ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.086.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 86

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
23 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 086/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 79 del 16.3.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 086/02

Causa C-12/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court — Irlanda) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd [Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Nozione di circostanze eccezionali — Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per circostanze eccezionali — Eruzione vulcanica all’origine della chiusura dello spazio aereo — Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull]

2

2013/C 086/03

Causa C-26/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat (Direttiva 98/70/CE — Qualità della benzina e del combustibile diesel — Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti — Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Articoli 1 e 8 — Nozione di regola tecnica — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili)

2

2013/C 086/04

Causa C-175/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Regime europeo comune in materia di asilo — Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato — Direttiva 2005/85/CE — Articolo 23 — Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l’esame delle domande d’asilo — Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d’origine — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 39 di detta direttiva — Nozione di giudice ai sensi di tale articolo)

3

2013/C 086/05

Causa C-301/11: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Normativa tributaria — Trasferimento di domicilio fiscale — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Imposizione sulle plusvalenze non realizzate — Tassa immediata all’uscita)

4

2013/C 086/06

Causa C-394/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro Balgaria AD e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Nozione di organo giurisdizionale nazionale — Incompetenza della Corte)

4

2013/C 086/07

Causa C-396/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/l’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di Ciprian Vasile Radu (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale — Motivi di rifiuto dell’esecuzione)

5

2013/C 086/08

Causa C-642/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna — Bulgaria) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità)

5

2013/C 086/09

Causa C-643/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna — Bulgaria) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità)

6

2013/C 086/10

Causa C-496/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 6 novembre 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

Causa C-595/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

Causa C-597/12 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2012 dal Isdin, SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2012, causa T-366/11, Bial-Portela & Ca, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

8

2013/C 086/13

Causa C-599/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 20 dicembre 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

9

2013/C 086/14

Causa C-604/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 27 dicembre 2012 — HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and the Attorney General

9

2013/C 086/15

Causa C-617/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Regno Unito) il 18 dicembre 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

Causa C-11/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 10 gennaio 2013 — Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

Causa C-17/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 gennaio 2013 — Alpina River Cruises GmbH e Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

Causa C-19/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 gennaio 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

Causa C-20/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 15 gennaio 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

11

2013/C 086/20

Causa C-22/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 17 gennaio 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

Causa C-35/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino e a.

13

2013/C 086/22

Causa C-54/13 P: Impugnazione proposta il 31 gennaio 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-270/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

14

 

Tribunale

2013/C 086/23

Causa T-269/00: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Sagar/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

15

2013/C 086/24

Causa T-272/00: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Barbini e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

15

2013/C 086/25

Causa T-273/00: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Unindustria e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

16

2013/C 086/26

Causa T-368/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o febbraio 2013 — Travetanche Injection/Commissione (Procedimento sommario — Rigetto del ricorso principale — Non luogo a provvedere)

16

2013/C 086/27

Causa T-551/11: Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — BSI/Consiglio (Ricorso di annullamento — Dumping — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia — Importatore indipendente — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

17

2013/C 086/28

Causa T-347/12 P: Impugnazione proposta l'8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Mocová/Commissione

17

2013/C 086/29

Causa T-1/13: Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

Causa T-12/13: Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Sherwin-Williams Sweden/UAMI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

Causa T-13/13: Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

Causa T-14/13: Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

Causa T-26/13: Ricorso proposto il 18 gennaio 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

Causa T-27/13: Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Elan/Commissione

20

2013/C 086/35

Causa T-31/13 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Vincent Bouillez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Bouillez/Consiglio

22

2013/C 086/36

Causa T-32/13 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione

22

2013/C 086/37

Causa T-33/13: Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus&more)

23

2013/C 086/38

Causa T-37/13: Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

Causa T-41/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Roy/Consiglio e Commissione

24

2013/C 086/40

Causa T-46/13: Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — Sabores de Navarra/UAMI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

Causa T-47/13: Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/UAMI — Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

Causa T-48/13: Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Out of the blue/UAMI — Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

Causa T-50/13: Ricorso proposto il 25 gennaio 2013 — Think Schuhwerk/UAMI — Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

Causa T-51/13: Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Evropaïki Dynamiki/BEI

26

2013/C 086/45

Causa T-62/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

Causa T-64/13: Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — ANKO/Commissione

27

2013/C 086/47

Causa T-74/13: Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio

28

2013/C 086/48

Causa T-80/13: Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

28

2013/C 086/49

Causa T-650/11: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Dimension Data Belgium/Parlamento

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 086/50

Causa F-158/12: Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

30

2013/C 086/51

Causa F-162/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — ZZ/AEE

30

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/1


2013/C 86/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 79 del 16.3.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 71 del 9.3.2013

GU C 63 del 2.3.2013

GU C 55 del 23.2.2013

GU C 46 del 16.2.2013

GU C 38 del 9.2.2013

GU C 32 del 2.2.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court — Irlanda) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Causa C-12/11) (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Nozione di «circostanze eccezionali» - Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per «circostanze eccezionali» - Eruzione vulcanica all’origine della chiusura dello spazio aereo - Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull)

2013/C 86/02

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Dublin Metropolitan District Court

Parti

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dublin Metropolitan District Court — Interpretazione e validità degli artt. 5 e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento — Portata — Cancellazione del volo a causa della chiusura dello spazio aereo europeo dovuta all’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull

Dispositivo

1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» ai sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004.

2)

Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per «circostanze eccezionali» di durata come quella di cui al procedimento principale, l’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni.

Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat

(Causa C-26/11) (1)

(Direttiva 98/70/CE - Qualità della benzina e del combustibile diesel - Articoli 3-5 - Specifiche ecologiche dei carburanti - Direttiva 98/34/CE - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Articoli 1 e 8 - Nozione di «regola tecnica» - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili)

2013/C 86/03

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Con l’intervento di: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 26, paragrafi 2, 28, 34, 35 e 36 TFUE, degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58) e dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale che impone alle società petrolifere che immettono in consumo carbone di porre del pari in consumo, durante lo stesso anno, un certo quantitativo di bioetanolo, puro o sotto forma di bio-ETBE, e di esteri metilici di acidi grassi (EMAG)

Dispositivo

1)

Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.

2)

L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-175/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regime europeo comune in materia di asilo - Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato - Direttiva 2005/85/CE - Articolo 23 - Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l’esame delle domande d’asilo - Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d’origine - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Articolo 39 di detta direttiva - Nozione di «giudice» ai sensi di tale articolo)

2013/C 86/04

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: H.I.D., B.A.

Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 23 e 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta a ottenere lo status di rifugiato — Conformità con il diritto dell’Unione di un procedimento nazionale che prevede l’applicazione di una procedura accelerata o prioritaria per l’esame delle domande di asilo presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base alla cittadinanza o al paese d’origine — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente.

2)

L’articolo 39 della direttiva 2005/85 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Supreme Court (Irlanda).


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


23.3.2013   

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C 86/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-301/11) (1)

(Normativa tributaria - Trasferimento di domicilio fiscale - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Imposizione sulle plusvalenze non realizzate - Tassa immediata all’uscita)

2013/C 86/05

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e M. de Ree, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Interpretazione dell’articolo 49 TFUE – Tassa all’uscita per le imprese che cercano di avere il loro domicilio fiscale nei Paesi Bassi – Imposizione sulle plusvalenze non realizzate di un’impresa in caso di cambiamento di domicilio dell’impresa, di trasferimento del suo stabilimento stabile o di trasferimento del suo attivo in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa nazionale che prevede l’imposizione sulle plusvalenze non realizzate in caso di trasferimento di un’impresa o in caso di trasferimento della sede sociale statutaria o effettiva di una società in un altro Stato membro, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dall’articolo 49 TFUE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sostengono le proprie spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


23.3.2013   

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C 86/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro Balgaria AD e a.

(Causa C-394/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «organo giurisdizionale nazionale» - Incompetenza della Corte)

2013/C 86/06

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

Parti

Ricorrente: Valeri Hariev Belov

Convenuti: CHEZ Elektro Balgaria AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stoyanova Stoyanova, CHEZ Razpredelenie Balgaria AD, Ivan Kovarzhchik, Atanas Antonov Dandarov, Irzhi Postolka, Vladimir Marek, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera h), e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22) e dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del ventinovesimo considerando e degli articoli 1 e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64), e dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37), nonché dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55) — Pratica amministrativa che consiste nel lasciare all’impresa di distribuzione di energia elettrica la libertà di installare nei quartieri rom contatori su pali dell’elettricità in strada a un’altezza inaccessibile agli utenti, la quale non consente ai consumatori di tali quartieri il controllo visivo del loro contatore, mentre al di fuori dei quartieri rom i contatori sono installati a un’altezza accessibile — Diritto o interesse dell’utente finale dell’energia elettrica a verificare regolarmente il display del contatore — Onere della prova in materia di discriminazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni ad essa sottoposte dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia nella decisione di rinvio del 19 luglio 2011.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


23.3.2013   

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C 86/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/l’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di Ciprian Vasile Radu

(Causa C-396/11) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale - Motivi di rifiuto dell’esecuzione)

2013/C 86/07

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parte

Ciprian Vasile Radu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Constanța — Interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell’articolo 6 TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dei suoi articoli 6, 48 e 52 — Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale — Possibilità per lo Stato membro di esecuzione del mandato di respingere la richiesta di consegna della persona ricercata, a causa dell’inosservanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché a causa della mancata o incompleta trasposizione della decisione quadro 2002/584/GAI da parte dello Stato membro di emissione del mandato

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


23.3.2013   

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C 86/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna — Bulgaria) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-642/11) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - Diritto alla detrazione - Diniego - Articolo 203 - Indicazione dell’IVA in fattura - Esigibilità - Sussistenza di un’operazione imponibile - Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura - Necessità)

2013/C 86/08

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Stroy trans EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Administrativen sad – Varna – Interpretazione dell'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Diritto di detrarre l’IVA a monte – Imposta dovuta in quanto indicata in fattura, nonostante la mancata cessione o il mancato pagamento dell’oggetto della fattura – Prova dell’effettiva realizzazione di una cessione di merci – Accertamento fiscale nei confronti del fornitore diretto del soggetto passivo che non comporta la rettifica dell’imposta

Dispositivo

1)

L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:

l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile;

dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva.

2)

I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


23.3.2013   

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C 86/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna — Bulgaria) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-643/11) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - Diritto alla detrazione - Diniego - Articolo 203 - Indicazione dell’IVA sulla fattura - Esigibilità - Sussistenza di un’operazione imponibile - Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario - Necessità)

2013/C 86/09

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: LVK — 56 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte — Prove dell’esistenza del fatto generatore — Prassi dell’amministrazione fiscale che rifiuta di concedere il diritto alla detrazione dell’IVA all’acquirente di una fornitura di beni imponibile, a causa dell’assenza di documenti giustificativi dell’effettiva cessione, nonostante l’accertamento dell’esigibilità dell’imposta a livello del fornitore

Dispositivo

1)

L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:

l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile;

dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


23.3.2013   

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C 86/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 6 novembre 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Causa C-496/12)

2013/C 86/10

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Convenuta: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di direttive dell’Unione europea, quali la direttiva 1999/44/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 85/374/CEE (2) del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonché altre direttive volte alla tutela dei consumatori, debbano essere interpretate nel senso che beneficiano della stessa protezione garantita ai consumatori anche le persone giuridiche allorché, nei contratti soggetti a tali direttive, agiscono per fini che non rientrano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale.

2)

Se le disposizioni di direttive dell’Unione europea, quali la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debbano essere interpretate nel senso che è ad esse contraria una norma di diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, allorché è accertato un vizio della merce consegnata, limita il diritto a chiedere il rimborso, quale è l’azione di ripetizione dell'indebito, solo al periodo a decorrere dall'ultima lettura del contatore dell'acqua difettoso, effettuata prima della presentazione della richiesta.


(1)  GU L 171, pag. 12.

(2)  GU L 210, pag. 29.


23.3.2013   

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C 86/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Causa C-595/12)

2013/C 86/11

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Loredana Napoli

Convenuto: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Questioni pregiudiziali

1)

se l’art. 15 della direttiva 2006/54/CE (1) (rientro dal congedo di maternità) sia applicabile alla frequenza di un corso di formazione professionale inerente ad un rapporto di lavoro, e debba venire interpretato nel senso che, al termine del periodo di congedo, la lavoratrice ha il diritto di essere riammessa al medesimo corso ancora in svolgimento, ovvero se possa essere interpretato nel senso che la lavoratrice può essere iscritta ad un corso successivo, anche se incerto perlomeno nel quando;

2)

se l’art. 2, comma 2, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, che reputa discriminatorio qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate al congedo di maternità, debba essere interpretato nel senso di assicurare alla lavoratrice una protezione assoluta, e non comprimibile in forza di divergenti interessi, contro qualsivoglia diseguaglianza di carattere sostanziale (Corte di giustizia, sentenza del 30 aprile 1998, nel procedimento 136/95, Thibault), così da ostare ad una normativa nazionale che, imponendo la dimissione da un corso professionale e nel contempo garantendo la facoltà di iscriversi al corso successivo, persegue l’obiettivo di assicurare una adeguata formazione, ma priva la lavoratrice della chance di accedere, in un tempo anteriore, ad una nuova posizione lavorativa insieme ai colleghi di concorso e di corso di sesso maschile, percependo la relativa retribuzione;

3)

se l’art. 14, comma 2, della direttiva 2006/54/CE, secondo il quale non è discriminatoria una differenza di trattamento fondata su caratteristiche costituenti requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, debba essere interpretato nel senso di consentire allo Stato membro di ritardare l’accesso al lavoro in danno della lavoratrice che non abbia potuto godere di una formazione professionale completa a causa del congedo di maternità;

4)

nell’ipotesi sub c), pur ammessa astrattamente l’applicabilità dell’art. 14, comma 2, al caso ivi delineato, se tuttavia tale disposizione, unitamente al principio generale di proporzionalità, debba essere interpretata nel senso di ostare ad una normativa nazionale che prescrive la dimissione dal corso della lavoratrice assente per congedo di maternità, anziché assicurare l’istituzione di corsi paralleli di recupero, che consentano di ovviare al deficit formativo, così coniugando diritti della lavoratrice madre ed interesse pubblico, pur con i costi organizzativi e finanziari conseguenti a tale opzione;

5)

se la direttiva 2006/54/CE, ove interpretata nel senso di ostare alla normativa nazionale già ricordata, esprima sotto tale profilo norme self-executing direttamente applicabili dal giudice nazionale.


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204 pag. 23


23.3.2013   

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C 86/8


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2012 dal Isdin, SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2012, causa T-366/11, Bial-Portela & Ca, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-597/12 P)

2013/C 86/12

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Isdin, SA (rappresentanti: H. L. Mosback, Advocate, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bial-Portela & Ca, SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2001, che respinge l’opposizione nella sua interezza;

condannare la Bial-Portela & Ca, SA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato le prove, in quanto al punto 34 della sentenza impugnata esso ha dichiarato che «la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere nel senso dell’assenza di somiglianza fonetica tra i segni». Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la commissione di ricorso non ha commesso errori nel concludere che non vi fosse somiglianza fonetica tra i segni, ma ha invece correttamente analizzato la somiglianza fonetica tra i segni, concludendo che nonostante le somiglianze tra i segni a livello fonetico, la sonorità globale risulta diversa. La ricorrente ritiene che la suddetta conclusione della commissione di ricorso, che è stata snaturata dal Tribunale, debba essere confermata.

Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti in quanto, al paragrafo 40 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che «i beni della classe 3 e gran parte di quelli della classe 5 (…) sono di norma commercializzati mediante la loro esposizione sugli scaffali dei supermercati, e sono quindi scelti dai clienti in seguito a un esame visivo della loro confezione». Questa conclusione di fatto non è stata supportata da elementi di prova, e ha quindi snaturato i fatti sui quali la decisione avrebbe dovuto basarsi. Per giunta, tale fatto non è stato presentato da nessuna delle parti, e quindi avrebbe potuto essere preso in considerazione soltanto se fosse stato notorio (e dati gli argomenti a sostegno della mancanza di plausibilità di tale fatto, considerarlo in tal modo sarebbe di per sé uno snaturamento dei fatti). Pertanto, tale fatto non può essere posto a fondamento della sussistenza di un rischio di confusione.

La ricorrente afferma inoltre che il principio audi alteram partem, sancito dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (1) (già articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (2)) è stato violato e che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento e della giurisprudenza pertinente, violando così il diritto dell’Unione. Il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione globale del marchio in questione, tenendo conto di tutti i fattori relativi alle circostanze del caso di specie.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


23.3.2013   

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C 86/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 20 dicembre 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Causa C-599/12)

2013/C 86/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrenti: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Convenuto: FOD Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Belgio abbia la facoltà di modificare la sua normativa sottoponendo ad imposizione un servizio esente — nella fattispecie i viaggi al di fuori dell’UE — in un momento (1o dicembre 1977) appena precedente l’entrata in vigore della sesta direttiva IVA (1) (1o gennaio 1978), eludendo in tal modo la clausola di stand-still di cui all’articolo 28, paragrafo 3, (articolo 370 della direttiva 2006/112/CE (2)) della sesta direttiva, che prevede che i viaggi in questione possono restare soggetti ad imposizione solo se lo erano già prima dell’entrata in vigore della sesta direttiva.

2)

Se dopo il 13 giugno 1977 (data di pubblicazione della direttiva) il Belgio debba astenersi dal sottoporre ad imposizione i viaggi al di fuori dell’UE.

3)

Se il Belgio violi l’articolo 309 della direttiva 2006/112/CE non assimilando le agenzie di viaggio agli intermediari, per quanto riguarda i loro servizi al di fuori della Comunità, e continuando tuttavia a sottoporre ad imposizione detti servizi.

4)

Se gli articoli 309, 153, 370 e l’allegato X della direttiva 2006/112/CE violino i principi generali del diritto comunitario, il principio di uguaglianza, il principio di proporzionalità e le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, segnatamente gli articoli 43 e 56 del Trattato, prevedendo un diritto di opzione per gli Stati membri di sottoporre ad imposizione o meno i servizi relativi ai viaggi al di fuori della Comunità.

5)

Se sia contrario ai principi del diritto comunitario, segnatamente ai principi di uguaglianza e di proporzionalità e al principio della neutralità dell’IVA, che lo Stato belga, con regio decreto del 28 novembre 1999, abbia sottoposto ad imposizione unicamente le agenzie di viaggio, con riguardo ai viaggi fuori dall’UE, ma non gli intermediari.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


23.3.2013   

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C 86/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 27 dicembre 2012 — HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and the Attorney General

(Causa C-604/12)

2013/C 86/14

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: HN

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and the Attorney General

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio, interpretata alla luce del principio di buona amministrazione nel diritto dell’Unione europea, segnatamente come sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consenta ad uno Stato membro di disporre nella sua normativa che una domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria possa essere presa in considerazione unicamente se il richiedente ha chiesto lo status di rifugiato, ai sensi del diritto nazionale, e tale status gli è stato negato.


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


23.3.2013   

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C 86/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Regno Unito) il 18 dicembre 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

(Causa C-617/12)

2013/C 86/15

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court

Parti

Ricorrente: Astrazeneca AB

Convenuto: Comptroller-General of Patents

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’autorizzazione all’immissione in commercio svizzera, non rilasciata in base alla procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 2001/83/CE (1), ma riconosciuta in modo automatico dal Liechtenstein, possa costituire la «prima autorizzazione di immissione in commercio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009/CE (2).

2)

Ai fini della soluzione della prima questione, se faccia differenza:

a)

il fatto che l’insieme di dati clinici sulla base dei quali l’autorità svizzera ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio sia stato considerato dalla European Medicines Agency non rispondente alle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio in forza del regolamento n. 726/2004/CE (3), e/o

b)

il fatto che l’autorizzazione all’immissione in commercio svizzera sia stata sospesa dopo il rilascio e sia stata ripristinata solo dopo la presentazione di dati supplementari.

3)

Nel caso in cui l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 si riferisca unicamente alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in base alla procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 2001/83/CE, se il fatto che un medicinale sia stato immesso in commercio per la prima volta nel SEE a seguito di un’autorizzazione all’immissione in commercio svizzera automaticamente riconosciuta nel Liechtenstein, non rilasciata ai sensi della direttiva 2001/83, renda impossibile per quel prodotto ottenere un certificato protettivo complementare ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 469/2009.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).


23.3.2013   

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C 86/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 10 gennaio 2013 — Bayer CropScience AG

(Causa C-11/13)

2013/C 86/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Richiedente e ricorrente: Bayer CropScience AG

Questione pregiudiziale

Se la nozione di prodotto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 1, punto 8, del regolamento (CE) n. 1610/96 (1) e la nozione di sostanza attiva di cui all’articolo 1, punto 3, del medesimo regolamento debbano essere interpretate nel senso che ricomprendono anche un antidoto agronomico.


(1)  Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30).


23.3.2013   

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C 86/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 gennaio 2013 — Alpina River Cruises GmbH e Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

(Causa C-17/13)

2013/C 86/17

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

Convenuto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (1), debba essere interpretato come applicabile all’attività crocieristica svolta tra porti di uno Stato membro senza imbarco e sbarco in questi porti di passeggeri diversi, in quanto la detta attività inizia e termina con l’imbarco e sbarco dei medesimi passeggeri nel medesimo porto dello Stato membro.


(1)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo); GU L 364, pag. 7.


23.3.2013   

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C 86/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 gennaio 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

(Causa C-19/13)

2013/C 86/18

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero dell’Interno

Convenuta: Fastweb SpA

Questioni pregiudiziali

1)

se l’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva n. 2007/66 (1) vada interpretato nel senso che, qualora un’amministrazione aggiudicatrice, prima di affidare il contratto direttamente ad un operatore economico determinato, scelto senza previa pubblicazione del bando, abbia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di trasparenza preventiva e abbia atteso almeno dieci giorni per la stipulazione del contratto, sia automaticamente precluso — sempre e comunque — al giudice nazionale di pronunciare la privazione di effetti del contratto, anche se ravvisi la violazione delle norme che consentono, a determinate condizioni, di affidare il contratto senza l’espletamento di una gara.

2)

In via subordinata, se l’articolo 2 quinquies, par. 4, della direttiva n. 2007/66 — ove interpretato nel senso di escludere la possibilità che a norma del diritto nazionale (articolo 122 del codice del processo amministrativo) sia pronunciata l’inefficacia del contratto, nonostante il giudice abbia accertato la violazione delle norme che consentono, a determinate condizioni, di affidare il contratto senza l’espletamento di una gara — sia conforme ai principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, nonché assicuri il diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; GU L 335, pag. 31.


23.3.2013   

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C 86/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 15 gennaio 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

(Causa C-20/13)

2013/C 86/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Daniel Unland

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei giudici del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui lo stipendio di base di un giudice in sede di instaurazione del rapporto di lavoro e il suo successivo incremento dipendono in maniera significativa dalla sua età, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale e/o le competenze sociali.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento danni al suo tempestivo esercizio da parte dei giudici.

6)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i giudici già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del giudice, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione dai giudici già in servizio, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell’ambito della rispettiva categoria retributiva, e di riconoscere ai nuovi giudici una retribuzione superiore rispetto ai giudici già in servizio.

Se la perdurante discriminazione dei giudici già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei giudici già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell’ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei giudici già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

9)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3 e di risposta negativa alla sesta questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma di una legge recante disposizioni transitorie secondo cui i giudici già in servizio che al momento della transizione hanno raggiunto una determinata età beneficiano, a partire da un determinato livello retributivo, di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici già in servizio che abbiano, alla data di transizione, un’età inferiore, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

10)

In caso di risposta affermativa anche alla nona questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare non i diritti acquisiti alla data di transizione, ma soltanto l’aspettativa di reddito prevista, in base alla previgente normativa sulla retribuzione, nel quadro della rispettiva categoria retributiva.

11)

Qualora, nell’ambito della decima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dal riconoscimento, in modo retroattivo e continuativo, ai giudici già in servizio, dello stesso avanzamento di retribuzione dei giudici privilegiati indicati alla questione 9.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


23.3.2013   

IT

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C 86/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 17 gennaio 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Causa C-22/13)

2013/C 86/20

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Raffaella Mascolo

Convenuto: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1)

Se il contesto normativo del settore scuola, [che consente una successione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, con il medesimo docente per un numero indeterminato di volte, anche per soddisfare stabili esigenze di organico], costituisca misura equivalente ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE (1);

2)

quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello «Stato», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, anche dell’inciso «settori e/o categorie specifiche di lavoratori» e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati;

3)

se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3), nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro; in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.

4)

Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza all’Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.

5)

Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/CEE (4) e segnatamente dall’articolo 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri l’indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.

6)

In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti — dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’articolo 8, n. 1, della direttiva 91/533/CEE ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/CEE ed in particolare al 2o«considerando».


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

(4)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; GU L 288, pag. 32.


23.3.2013   

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C 86/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

(Causa C-35/13)

2013/C 86/21

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ASS.I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Convenute: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 del regolamento n. 2081 del 1992 (1) debba essere interpretato nel senso di escludere che un’Associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’area comunitaria, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa;

2)

quale sia, con riferimento alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 2081 del 1992, il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; GU L 208, pag. 1.


23.3.2013   

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C 86/14


Impugnazione proposta il 31 gennaio 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-270/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-54/13 P)

2013/C 86/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, C. von Donat, J. Lipinsky, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, da una parte, la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 novembre 2012, causa T-270/08 [Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna (interveniente), Repubblica francese (interveniente) e Regno dei Paesi Bassi (interveniente) contro la Commissione europea] — concernente l'annullamento della decisione C(2008) 1615 def. della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino (Est) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania e, dall’altra, la summenzionata decisione C(2008) 1615 def;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione su quattro motivi.

 

Primo motivo: il Tribunale avrebbe violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 (1) in combinato disposto con l’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 (2) e il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5 CE, divenuto articolo 5, paragrafo 2, TUE e articolo 7 TFUE), in quanto nella sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che anche meri errori amministrativi delle autorità nazionali rappresenterebbero una «irregolarità» che autorizzerebbe la Commissione a rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

 

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe altresì violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE), poiché avrebbe erroneamente attribuito alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie sotto forma di estrapolazione (prima parte del secondo motivo). Tuttavia, anche qualora dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 si potesse desumere la facoltà della Commissione di apportare riduzioni mediante estrapolazione, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato le modalità dell'applicazione dell'estrapolazione. Da un lato, la Commissione non avrebbe dovuto classificare come sistematici per l'intero programma operativo gli errori da essa contestati e prevedere il livello di errore così identificato su tutto il programma. Dall'altro, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare la tecnica del campionamento da essa applicata per operare una riduzione mediante estrapolazione per l'intero programma (seconda parte del secondo motivo). Inoltre, mediante l'estrapolazione di errori non rappresentativi e rettifiche calcolate su base forfettaria, la Commissione avrebbe operato una riduzione eccessiva della partecipazione finanziaria al programma operativo (terza parte del secondo motivo).

 

Terzo motivo: la sentenza impugnata del Tribunale violerebbe inoltre l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze, in quanto il Tribunale sembrerebbe erroneamente assumere che spetti alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie forfettarie (prima parte del terzo motivo). Tuttavia, anche qualora sussistesse una tale facoltà di apportare rettifiche calcolate su base forfettaria, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato l'effettuazione di eccessive rettifiche calcolate su base forfettaria (seconda parte del terzo motivo).

 

Quarto motivo: infine il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 81 del regolamento di procedura della Corte di giustizia in combinato disposto con l'articolo 36 e l'articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non si potrebbe dedurre dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale abbia esaminato la pretesa della ricorrente circa l'irricevibilità di rettifiche finanziarie forfettarie (prima parte del secondo motivo) oppure quali considerazioni il Tribunale abbia posto alla base del rigetto di tale pretesa.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


Tribunale

23.3.2013   

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C 86/15


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Sagar/Commissione

(Causa T-269/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 86/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sagar Srl (Segrate) (rappresentanti: A. Vianello, M. Merola e M. Pappalardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

3)

La Sagar Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


23.3.2013   

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C 86/15


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Barbini e a./Commissione

(Causa T-272/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 86/24

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Alfredo Barbini Srl (Murano); Aureliano Toso Srl (Murano); AVMazzega Srl (Murano); Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl (Murano); Carlo Moretti Srl (Murano); Effetre SpA (Resana); Ferro & Lazzarini Srl (Murano); Formia Srl (Murano); Gino Cenedese & Figlio (Murano); La Murrina (Murano); Mazzuccato International Srl (Murano); Nason & Moretti Srl, (Murano); Tfz Internazionale Srl (Murano); V. Nason & C. Srl (Murano); Venini SpA (Murano); Vetreria de Majo Srl (Murano); e Vetreria LAG Srl (Murano) (rappresentanti: A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

3)

Le società Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMazzega Srl, Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Effetre SpA, Ferro & Lazzarini Srl, Formia Srl, Gino Cenedese & Figlio, La Murrina, Mazzuccato International Srl, Nason & Moretti Srl, Tfz Internazionale Srl, V. Nason & C. Srl, Venini SpA, Vetreria de Majo Srl e Vetreria LAG Srl sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


23.3.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/16


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Unindustria e a./Commissione

(Causa T-273/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 86/25

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) (Venezia); Comitato «Venezia vuole vivere» (Venezia); Siram SpA (Milano); Fiorital Srl (Venezia); Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas (Venezia); Grafiche Veneziane Srl (Venezia); Cantiere navale De Poli SpA (Pellestrina); Aive Srl (Marcon); Bortoli Ettore Srl (Venezia); Tessuti Artistici Fortuny SpA (Venezia); Lorenzo Rubelli SpA (Venezia); Tecnomare SpA (Venezia); e Arsenale Venezia SpA (Venezia) (rappresentanti: A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

3)

L’Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le società Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Arsenale Venezia SpA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


23.3.2013   

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C 86/16


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o febbraio 2013 — Travetanche Injection/Commissione

(Causa T-368/11 R)

(Procedimento sommario - Rigetto del ricorso principale - Non luogo a provvedere)

2013/C 86/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver ed E. Manhaeve, agenti, assistiti da K. Sawyer, avvocato)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12)

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di provvedimenti provvisori.


23.3.2013   

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C 86/17


Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — BSI/Consiglio

(Causa T-551/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Dumping - Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia - Importatore indipendente - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)

2013/C 86/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago) (rappresentanti: S. Bariatti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e M. de Morpurgo, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Brugola Service International Srl (BSI) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


23.3.2013   

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C 86/17


Impugnazione proposta l'8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Mocová/Commissione

(Causa T-347/12 P)

2013/C 86/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Dana Mocová/Commissione europea,

annullare la decisione con cui è respinta la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto riguardo alla portata del principio di legalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, da un lato, che la motivazione fornita dall'autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l' «AACC») in sede di rigetto del reclamo può sostituire e modificare la motivazione fornita al momento del rigetto della domanda della ricorrente di proroga del suo contratto di agente temporaneo, e, dall'altro, che la motivazione è valida, mentre essa sarebbe fondata su elementi stabiliti successivamente all'atto contestato. La ricorrente sostiene che:

se, nel caso di specie, il contratto della ricorrente non era stato rinnovato in base alla regola anticumulo degli otto anni, l'AACC non avrebbe potuto in seguito affermare, nella risposta al reclamo, che il contratto non è stato rinnovato in considerazione di vincoli di bilancio, dei meriti della ricorrente e dell'interesse del servizio per poi limitare tale motivazione, dinanzi al Tribunale, ai vincoli di bilancio.

il TFP, contrariamente a quanto affermato al punto 50 della sentenza impugnata, sarebbe tenuto ad esaminare l'eccezione di illegittimità della regola degli otto anni, motivo che è stato fornito al momento del rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che l'AACC aveva adottato la decisione contestata nel rispetto dell'interesse del servizio, mentre lo stesso TFP avrebbe constatato che la Commissione ha riconosciuto all'udienza che solo i vincoli di bilancio avrebbero potuto essere invocati per motivare l'atto impugnato in primo grado. La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione e il suo obbligo di esaminare tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte non facendo alcun riferimento all'argomentazione della ricorrente relativa alla contraddizione tra la motivazione concernente la soppressione di posti in ragione di vincoli di bilancio e la creazione di nuovi posti per agenti temporanei di grado AD9.


23.3.2013   

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C 86/18


Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Montres Tudor (GLAMOUR)

(Causa T-1/13)

2013/C 86/29

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti T. Raab, H. Lauf e V. Ahmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Montres Tudor SA (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, del 10 ottobre 2012, procedimento n. R 0231/2012-2;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GLAMOUR» -domanda di marchio comunitario n. 9 380 916

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione internazionale avente effetto nella Comunità «TUDOR GLAMOUR» per prodotti della classe 14

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


23.3.2013   

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C 86/18


Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Sherwin-Williams Sweden/UAMI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Causa T-12/13)

2013/C 86/30

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Svezia) (rappresentante: avv. L. Ström)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, R 2085/2011-1, del 18 ottobre 2012 (la quale conferma la decisione della divisione di opposizione, opposizione n. B 1 717 142, del 9 agosto 2011);

aggiudicare le spese in favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ARTI» per prodotti della classe 2 — Registrazione di marchio comunitario n. 9 017 427

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio in Benelux n. 753 216 e registrazione di marchio internazionale n. 872 478 del marchio denominativo «ARTITUDE» per prodotti della classe 2

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


23.3.2013   

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C 86/19


Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

(Causa T-13/13)

2013/C 86/31

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: MasterCard International, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Bolter e C. Sawdy, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sheetal Nehra (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5 del regolamento sul marchio comunitario;

accogliere in toto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio della controinteressata;

in subordine, accogliere l’opposizione proposta dalla ricorrente in relazione a quei servizi per i quali venga accertata l’esistenza di un rischio di confusione e/o per i servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo nei colori blu, bianco e nero contenente l’elemento denominativo «surfpin» e raffigurante tre cerchi che si intersecano, per servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 8 368 862

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi in diversi colori che raffigurano cerchi che s’intersecano, alcuni dei quali contengono gli elementi denominativi «MasterCard Worldwide» o «MasterCard» — registrazione di marchio comunitario n. 5 198 585; registrazione di marchio comunitario n. 5 198 494, registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 425 471; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 429 669; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 261; registrazione di marchio comunitario n. 761 221; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 492 e registrazione di marchio comunitario n. 5 646 609 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4, e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


23.3.2013   

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C 86/19


Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)

(Causa T-14/13)

2013/C 86/32

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Australia) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exel Composites Oyj (Mäntyharyu, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’11 ottobre 2012; o

in subordine, modificare la medesima, in quanto contraria agli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (condannando espressamente l’UAMI alle spese).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «XCEL», per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — Registrazione di marchio comunitario n. 3 809 571

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 2 996 891; la registrazione di marchio per l’Austria n. 149 726 e la registrazione di marchio per la Svezia n. 324 307 del marchio denominativo «EXEL», per prodotti delle classi 18 e 28

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


23.3.2013   

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C 86/20


Ricorso proposto il 18 gennaio 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — Semtee (CALDEA)

(Causa T-26/13)

2013/C 86/33

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e B. Beinert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1) e, in riforma della stessa, cancellare il marchio della richiedente;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1) e rinviare la causa dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CALDEA» per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 42, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 9 264 433

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale con effetto inter alia nell’Unione europea n. 894 004 per prodotti delle classi 3, 5 e 8

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


23.3.2013   

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C 86/20


Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Elan/Commissione

(Causa T-27/13)

2013/C 86/34

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Slovenia) (rappresentante: P. Pensa, odvetnik)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 2 a 5 della decisione della Commissione, del 19 settembre 2012, su misure a favore dell’impresa Elan d.o.o., SA.26379 (C 13/2010);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce nella motivazione quattro motivi a sostegno del ricorso.

1)

Primo motivo del ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296, secondo comma, TFUE) e violazione delle forme sostanziali per carenza di motivazione (articolo 263, secondo comma, TFUE)

La Commissione ha motivato in maniera carente la ragione per cui imputa allo Stato il conferimento di capitali da parte delle società Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe. Oltre a ciò non ha motivato perché non ha accettato le cessioni nell’ambito della divisione marittima della società Elan come appropriate misure di compensazione.

2)

Secondo motivo del ricorso: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un errore manifesto nella valutazione dei fatti riguardo all’esistenza di risorse statali e per avere ascritto allo Stato il modo di procedere delle società Zavarovalnica Triglav, Triglav Naložb e KAD-PPS

In primo luogo, la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare il contesto fattuale riguardo alla vigilanza ed all’influenza dello Stato sul Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) [Istituto per l’assicurazione pensionistica e l’invalidità] e quindi sulle società Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe. In secondo luogo, la Commissione non ha menzionato alcuno degli indizi, necessari conformemente alla giurisprudenza nella causa Stardust Marine, affinché sia possibile ascrivere allo Stato il modo di procedere delle società KAD-PPS, Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe, ignorando del tutto che le società private Zavarovalnica Triglav e Triglav Naložbe hanno esercitato un controllo negativo sulla società Elan.

3)

Terzo motivo del ricorso: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardo alla conformità del modo di procedere delle società al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato a causa di una valutazione manifestamente erronea dei fatti riguardo al processo decisionale dei soci prima della ricapitalizzazione ed all’attuazione della misura n. 2 (ricapitalizzazione della società Elan nell’estate 2008)

La Commissione ha accertato in maniera manifestamente erronea sei decisive circostanze di fatto sul cui fondamento ha concluso che la misura n. 2 non fosse conforme al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato:

in primo luogo, la Commissione si è limitata, in maniera fuorviante, a tener conto della peggior stima del valore della proprietà del capitale della società Elan benché nella valutazione rapida del valore fossero riportate quattro stime;

in secondo luogo, in maniera arbitraria e senza perizia di esperti, essa ha respinto come superata e irrilevante la stima del valore condotta dalla società Audit-IN,,nonché conferito una priorità ingiustificata alla valutazione rapida del valore;

in terzo luogo, la Commissione ha constatato erroneamente che alla ricapitalizzazione non ha partecipato alcun investitore privato, benché la quota del capitale privato sia stata almeno del 35,05 %;

in quarto luogo, la Commissione ha constatato erroneamente che la stessa società Elan ha formulato il piano pluriennale 2008-2012 ed il piano di risanamento, giacché ha del tutto trascurato il fatto che la base per l’elaborazione del piano di risanamento della società Elan era la strategia di riconversione, che un consulente esterno ha messo a punto per la società;

in quinto luogo, è errata anche la constatazione che non sia stato raggiunto l’accordo con le banche sulla riprogrammazione dei prestiti in essere prima della ricapitalizzazione, in quanto la Commissione ha manifestamente ignorato del tutto le prove documentali in cui le banche hanno certificato alla società Elan che avrebbero riprogrammato i suoi prestiti, qualora i soci avessero ricapitalizzato la società Elan;

in sesto luogo, è falsa l’affermazione della Commissione secondo la quale la ricapitalizzazione della società Elan del 2007 non ha portato frutti e che quindi i soci privati non hanno più investito nella società Elan.

4)

Quarto motivo del ricorso: valutazione manifestamente erronea dei fatti riguardo alle misure di compensazione ex punti 38-40 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà e violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

La Commissione ha constatato in maniera manifestamente erronea che la società Elan non ha attuato appropriate misure di compensazione e di conseguenza ha applicato in maniera errata l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in combinato disposto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà:

in primo luogo, la Commissione ha ignorato il fatto che nella strategia di riconversione si menziona espressamente che in caso di estrema emergenza si metterà in liquidazione la società di distribuzione negli Stati Uniti d’America;

in secondo luogo, la Commissione ha erroneamente menzionato che si è pervenuti ad interrompere la collaborazione nell’impresa comune di distribuzione su iniziativa dell’impresa Dal Bello;

in terzo luogo la Commissione non ha considerato, ingiustificatamente, l’effetto delle misure di compensazione relative al commercio al dettaglio di sci sul commercio «principale» della società Elan, e quindi sulla produzione di sci.


23.3.2013   

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C 86/22


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Vincent Bouillez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Bouillez/Consiglio

(Causa T-31/13 P)

2013/C 86/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Vincent Bouillez/Consiglio;

annullare la decisione di non promuovere il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato, in assenza di controllo effettivo, che la decisione impugnata in primo grado era conforme al principio dell'obbligo di motivazione, mentre non avrebbe richiesto al Consiglio alcuna prova relativamente all'applicazione concreta dei criteri di cui all'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea al momento dello scrutinio per merito comparativo del ricorrente rispetto agli altri funzionari promuovibili.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP si sarebbe basato su mere dichiarazioni del Consiglio, secondo le quali il livello di responsabilità sarebbe stato effettivamente tenuto in considerazione al momento dello scrutinio per merito comparativo, per concludere che il ricorrente non ha dimostrato il contrario, nonostante le informazioni da questi fornite nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, dalle quali emergerebbe che vari funzionari promossi non avrebbero un livello di responsabilità né un voto armonizzato elevati quanto quelli del ricorrente, né utilizzerebbero un numero maggiore di lingue (concernente i punti 45 e 46 della sentenza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su un ragionamento contraddittorio, nella misura in cui il TFP non potrebbe affermare, da una parte, che il Consiglio ha deciso correttamente di procedere ad un nuovo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari del grado AST 6 promuovibili nell'ambito dell'esercizio di promozione 2007, per poi affermare, dall’altra, che il Consiglio non era tenuto a prendere in considerazione i meriti di un funzionario particolare già promosso a titolo di tale esercizio e la cui promozione era divenuta definitiva (concernente i punti 69 e 70 della sentenza impugnata).

Il ricorrente fa inoltre valere che il TFP ha commesso un errore di diritto non qualificando i fatti, sulla base degli elementi del fascicolo, come costitutivi di un errore manifesto di valutazione.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/22


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-32/13 P)

2013/C 86/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che:

la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012 (causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione) recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;

statuendo ex novo,

dichiarare che:

la decisione della Commissione europea recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante di Direttore della Direzione A «Giustizia civile» della Direzione Generale (DG) «Giustizia», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra Y, sono annullate;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti:

da un lato, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato che il termine «background» utilizzato nell'avviso di posto vacante oggetto del procedimento contenzioso faceva riferimento ad una esperienza e non ad una formazione. Il ricorrente fa valere che emerge in particolare dagli avvisi di posto vacante pubblicati dalla Commissione che quando è richiesta un'esperienza professionale, è utilizzato il termine «esperienza» e non «background»;

dall'altro, in quanto il TFP avrebbe considerato che il termine «regolamento» non faceva riferimento ai meccanismi regolamentari bensì al procedimento legislativo.

2)

Secondo motivo, vertente su errori di diritto, avendo esaminato il Tribunale della funzione pubblica gli indizi di sviamento di potere isolatamente anziché complessivamente, senza cercare di stabilire se la somma degli indizi permettesse, considerato il loro numero, di rimettere in discussione la presunzione di legittimità delle decisioni contestate in primo grado.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica viola, alla luce della disparità delle armi delle parti, il diritto ad un processo equo nel rifiutare di adottare misure di organizzazione del procedimento che permetterebbero di rafforzare gli indizi di sviamento di potere e di fornire la prova di un elemento che potrebbe essere dimostrato solo mediante una tale misura.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/23


Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus&more)

(Causa T-33/13)

2013/C 86/37

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Türkiye Garanti Bankasi AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Card & Finance Consulting GmbH (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare l’UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bonus&more», per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9 037 251

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione internazionale del marchio figurativo «bonusnet», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 — Registrazione internazionale n. 931 921

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: ammette il ricorso e respinge l’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


23.3.2013   

IT

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C 86/23


Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Causa T-37/13)

2013/C 86/38

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: avv. A. von Bismarck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 ottobre 2012, nel procedimento R 1764/2011-1;

condannare l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, che contiene l'elemento denominativo «EXAKT», per prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 37 — marchio comunitario n. 3 996 592

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Exakt Precision Tools Ltd

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, che contiene l'elemento verbale «EXAKT», per prodotti delle classi 7, 8 e 9

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


23.3.2013   

IT

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C 86/24


Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Roy/Consiglio e Commissione

(Causa T-41/13)

2013/C 86/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: René Roy (Juillac-le-Coq, Francia) (rappresentante: avv. C.-E. Gudin)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre:

il risarcimento integrale del danno subito in base a condanne pecuniarie, vale a dire della somma di EUR 87 400;

il risarcimento integrale del danno morale, vale a dire della somma di EUR 100 000;

la condanna del Consiglio e della Commissione alla totalità di spese ed esborsi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce motivi sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nel contesto delle cause T-195/11, Cahier e a./Consiglio e Commissione (1), e T-458/11, Riche/Consiglio e Commissione (2).


(1)  GU 2011, C 173, pag. 14.

(2)  GU 2011, C 298, pag. 28.


23.3.2013   

IT

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C 86/24


Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — Sabores de Navarra/UAMI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

(Causa T-46/13)

2013/C 86/40

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sabores de Navarra, AIE (Pamplona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e O. González Fernández)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frutas Solano, SA (Calahorra, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 novembre 2012, procedimenti R 2542/2011-2 e R 2550/2011-2;

di conseguenza, applicare la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI dell’11 ottobre 2011, procedimento di dichiarazione di nullità n. 4633 C; tale decisione dichiara la parziale nullità del marchio comunitario n. 5042346 «KIT, EL SABOR DE NAVARRA» (denominativo) nella classe 29 per «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; tutti provenienti da Navarra» e nella classe 30 per «pasticceria e confetteria; miele, sciroppo di melassa; salse (condimenti); spezie»;

accogliere le allegazioni della ricorrente e ordinare alla relativa divisione di annullamento dell’UAMI di procedere nuovamente a dichiarare nulli i prodotti indicati al punto precedente;

condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «KIT, EL SABOR DE NAVARRA» per prodotti della classi 29, 30 e 33 — marchio comunitario registrato n. 5 042 346

Titolare del marchio comunitario: Frutas Solano, SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 33, 39 e 42

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso della Frutas Solano, SA e parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento, rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento;

violazione dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009


23.3.2013   

IT

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C 86/25


Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/UAMI — Vieweg (goldstück)

(Causa T-47/13)

2013/C 86/41

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Germania) (rappresentante: avv. S. Biagosch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Christin Vieweg (Sonneberg, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 14 novembre 2012, nel procedimento R 2589/2011-1;

condannare l'UAMI alle proprie spese e alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la sig.ra Christin Vieweg

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che contiene l'elemento denominativo «goldstück», per prodotti delle classi 29 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 9 153 677

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «GOLDSTEIG», per prodotti e servizi delle classi 29 e 43

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione della ricorrente

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


23.3.2013   

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C 86/25


Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Out of the blue/UAMI — Mombauer (REFLEXX)

(Causa T-48/13)

2013/C 86/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e I. George)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: sig. Meinhard Mombauer (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 novembre 2012, nel procedimento R 1656/2011-4;

condannare l'UAMI alle proprie spese così come alle spese della ricorrente;

nel caso in cui il sig. Meinhard Mombauer partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarlo alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REFLEXX», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 7 239 511

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il sig. Meinhard Mombauer

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo, che contiene l'elemento denominativo «REFLECTS», per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafo 5 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


23.3.2013   

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C 86/26


Ricorso proposto il 25 gennaio 2013 — Think Schuhwerk/UAMI — Müller (VOODOO)

(Causa T-50/13)

2013/C 86/43

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Austria) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Müller (Ulm, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 14 novembre 2012, nel procedimento R 474/2012-4;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «VOODOO» per prodotti della classe 25 — marchio comunitario n. 5 832 464

Titolare del marchio comunitario: il sig. Andreas Müller

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009 nonché violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009 nonché violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


23.3.2013   

IT

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C 86/26


Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — Evropaïki Dynamiki/BEI

(Causa T-51/13)

2013/C 86/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la BEI a versare alla ricorrente l’importo di EUR 536 610,22 a titolo di risarcimento del danno che le ha cagionato la perdita della possibilità di concludere l’accordo quadro, con interessi compensativi a decorrere dal 31 gennaio 2008 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al completo pagamento,

condannare la BEI a versare alla ricorrente l’importo di EUR 150 000 quale risarcimento esemplare, con interessi compensativi a decorrere dal 31 gennaio 2008 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al completo pagamento,

condannare la BEI alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE in combinato disposto con l’articolo 266 TFUE, il risarcimento del danno subìto a causa del comportamento illecito della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI»).

Tale danno è sorto quando, come dichiarato nella sentenza del Tribunale del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, la BEI ha illegittimamente respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto per la conclusione di un accordo quadro relativo alla prestazione di servizi.

In tale contesto, la ricorrente chiede, in primo luogo, il risarcimento del danno subìto per la perdita della possibilità di concludere l’accordo quadro, quale mezzo per una restitutio in integrum e, in secondo luogo, un risarcimento esemplare per i comportamenti illeciti e abusivi della BEI nei confronti della ricorrente.

La ricorrente sostiene che, riguardo al suo risarcimento, ricorrono i presupposti per la responsabilità extracontrattuale della BEI, come interpretati dalla giurisprudenza.


23.3.2013   

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C 86/27


Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)

(Causa T-62/13)

2013/C 86/45

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 ottobre 2012, procedimento R 2089/2011-2;

rigettare l’opposizione della controinteressata e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi; e

condannare la controinteressata a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METABIOMAX» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 30 — Marchio comunitario n. 8885261

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «BIOMAX» registrato con il n. 2661858, per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


23.3.2013   

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C 86/27


Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-64/13)

2013/C 86/46

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente non è tenuta a restituire, in quanto ripetizione dell’indebito, l’importo che la Commissione le ha versato per il progetto DOC@HAND;

dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario alla Commissione per il progetto DOC@HAND; e

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione nell'ambito del contratto n. 508015 per l'esecuzione del progetto «Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals» (DOC@HAND), ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione del suddetto contratto, dei principi di buona fede, di divieto dell’abuso di diritto e di proporzionalità, ha chiesto la restituzione da parte dell’ANKO degli importi ad essa versati.

Per tale motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non essere tenuta a restituire in quanto ripetizione dell’indebito la totalità dell’importo versatole dalla Commissione per il progetto DOC@HAND e, in secondo luogo, di non essere tenuta a versare alla Commissione l’indennizzo forfetario (liquidated damages) per il progetto DOC@HAND.


23.3.2013   

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C 86/28


Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio

(Causa T-74/13)

2013/C 86/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di fatto e di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente e nel considerare che i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente o adeguata per la sua iscrizione tra i destinatari delle misure controverse.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il suo diritto di proprietà, d’iniziativa economica, alla tutela della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/28


Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

(Causa T-80/13)

2013/C 86/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 25 della decisione 2012/739/PESC del Consiglio del 29 novembre 2012 ed il suo allegato I.b nella parte in cui la ricorrente è menzionata al n. 34 di tale allegato;

annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, nella parte in cui quest’ultimo comporta il mantenimento dell’iscrizione della ricorrente nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 ed il punto 27 dell’allegato a tale regolamento;

annullare, in quanto necessario, la lettera decisione del Consiglio del 30 novembre 2012;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione sufficiente e precisa, in quanto il Consiglio si è limitato ad esporre considerazioni vaghe e generali senza indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali considera che la ricorrente dev’essere assoggettata a misure restrittive.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un giusto processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva dati l’assenza di contraddittorio nel corso del procedimento di adozione degli atti impugnati ed il rifiuto implicito del Consiglio di produrre gli elementi di prova a sostegno della natura e dell’ampiezza della sanzione.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano, in quanto il Consiglio non ha apportato, né prima né successivamente all’adozione degli atti impugnati, la prova della partecipazione della ricorrente nel finanziamento di detto regime.

4)

Quarto motivo, vertente su vizi che inficiano l’esame effettuato dal Consiglio e che comportano l’illegittimità delle misure restrittive adottate al Consiglio, dato che quest’ultimo non avrebbe esaminato la rilevanza e la fondatezza degli elementi d’informazione e di prova idonei a fondare una misura restrittiva prima della sua adozione.


23.3.2013   

IT

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C 86/29


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 — Dimension Data Belgium/Parlamento

(Causa T-650/11) (1)

2013/C 86/49

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


Tribunale della funzione pubblica

23.3.2013   

IT

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C 86/30


Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-158/12)

2013/C 86/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti A. Salerno e B. Cortese)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione con la quale si respinge la domanda di assunzione del ricorrente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III formulata dall’Ufficio Infrastrutture e Logistica a Lussemburgo e il risarcimento del danno materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del capo dell’Unità «assunzione e cessazione dal servizio» (DG HR.B.2) della Commissione europea del 6 marzo 2012 con la quale si respinge la domanda di assunzione del ricorrente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III formulata dall’Ufficio Infrastrutture e Logistica a Lussemburgo;

condannare la convenuta a risarcire il danno materiale causato al ricorrente dalla decisione impugnata da stimare nell’importo corrispondente alla differenza tra le retribuzioni corrispondenti al GF III dal mese di ottobre 2011 e quelle che il ricorrente ha continuato a percepire come AC del GF I, maggiorato degli interessi corrispondenti dalla data di scadenza di ogni mese di stipendio fino alla data del loro effettivo pagamento;

condannare la Commissione alle spese.


23.3.2013   

IT

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C 86/30


Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — ZZ/AEE

(Causa F-162/12)

2013/C 86/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data in cui sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto opposta il 20 settembre 2012 dall’autorità abilitata a concludere i contratti al reclamo del 21 maggio 2012 volto alla revoca della decisione del 21 febbraio 2012 di reintegrare il ricorrente il 24 gennaio 2012 a seguito di un congedo di malattia;

condannare la convenuta alle spese.