ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.027.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
29 gennaio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 027/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

Garante europeo della protezione dei dati

2013/C 027/02

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro

2

2013/C 027/03

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e alla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2013/C 027/04

Bando di assunzione PE/162/S

7

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 027/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 027/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 gennaio 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3444

JPY

yen giapponesi

122,21

DKK

corone danesi

7,4605

GBP

sterline inglesi

0,85450

SEK

corone svedesi

8,6583

CHF

franchi svizzeri

1,2472

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4420

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,690

HUF

fiorini ungheresi

298,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6987

PLN

zloty polacchi

4,1989

RON

leu rumeni

4,3963

TRY

lire turche

2,3734

AUD

dollari australiani

1,2930

CAD

dollari canadesi

1,3562

HKD

dollari di Hong Kong

10,4295

NZD

dollari neozelandesi

1,6210

SGD

dollari di Singapore

1,6646

KRW

won sudcoreani

1 466,53

ZAR

rand sudafricani

12,0906

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3717

HRK

kuna croata

7,5878

IDR

rupia indonesiana

13 011,59

MYR

ringgit malese

4,0950

PHP

peso filippino

55,091

RUB

rublo russo

40,5020

THB

baht thailandese

40,278

BRL

real brasiliano

2,7361

MXN

peso messicano

17,1653

INR

rupia indiana

72,4830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/2


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro

(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Introduzione

I.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 4 aprile 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (in prosieguo: «la proposta») (1). Nello stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

2.

Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto l’opportunità di formulare osservazioni informali, la maggior parte delle quali è stata presa in considerazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate.

3.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato formalmente consultato dalla Commissione e apprezza il riferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

I.2.   Obiettivi e ambito di applicazione della proposta

4.

L’obiettivo della proposta è semplificare le formalità e le condizioni per l’immatricolazione di veicoli registrati in un altro Stato membro eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e semplificando ai cittadini l’esercizio dei propri diritti ai sensi della legislazione UE. La proposta verte solo sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli e non sulla procedura iniziale di immatricolazione degli stessi.

5.

L’immatricolazione dei veicoli a motore costituisce l’autorizzazione amministrativa per la loro messa in circolazione, il che implica la loro identificazione e l’attribuzione di un numero d’immatricolazione. Al termine della procedura d’immatricolazione, gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione che certifica che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro. Vi sono molti casi in cui i titolari di una carta di circolazione devono reimmatricolare il veicolo presso l’ente preposto all’immatricolazione di un altro Stato membro. A tal fine la proposta intende:

chiarire in quale Stato membro deve essere immatricolato un veicolo a motore trasferito da uno Stato membro a un altro

ridurre i tempi delle procedure di reimmatricolazione; e

predisporre una procedura semplificata di immatricolazione che comprende il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro, nonché uno scambio di dati più agevole tra gli enti nazionali preposti all’immatricolazione.

I.3.   Ambito di applicazione delle osservazioni del GEPD

6.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che gran parte delle sue precedenti osservazioni informali sia stata presa in considerazione nella proposta. Pertanto, nel presente parere, descriverà solo in breve l’importanza della protezione dei dati nel contesto della reimmatricolazione dei veicoli. In seguito, il Garante fornirà altre raccomandazioni su specifici aspetti relativi alla protezione dei dati che disciplinano lo scambio di dati tra i registri nazionali dei veicoli a motore.

III.   Conclusione

30.

Il GEPD apprezza che i requisiti in materia di protezione dei dati siano stati tenuti in considerazione in modo appropriato all’interno della proposta e che in essa siano state espressamente inserite diverse garanzie specifiche riguardanti detta protezione, in particolare all’articolo 7. Il GEPD, inoltre, accoglie con favore il fatto che l’elenco specifico di dati che possono essere scambiati tra enti preposti all’immatricolazione dei veicoli sia stato chiaramente definito nell’allegato I della proposta.

31.

Il GEPD raccomanda altresì di:

specificare all’allegato I i «motivi della rottamazione» in campi predefiniti tra cui scegliere

chiarire all’articolo 4, paragrafo 3, che l’obbligo di un ente preposto all’immatricolazione dei veicoli a motore di raccogliere informazioni di cui all’allegato I da un altro ente competente e di trasferire i dati nel proprio registro può applicarsi solo ai dati che l’ente destinatario competente è autorizzato a trattare ai sensi della legislazione dell’UE e/o della propria legislazione nazionale

aggiungere all’articolo 9 che gli enti preposti all’immatricolazione dei veicoli devono rendere facilmente accessibili al pubblico le norme che disciplinano il trattamento dei dati nell’ambito della reimmatricolazione dei veicoli, che devono comprendere informazioni sui termini di conservazione, nonché le necessarie informazioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE

chiarire nella proposta che cos’è l’applicazione software menzionata all’allegato II, che sarà utilizzata per gli scambi elettronici di dati, nonché quale sarebbe l’eventuale ruolo della Commissione, se del caso, nel favorire l’interoperabilità tra i registri nazionali

garantire che, in caso di scambio di dati tra enti nazionali preposti all’immatricolazione dei veicoli attraverso un’infrastruttura paneuropea preesistente, tali dati siano adeguatamente separati da altri che possono essere oggetto di scambio

aggiungere all’articolo 7, paragrafo 4, la necessità che la Commissione valuti regolarmente l’idoneità delle misure di sicurezza, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell’evoluzione cui i rischi vanno soggetti, e, se del caso, si occupi dell’aggiornamento di tali misure.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2012) 164 def.


29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/4


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e alla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 21 marzo 2012 la Commissione ha adottato:

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (la «proposta sul distacco dei lavoratori») (1) e

una proposta concernente un regolamento del Consiglio sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (la «proposta sulle azioni collettive») (2).

2.

Le due proposte collegate sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 26 marzo 2012.

3.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che la Commissione lo abbia consultato formalmente in seguito all’adozione delle proposte e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta sul distacco dei lavoratori. Tuttavia, si rammarica per non aver avuto l’opportunità di formulare osservazioni informali prima dell’adozione dei progetti di proposte.

1.2.   Obiettivi e contesto delle proposte

4.

La proposta sul distacco dei lavoratori ha lo scopo di migliorare, accrescere e rafforzare le modalità secondo cui la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi («direttiva sul distacco dei lavoratori» (3)) viene attuata, applicata e fatta rispettare nell’Unione europea. La proposta intende raggiungere tale scopo attraverso la definizione di un quadro generale comune, in modo tale da garantire che la direttiva venga attuata, applicata e rispettata in modo migliore e più uniforme, includendo misure atte a prevenire eventuali elusioni o violazioni delle norme (4).

5.

L’obiettivo della proposta sulle azioni collettive è chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello dell’UE nell’ambito dell’esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (5).

1.3.   Disposizioni pertinenti e obiettivi del parere del GEPD

6.

Sebbene il trattamento dei dati personali non sia l’obiettivo principale di nessuna delle due proposte, almeno una delle proposte — la proposta sul distacco dei lavoratori — implica il trattamento di una quantità significativa di dati personali. Come verrà mostrato di seguito, tali dati personali possono riferirsi ai lavoratori distaccati nonché a individui che agiscono a nome delle imprese che effettuano il distacco quali responsabili aziendali, direzione, rappresentanti della società o dipendenti. Inoltre, le imprese che effettuano il distacco possono anche essere persone fisiche e, in tal caso, anche i loro dati personali possono essere trattati. Alcuni dei dati trattati possono essere dati sensibili (6): in particolare, le autorità competenti possono scambiarsi i dati riguardanti sospette elusioni o violazioni delle norme.

7.

Dal punto di vista della protezione dei dati, le tre disposizioni più pertinenti della proposta sul distacco dei lavoratori sono:

l’articolo 6, paragrafo 2, che consente gli scambi bilaterali di informazioni (che «consiste […] nel rispondere alle motivate richieste di informazioni»),

l’articolo 6, paragrafo 6, che esige che gli Stati membri dispongano che i registri dei prestatori di servizi possano essere consultati dalle autorità competenti di altri Stati membri «alle stesse condizioni»; e

l’articolo 7, paragrafo 2, che impone allo Stato membro di stabilimento di comunicare di propria iniziativa allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività le informazioni riguardanti la presunta esistenza di irregolarità.

8.

Il trattamento dei dati personali in tutti e tre i casi è previsto nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno («IMI») (7).

9.

Per quanto riguarda la proposta sulle azioni collettive, il meccanismo di allerta previsto dall’articolo 4 sembra consentire lo scambio di dati personali, compresi i dati sensibili (informazioni relative alla partecipazione a scioperi o ad azioni collettive analoghe (8)). Tuttavia, come si noterà dalla sezione 4 di seguito, lo scambio di dati personali non sembra essere l’intenzione del legislatore e, pertanto, si presume che sia possibile affrontare eventuali preoccupazioni semplicemente chiarendo che tali allerte non devono comprendere dati personali sensibili.

2.   Conclusioni

32.

Il GEPD è lieto di constatare che la proposta sul distacco dei lavoratori affronta questioni relative alla protezione dei dati. Inoltre, il GEPD accoglie con favore il fatto che venga proposto l’uso di un sistema di informazione esistente, l’IMI, per la cooperazione amministrativa, che a livello pratico offre già una serie di garanzie della protezione dei dati e per cui si prevede presto l’adozione di garanzie specifiche ai sensi del regolamento IMI.

33.

Per far fronte ad altre eventuali preoccupazioni in materia di protezione dei dati, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni.

34.

Come osservazione generale, il GEPD raccomanda che il riferimento al quadro per la protezione dei dati applicabile venga sancito in una norma di diritto sostanziale piuttosto che in un considerando e che venga ulteriormente articolato in riferimento alle «norme nazionali che attuano» la direttiva 95/46/CE.

35.

In merito agli scambi bilaterali di informazioni ai sensi della proposta sul distacco dei lavoratori (articolo 6, paragrafo 2), il GEPD raccomanda di specificare più chiaramente le finalità ammissibili per lo scambio di informazioni all’interno della proposta. In particolare, occorre eliminare la frase «presunte attività transnazionali illegali» e riformulare la disposizione al fine di garantire che ogni scambio di dati personali sia possibile solo ai fini di «indagini su casi di violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori» (o di altre finalità chiaramente precisate nella proposta).

36.

Per quanto riguarda l’accesso ai registri dei prestatori di servizi da parte delle autorità competenti degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 6), il GEPD raccomanda di specificare più chiaramente all’interno della proposta quali sono i registri attualmente interessati. In particolare, l’articolo in questione non dovrebbe essere usato come base giuridica allo scopo di consentire l’accesso ai registri stabiliti in alcuni Stati membri in cui le imprese che effettuano il distacco devono dichiarare, tra l’altro, determinati dati personali riguardanti i loro dipendenti distaccati.

37.

Inoltre, se e quando si programmerà l’interconnessione dei registri come un progetto comune europeo anche in quest’area, le garanzie per la protezione dei dati dovranno essere attentamente considerate a livello europeo.

38.

Per quanto concerne il sistema di allerta in caso di possibili irregolarità (articolo 7, paragrafo 2), il GEPD raccomanda che la proposta:

specifichi in modo inequivocabile che l’invio di allerte è possibile solo nel caso in cui sussista un «ragionevole sospetto» di possibili irregolarità,

esiga la chiusura automatica dei casi in seguito alla ricezione di un’allerta, al fine di garantire che il sistema di allerta funzioni come meccanismo di segnalazione e non come lista nera a lungo termine; e

garantisca che le allerte vengano inviate solo alle autorità competenti degli Stati membri e che tali autorità mantengano la riservatezza sulle informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblichino.

39.

Per quanto riguarda la proposta sulle azioni collettive, l’articolo 4 dovrebbe precisare che tali allerte non devono contenere dati personali sensibili.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2012) 131 definitivo.

(2)  COM(2012) 130 definitivo.

(3)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(4)  Si veda la relazione, pagina 11, sezione 3.1, paragrafo 1.

(5)  Si veda la relazione, pagina 10, sezione 3.1, paragrafo 4.

(6)  Rientra nella definizione di «categorie particolari di dati» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

(7)  Si veda l’articolo 19 della proposta sul distacco dei lavoratori, che modifica l’allegato I del regolamento IMI. Si veda inoltre la proposta della Commissione di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:IT:PDF Si prevede che il regolamento IMI venga adottato nel corso dell’anno. A novembre del 2011 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta della Commissione (GU C 48 del 18.2.2012, pag. 2).

(8)  Rientra nelle «categorie particolari di dati» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/7


Bando di assunzione PE/162/S

2013/C 27/04

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

PE/162/S — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Romania

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d'inquadramento.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in rumeno. Il testo integrale si trova nella Gazzetta ufficiale C 27 A in tale lingua.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/8


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2013/C 27/05

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di effettuare un riesame delle misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine per la presentazione

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Acido sulfanilico

Repubblica popolare cinese, India

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3)

17.10.2013

Impegno

Decisione 2006/37/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52)


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 27/06

1.

In data 21 gennaio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Triton Managers III Limited e TFF III Limited (denominate collettivamente «Triton», Jersey), tramite il veicolo di acquisizione Bodem Holding Finland Oy, acquisiscono indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Suomen Lähikauppa Oy («Suomen Lähikauppa», Finlandia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Triton: investimenti in private equity in Europa,

Suomen Lähikauppa: vendita al dettaglio di beni di consumo correnti in Finlandia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).