ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.030.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
1 febbraio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 030/01

Elenco dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate (2001/419/GAI)

1

 

Commissione europea

2013/C 030/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6777 — Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) ( 1 )

4

2013/C 030/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6738 — Goldman Sachs/KKR/QMH) ( 1 )

4

2013/C 030/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity) ( 1 )

5

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2013/C 030/05

Parere della Banca centrale europea, del 27 novembre 2012, sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (CON/2012/96)

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 030/06

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2013, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

12

2013/C 030/07

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2013, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

13

 

Commissione europea

2013/C 030/08

Tassi di cambio dell'euro

14

2013/C 030/09

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 gennaio 2013, relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Banca europea per gli investimenti

2013/C 030/10

Azione a favore della ricerca universitaria: risultati della Commissione giudicatrice dell’EIBURS 2012

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/1


Elenco dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate (2001/419/GAI)

2013/C 30/01

Austria

Bundesminsterum für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef-Holaubek-Platz 1

1090 Wien

Tel. +43 2483685621

Fax +43 2483685690

E-mail: BMI-II-BK-6-2-1@bmi.gv.at

Belgio

Police Fédérale

DGJ/DJP/Service Central Drogues

Rue Frits Toussaint 47

1050 Bruxelles

Tel. +32 26427894

Fax +32 26427898

E-mail: dgj.djp.drugs.synthetiques@police.be

Bulgaria

Supreme Cassation Prosecutor’s Office

1061 Sofia ‘Vitosha’ Blvd.

Tel. +359 29219330

Fax +359 29885895

E-mail: mpp_vkp@prb.bg

Cipro

Pharmaceutical Services

Ministry of Health

1475 Nicosia

Tel. +357 608607 / 608

Fax +357 22608649 / 793

E-mail: phscentral@phs.moh.gov.cy

apantelidou@phs.moh.gov.cy

Danimarca

Danish National Police

Police Department

National Centre of Investigation

Polititorvet 14

1780 Copenhagen V

Tel. +45 33148888

Fax +45 33322771

E-mail: nec@politi.dk

Estonia

Estonian Forensic Science Institute

Tervise 30

13419 Tallinn

Tel. +372 6636600

E-mail: kohtuekspertiis@ekei.ee

Finlandia

National Bureau of Investigation

Forensic Laboratory

P.O. Box 285

FI-01301 Vantaa

Tel. +358 718786336

Fax +358 718786303

E-mail: kemia.huume.rtl.krp@poliisi.fi

Francia

ANSM

Pôle Stupéfiants et psychotropes

143-147 boulevard Anatole-France

93285 Saint-Denis Cedex

Tel. +33 155873633 / 3590

Fax +33 155873592

E-mail: marie-anne.courne@ansm.sante.fr

stephane.lucas@ansm.sante.fr

Germania

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Bundesopiumstelle

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Tel. +49 22820730

Fax +49 2282075210

E-mail: btm@bfarm.de

Grecia

Ministry of Finance

General Directorate of General State Chemical Laboratory

3rd Chemical Service of Athens Department of Narcotics

An. Tsoha Street 16

115 21 Athens

Tel. +30 2106479333

Fax +30 2106479303 / 6481587

E-mail: narkot@ath.forthnet.gr

Irlanda

Garda National Drugs Unit

An Garda Síochána

Dublin Castle

Dublin 2

Tel. +353 16669900

Fax +353 16699985

Italia

Direzione centrale per i servizi antidroga

Via Torre di Mezzavia 9

00173 Roma RM

Tel. +39 064651

Fax +39 0646523689 / 0646523885

E-mail: direzione.antidroga@interno.it

Lettonia

Forensic Research Department of the State Police

Bruninieku street 72B

Rīga, LV-1009

Tel. +371 67208405

E-mail: kimiki@ec.vp.gov.lv

Lituania

Lithuanian Criminal Police Bureau

Saltoniskiu str. 19

LT-08105 Vilnius

Tel. +370 52719768 / 52717928

Fax +370 52717917

E-mail: lkpb.rastine@policija.lt

drugs@policija.lt

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé

Division «Toxicologie»

162A, avenue de la Faiencerie

1511 Luxembourg

Tel. +352 466644474 / 466644472

Fax +352 221331

Malta

Malta Police Drug Squad

Police HQ

Floriana

Tel. +356 22942021

Fax +356 21239909

E-mail: neil.harrison@gov.mt

Paesi Bassi

Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands Forensic Institute)

Laan van Ypenburg 6

2497 GB The Hague

Postal address:

P.O. Box 24044

2490 AA The Hague

Tel. +31 708886283 / 708886270

Fax +31 708886557

Polonia

Central Bureau of Investigation, Police Headquarters

Pulawska 148/150

02-624 Warsaw

Tel. +48 226015049

Fax +48 226015019

E-mail: cbs@policja.gov.pl

Portogallo

Police Scientific Laboratory

Head of Toxicology Unit

Rua Gomes Freire 174.o

1169-007 Lisboa

Tel. +351 218641740

Fax +351 213150808

E-mail: lpc.toxicologia@pj.pt

Regno Unito

Drugs Intelligence Unit

Forensic Science Service

Drugs Team

Operational Headquarters

Priory House

Gooch Street North

Birmingham

B5 6QQ

Tel. +44 1216076821

Fax +44 1216224756

E-mail: diu@fss.pnn.police.uk

Repubblica ceca

The Police of the Czech Republic

National Drug Headquarters

P.O. Box 62/NPC

170 89 Praha

Tel. +420 974836510

Fax +420 974836519

E-mail: npdc@mvcr.cz

Romania

Ministry of Administration and Interior

General Directorate of the Romanian Police

Central Laboratory for Drug Analysis and Profiling

Șos. Ștefan cel Mare No 13-15, 2nd district

Bucharest

Tel. +40 212082525-26792

Fax +40 213100522

E-mail: laborator-co@politiaromana.ro

Slovacchia

Presidium of the Police Force

Bureau of International Police Cooperation

Račianska 45

812 72 Bratislava

Tel. +421 961056450

Fax +421 961056459

E-mail: spocumps@minv.sk

Slovenia

General Police Directorate

National Forensic Laboratory

Vodovodna 95

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14284493

Fax +386 14284986

GSM +386 41719892

E-mail: nfl@policija.si

sonja.klemenc@policija.si

Spagna

Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE)

Complejo Policial de Canillas

Comisaría General de Policía Judicial

C/ Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

Tel. +34 915822540 / 915822560

Fax +34 915822980

E-mail: cenci@dgp.mir.es

Svezia

Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL)

Statens kriminaltekniska laboratorium

SE-581 94 Linköping

Tel. +46 105628300

Fax +46 105628047

E-mail: skl@skl.polisen.se

Ungheria

National Police Headquarters

Central Drug Administration Unit

Budapest

Teve St. 4–6.

1139

Postal address:

Budapest

P.O. Box 314

1903

Tel. +36 14435618

Fax +36 14435514

E-mail: kincsesi@orfk.police.hu

For proficiency testing programmes:

Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

Department of Narcotic Drugs Control

Budapest

Zrínyi St. 3.

1051

Tel. +36 13257970

Fax +36 13110063

E-mail: narcotic@eekh.hu


Commissione europea

1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6777 — Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 30/02

In data 25 gennaio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6777. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6738 — Goldman Sachs/KKR/QMH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 30/03

In data 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6738. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 30/04

In data 22 gennaio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6731. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/6


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 novembre 2012

sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Introduzione e base giuridica

Il 27 settembre 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1) (di seguito la «proposta di regolamento SSM»). Lo stesso giorno la BCE ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2) (di seguito la «proposta di regolamento ABE»).

Il 5 novembre 2012 la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento ABE ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di regolamento SSM in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. La BCE è competente a formulare un parere in merito alla proposta di regolamento ABE conformemente agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato in quanto detta proposta contiene disposizioni concernenti il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a una buona conduzione delle politiche perseguite per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, come indicato nell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. La proposta di regolamento ABE tiene conto dei compiti specifici conferiti alla BCE conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e alla proposta di regolamento SSM.

Poiché entrambi i testi riguardano l’attribuzione di compiti di vigilanza specifici alla BCE e l’istituzione di un meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), e nonostante le diverse procedure legislative che si applicano a ciascuno di essi, la BCE ha adottato un unico parere in merito alle due proposte. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La proposta di regolamento SSM risponde alla richiesta di presentare delle proposte per un meccanismo di vigilanza unico formulata dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice della zona euro tenutosi il 29 giugno 2012 (3). La BCE accoglie in principio con favore queste proposte, che sono in linea con i rilievi principali contenuti nel rapporto del Presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 (4) e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno e del 18 ottobre 2012. L’architettura dell’Unione economica e monetaria deve essere rafforzata sostanzialmente per spezzare il legame avverso tra banche e creditori sovrani in alcuni Stati membri dell’UE appartenenti all’area dell’euro e invertire l’attuale processo di frammentazione dei mercati finanziari nell’area.

1.2.

L’introduzione dell’SSM dovrebbe contribuire a ripristinare la fiducia nel settore bancario, nonché la ripresa dei prestiti interbancari e dei flussi di credito transfrontalieri attraverso una vigilanza integrata e indipendente di tutti gli Stati membri partecipanti sulla base di un sistema che coinvolga la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. L’SSM contribuirà altresì all’efficace applicazione del corpus unico di norme per i servizi finanziari e all’armonizzazione delle procedure e delle prassi in materia di vigilanza eliminando le distorsioni nazionali e rispecchiando meglio le esigenze di un’area monetaria integrata. In questo contesto, la BCE è pronta a svolgere i nuovi compiti concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi di cui alla proposta di regolamento SSM e ritiene che l’articolo 127, paragrafo 6, del trattato costituisca la base giuridica appropriata per affidarle tali compiti specifici in modo rapido ed efficace.

1.3.

La BCE sostiene le conclusioni della Relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo sull’unione economica e monetaria e il quadro finanziario integrato (5). Rileva a questo riguardo come il Consiglio europeo chieda la rapida adozione delle norme riguardanti l’armonizzazione dei quadri nazionali di risoluzione (6) e di garanzia dei depositi (7) nelle proposte legislative e nelle proposte in materia di requisiti patrimoniali delle banche entro la fine del 2012 (8) con l’obiettivo di sostenere l’attuazione dell’SSM. La Relazione intermedia segnala altresì che la creazione di un quadro finanziario integrato non può essere disgiunta da misure che mirino a un quadro di bilancio e a un quadro economico più integrati e sottolinea inoltre la necessità di compiere ulteriori progressi verso l’adozione di un meccanismo unico di risoluzione. La BCE ritiene che tale meccanismo, incentrato su un’Autorità europea competente in materia di risoluzione (European Resolution Authority) costituisca di fatto il complemento necessario all’SSM per conseguire un’unione dei mercati finanziari ben funzionante. È pertanto necessario istituire detto meccanismo o almeno stabilire termini chiari per la sua istituzione nel momento in cui la BCE assumerà appieno le nuove responsabilità in materia di vigilanza, vale a dire alla fine del periodo transitorio richiamato più oltre.

1.4.

Dal punto di vista della BCE, la proposta di regolamento SSM dovrebbe osservare i principi fondamentali indicati qui di seguito. In primo luogo è necessario che la BCE, nell’ambito dell’SSM, possa svolgere i compiti ad essa attribuiti in modo efficace e rigoroso senza alcun rischio per la sua reputazione. In secondo luogo occorre che la BCE resti indipendente nello svolgimento di tutte le sue funzioni. In terzo luogo è opportuno garantire una netta separazione tra i nuovi compiti della BCE in materia di vigilanza e quelli di politica monetaria ad essa affidati dal trattato. In quarto luogo la BCE deve poter fare pieno ricorso alle conoscenze, le competenze e le risorse operative delle autorità di vigilanza nazionali. In quinto luogo è necessario che l’SSM operi in assoluta coerenza con i principi alla base del mercato unico dei servizi finanziari e in piena conformità con il corpus unico di norme per i servizi finanziari. A questo proposito la BCE accoglie altresì con favore la possibilità di coinvolgere nell’SSM gli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, in modo da assicurare una maggiore armonizzazione delle prassi di vigilanza all’interno dell’Unione e rafforzare di conseguenza il mercato interno. In sesto luogo la BCE è pronta a osservare le norme più stringenti in materia di responsabilità per il proprio operato nell’espletamento delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite.

1.5.

In primo luogo, per consentire all’SSM di svolgere un ruolo di vigilanza efficace, la proposta di regolamento SSM affida alla BCE compiti di vigilanza specifici accompagnati dai necessari e corrispondenti poteri di vigilanza e indagine e di accesso diretto alle informazioni. Ciò è essenziale per assicurare che l’SSM espleti le proprie funzioni in modo efficace. La BCE accoglie positivamente l’inclusione di tutti gli enti creditizi, un presupposto importante per mantenere condizioni di parità concorrenziale tra le banche ed evitare la segmentazione del sistema bancario. Infine, il proposto conferimento alla BCE di competenze in materia di vigilanza macroprudenziale è accolto con favore perché consentirà alla stessa BCE di coordinare il ricorso a politiche macro e microprudenziali. La BCE rileva altresì che la proposta di regolamento SSM le attribuisce, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, l’incarico di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario (9) e che questo implica la natura anche macroprudenziale delle sue responsabilità. La BCE ritiene che la proposta di regolamento SSM debba permettere l’attivazione degli strumenti macroprudenziali offerti dal diritto dell’UE su iniziativa della BCE o delle autorità nazionali. In particolare, viste le loro responsabilità in materia di stabilità finanziaria oltre che la stretta prossimità e la conoscenza delle economie e dei sistemi finanziari dei rispettivi paesi (10), è opportuno che le autorità nazionali dispongano di strumenti sufficienti ad affrontare i rischi macroprudenziali connessi alla particolare situazione degli Stati membri partecipanti, fatta salva la possibilità per l’SSM di adoperarsi anch’esso per un contenimento efficace di tali rischi. Data l’importanza di una separazione funzionale tra la vigilanza macro e microprudenziale e la responsabilità del Consiglio direttivo in materia di stabilità finanziaria, il quadro dell’SSM dovrebbe prevedere procedure specifiche per il coinvolgimento del Consiglio direttivo con riferimento alle decisioni della BCE in materia di misure macroprudenziali.

1.6.

In secondo luogo, la BCE deve svolgere i compiti ad essa affidati dalla proposta di regolamento SSM senza pregiudicare gli obiettivi del SEBC di cui all’articolo 127 del trattato (11). La BCE assicura che le sue attività nell’ambito dell’SSM non influiscano sullo svolgimento dei compiti assegnati al SEBC ai sensi del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») né compromettano il suo assetto istituzionale. Il trattato e lo statuto del SEBC (12) riconoscono alla BCE piena indipendenza (13) nell’assolvimento dei suoi compiti, compresi quelli di vigilanza ad essa eventualmente attribuiti in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. A questo proposito il requisito di indipendenza contenuto nel trattato si applica alla BCE come istituzione nel suo insieme e quindi si estende ai suoi organi, quali ad esempio il consiglio di sorveglianza e i rispettivi membri nell’espletamento delle funzioni di cui alla proposta di regolamento SSM. L’indipendenza della BCE include inoltre anche l’autonomia operativa delle autorità di vigilanza, come indicato nei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria (14) (di seguito i «Principi fondamentali») adottati di recente dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

1.7.

Un altro aspetto connesso dei Principi fondamentali inteso ad assicurare l’efficacia dell’azione di vigilanza è rappresentato dalla necessità di offrire un’adeguata tutela giuridica alle autorità competenti in tale materia nell’esercizio delle loro funzioni per tutelare l’interesse generale. A tale riguardo la BCE rileva come l’attività normativa e la giurisprudenza in vari Stati membri e a livello mondiale tendano a limitare la responsabilità delle autorità di vigilanza. La BCE è del parere che la responsabilità della BCE stessa, delle autorità nazionali competenti e dei rispettivi funzionari debbano ricorrere solo in caso di dolo o colpa grave. In primo luogo tale limitazione rifletterebbe i principi di vigilanza bancaria comuni alle normative di un numero crescente di Stati membri, oltre che di vari centri finanziari importanti del mondo, i quali tendono a limitare la responsabilità degli organi di vigilanza. In secondo luogo sarebbe coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che fa sorgere la responsabilità solo in caso di illecito di un certo livello. In terzo luogo la disposizione allineerebbe l’UE al consenso globale raggiunto con i Principi fondamentali, secondo cui le norme di vigilanza devono tutelare l’autorità competente in materia e i funzionari della stessa contro procedimenti legali per azioni od omissioni commesse in buona fede nell’espletamento delle loro funzioni e rispetto ai costi necessari a difendere tali azioni e/o omissioni, in modo da rafforzare ulteriormente la posizione dell’autorità di vigilanza nei confronti dei soggetti vigilati (15). In quarto luogo, tale consenso mondiale si basa sulla complessità dei compiti di vigilanza. Le autorità competenti in materia devono tutelare la pluralità degli interessi all’interno di un sistema bancario ben funzionante e nell’insieme del settore finanziario. Inoltre, soprattutto nei periodi di crisi, esse devono operare in tempi stretti. In quinto luogo, un chiarimento del regime di responsabilità nell’ambito di un SSM operante in un contesto pluri-giurisdizionale contribuirebbe a: i) creare un regime di responsabilità armonizzato all’interno dell’SSM; ii) preservare l’integrità della capacità di agire dell’SSM, in quanto un regime di responsabilità eccessivamente stringente e diversificato all’interno della struttura complessa dell’SSM potrebbe indebolire la determinazione delle autorità di vigilanza che operano nell’ambito dell’SSM a porre in essere gli interventi necessari; iii) limitare i procedimenti giudiziari speculativi basati sulla presunta responsabilità delle autorità operanti nell’ambito dell’SSM per azioni od omissioni ad esse attribuite.

1.8.

In terzo luogo è essenziale stabilire una netta separazione tra i compiti di politica monetaria e quelli di vigilanza attribuiti alla BCE in modo da evitare possibili conflitti di interesse e garantire un processo decisionale autonomo nell’assolvimento di tali compiti, oltre che la conformità con il quadro istituzionale del SEBC. Si rende pertanto necessaria una governance appropriata che assicuri la suddetta separazione permettendo nel contempo alla struttura complessiva di beneficiare di sinergie. In questo senso, nella nuova proposta di regolamento SSM e nel contesto del trattato, occorre assicurare che il nuovo consiglio di vigilanza costituisca il baricentro delle funzioni di vigilanza svolte dalla BCE. Esso dovrebbe includere non solo i responsabili della vigilanza presso le autorità competenti degli Stati membri partecipanti, ma anche — in qualità di osservatori — i rappresentanti delle banche centrali nazionali che svolgono attività di vigilanza ausiliarie rispetto alle autorità nazionali competenti ove previsto dalle disposizioni statutarie. Il consiglio di vigilanza dovrebbe inoltre disporre, nella misura massima possibile, degli strumenti e delle competenze necessari ad assolvere efficacemente i propri compiti nel rispetto delle funzioni statutarie fondamentali degli organi decisionali della BCE. In questo contesto il suo quadro di funzionamento dovrebbe assicurare la partecipazione su un piano di parità ai rappresentanti delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri partecipanti, compresi quelli che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE. Infine, tenendo altresì conto dell’esperienza delle varie banche centrali nazionali già impegnate in attività di vigilanza, la BCE stabilirà le opportune regole e procedure interne intese ad assicurare un’adeguata separazione all’interno delle funzioni a sostegno di tali attività.

1.9.

In quarto luogo è fondamentale che, nell’espletamento delle nuove funzioni di vigilanza, l’SSM possa avvalersi delle competenze e delle risorse delle autorità nazionali competenti. Informazioni approfondite di natura qualitativa e una conoscenza consolidata degli enti creditizi svolgono un ruolo essenziale, assieme alla disponibilità di informazioni attendibili di ordine quantitativo. Opportune procedure di decentramento, attuate preservando l’unità del sistema di vigilanza ed evitando duplicazioni, permetteranno all’SSM di beneficiare della maggiore prossimità delle autorità nazionali competenti ai soggetti vigilati garantendo al tempo stesso la necessaria continuità e coerenza dell’azione di vigilanza in tutti gli Stati membri partecipanti. In questo contesto, la proposta di regolamento SSM potrebbe meglio chiarire le modalità pratiche di decentramento delle funzioni di vigilanza all’interno dell’SSM specificando alcuni principi organizzativi di base. Dovrebbe in particolare riconoscere alla BCE la possibilità di ricorrere alle autorità nazionali competenti per l’espletamento delle funzioni di vigilanza — specificatamente nel caso degli enti creditizi di minore importanza economica, finanziaria o prudenziale — senza pregiudicare il diritto della stessa di fornire orientamenti e istruzioni o di assumere i compiti delle autorità nazionali ove debitamente richiesto. La proposta di regolamento SSM dovrebbe inoltre costituire la base di un adeguato quadro di riferimento per un’assegnazione efficiente dei compiti di vigilanza all’interno dell’SSM, comprese le procedure di notifica delle decisioni in materia di vigilanza adottate dalle autorità nazionali competenti. Pertanto, oltre alle regole specifiche che andrebbero incluse nella proposta di regolamento SSM, la BCE dovrebbe — di concerto con le autorità nazionali competenti che partecipano all’SSM — specificare ulteriormente i criteri e i meccanismi di decentramento all’interno dell’SSM nelle regole di dettaglio necessarie per l’attuazione di questo quadro. Tali regole dovrebbero in particolare permettere agli enti creditizi, in quanto destinatari delle misure di vigilanza, di identificare chiaramente l’autorità competente come loro contatto. Inoltre sia la BCE sia le autorità nazionali competenti, conformemente alla loro autonomia organizzativa, devono poter determinare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni nell'ambito dell'SSM. È infine importante fare in modo che la responsabilità ultima della BCE in materia di vigilanza all’interno dell’SSM sia accompagnata da poteri di controllo sull’SSM nel suo insieme e sui soggetti sottoposti a vigilanza, oltre che da accordi intesi ad assicurare una cooperazione molto stretta con le autorità nazionali competenti anche attraverso la definizione di regole specifiche per situazioni di emergenza e flussi di informazione adeguati. Sarebbe pertanto necessario porre in essere disposizioni efficienti per garantire i flussi di informazioni all'interno dell'SSM con lo scopo ulteriore di evitare una duplicazione degli oneri di segnalazione a carico degli enti creditizi.

1.10.

In quinto luogo, le proposte di regolamento SSM e ABE devono assicurare la coerenza del nuovo quadro con il mercato unico. Il conseguimento di questo obiettivo potrebbe essere favorito dai due elementi indicati qui di seguito. Anzitutto la proposta di regolamento SSM dovrebbe permettere agli Stati membri che desiderano aderire all’SSM di attivare adeguati meccanismi intesi a garantire una stretta cooperazione e di partecipare alle attività del consiglio di vigilanza a pieno titolo e su un piano di parità, vale a dire con i medesimi diritti e obblighi, rispetto agli Stati membri appartenenti all’area dell’euro. Inoltre l’attribuzione alla BCE di compiti concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri dell'area crea un nuovo quadro istituzionale che può richiedere l’adeguamento della governance dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, ABE). La proposta di regolamento ABE dovrebbe prevedere le necessarie modifiche alla struttura di governo e alle competenze di detta autorità in modo da garantire in particolare parità di trattamento tra gli organi di vigilanza nazionali e la BCE salvaguardando al tempo stesso l’indipendenza di quest’ultima. La BCE continuerà a partecipare al Consiglio di vigilanza dell’ABE alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 (16). Inoltre, in considerazione del suo nuovo ruolo centrale all’interno dell’SSM, la BCE si adopererà affinché le autorità nazionali competenti che partecipano all’SSM assumano posizioni reciprocamente coerenti negli organi decisionali dell’ABE sulle questioni che rientrano tra i compiti di vigilanza della BCE, anche attraverso la definizione di regole specifiche in tale ambito ove appropriato, fatte salve le funzioni di vigilanza ancora svolte dalle autorità nazionali competenti. Potrebbero infine essere adottati provvedimenti adeguati atti a garantire l'ordinata cooperazione tra l'SSM e gli Stati membri non partecipanti.

1.11.

In sesto luogo, la responsabilità democratica costituisce il contrappeso indispensabile dell’indipendenza. La BCE è già soggetta ad obblighi di responsabilità per il proprio operato e di rendiconto, che dovrebbero essere pienamente mantenuti per le sue funzioni esistenti. La BCE rileva come la proposta di regolamento SSM faccia insorgere obblighi analoghi relativamente ai suoi nuovi compiti di vigilanza. Procedendo sulla scorta di detti obblighi statutari, occorre definire forme separate e adeguate di responsabilità, sempre in linea con i Principi fondamentali. Tali forme dovrebbero riflettere le considerazioni enucleate qui di seguito. Primo, dovrebbero rispettare l’indipendenza della BCE. Secondo, dovrebbero operare al livello al quale le decisioni sono adottate e attuate. Andrebbero pertanto definite principalmente a livello europeo, senza pregiudicare i meccanismi di responsabilità esistenti presso le autorità di vigilanza nazionali — che si applicano altresì ai rispettivi compiti di vigilanza non affidati all’SSM — e gli scambi occasionali di vedute del presidente o dei membri del consiglio di vigilanza con i parlamenti nazionali, ove necessario. Terzo, dovrebbero prevedere meccanismi robusti a salvaguardia della riservatezza delle informazioni in materia di vigilanza.

2.   Disposizioni transitorie

La BCE sottolinea l’importanza di un accordo sulle proposte di cui sopra entro la fine del 2012 per rispettare il calendario che prevede l'entrata in vigore del regolamento SSM il 1o gennaio 2013, la sua implementazione graduale sul piano operativo nel prosieguo dell’anno e la piena attuazione entro il 1o gennaio 2014. Una sequenza temporale vincolante è fondamentale per permettere alla BCE di avviare i preparativi necessari, organizzare la cooperazione con le autorità nazionali competenti nell’ambito di un quadro decentrato, impegnare le risorse adeguate e predisporsi internamente ad assumere i compiti di vigilanza in conformità con uno schema concordato di attuazione graduale delle norme. In questo contesto la BCE sostiene la Commissione nella sua proposta intesa a permettere alla BCE di richiedere durante il periodo transitorio tutte le informazioni ad essa necessarie per svolgere una valutazione articolata (compreso un esame della qualità degli attivi) degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Ciò dovrebbe favorire una transizione ordinata verso l’avvio della vigilanza operativa da parte dell’SSM. La BCE ritiene che il calendario proposto dalla Commissione sia ambizioso ma realistico.

3.   Attuazione della riforma

Come indicato in precedenza, la proposta di regolamento SSM dovrebbe fornire alla BCE le competenze necessarie a un efficace espletamento dei compiti ad essa affidati. La BCE gode di competenze normative ai sensi dell’articolo 132 del trattato e dell’articolo 34.1 dello statuto del SEBC, che le consentono di svolgere detti compiti conformemente all’acquis dell’Unione e alla legislazione dell’UE di prossima introduzione, in particolare il corpus unico di norme per i servizi finanziari (comprese le procedure di «comply or explain», che impongono ai destinatari degli orientamenti o delle raccomandazioni dell’ABE di conformarsi agli stessi oppure di spiegare perché non hanno agito). Tuttavia, dopo l’adozione della proposta di regolamento SSM e l’attuazione delle riforme, ulteriori miglioramenti contribuirebbero ad agevolare la BCE nell’espletamento delle sue funzioni di vigilanza. Anzitutto la proposta di regolamento SSM dovrebbe permettere alla BCE di adottare regolamenti intesi a meglio specificare i meccanismi e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni da parte delle autorità nazionali competenti e dovrebbe inoltre consentire alla stessa di avvalersi delle misure cautelari messe a disposizione delle autorità competenti dai rispettivi ordinamenti nazionali. In secondo luogo occorre che i principali strumenti prudenziali previsti nella normativa bancaria dell’UE siano sostenuti in misura crescente, ove opportuno, da atti giuridici dell’Unione direttamente applicabili, come già avviene ad esempio per le disposizioni della proposta di regolamento sui requisiti patrimoniali (capital requirements regulation, CRR). Un corpus unico avente applicazione diretta contribuirebbe sia all’efficacia dell’SSM sia al funzionamento del mercato unico. In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 25.1 dello statuto del SEBC, la BCE è pronta a contribuire all’ulteriore armonizzazione delle normative nazionali fornendo consulenza agli Stati membri partecipanti sul recepimento delle direttive dell’Unione concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario per le questioni connesse ai compiti ad essa conferiti in virtù della proposta di regolamento SSM.

4.   Modifiche future del regolamento SSM

La proposta di regolamento SSM prevede che entro il 31 dicembre 2015 sia pubblicata una relazione sull’applicazione dello stesso, la quale potrebbe portare a modifiche tali da richiedere il ricorso alla procedura di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. Per consentire in futuro l’adozione di modifiche di ordine tecnico che permettano di adeguare in modo tempestivo e flessibile il regolamento alle nuove circostanze, la BCE raccomanda al Consiglio europeo di prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all’articolo 48 del trattato sull’Unione europea. Ai sensi di tale articolo, per le future modifiche tecniche al regolamento SSM il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata (17) oppure secondo la procedura legislativa ordinaria (18). Tale procedura semplificata di modifica del regolamento SSM permetterebbe di tenere conto degli sviluppi futuri della normativa dell’Unione in materia di banche e vigilanza prudenziale che riguardano l’SSM.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 novembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 511 definitivo.

(2)  COM(2012) 512 definitivo.

(3)  Dichiarazione del Vertice della zona euro, 29 giugno 2012.

(4)  Verso un’autentica Unione economica e monetaria.

(5)  Relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo, Verso un’autentica Unione economica e monetaria, 12 ottobre 2012.

(6)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 — COM(2012) 280 definitivo.

(7)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, COM(2010) 368 definitivo.

(8)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM(2011) 453 definitivo; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento («proposta di regolamento CRR»), COM(2011) 452 definitivo.

(9)  Articolo 1 della proposta di regolamento SSM.

(10)  Cfr. il Parere CON/2012/5 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2012, in merito alla proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 105 dell’11.4.2012, pag. 1).

(11)  Si vedano gli articoli 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato e l’articolo 2 dello statuto del SEBC.

(12)  Si vedano gli articoli 130 e 282, paragrafo 3, del trattato e l’articolo 7 dello statuto del SEBC.

(13)  Il concetto di indipendenza della banca centrale include l’indipendenza funzionale, istituzionale, personale e finanziaria (si veda ad esempio il Rapporto sulla convergenza 2012 della BCE, pag. 22).

(14)  Adottati a settembre 2012. Disponibili sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo: http://www.bis.org

(15)  Principio 2, paragrafo 9, dei Principi fondamentali.

(16)  Articolo 40, paragrafo 1, lettera d, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(17)  Articolo 48, paragrafo 7, primo comma.

(18)  Articolo 48, paragrafo 7, secondo comma.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2013

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2013/C 30/06

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro è vacante per la Svezia.

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

SVEZIA

Karin THAPPER

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.


1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2013

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

2013/C 30/07

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

viste le candidature presentate dal governo lituano,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.

(2)

Un seggio di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si è reso vacante a seguito delle dimissioni del sig. Romualdas PUSVAŠKIS.

(3)

Occorre nominare il membro del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO:

LITUANIA

Sig. Saulius ZYBARTAS

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.


Commissione europea

1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 gennaio 2013

2013/C 30/08

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3550

JPY

yen giapponesi

123,32

DKK

corone danesi

7,4613

GBP

sterline inglesi

0,85700

SEK

corone svedesi

8,6325

CHF

franchi svizzeri

1,2342

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4350

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,619

HUF

fiorini ungheresi

292,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6995

PLN

zloty polacchi

4,1945

RON

leu rumeni

4,3843

TRY

lire turche

2,3876

AUD

dollari australiani

1,3009

CAD

dollari canadesi

1,3577

HKD

dollari di Hong Kong

10,5106

NZD

dollari neozelandesi

1,6164

SGD

dollari di Singapore

1,6768

KRW

won sudcoreani

1 472,10

ZAR

rand sudafricani

12,1048

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4267

HRK

kuna croata

7,5940

IDR

rupia indonesiana

13 141,28

MYR

ringgit malese

4,2086

PHP

peso filippino

55,116

RUB

rublo russo

40,7765

THB

baht thailandese

40,420

BRL

real brasiliano

2,6892

MXN

peso messicano

17,2173

INR

rupia indiana

72,1200


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2013

relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica

2013/C 30/09

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a iniziative specifiche in campo veterinario. Fra queste azioni rientra la lotta contro l’afta epizootica. Tale decisione stabilisce che la costituzione di riserve comuni di vaccini contro l’afta epizootica possa beneficiare di un aiuto comunitario e impone di determinare il livello del contributo e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato.

(2)

In applicazione della decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica (3), sono state costituite scorte di antigeni ai fini della rapida formulazione di vaccini contro tale malattia.

(3)

A norma della direttiva 2003/85/CE la Commissione è tenuta a garantire che le riserve di antigeni inattivati concentrati destinati alla produzione di vaccini antiaftosi siano conservate presso la banca di antigeni e di vaccini dell’Unione. Per motivi di sicurezza tali riserve sono conservate presso il produttore in siti designati.

(4)

Il numero di dosi e la varietà di ceppi e dei sottotipi di antigene del virus dell’afta epizootica conservati nella banca di antigeni e di vaccini dell'Unione vanno stabiliti tenendo conto della valutazione dei bisogni nell’ambito dei piani di emergenza di cui alla direttiva 2003/85/CE e della situazione epidemiologica, all’occorrenza previa consultazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’afta epizootica (4)  (5)  (6).

(5)

Conformemente alla decisione 2009/486/CE della Commissione, del 22 giugno 2009, relativa all’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica (7) e alla decisione della Commissione C(2010) 3913 del 21 giugno 2010 relativa all’acquisto di tali antigeni e allo smaltimento e alla sostituzione degli antigeni custoditi nelle riserve dell’Unione, che modifica la decisione 2009/486/CE (8), la Commissione ha riorganizzato la banca di antigeni e di vaccini dell’Unione in base a nuovi contratti con il produttore.

(6)

In conformità all’articolo 83, paragrafo 3 della direttiva 2003/85/CE e all’articolo 15 della decisione 2009/470/CE e qualora ciò sia nell’interesse dell’Unione i vaccini possono essere forniti a paesi terzi, in particolare a quelli in cui l’afta epizootica sia endemica. A seconda della situazione epidemiologica nel paese terzo in questione tali vaccini possono essere polivalenti e presentare una composizione variabile di antigeni compatibili.

(7)

In alcune parti dell’Africa del Nord e dell’Eurasia Occidentale la situazione sanitaria in rapporto all’afta epizootica è notevolmente peggiorata, principalmente a causa della diffusione di virus di questa malattia non tipici di tali regioni o in seguito all’apparizione di nuovi sottotipi antigenicamente diversi di sierotipi circolanti in precedenza.

(8)

Si riscontra quindi la necessità di acquistare ulteriori quantitativi di antigeni in risposta alla situazione epidemiologica nei paesi vicini dell'Unione.

(9)

Secondo quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (il «Regolamento finanziario») e dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10) (le «Modalità di esecuzione»), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione che implica la spesa, adottata dall'istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri esecutivi.

(10)

Giacché il pacchetto finanziario complessivo riservato per l’appalto in oggetto, il numero indicativo e il tipo di contratti previsti nonché i termini temporali per iniziare la procedura di gara d’appalto descritti nella presente decisione costituiscono un quadro sufficientemente particolareggiato a termini di quanto disposto dall'articolo 90, paragrafo 3 delle modalità di esecuzione, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

(11)

In applicazione dell’articolo 80, paragrafo 4, della direttiva 2003/85/CE la Commissione deve stipulare con il produttore un contratto relativo all'acquisto, alla consegna e allo stoccaggio degli antigeni. Il contratto deve prevedere il riacquisto degli antigeni da parte del produttore al termine del periodo di garanzia di cinque anni.

(12)

A norma della direttiva 2003/85/CE i dati relativi ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni o di vaccini autorizzati conservati presso la banca di antigene e di vaccini dell’Unione vanno trattati come informazioni riservate. Le informazioni contenute nell’allegato della presente decisione per quanto riguarda quantitativi e sottotipi di antigeni del virus dell’afta epizootica da acquistare non devono pertanto essere rese pubbliche.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione ordina entro il primo semestre del 2013 antigeni concentrati e inattivati del virus dell’afta epizootica nei quantitativi e dei sottotipi specificati nella tabella dell’allegato.

2.   La Commissione provvede affinché gli antigeni di cui al paragrafo 1 siano consegnati e siano conservati presso il produttore nei due siti designati come stabilito nella tabella dell’allegato.

3.   La Commissione prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 in collaborazione con il produttore dei pertinenti antigeni già conservati presso la banca di antigene e di vaccini dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   Il contributo finanziario dell’Unione alle misure di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è pari al 100 % dei costi sostenuti, senza oltrepassare la soglia di 3 000 000,00 EUR.

2.   La Commissione stipula col produttore un contratto che disciplina l’acquisto, la fornitura e lo stoccaggio nella banca di antigeni e di vaccini dell’Unione degli antigeni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché, al termine del periodo di garanzia di cinque anni, il loro riacquisto.

3.   Il direttore generale della direzione generale per la Salute e i consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 4

A norma di quanto disposto dall’articolo 80, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, l’allegato della presente decisione non è pubblicato.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

(4)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/antigen-vaccine-banks-task-force_en.htm

(5)  Rapporto dell’83a riunione del Comitato esecutivo della commissione EuFMD, Bucarest (Romania), 12-13 aprile 2012, disponibile all’indirizzo: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/reports/executive-committee/en/

(6)  http://www.wrlfmd.org/ref_labs/ref_lab_reports/OIE-FAO%20FMD%20Ref%20Lab%20Report%20Jan-Mar%202012.pdf

(7)  GU L 160 del 23.6.2009, pag. 27.

(8)  Decisione non pubblicata.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

1.2.2013   

IT

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C 30/17


Azione a favore della ricerca universitaria: risultati della Commissione giudicatrice dell’EIBURS 2012

2013/C 30/10

Il programma della BEI di patrocinio alla ricerca universitaria EIBURS fa parte dell’azione a favore della ricerca universitaria che la Banca conduce, diretto ad alimentare i rapporti istituzionali con le università. EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o in temi di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100 000 EUR all’anno per un periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o istituti di ricerca collegati a università nei Paesi dell’UE, dei Paesi candidati o dei potenziali Paesi candidati che presentano un comprovato know-how in ambiti d’interesse della BEI. Le borse di studio consentono ai centri o agli istituti prescelti di ampliare le loro attività nei campi di ricerca selezionati.

Per il periodo 2012-2015, il programma EIBURS ha prescelto i seguenti tre filoni di ricerca:

Misurare l’impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario

Alfabetizzazione finanziaria

Analisi dei costi/benefici nel settore Ricerca, sviluppo e innovazione.

La BEI ha ricevuto 28 proposte formali per le 3 borse di studio EIBURS assegnate al periodo 2012-2015. Il prospetto seguente indica la ripartizione geografica e l’interesse tematico dei vari candidati:

EIBURS 2012

Misurare l’impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario

Alfabetizzazione finanziaria

Analisi dei costi/benefici nel settore Ricerca, sviluppo e innovazione

TOTALE

AT

 

 

1

1

BE

 

1

 

1

BG

1

1

 

2

DE

 

1

1

2

DK

 

1

 

1

ES

3

1

 

4

GR

1

 

 

1

IT

1

3

2

6

NL

1

1

 

2

PT

 

1

1

2

RO

 

1

 

1

UK

4

1

 

5

TOTALE

11

12

5

28

La Commissione giudicatrice ha deciso, il 16 novembre 2012, di attribuire le borse di studio EIBURS ai seguenti filoni di ricerca:

«Misurare l’impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario» alla London School of Economics and Political Science (Regno Unito); e

«Analisi dei costi/benefici nel settore Ricerca, sviluppo e innovazione» all’Università di Milano (Italia).

La Commissione giudicatrice ha altresì deciso, il 21 dicembre 2012, di assegnare la borsa di studio EIBURS per il filone di ricerca sulla «Alfabetizzazione finanziaria» all’Università di Groningen (Paesi Bassi).

Il programma di attività previsto per le 3 borse di studio EIBURS sarà pubblicato alla pagina Knowledge Programme del sito web dell’Istituto BEI dopo la firma dei contratti con le università prescelte.

Tutti i candidati sono stati direttamente informati del suddetto esito.

Il prossimo programma di borse di studio EIBURS sarà lanciato nei prossimi mesi,con i titoli dei filoni individuati.

Per più ampie informazioni sul programma EIBURS, sugli altri programmi e meccanismi di funzionamento dell’Azione a favore della ricerca BEI-Università, sullo STAREBEI (STAges de REcherche BEI) e il BEI University Network, si prega di consultare l’indirizzo: «http://institute.eib.org/programmes/knowledge-2/» sul sito web dell’Istituto BEI.