ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.070.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
9 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 070/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding) ( 1 )

1

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2013/C 070/02

Parere della Banca centrale europea, dell’11 dicembre 2012, in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (CON/2012/103)

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 070/03

Tassi di cambio dell'euro

9

2013/C 070/04

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 19 giugno 2012, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (ammende) — Relatore: Irlanda

10

2013/C 070/05

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (riadozione della decisione di infliggere ammende)

11

2013/C 070/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 definitivo, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation (Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende) [notificata con il numero C(2012) 4381]  ( 1 )

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 070/07

Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati in Portogallo

14

2013/C 070/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

26

2013/C 070/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

27

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Banca europea per gli investimenti

2013/C 070/10

Invito a presentare proposte — EIBI — Seconda edizione del Torneo dell’innovazione sociale

28

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 070/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2013/C 070/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) ( 1 )

30

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 070/13

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/01

In data 11 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6808. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 dicembre 2012

in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Introduzione e base giuridica

L’11 e il 18 settembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo rispettivamente una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che concernono il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento che mira a migliorare la trasparenza dei prodotti d’investimento al dettaglio e a garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere le principali caratteristiche ed i rischi dei prodotti d’investimento e di raffrontare le caratteristiche dei diversi prodotti. Un’informazione appropriata agevola la tutela del consumatore che svolge un ruolo fondamentale nel preservare la stabilità del sistema finanziario.

Osservazioni di carattere specifico

1.   Coerenza con altre iniziative legislative dell’Unione europea

1.1.

Gli obblighi in materia di informazione dovrebbero essere accompagnati da poteri di vigilanza adeguati, sia a livello nazionale sia a livello dell’Unione, atti a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di certi strumenti finanziari nel caso di minacce all’ordinato funzionamento dei mercati finanziari, alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario o alla tutela degli investitori (2). La BCE sottolinea l’importanza di garantire che la legislazione dell’Unione nel settore dei servizi finanziari doti le Autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità nazionali competenti di poteri di intervento adeguati. In particolare, le autorità di vigilanza del settore bancario e assicurativo possono ottenere poteri di intervento simili a quelli assegnati all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e alle autorità nazionali competenti ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito la «proposta di regolamento MiFIR») (3).

1.2.

Oltre all’armonizzazione dell’informazione precontrattuale introdotta dalla proposta di regolamento, la BCE raccomanda che la coerenza delle norme di comportamento di mercato relative alla vendita di prodotti finanziari sia garantita in tutti i settori dei servizi finanziari facendo seguito, ove opportuno, a misure già proposte (4).

1.3.

Infine, dovrebbero essere assicurate condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi tipi di prodotti d’investimento al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare a discapito dei prodotti di investimento non contemplati dalla proposta di regolamento, quali gli strumenti finanziari non complessi. Gli obblighi in materia di informazione per altre categorie di prodotti finanziari imposti dalla legislazione vigente dell’Unione dovrebbero essere integrati con il documento contenente le informazioni chiave (KID) standardizzato, introdotto dalla proposta di regolamento. Ciò può riguardare, in particolare, i prodotti contemplati dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (5) e dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (6).

2.   Responsabilità dell’elaborazione del KID

La proposta di regolamento attribuisce la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore del prodotto d’investimento il quale è anche responsabile in base alle informazioni fornite (7). Tuttavia, gli investitori al dettaglio sono in contatto diretto con i distributori dei prodotti di investimento e non con gli ideatori. Pertanto, anche il distributore di un prodotto di investimento dovrebbe essere responsabile di garantire che l’investitore al dettaglio disponga di modalità efficaci per presentare un reclamo contro l’ideatore in relazione al KID e per intraprendere una procedura di ricorso. Inoltre, la BCE ritiene che il meccanismo proposto dovrebbe consentire procedure di ricorso efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

3.   Contenuto del KID

La BCE raccomanda che la proposta di regolamento richieda espressamente l’inclusione nel KID dei seguenti elementi: i) controparte, rischi operativi e di liquidità che incidono sul prodotto di investimento; ii) sensibilità dei risultati del prodotto a scenari di stress efficaci; e iii) la componente di leva del prodotto nella misura in cui tale componente possa moltiplicare i rischi applicabili. Tali informazioni supplementari garantiranno che il KID non induca gli investitori a confidare eccessivamente su modelli di risultati ottenuti in passato e che fornisca un quadro completo ed equo dei rischi collegati ai prodotti di investimento.

4.   Misure e sanzioni amministrative

La BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata in modo da garantire l’armonizzazione con altre proposte legislative dell’Unione (8) che introducono sanzioni amministrative, in particolare inserendo disposizioni in merito a sanzioni amministrative pecuniarie.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Si veda il paragrafo 12.1 del parere della BCE CON/2012/21, del 22 marzo 2012, in merito i) alla proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) alla proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, iii) alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e iv) alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 definitivo, si vedano gli articoli 31 e 32.

(4)  Si vedano, ad esempio, le norme riguardanti l’ambito di applicazione consentito per i servizi di mera esecuzione offerti dalle imprese di investimento, contenute nell’articolo 25, paragrafo 3, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 definitivo (di seguito la «proposta di direttiva MiFID»).

(5)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(6)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. Si vedano, in particolare, gli articoli da 183 a 185.

(7)  Si veda l’articolo 5 della proposta di regolamento.

(8)  Si veda l’articolo 75, paragrafo 2, lettere e) ed f) della proposta di direttiva MiFID. Si veda anche l’articolo 99 bis, paragrafo 2, lettere e) ed f) che dovrebbe esserer inserito nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) in base alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, COM(2012) 350 final (di seguito la «proposta di direttiva OICVM V»).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 25

«Articolo 25

1.   La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.

2.   Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.»

«Articolo 25

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a un riesame della normativa dell’Unione nel settore dei servizi finanziari al fine di valutare i benefici di: i) introdurre documenti standardizzati contenenti le informazioni chiave, conformemente alle norme introdotte dal presente regolamento, in relazione a categorie di strumenti finanziari non contemplati dal presente regolamento, in particolare in relazione ai prodotti contemplati dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2009/138/CE; ii) introdurre norme di comportamento di mercato armonizzate relative alla vendita di prodotti finanziari; e iii) attribuire alle autorità europee di vigilanza e alle autorità nazionali competenti poteri di intervento in relazione a categorie specifiche di prodotti finanziari, incluso potere di introdurre divieti su certi prodotti nell’interesse della tutela dell’investitore e della stabilità finanziaria, tenuto conto dei poteri introdotti a tale riguardo dal regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2).

1 2.   La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.

2 3.   Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Nota esplicativa

Dovrebbero essere assicurate condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi tipi di prodotti d’investimento al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare a discapito dei prodotti di investimento non contemplati dalla proposta di regolamento, quali gli strumenti finanziari non complessi. Gli obblighi in materia di informazione per altre categorie di prodotti finanziari ai sensi della legislazione vigente dell’Unione dovrebbero essere integrati con il documento contenente le informazioni chiave (KID) standardizzato, introdotto dalla proposta di regolamento. Similmente, dovrebbero essere introdotte in modo armonizzato norme di comportamento di mercato relative alla vendita di prodotti finanziari in relazione a un insieme di prodotti definito in modo ampio. Le AEV e le autorità nazionali competenti dovrebbero allo stesso tempo essere dotate di poteri di intervento in relazione a categorie specifiche diprodotti, incluso quello di vietarli ai fini della tutela degli investitori e in considerazione di preoccupazioni per la stabilità finanziaria. A tale riguardo, si dovrebbe tenere conto del risultato del processo legislativo in corso, nel quale tali norme di comportamento di mercato e tali poteri di intervento di vigilanza saranno introdotte attraverso la proposta di regolamento MiFIR.

Modifica n. 2

Articolo 8, paragrafo 2

«2.   Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

a)

in una sezione all’inizio del documento, il nome del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore;

b)

in una sezione intitolata “Cos’è questo investimento?”, la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i)

il tipo di prodotto d’investimento;

ii)

i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

iii)

un’indicazione che precisi se, in relazione all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;

iv)

nei casi in cui il prodotto d’investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

v)

la durata del prodotto d’investimento, se conosciuta;

vi)

gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;

c)

in una sezione intitolata “Potrei perdere del denaro?”, una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue

i)

eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;

ii)

se il prodotto d’investimento è coperto da un sistema d’indennizzo o garanzia;

d)

in una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

e)

in una sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo e le avvertenze relative ad eventuali rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico;

f)

in una sezione intitolata “Quali sono i costi?”, i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell’investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

g)

in una sezione intitolata “Quale rendimento ha avuto nel passato?”, i risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici;

h)

per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata “Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le proiezioni dei possibili risultati futuri.»

«2.   Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

a)

in una sezione all’inizio del documento, il nome del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore;

b)

in una sezione intitolata “Cos’è questo investimento?”, la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i)

il tipo di prodotto d’investimento;

ii)

i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

iii)

un’indicazione che precisi se, in relazione all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;

iv)

nei casi in cui il prodotto d’investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

v)

la durata del prodotto d’investimento, se conosciuta;

vi)

gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;

c)

in una sezione intitolata “Potrei perdere del denaro?”, una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue

i)

eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;

ii)

se il prodotto d’investimento è coperto da un sistema d’indennizzo o garanzia;

d)

in una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

e)

in una sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo, e un’avvertenza che il rendimento del prodotto potrebbe essere influenzato negativamente dai rischi elencati, seguita da una descrizione dei seguenti elementi:

i)

controparte, rischi operativi e di liquidità che incidono sul prodotto di investimento;

ii)

sensibilità dei risultati del prodotto a scenari di stress effettivo;

iii)

la componente a leva del prodotto nella misura in cui tale componente possa moltiplicare i rischi;

iv)

e le avvertenze relative ad eventuali altri rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico;

f)

in una sezione intitolata “Quali sono i costi?”, i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell’investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

g)

in una sezione intitolata “Quale rendimento ha avuto nel passato?”, i risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici, compresa un’avvertenza che i risultati ottenuti in passato non garantiscono i risultati di investimento futuri e che i rischi di cui alle altre sezioni del KID possono avere un impatto negativo sostanziale sull’investimento;

h)

per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata “Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le proiezioni dei possibili risultati futuri.»

Nota esplicativa

Le informazioni supplementari proposte garantiranno che il KID non induca gli investitori a confidare eccessivamente su modelli di risultati ottenuti in passato e che fornisca un quadro completo ed equo dei rischi collegati ai prodotti di investimento.

Modifica n. 3

Articolo 14

«Articolo 14

Gli ideatori di prodotti d’investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta.»

«Articolo 14

Gli ideatori e i distributori di prodotti d’investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che: i) gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci di presentazione di reclamo contro l’ideatore del prodotto di investimento e quindi di intraprendere una procedura di ricorso; ii) gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta; e iii) gli investitori al dettaglio abbiano a disposizione procedure di ricorso efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo

Nota esplicativa

La proposta di regolamento attribuisce la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore del prodotto d’investimento il quale è anche responsabile in base alle informazioni fornite. Tuttavia, gli investitori al dettaglio sono in contatto diretto con i distributori dei prodotti di investimento e non con gli ideatori. Pertanto, anche il distributore di un prodotto di investimento dovrebbe essere responsabile di garantire che l’investitore al dettaglio disponga di modalità efficaci per presentare un reclamo contro l’ideatore in relazione al KID e per intraprendere una procedura di ricorso. Le procedure di ricorso dovrebbero essere efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Modifica n. 4

Articolo 19, paragrafo 2

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

un’ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

b)

un’ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

c)

un’avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.»

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

un’ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

b)

un’ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

c)

un’avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;

e)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un’impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente;

f)

nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l’euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Nota esplicativa

Le modifiche raccomandate consentirebbero di armonizzare l’imposizione di sanzioni pecuniarie amministrative con altre proposte legislative dell’Unione, in particolare con la proposta di direttiva MiFID e con la proposta di direttiva OICVM V.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L …, del …, pag. …»


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 marzo 2013

2013/C 70/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3090

JPY

yen giapponesi

125,50

DKK

corone danesi

7,4573

GBP

sterline inglesi

0,87100

SEK

corone svedesi

8,3239

CHF

franchi svizzeri

1,2355

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4435

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,443

HUF

fiorini ungheresi

297,64

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7010

PLN

zloty polacchi

4,1380

RON

leu rumeni

4,3587

TRY

lire turche

2,3490

AUD

dollari australiani

1,2738

CAD

dollari canadesi

1,3470

HKD

dollari di Hong Kong

10,1525

NZD

dollari neozelandesi

1,5789

SGD

dollari di Singapore

1,6317

KRW

won sudcoreani

1 427,23

ZAR

rand sudafricani

11,8996

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1413

HRK

kuna croata

7,5908

IDR

rupia indonesiana

12 676,07

MYR

ringgit malese

4,0658

PHP

peso filippino

53,221

RUB

rublo russo

40,1213

THB

baht thailandese

38,903

BRL

real brasiliano

2,5578

MXN

peso messicano

16,6598

INR

rupia indiana

71,1770


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/10


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 19 giugno 2012, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (ammende)

Relatore: Irlanda

2013/C 70/04

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il 2003 dovrebbe essere preso come anno di riferimento ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere ai destinatari del progetto di decisione.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

5.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/11


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (riadozione della decisione di infliggere ammende)

2013/C 70/05

Il progetto di decisione modifica la precedente decisione della Commissione del 24 gennaio 2007 (2) nel caso concernente le apparecchiature di comando con isolamento in gas. Le modifiche riguardano solo due imprese, ovvero Mitsubishi Electric Corporation (in appresso «Melco») e Toshiba Corporation (in appresso «Toshiba»).

Nella sua precedente decisione, la Commissione riscontrava che 20 soggetti giuridici (appartenenti a 10 imprese, laddove alcuni di tali soggetti sono stati giudicati responsabili in veste di società di controllo) avevano partecipato a un cartello nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas. La Commissione ha inflitto ammende, tra l’altro, a Melco e Toshiba.

Nelle sentenze pronunciate il 12 luglio 2011 nelle cause T-113/07 Toshiba Corp./Commissione europea e T-133/07 Mitsubishi Electric Corp./Commissione europea, il Tribunale ha da un lato, confermato la conclusione secondo cui Toshiba e Melco avevano violato l’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del TFUE), ma dall’altro ha annullato l’imposizione delle ammende a Toshiba e Melco, ritenendo che la Commissione avesse violato il principio della parità di trattamento al momento di decidere l’anno di riferimento ai fini del calcolo delle ammende.

Il 15 febbraio 2012 la Commissione ha inviato lettere rispettivamente a Melco e Toshiba informandole della sua intenzione di infliggere nuovamente ammende alle due imprese per l’infrazione confermata dal Tribunale. Nelle lettere la Commissione descriveva le circostanze, i parametri e il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’importo delle ammende e dava alle due imprese la possibilità di presentare osservazioni entro il 16 marzo 2012, termine che è stato prorogato fino al 23 marzo 2012 su richiesta di Toshiba.

Il 15 marzo 2012 Toshiba ha scritto al consigliere-auditore affermando che una lettera di esposizione dei fatti non era, secondo il suo parere, il mezzo di comunicazione appropriato dato il contesto e che una nuova decisione di infliggere ammende avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione degli addebiti a cui aveva il diritto di rispondere.

Ho risposto a Toshiba il 16 marzo 2012 precisando che, nel caso di specie, una comunicazione degli addebiti non era necessaria poiché la Commissione non sollevava nei confronti di Toshiba nessuna nuova obiezione, rispetto a quelle per cui Toshiba era già stata sentita nell’ambito del procedimento che aveva portato all’adozione della decisione iniziale della Commissione. Inoltre, a Toshiba è stata fornita la possibilità di rendere noto per iscritto il proprio parere in merito all’intenzione della Commissione di adottare una decisione che impone una nuova ammenda.

Concludo pertanto che i destinatari del progetto di decisione hanno avuto la possibilità di esercitare pienamente i loro diritti procedurali e che il loro diritto ad essere ascoltati è stato rispettato.

Bruxelles, 20 giugno 2012

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.

(2)  Decisione C(2006) 6762 della Commissione del 24 gennaio 2007. Una sintesi della decisione è stata pubblicata nella, GU C 5 del 10.1.2008, pag. 7.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/12


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 giugno 2012

che modifica la decisione C(2006) 6762 definitivo, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation

(Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende)

[notificata con il numero C(2012) 4381]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/06

Il 27 giugno 2012 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2006) 6762 definitivo del 24 gennaio 2007 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), con la presente pubblicazione la Commissione indica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione modifica la decisione C(2006) 6762 del 24 gennaio 2007, nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation (Melco) e Toshiba Corporation (Toshiba) (in appresso: «decisione del 24 gennaio 2007»).

(2)

Con le sentenze nelle cause T-113/07 Toshiba Corp./Commissione europea e T-133/07 Mitsubishi Electric Corp./Commissione europea, il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, formulata all’articolo 1, lettere l) e s), della decisione del 24 gennaio 2007, secondo la quale Melco e Toshiba avevano violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004, a un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas nel SEE. Tuttavia il Tribunale ha annullato le ammende irrogate a Melco e a Toshiba per questa infrazione con la decisione del 24 gennaio 2007, ritenendo che la Commissione abbia violato il principio della parità di trattamento nella scelta dell’anno di riferimento ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a Melco e a Toshiba.

(3)

La decisione corregge l’errore fatto nella scelta dell’anno di riferimento e irroga una nuova ammenda a Melco e a Toshiba per la loro partecipazione all’infrazione stabilita nella decisione del 24 gennaio 2007.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

L’intenzione della Commissione di irrogare una nuova ammenda a Melco e a Toshiba, così come i parametri del calcolo, sono stati comunicati a Melco e a Toshiba in una lettera di esposizione dei fatti il 15 febbraio 2012, cui Melco ha risposto il 16 marzo 2012 e Toshiba il 23 marzo 2012.

(5)

L’8 giugno 2012 e il 12 giugno 2012 è stata tenuta una riunione con i rappresentanti, rispettivamente, di Melco e Toshiba, sulla sostanza della lettera di esposizione dei fatti.

(6)

Il comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 19 giugno 2012.

2.2.   Sintesi dell’infrazione

(7)

Come stabilito nella decisione del 24 gennaio 2007, Melco e Toshiba hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004, a un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas nel SEE.

(8)

Nella decisione del 24 gennaio 2007 Melco e Toshiba sono state ritenute uniche responsabili per la partecipazione fra il 15 aprile 1988 e il 1o ottobre 2002, e responsabili in solido per l’infrazione commessa da TM T&D (2) fra il 1o ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

2.3.   Destinatari

(9)

I destinatari della decisione sono Melco e Toshiba.

2.4.   Provvedimenti correttivi

(10)

Per calcolare la sanzione da irrogare a Melco e Toshiba la Commissione si avvale degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende, applicabili anche per la decisione del 24 gennaio 2007 (3).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(11)

L’infrazione è molto grave.

(12)

Tenuto conto della durata dell’infrazione, la Commissione applica un aumento del 140 % per il periodo in cui Melco e Toshiba sono state ritenute uniche responsabili, e un aumento del 15 % per il periodo della responsabilità in solido.

2.4.2.   Circostanze aggravanti

(13)

Non vi sono circostanze aggravanti di cui tener conto.

2.4.3.   Circostanze attenuanti

(14)

Non vi sono circostanze attenuanti di cui tener conto.

2.4.4.   Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo

(15)

Un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente è applicato sia a Melco che a Toshiba in considerazione dei loro fatturati mondiali.

2.4.5.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(16)

Né l’ammenda per Melco né quella per Toshiba raggiungono il 10 % del loro rispettivo fatturato.

2.4.6.   Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende

(17)

Non è concessa alcuna riduzione ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

3.   DECISIONE

(18)

Per l’infrazione unica e continuata di cui alla decisione del 24 gennaio 2007 sono irrogate le seguenti ammende:

a)

Mitsubishi Electric Corporation unica responsabile: 74 817 000 EUR;

b)

Toshiba Corporation unica responsabile: 56 793 000 EUR;

c)

Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation responsabili in solido: 4 650 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  TM T&D Corporation era una joint venture al 50 % fra Melco e Toshiba, responsabile della produzione e della vendita di apparecchiature di comando con isolamento in gas. Ha cominciato a operare il 1o ottobre 2002 ed è stata dissolta il 30 aprile 2005, con l’acquisto delle sue attività da parte di Melco e Toshiba.

(3)  GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/14


Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati in Portogallo

2013/C 70/07

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la seguente procedura nazionale per l'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati a norma degli accordi in materia di servizi aerei stipulati con i paesi terzi fra le compagnie aeree dell'Unione che possano optare per questi diritti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Decreto legge n. 116/2012 del 29 maggio 2012

I collegamenti aerei soddisfano necessità e svolgono funzioni di tale importanza da giustificare, nel contesto politico e geografico del nostro paese, che lo Stato si impegni a predisporre misure istituzionali con cui possa intervenire nelle forme più adeguate per realizzare il giusto equilibrio tra i diversi interessi, pubblici e privati, legati all'attività del trasporto aereo in generale.

Orbene, la materia relativa al trasporto aereo, per quanto riguarda l'accesso al mercato e il trasporto aereo extracomunitario, attualmente è ancora disciplinata dal decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992.

Il suddetto regime giuridico nazionale ha subito nel suo complesso modifiche significative perché, in materia di trasporto aereo intracomunitario, l'Unione europea ha disciplinato l'accesso al mercato comunitario varando tre pacchetti legislativi, l'ultimo dei quali denominato «terzo pacchetto sulla liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità» e, in tempi più recenti, tramite la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Quest'ultimo regolamento, oltre ad apportare modifiche al testo, consolida in un unico strumento giuridico le diposizioni precedenti contenute, in particolare, nel regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e nel regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, tutti del 23 luglio 1992.

Pertanto, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legge summenzionato disciplinano tuttora il trasporto aereo extracomunitario, lasciando impregiudicata la relativa regolamentazione emanata mediante la conclusione di accordi bilaterali in materia di servizi aerei e mediante altri strumenti giuridici/amministrativi connessi, bilaterali e multilaterali, varati da Stati nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati membri e paesi terzi, oltre a quelli conclusi tra l'Unione europea, gli Stati membri e paesi terzi.

A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, è emerso quindi che l'Unione ha competenza per quanto riguarda vari aspetti inerenti agli accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati fra Stati membri e paesi terzi.

Pertanto, è stato successivamente pubblicato il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientri in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, è quindi essenziale assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, in base al disposto del suddetto regolamento.

Il medesimo regolamento stabilisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari nonché tenere conto, nell'applicazione di tali procedure, della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.

Di conseguenza, risulta che il regime giuridico nazionale stabilito dal decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992, essendo anteriore alla più recente normativa relativa alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi emanato dall'Unione europea, sia del tutto inadeguato a questa nuova realtà in fatto di distribuzione dei diritti di traffico nell'ambito del trasporto aereo extracomunitario, dal momento che alcune delle sue disposizioni sono persino in contrasto con il diritto comunitario. È pertanto necessario che tale regime venga armonizzato e uniformato all'intero quadro legislativo comunitario in vigore.

L'oggetto principale del presente decreto è dunque la creazione di un regime giuridico nazionale che recepisca il nuovo quadro comunitario in materia di distribuzione dei diritti di traffico e lo applichi dal punto di vista dell'interesse nazionale, coerentemente con i principi del diritto dell'Unione.

Poiché il mercato del trasporto aereo extracomunitario deve costituire l'oggetto di una regolamentazione che sul piano giuridico sia articolata e interdipendente, in modo da costituire un sistema unico di norme, il presente decreto mira a istituire un regime che chiarisca e determini le condizioni e le procedure in materia di distribuzione dei diritti di traffico nell'ambito dell'attività del trasporto aereo di linea extracomunitario.

Si stabilisce che l'esercizio del trasporto aereo di linea extracomunitario è subordinato ad un'autorizzazione emessa dall'Instituto Nacional Aviação Civil, I.P.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato, si applica il principio del trattamento non discriminatorio, consentendo a tutti i vettori aerei comunitari l'accesso alle rotte disponibili previste dagli accordi in materia di servizi aerei erogati dallo Stato portoghese.

Pertanto, e ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004, del 29 aprile 2004, si istituisce una procedura non discriminatoria e trasparente di distribuzione dei diritti di traffico nei casi in cui l'accordo in materia di servizi aerei o le sue eventuali modifiche prevedano un limite quantitativo per l'esercizio dei diritti di traffico disponibili o per il numero di vettori aerei potenzialmente beneficiari di tali diritti.

È inoltre espressamente contemplato, qualora l'accordo in materia di servizi aerei lo permetta e in conformità alle sue disposizioni, che i vettori aerei possano stipulare tra loro accordi privati di carattere commerciale nonché combinare servizi aerei e stipulare accordi di code sharing per l'utilizzo di voli di linea in regime di rilascio dell'autorizzazione alla gestione unica e di contitolarità, similmente a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

Infine, relativamente alla procedura di autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea extracomunitari, si introduce un regime sanzionatorio che definisce gli illeciti amministrativi, stabiliti in base all'imputabilità specifica delle violazioni ai danni degli interessi da tutelare.

Sono state ascoltate le associazioni rappresentanti del settore e gli organi di governo delle Regioni Autonome.

Pertanto:

ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), della Costituzione, il governo decreta quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente decreto definisce il regime giuridico di accesso al mercato e di esercizio dei diritti di traffico nell'ambito del trasporto aereo di linea extracomunitario.

2.   Il presente decreto si applica ai vettori aerei comunitari che intendano prestare servizi aerei di linea su rotte da e verso il Portogallo.

3.   Il presente decreto non si applica alla gestione dei servizi aerei su rotte intracomunitarie, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

Articolo 2

Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le seguenti:

a)

«autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea», diritto concesso a un vettore aereo per la gestione di servizi aerei di linea extracomunitari;

b)

«designazione», l'atto di notifica da parte dello Stato portoghese e dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, mediante il quale si rendono note l'impresa o le imprese cui sono stati assegnati i diritti di traffico disponibili in base all'accordo;

c)

«diritto di traffico», diritto di prestare servizi aerei tra due aeroporti, intendendosi come un unico aeroporto il raggruppamento di aeroporti (sistema di aeroporti) che servono lo stesso luogo, in conformità a quanto stipulato in un accordo in materia di servizi aerei, e che si traduce in una specifica o in un insieme di specifiche geografiche o fisiche nel cui ambito vengono stabiliti il numero di vettori aerei da designare, la capacità e l'oggetto del trasporto da effettuare;

d)

«IATA (International Air Transport Association)», Associazione Internazionale di Trasporto Aereo;

e)

«INAC, I.P.», Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.;

f)

«stagione invernale IATA», il periodo di tempo che va dall'ultima domenica di ottobre fino all'ultimo sabato di marzo compreso;

g)

«stagione estiva IATA», il periodo di tempo che va dall'ultima domenica di marzo fino all'ultimo sabato di ottobre compreso;

h)

«vettore aereo operativo», un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

i)

«servizio aereo di linea», una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

i)

su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);

ii)

i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti, in base a un orario pubblicato oppure mediante voli che, per la loro regolarità o frequenza, costituiscono una serie sistematica evidente;

j)

«servizio aereo di linea extracomunitario», servizio aereo di linea effettuato tra punti situati nel territorio nazionale e punti situati nel territorio di un altro o di altri paesi terzi.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI SERVIZI AEREI DI LINEA EXTRACOMUNITARI

SEZIONE I

Procedure

Articolo 3

Autorizzazione alla gestione

1.   La gestione di servizi aerei di linea extracomunitari è subordinata a un'autorizzazione che deve essere rilasciata dall'INAC, I.P.

2.   Le autorizzazioni alla gestione concesse ai sensi del presente decreto non sono trasferibili.

Articolo 4

Obbligo di informazione

L'INAC, I.P. è tenuto a pubblicare e a mantenere costantemente aggiornate sul suo sito Internet le seguenti informazioni relative ai diritti di traffico disponibili per la gestione:

a)

il programma dei negoziati bilaterali previsti con paesi terzi in materia di servizi aerei;

b)

l'inventario dei diritti di traffico disponibili per la gestione;

c)

le domande di autorizzazione alla gestione presentate ai sensi del presente decreto;

d)

l'elenco delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto;

e)

le decisioni dell'INAC, I.P. che modifichino o annullino le autorizzazioni ai sensi del presente decreto;

f)

le decisioni sui ricorsi dinanzi al tribunale indicate all'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 5

Domanda

1.   I vettori aerei comunitari che intendano esercitare uno o più diritti di traffico ai sensi dell'articolo precedente devono inoltrare all'INAC, I.P. apposita domanda redatta in lingua portoghese e recante:

a)

l'identificazione del richiedente;

b)

l'indicazione dei servizi aerei di linea che intende gestire;

c)

l'indicazione della tipologia di traffico che il richiedente intende effettuare;

d)

l'indicazione della stagione o delle stagioni IATA durante le quali il richiedente intende operare;

e)

la data prevista per l'inizio della gestione.

2.   Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a)

licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008;

b)

certificato di operatore aereo, valido e adeguato alla gestione dei servizi aerei di linea indicati nella domanda;

c)

documento comprovante la regolarizzazione della situazione contributiva del richiedente nei confronti della previdenza sociale portoghese;

d)

dichiarazione comprovante la regolarizzazione della situazione fiscale del richiedente nei confronti dello Stato portoghese.

3.   La domanda deve inoltre includere i seguenti elementi:

a)

piano di gestione dei servizi aerei che il richiedente intende gestire, contenente i giorni di attività, gli orari, le dotazioni utilizzate, la configurazione del vano passeggeri, il numero dei posti disponibili e la capacità di carico;

b)

previsioni di traffico;

c)

struttura tariffaria praticata dal richiedente;

d)

indicazione dei mezzi e servizi, propri o di terzi, che il richiedente intende utilizzare per la gestione del servizio;

e)

indicazione dei contratti di locazione stipulati o da stipulare da parte del richiedente;

f)

indicazione dei partenariati, delle alleanze, degli accordi stipulati o da stipulare, da parte del richiedente, per l'attuazione dei servizi richiesti;

g)

indicazione delle condizioni di prestazione del servizio, in conformità al disposto dell'articolo 11;

h)

sistema di prenotazione;

i)

indicatori di prestazione precedente del richiedente in materia di regolarità e puntualità;

j)

indicazione dei provvedimenti adottati in materia di tutela dei passeggeri.

4.   La domanda deve essere inoltre accompagnata da elementi che comprovino il soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria del richiedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

5.   Il vettore che intenda esercitare diritti di traffico concessi in base ad accordi in materia di servizi aerei differenti è tenuto a presentare domanda separata per i diritti di traffico relativi a ciascuno degli accordi suddetti.

6.   Le domande di cui al paragrafo precedente possono essere presentate congiuntamente per ciò che attiene agli elementi comuni.

7.   Non è richiesta la consegna dei documenti indicati nei paragrafi precedenti nel caso in cui siano già presenti negli archivi dell'INAC, I.P., sempreché siano aggiornati e giuridicamente validi.

8.   Le domande vanno presentate almeno 60 giorni lavorativi prima dell'inizio della stagione IATA per cui è pianificato l'esercizio, tranne nel caso in cui si tratti di diritti di traffico limitati, per il quale il preavviso minimo è di 120 giorni lavorativi.

9.   Entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi successivamente alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, l'INAC, I.P. effettua una valutazione preliminare del fascicolo e, in caso d'assenza di documenti obbligatori per l'istruzione della domanda o qualora si rendano necessarie informazioni supplementari, invia una notifica al richiedente affinché, nel termine di 10 giorni lavorativi, trasmetta i documenti mancanti, fornisca le informazioni richieste o proceda alla correzione delle irregolarità riscontrate, pena — una volta decorso detto termine — l'irricevibilità della domanda.

Articolo 6

Pubblicazione delle domande

Decorse le scadenze previste al paragrafo 9 del precedente articolo, l'INAC, I.P. pubblicherà, mediante avviso pubblicato nella seconda serie del Diário da República, nonché sul suo sito Internet, la domanda del richiedente, affinché coloro che manifestano un interesse legittimo possano, entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione, pronunciarsi in merito alla domanda o presentarne una entro i termini di cui al precedente articolo.

Il termine di cui al paragrafo precedente si applica esclusivamente in caso di pubblicazione di domande riguardanti diritti di traffico limitati previsti dall'articolo 11, paragrafo 1.

SEZIONE II

Rilascio dell'autorizzazione alla gestione

Articolo 7

Requisiti

L'autorizzazione alla gestione di servizi aerei di linea extracomunitari viene concessa a un vettore aereo che soddisfi cumulativamente i requisiti seguenti:

a)

essere detentore di una licenza di esercizio valida, rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008;

b)

dimostrare di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria adeguata ai servizi aerei che intende gestire;

c)

soddisfare i requisiti di designazione previsti dall'accordo o dagli accordi in materia di servizi aerei;

d)

essere titolare di una polizza assicurativa adeguata alle condizioni dei servizi aerei che intende gestire;

e)

avere regolarizzato la propria situazione fiscale e contributiva in materia di previdenza sociale nei confronti dello Stato portoghese.

Articolo 8

Capacità tecnica

1.   La capacità tecnica è attestata dal possesso di un certificato di operatore aereo valido che comprovi, ai sensi della normativa specifica applicabile, l'osservanza da parte del vettore aereo delle norme tecniche relative alla gestione dei servizi richiesti.

2.   I vettori aerei devono disporre di una flotta adeguata alla gestione dei servizi richiesti che sia composta da aeromobili di loro proprietà ovvero oggetto di un contratto di locazione.

Articolo 9

Capacità economica e finanziaria

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, la capacità economica e finanziaria dell'impresa richiedente viene attestata comprovando che la gestione dei servizi aerei in oggetto è un'attività economicamente redditizia e tale da non pregiudicare la capacità finanziaria del vettore aereo.

Articolo 10

Rilascio dell'autorizzazione

1.   L'INAC, I.P. emette una decisione in merito a ciascuna richiesta di autorizzazione entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di istruzione completa della pratica da parte del richiedente.

2.   Qualora l'INAC, I.P. proceda a una notifica in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 9, il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è sospeso fino alla ricezione, da parte dell'INAC, I.P., dei documenti mancanti o della correzione degli elementi presentati.

3.   L'autorizzazione, una volta rilasciata entro i termini previsti dagli articoli precedenti, viene pubblicata nel Diário da República.

Articolo 11

Diritti di traffico limitati

1.   In caso di domande concorrenti e qualora siano limitati i diritti di traffico o il numero di vettori aerei comunitari ammessi a gestire tali diritti, le diverse domande vengono esaminate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di istruzione completa della pratica da parte di tutti i richiedenti, qualora essi soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7 del presente decreto.

2.   Ai sensi di tale esame, l'INAC, I.P. può richiedere informazioni supplementari e, ove necessario, procedere ad audizioni; ciò comporta la sospensione del termine previsto al paragrafo precedente.

3.   In ogni caso, l'autorizzazione alla gestione si rilascia esclusivamente in base alle condizioni previste dall'articolo 7 del presente decreto ai vettori aerei che ne facciano domanda, sempreché quest'ultima soddisfi le condizioni stabilite nell'articolo 5 del presente decreto.

4.   Fatte salve le disposizioni dell'accordo in materia di servizi aerei in oggetto, le domande concorrenti vengono esaminate dall'INAC, I.P. alla luce dei criteri seguenti:

a)

capacità di soddisfare la domanda di trasporto aereo in materia di servizi misti o di trasporto merci, servizi diretti o indiretti, frequenza dei servizi e giorni di gestione, inter alia;

b)

politica tariffaria, in particolare prezzo dei biglietti, eventuali riduzioni e altre promozioni;

c)

durata del tempo totale di viaggio, dalla partenza fino alla destinazione;

d)

tempo massimo di sostituzione dell'aeromobile in caso di irregolarità operativa imputabile al vettore;

e)

qualità del servizio, in particolare tipo e configurazione degli aeromobili ed esistenza di uffici commerciali aperti al pubblico;

f)

contributo all'offerta di un livello soddisfacente di concorrenza;

g)

data prevista di inizio della gestione dei servizi;

h)

garanzie offerte in materia di continuità della gestione;

i)

sviluppo delle quote di mercato dei vettori aerei comunitari nella relazione bilaterale considerata;

j)

adeguamento degli orari e della tipologia degli aeromobili alla capacità aeroportuale;

l)

prestazioni ambientali degli aeromobili utilizzati;

m)

coincidenze offerte ai passeggeri;

n)

contributo alla promozione economica del luogo di insediamento, anche dal punto di vista turistico;

o)

esistenza di un servizio di commercializzazione in lingua portoghese per le rotte tra il Portogallo e paesi di lingua ufficiale portoghese;

p)

presenza di una maggioranza dell'equipaggio di cabina che parli e comprenda la lingua portoghese, in caso di rotte tra il Portogallo e paesi di lingua ufficiale portoghese.

5.   In via subordinata si possono prendere in considerazione i criteri seguenti:

a)

esistenza di un servizio di commercializzazione in lingua portoghese;

b)

presenza di una maggioranza dell'equipaggio di cabina che parli e comprenda la lingua portoghese;

c)

situazione del vettore aereo relativamente al pagamento delle tasse aeronautiche in Portogallo;

d)

potranno essere presi in considerazione altri criteri, purché vengano tempestivamente comunicati ai concorrenti prima della decisione definitiva in merito alle rispettive domande.

Articolo 12

Procedura di selezione

1.   Una volta conclusa la procedura di valutazione di cui all'articolo precedente, l'INAC, I.P. pubblica un progetto di decisione sul proprio sito Internet.

2.   Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

3.   La decisione definitiva in merito all'autorizzazione a gestire i servizi aerei viene adottata entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente.

Articolo 13

Ricorso

La decisione definitiva derivante dall'applicazione dei criteri di selezione previsti dall'articolo precedente può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo.

Articolo 14

Designazione

1.   Una volta pubblicata l'autorizzazione, lo Stato portoghese designa, in collaborazione con l'ente competente dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, purché ciò sia previsto dal rispettivo accordo, il vettore aereo autorizzato per l'operazione in oggetto.

2.   Nelle situazioni previste dall'articolo 15 viene designato il vettore aereo operativo.

3.   L'esercizio dei diritti conferiti dall'autorizzazione è subordinato all'accettazione della designazione da parte dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, ove stabilito dall'accordo, e la designazione viene immediatamente notificata dall'INAC, I.P. al rispettivo titolare.

SEZIONE III

Accordi privati di natura commerciale per la gestione di servizi aerei

Articolo 15

Accordo di code sharing

1.   Qualora l'accordo in materia di servizi aerei lo consenta, e ai sensi del medesimo, i vettori aerei possono stipulare accordi di code sharing per la gestione di servizi aerei di linea extracomunitari.

2.   Nelle situazioni previste dal paragrafo precedente, il procedimento di autorizzazione viene richiesto, istruito e analizzato congiuntamente, in base agli obblighi scaturenti dall'accordo di code sharing stipulato fra le parti.

3.   La presentazione della domanda congiunta non esonera dal rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'autorizzazione alla gestione previsti dal presente decreto e relativi al vettore aereo operativo, con i necessari adeguamenti in funzione di quanto convenuto tra le parti.

4.   L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo dà luogo all'emissione di un solo titolo, con la possibilità di includere e stipulare accordi di code sharing, purché siano ammessi dall'accordo in materia di servizi aerei.

CAPITOLO III

VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 16

Validità

1.   L'autorizzazione si considera valida se soddisfa le condizioni negoziate nell'accordo in materia di servizi aerei e se il vettore aereo osserva gli obblighi previsti dal presente decreto.

2.   La validità dell'autorizzazione alla gestione è sempre subordinata al possesso di una licenza di esercizio e di un certificato di operatore aereo validi ed efficaci.

Articolo 17

Modifica dell'autorizzazione

Le autorizzazioni alla gestione possono essere soggette a modifiche da parte dell'INAC, I.P. qualora l'interesse pubblico lo giustifichi o il rispettivo titolare lo richieda, purché l'INAC, I.P. approvi la modifica richiesta e non siano messe in discussione le condizioni di distribuzione dei diritti di traffico limitati.

Articolo 18

Revoca dell'autorizzazione

1.   L'INAC, I.P. è tenuta a revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto nei casi seguenti:

a)

se il vettore aereo non avvia la gestione del servizio nelle due stagioni di programmazione susseguenti;

b)

se il vettore aereo sospende o interrompe la gestione del servizio per ragioni che non costituiscano cause di forza maggiore e non ripristina il servizio entro un termine di sei mesi;

c)

se sussistono altri motivi particolari per farlo.

2.   L'INAC, I.P. può revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto nei casi seguenti:

a)

se il vettore aereo cessa di osservare le condizioni e i requisiti subordinati al conferimento e al mantenimento dell'autorizzazione;

b)

se il vettore aereo ha fornito informazioni e dati non veritieri in merito agli elementi di cui all'articolo 11 e tali informazioni e dati comportino l'applicazione non corretta dei criteri ivi previsti;

c)

per motivi di interesse pubblico;

d)

per il mancato pagamento delle tasse di cui all'articolo 27;

e)

se i diritti di traffico non sono stati esercitati efficacemente dal vettore aereo o se quest'ultimo viola la legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

3.   Ai sensi del disposto del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è da considerarsi caso di forza maggiore qualsiasi evento imprevedibile e insormontabile i cui effetti si producano indipendentemente dalla volontà e dal controllo del vettore aereo e che abbiano un impatto negativo sulla gestione della rotta, in particolare:

a)

calamità naturali;

b)

condizioni meteorologiche che impediscano l'effettuazione del volo in questione;

c)

rischi in materia di sicurezza per l'aviazione civile;

d)

improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza;

e)

scioperi che si ripercuotano sull'attività del vettore aereo;

f)

atti di terrorismo o di guerra, sia essa dichiarata o meno;

g)

disordini civili, in particolare per motivi di instabilità politica.

4.   Le autorizzazioni possono inoltre essere revocate su richiesta del rispettivo titolare.

Articolo 19

Supervisione

I vettori autorizzati a gestire servizi aerei di linea extracomunitari ai sensi del presente decreto sono tenuti a fornire, su base annuale ed entro i termini stabiliti dall'INAC, I.P. dati statistici sul traffico, i conti annuali di gestione e qualsiasi altro elemento utile alla supervisione dell'INAC, I.P. o necessario alla buona applicazione del presente decreto.

Articolo 20

Pubblicazione

Le decisioni dell'INAC, I.P. atte a modificare o revocare le autorizzazioni sono pubblicate, ai sensi del presente decreto, nella seconda serie del Diário da República.

CAPITOLO IV

CONDIZIONI DI GESTIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI AEREI

Articolo 21

Programma e orario

1.   I programmi e gli orari dei servizi aerei autorizzati sono soggetti alla previa approvazione dell'INAC, I.P., sempreché ciò sia previsto dall'accordo in materia di servizi aerei.

2.   I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto degli orari e dei programmi approvati, i quali devono essere divulgati al pubblico.

Articolo 22

Modifiche

1.   Qualsiasi modifica apportata ai programmi approvati, come la modifica della frequenza, del giorno o dell'ora dei servizi, la modifica dell'equipaggiamento, la cancellazione di un volo o l'introduzione di voli supplementari, è soggetta alla previa autorizzazione dell'INAC, I.P., sempreché ciò sia previsto dall'accordo in materia di servizi aerei ed eccettuato il caso in cui la modifica sia dovuta a situazioni impreviste o a cause di forza maggiore.

2.   Ai sensi del disposto del paragrafo precedente, i titolari delle autorizzazioni devono ottenere le necessarie approvazioni da parte delle autorità aeronautiche dell'altro Stato contraente dell'accordo in materia di servizi aerei, sempreché ciò sia previsto dall'accordo.

CAPITOLO V

VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 23

Vigilanza

1.   Compete all'INAC, I.P. vigilare sull'osservanza del disposto del presente decreto, ferme restando le competenze proprie di vigilanza attribuite dalla legge ad altri enti che sono tenuti a comunicare all'INAC, I.P. l'esito della loro attività.

2.   Le imprese di trasporto aereo sono tenute a fornire all'INAC, I.P. tutti gli elementi necessari per la vigilanza entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali elementi vengono loro richiesti.

Articolo 24

Infrazioni

1.   Ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, costituiscono infrazioni particolarmente gravi:

a)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente non autorizzato ai sensi del presente decreto;

b)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente che non sia stato designato allo scopo ai sensi del presente decreto;

c)

l'esercizio dell'autorizzazione da parte di un ente diverso dal titolare dell'autorizzazione;

d)

la comunicazione di dichiarazioni non veritiere nell'ambito della procedura di autorizzazione;

e)

l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un ente autorizzato che non abbia sottoscritto un'assicurazione obbligatoria valida;

f)

la mancata comunicazione annuale all'INAC, I.P., da parte degli enti autorizzati, dei dati statistici sul traffico, dei conti annuali di gestione e il rifiuto di fornire gli elementi richiesti dall'INAC, I.P. al fine di vigilare sull'osservanza del disposto del presente decreto;

g)

eventuali modifiche ai programmi approvati relative alle frequenze, ai giorni e alle ore di servizio, la modifica dell'equipaggiamento, l'annullamento di voli o l'introduzione di voli supplementari senza la previa autorizzazione dell'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1.

2.   Ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, costituiscono infrazioni gravi:

a)

il mancato avviamento, da parte del vettore aereo, della gestione dei servizi di linea extracomunitari entro il termine stabilito a tal fine, la sospensione o l'interruzione di tale gestione, per motivi che non costituiscano cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;

b)

il mancato assoggettamento all'approvazione dell'INAC, I.P. per i programmi e gli orari relativi ai servizi aerei autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1;

c)

l'inosservanza degli orari e dei programmi approvati dall'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d)

la mancata divulgazione dei programmi e degli orari approvati dall'INAC, I.P., ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

e)

il mancato pagamento delle tasse di cui all'articolo 27.

3.   Il tentativo di reato e la negligenza sono punibili.

Articolo 25

Procedimenti per infrazioni

1.   Compete all'INAC, I.P., ai sensi del decreto legge n. 145/2007 del 27 aprile 2007, avviare e istruire i procedimenti per infrazione nonché infliggere le ammende e le sanzioni accessorie.

2.   Per le infrazioni previste dal presente decreto si applica il regime delle infrazioni aeronautiche civili, approvato con decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004.

Articolo 26

Sanzioni accessorie

1.   Ai sensi della sezione II del capitolo II del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004 e dell'articolo 21 del Regime Geral das Contraordenações (Regime generale delle infrazioni), approvato con decreto legge n. 433/82 del 27 ottobre 1982, quale modificato dal decreto legge n. 356/89 del 17 ottobre 1989, dal decreto legge n. 244/95 del 14 settembre 1995, dal decreto legge n. 323/2001 del 17 dicembre 2001 e dalla legge n. 109/2001 del 24 dicembre 2001, l'INAC, I.P. può determinare l'applicazione di una sanzione accessoria di inibizione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo per una durata massima di due anni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004, contestualmente all'applicazione dell'ammenda corrispondente all'infrazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

2.   La sanzione per illecito può essere resa pubblica ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 10/2004 del 9 gennaio 2004.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

Tasse

1.   È dovuta una tassa iniziale per la presentazione della domanda di autorizzazione alla gestione e un'altra tassa per il rilascio dell'autorizzazione, tasse che, nel caso delle procedure previste dagli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono soggette all'aumento per un importo pari al 50 % del loro ammontare.

2.   I titolari delle autorizzazioni alla gestione previste dal presente decreto sono tenuti al pagamento di una tassa annuale, calcolata in funzione delle spese sostenute per la vigilanza sull'applicazione del regime giuridico definito dal presente decreto.

3.   Le tasse previste dal presente articolo definite con ordinanza del membro del governo responsabile per il settore dell'aviazione civile.

4.   Rimangono in vigore, fino alla pubblicazione dell'ordinanza prevista dal paragrafo precedente, tutte le disposizioni contenute nella legislazione relative alle tasse previste dal presente articolo.

Articolo 28

Abrogazione

Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 4, il decreto legge n. 66/92 del 23 aprile 1992 è abrogato.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/08

Numero di aiuto

SA.22488 (XR 13/07)

Stato membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Suedoesterreich, Ostoesterreich, Westoesterreich

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://www.oeht.at

Titolo della misura di aiuto

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013, Punkte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.1.2007-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Servizi di alloggio

Tipo di beneficiario

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

0,21 milioni di EUR

Per le garanzie

0,03 milioni di EUR

Strumento di aiuto (art. 5)

Garanzia

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

 

0 EUR

0 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.oeht.at


9.3.2013   

IT

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C 70/27


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/09

Numero di aiuto

SA.22524 (XR 28/07)

Stato membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Steiermark

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Autorità che concede l'aiuto

Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.

Nikolaiplatz 2

8020 Graz

ÖSTERREICH

E-mail

:

annemarie.goetschl@sfg.at

erich.steiner@sfg.at

0316/7093-114 bzw. DW 115

http://www.sfg.at

Titolo della misura di aiuto

Aktionsprogramm Innovative Investitionen

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modification N 572/06

Durata

31.1.2007-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

105 milioni di EUR

Per le garanzie

15 milioni di EUR

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

 

0 EUR

0 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.sfg.at/cms/82/

«Aktionsprogramm — Innovative Investitionen»


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

9.3.2013   

IT

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C 70/28


Invito a presentare proposte — EIBI — Seconda edizione del Torneo dell’innovazione sociale

2013/C 70/10

L’Istituto BEI organizza la seconda edizione del Torneo dell’innovazione sociale.

Il Torneo dell’innovazione sociale, creato dall’Istituto BEI nel 2012, è la principale iniziativa del suo Programma sociale. Lo scopo del Torneo è far scaturire idee innovative, identificare/riconoscere quelle opportunità che possono dare adito a considerevoli benefici per la società o che dimostrano l’uso delle migliori prassi con risultati concreti e tolleranti ai cambiamenti di scala. Il suo obiettivo è creare valore sociale riguardo alla lotta contro l’esclusione sociale. In tal senso si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro di settori, dall’istruzione, alla sanità oppure all’ambiente naturale o urbano, attraverso nuove tecnologie, nuovi sistemi e nuovi processi. I miglioramenti in questi campi sono fondamentali per il successo delle imprese, e l’innovazione sociale potrebbe comportare un sostanziale impatto sociale. Con l’introduzione di un Premio per la Categoria speciale nel 2013, l’ambiente urbano e l’ambiente naturale assumeranno maggiore rilevanza.

Per maggiori informazioni sull’edizione 2013 si prega di consultare il sito web del Torneo all’indirizzo:

http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-tournament/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.3.2013   

IT

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C 70/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/11

1.

In data 27 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa OCM Luxembourg Coppice Holdco Sarl, controllata in ultima istanza da Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'impresa Countryside Properties plc («Countryside», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oaktree: fondi di investimento alternativi e non tradizionali per Oaktree. Il gruppo Oaktree detiene partecipazioni in un certo numero di imprese che operano nei settori immobiliare e edilizio, tra cui Countrywide plc, Pegasus Retirement Homes plc, Knightsbridge Student Housing Ltd. e Titlestone Property Finance Ltd,

Countryside: sviluppo e costruzione di immobili residenziali e risanamento urbano.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 70/12

1.

In data 28 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Aegean Airlines SA («Aegean», Grecia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Olympic Air SA («Olympic Air», Grecia) mediante acquisto di quote. La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dalle autorità cipriote e greche responsabili della concorrenza a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Aegean: compagnia aerea greca che gestisce voli nazionali e internazionali dalla sua sede principale presso l'aeroporto internazionale di Atene e altri aeroporti greci,

Olympic Air: compagnia aerea greca che gestisce voli nazionali e, in misura minore, internazionali dalla sua sede presso l'aeroporto internazionale di Atene.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.3.2013   

IT

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C 70/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 70/13

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«PAN DE ALFACAR»

N. CE: ES-PGI-0005-0890-05.09.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Pan de Alfacar».

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 2.4.

Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria e della biscotteria.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il prodotto tutelato dalla denominazione «Pan de Alfacar» è un tipo di pane fabbricato a mano almeno per quanto riguarda una delle fasi del processo di panificazione che si presenta sotto forma di «bollo», «rosco», «rosca» o «hogaza»; tutti questi tipi vengono ottenuti a partire da una stessa massa di origine.

I «bollos» sono pagnotte di forma allungata che terminano da ogni lato in una punta denominata «teta» e che presentano un unico taglio longitudinale. Il peso di questi pezzi immessi in commercio è di:

80 g per una forma da 17 a 23 cm di lunghezza e da 5,5 a 9,5 cm di larghezza,

125 g per una forma da 21 a 27 cm di lunghezza e da 7 a11 cm di larghezza,

e 250 g per una forma da 34 a 42 cm di lunghezza e da 8 a12 cm di larghezza.

Il «rosco» è una pagnotta di forma ellittica, di sezione tubulare appiattita e che presenta un'asimmetria assiale. Presenta un unico taglio longitudinale praticato verticalmente nella parte più spessa del pezzo. La zona di unione manuale del «rosco» è più sottile e non presenta scarificazione. Il «rosco» è disponibile in un unico formato, di 250 grammi di peso, e le sue misure sono: 34 ± 3,0 cm di lunghezza e 14 ± 2,0 cm di larghezza; il diametro interno è: 24 ± 3,0 cm.

La «rosca» è una pagnotta di forma circolare, a sezione tubulare, con una certa simmetria assiale. Essa è riconoscibile grazie al suo punto di unione, realizzato manualmente e denominato «suegra». Presenta un taglio verticale che circonda tutta la pagnotta tranne che nel punto di unione. La «rosca» è disponibile in un unico formato, di 500 g e le sue dimensioni sono: diametro esterno della corona circolare 28 ± 3,0 cm e diametro interno 14 ± 2,0 cm.

Le «hogazas» sono pagnotte di forma perfettamente rotonda e leggermente bombata nella parte superiore. Questa parte reca un contrassegno o «pintao» sotto forma di quadrettatura all'interno di una sorta di cornice di quattro tagli perpendicolari. Queste forme sono disponibili in tre pesi: 250 g (con un diametro minimo di 17 ± 2,0 cm), 500 g (con un diametro minimo di 24 ± 2,0 cm) e 1 000 g (con un diametro minimo di 32 ± 3,0 cm).

La materia secca del pane è compresa fra il 65 e l'80 %. La mollica, di colore bianco crema, è soffice e morbida. I numerosi alveoli, distribuiti in modo irregolare, sono di dimensioni variabili. Presenta un aroma caratteristico di fermentazione acetica e/o lattica, di intensità da leggera a media. La crosta è di spessore da medio a grosso, superiore a 1,5 mm; è di colore dorato, non è cosparsa di farina, leggermente lucida e relativamente liscia.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il «Pan de Alfacar» è elaborato a partire da farina di frumento a bassa forza Formula e una relazione fra la resistenza allo stiramento e l'elasticità della massa (P/L) compresa fra 0,3 e 0,6. Il pH della massa di pasta madre naturale è compreso fra 4 e 6 (fra il 10 e il 25 % della farina aggiunta per la preparazione della massa) e deriva da una fermentazione anteriore realizzata nella zona di elaborazione. L'acqua proviene dalla sorgente di Alfacar (da 55 a 62 litri per 100 kg di farina), il lievito utilizzato è biologico (Saccharomyces cerevisiae L.) e costituisce al massimo il 3 % del peso della farina della massa, e il sale commestibile non supera la quantità massima autorizzata dalla normativa tecnico-sanitaria in vigore.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutto il processo di elaborazione è effettuato nella zona geografica definita al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Le pagnotte vengono immesse in commercio munite di un sigillo di garanzia, che consiste in una sottile cialda.

La denominazione «Pan de Alfacar» e il logo dell'Unione europea devono figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo.

Gli operatori economici che rispettano il disciplinare del «Pan de Alfacar» possono richiedere un'etichetta di garanzia.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

I comuni di Alfacar e di Víznar, entrambi ubicati nell'arco nord-est della pianura di Granada, comportano caratteristiche ambientali comuni: acqua proveniente dalla sorgente di Alfacar, clima mediterraneo continentale subumido, tipico delle montagne mediterranee e microclima influenzato dal parco naturale della Sierra de Huétor. La superficie territoriale compresa in questi due comuni è di 29,4 km2 e l'altitudine media alla quale vivono le collettività locali è di 980 m sul livello del mare.

5.   Legame con la zona geografica:

Il legame del prodotto con la denominazione «Pan de Alfacar» si basa principalmente, ma non esclusivamente, su una reputazione storica e commerciale, consolidatasi nel corso del XX secolo. Questo legame è tuttavia ancor più evidente rispetto all'ambiente geografico in quanto le caratteristiche specifiche del prodotto sono imputabili soprattutto alla sua origine.

5.1.   Specificità della zona geografica:

Fattori naturali

Ambiente geografico locale con alcune condizioni ambientali specifiche:

la zona di elaborazione, alle falde della Sierra de Alfaguara, accanto al Parco Naturale della Sierra de Huétor ed in prossimità del Parco Nazionale e Naturale della Sierra Nevada, determina alcune condizioni micro-ambientali specifiche ai fini dell'elaborazione del pane. Da un lato, l'esistenza di una microflora autoctona, formata da lieviti e da batteri lattici e acetici, che incidono sull'equilibrio microbiologico delle masse di pasta madre destinate alla panificazione e, dall'altro, alcune condizioni climatiche particolari ed il clima delle montagne mediterranee (clima mediterraneo continentale subumido), determinano, insieme alla microbiologia autoctona, le condizioni dei processi biologici di fermentazione.

Risorse idrogeologiche locali e specifiche:

la zona di elaborazione del «Pan de Alfacar» racchiude un importante sistema acquifero, che sgorga naturalmente dalla famosa sorgente di Alfacar; i parametri idrotermici, idrochimici e isotopici sono immutati nel tempo, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Quest'acqua presenta tre caratteristiche fisico-chimiche:

mineralizzazione media,

carattere alcalino medio-alto,

durata media-alta.

Fattori umani

Le pratiche tradizionali specifiche nell'elaborazione del «pan de Alfacar» sono le seguenti:

idratazione delle masse di panificazione fra il 55 % e il 62 %, il che consente di ottenere masse di tipo semi-molle,

temperatura della massa alla fine della fase d'impasto fra 21 °C e 27 °C,

pratica di «recentao» della massa madre con fermentazione in tini lignei,

riposo dell'impasto in blocchi o in palline in condizioni naturali:

il riposo della massa in blocco ha luogo dopo l'impasto e può durare da 5 a 20 minuti. Il riposo dell'impasto in palline dura come minimo 15 minuti.

Foggiatura manuale.

La fermentazione è unica e continua, in condizioni naturali e dura da una a due ore.

Taglio longitudinale e verticale dei pezzi.

Cottura del pane in forni con fondo di materiale refrattario.

Cottura del «Pan de Alfacar» a partire dalla seconda infornata.

5.2.   Specificità del prodotto:

Materia secca del «Pan de Alfacar»: fra 65 e 80 %.

Aromi caratteristici: frutto dei componenti aromatici prodotti durante le fermentazioni delle masse di pane (fermentazioni acetica e/o lattica), d'intensità da leggera a media.

Mollica del «Pan de Alfacar»:

consistenza: soffice e morbida,

colore: bianco crema,

alveoli: numerosi, distribuiti in modo irregolare e di dimensioni variabili.

Crosta del «Pan de Alfacar»:

spessore: da medio a grosso, superiore a 1,5 mm,

dorata, senza infarinatura, leggermente lucida e relativamente liscia.

Dimensioni dei diversi formati del «Pan de Alfacar»:

il nesso fra il peso dei diversi formati di pane ed il volume di questi ultimi, determinato dalle loro dimensioni, è caratteristico e costituisce un indicatore della densità del prodotto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Materia secca del «Pan de Alfacar»: fra 65 e 80 %:

la materia secca residua del «Pan de Alfacar» dipende da fattori naturali ed umani. Essa è direttamente connessa all'acqua, al grado di idratazione ed al tempo di cottura.

Aromi caratteristici del «Pan de Alfacar»:

gli aromi caratteristici del «Pan de Alfacar», prodotti mediante i processi di fermentazione, sono direttamente connessi ai fattori naturali ed umani.

Da un lato, i fattori naturali determinanti sono:

l'acqua della sorgente di Alfacar, la cui particolare composizione fisico-chimica incide favorevolmente sul processo di fermentazione delle masse madri e delle masse destinate alla panificazione,

l'ambiente naturale delle montagne mediterranee (Parco Naturale della Sierra de Huétor), che offre condizioni climatologiche estreme (temperatura e umidità) ai processi di fermentazione. La vegetazione naturale presente in questo ambiente favorisce a sua volta la microbiologia silvestre che si integra naturalmente ai processi di fermentazione mediante le masse madri.

D'altra parte, i fattori umani di maggior impatto sono:

il riposo della pasta in blocchi,

il ricorso a tini lignei per l'elaborazione delle masse madri offre condizioni ideali per la fase di affinamento della fermentazione, permette lo sviluppo delle popolazioni microbiologiche e favorisce la riproducibilità del sistema di fermentazione.

Gestione delle condizioni naturali (temperatura e umidità) nel laboratorio, controllando la durata e le condizioni di fermentazione delle masse.

Mollica del «Pan de Alfacar»:

il colore, gli alveoli e la consistenza sono connessi ai fattori naturali ed umani.

Il più importante fattore naturale che influisce su queste caratteristiche è:

l'acqua della sorgente di Alfacar, le cui caratteristiche fisico-chimiche peculiari rafforzano la rete di glutine delle farine di frumento a bassa forza, conferendole una maggiore capacità di ritenzione di CO2.

I fattori umani associati sono:

il grado di idratazione, combinato al tipo di farina e alla capacità delle masse di ritenzione del gas,

il riposo in blocchi, che si traduce in una mollica meno uniforme e favorisce il rafforzamento della rete proteica venutasi a formare durante l'impasto, il che accresce la capacità di ritenzione del gas,

una buona foggiatura di palline onde evitare le dispersioni di gas,

il riposo dell'impasto in palline che, come il riposo in blocchi, è primordiale per garantire al pane una buona struttura prima di sottoporlo a nuove pressioni durante la fase di foggiatura,

foggiatura manuale delle pagnotte,

i tagli verticali incidono sul volume della pagnotta nonché sulla consistenza e la forma della mollica, provocando una perdita di gas superiore a quella causata da un taglio inclinato, il che si traduce in un volume meno importante della pasta nel forno ed in una mollica un po' più compatta,

anche il formato svolge una sua funzione precipua nell'eliminazione del gas e incide sulla consistenza della mollica.

La selezione della farina di frumento e l'intero processo di elaborazione incidono sul colore della mollica del prodotto finale.

Crosta del «Pan de Alfacar»:

la formazione di una crosta di spessore superiore a 1,5 mm, caratteristica del «Pan de Alfacar», è dovuta al processo di fermentazione adoperato, al grado di idratazione della massa e al tipo di forni adoperati, unitamente a tempi di cottura ottimali.

La lieve brillantezza della crosta è ottenuta grazie alla cottura del «Pan de Alfacar» a partire dalla seconda infornata, ovvero a partire dal momento in cui la temperatura e l'umidità all'interno del forno si sono stabilizzate.

Il colore dorato della crosta è caratteristico dell'utilizzo di farine di frumento ed è dovuto anche al tipo di cottura nonché alla temperatura e alla durata della cottura.

L'aspetto liscio della crosta è dovuto al grado di idratazione e al processo di fermentazione.

Dimensioni dei formati del «Pan de Alfacar»:

le dimensioni, che stanno ad indicare la densità del pane, e, quindi, il suo sviluppo, sono influenzate sia dagli ingredienti del «Pan de Alfacar» sia dal processo di elaborazione il quale dipende, a sua volta, da fattori umani e naturali identici a quelli legati alle caratteristiche della mollica indicati sopra.

Notorietà della denominazione «Pan de Alfacar»:

vari indicatori commerciali, promozionali, sociali, economici e storici confermano l'uso del nome «Pan de Alfacar» come marchio commerciale a partire dal XVI secolo.

Uso della menzione «Pan de Alfacar» come pubblicità commerciale:

la menzione «Pan de Alfacar» è un marchio commerciale adoperato nei materiali di distribuzione e nei punti vendita dal 1970 in poi. Uno studio della notorietà della denominazione «Pan de Alfacar» conferma che tale denominazione è saldamente ancorata nel linguaggio comune della popolazione della provincia di Granada.

Menzione della notorietà commerciale del marchio «Pan de Alfacar» nella stampa:

fin dal 1982 esistono innumerevoli articoli nella stampa locale e nazionale, nelle riviste professionali e nelle pubblicazioni internazionali nonché in Internet che testimoniano la notorietà del «Pan de Alfacar» in aspetti relativi alla tradizione panettiera di Alfacar fin dal XVI secolo, al know-how di questo settore, alle caratteristiche specifiche del prodotto ed ai premi ricevuti.

Riferimento alle qualità specifiche del «Pan de Alfacar»:

nelle pubblicazioni tecniche e nelle riviste specializzate e professionali dedicate alle qualità del «Pan de Alfacar» nonché nel suo libro, pubblicato nel 1991 e intitolato «El pan: elaboración, formas, mitos, ritos y gastronomía. Glosario de los panes de España» (Il pane: elaborazione, forme, miti, riti e gastronomia. Glossario delle varietà di pane in Spagna), José Carlos Capel cita i «roscos» di Alfacar, uno dei formati del «Pan de Alfacar».

Importanza della produzione:

come precisa il geografo Bosque Laurel «nel 1950, Alfacar e Víznar dominavano già la fabbricazione del pane nella regione di Granada; questi comuni costituivano la più importante zona di rifornimento di Granada. Fino al 1950 si commercializzavano, nella capitale della provincia di Granada, 7 000 kg al giorno di “Pan de Alfacar” di eccellente qualità e molto apprezzato dai consumatori.»

Riferimenti storici nella letteratura all'importanza socio-economica del «Pan de Alfacar»:

nel 2008, una pubblicazione monografica sul tema «Pan de Alfacar», intitolata «El pan de Alfacar»: tahonas y hornos tradicionales (Il «pan de Alfacar», panetterie e forni tradizionali), (Reyes mesa, J. M. e al., 2008), attesta la storia di questo prodotto, dal XVI secolo ai giorni nostri.

Diverse pubblicazioni storico-geografiche e studi catastali confermano l'importanza del «Pan de Alfacar», i più importanti dei quali sono: il «Libro de Apeo y Repartimiento de Alfacar de 1571 y de Víznar en 1572 tras la reconquista de Granada» (Indagine e divisione di Alfacar nel 1571 e Víznar nel 1572 dopo la riconquista di Granada); la pubblicazione del Diccionario Geográfico de Málaga y Granada (dizionario geografico di Malaga e Granada) di Tomás López e Vargas Machuca, del 1795, che si trova nella biblioteca nazionale a Madrid; il Catastro del Marqués de la Ensenada (catasto del marchese della Ensenada) pubblicato nel 1752; la pubblicazione Anales de Granada (annali di Granada): descrizione del Regno di Granada e della città di Granada, cronaca della riconquista (1482-1492), avvenimenti degli anni 1588-1646, di F. Henríquez de Jonquera (1987), e il «Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar» (dizionario geografico, statistico e storico della Spagna e dei suoi possedimenti d'oltre mare), di Pascual Madoz (1845-1850).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].

Il testo integrale del disciplinare della denominazione può essere consultato al seguente indirizzo:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/Pliego_pan_alfacar.pdf

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito web della Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), e seguendo il seguente percorso: «Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de oliva virgen extra», è possibile trovare il disciplinare sotto il nome della denominazione di qualità.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(3)  Cfr. nota 2.