ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.039.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 39E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
12 febbraio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2013/C 039E/01

Posizione (UE) n. 1/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento dell'Unione europea e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
Adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2012

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IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 39/1


POSIZIONE (UE) N. 1/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento dell'Unione europea e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

Adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2012

2013/C 39 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati sugli accordi di partenariato economico («accordi») tra:

 

gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;

 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (Repubblica del Camerun), dall’altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;

 

il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;

 

la Costa d’Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;

 

gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Mauritius), l’11 dicembre 2007 (l’Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);

 

gli Stati della SADC aderenti all’APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);

 

gli Stati partner della Comunità dell’Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007;

 

gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007.

(2)

La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d’Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell’Uganda, Repubblica dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2).

(3)

La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l’Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell’Uganda e la Repubblica dello Zambia non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, e, in particolare, della lettera b) dello stesso,è opportuno modificarne l’allegato I per escludere tali paesi dallo stesso.

(5)

Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell’entrata in vigore degli stessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per reinserire i paesi esclusi dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il presente regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Delega di potere

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 2 ter al fine di modificare l’allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato ai sensi del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all’esclusione da detto allegato.

Articolo 2 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (4).

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[…] […]

Per il Consiglio

Il presidente

[…] […]


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'11 dicembre 2012. Posizione del Parlamento europeo del ….

(2)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L …

(4)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2:

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DI DOMINICA

 

REPUBBLICA DOMINICANA

 

GRENADA

 

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

 

GIAMAICA

 

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

 

REPUBBLICA DI MAURITIUS

 

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

 

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

 

SANTA LUCIA

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

 

REPUBBLICA DI SURINAME

 

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

 

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 30 settembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (1).

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura e la relativa risoluzione legislativa nella plenaria del 13 settembre 2012 (2).

Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta (3).

II.   FINALITÀ

Gli accordi di partenariato economico sono stati concepiti come strumenti di promozione dell’integrazione regionale e dello sviluppo economico nei paesi ACP e sono basati sul principio dell’apertura asimmetrica del mercato e sulla messa a disposizione di importanti risorse finanziarie per sostenere le riforme di politica economica nei paesi ACP. Sostituiscono il precedente regime di accesso al mercato delle preferenze unilaterali per i paesi ACP, a seguito della scadenza, il 31 dicembre 2007, della deroga dell’OMC.

Entro il 2007 è stato possibile siglare alcuni accordi di partenariato economico e il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1528/2007, che ha stabilito il regime d’importazione dell’UE per i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico che avevano negoziato, ma non ancora firmato e ratificato, accordi di partenariato economico. Il regolamento mirava a evitare perturbazioni degli scambi mentre i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico procedevano nel processo di ratifica degli accordi. Tuttavia, nel 2011 diciotto paesi non avevano firmato i rispettivi accordi o non li stavano ancora applicando. Alla luce di questi sviluppi e nel tentativo di sbloccare i negoziati, il 30 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. In base ai criteri stabiliti nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, non è più obbligatorio mantenere le preferenze commerciali concesse a questi paesi. Il progetto di regolamento mira a modificare l’elenco dei paesi che beneficiano di preferenze commerciali nel regolamento (CE) n. 1528/2007 cancellando i paesi che non hanno ancora preso le misure necessarie in vista della ratifica degli accordi di partenariato economico con l’UE.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Principi generali

Il Consiglio sostiene la proposta della Commissione con l’aggiunta di un adeguamento tecnico relativo all’inserimento dello Zimbabwe nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Al momento della presentazione della proposta della Commissione, diciotto paesi, inclusa la Repubblica dello Zimbabwe, non avevano ancora preso le misure necessarie in vista della ratifica degli accordi di partenariato economico. Tuttavia, nella primavera del 2012, lo Zimbabwe ha notificato il deposito dello strumento di ratifica dell’accordo interinale di partenariato economico.

Emendamenti del PE

Il 13 settembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura introducendo un emendamento concernente il differimento della data di entrata in vigore del regolamento al 1o gennaio 2016, invece del 1o gennaio 2014. Il Consiglio condivide l’approccio della Commissione secondo cui il calendario inizialmente proposto lascia ai paesi potenzialmente colpiti il tempo di attuare un accordo di partenariato economico, mantenendo così l’accesso all’UE di cui attualmente beneficiano. Pertanto, il Consiglio non può accettare l’emendamento 4.

Quanto ai poteri conferiti alla Commissione, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di essere debitamente coinvolto nella preparazione ed attuazione degli atti delegati, limitando la delega di potere conferita alla Commissione a un periodo di cinque anni e chiedendo alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Il Parlamento europeo propone che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il Parlamento europeo propone inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio dispongano di quattro mesi (invece di due) per sollevare obiezioni a un atto delegato. Il Consiglio condivide l’approccio della Commissione riguardo ai poteri conferiti alla Commissione e pertanto non può accettare gli emendamenti 1-3.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione, che ritiene utile e appropriata, e può accettarla con l’aggiunta di un adeguamento tecnico per rispecchiare l’inserimento dello Zimbabwe nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione del regolamento.


(1)  Doc. 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.

(2)  P7_TA-PROV(2012)0342.

(3)  Doc. 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310.