; |
— |
i suddetti marchi hanno coesistito a lungo e pacificamente nel mercato comune; |
— |
la somiglianza tra i marchi posti a raffronto non giustifica l’affermazione che essa potrebbe essere all’origine di un rischio di confusione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/17 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-425/13)
2013/C 274/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, F. Castillo de la Torre, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’articolo 2, seconda frase, e la sezione A dell’addendum/allegato alla decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati per collegare il sistema di scambio di diritti di emissione a effetto serra dell’UE con un sistema di scambio di diritti di emissione a effetto serra in Australia, o, in subordine, |
— |
annullare la decisione del Consiglio e mantenere gli effetti della decisione impugnata nel caso in cui sia integralmente annullata, e |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e del principio dell’equilibrio istituzionale. La Commissione sostiene che il Consiglio ha violato l’articolo 218 TFUE imponendo unilateralmente in capo alla Commissione una procedura dettagliata che crea ex novo poteri per il Consiglio e obblighi per la Commissione che non sono fondati in tale disposizione. Il Consiglio ha altresì violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, ed il principio dell’equilibrio istituzionale, dal momento che il Consiglio ha ampliato i suoi poteri ad esso conferiti dai trattati a scapito della Commissione e del Parlamento europeo.
Secondo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 218 TFUE e del principio dell’equilibrio istituzionale, poiché la decisione impugnata dispone che le dettagliate direttive di negoziato dell’Unione siano stabilite dal comitato speciale o dal Consiglio. L’articolo 218, paragrafo 4, TFUE attribuisce al comitato speciale soltanto un ruolo consultivo.
Tribunale
21.9.2013 |
IT |
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C 274/18 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2013 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)
(Causa T-363/13)
2013/C 274/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Harper Hygienics S. A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, radca prawny)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti d’America)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 aprile 2013 (caso R 606/2012-5) nella parte riguardante il rifiuto di registrazione del marchio comunitario «Cleanic intimate» per tutti i prodotti delle classi 3 e 16 nonché per alcuni prodotti della classe 5; |
— |
riformare la decisione impugnata registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi designati; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CLEANIC intimate» per prodotti delle classi 3 e 16 — domanda di marchio comunitario n. 009217531
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Clinique Laboratories LLC
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429 per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42 nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 27/2009 (1), quanto all’accertamento della somiglianza tra i marchi ed il rischio di confusione da parte dei consumatori, nonché dell’articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
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C 274/18 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Gemeente Eindhoven/Commissione
(Causa T-370/13)
2013/C 274/31
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. van der Wal, M. van Heezik e L. Parret, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la transazione tra il ricorrente ed il PSV; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, con il proprio ricorso, censura, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 [SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aiuti ad alcuni club professionistici di calcio olandesi nel periodo 2008-2011] (GU C 116, pag. 19).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, incluso il principio di diligenza. Il ricorrente fa valere che in data 26 e 28 luglio 2011 sono state trasmesse informazioni alla Commissione e successivamente non sono stati posti ulteriori quesiti alle autorità olandesi. Il 6 marzo 2013 la Commissione avrebbe deciso di avviare il procedimento formale d’indagine. In ragione del trascorrimento di un ampio lasso di tempo (19 mesi) e dell’omissione di ulteriori consultazioni (nel merito) la Commissione, a seguito di propri atti ed omissioni al momento dell’apertura del procedimento d’indagine formale, non avrebbe avuto un quadro completo delle circostanze di fatto pertinenti. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Con il suddetto motivo il ricorrente sostiene che poteva partire dal presupposto che la transazione sarebbe stata valutata nell’ambito della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (1), come era avvenuto anche precedentemente in occasione della valutazione da parte della Commissione di transazioni equivalenti. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione Avviando il procedimento d’indagine formale senza che sussistesse un dubbio giustificato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 (2) e della giurisprudenza la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione. Accertando già l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, nonostante la sussistenza di domande aggiuntive, la Commissione non ha tenuto conto della provvisorietà di una decisione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 659/1999 |
4) |
Quarto motivo vertente sulla motivazione insufficiente e/o erronea Dopo aver fatto valere il motivo precedente relativo alla sussistenza di un manifesto errore di valutazione il ricorrente fa infine valere che la decisione non ottempera all’obbligo di motivazione incombente alla Commissione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. |
(1) Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
21.9.2013 |
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C 274/19 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Moonlight/UAMI — Lampenwelt (Moon)
(Causa T-374/13)
2013/C 274/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moonlight GmbH (Wehr, Germania) (rappresentanti: H. Börjes-Pestalozza e M. Nielen avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Lampenwelt GmbH & Co. KG (Schlitz, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 maggio 2013, nel procedimento R 676/2012-4 e ingiungere all’UAMI di respingere la domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio comunitario n. 6 084 081; |
— |
condannare alle spese del procedimento l’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Moon», per prodotti della classe 11 — marchio comunitario n. 6 084 081
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Lampenwelt GmbH & Co. KG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009
21.9.2013 |
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C 274/20 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (DAISY)
(Causa T-381/13)
2013/C 274/33
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 427/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «DAISY» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio comunitario denominativo «DAISY» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 267 037
Decisione dell’esaminatore: La domanda è respinta
Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è respinto
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non ha carattere descrittivo; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «DAISY» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari. |
21.9.2013 |
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C 274/20 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (MARGARITAS)
(Causa T-382/13)
2013/C 274/34
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 430/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «MARGARITAS» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio comunitario denominativo «MARGARITAS» per prodotti de la classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 261 105
Decisione dell’esaminatore: La domanda è respinta
Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è respinto
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «MARGARITA» non ha carattere descrittivo; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «MARGARITAS» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari |
21.9.2013 |
IT |
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C 274/21 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)
(Causa T-387/13)
2013/C 274/35
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: avv.ti A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nadine Helene Jeanne Hautrive (Chatou, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2013, nel procedimento R 757/2012-5, in quanto, nel presente procedimento, ricorrono le condizioni di applicazione del motivo relativo al diniego di registrazione ex articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
— |
altrimenti, annullare la decisione impugnata; |
— |
in ogni caso, condannare l’UAMI alla proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Nadine Helene Jeanne Hautrive
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo recante elementi denominativi «COLOMBIANO HOUSE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 25 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 225 798
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Indicazione Geografica Protetta recante elementi denominativi «Café de Colombia»
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 14 del regolamento n. 510/2006 |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento n. 510/2006 |
— |
Violazione di forma per difetto di motivazione |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/21 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2013 — SolarWorld e Solsonica/Commissione
(Causa T-393/13)
2013/C 274/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania) e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, lawyer e J. Beck, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 513/2013 (1), nella parte in cui posticipa al 6 agosto 2013 l’applicazione del dazio antidumping provvisorio pieno alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, celle e wafer originari o provenienti dalla Cina; |
— |
ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di applicare, con decorrenza dal 6 giugno 2013, le aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013; |
— |
condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti i danni commisurati alla mancata applicazione, a partire dal 6 giugno 2013, delle aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 violerebbe l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2). |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo introdotto in modo graduale le misure antidumping provvisorie ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo adottato l’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe violato in modo grave e manifesto i propri doveri di diligenza e di buona amministrazione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità dell’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 da parte della Commissione e sul danno conseguentemente arrecato alle ricorrenti, per il quale l’Unione europea è responsabile in forza dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE. |
(1) Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/22 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Photo USA Electronic Graphic/Consiglio
(Causa T-394/13)
2013/C 274/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (Pechino, Cina) (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente, e |
|
condannare la convenuta alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio (in prosieguo: «le istituzioni») hanno commesso un manifesto errore di valutazione includendo tazze [mugs] semplici in ceramica con rivestimento in poliestere nei prodotti oggetto dell’inchiesta.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, raggruppando tazze in ceramica con rivestimento con altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in grès, le istituzioni non hanno effettuato un equo confronto in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51) (in prosieguo: «il regolamento di base»).
Terzo motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non avendo adeguatamente analizzato gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione delle pratiche lesive della concorrenza esaminate dal Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza). Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base non avendo effettuato un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione. Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/23 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Miettinen/Consiglio
(Causa T-395/13)
2013/C 274/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer ed E. Raedts, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio del 21 maggio 2013 che nega pieno accesso al documento 12979/12 sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2011, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 13), comunicata al ricorrente in data 21 maggio 2013 con lettera recante il riferimento «06/c/02/1 3» (la «decisione impugnata»), nonché la sua conferma di rifiuto del 23 luglio 2013; |
— |
condannare il convenuto alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese di eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché la decisione impugnata si basa su un’interpretazione e un’applicazione errate di tali disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e la tutela del processo decisionale in corso, in quanto:
|
in primo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la divulgazione del documento 12979/12 arreca pregiudizio alla capacità del suo servizio giuridico di difenderlo in futuri procedimenti legali nonché al procedimento legislativo; |
|
in secondo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la sensibilità del documento 12979/12 e/o la sua ampia portata giustificano il rovesciamento della presunzione favorevole alla pubblicazione dei pareri legali nell’ambito legislativo; |
|
in terzo luogo, la tesi del Consiglio relativa al pregiudizio è meramente ipotetica. Essa è infondata in fatto e in diritto, considerato che il contenuto del parere contenuto nel documento 12979/12 era già di pubblico dominio al momento dell’adozione della decisione impugnata; |
|
in quarto luogo, il Consiglio, invocando l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, non ha applicato il criterio dell’interesse pubblico prevalente, laddove ha preso in considerazione solamente i rischi percepiti per il suo processo decisionale associati alla pubblicazione, e non gli effetti positivi di una simile pubblicazione ai fini, segnatamente, della legittimità del processo decisionale; inoltre, nel richiamarsi all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, non ha applicato il suddetto criterio. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non ha rispettato il proprio obbligo di fornire motivi sufficienti e adeguati per la decisione impugnata.
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/23 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Dosen/UAMI — Gramm (Nano-Pad)
(Causa T-396/13)
2013/C 274/39
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Franko Dosen (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Losert, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Thomas Gramm (Brema, Germania)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2011 (n. 4 204 C), quale risulta a seguito della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 maggio 2013, adottata nel procedimento R 1981/2011-4. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «Nano-Pad» per prodotti e servizi della classe 17 — marchio comunitario n. 8 228 421
Titolare del marchio comunitario: il ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Thomas Gramm
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/24 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR)
(Causa T-398/13)
2013/C 274/40
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentante: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TVR Italia Srl (Milano, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 maggio 2013 nel procedimento R 823/2011-2; |
— |
respingere il ricorso proposto il 14 aprile 2013 dalla TVR Italia Srl contro la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio del 14 febbraio 2011, B 313 248; |
— |
condannare alle spese l’Ufficio convenuto e la TVR Italia Srl, qualora questa partecipasse al procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: TVR Italia Srl
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi verbali «TVR ITALIA» per prodotti e servizi delle classi 12, 25 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 5 699 954
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi nazionale e comunitario «TVR» per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 12, 25 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione del principio della res iudicata o del ne bis in idem, nonché dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009 |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/24 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2013 — NIIT Insurance technologies/UAMI (SUBSCRIBE)
(Causa T-404/13)
2013/C 274/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londra, Regno unito) (rappresentante: M. Wirtz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 giugno 2013, nel procedimento R 1308/2012-5, relativo alla domanda di marchio comunitario n. 010355527, vocabolo: SUBSCRIB, nonché la precedente decisione del dipartimento marchi dell’UAMI del 22 maggio 2012, nella parte in cui negano al marchio la tutela; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SUBSCRIBE» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 355 527
Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo, 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con il principio di parità di trattamento, nonché degli articoli 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 Novembre 1950, nella versione modificata dal Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1o novembre 1998; |
— |
violazione dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/25 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2013 — T & L Sugars and Sidul Açúcares/Commissione
(Causa T-411/13)
2013/C 274/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: T & L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito); e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, procuratore)
Convenuta: Commissione europea e Unione europea, rappresentata nella fattispecie dalla Commissione europea.
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Annullare taluni regolamenti della Commissione che pongono le imprese di raffinazione dello zucchero di canna in una situazione di svantaggio concorrenziale, e segnatamente: (i) i regolamenti n. 505/2013 (1) e n. 629/2013 (2), che istituiscono misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013; (ii) i regolamenti n. 574/2013 (3) e n. 677/2013 (4), recanti fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze; e (iii) il regolamento n. 460/2013 (5), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale, nonché il regolamento n. 542/2013 (6), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale; e dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti del regolamento (UE) n. 36/2013 (7), relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto; |
— |
in alternativa, dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dei regolamenti (UE) n. 505/2013 e n. 629/2013; |
— |
dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 186, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007 (8) (il «regolamento di rifusione»), nella parte in cui esso non dà corretta attuazione alle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 318/2006 (9); |
— |
condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire tutti i danni subiti dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l’importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti, nel periodo compreso tra il 1o aprile 2013 e il 30 giugno 2013, a EUR 42 261 036, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o fissare qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che sarà quantificato nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri, fermo restando che a tutti gli importi summenzionati devono essere aggiunti gli interessi dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento; e |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono ricorrenti deducono otto motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, i regolamenti (UE) n. 505/2013 e 629/2013 dispongono un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 177 e EUR 148 per tonnellata — vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata — applicato ad un quantitativo specifico di zucchero (un totale di 300 000 tonnellate), equamente diviso solo tra ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall’altro lato, il regolamento (UE) n. 36/2013 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell’asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di rifusione e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, posto che, relativamente ai regolamenti (UE) n. 505/2013 e n. 629/2013, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote, ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull’immissione di zucchero fuori quota nel mercato dell’Unione. Per quanto concerne le aste d’imposta, la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più, di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo), senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici. |
5) |
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti sono state indotte ad attendersi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti sono state altresì indotte ad attendersi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l’equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali. |
6) |
Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto, nella gestione del mercato dello zucchero, la Commissione ha ripetutamente commesso errori e contraddizioni fondamentali, che evidenziano quantomeno una mancanza di comprensione dei meccanismi di base del mercato. Ad esempio il suo bilancio — che costituisce uno degli strumenti principali per il contenuto e il calendario dell’intervento sul mercato — presentava errori grossolani ed era basato su un metodo errato. Per di più, le misure adottate dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità degli approvvigionamenti. |
7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39 TFUE, posto che la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti da tale articolo. |
8) |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1006/2011 (10), in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 20 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all’importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011. Inoltre, a sostegno dell’azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall’agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli». La Commissione ha, in particolare, violato i principi generali dell’UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013 (GU L 147 pag. 3).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013 (GU L 179, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 574/2013 della Commissione, del 19 giugno 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 168, pag. 29).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2013 della Commissione, del 16 luglio 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 194, pag. 5).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 460/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 133, pag. 20)
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 162, pag. 7).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 16, pag. 7).
(8) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1)
(10) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/27 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — Chin Haur Indonesia/Consiglio
(Causa T-412/13)
2013/C 274/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonesia) (rappresentanti: T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (1), nella parte in cui estende il dazio antidumping alla ricorrente e rigetta la richiesta di esenzione della ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente causa; e |
— |
adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenga opportuna. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio non hanno dimostrato un’elusione in relazione alle importazioni indonesiane e, perciò, hanno commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto:
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse collaborativa e che tale diniego di collaborazione giustificasse il diniego della sua esenzione, in quanto:
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente ad un equo processo durante l’inchiesta, in quanto:
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il diniego di concedere alla ricorrente un’esenzione costituisce una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto:
|
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le constatazioni del regolamento di esecuzione sul pregiudizio e sul dumping contrastano con il regolamento antidumping di base, in quanto:
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/28 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — City Cycle Industries/Consiglio
(Causa T-413/13)
2013/C 274/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: City Cycle Industries (Colombo, Sri Lanka) (rappresentante: T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (1), nella parte in cui estende il dazio antidumping alla ricorrente e rigetta la richiesta di esenzione della ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente causa; e |
— |
adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenga opportuna. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio non hanno dimostrato un’elusione in relazione alle importazioni indonesiane e, perciò, hanno commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto:
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse collaborativa e che tale diniego di collaborazione giustificasse il diniego della sua esenzione, in quanto:
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente ad un equo processo durante l’inchiesta, in quanto:
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il diniego di concedere alla ricorrente un’esenzione costituisce una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto:
|
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le constatazioni del regolamento di esecuzione sul pregiudizio e sul dumping contrastano con il regolamento antidumping di base, in quanto:
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).
Tribunale della funzione pubblica
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/29 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2013 — ZZ/Commissione europea
(Causa F-56/13)
2013/C 274/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Vogel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione, decisione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione adottata dall’AIPN il 27 febbraio 2013, con la quale sono stati respinti i reclami presentati dal ricorrente il 7 gennaio 2013 contro le decisioni del PMO.4 del 10 ottobre 2012; |
— |
annullare altresì le suddette decisioni adottate dal PMO.4 il 10 ottobre 2012, contro le quali erano stati presentati i reclami del ricorrente; |
— |
dichiarare l’illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, adottate il 3 marzo 2011, in particolare nel loro articolo 9, e dichiararle inapplicabili al caso di specie; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/29 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-60/13)
2013/C 274/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione tacita di rigetto della domanda, proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, relativa alla correzione delle registrazioni delle sue assenze per malattia nel sistema SysPer2.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione tacita di rigetto della domanda n. D/299/12, proposta dal ricorrente il 13 aprile 2012, in relazione alla correzione delle registrazioni delle sue assenze per malattia in SysPer2 nel senso che siano presi in considerazione soltanto i giorni lavorativi, a partire dal 13 aprile 2009 fino alla data della domanda; |
— |
annullare la decisione espressa di rigetto della domanda n. D/299/12, proposta dal ricorrente il 13 aprile 2012, in relazione ai 5 giorni sottratti dai suoi giorni di congedo per l’anno 2012; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/29 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — ZZ e a./BEI
(Causa F-61/13)
2013/C 274/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni individuali di applicare ai ricorrenti un’indennità in applicazione del nuovo sistema di miglioramento delle prestazioni e, dall’altro, annullamento delle decisioni di concedere indennità ai ricorrenti in violazione del nuovo sistema di miglioramento delle prestazioni nonché conseguente domanda di condannare la BEI al risarcimento del danno.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le decisioni individuali di applicare ai ricorrenti un’indennità nella parte in cui tali decisioni costituiscono l’applicazione del nuovo sistema di miglioramento delle prestazioni; |
— |
in subordine, annullare le decisioni di concessione di indennità ai 2 ricorrenti nella parte in cui tali decisioni violano il nuovo sistema di miglioramento delle prestazioni; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento dei danni; |
— |
nel caso in cui la convenuta non li produca spontaneamente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre taluni documenti; |
— |
condannare la BEI alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/30 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2013 — ZZ/Corte di giustizia
(Causa F-64/13)
2013/C 274/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, nonché la condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno morale
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il rapporto informativo relativo alla ricorrente per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2008; |
— |
annullare la decisione di rigetto del reclamo del 21 marzo 2013; |
— |
condannare la convenuta al pagamento dell’importo di EUR 58 000 a titolo di risarcimento del danno morale; |
— |
condannare la Corte di giustizia alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/30 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — ZZ/Europol
(Causa F-66/13)
2013/C 274/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: J.J. Ghosez, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto a tempo determinato del ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione adottata dal convenuto il 28 settembre 2012, con la quale questo ha comunicato al ricorrente che non avrebbe rinnovato il suo contratto a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2012, nonché la decisione di conferma che ha respinto il reclamo del ricorrente, adottata il 9 aprile 2013; |
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condannare il convenuto a versare al ricorrente la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione alla quale egli avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio, e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli onorari e delle indennità di disoccupazione o di ogni altra indennità sostitutiva che egli ha effettivamente percepito a partire dal 1o gennaio 2013 in sostituzione della retribuzione che percepiva come agente temporaneo; |
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condannare Europol alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/31 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2013 — ZZ/Europol
(Causa F-67/13)
2013/C 274/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto a tempo determinato della parte ricorrente.
Conclusioni della parte ricorrente
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Annullare le decisioni adottate dalla parte convenuta il 26 settembre e il 7 dicembre 2012, con le quali la parte convenuta informa la parte ricorrente che non intende rinnovarle il contratto a tempo determinato, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2013, nonché la decisione con cui viene respinto il reclamo presentato dalla parte ricorrente, adottata il 9 aprile 2013; |
— |
condannare la parte convenuta a pagare alla parte ricorrente la differenza tra, da una parte, l'importo della retribuzione ad essa spettante qualora fosse rimasta in funzione nel suo organico e, dall'altra, l'importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione e di ogni altra indennità di sostituzione che essa ha effettivamente percepiti a partire dal 1 aprile 2013 in luogo della retribuzione che essa percepiva in quanto agente temporaneo; |
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condannare l’Europol alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/31 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — ZZ/BCE
(Causa F-68/13)
2013/C 274/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della BCE di chiudere l’indagine amministrativa interna nonché della relazione sull’indagine e il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del Comitato esecutivo del 7 gennaio 2013 che prende atto della relazione finale e che dispone la chiusura dell’indagine amministrativa interna; |
— |
di conseguenza, annullare l’indagine e la relazione sull’indagine e iniziare una nuova indagine con un regolare accertamento dei fatti; |
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concedere un risarcimento per danni materiali valutati ex aequo et bono in EUR 50 000; |
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condannare la convenuta alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/31 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-69/13)
2013/C 274/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di procedere al calcolo di riconoscimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione di calcolare le annualità riconosciute nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIEU») in caso di trasferimento dei suoi diritti a pensione in tale regime, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011; |
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condannare la Commissione alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/32 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — ZZ/AEA
(Causa F-71/13)
2013/C 274/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)
Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del rigetto della domanda del ricorrente di avviare un’indagine amministrativa al fine di accertare o precisare fatti costituenti molestie.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione di rigetto opposta il 20 settembre 2012 dall’autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: la «AACC») alla sua domanda di avviare un’indagine amministrativa al fine di accertare o precisare fatti costituenti molestie; |
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condannare la AEA alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/32 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — ZZ e a./FEI
(Causa F-72/13)
2013/C 274/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga, di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione di stabilire un incremento salariale limitato al 2,3 %, la decisione del direttore generale del FEI che stabilisce una nuova griglia di merito che comporta la perdita dall'1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e la decisione del comitato direttivo della BEI che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dall’1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e dall’altro, la condanna del FEI al pagamento della differenza di stipendio unitamente al risarcimento dei danni.
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione del FEI del 4 febbraio 2013 di stabilire un incremento salariale limitato al 2,3 %, la decisione del direttore generale del FEI che stabilisce una nuova griglia di merito che comporta la perdita dall’1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e la decisione del comitato direttivo della BEI che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dall'1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti (le decisioni del FEI menzionate sopra sono state rese note con i fogli paga dell'aprile 2013), e annullare, nella medesima misura, tutte le decisioni del FEI contenute nei fogli paga successivi; |
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condannare il convenuto al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle decisioni citate del consiglio di amministrazione del FEI e del direttore generale del FEI del 4 febbraio 2013, del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 rispetto all'applicazione della griglia di merito «4-3-2-1-0» e della griglia «giovane»«5-4-3-1-0», o, in subordine, per i ricorrenti che hanno avuto una nota A, rispetto all'applicazione della griglia di merito 3-2-1-0-0 e, per i ricorrenti rientranti nella griglia «giovane» rispetto a una griglia giovane «4-3-2-0-0»; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 15 aprile 2013 e, successivamente, il 15 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti; |
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condannare il convenuto al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente; |
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nel caso in cui il convenuto non dovesse produrli spontaneamente, invitare il convenuto a titolo di misure di organizzazione del procedimento a presentare i documenti seguenti:
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condannare il FEI alle spese |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/33 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — ZZ/BCE
(Causa F-73/13)
2013/C 274/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della BCE del 28 maggio 2013 che impone il licenziamento disciplinare al ricorrente e il risarcimento del danno morale subito dal medesimo
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Banca Centrale Europea del 28 maggio 2013 che impone il licenziamento disciplinare a decorrere dal 31 agosto 2013; |
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reintegrare pienamente, di conseguenza, il ricorrente con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome; |
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in ogni caso risarcire il danno morale subito dal ricorrente stimato ex aequo et bono in EUR 20 000; |
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rimborsare tutte le spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/33 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-74/13)
2013/C 274/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione di trasferire i suoi diritti a pensione acquisiti precedentemente alla sua assunzione nel regime pensionistico dell’Unione europea (in prosieguo: «RPUE») conformemente a calcoli dell’abbuono fissati in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell’articolo articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011; |
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condannare la Commissione alle spese. |
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/34 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-75/13)
2013/C 274/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi, avvocati)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non concedere il beneficio dell’indennità di dislocazione al ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del PMO del 4 ottobre 2012 che nega al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione previsto dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto; |
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condannare la Commissione alle spese. |