ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.216.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
30 luglio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 216/01

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (La comunicazione sul settore bancario) ( 1 )

1

2013/C 216/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6946 — BayWa/Bohnhorst Agrarhandel) ( 1 )

16

2013/C 216/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6980 — Cinven/CeramTec) ( 1 )

16

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 216/04

Tassi di cambio dell'euro

17

2013/C 216/05

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione, del 18 febbraio 2013, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III — Relatore: Estonia

18

2013/C 216/06

Relazione finale del consigliere-auditore — Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

20

2013/C 216/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 27 febbraio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III) [notificata con il numero C(2013) 1106 final]  ( 1 )

22

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 216/08

Provvedimenti di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a International Union Insurances SA (Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

31

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 216/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7001 — Carlyle/Klenk Holz) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

32

2013/C 216/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6922 — Triton/Logstor) ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/1


Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/01

1.   INTRODUZIONE

1.

Dall'inizio della crisi finanziaria la Commissione ha adottato sei comunicazioni (in appresso «le comunicazioni legate alla crisi») (1), mediante le quali ha fornito orientamenti dettagliati sui criteri da applicare per valutare se gli aiuti di Stato concessi al settore finanziario durante la crisi finanziaria fossero compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.

Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un'azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato interno. Stabiliscono le condizioni per l'accesso agli aiuti di Stato e i requisiti da soddisfare in modo che tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato interno alla luce dei principi stabiliti in materia dal trattato. Grazie alle comunicazioni legate alla crisi, le norme in materia di aiuti di Stato che disciplinano il sostegno pubblico al settore finanziario sono state aggiornate regolarmente, ove necessario, per adeguarle all'andamento della crisi. I recenti sviluppi richiedono un ulteriore aggiornamento di dette comunicazioni.

Base giuridica

3.

Le comunicazioni legate alla crisi, così come le singole decisioni sulle misure e sui regimi di aiuto che rientrano nel loro ambito, sono state adottate sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, che autorizza in via eccezionale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

4.

Sin dall'inizio della crisi sono state intraprese azioni significative per far fronte alle difficoltà del settore finanziario. L'evoluzione della crisi ha richiesto l'adattamento di alcune disposizioni delle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà senza escludere la possibilità di avere accesso, in via eccezionale, a un notevole sostegno pubblico. Nonostante l'eccezionale ricorso a strumenti fiscali e monetari, che ha contribuito ad evitare un ulteriore peggioramento della crisi, la ripresa economica rimane molto fragile e disomogenea nell'Unione europea. I settori finanziari di alcuni Stati membri devono affrontare ulteriori sfide in materia di accesso ai finanziamenti a termine e di qualità degli attivi, a causa della recessione economica e della riduzione del livello dell'indebitamento pubblico o privato. Persistono una forte pressione sui mercati finanziari e il rischio di più ampi effetti di ricaduta negativi.

5.

Il riemergere di tensioni sui mercati del debito sovrano evidenzia in modo eclatante la persistente volatilità dei mercati finanziari. L'elevato livello di interconnessione e di interdipendenza che caratterizza il settore finanziario nell'Unione continua a far sì che sui mercati venga percepito un rischio di contagio. La grande instabilità dei mercati finanziari e l'incertezza sulle prospettive economiche — e, di conseguenza, il persistente rischio di un grave turbamento dell'economia degli Stati membri — giustificano il mantenimento della rete di sicurezza costituita dalla possibilità, per gli Stati membri, di concedere misure di sostegno collegate alla crisi a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato per quanto riguarda il settore finanziario.

6.

In circostanze di tensione persistente sui mercati finanziari e dato il rischio di effetti di ricaduta negativi più ampi, la Commissione ritiene che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato agli aiuti di Stato al settore finanziario continuino ad essere soddisfatte. L'applicazione di tale deroga rimane tuttavia possibile soltanto fino a quando perdurerà la situazione di crisi, creando circostanze effettivamente eccezionali in cui sia a rischio la stabilità finanziaria nel suo insieme.

La stabilità finanziaria come obiettivo generale

7.

Sia nella sua risposta alla crisi finanziaria che nelle comunicazioni legate alla crisi, l'obiettivo generale della Commissione è stata la stabilità finanziaria, in modo da garantire al tempo stesso che aiuti di Stato e distorsioni della concorrenza tra banche e in tutti gli Stati membri siano ridotti al minimo. La stabilità finanziaria implica la necessità di prevenire i gravi effetti di ricaduta negativi per il resto del sistema bancario che potrebbero derivare dal dissesto di un ente creditizio, nonché la necessità di garantire che il sistema bancario nel suo complesso continui a fornire un'adeguata erogazione di prestiti all'economia reale. La stabilità finanziaria rimane di fondamentale importanza nella valutazione degli aiuti di Stato a favore del settore finanziario effettuata dalla Commissione, ai sensi della presente comunicazione. La Commissione esegue la propria valutazione tenendo conto dell'evoluzione della crisi da una situazione acuta e sistemica ad un contesto di difficoltà economiche più fondamentali in alcune parti dell'Unione e, di conseguenza, con un maggiore rischio di frammentazione del mercato unico.

8.

Tale obiettivo generale si riflette non solo nella possibilità, per le banche in difficoltà, di avere accesso agli aiuti di Stato quando necessario per la stabilità finanziaria, ma anche nel modo in cui vengono valutati i piani di ristrutturazione. A tal proposito, va sottolineato che la stabilità finanziaria non può essere garantita in assenza di un settore finanziario sano. I piani di raccolta di capitale devono pertanto essere valutati in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza competenti al fine di garantire che il ripristino della redditività possa avvenire in tempi ragionevoli e in maniera solida e duratura; in caso contrario l'ente creditizio in dissesto dovrebbe essere liquidato in maniera ordinata.

9.

Nell'applicare le norme sugli aiuti di Stato ai casi individuali, la Commissione tiene comunque conto del contesto macroeconomico che incide sia sulla redditività delle banche che sulla necessità, per l'economia reale di un dato Stato membro, di continuare ad avere accesso al credito concesso da banche sane. La Commissione, nella sua valutazione dei piani di ristrutturazione delle banche, continua a tener conto delle specificità di ciascun ente creditizio e di ciascuno Stato membro. Effettuerà, in particolare, una valutazione proporzionata della redditività a lungo termine delle banche qualora la necessità di aiuti di Stato derivi dalla crisi del debito sovrano e non sia conseguenza dell'assunzione di rischi eccessivi (2) e terrà conto, nella sua valutazione, della necessità di mantenere una parità di condizioni in tutto il mercato unico, con particolare attenzione all'evoluzione della ripartizione degli oneri nell'Unione.

10.

Se è necessario ristrutturare ampie parti del settore finanziario di un determinato Stato membro, la Commissione si impegna inoltre a adottare un approccio coordinato nella valutazione dei singoli piani di ristrutturazione delle banche in modo da fornire una risposta a livello di sistema. In particolare, la Commissione ha adottato questa impostazione per gli Stati membri oggetto di un programma di aggiustamento economico. La Commissione dovrebbe quindi tener conto in modo specifico degli effetti aggregati della ristrutturazione dei singoli enti creditizi a livello di settore (ad esempio in termini di struttura del mercato) e sull'economia nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda l'adeguata concessione di prestiti all'economia reale su una base solida e sostenibile.

11.

Inoltre, nella valutazione della ripartizione degli oneri e delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza, la Commissione valuta la fattibilità delle misure proposte, comprese le cessioni, e il loro impatto sulla struttura del mercato e sulle barriere all'ingresso. Al tempo stesso, la Commissione deve garantire la coerenza tra le soluzioni individuate in un particolare caso o per un determinato Stato membro e l'obiettivo di evitare forti asimmetrie tra gli Stati membri che potrebbero frammentare ulteriormente il mercato unico e causare instabilità finanziaria, ostacolando la ripresa all'interno dell'Unione.

Evoluzione del quadro normativo e necessità di rivedere le comunicazioni legate alla crisi

12.

Dall'inizio della crisi, l'Unione europea ha introdotto una serie di modifiche normative e istituzionali volte a rafforzare la resilienza del settore finanziario e a migliorare la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi bancarie. Il Consiglio europeo ha convenuto di intraprendere ulteriori iniziative per rendere più solide le basi dell'unione economica e monetaria mediante la creazione di un'unione bancaria, iniziando con un meccanismo di vigilanza unico e con un meccanismo di risoluzione unico per gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico. Gli Stati membri hanno inoltre concordato di istituire un meccanismo di stabilità mediante il quale possono essere fornite, in caso di necessità, risorse finanziarie ai partecipanti e ai loro enti creditizi.

13.

Queste misure devono inevitabilmente essere introdotte in maniera progressiva, ad esempio per permettere che entrino in vigore determinate norme o che si costituiscano fondi di risoluzione. Alcune di tali misure sono limitate alla zona euro. Nel frattempo, una divergenza crescente nella ripresa economica nei vari paesi dell'Unione, la necessità di ridurre e consolidare il debito pubblico e il debito privato e l'esistenza di sacche di vulnerabilità nel settore finanziario hanno determinato tensioni persistenti sui mercati finanziari e frammentazione, con crescenti distorsioni nel mercato unico. L'integrità del mercato unico deve essere pertanto tutelata anche attraverso il rafforzamento del quadro normativo che si applica agli aiuti di Stato. L'adeguamento delle comunicazioni legate alla crisi può contribuire a garantire un passaggio agevole al futuro sistema previsto dalla proposta di direttiva della Commissione relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi (3), fornendo una maggiore chiarezza ai mercati. L'adeguamento delle comunicazioni legate alla crisi può inoltre garantire una ristrutturazione più incisiva e una maggiore condivisione degli oneri per tutte le banche che beneficiano di aiuti di Stato in tutto il mercato unico.

14.

L'attività di controllo degli aiuti di Stato per il settore finanziario interagisce a volte con le responsabilità delle autorità di vigilanza degli Stati membri. Ad esempio, in alcuni casi le autorità di vigilanza potrebbero richiedere adeguamenti in ambiti quali il governo societario e le prassi in materia di retribuzioni che, per le banche che beneficiano di aiuti di Stato, sono spesso definiti anche nei piani di ristrutturazione. In questi casi, anche se la Commissione mantiene la competenza esclusiva in materia di controllo degli aiuti di Stato, è importante il coordinamento tra la Commissione e le autorità di vigilanza competenti. Vista l'evoluzione del quadro normativo e di vigilanza nell'Unione e, in particolare, nella zona euro, la Commissione opererà in stretto coordinamento — come già avviene attualmente — con le autorità di vigilanza per garantire una buona interazione tra i diversi ruoli e responsabilità di tutte le autorità interessate.

Condivisione degli oneri

15.

Le comunicazioni legate alla crisi specificano chiaramente che i principi generali del controllo degli aiuti di Stato restano di applicazione anche durante la crisi. In particolare, onde limitare le distorsioni della concorrenza tra banche e in tutti gli Stati membri all'interno del mercato unico e ovviare al cosiddetto rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario ed il beneficiario degli aiuti dovrebbe fornire un adeguato contributo proprio ai costi di ristrutturazione. La banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire il più possibile alla ristrutturazione mediante le proprie risorse (4). Il sostegno statale dovrebbe essere concesso a condizioni che rappresentano un'adeguata condivisione degli oneri da parte di coloro che hanno investito nella banca.

16.

Dall'inizio della crisi in poi, al momento di esaminare la compatibilità degli aiuti a favore delle banche la Commissione ha richiesto almeno un livello minimo di condivisione degli oneri a fronte dell'importo degli aiuti ricevuti da dette banche, in particolare assorbendo le perdite con il capitale disponibile e erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali. Inoltre, al fine di evitare deflussi di fondi, la Commissione ha introdotto norme sul riacquisto di strumenti ibridi e divieti di distribuire cedole e dividendi. La Commissione non ha tuttavia fissato ex ante delle soglie per i contributi propri o ulteriori condizioni (5).

17.

Nella fase iniziale della crisi, gli Stati membri non sono andati, in generale, al di là delle condizioni minime stabilite dalle norme relative agli aiuti di Stato per quanto riguarda la condivisione degli oneri ex ante e ai creditori non è stato richiesto di contribuire al salvataggio degli enti creditizi per ragioni di stabilità finanziaria.

18.

La crisi del debito sovrano ha tuttavia evidenziato che una politica di questo tipo potrebbe non garantire la stabilità finanziaria a lungo termine, in particolare per gli Stati membri la cui posizione di bilancio è stata notevolmente indebolita dal costo dei salvataggi bancari. In effetti, alcuni Stati membri hanno dovuto andare al di là dei requisiti minimi previsti nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato e, introducendo nuovi quadri normativi, hanno dovuto applicare condizioni ex ante più rigorose in materia di ripartizione degli oneri. Tale sviluppo ha determinato impostazioni divergenti in materia di ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, in particolare tra quelli che si sono limitati ai requisiti minimi previsti dalle norme sugli aiuti di Stato e quelli che sono andati al di là di tali requisiti, richiedendo l'intervento («bail-in») degli investitori o dei creditori. Le differenze nei metodi utilizzati per la ripartizione degli oneri tra uno Stato membro e l'altro hanno determinato costi di finanziamento divergenti tra le banche in funzione della probabilità percepita di un «bail-in» in funzione della solidità dei conti dello Stato membro in questione. Ciò rappresenta una minaccia per l'integrità del mercato unico e mette in pericolo le condizioni di parità che il controllo degli aiuti di Stato mira a tutelare.

19.

Alla luce degli elementi sopra esposti, i requisiti minimi per la condivisione degli oneri dovrebbero essere aumentati. Prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto alla ristrutturazione — che si tratti di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate — dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Poiché qualsiasi aiuto alla ristrutturazione è necessario per impedire l'eventuale fallimento disordinato di una banca, per ridurre gli aiuti al minimo necessario le misure di ripartizione degli oneri devono essere rispettate a prescindere dalla solvibilità iniziale della banca. Prima di concedere aiuti per la ristrutturazione a favore di una banca, gli Stati membri dovranno pertanto garantire che gli azionisti e i detentori di capitale subordinato di detta banca provvedano a fornire il necessario contributo oppure costituire il quadro giuridico necessario per ottenere tali contributi.

20.

In linea di principio, l'applicazione di misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dipende dal grado di condivisione degli oneri e tiene altresì conto dell'evoluzione del livello di condivisione degli oneri da parte delle banche beneficiarie di aiuti in tutta l'Unione. Se tutte le altre circostanze rimangono invariate, una maggiore condivisione degli oneri implica dunque una minore necessità di adottare misure per ovviare alle distorsioni della concorrenza. In ogni caso, le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dovrebbero essere ponderate in modo tale da riprodurre il più possibile la situazione di mercato che si sarebbe concretizzata se il beneficiario degli aiuti fosse uscito dal mercato in assenza di aiuti.

Una procedura di ristrutturazione efficace e un'ulteriore modernizzazione del quadro normativo

21.

Se da un lato è necessario mantenere determinati strumenti di sostegno per le banche per affrontare le turbolenze che continuano a sussistere sui mercati finanziari, talune procedure e condizioni dovrebbero essere migliorate e sviluppate. È inoltre necessario portare avanti il processo di allineamento del quadro giuridico all'evoluzione del mercato, processo che ha avuto inizio nel giugno 2010 con l'aumento della commissione di garanzia (6) ed è proseguito con la comunicazione di proroga del 2010 (7).

22.

La comunicazione relativa alle banche del 2008 ha permesso agli Stati membri di istituire regimi per il salvataggio delle banche senza escludere, al tempo stesso, gli interventi ad hoc. Vista la gravità della crisi e l'erosione generale della fiducia nell'intero settore finanziario dell'UE accompagnate, tra l'altro, dall'esaurirsi del mercato interbancario, la Commissione ha deciso di approvare tutte le misure adottate dagli Stati membri necessarie per tutelare la stabilità del sistema finanziario, comprese le misure di salvataggio e i regimi di ricapitalizzazione. L'approvazione temporanea di aiuti per il salvataggio, sia sotto forma di garanzia che di misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate, è riuscita a evitare il panico e a ripristinare la fiducia del mercato.

23.

Tuttavia, nel contesto delle mutate condizioni di mercato, non sono più necessarie misure strutturali di salvataggio concesse unicamente sulla base di una valutazione preliminare che si fondi sul presupposto che praticamente tutte le banche hanno bisogno di essere salvate e che rinvii la valutazione approfondita del piano di ristrutturazione a una fase successiva. Se tale approccio ha contribuito, da un lato, a scongiurare il crollo irrimediabile del settore finanziario nel suo complesso, gli sforzi per la ristrutturazione di singoli beneficiari hanno spesso subito ritardi. In alcuni casi il ritardo degli interventi per affrontare i problemi delle banche ha dato luogo a maggiori esborsi a carico dei contribuenti. La presente comunicazione stabilisce il principio in base al quale le misure di ricapitalizzazione e le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate saranno autorizzate solo una volta approvato il piano di ristrutturazione della banca interessata. Questo approccio garantisce che l'importo degli aiuti sia stabilito in maniera più accurata, che i problemi della banca siano identificati e affrontati già in una fase iniziale e che sia garantita la stabilità finanziaria. Continueranno ad essere disponibili regimi di garanzia per fornire liquidità alle banche. Tali regimi, tuttavia, possono servire unicamente come mezzo per fornire liquidità alle banche senza una carenza di capitale quale definita dall'autorità di vigilanza competente (8).

24.

La presente comunicazione stabilisce i necessari adeguamenti dei parametri per la compatibilità degli aiuti di Stato collegati alla crisi forniti alle banche a partire dal 1o agosto 2013. In particolare, la presente comunicazione:

a)

sostituisce la comunicazione relativa alle banche del 2008 e fornisce orientamenti sui criteri di compatibilità per il sostegno alla liquidità;

b)

adatta e integra la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione sulle attività deteriorate;

c)

integra la comunicazione sulla ristrutturazione fornendo orientamenti più dettagliati in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati;

d)

stabilisce il principio in base al quale non può essere concessa nessuna misura di ricapitalizzazione o di tutela degli attivi senza autorizzazione preliminare di un piano di ristrutturazione e propone una procedura per l'autorizzazione permanente di tali misure;

e)

fornisce orientamenti sui requisiti di compatibilità per gli aiuti alla liquidazione.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE

25.

La Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione e in tutte le comunicazioni legate alla crisi (9) agli «enti creditizi» (in appresso denominati anche «banche») (10). Gli enti creditizi presentano un elevato grado di interconnessione nella misura in cui il fallimento disordinato di un ente creditizio può avere un effetto fortemente negativo sul sistema finanziario nel suo insieme. Gli enti creditizi possono essere vittime di improvvisi crolli di fiducia che possono avere serie conseguenze per la loro liquidità e la loro solvibilità. Le difficoltà di un unico ente complesso possono determinare uno stress sistemico nel settore finanziario, il che a sua volta può avere un forte impatto negativo sull'economia nel suo insieme, ad esempio a causa del ruolo degli enti creditizi nell'attività di concessione di prestiti all'economia reale, e potrebbe così mettere a repentaglio la stabilità finanziaria.

26.

Se del caso, la Commissione applicherà, mutatis mutandis, i principi delineati nella presente comunicazione e in tutte le comunicazioni legate alla crisi alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE (11), dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (12) o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE (13).

27.

Tutti gli aiuti a favore di tali enti costituiti in uno Stato membro, comprese le relative controllate, e aventi attività significative in uno Stato membro saranno esaminati alla luce della presente comunicazione.

3.   MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE E DI SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ DETERIORATE

28.

Le misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate che comprendano garanzie sulle attività sono solitamente concesse per coprire una carenza di capitale. Agli scopi della presente comunicazione, per «carenza di capitale» si intende una carenza di capitale constatata mediante un esame del capitale, una prova di stress, un esame della qualità degli attivi o esame equivalente a livello di Unione, di zona euro o di Stato, ove del caso confermato dalle autorità di vigilanza competenti. Un sostegno pubblico di questo tipo ha solitamente carattere permanente e non può essere facilmente revocato.

29.

Dato il carattere irreversibile di tali misure nella pratica e le implicazioni di bilancio per gli Stati membri erogatori, nonché alla luce della prassi decisionale della Commissione durante la crisi, in linea di principio la Commissione può autorizzare tali misure solo una volta che lo Stato membro interessato dimostra che sono stati utilizzati nella massima misura possibile tutti i mezzi per limitare l'aiuto al minimo necessario. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a presentare un piano di raccolta di capitale, prima (o come parte) della presentazione di un piano di ristrutturazione. Un piano di raccolta di capitale dovrebbe contenere, in particolare, misure per la raccolta di capitale da parte della banca e potenziali misure di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati della banca.

30.

Un piano di raccolta di capitale — associato a un riesame della qualità degli attivi della banca approfondito e lungimirante — dovrebbe consentire allo Stato membro, assieme alla Commissione e alle competenti autorità di vigilanza, di stabilire con esattezza la carenza (residua) di capitale di una banca che deve essere coperta con aiuti di Stato. Qualsiasi carenza di capitale residua che debba essere coperta da aiuti di Stato richiede la presentazione di un piano di ristrutturazione.

31.

Un piano di ristrutturazione che comprenda aiuti alla ristrutturazione, fatta eccezione per i requisiti relativi alla raccolta di capitale e alla condivisione degli oneri che devono figurare nel piano di raccolta di capitale quale descritto ai punti da 32 a 34, presentato prima o come parte del piano di ristrutturazione, continua ad essere valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.

3.1.   Carenza di capitale — Pre-notifica e notifica degli aiuti alla ristrutturazione

32.

Non appena sia stata identificata una carenza di capitale che potrebbe determinare una richiesta di aiuti di Stato, dovrebbero essere applicate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i costi che lo Stato membro deve sostenere per ovviare a tale carenza. A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad avviare contatti con la Commissione prima della notifica. Nel corso di tali contatti volontari pre-notifica, la Commissione offrirà assistenza in merito alle modalità per garantire la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione e, in particolare, alle modalità per rispettare i requisiti di condivisione degli oneri in conformità alle norme sugli aiuti di Stato. La base per la fase di pre-notifica sarà un piano di raccolta di capitale elaborato dallo Stato membro e dalla banca e avallato dalle competenti autorità di vigilanza. Tale piano dovrebbe:

a)

elencare le misure di raccolta di capitale che la banca dovrebbe intraprendere e le (potenziali) misure di condivisione degli oneri per azionisti e creditori subordinati;

b)

contenere clausole di salvaguardia per impedire fughe di fondi dalla banca che potrebbero verificarsi, ad esempio, se la banca acquisisce partecipazioni in altre imprese o paga dividendi o cedole.

33.

Lo Stato membro dovrebbe fornire una metodologia dettagliata e i dati di partenza utilizzati per stabilire la carenza di capitale, convalidati dall'autorità di vigilanza competente. La metodologia deve essere presentata sulla base dei settori di attività.

34.

Dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale e l'inserimento dei risultati dell'esame della qualità degli attivi della banca e di una valutazione dell'adeguatezza del capitale approfondita e lungimirante, lo Stato membro deve stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato. La Commissione proporrà agli Stati membri di discutere il piano di ristrutturazione prima della sua notifica. Una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione, lo Stato membro può procedere alla sua notifica formale. La Commissione autorizzerà qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate come aiuto alla ristrutturazione solo una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione.

3.1.1.   Misure adottate dalla banca per raccogliere capitale

35.

Nel piano di raccolta di capitale approvato dall'autorità di vigilanza competente, il beneficiario dovrà individuare e attuare — senza mettere a rischio, nella misura del possibile, la redditività — tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere effettuate. Tali misure comprendono, in particolare:

a)

emissioni di diritti;

b)

conversione volontaria di strumenti di debito subordinato in capitale proprio (equity) sulla base di un incentivo commisurato al rischio;

c)

attività di gestione delle passività che, in linea di principio, dovrebbero essere al 100 % in grado di generare capitale se non è possibile ovviare integralmente alla carenza di capitale e sono pertanto necessari aiuti di Stato;

d)

vendite di attivi e di portafogli che generino capitale;

e)

cartolarizzazione di portafogli al fine di generare capitale da attività non essenziali;

f)

mancata distribuzione degli utili;

g)

altre misure volte a ridurre il fabbisogno di capitale.

36.

Se nel piano di raccolta di capitale è specificato che le misure identificate non possono essere attuate entro sei mesi dalla presentazione del piano stesso, la Commissione consulterà le autorità di vigilanza competenti per valutare se debba considerare le misure proposte come misure per la raccolta di capitale.

37.

Vi dovrebbero essere incentivi, per la dirigenza delle banche, ad effettuare una ristrutturazione approfondita nei periodi di congiuntura favorevole e, in tal modo, ridurre al minimo la necessità di ricorrere al sostegno statale. Di conseguenza, se il ricorso ad aiuti di Stato avrebbe potuto ragionevolmente essere evitato grazie ad un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, qualsiasi soggetto che dipenda da aiuti di Stato per la propria ristrutturazione o liquidazione ordinata dovrebbe di norma sostituire l'amministratore delegato della banca nonché, se del caso, altri membri del consiglio di amministrazione.

38.

Per gli stessi motivi, tali soggetti dovrebbero applicare politiche severe in materia di retribuzione dei dirigenti. Ciò richiede una limitazione di tali retribuzioni combinata a incentivi per garantire che la banca stia attuando il proprio piano di ristrutturazione per raggiungere obiettivi sostenibili a lungo termine. Qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe pertanto limitare ad un livello adeguato la retribuzione complessiva del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva dovrebbe includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni ed essere in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva UE sui requisiti patrimoniali (CRD IV) (14).

La retribuzione complessiva dei singoli non può pertanto essere superiore a 15 volte il salario medio nazionale nello Stato membro in cui è stata costituita la banca beneficiaria (15) oppure 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria.

Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino alla fine del periodo di ristrutturazione o fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato, se questo si verifica prima.

39.

Tutte le banche che beneficiano di aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate non dovrebbero, in linea di principio, versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto.

3.1.2.   Condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati

40.

Il sostegno statale può determinare un cosiddetto «rischio morale» e minare la disciplina di mercato. Per ridurre questo rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti.

41.

Un'adeguata condivisione degli oneri comporterà di norma, una volta che le perdite saranno state in primo luogo assorbite dal capitale, contributi da parte di detentori di capitale ibrido e di debito subordinato. I detentori di capitale ibrido e di debito subordinato devono contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale di base di classe 1 (16) o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti. In ogni caso, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di tali titoli devono essere evitati nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile.

42.

La Commissione non richiederà contributi ai detentori di titoli di debito di primo rango [in particolare da depositi assicurati e non assicurati, obbligazioni e tutti gli altri titoli di debito di primo rango (senior)] come componente obbligatoria della ripartizione degli oneri ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato tramite conversione in capitale o riduzione di valore degli strumenti.

43.

Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimane al di sopra del patrimonio minimo di vigilanza dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35. Se non vi sono altre possibilità, comprese eventuali altre azioni di vigilanza quali misure di intervento precoce o altre azioni correttive per superare la carenza di capitale quale confermata dalla competente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione delle crisi, il debito subordinato deve essere convertito in capitale proprio, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato.

44.

Nei casi in cui la banca non soddisfa più i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il debito subordinato deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite.

45.

È possibile derogare a quanto richiesto ai punti 43 e 44 se l'attuazione di tali misure metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati. Tale eccezione può riguardare casi in cui l'importo degli aiuti da concedere sia limitato rispetto agli attivi della banca ponderati per il rischio e la carenza di capitale sia stata notevolmente ridotta, in particolare mediante misure di raccolta di capitale di cui al punto 35. È possibile ovviare a risultati sproporzionati o rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.

46.

Nel contesto dell'attuazione dei punti 43 e 44 dovrebbe essere rispettato il principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (17). I creditori subordinati non dovrebbero pertanto ricevere, in termini economici, meno di quanto sarebbe valso il loro strumento in caso di mancata concessione di aiuti di Stato.

3.1.3.   Impedire il deflusso di fondi prima di una decisione di ristrutturazione

47.

Onde limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase più iniziale possibile. Di conseguenza, a partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale è noto o avrebbe dovuto essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare i fondi. In particolare, a partire da tale momento, gli enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto individuare, un fabbisogno di capitale:

a)

non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale);

b)

non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione;

c)

non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato (18) e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione;

d)

non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione;

e)

non devono applicare pratiche commerciali aggressive;

f)

non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le acquisizioni effettuate nel corso delle attività bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficoltà; ii) le acquisizioni di partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entità dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 % dell'entità del suo ultimo stato patrimoniale disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se essa è, in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;

g)

devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.

48.

Poiché è necessario garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario, se una banca intraprende iniziative che non sono in linea con i requisiti di cui al punto 47 in un momento in cui il suo fabbisogno di capitale supplementare avrebbe dovuto essere chiaro per un'impresa gestita in modo efficiente, la Commissione, al fine di stabilire le misure necessarie per limitare le distorsioni della concorrenza, aggiunge all'importo dell'aiuto un importo equivalente al deflusso di fondi.

3.1.4.   Copertura della carenza residua di capitale con aiuti alla ristrutturazione

49.

Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione dei due tipi di misura. Affinché aiuti di questo tipo siano compatibili, è necessario presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione che deve soddisfare le disposizioni previste nelle pertinenti sezioni delle comunicazioni legate alla crisi.

3.2.   Aiuti al salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate

50.

Una volta che la Commissione inizierà ad applicare i principi delineati nella presente comunicazione, lo Stato membro dovrà notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione e ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato prima di adottare qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate. La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere determinate misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione se tali misure sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria. Se uno Stato membro invoca questa deroga volta a garantire la stabilità finanziaria, la Commissione chiederà un'analisi ex ante da parte dell'autorità di vigilanza competente che confermi l'esistenza dell'attuale (non futura) carenza di capitale, la quale costringerebbe l'autorità di vigilanza dell'ente creditizio a ritirare immediatamente la licenza bancaria se le misure non venissero attuate. Un'analisi di questo tipo deve inoltre dimostrare che i rischi eccezionali per la stabilità finanziaria non possono essere scongiurati con capitali privati entro un lasso di tempo sufficientemente breve o con qualsiasi altra misura temporanea con effetti meno distorsivi, ad esempio una garanzia statale.

51.

Qualsiasi misura di salvataggio a cui si applichi il punto 50 deve essere notificata alla Commissione. Per essere autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione, una misura di questo tipo deve rispettare le norme previste per queste misure in materia di remunerazione e condivisione degli oneri nella comunicazione sulla ricapitalizzazione, nella comunicazione di proroga del 2011 e, se pertinente, nella comunicazione sulle attività deteriorate.

52.

Gli aiuti al salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione. Di conseguenza, le misure richieste in materia di condivisione degli oneri devono essere attuate come parte degli aiuti per il salvataggio oppure le misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate devono essere strutturate in maniera da consentire a posteriori l'attuazione delle misure di condivisione degli oneri. Tale attuazione ex post può essere realizzata, ad esempio, mediante una ricapitalizzazione del capitale proprio in un rango superiore rispetto agli esistenti strumenti di capitale e di debito subordinato, rispettando nel contempo il pertinente quadro di regolamentazione e di vigilanza.

53.

In seguito all'autorizzazione di aiuti al salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti. Il piano di ristrutturazione sarà valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione, tenendo conto dei principi di ripartizione degli oneri illustrati nella presente comunicazione.

3.3.   Regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti creditizi di piccole dimensioni

54.

Gli aiuti a favore delle piccole banche tendono a incidere sulla concorrenza in misura minore rispetto agli aiuti concessi a banche di dimensioni maggiori. Per tale motivo, e onde assicurare un trattamento amministrativo proporzionato, è opportuno prevedere una procedura più semplice per quanto riguarda le piccole banche, garantendo al tempo stesso che le distorsioni della concorrenza siano limitate al minimo. La Commissione è pertanto disposta ad autorizzare regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti di piccole dimensioni nel caso in cui tali regimi hanno una finalità chiara e sono limitati a un periodo di sei mesi, purché rispettino i principi enunciati nelle comunicazioni legate alla crisi e, in particolare, i requisiti in materia di condivisione degli oneri di cui alla presente comunicazione. L'applicazione di tali regimi deve inoltre essere limitata alle banche con un totale di bilancio non superiore a 100 milioni di EUR. La somma dei bilanci delle banche che beneficiano di aiuti nel quadro del regime non deve superare l'1,5 % del totale degli attivi detenuti dalle banche nel mercato nazionale dello Stato membro interessato.

55.

La Commissione valuterà tali regimi in modo da verificare se raggiungono il proprio obiettivo e se viene data loro applicazione in modo corretto. A tal fine, gli Stati membri devono presentare una relazione sul ricorso a tali regimi su base semestrale dopo la loro autorizzazione.

4.   GARANZIE E SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DIVERSI DALLA FORNITURA DI LIQUIDITÀ DELLA BANCA CENTRALE

56.

Il sostegno alla liquidità e le garanzie sulle passività stabilizzano temporaneamente il lato passivo dello stato patrimoniale delle banche. Pertanto, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate che, in linea di principio, devono essere precedute dalla notifica di un piano di ristrutturazione da parte dello Stato membro in questione e dalla relativa approvazione da parte della Commissione prima di poter essere concesse, la Commissione può accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidità dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.

57.

Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidità possono essere notificate individualmente alla Commissione. Inoltre, la Commissione può autorizzare anche regimi che prevedono misure di liquidità per un periodo massimo di sei mesi.

58.

Tali regimi devono essere limitati alle banche che non presentano alcuna carenza di capitale. Qualora una banca con una carenza di capitale abbia un urgente bisogno di liquidità, è richiesta una notifica individuale alla Commissione (19). In tali circostanze, la Commissione applicherà la procedura di cui ai punti da 32 a 34, mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un piano di ristrutturazione o di liquidazione, a meno che l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi.

59.

Per poter essere autorizzati dalla Commissione, le garanzie e il sostegno alla liquidità devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

le garanzie possono essere concesse solo per le nuove emissioni di debito di primo rango (senior) degli enti creditizi (il debito subordinato è escluso);

b)

le garanzie possono essere concesse soltanto sugli strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque anni (o un massimo di sette anni in caso di obbligazioni garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre anni, tranne nei casi debitamente giustificati, devono essere limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse alla singola banca;

c)

il livello minimo di remunerazione delle garanzie statali deve essere in linea con la formula di cui alla comunicazione di proroga del 2011;

d)

si deve presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio al quale siano state concesse garanzie su nuove passività o su passività rinnovate e per il quale, al momento della concessione della nuova garanzia, l'importo totale delle passività garantite (incluse le garanzie concesse prima della data di tale decisione) sia superiore sia al 5 % delle passività totali che a un importo totale di 500 milioni di EUR;

e)

per ciascun ente creditizio per il quale è necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due mesi dalla data in cui la garanzia è stata attivata;

f)

i beneficiari di garanzie e di sostegno alla liquidità devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.

60.

Per i regimi di garanzia e di sostegno alla liquidità, devono essere soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi:

a)

il regime deve essere limitato alle banche che non presentano una carenza di capitale quale certificata dalle competenti autorità di vigilanza ai sensi del punto 28;

b)

le garanzie con scadenza superiore a tre anni devono essere limitate a un terzo delle garanzie totali concesse alle singole banche;

c)

gli Stati membri devono riferire alla Commissione con frequenza trimestrale sui seguenti aspetti: i) il funzionamento del regime, ii) le emissioni di debito garantito e iii) le spese effettivamente addebitate;

d)

gli Stati membri devono integrare le proprie relazioni sull'applicazione del regime con le informazioni aggiornate disponibili sul costo dell'emissione di debito analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta).

61.

In casi eccezionali possono essere approvate anche garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per gli investimenti nei confronti delle banche al fine di ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in paesi con condizioni di prestito gravemente perturbate rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare tali misure la Commissione esaminerà in particolare se esse non conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad esempio, servire a sviluppare altre attività commerciali di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.

5.   MESSA A DISPOSIZIONE DI LIQUIDITÀ DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI E INTERVENTI DI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI E FONDI DI RISOLUZIONE

62.

Le normali attività delle banche centrali relative alla politica monetaria, come le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti («standing facility»), non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Il sostegno destinato appositamente a un determinato ente creditizio (generalmente definito «sostegno di emergenza alla liquidità») può costituire aiuto, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative (20):

a)

l'ente creditizio è temporaneamente privo di liquidità, ma è solvibile al momento della fornitura della liquidità, situazione che si verifica in circostanze eccezionali e non fa parte di un pacchetto di aiuti più ampio;

b)

il dispositivo è interamente coperto da una garanzia, alla quale vengono applicati adeguati scarti di garanzia («haircut»), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato;

c)

la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione;

d)

la misura è adottata su iniziativa della banca centrale e non è coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato.

63.

Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (21) non costituiscono aiuti di Stato (22). Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato (23). La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.

64.

Gli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi da parte di un fondo di risoluzione saranno esaminati a norma della presente comunicazione al fine di valutarne la compatibilità con il mercato interno.

6.   CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AIUTI ALLA LIQUIDAZIONE

6.1.   Principi generali

65.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in maniera ordinata in modo da tutelare la stabilità finanziaria. L'ipotesi della liquidazione ordinata di un ente creditizio in difficoltà dovrebbe sempre essere presa in considerazione qualora l'ente non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine.

66.

La Commissione riconosce che, a causa delle specificità degli enti creditizi e in assenza di meccanismi che consentano la risoluzione degli enti creditizi senza minacciare la stabilità finanziaria, potrebbe non essere possibile procedere alla liquidazione di un ente creditizio secondo le procedure di insolvenza ordinarie. Per questo motivo, le misure statali volte a sostenere la liquidazione di enti creditizi in dissesto possono essere considerate aiuti compatibili a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al punto 44.

67.

L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell'ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione.

68.

Gli Stati membri possono scegliere una serie di strumenti per l'organizzazione della liquidazione di enti creditizi in difficoltà. Tutte le misure di aiuto di Stato a sostegno di tale liquidazione devono essere conformi ai principi illustrati ai punti da 69 a 82.

6.2.   Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione

69.

Gli Stati membri devono fornire un piano per la liquidazione ordinata dell'ente creditizio.

70.

La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione gli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti alla ristrutturazione.

71.

Il carattere particolare della liquidazione ordinata determina le considerazioni esposte nei punti da 72 a 78.

6.2.1.   Limitazione dei costi di liquidazione

72.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti permettono l'effettiva liquidazione ordinata dell'ente creditizio, limitando l'importo degli aiuti al minimo necessario per mantenerlo in attività nel corso della liquidazione, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione degli oneri previste dalla presente comunicazione.

6.2.2.   Limitazione delle distorsioni della concorrenza

73.

Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, la fase di liquidazione dovrebbe essere limitata al periodo strettamente necessario per garantire il carattere ordinato dell'operazione.

74.

Finché continua ad operare, l'ente creditizio beneficiario non può competere attivamente sul mercato o svolgere alcuna nuova attività. Le sue operazioni devono essere limitate, in linea di principio, al proseguimento e al completamento delle attività in corso per i clienti esistenti. Qualsiasi nuova attività che riguardi clienti esistenti deve essere limitata alla modifica di clausole di contratti esistenti e alla ristrutturazione di prestiti esistenti, a condizione che tali cambiamenti migliorino il relativo valore attuale netto degli attivi.

75.

La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative interessanti.

76.

Qualora sia necessaria una licenza bancaria, ad esempio per una «rump bank» o per un ente temporaneo costituito con il solo scopo della liquidazione ordinata di un ente creditizio («banca ponte»), questa deve essere limitata alle attività strettamente necessarie per la liquidazione. L'autorizzazione bancaria dovrebbe essere revocata il prima possibile dall'autorità di vigilanza competente.

6.2.3.   Condivisione degli oneri

77.

Nel contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati. I crediti degli azionisti e dei creditori subordinati non devono pertanto essere trasferiti ad alcuna attività economica che continui ad essere svolta.

78.

Le disposizioni di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 devono essere osservate mutatis mutandis.

6.3.   Vendita di un ente creditizio nel corso della procedura di liquidazione ordinata

79.

La vendita di un ente creditizio nel corso di una procedura di liquidazione ordinata potrebbe comportare aiuti di Stato a favore dell'acquirente, a meno che la vendita non venga organizzata sulla base di una procedura di gara aperta, concorrenziale e non soggetta a condizioni e che gli attivi non siano venduti al miglior offerente. Tale procedura di gara concorrenziale dovrebbe, se del caso, consentire la vendita di parti dell'ente a offerenti diversi.

80.

In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuterà se:

a)

il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio;

b)

la vendita avviene a condizioni di mercato;

c)

l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.

81.

Se constata l'esistenza di aiuti a favore dell'acquirente, la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti separatamente.

82.

Qualora vengano concessi aiuti a favore dell'attività economica oggetto della cessione (anziché all'acquirente di tale attività), la compatibilità di detti aiuti sarà oggetto di un esame individuale alla luce della presente comunicazione. Qualora il processo di liquidazione comporti la vendita di un soggetto economico che detiene una quota di mercato significativa, la Commissione valuterà la necessità di adottare misure per limitare le distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto a favore di tale soggetto economico e verificherà la redditività del soggetto risultante dalla vendita. Nella sua valutazione della redditività, la Commissione prenderà in debita considerazione le dimensioni e la forza dell'acquirente in rapporto alle dimensioni e alla forza dell'attività acquisita.

6.4.   Condizioni per l'autorizzazione di regimi di liquidazione ordinata

83.

L'attuazione da parte degli Stati membri di sistemi predisposti per i casi di enti creditizi in sofferenza può comprendere la possibilità di concedere aiuti per consentire la liquidazione ordinata di tali enti, limitando nel contempo gli effetti di ricaduta negativi sul settore e sull'economia nel suo insieme.

84.

La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate (24), a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.

85.

La compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni di cui alla sezione 3. Nel notificare il regime di aiuti alla Commissione, gli Stati membri devono pertanto fornire informazioni dettagliate sul processo e sulle condizioni per gli interventi a favore degli enti beneficiari.

86.

Poiché il grado in cui la concorrenza è falsata può variare in funzione della natura dell'ente beneficiario e del suo posizionamento sul mercato, può essere necessaria una valutazione individuale per garantire che il processo non dia luogo a indebite distorsioni della concorrenza. Le misure di aiuto concesse a norma di un regime approvato a favore di enti creditizi con attivi complessivi superiori a 3 000 milioni di EUR devono pertanto essere notificate individualmente per richiedere la relativa approvazione.

6.5.   Controllo

87.

Gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche, almeno su base annuale, sul funzionamento di qualsiasi regime autorizzato conformemente alle disposizioni della sezione 6.4. Tali relazioni devono fornire anche informazioni per ogni ente creditizio da liquidare ai sensi della sezione 6.4.

88.

Onde consentire alla Commissione di monitorare i progressi del processo di liquidazione ordinata e i suoi effetti sulla concorrenza, gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche (almeno su base annuale) sull'andamento del processo di liquidazione di ciascuna banca in liquidazione e una relazione finale al termine della procedura di liquidazione. In alcuni casi possono essere nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.

7.   DATA INIZIALE DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ

89.

La Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione a partire dal 1o agosto 2013.

90.

Le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1o agosto 2013 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.

91.

La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sulla base della presente comunicazione, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

92.

In tutti gli altri casi la Commissione compirà la valutazione sulla base delle comunicazioni legate alla crisi in vigore al momento della concessione degli aiuti.

93.

La Commissione procederà alla revisione della presente comunicazione ove opportuno, in particolare per tener conto di modifiche delle condizioni di mercato o della situazione normativa che possano incidere sulle norme ivi stabilite.

94.

La comunicazione relativa alle banche del 2008 è revocata con decorrenza dal 31 luglio 2013.

95.

Il punto 47 e l'allegato 5 della comunicazione sulle attività deteriorate sono revocati.

96.

La comunicazione sulla ristrutturazione è adattata come segue:

al punto 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso in cui un'istituzione finanziaria abbia ricevuto aiuti di Stato, lo Stato membro interessato dovrebbe presentare un piano di ristrutturazione, per confermare o ripristinare la redditività a lungo termine delle singole banche senza ricorso al sostegno statale.».

La nota a piè di pagina 4 relativa al punto 4 è revocata.

Al punto 7, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «la Commissione applicherà il principio fondamentale dell'adeguata condivisione degli oneri tra Stati membri e banche beneficiarie tenendo conto della situazione globale del settore finanziario.».

Il punto 8 è revocato.

Alla nota a piè di pagina 1, relativa al punto 21, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Cfr. sezione 6 della comunicazione sul settore bancario del 2013.».

Il punto 25 è sostituito dal seguente: «Qualsiasi deroga a un'adeguata condivisione degli oneri ex ante che possa essere stata eccezionalmente concessa prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione per ragioni di stabilità finanziaria deve essere compensata da un ulteriore contributo in una fase successiva della ristrutturazione, ad esempio sotto forma di clausole di recupero (“claw-back”) e/o di una ristrutturazione più profonda, ivi comprese misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza.».


(1)  Comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (in appresso «la comunicazione relativa alle banche del 2008») (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (in appresso «la comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (in appresso «la comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (in appresso «la comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (in appresso «la comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (in appresso «la comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).

(2)  Cfr. la comunicazione di proroga del 2011, punto 14.

(3)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento del 6 giugno 2012, COM(2012) 0280 final.

(4)  Cfr. ad esempio la comunicazione sulla ristrutturazione, punto 22.

(5)  Ibid., punto 24.

(6)  Cfr. il documento di lavoro del 30 aprile 2010 della DG Concorrenza sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010.

(7)  Tale comunicazione stabilisce l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione per tutte le banche che beneficiano di sostegno statale sotto forma di misure a favore del capitale o di sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dall'importo dell'aiuto.

(8)  Per «autorità di vigilanza competente» si intende qualsiasi autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti conformemente alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) o la Banca centrale europea per i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall'articolo 1 della proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

(9)  Cfr. la nota 1.

(10)  Quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione).

(11)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

(12)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(13)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

(14)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario) e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(15)  Pubblicata dall'OCSE sul suo sito web, retribuzione media annua a prezzi costanti per l'ultimo anno disponibile, http://stats.oecd.org/Index.aspx

(16)  Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(17)  Questo può avvenire ad esempio mediante la costituzione di una holding. La proprietà delle banche sarebbe contabilizzata come attività della società holding, mentre capitale proprio, strumenti ibridi e debito subordinato esistenti nella banca prima degli aiuti di Stato costituirebbero le passività della holding con lo stesso ordine di rango di quelle esistente nella banca prima dell'intervento.

(18)  Ad esempio se il riacquisto avviene con uno sconto a due cifre in punti percentuali di valore nominale rispetto al prezzo di mercato (o, in mancanza di un mercato, un indicatore del prezzo di mercato) al fine di generare profitti, oppure se il riacquisto fa parte di uno scambio che fornisce all'ente creditizio capitale di qualità superiore che riduce la carenza di capitale.

(19)  Le banche che hanno già ricevuto aiuti al salvataggio approvati alla data di entrata in vigore della presente comunicazione, ma non hanno ancora ottenuto l'approvazione definitiva degli aiuti alla ristrutturazione, possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un regime di sostegno alla liquidità senza notifica individuale.

(20)  In tali casi le misure saranno successivamente valutate come parte del piano di ristrutturazione.

(21)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(22)  Cfr., per analogia, la causa T-351/02, Deutsche Bahn/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-1047, nonché la causa C-460/07, Puffer, Raccolta 2009, pag. I-3251, punto 70.

(23)  Cfr. il regime danese di aiuti alla liquidazione (GU C 312 del 17.11.2010, pag. 5).

(24)  Cfr., ad esempio, il caso N 407/10 sul regime danese per la liquidazione delle banche (GU C 312 del 17.11.2010, pag. 7).


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6946 — BayWa/Bohnhorst Agrarhandel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/02

In data 11 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6946. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6980 — Cinven/CeramTec)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/03

In data 24 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6980. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 luglio 2013

2013/C 216/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3270

JPY

yen giapponesi

129,91

DKK

corone danesi

7,4560

GBP

sterline inglesi

0,86340

SEK

corone svedesi

8,5812

CHF

franchi svizzeri

1,2330

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8605

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,914

HUF

fiorini ungheresi

297,88

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7024

PLN

zloty polacchi

4,2294

RON

leu rumeni

4,4010

TRY

lire turche

2,5535

AUD

dollari australiani

1,4364

CAD

dollari canadesi

1,3636

HKD

dollari di Hong Kong

10,2938

NZD

dollari neozelandesi

1,6444

SGD

dollari di Singapore

1,6818

KRW

won sudcoreani

1 476,78

ZAR

rand sudafricani

13,0362

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1377

HRK

kuna croata

7,5055

IDR

rupia indonesiana

13 627,27

MYR

ringgit malese

4,2809

PHP

peso filippino

57,468

RUB

rublo russo

43,5560

THB

baht thailandese

41,363

BRL

real brasiliano

2,9945

MXN

peso messicano

16,8476

INR

rupia indiana

78,8500


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/18


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione, del 18 febbraio 2013, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III

Relatore: Estonia

2013/C 216/05

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la transazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Una minoranza si astiene.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la transazione notificata rivesta una dimensione a livello di Unione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

Una minoranza si astiene.

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni della Commissione dei mercati rilevanti contenute nel progetto di decisione. In particolare:

a)

il comitato consultivo concorda con la Commissione che gli effetti dell'operazione devono essere valutati sulla base di un'impostazione coppia-città O&D;

b)

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sulla sostituibilità di aeroporto.

Una minoranza si astiene.

4.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che Aer Arann è un concorrente di Ryanair, ma non di Aer Lingus.

Una minoranza si astiene.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che Aer Lingus e Ryanair sono molto simili, quando non costituiscono reciprocamente il concorrente più stretto su tutte le rotte di sovrapposizione.

Una minoranza si astiene.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui in questo caso gli ostacoli all'ingresso sono elevati.

Una minoranza si astiene.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli effetti anticoncorrenziali della transazione non sarebbero sufficientemente compensati dall'ingresso su una rotta isolata o dall'ingresso ampliato di vettori che operano alcune rotte da e verso le proprie basi di servizio fuori dell'Irlanda.

Una minoranza si astiene.

8.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata comporterebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva su 46 rotte sulle quali le attività delle parti si sovrappongono, vale a dire:

le 28 rotte di monopolio: Dublino–Alicante/Murcia; Dublino–Berlino; Dublino–Bilbao/Santander; Dublino–Birmingham/East Midlands; Dublino–Bruxelles/Charleroi; Dublino–Budapest; Dublino–Edimburgo/Glasgow; Dublino–Fuerteventura; Dublino–Glasgow/Prestwick; Dublino–Manchester/Liverpool/Leeds; Dublino–Marsiglia; Dublino–Milano/Bergamo; Dublino–Nizza; Dublino/Roma; Dublino–Tenerife; Dublino–Tolosa/Carcassonne; Dublino–Venezia/Treviso; Dublino–Vienna/Bratislava; Dublino–Varsavia/Modlin; Cork–Alicante; Cork–Faro; Cork–Londra; Cork–Manchester/Liverpool; Cork–Tenerife; Knock–Birmingham/East Midlands; Knock–Londra; Shannon–Manchester/Liverpool; e Shannon–Londra,

le 7 rotte sulle quali il soggetto risultante dalla fusione opererebbe a fianco di altri vettori di linea: Dublino–Bristol/Cardiff/Exeter (indipendentemente dalla definizione esatta del mercato); Dublino–Francoforte; Dublino–Londra; Dublino–Madrid; Dublino–Monaco; Dublino–Parigi e Dublino–Stoccolma, nonché

le 11 rotte sulle quali il soggetto risultante dalla fusione opererebbe a fianco di vettori charter: Dublino–Barcellona, Dublino–Faro, Dublino–Gran Canaria, Dublino–Ibiza, Dublino–Lanzarote, Dublino–Malaga, Dublino–Palma, Cork–Barcellona, Cork–Lanzarote; Cork–Malaga e Cork Palma.

Una minoranza si astiene.

9.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione per quanto riguarda l'eliminazione del più credibile nuovo operatore potenziale sulle seguenti 6 rotte: i) rotte Ryanair di concorrenza potenziale: Dublino–Bologna, Dublino–Bordeaux, Cork–Parigi/Beauvais, Cork–Monaco/Memmingen, Cork–Birmingham; ii) rotte Aer lingus di concorrenza potenziale: Dublino–Newcastle.

Una minoranza si astiene.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da Ryanair il 17 ottobre 2012, il 7 dicembre 2012, il 15 gennaio 2013 e il 1o febbraio 2013 non risolvono i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione e non eliminano il significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva derivante dalla operazione notificata.

Una minoranza si astiene.

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni di IAG siano insufficienti a risolvere tutti i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione.

Una minoranza si astiene.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni di Flybe siano insufficienti a risolvere tutti i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione.

Una minoranza si astiene.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata debba quindi essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Una minoranza si astiene.


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/20


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Contesto

(1)

Il 24 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2), in base al quale Ryanair Holdings plc acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della totalità di Aer Lingus Group plc mediante offerta pubblica annunciata il 19 giugno 2012.

Comunicazione delle obiezioni

(2)

Il 29 agosto 2012 la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e, in data 13 novembre 2012, ha adottato una comunicazione delle obiezioni. Circa un mese prima della pubblicazione della comunicazione delle obiezioni, il 17 ottobre 2012, Ryanair ha presentato un pacchetto di impegni formali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, che la Commissione ha deciso di sottoporre a indagine di mercato.

(3)

Aer Lingus, che costituisce l'obiettivo dell'offerta pubblica e quindi l'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione (3), ha ricevuto il 21 novembre 2012, una versione riservata della comunicazione delle obiezioni. Essa ha immediatamente espresso le proprie preoccupazioni in merito alla redazione dell'intera parte riguardante gli impegni di Ryanair e la relativa valutazione della Commissione. Aer Lingus ha chiesto di ottenere una copia della parte in questione dopo che la DG Concorrenza aveva espresso parere negativo. Dopo aver riveduto l'istanza motivata, ho chiesto alla DG Concorrenza di trasmettere ad Aer Lingus una versione non riservata della parte della comunicazione delle obiezioni relativa agli impegni di Ryanair come prevede l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. La DG Concorrenza ha quindi chiesto a Ryanair di trasmettere una versione abbreviata della parte relativa agli impegni, che è stata successivamente trasmessa ad Aer Lingus.

(4)

Ryanair ha presentato la propria risposta alla comunicazione delle obiezioni il 28 novembre 2012 e Aer Lingus le proprie osservazioni il 30 novembre 2012. Nessuno dei due soggetti ha chiesto un'audizione ufficiale.

(5)

Il 14 dicembre 2012, la Commissione ha inviato a Ryanair una lettera di esposizione dei fatti, alla quale Ryanair ha risposto il 20 dicembre 2012.

Accesso al fascicolo

(6)

La parte notificante ha potuto accedere più volte al fascicolo su richiesta via CD-ROM dal novembre 2012 al febbraio 2013, mentre Aer Lingus ha potuto accedervi su richiesta nella misura necessaria per preparare le sue osservazioni, nonché in diverse occasioni durante il procedimento.

(7)

Inoltre, in questo caso sono state organizzate due data room, dal 21 al 23 e il 27 novembre 2012. I consulenti economici esterni sia di Ryanair che di Aer Lingus hanno potuto accedere separatamente ai dati, vale a dire all'analisi della Commissione sulla correlazione tra le tariffe medie lorde di Ryanair e Aer Lingus.

Soggetti terzi

(8)

Tre concorrenti dei soggetti interessati dalla fusione, vale a dire International Airlines Group SA, Flybe Group plc e Aer Arran, un aeroporto, cioè l'Autorità dell'aeroporto di Dublino e il Ministero irlandese dei Trasporti, del Turismo e dello Sport hanno dimostrato un «sufficiente interesse», ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e hanno quindi avuto la possibilità di essere sentiti per iscritto come terze parti.

Impegni

(9)

Al fine di tener conto dei problemi in materia di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni, Ryanair ha presentato una serie riveduta di impegni il 7 dicembre 2012, il 15 gennaio e il 1o febbraio 2013, che sono stati tutti oggetto di una indagine di mercato. I risultati delle indagini di mercato e i motivi della Commissione alla base del rigetto degli impegni proposti sono stati spiegati ogni volta durante le riunioni sullo stato della situazione, l'ultima delle quali si è svolta il 12 febbraio 2013. Inoltre, Ryanair ha potuto accedere in larga misura al fascicolo il che le ha consentito di verificare le informazioni alla base della posizione della Commissione.

I diritti procedurali dell'obiettivo della concentrazione

(10)

Aer Lingus, la compagnia obiettivo della scalata ostile, si è lamentata del ruolo limitato che ha potuto svolgere in un indagine che è cruciale per la sua indipendenza. La compagnia ritiene di non aver affatto goduto della parità di strumenti a disposizione. Ad esempio, non è stata coinvolta nel procedimento di prenotifica, ha ricevuto documenti rielaborati presentati dalla parte notificante, non le sono stati proposti dei documenti essenziali all'inizio della fase II, ha ottenuto solo un accesso limitato al fascicolo ed è stata esclusa dal dialogo con la Commissione sui rimedi.

(11)

È vero che le compagnie obiettivo non godono dello stesso status procedurale delle compagnie che effettuano l'acquisizione. Come la stessa Aer Lingus riconosce, il regolamento applicabile prevede solo un ruolo limitato per le altre parti coinvolte. Pertanto non ritengo che Aer Lingus non abbia potuto effettivamente esercitare nel presente procedimento i diritti che le sono conferiti dai regolamenti applicabili e dalle migliori pratiche. Nell'unico caso in cui essa si è rivolta a me chiedendo la revisione di una decisione procedurale contraria, ho potuto decidere a suo favore (cfr. supra punto 3).

Progetto di decisione della Commissione

(12)

A mio parere il progetto di decisione riguarda solo delle obiezioni in merito alle quali è stata data alle parti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista. A causa della natura altamente sensibile di taluni dati provenienti dall'altra parte in causa e da un terzo soggetto, la Commissione ha chiesto e ottenuto dalla parte notificante una procura che consente ai suoi patrocinatori esterni di i) ricevere per suo conto la decisione della Commissione, solo a titolo di patrocinio, e di ii) trasmetterne a Ryanair una copia redatta per escluderne le informazioni riservate. Entrambe le parti sono informate di questa comunicazione limitata ed hanno entrambe dato il proprio assenso.

Osservazioni conclusive

(13)

Nel complesso, ritengo che tutti i partecipanti al procedimento abbiano potuto esercitare effettivamente i propri diritti procedurali nel presente caso.

Bruxelles, 19 febbraio 2013

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («Decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/22


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 febbraio 2013

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE

(Caso COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III)

[notificata con il numero C(2013) 1106 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/07

Il 27 febbraio 2013 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1), in particolare all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Ryanair è un vettore «low cost» che fornisce servizi aerei di linea da punto a punto («point-to-point») essenzialmente in Europa. La compagnia possiede una flotta di 294 aeromobili e 51 basi in tutta Europa, le più importanti delle quali sono Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo e Dublino. Nella stagione estiva IATA 2012, Ryanair ha operato in particolare 62 rotte di corto raggio a partire da Dublino.

(2)

Aer Lingus è un vettore con sede in Irlanda. Esso offre essenzialmente servizi di trasporto aereo di linea da punto a punto. Aer Lingus ha la propria base principale presso l'aeroporto di Dublino dalla quale opera una quota consistente dei suoi voli di linea. Nella stagione estiva 2012, Aer Lingus (compresa Aer Arann), ha operato 66 rotte di corto raggio a partire da Dublino. Aer Lingus non è membro di alcuna alleanza tra compagnie aeree e segue il concetto di «architettura di rete aperta», in base al quale la sua neutralità gli consente di stabilire accordi con alleanze diverse e offrire collegamenti attraverso gli hub principali verso destinazioni di tutto il mondo oltre che a operare voli da punto a punto.

(3)

La partecipazione di minoranza di Ryanair in Aer Lingus rappresenta il 29,82 % del capitale azionario totale emesso da Aer Lingus facendo di Ryanair il principale azionista di quest'ultima. Il governo irlandese (attraverso il Ministero delle Finanze) è il secondo azionista, con una partecipazione attorno al 25,1 %.

II.   L'OPERAZIONE

(4)

Il 24 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, in base al quale l'impresa Ryanair Holdings plc («Ryanair», Irlanda) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Aer Lingus Group plc («Aer Lingus», Irlanda) mediante offerta pubblica annunciata il 19 giugno 2012 («la transazione»).

III.   SINTESI

(5)

A seguito della prima fase dell'indagine di mercato, la Commissione ha concluso che la transazione rientrava nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e sollevava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e con l'accordo SEE. Il 29 agosto 2012 la Commissione ha pertanto avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

La seconda fase dell'indagine di mercato ha confermato l'esistenza di problemi sotto il profilo della concorrenza su vari mercati e ha portato all'emissione di una comunicazione di obbiezioni il 13 novembre 2012. Le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi punti di vista attraverso una risposta scritta alla suddetta comunicazione. Il 14 dicembre 2012, la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti, alla quale Ryanair ha risposto il 20 dicembre 2012.

(7)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, Ryanair ha presentato una prima serie di impegni formali, il 17 ottobre 2012. La Commissione ha ritenuto che un'indagine di mercato non fosse giustificata in quanto gli impegni del 17 ottobre 2012 non riguardavano tutte le rotte per le quali la comunicazione di obiezioni ha concluso, in via preliminare, che la transazione avrebbe ostacolato in modo significativo una effettiva concorrenza.

(8)

Il 7 dicembre 2012 Ryanair ha presentato una versione degli impegni modificata. In seguito alla presentazione dei suddetti impegni, la Commissione ha avviato un'indagine di mercato. In seguito all'esito di tale indagine di mercato, Ryanair, il 15 gennaio 2013, ha presentato una versione modificata di impegni. Sulla base dei risultati della seconda indagine di mercato, il 1o febbraio 2013, Ryanair ha presentato una versione modificata di impegni (in appresso «versione finale degli impegni»). È stata avviata una terza indagine di mercato.

(9)

L'indagine di mercato ha rivelato che la versione finale degli impegni proposta da Ryanair non era in grado di porre rimedio ai significativi ostacoli individuati ad una effettiva concorrenza.

(10)

Pertanto, il 27 febbraio 2013, la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, una decisione che dichiara la transazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE («la decisione»).

IV.   RELAZIONE

A.   I mercati rilevanti del prodotto

(11)

Le compagnie Ryanair e Aer Lingus forniscono entrambe servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri all'interno del SEE e le loro attività si sovrappongono su 46 rotte da e verso l'Irlanda. Non vi sono altri mercati interessati dalla transazione oltre a quelli relativi ai servizi di trasporto aereo di passeggeri.

1.   Impostazione tradizionale coppia punto di origine/punto di destinazione («o&d»)

(12)

In linea con la sua prassi decisionale, la Commissione ha esaminato la transazione sulla base dell'impostazione coppia di città «punto di origine/punto di destinazione» (o & d), che rispecchiava la sostituibilità dal lato della domanda. Di conseguenza, ogni combinazione di un punto di origine e di un punto di destinazione è stata considerata un mercato distinto.

(13)

Inoltre, nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che i passeggeri in attesa di coincidenza non facessero parte dello stesso mercato come passeggeri o & d e che non fosse appropriato definire un mercato globale per voli di corto raggio da/verso l'Irlanda, dato lo scarso grado di sostituibilità dal lato dell'offerta tra i diversi punti o & d, né un mercato di «clienti indifferenti alla destinazione», dato che per la grande maggioranza dei passeggeri un volo dall'Irlanda con una destinazione non era semplicemente sostituibile con un volo avente un'altra destinazione.

2.   Sostituibilità dell'aeroporto

(14)

Coerentemente con la sua precedente prassi decisionale, nel definire i rilevanti mercati o & d per servizi di trasporto aereo di passeggeri, la Commissione ha valutato se i voli da o per gli aeroporti che avevano bacini di utenza sufficientemente sovrapponibili potessero essere considerati sostitutivi agli occhi dei passeggeri.

(15)

Nella sua valutazione di sostituibilità di aeroporto, la Commissione si è basata sulle seguenti fonti di elementi probatori qualitativi e quantitativi: i) i precedenti della Commissione e in particolare la decisione del 2007, in cui la sostituibilità di aeroporto da/verso l'Irlanda è stata valutata in modo approfondito, ii) un bacino di utenza dell'aeroporto «di prima alternativa» consistente in una distanza di 100 km/1 ora di guida dal relativo centro città, per stabilire se gli aeroporti appaiono a prima vista sostituibili, iii) l'esito dell'indagine di mercato, iv) il comportamento di Aer Lingus e Ryanair in materia di controllo dei prezzi, v) il modo in cui Ryanair ha commercializzato i propri servizi e vi) un'analisi di correlazione dei prezzi, che ha fornito un sostegno quantitativo alle conclusioni raggiunte dalla Commissione per quanto riguarda la definizione del mercato. La Commissione ha raggiunto le sue conclusioni riunendo gli elementi di prova.

(16)

Nel caso di specie, la sostituibilità di servizi di trasporto aereo di linea da aeroporti diversi era rilevante per tre motivi: i) per stabilire se le attività delle parti si sovrappongono, ii) per valutare i vincoli sul piano della concorrenza di compagnie aeree che operano in altri aeroporti e iii) per valutare le prospettive di ingresso in ulteriori aeroporti rilevanti.

(17)

Le attività di Ryanair si sovrappongono a quelle di Aer Lingus su 16 rotte (2) sulle quali Ryanair e Aer Lingus volano tra due medesimi aeroporti e per le quali non si pone il problema della sostituibilità in quanto non sono stati individuati altri aeroporti rilevanti.

(18)

Su altre 10 rotte (3), anche se vi è più di un aeroporto nella città di origine o di destinazione, Ryanair e Aer lingus volano verso lo stesso aeroporto (impostazione «coppia di aeroporti»). Per talune rotte, anche l'altro aeroporto è servito da una delle parti o da un'altra compagnia aerea. Per queste rotte, la sostituibilità di aeroporto è rilevante, in particolare, per valutare i progetti di ingresso dei potenziali concorrenti delle parti. Tuttavia, poiché la Commissione non ha individuato alcun piano di ingresso/espansione, che porterebbe a iniziative di ingresso/espansione tempestive, probabili e sufficienti a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza identificate per le rotte rilevanti, non è stato necessario raggiungere una conclusione definitiva per quanto riguarda la sostituibilità fra questi aeroporti per le rotte da Dublino, Cork e Shannon a seconda dei casi.

(19)

Su 19 rotte («coppie di città») (4), Ryanair e Aer Lingus volano dall'Irlanda verso diversi aeroporti di destinazione. Su tali rotte, la sostituibilità di aeroporto era importante per stabilire se vi fosse una sovrapposizione tra le parti. La decisione valuta la sostituibilità di una percentuale consistente di passeggeri di Aer Lingus e Ryanair che viaggiano da/verso 17 aeroporti (5) verso/da Dublino, Cork, Shannon o Knock.

(20)

Per quanto riguarda la rotta aggiuntiva restante, Dublino–Bristol/Cardiff/Exeter, la questione della sostituibilità di aeroporto era rilevante solo per accertare se le parti avrebbero dovuto affrontare una pressione concorrenziale esercitata dai voli da Exeter a Dublino (dato che le parti volano sullo stesso aeroporto (Bristol), la questione non era rilevante per stabilire se vi fosse una sovrapposizione).

(21)

La decisione conclude che i seguenti aeroporti sono sostituibili sulle rotte verso/da Dublino, Cork, Shannon o Knock mentre la questione se servizi di trasporto aereo di passeggeri di linea da punto a punto tra Dublino o Cork, secondo i casi, e alcune coppie di aeroporti (6) appartengano allo stesso mercato, è rimasta in sospeso in quanto non aveva alcuna conseguenza sulla valutazione sotto il profilo della concorrenza:

Barcelona El Prat, Girona e Reus

Aeroporti di Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e City)

Stoccolma Arlanda e Skavsta

Bilbao e Santander

Manchester e Liverpool (per Cork e Shannon)

Tolosa e Carcassonne

Birmingham e East Midlands (per Knock)

Milano Linate, Malpensa e Bergamo

Venezia e Treviso

Bruxelles e Charleroi

Monaco di Baviera e Memmingen

Vienna e Bratislava

Glasgow e Prestwick

Parigi CDG, Beauvais e Orly

Varsavia e Modlin

Francoforte e Hahn

Roma Fiumicino e Ciampino

 

3.   Mercato per i voli diretti e i voli indiretti

(22)

Secondo la precedente prassi decisionale della Commissione, il livello di sostituibilità di voli diretti con voli indiretti dipende in larga misura dalla durata del volo. Come regola generale, più lunga è la durata del volo, maggiore è la probabilità che i voli indiretti esercitino una pressione concorrenziale sui voli diretti.

(23)

La Commissione ha ritenuto che, dato che le rotte di sovrapposizione nel caso in oggetto sono voli di corto raggio (cioè sotto 6 ore di durata del volo) o di medio raggio (rotte di più di tre ore sulle quali di norma i voli diretti non offrono la possibilità di viaggi di andata e ritorno in una giornata), è improbabile che i voli indiretti possano esercitare una pressione concorrenziale sui voli diretti. Tuttavia, la decisione conclude che la questione se i voli indiretti appartengano allo stesso mercato può restare in sospeso, in quanto in ultima analisi non modificherebbe l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza.

4.   Distinzione tra gruppi di passeggeri

(24)

Nella decisione del 2007, la Commissione ha concluso che non fosse necessario distinguere i mercati delle diverse categorie di passeggeri, in particolare basandosi sulla constatazione che entrambe le compagnie aeree non operavano discriminazioni tra i vari tipi di passeggeri optando per biglietti di sola andata, soggetti a restrizioni, solo su rotte di corto raggio. Ryanair, Aer Lingus e un'ampia maggioranza di coloro che hanno risposto all'indagine di mercato hanno sostenuto la stessa conclusione nel caso in questione.

(25)

La Commissione ha concluso che non fosse necessario definire mercati separati per categorie diverse di passeggeri, sia in base alla distinzione sensibile/non sensibile agli orari, a quella tra passeggeri che viaggiano per lavoro o per diporto o all'approccio del «tempo intercorrente tra la prenotazione e la partenza»

5.   Sostituibilità tra servizi charter e voli di linea

(26)

Ryanair ha affermato che, in particolare sulle rotte «turistiche», le compagnie aeree charter esercitano una notevole pressione concorrenziale sui servizi delle Parti. Inoltre, Ryanair ha sottolineato che il calo dell'attività di voli di affari charter (charter business) dall'Irlanda è stata una conseguenza diretta dell'espansione di Ryanair su diverse rotte di tipo charter.

(27)

Coerentemente con la precedente prassi decisionale, la Commissione ha distinto tre tipi di attività charter:

i)

La vendita di «pacchetti vacanze». Le vendite di posti inclusi nei «pacchetti vacanze» non possono essere considerate sostituibili a quelle di posti su voli di linea offerti da Ryanair e Aer Lingus sulle rotte interessate. Tale conclusione ha trovato l'appoggio della maggior parte dei partecipanti all'indagine di mercato. La maggior parte dei passeggeri acquistano soltanto posti e non «pacchetti vacanze».

ii)

La vendita di posti ai tour operator. Dal punto di vista della domanda, si tratta di un mercato a monte del mercato delle vendite di posti ai singoli ed è quindi caratterizzato da condizioni di concorrenza diverse. Pertanto, la Commissione ha confermato la conclusione raggiunta nelle sue decisioni precedenti che le vendite all'ingrosso di pacchetti di posti agli operatori turistici non rientrano nello stesso mercato dei servizi di trasporto aereo di linea ai clienti finali.

iii)

Le vendite di soli posti ai clienti finali. La Commissione ritiene che sulla stessa rotta o & d, le vendite di soli posti da parte di compagnie aeree charter sono analoghe alla vendita di servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri. Tuttavia, alcuni soggetti che hanno risposto all'indagine di mercato hanno sottolineato che i voli charter sono di qualità inferiore rispetto ai voli di linea, non da ultimo a causa della limitata capacità di singoli posti e della scarsa visibilità presso i consumatori (oltre alle frequenze e alle tariffe). In ogni caso, la decisione conclude che la questione può essere lasciata in sospeso, in quanto essa in definitiva non modificherebbe l'esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza.

B.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

1.   Quadro generale

(28)

I cambiamenti avvenuti nella situazione di mercato dal 2007 sono stati analizzati dalla Commissione. Visti in un'ampia prospettiva, i cambiamenti principali sembravano essere: i) la crisi economica e finanziaria che, a partire dal 2008, ha colpito molti Stati membri, tra cui l'Irlanda; ii) l'ulteriore consolidamento nel settore del trasporto aereo; iii) il calo del numero di compagnie aeree di linea che operano sull'aeroporto di Dublino; iv) il numero accresciuto di rotte sulle quali Ryanair e Aer Lingus sono in concorrenza rispetto alla decisione del 2007, nonché i livelli di concentrazione; v) la diminuita attività delle compagnie charter a partire da Dublino; vi) lo sviluppo di nuove infrastrutture presso l'aeroporto di Dublino.

2.   Trattamento di Aer Arann

(29)

La Commissione ha considerato Aer Arann un concorrente di Ryanair, ma non di Aer Lingus. In effetti, Aer Arann è strettamente legata ad Aer Lingus dalla quale dipende attraverso un accordo di franchising. Pertanto, nella valutazione di concorrenza, le quote di mercato di Aer Arann (che opera sotto il marchio regionale di Aer Lingus) sono state attribuite ad Aer Lingus.

3.   Quote di mercato e livelli di concentrazione

(30)

Le parti verrebbero a detenere quote di mercato molto elevate su tutte le 46 rotte nelle quali le loro attività si sovrappongono.

(31)

La transazione creerebbe una situazione di monopolio su 28 rotte: Dublino–Alicante/Murcia; Dublino–Berlino; Dublino–Bilbao/Santander; Dublino–Birmingham/East Midlands; Dublino–Bruxelles/Charleroi; Dublino–Budapest; Dublino–Edinburgo/Glasgow; Dublino–Fuerteventura; Dublino–Glasgow/Prestwick; Dublino–Manchester/Liverpool/Leeds; Dublino–Marsiglia; Dublino–Milano/Bergamo; Dublino–Nizza; Dublino–Roma; Dublino–Tenerife; Dublino–Tolosa/Carcassonne; Dublino–Venezia/Treviso; Dublino–Vienna/Bratislava; Dublino–Varsavia/Modlin; Cork–Alicante; Cork–Faro; Cork–Londra; Cork–Manchester/Liverpool; Cork–Tenerife; Knock–Birmingham/East Midlands; Knock–Londra; Shannon–Manchester/Liverpool; e Shannon–Londra.

(32)

Su 18 rotte di sovrapposizione, il nuovo soggetto risultante dalla fusione opererebbe a fianco di altri vettori.

(33)

Su 11 di queste 18 rotte, l'altro vettore operativo è una compagnia charter. La combinazione delle quote di mercato delle parti su ognuna di queste rotte supererebbe l'80 %.

(34)

Su 6 delle altre 18 rotte, i concorrenti delle parti sono vettori di linea, il cui modello aziendale è diverso da quello delle parti. Su queste 6 rotte, la combinazione delle quote di mercato di Ryanair e Aer Lingus sarebbe superiore al 50 %.

(35)

Sull'ultima rotta residua, Dublino-Bristol/Cardiff/Exeter, se i voli tra Dublino ed Exeter sono fatti rientrare nel mercato rilevante, il concorrente delle parti è Flybe, un vettore di linea regionale con una quota di mercato marginale tra (5-10 %) (7).

4.   Stretta concorrenza tra Ryanair e Aer Lingus

(36)

Dall'indagine della Commissione è risultato che Ryanair e Aer Lingus sono concorrenti attivi su tutte le rotte di sovrapposizione.

(37)

Per la maggior parte (28 su 46) della rotte di sovrapposizione, Ryanair e Aer Lingus sono i soli vettori che operano. Su queste rotte, Ryanair e Aer Lingus sono, reciprocamente, i più stretti concorrenti.

(38)

Anche per le rotte sulle quali Ryanair e Aer Lingus devono affrontare uno o più concorrenti, essi restano, nella maggior parte dei casi, di gran lunga i principali concorrenti, come indicato, tra l'altro, dalla notevole distanza, in termini di quote di mercato, tra il(i) concorrente(i) e ognuna delle Parti. Le parti sono reciprocamente i concorrenti più stretti considerando anche le rotte sulle quali opera una compagnia charter, dove ciascuna delle Parti rimane di gran lunga il concorrente più importante.

(39)

Inoltre, Ryanair e Aer Lingus hanno modelli aziendali simili che li differenziano dalla maggior parte dei loro concorrenti. In particolare, Ryanair e Aer Lingus offrono (principalmente) servizi da punto a punto, diversi dai servizi «feeder-oriented» dei vettori di rete. Entrambi applicano modelli di tariffe effettivi per una sola tratta, hanno una sola classe sui propri voli di corto raggio e realizzano la maggior parte delle prenotazioni sul loro sito internet piuttosto che attraverso le agenzie di viaggio, a differenza dei vettori di rete. Inoltre, a differenza di altri concorrenti, godono di un grado di riconoscimento del marchio molto elevato in Irlanda ed entrambi hanno basi importanti in Irlanda, in particolare presso l'aeroporto di Dublino.

(40)

L'analisi di regressione della Commissione ha confermato l'esistenza di una notevole interazione concorrenziale tra Ryanair e Air Lingus.

(41)

La decisione conclude che Aer Lingus e Ryanair sono molto simili, quando non rappresentano reciprocamente il concorrente più stretto su tutte le rotte di sovrapposizione. La transazione avrebbe come risultato l'eliminazione di tale rapporto concorrenziale molto stretto e dell'importante pressione concorrenziale che entrambi i vettori esercitano reciprocamente fino alla transazione. Le scelte dei clienti in merito alle diverse opzioni di viaggio sarebbero notevolmente ridotte ed è improbabile che i concorrenti siano in grado di esercitare una pressione sufficiente sul soggetto risultante dalla fusione a livello del suo comportamento commerciale, in particolare per quanto riguarda le tariffe.

5.   Ingresso/Ostacoli all'entrata

(42)

L'indagine della Commissione ha confermato che esistono forti ostacoli all'ingresso che renderebbero difficile qualsiasi nuovo ingresso sulle rotte nelle quali le attività delle parti si sovrappongono.

(43)

Questi ostacoli all'ingresso sono collegati alle forti posizioni di mercato che occupano in Irlanda Ryanair e Aer Lingus e, in particolare, ai seguenti fattori:

i)

la forte posizione di mercato che le parti occupano a Dublino, Cork e Shannon in conseguenza delle loro basi tradizionali;

ii)

il soggetto risultante dalla fusione disporrebbe dei due marchi più forti in Irlanda e un nuovo operatore avrebbe bisogno di tempo e investimenti significativi per potenziare il proprio marchio. In effetti, in ragione della duplice strategia di «brand» annunciata, il soggetto risultante dalla fusione occuperebbe una forte posizione di mercato su due diversi segmenti di mercato (in particolare nel segmento di servizi essenziali con la tariffa più bassa, nonché nel segmento con un maggiore livello di servizi). Questo ostacolo all'ingresso era rilevante anche per le rotte da e per Dublino, Shannon, Cork e Knock;

iii)

il timore di ritorsioni aggressive da parte del soggetto risultante dalla fusione in caso di nuovi ingressi. Questo ostacolo all'ingresso era rilevante anche per le rotte da e per Dublino, Shannon, Cork e Knock;

iv)

il fatto che nuovi operatori possono incontrare difficoltà nell'ottenere bande orarie nelle ore di punta della mattina presto e aree di parcheggio presso l'aeroporto di Dublino. Inoltre, verrebbero ad aggiungersi problemi di capacità presso alcuni aeroporti di destinazione ai già significativi ostacoli all'ingresso;

v)

il livello dei diritti e delle tasse aeroportuali dell'aeroporto di Dublino è tale da dissuadere nuovi entranti dall'aprire collegamenti da o verso Dublino;

vi)

il mercato irlandese non è considerato da molti concorrenti un mercato attraente e la recessione economica in Irlanda (ma anche in altri Stati membri come la Spagna) ha ulteriormente ridotto l'interesse per il mercato irlandese rispetto al 2007;

vii)

infine, la capacità delle parti di influenzare il processo decisionale presso gli aeroporti irlandesi ad esempio per quanto riguarda le questioni di coordinamento delle bande orarie (a Dublino), i problemi operativi, l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali negli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon.

(44)

La conclusione che gli ostacoli all'ingresso in questo caso sono notevoli è stata corroborata dal fatto che negli ultimi anni si è verificato solo un numero limitato di nuovi ingressi sul mercato (da parte di compagnie aeree diverse da Ryanair o Aer Lingus) sulle rotte di sovrapposizione.

6.   Forme di ingresso/espansione

(45)

I risultati dell'indagine di mercato hanno evidenziato che, per poter essere un concorrente efficiente del soggetto risultante dalla fusione negli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon, un nuovo operatore dovrebbe stabilire una base in ognuno dei suddetti aeroporti. Senza un numero elevato di rotte sulle quali spalmare tali costi fissi, sarebbe difficile ottenere lo stesso livello di efficienza sotto il profilo dei costi di cui godono Ryanair e Air Lingus. Inoltre, una base operativa permette di disporre di un orario interessante con partenze alla mattina presto e arrivi in tarda serata, un numero di operazioni sufficiente e di conseguenza presenza sul mercato e notorietà del marchio.

(46)

La decisione conclude che una base in Irlanda (a Dublino in particolare) sarebbe quindi fondamentale per dei vettori per poter essere in grado di fornire un'adeguata copertura del mercato irlandese ed esercitare una sufficiente pressione concorrenziale sul nuovo soggetto.

7.   Piani di ingresso da parte di concorrenti effettivi e potenziali

(47)

La Commissione ha verificato se esistono potenziali concorrenti con piani di ingresso ed espansione su base individuale o ad un livello aggregato, il che sarebbe già sufficiente per compensare gli effetti anticoncorrenziali della transazione sulle rotte in questione.

(48)

Inoltre, nel caso in esame, l'ingresso di un concorrente dovrebbe avvenire su 32 rotte di sovrapposizione sulle quali Ryanair dispone di basi su entrambi gli estremi della rotta. Un ingresso tali circostanze è apparso ancora più difficile. Inoltre, secondo la maggior parte dei concorrenti, la mera possibilità di ingresso non limiterebbe il soggetto risultante dalla fusione.

(49)

La decisione conclude che gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione non sarebbero sufficientemente compensati dall'ingresso su una singola rotta o dall'ingresso allargato da parte di vettori che operano alcune rotte da e verso le loro basi nazionali.

8.   Concorrenza effettiva  (8)

(50)

La decisione conclude che la transazione ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza in particolare in conseguenza della creazione di una posizione dominante sulle seguenti 28 rotte, sulle quali il soggetto risultante dalla fusione godrebbe di una posizione di monopolio: Dublino–Alicante/Murcia; Dublino–Berlino; Dublino–Bilbao/Santander; Dublino–Birmingham/East Midlands; Dublino–Bruxelles; Dublino–Budapest; Dublino–Edinburgo/Glasgow; Dublino–Fuerteventura; Dublino–Glasgow International/Prestwick; Dublino–Manchester/Liverpool/Leeds; Dublino–Marsiglia; Dublino–Milano; Dublino–Nizza; Dublino–Roma; Dublino–Tenerife; Dublino–Tolosa/Carcassonne; Dublino–Venezia/Treviso; Dublino–Vienna/Bratislava; Dublino–Varsavia/Modlin; Cork–Alicante; Cork–Faro; Cork–Londra; Cork-Manchester/Liverpool; Cork–Tenerife; Knock–Birmingham/East Midlands; Knock–Londra; Shannon–Manchester/Liverpool e Shannon–Londra.

(51)

La decisione conclude che la transazione probabilmente ostacolerebbe in misura significativa l'effettiva concorrenza in conseguenza della creazione di una posizione dominante sulle seguenti 7 rotte sulle quali operano altri vettori di linea: Dublino–Bristol/Cardiff/Exeter (indipendentemente dalla precisa definizione del mercato); Dublino–Francoforte; Dublino–Londra; Dublino–Madrid; Dublino–Monaco; Dublino–Parigi e Dublino–Stoccolma. Inoltre, la transazione comporterebbe probabilmente la fine dello stretto rapporto di concorrenza esistente tra Ryanair e Aer Lingus e quindi verrebbe meno l'importante pressione concorrenziale che entrambi i vettori esercitano reciprocamente fino alla transazione su ognuna di queste rotte. La possibilità di scelta dei clienti per quanto riguarda le opzioni di viaggio verrebbe notevolmente ridotta ed è improbabile che altri concorrenti che operano su ognuna di queste rotte sarebbero in grado di esercitare una pressione sufficiente sul comportamento commerciale del soggetto risultante dalla fusione, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle tariffe.

(52)

La decisione conclude che la transazione probabilmente ostacolerebbe in misura significativa l'effettiva concorrenza in particolare in conseguenza della creazione di una posizione dominante sulle seguenti 11 rotte sulle quali operano compagnie charter: Dublino–Barcellona, Dublino–Faro, Dublino–Gran Canaria, Dublino–Ibiza, Dublino–Lanzarote, Dublino–Malaga, Dublino–Palma, Cork–Barcellona, Cork–Lanzarote; Cork–Malaga e Cork–Palma. Inoltre, la transazione comporterebbe probabilmente la fine dello stretto rapporto di concorrenza esistente tra Ryanair e Aer Lingus e quindi verrebbe meno l'importante pressione concorrenziale che entrambi i vettori esercitano reciprocamente su ognuna di queste rotte. La possibilità di scelta dei clienti verrebbe notevolmente ridotta ed è improbabile che altre compagnie che effettuano voli charter siano in grado di esercitare una pressione sufficiente sul comportamento commerciale del soggetto risultante dalla fusione, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle tariffe sulle suddette rotte.

9.   Concorrenza potenziale

(53)

La concorrenza sulle rotte attualmente operate sia da Ryanair che da Aer Lingus da Dublino, Shannon e Cork, dove entrambi i vettori dispongono di basi, non può essere considerata isolatamente. Un'analisi isolata significherebbe che i rispettivi mercati di prodotto sarebbero totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Entrambi i vettori dispongono della necessaria flessibilità per trasferire e aggiungere rotte dalle loro basi esistenti in questi aeroporti per rispondere a modifiche nella struttura concorrenziale delle varie rotte operate dalle loro basi. L'analisi pertanto deve essere anche dinamica esaminando in quale misura la scomparsa del più stretto e importante concorrente di un vettore potrebbe far venir meno la potenziale concorrenza esercitata su Ryanair e Aer Lingus in assenza della transazione.

(54)

L'analisi della Commissione ha sottolineato che, come conseguenza del modello dinamico di ingresso in concorrenza reciproca e l'impatto molto limitato che avrebbe l'ingresso di altri vettori sulle parti, Ryanair e Aer Lingus esercitano reciprocamente una potenziale pressione concorrenziale.

(55)

In base ad un approccio prudente, la decisione conclude che la transazione potrebbe causare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, in particolare in conseguenza della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, eliminando il potenziale nuovo operatore più credibile sulle seguenti sei rotte: i) Rotte Ryanair di concorrenza potenziale: Dublino–Bologna, Dublino–Bordeaux, Cork-Parigi/Beauvais, Cork–Monaco/Memmingen, Cork–Birmingham; ii) Rotte Aer Lingus di concorrenza potenziale: Dublino–Newcastle.

C.   Incrementi di efficienza

(56)

Ryanair ha affermato che la transazione genererebbe notevoli guadagni in termini di efficienza, il che andrebbe a beneficio della clientela. Ryanair applicherebbe la propria esperienza di riduzione dei costi per migliorare l'efficienza di Aer Lingus, ridurre i suoi costi e tariffe, e migliorare la sua competitività rispetto ad altre compagnie aeree negli aeroporti principali.

(57)

Ryanair non ha fornito informazioni pertinenti dirette a dimostrare che gli incrementi di efficienza sarebbero verificabili, peculiari alla fusione e che probabilmente potrebbero essere trasferiti sui consumatori, né la Commissione ha trovato prove verificabili che Ryanair possa ridurre i costi di Aer Lingus senza incidere sulle riduzioni in altri elementi utili per i consumatori, come la qualità del servizio o l'ubicazione dell'aeroporto. Inoltre, un certo numero di incrementi di efficienza dichiarati da Ryanair non sarebbero probabilmente peculiari alla fusione (come i costi di riduzione del personale, i costi del combustibile e la distribuzione dei costi).

(58)

Pertanto, gli asseriti incrementi di efficienza non soddisfacevano le tre condizioni cumulative previste negli «Horizontal Merger Guidelines». Inoltre, dato il grado rilevante di quote di mercato comuni e l'assenza di possibilità di ingressi tempestivi, sufficienti e probabili, è emerso che non erano possibili eventuali trasferimenti ai consumatori di presunti incrementi di efficienza.

D.   Impegni

1.   Descrizione delle serie definitiva di impegni

1.1.   Cessione delle operazioni di Aer Lingus su 43 rotte di sovrapposizione a Flybe

(59)

Ryanair ha proposto di trasferire a Flybe una nuova società autonoma (in appresso l'impresa da cedere, eventualmente denominata «Flybe Ireland»), alla quale verrebbe trasferita una serie di attività, inclusa tra l'altro una liquidità pari a 100 milioni di euro, un contratto di locazione per almeno 9 Airbus A 320, bande orarie (all'origine e a destinazione), del personale, una licenza non trasferibile, non esclusiva, esente dal pagamento di royalties e non-sub-appaltabile al marchio «Aer Lingus» per tre anni. Questo marchio verrebbe utilizzato in combinazione con il nome «Flybe».

(60)

Ryanair si è impegnata a sviluppare, di concerto con Flybe, un piano aziendale per l'impresa da cedere relativo al primo anno, corrispondente ad un volume convenuto di utili annui previsti al lordo delle imposte.

(61)

Flybe opererebbe un orario convenuto su 43 rotte per un periodo minimo di 6 stagioni IATA. Premesso che le frequenze settimanali aggregate per stagione previste dall'impresa da cedere su tutte le rotte da/verso l'Irlanda resterebbero invariate, Flybe deve soltanto programmare voli su: i) il 90 % delle rotte di Flybe nella terza e quarta stagione IATA delle prime sei stagioni IATA e ii) l'85 % delle rotte di Flybe nella quinta e sesta stagione IATA delle prime sei stagioni IATA.

(62)

In caso di utilizzo abusivo delle bande orarie, è stato predisposto un dispositivo di sanzioni secondo una scala discendente che riflette l'importanza della rotta e in base al quale le sanzioni diminuiscono gradualmente nel corso della durata delle prime sei stagioni IATA.

(63)

Durante le prime 6 stagioni IATA, Flybe costituirebbe una base presso l'aeroporto di Dublino e terrebbe 1 aeromobile nella base operativa dell'aeroporto di Cork.

(64)

Durante le prime 3 stagioni IATA, la pagina di benvenuto del sito Internet di Aer Lingus verrebbe suddiviso in due parti uguali recanti rispettivamente le denominazioni commerciali e i loghi di Aer Lingus e dell'impresa da cedere, contenenti entrambi un hyperlink verso i rispettivi siti Internet di prenotazione. Dopo le prime 3 stagioni IATA, verrebbe posto un «banner» in cima al sito Internet di Aer Lingus con un link al sito Internet dell'impresa da cedere.

(65)

Per quanto riguarda le rotte operate da Aer Arann, Flybe soddisferebbe il proprio obbligo di operare su queste rotte assumendo l'accordo di franchising di Aer Arann o stipulando un nuovo accordo di franchising con Aer Arann.

1.2.   Cessione a IAG (British Airways) di bande orarie su 3 rotte di sovrapposizione con destinazione Londra

(66)

Durante sei stagioni IATA, Ryanair si è impegnata a permettere a IAG di operare sulle rotte Dublino–Londra, Cork–Londra and Shannon–Londra, con aeromobili Airbus A319 o equivalenti, utilizzando le proprie bande orarie in combinazione con quelle cedute da Ryanair:

i)

IAG e Ryanair avrebbero stipulato un contratto di locazione per Gatwick (Gatwick Lease Agreement) o un accordo di trasferimento Heathrow — Gatwick (Heathrow — Gatwick Transfer Agreement), a seconda che venga soddisfatta la cosiddetta condizione di trasferimento a Heathrow, consistente nell'accertamento da parte di Ryanair e di IAG che l'attuazione dell'accordo di trasferimento Heathrow — Gatwick non avrebbe violato l'articolo 10 dello statuto di Aer Lingus (o di altre disposizioni eredi) o qualsiasi altra norma di legge o regolamento applicabile;

ii)

nel caso di entrata in vigore dell'accordo di locazione di Gatwick, IAG avrebbe operato (i) 68 frequenze settimanali sulla rotta Dublino–Londra Gatwick, 13 frequenze settimanali sulla rotta Cork–Londra Gatwick e 7 frequenze settimanali sulla rotta Shannon–Londra Gatwick utilizzando coppie di bande orarie aeroportuali appartenenti a Ryanair e (ii) altre 2 frequenze settimanali sulla rotta Dublino–Gatwick, 1 frequenza settimanale sulla rotta Cork–Gatwick e 7 frequenze settimanali sulla rotta Shannon–Gatwick utilizzando bande orarie già possedute o che devono essere acquisite da IAG;

iii)

oltre alle bande orarie di Gatwick, IAG avrebbe operato 7 frequenze settimanali sulla rotta Dublino–Heathrow che utilizzano bande orarie che IAG avrebbe affittato da Ryanair. In base a un accordo riveduto con IAG, quest'ultima avrebbe anche stipulato un ulteriore accordo di locazione per Heathrow;

iv)

se la condizione del trasferimento di Heathrow fosse stata soddisfatta, IAG avrebbe potuto esercitare il suo diritto di risolvere il contratto di locazione di Gatwick (e il contratto di locazione di Heathrow, se fosse stato in vigore) e dar seguito all'accordo di trasferimento Heathrow–Gatwick (opzione call IAG). In particolare, IAG avrebbe trasferito le proprie bande orarie a Gatwick (come indicato sopra) per operare su Dublino — Gatwick e su altre 7 bande orarie a Gatwick in cambio di bande orarie di proprietà di Aer Lingus a Londra Heathrow per operare: a) 70 frequenze settimanali sulla rotta Dublino Heathrow, b) 14 frequenze settimanali sulla rotta Cork–Heathrow e c) 14 frequenze settimanali sulla rotta Shannon–Heathrow. Un accordo IAG riveduto ha aggiunto un nuovo contratto di locazione per Heathrow e ha modificato il numero di bande orarie a Gatwick che Ryanair avrebbe ottenuto in cambio delle bande orarie di Heathrow.

1.3.   Ulteriori cessioni di bande orarie sulle rotte Londra–Irlanda

(67)

Conformemente ad una procedura di trasferimento di bande orarie e durante 6 stagioni IATA, Ryanair si è impegnata a trasferire, o a fare in modo che Aer Lingus trasferisca a qualsiasi vettore interessato un numero sufficiente di bande orarie per operare frequenze con propri aeromobili sulle rotte Dublino–Londra, Cork–Londra e/o Shannon–Londra, a condizione che il numero di bande orarie trasferite non superi la differenza di sovrapposizione di rotta sulla rotta interessata.

1.4.   Concorrenza potenziale

(68)

Durante le prime 6 stagioni IATA e in qualsiasi momento successivo, Ryanair si è impegnata a trasferire o fare in modo che Aer Lingus trasferisca, bande orarie relative a rotte potenzialmente concorrenti a qualsiasi vettore interessato.

2.   Valutazione delle serie definitiva di impegni

2.1.   Flybe non era un acquirente idoneo

(69)

La Commissione ha ritenuto che Flybe non fosse un acquirente idoneo nelle cui mani l'impresa da cedere avrebbe potuto divenire una forza concorrenziale attiva sul mercato.

(70)

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che, in assenza di attività specificamente definite da cedere come parte dell'impresa Flybe Ireland, le prove fornite non erano sufficienti per concludere che l'impresa da cedere avrebbe potuto disporre delle risorse necessarie per essere un'impresa economicamente solida e concorrenziale.

(71)

In secondo luogo, per quanto riguarda il modello aziendale di Flybe, la Commissione ha ritenuto che, mentre operazioni su rotte che collegano l'Irlanda e il Regno Unito sarebbero state adatte all'attuale modello aziendale di Flybe, a seconda degli aeromobili utilizzati, altre rotte, specialmente le rotte turistiche con lunghezze superiori, non sarebbero state adatte al suo modello aziendale. La Commissione inoltre ha osservato che Flybe non aveva esperienza di utilizzo degli Airbus A320 e avrebbe quindi avuto difficoltà a capire il mercato nel quale avrebbe dovuto operare.

(72)

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che l'accordo attraverso il quale Ryanair avrebbe preparato un piano aziendale di un anno per Flybe Ireland, e l'accordo mediante il quale Ryanair avrebbe proceduto alla (ri)-strutturazione della base di costi dell'impresa da cedere, anche se non avrebbe portato ad un rapporto duraturo tra il soggetto derivante dalla fusione e l'impresa da cedere, non sembrava conciliabile con il concetto di concorrenti indipendenti.

(73)

In quarto luogo, dato che le esperienze precedenti di Flybe nell'operare su nuovi mercati erano piuttosto diverse dalla proposta di acquisizione di Flybe Ireland, dato che Flybe aveva solo un'esperienza limitata del mercato irlandese, e dato che Flybe, a differenza di Aer Lingus, aveva solo un'esperienza e precedenti limitati per quanto riguarda la concorrenza con Ryanair, la Commissione ha ritenuto che tali elementi non fornissero prove sufficienti a sostegno della tesi che Flybe disponesse della comprovata esperienza necessaria per mantenere e sviluppare Flybe Ireland come forza concorrenziale attiva ed economicamente solida in concorrenza con il soggetto risultante dalla fusione.

(74)

In quinto luogo, la Commissione ha concluso che Flybe non possedeva le risorse finanziarie per mantenere e sviluppare Flybe Ireland come forza concorrenziale attiva ed economicamente efficiente in concorrenza con il soggetto risultante dalla fusione nel medio termine.

(75)

In sesto luogo, sotto il profilo della capacità di competere con il soggetto risultante dalla fusione, la Commissione ha ritenuto che, nonostante la proposta di licenza di marchio, le misure di pubblicità del sito Internet e l'iniezione di capitale in Flybe Ireland, non vi era certezza che Flybe sarebbe stata in grado di imporre un marchio sufficientemente forte, in particolare per quanto riguarda i passeggeri provenienti dall'Irlanda, cosa che le permetterebbe di esercitare una effettiva pressione sul soggetto risultante dalla fusione in modo da eliminare i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. Inoltre, la capacità di Flybe Ireland di esercitare una pressione efficace sul soggetto risultante dalla fusione in modo da eliminare i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione, sarebbe stata probabilmente inficiata dalla limitatezza delle operazioni di base proposte e dal numero proposto di frequenze e capacità cedute implicite. Infine, la Commissione ha ritenuto improbabile che le entrate e la base di costi di Flybe Ireland le avrebbero consentito di operare realizzando degli utili sulle 43 rotte.

(76)

In settimo luogo, la Commissione ha concluso che Flybe non avrebbe avuto un incentivo sufficiente per continuare ad operare su una base duratura, almeno su una parte sostanziale delle 43 rotte di Flybe.

(77)

Inoltre, la Commissione ha altresì concluso che, probabilmente, gli impegni concernenti Flybe non potevano venir attuati tempestivamente per quanto riguarda l'accordo di franchising. Inoltre, la Commissione non ha potuto stabilire chiaramente che gli impegni proposti, una volta attuati, avrebbero risolto in maniera completa e senza ambiguità i problemi in materia di concorrenza individuati nella presente decisione per quanto riguarda le rotte di Aer Arann.

(78)

Infine, i suddetti impegni non erano chiari e hanno sollevato dei dubbi circa la possibilità di una loro rapida attuazione.

2.2.   Incertezze per quanto riguarda le tre rotte su Londra — IAG

(79)

La Commissione non ha potuto concludere con il grado necessario di certezza che le nuove strutture commerciali derivanti dall'insieme finale di impegni per quanto riguarda le tre rotte su Londra fossero sufficientemente efficaci e durevoli per garantire che il grave ostacolo ad una concorrenza effettiva sulle tre rotte su Londra non si materializzasse durante e dopo il periodo minimo previsto.

(80)

Indipendentemente dall'entrata in vigore dell'accordo di locazione di Gatwick o dell'accordo di trasferimento di Gatwick-Heathrow, è probabile che la capacità complessiva sulle rotte diminuisca e il soggetto risultante dalla fusione resti dominante in termini di frequenze e capacità sulle tre rotte di Londra (Dublino, Cork e Shannon). Inoltre, IAG ha un diverso modello di attività più incentrato sulle imprese e i passeggeri in attesa di coincidenza (importante se entra in vigore l'accordo di trasferimento Heathrow Gatwick). La Commissione ha quindi ritenuto che IAG non sarebbe in grado di esercitare una pressione concorrenziale sufficiente sul soggetto risultante dalla fusione durante il periodo minimo previsto.

(81)

La Commissione ha ritenuto che con ogni probabilità IAG uscirebbe con queste tre rotte da Gatwick e ridurrebbe in misura significativa le operazioni riguardanti queste tre rotte da Heathrow alla fine del periodo minimo. La Commissione, inoltre, non aveva individuato alcun ingresso probabile, sufficiente e tempestivo su queste rotte durante la sua indagine di mercato.

(82)

Infine, la complessità degli impegni, le incoerenze tra gli impegni, il formulario RM e l'accordo IAG e il meccanismo di risoluzione delle controversie, fanno sorgere dei dubbi sulla possibilità che gli impegni possano essere tempestivamente attuati.

2.3.   Conclusione

(83)

Sulla base di tutte le informazioni disponibili, inclusi i risultati dell'indagine di mercato, la Commissione ha ritenuto che l'insieme definitivo di impegni non porterebbe probabilmente all'ingresso di nuovi concorrenti in grado di esercitare una pressione concorrenziale sufficiente sul soggetto risultante dalla fusione.

(84)

L'ultima versione degli impegni non ha consentito alla Commissione di concludere, con il grado necessario di certezza, che sarebbe possibile attuarli in modo tempestivo e che essi sarebbero sufficientemente realizzabili e duraturi per garantire che l'affievolirsi di una effettiva concorrenza, che tali impegni intendono contrastare, verosimilmente non si verifichi in un futuro relativamente vicino.

(85)

La Commissione non ha potuto stabilire chiaramente che l'ultima versione degli impegni, una volta attuati, avrebbe risolto in modo completo e senza ambiguità i problemi in materia di concorrenza individuati nella decisione.

(86)

Si è pertanto concluso che gli impegni proposti da Ryanair non erano in grado di porre rimedio ai notevoli ostacoli individuati ad una concorrenza effettiva, e che, quindi, non potevano rendere la transazione compatibile con il mercato interno.

V.   CONCLUSIONE

(87)

Per i motivi summenzionati, la decisione conclude che la concentrazione proposta ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(88)

Di conseguenza, la concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pagg. 1-22. («Il regolamento sulle concentrazioni»). Con effetto dal 1o dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ha introdotto alcune modifiche, come la sostituzione del termine «Comunità» con il termine «Unione» e dell'espressione «mercato comune» con l'espressione «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)  Dublino–Berlino, Dublino–Budapest, Dublino–Faro, Dublino–Fuerteventura, Dublino–Gran Canaria, Dublino–Ibiza, Dublino–Lanzarote, Dublino–Madrid, Dublino–Malaga, Dublino–Marsiglia, Dublino–Nizza, Dublino–Palma, Cork–Malaga, Cork–Faro, Cork–Lanzarote, Cork–Palma.

(3)  Dublino–Barcelona El Prat/Girona/Reus, Dublino–Alicante/Murcia, Dublino–Tenerife Sud/Tenerife Nord, Dublino–Manchester/Liverpool/Leeds Bradford, Dublino–Londra Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City/Southend, Cork–Londra Heathrow/Gatwick/Stansted, Dublino–Birmingham/East Midlands, Dublino–Edinburgo/Glasgow, Cork–Alicante/Murcia, Cork–Tenerife Sud/Tenerife Nord.

(4)  Dublino–Bilbao/Santander, Dublino–Bruxelles/Charleroi, Dublino–Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo, Dublino–Francoforte/Francoforte Hahn, Dublino–Roma Ciampino/Roma Fiumicino, Dublino–Vienna/Bratislava, Dublino–Parigi CDG/Parigi Beauvais/Orly, Dublino–Tolosa/Carcassonne, Dublino–Glasgow/Prestwik, Dublino–Venezia/Treviso, Dublino–Monaco/Memmingen, Dublino–Varsavia/Varsavia–Modlin, Dublino–Stoccolma Arlanda/Skavsta, Cork–Barcellona El Prat/Girona/Reus, Cork–Manchester/Liverpool/Leeds Bradford, Knock–Birmingham/East Midlands, Knock–Londra Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City/Southend, Shannon–Manchester/Liverpool/Leeds Bradford, Shannon–Londra Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City/Southend.

(5)  Va osservato che mentre sono 19 le rotte per le quali la questione della sostituibilità di aeroporto era importante, vi sono solo 17 coppie di aeroporti. Che sono: Barcellona El Prat, Girona and Reus; Bilbao e Santander; Aeroporti di Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e City); Stoccolma Arlanda e Skavsta; Manchester, Liverpool e Leeds Bradford (per Cork e Shannon); Tolosa e Carcassonne; Birmingham e East Midlands (per Knock); Milano Linate, Malpensa e Bergamo; Venezia e Treviso; Bruxelles e Charleroi; Monaco di Baviera e Memmingen; Vienna e Bratislava; Glasgow e Prestwick; Parigi CDG, Beauvais e Orly; Varsavia e Modlin; Francoforte e Hahn; Roma Fiumicino e Ciampino.

(6)  Londra Southend e gli aeroporti di Londra, Edimburgo e Glasgow, Manchester, Liverpool, Leeds, Bradford (per Dublino), Birmingham e East Midlands (per Dublino), Bristol/Cardiff/Exeter, Alicante e Murcia, Tenerife Nord/Sud.

(7)  Tuttavia questa rotta diventerebbe un monopolio se il mercato dovesse comprendere unicamente servizi di trasporto aereo tra Dublino e Bristol.

(8)  La Commissione ha concluso che tutte le rotte abbandonate dalle parti in seguito all'annuncio della transazione non sono attinenti specificamente alla transazione e non vengono considerate una sovrapposizione tra le parti ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza. Si tratta delle rotte: Dublino–Cracovia, Dublino–Verona e Dublino–Vilnius.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/31


Provvedimenti di risanamento

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a International Union Insurances SA

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2013/C 216/08

Impresa di assicurazione

International Union Insurances SA, con sede ad Ilia Iliou 66, 11764 Atene, numero di registrazione della società 12836/Β/05/1986, numero di identificazione fiscale 094058455, rappresentante legale Andreas Valirakis, presidente del consiglio di amministrazione.

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 80/3 (28.6.2013) della Commissione crediti e assicurazioni della Banca centrale greca sul divieto della libera disponibilità (congelamento) di tutti gli attivi patrimoniali e di tutte le risorse finanziarie, sia vincolati che liberi, detenuti da International Union Insurances SA alla data di adozione della presente decisione, sia in Grecia che all’estero. Sono inoltre sospese tutte le attività assicurative dell’impresa, in tutti i settori.

Entrata in vigore: 28.6.2013

Scadenza: 15.7.2013

Autorità competente

Banca centrale greca

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Autorità di vigilanza

Banca centrale greca

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Amministratore designato

 

Diritto applicabile

Diritto greco — disposto degli articoli 9 e 17c del decreto legislativo 400/1970


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7001 — Carlyle/Klenk Holz)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/09

1.

In data 22 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CSP III Klenk (Cayman), Ltd, un veicolo di acquisizione posseduto e controllato da fondi gestiti dal gruppo Carlyle («Carlyle», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Klenk Holz AG (Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

il gruppo Carlyle opera a livello mondiale nella gestione alternativa degli attivi,

Klenk Holz AG è un produttore di prodotti in legno per l’edilizia e il fai da te. Inoltre Klenk produce e vende legno tondo e legna da ardere e presta servizi di consulenza e pianificazione. Klenk opera anche nella produzione di energia elettrica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7001 — Carlyle/Klenk Holz, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/33


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6922 — Triton/Logstor)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 216/10

1.

In data 19 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Tri-Langley Acquisition ApS, un veicolo di acquisizione controllato in ultima istanza da Triton Triton Managers III Limited e TFF III Limited («Triton», Jersey), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di LRA III ApS, («Logstor», Danimarca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Triton: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti in vari settori. Una delle imprese del portafoglio di Triton è Battenfeld-Cincinnati, che opera nella produzione e nella vendita di macchine per la lavorazione della plastica e di estrusori,

Logstor: produzione e vendita di tubi preisolati.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6922 — Triton/Logstor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).