ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.399.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 399/01 |
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V Avvisi |
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Corte di giustizia |
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2012/C 399/02 |
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2012/C 399/03 |
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2012/C 399/04 |
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2012/C 399/10 |
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2012/C 399/11 |
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2012/C 399/12 |
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2012/C 399/13 |
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2012/C 399/14 |
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2012/C 399/15 |
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2012/C 399/16 |
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2012/C 399/17 |
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2012/C 399/18 |
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2012/C 399/19 |
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2012/C 399/20 |
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2012/C 399/21 |
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2012/C 399/22 |
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2012/C 399/23 |
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2012/C 399/24 |
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2012/C 399/25 |
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Tribunale |
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2012/C 399/26 |
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2012/C 399/27 |
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2012/C 399/28 |
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2012/C 399/29 |
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2012/C 399/30 |
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2012/C 399/31 |
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2012/C 399/32 |
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2012/C 399/33 |
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2012/C 399/34 |
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2012/C 399/35 |
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2012/C 399/36 |
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2012/C 399/37 |
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2012/C 399/38 |
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2012/C 399/39 |
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2012/C 399/40 |
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2012/C 399/41 |
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2012/C 399/42 |
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2012/C 399/43 |
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2012/C 399/44 |
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2012/C 399/45 |
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2012/C 399/46 |
Causa T-444/12: Ricorso proposto l’8 ottobre 2012 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX) |
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2012/C 399/47 |
Causa T-450/12: Ricorso proposto l’11 ottobre 2012 — Anagnostakis/Commissione |
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2012/C 399/48 |
Causa T-455/12: Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (zoo sport) |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/1 |
2012/C 399/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
(Causa C-300/10) (1)
(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 84/5/CEE - Articolo 2, paragrafo 1 - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Concorso della vittima alla produzione del danno - Limitazione del diritto al risarcimento dei danni)
2012/C 399/02
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Guimarães
Parti
Ricorrente: Vítor Hugo Marques Almeida
Convenuti: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), nonché degli articoli 1 e 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Collisione di due veicoli non imputabile ai conducenti — Passeggero di uno dei veicoli che ha contribuito alla produzione dei suoi danni — Responsabilità per il rischio — Disposizioni nazionali che prevedono la possibilità di rifiutare o limitare il diritto al risarcimento dei passeggeri vittime che hanno contribuito alla produzione dei danni
Dispositivo
In circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali le quali, in caso di collisione tra due autoveicoli che ha causato danni alla persona del passeggero di uno di tali veicoli senza che si possa imputare alcuna colpa ai conducenti dei medesimi, consentono di limitare o escludere la responsabilità civile degli assicurati.
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-557/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporti - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 5, paragrafo 3 - Imprese di trasporto ferroviario - Indipendenza di gestione - Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri - Articolo 7, paragrafo 3 - Concessione del finanziamento al gestore dell’infrastruttura - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Equilibrio della contabilità - Modalità necessarie - Trasposizione incompleta)
2012/C 399/03
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e A. Pereira de Miranda, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/14/CE (GU L 75, pag. 1), all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440 e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Subordinando ad un’approvazione del governo ogni singola decisione di acquisto o di cessione di partecipazioni al capitale di società da parte dell’impresa pubblica di trasporto ferroviario CP Comboios de Portugal EPE, e non adottando i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi all’obbligo di definire le modalità necessarie per garantire che sia in equilibrio la contabilità del gestore dell’infrastruttura, vale a dire la Rede Ferroviária Nacional — REFER EP, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile, da un lato, dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, e, dall’altro, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2001/12, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10)
(Cause riunite C-581/10 e C-629/10) (1)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5-7 - Convenzione di Montreal - Articoli 19 e 29 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo - Compatibilità)
2012/C 399/04
Lingua processuale: il tedesco e l'inglese
Giudici del rinvio
Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrenti: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association (C-629/10)
Convenute: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)
Oggetto
(Causa C-581/10)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Köln — Interpretazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto alla compensazione in caso di ritardo del volo — Compatibilità di tale diritto con il divieto dei risarcimenti punitivi o a titolo esemplare contenuto all’articolo 29 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montréal), approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38)
(Causa C-629/10)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto a compensazione in caso di ritardo — Effetti della sentenza della Corte 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon
Dispositivo
1) |
Gli articoli 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo. |
2) |
Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 5-7 del regolamento n. 261/2004. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA
(Causa C-133/11) (1)
(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Azione di accertamento negativo («negative Feststellungsklage») - Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso)
2012/C 399/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Folien Fischer AG, Fofitec AG
Resistente: Ritrama SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali in materia di delitti o quasi delitti — Azione di accertamento negativa (negative Feststellungsklage) — Legittimazione dell’autore di un fatto lesivo a citare in giudizio il soggetto leso dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento si è verificato o rischia di verificarsi al fine di accertare l’inesistenza di responsabilità penale
Dispositivo
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/4 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-164/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
2012/C 399/06
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) — Applicazione di un’unica aliquota alla scadenza del periodo di transizione
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nonostante la scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della medesima, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/5 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun — Svezia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket
(Causa C-318/11) (1)
(Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 170 e 171 - Ottava direttiva TVA - Articolo 1 - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 3, lettera a) - Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese - Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca)
2012/C 399/07
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Falun
Parti
Ricorrente: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)
Resistente: Skatteverket
Oggetto
(C-318/11)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11), nonché degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23) — Produttore di autovetture di uno Stato membro A, il quale ha effettuato talune acquisizioni in uno Stato membro B, con l’obiettivo di svolgervi, tramite la sua controllata avente sede in tale Stato membro, test di resistenza di suoi veicoli in condizioni invernali, ai fini della loro vendita nello Stato membro A — Controllata detenuta al 100 % dal produttore di autovetture ed il cui obiettivo principale consiste nel mettere a disposizione della società madre dei locali, delle piste per effettuare i test e dei servizi connessi all’attività di test all’interno dello Stato membro B, necessari per le attività commerciali svolte dalla società madre nello Stato membro ove essa ha sede — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di autovetture nello Stato membro B.
(C-319/11)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Società produttrice di apparecchi audiologici stabilita nello Stato membro A che ha effettuato acquisti di beni o servizi nello Stato membro B per esigenze connesse con l’attività del proprio ufficio di ricerca audiologica situato nello stesso Stato B ed il cui personale è dipendente della società medesima — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di apparecchi audiologici nello Stato membro B.
Dispositivo
1) |
Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. |
2) |
Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C-318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100 % quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Déborah Prete/Office national de l'emploi
(Causa C-367/11) (1)
(Libera circolazione delle persone - Articolo 39 CE - Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro - Parità di trattamento - Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione - Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni)
2012/C 399/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Déborah Prete
Convenuto: Office national de l'emploi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 39 CE (divenuti artt. 18, 20, 21 e 45 TFUE) — Indennità di disoccupazione giovanile a favore di giovani in cerca del loro primo impiego — Erogazione subordinata al compimento di almeno sei anni di studi in un istituto di insegnamento dello Stato membro in questione — Rifiuto di ammettere al godimento dell'indennità un cittadino di un altro Stato membro che ha effettuato studi secondari in quest'altro Stato, per il solo fatto di non adempiere la condizione precitata — Elementi da prendere in considerazione per valutare il nesso del giovane col mercato del lavoro nazionale
Dispositivo
L’articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale come quella in esame nel procedimento principale, che subordina il diritto all’indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l’interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l’esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l’esistenza di un tale collegamento.
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-387/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articoli 49 TFUE e 63 TFUE - Articoli 31 e 40 dell’Accordo SEE - Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili - Società d’investimento residenti e non residenti - Ritenuta alla fonte - Imputazione della ritenuta alla fonte - Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili - Discriminazione - Giustificazioni)
2012/C 399/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Behzadi Spencer, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE e degli articoli 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Esenzione a favore delle società d’investimento — Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte sui redditi da capitali e da beni mobili («précompte mobilier») — Discriminazione delle società d'investimento estere non aventi un centro d’attività stabile nel territorio nazionale, poiché esse non possono chiedere il rimborso dell’importo pagato a titolo di ritenuta alla fonte — Mancanza di giustificazioni
Dispositivo
1) |
Mantenendo norme diverse riguardo all’assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d’investimento residenti o da società d’investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |
22.12.2012 |
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C 399/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder
(Causa C-553/11) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Uso effettivo - Uso in una forma, anch’essa registrata come marchio, che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio - Effetti di una sentenza nel tempo)
2012/C 399/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch
Convenuto: Klaus Eder
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «uso del marchio» — Normativa nazionale che consente che anche l’uso del marchio in una forma che differisce da quella in cui è stato registrato sia considerato come uso di un marchio registrato a condizione che le differenze non alterino il carattere distintivo del marchio — Registrazione di un marchio al fine di garantire o di ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio registrato — Legittimo affidamento — Applicabilità di una modifica giurisprudenziale a situazioni già acquisite alla data della pronuncia della sentenza
Dispositivo
1) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che non osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l’uso di quest’ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch’essa registrata come marchio. |
2) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione della disposizione nazionale diretta a trasporre detto articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel diritto interno, secondo la quale quest’ultima disposizione non si applica ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha la mera finalità di garantire o ampliare l’ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato. |
22.12.2012 |
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C 399/7 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
(Causa C-557/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 306-310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Prestazione di trasporto effettuata da un’agenzia di viaggio in nome proprio - Nozione di prestazione unica - Articolo 98 - Aliquota ridotta dell’IVA)
2012/C 399/11
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Maria Kozak
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 306-310, nonché dell’articolo 98, in combinato disposto col punto 5 dell’allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione del regime speciale di imposizione delle agenzie di viaggi — Rifiuto di applicare l’aliquota ridotta di IVA, applicabile alle prestazioni di trasporto, ad una prestazione di trasporto effettuata da un’agenzia di viaggi che agisca in nome proprio nel contesto di una prestazione composita di servizi di viaggio — Qualificazione come prestazione unica
Dispositivo
Gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora, nell’ambito di un servizio turistico reso ad un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfettario tassato conformemente alle disposizioni in parola, un’agenzia di viaggio fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di trasporto costituente uno degli elementi del suddetto servizio turistico, siffatta prestazione è assoggettata al regime generale dell’imposta sul valore aggiunto, segnatamente quanto all’aliquota di imposizione, e non al regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Conformemente all’articolo 98 della direttiva di cui trattasi, se gli Stati membri hanno previsto un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto in materia di prestazione di servizi di trasporto, siffatta aliquota ridotta è applicabile alla prestazione suddetta.
22.12.2012 |
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C 399/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Anssi Ketelä
(Causa C-592/11) (1)
(Agricoltura - Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974/2006 - Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori - Presupposti per la concessione - Primo insediamento in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda - Condizioni di applicazione quando l’insediamento ha luogo tramite una persona giuridica)
2012/C 399/12
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Anssi Ketelä
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) e dell’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 368, pag. 15) — Presupposti per la concessione di un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori — Insediamento per la prima volta in un’azienda agricola come capo dell’azienda — Aiuto all’insediamento accordato ad una persona fisica sul fondamento dell’acquisizione di una fattoria di famiglia — Interruzione del pagamento dell’aiuto per il motivo che il beneficiario di quest’ultimo è stato in precedenza azionista di minoranza e direttore generale di una società che pratica in particolare l’allevamento di suini
Dispositivo
1) |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, a termini della quale l’interessato deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola «in qualità di capo dell’azienda», implica, nel caso in cui l’insediamento avvenga per mezzo di una società per azioni, che detto interessato disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. |
2) |
Se è vero che è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di capo dell’azienda, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall’ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con gli obiettivi che il regolamento n. 1698/2005 persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. Tali requisiti sono soddisfatti da disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, laddove esse prevedono che, qualora un giovane agricoltore s’insedi per mezzo di una persona giuridica, il sostegno possa essere subordinato, segnatamente, alla condizione che questi detenga il potere di decisione in seno a detta persona giuridica, vale a dire che possieda più della metà delle azioni di quest’ultima e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti. |
22.12.2012 |
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C 399/8 |
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2012 da Stefan Städter avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2011, T-532/11, Stefan Städter/Banca centrale europea
(Causa C-102/12 P)
2012/C 399/13
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stefan Städter (rappresentante: M.C. Kerber, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione), con ordinanza del 15 novembre 2012, ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.
22.12.2012 |
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C 399/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent– und Markensenat (Austria) il 6 settembre 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH
(Causa C-409/12)
2012/C 399/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Patent– und Markensenat
Parti nella causa principale
Ricorrente: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
Convenuta: Pfahnl Backmittel GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un marchio sia divenuto una «generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE (direttiva sui marchi) (1) quando
|
2) |
Se un’«inattività» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE possa essere riscontrata già per il fatto che il titolare del marchio non interviene benché i commercianti non indichino alla clientela che si tratta di un marchio registrato. |
3) |
Se un marchio che, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, è divenuto per i consumatori finali, ma non nel settore commerciale, una generica denominazione commerciale, debba essere dichiarato decaduto quando, e anche soltanto quando, i consumatori finali, in mancanza di alternative equivalenti, devono servirsi di tale denominazione. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).
22.12.2012 |
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C 399/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 settembre 2012 — X, altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
(Causa C-426/12)
2012/C 399/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: X
Altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si configuri uso combinato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva (1), in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile in un forno della calce, mentre il diossido di carbonio sprigionato in detto forno dal carbone (e dal calcare) serve alla produzione di gas del forno, che viene successivamente usato ed è indispensabile per l’appuramento del succo grezzo ottenuto dalle barbabietole da zucchero. |
2) |
Se si configuri uso combinato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile, mentre il diossido di carbonio sprigionato dal riscaldamento e assorbito nel gas del forno della calce nel successivo appuramento, sopra menzionato, viene assorbito per il 66 % nei fanghi di carbonatazione che vengono venduti al settore agricolo come fertilizzante calcareo. |
3) |
In caso di uso combinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva: se in considerazione del testo (letterale) dell’articolo 2, quarto paragrafo, parte iniziale, della direttiva, la direttiva non si applichi, di modo che l’interessata non può invocare l’efficacia diretta della direttiva [ai fini dell’interpretazione della nozione di uso combinato in diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 20, parte iniziale e lettera e) della Wbm (2)]. |
4) |
In caso di uso combinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva e (pertanto) di mancata applicazione della direttiva: se il diritto dell’Unione osti ad un’interpretazione della nozione di uso combinato in diritto nazionale più ristretta rispetto all’interpretazione ai sensi della direttiva ai fini dell’imposizione di una tassa come l’imposta sui carburanti in parola. |
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
(2) Wet belastingen op milieugrondslag.
22.12.2012 |
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C 399/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 21 settembre 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Ente di assicurazione malattia di Bacău)
(Causa C-430/12)
2012/C 399/16
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bacău
Parti
Ricorrente: Elena Luca
Convenuta: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Ente di assicurazione malattia di Bacău)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 56 [TFUE] (ex articolo 49 TCE) e l’articolo 22 del regolamento n. 1408/71 (1) ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 45 e 46 del decreto 592/2008, ai sensi dei quali il lavoratore subordinato o autonomo, ovvero il rispettivo familiare, ha diritto al rimborso dell’importo totale delle spese effettuate per l’assistenza medica all’estero solo se ha ottenuto un’autorizzazione preventiva a tale scopo. |
2) |
Se il pagamento parziale di una cura medica effettuata all’interno della Comunità, calcolato conformemente alle tariffe dello Stato membro assicuratore, nel caso di specie conformemente all’articolo 7 bis del decreto 122/2007 (attualmente abrogato dal decreto 729/2009), costituisca una restrizione ai sensi dell’articolo 56 [TFUE] (ex articolo 49 TCE). |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quale sia la soglia entro la quale devono essere rimborsate le spese effettuate dalle persone assicurate nell’ipotesi in cui l’importo dei pagamenti previsti dalla legislazione dello Stato membro di residenza differisca dall’importo delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stata effettuata la cura. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
22.12.2012 |
IT |
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C 399/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 24 settembre 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA
(Causa C-431/12)
2012/C 399/17
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti nella causa principale
Ricorrenti in cassazione: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Resistente in cassazione: SC Rafinăria Steaua Română SA
Questione pregiudiziale
Se l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 124 del codice di procedura fiscale nel senso che lo Stato non è debitore di interessi per gli importi richiesti mediante le dichiarazioni IVA, nel periodo intercorrente tra la data di compensazione di questi e la data di annullamento degli atti di compensazione con decisione giudiziale, sia contraria alle disposizioni dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).
(1) GU L 347, pag. 1.
22.12.2012 |
IT |
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C 399/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 settembre 2012 — ACI Adam BV e a./Stichting de Thuiskopie e a.
(Causa C-435/12)
2012/C 399/18
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH
Convenute: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), — se del caso in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5 — della direttiva sul diritto d’autore (1) debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d’autore in esso figurante vale per le riproduzioni che rispondono ai requisiti ivi indicati, senza riguardo al fatto se gli esemplari dell’opera da cui derivano le riproduzioni siano pervenuti alla persona fisica di cui trattasi in modo legittimo — ovvero: senza violazione dei diritti d’autore degli aventi diritto — o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni tratte da esemplari pervenuti alla persona interessata senza violazione del diritto d’autore. |
2) |
|
3) |
Se la direttiva sul rispetto dei diritti d’autore (2) sia applicabile ad una controversia come quella in esame, in cui — dopo che uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore, ha imposto a fabbricanti ed importatori di supporti idonei e destinati alla riproduzione di opere l’obbligo di versare la «fair compensation» (equo compenso) prevista da detta norma ed ha stabilito che siffatta «fair compensation» deve essere pagata ad un’organizzazione indicata dallo Stato membro, che è incaricata della riscossione e della ripartizione della medesima — i debitori chiedono che il giudice, riguardo a determinate circostanze controverse che sono rilevanti per la fissazione della «fair compensation», statuisca contro detta organizzazione, che invece vi si oppone. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
22.12.2012 |
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C 399/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1o ottobre 2012 — X, altra parte: Presidente del comitato direttivo della sezione Belastingdienst/Z dell’Ufficio tributario nazionale
(Causa C-437/12)
2012/C 399/19
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Presidente del comitato direttivo della sezione Belastingdienst/Z dell’Ufficio tributario nazionale
Questioni pregiudiziali
1) |
Se ai fini della risposta alla questione, da risolvere alla luce dell’articolo 110 TFUE, vertente sul punto se l’importo dell’imposta nel 2010 per l’iscrizione dell’autovettura [di cui trattasi] (non) ecceda l’importo residuo dell’imposizione incorporato nel valore di autovetture usate similari già registrate sul territorio nazionale, per la fissazione di siffatto importo residuo occorra considerare similare:
|
2) |
Se, ai fini della risposta alla questione se l’articolo 110 TFUE osti all’imposizione della BPM (1) per la registrazione dell’autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione è correlata all’emissione di CO2 (secondo le tabelle di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM)[,] tale parte dell’imposta debba essere considerata come una nuova imposta, che deve essere distinta dalla BPM fino al 1o febbraio 2008, che dipendeva soltanto dal prezzo di catalogo di modo che, nella misura in cui l’imposta dipende dall’emissione di CO2, non è rilevante un raffronto con autovetture usate (similari) registrate sino al 1o gennaio 2010. |
3) |
Nel caso non si configuri un’imposta nuova conformemente a quanto esposto nella questione II: se, ai sensi dell’articolo 110 TFUE, osti all’imposizione di BPM per la registrazione dell’autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione dipende dall’emissione di CO2 (secondo le tabelle figuranti all’articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM), la circostanza che, per le autovetture analoghe a quella [di cui trattasi] che sono state utilizzate per la prima volta prima del 1o febbraio 2008 e che sono state importate e registrate come auto usate nel periodo dal 1o febbraio 2008 al 31 dicembre 2009 [,] non è stata riscossa un’imposta calcolata in base all’emissione di CO2 (secondo l’allora vigente articolo 9ba della legge BPM), mentre questa imposta dipendente dall’emissione di CO2 è stata riscossa per la registrazione nel periodo di cui sopra per autovetture che sono state utilizzate per la prima volta dopo il 1o febbraio 2008, ma che per il resto sono analoghe all’auto [di cui trattasi]. |
(1) Belasting personenauto’s en motorrijwielen (imposta sulle autovetture e i motoveicoli).
22.12.2012 |
IT |
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C 399/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna) l'8 ottobre 2012 — Josune Esteban García
(Causa C-451/12)
2012/C 399/20
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Salamanca
Parti
Ricorrente: Josune Esteban García
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 4, 12, 114 e 169 del Trattato e l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riguardo alla direttiva 93/13 (1), alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori e all’effetto utile delle direttive e ai principi di equivalenza e di effettività, consentano all’Audiencia Provincial, quale giudice nazionale d’appello, di conoscere, pur in mancanza, al riguardo, di disposizioni di diritto interno, del ricorso interposto avverso la decisione del giudice di primo grado che attribuisce al giudice del domicilio della convenuta la competenza territoriale a conoscere dell’azione di risarcimento derivante dal presunto inadempimento contrattuale della convenuta in un contratto stipulato tramite Internet.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
22.12.2012 |
IT |
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C 399/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd
(Causa C-454/12)
2012/C 399/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Pro Med Logistik GmbH
Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Dresden-Süd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e il combinato disposto dell’articolo 98, paragrafo 1, e dell’allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria. |
2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
(Causa C-455/12)
2012/C 399/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Karin Oertel.
Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt.
Questioni pregiudiziali
Se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, tenuto conto del principio di neutralità osti a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
22.12.2012 |
IT |
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C 399/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 16 ottobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S
(Causa C-463/12)
2012/C 399/23
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Copydan Båndkopi
Resistente: Nokia Danmark A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE (1) una normativa degli Stati membri che prevede la remunerazione dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando le fonti seguenti:
|
2) |
In che modo la normativa degli Stati membri relativa alla remunerazione dei titolari dei diritti (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva) debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci (v. articolo 6 della direttiva). |
3) |
Nel calcolo della remunerazione per copie ad uso privato (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva), che cosa si debba intendere con l’espressione «situazioni in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo», di cui al considerando 35 della direttiva, che avrebbero la conseguenza che non sarebbe compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato (v., a tale proposito, l’indagine citata nella sezione 2 supra). |
4) |
|
5) |
Se sia compatibile con la nozione di «giusto equilibrio», di cui al considerando 31 della direttiva, e con l’interpretazione uniforme della nozione di «giusto equilibrio», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, che dev’essere fondata sulla nozione di «pregiudizio», che la normativa degli Stati membri preveda una remunerazione per le schede di memoria, mentre non viene percepita alcuna remunerazione per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato. |
6) |
|
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
22.12.2012 |
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C 399/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL
(Causa C-468/12)
2012/C 399/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Cosenza
Parti nella causa principale
Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza
Convenuto: Fallimento CIESSE SRL
Questione pregiudiziale
Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale in misura fissa (200 EUR se iscritti nella sezione ordinaria ovvero 88 EUR se annotati nella sezione speciale); che le società semplici agricole paghino un diritto annuale in misura fissa di 100 EUR (oltre 20 EUR per ogni unità locale); che le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all’estero paghino in misura fissa 110 EUR; che le società semplici con ragione sociale non agricola paghino in misura fissa 200 EUR; che le società tra avvocati paghino in misura fissa 200 EUR, mentre tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) sono tenuti al pagamento di «diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente» (così arrivando a pagare fino a 40 000 EUR), si ponga in contrasto con l’art. 5 della direttiva 2008/7/CE (1) del 12 febbraio 2008 laddove pone un onere notevolmente più gravoso per l’esercizio dell’attività d’impresa svolto da una società di capitali (espressione intesa nel senso omnicomprensivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quello svolto da un'impresa individuale.
(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; GU L 46, pag. 11
22.12.2012 |
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C 399/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 22 ottobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane
(Causa C-472/12)
2012/C 399/25
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Panasonic Italia SpA
Convenuta: Agenzia delle Dogane
Questioni pregiudiziali
1) |
In via principale, se — prima dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 754 del 2004 (1) — dovesse essere attribuita la classificazione nella voce 8471 ovvero nella voce 8528 ad uno schermo a colori al plasma (di ampiezza corrispondente ad una diagonale di 106,6 centimetri, fornito di due altoparlanti e di un telecomando e avente un dispositivo di ingresso già predisposto per alloggiamento di una scheda video (di costo modestissimo, di facile reperimento e di facile inserimento), non importata insieme allo schermo, inserita la quale lo schermo è atto alla ricezione di segnali video compositi AV e può essere collegato oltre che a macchine automatiche per l’elaborazione dei dati, anche ad apparecchi per la registrazione e la riproduzione videofonica, a lettori DVD, a videocamere e a ricevitori satellitari; |
2) |
in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se la classificazione di uno schermo siffatto nella voce 8528 sia invece imposta dal Regolamento (CE) n. 754 del 2004; |
3) |
in caso di risposta positiva al quesito sub 2), se le disposizioni dettate al riguardo da detto Regolamento siano da considerare, o meno, interpretative e quindi retroattive, salva l’applicabilità di precedenti disposizioni espresse di senso contrario. |
(1) Regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata; GU L 118, pag. 32.
Tribunale
22.12.2012 |
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C 399/16 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione
(Causa T-574/08) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure di emergenza che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione - Danno anormale)
2012/C 399/26
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marsiglia, Francia); Marc Carreno (Sète, Francia); Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Francia); Jean-François Flores (Sète); Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Francia); Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Francia); Nicolas Marin (Frontignan, Francia); Sébastien Marin (Bouzigues, Francia); Jean-Marc Penniello (Collioure, Francia); Serge Antoine José Perez (Sorède, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi); Jean-Luc Buono (Agde, Francia); Gérard Buono (Agde); Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains); Serge Antoine Di Rocco (Frontignan); Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains); Jean Lubrano (Port-Vendres, Francia); Jean Lucien Lubrano (Saleilles, Francia); Fabrice Marin (Frontignan); e Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (rappresentanti: inzialmente avv. C. Bonnefoi, successivamente avv.ti A. Arnaud e P.-O. Koubi-Flotte)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, F. Clotuche-Duvieusart e A. Bouquet, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni inteso ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Le ricorrenti sono condannate alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/16 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Nexans France e Nexans/Commissione
(Causa T-135/09) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Ricorso di annullamento - Atti adottati nel corso di un accertamento - Provvedimenti intermedi - Irricevibilità - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Tutela della vita privata - Indizi sufficientemente seri - Controllo giurisdizionale)
2012/C 399/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Nexans France SAS (Parigi, Francia) e Nexans SA (Parigi) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avvocato, e G. Forwood, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e N. von Lingen, successivamente N. von Lingen e V. Di Bucci, agenti)
Oggetto
In primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA e alla sua controllata Nexans France SAS di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia integrale del contenuto di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici; in terzo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione adottata dalla Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France durante l’accertamento e, in quarto luogo, una domanda intesa a che il Tribunale emetta talune ingiunzioni nei confronti della Commissione
Dispositivo
1) |
La decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA ed alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France SAS, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Nexans e la Nexans France sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione
(Causa T-140/09) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Ricorso di annullamento - Atti adottati nel corso di un accertamento - Provvedimenti intermedi - Irricevibilità - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Tutela della vita privata - Indizi sufficientemente seri - Controllo giurisdizionale)
2012/C 399/28
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano) e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro e L. Armati, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e X. Lewis, successivamente V. Di Bucci e N. von Lingen, in qualità di agenti)
Oggetto
In primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici e, in terzo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di astenersi dall’utilizzare qualsiasi documento illegittimamente acquisito nonché di restituire alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia i documenti illegittimamente acquisiti
Dispositivo
1) |
La decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Prysmian e la Prysmian Cavi e Sistemi Energia sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/17 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/UAMI (GG)
(Causa T-278/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo GG - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)
2012/C 399/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, già Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Magonza, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente G. Schneider e infine D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 aprile 2009 (procedimento R 1568/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo GG come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/18 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — CBI/Commissione
(Causa T-137/10) (1)
(Aiuti di Stato - Ospedali pubblici - Sovvenzioni concesse dalle autorità belghe agli ospedali pubblici appartenenti all’associazione IRIS - Decisione all’esito della fase preliminare - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno - Servizio di interesse economico generale - Definizione del compito del servizio pubblico - Proporzionalità della compensazione per il servizio pubblico)
2012/C 399/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e D. Slater)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e S. Thomas, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente M. Noort e M. de Ree, poi M. Noort, C. Wissels e J. Langer, agenti); Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio); Comune di Anderlecht (Belgio); Comune di Etterbeek (Belgio); Comune di Ixelles (Belgio); Città di Bruxelles (Belgio); e Comune di Saint-Gilles (Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Slegers e A. Lepièce)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8120 della Commissione, del 28 ottobre 2009, riguardante l’aiuto di Stato NN 54/09 attuato dal Regno del Belgio a favore del finanziamento degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale
Dispositivo
1) |
La decisione C(2009) 8120 della Commissione, del 28 ottobre 2009, riguardante l’aiuto di Stato NN 54/09 attuato dal Regno del Belgio a favore del finanziamento degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale, è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI). |
3) |
La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio), il Comune di Anderlecht (Belgio), il Comune di Etterbeek (Belgio), il Comune di Ixelles (Belgio), la Città di Bruxelles (Belgio) e il Comune di Saint-Gilles (Belgio) sopporteranno le proprie spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/18 |
Sentenza del Tribunale 8 novembre 2012 — Ungheria/Commissione
(Causa T-194/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Regolamento (CE) n. 607/2009 - Banca dati E-Bacchus - Iscrizione della denominazione d'origine protetta “Vinohradnícka oblast' Tokaj”, con la Slovacchia come paese d'origine - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2012/C 399/31
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente J. Fazekas, M. Fehér e K. Szíjjártó, successivamente M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, V. Bottka e M. Vollkommer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento dell'iscrizione della denominazione d’origine protetta «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» contenuta, con la Slovacchia come paese d'origine, nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette in materia di vini (banca dati E-Bacchus).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
L'Ungheria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/19 |
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — Antrax It/UAMI — THC (Radiatori per riscaldamento)
(Cause riunite T-83/11 e T-84/11) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano radiatori per riscaldamento - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Affollamento dello stato dell’arte - Obbligo di motivazione)
2012/C 399/32
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: avv. L. Gazzola)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Mannucci e A. Folliard-Monguiral, successivamente A. Folliard-Monguiral e F. Mattina, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgio) (rappresentante: avv. J. Haber)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009-3 e R 1452/2009-3), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la The Heating Company (THC) e l’Antrax It Srl.
Dispositivo
1) |
Le decisioni della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009-3 e R 1452/2009-3) sono annullate nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni o modelli nn. 000593959-0001 e 000593959-0002. |
2) |
I ricorsi sono respinti quanto al resto. |
3) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Antrax It Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
4) |
La The Heating Company (THC) sopporterà, oltre alle proprie spese dinanzi al Tribunale, quelle sostenute dall’Antrax It nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/19 |
Sentenza del Tribunale 7 novembre 2012 — Giordano/Commissione
(Causa T-114/11) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Conservazione delle risorse della pesca - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure di emergenza che vietano la pesca alle tonniere con reti a circuizione - Comportamento illecito - Nesso di causalità)
2012/C 399/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Giordano (Sète, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Rigeade e J. Jeanjean)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jean-François Giordanoè condannato alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/19 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2012 — Commissione/Strack
(Causa T-268/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ferie - Congedo di malattia - Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di ferie annuali di cui l’interessato non ha usufruito - Articolo 4 dell’allegato V allo statuto - Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto - Direttiva 2003/88/CE - Impugnazione fondata - Causa matura per la decisione - Rigetto del ricorso)
2012/C 399/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e J. Currall, agenti)
Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta al parziale annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), è annullata. |
2) |
Il ricorso proposto dal sig. Guido Strack dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-120/07 è respinto. |
3) |
Il sig. Strack e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/20 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2012 — Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex)
(Causa T-415/11) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Nutriskin Protection Complex - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Prassi decisionale dell’UAMI - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)
2012/C 399/35
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e A. Poch, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 maggio 2011 (procedimento R 1524/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno Nutriskin Protection Complex come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Paul Hartmann AG è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/20 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
(Causa T-529/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Impulso creador - Marchio comunitario figurativo anteriore IMPULSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 399/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. Brandolini Kujman e J. Devaureix)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 20 giugno 2011 (procedimento R 1101/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Impulso Industrial Alternativo, SA e la Evonik Industries AG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Evonik Industries AG è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/21 |
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — tesa/UAMI — Superquímica (tesa TACK)
(Causa T-555/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo tesa TACK - Marchio nazionale figurativo anteriore TACK Ceys - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 399/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: tesa SE (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. F. Schwab)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e O. Mondéjar Ortuño, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: La Superquímica, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 866/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra La Superquímica, SA e la tesa SE.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La tesa SE è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/21 |
Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)
(Causa T-212/07 REV) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)
2012/C 399/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Harman International Industries, Inc. (Northridge, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Barbara Becker (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: P. Baronikians, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 marzo 2007 (caso R 502/2006-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Harman International Industries Inc. e Barbara Becker.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
Il ricorrente e l’interveniente sono condannati a sopportare le proprie spese e, ciascuno, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/21 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)
(Causa T-180/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2012/C 399/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito) (rappresentante: K. Lumsdaine, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2011 (procedimento R 1262/2010-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/22 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)
(Causa T-181/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2012/C 399/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito) (rappresentante: K. Lumsdaine, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2011 (procedimento R 1263/2010-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/22 |
Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-442/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto, in parte, confermativo, in parte, informativo - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Omessa identificazione del comportamento addebitato o mancata definizione del pregiudizio dedotto - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Omessa prova del pregiudizio - Ricorso manifestamente destituito di fondamento in diritto)
2012/C 399/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Calciu, agenti, assistiti da avv. P. Wytinck)
Oggetto
In primo luogo, domanda di annullamento di una lettera della Commissione del 27 maggio 2011, in secondo luogo, domanda diretta a condannare la Commissione al risarcimento del danno e, in terzo luogo, domanda volta a condannare la medesima istituzione a pubblicare un annuncio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
22.12.2012 |
IT |
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C 399/22 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)
(Causa T-530/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2012/C 399/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 luglio 2011 (procedimento R 2334/2010-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/23 |
Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Bäßler/UAMI (MAX)
(Causa T-187/12)
(Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Irricevibilità manifesta)
2012/C 399/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uwe Bäßler (Gmunden, Austria) (rappresentante: avv. M.)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 febbraio 2012 (procedimento R 0909/2011-1), relativo ad una domanda di registrazione del segno denominativo MAX come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il ricorrente sopporterà le proprie spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/23 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-219/12 R)
(Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto concernente l’elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria - Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d’appalto - Annullamento della procedura di gara d’appalto successivamente alla presentazione del ricorso - Non luogo a statuire)
2012/C 399/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)
Oggetto
Domanda avente ad oggetto, in sostanza, provvedimenti provvisori che ordinano la sospensione della gara d’appalto nell’ambito del bando pubblicato il 27 marzo 2012, concernente l’elaborazione di una documentazione tecnica relativa ad un progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la partecipazione della ricorrente dalla suddetta gara
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/23 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-227/12 R)
(Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto concernente l’elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria - Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d’appalto - Annullamento della procedura di gara d’appalto successivamente alla presentazione del ricorso - Non luogo a statuire)
2012/C 399/45
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)
Oggetto
Domanda avente ad oggetto, in sostanza, provvedimenti provvisori che ordinano la sospensione della gara d’appalto nell’ambito del bando pubblicato il 3 aprile 2012, concernente l’elaborazione di una documentazione tecnica relativa ad un progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la partecipazione della ricorrente dalla suddetta gara
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/24 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2012 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX)
(Causa T-444/12)
2012/C 399/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)
Conclusioni
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 agosto 2012 nel procedimento R 414/2011-4; e |
— |
Ordinare alla ricorrente di pagare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «LINEX», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8122863
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo italiano «LINES PERLA», registrato con il n. 1281035, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES LADY», registrato con il n. 245598, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES INTERVALLO», registrato con il n. 311801, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES IDEA», registrato con il n. 414841, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES SETA», registrato con il n. 584405, per prodotti della classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano«LINES SETA ALI», registrato con il n. 607537, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES SETA ULTRA», registrato con il n. 643382, per prodotti delle classi 5, 6 e 25; marchio figurativo italiano «VELO», registrato con il n. 980294, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; domanda di registrazione del marchio figurativo italiano «LINES SETA», n. MI2007C011896, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; marchio notorio in Italia, «LINES», per beni della classe 5.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009. |
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/24 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2012 — Anagnostakis/Commissione
(Causa T-450/12)
2012/C 399/47
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Alexios Anagnostakis (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Anagnostakis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa cittadina intitolata «UN MILIONE DI FIRME PER UN’EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ»; |
— |
ingiungere alla Commissione la registrazione prevista dalla legge dell’iniziativa di cui sopra nonché disporre l’adozione delle ulteriori misure previste dalla legge, e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Il primo motivo si fonda sull’articolo 122 TFUE.
|
2) |
Il secondo motivo si fonda sull’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
|
3) |
Il terzo motivo si fonda sull’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
|
4) |
Il quarto motivo si fonda sull’articolo 222 TFUE.
|
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/25 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (zoo sport)
(Causa T-455/12)
2012/C 399/48
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: avv. I. Rungg)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: K-2 Corp. (Seattle, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 agosto 2012, procedimento R 1395/2011-4, in modo da respingere in toto l’opposizione; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in bianco e nero «zoo sport», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 8909293
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 5233119 per il marchio denominativo «ZOOT», per prodotti delle classi 9 e 25; registrazione di marchio comunitario n. 4719316 per il marchio figurativo in bianco e nero «SPORTS ZOOT SPORTS», per prodotti e servizi delle classi 25, 35, 36 e 41
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta per parte dei prodotti e servizi controversi
Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata parzialmente annullata
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.