ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.013.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
16 gennaio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CORTE DEI CONTI

2013/C 013/01

Parere n. 9/2012 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio — [COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)] (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

1

IT

 


III Atti preparatori

CORTE DEI CONTI

16.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/1


PARERE N. 9/2012

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio — [COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)]

(presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

2013/C 13/01

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione…

1-2

2

Osservazioni generali…

3-6

2

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 4, 5 e 17, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 174 a 178, l'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, e gli articoli 317, 318 e 322;

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (1);

vista la richiesta di un parere formulata dal Parlamento, pervenuta alla Corte il 12 novembre 2012;

vista la proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione (2);

visti i propri pareri n. 1/2010 «Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea: rischi e sfide» (3) e n. 7/2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (4);

considerando che, ai sensi dell’articolo 5 del TUE, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;

considerando che, conformemente all'articolo 174 TFUE, l’Unione, per promuovere uno sviluppo armonioso del suo insieme, sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;

considerando che la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi (articolo 17, paragrafo 1, del TUE), e che essa cura l’esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e che gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria (articolo 317 TFUE),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1.

La proposta modificata di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni sui Fondi FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sui Fondi della politica di coesione tratta essenzialmente dell’adozione di un quadro strategico comune (QSC).

2.

Anche se il presente parere è limitato alla proposta modificata della Commissione, la Corte desidera far riferimento in generale al proprio parere n. 7/2011.

OSSERVAZIONI GENERALI

3.

La proposta modificata della Commissione modifica la portata del QSC e ne suddivide gli elementi tra un nuovo allegato (allegato I) del regolamento che reca disposizioni comuni e un atto delegato della Commissione. Ciò rischia di accrescere la complessità della politica.

4.

La Corte osserva che il QSC continua ad avere la finalità di fornire una direzione strategica chiara al processo di programmazione a livello degli Stati membri e delle regioni (cfr. considerando 14 e articoli 2, paragrafo 2 e articolo 10 della proposta modificata). Tuttavia, a differenza della proposta originale della Commissione, il QSC non tradurrebbe più gli obiettivi dell’Unione in azioni chiave per i Fondi. Il legislatore delegherebbe invece alla Commissione la definizione, per ciascun obiettivo tematico, delle azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e dei principi corrispondenti per la loro realizzazione, nonché delle priorità per la cooperazione (cfr. articoli 11 e 12 della proposta modificata). In linea con il parere precedentemente espresso (cfr. paragrafo 8 del parere n. 7/2011), la Corte ritiene che ciò rappresenti in realtà un elemento essenziale e decisivo del futuro regime di coesione. Di conseguenza, dovrebbe essere considerato un elemento essenziale della legislazione UE che, a norma dell’articolo 290 TFUE, non può essere oggetto di una delega di poteri.

5.

La Corte desidera anche ribadire la propria raccomandazione che il concetto di valore aggiunto europeo venga chiaramente enunciato in una dichiarazione politica adeguata o in un atto normativo dell’UE al fine di fornire un orientamento alle autorità politiche dell’UE al momento di scegliere le priorità di spesa (cfr. paragrafo 18 del parere n. 1/2010). L’approvazione del quadro giuridico per il periodo 2014-2020 fornisce un’opportunità favorevole al riguardo. Tale chiarimento appare ancor più importante se viene confermata l’intenzione di delegare alla Commissione l’identificazione di azioni di elevato valore aggiunto europeo. La Corte osserva in proposito che la definizione data nella proposta modificata (cfr. articolo 2, paragrafo 4, della stessa) non è sufficientemente chiara nell’evidenziare i criteri che permetterebbero la selezione di azioni che diano «un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» e servano «da punto di riferimento nella preparazione dei programmi».

6.

Inoltre, in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le azioni UE dovrebbero essere concepite con l’obiettivo di fornire un valore aggiunto UE. Il riferimento ad un elenco «indicativo» di azioni (articolo 12 della proposta modificata) sembra suggerire che il requisito di fornire un valore aggiunto UE sia semplicemente facoltativo.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 13 dicembre 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  COM(2012) 496, final dell’11 settembre 2012.

(3)  http://eca.europa.eu

(4)  GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1.