ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.207.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 207

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
20 luglio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 207/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 189 del 29.6.2013

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 207/02

Causa C-145/13 P: Impugnazione proposta il 22 marzo 2013 da Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl,/Commissione europea

2

2013/C 207/03

Causa C-165/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 aprile 2013 — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

3

2013/C 207/04

Causa C-172/13: Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

3

2013/C 207/05

Causa C-174/13 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-262/00, La Vigile San Marco SpA/Commissione europea

4

2013/C 207/06

Causa C-177/13 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Marek Marszałkowski avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 febbraio 2013 nella causa T-159/11, Marszałkowski/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

4

2013/C 207/07

Causa C-180/13 P: Impugnazione proposta il 12 aprile 2013 dalla Vetrai 28 srl, già Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 29 gennaio 2013, causa T-272/00, Barbini e a./Commissione europea

5

2013/C 207/08

Causa C-181/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 12 aprile 2013 — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA e Agenzia delle Entrate

6

2013/C 207/09

Causa C-184/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Anonima Petroli Italiana SpA (API)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

6

2013/C 207/10

Causa C-185/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

6

2013/C 207/11

Causa C-186/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Air Liquide Italia Spa e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

7

2013/C 207/12

Causa C-187/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

7

2013/C 207/13

Causa C-191/13 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 da Confindustria Venezia, già Unione degli Industriali della Provincia di Venezia (Unindustria) e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 29 gennaio 2013 causa T-273/00, Unindustria e a./Commissione europea

8

2013/C 207/14

Causa C-194/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Esso Italiana srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

8

2013/C 207/15

Causa C-195/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15aprile 2013 — Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

9

2013/C 207/16

Causa C-196/13: Ricorso presentato il 16 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

9

2013/C 207/17

Causa C-206/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 18 aprile 2013 — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

10

2013/C 207/18

Causa C-208/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

10

2013/C 207/19

Causa C-212/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 aprile 2013 — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů

11

2013/C 207/20

Causa C-213/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2013 — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari

11

2013/C 207/21

Causa C-221/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 25 aprile 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia

11

2013/C 207/22

Causa C-222/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævn (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen

12

2013/C 207/23

Causa C-224/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari (Italia) il 26 aprile 2013 — Procedura penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai

13

2013/C 207/24

Causa C-225/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 29 aprile 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

13

2013/C 207/25

Causa C-227/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Albergo Quattro Fontane Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

13

2013/C 207/26

Causa C-228/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Hotel Gabrielli srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

14

2013/C 207/27

Causa C-229/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da GE.AL.VE. Srl l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

15

2013/C 207/28

Causa C-230/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Metropolitan SpA, già Metropolitan srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

16

2013/C 207/29

Causa C-231/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Hotel Concordia srl, già Hotel Concordia Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

17

2013/C 207/30

Causa C-232/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da SPLIA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

18

2013/C 207/31

Causa C-233/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Principessa, in liquidazione, avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

19

2013/C 207/32

Causa C-234/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Albergo Saturnia Internazionale Spa avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

19

2013/C 207/33

Causa C-235/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Savoia e Jolanda Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

20

2013/C 207/34

Causa C-236/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Biasutti Hotels srl, già Hotels Biasutti Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

21

2013/C 207/35

Causa C-237/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Ge.A.P. Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

22

2013/C 207/36

Causa C-238/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Rialto Inn Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, Cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

23

2013/C 207/37

Causa C-239/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Bonvecchiati Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, Cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

24

2013/C 207/38

Causa C-242/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Baesi Bassi) il 29 aprile 2013 — Commerz Nederland NV, resistente: Havenbedrijf Rotterdam NV

24

2013/C 207/39

Causa C-246/13 P: Impugnazione proposta il 2 maggio 2013 da Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

25

2013/C 207/40

Causa C-252/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

25

2013/C 207/41

Causa C-254/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) l’8 maggio 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

26

2013/C 207/42

Causa C-256/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 10 maggio 2013 — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht

26

2013/C 207/43

Causa C-257/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (Francia) il 13 maggio 2013 — Anouthani Mlalali/CAF des Bouches-du-Rhône

27

2013/C 207/44

Causa C-261/13 P: Impugnazione proposta l’8 maggio 2013 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013, causa T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento europeo

27

2013/C 207/45

Causa C-263/13 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione

28

2013/C 207/46

Causa C-264/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 15 maggio 2013 — Provincie Antwerpen/Mobistar NV

28

2013/C 207/47

Causa C-265/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 15 maggio 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial

29

2013/C 207/48

Causa C-266/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — L. Kik, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

29

2013/C 207/49

Causa C-267/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën

30

2013/C 207/50

Causa C-268/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 16 maggio 2013 — Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

30

2013/C 207/51

Causa C-270/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 maggio 2013 — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

30

2013/C 207/52

Causa C-271/13 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2013 dalla Rousse Industry AD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-489/11, Rousse Industry AD/Commissione europea

31

2013/C 207/53

Causa C-272/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italia) il 21 maggio 2013 — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane

32

2013/C 207/54

Causa C-276/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) il 21 maggio 2013 — Pablo Acosta Padín/Hijos de J. Barreras S.A.

32

2013/C 207/55

Causa C-279/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Svezia) il 22 maggio 2013 — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

33

2013/C 207/56

Causa C-291/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 27 maggio 2013 — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi e Giorgos Sertis

33

2013/C 207/57

Causa C-301/13 P: Impugnazione proposta il 30 maggio 2013 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-571/11, El Corte Inglés/UAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)

34

2013/C 207/58

Causa C-305/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 giugno 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

35

 

Tribunale

2013/C 207/59

Causa T-168/13: Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — EPAW/Commissione

36

2013/C 207/60

Causa T-213/13: Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Square/UAMI — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

36

2013/C 207/61

Causa T-239/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Atmeh/UAMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

37

2013/C 207/62

Causa T-240/13: Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Aldi Einkauf/UAMI — Alifoods (Alifoods)

37

2013/C 207/63

Causa T-241/13: Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Repubblica ellenica/Commissione

38

2013/C 207/64

Causa T-242/13: Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Castell Macía/UAMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)

38

2013/C 207/65

Causa T-249/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — MHCS/UAMI — Ambra (DORATO)

39

2013/C 207/66

Causa T-250/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Naazneen Investments/UAMI — Energy Brands (SMART WATER)

39

2013/C 207/67

Causa T-253/13: Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Orthogen/UAMI — Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)

40

2013/C 207/68

Causa T-254/13: Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya Masternet (STAYER)

40

2013/C 207/69

Causa T-257/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Repubblica di Polonia/Commissione

41

2013/C 207/70

Causa T-258/13: Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Matratzen Concord/UAMI — KBT (ARKTIS)

42

2013/C 207/71

Causa T-259/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Francia/Commissione

42

2013/C 207/72

Causa T-262/13: Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYSOFT)

43

2013/C 207/73

Causa T-263/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Lausitzer Früchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmichel)

43

2013/C 207/74

Causa T-265/13: Ricorso proposto il 20 maggio 2013 — Polo/Lauren/UAMI — FreshSide (Raffigurazione di un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza)

44

2013/C 207/75

Causa T-268/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Italia/Commissione

44

2013/C 207/76

Causa T-269/13 P: Impugnazione proposta il 19 maggio 2013 da Markus Brune avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013, causa F-94/11, Brune/Commissione

45

2013/C 207/77

Causa T-270/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — SACBO/Commissione e TEN — T EA

46

2013/C 207/78

Causa T-272/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Max Mara Fashion Group/UAMI — Mackays Stores (M&Co.)

47

2013/C 207/79

Causa T-273/13: Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — Sarafraz/Consiglio

48

2013/C 207/80

Causa T-274/13: Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — Emadi/Consiglio

48

2013/C 207/81

Causa T-275/13: Ricorso proposto il 23 maggio 2013 — Italia/Commissione

49

2013/C 207/82

Causa T-278/13: Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Now Wireless/UAMI — Starbucks (HK) (now)

50

2013/C 207/83

Causa T-279/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Ezz e altri/Consiglio

51

2013/C 207/84

Causa T-282/13: Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — Iglotex/UAMI — Iglo Foods Group (IGLOTEX)

52

2013/C 207/85

Causa T-283/13 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 11 marzo 2013 causa F-131/12, Marcuccio/Commissione

52

2013/C 207/86

Causa T-284/13 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 11 marzo 2013 causa F-17/12, Marcuccio/Commissione

52

2013/C 207/87

Causa T-287/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Husky CZ/UAMI — Husky of Tostock (HUSKY)

53

2013/C 207/88

Causa T-295/13: Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Italia/Commissione

53

2013/C 207/89

Causa T-305/13: Ricorso proposto il 3 giugno 2013 — SACE et SACE BT/Commissione

53

2013/C 207/90

Causa T-307/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Capella/UAMI — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)

54

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 207/91

Causa F-24/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — ZZ/Commissione

56

2013/C 207/92

Causa F-26/13: Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/UAMI

56

2013/C 207/93

Causa F-27/13: Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/Commissione

56

2013/C 207/94

Causa F-28/13: Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/Commissione

57

2013/C 207/95

Causa F-29/13: Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — ZZ/EMA

57

2013/C 207/96

Causa F-32/13: Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — ZZ/Commissione

58

2013/C 207/97

Causa F-34/13: Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — ZZ/Commissione

58

2013/C 207/98

Causa F-35/13: Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — ZZ/Commissione

58

2013/C 207/99

Causa F-36/13: Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — ZZ/EACEA

58

2013/C 207/00

Causa F-37/13: Ricorso proposto il 26 aprile 2013 — ZZ/Commissione

59

2013/C 207/01

Causa F-38/13: Ricorso proposto il 26 aprile 2013 — ZZ/Commissione

59

2013/C 207/02

Causa F-39/13: Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — ZZ/Commissione

60

2013/C 207/03

Causa F-40/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — ZZ/Commissione europea

60

2013/C 207/04

Causa F-41/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

60

2013/C 207/05

Causa F-42/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ/CESE

61

2013/C 207/06

Causa F-43/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

61

2013/C 207/07

Causa F-44/13: Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ/Commissione

61

2013/C 207/08

Causa F-45/13: Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

62

2013/C 207/09

Causa F-46/13: Ricorso proposto il 16 maggio 2013 — ZZ/Commissione

62

2013/C 207/10

Causa F-47/13: Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — ZZ/Consiglio

63

2013/C 207/11

Causa F-48/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — ZZ/Parlamento

63

2013/C 207/12

Causa F-50/13: Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — ZZ/Commissione

63

2013/C 207/13

Causa F-54/13: Ricorso proposto il 31 maggio 2013 — ZZ/CESE

64


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/1


(2013/C 207/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 189 del 29.6.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 178 del 22.6.2013

GU C 171 del 15.6.2013

GU C 164 del 8.6.2013

GU C 156 del 1.6.2013

GU C 147 del 25.5.2013

GU C 141 del 18.5.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/2


Impugnazione proposta il 22 marzo 2013 da Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl,/Commissione europea

(Causa C-145/13 P)

(2013/C 207/02)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (rappresentanti: R. Volpe e C. Montagner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. r.l., già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. r.l., Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. r.l., Commissione europea

Conclusioni

Accogliere il presente ricorso,

per l’effetto, annullare l’ordinanza del Tribunale (quarta sezione) del 23 gennaio 2013, notificata in data 24 gennaio 2013, e conseguentemente annullare la decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, del 25 novembre 1999 e,

in subordine, annullare l’art. 5 della medesima nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e in cui prevede di aggiungere a tale importo gli interessi per il periodo considerato;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza datata 23 gennaio 2013 (di seguito l’«Ordinanza impugnata») il Tribunale dichiarava il ricorso proposto dalla Ghezzo Giovanni & C. s.n.c. e volto all’annullamento della decisione della Commissione 2000/394/CE in materia di sgravi degli oneri sociali in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto.

Al primo punto del ricorso d’impugnazione in oggetto si eccepisce che — in merito alla dedotta irricevibilità del ricorso al Tribunale– non sia stata fornita alcuna motivazione e, pertanto, l’Ordinanza impugnata, al punto 58, violerebbe il principio generale di obbligo di motivazione degli atti e, più precisamente, l’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale.

Il secondo motivo dedotto dal ricorrente, concerne l’asserita mancanza di un’adeguata ed esaustiva interpretazione del disposto di cui all’art. 87, par. 1, CE (ora art. 107, par. 1, TFUE).

Sempre in violazione dell’articolo 87, par. 1, CE, si deduce la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, in ragione del fatto che 22 imprese sarebbero state dichiarate esenti dal recupero degli aiuti ad esse concessi, ritenendo le motivazioni fornite da esse esaustive, mentre per l’odierna ricorrente le motivazioni non sarebbero state dichiarate esaustive.

L’Ordinanza impugnata violerebbe inoltre il principio di non discriminazione, laddove sancisce la legittimità della decisione della Commissione, per cui il recupero degli aiuti ex art. 87, par. 1, CE sarebbe stato escluso per le imprese municipalizzate (alle quali la Commissione, in fase di esecuzione della decisione medesima, avrebbe concesso l’integrazione delle informazioni necessarie per la valutazione circa la legittimità degli aiuti concessi), mentre alla ricorrente non sarebbe stata mai richiesta alcuna integrazione documentale prima di avviareil recupero degli aiuti.

In altro punto del ricorso, ad ulteriore sostegno della violazione dell’art. 87, par. 1, CE, si precisa che l’Ordinanza impugnata non fornisce alcun motivo a sostegno della ritenuta incidenza sugli scambi intracomunitari degli aiuti erogati a favore dell’impresa ricorrente. Prima la Commissione e poi il Tribunale avrebbero sancito l’illegittimità degli sgravi in oggetto, ritenendo la distorsione degli scambi intracomunitari quale elemento insito nelle misure a favore delle imprese nel settore della pesca, senza procedere ad alcun esame del mercato di riferimento e senza fornire alcuna motivazione.

L’Ordinanza impugnata violerebbe poi l’articolo 87, par. 3, lett. a) CE (ora articolo 107, par. 3, lett. a), TFUE), non avendo valutato le condizioni di applicabilità della deroga di specie al caso della ricorrente. In particolare, nella città di Chioggia sarebbe presente un tenore di vita molto basso, con una sottoccupazione straordinariamente bassa.

Analogamente l’Ordinanza impugnata violerebbe l’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE) laddove ritiene non applicabile tale deroga al caso della ricorrente pur non avendo fornito alcuna motivazione al riguardo e l’articolo 87, par. 3, lett. d), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. d), TFUE), laddove ritiene non applicabile al caso della ricorrente tale deroga che, in violazione del principio di non discriminazione, avrebbe trovato applicazione per altre imprese veneziane.

In ultimo, è fatta valere l’erroneità dell’interpretazione del Tribunale in merito all’insussistenza di «aiuti esistenti», in violazione degli artt. 1, 14 e 15 del Regolamento 659/1999 (1). Sarebbe innegabile che la successione delle vicende normative rappresenti una continuità pluridecennale degli sgravi contributivi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 aprile 2013 — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-165/13)

(2013/C 207/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Stanislav Gross

Convenuto: Hauptzollamt Braunschweig

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1), osti, fatto salvo il suo nesso sistematico con l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE, a una normativa di legge di uno Stato membro secondo la quale una persona che detiene per scopi commerciali i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro non diventa soggetto d’imposta se ha acquistato i prodotti da un terzo solo una volta ultimata la procedura per la loro introduzione.


(1)  GU L 76, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/3


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-172/13)

(2013/C 207/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno Unito, avendo imposto allo sgravio transfrontaliero per i gruppi di società condizioni tali da rendere in pratica impossibile la concessione dello sgravio ed avendo limitato quest’ultimo a periodi successivi al 1o aprile 2006, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

A seguito della sentenza della Corte del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, il Regno Unito ha modificato la legislazione nazionale che disciplina il modo in cui le perdite subite da società appartenenti a un gruppo possono essere trasferite a, e utilizzate da, un altro membro del gruppo al fine di ridurre il suo debito fiscale (norme sullo sgravio di gruppo). Le disposizioni relative alle perdite delle società non residenti sono attualmente contenute nella Parte 5 del Corporation Tax Act del 2010.

In forza della legislazione attualmente vigente nel Regno Unito, una società appartenente a un gruppo può ottenere un credito fiscale sulla base delle perdite di un membro del gruppo non residente soltanto laddove quest’ultimo non abbia la possibilità di ottenere uno sgravio nello Stato di residenza. Con riguardo alla possibilità di ottenere uno sgravio futuro, la legislazione del Regno Unito rende in pratica impossibile dimostrare il rispetto di tale condizione, dato che la suddetta possibilità dev’essere valutata «al momento immediatamente successivo alla conclusione» dell’anno fiscale in cui è stata subita la perdita. È di fatto impossibile soddisfare tale condizione. Ne consegue che la legislazione preclude del tutto lo sgravio sulla base delle perdite di una società controllata non residente, in violazione della libertà di stabilimento così come interpretata nella causa Marks & Spencer, C-446/03.

In secondo luogo, le nuove norme in materia di sgravio di gruppo sulla base delle perdite all’estero si applicano soltanto alle perdite sofferte successivamente al 1o aprile 2006, data dell’entrata in vigore di tali norme. Siffatta limitazione temporale (vale a dire, l’esclusione dello sgravio ai sensi di legge per le perdite sofferte prima di tale data) è contraria alla libertà di stabilimento.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/4


Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-262/00, La Vigile San Marco SpA/Commissione europea

(Causa C-174/13 P)

(2013/C 207/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Commissione europea

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’Ordinanza del Tribunale (Quarta sezione), resa nella causa T-262/00, con spese a carico della Commissione

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/4


Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Marek Marszałkowski avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 febbraio 2013 nella causa T-159/11, Marszałkowski/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

(Causa C-177/13 P)

(2013/C 207/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Convenuto: Marek Marszałkowski (rappresentante: C. Sadkowski, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

Conclusioni del ricorrente

annullare nella sua integralità la sentenza impugnata del Tribunale ed annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dell’11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), ordinare all’UAMI di effettuare la registrazione, a nome del ricorrente, del segno Marko Walichnowy di cui trattasi nell’ambito dei prodotti menzionati nell’impugnazione e porre a carico dell’altra parte nel procedimento di impugnazione le spese del presente procedimento nonché le spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

eventualmente, annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi allo stesso Tribunale per un nuovo esame, conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale.

Quanto alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente fa valere che il Tribunale

ha violato il diritto non decidendo in maniera corretta la questione se i prodotti oggetto della domanda di registrazione dei marchi controversi siano tra loro simili;

ha violato il diritto per errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), affermando che sussiste una somiglianza tra i marchi controversi,

ha violato il diritto affermando che la parola MARKO costituisce l’elemento dominante del marchio «Walichnowy Marko»;

ha violato il diritto non circoscrivendo la cerchia corretta dei destinatari, per cui sussiste la probabilità di un’induzione in errore ed indicando che una siffatta probabilità sussiste agli occhi del medio consumatore polacco;

ha violato il diritto ponendo in non cale la notorietà del marchio «Walichnowy Marko» nonché il fatto di fruire della priorità sul territorio della Polonia a partire dal 1995.

ha violato il diritto non prendendo in considerazione il grado di attenzione del medio consumatore polacco dei prodotti contraddistinti dai marchi controversi, nonché il punto se ciò avrebbe potuto ridurre il sorgere della probabilità di confusione.

Circa la violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 26 della sentenza impugnata, ha ritenuto erroneamente che il ricorrente ha indicato solo nella fase orale che il marchio di cui trattasi è registrato in Polonia dal 1995.


20.7.2013   

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C 207/5


Impugnazione proposta il 12 aprile 2013 dalla Vetrai 28 srl, già Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 29 gennaio 2013, causa T-272/00, Barbini e a./Commissione europea

(Causa C-180/13 P)

(2013/C 207/07)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vetrai 28 srl, già Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl e a. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Alfredo Barbini srl e a., Repubblica italiana, Commissione europea

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, resa nella causa T-272/00, con spese a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».


20.7.2013   

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C 207/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 12 aprile 2013 — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA e Agenzia delle Entrate

(Causa C-181/13)

(2013/C 207/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesco Acanfora

Convenuta: Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

Questione pregiudiziale

Se il compenso nella misura del 9 % [stabilito dall’art. 17 D.Lgs n. 112/1999, anteriormente alle modifiche introdotte] costituisca aiuto di stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell’art. 107 TFUE.


20.7.2013   

IT

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C 207/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Anonima Petroli Italiana SpA (API)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-184/13)

(2013/C 207/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Anonima Petroli Italiana SpA (API)

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

IT

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C 207/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

(Causa C-185/13)

(2013/C 207/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, ANCD Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti, Sviluppo Discount SpA, Centrale Adriatica Soc coop, Coop Consorzio Nord Ovest Società Consortile arl, Coop Italia Consorzio Nazionale non Alimentari Società Cooperativa, Coop Centro Italia Società Cooperativa, Tirreno Logistica srl, Unicoop Firenze Società Cooperativa, CONAD — Consorzio Nazionale Dettaglianti — Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop, Commercianti Indipendenti Asoociati Soc. Coop, Conad del Tirreno Soc. Coop, Pac2000A Soc. Coop, Conad Adriatico Soc. Coop, Conad Sicilia Soc. Coop, Sicilconad Mercurio Soc. Coop

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, Osservatorio sulle attività di autotrasporto, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -Antitrust

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

IT

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C 207/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Air Liquide Italia Spa e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-186/13)

(2013/C 207/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Air Liquide Italia Spa e.a.

Convenuto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

IT

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C 207/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

(Causa C-187/13)

(2013/C 207/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e a.

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

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C 207/8


Impugnazione proposta il 15 aprile 2013 da Confindustria Venezia, già Unione degli Industriali della Provincia di Venezia (Unindustria) e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 29 gennaio 2013 causa T-273/00, Unindustria e a./Commissione europea

(Causa C-191/13 P)

(2013/C 207/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Confindustria Venezia, già Unione degli Industriali della Provincia di Venezia (Unindustria) e a. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Siram SpA, Bortoli Ettore Srl, Arsenale Venezia SpA, Repubblica italiana

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’Ordinanza del Tribunale (Quarta sezione), resa nella causa T-273/00, con spese a carico della Commissione

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».


20.7.2013   

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C 207/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Esso Italiana srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-194/13)

(2013/C 207/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Esso Italiana srl

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

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C 207/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15aprile 2013 — Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-195/13)

(2013/C 207/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e a.

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

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C 207/9


Ricorso presentato il 16 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-196/13)

(2013/C 207/16)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, nella quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE (1), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2), dell’articolo 2, n. 1, della direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 91/689/CEE (3), relativa ai rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14, lettere a) — c), della direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, 1999/31/CE (4), relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 256 819,2 per il ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C-135/05 dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-135/05;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa,

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e dell’articolo 2, n. 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, esisterebbero nel territorio italiano ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti, dislocate in tutte le regioni italiane. Ebbene, in ragione della loro natura abusiva, le 218 discariche illegali non rispetterebbero le disposizioni summenzionate.

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 14, lettere a) — c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, esisterebbero ancora 5 discariche, per le quali i relativi piani di riassetto non sarebbero stati presentati, o approvati, e che ciononostante non sarebbero state chiuse dall’autorità competente, in violazione di quanto previsto dalla disposizione suindicata.

La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe proporzionata alla gravità e alla durata dell’infrazione, tenendo conto altresì della necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione.


(1)  Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; GU L 194, pag. 39.

(2)  Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; GU L 78, pag. 32.

(3)  Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, GU L 377, pag. 20.

(4)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 18 aprile 2013 — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Causa C-206/13)

(2013/C 207/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cruciano Siragusa

Convenuta: Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., ed il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell’U.E., ostino all’applicazione di una normativa nazionale che, come l’art. 167, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo n. 42 del 2004, esclude la possibilità del rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti gli interventi umani comportanti l’incremento di superfici e volumi, indipendentemente dall’accertamento concreto della compatibilità di tali interventi con i valori di tutela paesaggistica dello specifico sito considerato.


20.7.2013   

IT

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C 207/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-208/13)

(2013/C 207/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


20.7.2013   

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C 207/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 aprile 2013 — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů

(Causa C-212/13)

(2013/C 207/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: František Ryneš

Resistente: Úřad pro ochranu osobních údajů

Questioni pregiudiziali

Se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa essere classificato come trattamento di dati personali «effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE (1), sebbene detto sistema riprenda anche spazi pubblici.


(1)  GU L 281, pag. 31.


20.7.2013   

IT

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C 207/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2013 — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari

(Causa C-213/13)

(2013/C 207/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Convenuto: Comune di Bari

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo stipulando contratto di locazione di cosa futura, anche sotto la forma ultima suggerita di atto di impegno a locare equivalga ad un appalto di lavori, sia pure con alcuni elementi caratteristici del contratto di locazione e, quindi, non possa essere compreso fra i contratti esclusi dall’applicazione della disciplina di evidenza pubblica secondo l’art. 16 della direttiva 2004/18/CE (1);

2)

Se, in caso di pronunciamento positivo sul primo quesito, possa il giudice nazionale e, segnatamente, codesto Giudice remittente, ritenere inefficace il giudicato eventualmente formatosi sulla vicenda in oggetto, e descritto in parte narrativa, in quanto abbia consentito la sussistenza di una situazione giuridica contrastante con il diritto comunitario degli appalti pubblici e se sia quindi possibile eseguire un giudicato in contrasto con il diritto comunitario.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


20.7.2013   

IT

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C 207/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 25 aprile 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia

(Causa C-221/13)

(2013/C 207/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Teresa Mascellani

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola n. 5, punto n. 2, dell’accordo recepito dalla direttiva 97/81/CE (1) (laddove essa dispone che «il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato»), debba essere interpretata nel senso che non è permesso alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.

2)

Se la medesima direttiva osti a che una norma nazionale quale l’art. 16 della legge 4.11.2010, n. 183, preveda la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9)


20.7.2013   

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C 207/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævn (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen

(Causa C-222/13)

(2013/C 207/22)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Teleklagenævnet

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuto: Erhvervsstyrelsen

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva servizio universale») (1), in particolare l’articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un’impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, laddove i profitti dell’impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione del servizio obbligatorio supplementare.

2)

Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale le imprese possono esclusivamente chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese.

3)

Qualora la questione 2 sia risolta negativamente, se uno Stato membro possa stabilire che non sussiste un onere eccessivo derivante dalla prestazione di un servizio obbligatorio supplementare non rientrante nel capo II della direttiva, se l’impresa nel suo complesso ha conseguito profitti dalla prestazione di tutti i servizi per cui sussiste l’obbligo di servizio universale, compresa la prestazione di servizi che l’impresa avrebbe prestato anche senza l’obbligo di servizio universale.

4)

Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui i costi netti di un’impresa designata, collegati alla prestazione di servizi universali ai sensi del capo II della direttiva, sono calcolati sulla base delle entrate complessive e dei costi complessivi collegati alla prestazione del servizio di cui trattasi, compresi i profitti e i costi che l’impresa avrebbe avuto anche senza l’obbligo di servizio universale.

5)

Se sulla risposta alle questioni da 1 a 4 influisca la questione se l’obbligo di servizio obbligatorio supplementare riguarda la Groenlandia che, ai sensi dell’allegato II del TFUE, costituisce un paese o territorio d’oltremare, qualora l’obbligo sia imposto dalle autorità danesi ad un’impresa che è stabilita in Danimarca e l’impresa non abbia per il resto attività in Groenlandia.

6)

Che rilevanza abbiano per la risposta alle questioni 1-5 l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale.

7)

Che rilevanza abbia per la risposta alle questioni 1-5 il principio della minor distorsione di concorrenza possibile contenuto, tra l’altro, nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 3, paragrafo 2, e nei considerando 4, 18, 23 e 26, nonché nell’allegato IV, parte B, della direttiva.

8)

Qualora le disposizioni della direttiva servizio universale ostino a normative nazionali del tipo di quelle menzionate nelle questioni 1, 2 e 4, se tali disposizioni o preclusioni abbiano effetto diretto.


(1)  GU L 108, pag. 51.


20.7.2013   

IT

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C 207/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari (Italia) il 26 aprile 2013 — Procedura penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai

(Causa C-224/13)

(2013/C 207/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cagliari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Convenuto: Sergio Alfonso Lorrai

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE osti all’applicazione degli articoli 70, 71 e 72 c.p.p. nella misura in cui impongono, una volta accertata l’incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell’imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti, di sospendere indefinitamente il processo, oltretutto sottoponendo il malato a periodici accertamenti peritali;

2)

Se l’interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE osti all’applicazione dell’articolo 159, comma primo, n. 3) c.p.p. nella misura in cui impone una indefinita sospensione del termine di prescrizione (prorogata di semestre in semestre ai sensi dell’art. 72 c.p.p.) nel caso di imputati incapaci di partecipare coscientemente al processo per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti.


20.7.2013   

IT

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C 207/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 29 aprile 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

(Causa C-225/13)

(2013/C 207/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Convenuta: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

1)

«Se l’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (1), debba essere interpretato nel senso che esso consente di qualificare come piano di gestione di rifiuti una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti, i centri di interramento tecnico, autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti, possono, dopo tale entrata in vigore, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.

2)

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), debba essere interpretato nel senso che esso integra nella nozione di piano e programma una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti imposto dall’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti possono, dopo tale entrata in vigore, costituire oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 70, secondo comma, del decreto del 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti, soddisfi i requisiti della valutazione d’impatto previsti dalla direttiva 2001/42/CE».


(1)  Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

(2)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).


20.7.2013   

IT

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C 207/13


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Albergo Quattro Fontane Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-227/13 P)

(2013/C 207/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Albergo Quattro Fontane Snc (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/14


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Hotel Gabrielli srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-228/13 P)

(2013/C 207/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Hotel Gabrielli srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/15


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da GE.AL.VE. Srl l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-229/13 P)

(2013/C 207/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: GE.AL.VE. Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), CE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/16


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Metropolitan SpA, già Metropolitan srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-230/13 P)

(2013/C 207/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Metropolitan SpA, già Metropolitan srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/17


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Hotel Concordia srl, già Hotel Concordia Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-231/13 P)

(2013/C 207/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Hotel Concordia srl, già Hotel Concordia Snc (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/18


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da SPLIA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-232/13 P)

(2013/C 207/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'industria alberghiera (SPLIA) (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/19


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Principessa, in liquidazione, avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-233/13 P)

(2013/C 207/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Principessa, in liquidazione (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/19


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Albergo Saturnia Internazionale Spa avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-234/13 P)

(2013/C 207/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Albergo Saturnia Internazionale Spa (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/20


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Savoia e Jolanda Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-235/13 P)

(2013/C 207/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Savoia e Jolanda Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/21


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Biasutti Hotels srl, già Hotels Biasutti Snc avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-236/13 P)

(2013/C 207/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Biasutti Hotels srl, già Hotels Biasutti Snc (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/22


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Ge.A.P. Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-237/13 P)

(2013/C 207/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ge.A.P. Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/23


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Rialto Inn Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, Cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-238/13 P)

(2013/C 207/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Rialto Inn Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), CE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/24


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Bonvecchiati Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, Cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-239/13 P)

(2013/C 207/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Bonvecchiati Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), CE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Baesi Bassi) il 29 aprile 2013 — Commerz Nederland NV, resistente: Havenbedrijf Rotterdam NV

(Causa C-242/13)

(2013/C 207/38)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Commerz Nederland NV

Resistente: Havenbedrijf Rotterdam NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se — al fine di considerare che si configura un aiuto di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 107 e 108 TFUE — all’imputazione allo Stato di una prestazione di garanzia ad opera di un’impresa pubblica osti necessariamente il fatto che tale garanzia, come avviene nella fattispecie in esame, è stata prestata dall’amministratore (unico) dell’impresa pubblica che, pur avendo il relativo potere ai sensi del diritto civile, ha agito in modo arbitrario, ha consapevolmente tenuto segreta la prestazione di garanzie ed ha violato le norme statutarie dell’impresa pubblica, omettendo di chiedere l’approvazione del collegio sindacale, e se si deve inoltre presumere che l’ente pubblico di cui trattasi (nella presente fattispecie il Comune) non ha voluto tale prestazione di garanzia.

2)

Qualora le summenzionate circostanze non ostino necessariamente all’imputazione allo Stato, se esse siano del pari irrilevanti per rispondere alla questione se la prestazione di garanzia possa essere imputata allo Stato, o se il giudice debba effettuare una valutazione alla luce degli altri indizi che depongono a favore o contro l’imputazione allo Stato.


20.7.2013   

IT

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C 207/25


Impugnazione proposta il 2 maggio 2013 da Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-246/13 P)

(2013/C 207/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. r.l. e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 febbraio 2013, notificata il 25 febbraio 2013, resa nelle cause T-280/00 e T-285/00;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti due motivi.

In primo luogo, l’ordinanza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia, laddove afferma che la Decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, sebbene la gravata Decisione manchi degli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe rilevato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In secondo luogo, l’ordinanza sarebbe viziata da un errore di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, par. 1, TFUE. In base ai principi enunciati dalla Corte, in sede di recupero sarebbe lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata Decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica. Conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — avrebbe invertito l’onus probandi, richiedendo alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio di provare che le agevolazioni in parola non falsino la concorrenza, né incidano sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta.


20.7.2013   

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C 207/25


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-252/13)

(2013/C 207/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo mantenuto in vigore disposizioni della legislazione neerlandese che sono in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il diritto del lavoro dei Paesi Bassi non renda sufficientemente chiaro che, quando le lavoratrici riprendendo il lavoro dopo il congedo per la gravidanza e la maternità si trovano confrontate con condizioni di lavoro meno favorevoli, ciò è contrario al divieto di discriminazione a causa della gravidanza, del parto e della maternità.

A suo parere la sola circostanza che un datore di lavoro, il quale modifichi unilateralmente le attività e le condizioni lavorative stipulate nel contratto di lavoro, si renda inadempiente, non esplicita in modo sufficiente il summenzionato divieto.

L’argomento secondo cui, qualora ad un soggetto sia riconosciuto un diritto ex lege ad un periodo di congedo, ciò comporta automaticamente l’illegalità di qualsiasi trattamento meno favorevole, è ritenuto insufficiente. Analogamente, la possibilità di proporre un ricorso sulla base del generale divieto di discriminazione e il principio della correttezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti (c.d. beginsel van goed werkgeverschap), sanciti dal Codice civile, non costituiscono un’attuazione chiara e precisa della direttiva. Detti principi generali della legislazione neerlandese non costituiscono un’attuazione sufficientemente chiara delle disposizioni giuridiche della direttiva.

Tale situazione non soddisfa i requisiti di trasparenza e certezza del diritto che la Corte prescrive per l’attuazione di una direttiva nell’ordinamento nazionale.


(1)  GU L 204, pag. 23.


20.7.2013   

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C 207/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) l’8 maggio 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

(Causa C-254/13)

(2013/C 207/41)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Appellante: Orgacom BVBA

Appellata: Vlaamse Landmaatschappij

Questioni pregiudiziali

1)

Se il dazio all’importazione previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto del 23 gennaio 1991 sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi organici, che viene applicato soltanto all’importazione di eccedenze sia di concimi organici sia di altri fertilizzanti, importati nel paese dagli altri Stati membri, e senza riguardo alla circostanza se questi vengano ulteriormente elaborati o applicati al suolo nazionale, e ai sensi del quale l’imposta su siffatte eccedenze viene applicata all’importatore, mentre l’imposta sulle eccedenze di letame prodotte nel paese viene applicata al produttore, debba essere considerato come un’imposizione di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, ai sensi dell’articolo 30 TFUE, mentre lo Stato membro dal quale vengono esportate le eccedenze di concimi prevede esso stesso una riduzione del dazio all’esportazione di tali eccedenze in altri Stati membri.

2)

Qualora il dazio all’importazione previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto del 23 gennaio 1991 sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi organici, che viene applicato soltanto all’importazione di eccedenze sia di concimi organici sia di altri fertilizzanti, importati nella Regione delle Fiandre dagli altri Stati membri, non debba essere considerato come una misura di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, se esso debba essere tuttavia considerato un’imposizione discriminatoria, ai sensi dell’articolo 110 TFUE, applicata a prodotti provenienti dagli altri Stati membri, in quanto ai concimi organici prodotti nel paese viene applicato un diritto di base compreso in un regime nazionale, la cui aliquota è diversa a seconda del procedimento produttivo, mentre ai concimi importati viene applicato un dazio all’importazione con un’unica aliquota, senza riguardo al procedimento produttivo (tra cui l’origine animale o il tasso di P2O5N), che è superiore all’aliquota minima del diritto di base per il concime organico prodotto nella Regione delle Fiandre, pari a EUR 0,00, mentre lo Stato membro dal quale le eccedenze vengono esportate prevede esso stesso una riduzione del dazio all’esportazione di siffatte eccedenze in altri Stati membri.


20.7.2013   

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C 207/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 10 maggio 2013 — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht

(Causa C-256/13)

(2013/C 207/42)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Provincie Antwerpen

Convenuta: Belgacom NV van publiek recht

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6 e/o l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pubblica amministrazione di uno Stato membro assoggetti ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata nel territorio o in una sua parte con la presenza sul suolo pubblico o privato di piloni, torri o antenne GSM utilizzati per tale attività.


(1)  GU L 108, pag. 21.


20.7.2013   

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C 207/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (Francia) il 13 maggio 2013 — Anouthani Mlalali/CAF des Bouches-du-Rhône

(Causa C-257/13)

(2013/C 207/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône

Parti

Ricorrente: Anouthani Mlalali

Convenuta: CAF des Bouches-du-Rhône

Questione pregiudiziale

Se i requisiti imposti dagli articoli L.512 e D.512-2 del Code de la sécurité sociale (Codice di previdenza sociale francese) siano compatibili con l’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 (1).


(1)  Direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).


20.7.2013   

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C 207/27


Impugnazione proposta l’8 maggio 2013 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013, causa T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento europeo

(Causa C-261/13 P)

(2013/C 207/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (rappresentante: avv. O. Mader)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013, causa T-186/11;

accogliere la domanda del ricorrente in primo grado; dichiarare nulla la decisione del convenuto, comunicata al ricorrente con lettera del 25 gennaio 2011, con cui è stata concluso l’esame della sua petizione n. 1188/2010, senza che la commissione per le petizioni si sia occupata del contenuto della petizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua rappresentazione dei fatti il Tribunale avrebbe omesso il fatto che il presidente della commissione per le petizioni avrebbe comunicato al ricorrente senza ulteriore motivazione che la sua petizione sarebbe ricevibile, ma che la commissione per le petizioni non potrebbe occuparsi del suo contenuto. Successivamente il Tribunale avrebbe supposto, in maniera tale da alterare i fatti, che un esame della petizione avrebbe avuto luogo.

Il Tribunale avrebbe disconosciuto la protezione del diritto di petizione, in quanto partirebbe dall’erroneo presupposto secondo cui tale protezione è limitata solo all’esame della ricevibilità di una petizione. La protezione includerebbe tuttavia anche il diritto ad un esame del contenuto della petizione e ad una risposta nel merito, qualora la petizione sia ricevibile (diritto alla consultazione).

Il Tribunale sarebbe incorso nella contraddizione logica secondo cui il mancato esame da parte del Parlamento di una petizione ricevibile non produrrebbe, a differenza del mancato esame di una petizione irricevibile, alcun effetto giuridico.

Il Tribunale avrebbe contraddetto la sua stessa giurisprudenza nella causa T-308/07 (Tegebauer) (1). In tale sentenza avrebbe statuito che l’efficacia del diritto di petizione può essere pregiudicata dal mancato esame del contenuto di una petizione.

Al Tribunale sarebbe sfuggita la violazione consistente nella mancata motivazione della decisione del Parlamento. Avrebbe invece sostituito con la propria l’omessa motivazione per il mancato trattamento della petizione.

Il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere il fatto che sarebbe stato impedito al ricorrente di esporre alla commissione per le petizioni la sua richiesta in maniera inalterata.


(1)  Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Raccolta).


20.7.2013   

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C 207/28


Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione

(Causa C-263/13 P)

(2013/C 207/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione;

annullare le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, relative rispettivamente alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo «Andalusia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(94) 3456, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi Baschi», relativo all’obiettivo n. 2 (1997-1999), ai sensi della decisione C(1998) 121, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(1994) 3043/6, del 25 novembre 1994;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto per quanto riguarda la presa in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88  (1) come fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie basate su un’estrapolazione . Tale disposizione non costituisce un fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie per estrapolazione in caso di irregolarità sistematiche, dal momento che tale facoltà non è attribuita alla Commissione.

Errore di diritto per quanto riguarda il controllo dell’affidabilità, coerenza, pertinenza e idoneità dell’estrapolazione applicata dalla Commissione . Il controllo del Tribunale per quanto riguarda la rappresentatività del campione utilizzato per applicare la rettifica finanziaria per estrapolazione non è stato esercitato conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval (2).


(1)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, d[a]ll’altro (GU L 374, pag. 1).

(2)  Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, Racc. pag. I-987), punto 39.


20.7.2013   

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C 207/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 15 maggio 2013 — Provincie Antwerpen/Mobistar NV

(Causa C-264/13)

(2013/C 207/46)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Provincie Antwerpen

Convenuta: Mobistar NV

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6 e/o l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pubblica amministrazione di uno Stato membro assoggetti ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata sul territorio o su una sua parte con la presenza sul suolo pubblico o privato di piloni, torri o antenne GSM utilizzati per tale attività.


(1)  GU L 108, pag. 21.


20.7.2013   

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C 207/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 15 maggio 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-265/13)

(2013/C 207/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa

Parti

Ricorrente: Emiliano Torralbo Marcos

Convenuti: Korota S.A. e Fondo de Garantía Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1) osti agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia e dell’Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) in quanto detti articoli non consentono all’organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione; c) valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d’appello proposto non sarà trattato.

2)

Se agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia e dell’Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) osti l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto esso si applica ad un procedimento speciale come la materia sociale, in cui trova di norma applicazione il diritto dell’Unione, quale elemento fondamentale di uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella Comunità.

3)

Nel senso delle questioni precedenti, se un organo giurisdizionale come quello del rinvio possa disapplicare una normativa come quella in discussione, che non consente all’organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione; c) valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d’appello proposto non sarà trattato.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — L. Kik, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-266/13)

(2013/C 207/48)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: L. Kik

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se le norme sull’ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) e le norme che stabiliscono la portata territoriale delle norme di [determinazione della legislazione applicabile] del titolo II di tale regolamento debbano essere interpretate nel senso che queste ultime si applicano in una fattispecie come quella in esame, vertente su (a) un lavoratore subordinato residente nei Paesi Bassi, che (b) ha la cittadinanza neerlandese, (c) in ogni caso è stato in precedenza obbligatoriamente assicurato per il sistema previdenziale neerlandese, (d) è impiegato come marittimo da un datore di lavoro stabilito in Svizzera, (e) esercita le sue attività a bordo di una nave posatubi battente bandiera panamense, e (f) svolge tali attività in un primo tempo fuori del territorio dell’Unione europea (circa 3 settimane al di sopra della piattaforma continentale degli Stati Uniti e circa 2 settimane in acque internazionali) e successivamente al di sopra della piattaforma continentale dei Paesi Bassi (periodi di un mese e di circa una settimana) e del Regno Unito (un periodo di oltre una settimana), mentre (g) i redditi da lui percepiti per tali attività sono assoggettati ad imposta sul reddito neerlandese.

b)

Qualora la risposta fosse affermativa, se il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi in tal caso soltanto nei giorni in cui l’interessato lavora al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro dell’Unione, o anche nel periodo precedente in cui egli lavorava altrove, fuori del territorio dell’Unione.

2)

Qualora il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi ad un lavoratore come quello descritto nella questione 1a, quale legislazione o quali legislazioni il regolamento designi come applicabili.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


20.7.2013   

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C 207/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-267/13)

(2013/C 207/49)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti

Ricorrente: Nutricia NV.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «medicinale», di cui alla voce 3004 della NC, debba essere intesa nel senso che essa comprende anche preparati alimentari come i prodotti in esame, che sono destinati esclusivamente ad essere somministrati sotto controllo medico per via enterale (mediante una sonda) a persone sottoposte a terapia per una malattia o per uno stato patologico e che, nell’ambito di tale terapia, assumono i prodotti al fine di prevenire o curare la malnutrizione.

2)

Se la nozione di «bevande», ai sensi della voce 2202 della NC, debba essere intesa nel senso che essa comprende alimenti liquidi, come i prodotti di cui trattasi, che non sono destinati ad essere bevuti, ma ad essere assunti per via enterale (mediante una sonda).


20.7.2013   

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C 207/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 16 maggio 2013 — Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Causa C-268/13)

(2013/C 207/50)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Elena Petru

Convenute: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Questione pregiudiziale

Se, alla luce delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), l’impossibilità di prestare cure nel paese di residenza debba essere interpretata in maniera assoluta o in maniera ragionevole, vale a dire se la situazione in cui, sebbene l’intervento chirurgico possa essere effettuato nel paese di residenza in tempo utile e adeguato dal punto di vista tecnico, nel senso che esistono gli specialisti necessari e anche al medesimo livello di conoscenze specialistiche, la mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità equivalga tuttavia a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate ai sensi dell’articolo menzionato.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


20.7.2013   

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C 207/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 maggio 2013 — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

(Causa C-270/13)

(2013/C 207/51)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Resistente: Calogero Casilli

Questioni pregiudiziali

1)

Apparendo inconferente al caso di specie [– nomina di un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea a Presidente di un’Autorità Portuale, persona giuridica qualificabile come organismo di diritto pubblico –] l’esclusione disposta dall’art. 45 TFUE § 4, in quanto riguardante le ipotesi di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni (nel caso in esame non sussistente) e — nondimeno — essendo comunque l’incarico fiduciario di Presidente dell’Autorità Portuale riguardabile quale «attività di lavoro» in senso lato, se la clausola di riserva per l’espletamento dell’incarico medesimo a favore dei soli cittadini italiani sostanzi — o meno — una discriminazione sulla nazionalità vietata dall’art. 45 medesimo.

2)

Se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea possa — altrimenti — configurarsi come rientrante nel diritto di stabilimento di cui all’art. 49 e ss. TFUE e se, in questo caso, il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo da parte del non cittadino italiano sostanzi — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità, ovvero se tale circostanza possa reputarsi esclusa dall’anzidetto art. 51 TFUE.

3)

Se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea possa — in via di subordine — configurarsi quale prestazione di «servizio», ai sensi della direttiva 2006/123/CE (1), se l’esclusione dell’applicazione della direttiva medesima ai servizi portuali rilevi o meno anche ai fini che qui interessano e — ove ciò non fosse — se il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo sostanzi — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità.

4)

In via di estremo subordine, se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, ove reputato non inquadrabile nelle suesposte previsioni, possa — comunque — essere riguardato in via più generale, ai sensi dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, quale prerogativa rientrante nel diritto del cittadino comunitario «di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro», anche a prescindere dalle specifiche disposizioni «di settore» contenute negli artt. 45 e 49 e ss. TFUE, nonché nella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e se, pertanto, il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo contrasti — o meno — con l’altrettanto generale divieto di discriminazione in base alla cittadinanza contemplato dall’art. 21, comma 2, della predetta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36)


20.7.2013   

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C 207/31


Impugnazione proposta il 16 maggio 2013 dalla Rousse Industry AD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-489/11, Rousse Industry AD/Commissione europea

(Causa C-271/13 P)

(2013/C 207/52)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rousse Industry AD (rappresentanti: Al. Angelov, Sv. Panov, advokati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, nella causa T-489/11;

statuire in via definitiva e annullare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 12/10 (ex N 389/09) concesso dalla Bulgaria in favore della Rousse Industry AD;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione di norme procedurali che reca pregiudizio agli interessi della ricorrente

i)

Nella motivazione della sentenza il Tribunale non avrebbe esaminato i quesiti essenziali posti alle parti con misure di organizzazione del procedimento concernenti i fatti nonché le relative osservazioni delle parti.

ii)

Ciò rappresenterebbe un vizio di procedura sostanziale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto il Tribunale era tenuto a esaminare tutte le domande, le censure e gli argomenti delle parti.

2.

Secondo motivo: violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale

i)

Il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (1), avendo ritenuto che sussistesse un nuovo aiuto in favore della Rousse Industry AD.

ii)

Il Tribunale avrebbe emesso la propria sentenza in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto avrebbe ritenuto a torto che l’aiuto fosse incompatibile con il mercato interno dell’Unione e ostacolasse la concorrenza, e che il fatto che lo Stato non avesse recuperato il suo credito rappresentasse un vantaggio per la società.

iii)

La sentenza del Tribunale non sarebbe conforme agli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 296 TFUE, poiché la Sezione, nella sua valutazione riguardante i criteri scelti dalla Commissione europea per il creditore privato avrebbe adottato un approccio errato dal punto di vista giuridico. Nella decisione la Commissione europea non avrebbe corroborato mediante un’analisi e motivi economici le proprie conclusioni concernenti il criterio del creditore privato, ragion per cui il Tribunale non avrebbe avuto nessuna base per condividere i suoi argomenti.

iv)

Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 e l’articolo 296 TFUE, poiché la Commissione europea avrebbe dovuto indicare nella decisione l’ammontare dell’aiuto soggetto a recupero insieme agli interessi, interessi che dovevano quindi essere determinati secondo un tasso adeguato fissato dalla Commissione europea, il che non sarebbe avvenuto, ossia l’atto giuridico della Commissione europea sarebbe privo di motivazione.


(1)  GU L 83, pag. 1.


20.7.2013   

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C 207/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italia) il 21 maggio 2013 — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane

(Causa C-272/13)

(2013/C 207/53)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl

Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Questioni pregiudiziali

1)

Se, secondo l’articolo 16 della Sesta Direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio del 17 maggio 1977 e gli articoli 154 e 157 della Direttiva 2006/112/CE (2) la destinazione dei beni importati in un regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito IVA, sia sufficiente a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione anche laddove l’introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisicamente;

2)

Se la Sesta Direttiva CEE 77/388/CEE e la Direttiva 2006/112/CE ostino alla prassi con cui uno Stato membro riscuote l’IVA all’importazione nonostante questa — per errore o irregolarità — sia stata assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti;

3)

Se la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti violi il principio di neutralità dell’IVA.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)


20.7.2013   

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C 207/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) il 21 maggio 2013 — Pablo Acosta Padín/Hijos de J. Barreras S.A.

(Causa C-276/13)

(2013/C 207/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra

Parti

Ricorrente: Pablo Acosta Padín

Convenuta: Hijos de J. Barreras S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 10) e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori, ossia il regio decreto n. 1373/2003, del 7 novembre 2003, che assoggetta la retribuzione dei procuratori a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una percentuale del 12 %, allorché le autorità dello Stato membro, compresi gli organi giudiziari, non hanno la possibilità concreta di derogare ai limiti minimi stabiliti dalla tariffa legale, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie.

2)

Al fine di applicare la citata tariffa e disapplicare i limiti minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente tra le prestazioni effettivamente svolte e l’importo degli onorari dovuti risultante dall’applicazione di detto tariffario.

3)

Se sia compatibile con l’articolo 56 TFUE (ex articolo 49 [CE]) il regolamento che disciplina l’onorario dei procuratori, ossia il regio decreto n. 1373/2003, del 7 novembre 2003.

4)

Se la suddetta normativa soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità cui si riferisce l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE (1).

5)

Se l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel sancire il diritto a un equo processo, includa in esso il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di una fissazione degli onorari del procuratore per un importo eccessivamente elevato e non corrispondente al lavoro effettivamente prestato.

6)

In caso di risposta affermativa, se siano conformi all’articolo 6 della Convenzione europea [dei diritti dell’uomo] le disposizioni del codice di procedura civile spagnolo che impediscono alla parte condannata alle spese di contestare l’importo degli onorari del procuratore qualora li consideri eccessivamente elevati e non corrispondenti al lavoro effettivamente prestato.


(1)  Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).


20.7.2013   

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C 207/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Svezia) il 22 maggio 2013 — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Causa C-279/13)

(2013/C 207/55)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: C More Entertainment AB

Convenuto: Linus Sandberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se nella nozione di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] (1), rientri l’inserimento su una pagina web accessibile a tutti di un collegamento cliccabile a un’opera trasmessa dal titolare del diritto d’autore sull’opera stessa.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, assuma rilievo la modalità con la quale è inserito il collegamento.

3)

Se assuma rilievo il fatto che la disponibilità dell’opera alla quale rimanda il collegamento sia in qualche modo limitata.

4)

Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29].

5)

Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29].


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


20.7.2013   

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C 207/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 27 maggio 2013 — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi e Giorgos Sertis

(Causa C-291/13)

(2013/C 207/56)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Parti

Attore: Sotiris Papasavvas

Convenuti: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi e Giorgos Sertis

Questioni pregiudiziali

1)

Considerato che la normativa degli Stati membri in materia di diffamazione si ripercuote sulla capacità di fornire servizi d’informazione per via elettronica tanto a livello nazionale quanto all’interno dell’UE, se tale normativa possa essere considerata una restrizione alla prestazione di servizi d’informazione ai fini dell’attuazione della direttiva 2000/31/CE.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, in materia di responsabilità, trovino applicazione in questioni di diritto civile tra privati, quali le questioni relative alla responsabilità civile nell’ipotesi di diffamazione, o se si limitino alla responsabilità civile per operazioni commerciali/contratti con i consumatori.

3)

Alla luce dello scopo degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, concernenti la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione, e tenuto conto del fatto che in numerosi Stati membri occorre prima un’azione giudiziaria perché sia emanata un’ordinanza interlocutoria di divieto, che resta in vigore fino alla conclusione del processo, se detti articoli istituiscano diritti individuali che possono essere invocati a propria difesa nel contesto di un’azione civile per diffamazione o se costituiscano ostacoli legali all’introduzione di una tale azione.

4)

Se le nozioni di «servizi della società dell’informazione» e di «prestatore [di servizi della società dell’informazione]» di cui agli articoli 2 della direttiva 2000/31/CE e 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, si applichino a servizi di informazione on line remunerati non direttamente dal destinatario dei servizi, bensì indirettamente grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web.

5)

Tenuto conto della definizione di «prestatore [di servizi della società dell’informazione]» di cui agli articoli 2 della direttiva 2000/31/CE e 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in quale misura sia possibile ritenere che integrino un «semplice trasporto» o una «memorizzazione temporanea detta caching» oppure uno «hosting» ai fini degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE una o alcune delle seguenti fattispecie:

a)

giornale dotato di una pagina web accessibile gratuitamente sulla quale è pubblicata l’edizione elettronica della versione cartacea con tutti gli articoli e le pubblicità di quest’ultima, in formato PDF o in altro formato elettronico analogo;

b)

giornale on line liberamente accessibile il cui fornitore è remunerato grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web. Le informazioni pubblicate nel giornale on line sono fornite dal personale del giornale e/o da giornalisti indipendenti;

c)

pagina web a pagamento che fornisce uno dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b).


20.7.2013   

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C 207/34


Impugnazione proposta il 30 maggio 2013 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-571/11, El Corte Inglés/UAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)

(Causa C-301/13 P)

(2013/C 207/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, procedimento T-571/11;

condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

1)   Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento

Il principio della certezza del diritto richiede «una formulazione non equivoca che consenta agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso». Tale principio si ricollega a quello del legittimo affidamento, che indica la necessità di motivare le decisioni amministrative che si discostano dalle precedenti ove possano ingenerare un legittimo affidamento nei loro destinatari.

L’ambito di applicazione dei marchi slogan spagnoli (registrati nel periodo di durata dell’istruzione del 1997) da parte dei tribunali spagnoli si trova in aperto contrasto con gli atti amministrativi comunitari di opposizione B 877.714 e R 571/11, così come nella sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013: la divisione d’opposizione, in caso di dubbi relativi all’enunciato del marchio anteriore, avrebbe dovuto porvi rimedio chiedendo all’Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti una spiegazione al riguardo o avrebbe dovuto chiedere a tale parte di presentare allegazioni a sua difesa.

2)   Valutazione manifestamente erronea dei fatti di causa

La sentenza ritiene accertato che il marchio opposto sia registrato nella classe 35, che tutela servizi di frasi pubblicitarie utilizzate come slogan per il commercio, l’utilizzo o lo sfruttamento di prodotti delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42; e che l’UAMI fosse a conoscenza dell’esistenza della sua decisione del 17.07.06, in cui si era tenuto conto dell’istruzione di verifica dell’Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti dell’11 novembre 1997 sui marchi slogan (allegato 4), e delle sentenze del Tribunal Supremo spagnolo del 25 febbraio 2004 e del 30 maggio 2008.

Richiedere che la parte alleghi e provi che il suo marchio anteriore estendeva la sua tutela agli stessi prodotti ai quali si riferiva la domanda, costituisce una valutazione manifestamente erronea, poiché equivale a richiedere un caso di identità applicativa. Ciò fa sì che l’erronea valutazione di alcune prove e di alcuni fatti lasci irrisolta la questione principale: l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1).

3)   Difetto di motivazione della sentenza impugnata

Riconosciuta la rilevanza (punto 35) della sentenza Atomic (2), essa è applicabile quando l’UAMI già disponga di indicazioni relative al diritto nazionale (punto 41), il che è un controsenso poiché quindi non si applica d’ufficio.

Al punto 45 si afferma, senza motivare tale affermazione, che non si può allegare dinanzi all’UAMI quanto disposto in altri procedimenti dinanzi alla stessa UAMI.

L’omissione di qualsiasi analisi del confronto tra i marchi, vero e proprio motivo (punto 55 della sentenza) lascia indifesa tale parte.

4)   Rischio di confusione

Il Tribunale ha violato i diritti della difesa, poiché non ha statuito sul rischio di confusione secondo quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009. Tra i motivi della domanda, paragrafi 19-22, si include come motivo principale della stessa l’erronea valutazione del rischio di confusione. Con riferimento a tale giurisprudenza, il rischio di confusione nel pubblico dev’essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI — Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Racc. pag. II-1319.


20.7.2013   

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C 207/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 giugno 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

(Causa C-305/13)

(2013/C 207/58)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Haeger & Schmidt GmbH

Resistenti: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se il contratto di commissione di trasporto, mediante il quale un committente affida a un commissionario, che agisce in nome proprio e sotto la sua responsabilità, l’organizzazione di un trasporto di merci, che lo stesso farà eseguire da uno o più vettori per conto del committente, possa, e a quali condizioni, avere principalmente ad oggetto la realizzazione di un trasporto di merci ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, ultimo periodo, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1);

2)

Nel caso in cui il contratto di commissione di trasporto possa essere considerato come un contratto di trasporto di merci ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 4, ma la presunzione speciale di determinazione della legge prevista da tale disposizione non trovi applicazione, in mancanza della coincidenza dalla stessa prescritta, se il testo del suo primo periodo, secondo il quale la presunzione generale di cui al paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci, debba essere interpretato nel senso che il giudice è chiamato a individuare la legge applicabile, non già in base a tale presunzione, definitivamente esclusa, bensì in applicazione del principio generale di determinazione fissato all’articolo 4, paragrafo 1, vale a dire individuando il paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto, senza considerare in particolare quello in cui ha sede la parte che fornisce la prestazione caratteristica del contratto;

3)

Supponendo che la presunzione generale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, valga per il contratto di commissione di trasporto, se, nel caso in cui il committente iniziale abbia concluso un contratto con un primo commissionario, al quale sarebbe poi succeduto un secondo, sia possibile ammettere la determinazione della legge applicabile nei rapporti contrattuali tra il committente e questo secondo commissionario in funzione del luogo in cui ha sede il primo commissionario, in quanto la legge del paese così designato sia considerata globalmente applicabile all’intera operazione di commissione di trasporto.


(1)  Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1).


Tribunale

20.7.2013   

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C 207/36


Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — EPAW/Commissione

(Causa T-168/13)

(2013/C 207/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Platform Against Windfarms (Kingscourt, Irlanda) (rappresentante: avv. C. Kiss)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione COM(2012) 271 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo»;

annullare la risposta data dalla Commissione europea attraverso la DG Energia datata 21 gennaio 2013 alla domanda di riesame interno dell’EPAW n. AG/ss ener.c.l.(2012)1664829.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della comunicazione COM(2012)271 della Commissione.

La comunicazione COM(2012)271 della Commissione non ha previsto disposizioni per la partecipazione del pubblico in relazione alla Strategia per l’energia rinnovabile ai sensi della Convenzione di Aarhus.

2)

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della comunicazione COM(2012)271 della Commissione.

La comunicazione COM(2012)271 della Commissione non è conforme al regolamento di Aarhus [regolamento (CE) n. 1367/2006].

3)

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della lettera della Commissione n. AG/ss ener.c.l.(2012)1664829.

La lettera della Commissione dichiara illegittimamente che, affinché un atto amministrativo possa essere riesaminato attraverso una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, tale provvedimento abbia portata individuale, sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione europea e abbia effetti giuridicamente vincolanti.


20.7.2013   

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C 207/36


Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Square/UAMI — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

(Causa T-213/13)

(2013/C 207/60)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Square, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Serres-Castet, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 gennaio 2013, nel procedimento R 775/2012-1;

condannare alle spese il convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio denominativo SQUARE, per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 38 — marchio internazionale che designa l’Unione europea n. W 1 032 395

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale denominativo SQUARE-énergie, per prodotti e servizi delle classi 31, 35, 36, 38, 41, 42 e 44

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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C 207/37


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Atmeh/UAMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Causa T-239/13)

(2013/C 207/61)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Ammar Atmeh (Diera-Duba, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: A. Berthet, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sylvie Fretier (Parigi, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI) del 14 febbraio 2013, nei procedimenti R 1482/2011-4 e R 1571/2011-4 e sospendere la procedura di annullamento nei confronti del marchio comunitario MONTALE MTL MONTALE Dezign n. 003 874 807 depositata il 16 giugno 2004 dal sig. Ammar Atmeh fino a quando non sia definitivamente presa una decisione sull’azione di dichiarazione di nullità e decadenza dei marchi della sig.ra Fretier pendente dinanzi al Tribunale di primo grado di Parigi;

condannare alle spese l’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «MONTALE MTL MONTALE Dezign», per prodotti e servizi della classe 3 — marchio comunitario n. 3 874 807

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Sylvie Fretier

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo nazionale contenente gli elementi denominativi «PIERRE MONTALE MONTALE M», nonché il marchio nazionale figurativo e la registrazione internazionale contenenti gli elementi denominativi «MTL MONTALE», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dal ricorrente e dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto da Sylvie Fretier

Motivi dedotti: violazione della regola 20 del regolamento n. 2868/95 e del principio di buona amministrazione della giustizia


20.7.2013   

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C 207/37


Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Aldi Einkauf/UAMI — Alifoods (Alifoods)

(Causa T-240/13)

(2013/C 207/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alifoods, SA (Alicante, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 febbraio 2013, nel procedimento R 407/2012-4;

condannare alle spese del procedimento il convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Alifoods, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «Alifoods», per prodotti e servizi delle classi 29, 32 e 35 — domanda di marchio comunitario n. B 1 825 002

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo internazionale e comunitario «ALDI», per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 207/2009.


20.7.2013   

IT

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C 207/38


Ricorso proposto il 25 aprile 2013 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-241/13)

(2013/C 207/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Ι. Chalkias, S. Papaïoannou e A. Vassilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 981 e pubblicata nella GU L 67, pag. 20, nella parte che riguarda Repubblica ellenica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riferimento alle rettifiche finanziarie richieste dalla decisione di esecuzione impugnata della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 981 e pubblicata nella GU L 67, pag. 20, per la parte relativa alle correzioni finanziarie a carico della Repubblica ellenica che si applicano agli aiuti previsti all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, nei settori della carne bovina, della carne ovina e caprina e del tabacco nel corso delle campagne 2006 e 2007, la Repubblica ellenica deduce i motivi di annullamento seguenti:

 

Con il primo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica sostiene che la rettifica imposta per le carenze constatate, riguardanti l’attuazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 (1), è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) viola la disposizione di cui all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, la cui attuazione da parte degli Stati membri è facoltativa e lascia un assai ampio margine discrezionale quanto alla determinazione dei beneficiari del pagamento supplementare, dei criteri di ammissibilità e dei particolari termini e condizioni del versamento del pagamento supplementare; b) il fallimento dell’applicazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 non provoca il risultato di determinare un danno per il Fondo, come richiesto dall’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 (2) ai fini della legittima imposizione di una correzione finanziaria.

 

Con il secondo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica fa valere che la rettifica imposta per le carenze relative a controlli chiave nel settore del tabacco è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) la valutazione della Commissione, secondo cui i controlli in loco non erano conformi al regolamento n. 796/2004 (3) si fonda su una erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 23 di tale regolamento, su una valutazione errata dei fatti e contiene una motivazione insufficiente e contraddittoria; b) la valutazione della Commissione, secondo cui i controlli chiave nelle imprese di trasformazione non hanno avuto luogo è basata su un errore in fatto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(3)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.


20.7.2013   

IT

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C 207/38


Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Castell Macía/UAMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)

(Causa T-242/13)

(2013/C 207/64)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Castell Macía (Elche, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda, H. Mosback e G. Macias Bonilla)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Ungheria)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 febbraio 2013, procedimento R 1401/2012-1, in modo da respingere l’opposizione proposta e da accogliere la domanda di marchio comunitario n. 6 798 862«PEPE CASTELL» con condanna dell’opponente alle spese per entrambi i gradi di giudizio;

condannare l’UAMI, in quanto convenuta, a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente ricorso;

se del caso, condannare la controinteressata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PEPE CASTELL» per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 6 798 862.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: PJ Hungary Szolgáltató kft.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Pepe Jeans FOOTWEAR» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.7.2013   

IT

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C 207/39


Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — MHCS/UAMI — Ambra (DORATO)

(Causa T-249/13)

(2013/C 207/65)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: MHCS (Epernay, Francia) (rappresentante: P. Boutron, N. Moya Fernández e L-E. Balleydier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ambra S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il presente ricorso e i relativi allegati;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI;

condannare alle spese l’UAMI e l’interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la rappresentazione di un’etichetta per collo di bottiglia e l’elemento denominativo «DORATO» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 9 131 228

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi contenenti la rappresentazione di un’etichetta per collo di bottiglia per prodotti della classe 33

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

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C 207/39


Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Naazneen Investments/UAMI — Energy Brands (SMART WATER)

(Causa T-250/13)

(2013/C 207/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Naazneen Investments Ltd (Limassol, Cipro) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1101/2011-2;

condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «SMART WATER», registrazione di marchio comunitario n. 781 153

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

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C 207/40


Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Orthogen/UAMI — Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)

(Causa T-253/13)

(2013/C 207/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Orthogen AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: M. Finger e S. Krüger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (Karlsfeld, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 febbraio 2013, procedimento R 382/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese, incluse quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «IRAP» per prodotti e servizi delle classi 1, 5, 10, 42 e 44 — marchio comunitario n. 3 609 121

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivo di nullità assoluta; «IRAP» è un’abbreviazione d’uso comune per una determinata proteina, alla quale è riconosciuta un’efficacia significativa nell’ambito di un determinato trattamento medico e/o veterinario

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


20.7.2013   

IT

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C 207/40


Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(Causa T-254/13)

(2013/C 207/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stayer Iberica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie parzialmente il ricorso e annulla la registrazione del marchio comunitario n. 4675881 per i seguenti prodotti:

Classe 7: equipaggiamento e utensili; componenti di macchine per il taglio e la pulizia di diamanti; punte e mole a disco per le seguenti industrie; marmo, granito, pietra, argilla, lastre, piastrelle e mattoni e, in termini generali, strumenti per il taglio in quanto parti dell’equipaggiamento compreso nella classe 7.

Classe 8: oggetti abrasivi tascabili (mole e mole semplici).

condannare alle spese l’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «STAYER» — registrazione di marchio comunitario n. 4 675 881

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità era quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto in toto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, dell’articolo 15 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

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C 207/41


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa T-257/13)

(2013/C 207/69)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata col n. C(2013) 981] (GU L 67, pag. 20), nella parte in cui esclude dal finanziamento l’importo di EUR 28 763 238,60 nonché EUR 5 688 440,96 spesi dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva quattro addebiti.

1)

Primo addebito concernente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (1) e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (2), per aver effettuato una rettifica finanziaria sul fondamento di un’errata constatazione dei fatti e di un’errata interpretazione del diritto

La Commissione ha proceduto ad una rettifica finanziaria sul fondamento di un’errata constatazione dei fatti e di un’errata interpretazione del diritto, malgrado il fatto che le spese fossero state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle disposizioni comunitarie. La Repubblica di Polonia contesta l’interpretazione giuridica e la constatazione fattuale della Commissione in rapporto alle presunte lacune nel sistema di gestione dell’azione «Pensioni anticipate» concernenti, in primo luogo, l’obbligo di esercizio di un’attività commerciale nel periodo che precede la cessione di un’azienda ai fini della pensione anticipata; in secondo luogo, l’insufficienza della prova del possesso delle capacità professionali, accettata dalle autorità polacche sotto forma di dichiarazione e, in terzo luogo, la carenza di sanzioni, per l’inosservanza dell’obbligo di esercitare un’attività agricola per un periodo di cinque anni, nei confronti dei soggetti che riprendono un’azienda.

2)

Secondo addebito riguardante la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché la violazione del principio di proporzionalità per aver effettuato una rettifica forfettaria di entità estremamente eccessiva in rapporto al rischio di un’eventuale perdita finanziaria per il bilancio comunitario

Nessuna delle lacune addebitate ha causato o potuto causare perdite finanziarie alla Comunità, e comunque il rischio di siffatte perdite era del tutto marginale.

3)

Terzo addebito concernente la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata

La Commissione non ha presentato prove né constatazioni fattuali e giuridiche a sostegno delle sue conclusioni in occasione della visita di tre aziende agricole.

4)

Quarto addebito relativo alla violazione del principio di sussidiarietà

La Commissione ha gravemente violato il principio di sussidiarietà sancito nell’ambito della politica di sostegno allo sviluppo rurale. La Commissione ha proceduto ad un’interpretazione dei documenti programmatici relativi al sostegno dello sviluppo rurale formulando in sostanza obblighi in rapporto alle modalità di attuazione del programma, così ingerendosi nell’ambito della libertà decisionale degli Stati membri relativamente ai mezzi per realizzare gli obiettivi contemplati nella documentazione programmatica.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1250/1999, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).


20.7.2013   

IT

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C 207/42


Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Matratzen Concord/UAMI — KBT (ARKTIS)

(Causa T-258/13)

(2013/C 207/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Selting, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (Locarno, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 marzo 2013, nel procedimento R 2133/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ARKTIS» per prodotti delle classi 20 e 24 — marchio comunitario n. 2 818 680

Titolare del marchio comunitario: KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


20.7.2013   

IT

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C 207/42


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Francia/Commissione

(Causa T-259/13)

(2013/C 207/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, D. Colas e C. Candat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione n. 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto Indemnités compensatoires des handicaps naturels (Indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti; in prosieguo: l’aiuto «ICHN») del plan de développement rural hexagonal (progetto di sviluppo rurale sessennale) 2007-2013 a titolo degli esercizi finanziari 2008 e 2009;

in subordine, annullare parzialmente la decisione 2013/123/UE, da un lato, nei limiti in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea la parte delle spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto ICHN per ovini non dichiarati nell’aiuto ovino e, dall’altro, laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea la parte delle spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto ICHN per bovini assoggettati a controlli in loco a titolo dei controlli di identificazione degli animali o dei controlli ai premi bovini;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 (1), in quanto la Commissione ha ritenuto che il governo francese avesse mancato ai suoi obblighi in materia di controlli, dal momento che non aveva effettuato, rispetto a bovini ed ovini per i quali era stato chiesto un premio per pecora, il conteggio di tali animali in occasione dei controlli realizzati in loco a titolo dell’aiuto ICHN. Tale motivo si articola in due parti nell’ambito delle quali la ricorrente deduce che:

l’obbligo di conteggio degli animali in occasione dei controlli in loco a titolo dell’aiuto ICHN è contrario al carattere di continuità del criterio del tasso di carico e al principio di parità di trattamento e

la Commissione ha erroneamente interpretato l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 considerando che il sistema di controllo francese non fosse adeguato per verificare il rispetto del criterio di carico.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1082/2003 (2) e dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004 (3) relativo alle modalità di controllo nell’ambito dell’identificazione bovina o dei premi bovini, in quanto la Commissione ha considerato che gli articoli 10, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 impongono di effettuare il conteggio degli animali in occasione di un controllo in loco per verificare il criterio del tasso di carico.

3)

Terzo motivo, vertente, in subordine, su un’estensione illegittima da parte della Commissione dell’applicazione della correzione forfettaria alle aziende ovine non ammesse a beneficiare del premio per pecora e alle aziende bovine controllate nell’ambito dell’identificazione bovina o dei premi bovini.


(1)  Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74).

(2)  Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/43


Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYSOFT)

(Causa T-262/13)

(2013/C 207/72)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group e Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 marzo 2013, in quanto ha rigettato il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 30 settembre 2011 e non ha respinto l’opposizione dell’interveniente;

condannare alle spese l’interveniente, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

chiedere al convenuto di produrre gli allegati forniti dall’interveniente e dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKYSOFT» — domanda di marchio comunitario n. 4 782 645 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SKY», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i beni e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/43


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Lausitzer Früchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmichel)

(Causa T-263/13)

(2013/C 207/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland, Germania) (rappresentante: avvocato A. Weiß)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 Febbraio 2013, nel procedimento R 1968/2011-1;

modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto dell’opposizione proposta dall’opponente;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione, oppure condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «holzmichel» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 21, 24, 32, 33 e 38 — marchio comunitario registrato n. 8 904 278

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rivella International AG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo internazionale registrato contenente gli elementi verbali «Michel» e «Michel POWER», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 33

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/44


Ricorso proposto il 20 maggio 2013 — Polo/Lauren/UAMI — FreshSide (Raffigurazione di un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza)

(Causa T-265/13)

(2013/C 207/74)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Polo/Lauren Company, LP (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Davies, solicitor, J. Hill, barrister e R. Black, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FreshSide Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 1o marzo 2013 nel procedimento R 15/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza, per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 8 766 917

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo raffigurante un giocatore di polo su un cavallo, per prodotti delle classi 9, 18, 20, 21, 24 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/44


Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-268/13)

(2013/C 207/75)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione n. C(2013) 1264 final del 7 marzo 2013, notificata il successivo 11 marzo per le ragioni illustrate nei tre motivi di ricorso.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Governo italiano impugna la decisione della Commissione europea n. C(2013) 1264 final del 7 marzo 2013, notificata il successivo 11 marzo, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento di una somma di Euro 16 533 000 a titolo di penalità di mora.

Con tale sentenza, la Corte aveva, tra l’altro, condannato la Repubblica italiana a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di Euro 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 1o aprile 2004, resa nella causa C-99/02, Commissione/Italia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE: violazione della sentenza oggetto di esecuzione (sentenza della Corte di giustizia 17 novembre 2011, causa C 496/09, Commissione c/Italia), in conseguenza dell’erronea interpretazione del punto di tale sentenza che, ai fini del calcolo della penalità, assume quale termine di riferimento gli «importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della sentenza».

Ritiene il Governo italiano che tale punto della sentenza posta in esecuzione debba essere interpretato nel senso che assume rilievo non la data di deposito della sentenza, ma la data in cui si è conclusa, nel processo, la fase di acquisizione delle fonti di prova, vale a dire il momento in cui si è cristallizzata la situazione di fatto processuale sulla base della quale la Corte ha definito la controversia. Ritiene, infatti, il Governo italiano che delle attività di recupero da esso condotte in corso di causa — ma dopo che si era chiusa l’istruttoria del processo — si debba tenere conto ai fini della riduzione della penalità di mora semestrale.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE: violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in conseguenza dell’erronea interpretazione del punto di tale sentenza in cui si prevede che, ai fini del calcolo della penalità dovuta per ciascun semestre, non si deve tenere conto degli importi relativi agli aiuti «il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi».

Ritiene il Governo italiano che tale punto della sentenza posta in esecuzione debba essere interpretato nel senso che, ai fini della suddetta valutazione, rileva la formazione del documento probatorio nel semestre di riferimento, e non anche la circostanza che tale documento sia stato portato a conoscenza della Commissione entro la scadenza del medesimo semestre. Ritiene, infatti, il Governo italiano che la contraria interpretazione della Commissione europea — secondo la quale la Repubblica italiana avrebbe l’onere di fornire le prove per il calcolo della penalità semestrale entro l’ultimo giorno del relativo semestre, escludendo così dal computo le somme il cui recupero, ancorché avvenuto nel corso di tale periodo, siano comunicate solo successivamente alla Commissione — sia contraria al principio di leale collaborazione e non sia giustificata dallo scopo del precetto imposto dalla Corte, finendo, di fatto, per abbreviare inammissibilmente il tempo a disposizione delle autorità italiane per adempiere al detto precetto e, così ridurre l’importo della penalità semestrale.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in relazione ai crediti verso le imprese in «concordato preventivo» o in «amministrazione concordata».

La decisione, infatti, non detrae dall’aiuto in sospeso allo scadere del semestre di riferimento, i crediti verso tali imprese, insinuati al passivo delle relative procedure concorsuali, benché, ad avviso del Governo italiano, si tratta di crediti per il cui recupero lo Stato membro abbia impiegato tutta la diligenza necessaria e, pertanto, dovevano essere esclusi dall’importo degli aiuti in sospeso in base al disposto della sentenza posta in esecuzione.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/45


Impugnazione proposta il 19 maggio 2013 da Markus Brune avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013, causa F-94/11, Brune/Commissione

(Causa T-269/13 P)

(2013/C 207/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Brune (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente, reiterando le conclusioni della domanda proposta in primo grado, chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013 nella causa F–94/11;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della decisione;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere, in particolare, quanto segue:

1)

Vizi della valutazione giudiziale nella verifica dell’obbligo di ripetizione dell’esame

la sentenza impugnata non riconoscerebbe che la ripetizione dell’esame orale in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2010, Brune/Commissione (F-5/08; in prosieguo: sentenza Brune), viola i principi della parità di trattamento e dell’obiettività delle valutazioni nonché l’articolo 266 TFUE;

la motivazione della sentenza conterrebbe valutazioni giuridiche inesatte e una valutazione dei fatti errata e in parte contraddittoria — in particolare con riferimento ai presupposti dell’articolo 266 TFUE, al divieto di discriminazione e al requisito dell’uniformità dei criteri di valutazione.

2)

Vizio di omessa considerazione di possibili soluzioni alternative

la sentenza impugnata respingerebbe con un’erronea motivazione possibili soluzioni alternative in esecuzione della sentenza Brune, che nel caso di specie, secondo la costante giurisprudenza, sarebbero indicate;

nell’esame delle possibili soluzioni alternative, la sentenza si baserebbe, in particolare, su un’interpretazione errata del principio della parità di trattamento e dell’obiettività delle valutazioni, dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari e del bando di concorso.

3)

In subordine: erronea valutazione dei vizi procedurali nella preparazione dell’esame di ripetizione

i rilievi sviluppati nella sentenza riguardo alla convocazione tempestiva, all’informazione dovuta sulla composizione della commissione giudicatrice e all’informazione circa il diritto applicabile rivelerebbero vizi sostanziali nella valutazione dei fatti e degli obblighi organizzativi della convenuta;

la sentenza ometterebbe di esaminare una disparità di trattamento del ricorrente con riferimento alla trasmissione di informazioni aggiuntive ad un’altra candidata in un procedimento parallelo;

per quanto concerne il motivo relativo alla mancanza d’imparzialità della commissione giudicatrice, la sentenza si limiterebbe a considerare indimostrabile una discriminazione del ricorrente nel procedimento principale, senza preoccuparsi della mancanza d’imparzialità nel contesto dell’esame di ripetizione.

4)

Erroneo rigetto delle conclusioni terza, quarta e quinta del ricorrente, in quanto irricevibili

la sentenza trascurerebbe la possibilità di procedere ad accertamenti di carattere generale che non avrebbero natura di un obbligo concreto imposto agli organi dell’Unione europea;

la sentenza interpreterebbe le conclusioni del ricorso dirette a ottenere rimedio al pregiudizio subito nel senso che non è chiesto il risarcimento dei danni, sebbene questo sia stato espressamente precisato in udienza;

la sentenza non riconoscerebbe l’obbligo di cui all’articolo 266 TFUE di risarcire anche d’ufficio, senza espressa richiesta, il danno subito.

5)

Decisione discriminatoria sui costi

La sentenza impugnata comporterebbe la discriminazione del ricorrente rispetto al ricorrente nella causa F-42/11, Honnefelder/Commissione, non avendo il giudice nemmeno esaminato, a favore del primo, una circostanza che in quest’ultima causa è stata considerata rilevante ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/46


Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — SACBO/Commissione e TEN — T EA

(Causa T-270/13)

(2013/C 207/77)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italia) (rappresentanti: M. Muscardini, avvocato, G. Greco, avvocato)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato inammissibili certi costi esterni, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158 517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), avente ad oggetto «Chiusura dell’azione 2009-IT-91407-S- “Studio per lo sviluppo intermodale dell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio” — Decisione della Commissione C(2010)4456 (1)», nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell’importo di Euro 158 517,54.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 13 par. 1 del Regolamento CE n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, nonché dell’art. III.4.2.2 e III.4.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

Si fa valere a questo riguardo l’omessa procedura di «denuncia», di cui all’art. III.4.2.3 della delibera di concessione del finanziamento.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 17, par. 2 e 6 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, dell’art. 296, par. 2, del T.F.U.E. e dell’art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la violazione dell’art. II.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

la contraddittorietà della motivazione al punto in cui afferma che vi sarebbe stata una ingiustificata «frammentazione dei contratti», ma d’altro lato afferma che «l’oggetto dei contratti» sarebbe «talmente connesso» che gli stessi avrebbero dovuto essere oggetto di una procedura unitaria di affidamento;

l’erroneità dell’asserzione circa l’indebita frammentazione di un appalto unitario perché confutata dal contenuto della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010;

l’assenza di qualsivoglia «splitting up» dei contratti o di alcuna «suddivisione dei progetti»;

l’inapplicabilità ai contratti sotto-soglio della Direttiva 2004/17/CE in assenza di interesse transfrontaliero.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. I.3.1 della Decisione della Commissione (2010) 4456, in data 24 giugno 2010, dell’art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché del principio dell’affidamento.

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

la contraddittorietà della motivazione per l’essersi posta in contrasto con i riconoscimenti e le approvazioni già compiute da TEN-T EA su SAP e ASR;

la conformità delle attività svolte da SACBO rispetto a quelle oggetto del cofinanziamento.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 40, par. 2, lett. b), c) e d) della Direttiva 2004/17/CE

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

l’inapplicabilità della Direttiva 2004/17/CE ai contratti oggetto di cofinanziamento in virtù dell’oggetto di «studio» e «ricerca»;

l’impossibilità di procedere all’affidamento mediante gara in ragione delle tempistiche imposte dalla Decisione di cofinanziamento.

5.

Quinto motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente considera che la convenuta ha sconosciuto il principio di proporzionalità per aver assoggettato la violazione addebitata ad un regime più grave rispetto a quello previsto per il caso di risoluzione del cofinanziamento.


(1)  «Closure of Action no 2009-IT-91407-S- “STUDY FOR BERGAMO-ORIO AL SERIO AIRPORT DEVELOPMENT INTERMODALITY” — Commission Decision C(2010)4456»


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/47


Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Max Mara Fashion Group/UAMI — Mackays Stores (M&Co.)

(Causa T-272/13)

(2013/C 207/78)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Italia) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso del 7 marzo 2013 nel procedimento R 1199/2012-2;

condannare alle spese l’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «M&Co.», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 128 679

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi contenenti l’elemento denominativo «MAX&Co.», per prodotti e servizi delle classi 18, 24, 25, 35, 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/48


Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — Sarafraz/Consiglio

(Causa T-273/13)

(2013/C 207/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mohammad Sarafraz (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, nella parte in cui riguarda il sig. Mohammad Sarafraz;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per l’iscrizione del ricorrente nell’allegato del regolamento di esecuzione impugnato;

il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente al contraddittorio, poiché non gli avrebbe dato l’opportunità, prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 359/2011 (1), di prendere posizione sull’inserimento nell’elenco delle sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni

I motivi forniti dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni non consentirebbero di individuare l’esatto fondamento giuridico su cui il Consiglio si è basato;

il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti includendo il ricorrente nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione controverso;

segnatamente, l’unica ragione concreta fornita nell’elenco delle sanzioni dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nel medesimo non sarebbe giustificata.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della doppia sanzione (ne bis in idem)

L’unica ragione concreta fornita dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni avrebbe già comportato una sanzione dell’autorità regolatrice per le società di comunicazione britannica;

il Consiglio non sosterebbe che, nonostante o successivamente a tale sanzione, si sarebbero verificate violazioni ulteriori tali da giustificare l’iscrizione nell’elenco delle sanzioni.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, rispettivamente della libertà di radiodiffusione, di opinione, di movimento e del diritto di proprietà

L’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nella libertà dei mezzi di comunicazione e nella sua libertà di opinione che mira in particolare ad ostacolare il ricorrente o l’emittente radiotelevisivo per il quale lavora, nei suoi resoconti sull’Europa e dall’Europa;

l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata in altri diritti fondamentali tutelati (diritto alla proprietà, libertà di esercizio di un’attività economica, libertà di movimento).


(1)  Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100, pag. 1).


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/48


Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — Emadi/Consiglio

(Causa T-274/13)

(2013/C 207/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. T. Walter)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, nella parte in cui riguarda il sig. Hamid Reza Emadi;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per l’iscrizione del ricorrente nell’allegato del regolamento di esecuzione impugnato;

il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente al contraddittorio, poiché non gli avrebbe dato l’opportunità, prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 359/2011 (1), di prendere posizione sull’inserimento nell’elenco delle sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni

I motivi forniti dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni non consentirebbero di individuare l’esatto fondamento giuridico su cui il Consiglio si è basato;

il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti includendo il ricorrente nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione controverso;

segnatamente, l’unica ragione concreta fornita nell’elenco delle sanzioni dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nel medesimo non sarebbe giustificata.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della doppia sanzione (ne bis in idem)

L’unica ragione concreta fornita dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni avrebbe già comportato una sanzione dell’autorità regolatrice per le società di comunicazione britannica;

il Consiglio non sosterebbe che, nonostante o successivamente a tale sanzione, si sarebbero verificate violazioni ulteriori tali da giustificare l’iscrizione nell’elenco delle sanzioni.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, rispettivamente della libertà di radiodiffusione, di opinione, di movimento e del diritto di proprietà

L’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nella libertà dei mezzi di comunicazione e nella sua libertà di opinione che mira in particolare ad ostacolare il ricorrente o l’emittente radiotelevisivo per il quale lavora, nei suoi resoconti sull’Europa e dall’Europa;

l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni rappresenterebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata in altri diritti fondamentali tutelati (diritto alla proprietà, libertà di esercizio di un’attività economica, libertà di movimento).


(1)  Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100, pag. 1).


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/49


Ricorso proposto il 23 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-275/13)

(2013/C 207/81)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/249/13 per la formazione di due elenchi di riserva di 37 e 27 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratori (AD 7) nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria.

Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il bando di concorso generale EPSO/AD/249/13 per la formazione di due elenchi di riserva di 37 e 27 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratori (AD 7) nei settori della macroeconomia e dell’economia finanziaria.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE.

La Commissione ha violato l’autorità della sentenza della Corte in causa C-566/10 P, che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell’Unione possono indicare come lingua 2.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; 1 e 6 del regolamento 1/58.

Si fa valere a questo riguardo che, limitando a tre lingue quelle eleggibili come lingua 2 dai concorrenti ai concorsi generali dell’Unione la Commissione ha in pratica dettato un nuovo regolamento linguistico delle istituzioni, invadendo la competenza esclusiva del Consiglio in questa materia.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; 6 n. 3 EU; 1 par. 2, e 3 Allegato III allo Statuo dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f) Statuto dei funzionari.

Si fa valere a questo riguardo che la restrizione linguistica apportata dalla Commissione è discriminatoria perché le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall’art. 6 del reg. 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico, e motivato interesse del servizio.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 n. 3 UE nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato l’affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell’Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.

5)

Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso.

Si fa valere a questo riguardo che, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell’ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2 regolamento 1/58; e 1 quinquies nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari.

Si fa valere a questo riguardo che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l’Epso invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, 1 n. 1 lett. f) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari; e 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché violazione del principio di proporzionalità. Travisamento dei fatti.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l’esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all’interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all’interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/50


Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Now Wireless/UAMI — Starbucks (HK) (now)

(Causa T-278/13)

(2013/C 207/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Now Wireless Ltd (Guildford, Regno Unito) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Starbucks (HK) Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

dichiarare decaduta la registrazione del marchio comunitario n. 1421700 a motivo della sua mancata utilizzazione;

condannare il titolare del marchio comunitario registrato alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «now», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — marchio comunitario n. 1 421 700

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza della registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/51


Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Ezz e altri/Consiglio

(Causa T-279/13)

(2013/C 207/83)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Il Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra, Regno Unito), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egitto) (rappresentanti: J. Lewis, Queen’s Counsel, B. Kennelly, barrister, e J. Binns, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 82, pag. 54) e il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4) come prorogato dalla decisione del Consiglio del 21 marzo 2013, nella parte in cui riguardano i ricorrenti; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che (a) la decisione 2013/144/PESC del Consiglio difettava di adeguato fondamento giuridico, non soddisfacendo il requisito di cui all’articolo 29 TUE; e (b) il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio non poteva essere prorogato, non soddisfacendo i requisiti di cui al suo asserito fondamento giuridico: l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il criterio per l’adozione di misure restrittive quale indicato all’articolo 1 della decisione 2011/172/PESC del Consiglio e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 270/2011 non è soddisfatto. Inoltre, i ricorrenti sostengono che la motivazione del convenuto per l’adozione di misure restrittive nei loro confronti è del tutto vaga, non specificata, non corroborata da elementi di prova, arbitraria e insufficiente a giustificare l’applicazione di misure siffatte.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva poiché (a) le misure restrittive non prevedono alcuna procedura per comunicare ai ricorrenti gli elementi di prova a fondamento della decisione di congelamento dei loro capitali, o per consentire loro di presentare utilmente le loro osservazioni in relazione a detti elementi di prova; (b) le ragioni addotte contengono un riferimento generale, non suffragato e vago a procedimenti giurisdizionali; e (c) il convenuto non ha fornito informazioni sufficienti per permettere ai ricorrenti di presentare efficacemente le loro osservazioni in merito, il che non consente al Tribunale di valutare se la decisione e la valutazione del Consiglio fossero adeguatamente fondate e basate su elementi di prova decisivi.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha comunicato ai ricorrenti motivi sufficienti per il loro assoggettamento alle misure controverse, in violazione del suo obbligo di fornire una chiara indicazione delle ragioni effettive e specifiche che hanno giustificato la sua decisione, ivi incluse le ragioni specifiche individuali che l’hanno condotto a ritenere che i ricorrenti fossero responsabili di appropriazione indebita di fondi statali egiziani.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti dei ricorrenti alla proprietà ed alla reputazione.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’inclusione operata dal convenuto dei ricorrenti nell’elenco delle persone destinatarie di misure restrittive si fonda su un errore manifesto di valutazione.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/52


Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — Iglotex/UAMI — Iglo Foods Group (IGLOTEX)

(Causa T-282/13)

(2013/C 207/84)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iglotex S.A. (Skórcz, Polonia) (rappresentanti: I. Helbig, P. Hansmersmann e S. Rengshausen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iglo Foods Group Ltd (Feltham, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione;

condannare alle spese l’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «IGLOTEX» — domanda di marchio comunitario n. 9 283 367 per prodotti delle classi 29 e 30

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «IGLO» per prodotti delle classi 29 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 5 740 238

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

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C 207/52


Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 11 marzo 2013 causa F-131/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-283/13 P)

(2013/C 207/85)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezioni l’ordinanza impugnata.

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli già invocati nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione


20.7.2013   

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C 207/52


Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 11 marzo 2013 causa F-17/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-284/13 P)

(2013/C 207/86)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezioni l’ordinanza impugnata.

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli già invocati nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione.


20.7.2013   

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C 207/53


Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Husky CZ/UAMI — Husky of Tostock (HUSKY)

(Causa T-287/13)

(2013/C 207/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Husky of Tostock Ltd (Woodbrigde, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2013;

condannare alle spese l’UAMI e Husky of Tostock Limited.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «HUSKY» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18 e 25 — marchio comunitario n. 152 546

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza della registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


20.7.2013   

IT

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C 207/53


Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-295/13)

(2013/C 207/88)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/178/10 e la rettifica del bando di concorso generale EPSO/AD/179/10, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 82 A, del 21 marzo 2013.

Conseguentemente, annullare i bandi rettificati.

Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli già invocati nella causa T-275/13, Repubblica italiana/Commissione.


20.7.2013   

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C 207/53


Ricorso proposto il 3 giugno 2013 — SACE et SACE BT/Commissione

(Causa T-305/13)

(2013/C 207/89)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: SACE SpA (Roma, Italia), SACE BT SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, G. Rizza, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione o, in subordine, parzialmente;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio;

ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C(2013) 1501 def. della Commissione, del 20 marzo 2013, che ha disposto il recupero parziale degli aiuti che sarebbero stati concessi alla società di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine SACE BT. Si tratta in particolare delle iniezioni di capitale effettuate nel 2009 dalla società madre di proprietà dello Stato (SACE S.p.A.) e della copertura riassicurativa di cui SACE BT ha beneficiato. Secondo la Commissione, in ambedue i casi, la SACE non ha tenuto conto del profilo di rischio degli investimenti e non si è pertanto comportata come un investitore operante in un’economia di mercato.

1)

Primo motivo: le misure controverse non erano imputabili allo Stato italiano.

Si fa valere a questo riguardo che le misure controverse sono state adottate dal Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. non su istruzione delle autorità pubbliche o in vista del perseguimento di esigenze dei pubblici poteri, bensì nell’esercizio della propria piena autonomia commerciale e strategica, assecondando logiche squisitamente di mercato, non diversamente da quanto avvenuto per la generalità delle sue decisioni imprenditoriali, e al di fuori di qualsiasi rapporto di controllo, vigilanza, autorizzazione o direzione da parte dell’azionista unico del tempo, il Ministero dell’economia e delle finanze.

2)

Secondo motivo: la seconda misura avrebbe attribuito un vantaggio a SACE BT.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione di SACE S.p.A. di offrire capacità riassicurativa, sfruttando le opportunità offerte da una fase del ciclo economico i cui i premi assicurativi erano elevati, è stata compiuta senz’alcuna intenzione di fornire a SACE BT sussidio o supporto. Del resto, dal rapporto di riassicurazione ha tratto un beneficio economico unicamente la società madre. Inoltre, le osservazioni della Commissione circa la correlazione positiva tra volume di rischio assunto e tasso richiesto non troverebbero riscontro né nella letteratura di riferimento né nella prassi di mercato, neanche con specifico riferimento a SACE BT. Infine, non convince il tentativo della Commissione di «esportare» a contesti e misure diversi la pretesa rule of thumb da essa applicata, senza un’approfondita motivazione, nel caso del regime portoghese di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, al fine di stabilire che l’importo della commissione pagata a SACE S.p.A. avrebbe dovuto essere superiore di almeno il 10 % a quello della commissione applicata dai riassicuratori privati in relazione alla porzione inferiore di riassicurazione e di rischio da essi assunta.

3)

Terzo motivo: la terza e la quarta misura non hanno attribuito un vantaggio a SACE BT.

Procedendo alle due ricapitalizzazioni del 2009, pur in assenza di previsioni relative a flussi di cassa futuri per SACE BT che supportassero l’aspettativa di una sua adeguata redditività quanto meno a lungo termine, SACE S.p.A. ha protetto il valore dell’ingente investimento sostenuto al momento della sua costituzione appena cinque anni prima. Inoltre SACE S.p.A. ha ritenuto che la liquidazione della controllata avrebbe esposto l’intero Gruppo SACE anche al rischio di un danno potenziale, in termini di distruzione di valore e/o di deterioramento del suo merito creditizio, di valore ben superiore a quello del capitale residuo stimato per la fine del 2009. La Commissione ha omesso di rispettare l’ampio margine di giudizio dell’investitore pubblico, sostituendo il proprio giudizio a quello di SACE S.p.A. esclusivamente sulla base di un’errata ricostruzione teorica della scelta che, in quel complesso di circostanze, avrebbe effettuato l’ipotetico investitore privato prudente e avveduto.


20.7.2013   

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C 207/54


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Capella/UAMI — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)

(Causa T-307/13)

(2013/C 207/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Holtorf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oribay Mirror Buttons, SL (San Sebastián, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 marzo 2013, nel procedimento R 164/2012-4;

dichiarare decaduta la registrazione del marchio comunitario 003611282 «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Industry» per i prodotti e i servizi

Classe 12: veicoli e accessori per veicoli, non compresi in altre classi, ad eccezione di componenti per finestrini e parabrezza; e

Classe 37: riparazioni; riparazione e manutenzione;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Industry», per prodotti e servizi delle classi 12, 37 e 40 — marchio comunitario n. 3 611 282

Titolare del marchio comunitario: Oribay Mirror Buttons, SL

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto in toto della domanda di dichiarazione di decadenza

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, violazione dell’articolo 56 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), iii), del regolamento n. 2868/95, nonché violazione dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

20.7.2013   

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C 207/56


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-24/13)

(2013/C 207/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere un risarcimento per gli illeciti commessi dalla Commissione nell’ambito di un procedimento di assunzione che ha avuto esito negativo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni dell’APN del 5 giugno 2012 e del 7 dicembre 2012 recanti rigetto della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente;

condannare la Commissione a ricostituire la carriera del ricorrente;

condannare la Commissione al pagamento dell’importo di EUR 14 911,07, oltre al pagamento dei contributi al regime pensionistico a decorrere dal mese di ottobre 2011, e al pagamento dell’importo di EUR 2 500 per il danno materiale e morale causato, con riserva di maggiorazione o diminuzione in corso di causa, importi cui dovranno essere aggiunti interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza delle somme dovute, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/56


Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/UAMI

(Causa F-26/13)

(2013/C 207/92)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 e domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare il rapporto informativo emesso nei confronti del ricorrente con riferimento al periodo che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011;

disporre che l’UAMI paghi al ricorrente un equo risarcimento determinato a discrezione della Corte — ma non inferiore a un importo di EUR 500 — per i danni morali e immateriali subìti dal ricorrente in conseguenza del rapporto informativo contestato;

condannare l’UAMI alle spese.


20.7.2013   

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C 207/56


Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-27/13)

(2013/C 207/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di retrocedere il ricorrente al grado AD 8 in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, punto f) dell’allegato IX dello statuto nonché domanda di risarcimento danni per i danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata il 5 giugno 2012, emanata dall'AIPN tripartita nel procedimento (MS 08/058, ai sensi della quale «è inflitta [al ricorrente] la sanzione della retrocessione al grado AD 8, prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IX dello statuto», con «effetto a decorrere dal mese successivo alla data della sua firma»;

Annullare la decisione del 17 dicembre 2012, notificata il 18 dicembre 2012, con cui l'AIPN respinge il reclamo che il ricorrente aveva proposto il 10 ottobre 2012 con il n. di protocollo R/566/12;

Condannare la convenuta al pagamento di un’indennità per il risarcimento del danno morale e materiale e della lesione alla carriera del ricorrente, stimata provvisoriamente in EUR 20 000, fatti salvi un aumento o una diminuzione nel corso del procedimento;

In ogni caso, condannare in toto la convenuta alle spese, a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.


20.7.2013   

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C 207/57


Ricorso proposto il 27 marzo 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-28/13)

(2013/C 207/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di effettuare diverse ritenute sugli stipendi del ricorrente relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2012.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la nota del 6 luglio 2012, con la quale il PMO informa il ricorrente della sua decisione di dar seguito alla raccomandazione dell’OLAF del 30 marzo 2012 e precisa: i) di aver recuperato EUR 5 530 sul suo stipendio di giugno 2012 (importo corrispondente alle indennità indebitamente percepite), ii) che sarà detratto l’importo di EUR 3 822,80 dal suo stipendio del mese di luglio 2012 (interessi di mora sugli importi non dovuti), e iii) che saranno detratti gli importi di EUR 2 372 (rimborso di spese mediche) e di EUR 699,20 (interessi di mora) dal suo stipendio del mese di agosto 2012;

annullare le ritenute operate sullo stipendio del ricorrente per i mesi di giugno, agosto, settembre e ottobre 2012 e, eventualmente, delle altre intervenute in esecuzione della decisione impugnata;

annullare la nota del 10 luglio 2012 contenente la richiesta di provvedere a trattenere una somma pari a EUR 3 071,20 dal suo stipendio del mese di agosto 2012 mediante un prelievo unico, o, se l’importo del debito si rivelasse troppo elevato per essere trattenuto in una sola volta, di scaglionare il rimborso su più mesi;

annullare la nota del 20 luglio 2012 con cui si informa il ricorrente che la sua unità non era in grado di registrare per il foglio paga di luglio il recupero della somma di EUR 3 822,80 corrispondente agli interessi di mora, e che tale importo sarebbe stato recuperato interamente sullo stipendio del mese di ottobre 2012, a seguito dei recuperi cui si sarebbe proceduto in agosto e settembre 2012;

annullare parzialmente la decisione adottata il 17 dicembre 2012 e notificata lo stesso giorno, laddove in essa si respinge il reclamo del ricorrente relativo alle indennità giornaliere e alle indennità di mora controverse;

condannare la Commissione al pagamento di interessi moratori a decorrere dai mesi di giugno 2012 sull’importo di EUR 5 530, agosto 2012 su un primo importo di EUR 1 535,60, settembre 2012 sull’ulteriore importo di EUR 1 535,60 e ottobre 2012 sull’importo di EUR 3 822,80, e ciò sino al momento in cui tali somme gli saranno state restituite, restando inteso che a concorrenza del rimborso di EUR 3 071,20 effettuato con lo stipendio di gennaio 2013 gli interessi moratori non saranno più dovuti a partire da tale rimborso;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/57


Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — ZZ/EMA

(Causa F-29/13)

(2013/C 207/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente e domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 30 agosto 2012 di non rinnovare il contratto del ricorrente, di porre fine al suo rapporto di lavoro il 30 aprile 2013 e di collocarlo d’ufficio in congedo;

annullare la decisione del 26 febbraio 2013 recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto;

condannare la convenuta alle spese nonché a versare al ricorrente EUR 25 000,00 a titolo di danno morale.


20.7.2013   

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C 207/58


Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-32/13)

(2013/C 207/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Moyse)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rigetto della domanda diretta ad ottenere il rimborso del saldo non versato che la Commissione avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente a titolo di indennità di cessazione dal servizio

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 9 gennaio 2013 con cui essa ha respinto la domanda del ricorrente e il suo reclamo inteso ad ottenere il rimborso del saldo non pagato che la Commissione avrebbe dovuto versagli perché si è dimesso. Se sarà necessario, il ricorso mira altresì all’annullamento della lettera della Commissione del 13 aprile 2012 con cui quest'ultima ha preso per la prima volta posizione in merito alla domanda della parte ricorrente di ricalcolare l’importo che la Commissione deve versargli.

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/58


Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-34/13)

(2013/C 207/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. R. Duta)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/231/12 di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione di detto concorso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata il 31 gennaio 2013 in esito al reclamo del ricorrente datato 25 settembre 2012;

annullare le decisioni del 28 giugno 2012 e del 16 luglio 2012 ai termini delle quali è stato notificato al ricorrente il rifiuto di ammissione alla fase di preselezione denominata «Centro di valutazione» nell’ambito del concorso EPSO/AD/231/12 al quale ha partecipato;

condannare la convenuta alle spese.


20.7.2013   

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C 207/58


Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-35/13)

(2013/C 207/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avocats)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di bonificare i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata al servizio della Commissione in applicazione delle nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011.

Conclusioni della ricorrente

dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare le decisioni del 28 settembre e del 4 ottobre 2012 di bonificare i diritti a pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell’ambito del trasferimento di questi ultimi al regime di pensione delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/58


Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — ZZ/EACEA

(Causa F-36/13)

(2013/C 207/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: EACEA

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), punto i), del Regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 24 luglio 2012 dell’Agenzia;

Di conseguenza:

reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni a partire dal 25 ottobre 2012 e condannare l’Agenzia al pagamento della sua retribuzione con effetto retroattivo;

ritirare la decisione impugnata dal fascicolo personale del ricorrente nonché qualsiasi documento collegato al presente procedimento;

condannare l’Agenzia a versargli la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare l’Agenzia alle spese.


20.7.2013   

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C 207/59


Ricorso proposto il 26 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-37/13)

(2013/C 207/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’OLAF recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente, successivamente all’annullamento della decisione di medesimo contenuto disposto da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente sostiene di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti (AACC) dell’8 agosto 2012, recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente;

se necessario, annullare la decisione implicita del 12 agosto 2010 recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente, laddove il suo annullamento è rimesso in discussione nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione;

se necessario, annullare la decisione dell’AACC del 17 gennaio 2013, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 21 settembre 2012;

riconoscere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, il diritto al versamento di una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito qualora avesse potuto ottenere il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo presso l’OLAF per altri 4 anni e la retribuzione da lui percepita dal mese di maggio 2011 (tenendo conto dei suoi diritti pensionistici e della progressione normale della sua carriera);

riconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento del danno materiale subito a causa della perdita della possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, quantificato ex aequo et bono e provvisoriamente nell’importo di EUR 250 000;

riconoscere al ricorrente il diritto al versamento dell’importo stabilito ex aequo et bono, e, provvisoriamente, dell’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.


20.7.2013   

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C 207/59


Ricorso proposto il 26 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-38/13)

(2013/C 207/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di effettuare il calcolo della liquidazione dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare che l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo;

annullare la decisione del 18 giugno 2012 di liquidare i diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nell’ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, facendo applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/60


Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-39/13)

(2013/C 207/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione con cui è stabilito l’abbuono dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in applicazione delle nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE») e della decisione di rigetto del reclamo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 24 gennaio 2013 diretto ad ottenere l’applicazione delle DGE e dei tassi attuariali vigenti al momento della domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici;

Annullare la decisione dell’11 luglio 2012 del PMO, con la quale sono applicati i valori attuariali stabiliti nelle nuove DGE;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/60


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-40/13)

(2013/C 207/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare che l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo;

annullare la decisione dell’11 ottobre 2012 che conferma l’applicazione dei parametri previsti nelle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 ai fini del trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/60


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

(Causa F-41/13)

(2013/C 207/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2013 che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8 % per l’anno 2013, delle note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013 e annullamento delle buste paga successive. Dall’altro, condanna dell’istituzione al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi per i danni materiale e morale asseritamente subìti.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2013, la quale stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8 % per l’anno 2013 e, per l’effetto, annullare le decisioni simili contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013;

condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2013, ovvero un aumento dell’1,8 % per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dell’1,8 % per il 2013 sull’importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2014; (iii) degli interessi moratori sul saldo delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d’interessi moratori da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, aumentato di tre punti e (iv) del risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi causati dalla perdita del potere d’acquisto; l’importo di tale danno materiale è stimato, a titolo provvisorio, in EUR 30 000 per ciascun ricorrente;

condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la BEI alle spese.


20.7.2013   

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C 207/61


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ/CESE

(Causa F-42/13)

(2013/C 207/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di risolvere il contratto di lavoro della ricorrente e domanda di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subìto.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 16 ottobre 2012 adottata dal Segretario generale del CESE, nella sua qualità di Autorità abilitata a stipulare contratti (AASC), di risolvere il contratto della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione dell’AASC del 31 gennaio 2013 che conferma la risoluzione del contratto della ricorrente e la decisione dell’AASC del 24 aprile 2013 che respinge esplicitamente il reclamo della ricorrente;

risarcire il danno materiale subìto dalla ricorrente;

versare alla ricorrente una somma stabilita ex aequo et bono e a titolo provvisorio come pari ad EUR 15 000, a titolo di danno materiale subìto;

condannare il CESE alle spese.


20.7.2013   

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C 207/61


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

(Causa F-43/13)

(2013/C 207/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2013 che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8 % per l’anno 2013 e annullamento delle buste paga successive. Dall’altro, domanda conseguente di condannare l’istituzione al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi per i danni materiale e morale asseritamente subìti.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2013, la quale stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8 % per l’anno 2013 e, per l’effetto, annullare le decisioni simili contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013;

condannare la convenuta:

al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2013, ovvero un aumento dell’1,8 % per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dell’1,8 % per il 2013 sull’importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2014; (iii) degli interessi moratori sul saldo delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d’interessi moratori da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, aumentato di tre punti e (iv) al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi causati dalla perdita del potere d’acquisto; l’importo di tale danno materiale è stimato, a titolo provvisorio, in EUR 30 000 per ciascun ricorrente;

al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la convenuta alle spese.


20.7.2013   

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C 207/61


Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-44/13)

(2013/C 207/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della Commissione relative all’ottenimento di un risarcimento del danno materiale subìto dalla ricorrente a causa del calcolo irregolare dell’indennità correlata alle condizioni di vita.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 25 gennaio 2013 della Commissione ricevuta dalla ricorrente il 28 gennaio 2013 recante annullamento parziale della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO.1) del 30 marzo 2012, nella parte in cui limita al 1o marzo 2007 la domanda di quest’ultima diretta ad ottenere un risarcimento del danno materiale subìto a causa del calcolo irregolare dell’indennità correlata alle condizioni di vita alla quale la ricorrente ha diritto dal 22 settembre 2002 e che tiene conto della pensione per gli orfani della figlia della ricorrente tra il 1o marzo 2007 ed il 31 agosto 2008 per il calcolo di tale indennità;

annullare la decisione del 4 febbraio 2013 della Commissione ricevuta dalla ricorrente il 5 febbraio 2013 nonché la sua busta paga del mese di febbraio 2013 nella parte in cui riguarda il codice di regolarizzazione RRV relativo ad risarcimento per il danno summenzionato sino al 1o marzo 2007, mantenendo al contempo gli effetti di tale busta paga sino all’adozione di un nuova busta paga che dia corretta attuazione all’articolo 10 dell’allegato 10 dello Statuto del 31 dicembre 2011 fino al 22 settembre 2002;

condannare la Commissione al pagamento di una somma provvisoria complementare pari ad EUR 11 000,00, per il danno in materia di indennità correlata alle condizioni di vita subìto dalla ricorrente tra il 22 settembre 2002 ed il 31 agosto 2008 nonché al pagamento degli interessi da calcolarsi sul complesso del danno subìto in tale contesto tra il 22 settembre 2002 ed il 31 dicembre 2011, a decorrere dalle rispettive scadenze di dette indennità fino al giorno del loro pagamento effettivo e calcolate sulla base dei tassi stabiliti dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento relativi al periodo in questione maggiorato di due punti;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/62


Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — ZZ e a./BEI

(Causa F-45/13)

(2013/C 207/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga di applicare la decisione generale della Banca europea per gli investimenti che stabilisce un incremento salariale limitato a 2,3 % per tutto il personale e della decisione che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita da 1 a 3 % di retribuzione e domanda conseguente di condannare l’istituzione al pagamento della differenza di retribuzione nonché al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 che stabilisce un incremento salariale limitato a 2,3 % e la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita da 1 a 3 % di retribuzione, secondo i ricorrenti, decisioni contenute nelle buste paga di aprile 2012, nonché annullare, nella stessa misura, tutte le decisioni contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare la nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013;

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione che risulta dalle decisioni precitate del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 rispetto all’applicazione della griglia di merito «4-3-2-1-0» e della griglia «giovane»«5-4-3-1-0», o, in subordine, per i ricorrenti che abbiano riportato la nota A, rispetto all’applicazione della griglia di merito 3-2-1-0-0 e, per i ricorrenti cui si applichi la griglia «giovane», rispetto all’applicazione di una griglia giovane «4-3-2-0-0»; tale differenza di retribuzione dev’essere aumentata degli interessi moratori decorrenti dal 12 aprile 2013 e, successivamente, il 12 di ogni mese, fino a completa liquidazione, stabilendo tali interessi al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi per il danno subìto a motivo della perdita di potere d’acquisto, stimando tale danno ex aequo et bono e a titolo provvisorio a 1,5 % della retribuzione mensile di ciascun ricorrente;

condannare la BEI alle spese.


20.7.2013   

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C 207/62


Ricorso proposto il 16 maggio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-46/13)

(2013/C 207/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che respinge la domanda di assunzione del ricorrente quale agente contrattuale del gruppo di funzioni II formulata dalla DG DEVCO e domanda di risarcimento del danno materiale subìto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, in veste di AACC, del 4 ottobre 2012, di non assumere il ricorrente quale agente contrattuale ausiliario del gruppo di funzioni II;

nei limiti del necessario, annullare la decisione dell’AACC del 7 febbraio 2013 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 19 ottobre 2012;

risarcire il danno morale da egli subìto;

corrispondere la somma stabilita ex aequo et bono e in via provvisoria come pari ad EUR 50 000 a titolo del danno morale subìto;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

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C 207/63


Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — ZZ/Consiglio

(Causa F-47/13)

(2013/C 207/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nell’elenco dei funzionari del gruppo di funzioni AD proposti per una promozione nel 2012.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 20 luglio 2012 n. 63/13 del Segretario generale del Consiglio relativa all’elenco dei funzionari proposti per una promozione per la sessione 2012 in cui il nome del ricorrente non era indicato nonché annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina dell’11 febbraio 2011;

condannare il convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi moratori e compensatori al tasso di 6,75 % per il danno morale e materiale subìto;

condannare il Consiglio alle spese.


20.7.2013   

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C 207/63


Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-48/13)

(2013/C 207/111)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo per il 2011 della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il rapporto informativo per il 2011 della ricorrente, come finalizzato e modificato con decisioni dell’Autorità che ha il potere di nomina del 18 luglio 2012 e del 29 gennaio 2013;

annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina del 29 gennaio 2013 che respinge il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

condannare il convenuto alle spese.


20.7.2013   

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C 207/63


Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-50/13)

(2013/C 207/112)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti B. Cambier e A. Paternostre)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di indennità complementare, proposta dal ricorrente sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento integrale dei danni materiali e morali che avrebbe subìto a causa della sua malattia professionale e delle molteplici irregolarità che avrebbero inficiato l’istruzione della sua domanda fondata sull’articolo 73 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 7 agosto 2012 che statuisce sulla domanda di indennità complementare in base al diritto comune e agli articoli pertinenti dello Statuto, proposta dal ricorrente il 18 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto;

annullare la decisione della Commissione del 14 febbraio 2013 che respinge il reclamo del ricorrente proposto il 25 ottobre 2012 sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

versare al ricorrente la somma di EUR 1 798 650 in risarcimento del danno materiale e del danno morale subìti a causa della malattia professionale e indennizzabili in forza del principio del risarcimento integrale del diritto comune, previa detrazione dell’indennizzo accordato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, eventualmente rivista dal Tribunale nell’ambito della causa F-142/12 in corso d’esame;

versare al ricorrente la somma di EUR 145 850 a titolo del danno morale derivante dagli errori commessi dalla Commissione nei confronti del ricorrente;

concedere al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio e delle altre spese sostenute ed interessi di mora ed ogni altro interesse che il Tribunale riterrà equi ed adeguati, a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui si sarebbero potuti calcolare e risarcire i danni subìti dal ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/64


Ricorso proposto il 31 maggio 2013 — ZZ/CESE

(Causa F-54/13)

(2013/C 207/113)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrent: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e A. Guillerme)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del CESE che respinge una domanda, proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento danno che avrebbe subìto a causa dell’accanimento, o addirittura delle vessazioni amministrative.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Segretario generale del CESE del 3 ottobre 2012 nella parte in cui respinge la domanda del ricorrente del 5 giugno 2012 diretta ad ottenere un risarcimento adeguato e ragionevole del danno morale, del danno alla sua reputazione e alla sua salute e del danno alla carriera che egli ha subìto, confermata, a seguito del reclamo del ricorrente del 24 ottobre 2012, dalla decisione del 22 febbraio 2013;

corrispondere al ricorrente il risarcimento del suo danno morale e del danno alla sua reputazione e alla sua salute stimati, salvo aumento o diminuzione in corso di causa, in EUR 12 000;

corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno alla carriera che egli ha subìto a causa del ritardo di promozione a motivo delle indagini e delle procedure allora in corso e ciò attraverso una ricostruzione della carriera al grado AST5, salvo evoluzioni in corso di causa, e, in subordine, un risarcimento adeguato stimato in EUR 41 403,09, salvo aumento in corso di causa;

condannare il CESE alle spese.