ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.033.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 33E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
5 febbraio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 5 al 7 luglio 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 291 E del 4.10.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 5 luglio 2011

2013/C 033E/01

Servizio universale e numero di emergenza 112
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul servizio universale e il numero di emergenza 112 (2010/2274(INI))

1

2013/C 033E/02

Un commercio al dettaglio più efficace e più equo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI))

9

2013/C 033E/03

Costituzione ungherese rivista
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista

17

2013/C 033E/04

Quinta relazione sulla coesione e strategia per la politica di coesione dopo il 2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI))

21

2013/C 033E/05

Sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo (2010/2300(INI))

38

2013/C 033E/06

Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre (2011/2034(INI))

46

2013/C 033E/07

Servizi sociali di interesse generale
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (2009/2222(INI))

65

2013/C 033E/08

Impatto della politica di sviluppo dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo (2011/2047(INI))

77

 

Mercoledì 6 luglio 2011

2013/C 033E/09

Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (2010/2304(INI))

89

2013/C 033E/10

Protezione dei dati personali nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea (2011/2025(INI))

101

2013/C 033E/11

Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sul programma di lavoro della Commissione per il 2012

110

2013/C 033E/12

Legislazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell'UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti - attuazione e prospettive (2010/2249(INI))

120

2013/C 033E/13

Sicurezza dell'aviazione, con particolare riferimento ai body scanner
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla sicurezza dell'aviazione, con particolare riferimento ai body scanner (2010/2154(INI))

125

2013/C 033E/14

Donne e direzione delle imprese
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese (2010/2115(INI))

134

2013/C 033E/15

Crisi finanziaria, economica e sociale: misure e iniziative da adottare
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (2010/2242(INI))

140

 

Giovedì 7 luglio 2011

2013/C 033E/16

Situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa

158

2013/C 033E/17

Politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (2011/2032(INI))

165

2013/C 033E/18

Preparazione delle elezioni alla Duma russa in dicembre
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del prossimo dicembre

180

2013/C 033E/19

Modifiche del sistema Schengen
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle modifiche del sistema Schengen

182

2013/C 033E/20

Approccio del Parlamento europeo all'attuazione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona per quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore della PESC/PSDC
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'approccio del Parlamento europeo all'attuazione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona per quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore della PESC/PSDC

186

2013/C 033E/21

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

188

2013/C 033E/22

Progressi nella lotta contro le mine
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 progressi nella lotta contro le mine (2011/2007(INI))

191

2013/C 033E/23

Repubblica democratica del Congo, sugli stupri di massa nella provincia del Kivu meridionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulla Repubblica democratica del Congo e sugli stupri di massa nella provincia del Kivu meridionale

198

2013/C 033E/24

Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze

201

2013/C 033E/25

India, segnatamente la condanna a morte di Davinder Pal Singh
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'India, in particolare sulla condanna a morte di Davinder Pal Singh

204

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 5 luglio 2011

2013/C 033E/26

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Odense Steel Shipyard/Danimarca
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/025/ DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca) (COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

207

ALLEGATO

208

2013/C 033E/27

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea- Inondazioni in Slovenia, Croazia e Repubblica ceca nel 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

209

ALLEGATO

209

2013/C 033E/28

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011: inondazioni in Slovenia, Croazia e Repubblica ceca nel 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

210

2013/C 033E/29

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Impresa LM Glasfiber/Danimarca
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danimarca) (COM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

227

ALLEGATO

228

2013/C 033E/30

Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

229

P7_TC1-COD(2009)0089Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

230

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

230

2013/C 033E/31

Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi di mare *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi di mare (COM(2010)0749– C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

230

2013/C 033E/32

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011: eccedenze dell'esercizio finanziario 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

231

2013/C 033E/33

Esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori (COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

232

P7_TC1-COD(2011)0001Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

233

2013/C 033E/34

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

233

2013/C 033E/35

Vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

296

P7_TC1-COD(2010)0232Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

297

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

297

2013/C 033E/36

Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

298

2013/C 033E/37

Sistemi di indennizzo degli investitori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

328

P7_TC1-COD(2010)0199Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ( 1 )

329

2013/C 033E/38

Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

350

P7_TC1-COD(2010)0208Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio ( 1 )

351

 

Mercoledì 6 luglio 2011

2013/C 033E/39

Elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

359

P7_TC1-COD(2010)0325Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

359

2013/C 033E/40

Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

360

P7_TC2-COD(2008)0028Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

360

2013/C 033E/41

Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

361

P7_TC2-COD(2008)0062Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

361

ALLEGATO

362

2013/C 033E/42

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

362

 

Giovedì 7 luglio 2011

2013/C 033E/43

Anno europeo dell'invecchiamento attivo (2012) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

364

P7_TC1-COD(2010)0242Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

365

ALLEGATO

365

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 5 al 7 luglio 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 291 E del 4.10.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 5 luglio 2011

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/1


Martedì 5 luglio 2011
Servizio universale e numero di emergenza "112"

P7_TA(2011)0306

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul servizio universale e il numero di emergenza "112" (2010/2274(INI))

2013/C 33 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1),

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2),

vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (3),

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4),

vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5),

vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (6),

vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (7),

visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (8),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (9),

vista la consultazione pubblica avviata il 2 marzo 2010 dalla Commissione sui principi del futuro servizio universale nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,

vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2010, dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" (COM(2010)0472),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio, presentata dalla Commissione (COM(2010)0471),

vista la raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2010, sull’accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA),

visto il documento di lavoro del comitato per le comunicazioni della Commissione intitolato "Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010" (Accesso alla banda larga nell’UE: situazione al 1o luglio 2010),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 agosto 2010, dal titolo "Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2009 (Quindicesima relazione) SEC(2010)0630" (COM(2010)0253),

vista la quarta edizione del "Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo - Garantire il buon funzionamento dei mercati nell’interesse dei consumatori", pubblicata nell’ottobre del 2010,

vista la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (10),

vista la raccomandazione della Commissione sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione,

visto il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (11),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 26 (inserimento dei disabili) e 35 (protezione della salute),

visto il sondaggio Eurobarometro flash 314 dal titolo "The European Emergency Number 112" (Il numero di emergenza europeo 112),

visto il documento di lavoro del comitato per le comunicazioni della Commissione intitolato "'Implementation of the European emergency number 112 – Results of the fourth data-gathering round" (Attuazione del numero di emergenza europeo 112 – risultati del quarto ciclo di raccolta di dati) (10 febbraio 2011),

vista la sua dichiarazione del 25 settembre 2007 sul numero di emergenza europeo 112 (12),

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0220/2011),

A.

considerando che la direttiva sul servizio universale previene l’esclusione sociale garantendo un accesso a prezzi contenuti ai servizi di telecomunicazione di base ed essenziali alle popolazioni di zone rurali o ultraperiferiche o alle fasce a basso reddito,

B.

considerando che occorre prestare particolare attenzione affinché i gruppi vulnerabili non siano trascurati e che dovrebbero sempre essere attuate misure specifiche efficaci per garantire la loro inclusione sociale e l'accesso ai servizi in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini,

C.

considerando che il progresso tecnologico, in particolare la telefonia mobile a prezzi ragionevoli, contribuisce a fornire alla maggior parte dei cittadini l'accesso ai servizi di telecomunicazione di base,

D.

considerando che il servizio universale è definito come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza",

E.

considerando che il servizio universale dovrebbe fornire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi essenziali per la loro partecipazione nella società, qualora le forze del mercato da sole non siano in grado di farlo,

F.

considerando che la copertura di base in banda larga per il 100% dei cittadini dell'UE entro il 2013 è uno dei principali obiettivi prestazionali dell'Agenda digitale; considerando tuttavia che dove le connessioni a banda larga sono già disponibili, la media di utilizzo da parte dell'utenza domestica è circa del 50%,

G.

considerando che non è ancora possibile valutare l'applicazione della direttiva rivista sul servizio universale e i diritti degli utenti, dato che il termine di recepimento è fissato al 25 maggio 2011 e che il periodo di tre anni richiesto prima di una valutazione della corretta e completa attuazione di tutte le disposizioni della direttiva è solo appena iniziato,

H.

considerando che la legislazione esistente, sebbene produca risultati positivi per i cittadini, non è fine a se stessa e che è altresì necessario sfruttare al meglio i vantaggi derivanti dalle nuove misure tramite un continuo monitoraggio da parte degli Stati membri e potenziare al massimo gli sforzi per migliorare la qualità, la completezza e la visibilità dell’informazione,

I.

considerando che il mercato unico non può mai essere considerato veramente completo e che deve essere regolarmente riesaminato in modo che possa riflettere le garanzie di protezione sociale, le esigenze della società, il progresso tecnologico e l'emergere di soluzioni innovative; considerando inoltre che le misure per promuovere la crescita e l'occupazione sono fondamentali per garantire che il mercato unico e il mercato unico digitale siano realizzati e attivati senza indugio, a beneficio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese europei,

J.

considerando che gli sforzi volti al progresso rappresentano la forza motrice e l’espressione della visione e degli obiettivi fissati dai legislatori europei; considerando che le proposte di nuova legislazione o di modifiche della legislazione esistente devono tener conto delle esperienze concrete e delle capacità di attuazione, considerando che gli adattamenti legislativi devono godere di un chiaro supporto politico ed essere inoltre sostenuti da un’obiettiva valutazione socioeconomica come fattore decisivo,

K.

considerando che il numero di emergenza europeo 112, istituito nel 1991 da una decisione del Consiglio per consentire ai cittadini di poter accedere a tutti i servizi di emergenza (quali vigili del fuoco, polizia e assistenza medica), è l'unico numero di emergenza accessibile in tutti gli Stati membri dell'UE, e considerando che una vasta maggioranza di europei non ne è ancora a conoscenza e che non si sono registrati progressi in merito dal 2000,

L.

considerando che la sua dichiarazione dell'11 marzo 2008 sull'allarme rapido dei cittadini in caso di emergenze gravi (13) è stata firmata da 432 deputati al Parlamento europeo,

M.

considerando che è necessario continuare a profondere sforzi per valutare e assicurare la qualità del servizio fornito a chi compone il 112, per quanto riguarda sia le telecomunicazioni e le prestazioni dei servizi di emergenza sia gli aspetti di coordinamento che dipendono da molteplici fattori, e considerando che non è stata effettuata una valutazione globale e dettagliata dello stato effettivo di attuazione del servizio 112 nell'UE sulla base delle esperienze dei cittadini, esaminando in particolare l'accessibilità, l'interoperabilità e i tempi d'intervento,

N.

considerando che molti tragici eventi recentemente occorsi hanno dimostrato che è necessario allertare i cittadini e attivare un allarme rapido in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in atto al fine di ridurre le sofferenze e la perdita di vite umane,

Servizio universale e contesto dei nuovi sviluppi

1.

sottolinea l’importanza degli obblighi di servizio universale (OSU) come rete di sicurezza per l’inclusione sociale laddove le forze di mercato non sono state in grado, da sole, di fornire i servizi di base ai cittadini e alle imprese;

2.

è favorevole al riesame periodico, come parte della direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti, dell'adeguatezza delle disposizioni legislative UE vigenti per il servizio universale alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, al fine di identificare e introdurre definizioni appropriate che riflettano l’evolversi delle esigenze reali e della domanda dei cittadini e migliorino la qualità dei servizi;

3.

chiede alla Commissione di fornire orientamenti per un’attuazione e applicazione ottimali della direttiva sul servizio universale riveduta, evitando distorsioni del mercato e, al tempo stesso, consentendo agli Stati membri di adottare le disposizioni che meglio rispondono alle loro circostanze nazionali;

4.

sostiene gli obiettivi di "banda larga per tutti" dell’Agenda del digitale ed esprime la convinzione che l’accesso universale alla banda larga aiuti i cittadini e le imprese a trarre i massimi benefici dal mercato unico digitale, in particolare migliorando l’inclusione sociale, creando nuove opportunità per le imprese innovative sul piano sociale e ambientale e capaci di promuovere occupazione, crescita e maggiori opportunità di commercio transfrontaliero; sostiene a tal fine la promozione dell'alfabetizzazione digitale;

5.

invita la Commissione a fornire un'assistenza finanziaria maggiore ai progetti locali che offrono l'accesso digitale e a tutte le comunità che aiutano i gruppi svantaggiati a utilizzare applicazioni tecnologiche offrendo connessioni con accesso gratuito a Internet negli edifici pubblici;

6.

sottolinea che una combinazione di politiche e tecnologie (quali reti filari, via cavo, in fibra ottica, mobili e via satellite) può favorire lo sviluppo da parte di imprese ed enti pubblici di nuovi servizi e nuove applicazioni on-line, quali l'amministrazione elettronica, la sanità elettronica e l'istruzione elettronica, promuovendo la domanda di connessioni Internet più veloci, rendendo gli investimenti nelle reti a banda larga aperte più redditizi e incoraggiando in tal modo i partenariati pubblico-privato e sviluppando il mercato unico digitale, migliorando nel contempo l'inclusione dei cittadini emarginati;

7.

sottolinea l'importanza delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e, nel contesto dell'ampia revisione di dette norme, ritiene indispensabile che le autorità regionali e locali beneficino di misure volte a incentivare la loro partecipazione agli investimenti nelle tecnologie di comunicazione e agli appalti pre-commerciali, quale strumento per trasmettere i benefici della ricerca al mercato, e che gli appalti elettronici siano utilizzati ampiamente;

8.

chiede che il quadro normativo delle telecomunicazioni, e in particolare le disposizioni in materia di neutralità della rete, sia efficacemente recepito in modo tale da permettere agli utenti finali di avere accesso a servizi e contenuto e di poter usare le applicazioni di loro scelta su Internet;

9.

sottolinea che il servizio universale non è l'unico né il principale propulsore per raggiungere l’obiettivo della "banda larga per tutti", visti gli elevati costi di investimento richiesti cui non consegue necessariamente un significativo miglioramento dei servizi offerti ai consumatori; rileva, tuttavia, che a norma dell'articolo 15 della direttiva sul servizio universale è previsto un riesame periodico del contenuto del servizio universale e sottolinea che tale riesame dovrebbe tenere conto della valutazione dell'attuazione delle disposizioni della direttiva e dei risultati della valutazione d'impatto in corso, in particolare per quanto riguarda il grado di diffusione delle reti a banda larga e la loro effettiva adozione da parte degli utenti domestici;

10.

ritiene che rendere obbligatoria la messa a disposizione della banda larga non ne produrrà automaticamente un'adozione maggiore; esorta la Commissione e gli Stati membri a potenziare le misure volte a promuovere la domanda e a incentivare l'utilizzazione, piuttosto che a garantire semplicemente la connessione; reputa inoltre che gli obblighi di servizio universale potrebbero alla fine, eventualmente quale obiettivo a medio termine, diventare un incentivo aggiuntivo allo sviluppo della banda larga, ma che gli obiettivi di banda larga universale dovrebbero essere conseguiti tramite programmi nazionali adeguatamente concepiti;

11.

ritiene che una politica efficace sullo spettro radio, che consenta l'uso armonizzato del "dividendo digitale", e una regolamentazione favorevole agli investimenti costituiscano anch'esse strumenti importanti per aumentare la copertura in banda larga;

12.

esorta pertanto la Commissione a completare la valutazione d'impatto attualmente in corso e a fornire ai legislatori dati validi sull’utilizzo presente, sulla domanda prevista e sul miglioramento degli obblighi di servizio universale attraverso la banda larga e, infine, un’analisi del meccanismo di finanziamento più efficace per gli Stati membri, i consumatori e le imprese per l’attuazione degli obblighi di servizio universale evitando nel contempo costi inutili e oneri eccessivi;

13.

chiede alla Commissione, in parallelo e in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), di monitorare attentamente i mercati per garantire che gli Stati membri che sono già in grado o hanno intenzione di fornire obblighi di servizio universale su tutta la gamma di tecnologie e velocità di banda larga possano procedere in tal senso in casi di incapacità del mercato senza di fatto causare distorsioni del mercato;

14.

si compiace della decisione della Commissione di realizzare uno studio approfondito sulla fornitura di servizi Internet a seguito della pubblicazione della quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo;

15.

chiede alla Commissione a agli Stati membri, con il contributo delle ANR, di esaminare le opzioni per un’applicazione omogenea degli obblighi di servizio universale e delle disposizioni sui diritti degli utenti, che garantirebbe l’accessibilità ai gruppi vulnerabili, e in particolare alle persone disabili, non solo mediante l’introduzione di speciali apparecchiature terminali e di tariffe abbordabili, ma anche fornendo ai consumatori informazioni adeguate, una reale possibilità di scelta tra i servizi disponibili e servizi post-vendita;

16.

ritiene tuttavia che la disposizione basilare per il finanziamento del servizio universale – garantire una gestione non discriminatoria e trasparente – debba essere mantenuta nella legislazione dell'UE ed essere estesa per coprire gli obblighi sia in materia di comunicazioni vocali che di trasmissione di dati;

Il numero di emergenza europeo 112

17.

sottolinea che il numero di emergenza europeo 112 può essere un numero salvavita e aumenta la protezione dei cittadini dell’UE costituendo un importante sistema di supporto per i cittadini e i consumatori che vivono nel mercato interno; sottolinea l'importanza di garantire il funzionamento regolare del numero 112 in tutta l'Unione; ritiene che la Commissione debba garantire che ciascun segmento della società abbia accesso a tale servizio, comprese le persone con disabilità (difficoltà uditive, di linguaggio, ecc.) e altri gruppi vulnerabili;

18.

si rammarica, tuttavia, che il numero di emergenza europeo 112 sia ben lontano dal raggiungere il suo pieno potenziale; ritiene pertanto che siano ancora necessarie misure basilari per garantirne la riconoscibilità presso i cittadini, unitamente ad altri accorgimenti a livello di tecnologia e di migliore coordinamento;

19.

segnala che, secondo il sondaggio Eurobarometro pubblicato a febbraio 2011, solo il 26% dei cittadini dell'UE sa già identificare istintivamente il 112 come il numero da chiamare per i servizi d'emergenza nell'UE e che il 58% dei cittadini europei non ritiene che le persone nel proprio paese siano adeguatamente informate in merito all'esistenza del numero di emergenza 112 (14);

20.

esorta la Commissione europea e gli Stati membri a intensificare congiuntamente gli sforzi per sensibilizzare maggiormente i cittadini circa l’esistenza e l’utilizzo del numero 112, segnatamente attraverso lo sviluppo di una strategia di comunicazione mirata e ad ampio raggio che affronti le preoccupazioni e le istanze dei cittadini per quanto riguarda il funzionamento del sistema;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente le loro attività d'informazione affinché il 112 venga portato a conoscenza di tutti i cittadini e viaggiatori dell'UE attraverso i mezzi di comunicazione, in particolare la stampa e gli audiovisivi, mediante campagne informative che lo presentino come il numero di emergenza valido per tutta l'UE, e a organizzare e sostenere attività promozionali di sensibilizzazione nonché eventi da tenersi ogni anno l’11 febbraio, che è stato proclamato “Giornata europea del 112”; ritiene che dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle informazioni pratiche, sottolineando ad esempio che il 112 è il numero di emergenza europeo, raggiungibile gratuitamente da telefoni fissi e da cellulari ovunque nell'Unione;

22.

nota disparità considerevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda la conoscenza del numero di emergenza europeo 112 e invita gli Stati membri a condividere le esperienze e scambiare buone pratiche al fine di raggiungere entro il 2020 almeno l'80% di riconoscimento istintivo da parte dei cittadini dell'UE del numero di emergenza 112 quale numero da chiamare per mettersi in contatto con i servizi di emergenza ovunque nell'Unione;

23.

chiede agli Stati membri di utilizzare le migliori sedi per divulgare le informazioni sul numero di emergenza 112 attraverso le quali si possa raggiungere facilmente un gran numero di utenti, in particolare ambulatori medici e farmacie, ospedali e cliniche, istituti di istruzione come scuole e università, nonché aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, dato che il numero 112 è particolarmente utile per i viaggiatori, e i portali informativi dei servizi di emergenza nazionali;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il 112 quale numero di emergenza per tutta l'UE anche su Internet e alla radio, trattandosi di due mezzi di comunicazione tra i più comuni per i giovani e le persone che viaggiano spesso; sottolinea che solo il 16% delle persone a conoscenza del 112 ha ricevuto l'informazione tramite la radio e solo l'11% tramite Internet;

25.

invita tutti gli Stati membri a garantire che il numero 112 sia visibilmente indicato su tutti i veicoli di emergenza, comprese le auto della polizia, le ambulanze, le autopompe dei vigili del fuoco e i veicoli di altri servizi;

26.

rileva tuttavia che negli Stati membri esistono da tempo numeri d'emergenza e sottolinea che, laddove si desideri mantenere tali numeri nazionali, è importante non compromettere la sensibilizzazione o creare confusione su quale numero chiamare;

27.

deplora che gli Stati membri non garantiscano ancora la fornitura ai servizi di emergenza 112 di informazioni di localizzazione tempestive, accurate e affidabili; chiede alla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di migliorare considerevolmente e quanto prima l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni di localizzazione del chiamante in base alla nuova normativa UE in materia di telecomunicazioni e di aggiornare la tecnologia con l’obiettivo finale della localizzazione obbligatoria e automatica entro pochi secondi di tutte le chiamate al 112, comprese quelle in roaming, al fine di fornire al personale di smistamento e primo intervento queste informazioni cruciali, rendendo così ai cittadini un servizio inestimabile; invita la Commissione a prevedere azioni contro gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi in questo senso;

28.

chiede che gli Stati membri e la Commissione delineino misure atte a migliorare l'accesso ai finanziamenti a favore di progetti di ricerca per garantire lo sviluppo delle migliori tecnologie possibili per identificare l’ubicazione del chiamante, compreso il ricorso alla tecnologia VoIP, e di conseguenza supporta lo sviluppo di standard e regolamentazioni di prossima generazione; chiede che vengano stanziati i fondi TIC-PSP indicati nel bilancio UE 2009, 2010 e 2011 per supportare la sperimentazione e l'attuazione di servizi innovativi (basati sulla tecnologia VoIP e sull'accesso al 112 tramite IP), che potrebbero essere avviati attraverso applicazioni indipendenti dalla rete in previsione della creazione di sistema 112 di prossima generazione nell'UE; invita la Commissione a esaminare altresì l'attuazione delle applicazioni 112 di prossima generazione quali messaggi di testo, video e reti sociali, e come tali applicazioni, attualmente disponibili ai cittadini, possano essere impiegate nelle comunicazioni di emergenza per migliorare l'accesso al 112 e migliorare la risposta alle chiamate d'emergenza dei cittadini;

29.

ritiene che occorra introdurre disposizioni regolamentari che rendano obbligatoria la messa a disposizione del servizio eCall;

30.

evidenzia l’importanza di un migliore coordinamento tra organismi di soccorso a livello sia nazionale che transfrontaliero o dell’UE per raggiungere il massimo grado di efficacia e chiede a tal fine alla Commissione di sostenere le amministrazioni degli Stati membri e di coordinarsi con esse per studiare come migliorare l'interoperabilità tra i loro sistemi;

31.

chiede alla Commissione di fissare quanto prima possibile, in stretta cooperazione con gli Stati membri, requisiti di affidabilità e di qualità per l'intera catena del servizio 112 e di stabilire indicatori di prestazione e orientamenti relativi alla qualità del servizio 112 in base all'esperienza dei cittadini, tenendo conto delle esigenze di accessibilità, interoperabilità, multilinguismo, tempestività e qualità dei servizi di emergenza;

32.

raccomanda, onde migliorare l'efficienza del servizio di emergenza 112 nell'UE, l'istituzione di un programma d'azione volto a sostenere la condivisione delle esperienze e lo scambio delle migliori pratiche tra le ANR, i servizi di emergenza e le organizzazioni della società civile degli Stati membri, estendendo tale scambio alle organizzazioni nei paesi candidati all'UE e ai paesi vicini; suggerisce che a tal fine potrebbe essere istituita una rete di esperti; raccomanda specificamente lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri per quanto concerne la gestione delle chiamate al 112, in particolare riguardo alla formazione degli operatori, all’utilizzo di un singolo operatore per gestire una chiamata e all’uso di servizi in linea e di interpretazione che potrebbero aiutare le persone che non parlano la lingua del paese in cui stanno utilizzando i servizi di emergenza;

33.

invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per ridurre il numero di tentativi falliti di chiamata di emergenza, i tempi di attesa e di risposta per le chiamate e il numero di scherzi telefonici/false chiamate; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi per quanto riguarda il blocco delle chiamate in uscita dai telefoni cellulari senza SIM;

34.

enfatizza la necessità di garantire l’accessibilità al numero 112 alle persone affette da diversi tipi di disabilità e ai gruppi vulnerabili e sollecita la standardizzazione dell’accessibilità al numero 112 per tali persone in particolare, eventualmente con la messa a disposizione agli utenti ipoudenti o ipovedenti di speciali dispositivi terminali, servizi di ritrasmissione di testi o di linguaggio dei segni, o altre apparecchiature specifiche; chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di intensificare gli sforzi per sensibilizzare maggiormente tali persone sul numero 112 mediante l'uso di mezzi di comunicazione opportunamente adeguati alle loro esigenze;

35.

chiede alla Commissione di realizzare uno studio sulle prestazioni dei servizi del numero 112 fino ad oggi, sulla cooperazione tra gli organismi competenti volta a migliorare il servizio e sulle singole misure adottate finora dagli Stati membri; chiede inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di estendere il servizio 112 dalle chiamate vocali ai messaggi di testo affinché l'invio di un SMS al numero 112 provochi l'intervento dei servizi d'emergenza;

36.

chiede alla Commissione di valutare, mediante organismi indipendenti ed entro la fine del 2012, il reale stato di attuazione del numero 112 in tutta l'UE in base all'esperienza dei cittadini, esaminando in particolare l'accessibilità, l'interoperabilità e i tempi d'intervento; invita a tale proposito la Commissione a fornire, entro lo stesso termine, una panoramica dei tempi di intervento giuridicamente vincolanti e applicati nella pratica nell'UE e ad ampliare lo studio d'impatto elaborato nel quadro dell'e-Call per includervi le conseguenze umane e finanziarie del funzionamento del numero 112;

37.

chiede agli Stati membri e alla Commissione, visto che la tecnologia già esiste, di promuovere la creazione di un "sistema 112 inverso", cioè un sistema esteso a tutta l'UE, universale, multilingue, accessibile, semplificato, efficiente e interconnesso per avvertire e allertare i cittadini in caso di gravi emergenze o calamità di qualsiasi tipo naturali e/o causate dall'uomo imminenti o in corso; ritiene che tale sistema debba essere attuato senza ostacolare il diritto alla vita privata e in combinazione con adeguate campagne d'informazione e di formazione destinate ai cittadini;

38.

invita la Commissione a valutare la fattibilità della creazione in futuro di un servizio 116 simile a quello del 112 per i cittadini in stato di stress emotivo, affetti da depressione o da altri problemi di salute mentale;

*

* *

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(2)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

(8)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

(11)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

(12)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 92.

(13)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 6.

(14)  Il numero di emergenza europeo 112, Sondaggio Flash Eurobarometro, Commissione europea, 2011, http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/9


Martedì 5 luglio 2011
Un commercio al dettaglio più efficace e più equo

P7_TA(2011)0307

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI))

2013/C 33 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione, del 5 luglio 2010, dal titolo Esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione – "Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all’orizzonte 2020" (COM(2010)0355), corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi al dettaglio nel mercato interno (SEC(2010)0807),

viste le risposte alla consultazione pubblica della Commissione sull’esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione (svoltasi dal 5 luglio al 10 settembre 2010),

vista la tavola rotonda su un mercato al dettaglio più efficace e più equo per imprese e consumatori, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 25 gennaio 2011,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 20 gennaio 2011, sull’esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione "Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all’orizzonte 2020",

vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata L’Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – "Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, intitolata: "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

visto il rapporto del Prof. Mario Monti, del 9 maggio 2010, intitolato "Una nuova strategia per il mercato unico",

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,

vista la comunicazione della Commissione, dell’8 ottobre 2010, intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

viste la quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo: "Far funzionare i mercati per i consumatori" (edizione autunnale – ottobre 2010) e la quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori: "Consumers at home in the single market" (edizione primaverile – marzo 2011),

vista la ventunesima edizione del quadro di valutazione del mercato interno, pubblicata il 23 settembre 2010,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, intitolata "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" (COM(2009)0591),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno ‧Small Business Act‧ per l'Europa)" (COM(2008)0394),

vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1),

visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (2),

visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (3),

vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (4),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (5),

vista la sua posizione del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai diritti dei consumatori (6),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (7),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita (8),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (9),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (10),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (11),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (12),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (13),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (14),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (15),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT (16),

vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (17),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0217/2011),

A.

considerando che la tendenza al protezionismo emersa in tutta Europa è allarmante,

B.

considerando che l'economia reale deve nuovamente essere posta al centro dell'agenda politica per liberare l’intero potenziale del mercato unico,

C.

considerando che il mercato al dettaglio è una componente fondamentale del nostro impegno per rilanciare il mercato unico,

D.

considerando che il mercato al dettaglio, come principale consumatore di energia e produttore di rifiuti, può apportare un contributo decisivo alla sostenibilità, compresi gli obiettivi 20-20-20 dell'UE in materia di energia,

E.

considerando che le potenzialità commerciali per gli scambi transfrontalieri online non si concretizzano a sufficienza a causa di diversi ostacoli, quali le barriere linguistiche, la carente sicurezza del sistema, le informazioni inadeguate e insufficienti e la mancanza di coordinamento e cooperazione sul piano amministrativo, che rendono il consumatore restio ad acquistare online dai dettaglianti di altri Stati membri e rendono i rivenditori al dettaglio riluttanti a vendere online oltre i confini nazionali,

Un progetto per una maggiore competitività, crescita e occupazione

1.

sottolinea che il settore del commercio al dettaglio costituisce un motore di crescita, competitività e occupazione in Europa e svolge un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020;

2.

sottolinea che i rivenditori al dettaglio offrono modalità diversificate e moderne per l'acquisto e la vendita di beni e servizi e contribuiscono ad ampliare la scelta dei consumatori così come ad accrescere le opportunità di lavoro flessibile e dignitoso, in particolare per i giovani;

3.

invita le istituzioni dell'UE ad attribuire il massimo rilievo politico al settore del commercio al dettaglio in quanto pilastro dell’atto per il mercato unico nonché mezzo per ripristinare la fiducia del pubblico nel mercato unico;

4.

chiede alla Commissione di rafforzare il coordinamento tra le varie politiche e di adottare un approccio olistico e di lungo termine per il settore del commercio al dettaglio;

5.

deplora il fatto che gravi ostacoli impediscano tuttora al settore del commercio al dettaglio di raggiungere il suo pieno potenziale online e offline; sottolinea la necessità di rimuoverli senza indugio;

6.

sottolinea che i rivenditori al dettaglio e i fornitori condividono la responsabilità della realizzazione di un mercato al dettaglio più efficiente, trasparente e più equo;

7.

ritiene che l'obiettivo primario debba consistere nell’applicazione efficace dei principi sanciti dal trattato e delle regole e strumenti vigenti del mercato interno, nonché nell’auto-regolamentazione, prima di prendere in considerazione un approccio normativo, ove opportuno;

Rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi

8.

esprime preoccupazione per il fatto che la libera circolazione di beni e servizi nell'UE sia ostacolata da normative nazionali restrittive, interpretazioni divergenti e da un'attuazione inadeguata; sottolinea che i requisiti circa i test e le registrazioni aggiuntive, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, le restrizioni territoriali dell’offerta e le misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, in particolare le PMI, limitando così la potenziale utilità del mercato unico per i cittadini europei e il mondo delle imprese;

9.

riconosce la necessità che la Commissione analizzi ulteriormente i motivi delle differenze di prezzo all'interno dell'UE, sulla base di strumenti statistici adeguati, al fine di garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei prezzi per i consumatori, fatte salve le normative nazionali ed europee in materia fiscale e del mercato del lavoro, promuovendo così una scelta più consapevole e stimolando nel contempo una maggiore fiducia negli scambi transfrontalieri; ribadisce la necessità di un'attiva cooperazione tra le agenzie statistiche nazionali a tal fine;

10.

esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente le regole e la legislazione sul mercato interno, in particolare il pacchetto sulle merci, la direttiva sui servizi, la direttiva sui ritardi di pagamento, la direttiva sul commercio elettronico, lo “Small Business Act e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali; chiede inoltre agli Stati membri di eliminare le sovrapposizioni e ridurre gli oneri amministrativi e gli ostacoli regolamentari che possono limitare la crescita e la creazione di posti di lavoro;

11.

chiede alla Commissione di monitorare più da vicino gli Stati membri al fine di ridurre il deficit di recepimento e garantire un effettivo riconoscimento reciproco di beni e servizi; la invita altresì a garantire la semplificazione delle norme vigenti;

12.

prende atto delle difficoltà che incontrano i dettaglianti indipendenti europei e ritiene che la legislazione in materia di mercato al dettaglio debba fondarsi interamente su dati empirici, in particolare per quanto riguarda la necessità di esaminare adeguatamente e comprendere l'impatto della legislazione sulle piccole imprese;

13.

incoraggia le federazioni commerciali e le associazioni dei consumatori, sostenute dalla Commissione, a fornire maggiori informazioni, formazione e consulenza giuridica alle parti interessate in merito ai loro diritti e agli strumenti a loro disposizione per la soluzione dei problemi, quali SOLVIT, e a sostenere lo scambio delle migliori pratiche tra di esse;

14.

sottolinea che un sistema di pagamento frammentato costituisce un ostacolo al commercio; invita al Commissione a migliorare il sistema dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) allo scopo di mettere a punto un servizio di pagamento di base disponibile per tutte le carte, favorire la concorrenza tra mezzi di pagamento eliminando le barriere, aumentare la trasparenza dei costi delle transazioni e abolire le commissioni interbancarie ingiustificate; la esorta altresì a garantire una maggiore rapidità dei trasferimenti bancari all’interno dell'UE; sottolinea infine che il sistema SEPA può essere considerato come un utile strumento per combattere l'economia sommersa;

Aprire alle imprese e ai consumatori l'accesso al mercato

15.

richiama l'attenzione sulla preoccupazione espressa da una parte della società civile e dalle PMI per l'incremento dei centri commerciali e la diminuzione dei negozi e dei mercati locali nelle zone isolate e nei centri urbani;

16.

sottolinea che la pianificazione del commercio al dettaglio deve fornire un quadro strutturale che permetta alle imprese di competere, rafforzare la libertà di scelta dei consumatori e consentire l'accesso a beni e servizi, in particolare nelle regioni meno accessibili o scarsamente popolate oppure in caso di mobilità ridotta dei consumatori; insiste inoltre sul ruolo sociale, culturale e ambientale svolto dai negozi e mercati locali per il rilancio delle zone rurali e dei centri urbani; esorta pertanto gli Stati membri a incoraggiare le comunità locali sostenibili promuovendo l'innovazione e la crescita delle PMI;

17.

sottolinea che le PMI costituiscono l'ossatura dell'economia europea e rivestono un ruolo unico nella creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, e nel favorire l'innovazione e la crescita nel settore del commercio al dettaglio nelle comunità locali in tutta l'UE;

18.

ritiene che la questione dell'accessibilità vada affrontata nel pieno rispetto della sussidiarietà;

19.

riconosce che gli Stati membri sono responsabili delle loro politiche in materia di ubicazione dei negozi e che la sostenibilità, la mobilità, la pianificazione regionale e il rafforzamento del nucleo sono fattori importanti che devono essere presi in considerazione in sede di decisione sull'ammissibilità delle nuove ubicazioni dei punti di vendita;

20.

considera che forme incentivanti di ristrutturazione del patrimonio edilizio urbano, anche attraverso l'impiego dei fondi strutturali, potrebbero consentire l'abbattimento dei canoni locativi (partenariato pubblico-privato) e favorire il reinserimento delle attività economiche, in particolare del commercio di vicinato, funzionali allo sviluppo economico e sociale;

21.

chiede alla Commissione di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, un'indagine sull'impatto e le possibili conseguenze della creazione di ipermercati o di centri commerciali per quanto riguarda il mercato dell'occupazione, le PMI e i consumatori;

22.

prende atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti su aree pubbliche nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di "risorsa naturale" anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

23.

sottolinea che il commercio elettronico è un importante complemento al commercio offline e che occorre adottare le misure appropriate per svilupparne appieno il potenziale, tra cui il miglioramento dell'accesso a Internet nelle zone più remote dell'Unione europea; invita la Commissione a inserire nell’imminente comunicazione sul commercio elettronico misure volte ad aumentare la fiducia, in particolare semplificando la registrazione dei domini a livello transfrontaliero, migliorando i sistemi di pagamento online sicuri, agevolando il recupero transfrontaliero dei crediti e migliorando le informazioni ai consumatori sui loro diritti, in particolare per quanto concerne le cancellazioni e le vie di ricorso;

24.

deplora l'elevato numero di ostacoli alla libertà di stabilimento dei dettaglianti nell'UE; è preoccupato, in particolare, per talune normative commerciali e fiscali a livello nazionale che hanno un effetto di fatto discriminatorio nei confronti dei dettaglianti stranieri;

25.

invita la Commissione ad agire con maggiore fermezza nei confronti degli Stati membri che violino i principi del mercato interno, ad accelerare le procedure d’infrazione attraverso una “procedura rapida” e a riferire annualmente al Parlamento europeo in merito ai casi risolti nel settore del commercio al dettaglio;

Affrontare le prassi contrattuali e commerciali nelle relazioni tra imprese

26.

ribadisce che la concorrenza libera e leale, la libertà contrattuale e un'applicazione adeguata della normativa pertinente sono fondamentali ai fini del buon funzionamento del mercato al dettaglio;

27.

riconosce che le imprese hanno un potere di mercato diverso, che debbono agire in modo economicamente sano e che l'UE ha bisogno di campioni economici per poter competere a livello globale;

28.

sottolinea tuttavia la diffusa preoccupazione sulla posizione dominante di mercato di taluni operatori più grandi, che imporrebbero spesso condizioni ingiuste per i fornitori e i dettaglianti più deboli, ad esempio attraverso meccanismi ingiustificati di distribuzione selettiva, segmentazione geografica, controllo dei prezzi, cancellazioni senza preavviso ed altre pratiche restrittive, distorcendo così la concorrenza; sottolinea che l'intera filiera della fornitura al dettaglio è interessata da tali pratiche; denuncia le pratiche che abusano degli squilibri di potere fra gli attori economici e incidono sulla vera libertà contrattuale; sottolinea che la sensibilizzazione di tutti gli attori, in particolare delle PMI, sui loro diritti contrattuali dovrebbe contribuire a prevenire tali pratiche;

29.

riconosce che il franchising è una formula valida che consente ai dettaglianti indipendenti di sopravvivere in un ambiente altamente competitivo; osserva con preoccupazione che i contratti che prevedono la partecipazione di dettaglianti a un franchising sono sempre più rigorosi;

30.

sottolinea che i marchi privati dovrebbe essere sviluppati in modo tale da consentire di migliorare la scelta del consumatore, in particolare in termini di trasparenza, qualità dell'informazione e diversità e da fornire chiare opportunità di innovazione e di espansione per le PMI;

31.

ritiene che "la pirateria", che può derivare, tra l'altro, dal duplice ruolo del rivenditore al dettaglio in quanto cliente e concorrente dei produttori di marchi, sia una pratica inaccettabile che dovrebbe essere affrontata senza indugio; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia realizzando un'analisi volta a chiarire ulteriormente i quadri giuridici e le prassi in materia di segreti commerciali e "pirateria" in seno ai 27 Stati membri dell'UE;

32.

riconosce la necessità di relazioni più equilibrate e di trasparenza nella catena di fornitura al dettaglio; sottolinea che occorre passare dallo scontro al dialogo basato sui fatti, al fine di ripristinare la fiducia e consentire negoziati più equi e condizioni di parità per tutti, permettendo in tal modo a tutti gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di beneficiare del valore aggiunto dei loro prodotti e di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico;

33.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente e coerentemente il diritto della concorrenza e, se del caso a livello nazionale, il diritto in materia di concorrenza sleale e la legislazione anti-trust;

34.

sottolinea che, per garantire un'adeguata applicazione delle norme di concorrenza e prevenire l'abuso di posizione dominante, è innanzitutto necessario rafforzare le autorità locali di sorveglianza della concorrenza e garantire linee continue e ininterrotte di comunicazione e cooperazione fra loro e la Direzione generale della concorrenza della Commissione;

35.

sostiene il buon lavoro svolto dalla piattaforma di esperti sulle prassi contrattuali tra imprese del Forum ad alto livello per un miglior funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare la definizione, la catalogazione e la valutazione degli atti che costituiscono una prassi commerciale manifestamente sleale, sulla base di dati e di esempi concreti; chiede un forte sostegno alle iniziative di dialogo fra le parti su tale questione; è preoccupato per il fatto che il Parlamento europeo non sia formalmente coinvolto nei lavori della piattaforma e del Forum ad alto livello; ritiene che il Parlamento debba affrontare con urgenza tale questione e partecipare attivamente ai lavori del Forum;

36.

sostiene la necessità espressa dalle parti interessate di adottare un approccio più ampio e orizzontale, estendendo il campo di applicazione al di là dell'industria agroalimentare; chiede alla Commissione e alle federazioni commerciali, basandosi sul lavoro che la piattaforma di esperti svolge, di analizzare le possibilità di creare un nuovo forum aperto che si concentri sul commercio al dettaglio nel suo complesso;

37.

sostiene con determinazione, al contempo, il duro lavoro che le federazioni di dettaglianti e di fornitori portano avanti per instaurare un dialogo informale e meccanismi di consultazione periodica sul diritto in materia di concorrenza; accoglie con favore l'iniziativa volontaria che prevede di concordare una dichiarazione sui principi comuni delle buone prassi commerciali lungo l'intera catena di fornitura al dettaglio;

38.

si compiace inoltre dello strumento della Commissione per il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari, nonché delle iniziative analoghe adottate dagli Stati membri per consentire entrate eque lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare, che prevedono un'analisi dei costi, dei processi, del valore aggiunto, delle quantità, dei prezzi e dei margini in tutti i comparti della catena stessa;

39.

osserva con preoccupazione che gli strumenti giuridici esistenti non sono pienamente utilizzati, soprattutto dalle PMI, per difendere i propri diritti, a causa della dipendenza economica e della paura di perdere l'attività; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle federazioni commerciali di identificare soluzioni per ripristinare la fiducia e facilitare l'accesso ai sistemi giudiziari, compresa la possibilità di presentare denunce anonime e l'istituzione di un Mediatore dell'UE in tale settore; è inoltre convinto che sia necessario sviluppare ulteriormente il quadro concettuale, in modo da garantire una concorrenza leale nelle relazioni verticali e orizzontali fra imprese, preparando così il terreno a un livello di parità effettiva delle condizioni per le imprese;

40.

chiede alla Commissione di pubblicare, entro la fine del 2011, una comunicazione che presenti la mappatura delle leggi e degli strumenti nazionali disponibili per trattare le pratiche commerciali e le relazioni contrattuali e di valutare esaustivamente se dette norme sono adeguatamente applicate e se è necessario adottare ulteriori provvedimenti;

41.

ritiene che sarebbe auspicabile esaminare meccanismi alternativi e informali di risoluzione delle controversie e di ricorso e valutarne l'efficacia, poiché potrebbero costituire un mezzo per risolvere le controversie tra i rivenditori al dettaglio; chiede alla Commissione di proporre misure sulla risoluzione alternativa delle controversie entro la fine del 2011 al fine di accrescere la fiducia delle imprese e dei consumatori;

42.

invita la Commissione e gli operatori della catena di fornitura al dettaglio di riferire annualmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti nelle piattaforme e nei meccanismi di dialogo informale esistenti; suggerisce che i risultati dovrebbero essere discussi in sede di una tavola rotonda annuale sul mercato al dettaglio organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori;

Rafforzare l'efficienza e il consumo sostenibile – prassi innovative

43.

sottolinea la responsabilità del settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la sostenibilità; plaude al fatto che i rivenditori al dettaglio e i fornitori siano in prima linea per quanto riguarda la responsabilità ambientale, in particolare nel caso dei rifiuti, dei consumi energetici, del trasporto e della riduzione delle emissioni di CO2; sostiene gli impegni che essi hanno già assunto verso il consumo sostenibile, ma reputa che siano necessari ulteriori sforzi; ritiene che la responsabilità di impresa dovrebbe attribuire un'attenzione maggiore alle questioni sociali e ambientali,

44.

sottolinea che i dettaglianti e i fornitori rappresentano un motore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo; evidenzia che l'intero settore deve continuare a innalzare il livello degli investimenti nelle tecnologie e pratiche innovative per migliorare ulteriormente la competitività lungo tutta la catena di approvvigionamento, coprendo la logistica e i trasporti, l'efficienza energetica, l'imballaggio, il trattamento dei rifiuti e il riciclaggio dei prodotti, e a scambiare le migliori prassi;

45.

invita la Commissione a sviluppare un sistema comune di valutazione ed etichettatura, come indicato nella risoluzione del Parlamento sul mercato unico per le imprese e la crescita, basandosi sull'intero ciclo di vita del prodotto, soprattutto nella prospettiva di semplificare, armonizzare e superare i costi della frammentazione sostenuti da imprese e consumatori;

46.

esorta le parti interessate ad adottare ulteriori iniziative per contrastare i rifiuti alimentari;

47.

plaude all'accordo congiunto tra EuroCommerce e UNI-Europa che dimostra come il dialogo sociale funzioni adeguatamente nel commercio; riconosce che occorre fare di più per rendere i consumatori più informati in merito alla responsabilità sociale dei dettaglianti, per integrare gli investimenti nelle nuove tecnologie con il capitale umano, in particolare attraverso lo sviluppo di competenze, e per combattere l'economia sommersa;

48.

ribadisce l'importanza di un'attuazione corretta della legislazione esistente in materia sociale e di lavoro; deplora l'esistenza di un alto tasso di lavoro sommerso, che comporta un'elevata evasione fiscale e impedisce condizioni di parità tra gli operatori commerciali nel mercato interno;

49.

ricorda che il miglioramento delle condizioni di lavoro, la lotta contro l’economia sommersa e il mantenimento dei livelli di occupazione e della competitività attraverso una maggiore rispondenza fra le esigenze dei commercianti al dettaglio e le competenze dei loro dipendenti rientrano tra le sfide principali di questo settore; sottolinea, a tal fine, la necessità di investire nella formazione e nella creazione di competenze poiché permetterebbero al settore di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie;

La via da seguire

50.

chiede alla Commissione di elaborare, in consultazione con il settore del commercio al dettaglio, un piano d'azione europeo globale per il commercio al dettaglio al fine di stabilire una strategia, basandosi sui successi e affrontando le questioni irrisolte, contenente raccomandazioni specifiche per settore; si compiace del fatto che il Parlamento abbia sostenuto tale iniziativa nella sua risoluzione su un mercato unico per le imprese e la crescita;

51.

sottolinea che tale piano d'azione dovrebbe prendere in considerazione le iniziative già messe a punto dalla Commissione, come il Forum di alto livello sul migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, le iniziative sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici e le pertinenti proposte dell'Atto per il mercato unico;

52.

suggerisce che il seguito dato alle azioni oggetto di raccomandazione nel piano d'azione, compresi i progressi compiuti nel dialogo tra le parti interessate, sia presentato e discusso in occasione della Prima tavola rotonda sul mercato al dettaglio;

53.

ritiene che l'ulteriore ottimizzazione dei processi di acquisto e di vendita lungo l'intera filiera alimentare, dalla ricerca di mercato e la commercializzazione del prodotto alle relazioni con i fornitori, la logistica, la gestione delle scorte nonché la gestione delle merci difettose, i reclami dei consumatori e l'assistenza ai clienti, migliorerà la competitività del settore del commercio al dettaglio, farà diminuire i prezzi per i consumatori e migliorerà la qualità dei servizi;

54.

invita i dettaglianti e i fornitori ad impegnarsi attivamente in un dialogo aperto, costruttivo e continuato per conseguire soluzioni pragmatiche; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere attivamente detto processo;

*

* *

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(5)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0293.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0144.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0146.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0145.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0384.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0320.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0302.

(13)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.

(14)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 1.

(15)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.

(16)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.

(17)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/17


Martedì 5 luglio 2011
Costituzione ungherese rivista

P7_TA(2011)0315

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista

2013/C 33 E/03

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che trattano di rispetto nonché promozione e protezione dei diritti fondamentali,

vista la Legge fondamentale ungherese, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2012 (di seguito "la nuova Costituzione"),

visti i pareri nn. CDL(2011)016 e CDL(2011)001 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese e le tre questioni legali derivanti dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese,

vista la proposta di risoluzione n. 12490 sulle gravi battute d'arresto nel settore dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo in Ungheria, presentata il 25 gennaio 2011 in sede di Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la sentenza n. 30141/04 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopf contro Austria), e in particolare i suoi obiter dicta,

viste le interrogazioni orali presentate al Parlamento europeo sulla nuova Costituzione ungherese e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Costituzione ungherese rivista e il successivo dibattito svoltosi l'8 giugno 2011,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come sancito dall'articolo 2 del TUE, sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella CEDU, e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, il che è ulteriormente dimostrato dalla prossima adesione dell'UE alla CEDU,

B.

considerando che l'Ungheria ha sottoscritto la CEDU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare ed attuare i principi sulla separazione dei poteri, l'attuazione di controlli ed equilibri istituzionali e la promozione della democrazia e dei diritti umani,

C.

considerando che, mentre l'elaborazione e l'adozione di una nuova rientra tra le competenze degli Stati membri, gli Stati membri, attuali e in fase di adesione, e l'UE hanno il dovere di assicurare che i contenuti e le procedure ottemperino ai valori dell'UE, alla Carta dei diritti fondamentali, alla CEDU, e che lo spirito e la lettera delle costituzioni adottate non siano in contrasto con questi valori e strumenti; che questo è chiaramente dimostrato dal fatto che diversi degli attuali Stati membri dell'Unione europea hanno dovuto rivedere e modificare le loro costituzioni per aderire all'UE o adattarle ai successivi requisiti dei trattati UE, in particolare su richiesta della Commissione,

D.

considerando che il processo costituzionale è stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza e l'elaborazione e l'adozione della nuova Costituzione sono state completate in tempi eccezionalmente brevi che non hanno lasciato abbastanza tempo per un completo e sostanziale dibattito pubblico sul progetto di testo, e che un processo costituzionale pienamente riuscito e legittimo dovrebbe essere basato su un consenso quanto più ampio possibile,

E.

considerando che la Costituzione è stata ampiamente criticata da ONG e organizzazioni nazionali, europee e internazionali, dalla Commissione di Venezia e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che è stata adottata esclusivamente con i voti dei deputati dei partiti di governo e che è così venuto meno il consenso politico e sociale,

F.

considerando che condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione di Venezia soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, l'apertura e il carattere inclusivo nonché la tempistica del processo di adozione e per quanto riguarda le modifiche del sistema di controlli ed equilibri, in particolare le disposizioni riguardanti la nuova Corte costituzionale e i nuovi tribunali e giudici, che potrebbero mettere a rischio l'indipendenza della magistratura ungherese,

G.

considerando che la nuova Costituzione omette di stabilire esplicitamente una serie di principi che l'Ungheria, in base ai propri obblighi internazionali, è tenuta a rispettare e a promuovere, come il divieto della pena di morte, dell'ergastolo, di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e la sospensione o la restrizione dei diritti fondamentali attraverso ordinanze speciali,

H.

considerando che la nuova Costituzione, per i valori che sancisce e la sua ambigua formulazione di nozioni fondamentali come la "famiglia" e il diritto alla vita dal momento del concepimento, crea il rischio di discriminazione nei confronti di alcune categorie della società, in particolare le minoranze etniche, religiose e sessuali, le famiglie monoparentali, le persone che vivono in unioni di fatto e le donne,

I.

considerando che l'ambigua formulazione del preambolo, in particolare le parti relative agli obblighi dello Stato ungherese nei confronti delle persone di etnia ungherese che vivono all'estero, può creare una base giuridica per azioni che i paesi vicini potrebbero considerare come ingerenza nelle loro questioni interne, determinando tensioni nella regione,

J.

considerando che la nuova Costituzione sancisce che il proprio preambolo ha forza giuridica, il che potrebbe avere implicazioni legali e politiche e comportare incertezza del diritto,

K.

considerando che l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella nuova Costituzione potrebbe dare adito a sovrapposizioni di competenze tra i tribunali ungheresi e internazionali, come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione di Venezia,

L.

considerando che la nuova Costituzione prevede l'ampio uso di leggi cardinali la cui adozione è altresì soggetta alla maggioranza di due terzi, che contempleranno un'ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all'esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società; che in pratica ciò fa rientrare la loro adozione nel nuovo processo costituzionale ungherese,

M.

considerando che, in base alla nuova Costituzione, una serie di questioni come aspetti specifici del diritto familiare e i sistemi fiscale e pensionistico, che rientrano normalmente nell'ambito di competenza del governo o sono contemplati da regolari poteri decisionali del Parlamento, dovranno altresì essere disciplinati da leggi cardinali, per cui le future elezioni avranno minore rilevanza creando più margine per un governo con una maggioranza di due terzi al fine di cementarne le preferenze politiche; che il processo per applicare norme specifiche dettagliate attraverso leggi cardinali potrebbe quindi mettere a rischio il principio della democrazia,

N.

considerando che, come sottolineato dalla Commissione di Venezia, le politiche culturali, religiose, socioeconomiche e finanziarie non dovrebbero essere fissate definitivamente attraverso leggi cardinali,

O.

considerando che un organo non parlamentare, il consiglio del bilancio, con limitata legittimità democratica, avrà il potere di veto sull'adozione del bilancio generale dell'Assemblea Nazionale, nel qual caso il Capo dello Stato potrà scioglierla, limitando fortemente il campo d'azione del legislatore democraticamente eletto,

P.

considerando che l'efficace sistema di quattro commissari parlamentari sarà ridimensionato in un sistema formato da un mediatore generale e due vice, che potrebbe non fornire lo stesso livello di tutela dei diritti e che non includerà fra le sue competenze quelle dell'ex Commissario per i dati personali e la libertà d'informazione; che le competenze di quest'ultimo saranno trasferiti ad un'autorità il cui modus operandi non è specificato,

Q.

considerando che, parallelamente all'adozione della nuova Costituzione, il governo ungherese e i partiti di governo hanno effettuato varie nuove nomine a posizioni chiave, come il Ministro della giustizia, il Presidente della Corte nazionale dei conti e il Presidente del Consiglio del bilancio, che il parlamento ungherese ha di recente eletto i giudici che siederanno nella nuova Corte costituzionale ungherese, come richiesto dalla nuova Costituzione; che la procedura di nomina e l'elezione non sono state basate sul consenso politico,

R.

considerando che la nuova Costituzione stabilisce norme assai generali per quanto riguarda il sistema giudiziario e non chiarisce se la Suprema Corte, sotto il suo nuovo nome, proseguirà col suo attuale presidente,

S.

considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso di preparare una relazione sulla nuova Costituzione ungherese, sulla base del parere della Commissione di Venezia,

T.

considerando che l'elaborazione e l'adozione di una nuova Costituzione non figuravano nel programma elettorale dei partiti di governo,

U.

considerando che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha dichiarato che "apprezzerebbe che il governo ungherese cercasse consigli e raccomandazioni nel proprio paese e presso il Consiglio d'Europa o le Nazioni Unite" e che ritiene che l'Ungheria, in quanto Stato membro dell'UE, dovrebbe invitare le istituzioni europee a fornire consulenza e rivedere la nuova Costituzione,

1.

invita le autorità ungheresi ad affrontare le questioni e le preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia e ad attuarne le raccomandazioni, emendando la nuova Costituzione o attraverso future leggi cardinali e ordinarie, in particolare le invita a:

a)

cercare attivamente un consenso, garantire una maggiore trasparenza e promuovere un'autentica inclusione politica e sociale e un ampio dibattito pubblico in relazione alla prossima elaborazione ed adozione di leggi cardinali, previste nella nuova Costituzione;

b)

adottare unicamente il campo di applicazione di base, chiaramente definito, delle leggi cardinali sul sistema fiscale e pensionistico, le politiche per la famiglia, culturali, in materia di religione e socioeconomiche, che consenta ai futuri governi e parlamenti democraticamente eletti di adottare decisioni autonome su tali politiche; rivedere l'attuale mandato del consiglio del bilancio;

c)

assicurare che ogni cittadino abbia diritto a una pari protezione dei propri diritti, a prescindere dal gruppo religioso, sessuale, etnico o societario a cui appartiene, nel rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella Costituzione e nel suo preambolo;

d)

garantire esplicitamente, nella Costituzione, compreso nel preambolo, che l'Ungheria rispetterà l'integrità territoriale degli altri paesi quando chieda il sostegno delle persone di etnia ungherese che vivono all'estero;

e)

ribadire l'indipendenza della magistratura ripristinando il diritto della Corte costituzionale a rivedere la normativa in materia di bilancio senza eccezione, come richiesto dal diritto basato sulla CEDU, rivedendo la disposizione sull'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria dei giudici e garantendo esplicitamente la gestione indipendente del sistema giudiziario;

f)

tutelare esplicitamente, nella nuova Costituzione, tutti i diritti civili e sociali fondamentali, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Ungheria, vietare la pena di morte, l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, fornire sufficienti garanzie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e chiarire che i diritti fondamentali sono acquisiti alla nascita e non sono soggetti a condizioni;

g)

garantire che la riorganizzazione del sistema dei commissari parlamentari non serva per annacquare le garanzie esistenti per quanto riguarda la protezione e la promozione dei diritti in materia di protezione delle minoranze nazionali, la protezione dei dati personali e la trasparenza dell'informazione pubblica importante, nonché l'indipendenza dei rispettivi organi responsabili al riguardo;

h)

garantire che l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella nuova Costituzione non provochi problemi d'interpretazione e sovrapposizione di competenze tra i tribunali nazionali, la nuova Corte costituzionale ungherese e la Corte di giustizia europea;

2.

invita la Commissione ad effettuare una revisione ed analisi complete della nuova Costituzione e delle leggi cardinali da adottare in futuro, in modo da controllare che esse siano coerenti con l'acquis comunitario e in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con la lettera e lo spirito dei trattati;

3.

incarica le sue commissioni competenti a seguire l'evoluzione della questione, in collaborazione con la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa, e a valutare se e come le raccomandazioni siano state applicate;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dei diritti fondamentali, all'OSCE e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/21


Martedì 5 luglio 2011
Quinta relazione sulla coesione e strategia per la politica di coesione dopo il 2013

P7_TA(2011)0316

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI))

2013/C 33 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo "Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione" (COM(2010)0642) (in appresso "conclusioni"),

vista la Quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale dal titolo "Investire nel futuro dell'Europa", del 9 novembre 2010, (in appresso "Quinta relazione sulla coesione"),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare Parte III, titolo XVIII,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (3),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4),

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (5),

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (6),

visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (7),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2007 sulle conseguenze dei futuri ampliamenti sull'efficacia della politica di coesione (8),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione (9),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (10),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate (11),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (12),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo (13),

vista la risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (14),

viste la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2004, dal titolo "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004)0343) e la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, dal titolo "Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa" (COM(2008)0642),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo: "Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020" (COM(2010)0553),

vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo: "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020" (COM(2011)0017),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali del 21 febbraio 2011 sulla Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (06762/2011),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o aprile 2011 sulla Quinta relazione sulla coesione (15),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale sociali nonché i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0222/2011),

A.

considerando che la politica di coesione dell'UE ha apportato un contributo determinante, in quanto nel periodo passato e in quello in corso è stato possibile registrare in tutte le regioni dell'UE una crescita della produttività; che le valutazioni ex post hanno inoltre evidenziato un'inequivocabile riduzione dei divari economici, sociali e regionali; che tali sviluppi hanno avuto altresì effetti positivi sulla protezione sociale e sugli investimenti nel campo della tutela ambientale,

B.

considerando che la politica di coesione è stata concepita come controparte al mercato unico e come fattore per lo sviluppo di un'Europa innovativa, solidale e protettiva dinnanzi alle sfide legate alla globalizzazione, al cambiamento demografico e alla conservazione delle risorse e che deve essere sfruttato il potenziale intrinseco di tutte le regioni, onde favorire la crescita e la coesione regionale e sociale,

C.

considerando che la politica di coesione rappresenta una questione assai rilevante per i cittadini in quanto consente di far vivere l'Europa nella quotidianità, di renderla concreta e visibile sul territorio dell'UE,

D.

considerando che le politiche strutturale e di coesione si sono rivelate flessibili nelle situazioni di crisi e hanno potuto apportare un contributo determinante a diversi piani nazionali di qualificazione e ripresa e che occorre mantenere detta flessibilità,

E.

considerando che la politica strutturale europea sta fornendo un rilevante contributo al superamento della crisi economica e finanziaria, in quanto è orientata all'innovazione e a colmare i divari, incoraggia le regioni europee a migliorare le infrastrutture, aumentare la forza innovativa regionale e promuovere lo sviluppo sostenibile ed ecologico,

F.

considerando che la scelta di orientare i Fondi strutturali sugli obiettivi della strategia di Lisbona si è dimostrata efficace, come attestato dalla sorprendente percentuale degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" e che il 20 % dei progetti d"Cooperazione territoriale europea" sono incentrati sulla strategia di Lisbona,

G.

considerando che la cooperazione territoriale è finalizzata a incoraggiare i territori e le regioni a cooperare per rispondere insieme alle loro sfide comuni, a ridurre gli ostacoli fisici, amministrativi e normativi che frenano questa cooperazione e ad attenuare "l'effetto frontiera",

H.

considerando che un parziale fallimento della strategia di Lisbona non è imputabile a un'inadeguata attuazione della politica di coesione, bensì all'assenza di una governance multilivello e di una titolarità regionale e locale di tale strategia, agli effetti della crisi finanziaria e alle carenze del funzionamento del mercato comune, a una disciplina di bilancio lacunosa e a un inquadramento macroeconomico insufficiente dei singoli Stati membri,

I.

considerando che i tassi di errore e l'uso non corretto dei finanziamenti negli ultimi periodi sono nettamente diminuiti; che purtroppo la politica strutturale continua a essere un ambito a elevato grado di irregolarità in materia e che alcuni Stati membri continuano a non disporre di meccanismi efficaci per contrastare l'uso non corretto dei finanziamenti e per recuperare gli importi indebitamente erogati; che le irregolarità non sono accertate per negligenza o intenzionalmente e che va sottolineato che una parte rilevante degli errori nella politica di coesione può essere attribuita all'esistenza di requisiti legislativi estranei alla politica di coesione in settori come gli appalti pubblici, l'ambiente e gli aiuti di Stato,

J.

considerando che l'attuale sistema di obiettivi della politica strutturale e di coesione (convergenza, competitività e occupazione, cooperazione territoriale europea) basato sull'approccio combinato tra governance multilivello, obiettivi orizzontali e certezza della pianificazione attraverso un sostegno finanziario affidabile e un calendario di attività concordato (7 anni) si è dimostrato generalmente efficace; che tuttavia si sono accumulati notevoli ritardi nell'elaborazione dei programmi, a causa delle prolungate procedure finanziarie e legislative e del significativo cambiamento delle norme applicabili alla politica di coesione,

K.

considerando che una promozione e uno sviluppo sostenuti delle regioni della convergenza imprimono un impulso positivo alla relativa domanda di mercato di prodotti e servizi e generano effetti positivi anche per gli Stati membri dell'UE più prosperi,

L.

considerando che gli squilibri economici e sociali a livello regionale, gli svantaggi geografici di alcune regioni (segnatamente le regioni ultraperiferiche), nonché i problemi strutturali specifici o la necessità di adeguarsi alle nuove sfide esigono ancora oggi una politica di coesione europea di ampio respiro e adeguatamente finanziata in tutte le regioni europee; considerando che anche il trattato di Lisbona lo impone,

M.

considerando che, vista la sua importanza strategica per il futuro, la politica di coesione non deve diventare una variabile di adeguamento dei futuri negoziati di bilancio,

Valore aggiunto e priorità d'investimento della politica di coesione

1.

esige che nei programmi della politica strutturale e di coesione si riservi maggiore importanza al valore aggiunto europeo; vede l'apporto di tale valore aggiunto quando i progetti dell'UE riescono a conseguire una rivalutazione sostenibile sotto il profilo economico, infrastrutturale, sociale e/o ecologico di regioni svantaggiate meno sviluppate, ossia uno sviluppo impensabile in assenza dell'impulso europeo;

2.

evidenzia inoltre il valore aggiunto della promozione europea, se progetti sostenuti a livello nazionale, regionale e locale contribuiscono al conseguimento di obiettivi paneuropei sul versante dell'integrazione europea, della crescita economica, delle attività di ricerca, della protezione ambientale, della cultura, del risparmio energetico, dello sport, del cambiamento demografico, dell'approvvigionamento energetico sostenibile, della coesione sociale o dello sviluppo transfrontaliero, risultati irrealizzabili se viene meno l'impulso europeo;

3.

vede nella definizione di obiettivi europei basata sull'approccio decentrato e sul principio della responsabilità condivisa e della gestione comune (governance multilivello) un grande vantaggio della politica di coesione e un valore aggiunto in sé; ritiene la governance multilivello, in un contesto di strutture e responsabilità certe, come la realizzazione del principio di sussidiarietà nonché come il riconoscimento dell'importanza delle autorità regionali nel processo di attuazione della politica di coesione; chiede un ulteriore rafforzamento del principio di partenariato e della titolarità degli attori coinvolti, introducendo dettagliate disposizioni vincolanti in un patto territoriale che dovrà essere concordato in ogni Stato membro, così da assicurare, tra l'altro, una pianificazione e un'esecuzione più orientate ai risultati;

4.

reputa che la trasparenza nella politica di coesione e nel relativo ciclo di programmazione, nonché nell'allocazione della spesa e nell'accesso alle informazioni da parte dei potenziali beneficiari dei Fondi strutturali, sia una premessa indispensabile per raggiungere gli obiettivi generali della politica di coesione e che, pertanto, la trasparenza dovrebbe diventare un presupposto trasversale a tutti i settori nei processi di programmazione e di decisione relativi alla coesione nel prossimo periodo di finanziamento; sottolinea la necessità di continuare a pubblicare l'elenco dei beneficiari, segnatamente on line, poiché si tratta di uno strumento efficiente che migliora la trasparenza;

5.

considera le disposizioni di trasparenza (obbligo di pubblicazione, beneficiari finali) uno strumento necessario anche per gli esperti, il pubblico e i responsabili politici al fine di valutare se i finanziamenti strutturali siano stati utilizzati in modo conforme agli obiettivi e nel rispetto della legalità; chiede che la presentazione, oltre che nella lingua nazionale, avvenga in una delle tre lingue di lavoro (inglese, tedesco o francese) e raccomanda un'ulteriore semplificazione dei dati;

6.

sottolinea che le disparità regionali sono in effetti tendenzialmente diminuite, ma che tuttavia permangono ancora pesanti squilibri (in alcuni Stati membri sono persino in aumento), tra l'altro anche in seguito alla crisi economica e finanziaria, e che pertanto la politica di coesione deve mirare ulteriormente a ridurre i divari e a perseguire uno sviluppo sostenibile integrato in tutte le regioni dell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro in cui tali divari si manifestano;

7.

riconosce le specifiche esigenze di regioni particolarmente svantaggiate in termini di spazio naturale e posizione; chiede agli Stati membri e alla Commissione di mantenere – come in passato – un sistema di preferenze speciali volte a promuovere le regioni indicate nel trattato di Lisbona come particolarmente svantaggiate (le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, montane e transfrontaliere), purché ciò sia efficace e apporti valore aggiunto europeo;

8.

riconosce lo statuto e le esigenze speciali di talune regioni legate derivanti dalla collocazione geografica, dal cambiamento demografico o da vincoli specifici, per esempio l'ambiente naturale, riservando particolare attenzione al loro potenziale; chiede di mantenere – come in passato – un sistema di preferenze speciali volte a promuovere dette regioni e specialmente quelle indicate agli articoli 349 e 174 nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea come particolarmente svantaggiate (le regioni ultraperiferiche, comprese le zone rurali ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, montane e transfrontaliere) attraverso più favorevoli condizioni per gli investimenti in queste regioni, nonché attraverso forme di assistenza diretta o esenzioni fiscali; chiede la realizzazione di studi per introdurre determinate preferenze per le regioni di questo tipo, mirati a far sì che gli strumenti della politica di coesione siano adattati alle economie locali, tenendo in debita considerazione l'importanza delle piccole e medie imprese e le necessità di competitività e di pari opportunità per l'integrazione piena nel mercato interno dell'UE;

9.

sottolinea che l'Unione può intervenire in modo competitivo nella concorrenza globale soltanto se la politica di coesione sarà valorizzata pienamente ai fini dello sviluppo potenziale di tutte le regioni, delle aree urbane e delle metropoli e sarà abbastanza flessibile da permettere una risposta regionale alle sfide e alle strozzature individuate dalla strategia Europa 2020; sottolinea a tale riguardo che l'utilizzo mirato dei finanziamenti dei Fondi strutturali tramite un ampio approccio territoriale deve anche puntare a compensare le debolezze strutturali nelle regioni più forti; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non è un mero strumento di attuazione della strategia Europa 2020 e che un'attenzione costante ai principi chiave della politica di coesione avrà il valore aggiunto di sostenere i successi della strategia Europa 2020 anche dopo che quest'ultima sarà giunta alla sua conclusione;

10.

evidenzia che la politica di coesione deve essere più mirata alla coesione territoriale e sottolinea che il trattato di Lisbona ha aggiunto agli obiettivi della coesione economica e sociali la "coesione territoriale"; afferma che tale obiettivo è parte integrante delle sfide della coesione economica e sociale e rafforza il valore aggiunto europeo della politica di coesione; sottolinea, infine, che la "coesione territoriale" si realizza ormai anche a livello infraregionale, segnatamente all'interno degli spazi urbani (quartieri urbani in difficoltà, fenomeno dell'espansione urbana mal controllata), anche all'interno delle regioni considerate ricche;

11.

rileva che le strategie macroregionali, purché coinvolgano le autorità regionali nella governance, offrono la grande opportunità di sfruttare al meglio le potenzialità sovranazionali, migliorare la cooperazione tra i diversi livelli della governance e affrontare insieme le sfide comuni sul fronte della protezione dell'ambiente o dell'uso delle risorse e delle capacità di sviluppo, permettendo uno sviluppo più efficiente, equilibrato e sostenibile; sottolinea la necessità di collegare più efficacemente i programmi di cooperazione territoriali alle strategie territoriali (quali i piani di sviluppo regionale e/o locale); ritiene che un ricorso mirato dei Fondi strutturali dell'UE possa portare a un coordinamento più adeguato degli attuali strumenti di sostegno senza che ciò implichi un aumento dello stanziamento di risorse destinate a detti ambiti di cooperazione tra le regioni; ritiene tuttavia per queste strategie non debbano essere creati nuovi strumenti, finanziamenti o strutture di attuazione e che non ne deve essere compromesso il finanziamento di sostegno fornito alle regioni per lo sviluppo di progetti di dimensioni più ridotte; ritiene che l'approccio macroregionale potrebbe essere utilizzato per rafforzare i legami tra la politica di coesione e la politica di vicinato; sollecita la Commissione e gli Stati membri a tenere in maggiore considerazione, in detto contesto, la dimensione territoriale del FSE, segnatamente in materia di accesso all'occupazione;

12.

dubita che programmi operativi distinti a favore di unità geografiche funzionali quali gruppi di enti comprendenti aree locali oppure bacini marittimi o fluviali comportino ulteriori vantaggi, specialmente se mancano organi politici (anche eletti democraticamente) dotati di sufficienti competenze ai fini dell'attuazione dei programmi; esorta a rafforzare invece a livello intergovernativo le strategie macroregionali, metropolitane o relative agli spazi geografici o naturali e chiede che si tenga adeguatamente conto di tali unità geografiche funzionali nei programmi operativi nazionali, onde agevolare l'utilizzo dei fondi dell'UE per i progetti di sviluppo interregionali; ritiene che programmi operativi specifici siano un'opzione per l'attuazione nelle regioni in cui il livello subregionale offra valore aggiunto rispetto ai programmi nazionali e regionali e in cui gli organi politici abbiano definito cooperazioni ai fini dell'attuazione; chiede, per quanto riguarda i programmi transfrontalieri, di coinvolgere i gruppi transfrontalieri sulla base del regolamento GECT nell'organizzazione dei programmi operativi;

13.

evidenzia un ruolo chiave delle città e delle regioni, incluse le capitali e le loro regioni, ai fini del conseguimento degli obiettivi economici, ecologici e sociali della strategia Europa 2020; sostiene il processo dinamico avviato durante il precedente periodo di programmazione a favore dei programmi urbani integrati (PUI) e sottolinea l'interesse delle sperimentazioni in corso; chiede di sostenere idee e progetti esemplari sulla base di piani di sviluppo integrati in loco e di rivalutare i vantaggi reciproci derivanti dai rapporti tra le città e le zone rurali funzionalmente ad esse associate; ritiene particolarmente importante una maggiore coesione tra le dette aree per far fronte ai problemi delle aree abitate da comunità svantaggiate; sottolinea che le maggiori differenze socioeconomiche spesso si manifestano sovente all'interno delle città e che anche nelle regioni ricche esistono città con aree svantaggiate e sacche di povertà;

14.

sottolinea che le città possono fornire il proprio apporto fondamentale, in quanto centri e motori di crescita, a una data regione; rileva al tempo stesso che occorre far sì che gli insediamenti rurali partecipino alle soluzioni integrate di una determinata unità geografica funzionale favorendo reti e partenariati; sottolinea le sfide specifiche dei maggiori centri urbani per quanto riguarda la complessità dei loro compiti sociali, economici e ambientali; rileva in tale contesto il potenziale intrinseco delle zone rurali e periurbane come opportunità nello sviluppo non solo degli agglomerati circostanti e delle grandi città; osserva inoltre una possibilità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni particolarmente svantaggiate attraverso un adeguato sfruttamento e il sostegno del potenziale intrinseco delle zone rurali, compresi i loro valori ambientali e culturali; evidenzia che nella politica strutturale e di coesione i partenariati di regioni rurali e aree urbane vanno articolati più nell'ottica di garantire nelle zone rurali le stesse condizioni di sviluppo e qualità della vita, in termini sociali ed economici; invita gli Stati membri, considerata l'influenza dinamica di città e comuni sullo sviluppo economico nelle regioni e la promozione dell'economia nelle zone rurali circostanti, a garantire le risorse occorrenti per attuare i progetti urbani e suburbani richiesti;

15.

disapprova la fissazione di quote quantitative obbligatorie, soprattutto per quanto riguarda assegnazioni a favore di programmi nazionali (FSE/FESR), sviluppo dei centri urbani e locali, aree rurali nonché altre categorie di agglomerati o spazi funzionali, in quanto ciò potrebbe garantire una maggiore massa critica di interventi; ritiene che il fatto di individuare obbligatoriamente già nei programmi operativi le città e gli spazi ammissibili sia un'opzione da prediligere quando tale metodo garantisce un valore aggiunto e una concentrazione dell'intensità degli aiuti, da negoziare sulla base dei principi della governance multilivello; ritiene che occorra accordare agli Stati membri e alle regioni maggiore responsabilità per applicare procedure di selezione orientate alla concorrenza e ai risultati;

16.

evidenzia che nella politica strutturale e di coesione non si può contemplare una discriminazione positiva unilaterale a favore di certe regioni; chiede di rafforzare i partenariati di regioni rurali e aree urbane nei contesti sociali, economici e ambientali;

17.

sottolinea che il sostegno strutturale e di coesione dovrebbe tenere in conto anche le sfide nell'ambito della politica culturale, sociale e di istruzione della strategia Europa 2020, in linea con l'obiettivo generale dell'UE della coesione economica, sociale e territoriale sancito dal trattato e nel rispetto del principio di sussidiarietà; ritiene tuttavia che una diffusa europeizzazione transfrontaliera dei relativi ambiti politici sia destinata al fallimento per motivi di carattere finanziario; chiede pertanto che siano elaborate ulteriori proposte concrete a livello locale intese a prefigurare i modelli da introdurre, nel rispetto delle competenze esistenti a livello nazionale e regionale;

18.

sottolinea altresì che la politica di coesione non può diventare un veicolo o uno strumento al servizio di questioni settoriali quali, tra le altre, la ricerca e sviluppo, l'innovazione industriale, la lotta al cambiamento climatico, perché altrimenti si perderebbe di vista l'obiettivo principale e se ne condizionerebbe l'utilizzazione nella promozione dello sviluppo del potenziale delle regioni, essenziale per avvicinare le regioni più sfavorite a quelle più sviluppate;

19.

esige in particolare, visti la necessaria transizione verso energie rinnovabili e il dibattito sul clima, un contributo più incisivo della politica di coesione ai fini di un rapido sviluppo delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili; ritiene tale aspetto prioritario laddove siano disponibili importi sufficienti nei programmi e un'attenzione particolare alle energie rinnovabili fornisca valore aggiunto dell'UE, sulla base di piani che prevedono un approccio decentrato all'energia basato su efficaci tecnologie di immagazzinamento nelle regioni; si esprime a favore della valorizzazione del potenziale del settore economico regionale in materia;

20.

ricorda le opportunità di finanziamento offerte dai Fondi strutturali per sostenere investimenti in infrastrutture energetiche specifiche, che tuttavia devono riguardare soprattutto regioni in cui, per motivi politici e geografici, il ricorso a soluzioni di economia di mercato sul fronte dell'approvvigionamento energetico è fortemente limitato; chiede pertanto di vincolare in linea di massima sempre il sostegno a titolo dei Fondi strutturali al rafforzamento del mercato interno dell'energia e alla sicurezza dell'approvvigionamento, nonché al rispetto del principio della responsabilità condivisa delle risorse;

21.

ritiene che la politica di coesione abbia la finalità di colmare le lacune ed eliminare le strozzature in una rete TEN basilare di assi di trasporto principali a livello europeo, soprattutto nelle regioni che finora sono state fortemente trascurate a tal riguardo;

22.

sottolinea che le reti di trasporto transeuropee svolgono un ruolo determinante nella coesione delle regioni europee e quindi occorre potenziare lo sviluppo nonché l'accesso alle infrastrutture RTE, alle autostrade del mare e alle strade europee classificate, soprattutto nelle regioni frontaliere e nelle regioni ultraperiferiche; invita ad adottare tutte le misure necessarie per garantire finanziamenti sufficienti e assicurare una tempestiva attuazione dei progetti prioritari RTE-T; suggerisce di considerare alcune infrastrutture transfrontaliere come progetti prioritari ammissibili ai finanziamenti degli obiettivi 1, 2 e 3 e chiede l'introduzione di un diritto obbligatorio del livello regionale a presentare la prima proposta per questo tipo di azione, nonché una partecipazione paritaria delle regioni frontaliere e delle autorità locali alla fase di pianificazione;

23.

incoraggia l'applicazione delle risorse nazionali, in considerazione del valore aggiunto di tali provvedimenti per rafforzare la convergenza nazionale, la coesione territoriale e lo sviluppo di attività come il turismo, importanti per le regioni periferiche come le isole;

24.

sostiene lo sviluppo economico e l'occupazione nelle PMI e nelle microimprese; chiede pertanto che i principi fondamentali dello "Small Business Act for Europe", ossia i principi "Think Small First" e "Only once", siano annoverati tra le fondamenta della politica di coesione e ritiene che tali principi dovrebbero essere applicati dagli Stati membri e dalle regioni nella definizione dei rispettivi programmi operativi;

Obiettivi e quadro della pianificazione dei programmi

25.

rileva che gli elementi fondamentali della strategia Europa 2020 (innovazione, istruzione, energia, ambiente, occupazione, competitività, qualifiche, lotta alla povertà) formano già parte integrante della politica strutturale e di coesione; è dell'avviso che le sfide di Europa 2020 si possano perfettamente integrare nei tre validi obiettivi (convergenza, crescita e occupazione, sviluppo transfrontaliero), di cui è comprovata l'efficacia;

26.

sottolinea che gli investimenti nell'innovazione e nell'istruzione possono incentivare la crescita; rileva, tuttavia, che le infrastrutture corrispondenti (trasporti, Internet a banda larga, energia) e le istituzioni pertinenti (combinazione equilibrata di investimenti pubblici e consolidamento della politica fiscale mediante misure macroeconomiche, servizi di e-governance e apprendimento transfrontaliero) devono agire sinergicamente;

27.

ritiene che anche la promozione di infrastrutture di base debba essere considerata compatibile con la strategia Europa 2020, in quanto le regioni della convergenza possono contribuire al conseguimento degli obiettivi Europa 2020 soltanto se dispongono di reti di trasporto, energia e comunicazione nonché di infrastrutture di smaltimento dei rifiuti competitive – pertanto, gli obiettivi Europa 2020 devono essere interpretabili in modo flessibile a favore delle regioni più deboli e bisognose;

28.

sottolinea che il FSE è il principale strumento per attuare la dimensione sociale della strategia Europa 2020 e che esso può dare un notevole contributo alla realizzazione delle priorità centrali di tale strategia – ovvero l'occupazione, la svolta verso un'economia sostenibile, la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, la lotta contro la povertà, la discriminazione e l'esclusione sociale, nonché l'individuazione di risposte alle diverse situazioni sociali in cui versano le persone; sottolinea a tale proposito che, accanto al PIL, altri indicatori sociali sarebbero utili ai fini dell'analisi SWOT;

29.

reputa che il FSE rivesta un'importanza fondamentale per la politica di coesione e abbia il potenziale per aumentare il suo contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020, anche nel settore della crescita sostenibile, attraverso il sostegno alle PMI ai fini della creazione di posti di lavoro ecologici;

30.

ritiene che la lotta contro la discriminazione nel mercato del lavoro – sia essa connessa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, all'età, alla disabilità o al luogo di residenza – sia essenziale ai fini della promozione di un'autentica parità di opportunità; rileva che l'aumento del tasso di occupazione delle donne è essenziale per conseguire l'obiettivo di occupazione della strategia Europa 2020 e che pertanto occorre superare gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

31.

è dell'avviso che il PIL debba continuare a essere il criterio principale ai fini della definizione delle regioni ammissibili al massimo sostegno (con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE) ed eventualmente degli Stati di coesione (con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE); ritiene opportuno attribuire agli organi nazionali competenti un margine – nelle sedi decisionali più appropriate, a titolo di ciascun obiettivo e nel rispetto della concentrazione geografica – per utilizzare indicatori supplementari, da concordare nei contratti di partenariato per lo sviluppo e gli investimenti, in grado di misurare le rispettive sfide sociali, economiche, ambientali, demografiche e geografiche;

32.

chiede che la politica di coesione, conformemente a quanto indicato nel trattato di Lisbona, sia mirata anche e soprattutto alle regioni con maggiore ritardo di sviluppo; sottolinea che nel quadro dell'obiettivo 1 (convergenza) si deve rendere disponibile a favore delle regioni più bisognose una quota appropriata, commisurata alla serietà dei problemi di sviluppo;

33.

chiede una limitazione dei periodi di ammissibilità per quelle regioni che non si sono dimostrate in grado di conseguire alcun miglioramento rilevante della loro situazione economica, sociale ed ecologica, anche dopo parecchi periodi di programmazione e nonostante abbiano ottenuto le sovvenzioni massime;

34.

invita la Commissionea presentare una proposta sulla durata del prossimo periodo di programmazione intesa a garantire la concessione di un'assistenza transitoria modulabile, netta e proporzionata alla regioni non più rientranti nell'obiettivo della convergenza, al fine di affrontare la loro situazione specifica nonché alle regioni con un PIL pro capite tra 75 % e 90 % della media UE, sotto forma di categoria intermedia, al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni nonostante l'analogia della situazione; ritiene che tale soluzione specifica debba sostituire l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in, istituendo un sistema più adatto a far fronte all'impatto negativo della crisi economica e finanziaria nelle regioni, rafforzando giustizia e solidarietà, valori fondanti della politica di coesione; sottolinea che dette misure transitorie nel prossimo periodo di programmazione non dovrebbero essere istituite a scapito delle attuali regioni di convergenza (obiettivo 1) e competitività (obiettivo 2) o delle regioni della cooperazione territoriale europea (obiettivo 3);

35.

chiede che sia potenziato l'obiettivo 2 (competitività regionale e occupazione) a causa del suo orientamento orizzontale finalizzato a ottenere risultati rispetto a un numero limitato di priorità dell'UE, come il sostegno alle PMI, le innovazioni verdi, le economie locali, l'istruzione e la formazione, le infrastrutture, la mobilità sostenibile, le fonti energetiche rinnovabili e l'approvvigionamento energetico, l'uso efficiente delle risorse e l'inclusione sociale; sottolinea che va proseguito e ulteriormente perfezionato il comprovato sistema di provvedere a che le regioni più sviluppate siano in grado di eliminare le carenze strutturali a livello regionale, di ridurre le disparità territoriali, di concorrere agli obiettivi comuni europei e di far fronte alle sfide future utilizzando strutture in grado di rispondere in modo flessibile alle circostanze mutevoli inclusi, tra l'altro, i poli d'innovazione e le candidature ai finanziamenti; chiede ulteriori misure per le aree fortemente colpite dai cambiamenti strutturali, in grado di migliorare la situazione socioeconomica e infrastrutturale; segnala, in tale contesto, che le strategie devono essere progettate con la flessibilità necessaria per far fronte alle problematiche e alle particolarità di ciascuna di esse;

36.

invita a far sì che le regioni maggiormente sviluppate possano ammodernare il loro capitale sociale ed economico e possano far fronte alle specifiche sacche di povertà nonché alle carenze nello sviluppo economico;

37.

è chiaramente dell'avviso che l'obiettivo 3 relativo alla cooperazione "territoriale" sia da rafforzare in tutte le frontiere interne dell'UE e nelle sue tre dimensioni (transfrontaliera, interregionale, transnazionale) e chiede di aumentare la quota dei Fondi strutturali al 7 %; chiede che lo stanziamento di fondi per ciascun programma di cooperazione territoriale avvenga sulla base di criteri armonizzati, al fine di rispondere in modo strategico e integrato alle esigenze e alle peculiarità di tutti i territori e le aree geografiche interessati; sottolinea l'importanza delle regioni frontaliere ai fini del conseguimento degli obiettivi Europa 2020; ritiene necessario perfezionare il coordinamento tra le reti transeuropee, soprattutto dei trasporti e dell'energia, nonché tra le infrastrutture transfrontaliere, laddove vanno potenziati i sussidi per le reti in linea con le priorità europee, e chiede di conseguenza una maggiore sovvenzione a favore di tutte le regioni frontaliere; chiede di semplificare le norme di attuazione per i programmi obiettivo 3, sulla base del principio di proporzionalità, e di definire un insieme comune di norme di ammissibilità, quali condizioni essenziali per una maggiore efficacia e visibilità di questi programmi; sottolinea la necessità di coinvolgere strettamente i responsabili locali, in quanto solo in questo modo i programmi possono essere realizzati;

38.

ritiene che i GECT siano uno strumento di governance territoriale unico ed estremamente prezioso, che risponde alle esigenze della cooperazione strutturata, e che debba essere promosso come strumento per la creazione di sistemi di governance transfrontaliera, onde garantire la titolarità delle diverse politiche a livello regionale e locale;

39.

rifiuta risolutamente tutte le proposte di nazionalizzazione o settorializzazione della politica di coesione; ritiene che nuovi fondi tematici (clima, energia, trasporti) eroderebbero il valido principio della responsabilità condivisa e dello sviluppo integrato e pregiudicherebbero la disponibilità di sinergie e l'efficacia degli interventi e quindi l'intervento regionale nell'attuazione degli obiettivi di Europa 2020;

40.

sottolinea espressamente che il FSE deve restare un elemento della politica di coesione, poiché soltanto in tal modo risulta possibile sviluppare e attuare strategie integrate volte a dare soluzione ai problemi economici e sociali;

41.

appoggia l'obiettivo della Commissione di garantire un FSE più forte, efficiente e visibile; invita, a tale scopo, la Commissione e gli Stati membri a concludere un accordo nel quadro dei loro negoziati sul necessario volume del contributo del FSE nell'ambito dei Fondi strutturali;

42.

ritiene che le misure intese a potenziare l'efficacia del FSE debbano essere incentrate principalmente sugli incentivi piuttosto che sulle sanzioni;

43.

sottolinea come la crisi economica abbia reso ancora più urgenti e necessari gli interventi nei settori di cui si occupa il FSE, in particolare interventi di sostegno all'occupazione, alla riqualificazione professionale, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà;

44.

sottolinea il fatto che il FSE fornisce un supporto cruciale alle politiche del mercato del lavoro come le politiche preventive e locali nonché quelle volte a inserire i giovani nel mercato del lavoro e a lottare contro la disoccupazione; evidenzia il fatto che gli Stati membri dovrebbero avvalersi del FSE per investire nelle nuove competenze, nell'istruzione (compresa la scolarizzazione precoce), nella formazione lungo tutto l'arco della vita nonché in attività di riqualificazione e riconversione professionale, e rileva che il FSE svolge un ruolo importante nel rafforzamento di tutte le dimensioni dell'inclusione sociale, anche per i gruppi più svantaggiati e vulnerabili;

45.

invita la Commissione a intensificare gli interventi del FSE a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri ad investire nell'infanzia fin dalla più tenera età attraverso l'istruzione e successivamente a predisporre un orientamento scolastico basato sulle opportunità di lavoro a livello locale e regionale nonché azioni di formazione lungo tutto l'arco della vita intese a favorire l'adattabilità delle competenze dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro, attuando nel contempo misure volte a combattere la disoccupazione giovanile e ad affrontare il fenomeno dei "lavoratori poveri" nonché istituendo programmi su misura a favore dei gruppi svantaggiati e vulnerabili come i Rom, i migranti, le persone con disabilità e quanti abbandonano la scuola anzitempo, al fine di promuovere una crescita efficace e inclusiva e un'economia basata sulla conoscenza in Europa;

46.

chiede azioni più mirate e un supporto tecnico supplementare per le realtà colpite da una profonda povertà e spesso da una difficile coesistenza tra culture di maggioranza e minoranza a livello subregionale; ritiene che tali realtà subregionali possano facilmente continuare a costituire sacche di povertà estrema colpite da segregazione perfino nelle regioni non necessariamente in ritardo rispetto alle medie statistiche; osserva che è necessario concentrare gli sforzi sullo sviluppo di tali realtà subregionali;

47.

accoglie con favore il fatto che, per il periodo di finanziamento 2007-2013, in taluni Stati membri per la prima volta siano stati elaborati programmi operativi riguardanti tutti i settori d'intervento a livello nazionale del FSE;

48.

sottolinea che l'inestimabile esperienza dell'iniziativa unionale EQUAL è ancor oggi assai pertinente, soprattutto in relazione alla combinazione di misure locali e regionali e allo scambio di migliori prassi a livello dell'UE;

49.

richiama l'attenzione sulle sinergie di metodi integrativi locali e regionali, soprattutto in relazione all'FSE e al FESR, e chiede di definire norme di ammissibilità comuni e, proprio in considerazione della pianificazione integrata dello sviluppo, di incrementare e facilitare il ricorso all'opzione del finanziamento incrociato tra i fondi; è favorevole all'introduzione di un'opzione relativa ai programmi operativi multifondo, che faciliterebbe ulteriormente gli approcci integrati; esorta altresì a migliorare le sinergie fra il FES e il FESR;

50.

chiede, al fine di incrementare le sinergie, una maggiore integrazione delle politiche settoriali (trasporti, energia, ricerca, ambiente, istruzione) nelle politiche di coesione e strutturale, migliorando così l'efficacia e il coordinamento tra i Fondi strutturali, la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) e i programmi quadro di ricerca e sviluppo; suggerisce che la programmazione multifondo potrebbe contribuire a un funzionamento più integrato e a rafforzare l'efficacia delle sinergie tra tali fondi; reputa che i partenariati di sviluppo nazionali/regionali siano uno strumento appropriato per far convergere le varie politiche; sottolinea a tal proposito la necessità di fissare obiettivi chiari e di valutare se gli obiettivi siano stati raggiunti negli Stati membri;

51.

propone di procedere all'articolazione territoriale delle politiche di ricerca e sviluppo; sottolinea quindi l'importanza di adattare le politiche di coesione e di ricerca e innovazione ai fabbisogni specifici dei territori; dato che una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali alla progettazione ed esecuzione dei fondi di sviluppo regionale e dei programmi di ricerca e innovazione è essenziale vista l'impossibilità di applicare la stessa strategia di sviluppo a tutte le regioni;

52.

esorta all'elaborazione di un quadro comune strategico per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione, i programmi quadro, il FEADER e il FES per il periodo dopo il 2013; è dell'avviso che occorra rafforzare il modello dell'approccio uniforme (gestione, ammissibilità, revisione dei conti, disposizioni in materia di rendiconto) tramite un regolamento quadro comune; sottolinea, a tal proposito, l'importanza di un agevole funzionamento dei diversi fondi al fine di raggiungere risultati; invita la Commissione ad apportare le necessarie modifiche affinché i fondi in questione possano, ove possibile, completarsi reciprocamente;

53.

chiede che il Consiglio e il Parlamento approvino un nuovo quadro strategico comune secondo la procedura legislativa ordinaria prevista dall'articolo 177 del TFUE;

54.

ritiene necessario inserire il FSE nel quadro strategico comune, senza tuttavia alterare le sue norme e disposizioni operative specifiche e provvedendo allo stanziamento di risorse adeguate; invita la Commissione a rafforzare il ruolo e la visibilità del FSE e a semplificare il relativo controllo dei bilanci istituendo procedure semplici ed efficaci di cooperazione tra le autorità di gestione e i dipartimenti competenti per il controllo dei bilanci;

55.

propone di valutare in questo ambito il reinserimento di programmi FEASR mirati alle regioni (gli attuali assi di intervento 3 e 4); è tuttavia contrario a che ciò determini una riduzione delle dotazioni destinate al FERS e al FEARS; chiede di elaborare obblighi di legge affinché gli Stati membri e le regioni istituiscano strutture armonizzate di gestione riguardo ai Fondi strutturali dell'UE e ai programmi a carattere regionale relativi allo sviluppo rurale;

56.

chiede la revisione del regolamento sulla cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne e dell'attuale ENPI, integrando i relativi fondi nell'obiettivo 3 (cooperazione territoriale);

57.

accoglie con favore gli obiettivi fissati dalla Commissione riguardo alle proposte di partenariati di sviluppo e investimenti tra l'UE e gli Stati membri in sostituzione dei quadri di riferimento strategici nazionali in precedenza elaborati dai singoli Stati membri; esorta a definire una serie di priorità d'investimento principali ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020 e di altri obiettivi in materia di politica di coesione da stabilire nell'attuale fase; ritiene necessario prevenire quanto prima a un chiarimento sulla ripartizione concreta delle competenze tra i livelli interessati e chiede di rispettare, conformemente al principio di sussidiarietà, le competenze nazionali, regionali e locali; esorta ad assumere un chiaro impegno per un adeguato coinvolgimento dei partner nei contratti per partenariati di sviluppo e d'investimento;

58.

è a favore del mantenimento dei programmi operativi in quanto strumenti essenziali ai fini della traduzione dei documenti strategici in concrete priorità d'investimento; chiede la fissazione di obiettivi chiari e misurabili;

59.

chiede un coinvolgimento vincolante degli enti e delle associazioni regionali e locali, conformemente all'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri in tutte le fasi dell'attuazione della politica di coesione (pianificazione strategica, definizione e negoziazione di contratti di partenariato di sviluppo e investimento, nonché monitoraggio e valutazione) con modalità strutturali e sistematiche; ritiene indispensabile la relativa formulazione nei regolamenti sui Fondi strutturali;

60.

è convinto che ogni futura strategia di utilizzo del FSE sarà più efficace se coinvolgerà i livelli di governo regionali e locali, che sono capaci di declinare gli obiettivi strategici in funzione delle specificità territoriali sulla base di un dialogo strutturato con tutte le parti interessate;

61.

sostiene il sistema proposto dalla Commissione relativo alle priorità tematiche; segnala che più è ridotto il livello di sviluppo di Stati membri o regioni, più è necessario redigere tale elenco di priorità tenendo assolutamente conto delle specifiche esigenze di sviluppo di ciascuna regione, assicurando nel contempo che tale approccio tematico per la programmazione dei Fondi strutturali e di coesione non vada a scapito dell'approccio territoriale integrato su base locale;

62.

chiede che, ove siano istituite determinate priorità vincolanti per tutti gli Stati membri, gli stessi includano tra le loro priorità i settori dell'innovazione, delle infrastrutture dei trasporti e della gestione delle risorse, ritiene tuttavia che occorra lasciare un certo grado di flessibilità nelle scelte per tenere in conto anche la dimensione dei programmi, la situazione di partenza di ciascuna regione e i risultati da conseguire, cosicché dette priorità siano calibrate alle esigenze specifiche delle singole regioni; sottolinea a tal riguardo che l'innovazione deve essere qui concepita in senso ampio secondo l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione"; osserva che le PMI sono la fonte principale di occupazione nell'UE, nonché terreno fertile per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali; sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare il sostegno alle PMI in considerazione del contributo essenziale che possono fornire all'attuazione della strategia Europa 2020; sottolinea che nel contesto dell'iniziativa "Unione dell'innovazione" occorre utilizzare un'ampia accezione del concetto di innovazione e continuare a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; sottolinea la necessità di proporre ed attuare priorità addizionali su base volontaria e nel rispetto del principio di sussidiarietà; chiede di contemplare tra le priorità previste aspetti quali energia, istruzione e formazione nonché lotta alla povertà;

63.

esorta a evitare ritardi nell'avvio dei programmi e a uno svolgimento sostanzialmente più rapido dei processi decisionali e di valutazione; sottolinea che questo è di grande importanza soprattutto per le piccole e medie imprese; chiede a tal fine di potenziare la dotazione tecnica e la messa in rete delle amministrazioni coinvolte, di snellire gli obblighi di pubblicità e di ridurre nettamente le scadenze per le gare d'appalto e la presentazione delle candidature; invita la Commissione a valutare la creazione di aree pilota per sperimentare nuove normative su piccola scala prima di estenderle al resto delle regioni, individuando così eventuali problemi di applicazione;

Incentivi, condizionalità, orientamento ai risultati, cofinanziamento, opzioni di finanziamento

64.

chiede di subordinare i finanziamenti per lo sviluppo e gli investimenti a vincoli specifici prestabiliti tramite un dialogo tra Commissione e Stati membri; ritiene che tali vincoli prestabiliti debbano esigere che gli Stati membri attuino riforme intese ad assicurare che i fondi siano utilizzati in modo efficiente in settori connessi direttamente alla politica di coesione e che, se del caso, gli Stati membri siano tenuti a provvedere a che i fondi siano vincolati a dette condizioni; chiede di permettere agli operatori coinvolti nella gestione dei programmi operativi di esprimersi in merito a detti vincoli; considera opportuno instaurare il vincolo della corretta attuazione della legislazione UE vigente (tra cui regolamenti relativi a prezzi, gare d'appalto, trasporto, ambiente, salute) onde prevenire irregolarità e garantire l'efficacia; respinge tuttavia le proposte che richiedono riforme sociali ed economiche radicali da parte degli Stati membri; ritiene che tutti i vincoli debbano rispettare appieno i principi di sussidiarietà e partenariato;

65.

è del parere che la nuova condizionalità non debba comportare oneri amministrativi aggiuntivi per gli attori coinvolti; esorta a elaborare sistemi di condizionalità coerenti e uniformi per il FESR e l'FSE valutabili oggettivamente;

66.

ritiene che la formulazione e la vigilanza sull'attuazione delle condizionalità siano una responsabilità della Commissione; propone adeguati piani d'azione per gli Stati membri e le regioni;

67.

accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a rendere la politica di coesione più orientata ai risultati grazie alla fissazione ex ante di obiettivi e indicatori adeguati; sottolinea che gli indicatori devono essere di numero limitato, chiaramente definiti e misurabili, devono essere legati direttamente alla promozione ed essere concordati di concerto con le regioni e/o gli Stati membri; ritiene tuttavia che tutti gli strumenti e i criteri proposti per misurare l'efficienza dovranno mantenere a fare riferimento a un'impostazione qualitativa dei programmi;

68.

ritiene che gli indicatori per la determinazione dei sussidi regionali provenienti dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione debbano basarsi sui dati statistici Eurostat più recenti, al fine di considerare pienamente le conseguenze economiche e sociali che la crisi ha avuto sulle regioni;

69.

chiede di aumentare l'efficacia e la trasparenza del FSE attraverso azioni più incentrate sui risultati e sollecita la definizione ex ante di obiettivi e di indicatori di risultati che siano chiari e misurabili, direttamente collegati allo scopo del finanziamento, e volti a verificare in particolare i progressi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nonché a favore dell'inserimento occupazionale di elevata qualità; ritiene che i responsabili a tutti i livelli gestionali debbano essere coinvolti nella definizione di detti obiettivi e indicatori e che questi ultimi debbano essere definiti in modo univoco e tempestivo prima dello stanziamento dei finanziamenti, cosicché gli Stati membri e la Commissione possano valutare i risultati ottenuti e servirsi di tale esperienza durante la successiva fase di pianificazione; sostiene la proposta della Commissione intesa a subordinare l'assegnazione dei finanziamenti del FSE a una condizione ex ante, comprendente un requisito preventivo concernente il recepimento della legislazione UE e degli obiettivi UE, indispensabili per il successo delle misure del FSE, nonché la realizzazione di riforme strutturali e l'esistenza di capacità amministrative adeguate; sottolinea che un orientamento al risultato non deve portare a trascurare i beneficiari di progetti minori e che per questi ultimi non devono sorgere nuovi ostacoli o rischi per quanto riguarda l'accesso;

70.

reputa il cofinanziamento pubblico e privato uno dei principi fondamentali della politica di coesione; chiede di procedere a una verifica della quota massima dell'UE, che dovrebbe meglio rispecchiare il livello di sviluppo regionale, il valore aggiunto dell'Unione e i tipi di intervento, subendo un aumento o una riduzione di conseguenza;

71.

esorta gli Stati membri e le regioni a programmare in modo lungimirante i fondi di cofinanziamento e a rafforzarli mediante l'ingegneria finanziaria;

72.

invita a prendere in considerazione che, nel contesto delle sovvenzioni dirette alle imprese, la politica di coesione finanzia effetti inerziali, soprattutto nel caso delle aziende maggiori, anziché fungere da orientamento di gestione della sede, e chiede pertanto di concentrare il finanziamento delle maggiori imprese private sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo o di offrire con maggiore frequenza rispetto ad oggi un sostegno indiretto rafforzato alle infrastrutture; esorta inoltre a introdurre una chiara disposizione nel regolamento generale relativo ai Fondi strutturali che escluda qualunque finanziamento dell'UE per trasferimenti di sede all'interno dell'Unione e che riduca nettamente la soglia di verifica di tali investimenti, escludendo le grandi imprese dai sussidi diretti e fissando un limite decennale per la durata delle operazioni;

73.

riconosce l'effetto leva e il potenziale di mobilitazione di nuovi strumenti dell'ingegneria finanziaria, è in generale a favore di un rafforzamento del finanziamento dei prestiti e chiede di estendere gli strumenti di finanziamento a rotazione ai settori di assistenza che si rivelino appropriati; sollecita una semplificazione delle procedure ai fini di una maggiore certezza giuridica durante l'intero periodo di finanziamento nonché la redazione di un elenco a livello UE in cui sia precisato quali progetti abbiano beneficiato dei prestiti e quali delle sovvenzioni; chiede che gli strumenti siano adattabili per garantire la loro validità e fattibilità in tutte le regioni e città; è dell'avviso che la responsabilità dell'impiego delle risorse dovrebbe passare a livello di progetto o nazionale al più tardi al termine di un periodo di assistenza; osserva che nel periodo di finanziamento attuale non tutti gli Stati membri hanno adottato un approccio decentrato nella gestione degli strumenti finanziari come JESSICA; sottolinea la necessità di un accesso diretto per le città;

74.

sottolinea che la concessione delle sovvenzioni deve continuare a essere opzionale e che occorre prevedere la responsabilità degli operatori in loco in merito all'impiego delle forme di finanziamento più adatte alle esigenze regionali;

75.

è dell'avviso che la BEI debba assumere un ruolo più incisivo nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture TEN; chiede più approcci che offrano soluzioni di partenariati pubblico-privati; ritiene sostanzialmente che al Parlamento europeo incomba un'importante responsabilità sul versante della trasparenza e dei compiti legati al processo decisionale e al controllo;

76.

valuta positivamente l'efficace cooperazione tra la BEI e la Commissione nell'attuazione delle tre iniziative comuni – JESSICA, JEREMIE e JASMINE – che dovrebbero aumentare l'efficienza e l'efficacia della politica di coesione e il funzionamento dei fondi strutturali; invita la Commissione a continuare ad adottare attivamente iniziative comuni con la BEI, in particolare nel campo della politica di coesione, e ad assicurare il sostegno finanziario alle PMI;

77.

ritiene che la sovvenzione globale al livello subregionale rappresenti uno strumento adeguato per strategie innovative autonome conformi agli obiettivi della politica regionale europea;

78.

respinge quote od obblighi per le sovvenzioni globali in quanto potrebbero anche ostacolare una definizione delle priorità sovraordinate, calibrata alle esigenze regionali;

Bilancio, gestione finanziaria, riduzione degli oneri amministrativi, disciplina finanziaria, controllo finanziario

79.

è dell'avviso che l'istituzione di periodi di programmazione con durata di sette anni nell'ambito della politica di coesione si sia rivelata positiva e che tale arco temporale debba essere mantenuto almeno fino alla fine del prossimo periodo di pianificazione (2020); chiede pertanto di introdurre un sistema per una più rapida rivalutazione strategica delle condizioni iniziali cosicche l'UE possa intervenire ancora più velocemente e con maggiore flessibilità in caso di eventi particolari (come ad esempio crisi finanziaria, crisi energetica, disastri naturali);

80.

rileva che nell'attuale articolazione il bilancio dell'Unione e i meccanismi di assegnazione, basati sui regolamenti sui diversi fondi, si sono dimostrati un valido strumento ai fini dell'attuazione della politica di coesione; che pertanto occorre apportare modifiche soltanto laddove le procedure abbiano fallito o si delineino contraddizioni rispetto alla disciplina di bilancio vigente; sostiene in detto contesto le proposte della Commissione in materia di armonizzazione normativa per tutti i fondi disponibili per lo sviluppo regionale; invita tuttavia a procedere con la massima cautela anche nel caso in cui vengano apportate modifiche trascurabili a strutture di comprovata validità onde evitare ulteriori disfunzioni e incertezze per gli organi amministrativi nazionali e regionali e maggiori oneri per i beneficiari, specialmente per quelli con strutture ridotte e capacità limitate;

81.

ritiene possibile integrare gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle attuali strutture dei fondi e degli obiettivi; respinge una ripartizione del bilancio dell'UE secondo i concetti teorici di crescita "intelligente", "inclusiva" o "sostenibile" e ogni frammentazione della politica di coesione in rubriche di bialncio differenti; ritiene che la politica di coesione deve avere la propria voce di spesa nel bilancio dell'Unione;

82.

ravvisa nella politica di coesione dopo il 2013 un fattore ancora più importante in termini di contributo all'ulteriore sviluppo sostenibile delle regioni dell'UE, nonché la politica determinante per l'attuazione della strategia Europa 2020 in tutti i settori e chiede pertanto di destinarvi almeno le stesse dotazioni di bilancio;

83.

ricorda che la Corte dei conti europea riferisce da molti anni che i pagamenti in materia di coesione sono affetti da un tasso d'errore superiore al 5 % – pur notando che il dato è in discesa rispetto all’11 % dell'ultima procedura di discarico quale risulta dalla relazione annuale della stessa Corte – e che i sistemi di supervisione e controllo sono solo parzialmente efficaci; chiede inoltre chiarimenti sul metodo di calcolo degli errori, poiché le discrepanze nelle cifre fornite dalla Corte dei conti e dalla Commissione generano confusione e sfiducia nei dati ufficiali;

84.

chiede l'adozione di rigorose regole per il monitoraggio delle irregolarità nell'uso dei Fondi strutturali da parte di Stati membri che registrano un elevato livello di irregolarità nell'impiego di rimborsi dei Fondi strutturali nonché una procedura per l'interruzione e la sospensione sistematica dei pagamenti non appena si accertino carenze significative nel funzionamento delle autorità accreditate; chiede, invece, che siano eliminati i controlli superflui negli Stati membri che dispongono di un adeguato sistema di gestione dei fondi; ritiene che sia opportuno attuare il più spesso possibile i principi del "contratto di fiducia" e dell' "audit unico";

85.

esorta gli Stati membri e le autorità pubbliche a designare autorità o enti cui incomba la responsabilità esclusiva della regolare gestione dei mezzi dei Fondi strutturali;

86.

considera che le dichiarazioni di gestione annuali e attestate, a livello dei direttori delle autorità che gestiscono i fondi (organismi pagatori / autorità di gestione), rappresentino un mezzo appropriato per rafforzare la serie di resoconti e controlli e sottolinea l'assoluta necessità della correttezza contenutistica di dette dichiarazioni; chiede pertanto un sistema sanzionatorio per le dichiarazioni fallaci; continua a condividere le finalità delle dichiarazioni nazionali di affidabilità

87.

chiede alla Commissione di assumersi, già nel prossimo periodo di programmazione, una maggiore responsabilità ai fini del miglioramento dei processi amministrativi nazionali; considera in detto contesto che siano urgenti e necessari semplificazioni e chiarimenti nella gestione dei programmi di sostegno, soprattutto nell'ambito della gestione e del controllo finanziari; ritiene pertanto che spetti alla Commissione la competenza in materia di espletamento delle procedure di accreditamento per amministrazioni e revisori nazionali ovvero federali; ritiene che l'idoneità a obblighi semplificati e meno frequenti di rendiconto dovrebbe dipendere dall'accreditamento conseguito e dalla riduzione del tasso di errori;

88.

chiede inoltre che il ruolo di sorveglianza della Commissione sia rafforzato introducendo l'interruzione sistematica e la sospensione dei pagamenti non appena vi siano prove certe di una carenza significativa nel funzionamento degli organismi accreditati; invita inoltre la Commissione a mettere in atto piani più incisivi per aumentare il tasso di recupero dei pagamenti errati;

89.

chiede la semplificazione del sistema di controllo, la riduzione dei livelli di ispezione nonché un chiarimento delle responsabilità fra Commissione e Stati membri; chiede di utilizzare il sistema di controllo del livello uno, allorché gli Stati membri controllano i progetti e la Commissione verifica i sistemi di controllo;

90.

ritiene che per migliorare l'efficienza dei programmi operativi si debba fare maggiore ricorso a procedure di concorrenza per la selezione dei progetti all'interno delle regioni;

91.

chiede che, ai fini di una semplificazione della gestione, vengano estesi i metodi standard con costi unitari più elevati e pagamenti in un'unica soluzione dei costi generali, laddove tale sistema sia appropriato; invita a tener maggiormente conto del principio di proporzionalità, vale a dire esigere obblighi di resoconto e revisione nettamente inferiori nel caso dell'attuazione di programmi minori;

92.

chiede alla Commissione un "monitoraggio delle carenze" annuale e pubblico, per un insufficiente e/o tardivo rispetto degli obblighi di resoconto e pubblicazione nonché per le irregolarità, gli abusi e le frodi nell'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi strutturali; chiede a tal riguardo di procedere a una disaggregazione in base agli Stati membri e ai Fondi;

93.

esprime preoccupazione per il fatto che gli oneri amministrativi impediscono alle imprese e alle organizzazioni di piccole dimensioni di usufruire dei fondi strutturali; chiede che i testi normativi e la documentazione tecnica pertinente siano il più possibile chiari;

94.

chiede per il nuovo periodo di programmazione procedure di liquidazione dei conti annuali anche per i programmi pluriennali;

95.

considera necessario trovare soluzioni più efficienti di e-governance (moduli uniformi) per l'intero sistema di gestione e vigilanza; chiede uno scambio di esperienze tra gli Stati membri coordinato dalla Commissione nonché gruppi di attuazione coordinati per le amministrazioni e gli organismi di audit;

96.

sottolinea la proposta della Commissione di procedere ai rimborsi delle spese a favore delle autorità nazionali soltanto nel caso in cui ai beneficiari sia stato erogato l'importo dell'Unione; ravvisa in ciò un'accelerazione della procedura di erogazione nonché l'incentivo determinante per controlli nazionali rigorosi; fa tuttavia presente che gli Stati membri e le regioni potrebbero avere problemi di liquidità e che occorre quindi trovare soluzioni a tutela di tale situazione;

97.

ravvisa nell'orientamento, proposto dalla Commissione, più fortemente indirizzato al raggiungimento dell'obiettivo dei pagamenti, la contraddizione per la quale i risultati devono essere raggiunti innanzitutto attraverso i progetti da finanziare; teme un monitoraggio molto oneroso dal punto di vista burocratico e considera concepibili condizioni che vincolino il pagamento a una destinazione vincolata, che deve essere dimostrata, dei progetti come, per esempio, la strategia Europa 2020;

98.

reputa che, sebbene il rimborso debba giungere dopo che il finanziamento UE è stato erogato ai progetti, non debbano essere imputati oneri aggiuntivi ai beneficiari sotto forma di tassi di interesse che non riflettono il ridotto fattore di rischio di tali prestiti da parte di qualsiasi banca o altro istituto finanziario;

99.

chiede una diversificazione dei meccanismi sanzionatori tra l'altro sotto forma di un sistema di bonus per quegli Stati membri che eseguono in modo corretto il processo di attuazione, soprattutto attraverso agevolazioni amministrative;

100.

rammenta che, a differenza di altri Fondi strutturali, la specificità del FSE è che è strettamente legato ai gruppi obiettivo che sostiene e deve essere modellato in modo da favorire molti progetti su piccola scala, realizzati in loco; chiede che gli Stati membri siano tenuti a trasferire immediatamente i finanziamenti ai progetti, in modo da eliminare le difficoltà per i beneficiari di dimensioni più modeste; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la flessibilità nell'attuazione finanziaria dei programmi, di tener conto del principio di proporzionalità per quanto riguarda tempi, sforzi e contributi finanziari al momento di fissare gli obblighi di controllo e di audit, e di semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi eccessivi nonché eventuali altri ostacoli, a vantaggio dei progetti e dei potenziali beneficiari, migliorando così la capacità del FSE di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di crescita e di creazione di posti di lavoro; invita la Commissione ad ampliare la scelta esistente per le autorità di gestione e i beneficiari per quanto riguarda le opzioni di finanziamento e a proporre la possibilità di ricorrere a sistemi a costi standard, oltre alla contabilità tradizionale;

101.

sostiene la proposta della Commmissione secondo cui le regole N+2 e N+3 devono, in determinate situazioni, essere applicate sistematicamente, eventualmente a livello delle assegnazioni degli Stati membri, onde assicurare maggiore flessibilità, tranne nel primo anno di finanziamento e per i programmi transfrontalieri, e ritiene che ogni altra deroga al disimpegno automatico dovrebbe corrispondere all'adattamento degli oneri amministrativi imposti dalle nuove disposizioni sulla programmazione strategica, sull'approccio orientato ai risultati e sulla condizionalità ex ante accoglie con favore, nel caso dei programmi transfrontalieri, persino una "regola N+3", per favorire i processi amministrativi già piuttosto lunghi e condizionati dalle sfide linguistiche e culturali; ritiene che tale impostazione garantisca un rapporto equilibrato tra gli investimenti di elevata qualità e un'attuazione agevole e rapida dei programmi;

Politiche di vicinato e di allargamento

102.

sottolinea l'importanza, sotto il profilo della politica di coesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) ai fini della cooperazione transfrontaliera con gli Stati al di fuori dell'Unione europea; prende atto degli attuali problemi di attuazione del programma; è convinto della necessità estrema di reintegrare i programmi di cooperazione transfrontaliera ENPI nell'ambito della politica di coesione; ravvisa nel collegamento infrastrutturale (trasporti, energia e ambiente) con gli Stati vicini effetti positivi anche per le regioni frontaliere europee; esorta a concentrare maggiormente i fondi dell'ENPI su esigenze a carattere strategico del settore energetico e delle infrastrutture di trasporto; sottolinea il ruolo che le macroregioni possono svolgere in tale contesto; chiede alla Commissione di considerare la possibilità di creare sinergie più efficaci fra le iniziative connesse al FESR, allo strumento di assistenza preadesione, allo strumento di vicinato e partenariato (ENPI) e al fondo europeo di sviluppo (FES); chiede inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di applicare anche all'amministrazione dell'ENPI le strutture già funzionanti nell'ambito delle politiche regionali;

103.

sottolinea inoltre la rilevanza in termini di coesione del processo di allargamento dell'UE con lo strumento di assistenza preadesione (IPA) che, tra le altre cose, aiuta i candidati all'adesione a predisporre il contenuto e l'organizzazione delle strutture di coesione; richiama l'attenzione sui problemi di applicazione negli Stati membri; ribadisce le finalità precipue dello strumento di assistenza preadesione (IPA), soprattutto quelle volti a finanziare lo sviluppo di capacità e il rafforzamento delle istituzioni, e a preparare l'attuazione della politica di coesione dell'UE, affinché i paesi candidati siano pronti a recepire appieno l'acquis dell'UE al momento dell'adesione; invita la Commissione a individuare i problemi nell'attuale funzionamento dello strumento IPA;

104.

ribadisce la richiesta di un coinvolgimento responsabile in futuro della commissione per lo sviluppo regionale nella formulazione gli strumenti;

*

* *

105.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai Presidenti delle regioni e dei Land dell'UE.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(7)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 275.

(9)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.

(10)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0341.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0356.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0357.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0286.

(15)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 35.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/38


Martedì 5 luglio 2011
Sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo

P7_TA(2011)0317

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell’UE ai paesi in via di sviluppo (2010/2300(INI))

2013/C 33 E/05

Il Parlamento europeo,

visti gli impegni sul volume di aiuto, l’aiuto all’Africa subsahariana e la qualità dell’aiuto assunti nel 2005 dal G8 al vertice di Gleneagles e in tutte le successive riunioni del G8 e del G20,

vista la dichiarazione del Millennio adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo (1) e il codice di condotta dell'Unione europea sulla complementarietà e la divisione del lavoro nella politica di sviluppo (2),

vista la dichiarazione di Parigi sull’efficacia dello sviluppo e il programma d’azione di Accra,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che dispone che "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo",

visto l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (3) ("strumento di cooperazione allo sviluppo" (SCS)),

visto l'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou,

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia dell'aiuto e la corruzione nei paesi in via di sviluppo (4),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 contenente le osservazioni che formano parte integrante della decisione relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio del settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (5),

vista la sua posizione del 3 febbraio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (6),

vista la relazione speciale n.11/2010 della Corte dei conti europea dal titolo “La gestione, da parte della Commissione, del sostegno finanziario generale ai paesi ACP nonché ai paesi dell’America latina e dell’Asia”,

visto il Libro verde della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul “Futuro del sostegno finanziario dell’UE a favore dei paesi terzi” (COM(2010)0586),

visto il documento della Commissione del 2007 dal titolo “Guidelines on the Programming, Design & Management of General Budget Support”,

vista la relazione della Commissione del 2008 dal titolo "Aiuto finanziario: un modo efficace di finanziare lo sviluppo?”,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sul sostegno finanziario come mezzo per erogare un aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi ACP,

visto l’articolo 48 del suo documento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0206/2011),

A.

considerando che la riduzione della povertà e, in prospettiva, la sua eliminazione costituiscono l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione europea a norma del trattato di Lisbona,

B.

considerando che il sostegno finanziario (SF) è diventato una delle più importanti modalità di aiuto,

C.

considerando che numerosi erogatori di fondi vedono nel sostegno finanziario (SF) generale e settoriale un mezzo per promuovere l'appropriazione, da parte dei paesi partner, delle politiche di sviluppo e del processo di riforma sostenibile, rafforzare le istituzioni e i sistemi nazionali di responsabilizzazione e facilitare la crescita, la riduzione della povertà e la realizzazione degli obiettivi in materia di sviluppo,

D.

considerando che uno sviluppo delle capacità operative è necessario anche solo per creare, in un primo momento, le condizioni necessarie per l'attuazione di azioni fondate su programmi, ivi inclusi il SF o altri modelli,

E.

considerando che il SF consente di porre rimedio a talune carenze dell'approccio per progetto tradizionale (costi di transazione elevati, sistemi paralleli frammentati) e, di conseguenza, di rafforzare la coerenza e l'efficacia delle misure dell'Unione messe in evidenza dal trattato di Lisbona,

F.

considerando che il SF dovrebbe contribuire al miglioramento della qualità e dell'efficacia degli aiuti, in particolare per quanto concerne i principi della titolarità e dell'armonizzazione, visto che, attraverso il dialogo politico tra donatori e beneficiari, è possibile adeguare i contributi alle priorità stabilite dai paesi nel quadro delle loro strategie nazionali per la riduzione della povertà,

G.

considerando che nonostante i rischi evocati dalla Corte dei conti europea nelle sue relazioni sul SF, l'approccio dinamico nella condizionalità generale del SF resta uno strumento molto importante di dialogo politico; che tuttavia il SF non può in nessun caso essere considerato come un "assegno in bianco",

H.

considerando che tutti gli impegni assunti dai paesi beneficiari nei confronti di tutti i loro partner possono nel tempo renderne difficile l’utilizzazione stante che le condizionalità degli erogatori di fondi risultano talvolta contraddittorie,

I.

considerando che finora la violazione dei diritti dell'uomo (cosiddetti di prima generazione) è stata invocata dall'Unione europea nell'ambito degli accordi di partenariato più della violazione dei diritti sociali, economici e culturali (cosiddetti di seconda generazione),

J.

considerando che tutti gli erogatori di fondi dovrebbero consultarsi per prevenire qualsiasi incoerenza a livello di condizionalità,

K.

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di Lisbona, uno degli obiettivi dell'Unione europea è di promuovere un'economia sociale di mercato sostenibile e che tale approccio si applica anche alla politica di sviluppo e alla politica di vicinato,

L.

considerando che la responsabilizzazione del governo partner in materia di gestione finanziaria rispetto ai suoi cittadini costituisce un fattore essenziale per svilupparne le capacità grazie al controllo esercitato dal rispettivo parlamento nonché all'informazione della sua società civile nel settore delle finanze pubbliche,

1.

plaude all'iniziativa della Commissione intrapresa attraverso il Libro verde sul SF, che mira in primo luogo a promuovere lo sviluppo endogeno nei paesi partner, e chiede che siano precisati i criteri di ammissibilità al SF in modo tale da evitare il rischio di eventuali errori o di un utilizzo indebito di tale tipo di aiuti, tenendo conto di taluni elementi, come gli indici di corruzione dei paesi interessati;

2.

accoglie con favore il processo di consultazione a livello europeo; auspica che la prassi per la concessione del SF sia analizzata e migliorata in maniera oggettiva al fine di aumentarne l'efficacia;

3.

ricorda che, in base al trattato di Lisbona, la riduzione e l'eradicazione della povertà costituiscono l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE; sottolinea che la povertà è caratterizzata da molteplici dimensioni (segnatamente quelle umana, economica, socioculturale, politica, di genere e ambientale) che devono essere considerate nella loro totalità dalla politica di sviluppo dell'UE;

4.

ritiene che gli aiuti dell'Unione europea debbano generare un vero cambiamento qualitativo nei paesi partner e riconosce il SF quale strumento efficace per il conseguimento di tale obiettivo, purché, al pari della condizionalità che implica, sia utilizzato nell'ambito di un efficace dialogo politico e strategico;

5.

sottolinea l'importanza e l'assoluta necessità della coerenza strategica nell'attuazione di una politica di sviluppo che risulti fortemente incisiva; chiede inoltre che la politica estera e di sicurezza dell'UE si concentri sulla promozione della democrazia e dei diritti umani nonché della pace e della sicurezza, ovvero requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile; auspica sforzi più sistematici in vista dell'integrazione delle misure relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e di quelle finalizzate alla riduzione del rischio di catastrofi;

6.

ritiene che la fiscalità garantisca una fonte indipendente di finanziamenti per lo sviluppo sostenibile e costituisca un legame importante tra i governi e i cittadini nei paesi in via di sviluppo; sollecita che uno dei principali obiettivi sia lo sviluppo di un'amministrazione fiscale sostenibile e di un sistema di riscossione delle imposte globale; raccomanda a tal fine che la politica di sostegno finanziario comprende anche la lotta contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita dei capitali;

7.

sottolinea la necessità di ricorrere, se del caso, alla formula del SF settoriale, al fine di supportare in misura maggiore i settori sociali di base come la sanità, l'istruzione e il sostegno alle persone più vulnerabili, in particolare i disabili;

8.

sottolinea che il SF non deve essere utilizzato al servizio degli interessi economici e strategici particolari dell'Unione europea, bensì per conseguire gli obiettivi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo e per aiutarli a realizzare tali obiettivi, in particolare al fine di eliminare la povertà e la fame;

9.

ricorda il ruolo innovatore dell'Unione europea nel settore del SF come pure il valore aggiunto apportato dalla Commissione grazie alle sue competenze in materia;

10.

rileva che il SF può rafforzare non solo la responsabilità dei governi, ma anche il coordinamento tra gli erogatori di fondi grazie al conseguente dialogo sulle questioni di bilancio; sottolinea che si tratta di un eventuale modo per migliorare il coordinamento con gli erogatori di fondi emergenti;

11.

sottolinea inoltre la vocazione dell'Unione europea a consentire agli altri attori istituzionali di trarre beneficio dalla sua esperienza, in particolare in occasione del Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan;

12.

sottolinea che l’approccio dinamico adottato dalla Commissione nonché dalla maggioranza dei fornitori di SF comporta una serie di rischi che devono essere presi in debita considerazione; chiede alla Commissione di effettuare valutazioni a livello nazionale per quanto concerne gli eventuali rischi e benefici del sostegno finanziario nei paesi partner;

13.

esorta l'UE a gestire il SF con l’obiettivo di sfruttare le sue complementarità con altre modalità di aiuto;

14.

sottolinea la necessità di rafforzare tutti i meccanismi di controllo della Commissione nonché il controllo parlamentare e l’informazione della società civile nei paesi beneficiari di SF; sottolinea altresì che l’instaurazione di un controllo ottimale delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari deve costituire una condizione preliminare a qualsiasi esborso di fondi;

15.

ricorda che indicatori chiaramente definiti, ampiamente sostenuti e attentamente monitorati sono essenziali al fine di dimostrare gli effetti concreti del SF nei paesi terzi, e che le competenti autorità di bilancio devono essere aggiornate regolarmente sugli indicatori e le linee guida che caratterizzano il processo decisionale in relazione al SF; sottolinea che tali indicatori vanno meglio adattati ai bisogni specifici dei paesi partner al fine di evitare l'approccio “one size fits all” (“taglia unica”) adottato dalla Commissione, che è potenzialmente controproducente;

16.

esige che il SF sia vincolato al controllo democratico dei bilanci da parte dei parlamenti nei paesi beneficiari; invita a un'ampia partecipazione dei parlamenti e la consultazione della società civile dei paesi partner, onde garantire che le decisioni sull'utilizzo dei fondi destinati al SF siano adottate in modo democratico;

17.

invita la Commissione a garantire, prima di erogare il SF, che gli obiettivi dell'intervento facciano parte dei programmi nazionali del paese beneficiario e che siano rispettati i principi di coordinamento, complementarità e coerenza rispetto agli altri donatori, nonché addizionalità rispetto alle risorse assegnate dal paese destinatario;

18.

invita la Commissione, al fine di garantire la pertinenza del SF dell'UE, a semplificare da parte sua il processo di programmazione e di progettazione, migliorando la preparazione e la documentazione di decisioni di avvio delle operazioni di SF e, considerate le restrizioni delle risorse presso le delegazioni, che spesso ne limitano la capacità di svolgere determinate attività, invita la Commissione a fornire sufficiente personale qualificato per l'iter attuativo, poiché il SF richiede capacità analitiche diverse da quelle del finanziamento dei progetti e dei programmi;

19.

sottolinea che i parlamenti nazionali dei paesi beneficiari, le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbero svolgere un ruolo di punta, poiché sono nella posizione migliore per individuare i settori prioritari, preparare i documenti strategici per paese e controllare gli stanziamenti di bilancio; chiede che i parlamenti nazionali adottino i documenti strategici per paese e il bilancio pluriennale, in consultazione con la società civile e previo un dialogo politico con i donatori sul SF, al fine di rafforzare il controllo parlamentare;

20.

sottolinea l'importanza dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE; chiede lo sviluppo, a livello di UE, di sistemi di valutazione indipendenti e di un meccanismo di ricorso destinato ai soggetti interessati dagli aiuti dell'Unione europea; invita inoltre a sostenere i meccanismi di responsabilizzazione nazionale;

21.

chiede alla Commissione di fornire un bilancio globale che quantifichi il SF generale e settoriale concesso al governo locale, e di vagliare l’opportunità e i rischi connessi con il decentramento di una parte del SF ai fini di una reale appropriazione da parte degli attori del governo locale;

22.

invita l'UE a rispettare e promuovere una reale appropriazione della loro strategia di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo e la sollecita a evitare di soffocare i responsabili politici nazionali attraverso il dialogo politico connesso al SF, in quanto ciò potrebbe mettere a repentaglio la responsabilità democratica e depoliticizzare le realtà politiche interne;

23.

ritiene che il SF debba dare priorità ai settori governativi con la maggiore incidenza sulla riduzione della povertà, in sostanza, i ministeri della sanità e dell'istruzione;

24.

ritiene inoltre che occorra integrare la prospettiva di genere nel SF, includendola in tutte le fasi della procedura di bilancio, incoraggiando il dialogo con le associazioni femminili e stabilendo indicatori disaggregati per genere;

25.

sottolinea che, per rafforzare la responsabilità reciproca, la Commissione dovrebbe potenziare il suo ruolo di facilitatore tra il governo, i parlamentari e la società civile, e ritiene a tal fine che una quota del SF, riservata all'assistenza tecnica per rafforzare i ministeri settoriali, potrebbe essere utilizzata anche per lo sviluppo delle capacità dei parlamenti e della società civile affinché possano esercitare pienamente il loro ruolo di controllo del SF;

26.

evidenzia il ruolo primordiale dei donatori nell'aiutare i paesi partner a sviluppare le loro capacità e l'effetto positivo del sostegno ai progetti locali sulla riduzione della povertà, la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile nei paesi partner;

27.

è preoccupato per gli effetti di destabilizzazione macroeconomica e per l’impatto sulla popolazione più vulnerabile che potrebbe determinare una rottura bruttale del SF; propone di instaurare, nell'ambito di un'azione concertata con gli erogatori di fondi e previa consultazione della società civile e del parlamento del paese partner, un meccanismo di progressività nella riduzione degli esborsi del SF che potrebbe attenuarne gli impatti, favorire il dialogo politico e permettere di trovare soluzioni concertate di fronte alle difficoltà incontrate;

28.

ritiene che il SF, al pari degli aiuti programmati, dovrebbe essere considerato uno strumento transitorio e non dovrebbe ostacolare gli sforzi volti a rafforzare le capacità dei paesi di contare su risorse proprie (ad esempio le entrate fiscali) che consentano loro di rendersi indipendenti dalle donazioni di paesi terzi;

29.

invita i donatori a rafforzare il coordinamento e la prevedibilità del SF, e insiste sul fatto che i donatori devono essere pronti ad assumere un impegno a lungo termine nei confronti dei paesi partner;

30.

invita l'UE ad adottare le misure necessarie per garantire che i paesi terzi si impegnino a investire in un meccanismo che promuova la loro stabilità finanziaria;

31.

insiste, a questo proposito, sull'effettiva applicazione del requisito di cui all'articolo 25, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento DCI), il quale stabilisce che "la Commissione si avvale coerentemente di un approccio incentrato sui risultati e basato su indicatori di rendimento e ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità; sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni" ed esorta la Commissione a estendere tali disposizioni per comprendere il bilancio ai paesi beneficiari del fondo europeo di sviluppo (paesi ACP), per i quali - finora - si applicano solo i criteri più tecnici di cui all'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou;

32.

reputa doverosa, alla luce del fatto che il ricorso al SF rappresenta un'importante decisione strategica nell'ambito delle relazioni dell'Unione con paesi partner, l'applicazione dell'articolo 290 TFUE (atti delegati) alla definizione dei criteri di ammissibilità per la modalità di aiuto in oggetto, in modo da conferire al Consiglio e al Parlamento, in qualità di colegislatori, pieni poteri di codecisione in merito all'adozione, ivi incluso - ove necessario - il diritto di revoca dell'atto delegato;

33.

ricorda che importanti lacune in tema di capacità e soprattutto la scarsa governance sono suscettibili di privare numerosi paesi in via di sviluppo del SF;

34.

è del parere che le decisioni di finanziamento del SF debbano essere guidate non solo dai benefici attesi ma anche dai rischi a breve e lungo termine in entrambi i paesi donatori e partner; rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione speciale (7), è in pieno accordo con questa valutazione, e mette in evidenza che un solido quadro di gestione del rischio deve essere ancora sviluppato e attuato;

35.

è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti (la Corte), nella sua relazione annuale sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2009, ha accertato che le erogazioni del SF sono interessate da un'elevata frequenza di errori non quantificabili, dovuti alla mancanza di dimostrazione formale e strutturata del rispetto delle condizioni di pagamento; prende atto nel contempo e si compiace del sostanziale miglioramento nella dimostrazione di ammissibilità osservato dalla Corte per quanto riguarda il decimo FES, grazie al ricorso ormai diffuso a quadri di valutazione più chiari;

36.

ricorda che gli investimenti pubblici in beni pubblici quali l'istruzione, la sicurezza sociale, le infrastrutture e le capacità produttive, in particolare per quanto riguarda i piccoli agricoltori e il sostegno ai mercati locali, sono essenziali per il successo delle strategie di sviluppo;

37.

invita la Commissione a fare in modo che le condizioni specifiche relative al versamento di quote variabili in base ai risultati specifichino chiaramente gli indicatori, gli obiettivi, i metodi di calcolo e le fonti che permettono di effettuare verifiche e a provvedere affinché le relazioni delle delegazioni forniscano una dimostrazione strutturata e formale dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche, illustrando chiaramente i criteri in base ai quali tali progressi devono essere valutati, i progressi realizzati, e le ragioni per cui il programma di riforma non ha potuto essere attuato secondo i piani;

38.

invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al fine di combattere la corruzione nei paesi beneficiari, anche sospendendo gli esborsi, se necessario; in tale contesto, invita la Commissione a mantenere uno stretto e approfondito dialogo con i governi partner sulle questioni relative alla corruzione e a prestare sufficiente attenzione alle esigenze di creazione di capacità dei paesi beneficiari in termini di meccanismi di rendiconto e anticorruzione;

39.

considera la prevedibilità dei flussi degli aiuti uno dei fattori più importanti al fine di garantire la qualità della spesa, dato che consente ai paesi partner di intraprendere una pianificazione delle spese a lungo termine e di sostenere miglioramenti delle politiche settoriali; è del parere che siffatta impostazione sia potenziata dalle politiche fiscali dei paesi partner e dalla mobilitazione delle entrate fiscali interne onde poter ridurre, a lungo termine, la dipendenza dagli aiuti;

40.

ricorda che la mancanza di progressi a livello di gestione di finanze pubbliche priva tuttora un importante numero di paesi del SF;

41.

ritiene che il SF dovrebbe essere erogato gradualmente nei paesi in via di sviluppo, iniziando da un numero limitato di paesi che aumenterebbe con il migliorare delle capacità dei paesi partner;

42.

ribadisce che il SF deve essere erogato ai fini della riduzione della povertà, anche in riferimento agli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e a principi quali il partenariato, l'efficacia degli aiuti e la coerenza delle politiche per lo sviluppo; si dichiara favorevole agli incentivi basati sui risultati, ma sottolinea che le variazioni di spesa devono essere, per quanto possibile, prevedibili, in modo da evitare incidenze negative sulla programmazione finanziaria; ribadisce inoltre che il SF dovrebbe essere concesso solo a paesi che abbiano raggiunto e mantenuto determinati standard minimi in materia di governance e rispetto dei diritti umani; sottolinea che le condizioni legate alle riforme macroeconomiche devono essere compatibili con lo sviluppo umano e sociale;

43.

incoraggia i paesi in via di sviluppo e la Commissione a promuovere lo sviluppo partecipativo conformemente alle relative disposizioni dell'accordo di Cotonou, e ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1905/2006, in particolare per quanto riguarda la promozione e la consultazione della società civile e delle autorità locali e regionali;

44.

sottolinea che in sede di concessione del SF ai paesi ACP fornitori di banane che beneficiano di misure di accompagnamento in tale settore è importante includere nella quota variabile basata su indicatori di governance le condizioni specifiche proposte nel nuovo articolo 17 bis che il Parlamento propone di inserire nel regolamento (CE) n. 1905/2006 (DCI), conformemente alla sua posizione summenzionata del 3 febbraio 2011;

45.

esige che la Commissione renda pubblici gli accordi con i paesi in via di sviluppo in materia di SF nonché i contratti OSM;

46.

fa notare che il SF settoriale può costituire, ove ricorrano determinate circostanze, un'utile soluzione intermedia per garantire ai governi e ai parlamenti interessati una maggiore titolarità degli aiuti di cui beneficiano, che vengono così contemporaneamente destinati al conseguimento degli OSM;

47.

ritiene che i paesi ricchi di risorse petrolifere e minerarie abbiano il potenziale necessario per finanziare il proprio sviluppo e la lotta contro la povertà grazie a regimi fiscali trasparenti e a un'equa ridistribuzione della ricchezza;

48.

ritiene che i contratti OSM rappresentino in linea di principio un esempio di SF di buona qualità (a lungo termine, prevedibile, concentrato sui settori sociali, ecc.) legato ai risultati; invita pertanto la Commissione a pubblicare nel 2011 una valutazione dei contratti OSM e a vagliare la possibilità di estenderli ad un maggior numero di paesi;

49.

chiede alla Commissione di pubblicare altresì le condizionalità e gli indicatori di riferimento nell’ambito dei "documenti di strategia per paese" in occasione della revisione di metà percorso; ritiene che gli indicatori di performance per il SF dovrebbero essere stabiliti in funzione della realizzazione degli obiettivi di riduzione della povertà e degli OSM;

50.

ribadisce i suoi precedenti inviti alla Commissione a passare da un controllo sui fattori di produzione a un controllo dei risultati in base a determinati indicatori, migliorando il suo sistema di comunicazioni, in modo da concentrarsi sull’efficacia dei programmi;

51.

esprime la propria convinzione che, per risultare efficaci, le misure della politica di sviluppo nei paesi partner debbano tenere pienamente conto delle condizioni locali e rispettare i valori dell'Unione europea enunciati dal trattato, ivi inclusi i principi relativi allo Stato di diritto e alla democrazia; sottolinea che le reali necessità devono rimanere un criterio fondamentale per l'assegnazione degli aiuti allo sviluppo dell'UE;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un registro pubblico che elenchi in maniera trasparente gli accordi, le procedure e gli indicatori di sviluppo relativi al SF, al fine di rafforzare le istituzioni democratiche nazionali e garantire la reciproca responsabilizzazione;

53.

invita gli Stati membri a dimostrare maggiore coerenza sul piano nazionale e unionale in materia di politica di aiuto allo sviluppo; chiede agli Stati membri di ricorrere al Servizio europeo per l’azione esterna al fine di rafforzare il loro coordinamento con la Commissione per quanto riguarda il SF onde evitare tagli e incoerenze;

54.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che devono armonizzare la loro cooperazione allo sviluppo e migliorare l’obbligo reciproco di rendicontazione, il quale vincola tutte le parti;

55.

è fermamente convinto che una approfondita analisi del futuro del SF dell'UE dei paesi terzi debba affrontare la questione dell'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo; è a conoscenza del contesto storico e istituzionale della situazione attuale, ma ritiene che sia giunto il momento per il Consiglio, gli Stati membri e i paesi ACP di riconoscere che questo stato di cose va a detrimento di efficienza, trasparenza e difendibilità del SF dell'UE; sottolinea tuttavia che tale iscrizione in bilancio non deve comportare una diminuzione della dotazione finanziaria complessiva a favore delle politiche di sviluppo;

56.

invita gli Stati membri, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in linea con la prassi consolidata in altre politiche, a migliorare il coordinamento del rispettivo SF dei paesi terzi per evitare e/o eliminare sovrapposizioni, incongruenze e incoerenze; deplora le valutazioni che hanno evidenziato come, a livello settoriale, la debolezza delle politiche, delle istituzioni e dei sistemi di prestazione dei servizi abbia spinto i donatori a realizzare progetti avvalendosi dei propri sistemi e ad agire in modo bilaterale anziché in modo coordinato, situazione tanto più inaccettabile in un contesto di risorse scarse e che oltretutto rende molto arduo per l'Unione europea mantenere le promesse fatte in relazione a una maggiore prevedibilità degli aiuti; sostiene che un accento su settori specifici che offrano il massimo valore aggiunto dovrebbe guidare il sostegno UE al bilancio in tutte le fasi di preparazione ed erogazione effettiva;

57.

invita la Commissione a sensibilizzare l’opinione pubblica ai rischi inerenti alla pratica del SF ponendo in rilievo l’impatto positivo del SF in materia di emancipazione dei partner;

58.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a continuare a promuovere e mantenere il loro SF, fornendo al contempo sostegno sotto forma di consulenza, in materia di gestione tecnocratica delle finanze pubbliche;

59.

sottolinea che un migliore coordinamento mira a ottimizzare l'assegnazione delle risorse, migliorando lo scambio di buone pratiche e potenziando l'efficacia del SF;

60.

è del parere che l'Unione dovrebbe riconoscere e utilizzare il valore aggiunto generato dal suo enorme peso politico e dalla portata potenzialmente ampia della sua azione, assicurando influenza politica proporzionale al sostegno finanziario dato;

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007 (09558/2007).

(3)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(4)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 316.

(5)  GU L 252 del 25.9.2010, pag. 109.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0030.

(7)  Relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2010: “La gestione della Commissione di sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, paesi dell'America latina e dell'Asia”.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/46


Martedì 5 luglio 2011
Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre

P7_TA(2011)0318

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre (2011/2034(INI))

2013/C 33 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata" (COM(2010)0677),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione su una valutazione d'impatto relativa alla comunicazione "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata" (SEC(2010)1395),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Energia 2020 – Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura" (COM(2010)0639),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Energie rinnovabili: il progresso verso gli obiettivi del 2020" (COM(2011)0031),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (COM(2010)0265),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

visto il terzo pacchetto di proposte legislative sul mercato interno nel settore dell'energia dal titolo "Energia per l'Europa: creare un vero mercato e garantire l'approvvigionamento" ("Energising Europe: a real market with secure supply") (2),

visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (3),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

vista la decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione 1229/2003/CE (4),

visto il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (5),

vista la relazione della Commissione sull'attuazione delle reti transeuropee dell'energia nel periodo 2007-2009 (COM(2010)0203),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (6),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo dal titolo "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo dal titolo "Piano d'interconnessione prioritario" (COM(2006)0846),

vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (7),

vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010"Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020" (9),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica (10),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 (11) sulla strategia Europa 2020,

visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0226/2011),

A.

considerando che le principali sfide energetiche sono la lotta al cambiamento climatico, il rafforzamento della sicurezza energetica e la riduzione delle importazioni di combustibili fossili, della relativa dipendenza e del consumo energetico complessivo, la diversificazione delle fonti e dei fornitori energetici, la creazione di un mercato interno dell'energia competitivo e l'accesso universale a fonti energetiche sostenibili, accessibili, sicure ed efficienti,

B.

considerando che la politica energetica comune a livello dell'Unione europea è stata costruita attorno all'obiettivo condiviso di garantire la disponibilità fisica ininterrotta di prodotti e servizi energetici sul mercato, a prezzi accessibili a tutti i consumatori (utenti privati e industriali),

C.

considerando la necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il consolidamento della solidarietà tra gli Stati membri quando uno Stato membro si trova ad affrontare una crisi energetica,

D.

considerando che il trattato di Lisbona fornisce una specifica base giuridica per lo sviluppo di una politica energetica dell'UE che promuova l'efficace interconnessione delle reti energetiche fra gli Stati membri necessaria al raggiungimento degli altri obiettivi di politica e solidarietà energetica dell'UE (il funzionamento del mercato interno dell'energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, la sicurezza dell'approvvigionamento e la diversificazione delle fonti energetiche e dei canali di approvvigionamento),

E.

considerando che, se non si procede tempestivamente all'ammodernamento, al potenziamento, all'interconnessione e all'adeguamento dell'infrastruttura energetica dell'UE a un modello di produzione e consumo di energia più sostenibile ed efficiente, potrebbe essere a rischio la capacità dell'UE di raggiungere gli obiettivi in materia di energia e clima per il 2020 – specialmente l'obiettivo dell'integrazione e dell'incremento della quota di fonti di energia rinnovabili – e potrebbe essere compromesso l'obiettivo dell'UE di lungo termine del 2050 relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 %,

F.

considerando che la pianificazione degli investimenti infrastrutturali e le decisioni da adottare di conseguenza necessitano del sostegno di programmi di lungo termine che tengano conto dei risultati attesi e delle ulteriori esigenze di sviluppo tecnico,

G.

considerando che l'ulteriore integrazione delle fonti di energia rinnovabili comporterà alcune modifiche dell'infrastruttura energetica europea, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione,

H.

considerando che occorre un mercato energetico dell'UE aperto, trasparente, integrato e competitivo per ottenere prezzi dell'energia competitivi, sicurezza dell'approvvigionamento, sostenibilità e impiego efficace e su larga scala di energie rinnovabili, e che il completamento di un siffatto mercato è ancora una sfida importante per tutti gli Stati membri,

I.

tenendo conto dell'importanza cruciale di un'attuazione piena e tempestiva della normativa esistente, compresi il lavoro di regolamentazione richiesto nel terzo pacchetto di proposte legislative per il mercato interno dell'energia e la debita comunicazione degli investimenti in infrastrutture per l'energia, in attesa della sentenza della Corte di giustizia (12), al fine di disporre di una panoramica dei vuoti potenziali nella domanda e nell'offerta nonché degli ostacoli agli investimenti,

J.

considerando che la capacità di interconnessione o la sua disponibilità tra gli Stati membri è ancora insufficiente in un terzo dell'Unione secondo l'obiettivo di interconnessione del 10 % stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002 e che alcune regioni sono ancora isolate e dipendenti da unico fornitore, il che ostacola l'integrazione reale dei mercati, della liquidità e dei flussi di energia,

K.

considerando che si dovrebbe tenere conto delle esigenze speciali in termini di infrastrutture energetiche delle isole e delle regioni periferiche, come le Canarie, Madeira, le Azzorre e le regioni ultraperiferiche francesi,

L.

considerando che nell'Europa sudorientale la rete di trasporto dell'energia è meno densa rispetto al resto del continente,

M.

considerando che le fonti di approvvigionamento e le rotte di transito alternative, nonché le nuove interconnessioni, sono importanti per garantire che la solidarietà tra gli Stati membri diventi operativa,

N.

considerando che occorre prestare una particolare attenzione ai progetti non ancora ultimati che sono stati scelti dall'UE come progetti prioritari in conformità della decisione 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione 1229/2003/CE,

O.

considerando che il terzo pacchetto sull'energia ha creato un quadro giuridico che dovrebbe potenziare la competitività nel mercato dell'energia,

P.

considerando che le infrastrutture energetiche pianificate oggi devono essere coerenti con le esigenze del mercato e con gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di clima ed energia, nonché con la relativa attuazione nelle varie politiche energetiche nazionali, dando la priorità alle fonti energetiche che non comportano costi a carico della società o dell'ambiente,

Q.

considerando che, per quanto riguarda il gas e l'elettricità, occorre potenziare gli investimenti nella capacità di trasmissione, tenendo conto degli obiettivi energetici dell'UE 20-20-20 e il nuovo ambiente energetico altamente decarbonizzato successivo al 2020,

R.

considerando l'importanza strategica della realizzazione delle infrastrutture energetiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET),

S.

considerando che l'efficienza energetica rappresenta uno strumento potente ed economicamente vantaggioso per raggiungere la sostenibilità energetica futura, in quanto, riducendo la domanda di energia, permette anche di diminuire la dipendenza dalle importazioni e la delocalizzazione di industrie alla luce dell'aumento dei costi nonché, tramite investimenti intelligenti nelle infrastrutture nuove e in quelle esistenti, di ridurre il fabbisogno di investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture energetiche,

T.

considerando che le reti intelligenti forniscono un'importante opportunità per creare un rapporto efficiente tra la produzione di energia, la sua trasmissione, la sua distribuzione e gli utenti finali, consentendo un consumo energetico razionale e aumentando in tal modo l'efficienza energetica,

U.

considerando che il rafforzamento della capacità di interconnessione tra i sistemi del gas lungo l'asse sudoccidentale nel corridoio nord-sud permetterà alla capacità di importazione di GNL e alla capacità di stoccaggio sotterraneo della penisola iberica di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, oltre a costituire un importante passo avanti verso un mercato interno dell'energia realmente integrato,

V.

considerando che le lunghe procedure di autorizzazione e la mancanza di coordinamento tra gli organismi amministrativi possono comportare forti ritardi e costi aggiuntivi, soprattutto nei progetti transfrontalieri,

W.

considerando che la lentezza delle procedure di concessione delle autorizzazioni e la mancanza di metodologie di imputazione dei costi e di strumenti di condivisione dei costi e benefici delle infrastrutture energetiche transfrontaliere costituiscono gli ostacoli principali allo sviluppo,

X.

considerando che occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità e tenere debitamente conto della legislazione dell'UE in materia di ambiente,

Y.

considerando che i regolatori svolgono un ruolo importante nella creazione di un mercato interno dell'energia orientato al consumatore, integrato e competitivo,

Z.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata", occorreranno 200 miliardi di EUR nel corso del prossimo decennio per finanziare il fabbisogno di infrastrutture energetiche e che metà di tale somma dovrà provenire dagli Stati membri,

AA.

considerando che gli strumenti di mercato e il principio del "chi utilizza paga" devono restare il quadro di riferimento per i finanziamenti alle infrastrutture energetiche, e che sarà necessario un limitato apporto di finanziamenti pubblici, con modalità trasparenti e secondo un approccio "caso per caso", per finanziare taluni progetti di interesse europeo che non sono realizzabili da un punto di vista strettamente commerciale, difendendo nel contempo le condizioni di parità sul mercato interno europeo dell'energia, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento, evitando distorsioni della concorrenza e promuovendo un'efficiente integrazione dell'energia rinnovabile,

AB.

considerando la necessità di attuare, il più rapidamente possibile, investimenti di vasta portata,

AC.

considerando il ruolo cruciale degli enti locali in qualità di attori importanti nel settore energetico, alla luce delle loro responsabilità in diverse attività connesse alla pianificazione e alla gestione del territorio, al rilascio di permessi, alla concessione di autorizzazioni relative ai grandi progetti infrastrutturali, agli investimenti, agli appalti pubblici, alla produzione e in ragione della loro prossimità ai consumatori,

Pianificazione strategica delle infrastrutture energetiche

1.

sottolinea le autorità pubbliche hanno la responsabilità generale di servire l'interesse pubblico raggiungendo gli obiettivi sociali e ambientali, ma che la responsabilità principale dello sviluppo di infrastrutture energetiche dovrebbe spettare a un mercato adeguatamente regolamentato;

2.

sottolinea l'importanza cruciale di un'attuazione piena, corretta e tempestiva della normativa esistente, compreso il lavoro di regolamentazione richiesto nel terzo pacchetto di proposte legislative per il mercato interno dell'energia, al fine di conseguire un mercato interno europeo integrato e competitivo al più tardi entro il 2014;

3.

sottolinea l'esigenza di attuare le politiche e le norme vigenti affinché l'infrastruttura energetica esistente sia meglio utilizzata a vantaggio dei consumatori europei; invita la Commissione e l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a vigilare con più attenzione sull'attuazione a livello nazionale delle norme, ad esempio quelle riguardanti il principio dell'utilizzo obbligatorio delle capacità, pena la loro perdita ("use-it-or-lose-it");

4.

ritiene che occorra un approccio dell'UE, elaborato in collaborazione con tutti i soggetti interessati, onde sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle nuove infrastrutture e sottolinea l'esigenza di sviluppare una metodologia armonizzata e complementare, in linea con le norme del mercato interno, per la selezione dei progetti infrastrutturali; reputa che tale metodologia dovrebbe tenere conto delle prospettive europee e regionali per eliminare le disparità e ottimizzare gli effetti socioeconomici e ambientali;

5.

sottolinea che l'elaborazione di progetti relativi a infrastrutture energetiche dovrebbe rispettare pienamente il principio di precauzione; ritiene che i piani d'azione dovrebbero essere oggetto di approfondite valutazioni d'impatto ambientale effettuate caso per caso, che tengano conto delle condizioni ambientali locali e regionali;

6.

sottolinea la necessità di garantire all'UE un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di sviluppare relazioni vantaggiose con i paesi fornitori di energia e i paesi di transito non appartenenti all'UE mediante una cooperazione nell'ambito dei sistemi regionali e mondiali per il trasporto di energia;

7.

sottolinea che lo scenario di riferimento utilizzato per la valutazione dell'infrastruttura energetica per il 2020 deve essere trasparente e coerente con gli obiettivi di politica energetica generali sanciti dall'articolo 194 del trattato sull'Unione europea e dalla tabella di marcia dell'UE per il 2050, le altre politiche dell'UE (come i trasporti, l'edilizia e il sistema di scambio delle quote di emissione), le politiche di efficienza energetica preposte a raggiungere l'obiettivo di un risparmio energetico del 20 % (segnatamente il piano di efficienza energetica), tenendo altresì conto del potenziale impatto dei progressi tecnologici, con particolare riferimento all'energia rinnovabile e alla crescente importanza dei veicoli elettrici, e dell'attuazione delle reti intelligenti e delle iniziative legate alle "città e regioni intelligenti";

8.

sostiene la rapida introduzione del partenariato per l'innovazione "Città intelligenti" e chiede ai partner interessati che partecipano alle procedure di pianificazione relative allo sviluppo urbano sostenibile di promuovere maggiormente le iniziative JESSICA ed ELENA, avvalendosi dei benefici che queste ultime possono apportare in termini di investimenti in energia sostenibile a livello locale, al fine di aiutare le città e le regioni a impegnarsi in progetti di investimento validi nel settore dell'efficienza energetica, delle energie di combustione pulita e rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile; segnala inoltre il potenziale del finanziamento transfrontaliero con i paesi vicini nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

9.

sottolinea la necessità di valutare, in ordine di importanza e in un'ottica di efficienza dei costi, in quali casi le infrastrutture potrebbero essere ridotte al minimo mediante politiche di efficienza energetica, in quali le infrastrutture nazionali e transfrontaliere esistenti possono essere riqualificate o ammodernate e in quali, invece, sono necessarie nuove infrastrutture che possono essere costruite accanto a quelle esistenti nel settore dell'energia e dei trasporti;

10.

ritiene che sia possibile ottenere la riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti e una maggiore efficienza energetica mediante l'attuazione di programmi tesi a incrementare l'efficienza energetica nei settori dell'edilizia e dei trasporti;

11.

sottolinea l'importanza di individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia, nonché eventuali prossime lacune nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione;

12.

sottolinea l'importanza di armonizzare la struttura dei mercati dell'UE e lo sviluppo di sistemi comuni per le infrastrutture europee al fine di garantire la gestione delle interconnessioni europee interne e delle interconnessioni con paesi terzi;

13.

è del parere che lo sviluppo di infrastrutture elettriche tra l'UE e i paesi terzi e, in alcuni casi, le infrastrutture elettriche esistenti possano comportare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, o esacerbare tale rischio ove sia già presente; invita la Commissione a valutare tale possibilità e a presentare all'occorrenza misure che consentano all'UE di risolvere tale problema in modo efficace, ad esempio richiedendo il rispetto della direttiva 2009/28/CE sull'energia rinnovabile;

14.

invita i gestori di rete, le autorità di regolamentazione, compresa l'ACER, nonché la Commissione a creare, in cooperazione con i gestori di rete e le autorità dei paesi terzi, le condizioni necessarie a garantire la compatibilità e la stabilità tra le infrastrutture elettriche dell'UE e quelle dei paesi terzi, al fine di aumentare la sicurezza energetica degli Stati membri;

15.

sottolinea che sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente non soltanto sui progetti transfrontalieri, ma anche sui sistemi di trasmissione interna, che sono fondamentali per l'integrazione dei mercati dell'energia, l'integrazione di energia rinnovabile, la sicurezza del sistema, l'eliminazione delle isole energetiche e l'alleviamento delle strozzature interne che hanno ripercussioni sul sistema energetico europeo nella sua totalità; sottolinea l'importanza di garantire che si tenga debitamente conto delle regioni periferiche e delle relative esigenze locali;

16.

sottolinea la necessità di nuove infrastrutture che pongano fine alle isole energetiche e alla dipendenza da un fornitore unico e che aumentino la sicurezza dell'approvvigionamento;

17.

sottolinea che dopo il 2015 nessuna regione degli Stati membri dell'UE, ivi comprese le regioni insulari, dovrebbe rimanere isolata dalle reti europee del gas e dell'elettricità, o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di connessioni adeguate;

18.

plaude agli sforzi profusi dalla Commissione per promuovere la cooperazione regionale e auspica ulteriori orientamenti su tali iniziative regionali;

19.

richiama l'attenzione sulle opportunità offerte dai meccanismi di cooperazione regionale dell'UE di predisporre e intensificare i progetti infrastrutturali transfrontalieri nel settore energetico, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, ed esorta a ricorrere a tal fine agli strumenti di cooperazione regionale (ad esempio le euroregioni e il gruppo europeo di cooperazione territoriale);

20.

ritiene che le iniziative regionali debbano essere estese e sviluppate ulteriormente, in quanto riflettono al meglio le condizioni in cui opera il sistema energetico nelle singole regioni (ad esempio la struttura delle fonti di produzione regionali, l'energia eolica, i valori limite delle reti e la disponibilità di fonti energetiche);

21.

sottolinea che la cooperazione tra i comuni e le regioni a livello nazionale ed europeo contribuisce a eliminare le isole energetiche, a completare il mercato interno dell'energia e ad attuare i progetti di infrastruttura energetica; ritiene che l'obiettivo della cooperazione territoriale europea nel quadro della politica di coesione, come pure le strategie macroregionali, possano accrescere le opportunità di cooperazione per i progetti transfrontalieri onde realizzare interconnessioni efficaci e intelligenti tra le fonti di energia non convenzionali locali e regionali e le grandi reti di energia; sottolinea il fatto che un adeguato coordinamento dei progetti di infrastrutture può garantire il miglior rapporto possibile tra costi e benefici e la massima efficacia dei fondi dell'UE; reputa necessario, in tale contesto, un miglioramento della cooperazione regionale, soprattutto al fine di assicurare un'adeguata correlazione tra le priorità definite e le regioni europee;

22.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione siano adeguatamente incentivati a considerare eventuali interconnettori in una prospettiva regionale o europea, e che i loro piani di investimento si basino sugli effetti socioeconomici degli interconnettori energetici piuttosto che sulla sola economia del progetto, evitando in tal modo una carenza di investimenti nella capacità di trasmissione;

23.

invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2011, proposte di soluzioni di compromesso ai problemi descritti dal coordinatore europeo Georg Wilhelm Adamowitsch nella sua terza relazione annuale del 15 novembre 2010, quali ad esempio il conflitto tra la necessità urgente di nuove infrastrutture e le rigide disposizioni in materia di protezione ambientale;

24.

esorta ad adottare misure per garantire il rispetto degli accordi internazionali, come la convenzione di Espoo, prima dell'avvio o dell'ulteriore sviluppo di progetti transfrontalieri e sottolinea che, nel contesto dell'espansione delle reti energetiche, occorre favorire una cooperazione rafforzata, in particolare tra la Russia, la Bielorussia e gli Stati Baltici nonché approfondire, a tale proposito, il dialogo energetico UE-Russia, soprattutto al fine di conseguire l'obiettivo della sicurezza energetica degli Stati membri e delle regioni dell'Unione europea;

25.

si compiace della decisione della Commissione di introdurre prove di stress per le centrali nucleari europee; ritiene che iniziative legislative future volte a istituire un quadro comune per la sicurezza nucleare siano fondamentali per continuare a migliorare le norme di sicurezza in Europa;

26.

rileva che alle infrastrutture energetiche sono associati notevoli rischi, tra cui rischi operativi (ad esempio congestioni e discontinuità dell'approvvigionamento), rischi naturali (quali terremoti e inondazioni), ambientali (inquinamento, perdita di habitat e di biodiversità) e antropogenici/politici (rischi per la sicurezza e terrorismo); chiede pertanto l'attuazione delle decisioni sullo sviluppo di reti intelligenti, come previsto dalla direttiva 2008/114/CE relativa alle infrastrutture critiche; propone agli Stati membri di predisporre una mappatura dei rischi quale strumento decisionale e di controllo dei risultati conseguiti nell'attuazione delle reti intelligenti, in modo da migliorarne le interconnessioni;

27.

esorta la Commissione a valutare la possibilità di includere tra le priorità per le infrastrutture energetiche progetti che aumenterebbero la sicurezza delle principali infrastrutture energetiche esistenti in Europa (gasdotti e oleodotti, reti elettriche, centrali nucleari, terminal per il gas naturale liquefatto, ecc.) in caso di incidenti e catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

Uno scenario globale per lo sviluppo delle infrastrutture

28.

ritiene che il piano decennale di sviluppo della rete identifichi pertinenti progetti infrastrutturali per l'energia elettrica e per il gas e che dovrebbe contribuire a stabilire le priorità per la selezione di progetti di interesse europeo da sviluppare per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia, senza interferire con il funzionamento del mercato interno; ritiene, a tale riguardo, che la capacità di interconnessione debba essere considerata allo stesso livello degli obiettivi 20-20-20 e che pertanto il piano decennale di sviluppo della rete dovrebbe essere inteso come lo strumento volto a monitorare il rispetto dell'obiettivo di interconnessione del 10 %;

29.

esorta la Commissione a presentare una proposta concreta per incrementare la trasparenza e la partecipazione del pubblico alla definizione delle priorità dell'UE, nel quadro di un ampio processo partecipativo delle parti interessate che coinvolga, ad esempio, il settore energetico, esperti indipendenti, organizzazioni di consumatori e ONG, onde garantire una migliore gestione della futura pianificazione delle infrastrutture di gas ed energia elettrica dell'UE; ritiene che la pubblicazione di dati tecnici relativi alla pianificazione sia essenziale per garantire tale partecipazione;

30.

ritiene che si debba prestare attenzione al fatto che esistono infrastrutture energetiche dell'UE di proprietà di società straniere o di loro filiali, prive di una struttura gestionale trasparente e soggette all'indebita influenza di governi stranieri; invita la Commissione a presentare proposte volte a mettere in atto adeguate tutele giuridiche e istituzionali al riguardo, con particolare riferimento all'accesso ai finanziamenti pubblici dell'UE;

31.

ritiene che il piano decennale di sviluppo della rete rappresenti un contributo al programma di lavoro concernente lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del gas e di trasmissione dell'energia elettrica dell'UE, in una prospettiva di pianificazione europea a lungo termine e sotto la sorveglianza dell'ACER e della Commissione, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del terzo pacchetto sul mercato interno;

32.

sottolinea che tale approccio dal basso verso l'alto deve essere integrato da una visione ben strutturata dall'alto verso il basso, in un'ottica europea;

33.

sottolinea che la promozione delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione per un'integrazione efficiente e intelligente dell'energia rinnovabile e per nuove applicazioni dell'energia elettrica, quali ad esempio i veicoli elettrici o quelli ibridi ricaricabili ("plug-in"), è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi energetici generali; plaude alla priorità riconosciuta alla futura super rete europea e ai progetti pilota approvati dal forum di Firenze; invita la Commissione a consultare tutti i soggetti interessati onde velocizzare l'identificazione delle autostrade dell'elettricità come infrastruttura a rete integrata basata su punti di interconnessione al fine di ottimizzare la connettività, la resilienza e la flessibilità operativa del sistema e di ridurre i costi, senza escludere eventuali aree geografiche europee più ampie, e a presentare al Parlamento europeo, entro il 2014, uno schema che affronti nel modo più esaustivo possibile le necessità specifiche derivanti dalla trasmissione dell'energia rinnovabile;

34.

ricorda che gli ostacoli geografici inerenti all'ubicazione delle zone insulari e montane ne rendono molto difficile l'integrazione nella rete energetica dell'Unione; invita, pertanto, la Commissione a tenere in considerazione la diversità delle circostanze regionali e a concentrarsi espressamente sulle regioni con caratteristiche geografiche e demografiche specifiche, come le zone insulari e montane e quelle a scarsa densità di popolazione, onde conseguire una maggiore diversificazione delle fonti energetiche e la promozione delle energie rinnovabili, in modo da ridurne la dipendenza energetica esterna; esorta la Commissione a includere tra le sue priorità relative alle infrastrutture energetiche per il 2020 la particolare situazione dei sistemi energetici insulari;

35.

sottolinea che è necessario garantire la coerenza tra le diverse politiche con riferimento alle infrastrutture energetiche e al loro rapporto con il quadro di pianificazione dello spazio marittimo dell'UE, il che potrebbe peraltro rivelarsi utile per inserire i grandi progetti di parchi eolici offshore all'interno di una strategia di carattere più generale;

36.

ricorda tuttavia alla Commissione che, per ragioni economiche e di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe essere aiutato a produrre, oltre che a consumare, energia sostenibile;

37.

sostiene che sviluppare la produzione di energia regionale sia uno strumento importante per garantire l'autosufficienza energetica delle varie regioni d'Europa, soprattutto della regione baltica, che rimane isolata e dipendente da un'unica fonte di approvvigionamento; prende atto che le regioni dispongono di un'ampia varietà di risorse a cui attingere, comprese le possibilità offerte dalle risorse naturali, e che in futuro ci si dovrebbe prefiggere di sfruttarle pienamente al fine di diversificare la produzione energetica;

38.

riconosce l'importanza di infrastrutture del gas efficienti per migliorare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti, contribuire a un miglior funzionamento del mercato interno dell'energia e quindi ridurre la dipendenza energetica, rispettando nel contempo la necessità di ridurre drasticamente le emissioni nel settore energetico entro il 2050; sottolinea la necessità di introdurre ulteriori requisiti di flessibilità, nonché di corretta applicazione, nelle infrastrutture del gas, soprattutto per garantire i flussi inversi e le interconnessioni, e ribadisce l'esigenza di sviluppare le infrastrutture del gas tenendo pienamente conto del contributo dei terminali di GNL/GNC, delle navi da trasporto e dei siti di stoccaggio, come pure dello sviluppo della gassificazione di biomassa e del biogas;

39.

si compiace della dichiarazione della Commissione, secondo cui il gas naturale svolgerà un ruolo importante come combustibile di riserva; sottolinea tuttavia che anche altre forme di energia e di impianti di stoccaggio dovranno assumere un ruolo simile per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea che un ampio mix energetico continuerà a costituire la base per un approvvigionamento energetico sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi;

40.

osserva che, a differenza degli altri investimenti infrastrutturali che l'UE intende promuovere, la realizzazione delle infrastrutture per l'interconnessione e lo stoccaggio del gas è obbligatoria ai sensi del regolamento del 2009 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; invita la Commissione a valutare la necessità di finanziamenti dell'UE per i miglioramenti infrastrutturali richiesti dal regolamento del 2009;

41.

esorta la Commissione a valutare le fonti di gas non tradizionali, prendendo in considerazione gli aspetti giuridici, il ciclo di vita, le riserve esistenti, l'impatto ambientale e la sostenibilità economica; invita la Commissione a procedere, in base al principio del trattamento paritario delle fonti primarie di energia, a un'approfondita valutazione dei potenziali benefici e dei rischi insiti nel ricorso alle fonti di gas non tradizionali nell'Unione europea;

42.

ritiene che, sebbene la decarbonizzazione dell'economia comporterà una progressiva riduzione del consumo di energia fossile, il petrolio continuerà a svolgere un ruolo considerevole nell'approvvigionamento energetico dell'UE ancora per molti anni e che, quindi, durante il periodo di transizione, l'Europa debba poter continuare a contare su un'infrastruttura competitiva per il trasporto e la raffinazione del petrolio, al fine di assicurare ai consumatori dell'UE una fornitura di prodotti sicura e sostenibile sotto il profilo economico;

43.

sottolinea l'importanza della pianificazione infrastrutturale energetica integrata per le fonti energetiche agricole e rurali su piccola scala, in modo da favorire la produzione decentrata di energia, la partecipazione al mercato e lo sviluppo rurale; pone in rilievo l'importanza dell'accesso prioritario alla rete dell'energia rinnovabile di cui alla direttiva 2009/28/CE;

44.

osserva la necessità, a seguito della riforma della politica agricola comune, di preparare e adeguare le reti a forme di produzione di energia quali l'elettricità e il biogas da fonti agricole e forestali;

45.

ritiene che si debba prestare attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche per l'uso dell'energia residuale dell'industria, quali ad esempio i gas bruciati e il calore di scarto;

46.

sottolinea l'importanza delle infrastrutture di distribuzione e il ruolo rilevante dei produttori-consumatori e dei gestori dei sistemi di distribuzione per quanto riguarda l'integrazione nel sistema di prodotti energetici decentrati e di misure che favoriscono l'efficienza dal lato della domanda; sottolinea che accordare una maggiore priorità alla gestione della domanda e alla produzione di energia nell'ottica della domanda permetterà di rafforzare considerevolmente l'integrazione delle fonti energetiche decentrate e di progredire nel raggiungimento degli obiettivi generali in materia di politica energetica; ritiene che ciò valga anche per i progetti infrastrutturali nazionali che hanno un impatto positivo oltre le frontiere nazionali, in termini di approvvigionamento o di interconnessione del mercato interno dell'energia;

47.

esorta la Commissione a presentare, entro il 2012, iniziative concrete per promuovere lo sviluppo di capacità di stoccaggio dell'energia (compresi gli impianti di gas/idrogeno multiuso, le batterie intelligenti a flusso inverso per auto elettriche, gli stabilimenti di pompaggio e di stoccaggio idroelettrici, i siti di stoccaggio decentrati di biogas, gli impianti solari ad alta temperatura, i siti di stoccaggio di aria compressa e altre tecnologie innovative); propone alla Commissione di valutare ulteriori iniziative relative allo stoccaggio dell'energia onde massimizzare l'integrazione di energia rinnovabile;

48.

ritiene che la modernizzazione e il potenziamento delle reti urbane di riscaldamento e raffreddamento debbano costituire una priorità dell'Unione europea e che debbano essere sostenute e rispecchiate dalla revisione del quadro finanziario esistente e dalle prospettive finanziarie future;

49.

si compiace dei progetti sinora sviluppati in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2; invita la Commissione a elaborare senza indugio una relazione intermedia, che comprenda valutazioni di tipo tecnico ed economico, intesa a valutare i risultati ottenuti applicando le tecnologie sperimentali finanziate dall'UE per la cattura e lo stoccaggio del carbonio negli impianti a carbone;

50.

esorta la Commissione, di concerto con tutti i soggetti interessati, compresi i gestori della rete e gli operatori di mercato interessati, a valutare criticamente e a rivedere, ove necessario, i dati relativi al fabbisogno di investimenti forniti nella comunicazione sulle priorità per le infrastrutture energetiche, in particolare per quanto riguarda la riduzione della domanda mediante misure di efficienza energetica, e a riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sugli investimenti che probabilmente si renderanno necessari;

51.

osserva che, oltre ai costi di capitale e operativi, la costruzione, la gestione e la disattivazione di progetti di infrastrutture energetiche implicano costi ambientali considerevoli; sottolinea l'importanza di tenere conto di tali costi ambientali nell'analisi costi-benefici applicando l'approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita;

52.

ritiene che si debba imporre ai gestori dei sistemi di trasmissione di mettere tutte le linee di trasmissione a completa disposizione del mercato, evitando così che le capacità di trasmissione siano riservate al bilanciamento transfrontaliero o altro, e ritiene che un obbligo siffatto debba essere sancito da un atto normativo vincolante basato sugli attuali orientamenti in materia di buone pratiche redatti dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG);

53.

è a favore di un rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri con l'obiettivo di istituire autorità di regolamentazione regionali per diversi Stati membri; accoglie con favore iniziative analoghe volte alla creazione di un unico gestore regionale dei sistemi di trasmissione;

54.

invita la Commissione e l'ACER ad adoperarsi a favore dell'istituzione di un mercato comune europeo infragiornaliero entro il 2014, in quanto ciò consentirebbe il libero scambio di energia su tutti gli interconnettori di trasmissione tra paesi diversi e/o aree diverse in termini di prezzi;

Reti intelligenti

55.

ritiene che le infrastrutture energetiche dovrebbero essere maggiormente orientate all'utenza finale, con una maggiore attenzione all'interazione tra le capacità dei sistemi di distribuzione e i consumi, e sottolinea la necessità di flussi di elettricità e di informazioni bidirezionali e in tempo reale; rimanda ai vantaggi di un nuovo e affidabile sistema di energia elettrica e gas che integri tecnologie, apparecchiature e servizi efficienti come le reti e i contatori intelligenti e i servizi interoperabili di gestione della domanda e del carico di energia, gestiti attraverso le TIC, e che comporti lo sviluppo di formule di tariffazione innovative e dinamiche e di sistemi di adattamento in funzione della domanda, a vantaggio dei consumatori;

56.

sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di tecnologie attente alle esigenze degli utenti e la gestione della domanda, in modo da garantire l'adozione delle tecnologie delle reti intelligenti e di sistemi di adattamento in funzione della domanda e far sì che tutti i soggetti interessati possano beneficiare pienamente delle reti intelligenti;

57.

sottolinea che la diffusione delle reti intelligenti dovrebbe rappresentare una delle priorità a livello di infrastrutture energetiche onde conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima, dal momento che contribuirà all'integrazione della generazione distribuita di energia rinnovabile e dei veicoli elettrici, alla riduzione della dipendenza energetica, al miglioramento dell'efficienza energetica e allo sviluppo della flessibilità e della capacità del sistema elettrico; è del parere che le reti e le soluzioni in materia di gestione dell'energia offrano un'opportunità unica per potenziare l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'industria europea, con particolare riferimento alle PMI;

58.

chiede alla Commissione di promuovere quanto prima la realizzazione di grandi progetti dimostrativi per le reti intelligenti, quale modo migliore per valutare il rapporto costi-benefici per la società europea; osserva che, per condividere il rischio degli investimenti necessari per realizzare tali progetti, sono necessari finanziamenti pubblici nel quadro di un partenariato pubblico-privato, che corrisponde in effetti a quanto offerto dall'iniziativa europea per la rete elettrica;

59.

osserva che le reti intelligenti sono il risultato della convergenza tra le tecnologie dell'elettricità e dell'informazione e comunicazione, per cui occorre dedicare una particolare attenzione alla cooperazione fra questi due settori, per esempio con riferimento a un utilizzo efficiente dello spettro radio in Europa e alla comprensione delle funzioni energetiche intelligenti nel quadro della pianificazione della futura Internet degli oggetti; chiede alla Commissione di stabilire un piano di cooperazione tra le diverse unità coinvolte (DG Ricerca e innovazione, DG Energia, DG Società dell'informazione e media, ecc.) al fine di garantire il modo più coerente e complessivamente efficace per contribuire alla diffusione e al funzionamento delle reti intelligenti, come base fondamentale per le attività di politica energetica;

60.

invita la Commissione a valutare la necessità di ulteriori iniziative legislative per l'attuazione delle reti intelligenti nel quadro delle norme previste dal terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia; ritiene che la valutazione debba tener conto dei seguenti obiettivi: i) assicurare in modo adeguato il libero accesso alle informazioni operative e la loro condivisione tra gli operatori e le loro interfacce fisiche; ii) definire un mercato dei servizi energetici ben funzionante e iii) fornire ai gestori delle reti adeguati incentivi a investire nelle tecnologie intelligenti per le reti intelligenti;

61.

invita a prestare maggiore attenzione all'interazione tra le capacità dei sistemi di distribuzione e i consumi, definendo una strategia comune europea per le reti intelligenti e rileva che, come evidenziato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, le norme tecniche relative alle reti intelligenti dovrebbero essere adottate al più tardi entro la fine del 2012;

62.

sottolinea che le reti dovrebbero essere adattate ai nuovi operatori, in modo da promuovere nuove fonti di produzione su piccola scala, come le famiglie e le PMI;

63.

ritiene che nel settimo e nell'ottavo programma quadro di ricerca e sviluppo la tecnologia delle reti intelligenti per le infrastrutture private di ricarica delle auto elettriche debba rappresentare una priorità in vista di una rapida diffusione di una rete energetica bidirezionale decentrata in tale settore;

64.

osserva che è necessario definire un quadro normativo stabile per promuovere gli ingenti investimenti necessari per la creazione delle reti intelligenti in Europa;

65.

sottolinea che la normalizzazione e l'interoperabilità delle reti intelligenti dovrebbero rappresentare una priorità; esorta gli Stati membri, di concerto con gli organismi di normalizzazione europei e internazionali e con l'industria, a velocizzare il lavoro sulle norme tecniche e di sicurezza per i veicoli elettrici, le infrastrutture di ricarica e le reti e i contatori intelligenti, con l'obiettivo di ultimarlo entro la fine del 2012; sottolinea che le tecnologie dovrebbero basarsi su norme internazionali aperte in modo da assicurare un buon rapporto costi-benefici, favorendo in tal modo l'interoperabilità del sistema e offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere tra più soluzioni;

66.

riconosce che l'esercizio di normalizzazione dei contatori intelligenti prosegue con il mandato di normalizzazione M/441 conferito dalla Commissione europea agli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC ed ETSI) e sottolinea che le norme tecniche per i contatori intelligenti dovrebbero tener conto delle nuove funzionalità identificate nella relazione finale a opera del gruppo di coordinamento sui contatori intelligenti (SM-CG) di CEN/CENELEC/ETSI, ovvero:

lettura a distanza o registri dei controlli metrologici,

comunicazione bidirezionale,

sostegno per una tariffazione e un pagamento anticipato avanzati,

attivazione e disattivazione a distanza della fornitura e limitazione della potenza,

comunicazione con i singoli apparecchi in abitazioni ed edifici e, se del caso, controllo diretto degli stessi,

trasmissione delle informazioni da un portale web o un gateway al display del contatore;

67.

accoglie con favore il lavoro svolto dall'EEGI e dal gruppo di lavoro sulle reti intelligenti della Commissione; invita la Commissione a tenere massimamente conto delle loro conclusioni per quanto riguarda la legislazione specifica in materia di reti intelligenti prevista per il primo semestre del 2011;

68.

sottolinea che l'obiettivo dei contatori intelligenti è permettere ai consumatori di monitorare e controllare in modo efficace il loro consumo energetico;

69.

segnala che gli Stati membri hanno già l'obbligo, previa valutazione positiva, di distribuire i contatori intelligenti ad almeno l'80 % dei consumatori finali entro il 2020 e ricorda l'obiettivo intermedio, stabilito nella nuova Agenda europea del digitale, di installare i contatori intelligenti al 50 % dei nuclei familiari entro il 2015;

70.

pone l'accento sul fatto che gli Stati membri dovrebbero sostenere un numero sufficiente di progetti pilota per i clienti privati onde favorire l'accettazione da parte dei cittadini e stimolare il processo di innovazione, come prevede il terzo pacchetto di proposte legislative sul mercato dell'energia; invita la Commissione a presentare, sulla base delle valutazioni richieste dal terzo pacchetto in materia di energia, ulteriori misure volte a garantire l'introduzione di contatori intelligenti per tutti i clienti non privati entro il 2014, escludendo temporaneamente le microimprese; chiede la definizione di norme chiare sulla sicurezza, la vita privata e la protezione dei dati conformemente alla legislazione dell'UE in vigore;

71.

sottolinea come l'introduzione di dispositivi di gestione dell'energia, con particolare riferimento all'installazione di contatori intelligenti per uso domestico, debba sempre e innanzitutto comportare vantaggi chiari e tangibili per i consumatori finali; pone in rilievo la necessità di informare i consumatori riguardo al loro consumo energetico, onde coinvolgerli attivamente negli sforzi per il risparmio energetico, e chiede che si presti una speciale attenzione alla sensibilizzazione tramite apposite campagne, alla formazione, al rapporto costi-benefici e alla promozione e allo sviluppo di tecnologie di facile utilizzo;

72.

sottolinea a tale riguardo l'importanza fondamentale del sostegno alla ricerca e all'innovazione, il quale deve essere assistito da una politica attiva in materia di finanziamenti che preveda anche il ricorso a strumenti innovativi ancora da mettere a punto, come un fondo europeo per il finanziamento dell'innovazione o un fondo europeo per i brevetti;

73.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in vista della selezione di una banda dello spettro radio normalizzata e autorizzata per i contatori e le reti intelligenti;

74.

esorta la Commissione, in stretta collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati, a valutare la necessità di misure supplementari di protezione dei dati, i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti in riferimento ad aspetti quali, fra gli altri, l'accesso ai dati e il loro possesso e trattamento e i diritti di consultazione e modifica, e a presentare, all'occorrenza, adeguate proposte normative e/o orientamenti;

Definizione di criteri chiari e trasparenti per i progetti prioritari

75.

plaude ai corridoi prioritari identificati dalla Commissione, e concorda sulla necessità di ottimizzare le risorse finanziarie limitate; ribadisce che, se la responsabilità della pianificazione e dello sviluppo di progetti infrastrutturali spetta primariamente al mercato, l'UE ha un ruolo da svolgere nella promozione di determinati progetti, attribuendo loro lo status di "progetto di interesse europeo" e destinando ad alcuni di essi finanziamenti pubblici;

76.

chiede una metodologia chiara e trasparente che conduca alla selezione dei progetti prioritari in grado di far fronte alle pressanti necessità dell'Europa; sottolinea che la selezione dei progetti di interesse europeo dovrebbe essere basata su criteri obiettivi e trasparenti e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

77.

sottolinea che tutti i progetti di interesse europeo dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di politica energetica, quali il completamento del mercato interno, la promozione dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero inoltre essere in grado di contribuire sostanzialmente a:

rafforzare l'integrazione del mercato, la concorrenza e la liquidità del mercato e ridurre la concentrazione del mercato,

porre fine alle isole energetiche,

ridurre le perdite di rete, prevenire le strozzature nella trasmissione – anche con riferimento ai progetti interni, nella misura in cui essi contribuiscono allo sviluppo delle interconnessioni transfrontaliere – e coadiuvare la trasmissione transfrontaliera,

risolvere il problema della dipendenza da un unico fornitore,

diversificare le rotte di transito e l'origine delle risorse,

integrare l'energia rinnovabile nella rete e incrementare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili riducendo i tagli a questo tipo di energia;

78.

reputa che, per giustificare i progetti in quanto prioritari, occorra considerare i criteri seguenti:

il progetto deve avere una dimensione europea (cioè un chiaro interesse pubblico per l'UE),

la necessità del progetto deve essere dimostrata sulla base della gerarchia delle infrastrutture,

il progetto deve essere in linea con gli obiettivi climatici, di efficienza energetica e ambientali,

il progetto deve essere conforme alla politica energetica dell'UE di lungo termine (consentendone un'applicazione flessibile e multifunzionale ed evitando i cosiddetti "effetti di immobilizzo"),

il progetto deve presentare un buon rapporto costi-benefici ed essere economicamente vantaggioso,

il progetto deve essere solido sotto il profilo tecnico;

79.

è del parere che, per consentire l'ulteriore prioritizzazione dei progetti, occorre considerare i seguenti criteri di ammissibilità:

se la solidarietà fra Stati membri ne è rafforzata,

la maturità dei progetti,

se i progetti comportano un impatto ambientale minimo,

se i progetti offrono la migliore soluzione per i cittadini interessati;

80.

sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nella pianificazione, nella realizzazione e nel monitoraggio delle priorità stabilite e nell'elaborazione di piani d'investimento e di progetti specifici; ritiene che le attuali strategie per le macroregioni, come la regione baltica e quella danubiana, potrebbero anche fungere da modelli di piattaforme di cooperazione in sede di definizione e attuazione di progetti nel settore energetico;

81.

reputa necessario proseguire sulla strada dell'integrazione del mercato interno dell'energia, promuovendo in particolare progetti che assicurino un buon equilibrio nella composizione dei mix energetici nazionali dei paesi confinanti;

82.

sottolinea che devono essere eliminati gli ostacoli che si frappongono alla concorrenza e a uno sviluppo di tutte le infrastrutture energetiche dettato dal mercato, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

83.

rammenta che gli ostacoli geografici insiti nell'ubicazione dei territori insulari rendono molto difficile la loro integrazione nella rete energetica dell'Unione e che è opportuno concedere loro strumenti specifici al fine di ridurre la loro dipendenza energetica, sviluppando il loro potenziale endogeno in materia di energie rinnovabili oppure promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio energetico;

84.

sottolinea che è opportuno migliorare la trasparenza, informando chiaramente il pubblico sulla finalità e i dati tecnici della pianificazione di ogni progetto; chiede che l'ottemperanza ai criteri sia verificata nel quadro di consultazioni pubbliche;

85.

ritiene che non si debbano sostenere solamente i grandi progetti infrastrutturali, ma anche i progetti più piccoli, che potrebbero presentare un importante valore aggiunto ed essere completati più velocemente;

86.

invita la Commissione a garantire che i progetti cui è stato accordato lo status di progetto di interesse europeo continuino, in seguito all'approvazione, a rispettare i criteri sopra illustrati; ritiene che in caso di modifiche sostanziali a un progetto, il suo status di progetto di interesse europeo debba essere riesaminato;

Procedure di rilascio dei permessi rapide e trasparenti

87.

concorda sulla necessità di assicurare una tempestiva attuazione dei progetti di interesse europeo e accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di semplificare, coordinare meglio, migliorare e velocizzare le procedure di rilascio dei permessi – senza pregiudicare il principio di sussidiarietà e la competenza nazionale in materia di concessione dei permessi – affinché i termini stabiliti in questi settori non frenino tutte le velleità di innovazione degli investitori privati;

88.

plaude alla designazione di un'autorità di contatto nazionale per ogni progetto di interesse europeo ("sportello unico") che funga da interfaccia amministrativa unica tra i promotori e le varie autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione; ritiene auspicabile, relativamente ai progetti transfrontalieri, assicurare un maggior coordinamento tra gli "sportelli unici" nazionali e garantire un ruolo più incisivo della Commissione in tale coordinamento; segnala che, prima di creare nuovi "sportelli unici", la Commissione e le autorità nazionali devono sfruttare pienamente le istituzioni esistenti;

89.

sottolinea che tutte le autorità di contatto nazionale devono essere indipendenti e libere da influenze politiche o economiche; ritiene che i progetti di interesse europeo debbano essere trattati in ordine di invio ed entro i termini stabiliti dalle future proposte della Commissione;

90.

sottolinea l'importanza del completamento tempestivo dei progetti e di un buon dialogo con i soggetti interessati; incoraggia la Commissione a prevedere un sistema progressivo di avvertimenti d'importanza crescente nel caso in cui uno Stato membro non gestisca in tempi ragionevoli una richiesta di autorizzazione, e a controllare attentamente se le procedure amministrative nazionali garantiscano la corretta e rapida attuazione dei progetti di interesse europeo; è favorevole a introdurre, in caso di difficoltà, scadenze indicative entro cui le competenti autorità competenti siano tenute a pervenire a una decisione definitiva; sollecita la Commissione, nell'attesa di tale decisione, a indagare se il ritardo in questione possa essere inteso come un'istanza dello Stato membro che si oppone all'attuazione corretta e rapida del mercato interno europeo dell'energia;

91.

invita la Commissione a determinare, tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di progetto e delle caratteristiche territoriali del progetto, la possibilità di introdurre procedure congiunte o coordinate che prevedano apposite e concrete misure chiave e buone pratiche (scambio regolare di informazioni, comunicazione tempestiva delle decisioni, meccanismi comuni di risoluzione dei problemi, ecc.), e a valutare l'idoneità del ricorso a procedure arbitrali come strumento decisionale definitivo;

92.

sottolinea la necessità di un approccio più partecipativo e riconosce che la garanzia di una maggiore accettazione dei progetti di infrastrutture energetiche da parte della popolazione locale va di pari passo con un'informazione adeguata sulla finalità dei progetti e con il coinvolgimento a livello locale nella messa a punto di tali progetti sin dalle primissime fasi; sollecita la partecipazione, a tutti i livelli della società civile, delle organizzazioni non governative, dell'industria, delle parti sociali e delle organizzazioni di consumatori al processo di consultazione per i progetti di interesse europeo; invita la Commissione a istituire un sistema di consultazione e valutazione al fine di individuare e diffondere le migliori prassi e le conoscenze relative all'accettazione delle infrastrutture da parte della cittadinanza;

93.

sottolinea, data l'importanza delle strategie delle regioni in materia di energie rinnovabili per il loro potenziale di sviluppo, la necessità di instaurare una piattaforma destinata allo scambio di buone pratiche acquisite nelle regioni, sulla scorta degli esempi positivi di comuni e regioni che si sono specializzati nelle energie rinnovabili, nel risparmio di energia e nell'efficienza energetica; chiede, al riguardo, la creazione di un sistema di consultazione e valutazione al fine di identificare, condividere e imitare, ove possibile, le migliori prassi e le conoscenze relative all'accettazione delle infrastrutture da parte dei cittadini;

94.

sottolinea che la sfida più ardua risiede nell'assicurarsi l'accettazione, da parte del pubblico locale, dei progetti di infrastruttura energetica; è persuaso che l'accettazione e la fiducia da parte dei cittadini e dei responsabili dei processi decisionali possano essere conquistate soltanto organizzando dibattiti aperti e trasparenti durante la fase preparatoria delle decisioni relative ai progetti di infrastruttura energetica;

95.

chiede alla Commissione di stabilire se la modernizzazione e il potenziamento dei corridoi energetici esistenti sia preferibile, in termini di costi-benefici e di consenso dell'opinione pubblica, alla creazione di nuovi corridoi;

96.

auspica che siano diffuse maggiori informazioni sull'importanza delle reti energetiche all'interno dell'Unione europea; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di condurre una campagna d'informazione e comunicazione dell'UE sulle reti dell'energia, appositamente concepita per destinatari nazionali e locali;

Strumenti finanziari

97.

rileva che gli investimenti per le reti sono ciclici e che andrebbero considerati in una prospettiva storica; segnala che un numero ingente di infrastrutture costruite negli scorsi decenni per interconnettere impianti elettrici centralizzati sta diventando obsoleto; sottolinea che la società si attenderà un'ottimizzazione dei costi di mantenimento delle infrastrutture operative esistenti e della diffusione delle nuove infrastrutture attraverso partenariati pubblico-privato e lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi; pone in rilievo la necessità di determinare con accuratezza i requisiti infrastrutturali e di evitare di "immobilizzare" la capacità in eccedenza, tenendo pienamente in considerazione il potenziale di efficienza energetica a costi vantaggiosi;

98.

sottolinea che il buon funzionamento del mercato dovrebbe in gran parte coprire i costi degli investimenti infrastrutturali richiesti, sulla base dei principi della giusta attribuzione dei costi, della trasparenza, dell'assenza di discriminazioni e dell'efficacia in termini di costi, e deve essere in linea con il principio del "chi utilizza paga"; chiede alla Commissione di valutare in quali casi gli attuali incentivi regolamentari siano sufficienti a inviare i segnali necessari al mercato e quali misure complementari siano necessarie, comprese quelle finalizzate a migliorare le norme in materia di imputazione dei costi;

99.

è del parere che, ove non siano disponibili alternative normative e il mercato non sia in grado di coprire da solo gli investimenti richiesti, possono essere necessari finanziamenti dell'UE per sostenere alcuni progetti circoscritti di interesse europeo aventi caratteristiche specifiche che li rendono non praticabili da un punto di vista commerciale, ma il cui sviluppo è necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di politica energetica; ritiene che i finanziamenti pubblici possano essere utilizzati per stimolare gli investimenti privati, creando un connubio innovativo di strumenti finanziari, a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;

100.

ricorda che il Fondo europeo di sviluppo regionale interviene massicciamente nel finanziamento dei progetti infrastrutturali, compresi quelli energetici, e sottolinea il ruolo significativo che la politica di coesione svolge a livello locale e regionale in relazione all'efficacia energetica e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili;

101.

sottolinea che il Fondo di coesione e i Fondi strutturali devono continuare ad avere un ruolo centrale nei nostri progetti infrastrutturali; ritiene che qualsiasi tentativo di creare nuovi fondi settoriali dai fondi della politica di coesione sia inopportuno;

102.

invita la Commissione a garantire che il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture si basi sul mercato, onde evitare distorsioni della concorrenza e la creazione di falsi incentivi agli investimenti, e in modo da evitare fluttuazioni ingiustificate tra Stati membri, purché tuttavia anche l'interesse pubblico sia tutelato – specialmente a livello locale e regionale e nei territori che presentano caratteristiche geografiche specifiche come le regioni insulari, montane e quelle a bassissima densità di popolazione – grazie a un finanziamento pubblico di entità limitata che deve dare forma a una combinazione innovativa di strumenti finanziari che stimolino gli investimenti privati;

103.

ritiene che l'Unione europea debba finanziare i progetti poco allettanti dal punto di vista commerciale e non in grado di attrarre investitori privati, ma essenziali per collegare le regioni isolate dell'Unione alle reti europee di gas ed elettricità, come parte integrante della creazione di un mercato unificato dell'UE per l'energia;

104.

invita la Commissione a consentire il finanziamento pubblico solo per gli Stati membri che hanno attuato pienamente la legislazione europea esistente e che la applicano in modo corretto, comprese le disposizioni regolamentari sancite nel terzo pacchetto relativo al mercato interno;

105.

invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato con riferimento alle infrastrutture dell'energia e, se necessario, ad avanzare proposte per modificare tali norme al fine di consentire ai paesi di incoraggiare la modernizzazione delle infrastrutture; invita nel contempo la Commissione a elaborare un nuovo documento di orientamenti sul finanziamento pubblico dei progetti e sulla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, che definisca criteri chiari per il finanziamento pubblico delle infrastrutture energetiche; sottolinea che tale documento deve essere elaborato congiuntamente dalla DG Energia, dalla DG Concorrenza e dalla DG Sviluppo regionale, onde eliminare qualsiasi incongruenza tra le norme della Commissione;

106.

chiede che, sulla base degli obiettivi strategici, si tenga conto del principio geografico in riferimento a future sovvenzioni al settore dell'energia, negli ambiti delle infrastrutture e della ricerca e sviluppo; insiste inoltre sul fatto che le regioni sviluppate possono ricevere ulteriori sovvenzioni per ricerca e sviluppo soltanto se l'attività che beneficia di tali sovvenzioni è condotta congiuntamente con regioni meno sviluppate;

107.

sottolinea che è essenziale, ai fini della promozione degli investimenti – sia per la trasmissione che per la distribuzione – un quadro normativo stabile, prevedibile e adeguato, che preveda tassi di rendimento adeguato e incentivi per le nuove infrastrutture; sottolinea che i regolatori dovrebbero incoraggiare l'adozione di nuove tecnologie mediante incentivi di mercato e progetti pilota;

108.

ritiene che i finanziamenti privati possano favorire la costruzione puntuale delle infrastrutture energetiche necessarie, dal momento che la pura e semplice imponenza della sfida infrastrutturale è tale per cui i mezzi dei privati devono essere adeguatamente svincolati; ritiene che, a mano a mano che gli investitori privati colgono la sfida delle infrastrutture, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti chiari in relazione al coinvolgimento degli attori operanti sul mercato e degli investitori privati nelle cosiddette "linee commerciali"; ritiene che le preoccupazioni relative all'eventuale impatto sul funzionamento del mercato possano essere superate obbligando le linee commerciali a trasferire la loro piena capacità al mercato;

109.

sottolinea che è opportuno ricorrere il più possibile agli strumenti di mercato, anche apportando miglioramenti alle norme in materia di imputazione dei costi, quali obbligazioni per il finanziamento di progetti ("project bonds"), fondi di rotazione, fondi di investimento nelle energie rinnovabili, garanzie su prestiti, meccanismi di ripartizione dei rischi di carattere non commerciale, incentivi al finanziamento di partenariati pubblico-privati, partenariati con la BEI – migliorando la sua capacità di intervento e le risorse disponibili – e utilizzo dei proventi del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) per i progetti collegati alle fonti di energia rinnovabile e all'efficienza energetica, nonché, all'occorrenza, altri strumenti finanziari innovativi; invita la Commissione a tenere conto delle capacità finanziarie e delle condizioni di mercato degli Stati membri meno sviluppati;

110.

sottolinea l'importanza di una collaborazione più stretta ed efficace con il settore privato e le istituzioni finanziarie, in particolare la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, al fine di promuovere i necessari finanziamenti, specialmente per i progetti transfrontalieri prioritari; chiede alla Commissione di esaminare altri strumenti finanziari innovativi e di contribuire a promuovere la realizzazione di partenariati pubblico-privati ai quali le autorità locali, regionali o nazionali forniscano incentivi nonché il quadro legislativo e il sostegno politico necessari; sottolinea, in tale contesto, la necessità di sviluppare un'assistenza tecnica e un'ingegneria finanziaria a livello di autorità locali e regionali onde sostenere gli attori locali nella creazione di progetti di efficienza energetica, ad esempio sfruttando il meccanismo di assistenza tecnica ELENA della BEI e l'esperienza delle società di servizi energetici, ove siano interessate infrastrutture di efficienza energetica;

111.

è favorevole all'idea di emettere "project bonds" europei comuni per finanziare importanti esigenze infrastrutturali e progetti strutturali europei nel quadro dell'agenda UE 2020, compresa la nuova strategia per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche; ritiene che i "project bonds" dell'UE garantirebbero gli investimenti necessari e creerebbero un clima di fiducia sufficiente ad assicurare ai principali progetti di investimento il sostegno di cui hanno bisogno, divenendo così un meccanismo importante per stimolare al massimo il sostegno dell'opinione pubblica; segnala che, per porre l'Europa in una situazione sostenibile, tali progetti devono inoltre contribuire alla trasformazione ecologica delle nostre economie;

112.

ritiene in particolare che i "project bond" dell'UE possano diventare uno strumento finanziario essenziale per gli investimenti nell'infrastruttura energetica necessari in Europa, aiutando le società del settore privato ad attrarre finanziamenti da investitori del mercato dei capitali; invita la Commissione a presentare in tempi brevi una proposta legislativa sui "project bonds" dell'UE;

113.

sottolinea l'importanza che i regolatori elaborino una metodologia comune per la ripartizione dei costi dei progetti infrastrutturali transfrontalieri, poiché tali incentivi dell'infrastruttura di rete presentano diverse manchevolezze del mercato, dovute principalmente ai monopoli naturali e alla mancanza di concorrenza;

114.

sottolinea l'importanza di tariffe trasparenti, proporzionate, eque e non discriminatorie per garantire un'adeguata ripartizione dei costi in relazione agli investimenti in infrastrutture di trasmissione transfrontaliere e interne aventi un impatto a livello transfrontaliero, le quali contribuiscono in misura significativa al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE, prezzi equi per i consumatori e una maggiore competitività; sollecita gli Stati membri a non applicare tariffe regolamentate eccessivamente basse; accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione relativa al regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (REMIT);

115.

rammenta che il terzo pacchetto di proposte legislative impone ai regolatori, in sede di definizione delle tariffe, l'obbligo di valutare gli investimenti sulla base dei benefici che apportano non solo nello Stato membro in questione, ma anche a livello di Unione europea; invita l'ACER a garantire che i suoi membri tengano conto di tale obbligo; chiede alla Commissione, nei casi in cui non è possibile distribuire equamente costi e benefici mediante la fissazione delle tariffe, di valutare ulteriormente se meccanismi di compensazione basati sulla massima trasparenza possano rivelarsi utili in relazione all'approvazione di progetti transfrontalieri o di pertinenti progetti interni necessari per il raggiungimento degli obiettivi energetici dell'UE;

116.

sottolinea l'importanza di aumentare la capacità di interconnessione delle reti energetiche a livello transfrontaliero e segnala l'importanza di dotarsi di un finanziamento adeguato per conseguire gli obiettivi stabiliti, compresa la coesione territoriale;

117.

sollecita l'Unione europea a migliorare i propri strumenti finanziari onde sostenere gli sforzi delle autorità regionali e locali che si adoperano per investire nella produzione di energia sostenibile;

118.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare nel 2011 una proposta per affrontare la questione della ripartizione dei costi dei progetti tecnologicamente complessi o transfrontalieri, dato che ciò è considerato uno dei principali ostacoli allo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere, nonché un nuovo strumento finanziario per sostenere i progetti prioritari nel periodo 2014-2020;

119.

reputa importante che in futuro si attribuisca maggiore rilievo alla gestione delle garanzie finanziarie degli investimenti e che il quadro finanziario previsionale sia elaborato in sinergia con la pianificazione del periodo di bilancio 2014-2020;

Altre questioni relative alle infrastrutture

120.

ritiene che tutti i gasdotti esterni e le altre reti energetiche che entrano nel territorio dell'Unione europea debbano essere disciplinati da accordi intergovernativi trasparenti e dalle norme del mercato interno, comprese le regole sull'accesso di terzi, le clausole di destinazione, la supervisione delle concessioni e la gestione delle strozzature, la durata dei contratti e le clausole "take-or-pay"; invita la Commissione a garantire che i gasdotti esistenti e futuri e gli accordi commerciali rispettino l'acquis europeo in materia di energia e, se del caso, a intervenire;

121.

invita la Commissione a limitare ulteriormente la concessione di deroghe in materia di accesso dei terzi alle infrastrutture energetiche e a rivedere quelle già concesse, onde verificare se siano ancora necessarie; osserva che la fornitura di finanziamenti o di sostegno pubblici ai progetti attraverso strumenti quali ad esempio i "project bonds" garantiti dalla BEI dovrebbe eliminare o ridurre la necessità di deroghe in materia di accesso dei terzi;

*

* *

122.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009.

(3)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(4)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(6)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 107.

(7)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(8)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0441.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0485.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2011)0068.

(12)  Causa C-490/10 Parlamento europeo/Consiglio, riguardo al regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 sulla comunicazione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/65


Martedì 5 luglio 2011
Servizi sociali di interesse generale

P7_TA(2011)0319

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (2009/2222(INI))

2013/C 33 E/07

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, nonché il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 14, 106, 151, l'articolo 153, paragrafo 1, lettere j) e k), gli articoli 159, 160, 161 e 345, e il protocollo n. 26,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 36,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa dalla Comunità europea il 26 novembre 2009 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia (2),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (4),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea (SEC(2006)0516),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo" (COM(2007)0725),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione intitolati "Domande frequenti in relazione alla decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (SEC(2007)1516) e "Domande frequenti riguardanti l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici ai servizi sociali di interesse generale" (SEC(2007)1514),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Guida sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai servizi di interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali di interesse generale" (SEC(2010)1545),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020) e la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su tale comunicazione (5),

vista la prima relazione della Commissione intitolata "Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale" (SEC(2008)2179) e la sua seconda "Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale" (SEC(2010)1284) (6),

vista la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (7),

vista la comunicazione della Commissione sulla tassazione del settore finanziario (COM(2010)0549), unitamente al documento di lavoro dei servizi che l'accompagna (SEC(2010)1166),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e al relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi" (COM(2011)0011),

vista la dichiarazione del commissario Andor sulle disposizioni sociali del trattato di Lisbona (8),

vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su "Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea" (9),

vista la relazione sull'applicazione delle norme comunitarie ai SSIG elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2008 (10),

vista la relazione su un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2010 (11),

vista la "Relazione congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale 2010" elaborato dal comitato per la protezione sociale nel 2010 (12),

vista la relazione intitolata "Valutazione sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020" elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2011 (13),

viste le conclusioni e le raccomandazioni del Forum sui servizi sociali di interesse generale tenutasi a Lisbona nel settembre 2007, a Parigi nell'ottobre 2008 e a Bruxelles nell'ottobre 2010 (14),

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio EPSCO del 16 e 17 dicembre 2008, dell'8 e 9 giugno 2009 e del 6 e 7 dicembre 2010 (15),

viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE):

del 19 aprile 2007 nella causa C-295/05 Tragsa,

del 18 dicembre 2007 nella causa C-532/03 Commissione contro Irlanda (servizi di trasporto d'urgenza in ambulanza in Irlanda),

del 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant,

del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06 Commissione contro Germania (servizi pubblici di Amburgo),

del 10 settembre 2009 nella causa C-206/08 Eurawasser,

del 9 ottobre 2009 nella causa C-573/07 Sea s.r.l.,

del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08 Acoset,

del 15 ottobre 2009 nella causa C-275/08 Commissione contro Germania (Datenzentrale Baden-Württemberg),

del 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 Helmut Müller,

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (16),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per l'avvenire (17),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale (18),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sui servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea (19),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su "Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà, inclusa la povertà infantile, nell'UE" (20),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (21),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (22),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (23),

vista l'approvazione della sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (24),

visti i risultati delle indagini sulla qualità della vita di Eurofound del 2003 e del 2007 (25),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0239/2011),

A.

considerando che l'articolo 3 del trattato UE identifica come obiettivo degli Stati membri il miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro, e come obiettivo dell'Unione il benessere dei suoi cittadini, da realizzarsi attraverso lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e orientata al sostegno delle piccole e medie imprese, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e ad un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la lotta all'esclusione sociale, alle discriminazioni e alle disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria, la promozione della giustizia sociale e della protezione, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore,

B.

considerando che l'articolo 9 TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana,

C.

considerando che l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 menzionano esplicitamente i servizi di interesse generale (SIG); considerando che è confermato il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi d'interesse economico generale (SIEG) e che i trattati non intaccano le competenze degli Stati membri nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi d'interesse generale non economici,

D.

considerando che l'accesso ai servizi d'interesse generale è un diritto fondamentale tra i diritti economici, sociali e culturali riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

E.

considerando che la fornitura di SSIG universalmente disponibili, di alta qualità e accessibili, ai sensi della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale del 2007, può dunque essere ritenuta come un pilastro essenziale del modello sociale europeo e come la base per una buona qualità della vita e per il conseguimento degli obiettivi economici, occupazionali e sociali dell'UE,

F.

considerando che i servizi sociali di interesse generale e, in particolare, l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza alle persone anziane e ad altre persone in stato di dipendenza, sono essenziali per conseguire una partecipazione equivalente di donne e uomini nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione,

G.

considerando che la segregazione di genere nei servizi sociali, tanto settoriale quanto occupazionale, ha un impatto pregiudizievole sulle condizioni di lavoro e sui livelli salariali, e che il lavoro domestico non retribuito e l'assistenza ai minori e agli anziani sono effettuati in prevalenza da donne,

H.

considerando che l'espansione dei servizi sociali di interesse generale ha agito come forza motrice per l'integrazione di un numero maggiore di donne nel mercato del lavoro,

I.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3 TUE comprendono la sussidiarietà a livello locale e che l'articolo 1 del Protocollo 26 TFUE riconosce il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale nel modo più calibrato possibile alle esigenze degli utenti,

Diritti fondamentali e universalità

1.

ritiene che i SSIG, i loro utenti e i loro fornitori presentino una serie di caratteristiche peculiari in aggiunta alle caratteristiche comuni dei SIG; osserva che i SSIG, nei termini in cui sono definiti dagli Stati membri, comprendono regimi obbligatori o integrativi di sicurezza sociale nonché servizi universalmente disponibili, forniti direttamente alle persone fisiche, con la finalità di migliorare la qualità di vita di tutti; svolgono inoltre un ruolo preventivo di coesione e inclusione sociale e rendono concreti i diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali;

2.

riconosce che, nel caso dei SSIG, vi sono due fattori contrastanti da riconciliare: da un lato, il principio di sussidiarietà, che limita la libertà delle autorità pubbliche di definire, organizzare e finanziare i SSIG come ritengono opportuno, insieme al principio di proporzionalità, e, dall'altro, la responsabilità spettante all'Unione e agli Stati membri per le rispettive aree di competenza definite dal trattato;

3.

esorta gli Stati membri a mantenere la disponibilità di servizi sociali accessibili, a prezzi convenienti e di alta qualità come nel periodo di rapida crescita economica e ad assicurare un accesso non discriminatorio a tali servizi indipendentemente dal genere, dal reddito, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età, dalle tendenze sessuali o dalle condizioni lavorative; ritiene che i servizi sociali siano fondamentali nell'assicurare l'uguaglianza di genere, dato che, unitamente ai servizi sanitari e alle strutture di assistenza all'infanzia, costituiscono uno dei pilastri su cui poggiano gli sforzi volti ad accrescere i tassi occupazionali femminili e l'uguaglianza in generale;

4.

insiste sulla necessità di evitare che l'attuale crisi finanziaria e economica e le future proposte economiche pongano in pericolo lo sviluppo dei servizi sociali di interesse generale, il che pregiudicherebbe a lungo termine la crescita del tasso di occupazione, la crescita economica dell'UE, l'aumento dei contributi fiscali e la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare una valutazione dell'impatto di genere dei diversi servizi sociali di interesse generale e a garantire che la valutazione da una prospettiva di parità di genere delle misure UE proposte diventi un processo regolare e trasparente con risultati percettibili; chiede altresì che la prospettiva di genere sia inclusa nel bilancio di tutti i programmi e le politiche dell'UE e nazionali; invita altresì la Commissione a includere nelle sue relazioni di monitoraggio la questione dell'uguaglianza di genere;

6.

invita gli Stati membri a garantire la disponibilità, nell'ambito di politiche mirate di conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, di forme di servizi di custodia dell'infanzia accessibili, a prezzi contenuti, di elevata qualità e diversificate, conformemente agli obiettivi di Barcellona, e a migliorare l'offerta di servizi di assistenza alle persone anziane e dipendenti come passo fondamentale verso l'uguaglianza tra uomini e donne, dato che i servizi di custodia dell'infanzia non solo agevolano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma offrono anche opportunità di impiego; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure per il riconoscimento del lavoro domestico non retribuito e del lavoro dei prestatori di assistenza all'infanzia e alle persone anziane, per la maggior parte donne, che svolgono un ruolo molto importante per la sostenibilità dei sistemi sociali;

7.

sottolinea che il carattere d'interesse generale di un servizio sociale non dipende dal suo ambito ma da come viene prestato, alla luce di una serie fattori quali lo status di organismo senza scopo di lucro o la non selezione dei beneficiari;

8.

sottolinea che, per quanto riguarda i SSIG, il principio di sussidiarietà deve prevalere sulle norme del mercato interno;

9.

sottolinea che, in linea di principio, le decisioni relative allo sviluppo, al finanziamento e alla prestazione di servizi sociali di interesse generale devono essere di competenza degli Stati membri e delle autorità locali; rispetta e sostiene il principio enunciato ed esorta le istituzioni europee a fare altrettanto;

10.

sottolinea che, ai fini dell'applicazione delle loro funzioni precipue, l'accesso ai SSIG non deve essere limitato solo alle persone svantaggiate e vulnerabili, bensì deve essere universale e indipendente dal patrimonio o dal reddito, pur assicurando termini equi per l'accesso degli utenti più deboli, in conformità della legislazione e delle prassi dei singoli Stati membri;

11.

rileva che la natura essenzialmente strutturante e inclusiva dei SSIG contribuisce in modo pertinente, utile ed efficace allo sviluppo di tutte le regioni consentendo allo Stato e alle collettività locali o regionali di svolgere un ruolo mediante l'uso di finanziamenti pubblici e privati; ritiene che conservare i SSIG nelle regioni rurali e vulnerabili sia particolarmente importante e insiste altresì sul ruolo essenziale da essi svolto nel limitare i rischi di segregazione delle comunità disgregate ed emarginate;

12.

sottolinea che i SSIG vengono finanziati principalmente dagli Stati membri e sono pertanto di competenza soprattutto di questi ultimi; ritiene tuttavia che l'Unione possa svolgere un ruolo importante in tale ambito e aiutarli a modernizzarli e adattarli a nuove condizioni, eventualmente dando anche voce alle esigenze dei cittadini in merito alla loro qualità e quantità;

13.

sottolinea l'importanza della valutazione urgente delle conseguenze sociali, e nella vita dei cittadini delle liberalizzazioni in settori fondamentali per il progresso sociale;

14.

sottolinea l'importanza di potenziare la dimensione sociale del mercato interno e di tenere in maggiore considerazione le specificità dei SSIG, privilegiando un approccio pragmatico che metta in primo piano l'accessibilità, l'universalità, l'equità, la qualità e l'efficienza di tali servizi;

15.

appoggia la raccomandazione contenuta nella relazione Monti secondo cui i servizi Internet a banda larga e i servizi bancari di base vanno considerati nella legislazione europea come servizi universali che gli Stati membri sono tenuti a fornire, con disponibilità universale e accesso per tutti;

Contributo economico

16.

sottolinea che i SSIG non vanno definiti in funzione del loro impatto economico, prende atto della seconda relazione biennale della Commissione, ribadisce che i SSIG offrono un importante contributo economico in termini di posti di lavoro, attività economica e potere d'acquisto e precisa che il settore dei servizi sociali e sanitari rappresenta il 5 % della produzione economica e impiega 21,4 milioni di persone; osserva che lo studio "Mappatura dei servizi pubblici" del CEEP conferma che le attività sociosanitarie rappresentano il 9,6 % dell'occupazione il 9,4 % del PIL dell'UE; rileva che l'indagine sulla forza lavoro del 2008 evidenzia che le donne rappresentano il 79 % della manodopera nei servizi sanitari, l'81 % nei servizi di assistenza domiciliare e l'83 % nel lavoro assistenziale non domiciliare; osserva che l'UEAPME, organo rappresentativo delle PMI, ha dichiarato che per poter operare proficuamente le PMI hanno bisogno di SSIG di elevata qualità ed efficienza; invita gli Stati membri a tenere in conto i principi della parità di genere; osserva che la promozione di mercati del lavoro inclusivi, la prevenzione e il reinserimento comporteranno una riduzione dei costi e a un miglioramento della qualità delle prestazioni nel lungo termine;

17.

sottolinea che i SSIG contribuiscono all'effettivo esercizio della cittadinanza e hanno lo scopo di creare coesione sociale, territoriale ed economica attraverso la realizzazione di forme di solidarietà collettiva;

18.

sottolinea che le autorità regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale a livello di definizione, finanziamento, fornitura e attribuzione di SSIG nel quadro dei regimi di servizi sociali e di previdenza sociale degli Stati membri; si stima che il settore delle amministrazioni locali e regionali valga il 15,9 % del PIL dell'UE a 27, dove solo gli enti locali rappresentano il 12,9 %, e che le sue spese nell'ambito della protezione sociale rappresentino il 3 % del PIL (378,1 miliardi di EUR) (26);

19.

ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali dovrebbero estendere l'applicazione dei partenariati pubblico-privato nel settore dei SSIG, al fine di aumentarne l'efficienza e la disponibilità;

Contributo sociale

20.

sottolinea che le indagini sulla qualità della vita di Eurofound (27) hanno dimostrato che uno dei modi più importanti per migliorare la qualità di vita dei cittadini, garantendo il pieno inserimento nella società e la coesione sociale e territoriale, è la fornitura e lo sviluppo di SIG, compresi i SSIG; sottolinea che i SSIG sono un pilastro fondamentale del modello sociale europeo, sono articolati in quanto componente del modo di vita europeo e hanno lo scopo di conseguire obiettivi di politica sociale e rendere concreti i diritti sociali degli individui e dei gruppi, spesso tramite i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri;

21.

sottolinea la necessità di promuovere una politica di progresso sociale che garantisca l'accesso universale a servizi pubblici di qualità, prestando particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, specialmente a madri nubili, donne, anziani, minori, emigranti e persone portatrici di qualsiasi tipo di disabilità;

22.

sottolinea come non sia opportuno che i fondi pubblici, assegnati ai SSIG, siano utilizzati per scopi diversi dalla realizzazione degli obiettivi del servizio e che in nessuna misura tali fondi, salvo ragionevoli spese per il personale e spese generali correlate alla fornitura del servizio, debbano essere utilizzati per altri fini; ritiene che il legittimo obiettivo di ottimizzazione del profitto sia in contrasto insanabile con i principi e gli obiettivi dei SSIG; ritiene che se le autorità degli Stati membri optano per la fornitura indiretta di SSIG, devono tutelare l'interesse generale e, pur assicurando qualità, innovazione, efficacia ed efficienza in termini di costi, devono sostenere imprese dell'economia sociale nelle quali ogni utile è reinvestito nel servizio e nell'innovazione e li sollecita a operare in veste di fornitori;

23.

sottolinea il ruolo tradizionale dello Stato nella fornitura di SSIG, pur riconoscendo che l'apertura a fornitori privati aumenterà l'accessibilità e la qualità di tali servizi e amplierà le possibilità di scelta dei consumatori;

24.

ribadisce il suo impegno a favore di SSIG moderni e di elevata qualità, che rappresentano gli strumenti per rendere concreti molti dei valori compresi nel progetto europeo, quali uguaglianza, solidarietà, Stato di diritto e rispetto della dignità umana, nonché i principi di accessibilità, servizio universale, efficienza, gestione economica delle risorse, continuità, prossimità agli utenti del servizio e trasparenza;

Restrizioni normative per la fornitura di SSIG

25.

sottolinea che le autorità nazionali, regionali e locali impegnate a fornire o imporre SSIG hanno bisogno di una chiara base giuridica per i loro servizi e le loro spese, e che, pur essendo indispensabile, il servizio di informazioni e chiarimenti e il manuale recentemente pubblicato dalla Commissione sono benvenuti, ma non offrono la necessaria certezza giuridica, il che ostacola i fornitori di SSIG nell'assolvimento dei loro compiti;

26.

sottolinea che le autorità nazionali e locali hanno la responsabilità di garantire il corretto funzionamento dei SSIG, mantenendo un elevato tenore qualitativo;

27.

ritiene che non sia né efficiente né democraticamente accettabile che l'interpretazione concreta della legislazione dipenda dal fatto la Corte di giustizia dell'Unione europea sia indotta a pronunciarsi sui limiti delle normative in materia di mercato unico in merito ai SIG, SSIG compresi, il che è un netto indizio dell'assenza di certezza giuridica; segnala il lungo dialogo in corso su tale argomento tra le parti interessate e invita la Commissione a intraprendere finalmente delle azioni in merito;

Politica economica e di bilancio

28.

sottolinea che i SSIG costituiscono un investimento indispensabile per il futuro economico dell'Europa e che essi subiscono in alcuni Stati membri una forte pressione a causa della crisi economica e bancaria nonché dei programmi di austerità dei governi, ossia fattori che ne determinano una domanda ancora maggiore; i SSIG si sono rivelati indispensabili in quanto stabilizzatori socioeconomici nel corso di dette crisi - segnatamente tramite i sistemi di sicurezza sociale;

29.

sottolinea che nell'attuale contesto di incertezza rispetto alla crescita e all'occupazione il fabbisogno di SSIG è in costante aumento, dato che l'evoluzione demografica genera nuove esigenze; sottolinea che la sfida principale nella fornitura di SSIG risiede oggi nel riuscire a preservarne la qualità e la quantità e che, data la loro importanza e necessità assoluta, occorre perfezionare questi servizi onde assicurare che svolgano il loro importante ruolo nel conseguimento degli obiettivi sociali ed economici UE 2020 in termini di occupazione e riduzione della povertà;

30.

sottolinea che la crisi economica e finanziaria e le politiche di austerità imposte agli Stati membri non devono fomentare il disinvestimento nei SSIG, ma al contrario, date la loro importanza e natura assolutamente essenziali, occorre puntare a un maggiore consolidamento degli stessi per far fronte alle esigenze dei cittadini;

31.

sottolinea l'importanza di garantire che le autorità nazionali, regionali e locali facilitino l'accesso all'edilizia sociale per le donne in situazione di necessità o a rischio di esclusione e per quelle che sono state vittime della violenza di genere, in ambo i casi specialmente quando abbiano figli minori a carico;

32.

attira l'attenzione sulla necessità di riconoscere maggiormente il lavoro delle persone impiegate nel settore dei servizi sociali, per la maggior parte donne, dato che svolgono lavori difficili che richiedono sensibilità e grande impegno personale e non sono molto prestigiosi dal punto di vista sociale;

33.

ritiene che il principio di solidarietà e il rafforzamento dell'Unione europea richiedano che la crisi, con l'aumento della disoccupazione e della povertà da essa causato, sia affrontata con maggiore efficacia ed efficienza della spesa a livello dell'UE e nazionale, con un rafforzamento dei fondi strutturali ed in particolare del Fondo sociale europeo, nonché attivando nuove risorse come i titoli direttamente collegati alla realizzazione e sfruttamento economico di un'opera (project bond);

34.

ritiene che la fornitura di SSIG di qualità imponga ai governi degli Stati membri di garantire un quadro finanziario per i SSIG che assicuri la continuità dei servizi e un finanziamento stabile, nonché redditi e condizioni di lavoro dignitosi e formazione per i dipendenti e gli assistenti che forniscono i servizi;

35.

sottolinea inoltre che ogni trasferimento di competenze sui SSGI dagli Stati membri alle autorità regionali e locali deve prevedere un meccanismo di coordinamento per evitare differenziazioni nella qualità dei servizi forniti nelle diverse aree e deve essere necessariamente accompagnato da un trasferimento di risorse tale da consentire di continuare a fornire servizi di alta qualità, universalmente accessibili e che rispondano efficacemente ai diritti e alle necessità degli utenti;

36.

ritiene che, al fine di continuare a fornire SSIG di qualità, gli Stati membri necessitino di nuovi flussi di introiti e invita pertanto la Commissione a elaborare rapidamente uno studio di fattibilità sulla base della decisione dei capi di Stato europei dell'11 marzo 2011 (28);

Carenze nel quadro normativo dei SSIG

Generale

37.

crede che vi sia un ampio consenso europeo sul fatto che i SSIG sono essenziali per il benessere dei cittadini e per un'economia efficiente e che in merito siano stati compiuti alcuni progressi per risolvere le difficoltà con cui sono confrontati i fornitori per l'erogazione e lo sviluppo di SSIG nell'ambito dell'applicazione a detti servizi delle normative UE, ma ritiene che non esista alcun accordo in seno alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione di ulteriori misure concrete per superare gli ostacoli individuati dalle parti interessate;

38.

sottolinea che i trattati impegnano l'UE e gli Stati membri a sviluppare l'economia sociale di mercato e conservare il modello sociale europeo; sottolinea che gli Stati membri e le autorità locali sono liberi di decidere come finanziare e fornire i SSIG, se direttamente o meno, utilizzando tutte le opzioni disponibili, tra cui le alternative agli appalti, al fine di garantire che i loro obiettivi sociali siano conseguiti e non siano ostacolati dall'applicazione delle norme di mercato a servizi non legati al mercato; sottolinea l'esigenza di sostenere un ambiente che promuova qualità, accessibilità, tariffe sostenibili ed efficienza nella fornitura dei servizi, facilitando nel contempo i fornitori nello sviluppo di capacità di iniziativa che consentano loro di anticipare i bisogni del pubblico;

39.

sottolinea che la qualità del servizio deve basarsi sulla consultazione periodica e integrata dell'utente, poiché il servizio deve innanzitutto e soprattutto rispondere ai suoi bisogni;

40.

prende atto della summenzionata dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni, nonché dell'esigenza di maggiore riconoscimento degli attori dell'economia sociale, compresi modelli come le cooperative operanti nella fornitura di SSIG e nell'organizzazione e funzionamento dell'economia sociale; chiede alla Commissione di compiere i passi necessari, alla luce delle valutazioni di impatto a livello nazionale e dell'UE, per presentare proposte riguardanti uno statuto europeo delle associazioni, società mutue e fondazioni, inteso a permettere loro di operare su base transazionale;

Aiuti di Stato

41.

accoglie con favore il riesame dell'aiuto di Stato avviato dal Commissario Almunia e sollecita un chiarimento di principi basilari come il controllo dell'aiuto di Stato onde perfezionare la certezza giuridica e la trasparenza, per chiarire concetti come "atto d'incarico" e "autorità pubbliche"; per introdurre normative differenziate; per calcolare la compensazione di obblighi di servizio pubblico occorre tenere in conto, tra gli altri aspetti, i criteri sociali, le caratteristiche precipue del fornitore di servizi e una serie di considerazioni esterne riguardanti la fornitura di servizi come il valore aggiunto di tipo sociale e il coinvolgimento della comunità;

42.

accoglie con favore la valutazione della Commissione sull'impatto del pacchetto 2005 Monti-Kroes; chiede azioni per rivedere detto pacchetto, rafforzare la certezza giuridica, semplificare le regole, tra cui quelle sul controllo delle compensazione eccessiva dei fornitori di SSIG a livello locale e migliorare la flessibilità dell'applicazione e ritiene opportuno estendere l'elenco delle deroghe dalla notifica in analogia al caso degli ospedali e dell'edilizia sociale; chiede alla Commissione di riesaminare il livello appropriato della soglia de minimis applicabile ai SSIG, di proporre un sistema che tenga conto del PIL dei singoli Stati membri nel calcolo della soglia de minimis, affinché si possa calcolare per ogni singolo Stato membro una soglia de minimis, evitando distorsioni della concorrenza causate da un'unica soglia valida per tutta l'UE; esige che il controllo della compensazione eccessiva sia utilizzato solo qualora sia accertato il rischio di una violazione della concorrenza;

43.

sottolinea che non sono né il settore, né lo statuto di un soggetto che presta un servizio, né il modo in cui è finanziato a determinare se le attività sono da considerarsi economiche o non economiche, ma è piuttosto la natura stessa dell'attività e il suo effetto preventivo;

44.

ricorda che la questione fondamentale non è la distinzione tra SIG economici e non economici, SSIG compresi, ma piuttosto stabilire chiaramente la responsabilità delle autorità pubbliche, nell'ambito dell'assegnazione di servizi, di assicurare che siano effettivamente eseguiti i compiti specifici di interesse generale affidati a imprese responsabili del funzionamento dei servizi stessi;

45.

chiede che nel contesto della legislazione dell'UE vigente siano chiariti concetti e criteri di classificazione utilizzati per separare SSIG economici e non economici nonché un consenso di SGI nell'ottica di assicurare che siano conseguite le loro finalità;

Iniziativa per far progredire la riforma

46.

riconosce l'elevato valore dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle buone pratiche per ispirare e promuovere l'ulteriore ammodernamento dei SSIG nei vari Stati membri ed esorta la Commissione a continuare proattivamente ad avviare e sostenere tali attività congiuntamente con le autorità regionali e locali, anche per la formazione, nell'applicazione delle normative UE in materia di SSIG; sottolinea che i problemi identificati dai prestatori e dai beneficiari di SSIG necessitano di soluzioni rapide basate su un approccio pragmatico;

47.

sollecita la Commissione, come seguito della comunicazione 2007 sui SGI e dell'attuale riesame delle normative in materia di appalti e di aiuti di Stato, ad attuare un programma di riforma, adattamento e chiarimento per sostenere e riconoscere le caratteristiche specifiche non commerciali dei SSIG, per assicurare la piena conformità non solo con le disposizioni sul mercato unico, ma anche con gli obblighi del trattato in campo sociale;

48.

ritiene che una regolamentazione quadro dell'UE sui SIEG, permessa a norma dell'articolo 14 TFUE, non sia una questione centrale per il momento;

49.

ritiene che il comitato per la protezione sociale abbia dato e continuerà a dare un importante contributo alla comprensione comune e al ruolo dei SSIG; osserva tuttavia che il suo mandato secondo il trattato (articolo 160 TFUE) risulta essere puramente consultivo e non consente che la sua composizione sia estesa per comprendere la società civile, il Parlamento europeo, le parti sociali o altri soggetti;

50.

propone l'istituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello costituito da più parti interessate come raccomandato dal terzo forum SSIG, che sia aperto, flessibile e trasparente, ampiamente rappresentativo delle parti interessate e concentrato nella realizzazione di riforme come le iniziative politiche individuate nella presente relazione e nei pareri ad essa collegati, nelle raccomandazioni del terzo forum SSIG, nella seconda relazione biennale della Commissione e nelle relazioni del CPS, così come in tutte le altre proposte pertinenti; propone che il gruppo di lavoro sia copresieduto dal Parlamento europeo e dal Commissario competente per gli affari sociali e comprenda rappresentanti dal Parlamento europeo, dei Commissari competenti, del Consiglio, delle parti sociali e di organizzazioni della società civile in rappresentanza degli utenti e dei fornitori di SSIG, del Comitato delle regioni, degli enti locali e delle altre parti interessate pertinenti; il gruppo di lavoro potrebbe:

valutare i vantaggi inerenti alla creazione di un osservatorio o centro europeo di risorse per i SSIG con il compito di raccogliere dati da varie fonti negli Stati membri e consentire lo scambio delle prassi migliori in materia di SSIG a livello nazionale, regionale e locale;

tentare di maturare ampio consenso sui passi per chiarire le lacune e le ambiguità giuridiche in relazione ai SSIG;

valutare se le normative dell'UE sul mercato unico con incidenza negativa sulle disposizioni riguardanti i SSIG debbano essere rettificate in modo da rispettare e sostenere le responsabilità degli Stati membri nella definizione e nella fornitura dei SSIG, tenendo conto dell'attuale revisione delle norme da parte della Commissione;

condurre uno studio approfondito sulla funzionalità dei SSIG con l'assistenza del comitato per la protezione sociale;

esaminare le modalità con cui gli Stati membri, al momento di definire i servizi sociali di interesse generale, possano tenere conto dei servizi specifici di genere, soprattutto consulenze e servizi sociali destinati in particolare alle donne, e dei servizi importanti che contribuiscono alla qualità di vita delle donne e all'uguaglianza, come i servizi sanitari, in particolare i servizi di salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione o l'assistenza di persone in stato di dipendenza;

promuovere innovazioni, come un registro a livello di Stato membro dei SSIG, un progetto pilota sulla cura degli anziani e programmi d'azione basati sul quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali;

esaminare come gli Stati membri possano elaborare forme di assistenza domiciliare tra cui il sostegno alle persone anziane e vulnerabili, effettuate da uomini e donne, nonché ridurre l'impatto negativo sull'occupazione e sulle pensioni di quanti che si prendono cura di familiari in stato di dipendenza;

51.

chiede la convocazione di un quarto forum europeo sui SSIG per proseguire l'iniziativa della relazione Ferreira del 2007 e per riesaminare i progressi della riforma; chiede che il gruppo di lavoro proposto presenti una relazione in merito ai progressi conseguiti al quarto forum, offrendo allo stesso continuità, orientamento e contenuti;

Quadro europeo volontario della qualità

52.

accoglie con favore il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, ma insiste sul fatto che l'applicazione dei principi debba essere monitorata utilizzando i criteri di qualità proposti, in un processo di coordinamento aperto cui devono partecipare le parti interessate;

53.

accoglie con favore il fatto che la Commissione europea, nelle iniziative chiave allegate alla comunicazione sulla piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione, proponga di sviluppare, a livello settoriale, un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, compresi i servizi nell'ambito dell'assistenza a lungo termine e per i senzatetto; raccomanda che esso si occupi anche dei settori dell'assistenza all'infanzia, della disabilità e dell'edilizia sociale e che si avvalga delle pari opportunità come indicatore;

54.

invita la Commissione europea a chiarire il legame tra il quadro della qualità descritto nel programma Prometheus e il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali al fine di evitare qualsiasi duplicazione; chiede che gli Stati membri utilizzino il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali per elaborare o migliorare i sistemi di accreditamento e di controllo della qualità in modo calibrato ai singoli Stati membri; ritiene che il funzionamento del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali vada valutato dagli Stati membri con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e al protocollo 26 TFUE;

55.

sottolinea che condizioni lavorative dignitose, per uomini e per donne, stabili e conformi alla legislazione e alle prassi nazionali, associate a una formazione regolare di qualità, alla partecipazione e alla responsabilizzazione degli utenti, tenendo in conto la prospettiva di genere, sono essenziali per la fornitura di servizi sociali di qualità; sottolinea che il volontariato costituisce un elemento prezioso, ma non deve sostituire l'adeguata e necessaria presenza di manodopera professionale e formata come assistenti sociali e personale generico;

56.

chiede agli Stati membri di favorire la creazione di occupazione e il potenziale di crescita nel settore dei servizi sociali, sanitari ed educativi offrendo agli immigrati e ai cittadini dell'UE condizioni di lavoro dignitose e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi;

57.

ritiene che, nell'ambito dei compiti degli assistenti sociali, devono rivestire particolare importanza gli sforzi volti ad accrescere la motivazione al lavoro, all'istruzione e all'avviamento di un'attività economica al fine di raggiungere l'indipendenza e l'autosufficienza;

58.

ritiene che i principi del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali possano essere impiegati per definire criteri di qualità dei servizi da applicare alle norme rivedute sugli appalti pubblici, compresi i subappalti;

59.

propone che l'ulteriore perfezionamento del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali comprenda un riferimento al finanziamento e allo statuto dei fornitori di servizi;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.


(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(4)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0223.

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la COM(2008)0418 - Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale.

(7)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(8)  Discussioni in Aula, mercoledì, 6 ottobre 2010 - Bruxelles, punto 13, "Disposizioni sociali del trattato di Lisbona (discussione), dichiarazione di László Andor, membro della Commissione.

(9)  Relazione di Mario Monti al Presidente della Commissione europea, 9 maggio 2010.

(10)  Documento del Consiglio del 20 novembre 2008 (16062/2008, ADD1).

(11)  SPC/2010/10/8 def.

(12)  Documento del Consiglio del 15 febbraio 2010 (06500/2010).

(13)  Documento del Consiglio del 18 febbraio 2011 (06624/2011).

(14)  Primo Forum sui servizi sociali d’interesse generale, 17 settembre 2007, Lisbona, presidenza portoghese; Secondo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 28 e 29 ottobre 2008, presidenza francese; terzo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 26 e 27 ottobre 2010, a Bruxelles, presidenza belga.

(15)  Consiglio dell'UE, comunicato stampa (comunicato 358), 2916a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 16 e 17 dicembre 2008. Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 9721/2/09 REV 2 (comunicato 124), 2947a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Lussemburgo, 8-9 giugno 2009." Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 17323/1/10 REV (comunicato 331PR CO 43), 3053a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 6 e 7 dicembre 2010, Servizi sociali d’interesse generale, pag. 18.

(16)  GU C 57 del 10.3.2007, pag. 8.

(17)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.

(18)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.

(19)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 140.

(20)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(21)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

(22)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(23)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 38.

(24)  Testi approvati, P7_TA(2011)0101.

(25)  http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.

(26)  European Social Network (2010): "Managing Social Services in Times of Crisis" http://www.esn-eu.org/get-document/index.htm?id=357.

(27)  Eurofound - Indagini sulla qualità della vita http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.

(28)  Conclusioni dei capi di Stato o di governo dell'area euro dell'11 marzo 2011.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/77


Martedì 5 luglio 2011
Impatto della politica di sviluppo dell'UE

P7_TA(2011)0320

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo (2011/2047(INI))

2013/C 33 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale sancisce che "l'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo",

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

visto il Consenso di Monterrey, approvato alla Conferenza internazionale su "Finanza per lo sviluppo" svoltasi a Monterrey, in Messico, dal 18 al 22 marzo 2002,

visto il "consenso europeo in materia di sviluppo" (1),

visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015) (SEC(2010)0265) e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, in cui è stato approvato il relativo piano d'azione dell'UE,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2) (lo "strumento di cooperazione allo sviluppo" (DCI)),

visto il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (3),

vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra,

vista l'iniziativa concernente la piattaforma in materia di protezione sociale ("Social protection floor") varata dal Consiglio dei capi di segreteria delle Nazioni Unite nell'aprile 2009,

vista la relazione europea sullo sviluppo dal titolo "Protezione sociale per uno sviluppo inclusivo" del 7 dicembre 2010,

visti l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL, approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter, dal titolo "Agroecology and the Right to Food" (agroecologia e diritto all'alimentazione), presentata l'8 marzo 2011 alla 16a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite [A/HRC/16/49],

vista la relazione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) dal titolo "Stato dell'alimentazione e dell'agricoltura 2010-2011; donne nell'agricoltura – colmare il divario di genere per lo sviluppo", presentata nel 2011 a Roma,

vista l'iniziativa avviata dalla Commissione europea nel marzo 2010 dal titolo "Structured Dialogue – For an efficient partnership in development" (Dialogo strutturato: per un partenariato efficiente sullo sviluppo), volta a individuare mezzi concreti per migliorare l'efficacia del coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nella cooperazione europea,

visto il Libro verde della Commissione europea del 10 novembre 2010 intitolato "La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE" (COM(2010)0629),

visto il Libro verde della Commissione europea del 19 ottobre 2010 sul futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi,

viste le sue risoluzioni del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (4), del 24 marzo 2009 sui contratti relativi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (5), del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (6), del 7 ottobre 2010 sui sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e la sanità mondiale (7), del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010 (8), del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16) (9) e dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (10),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0205/2011),

A.

considerando che la riduzione e l'eliminazione della povertà costituiscono l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE, quale definito dal trattato di Lisbona,

B.

considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo ribadisce l'impegno dell'Unione europea per l'eliminazione della povertà e il perseguimento degli OSM e a favore di principi quali la titolarità e il partenariato, l'efficacia degli aiuti e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, che continuano a essere fondamentali e che devono guidare gli sforzi volti a rafforzare l'impatto degli aiuti allo sviluppo dell'UE,

C.

considerando che la povertà ha molteplici dimensioni, non solo economiche, ma anche umane, socio-culturali, politiche, di protezione, di genere e ambientali, che devono essere affrontate dalla politica di sviluppo dell'UE,

D.

considerando che la parità di genere, l'emancipazione femminile a livello politico ed economico e la piena fruizione dei diritti umani da parte delle donne sono essenziali per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile,

Politica di sviluppo ad alto impatto

1.

accoglie con favore gli sforzi europei per sviluppare documenti di strategia nazionale al fine di realizzare un miglior coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri; sottolinea che il processo di programmazione deve garantire l'attuazione dell'agenda sull'efficacia degli aiuti e il rispetto del diritto del Parlamento di esercitare un controllo democratico come previsto dall'articolo 290 del trattato di Lisbona;

2.

rinnova il suo invito a integrare il FES nel bilancio dell'UE, come passo importante per un migliore coordinamento tra i vari strumenti di assistenza dell'UE; insiste sul fatto che ciò non deve determinare una riduzione dei finanziamenti destinati al futuro strumento per la cooperazione allo sviluppo o al FES rispetto ai loro livelli attuali;

3.

sottolinea che si potrebbero ottenere sin d'ora elevati dividendi aumentando l'impatto degli aiuti dell'UE, mediante la piena attuazione dei principi che già guidano l'azione in materia di sviluppo, quali l'attenzione rivolta alla povertà nel quadro degli aiuti UE, la coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli impegni di Parigi e Accra relativi all'efficacia degli aiuti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a svolgere un ruolo di primo piano riguardo a tali argomenti, segnatamente nella Conferenza di alto livello sull'efficacia degli aiuti che si svolgerà a Busan, nonché a garantire che questo processo decisivo rimanga fedele agli obiettivi precedentemente delineati nell'ambito del quadro per l'efficacia degli aiuti verso l'orizzonte del 2015;

4.

ritiene che i progetti e le politiche finanziati dall'Unione europea dovrebbero essere sottoposti a valutazioni sistematiche, in modo da determinare quali azioni di sviluppo sono più efficaci; esorta di conseguenza la Commissione a elaborare una politica globale di valutazione, fondata su criteri e indicatori ben definiti; ricorda tuttavia che la ricerca di una politica a forte impatto non deve condurre a privilegiare una valutazione puramente quantitativa e a breve termine dei risultati ottenuti;

5.

ritiene che i contratti in materia di OSM forniscano un modello positivo per aiuti prevedibili e basati sui risultati, che dovrebbe essere ulteriormente sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri;

6.

ricorda, come riconosciuto dal consenso in materia di sviluppo, che una governance partecipativa e responsabile è un elemento chiave per consentire lo sviluppo; esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare le pratiche di governance nei paesi in via di sviluppo ed elaborare relazioni in merito, il che comprende la lotta alla corruzione, il miglioramento della gestione finanziaria pubblica, il rafforzamento della trasparenza e il rispetto dei diritti umani; sostiene le proposte della Commissione volte a rafforzare la promozione della buona governance e la lotta contro la corruzione nei paesi beneficiari; sottolinea, tuttavia, che i meccanismi che prevedono aiuti come incentivo per le riforme politiche devono essere trasparenti, porre un'enfasi particolare sulla democrazia e sui diritti umani e coinvolgere le parti interessate allo sviluppo a livello nazionale;

7.

sottolinea che, in linea con il concetto di partecipazione democratica, i parlamenti, le autorità locali e regionali, la società civile e gli altri soggetti interessati dovrebbero essere sostenuti negli sforzi profusi per svolgere un ruolo corretto nella definizione delle strategie di sviluppo, esigendo la responsabilizzazione dei governi e valutando il rendimento nel passato e i risultati in termini di sviluppo; insiste ulteriormente sul fatto che l'approccio territoriale allo sviluppo permette una migliore titolarità da parte dei beneficiari;

8.

invita l'UE a onorare gli impegni assunti ad Accra, fornendo finanziamenti e sostegno adeguato ai governi partner, al fine di consentire una partecipazione significativa dei cittadini nelle organizzazioni della società civile;

9.

sottolinea il ruolo delle autorità locali e regionali e delle loro reti al fine di incrementare l'impatto della politica europea per lo sviluppo; segnala che i parlamenti nazionali dei paesi destinatari si trovano nella posizione ideale per svolgere il ruolo che compete loro nell'identificare settori prioritari, elaborare e approvare documenti di strategia nazionale e bilanci pluriennali e monitorare gli stanziamenti di bilancio, in consultazione con la società civile e previo dialogo con i donatori sulle politiche al fine di rafforzare il ruolo dei parlamentari nel processo decisionale;

10.

sottolinea lo stretto legame tra politica per lo sviluppo ad alto impatto e sviluppo di capacità; evidenzia che lo sviluppo di capacità dovrebbe essere considerato come un processo integrato volto a migliorare la capacità di cittadini, organizzazioni, governi e società di concepire strategie di sviluppo sostenibile; sottolinea che lo sviluppo di capacità è un processo che richiede titolarità da parte dei paesi partner e spazio politico per tali paesi;

11.

osserva che il sostegno allo sviluppo di capacità, non soltanto mediante lo strumento del sostegno al bilancio, ma anche grazie alla cooperazione tecnica, è essenziale per un aiuto allo sviluppo ad alto impatto; riconosce che la titolarità dei processi di trasformazione da parte dei paesi partner e la loro identificazione con tali processi possono crescere nel tempo, se consolidati da tali strumenti;

12.

sottolinea che l'obiettivo di aumentare l'impatto degli aiuti e ottenere risultati migliori e più redditizi non deve portare a una politica di sviluppo con scarsa propensione al rischio che si concentri esclusivamente sui "paesi facili"; insiste sul fatto che l'eliminazione della povertà e i bisogni devono continuare a essere un criterio decisivo per lo stanziamento degli aiuti allo sviluppo dell'UE e che occorre migliorare l'efficacia degli aiuti concentrandosi su risultati tangibili; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere il campo d'azione degli strumenti finanziari, a concentrare l'erogazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) sui paesi più poveri e più vulnerabili e a raggiungere gli strati meno abbienti della società, in particolare quelli che presentano i maggiori rischi di esclusione sociale, come le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, tenendo al contempo in considerazione i risultati conseguiti e l'impatto degli aiuti; chiede la programmazione di un periodo di eliminazione graduale degli stanziamenti a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei paesi emergenti;

13.

sottolinea la necessità di distinguere tra le esigenze in materia di sviluppo dei paesi meno sviluppati (PMS) e quelle dei paesi a medio reddito (PMR), in particolare i donatori emergenti; ricorda che il 72 % dei poveri del mondo vive nei paesi a medio reddito (PMR) e che pertanto la cooperazione e il dialogo devono continuare al fine di affrontare la povertà e la disuguaglianza persistenti; ribadisce che la cooperazione non APS con i PMR e i partner strategici non deve essere finanziata a partire dal già scarso bilancio per lo sviluppo;

14.

è dell'opinione che la politica di sviluppo dell'UE debba ambire a eliminare gli ostacoli allo sviluppo, quali le pratiche di dumping sui prodotti agricoli, l'onere illegittimo del debito, la fuga di capitali e il commercio sleale, e a creare un contesto internazionale che favorisca la lotta contro la povertà, garantendo redditi e condizioni di vita dignitosi, nonché il rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi i diritti economici e sociali;

15.

ribadisce il principio dell'universalità dei diritti umani e della non discriminazione quali punti fermi a partire dai quali rafforzare l'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo;

16.

sottolinea che affrontare la disuguaglianza – compresa quella di genere – rafforza l'approccio incentrato sui diritti umani sostenuto nel quadro del consenso europeo in materia di sviluppo e può condurre a una più rapida riduzione della povertà;

17.

riconosce le battute d'arresto nello sviluppo dovute a conflitti e disastri, come pure l'importanza e l'efficacia in termini di costi di investire nella prevenzione;

18.

invita la Commissione, unitamente agli Stati membri interessati, a concedere una possibilità ai nuovi approcci innovativi allo sviluppo, come il pagamento alla consegna, gli aiuti basati sui risultati e i finanziamenti basati sui risultati;

19.

sottolinea che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) è fondamentale per l'attuazione di una politica di sviluppo ad alto impatto e per il conseguimento degli OSM; invita la Commissione a definire chiaramente le responsabilità e la leadership ai più alti livelli in relazione all'applicazione dell'obbligo previsto dal trattato in materia di CPS e chiede di predisporre risorse sufficienti a tal fine in seno alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alle delegazioni dell'UE;

20.

ritiene che, al fine di garantire un alto impatto, la politica dell'UE per lo sviluppo debba seguire un approccio basato sugli incentivi e fondato su una maggiore differenziazione, premiando i paesi che ottengono buoni risultati e sostenendo quelli più in difficoltà;

21.

insiste sul fatto che si deve adeguatamente tenere conto, nel predisporre direzioni di sviluppo localizzate, di meccanismi finanziari innovativi e mirati, incentrati sulla creazione di ricchezza, sui diritti di proprietà e sulla riduzione della fuga di capitali, nel rispetto delle specifiche priorità dei destinatari;

Rispettare gli impegni finanziari

22.

ribadisce la propria posizione secondo cui si deve raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione all'APS entro il 2015; esorta la Commissione e gli Stati membri a trovare nuove fonti di finanziamento dello sviluppo, quali ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie, il finanziamento del settore privato e soluzioni orientate al mercato; si oppone a qualsiasi modifica o ampliamento della definizione di APS quale stabilita dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE;

23.

esorta gli Stati membri a mantenere i loro precedenti impegni finanziari, compresi quelli assunti in materia di salute materna e infantile nell'ambito dell'iniziativa del G8 di Muskoka;

24.

sottolinea che gli aiuti devono essere forniti in modo prevedibile, in linea con le priorità e i piani nazionali e assicurando incentivi per una maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei governi donatori, delle ONG e degli Stati partner;

25.

ritiene che il valore aggiunto degli aiuti allo sviluppo della Commissione e l'approssimarsi della scadenza degli OSM giustifichino un significativo incremento in termini reali nelle cifre annuali destinate all'APS nel periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale; sottolinea che la quota complessiva degli aiuti europei erogati tramite il bilancio dell'UE non dovrebbe essere ridotta e dovrebbe continuare a riservare un'attenzione particolare alla povertà;

26.

ricorda che gli aiuti nell'ambito dei futuri strumenti dell'UE per la cooperazione allo sviluppo devono rimanere legati ai criteri relativi all'APS stabiliti dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE;

27.

invita ad aumentare gli sforzi in materia di educazione e di sensibilizzazione allo sviluppo in Europa; sottolinea che questo dovrebbe essere considerato un mezzo non solo per rafforzare il sostegno pubblico alla spesa destinata allo sviluppo, ma anche per consentire a tutti gli europei di comprendere le problematiche inerenti allo sviluppo globale; sottolinea che, sensibilizzando l'opinione pubblica e riducendo l'indifferenza sulla difficile situazione dei paesi in via di sviluppo, si contribuirebbe a migliorare la politica di sviluppo dell'UE;

28.

rileva che, per sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre l'indifferenza, occorrono sforzi volti a migliorare la trasparenza della spesa per gli aiuti, promuovere la diffusione di studi di valutazione indipendenti e applicare sanzioni più rigorose agli attori che si siano resi colpevoli di malversazione di aiuti allo sviluppo;

Promuovere la crescita a favore dei poveri

29.

riconosce che la crescita economica è un motore di sviluppo decisivo; sottolinea tuttavia che la crescita è soltanto uno strumento fra molti, e che massimizzare la crescita non equivale a massimizzare lo sviluppo; rileva in particolare che l'impatto della crescita sull'eliminazione della povertà potrebbe essere molto più elevato se si riducesse la disuguaglianza e si rispettassero i diritti umani; ribadisce pertanto che l'assistenza allo sviluppo dell'UE deve essere orientata alla crescita a favore dei poveri, attraverso l'adozione di provvedimenti specificatamente mirati ai poveri e agli emarginati onde favorire un aumento della loro quota di ricchezza nazionale e permettere loro di diventare una forza trainante per una crescita realmente inclusiva, come il microcredito e la microfinanza nonché altre soluzioni derivate dal mercato;

30.

osserva che una politica basata unicamente sulla crescita economica ha dimostrato i suoi limiti per quanto riguarda la capacità di eliminare la povertà e promuovere la coesione sociale, come comprovato dalle recenti crisi finanziaria, climatica, energetica e alimentare; è a favore di uno sviluppo sostenibile basato sul commercio equo e sulla giustizia sociale, che giovi alle attuali generazioni senza compromettere la disponibilità di risorse per le generazioni future;

31.

sottolinea che le politiche a favore della crescita economica non possono prescindere dalla promozione delle norme sociali e ambientali e dall'attuazione dei meccanismi di protezione sociale;

32.

sottolinea che le politiche dell'UE dovrebbero agevolare la crescita nei settori dell'economia che assicurano ai poveri una fonte di sostentamento, come l'agricoltura, e prestare una maggiore attenzione al settore informale; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire misure che garantiscano la sicurezza fondiaria e facilitino l'accesso dei poveri alla terra, ai mercati, ai crediti e ad altri servizi finanziari nonché allo sviluppo di competenze, senza inasprire le disuguaglianze esistenti e senza consolidare le strutture di dipendenza asimmetrica;

33.

sostiene gli sforzi volti a promuovere lo sviluppo industriale e lo sviluppo di infrastrutture che contribuiscono alla crescita economica sostenibile nel pieno rispetto delle norme sociali e ambientali; rileva che il modo più efficace per rafforzare la crescita e far uscire le persone dalla condizione di povertà consiste nel rafforzare lo sviluppo industriale e del mercato;

34.

sottolinea che lo sviluppo industriale ha un enorme potenziale di trasformazione delle economie nazionali e che, a differenza delle esportazioni agricole e dell'estrazione delle risorse naturali, che espongono l'economia a shock, ha maggiori possibilità di garantire una più ampia portata della crescita della produttività nel lungo termine; esorta pertanto i paesi in via di sviluppo a prendere in considerazione questo aspetto, mettendo a punto e attuando politiche in materia di industrializzazione e prestando particolare attenzione alla specializzazione nell'industria manifatturiera e allo sviluppo delle capacità commerciali;

35.

sottolinea che è necessario che la crescita industriale sia efficiente sotto il profilo energetico, in modo tale da separare la crescita del PIL dalla dipendenza dal petrolio e dalle emissioni di gas serra; esorta l'UE e gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per agevolare il trasferimento di tecnologie e migliori pratiche di efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo;

36.

ritiene che il finanziamento di progetti infrastrutturali o per l'esportazione su larga scala, sebbene attraenti in termini di produzione di risultati tangibili, non sia necessariamente la strategia più idonea a fornire benefici alla popolazione nel suo complesso e alle comunità povere ed emarginate;

37.

esorta l'UE e gli Stati membri a sostenere in modo più sistematico l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso nei paesi in via di sviluppo, al fine di stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità e la tutela delle norme fondamentali in materia di lavoro;

38.

sottolinea che la diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo e la riduzione della loro dipendenza dalle importazioni devono costituire obiettivi prioritari delle politiche di sostegno alla crescita;

39.

sottolinea che i progetti di investimento sostenuti da meccanismi dell'UE che combinano sovvenzioni e prestiti devono essere monitorati nella loro attuazione e formare l'oggetto di valutazioni d'impatto delle norme sociali e ambientali concordate a livello internazionale; ribadisce che il processo decisionale di selezione dei progetti deve essere trasparente e assicurare la coerenza rispetto ai documenti strategici dell'UE, al principio di titolarità nazionale e all'impegno dell'UE di svincolare gli aiuti;

40.

ribadisce che tale combinazione dovrebbe generare nuovi finanziamenti, anziché portare alla sostituzione delle sovvenzioni dell'UE a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo con prestiti;

41.

sottolinea che la politica di sviluppo non può diventare veramente efficace senza la promozione di adeguati quadri giuridici, soprattutto in materia di diritti di proprietà e di diritto contrattuale;

42.

sottolinea che la promozione della parità di genere contribuirà a sbloccare la produttività delle donne, contribuendo in tal modo a una crescita sostenibile e a favore dei poveri;

Sviluppo umano

43.

sottolinea che la povertà non si misura soltanto in termini monetari e che, nella sua accezione più ampia, significa la negazione di diritti fondamentali quali l'alimentazione, l'istruzione, la salute o la libertà di espressione;

44.

sottolinea che la prestazione di servizi sociali di base è fondamentale per la crescita a favore dei poveri e il raggiungimento degli OSM; chiede che il 20 % della totalità dell'assistenza dell'UE sia destinata ai servizi sociali di base, quali definiti dalle Nazioni Unite negli obiettivi di sviluppo del millennio (indicatore 8.2 nell'ambito dell'obiettivo 8: "realizzare un partenariato mondiale per lo sviluppo"), con un'attenzione particolare all'accesso libero e universale all'assistenza sanitaria primaria e all'istruzione di base, tenendo in considerazione il sostegno dell'UE all'iniziativa "Istruzione per tutti" e la comunicazione del 2010 sul ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale; ribadisce la necessità di prestare un'attenzione specifica ai gruppi vulnerabili e a quanti sono esposti a un maggiore rischio di esclusione, come le persone con disabilità;

45.

sottolinea che l'istruzione femminile e la promozione della parità di genere nell'istruzione sono essenziali per lo sviluppo, e che le politiche e le azioni che non affrontano le disparità di genere perdono opportunità cruciali in termini di sviluppo; sottolinea che l'istruzione femminile genera uno dei più alti rendimenti tra tutti gli investimenti per lo sviluppo, apportando benefici sia personali sia sociali agli individui, alle famiglie e alla società nel suo complesso, riducendo i tassi di fertilità delle donne, abbassando i tassi di mortalità materna, neonatale e infantile, assicurando una protezione dall'infezione HIV/AIDS, aumentando i tassi di partecipazione e i redditi della forza lavoro femminile e generando vantaggi in termini di educazione intergenerazionale;

46.

sottolinea l'importanza di colmare le lacune nel finanziamento dei sistemi sanitari imputabili a tagli apportati a settori prioritari quale la salute sessuale e riproduttiva, e ribadisce l'importanza di investire nella lotta contro l'HIV/AIDS e altre malattie;

47.

ricorda che investire a favore dell'infanzia e della gioventù equivale a investire per uno sviluppo umano sostenibile;

48.

è favorevole all'iniziativa delle Nazioni Unite per una piattaforma in materia di protezione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il sostegno a favore dei programmi nazionali di protezione sociale nei paesi in via di sviluppo e a elaborare un quadro politico globale su questo tema che includa gli aspetti della parità di genere e dell'emancipazione femminile;

49.

accoglierebbe con favore gli sforzi dell'UE volti ad affrontare in modo più sistematico i legami tra la dimensione esterna della sua politica in materia di migrazione e asilo e le altre politiche attinenti all'immigrazione, quali l'occupazione, l'istruzione, la protezione dei diritti e la protezione sociale;

50.

è del parere che le entrate fiscali siano essenziali per consentire ai paesi in via di sviluppo di soddisfare i bisogni primari dei loro cittadini, di essere meno dipendenti dagli aiuti esteri e di promuovere la responsabilità democratica; ribadisce che l'UE deve sostenere i paesi partner nello sviluppo di sistemi fiscali equi, trasparenti ed efficaci onde generare le entrate necessarie alla protezione sociale e alle politiche a favore dei poveri e che, a livello internazionale, deve continuare ad adoperarsi per una maggiore trasparenza finanziaria e per assicurare che i paesi partner ne condividano i benefici; sottolinea che lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle informazioni in materia di politica fiscale sono fondamentali per creare sistemi fiscali equi;

51.

sottolinea l'importanza intrinseca dei diritti umani e i numerosi canali a disposizione dell'UE per contribuire a rafforzare le capacità al fine di assicurare il rispetto di tutti i diritti umani;

Coinvolgere il settore privato

52.

riconosce che lo sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo è fondamentale per creare opportunità di lavoro, offrendo servizi e potenziando la creazione di ricchezza; ricorda che il 90 % dei posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo è nel settore privato; sottolinea che, in linea con il programma d'azione a favore dei poveri, gli aiuti allo sviluppo dell'UE dovrebbero concentrarsi sul finanziamento delle società nazionali, sulla mobilitazione del capitale nazionale, sull'incoraggiamento rivolto ai paesi destinatari a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di piccole, medie e micro-imprese e sull'eliminazione degli ostacoli alla formalizzazione, all'accesso al capitale e al credito a prezzi ragionevoli e sottolinea inoltre che i servizi e il rafforzamento delle capacità dovrebbero essere indirizzati, in particolare, verso gli imprenditori più poveri;

53.

riafferma il ruolo svolto da un settore privato socialmente ed ecologicamente responsabile nell'aumentare il ritmo dello sviluppo sostenibile; invita la Commissione a promuovere e sostenere, fra le altre cose, le imprese dell'economia sociale che operano nel rispetto dei principi etici ed economici;

54.

sottolinea che è importante valutare attentamente gli eventuali rischi legati a un maggiore coinvolgimento del settore privato, e che si devono pertanto definire criteri chiari per sostenere i progetti del settore privato, unitamente a solidi meccanismi di valutazione d'impatto da mettere a punto al fine di garantire che gli investimenti del settore privato siano sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, e non portino a un ritorno agli aiuti vincolati;

55.

ricorda che gli investimenti pubblici in beni, infrastrutture e servizi pubblici sono fondamentali per assicurare una crescita sostenibile e ridurre efficacemente le disuguaglianze;

56.

sottolinea che i progetti di investimento che coinvolgono il settore privato e che sono finanziati dall'Unione europea nei paesi in via di sviluppo dovrebbero soddisfare i criteri ambientali e sociali, nonché in materia di diritti umani e di trasparenza, concordati a livello internazionale ed essere coerenti con i piani di sviluppo dei paesi beneficiari; si oppone a qualsiasi tipo di collaborazione con enti privati che possa contribuire, direttamente o indirettamente, a qualunque forma di evasione o elusione fiscale; chiede alla Commissione di rivedere i suoi meccanismi di dovuta diligenza relativamente alle decisioni che riguardano il finanziamento di progetti di estrazione di risorse;

57.

è convinto che gli investimenti abbiano un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione, non solo nell'UE, ma anche nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che è responsabilità dei paesi industrializzati promuovere maggiormente gli investimenti e i trasferimenti di tecnologia nelle imprese locali affinché i settori economici che stanno emergendo nei paesi in via di sviluppo possano applicare criteri di qualità, come pure norme sociali e ambientali internazionali; sottolinea inoltre che è necessaria una cooperazione rafforzata al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo a migliorare le loro capacità istituzionali e di regolamentazione per la gestione degli investimenti esteri;

58.

invita l'UE a riconoscere il diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare gli investimenti, di favorire gli investitori che sostengono la strategia di sviluppo del paese partner e di riservare un trattamento di favore agli investitori nazionali e regionali al fine di promuovere l'integrazione regionale;

59.

invita l'UE a rispettare gli impegni di assistenza allo sviluppo assunti nell'ambito della propria strategia in materia di aiuti al commercio, diretti in particolare a progetti finalizzati ad aiutare i paesi in via di sviluppo a maturare le loro capacità in ambito commerciale, a migliorare la catena dell'approvvigionamento e, in definitiva, a competere sui mercati regionali e globali;

60.

invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa con una finalità analoga a quella della nuova legge statunitense sui "minerali dei conflitti", segnatamente per combattere lo sfruttamento illegale di minerali nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, che alimenta conflitti e guerre civili, e per assicurare la tracciabilità dei minerali importati sul mercato dell'UE;

61.

chiede un'analisi e una valutazione dei partenariati pubblico-privati (PPP), che coinvolgono il settore privato nello sviluppo e sono sostenuti dalla Commissione, allo scopo di trarre insegnamenti da tale esperienza prima di orientarsi verso un nuovo concetto di politica di utilizzo del denaro pubblico per mobilitare i finanziamenti del settore privato;

62.

sottolinea che il sostegno al settore privato deve andare di pari passo con l'assistenza alle autorità nazionali, regionali e locali pubbliche e ai parlamenti dei paesi beneficiari, onde consentire loro di regolamentare i mercati in modo efficace, favorire la trasparenza, applicare politiche fiscali eque e la buona governance e lottare contro la corruzione, sia all'interno delle imprese e delle ONG, sia in seno ai governi e alle autorità pubbliche;

Cambiamento climatico, energia e sviluppo sostenibile

63.

accoglie con favore la proposta di concentrare la cooperazione allo sviluppo sull'energia rinnovabile sostenibile; ribadisce che l'accesso all'energia è una condizione preliminare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio; insiste sul fatto che la fornitura d'acqua e l'accesso all'energia per i poveri e in relazione alla fornitura di servizi pubblici e allo sviluppo locale devono essere gli obiettivi principali dei progetti finanziati dall'UE;

64.

privilegia il sostegno alle soluzioni energetiche sostenibili a livello locale e regionale, in particolare alla produzione decentrata di energia, in modo da far convergere le priorità dello sviluppo con le considerazioni ambientali;

65.

rileva l'enorme potenziale in termini di energie rinnovabili (energia solare, eolica, geotermica e da biomassa) presente in numerosi paesi in via di sviluppo; invita l'UE e gli Stati membri ad attuare progetti relativi alle energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e a rendere disponibili tecnologia, conoscenze tecniche e opportunità di investimento, poiché ciò è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, riduce la dipendenza di tali paesi dai combustibili fossili e diminuisce la loro vulnerabilità rispetto alle fluttuazioni dei prezzi dell'energia;

66.

esorta la Commissione ad assicurare che l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE destinato a migliorare l'accesso all'energia vada a sostenere lo sviluppo economico locale, i posti di lavoro verdi e la riduzione della povertà e non sia vincolato alle imprese dell'UE o utilizzato per sovvenzionarle; invita inoltre la Commissione a non confondere le politiche volte ad assicurare ai poveri un maggiore accesso all'energia con il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione del clima o con il soddisfacimento delle proprie esigenze di sicurezza energetica;

67.

plaude alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo per investire nella produzione alimentare anziché nella produzione di biocombustibili, al fine di garantirsi l'approvvigionamento alimentare;

68.

ribadisce che i paesi sviluppati hanno il dovere di assumere la guida nella costruzione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio, imprescindibile per il raggiungimento delle necessarie riduzioni delle emissioni; incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo di primo piano nella riduzione delle emissioni;

69.

riconosce che affrontare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi chiave in materia di sviluppo sono traguardi che si sostengono reciprocamente; sottolinea la necessità di sforzi più sistematici per integrare le misure basate sugli ecosistemi relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla loro mitigazione e alla riduzione del rischio di catastrofi e chiede pertanto l'adozione di un approccio olistico che integri la dimensione ambientale all'interno dei programmi e dei progetti inerenti allo sviluppo, ad esempio migliorando i regolamenti relativi al trasferimento dei rifiuti e al disboscamento illegale;

70.

invita la Commissione a valutare l'impatto delle "migrazioni climatiche", fenomeno che secondo alcune stime provocherà entro il 2050 lo spostamento di 200 milioni di persone a causa del deterioramento graduale delle condizioni dei loro territori e sottolinea che l'Unione europea deve contribuire, mediante la politica di sviluppo, a fornire assistenza e a ridurre il numero dei rifugiati, investendo in tecnologie, risorse umane e assistenza finanziaria;

71.

ribadisce la sua posizione secondo la quale l'integrazione non può sostituire la fornitura di risorse nuove e aggiuntive che l'UE e altri donatori hanno promesso ai paesi in via di sviluppo per sostenere i loro sforzi di mitigazione e le loro necessità di adattamento al cambiamento climatico; sottolinea che tale approccio deve adottare una prospettiva locale e/o regionale, onde affrontare i problemi specifici di tali aree, e ricorda che il cambiamento climatico – e i beni pubblici in generale – non possono essere oggetto di finanziamenti a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo e che occorrono pertanto risorse nuove e aggiuntive rispetto agli impegni, assunti dagli Stati membri, di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'APS;

72.

sottolinea l'importanza di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile come parte integrante dell'agenda internazionale e di attuarlo a livello locale, regionale e nazionale, la qual cosa avrebbe un impatto positivo sulla qualità della vita in tutto il mondo e, in particolare, nei paesi in via di sviluppo;

73.

rileva che lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo potenziando il rafforzamento delle capacità nei paesi destinatari e migliorando le infrastrutture di base;

74.

richiede l'inclusione e l'attuazione nei documenti strategici nazionali e regionali dell'articolo 8, lettera j), della Convenzione sulla diversità biologica, trattandosi di un pilastro dello sviluppo sostenibile;

75.

riconosce che la deforestazione e le importazioni non sostenibili di legname nel mercato dell'UE hanno contribuito ai disastri naturali e alla vulnerabilità dei paesi poveri e invita pertanto la Commissione europea e il Consiglio a integrare nella nuova strategia politica di sviluppo un divieto integrale di circolazione del legname illegale nell'UE;

Sicurezza alimentare e agricoltura

76.

ribadisce la sua posizione secondo la quale l'UE dovrebbe concentrare la sua assistenza allo sviluppo sulla salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dei paesi in via di sviluppo e sulla promozione della produzione agricola biologica sostenibile, locale e su piccola scala; sottolinea la necessità di garantire, in particolare, l'accesso dei piccoli agricoltori ai mezzi di produzione (terra, capitale azionario protetto, sementi, formazione, credito e servizi di orientamento e consulenza), alle opportunità di trasformazione e commercializzazione nonché ai mercati locali e transfrontalieri;

77.

chiede che, in linea con la relazione IAASTD (Valutazione internazionale delle scienze e delle tecnologie agricole per lo sviluppo), sia promossa la transizione verso un'agricoltura biologica e sostenibile sotto il profilo ecologico, che tenga conto delle esperienze maturate nella produzione su piccola scala e rappresenti al contempo un metodo efficace per l'adeguamento al cambiamento climatico;

78.

sottolinea l'importanza di fornire un sostegno specifico alle donne nell'agricoltura, dato che gli studi effettuati hanno dimostrato che colmare il divario di genere nell'agricoltura potrebbe determinare nei paesi in via di sviluppo un aumento del 2,5-4 % della produzione agricola complessiva e che le donne spendono una quota superiore del loro reddito in alimentazione, spese sanitarie, abbigliamento e istruzione per i figli; chiede l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che i programmi e le politiche agricole tengano conto della prospettiva di genere; sottolinea che le donne devono essere considerate partner alla pari nello sviluppo sostenibile per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare;

79.

insiste sul fatto che l'UE dovrebbe altresì affrontare le cause profonde dell'insicurezza alimentare, compresa la debole assunzione di responsabilità per il diritto all'alimentazione, la speculazione sui prezzi alimentari e l'"accaparramento di terreni"; ribadisce che la riforma della politica agricola comune deve tener conto dell'obbligo previsto dal trattato in materia di rafforzamento della coerenza delle politiche per lo sviluppo, parità delle condizioni di concorrenza, sostegno delle capacità e delle attività produttive proprie dei paesi in via di sviluppo; chiede un'azione volta ad arrestare l'accaparramento di terreni e l'utilizzo non sostenibile delle terre e delle risorse idriche, che garantisca i diritti di proprietà dei piccoli proprietari e degli agricoltori indigeni e il loro accesso alle terre coltivabili, ponendo fine ai monopoli delle sementi e alla dipendenza da specifici pesticidi;

80.

rileva che, per alimentare una popolazione mondiale destinata a superare i 9 miliardi di persone nel 2050, la produzione agricola dovrà aumentare, a partire da ora ed entro tale data, del 70 % utilizzando meno terra, meno acqua e meno pesticidi; osserva che la sicurezza alimentare globale è una questione della massima urgenza per l'Unione europea e chiede azioni immediate e coerenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare sia per i cittadini dell'UE sia a livello globale;

81.

sottolinea che far fronte all'insicurezza alimentare implica l'attuazione di numerosi interventi in diversi settori, quali la gestione delle risorse naturali locali, il rafforzamento della produzione e della trasformazione dei prodotti, la formazione, la strutturazione delle organizzazioni professionali, l'attuazione di una rete di sicurezza per i gruppi più vulnerabili, l'educazione nutrizionale nonché la diversificazione dei mestieri rurali oltre all'agricoltura, onde migliorare il reddito delle famiglie rurali, che sono le prime vittime della fame;

82.

segnala che è necessario introdurre migliori metodi di produzione agricola, comprese le tecnologie a basso costo, rendere possibile la ricerca nell'agricoltura e rafforzare il rapporto tra produttività ed efficienza nei paesi in via di sviluppo, al fine di migliorare la sostenibilità;

83.

invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a promuovere la proprietà fondiaria come strumento per ridurre la povertà, rafforzando i diritti di proprietà e facilitando l'accesso al credito per gli agricoltori, le piccole imprese e le comunità locali;

84.

esprime la sua profonda preoccupazione per l'acquisizione in corso di terre coltivabili da parte di investitori stranieri sostenuti da governi, in particolare in Africa, fenomeno che rischia, se non adeguatamente gestito, di compromettere la sicurezza alimentare locale e di provocare agitazioni sociali impreviste e di ampia portata;

85.

sottolinea che gli accordi di partenariato dell'UE nel settore della pesca dovrebbero contribuire a consolidare le politiche della pesca dei paesi partner e rafforzare la loro capacità di garantire una pesca sostenibile nelle proprie acque territoriali, come pure l'occupazione locale nel settore;

86.

sottolinea che un'adeguata protezione dalle catastrofi e dalle malattie connesse all'acqua, come pure l'accesso a una sufficiente quantità e qualità di acqua a costi ragionevoli per il soddisfacimento dei bisogni primari alimentari, energetici e di altro tipo essenziali per condurre una vita sana e produttiva, senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali, dovrebbero costituire un aspetto centrale della politica di sviluppo;

Trasparenza

87.

chiede, al fine di aumentare la trasparenza e l'accettazione pubblica dei progetti di sviluppo finanziati in tutto o in parte dall'UE o dagli Stati membri, la creazione di una banca dati elettronica che fornisca informazioni sull'APS; ritiene che tale banca dati dovrebbe consentire agli utenti di rintracciare tutti i programmi e i progetti dei donatori dell'UE e, se del caso, delle agenzie delle Nazioni Unite in tutti i paesi destinatari, e di sapere chi li finanzia e quale organizzazione li sta attuando; è del parere che essa dovrebbe essere di facile utilizzo e accessibile a tutti tramite Internet, e che dovrebbe disporre di una funzione atta a facilitare la ricerca di specifiche informazioni mediante una serie di criteri predefiniti (donatore, settore CAS, ubicazione, stato del progetto, tipo di finanziamento e OSM) e mettere a disposizione tabelle e mappe geografiche che consentano l'analisi dei dati; rileva che questo tipo di banca dati è inoltre essenziale per rafforzare il coordinamento e l'armonizzazione tra i donatori e l'allineamento con il governo del paese destinatario;

*

* *

88.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(3)  Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007 (09558/2007).

(4)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(5)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 15.

(6)  GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 34.

(7)  Testi approvati P7_TA(2010)0355.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0210.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0442.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0082.


Mercoledì 6 luglio 2011

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/89


Mercoledì 6 luglio 2011
Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale

P7_TA(2011)0322

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (2010/2304(INI))

2013/C 33 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 sull'accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (1),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2010 dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" (COM(2010)0472),

vista la sua posizione dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (2),

vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio e sulla comunicazione della Commissione dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" (TEN/434-435 – CESE 362/2011),

vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2009 dal titolo "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (3),

vista la comunicazione della Commissione del 4 agosto 2009 dal titolo "Relazione sulla competitività digitale in Europa: principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009" (COM(2009)0390),

vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2009 dal titolo "L'Internet degli oggetti: un piano d'azione per l'Europa" (COM(2009)0278),

vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo "Investire oggi per l'Europa del domani" (COM(2009)0036),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2006 dal titolo "Colmare il divario nella banda larga" (COM(2006)0129),

vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2006 dal titolo "Il piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti" (COM(2006)0173),

vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004 dal titolo "Sanità elettronica – migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica" (COM(2004)0356),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti (4),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu (5),

vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 26 marzo 2009, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (6),

vista la sua risoluzione del 24 settembre 2008 sul "Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale" (7),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulla creazione di una politica europea per la banda larga (8),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo "Verso una politica europea sullo spettro radio" (9),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (10),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione (11),

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale (12),

visto il quadro dell'UE per le comunicazioni elettroniche, quale modificato, in particolare le direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e il regolamento (CE) n. 1211/2009 (regolamento BEREC),

visto il piano europeo di ripresa economica (COM(2008)0800),

visto l'allegato III del regolamento modificativo (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009,

visto l'articolo 189 del trattato di Lisbona,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0221/2011),

A.

considerando che la fornitura a livello europeo di reti a banda larga veloci è di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di stimolare una crescita economica intelligente, sostenibile, inclusiva e coesa sul piano territoriale, migliorare la situazione occupazionale, rafforzare la competitività dell'Europa, favorire la ricerca scientifica e l'innovazione e permettere così a tutte le regioni, città, comuni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale e offrire loro l'opportunità di avvalersi delle nuove tecnologie digitali per i servizi pubblici,

B.

considerando che l'accesso alla banda larga è consentito da molte piattaforme (rame, cavo, fibra ottica, accesso wireless fisso e mobile, satellite, ecc.), ha attirato tutte le tipologie di utente (consumatori, imprese, governo, organizzazioni pubbliche e senza fini di lucro, tra cui scuole, biblioteche, ospedali e agenzie pubbliche di sicurezza), le quali fanno ricorso alla banda larga per numerosi servizi (commercio elettronico, fornitura di assistenza sanitaria, comunicazione audio/video, tempo libero, gestione della flotta, servizi governativi, istruzione, formazione professionale e molti altri), e consente altresì l'uso di applicazioni da macchina a macchina (contatori elettrici intelligenti e reti intelligenti, monitor cardiaci wireless, servizi di emergenza, sistemi di allarme, telemetria dei veicoli, monitoraggio dell'inventario e altri),

C.

considerando che il riconoscimento e l'inclusione di piattaforme, utenti e servizi diversi quali parti dell'ecosistema della banda larga contribuiranno a garantire un accesso totale alla banda larga e a offrire i numerosi vantaggi sociali che ne derivano, i quali, a loro volta, promuoveranno un'adozione della banda larga al 100 %; che fra gli obiettivi dell'Unione europea dovrebbe annoverarsi quello di permettere a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale,

D.

considerando che un accesso sostenibile alle infrastrutture e la concorrenza nel settore dei servizi, unitamente a una fissazione degli obiettivi dall'alto verso il basso realistica e fattibile, renderanno la connettività di nuova generazione accessibile in modo efficiente e in linea con la domanda,

E.

considerando che la politica dell'UE in materia di banda larga deve preparare le basi per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne l'accesso, la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga; che la leadership mondiale nel settore delle TIC è fondamentale per la prosperità e la competitività dell'UE; che un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, in quanto creerebbe una massa critica di utenti unica a livello globale, offrirebbe nuove opportunità a tutte le regioni e fornirebbe a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza all'avanguardia nel mondo; che lo sviluppo rapido della banda larga è fondamentale per incoraggiare l'innovazione e la produttività nell'UE nonché per stimolarvi la creazione di nuove PMI e posti di lavoro,

F.

considerando che è essenziale colmare il divario in termini di dividendo digitale e fare in modo che nell'UE tutti possano usufruire della banda larga per un valore aggiunto europeo, con particolare riferimento alle zone remote e rurali, allo scopo di garantire coesione sociale e territoriale,

G.

considerando che la banda larga è importante per la realizzazione delle nuove infrastrutture tecnologiche, che sono necessarie per la leadership scientifica, tecnologica e industriale dell'UE, quali ad esempio il cloud computing, i supercomputer, l'Internet degli oggetti e gli ambienti informatici intelligenti; ricordando che un accesso e una velocità adeguati della banda larga sono essenziali per lo sviluppo e l'uso efficiente delle tecnologie TIC innovative; rilevando, inoltre, che tali tecnologie e i servizi da esse forniti sono intesi a offrire vantaggi sia ai consumatori che alle imprese, comprese le PMI,

H.

considerando che gli attori pubblici possono contribuire in modo significativo all'introduzione della banda larga per tutti e delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) nelle aree non servite o scarsamente servite; che gli investimenti pubblici dovrebbero operare in modo da integrare quelli privati e aumentare la concorrenza; che gli investitori nelle reti NGA devono essere adeguatamente incentivati a continuare a investire nella banda larga,

I.

considerando che il settore privato ha investito centinaia di miliardi di euro in dispositivi, servizi, applicazioni e contenuti a banda larga nel corso dell'ultimo decennio, senza ottenere tuttavia che tutti i cittadini europei sperimentassero i vantaggi della banda larga; che la promozione degli investimenti pubblici e privati dovrebbe continuare a costituire il motore principale della crescita della banda larga nell'UE,

J.

considerando la decisione, adottata dalla conferenza ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo tenutasi a Marsiglia il 4 novembre 2008, di ridurre il divario digitale tra le due sponde del Mediterraneo, che ha dato vita alla proposta sulla BB-Med (banda larga per il Mediterraneo),

Banda larga per tutti

1.

osserva che la comunicazione rappresenta soltanto una parte di un pacchetto più ampio che comprende anche l'agenda digitale, l'Unione dell'innovazione, il programma relativo alla politica in materia di spettro radio e i programmi di finanziamento nazionali e dell'UE, con l'obiettivo di creare un sistema di sostegno reciproco finalizzato a un ulteriore sviluppo efficiente e all'accesso e utilizzo delle reti, siano esse terrestri, fisse e mobili o satellitari;

2.

osserva che il concetto di banda larga è in continua evoluzione, dato che il numero di piattaforme è aumentato e che la clientela e le tipologie di utenti si sono moltiplicate in modo esponenziale, e che attualmente la banda larga non riguarda semplicemente l'accesso a Internet e non si limita all'interazione umana diretta, in quanto le connessioni e le applicazioni da macchina a macchina proliferano rapidamente;

3.

prende atto che il traffico di dati su rete fissa e mobile sta aumentando vertiginosamente e che, per gestire tale aumento, sarà fondamentale adottare una serie di misure, ad esempio introdurre un'ulteriore armonizzazione della ripartizione dello spettro per la banda larga wireless, una maggiore efficienza dello spettro e un rapido dispiegamento di reti NGA;

4.

ritiene pertanto che l'obiettivo debba essere quello di creare una leadership globale dell'UE nel settore delle infrastrutture TIC e che, per raggiungere tale obiettivo, occorra garantire a tutti gli europei una copertura di base della banda larga del 100 % entro il 2013, fornendo agli utenti un servizio di almeno 2 Mb/s in tutte le zone rurali e di velocità molto più elevate nelle altre zone; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che per contrastare il divario digitale, la copertura di base per le zone rurali dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di trasmissione per i servizi Internet innovativi, quali ad esempio l'e-government (amministrazione online), l'e-health (sanità elettronica) o l'e-learning (apprendimento per via elettronica); ritiene che, nell'esaminare le modalità di finanziamento di tali obiettivi, occorra riservare la massima attenzione alla concorrenza, onde evitare distorsioni di mercato e per consentire al mercato di fornire in primo luogo delle soluzioni;

5.

osserva che, per conseguire l'obiettivo di 100 Mb/s entro i termini previsti, il 15 % circa delle famiglie europee dovrebbe essere abbonato a connessioni di almeno detta velocità entro il 2015;

6.

ricorda l'importanza di realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale, ossia garantire che tutti i cittadini dell'UE accedano alla banda larga a velocità non inferiori a 30 Mb/s entro il 2020, in modo da consentire all'UE di disporre del massimo livello possibile in termini di velocità e capacità a banda larga; sottolinea che, onde conseguire gli obiettivi relativi alla banda larga della strategia UE2020, l'agenda digitale deve fissare parametri di riferimento intermedi per gli anni 2013, 2015 e 2018 sia a livello dell'Unione che a livello nazionale;

7.

sottolinea la necessità di utilizzare al meglio tutte le tecnologie disponibili, comprese quelle mobili e quelle satellitari, per conseguire la copertura della banda larga nelle zone rurali, montane e insulari nella maniera più efficiente sotto il profilo dei costi, senza oneri eccessivi per i consumatori, le regioni o l'industria degli Stati membri;

8.

osserva che la futura assegnazione dello spettro radio deve creare le premesse per la leadership europea nelle applicazioni e nei nuovi servizi wireless; segnala che l'accesso alle bande basse di frequenza radio, le cui caratteristiche di propagazione sostengono la copertura di vaste aree, è cruciale onde facilitare la copertura wireless della banda larga nelle zone rurali, montane e insulari, che consente l'accesso a tutti i servizi Internet prevedibili; sottolinea che l'Europa deve restare all'avanguardia nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nel settore dei servizi wireless; prende atto che è fondamentale agevolare l'accesso alle infrastrutture a banda larga, compresi i dispositivi per le utenze a terra, onde aiutare gli utenti ad adottare servizi Internet satellitari a banda larga nelle zone rurali, montane e insulari in modo economicamente conveniente e ad avere accesso a tutti i servizi Internet prevedibili;

9.

raccomanda di facilitare l'immediata attuazione del "dividendo digitale" per i nuovi servizi mobili a banda larga tramite un approccio paneuropeo armonizzato e tecnologicamente neutro, fornendo economie di scala ed evitando dannose problematiche di ingerenze transfrontaliere, senza interferire tuttavia con la ricezione televisiva digitale e ad alta definizione esistente, basata su norme internazionali; sottolinea la necessità che l'UE sostenga progetti ed esperimenti in collaborazione con "Wireless cities";

10.

reputa fondamentale che gli istituti di istruzione e ricerca abbiano accesso alle infrastrutture a banda larga, onde assicurare la libera circolazione della conoscenza allo scopo di formare le giovani generazioni e rendere l'UE competitiva; invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi europei e nazionali intesi ad agevolare e finanziare l'accesso alle infrastrutture a banda larga per tutti gli istituti di istruzione e di ricerca entro il 2015; è del parere che entro il 2015 tutte le istituzioni accademiche e di ricerca europee dovranno essere connesse tramite reti Gb/s ultraveloci, creando una rete Intranet per lo spazio unico europeo della ricerca;

11.

invita gli Stati membri a promuovere ed estendere il libero accesso alla connettività ad alta velocità per le infrastrutture pubbliche importanti (scuole, ospedali e altre istituzioni pubbliche) situate in zone remote, come strumento per migliorare il servizio pubblico e assicurare la connettività ad alta velocità nelle regioni remote, riducendo in tal modo i costi di investimento per la distribuzione privata locale;

12.

suggerisce di sollecitare gli Stati membri affinché pongano in essere politiche pubbliche di sostegno all'introduzione di nuove tecnologie e promuovano l'introduzione di metodi di insegnamento digitali; invita a tal fine la Commissione a incoraggiare gli scambi di buone prassi tra Stati membri e con i paesi al di fuori dell'Unione europea;

13.

ricorda che le nuove tecnologie e l'accesso alle connessioni ad alta velocità hanno un'incidenza positiva sull'istruzione, anche attraverso la creazione di buone opportunità di insegnamento a distanza, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, informazione, comunicazione e attività ricreative per i cittadini;

14.

sottolinea la necessità di sostenere nell'Unione europea gli investimenti nella ricerca sulle future tecnologie della comunicazione, sia fisse che mobili; invita la Commissione a continuare a sviluppare iniziative tecnologiche congiunte in tali settori, interessando le università, gli istituti di ricerca, i fabbricanti di dispositivi e i fornitori di servizi e contenuti; ritiene che queste piattaforme siano mezzi ottimali per lo sviluppo e lo sfruttamento delle nuove tecnologie e che garantiranno all'UE un sostanziale vantaggio competitivo;

15.

rileva che gli enti di radiodiffusione dovrebbero poter offrire contenuti audiovisivi pluralistici di qualità utilizzando le piattaforme di diffusione esistenti, comprese le piattaforme terrestri e le reti a banda larga, in particolare per i servizi su richiesta, a condizione che le reti a banda larga rispettino gli stessi requisiti in termini di qualità di servizio e cerchino di massimizzare la propria efficienza e copertura dello spettro;

16.

chiede alla Commissione, allo scopo di creare una struttura UE coerente, organica ed efficace per organizzare tutte le risorse, di presentare urgentemente una proposta adeguata di piano strategico che preveda un quadro unico per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza informatica dell'UE, che garantisca la protezione totale e la resilienza delle infrastrutture di rete e delle infrastrutture critiche dell'informazione, prevedendo tra l'altro norme e certificazioni minime di sicurezza, una terminologia comune, la gestione degli incidenti informatici e una tabella di marcia sulla sicurezza informatica; è dell'avviso che in tale piano si debbano definire i contributi richiesti a ciascun attore, fra cui la Commissione, gli Stati membri, l'ENISA, l'Europol, l'Eurojust, i gruppi di pronto intervento informatico e gli altri organi e autorità pertinenti a livello nazionale e dell'UE nonché il settore privato, affrontando anche il ruolo e la rappresentanza dell'UE a livello internazionale;

17.

ritiene che gli obblighi di servizio universale possano, in prospettiva, diventare un incentivo supplementare allo sviluppo della banda larga ed esorta la Commissione a rivedere tempestivamente il campo d'applicazione dei servizi universali in tal senso;

18.

invita gli Stati membri, in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, a istituire piani nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi comprensivi di misure concrete per attuare gli obiettivi fissati per il 2013 e il 2020 nell'agenda digitale; invita la Commissione a studiare tali piani, a proporre soluzioni ottimali e a coordinarne l'attuazione di concerto con gli Stati membri;

Banda larga per la crescita economica, l'innovazione e la competitività globale

19.

ritiene che le nuove reti e i nuovi servizi ad alta velocità siano necessari ai fini della promozione della competitività dell'UE sulla scena internazionale e per la creazione di posti di lavoro di qualità elevata;

20.

ritiene che la concorrenza, associata a obiettivi attentamente selezionati per quanto concerne le infrastrutture e i servizi, costituisca la migliore base ai fini di investimenti, di un'innovazione e di un assorbimento sostenibili; sottolinea tuttavia che, in alcuni casi, una maggiore cooperazione fra i soggetti interessati può anche stimolare gli investimenti;

21.

ritiene che le reti a banda larga ad alta capacità e le reti di accesso in fibra (FTTH) siano indispensabili, sia dal punto di vista degli utenti finali e delle loro esigenze future che dello sviluppo economico, in considerazione dell'utilizzo sempre più diffuso delle applicazioni in banda larga;

22.

raccomanda di promuovere un mercato competitivo per gli investimenti in infrastrutture a banda larga fisse e wireless e per il loro utilizzo; osserva che un mercato competitivo è un catalizzatore di ulteriori investimenti e innovazione da parte dei fornitori di comunicazione, applicazioni e contenuti, oltre a costituire una piattaforma fondamentale per l'economia digitale; riconosce che una solida piattaforma a banda larga può connettere gli utenti delle pubbliche amministrazioni, i privati e le imprese che si trovano sulle due sponde dell'Atlantico e che pertanto l'Unione europea e gli Stati Uniti, in particolare, dovrebbero intraprendere azioni coraggiose per promuovere la banda larga;

23.

incoraggia la Commissione, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e i fornitori di servizi ad adoperarsi per trovare, entro il 2013, un approccio comune onde rafforzare il mercato unico delle imprese e delle comunicazioni elettroniche nell'UE;

24.

sottolinea che è importante, onde conseguire mercati mobili competitivi, l'assegnazione competitiva e tempestiva dello spettro per la banda larga senza fili nel quadro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio, e invita gli Stati membri a rendere disponibile entro il 2013 la banda di 800 MHz, rispettando nel contempo i servizi esistenti;

25.

ricorda che l'ambiente digitale e le TIC fungono da volano per l'innovazione e che pertanto l'accesso alla banda larga ad alta velocità è un presupposto indispensabile di tutti i partenariati europei per l'innovazione, poiché rafforza la cooperazione e la partecipazione dei cittadini;

26.

sottolinea l'importanza, per i settori succitati, di ricorrere ad appalti pubblici pre-commerciali per le soluzioni basate su ricerca e sviluppo, come mezzo per stimolare un circolo virtuoso di sviluppo tecnologico e domanda di servizi a banda larga ad alta velocità;

27.

ritiene che le risorse finanziarie pubbliche destinate alla banda larga possano rappresentare un'efficace leva per stimolare la competitività delle regioni europee, se mirate allo sviluppo di moderne infrastrutture di nuova generazione con un'alta capacità trasmissiva nelle aree che scontano un forte divario di connettività; ritiene che tali aree, specie se caratterizzate da importanti insediamenti demografici e industriali, potrebbero beneficiare in tempi molto rapidi del potenziale innovativo e creativo dei nuovi servizi disponibili ai cittadini e alle imprese;

28.

ritiene che l'estensione delle reti a banda larga, soprattutto nelle zone rurali, faciliterà un miglioramento delle comunicazioni, in particolare per le persone a mobilità ridotta o che vivono in condizioni di isolamento, oltre a migliorare l'accesso ai servizi e a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese nelle zone rurali, contribuendo in tal modo a creare nuovi posti di lavoro e a sviluppare nuovi servizi in queste località;

29.

si rammarica per la mancata assegnazione di 1 miliardo di EUR di finanziamenti annunciati nel 2008 nel piano europeo di ripresa economica, con riferimento a una copertura del 100 % della banda larga entro il 2010, e per il mancato raggiungimento di tale obiettivo; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare, in sede di revisione dell'attuale quadro finanziario pluriennale, le risorse necessarie per raggiungere tale obiettivo entro il 2013;

30.

sottolinea l'urgente necessità di creare un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione; chiede la creazione di uno sportello unico ("one-stop-shop") dell'IVA in ciascuno Stato membro, allo scopo di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero per le PMI e gli imprenditori;

31.

ritiene che la forte domanda di connettività, che accresce il profilo dell'economia online dell'UE, contribuisce a migliorare il grado di sviluppo delle reti dell'Unione europea e risponde ai cambiamenti sociali che interessano il mercato unico, debba essere sostenuta da finanziamenti adeguati e da una solida infrastruttura concorrenziale – elementi necessari per la realizzazione del progetto europeo della banda larga;

32.

sottolinea che i servizi a banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria dell'UE e contribuiscono in larga misura alla crescita economica, alla coesione sociale e all'occupazione di qualità, come pure a consentire a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale nell'Unione europea; ritiene che l'efficace attuazione del "pacchetto banda larga" sia fondamentale per far fronte alla disoccupazione, soprattutto fra i giovani, garantendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, come previsto nella strategia Europa 2020;

33.

saluta con favore l'iniziativa della Commissione di convocare un'assemblea sul digitale nel giugno 2011;

Promuovere gli investimenti e la concorrenza

34.

sottolinea la necessità che le misure adottate dagli Stati membri e dal comparto industriale, volte a conseguire l'obiettivo della banda larga per tutti, siano incentrate sul lato della domanda ed evitino di creare distorsioni del mercato o di tradursi in un onere eccessivo per il settore;

35.

osserva che i rischi potenziali derivanti dalla costruzione di costose infrastrutture a banda larga di nuova generazione sono elevati e prevedono lunghi periodi di ammortamento degli investimenti; afferma che la normativa non dovrebbe disincentivare gli investimenti in tali infrastrutture, bensì garantire che tutti gli operatori sul mercato siano sufficientemente incentivati a investire;

36.

evidenzia che i costi degli investimenti nelle infrastrutture devono essere finanziati dal mercato; osserva nondimeno che, laddove è poco probabile che le forze di mercato introducano infrastrutture aperte entro un termine ragionevole, il quadro degli aiuti di Stato per la banda larga e l'uso mirato dei fondi dell'Unione, anche attraverso la BEI, i Fondi strutturali e il FEASR, possono costituire gli strumenti complementari più progressivi per accelerare l'introduzione della banda larga; invita la Commissione, in sede di revisione degli orientamenti in materia agli aiuti di Stato alla banda larga, a predisporre un quadro stabile e coerente che sia favorevole alla concorrenza e promuova investimenti efficaci nelle reti aperte, nonché a consentire un'assegnazione flessibile dei fondi dell'UE nell'ambito dei rispettivi periodi di programmazione;

37.

sostiene tutte le misure che contribuiranno a ridurre il costo dell'ingegneria civile e sottolinea la necessità di servizi innovativi per stimolare l'introduzione della banda larga; segnala la necessità di promuovere nuove capacità e competenze per offrire servizi innovativi e adattarsi ai cambiamenti tecnologici, e ritiene che gli investimenti a favore di reti nuove, aperte e competitive debbano essere sostenuti da provvedimenti adottati da autorità locali, regionali e nazionali al fine di ridurre i costi; chiede lo stanziamento di fondi pubblici (nazionali e dell'UE) a favore dello sviluppo di infrastrutture di comunicazione a banda larga nelle zone isolate, scarsamente popolate o periferiche che non presentano abbastanza attrattive per i fornitori in termini di costi/benefici;

38.

sottolinea la necessità di orientare meglio le autorità locali e regionali in materia di investimenti relativi alla banda larga, onde incoraggiare il totale assorbimento dei fondi UE, dal momento che i dati di spesa dei Fondi strutturali indicano che le regioni incontrano difficoltà ad assorbire le risorse disponibili e a destinarle ai progetti relativi alla banda larga; ritiene che gli aiuti di Stato per gli investimenti nella banda larga debbano essere utilizzati in sinergia con i Fondi strutturali per stimolare l'imprenditorialità e l'economia locali, creare occupazione a livello locale e promuovere la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni; è del parere che, onde ottimizzare l'uso dei limitati finanziamenti pubblici, siano essi provenienti direttamente dagli Stati membri o forniti attraverso l'UE, occorre concentrare nettamente tali finanziamenti nei progetti in cui ci si può attendere che producano il massimo impatto sugli investimenti privati, al fine di incrementare ulteriormente la copertura e la capacità; sottolinea la necessità di fondi pubblici o prestiti agevolati, in conformità degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato, che dovrebbero essere indirizzati verso infrastrutture aperte e durevoli nonché adeguate alle esigenze future, atte a sostenere la concorrenza e le scelte dei consumatori;

39.

sottolinea che gli interventi in tale settore sono realizzati soprattutto a livello locale e sostiene gli sforzi della Commissione volti a sviluppare e migliorare i meccanismi che permettono agli attori locali di ottenere le informazioni necessarie per ridurre i costi di investimento; considera essenziale, affinché i progetti in materia di banda larga divengano pienamente operativi, non solo la cooperazione tra Commissione e Stati membri, ma anche il coinvolgimento delle autorità regionali e locali nell'elaborazione dei progetti;

40.

riconosce che la certezza normativa è necessaria per promuovere gli investimenti e per affrontare gli ostacoli agli investimenti nelle reti di nuova generazione ed esorta le autorità nazionali di regolamentazione a perseguire strategie favorevoli alla concorrenza, che assicurino la trasparenza e l'assenza di discriminazioni sul mercato all'ingrosso delle telecomunicazioni, consentendo a tutti i concorrenti di avere eque condizioni di accesso alle infrastrutture; invita gli Stati membri a rispettare le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni e le autorità nazionali di regolamentazione ad attuare la raccomandazione sull'accesso di prossima generazione; invita la Commissione ad applicare, all'interno del quadro normativo, maggiori incentivi agli investimenti e incoraggiare lo sfruttamento delle sinergie derivanti dai progetti infrastrutturali;

41.

sottolinea l'importanza di mercati competitivi per ottenere la banda larga a prezzi ragionevoli e pone l'accento sulla necessità di una rapida attuazione, da parte degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione, del quadro riveduto dell'UE in materia di telecomunicazioni e della raccomandazione sull'accesso di prossima generazione;

42.

prende atto della necessità di fornire chiari orientamenti agli Stati membri onde assicurare che i fondi siano diretti in modo tempestivo verso obiettivi fondamentali in materia di banda larga, rispettando al contempo l'efficienza sotto il profilo dei costi e la proporzionalità delle misure;

43.

chiede la creazione di un quadro favorevole agli investimenti nell'accesso di prossima generazione e wireless (mobile e satellitare) ad alta velocità il quale, tra l'altro, garantisca la certezza giuridica e promuova gli investimenti, la concorrenza e la neutralità tecnologica, in modo tale che sia il mercato a dettare le scelte relative alla tecnologia;

44.

invita gli Stati membri a garantire un accesso non discriminatorio alle opere di ingegneria civile e a facilitare l'accesso alle condutture, riducendo così la soglia d'investimento in modo sostanziale;

45.

invita la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, a compilare la mappatura delle aree non servite o scarsamente servite;

46.

osserva che, onde massimizzare la disponibilità e l'adozione della banda larga, la politica dell'UE deve incoraggiare lo sviluppo di reti, applicazioni, apparecchiature d'accesso, servizi e contenuti efficienti e a prezzi accessibili; esorta gli Stati membri a sviluppare i servizi di e-government, e-democracy, e-learning ed e-health, che faranno aumentare la domanda di banda larga;

47.

sottolinea che, laddove le forze di mercato sono in grado di fornire un accesso competitivo alla banda larga, la politica governativa dovrebbe promuovere gli investimenti del settore privato e l'innovazione eliminando gli ostacoli allo sviluppo;

48.

appoggia la collaborazione della Commissione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per migliorare i finanziamenti delle reti veloci e ultraveloci e sottolinea la necessità che tali finanziamenti siano indirizzati verso progetti di infrastrutture aperte che sostengano una varietà di servizi;

49.

saluta con favore la proposta della Commissione di esplorare nuove fonti di finanziamento e strumenti di finanziamento innovativi; sostiene, a tal fine, la creazione di un sistema di obbligazioni dell'UE destinate a finanziare progetti ("project bonds") che, in collaborazione con la BEI e con la garanzia del bilancio dell'UE, risponda all'attuale insufficienza di finanziamenti derivante dalla riluttanza degli investitori privati e dai notevoli vincoli che gravano sui bilanci nazionali; sollecita pertanto la Commissione a presentare, quanto prima, concrete proposte legislative miranti all'attuazione di tale fonte alternativa di finanziamento a favore dei grandi progetti infrastrutturali che creano un valore aggiunto europeo;

50.

continua a incoraggiare adeguati investimenti e l'adozione di modelli organizzativi appropriati da parte del settore pubblico, in particolare con la partecipazione delle autorità locali, con partenariati di tipo pubblico-privato e regimi di agevolazione fiscale per l'introduzione delle reti veloci ed ultraveloci; sottolinea l'importanza del coordinamento delle politiche governative a tutti i livelli;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a concordare un patto di sviluppo della banda larga nell'UE indirizzato in particolare alle zone rurali, con l'obiettivo di coordinare più efficacemente i programmi di finanziamento nazionali ed europei e gli investimenti privati, in linea con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato, e garantendo il necessario coordinamento con indicatori coerenti di produzione a livello di Unione;

52.

chiede che sia istituita un'unica task force di alto livello dell'UE che rappresenti tutti i soggetti interessati, compresi gli utenti e i fornitori di reti e servizi elettronici, le autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC, incaricata di contribuire all'elaborazione di una strategia futura in materia di infrastrutture TIC e servizi specifici per la società dell'informazione;

53.

invita la Commissione a salvaguardare i principi della neutralità e dell'apertura di Internet e a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere e diffondere le informazioni e di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta; incarica la Commissione di valutare se l'attuazione del quadro riveduto dell'UE in materia di telecomunicazioni richieda specifiche norme di orientamento;

54.

invita gli Stati membri a stabilire quali misure possano essere adottate per facilitare la penetrazione del mercato da parte dei nuovi operatori al fine di favorire un ambiente concorrenziale;

55.

sottolinea che le misure di regolamentazione adottate dagli Stati membri riguardo all'imposizione della separazione funzionale dovrebbero essere prese soltanto in via eccezionale, dopo un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione e sull'impresa, con particolare riferimento ai lavoratori e agli incentivi all'investimento nella relativa rete; evidenzia che tale valutazione d'impatto deve essere discussa con tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dei lavoratori;

Vantaggi per i consumatori

56.

prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare orientamenti in materia di calcolo dei costi e di non discriminazione, principi chiave nel quadro dell'UE, e la incoraggia a sostenere la concorrenza nelle reti veloci e ultraveloci e a consentire a tutti gli operatori eque condizioni di accesso alle infrastrutture, onde garantire un'ampia scelta di servizi, tariffe eque per l'accesso alla rete e prezzi accessibili per i consumatori, nonché a promuovere investimenti efficienti e una rapida transizione verso le reti veloci e ultraveloci;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte all'esclusione digitale sociale e agli altri ostacoli che hanno mantenuto parte della popolazione offline, in particolare le comunità a basso reddito e le persone con disabilità, e a richiedere a tutti i soggetti interessati di fornire formazione e accesso pubblico ai servizi a banda larga, sostegno economico per l'acquisizione di servizi e attrezzature a banda larga e incentivi per lo sviluppo di tecnologie e contenuti destinati alle esigenze specifiche degli utenti;

58.

invita la Commissione, onde ottenere servizi interattivi realizzabili e consentire il monitoraggio degli obiettivi relativi alla banda larga, di specificare un maggior numero di caratteristiche qualitative dell'accesso alla banda larga, tra cui la velocità di scaricamento e di caricamento, latenze e velocità effettivamente raggiunte dagli utenti e le caratteristiche necessarie per un'efficace prestazione di tali servizi; si compiace del lavoro della Commissione sullo sviluppo di una metodologia preposta a misurare gli aspetti pertinenti della reale esperienza degli utenti;

59.

sottolinea la differenza tra le velocità di rete teoriche e la reale esperienza degli utenti, in quanto tale esperienza dipende anche dalla capacità del sito web, dalla congestione e da altri fattori; invita la Commissione, di concerto con il BEREC, a perfezionare le sue misurazioni della velocità della banda larga fornita e ad adattare di conseguenza i suoi obiettivi; esorta inoltre il BEREC a elaborare orientamenti dell'UE volti ad assicurare che le velocità in banda larga pubblicizzate riflettano in modo adeguato le velocità medie di caricamento e scaricamento di dati che gli utenti possono realmente attendersi e ad assicurare altresì che i consumatori ricevano informazioni esaustive relativamente ai servizi offerti, allo scopo di garantire la trasparenza riguardo ai vantaggi della nuova tecnologia, promuovere la comparabilità e migliorare la concorrenza; chiede al BEREC di assicurare che le normali velocità della banda larga riscontrate dai consumatori siano pubblicizzate in modo equo, nell'interesse della trasparenza sui benefici della nuova tecnologia per il caricamento e lo scaricamento di dati; chiede alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure contro i fornitori che non rispettano le raccomandazioni del BEREC;

60.

ribadisce l'importanza di futuri servizi ad alta velocità che assicurino l'efficienza energetica, gli obiettivi di sicurezza e le altre funzioni di comunicazione dell'UE (ad esempio, sistemi di trasporto efficienti e intelligenti e sistemi di comunicazione da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina);

61.

osserva che le nuove reti a fibre ottiche offrono ai consumatori un accesso di alta qualità a velocità sistematicamente maggiori rispetto alla tecnologia esistente; ritiene ragionevole privilegiare la realizzazione della banda larga su fibra ottica qualora questa rappresenti la soluzione più economica e sostenibile nel lungo termine;

62.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione annuale sulle offerte e sulle scelte realmente disponibili per gli utenti dell'UE per quanto riguarda la banda larga e sui progressi conseguiti nell'attuazione del quadro per le comunicazioni elettroniche e della raccomandazione sulle reti NGA;

63.

invita la Commissione a coordinare le migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda il libero accesso del pubblico alle reti WiFi ad alta velocità nei trasporti pubblici;

64.

sottolinea che lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, unitamente all'Internet a banda larga, rappresenta un'ottima opportunità per migliorare ulteriormente la comunicazione e il dialogo tra i cittadini e le istituzioni dell'Unione europea;

65.

invita la Commissione a presentare valutazioni più circostanziate sull'impatto che potrebbero avere sulla salute talune tecnologie connesse alla banda larga, in particolare i sistemi di comunicazione da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina; sottolinea la necessità che l'UE controlli e valuti costantemente i rischi per la salute connessi ai collegamenti Internet wireless, in modo che i cittadini non siano esposti a radiazioni nocive per la salute;

Iniziative elettroniche: promozione della domanda

66.

sollecita l'adozione di misure specifiche onde garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale offerto dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici; invita la Commissione a scambiare le migliori prassi e a valutare la possibilità di introdurre un programma specifico per le PMI e la connettività a banda larga nell'ambito dell'agenda digitale;

67.

sottolinea che, al fine di ottimizzare le sue conseguenze e i suoi benefici per la società, l'introduzione della banda larga dovrebbe essere accompagnata da informazioni sulla consapevolezza della domanda e programmi educativi;

68.

invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte alle carenze in termini di competenze informatiche a tutti i livelli del sistema d'istruzione e tramite l'apprendimento permanente per tutti i cittadini, con particolare riferimento a coloro che dispongono di scarse competenze in materia di tecnologie dell'informazione; sottolinea che gli investimenti a favore della banda larga nell'UE possono risultare efficaci soltanto se gli investimenti tecnici procedono in parallelo con quelli a favore delle competenze dei cittadini in materia di tecnologie dell'informazione; pone l'accento sul ruolo delle nuove tecnologie nell'ambito dell'istruzione e rileva che l'alfabetizzazione tecnologica sarà d'ora in poi non soltanto un obiettivo, ma anche uno strumento fondamentale per conseguire l'apprendimento permanente e la coesione sociale;

69.

invita gli Stati membri e l'industria a far sì che i cittadini possano sviluppare nuove competenze grazie a programmi globali di riqualificazione e formazione e ad accompagnare i cambiamenti tecnologici con politiche attive del mercato del lavoro;

70.

invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni fornite dalla Commissione nel piano d'azione sull'e-Government, facendo ricorso agli appalti elettronici, adottando una strategia aperta in materia di accesso ai dati del settore pubblico, promuovendo l'identità elettronica e garantendo l'interoperabilità della firma a livello paneuropeo e mondiale; ricorda che tutti gli interventi dovrebbero essere volti a semplificare l'interazione burocratica con le amministrazioni pubbliche;

71.

esorta la Commissione ad accelerare le procedure di appalto nel settore pubblico, utilizzando le risorse online e la fatturazione elettronica (iniziativa "e-invoice");

72.

sostiene iniziative quali la sanità elettronica e un'infrastruttura paneuropea di informazione sanitaria per aumentare l'autonomia e la qualità della vita dei pazienti; afferma che, alla luce dell'invecchiamento della popolazione dell'UE, siffatti servizi dovrebbero essere accessibili ovunque e in qualsiasi momento, anche tramite apparecchiature mobili, e dovrebbero essere soprattutto convenienti sotto il profilo dei costi; è persuaso che, al fine di realizzare l'infrastruttura paneuropea di informazione sanitaria di un sistema sanitario incentrato sul paziente, occorra porre in essere le azioni seguenti:

attuazione di accordi a livello dell'UE tra le autorità sanitarie dell'Unione relativamente a norme che consentano l'accesso integrato alle informazioni pertinenti nell'ambito dell'infrastruttura europea di informazione sanitaria, coinvolgendo le autorità a tutti i livelli: locale, nazionale e dell'UE;

attuazione dell'infrastruttura europea di informazione sanitaria, il che implicherà un impegno di sviluppo su ampia scala per agevolare l'integrazione delle informazioni conservate in luoghi diversi e l'attuazione di servizi fondamentali incentrati sul paziente e finalizzati al suo sostegno, fornendo ovunque e in qualsiasi momento l'autorizzazione alle terapie e il pagamento;

73.

sostiene i servizi innovativi a banda larga rivolti al settore marittimo e si compiace del dibattito fra la Commissione e gli Stati membri su una nuova iniziativa per la navigazione informatizzata (e-Maritime) fondata sul progetto SafeSeaNet, che tratterà fra l'altro le informazioni relative alla logistica, alle dogane, ai controlli alle frontiere, all'ambiente, alle attività di pesca, alle comunicazioni e alle questioni inerenti alla sicurezza;

74.

invita la Commissione a promuovere il ricorso ai satelliti di ultima generazione in quanto utilizzo innovativo delle comunicazioni a banda larga nei progetti a valore aggiunto europeo, compreso un maggiore impiego del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare, della rete globale a banda larga di nuova generazione (BGAN) e dei servizi marittimi di banda larga FleetBroadband;

75.

ricorda la necessità che l'agenda digitale sia connessa con le disposizioni relative ai nuovi servizi generatori di crescita, quali il commercio elettronico, l'e-health, l'e-learning e l'e-banking;

76.

sottolinea l'importanza di un quadro solido per l'UE in materia di tutela della vita privata e valuta positivamente la revisione in corso della direttiva sulla protezione dei dati;

*

* *

77.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0220.

(3)  GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0207.

(5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.

(6)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206.

(7)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 60.

(8)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 87.

(9)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

(10)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.

(11)  GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 140.

(12)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 128.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/101


Mercoledì 6 luglio 2011
Protezione dei dati personali nell'Unione europea

P7_TA(2011)0323

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea (2011/2025(INI))

2013/C 33 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 8 sul rispetto della vita privata e familiare e l'articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4),

visti la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali che la direttiva 95/46/CE sviluppa e il relativo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, nonché le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri, in particolare la raccomandazione n. R(87) 15 che disciplina l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia e la raccomandazione CM/Rec.(2010)13 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione,

visti gli orientamenti per la regolamentazione degli schedari informatizzati contenenti dati a carattere personale, stabiliti nel 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" (COM(2010)0609),

viste le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" (5),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 14 gennaio 2011, sulla comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea",

visto il contributo comune del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro Polizia e Giustizia alla consultazione della Commissione europea sul quadro giuridico del diritto fondamentale alla protezione dei dati a carattere personale intitolato "Il futuro della privacy" (6),

visto il parere 8/2010 del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati sul diritto applicabile (7),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla protezione dei dati e la sua risoluzione sul Programma di Stoccolma (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0244/2011),

A.

considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 2009/140/CE del pacchetto Telecom UE rendono possibile la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno,

B.

considerando che la legislazione in materia di protezione dei dati nell'UE, negli Stati membri e altrove ha sviluppato una tradizione giuridica che va mantenuta e ulteriormente elaborata,

C.

considerando che il principio di base della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati resta valido, ma che sono stati osservati diversi approcci a livello dell'applicazione e dell'attuazione da parte degli Stati membri; che l'UE deve dotarsi – dopo avere effettuato una valutazione d'impatto approfondita – di un quadro globale, coerente, moderno e di alto livello in grado di proteggere efficacemente i diritti fondamentali delle persone, segnatamente la privacy, per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei cittadini all'interno e all'esterno dell'UE in ogni circostanza, in modo da far fronte alle numerose sfide cui è confrontata la protezione dei dati, come quelle risultanti dalla globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico, dal rafforzamento dell'attività online e dagli usi connessi con attività sempre più numerose nonché dalle preoccupazioni legate alla sicurezza (ad esempio, la lotta contro il terrorismo); che un quadro di protezione dei dati di questo tipo può accrescere la certezza giuridica, mantenere l'onere amministrativo a livelli minimi, fornire condizioni di parità agli operatori economici, potenziare il mercato unico digitale e far nascere la fiducia nel comportamento dei responsabili del trattamento dei dati e delle autorità responsabili dell'applicazione,

D.

considerando che le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati possono far correre seri rischi ai diritti fondamentali delle persone e ai valori degli Stati membri, ragion per cui l'Unione e gli stessi Stati membri devono prendere misure efficaci contro tali violazioni; che le violazioni in questione portano a una mancanza di fiducia delle persone che indebolirà il ricorso vantaggioso alle nuove tecnologie, e che l'uso scorretto e l'abuso dei dati personali dovrebbero quindi essere punibili con sanzioni appropriate, severe e dissuasive, ivi compreso con sanzioni penali,

E.

considerando che, nell'assicurare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, occorre tenere pienamente conto di altri importanti diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di altri obiettivi previsti dai trattati UE, quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione e il principio di trasparenza,

F.

considerando che la nuova base giuridica enunciata all'articolo 16 TFUE e il riconoscimento, all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto alla protezione dei dati personali e, all'articolo 7, del rispetto della vita privata e della vita familiare quali diritti autonomi impongono e sostengono pienamente un approccio globale alla protezione dei dati in tutti gli ambiti in cui i dati a carattere personale sono trattati, compreso il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) – ferme restando le norme specifiche stabilite all'articolo 39 del TUE – e il settore dell'elaborazione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE,

G.

considerando che è della massima importanza che una serie di elementi chiave siano presi in considerazione al momento di esaminare soluzioni legislative, che consistano in una protezione efficace garantita in ogni circostanza, a prescindere dalle preferenze politiche entro un certo arco di tempo; che il quadro deve essere stabile sul lungo periodo e che può rivelarsi necessario porre limiti all'esercizio del diritto, ma deve trattarsi di casi eccezionali, in conformità della legislazione, strettamente necessari e proporzionati e che non incidano mai sugli elementi essenziali del diritto stesso,

H.

considerando che la raccolta, l'analisi, lo scambio e l'uso improprio di dati nonché il rischio di profilazione, prassi stimolate dai progressi tecnici, hanno raggiunto dimensioni senza precedenti e necessitano pertanto di solide norme in materia di protezione dei dati, ad esempio di un diritto applicabile e della definizione delle responsabilità di tutte le parti interessate in termini di esecuzione della legislazione UE in materia di protezione dei dati; considerando che le carte di fedeltà (quali le carte club, le carte sconto, le carte premio ecc.) vengono utilizzate sempre più spesso dalle imprese e nel commercio, e sono, o possono essere, utilizzate per la profilazione dei clienti,

I.

considerando che i cittadini non effettuano acquisti online con la stessa sicurezza con cui comprano offline, poiché temono i furti di identità e la mancanza di trasparenza circa il trattamento e l'utilizzo dei loro dati personali,

J.

considerando che la tecnologia permette sempre più di creare, inviare, trattare e conservare i dati personali in qualsiasi momento e ovunque in molte forme diverse, e che, in tale contesto, è di fondamentale importanza che le persone interessate possano esercitare un controllo effettivo sui loro propri dati,

K.

considerando che i diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla privacy includono la protezione delle persone da eventuali controlli e utilizzazioni abusive dei loro dati da parte dello Stato stesso, come pure da parte di organismi privati,

L.

considerando che la privacy e la sicurezza sono possibili ed entrambe di fondamentale importanza per i cittadini, il che significa che non è necessario scegliere tra l'essere liberi e l'essere sicuri,

M.

considerando che i minori meritano una protezione specifica, in quanto sono probabilmente meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle garanzie e dei diritti inerenti al trattamento dei dati personali; che i giovani divulgano i loro dati personali su siti di "social networking", che si stanno diffondendo rapidamente su Internet,

N.

considerando che un efficace controllo da parte della persona interessata e delle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati richiede un comportamento trasparente da parte dei responsabili del trattamento dei dati,

O.

considerando che non tutti i responsabili del trattamento dei dati operano online e che quindi le nuove norme sulla protezione dei dati devono coprire gli ambienti sia online che offline, tenendo conto nel contempo delle eventuali differenze tra di essi,

P.

considerando che le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati sono soggette a norme ampiamente divergenti nei 27 Stati membri, in particolare in materia di status, risorse e poteri,

Q.

considerando che un regime forte di protezione dei dati europeo e internazionale costituisce il fondamento necessario per la circolazione di dati a carattere personale attraverso le frontiere e che le attuali disparità nella legislazione in materia di protezione dei dati e nella sua attuazione influiscono sulla protezione dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, sulla certezza giuridica e la chiarezza nei rapporti contrattuali, sullo sviluppo dell'e-commerce e dell'e-business, sulla fiducia dei consumatori nel sistema, sulle transazioni transfrontaliere, sull'economia globale e sul mercato unico; che, in tale contesto, lo scambio di dati è importante per consentire e garantire la pubblica sicurezza a livello nazionale e internazionale; che la necessità, la proporzionalità, la limitazione delle finalità, la sorveglianza e l'adeguatezza sono prerequisiti per lo scambio,

R.

considerando che le attuali norme e condizioni che disciplinano il trasferimento dei dati personali dall'UE a paesi terzi hanno portato ad approcci e pratiche diversi nei differenti Stati membri; che è assolutamente necessario che i diritti degli interessati siano pienamente applicati nei paesi terzi in cui i dati personali sono trasferiti ed elaborati,

Impegnarsi pienamente con un approccio globale

1.

accoglie molto favorevolmente e sostiene la comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" e l'accento che essa pone sul rafforzamento delle modalità esistenti, proponendo nuovi principi e meccanismi e assicurando la coerenza e norme elevate in materia di protezione dei dati nel nuovo contesto offerto dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona (articolo 16 TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali, ora vincolante, in particolare dall'articolo 8;

2.

sottolinea che le norme e i principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE rappresentano un punto di partenza ideale e dovrebbero essere ulteriormente elaborati, estesi e applicati, quale parte di una legislazione moderna in materia di protezione dei dati;

3.

sottolinea l'importanza dell'articolo 9 della direttiva 95/46/CE, che fa obbligo agli Stati membri di prevedere deroghe alle disposizioni in materia di protezione dei dati quando i dati personali sono utilizzati esclusivamente per scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria; invita in tale contesto la Commissione a garantire che tali deroghe siano mantenute e che si faccia tutto il possibile per valutare la necessità di svilupparle ulteriormente alla luce di ogni nuova disposizione, al fine di tutelare la libertà di stampa;

4.

sottolinea che è opportuno mantenere l'approccio neutro a livello tecnologico della direttiva 95/46/CE come principio per un nuovo quadro giuridico;

5.

riconosce che gli sviluppi tecnologici, da un lato, hanno creato nuove minacce per la protezione dei dati personali e, dall'altro, hanno anche comportato un notevole incremento nell'uso delle tecnologie dell'informazione per scopi normalmente innocui e legati alla vita quotidiana, e che questi sviluppi significano che è necessaria una valutazione esauriente delle attuali norme in materia di protezione dei dati per garantire che: i) le norme forniscano sempre un elevato livello di protezione, ii) le norme assicurino sempre un giusto equilibrio fra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e iii) le norme non ostacolino inutilmente il trattamento quotidiano dei dati personali, che normalmente è inoffensivo;

6.

ritiene assolutamente necessario estendere l'applicazione delle norme generali in materia di protezione dei dati ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria, anche per il trattamento dei dati a livello nazionale, tenendo particolarmente conto della discutibile tendenza a riutilizzare in modo sistematico i dati personali del settore privato ai fini dell'applicazione della legge, autorizzando anche, nel contempo, ove strettamente necessario e proporzionato in una società democratica, limitazioni armonizzate e rigorosamente circoscritte ad alcuni diritti degli individui riguardanti la protezione dei dati;

7.

sottolinea anche la necessità di integrare nel campo di applicazione del nuovo quadro giuridico il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, che è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001;

8.

riconosce che possono essere necessarie misure addizionali e potenziate al fine di specificare in che modo i principi generali fissati dal quadro globale si applicano alle attività e al trattamento dei dati di determinati settori, come già avvenuto con la cosiddetta direttiva e-Privacy, ma insiste sul fatto che tali norme settoriali non dovrebbero in alcun caso abbassare il livello di protezione garantito dalla legislazione quadro, definendo unicamente deroghe eccezionali, necessarie, giustificate e rigorosamente circoscritte ai principi generali in materia di protezione dei dati;

9.

invita la Commissione a garantire che la revisione in corso della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati preveda:

un'armonizzazione integrale al più alto livello che fornisca la certezza giuridica e uno standard uniforme ed elevato di protezione degli individui in tutte le circostanze;

un ulteriore chiarimento delle norme sulla legislazione applicabile, al fine di garantire un livello uniforme di protezione per gli individui a prescindere dall'ubicazione geografica del responsabile del trattamento dei dati, che copra altresì l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle autorità o nei tribunali;

10.

è del parere che, nell'applicare pienamente i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, il regime rivisto di protezione dei dati dovrebbe mantenere gli oneri burocratici e finanziari al minimo e fornire strumenti che consentano ai gruppi imprenditoriali percepiti come entità uniche di agire come tali e non come una moltitudine di imprese distinte; incoraggia la Commissione a compiere valutazioni di impatto e a valutare attentamente i costi delle nuove misure;

Rafforzare i diritti delle persone

11.

invita la Commissione a rafforzare principi ed elementi in vigore come la trasparenza, la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità, il consenso informato, preliminare ed esplicito, la notifica delle violazioni dei dati e i diritti delle persone interessate, quali stabiliti nella direttiva 95/46/CE, migliorandone l'applicazione negli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'"ambiente globale online";

12.

sottolinea che il consenso dovrebbe essere considerato valido solo quando è inequivocabile, informato, libero, specifico ed esplicito, e che devono essere applicati meccanismi adeguati per registrare il consenso degli utenti o la revoca del medesimo;

13.

rileva che non si può dare per scontato il carattere volontario del consenso nel settore dei contratti di lavoro;

14.

è preoccupato in relazione agli abusi legati al "targeting" comportamentale online, e ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il consenso esplicito preventivo della persona interessata per la visualizzazione dei "cookies" (marcatori) e per il successivo monitoraggio del suo comportamento di navigazione allo scopo di inviarle pubblicità personalizzata;

15.

sostiene pienamente l'introduzione di un principio generale di trasparenza come anche il ricorso a tecnologie che rafforzano la trasparenza e l'elaborazione di informative standard sulla privacy che consentano alle persone di esercitare un controllo sui dati che le riguardano; sottolinea che le informazioni sul trattamento dei dati devono essere fornite in un linguaggio chiaro e semplice, e in un modo che sia facilmente comprensibile e accessibile;

16.

sottolinea inoltre l'importanza di migliorare i mezzi per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, e la consapevolezza di tali diritti, come pure di chiarire nel dettaglio e di codificare il "diritto all'oblio" (9), nonché di consentire la portabilità dei dati (10), garantendo che siano sviluppati e posti in essere tutti i mezzi tecnici e organizzativi per consentire l'esercizio di tali diritti; sottolinea che gli individui necessitano di un controllo sufficiente dei loro dati online che consenta loro di usare Internet in modo responsabile;

17.

sottolinea che i cittadini devono poter esercitare gratuitamente i propri diritti relativi ai dati; invita le imprese ad astenersi da ogni tentativo di ostacolare senza necessità il diritto di accedere, modificare o cancellare i dati personali; sottolinea che la persona interessata deve essere messa in grado di conoscere in ogni momento quali dati sono conservati e da chi, quando, per quale scopo, per quanto tempo e in che modo sono trattati; sottolinea che la persona interessata deve poter far cancellare, correggere o bloccare i dati in maniera non burocratica e deve essere informata in merito a qualsiasi uso improprio o violazione dei dati; chiede altresì che i dati siano comunicati su richiesta dell'interessato e siano cancellati, al più tardi, quando questi lo richieda; sottolinea la necessità di comunicare chiaramente ai diretti interessati il livello di protezione dei dati nei paesi terzi; sottolinea che il diritto all'accesso comprende non soltanto il completo accesso alle informazioni relative al trattamento dei propri dati, incluse le fonti e i destinatari, ma anche informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato; sottolinea che quest'ultimo aspetto acquisirà ancora maggiore importanza nel caso del profiling (profilazione) e del data-mining (estrazione di dati);

18.

rileva che, non da ultimo a causa dell'importanza crescente dei "social network" e dei modelli commerciali integrati su Internet, lo studio dei profili rappresenta un'importante evoluzione del "mondo digitale"; invita pertanto la Commissione a includere disposizioni in materia di studio dei profili e a definire chiaramente i significati di "profilo" e "studio dei profili";

19.

ribadisce la necessità di rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento per quanto concerne l’informazione delle persone interessate e accoglie con favore l’attenzione rivolta dalla comunicazione alle attività di sensibilizzazione destinate al pubblico in generale e più specificamente ai giovani; sottolinea la necessità di trattare in modo specifico le persone vulnerabili, segnatamente i bambini e le persone anziane; invita i vari soggetti interessati ad intraprendere tali attività di sensibilizzazione e sostiene la proposta della Commissione di cofinanziare misure di sensibilizzazione sulla protezione dei dati mediante il bilancio dell'Unione; sollecita una divulgazione efficace, in ogni Stato membro, delle informazioni relative ai diritti e agli obblighi delle persone fisiche e giuridiche in relazione alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alla trasmissione di dati personali;

20.

sottolinea la necessità di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, soprattutto i bambini, per esempio imponendo come impostazione predefinita (default setting) un livello elevato di protezione dei dati e adottando misure specifiche appropriate per proteggere i loro dati personali;

21.

sottolinea l'importanza della normativa sulla protezione dei dati e riconosce la necessità di proteggere in maniera specifica bambini e minori – alla luce, tra l'altro, del crescente accesso dei bambini a Internet ed ai contenuti digitali – ed evidenzia che l'alfabetizzazione mediatica deve diventare parte dell'istruzione ufficiale al fine di insegnare ai bambini ed ai minori come agire in modo responsabile nell'ambiente online; a tal fine occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni relative alla raccolta ed al successivo trattamento dei dati concernenti i bambini, al rafforzamento del principio di limitazione delle finalità in relazione ai dati relativi ai bambini ed al modo in cui si cerca il consenso dei bambini nonché alla protezione dalla pubblicità comportamentale (11);

22.

invita a chiarire ulteriormente ed a rafforzare le garanzie del trattamento dei dati sensibili ed invita ad una riflessione sulla necessità di trattare nuove categorie, quali i dati genetici e i dati biometrici, in particolare nel contesto degli sviluppi tecnologici (ad esempio, il cloud computing) e della società;

23.

sottolinea che i dati personali relativi alla situazione professionale dell’utente che sono forniti al datore di lavoro non devono essere resi pubblici né trasmessi a terzi senza previa autorizzazione della persona interessata;

Far avanzare ulteriormente la dimensione del "mercato interno" e garantire un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati

24.

nota che la protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo ancora maggiore nel mercato interno e sottolinea che la protezione efficace del diritto alla privacy è essenziale per ottenere la fiducia delle persone, necessaria per liberare appieno il potenziale di crescita del mercato unico digitale; ricorda alla Commissione che principi e norme comuni applicabili sia ai beni sia ai servizi sono un presupposto del mercato unico digitale in quanto i servizi costituiscono una parte importante del mercato digitale;

25.

ribadisce il suo invito alla Commissione a chiarire le norme relative alla legislazione applicabile al settore della protezione dei dati personali;

26.

ritiene essenziale rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati introducendo, fra l'altro, meccanismi e procedure proattivi e accoglie favorevolmente gli altri orientamenti proposti nella comunicazione della Commissione;

27.

rammenta che, in tale contesto, deve essere accordata un’attenzione particolare ai responsabili del trattamento dei dati, che sono soggetti all’obbligo del segreto professionale e per i quali è opportuno prendere in considerazione la creazione di strutture speciali per il controllo della protezione dei dati;

28.

accoglie con favore e sostiene l’intenzione della Commissione di introdurre un principio di responsabilità, fondamentale per garantire che quanti sono preposti al trattamento dei dati agiscano in base alle loro responsabilità; invita nel contempo la Commissione ad esaminare attentamente le modalità pratiche di applicazione di tale principio ed a valutarne le conseguenze;

29.

plaude alla possibilità di rendere obbligatoria la nomina di responsabili della protezione dei dati, dato che l’esperienza degli Stati membri dell'UE che già dispongono di responsabili della protezione dei dati mostra che tale concetto ha dato risultati positivi; sottolinea, tuttavia, che tale aspetto deve essere valutato attentamente per quanto riguarda le piccole e microimprese onde evitare che esse incorrano in costi od oneri eccessivi;

30.

plaude anche, al riguardo, agli sforzi in atto per semplificare e armonizzare l’attuale sistema di notificazione;

31.

ritiene sia essenziale rendere obbligatorie le valutazioni di impatto sulla vita privata, al fine di individuare i rischi, prevedere i problemi e proporre soluzioni proattive;

32.

reputa della massima importanza il fatto che i diritti delle persone interessate siano applicabili; osserva che si potrebbero introdurre azioni legali collettive quale strumento di difesa collettiva dei diritti delle persone relativi alla protezione dei dati e per richiedere il risarcimento dei danni risultanti dalla violazione dei dati; rileva, tuttavia, che tali azioni legali collettive devono essere soggette a limitazioni onde evitare abusi; chiede alla Commissione di chiarire la relazione esistente tra questa comunicazione sulla protezione dei dati e l'attuale consultazione pubblica sui ricorsi collettivi; chiede pertanto un meccanismo di ricorso collettivo in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, che consenta alle persone interessate di ottenere un risarcimento dei danni subiti;

33.

sottolinea la necessità di un'applicazione corretta e armonizzata in tutta l'UE; invita la Commissione a prevedere, nella sua proposta legislativa, sanzioni severe e dissuasive, comprese sanzioni penali, per l’uso improprio e l’abuso dei dati personali;

34.

esorta la Commissione ad introdurre un sistema generale ed obbligatorio di notifica della violazione dei dati personali, estendendolo a settori diversi da quello delle telecomunicazioni, garantendo nel contempo che (a) non si trasformi in un allarme di routine per tutti i tipi di violazione, ma sia collegato soprattutto alle violazioni che possono avere ripercussioni negative sulle persone e (b) che tutte le violazioni, senza eccezione, siano registrate e messe a disposizione delle autorità preposte alla protezione dei dati e di altre autorità competenti, per l'ispezione e la valutazione, garantendo così condizioni di parità e una protezione uniforme per tutti;

35.

ritiene che i concetti di "privacy by design" e "privacy by default" costituiscano un rafforzamento della protezione dei dati e sostiene la loro applicazione concreta e il loro futuro sviluppo, come pure la necessità di promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata; evidenzia la necessità che l'attuazione della "privacy by design" debba basarsi su criteri e definizioni sensati e concreti al fine di garantire il diritto degli utenti alla privacy e alla protezione dei dati nonché la certezza del diritto, la trasparenza, condizioni di parità e la libertà di circolazione; ritiene che la "privacy by design" debba basarsi sul principio di minimizzazione dei dati, secondo cui tutti i prodotti, servizi e sistemi dovrebbero essere realizzati in modo tale da raccogliere, utilizzare e trasmettere solo i dati personali assolutamente necessari al loro funzionamento;

36.

rileva che lo sviluppo e la diffusione del "cloud computing" comportano nuove sfide in termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali; chiede pertanto un chiarimento riguardo alle capacità dei responsabili del trattamento dei dati, degli incaricati del trattamento e degli "host", ai fini di una migliore ripartizione delle rispettive responsabilità giuridiche e affinché gli interessati sappiano dove sono archiviati i loro dati, chi vi ha accesso, chi decide del loro utilizzo e quali procedure di back-up e recupero vengono utilizzate;

37.

invita pertanto la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di revisione della direttiva 95/46/CE, delle problematiche attinenti alla protezione dei dati in riferimento al "cloud computing" ed a garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate a tutte le parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni e di settori diversi dalle telecomunicazioni;

38.

esorta la Commissione a garantire che tutti gli operatori di Internet si assumano le proprie responsabilità in relazione ai dati personali ed esorta in particolare le imprese di pubblicità e gli editori ad informare chiaramente gli utenti del web prima di qualsiasi raccolta di dati che li riguardano;

39.

accoglie con favore la recente firma dell'accordo quadro per la valutazione dell'impatto delle applicazioni di identificazione a radiofrequenza (RFID) sulla protezione della vita privata e dei dati, avente lo scopo di assicurare la privacy dei consumatori prima dell'introduzione su un mercato specifico dei tag RFID;

40.

sostiene gli sforzi intesi a far avanzare le iniziative di autoregolamentazione – quali i codici di condotta – e la riflessione sull'istituzione di sistemi volontari di certificazione UE, a complemento delle misure legislative, ribadendo nel contempo che il sistema UE di protezione dei dati si basa su una normativa che stabilisce garanzie di alto livello; invita la Commissione ad eseguire una valutazione di impatto delle iniziative di autoregolamentazione, quali strumenti per conseguire una migliore applicazione delle norme sulla protezione dei dati;

41.

ritiene che qualsiasi sistema di certificazione o marcatura debba essere garantito sotto il profilo dell'integrità e dell'affidabilità, debba essere neutro sul piano tecnologico e riconoscibile a livello mondiale ed accessibile, al fine di non creare ostacoli all'accesso;

42.

è a favore di un ulteriore chiarimento, rafforzamento e armonizzazione dello status e dei poteri delle autorità nazionali di protezione dei dati e di un esame dei modi atti a garantire un’applicazione più coerente delle norme di protezione dei dati UE in tutto il mercato interno; sottolinea altresì l'importanza di garantire la coerenza tra le competenze del GEPD, delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati e del Gruppo di lavoro articolo 29;

43.

sottolinea in tale contesto che il ruolo e i poteri del Gruppo di lavoro articolo 29 dovrebbero essere rafforzati al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda la necessità di assicurare un’applicazione uniforme delle norme in materia di protezione dei dati;

44.

invita la Commissione a chiarire, nel nuovo quadro giuridico, la nozione essenziale dell'indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nel senso di assenza di qualsiasi influenza esterna (12); sottolinea che le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati dovrebbero disporre delle risorse necessarie ed essere investite di poteri investigativi e sanzionatori armonizzati;

Rafforzare la dimensione globale della protezione dei dati

45.

invita la Commissione a ottimizzare e rafforzare le attuali procedure di trasferimento internazionale dei dati – accordi giuridicamente vincolanti e regole societarie vincolanti – e a definire, sulla base dei principi di protezione dei dati personali di cui sopra, gli ambiziosi aspetti essenziali della protezione dei dati UE da utilizzare negli accordi internazionali; evidenzia che le disposizioni degli accordi UE sulla protezione dei dati personali con i paesi terzi devono attribuire ai cittadini europei un livello di protezione dei dati personali pari a quello previsto all’interno dell’Unione europea;

46.

è del parere che la procedura della Commissione per la valutazione dell'adeguatezza trarrebbe beneficio da ulteriori chiarimenti e da un'applicazione, un'attuazione e un controllo più rigorosi, e che i criteri e i requisiti per valutare il livello di protezione dei dati offerto da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dovrebbero essere meglio specificati, tenendo conto delle nuove minacce alla vita privata e ai dati personali;

47.

invita la Commissione a valutare attentamente l’efficacia e la corretta applicazione dei principi di approdo sicuro;

48.

plaude alla posizione della Commissione riguardo alla reciprocità dei livelli di protezione nei confronti delle persone i cui dati sono esportati dall'UE verso paesi terzi o ivi detenuti; invita la Commissione ad adottare provvedimenti decisivi miranti ad una maggiore cooperazione normativa con i paesi terzi, al fine di chiarire le norme applicabili, e al ravvicinamento della legislazione dell'UE e dei paesi terzi in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a proporre tale tema come punto prioritario all'ordine del giorno in seno al Consiglio economico transatlantico, al quale è stato dato un nuovo impulso;

49.

appoggia gli sforzi della Commissione volti a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l’OCSE nonché con gli organismi di normazione come il Comitato europeo di normazione (CEN), l’Organizzazione internazionale di formazione (ISO), il Consorzio World Wide Web (W3C) e l'Internet Engineering Task Force (IETF); incoraggia lo sviluppo di standard internazionali (13), garantendo nel contempo la coerenza tra le iniziative per gli standard internazionali e le attuali revisioni in seno a UE, OCSE e Consiglio d'Europa;

*

* *

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  3 071a sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni", Bruxelles, 24 e 25 febbraio 2011, consultabile all'indirizzo http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/119461.pdf

(6)  02356/09/EN WP 168.

(7)  0836/10/IT WP 179.

(8)  Ad esempio: posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 138); raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206); risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma" (GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12).

(9)  È necessaria un'identificazione chiara e precisa di tutti i pertinenti elementi che sottendono tale diritto.

(10)  La portabilità dei dati personali agevolerà il corretto funzionamento sia del mercato interno che di Internet e la sua caratteristica apertura e interconnettività.

(11)  Si potrebbe valutare l'introduzione di un'età minima per i bambini al di sotto della quale è necessario il consenso dei genitori e di meccanismi di verifica dell'età.

(12)  In linea con l'articolo 16 TFUE e l'articolo 8 della Carta.

(13)  Si veda la Dichiarazione di Madrid: Norme globali sulla privacy per un mondo globale, ottobre 2009, e risoluzione sulle norme internazionali, adottata dalla 32a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, Gerusalemme, 27-29 ottobre 2010.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/110


Mercoledì 6 luglio 2011
Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2012

P7_TA(2011)0327

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sul programma di lavoro della Commissione per il 2012

2013/C 33 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)0623/2),

visto il vigente accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in particolare l'allegato 4,

visto l'esito del dialogo regolare tra tutti i Commissari europei e le commissioni parlamentari e la relazione di sintesi della Conferenza dei presidenti di commissione del 7 giugno 2011 inviata alla Conferenza dei presidenti,

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (1),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (2),

vista la sua relazione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (3),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che una revisione dell'accordo quadro sarà portata a termine entro la fine del 2011 alla luce dell'esperienza pratica offrendo anche l'opportunità di migliorare i metodi di lavoro interni, ad esempio per quanto riguarda il dialogo regolare, il miglioramento della trasparenza e l'ottimizzazione del contributo delle commissioni avvalendosi pienamente, al contempo, dell'esperienza a disposizione in modo da fornire una base solida per la preparazione delle priorità del Parlamento,

B.

considerando che la crisi finanziaria e i relativi interventi comportano tuttora effetti significativi per le economie degli Stati membri e per la stabilità della zona dell'euro,

C.

considerando che la Commissione deve operare avvalendosi dell'intera portata delle sue prerogative giuridiche e della sua autorità politica; che l'Unione europea può funzionare correttamente soltanto se la Commissione identifica, dota di un'espressione pratica e promuove gli interessi generali degli Stati membri e dei cittadini nonché se assolve in modo efficace i suoi obblighi di vigilare sull'applicazione dei trattati e della legislazione dell'UE,

D.

considerando che la Commissione ha una responsabilità chiave nel configurare il futuro dell'Unione europea e che il suo prossimo programma di lavoro dovrebbe servire a promuovere gli obiettivi e i valori dell'Unione, a rafforzare la titolarità del progetto UE, a sollevare l'Unione dalla crisi e a garantire che essa sia rappresentata sulla scena mondiale e che vi mantenga una posizione di rispetto,

E.

considerando che una delle sfide che la Commissione deve raccogliere nell'elaborazione del suo programma è la lotta contro l'approccio interno settoriale che adotta ormai da anni, laddove dovrebbe creare sinergie tra le politiche, garantire la coerenza di metodi e obiettivi, e integrare in tutte le sue azioni, legislative o non legislative, il rispetto di principi chiave quali la non discriminazione, i diritti fondamentali e l'uguaglianza dinanzi alla legge,

FAR RIPARTIRE LA CRESCITA PER L'OCCUPAZIONE: ACCELERARE I TEMPI IN PREVISIONE DEL 2020

1.

ricorda che è necessario che il bilancio dell'UE rispecchi le priorità politiche dell'UE; ribadisce la necessità di introdurre nuove risorse proprie e di incrementare gli investimenti a livello UE per contribuire alla realizzazione della strategia UE2020;

2.

chiede, pertanto, che siano avviati a livello dell'UE un dialogo e una collaborazione aperti e costruttivi sulla finalità, la portata e l'orientamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e la riforma del suo sistema delle entrate, compresa una conferenza sulle risorse proprie che coinvolga i deputati del Parlamento europeo nonché dei parlamenti nazionali;

3.

rammenta i propri orientamenti in materia di QFP dopo il 2013, quali approvati nella relazione della sua commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"; ricorda che il consenso del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione per i bilanci, è obbligatorio per l'approvazione del QFP da parte del Consiglio; ricorda che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, e dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo deve essere debitamente coinvolto nel processo di negoziazione del prossimo QFP;

4.

esorta il Consiglio e la Commissione a rispettare il trattato di Lisbona e a compiere ogni sforzo necessario per raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento su un metodo di lavoro efficace per il processo di negoziazione del prossimo QFP; ricorda il nesso esistente tra una riforma delle entrate e una riforma delle spese e chiede pertanto un deciso impegno a discutere, nel contesto dei negoziati sul prossimo QFP, le proposte sulle nuove risorse proprie;

5.

chiede che siano presentate quanto prima le proposte di quadro strategico comune (QSC) comprendente il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) e invita la Commissione a sottoporre una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente come base giuridica l'articolo 289, paragrafo 1, e l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; esorta altresì la Commissione a presentare una nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

6.

sottolinea l'importanza di presentare con urgenza la proposta sul Fondo sociale europeo in quanto strumento essenziale per lottare contro la disoccupazione e ridurre le disparità sociali e la povertà migliorando l'istruzione e la formazione professionale; rileva che occorre maggiore concentrazione sulla disoccupazione giovanile, la quale desta allarme per il suo livello elevato, nonché sul problema dell'abbandono scolastico precoce;

7.

invita la Commissione a proseguire il suo lavoro e la cooperazione con il Parlamento e il Consiglio sui modi di migliorare la qualità della legislazione; invita, in detto contesto, la Commissione e il Consiglio a provvedere a che le tavole di concordanza siano sistematicamente incluse in tutti gli atti legislativi onde evidenziare chiaramente in quale misura la legislazione dell'UE sia recepita negli ordinamenti nazionali e comprovare che sia applicata effettivamente;

8.

sottolinea l'importanza cruciale di un'adeguata e tempestiva attuazione del diritto dell'UE nella legislazione nazionale degli Stati membri ed esorta la Commissione a esercitare il suo potere esecutivo e ad avviare, se del caso, procedure di infrazione per assicurare un recepimento adeguato e un'applicazione efficace;

9.

esorta la Commissione ad adeguare quanto prima l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE in base a un calendario preciso e la invita, a tale effetto, a presentare i testi legislativi necessari;

Regolamentazione del mercato finanziario: portare a termine la riforma

10.

sottolinea che la crisi economica deve ancora essere affrontata mediante lo sviluppo di un quadro di governance economica capace di attuare la disciplina e il coordinamento di bilancio, stabilizzare l'unione monetaria e incrementare il livello degli investimenti in posti di lavoro produttivi; esorta la Commissione a presentare quanto prima proposte relative a un meccanismo permanente di crisi gestito secondo norme dell'Unione, uno studio di fattibilità in merito all'istituzione di un sistema di emissione comune di obbligazioni sovrane europee sulla base della responsabilità solidale con facoltà di rivalsa, nonché proposte intese a integrare pienamente la strategia UE 2020 nel quadro di stabilità e a istituire una rappresentanza esterna unica della zona dell'euro;

11.

ricorda che, per quanto riguarda il regolamento finanziario, le misure per migliorare la capacità di recupero del sistema finanziario e la capacità di assorbire le perdite devono essere accompagnate da misure che pongano fine all'accumulo di rischi, nonché da misure atte a ridurre i costi di fallimento; sottolinea in proposito l'esigenza di monitorare meglio l'accumulo di rischi da parte delle banche e la separazione delle attività bancarie da quelle di pubblica utilità, nonché di congrue proposte per gestire i fallimenti bancari in modo più accurato; sottolinea inoltre, in questo contesto, la necessità di regolare i soggetti strettamente legati ai sistemi bancari e a quelli che offrono funzioni analoghe ma non sono soggetti alle stesse regolamentazioni ("sistemi bancari ombra");

12.

invita la Commissione a presentare quanto prima:

una proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) che istituisca un quadro normativo per la compravendita di titoli, le sedi di negoziazione e il codice di condotta delle imprese di investimento, e

una solida proposta relativa alla gestione delle crisi per le banche e gli istituti creditizi, una volta che siano stati completati gli stress test bancari in corso;

13.

invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo nel 2012:

ulteriori proposte volte a integrare l'attività bancaria al dettaglio, ancora molto strutturata su base nazionale, per poter beneficiare appieno dei vantaggi di un mercato finanziario dell'UE nell'interesse dei consumatori e delle imprese;

una proposta di meccanismo di risoluzione delle crisi per le compagnie di assicurazioni;

14.

sottolinea la necessità di mantenere al centro dell'attenzione la protezione e la fiducia degli investitori; ritiene che le iniziative intese a ripristinare la fiducia nel sistema finanziario siano essenziali e debbano comportare una revisione ad ampio raggio delle prassi di "due diligence", del rischio morale nei gruppi transfrontalieri, del sistema di incentivi e retribuzione e della trasparenza, nel senso più ampio del termine, e rendicontabilità del sistema finanziario;

15.

sottolinea il ruolo di primo piano svolto dalle agenzie di rating del credito nello sviluppo e nel peggioramento della crisi del debito nella zona dell'euro, come pure le ripercussioni sul settore bancario europeo; sollecita pertanto la Commissione a proporre senza indugi un quadro legislativo riveduto inteso a rafforzare la regolamentazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito; ritiene che la creazione di un'Agenzia pubblica europea di rating del credito introdurrebbe un'auspicabile pluralità di approcci;

Crescita intelligente

16.

incoraggia vivamente la Commissione a presentare, entro l'anno in corso, una proposta legislativa relativa al prossimo programma quadro in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che promuova i partenariati pubblico-privato, riduca la burocrazia, migliori l'approccio multidisciplinare e accresca la partecipazione dei piccoli attori e delle imprese innovative ai progetti; reputa necessario aumentare il bilancio per la R&S per il prossimo periodo finanziario, in modo che l'UE non perda ulteriormente terreno rispetto ai suoi concorrenti, dato il massiccio aumento della spesa destinata alla R&S in altre regioni del mondo (come gli Stati Uniti e soprattutto la Cina) e al fine di sostenere pienamente gli obiettivi della strategia UE 2020;

17.

sollecita la Commissione ad applicare ai propri programmi di R&S un approccio più tollerante dei rischi e più basato sulla fiducia, al fine di ridurre la burocrazia e rafforzare la partecipazione delle imprese innovative ai progetti;

18.

sottolinea l'esigenza di mobilitare finanziamenti per investire nelle reti ad alta velocità; pone in rilievo che la banda larga per tutti è fondamentale affinché l'Europa possa competere a livello globale e garantire che nessun cittadino europeo rimanga escluso;

19.

invita la Commissione, in occasione del suo programma di lavoro per il 2012, a cooperare strettamente con gli Stati membri per assicurare un recepimento corretto e tempestivo delle riforme del 2009 nella legislazione quadro sulle comunicazioni; rileva, in particolare, la necessità di far rispettare gli obblighi di accesso al mercato e altri vantaggi per i consumatori, comprese una migliore informazione sui contratti e i prezzi e misure concernenti la portabilità dei numeri;

20.

rileva la necessità di affrontare, nel programma di lavoro per il 2012, un certo numero di questioni sensibili agli sviluppi delle nuove tecnologie, rafforzando nel contempo il mercato unico digitale; precisa che tali questioni dovrebbero comprendere il "cloud computing", l'"internet degli oggetti", le firme elettroniche e la cybersicurezza;

21.

si aspetta che la Commissione faccia in modo che le misure volte a ridurre le tariffe per il roaming di dati, diventino pienamente effettive nel 2012;

22.

sottolinea l'importanza di una strategia in materia di TIC e del completamento del mercato unico digitale europeo, che comporterà enormi opportunità di crescita per le industrie e le PMI europee nel commercio transfrontaliero, avvicinerà maggiormente le persone, ridefinirà il loro modo di lavorare e di vivere, offrirà nuovi strumenti di istruzione e formazione e migliorerà l'accesso ai servizi pubblici e ai dati aperti; chiede pertanto alla Commissione di aumentare il sostegno alle TIC affinché l'UE possa essere all'avanguardia nei mercati emergenti, quali le tecnologie sanitarie e le reti di trasporto e di elettricità più ecocompatibili;

23.

ricorda l'importanza crescente che rivestono i diritti di proprietà intellettuale (DPI) ai fini della crescita economica e il potenziale creativo dell'Europa e sottolinea che occorre garantire a tali diritti un'adeguata protezione; invita la Commissione ad assicurare una tempestiva azione di controllo con proposte concrete di revisione in questo ambito; sottolinea l'importanza dei DPI per le industrie culturali e creative e per l'accesso ai beni e ai servizi culturali;

Crescita sostenibile

24.

invita la Commissione a migliorare la sua strategia in materia di clima, onde favorire un ruolo guida per l'UE nella lotta contro il cambiamento climatico e, nel contempo, rafforzare la competitività dell'UE e conseguire un accordo internazionale equilibrato;

25.

chiede che l'UE elabori una strategia esterna globale in materia di energia, che comprenda le questioni relative alle materie prime e alle terre rare e che privilegi mercati globali aperti; chiede altresì una politica energetica sostenibile, competitiva e integrata dell'UE in cui la gamma e la quota relativa delle fonti energetiche e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico siano trattate congiuntamente in un approccio coerente; ritiene che il completamento del mercato interno dell'energia assuma rilevanza centrale ai fini della competitività e della crescita europee; invita la Commissione a intensificare lo sviluppo di una rete energetica integrata europea presentando le proposte annunciate nel suo pacchetto relativo alle infrastrutture energetiche;

26.

invita la Commissione, nella prospettiva di completare un mercato unico dell'energia nel 2014, a monitorare l'applicazione della legislazione dell'UE nei settori dell'energia e dell'efficienza energetica nonché ad adottare quanto prima le pertinenti misure esecutive; la sollecita a presentare ogni nuova proposta necessaria al conseguimento di detti obiettivi;

27.

chiede un'urgente revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare al fine di rafforzarla, segnatamente tenendo conto dei risultati degli "stress test" effettuati dopo l'incidente di Fukushima;

28.

invita la Commissione a presentare una proposta riguardante il settimo programma di azione in materia di ambiente e una forte strategia integrata per la biodiversità;

29.

osserva che la riforma della PAC dovrebbe assicurare una PAC più strettamente allineata agli obiettivi della strategia UE 2020 e che la sostenibilità si colloca al centro della PAC al fine di assicurare la continuità a lungo termine della produzione alimentare europea migliorando nel contempo la competitività e la capacità di innovazione degli agricoltori, promuovendo lo sviluppo rurale, conservando la diversità delle tipologie e delle produzioni agricole ed evitando un'attuazione burocratica;

30.

esorta la Commissione a valutare il funzionamento del sistema di allarme precoce e risposta e del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi al fine di colmare eventuali lacune;

31.

chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per vietare l'immissione sul mercato di alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie; chiede altresì alla Commissione di presentare la nuova proposta legislativa sui nuovi alimenti;

32.

deplora energicamente i ritardi delle proposte riguardanti gli orientamenti RTE-T e il pacchetto aeroporti; plaude al Libro bianco sul futuro dei trasporti e sollecita la Commissione a presentare quanto prima le proposte legislative in esso anticipate; ritiene che sia lungi dall'essere completato un mercato ferroviario europeo integrato e interoperabile e che occorra attribuire la priorità alla tempestiva revisione degli orientamenti RTE-T, in modo da sviluppare una rete multimodale di trasporti globale caratterizzata da un'efficiente intermodalità e interoperabilità; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul settore ferroviario, unitamente all'estensione delle competenze dell'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della certificazione e della sicurezza; ribadisce l'urgente necessità di migliorare il finanziamento delle reti transeuropee nell'ambito dei trasporti (RTE-T) e il coordinamento con i fondi di coesione;

33.

ribadisce la richiesta, espressa ripetutamente, che nel 2012 la Commissione introduca una Carta europea dei diritti dei passeggeri nell'ambito di tutti i modi di trasporto;

34.

insiste sulla piena attuazione del Cielo unico europeo, compresa la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo e di SESAR per rispondere alle future esigenze in termini di capacità e sicurezza dello spazio aereo; deplora l'incapacità di conseguire la progressiva eliminazione delle restrizioni per liquidi, aerosol e gel nel trasporto aereo, che deve restare prioritaria per la Commissione;

35.

sottolinea la necessità di una riforma ampia e ambiziosa della politica comune della pesca, che respinga le spinte alla rinazionalizzazione e comprenda l'integrazione di un approccio ecosistemico, la regionalizzazione, misure definite chiaramente per le attività di pesca su piccola scala, un nuovo impulso per il settore europeo dell'acquacoltura e una lotta rigorosa contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché contro i rigetti; esprime tuttavia la propria preoccupazione perché la Commissione probabilmente non riuscirà a presentare una nuova proposta riguardante le misure tecniche prima del 2013, alla scadenza delle attuali misure transitorie;

Crescita inclusiva

36.

plaude alle iniziative faro relative a nuove competenze per nuovi posti di lavoro e alla piattaforma contro la povertà ma ritiene che il numero di proposte legislative nel settore dell'occupazione e degli affari sociali sia insufficiente; invita la Commissione a presentare una nuova strategia sociale in linea con le principali innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona, nel rispetto non solo dei principi di sussidiarietà e dialogo sociale nel settore delle retribuzioni e delle pensioni ma anche delle competenze degli Stati membri e delle parti sociali, in conformità con l'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, garantendo altresì la legittimità democratica del processo attraverso la partecipazione del Parlamento europeo;

37.

chiede di varare una solida politica di coesione a livello di UE per il periodo successivo al 2013 nonché, in sede di elaborazione di tale futura politica di coesione, di rilanciare i fondi e i programmi esistenti, assicurare risorse finanziarie adeguate e orientare la politica agli obiettivi della strategia UE2020 generando, nel contempo, valore aggiunto attraverso le sinergie con altre politiche interne; si attende che la Commissione svolga un ruolo costruttivo e di mediazione durante l'intero svolgimento delle procedure di adozione dei regolamenti riguardanti la politica di coesione, nel rispetto del principio di codecisione, in vista del raggiungimento quanto più possibile rapido di un accordo nel quadro della procedura legislativa, onde evitare inopportuni ritardi e superare efficacemente le difficoltà intrinseche alla fase d'avvio che potrebbero manifestarsi in sede di attuazione dei programmi operativi della politica di coesione previsti per il prossimo periodo di programmazione;

38.

è favorevole alle iniziative volte a conciliare vita professionale e familiare; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative concernenti diversi tipi di congedo, ad esempio il congedo di paternità, il congedo per adozione e il congedo filiale, nonché definire una strategia europea basata sulle migliori prassi vigenti negli Stati membri e volta a creare le premesse per il raggiungimento degli obiettivi della strategia UE2020 in materia di tasso di occupazione; plaude alle iniziative intraprese dalla Commissione al fine di colmare il divario retributivo di genere, ma si rammarica del fatto che tale divario retributivo continui a costituire un'autentica sfida da superare; chiede nuovamente un forte impegno volto ad affrontare le molteplici cause delle disparità retributive tra uomini e donne attraverso la revisione della normativa vigente;

39.

deplora che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta legislativa volta a combattere la violenza contro le donne nel quadro di una strategia generale che preveda un adeguato ravvicinamento delle sanzioni;

40.

si rammarica per l'assenza di una proposta e di iniziative nel campo della salute pubblica e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sui medicinali per terapie avanzate; si compiace dell'intenzione della Commissione di modificare, nel 2012, la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; fa notare che la presenza di elementi e dati nuovi indica la necessità di un cambiamento ed esorta pertanto la Commissione a presentare quanto prima l'atto modificativo, valutando anche la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva al fine di ridurre i rischi derivanti da sostanze tossiche per la riproduzione, limitare la presenza di queste ultime nei prodotti e salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro dei cittadini europei;

41.

sottolinea la necessità di attribuire importanza ai nuovi programmi pluriennali in settori come l'istruzione, la cultura, i mezzi di comunicazione audiovisivi, la gioventù, lo sport e la cittadinanza in quanto rappresentano elementi essenziali per il successo della strategia UE2020 e per la conservazione della diversità multiculturale e linguistica nell'UE nonché potenti strumenti di coesione e integrazione sociale; ritiene necessario adottare azioni e misure basate su un adeguato ed efficiente quadro di bilancio onde garantire che tali programmi, ben avviati, continuino a rispondere alle esigenze dei cittadini europei dopo il 2013;

Valorizzazione del potenziale di crescita del mercato unico

42.

invita la Commissione ad applicare la "prova PMI" in maniera più sistematica, dal momento che la stessa non è stata applicata in modo corretto e coerente nel quadro della totalità delle nuove proposte legislative, soprattutto a livello nazionale; chiede pertanto alla Commissione di proporre norme e requisiti minimi, basati sulle migliori prassi, per l'applicazione della "prova PMI" a livello nazionale e di UE;

43.

ribadisce il proprio sostegno all'Atto per il mercato unico ma esorta la Commissione a presentare una proposta finalizzata alla modernizzazione e alla semplificazione delle procedure relative agli appalti pubblici per le amministrazioni aggiudicatrici e per le PMI che contempli altresì il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

44.

si compiace delle proposte che la Commissione formula nel suo programma di lavoro per il 2012 di rivedere la strategia legislativa e politica in relazione ai consumatori, integrando iniziative in tutti i suoi servizi pertinenti; osserva in particolare la necessità di garantire che in tutta l'Unione europea i consumatori ricevano tutta la protezione che offrono atti legislativi fondamentali quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sul credito al consumo;

45.

sollecita la Commissione a presentare un'ambiziosa riforma della direttiva sulle qualifiche professionali che promuova una reale mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE attraverso la semplificazione delle procedure di riconoscimento automatico, nel rispetto della sicurezza dei pazienti, l'aumento della mobilità dei neolaureati e il riesame, anche solo parziale, di talune professioni regolamentate;

46.

invita la Commissione a presentare un programma "giustizia per la crescita" volto a migliorare l'accesso alla giustizia per le imprese e i consumatori; chiede quindi alla stessa Commissione di presentare, in via prioritaria, l'annunciata proposta relativa a modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale;

PORTARE AVANTI IL PROGRAMMA PER I CITTADINI: LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

47.

si rammarica per l'assenza di una proposta legislativa sul rafforzamento della solidarietà in seno all'Unione europea nell'ambito dell'asilo e osserva che occorre proseguire il lavoro sul pacchetto asilo al fine di istituire un regime europeo comune in materia che garantisca un elevato livello di protezione e il pieno rispetto dei diritti fondamentali e che scongiuri la strumentalizzazione della normativa in materia d'asilo per raggiungere altre finalità;

48.

è preoccupato per la mancata corretta attuazione dell'acquis esistente in materia di asilo (Dublino, Eurodac, direttive sulla procedura di accoglienza e qualifica per la protezione dei richiedenti asilo), il che significa che non sono garantite norme comuni europee, minando così anche lo spirito di solidarietà;

49.

prende atto del "pacchetto sulle vittime" della Commissione e ritiene che il rafforzamento dei diritti e il sostegno alle vittime del terrorismo e della criminalità in seno all'Unione europea siano questioni della massima importanza;

50.

invita pertanto la Commissione ad assicurare il pieno rispetto dell'acquis di Schengen e osserva che ogni proposta della Commissione dovrebbe essere trattata con il metodo europeo; riconosce la necessità di frontiere esterne "intelligenti", di una migliore gestione delle frontiere esterne e di una politica efficace e credibile in materia; ritiene che il controllo dell'accesso al territorio dell'Unione sia una delle funzioni primarie da svolgere in un'area priva di frontiere interne e che il controllo alle frontiere esterne dell'Unione debba essere costantemente migliorato per poter raccogliere le nuove sfide in termini di migrazione e sicurezza, motivo per cui si rende necessaria l'introduzione di una politica equilibrata in materia di visti; invita la Commissione, in tale contesto, a completare la messa a punto dei sistemi SIS II, VIS ed Eurodac, nonché della nuova agenzia IT; ricorda che la gestione efficace e integrata delle frontiere esterne e interne dell'Unione e la politica in materia di visti sono strettamente collegate e rappresentano uno strumento indispensabile per le politiche in materia di migrazione e asilo, tra cui la mobilità e la prevenzione degli abusi; deplora che il SIS II non sia ancora operativo, invita la Commissione a intensificare gli sforzi finalizzati alla messa a punto del sistema e intende continuare a monitorare attentamente l'assegnazione delle risorse del bilancio dell'Unione ad esso destinate;

51.

valuta positivamente la modifica del manuale Sirene, l'aggiornamento del manuale pratico comune per le guardie di frontiera, l'ulteriore sviluppo di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) e l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera, in linea con il programma di Stoccolma;

52.

plaude all'iniziativa della Commissione di chiarire ulteriormente le condizioni che consentono alle autorità degli Stati membri di svolgere attività di vigilanza alle frontiere, di condividere informazioni operative e di cooperare reciprocamente e con Frontex; condivide l'idea che Frontex svolgerà un ruolo di primo piano nella gestione del controllo delle frontiere e valuta positivamente l'accordo sulla modifica del quadro giuridico al fine di consentire a Frontex una maggiore efficacia in termini di capacità operativa alle frontiere esterne;

53.

ritiene fermamente che le prossime proposte di revisione della direttiva 95/46/CE e della direttiva sulla conservazione dei dati debbano essere ambiziose e assicurare un livello di protezione superiore rispetto a quello insufficiente offerto dalla decisione quadro sulla protezione dei dati dell'ex terzo pilastro; sottolinea l'importanza di affrontare problematiche chiave quali la sicurezza cibernetica e la riservatezza in relazione al cloud computing e all'Internet degli oggetti; sottolinea che la protezione dei dati dovrebbe essere ambiziosa anche nel quadro della lotta al terrorismo; invita la Commissione a rispettare la protezione dati dell'Unione nei negoziati con paesi terzi e sottolinea che il Parlamento intende verificare scrupolosamente tutte le proposte, tra cui il sistema PNR per l'Unione e un sistema europeo per l'estrazione di dati finanziari, nonché ogni accordo sui dati PNR tra l'Unione europea e paesi terzi (sono in corso negoziati con Stati Uniti, Canada e Australia), al fine di accertarne la conformità con i diritti fondamentali;

L'EUROPA NEL MONDO: ESERCITARE IL NOSTRO PESO SULLA SCENA MONDIALE

54.

sottolinea che i valori, i principi e gli impegni su cui è stata costruita l'Unione europea devono costituire gli orientamenti basilari ed essenziali di una politica estera comune; sottolinea la necessità che la Commissione collabori pienamente con il Servizio europeo per l'azione esterna, non solo per quanto riguarda l'allargamento, lo sviluppo, il commercio e l'aiuto umanitario, ma anche in merito agli aspetti esterni delle politiche interne, assicurando una maggiore coerenza nell'azione dell'Unione europea, in particolare tra la politica commerciale e quella industriale, al fine di utilizzare il commercio quale vero e proprio strumento per la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa; evidenzia l'importanza che l'AR/VP definisca una politica estera coerente e unitaria;

55.

chiede un rafforzamento della capacità militare europea attraverso una maggiore messa in comune delle risorse, al fine di migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere in maniera rapida ed efficace alle crisi esterne e di rafforzare la sicurezza transatlantica;

Politica europea di vicinato

56.

sottolinea che la revisione degli strumenti di assistenza finanziaria esterna dovrebbe essere considerata un'occasione per rafforzare la politica esterna dell'Europa, in particolare nel quadro dell'attuale processo di transizione democratica nei paesi del vicinato meridionale; chiede maggiore flessibilità e celerità nell'erogazione dell'assistenza finanziaria ai paesi ammissibili che si trovano in situazione di crisi; sottolinea la necessità che la Commissione potenzi le capacità dei paesi beneficiari di assumersi la responsabilità dell'assistenza che ricevono, onde massimizzarne l'impatto; chiede alla Commissione di fare tesoro dell'esperienza acquisita nel contesto della precedente generazione di strumenti finanziari esterni e di affrontare le questioni sollevate dalla Corte dei conti;

57.

accoglie con favore il riesame della Commissione in materia di politica europea di vicinato e auspica proposte concrete sulle modalità per sviluppare ulteriormente le due dimensioni multilaterali di detta politica, prestando particolare attenzione ai paesi arabi che aspirano alla democrazia; sottolinea la necessità di un nuovo impulso; plaude alle proposte formulate dalla Commissione nella sua comunicazione del maggio 2011 sulla politica europea di vicinato e chiede una rapida attuazione di misure concrete volte a rilanciare i rapporti con i paesi limitrofi dell'Unione; evidenzia che l'impegno dell'Unione a favore di un approfondimento dei legami con i paesi vicini si articolerà in una combinazione tra una maggiore assistenza finanziaria, un sostegno rafforzato a favore della democrazia, l'accesso al mercato e una migliore mobilità; chiede un riesame dell'Unione per il Mediterraneo, sulla scorta di una valutazione delle attuali carenze e alla luce dei recenti avvenimenti connessi alla "primavera araba";

Allargamento dell'Unione europea

58.

auspica che la Commissione prosegua il suo lavoro nell'ambito dei negoziati di adesione; rileva che, a seguito della conclusione positiva dei negoziati con la Croazia, dovrebbe proseguire la preparazione dei negoziati con altri paesi candidati dei Balcani occidentali, sottolineando nel contempo la necessità che tali paesi adottino tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente e scrupolosamente ai criteri di Copenaghen; rileva altresì la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione in Bosnia-Erzegovina e agli sforzi tesi a individuare una soluzione al contenzioso sulla denominazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; si augura che i colloqui in corso su Cipro sfocino in una soluzione globale e si attende che la Turchia contribuisca in tal senso, adempiendo agli obblighi previsti dal protocollo di Ankara;

59.

sollecita la Commissione a impegnarsi con il Kosovo al fine di definire quanto prima una road map sulla liberalizzazione dei visti, dal momento che il Kosovo è l'unica parte dei Balcani occidentali ad avere un regime di visti con l'UE; accoglie favorevolmente a tale riguardo il recente accordo tra Serbia e Kosovo;

Una politica commerciale globale

60.

sostiene l'impegno profuso dalla Commissione in tutti i negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso al fine di conseguire un risultato positivo in termini di accordi commerciali globali ed equilibrati nel 2012, il che migliorerebbe sensibilmente le prospettive commerciali dell'Unione europea e le opportunità per le sue imprese in tutto il mondo; ritiene tuttavia necessari, da parte dell'Unione, sforzi duraturi per poter beneficiare del momento propizio, in termini di opportunità, creatosi nel 2011 nel quadro dei negoziati multilaterali del ciclo di Doha, che dovrebbero spianare la strada alla stabilità economica mondiale;

61.

ritiene che l'Unione europea debba rafforzare i suoi legami commerciali con gli altri grandi attori mondiali sul piano economico e politico, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone e i paesi BRIC, avvalendosi dei mezzi e degli strumenti di cooperazione esistenti e ampliandoli ogniqualvolta sia possibile; invita la Commissione a garantire un maggiore coinvolgimento del Parlamento nei negoziati in corso e nella definizione dei mandati negoziali per gli accordi di investimento; la invita altresì a concludere i negoziati in corso sugli accordi di libero scambio bilaterali e regionali e a proporre parallelamente un'efficace normativa di salvaguardia; osserva che questa va considerata una strategia complementare e non un'alternativa alla rete multilaterale;

62.

ritiene che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti a livello mondiale si confermi una questione prioritaria e un elemento essenziale della strategia dell'Unione in materia di commercio mondiale; constata, a tale riguardo, che la recente relazione della Commissione del 2011 sugli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti evidenzia l'esistenza di sostanziali ostacoli ingiustificati nell'ambito delle nostre relazioni con i partner strategici, che limitano l'accesso ai mercati dei principali paesi terzi; rinnova pertanto il proprio invito alla Commissione a essere tenace e determinata nel perseguire tale programma e a continuare a combattere le misure protezionistiche ingiustificate, garantendo nel contempo che la politica commerciale continui ad essere uno strumento per la creazione di posti di lavoro all'interno e all'esterno dell'Europa; chiede alla Commissione di compiere ulteriori sforzi per individuare ed eliminare progressivamente gli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti transatlantici, in particolare nel settore del riconoscimento reciproco e della normalizzazione, avvalendosi in maniera ottimale del Consiglio economico transatlantico per realizzare un mercato transatlantico entro il 2015;

63.

invita la Commissione a promuovere l'inserimento in tutti gli accordi commerciali di disposizioni giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani, norme sociali e ambientali, come indicato in numerose relazioni di iniziativa approvate nel 2010;

Politiche di sviluppo e aiuti umanitari

64.

chiede che la Commissione presenti nel 2012 un'iniziativa sul finanziamento innovativo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) al fine di onorare gli impegni in relazione agli Obiettivi di sviluppo del Millennio; chiede inoltre di presentare proposte legislative per affrontare ulteriormente i paradisi fiscali, i flussi illeciti di capitali e l'abuso di trasferimento dei prezzi, quale seguito alla comunicazione "Promuovere la buona governance in materia fiscale";

65.

invita la Commissione a presentare una comunicazione recante proposte concrete volte a stabilire un nesso efficace tra aiuti umanitari e sviluppo, che tenga conto della flessibilità necessaria a consentire il coordinamento tra aiuti d'urgenza, riabilitazione e sviluppo nelle situazioni di transizione; è favorevole all'estensione dei programmi per i pasti scolastici a tutti i bambini nelle zone colpite dalla carestia, utilizzando generi alimentari prodotti localmente, e all'abolizione dei canoni di utenza per l'istruzione primaria e i servizi sanitari di base, compensandoli, se necessario, con un incremento degli aiuti da parte dei paesi donatori;

66.

invita la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa volta a garantire una maggiore trasparenza nell'industria estrattiva attraverso misure giuridicamente vincolanti a livello dell'UE, con l'obiettivo di consentire ai paesi in via di sviluppo di accedere agli introiti prodotti dalle loro risorse naturali per aiutare le rispettive comunità a uscire dalla povertà;

*

* *

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0297.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0331.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/120


Mercoledì 6 luglio 2011
Legislazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti

P7_TA(2011)0328

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell'UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti - attuazione e prospettive (2010/2249(INI))

2013/C 33 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 luglio 2010 dal titolo "Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015" (COM(2010)0384),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 agosto 2010, sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri (COM(2010)0441),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 dicembre 2010 sulla necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori (COM(2010)0704),

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1),

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale (2) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (COM(2009)0403),

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione di detto regolamento (COM(2009)0334),

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5),

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6),

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (7),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico dell'UE: quale soluzione per questo annoso problema? (8),

vista la decisione della Commissione recante modifica alla decisione 2009/719/CE che autorizza taluni Stati membri a rivedere i loro programmi di monitoraggio annuale sull'encefalopatia spongiforme bovina,

viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2010 sulla summenzionata comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2010, dal titolo: "Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015",

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0195/2011),

A.

considerando che la presenza di BSE nell'Unione europea aveva raggiunto proporzioni epidemiche a metà anni Novanta portando all'introduzione di una serie di misure intese a eradicare la BSE e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili,

B.

considerando che il numero di casi positivi di BSE nell'UE è sceso da 2 167 nel 2001 a 67 nel 2009; considerando che, alla luce di tale diminuzione del numero di casi, si può ritenere che la normativa applicata in tale periodo abbia contribuito all'eradicazione della BSE e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'UE e che, contestualmente a tale tendenza al declino epidemiologico, le disposizioni legislative andrebbero adeguate alla situazione reale in termini di rischio,

C.

considerando che, alla luce della continua diminuzione di casi di BSE, la normativa sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili è stata modificata negli ultimi anni e che possono essere presi in considerazione futuri cambiamenti, garantendo e mantenendo l'elevato livello di salute animale e di sanità pubblica nell'Unione europea; considerando che tali cambiamenti possono comprendere misure concernenti la rimozione di materiale specifico a rischio, il riesame delle disposizioni sul divieto totale di somministrazione dei mangimi, l’eradicazione della scrapie, l’abbattimento delle coorti e la vigilanza,

D.

considerando che un aumento della produzione nazionale delle colture proteiche è indispensabile al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia e altre fonti di proteine,

Considerazioni generali

1.

accoglie con favore il "Piano per le EST – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili" della Commissione e le sue proposte per alcune revisioni dell'attuale regime normativo sulle EST nell'Unione europea; sottolinea, tuttavia, che determinate disposizioni necessitano di una valutazione completa e saranno sostenute solo a determinate condizioni;

2.

sottolinea l'importanza di garantire che la significativa diminuzione di casi di BSE nell'Unione europea non porti a misure meno severe per le EST o a una riduzione dei rigidi meccanismi di controllo e sorveglianza nell'UE; prende atto del contributo della normativa passata e attuale in materia di EST per l'eradicazione delle EST nell'UE;

Sorveglianza della BSE

3.

prende atto dell'innalzamento dei limiti d'età per l'accertamento delle EST nei bovini di età superiore a 72 mesi in 22 Stati membri come previsto dalla summenzionata decisione della Commissione recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina;

4.

esorta la Commissione a innalzare i limiti di età nei rimanenti Stati membri solo se tale iniziativa è sostenuta da una solida valutazione dei rischi al fine di non compromettere un livello di salute degli animali e di protezione dei consumatori elevato;

5.

sottolinea che il meccanismo di sorveglianza è uno strumento importante per il monitoraggio delle EST nell'UE; esprime la propria preoccupazione circa un ulteriore innalzamento dei limiti di età per gli accertamenti nei bovini, in particolare alla luce dei test a campione che regoleranno il sistema di monitoraggio della BSE nei bovini da gennaio 2013; invita la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sulle nuove scoperte in merito alla selezione delle dimensioni del campione;

6.

esorta la Commissione a mantenere gli accertamenti sugli animali a rischio come un elemento importante per continuare a monitorare l'andamento dei casi di BSE nell'UE e per garantire la tempestiva individuazione di un'eventuale ricomparsa in futuro;

Revisione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali

7.

sostiene – in particolare alla luce dell'attuale deficit proteico dell'UE – la proposta della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con proteine animali trasformate, a condizione che ciò si applichi esclusivamente alle specie non erbivore e che:

le proteine animali trasformate siano solamente derivate da specie che non sono collegate alle EST,

i metodi di produzione e sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale nonché l'utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile;

i divieti esistenti sul riciclaggio all'interno della stessa specie ("cannibalismo") rimangano in vigore;

i canali di produzione per le proteine animali trasformate derivate da specie diverse siano completamente separati,

la separazione di tali canali di produzione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e verificata dalla Commissione;

prima dell'attuazione della revoca del divieto, sia attuato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti proteine animali trasformate al fine di escludere il riciclaggio all'interno della stessa specie e la presenza di proteine animali trasformate derivate da ruminanti;

la produzione di proteine animali trasformate del materiale di categoria 1 o 2 sia vietata e solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di proteine animali trasformate;

8.

sottolinea che tali misure devono andare di pari passo con una PAC volta a collegare la produzione vegetale e quella animale, promuovere l'utilizzo adeguato delle aree di pascolo, aumentare la produzione interna di proteine e sostenere i sistemi di rotazione delle colture;

9.

esorta la Commissione a introdurre misure volte a garantire che, qualora venga revocato il divieto di somministrazione dei mangimi, sia esclusa la possibilità di una contaminazione incrociata nei canali di trasporto del materiale ottenuto da specie diverse dai ruminanti con il materiale ottenuto da ruminanti;

10.

chiede alla Commissione di valutare l'esigenza di un'autorizzazione distinta per i macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati sia da ruminanti sia da specie diverse dai ruminanti, al fine di garantire una netta separazione di tali sottoprodotti;

11.

si oppone all'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti;

12.

chiede alla Commissione di valutare la necessità di controllare le importazioni di proteine animali trasformate al fine di garantire che possano essere esclusi il riciclaggio all'interno della stessa specie, l'utilizzo di materiali di categoria 1 e 2 e le violazioni delle norme igieniche; sottolinea la necessità a tal fine anche di controlli in loco periodici e senza preavviso;

13.

è favorevole a sottoporre ad un esame critico la fissazione di un livello di tolleranza per quantità trascurabili di proteine animali non autorizzate provenienti da specie diverse dai ruminanti e presenti nei mangimi a motivo di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a condizione che sia disponibile un metodo per determinare la percentuale di queste proteine;

Elenco del materiale specifico a rischio

14.

si attende che la Commissione mantenga le norme rigorose contenute nell'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE; sottolinea che tali norme rigorose non devono essere attenuate da eventuali tentativi dell'OIE di allineare le norme dell'UE all'elenco dell'OIE;

15.

esorta la Commissione a considerare eventuali modifiche all'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE solo se sostenute da riscontri scientifici, applicando il principio di precauzione solo se possono essere esclusi rischi per la salute degli esseri umani e degli animali e se può essere garantita la sicurezza della catena alimentare umana ed animale;

Ricerca sulle EST

16.

esorta la Commissione a incoraggiare ulteriormente il controllo genetico della scrapie negli ovini tramite programmi di riproduzione e allevamento volti ad evitare la consanguineità e la deriva genetica;

17.

esorta la Commissione ad adottare misure per incentivare la ricerca in atto sulla resistenza alla scrapie nei caprini e sulla scrapie atipica poiché potrebbe contribuire all'eradicazione delle EST nell'UE;

18.

chiede alla Commissione di incentivare la ricerca in atto sullo sviluppo di test rapidi ante mortem e post mortem per la diagnosi della BSE;

19.

respinge la proposta della Commissione di ridurre i finanziamenti dell'UE per la ricerca sulle TSE;

Abbattimento delle coorti

20.

prende atto della proposta della Commissione di riesaminare l'attuale politica di abbattimento delle coorti in caso di insorgenza della BSE nelle mandrie di bovini; sottolinea che, prima di apportare eventuali modifiche alla politica di abbattimento delle coorti, per mantenere un elevato livello di fiducia dei consumatori occorre valutare i seguenti aspetti: (1) la tutela dei consumatori, (2) eventuali rischi per la salute umana e animale e (3) il mantenimento della prassi di consentire ai responsabili della gestione del rischio e ai legislatori di adottare le azioni immediate necessarie nel caso di una ricomparsa della BSE nell'UE;

Sicurezza dei mangimi e degli alimenti

21.

prende atto della summenzionata relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri; sottolinea che la relazione evidenzia alcune carenze relative alla qualità delle relazioni degli Stati membri ed esorta gli Stati membri a migliorare la qualità delle relazioni, migliorando lo svolgimento dei controlli nazionali al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi, individuando i casi di non conformità e potenziando la performance delle autorità di controllo e degli operatori del settore alimentare; invita la Commissione ad eseguire un monitoraggio efficace dei controlli effettuati dagli Stati membri;

22.

esprime la sua preoccupazione in merito alla contaminazione degli alimenti e dei mangimi, per esempio con la diossina, e chiede agli Stati membri di attuare e applicare con estremo rigore le normative esistenti sui controlli degli alimenti e dei mangimi e sulla gestione del rischio, e, se necessario, di rafforzare tali norme e garantirne un’applicazione armonizzata ricorrendo a orientamenti comuni in tutto il mercato interno;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire che vengano rispettate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento di applicazione (UE) n. 142/2011, in materia di trattamento dei sottoprodotti di origine animale prima della loro trasformazione in biogas e l'utilizzo o l'eliminazione dei residui della digestione, e che venga evitato il dirottamento illegale verso la catena alimentare; esorta la Commissione a monitorare le modalità di attuazione delle norme attuali negli Stati membri al fine di garantire un circuito chiuso per tale attività;

Carni separate meccanicamente

24.

esprime la sua preoccupazione circa l'attuale legislazione dell'UE e la sua attuazione negli Stati membri per le carni separate meccanicamente;

25.

chiede agli Stati membri di riesaminare la loro applicazione delle definizioni concernenti le carni separate meccanicamente conformemente alle norme vigenti;

26.

chiede un'etichettatura obbligatoria delle carni separate meccanicamente negli alimenti per garantire una migliore informazione dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli;

27.

invita la Commissione a informare i paesi terzi delle eventuali modifiche apportate al regolamento TSE e delle misure relative alle TSE;

*

* *

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione di esecuzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(7)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0084.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/125


Mercoledì 6 luglio 2011
Sicurezza dell'aviazione, con particolare riferimento ai body scanner

P7_TA(2011)0329

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla sicurezza dell'aviazione, con particolare riferimento ai body scanner (2010/2154(INI))

2013/C 33 E/13

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego dei body scanner negli aeroporti dell'Unione europea (COM(2010)0311),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di "body scanner" sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2),

visto il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 (3),

visto il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (4),

vista la quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del regolamento (CE) N. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2010)0725),

vista la sua posizione del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (5),

vista la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) (6),

vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7),

vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9);

vista la Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (10),

visto il parere della Sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione del Comitato economico e sociale europeo sulla "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego dei body scanner negli aeroporti dell'Unione europea",

visto l'articolo 48 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo, il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0216/2011),

Body scanner

A.

considerando che "body scanner" è il termine generico utilizzato per designare la tecnologia capace di rilevare oggetti metallici e non metallici invisibili nascosti negli indumenti che l'efficacia del rilevamento è data dalla capacità dei body scanner di rilevare qualsiasi oggetto vietato che le persone sottoposte ai controlli di sicurezza possono nascondere negli indumenti,

B.

considerando che il quadro giuridico dell'UE in materia di sicurezza dell'aviazione prevede vari metodi e tecnologie di controllo in grado di rilevare oggetti nascosti negli indumenti e tra i quali gli Stati membri effettuano una scelta; che i body scanner non figurano attualmente in tale elenco,

C.

considerando che vari Stati membri utilizzano attualmente i body scanner in modo temporaneo - per una durata massima di 30 mesi - nei loro aeroporti, esercitando così il loro diritto di condurre esperimenti con a nuove tecnologie (Capitolo 12.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione),

D.

considerando che gli Stati membri hanno diritto di applicare misure più rigorose rispetto alle norme di base comuni previste dalla legislazione europea e possono, pertanto, introdurre i body scanner nel loro territorio; che, in tal caso, dovranno agire in base ad una valutazione dei rischi e conformemente al diritto dell'UE; che dette misure devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionali al rischio che si presenti (articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008),

E.

considerando che l'introduzione da parte degli Stati membri dei body scanner in una delle due ipotesi precedenti rende impossibile un autentico controllo di sicurezza unico; che, se la situazione attuale perdura, le condizioni operative che si applicano agli Stati membri non saranno uniformi e, di conseguenza, non comporteranno vantaggi per i passeggeri,

F.

considerando che la discussione sui body scanner non può prescindere da un dibattito generale su un concetto integrato di sicurezza globale per gli aeroporti europei,

G.

considerando che la salute è un bene da preservare e un diritto da proteggere; che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti rappresenta un rischio da evitare; che pertanto l’impiego di scanner che utilizzano radiazioni ionizzanti i cui effetti sono cumulativi e dannosi per la salute umana non dovrebbe essere permesso nell’Unione europea,

H.

considerando che tanto la legislazione dell'UE quanto le leggi degli Stati membri stabiliscono già norme sulla protezione contro i pericoli per la salute che possono derivare dall'utilizzazione di tecnologie che producono radiazioni ionizzanti, nonché sui limiti di esposizione a tali radiazioni; che pertanto l’impiego di scanner che utilizzano radiazioni ionizzanti dovrebbe essere vietato nell’Unione europea,

I.

considerando che la Commissione europea ha consultato il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 e l'Agenzia europea di protezione dei diritti fondamentali, e che le loro risposte contengono elementi importanti sulle condizioni da osservare affinché l'utilizzazione di body scanner negli aeroporti rispetti la protezione dei diritti fondamentali,

J.

considerando che le preoccupazioni relative alla salute, il diritto alla vita privata, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la non discriminazione e la protezione dei dati devono essere affrontate sia dal punto di vista della tecnologia in questione che del suo utilizzo prima di potere prendere in considerazione l'introduzione dei body scanner,

K.

considerando che i body scanner, oltre a garantire un livello maggiore di sicurezza rispetto ai dispositivi attuali, devono poter velocizzare i controlli sui passeggeri e ridurre i tempi di attesa,

Finanziamento della sicurezza dell'aviazione

L.

considerando che il Consiglio non si è ancora pronunciato sulla posizione del Parlamento europeo sulla direttiva concernenti i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione,

Misure di sicurezza per il carico

M.

considerando che gli ultimi complotti terroristi sventati dai servizi segreti intendevano utilizzare il carico come strumento delle loro azioni,

N.

considerando che non soltanto i passeggeri, bensì anche il carico e la posta sono e devono essere soggetti a misure di sicurezza appropriate,

O.

considerando che le merci e la posta caricati sugli aerei passeggeri costituiscono un obiettivo degli attentati terroristici; considerando che, visto che il livello di sicurezza per le merci e la posta è notevolmente inferiore rispetto a quelli previsti per i passeggeri, è necessario rafforzare le misure di sicurezza per la posta e le merci caricate a bordo dei voli passeggeri,

P.

considerando che le misure di sicurezza riguardano non soltanto gli aeroporti bensì tutta la catena di approvvigionamento,

Q.

considerando che gli operatori postali, in materia di sicurezza aerea, svolgono un ruolo importante nella gestione dello scambio di posta e di pacchi e che, in applicazione della normativa europea, hanno investito importanti somme di denaro e introdotto nuove tecnologie per assicurare il rispetto delle norme internazionali ed europei in materia di sicurezza,

Relazioni internazionali

R.

considerando che è necessario un coordinamento internazionale sulle misure di sicurezza aerea per garantire un elevato livello di protezione, evitando così che i passeggeri siano controllati a più riprese con tutte le restrizioni e costi supplementari che ciò implica,

Formazione del personale di sicurezza

S.

considerando che la formazione e il perfezionamento professionali del personale di sicurezza costituiscono un elemento fondamentale per garantire un elevato livello di sicurezza aerea, che deve essere a sua volta compatibile con un trattamento dei passeggeri che preservi la loro dignità di individui e protegga i loro dati personali,

T.

considerando che gli standard sociali, di istruzione e formazione per il personale di sicurezza dovrebbero essere integrati nella revisione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996 (11), relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità,

Disposizioni generali

1.

ritiene che sia necessario un approccio integrato alla sicurezza dell'aviazione, con un controllo di sicurezza unico in modo che i passeggeri, l'equipaggio e il carico che giungono in un aeroporto dell'UE provenienti da un altro dei suoi aeroporti non debbano essere nuovamente controllati;

2.

ritiene che alcuni metodi di scanner efficaci e rapidi per i passeggeri, visti i tempi necessari nei punti di controllo, costituiscano un valore aggiunto per la sicurezza aerea;

3.

invita la Commissione a svolgere ricerche sull'utilizzo di altre tecniche per l'individuazione degli esplosivi, compresi i materiali solidi, nel settore della sicurezza dell'aviazione;

4.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare un sistema integrato di analisi dei rischi per i passeggeri sospettati, in modo fondato, di costituire una minaccia per la sicurezza e per l'ispezione dei bagagli e del carico, basato su tutte le informazioni disponibili e affidabili, in particolare quelle fornite dalla polizia, dai servizi di intelligence, dalle dogane e dalle imprese di trasporto; ritiene che tutto il sistema debba essere contraddistinto dalla ricerca dell'efficacia, basandosi sul pieno rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul principio di non discriminazione e in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati;

5.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare una cooperazione, una gestione della sicurezza e uno scambio di informazioni efficaci tra tutte le autorità e i servizi implicati nonché tra le autorità e le imprese di trasporto aereo e di sicurezza, tanto a livello europeo quanto nazionale;

6.

invita la Commissione a rivedere regolarmente l'elenco dei metodi di controllo autorizzati e le condizioni e le norme minime in materia di applicazione e di tener conto dei possibili problemi, dell'esperienza concreta e dei progressi tecnologici, per permettere un elevato livello di efficacia del rilevamento nonché una tutela dei diritti e degli interessi di passeggeri e lavoratori di conforme a tali progressi;

7.

sottolinea l'importanza della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in quanto minacce alla sicurezza dell'Unione europea già identificate nel Programma di Stoccolma, e appoggia al riguardo, soltanto in questo contesto, il ricorso a misure di sicurezza ideate per prevenire gli atti terroristici che siano previste dalla legge, efficaci, necessarie in una società democratica libera e aperta, commisurate agli obiettivi perseguiti e pienamente coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per i diritti umani (CEDU); ricorda che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è indispensabile e che deve pertanto esservi un giusto equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali;

8.

sottolinea, a tale proposito, che qualsiasi misura antiterrorismo dovrebbe essere pienamente conforme ai diritti e agli obblighi fondamentali dell'Unione europea necessari in una società democratica e deve essere proporzionata, strettamente necessaria, prevista dalla legge e dunque limitata al suo obiettivo specifico;

Body scanner

9.

chiede alla Commissione di proporre l'aggiunta dei body scanner all'elenco dei metodi di controllo autorizzati a condizione che sia accompagnata da norme appropriate e standard comuni minimi per il loro uso, come stabilito nella presente risoluzione, solo dopo aver eseguito la valutazione d'impatto richiesta dal Parlamento europeo nel 2008 che dimostri che i dispositivi non costituiscono un rischio per la salute dei passeggeri, i dati personali, la dignità individuale e la vita privata dei passeggeri nonché l'efficacia di tali scanner;

10.

ritiene che l'uso di body scanner debba essere disciplinato da norme, procedure e standard comuni dell'UE che stabiliscano non soltanto criteri relativi all'efficacia del rilevamento bensì impongano altresì le garanzie necessarie per proteggere la salute e i diritti e gli interessi fondamentali dei viaggiatori, dei lavoratori, dei membri dell'equipaggio e del personale addetto alla sicurezza;

11.

ritiene che i body scanner debbano essere uno strumento che velocizzi il passaggio e la durata dei controlli negli aeroporti e riduca i disagi ai passeggeri e chiede pertanto alla Commissione di tenere in considerazione questo aspetto nella sua proposta legislativa;

12.

propone più specificamente che la Commissione, una volta stabilite norme comuni sull'impiego dei body scanner, le riveda regolarmente e laddove necessario, per adattare ai progressi tecnologici le disposizioni sulla protezione della salute, del diritto alla vita privata, dei dati personali e dei diritti fondamentali;

Necessità e proporzionalità

13.

è convinto che l'escalation terrorista esiga dai poteri pubblici le misure di protezione e prevenzione richieste dalle società democratiche;

14.

ritiene che l'efficacia di rilevamento dei body scanner è più elevata rispetto agli attuali metal detector, in particolare per quanto riguarda gli oggetti non metallici e i liquidi, mentre la pratica della perquisizione manuale integrale si rivela più molesta, più dispendiosa in termini di tempo e meno accettabile di uno scanner;

15.

considera che l'utilizzo dei body scanner, a condizione che siano predisposte le opportune garanzie, rappresenta un'opzione migliore rispetto ad altri metodi meno esigenti che non garantirebbero un livello di sicurezza analogo; rammenta che, nel campo della sicurezza aerea, l'uso dei servizi di intelligence in senso lato e un personale di sicurezza aeroportuale ben preparato debbano restare priorità fondamentali;

16.

ritiene che le preoccupazioni e le esigenze in materia di privacy e di salute possano essere risolte con la tecnologia e i metodi disponibili; ritiene che la tecnologia che si sta attualmente sviluppando sia promettente e che dovrebbe essere utilizzata la miglior tecnologia disponibile;

17.

ritiene che l'installazione, o meno, di body scanner resti nell'ambito della responsabilità e della libertà degli Stati membri dell'UE; è del parere, tuttavia, che una maggiore armonizzazione nell'utilizzo dei body scanner sia necessaria per la creazione di uno spazio europeo di sicurezza coerente per l'aviazione;

18.

ritiene che quando gli Stati membri installeranno i body scanner, questi debbano essere conformi agli standard e ai requisiti minimi previsti dall'UE per tutti gli Stati membri dell'UE e ciò senza pregiudicare il loro diritto di applicare norme più rigorose;

19.

ritiene che gli Stati membri debbano potenziare i punti di controllo e integrare il personale di sicurezza al fine di garantire che i passeggeri non subiscano ripercussioni dall'installazione dei body scanner;

20.

ritiene che occorra offrire alle persone soggette ai controlli la scelta di utilizzare o meno i body scanner per cui, in caso di rifiuto, saranno obbligati a sottoporsi a sistemi di controllo alternativi che garantiscano lo stesso livello di efficacia dei body scanner nonché il pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignità; sottolinea che tale rifiuto non deve dar luogo a sospetti nei confronti del passeggero;

Salute

21.

ricorda che la legislazione europea e nazionale deve essere applicata in particolare rispettando il principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA);

22.

invita gli Stati membri a utilizzare la tecnologia meno dannosa per la salute umana e in grado di offrire soluzioni accettabili alle preoccupazioni dei cittadini sul diritto alla vita privata;

23.

ritiene che l'esposizione a dosi di radiazioni ionizzanti cumulative non possa essere accettabile; ritiene pertanto che qualsiasi forma di tecnologia che utilizza radiazioni ionizzanti debba essere esplicitamente esclusa dai controlli di sicurezza;

24.

invita la Commissione a esaminare, nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca, la possibilità di utilizzare tecnologie che sono completamente innocue per tutti i settori della popolazione e che, nel contempo, garantiscono la sicurezza aerea;

25.

chiede agli Stati membri di monitorare periodicamente gli effetti a lungo termine dell'esposizione ai body scanner tenendo conto dei nuovi progressi scientifici e di controllare la corretta installazione, il buon uso e il buon funzionamento dell'apparecchiatura;

26.

insiste affinché si tenga adeguatamente conto dei casi particolari e sia riservato un trattamento equo e personalizzato ai passeggeri vulnerabili (in termini di salute e di capacità di comunicazione), quali le donne incinte, i bambini, le persone anziani, e le persone con disabilità, e i portatori di dispositivi medici impiantati (per esempio le protesi ortopediche o i pacemaker), nonché tutte le persone che portano con sé medicinali e/o di dispositivi medici indispensabili per la loro salute (per esempio siringhe, insulina);

Immagini del corpo

27.

ritiene che si debbano utilizzare unicamente modelli stilizzati e insiste affinché non siano prodotte immagini del corpo;

28.

sottolinea che i dati generati dal processo di scansione non devono essere utilizzati per scopi diversi da quello di individuare oggetti vietati, possono essere utilizzati per il tempo necessario alla procedura di controllo, devono essere distrutti immediatamente dopo il passaggio di ciascuna persona attraverso i controlli di sicurezza e non possono essere conservati;

Divieto di discriminazione

29.

ritiene che le norme di funzionamento debbano assicurare un processo di selezione a campione e che i passeggeri che devono passare attraverso ad un body scanner non siano selezionati in base a criteri discriminatori;

30.

sottolinea che nella procedura relativa alla selezione dei passeggeri per il body scanning o al rifiuto di sottoporvisi, è inaccettabile qualsiasi forma di definizione di stereotipi sulla base, ad esempio, del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o del credo;

Protezione dei dati

31.

ritiene che tutti i body scanner debbano utilizzare figure stilizzate per proteggere le identità dei passeggeri e garantire che non possano essere identificati mediante le immagini di qualsiasi parte del corpo;

32.

sottolinea che la tecnologia utilizzata non deve consentire di conservare o salvare i dati;

33.

rammenta che l'impiego dei body scanner deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

34.

sottolinea che gli Stati membri che desiderano ricorrere ai body scanner dovrebbero avere la possibilità, conformemente al principio di sussidiarietà, di applicare norme più severe rispetto a quelle definite nella legislazione europea per la protezione dei cittadini e dei loro dati personali;

Informazione delle persone sottoposte a body scanner

35.

ritiene che le persone sottoposte a tali controlli debbano ricevere preliminarmente informazioni complete, in particolare sul funzionamento del body scanner in questione, sulle condizioni previste per la protezione del diritto alla dignità e alla vita privata e per la protezione dei dati nonché sulla possibilità di rifiutarsi di passare attraverso il body scanner;

36.

chiede alla Commissione di inserire nelle sue campagne informative sui diritti dei passeggeri aerei un capitolo sui diritti relativi ai controlli di sicurezza e ai body scanner;

Trattamento delle persone sottoposte a body scanner

37.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che il personale addetto alla sicurezza riceva una formazione speciale sull'uso dei body scanner in modo da rispettare i diritti fondamentali dei passeggeri, la dignità personale, la protezione dei dati e la salute; ritiene, a tale proposito, che un codice di condotta possa rivelarsi molto utile per il personale della sicurezza incaricato del funzionamento dei body scanner;

Finanziamento della sicurezza dell'aviazione

38.

ricorda la sua posizione del 5 maggio 2010 sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione;

39.

ritiene che i diritti per le misure di sicurezza debbano essere trasparenti, debbano essere utilizzati solamente per coprire i costi della sicurezza e che gli Stati membri che decidono di applicare misure più rigorose debbano finanziare i costi supplementari che ne derivano;

40.

esorta il Consiglio ad adottare immediatamente una posizione in prima lettura sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione, dato che la legislazione in materia di sicurezza aerea e la legislazione sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione sono strettamente collegate;

41.

raccomanda che il biglietto di ciascun passeggero indichi il costo delle misure di sicurezza;

Divieto di liquidi, aerosol e gel (LAG)

42.

ribadisce e mantiene la sua posizione di porre fine al divieto di trasportare liquidi nel 2013, come previsto nella legislazione dell'UE; esorta pertanto tutte le parti interessate, la Commissione, gli Stati membri e l'industria del settore, a collaborare strettamente tra di loro per fare in modo che, nell'interesse dei passeggeri, le restrizioni sul trasporto di liquidi a bordo dei velivoli siano rimosse;

43.

invita gli Stati membri e gli aeroporti a fare tutto il necessario per disporre in tempo della tecnologia adeguata in modo che la fine del divieto di trasportare i liquidi nei termini previsti non implichi una riduzione della sicurezza;

44.

ritiene che, in tal senso, tutte le parti interessate dovrebbero fare il necessario per passare da un divieto di trasportare liquidi, aerosol e gel a un controllo degli stessi nel modo più soddisfacente e uniforme possibile, garantendo in qualsiasi momento i diritti dei passeggeri;

Misure di sicurezza per il carico

45.

ritiene che il controllo del carico e della posta, basato su un'analisi dei rischi, debba essere proporzionale alle minacce che comporta il loro trasporto, e che occorra garantire una sicurezza appropriata, particolarmente quando il carico e la posta sono trasportati su aerei passeggeri;

46.

rammenta che non è possibile sottoporre a scansione il 100 % del carico; chiede agli Stati membri di proseguire negli sforzi di attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e del corrispondente regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, al fine di rafforzare la sicurezza lungo l'intera catena degli approvvigionamenti;

47.

ritiene che il livello di sicurezza del carico permanga differente tra gli Stati membri e che, nel quadro di un obiettivo di controllo di sicurezza unico, questi debbano assicurare la corretta attuazione delle misure esistenti in materia di carico e posta europei, oltre al riconoscimento degli agenti regolamentati autorizzati da un altro Stato membro;

48.

ritiene che le misure di sicurezza degli Stati membri sul carico aereo e sulla posta e le ispezioni relative a tali misure da parte della Commissione europea siano state intensificate e reputa pertanto assolutamente essenziale elaborare una relazione tecnica al fine di individuare le lacune dell'attuale sistema di trasporto del carico nonché le possibili soluzioni per porvi rimedio;

49.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i controlli e le ispezioni relative al carico aereo, compresi quelli relativi alla certificazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti; sottolinea, a tal fine, la necessità di disporre di un numero maggiore di addetti al controllo a livello nazionale;

50.

sottolinea le potenzialità offerte dalle informazioni in possesso delle dogane per calcolare il rischio associato a invii specifici e chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro sul possibile uso di sistemi elettronici presso le dogane per scopi legati alla sicurezza dell'aviazione, utilizzando in particolare il sistema di controllo delle importazioni dell'UE per migliorare la cooperazione tra le autorità doganali;

51.

chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per assicurare un invio sicuro del carico in provenienza da paesi terzi sin dall'aeroporto di origine, di definire criteri per identificare un carico ad alto rischio, definendo singolarmente la responsabilità dei vari agenti;

52.

chiede alla Commissione europea che il programma di sicurezza tenga presenti le specificità di tutti gli attori interessati e armonizzi le misure di sicurezza relative allo scambio di posta e di carico, con la necessità di assicurare un'economia dinamica che continui a favorire gli scambi commerciali, la qualità dei servizi e lo sviluppo del commercio elettronico;

53.

chiede alla Commissione di proporre un sistema armonizzato di formazione e di perfezionamento professionale del personale di sicurezza relativamente al carico, per prendere in considerazione i più recenti sviluppi tecnici nel settore della sicurezza;

Relazioni internazionali

54.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare congiuntamente con l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile e paesi terzi sulla valutazione dei rischi e sui sistemi di intelligence in materia di sicurezza aerea;

55.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere standard normativi globali nel quadro dell'OACI per sostenere gli sforzi dei paesi terzi nell'attuazione di detti standard, per avanzare verso un riconoscimento reciproco nell'ambito delle misure di sicurezza e per perseguire l'obiettivo di un controllo di sicurezza unico ed efficace;

*

* *

56.

reputa inadatta la procedura di comitatologia nel settore della sicurezza aerea, quantomeno per le misure che incidono sui diritti dei cittadini, e chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto attraverso la codecisione;

57.

attende dalla Commissione una proposta legislativa per adeguare nel corso di questa legislatura il regolamento (CE) n. 300/2008, in modo che tenga presente la dichiarazione della Commissione europea del 16 dicembre 2010 nell'ambito dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 71.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(4)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

(5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 164.

(6)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(7)  GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

(8)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(11)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/134


Mercoledì 6 luglio 2011
Donne e direzione delle imprese

P7_TA(2011)0330

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese (2010/2115(INI))

2013/C 33 E/14

Il Parlamento europeo,

visti la IV conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5, Pechino +10 e Pechino +15 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005 e il 12 marzo 2010,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 e 23,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,

visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,

vista la relazione della Commissione sui Progressi verso la parità tra donne e uomini 2011,

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata: "Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo “Strategia sulla parità tra le donne e gli uomini 2010-2015” (COM(2010)0491),

visto il Libro verde della Commissione del 6 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione (COM(2010)0284),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo "Maggiore impegno verso la parità tra uomini e donne – Carta per le donne" (COM(2010)0078),

visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006, e il nuovo patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo il 7 marzo 2011,

vista la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale,

vista la riunione annuale del Forum economico mondiale svoltosi dal 26 al 29 gennaio 2011 a Davos e il programma intitolato "Women Leaders and Gender Parity",

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (1),

vista la sua risoluzione dell’8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2010 (2),

viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino: Lotta per la parità, lo sviluppo e la pace (3), del 10 marzo 2005 sul seguito del programma d’azione della IV conferenza mondiale sulle donne (Pechino + 10) (4) e del 25 febbraio 2010 su Pechino + 15 – Programma d’azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0210/2011),

A.

considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione, sancito nel trattato sull’Unione europea, nonché uno dei suoi obiettivi e compiti, e che l'Unione si è posta come missione specifica l’integrazione del principio della parità tra donne e uomini in tutte le sue attività,

B.

considerando che uno degli obiettivi prioritari dell’Unione dovrebbe essere quello di permettere a donne competenti e qualificate di accedere a posti oggi difficilmente accessibili, eliminando gli ostacoli che sussistono e le disuguaglianze di genere che impediscono alle donne di progredire nelle loro carriere,

C.

considerando che la parità di genere in tema di occupazione deve promuovere senza distinzioni gli uomini e le donne in seno al mercato del lavoro e nei posti dirigenziali a tutti i livelli, per pervenire a una giustizia sociale e utilizzare appieno le competenze delle donne in modo anche da rafforzare l'economia, e garantire la realizzazione delle donne nella medesima misura degli uomini,

D.

considerando che nel 2008 il 59,5 % dei titoli universitari rilasciati nell'UE erano destinati a donne, che il numero delle donne nelle facoltà di economia e commercio e giurisprudenza è superiore a quello degli uomini e che, ciononostante, nel 2009, le quote femminili nei più alti organi decisionali delle maggiori imprese quotate in borsa hanno raggiunto solamente il 10,9 %,

E.

considerando che altri eventuali ostacoli alla rappresentanza femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazione in base al sesso, comportamenti stereotipi che tendono a persistere in seno alle imprese e la fornitura limitata di tutoraggi per le dirigenti potenziali,

F.

considerando che studi svolti dalla Commissione e dal settore privato hanno dimostrato una correlazione tra i migliori risultati economico-finanziari delle imprese e la presenza di donne in seno ai loro organi decisionali; che ne deriva chiaramente che una rappresentanza significativa di donne nei posti dirigenziali costituisce un vero e proprio strumento di performance e competitività economica,

G.

considerando che è pertanto essenziale introdurre metodi quali gli studi di fattispecie e lo scambio di buone pratiche in tale settore nonché azioni affermative volte a ottenere un uso ottimale delle risorse umane femminili a tutti i livelli in seno alle imprese,

H.

considerando tuttavia che le donne rappresentano oggi solo il 10 % dei componenti dei consigli di amministrazione delle più grandi società quotate in borsa nell’Unione europea e solo il 3 % dei presidenti di tali consigli, pur tenendo conto delle differenze esistenti tra i paesi e i vari settori professionali interessati, e che il divario retributivo tra i sessi raggiunge tuttora il 17,5 % per l'UE nel suo complesso, e che ciò vale anche per i posti dirigenziali,

I.

considerando che il numero di donne nei consigli d’amministrazione delle imprese sta aumentando di soltanto mezzo punto percentuale all'anno; e che, a questo ritmo, ci vorranno altri cinquant'anni prima che i consigli d’amministrazione aziendali possano contare almeno il 40 % di rappresentanti di ciascun genere,

J.

considerando che le camere di commercio e d’industria e le organizzazioni rappresentative dei sindacati e del patronato sono lungi dal raggiungere una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne e che ciò rispecchia la scarsa rappresentanza femminile negli organi dirigenti delle imprese; sebbene le camere di commercio e d’industria e le organizzazioni rappresentative dei sindacati e del patronato possano contribuire alla diffusione e allo scambio delle buone prassi,

K.

considerando che spetta ai responsabili politici, sia nell’UE che negli Stati membri, e alle imprese rimuovere gli ostacoli all’ingresso delle donne nel mercato del lavoro in generale e negli organi dirigenti in particolare e offrire pari opportunità alle donne affinché possano accedere ai posti di responsabilità onde garantire l’impiego efficace di tutte le risorse esistenti, ottimizzare il flusso delle competenze e delle qualifiche femminili e sfruttare al meglio il potenziale umano di cui dispone l’Unione europea, e difendere i valori fondamentali dell’UE, in cui la parità è un principio di base,

L.

considerando che le iniziative e le misure proattive adottate dal settore privato, che ambiscono a pervenire a una maggiore rappresentatività femminile, come quelle volte a valorizzare le risorse umane in seno alle imprese per avere un migliore sviluppo delle carriere delle donne o a creare reti al di fuori delle imprese che incoraggino la partecipazione e la promozione delle donne e il regolare scambio di buone prassi si sono rivelate utili e che, sebbene non siano ancora sufficienti, dovrebbero essere promosse al fine di invertire la tendenza in seno alle imprese e che le donne continuano ad essere sottorappresentate alla direzione delle stesse,

M.

considerando che la Commissione ha annunciato che presenterà misure legislative volte a garantire che le società quotate in borsa adottino misure efficaci per giungere ad una rappresentanza paritaria tra donne e uomini nei consigli d’amministrazione, qualora tale obiettivo non possa essere realizzato mediante l’autoregolamentazione entro i prossimi 12 mesi,

1.

accoglie con favore le misure annunciate dalla Commissione il 1o marzo 2011, e in particolare l’intenzione di quest’ultima di proporre una normativa europea nel 2012 qualora le imprese non riescano a realizzare con misure volontarie l’obiettivo di una rappresentanza femminile del 30 % nei loro organi decisionali entro il 2015 e del 40 % entro il 2020;

2.

esorta le imprese a raggiungere la soglia critica del 30 % di donne tra i componenti degli organi direttivi entro il 2015 e del 40 % entro il 2020;

3.

constata un netto progresso della rappresentanza femminile in Norvegia a seguito dell’adozione, nel 2003, di una legislazione che richiede una quota minima del 40 % di membri di ciascun sesso in seno ai consigli di amministrazione delle imprese quotate in borsa con un organico superiore a 500 dipendenti, e che prevede sanzioni efficaci in caso di mancata osservanza;

4.

sottolinea che le imprese sono tenute a garantire pari trattamento e pari opportunità agli uomini e alle donne sul lavoro e che, a tal fine, dovranno adottare misure atte a prevenire qualunque tipo di discriminazione;

5.

accoglie favorevolmente le iniziative di Stati membri quali la Francia, i Paesi Bassi e la Spagna che hanno fissato una soglia di rappresentatività femminile in seno agli organi dirigenti che dovrà essere rispettata dalle imprese e segue i dibattiti relativi alla rappresentatività femminile in altri Stati membri quali il Belgio, la Germania e l'Italia; nota che la dimostrazione di una volontà politica è l’unico modo per accelerare l’adozione di misure vincolanti intese a contribuire a una rappresentatività paritaria di donne e uomini in seno agli organi dirigenti delle imprese;

6.

accoglie con favore il Codice di governance aziendale finlandese, in base al quale gli organi decisionali delle imprese debbono constare di rappresentanti di sesso sia maschile che femminile, e che impone la divulgazione al pubblico delle eventuali inosservanze; rileva che, grazie al codice, la quota rosa negli organi decisionali delle imprese finlandesi raggiunge attualmente il 25 % e che, dalla notifica dell’introduzione del codice, la percentuale di imprese quotate in borsa con una presenza femminile nei consigli di vigilanza e d’amministrazione è passata dal 51 % al 70 % circa;

7.

insiste sul fatto che l’assunzione nei posti in seno agli organi dirigenti delle imprese deve essere basata sulle competenze richieste sotto forma di capacità, qualifiche ed esperienza e che, nelle loro politiche di assunzione, le aziende devono osservare i principi di trasparenza, obiettività, inclusione, efficacia, non discriminazione e parità di genere;

8.

ritiene necessario considerare l'introduzione di norme efficaci per evitare il cumulo di mandati nei consigli di amministrazione, sia al fine di liberare posti per le donne che per contribuire a garantire l'efficacia e l'indipendenza degli amministratori delle aziende medie e grandi;

9.

sottolinea che le imprese pubbliche quotate in borsa dovrebbero dare l'esempio e applicare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei consigli d'amministrazione e nelle posizioni dirigenziali a tutti i livelli;

10.

invita gli Stati membri e la Commissione a mettere in atto nuove politiche che consentano una maggiore partecipazione delle donne alla direzione delle imprese, in particolare attraverso:

a)

l’avvio di un dialogo, non limitato alla questione delle quote, con i consigli di amministrazione di grandi aziende e con le parti sociali sulle modalità per aumentare la rappresentanza femminile, possibilmente su base annuale;

b)

il sostegno a iniziative volte a valutare e promuovere la parità di genere in seno ai comitati di selezione e in settori come la differenza salariale, la classificazione delle occupazioni, la formazione o l'evoluzione delle carriere,

c)

la promozione della responsabilità sociale d'impresa per le imprese europee, con l'impegno a garantire responsabilità dirigenziali alle donne e servizi di sostegno alla famiglia;

d)

il sostegno ad azioni culturali volte a indirizzare un maggior numero di giovani donne verso facoltà scientifiche e tecnologiche, come auspicato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

e)

l’introduzione di misure e condizioni specifiche per la fornitura di servizi di elevata qualità e a prezzi ragionevoli, ad esempio per l'assistenza ai bambini, alle persone anziane e ad altre persone a carico, di incentivi fiscali per le aziende o altri tipi di compensazione che consentano ai genitori che lavorano nelle imprese di conciliare la vita familiare con quella professionale;

f)

lo sviluppo delle capacità individuali delle donne in seno all'impresa attraverso formazioni specifiche e continue nonché altre misure di accompagnamento professionale, quali regimi di tutoraggio e di collegamento in rete onde prepararle efficacemente a esercitare funzioni direttive a tutti i livelli;

g)

lo sviluppo della formazione sulla parità di genere e la non discriminazione;

h)

la promozione di impegni precisi e quantificabili da parte delle imprese;

i)

l’incoraggiamento di tutte le parti interessate ad avviare iniziative volte a cambiare la percezione - e l'autopercezione - delle donne nel mondo del lavoro, in modo da consentire a un maggior numero di donne di assumere responsabilità dirigenziali sul versante operativo dell'attività imprenditoriale anziché solo sul versante funzionale; è del parere che tali iniziative dovrebbero essere volte a incoraggiare le ragazze e le giovani donne a considerare una gamma più ampia di carriere, con il sostegno degli insegnanti, della famiglia e di vari modelli di riferimento, e a presentare positivamente nei media europei gli esempi di dirigenza femminile;

j)

l’individuazione di modalità per aumentare la rappresentanza delle donne appartenenti a gruppi particolarmente sottorappresentati, quali le minoranze etniche o gli immigrati;

11.

sottolinea la problematica del divario retributivo nelle imprese e, in particolare, delle differenze tra gli stipendi delle donne in posizioni dirigenziali e quelli dei loro omologhi maschili; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure per affrontare queste persistenti disuguaglianze retributive, connesse a stereotipi tradizionali che influenzano lo sviluppo delle carriere e contribuiscono alla sottorappresentazione delle donne negli organi di gestione aziendale;

12.

ritiene in particolare che le imprese tenute a pubblicare integralmente i propri conti profitti e perdite debbano raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei loro consigli d'amministrazione in tempi ragionevoli;

13.

incoraggia le imprese ad adottare e applicare codici di governance societaria come mezzo per promuovere la parità di genere nei consigli d'amministrazione, sfruttare la pressione di gruppo per influenzare le organizzazioni dall'interno e applicare il principio del "conformarsi o giustificarsi", che impone alle aziende di motivare l'assenza di donne in consiglio d'amministrazione;

14.

è del parere che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero lanciare iniziative a favore di una condivisione più equa della cura della famiglia e delle responsabilità non solo all'interno della famiglia, ma anche tra famiglia e società, oltre che per ridurre i divari salariali tra donne e uomini per lo stesso lavoro; ritiene che dovrebbero essere adottate misure specifiche:

a)

per affrontare i problemi di accesso alle strutture per l'infanzia, che dovrebbero essere a prezzi ragionevoli, affidabili e disponibili localmente,

b)

per introdurre pratiche di lavoro flessibili in modo da migliorare la capacità organizzativa e massimizzare il contributo femminile; tali pratiche devono trovare il sostegno e la cooperazione di tutta la forza lavoro; a tal fine è necessario che i dirigenti sfidino gli atteggiamenti culturali e i principi tradizionali dell'imprenditoria, e introducano nuovi modi di concepire il ruolo degli uomini e delle donne nella società, la pianificazione sostenibile della forza lavoro, il capitale sociale e le responsabilità nei confronti della comunità;

15.

incoraggia i dirigenti aziendali a sensibilizzare il proprio personale sui modelli di evoluzione delle carriere di uomini e donne e a impegnarsi personalmente seguendo e sostenendo le carriere delle dirigenti donne nelle loro imprese;

16.

esorta la Commissione a:

a)

presentare, al più presto possibile, una panoramica completa sulla rappresentanza femminile in seno a tutti i tipi di imprese nell'Unione europea nonché le misure obbligatorie e facoltative adottate dal settore economico e quelle recentemente introdotte dagli Stati membri per aumentare detta rappresentanza,

b)

al termine di tale studio, e in caso di insufficienza delle misure adottate dalle imprese e dagli Stati membri, proporre entro il 2012 atti legislativi, tra cui le quote, volti ad accrescere la rappresentatività femminile in seno agli organi dirigenti delle imprese portandola al 30 % entro il 2015 e al 40 % entro il 2020, tenendo conto delle competenze degli Stati membri nonché delle loro peculiarità economiche, strutturali (dimensione delle imprese), giuridiche e regionali;

17.

invita la Commissione a definire un programma che fissi obiettivi specifici, misurabili, e raggiungibili per arrivare a una rappresentanza equilibrata nelle aziende di tutte le dimensioni, e invita la Commissione ad elaborare una guida specifica destinata alle piccole e medie imprese;

18.

invita la Commissione a predisporre un sito web dedicato alle buone pratiche in questo ambito, per la divulgazione e lo scambio delle migliori prassi; sottolinea l'importanza di stabilire una strategia di comunicazione al fine di informare il pubblico e le parti sociali in modo efficace sul significato di tali misure; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne d’informazione mirate;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0223.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0085.

(3)  GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

(4)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(5)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/140


Mercoledì 6 luglio 2011
Crisi finanziaria, economica e sociale: misure e iniziative da adottare

P7_TA(2011)0331

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (2010/2242(INI))

2013/C 33 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la sua decisione del 7 ottobre 2009 (1) sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale ("commissione CRIS"), adottata a norma dell'articolo 184 del suo regolamento,

vista la sua decisione del 16 giugno 2010 di prorogare il mandato della commissione CRIS fino al 31 luglio 2011 (2),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (3),

vista la propria risoluzione dell'8 marzo 2011 su un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo (4),

visto l'attuale programma legislativo dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le modifiche al trattato, la governance economica, l'Atto per il mercato unico e le politiche energetiche,

viste le sue conclusioni in seguito alle proposte della sua commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE) sul nuovo quadro finanziario pluriennale,

visti i contributi pervenuti dai seguenti organi parlamentari nazionali: Bundesrat e Nationalrat austriaci, Senato e Camera dei rappresentanti del Belgio, Assemblea nazionale della Bulgaria, Senato e Camera dei deputati della Repubblica ceca, Folketing danese, Eduskunta finlandese, Assemblée Nationale francese, Bundestag e Bundesrat della Germania, Vouli Ton Ellinon greco, Assemblea nazionale ungherese, Camera dei deputati e Senato della Repubblica italiani, Saeima lettone, Seimas lituano, Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, Sejm e Senato della Polonia, Assemblea della Repubblica portoghese, Camera dei deputati e Senato rumeni, Consiglio nazionale della Slovacchia, Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia, Riksdag svedese e Camera dei Lord e Camera dei Comuni del Regno Unito,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (A7-0228/2011),

A.

considerando che i costi sociali della crisi sono elevati, che l'occupazione nell'Unione europea ha subito una contrazione dell'1,8 %, e che, di conseguenza, 23 milioni di persone economicamente attive si ritrovano disoccupate (9,6 % del totale), che il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 21 %, che permangono incerte le prospettive di ripresa dei livelli di occupazione e che il 17 % dei cittadini dell'Unione rischia di divenire indigente (5),

B.

considerando che le rivoluzioni popolari scoppiate nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e del Medio Oriente possono essere considerati una conseguenza, ma non solo, delle privazioni e delle sperequazioni socioeconomiche, nonché dell'elevata disoccupazione che colpisce soprattutto la generazione di giovani istruiti; che tali cambiamenti servono a rammentare il valore della democrazia e dimostrano che la globalizzazione richiede una risposta esauriente sul piano del riconoscimento e del rispetto di diritti e libertà fondamentali e dell'appianamento delle disuguaglianze tra i diversi paesi e tra i diversi strati sociali di ciascun paese,

C.

considerando che, a tre anni di distanza dal fallimento di Lehman Brothers, sono stati adottati alcuni provvedimenti per contrastare la crisi finanziaria; che occorre tuttavia adoperarsi ulteriormente per creare un settore finanziario sostenibile in grado di far fronte all'eccessiva speculazione e di finanziare l'economia reale, preferibilmente tramite il finanziamento del fabbisogno a lungo termine in materia di investimenti e la creazione di occupazione; considerando altresì che le riforme della governance economica non hanno affrontato in maniera adeguata il problema degli squilibri a livello mondiale e dell'Unione europea,

D.

considerando che la crisi finanziaria ha innescato una crisi socioeconomica, sfociando in alcuni paesi in una crisi politica,

E.

considerando che, secondo le previsioni della Commissione, entro il 2013 la produzione dovrebbe diminuire del 4,8 % circa del PIL e che nel corso prossimo decennio dovrebbe essere nettamente inferiore agli ultimi vent'anni (6),

F.

considerando che la crisi evidenzia una mancanza di fiducia, sicurezza e lungimiranza in seno all'Unione,

G.

considerando che uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione consiste nel basarsi ulteriormente sull'economia sociale di mercato e sui suoi valori,

H.

considerando che, a fronte della crescita del numero di persone che vive in relativa agiatezza, sono aumentate contemporaneamente anche le disuguaglianze economiche e sociali,

I.

considerando che la crisi finanziaria globale ha avuto un grave impatto sui progressi verso il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e in particolare dell'obiettivo di dimezzare la povertà mondiale entro il 2015,

J.

considerando che la crisi ha reso manifesta la necessità di compiere progressi verso la creazione una vera e propria governance economica dell'Unione, costituita da un complesso di politiche intese a garantire la crescita sostenibile, la stabilità e la qualità dell'occupazione, la disciplina di bilancio, la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, la competitività e la produttività dell'economia europea e una più rigorosa vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, così come un idoneo meccanismo di soluzione della crisi finanziaria,

K.

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", ha chiaramente indicato che, a prescindere dai risparmi che possono essere realizzati, il bilancio dell'Unione, al suo attuale livello dell'1 % del reddito nazionale lordo (RNL) non è in grado di colmare il deficit di finanziamento prodotto dalle nuove esigenze create dal trattato e da quelle legate alle politiche e agli impegni in corso; che il Parlamento europeo è pertanto convinto della necessità che le risorse del prossimo QFP crescano del 5 % rispetto ai livelli del 2013,

L.

considerando che nella medesima risoluzione il Parlamento europeo rileva che il massimale delle risorse proprie è rimasto invariato dal 1993; ritiene che tale tetto possa richiedere adeguamenti progressivi man mano che gli Stati membri conferiscono ulteriori competenze e definiscono nuovi obiettivi per l'Unione europea; ritiene che, se l'attuale massimale stabilito all'unanimità dal Consiglio fornisce un congruo margine di manovra in bilancio per far fronte alle sfide più pressanti dell'Unione, esso non basta a rendere il bilancio dell'UE un vero strumento di governance economica europea o a permettergli di contribuire in modo determinante agli investimenti UE nel quadro della strategia Europa 2020,

M.

considerando che per garantire una crescita sostenibile dell'Unione e conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, occorre riassegnare gli stanziamenti di pagamento inutilizzati a programmi comuni orientati verso la crescita, la competitività e l'occupazione e potenziare i prestiti concessi dalla BEI, creando un mercato obbligazionario in grado di attrarre gli investitori pubblici e privati, con il quale finanziare progetti comuni d'interesse per l'Unione nel suo insieme (emissione di obbligazioni per progetti specifici),

I.     Debito sovrano europeo e la crisi dell'euro, compresa l'emissione comune di debito pubblico ed eurobbligazioni

1.

ricorda la triade di vulnerabilità interconnesse, laddove la politica di bilancio squilibrata di taluni Stati membri ha amplificato i disavanzi pubblici esistenti prima della crisi e la crisi finanziaria ha contribuito significativamente a un'ulteriore crescita esponenziale di tali disavanzi, cui hanno fatto seguito le tensioni sui mercati del debito sovrano in alcuni Stati membri;

2.

sottolinea che il declassamento del debito sovrano di Grecia, Irlanda, Portogallo da parte delle agenzie di rating del credito ha avuto un effetto di ricaduta sull'intera area dell'euro e ha provocato una rimodulazione del portafoglio che riflette comportamenti speculativi e avversi al rischio da parte degli investitori e che, di conseguenza, il reperimento di fondi sui mercati a tassi sostenibili è diventato inaccessibile per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, sfociando quindi nella concessione di un'assistenza finanziaria nell'ambito dei programmi UE-FMI;

3.

ritiene che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dovrebbe essere coinvolta nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria UE-FMI;

4.

rammenta che le agenzie di rating del credito hanno contribuito significativamente a creare i presupposti per la crisi finanziaria mediante l'assegnazione di rating fallaci agli strumenti finanziari strutturati, che durante la crisi sono stati declassati; condivide i principi sanciti dal Consiglio per la stabilità finanziaria nell'ottobre 2010, che ha fornito orientamenti generali sulle modalità per ridurre la dipendenza dalle agenzie di rating del credito esterne, e invita la Commissione a tenere in debita considerazione la consultazione pubblica conclusasi nel gennaio 2011;

5.

chiede lo svolgimento di una revisione contabile trasparente del debito pubblico al fine di determinarne l'origine e individuare l'identità dei principali detentori di titoli del debito e i relativi importi;

6.

rileva che gli approcci bilaterali o multilaterali degli Stati membri rappresentano una minaccia per l'integrazione economica, la stabilità finanziaria e la credibilità dell'euro e accoglie con favore il principio del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, finalizzato a superare gli eccessivi squilibri interni nell'Unione;

7.

sottolinea che la crisi del debito sovrano ha evidenziato i rischi rappresentati dagli squilibri intraeuropei; rileva la necessità che l'Unione reagisca in modo univoco, adotti un coordinamento molto più stretto della politica di bilancio e, se del caso, elabori una politica di bilancio comune, dotata di risorse finanziarie sufficienti, provenienti in parte dalle risorse proprie, e predisponga opportuni meccanismi per la gestione delle crisi e la convergenza economica;

8.

sottolinea la necessità di razionalizzare la spesa degli Stati membri tramite il bilancio dell'Unione, soprattutto negli ambiti in cui quest'ultima offre un valore aggiunto maggiore rispetto a quello dei bilanci nazionali;

9.

sottolinea che le prospettive di crescita degli Stati membri dovrebbero essere considerate un elemento cruciale ai fini della definizione del livello relativo dei tassi di interesse connesso al debito sovrano, soprattutto in relazione all'assistenza fornita nel quadro del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e, a decorrere dal 2013, del Meccanismo europeo di stabilità (MES);

10.

riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati membri fortemente indebitati ai fini del risanamento di bilancio e delle riforme strutturali;

11.

sottolinea che anche le banche capogruppo situate negli Stati membri dell'area dell'euro hanno la loro parte di responsabilità nelle pratiche di credito irresponsabili condotte dalle loro controllate in altri Stati membri dell'Unione, le quali hanno tra l'altro contribuito alle bolle immobiliari in Spagna, Irlanda e Lettonia e alle conseguenti difficoltà di bilancio, che tali Stati membri si trovano oggi ad affrontare; constata, pertanto, che l'assistenza finanziaria agli Stati membri indebitati in questione, se dovesse rivelarsi necessaria, servirebbe a soddisfare non solo i loro interessi particolari, ma anche quelli degli Stati membri dell'area dell'euro dove hanno sede le banche capogruppo che per prime non hanno definito pratiche di credito responsabili per le loro controllate;

12.

sottolinea che tutti gli Stati membri rivestono un'importanza sistemica; chiede un pacchetto di riforme completo, socialmente inclusivo e coesivo, che affronti le carenze del sistema finanziario e lo sviluppo della nozione di un Tesoro europeo per rafforzare il pilastro economico dell'UEM; chiede inoltre l'adozione di misure per superare l'attuale mancanza di competitività, mediante riforme strutturali adeguate che affrontino gli obiettivi della strategia Europa 2020 e le cause fondamentali alla base della crisi del debito pubblico, ogniqualvolta sia necessario; sottolinea la necessità che gli Stati membri ripristino la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei tassi di crescita, sulla base di solide politiche in materia di spesa pubblica di qualità e dell'equità ed efficienza della riscossione delle imposte;

13.

chiede alla Commissione di esaminare un futuro sistema di eurobbligazioni, al fine di determinare le condizioni che rendano tale sistema vantaggioso per tutti gli Stati membri che aderiscono all'area dell'euro nel suo complesso; rileva che le eurobbligazioni rappresenterebbero una valida alternativa al mercato obbligazionario in dollari statunitensi e potrebbero favorire l'integrazione del mercato europeo dei debiti sovrani, ridurre gli oneri finanziari, rafforzare la liquidità, la disciplina di bilancio e il rispetto del patto di stabilità e crescita, promuovere riforme strutturali coordinate e contribuire a una maggiore stabilità dei mercati dei capitali, il che promuoverà l'idea dell'euro quale valuta rifugio a livello mondiale; ricorda che, per giungere all'emissione comune di eurobbligazioni, occorre avanzare ulteriormente verso una politica economica e di bilancio comune;

14.

sottolinea pertanto che, in caso di emissione di eurobbligazioni, tale emissione dovrebbe limitarsi a un rapporto debito/PIL del 60 %, avvenire sotto forma di obbligazioni di primo grado, con responsabilità in solido, ed essere legata a incentivi per la riduzione del debito sovrano a tale livello; propone che l'obiettivo sotteso delle eurobbligazioni consista nel ridurre il debito sovrano, evitare il rischio morale e prevenire le speculazioni ai danni dell'euro; rileva che l'accesso a siffatte eurobbligazioni presupporrebbe un accordo su programmi misurabili di riduzione del debito e la loro attuazione;

15.

constata l'esistenza di un accordo politico sulla revisione dell'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di trasformare il sistema temporaneo del FESF in un MES permanente entro il 2013; chiede che il MES sia successivamente convertito in un'Agenzia europea del debito e che al Parlamento europeo sia riconosciuto un ruolo rilevante in tale modifica del trattato;

16.

deplora la mancanza di responsabilità sociale di cui hanno dato prova i professionisti del settore finanziario per non aver rinunciato a una parte delle loro indennità per almeno un anno, destinandola a favore di un progetto sociale, come, ad esempio, la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione;

II.     Squilibri mondiali e governance mondiale

17.

ricorda che sia le economie avanzate che quelle emergenti, come gli Stati Uniti e la Cina, contribuiscono agli squilibri globali; accoglie con favore la partecipazione e l'ulteriore integrazione della Cina nel sistema di governance economica globale;

18.

osserva che ormai oltre la metà dell'economia mondiale si trova al di fuori dell'Unione europea, degli Stati Uniti e del Giappone, il che rappresenta un sovvertimento recente e senza precedenti della situazione pregressa;

19.

sottolinea che per riequilibrare la domanda mondiale è necessario un approccio asimmetrico: i paesi con elevate eccedenze verso l'estero (ad es. la Cina) devono diversificare i motori della crescita e rilanciare la domanda interna, mentre i paesi con un elevato disavanzo (ad es. gli Stati Uniti) devono aumentare i risparmi interni e completare le riforme strutturali;

20.

sottolinea la necessità che i mercati finanziari promuovano uno sviluppo sostenibile dell'economia reale;

21.

appoggia il G20 nei suoi sforzi volti a regolamentare i mercati di derivati su materie prime; invita la Commissione ad affrontare la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli, ad attuare pienamente tutte le misure quadro concordate in sede di G20 e a combattere la speculazione eccessiva e dannosa, in particolare attraverso l'imminente legislazione sui mercati finanziari da introdurre nell'Unione, e il riesame della direttiva sugli abusi di mercato (7) e di quella relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8);

22.

ricorda l'importanza delle materie prime per l'Unione europea, nonché della sicurezza alimentare e della stabilità dei prezzi alimentari a livello mondiale, specialmente per i paesi in via di sviluppo, e le pressioni inflazionistiche provocate a livello mondiale dalla scarsità di cibo e dall'instabilità dei prezzi; invita pertanto l'Unione europea a intensificare gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle materie prime, migliorando rapidamente gli standard di efficienza, e a incrementare la produzione e l'impiego di materiali rinnovabili; rileva che, per contribuire alla sicurezza alimentare e alla stabilità dei prezzi, occorre generalizzare i metodi sostenibili di produzione e reintrodurre nel contempo i meccanismi di gestione dell'offerta; chiede a tal fine una maggiore trasparenza e reciprocità in materia di commercio; ammonisce, inoltre, contro le tendenze protezionistiche nel settore delle materie prime strategiche;

23.

chiede una migliore regolamentazione dei CDS (credit default swap);

24.

prende atto della tendenza a destinare quote elevate di investimenti privati alle economie emergenti, in cui i flussi in entrata dovrebbero attestarsi sui mille miliardi di dollari statunitensi nel 2011 (9); invita l'FMI a elaborare un quadro per prevenire bolle speculative, vigilando sui flussi mondiali di capitali e ad adottare i provvedimenti del caso per scongiurare sviluppi deleteri; riconosce che i controlli sui capitali non possono sostituirsi ad appropriate politiche economiche e che dovrebbero essere utilizzati soltanto come ultima ratio; sottolinea la necessità che i paesi adottino parallelamente misure di contrasto alla formazione di bolle speculative;

25.

prende atto dei possibili rischi, in termini di condizioni non ottimali per il finanziamento a lungo termine dell'economia reale, insiti nell'attuale concentrazione degli attori del mercato finanziario, compresi gli istituti finanziari e le borse; invita, a tal proposito, il Comitato europeo per il rischio sistemico a monitorare attentamente la comparsa di rischi sistemici per effetto della concentrazione sui mercati finanziari;

26.

sottolinea che, sebbene la bilancia delle partite correnti dell'Unione sia in equilibrio e non contribuisca agli squilibri mondiali, essa sarebbe comunque fortemente influenzata da una correzione disordinata di tali squilibri mediante la svalutazione del dollaro statunitense; rileva la necessità che l'Unione coordini le proprie politiche in materia di squilibri commerciali e valutari in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, allo scopo di evitare una rapida svalutazione del dollaro; esorta gli Stati Uniti e altri importanti attori mondiali, a garantire che la gestione delle valute si traduca in uno sforzo multilaterale che veda coinvolte tutte le principali divise del mondo; si compiace del fatto che siano stati annunciati gli indicatori per gli squilibri mondiali e chiede di tenerli pienamente in considerazione in sede di definizione delle politiche macroeconomiche;

27.

sottolinea la necessità che l'Unione europea affronti una serie di sfide per migliorare il proprio ruolo di attore globale, cioè una mancanza di competitività e di convergenza, insufficiente stabilità finanziaria, la debolezza dei tassi interni di occupazione e di crescita, aumento degli squilibri interni con l'approfondimento del mercato interno e dell'UEM e mancanza di peso politico a livello internazionale, imputabile tra l'altro alla mancanza di coerenza della sua rappresentanza in seno alle organizzazioni internazionali e alla quale si potrebbe ovviare adottando misure per garantire la rappresentanza unificata dell'euro a livello internazionale, così come sancito dal trattato;

28.

rammenta la necessità che l'Unione europea si esprima con una sola voce, abbia, a medio termine, un unico rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'FMI, segnatamente per l'eurozona e, se del caso, rappresenti pienamente gli Stati membri e difenda, a livello mondiale, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, condizioni di vita e di lavoro dignitose, la buona governance, lo sviluppo sostenibile, il commercio libero ed equo e gli obiettivi climatici, nel rispetto della propria agenda interna, come pure la necessità di combattere la corruzione, la frode e l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;

29.

è del parere che l'Europa dovrebbe puntare a un accordo commerciale mondiale equilibrato ed equo allo scopo di ridurre i contrasti tra le economie emergenti e quelle sviluppate; chiede l'abbattimento delle barriere commerciali e ritiene che l'assenza di un accordo commerciale mondiale rappresenti un grosso svantaggio dal momento le economie sviluppate bloccano i progetti di esportazione agricola delle economie emergenti, mentre queste ultime bloccano i servizi provenienti dalle economie avanzate;

30.

sottolinea la necessità di aprire i mercati degli appalti pubblici, su base trasparente e reciproca;

31.

sottolinea l'importanza dello spirito di reciprocità, e dei relativi vantaggi reciproci, nelle relazioni dell'Unione europea con i suoi principali partner strategici; ritiene, a tale proposito, che l'Unione europea dovrebbe chiedersi se sia opportuno dotarsi di strumenti che le consentano di esaminare le pratiche economiche dei paesi terzi in materia di aiuti di Stato e di valutare comportamenti che potrebbero essere finalizzati al trasferimento delle tecnologie chiave al di fuori del territorio dell'Unione;

32.

osserva che l'organo attualmente preposto alla disciplina delle norme contabili internazionali, l'International Accounting Standards Board (IASB), richiede un saldo combinato dei conti soltanto a livello regionale; chiede l'adozione di norme contabili in virtù delle quali tutte le imprese e le fondazioni siano obbligate a tenere una contabilità per paese, come pure la promozione della cooperazione fiscale internazionale mediante accordi di scambio di informazioni tra le autorità competenti;

33.

rammenta la propria insistenza su una riforma di vasta portata della governance economica e finanziaria mondiale, finalizzata a promuovere la trasparenza e la rendicontabilità e ad assicurare la coerenza tra le politiche delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali; chiede l'integrazione delle istituzioni di Bretton Woods e di altri organismi esistenti per la governance economica, come il G20, come primo passo verso una struttura di governance economica nel sistema delle Nazioni Unite, all'interno del quale dovrebbero impegnarsi con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), con l'OIL e con un'organizzazione mondiale per l'ambiente che dovrà essere istituita;

34.

chiede che i paesi del G20 adottino misure d'intervento globale e coordinato volte a contribuire a una crescita mondiale sostenuta, stabile ed equilibrata; chiede che vengano coinvolti i rispettivi parlamenti dei paesi in questione allo scopo di rafforzare la legittimità e la rendicontabilità; chiede altresì una riforma del FMI e l'assegnazione di maggiori risorse finanziarie a tale organismo onde rafforzarne la trasparenza e rendicontabilità e renderlo più democratico, consolidando nel contempo il suo ruolo nell'ambito della vigilanza economica e finanziaria sui propri membri, allo scopo di creare una rete di sicurezza credibile per combattere gli squilibri globali;

35.

chiede che siano introdotte nuove disposizioni in materia di assistenza finanziaria, ovvero:

un FMI riformato potrebbe fungere da prestatore mondiale di ultima istanza, controbilanciando in tal modo la necessità dei singoli paesi di accumulare riserve di valuta se fosse rafforzata la sua capacità di fornire liquidità a breve termine e garantire reti di sicurezza finanziaria più robuste;

OSM: la crisi attuale ha evidenziato la necessità di creare incentivi affinché i mercati finanziari promuovano gli investimenti a lungo termine e lo sviluppo sostenibile; il ruolo finanziario delle banche e delle organizzazioni multilaterali e bilaterali di sviluppo dovrebbe essere aggiornato e potenziato, in risposta alle crescenti richieste di finanziamento da parte dei paesi in via di sviluppo; i proventi derivanti dalla tassa sulle operazioni finanziarie potrebbe essere utilizzata in parte per finanziare il conseguimento degli OSM e saranno necessari per onorare gli impegni in materia di cambiamenti climatici; è opportuno esplorare continuamente l'importanza di altri strumenti di finanziamento per lo sviluppo, soprattutto la ristrutturazione e la remissione dei debiti dei paesi più poveri e la promozione dei flussi di rimesse; andrebbero reiterati gli impegni relativi ai prossimi aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e si dovrebbero valutare nuove fonti di finanziamento innovative per sopperire alla carenza di finanziamenti riconducibile al rallentamento delle economie nei paesi in via di sviluppo; gli Stati membri dovrebbero riaffermare l'impegno di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti allo sviluppo per il finanziamento degli OSM;

l'Unione europea deve individuare le priorità politiche e concordare il finanziamento di una maggiore cooperazione euromediterranea a seguito dei disordini e dei relativi sviluppi nei paesi partner del Mediterraneo meridionale; sottolinea, in tale contesto, la necessità di estendere le obbligazioni europee per il finanziamento di progetti ai progetti euromediterranei nel settore dei trasporti sostenibili, dell'energia e nel settore dell'agenda informatica e dell'istruzione, creando in tal modo un valore aggiunto per entrambe le sponde del Mediterraneo;

III.     Argomenti per un nuovo sistema monetario

36.

ricorda che nessun paese o blocco di paesi trarrebbe beneficio da una "guerra valutaria", che potrebbe vanificare gli sforzi compiuti dai cittadini dell'Unione in risposta alla necessità di ridurre il debito sovrano ed effettuare le riforme strutturali; osserva che l'euro ha impedito lo scoppio di una crisi valutaria analoga a quelle che storicamente sono state spesso associate alle crisi finanziarie; ricorda altresì che le regole del sistema commerciale multilaterale (OMC) non coprono i flussi di capitali e ad esse non corrisponde un sistema monetario multilaterale;

37.

ricorda l'obiettivo del G20 in Corea di costruire un sistema monetario internazionale (SMI) più stabile e resiliente; riconosce la preoccupazione espressa a livello mondiale sul funzionamento dello SMI e chiede che si compia con urgenza un salto di qualità; chiede pertanto che lo SMI sia riformato in modo tale da garantire una cooperazione macroeconomica sistematica e completa, con una crescita globale sostenibile ed equilibrata;

38.

sottolinea che lo SMI dovrebbe occuparsi, tra l'altro, di:

tassi di cambio: il primo passo consisterebbe nel realizzare politiche che permettano ai tassi di cambio di adeguarsi gradualmente e sufficientemente ai mutamenti dei parametri macroeconomici fondamentali;

valuta di riserva: sarebbero necessarie delle riforme al sistema di riserve internazionale per evitare l'eventualità che provochino squilibri globali; l'attuale sistema di riserve internazionale basato sul dollaro potrebbe essere gradualmente sostituito da un sistema multilaterale imperniato sui diritti speciali di prelievo (DSP) che rappresentino un ampio paniere di valute internazionali, quali il renminbi cinese e il real brasiliano;

flussi di capitali: dovrebbe essere adottato un sistema di norme multilaterali che favorisca movimenti di capitali a lungo termine, promuova i rilasci di capitale non speculativo, eviti effetti di disturbo su mercati di valori mobiliari frammentati ed assicuri un funzionamento trasparente, aperto e regolare dei mercati dei titoli di Stato, evitando nel contempo che vengano utilizzati in modo scorretto quali strumenti per la promozione di politiche mercantilistiche o volte a nuocere al vicino ("beggar-thy-neighbour");

39.

chiede inoltre, nel lungo periodo, una riflessione sulla possibile creazione di una valuta di riserva mondiale basata sullo sviluppo e sulla trasformazione dei DSP e del FMI;

IV.     Accrescere la competitività e la sostenibilità dell'UE e attuare la strategia Europa 2020 mediante la promozione dell'innovazione e degli investimenti a lungo termine per l'occupazione e la crescita

Competitività, convergenza e strategia Europa 2020

40.

chiede che, all'atto della definizione del contenuto del semestre europeo, si tenga pienamente e coerentemente conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della necessità di correggere tutti gli squilibri interni dell'Unione europea;

41.

sottolinea l'importanza di politiche dell'Unione che si sostengono reciprocamente nel realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dell'occupazione, supportata da diversi strumenti, tra cui strategie lungimiranti in materia di istruzione, ambiente, clima ed energia, efficienza delle risorse, rinnovamento della politica agricola, politica di coesione, strategie per la R&S e l'innovazione, rinnovamento del bilancio dell'Unione e una maggiore convergenza tra le spese nazionali a sostegno di tali obiettivi comuni;

42.

sottolinea la necessità che l'elemento di sostenibilità della strategia Europa 2020 sia integrato in tutte i pertinenti settori d'intervento affinché l'Unione europea recuperi la leadership mondiale; sottolinea che, per mantenersi competitiva nell'economia mondiale, l'Europa deve assumere la leadership della transizione ecocompatibile verso una società sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; evidenzia che gli investimenti su larga scala nelle infrastrutture ecocompatibili, nelle energie da fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica rappresentano una strategia eccellente per stimolare la ripresa e promuovere la crescita e l'occupazione a lungo termine;

43.

ricorda che non è stato ancora realizzato il pieno potenziale del mercato interno e che sono necessarie una rinnovata determinazione politica e un'azione risoluta per liberarne il pieno potenziale a favore di una crescita sostenibile e socialmente inclusiva e dell'occupazione; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente il settore europeo dei servizi e di potenziare il commercio in tale comparto;

44.

rileva che il successo della strategia Europa 2020 dipende dall'impegno dell'Unione europea nel suo insieme e dalla titolarità degli Stati membri, dei parlamenti nazionali, degli enti locali e regionali e delle parti sociali; ricorda l'importanza di un dialogo sociale e di una contrattazione collettiva forti e correttamente funzionanti nel quadro della strategia Europa 2020, nonché della promozione di un autentico dialogo sociale europeo sulle politiche e sulle misure macroeconomiche; osserva che tali misure dovrebbero essere perseguite al fine di raggiungere un ampio consenso sulla strategia da seguire in futuro;

45.

constata i poteri e le responsabilità crescenti degli enti regionali e locali e ricorda che due terzi degli investimenti pubblici in Europa rimangono a livello subnazionale; rileva che la scelta del livello al quale stanziare ed eseguire gli investimenti pubblici incide notevolmente sull'efficacia di tali investimenti; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che gli investimenti pubblici siano effettuati al livello di governance più efficace;

46.

esorta i parlamenti e i governi degli Stati membri, all'atto di adottare decisioni a livello nazionale, ad adottare una condotta responsabile nei confronti dell'Unione europea e a inserire la dimensione europea nelle discussioni nazionali;

47.

sottolinea che il risanamento di bilancio deve essere accompagnato da obiettivi di medio e lungo periodo, come quelli indicati dalla strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, l'integrazione sociale, gli investimenti infrastrutturali, l'efficienza delle risorse, la trasformazione in chiave ecologica dell'economia e un'economia basata sulla conoscenza, affinché si rafforzino la competitività e la coesione sociale, economica e territoriale; constata che le varie politiche nazionali e dell'Unione europea dovrebbero fornire un sostegno coerente alla strategia Europa 2020 e che la disciplina di bilancio, se imposta senza una strategia ben definita, può compromettere le prospettive di crescita, ridurre la competitività e, a lungo termine, nuocere gravemente all'economia; rammenta che, dato il fallimento del metodo di coordinamento aperto, la strategia Europa 2020 dovrebbe includere obiettivi vincolanti per gli Stati membri, fissati dalla Commissione, con valori minimi e massimi da applicarsi a taluni aspetti macroeconomici delle loro economie;

48.

chiede che la Commissione avvii, in stretta collaborazione con Eurostat, un rigoroso audit finanziario di tutti gli Stati membri al fine di determinarne l'effettiva situazione finanziaria, permettendo l'adozione di decisioni, basate su dati oggettivi, riguardo a progetti regionali e di coesione nell'ambito della strategia Europa 2020; chiede un esame di tutti i programmi di finanziamento nell'Unione europea, nonché delle sovvenzioni nazionali e regionali; raccomanda di intensificare i progetti e i programmi il cui successo è determinante e di abolire le sovvenzioni e i programmi di sviluppo economico inefficaci;

49.

rileva che sono le donne in particolare ad essere maggiormente a rischio di povertà e che la povertà infantile è aumentata in diversi Stati membri durante la crisi; sottolinea l'inammissibilità di una tale situazione e la necessità di invertire siffatte tendenze negative; chiede pertanto che le organizzazioni non governative esistenti, in particolare, costituiscano una solida rete per debellare la povertà infantile mediante l'adozione di approcci incentrati sui minori, obiettivi specifici per l'infanzia e un forte accento sui diritti dei minori;

50.

rileva che validi sistemi di protezione sociale costituiscono importanti stabilizzatori economici nelle congiunture negative; sottolinea, pertanto, che nonostante la necessità di consolidare le finanze pubbliche, vi sono comunque valide ragioni per salvaguardare i servizi del settore pubblico e mantenere di conseguenza gli attuali livelli di protezione sociale; chiede l'adozione di misure volte a ridurre la sperequazione dei redditi, affrontando in particolare la disoccupazione giovanile;

51.

sottolinea che la recessione economica non dovrebbe rallentare i progressi in materia di politiche di conciliazione della vita professionale e di quella privata, soprattutto quelle che agevolano l'accesso delle donne al mercato del lavoro;

52.

prende atto delle sfide che scaturiscono dalla crisi, con un'enorme flessione dell'attività economica e un calo del tasso di crescita imputabili a un'impennata della disoccupazione strutturale e di lungo periodo e a un crollo dei tassi d'investimento pubblico e privato, nonché a una maggiore concorrenza da parte delle economie emergenti;

53.

riconosce che, per superare gli attuali squilibri all'interno dell'Unione, non sarà sufficiente un approccio uguale per tutti e che, per essere efficace, il coordinamento delle politiche economiche dovrà tenere debitamente conto dei punti di partenza delle economie nazionali dell'Unione e dei loro tratti specifici; sottolinea la necessità di un coordinamento economico e di progressi sulla via del risanamento delle finanze;

54.

chiede maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea; è del parere che il prossimo quadro finanziario pluriennale debba incentrarsi sui principali settori prioritari della strategia Europa 2020 e garantire l'adeguato finanziamento delle iniziative faro nei settori in cui vi sia competenza concorrente dell'Unione con quella degli Stati membri, tali da apportare un forte valore aggiunto europeo;

55.

sottolinea la necessità che la politica agricola e la politica di coesione svolgano entrambe un ruolo chiave nel sostenere la strategia Europa 2020; è persuaso che la riforma della politica agricola comune (PAC) debba essere attuata nell'ottica di rispondere alle sfide mondiali; ritiene che la riuscita della strategia Europa 2020 implichi la necessità di garantire la coerenza delle politiche dell'Unione, compresi aspetti tanto diversi come la convergenza tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione, tra cui la PAC e Fondi di coesione, ad esempio garantendo una perequazione delle risorse tra Stati membri e regioni, sulla base di chiari obiettivi volti ad accrescere la convergenza e promuovere la competitività, rivolgendo una particolare attenzione agli Stati membri e alle regioni più bisognosi, e di politiche quali l'istruzione, l'innovazione e la spesa per R&S;

56.

ricorda inoltre che la strategia Europa 2020 risulterà credibile soltanto se supportata da sufficienti risorse finanziarie e, pertanto, sostiene:

l'adozione di conclusioni coerenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e un bilancio unionale incentrato su politiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

l'assegnazione dei fondi dell'Unione sulla base della loro efficacia economica, sociale e ambientale; i fondi non assorbiti dagli Stati membri potrebbero essere riassegnati a investimenti pubblici sostenibili a livello di Unione per progetti o programmi comuni destinati a favorire la crescita, la competitività e l'occupazione, quali gli investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo;

la prestazione di assistenza tecnica volta a migliorare l'assorbimento dei fondi e l'effettiva realizzazione dei progetti d'investimento;

un ruolo di maggior rilievo per la Banca europea per gli investimenti (BEI) nel rafforzare la funzione di catalizzatore e di leva finanziaria dei Fondi strutturali;

l'ulteriore sviluppo e l'impiego ottimale di strumenti di finanziamento innovativi, coinvolgendo in particolare la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), nonché la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (ad esempio mediante una combinazione di contributi a fondo perduto e prestiti, strumenti di capitale di rischio, nuove forme di condivisione dei rischi e garanzie);

misure volte a orientare il risparmio privato verso forme d'investimento a lungo termine mediante opportuni incentivi e meccanismi;

lo sviluppo di modalità di finanziamento innovative a lungo termine, che includano fondi sia pubblici che privati;

l'introduzione di obbligazioni per il finanziamenti di progetti, al fine di attingere ai capitali privati per far fronte alle necessità dettate dalle sfide infrastrutturali europee;

azioni volte ad assicurare la disponibilità di capitale di rischio di entità alquanto superiore legato a investimenti a lungo termine;

azioni volte ad assicurare un più agevole accesso ai finanziamenti e la riduzione della burocrazia, soprattutto per le PMI, mantenendo nel contempo rigorose norme di trasparenza;

Politica energetica e dei trasporti e mercato interno

57.

considera l'istituzione di una Comunità europea dell'energia un progetto politico fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di proseguire la transizione alle fonti energetiche rinnovabili, accrescendo l'indipendenza energetica dell'Unione e creando un mercato dell'energia veramente interconnesso; sottolinea l'importanza della dimensione esterna della sua politica energetica;

58.

ritiene che dovrebbero essere rafforzate le relazioni tra paesi produttori e paesi consumatori di petrolio e gas naturale, tra cui in primo luogo quelli europei, tenendo conto dei recenti sviluppi sullo scacchiere politico del Mediterraneo; reputa necessario attuare con urgenza una politica comune per la sostenibilità dell'energia e dell'approvvigionamento di materie prime, al fine di evitare incidenze negative che potrebbero ritardare la ripresa e il futuro sviluppo dell'economia europea;

59.

evidenzia il ruolo centrale che svolge l'integrazione dei principi dell'efficienza delle risorse in tutte le politiche europee nel garantire la competitività dell'Unione, tra cui lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi e nuove modalità per ridurre le materie prime impiegate e i rifiuti prodotti, migliorare la gestione delle riserve di risorse, alterare i modelli di consumo, migliorare la logistica e garantire che i processi di produzione e i metodi manageriali e commerciali siano ottimizzati onde assicurare che la concezione dei prodotti e dei servizi tenga conto del loro intero ciclo di vita, cosiddetto "dalla culla alla tomba";

60.

ricorda che l'accesso all'energia e alle materie prime, come pure un loro efficiente utilizzo, sono essenziali per assicurare la competitività generale dell'Unione; sottolinea che, per restare competitiva sul lungo periodo, l'Unione deve diventare leader mondiale nella promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, nella ricerca sulle nuove tecnologie ecocompatibili e nell'investimento in tali tecnologie, nella diversificazione e razionalizzazione dell'approvvigionamento energetico e nello sviluppo e maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; rammenta che la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e di materie prime contribuisce ad assicurare la competitività dell'Unione, concorrendo nel contempo a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia d'inflazione;

61.

sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione a una politica dei trasporti sostenibile, in particolare all'ampliamento delle reti europee di trasporto, mentre un migliore accesso a tali reti da parte delle regioni più svantaggiate tramite il contributo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione contribuirebbe notevolmente al consolidamento del mercato interno; sottolinea l'importanza di un sistema di trasporti efficiente e interconnesso che agevoli la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e stimoli la crescita; sottolinea l'importanza delle reti transeuropee di trasporto (RTE-T) nel fornire un importante valore aggiunto europeo, dal momento che contribuiscono alla rimozione delle strozzature e all'eliminazione delle barriere fisiche, come ad esempio la differenza dello scarto ferroviario, oltre a garantire le infrastrutture transfrontaliere;

62.

ritiene che l'Atto per il mercato unico sia un'iniziativa politica fondamentale alla base degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle iniziative faro intese a sfruttare appieno il potenziale di crescita del mercato interno e a completarlo, nello spirito della relazione Monti; sottolinea che la crisi ha mostrato con chiarezza l'importanza del rafforzamento della base industriale e del potenziale innovativo dell'Unione, facilitando l'accesso al mercato e la mobilità e contrastando la frammentazione socio-territoriale nell'intera Unione europea;

Mobilità e migrazione

63.

sottolinea che le grandi rivoluzioni nelle nostre regioni limitrofe e l'andamento demografico in seno all'Unione europea richiedono entrambi l'adozione di una politica dell'immigrazione comune; sottolinea la necessità di incoraggiare un maggiore accesso al mercato del lavoro e una maggiore mobilità, garantendo pari condizioni di lavoro e sociali e pari diritti a tutti i lavoratori, tra cui il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi nell'intera Unione, come pure la possibilità di trasferire i diritti di sicurezza sociale e i contributi pensionistici allo scopo di rafforzare il mercato interno;

64.

ritiene che l'accordo di Schengen sia a tutt'oggi un risultato eccezionale per i cittadini dell'Unione e che pertanto dovrebbe essere salvaguardato; chiede l'ulteriore intensificazione della cooperazione in tale ambito; esprime profonda preoccupazione per le eventuali modifiche alle disposizioni di Schengen; insiste sulla necessità che il Parlamento sia debitamente coinvolto nel processo legislativo e sottolinea l'importanza di impedire agli Stati membri di prendere decisioni unilaterali in questo ambito; ricorda che l'adozione dell'accordo di Schengen ha rappresentato un passo avanti verso una maggiore integrazione nell'Unione europea e che il principio della libera circolazione delle persone deve essere salvaguardato;

65.

chiede l'elaborazione di una politica dell'immigrazione comune a livello di Unione e accoglie con favore le proposte della Commissione volte a offrire maggiori canali legali per chi desidera venire a lavorare nell'Unione; sottolinea la necessità di riformare l'attuale sistema della Carta blu (estendendola a un numero ben più consistente di lavori e di professioni) e osserva che i datori di lavoro dell'Unione dipendono sempre di più da lavoratori provenienti da paesi terzi per coprire i posti disponibili in settori quali l'agricoltura, l'orticoltura, il turismo, l'assistenza agli anziani e infermieristica, dal momento che i cittadini dell'Unione sono sempre meno disposti a svolgere questo tipo di lavori; è del parere che la proposta della Commissione sui lavoratori stagionali debba garantire a tale categoria di lavoratori, spesso vulnerabili ed esposti, migliori condizioni e uno status giuridico certo al fine di proteggerli dallo sfruttamento;

PMI, innovazione e R&S

66.

esorta la Commissione a promuovere e ad agevolare un maggiore ricorso ai fondi propri per le PMI, mediante capitale di rischio o azioni quotate, un maggiore sostegno dei Fondi strutturali e una minore dipendenza dal debito, in particolare per le start-up dell'alta tecnologia, che hanno un enorme fabbisogno di capitale per R&S; sottolinea la necessità di rafforzare lo strumento di garanzia del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e di semplificare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; segnala la particolare necessità di incoraggiare e sostenere l'imprenditoria femminile;

67.

riconosce il ruolo dell'economia sociale (terzo settore) in Europa e la sua rilevanza per creare innovazione; sottolinea la necessità di disporre in Europa di politiche strategiche in materia di appalti pubblici, che siano ecologiche ed efficienti nell'impiego delle risorse, a sostegno di un settore dell'innovazione equo e competitivo;

68.

esorta ad affidare alla BEI e al FEI un ruolo guida a livello europeo nello sblocco di finanziamenti per le PMI mediante procedure più razionali e chiare, operando in cooperazione con le istituzioni finanziarie degli Stati membri ed evitando la creazione di schemi che riproducano le strutture già esistenti a livello nazionale, in modo che le PMI possano trovare con facilità il proprio abituale punto d'ingresso; raccomanda che la BEI/il FEI fungano da filtro, incentrandosi sui settori prioritari nell'ambito della strategia Europa 2020, nel rafforzare l'economia, l'occupazione, la sostenibilità ambientale e l'impiego efficiente delle risorse, agendo da mentore per determinati gruppi di PMI e partecipando alle discussioni con le banche e le relative equipe di gestione del rischio, al fine di aiutare le PMI ad ottenere prestiti a lungo termine; chiede che ci si avvalga pienamente della capacità di finanziamento della BEI;

69.

invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione delle misure stabilite dallo "Small Business Act" (2008) e nel suo riesame, pubblicato dalla Commissione il 23 febbraio 2011, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e sostenerne l'internazionalizzazione;

70.

sottolinea la necessità che la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'Unione europea sostenga sistematicamente le PMI innovative e creatrici di occupazione nel mercato interno e su scala mondiale; sottolinea altresì come sia necessario agevolare la rapida creazione di imprese avvalendosi delle nuove tecnologie, migliorarne il finanziamento, ridurre gli oneri amministrativi e promuoverne l'internazionalizzazione; considera alquanto auspicabile riconoscere il ruolo centrale svolto dal sistema delle banche popolari e delle banche al dettaglio che garantiscono l'ottimizzazione della strategia volta a coadiuvare e a sostenere in maniera tangibile il settore delle PMI;

Fiscalità

71.

sottolinea che sia l'UEM, sia il mercato interno richiedono un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali; evidenzia che la qualità della fiscalità dovrebbe essere migliorata per fornire i giusti incentivi all'occupazione, all'innovazione e agli investimenti a lungo termine; chiede alla Commissione di analizzare, nell'ambito del semestre europeo, la resilienza dei regimi fiscali degli Stati membri in modo che le loro riforme fiscali siano impervie alle fluttuazioni economiche e non facciano affidamento senza motivo su basi imponibili che siano estremamente cicliche o note per essere inclini alle bolle;

72.

sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a contrastare la concorrenza fiscale dannosa, l'elusione fiscale o la frode e i paradisi fiscali, sia nell'Unione, sia a livello internazionale, e a migliorare i sistemi di riscossione delle imposte e introdurre una base imponibile consolidata comune per le società, con annesse aliquote fiscali indicative, come pure uno specifico regime fiscale semplificato per le PMI; accoglie con favore la strategia in materia di IVA che sarà presentata dalla Commissione al fine di trovare un sistema a prova di frode;

73.

rileva la necessità che la lotta alle frodi fiscali e all'evasione fiscale, nonché il miglioramento della riscossione delle imposte divengano un aspetto essenziale degli sforzi attuali degli Stati membri mirati al risanamento dei bilanci;

74.

ritiene che una manovra di questo genere sia essenziale nel contesto attuale, in cui gli Stati membri devono risanare i propri bilanci; osserva che la concorrenza fiscale è accettabile soltanto nella misura in cui non compromette la capacità degli Stati membri di incassare il gettito che possono ragionevolmente aspettarsi e ricorda che andrebbero individuate delle soluzioni per minimizzare la concorrenza fiscale dannosa;

75.

ritiene che la ripartizione dei fondi dell'Unione debba tener conto della strategia fiscale degli Stati membri e della loro volontà di collaborare per combattere l'evasione e promuovere una più stretta cooperazione fiscale;

76.

riconosce la mancanza di una definizione comune di paradisi fiscali e chiede per lo meno un'unica definizione concordata a livello europeo, in attesa di trovare un accordo su una definizione a livello mondiale;

77.

invita gli Stati membri, in considerazione del carattere fondamentale della lotta alla corruzione e ai fini di un reale risanamento finanziario, a inserire nel loro ordinamento penale la previsione che la realizzazione di opere attraverso corruzione, pagamento di tangenti e altri strumenti atti ad ottenere vantaggi illegittimi determini, da parte dell'ente pagatore, l'annullamento del pagamento e, qualora il pagamento sia avvenuto, la richiesta in restituzione del doppio della somma pagata;

Occupazione

78.

sottolinea che posti di lavoro nuovi e migliori sono una premessa per il conseguimento di una crescita equa, verde e intelligente, e pertanto chiede:

la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori basati sull'innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo, quali il settore dell'energia e quello dell'ambiente, in modo tale da garantire un'impostazione equilibrata tra i generi;

misure volte a migliorare l'efficacia dell'attuale sostegno dell'Unione alla creazione diretta di posti di lavoro, a disposizione degli Stati membri nell'ambito del Fondo sociale europeo;

interventi volti ad agevolare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne (soprattutto incrementando costantemente l'offerta dei servizi di cura dell'infanzia abbordabili), dei lavoratori più anziani (senza pregiudicarne i diritti pensionistici e sociali) e degli immigrati regolari e a ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile;

misure volte a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale e la promozione efficace dell'apprendimento e dell'imprenditoria permanenti, allo scopo di rafforzare le prospettive occupazionali per i lavoratori e lo sviluppo di un capitale umano concorrenziale;

la creazione di opportunità di lavoro e programmi di integrazione sociale per i gruppi più vulnerabili, come i Rom e le persone con disabilità;

impieghi sostenibili di elevata qualità che assicurino un reddito dignitoso in agricoltura e nelle zone e rurali;

interventi di contrasto al lavoro nero;

79.

rileva che buona parte della disoccupazione negli Stati membri in cui si stanno attuando misure di austerità di bilancio, è imputabile al declino dell'attività economica generale, con un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione di lunga durata; constata la necessità di affrontare con urgenza tale tipo di disoccupazione in quanto può gravemente pregiudicare la crescita a lungo termine nei paesi interessati e tradursi conseguentemente in un calo della competitività dell'intera Unione;

80.

rileva che, in conseguenza della crisi attuale, il mercato del lavoro dell'Unione potrebbe risultare frammentato nel lungo periodo, da una parte, con una concentrazione del lavoro di elevata qualità negli Stati membri con i conti in equilibrio e, dall'altra, con alti tassi di disoccupazione e mancanza di offerta di manodopera competitiva negli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi e anche più fortemente indebitati;

81.

ritiene che occorra a tutt'oggi affrontare la questione del governo societario per quanto attiene agli incentivi manageriali per gli investimenti a lungo termine e la creazione di posti di lavoro; propone l'elaborazione di una relazione annuale di valutazione della responsabilità sociale e ambientale di tutte le imprese quotate in borsa con oltre 250 addetti e un fatturato superiore ai 50 milioni di EUR;

Strategia formativa

82.

sottolinea quanto sia importante per l'innovazione e la crescita l'istruzione infantile, professionale, universitaria e degli adulti, nonché la corretta attuazione della flessicurezza; sottolinea la necessità di adattare i sistemi di istruzione e di formazione, al fine di preparare meglio le persone, dotandole delle conoscenze e delle capacità necessarie per garantire livelli più elevati di occupazionale, produttività, crescita e competitività;

83.

propone la creazione di un programma di tirocinio dell'Unione europea analogo al programma Erasmus, con il pieno coinvolgimento del settore privato; ritiene che un siffatto programma dovrebbe coinvolgere raggruppamenti di università, università di scienze applicate, istituti di formazione professionale, imprese, mercati finanziari, PMI e grandi società e dovrebbe garantire ai cittadini, tra cui le fasce vulnerabili della popolazione, l'accesso alla formazione, in particolare per quanto attiene alle competenze trasferibili nell'economia della conoscenza, onde promuovere l'apprendimento permanente;

84.

sostiene con determinazione l'introduzione di misure volte a migliorare la qualità dell'istruzione superiore in Europa, anche mediante un'ulteriore riduzione degli ostacoli alla mobilità degli studenti, il miglioramento dei legami tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale e la promozione di una mentalità più imprenditoriale nella società; propone l'introduzione di una borsa di studio europea per l'innovazione, che contribuisca a promuovere le conoscenze e le competenze necessarie nei settori innovativi, agevolando nel contempo lo sviluppo di una cooperazione e di reti a livello di Unione; ritiene che una tale borsa di studio indirizzerebbe i giovani verso programmi di formazione professionale, predisposti e appositamente attuati in ciascuno Stato membro;

85.

sottolinea la necessità di creare le condizioni, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, per un incremento degli investimenti pubblici e privati nel settore R&S; rileva che il finanziamento delle università avviene prevalentemente attraverso i bilanci nazionali, già sotto pressione a causa del risanamento; incita, di conseguenza, gli Stati membri a garantire che i loro rispettivi sistemi di finanziamento delle università siano concepiti in modo tale da rafforzare la capacità dell'Europa di produrre sviluppo tecnologico, innovazione e creazione di posti di lavoro;

86.

ritiene che, al fine di incoraggiare gli Stati membri a investire maggiormente nel settore dell'istruzione, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alla spesa pubblica per l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale in sede di valutazione degli obiettivi di bilancio a medio termine degli Stati membri;

87.

sostiene l'invito dell'Associazione europea delle università (EUA) di portare al 3 % del PIL gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione superiore; ritiene che questo obiettivo richieda una valutazione qualitativa di tale voce di spesa in sede di valutazione del patto di stabilità e crescita;

88.

chiede un miglioramento della formazione per i posti di lavoro che non richiedono studi universitari attraverso lo sviluppo dell'apprendistato;

V.     Ripensare l'Unione europea: oltre la governance economica europea

89.

sottolinea che l'Unione europea si trova ad un bivio: o gli Stati membri decidono di unire le forze nell'approfondire l'integrazione o, il ristagno a livello decisionale e le divergenze a livello economico potrebbero sfociare nella disgregazione dell'Unione europea;

90.

ammonisce dai rischi di un ripiegamento su un'Unione frammentata, vulnerabile al protezionismo e al populismo;

91.

chiede un rafforzamento del carattere politico e democratico dell'Unione, in cui alle istituzioni di quest'ultima sia affidato un ruolo più forte sia nella concezione, sia nell'attuazione delle politiche comuni; sottolinea l'importanza di un rafforzamento della legittimità e del controllo democratici dell'Unione;

92.

sottolinea l'importanza di osservare i principi alla base del progetto europeo, vale a dire parità tra gli Stati membri, solidarietà, coesione e cooperazione; richiama l'attenzione sulla necessità di rimanere fedeli a tali principi affrontando efficacemente gli squilibri interni e procedendo verso una sostanziale convergenza, attraverso il coordinamento tra Stati membri che appartengono all'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte;

93.

sottolinea la necessità di rafforzare la Commissione, che dovrebbe rendere maggiormente conto al Parlamento e svolgere un ruolo di primo piano in quanto principale voce dei cittadini, in particolare nel fornire una tribuna per dibattiti pubblici transfrontalieri, tenendo in considerazione gli effetti di ricaduta delle decisioni nazionali in settori quali la governance sociale ed economica;

94.

sottolinea la necessità che la governance economica, corredata di politiche economiche, di bilancio e sociali convergenti, sia organizzata ricorrendo al metodo comunitario e guidata dalle istituzioni dell'Unione, con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali;

95.

ritiene che la nuova normativa sul Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le tre autorità europee di vigilanza costituisca un primo passo nella giusta direzione, pur essendo persuaso che siano necessari ulteriori passi avanti, soprattutto per garantire una sorveglianza diretta a livello di Unione delle istituzioni sistemiche, quali le entità ad elevato indebitamento e l'applicazione di un unico insieme di norme; sottolinea la necessità di dotare le nuove autorità di risorse umane e finanziarie commisurate alle loro crescenti responsabilità;

96.

ritiene che, oltre alla vigilanza volta a garantire stabilità finanziaria, siano necessari un meccanismo di sorveglianza e di prevenzione delle potenziali bolle, un'assegnazione ottimale del capitale alla luce delle sfide e degli obiettivi macroeconomici come pure investimenti nell'economia reale; è del parere inoltre che si debba ricorrere a tal fine alla politica fiscale;

97.

chiede alla Commissione di presentare proposte per la regolamentazione delle strutture del mercato finanziario le cui dimensioni, integrazione sistemica, complessità o interconnessione potrebbero compromettere la stabilità finanziaria e la capacità delle autorità di regolamentazione di opporsi alle loro richieste, incorporando misure che consentono alle autorità di vigilanza di controllarne le attività, tra cui il sistema bancario ombra e il loro livello di indebitamento; invita la Commissione ad esaminare le diverse opzioni normative quali la fissazione di un massimale o la limitazione delle dimensioni, nonché i modelli aziendali;

98.

sottolinea che per affrontare la crisi del debito pubblico e accrescere la competitività, la convergenza e la solidarietà nell'Unione, è necessario un trasferimento di competenze e di spese a favore di quest'ultima, con conseguente notevole alleviamento dell'onere gravante sui bilanci nazionali; sottolinea inoltre la necessità di creare sinergie significative fra i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE, così da pervenire ad un utilizzo e ad una distribuzione ottimali delle risorse finanziarie esistenti a tutti i livelli, rispettando al tempo stesso il principio di sussidiarietà per contribuire a rafforzare le regioni e agli Stati;

99.

constata che, al fine di rafforzare l'unione politica e l'integrazione economica, commisuratamente all'unione monetaria, in linea con le priorità stabilite dal Consiglio europeo, l'Unione necessita un bilancio di dimensioni sufficienti per gestire l'euro in modo sostenibile, fornendo alla valuta il pertinente spazio di bilancio a livello dell’ organismo politico in cui viene emesso;

100.

ricorda che gli studi che hanno preceduto la realizzazione dell'Unione monetaria – segnatamente la relazione McDougall, che analizzava le condizioni necessarie per l'attuazione del piano Werner – affermavano che il volume del bilancio avrebbe dovuto situarsi tra il 2,5 e il 10 % del PNL dell'Unione, a seconda se il bilancio dell'Unione avesse assunto funzioni di redistribuzione – e quali –, se avesse dovuto essere finanziato sulla base di risorse proprie e avesse dovuto essere utilizzato per finanziare politiche e interventi nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa, dell'energia e dei trasporti, della cooperazione allo sviluppo e della R&S, con corrispondente riduzione dei bilanci nazionali, in modo da conseguire la neutralità fiscale per i cittadini e le imprese;

101.

sottolinea la necessità di garantire un migliore equilibrio fra politiche economiche e politiche sociali, anche mediante il rafforzamento e l'istituzionalizzazione del dialogo sociale macroeconomico;

102.

rammenta che l'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze, dagli strumenti e dalle istituzioni di cui dispone; reputa necessaria una maggiore integrazione economica europea onde garantire la stabilità dell'area dell'euro e dell'Unione nel suo complesso ed è del parere che ciò presupponga ulteriori sviluppi riguardo alla rappresentanza esterna dell'area dell'euro, il voto a maggioranza qualificata sulla base imponibile per le società, misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali, l'eventuale emissione comune di debito sovrano e delle eurobbligazioni per promuovere la disciplina di bilancio, la capacità di indebitamento dell'Unione, un migliore equilibrio tra politiche economiche e politiche sociali, le risorse proprie per il bilancio dell'Unione e il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

103.

ritiene che le decisioni politiche sulla governance economica non dovrebbero compromettere gli impegni concordati a livello di Unione che riflettono gli obiettivi e gli interessi di tutti gli Stati membri e che tali decisioni dovrebbero essere sancite dal trattato ed essere perseguite con il pieno coinvolgimento e il controllo a livello istituzionale della Commissione e del Parlamento;

104.

chiede una strategia globale in risposta alle sfide che l'Unione ha di fronte a sé, con una rafforzata governance economica quale pietra angolare di tale risposta; chiede altresì di non perdere la determinazione nel perseguire il consolidamento di bilancio, la crescita sostenibile, il rafforzamento delle riforme strutturali e il riassetto del settore bancario; prende atto del Patto per l'euro plus proposto dal Consiglio nell'ambito del pacchetto di governance economica negoziato tra Parlamento e Consiglio;

105.

chiede che il trattato Euratom sia sostituito da una Comunità europea dell'energia;

106.

è del parere che, oltre alle modifiche al trattato necessarie all'attuazione del meccanismo di stabilità, tali questioni intercorrelate dovrebbero essere affrontate nell'ambito di una Convenzione da convocarsi a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

107.

ritiene che, in caso contrario, sarà necessario passare alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329 TFUE, per consentire all'area dell'euro di funzionare in modo democratico ed efficiente;

108.

rammenta la necessità che una risposta europea alla crisi si basi sul rafforzamento dell'integrazione europea, sul ricorso al metodo comunitario, sul consolidamento del dialogo interparlamentare, sulla promozione del dialogo sociale, sul rafforzamento dello stato sociale tramite il sostegno all'integrazione sociale, all'occupazione e alla crescita sostenibile, nonché sull'ulteriore edificazione dell'economia sociale di mercato e dei suoi valori, quale obiettivo fondamentale dell'Unione europea, allo scopo di mobilitare tutti i cittadini a favore del progetto europeo sulla base dei valori sanciti dai trattati e dalla Carta europea dei diritti fondamentali;

*

* *

109.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente dell'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.


(1)  GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 11.

(2)  GU C 257 E del 24.9.2010, pag. 211.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0080.

(5)  Eurostat, Statistics in focus, 9/2010, Population and social conditions (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDF) e Commissione europea, Employment in Europe 2010 (http://ec.europa.eu/employment_social/eie/executive_summarys_en.html#top).

(6)  Commissione europea, Impact of the current Economic and Financial crisis on potential output, Occasional Papers 49, giugno 2009, tabella V, pag. 33 (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15479_en.pdf).

(7)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  IMF Staff Position Noteposition, 19 febbraio 2010, SPN/10/04, Capital Inflows: The Role of Controls.


Giovedì 7 luglio 2011

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/158


Giovedì 7 luglio 2011
Situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa

P7_TA(2011)0333

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa

2013/C 33 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, lo Yemen e il Bahrein, in particolare quella del 7 aprile 2011 sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen (1),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (2),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale (3),

viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante sulla Siria, del 18, 22, 24 e 26 marzo, 23 aprile, 6 e 11 giugno 2011, quelle sullo Yemen, del 10, 12 e 18 marzo, 27 aprile, 11, 26 e 31 maggio e 3 giugno 2011, e quelle sul Bahrein, del 10, 12 e 18 marzo, 3 maggio e 1o luglio 2011,

vista la dichiarazione rilasciata sulla Siria a nome dell'Unione europea dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante il 29 aprile 2011,

vista la comunicazione congiunta intitolata "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", del 25 maggio 2011, che completa la comunicazione congiunta relativa a "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale", dell'8 marzo 2011,

vista la dichiarazione sul Vicinato meridionale rilasciata in occasione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011,

vista la risoluzione del Consiglio per i diritti dell'uomo sulla Siria del 29 aprile 2011,

viste le decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011, 2011/302/PESC, del 23 maggio 2011, e 2011/367/PESC, del 23 giugno 2011, sulla Siria,

viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 23 maggio e del 20 giugno 2011,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla Siria del 3 giugno 2011,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 23 giugno 2011, sulle sentenze pronunciate contro 21 attivisti politici del Bahrein, difensori dei diritti dell'uomo e leader dell'opposizione,

vista la relazione preliminare dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo sulla Siria del 14 giugno 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1990,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1975,

visti gli orientamenti dell'UE del 2004 sui difensori dei diritti dell'uomo, quali aggiornati nel 2008,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che manifestanti pacifici di paesi del Nord Africa e del Medio Oriente hanno espresso legittime aspirazioni democratiche e una forte richiesta di riforme istituzionali, politiche, economiche e sociali per conseguire una democrazia autentica, lottare contro la corruzione e il nepotismo, garantire il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ridurre le disuguaglianze sociali e creare condizioni economiche e sociali migliori,

B.

considerando che la comunicazione congiunta intitolata "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", del 25 maggio 2011, adotta un approccio nuovo, rivedendo la messa in atto dei principi di base che disciplinano l'azione esterna dell'Unione, segnatamente i valori universali dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto, che sono al centro della politica di vicinato, e rispecchiando nel contempo la necessità per l'Unione europea di sostenere il cambiamento democratico in Nord Africa e in Medio Oriente,

Siria

C.

considerando che sin dall'inizio del giro di vite registrato in Siria nel marzo 2011 la violenza è andata aumentando e le forze di sicurezza hanno risposto alle continue proteste con arresti di massa e una brutalità crescente, che ha fatto più di 400 vittime fra i civili nel solo governatorato di Daraa e probabilmente più di 1 000 in tutta la Siria,

D.

considerando che recentemente sono stati diffusi in tutto il mondo filmati che mostravano immagini sconvolgenti di bambini siriani detenuti arbitrariamente cui erano stati inflitti torture o maltrattamenti che, in alcuni casi, avevano provocato la loro morte, come nel tragico caso di Hamza al-Khateeb, un ragazzo di 13 anni; che inoltre l'uso di munizioni vere contro i manifestanti ha già provocato la morte di almeno 30 bambini, come segnalato dall'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il 31 maggio 2011,

E.

considerando che, in occasione del suo terzo discorso del 20 giugno 2011, il Presidente Bashar al-Assad ha affermato che un dialogo nazionale determinerà il futuro della Siria; che, nonostante si siano ripetutamente impegnate a porre in atto riforme e cambiamenti politici nel paese, le autorità siriane non hanno preso alcuna iniziativa credibile in tal senso, che le organizzazioni per i diritti dell'uomo hanno già documentato più di 800 casi di sparizione forzate e 11 000 casi di detenzione arbitraria,

F.

considerando che il 23 giugno 2011, data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ha adottato una decisione e un regolamento che impongono misure restrittive ad altre sette persone che vanno ad aggiungersi alla lista stilata il 9 maggio 2011 allo scopo di introdurre misure speciali, quali un blocco dei visti e un congelamento dei beni, e ha altresì imposto un embargo sulle armi e sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, contro quattro entità associate al regime siriano,

G.

considerando che l'Accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, non è mai stato firmato; che la firma di tale Accordo è stata ritardata, su richiesta della Siria, dall'ottobre 2009 e che il Consiglio ha già deciso di non compiere nessun altro passo; che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce una parte essenziale dell'Accordo,

H.

considerando che si delinea il grave rischio di un aumento degli attacchi violenti da parte di gruppi estremisti, compresi gruppi armati della Jihad; considerando altresì che è importante garantire la protezione delle varie comunità religiose presenti in Siria, compresi i numerosi profughi iracheni giunti nel paese,

I.

considerando che, dopo l'assedio di Daraa, le forze di sicurezza hanno lanciato un'operazione e una campagna su vasta scala di arresti arbitrari nelle città vicine; che, secondo le stime, 12 000 siriani di Jisr el-Shugour e delle zone circostanti hanno attraversato la frontiera siro-turca per timore di rappresaglie da parte delle forze di sicurezza e che, secondo la Mezzaluna Rossa, altri 17 000 sono in attesa di fare la stessa cosa,

Yemen

J.

considerando che la situazione nello Yemen continua a destare forti preoccupazioni dopo mesi di violenze e disordini che hanno imposto profonde sofferenze al popolo yemenita e portato a numerosi decessi e ferimenti gravi nonché all'incarcerazione di manifestanti e all'inasprimento della crisi economica e politica nel paese,

K.

considerando che il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ha avviato un piano per un passaggio di poteri pacifico che non è ancora stato firmato dal Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh,

L.

considerando che durante i recenti attacchi al palazzo presidenziale avvenuti il 3 giugno 2011 il Presidente Saleh è stato gravemente ferito ed è ora sottoposto a cure mediche in Arabia Saudita; che il potere è stato temporaneamente affidato al Vicepresidente del paese, Abd Rabbuh Mansur Hadi,

M.

considerando che lo Yemen è il paese più povero del Medio Oriente e che è caratterizzato da una malnutrizione diffusa, dal calo delle riserve petrolifere, da un aumento della popolazione, dalla debolezza del governo centrale, da una sempre più grave penuria idrica e da scarsi investimenti nell'economia nazionale; considerando inoltre che, alla luce della fragile tregua raggiunta a febbraio con i ribelli sciiti nel nord del paese, dell'esistenza di un movimento secessionista nel sud e della presenza di numerosi militanti di Al-Qaeda che pare utilizzino lo Yemen come rifugio, suscita forti preoccupazioni l'eventualità di una disintegrazione dello Stato yemenita,

Bahrein

N.

considerando che nel Bahrein lo stato di emergenza nazionale è stato revocato il 1o giugno 2011 e che il Re Hamad Bin Isa al-Khalifa ha sollecitato un dialogo nazionale iniziato il 2 luglio 2011,

O.

considerando che il 29 giugno 2011 il Re Hamad ha istituito una commissione con una componente internazionale indipendente per indagare sulle violazioni dei diritti umani perpetrate durante la repressione recentemente messa in atto dal governo nei confronti dei manifestanti pro-riforma,

P.

considerando che il 22 giugno 2011 la Corte di sicurezza nazionale del Bahrein, un tribunale militare, ha emesso il proprio verdetto contro 21 attivisti dell'opposizione del paese, sette dei quali condannati in contumacia; che otto attivisti dell'opposizione sono stati condannati all'ergastolo e che ad altri 13 sono state inflitte pene detentive fino a 15 anni per aver "cospirato per rovesciare il governo"; che numerosi altri attivisti politici, difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati arrestati durante le recenti proteste a favore della riforma, e che, secondo le organizzazioni di difesa dei diritti umani, avrebbero subito torture, maltrattamenti e vessazioni,

Q.

considerando che il 22 maggio 2011 la Corte d'appello del Tribunale di sicurezza nazionale ha confermato le sentenze capitali inflitte ad Ali Abdullah Hassan al-Sankis e ad Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain per l'uccisione di due poliziotti durante le proteste antigovernative in Bahrein, e che le esecuzioni sono state rinviate a settembre,

R.

considerando che 47 operatori tra medici e infermieri del Bahrein sono stati accusati di aver "sostenuto il rovesciamento del regime con la forza" e saranno processati dinanzi a un tribunale militare del paese; considerando inoltre che il personale medico ha prestato soccorso a tutti i feriti senza distinzioni, così come previsto dal codice etico della professione,

S.

considerando che, a seguito della richiesta del governo del Bahrein, sono state spiegate nel paese forze straniere operanti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG),

1.

condanna fermamente il ricorso sproporzionato alla violenza contro i manifestanti pacifici da parte dei regimi e si rammarica per l'elevato numero di morti e feriti; esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e dei feriti; chiede l'immediata cessazione dello spargimento di sangue e il rilascio delle persone arrestate; sollecita un'indagine sulle uccisioni, gli arresti e il presunto ricorso alla tortura;

2.

elogia i popoli per il coraggio dimostrato nella pacifica lotta a favore di una svolta democratica e in particolare le donne, che sono state, e in molti casi sono tuttora, in prima linea nelle proteste;

3.

invita i leader politici dei paesi arabi a rispettare gli impegni assunti avviando, senza indugi o precondizioni, un dialogo politico aperto e costruttivo che coinvolga tutti i partiti e i movimenti politici democratici nonché i rappresentanti della società civile, onde aprire la strada a un'autentica democrazia e alla realizzazione di riforme istituzionali, politiche, economiche e sociali effettive, ambiziose e di rilievo in quanto elemento essenziale per la stabilità e lo sviluppo a lungo termine dei paesi in questione e della regione in generale;

Siria

4.

condanna con fermezza la recrudescenza della violenza in Siria e le ripetute e gravi violazioni dei diritti umani, compresi gli assedi posti su parecchie città, come Daraa, Jisr al-Shughour e Hama, gli arresti di massa, gli omicidi extragiudiziali, la detenzione arbitraria, le presunte sparizioni forzate e le torture;

5.

si rammarica del fatto che la revoca dello stato di emergenza annunciata il 21 aprile 2011 e le riforme promesse dal Presidente Assad non siano state attuate e che i prigionieri politici continuino a essere detenuti nonostante la recente amnistia proclamata dal Presidente; sollecita le autorità siriane a togliere l'assedio alle città interessate senza indugio e a consentire l'accesso immediato e illimitato alle agenzie umanitarie e al relativo personale;

6.

esorta le autorità siriane e il Presidente Bashar al Assad a porre fine alle uccisioni di manifestanti disarmati e a rilasciare immediatamente tutti i manifestanti detenuti, i giornalisti, i difensori dei diritti umani e i prigionieri politici; chiede a tutte le forze democratiche e agli attori della società civile di impegnarsi in un processo politico immediato e autentico volto contribuire a una transizione democratica in Siria, basata su un'agenda concreta di riforme fondamentali e sul rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

7.

invita le autorità siriane a consentire l'accesso al paese alla stampa estera per verificare tutte le asserzioni secondo cui "bande armate di estremisti" sparano per primi contro le forze di sicurezza, ovvero la giustificazione addotta dal regime per motivare l'inaccettabile bagno di sangue in corso; invita le autorità siriane a cooperare pienamente e a garantire un accesso senza restrizioni all'Ufficio dell'Alto commissario e ad altri meccanismi delle Nazioni Unite;

8.

esorta le autorità siriane a liberare immediatamente tutti i minori arrestati durante la repressione delle manifestazioni o in occasione di eventi connessi, a indagare approfonditamente sui presunti casi di violenza su minori e ad astenersi da ulteriori arresti e violenze su minori, o da qualsiasi altra violazione dei diritti dei minori;

9.

plaude alla decisione del Consiglio di imporre misure restrittive nei confronti della Siria e delle persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile, di sospendere tutti i lavori preparatori relativi a nuovi programmi di cooperazione bilaterale, di sospendere i programmi bilaterali in corso con le autorità siriane nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e dello strumento MEDA, di invitare la Banca europea per gli investimenti (BEI) a non approvare per il momento nuove operazioni di finanziamento in Siria, di prendere in considerazione la sospensione di un'ulteriore assistenza dell'UE a favore della Siria, alla luce degli sviluppi, e di non intraprendere ulteriori iniziative in riferimento all'accordo di associazione con la Siria; sostiene la serie di sanzioni intelligenti adottate dal Consiglio e lo invita a prendere una forte iniziativa diplomatica affinché altri paesi adottino le stesse sanzioni; reputa che il Consiglio dovrebbe continuare ad estendere le sanzioni mirate a tutte le persone ed entità legate al regime, al fine di indebolirle e isolarle, aprendo la via ad una transizione democratica;

10.

sostiene con decisione gli sforzi diplomatici che l'UE porta avanti con i partner della comunità internazionale per assicurare che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite condanni la perdurante violenza in Siria ed esorta le autorità siriane a rispondere alle legittime aspirazioni del popolo siriano; si rammarica per il fatto che tali sforzi non siano stati finora coronati da successo e che non sia stato possibile presentare una risoluzione; invita gli Stati membri dell'Unione europea e l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a continuare ad operare con i loro partner internazionali in vista di una partecipazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla situazione in Siria e della messa in atto, da parte delle autorità siriane, della responsabilità che esse hanno in termini di protezione della propria popolazione;

11.

accoglie favorevolmente la politica della Turchia di mantenere aperte le frontiere per i profughi siriani e la rapida mobilizzazione delle risorse della Mezzaluna Rossa;

12.

accoglie favorevolmente il riconoscimento da parte dell'UE degli sforzi profusi dalla Turchia e da altri partner regionali per affrontare i diversi aspetti della crisi, in particolare sul versante umanitario, e afferma che lavorerà al loro fianco per risolvere la situazione in Siria; invita la Turchia e l'UE a rafforzare il coordinamento in materia di politica estera e incoraggia vivamente il proseguimento di sforzi congiunti a sostegno della democratizzazione e dello sviluppo in Medio Oriente e in Nord Africa;

13.

invita il Consiglio e la Commissione a fornire immediatamente aiuti e sostegno alle autorità turche e libanesi e ai loro sforzi per gestire la crisi umanitaria alle frontiere con la Siria, anche creando un corridoio umanitario a livello di Nazioni Unite;

14.

chiede all'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, al Consiglio e alla Commissione di incoraggiare i movimenti di opposizione democratica emergenti all'interno e all'esterno del paese; chiede altresì di avviare con urgenza, a tal riguardo, un autentico dialogo politico che porti a una profonda transizione democratica in Siria;

Yemen

15.

condanna risolutamente i recenti attacchi armati nello Yemen, compreso l'attentato del 3 giugno 2011 al palazzo presidenziale; esorta tutte le parti a cessare le ostilità, rispettare i diritti umani e osservare un cessate il fuoco permanente;

16.

plaude all'impegno del Vicepresidente Abd Rabbuh Mansur Hadi di rispettare il cessate il fuoco, demilitarizzare le città dello Yemen e garantire una protezione adeguata a eventuali ulteriori proteste e manifestazioni pacifiche;

17.

esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo dello Yemen, saluta con favore le sue aspirazioni al cambiamento democratico nel paese e sostiene gli sforzi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) nella misura in cui sono diretti a trovare una soluzione negoziata, il che comporta le dimissioni del Presidente Saleh e dei suoi familiari che tuttora detengono ruoli di potere, nel quadro di un sistema politico più inclusivo, orientato verso la riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni di vita della maggioranza della popolazione;

18.

deplora il fatto che il 22 maggio 2011 le autorità yemenite non abbiano garantito il trasferimento sicuro di diplomatici, fra cui il Segretario generale del CCG e gli Ambasciatori degli Stati membri del CCG, dell'UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti, dall'Ambasciata degli Emirati arabi uniti a Sana'a; invita le autorità yemenite a rispettare integralmente la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;

19.

esprime la sua preoccupazione per il fatto che il comitato di alto livello designato dal governo yemenita per indagare sugli attacchi contro i manifestanti avvenuti il 18 marzo 2011 a Sana'a, in cui 54 persone hanno perso la vita e più di 300 sono state ferite, non abbia presentato alcuna relazione sui progressi compiuti; ribadisce l'invito rivolto al Vicepresidente/Alto rappresentante a sostenere le richieste di un'indagine internazionale indipendente sull'incidente;

20.

si compiace della missione nello Yemen dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo (OHCHR), che ha effettuato una valutazione della situazione dei diritti umani nel paese e formulerà raccomandazioni destinate al governo dello Yemen e alla comunità internazionale;

Bahrein

21.

condanna la repressione nel Bahrein e sollecita il rilascio immediato e incondizionato di tutti i dimostranti pacifici, compresi gli attivisti politici, i giornalisti e i difensori dei diritti dell'uomo nonché dei 47 medici e infermieri bahreiniti che adempivano il loro dovere professionale; esprime profonda preoccupazione per la condanna all'ergastolo inflitta a otto attivisti dell'opposizione e per le condanne fino a 15 anni di detenzione pronunciate per altri 13;

22.

plaude alla revoca dello stato di emergenza nazionale nel Bahrein, come pure all'invito del Re Hamad Bin Isa al-Khalifa ad avviare un dialogo nazionale; ritiene che il dialogo nazionale avviato dal Re Hamad possa essere possibile solo con la partecipazione di tutte le forze politiche, comprese l'opposizione e la società civile, al fine di aprire la via ad un'autentica democrazia e a riforme politiche nel paese;

23.

invita le autorità bahreinite a commutare le condanne a morte pronunciate nei confronti di Ali Abdullah Hassan al-Sankis e di Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain e a ripristinare la moratoria de facto sulla pena capitale;

24.

prende atto con soddisfazione della decisione del Re Hamad di istituire una commissione indipendente per indagare sulle violazioni dei diritti umani perpetrate durante i recenti giri di vite del governo nei confronti dei manifestanti pro-riforma; sollecita piena imparzialità e trasparenza da parte della commissione e invita il governo del Bahrein a non interferire nei suoi lavori;

25.

si compiace della creazione, nel Bahrein, di un ministero per i Diritti dell'uomo e lo Sviluppo sociale e invita detto ministero ad agire in conformità delle norme e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

26.

esprime preoccupazione per la presenza nel Bahrein di truppe straniere operanti sotto la bandiera del CCG; ribadisce l'invito rivolto al CCG a contribuire con le proprie risorse in quanto attore regionale collettivo per agire in modo costruttivo e mediare a favore dell'attuazione di riforme pacifiche nel Bahrein;

Mondo arabo e Nord Africa

27.

sostiene il processo di transizione democratica in Egitto e Tunisia quale primo esempio dell'attuale processo di democratizzazione e della nuova ondata di partecipazione dei cittadini, e segnatamente dei giovani, nel mondo arabo; appoggia fermamente le aspirazioni del popolo alla libertà, ai diritti dell'uomo e alla democrazia; chiede un processo elettorale trasparente, equo e libero in entrambi i paesi, che tenga conto delle loro condizioni specifiche; invita la comunità internazionale a compiere ulteriori sforzi per sostenere e incoraggiare il processo di riforma politica nei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente;

28.

ribadisce l'impegno della comunità internazionale di proteggere la popolazione civile in Libia, anche intensificando la pressione esercitata sul regime libico, e di appoggiare la creazione di uno Stato libico democratico; plaude alla decisione dell'Unione europea di rafforzare le sanzioni contro il regime aggiungendo sei autorità portuali controllate dal regime all'elenco delle entità sottoposte a congelamento dei beni da parte dell'UE; ribadisce il proprio appello al Colonnello Muammar Mohammed Abu Minyar Gheddafi affinché abbandoni immediatamente il potere;

29.

esprime preoccupazione per le privazioni che la popolazione libica sta subendo a causa della scarsità di cibo, dell'impossibilità di accedere all'assistenza medica e della mancanza di flussi di cassa per il pagamento dei salari e per far fronte alle varie esigenze amministrative; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e gli Stati membri dell'Unione europea ad agire con urgenza per mettere a disposizione del Consiglio nazionale di transizione, su autorizzazione e sotto la supervisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, parte dei beni libici congelati, così da coprire le necessità urgenti;

30.

invita il Consiglio e il Vicepresidente/Alto rappresentante a prendere ulteriori iniziative per trovare una soluzione al conflitto, tenendo conto del recente mandato d'arresto della Corte penale internazionale nei confronti del Colonnello Gheddafi, di suo figlio Saif al-Islam e di Abdullah al-Senussi;

31.

plaude al processo di riforma in Marocco e, in particolare, alla proposta di riforma costituzionale che è stata sottoposta a referendum, quale passo nella giusta direzione verso l'apertura, la modernizzazione e la democratizzazione del sistema di governo; invita i partiti politici del Marocco a prender parte attivamente in tale processo di cambiamento; sottolinea che le organizzazioni pubbliche della società civile e i partiti politici dovrebbero restare al centro del continuo processo di attuazione delle riforme e osserva che il Marocco è stato il primo paese della regione al quale è stato attribuito lo status avanzato nelle relazioni con l'Unione europea;

32.

prende atto dell'annuncio positivo del Presidente dell'Algeria relativo all'avvio del processo di democratizzazione e alla garanzia di una migliore governance del paese, che preveda la revoca dello stato di emergenza e una riforma costituzionale pianificata; sottolinea la necessità di accelerare queste iniziative e chiede un forte impegno da parte delle autorità algerine in relazione a questo processo di riforma, che dovrebbe essere inclusivo e aperto alla società civile;

33.

saluta con favore l'impegno a favore di riforme politiche in Giordania, in particolare la revisione della Costituzione giordana e i lavori del Comitato per il dialogo nazionale; elogia gli sforzi compiuti dalle autorità giordane ed evidenzia la necessità di un'attuazione concreta delle riforme; rileva che l'UE ha stabilito di accordare al partenariato con la Giordania uno status avanzato nel 2010;

34.

sottolinea che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta un diritto fondamentale dell'uomo che dovrebbe essere garantito dalle autorità; esorta queste ultime a fornire una protezione affidabile ed efficace alle comunità religiose presenti nei propri paesi e a garantire la sicurezza personale e l'integrità fisica ai membri di tali comunità;

35.

sostiene fermamente la posizione del Consiglio secondo cui la politica europea di vicinato dovrà essere all'altezza delle nuove sfide nel vicinato meridionale; accoglie favorevolmente l'impegno dell'UE e degli Stati membri di accompagnare e sostenere gli sforzi concreti dei governi sinceramente impegnati in riforme politiche ed economiche, come pure delle società civili; si compiace della creazione della task force per il Mediterraneo meridionale ad opera del Vicepresidente/Alto rappresentante;

36.

invita la Commissione e il Consiglio a seguire un approccio differenziato basato sulla politica del "more for more" formulata nella comunicazione comune del 25 maggio 2011 per quanto riguarda i paesi del Mediterraneo meridionale, nell'ambito del quale dovrebbero essere premiati gli effettivi progressi in termini di democrazia, elezioni libere ed eque e soprattutto diritti umani;

37.

esorta l'Unione europea a continuare a fornire gli aiuti umanitari necessari per gli sfollati della regione, molti dei quali ora vivono come rifugiati alle frontiere del proprio paese;

38.

saluta con favore il "partenariato di Deauville" con i popoli della regione, varato dai membri del G8; osserva che i primi paesi del partenariato saranno l'Egitto e la Tunisia; invita il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea a coordinare i loro sforzi con i membri del G8, che sono pronti a estendere tale partenariato a tutti i paesi della regione che intraprendano una transizione verso società libere, democratiche e tolleranti;

*

* *

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana, al governo e al parlamento della Repubblica dello Yemen, al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein, al Consiglio nazionale di transizione, al governo e al parlamento del Regno del Marocco, al governo e al parlamento della Repubblica algerina democratica e popolare, al governo e al parlamento del Regno hascemita di Giordania, al governo della Repubblica araba d'Egitto, al governo della Repubblica tunisina, al Segretario generale del CCG e al Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0148.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0109.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0154.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/165


Giovedì 7 luglio 2011
Politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione

P7_TA(2011)0334

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (2011/2032(INI))

2013/C 33 E/17

Il Parlamento europeo,

viste la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare il suo articolo 21, e la convenzione internazionale sui diritti civili e politici, in particolare il suo articolo 25,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

visti la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli impegni dell'OSCE stabiliti a Copenaghen nel 1990 e in occasione del Vertice di Istanbul del 1999, quando tutti i paesi partecipanti dell'OSCE si sono impegnati ad invitare alle loro elezioni osservatori internazionali, e segnatamente l'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR),

viste la carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la convenzione americana sui diritti dell'uomo,

vista la convenzione 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali, adottata il 7 giugno 1989,

visti gli articoli 2, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,

visti gli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di partenariato ACP–UE (2000),

viste la risoluzione dal titolo "La promozione e il consolidamento della democrazia", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 2000 (1), e la sua risoluzione "Il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni e dei meccanismi regionali, subregionali e altri con l'obiettivo di promuovere e consolidare la democrazia" del 20 dicembre 2004 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR),

viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (3) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola concernente i diritti umani e la democrazia negli accordi dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (6),

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'UE: obiettivi, prassi e sfide future (7),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul rafforzamento della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE (8),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (9),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo: la via da seguire, in particolare i paragrafi 71, 72 e 73 (10),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (11),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (12),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo del 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia (13),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla fiscalità e lo sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (14),

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sui flussi migratori causati dall'instabilità: portata e ruolo della politica estera dell'UE (15),

visti tutti gli accordi esistenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e le clausole in materia di diritti umani e democrazia contenute in detti accordi,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul "Sostegno alla governance democratica – verso un quadro UE rafforzato",

viste le due serie di conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea: quelle del 17 novembre 2009 e del 13 dicembre 2010 contenenti la relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota,

visto il documento congiunto della Commissione e del Segretariato generale del Consiglio sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE (SEC(2009)1095),

vista la comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 22 giugno 1993,

visti gli strumenti finanziari a carattere tematico e geografico della Commissione europea in tema di democratizzazione, diritti umani e tratta degli esseri umani (quali AENEAS, il programma tematico Migrazione e asilo che lo ha sostituito, MIEUX, EIDHR, TAIEX e ENPI, ecc.),

vista la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla questione dei diritti umani e delle imprese multinazionali e delle altre imprese, del 21 marzo 2011 (16),

vista la creazione della funzione di vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e di un nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) operativo dal 1o gennaio 2011,

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0231/2011),

A.

considerando che i trattati dell'Unione proclamano i diritti dell'uomo e la democrazia quali valori fondatori dell'UE e principi e obiettivi dell'azione esterna di quest'ultima, che l'Unione deve promuovere in quanto universali,

B.

considerando che la democrazia rappresenta la tutela migliore per i diritti umani e le libertà fondamentali, per la tolleranza nei confronti di tutti i gruppi che compongono la società e per le pari opportunità di tutti gli individui,

C.

considerando che la democrazia è divenuta un valore universale ma che i sistemi democratici possono presentare forme e organizzazioni diverse, come dimostrato sia dalle differenti forme di democrazia dalla pari validità presenti nei 27 Stati membri dell'UE, forgiate dalla storia, dalla cultura e dalle circostanze, sia dall'UE stessa che rappresenta una forma di democrazia sovranazionale unica al mondo, che, pur non essendoci né un modello unico di democrazia né un programma unico per conseguirla, esiste un consenso comune sugli elementi fondamentali della democrazia,

D.

considerando che detti elementi sono definiti in due risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (17),

E.

considerando che i diritti umani e la democrazia sono indissolubilmente connessi e che, solo in una democrazia, le persone possono godere appieno dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che la democrazia può esistere solo se i diritti umani sono rispettati,

F.

considerando che lo Stato di diritto deve prevalere, garantendo l'uguaglianza di fronte alla legge, il riconoscimento dei diritti di proprietà privata e l'assenza di interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, sia a livello giuridico che pratico, e che pertanto le istituzioni pubbliche dovrebbero esercitare i propri poteri attraverso eletti e funzionari pubblici che agiscano in modo trasparente e siano tenuti a rendere conto del proprio operato, con una magistratura indipendente e imparziale,

G.

considerando che l'uguaglianza e la non discriminazione sono essenziali e che ogni persona ha diritto al godimento di tutti i diritti umani senza discriminazioni di razza, di genere, di orientamento sessuale, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di nascita o di altra condizione; che la democrazia è garante dei diritti di tutti, comprese le minoranze, le popolazioni autoctone e altri gruppi vulnerabili; che la capacità delle donne e degli uomini di partecipare in condizioni di parità alla vita politica e al processo decisionale è il presupposto di un'autentica democrazia,

H.

che la governance democratica comprende, tra l'altro, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accesso alla giustizia, un ruolo importante per i parlamenti e le autorità locali nel processo decisionale, nonché una gestione trasparente delle finanze pubbliche; che l'obbligo per i leader e i funzionari pubblici di rendere conto ai cittadini è un elemento fondamentale della democrazia; che, in tale contesto, la lotta contro la corruzione è essenziale e che la governance democratica comporta anche il controllo civile del settore della sicurezza,

I.

considerando che tutti i cittadini hanno il diritto di votare periodicamente nell'ambito di elezioni libere ed eque e di candidarsi a cariche pubbliche,

J.

considerando che la libertà di opinione e di espressione sulle questioni politiche, sociali ed economiche, nel senso più ampio del termine, senza il rischio di punizioni da parte dello Stato, è un diritto universale, come lo è la possibilità di disporre di diverse fonti di informazione,

K.

considerando che tutti i cittadini hanno il diritto di costituire associazioni e organizzazioni indipendenti, compresi partiti politici e gruppi di interesse indipendenti,

L.

considerando che i partiti politici e il ventaglio di opinioni politiche, interessi, affiliazioni regionali o comunali che essi rappresentano hanno un'importanza essenziale; che i partiti politici devono poter operare liberi da interferenze del governo e dei dirigenti pubblici; che ai rappresentanti eletti, indipendentemente dal fatto che sostengano il governo o vi si oppongano, occorrono l'autorità e le risorse per discutere e approvare le leggi e i bilanci nazionali e per garantire che il governo risponda dell'operato dell'amministrazione pubblica e dell'uso dei fondi; che parlamenti solidi, che fungano da forum pubblici per negoziare pacificamente concetti in competizione in tema di ordine politico e sociale nonché organi decisionali nazionali sono essenziali per l'esperienza di una democrazia inclusiva,

M.

sottolinea che le organizzazioni della società civile e i soggetti non statali sono un elemento costitutivo essenziale di una democrazia correttamente funzionante e svolgono un ruolo importante ai fini della costruzione di una cultura democratica profondamente radicata nella società; che indirizzano le richieste pubbliche e fanno sì che le autorità pubbliche rispondano delle loro azioni,

N.

considerando che media indipendenti e diversificati sono essenziali per garantire l'espressione e la comunicazione all'opinione pubblica di una vasta gamma di opinioni e punti di vista e che il libero accesso alle informazioni e alle comunicazioni e un accesso senza censure a Internet (libertà di Internet) sono diritti universali indispensabili per garantire la trasparenza e la responsabilizzazione nella vita pubblica,

O.

considerando che l'educazione ai valori democratici è importante per sostenere la democrazia, come lo è una partecipazione, modulata in base all'età, al processo decisionale all'interno degli istituti di insegnamento,

P.

considerando che le istituzioni dell'Unione devono fare di questi elementi essenziali della democrazia le basi costitutive del sostegno dell'UE a settori specifici, per aiutare i paesi terzi a intraprendere il proprio cammino verso la democrazia,

Q.

considerando che detti elementi sono rispecchiati dalle conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nel quadro delle relazioni esterne dell'UE del 2009 e 2010,

R.

considerando che l'adesione dell'UE alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rafforzerà il sistema europeo di protezione dei diritti umani e migliorerà la posizione dell'UE nei confronti dei paesi terzi,

S.

considerando che è estremamente importante ribadire l'interdipendenza e il rafforzamento reciproco tra i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e che solo il rispetto di tutti questi diritti può contribuire a fondare una vera democrazia; che la democrazia costituisce il miglior strumento per garantire e proteggere i diritti umani e per permettere uno sviluppo economico sostenibile; che la partecipazione attiva e il contributo della società civile ai processi di governance hanno un'importanza fondamentale, sebbene siano troppo spesso trascurati,

T.

considerando che nel suo programma d'azione di sostengo alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE il Consiglio ha affermato la volontà di accrescere la coerenza e l'efficacia del suo sostegno, ma che ben pochi progressi sono stati realizzati in tal senso,

U.

considerando che l'Unione dispone di una vasta gamma di strumenti di sostegno alla democrazia e ai diritti dell'uomo (quali gli accordi e i partenariati politici, economici e commerciali, che comprendono le clausole sui diritti umani e la democrazia, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), i dialoghi politici, le azioni PESC, le missioni PESD, gli strumenti finanziari specializzati, i progetti di gemellaggio e le missioni di osservazione elettorale); considerando, tuttavia, che è necessario pervenire a una politica coerente e orientata ai risultati in materia di diritti umani e democrazia basata su una metodologia standard adeguata alla situazione di ogni paese che elimini le incoerenze attuali e gli approcci basati su due pesi e due misure nelle politiche esterne dell'UE a sostegno della democratizzazione e ne scongiuri l'emergere di nuovi, presti particolare attenzione alle specifiche esigenze legate a situazioni di fragilità e postbelliche e promuova la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo in quanto obiettivi interconnessi,

V.

considerando che l'Unione europea dovrebbe essere più sensibile alle realtà sociali, politiche, economiche e strategiche di un paese quando decide se concedere o ritirare le preferenze commerciali come il regime SPG+,

W.

considerando che l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi per promuovere le norme e gli elementi connessi alla democrazia attraverso le sue attività in seno alle organizzazioni internazionali e continuare a promuovere l'attuazione effettiva degli impegni e degli obblighi assunti nei e attraverso i forum a cui partecipano gli Stati membri dell'UE,

X.

considerando che rimangono sfide importanti per quanto concerne il controllo e l'attuazione di clausole vincolanti in materia di diritti umani negli accordi internazionali dell'Unione; che la sospensione di un accordo internazionale tra l'Unione e il suo paese partner in seguito a gravi violazioni dei diritti umani o della democrazia è uno strumento che esiste per essere utilizzato in determinate situazioni; che, nonostante le frequenti violazioni della clausola sui diritti umani e la democrazia e il mancato rispetto degli impegni contenuti nei pertinenti accordi internazionali da parte di taluni paesi terzi, i governi di detti paesi sono penalizzati o condannati in modo adeguato soltanto raramente, anche dinanzi a gravi violazioni dei diritti umani; che il mancato ricorso da parte dell'Unione a tale strumento in modo sistematico ne mini la credibilità di attore fermo e risoluto sulla scena internazionale,

Y.

considerando che la scelta delle sanzioni deve essere operata in modo corretto, misurato e intelligente e che le popolazioni del paese cui sono imposte non devono in nessun caso essere le vittime principali di tali sanzioni,

Z.

considerando che l'Unione dispone di un'autentica politica di incentivi in questo settore per fare da volano alle riforme, ma che per motivi politici il loro pieno potenziale non è stato sfruttato, in particolare a causa di una mancanza di consenso all'interno dell'Unione riguardo all'importanza della promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani rispetto ad altre priorità; che non esiste a priori alcun ostacolo strutturale o giuridico all'utilizzo coordinato degli strumenti finanziari esterni per sostenere la democratizzazione,

AA.

considerando che la risoluzione 63/168 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008 chiede una moratoria globale sul ricorso alla pena di morte; che molti paesi del mondo ricorrono ancora alla pena di morte come metodo di punizione, in alcuni casi persino nei confronti di minori,

AB.

considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) è un elemento chiave della politica europea in quanto si concentra sulle azioni che non possono essere realizzate attraverso gli strumenti di cooperazione bilaterale,

AC.

considerando che l'EIDHR consente di finanziare le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, strumento essenziale di interazione in materia di consolidamento democratico, ma che il monitoraggio e l'attuazione delle loro raccomandazioni sono stati spesso insufficienti,

AD.

considerando che tale situazione ha potuto svilupparsi a seguito di una mancanza di volontà politica dei governi dei paesi che accolgono le missioni di osservazione elettorale dell'UE nonché dell'incapacità della Commissione e degli Stati membri di garantire che tali raccomandazioni siano seguite da programmi di sostegno specifici, segnatamente a favore dei parlamenti recentemente eletti,

AE.

considerando che il Parlamento europeo non dispone ancora di analisi sufficientemente dettagliate che gli consentano di valutare l'entità del sostegno alla democrazia fornito dall'Unione, Stati membri compresi; che ciò è in parte dovuto a questioni di trasparenza, di accesso ai documenti e di consultazione ancora non risolte da parte del Consiglio,

AF.

considerando che solo ricorrendo ad un principio di piena condizionalità degli aiuti è possibile conseguire gli obiettivi di un'autentica democratizzazione, di un vero rispetto dei diritti umani e di un reale miglioramento delle prospettive economiche per le popolazioni locali; che tale principio di condizionalità deve essere definito insieme ai paesi beneficiari, in stretta consultazione non solo con i governi, ma anche con la società civile e nel pieno rispetto delle reali esigenze delle popolazioni locali,

AG.

considerando che i partiti politici e i parlamenti eletti in modo libero ed equo sono fondamentali per ogni democrazia e processo di democratizzazione, ma che il sostegno e l'applicazione dell'EIDHR non hanno ancora assunto un'importanza pari a quella di questi soggetti in passato,

AH.

considerando che il lavoro di UN Women è essenziale per sostenere le donne nel loro contributo e nella loro partecipazione al processo di democratizzazione,

AI.

considerando che vi è un ampio consenso tra le istituzioni dell'Unione riguardo alla natura multidimensionale, complessa e di lungo periodo della democrazia, ma che la Commissione e gli Stati membri non hanno tenuto in considerazione l'intero ciclo elettorale al momento della programmazione e dell'attuazione delle misure a sostegno della democrazia,

AJ.

considerando che, all'interno degli Stati in fase di democratizzazione, le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili alla tratta degli esseri umani, anche a scopo di prostituzione,

Necessità di un cambiamento di paradigma

1.

ritiene che solo le democrazie basate sullo Stato di diritto possano fungere da fondamenta per partenariati strutturali equilibrati tra i paesi terzi e l'Unione, che siano anche rispettosi delle necessità e degli interessi delle due parti e dei rispettivi popoli;

2.

sottolinea che i partenariati basati sul dialogo e la consultazione rafforzano l'appropriazione dei processi di costruzione della democrazia e degli elementi della governance democratica; invita tutte le istituzioni dell'Unione a compiere maggiori sforzi per impiegare questi dialoghi in modo più coerente, sistematico e coordinato;

3.

ritiene che il ruolo dell'Unione europea di "soft power" nel sistema internazionale possa essere consolidato solo se la protezione dei diritti umani costituisce una vera priorità nella sua politica nei confronti dei paesi terzi;

4.

ricorda che il punto di partenza indispensabile affinché l'UE si doti di una politica estera credibile e coerente e fornisca sostegno allo sviluppo della democrazia è instaurare una politica esemplare in materia di rispetto dei diritti umani e della democrazia all’interno dell’UE e dei suoi Stati membri, sia adesso che in futuro;

5.

ritiene che la lotta contro la povertà e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo dei paesi possano apportare un contributo decisivo al processo democratico;

6.

rileva che quanto sta accadendo nel Nord Africa e in Medio Oriente ha dimostrato i limiti di un approccio centrato sulla sicurezza, in particolare la lotta contro l'immigrazione irregolare, e la stabilità, che non è riuscito a ridurre la povertà e l'ingiustizia sociale; sottolinea che "sicurezza contro democrazia" è un falso dilemma, dato che non vi può essere sicurezza della popolazione in una società priva di un governo democratico e responsabile; ritiene che, sebbene sia stata registrata una crescita economica, i benefici non sono stati ripartiti in maniera equa; ritiene pertanto che la questione della giustizia sociale e della lotta contro le disuguaglianze debba diventare un obiettivo essenziale della politica esterna dell'Unione, in quanto fattore indispensabile per la creazione di una società pacifica, prospera e democratica;

7.

evidenzia la necessità di un cambiamento di paradigma mirante a un autentico consolidamento della democrazia, fondato su uno sviluppo endogeno, sostenibile e globale che porti beneficio delle popolazioni e che lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali; ritiene che l'UE debba incoraggiare la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di una società democratica;

8.

sottolinea che la democrazia quale sistema di governo prevede meccanismi di attribuzione del potere politico e di gestione dei conflitti, essenziali per società stabili e pacifiche; rileva, tuttavia, che la democrazia deve essere creata in loco e non può essere artificialmente imposta da soggetti esterni; afferma che l'UE, insieme alla comunità internazionale, può svolgere un ruolo attivo a sostegno del processo di consolidamento democratico;

9.

ritiene che, affinché la democratizzazione abbia successo, è fondamentale che affronti lo sviluppo sociale ed economico del paese interessato al fine di garantire la soddisfazione dei diritti fondamentali dei suoi abitanti, quali il diritto all'istruzione, alla salute e all'occupazione;

10.

è del parere che l'esperienza della transizione democratica seguita al crollo delle dittature comuniste nell'Europa centrale e orientale debba essere condivisa con le nuove forze democratiche emergenti in Nord Africa e più in generale in Medio Oriente; incoraggia la Commissione europea e il SEAE a partecipare più attivamente al processo democratico in atto in questa importante regione limitrofa; esorta le parti europee a sviluppare programmi di cooperazione orizzontale con i partner emergenti di tutte le regioni vicine;

11.

sottolinea che adesso la priorità deve essere data a un utilizzo concreto maggiore e più energico della gamma esistente di incentivi dell’Unione, riuniti in strategie adattate alla situazione di ogni singolo paese, e all'eliminazione delle incoerenze e della politica di due pesi e due misure nell'attuazione, che rendono più fragile la percezione dell'Europa e la sua capacità di attuare una politica esterna forte e coerente; sottolinea che tale approccio richiede un autentico cambiamento di politica che faccia della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani la pietra angolare della politica esterna dell'Unione, non soltanto traducendoli in obiettivi politici, ma anche integrandoli nell'articolazione e nella struttura stessa di tale politica;

12.

chiede che gli accordi internazionali, i documenti strategici per paese, i piani d’azione, il programma SPG+ e ogni altro rapporto contrattuale tra l’Unione e i paesi terzi siano rafforzati da una formulazione più puntuale delle clausole in materia di diritti umani, di democrazia, di diritto dei popoli indigeni a una consultazione preliminare e di buon governo, da meccanismi precisi in caso di mancato rispetto sulla base, almeno, di quelli contenuti nell’accordo di Cotonou, da impegni e parametri specifici, misurabili, conseguibili e puntuali al fine di valutare i progressi realizzati e da un calendario specifico di attuazione; si rammarica che nonostante le clausole in materia di diritti umani presenti nell'accordo di Cotonou, l'Unione europea tolleri spesso le violazioni ripetute e sistematiche dei diritti umani commesse da alcuni governi partner di Cotonou, accettando la situazione come un dato di fatto; invita la Commissione ad approvare politiche coerenti per scoraggiare le violazioni dei diritti umani, come la riduzione delle dotazioni finanziarie per i governi che non rispettano la democrazia e i diritti umani, negando loro, pertanto, il sostegno di bilancio e le risorse finanziarie per rafforzare la società civile senza l'intervento diretto di tali governi;

13.

rammenta che gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli obiettivi globali dell'Unione europea; sottolinea che, secondo l’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e che deve contribuire in particolare, conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, allo sviluppo sostenibile, allo sradicamento della povertà e alla tutela dei diritti umani;

14.

sottolinea l'importanza di un controllo costante sull'attuazione degli accordi e chiede a tale proposito di fare ricorso a studi d'impatto sui diritti umani e la democrazia, oltre a quelli sullo sviluppo sostenibile onde garantire la valutazione costante degli accordi;

15.

osserva che i principi e i valori democratici possono essere ulteriormente incoraggiati attraverso la promozione della ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, dando la priorità alle regioni sottorappresentate, al fine di rafforzare il suo carattere universale e la lotta contro l'impunità, il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità;

16.

deplora che la Commissione metta in atto soltanto molto raramente i meccanismi che consentono di ritirare le preferenze a titolo del regime SPG+ in caso di violazione degli accordi ad esso associati; condanna l’atteggiamento della Commissione che, nonostante le relazioni concordanti di diverse organizzazioni internazionali, si oppone all’avvio di inchieste nei confronti di diversi paesi beneficiari del regime SPG+ fortemente sospettati di non rispettare gli accordi che hanno sottoscritto;

17.

ricorda la posizione forte espressa dal Parlamento a favore dell’integrazione di clausole giuridicamente vincolanti in materia sociale, ambientale e di rispetto dei diritti umani, in tutti gli accordi di libero scambio, prendendo come base minima l’elenco delle convenzioni contenute nel regolamento SPG+;

18.

riafferma che è necessario che il Parlamento europeo operi un controllo più rigoroso su tali elementi; chiede, di conseguenza, che il Consiglio e la Commissione coinvolgano il Parlamento europeo a tutti gli stadi relativi ai negoziati, alla conclusione, all’applicazione e alla sospensione degli accordi internazionali con i paesi terzi, ivi compreso il processo di definizione del mandato di negoziazione dei nuovi accordi (segnatamente in materia di promozione dei diritti umani), al dialogo in seno ai consigli di associazione o qualunque altro organo politico equivalente competente per il controllo di un accordo (in merito al rispetto degli impegni assunti in materia di democratizzazione), e al processo decisionale sulla eventuale necessità di effettuare una consultazione o di sospendere un accordo;

19.

ritiene che si debbano trarre insegnamenti dal passato riguardo al processo decisionale per migliorare i rapporti con i paesi partner; sottolinea che lo stato avanzato deve essere concesso soltanto se vengono soddisfatti requisiti chiari in materia di diritti umani e democrazia da parte dei paesi partner; chiede ancora una volta un meccanismo di consultazione chiaro che garantisca che il Parlamento sia tenuto pienamente informato a tutti i livelli dei negoziati;

20.

ritiene che il monitoraggio della situazione dei diritti umani in ogni paese tragga la sua legittimità principalmente dal quadro delle Nazioni Unite e ribadisce la necessità di una posizione comune dei paesi europei in tutti gli organi dell'ONU; chiede cionondimeno alla Commissione e al SEAE di presentare relazioni regolari e esaustive sull’attuazione da parte dei paesi terzi degli impegni in materia di democrazia e di diritti umani specificamente inclusi negli accordi con l’Unione;

21.

ribadisce il fermo sostegno dell'Unione europea al lavoro dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, di UN Women e dell'UNICEF; sollecita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con il Consiglio per i diritti umani;

22.

chiede altresì all'UE, in un settore così sensibile come quello della democratizzazione, di basare le sue strategie su un’analisi dettagliata delle possibilità di riforma nei paesi terzi e della volontà politica dei leader di impegnarsi in tale processo, nonché di identificare i possibili blocchi al fine di determinare le strategie più idonee; ritiene che questo processo di identificazione debba basarsi su scambi periodici di opinioni con tutte le componenti democratiche di un paese onde garantire che detto processo si radichi nella fiducia e nella conoscenza reciproche;

23.

rileva che gli aiuti europei erogati come sostegno di bilancio a Stati autoritari non garantisce sempre lo sviluppo democratico e che, nel valutare l'efficacia degli aiuti, occorre concentrarsi sui risultati degli aiuti, piuttosto che sulla loro concessione;

24.

raccomanda all'Unione, nel caso dei partenariati più difficili, di astenersi dall'isolare i paesi interessati ma, al contrario, di mantenere relazioni con tali paesi basate su una condizionalità efficace e adeguata, che costituisca un autentico incentivo alle riforme democratiche e al rispetto degli obblighi di buona governance e dei diritti umani, nonché di controllare che le popolazioni beneficino realmente della cooperazione; condivide l’approccio "più per più" enunciato nella comunicazione "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale"; ritiene che, per contro, l'Unione non dovrebbe esitare a riassegnare i fondi precedentemente destinati a paesi i cui governi non rispettano i propri impegni in materia di governance democratica a favore di paesi che hanno compiuto maggiori progressi verso il rispetto degli impegni assunti sia nell'ambito del partenariato euromediterraneo sia nell'ambito del partenariato orientale e chiede di porre maggiore enfasi sulla promozione della democrazia nelle politiche di partenariato e vicinato;

25.

esorta l'Unione a non esitare ad imporre sanzioni opportune, proporzionate e intelligenti mirate contro le principali autorità del regime nei paesi che non rispettano gli impegni assunti in tema di diritti umani, buona governance e democratizzazione, sostenendo al contempo le popolazioni e aumentando l'assistenza diretta al rafforzamento della società civile e valutando prima di agire le conseguenze di tali sanzioni sulle popolazioni dei paesi beneficiari; sottolinea che la cooperazione con i paesi terzi deve avvenire su una base di rispetto pari e reciproco tra i paesi; chiede che venga creata una rete di sostegno finanziario, sotto l'egida di una banca euromediterranea, per promuovere iniziative di sviluppo tecnico e imprenditoriale;

26.

sottolinea, tuttavia, che tale approccio, insieme all'imminente revisione della politica europea di vicinato (PEV), sottintende che un sistema differenziato può rivelarsi uno strumento prezioso e credibile solo se prevede gli stessi obiettivi in tema di diritti umani e democrazia per tutti i paesi partner della PEV; sottolinea che l'Unione perderebbe ancora una volta la sua credibilità se operasse una differenza tra "standard minimi", imposti ai paesi più difficili, e standard più ambiziosi per i paesi più avanzati;

27.

invita il Consiglio e il SEAE a razionalizzare l'impiego delle sanzioni "intelligenti" e delle relative minacce quale strumento della politica dell'UE sui diritti umani nei confronti dei regimi più oppressivi; è convinto che misure punitive selettive, come il congelamento dei beni e i divieti di viaggio, imposte a personaggi di rango elevato possano e debbano essere applicate in modo tale da non impedire un'ulteriore impegno diplomatico, il commercio bilaterale, la prestazione dell'assistenza dell'Unione e i contatti interpersonali; ribadisce, tuttavia, che per fungere da deterrente efficace contro gli abusi dei diritti umani, le sanzioni mirate dovrebbero essere applicate in modo sistematico, coerente e con la più ampia collaborazione internazionale possibile;

28.

invita l'UE e gli Stati membri a esercitare, ove necessario, pressioni sui governi degli Stati la cui cattiva reputazione in materia di diritti umani è nota, al fine di migliorare tale situazione e accelerare così il processo di democratizzazione;

29.

auspica l'istituzione di un forum che riunisca i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo al fine di affrontare questioni di politica estera, segnatamente per quanto concerne tematiche sensibili quali i diritti umani e la democrazia;

Approfondimento della dimensione politica

30.

ritiene che sia necessario un approccio globale e coerente basato su strategie mirate in materia di sviluppo, di diritti dell'uomo, buona governance, inclusione sociale, promozione delle donne e delle minoranze e tolleranza religiosa, quale strumento addizionale della politica estera dell'UE indispensabile per riconciliare i due approcci esistenti nel settore della promozione della democrazia, vale a dire l'approccio a livello di sviluppo centrato sui progressi socioeconomici per tutti e su una crescita favorevole ai poveri, e l'approccio politico, che sostiene il pluralismo politico, la democrazia parlamentare e il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre a una società civile funzionante; sottolinea che tale sostegno alla dimensione politica nei paesi terzi deve consistere di un sostegno pluralista allo sviluppo delle capacità, in particolare per quanto concerne l'indipendenza e l'integrità della magistratura e i meccanismi di buona governance, compresa la lotta alla corruzione, e in un sostegno istituzionale piuttosto che in un'interferenza; sottolinea il valore aggiunto degli ex deputati del Parlamento europeo nelle azioni dell’UE a favore della democratizzazione;

31.

chiede miglioramenti nell'integrazione dei diritti umani, della democrazia, della governance democratica e dello Stato di diritto in tutte le attività inerenti alle relazioni esterne dell'Unione, in linea con gli impegni nuovi ed esistenti, sia in un'ottica istituzionale che nel quadro di strumenti politici e geografici/tematici;

32.

invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere la natura apolitica degli aiuti umanitari forniti durante il processo di democratizzazione;

33.

riconosce l'impegno messo in atto dall'Unione per sostenere taluni gruppi di attori che operano a favore delle riforme democratiche, come i difensori dei diritti umani e i media indipendenti; insiste sulla necessità di rafforzare il pluralismo politico al fine di promuovere la transizione democratica; invita a sostenere sistematicamente i nuovi parlamenti eletti in modo libero ed equo, soprattutto nei paesi in fase di transizione o dove l'UE ha inviato una missione di osservazione delle elezioni; ritiene che tale sostegno non debba essere automaticamente finanziato solo dall'EIDHR, ma anche da strumenti geografici;

34.

accoglie con favore la decisione della Commissione e dell'Alto rappresentante di sostenere l'istituzione di un Fondo europeo per la democrazia (European Endowment for Democracy (EED)) flessibile ed esperto per sostenere gli attori politici che si battono a favore del cambiamento democratico nei paesi non democratici e nei paesi in fase di transizione, segnatamente i vicini ad est e a sud dell'UE; sottolinea che il futuro EED dovrebbe coadiuvare l'EIDHR, gli altri strumenti di democratizzazione e gli strumenti finanziari esterni già esistenti, in termini di obiettivi e modalità di finanziamento e di gestione differenti; sostiene l'idea di decentrare la proprietà della politica di sostegno alla democrazia dell'UE effettuando un gemellaggio tra gli attori della democrazia dell'UE e le loro controparti nei paesi destinatari; esorta il SEAE, la Commissione e la futura Presidenza polacca a presentare una chiara distinzione delle competenze di un futuro EED rispetto a detti strumenti e quadri; insiste sul diritto di scrutinio e partecipazione del Parlamento europeo nel processo di istituzione dell'EED e nel suo funzionamento, nella fissazione degli obiettivi annuali, delle priorità, dei risultati attesi e degli stanziamenti finanziari a grandi linee nonché nell'attuazione e nel monitoraggio delle attività;

35.

incoraggia i donatori di aiuti a trattare la costruzione della democrazia come un imperativo politico e morale anziché un mero esercizio tecnico, e a sviluppare la loro conoscenza locale dei paesi beneficiari in modo che gli aiuti possano essere efficacemente mirati e calibrati in base alle circostanze locali;

36.

sottolinea che per essere pienamente legittima e radicata nella volontà popolare, qualsiasi strategia finalizzata a promuovere la democrazia deve basarsi sul dialogo con un ventaglio quanto più ampio possibile di attori locali; invita insistentemente il Consiglio, il SEAE e la Commissione a condurre consultazioni ampie e approfondite con tutte le parti interessate;

37.

accoglie favorevolmente la risposta efficace, immediata e integrata dello strumento di stabilità alle situazioni di crisi e instabilità nei paesi terzi e il suo apporto alla creazione delle condizioni necessarie all'attuazione delle politiche sostenute da altri strumenti, segnatamente lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e lo strumento di cooperazione economica;

38.

sottolinea l'importanza, per la democratizzazione di qualunque società, di tutelare i diritti delle ragazze e delle donne, compresi i diritti alla parità di trattamento e all'istruzione; sostiene con forza tutte le iniziative, gli incentivi e le misure di sviluppo di capacità inclusi nelle politiche esterne dell'UE per promuovere la partecipazione delle donne al processo decisionale ad ogni livello, sia nella sfera pubblica che in quella privata; sottolinea il fatto che la pari partecipazione di donne e uomini a tutti gli ambiti della vita è un elemento essenziale della democrazia e che la partecipazione delle donne allo sviluppo costituisce un valore fondamentale e universalmente accettato nonché una condizione preliminare per lo sviluppo socioeconomico e la buona governance democratica; esorta pertanto le istituzioni dell'Unione a dare priorità all'uguaglianza di genere nella loro agenda per la promozione della democrazia; sottolinea l'importanza di sostenere i difensori dei diritti delle donne e i parlamentari donna, anche attraverso lo sviluppo di capacità di gender budgeting; invita, in particolare l'UE a sostenere finanziariamente le organizzazioni per i diritti delle donne e le candidate politiche e a contribuire allo sviluppo delle loro capacità; sostiene l'integrazione delle questioni relative all'uguaglianza di genere nelle priorità tematiche, il loro rafforzamento e il ricorso ad approcci partecipativi nell'elaborazione e nello sviluppo dei programmi, ponendo l'accento sulla lotta contro gli stereotipi di genere e contro qualsiasi forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne;

39.

propone che il mandato del gruppo di coordinamento elettorale (GCE) sia ampliato per includere le politiche di sostegno alla democrazia, fatte salve le competenze delle pertinenti commissioni, e incoraggia l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare (OPPD) a collaborare strettamente con il GCE;

40.

invita il SEAE e le delegazioni dell'UE a riconoscere l'importanza della sensibilizzazione dei funzionari della delegazione dell'Unione riguardo alle azioni a favore della democrazia e in particolare al sostegno per i parlamenti;

41.

sottolinea l'importanza di integrare le politiche di democratizzazione in tutte le attività del Parlamento europeo e delle sue delegazioni; riconosce altresì l'importanza della cooperazione interparlamentare globale in merito alle politiche di democratizzazione attraverso forum quali Parliamentarians for Global Action;

42.

sottolinea il ruolo che possono svolgere partiti politici democratici legittimi, movimenti sociali autentici e una stampa libera per tutelare gli interessi pubblici controllando la trasparenza e la responsabilità dei governi, consentendo in tal modo agli Stati di salvaguardare i diritti umani e promuovere lo sviluppo sociale ed economico;

43.

sottolinea il ruolo importante della società civile e dei parlamenti dei paesi terzi per il controllo democratico dei bilanci e ritiene che qualsiasi sostegno diretto di bilancio fornito dall'Unione debba essere integrato dal rafforzamento tecnico e politico della capacità di controllo dei parlamenti nazionali; afferma che l'Unione dovrebbe informare attivamente i parlamenti dei paesi terzi sul contenuto della cooperazione dell'UE; incoraggia l'OPPD ad assumere un ruolo attivo nel sostegno ai parlamenti riguardo al controllo democratico dei bilanci; esprime particolari aspettative e soddisfazione, a tale riguardo, in vista della più intensa cooperazione con i parlamenti del partenariato orientale nell'ambito dell'assemblea Euronest, costituita il 3 maggio 2011; segnala che questa iniziativa del Parlamento europeo è un importante elemento della politica esterna dell'Unione europea a favore della democratizzazione;

44.

prende atto degli sforzi compiuti dall'OPPD per assistere e sostenere i parlamenti delle democrazie nuove ed emergenti e i parlamenti nazionali; riconosce il contributo dell'OPPD al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa dei parlamenti delle democrazie nuove ed emergenti e la sua collaborazione con l'UNDP e l'IPU in tale ambito; incoraggia l'OPPD ad adoperarsi in vista di un consenso globale sulle norme fondamentali in materia di buone pratiche parlamentari;

45.

ritiene sia essenziale che, in futuro, la società civile contribuisca direttamente ai processi di buona governa e, di conseguenza, al controllo dell'attuazione degli accordi; sollecita a tale proposito la Commissione e il Consiglio a istituire un meccanismo strutturato di controllo degli accordi internazionali dell'UE, che coinvolga tutte le componenti della civile dei paesi terzi, compresi i soggetti non statali e le parti sociali, nel processo di valutazione dell'attuazione degli accordi;

46.

si compiace della decisione dell'Unione di elaborare delle strategie articolate per paese in materia di diritti umani; sottolinea che queste dovrebbero anche contemplare aspetti della democratizzazione e ne incoraggia una rapida attuazione, affinché l'Unione possa rapidamente preparare un'analisi comune della situazione e delle necessità di ogni paese, nonché dotarsi di un piano d'azione che precisi in quale modo gli strumenti dell'Unione saranno pienamente utilizzati in maniera complementare; sottolinea al contempo che le nuove strategie e la relativa attuazione devono eliminare e scongiurare nuove incoerenze e approcci basati su due pesi e due misure nella politica esterna dell'UE a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; precisa che i documenti strategici per paese dovrebbero influenzare l'insieme delle politiche esterne dell'Unione concernenti il paese interessato nonché l'uso degli strumenti dell'UE; chiede che i documenti strategici per paese siano messi a disposizione del Parlamento;

47.

invita l'UE a condizionare i futuri impegni finanziari ai progressi compiuti dai paesi terzi nell'attuazione delle strategie in materia di diritti umani e ai progressi democratici tangibili;

48.

sottolinea l'esigenza di creare coalizioni solide con altri attori sulla scena mondiale quali l'Unione africana e la Lega araba, al fine di promuovere più efficacemente i valori democratici; sollecita l'UE a perseguire attivamente tali coalizioni, in particolare con gli Stati Uniti d'America, nell'ambito degli sforzi comuni dell'UE e degli USA per un migliore coordinamento delle loro politiche di sviluppo;

49.

accoglie con favore la creazione di una Direzione per la democrazia e i diritti umani in seno al SEAE e invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a garantire che presso le rappresentanze dell'UE all'estero vi sia una persona di contatto per i diritti umani e la democrazia;

50.

promuove per le donne il ruolo di "mediatore di pace" nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e si adopera per un loro coinvolgimento attivo a beneficio della società;

51.

sostiene i programmi regionali a tutela dei soggetti più vulnerabili, in particolar modo a favore dei bambini, delle donne e degli anziani;

52.

nutre la ferma convinzione che dotare le persone, in particolare le donne, e la società civile di mezzi quali l'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione, nonché facilitare una difesa efficace per tutti i diritti umani, compresi quelli sociali, economici e culturali, siano il complemento essenziale all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e dei programmi di democratizzazione, ai quali è importante assicurare i finanziamenti necessari;

53.

chiede al Consiglio e alla Commissione di elaborare una strategia politica relativa alle missioni di osservazione elettorale dell'UE, compresa la presentazione del progetto politico associato ad ogni missione; chiede che entro due anni dal termine di ogni missione, in occasione della discussione annuale al Parlamento europeo sui diritti dell'uomo con l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, sia presentata una valutazione dei progressi democratici realizzati e dei punti che necessitano un rafforzamento; riafferma i benefici che derivano dall'esortare gli ex parlamentari a mettere le loro competenze ed esperienze a disposizione delle missioni di osservazione elettorale o delle missioni di follow-up;

54.

sottolinea, in particolare dati i limitati fondi a disposizione, l'importanza di scegliere i paesi prioritari per le missioni di osservazione elettorale sulla base delle potenzialità della missione di provocare un impatto reale nella promozione di un processo di reale democratizzazione a lungo termine; invita il SEAE a seguire un approccio molto selettivo nella scelta di detti paesi; sottolinea che il gruppo di coordinamento per l'osservazione elettorale, consultato sul programma annuale dell'Unione relativo alle missioni di osservazione elettorale, ha definito criteri precisi su tale punto; chiede maggiore vigilanza sul rispetto della metodologia e delle norme definite a livello internazionale, in particolare riguardo all'indipendenza e all'efficacia della missione;

55.

sottolinea l'importanza di definire al termine di ogni missione di osservazione elettorale raccomandazioni realistiche e realizzabili; esorta le istituzioni dell'UE e degli Stati membri ad allinearsi alle conclusioni e chiede alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di assegnare un'attenzione particolare al sostegno dell'attuazione delle raccomandazioni attraverso la cooperazione; sottolinea l'importanza di un adeguato controllo dell'attuazione delle raccomandazioni; chiede che la diffusione e il controllo di dette raccomandazioni siano affidati alle delegazioni dell'UE e che siano previsti gli strumenti necessari; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione con la parti firmatarie della dichiarazione dei principi per l'osservazione elettorale internazionale al fine di rafforzare l'efficacia delle attività relative alle elezioni a livello mondiale;

56.

ritiene che le delegazioni permanenti del Parlamento europeo e le assemblee parlamentari congiunte dovrebbero svolgere un ruolo di gran lunga più incisivo nel seguito dato alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale e nell'analisi dei progressi in materia di diritti umani e di democrazia;

57.

sottolinea l'importanza di un processo di sostegno politico, che non si concentri soltanto sul periodo immediatamente precedente e successivo alle elezioni, bensì che si basi sulla continuità; esprime a questo proposito approvazione per il valido lavoro delle fondazioni politiche;

58.

sottolinea che i governi devono rendere conto delle violazioni dei diritti umani, del cattivo governo, della corruzione e dell'appropriazione indebita delle risorse nazionali che dovrebbero essere utilizzate a vantaggio dell'intera società; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, in questo contesto, a continuare a impegnarsi per promuovere la buona governance e combattere l'impunità, anche chiedendo la piena collaborazione dei paesi terzi con la Corte penale internazionale e garantendo che i nuovi accordi contengano impegni in merito allo Statuto di Roma;

59.

invita le istituzioni competenti dell'UE a mantenere e potenziare l'EIDHR e a migliorare e razionalizzare altri strumenti e i quadri esistenti destinati a sostenere la democrazia nei paesi terzi;

Sostegno della società civile

60.

sottolinea la necessità di un approccio decentrato che integri la dimensione politica e sia maggiormente in grado di tenere conto delle condizioni quotidiane delle popolazioni nei paesi interessati, attraverso il sostegno alle organizzazioni locali e regionali che partecipano al consolidamento della democrazia creando spazi di dialogo e di scambio di buone pratiche con l'Unione ma anche con gli altri paesi partner della stessa regione;

61.

propone di sviluppare una politica più aperta e più dinamica di sostegno alle forze motrici della società e a quelle che incoraggiano la partecipazione attiva dei cittadini; suggerisce di promuovere l'influenza della società civile tramite programmi specifici e integrando tale nozione nei programmi esistenti;

62.

sottolinea la necessità di potenziare le capacità della società civile, mediante l'istruzione e la sensibilizzazione, e di metterla in condizione di partecipare ai processi politici; sottolinea che uno stretto partenariato tra il settore pubblico e il settore privato e il potenziamento delle istituzioni di controllo, compresi i parlamenti nazionali, sono fattori essenziali per promuovere la democrazia;

63.

chiede un sostegno mirato ai movimenti sociali non estremisti, ai media realmente indipendenti e ai partiti politici che operano per la democrazia negli Stati autoritari e nelle nuove democrazie, al fine di promuovere la partecipazione pubblica, appoggiare sistemi pluripartitici sostenibili e migliorare i diritti umani; ritiene che lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani debba svolgere a tale riguardo un ruolo fondamentale;

64.

invita a sostenere l'ampia partecipazione di tutte le parti interessate nello sviluppo dei paesi e incoraggia tutte le componenti della società a partecipare alla costruzione della democrazia; riconosce il ruolo essenziale svolto dalle ONG e da altri attori non statali nella promozione della democrazia, della giustizia sociale e dei diritti umani;

65.

sostiene la prassi consolidata della ricerca di modi innovativi per coinvolgere la società civile, i partiti politici, i mezzi di comunicazione e altri soggetti politici non governativi nei dialoghi dell'UE con i paesi terzi; ribadisce il suo sostegno alla protezione della libertà e alla promozione dei media, alla riduzione del divario digitale e alla facilitazione dell'accesso a Internet;

66.

sostiene il finanziamento della società civile attraverso l'EIDHR e lo stanziamento di fondi a progetti locali delle ONG; suggerisce di stanziare progressivamente finanziamenti più elevati qualora la società civile e la democrazia del paese siano sulla strada del successo;

67.

sottolinea che l'accesso all'informazione e a media indipendenti è essenziale per promuovere la richiesta di riforme democratiche da parte della popolazione; chiede pertanto un maggiore sostegno nei settori della promozione della libertà dei media "vecchi" e "nuovi", della protezione dei giornalisti indipendenti, della riduzione del divario digitale e dell'agevolazione dell'accesso a Internet;

68.

accoglie con favore le iniziative degli Stati membri dell'UE volte a promuovere la democratizzazione nel mondo, quali il programma di cooperazione dei difensori civici dei paesi del partenariato orientale UE 2009–2013, lanciato congiuntamente dai difensori civici polacco e francese, onde rendere più efficace l'operato dei difensori civici, degli organi della pubblica amministrazione e delle organizzazioni non governative dei paesi del partenariato orientale nella protezione dei diritti dell'individuo e nella costruzione di stati democratici basati sullo Stato di diritto; sottolinea la necessità di coordinare tali azioni all'interno dell'Unione e di far sì che le istituzioni dell'UE beneficino delle esperienze acquisite in tali contesti;

69.

ribadisce l'impegno dell'UE nei confronti della lotta contro la tratta di esseri umani e invita la Commissione a prestare particolare attenzione agli Stati in fase di democratizzazione, dato che le loro popolazioni sono particolarmente vulnerabili al rischio di essere soggette alla tratta di esseri umani; chiede una stretta collaborazione al riguardo tra le DG DEVCO, DG ENLAR, DG HOME e il coordinatore dell'UE per la lotta contro la tratta di esseri umani;

70.

riconosce il valore della cooperazione tra l'UE e il Consiglio d'Europa sulla democratizzazione nel mondo; accoglie con favore l'avvio di programmi comuni dell'UE e del Consiglio d'Europa a favore della democrazia, della buona governance e della stabilità nei paesi del partenariato orientale;

*

* *

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  A/RES/55/96.

(2)  A/RES/59/201.

(3)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

(4)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(5)  GU C 343 del 5.12.2001, pag. 270.

(6)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(7)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 31

(8)  GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 3.

(9)  GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 34.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0327.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0082.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2011)0121.

(16)  A/HRC/17/31, 2011.

(17)  A/RES/55/96 e A/RES/59/201.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/180


Giovedì 7 luglio 2011
Preparazione delle elezioni alla Duma russa in dicembre

P7_TA(2011)0335

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del prossimo dicembre

2013/C 33 E/18

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa della sua sostituzione con un nuovo accordo,

visti i negoziati in corso in merito a un nuovo accordo sulla creazione di un nuovo quadro globale per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia, nonché il "partenariato per la modernizzazione" avviato nel 2010,

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare la risoluzione del 9 giugno 2011 sul vertice UE-Russia (1), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sullo Stato di diritto in Russia (2), la risoluzione del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del vertice UE-Russia (3), la risoluzione del 12 novembre 2009 sulla preparazione del vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma (4), e le risoluzioni del 17 settembre 2009 sull'assassinio di attivisti per i diritti umani in Russia (5) e sugli aspetti esterni della sicurezza energetica (6),

viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani, in particolare l'ultima riunione tenutasi in tale contesto il 4 maggio 2011,

visti la decisione adottata dal Ministero della Giustizia russo il 22 giugno 2011 di respingere la domanda di registrazione ufficiale del Partito delle Libertà popolari (PARNAS) e casi analoghi in passato, il che impedirà ai partiti in questione di partecipare alle elezioni,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 22 giugno 2011 sulla registrazione dei partiti in Russia,

visto l'obbligo per la Russia di rispettare i principi democratici, derivante dalla sua adesione al Consiglio d'Europa e dal fatto di essere firmataria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visto l'esito del vertice UE-Russia tenutosi a Nižnij Novgorod il 9 e 10 giugno 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il pluralismo politico è uno dei fondamenti della democrazia e di una società moderna, nonché fonte di legittimità politica,

B.

considerando che il 12 aprile 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso critiche sulle farraginose procedure di registrazione dei partiti politici in Russia, che non sono conformi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

C.

considerando che osservatori dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) hanno visitato la Russia durante le elezioni politiche del 2003, raccomandando che una missione standard dell'OSCE avvii i lavori sei settimane prima dello svolgimento delle elezioni e che tale missione sia composta da 60 osservatori a lungo termine e 400 osservatori a breve termine,

D.

considerando che permangono preoccupazioni dinanzi all'evoluzione della situazione nella Federazione russa riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti umani e all'osservanza dei principi, delle regole e delle procedure democratici universalmente accettati; che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite e si è pertanto impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani promossi da tali organizzazioni,

1.

riafferma il proprio convincimento che la Russia resta uno dei partner più importanti dell'Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione strategica, un partner con il quale l'Unione condivide non soltanto interessi economici e commerciali, ma anche l'obiettivo di un'azione strettamente concertata nelle zone del vicinato comune e sulla scena mondiale;

2.

riconferma la propria risoluzione del 9 giugno 2011 sul vertice UE-Russia di Nižnij Novgorod;

3.

deplora la decisione delle autorità russe di respingere la registrazione del Partito delle Libertà popolari (PARNAS) per le prossime elezioni alla Duma di Stato del dicembre 2011; invita le autorità russe a garantire lo svolgimento di elezioni libere ed eque e a revocare qualsiasi decisione o norma che sia contraria a tale principio;

4.

ribadisce la propria preoccupazione per le difficoltà incontrate dai partiti politici con le procedure di registrazione per le elezioni, difficoltà che di fatto limitano la competizione politica in Russia, riducono la scelta a disposizione dell'elettorato e dimostrano la presenza a tutt'oggi di effettivi ostacoli al pluralismo politico nel paese;

5.

sottolinea che le elezioni alla Duma di Stato dovrebbero basarsi sull'applicazione delle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; esorta le autorità russe ad autorizzare la missione di monitoraggio elettorale a lungo termine dell'OSCE/Consiglio d'Europa e a cooperare pienamente con essa sin dalle prime fasi e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante a insistere sull'istituzione di una tale missione; chiede che la missione di monitoraggio elettorale collabori strettamente con la società civile e con i gruppi di controllo;

6.

deplora l'interdizione di viaggiare per sei mesi imposta il 5 luglio 2011 a Boris Nemtsov e ne chiede l'immediata cessazione;

7.

manifesta inquietudine per il progetto di legge da discutersi alla Duma, che consentirebbe ai tribunali russi di ignorare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in taluni settori, dal momento che una siffatta iniziativa contraddice i principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; plaude alla recente decisione della Duma russa di non prendere in considerazione per il momento detto progetto di legge e si augura che rinuncerà infine a tale iniziativa;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, all'OSCE, al Consiglio d'Europa, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0268.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0066.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0234.

(4)  GU C 271 E del 7.10.2010, pag. 2.

(5)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 27.

(6)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 23.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/182


Giovedì 7 luglio 2011
Modifiche del sistema Schengen

P7_TA(2011)0336

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle modifiche del sistema Schengen

2013/C 33 E/19

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 TUE e gli articoli 3, 18, 20, 21, 67, 77 e 80 TFUE,

visto l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,

vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990,

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1),

visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)0624),

visto il progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (PE460.834),

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (3),

vista la comunicazione della Commissione europea sulla migrazione del 4 maggio 2011 (COM(2011)0248),

viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 giugno 2011,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, con l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e l'introduzione di una libertà di circolazione senza precedenti per una popolazione di oltre 400 milioni di persone e su un territorio di 4 312 099 km2, rappresentano uno dei maggiori successi del processo d'integrazione europea,

B.

considerando che la libertà di circolazione è diventata uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e uno dei fondamenti dell'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sancisce il diritto del cittadino di circolare e di soggiornare liberamente in tutti gli Stati membri, godendo al contempo degli stessi diritti, tutele e garanzie, incluso il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità,

C.

considerando che, in base al codice frontiere Schengen e all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà di circolazione nell'Unione europea può essere accordata, a determinate condizioni, anche ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro,

Avvenimenti recenti

D.

considerando che, in particolare lo scorso anno, si è verificato uno massiccio spostamento di persone da molti paesi nordafricani; che, viste le pressioni subite recentemente dal sistema Schengen, alcuni Stati membri stanno valutando l'opportunità di ripristinare i controlli alle frontiere nazionali di fronte all'improvviso afflusso di immigrati,

E.

considerando che il 4 maggio 2011 la Commissione ha presentato una serie di iniziative per una strategia più strutturata in materia di migrazione, che tiene conto in particolare dei recenti sviluppi nell'area del Mediterraneo e include una proposta su Schengen; che nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 si chiede alla Commissione di presentare una proposta concernente l'introduzione di un "meccanismo di salvaguardia" per far fronte a "situazioni eccezionali" che possono mettere a rischio il funzionamento della cooperazione Schengen,

Codice frontiere Schengen/politica in materia di migrazione

F.

considerando che le norme Schengen che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere interne sono state stabilite nel codice frontiere Schengen, i cui articoli da 23 a 26 definiscono le misure e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne; che tali controlli, tuttavia, dato il loro carattere unilaterale, non consentono il prevalere dell'interesse collettivo dell'Unione europea,

G.

considerando che la creazione dello spazio Schengen ha portato alla definizione di una frontiera esterna comune, la cui gestione è anche di competenza dell'Unione europea a norma dell'articolo 80 TFUE; che l'Unione europea non ha ancora pienamente adempiuto a tale obbligo, pur avendo cercato di instaurare controlli efficaci e una cooperazione tra le autorità doganali, di polizia e giudiziarie, di sviluppare una politica comune in materia di immigrazione, asilo e visti, e di creare il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema di informazione visti (VIS),

Meccanismo di valutazione

H.

considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare piena attuazione alle misure di accompagnamento che consentono l'abolizione di tali controlli; che la sicurezza dello spazio Schengen dipende dal rigore e dall'efficacia con cui ogni Stato membro effettua i controlli alle proprie frontiere esterne, nonché dalla qualità e dalla rapidità con cui vengono scambiate le informazioni attraverso il SIS; che l'inadeguato funzionamento di uno qualsiasi di questi elementi mette a rischio la sicurezza dell'Unione europea nel suo insieme,

I.

considerando che è essenziale valutare il rispetto da parte degli Stati membri dell'acquis di Schengen al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen; che il meccanismo di valutazione basato sul gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL), un organo puramente intergovernativo, non si è dimostrato sufficientemente efficace,

J.

considerando che occorre abolire i doppi standard applicati attualmente per quanto riguarda Schengen, laddove a tutti i paesi candidati vengono imposti requisiti molto severi mentre i paesi che sono già membri dello spazio Schengen sono trattati con grande tolleranza,

K.

considerando che un nuovo meccanismo di valutazione è stato definito nella proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che è attualmente all'esame del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria; che questo meccanismo specifica già le procedure, i principi e gli strumenti per supportare e valutare il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, anche in caso di eventi imprevisti,

Codecisione

L.

considerando che l'articolo 77 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti tra l'altro i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne,

Importanza di Schengen

1.

sottolinea che la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen rappresenta uno dei maggiori successi dell'integrazione europea, che Schengen ha un impatto positivo sulla vita di centinaia di migliaia di cittadini europei, in quanto facilita l'attraversamento delle frontiere e stimola l'economia, che la libertà di circolazione costituisce un diritto fondamentale e un pilastro della cittadinanza dell'Unione europea, e che le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono stabilite nei trattati e nella direttiva 2004/38/CE;

Governance di Schengen/meccanismo di valutazione

2.

raccomanda vivamente il rafforzamento della governance di Schengen, al fine di garantire che ciascuno Stato membro possa controllare effettivamente la sua parte delle frontiere esterne dell'Unione europea, di rafforzare la fiducia reciproca e di creare fiducia nell'efficacia del sistema europeo di gestione delle migrazioni; sottolinea con forza la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti al più forte afflusso di immigrati, al fine di aiutarli ad affrontare questa situazione straordinaria;

3.

ritiene che il nuovo meccanismo di valutazione, attualmente discusso in Parlamento, farà parte della risposta a questo problema, nella misura in cui assicura un monitoraggio efficace di qualsiasi tentativo di introdurre controlli illegali alle frontiere interne e rafforza la fiducia reciproca; ritiene altresì che il nuovo meccanismo di valutazione di Schengen permetta già di chiedere e di ottenere sostegno per gli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dell'acquis di Schengen in caso di pressione eccezionale alle frontiere esterne dell'Unione europea;

4.

sottolinea la necessità di garantire una corretta attuazione e applicazione delle norme Schengen da parte degli Stati membri anche dopo l'adesione; sottolinea che ciò implica anche aiutare, in una fase iniziale, gli Stati membri che sono confrontati a difficoltà, in modo tale che possano risolvere le loro carenze con il sostegno concreto delle agenzie dell'Unione europea; ritiene che l'attuale meccanismo di valutazione dovrebbe essere rafforzato e trasformato in un sistema dell'Unione europea;

5.

ritiene che l'efficacia del meccanismo di valutazione dipenda dalla possibilità di applicare sanzioni qualora le carenze persistano e siano tali da mettere a rischio la sicurezza globale dello spazio Schengen; ricorda che lo scopo principale delle sanzioni è la dissuasione;

Codice frontiere Schengen

6.

ritiene che le condizioni necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in circostanze eccezionali siano già chiaramente definite nel regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), i cui articoli 23, 24 e 25 prevedono la possibilità di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne solamente in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna; invita la Commissione a presentare un'iniziativa intesa a definire la rigorosa applicazione di questi articoli da parte degli Stati membri;

7.

è pertanto del parere che qualsiasi nuova deroga rispetto alle norme in vigore, ad esempio ulteriori motivi per il ripristino dei controlli di frontiera "in via eccezionale", non avrebbe sicuramente l'effetto di rafforzare il sistema Schengen; sottolinea che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo alle frontiere esterne non può in nessun caso essere considerato di per sé come un ulteriore motivo per ripristinare i controlli alle frontiere;

8.

deplora vivamente il tentativo di vari Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere, che mette chiaramente in discussione lo spirito stesso dell'acquis di Schengen;

9.

ritiene che i recenti problemi emersi in relazione a Schengen siano radicati nella riluttanza ad attuare politiche europee comuni in altri settori, in particolare un regime europeo comune in materia di asilo e migrazione (che includerebbe le questioni dell'immigrazione irregolare e della lotta alla criminalità organizzata);

10.

ribadisce l'estrema importanza di realizzare progressi a tale riguardo, considerando che il termine per la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è fissato al 2012;

11.

ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi nuovo meccanismo Schengen che persegua obiettivi diversi dal potenziamento della libera circolazione e dal rafforzamento della governance UE dello spazio Schengen;

Codecisione

12.

sottolinea che qualsiasi tentativo di discostarsi dall'articolo 77 TFUE quale base giuridica corretta per tutte le misure in questo settore sarà considerato come un'infrazione rispetto ai trattati dell'Unione europea e si riserva il diritto di utilizzare se necessario tutti i mezzi di ricorso disponibili;

*

* *

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 6.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/186


Giovedì 7 luglio 2011
Approccio del Parlamento europeo all'attuazione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona per quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore della PESC/PSDC

P7_TA(2011)0337

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'approccio del Parlamento europeo all'attuazione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona per quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore della PESC/PSDC

2013/C 33 E/20

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 9 e 10 del protocollo 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

viste la sua posizione dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (1) e la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla responsabilità politica (2), ad essa allegata,

visti la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (3), e in particolare l'articolo 18 di detta risoluzione,

visti la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (4), e in particolare i suoi articoli 12, 13 e 14,

vista la Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 aprile 2011,

visti il contributo e le conclusioni della XLV riunione della COSAC tenutasi a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 9 del protocollo 1 sancisce che l'organizzazione e la promozione di qualsiasi forma di cooperazione interparlamentare efficace e regolare deve essere definita insieme dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali,

B.

considerando che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in qualità di membro del Collegio dei commissari, è soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo,

C.

considerando che il Parlamento europeo stabilisce in codecisione con il Consiglio il bilancio dell'UE per l'azione esterna, compresi il bilancio per le missioni civili della PESC/PSDC e i costi amministrativi derivanti dal coordinamento militare dell'UE,

D.

considerando che, in conformità del trattato, il Parlamento europeo è periodicamente consultato sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC e che la sua approvazione è indispensabile per tradurre le strategie dell'UE in norme legislative e per concludere gli accordi internazionali, inclusi gli accordi che riguardano prevalentemente la PESC, con l'unica eccezione di quelli che la riguardano esclusivamente,

1.

ribadisce che il Parlamento europeo costituisce una fonte di legittimità democratica per la PESC/PSDC, sulla quale esercita un controllo politico;

2.

è contemporaneamente convinto che una cooperazione interparlamentare più forte nel settore della PESC/PSDC potenzierebbe l'influenza parlamentare sulle scelte politiche effettuate dall'UE e dai suoi Stati membri, grazie alle responsabilità del Parlamento europeo per le politiche comuni dell'Unione, tra cui la PESC/PSDC, e alle prerogative riconosciute a ciascun parlamento nazionale nelle decisioni relative alla politica nazionale di sicurezza e difesa;

3.

deplora che in occasione della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE del 4 e 5 aprile 2011 non sia stato conseguito un accordo e si dichiara pronto a sostenere gli sforzi della Presidenza polacca volti a raggiungere un accordo tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali su nuove forme di cooperazione interparlamentare nel settore in parola;

4.

ribadisce la sua posizione indicata nelle pertinenti relazioni, e in particolare:

che, in conformità dell'articolo 9 del protocollo 1 al trattato di Lisbona, "Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione", per promuovere la cotitolarità nell'organizzazione e nell'esercizio di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare;

che la sua rappresentanza in ogni nuova forma di cooperazione interparlamentare dovrebbe essere di dimensioni tali da rispecchiare la portata e l'importanza del suo ruolo di controllo della PESC/PSDC, riconoscere la natura europea comune di dette politiche e rispettare il pluralismo politico e geografico del Parlamento;

che, con il duplice obiettivo di ottenere un valore aggiunto e di contenere i costi, il Segretariato e le sedi del Parlamento europeo sono, in linea di principio, messi a disposizione per sostenere l'organizzazione di riunioni interparlamentari e per ospitarle;

che le conclusioni delle riunioni interparlamentari non sono vincolanti per le parti che vi hanno partecipato;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza polacca della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE, ai presidenti dei parlamenti dell'UE e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0280.

(2)  Ibid., allegato II.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0227.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0228.


5.2.2013   

IT

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CE 33/188


Giovedì 7 luglio 2011
Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

P7_TA(2011)0338

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

2013/C 33 E/21

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) e il regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2),

vista la proposta modificata della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione (COM(2010)0486),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-576/08,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010 (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (4),

viste la dichiarazione del Parlamento del 4 aprile 2006 (5) sul programma in questione, la sua risoluzione del 22 maggio 2008 (6), la sua posizione del 26 marzo 2009 e la proposta della Commissione COM(2010)0486,

vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo le stime della Commissione, nell'Unione europea 43 milioni di persone sono esposte al rischio di povertà alimentare,

B.

considerando che la crisi economica e finanziaria, nonché l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, espongono un maggior numero di persone al rischio di povertà alimentare,

C.

considerando che, secondo le stime della Commissione, nell'Unione europea 80 milioni di persone sono esposte al rischio di povertà, che a causa della crisi economica e finanziaria il numero di persone che vivono in condizioni di povertà potrebbe aumentare e che una delle cinque priorità della strategia UE 2020 è la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione europea,

D.

considerando che il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, istituito nel 1987 nel quadro della politica agricola comune (PAC), fornisce attualmente aiuti alimentari a 13 milioni di persone colpite dalla povertà in 19 Stati membri, coinvolgendo circa 240 banche alimentari e associazioni di beneficenza,

E.

considerando che le scorte d'intervento dell'UE sono state ridotte in misura significativa,

F.

considerando che la maggiore dipendenza del programma dagli acquisti sul mercato è dovuta alla revisione della PAC e alla conseguente riduzione delle scorte d'intervento, tradizionale fonte di approvvigionamento del programma,

G.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 983/2008 concernente l'ulteriore acquisto sul mercato di prodotti alimentari deve essere annullato,

H.

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, la proposta della Commissione per il 2012 implica un'improvvisa riduzione del finanziamento, che passa dai 500 milioni di EUR del 2011 ai 113 milioni di EUR del 2012,

I.

considerando che nel 2014 avrà inizio un nuovo periodo di finanziamento per la PAC, i programmi a essa correlati e per i Fondi strutturali, tra cui il Fondo sociale europeo,

1.

sottolinea che l'improvvisa sospensione di un programma di aiuti esistente e funzionante, senza alcun preavviso o preparazione, si ripercuote in particolar modo sui cittadini dell'UE più vulnerabili e non costituisce una pratica di finanziamento affidabile;

2.

invita dunque la Commissione e il Consiglio a elaborare una soluzione transitoria per gli ultimi due anni del periodo di finanziamento, ovvero il 2012 e il 2013, al fine di evitare un calo immediato e considerevole dell'aiuto alimentare in seguito alla riduzione del finanziamento da 500 milioni a 113 milioni di EUR e a garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non si trovino in condizioni di povertà alimentare;

3.

invita dunque la Commissione e il Consiglio a far sì che il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti prosegua negli ultimi due anni del periodo di finanziamento, ovvero 2012 e 2013, e nel successivo periodo di finanziamento 2014-2020 con una base giuridica che non possa essere contestata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e mantenendo il massimale annuo di 500 milioni di euro, per garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non versino in condizioni di povertà alimentare;

4.

chiede a tutte le parti interessate di valutare con attenzione, nel lungo termine, l'adeguatezza del programma di aiuto alimentare, in particolare quale elemento della politica agricola comune, nel quadro del nuovo periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2014;

5.

prende atto dell'annuncio del commissario Ciolos del 29 giugno 2011 in merito alla proposta di non far più dipendere dalla PAC il programma a favore degli indigenti e sottolinea che occorre garantire un finanziamento adeguato;

6.

ricorda che i programmi a favore degli indigenti devono essere attuati tenendo conto dei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, come indica giustamente la Commissione nello stato di previsione per l'esercizio 2012; osserva che la Corte di giustizia, nella sentenza T-576/08 del 13 aprile 2011, stabilisce che solo le forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento devono essere coperte dal programma, diversamente dalle spese generate dall'acquisto di derrate alimentari sul mercato; ritiene che, in seguito alla sentenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) 983/2008 non possa costituire la base giuridica per la distribuzione di alimenti agli indigenti;

7.

chiede alla Commissione di proporre una modifica del regolamento concernente il programma per gli indigenti, al fine di individuare una soluzione all'attuale stallo in materia in sede di Consiglio; ritiene che per il prossimo periodo di programmazione finanziaria occorra individuare la base giuridica più consona;

8.

sottolinea che il diritto al cibo rientra tra i diritti umani fondamentali e che esso si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economicamente fattibile ad alimenti adeguati, sicuri e nutrienti, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari e avere una vita attiva e sana; sottolinea che un'alimentazione scorretta ha un'influenza negativa sulla salute;

9.

sottolinea che un'alimentazione sana e di qualità è particolarmente importante per i bambini e contribuisce a soddisfare le loro esigenze educative e di sviluppo;

10.

plaude all'iniziativa della Commissione europea e delle agenzie delle Nazioni Unite di fare fronte comune contro l'insicurezza alimentare e la malnutrizione nel mondo;

11.

sottolinea che è necessario garantire agli agricoltori un reddito e una retribuzione dignitosi ed equi per il loro lavoro; evidenzia che in molte regioni i contadini sperimentano gravi difficoltà finanziarie; esorta la Commissione ad affrontare il problema della povertà rurale e la rovina delle comunità contadine;

12.

ritiene che, nell'ambito di una maggiore sicurezza alimentare e della creazione di sistemi di produzione e approvvigionamento sostenibili, a lungo termine sia fondamentale ridurre al minimo i rifiuti alimentari;

13.

sottolinea l'importanza di aiutare i membri più indigenti e vulnerabili della società a livello europeo, soprattutto alla luce dell'attuale crisi economica, finanziaria e sociale;

14.

ricorda che una delle cinque priorità della strategia UE 2020 è la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione europea; sottolinea che per contrastare la povertà occorre una politica integrata che coniughi redditi e condizioni di vita e lavoro dignitosi nonché l'accesso ai diritti fondamentali di natura politica, economica, sociale e culturale; ritiene che le misure di aiuto alimentare potrebbero essere uno degli elementi atti a contrastare la povertà nel quadro di una più ampia politica integrata; riconosce che spesso le conseguenze dirette della povertà sono la malnutrizione e la povertà alimentare;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.

(4)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 258.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 170.

(6)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 71.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/191


Giovedì 7 luglio 2011
Progressi nella lotta contro le mine

P7_TA(2011)0339

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 progressi nella lotta contro le mine (2011/2007(INI))

2013/C 33 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in appresso, trattato sulla messa al bando delle mine antipersona) del 3 dicembre 1997, entrata in vigore il 1o marzo 1999,

vista la convenzione su alcune armi convenzionali (CCW) del 1980 e i relativi protocolli, in particolare il protocollo II modificato su mine terrestri, trappole esplosive e altri ordigni e il protocollo V sui residuati bellici esplosivi,

viste le sue più recenti risoluzioni del 22 aprile 2004 sulle mine terrestri antipersona (1), del 7 luglio 2005 su un mondo senza mine (2), del 19 gennaio 2006 su disabilità e sviluppo (3), del 13 dicembre 2007 sul 10o anniversario del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona (4) e del 6 settembre 2001 sulle azioni a favore dell'adesione di attori non statali alla totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo (5),

visti il regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001 riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (6) e il regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (7),

visto il piano d'azione di Cartagena 2010-2014: porre fine alle sofferenze causate dalle mine antipersona, adottato alla seconda conferenza di revisione del trattato di Ottawa del 1997, svoltasi a Cartagena, Colombia, dal 30 novembre al 4 dicembre 2009,

visti gli orientamenti della Commissione sull'azione della Comunità europea nella lotta contro le mine 2008-2013,

viste le sue numerose risoluzioni sulle munizioni a grappolo, l'ultima delle quali in data 8 luglio 2010 (8), e la convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo firmata da 94 Stati, entrata in vigore il 1o agosto 2010,

vista la relazione 2009 del servizio di azione antimine delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0211/2011),

A.

considerando che l'Unione europea partecipa attivamente alla lotta contro le mine, in particolare dalla sua azione comune del 1995, e che è impegnata per il conseguimento dell'obiettivo del divieto totale e dell'eliminazione delle mine terrestri antipersona (APL) nel mondo; che l'Unione europea offre un importante sostegno e contributo alla lotta contro le mine, la quale rientra tra le sue priorità in materia di diritti umani e di aiuto umanitario e allo sviluppo,

B.

considerando che la "lotta contro le mine" comprende indagini, rilevazioni, marcatura e rimozione delle mine terrestri antipersona (APL) e altri residuati bellici (ERW), compresi ordigni abbandonati (AO), ordigni inesplosi (UXO), munizioni a grappolo inesplose e ordigni esplosivi improvvisati (IED), nonché l'educazione al rischio mine ed altri residuati bellici, programmi di formazione destinati soprattutto ai bambini, l'assistenza alle vittime, la distruzione delle scorte e la sensibilizzazione orientata a promuovere l'universalizzazione delle convenzioni e dei trattati internazionali pertinenti per porre fine alla produzione, al commercio e all'utilizzo delle mine antipersona,

C.

considerando che la persistenza di mine antipersona e altri residuati bellici, compresi ordigni esplosivi improvvisati e munizioni a grappolo inesplose, oltre a infliggere perdite di vite umane, soprattutto tra le popolazioni civili, rappresenta un serio ostacolo alla ricostruzione postbellica dei paesi colpiti e può costituire materia prima per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati,

D.

considerando che dal 1o dicembre 2010, 156 Stati hanno formalmente convenuto di essere vincolati dal trattato sulla messa al bando delle mine antipersona,

E.

considerando che nel 1999 erano circa 18 000 le vittime di mine antipersona e altri residuati bellici; che, secondo le relazioni di monitoraggio sulle mine antipersona e le armi a grappolo, nel 2009 tale cifra è scesa a circa 4 000; che si ritiene che il 70 % di tali vittime siano civili, un terzo dei quali bambini, e che moltissime persone nel mondo continuano ad essere afflitte dal problema delle mine antipersona e altri residuati bellici;

F.

considerando che soltanto due governi, quello del Myanmar e quello della Libia, hanno recentemente previsto la collocazione di mine antipersona, che non sono stati registrati esportazioni o trasferimenti interstatali di mine antipersona e che si sospetta che solo tre Stati ne continuino la produzione, ma che gruppi di insorti come le FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) continuano a produrre i propri ordigni esplosivi,

G.

considerando che la maggior parte degli eserciti hanno da tempo smesso di utilizzare le mine antipersona, ma che diversi attori non statali armati continuano ad utilizzarle, insieme agli ordigni esplosivi improvvisati attivati dalle vittime e alle munizioni a grappolo,

H.

considerando che oltre 90 paesi hanno ancora in qualche misura il problema delle mine antipersona e degli altri residuati bellici, ma che i paesi più seriamente interessati sono l'Afghanistan, la Colombia, il Pakistan, il Myanmar, la Cambogia e il Laos,

I.

considerando che in prima istanza è responsabilità degli Stati interessati affrontare il problema delle mine antipersona e altri residuati bellici sul proprio territorio prima, durante e dopo un conflitto,

J.

considerando che a poco personale militare è stato affidato lo sminamento in molti paesi colpiti, dove il conflitto è cessato ma dove forze armate locali continuano a stazionare in massa,

K.

considerando che l'assistenza alle vittime continuerà ad essere indispensabile per molto tempo dopo che sarà stata rimossa la minaccia delle mine antipersona,

L.

considerando che la comunità internazionale ha risposto molto bene alla sfida della tragedia delle mine antipersona, contribuendo con circa 3,9 miliardi di USD ad azioni contro le mine tra il 1999 e il 2009, e che tra i principali donatori figurano gli Stati Uniti (902,4 milioni di USD), l'Unione europea (521,9 milioni di USD), il Giappone (336,9 milioni di USD), la Norvegia (342,7 milioni di USD), il Canada (259,8 milioni di USD), il Regno Unito (220,6 milioni di USD), la Germania (206,9 milioni di USD) e i Paesi Bassi (201,9 milioni di USD),

M.

considerando che la percezione del pericolo di mine è spesso maggiore rispetto alla realtà e si è calcolato che solo il 2 % delle zone sottoposte al costoso processo di bonifica fisica è effettivamente contaminato da mine antipersona o altri residuati bellici; che alcuni elementi rivelano chiaramente un uso inefficace dei fondi destinati alla lotta contro le mine; che il miglioramento delle metodologie di indagine e della comprensione dei risultati di tali indagini può ridurre notevolmente, come ha fatto negli ultimi anni, la necessità di una bonifica totale delle zone sospettate di essere pericolose,

N.

considerando che le tecniche e le tecnologie di rilevazione di esplosivi, nonostante i notevoli investimenti, non hanno fatto molti progressi e si trovano di fronte ad un nuovo imperativo, visto il crescente utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati,

O.

considerando che l'educazione alla riduzione dei rischi è un elemento fondamentale per aiutare le persone, specialmente i bambini, nelle regioni afflitte dal problema delle mine a vivere in modo più sicuro e a conoscere i rischi delle mine antipersona e degli altri residuati bellici,

Impegni globali nella lotta contro le mine

1.

plaude ai progressi compiuti nella lotta contro le mine negli ultimi dieci anni, ma sottolinea che gli sforzi devono essere intensificati e più mirati se si vuole eliminare entro un determinato periodo la minaccia delle mine antipersona;

2.

accoglie con estrema soddisfazione il fatto che 156 paesi, di cui 25 Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato e ratificato il trattato sulla messa al bando delle mine antipersona, ma si rammarica che circa 37 paesi non l'abbiano ancora firmato; esorta tutti gli Stati non parti ad aderire al trattato sulla messa al bando delle mine antipersona e alla convenzione sulle munizioni a grappolo; esorta in particolare quegli Stati membri dell'Unione europea che devono ancora aderire al trattato a farlo, e incoraggia una maggiore sinergia tra i diversi strumenti internazionali;

3.

accoglie con estrema soddisfazione il fatto che 56 paesi, di cui 15 Stati membri dell'Unione europea, hanno aderito alla convenzione sulle munizioni a grappolo; si compiace inoltre dell'adozione della dichiarazione di Vientiane del 2010 e del relativo piano d'azione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere l'universalizzazione e l'attuazione del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona e della convenzione sulle munizioni a grappolo;

4.

sostiene pienamente l'attuazione del piano d'azione di Cartagena, che prevede un dettagliato programma quinquennale di impegni in tutti gli ambiti della lotta contro le mine e invita il Consiglio ad adottare quanto prima una decisione a sostegno di tale piano;

5.

sottolinea la necessità di individuare sinergie tra le diverse dimensioni della lotta contro le mine, con particolare riguardo agli aspetti umanitari e di sviluppo, anche rafforzando la titolarità locale dei relativi progetti e la partecipazione a tali progetti, al fine di soddisfare meglio le esigenze della popolazione direttamente interessata;

6.

riconosce il grande contributo dei donatori internazionali, delle agenzie internazionali e delle ONG nella lotta contro il flagello delle mine antipersona nonché la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrato dal personale sia internazionale che locale;

7.

si compiace del fatto che altri sette paesi hanno annunciato il completamento delle loro attività di sminamento nel 2009 e nel 2010, portando a 16 il numero totale degli Stati che lo hanno fatto;

8.

riconosce che gli Stati Uniti sono stati il principale sponsor mondiale della lotta contro le mine, sostenendo con forza i programmi internazionali per bonificare le zone minate e per aiutare le vittime, e rispettano già la maggior parte delle disposizioni principali del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona; incoraggia quindi gli Stati Uniti ad aderire al trattato;

9.

esorta la Russia ad aderire al trattato sulla messa al bando delle mine antipersona, rilevando che questo paese, che era fra i principali produttori di mine antipersona e per lungo tempo figurava nell'elenco degli utilizzatori di mine, è stato cancellato dall'elenco nel 2010, dopo aver dichiarato di averne cessato l'impiego;

10.

ricorda agli Stati aderenti al trattato il loro obbligo internazionale di distruggere le scorte di mine antipersona; è preoccupato che la Cina e la Russia abbiano le più vaste scorte di mine antipersona, secondo le stime rispettivamente 100 milioni e 24,5 milioni; esorta l'Unione europea a includere nei negoziati con la Russia e la Cina la questione della distruzione delle loro scorte e della rapida adesione al trattato sulla messa al bando delle mine antipersona; esorta altresì l'Unione europea a continuare a promuovere l'universalizzazione del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona e delle altre convenzioni in materia, integrando altresì la questione della lotta contro le mine nel dialogo politico e negli accordi stipulati con i paesi terzi;

11.

deplora il persistente utilizzo di mine antipersona da parte dei gruppi di insorti e di terroristi nonché di altri attori non statali e, da tale punto di vista, richiama l'attenzione sulla situazione in Colombia, dove il movimento FARC (Forze armate rivoluzionarie colombiane) è ritenuto il maggior utilizzatore di mine antipersona tra i vari gruppi ribelli del mondo;

Studio analitico - Afghanistan

12.

rileva che l'uso diffuso e indiscriminato di mine antipersona per oltre tre decenni di conflitto ha fatto sì che l'Afghanistan sia uno dei paesi più pesantemente contaminati a livello mondiale e che questa situazione sia ulteriormente aggravata dall'uso di ordigni esplosivi improvvisati da parte dei talebani;

13.

deplora il fatto che, nonostante le più che decennali attività di bonifica nel quadro del più vasto programma umanitario di sminamento al mondo, l'Afghanistan continui a registrare un numero di incidenti tra più elevati al mondo; esprime inoltre estrema preoccupazione per il fatto che oltre la metà delle 508 vittime di mine antipersona e altri residuati bellici fra il 1o marzo 2009 e il 1o marzo 2010 fossero dei bambini;

14.

riconosce che il conflitto in corso in molte regioni rende particolarmente pericolose le operazioni di sminamento e che i talebani prendono di mira gli uffici delle Nazioni Unite e il personale sia locale che internazionale;

15.

rileva che la comunità internazionale ha donato circa 80 milioni di USD per la lotta contro le mine in Afghanistan nel 2009 e che dal 2002 l'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione europea, pari a 89 milioni di EUR, ha contribuito a bonificare dalle mine antipersona circa 240 km2 del territorio del paese, consentendo non solo lo sfruttamento economico dei terreni ma anche la ricostruzione degli immobili e quindi il rientro delle famiglie; sottolinea la necessità di concentrarsi maggiormente sull'assistenza alle vittime e sull'educazione al rischio mine;

16.

accoglie con soddisfazione il fatto che per le operazioni si utilizzi quasi esclusivamente personale locale (circa 10 000 unità) con il sostegno internazionale, rafforzando in tal modo la titolarità del processo;

17.

esprime preoccupazione per l'evidente mancanza di volontà del governo afghano a livello centrale e provinciale di assumersi la responsabilità della lotta contro le mine;

Studio analitico - Angola

18.

rileva che circa 30 anni di conflitto hanno fatto sì che l'Angola, come l'Afghanistan, sia uno dei paesi più colpiti dalle mine antipersona;

19.

rileva che la commissione nazionale intersettoriale di sminamento e di assistenza umanitaria (CNIDAH) è stata creata come autorità nazionale per la lotta contro le mine, ma che i paesi donatori hanno poca influenza mentre il governo ha accesso a notevoli risorse finanziarie, in particolare provenienti dall'estrazione del petrolio;

20.

è profondamente preoccupato per i molteplici problemi strutturali evidenziati dalla valutazione della Commissione del 2009, ad esempio gli scarsi risultati dei 2,7 milioni di EUR spesi per 22 unità lavorative della CNIDAH; esorta l'Unione europea a monitorare, controllare e valutare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi nonché a garantire che la dotazione finanziaria assegnata sia utilizzata in maniera efficiente e mirata al conseguimento del risultato necessario, ovvero la bonifica del territorio;

21.

deplora il fatto che, nonostante il completamento di un sondaggio nazionale nel 2007 e di un importante programma d'azione contro le mine, la portata della minaccia mine antipersona/altri residuati bellici non è ancora nota con sicurezza, e che agli attuali ritmi di progresso occorreranno 100 anni per bonificare tutto il paese; sottolinea l'urgente necessità di stabilire un diverso rapporto tra governo e donatori internazionali per destinare maggiori risorse nazionali al problema, introducendo migliori tecniche di riduzione settoriale e rafforzando le capacità nazionali di sminamento in modo che i terreni possano essere bonificati più rapidamente e destinati all'uso produttivo;

Studio analitico - Bosnia

22.

si rammarica che, a 16 anni dalla fine del conflitto in Bosnia-Erzegovina il paese sia ancora fortemente contaminato da mine antipersona/altri residuati bellici, con circa 11 000 campi minati e, stando alle stime, 220 000 mine antipersona e altri residuati bellici attivi in tutto il paese, che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza nonché un ostacolo per lo sviluppo economico e sociale;

23.

prende atto dei miglioramenti nella gestione della lotta contro le mine resi possibili dalla creazione di un Centro nazionale di lotta contro le mine, ma si rammarica per il notevole ritardo registrato dalla Bosnia-Erzegovina in relazione agli obiettivi di finanziamento e bonifica contenuti nella richiesta di proroga dalla stessa avanzata nel quadro del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona;

24.

riconosce che la mobilitazione delle risorse pone sfide importanti per il governo e che la strategia di lotta contro le mine 2009-2019 deve essere ancora adottata; si rammarica che da diversi anni la commissione di sminamento, ovvero il principale organo governativo competente per la lotta contro le mine, non incontri i rappresentanti dei donatori con sede a Sarajevo, e che i suoi membri non abbiano più nemmeno partecipato agli incontri internazionali nel quadro del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona dopo la seconda conferenza di revisione del trattato stesso tenutasi nel 2009; esorta il governo ad assumere la piena titolarità della lotta contro le mine, al fine di garantirne la pianificazione e la gestione sul piano strategico;

25.

si compiace con il Fondo internazionale per lo sminamento e l'assistenza alle vittime di mine (ITFD), con sede in Slovenia, per il suo contributo alla lotta contro le mine in Bosnia-Erzegovina e sottolinea la necessità che tale Fondo continui a considerare prioritaria la lotta contro le mine in Bosnia-Erzegovina finché tale problema non sarà completamente risolto;

26.

rileva che 33 organizzazioni di sminamento accreditate operano in Bosnia-Erzegovina, ma sottolinea che si potrebbe sfruttare meglio il personale militare;

27.

plaude all'operazione EUFOR ALTHEA e agli istruttori che, nel quadro della stessa, hanno offerto un'educazione al rischio mine a diverse migliaia di persone, e li incoraggia a proseguire i loro sforzi;

Assistenza alle vittime

28.

riconosce che la vita e la sussistenza delle vittime di mine antipersona e altri residuati bellici non saranno più le stesse, ma restano marcate per sempre, che le vittime sono perlopiù civili, spesso provenienti dagli strati più poveri di alcuni dei paesi più poveri, e che richiederanno un costante sostegno e assistenza medica e sociale mirate per molti anni, anche allorché gli ordigni non faranno più vittime;

29.

si compiace del fatto che la lotta contro le mine ha permesso di ridurre drasticamente la percentuale di vittime, ma si rammarica molto del fatto che nel 2009 il 70 % di tutte le vittime fossero dei civili, e deplora in particolare l'alta percentuale di bambini fra le vittime;

30.

deplora il fatto che i sopravvissuti alle mine o le organizzazioni che li rappresentano abbiano partecipato alla realizzazione di assistenza alle vittime in meno della metà dei paesi colpiti e sostiene la necessità di rispettare pienamente le opinioni e i diritti dei sopravvissuti; esorta la comunità internazionale e l'Unione europea a rafforzare considerevolmente i finanziamenti a disposizione dell'assistenza alle vittime, ma non a detrimento delle operazioni di sminamento;

Progressi nelle tecniche di rilevamento e di censimento delle mine

31.

riconosce che le popolazioni locali nelle zone colpite dalle mine forniscono le migliori indicazioni locali relativamente alla presenza delle mine;

32.

rileva che, malgrado i progressi fatti nelle tecnologie e nelle tecniche di rilevamento di mine, oltre che nella relativa formazione, soluzioni rapide, affidabili e convenienti, rimangono aleatorie, mentre continuano ad essere inevitabilmente utilizzate in modo diffuso le tecniche che utilizzano sonde manuali; riconosce non soltanto il significativo contribuito delle norme internazionali delle Nazioni Unite in materia di lotta contro le mine (IMAS) in termini di miglioramento della sicurezza e dell'efficienza delle iniziative contro le mine, grazie alla fissazione di standard e alla formulazione di orientamenti, ma anche il ruolo del servizio azione antimine dell'ONU nel coordinamento degli sforzi nella lotta contro le mine;

33.

osserva che le prospettive più fruttuose per far progredire le tecniche di rilevazione si trovano nelle metodologie ad hoc basate sulla combinazione di numerose tecnologie, che puntano a evitare incidenti e a realizzare lo sminamento con un impatto ambientale minimo;

34.

riconosce che censimenti condotti correttamente sono validi in sostanza solo se la relazione successiva è precisa e accurata e invita i donatori a garantire che il finanziamento di tale attività venga speso bene;

35.

chiede alla Commissione di stanziare ulteriori finanziamenti per la ricerca nelle tecniche e nelle tecnologie di rilevamento e di censimento delle mine, di concerto con gli attori internazionali specializzati nel particolare ambito in questione, e a ricorrere a stanziamenti disponibili nel contesto del settimo programma quadro e della ricerca in materia di sicurezza;

Verso una fine del rischio derivante dalle mine antipersona

36.

teme che alcuni dei paesi colpiti dalla tragedia delle mine antipersona contino troppo sull'assistenza finanziaria internazionale per la lotta contro le mine e non impegnino sufficienti risorse proprie in termini di personale e di risorse finanziarie; invita l'Unione europea a garantire un maggiore coinvolgimento dei paesi colpiti e a ricordare a questi ultimi le loro responsabilità; invita a tenere sotto controllo, in particolare, la situazione in Angola, in modo da generare una più significativa mobilitazione di risorse a livello nazionale;

37.

è preoccupato per la distrazione di risorse verso lo sminamento di zone in cui la minaccia umanitaria o lo sviluppo economico sono trascurabili, oppure ove la percezione della minaccia è sentita, ma non è reale, anziché concentrarle su zone in cui il livello di minaccia per la vita è alto; chiede una maggiore attenzione alla pianificazione e alla gestione delle operazioni e di procedere a censimenti e registrazioni iniziali più accurati delle zone sospette;

38.

esprime preoccupazione per l'insufficienza dei controlli e della sicurezza in relazione ai depositi militari in cui sono conservati armi e ordigni, tra cui anche mine, soprattutto per quanto concerne i paesi in rivolta o comunque caratterizzati da disordini;

39.

ritiene che la comunità internazionale debba concentrare la propria attenzione su quei paesi meno in grado di risolvere da soli i propri problemi e sulle operazioni di sminamento e di assistenza alle vittime; ritiene che l'obiettivo dovrebbe essere quello di passare più rapidamente a una situazione in cui i paesi possono essere dichiarati liberi da minacce per la vita e pronti per lo sviluppo economico;

40.

sollecita i donatori a fornire finanziamenti più efficaci in termini di obiettivi, di monitoraggio e di valutazione;

41.

ritiene che gli sforzi debbano concentrarsi sulla creazione e sullo sviluppo delle capacità a livello locale e che ciò possa implicare una formazione del personale locale su base strutturale e professionale, ovvero un maggiore utilizzo di unità militari, appositamente formate per lo sminamento, in situazioni postbelliche;

42.

chiede una migliore pianificazione nazionale, sfruttando le migliori prassi, e un maggiore coordinamento internazionale della lotta contro le mine che convogli in modo più efficace le risorse nelle zone prioritarie, mantenendo nel contempo strutture burocratiche snelle;

43.

deplora che non vi sia un censimento attendibile dell'attuale numero di vittime di mine antipersona/altri residuati bellici/ordigni esplosivi improvvisati e sollecita un'appropriata analisi per indirizzare le risorse in modo più efficace, con maggiore attenzione alle esigenze delle vittime e delle loro famiglie;

44.

deplora che, dopo la soppressione dell'apposita linea di bilancio UE nel 2007, l'Unione non disponga di uno strumento flessibile e a dimensione transnazionale per rispondere in modo coerente alle priorità della lotta contro le mine e rileva la diminuzione, in termini quantitativi, dei finanziamenti complessivi dell'UE per la lotta contro le mine; chiede quindi il ripristino di un approccio più specifico con una linea di bilancio coordinata da una direzione competente, per lanciare un segnale del continuo impegno dell'Unione europea nella lotta contro le mine; rileva che tale impegno deve tenere conto delle esigenze specifiche dei singoli paesi, quali illustrate nei documenti di strategia nazionali, e, nel contempo, del fatto che in alcuni Stati la presenza delle mine è diventata un problema strutturale che merita di essere considerato nell'ambito della politica di sviluppo dell'UE;

45.

si rammarica del fatto che non siano state finora utilizzate per il finanziamento di programmi nell'ambito della lotta contro le mine né l'assistenza straordinaria (articolo 3) né la componente di lungo periodo (articolo 4) dello strumento per la stabilità;

46.

sottolinea il forte potenziale della lotta contro le mine per il disarmo, la smobilitazione e la riabilitazione postbellica, tra l'altro fornendo una formazione e un lavoro di tutto rispetto ad ex combattenti;

47.

invita i donatori a standardizzare i loro metodi di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della lotta contro le mine, in modo da facilitare il confronto e l'esame paese per paese e, attraverso l'Agenzia del gruppo di sostegno all'azione contro le mine (MASG), ad individuare e a diffondere le migliori prassi;

48.

invita la Commissione ad aggiornare i propri "orientamenti sull'azione della Comunità europea in materia di lotta contro le mine 2008-2013" per recepire i cambiamenti proposti nell'architettura istituzionale e finanziaria, garantire l'assegnazione più rapida e flessibile dei finanziamenti, fornire istruzioni chiare per accedere ai finanziamenti, concentrandosi sulle priorità più urgenti e sulle migliori prassi e a prevedere programmi di assistenza per consentire ai paesi più bisognosi di adempiere ai loro obblighi derivanti dal trattato sulla messa al bando delle mine antipersona e a monitorare e valutare correttamente l'efficacia dei finanziamenti;

49.

sottolinea che la lotta contro le mine dovrebbe costituire un elemento obbligatorio delle strategie nazionali dei paesi in cui sono notoriamente presenti mine antipersona e/o scorte di tali ordigni;

50.

è persuaso che attraverso un migliore coordinamento internazionale e una migliore definizione delle priorità, migliori prassi gestionali, di censimento e di sminamento, relazioni e controlli più precisi, una migliore comunicazione e un uso più attento e più finalizzato dei finanziamenti, è realistico sperare di realizzare entro un determinato periodo, un mondo finalmente libero dal pericolo che le mine antipersona costituiscono per la vita, le risorse e lo sviluppo economico;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione, alle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti e al Congresso degli Stati Uniti, ai governi dei paesi più gravemente colpiti dal problema delle mine e alle ONG internazionali.


(1)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1075.

(2)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 473.

(3)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 336.

(4)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 485.

(5)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 352.

(6)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1.

(7)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0285.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/198


Giovedì 7 luglio 2011
Repubblica democratica del Congo, sugli stupri di massa nella provincia del Kivu meridionale

P7_TA(2011)0340

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulla Repubblica democratica del Congo e sugli stupri di massa nella provincia del Kivu meridionale

2013/C 33 E/23

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC),

visto l'accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale adottato nel 1998, e in particolare gli articoli 7 e 8 che definiscono lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata e la sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, assimilandoli a una forma di tortura e a un crimine di guerra grave, a prescindere dal fatto che tali atti siano perpetrati sistematicamente o meno durante conflitti interni o internazionali,

viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza, e 1888 (2009) sugli atti di violenza sessuale contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato,

vista la risoluzione 1925 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che specifica il mandato della missione ONU nella RDC (MONUSCO),

vista la risoluzione 1991 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 28 giugno 2011, che proroga il mandato della MONUSCO,

vista la dichiarazione del 23 giugno 2011 resa dalla Rappresentante speciale per le violenze sessuali in situazioni di conflitto armato, Margot Wallström,

vista la dichiarazione finale del sesto incontro regionale dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, tenutosi a Yaoundé, in Camerun, il 28 e 29 aprile 2011,

vista la legge sulla violenza sessuale adottata dal parlamento della RDC nel 2006, concepita per accelerare i procedimenti giudiziari per stupro e imporre sanzioni più severe,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che 170 persone sono state vittime di stupri o violenze fisiche tra il 10 e il 12 giugno 2011 nei villaggi di Nakiele e Abala, nella provincia del Kivu meridionale; che membri dello stesso gruppo armato responsabile di tali atti erano già stati implicati in stupri di massa, arresti e saccheggi nella stessa regione nel gennaio 2011,

B.

considerando che la situazione della sicurezza nel Kivu meridionale rimane estremamente fragile e che i disordini che interessano la parte orientale della RDC hanno comportato una moltiplicazione delle violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra, tra i quali atti di violenza sessuale contro le donne, stupri di massa e altri atti di tortura, il massacro di civili e l'arruolamento massiccio di bambini soldato, commessi da gruppi armati di ribelli e dalle forze armate e di polizia del governo,

C.

considerando che lo stupro, vera arma di guerra impiegata dai combattenti per intimidire, punire e controllare le loro vittime, si è esteso in modo impressionante nella zona orientale della RDC dopo l'inizio delle operazioni militari nel 2009; che le atrocità contro le donne si articolano intorno allo stupro, lo stupro collettivo, la schiavitù sessuale, l'omicidio, e che hanno conseguenze di vasta portata come la distruzione fisica e psicologica delle donne,

D.

considerando che il 29 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere di un altro anno la missione dell'ONU nella RDC (MONUSCO), e ricordando che la missione dispone di un mandato che la autorizza a ricorrere a tutti i mezzi necessari per proteggere i civili dalle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani,

E.

considerando che le vittime di stupri si trovano dinanzi a una mancanza considerevole di infrastrutture e nell'impossibilità di beneficiare di un'assistenza o di cure mediche adeguate; che le donne sono deliberatamente aggredite in pubblico, che tali aggressioni le privano sovente del loro posto nella società e della possibilità di prendersi cura dei figli e le espongono a rischi elevati di contagio da virus dell'AIDS; che la risposta medica d'emergenza è assicurata unicamente dalle numerose ONG attive in loco, il cui coordinamento e accesso alle vittime non sono più assicurati,

F.

considerando che l'incapacità della RDC di consegnare alla giustizia i membri del proprio esercito e dei gruppi armati per crimini condannati dal diritto internazionale ha favorito una cultura dell'impunità; che l'esercito congolese non dispone di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per realizzare le proprie missioni nelle province orientali della RDC e per assicurare la protezione della popolazione,

G.

considerando che l'attuazione della legge sulla violenza sessuale, adottata dal Parlamento della RDC nel 2006, è molto limitata,

H.

considerando che i media hanno un ruolo essenziale da svolgere affinché la mobilitazione resti forte e per sensibilizzare l'opinione pubblica,

1.

condanna fermamente gli stupri di massa, gli atti di violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani perpetrati tra il 10 e il 12 giugno 2011 nella regione del Kivu meridionale; si unisce al dolore e alla sofferenza di tutte le vittime di atti di violenza sessuale, in particolare di stupri di massa, commessi ripetutamente nella parte orientale della RDC negli ultimi quattro anni;

2.

chiede al governo della RDC di considerare la lotta contro gli stupri di massa e le violenze sessuali contro le donne una priorità nazionale;

3.

si compiace della decisione dell'ONU di condurre un'indagine su tali avvenimenti; chiede che tali crimini formino oggetto di indagini immediate, indipendenti e imparziali in conformità delle norme internazionali; deplora che criminali di guerra continuino a occupare alte posizioni di comando; chiede l'adozione di misure efficaci e immediate che garantiscano la protezione delle vittime e dei testimoni durante e dopo tali indagini;

4.

chiede alla Commissione e alla RDC di sottoporre a revisione il documento di strategia nazionale relativo alla RDC e il programma indicativo nazionale del 10o FES (2008-2013), con l'obiettivo di fare della questione degli stupri di massa e delle violenze sessuali contro le donne una priorità nazionale per combattere l'impunità;

5.

esprime preoccupazione per il rischio di banalizzazione degli atti di violenza sessuale; sottolinea che è responsabilità del governo della RDC garantire la sicurezza nel proprio territorio e proteggere i civili; ricorda al presidente Kabila che si è impegnato in prima persona a condurre una politica di tolleranza zero nei confronti delle violenze sessuali e a perseguire gli autori dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel paese, nonché a cooperare con la Corte penale internazionale e i paesi della regione;

6.

plaude al lavoro delle ONG che prestano soccorso alle vittime di stupri e crimini di guerra, in particolare alle cure mediche prodigate da alcuni ospedali come quello di Panzi a Bukavu; sottolinea che la maggioranza delle vittime di aggressioni sessuali non beneficia dell'assistenza medica, sociale o giuridica necessaria; suggerisce che il governo della RDC elabori un programma completo di assistenza alle vittime e di reintegrazione di queste ultime nella società congolese e nel mercato del lavoro; chiede alla Commissione di mettere a disposizione ulteriori finanziamenti per la lotta contro le violenze sessuali e di adoperarsi per la creazione di case per le vittime di violenze sessuali nelle zone critiche; suggerisce la messa in atto di un progetto pilota per migliorare l'assistenza medica offerta alle vittime di violenze sessuali nella RDC;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che il sottogruppo GBV (gender-based violence, violenza di genere), che avrebbe dovuto assicurare il coordinamento della risposta umanitaria alle violenze sessuali, sia stato soppresso un anno e mezzo fa per mancanza di leadership da parte dell'UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione); chiede altresì una revisione del sistema di coordinamento umanitario sul terreno;

8.

esprime preoccupazione per il fatto che la MONUSCO non ha potuto utilizzare il proprio mandato e le proprie regole d'ingaggio in modo più attivo per fornire una protezione contro questi stupri di massa, compresi gli abusi commessi dalle sue proprie forze; riconosce tuttavia che la sua presenza rimane indispensabile per l'accessibilità umanitaria; insiste affinché il mandato e le regole d'ingaggio della MONUSCO siano eseguiti con determinazione per garantire in modo più efficace la sicurezza della popolazione; accoglie con favore la decisione di prorogare il mandato della missione fino al 30 giugno 2012;

9.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere le attività delle missioni EUSEC RD e EUPOL RD; chiede che la questione della lotta contro le violenze sessuali sia completamente integrata nelle operazioni di sicurezza e difesa comune;

10.

resta profondamente preoccupato per l'attuale situazione umanitaria nella RDC e per il sotto-finanziamento in detta regione dovuto alla riduzione dei finanziamenti di alcuni donatori bilaterali; deplora fortemente che, ad oggi, i fondi stanziati raggiungano solo poche vittime; invita la Commissione a mantenere i finanziamenti accordati all'assistenza umanitaria nella RDC orientale;

11.

invita la Commissione a presentare proposte legislative sui "minerali dei conflitti", che alimentano la guerra e gli stupri di massa nella RDC, per lottare contro l'impunità, sulla falsariga della legge statunitense Dodd-Franck (in particolare la sezione 1502), che impone nuovi requisiti in materia di informazioni sui prodotti per la cui produzione vengono utilizzati tali "minerali dei conflitti";

12.

rileva che il piano di risoluzione del conflitto nel Kivu meridionale, che consiste nel privilegiare la soluzione militare, si sta rivelando un fallimento; ritiene che la soluzione a questo conflitto debba essere politica e deplora la mancanza di coraggio da parte della comunità internazionale; ritiene che sia giunto il momento di andare oltre una semplice condanna e che il governo congolese, l'Unione europea e le Nazioni Unite debbano assumersi le proprie responsabilità e adottare misure concrete per porre fine a queste atrocità; sottolinea che se non cambia nulla, gli attori umanitari saranno presenti ancora a lungo sul campo;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi della regione dei Grandi laghi, al Presidente, al Primo ministro e al parlamento della RDC, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Rappresentante speciale per crimini sessuali in situazioni di conflitto armato, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/201


Giovedì 7 luglio 2011
Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze

P7_TA(2011)0341

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze

2013/C 33 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo del 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia (1),

vista l'elezione dell'Indonesia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) nel maggio 2011; visto che i membri dell'UNHRC sono tenuti a sostenere gli standard più elevati in materia di promozione e protezione dei diritti umani,

viste la presidenza indonesiana dell'ASEAN nel 2011, la Carta dell'ASEAN entrata in vigore il 15 dicembre 2008 e l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani il 23 ottobre 2009,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Indonesia nel 2006,

visto il capo 29 della Costituzione indonesiana, che garantisce la libertà religiosa,

visti gli articoli 156 e 156 bis del codice penale indonesiano che proibiscono la blasfemia, l'eresia e la diffamazione religiosa,

visto il decreto presidenziale n. 1/PNPS/1965 sulla prevenzione della blasfemia e sull'abuso delle religioni,

vista la dichiarazione dell'Unione europea dell'8 febbraio 2011 sulle recenti aggressioni e uccisioni di membri della comunità Ahmadi nella provincia di Banten,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Indonesia e il primo ciclo del dialogo sui diritti umani tenuto nel suo ambito a a Giacarta nel giugno 2010,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Indonesia è il paese al mondo a maggiore predominanza musulmana e che nel paese la tradizione di pluralismo, armonia culturale, libertà religiosa e giustizia sociale caratterizza profondamente l'ideologia nazionale "Pancasila",

B.

considerando che è stata registrata una notevole recrudescenza nella frequenza delle aggressioni contro le minoranze religiose, specialmente gli Ahmadi, che si ritengono musulmani, ma anche contro cristiani, buddisti e organizzazioni progressiste della società civile,

C.

considerando che dopo il divieto di divulgazione delle dottrine musulmane ahmadi nel 2008 il ministro indonesiano per egli Affari religiosi ha sollecitato più volte l'introduzione di un'interdizione completa della comunità musulmana ahmadi, un passo già compiuto in tre province, Giava occidentale, Sulawesi meridionale e Sumatra occidentale; considerando altresì che il 6 febbraio 2011 una folla di almeno 1 500 persone ha aggredito 20 musulmani ahmadi a Cikeusik, nella provincia di Banten, uccidendone tre e ferendone gravemente molti altri, per cui il Presidente dell'Indonesia ha condannato l'episodio e ha sollecitato la realizzazione di indagini,

D.

considerando che, in seguito a tale aggressione, l'8 febbraio 2011 centinaia di persone hanno appiccato fuoco a tre chiese e aggredito un sacerdote nella città di Temanggung nella provincia di Giava centrale dopo la condanna di un cristiano incriminato per oltraggio all'Islam a cinque anni di detenzione invece che alla pena di morte, come auspicato dagli aggressori, e considerando che la comunità delle chiese in Indonesia ha registrato 430 aggressioni contro chiese cristiane negli ultimi sei anni,

E.

considerando che in virtù degli articoli 156 e 156 bis del codice penale indonesiano sono state finora arrestate o imprigionate più di 150 persone e che secondo diversi riscontri la blasfemia, l'eresia e la diffamazione religiosa prevista dalla legge sono pretesti utilizzati degli estremisti per restringere la libertà religiosa e istigare le tensioni e la violenza tra le comunità,

F.

considerando che il 19 aprile 2010 la Corte costituzionale indonesiana ha convalidato le leggi sulla blasfemia e l'eresia e ha respinto la richiesta di abrogazione presentata da quattro insigni studiosi islamici e da almeno sette organizzazioni della società civile e per i diritti umani, nonché sostenuta da almeno altre 40 organizzazioni,

G.

considerando che secondo resoconti attendibili, segnatamente della commissione nazionale per i diritti umani, si registrano violazioni dei diritti umani da parte di agenti delle forze di sicurezza indonesiane, tra cui casi di tortura e di altre forme di maltrattamenti e ricorso eccessivo e inutile alla forza, specialmente nelle provincie di Papuasia e delle Molucche; considerando che raramente gli autori devono risponderne dinanzi a un tribunale indipendente,

1.

accoglie con favore la dichiarazione congiunta resa il 24 maggio 2011 dal Presidente indonesiano, dal presidente della Camera dei deputati, dal presidente del Consiglio di rappresentanti regionali, dal presidente dell'Assemblea consultiva del popolo, dai presidenti della Corte suprema e della Corte costituzionale e da altri alti funzionari, che invita a sostenere la "Pancasila" e proteggere il pluralismo;

2.

sottolinea i progressi compiuti negli ultimi anni dall'Indonesia nel settore del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e attribuisce grande rilevanza al mantenimento e all'approfondimento di relazioni armoniose tra l'Unione europea e l'Indonesia nei diversi campi, come confermato nell'APC UE-Indonesia;

3.

plaude agli impegni assunti dall'Indonesia prima della sua elezione, il 20 maggio 2011, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, tra cui quello di ratificare tutti i principali strumenti in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

4.

manifesta profonda inquietudine per gli episodi di violenza contro le minoranze religiose, in particolare musulmani ahmadi, cristiani, bahai e buddisti; teme che le violazioni della libertà religiosa compromettano i diritti umani sanciti dalla Costituzione indonesiana, tra cui il divieto di discriminazione e la libertà di espressione, di opinione e di riunione pacifica;

5.

invita il governo indonesiano, in particolare il ministro per gli Affari religiosi, e la magistratura indonesiana a garantire l'attuazione e il rispetto dello Stato di diritto e ad assicurare che i responsabili di violenze religiose e i fomentatori di odio siano assicurati alla giustizia;

6.

esprime profonda preoccupazione per la normativa locale sulla blasfemia, l'eresia e la diffamazione religiosa, normativa che può dar luogo ad abusi, e per il decreto interministeriale del 2008 che vieta la diffusione delle dottrine della comunità musulmana ahmadi, e invita le autorità indonesiane ad abrogare o rivedere tali atti normativi;

7.

plaude al lavoro svolto dalla società civile indonesiana, tra cui i gruppi di riflessione di ispirazione musulmana, cristiana e laica, le organizzazioni per i diritti umani e quelle che contrastano l'estremismo, nel promuovere il pluralismo, la libertà religiosa, l'armonia religiosa e diritti umani;

8.

esorta il governo indonesiano a conformarsi alle raccomandazioni formulate dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e, in particolare, a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà religiosa e di credo a recarsi in visita nel paese;

9.

si compiace delle indagini condotte nel febbraio 2011 sulle aggressioni mortali contro gli ahmadi nella provincia di Giava occidentale, che hanno portato alla sostituzione dei capi delle forze di polizia regionale e provinciale, alla formulazione di capi d'accusa nei confronti di nove agenti di polizia per inadempienza al dovere e alla citazione in giudizio di altre 14 persone per i reati commessi, e chiede una verifica indipendente dei processi a carico degli accusati, onde garantire che sia fatta giustizia per tutte le parti coinvolte;

10.

invita le autorità indonesiane a indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani da parte di membri delle forze di sicurezza e di perseguire i responsabili, incluse le persone in posizione di comando;

11.

chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza, che sono stati arrestati e accusati semplicemente sulla base della loro partecipazione a manifestazioni politiche pacifiche, il che è contrario allo spirito della Legge speciale per l'autonomia del 2001 che ha riconosciuto agli abitanti delle provincie di Papuasia, delle Molucche e ad altre etnie e minoranze religiose il diritto di esprimere la propria identità culturale;

12.

invita la delegazione dell'Unione europea e le missioni diplomatiche degli Stati membri a proseguire l'attento monitoraggio della situazione dei diritti umani, in particolare nelle regioni sensibili come le provincie di Papuasia, le Molucche e di Aceh;

13.

sottolinea l'importanza di includere l'aspetto dei diritti umani nel dialogo politico nel quadro dell'APC UE-Indonesia, con particolare riferimento alla libertà religiosa e al rispetto delle minoranze;

14.

invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere la società civile indonesiana e le organizzazioni per i diritti umani che promuovono attivamente la democrazia, la tolleranza e la convivenza pacifica tra diversi gruppi etnici e religiosi;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento dell'Indonesia, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Commissione intergovernativa per i diritti umani dell'ASEAN e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0489.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/204


Giovedì 7 luglio 2011
India, segnatamente la condanna a morte di Davinder Pal Singh

P7_TA(2011)0342

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sull'India, in particolare sulla condanna a morte di Davinder Pal Singh

2013/C 33 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 63/168, in cui si chiede l'attuazione della Risoluzione dell'Assemblea generale n. 62/149 del 18 dicembre 2007 e con cui 106 Stati hanno votato a favore di una moratoria internazionale sulle condanne a morte e sulle esecuzioni capitali, con 34 astenuti e solo 46 voti contrari,

vista la risoluzione n. 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2010, concernente una moratoria sull'applicazione della pena di morte,

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,

viste la sua precedente risoluzione su una moratoria universale in materia di pena di morte, del 27 settembre 2007 (1),

visto l'Accordo di cooperazione concluso nel 1994 tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India,

visto il Dialogo tematico UE-India sui diritti dell'uomo,

visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (2),

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che fino al maggio del 2011 vi sono state esecuzioni solo in nove Paesi, il che indica chiaramente che a livello internazionale si riconosce sempre più il carattere crudele e inumano della pena capitale,

B.

considerando che l'India non applica la pena di morte dal 2004,

C.

considerando che è stato data l'autorizzazione presidenziale per l'esecuzione di due condannati,

D.

considerando che, su raccomandazione del Ministero dell'interno dell'Unione indiana, il Presidente dell'India Pratibha Patil ha respinto le istanze di revisione presentate a norma dell'articolo 73 della Costituzione indiana per conto di Davinder Pal Singh Bhullar, originario del Punjab, e di Mahendra Nath Das, originario dall'Assam,

E.

considerando che Mahendra Nath Das era stato condannato a morte nel 1997 dopo essere stato giudicato colpevole di omicidio; che tutti i rimedi giuridici sono stati esperiti e che la sua esecuzione è stata sospesa fino al 21 luglio 2011 dall'Alta Corte di Gauhati (nell'Assam, a nord-est dell'India) avendo il governo indiano chiesto tempo per rispondere alla Corte,

F.

considerando che Davinder Pal Singh Bhullar erta stato condannato a morte il 29 agosto 2001 dopo essere stato giudicato colpevole di aver partecipato all'attentato dinamitardo del 1993 contro lo Youth Congress Office di nuova Delhi,

G.

considerando che le circostanze del ritorno di Davinder Pal Singh Bhullar in India dalla Germania e la sua permanenza prolungata di Mahendra Nath Das nel braccio della morte sollevano più di un interrogativo,

H.

considerando che l'India, presentando la sua candidatura per il Consiglio dei diritti umani prima delle elezioni del 20 maggio 2011, si è impegnata a salvaguardare i più alti standard di protezione e promozione dei diritti dell'uomo,

1.

esprime grave preoccupazione per il fatto che il governo indiano potrebbe ripristinare l'applicazione della pena di morte dopo una moratoria di fatto di sette anni, andando così contro la tendenza internazionale verso l'abolizione della pena capitale;

2.

ribadisce il suo fermo supporto alla richiesta dell'Assemblea generale dell'ONU di proclamare una moratoria sulle esecuzioni capitali, in vista di una loro abolizione;

3.

fa urgentemente appello al governo indiano perché non esegua la condanna a carico di Davinder Pal Singh Bhullar e Mahendra Nath Das e commuti le condanne a morte;

4.

invita le autorità dell'India a trattare i casi di Davinder Pal Singh Bhullar e Mahendra Nath Das con grande trasparenza;

5.

invita il governo e il parlamento indiano ad adottare una legge che introduca una moratoria permanente sulle esecuzioni capitali, in vista di una loro completa abolizione nel prossimo futuro;

6.

invita il suo presidente a trasmettere la presente risoluzione al Presidente, al governo e al Parlamento dell'India, al Ministro per la legge e la giustizia e al Ministro dell'interno dell'India, all'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 306.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0351.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 5 luglio 2011

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/207


Martedì 5 luglio 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Odense Steel Shipyard/Danimarca

P7_TA(2011)0300

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/025/ DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca) (COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

2013/C 33 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0251 – C7-0114/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0234/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 1 356 esuberi, di cui 950 sono stati ammessi all'assistenza del Fondo, presso l'impresa Odense Steel Shipyard operante nel settore delle costruzioni navali nel comune di Odense nel sud della Danimarca,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (pari a 47 608 950 EUR) alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/468/UE)


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/209


Martedì 5 luglio 2011
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea- Inondazioni in Slovenia, Croazia e Repubblica ceca nel 2010

P7_TA(2011)0301

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

2013/C 33 E/27

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0155 – C7-0081/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0238/2011),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

ricorda che il punto 26 dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede che, nei casi in cui esiste un margine per riassegnare stanziamenti nell’ambito della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tenga conto al momento di formulare la proposta necessaria;

3.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/535/UE)


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/210


Martedì 5 luglio 2011
Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011: inondazioni in Slovenia, Croazia e Repubblica ceca nel 2010

P7_TA(2011)0302

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

2013/C 33 E/28

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII) (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 25 marzo 2011 (COM(2011)0154),

vista la posizione del Consiglio, del 24 maggio 2011, sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 (10522/2011 – C7-0137/2011),

visto l'articolo 75 ter del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0233/2011),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 al bilancio generale 2011 ha lo scopo di attivare il fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 19,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, al fine di mitigare le conseguenze delle inondazioni causate dai nubifragi abbattutisi su Slovenia, Croazia e Repubblica ceca in agosto e settembre 2010,

B.

considerando che il presente progetto di bilancio rettificativo è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2011,

C.

considerando che la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata al bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva la presentazione di un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel medesimo bilancio si fossero rivelati "insufficienti per coprire le spese",

D.

considerando che il Consiglio ha deciso di riassegnare stanziamenti da voci di bilancio sulla unica base dei bassi tassi di esecuzione, senza tenere in conto il fatto che l'esecuzione completa di linee di bilancio esige ulteriori misure riguardanti i controlli e che non tutti gli Stati membri hanno adottato misure appropriate per agevolare le chiusure,

E.

considerando che la riserva negativa istituita con il bilancio rettificativo n. 1/2011 è puramente pragmatica e non costituisce una soluzione sostenibile e valida dal punto di vista finanziario per far fronte ai potenziali fabbisogni imprevisti di stanziamenti di pagamento, come segnalato dal Parlamento (4),

F.

considerando che la Commissione non ha ancora presentato una soluzione per l'utilizzo della riserva negativa, nonostante la risoluzione del Parlamento sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 e l'invito del Consiglio alla Commissione di presentarlo "il prima possibile",

G.

considerando che gli stanziamenti di pagamento decisi per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) probabilmente non saranno sufficienti per il fabbisogno dell'intero esercizio 2011 e pertanto risulterà necessario un loro adeguamento,

H.

considerando che l'esecuzione di pagamenti per alcuni grandi progetti energetici nel 2011 è stata modificata al ribasso nel giugno 2011, soprattutto a causa di ritardi operativi, e che tali stanziamenti possono essere utilizzati per altri fini,

1.

prende atto della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011;

2.

ritiene che le riassegnazioni decise dal Consiglio siano in contrasto con la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento, alla quale attribuisce rilevanza e in relazione alla quale si sente impegnato;

3 .

decide di emendare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 come in appresso, al fine di:

coprire il fabbisogno derivante dalla mobilitazione del FSUE;

utilizzare la riserva negativa;

potenziare gli stanziamenti di pagamento per il FEG;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, insieme all'emendamento del Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

SEZIONE III —

COMMISSIONE

SPESE — SPESE

Importi

Titolo

Denominazione

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01

Affari economici e finanziari

524 283 196

341 387 137

 

 

524 283 196

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

524 324 125

341 428 066

02

Imprese

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

Concorrenza

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

Occupazione e affari sociali

11 398 325 662

9 163 443 236

 

50 000 000

11 398 325 662

9 213 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 163 487 571

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

05

Agricoltura e sviluppo rurale

57 292 184 763

55 269 004 060

 

 

57 292 184 763

55 269 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

06

Mobilità e trasporti

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

Ambiente e azione per il clima

470 550 540

390 290 122

 

 

470 550 540

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 595 393

390 334 975

08

Ricerca

5 334 630 545

4 117 083 880

 

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

09

Società dell'informazione e media

1 538 552 441

1 334 275 234

 

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

10

Ricerca diretta

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

Affari marittimi e pesca

948 592 229

719 026 792

 

 

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

 

 

52 021 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

 

 

1 000 614 212

771 048 775

12

Mercato interno

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

Politica regionale

40 565 228 265

33 499 601 033

19 546 647

19 546 647

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 565 272 081

33 499 644 849

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

Fiscalità e unione doganale

142 229 539

114 783 765

 

 

142 229 539

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 262 031

114 816 257

15

Istruzione e cultura

2 428 691 266

1 996 401 080

 

 

2 428 691 266

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

16

Comunicazione

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

Salute e tutela dei consumatori

692 021 626

596 046 062

 

 

692 021 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

692 079 209

596 103 645

18

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1 193 910 768

871 707 680

 

 

1 193 910 768

871 707 680

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 210 390 103

884 712 708

 

 

1 210 390 103

884 712 708

19

Relazioni esterne

4 270 665 587

3 378 255 172

 

 

4 270 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

20

Commercio

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

Sviluppo e relazioni con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

1 433 111 933

1 392 926 690

 

 

1 433 111 933

1 392 926 690

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

 

 

109 058 175

86 736 049

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

22

Allargamento

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

Aiuti umanitari

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

Lotta contro la frode

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

Amministrazione della Commissione

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

Bilancio preventivo

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

Audit

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

Dati statistici

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

Pensioni e spese connesse

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

Servizi linguistici

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

Energia

699 617 012

1 535 110 306

 

– 251 935 540

699 617 012

1 283 174 766

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 535 151 605

 

 

699 658 311

1 283 216 065

40

Riserve

977 129 000

77 520 404

 

182 388 893

977 129 000

259 909 297

 

Totale

138 440 114 943

122 938 920 666

19 546 647

 

138 459 661 590

122 938 920 666

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

 

 

223 269 000

159 909 297

 

 

138 663 383 943

123 098 829 963

 

 

138 682 930 590

123 098 829 963

TITOLO 04 —   OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Importi

Titolo Capitolo

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 01

Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali»

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

Fondo sociale europeo

1

10 963 813 972

8 743 950 522

 

 

10 963 813 972

8 743 950 522

04 03

Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1

p.m.

47 608 950

 

50 000 000

p.m.

97 608 950

04 06

Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Titolo 04 — Totale

 

11 398 325 662

9 163 443 236

 

50 000 000

11 398 325 662

9 213 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 163 487 571

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

CAPITOLO 04 05 —   FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Importi

Titolo Capitolo Articolo Voce

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 05

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

 

 

 

 

 

 

 

04 05 01

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.1

p.m.

47 608 950

 

50 000 000

p.m.

97 608 950

 

Capitolo 04 05 — Totale

 

p.m.

47 608 950

 

50 000 000

p.m.

97 608 950

Articolo 04 05 01 —     Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

47 608 950

 

50 000 000

p.m.

97 608 950

Osservazioni

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011, il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è direttamente connesso alla crisi economica e finanziaria mondiale.

L’importo massimo delle spese finanziate dal Fondo sarà di 500 000 000 EUR all’anno.

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare temporaneo ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni intraprese a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione dovrebbero essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo evitando una duplicazione delle strutture.

Il metodo per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilizzare il Fondo è stabilito nel punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12 2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 13 —   POLITICA REGIONALE

Importi

Titolo Capitolo

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 01

Spese amministrative del settore «Politica regionale»

 

88 430 098

88 430 098

 

 

88 430 098

88 430 098

 

40 01 40

 

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

 

88 473 914

88 473 914

 

 

88 473 914

88 473 914

13 03

Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali

1

28 742 233 077

25 165 081 196

 

 

28 742 233 077

25 165 081 196

13 04

Fondo di coesione

1

11 073 646 193

7 625 295 593

 

 

11 073 646 193

7 625 295 593

13 05

Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali

 

478 530 004

438 405 253

 

 

478 530 004

438 405 253

13 06

Fondo di solidarietà

 

182 388 893

182 388 893

19 546 647

19 546 647

201 935 540

201 935 540

 

Titolo 13 — Totale

 

40 565 228 265

33 499 601 033

19 546 647

19 546 647

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

 

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

 

40 565 272 081

33 499 644 849

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

CAPITOLO 13 06 —   FONDO DI SOLIDARIETÀ

Importi

Titolo Capitolo Articolo Voce

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 06

Fondo di solidarietà

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri

3.2

178 562 910

178 562 910

18 371 576

18 371 576

196 934 486

196 934 486

13 06 02

Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione

4

3 825 983

3 825 983

1 175 071

1 175 071

5 001 054

5 001 054

 

Capitolo 13 06 — Totale

 

182 388 893

182 388 893

19 546 647

19 546 647

201 935 540

201 935 540

Articolo 13 06 01 —     Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

178 562 910

178 562 910

18 371 576

18 371 576

196 934 486

196 934 486

Osservazioni

Questo articolo serve a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea in caso di catastrofi naturali negli Stati membri.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2005)0108 definitivo].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 13 06 02 —     Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati in fase di negoziato d’adesione

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

3 825 983

3 825 983

1 175 071

1 175 071

5 001 054

5 001 054

Osservazioni

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea in caso di catastrofi naturali nei paesi che partecipano ai negoziati d’adesione con l’Unione.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2005)0108 definitivo].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 32 —   ENERGIA

Importi

Titolo Capitolo

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

32 01

Spese amministrative del settore «Energia»

 

77 046 009

77 046 009

 

 

77 046 009

77 046 009

 

40 01 40

 

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

 

77 087 308

77 087 308

 

 

77 087 308

77 087 308

32 03

Reti transeuropee

1

24 150 000

20 471 848

 

 

24 150 000

20 471 848

32 04

Energie convenzionali e rinnovabili

 

125 688 003

1 080 982 371

 

– 251 935 540

125 688 003

829 046 831

32 05

Energia nucleare

1

280 578 000

209 479 379

 

 

280 578 000

209 479 379

32 06

Ricerca nel settore dell’energia

1

192 155 000

147 130 699

 

 

192 155 000

147 130 699

 

Titolo 32 — Totale

 

699 617 012

1 535 110 306

 

– 251 935 540

699 617 012

1 283 174 766

 

40 01 40, 40 02 41

 

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

 

699 658 311

1 535 151 605

 

 

699 658 311

1 283 216 065

CAPITOLO 32 04 —   ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Importi

Titolo Capitolo Articolo Voce

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

32 04

Energie convenzionali e rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

32 04 01

Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)

1.1

4 570 459

 

 

4 570 459

32 04 02

Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) capitolo esterno — Coopener

4

95 218

 

 

95 218

32 04 03

Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia

1.1

3 000 000

3 332 626

 

 

3 000 000

3 332 626

32 04 04

Completamento del programma quadro «Energia» (1999-2002) — Energie convenzionali e rinnovabili

1.1

p.m.

 

 

p.m.

32 04 05

Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

32 04 06

Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»

1.1

114 499 000

39 039 339

 

 

114 499 000

39 039 339

32 04 07

Progetto pilota — Sicurezza energetica — Biocarburanti

1.1

p.m.

1 500 000

 

 

p.m.

1 500 000

32 04 08

Progetto pilota — Portplus — Programma di energia sostenibile per i porti

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

32 04 09

Azione preparatoria — Fondo d'investimento per le energie rinnovabili e le bioraffinerie basate sui rifiuti e i residui

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

32 04 10

Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

 

 

 

 

 

 

 

32 04 10 01

Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo ai titoli 1 e 2

1.1

4 017 000

4 017 000

 

 

4 017 000

4 017 000

32 04 10 02

Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo al titolo 3

1.1

983 000

983 000

 

 

983 000

983 000

 

Subtotale dell'articolo 32 04 10

 

5 000 000

5 000 000

 

 

5 000 000

5 000 000

32 04 11

Comunità dell'energia

4

2 939 003

2 798 457

 

 

2 939 003

2 798 457

32 04 12

Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile

1.1

p.m.

300 000

 

 

p.m.

300 000

32 04 13

Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune

1.1

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

32 04 14

Progetti energetici per sostenere la ripresa economica

 

 

 

 

 

 

 

32 04 14 01

Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Reti energetiche

1.1

p.m.

732 955 589

 

– 251 935 540

p.m.

481 020 049

32 04 14 02

Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

1.1

p.m.

247 566 539

 

 

p.m.

247 566 539

32 04 14 03

Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Sistema europeo di reti eoliche in mare

1.1

p.m.

42 848 055

 

 

p.m.

42 848 055

32 04 14 04

Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Iniziative riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Subtotale dell'articolo 32 04 14

 

p.m.

1 023 370 183

 

– 251 935 540

p.m.

771 434 643

32 04 15

Progetti pilota in materia di recupero e valorizzazione dei rifiuti ai fini dell'energia pulita

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

32 04 16

Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici

1.1

250 000

476 089

 

 

250 000

476 089

 

Capitolo 32 04 — Totale

 

125 688 003

1 080 982 371

 

– 251 935 540

125 688 003

829 046 831

Articolo 32 04 14 —     Progetti energetici per sostenere la ripresa economica

Voce 32 04 14 01 —   Progetti energetici per sostenere la ripresa economica – Reti energetiche

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

732 955 589

 

– 251 935 540

p.m.

481 020 049

Osservazioni

Ex voce 06 04 14 01

Stanziamento destinato a coprire i costi di progetti infrastrutturali nei settori del gas e dell'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto europeo.

Lo stanziamento contribuisce ad adeguare e sviluppare le reti energetiche di particolare importanza per l'Unione a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, ad aumentare la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento nonché a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario uno speciale sostegno dell'Unione per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, segnatamente dove le fonti e le rotte di approvvigionamento sono scarsamente diversificate.

Gli stanziamenti contribuiscono altresì a promuovere la connessione e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nonché a rafforzare la coesione economica e sociale con le regioni svantaggiate e insulari dell'Unione.

Lo stanziamento è inteso a finanziare la seconda fase del piano di ripresa economica, come concordato dei due rami dell'autorità di bilancio il 2 aprile 2009. Il suo finanziamento è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio e dovrebbe essere reso disponibile a norma di quanto previsto ai punti da 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, fatte salve la dotazione finanziaria dei programmi adottati in codecisione e le priorità del Parlamento europeo.

Se la relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del piano di ripresa economica individua rischi gravi per l'attuazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure intese a ovviare a tali rischi e, se del caso, formula proposte aggiuntive per i progetti già menzionati nel regolamento (CE) n. 663/2009, coerenti con il piano di ripresa.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

TITOLO 40 —   RISERVE

Importi

Titolo Capitolo

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

40 01

Riserve per spese amministrative

5

1 834 000

1 834 000

 

 

1 834 000

1 834 000

40 02

Riserve per interventi finanziari

 

975 295 000

258 075 297

 

 

975 295 000

258 075 297

40 03

Riserva negativa

 

p.m.

– 182 388 893

 

182 388 893

p.m.

p.m.

 

Titolo 40 — Totale

 

977 129 000

77 520 404

 

182 388 893

977 129 000

259 909 297

CAPITOLO 40 03 —   RISERVA NEGATIVA

Importi

Titolo Capitolo Articolo Voce

Denominazione

FF

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

40 03

Riserva negativa

 

 

 

 

 

 

 

40 03 01

Riserva negativa (rubrica 3b: Cittadinanza)

3.2

p.m.

– 178 562 910

 

178 562 910

p.m.

p.m.

40 03 02

Riserva negativa (rubrica 4: UE come attore globale)

4

p.m.

–3 825 983

 

3 825 983

p.m.

p.m.

 

Capitolo 40 03 — Totale

 

p.m.

– 182 388 893

 

182 388 893

p.m.

p.m.

Articolo 40 03 01 —     Riserva negativa (rubrica 3b: Cittadinanza)

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

– 178 562 910

 

178 562 910

p.m.

p.m.

Osservazioni

Nuovo articolo

Articolo destinato a coprire EUR 178 562 910 di stanziamenti di pagamento iscritti nell'articolo 13 06 01 – Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati membri.

Il principio della riserva negativa è stabilito dall'articolo 44 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento finanziario.

Base giuridica

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 40 03 02 —     Riserva negativa (rubrica 4: UE come attore globale)

Importi

Bilancio 2011

Posizione del Parlamento n. 2/2011

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

–3 825 983

 

3 825 983

p.m.

p.m.

Osservazioni

Nuovo articolo

Articolo destinato a coprire EUR 3 825 983 di stanziamenti di pagamento iscritti nell'articolo 13 06 02 – Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati in fase di negoziato d’adesione.

Il principio della riserva negativa è stabilito dall'articolo 44 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento finanziario.

Base giuridica

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0475.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0128).


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/227


Martedì 5 luglio 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Impresa LM Glasfiber/Danimarca

P7_TA(2011)0303

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danimarca) (COM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

2013/C 33 E/29

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0258 – C7-0112/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0235/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 1 650 esuberi, di cui 825 sono stati ammessi all'assistenza del Fondo, nell'impresa LM Glasfiber operante nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) in tre comuni nel sud della Danimarca (Syddanmark),

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (pari a 47 608 950 EUR) alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danimarca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/469/UE)


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/229


Martedì 5 luglio 2011
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ***I

P7_TA(2011)0304

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

2013/C 33 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0093),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0046/2009),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati del 7 dicembre 2009 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 9 giugno 2011 di approvare la posizione del Parlamento in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0241/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 70 del 19.3.2010, pag. 13.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2009)0089

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1077/2011)


Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono le particolari circostanze alla base dell’accordo specifico sulla sede e sui siti dell'agenzia e il fatto che esso non pregiudica le conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003 (1), in particolare per quanto riguarda la priorità da accordare agli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007 nella distribuzione delle sedi di uffici o agenzie da istituire in futuro.


(1)  Cfr. 05381/2004, pag. 27.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/230


Martedì 5 luglio 2011
Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" *

P7_TA(2011)0305

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" (COM(2010)0749– C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

2013/C 33 E/31

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0749),

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0022/2011),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0199/2011),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/231


Martedì 5 luglio 2011
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011: eccedenze dell'esercizio finanziario 2010

P7_TA(2011)0308

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

2013/C 33 E/32

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 310 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il "regolamento finanziario"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 15 aprile 2011 (COM(2011)0219),

vista la posizione del Consiglio, sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 adottata dal Consiglio il 16 giugno 2011 (11630/2011 – C7-0166/2011),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0254/2011),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 mira a iscrivere nel bilancio 2011 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2010, pari a 4 539 394 283 EUR,

B.

considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono un risultato positivo sul lato delle entrate pari ad oltre 1,8 miliardi di EUR, una sottoesecuzione delle spese pari a 2,72 miliardi di EUR e una differenza di cambio positiva pari a 22,3 milioni di EUR,

C.

considerando che la parte più consistente sul lato delle entrate (1,28 miliardi di EUR sui 1,8 miliardi di EUR) deriva da interessi di mora e multe,

D.

considerando che la differenza tra il bilancio 2011 votato (122,96 miliardi di EUR) e gli stanziamenti eseguiti o riportati (120,97 miliardi di EUR) è il risultato di stanziamenti annullati (740 milioni di EUR), soprattutto a seguito della mancata approvazione del progetto di bilancio n. 10/2010,

E.

considerando che l'importo di 2,72 miliardi di EUR di stanziamenti inutilizzati deriva dalla sottoesecuzione di programmi, dalla sottoesecuzione di riserve non mobilizzate, dalla sottoesecuzione degli stanziamenti in altre sezioni del bilancio e dalla sottoesecuzione degli stanziamenti riportati dal 2009 al 2010,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2010, in conformità dell'articolo 15 del regolamento finanziario;

2.

è fermamente convinto che la parte delle entrate derivante da interessi di mora e multe non deve essere considerata come un'eccedenza e non dovrebbe pertanto essere detratta dai contributi degli Stati membri (risorse proprie basate sul RNL);

3.

ritiene, al contrario, che queste entrate, derivanti dall'attuazione della politica europea della concorrenza, dovrebbero essere direttamente recuperate e reinvestite nel bilancio dell'Unione europea; è determinato a promuovere e a difendere questo principio nei prossimi negoziati sui bilanci annuali e pluriennali;

4.

approva tuttavia senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 2/2011 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0475.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


5.2.2013   

IT

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CE 33/232


Martedì 5 luglio 2011
Esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ***I

P7_TA(2011)0309

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori (COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

2013/C 33 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0791),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0012/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0201/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2011)0001

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 954/2011)


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/233


Martedì 5 luglio 2011
Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni ***I

P7_TA(2011)0310

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) (1)

2013/C 33 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0223/2011).

(2)  Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


Martedì 5 luglio 2011
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre Autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.

(2)

La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa", ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella sua Comunicazione del 3 luglio 2009 dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi" la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e, nella Comunicazione del 20 ottobre 2009 dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

(3)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europea di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea - EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali autorità hanno un ruolo cruciale da assolvere nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l'opera da essi svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.

(4)

I prodotti derivati negoziati fuori borsa (OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(5)

In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale entro la fine del 2012 e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei derivati OTC in maniera uniforme e non discriminatoria a livello internazionale, al fine di migliorare il mercato dei derivati OTC e di creare strumenti più efficaci che rendano le imprese responsabili dei rischi che si sono assunti . La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.

(6)

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità di rafforzare in misura notevole la mitigazione del rischio di controparte e sull'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.

(7)

L'ESMA dovrebbe operare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. L'Autorità è anche incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione giuridicamente vincolanti, e avrà un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(8)

Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6).

(8 bis)

Nella sua Comunicazione del 2 febbraio 2011 dal titolo "Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime", la Commissione ha individuato nella crescente finanziarizzazione dei mercati internazionali delle materie prime una sfida strategica per le economie dell'Unione. La Commissione ha riaffermato la necessità di una maggiore trasparenza nella negoziazione di materie prime e sottolineato gli effetti potenzialmente positivi dei limiti di posizione nella negoziazioni di derivati su tali prodotti. Per conseguire un'effettiva diminuzione del volume anormalmente elevato di negoziazioni sui mercati delle materie prime, la Commissione dovrebbe in particolare valutare gli effetti di un'ammissione alle borse valori limitata ai soli operatori sul mercato fisico, escludendo le istituzioni finanziarie. In occasione delle prossima revisione della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (7), la Commissione deve in particolare affrontare il problema della volatilità dei prezzi sui mercati alimentari e agricoli e prevedere opportuni requisiti atti ad evitare i rischi sistemici e le pratiche manipolative, compresi requisiti in materia di margini, limiti di posizione e retroversioni di utili a fini sanzionatori.

(9)

Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati OTC che possono essere compensati.

(10)

È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

(11)

Affinché l'obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i derivati OTC compensati mediante controparte centrale sono idonei a essere assoggettati all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale.

(12)

Il presente regolamento definisce i criteri di assoggettabilità all'obbligo di compensazione. Tenuto conto del suo ruolo centrale, l'ESMA dovrebbe decidere, previa consultazione della Commissione e del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (8) se una categoria di derivati soddisfi o no i criteri di assoggettabilità, se debba essere applicato l'obbligo di compensazione e a decorrere da quando , tra cui, se del caso, norme attuative graduali. Un'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione potrebbe essere in funzione sia della proporzione di categorie assoggettabili da sottoporre a compensazione, sia delle tipologie di partecipanti al mercato che devono adempiere all'obbligo di compensazione. La compensazione bilaterale dovrebbe continuare ad essere autorizzata ove non siano soddisfatte, per determinati contratti derivati nell'ambito di una categoria di prodotti derivati, le condizioni della compensazione tramite controparte centrale, come può avvenire nel caso degli strumenti derivati di copertura.

(12 bis)

Nel determinare se una classe di derivati debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l'ESMA dovrebbe puntare a ridurre il rischio sistemico e a evitare ripercussioni sistemiche. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come la data futura a decorrere dalla quale decorre l'obbligo di compensazione, la interconnessione della classe di derivati sul mercato, il livello di standardizzazione contrattuale ed economica dei contratti, l'effetto della performance e della competitività delle imprese dell'Unione sui mercati globali, la capacità delle controparti centrali di trattare i volumi e gli obblighi previsti dalla presente direttiva sotto il profilo operativo e di gestione del rischio, l'entità del rischio di regolamento e del rischio di credito di controparte e l'incidenza dei costi sull'economia reale e in particolare sugli investimenti.

(12 ter)

Le caratteristiche del mercato dei cambi (volume giornaliero delle operazioni, coppie di valute, importanza delle operazioni effettuate da paesi terzi, rischio di regolamento trattato da un solido meccanismo in vigore) richiedono un idoneo regime basato in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate.

(12 quater)

In sede di elaborazione degli atti delegati e delle norme tecniche di esecuzione, è opportuno tenere in particolare considerazione le necessità degli istituti di risparmio a lungo termine al fine di offrire ai consumatori prodotti di risparmio di lungo periodo. A tal fine, il presente regolamento non dovrebbe comportare costi eccessivi per gli istituti di risparmio a lungo termine. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità.

(12 quinquies)

Per gli istituti di credito per il risparmio a lungo termine, è opportuno autorizzare l'iscrizione di titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualità elevata in alternativa ai contanti per la copertura dei margini iniziali e dei margini di variazione.

(13)

La compensazione di un contratto derivato OTC richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato. La Commissione e l'ESMA dovrebbero comunque fare in modo che le disposizioni inerenti all'obbligo di compensazione tutelino anche gli investitori.

( 13 bis)

In generale gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero applicare esclusivamente alle operazioni future, onde permettere una transizione ordinata e rafforzare la stabilità del sistema riducendo la necessità di adattamenti successivi. In tale ambito, gli obblighi di compensazione e di segnalazione dovrebbero essere trattati in modo diverso. Mentre un obbligo di compensazione ex post risulta complicato a causa della garanzia addizionale necessaria, lo stesso non può dirsi dell'obbligo di segnalazione ex post. L'obbligo di segnalazione ex post potrebbe essere prescritto alla luce dei risultati di un'analisi di impatto e sulla base di norme studiate in funzione delle classi di derivati, dei requisiti tecnici e della durata residua.

(14)

I derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano sempre un rischio di controparte e pertanto occorre definire norme per la gestione di tale rischio. È opportuno che dette norme siano applicabili soltanto ai partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione.

(14 bis)

È importante che il trattamento necessariamente diverso delle controparti non finanziarie previsto dal presente regolamento sia esteso alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (9) e alla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10). Le controparti che non sono tenute a effettuare una compensazione centrale non dovrebbero essere soggette a requisiti patrimoniali elevati in ragione della prosecuzione di accordi bilaterali.

(14 ter)

L'onere dei requisito patrimoniale per le controparti finanziarie che trattano derivati OTC compensati a livello bilaterale e non tramite controparte centrale dovrebbe poter essere calcolato in relazione ai livelli di perdite potenziali legate al rischio di inadempimento, misurate per ciascuna controparte.

(15)

È opportuno che le norme in materia di obbligo di compensazione e di segnalazione e le norme sulle tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE, alle imprese di assicurazione autorizzate a norma della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (11), alle imprese di assicurazione autorizzate a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (12), alle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (13), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (14), ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (15).

(15 bis)

Le attività degli OICVM che effettuano soltanto in misura limitata transazioni con derivati dovrebbero pertanto essere valutate per determinare esattamente su quali basi essi vadano classificati come controparti finanziarie a norma del presente regolamento. In tale ambito, occorre anche adottare iniziative per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre le possibilità di abusi. Pertanto la soglia di compensazione per le controparti non finanziarie non dovrebbe automaticamente applicarsi agli OICVM, ma occorre invece esaminare e introdurre una deroga ben definita.

(15 ter)

Gli OICVM dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto le loro politiche d'investimento diversificate comportano anche operazioni su contratti derivati. Gli OICVM hanno registrato una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e rappresentano circa il 50 % del PIL dell'Unione, rivestendo in tal modo un'importanza sistemica in ragione della loro significativa capacità d'investimento.

(15 quater)

I fondi pensione ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (16) che presentano un profilo di avversione al rischio e che ricorrono ai derivati per tutelarsi dai rischi di passività in materia pensionistica devono essere assoggettati all'obbligo di segnalazione e all'obbligo delle tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, come previsto nel presente regolamento. Cionondimeno, tali fondi pensione non dovrebbero essere assoggettati all'obbligo di compensazione, onde evitare che i pensionati si accollino costi spropositati.

(16)

Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Le controparti non finanziarie dovrebbero spiegare il ricorso ai derivati nella relazione annuale o tramite altre modalità appropriate. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, come le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, nonché le controparti non finanziarie , affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione dovrà valutare l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia. Se dovesse entrare in vigore un pacchetto di norme dell'Unione comparabile concepite su misura per determinati settori, la Commissione dovrebbe immediatamente valutare se il settore in questione debba uscire dall'ambito di applicazione del presente regolamento e formulare opportune proposte legislative.

(16 bis)

La soglia di compensazione per le controparti non finanziarie è pari a un volume assai significativo per tutti gli operatori di mercato. Nella fissazione della soglia di compensazione occorre verificare e ponderare fattori quantitativi e qualitativi. In materia occorre adoperarsi opportunamente per un'ampia standardizzazione dei contratti OTC e riconoscere l'importanza della riduzione del rischio per le controparti non finanziarie nel contesto delle loro normali attività. L'introduzione di soglie calibrate sulla rilevanza dell'impresa nel mercato globale o in un segmento di mercato OTC potrebbe essere integrata dall'uso di indici di rischio operativo.

(16 ter)

Per poter esentare la piccole e medie imprese (PMI) dall'obbligo di compensazione occorre verificare anche le soglie di compensazione OTC dei singoli settori, orientate al volume globale dei contratti di un'impresa. Inoltre l'ESMA deve verificare se sia possibile introdurre per le PMI una normativa minima in materia di obbligo di segnalazione.

(16 quater)

La Commissione deve garantire che il necessario e opportuno ricorso ai prodotti derivati OTC da parte di controparti non finanziarie per tutelarsi dai rischi di mercato derivanti dalle loro operazioni commerciali non sia pregiudicato da future proposte legislative in termini di formazione dei prezzi o di disponibilità.

(17)

Occorre che un contratto concluso da un fondo, sia esso gestito o no da un gestore, sia considerato rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18)

È opportuno che le banche centrali e altri organismi nazionali che esercitano funzioni analoghe, altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, le banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE, la Banca per i regolamenti internazionali e taluni enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitare di limitare la loro capacità di intervento per stabilizzare il mercato in caso di bisogno. Per gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, di proprietà di un governo centrale e che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia del rispettivo governo centrale equivalenti a passività, occorre valutare previamente se per essi sia sostenibile una deroga alla compensazione.

(19)

Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale ( o clienti dei membri compensatori), occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti o tramite società d'investimento o enti creditizi che sono essi stessi clienti.

(20)

L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in alcune sedi di negoziazione, in quanto appartenente ad una sede concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, le controparti centrali devono accettare di compensare le operazioni eseguite in sedi differenti, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa transazione di derivati OTC, purché la documentazione sia conforme agli standard di mercato. Di norma, è opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire tali distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

(21)

Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati OTC. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie sia non finanziarie che oltrepassano la soglia, onde fornire all'ESMA dati comparativi. Se una tale segnalazione retrospettiva non risulta fattibile per qualsiasi categoria di derivati OTC, è opportuno fornire un'adeguata motivazione al rispettivo repertorio di dati sulle negoziazioni.

(22)

È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati OTC da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati OTC saranno centralizzate e facilmente accessibili all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Commissione e l'ESMA dovrebbero valutare la possibilità di estendere l'applicabilità dell'obbligo di segnalazione ai derivati incorporati.

(22 bis)

Gli enti pensionistici aziendali e professionali di cui all'articolo 6, lettera a) della direttiva 2003/41/CE o i piani pensionistici che offrono analoghi livelli di mitigazione del rischio e che sono riconosciuti dal diritto nazionale come soggetti erogatori di prestazioni pensionistiche e che fanno uso di contratti derivati la cui capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria del piano pensionistico è oggettivamente misurabile, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di collateralizzazione bilaterale previste dal presente regolamento e che saranno sottoposte a revisione nel 2014.

(23)

Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico , è opportuno che tutti i contratti, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni

(23 bis)

È opportuno che l'ESMA, l'EIOPA e l'EBA dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

(24)

È opportuno che l'obbligo di segnalare le modifiche o la cessazione del contratto si applichi alle controparti originarie del contratto e a altri soggetti che effettuino la segnalazione per conto di esse. Occorre che le controparti, o i loro dipendenti, che comunicano tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni.

(25)

Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia. Gli Stati membri dovrebbero garantire la pubblicità delle sanzioni comminate e la pubblicazione, a intervalli regolari, di rapporti di valutazione sull'efficacia delle norme vigenti.

(26)

Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, l'utile non distribuito e le riserve della controparte centrale siano in qualsiasi momento proporzionati alle dimensioni e all'attività della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi operativi o residui e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.

(27)

Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che dette controparti centrali siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali fissati dal presente regolamento. Per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle controparti centrali.

(27 bis)

L'autorità competente interessata dovrebbe accertarsi che le controparti centrali dispongano sempre di risorse finanziarie sufficienti (che devono comprendere un apporto minimo di fondi propri), in conformità degli orientamenti pubblicati dall'ESMA.

(28)

Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti finanziarie ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento.

(29)

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la responsabilità della verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (17), dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.»

(30)

In caso di rischio di insolvenza di una controparte centrale, lo Stato membro di stabilimento può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in vari Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, l'ESMA deve partecipare alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà l'adozione di misure o di prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. Occorre che l'ESMA coinvolga nell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

(31)

È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti. ▐ Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa dell'ampio impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità di regolamentazione abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

(31 bis)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire a una controparte centrale di una giurisdizione territoriale di compensare un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o nella valuta di un paese terzo, oppure obbligare una controparte centrale a disporre di una licenza bancaria per avere accesso alla liquidità giornaliera della banca centrale.

(32)

Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, sono necessari accordi con le controparti centrali stabilite in paesi terzi riguardanti la prestazione di servizi di compensazione nell'Unione. Detti accordi dovrebbero comprendere l'autorizzazione di una controparte centrale stabilita in un paese terzo da parte dell'ESMA e delle competenti autorità dello Stato membro in cui la controparte centrale intende eseguire le prestazioni di compensazione oppure un'esenzione dalle condizioni e dalle procedure di autorizzazione disposta dalla Commissione , purché la Commissione stessa abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte le altre condizioni necessarie a tal fine. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria.

(32 bis)

Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto in merito alla necessità che l'Unione promuova i propri interessi e valori in modo più fermo e in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e compia passi volti, tra l'altro, ad assicurare un maggiore accesso al mercato per le imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

(33)

È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non meno di due, dovrebbero essere membri indipendenti. Detti membri indipendenti non dovrebbero assolvere la funzione di membri indipendenti in più di un'altra controparte centrale. La loro remunerazione non dovrebbe essere legata in alcun modo ai risultati della controparte centrale. Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei dispositivi di governo societario e assetti proprietari di cui sono dotate. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle controparti centrali.

(34)

Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni diverse da quella di gestione dei rischi, ma soltanto se le funzioni esternalizzate non incidono sul loro regolare funzionamento né sulla loro capacità di gestione dei rischi. L'esternalizzazione di funzioni dovrebbe essere approvata dal comitato dei rischi della controparte centrale.

(35)

È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.

(36)

Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati OTC mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Per questo motivo, occorre che le controparti centrali conservino una documentazione aggiornata e di facile individuazione. Inoltre i conti dei membri inadempienti dovrebbero essere trasferibili ad altri membri.

(36 bis)

Qualsiasi incertezza giuridica circa l'efficacia e la possibilità di applicazione effettiva delle regolamentazioni e delle procedure riguardanti una controparte centrale in materia di limitazione delle attività e degli obblighi patrimoniali dei membri compensatori e dei loro clienti - nonché di trasferimento di posizioni in caso di eventi predefiniti - metterebbe a repentaglio la stabilità della controparte centrale. Gli eventi tali da determinare un trasferimento di posizioni deve essere definito preliminarmente onde salvaguardare l'ambito della tutela assicurata.

(37)

È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Lo sviluppo di una gestione dei rischi di una certa solidità dovrebbe rimanere il principale obiettivo delle controparti centrali. Queste possono tuttavia adattarne le caratteristiche alle attività specifiche e ai profili di rischio dei clienti dei membri compensatori e, ove opportuno, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia reale almeno i contanti e i titoli di Stato previa adeguata decurtazione.

(37 bis)

La gestione del rischio delle controparti centrali dovrebbe essere stabile, e non dovrebbe trasferire il rischio ai contribuenti.

(37 ter)

Il Consiglio per la stabilità finanziaria ritiene che le controparti centrali siano istituzioni di importanza sistemica. Non esiste una prassi comune a livello internazionale o in seno all'Unione per quanto riguarda le condizioni alle quali le controparti centrali possono accedere agli strumenti di liquidità delle banche centrali o possono necessitare di una licenza come istituti di credito. L'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto dal presente regolamento può rafforzare l'importanza sistemica delle controparti centrali e l'esigenza di liquidità. Si dovrebbe pertanto invitare la Commissione a tenere conto dei risultati delle eventuali attività in atto tra le banche centrali per valutare, in cooperazione con il SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità delle banche centrali in una o più valute e a informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

(38)

Le chiamate margini e le riduzioni (haircuts) sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali, le autorità competenti e l'ESMA adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

(39)

La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(40)

I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre tuttavia che esse si impegnino in particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(40 bis)

Per una controparte centrale è essenziale l'accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e meritevole di credito o da una combinazione delle due.

(41)

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 (18) ha istituito un quadro volontario per l'istituzione di legami tra le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non espongano le controparti centrali a rischi non gestiti correttamente.

(42)

Poiché gli accordi di interoperabilità possono in generale essere importanti come strumenti per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziazione nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase occorre prevedere un periodo di grazia di tre anni tra la ricezione dell'autorizzazione di compensazione per i derivati e l'ammissibilità a richiedere l'autorizzazione per l'interoperabilità, come pure restringere il campo di applicazione di tali accordi successivi ai titoli cash. Tuttavia, è opportuno che entro il 30 settembre 2014 l'ESMA presenti alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari e su quando detta estensione dovrebbe aver luogo.

(43)

I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Risulta opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.

(44)

Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti rigorosi in materia di registrazione e di gestione dei dati.

(45)

La trasparenza dei prezzi e delle commissioni associate ai servizi prestati dalle controparti centrali, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa.

(45 bis)

Vi sono aree nel settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati in cui possono esistere anche diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(46)

È opportuno che l'ESMA possa proporre alla Commissione di infliggere penalità di mora. Lo scopo delle penalità di mora è assicurare che cessi la violazione constatata dall'ESMA, che l'ESMA riceva le informazioni complete e corrette da essa richieste o che i repertori di dati sulle negoziazioni, le controparti centrali, i loro membri o altri soggetti si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo, e per costringere i repertori, le controparti centrali e i loro membri a rispettare il presente regolamento, occorre che la Commissione possa anche infliggere ammende, su richiesta dell'ESMA, in caso di violazione, intenzionale o per negligenza, di specifiche disposizioni del regolamento. È opportuno che le ammende siano dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni, della controparte centrale o dei membri interessati.

(47)

Per potere sorvegliare efficacemente i repertori di dati sulle negoziazioni, le controparti centrali e i loro membri , occorre che l'ESMA sia autorizzata a svolgere indagini e a effettuare ispezioni in loco.

(48)

È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (19).

(49)

È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni formulate da CPSS/IOSCO e da SEBC/CESR e crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di detti sviluppi in sede di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

(50)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di approvare norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati, occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle ESA (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. L'ESMA dovrebbe comunque consultare all'occorrenza l'EBA e l'EIOPA . [Em. 16]

(50 bis)

Nel quadro della preparazione all'adozione degli orientamenti tecnici e delle norme tecniche di regolamentazione, specialmente in merito alle soglie di compensazione a norma del presente regolamento per le controparti non finanziarie, l'ESMA dovrebbe organizzare audizioni pubbliche degli operatori di mercato.

(51)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento , dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze d’esecuzione attribuite alla Commissione (20). [Em. 17]

(52)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)

Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza,

(53 bis)

Per assicurare la coerenza e l'efficacia della normativa e a causa degli stretti legami tra la negoziazione e la post negoziazione, il presente regolamento dovrebbe essere allineato alla direttiva 2004/39/CE, che stabilirà gli obblighi che è opportuno imporre alle sedi di negoziazione nelle quali si eseguono operazioni sui derivati definiti nel regolamento EMIR. Detti obblighi possono includere la trasparenza, l'accesso, l'esecuzione di ordini, la vigilanza, la solidità e la sicurezza del sistema, nonché altri obblighi necessari.

(53 ter)

La vendita di prodotti derivati complessi agli enti pubblici locali richiede un'attenzione particolare. Per affrontare questa problematica, è opportuno che la Commissione includa proposte specifiche nella prossima revisione della direttiva 2004/39/CE. Tali proposte dovranno comportare obblighi specifici di due diligence, informazione e divulgazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa obblighi uniformi per i contratti derivati , disposizioni specifiche volte a rafforzare la trasparenza e la gestione del rischio del mercato dei derivati OTC nonché obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni,

Per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da 4) a 10) dell'Allegato I, Sezione C della direttiva 2004/39/CE.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 18]

2.   Il presente regolamento si applica alle controparti centrali e ai loro membri compensatori , alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso si applica anche alle controparti non finanziarie, nei casi previsti.

3.   Il titolo V si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, punto 18, lettere a) e b) e punto 19 della direttiva 2004/39/CE.

4.   Gli obblighi di compensazione del presente regolamento non si applicano:

a)

ai membri del SEBC, agli altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe e agli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

alle banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

b bis)

alla Banca dei regolamenti internazionali.

4 bis.     Ulteriori deroghe al presente regolamento richiedono l'adozione di un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio elaborato sulla base delle norme internazionali e delle normative settoriali equiparabili dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"controparte centrale", il soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

2)

"repertorio di dati sulle negoziazioni", il soggetto che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3)

"compensazione", la procedura mediante la quale un terzo si interpone, direttamente o indirettamente, tra le controparti di un'operazione al fine di assumere i loro diritti e i loro obblighi;

4)

"categoria di derivati", un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante, il profilo di rendimento e la valuta di riferimento. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

5)

"derivati OTC", i contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato , sul mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato o su un'altra sede di negoziazione organizzata di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (21) che compensa tali contratti tramite una controparte centrale ;

5 bis)

"mercato regolamentato", un sistema multilaterale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

5 ter)

"sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

6)

"controparte finanziaria", un'impresa costituita nell'Unione che è una impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un'impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato ai sensi della direttiva 2003/41/CE o un fondo di investimenti alternativo autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

7)

"controparte non finanziaria", un'impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1) e 6);

7 bis)

"regime pensionistico aziendale o professionale", un regime pensionistico istituito in conformità della direttiva 2003/41/CE, inclusi i soggetti autorizzati responsabili della gestione degli IORP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva e che agiscono per loro conto, o i gestori di investimenti nominati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della stessa direttiva o qualsiasi altro sistema riconosciuto dal diritto nazionale come un regime istituito a fini pensionistici;

8)

"rischio di controparte", il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;

9)

"accordo di interoperabilità", l'accordo tra due o più controparti centrali che prevede l'esecuzione intersistemica delle operazioni;

10)

"autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18 o da una o più autorità di vigilanza europee (AEV); [Em. 5]

11)

"membro compensatore", un'impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

12)

"cliente", un'impresa legata ad un membro compensatore di una controparte centrale o a una delle sue filiali da un rapporto contrattuale diretto o indiretto che le consente di compensare le sue operazioni tramite il ricorso del membro compensatore alla controparte centrale interessata ;

13)

"partecipazione qualificata", una partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

14)

"impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della 7a direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (22);

15)

"impresa figlia", un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

16)

"controllo", il controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

17)

"stretti legami", la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a)

partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b)

controllo, ossia dalla relazione che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia viene considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;

18)

"capitale", il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

19)

"riserve", le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (23), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

20)

"il consiglio", il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

21)

"membro indipendente del consiglio", un membro del consiglio non avente rapporti d'affari passati o presenti , familiari o di altro tipo che sollevino un conflitto di interessi con la controparte centrale, gli azionisti di controllo o i dirigenti di questa, i membri compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

22)

"alta dirigenza", la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

22 bis)

"controparti di compensazione di paesi terzi", le imprese stabilite in paesi terzi che sono considerate equivalenti alle controparti finanziarie o alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2; tale circostanza si considera verificata quando l'impresa in questione stabilita in un paese terzo dovrebbe, laddove fosse stabilita nell'Unione, classificata come una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;

22 ter)

"segregazione", il principio in base al quale le attività e le posizioni di una persona non sono utilizzate per coprire le passività o i debiti nei confronti di qualsiasi altra persona rispetto alla quale si intende effettuare la segregazione e non sono rese disponibili per tale scopo, in particolare in caso di insolvenza di un membro compensatore;

22 quater)

"trade compression", il processo che consiste nel sostituire legalmente un determinato insieme di contratti derivati con un altro insieme di contratti caratterizzati, per ciascun partecipante al processo, da:

a)

un minor numero di contratti e un valore nozionale aggregato inferiore; e

b)

un profilo di rischio identico o simile a quello dell'insieme originario di contratti derivati;

22 quinquies)

"agire di concerto", l'agire di concerto ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109/CE;

2.     Per garantire l'applicazione coerente del paragrafo 1, punto 22 bis, l'ESMA elabora norme tecniche di regolamentazione intese a definire con maggiore precisione i criteri sulla cui base le imprese di paesi terzi vanno classificate controparti di compensazione.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 19]

Titolo II

Compensazione, segnalazione e riduzione del rischio dei derivati OTC

Articolo 3

Obblighi di compensazione

1.   Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, compensano tutti i contratti derivati OTC, considerati assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, stipulati con altre controparti finanziarie o controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, mediante le controparti centrali pertinenti iscritte nel registro di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui al primo comma , che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con controparti di compensazione di paesi terzi .

I contratti derivati OTC stipulati prima della data dalla quale decorre l'obbligo di compensazione per quella categoria di derivati sono esenti dall'obbligo di compensazione.

L'obbligo di compensazione si applica a tutti i contratti derivati OTC stipulati dopo la pubblicazione della decisione dell'ESMA a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di assoggettare le categoria di derivati in causa all'obbligo di compensazione.

1 bis.     L'obbligo di compensazione non si applica ai contratti derivati stipulati tra imprese figlie della stessa impresa madre o tra un'impresa madre e un'impresa figlia. Ai fini della presente disposizione, sono considerate "imprese madri" e "imprese figlie" le imprese così definite dalla pertinente normativa dell'Unione. Questa esenzione non pregiudica l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6, e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione del rischio di cui all'articolo 8.

L'esenzione si applica solamente qualora l'impresa madre interessata abbia precedentemente notificato per iscritto all'autorità competente del suo Stato membro d'origine la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima del ricorso all'esenzione. L'autorità competente assicura che l'esenzione sia utilizzata esclusivamente per i contratti derivati che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

i contratti derivati stipulati tra imprese figlie della stessa impresa madre o tra un'impresa madre e un'impresa figlia sono giustificati da motivi economici;

b)

il fatto di avvalersi dell'esenzione non aumenta il rischio sistemico nel sistema finanziario;

c)

non vi è alcuna restrizione giuridica ai flussi di capitali tra le imprese figlie della stessa impresa madre o tra l'impresa madre e l'impresa figlia.

2.   Per conformarsi all'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, diventano membri compensatori oppure compensano le loro operazioni presso la controparte centrale per il tramite di un'impresa di investimento o un ente creditizio soggetto alla direttiva 2004/39/CE .

Articolo 4

Assoggettabilità all'obbligo di compensazione

1.   Quando un'autorità competente autorizza una controparte centrale a compensare una categoria di derivati ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA, chiedendo a quest'ultima di prendere una decisione in merito all'assoggettabilità all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

1 bis.     Ove una controparte centrale stabilita in un paese terzo sia stata riconosciuta a norma dell'articolo 23, la competente autorità del paese terzo rende disponibili all'ESMA, in applicazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, le categorie di contratti derivati per i quali detta controparte centrale ha concesso il diritto di fornire servizi di compensazione a membri e/o clienti stabiliti nell'Unione.

2.   Dopo aver ricevuto la notifica e la richiesta di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette la decisione all'autorità competente richiedente entro sei mesi, precisando quanto segue:

a)

se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

b)

la data futura a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo , e segnatamente il termine entro il quale l'obbligo di compensazione si applica alle controparti o alle categorie di controparti . Tale data non può essere anteriore a quella alla quale è previsto l'obbligo di compensazione;

b bis)

se e in quali circostanze l'obbligo di compensazione vige per contratti con soggetti di paesi terzi.

Prima della decisione l'ESMA procede a una consultazione pubblica dei partecipanti al mercato, oltre che dei soggetti non partecipanti al mercato che abbiano esperienza o un interesse in materia, e si consulta con il Comitato europeo per il rischio sistemico e con la competente autorità del paese terzo. Entro il termine di un mese è pubblicata una sintesi delle citate consultazioni e ulteriori informazioni sulle consultazioni pubbliche, e non solo, sono disponibili su richiesta. [Em. 21]

2 bis.     L'ESMA, di sua iniziativa, in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3, e dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e consultato il CERS, nonché, se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, individua e segnala alla Commissione le categorie di contratti derivati da considerare ammissibili ai fini dell'obbligo di compensazione, ma per le quali nessuna controparte centrale abbia ancora ottenuto autorizzazione.

Dopo aver individuato tali categorie di contratti derivati, l'ESMA pubblica un invito a sviluppare proposte per la relativa compensazione.

3.   L'ESMA basa la sua decisione sui seguenti criteri:

a)

la riduzione del rischio sistemico nel sistema finanziario , tenendo conto anche di possibili inadempienze di controparti fra loro strettamente interconnesse rispetto ai loro obblighi di pagamento e della mancanza di trasparenza delle posizioni ;

b)

la liquidità dei contratti;

c)

l'esistenza di fonti eque, affidabili e generalmente accettate per la formazione dei prezzi.

Nell'applicare i criteri di cui sopra l'ESMA tiene conto anche del consenso internazionale.

Prima di prendere la decisione, l'ESMA procede ad una consultazione pubblica e, se del caso, consulta le autorità competenti di paesi terzi.

4.   L'ESMA pubblica immediatamente in un registro tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2. Il registro contiene le categorie assoggettabili di derivati e le controparti centrali autorizzate a compensarle. L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.

L'ESMA riesamina regolarmente le sue decisioni e le modifica, se necessario.

5.   Di propria iniziativa e previa consultazione del CERS, l'ESMA individua e notifica alla Commissione la categoria di derivati da includere nel suo registro pubblico e soggetta all'obbligo di compensazione , ma per la quale nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione. Dopo aver individuato detta categoria di derivati, l'ESMA pubblica un invito all'elaborazione di proposte da parte delle controparti centrali per la compensazione dei derivati in questione, come anche un elenco dei derivati per i quali detto invito è stato lanciato.

5 bis.     Una categoria di derivati cessa di essere considerata assoggettabile all'obbligo di compensazione se non vi è più una controparte centrale che sia autorizzata o riconosciuta dall'ESMA come autorizzata a compensarla nel quadro del presente regolamento, ovvero se nessuna controparte centrale è disposta a compensarla.

6.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le informazioni da includere nella notifica di cui al paragrafo 1;

b)

i criteri di cui al paragrafo 3;

c)

le informazioni da includere nel registro di cui al paragrafo 4.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente la categoria di derivati assoggettata all'obbligo di compensazione.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012 .

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Prima di decidere l'ESMA procede a una consultazione pubblica degli operatori di mercato. [Em. 20]

Articolo 4 bis

Al fine di promuovere una regolamentazione globale, efficace e coerente dei contratti derivati, la Commissione può sottoporre al Consiglio proposte per un mandato a negoziare adeguato nella prospettiva di ottenere un accordo su una idonea legislazione equivalente applicabile alle operazioni eseguite nei paesi terzi dalle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 7.

Articolo 4 ter

Registro pubblico

1.     Ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA istituisce e gestisce un registro pubblico. Il registro è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'ESMA.

2.     Dal registro risultano almeno:

a)

le categorie di contratti derivati che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 3;

b)

le controparti centrali che possono essere utilizzate ai fini dell'obbligo di compensazione;

c)

le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, compresa qualsiasi applicazione graduale;

d)

le categorie di derivati individuate dall'ESMA in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5.

3.     Qualora un'autorità competente o la pertinente autorità competente di un paese terzo abbia revocato l'autorizzazione a compensare una determinata categoria di contratti derivati, l'ESMA elimina immediatamente la controparte centrale interessata dal registro in relazione a quella categoria di derivati.

4.     L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.

5.     Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volte a specificare le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30o giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 19]

Articolo 5

Accesso alle controparti centrali

1.    Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC assoggettabili accettano di compensare i contratti su base equa, trasparente e non discriminatoria, indipendentemente dalla sede di esecuzione e, laddove possibile, sulla base di standard industriali internazionali aperti , purché ciò non comprometta la riduzione del rischio. Per evitare pratiche discriminatorie, le controparti centrali accettano di compensare le operazioni eseguite in sedi differenti, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici, operativi e giuridici definiti dalla, o applicabili alla, controparte centrale nonché i requisiti di accesso e di gestione del rischio da questa stabiliti, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione su derivati OTC.

1 bis.     La controparte centrale dà una chiara risposta negativa o positiva alla sede di negoziazione che ha richiesto l’autorizzazione a effettuare la compensazione di un contratto derivato OTC, entro tre mesi dal trattamento della richiesta.

L'eventuale rifiuto da parte delle CCP di compensare un contratto derivato OTC proveniente da una sede di negoziazione commerciale deve essere accompagnato da una motivazione esauriente.

La sede di negoziazione che si sia vista respingere la richiesta può presentare una nuova richiesta dopo un periodo minimo di attesa di tre mesi.

In caso di disaccordo l'ESMA dirime le controversie fra le autorità competenti in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) 1095/2010.

1 ter.     Ai fini delle relazioni al Parlamento europeo e alla Commissione di cui all’articolo 68, l'ESMA controlla l’accesso alle controparti centrali e gli effetti sulla concorrenza di talune prassi, tra cui l’uso delle licenze esclusive.

Articolo 6

Obbligo di segnalazione

1.    Tutti i contratti derivati sono segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 . Le controparti comunicano le informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato e ad ogni modifica significativa, novazione o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la stipula, modifica, novazione o cessazione del contratto, salvo diversa disposizione contenuta negli atti adottati ai sensi del paragrafo 5. A differenza della cessazione anticipata, non è considerata una modifica la scadenza convenuta di un contratto o la scadenza di una transazione. Le informazioni su una transazione con derivati sono trasmesse al più tardi il giorno utile che segue l'esecuzione della transazione o la successiva modifica. Per giorni utili si intendono i giorni che sono operativi per entrambi i contraenti e, in caso di compensazione di un contratto tramite controparte centrale, anche i giorni utili per la controparte centrale in questione. Le controparti finanziarie conservano inoltre agli atti per un periodo di cinque anni tutte le informazioni soggette a tale obbligo di segnalazione.

I terzi sono abilitati a effettuare le segnalazioni di cui al primo comma, per conto delle controparti originarie, purché sia garantito che informazioni relative al contratto non siano comunicate due volte.

Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dalla controparte centrale che compensa i contratti derivati soggetti a obblighi di clearing. Nel caso in cui i contratti derivati siano sottoposti a "trade compression", gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dall'operatore del servizio di trade compression.

L'ESMA é incaricata di verificare la possibilità di introdurre un obbligo retroattivo di segnalazione per i contratti derivati OTC se le relative informazioni sono indispensabili alle autorità di vigilanza. L'ESMA considera nella sua decisione i seguenti criteri:

a)

i requisiti tecnici per la presentazione di una segnalazione (segnatamente ove le transazioni siano registrate per via elettronica);

b)

la rimanente durata delle transazioni in sospeso.

Prima di decidere l'ESMA procede a una consultazione pubblica degli operatori di mercato. [Em. 14 e 15]

2.    Tutte le notifiche sono effettuate, laddove possibile, secondo standard industriali internazionali aperti.

3.   Una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni relative al contratto derivato all'altra controparte o a un soggetto terzo .

La controparte che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La comunicazione non chiama in causa la responsabilità del soggetto che la effettua, dei suoi amministratori o dipendenti o di altre persone che agiscono per suo conto .

4.    Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in cooperazione con l'EBA, il SEBC e il CERS elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni e il tipo di comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti classi, gruppi o categorie di derivati e per gli eventuali effetti retroattivi, comprese, per tutti i derivati, le modalità di backloading e di comunicazione delle operazioni registrate elettronicamente come pure i criteri e le condizioni per le comunicazione retroattive concernenti i contratti derivati in essere stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

a)

le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto;

b)

le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza, l'esercizio, la data di consegna, i dati relativi al prezzo e il valore nozionale ▐.

b bis)

per i derivati non conformi a un formato standard deve essere disponibile un formato "vuoto" che permetta alle autorità competenti di individuare l'esistenza della transazione e di adottare ogni opportuna misura regolamentare;

b ter)

un identificativo unico per contratto.

L'ESMA, in coordinamento con l'EBA, l'EIOPA e il CERS, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Quando i progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardano prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia] (24)  (25), l'ESMA consulta l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 bis.     Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA si basa tra l'altro sull'elenco dei dati da notificare che figurano nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE.

5.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'ESMA, in coordinamento con l'EBA, l'EIOPA e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la frequenza delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le varie categorie di prodotti derivati.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Quando i progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardano prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. …/2011 [concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia] (26) (COM(2010)0726/3), l'ESMA consulta l'ACER.

Il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 .

Articolo 7

Controparti non finanziarie

1.   ▐ La controparte non finanziaria è soggetta all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.   Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC tali per cui la posizione media scorrevole nell'arco di cinquanta giorni lavorativi superi la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 ▐.

L'obbligo di compensazione perdura fin quando le posizioni e le esposizioni nette in contratti derivati OTC della controparte non finanziaria si mantengono al di sopra della soglia di compensazione, e cessa non appena dette posizioni ed esposizioni nette ritornano al di sotto della soglia per un periodo determinato.

L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE assicura il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma.

L'obbligo di compensazione di cui al comma 1 deve essere assolto entro sei mesi.

2 bis.     In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con la copertura dell'attività commerciale o del finanziamento di tesoreria della controparte può essere obiettivamente misurato.

3.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, del CERS e delle altre competenti autorità, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

b)

la soglia per la compensazione;

b bis)

i criteri per determinare quali contratti derivati OTC siano direttamente, oggettivamente e in modo quantificabile legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria;

Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati.

L'ESMA, previa consultazione dell’EBA, del CERS e delle altre autorità interessate, presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In preparazione del processo di definizione della soglia di compensazione e dei criteri per determinare quali contratti derivati OTC siano direttamente, oggettivamente e in modo quantificabile legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, l'ESMA procede a consultazioni pubbliche e dà alle controparti non finanziarie l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista.

5.   La Commissione, previa consultazione delle AEV e di altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di cui al paragrafo 3 e, se necessario, le modifica.

Articolo 8

Tecniche di riduzione del rischio dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

1.   Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano con due diligence che siano messe in atto le disposizioni e le procedure prudenziali opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di mercato e di credito, che prevedano almeno:

a)

adeguati mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

b)

procedure standard solide , resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

Ai fini della lettera b), il valore dei contratti in essere è valutato ogni giorno al prezzo di mercato, e le procedure di gestione dei rischi prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione o la detenzione di un capitale commensurato al rischio, conformemente ai requisiti patrimoniali obbligatoriamente previsti per le controparti finanziarie .

Alla stipula del contratto, le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 offrono in opzione alle controparti la segregazione del margine iniziale .

L'ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici. Previa consultazione del CERS, l'ESMA interviene per impedire l'eccessivo accumulo di contratti appartenenti a detta classe.

L'autorità competente e l'ESMA garantiscono che le procedure e le disposizioni prudenziali abbiano lo scopo di prevenire l'arbitraggio regolamentare fra transazioni compensate e non compensate e riflettano i trasferimenti di rischio generati dai contratti derivati.

L'ESMA e le autorità competenti riesaminano gli standard in materia di margini per prevenire l'arbitraggio regolamentare, in conformità con l'articolo 37.

1 ter.     Per gli investimenti dei fondi pensione ex direttiva 2003/41/CE o per i fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, la collateralizzazione bilaterale resiliente dei derivati utilizzata per la mitigazione del rischio tiene conto del merito di credito della controparte. I requisiti patrimoniali previsti dalla regolamentazione prudenziale sono comparabili a quelli dei contratti oggetto di compensazione centrale.

2.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che , come disposto al paragrafo 1, contengano idonee linee guida per gli standard in materia di procedure prudenziali e di margini e specifichino il periodo massimo tra la stipula di un contratto derivato OTC e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30o giugno 2012.

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, le AEV sviluppano progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi e i livelli di garanzia reale e di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma.

Le AEV presentano alla Commissione, per tali norme tecniche di regolamentazione, progetti comuni entro il 30 giugno 2012.

In funzione della natura giuridica della controparte, il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 o del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Sanzioni

1.   Gli Stati membri, tenendo conto della comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regime sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" e previa consultazione dell'ESMA, stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa. Gli Stati membri pubblicano a cadenza regolare relazioni di impatto sull'efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate.

Entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.   La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, siano applicate in modo effettivo ed uniforme.

3 bis.     Una violazione delle disposizioni del presente titolo non inficia la validità di contratto un derivato OTC o la facoltà delle parti di far applicare le disposizioni di un contratto derivato OTC. Una violazione delle disposizioni del presente titolo non genera alcun diritto al risarcimento del danno nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Titolo III

Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10

Autorizzazione delle controparti centrali

1.   Se una controparte centrale, che sia persona giuridica stabilita nell'Unione e abbia accesso ad una liquidità adeguata, intende prestare servizi o svolgere attività, essa presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

La liquidità può provenire dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di entrambe. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o ad altre disposizioni adeguate.

2.   L'autorizzazione è valida per tutto il territorio dell'Unione.

3.   L'autorizzazione alla controparte centrale è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.

4.   Le controparti centrali rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione iniziale.

Le controparti centrali notificano immediatamente alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione iniziale.

5.   Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA previa consultazione dell'EBA, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri relativi alla liquidità adeguata di cui al paragrafo 1.

L’ESMA, previa consultazione dell'EBA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Estensione delle attività e dei servizi

1.   Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione in un'altra valuta o per strumenti finanziari che presentano caratteristiche di rischio significativamente diverse da quelli per i quali la controparte centrale ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 13.

2.   Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12

Requisiti patrimoniali

1.   Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 10 milioni di euro .

2.   Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve della controparte centrale è proporzionato al volume e al rischio connesso alle attività commerciali della controparte centrale. Esso è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dal rischio operativo e dal rischio residuo.

3.    Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA , elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2, inclusi la frequenza o il momento in cui essi dovranno essere aggiornati .

L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA , presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione

1.   L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato che la controparte centrale richiedente rispetta tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e i requisiti adottati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (27), e previo parere favorevole dell'ESMA conformemente all'articolo 15.

2.    Per l'autorizzazione iniziale , la controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento. L'autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla controparte centrale richiedente all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3.    Per l'autorizzazione iniziale, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa.

Per l'autorizzazione relativa ad un'estensione delle attività e dei servizi, entro due mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente comunica per iscritto alla controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa.

Articolo 14

Cooperazione

1.   L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale , in cooperazione con l'ESMA, istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, 11, 46 e 48.

Il collegio è presieduto dall'ESMA ed è composto da non più di sette membri, fra cui l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale e l'autorità responsabile della vigilanza della controparte centrale, le banche centrali che emettono le valute più pertinenti in relazione agli strumenti finanziari compensati nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40.

2.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a)

la redazione del parere ▐ di cui all'articolo 15;

b)

lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo 21;

d)

il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione del rischio della controparte centrale;

e)

il miglioramento dell'efficacia della vigilanza, eliminando duplicazioni superflue dei requisiti prudenziali;

f)

l'applicazione uniforme delle pratiche di vigilanza;

g)

l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22.

3.   L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce in particolare le modalità pratiche della collaborazione tra l'autorità competente e l'ESMA e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale o all'ESMA .

Qualora la maggioranza dei membri del collegio ritenga che l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale non eserciti le sue responsabilità in modo appropriato e che ciò costituisca una minaccia per la stabilità finanziaria, l'ESMA emette una decisione in cui precisa se ritiene che la vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale sia appropriata e costituisca una minaccia alla stabilità finanziaria.

Qualora l'ESMA ritenga che la vigilanza sia inappropriata, può imporre misure correttive alle autorità competenti, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

3 bis.     Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA , elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la valutazione del rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1.

L’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA, presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Parere del collegio

1.    Ai fini dell'autorizzazione iniziale , l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione all'ESMA entro quattro mesi dalla presentazione di una domanda completa da parte della controparte centrale .

1 bis.     Ai fini dell'autorizzazione a un'estensione delle attività e dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale esegue una valutazione del rischio dell'estensione delle attività e dei servizi alla controparte centrale e presenta una relazione al collegio entro un mese.

Sulla base di tale relazione, il collegio adotta entro un mese dal suo ricevimento un parere in cui si stabilisce se il livello di rischio valutato permette l'operatività in condizioni di sicurezza della controparte centrale.

2.    Un parere favorevole o sfavorevole del collegio necessita dell'accordo della maggioranza semplice dei membri, inclusa l'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita, con la valutazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita. In caso di ritardo o disaccordo , l'ESMA facilita l'adozione di un parere ▐ esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la sua funzione di coordinamento generale ex articolo 21 dello stesso. ▐

Articolo 16

Revoca dell'autorizzazione

1.   L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento revoca l'autorizzazione in una qualunque delle seguenti circostanze:

a)

qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b)

qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

d)

qualora la controparte centrale abbia violato gravemente e ripetutamente le disposizioni del presente regolamento.

1 bis.     La procedura per la decisione di ritirare l'autorizzazione necessita di un parere favorevole dello stesso collegio - cui è fatto riferimento nell'autorizzazione originale - nonché di un parere positivo dell'ESMA.

2.    L'ESMA può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

3.   L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare. La decisione di revoca dell'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 17

Riesame e valutazione

Le autorità competenti riesaminano almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valutano i rischi di mercato, operativi e di liquidità ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.

Il riesame e la valutazione tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale nonché dei criteri indicati all'articolo 4, paragrafo 3 .

Le autorità competenti invitano la controparte centrale che non si attiene agli obblighi di cui al presente regolamento ad adottare le misure necessarie.

La controparte centrale è soggetta ad ispezioni in loco da parte dell'ESMA.

Capo 2

Vigilanza e controllo delle controparti centrali

Articolo 18

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

2.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

3.   Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

Le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.   L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 18 bis

Segreto professionale

1.     Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 o per l'ESMA, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA. Nessuna informazione riservata da esse ricevuta nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni o ogni altro soggetto, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale o tributario o per altre disposizioni del presente regolamento.

2.     Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.     Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale e tributario, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi di natura non commerciale.

4.     Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'ESMA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.

5.     I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano affinché le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Capo 3

Cooperazione

Articolo 19

Cooperazione tra autorità

1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA, nonché, ove necessario, con il SEBC . L'ESMA dispone di risorse sufficienti fornite dalle istituzioni dell'Unione per assolvere efficacemente i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento.

2.   Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 21

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti si comunicano reciprocamente e comunicano all'ESMA le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento utilizzano dette informazioni unicamente ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate e non sono autorizzati a pubblicare o diffondere in altro modo tali informazioni riservate per fini diversi da quelli espressamente indicati nel presente regolamento .

3.   L'ESMA trasmette alle autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali le informazioni riservate pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Le autorità competenti e altre autorità interessate trasmettono all'ESMA e ad altre autorità competenti le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti trasmettono alle banche centrali del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Articolo 22

Situazioni di emergenza

L'autorità competente o ogni altra autorità informa l'ESMA e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Capo 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23

Paesi terzi

1.   Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione a soggetti stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

L'autorizzazione, l'estensione e la revoca dell'autorizzazione e la revoca sono soggette alle condizioni e procedure di cui agli articoli da 10 a 16.

Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi sono soggette ad un riesame mediante una procedura rigorosa simile a quella cui sono soggette le controparti centrali dell'Unione europea.

La Commissione può adottare una decisione con la quale stabilisce l'esenzione totale o parziale dalle condizioni e procedure di autorizzazione, ove sia garantita la reciprocità e siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3; e

b)

il paese terzo in questione garantisce alle controparti centrali stabilite nell'Unione esenzioni equivalenti.

2.   L'ESMA, in consultazione con le autorità competenti all'interno dell'Unione, con l'EBA e con i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza sulle controparti centrali con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità , riconosce le controparti centrali dei paesi terzi ove siano soddisfatte le seguenti condizioni

a)

la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente al paragrafo 3; o

b)

la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo e vi è soggetta a vigilanza effettiva;

b bis)

il paese terzo è oggetto di una decisione della Commissione, in base alla quale le norme volte a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rispettano i requisiti del gruppo di azione finanziaria internazionale e hanno gli stessi effetti dei requisiti di cui alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo  (28) ;

b ter)

il paese terzo ha firmato un accordo con lo Stato membro della controparte centrale autorizzata, che rispetta pienamente i principi di cui all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e assicura un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali;

b quater)

le norme sulla gestione del rischio della controparte centrale sono state riviste dall'ESMA e valutate conformi con le norme stabilite ai sensi del titolo IV;

b quinquies)

vi sono elementi sufficienti per considerare che il quadro giuridico del paese terzo non è discriminatorio nei confronti di soggetti giuridici dell'Unione;

b sexies)

il paese terzo applica condizioni di accesso reciproco per le controparti centrali stabilite nell'Unione e un sistema di riconoscimento reciproco è stato attuato in tale paese terzo;

b septies)

le condizioni imposte alle controparti centrali del paese terzo garantiscono il mantenimento di condizioni di parità tra le controparti centrali dell'Unione e le controparti centrali del paese terzo in questione.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo -68 nonché sulla base di un parere congiunto dell'ESMA, dell'EBA, del SEBC e delle autorità competenti responsabili del controllo dei tre membri di compensazione stabiliti negli Stati membri con il maggior contributo al fondo di garanzia della controparte , con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4.   L'ESMA, l'EBA, il SEBC e le autorità competenti responsabili del controllo dei tre membri compensatori stabiliti negli Stati membri con il maggior contributo al fondo di garanzia della controparte centrale concludono accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 e le autorità competenti dei paesi terzi interessati;

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

b bis)

le procedure relative al ritiro dell'autorizzazione concessa alla controparte centrale.

Titolo IV

Requisiti delle controparti centrali

Capo 1

Requisiti organizzativi

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.   Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.   Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4.   Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.

5.   Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

6.   Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

6 bis.     Le controparti centrali garantiscono che le informazioni sulle negoziazioni o sui clienti, ricevute in relazione ai contratti su derivati OTC che sono compensati ai sensi dei requisiti del presente regolamento, siano utilizzate unicamente per rispettare tali requisiti e non siano utilizzate o sfruttate sul piano commerciale, se non con la previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono.

7.   Le controparti centrali rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano , inclusi i criteri di ammissione per i membri compensatori.

8.   Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizioni dell'autorità competente.

9.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 .

Articolo 25

Alta dirigenza e consiglio

1.   L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.

2.   Le controparti centrali hanno un consiglio di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I clienti dei membri compensatori sono rappresentati nel consiglio di amministrazione. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale.

I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza adeguate in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.

3.   Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 26

Comitato dei rischi

1.   La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da vari gruppi di rappresentanti , inclusi rappresentanti dei membri compensatori, clienti dei membri compensatori, esperti indipendenti e rappresentanti dell'autorità competente della controparte centrale, a condizione che i rappresentanti dei clienti siano diversi dai rappresentanti dei membri compensatori . Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale.

2.   La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono pubblicamente accessibili alle autorità competenti e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un esperto indipendente, riferisca direttamente al consiglio ovvero al consiglio di amministrazione, in caso di struttura duale degli organi , e si riunisca regolarmente.

3.   Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio ovvero all'attenzione del consiglio di amministrazione, in caso di struttura duale degli organi , su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali ad esempio le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori, la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari o l'esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della controparte centrale. In situazioni di emergenza sarà posto ogni ragionevole impegno per consultare il comitato dei rischi.

4.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.   La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

6.   La controparte centrale autorizza i clienti di membri compensatori a essere membri del comitato dei rischi, o in alternativa istituisce adeguati meccanismi di consultazione che assicurino l'adeguata rappresentanza degli interessi dei clienti dei membri compensatori.

Articolo 27

Conservazione dei dati

1.   Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di cinque anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

2.   Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di cinque anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.

3.   Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente e dell'ESMA, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nonché, ove opportuno, per prolungare il periodo di conservazione dei dati.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30o giugno 2012.

Il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.   L'autorità competente concede l'autorizzazione a una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.   L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione a una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.   Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.   Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione o revocare l'autorizzazione alla controparte centrale .

5.   L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.   Le controparti centrali informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale (nel prosieguo "il candidato venditore"), ne dà previa comunicazione scritta all'autorità competente, indicando l'entità prevista della partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.   Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4.   L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:

a)

risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;

b)

sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (29), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (30), e delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.   Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.   Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.

7.   L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30

Valutazione

1.   Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b)

la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;

c)

se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;

d)

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne i rischi.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità della controparte centrale di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2.   Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.   Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.   Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a)

un'altra controparte centrale , un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

b)

l'impresa madre di un'altra controparte centrale , un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

c)

una persona fisica o giuridica che controlla un'altra controparte centrale , un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

7.   Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31

Conflitti di interesse

1.   Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti, o tra questi ultimi. Esse mantengono adeguate procedure di risoluzione per l'eliminazione del conflitto di interessi ▐.

2.   Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore. ▐

3.   Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.   Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a)

le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;

b)

le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

5.   Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni sensibili conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con le controparti centrali un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 32

Continuità operativa

1.   Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alle date previste.

1 bis.     Le controparti centrali elaborano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell'articolo 16, le attività del cliente siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

2.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo dei servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 32 bis

Trattamento interamente automatizzato

1.     Al fine di promuovere il trattamento interamente automatizzato (STP) nell'ambito dell'intero flusso delle operazioni, le controparti centrali utilizzano o comunque integrano nei rispettivi sistemi relativi ai partecipanti e alle infrastrutture del mercato con cui si interfacciano, oltre che nelle procedure di comunicazione relative a questi ultimi, le norme e le procedure di comunicazione internazionali applicabili in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di agevolare una compensazione e un regolamento efficienti tra i vari sistemi.

2.     Per garantire l'applicazione coerente, l'ESMA elabora progetti norme tecniche di regolamentazione per specificare il processo di definizione delle norme e delle procedure di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento da considerare applicabili ai sensi del paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Esternalizzazione

1.   Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

a)

l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;

c)

le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;

d)

l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l'accesso in loco alle pertinenti informazioni conservate dal prestatore di servizi ;

e)

l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

e bis)

il prestatore di servizi applica standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la controparte centrale avrebbe dovuto rispettare a norma del proprio quadro di vigilanza nazionale;

f)

la controparte centrale conserva le competenze e risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; essa deve costantemente vigilare su tali funzioni e gestire tali rischi;

g)

la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

h)

se necessario, e fatta salva la responsabilità della controparte centrale per il rispetto delle disposizioni del presente regolamento , il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

i)

il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazione riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti. Se il prestatore di servizi è stabilito in un paese terzo, le norme in materia di protezione dei dati di detto paese terzo sono equivalenti alle norme in materia di protezione dei dati vigenti nell'Unione.

i bis)

l'operatore è soggetto nel proprio paese a un regime giuridico equivalente a quello applicabile alla controparte centrale in termini di continuità operativa e protezione dei dati;

i ter)

le attività legate alla gestione del rischio non sono esternalizzate.

2.   L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.   Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2

Regole di comportamento

Articolo 34

Disposizioni generali

1.   Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.   Le controparti centrali si dotano di norme accessibili , trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 35

Requisiti di partecipazione

1.   Le controparti centrali stabiliscono le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta. Le restrizioni imposte all'ammissione degli istituti finanziari in quanto membri compensatori non ledono la concorrenza né risultano irragionevoli.

2.   Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per la valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3.   I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle controparti centrali ai membri compensatori sono tali da consentire loro di individuare, tenere sotto controllo e gestire le concentrazioni di rischio di rilievo derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale. I membri compensatori restano responsabili della vigilanza e degli obblighi dei clienti. Detti criteri non sono discriminatori.

4.   Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.   Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

6.   Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36

Trasparenza

1.   Le controparti centrali rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato e delle singole funzioni svolte, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Esse consentono ai membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato a servizi specifici.

2.   Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi economici associati ai servizi forniti.

3.   Le controparti centrali comunicano ai membri compensatori e all'autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori.

Le controparti centrali rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle controparti centrali stesse su base aggregata .

3 bis.     Le controparti centrali rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi applicati nelle interazioni con i terzi, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5.

3 ter.     Le controparti centrali rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di membri compensatori dei criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, salvo il caso in cui l'autorità competente, sentita l'ESMA, ritenga che tale pubblicità rappresenterebbe una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato.

Articolo 37

Segregazione e portabilità

1.   Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di identificare e segregare le attività e le posizioni di un membro compensatore dalle attività e dalle posizioni di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività. Qualora una controparte centrale depositi attività e fondi presso un terzo, essa garantisce la separazione tra le attività e i fondi di proprietà di un membro compensatore e quelli della controparte centrale stessa o di altri membri compensatori nonché le attività e i fondi appartenenti al terzo in questione.

2.   I membri compensatori distinguono in conti separati presso la controparte centrale le posizioni dei membri compensatori da quelle dei clienti di questi ultimi.

2 bis.     I membri compensatori distinguono in conti separati presso le controparti centrali le posizioni di ciascun cliente (separazione completa). I clienti ottengono dai membri compensatori, previa richiesta scritta, la possibilità di fare registrare le proprie posizioni in conti omnibus presso le controparti centrali.

3.     Le controparti centrali e i membri compensatori rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione forniti. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile delle giurisdizioni competenti. La controparte centrale impone ai membri compensatori l'obbligo di informare i rispettivi clienti in merito ai citati rischi e costi.

3 bis.     Le controparti centrali tengono registri che consentono loro, in qualsiasi momento e senza indugio, di identificare le attività costituite in relazione ad ogni conto detenuto ai sensi del presente articolo.

3 ter.     Le controparti centrali adottano disposizioni atte a garantire che, quando si applica la segregazione completa, venga agevolato il trasferimento delle posizioni e delle garanzie collaterali dei clienti di un membro inadempiente ad uno o più altri partecipanti.

4 .    Purché il cliente sia in regime di segregazione completa , si applica l'allegato III, parte 2, punto 6, della direttiva 2006/48/CE.

5 .     Gli Stati membri provvedono affinché il diritto fallimentare nazionale contempli deroghe tali da consentire alle controparti centrali il conseguimento degli obiettivi e dei requisiti previsti dalle citate disposizioni.

Gli eventi scatenanti comprendono l'insolvenza di un membro compensatore ed eventi analoghi, come l'inadempimento degli obblighi esistenti.

Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano più dettagliatamente gli eventi scatenanti.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 3

Requisiti prudenziali

Articolo 38

Gestione delle esposizioni

Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Nella misura del possibile, le controparti centrali identificano, monitorano e gestiscono i potenziali rischi derivanti dai membri compensatori che compensano operazioni per conto dei clienti . Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 39

Requisiti in materia di margini

1.   Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. Le autorità competenti assicurano che le controparti centrali rispettino gli standard minimi in materia di margini di cui al paragrafo 5. Tali standard minimi devono essere calibrati in funzione del livello di rischio e sono rivisti regolarmente per riflettere le condizioni di mercato attuali e soprattutto in risposta a situazioni di emergenza che inducano a ritenere che in tal modo si attenuano i rischi sistemici. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

Come previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA può ricalibrare i requisiti in materia di margini in situazioni di emergenza, quando in tal modo si riduca il rischio sistemico.

2.   Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell'articolo 15.

3.   Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

3 bis.     Le controparti centrali chiamano e riscuotono margini adeguati a coprire le posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità con l'articolo 37 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le controparti centrali possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari solo quando la correlazione dei prezzi fra gli strumenti finanziari inclusi nel portafoglio è elevata e stabile.

5.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, e per definire le condizioni di cui al paragrafo 3 bis.

L'ESMA, previa consultazione dell'EBA, presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 40

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.    Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 39 , derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

2.   Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore, per assicurare che i contributi al fondo consentano alla controparte centrale almeno di far fronte all'inadempimento dei due membri compensatori con le più forti esposizioni.

2 bis.     Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato. La dimensione del fondo di garanzia in caso di inadempimento comprende i margini calcolati, in conformità con l'articolo 39, sulle posizioni derivanti dagli scenari ipotizzati.

Nel calcolo delle esposizioni creditizie nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali prendono in considerazione:

a)

le esposizioni di ogni membro compensatore registrate in ogni conto detenuto in conformità con l'articolo 37; e

b)

se gli utili sulle posizioni proprietarie possano essere o meno utilizzati per coprire perdite sulle posizioni dei clienti.

3.   Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

3 bis.     Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui ai paragrafo 1 e 3.

L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA , presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 41

Altri controlli dei rischi

1.   Oltre al requisito patrimoniale di cui all'articolo 12, le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le risorse possono includere ogni altro fondo di compensazione fornito da membri compensatori o da altre parti, accordi di condivisione delle perdite, regimi di assicurazione, fondi propri della controparte centrale, garanzie fornite dall'impresa madre o disposizioni analoghe. Le risorse sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono utilizzate per coprire le perdite di esercizio.

2.   ▐ Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte a potenziali perdite in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono tali condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.    Le controparti centrali misurano il loro potenziale fabbisogno di liquidità. Le controparti centrali hanno accesso in ogni momento a un livello di liquidità sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi e delle attività cui sono preposte. A tal fine, le controparti centrali ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. I singoli membri compensatori (o imprese madri o figlie degli stessi) non possono fornire più del 25 % delle linee di credito necessarie alle controparti centrali.

4.   Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.

5.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui al paragrafo 2.

L'ESMA, previa consultazione dell'EBA, presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.   Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.   Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.   Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e ▐ i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

4.   Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.

Articolo 43

Requisiti in materia di garanzie reali

1.   Le controparti centrali accettano garanzie reali altamente liquide, quali contanti, oro, titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualità elevata , con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei membri compensatori. Nel caso delle controparti non finanziarie, le controparti centrali possono accettare garanzie bancarie tenendone conto nell'esposizione verso una banca che è membro compensatore. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. Tali standard minimi devono essere calibrati in funzione del livello di rischio e sono regolarmente rivisti per riflettere le condizioni di mercato e soprattutto in risposta a situazioni di emergenza che inducano a ritenere che in tal modo si attenua il rischio sistemico.

2.   Se adeguato e sufficientemente prudente, le controparti centrali possono accettare, a titolo di garanzia reale a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l'esposizione della controparte centrale.

3.    Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA e del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide e gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1.

L'ESMA, previa consultazione dell'EBA e del CERS, presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 44

Politica di investimento

1.   Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, ad esempio in riserve detenute presso una banca centrale dell'UE . Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

1 bis.     Il capitale e gli utili e le riserve delle controparti centrali che non vengono investiti in conformità del paragrafo 1 non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2.

2.   Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine sono depositati presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino un accesso non discriminatorio alle controparti centrali e la protezione totale degli strumenti. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario. Le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpegno delle garanzie collaterali dei membri compensatori, fatta salva la facoltà di controllo da parte dell'ESMA.

3.   Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40 e 41 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

4.   Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

L'ESMA, previa consultazione dell'EBA, presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Procedure in caso di inadempimento

1.   Le controparti centrali dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono in dettaglio le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.   Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.

3.   Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.

4.   Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Esse adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

Articolo 46

Esame dei modelli, test di stress e test a posteriori

1.   Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a test di stress rigorosi per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano test a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente dei risultati dei test effettuati e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche ai modelli e ai parametri.

2.   Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

2 bis     L'ESMA fornisce informazioni sui risultati dei test di stress di cui al paragrafo 1 alle AEV onde permetter loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle controparti centrali.

3.   Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare i test di stress di cui al paragrafo 1 nonché l'esito dei test di stress, salvo nel caso in cui l'autorità competente, sentita l'ESMA reputi che la pubblicazione rappresenterebbe una minaccia alla stabilità finanziaria.

4.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

il tipo di test da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b)

la partecipazione ai test dei membri compensatori o di altre parti;

c)

la frequenza dei test;

d)

il periodo di tempo oggetto delle prove;

e)

le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Regolamento

1.   Le controparti centrali utilizzano, se d’uso pratico e disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata la moneta della banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti .

2.   Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.   Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Articolo 48

Accordi di interoperabilità

1.   Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 50.

1 bis     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e per non esporre le controparti centrali a rischi supplementari, gli accordi di interoperabilità si applicano solo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19 della direttiva 2004/39/CE. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

2.   Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede di negoziazione e verso il sistema di regolamento interessato.

3.   La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Articolo 48 bis

Accesso delle controparti centrali ai flussi relativi alle negoziazioni

1.     Le controparti centrali hanno il diritto di accedere in modo non discriminatorio ai flussi di dati di qualsiasi sede di negoziazione commerciale e di accedere a qualsiasi sistema di regolamenti di cui necessitano per poter svolgere i loro compiti.

2.     Ai fini delle relazioni alla Commissione e al Parlamento di cui all’articolo 68, l'ESMA controlla l’accesso alle controparti centrali e gli effetti sulla concorrenza di talune prassi, tra cui l’uso di licenze esclusive.

Articolo 49

Gestione dei rischi

1.   Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:

a)

attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi aggiuntivi derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b)

fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;

c)

individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;

d)

individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpegno delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e di limitare il contagio.

2.   Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori e delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

Articolo 49 bis

Predisposizione di margini fra le controparti centrali

1.     Le controparti centrali segregano le garanzie collaterali ricevute dalle controparti centrali con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.     Le garanzie collaterali ricevute sotto forma di contante sono tenute in conti segregati.

3.     Le garanzie collaterali ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono tenute in conti segregati presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli notificati a norma della direttiva 98/26/CE.

4.     Le garanzie collaterali segregate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per la controparte centrale beneficiaria solo in caso di inadempimento della controparte centrale che ha fornito la garanzia nell'ambito di un accordo di interoperabilità.

5.     In caso di inadempimento della controparte centrale che ha ricevuto le garanzie nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie segregate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono prontamente restituite alla controparte centrale che le aveva fornite.

Articolo 50

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.   Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.

2.   Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se le controparti centrali coinvolte sono state autorizzate a compensare secondo la procedura di cui all'articolo 13 e hanno svolto con continuità il proprio ruolo nella compensazione dei contratti derivati nell'ambito di detta autorizzazione conformemente ai requisiti in materia di vigilanza per un periodo minimo di tre anni , se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 49, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3.   Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA è messo a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se il parere dell'ESMA differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'ESMA.

4.   Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo VI

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Capo 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Ai fini dell'articolo 6 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.

2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.

3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione iniziale. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52

Domanda di registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.

2.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.    Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 53

Esame della domanda

1.   Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.   La decisione emessa dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma del paragrafo 1, ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

Articolo 54

Notifica della decisione

1.   L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.   L'ESMA comunica ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1 alla Commissione.

3.   L'ESMA pubblica nel suo sito internet l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 55

Ammende

1.    L' ESMA può, mediante decisione, infliggere un'ammenda ad un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha violato, intenzionalmente o per negligenza, l'articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64, 65 e 66 e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2.

2.   Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato.

3.   Nonostante il disposto del paragrafo 2, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari al beneficio ottenuto.

4.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

i criteri dettagliati per la fissazione dell'importo dell'ammenda;

b)

le procedure di indagine, le misure associate e il regime di segnalazione, nonché le norme procedurali che disciplinano il processo decisionale, comprese le disposizioni in materia di diritto della difesa, di accesso al fascicolo, di rappresentanza legale, di riservatezza e di termini e le modalità di fissazione dell'importo delle ammende e della loro riscossione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 6]

Articolo 56

Penalità di mora

1.    Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:

a)

un repertorio di dati sulle negoziazioni , a far cessare una violazione;

b)

le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati, a fornire le informazioni complete richieste;

c)

le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di indagini;

d)

le persone partecipanti ai repertori di dati sulle negoziazioni o i terzi interessati a sottoporsi a ispezione in loco.

2.   Le penalità di mora previste sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è applicato per ogni giorno di ritardo. ▐

2 bis.     In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato medio giornaliero nel precedente esercizio. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.

2 ter.     Una sanzione reiterata è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Trascorsi i sei mesi, l'ESMA prende in considerazione detti provvedimenti.

Articolo 57

Audizione delle persone interessate

1.   Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, l'ESMA dà modo alle persone interessate di essere sentite sulle questioni su cui la Commissione ha formulato obiezioni.

L'ESMA basa le sue decisioni soltanto sulle obiezioni sulle quali le persone interessate hanno potuto esprimere il loro parere.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA , fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni dell'ESMA . [Em. 8]

Articolo 58

Disposizioni comuni alle ammende e alle penalità di mora

1.    L'ESMA rende pubblica ogni ammenda o penalità di mora inflitta ai sensi degli articoli 55 e 56.

2.   Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono di natura amministrativa.

2 bis.     Ove l'ESMA decida di non infliggere ammende o penalità di mora, ne informa la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio indicando le ragioni della sua decisione. [Em. 9 Rev]

Articolo 59

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. La Corte di giustizia può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta. [Em. 10]

Articolo 60

Revoca della registrazione

1.   L'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:

a)

il repertorio di dati sulle negoziazioni rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato servizi nei sei mesi precedenti;

b)

il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

il repertorio di dati sulle negoziazioni non soddisfa più le condizioni di registrazione;

d)

il repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso ripetutamente gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, essa può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

2 bis.     L'ESMA adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata la registrazione, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 61

Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   L'ESMA sorveglia l'applicazione degli articoli da 64 a 67.

2.   Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63, l'ESMA ha il potere di:

a)

accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e di riceverne o farne copia;

b)

chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni sul posto, con o senza preavviso;

d)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Capo 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62

Accordi internazionali

La Commissione presenta, se necessario, proposte al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con uno o più paesi terzi sull'accesso reciproco ai contratti derivati OTC registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, se dette informazioni sono necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate alle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 63

Equivalenza e riconoscimento

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo possono proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 soltanto se sono stabiliti autonomamente nell'Unione e sono riconosciuti dall'ESMA .

2.   L'ESMA riconosce i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nel paese terzo e vi è soggetto a vigilanza effettiva;

b)

la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

c)

l'Unione ha concluso un accordo internazionale con il paese terzo ai sensi dell'articolo 62;

d)

sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4 per assicurare che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

d bis)

il paese terzo è oggetto di una decisione della Commissione nella quale si attesta che le norme atte a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono conformi ai requisiti del Gruppo di azione finanziaria internazionale e hanno gli stessi effetti dei requisiti di cui alla direttiva 2005/60/CE;

d ter)

il paese terzo ha firmato un accordo con lo Stato membro della controparte centrale autorizzata, che rispetta pienamente i principi di cui all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e assicura un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali;

d quater)

le competenti autorità del paese terzo hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 62, purché convengano di risarcire al repertorio di dati sulle negoziazioni e alle autorità dell'Unione ogni spesa derivante da contenziosi connessi alle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni;

d quinquies)

il paese terzo applica condizioni di accesso reciproco per i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione e in quel paese opera un sistema di riconoscimento reciproco;

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo -68 con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4.   L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e di un accesso diretto ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nelle giurisdizioni territoriali dei paesi terzi. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, ogni altra autorità dell'Unione che eserciti responsabilità ai sensi del presente regolamento, ▐ le autorità competenti dei paesi terzi interessati e i repertori di dati sulle negoziazioni di questi paesi; il meccanismo include ispezioni in loco dell'ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni stabilite nei paesi terzi;

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Titolo VII

Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64

Requisiti generali

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4.   L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso e di partecipazione. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

6.   I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni non sono superiori ai costi sostenuti dal repertorio di dati sulle negoziazioni .

Articolo 65

Affidabilità operativa

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

Articolo 66

Salvaguardia e registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6. Senza il consenso di entrambe le controparti del contratto derivato non si può fare alcun uso commerciale di qualsivoglia informazione.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni permettono in ogni momento alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo delle informazioni detenute per altre attività economiche.

Le informazioni riservate conservate da un repertorio di dati sulle negoziazioni non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente, con il suddetto repertorio, un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 67

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.   Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano regolarmente, e in modo che siano agevolmente accessibili, le posizioni aggregate per categoria di derivati, ove possibile avvalendosi per il reporting degli standard aperti internazionali del settore .

I repertori di dati sulle negoziazioni provvedono a che tutte le autorità competenti abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per l'assolvimento delle loro funzioni.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni, purché l'accesso a tali informazioni risulti strettamente necessario per consentire loro di assolvere pienamente le rispettive responsabilità e mandati , mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

a)

l'ESMA;

a bis)

il CERS;

b)

le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

c)

l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni;

c bis)

l'autorità competente per la vigilanza del luogo di esecuzione dei contratti derivati;

d)

le banche centrali interessate del SEBC;

d bis)

il pubblico, in forma aggregata e con periodicità settimanale, tramite un opportuno formato che consenta ai non partecipanti di essere debitamente informati su cifre concrete riguardanti volume, posizioni, prezzi e valore, nonché tendenze, rischi e altre informazioni pertinenti che aumentano la trasparenza dei mercati dei derivati OTC.

L'ESMA è incaricata di stabilire e riesaminare i criteri di pubblicazione e decidere se detta pubblicazione possa essere realizzata meglio dalle competenti autorità nazionali o da quelle dell'Unione.

3.   L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità competenti interessate.

4.    Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e i casi in cui le autorità di cui al paragrafo 2 hanno necessità di accedere a tali informazioni. I progetti di norme tecniche di regolamentazione hanno lo scopo di assicurare che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non permettano di identificare alcuna delle parti contrattuali.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Il potere di adottare gli norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 67 bis

Per assicurare che possano assolvere i loro compiti, i repertori di dati sulle negoziazioni sono adeguatamente organizzati onde poter fornire all'ESMA e alle autorità competenti un accesso diretto e immediato ai dati dei contratti derivati di cui all'articolo 6.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo -68

Atti delegati

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     La delega di potere di cui agli articoli 23 e 63 è conferita per un periodo indeterminato di tempo.

3.     Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

4.     La delega di potere di cui agli articoli 23 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 63, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Relazioni e riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riesamina il quadro istituzionale e di vigilanza previsti al titolo III, e in particolare il ruolo e le responsabilità dell'ESMA, e redige una relazione in proposito. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie.

2.    L'ESMA presenta relazioni alla Commissione sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II e su possibili future disposizioni in materia di accordi di interoperabilità.

Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014.

3.   La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del SEBC, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il SEBC fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi sistemici e delle implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

3 bis.     Entro … (31), la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, predispone una prima relazione generale e una prima relazione su elementi specifici concernenti l'attuazione del presente regolamento.

La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, valuta in particolare l'evoluzione delle politiche delle controparti centrali sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia, e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.

Articolo 68 bis

L'ESMA fruisce di adeguato finanziamento supplementare onde eseguire efficacemente i compiti di regolamentazione e vigilanza di cui al presente regolamento.

Articolo 69

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (32). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (33).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

Articolo 70

Modifica della direttiva 98/26/CE

All'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

"Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.".

Articolo 70 bis

Sito web dell'ESMA

1.     L'ESMA tiene un sito web che fornisce le seguenti informazioni:

a)

i contratti assoggettabili all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4;

b)

le sanzioni applicate per violazioni degli articoli da 3 a 8;

c)

le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano persone giuridiche stabilite nell'Unione, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

d)

le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e IV;

e)

le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione stabilite in paesi terzi, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell'Unione;

g)

le penalità e le ammende applicate in conformità degli articoli 55 e 56;

h)

il registro pubblico di cui all'articolo 4 ter.

2.     Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti degli Stati membri gestiscono siti web che sono collegati al sito web dell'ESMA.

3.     Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 71

Disposizioni transitorie

1.   Una controparte centrale autorizzata nel suo Stato membro di stabilimento a prestare servizi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero una controparte centrale di un paese terzo autorizzata a fornire servizi in uno Stato membro in conformità del diritto nazionale di detto Stato membro, chiede, ai fini del presente regolamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 entro … (34).

1 bis.     Un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e autorizzato a raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati trattati in uno Stato membro in conformità del diritto nazionale di detto Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, chiede la registrazione di cui all'articolo 51 o il riconoscimento di cui all'articolo 63, entro … (35).

2.   I contratti derivati stipulati prima della data di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per questo particolare tipo di contratti sono comunicati al repertorio di dati entro centoventi giorni dalla data di registrazione del repertorio di dati da parte dell'ESMA.

2 bis.     I contratti derivati di cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria dei fondi pensione di cui alla direttiva 2003/41/CE o dei fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, sono esentati dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento quando l'iscrizione di una garanzia di liquidità comporterebbe un onere indebito per l'investitore in ragione dell'obbligo di convertire le attività. Se la relazione indicata all'articolo 68 dimostra che per tali controparti l'indebito onere resta sproporzionato, la Commissione ha la facoltà di estendere l'esenzione per assicurare la risoluzione dei restanti problemi.

Questa esenzione non pregiudica l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

2 ter.     Gli obblighi delle controparti ai sensi degli articoli 3, 6 e 8 divengono effettivi sei mesi dopo la pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché delle linee guida ad essi attinenti elaborate dall'ESMA e adottate dalla Commissione.

Articolo 71 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 15 settembre 2011, l'ESMA valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 44.

(2)  GU C 57 del 23.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)   GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(8)   GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

(9)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(10)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(11)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(12)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(13)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(14)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(15)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(16)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(17)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(18)  http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/code/code_en.pdf.

(19)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(20)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(21)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(22)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(23)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(24)  

+

Numero, data e titolo del regolamento (COM(2010)0726).

(25)  GU L …

(26)  

++

Numero del regolamento (COM(2010)0726).

(27)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(28)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(29)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(30)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(31)  

+

T re anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(32)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(33)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(34)  

+

Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(35)  

++

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/296


Martedì 5 luglio 2011
Vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario ***I

P7_TA(2011)0311

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

2013/C 33 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0433),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0203/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 28 gennaio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0097/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/89/UE)


Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Alcune circostanze particolari nei servizi finanziari e nell'architettura della vigilanza europea rendono essenziali le tavole di concordanza.

Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogo del 1o giugno 2011 concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.

Dichiarazione del Consiglio

Si dichiara che l'accordo raggiunto nella fattispecie tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel trilogo del 1o giugno 2011 concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, a causa delle specificità del presente fascicolo, non pregiudica la posizione del Consiglio né l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'esito dei negoziati sul presente fascicolo.

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti per ciascuna direttiva europea i provvedimenti di recepimento adottati e le comunichino alla Commissione nel quadro della trasposizione della legislazione UE, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni europee.

La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/298


Martedì 5 luglio 2011
Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I

P7_TA(2011)0312

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) (1)

2013/C 33 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0055/2011).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


Marte dì 5 luglio 2011
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Al culmine della crisi finanziaria del settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e degli Stati Uniti d'America hanno adottato provvedimenti di emergenza diretti a limitare o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tali interventi sono stati conseguenti alla preoccupazione che, in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero potuto aggravare la spirale della discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne in ultima analisi la solidità finanziaria e creare rischi sistemici. I provvedimenti adottati dagli Stati membri sono diversi tra loro in quanto l'Unione manca di un quadro legislativo specifico che si occupi delle questioni collegate alle vendite allo scoperto.

(2)

Per garantire il funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, in particolare quelle dei mercati finanziari, e garantire un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori, è pertanto opportuno stabilire un quadro legislativo comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri laddove devono essere adottate misure in caso di situazioni eccezionali. È necessario armonizzare il quadro legislativo relativo alle/vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap, per impedire che vengano creati ostacoli al mercato interno, in quanto è probabile che gli Stati membri continuino ad adottare misure divergenti.

(3)

Si considera opportuno e necessario che le norme in questione assumano la forma legislativa di un regolamento in quanto alcune disposizioni prevedono direttamente per i privati l'obbligo di notifica e comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e riguardanti le vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita. È inoltre necessaria l'adozione di un regolamento per poter conferire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (3), i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per adottare essa stessa delle misure.

(4)

Per porre fine all'attuale situazione di frammentazione nella quale alcuni Stati membri hanno adottato misure divergenti e ridurre le possibilità che le autorità competenti finiscano per adottare misure divergenti è importante affrontare in modo armonizzato i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai credit default swap. Le norme che si intende imporre dovrebbero far fronte ai rischi individuati tenendo conto delle differenze gli tra Stati membri e del potenziale impatto economico delle norme stesse e senza ridurre indebitamente i benefici che la pratica delle vendite allo scoperto comporta per la qualità e l'efficienza dei mercati, della liquidità del mercato (in quanto il venditore vende dei titoli e successivamente li riacquista per coprire la vendita allo scoperto) e consentendo agli investitori di agire quando ritengono che un titolo sia sopravvalutato, in modo che le vendite allo scoperto portino a un sistema di formazione dei prezzi dei titoli più efficiente.

(4 bis)

I mercati dei prodotti di base e in particolare i mercati agricoli non rientrano nell'ambito del presente regolamento. Poiché alcuni dei rischi identificati nel presente regolamento possono verificarsi anche su tali mercati, dopo la sua Comunicazione dal titolo "Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime", la Commissione dovrebbe, entro il 1o gennaio 2012, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui rischi esistenti nei mercati in questione tenendo conto delle loro specificità, e presentare eventualmente opportune proposte. I prodotti di base afferenti al settore dell'energia dovrebbero essere inclusi nella proposta di regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia presentata dalla Commissione (COM(2010)0726).

(5)

L'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe essere il più ampio possibile per poter offrire un quadro preventivo da utilizzare in circostanze eccezionali. Tale quadro dovrebbe coprire tutti gli strumenti finanziari e prevedere una risposta proporzionata ai rischi che la vendita allo scoperto di diversi strumenti può rappresentare. Pertanto, solo in caso di situazioni eccezionali le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero poter adottare misure concernenti tutti i tipi di strumenti finanziari, andando oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti per i quali sussistano rischi chiaramente individuati che tali misure devono affrontare.

(6)

Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, dovrebbe essere introdotto un modello a due livelli in grado di offrire una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Oltre una determinata soglia una posizione dovrebbe essere notificata privatamente alle autorità di regolamentazione interessate per consentire loro di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto che potrebbe creare dei rischi sistemici o essere scorretta; a una soglia più alta, le posizioni dovrebbero essere inoltre comunicate al mercato in forma anonima per fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali di vendita allo scoperto di titoli azionari.

(7)

La notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano potrebbe offrire importanti informazioni che aiuterebbero le autorità di regolamentazione a verificare se tali posizioni di fatto creino rischi sistemici o vengano utilizzate per finalità scorrette. È pertanto necessario che vengano notificate alle autorità di regolamentazione le posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell'Unione. Tale norma dovrebbe prevedere solo la notifica fatta privatamente alle autorità di regolamentazione in quanto la comunicazione di informazioni al mercato relative a tali strumenti potrebbe avere effetti deleteri sui mercati del debito sovrano nei quali già esistono problemi di liquidità. ▐

(8)

L'obbligo di notifica per il debito sovrano dovrebbe applicarsi al debito emesso dall'Unione e dagli Stati membri, includendo ministeri, dipartimenti, la Banca centrale, agenzie o enti pubblici che emettono debito per conto di uno Stato membro ma escludendo organi regionali o semi-pubblici che emettono titoli di debito.

(9)

Al fine di garantire norme efficaci e approfondite in materia di trasparenza, è importante includere non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte economiche nette create con l'utilizzo di prodotti derivati quali le opzioni, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli strumenti indicizzati, i contratti finanziari differenziali e gli spread bet relativi a titoli azionari o di debito sovrano .

(10)

Per poter essere utile alle autorità di regolamentazione e al mercato, le norme sulla trasparenza dovrebbero offrire informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato dovrebbero tener conto delle posizioni sia lunghe sia corte in modo da offrire valide informazioni in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, di debito sovrano e credit default swap della persona fisica o giuridica.

(11)

Il calcolo della posizione corta o lunga dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possa avere in relazione al capitale azionario emesso da una società o del debito sovrano emesso dallo Stato membro o dall'Unione. In particolare, è necessario tener conto dell'interesse ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l'uso di prodotti derivati come opzioni, contratti finanziari a termine standardizzati (future), i contratti finanziari differenziali e hli spread bet relativi a titoli azionari o di debito sovrano nonché gli indici, i panieri e i fondi indicizzati quotati (Exchange Traded Funds - ETF ). Nel caso di posizioni relative a debito sovrano è necessario tener conto dei credit default swap relativi agli emittenti del debito sovrano.

(12)

Oltre alle norme sulla trasparenza per la segnalazione di posizioni corte nette in titoli azionari, è necessario introdurre una norma sulla contrassegnazione degli ordini di vendita allo scoperto che risultano eseguiti a chiusura di giornata per fornire informazioni supplementari in merito al volume delle vendite allo scoperto di titoli azionari eseguite ▐. Le informazioni relative alle operazioni di vendita dovrebbero essere raccolte dall'impresa e comunicate all'autorità competente almeno una volta al giorno ▐ per aiutare le autorità competenti ▐ a monitorare i livelli delle vendite allo scoperto.

(13)

Acquistare credit default swap senza avere una posizione lunga nel debito sovrano sottostante o un'altra posizione o portafoglio di attività il cui valore sia suscettibile di subire le conseguenze negative di un deterioramento del rating del debito sovrano interessato può equivalere, da un punto di vista economico, ad assumere una posizione corta sullo strumento di debito sottostante. Il calcolo di una posizione corta netta in relazione al debito sovrano dovrebbe quindi comprendere i credit default swap relativi ad un'obbligazione di un emittente di debito sovrano. È necessario tener conto della posizione in credit default swap per stabilire se una persona fisica o giuridica detenga un'importante posizione corta netta in relazione a debito sovrano, che debba essere notificata ad un'autorità competente ▐.

(14)

Per consentire il monitoraggio delle posizioni, le normative sulla trasparenza dovrebbero prevedere anche la notifica o la comunicazione al pubblico quando una modifica di una posizione corta netta comporti un aumento o una diminuzione sopra o sotto determinate soglie.

(15)

Per essere efficienti, è importante che gli obblighi in materia di trasparenza si applichino indipendentemente da dove ha sede la persona fisica o giuridica, compreso il caso di persone fisiche o giuridiche aventi sede al di fuori dell'Unione, ma con un'importante posizione corta netta in una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede nell'Unione o una posizione corta netta in debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione.

(16)

Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano senza provvista di titoli garantita possono accrescere il possibile rischio di mancato regolamento, ▐ di volatilità e di abusi di mercato . Per ridurre tale rischio è opportuno imporre delle restrizioni proporzionate sulle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, tenendo conto del fatto che se l'accordo di prestito titoli è concluso a chiusura della giornata di negoziazione non si crea rischio sistemico. La mancata copertura di una posizione corta a chiusura della giornata di negoziazione dovrebbe dar luogo a sanzioni sufficientemente elevate da non permettere al venditore di trarne profitto.

(16 bis)

Anche se la disciplina di regolamento è una componente importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari, i dettagli tecnici dei regimi che disciplinano i regolamenti non dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e dovrebbero essere definiti nell'apposita proposta legislativa della Commissione relativa alla post-negoziazione, tenendo conto del lavoro svolto in materia dalla Commissione stessa e dal gruppo di lavoro per l'armonizzazione dei cicli di regolamento di contratti. La Commissione dovrebbe pertanto presentare delle proposte concrete entro la fine del 2011, parallelamente alla proposta di creare un quadro giuridico armonizzato per i depositari centrali di titoli.

(16 ter)

I credit default swap su obbligazioni sovrane dovrebbero basarsi sul principio dell'interesse assicurabile, riconoscendo comunque che possono esservi interessi in uno stato sovrano diversi dalla proprietà di titoli obbligazionari.

(17)

Le misure relative al debito sovrano e a credit default swap su obbligazioni sovrane, tra cui quelle finalizzate ad una maggiore trasparenza e alle restrizioni delle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, dovrebbero imporre norme che siano proporzionate e al tempo stesso, evitare un impatto negativo sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati pronti contro termine.

(18)

I titoli azionari sono sempre più frequentemente ammessi alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione sia all'interno che fuori dell'Unione. Le azioni di molte grandi società con sede fuori dell'Unione sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione. Per ragioni di efficienza, è opportuno esentare i titoli da determinati obblighi di notifica e comunicazione al pubblico quando la sede principale di negoziazione di tale strumento si trova fuori dell'Unione.

(19)

Le attività di market making svolgono un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati all'interno dell'Unione e i market maker hanno necessità di assumere posizioni corte per poter svolgere questo ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a tali attività potrebbe nuocere gravemente alla loro capacità di fornire liquidità e potrebbe avere un grave impatto negativo sull'efficienza dei mercati dell'Unione. Inoltre, normalmente i market maker assumono importanti posizioni corte solo per periodi molto brevi. È quindi opportuno esentare le persone fisiche o giuridiche che partecipano a tali attività da obblighi che potrebbero ridurre la loro capacità di svolgere tale funzione e quindi incidere negativamente sui mercati dell'Unione. Al fine di attrarre soggetti equivalenti di paesi terzi è necessaria una procedura per valutare l'equivalenza dei mercati dei paesi terzi. L'esenzione dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività di market making ma non alla negoziazione per conto proprio. È inoltre opportuno esentare determinate operazioni di mercato primario, come quelle relative al debito sovrano e ai piani di stabilizzazione, in quanto si tratta di attività importanti che contribuiscono all'efficiente funzionamento dei mercati. Le autorità competenti, alle quali dovrebbe essere notificato l'uso delle esenzioni, dovrebbero avere il potere di vietare a determinate persone fisiche o giuridiche di avvalersi di un'esenzione se non soddisfano i pertinenti criteri per l'esenzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter chiedere informazioni a persone fisiche o giuridiche per monitorare il loro uso dell'esenzione.

(20)

In caso di sviluppi sfavorevoli che potrebbero costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento per esigere una maggiore trasparenza o imporre limitazioni temporanee alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui credit default swap o di altro tipo per impedire un calo disordinato del prezzo di uno strumento finanziario. Tali misure potrebbero rendersi necessarie in conseguenza di vari eventi o sviluppi sfavorevoli non solo di tipo finanziario o economico ma, ad esempio, calamità naturali o atti terroristici. Inoltre, alcuni eventi o sviluppi sfavorevoli che richiedono l'adozione di misure potrebbero verificarsi solo in uno Stato membro e non avere implicazioni di tipo transfrontaliero. I poteri devono poter essere sufficientemente flessibili per affrontare una serie di situazioni eccezionali differenti.

(21)

Mentre le autorità competenti sono solitamente nella posizione migliore per monitorare le condizioni di mercato e reagire fin da subito ad un evento o sviluppo sfavorevole decidendo se sia sorta una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato e se sia necessario adottare misure per affrontare questa situazione, i poteri e le condizioni e procedure per il loro utilizzo devono essere armonizzati il più possibile.

(22)

Nel caso di un calo importante nel prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione un'autorità competente dovrebbe essere anche in grado di limitare temporaneamente le vendite allo scoperto di quello strumento finanziario in quella sede , qualora rientri nella sua giurisdizione, o di richiedere all'ESMA tali limitazioni in altre giurisdizioni, per poter intervenire rapidamente quando ciò si renda opportuno ▐, al fine di impedire un calo disordinato del prezzo dello strumento in questione.

(23)

Quando un evento o uno sviluppo sfavorevole ha effetti oltre uno Stato membro o ha implicazioni transfrontaliere, divengono essenziali la consultazione e la cooperazione tra autorità competenti. L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento essenziale in una situazione di questo tipo e garantire la coerenza tra le autorità competenti. La composizione dell'ESMA, che comprende rappresentanti delle autorità competenti, contribuirà alla sua capacità di svolgere tale ruolo.

(24)

Oltre al coordinamento delle misure adottate dalle autorità competenti, l'ESMA deve provvedere affinché tali misure vengano prese solo quando siano necessarie e proporzionate. L'ESMA dovrebbe poter trasmettere pareri alle autorità competenti sull'uso dei poteri di intervento.

(25)

Mentre le autorità competenti sono spesso nella posizione migliore per monitorare e reagire rapidamente ad un avvenimento o sviluppo sfavorevole, l'ESMA dovrebbe poter adottare essa stessa delle misure quando le vendite allo scoperto e le altre attività connesse minacciano l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di parte o dell'intero sistema finanziario dell'Unione, sussistono implicazioni transfrontaliere e non sono state adottate dalle autorità competenti misure sufficienti per affrontare tale minaccia. L'ESMA deve consultare, ogniqualvolta ciò sia possibile, il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (4) (CESR) e altre autorità pertinenti, quando la misura da adottare potrebbe avere effetti che vanno oltre i mercati finanziari, come potrebbe verificarsi nel caso dei derivati sulle materie prime che vengono utilizzati per la copertura (hedging) di posizioni fisiche.

(26)

I poteri dell'ESMA previsti dal presente regolamento in situazioni eccezionali per limitare le vendite allo scoperto e le altre attività collegate sono concepiti in conformità ai poteri previsti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010. I poteri conferiti all'ESMA in situazioni eccezionali non devono pregiudicare i poteri che ha la stessa in una situazione di emergenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l'ESMA deve essere in grado di adottare decisioni individuali che impongono alle autorità competenti di adottare delle misure o decisioni individuali destinate agli operatori dei mercati finanziari a norma del predetto articolo.

(27)

I poteri di intervento delle autorità competenti e dell'ESMA per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su credit default swap e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessari ad affrontare la minaccia specifica.

(28)

A causa dei rischi specifici che possono sorgere dall'uso di credit default swap, tali operazioni rendono necessario uno stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. In particolare, le autorità competenti, in casi eccezionali, dovrebbero poter chiedere informazioni alle persone fisiche o giuridiche che effettuano tali operazioni circa le loro finalità.

(29)

L'ESMA dovrebbe disporre del potere generale di indagare su una questione o pratica relativa alle vendite allo scoperto o sull'uso di credit default swap per verificare se tale questione o pratica ponga una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato. L'ESMA dovrebbe pubblicare una relazione contenente le conclusioni raggiunte al termine dell'inchiesta e, se ritiene che sia opportuno introdurre una misura a livello di Unione, la sua decisione dovrebbe essere vincolante per le autorità competenti.

(30)

Dato che alcune misure possono riguardare persone fisiche o giuridiche e azioni al di fuori dell'Unione, è necessario, in determinate situazioni, che venga attivata una cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero quindi concludere accordi con le autorità dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare la conclusione di tali accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare il diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto all'articolo 16 TFUE e all'articolo 8 della Carta. In particolare, la trasparenza in merito a importanti posizioni corte nette, tra cui la comunicazione al pubblico al di sopra di una certa soglia , quando prevista dal presente regolamento, è necessaria per ragioni di stabilità dei mercati finanziari e ai fini della protezione degli investitori. Tale trasparenza consentirà alle autorità di regolamentazione di monitorare l'uso delle vendite allo scoperto in relazione a strategie scorrette e alle implicazioni sul buon funzionamento dei mercati. Inoltre, tale trasparenza può contribuire ad evitare asimmetrie informative, garantendo che tutti i partecipanti al mercato siano adeguatamente informati in merito alla misura in cui una vendita allo scoperto sta influenzando i prezzi. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5). È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell'ESMA avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione , nonché la libera circolazione di tali dati (6), che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(32)

Sulla base degli orientamenti adottati dall'ESMA e tenendo conto della Comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere affinché esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Alla fine si dovrà arrivare a un regime di sanzioni armonizzato a livello di Unione .

(34)

Al fine di […] è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione a dettagli riguardanti il calcolo delle posizioni corte quando una persona fisica o giuridica ha una posizione scoperta in un credit default swap; le soglie di notifica o comunicazione al pubblico, e l'ulteriore specificazione di criteri e fattori per stabilire se un evento o sviluppo sfavorevole costituisca una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione. È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. L'ESMA dovrebbe, assumere un ruolo centrale nella elaborazione degli atti delegati prestando consulenza alla Commissione.

(35)

È opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la correttezza delle soglie per la notifica e la comunicazione al pubblico, il funzionamento delle restrizioni e delle norme relative alla trasparenza delle posizioni corte nette e se sia opportuno introdurre eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai credit default swap.

(36)

Anche se le autorità nazionali competenti sono nella posizione migliore per effettuare una attività di monitoraggio e hanno una conoscenza migliore degli sviluppi del mercato, l'impatto globale dei problemi relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap può essere percepito pienamente solo a livello dell'Unione. Per questa ragione, gli obiettivi del presente regolamento possono essere raggiunti meglio a questo livello; l'Unione, infatti, può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Dato che alcuni Stati membri hanno già introdotto delle restrizioni alle vendite allo scoperto e dato che sono previsti atti delegati e standard tecnici vincolanti che andrebbero adottati prima che il quadro normativo che si pensa di introdurre possa essere utilmente applicato, è necessario prevedere un idoneo periodo di tempo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti strumenti finanziari:

1)

gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, anche quando tali strumenti vengono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

2)

i prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7) che riguardano uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1) o un emittente di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1), anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

3)

gli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall'Unione e i prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi a detti strumenti di debito o ad un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   "operatore principale (primary dealer) autorizzato": persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente di debito sovrano in base al quale tale persona fisica o giuridica si impegna a effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sui mercati primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;

b)   "controparte centrale": soggetto che si interpone legalmente tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione (clearing);

c)   "credit default swap": contratto derivato nel quale una parte versa un canone all'altra parte in cambio di una compensazione o di un pagamento in caso di inadempimento di un soggetto di riferimento o di evento creditizio relativo a tale soggetto di riferimento, o qualsiasi altro contratto derivato che abbia un effetto economico simile;

d)   "strumento finanziario": uno degli strumenti elencati all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

e)   "Stato membro d'origine" riferito a un mercato regolamentato, a un'impresa d'investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o a qualsiasi altra impresa di investimento: lo Stato membro d'origine per quel mercato regolamentato o quella impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;

f)   "impresa d'investimento": un'impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

g)   "debito sovrano": uno strumento di debito emesso dall'Unione o da uno Stato membro, compreso un ministero, un dipartimento, la banca centrale, un'agenzia o un ente di tale Stato membro;

h)   "capitale azionario emesso" riferito ad una società: il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;

i)   "debito sovrano emesso":

i)

riferito ad uno Stato membro, il valore totale del debito sovrano emesso dallo Stato membro o da un ministero, un dipartimento, la banca centrale, un'agenzia o un ente di tale Stato membro che non è stato rimborsato,

ii)

riferito all'Unione, il valore totale del debito sovrano emesso dall'Unione che non è stato rimborsato;

j)   "impresa locale": un'impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto l, della direttiva 2004/39/CE che negozia o fissa i prezzi per conto di altri membri dello stesso mercato;

k)   "attività di market making": le attività di un'impresa di investimento o di un soggetto di un paese terzo o di un'impresa locale membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una o entrambe le seguenti modalità:

l)   "sistema multilaterale di negoziazione": sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE;

m)   "sede principale": riferito a titoli azionari, la sede di negoziazione di quei titoli con gli scambi più elevati;

n)   "mercato regolamentato": sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;

o)   "autorità competente pertinente":

i)

riferito al debito sovrano di uno Stato membro o ad un credit default swap relativo ad un'obbligazione di uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro,

ii)

riferito al debito sovrano dell'Unione o ad un credit default swap relativo ad un'obbligazione dell'Unione, l'autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il Fondo europeo di stabilità finanziaria,

iii)

riferito ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti i) o ii), l'autorità competente per quello strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (8) della Commissione e stabilita in conformità degli articoli 9-16 di tale regolamento,

iv)

riferito ad uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti i), ii) o iii), l'autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;

p)   "vendita allo scoperto": riferito ad un titolo azionario o di debito, una vendita nella quale il venditore non possiede il titolo al momento della conclusione del contratto di vendita incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o di debito per poterlo consegnare al momento del regolamento;

q)   "giorno di negoziazione": il giorno di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

r)   "sede di negoziazione": un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione nell'Unione;

s)   "controvalore degli scambi" di un'azione: il controvalore come definito all'articolo 2, punto 9 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

s bis)    "vendita allo scoperto senza provvista di titoli garantita" riferita a un titolo azionario o di debito:

una vendita del titolo azionario o di debito che non risponde ai requisiti indicati all'articolo 12, paragrafo 1.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che specificano le definizioni contenute al paragrafo 1 ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera p).

Articolo 3

Posizioni corte e lunghe

1.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione:

a)

vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso da uno Stato membro o dall'Unione;

b)

operazione effettuata da una persona fisica o giuridica che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

2.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione:

a)

detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso da uno Stato membro o dall'Unione;

b)

operazione effettuata da una persona fisica o giuridica che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per le posizioni corte detenute indirettamente dal soggetto interessato (anche sotto forma di indici, panieri di titoli e fondi indicizzati quotati [Exchange Traded Funds – ETF] e simili) il calcolo della posizione corta è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata con modalità ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione degli indici/panieri di titoli o delle posizioni detenute dagli ETF e simili. Per evitare ogni dubbio, nel calcolo delle posizioni corte, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da chicchessia in merito a detta composizione.

Ai fini del paragrafo 2, il calcolo di una posizione lunga include, a tutti gli effetti, come posizione lunga, ogni posizione detenuta dal soggetto interessato in obbligazioni o titoli di debito convertibili in azioni emessi dalla società interessata.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il calcolo di una posizione corta e di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano comprende qualsiasi credit default swap riferito ad un'obbligazione o ad un evento creditizio relativo ad uno Stato membro o all'Unione.

4.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una società da una posizione corta che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento a tale capitale viene considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso da tale società.

5.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento allo stesso debito viene considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione.

6.   Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per il debito sovrano viene fatto per ogni singolo Stato membro o per l'Unione anche se soggetti separati all'interno dello Stato membro o dell'Unione emettono debito sovrano per conto dello Stato membro o dell'Unione.

Nel caso delle attività di gestione fondi, qualora per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, il calcolo delle posizioni corte nette e lunghe nette ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 si effettua a livello di ciascun fondo. Quando per un particolare emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, le posizioni corte nette e lunghe nette in ciascuno di tali fondi vengono aggregate. Quando nella stessa entità due o più portafogli sono gestiti su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a un dato emittente, tali posizioni vanno aggregate ai fini del calcolo delle posizioni corte nette e lunghe nette. Per quanto riguarda la gestione di un portafoglio cliente su base non discrezionale, il calcolo della posizione corta netta o lunga netta compete alla responsabilità legale del cliente.

7.   La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati ex articolo 36 TFUE che specificano:

a)

i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un'azione o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

b)

i casi nei quali una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo della posizione;

c)

il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

Articolo 4

Posizione scoperta in un credit default swap

1.   Ai fini del presente regolamento, si ritiene che una persona fisica o giuridica detenga una posizione scoperta in un credit default swap relativo ad un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione, quando tale credit default swap non serve a coprire dal rischio di inadempimento dell'emittente quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente né dal rischio di deprezzamento di un attivo o portafoglio di attivi per la persona fisica o giuridica che li detiene, quando la diminuzione di prezzo dell'attivo o portafoglio di attivi sia altamente correlato con il calo del prezzo dell'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione in caso di diminuzione del merito creditizio di uno Stato membro o dell'Unione . La parte in un contratto relativo ad un credit default swap che ha l'obbligo di effettuare il pagamento o pagare la compensazione nel caso di inadempimento o di un evento creditizio relativo al soggetto di riferimento, in ragione di tale obbligazione, non detiene una posizione scoperta ai fini del presente paragrafo.

2.   La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 36 TFUE che specificano, ai fini del paragrafo 1:

a)

i casi nei quali un'operazione su credit default swap è considerata a copertura di un rischio di inadempimento e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap;

b)

il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

CAPO II

TRASPARENZA DELLE POSIZIONI CORTE NETTE

Articolo 5

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1.   Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione effettua la notifica all'autorità competente pertinente quando tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2.

2.   La soglia di notifica pertinente consiste in una percentuale pari allo 0,2 % del valore del capitale azionario emesso dalla società interessata e a ogni successivo incremento dello 0,1 %.

3.    All'occorrenza, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) - (ESMA) può emettere, trasmettendolo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , la Commissione può, mediante atti delegati in conformità all'articolo 36, modificare le soglie menzionate al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

3 bis.     Le notifiche a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 6

Comunicazione delle vendite allo scoperto alle autorità competenti

Tutte le imprese di investimento e tutti i partecipanti a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione inseriscono nei riepiloghi analitici di cui all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE un campo che indichi, per le transazioni azionarie, se le stesse siano o meno vendite allo scoperto. Gli intermediari che effettuano vendite allo scoperto le indicano come tali a chiusura della giornata di negoziazione nel riepilogo analitico delle transazioni destinato all'autorità competente. Tali informazioni non sono comunicate al pubblico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 precisando le modalità di trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.

Articolo 7

Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1.    L'autorità competente interessata pubblica i dettagli della posizione quando quest'ultima raggiunge o scende al di sotto di una pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2. Tali informazioni non rivelano il detentore della posizione corta netta.

2.   Una soglia di comunicazione al pubblico pertinente consiste in una percentuale pari all'0,5 % del valore del capitale azionario emesso dalla società interessata e ogni 0,1 % successivo.

3.    All'occorrenza l'ESMA può emettere, trasmettendolo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , la Commissione può, mediante atti delegati in conformità all'articolo 36, modificare le soglie menzionate al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

3 bis.     Le notifiche a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 8

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano e credit default swap

1.   Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione notifica all'autorità competente interessata quando la posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica per lo Stato membro o per l'Unione.

2.   Le pertinenti soglie di notifica consistono nell'ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni Stato membro e al'Unione, come viene specificato nelle misure prese dalla Commissione in conformità al paragrafo 3. L'ESMA pubblica sul proprio sito web le soglie di notifica per ciascuno Stato membro.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che precisino gli ammontari e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2, alle seguenti condizioni:

a)

le soglie non devono essere stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;

b)

si deve tener conto del valore totale del debito sovrano emesso in essere per ogni Stato membro e per l'Unione, del volume degli scambi e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale Stato membro o dell'Unione.

3 bis.     Le comunicazioni a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 9

Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

1.   La notifica di cui agli articoli 5 ▐ o 8 contiene i dati relativi all'identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione, la dimensione della posizione, l'emittente nei cui confronti essa è detenuta e la data alla quale è stata creata, modificata o ha cessato di esistere.

Ogni comunicazione al pubblico ex articolo 7 contiene, in forma anonima, la dimensione della posizione, l'emittente nei cui confronti è detenuta e la data alla quale è stata creata, modificata o ha cessato di esistere.

Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, le persone fisiche e giuridiche che detengono posizioni corte nette di una certa consistenza conservano per un periodo di cinque anni, le registrazioni delle posizioni lorde che compongono una posizione corta netta di una certa consistenza.

2.   Il calcolo di una posizione corta netta si effettua alla chiusura del giorno di negoziazione al quale la persona fisica o giuridica detiene la posizione, salvo che per le contrattazioni notturne automatiche per le quali il giorno di riferimento è T+1 . La notifica o comunicazione al pubblico viene fatta non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione successivo.

3.   La notifica delle informazioni alla pertinente autorità competente avviene in conformità alle modalità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006.

4.   La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 7 viene effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Le informazioni vengono messe a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito dallo Stato membro d'origine dell'emittente delle azioni, indicato all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (9).

5.    Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del paragrafo 4 , l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione intese a precisare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Applicazione al di fuori dell'Unione

Le norme di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite dentro o fuori dell'Unione europea.

Articolo 11

Informazioni da fornire all'ESMA

1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli trimestrali, le informazioni sulle posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano ▐ per le quali esse sono l'autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.

2.   L'ESMA può richiedere in qualsiasi momento, per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, informazioni supplementari da una pertinente autorità competente di uno Stato membro in merito a posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano ▐.

L'autorità competente trasmette le informazioni richieste all'ESMA al più tardi entro sette giorni di calendario. Quando si producano eventi o congiunture avverse tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro l'autorità competente fornisce all'ESMA le informazioni richieste entro ventiquattro ore.

2 bis.     Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 ter.     Al fine di garantire uniformi condizioni di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di esecuzione che definiscano il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

TRATTAMENTO DELLE VENDITE ALLO SCOPERTO E DEI CREDIT DEFAULT SWAP

Articolo 12

Limitazioni delle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita e dei credit default swap

1.   Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione o di un titolo di debito sovrano solo quando, alla chiusura della giornata di negoziazione , sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o di debito sovrano;

b)

la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o di debito sovrano;

c)

la persona fisica o giuridica ha preso in precedenza accordi con un terzo in base ai quali quest'ultimo ha confermato che il titolo azionario o di debito sovrano è stato reperito e riservato per essere prestato alla persona fisica o giuridica in questione in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza del contratto.

1 bis.     Le persone fisiche o giuridiche possono effettuare operazioni su credit default swap relative a un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione solo se esse non determinano una posizione scoperta in un credit default swap di cui all'articolo 4.

2.    Al fine di garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che identificano i tipi di accordi o disposizioni che garantiscono in modo adeguato che il titolo azionario o lo strumento di debito sovrano sarà a disposizione per il regolamento. L'ESMA in particolare tiene conto della necessità di preservare l'efficienza dei mercati soprattutto dei mercati delle obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati repo (pronti contro termine). L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011 .

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Esenzione ammessa quando la sede di negoziazione principale si trova fuori dell'Unione

1.   Gli articoli 5, 7, 12 e 13 non si applicano ai titoli azionari di una società ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione quando la sede principale per la negoziazione di quei titoli si trova in un paese al di fuori dell'Unione.

2.   L'autorità competente pertinente per i titoli azionari di una società che sono negoziati in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione e in una piattaforma che si trova fuori dell'Unione verifica, a intervalli almeno biennali, se la sede principale per la negoziazione di quei titoli si trovi fuori dell'Unione.

L'autorità competente pertinente notifica all'ESMA i titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova fuori dell'Unione.

Ogni due anni l'ESMA pubblica l'elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova fuori dell'Unione. L'elenco resta in vigore per un periodo di due anni.

3.    Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo del volume degli scambi per stabilire la sede principale per la negoziazione di un titolo azionario. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegao alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire:

a)

la data e il periodo rispetto al quale va effettuato il calcolo relativo alla sede principale di negoziazione dei titoli azionari;

b)

la data alla quale l'autorità competente pertinente è tenuta a comunicare all'ESMA i titoli azionari la cui sede di negoziazione principale si trova fuori dell'Unione;

c)

la data a partire dalla quale l'elenco entra ufficialmente in vigore in seguito alla pubblicazione da parte dell'ESMA.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Esenzione per operazioni di market making e di mercato primario

1.   Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si applicano alle attività di market making . ▐

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che stabiliscano che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato autorizzato in tale paese terzo ottempera ai requisiti giuridici vincolanti che sono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1, equivalenti ai requisiti previsti dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (10) e dalla direttiva 2004/109/CE, e che, in tale paese terzo, sono oggetto di effettive vigilanza e applicazione.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente se soddisfa in quel paese tutte le seguenti condizioni:

a)

i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa;

b)

i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in modo che tali valori possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;

c)

gli emittenti di valori mobiliari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante garantendo in tal modo un elevato livello di protezione degli investitori;

d)

sono garantite la trasparenza e l'integrità del mercato impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

3.   Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle attività di una persona fisica o giuridica quando, agendo in quanto operatore principale autorizzato in base ad un accordo concluso con un emittente di debito sovrano, agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario in relazione a operazioni sul mercato primario o secondario concernenti titoli di debito sovrano.

4.   Gli articoli 5, 6, 7 e 12 non si applicano ad una persona fisica o giuridica quando effettua una vendita allo scoperto di un titolo o ha una posizione corta netta nell'ambito di una operazione di stabilizzazione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (11).

5.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia precedentemente notificato all'autorità competente del suo Stato membro d'origine, per iscritto, la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione. La notifica deve essere fatta almeno trenta giorni di calendario prima della data alla quale la persona fisica o giuridica intende avvalersi dell'esenzione.

6.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine può proibire l'uso dell'esenzione se ritiene che la persona fisica o giuridica non soddisfi le condizioni previste dalla stessa. L'eventuale divieto viene imposto entro il periodo di trenta giorni di calendario di cui al paragrafo precedente o successivamente se l'autorità competente viene a conoscenza di modifiche intervenute nella situazione della persona in oggetto in base alle quali quest'ultima non soddisfa più le condizioni previste.

7.   Un soggetto di un paese terzo non autorizzato nell'Unione invia la notifica di cui al paragrafo 5 all'autorità competente della sede di negoziazione principale dell'Unione nella quale opera.

8.   Una persona fisica o giuridica che ha effettuato la notifica a norma del paragrafo 5 comunica al più presto possibile all'autorità competente del suo Stato membro di origine per iscritto se vi sono cambiamenti che modificano la sua ammissibilità ad avvalersi dell'esenzione.

9.   L'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere informazioni, per iscritto, ad una persona fisica o giuridica che opera a titolo delle esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate a titolo dell'esenzione. La persona fisica o giuridica trasmette le informazioni non oltre quattro giorni di calendario dall'invio della richiesta.

10.   L'autorità competente pertinente notifica all'ESMA entro due settimane dalla notifica in conformità del paragrafo 5 o 8 eventuali market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione ed eventuali market maker e operatori principali autorizzati che non si avvalgono più dell'esenzione.

11.   L'ESMA pubblica sul suo sito internet un elenco di market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione e mantengono aggiornato tale elenco.

CAPO V

POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITA' COMPETENTI E DELL'ESMA

Sezione 1

Poteri delle autorità competenti

Articolo 16

Comunicazione al pubblico in situazioni eccezionali

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può imporre a persone fisiche o giuridiche che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categoria di strumenti finanziari di notificarle o di comunicare al pubblico informazioni dettagliate della posizione in questione quando quest'ultima raggiunge o scende sotto una soglia di notifica fissata dall'autorità competente, se sussistono entrambe le condizioni seguenti:

a)

sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

in caso di comunicazione al pubblico la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza in virtù degli articoli da 5 a 8.

Articolo 16 bis

Notifica da parte dei mutuanti in situazioni eccezionali

1.     L'autorità competente di uno Stato membro può adottare la misura di cui al paragrafo 2, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro;

b)

la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa.

2.     L'autorità competente di uno Stato membro può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categoria di strumenti finanziari di notificare ogni aumento significativo delle commissioni richieste per tali operazioni.

Articolo 17

Restrizioni sulle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in situazioni eccezionali

1.   L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede di negoziazione di uno strumento finanziario può adottare le misure di cui ai paragrafi 2 o 3, se sussistono di entrambe le seguenti condizioni:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

le misure non avranno un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa .

2.   L'autorità competente dello Stato membro può proibire o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:

a)

una vendita allo scoperto; o

b)

un'operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

3.   L'autorità competente dello Stato membro può impedire a persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari o limitare il valore delle operazioni che possono essere effettuate in quello strumento finanziario.

4.   Una misura a norma del paragrafo 2 o 3 può essere applicata a operazioni concernenti tutti gli strumenti finanziari, gli strumenti finanziari di una categoria specifica o uno specifico strumento finanziario. La misura può applicarsi in circostanze, o essere soggetta a deroghe, specificate dall'autorità competente pertinente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

Articolo 18

Restrizioni sulle operazioni relative a credit default swap in circostanze eccezionali

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può porre delle limitazioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda le operazioni su credit default swap relative ad un titolo obbligazionario emesso dal proprio Stato membro o limitare il valore di posizioni scoperte su credit default swap che possono essere create da persone fisiche o giuridiche con riferimento ad un titolo obbligazionario emesso dal proprio Stato membro , in presenza di entrambe le condizioni seguenti:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa .

2.   Una misura adottata in virtù del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su credit default swap di una categoria specifica o a operazioni specifiche su credit default swap. La misura può applicarsi in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

2 bis.     Un'autorità competente che abbia adottato una delle misure di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ESMA di valutare la possibilità di esercitare i suoi poteri ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c, se gli eventi o gli sviluppi sfavorevoli oggetto della misura richiedono che la stessa sia adottata a livello dell'Unione.

Articolo 19

Potere di limitare temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di un calo significativo del prezzo

1.   Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione durante una sola giornata di negoziazione è sceso in misura pari al controvalore di cui al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del giorno precedente di negoziazione in quella sede, l'autorità competente dello Stato membro di origine per quella sede verifica se sia opportuno proibire o imporre dei limiti a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l'avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in quella sede di negoziazione o altrimenti porre dei limiti alle operazioni su quello strumento finanziario in quella sede allo scopo di impedire un calo disordinato del prezzo di tale strumento finanziario.

Quando l'autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di debito, vieta o pone dei limiti alle persone, per quanto riguarda l'avvio di una vendita allo scoperto nella sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone dei limiti alle operazioni in quello strumento finanziario in quella sede di negoziazione.

2.   La misura si applica per un periodo che non deve superare la fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificato il calo del prezzo. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può prorogare la misura quando ciò sia giustificato dai motivi che hanno indotto ad adottarla.

3.   La misura si applica in circostanze, o è soggetta a deroghe, specificate dall'autorità competente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

3 bis.     Quando riceve notifica che un'autorità competente ha proibito o limitato le vendite allo scoperto dello strumento finanziario effettuate da persone fisiche o giuridiche in una sede di negoziazione, o ha altrimenti imposto limiti alle operazioni su tale strumento finanziario in detta sede, prima dell'inizio della successiva giornata di negoziazione l'ESMA esamina l'opportunità di estendere il provvedimento a tutte le sedi di negoziazione che effettuano operazioni sullo strumento finanziario interessato dal provvedimento, secondo il disposto dell'articolo 24.

4.   Il calo del valore deve essere pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario e per altre categorie di strumenti finanziari pari a un ammontare da specificarsi da parte della Commissione.

All'occorrenza l'ESMA può emettere, e trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 che precisino le opzioni relative al periodo di applicazione del provvedimento e il calo in valore degli strumenti finanziari ▐, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle loro differenze in termini di volatilità.

5.    Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il metodo di calcolo del calo del 10 % per i titoli azionari e del calo di valore specificato dalla Commissione secondo il disposto del paragrafo 4. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Durata delle restrizioni

Una misura imposta a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 e 18 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 21.

Una misura può essere prorogata per ulteriori periodi, non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. Se non è rinnovata dopo tale periodo di tre mesi, la misura scade automaticamente.

Articolo 21

Avviso di restrizioni

1.   L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 16 a 19.

2.   L'avviso specifica almeno i dettagli relativi a:

a)

le misure imposte indicando gli strumenti e la categoria di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;

b)

le ragioni per cui l'autorità competente ritiene che sia necessario imporre le suddette misure e la relativa documentazione a sostegno.

3.   Una misura a norma degli articoli da 16 a 19 entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l'entrata in vigore della misura.

Articolo 22

Notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti

1.   Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 o 18 e prima di imporre restrizioni a norma dell'articolo 19, un'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la misura in questione.

2.   La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore.

3.   La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 e 18 viene fatta almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore della misura o della sua proroga. In circostanze eccezionali, un'autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di 24 ore. Una notifica a norma dell'articolo 19 viene fatta prima che la misura in questione entri in vigore.

4.   Un'autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità agli articoli da 16 a 19 nello Stato membro quando sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell'assistenza all'altra autorità competente. Quando propone di adottare le misure, anche l'autorità competente lo notifica in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

Sezione 2

Poteri dell'ESMA

Articolo 23

Coordinamento da parte dell'ESMA

1.   L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare l'ESMA provvede affinché le autorità competenti adottino un'impostazione coerente per quanto riguarda le misure di cui alla sezione 1, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento previsti da detta sezione, il tipo di misure imposte, il loro inizio e la loro durata.

2.   Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 22 di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità agli articoli 16, 16 bis, 17 o 18, l'ESMA emette entro ventiquattro ore una decisione in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare una determinata situazione eccezionale. La decisione precisa se l'ESMA ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta delle misure sia giustificata. Se l'ESMA ritiene che siano necessarie misure delle altre autorità competenti per affrontare la minaccia, lo dichiara nella sua decisione e fa obbligo alle autorità competenti di introdurre le misure in questione entro ventiquattro ore . La decisione viene pubblicata sul sito internet dell'ESMA.

3.    Se l'ESMA ritiene che debba essere adottata una misura a livello dell'Unione, la sua decisione è vincolante per le autorità competenti e la misura in questione deve essere introdotta entro ventiquattro ore.

3 bis.     L'ESMA riesamina le misure adottate a norma del presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi, decade automaticamente.

Articolo 24

Poteri d'intervento dell'ESMA

1.   A norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA, quando sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 2, adotta una o più delle seguenti misure:

a)

impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un'autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni;

b)

vieta o impone determinate condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano una vendita allo scoperto o un'operazione che crea, o si riferisce a, uno strumento finanziario laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario;

c)

impone delle limitazioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l'effettuazione di operazioni su credit default swap relative ad un titolo obbligazionario di uno Stato membro o dell'Unione o per quanto riguarda il valore di posizioni scoperte su credit default swap che possono essere create da persone fisiche o giuridiche su un titolo obbligazionario di uno Stato membro o dell'Unione;

d)

impedisce a persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari che rientrino nell'ambito del presente regolamento o impone limitazioni al valore delle operazioni che possono essere effettuate in quello strumento finanziario.

La misura può essere applicata in determinate circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente pertinente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

2.   L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

le misure elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1, primo comma, affrontano una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione e vi sono implicazioni transfrontaliere;

b)

un'autorità competente non ha adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

3.   Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto del grado in cui la misura:

a)

fa fronte in modo significativo alla minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;

b)

non creerà un rischio di arbitraggio normativo;

c)

non avrà effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su quei mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultano sproporzionati rispetto ai benefici della misura.

Quando un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 o 18, l'ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere la decisione prevista all'articolo 23.

4.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'ESMA consulta, se opportuno, il CESR e le altre autorità competenti.

5.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette alle autorità competenti la misura proposta. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno e il momento in cui le misure dovranno entrare in vigore.

6.   La notifica deve essere fatta almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore o della proroga della misura. In circostanze eccezionali, l'ESMA può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore.

7.   L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L'avviso specifica almeno:

a)

le misure imposte indicando gli strumenti e la categoria di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;

b)

le ragioni per cui l'ESMA ritiene che sia necessario imporre le suddette misure e la documentazione a sostegno.

8.   Una misura entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso vale a dire dopo la sua pubblicazione e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della misura.

9.   L'ESMA riesamina le misure di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi decade automaticamente. Alla proroga delle misure si applicano i paragrafi da 2 a 8.

10.   Una misura adottata dall'ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente a norma della sezione 1.

Articolo 25

Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 36 che precisano i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l'ESMA devono tener conto nello stabilire se si sia in presenza degli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli 16, 16 bis, 17, 18 e 23 o delle minacce di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

CAPO VI

RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 26

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento. Tali autorità competenti sono autorità pubbliche. Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.

Articolo 27

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Per adempiere ai propri obblighi le autorità competenti degli Stati membri, in conformità al diritto nazionale, dispongono dei seguenti poteri:

a)

hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

b)

imporre la comunicazione di informazioni a qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

d)

richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;

e)

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;

f)

imporre il blocco e/o il sequestro di beni.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere, lasciando impregiudicato il paragrafo 2, lettere a) e b), di imporre in singoli casi a una persona fisica o giuridica che effettua una operazione su credit default swap di fornire i seguenti elementi:

a)

la spiegazione delle finalità dell'operazione e se venga effettuata al fine di coprirsi contro un rischio o per altri motivi;

b)

le informazioni relative al rischio sottostante quando l'operazione viene effettuata a fini di copertura.

Articolo 28

Indagini svolte dall'ESMA

L'ESMA può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, condurre un'indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all'uso di credit default swap per verificare se costituiscano una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell'Unione.

Entro tre mesi dalla conclusione dell'indagine l'ESMA pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.

Articolo 29

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento e relative ad aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e coperte dal segreto professionale per un periodo non superiore a dieci anni , salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o quando la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti legali.

Articolo 30

Obbligo di cooperazione

Le autorità competenti degli Stati membri cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 30 bis

Cooperazione con l'ESMA

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31

Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Essa informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l'ESMA provvede al loro coordinamento.

2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

e)

condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.

2 bis.     L'ESMA può inoltre condurre tutte le necessarie ispezioni in loco, con o senza preavviso.

L'ESMA può incaricare le autorità competenti degli Stati membri di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco.

Articolo 32

Cooperazione con i paesi terzi

1.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi concernenti lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di questi paesi , il rispetto degli obblighi che sorgono nei paesi terzi a norma del presente regolamento e l'adozione di misure analoghe da parte dell'autorità competente per integrare le misure adottate a norma degli articoli 16-25.

Un'autorità competente informa l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

1 bis.     Conformemente all'articolo 30 bis le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi.

2.   L'ESMA coordina lo sviluppo di accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le competenti autorità di vigilanza dei paesi terzi . Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA adotta linee guida per la predisposizione di un accordo tipo da utilizzarsi da parte delle autorità competenti.

L'ESMA coordina inoltre lo scambio tra autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi, che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure ex articoli 16-25.

3.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 29. Lo scambio di informazioni è finalizzato all'assolvimento delle funzioni delle autorità competenti stesse.

Articolo 33

Trasferimento e conservazione di dati personali

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra Stati membri o tra Stati membri e un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall'ESMA a Stati membri o a un paese terzo, l’ESMA ottempera al regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati vengono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 34

Comunicazione di informazioni a paesi terzi

L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire all'autorità competente di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE e solo in casi individuali. L'autorità competente dello Stato membro deve essere convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento . Il trasferimento di dati può avere luogo solo se il paese terzo garantisce che tali dati non saranno trasferiti ad un altro paese terzo senza l'espressa autorizzazione scritta dell'autorità competente dello Stato membro.

L’autorità competente di uno Stato membro può comunicare ad un'autorità di vigilanza di un paese terzo le informazioni, ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro, da considerarsi riservate a norma dell'articolo 29, soltanto quando essa abbia ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, comunica tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il proprio accordo.

Articolo 35

Sanzioni

In base alle linee guida adottate dall'ESMA e tenendo conto della Comunicazione della Commissione dal titolo "Potenziare i regime sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" , gli Stati membri definiscono, nel rispetto dei principi costitutivi delle proprie legislazioni nazionali , le norme in materia di misure amministrative, sanzioni e ammende applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Le misure, sanzioni e ammende previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Se il venditore viola il disposto dell'articolo 12, le sanzioni sono sufficientemente elevate da non permettergli di trarne profitto.

Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA adotta linee guida riguardanti la tipologia delle misure amministrative e delle sanzioni da stabilirsi da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri notificano ▐ alla Commissione e all'ESMA le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il [1o luglio 2012] e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica delle stesse .

L'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in essere per Stato membro.

Gli Stati membri trasmettono annualmente all'ESMA i dati informativi aggregati concernenti tutte le sanzioni e misure amministrative imposte. Qualora un'autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione o misura amministrativa, ne informa contestualmente l'ESMA.

CAPO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito per un periodo indeterminato il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 .

2 bis.     Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

3.   La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. La decisione di revoca prende effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 , entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non abbiano manifestato la propria opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di questo termine, il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro volontà di non opporsi. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (12). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento n. 182/2011 , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

Articolo 39 bis

Termine per l'adozione degli atti delegati

La Commissione adotta gli atti delegati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 entro il …  (14).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40

Riesame e presentazione di relazioni

Entro il 30 giugno 2013 , la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti e l'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a)

l'adeguatezza delle soglie per la notifica e le soglie di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5 ▐ e 8;

a bis)

l'adeguatezza delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico, di informativa e di soglie di comunicazione di cui all'articolo 7, con specifico riguardo alle loro ripercussioni sull'efficienza a l'instabilità dei mercati finanziari;

a ter)

l'eventuale opportunità di un reporting diretto e centralizzato all'ESMA;

b)

l'operatività delle restrizioni e degli obblighi di cui al capo II;

c)

l'eventuale opportunità di altre restrizioni o condizioni sulle vendite allo scoperto o i credit default swap.

Articolo 41

Disposizione transitoria

Le misure esistenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, in vigore anteriormente al 15 settembre 2010, possono restare in applicazione fino al [1o luglio 2013] a condizione che siano notificate alla Commissione.

Articolo 41 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2011, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [1o luglio 2012].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 34.

(2)  GU C 91 del 23.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(5)  GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag.1).

(9)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(10)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(11)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

(12)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(13)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  S ei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/328


Martedì 5 luglio 2011
Sistemi di indennizzo degli investitori ***I

P7_TA(2011)0313

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

2013/C 33 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0371),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0174/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0167/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza necessita di essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea, ivi incluso la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre Autorità europee di vigilanza (una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore bancario), nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico. La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009"Guidare la ripresa in Europa", ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione per i servizi finanziari, e in particolare di migliorare la tutela degli investitori. Nel settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo per la creazione delle nuove autorità, tra cui l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (ESMA), in particolare, per contribuire all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e all'elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza.

(2)

È necessario modificare la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (4) per preservare la fiducia nel sistema finanziario, per tutelare meglio gli investitori tenendo conto degli sviluppi del quadro normativo dell'Unione, dell'andamento dei mercati finanziari e dei problemi riscontrati nell'applicazione di tale direttiva negli Stati membri in cui le imprese di investimento sono incapaci di restituire ai clienti le attività detenute per loro conto.

(3)

All'epoca della sua adozione la direttiva 97/9/CE integrava la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (5), al fine di assicurare che ogni Stato membro istituisse un sistema di indennizzo degli investitori per garantire un livello minimo di protezione armonizzato, quantomeno per i piccoli investitori, nei casi in cui le imprese di investimento non fossero state in grado di onorare gli impegni assunti con i clienti. Quando ha abrogato la direttiva 93/22/CEE, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6) ha introdotto un nuovo elenco di attività e servizi di investimento, al fine di disciplinare tutte le attività destinate agli investitori e di assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l'Unione. È pertanto necessario allineare la direttiva 97/9/CE alla direttiva 2004/39/CE, per garantire che tutti i servizi e tutte le attività di investimento continuino ad essere adeguatamente coperti dai sistemi di indennizzo.

(4)

Al momento della sua adozione, la direttiva 97/9/CE teneva conto della copertura e del funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi disciplinati dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (7). Di conseguenza, è opportuno continuare a tenere conto delle eventuali modifiche della direttiva 94/19/CE.

(5)

Poiché gli investitori possono non essere al corrente di eventuali limiti alle della mancanza di autorizzazione o dell'esistenza di autorizzazioni limitate delle imprese di investimento, è necessario proteggerli nei casi in cui le imprese di investimento agiscano in violazione delle condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione, o senza di essa, in particolare detenendo attività dei clienti o fornendo servizi a una particolare tipologia di clienti senza l'autorizzazione o in contrasto con le condizioni della medesima . Pertanto, i sistemi di indennizzo dovrebbero ricomprendere le attività dei clienti che sono di fatto detenute dalle imprese di investimento nell'ambito di operazioni di investimento. [Em. 1]

(6)

La direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (8), consente alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari che detengono per conto dei clienti su conti aperti presso terzi. I terzi in oggetto non sono necessariamente soggetti a regolamentazione e vigilanza specifiche. Nonostante il rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/73/CE, il fallimento di un terzo può recare pregiudizio ai diritti degli investitori qualora tale terzo non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari all'impresa di investimento. Per rafforzare la fiducia degli investitori, e fatti salvi i regimi nazionali di responsabilità applicabili, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE ai casi in cui un'impresa di investimento non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari ai clienti a causa del fallimento di un terzo presso il quale la stessa impresa di investimento o i suoi depositari hanno depositato gli strumenti finanziari.

(7)

La direttiva 2006/73/CE impone alle imprese di investimento di depositare i fondi dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi. I suddetti terzi ricomprendono le banche centrali, gli enti creditizi o le banche autorizzate in un paese terzo, ovvero un fondo del mercato monetario riconosciuto. Il regime rigoroso istituito dalla direttiva 2006/73/CE rende superflua l'estensione della copertura del sistema di indennizzo al caso di fallimento di un terzo presso il quale sono stati depositati i fondi.

(8)

Poiché l'indennizzo garantito a norma della direttiva 94/19/CE è oggi superiore a quello previsto dalla presente direttiva, è necessario garantire agli investitori la copertura massimaNei casi in cui entrambe le direttive (94/19/CE e 97/9/CE) potrebbero coprire le attività detenute dalle banche possano rientrare nell'ambito di applicazione sia della direttiva 94/19/CE sia della direttiva 97/9/CE. In questi casi, pertanto, gli investitori dovrebbero essere indennizzati a norma della direttiva 94/19/CE. [Em. 2]

(9)

Per poter recuperare i fondi erogati a titolo di indennizzo, è opportuno che i sistemi che risarciscono gli investitori a seguito del fallimento di un depositario o di un terzo abbiano il diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori , o delle imprese di investimentoo degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito "OICVM") nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al risarcimento versato. La presente direttiva non dovrebbe ridurre la responsabilità delle imprese di investimento o degli OICVM in materia di recupero delle attività presso i depositari. [Em. 3]

(10)

La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (9) impone che le attività degli OICVM siano affidate in custodia a un depositario. Nel corso del 2011 la Commissione presenta delle proposte di modifica della direttiva 2009/65/CE per chiarire la responsabilità del depositario qualora Se il depositario, o uno dei suoi subdepositari, fallisce fallisca e non è sia in grado di restituire gli strumenti finanziari che aveva in custodia . si hanno ripercussioni negative sul valore delle quote o delle azioni dell'OICVM. Per migliorare la protezione in questi casi, è opportuno che i detentori di quote o azioni di OICVM godano dello stesso livello di protezione di cui beneficerebbero se avessero investito direttamente negli strumenti finanziari interessati, laddove l'ente che detiene gli strumenti finanziari non sia in grado di restituirli. È opportuno che i detentori di quote o azioni di OICVM siano indennizzati per la perdita di valore dell'OICVM. Allo stesso tempo è necessario che possano mantenere le proprie quote o azioni di OICVM in modo da conservare il diritto di riscattarle nel momento che ritengano opportuno Dopo aver completato la revisione della direttiva 2009/65/CE, la Commissione dovrebbe analizzare in quali situazioni il fallimento di un depositario o di un sub-depositario dell'OICVM si hanno possa avere ripercussioni negative sul valore delle quote o delle azioni dell'OICVM. Una relazione su tale analisi dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da proposte legislative, ove necessario . [Em. 4]

(11)

La direttiva 97/9/CE esclude già ogni indennizzo, da parte del sistema di indennizzo degli investitori, dei crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (10). È opportuno escludere da ogni diritto di indennizzo anche le attività che sono frutto di comportamenti vietati dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (11), in cui sia stato coinvolto il creditore.

(12)

Il livello minimo di indennizzo è stato fissato nel 1997 e da allora non è più stato modificato. È opportuno aumentare tale livello a 50 000 EUR 100 000 EUR per tenere conto degli sviluppi intervenuti sui mercati finanziari e nel quadro legislativo dell'Unione. Quest'importo tiene conto degli effetti dell'inflazione nell'Unione e della necessità di allineare il livello di indennizzo al valore medio degli investimenti detenuti dai clienti al dettaglio negli Stati membri. Per garantire una tutela migliore degli investitori è necessario sopprimere la facoltà concessa attualmente agli Stati membri di limitare o escludere dalla copertura i fondi denominati in valute diverse dalla propria. [Em. 5]

(13)

Per garantire che gli investitori beneficino dell'indennizzo previsto dalla presente direttiva 97/9/CE , nonché un livello di tutela degli investitori comparabile in tutti gli Stati membri, è necessario adottare norme comuni che disciplinano il finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori. I sistemi dovrebbero essere finanziati in proporzione alle loro passività. È opportuno garantire un finanziamento ex ante di livello adeguato e imporre ai sistemi di dotarsi di dispositivi adeguati per valutare e raggiungere il proprio livello-obiettivo di finanziamento prima che si producano eventi generatori di perdite rilevanti ai fini della direttiva 97/9/CE. È auspicabile che un obiettivo comune minimo di finanziamento sia raggiunto al più presto e comunque entro10 anni cinque anni . [Em. 6]

(14)

Laddove necessario, si potrebbe sollecitare in via eccezionale contributi supplementari dei membri del sistema o accedere a fonti di finanziamento come banche commerciali o enti pubblici per l'assunzione di prestiti in base a criteri commerciali, destinati a coprire tempestivamente i fabbisogni che non siano coperti dai fondi raccolti presso i membri prima dell'evento generatore di perdite.

(15)

Il funzionamento dei sistemi attualmente è molto diverso da Stato membro a Stato membro e la presente direttiva mira pertanto ad un'ulteriore armonizzazione, pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità quanto alle modalità di organizzazione dei sistemi. È opportuno dare Dovrebbe essere delegato alla Commissionela facoltà il potere di adottare attidelegati, a norma conformemente all''articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per la determinazione di per quanto riguarda determinate caratteristiche essenziali del funzionamento dei sistemi. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati per quanto riguarda il metodo di determinazione delle passività potenziali dei sistemi, i fattori da valutare per stabilire se i contributi supplementari siano tali da non compromettere la stabilità del sistema finanziario degli Stati membri, i meccanismi alternativi di finanziamento che i sistemi devono predisporre per ottenere, se necessario, prestiti a breve termine, e i criteri per determinare i contributi che devono fornire i soggetti coperti dai sistemi. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per determinare il metodo con cui calcolare il livello-obiettivo di finanziamento che dovrà essere stabilito dai sistemi di indennizzo e modificare tale livello, la percentuale del massimale prestabilito dei fondi disponibile per i prestiti tra sistemi di indennizzo degli investitori, le procedure per trattare i crediti degli investitori e le modifiche e i criteri tecnici per calcolare la perdita di valore di un OICVM nei casi previsti dalla presente direttiva. È opportuno anche autorizzare la Commissione a modificare, mediante atti delegati, la della percentuale dei fondi disponibili per i prestiti in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. [Em. 7 e Em. 12]

(15 bis)

Per garantire condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni che disciplinano il finanziamento dei sistemi, è opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo relativi alle informazioni che i sistemi devono rendere pubbliche. [Em. 7]

(16)

Per garantire che gli investitori siano indennizzati per tempo è opportuno creare un meccanismo di prestito di ultima istanza tra i sistemi di indennizzo degli investitori dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe prevedere la possibilità, per i sistemi di indennizzo degli investitori, di contrarre prestiti da altri sistemi in casi eccezionali di mancanza temporanea di fondi. A tal fine, una parte del finanziamento ex ante di ciascun sistema di indennizzo dovrebbe essere disponibile per l'erogazione di prestiti ad altri sistemi di indennizzo degli investitori.

(16 bis)

Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente tra loro e con l'ESMA per rilevare e prevenire gli atti fraudolenti, gli illeciti amministrativi e gli errori operativi delle imprese di investimento nell'Unione. [Em. 8]

(16 ter)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare un dialogo istituzionalizzato tra le organizzazioni dei consumatori e autorità, le autorità competenti e i sistemi di indennizzo degli investitori per evitare il verificarsi di ulteriori casi di indennizzo. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di dialogo per individuare tempestivamente e notificare problemi come le pratiche di mercato disfunzionali ovvero fornitori, prodotti o schemi societari sospetti, ai sistemi di vigilanza e di indennizzo degli investitori. [Em. 9]

(17)

Il meccanismo di prestito non dovrebbe in nessun modo interferire con le competenze di bilancio degli Stati membri. È opportuno che i sistemi mutuatari possano avvalersi delle possibilità di prestito previste dalla presente direttiva dopo l'esaurimento sia dei fondi raccolti per raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento che le richieste di contributi supplementari dei loro membri. Nel rispetto delle competenze di vigilanza dei sistemi di indennizzo degli investitori esercitate dagli Stati membri, è opportuno che l'ESMA contribuisca al conseguimento dell'obiettivo di agevolare il proseguimento dell'attività delle imprese di investimentoe degli OICVM garantendo nel contempo una protezione efficace degli investitori. A tal fine l'ESMA dovrebbe confermare il soddisfacimento delle condizioni previste dallapresente direttiva 97/9/CE per i prestiti tra sistemi di indennizzo degli investitori e dovrebbe fissare, nel rispetto dei limiti rigorosi stabiliti dalla medesima direttiva, l'importo dei prestiti che può concedere ciascun sistema, il tasso di interesse iniziale e la durata del prestito. A tal fine l'ESMA dovrebbe anche raccogliere informazioni - confermate dalle autorità competenti - sui sistemi di indennizzo degli investitori, in particolare sull'importo dei fondi e degli strumenti finanziari coperti da ogni sistema e informare gli altri sistemi di indennizzo del loro obbligo di prestito. [Em. 10]

(18)

Per semplificare le procedure di prestito, è necessario richiedere allo Stato membro in cui esistano più sistemi di designarne un solo come proprio sistema erogatore di prestiti e di comunicarlo ESMA. È necessario che il prestito sia limitato alla copertura dell'indennizzo ai sensi della direttiva 97/9/CE.

(19)

È necessario garantire che i fondi complessivamente disponibili per la concessione di prestiti possano essere utilizzati per soddisfare più richieste da parte dei sistemi mutuatari. A tal fine i prestiti non dovrebbero superare un massimale prestabilito di fondi disponibili per i prestiti.

(20)

Per accelerare il processo di indennizzo, è necessario che l'autorità competente constati quanto prima l'impossibilità per l'impresa di investimento di adempiere gli obblighi risultanti dai crediti degli investitori.

(21)

Le procedure necessarie per appurare l'ammissibilità e l'importo del credito da indennizzare di un investitore, che spesso sono disciplinate dal diritto amministrativo nazionale e dalle leggi nazionali in materia di insolvenza, possono causare notevoli ritardi nei pagamenti agli investitori. Per abbreviare questi termini di pagamento occorre garantire che nell'ambito dei regimi o delle situazioni in cui l'ammissibilità e l'importo del credito dipendono da procedimenti di insolvenza o giudiziari a carico dei soggetti che non rispettano i loro obblighi, i sistemi di indennizzo possano partecipare a tali procedimenti. Occorre inoltre prevedere l'obbligo di concedere un indennizzo provvisorio e parziale nel caso in cui i suddetti termini superino i dodici mesi, per permettere che gli investitori ricevano almeno una parte dell'indennizzo richiesto. Occorre stabilire dispositivi che, in caso di accertamento dell'inammissibilità del credito, permettano di restituire ai sistemi di indennizzo gli importi versati.

(22)

La direttiva 97/9/CE consente agli Stati membri di escludere dalla copertura gli investitori professionali e istituzionali, ma il loro elenco non corrisponde alla classificazione dei clienti delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2004/39/CE. Per garantire la coerenza tra le direttive 97/9/CE e 2004/39/CE, semplificare la valutazione dei sistemi di indennizzo e limitare le possibili esclusioni soltanto alle grandi imprese, laddove si tratti di imprese, è opportuno che la direttiva 97/9/CE faccia riferimento agli investitori considerati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione per tutti gli investitori interessati, gli Stati membri dovrebbero poter includere microentità, organizzazioni senza scopo di lucro e autorità pubbliche locali, onde farli rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE. [Em. 11]

(23)

[Il contenuto del considerando 23 è stato spostato nel considerando 15]

(24)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/9/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 97/9/CE

La direttiva 97/9/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

i punti 2, 3 e 4sono sostituiti dai seguenti:

"2)   "operazioni d'investimento": ogni servizio e attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e i servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della stessa direttiva (12);

3)   "strumenti":

gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I alla direttiva 2004/39/CE; [Em. 13]

4)   "investitore": la persona fisica o giuridica, comprese microentità, organizzazioni senza scopo di lucro e autorità pubbliche locali che, nell'ambito di operazioni d'investimento, ha affidato fondi o strumenti ad un'impresa d'investimento e, nell'ambito delle attività di un OICVM, il detentore di quote o azioni di OICVM (in seguito "detentore di quote"); [Em. 14]

b)

[Il contenuto del punto b) è stato spostato nel precedente punto a)]

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7)   "autorità competenti": l'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2004/39/CE  (13) .

Nei casi in cui la presente direttiva fa riferimento al Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (14) (ESMA), i sistemi di indennizzo degli investitori sono considerati, ai fini di tale regolamento, autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 3, punto (iii), di tale regolamento;

d)

sono aggiunti i seguenti puntida 8 a 11:

"8)   "OICVM":

gli organismi definiti all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2009/65/CE; [Em. 15]

9)   "depositario":

in relazione alle attività degli OICVM, un ente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE; [Em. 16]

10)   "terzo": nell'ambito di operazioni d'investimento, un ente presso cui un'impresa di investimento ha depositato strumenti finanziari che detiene per conto dei suoi clienti, in conformità all'articolo 17 della direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (15) o presso cui tale ente, esso stesso depositario, ha sub-depositato strumenti finanziari; nell'ambito delle attività degli OICVM, un ente a cui il depositario di un OICVM ha affidato attività per conto dell'OICVM; [Em. 17]

11)   "attività a basso rischio": le attività che rientrano nella prima o nella seconda categoria della tabella 1 figurante nell'allegato I, punto 14, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (16), escluse le attività definite "voci qualificate" nel punto 15 del medesimo allegato.

e)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"2.

Le disposizioni della presente direttiva applicabili alle imprese di investimento si applicano alle società di gestione autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, purché la loro autorizzazione copra anche i servizi ivi elencati all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva."; [Em. 15]

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 3, le imprese d'investimentoo gli OICVM autorizzati autorizzate in tale Stato membro non possono svolgere operazioni d'investimentoo esercitare attività in quanto OICVM senza partecipare ad uno di tali sistemi."; [Em. 18]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il sistema di indennizzo degli investitori copre gli investitori, nell'ambito di operazioni di investimento, a norma dell'articolo 4 allorché si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti hanno constatato che un'impresa di investimento, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale ha depositato strumenti finanziari o fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE , non è in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori, e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero

b)

un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale tale impresa abbia depositato strumenti finanziari o fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE , ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento o per l'impresa di investimento di far valere i suoi crediti nei confronti del terzo.[Em. 19]

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti procedano alla constatazione di cui al primo comma, lettera a), quanto prima e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono venute a conoscenza del fatto che un'impresa di investimento non è stata in grado di soddisfare i suoi obblighi derivanti dai crediti degli investitori.

2 bis.   La copertura di cui al paragrafo 2 è fornita secondo le condizioni legali o contrattuali applicabili ai crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:

a)

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto nell'ambito di operazioni d'investimento, oppure

b)

restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti detenuti, amministrati o gestiti per loro conto nell'ambito di operazioni d'investimento , purché l'incapacità dell'impresa di investimento o di terzi sia il risultato di frode, negligenza amministrativa, errore operativo o cattiva consulenza, per quanto concerne il comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti . [Em. 20]

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori forniscano la copertura nei casi in cui gli strumenti finanziari o i fondi siano detenuti, amministrati e gestiti per conto di un investitore, indipendentemente dal tipo di operazioni di investimento condotte dall'impresa e indipendentemente dal fatto che l'impresa agisca o no in conformità ad eventuali restrizioni previste dalla sua autorizzazione.

2 ter.   Il sistema di indennizzo copre anche i detentori di quote di OICVM, a norma dell'articolo 4, allorché si verifica per prima una delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti hanno constatato che un depositario o un terzo a cui sono affidate le attività dell'OICVM non è in grado per il momento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dell'OICVM per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria del depositario o del terzo e che non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo;

b)

un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria del depositario o del terzo a cui sono affidate le attività dell'OICVM, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per l'OICVM di far valere i suoi crediti nei confronti del depositario o del terzo.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti procedano alla constatazione di cui al primo comma, lettera a), quanto prima e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono venute a conoscenza del fatto che un depositario o un terzo a cui sono state affidate le attività dell'OICVM non è stato in grado di soddisfare i suoi obblighi derivanti dai crediti dell'OICVM. [Em. 21]

2 quater.   La copertura di cui al paragrafo 2 ter è fornita secondo le condizioni legali o contrattuali applicabili ai crediti di un detentore di quote dell'OICVM per la perdita del valore della quota dell'OICVM a causa dell'incapacità di un depositario o di un terzo a cui sono state affidate attività dell'OICVM di:

a)

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti all'OICVM e detenuti per suo conto in relazione alle attività dell'OICVM oppure

b)

restituire all'OICVM gli strumenti che gli appartengono e che sono detenuti o amministrati per suo conto in relazione alle attività dell'OICVM."; [Em. 22]

c)

[Il contenuto del punto c) emendato é spostato nel precedente punto b)]

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   I crediti di cui al paragrafo 2 bis nei confronti di un ente creditizio che in un dato Stato membro sarebbero ammissibili a titolo sia della presente direttiva sia della direttiva 94/19/CE sono trattati secondo le disposizioni della direttiva 94/19/CE. I crediti non possono beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.";

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I seguenti crediti sono esclusi da qualsiasi indennizzo nell'ambito di regimi di indennizzo degli investitori:

a)

i crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (17) ;

b)

i crediti derivanti , o da attività che sono frutto di comportamenti proibiti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (18) , sono esclusi da qualsiasi indennizzo nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori ; e

c)

i crediti relativi al finanziamento diretto o indiretto di gruppi terroristici di cui alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici (19).

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri una copertura di 50 000 EUR 100 000 EUR per investitore per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis.

Gli Stati membri in cui la copertura è di importo superiore a 50 000 EUR 100 000 EUR al… (20) possono mantenere questo livello di copertura per un periodo massimo di tre annidalla data di recepimento della presente direttiva da tale data . Dopo tale data tali Stati membri provvedono a che il livello di copertura sia pari a 50 000 EUR 100 000 EUR .

Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore al … (20).

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 2 500 EUR.

Fatto salvo il quarto comma, gli Stati membri adattano ogni cinque anni due anni i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al presente paragrafo. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono procedere ad un adeguamento dei livelli della copertura prima di tale termine in caso di eventi imprevisti come oscillazioni monetarie."; [Em. 22, Em. 25, Em. 26 e punto 1) della Rettifica (21) ]

b)

è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.   La Alla Commissionepuò è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, al fine di adattare la copertura di cui al paragrafo 1, mediante l'adozione di atti delegati, tenendo conto dei seguenti parametri: [Em. 27]

a)

l'inflazione nell'Unione in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato dalla Commissione;

b)

l'importo medio dei fondi e degli strumenti finanziari detenuti dalle imprese di investimento per conto di investitori al dettaglio.";

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema di indennizzo degli investitori sia esclusa o ridotta per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I."; [Em. 22]

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori dispongano di meccanismi appropriati per determinare le proprie passività potenziali. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di indennizzo siano adeguatamente finanziati in proporzione alle passività. Gli Stati membri dovrebbero fornire periodicamente all'ESMA le informazioni riguardanti le passività potenziali e il finanziamento proporzionale connesso. [Em. 28]

2.   Gli Stati membri provvedono a che ciascun sistema di indennizzo degli investitori fissi un livello-obiettivo di finanziamento pari almeno allo 0,5 % 0,3 % del valore dei fondi o degli strumenti finanziari detenuti, amministrati o gestiti dalle imprese di investimentoo dagli OICVM coperte dalla protezione del sistema di indennizzo degli investitori. Il valore dei fondi o degli strumenti finanziari coperti è calcolato annualmente al 1o gennaio 31 dicembre . [Em. 29]

La Alla Commissione adotta, mediante è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 13 bis , e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, misure per definire il metodo con cui calcolare il valore dei fondi e degli strumenti finanziari coperti dai sistemi di indennizzo degli investitori allo scopo di fissare il livello-obiettivo di finanziamento che il sistema deve raggiungere e di modificarne il livello tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari.

Tenendo conto del valore dei fondi coperti calcolato annualmente ai sensi del primo comma, e tenendo conto degli sviluppi nei mercati finanziari e della necessità di garantire un indennizzo efficace degli investitori, alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis per modificare il valore minimo del livello-obiettivo di finanziamento. Entro … (22), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di adeguare il livello-obiettivo di finanziamento previsto al presente paragrafo.

Onde consentire alla Commissione di calcolare un adeguato livello-obiettivo di finanziamento come previsto al terzo comma, ogni Stato membro, su base annuale, fornisce alla Commissione e all'ESMA i dati necessari in materia di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel suo territorio al 31 dicembre. Gli Stati membri trasmettono questi dati alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione e all'ESMA i dati riguardanti:

a)

la quantità di titoli coperti e di fondi detenuti in imprese di investimento per conto degli investitori;

b)

il valore dei fondi coperti e degli strumenti finanziari detenuti o gestiti;

c)

il numero dei clienti;

d)

i ricavi o proventi generati dalle imprese di investimento;

e)

il livello di capitale di ciascuna impresa di investimento;

f)

l'importo massimo dell'indennizzo per cliente;

g)

il fatturato medio delle operazioni di vendita e acquisto di titoli;

h)

il numero delle persone o degli operatori abilitati. [Em. 30]

3.   Il livello-obiettivo di finanziamento è finanziato prima e indipendentemente dal fatto che si verifichi un evento rilevante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 2 ter. Gli Stati membri assicurano che il livello-obiettivo di finanziamento sia conseguito per ciascun sistema di indennizzo degli investitori entro10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva (23) e che ciascun sistema adotti e rispetti una pianificazione appropriata per raggiungere tale obiettivo. [Em. 21 e 31]

I contributi raccolti per conseguire il livello-obiettivo di finanziamento sono investiti esclusivamente in depositi liquidi e in attività a basso rischio, con una durata residua fino alla scadenza inferiore o uguale a ventiquattro mesi e liquidabili entro un termine massimo di un mese.

3 bis.     Il contributo di ciascun membro a un sistema di indennizzo degli investitori è determinato sulla base del grado di rischio incorso. Per raggiungere un certo livello di armonizzazione nell'applicazione del presente paragrafo in tutti gli Stati membri, la Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 13 bis, per chiarire come va determinato il contributo di ciascun membro ad un sistema di indennizzo degli investitori. [Em. 32]

3 ter.     Le autorità competenti possono diminuire i contributi dei membri del sistema di indennizzo degli investitori che adottino volontariamente apposite misure supplementari per ridurre il rischio operativo.

Le autorità competenti possono inoltre ridurre i contributi dei membri del sistema di indennizzo degli investitori che forniscono la prova che i subdepositari da loro usati rispettano gli stessi standard per ridurre i rischi operativi.

In nessun caso il livello-obiettivo di finanziamento del sistema di indennizzo degli investitori può essere oggetto di riduzione. [Em. 33]

3 quater.     Per garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 3 ter, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le condizioni per ridurre i contributi a un sistema di indennizzo degli investitori.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione su base annuale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

La valutazione delle condizioni per riduzioni basate sul rischio è effettuata sulla base di criteri quali il volume di fondi e strumenti finanziari, l'adeguatezza patrimoniale e la stabilità dei singoli membri, tenendo conto dello status giuridico di questi ultimi e del quadro giuridico applicabile nel luogo in cui hanno la loro sede. [Em. 34]

4.   Gli Stati membri consentono che i sistemi di indennizzo degli investitori sollecitino contributi supplementari dai loro membri nei casi in cui l'obiettivo di finanziamento sia di livello insufficiente per permettere il pagamento dei crediti di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali contributi supplementari non superano lo 0,5 % 0,3 % dei fondi e degli strumenti finanziari coperti di cui al paragrafo 2. Tali contributi supplementari non compromettono la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato e sono basati su criteri di capacità finanziaria. Gli Stati membri possono richiedere contributi supplementari dopo aver consultato l'ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (24). Em. 35]

5.   Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori dispongano di adeguati meccanismi di finanziamento alternativi che permettano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per poter soddisfare i crediti fatti valere nei confronti del sistema dopo l'esaurimento dell'importo prefinanziato. Tali meccanismi possono includere linee di credito presso accordi commerciali di prestito e strumenti di prestito dalle banche commerciali e dagli. Essi possono includere anche linee di credito presso enti pubblici , ivi incluso dagli Stati membri, purché basate basati su criteri commerciali. [Em. 36]

6.   Gli Stati membri provvedono a che il costo dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori sia in ultima analisi a carico, per quanto riguarda le operazioni di investimento, delle sole imprese di investimentoo dei terzi depositari coperti dal sistema e, per quanto riguarda le attività degli OICVM, degli OICVM o dei loro depositari o terzi coperte dal sistema. I contributi ordinari dei membri sono riscossi annualmente. [Em. 37]

Al fine di coadiuvare ulteriormente il funzionamento dei sistemi di indennizzo degli investitori, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

tali sistemi siano in grado di riscuotere presso i propri membri al fine di effettuare pagamenti entro i termini di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in previsione di pagamenti e dopo che sono stati effettuati pagamenti, a seconda dei casi;

b)

le autorità competenti abbiano la facoltà di agire contro qualsiasi impresa che ometta di pagare un contributo richiesto. [Em. 38]

7.   Gli Stati membri informano ogni anno l'ESMA del livello-obiettivo di finanziamento fissato, di cui al paragrafo 2, e del livello del finanziamento, di cui al paragrafo 3, dei sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel loro territorio. Tali informazioni sono confermate dalle autorità competenti e trasmesse, insieme a tale conferma, all'ESMA annualmente, entro il 31 gennaio.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al primo comma siano pubblicate sul sito internet dei sistemi di indennizzo degli investitori almeno annualmente.

7 bis.     Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di indennizzo degli investitori ricevano dai propri membri, in qualunque momento e in ogni caso a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in vista della predisposizione di un rimborso a favore degli investitori. [Em. 39]

8.   Gli Stati membri provvedono a che il 10 % 5 % dell'importo del finanziamento ex ante dei sistemi, di cui all'articolo 4 bis, al paragrafo 2, sia disponibile per la concessione di prestiti ad altri sistemi di indennizzo degli investitori alle condizioni stabilite dall'articolo 4 quater articolo 4 ter . Il ricorso a tale metodo di finanziamento è limitato alle situazioni in cui non sia possibile fare affidamento sui sistemi ordinari.

La Commissione può modificare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, la percentuale del finanziamento ex ante da mettere a disposizione per i prestiti ad altri sistemi, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. [Em. 40]

9.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis misure dirette a stabilire:

a)

il metodo di determinazione delle passività potenziali dei sistemi di indennizzo degli investitori di cui al paragrafo 1 e dei contributi basati sul rischio ; [Em. 41]

b)

i fattori da valutare per stabilire se i contributi supplementari dei membri di cui al paragrafo 4 siano tali da non compromettere la stabilità del sistema finanziario di uno Stato membro;

c)

i meccanismi di finanziamento alternativi di cui al paragrafo 5 di cui devono disporre i sistemi di indennizzo degli investitori per poter ottenere, se necessario, finanziamenti a breve termine;

d)

i criteri per stabilire i contributi dei soggetti coperti dai sistemi di cui al paragrafo 6.

10.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione del del paragrafo 7, secondo comma, l'ESMA elabora standard tecnici progetti di norme tecniche di attuazione relative alle informazioni dettagliate che i sistemi devono pubblicare.

L'ESMA presenta tali progetti di standard tecnici norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

La Commissione può Il potere di adottare i progetti di standard tecnici le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui all'articolo 7 sexies è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento …/… [ESMA] (UE) n. 1095/2010. [Em. 42]

Articolo 4 ter

1.    Dopo il … (25), ogni sistema di indennizzo degli investitori ha diritto di può contrarre un prestito presso tutti gli altri sistemi di indennizzo degli investitori di cui all'articolo 2 nell'Unione, a condizione che: [Em. 43]

a)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario non sia in grado di soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 biso paragrafo 2 quater, a causa di precedenti pagamenti realizzati per soddisfare tali obblighi; [Em. 22]

b)

la il sistema di indennizzo degli investitori che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) è dovuta alla mancanza di fondi abbia raggiunto precedentemente il livello-obiettivo di finanziamento di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2 ; [Em. 44]

c)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario si è avvalso dei contributi supplementari dei membri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4;

d)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario si assuma l'impegno giuridicamente vincolante di usare i fondi presi in prestito per rimborsare crediti a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater; [Em. 22]

e)

[Il contenuto della presente lettera è stato spostato al terzo comma]

f)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario abbia stabilito l'importo di denaro richiesto;

g)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario abbia informato senza indugio l'ESMA, che intende contratte un prestito con un altro sistema di indennizzo degli investitori, precisando come siano state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da (a) a (f) e l'importo del prestito.

L'importo di cui alla lettera f) è determinato come segue:

[importo dei crediti da rimborsare in virtù dell'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater] – [livello del finanziamento di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7] + [importo massimo dei contributi supplementari di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4]. [Em. 22]

Un sistema di indennizzo degli investitori che non abbia rimborsato un prestito ad un altro sistema di cui al presente articolo non può né prestare ad altri sistemi né prendere in prestito dai medesimi.

Gli altri sistemi di indennizzo degli investitori agiscono da sistemi mutuanti. A tal fine gli Stati membri in cui esistono più sistemi designano un solo sistema come proprio sistema mutuante e lo comunicano all'ESMA. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che la totalità delle parti interessate sia informata in merito al sistema mutuante e al suo funzionamento. Gli Stati membri possono decidere se e in che modo gli altri sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel loro territorio rimborsano il sistema mutuante. [Em. 45]

2.   Il prestito è accordato alle seguenti condizioni:

a)

nei limiti fissati al secondo comma, ogni sistema di indennizzo degli investitori presta un importo in proporzione all'ammontare dei fondi e degli strumenti finanziari da esso coperti, senza tenere conto del sistema di indennizzo degli investitori mutuatario, e gli importi sono calcolati in base alle informazioni più recenti di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2;

b)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario restituisce il prestito entro cinque anni; [La seconda frase è stata spostata al terzo comma]

c)

il tasso di interesse durante il periodo del credito è equivalentea quello praticato dalla Banca centrale europea per le al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale per la durata del della banca centrale di emissione della valuta in cui è erogato il prestito; [Em. 46]

L'importo complessivo prestato ad ogni sistema di indennizzo degli investitori mutuatario non supera il 20 % dell'importo totale dei fondi disponibili a livello dell'Unione a fini di prestito, ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 8.

Il rimborso del prestito ai sensi della lettera b) può avvenire in rate annuali egli interessi sono dovuti solo all'atto del rimborso.

3.   L'ESMA conferma che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, dichiara gli importi che ciascun sistema di indennizzo degli investitori deve prestare, calcolati a norma del paragrafo 2, lettera a), il tasso di interesse iniziale a norma del paragrafo 2, lettera c) e la durata del prestito.

L'ESMA trasmette la conferma ai sistemi mutuanti insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni dal sistema di indennizzo degli investitori mutuatario. I sistemi mutuanti effettuano il pagamento del prestito al sistema di indennizzo degli investitori mutuatario quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della conferma e delle informazioni da parte dell’ESMA.

4.   Gli Stati membri assicurano che i contributi raccolti dal sistema di indennizzo degli investitori mutuatario siano sufficienti per rimborsare l'importo preso in prestito e per ripristinare il livello-obiettivo di finanziamento quanto prima e comunque entro 10 anni cinque anni dal ricevimento del prestito. [Em. 47]

Tutte le altre richieste sono subordinate a quella del sistema di indennizzo degli investitori che ha garantito il prestito. Tale sistema di indennizzo degli investitori è considerato creditore privilegiato e ha precedenza assoluta tra i creditori. [Em. 48]

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono stabilire un ordine di precedenza diverso per quanto riguarda la preferenza accordata a diverse categorie di creditori. [Em. 49]

5.   Per agevolare la collaborazione efficace tra i sistemi di indennizzo degli investitori, i sistemi oppure, se del caso, le autorità competenti, concludono accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (26). [Em. 50]

Le autorità competenti notificano all'ESMA l'esistenza e il contenuto degli accordi di cui al primo comma. L'ESMA può formulare pareri sugli accordi in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 34, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se le autorità competenti o i sistemi non riescono a raggiungere un accordo o in caso di controversia sull'interpretazione di un accordo, l'ESMA dirime le controversie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'assenza di accordi di cui al primo comma non incide sui crediti fatti valere dagli investitori a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 biso 2 quater. [Em. 22]

6)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

1.   Se un'impresa d'investimento, un OICVM, un depositario o un terzo, i quali in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, sono tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo non adempiono i loro obblighi in quanto membri del sistema, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa di investimento o all'OICVM sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo degli investitori, adottano tutte le misure necessarie, compresa l'imposizione di sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo, adempia i suoi obblighi.

2.   Qualora, nonostante le misure di cui al paragrafo 1 l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non adempiano ai loro obblighi, il sistema di indennizzo degli investitori può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con un preavviso non inferiore a dodici mesi sei mesi l'intenzione di escludere dal sistema l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo. Il sistema di indennizzo degli investitori continua a garantire la copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater paragrafo 2 , in relazione alle operazioni di investimento o alle attività dell'OICVMrealizzate in tale periodo. Qualora alla scadenza del periodo di preavviso l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non abbiano adempiuto i loro obblighi, il sistema di indennizzo degli investitori può, sempre con l'espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione dell'impresa d'investimento.

3.   Un'impresa d'investimento, un OICVM, un depositario o un terzo che siano stati esclusi da un sistema di indennizzo degli investitori possono continuare a realizzare operazioni d'investimento o attività di OICVM o a custodire strumenti finanziari di investitori o di OICVM alle seguenti condizioni:

a)

se, prima dell'esclusione, l'impresa di investimento o il terzo abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori e all'OICVM una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e che abbiano caratteristiche di indennizzo equivalenti a quelle del sistema ufficialmente riconosciuto;

b)

l'autorità competente responsabile dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'OICVM abbia confermato che le condizioni di cui alla lettera a) sono rispettate.

4.   Qualora un'impresa d'investimento o un OICVM di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono a revocarla immediatamente.

a)

nel caso dell'impresa di investimento che hanno autorizzato, a revocarne l'autorizzazione immediatamente;

b)

nel caso dell'OICVM che hanno autorizzato, a revocarne l'autorizzazione immediatamente.

5.   Il depositario o Se il terzo di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non è in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo stesso non è autorizzato a custodire le attività di un investitore o di un OICVM. [Em. 51]

Articolo 6

La copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater paragrafo 2 , continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'OICVM, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento della revoca."; [Em. 52]

7)

gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 8

1.   La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento o di un medesimo OICVM ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nell'Unione. [Em. 53]

2.   Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.

Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali. [Em. 54]

Un investitore il cui credito non possa essere pienamente coperto beneficia dello stesso tasso di copertura dell'importo totale del credito. [Em. 55]

Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società di persone, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 3.

3.   Qualora l'investitore non sia titolare di diritti sui fondi o sui titoli sugli strumenti detenuti, riceve l'indennizzo il titolare dei diritti, purché questi sia stato o possa essere identificato prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter paragrafo 2 .

Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi odei titoli degli strumenti .[Em. 56]

Articolo 9

1.   Il sistema d'indennizzo degli investitori prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro richieste di indennizzo. Il termine non è inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter o dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche. [Em. 21]

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza del termine di cui al primo comma per negare il beneficio della copertura totale ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo. [Em. 57]

Le imprese di investimento comunicano, sui propri siti web, tutte le informazioni concernenti i termini e le condizioni di copertura nonché la procedura per ottenere il pagamento ai sensi della presente direttiva. [Em. 58]

2.   Il sistema d'indennizzo degli investitori deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori quanto prima e in ogni caso entro tre mesi dall'accertamento dell'ammissibilità e dell'ammontare.

In circostanze eccezionali, un sistema di indennizzo degli investitori può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Le autorità competenti informano immediatamente l'ESMA di qualsiasi proroga concessa a un sistema di indennizzo degli investitori e delle circostanze che la giustificano.

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori possano partecipare a procedimenti giudiziari o a procedimenti per insolvenza rilevanti ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità e dell'ammontare dei crediti.

Il terzo comma non pregiudica la possibilità per il sistema di adottare altri metodi per accertare l'ammissibilità o l'ammontare di un credito.

Se il rimborso finale non è stato effettuato entro nove mesi dalla constatazione o dalla decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o 2 ter, gli Stati membri provvedono a che il sistema di indennizzo degli investitori proceda, entro tre mesi dalla constatazione o dalla decisione, ad un rimborso provvisorio di un indennizzo parziale di importo pari a non meno di un terzo del credito, in base ad una valutazione iniziale del credito stesso. Il saldo è rimborsato entro tre mesi dall'accertamento in via definitiva dell'ammissibilità e dell'ammontare del credito. Gli Stati membri provvedono a che il sistema di indennizzo degli investitori disponga dei mezzi per recuperare gli importi rimborsati in via provvisoria in caso di accertamento di inammissibilità del credito. [Em. 21]

La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, misure per definire la procedura per trattare i ricorsi degli investitori e i criteri tecnici per calcolare la perdita di valore di un OICVM a causa del prodursi di eventi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 ter e 2 quater. [Em. 59]

3.   In deroga al termine di cui al paragrafo 2, primo comma, qualora un investitore, o altra persona avente diritti o un interesse in merito ad un'operazione d'investimento, sia stato accusato, relativamente a fondi oggetto della presente direttiva , di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, sia soggetto a misure per violazione di una condotta vietata ai sensi della direttiva 2003/6/CE o connessa al finanziamento diretto o indiretto di gruppi terroristici, di cui alla raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici, il sistema d'indennizzo degli investitori può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale o della constatazione di un'autorità competente."; [Em. 60]

8)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento e gli OICVM prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale appartengono l'impresa di investimento o l'OICVM e loro succursali all'interno dell'Unione o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri a tale proposito. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile. [Em. 61]

Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulle formalità da espletare per ottenerlo.

Le informazioni fornite sono corrette, chiare e non fuorvianti e spiegano in particolare le situazioni e i crediti coperti dal relativo sistema di indennizzo degli investitori e come esso si applica alle situazioni transfrontaliere. Le informazioni fornite contengono anche esempi di situazioni e crediti non coperti dal sistema di indennizzo.

1 bis.     Gli Stati membri garantiscono che l'importo versato dagli investitori in un sistema di indennizzo degli investitori sia chiaro e trasparente. Ciascun investitore effettivo o potenziale riceve informazioni chiare circa l'importo relativo al sistema che gli viene addebitato sotto forma di percentuale dell'investimento effettuato o di importo aggiuntivo rispetto allo stesso. "; [Em. 62]

9)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1.   Fatto salvo qualsiasi altro diritto riconosciuto agli investitori dal diritto nazionale, i sistemi d'indennizzo degli investitori che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno il diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori di costoro nelle procedure di liquidazione, fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi. [Em. 63]

2.   In caso di perdita per circostanze finanziarie di un terzo che detiene strumenti finanziari di un investitore, nell'ambito di operazioni di investimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori possono surrogarsi nei diritti dell'investitore o dell'impresa di investimento nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari ai loro pagamenti.

3.   Nel caso, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 quater, di perdite dovute a circostanze finanziarie di un depositario o di un terzo a cui sono state affidate attività dell'OICVM, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo dei detentori di quote dell'OICVM hanno il diritto di surrogarsi nei diritti del detentore di quote dell'OICVM o dell'OICVM nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari ai loro pagamenti. [Em. 64]

4.   Se il terzo che detiene strumenti finanziari di un investitore, nell'ambito di operazioni di investimento, o il depositario o il terzo a cui siano state affidate attività dell'OICVM, sono stabiliti è stabilito in un paese terzo in cui il sistema giudiziario non permette che il sistema di indennizzo degli investitori si surroghi nei diritti dell'impresa di investimento o dell'OICVM,gli Stati membri provvedono a che l'impresa di investimentoo l'OICVM, qualora percepiscano percepisca somme nell'ambito di procedure di liquidazione, restituiscano restituisca al sistema importi pari ai suoi pagamenti."; [Em. 65]

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 13 bis

1.   Alla Commissione è conferito Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 2, 8 eparagrafo 9 e all'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato quattro anni a decorrere da … (27) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga .

1 ter.     La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 3bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis, dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, dell'articolo 4 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

3.   Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 ter e 13 quater.

Articolo 13 ter

1.   La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 2, 8 e 9 e all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 quater

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."; [Em. 66]

11)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 14 bis

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi in conformità all'articolo 63 della direttiva 2004/39/CE e all'articolo 102 della direttiva 2009/65/CE.";

12)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.

Investitori professionali di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.";

b)

i punti 2, 3 e 8 sono soppressi.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro (28), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le suddette disposizioni a partire da … (29), tranne nel caso delle disposizioni di recepimento dell'articolo 4 ter che si applicano a partire dal 31 dicembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2 bis.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che, in virtù dei trattati di adesione, beneficiano di periodi transitori in materia di recepimento dell'articolo 4 della direttiva 97/9/CE ottemperano ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo a decorrere dalla data di scadenza dei rispettivi periodi transitori. [Em. 67]

Articolo 2 bis

Relazione e revisione dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2012, l'ESMA valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e doveri in conformità della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il 31 luglio 2012, la Commissione, dopo una consultazione aperta con le parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza i vantaggi e gli svantaggi di introdurre un sistema di contratti di assicurazione come complemento o in sostituzione del sistema esistente di indennizzo degli investitori.

Al fine di garantire lo stesso livello di protezione per gli investitori, a prescindere che investano direttamente attraverso imprese di investimento o indirettamente attraverso OICVM, la relazione, alla luce della futura proposta della Commissione sui depositari di OICVM, e dopo una consultazione aperta con le parti interessate, individua le lacune normative, anche per quanto riguarda la compensazione per equivalenza, e valuta i costi e i benefici dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE agli OICVM. Se necessario, tale relazione contiene proposte legislative sulle modalità pratiche per l'estensione del suo ambito di applicazione agli OICVM. [Em. 68 e punto 2 della Rettifica (30)]

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(5)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(8)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(9)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(10)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(11)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.";

(13)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32 .

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.";

(15)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(16)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.";

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(19)   GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1. "; [Em. 23]

(20)  

(+)

Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(21)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

(22)  

(+)

Due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(23)  

(++)

Cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica..

(24)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(25)  

(+++)

Cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(26)   GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ";

(27)  

(+)

Data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(28)  Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(29)  Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(30)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).


5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/350


Martedì 5 luglio 2011
Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio ***I

P7_TA(2011)0314

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

2013/C 33 E/38

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0375),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011 (2),

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0170/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 51.

(2)  GU C 104 del 2.4.2011, pag. 62.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0208

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 […] articolo 192, paragrafo 1 , [Em. 1]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente (4) e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (5), definiscono un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante (di seguito "OGM destinati alla coltivazione").

(2)

Tali atti giuridici prevedono che, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio tenendo conto, conformemente all'allegato II della direttiva 2001/18/CE, degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, cumulati sul lungo termine sulla salute umana e l'ambiente . L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. È opportuno raggiungere e mantenere un livello elevato uniforme di protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio dell'Unione. [Em. 2]

(2 bis)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero, in via prioritaria, garantire l'attuazione delle conclusioni del Consiglio "Ambiente" adottate il 4 dicembre 2008, segnatamente una corretta applicazione dei requisiti giuridici di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE riguardo alla valutazione del rischio degli OGM. In particolare, si dovrebbero garantire una rigorosa valutazione degli effetti ambientali a lungo termine delle colture geneticamente modificate, nonché dei loro potenziali effetti sugli organismi non bersaglio; la dovuta considerazione quanto alle caratteristiche degli ambienti riceventi e delle zone geografiche in cui le piante geneticamente modificate possono essere coltivate; e la valutazione delle potenziali conseguenze ambientali determinate dai cambiamenti nell'uso di erbicidi collegato alle specie vegetali geneticamente modificate che tollerano gli erbicidi. La Commissione dovrebbe, in particolare, assicurarsi che siano adottati gli orientamenti rivisti sulla valutazione del rischio degli OGM. Tali orientamenti non dovrebbero basarsi unicamente sul principio di equivalenza sostanziale o sul concetto di valutazione comparativa di sicurezza, ma permettere di individuare chiaramente gli effetti a lungo termine, diretti e indiretti, nonché le incertezze scientifiche. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri dovrebbero perseguire la formazione di una vasta rete di organizzazioni scientifiche in rappresentanza di tutte le discipline, comprese quelle relative alle tematiche ecologiche, e collaborare per individuare tempestivamente potenziali discordanze tra i pareri scientifici allo scopo di rettificare o chiarire le questioni scientifiche oggetto di controversia. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per la ricerca indipendente sui rischi potenziali che possono insorgere a seguito dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio di OGM e fare in modo che l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale non impedisca ai ricercatori indipendenti di accedere a tutta la documentazione pertinente. [Em. 44]

(2 ter)

Vi è la necessità di tener conto del principio di precauzione nel quadro del presente regolamento e della sua attuazione. [Em. 46]

(3)

Oltre all'autorizzazione per l'immissione in commercio, le varietà geneticamente modificate devono anche soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante stabiliti in particolare nella direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (6), nella direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (7), nella direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (8), nella direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (9), nella direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (10) nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (11), nella direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (12), nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (13), nella direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (14), nella direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (15), e nella direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (16). Tra queste, le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE contengono disposizioni che consentono agli Stati membri di vietare, a determinate condizioni ben definite, l'impiego di una varietà, in tutto il loro territorio o in parte di esso, o di prescrivere condizioni appropriate per la coltivazione di una varietà.

(4)

Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del quadro legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, tranne alle condizioni definite nella legislazione dell'Unione.

(4 bis)

Data l'importanza delle prove scientifiche nel processo decisionale per il divieto o l'autorizzazione degli OGM, l'EFSA e gli Stati membri devono raccogliere e pubblicare annualmente i risultati delle ricerche per quanto riguarda il rischio o la prova dell'eventuale presenza accidentale, contaminazione o pericolo per l'ambiente o la salute umana derivante dagli OGM, caso per caso. A causa del costo elevato della consulenza di esperti, gli Stati membri dovrebbero promuovere la collaborazione tra istituti di ricerca e accademie nazionali. [Em. 4]

(5)

L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Contrariamente a quanto attiene alle Le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM, che dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di conservare il mercato interno . , è stato riconosciuto che la La coltivazione potrebbe, in taluni casi, necessitare di una maggiore flessibilità in quanto è un tema con una forte connotazionelocale/regionale locale/regionale e/o territoriale e una questione di particolare importanza per l'autodeterminazione degli Stati membri. Tale flessibilità non dovrebbe incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione a livello di Unione. Ciononostante, la valutazione armonizzata dei rischi ambientali e sanitari potrebbe non trattare tutte le possibili conseguenze della coltivazione di OGM nelle varie regioni e nei diversi ecosistemi locali. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono dunque poter avere la possibilità di adottare norme atti giuridicamente vincolanti relative alla coltivazione effettiva degli OGM sul loro territorio dopo che per l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione. [Em. 5]

(6)

In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà, maggiore libertà di flessibilità nel decidere se desiderano oppure no coltivare colture GM sul loro territorio, senza modificare il sistema UE di autorizzazione degli OGM e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri sono autorizzati tenuti a prendere a norma dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti nel loro territorio e nelle zone di frontiera degli Stati membri limitrofi . [Em. 6]

(7)

Gli Stati membri dovrebbero dunque essere autorizzati ad adottare , caso per caso, misure che limitino o vietino la coltivazione di tutti o di determinati OGM o gruppi di OGM o di tutti gli OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso e a modificare tali misure nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della procedura di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato dell'OGM in questione. Ciò La coltivazione è strettamente connessa alla destinazione dei suoli e alla protezione florofaunistica, settori per i quali gli Stati membri mantengono importanti competenze. La possibilità per gli Stati membri di adottare tali misure dovrebbe valere anche per le varietà geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione pertinente sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, in particolare a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Tali misure devono riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM e non la libera circolazione e importazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro raccolto. Allo stesso modo, esse non devono riguardare la coltivazione di varietà non geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante in cui sono riscontrate tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati nell'UE. Tali misure dovrebbero consentire a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori, di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi. [Em. 7]

(8)

Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, il livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente scelto a livello dell'Unione non può essere modificato da uno Stato membro e tale principio deve essere mantenuto. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblicodiversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. Tali misure possono basarsi su motivazioni legate a fattori ambientali o altri fattori legittimi, quali le conseguenze socio-economiche che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, allorché tali fattori non siano stati affrontati nell’ambito della procedura armonizzata di cui alla parte C della direttiva 2001/18/CE o qualora persista un’incertezza scientifica. Tali misure dovrebbero essere debitamente giustificate in base a motivi scientifici o a fattori connessi alla valutazione del rischio o ad altri fattori legittimi che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Tali misure dovrebbero inoltre essere proporzionate e conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36, TFUE, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. [Em. 8, 40]

(8 bis)

Le limitazioni o i divieti applicati da uno Stato membro quanto alla coltivazione di OGM non dovrebbero in alcun modo impedire o limitare l'impiego di OGM autorizzati da altri Stati membri, a condizione che siano adottate misure efficaci volte a evitare le contaminazioni transfrontaliere. [Em. 9]

(8 ter)

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di basare le misure volte a limitare o vietare la coltivazione di OGM sulle motivazioni debitamente giustificate legate alle conseguenze ambientali locali o regionali che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, complementari rispetto alle conseguenze ambientali esaminate nel corso della valutazione scientifica degli effetti negativi sull'ambiente, condotta ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, o sulle motivazioni legate alla gestione del rischio. Esse possono riguardare la prevenzione dello sviluppo di una resistenza ai pesticidi nelle piante avventizie e negli organismi nocivi; l'invasività o la persistenza di una varietà geneticamente modificata, o la possibilità di incrocio con specie vegetali coltivate o selvatiche presenti sul territorio; la prevenzione delle conseguenze negative per l'ambiente locale determinate da cambiamenti nelle pratiche agricole connessi alla coltivazione di OGM; il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole in grado di conciliare meglio produzione e sostenibilità degli ecosistemi; il mantenimento della biodiversità locale, anche per quanto concerne determinati habitat ed ecosistemi, o di particolari tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche; l'assenza o l'insufficienza di dati adeguati sulle potenziali conseguenze negative dell'emissione di OGM per l'ambiente locale o regionale di uno Stato membro, anche in relazione alla biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter basare tali misure su motivazioni legate alle ripercussioni socioeconomiche. Esse possono riguardare: l'impraticabilità o il costo elevato delle misure di coesistenza ovvero l'impossibilità di attuare misure di coesistenza a causa di condizioni geografiche specifiche, ad esempio quelle delle isole molto piccole o delle zone montuose; la necessità di tutelare la diversità della produzione agricola; la necessità di assicurare la purezza delle sementi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter basare tali misure su altre motivazioni che possono includere la destinazione dei suoli, l'assetto territoriale o altri fattori legittimi. [Em. 47]

(9)

In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo del presente regolamento non è quello di armonizzare le condizioni di coltivazione negli Stati membri, ma di garantire agli Stati membri la flessibilità diaddurre motivi diversi dalla valutazione scientifica dei rischi ambientali e sanitari per limitare o vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio per motivi fondati su fattori ambientali o altri fattori legittimi, quali le conseguenze socio-economiche che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, allorché tali fattori non siano stati affrontati nell’ambito della procedura armonizzata prevista alla parte C della direttiva 2001/18/CE o qualora persista un’incertezza a livello scientifico . La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (17), ha tra i suoi obiettivi quello di consentire alla Commissione di valutare l'adozione di atti vincolanti a livello di Unione, obiettivo che non sarebbe raggiunto attraverso la notifica sistematica delle misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva medesima. Per di più, poiché gli Stati membri non possono adottare a norma di tale regolamento misure volte a restringere o vietare l'immissione in commercio degli OGM e pertanto il presente regolamento non modifica le condizioni di immissione in commercio degli OGM autorizzati a norma della legislazione esistente, la procedura di notifica a norma della direttiva 98/34/CE non sembra essere il canale più appropriato per fornire informazioni alla Commissione. Ne consegue, in deroga, che la direttiva 98/34/CE non si debba applicare. Un sistema più semplice di notifica delle misure nazionali prima della loro adozione appare essere uno strumento più proporzionato per consentire alla Commissione di conoscere tali misure. Le misure che gli Stati membri intendono adottare dovrebbero pertanto essere comunicate, unitamente alla relativa motivazione, alla Commissione e agli altri Stati membri non oltre un mese prima della loro adozione, a fini informativi. [Em. 10]

(9 bis)

Le restrizioni o i divieti imposti alla coltivazione di OGM dagli Stati membri non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza. [Em. 11]

(10)

Secondo l'articolo 7, paragrafo 8, e l'articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i riferimenti fatti nelle parti A e D della direttiva 2001/18/CE agli OGM autorizzati a norma della parte C di detta direttiva sono da ritenersi validi anche per gli OGM autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003. Di conseguenza, le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente regolamento si applicano anche agli OGM autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/18/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2001/18/CE

La direttiva 2001/18/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Libera circolazione

Fatto salvo l'articolo 23 o l'articolo 26 ter, gli Stati membri non devono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva.»;

[Em. 12]

2)

all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5 bis.     Fatta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, non è limitato né impedito l'accesso al materiale necessario ai fini della ricerca indipendente sui rischi potenziali che possono insorgere a seguito dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio di OGM, come le sementi.»;

[Em. 13]

3)

all'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.     Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, sul loro territorio e nelle zone di confine degli Stati membri limitrofi;

[Em. 14]

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 ter

Coltivazione

Gli Stati membri possono adottare , dopo un esame caso per caso, misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di tutti determinati OGM o di determinati gruppi OGM definiti in base alla varietà o alle caratteristiche, o di tutti gli OGM autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione dell'Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, purché: [Em. 40]

a)

tali misure siano basate su :

i)

motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente debitamente giustificate connesse alle conseguenze ambientali locali o regionali che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM; , complementari alle conseguenze ambientali esaminate nel corso della valutazione scientifica degli effetti sull'ambiente condotta ai sensi della parte C della presente direttiva, o motivazioni connesse alla gestione del rischio. Esse possono riguardare:

la prevenzione dello sviluppo di una resistenza ai pesticidi nelle piante avventizie e negli organismi nocivi,

l'invasività o la persistenza di una varietà geneticamente modificata, o la possibilità di incrocio con specie vegetali domestiche coltivate o selvatiche,

la prevenzione delle conseguenze negative per l'ambiente locale determinate da cambiamenti nelle pratiche agricole connessi alla coltivazione di OGM,

il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi,

il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche,

l'assenza o l'insufficienza di dati adeguati sulle potenziali conseguenze negative dell'emissione di OGM per l'ambiente locale o regionale di uno Stato membro, inclusa la biodiversità;

ii)

motivazioni connesse alle conseguenze socio-economiche. Esse possono riguardare:

l'impossibilità pratica o il costo elevato delle misure di coesistenza o l'impossibilità di attuare misure di coesistenza a causa di condizioni geografiche specifiche, ad esempio isole molto piccole o zone montuose,

la necessità di tutelare la diversità della produzione agricola, o

la necessità di assicurare la purezza delle sementi; o

iii)

altre motivazioni che possono includere la destinazione dei suoli, l'assetto territoriale o altri fattori legittimi; [Em. 41]

a bis)

nei casi in cui dette misure riguardano colture già autorizzate a livello di Unione, gli Stati membri garantiscano che gli agricoltori che hanno coltivato legalmente tali colture dispongano di sufficiente tempo per portare a termine il periodo vegetativo in corso; [Em. 17]

a ter)

tali misure siano state oggetto di una precedente analisi costi-benefici, tenendo conto di possibili alternative; [Em. 42]

a quater)

tali misure abbiano preliminarmente formato oggetto di una consultazione pubblica della durata minima di trenta giorni. [Em. 19] e

b)

siano conformi ai trattati , in particolare al principio di proporzionalità . [Em. 20]

Alle stesse condizioni, le regioni degli Stati membri possono adottare misure che limitano o vietano nel loro territorio la coltivazione di OGM. [Em. 51]

Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori, almeno sei mesi prima dell'inizio del periodo vegetativo. Qualora l'OGM in questione fosse autorizzato meno di sei mesi prima dell'inizio del periodo vegetativo, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure al momento della loro adozione. [Em. 43]

Gli Stati membri adottano dette misure per un massimo di cinque anni e le sottopongono a revisione al momento del rinnovo dell’autorizzazione degli OGM. [Em. 22]

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri che intendono adottare misure motivate in conformità al presente articolo le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.»;

[Em. 23]

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 quater

Obblighi in materia di responsabilità

Gli Stati membri istituiscono un sistema obbligatorio generale di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio mediante un'assicurazione, applicabile a tutti gli operatori economici e tale da garantire che gli inquinatori sostengano i costi degli effetti o dei danni involontari che potrebbero derivare dalla cessione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM.».

[Em. 24]

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 26]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 51.

(2)  GU C 104 del 2.4.2011, pag. 62.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011.

(4)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(6)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.

(7)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

(8)  GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

(9)  GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

(10)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(11)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(12)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(13)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(14)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(15)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(16)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(17)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


Mercoledì 6 luglio 2011

5.2.2013   

IT

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CE 33/359


Mercoledì 6 luglio 2011
Elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto ***I

P7_TA(2011)0321

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

2013/C 33 E/39

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0662),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0365/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0237/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Mercoledì 6 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0325

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1105/2011/UE)


5.2.2013   

IT

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CE 33/360


Mercoledì 6 luglio 2011
Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***II

P7_TA(2011)0324

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

2013/C 33 E/40

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17602/1/2010 – C7-0060/2011) (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0177/2011),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 E del 2.4.2011, pag. 1.

(2)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

(3)  Testi approvati del 16.6.2010, P7_TA(2010)0222.


Mercoledì 6 luglio 2011
P7_TC2-COD(2008)0028

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1169/2011)


5.2.2013   

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CE 33/361


Mercoledì 6 luglio 2011
Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ***II

P7_TA(2011)0325

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

2013/C 33 E/41

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17506/1/2010 – C7-0074/2011),

vista la propria posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0208/2011),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 149.


Mercoledì 6 luglio 2011
P7_TC2-COD(2008)0062

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/82/UE)

Mercoledì 6 luglio 2011
ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tavole di concordanza

L'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogo del 20 giugno 2011, concernente la proposta di direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali in corso sulle tavole di concordanza.

Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti i provvedimenti di recepimento adottati per ciascuna direttiva dell'Unione europea e le trasmettano alla Commissione nel quadro del recepimento della legislazione dell'Unione europea, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni dell'Unione europea.

La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della disposizione inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.

La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l'immediata adozione di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della disposizione concernente l'obbligatorietà delle tavole di concordanza inclusa nel testo con un pertinente considerando che incoraggi l'aderenza a tale prassi da parte degli Stati membri.

La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da considerarsi un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale.

Dichiarazione della Commissione sulle linee direttrici in materia di sicurezza stradale

La Commissione valuterà la necessità di sviluppare linee direttrici a livello di Unione europea al fine di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione dei codici della strada da parte degli Stati membri attraverso metodi, pratiche, norme e frequenze dei controlli comparabili, in particolare in relazione all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso della cintura di sicurezza e al transito con semaforo rosso.


5.2.2013   

IT

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CE 33/362


Mercoledì 6 luglio 2011
Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 ***

P7_TA(2011)0326

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

2013/C 33 E/42

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento del Consiglio (16973/3/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0024/2011),

viste le interrogazioni orali presentate, a nome della commissione per i bilanci, al Consiglio (O-0074/2010 - B7-0310/2010) e alla Commissione (O-0075/2010 - B7-0311/2010) il 20 maggio 2010 e la discussione in seduta plenaria del 15 giugno 2010,

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (2),

visti l'articolo 75 e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A7-0253/2011),

A.

considerando che lo strumento giuridico in vigore che stabilisce il quadro finanziario pluriennale deve essere modificato a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

B.

considerando che le tre istituzioni hanno adottato misure a tal fine, in particolare:

la Commissione ha presentato il cosiddetto "pacchetto di Lisbona", che comprende una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, un progetto di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e una proposta di modifica del regolamento finanziario,

il Consiglio ha elaborato il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013,

il Parlamento ha presentato interrogazioni orali, ha approvato una risoluzione e si è impegnato a discutere il "pacchetto di Lisbona" con le altre istituzioni durante i triloghi tenuti nel corso della procedura di bilancio 2011,

C.

considerando che il Parlamento ritiene che l'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria debba rimanere in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, fatta eccezione per gli articoli divenuti obsoleti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

D.

considerando che, nonostante gli sforzi compiuti dalle presidenze di turno belga e ungherese, il Consiglio non ha dimostrato alcuna volontà di partecipare ai negoziati sul pacchetto di Lisbona, secondo quanto previsto dall'articolo 312, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

E.

considerando che la riduzione del grado di flessibilità del quadro finanziario pluriennale proposta dal Consiglio limiterebbe i poteri e le prerogative attuali del Parlamento,

F.

considerando che il trattato di Lisbona non era inteso a ridurre le prerogative del Parlamento e che quest'ultimo non è disposto ad accettare una riduzione in tal senso,

1.

rifiuta di dare la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013;

2.

incarica il suo Presidente di dichiarare conclusa la procedura legislativa e di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0328.


Giovedì 7 luglio 2011

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/364


Giovedì 7 luglio 2011
Anno europeo dell'invecchiamento attivo (2012) ***I

P7_TA(2011)0332

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

2013/C 33 E/43

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0462),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0253/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2010 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 38 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0061/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55.


Giovedì 7 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 940/2011/UE)

Giovedì 7 luglio 2011
ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il bilancio

Ai sensi dell'articolo 8, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo è fissata ad almeno 5 000 000 EUR. Un importo di 2,3 milioni di EUR, a carico del bilancio 2011 senza utilizzo dei margini disponibili, servirà in particolare a finanziare attività di comunicazione e conferenze dell'Unione europea per l'Anno europeo, mentre un importo di almeno 2,7 milioni di EUR, che sarà riassegnato a partire dalle risorse esistenti senza utilizzare i margini disponibili, sarà riservato ed apparirà in una linea di bilancio nel progetto di bilancio per l'esercizio 2012.