ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.366.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 366

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
24 novembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 366/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 355 del 17.11.2012

1

 

Corte di giustizia

2012/C 366/02

Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte

2

2012/C 366/03

Elezione del presidente della Corte

2

2012/C 366/04

Elezione del vicepresidente della Corte

2

2012/C 366/05

Elezione dei presidenti delle sezioni di cinque giudici

3

2012/C 366/06

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

3

2012/C 366/07

Assegnazione dei giudici alle sezioni di cinque giudici

3

2012/C 366/08

Assegnazione dei giudici alle sezioni di tre giudici

4

2012/C 366/09

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

4

2012/C 366/10

Designazione del primo avvocato generale

6

2012/C 366/11

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte

6

 

Tribunale

2012/C 366/12

Prestazione di giuramento dei nuovi giudici al Tribunale

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 366/13

Cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito), dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia)] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), e Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Politica agricola comune — Organizzazione comune dei mercati — Produttori di zucchero e di isoglucosio — Calcolo dell’importo dei contributi alla produzione — Validità di un metodo di calcolo che prende in considerazione importi di restituzioni fittizi per i quantitativi di zucchero esportati senza restituzione — Retroattività della normativa — Tasso di cambio — Attribuzione di interessi)

8

2012/C 366/14

Causa C-587/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen (Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

9

2012/C 366/15

Causa C-22/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj/Timy Lassooy [Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco — Nozione di negato imbarco — Esclusione della qualificazione di negato imbarco — Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell’aeroporto di partenza — Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato — Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli]

9

2012/C 366/16

Causa C-75/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell’Unione — Diritto di circolazione e di soggiorno — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 18 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24 — Deroga — Portata — Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato)

10

2012/C 366/17

Causa C-115/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Previdenza sociale — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Contratti di lavoro stipulati in successione — Datore di lavoro con sede nello Stato membro in cui il lavoratore ha la sua dimora abituale — Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri]

11

2012/C 366/18

Causa C-137/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Partena ASBL/Les tartes de Chaumont-Gistoux SA [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 13 e 14 quater — Normativa da applicare — Lavoratori autonomi — Regime di previdenza sociale — Iscrizione — Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Gestione della società dallo Stato di residenza — Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato]

11

2012/C 366/19

Causa C-179/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration [Domande di asilo — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente — Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime]

12

2012/C 366/20

Causa C-249/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 27 — Provvedimento amministrativo recante divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito nei confronti di una persona giuridica di diritto privato — Principio della certezza del diritto con riguardo agli atti amministrativi divenuti definitivi — Principi di equivalenza e di effettività)

12

2012/C 366/21

Causa C-321/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spagna) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA [Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco — Nozione di negato imbarco — Annullamento da parte del vettore della carta di imbarco di un passeggero in ragione del presunto ritardo di un volo precedente registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore]

13

2012/C 366/22

Causa C-390/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Agricoltura — Settore dello zucchero — Organizzazione comune dei mercati — Domanda di aiuti alla ristrutturazione — Impegno del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole di quota — Nozione — Dichiarazione unilaterale del fornitore — Diniego di concessione dell’aiuto — Necessità di risolvere il contratto di fornitura esistente)

14

2012/C 366/23

Causa C-391/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Articolo 2, punto 3 — Tutela dell’ambiente — Veicoli fuori uso — Nozione di produttore)

14

2012/C 366/24

Causa C-392/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (IVA — Esenzione della locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti)

15

2012/C 366/25

Causa C-403/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Piani di gestione di distretto idrografico — Pubblicazione e notificazione alla Commissione — Informazione e consultazione del pubblico — Assenza)

15

2012/C 366/26

Causa C-550/11: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Rettifica — Furto di merci)

16

2012/C 366/27

Causa C-629/11 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea [Impugnazione — Appalto pubblico bandito dalla Commissione — Rigetto dell’offerta — Obbligo di motivazione — Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Articolo 100, paragrafo 2 — Termine per rispondere a una domanda di informazioni — Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Articolo 149, paragrafo 2]

16

2012/C 366/28

Causa C-669/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) [Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di violazione degli interessi finanziari dell’Unione — Gara semplice di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione — Esportazione di lotti di alcole al di fuori dell’Unione dopo la scadenza del termine impartito — Incameramento della cauzione di buona esecuzione — Misure amministrative — Sanzioni amministrative — Regolamento (CE) n. 360/95 — Regolamento (CE) n. 1623/2000 — Applicazione retroattiva della sanzione meno severa]

17

2012/C 366/29

Causa C-38/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 3, paragrafo 2 — Legislazione tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Ritenuta alla fonte — Esenzione — Possesso di una quota minima nella società distributrice dei dividendi — Presupposti — Periodo minimo di possesso ininterrotto di detta quota — Presupposti — Società beneficiarie residenti e non residenti — Disparità di trattamento)

18

2012/C 366/30

Causa C-278/11 P: Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Densmore Ronald Dover/Parlamento europeo (Impugnazione — Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei — Controllo dell'uso delle indennità — Indennità di assistenza parlamentare — Giustificazione delle spese — Recupero di somme versate indebitamente)

18

2012/C 366/31

Causa C-372/11 P: Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Power-One Italy SpA/Commissione europea [Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE — Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto Pneuma) — Decisione della Commissione di porre fine al progetto e di recuperare l’anticipo versato — Risarcimento del presunto danno subito]

19

2012/C 366/32

Causa C-384/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Articolo 63 TFUE — Legislazione fiscale — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte — Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena — Diverso trattamento delle società beneficiarie residenti e delle società beneficiarie non residenti)

19

2012/C 366/33

Causa C-407/11 P: Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Governo di Gibilterra/Commissione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea — Inclusione nell’elenco del sito Estrecho Oriental proposto dal Regno di Spagna che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare — Ricorso di annullamento — Domanda di annullamento parziale — Dissociabilità — Diritti della difesa)

20

2012/C 366/34

Causa C-491/11 P: Ordinanza della Corte del 27 giugno 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Politica agricola comune — Acquisto di granturco dall’organismo di intervento dell’Ungheria — Insufficienza delle scorte — Asserito inadempimento da parte della Commissione dei propri obblighi di controllo — Responsabilità extracontrattuale)

20

2012/C 366/35

Causa C-493/11 P: Ordinanza della Corte del 15 giugno 2012 — United Technologies Corp./Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Ammende — Società controllante e sue controllate — Imputabilità dell’infrazione)

20

2012/C 366/36

Causa C-494/11P: Ordinanza della Corte del 15 giugno 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Ammende — Società controllante e sue controllate — Imputabilità dell’infrazione)

21

2012/C 366/37

Causa C-608/11 P: Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Land Wien/Commissione europea [Impugnazione — Energia nucleare — Estensione della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) — Decisione della Commissione di archiviare la denuncia — Ricorso di annullamento — Diniego della Commissione di trasmettere i documenti richiesti — Ricorso in carenza — Requisiti minimi stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità]

21

2012/C 366/38

Causa C-310/12: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

22

2012/C 366/39

Causa C-359/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 30 luglio 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Causa C-366/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 1o agosto 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Causa C-385/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 13 agosto 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Causa C-395/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo) il 27 agosto 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Causa C-412/12: Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

24

2012/C 366/44

Causa C-415/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgerichts Nienburg (Germania) il 13 settembre 2012 — Bianca Brandes/Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Causa C-419/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 settembre 2012 — Crono Service Scarl e a./Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Causa C-420/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 settembre 2012 — Anitrav/Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Causa C-434/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 settembre 2012 — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Causa C-445/12 P: Impugnazione proposta il 3 ottobre 2012 dalla Rivella International AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-170/11, Rivella International AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

27

2012/C 366/49

Causa C-70/11: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 5 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Svezia

27

2012/C 366/50

Causa C-194/11: Ordinanza del presidente della Corte del 6 agosto 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Causa C-195/11 P: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 luglio 2012 — Commissione europea/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea

27

 

Tribunale

2012/C 366/52

Causa T-426/08: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Zucchero — Trasformazione degli agrumi — Latte — Seminativi — Rettifica finanziaria forfetaria — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Assenza di errore di valutazione)

28

2012/C 366/53

Causa T-591/08: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici — Classificazione di un offerente in seconda posizione nella procedura a cascata — Ricorso di annullamento — Cause di esclusione dalla procedura di gara d’appalto — Conflitto d’interessi — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Responsabilità extracontrattuale)

28

2012/C 366/54

Causa T-150/09: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio [Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Termine per l’adozione della decisione su tale status — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Adeguamento dei costi — Articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

29

2012/C 366/55

Causa T-158/09: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAOG — Asserite negligenze dello Stato membro nel recupero delle somme indebitamente versate — Messa a carico dello Stato membro delle conseguenze finanziare della mancanza di recupero)

29

2012/C 366/56

Causa T-170/09: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener e Shanghai Prime Machinery/Consiglio [Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Termine per l’adozione della decisione su tale status — Principio di buona amministrazione — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

30

2012/C 366/57

Causa T-172/09: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio [Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Sostegno alla denuncia da parte dell’industria comunitaria — Definizione del prodotto in esame — Danno — Status di impresa operante in economia di mercato — Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

30

2012/C 366/58

Causa T-247/09: Sentenza del Tribunale 10 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi relativi alla produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e dei mezzi online e offline connessi — Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Manifesto errore di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

31

2012/C 366/59

Causa T-183/10: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Sviluppo Globale/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria — Rigetto della candidatura — Obbligo di motivazione)

31

2012/C 366/60

Causa T-204/10: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 — Lancôme/UAMI — Focus Magazin Verlag [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo COLOR FOCUS — Marchio comunitario denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Similitudine dei marchi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Abuso di diritto]

31

2012/C 366/61

Causa T-556/10: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — Novatex/Consiglio [Sovvenzioni — Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti — Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio — Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009]

32

2012/C 366/62

Causa T-569/10: Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Bimbo/UAMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) [Marchio comunitario — Procedura d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BIMBO DOUGHNUTS — Marchio nazionale denominativo anteriore DOGHNUTS — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Domanda di riforma — Ricevibilità]

32

2012/C 366/63

Causa T-333/11: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo star foods — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori STAR SNACKS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

32

2012/C 366/64

Causa T-366/11: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Bial-Portela/UAMI — Isdin (ZEBEXIR) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

33

2012/C 366/65

Causa T-371/11: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2012 — Monier Roofing Components/UAMI (CLIMA COMFORT) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CLIMA COMFORT — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto ad essere sentito — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

33

2012/C 366/66

Causa T-360/10: Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2012 — Tecnimed/UAMI — Ecobrands (ZAPPER CLICK) (Marchio comunitario — Termine di ricorso — Tardività — Assenza di caso fortuito — Assenza di forza maggiore — Diritto di ricorso a un giudice — Irricevibilità manifesta)

34

2012/C 366/67

Causa T-622/11 P: Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — Cervelli/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di dislocazione — Domanda di riesame — Fatti nuovi — Impugnazione manifestamente infondata)

34

2012/C 366/68

Causa T-639/11: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2012 — Heads!/UAMI (HEADS) (Marchio comunitario — Rifiuto di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

34

2012/C 366/69

Causa T-31/12: Ordinanza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Région Poitou Charentes/Commissione (Ricorso di annullamento — Fondi strutturali — Atto non impugnabile — Atto in parte informativo e in parte preparatorio — Irricevibilità)

34

2012/C 366/70

Causa T-62/12: Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2012 — ClientEarth/Consiglio [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Parere redatto dal servizio legale del Consiglio riguardo ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione — Conferma del diniego di accesso integrale — Irricevibilità — Termine di ricorso — Nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE — Atto confermativo]

35

2012/C 366/71

Causa T 389/12 R: Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — EDF/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dell’energia elettrica — Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione salvo il rispetto di taluni impegni — Diniego di concessione della proroga del termine fissato per onorare tali impegni — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

35

2012/C 366/72

Causa T-378/12: Ricorso proposto il 14 agosto 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/UAMI — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Causa T-411/12: Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Celtipharm/UAMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Causa T-418/12: Ricorso proposto il 21 settembre 2012 — Beninca/Commissione

36

2012/C 366/75

Causa T-428/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argantaria/UAMI (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Causa T-431/12: Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Distillerie Bonollo e altri/Consiglio

37

2012/C 366/77

Causa T-432/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — VTZ e altri/Consiglio

38

2012/C 366/78

Causa T-433/12: Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Steiff/UAMI (bottone metallico al centro dell’orecchio di un peluche)

39

2012/C 366/79

Causa T-434/12: Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Steiff/UAMI (etichetta in tessuto con bottone metallico al centro dell’orecchio di un peluche)

39

2012/C 366/80

Causa T-442/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Consiglio

39

2012/C 366/81

Causa T-25/12: Ordinanza del Tribunale 3 ottobre 2012 — 3M Pumps/UAMI — 3M (3M Pumps)

40

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 366/82

Causa F-102/12: Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — ZZ/Parlamento

41

2012/C 366/83

Causa F-107/12: Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — ZZ/BEI

41

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/1


2012/C 366/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 355 del 17.11.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 343 del 10.11.2012

GU C 331 del 27.10.2012

GU C 319 del 20.10.2012

GU C 311 del 13.10.2012

GU C 303 del 6.10.2012

GU C 295 del 29.9.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/2


Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte

2012/C 366/02

Il sig. da Cruz Vilaça e il sig. Vajda, nominati giudici alla Corte di giustizia con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 25 aprile 2012 (1) e del 20 giugno 2012 (2), per il periodo 7 ottobre 2012-6 ottobre 2018, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2012.

Il sig. Wathelet, nominato avvocato generale alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 25 aprile 2012 (1), per il periodo 7 ottobre 2012 - 6 ottobre 2018, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2012.


(1)  GU L 121 dell’8 maggio 2012, pag. 21

(2)  GU L 169 del 29 giugno 2012, pag. 60


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/2


Elezione del presidente della Corte

2012/C 366/03

Riuniti il 9 ottobre 2012, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’articolo 9 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Skouris come presidente della Corte, per il periodo 9 ottobre 2012 - 6 ottobre 2015.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/2


Elezione del vicepresidente della Corte

2012/C 366/04

Riuniti il 9 ottobre 2012, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’articolo 9 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Lenaerts come vicepresidente della Corte, per il periodo 9 ottobre 2012 - 6 ottobre 2015.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/3


Elezione dei presidenti delle sezioni di cinque giudici

2012/C 366/05

Riuniti il 9 ottobre 2012, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’articolo 16, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Tizzano come presidente della Prima Sezione, la sig.ra Silva de Lapuerta come presidente della Seconda Sezione, il sig. Ilešič come presidente della Terza Sezione, il sig. Bay Larsen come presidente della Quarta Sezione e il sig. von Danwitz come presidente della Quinta Sezione, per un periodo di tre anni, con scadenza il 6 ottobre 2015.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/3


Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

2012/C 366/06

Riuniti l’11 ottobre 2012, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’articolo 16, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sig.ra Berger come presidente della Sesta Sezione, il sig. Arestis come presidente della Settima Sezione, il sig. Jarašiūnas come presidente dell’Ottava Sezione, il sig. Malenovský come presidente della Nona Sezione e il sig. Rosas come presidente della Decima Sezione, per un periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2013.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/3


Assegnazione dei giudici alle sezioni di cinque giudici

2012/C 366/07

Nella riunione dell’11 ottobre 2012, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di cinque giudici nella seguente maniera:

 

Prima Sezione

 

Sig. Tizzano, presidente,

 

Sigg. Borg Barthet, Levits, Kasel e sig.ra Berger, giudici

 

Seconda Sezione

 

Sig.ra Silva de Lapuerta, presidente,

 

Sigg. Arestis, Bonichot, Arabadjiev e da Cruz Vilaça, giudici

 

Terza Sezione

 

Sig. Ilešič, presidente,

 

Sig. Ó Caoimh, sig.ra Toader, sigg. Jarašiūnas e Fernlund, giudici

 

Quarta Sezione

 

Sig. Bay Larsen, presidente,

 

Sigg. Malenovský, Lõhmus, Safjan e sig.ra Prechal, giudici

 

Quinta Sezione

 

Sig. von Danwitz, presidente,

 

Sigg. Rosas, Juhász, Šváby e Vajda, giudici


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/4


Assegnazione dei giudici alle sezioni di tre giudici

2012/C 366/08

Nella riunione del 12 ottobre 2012, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di tre giudici nella seguente maniera:

 

Sesta Sezione

 

Sig.ra Berger, presidente,

 

Sigg. Borg Barthet, Levits e Kasel, giudici

 

Settima Sezione

 

Sig. Arestis, presidente,

 

Sigg. Bonichot, Arabadjiev e da Cruz Vilaça, giudici

 

Ottava Sezione

 

Sig. Jarašiūnas, presidente,

 

Sig. Ó Caoimh, sig.ra Toader e sig. Fernlund, giudici

 

Nona Sezione

 

Sig. Malenovský, presidente,

 

Sigg. Lõhmus, Safjan e sig.ra Prechal, giudici

 

Decima Sezione

 

Sig. Rosas, presidente,

 

Sigg. Juhász, Šváby e Vajda, giudici


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/4


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

2012/C 366/09

Nella riunione dell’11 ottobre 2012, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:

 

Sig. Rosas

 

Sig. Vajda

 

Sig. Juhász

 

Sig. da Cruz Vilaça

 

Sig. Arestis

 

Sig. Fernlund

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Jarašiūnas

 

Sig. Malenovský

 

Sig.ra Prechal

 

Sig. Lõhmus

 

Sig.ra Berger

 

Sig. Levits

 

Sig. Šváby

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. Safjan

 

Sig. Bonichot

 

Sig. Kasel

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig.ra Toader

Nella riunione dell’11 ottobre 2012, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di cinque giudici nel modo seguente:

 

Prima Sezione:

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig.ra Berger

 

Sig. Levits

 

Sig. Kasel

 

Seconda Sezione:

 

Sig. Arestis

 

Sig. da Cruz Vilaça

 

Sig. Bonichot

 

Sig. Arabadjiev

 

Terza Sezione:

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. Fernlund

 

Sig.ra Toader

 

Sig. Jarašiūnas

 

Quarta Sezione:

 

Sig. Malenovský

 

Sig.ra Prechal

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Safjan

 

Quinta Sezione:

 

Sig. Rosas

 

Sig. Vajda

 

Sig. Juhász

 

Sig. Šváby

Nella riunione del 12 ottobre 2012, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici nel modo seguente:

 

Sesta Sezione

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Levits

 

Sig. Kasel

 

Settima Sezione

 

Sig. Bonichot

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig. da Cruz Vilaça

 

Ottava Sezione

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig.ra Toader

 

Sig. Fernlund

 

Nona Sezione

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Safjan

 

Sig.ra Prechal

 

Decima Sezione

 

Sig. Juhász

 

Sig. Šváby

 

Sig. Vajda


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/6


Designazione del primo avvocato generale

2012/C 366/10

Nella riunione dell’11 ottobre 2012, la Corte ha designato il sig. Jääskinen come primo avvocato generale, per un periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2013.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/6


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte

2012/C 366/11

Nella riunione del 12 ottobre 2012, la Corte ha designato, per un periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2013, la Seconda Sezione quale sezione che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, è incaricata delle cause di cui all’articolo 104 ter del regolamento.


Tribunale

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/7


Prestazione di giuramento dei nuovi giudici al Tribunale

2012/C 366/12

Il sig. Berardis, nominato giudice al Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 5 settembre 2012 (1), per il periodo 7 settembre 2012 – 31 agosto 2013, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 17 settembre 2012.

Il sig. Buttigieg, nominato giudice al Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 20 settembre 2012 (2), per il periodo 22 settembre 2012 – 31 agosto 2013, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2012.


(1)  GU L 240 del 6 settembre 2012, pag. 6

(2)  GU L 255 del 21 settembre 2012, pag. 30


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito), dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia)] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), e Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

(Cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10) (1)

(Politica agricola comune - Organizzazione comune dei mercati - Produttori di zucchero e di isoglucosio - Calcolo dell’importo dei contributi alla produzione - Validità di un metodo di calcolo che prende in considerazione importi di restituzioni fittizi per i quantitativi di zucchero esportati senza restituzione - Retroattività della normativa - Tasso di cambio - Attribuzione di interessi)

2012/C 366/13

Lingue processuali: il tedesco, l'inglese, il francese

Giudici del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Parti

Ricorrenti: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

Convenuti: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

Oggetti

(C-113/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Validità, alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Retroattività del citato regolamento — Metodo di calcolo degli importi dei contributi alla produzione

(C-147/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Validità del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Restituzione degli importi percepiti sulla base di regolamenti comunitari invalidi — Determinazione del tasso di cambio applicabile

(C-234/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validità, con riferimento all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Fissazione dell’importo dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero — Determinazione della perdita media

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005, (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, nelle sue disposizioni diverse dall’articolo 3, già annullato per effetto dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, pronunciato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 29 settembre 2011, Polonia/Commissione (T 4/06), è invalido.

2)

In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione a tale proposito, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare il tasso di cambio applicabile per il calcolo della compensazione dovuta a titolo dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

3)

In forza del diritto dell’Unione, i soggetti che hanno diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido hanno altresì diritto al versamento dei relativi interessi. Il giudice nazionale non può, nell’ambito del proprio potere discrezionale, rifiutare di riconoscere il diritto alla corresponsione di interessi sugli importi riscossi da uno Stato membro sul fondamento di un regolamento invalido per il fatto che tale Stato membro non può reclamare i corrispondenti interessi sulle risorse proprie dell’Unione europea.


(1)  GU C 134 del 25.5.2010.

GU C 148 del 5.6.2010.

GU C 221 del 14.8.2010.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen

(Causa C-587/10) (1)

(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena - Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

2012/C 366/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Convenuto: Finanzamt Plauen

con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Acquisto di merci da parte di un’impresa stabilita in uno Stato membro da un’altra impresa, con sede in uno Stato terzo e priva del numero d’identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un’impresa stabilita in un altro Stato membro, mentre le merci sono spedite direttamente dal fornitore all’impresa acquirente — Caso in cui il fornitore comunica il numero d’identificazione IVA dell’acquirente

Dispositivo

L’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 98/80/CE, del Consiglio, del 12 ottobre 1998, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell’esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d’identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Causa C-22/11) (1)

(Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco - Nozione di «negato imbarco» - Esclusione della qualificazione di «negato imbarco» - Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell’aeroporto di partenza - Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato - Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli)

2012/C 366/15

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Finnair Oyj

Convenuto: Timy Lassooy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiaziale — Korkein oikeus — Interpretazione degli articoli 2, lettera. j), 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Circostanze straordinarie — Volo annullato in ragione di uno sciopero del personale dell’aeroporto di partenza — Riorganizzazione dei voli per diminuire gli effetti negativi sui passeggeri del volo annullato — Riorganizzazione che riguarda anche i voli posteriori al volo annullato — Diritto dei passeggeri di tali voli ad ottenere un indennizzo

Dispositivo

1)

La nozione di «negato imbarco», ai sensi degli articoli 2, lettera j), e 4 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che essa comprende non soltanto il negato imbarco dovuto a situazioni di sovraprenotazione, ma anche il negato imbarco per altri motivi, quali ragioni operative.

2)

Gli articoli 2, lettera j), e 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali» che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un «negato imbarco» sui suddetti voli ulteriori né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nei confronti del passeggero al quale nega l’imbarco su uno di tali voli effettuati posteriormente alle suddette circostanze.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-75/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Cittadinanza dell’Unione - Diritto di circolazione e di soggiorno - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Discriminazione in base alla nazionalità - Articolo 18 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24 - Deroga - Portata - Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato)

2012/C 366/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e D. Roussanov, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Fruhmann, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 18, 20 e 21 TFUE, nonché dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli di trasporto a tariffa ridotta agli studenti, conclusi tra diversi enti di uno Stato membro e diverse imprese di trasporto pubblico — Esclusione, dal beneficio di tali riduzioni, degli studenti i cui genitori non hanno diritto agli assegni familiari in tale Stato

Dispositivo

1)

Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Causa C-115/11) (1)

(Previdenza sociale - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Contratti di lavoro stipulati in successione - Datore di lavoro con sede nello Stato membro in cui il lavoratore ha la sua dimora abituale - Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri)

2012/C 366/17

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o.

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Distinzione tra le nozioni di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» e di «lavoratore distaccato» — Lavoratore assunto da un’impresa stabilita nel suo Stato membro d’origine e che svolge la sua attività lavorativa esclusivamente in altri Stati membri dell’Unione, pur conservando la sua residenza e il centro dei suoi interessi vitali nel suo Stato d’origine

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona che, nell’ambito di contratti di lavoro stipulati in successione che indicano come luogo di lavoro il territorio di più Stati membri, di fatto svolga la propria attività, per la durata di ciascuno di tali contratti, di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati non può rientrare nella nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Partena ASBL/Les tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Causa C-137/11) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 13 e 14 quater - Normativa da applicare - Lavoratori autonomi - Regime di previdenza sociale - Iscrizione - Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro - Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro - Mandatario di società - Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società - Gestione della società dallo Stato di residenza - Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società - Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato)

2012/C 366/18

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Partena ASBL

Convenuta: Les tartes de Chaumont-Gistoux SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du Travail — Interpretazione dell’articolo 21 TFUE e degli articoli 13 e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Lavoratore che svolge contemporaneamente un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro — Assoggettamento al regime sociale dei lavoratori autonomi di una persona residente in un altro Stato membro e che gestisce dall’estero una società soggetta alla sua normativa fiscale — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Causa C-179/11) (1)

(Domande di asilo - Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente - Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime)

2012/C 366/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)

Convenuto: Ministre de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), nonché del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Portata dell’obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza per la durata del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro responsabile — Determinazione dello Stato membro cui incombe l’obbligo di assumere l’onere finanziario relativo al beneficio delle condizioni minime di accoglienza nel corso di detto periodo

Dispositivo

1)

La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida — in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

2)

L’obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest’ultimo Stato membro, sul quale grava l’obbligo suddetto.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Causa C-249/11) (1)

(Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 27 - Provvedimento amministrativo recante divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito nei confronti di una persona giuridica di diritto privato - Principio della certezza del diritto con riguardo agli atti amministrativi divenuti definitivi - Principi di equivalenza e di effettività)

2012/C 366/20

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Hristo Byankov

Convenuto: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 4 TUE in combinato disposto con gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Interpretazione degli articoli 27, paragrafo 1, e 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Limitazione al diritto alla libera circolazione — Decreto che infligge una misura coercitiva amministrativa di divieto di espatrio nei confronti di un debitore, a motivo del mancato recupero di un debito — Principio della certezza del diritto con riferimento ad atti amministrativi divenuti definitivi — Eventuale obbligo dell’autorità amministrativa competente di riesaminare un atto amministrativo che non sia stato impugnato e che quindi sia divenuto definitivo, al fine di garantire la mancanza di limitazioni sproporzionate all’esercizio del diritto alla libera circolazione

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’imposizione di una limitazione al diritto alla libera circolazione nell’Unione europea di un cittadino di uno Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto privato.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, può essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell’Unione, solo nei casi tassativamente previsti dall’articolo 99 del codice di procedura amministrativa (Administrativnoprotsesualen kodeks), e ciò nonostante un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spagna) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA

(Causa C-321/11) (1)

(Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco - Nozione di «negato imbarco» - Annullamento da parte del vettore della carta di imbarco di un passeggero in ragione del presunto ritardo di un volo precedente registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore)

2012/C 366/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Parti

Ricorrenti: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Convenuta: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de A Coruña — Interpretazione degli articoli. 2, lettera j), 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di negato imbarco — Negato imbarco su un aereo in coincidenza a causa del ritardo di un primo volo imputabile alla compagnia aerea — Assegnazione dei posti sul volo in coincidenza ad altri passeggeri a causa dell’impossibilità, presunta, ma non verificatasi, per i passeggeri, di arrivare in tempo per poter prendere il loro volo in coincidenza

Dispositivo

L’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

(Causa C-390/11) (1)

(Agricoltura - Settore dello zucchero - Organizzazione comune dei mercati - Domanda di aiuti alla ristrutturazione - Impegno del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole di quota - Nozione - Dichiarazione unilaterale del fornitore - Diniego di concessione dell’aiuto - Necessità di risolvere il contratto di fornitura esistente)

2012/C 366/22

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: CS AGRO Ronov s.r.o.

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 283, pag. 8) — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Nozione di «impegno» che deve accompagnare la domanda di aiuti alla ristrutturazione, con cui il coltivatore di barbabietole da zucchero si obbliga a cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola da zucchero di quota alle imprese con le quali ha concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente — Rifiuto di concedere l’aiuto alla ristrutturazione in quanto detto impegno dovrebbe rivestire la forma della risoluzione del contratto di fornitura esistente e non di una dichiarazione unilaterale del coltivatore

Dispositivo

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 può assumere la forma di una dichiarazione unilaterale del produttore.

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno unilaterale del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 non comporta, in quanto tale, l’inapplicabilità dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’impresa produttrice di zucchero.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-391/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/53/CE - Articolo 2, punto 3 - Tutela dell’ambiente - Veicoli fuori uso - Nozione di produttore)

2012/C 366/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e M. Patakia, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e T. Materne, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) — Nozioni di «veicolo» e di «produttore» — Carattere gratuito della consegna dei veicoli fuori uso subordinato a condizioni non previste dalla direttiva

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea e il Regno del Belgio sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 15.10.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-392/11) (1)

(IVA - Esenzione della locazione di immobili - Locazione di superfici commerciali - Servizi collegati a tale locazione - Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA - Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti)

2012/C 366/24

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Field Fisher Waterhouse LLP

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione a favore di altre attività — Portata dell’esenzione dall’IVA della locazione di immobili — Inclusione della commissione per taluni servizi di gestione e di manutenzione dell’immobile e delle parti comuni — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA come prestazione unica o come prestazioni indipendenti — Interpretazione della sentenza della Corte dell’11 giugno 2009, nella causa C-572/07, RLRE Tellmer Property

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi, costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime non possano costituire, nelle circostanze del procedimento principale, una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e con riguardo alle circostanze particolari di detta controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-403/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE - Piani di gestione di distretto idrografico - Pubblicazione e notificazione alla Commissione - Informazione e consultazione del pubblico - Assenza)

2012/C 366/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente I. Hadjiyannis e G. Valero Jordana, poi B. Simon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 2, 3 e 6, 14, paragrafi 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione di distretto idrografico — Informazione e consultazione del pubblico — Notificazione di tali piani di gestione

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna:

avendo omesso di adottare, entro il 22 dicembre 2009, i piani di gestione di distretto idrografico, fatta eccezione per il caso del distretto del bacino idrografico della Catalogna, e non avendo notificato alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati, entro il 22 marzo 2010, una copia di tali piani, conformemente agli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, nonché 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel testo di cui alla direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2008, e

non avendo avviato, entro il 22 dicembre 2008, fatta eccezione per i distretti dei bacini idrografici della Catalogna, delle Isole Baleari, di TenerifE, del Guadiana, del Guadalquivir, del bacino mediterraneo andaluso, del Tinto-Odiel-Piedras, del Guadalete-Barbate, della Costa della Galizia, del Miño-Sil, del Douro, della Cantabrica occidentale e della Cantabrica orientale, la procedura d’informazione e consultazione del pubblico relativamente ai progetti dei piani di gestione di distretto idrografico, conformemente all’articolo 14, lettera c), di detta direttiva,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 290 del 01.10.2011


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-550/11) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Rettifica - Furto di merci)

2012/C 366/26

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: PIGI — Pavleta Dimova ET

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Prassi tributaria nazionale secondo la quale l’IVA detratta a monte in occasione dell’acquisto di beni deve obbligatoriamente essere rettificata in caso di scomparsa dei beni in seguito a un furto — Nozione di furto debitamente provato o giustificato

Dispositivo

L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali, del genere di quelle contenute negli articoli 79 e 80 della legge relativa all’imposta sul valore aggiunto (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost), che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-629/11 P) (1)

(Impugnazione - Appalto pubblico bandito dalla Commissione - Rigetto dell’offerta - Obbligo di motivazione - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Articolo 100, paragrafo 2 - Termine per rispondere a una domanda di informazioni - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 - Articolo 149, paragrafo 2)

2012/C 366/27

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu e S. Delaude, agenti, assistiti da P. Wytinck, advocaat)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-298/09, recante rigetto del ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione del 12 maggio 2009, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EAC/01/2008, relativa alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (EPISEP)(GU 2008/S 158-212752), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni — Articolo 93, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario — Periodo di validità delle offerte — Responsabilità extracontrattuale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor)

(Causa C-669/11) (1)

(Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di «violazione degli interessi finanziari dell’Unione» - Gara semplice di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione - Esportazione di lotti di alcole al di fuori dell’Unione dopo la scadenza del termine impartito - Incameramento della cauzione di buona esecuzione - Misure amministrative - Sanzioni amministrative - Regolamento (CE) n. 360/95 - Regolamento (CE) n. 1623/2000 - Applicazione retroattiva della sanzione meno severa)

2012/C 366/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Société ED et F Man Alcohols

Convenuto: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione, del 22 febbraio 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione (GU L 41, pag. 14), dell’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45), dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L 43, pag. 6) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5) — Vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione ai fini di un utilizzo finale nel settore dei carburanti — Superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario — Sanzioni amministrative o misure di altra natura — Inadempimento che può arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione

Dispositivo

1)

L’inosservanza, da parte di un operatore, del termine di esportazione previsto per i quantitativi di alcole da esso ottenuti nell’ambito di una procedura di gara organizzata dalla Commissione europea, come quella disciplinata dal regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione, del 22 febbraio 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione, costituisce una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2)

La perdita totale o parziale di una cauzione di buona esecuzione, come quella prevista all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 360/95, o di una garanzia destinata ad assicurare un’esportazione entro i termini impartiti, come quella prevista all’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, rientra nella nozione di «sanzione amministrativa» ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95.

3)

In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 360/95 costituisce il fondamento giuridico necessario per infliggere una sanzione consistente nella perdita totale o parziale di una cauzione di buona esecuzione.

4)

In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, al fine di sanzionare l’inosservanza del termine impartito per l’esportazione in Brasile di quantitativi d’alcole ottenuti mediante gara ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 360/95, le autorità nazionali devono applicare la sanzione prevista all’articolo 5, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento, e non quella prevista all’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento n. 1623/2000.


(1)  GU C 89 del 24.03.2012


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/18


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Causa C-38/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Legislazione tributaria - Imposta sulle società - Tassazione dei dividendi - Ritenuta alla fonte - Esenzione - Possesso di una quota minima nella società distributrice dei dividendi - Presupposti - Periodo minimo di possesso ininterrotto di detta quota - Presupposti - Società beneficiarie residenti e non residenti - Disparità di trattamento)

2012/C 366/29

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Amorim Energia BV

Convenuto: Ministério das Finanças e da Administração Pública

con l’intervento di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti a società non residenti ad un regime fiscale meno vantaggioso di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti — Requisito di un periodo minimo di possesso delle azioni più lungo e di una quota sociale minima maggiore per le società non residenti

Dispositivo

1)

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale non consente a una società residente in un altro Stato membro che possiede, in una società residente in Portogallo, una quota superiore al 10 % ma inferiore al 20 %, di ottenere l’esenzione dall’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni dei dividendi effettuate dalla società residente in Portogallo assoggettando così tali dividendi alla doppia imposizione fiscale, mentre si previene una simile doppia imposizione fiscale dei dividendi, quando i dividendi sono distribuiti alle società azioniste che risiedono in Portogallo e che possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente, verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale consente ad una società residente in un altro Stato membro che possiede, in una società residente in Portogallo, una quota superiore al 20 % di ottenere il rimborso dell’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni dei dividendi effettuate dalla società residente in Portogallo unicamente quando essa ha posseduto tale quota ininterrottamente per due anni, così ritardando l’eliminazione della doppia imposizione fiscale rispetto alle società azioniste residenti in Portogallo, che possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente, verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libertà di stabilimento.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/18


Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Densmore Ronald Dover/Parlamento europeo

(Causa C-278/11 P) (1)

(Impugnazione - Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei - Controllo dell'uso delle indennità - Indennità di assistenza parlamentare - Giustificazione delle spese - Recupero di somme versate indebitamente)

2012/C 366/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Densmore Ronald Dover (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister e R. Collard, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011 — Dover/Parlamento europeo (T-149/09) con cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 29 gennaio 2009, di procedere al recupero di talune somme versate indebitamente al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Densmore Ronald Dover è condannato alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.08.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/19


Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Power-One Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-372/11 P) (1)

(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE - Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto «Pneuma») - Decisione della Commissione di porre fine al progetto e di recuperare l’anticipo versato - Risarcimento del presunto danno subito)

2012/C 366/31

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Giussani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2011, Power-One Italy/Commissione (T-489/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza della decisione della Commissione di chiusura del progetto Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), per il cofinanziamento dello sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Power-One Italy SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/19


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat

(Causa C-384/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Articolo 63 TFUE - Legislazione fiscale - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte - Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena - Diverso trattamento delle società beneficiarie residenti e delle società beneficiarie non residenti)

2012/C 366/32

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Tate & Lyle Investments Ltd

Convenuto: Belgische Staat

Altra parte: N.V. Syran Belgium

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione dell'articolo 63 TFUE — Restrizioni alla libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Imposizione sui dividendi — Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte pari al 10 % sui dividendi versati dalle società residenti e sui redditi considerati come dividendi — Possibilità dell’imputazione dell’importo di tale ritenuta sull’imposta sulle società riservata unicamente alle società residenti

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che assoggetta ad una ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una società residente alle società beneficiarie residenti e non residenti che detengono nel capitale di tale società distributrice una partecipazione inferiore al 10 %, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, e ciò prevedendo unicamente a favore delle società beneficiarie residenti un meccanismo tale da consentire di attenuare l’imposizione a catena. Quando uno Stato membro invochi una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se occorra considerare, nella controversia di cui sia investito, suddetta convenzione e, eventualmente, verificare se quest’ultima sia idonea a neutralizzare gli effetti della restrizione della libera circolazione dei capitali.


(1)  GU C 282 del 24.09.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/20


Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Governo di Gibilterra/Commissione europea, Regno di Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-407/11 P) (1)

(Impugnazione - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea - Inclusione nell’elenco del sito «Estrecho Oriental» proposto dal Regno di Spagna che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare - Ricorso di annullamento - Domanda di annullamento parziale - Dissociabilità - Diritti della difesa)

2012/C 366/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Llamas, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e M. K. Mifsud-Bonnici, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e M. Muñoz Pérez, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 maggio 2011, Governo di Gibilterra/Commissione (T-176/09), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione 2009/95/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049], nella misura in cui aggiunge all’elenco un sito denominato «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposto dalla Spagna, il quale includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Governo di Gibilterra è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/20


Ordinanza della Corte del 27 giugno 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commissione europea

(Causa C-491/11 P) (1)

(Impugnazione - Politica agricola comune - Acquisto di granturco dall’organismo di intervento dell’Ungheria - Insufficienza delle scorte - Asserito inadempimento da parte della Commissione dei propri obblighi di controllo - Responsabilità extracontrattuale)

2012/C 366/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (rappresentante: avv. G. Lehner)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 luglio 2011 — Fuchshuber Agrarhandel/Commissione (T-451/10), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico il ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’omesso controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall’organismo di intervento ungherese.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fuchshuber Agrarhandel GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 14.01.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/20


Ordinanza della Corte del 15 giugno 2012 — United Technologies Corp./Commissione europea

(Causa C-493/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Ammende - Società controllante e sue controllate - Imputabilità dell’infrazione)

2012/C 366/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Technologies Corp. (rappresentanti: A. Winckler e D. Gerard, avvocati, J. Temple Lang e C. Cook, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, R. Sauer e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione (cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensori e scale mobili), riguardante un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la manipolazione delle gare d'appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l'attribuzione dei relativi progetti e contratti e lo scambio di informazioni, nonché, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulle concorrenza commesse dalle sue controllate

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’United Technologies Corporation è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/21


Ordinanza della Corte del 15 giugno 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Commissione europea

(Causa C-494/11P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Ammende - Società controllante e sue controllate - Imputabilità dell’infrazione)

2012/C 366/36

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (rappresentanti: A. Winckler e D. Gerard, avvocati, J. Temple Lang e C. Cook, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, R. Sauer e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione (cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensori e scale mobili), riguardante un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la manipolazione delle gare d'appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l'attribuzione dei relativi progetti e contratti e lo scambio di informazioni, nonché, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulle concorrenza commesse dalle sue controllate

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company sono condannate alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/21


Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Land Wien/Commissione europea

(Causa C-608/11 P) (1)

(Impugnazione - Energia nucleare - Estensione della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) - Decisione della Commissione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Diniego della Commissione di trasmettere i documenti richiesti - Ricorso in carenza - Requisiti minimi stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)

2012/C 366/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Wien (rappresentante: W.-G. Schärf, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, P. Oliver e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso promosso dalla ricorrente e diretto, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 2010 di archiviarne il ricorso relativo al progetto di estensione dei blocchi 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) e, dall’altra, ad ottenere una constatazione in carenza a carico della Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in quanto alla ricorrente non sarebbero stati trasmessi tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) — Violazione del diritto d’accesso ai documenti, dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché del Trattato Euratom

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Land Wien è condannato alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.01.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/22


Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-310/12)

2012/C 366/38

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Ungheria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), per il fatto di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ai sensi dell'articolo 40 della direttiva, o quantomeno per non aver comunicato tali disposizioni alla Commissione;

condannare, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l’Ungheria al pagamento di una penalità pari a EUR 27 316,80 giornalieri a partire dalla data di pronuncia della sentenza, dato che l’Ungheria non ha comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali adottate per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è il principale strumento giuridico in tale ambito e prevede, tra l'altro, i concetti fondamentali relativi alla gestione dei rifiuti, come, ad esempio, cosa debba intendersi per rifiuto, per riciclo o per recupero.

Il termine indicato per la trasposizione di tale direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010. L'Ungheria ha comunicato alla Commissione che non aveva ultimato l’opera legislativa necessaria ai fini della trasposizione della direttiva. Dal momento che, ad oggi, non sono state adottate le norme di recepimento, la Commissione ritiene che l’Ungheria non si sia conformata agli obblighi relativi alla completa trasposizione della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 260 TFUE, paragrafo 3, nei ricorsi di indadempimento presentati in forza dell'articolo 258 TFUE la Commissione può chiedere alla Corte che, nella sentenza volta a dichiarare l’inadempimento dell’obbligo, obblighi lo Stato membro interessato a comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa e a indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. In conformità alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (2), la Commissione ha proceduto al calcolo della penalità proposta secondo il metodo previsto nella comunicazione per l’applicazione dell’articolo 228 CE.


(1)  GU L 312 del 22.11.2012, pag. 3.

(2)  GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 30 luglio 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

(Causa C-359/12)

2012/C 366/39

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Michael Timmel

Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Lore Tinhofer

Convenuta: Aviso Zeta AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004») (1) debba essere interpretato nel senso che informazioni la cui inclusione è in linea di principio indispensabile, ignote al momento dell’approvazione del prospetto di base ma già conosciute al momento della pubblicazione di un supplemento al prospetto, devono essere incluse in quest’ultimo.

2)

Se la deroga di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), in base alla quale taluni elementi di informazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, possono essere omessi, sia applicabile anche ove le suddette informazioni (la cui inclusione è indispensabile) fossero note prima della data di emissione ma dopo la pubblicazione del prospetto di base, in cui esse non erano contenute.

3)

Se possa parlarsi di regolare pubblicazione qualora sia stato pubblicato solo un prospetto di base senza le informazioni indispensabili a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), specificamente (nel caso di strumenti finanziari di valore nominale unitario inferiore a EUR 50 000) a norma dell’allegato 5, e qualora non siano state pubblicate le condizioni definitive.

4)

Se il requisito di cui all’articolo 29, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), secondo cui il prospetto o il prospetto di base devono essere facilmente accessibili sul sito web dove sono divulgati, sia soddisfatto,

a)

qualora per accedere a, scaricare e stampare contenuti sia necessaria la registrazione sul sito web, al quale è poi possibile accedere, che presuppone l’accettazione di una clausola di esclusione della responsabilità e la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica, o

b)

qualora a tal fine sia necessario versare un corrispettivo o

c)

qualora l’accesso gratuito alle parti del prospetto sia limitato a 2 documenti al mese, ma per ottenere tutte le informazioni indispensabili di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004») sia necessario scaricare almeno 3 documenti.

5)

Se la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (la «direttiva 2003/71») (2) debba essere interpretata nel senso che il prospetto di base deve essere messo a disposizione nella sede legale dell’emittente e dell’intermediario finanziario.


(1)  GU L 149, pag. 1.

(2)  GU L 345, pag. 64.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 1o agosto 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

(Causa C-366/12)

2012/C 366/40

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Convenuto e ricorrente per cassazione: Finanzamt Dortmund-West

Ricorrente e resistente per cassazione: Klinikum Dortmund gGmbH

Questioni pregiudiziali

1)

se l’operazione strettamente connessa debba consistere in una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

2)

in caso di risposta negativa alla prima questione, se un’operazione strettamente connessa all’ospedalizzazione o alle cure mediche sussista soltanto quando tale operazione sia effettuata dal medesimo soggetto passivo d’imposta che esegue l’ospedalizzazione o le cure mediche;

3)

in caso di risposta negativa alla seconda questione, se un’operazione strettamente connessa sussista anche quando le cure mediche non siano esenti ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, bensì ai sensi della lettera c) di tale disposizione.


(1)  GU L 145, pag. 1.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 13 agosto 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-385/12)

2012/C 366/41

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con le disposizioni dei Trattati CE che disciplinano il principio del [divieto] generale di discriminazione (articoli 18 TFUE e 26 TFUE), il principio di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), il principio di parità di trattamento (articolo 54 TFUE), il principio di parità per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie al capitale delle società di cui all’articolo 54 (articolo 55 TFUE), il principio della libera [prestazione] dei servizi (articolo 56 TFUE), il principio della libera circolazione dei capitali (articoli 63 TFUE e 65 TFUE) e il principio di parità per quanto riguarda l’imposizione di tributi alle imprese (articolo 110 TFUE) il fatto che i contribuenti che esercitano l’attività di commercio al dettaglio nei negozi debbano versare un’imposta speciale se il loro volume d’affari netto annuale è superiore a 500 milioni di HUF.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo) il 27 agosto 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

(Causa C-395/12)

2012/C 366/42

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel

Parti

Appellanti: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Appellata: Edenred Luxembourg SA

Questione pregiudiziale

Se le prestazioni rese da un emittente di buoni pasto in Lussemburgo a favore di un esercizio di ristorazione aderente alla sua rete di accettazione siano, in tutto o in parte, esenti da IVA in applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), e successive modifiche, qualora per i buoni pasto concessi da un datore di lavoro ai suoi dipendenti nell’ambito della normativa statale (…), tenuto conto che l'adesione ad una rete di buoni pasto permette di beneficiare della clientela costituita dai dipendenti delle imprese clienti dell’operatore emittente dei buoni pasto e che quest’ultimo si fa carico dei costi di gestione dei buoni pasto, sia corretto affermare che il buono pasto non costituisce un titolo di pagamento a tutti gli effetti e che tali prestazioni non hanno per oggetto di garantire il pagamento del pasto consumato dal dipendente dell’impresa cliente (ibidem, parte B, lettera d), punto 2).


(1)  GU L 145, pag. 1.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/24


Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-412/12)

2012/C 366/43

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, agente, D. Düsterhaus, agente)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE (1) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, atteso che tutti i siti di smaltimento incontrollato di rifiuti in funzione sul territorio cipriota non sono stati chiusi o adeguati alle esigenze della direttiva;

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, le discariche preesistenti che siano già in funzione al momento del recepimento nel diritto nazionale della direttiva possono rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti richiesti dalla normativa europea sono stati adottati al più tardi entro il 16 luglio 2009; altrimenti, esse devono essere chiuse.

Le stesse autorità cipriote hanno riconosciuto che, dei 115 siti di smaltimento incontrollato di rifiuti (che, in ragione del carattere «incontrollato» dello smaltimento e della gestione dei rifiuti, non soddisfano i criteri di cui all’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, sicché non possono continuare ad essere operative) precedentemente in funzione sul territorio cipriota, due continuano ad essere ancora in funzione nelle province di Nicosia e di Limassol e che non prevedono che tali siti saranno chiusi prima della metà del 2015 o dell’inizio del 2016.

Si è osservato che si è verificato un certo miglioramento nella gestione dei rifiuti sul territorio cipriota, miglioramento verificatosi tuttavia con consistente ritardo, dato che, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva1999/31/CE, i provvedimenti richiesti avrebbero dovuto essere adottati al più tardi entro il 16 luglio 2009 e, ciò nonostante, come riconosciuto dalle autorità cipriote, due siti di smaltimento incontrollato di rifiuti continuano ad essere operativi in assenza di controllo e, in tal modo, la violazione dell’articolo 14 della direttiva perdura senza che se ne possa prevedere la fine per almeno i prossimi tre anni.


(1)  GU L 182, pag. 1.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgerichts Nienburg (Germania) il 13 settembre 2012 — Bianca Brandes/Land Niedersachsen

(Causa C-415/12)

2012/C 366/44

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Nienburg

Parti

Ricorrente: Bianca Brandes

Convenuto: Land Niedersachsen

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (1) concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nella versione modificata dalla direttiva 98/23, debba essere interpretato (2) nel senso che osta a norme di legge, disposizioni del contratto collettivo o prassi nazionali in forza delle quali, dopo la variazione del volume di lavoro del lavoratore collegata ad una modifica del numero di giorni settimanali lavorativi, la portata del diritto alle ferie non ancora godute che il lavoratore non ha potuto esercitare nel periodo di riferimento viene adattata in modo tale che il diritto alle ferie espresso in settimane rimanga uguale, nel numero, ma il diritto alle ferie espresso in giorni sia ricalcolato in base al nuovo volume di lavoro.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9).

(2)  Direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 131, pag. 10).


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 settembre 2012 — Crono Service Scarl e a./Roma Capitale

(Causa C-419/12)

2012/C 366/45

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Crono Service Scarl e altri

Convenuta: Roma Capitale

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5, e 6, 101 e 102 TFUE, ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, 8, comma 3 e 11, della legge n. 21 del 1992, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione»; che «per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» e che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni».


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 settembre 2012 — Anitrav/Roma Capitale

(Causa C-420/12)

2012/C 366/46

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Convenuta: Roma Capitale

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5, e 6, 101 e 102 TFUE, ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, 8, comma 3 e 11, della legge n. 21 del 1992, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione»; che «per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» e che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni».


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 settembre 2012 — «Slancheva sila» EOOD/Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

(Causa C-434/12)

2012/C 366/47

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nella causa principale

Attrice:«Slancheva sila» EOOD

Convenuto: Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

Questioni pregiudiziali

1)

Come debba essere interpretata la nozione di «condizioni create artificialmente» alla luce dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 (1).

2)

Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento bulgaro n. 29, dell’11 agosto 2008, in base al quale [Or. 9] non viene concesso alcun aiuto ai concorrenti/beneficiari laddove sia accertato che essi hanno creato artificialmente le condizioni per ottenere l’aiuto al fine di trarne un vantaggio non conforme all’obiettivo del regime di sostegno.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale si ha creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno laddove sussista un collegamento giuridico tra i richiedenti.

4)

Se l’utilizzo di terreni indipendenti confinanti, che prima della presentazione della domanda facevano parte di un unico terreno, da parte di diversi concorrenti, che sono soggetti giuridici autonomi, così come l’accertato collegamento di fatto tra i concorrenti, dato dalla presenza, ad esempio, dei medesimi rappresentanti, fornitori, esecutori dei progetti, sedi sociali e indirizzi amministrativi, rappresentino «condizioni create artificialmente».

5)

Se debba essere accertata la sussistenza di un coordinamento intenzionale tra i concorrenti e/o un terzo al fine di ottenere un vantaggio a favore di un concorrente specifico.

6)

In che cosa consista il vantaggio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011, in particolare se esso debba comprendere l’elaborazione di più progetti di investimento minori affinché un concorrente specifico ottenga per ognuno di essi, anche se sono stati presentati da concorrenti diversi, l’importo massimo di finanziamento di EUR 200 000.

7)

Se l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all’orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale la fattispecie prevista dalla norma richiede la presenza delle tre seguenti condizioni cumulative: 1. assenza di autonomia funzionale e/o creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto, 2. allo scopo di ottenere un vantaggio, e 3. in maniera non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.


(1)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8).


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/27


Impugnazione proposta il 3 ottobre 2012 dalla Rivella International AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-170/11, Rivella International AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-445/12 P)

2012/C 366/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e R. Jacobs, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Baskaya di Baskay Alim e C. Sas

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare il convenuto alle spese del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente contesta la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya Alim e C. Sas.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione.

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto esso:

avrebbe richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio su cui si basa l’opposizione, sebbene detto marchio non sia un marchio comunitario né un «marchio nazionale anteriore», bensì la parte tedesca di un marchio registrato internazionalmente;

avrebbe sostenuto che la questione del territorio di utilizzo di un marchio anteriore (internazionalmente) registrato sarebbe interamente disciplinata nel regolamento n. 207/2009 e che il diritto nazionale degli Stati membri avrebbe, a tale riguardo, mero valore sussidiario;

non avrebbe considerato che una simile interpretazione condurrebbe ad un risultato non voluto dal regolamento n. 207/2009 e, segnatamente, dal suo terzo considerando, ossia ad una dicotomia, al di fuori dei casi espressamente previsti dal regolamento, tra registrazione e possibilità d’uso di un marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/27


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 5 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/27


Ordinanza del presidente della Corte del 6 agosto 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Causa C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/27


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 luglio 2012 — Commissione europea/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


Tribunale

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/28


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-426/08) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Ortofrutticoli - Zucchero - Trasformazione degli agrumi - Latte - Seminativi - Rettifica finanziaria forfetaria - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Assenza di errore di valutazione)

2012/C 366/52

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/582/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 186, pag. 39), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario EUR 174 704 912,66 di spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/28


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-591/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici - Classificazione di un offerente in seconda posizione nella procedura a cascata - Ricorso di annullamento - Cause di esclusione dalla procedura di gara d’appalto - Conflitto d’interessi - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale)

2012/C 366/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Simon e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall’avv. P. Wytinck, successivamente E. Manhaeve, assistito dagli avv.ti P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

Oggetto

Da un lato, annullamento delle decisioni della Commissione del 17 ottobre 2008, che classificano la ricorrente, per le sue offerte presentate in risposta al bando di gara intitolato «Tecnologie informatiche in materia di statistiche», relativo a servizi di consulenza e di sviluppo per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX) (GU 2008/S 120-159017), come seconda in graduatoria per i lotti nn. 2 e 3 nonché di tutte le decisioni successive ad esse connesse, compresa la decisione di assegnare l’appalto ad altri concorrenti, dall'altro, risarcimento del danno subito

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/29


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio

(Causa T-150/09) (1)

(Dumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Termine per l’adozione della decisione su tale status - Errore manifesto di valutazione - Onere della prova - Adeguamento dei costi - Articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2012/C 366/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Cina) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Bourgeois, Y. van Gerven e E. Wäktare, poi J. Bourgeois, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/29


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-158/09) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAOG - Asserite negligenze dello Stato membro nel recupero delle somme indebitamente versate - Messa a carico dello Stato membro delle conseguenze finanziare della mancanza di recupero)

2012/C 366/55

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (I. Chalkias, S. Papaïoannou e V. Karra, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e E. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento o di modifica della decisione della Commissione C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, nella parte in cui tale decisione esclude dal finanziamento comunitario e imputa alla Repubblica ellenica un importo di EUR 13 348 979,02.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, è annullata nella parte in cui archivia le pratiche EL/1993/01 e EL/1994/031 e imputa, a tale titolo, alla Repubblica ellenica, importi di EUR 519 907 e di EUR 300 914,99.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a sopportare quattro quinti delle sue spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione è condannata a sopportare un quinto delle sue spese e un quinto delle spese della Repubblica ellenica.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/30


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener e Shanghai Prime Machinery/Consiglio

(Causa T-170/09) (1)

(Dumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Termine per l’adozione della decisione su tale status - Principio di buona amministrazione - Onere della prova - Obbligo di motivazione - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2012/C 366/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd (Baoshan, Cina); e Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos e Y. Melin, poi Y. Melin, V. Akritidis e F. Crespo, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Bourgeois, Y. van Gerven e E. Wäktare, poi J. Bourgeois, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd e la Shanghai Prime Machinery Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/30


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio

(Causa T-172/09) (1)

(Dumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Sostegno alla denuncia da parte dell’industria comunitaria - Definizione del prodotto in esame - Danno - Status di impresa operante in economia di mercato - Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2012/C 366/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Cina); e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos e Y. Melin, poi Y. Melin, V. Akritidis e F. Crespo, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Bourgeois, Y. van Gerven e E. Wäktare, poi J. Bourgeois, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gem-Year Industrial Co. Ltd e la Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/31


Sentenza del Tribunale 10 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-247/09) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi relativi alla produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e dei mezzi online e offline connessi - Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Manifesto errore di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)

2012/C 366/58

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara e E. Manhaeve, agenti, assistiti inizialmente da N. Dimopoulos, solicitor, successivamente da E. Petritsi, avvocato, e infine da O. Graber-Soudry, solicitor)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee [Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea] del 7 aprile 2009 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa alla prestazione di servizi per la produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e dei mezzi online e offline connessi, nonché di tutte le decisioni posteriori alla decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni, inclusa la decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 205 del 29.08.2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/31


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Sviluppo Globale/Commissione

(Causa T-183/10) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria - Rigetto della candidatura - Obbligo di motivazione)

2012/C 366/59

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale, GEIE (Roma) (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, agente, assistito da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 febbraio 2010, di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sviluppo Globale GEIE.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/31


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 — Lancôme/UAMI — Focus Magazin Verlag

(Causa T-204/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo COLOR FOCUS - Marchio comunitario denominativo anteriore FOCUS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Similitudine dei marchi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Abuso di diritto)

2012/C 366/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté &Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e S. Abel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: R. Schweizer e J. Berlinger, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2001 (procedimento R 238/2009-2), relativa al procedimento di dichiarazione di nullità tra Focus Magazin Verlag GmbH e Lancôme parfums et beauté &Cie.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Lancôme parfums et beauté &Cie è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/32


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — Novatex/Consiglio

(Causa T-556/10) (1)

(Sovvenzioni - Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti - Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio - Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009)

2012/C 366/61

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: B. Servais, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato, e da N. Chesaites, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, M. França e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) di esecuzione n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

L’articolo 1 del regolamento (UE) di esecuzione n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è annullato per quanto riguarda la Novatex Ltd, in quanto il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato nell’Unione europea eccede quello applicabile in assenza dell’errore relativo all’importo indicato alla linea 74 della dichiarazione dei redditi per l’esercizio d’imposta del 2008.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e il 50 % di quelle sostenute dalla Novatex. La Novatex sopporterà il 50 % delle proprie spese. La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/32


Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Bimbo/UAMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Causa T-569/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BIMBO DOUGHNUTS - Marchio nazionale denominativo anteriore DOGHNUTS - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Domanda di riforma - Ricevibilità)

2012/C 366/62

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Panrico SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 ottobre 2010 (caso R 838/2009-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la Panrico SA e la Bimbo SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bimbo SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’UAMI.

3)

La Panrico SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/32


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

(Causa T-333/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo star foods - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori STAR SNACKS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 366/63

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francia) (rappresentante: avv. A Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Greinwald GmbH (Kempten, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Schulz e C. Onken)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Nicolas Wessang e la Greinwald GmbH

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti delle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, a eccezione delle «birre», rientranti nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Nizza.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. Nicolas Wessang.

4)

Il sig. Wessang sopporterà un quarto delle proprie spese.

5)

La Greinwald GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/33


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Bial-Portela/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Causa T-366/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR - Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 366/64

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. M. Conceição Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal e H.L. Curtis-Oliver, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & Ca, SA e la Isdin, SA

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bial Portela & Ca, SA.

3)

La Isdin, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/33


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2012 — Monier Roofing Components/UAMI (CLIMA COMFORT)

(Causa T-371/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo CLIMA COMFORT - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto ad essere sentito - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)

2012/C 366/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 aprile 2011 (procedimento R 2026/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo CLIMA COMFORT.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Monier Roofing Components GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/34


Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2012 — Tecnimed/UAMI — Ecobrands (ZAPPER CLICK)

(Causa T-360/10) (1)

(Marchio comunitario - Termine di ricorso - Tardività - Assenza di caso fortuito - Assenza di forza maggiore - Diritto di ricorso a un giudice - Irricevibilità manifesta)

2012/C 366/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi e V. Piccarreta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Ecobrands Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 giugno 2010 (procedimento R 1795/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Tecnimed Srl e la Ecobrands Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tecnimed Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/34


Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — Cervelli/Commissione

(Causa T-622/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di dislocazione - Domanda di riesame - Fatti nuovi - Impugnazione manifestamente infondata)

2012/C 366/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 settembre 2011, Cervelli/Commissione, F-98/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Francesca Cervelli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/34


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2012 — Heads!/UAMI (HEADS)

(Causa T-639/11) (1)

(Marchio comunitario - Rifiuto di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire)

2012/C 366/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heads! GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e T. Bösling, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 ottobre 2011 (procedimento R 2348/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo «HEADS» come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/34


Ordinanza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Région Poitou Charentes/Commissione

(Causa T-31/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Fondi strutturali - Atto non impugnabile - Atto in parte informativo e in parte preparatorio - Irricevibilità)

2012/C 366/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Poitou-Charentes (Francia) (rappresentante: avv. J. Capiaux)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 18 novembre 2011 che menzionava come oggetto: «Chiusura del programma “Spazio Atlantico” 2000-2006, Approvazione del rapporto finale, CCI: 2001 RG 16 0PC 006»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La région Poitou Charentes sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/35


Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2012 — ClientEarth/Consiglio

(Causa T-62/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Parere redatto dal servizio legale del Consiglio riguardo ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione - Conferma del diniego di accesso integrale - Irricevibilità - Termine di ricorso - Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE - Atto confermativo)

2012/C 366/70

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera del Consiglio del 1 dicembre 2011, recante il riferimento 24/c/01/11, che nega alla ricorrente l’accesso integrale al parere redatto dal servizio legale del Consiglio (documento n. 6865/09) in merito al progetto di emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea di un regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

3)

La ClientEarth è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/35


Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2012 — EDF/Commissione

(Causa T 389/12 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dell’energia elettrica - Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione salvo il rispetto di taluni impegni - Diniego di concessione della proroga del termine fissato per onorare tali impegni - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza)

2012/C 366/71

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedenti: Électricité de France (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori relativi alla decisione C(2012) 4617 def. della Commissione, del 28 giugno 2012, che nega la concessione alla ricorrente della proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni, ripresi dalla decisione C(2009) 9059, del 12 novembre 2009, che autorizza l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell’impresa Segebel da parte della Electricité de France (caso COMP/M.5549 — EDF/Segebel)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/35


Ricorso proposto il 14 agosto 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/UAMI — Leineweber (X)

(Causa T-378/12)

2012/C 366/72

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: J. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento, con tutti i documenti allegati e le relative copie;

ammettere tutti gli elementi di prova allegati al ricorso;

accogliere le domande del ricorrente, dichiarando inefficace la decisione emessa dalla prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012 nel procedimento R 1524/2011-1, relativo alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7045818, e, conseguentemente, confermare la decisione della divisione di opposizione del 25 maggio 2011, che ha consentito la registrazione del marchio figurativo comunitario «X», n. 7045818, per prodotti della classe 25; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «X», per prodotti della classe 25 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7045818

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4736609 del marchio figurativo «X» per, fra l’altro, prodotti della classe 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione contestata per i prodotti della classe 25

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/36


Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Celtipharm/UAMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Causa T-411/12)

2012/C 366/73

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Celtipharm (Vannes, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e C. Fendeleur)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rettifica (della decisione del 2 maggio 2012) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 giugno 2012, nel procedimento R 767/2011-2

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Alliance Healthcare France SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PAHRMASTREET» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 8 658 445

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «PHARMASEE» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto e la decisione della divisione di opposizione annullata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/36


Ricorso proposto il 21 settembre 2012 — Beninca/Commissione

(Causa T-418/12)

2012/C 366/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. C. Zschocke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 26 luglio 2012, che nega implicitamente l’accesso ad un documento prodotto nell’ambito di operazioni di concentrazione (caso COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adottato una decisione sulla richiesta del ricorrente di accesso ad un determinato documento entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (1). Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ciò costituisce una decisione negativa implicita ed immotivata e pertanto una violazione delle disposizioni rilevanti in materia di accesso ai documenti.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che nessuno degli argomenti sollevati dalla Commissione, nella sua valutazione preliminare, giustifica il diniego di dare accesso al ricorrente al documento richiesto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/37


Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argantaria/UAMI (VALORES DE FUTURO)

(Causa T-428/12)

2012/C 366/75

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. de Oliveira Vaz Mirando Sousa e N. González-Alberto Rodríguez)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 luglio 2012, procedimento R 2299/2011-2, nella parte in cui conferma il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 9 408 758; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VALORES DE FUTURO» per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 9 408 758

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/37


Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Distillerie Bonollo e altri/Consiglio

(Causa T-431/12)

2012/C 366/76

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia); Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia); Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Italia); Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia); e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui le aliquote del dazio antidumping applicate alla Ninghai Organic Chemical Factory ed alla Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd sono state illegittimamente stabilite a causa di errori manifesti di valutazione che inficiano la misura, di violazioni degli articoli 2 e 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) (in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), di violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e di un difetto di motivazione del regolamento impugnato;

disporre il mantenimento del regolamento impugnato fino all’adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 264 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare il convenuto e ogni eventuale interveniente alle spese legali sostenute dalle ricorrenti e alle spese relative al procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione modificando il metodo applicato per stabilire il valore normale del paese di riferimento in assenza di giustificazioni adeguate a sostegno del mutamento di circostanze e, in tal modo, ha violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione non prendendo in considerazione gli attuali prezzi di vendita nel mercato interno del paese di riferimento ed è erroneamente ricorsa a valori costruiti in violazione degli articoli 2, paragrafi 1, 2 e 7, lettere a) e b), del regolamento antidumping di base.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha utilizzato gli attuali prezzi del benzene praticati negli USA e nell’Europa occidentale e non i prezzi attuali della materia prima nel paese di produzione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, così individuando un valore erroneo per il valore normale applicato nel corso del procedimento di riesame.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione, a motivo dello snaturamento dei costi di produzione nel valore costruito normale così ottenuto e dell’utilizzo di costi per le materie prime non equivalenti, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto e la Commissione europea hanno violato i diritti della difesa delle ricorrenti omettendo di garantire l’accesso alle informazioni necessarie per la piena comprensione del metodo applicato al fine di stabilire il valore normale ed altresì per aver omesso di fornire una motivazione adeguata rispetto a questioni fondamentali relative al calcolo del valore normale nel paese di riferimento ed i corrispondenti margini di dumping applicati, così inficiando il regolamento impugnato.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), come modificato.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/38


Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — VTZ e altri/Consiglio

(Causa T-432/12)

2012/C 366/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Russia) e Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (Volzhsky, Russia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo e C. Van Hemelrijck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174, pag. 5); e

condannare il convenuto alle spese di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che, cumulando le importazioni dalla Russia con quelle dall’Ucraina, il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, ha violato l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento di base») nonché il principio della parità di trattamento.

2)

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che, concludendo che la scadenza delle misure poteva implicare la reiterazione del pregiudizio, il Consiglio ha violato il principio della parità di trattamento e ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, violando, pertanto, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3)

Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 21 del regolamento di base nonché il principio della parità di trattamento, commettendo un errore manifesto di valutazione rispetto all’accertamento dell’interesse dell’Unione.

4)

Con il loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione ed i diritti della difesa delle ricorrenti, omettendo di esaminare gli argomenti che esse avevano sollevato nel corso dell’indagine e di comunicare loro i fatti e le considerazioni essenziali relativi al caso; ha violato l’obbligo di motivazione, il principio di buona amministrazione ed i diritti della difesa delle ricorrenti, comunicando agli Stati membri informazioni relative al caso prima di ricevere qualunque osservazione dalle medesime e consultando il comitato consultivo antidumping precedentemente all’audizione delle ricorrenti stesse.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), come modificato.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/39


Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Steiff/UAMI (bottone metallico al centro dell’orecchio di un peluche)

(Causa T-433/12)

2012/C 366/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. D. Fissl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 luglio 2012, procedimento R 1693/2011-1;

annullare il diniego della domanda di marchio comunitario n. 9 439 613 dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio di posizione con cui si richiede la tutela per un bottone metallico tondo, lucido o opaco, apposto al centro dell’orecchio di un peluche, per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 439 613

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/39


Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — Steiff/UAMI (etichetta in tessuto con bottone metallico al centro dell’orecchio di un peluche)

(Causa T-434/12)

2012/C 366/79

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. D. Fissl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 luglio 2012, procedimento R 1692/2011-1;

annullare il diniego della domanda di marchio comunitario n. 9 439 654 dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio di posizione con cui si richiede la tutela per un’etichetta rettangolare allungata in tessuto, apposta al centro dell’orecchio di un peluche mediante un bottone metallico tondo, lucido o opaco, per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 439 654

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/39


Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Consiglio

(Causa T-442/12)

2012/C 366/80

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e S. Van Cutsem)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), respingendo la richiesta di status d’impresa operante in economia di mercato della ricorrente sulla base di un’asserita distorsione a livello del prezzo della materia prima benzene. Le istituzioni dell’Unione hanno commesso un errore manifesto di valutazione allorché hanno comparato i prezzi del benzene prodotto dal coke con quelli del benzene prodotto dal petrolio ed hanno fondato la loro valutazione su un dazio applicato all’esportazione di benzene, che hanno riconosciuto non essere in vigore. Inoltre, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, considerando che l’omesso rimborso dell’IVA sulle esportazioni di benzene rappresentava un’interferenza significativa dello Stato nelle decisioni imprenditoriali della ricorrente.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, dal momento che il Consiglio avrebbe dovuto concedere lo status d’impresa operante in economia di mercato alla ricorrente nel corso del riesame intermedio ed ha pertanto erroneamente concluso che le circostanze relative al dumping erano mutate in modo significativo e che tali cambiamenti avevano natura permanente.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato l’obbligo di motivazione, l’articolo 296 TFUE e gli articoli 6, paragrafo 7, 11, paragrafo 3, 14, paragrafo 2 e 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, omettendo di prendere in considerazione e di motivare il rigetto delle osservazioni e degli elementi di prova presentanti dalla ricorrente e di delineare in maniera inequivocabile il suo ragionamento rispetto all’asserita distorsione a livello del prezzo della materia prima benzene.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato il secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, omettendo di adottare una decisione sullo status d’impresa operante in economia di mercato entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ed i diritti della difesa, negando di comunicare gli elementi in base ai quali il valore normale è stato calcolato.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/40


Ordinanza del Tribunale 3 ottobre 2012 — 3M Pumps/UAMI — 3M (3M Pumps)

(Causa T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


Tribunale della funzione pubblica

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/41


Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-102/12)

2012/C 366/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di reinquadrare il ricorrente nel grado AST5, scatto 3 con effetto retroattivo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo;

indicare al convenuto gli effetti che tale annullamento comporta, cioè il suo reinquadramento nel grado D4, scatto 8, a partire dal 1o maggio 2004, la ricostituzione della sua carriera in conformità delle promozioni e avanzamenti di grado che da quel momento l’hanno interessata e il versamento di qualsiasi eventuale arretrato di retribuzione;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/41


Ricorso proposto il 28 settembre 2012 — ZZ/BEI

(Causa F-107/12)

2012/C 366/83

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: I. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita della BEI di non calcolare le annualità di pensione rivalutate del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita di rigetto della domanda in data 10 luglio 2011 con cui il richiedente ha chiesto che la Banca europea per gli investimenti proceda al calcolo delle sue annualità di pensione rivalutate e, in aggiunta, al pagamento dell’importo corrispondente a tale rivalutazione;

condannare la Banca europea per gli investimenti a concedere al ricorrente il beneficio di una rivalutazione delle sue annualità di pensione corrispondente a sei anni e un mese di anni di contribuzione complementare;

condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento della somma fissata ex aequo et bono e in via provvisoria a EUR 5000, per il danno morale subito;

condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.