ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.096.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
4 aprile 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 096/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2013/C 096/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2013/C 096/03

Parere della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2013, su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (CON/2013/2)

11

2013/C 096/04

Parere della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2013, relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (CON/2013/4)

18

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 096/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,75 % al 1o aprile 2013 — Tassi di cambio dell'euro

22

2013/C 096/06

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2013/C 096/07

Invito a presentare candidature in vista dell'elezione del Mediatore europeo

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 96/01

Data di adozione della decisione

20.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34536 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring and recapitalisation of Banco CEISS — Spain

Base giuridica

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Banco CEISS)

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 1 846 milioni EUR

Intensità

Durata

20.12.2012-31.12.2017

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

FGD. Fondo de Garantía de Depósitos

Ministerio de Economía y Competitividad

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

18.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34604 (12/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Scotland

articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the Freight Facilities Grant scheme

Base giuridica

Section 71 of the Transport (Scotland) Act 2001 and Section 272 of the Transport Act 2000 as modified by Article 3 of the Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers, etc.) Order 2003

Tipo di misura

Regime

Operators of freight handling facilities

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 20,75 milioni GBP

Intensità

50 %

Durata

1.1.2013-19.12.2017

Settore economico

Trasporto di merci per vie d'acqua interne, trasporto ferroviario di merci, trasporto marittimo e costiero di merci

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

The Scottish Government

Transport Scotland, Aviation, Maritime, Freight and Canals Directorate

Victoria Quay

Edinburgh

EH6 6QQ

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

22.8.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35190 (12/N)

Stato membro

Lettonia

Regione

Latvija

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Grozījumi shēmā “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Base giuridica

 

3. darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5. prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1. pasākums “Vides aizsardzības infrastruktūra”;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 39,06 milioni LVL

Intensità

50 %

Durata

11.9.2012-1.12.2013

Settore economico

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

14.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35280 (12/N)

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Änderung der Beihilferegelung „Richtlinie des Landes Niedersachsen für Garantien zur Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft“

Änderung der Beihilferegelung „Richtlinie des Landes Niedersachsen für Garantien zur Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft“ (N 772/06)

Base giuridica

§§ 23 und 44 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung und die Richtlinie des Landes Niedersachsen für Garantien von Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft — Runderlass des Niedersächsischen Finanzministeriums

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Capitale di rischio, ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 100 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 100 milioni EUR

Intensità

75 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Niedersächsisches Finanzministerium

Schiffgraben 10

30159 Hannover

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

6.3.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35403 (12/NN)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Comhairle Nan Eilan (Western Isles)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

HTT (Manufacturing) Ltd, Restructuring Plan September 2012

Base giuridica

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

HTT (Manufacturing) Ltd

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Altro, sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 0,19 milioni GBP

 

Dotazione annuale: 0,19 milioni GBP

Intensità

50 %

Durata

A partire dal 29.8.2012

Settore economico

Finissaggio dei tessili, preparazione e filatura di fibre tessili

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Highlands and Islands Enterprise

Cowan House, Inverness Retail & Business Park

Inverness

IV2 7GF

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 96/02

Data di adozione della decisione

20.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35488 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of Banco Mare Nostrum — Spain

Base giuridica

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Banco Mare Nostrum SA

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 3 745 milioni EUR

Intensità

Durata

A partire dal 20.12.2012

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

FGD. Fondo de Garantía de Depósitos Ministerio de Economía y Competitividad

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

20.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35490 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of Liberbank — Spain

Base giuridica

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Liberbank SA

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altro, altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 1 124 milioni EUR

Intensità

Durata

A partire dal 20.12.2012

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Economía y Competitividad

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

19.11.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35561 (12/N)

Stato membro

Germania

Regione

Bremen

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verlängerung der Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen über die Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Base giuridica

Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen über die Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Abbuono di interessi, garanzia, estinzione del debito, prestito agevolato

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 30 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 15 milioni EUR

Intensità

80 %

Durata

1.1.2013-31.12.2014

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bremer Aufbau-Bank GmbH

Langenstraße 2-4

28195 Bremen

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

18.2.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35655 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia, Veneto

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuto al salvataggio di FORM SpA in AS

Base giuridica

A.

D.L. 30.1.1979, n. 26 (convertito in L. 3.4.1979, n. 95), Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (cfr. art. 2-bis);

B.

D.M. 23.12.2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

C.

D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito in L. 18.2.2004, n. 39), Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

D.

D. LGS. 8.7.1999, n. 270, Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Tipo di misura

Singolo aiuto

FORM SpA in AS

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 24 milioni EUR

Intensità

100 %

Durata

1.5.2013-31.10.2013

Settore economico

Fusione di metalli leggeri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

6.3.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35701 (12/N)

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Short-term export-credit insurance scheme

Base giuridica

Act on the State's Export Credit Guarantees (422/2001)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Forma dell'aiuto

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2015

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Finnvera plc

Eteläesplanadi 8

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 gennaio 2013

su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro

(CON/2013/2)

2013/C 96/03

Introduzione e base giuridica

Il 19 luglio 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono nella sua sfera di competenza. In particolare, la BCE gestisce il sostegno concesso agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») nell’ambito del meccanismo, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 (2), e avrebbe l’incarico di valutare, monitorare e gestire il sostegno finanziario in base alla proposta di regolamento. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

La proposta di regolamento è intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di istituire maggiore flessibilità per il sostegno finanziario a medio termine degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per garantire una maggiore parità di condizioni tra gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro e gli Stati membri che non ne fanno parte, a fronte dell’attuale crisi finanziaria. La proposta di regolamento introduce strumenti e procedure simili a quelle già sviluppate per il sostegno finanziario agli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri appartenenti all’area dell’euro»). Considerando che il regolamento (CE) n. 332/2002 (in seguito alla sua ultima modifica) forniva esplicitamente sostegno finanziario a medio termine solo sotto forma di prestiti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro subordinato all’adozione di programmi di aggiustamento, la proposta di regolamento offre due ulteriori strumenti finanziari: una linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) e una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL). Infatti, la linea di credito condizionale precauzionale e la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate sono strumenti che possono essere utilizzati per fornire assistenza agli Stati membri appartenenti all’area dell’euro. Il limite del sostegno finanziario a medio termine che può essere concesso ai sensi della proposta di regolamento è invariato rispetto a quello previsto nel regolamento (CE) n. 332/2002, ossia di 50 miliardi di EUR.

La BCE prende atto che fin quando il regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3) non sarà abrogato, l’assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro potrà operare ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 o ai sensi della proposta di regolamento. La BCE apprezza pertanto gli sforzi tesi a rendere più simili possibili gli strumenti disponibili agli Stati membri appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro e a sincronizzare le procedure di concessione di tale assistenza. In considerazione del fatto che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) sarà soppresso (4) in vista dell’entrata in vigore del trattato sul meccanismo europeo di stabilità, può essere utile chiarire se eventuali forme di assistenza che potrebbero essere concesse ad uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 sarebbero regolate dalla proposta di regolamento dopo la soppressione del MESF.

2.    Osservazioni di carattere specifico

2.1.

La BCE prende nota dell’introduzione delle linee di credito per l’assistenza agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro la cui situazione economica e finanziaria è fondamentalmente sana (5). La BCE ritiene che la concessione di linee di credito è compatibile con l’articolo 143 del trattato che prevede la possibilità per l’Unione di intervenire non solo quando uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro si trova in difficoltà, ma anche in caso «di grave minaccia di difficoltà» nella bilancia dei pagamenti, se tali potenziali difficoltà sono responsabili in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno. Allo stesso tempo la BCE ritiene molto importante condividere un’interpretazione univoca dei criteri di ammissibilità nel valutare l’accesso alle linee di credito, e una loro conforme applicazione nel tempo. La ratio è infatti quella di prevenire forme d’azzardo morale da parte dei beneficiari di tali linee di credito. Come nel caso di Stati membri appartenenti all’area dell’euro, ciò richiederà uno sforzo particolare da tutte le parti interessate.

2.2.

Con riguardo al ruolo della BCE e dell’Eurosistema, la proposta di regolamento contiene disposizioni simili relative alla gestione dell’assistenza finanziaria, relative all’apertura ed utilizzo di conti presso la banca centrale nazionale (BCN) da parte dello Stato membro interessato e presso la BCE da parte della rispettiva BCN. A tal riguardo, la BCE prende atto che ai sensi della proposta di regolamento, essa agirebbe in qualità di agente finanziario, in conformità all’articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e che non sarebbe atteso alcun finanziamento a carico del Sistema europeo di banche centrali, conformemente al divieto di finanziamento monetario di cui all’articolo 123 del trattato. La BCE ribadisce pertanto che i conti da utilizzare per la gestione di tale assistenza finanziaria presso le BCN e presso la BCE non forniranno la possibilità di uno scoperto di conto (6).

2.3.

La proposta di regolamento dispone, oltre alla gestione dei prestiti e delle linee di credito, una più ampia partecipazione della BCE nei casi di sostegno finanziario dell’Unione europea agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro rispetto a quella prevista ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002. Sebbene quest’ultimo limiti il ruolo della BCE alla gestione del prestito, la BCE ha partecipato come osservatore nelle missioni presso gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che ricevono sostegno finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002. La proposta di regolamento prende ciò in considerazione e prevede, tra l’altro, che la BCE possa collaborare con la Commissione per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità del debito pubblico e l’attuale o potenziale fabbisogno finanziario, la preparazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico, il monitoraggio dei loro progressi attraverso regolari missioni e una sorveglianza rafforzata quando è concessa una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) o è utilizzata una linea di credito condizionale precauzionale (PCCL). Nella gran parte dei casi si richiede anche il coinvolgimento del Fondo monetario internazionale (FMI). Ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002, tali attività svolte nel contesto del sostegno finanziario a medio termine ai fini della bilancia dei pagamenti erano assegnate solo alla Commissione. Il ruolo della BCE e del FMI ai sensi della proposta di regolamento sembra rispecchiare, in larga misura, il sistema in vigore per gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro ai sensi del MESF, del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e del meccanismo europeo di stabilità (MES). Dato che la BCE non è l’autorità monetaria degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, la BCE vorrebbe distinguere tra il suo coinvolgimento nei confronti degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e quello verso gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro, e nota che il proprio ruolo nell’ambito della proposta cooperazione con la Commissione dovrà essere organizzato in accordo con il suo mandato e nel rispetto della sua indipendenza.

2.4.

La BCE nota che, nella sua valutazione sulla sussistenza dei criteri di convergenza previsti nell’articolo 140 del trattato e ulteriormente dettagliati in un protocollo allegato al trattato, essa continuerà a tener conto delle implicazioni del sostegno internazionale alla bilancia dei pagamenti e del sostegno alla liquidità per la valutazione della stabilità dei cambi, in particolare per le valute che partecipano al meccanismo di cambio II, AEC II. Ciò continuerà a valere anche nel futuro e pertanto si applicherà anche a qualsiasi sostegno concesso ai sensi della proposta di regolamento.

2.5.

La BCE nota che l’adozione della proposta di regolamento non può avere implicazioni per il funzionamento dell’AEC II nella terza fase dell’unione economica e monetaria, che resterà disciplinato dall’esistente quadro giuridico (7).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 gennaio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 336 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(4)  Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo 16-17 dicembre 2010; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118578.pdf

(5)  Articolo 4 della proposta di regolamento.

(6)  Si veda il secondo sottoparagrafo del paragrafo 1 del parere CON/2009/37 del 20 aprile 2009 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1).

(7)  Accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dal Consiglio

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 3, paragrafi 2, 3, 7 e 8 e articolo 5, paragrafo 2

«Articolo 3

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con il Fondo monetario internazionale (FMI), valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.

3.   Lo Stato membro interessato elabora, di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico contenente obblighi in materia di politiche e volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene debitamente conto delle raccomandazioni indirizzate allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e 148 del trattato e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche.

[…]

7.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove opportuno con l'FMI, sorveglia i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche e ne riferisce al comitato economico e finanziario su base trimestrale. Lo Stato membro interessato collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sorveglianza del programma. Lo Stato membro interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

8.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, approva le modifiche da apportare al programma.

Articolo 5

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.»

«Articolo 3

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile opportuno con il Fondo monetario internazionale (FMI), valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.

3.   Lo Stato membro interessato elabora, di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito, e laddove possibile opportuno, agendo d’intesa con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico contenente obblighi in materia di politiche e volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene debitamente conto delle raccomandazioni indirizzate allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e 148 del trattato e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche. Laddove lo Stato membro in questione sia uno Stato membro la cui valuta partecipa all’AEC II, si devono prendere in considerazione gli impegni ai sensi dell’AEC.

[…]

7.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove opportuno opportuno con l'FMI, sorveglia i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche e ne riferisce al comitato economico e finanziario su base trimestrale. Lo Stato membro interessato collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sorveglianza del programma. Lo Stato membro interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

8.   La Commissione, d'intesa con la BCE tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito, e laddove possibile opportuno, agendo d’intesa con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, approva le modifiche da apportare al programma.

Articolo 5

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile opportuno con l'FMI, valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.»

Nota esplicativa

Per eliminare qualsiasi dubbio sul ruolo del FMI, è necessario utilizzare una terminologia coerente in tutto il testo della proposta di regolamento. La proposta di regolamento inoltre dovrebbe rimanere coerente con gli strumenti giuridici analoghi che forniscono sostegno finanziario agli Stati dell’Unione e a quelli fuori l’Unione, ad esempio il regolamento (UE) n. 407/2010, l’accordo quadro del FESF e il trattato del MES.

La cancellazione nell’articolo 3, paragrafo 3 delle parole «che agisce d'intesa con la BCE» e «d'intesa con la BCE» nell’articolo 3, paragrafo 8, nonché l’inserimento in entrambi i paragrafi di «tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito» mira a rendere la BCE meno coinvolta nella preparazione dei programmi di aggiustamento. Mentre il resto del testo proposto dal Consiglio prevede che la BCE abbia un ruolo che possa essere descritto come di controllo, il ruolo della BCE nell’articolo 3 paragrafi 3 e 8 sarebbe quello di una delle istituzioni che sviluppa un programma di aggiustamento economico. La BCE ritiene inappropriato assumere tale ruolo per uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, poiché è la banca centrale nazionale di tale Stato membro che è incaricata della politica monetaria in quello Stato membro. Pertanto la BCE non dovrebbe interferire sul processo decisionale indipendente di quella banca centrale nazionale contribuendo ad un programma di aggiustamento economico.

Modifica n. 2

Articolo 3, paragrafo 11 e 12

«11.   Qualora lo Stato membro interessato presenti capacità amministrative insufficienti o affronti problemi significativi nell'attuazione del programma, chiede assistenza tecnica alla Commissione, che a tal fine può istituire gruppi di esperti in collaborazione con altri Stati membri e altre istituzioni europee o istituzioni internazionali pertinenti. L'assistenza tecnica può comprendere la designazione di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.

12.   La commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento.»

«11.   Qualora lo Stato membro interessato presenti capacità amministrative insufficienti o affronti problemi significativi nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico, chiede assistenza tecnica alla Commissione, che a tal fine può istituire gruppi di esperti in collaborazione con altri Stati membri e altre istituzioni europee o istituzioni internazionali pertinenti. L'assistenza tecnica può comprendere la designazione di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.

12.   La commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico

Nota esplicativa

Per evitare dubbi sulla natura del programma in questione e per motivi di coerenza, si suggerisce di riportare in tutto il testo della proposta di regolamento l’espressione «programma di aggiustamento macroeconomico».

Modifica n. 3

Articolo 3, paragrafo 10

«10.   Al più tardi entro sei mesi dalla decisione di cui al paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di riprendere i versamenti se ritiene che lo Stato membro in questione rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. Se la decisione non è adottata entro il suddetto termine, non sono effettuati ulteriori versamenti dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento.»

«10.   Al più tardi entro sei mesi dalla decisione di cui al paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di riprendere i versamenti se ritiene che lo Stato membro in questione rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. Se la decisione non è adottata entro il suddetto termine, non sono effettuati ulteriori versamenti dell'assistenza finanziaria concordata ai sensi del presente regolamento.»

Nota esplicativa

L’obiettivo di tale suggerimento è di chiarire che la disposizione non è intesa a precludere l’accesso a un nuovo sostegno finanziario che ad esempio potrebbe essere necessario a causa di sviluppi al di fuori dello Stato membro interessato.

Modifica n. 4

Articolo 4, paragrafo 1

«1.   L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è ancora fondamentalmente sana.»

«1.   L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria rimane è ancora fondamentalmente sana.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a chiarire che solo gli Stati membri la cui situazione rimane fondamentalmente sana e non cambierà a breve possono accedere alla linea di credito condizionale precauzionale (PCCL). Il cambiamento proposto è inteso a garantire che il cambiamento della terminologia finora utilizzata nel quadro giuridico del FESF/MES non implica un cambiamento sostanziale.

Modifica n. 5

Articolo 5, paragrafo 5

«5.   La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito.»

«5.   La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito. La Commissione comunica il memorandum al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Nota esplicativa

Per coerenza con l’articolo 3, paragrafo 6, si propone di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio comunicazione del memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito.

Modifica n. 6

Articolo 11, paragrafo 1

«1.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito con un anticipo di almeno 45 giorni di calendario.»

«1.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione e la BCE della sua intenzione di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito con un anticipo di almeno 45 giorni di calendario. Le regole dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 5.»

Nota esplicativa

Dato che alla BCE sono assegnate alcune responsabilità per quanto riguarda la gestione dei prestiti, essa dovrebbe essere informata contemporaneamente alla Commissione dell’intenzione dello Stato membro di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito.

Modifica n. 7

Articolo 12, paragrafo 3

«3.   Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o di deposito titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.»

«3.   Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, o ha ricevuto una richiesta da parte dello Stato membro di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o di deposito titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.»

Nota esplicativa

È necessario estendere il campo di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 per consentire alla Commissione di contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari nel momento più opportuno per qualsiasi tipo di assistenza finanziaria, tra cui il caso in cui uno Stato membro decida di utilizzare fondi della relativa linea di credito.

Modifica n. 8

Articolo 14, paragrafo 2, amministrazione dei prestiti e delle linee di credito

«2.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.»

«2.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ricevuta. La banca centrale dello Stato membro interessato apre un conto speciale presso la BCE. Lo Stato membro, Esso tramite il conto aperto presso la sua banca centrale, trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito o per la linea di credito in un nel rispettivo conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.»

Nota esplicativa

Si chiarisce che lo Stato membro non ha un conto presso la BCE; invece la banca centrale dello Stato membro in questione apre un conto presso la BCE per conto di tale Stato membro. Si suggerisce inoltre di chiarire che l’amministrazione riguarda non solo i prestiti ma anche le linee di credito, poiché queste costituiscono strumenti di finanziamento diversi e come tali richiederanno l'apertura di un conto presso la BCE.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/18


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 gennaio 2013

relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(CON/2013/4)

2013/C 96/04

Introduzione e base giuridica

Il 19 settembre 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di direttiva in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni riguardanti il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE vede con favore la proposta di direttiva, che è volta a rafforzare il quadro normativo relativo agli OICVM, in particolare per quanto riguarda: i) le politiche e le prassi retributive per l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio e il personale che svolge funzioni di controllo; ii) le norme relative alla nomina dei depositari di fondi OICVM e allo svolgimento delle funzioni di depositario, incluso il relativo regime di responsabilità; e iii) il regime delle sanzioni e delle misure amministrative. La BCE ritiene che le nuove norme possano svolgere un ruolo importante per prevenire comportamenti abusivi e incrementare la fiducia degli investitori. La BCE ritiene che la proposta di rafforzamento del quadro normativo relativo agli OICVM sia una misura tempestiva considerati i miglioramenti già conseguiti nella regolamentazione dei gestori di fondi di investimento alternativi attraverso la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (2) (di seguito la «direttiva GFIA»).

Osservazioni di carattere specifico

1.   Riutilizzo di attività da parte di un depositario di OICVM

La BCE ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe vietare espressamente che un depositario di OICVM o qualsiasi soggetto a cui sia stata delegata la custodia di un fondo OICVM riutilizzi le attività sotto la sua gestione per proprio conto. Tali pratiche possono mettere a rischio gli investitori, nonché generare rischi rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria, a causa della leva finanziaria derivante da dette pratiche. In tale contesto, la BCE ritiene necessario che il quadro normativo relativo agli OICVM sia maggiormente rigoroso in proposito rispetto dalla direttiva GFIA, che consente di riutilizzare le attività purché vi sia il previo consenso dei gestori del fondo. Ciò è giustificato dal fatto che i prodotti di OICVM hanno un’ampia distribuzione presso gli investitori al dettaglio, mentre i fondi gestiti ai sensi della direttiva GFIA sono in genere riservati agli investitori professionali.

2.   Delega

La proposta di direttiva consente di delegare le funzioni di custodia di un depositario ad un subcustode subordinatamente al rispetto di determinate condizioni che, secondo la relazione esplicativa, sono allineate a quelle applicabili ai sensi della direttiva GFIA. Al riguardo la BCE ritiene che la tutela degli investitori al dettaglio richieda norme più rigorose per i depositari di OICVM rispetto ai depositari nominati da gestori di fondi di investimento alternativi. In particolare, la delega da parte di un depositario di OICVM a un subcustode situato al di fuori dell’Unione europea dovrebbe essere soggetta in ogni caso a garanzie adeguate, quali requisiti patrimoniali minimi e una vigilanza efficace nel paese considerato. Infine, è necessaria una modifica anche per quanto riguarda il mantenimento delle eccezioni che consentono a soggetti in paesi terzi di fungere da subcustodi di un depositario di OICVM, nonostante tali soggetti non soddisfino i requisiti di delega previsti dalla legislazione dell’Unione.

3.   Ammissibilità a fungere da depositario di OICVM

La BCE sostiene l’introduzione di condizioni di ammissibilità che consentano unicamente agli enti creditizi e alle imprese di investimento di fungere da depositari di OICVM. Ciò ridurrebbe il rischio per gli investitori di essere frodati come conseguenza della nomina di un depositario di OICVM che non sia soggetto ad un adeguato livello di regolamentazione e vigilanza. Inoltre, si dovrebbe altresì valtutare se il regime proposto per i requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (3) fornisca adeguate garanzie in relazione all’esercizio delle funzioni di depositario di OICVM, considerate la scala e la complessità degli OICVM per cui dette funzioni sono esercitate e i rischi di responsabilità generati dalle stesse.

4.   Responsabilità

La BCE ritiene che gli «eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo» (4) che comportano la possibilità per un depositario di escludere contrattualmente la responsabilità dovrebbero essere specificati in modo dettagliato negli atti delegati della Commissione, facendo riferimento alle categorie di attività che possono essere considerate perse a causa di tali eventi esterni e le tipologie specifiche di eventi previsti.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche accompagnate da note esplicative a tal fine si trovano nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 gennaio 2013

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2012) 350 final.

(2)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1. Cfr. parere della BCE CON/2009/81, del 16 ottobre 2009, relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (GU C 272 del 13.11.2009, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  Cfr. proposta di direttiva del Parlamento europeo e degli Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario [COM(2011) 453 definitivo], e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [COM(2011) 452 definitivo].

(4)  Cfr. articolo 26 ter, lettera f), della direttiva 2009/65/CE inserito dall’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di direttiva.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Articolo 1, paragrafo 3

«(3)

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

 

   …

5.   Le attività dell’OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

a)

b)

7.   Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:

a)

abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM che gli sono state affidate;

b)

per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;

Nonostante il terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

a)

gli investitori dell’OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento;

b)

l’OICVM o la società di gestione per conto dell’OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

…”»

«(3)

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

 

   …

5.   Le attività dell’OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

a)

b)

5a.   Gli strumenti finanziari e le altre attività tenute in custodia non possono essere riutilizzati per mezzo di gravami o trasferimenti effettuati per conto proprio da parte del depositario o di qualsiasi soggetto a cui è stata delegata la funzione di custodia, sotto pena di invalidità delle disposizioni contrattuali che consentono il riutilizzo.

7.   Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:

a)

abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM che gli sono state affidate;

b)

per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;

Nonostante il terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

a)

gli investitori dell’OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega, che non soddisfa completamente i requisiti generali di delega previsti dalla legislazione dell’Unione, è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento;

b)

l’OICVM o la società di gestione per conto dell’OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

…”»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che il quadro normativo relativo agli OICVM debba essere più rigoroso rispetto a quello previsto nella direttiva GFIA, non consentendo il riutilizzo delle attività da parte del depositario in qualsiasi caso. Ciò è giustificato in quanto: i) i prodotti di OICVM hanno un’ampia distribuzione presso gli investitori al dettaglio; e ii) il riutilizzo di attività da parte del depositario può generare rischi rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria, a causa della leva finanziaria derivante da dette pratiche.

La delega da parte di un depositario di OICVM a un subcustode situato al di fuori dell’Unione in maniera ottimale dovrebbe essere soggetta a garanzie pari a quelle richieste dalla legislazione dell’Unione, quali requisiti patrimoniali minimi e una vigilanza efficace nel paese considerato. Laddove si applichino delle eccezioni, queste dovrebbero essere chiaramente comunicate all’investitore. Al riguardo, la tutela degli investitori al dettaglio richiede regole più rigorose per i depositari di OICVM rispetto ai depositari nominati da gestori di fondi di investimento alternativi.

Modifica 2

Articolo 1, paragrafo 8

«(8)

Sono inseriti i seguenti articoli 26 bis e 26 ter:

“Articolo 26 bis

Articolo 26 ter

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 112, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, per specificare:

f)

che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli e di cui all’articolo 24, paragrafo 1.”»

«(8)

Sono inseriti i seguenti articoli 26 bis e 26 ter:

“Articolo 26 bis

Articolo 26 ter

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 112, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, per specificare:

f)

che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli e di cui all’articolo 24, paragrafo 1, incluse le tipologie specifiche di tali eventi e le categorie di attività che possono essere considerate perse a causa di tali eventi esterni.”»

Nota esplicativa

Gli «eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo» che comportano la possibilità per il depositario di escludere contrattualmente la responsabilità dovrebbero essere specificati in modo dettagliato negli atti delegati della Commissione, facendo riferimento alle categorie di attività che possono essere considerate perse a causa di tali eventi esterni e le tipologie specifiche di eventi previsti.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/22


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,75 % al 1o aprile 2013

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 aprile 2013

2013/C 96/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2828

JPY

yen giapponesi

119,96

DKK

corone danesi

7,4535

GBP

sterline inglesi

0,84840

SEK

corone svedesi

8,3258

CHF

franchi svizzeri

1,2167

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4465

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,828

HUF

fiorini ungheresi

302,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7013

PLN

zloty polacchi

4,1908

RON

leu rumeni

4,4208

TRY

lire turche

2,3205

AUD

dollari australiani

1,2237

CAD

dollari canadesi

1,3010

HKD

dollari di Hong Kong

9,9575

NZD

dollari neozelandesi

1,5198

SGD

dollari di Singapore

1,5877

KRW

won sudcoreani

1 432,77

ZAR

rand sudafricani

11,8463

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9639

HRK

kuna croata

7,6095

IDR

rupia indonesiana

12 504,21

MYR

ringgit malese

3,9540

PHP

peso filippino

52,485

RUB

rublo russo

40,5150

THB

baht thailandese

37,676

BRL

real brasiliano

2,5912

MXN

peso messicano

15,7274

INR

rupia indiana

69,8550


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/23


Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

2013/C 96/06

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:

alla pagina 116, il testo del punto 1 delle note esplicative per le sottovoci «2707 99 91 e 2707 99 99 altri» è sostituito dal seguente:

«1.

Taluni oli pesanti (diversi da quelli greggi), provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, o taluni prodotti analoghi a questi oli, purché:

a)

distillino meno di 65 % del loro volume a 250 °C secondo il metodo EN ISO 3405 equivalente al metodo ASTM D 86; e

b)

presentino a 25 °C una penetrabilità all'ago, secondo il metodo EN 1426, uguale o superiore a 400; e

c)

presentino caratteristiche diverse da quelle dei prodotti della sottovoce 2715 00 00.

Questi prodotti presentano in genere una densità a 15 °C superiore a 1,000 g/cm3 per centimetro cubo, secondo il metodo EN ISO 12185.

I prodotti che non rispondono ad alcuna delle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a c) vanno classificati secondo le loro caratteristiche, per esempio, alle sottovoci da 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, alla voce 2708, alle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, 2713 20 00 o alla voce 2715 00 00;».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/24


INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE IN VISTA DELL'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

2013/C 96/07

Visti gli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visti i regolamenti e le condizioni generali che disciplinano l'esercizio delle funzioni del Mediatore, approvati dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 (1) e, in particolare, gli articoli 6 e 7 contenuti nell'allegato XI del regolamento del Parlamento europeo,

visto l'articolo 204 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando che la presente elezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo sarà valida per la restante durata della legislatura 2009-2014,

considerando che il Mediatore europeo può essere rieletto,

considerando che il Mediatore europeo è scelto tra personalità che possiedano la cittadinanza dell'Unione, siano in pieno possesso dei diritti civili e politici, offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e competenza notorie per esercitare le funzioni di Mediatore,

1.

Si lancia un invito a presentare candidature in vista dell'elezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo.

2.

I candidati devono ottenere il sostegno di un minimo di quaranta deputati del Parlamento europeo che siano cittadini di almeno due Stati membri e fornire tutti i documenti giustificativi necessari a comprovare pienamente che rispondono ai requisiti previsti dai regolamenti e dalle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore nonché assumere un impegno solenne a non esercitare, in caso di elezione, nessun'altra attività professionale, retribuita o meno, per la durata del proprio mandato.

3.

Le candidature devono essere inoltrate al presidente del Parlamento europeo entro l'8 maggio 2013 (2).

M. SCHULZ

Presidente del Parlamento europeo


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  Indirizzi per l'inoltro delle candidature:

Al presidente del Parlamento europeo

(Candidatura all'incarico di Mediatore europeo)

Bâtiment Louise Weiss

Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg cedex

FRANCE

o

Bâtiment Paul-Henri Spaak

Rue Wiertz/Wiertzstraat

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË