ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.CE2013.039.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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III Atti preparatori |
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CONSIGLIO |
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2013/C 039E/01 |
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IT |
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III Atti preparatori
CONSIGLIO
12.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 39/1 |
POSIZIONE (UE) N. 1/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione del regolamento dell'Unione europea e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
Adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2012
2013/C 39 E/01
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
I negoziati sugli accordi di partenariato economico («accordi») tra:
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(2) |
La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d’Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell’Uganda, Repubblica dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2). |
(3) |
La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l’Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell’Uganda e la Repubblica dello Zambia non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi. |
(4) |
Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, e, in particolare, della lettera b) dello stesso,è opportuno modificarne l’allegato I per escludere tali paesi dallo stesso. |
(5) |
Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell’entrata in vigore degli stessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per reinserire i paesi esclusi dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il presente regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:
1) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Delega di potere È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 2 ter al fine di modificare l’allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato ai sensi del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all’esclusione da detto allegato. Articolo 2 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (4). 3. La delega di potere di cui all’articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
2) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
[…] […]
Per il Consiglio
Il presidente
[…] […]
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'11 dicembre 2012. Posizione del Parlamento europeo del ….
(2) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(3) GU L …
(4) Data di entrata in vigore del presente regolamento.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2:
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ANTIGUA E BARBUDA |
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COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS |
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BARBADOS |
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BELIZE |
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COMMONWEALTH DI DOMINICA |
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REPUBBLICA DOMINICANA |
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GRENADA |
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REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA |
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GIAMAICA |
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REPUBBLICA DEL MADAGASCAR |
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REPUBBLICA DI MAURITIUS |
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STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA |
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FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS |
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SANTA LUCIA |
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SAINT VINCENT E GRENADINE |
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REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES |
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REPUBBLICA DI SURINAME |
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REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO |
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REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE» |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 30 settembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (1).
Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura e la relativa risoluzione legislativa nella plenaria del 13 settembre 2012 (2).
Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta (3).
II. FINALITÀ
Gli accordi di partenariato economico sono stati concepiti come strumenti di promozione dell’integrazione regionale e dello sviluppo economico nei paesi ACP e sono basati sul principio dell’apertura asimmetrica del mercato e sulla messa a disposizione di importanti risorse finanziarie per sostenere le riforme di politica economica nei paesi ACP. Sostituiscono il precedente regime di accesso al mercato delle preferenze unilaterali per i paesi ACP, a seguito della scadenza, il 31 dicembre 2007, della deroga dell’OMC.
Entro il 2007 è stato possibile siglare alcuni accordi di partenariato economico e il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1528/2007, che ha stabilito il regime d’importazione dell’UE per i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico che avevano negoziato, ma non ancora firmato e ratificato, accordi di partenariato economico. Il regolamento mirava a evitare perturbazioni degli scambi mentre i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico procedevano nel processo di ratifica degli accordi. Tuttavia, nel 2011 diciotto paesi non avevano firmato i rispettivi accordi o non li stavano ancora applicando. Alla luce di questi sviluppi e nel tentativo di sbloccare i negoziati, il 30 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. In base ai criteri stabiliti nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, non è più obbligatorio mantenere le preferenze commerciali concesse a questi paesi. Il progetto di regolamento mira a modificare l’elenco dei paesi che beneficiano di preferenze commerciali nel regolamento (CE) n. 1528/2007 cancellando i paesi che non hanno ancora preso le misure necessarie in vista della ratifica degli accordi di partenariato economico con l’UE.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
Principi generali
Il Consiglio sostiene la proposta della Commissione con l’aggiunta di un adeguamento tecnico relativo all’inserimento dello Zimbabwe nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Al momento della presentazione della proposta della Commissione, diciotto paesi, inclusa la Repubblica dello Zimbabwe, non avevano ancora preso le misure necessarie in vista della ratifica degli accordi di partenariato economico. Tuttavia, nella primavera del 2012, lo Zimbabwe ha notificato il deposito dello strumento di ratifica dell’accordo interinale di partenariato economico.
Emendamenti del PE
Il 13 settembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura introducendo un emendamento concernente il differimento della data di entrata in vigore del regolamento al 1o gennaio 2016, invece del 1o gennaio 2014. Il Consiglio condivide l’approccio della Commissione secondo cui il calendario inizialmente proposto lascia ai paesi potenzialmente colpiti il tempo di attuare un accordo di partenariato economico, mantenendo così l’accesso all’UE di cui attualmente beneficiano. Pertanto, il Consiglio non può accettare l’emendamento 4.
Quanto ai poteri conferiti alla Commissione, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di essere debitamente coinvolto nella preparazione ed attuazione degli atti delegati, limitando la delega di potere conferita alla Commissione a un periodo di cinque anni e chiedendo alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Il Parlamento europeo propone che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il Parlamento europeo propone inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio dispongano di quattro mesi (invece di due) per sollevare obiezioni a un atto delegato. Il Consiglio condivide l’approccio della Commissione riguardo ai poteri conferiti alla Commissione e pertanto non può accettare gli emendamenti 1-3.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione, che ritiene utile e appropriata, e può accettarla con l’aggiunta di un adeguamento tecnico per rispecchiare l’inserimento dello Zimbabwe nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione del regolamento.
(1) Doc. 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.
(2) P7_TA-PROV(2012)0342.
(3) Doc. 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310.