ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.156.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 156

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
1 giugno 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 156/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 147 del 25.5.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 156/02

Cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione europea e a., Commissione europea, Repubblica francese/Bouygues SA e a. (C-401/10 P) (Impugnazioni — Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Progetto di prestito d’azionista — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e non ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Nozione di vantaggio economico — Nozione di impegno di risorse statali)

2

2013/C 156/03

Causa C-85/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

3

2013/C 156/04

Causa C-92/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5 — Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori — Condizioni generali — Clausole abusive — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13/CEE — Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza)

3

2013/C 156/05

Causa C-254/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1931/2006 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Durata massima del soggiorno — Regole di calcolo]

4

2013/C 156/06

Causa C-258/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman e a./An Bord Pleanála (Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6 — Conservazione degli habitat naturali — Zone speciali di conservazione — Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito interessato — Sito di Lough Corrib — Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway)

4

2013/C 156/07

Causa C-260/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Ambiente — Convenzione di Aarhus — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2003/35/CE — Articolo 10 bis — Direttiva 96/61/CE — Articolo 15 bis — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di procedimenti giurisdizionali non eccessivamente onerosi)

5

2013/C 156/08

Cause riunite C-335/11 e C-337/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — HK Danmark per conto di Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, per conto di Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening per conto della Pro Display A/S, in stato di fallimento (C-337/11) (Politica sociale — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 1, 2 e 5 — Disparità di trattamento basata sull’handicap — Licenziamento — Sussistenza di un handicap — Assenza del dipendente a causa del suo handicap — Obbligo di adattamento — Lavoro a tempo parziale — Durata del periodo di preavviso)

6

2013/C 156/09

Causa C-375/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 3 e 12-14 — Diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi unici per l’attribuzione e il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio — Sistema di calcolo — Modifica dei diritti esistenti)

7

2013/C 156/10

Causa C-401/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství [Agricoltura — FEAOG — Regolamento (CE) n. 1257/1999 — Sostegno allo sviluppo rurale — Aiuto al prepensionamento — Cedente che ha compiuto almeno 55 anni di età, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessione — Nozione di età normale di pensionamento — Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati — Principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione]

7

2013/C 156/11

Causa C-405/11 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Impugnazione — Aiuti di Stato — Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Nozione di aiuto di Stato — Recupero di crediti pubblici — Qualificazione come aiuto di Stato dell’omessa domanda di avvio della procedura fallimentare dell’impresa debitrice — Criterio del creditore privato — Ripartizione dell’onere della prova — Limiti del controllo giurisdizionale)

8

2013/C 156/12

Causa C-443/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell’ultima occupazione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 65 — Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza — Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell’ultima occupazione — Ammissibilità — Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) — Disposizioni transitorie — Articolo 87, paragrafo 8 — Nozione di situazione invariata]

8

2013/C 156/13

Causa C-535/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Procedura di autorizzazione — Requisito dell’autorizzazione — Nozione di medicinali derivati da determinati procedimenti biotecnologici contenuta al punto 1 dell’allegato a tale regolamento — Operazione di riconfezionamento — Soluzione iniettabile distribuita in fiale monouso contenente un volume di soluzione terapeutica maggiore rispetto a quello effettivamente utilizzato ai fini del trattamento medico — Contenuto di tali fiale inserito in parte, sulla base di una prescrizione medica, in siringhe pronte all’uso corrispondenti alle dosi prescritte, senza modificare il medicinale]

9

2013/C 156/14

Causa C-613/11: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna — Decisione 2008/92/CE della Commissione che constata l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

10

2013/C 156/15

Causa C-636/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Regolamento (CE) n. 178/2002 — Tutela dei consumatori — Sicurezza alimentare — Informazione dei cittadini — Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute]

10

2013/C 156/16

Causa C-645/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 — Nozione di materia civile e commerciale — Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale — Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso giurisdizionale — Determinazione del foro in caso di connessione — Stretto nesso tra le domande — Convenuto domiciliato in uno Stato terzo]

11

2013/C 156/17

Causa C-652/11 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 aprile 2013 — Mindo Srl/Commissione (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale — Interesse ad agire — Onere della prova)

11

2013/C 156/18

Causa C-91/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/PFC Clinic AB (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente)

12

2013/C 156/19

Causa C-129/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Regime di aiuto con finalità regionale — Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli — Decisione della Commissione — Incompatibilità con il mercato interno — Soppressione degli aiuti incompatibili — Momento di concessione di un aiuto — Principio della tutela del legittimo affidamento)

13

2013/C 156/20

Causa C-138/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio di neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente)

13

2013/C 156/21

Causa C-158/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Articolo 5 — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire il funzionamento di tali impianti conformemente alle disposizioni di detta direttiva)

14

2013/C 156/22

Causa C-197/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148 — Esenzione di talune operazioni destinate alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali — Presupposto della destinazione alla navigazione in alto mare)

14

2013/C 156/23

Causa C-244/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337/CEE — Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 — Progetti rientranti nell’allegato II — Lavori di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto — Esame sulla base di soglie o criteri — Articolo 4, paragrafo 3 — Criteri di selezione — Allegato III, punto 2, lettera g) — Zone a forte densità demografica)

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2013/C 156/24

Causa C-290/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Napoli) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 2 — Ambito di applicazione dell’accordo quadro — Agenzia di lavoro interinale — Somministrazione di lavoratori interinali a un’impresa utilizzatrice — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato)

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2013/C 156/25

Causa C-522/11: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Abdoul Khadre Mbaye (Articolo 99 del regolamento di procedura — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Normativa nazionale che sanziona penalmente il soggiorno irregolare)

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2013/C 156/26

Causa C-153/12: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Articolo 99 del regolamento di procedura — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d'imposta a vantaggio di una società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone fisiche — Contratto di scambio — IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato dell’intero corrispettivo — Acconto — Base imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi)

16

2013/C 156/27

Causa C-24/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Causa C-26/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Causa C-89/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 22 febbraio 2013 — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Causa C-101/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 28 febbraio 2013 — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Causa C-113/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 marzo 2013 — ASL n. 5 Spezzino e altri/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Causa C-124/13: Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

21

2013/C 156/33

Causa C-125/13: Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

21

2013/C 156/34

Causa C-139/13: Ricorso proposto il 19 marzo 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

22

2013/C 156/35

Causa C-140/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2013 — Annett Altmann e a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Causa C-157/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 26 marzo 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/Kintra UAB, in liquidazione

23

2013/C 156/37

Causa C-162/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 29 marzo 2013 dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Causa C-168/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel (Francia) il 4 aprile 2013 — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Causa C-175/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 28 marzo 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Causa C-178/13: Ricorso proposto l’11 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

25

2013/C 156/41

Causa C-188/13: Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

25

2013/C 156/42

Causa C-148/12: Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania, sostenuta da: Repubblica francese, Romania, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca

25

 

Tribunale

2013/C 156/43

Causa T-31/07: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione (Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva flusilazolo — Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Ricorso di annullamento — Annullamento parziale — Inscindibilità — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Limitazione dell’iscrizione per un periodo di 18 mesi e per quattro colture — Principio di precauzione — Principio di proporzionalità — Diritto al contraddittorio — Parità di trattamento — Motivazione — Sviamento di potere — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

26

2013/C 156/44

Causa T-392/08: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — AEPI/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

26

2013/C 156/45

Causa T-398/08: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

27

2013/C 156/46

Causa T-401/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

27

2013/C 156/47

Causa T-410/08: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — GEMA/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

28

2013/C 156/48

Causa T-411/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Artisjus/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

28

2013/C 156/49

Causa T-413/08: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — SOZA/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

29

2013/C 156/50

Causa T-414/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

29

2013/C 156/51

Causa T-415/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Irish Music Rights Organisation/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

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2013/C 156/52

Causa T-416/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Eesti Autorite Ühing/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

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2013/C 156/53

Causa T-417/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

31

2013/C 156/54

Causa T-418/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — OSA/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

31

2013/C 156/55

Causa T-419/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — LATGA-A/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

32

2013/C 156/56

Causa T-420/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SAZAS/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

32

2013/C 156/57

Causa T-421/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Performing Right Society/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

33

2013/C 156/58

Causa T-422/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SACEM/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

33

2013/C 156/59

Causa T-425/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — KODA/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

34

2013/C 156/60

Causa T-428/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — STEF/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

35

2013/C 156/61

Causa T-432/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — AKM/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

35

2013/C 156/62

Causa T-433/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SIAE/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

36

2013/C 156/63

Causa T-434/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Tono/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

36

2013/C 156/64

Causa T-442/08: Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — CISAC/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenz0061)

37

2013/C 156/65

Causa T-451/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Stim/Commissione (Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza)

37

2013/C 156/66

Cause riunite T-99/09 e T-308/09: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Italia/Commissione [FESR — Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) — Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti — Procedura d’infrazione contro l’Italia]

37

2013/C 156/67

Causa T-347/10: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con motivo in rilievo) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una bottiglia con motivo in rilievo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di dichiarazione sull’estensione della protezione — Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Violazione dei diritti della difesa — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009]

38

2013/C 156/68

Causa T-383/10: Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CONTINENTAL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2013/C 156/69

Causa T-51/11: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione [FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione]

38

2013/C 156/70

Causa T-52/11: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione [FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione]

39

2013/C 156/71

Causa T-53/11: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione [FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione]

39

2013/C 156/72

Causa T-109/11: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ENDURACE — Marchio comunitario figurativo anteriore ENDURANCE — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza tra i prodotti e tra i servizi — Somiglianza tra i segni — Diniego parziale di registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione]

40

2013/C 156/73

Causa T-404/11: Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 — TCMFG/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

40

2013/C 156/74

Causa T-454/11: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Luna/UAMI — Asteris (Al bustan) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Al bustan — Marchio nazionale figurativo anteriore ALBUSTAN — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2013/C 156/75

Causa T-506/11: Sentenza del Tribunale del 18 aprile 2013 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Peek & Cloppenburg — Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]

41

2013/C 156/76

Causa T-507/11: Sentenza del Tribunale del 18 aprile 2013 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Peek & Cloppenburg — Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]

41

2013/C 156/77

Causa T-537/11: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Snickers — Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

42

2013/C 156/78

Causa T-66/10: Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Commissione [Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire]

42

2013/C 156/79

Causa T-86/10: Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — British Sugar/Commissione [Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire]

42

2013/C 156/80

Causa T-102/10: Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Südzucker e a./Commissione [Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziale del regolamento (CE) n. 1193/2009 in seguito alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere]

43

2013/C 156/81

Causa T-467/12: Ordinanza del Tribunale dell’11 aprile 2013 — Tridium/UAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

43

2013/C 156/82

Causa T-406/12 P: Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012, causa F-54/11, BG/Mediatore

44

2013/C 156/83

Causa T-165/13: Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Talanton/Commissione

44

2013/C 156/84

Causa T-166/13: Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Ben Ali/Consiglio

45

2013/C 156/85

Causa T-176/13: Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — DTL Corporación/UAMI — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Causa T-178/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Jaczewski/Commissione

46

2013/C 156/87

Causa T-181/13: Ricorso proposto il 29 marzo 2013 — Sharif University of Technology/Consiglio

47

2013/C 156/88

Causa T-185/13: Ricorso proposto il 26 marzo 2013 — Continental Wind Partners/UAMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Causa T-186/13: Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Paesi Bassi/Commissione

48

2013/C 156/90

Causa T-188/13: Ricorso proposto il 4 aprile 2013 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Causa T-190/13: Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Comune di Leidschendam-Voorburg/Commissione

49

2013/C 156/92

Causa T-193/13: Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling e Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commissione

50

2013/C 156/93

Causa T-197/13: Ricorso proposto il 1o aprile 2013 — M.E.M./UAMI (MONACO)

51

2013/C 156/94

Causa T-199/13: Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — DTM Ricambi/UAMI — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Causa T-203/13 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-92/12, Marcuccio/Commissione

52

2013/C 156/96

Causa T-204/13 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-95/12, Marcuccio/Commissione

52

2013/C 156/97

Causa T-205/13 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-100/12, Marcuccio/Commissione

52

2013/C 156/98

Causa T-210/13: Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Versalis/Commissione

52

2013/C 156/99

Causa T-211/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione

53

2013/C 156/00

Causa T-216/13: Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Telefónica/Commissione

54

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 156/01

Causa F-21/13: Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — ZZ/Commissione

55

2013/C 156/02

Causa F-23/13: Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — ZZ e a./Commissione

55

2013/C 156/03

Causa F-25/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — ZZ/Commissione

55

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/1


2013/C 156/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 147 del 25.5.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 141 del 18.5.2013

GU C 129 del 4.5.2013

GU C 123 del 27.4.2013

GU C 114 del 20.4.2013

GU C 108 del 13.4.2013

GU C 101 del 6.4.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione europea e a., Commissione europea, Repubblica francese/Bouygues SA e a. (C-401/10 P)

(Cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P) (1)

(Impugnazioni - Aiuti di Stato - Misure finanziarie a favore di France Télécom - Progetto di prestito d’azionista - Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e non ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di vantaggio economico - Nozione di impegno di risorse statali)

2013/C 156/02

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-399/10 P)

Ricorrenti: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (rappresentanti: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau e D. Theophile, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentati: C. Giolito, D. Grespan e S. Thomas, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), France Télécom SA (rappresentanti: inizialmente S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avvocati, poi S. Hautbourg e S. Quesson, avvocati), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Parte interveniente a sostegno della Repubblica francese: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da U. Soltész, Rechtsanwalt)

(Causa C-401/10 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, D. Grespan e S. Thomas, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (rappresentanti: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau e D. Theophile, avvocati), France Télécom SA (rappresentanti: inizialmente S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avvocati, poi S. Hautbourg e S. Quesson, avvocati), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Parte interveniente a sostegno della Repubblica francese: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da U. Soltész, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 maggio 2010, (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04), con la quale il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU L 257, pag. 11) — Qualificazione come «aiuto» delle dichiarazioni rese da un membro del governo e di un prestito d’azionista

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04), è annullata.

2)

Le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso su cui la Corte non si è pronunciata.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-85/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

2013/C 156/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, G. Clohessy, SC, N. Travers, BL)

sostenuta da: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, successivamente V. Pasternak Jørgensen, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da M. Hall, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(Causa C-92/11) (1)

(Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5 - Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori - Condizioni generali - Clausole abusive - Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista - Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori - Applicabilità della direttiva 93/13/CEE - Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza)

2013/C 156/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: RWE Vertrieb AG

Convenuta: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e, in combinato disposto con i punti 1, lettera j), e 2, lettera b), seconda frase, dell’allegato, degli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Clausola che stabilisce il diritto del professionista di modificare unilateralmente il prezzo del servizio mediante il rinvio ad una normativa imperativa elaborata per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13/CEE — Requisiti connessi all’obbligo di una redazione chiara e comprensibile, nonché all’obbligo di trasparenza

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.

2)

Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:

se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e

se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.

Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


1.6.2013   

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C 156/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Causa C-254/11) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri - Regolamento (CE) n. 1931/2006 - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Durata massima del soggiorno - Regole di calcolo)

2013/C 156/05

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Convenuto: Oskar Shomodi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 2, lettera a), 3, paragrafo 3, e 5 del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1), nonché delle altre pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen — Rigetto della richiesta di ingresso nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo nell’ambito del regime relativo al traffico frontaliero locale, in considerazione del fatto che la durata complessiva dei singoli soggiorni effettuati dall’interessato nello Stato membro di cui trattasi nei sei mesi antecedenti alla richiesta d’ingresso controversa è risultata superiore alla durata massima autorizzata — Metodo di calcolo della durata massima del soggiorno in regime di traffico frontaliero locale

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

2)

L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


1.6.2013   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman e a./An Bord Pleanála

(Causa C-258/11) (1)

(Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6 - Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito interessato - Sito di Lough Corrib - Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway)

2013/C 156/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Convenuto: An Bord Pleanála

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court, Irlanda — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichino l’integrità del sito interessato — Conseguenze dell’applicazione del principio di precauzione — Costruzione di una strada il cui tracciato attraversa una zona proposta come zona di conservazione speciale

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


1.6.2013   

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C 156/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-260/11) (1)

(Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2003/35/CE - Articolo 10 bis - Direttiva 96/61/CE - Articolo 15 bis - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Nozione di procedimenti giurisdizionali «non eccessivamente onerosi»)

2013/C 156/07

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

Convenuti: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/25/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione dell’art. 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Interpretazione dell’art. 9, n. 4, della convenzione (di Aarhus) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Condanna del soccombente alle spese di causa — Nozione di spese giudiziali non «eccessivamente onerose»

Dispositivo

Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dall’articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tali articoli a causa dell’onere finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un’eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell’interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell’interessato, ma deve altresì procedere ad un’analisi oggettiva dell’importo delle spese. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell’importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell’ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese.

Per contro, la circostanza che l’interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall’esercitare la sua azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso per il medesimo.

Infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un’ulteriore impugnazione.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


1.6.2013   

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C 156/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — HK Danmark per conto di Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, per conto di Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening per conto della Pro Display A/S, in stato di fallimento (C-337/11)

(Cause riunite C-335/11 e C-337/11) (1)

(Politica sociale - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 1, 2 e 5 - Disparità di trattamento basata sull’handicap - Licenziamento - Sussistenza di un handicap - Assenza del dipendente a causa del suo handicap - Obbligo di adattamento - Lavoro a tempo parziale - Durata del periodo di preavviso)

2013/C 156/08

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrenti: HK Danmark per conto di Jette Ring (C-335/11), HK Danmark, per conto di Lone Skouboe Werge (C-337/11)

Convenuti: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening per conto della Pro Display A/S, in stato di fallimento (C-337/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sø- og Handelsretten — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) e della sentenza della Corte nella causa C-13/05, Chacón Navas — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Normativa nazionale che prevede il diritto del datore di lavoro di licenziare un lavoratore che ha percepito la retribuzione durante l’assenza per malattia per un totale di 120 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi — Nozione di disabilità — Persone che presentano una riduzione funzionale permanente che non richiede particolari attrezzature e che consiste esclusivamente nell’incapacità di lavorare a tempo pieno — Soluzioni ragionevoli per le persone disabili

Dispositivo

1)

La nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.

2)

L’articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui a tale articolo. Spetta al giudice nazionale valutare se, nelle circostanze dei procedimenti principali, la riduzione dell’orario di lavoro quale provvedimento di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

3)

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile interessato sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, quando tali assenze siano la conseguenza dell’omessa adozione, da parte del datore di lavoro, dei provvedimenti appropriati, in conformità all’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli di cui all’articolo 5 della predetta direttiva.

4)

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa mettere fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile interessato sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, quando tali assenze siano causate dal suo handicap, salvo nel caso in cui detta disposizione, da un lato, persegua un obiettivo legittimo e, dall’altro, non vada al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


1.6.2013   

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C 156/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge

(Causa C-375/11) (1)

(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 2002/20/CE - Articoli 3 e 12-14 - Diritti d’uso delle frequenze radio - Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio - Contributi unici per l’attribuzione e il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio - Sistema di calcolo - Modifica dei diritti esistenti)

2013/C 156/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli articoli 3, 12, 13 e 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori, titolari di diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile, al versamento di un contributo unico in sede di autorizzazioni alla realizzazione e gestione sul loro territorio di una rete di telefonia mobile per un periodo di 15 anni — Rinnovo dei diritti individuali degli operatori — Obbligo, per gli operatori candidati all’attribuzione di nuovi diritti, di versare un contributo unico, determinato mediante asta, in aggiunta ai canoni annui — Ammissibilità

Dispositivo

1)

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga agli operatori di telefonia mobile titolari di diritti d’uso delle frequenze radio un contributo unico, dovuto sia per una nuova acquisizione dei diritti d’uso delle frequenze radio sia per il rinnovo di questi ultimi e che si somma ad un contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze, inteso a favorire l’impiego ottimale delle risorse, ma anche a un contributo diretto a coprire le spese di gestione dell’autorizzazione, a condizione che tali contributi siano realmente volti a garantire un impiego ottimale della risorsa costituita da tali frequenze radio, che essi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati all’uso a cui sono destinati e che tengano conto degli obiettivi stabiliti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Alle stesse condizioni, la fissazione dell’importo di un contributo unico per i diritti d’uso delle frequenze radio mediante riferimento vuoi all’importo della precedente imposta di concessione unica, calcolato in base al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d’uso delle frequenze radio, vuoi agli importi risultanti da aste, può essere un metodo adeguato di determinazione del valore delle frequenze radio.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2002/20 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tale modifica sia obiettivamente giustificata, effettuata in misura proporzionata e sia stata notificata preventivamente a tutti i soggetti interessati affinché possano esprimere la propria posizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dei fatti di cui è causa nel procedimento principale.

3)

L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga ad un operatore di telefonia mobile un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


1.6.2013   

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C 156/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

(Causa C-401/11) (1)

(Agricoltura - FEAOG - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Sostegno allo sviluppo rurale - Aiuto al prepensionamento - Cedente che ha compiuto almeno 55 anni di età, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessione - Nozione di «età normale di pensionamento» - Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati - Principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione)

2013/C 156/10

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Blanka Soukupová

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’articolo 11, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione — Aiuto al prepensionamento in agricoltura che può essere versato al cedente che ha compiuto almeno 55 anni di età, ma non ha ancora raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessione — Nozione di «età normale di pensionamento» — Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati

Dispositivo

Non è conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione il fatto che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale dello Stato membro in questione relative all’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, l’«età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, sia determinata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


1.6.2013   

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C 156/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-405/11 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Nozione di «aiuto di Stato» - Recupero di crediti pubblici - Qualificazione come aiuto di Stato dell’omessa domanda di avvio della procedura fallimentare dell’impresa debitrice - Criterio del creditore privato - Ripartizione dell’onere della prova - Limiti del controllo giurisdizionale)

2013/C 156/11

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik e T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Buczek Automotive sp. z o.o. (rappresentante: J. Jurczyk, radca prawny), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Krasnodębska-Tomkiel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 maggio 2011 — Buczek Automotive/Commissione (T-1/08), con cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C-23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26) — Qualificazione come aiuto di Stato dell’omessa domanda di avvio della procedura fallimentare dell’impresa debitrice — Errore di diritto nella valutazione dell’applicazione da parte della Commissione del test del creditore privato ipotetico nonché nella ripartizione dell’onere della prova

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


1.6.2013   

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C 156/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-443/11) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 45 TFUE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 71 - Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell’ultima occupazione - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 65 - Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza - Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell’ultima occupazione - Ammissibilità - Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) - Disposizioni transitorie - Articolo 87, paragrafo 8 - Nozione di «situazione invariata»)

2013/C 156/12

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), dell’articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e degli articoli 65 e 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa — Diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza — Lavoratore che ha conservato nello Stato membro dell’ultima occupazione legami personali e professionali e che ivi dispone di migliori opportunità di reinserimento professionale — Stato membro che nega, in forza della sua legislazione nazionale e per il solo motivo della residenza sul territorio di un altro Stato membro, prestazioni di disoccupazione a detto lavoratore

Dispositivo

1)

In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, le disposizioni contenute nell’articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest’ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.

2)

Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l’articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell’indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.

3)

L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest’ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell’articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

La nozione di «situazione invariata» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all’articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


1.6.2013   

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C 156/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH

(Causa C-535/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Medicinali per uso umano - Procedura di autorizzazione - Requisito dell’autorizzazione - Nozione di medicinali «derivati» da determinati procedimenti biotecnologici contenuta al punto 1 dell’allegato a tale regolamento - Operazione di riconfezionamento - Soluzione iniettabile distribuita in fiale monouso contenente un volume di soluzione terapeutica maggiore rispetto a quello effettivamente utilizzato ai fini del trattamento medico - Contenuto di tali fiale inserito in parte, sulla base di una prescrizione medica, in siringhe pronte all’uso corrispondenti alle dosi prescritte, senza modificare il medicinale)

2013/C 156/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Novartis Pharma GmbH

Resistente: Apozyt GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell’allegato al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, il quale istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) — Portata del termine «hergestellt» («issu de» nella versione francese) contenuto nel punto 1 di detto allegato — Eventuale inclusione del trasferimento di un medicinale liquido dal recipiente originale in siringhe monouso

Dispositivo

Attività come quelle oggetto del procedimento principale, a condizione che esse non determinino una modifica del prodotto medicinale di cui trattasi e siano effettuate unicamente sulla base di ricette individuali che prescrivano operazioni di tal genere, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, sono esentate dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, restando tuttavia soggette, in ogni caso, alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


1.6.2013   

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C 156/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-613/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna - Decisione 2008/92/CE della Commissione che constata l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari - Omessa esecuzione entro il termine impartito)

2013/C 156/14

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 5 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna (GU 2008, L 29, pag. 24) — Requisito di un’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione — Insufficienza della procedura di recupero dell’aiuto illecito di cui trattasi

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


1.6.2013   

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C 156/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Causa C-636/11) (1)

(Regolamento (CE) n. 178/2002 - Tutela dei consumatori - Sicurezza alimentare - Informazione dei cittadini - Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute)

2013/C 156/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Karl Berger

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht München I — Interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione temporis — Normativa nazionale che consente l’informazione dei cittadini in caso di commercializzazione di un alimento inadatto al consumo e di aspetto ripugnante, il quale non presenti, tuttavia, un rischio concreto per la salute

Dispositivo

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.


(1)  GU C 98 del 31.03.2012.


1.6.2013   

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C 156/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Causa C-645/11) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 - Nozione di «materia civile e commerciale» - Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale - Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso giurisdizionale - Determinazione del foro in caso di connessione - Stretto nesso tra le domande - Convenuto domiciliato in uno Stato terzo)

2013/C 156/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Berlin

Convenuti: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Nozione di «materia civile e commerciale» — Inclusione o meno di un’azione per ripetizione d’indebito vertente su un pagamento effettuato indebitamente da parte di un’autorità statale nell’ambito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento di un danno causato dal regime nazionalsocialista

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell’indebito.

2)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

3)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un’azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell’Unione europea.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


1.6.2013   

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C 156/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 aprile 2013 — Mindo Srl/Commissione

(Causa C-652/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale - Interesse ad agire - Onere della prova)

2013/C 156/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mindo Srl (rappresentanti: G. Mastrantonio, C. Osti e A. Prastaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e L. Malferrari, agenti assistiti da F. Ruggeri Laderchi e R. Nazzini, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (causa T-19/06), con cui il Tribunale ha dichiarato che non occorre statuire su una domanda di annullamento parziale della decisione C(2005)4012 finale della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia), riguardante un’intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori e ad altri intermediari e alla ripartizione dei fornitori nel mercato italiano del tabacco greggio, nonché l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Ricorrente oggetto di una procedura fallimentare pendente — Venir meno dell’interesse ad agire

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (T-19/06), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


1.6.2013   

IT

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C 156/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/PFC Clinic AB

(Causa C-91/12) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) - Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse - Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche - Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico - Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente)

2013/C 156/18

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: PFC Clinic AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen — Interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni per le cure mediche e per i trattamenti terapeutici — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Prestazione di servizi di chirurgia estetica di natura cosmetica e di natura ricostruttiva — Considerazione dello scopo dell’operazione o del trattamento

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;

le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e,

per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


1.6.2013   

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C 156/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Causa C-129/12) (1)

(Regime di aiuto con finalità regionale - Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli - Decisione della Commissione - Incompatibilità con il mercato interno - Soppressione degli aiuti incompatibili - Momento di concessione di un aiuto - Principio della tutela del legittimo affidamento)

2013/C 156/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti

Ricorrente: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Convenuto: Finanzamt Magdeburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Interpretazione della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU 1999, L 60, pag. 61) — Obbligo per la Germania di abrogare i regimi di aiuto esistenti non conformi agli orientamenti proposti dalla Commissione nella propria comunicazione riguardante siffatti aiuti — Portata temporale di tale obbligo — Possibilità per lo Stato membro interessato di non abrogare gli aiuti di cui trattasi per gli investimenti progettati prima della scadenza del termine di trasposizione della decisione e prima della pubblicazione dell’intenzione dello Stato membro di abrogare gli aiuti per investimenti del genere qualora l’investimento in esame sia stato effettuato dopo la trasposizione della decisione

Dispositivo

L’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel Bundessteuerblatt delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui un incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


1.6.2013   

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C 156/13


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-138/12) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Principio di neutralità fiscale - Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente)

2013/C 156/20

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Rusedespred OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Principi di neutralità fiscale, effettività e parità di trattamento — Diritto di detrazione dell’imposta pagata a monte — Diritto del fornitore di un bene di chiedere il rimborso dell’imposta versata indebitamente qualora il diritto a detrazione dell’imposta in favore del destinatario della fornitura sia stato negato in quanto la fornitura di cui trattasi è esentata secondo il diritto interno

Dispositivo

1)

Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire detto articolo, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre l’amministrazione ha definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

2)

Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato della giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112, può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, mentre il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto è stato definitivamente negato, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


1.6.2013   

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C 156/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-158/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Articolo 5 - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti - Obbligo di garantire il funzionamento di tali impianti conformemente alle disposizioni di detta direttiva)

2013/C 156/21

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: E. Creedon, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti funzionino conformemente alle disposizioni della direttiva

Dispositivo

1)

Non avendo rilasciato l’autorizzazione conformemente agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, o non avendo adeguatamente assicurato il riesame delle condizioni di autorizzazione e, ove necessario, il loro aggiornamento relativamente a tredici impianti esistenti per l’allevamento di suini e pollame, e non avendo di conseguenza garantito il funzionamento di tutti gli impianti esistenti conformemente agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva entro e non oltre il 30 ottobre 2007, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


1.6.2013   

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C 156/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-197/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148 - Esenzione di talune operazioni destinate alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali - Presupposto della destinazione alla navigazione in alto mare)

2013/C 156/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. — S. Pilczer e D. Colas, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 148, punti a), c), e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni destinate alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali — Presupposto della destinazione alla navigazione in alto mare — Compatibilità di una misura nazionale che amplia indebitamente le esenzioni previste dalla direttiva

Dispositivo

1)

Non subordinando l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7 del codice generale delle imposte al presupposto della destinazione alla navigazione in alto mare delle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e di quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, dell’articolo 148, lettere a), c) e d), della medesima.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.07.2012.


1.6.2013   

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C 156/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

(Causa C-244/12) (1)

(Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337/CEE - Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 - Progetti rientranti nell’allegato II - Lavori di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto - Esame sulla base di soglie o criteri - Articolo 4, paragrafo 3 - Criteri di selezione - Allegato III, punto 2, lettera g) - Zone a forte densità demografica)

2013/C 156/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Salzburger Flughafen GmbH

Convenuto: Umweltsenat

Con l’intervento di: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) — Progetti atti ad essere valutati — Ampliamento di un aeroporto — Normativa di uno Stato membro che prevede la valutazione dell’impatto ambientale di un siffatto progetto solo in caso di aumento del numero dei voli annui di almeno 20 000 voli supplementari

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, ostano a una normativa nazionale che sottopone i progetti riguardanti la modifica dell’infrastruttura di un aeroporto e rientranti nell’allegato II di tale direttiva a una valutazione del loro impatto ambientale soltanto qualora tali progetti siano atti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all’anno.

2)

Qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, concernente progetti rientranti nell’allegato II della stessa, introduca una soglia del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, incompatibile con gli obblighi stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto che implica che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti di cui trattasi possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, che venga in seguito realizzata una valutazione di tale impatto.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


1.6.2013   

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C 156/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Napoli) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Causa C-290/12) (1)

(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 2 - Ambito di applicazione dell’accordo quadro - Agenzia di lavoro interinale - Somministrazione di lavoratori interinali a un’impresa utilizzatrice - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato)

2013/C 156/24

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Oreste Della Rocca

Convenuta: Poste Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione delle clausole 2 e 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 75, pag. 43) — Ambito d’applicazione — Applicabilità della direttiva alle società di lavoro interinale — Possibilità, per tali società, di stipulare contratti a tempo determinato successivi con i lavoratori interinali in circostanze che giustificano il carattere temporaneo del rapporto di lavoro tra il lavoratore interinale e l’impresa utilizzatrice

Dispositivo

La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


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Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Abdoul Khadre Mbaye

(Causa C-522/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Normativa nazionale che sanziona penalmente il soggiorno irregolare)

2013/C 156/25

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Lecce

Imputato nella causa principale

Abdoul Khadre Mbaye

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ufficio del Giudice di Pace di Lecce — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Normativa nazionale che prevede un’ammenda da 5 000 a 10 000 euro per lo straniero che ha fatto ingresso o ha soggiornato illegalmente nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Ammissibilità, in sostituzione dell’ammenda, dell’espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni

Dispositivo

1)

I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa.

2)

La direttiva 2008/115 non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un’ammenda sostituibile con la pena dell’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


1.6.2013   

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C 156/16


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-153/12) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 - Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d'imposta a vantaggio di una società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone fisiche - Contratto di scambio - IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile - Fatto generatore - Esigibilità - Versamento anticipato dell’intero corrispettivo - Acconto - Base imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi)

2013/C 156/26

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna — Bulgaria

Parti

Ricorrente: Sani Treyd EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 62, paragrafo 1, 63, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede che ogni cessione o prestazione il cui corrispettivo sia in tutto o in parte costituito da beni o da servizi sia considerata rappresentare due cessioni o prestazioni correlative — Legislazione che fissa la data del verificarsi del fatto generatore dell’IVA per le operazioni correlative di scambio al momento del verificarsi del fatto generatore della cessione effettuata per prima, anche qualora il corrispettivo di tale cessione non sia ancora stato realizzato — Persone fisiche che hanno costituito un diritto di superficie a vantaggio di una società in vista della costruzione di un immobile ad uso abitativo, come corrispettivo dell’obbligo della società di costruire l’edificio con mezzi propri e di cedere ai costituenti la proprietà del 25 % della superficie edificata totale entro 12 mesi a decorrere dalla concessione della licenza edilizia — Determinazione della base imponibile — Applicabilità della nozione di fatto generatore alle operazioni esenti, anche se effettuate da una persona non soggetto passivo né debitore d’imposta

Dispositivo

1)

Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev’essere verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie sia un’operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d’imposta ai sensi di tale direttiva.

2)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’operazione non è realizzata tra parti legate tra loro ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, circostanza che dev’essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale, quando il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile della cessione o della prestazione è comunque costituita dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


1.6.2013   

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C 156/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./Vidékfejlesztési Miniszter

(Causa C-24/13)

2013/C 156/27

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.

Convenuto: Vidékfejlesztési Miniszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1698/2005 (1) del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1974/2006 (2) della Commissione debbano essere interpretati nel senso che i gruppi di azione locale costituiti in relazione agli aiuti agricoli possono assumere, in uno Stato membro, un’unica forma organizzativa legalmente definita.

2)

Se, sulla base dei citati regolamenti, si possa stabilire una distinzione in virtù della quale il legislatore nazionale riconosca soltanto i gruppi di azione locale che assumono determinate forme giuridiche, stabilendo requisiti diversi o più rigorosi rispetto a quelli previsti dall’articolo 62, [paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005.

3)

Se, conformemente a detti regolamenti, si possa considerare sufficiente il fatto che in uno Stato membro i gruppi di azione locale soddisfino unicamente i requisiti previsti dall’articolo 62[,paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005, e se lo Stato membro interessato possa limitare tale disposizione imponendo ulteriori requisiti formali o giuridici agli organismi che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 62[,paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005.

4)

Se i citati regolamenti debbano essere interpretati nel senso che rientra nel potere discrezionale di uno Stato membro la decisione di abolire gruppi di azione locale che soddisfino i requisiti imposti dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 e che, per tutto il periodo in cui sono stati operativi, abbiano rispettato integralmente la normativa nazionale e comunitaria pertinente, permettendo unicamente il funzionamento di gruppi di azione locale che assumono una forma organizzativa nuova.

5)

Se i regolamenti summenzionati debbano essere interpretati nel senso che, in relazione ai programmi di aiuto che siano già in corso o durante la fase di programmazione, uno Stato membro può anche modificare, se del caso, il quadro giuridico per il funzionamento dei gruppi di azione locale.

6)

Come debbano essere interpretati i regolamenti in parola nel caso in cui vengano aboliti i gruppi di azione locale che, fino a tale momento, hanno svolto le loro attività con efficacia e secondo la legge; cosa accada in tal caso quanto agli obblighi assunti e ai diritti acquisiti dai gruppi di azione locale, tenuto conto specialmente dell’insieme totale degli organismi che vengono aboliti.

7)

Se l’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), debba essere interpretato nel senso che si considera accettabile e conforme al diritto una disposizione con cui uno Stato membro obblighi i gruppi di azione locale Leader che assumono la forma giuridica di una società commerciale senza scopo di lucro a trasformarsi in associazioni entro un anno, per il motivo che solo la forma giuridica dell’associazione, in quanto organizzazione di tipo societario, è in grado di garantire correttamente l’istituzione di una rete tra i soci locali, dato che, conformemente al diritto ungherese vigente, lo scopo fondamentale della società commerciale è di ottenere un profitto e la presenza di interessi economici esclude la ricerca e l’assunzione in forma pubblica di nuovi soci.


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).


1.6.2013   

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C 156/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Causa C-26/13)

2013/C 156/28

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrenti: Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka

Convenuta: OTP Jelzálogbank Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un debito relativo ad un prestito espresso in una valuta estera ma in realtà erogato in moneta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in moneta nazionale, la clausola contrattuale relativa al tasso di cambio della valuta estera, che non è stata negoziata individualmente, possa rientrare nella «definizione dell’oggetto principale del contratto».

In caso di risposta negativa, se, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva, si debba ritenere che il differenziale fra i tassi di cambio all’acquisto e alla vendita costituisca una remunerazione la cui equivalenza con il servizio prestato non possa essere esaminata sotto il profilo del suo carattere abusivo. Se a tale proposito sia rilevante la questione se sia stata effettivamente svolta un’operazione di cambio di valute tra l’istituto di credito e il consumatore.

2)

Nel caso in cui l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può esaminare, indipendentemente dalle disposizioni del suo diritto nazionale, anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali cui fa riferimento il menzionato articolo, sempre che dette clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile, se quest’ultimo requisito debba essere inteso nel senso che le clausole contrattuali devono risultare di per sé stesse chiare e comprensibili per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure debbano risultare chiari e comprensibili anche i motivi economici dell’utilizzo di una clausola contrattuale ed il suo rapporto con le altre clausole del contratto.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e il punto 73 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Banco Español de Crédito, C-618/10, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può rimuovere a vantaggio del consumatore [le cause] di inefficacia di una clausola abusiva inclusa tra le condizioni generali di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, modificando la clausola contrattuale di cui trattasi e integrando il contratto, nemmeno qualora, in mancanza, in caso di rimozione di detta clausola, il contratto non possa essere eseguito in base alle clausole restanti. Se a tal riguardo rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una norma dispositiva che, in caso di omissione della clausola inefficace, disciplina [in luogo della stessa] la questione giuridica controversa.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95, pag. 29.


1.6.2013   

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C 156/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 22 febbraio 2013 — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA

(Causa C-89/13)

2013/C 156/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi D’Aniello e a.

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nell’applicazione della direttiva 1999/70/CE (1) preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto alle ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla;

2)

se sia conforme all’ordinamento europeo che, nell’ambito di sua applicazione, la effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

3)

se, nell’ambito di applicazione dell’ordinamento europeo ai sensi dell’art. 51 della Carta di Nizza, sia conforme all’art. 47 della Carta [dei diritti fondamentali] ed all’art 6 CEDU che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi a annullarsi;

4)

se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’art. 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’art. 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3) nella nozione di condizioni di impiego di cui alla Clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro;

5)

in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’Ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;

6)

se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una disposizione normativa (quale il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/10, come risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 92/12) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

7)

ove la Corte di Giustizia non dovesse riconoscere ai principi esposti la valenza di principi fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola una contrarietà di una disposizione, quale l’art 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 (come interpretata dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92/2012), agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE e della Carta di Nizza se una società, quale la convenuta, avente le caratteristiche di cui ai punti da 55 a 61 debba ritenersi organismo statale, ai fìni della diretta applicazione verticale ascendente del diritto europeo ed in particolare della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE della Carta di Nizza;

8)

ove la Corte di giustizia dell’UE dovesse dare una risposta positiva ai quesiti sub l), 2), 3) o 4) se il principio di leale cooperazione, quale principio fondante dell’Unione europea, consenta la disapplicazione di una disposizione interpretativa. quale l’art. 1, comma 13, della legge n. 92/12, che renda impossibile il rispetto dei principi risultanti all’esito delle risposte dei quesiti da l) a 4).


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204, pag. 23.


1.6.2013   

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C 156/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 28 febbraio 2013 — U/Stadt Karlsruhe

(Causa C-101/13)

2013/C 156/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: U

Convenuta: Stadt Karlsruhe

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 (1), le modalità di emissione della pagina dei dati personali leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri debbano soddisfare tutti i requisiti obbligatori riportati nel documento n. 9303, parte 1 (passaporti leggibili a macchina) dell’ICAO (2).

2)

Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303 parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore primario nella casella 6 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.

3)

Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303 parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore secondario nella casella 7 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda o terza questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali (3) e dell’articolo 8 della CEDU (4), a indicare nella definizione della casella della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto in cui è riportato il cognome alla nascita che in tale casella viene inserito anche il cognome alla nascita.

5)

In caso di riposta negativa alla quarta questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal suo nome e cognome, e nel quale ai sensi della normativa nazionale in materia di passaporti le definizioni delle caselle sulla pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto figurino anche in lingua inglese e francese e nella casella 6 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto si debba riportare in una riga a sé stante anche il cognome alla nascita preceduto dall’abbreviazione «geb.» di «geboren» (nato), sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 8 della CEDU, a riportare l’abbreviazione «geb.» di «geboren» anche in lingua inglese e francese.

6)

Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303, parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale dato personale facoltativo nella casella 13 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.


(1)  Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1).

(2)  International Civil Aviation Organization.

(3)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(4)  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


1.6.2013   

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C 156/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 marzo 2013 — ASL n. 5 «Spezzino» e altri/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(Causa C-113/13)

2013/C 156/31

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ASL n. 5 «Spezzino», A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria

Convenute: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostino ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute.

2)

Se il diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici — nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello […] in contestazione [nel caso di specie], che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo.


1.6.2013   

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C 156/21


Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-124/13)

2013/C 156/32

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Liukkonen e R. Kaškina, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo deduce un unico motivo di annullamento del regolamento impugnato, vertente sul fatto che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE non costituisce la base giuridica adeguata per il regolamento impugnato e che esso avrebbe dovuto essere adottato in base all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto quest’ultima disposizione attribuisce al legislatore dell’Unione europea i poteri necessari ad adottare un atto con l’obiettivo e il contenuto del regolamento impugnato. La base giuridica utilizzata ha escluso il Parlamento dalla partecipazione all’adozione dell’atto, mentre l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dispone che sia seguita la procedura legislativa ordinaria. La base giuridica errata deve condurre all’annullamento del regolamento impugnato.

Nella prima parte del suo motivo il Parlamento afferma che ogni piano pluriennale, come quello di cui trattasi nella fattispecie, in quanto strumento per la conservazione e la gestione di stock di pesce, costituisce un tutt’uno che contiene soltanto disposizioni volte al perseguimento degli obiettivi della sostenibilità e della conservazione della politica comune della pesca, e deve pertanto essere adottato nella sua interezza ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Con la seconda parte del motivo, il Parlamento sostiene che l’adozione del regolamento impugnato separatamente dal resto della proposta della Commissione costituisce in ogni caso una violazione della procedura e priva del suo contenuto la giurisprudenza consolidata relativa alla scelta della base giuridica in conformità con il centro di gravità dell’atto. Il fatto di aver diviso la proposta ha permesso al Consiglio di scegliere artificiosamente una base giuridica distinta per taluni elementi dell’atto proposto, che sarebbero invece stati assorbiti dall’unica base giuridica dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE se fosse stato adottato un unico atto, come inizialmente proposto.


(1)  GU L 352, pag. 10.


1.6.2013   

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C 156/21


Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-125/13)

2013/C 156/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1);

mantenere gli effetti del regolamento del Consiglio annullato, per un congruo periodo di tempo dopo la pronuncia della sentenza, vale a dire per un massimo di un anno completo di calendario a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla sentenza;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, mantenendo, al tempo stesso, gli effetti giuridici di tale regolamento per un congruo periodo di tempo dopo la pronuncia della sentenza nella presente causa, vale a dire per un massimo di un anno completo di calendario a partire dal 1o gennaio successivo alla sentenza.

Il ricorso della Commissione si basa sui seguenti tre motivi:

a)

nel suo primo motivo, vertente sull’errore di diritto concernente il fondamento giuridico del regolamento impugnato (violazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE), la Commissione sostiene che il Consiglio ha commesso un errore nel dividere la proposta della Commissione e nell’adottare una parte di essa sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in quanto quest’ultima si sarebbe dovuta basare interamente, come proposto dalla Commissione, sull’articolo 43, paragrafo 2. Il regolamento impugnato contiene disposizioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, che può solo costituire il fondamento di misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

b)

Nel secondo motivo, vertente sul conseguente errore di diritto concernente il processo decisionale e le prerogative istituzionali del Parlamento europeo, sulla cui base esso partecipa alla procedura legislativa ordinaria, e del Comitato economico e sociale europeo, che va debitamente consultato (violazione degli articoli 294 e 43, paragrafo 2, TFUE), la Commissione sostiene che la parte della proposta di cui trattasi è stata adottata dal solo Consiglio, mentre il Parlamento europeo non ha partecipato alla sua adozione, come avrebbe dovuto ai sensi della procedura legislativa ordinaria, e il Comitato economico e sociale europeo non è stato adeguatamente consultato.

c)

Infine, nel terzo motivo, vertente sull’adozione del regolamento impugnato in assenza di una proposta della Commissione o con un cambiamento fondamentale della natura della sua proposta (in francese «dénaturation», snaturamento) (violazione dell’articolo 17 TUE e dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE), la Commissione dimostra che la suddivisione della proposta da parte del Consiglio e il conseguente cambiamento del fondamento giuridico di una sua parte ha comportato un’alterazione fondamentale della natura di detta proposta, in violazione del diritto esclusivo di iniziativa della Commissione.


(1)  GU L 352, pag. 10.


1.6.2013   

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C 156/22


Ricorso proposto il 19 marzo 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-139/13)

2013/C 156/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Maidani e G. Wils, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo applicato entro il 28 giugno 2009, termine previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2252/2004 (1), le specifiche tecniche riguardanti il rilascio di passaporti biometrici contenenti le impronte digitali, in conformità alle disposizioni contenute nella decisione C(2006) 2909 della Commissione, del 28 giugno 2006, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detto regolamento;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver adottato i provvedimenti necessari a garantire il rilascio di passaporti biometrici con impronte digitali nel termine prescritto dal regolamento (CE) n. 2252/2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1).


1.6.2013   

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C 156/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2013 — Annett Altmann e a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Causa C-140/13)

2013/C 156/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrenti: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Convenuto: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea osti a che taluni obblighi cogenti di riservatezza gravanti sulle autorità nazionali chiamate a esercitare il controllo sulle società di servizi finanziari, che hanno il proprio fondamento nei pertinenti atti normativi di diritto dell’Unione (nella fattispecie: la direttiva 2004/109/CE (1), la direttiva 2006/48/CE (2) e la direttiva 2009/65/CE (3)) e sono stati conformemente recepiti nel diritto nazionale, come accaduto nella Repubblica federale di Germania con l’articolo 9 del Kreditwesengesetz e con l’articolo 8 del Wertpapierhandelsgesetz, possano essere elusi attraverso l’applicazione e l’interpretazione di una norma di diritto processuale nazionale, quale l’articolo 99 del Verwaltungsgerichtsordnung.

2)

Se un’autorità di controllo come il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tedesco possa opporre a una persona che, in forza dell’Informationsfreiheitsgesetz tedesca, ha richiesto presso detto ufficio l’accesso alle informazioni su un determinato prestatore di servizi finanziari, gli obblighi di riservatezza su di esso gravanti in particolare ai sensi del diritto dell’Unione, come sancito dall’articolo 9 del Kreditwesengesetz e dall’articolo 8 del Wertpapierhandelsgesetz, nel caso in cui la struttura aziendale essenziale della società, che offriva servizi finanziari, è stata nel frattempo sciolta per insolvenza e posta in liquidazione, era coinvolta in un’ampia truffa nel settore degli investimenti con consapevole danneggiamento degli investitori e i suoi responsabili sono stati condannati con sentenza passata in giudicato a diversi anni di pena detentiva.


(1)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38).

(2)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, pag. 32).


1.6.2013   

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C 156/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 26 marzo 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/Kintra UAB, in liquidazione

(Causa C-157/13)

2013/C 156/36

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Resistente: Kintra UAB, in liquidazione

Questioni pregiudiziali

1)

Quando un’azione è avviata dal liquidatore di un’impresa insolvente che agisce nell’interesse di tutti i creditori dell’impresa e allo scopo di ripristinare la solvibilità e di aumentare l’attivo dell’impresa insolvente, cosicché possano essere soddisfatti i crediti del maggior numero possibile di creditori — rammentandosi nel contempo che gli stessi effetti sono altresì perseguiti, ad esempio, mediante azioni revocatorie (actio Pauliana) avviate dal liquidatore, che sono state considerate strettamente connesse alla procedura di insolvenza — e tenuto conto del fatto che nella fattispecie si chiede il pagamento di un importo ai sensi della convenzione CMR e del codice civile lituano (norme generali di diritto civile), dovuto per un avvenuto trasporto internazionale di merci, se detta azione debba essere considerata strettamente connessa (con nesso diretto) alla procedura d’insolvenza dell’attrice, se la competenza a conoscerne debba essere determinata ai sensi del regolamento n. 1346/2000 (1), e se tale azione rientri nell’eccezione all’applicazione del regolamento n. 44/2001 (2).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, laddove l’obbligo di cui trattasi (l’obbligo della convenuta, derivante dall’inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali, di pagare la somma dovuta e gli interessi di mora all’attrice insolvente a titolo di un trasporto internazionale di merci) sia sorto prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’attrice, si debba invocare l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1346/2000 e se detto regolamento sia inapplicabile in quanto la competenza a conoscere della controversia è determinata ai sensi dell’articolo 31 della convenzione CMR, in quanto disposizione di una convenzione relativa a una materia particolare.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, nella fattispecie, atteso che l’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non sono in contrasto tra loro, si debba considerare che, facendo rientrare la controversia nell’ambito di applicazione della convenzione CMR (convenzione relativa ad una materia particolare), si debbano applicare le regole di cui all’articolo 31 della convenzione CMR per stabilire quale sia lo Stato i cui giudici sono competenti a conoscere della controversia in esame, ammesso che le regole stabilite dall’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR non pregiudichino gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, non determinino risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno e siano sufficientemente chiare e precise.


(1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


1.6.2013   

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C 156/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 29 marzo 2013 dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

(Causa C-162/13)

2013/C 156/37

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Damijan Vnuk

Resistente: Zavarovalnica Triglav d.d.

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi del disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze del caso di specie, in cui l’assicurato della resistente ha urtato la scala del ricorrente con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso delle balle di fieno nell’aera del fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale.


(1)  GU L 103, pag. 1.


1.6.2013   

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C 156/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel (Francia) il 4 aprile 2013 — Jeremy F./Premier ministre

(Causa C-168/13)

2013/C 156/38

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil Constitutionnel

Parti

Ricorrente: Jeremy F.

Convenuto: Premier ministre

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 27 e 28 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1), debbano essere interpretati nel senso di precludere agli Stati membri la previsione di un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per reati anteriori diversi da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per la consegna a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna.


(1)  GU L 190, pag. 1.


1.6.2013   

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C 156/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 28 marzo 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Causa C-175/13)

2013/C 156/39

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Convenuto: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

Interveniente: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Questioni pregiudiziali

2.1.

Se, nel nominare il comitato di sorveglianza previsto all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (1) del Consiglio dell’11 luglio 2006 e all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1080/2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, gli Stati membri che partecipano al programma estone-lettone 2007-2013 siano tenuti, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, terzo periodo, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a concordare il giudice competente a decidere dei ricorsi proposti contro le decisioni del comitato di sorveglianza e il diritto applicabile ai fini della definizione di detti ricorsi.

2.2.

In caso di risposta affermativa alla questione 2.1., se, in mancanza di un accordo al riguardo, il fatto che un giudice dello Stato membro di cui il ricorrente ha la cittadinanza si pronunci su un ricorso proposto contro una decisione del comitato di sorveglianza sulla base del diritto interno sia compatibile con l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006.


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1).


1.6.2013   

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C 156/25


Ricorso proposto l’11 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-178/13)

2013/C 156/40

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2002/15/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto quanto agli autotrasportatori autonomi o comunque non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica di Finlandia è venuta meno gli obblighi incombentile ai sensi degli articoli 2, paragrafi 1, 3-7 e 11 della direttiva 2002/15/CE

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 23 aprile 2009.


(1)  GU L 80, pag. 35.


1.6.2013   

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C 156/25


Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-188/13)

2013/C 156/41

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011 (1), che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, o comunque non avendole comunicato alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell’articolo 2 della stessa direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2011.


(1)  GU L 57, pag. 21.


1.6.2013   

IT

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C 156/25


Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania, sostenuta da: Repubblica francese, Romania, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca

(Causa C-148/12) (1)

2013/C 156/42

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


Tribunale

1.6.2013   

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C 156/26


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione

(Causa T-31/07) (1)

(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva flusilazolo - Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Ricorso di annullamento - Annullamento parziale - Inscindibilità - Irricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Limitazione dell’iscrizione per un periodo di 18 mesi e per quattro colture - Principio di precauzione - Principio di proporzionalità - Diritto al contraddittorio - Parità di trattamento - Motivazione - Sviamento di potere - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

2013/C 156/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Du Pont de Nemours (Francia) SAS (Puteaux, Francia); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda (Lisbona, Portogallo); Du Pont Ibérica, SL (Barcellona, Spagna); Du Pont de Nemours (Belgio) BVBA (Mechelen, Belgio); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano); Du Pont De Nemours (Paesi Bassi) BV (Dordrecht, Paesi Bassi); Du Pont de Nemours (Germania) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Germania); DuPont CZ s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca); DuPont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaors, Ungheria); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); DuPont Romania Srl (Bucarest, Romania); DuPont (UK) Ltd (Stevenage, Regno Unito); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grecia); DuPont International Operations SARL (Le Grand-Saconnex, Svizzera); e DuPont Solutions (Francia) SAS (Puteaux) (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroeck e N. Rampal, successivamente D. Waelbroeck, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Parpala e B. Doherty, successivamente L. Parpala e G. von Rintelen, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: U. Zinsmeister e I. Antypas, avocats)

Oggetto

Da un lato, le domande di annullamento dirette contro la direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27), nella parte in cui essa limita l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 a sole quattro colture e per un periodo di 18 mesi, e, dall’altro, un'azione di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Du Pont de Nemours (Francia) SAS, la Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda, la Du Pont Ibérica, SL, la Du Pont de Nemours (Belgio) BVBA, la Du Pont de Nemours Italiana Srl, la Du Pont De Nemours (Paesi Bassi) BV, la Du Pont de Nemours (Germania) GmbH, la DuPont CZ s.r.o., la DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, la DuPont Poland sp. z o.o., la DuPont Romania Srl, la DuPont (Regno Unito) Ltd, la Dy-Pont Agkro Ellas AE, la DuPont International Operations SARL e la DuPont Solutions (Francia) SAS sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento principale nonché del procedimento sommario.

3)

L’European Crop Protection Association (ECPA) è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/26


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — AEPI/Commissione

(Causa T-392/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente P. Xanthopoulos e T. Asprogerakas Grivas, successivamente T. Asprogerakas Grivas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre, agenti, assistiti inizialmente da M. Moustakali, successivamente da S. Dempegiotis, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE.

2)

L’articolo 4 della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AEPI.

5)

L’AEPI sopporterà la metà delle proprie spese.

6)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/27


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Commissione

(Causa T-398/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/45

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: B. Borkowska e M. Błeszyński, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione stessa è annulato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.

5)

La Autorów ZAiKS e la Commissione sopporteranno ciscuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 285 del 8.11.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/27


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione

(Causa T-401/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/46

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Pokela, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre e P. Aalto, quindi E. Paasivirta e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry.

2)

L’articolo 4 della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, nella misura in cui fa riferimento al precedente 3, nella parte riguardante la Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

5)

La Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto sopporterà la metà delle proprie spese.

6)

La Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/28


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — GEMA/Commissione

(Causa T-410/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Bechtold, I. Brinker, T. Holzmüller, avvocati, e J. Schwarze, professore)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, A. Antoniadis e O. Weber, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd (Londra, Regno Unito); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra); e Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino) (rappresentanti: inizialmente M. Hansen, A. Weitbrecht e É. Barbier de La Serre, avvocati, poi M. Hansen, A. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3 della decisione C(2008) 3435 def. è annullata, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la GEMA.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA, ad esclusione di quelle connesse all’intervento.

4)

La RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla GEMA e connesse all’intervento.

5)

La GEMA, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/28


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Artisjus/Commissione

(Causa T-411/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Z. Hegymegi-Barakonyi, P. Vörös e M. Horányi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Artisjus.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.

4)

La Commissione europea e la Artisjus sopporteranno ciascuna le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/29


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — SOZA/Commissione

(Causa T-413/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: avv. M. Favart)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Biolan e J. Bourke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/29


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commissione

(Causa T-414/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Riga, Lettonia) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (raappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati); e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/30


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Irish Music Rights Organisation/Commissione

(Causa T-415/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irish Music Rights Organisation Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: M. Favart, avvocato, e D. Collins, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati), e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Irish Music Rights Organisation Ltd.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/30


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Eesti Autorite Ühing/Commissione

(Causa T-416/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eesti Autorite Ühing (Tallin, Estonia) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati); e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresenanti: D. Waelbroeck e D. Slater, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/31


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Commissione

(Causa T-417/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati), e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullata nella parte riguardante la Sociedade Portuguesa de Autores CRL.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/31


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — OSA/Commissione

(Causa T-418/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/54

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati), e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accord EEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accord EEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardane l’Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/32


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — LATGA-A/Commissione

(Causa T-419/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) (Vilnius, Lituania) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati), e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avocat, e D. Slater, sollicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA A).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/32


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SAZAS/Commissione

(Causa T-420/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) (Trzin, Slovenia) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati); e European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/33


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Performing Right Society/Commissione

(Causa T-421/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Performing Right Society Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Rivas Andrés, M. Nissen, avvocati, e G. Eclair-Heath, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e R. Vallina Hoset, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd (Londra); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra); Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

2)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullata nella parte riguardante la Performing Right Society Ltd.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione C(2008) 3435 def. è annullata, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Performing Right Society.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Performing Right Society sopporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

7)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Performing Right Society, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

8)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse al suo intervento.

9)

La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e il Verband Privater Rundfunk e Telemedien eV supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse ai loro interventi.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/33


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SACEM/Commissione

(Causa T-422/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: H. Calvet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, E. Belliard e A. L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); e Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset e P. Hernández Arroyo, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd, (Londra, Regno Unito); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra), Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rapprsentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

2)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC) è annullato, nella parte riguardante la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

3)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la SACEM.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La SACEM sopporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

7)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

8)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla SACEM, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

9)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al suo intervento.

10)

La RTL Group SA, la CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd il Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al loro intervento.

11)

La SACEM, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le loro spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/34


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — KODA/Commissione

(Causa T-425/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/59

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Koda (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente K. Dyekjær e J. Borum, successivamente J. Borum e C. Karhula Lauridsen, e, infine, J. Borum e G. Holtsø, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e N. Rasmussen, successivamente F. Castillo de la Torre e U. Nielsen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Koda.

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Koda.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà, da un lato, le proprie spese e, dall’altro, le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione di quelle connesse all’intervento.

5)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koda e connesse all’intervento.

6)

La Koda e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/35


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — STEF/Commissione

(Causa T-428/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islanda) (rappresentante: H. Melkorka Óttarsdóttir, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/35


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — AKM/Commissione

(Causa T-432/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/61

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e O. Weber, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann e A. Posch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2)

L’articolo 4 della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AKM.

5)

La AKM sopporterà la metà delle proprie spese.

6)

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/36


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SIAE/Commissione

(Causa T-433/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/62

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Roma) (rappresentanti: M. Siragusa, L. Vullo e S. Valentino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione medesima è annullato nella parte riguardante la SIAE.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.

5)

La SIAE e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/36


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Tono/Commissione

(Causa T-434/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/63

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tono (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: S. Teigum e A. Ringnes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Tono.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.

4)

La Tono e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/37


Sentenza del Tribunale 12 aprile 2013 — CISAC/Commissione

(Causa T-442/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenz0061)

2013/C 156/64

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: D. Slater, solicitor, e D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante l’International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/37


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Stim/Commissione

(Causa T-451/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: C. Thomas, solicitor, e N. Pourbaix, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) è condannato alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/37


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Italia/Commissione

(Cause riunite T-99/09 e T-308/09) (1)

(FESR - Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) - Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti - Procedura d’infrazione contro l’Italia)

2013/C 156/66

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili e, nella causa T-99/09, anche G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 (nn. 012480, 000841 e 001059 — causa T-99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 — causa T-308/99), le quali dichiaravano inammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla misura 1.7 del programma operativo «Campania»

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


1.6.2013   

IT

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C 156/38


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con motivo in rilievo)

(Causa T-347/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una bottiglia con motivo in rilievo - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di dichiarazione sull’estensione della protezione - Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Violazione dei diritti della difesa - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009)

2013/C 156/67

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentanti: O. Rauscher e C. Onken, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1516/2009-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia con un motivo in rilievo come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Adelholzener Alpenquellen GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


1.6.2013   

IT

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C 156/38


Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL)

(Causa T-383/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo CONTINENTAL - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 156/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Vollmer, successivamente U. Rühl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 23 giugno 2010 (R 300/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo CONTINENTAL come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Continental Bulldog Club Deutschland eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


1.6.2013   

IT

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C 156/38


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-51/11) (1)

(FSE - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Certezza del diritto - Diritti della difesa - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione)

2013/C 156/69

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l’importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (88) 831, del 29 aprile 1988, per il finanziamento di un’azione di formazione (fascicolo 88 0369 P1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/39


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-52/11) (1)

(FSE - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Certezza del diritto - Diritti della difesa - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione)

2013/C 156/70

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l’importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (89) 570, del 22 marzo 1989, per il finanziamento di un’azione di formazione (fascicolo 89 0979 P3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/39


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-53/11) (1)

(FSE - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Certezza del diritto - Diritti della difesa - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione)

2013/C 156/71

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l’importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (89) 570, del 22 marzo 1989, per il finanziamento di un’azione di formazione (fascicolo 89 0771 P1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/40


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Apollo Tyres/UAMI — Endurance Technologies (ENDURACE)

(Causa T-109/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ENDURACE - Marchio comunitario figurativo anteriore ENDURANCE - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza tra i prodotti e tra i servizi - Somiglianza tra i segni - Diniego parziale di registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione)

2013/C 156/72

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apollo Tyres AG (Baden, Svizzera) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangabad, India)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 25 novembre 2010 (procedimento R 625/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Endurance Technologies Pvt Ltd e l’Apollo Tyres AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Apollo Tyres AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/40


Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 — TCMFG/Consiglio

(Causa T-404/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 156/73

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata nella parte in cui riguarda la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG).

2)

Gli effetti della decisione 2011/299, nella parte in cui riguarda la TCMFG, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla TCMFG.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/40


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Luna/UAMI — Asteris (Al bustan)

(Causa T-454/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo Al bustan - Marchio nazionale figurativo anteriore ALBUSTAN - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 156/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Luna International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2011 (procedimento R 1358/2008-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Asteris Industrial and Commercial Company SA e la Luna International Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Luna International Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/41


Sentenza del Tribunale del 18 aprile 2013 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-506/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 156/75

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Abrar, poi P. Lange, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avvocati, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 febbraio 2011 (procedimento R 53/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Peek & Cloppenburg KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/41


Sentenza del Tribunale del 18 aprile 2013 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-507/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 156/76

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Abrar, poi P. Lange, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avvocati, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 febbraio 2011 (procedimento R 262/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Peek & Cloppenburg KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/42


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Causa T-537/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Snickers - Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 156/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: A. Rasmussen e T. Swanstrøm, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature SpA (Milano) (rappresentanti: G. Cantalupi, A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 agosto 2011 (procedimento R 2519/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Hultafors Group AB

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hultafors Group AB è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Società Italiana Calzature SpA nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute dalla Società Italiana Calzature SpA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


1.6.2013   

IT

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C 156/42


Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Commissione

(Causa T-66/10) (1)

(Agricoltura - Zucchero - Contributi alla produzione - Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire)

2013/C 156/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zuckerfabrik Jülich GmbH (già Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. J. Prieß e B. Sachs)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Diez Moreno, successivamente A. Rubio Gonzâlez, avvocati dello Stato); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente R. Janeckaitè e R. Krasuckaitè, successivamente R. Krasuckaitè e R. Mackevičienè, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zuckerfabrik Jülich GmbH.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


1.6.2013   

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C 156/42


Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — British Sugar/Commissione

(Causa T-86/10) (1)

(Agricoltura - Zucchero - Contributi alla produzione, - Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire)

2013/C 156/79

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Sugar plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. Lasok, QC, G. Facenna, barrister, W. Robinson, P. Doris e D. Das, solicitors, successivamente K. Lasok, G. Facenna, W. Robinson e D. Das)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e P. Rossi, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, successivamente A. Rubio González, avvocati dello Stato); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Janeckaitė e R. Krasuckaitė, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drēviņa e K. Krasovska, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e S. Hathaway, successivamente S. Behzadi Spencer e A. Robinson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Sugar plc.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


1.6.2013   

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C 156/43


Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Südzucker e a./Commissione

(Causa T-102/10) (1)

(Agricoltura - Zucchero - Contributi alla produzione - Annullamento e dichiarazione di invalidità parziale del regolamento (CE) n. 1193/2009 in seguito alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere)

2013/C 156/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Germania), Agrana Zucker GmbH (Vienna, Austria), Südzucker Polska S.A. (Breslavia, Polonia), Raffinerie tirlemontoise (Bruxelles, Belgio) e Saint Louis Sucre SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: H.-J. Prieß e B. Sachs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, poi A. Rubio González, abogados del Estado); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente R. Janeckaitė e R. Krasuckaitė, poi R. Krasuckaitė e R. Mackevičienè, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e S. Hathaway, poi S. Behzadi-Spencer e A. Robinson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, dell’Agrana Zucker GmbH, della Südzucker Polska S.A., della Raffinerie tirlemontoise e della Saint Louis Sucre SA.

3)

Il Regno di Spagna, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


1.6.2013   

IT

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C 156/43


Ordinanza del Tribunale dell’11 aprile 2013 — Tridium/UAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Causa T-467/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)

2013/C 156/81

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tridium Inc. (Richmond, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: q-bus Mediatektur GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M.-T. Schott, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 agosto 2012 (procedimento R 1943/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la q-bus Mediatektur GmbH e la Tridium, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/44


Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012, causa F-54/11, BG/Mediatore

(Causa T-406/12 P)

2013/C 156/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BG (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 17 luglio 2012 nella causa F-54/11;

accogliere, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente in primo grado dirette ad ottenere, pertanto,

in via principale, la sua reintegrazione, con effetto retroattivo alla data di inizio di efficacia della decisione di destituzione, nel suo posto di amministratore di grado A 5, scatto 2, e il pagamento degli importi ad essa dovuti corrispondenti ai diritti vantati riguardo a detto periodo complessivo, maggiorati degli interessi di mora al tasso della BCE aumentato di 2 punti;

in subordine, il pagamento dell’importo corrispondente alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio d’efficacia della sua destituzione nell’agosto del 2010 sino al mese in cui raggiungerà l’età della pensione, nel luglio 2040, e la regolarizzazione rispettiva dei diritti pensionistici della ricorrente;

in ogni caso, il riconoscimento dell’importo di EUR 65 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

la condanna del convenuto alla totalità delle spese;

condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli atti al fascicolo nell’ambito del controllo del rispetto della procedura disciplinare operato dal TFP, e, in particolare, sulla violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il TFP avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «procedimento penale» [nel testo francese: «poursuites pénales», vale a dire «azione penale»] (con riferimento ai punti 68 e segg, della sentenza impugnata).

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo dell’obbligo di motivazione e sullo snaturamento degli atti al fascicolo, poiché il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato l’obbligo di motivazione nel discostarsi dal parere della commissione di disciplina (con riferimento ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione nel controllo dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità, nonché su uno snaturamento del fascicolo, in quanto il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato il principio di proporzionalità infliggendo alla ricorrente la sanzione più grave prevista nello Statuto (con riferimento ai punti da 115 a 130 della sentenza impugnata).

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo del rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne e su una violazione, da parte del TFP, dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP non avrebbe esaminato se lo stato di gravidanza della ricorrente, cui il suo gesto sarebbe connesso, avrebbe comportato o costituito una discriminazione indiretta della ricorrente (con riferimento ai punti 139 e segg. della sentenza impugnata).


1.6.2013   

IT

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C 156/44


Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Talanton/Commissione

(Causa T-165/13)

2013/C 156/83

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton Anonimi Emporiki — Simvouleftiki-Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e K. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il rigetto da parte della Commissione europea delle spese della ricorrente pari a cinquecentosettantottomila novecentotrentasette euro (EUR 578 937) a titolo del contratto relativo al progetto «A sophisticated multi-parametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» sulla base del risultato dell’audit 11-BA135-006 integra una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che la ricorrente dovrebbe restituire alla Commissione europea la somma di ventunomila centosettantuno euro (EUR 21 171) e non quella di quattrocentottantasettemila centouno euro (EUR 487 101) più il risarcimento danni che sarà stabilito dalla Commissione europea;

dichiarare che il rigetto della Commissione europea delle spese della ricorrente pari a centocinquantatremila centodiciassette euro (EUR 153 117) a titolo del contratto relativo al progetto «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» sulla base del risultato dell’audit 11-BA135-006 integra una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che la ricorrente dovrebbe restituire alla Commissione europea la somma di centoquarantatremila seicentosettantuno euro (EUR 143 671) e non quella di duecentosettantatremila cinquecentocinquantanove euro e sessantatré centesimi (EUR 273 559,63) più il risarcimento danni che sarà stabilito dalla Commissione europea.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente combina due azioni.

In primo luogo, un’azione vertente sulla responsabilità della Commissione per il contratto FP7-215952 relativo alla realizzazione del progetto «A sophisticated multi-parametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» e per il risultato dell’audit 11-BA135-006, conformemente all’articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione europea è responsabile per violazione dei suoi obblighi contrattuali nonché per violazione dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità.

In secondo luogo, un’azione vertente sulla responsabilità della Commissione per il contratto FP7-216088 relativo alla realizzazione del progetto «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» e per il risultato dell’audit 11-BA135-006, conformemente all’articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione europea è responsabile per violazione dei suoi obblighi contrattuali nonché per violazione dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/45


Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-166/13)

2013/C 156/84

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: avv. A. de Saint Remy)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, intesa ad ottenere che la Commissione divulghi «tutti i documenti relativi all’adozione» del regolamento impugnato;

annullare la decisione 2012/50/PESC del 27 gennaio 2012, che proroga gli effetti della decisione 2011/72/PESC del 31 gennaio 2011 e della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del 4 febbraio 2011, ai sensi delle quali è stata istituita, a danno del sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI una serie di misure restrittive consistenti nel congelamento dell’insieme dei suoi capitali, beni ed altre risorse economiche;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente una somma complessiva di EUR 50 000 a titolo di risarcimento dei danni per tutte le cause considerate senza distinzione;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 10 500 per le spese di difesa affrontate a sostegno del presente ricorso oltre, conformemente all’articolo 91 del regolamento di procedura, a quelle a titolo di spese ripetibili affrontate a sostegno del presente ricorso;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-301/11, Bel Ali/Consiglio.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/46


Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — DTL Corporación/UAMI — Vallejo Rosell (Generia)

(Causa T-176/13)

2013/C 156/85

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTL Corporación, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Zuazo Araluze)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mar Vallejo Rosell (Pinto, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, del 24 gennaio 2013, procedimento R 661/2012-4, recante rigetto del ricorso proposto contro il rifiuto della domanda di marchio comunitario n. 8 830 821«Generia» per tutti i prodotti e i servizi delle classi 9, 37, 40, 41 e 42 e per alcuni dei servizi della classe 35;

conformemente all’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare alle spese l’UAMI e le altre parti costituite che si oppongono al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Generia» per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 35, 37, 40, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8 830 821

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Mar Vallejo Rosell

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo grigio e bianco con elementi denominativi «Generalia generación renovable» per prodotti e servizi delle classi 7, 35 e 40

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 63, paragrafo 2, e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009


1.6.2013   

IT

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C 156/46


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Jaczewski/Commissione

(Causa T-178/13)

2013/C 156/86

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Polonia) (rappresentante: M. Goss, adwokat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione europea del 24 luglio 2012 [notificata come documento n. C(2012) 5049], che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Polonia per l’esercizio 2012, conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, decisione con la quale è stata introdotta l’applicazione della modulazione per i pagamenti diretti nazionali integrativi superiori ad EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva due censure.

1)

La prima censura riguarda la violazione da parte della Commissione del principio di gerarchia tra le norme a causa dell’adozione di misure in contrasto con l’articolo 132 del regolamento n. 73/2009 tenendo conto dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10 di tale regolamento, avendo applicato la modulazione ai pagamenti diretti nazionali integrativi, nonostante il meccanismo di modulazione non fosse applicabile, relativamente al 2012, nei nuovi Stati membri.

2)

La seconda censura concerne il principio della parità di trattamento nonché l’articolo 39 TFUE in collegamento con l’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo, data la circostanza che l’applicazione della modulazione quanto ai pagamenti diretti nazionali integrativi cagiona la riduzione degli importi versati agli agricoltori nei nuovi Stati membri ad un livello inferiore agli importi versati ad agricoltori equivalenti in Stati membri diversi dai nuovi nonché per il fatto di non aver preso in considerazione, adottando la decisione impugnata, l’eterogeneità di situazioni in singole regioni dell’Unione europea.


1.6.2013   

IT

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C 156/47


Ricorso proposto il 29 marzo 2013 — Sharif University of Technology/Consiglio

(Causa T-181/13)

2013/C 156/87

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012 (1), l’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 (2), l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 (3), e l’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (4), nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione 2012/829/PESC del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione, dato che i motivi da esso addotti non appaiono sufficienti per la ricorrente per comprendere il fondamento il base al quale essa è stata assoggettata a misure restrittive. Il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente poiché ha omesso di concedere alla ricorrente l’accesso al fascicolo del Consiglio e poiché tale omissione ha comportato l’impossibilità per la ricorrente di presentare le sue osservazioni sulle prove addotte a fondamento delle misure ad essa imposte. Le omissioni del Consiglio di motivare la sua decisione e di concedere alla ricorrente l’accesso al suo fascicolo hanno altresì violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso taluni errori manifesti di valutazione nell’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente. La ricorrente respinge le allegazioni presentate nei suoi confronti ed esige dal Consiglio la rigorosa dimostrazione dei fatti allegati.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che le misure restrittive imposte su di essa violano il suo diritto di proprietà e sono sproporzionate. L’iscrizione della ricorrente non avrebbe rispettato le condizioni previste dalla normativa. Inoltre il Consiglio ha omesso completamente di prendere in considerazione il fatto che la ricorrente non è un’impresa commerciale, bensì un istituto di alta formazione e i conseguenti effetti della sua iscrizione non solo per se stessa ma altresì per i suoi studenti, facoltà e collaboratori.


(1)  Decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71).

(2)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55)

(4)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).


1.6.2013   

IT

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C 156/47


Ricorso proposto il 26 marzo 2013 — Continental Wind Partners/UAMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Causa T-185/13)

2013/C 156/88

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 gennaio 2013, nel procedimento R 2204/2011-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che contiene gli elementi denominativi «CONTINENTAL WIND PARTNERS», per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39 e 40 — domanda di marchio comunitario n. 8 445 561

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Continental Reifen Deutschland GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio figurativo, che contiene l’elemento denominativo «Continental»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.6.2013   

IT

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C 156/48


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-186/13)

2013/C 156/89

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull’aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Non si configura alcun aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A giudizio del governo olandese, nella fattispecie non sussiste alcun beneficio e in ogni caso nessun beneficio che un operatore economico non avrebbe ricevuto in normali condizioni di mercato. Sulla base di analisi inesatte, la Commissione è giunta alla conclusione errata che il comune avesse a disposizione altre possibilità per realizzare la costruzione del Damplein. Attenersi agli accordi presi non avrebbe determinato il risultato desiderato e neppure una violazione del contratto poteva offrire una soluzione adeguata. Inoltre la Commissione ha manifestamente errato nel valutare la questione dell’eventuale pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Il Project Leidschendam Centrum, e in ogni caso la parte Subproject Damplein del medesimo, hanno una portata tanto limitata da non poter arrecare alcun pregiudizio al commercio. La decisione è dunque contraria all’articolo 107 TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La Commissione ha manifestamente valutato i fatti in modo erroneo e su siffatta valutazione ha fondato il giudizio che la riduzione del prezzo dei terreni non è compatibile con il mercato interno. La riduzione del prezzo dei terreni soddisfa tutti i requisiti e la Commissione, segnatamente alla luce di sue decisioni precedenti, non ha sufficientemente spiegato in cosa consista l’asserita incompatibilità. Inoltre la Commissione ha erroneamente applicato il fallimento sul mercato come criterio per applicare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione ha pertanto applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente su una fissazione errata dell’entità dell’aiuto a causa di diversi errori di calcolo

Nel calcolo dell’entità dell’aiuto, la Commissione ha commesso tre gravi errori. In primo luogo, essa non ha tenuto conto del fatto che la riduzione del prezzo dei terreni e il rimborso dei contributi sono solo per il 50 % a carico delle risorse pubbliche. In secondo luogo, nel calcolo della riduzione del prezzo dei terreni, la Commissione non ha tenuto conto delle riduzioni precedenti nel 2006 e nel 2008. In terzo luogo, al fine di calcolare i contributi, la Commissione, si è fondata sui contributi per il progetto Leidschendam Centrum e non per il Subproject Damplein. Non è stato neppure tenuto conto degli interessi pagati tra il 2004 e il 2010. La Commissione si fonda dunque su presupposti non corretti ai fini del calcolo dell’entità dell’aiuto, per cui l’importo di EUR 6 922 121 non è corretto.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione di principi generali e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. A causa del decorso di un periodo eccessivamente lungo per l’adozione della decisione, la Commissione non poteva imporre dei rimborsi.

La Commissione, a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza di tutti i fatti rilevanti, ha lasciato trascorrere un lasso di tempo eccessivamente lungo per l’adozione della decisione. Alla luce delle circostanze della fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto rinunciare al rimborso. La Commissione ha pertanto agito in contrasto con i principi della diligenza, della certezza del diritto e del legittimo affidamento.


1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/49


Ricorso proposto il 4 aprile 2013 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Healing Herbs (NOTFALL)

(Causa T-188/13)

2013/C 156/90

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Traub e H. Daniel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Healing Herbs Ltd (Walkerstone, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 febbraio 2013, nel procedimento R 132/2012-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «NOTFALL», per prodotti delle classi 3, 5 e 30 — marchio comunitario n. 9 089 681

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Healing Herbs Ltd

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con il principio generale della parità di trattamento

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


1.6.2013   

IT

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C 156/49


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Comune di Leidschendam-Voorburg/Commissione

(Causa T-190/13)

2013/C 156/91

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Comune di Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. de Groot e J.J.M. Sluijs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull’aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN), a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione

In primo luogo, la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è stata avviata dalla Commissione dopo un periodo eccessivamente lungo, per cui le parti erano legittimate a presumere che l’accordo di cui si tratta non fosse contrario all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In secondo luogo, la valutazione dei fatti ad opera della Commissione è errata ed incompleta.

In terzo luogo, la Commissione ha una percezione erronea dei fatti riguardo all’aggravio per le risorse statali.

2)

Secondo motivo, vertente su un’applicazione non corretta dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In primo luogo, il Comune ha operato come avrebbe operato un’impresa privata nelle stesse circostanze.

In secondo luogo, all’associazione Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV en Bouwfonds Ontwikkeling BV non è stato concesso alcun beneficio che essa non avrebbe potuto ottenere, sul mercato, tramite un regolare meccanismo commerciale.

3)

Terzo motivo, vertente sull’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Qualora si configurasse un aiuto ad opera del Comune, questo dovrebbe essere considerato compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.


1.6.2013   

IT

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C 156/50


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling e Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commissione

(Causa T-193/13)

2013/C 156/92

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Paesi Bassi) e Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e X. Reintjes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull’aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN), a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole ad opera della Commissione nell’esercizio delle sue competenze, che ha determinato la violazione del principio della certezza del diritto e del diritto alla difesa, e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Lasciando passare più di 38 mesi tra la presa di conoscenza dei provvedimenti controversi e l’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha agito con colpevole ritardo, e pertanto in contrasto con il requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole. La durata eccessiva del periodo di indagine ha inoltre reso più gravoso per le parti in causa opporsi agli argomenti della Commissione, per cui il ritardo della Commissione ha violato anche il diritto alla difesa.

2)

Secondo motivo, vertente su gravi irregolarità nella constatazione e nella valutazione dei fatti rilevanti e/o violazione dell’obbligo di motivazione e/o violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in quanto la Commissione ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato.

Le ricorrenti non hanno ricevuto alcun beneficio economico, e tantomeno un beneficio che potrebbe essere considerato come un aiuto di Stato illegittimo.

La Commissione ha inoltre calcolato erroneamente l’importo dell’asserito arricchimento, tra l’altro attribuendo per il 100 % al Comune le riduzioni di prezzo convenute, mentre dette riduzioni erano a carico di un’associazione di diritto pubblico in cui il Comune deteneva il 50 % del rischio. La Commissione non ha motivato neppure la decisione di non prendere in considerazione riduzioni di prezzo precedentemente convenute all’interno di detta associazione.

La Commissione, inoltre, nella decisione impugnata, ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato, raffrontando l’operato del comune a operazioni, giuridicamente non realizzabili e inoltre particolarmente sfavorevoli sotto il profilo finanziario, effettuate da un investitore privato fittizio.

3)

Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107 TFUE

Ammesso che si configuri un aiuto di Stato, siffatto aiuto sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. La Commissione ha erroneamente dichiarato che il Comune non può far valere che i provvedimenti in questione perseguono l’interesse generale. Al riguardo la Commissione ha erroneamente valutato i provvedimenti controversi del 2009/2010 sullo sfondo della (più favorevole) situazione del mercato nel 2004.

In questo modo la Commissione non ha riconosciuto che i provvedimenti controversi erano necessari, idonei e proporzionali per ridare vita all’impoverito centro di Leidschendam, finalità che persegue l’obiettivo dell’UE di coesione economica e sociale chiaramente descritto e riconosciuto dall’articolo 3 TUE e dall’articolo 174 TFUE. Nella fattispecie non si configura alcuna ingiustificata distorsione della concorrenza.


1.6.2013   

IT

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C 156/51


Ricorso proposto il 1o aprile 2013 — M.E.M./UAMI (MONACO)

(Causa T-197/13)

2013/C 156/93

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MARQUES DE L’ÉTAT DE MONACO (M.E.M.) (Monaco, Monaco) (rappresentante: avv. S. Arnaud)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 gennaio 2013, nel procedimento R 113/2012-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio denominativo «MONACO», per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 e 43 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 069 254

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 5, 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto nell’interpretazione del carattere distintivo

terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del carattere distintivo

quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione o, altrimenti, sull’insufficienza di motivazione o, altrimenti, sulla contraddittorietà della motivazione nel diniego di registrazione per i prodotti della classe 9

quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, nonché dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per insufficienza di motivazione


1.6.2013   

IT

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C 156/51


Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — DTM Ricambi/UAMI — Star (STAR)

(Causa T-199/13)

2013/C 156/94

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: DTM Ricambi Srl (Bologna, Italia) (rappresentante: V. Catelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Star SpA (Lodi, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso datata 24 gennaio 2013 nel Caso R 124/2012-1 e accogliere alla registrazione il marchio comunitario «STAR», depositato con n. 5878038, nelle classi 7, 9 e 12;

condannare Star a sopportare i propri costi oltre a quelli del ricorrente, anche con riferimento ai procedimenti tenutisi avanti la Divisione di Opposizione e la Commissione di ricorso dell’OHMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «STAR» per prodotti nelle classi 7, 9 e 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Star

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo comunitario con elemento verbale «STAR» per prodotti nella classe 39, marchi figurativi nazionale e internazionale con elementi verbali «STAR LODI» per prodotti e servizi nelle classi 12, 38, 39 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: L’opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato

Motivi dedotti:

Carenza di rischio di confusione

«Dilution» del marchio anteriore


1.6.2013   

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C 156/52


Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-92/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-203/13 P)

2013/C 156/95

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto e senza eccezioni l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 gennaio 2013, resa nella causa F-92/12, Marcuccio/Commissione, che ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione della Commissione europea di effettuare delle trattenute sulla sua indennità di invalidità per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché il rimborso delle somme trattenute.

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale rileva che la firma del rappresentante del ricorrente posta alla fine del documento trasmesso per fax il 5 settembre 2012 non era identica a quella che compare nell’atto di ricorso ricevuto per posta il 13 settembre 2012.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente esperisce un difetto assoluto di motivazione anche per carenza d’istruttoria, apoditticità, tautologia, arbitrarietà, snaturamento e travisamento di fatto, ed un errore di diritto anche per manifesto fallace apprezzamento di fatto.


1.6.2013   

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C 156/52


Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-95/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-204/13 P)

2013/C 156/96

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annulare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi ad argomenti principali sono quelli già fatti valere nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione.


1.6.2013   

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C 156/52


Impugnazione proposta l’8 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 gennaio 2013, causa F-100/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-205/13 P)

2013/C 156/97

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono quelli già invocati nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione.


1.6.2013   

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C 156/52


Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Versalis/Commissione

(Causa T-210/13)

2013/C 156/98

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati e condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente controversia ha per oggetto una domanda di annullamento della Commissione europea del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 def.] e unitamente a essa, della Comunicazione degli Addebiti [C(2013) 1199 def.], per mezzo delle quali la Commissione ha formalmente avviato la procedura AT. 40032 — BR/ESBRRecidiva volta a modificare la decisione C(2006) 5700 def. nel caso COMP/F.38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione del 29 novembre 2006, parzialmente annullata e riformata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenze rese in data 13 luglio 2011 nelle cause T- 39/07 Eni/Commissione e T-59/07 Polimeri Europa/Commissione.

Con il primo e unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la carenza di potere della Commissione di riattivare nei suoi confronti la procedura sanzionatoria in vista dell’adozione della nuova decisione di infrazione. In particolare, la ricorrente ritiene che la potestà sanzionatoria della Commissione nei confronti di Versalis S.p.A. in relazione ai fatti oggetto del procedimento COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione, si sia esaurita a seguito dell’adozione della decisione del 29 novembre 2006 [C(2006) 5700 def.], parzialmente annullata e riformata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenze rese in data 13 luglio 2011 nelle cause T-39/07 Eni/Commissione e T-59/07 Polimeri Europa/Commissione, attualmente impugnate dinnanzi alla Corte di giustizia. La Commissione, tramite la riattivazione delle procedure sanzionatorie, intende procedere a una revisione nel merito della parte motivata della decisione del 29 novembre 2006, cioè a una nuova valutazione dei fatti a carico della ricorrente già oggetto di accertamento una prima volta e su cui si è già espresso il Tribunale nell’esercizio del suo pieno sindacato giurisdizionale. La riapertura della procedura di infrazione si pone quindi, per finalità e effetti, palesemente in contrasto con i principi del ne bis in idem, di certezza del diritto, del legittimo affidamento, nonché di tutela giurisdizionale effettiva.


1.6.2013   

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C 156/53


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Eni/Commissione

(Causa T-211/13)

2013/C 156/99

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare gli atti impugnati;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione di riattivare le procedure sanzionatorie del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1200 final], nonché contro la Comunicazione degli Addebiti del 26 febbraio 2013 [C(2013) 1199] relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, adottate nel caso AT.40032-BR/ESBR.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare la procedura sanzionatoria allo scopo di modificare la decisione adottata nel caso BR-ESBR nel 2006 e di adottare, contestualmente, una nuova decisione sanzionatoria che reimponga la maggiorazione per la recidiva.

ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011 (causa T-39/07), oltre ad aver disposto l’annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell’aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito — ai sensi dell’art. 261 TFUE e dell’art. 31 del Regolamento 1/2003 — rideterminando l’importo dell’ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle della Commissione. Oltre a violare tali disposizioni, gli atti impugnati si pongono altresì in contrasto con l’art. 266 TFUE, il principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’art. 13 TFUE, nonché i principi fondamentali dell’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del ne bis in idem di cui all’art. 7 CEDU.

ENI contesta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all’applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; l’iniziativa della Commissione si fonda pertanto su un presupposto di diritto e di fatto del tutto errato e si pone, anche sotto questo profilo, in contrasto con l’art. 7 CEDU.


1.6.2013   

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C 156/54


Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Telefónica/Commissione

(Causa T-216/13)

2013/C 156/100

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, nella parte riguardante la ricorrente o, in subordine,

dichiarare la nullità parziale dell’articolo 2 della decisione impugnata e ridurre l’importo della sanzione irrogata, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T–208/13, Portugal Telecom/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi in via principale.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

La ricorrente afferma al riguardo che nella decisione impugnata è stata applicata in modo errato la giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e sono stati violati i principi relativi alla presunzione di innocenza, all’onere della prova e di in dubio pro reo, riguardo al contenuto della nona clausola dell’accordo di acquisto. Essa sostiene, in particolare, in ordine a tale punto, che detta clausola era connessa all’operazione e non può essere intesa né applicata a prescindere da quest’ultima e da un difficile processo di negoziazione, caratterizzato dalla permanente interferenza del governo portoghese.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

Al riguardo la ricorrente eccepisce un errore manifesto di valutazione dei fatti e una violazione del principio di valutazione congiunta della prova, in considerazione del contesto in cui tale clausola è stata concordata, del comportamento delle parti coinvolte e della finalità della stessa.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di onere della prova e di buona amministrazione, del diritto di difesa e del principio della presunzione di innocenza in relazione alla prova dell’intervento del governo portoghese nei negoziati e nella creazione e nel mantenimento della clausola controversa.

4)

Quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 101 TFUE

La ricorrente afferma, al riguardo, l’insufficiente motivazione e l’errata valutazione dell’idoneità della clausola a restringere la concorrenza, presupposto necessario perché possa prodursi un’infrazione, almeno per oggetto, dell’articolo 101 TFUE.

5)

Quinto motivo, basato sull’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

Al riguardo, la ricorrente sostiene che la clausola di cui trattasi non costituisce nemmeno una restrizione per effetti contraria all’articolo 101 TFUE.

In subordine, la ricorrente lamenta altresì la violazione dei principi di proporzionalità e di motivazione, nonché la commissione di un errore manifesto nel mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e nella valutazione insufficiente di queste ultime.


Tribunale della funzione pubblica

1.6.2013   

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C 156/55


Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-21/13)

2013/C 156/101

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e S. Greco, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, sulla base della proposta di calcolo che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

annullare, di conseguenza, la decisione del Segretariato generale del Consiglio del 23 maggio 2012, che stabilisce una proposta per il trasferimento dei diritti a pensione, a titolo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sulla base delle DGE dell’11.10.2011, al ricorrente e come da quest’ultimo sottoscritta il 19 luglio 2012;

condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.


1.6.2013   

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C 156/55


Ricorso proposto il 20 marzo 2013 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-23/13)

2013/C 156/102

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione che comunica il calcolo definitivo del numero di annualità da prendere in considerazione nell’ambito del trasferimento dei diritti alla pensione dei ricorrenti nel sistema pensionistico dell’Unione, conformemente alle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni relative al trasferimento dei loro diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione;

per quanto necessario, annullare le decisioni di rigetto dei loro reclami dirette all’applicazione delle DGE e dei tassi attuariali in vigore al momento della loro domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione;

condannare la Commissione alle spese.


1.6.2013   

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C 156/55


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-25/13)

2013/C 156/103

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basate sulla proposta del PMO

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata dall’APN l’11 dicembre 2012 con la quale sono stati respinti i reclami presentati dal ricorrente il 16 e il 28 agosto 2012, avverso le decisioni del PMO.4 del 21 e 31 maggio e del 2 luglio 2012;

per quanto necessario, annullare parimenti le citate decisioni del PMO.4 del 21 e 31 maggio e del 2 luglio 2012, avverso le quali erano diretti i reclami del ricorrente;

dichiarare illegittime e non applicabili al caso di specie le disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, in applicazione dell’articolo 277 del Trattato CE del 25 marzo 1957, come adottate il 3 marzo 2011, specificatamente per quanto riguarda il loro articolo 9;

condannare la convenuta alle spese, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura, nonché al pagamento delle spese indispensabili sostenute per la causa, e, in particolare, le spese di domiciliazione, di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’avvocato in applicazione dell’articolo 91, lettera b), del medesimo regolamento.