ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.344.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
12 novembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte dei conti

2012/C 344/01

Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni

1

2012/C 344/02

Relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2011, corredata dalle risposte della Commissione

243

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

12.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/1


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Conformemente alle disposizioni dell'articolo 287, paragrafi 1 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 129 e 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e degli articoli 139 e 156 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo

la Corte dei conti dell'Unione europea, nella riunione del 6 settembre 2012, ha adottato le sue

RELAZIONI ANNUALI

sull'esercizio finanziario 2011.

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.

I membri della Corte dei conti sono i seguenti:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Presidente), David BOSTOCK, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ, Lazaros S. LAZAROU, Gijs DE VRIES, Harald WÖGERBAUER, Hans Gustaf WESSBERG, Henrik OTBO, Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

2012/C 344/01

INDICE

Introduzione generale

Capitolo 1—

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

Capitolo 2—

Entrate

Capitolo 3—

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti

Capitolo 4—

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute

Capitolo 5—

Politica regionale; energia e trasporti

Capitolo 6—

Occupazione e affari sociali

Capitolo 7—

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

Capitolo 8—

Ricerca e altre politiche interne

Capitolo 9—

Spese amministrative e di altra natura

Capitolo 10—

Ottenere risultati dal bilancio dell’UE

INTRODUZIONE GENERALE

0.1.

La Corte dei conti europea è l’istituzione creata dal trattato per provvedere al controllo delle finanze dell’Unione europea (UE). Quale revisore esterno dell’UE, funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’UE. Informazioni più dettagliate sulla Corte figurano nella sua relazione annuale di attività che, unitamente alle relazioni speciali sui programmi di spesa e sulle entrate dell’Unione e ai pareri espressi su nuovi atti legislativi o su modifiche a normativa già esistente, sono disponibili sul sito Internet della Corte: www.eca.europa.eu,

0.2.

La presente relazione, concernente l’esercizio finanziario 2011, costituisce la 35a relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio UE. I Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione annuale a parte.

0.3.

Il bilancio generale dell’UE viene adottato ogni anno dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La relazione annuale della Corte, assieme alle relazioni speciali, costituisce la base della procedura di discarico in cui il Parlamento europeo stabilisce se la Commissione europea abbia assolto in modo soddisfacente le proprie funzioni in materia di esecuzione del bilancio. La Corte trasmette la relazione annuale simultaneamente ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.

0.4.

La parte fondamentale della relazione è costituita dalla dichiarazione della Corte («DAS») concernente l’affidabilità dei conti annuali dell’UE e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (cui si fa riferimento nella relazione con l’espressione «regolarità delle operazioni»). È la stessa dichiarazione di affidabilità a introdurre la relazione, nella quale sono esposti principalmente i lavori di audit su cui poggia la dichiarazione.

0.5.

La relazione è articolata come segue:

il capitolo 1 contiene la dichiarazione di affidabilità e una sintesi delle risultanze dell’audit svolto dalla Corte sull’affidabilità dei conti e sulla regolarità delle operazioni, nonché una breve esposizione della gestione del bilancio nel 2011. L’allegato 1.3 del capitolo 1 fornisce informazioni tratte dai conti consolidati 2011. Esso sostituisce in gran parte l’allegato alle relazioni annuali precedenti concernente le «Informazioni finanziarie sul bilancio generale». Informazioni finanziarie più ampie sull’esercizio 2011 figurano nei conti consolidati pubblicati e nella relazione finanziaria redatta dalla Commissione europea, entrambi disponibili in rete

(www.ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2011);

i capitoli da 2 a 9 illustrano in maniera dettagliata le risultanze di audit sotto forma di «valutazioni specifiche» delle entrate e delle spese dell’UE. Il capitolo 2 verte sulle entrate del bilancio UE, mentre i capitoli da 3 a 9 riguardano sette gruppi di settori di intervento nell’ambito dei quali è autorizzata e registrata la spesa finanziata dal bilancio dell’UE. Questi gruppi corrispondono in sostanza alle rubriche del quadro finanziario 2007-2013, che presenta a grandi linee i programmi pluriennali di spesa dell’UE,

il capitolo 10 analizza la valutazione della performance espressa nelle relazioni annuali di attività presentate da tre direttori generali della Commissione e individua tematiche comuni significative nelle relazioni speciali adottate dalla Corte nel 2011, esaminando inoltre brevemente la relazione di valutazione della Commissione.

0.6.

La struttura delle valutazioni specifiche è stata modificata. Nella relazione annuale di quest’anno il capitolo dedicato all’agricoltura e alle risorse naturali, che figurava nelle ultime relazioni annuali, è stato sostituito da due valutazioni specifiche e relativi capitoli intitolati:

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti, e

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute.

0.7.

Inoltre, il capitolo riguardante la coesione, l’energia e i trasporti è sostituito da due valutazioni specifiche e relativi capitoli dal titolo:

Politica regionale, Energia e trasporti, e

Occupazione e affari sociali.

0.8.

Le valutazioni specifiche sono basate principalmente sui risultati della verifica della regolarità delle operazioni svolta dalla Corte, sulla valutazione dell’efficacia dei principali sistemi di supervisione e di controllo applicati per le entrate e le spese in causa, nonché su un esame dell’affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione.

0.9.

Come negli anni precedenti, la relazione annuale commenta la «relazione di sintesi» della Commissione europea, in cui quest’ultima accetta la responsabilità politica della gestione del bilancio UE: cfr. i paragrafi da 1.24 a 1.30. La Commissione ha scelto di includere nella relazione di sintesi per il 2011 alcuni commenti critici in merito al possibile impatto sulle stime di errore dei metodi di audit attualmente impiegati dalla Corte e dei loro sviluppi previsti per il 2012 e gli anni successivi.

0.10.

La Corte considera tali commenti inesatti e prematuri. Essa puntualizza inoltre che tali sviluppi nell’approccio e nella metodologia di audit da essa applicati rispecchiano l’evoluzione dell’ambiente di audit in cui opera, compreso il modo in cui la spesa è gestita dalle entità controllate. Com’è sua abitudine, al momento opportuno, la Corte spiegherà in maniera adeguata e trasparente gli eventuali sviluppi metodologici e i relativi effetti.

0.11.

Le risposte della Commissione alle osservazioni della Corte — nonché, all’occorrenza, quelle di altre istituzioni od organismi dell’UE — sono riportate nella relazione. Nel formulare le proprie constatazioni e conclusioni, la Corte tiene conto delle risposte fornite al riguardo dalle entità controllate. Spetta tuttavia alla Corte, in quanto revisore esterno, esporre le proprie constatazioni di audit, trarne le conclusioni ed esprimere una valutazione indipendente e imparziale in merito all’affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle operazioni.


CAPITOLO 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

INDICE

Dichiarazione di affidabilità della Corte presentata al Parlamento europeo e al Consiglio — relazione dell’organo di controllo indipendente

Introduzione

Constatazioni di audit per l’esercizio 2011

Affidabilità dei conti

Regolarità delle operazioni

Sintesi delle valutazioni specifiche ai fini della DAS

Confronto con i risultati dell’esercizio precedente

Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione

Introduzione

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

Relazione di sintesi della Commissione

Gestione di bilancio

Stanziamenti di bilancio per impegni e pagamenti

Utilizzo degli stanziamenti di pagamento alla fine dell’esercizio

Impegni di bilancio ancora da liquidare

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE PRESENTATA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO — RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INDIPENDENTE

 (1)  (2)

 (3)

Affidabilità dei conti

Legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti

Entrate

Impegni

Pagamenti

6 settembre 2012

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Lussemburgo, LUSSEMBURGO

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

1.1.

Il presente capitolo della relazione annuale:

illustra il contesto in cui viene redatta la dichiarazione di affidabilità della Corte (DAS) (4) e sintetizza ed esamina le constatazioni e le conclusioni di audit che sono alla base della dichiarazione stessa (cfr. paragrafi 1.2-1.30),

esamina i dati fondamentali della gestione di bilancio per il 2011 (cfr. paragrafi 1.31-1.38),

spiega la metodologia di audit DAS della Corte (cfr. allegato 1.1 ), e

presenta le iniziative prese dalla Commissione in relazione alle osservazioni sull’affidabilità dei conti degli esercizi precedenti. Comprende anche la risposta della Commissione alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle sue relazioni annuali precedenti, in particolare in merito ai recuperi e alle rettifiche finanziarie nonché all’accresciuto ricorso ai prefinanziamenti (cfr. allegato 1.2 ).

 

1.2.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte può inoltre completare detta dichiarazione con valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione (5).

 

1.3.

I lavori attinenti all’affidabilità dei conti dell’Unione europea hanno lo scopo di acquisire elementi probatori sufficienti e adeguati per poter stabilire in quale misura le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate adeguatamente e se i conti consolidati offrano un’immagine fedele della situazione finanziaria al 31 dicembre 2011, nonché dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio concluso a tale data (cfr. paragrafi 1.6-1.8).

 

1.4.

La finalità dei lavori di audit riguardanti la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 2011 è di acquisire elementi probatori sufficienti e adeguati per poter formulare conclusioni sulla conformità di tali operazioni alle disposizioni normative o contrattuali applicabili, e sull’esattezza degli importi calcolati (cfr. paragrafi 1.9-1.15 per una sintesi dei risultati ed i capitoli da 2 a 9 per informazioni più dettagliate).

 

1.5.

La finalità dei lavori di audit riguardanti l’affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione, in particolare le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività dei servizi della Commissione e le relative relazioni di sintesi, è di valutare in quale misura esse forniscano una valutazione fedele della qualità della gestione finanziaria (compresi i livelli residui di errore), e contribuiscano alla garanzia globale della Corte (cfr. paragrafi 1.16-1.30 e le relative osservazioni nella sezione intitolata «Efficacia dei sistemi» nei capitoli da 2 a 9).

 

CONSTATAZIONI DI AUDIT PER L’ESERCIZIO 2011

Affidabilità dei conti

1.6.

Le osservazioni della Corte vertono sui conti consolidati dell’Unione europea dell’esercizio 2011, compilati dal contabile della Commissione e approvati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario (6) e trasmessi alla Corte il 31 luglio 2012. I conti consolidati comprendono:

a)

i rendiconti finanziari consolidati che contengono lo stato patrimoniale (in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell'esercizio), il conto del risultato economico (che illustra le entrate e le spese dell'esercizio), la tabella dei flussi di cassa (che illustra come le variazioni dei conti influiscano sulla tesoreria e sugli equivalenti di tesoreria) e la situazione delle variazioni del patrimonio netto, nonché le relative note;

b)

le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, nonché le relative note.

 

1.7.

Il contabile della Commissione ha trasmesso alla Corte una dichiarazione (representation letter) nella quale conferma che i conti consolidati sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, completi e affidabili.

 

1.8.

L’audit della Corte sui conti consolidati 2011 ha rilevato che questi non presentano inesattezze significative (cfr. anche allegato 1.2 ).

 

Regolarità delle operazioni

Sintesi delle valutazioni specifiche ai fini della DAS

1.9.

La Corte presenta nel capitolo 2 le valutazioni specifiche relative alle entrate e, nei capitoli da 3 a 9, quelle riguardanti le spese relative ai differenti gruppi di politiche in cui è strutturato il bilancio per attività (ABB — Activity Based Budget) (cfr. tabella 1.1 ).

 

Tabella 1.1 —   Pagamenti eseguiti nel 2011 per capitolo della relazione annuale

(milioni di euro)

Sezioni (S), titoli (T) e capitoli (C)  (36) corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2011, ripartiti per capitolo della relazione annuale della Corte

Pagamenti eseguiti nel 2011  (37)

in % del totale

Capitoli della relazione annuale

Capitolo 3: Agricoltura: Sostegno al mercato e aiuti diretti

43 809

33,9 %

Fondo europeo agricolo di garanzia (T.05 C01-03, 06-08)

43 809

33,9 %

Capitolo 4: Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute

13 876

10,7 %

Sviluppo rurale (T.05 C04-05)

12 399

9,6 %

Ambiente e azione per il clima (T.07)

240

0,2 %

Affari marittimi e pesca (T.11)

731

0,6 %

Salute e tutela dei consumatori (T.17)

506

0,4 %

Capitolo 5: Politica regionale, energia e trasporti

34 842

26,9 %

Mobilità e trasporti (T.06)

1 042

0,8 %

Politica regionale (T.13)

32 911

25,4 %

Energia (T.32)

889

0,7 %

Capitolo 6: Occupazione e affari sociali

10 299

8,0 %

Occupazione e affari sociali (T.04)

10 299

8,0 %

Capitolo 7: Relazioni esterne, aiuti e allargamento

6 201

4,8 %

Relazioni esterne (T.19)

3 156

2,4 %

Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)

1 175

0,9 %

Allargamento (T.22)

835

0,6 %

Aiuti umanitari (T.23)

1 035

0,8 %

Capitolo 8: Ricerca e altre politiche interne

10 591

8,2 %

Affari economici e finanziari (T.01)

319

0,2 %

Imprese (T.02)

1 213

0,9 %

Concorrenza (T.03)

0

0,0 %

Ricerca (T.08)

4 283

3,3 %

Società dell'informazione e media (T.09)

1 357

1,0 %

Ricerca diretta (T.10)

89

0,1 %

Mercato interno (T.12)

34

0,0 %

Istruzione e cultura (T.15)

2 283

1,8 %

Comunicazione (T.16)

134

0,1 %

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)

868

0,7 %

Commercio (T.20)

11

0,0 %

Capitolo 9: Spese amministrative e di altra natura

9 777

7,6 %

Parlamento (S. I)

1 580

1,2 %

Consiglio (S. II)

547

0,4 %

Commissione (S. III)

6 264

4,8 %

Corte di giustizia (S. IV)

334

0,3 %

Corte dei conti (S. V)

137

0,1 %

Comitato economico e sociale europeo (S. VI)

126

0,1 %

Comitato delle regioni (S. VII)

91

0,1 %

Mediatore europeo (S. VIII)

9

0,0 %

Garante europeo della protezione dei dati (S. IX)

7

0,0 %

Servizio europeo per l'azione esterna (S.X)

682

0,5 %

Totale generale

129 395

100,0 %

1.10.

La Corte conclude che le entrate (130 000 milioni di euro) (7) e i pagamenti del gruppo di politiche spese amministrative e di altra natura (9 777 milioni di euro) non presentavano errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo esaminati erano efficaci (cfr. tabella 1.2 e paragrafi 2.35-2.36 e 9.30-9.32). Anche gli impegni in tutti i gruppi di politiche risultavano esenti da errori rilevanti.

 

1.11.

La Corte conclude che il gruppo di politiche relazioni esterne, aiuti e allargamento (6 201 milioni di euro) non presentava errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo esaminati erano parzialmente efficaci. I pagamenti intermedi e finali erano tuttavia inficiati da errori rilevanti (cfr. tabella 1.2 e paragrafi 7.26-7.27).

1.11.

La Commissione ha progettato i suoi controlli in modo da coprire l’intero ciclo di vita dei suoi progetti pluriennali. Essa ritiene che tali sistemi di supervisione e controllo siano efficaci e siano migliorati sostanzialmente nel corso degli anni.

1.12.

La Corte conclude che i seguenti gruppi di politiche erano inficiati da errori in misura rilevante: agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti [43 801 milioni di euro di spese rimborsate (8)); sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute (13 310 milioni di euro di spese rimborsate (8)]; politica regionale, energia e trasporti [33 373 milioni di euro di spese rimborsate (8)]; occupazione e affari sociali [10 171 milioni di euro di spese rimborsate (8)] e ricerca e altre politiche interne (pagamenti per 10 591 milioni di euro). Per questi gruppi di politiche, la Corte conclude inoltre che i sistemi di supervisione e controllo esaminati erano parzialmente efficaci (cfr. tabella 1.2 e paragrafi 3.42-3.43, 4.51-4.52, 5.70-5.71, 6.27-6.28 e 8.37-8.38).

1.13.

La Corte conclude che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo esaminati per i pagamenti erano, in generale, parzialmente efficaci (cfr. tabella 1.2 ).

1.12-1.13

Per quanto riguarda il capitolo Agricoltura: Sostegno al mercato e diretto, la Commissione ritiene che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per l’esercizio finanziario 2011, pur rappresentando un lieve incremento rispetto alla campagna precedente, rientri comunque nel normale intervallo di variazioni statistiche da un anno all’altro e non indichi un deterioramento qualitativo generale nella gestione e nel controllo delle spese da parte degli Stati membri. Secondo la Commissione, i tassi di errore calcolati dalla Corte per gli ultimi anni, nel loro insieme, dimostrano in maniera attendibile che il tasso di errore più probabile per il FEAGA è relativamente vicino alla soglia di rilevanza del 2 %. In relazione allo Sviluppo rurale, la valutazione del livello di pagamenti indebiti eseguita dalla Commissione sulla base delle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri nel 2011 indica un peggioramento della situazione, che ha indotto il direttore generale della DG AGRI a formulare una riserva nella sua relazione annuale di attività del 2011. Per rimediare alla situazione si stanno identificando alcuni azioni correttive. Per quanto riguarda i sistemi di supervisione e controllo in vigore nel settore Agricoltura, la Commissione ritiene che il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che ha coperto il 91 % della spesa totale a carico del FEAGA, sia complessivamente efficace nel limitare i rischi di errore o spesa irregolare, e rammenta che il rischio rimanente per il bilancio dell’UE è adeguatamente coperto dalla procedura di verifica della conformità. Si vedano in proposito le risposte ai punti 3.10, 3.14-3.15, 3.42, 4.10, 4.43, 4.51 e 4.52.

Come indicato nella tabella 1.3, il tasso di errore più probabile cumulato per i capitoli Politica regionale, energia e trasporti e Occupazione e affari sociali è diminuito notevolmente rispetto al 2010, passando dal 7,7 % al 5,1 %. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, il livello di errore per ogni parte del precedente gruppo Politica di coesione, energia e trasporti (tasso di errore più probabile del 6 % per Politica regionale, energia e trasporti e del 2,2 % per l’Occupazione) rimane decisamente inferiore a quelli riferiti dalla Corte per il periodo 2006-2008. Questa evoluzione positiva è dovuta al rafforzamento delle disposizioni di controllo nel periodo di programmazione 2007-2013, alla politica rigorosa di interruzioni/sospensioni che la Commissione applica qualora rilevi carenze, in linea con il suo piano d’azione 2008, e all’incidenza positiva delle misure di semplificazione previste dai regolamenti per l’attuale periodo di programmazione. La Commissione continuerà a concentrare i suoi interventi sui programmi e/o sugli Stati membri più esposti a rischi.

Per quanto riguarda il capitolo Ricerca e altre politiche interne, la Commissione è del parere che, dal punto di vista della gestione, ossia valutando gli obiettivi in termini di legalità e regolarità e considerando la proporzionalità del rischio e il rapporto costo/efficacia dei controlli, il suo sistema di gestione e controllo offra un’adeguata affidabilità, fatte salve le riserve degli ordinatori delegati.

Infine, per quanto riguarda in particolare le disposizioni del regolamento finanziario applicabili al bilancio dell’UE [articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera f), del regolamento recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, e articolo 28, paragrafo 2 ter, lettera g), del nuovo regolamento finanziario] e tenendo conto della riduzione proposta delle risorse disponibili e delle misure attualmente prese dagli Stati membri, la Commissione esaminerà i costi e i benefici delle raccomandazioni della Corte prima di avviare o proporre azioni adeguate.

Tabella 1.2 —   Sintesi delle constatazioni relative all'esercizio 2011 riguardanti la regolarità delle operazioni

Gruppo di politiche

Pagamenti

(milioni di euro)

Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo esaminati  (39)

Tasso di errore più probabile

(TEP)

(%)

Intervallo di fiducia

(%)

Frequenza di errori  (40)

(%)

Conclusioni di audit

Limite inferiore dell'errore

(LIE)

Limite superiore dell'errore

(LSE)

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti (38)

43 801 (41)

Parzialmente efficaci

2,9  (46)

1,1

4,7

39

Inficiato da errori rilevanti

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute (38)

13 310 (42)

Parzialmente efficaci

7,7  (47)

4,5

10,9

57

Inficiato da errori rilevanti

Politica regionale, energia e trasporti (38)

33 373 (43)

Parzialmente efficaci

6,0

3,0

9,0

59

Inficiato da errori rilevanti

Occupazione e affari sociali (38)

10 171 (44)

Parzialmente efficaci

2,2

0,9

3,4

40

Inficiato da errori rilevanti

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

6 201

Parzialmente efficaci

1,1

0,0

2,4

33

Privo di errori rilevanti

Ricerca e altre politiche interne

10 591

Parzialmente efficaci

3,0

1,1

4,9

49

Inficiato da errori rilevanti

Spese amministrative e di altra natura

9 777

Efficaci

0,1

0,0

0,3

7

Privo di errori rilevanti

Popolazione complessiva controllata

127 224 (45)

Parzialmente efficaci

3,9  (48)

3,0

4,8

44

Inficiato da errori rilevanti

Entrate

130 000 (49)

Efficaci

0,8

0,0

2,4

2

Privo di errori rilevanti

Confronto con i risultati dell’esercizio precedente

1.14.

Il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per i pagamenti per il 2011 è maggiore rispetto al 2010 per i seguenti gruppi di politiche:

1.14.

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti, nonché sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute (confrontato con il precedente gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali).

Per il settore Agricoltura: Sostegno al mercato e diretto, la Commissione ritiene che il lieve incremento rispetto alla campagna precedente rientri nel normale intervallo di variazioni statistiche da un anno all’altro e non indichi un deterioramento qualitativo generale nella gestione e nel controllo delle spese da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda lo Sviluppo rurale, la Commissione ammette che la situazione sia peggiorata, anche se in misura più limitata rispetto a quanto constatato dalla Corte.

La Commissione nota che la conclusione della Corte si riferisce al gruppo di politiche nel suo complesso, non ai sottogruppi.

La Commissione è del parere che, da un punto di vista gestionale, ossia valutando le finalità in termini di legalità e regolarità e considerando la proporzionalità del rischio e il rapporto costo/efficacia dei controlli, il suo sistema di gestione e controllo applicabile ai programmi del settore Ricerca e altre politiche interne offra un’adeguata affidabilità, fatte salve le riserve degli ordinatori delegati.

Ricerca e altre politiche interne.

 

Per i gruppi di politiche Politica regionale, Energia e trasporti e Occupazione e affari sociali (confrontato con il precedente gruppo di politiche coesione, energia e trasporti) il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte è diminuito.

La Commissione osserva che, per il terzo anno consecutivo, il tasso di errore rimane ben al di sotto di quelli rilevati dalla Corte nel periodo 2006-2008. Questo andamento positivo deriva dal rafforzamento delle disposizioni in materia di controllo nel periodo di programmazione 2007-2013 e dalla politica rigorosa di interruzioni/sospensioni applicata dalla Commissione qualora rilevi carenze, in linea con il suo piano d’azione 2008. Come indicato nella tabella 1.3, anche l’errore più probabile cumulato per i capitoli Politica regionale, energia e trasporti e Occupazione e affari sociali è diminuito notevolmente rispetto al 2010, passando dal 7,7 % al 5,1 %.

Per quel che riguarda gli altri gruppi di politiche (relazioni esterne, aiuti e allargamento e spese amministrative e di altra natura), il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte è rimasto stabile (cfr. tabella 1.3 ).

 

1.15.

Complessivamente, il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per quanto riguarda i pagamenti nel loro insieme è rimasto stabile rispetto al 2010 (3,9 % nel 2011 e 3,7 % nel 2010, cfr. anche tabella 1.3 e grafico 1.1 ) (9). La Corte ha constatato che i due quinti circa delle operazioni verificate sono inficiati da errori (nel 2010: un terzo circa delle operazioni). La frequenza degli errori rilevati dalla Corte è aumentata per tutti i gruppi di politiche, ad eccezione del precedente gruppo di politiche coesione, energia e trasporti e delle spese amministrative e di altra natura per i quali è rimasta stabile (cfr. tabella 1.3 ).

1.15.

Dopo aver esaminato la nuova valutazione degli errori di condizionalità nel capitolo Agricoltura, la Commissione nota che l’errore più probabile stimato dalla Corte è molto vicino a quello del 2010 nonostante una serie di fattori tecnici e strutturali contrari (i programmi pluriennali dell’UE sono entrati in una fase critica che comporta un aumento di pagamenti complessi, inevitabilmente più esposti a errori).

Tabella 1.3 —   Confronto dei risultati di audit relativi agli esercizi 2010 e 2011

Gruppo di politiche

Tasso di errore più probabile

(TEP)

(%)

Intervallo di fiducia

(%)

Frequenza di errori

(%)

Conclusioni di audit

Limite inferiore dell'errore

(LIE)

Limite superiore dell'errore

(LSE)

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti

2,3

4,0 (50)

2,9

0,8

2,5

1,1

3,8

5,6

4,7

37

48

39

Inficiato da errori rilevanti

Inficiato da errori rilevanti

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute

7,7

4,5

10,9

57

Inficiato da errori rilevanti

Politica regionale, energia e trasporti

7,7

5,1 (50)

6,0

4,7

3,2

3,0

10,7

7,1

9,0

49

50

59

Inficiato da errori rilevanti

Inficiato da errori rilevanti

Occupazione e affari sociali

2,2

0,9

3,4

40

Inficiato da errori rilevanti

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

1,7

1,1

0,1

0,0

3,3

2,4

23

33

Privo di errori rilevanti

Privo di errori rilevanti

Ricerca e altre politiche interne

1,4

3,0

0,6

1,1

2,1

4,9

39

49

Privo di errori rilevanti

Inficiato da errori rilevanti

Spese amministrative e di altra natura

0,4

0,1

0,0

0,0

1,1

0,3

7

7

Privo di errori rilevanti

Privo di errori rilevanti

Popolazione complessiva controllata

3,7

3,9  (51)

2,6

3,0

4,8

4,8

36

44

Inficiato da errori rilevanti

Inficiato da errori rilevanti

Entrate

0,0

0,8

N/A

0,0

N/A

2,4

N/A

2

Privo di errori rilevanti

Privo di errori rilevanti

Image

Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione

Introduzione

1.16.

Ai sensi dell’articolo 317 del TFUE, la Commissione è responsabile, in ultima istanza, dell’esecuzione del bilancio UE. Un elemento essenziale dell’attuale sistema della Commissione per gestire i fondi UE [che è stato completamente rivisto in base alla riforma avviata nell’aprile del 2000 (10) in risposta ad una risoluzione adottata dal Parlamento europeo (11)] è la responsabilità dei direttori generali. Questi ultimi devono porre in atto sistemi di supervisione e controllo efficaci che rispondono a norme predefinite (12).

 

1.17.

I direttori generali della Commissione rendono conto annualmente dell’esercizio delle loro funzioni mediante relazioni di attività (13). Ogni relazione è accompagnata da un’attestazione mediante la quale il direttore generale dichiara, inter alia, in che misura le risorse siano state utilizzate per i fini previsti e le procedure di controllo assicurino la legittimità e la regolarità delle operazioni. Quando identificano problemi significativi in materia, i direttori generali possono includere riserve nelle loro dichiarazioni.

 

1.18.

Con la relazione di sintesi, la Commissione si assume la responsabilità politica della gestione attuata dai propri direttori generali. Questa relazione si basa sulle attestazioni fornite dai direttori generali nelle proprie relazioni annuali di attività, oltre che su altre fonti, come ad esempio il giudizio globale espresso dal revisore interno. La relazione descrive inoltre le misure adottate dalla Commissione per far fronte alle carenze in materia di gestione e di controllo.

 

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali  (14)

L’importo dei pagamenti sui quali sono formulate riserve è aumentato

1.19.

Sebbene tutti i direttori generali abbiano dichiarato che le procedure di controllo applicate forniscono le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, nel 2011 il numero delle direzioni generali o dei servizi che hanno formulato una o più riserve è salito a 16 (da 13 nel 2010). Nel 2011, il numero complessivo di riserve è salito a 27 (da 17 nel 2010), la maggior parte delle quali, come negli anni precedenti, si riferisce a carenze riguardanti la regolarità delle operazioni. L’impatto finanziario totale stimato delle riserve è aumentato a 1 959 milioni di euro, pari all’1,5 % dei pagamenti effettuati nel 2011 (2010: 423 milioni di euro, pari allo 0,3 %) (cfr. tabella 1.4 e capitoli 2-9).

 

Tabella 1.4 —   Riserve formulate dalle direzioni generali della Commissione per il 2011

(milioni di euro)

DG/Servizio  (52)

Riserve

Pagamenti totali per le specifiche attività ABB interessate dalle riserve  (53)

Impatto finanziario delle riserve  (54)

AGRI

1 —

Gravi carenze nel SIGC in BG e PT

Rischio di reputazione

2 —

Spese sviluppo rurale

12 292,02

278,00

3 —

Carenze nella supervisione e nel controllo dei prodotti biologici certificati

Rischio di reputazione

BUDG

1 —

Dubbi sull'affidabilità dei sistemi e delle procedure di liquidazione e contabili in Belgio e sull' esattezza degli importi delle RPT trasferiti al bilancio UE

Non stimato

CLIMA

1 —

Sono state identificate notevoli debolezze nella sicurezza dei registri nazionali del sistema di scambio delle quote di emissione a seguito di attacchi informatici in diversi Stati membri nel 2010 e nel 2011

Rischio di reputazione

COMM

1 —

Potenziale violazione della legislazione vigente in materia di diritti di proprietà intellettuale

Non stimato

EACEA

Rilevanza del valore a rischio per il 2011 risultante dai tassi errore per le sovvenzioni della dotazione 2011 del programma PAP (2007-2013)

1 189,68

4,26

EMPL

1 —

Carenze nei sistemi di gestione e controllo (2007-2013) per PO dell'FSE in BE, CZ, DE, ES, IT, LV, LT, RO, SK e UK e per la componente IV del programma IPA per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

9 557,19

58,70

2 —

Carenze nei sistemi di gestione e controllo (periodo 2000-2006) per PO dell'FSE in DE, FR, IT, e ES che non hanno fatto oggetto di sufficienti controlli e misure correttive da parte delle autorità nazionali

437,04

0,00

ENER

1 —

Tasso di errore residuo relativo all'esattezza delle dichiarazioni di spesa in contratti del 6o PQ

25,79

1,15

2 —

Tasso di errore residuo relativo all'esattezza delle dichiarazioni di spesa in contratti del 7o PQ

133,43

5,26

ENTR

1 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative al 6o PQ

4,17

0,16

2 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative al 7o PQ

419,65

0,93

3 —

Affidabilità dell'informativa finanziaria dell'ESA circa l'attuazione congiunta della componente spaziale per il GMES e l'attuazione dei programmi EGNOS e Galileo

Non stimato

HOME

1 —

Tasso di errore residuo nella popolazione non controllata delle sovvenzioni relative al programma «Sicurezza e salvaguardia delle libertà», del bilancio per attività

132,90

3,09

2 —

Rischio continuo di ritardi per il progetto SIS II

Rischio di reputazione

INFSO

1 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa nelle convenzioni di sovvenzione del 7o PQ

1 217,06

22,60

MARE

1 —

Sistemi di gestione controllo per i PO SFOP in DE (Obiettivo 1)

Rischio di reputazione

2a —

Sistemi di gestione e controllo per i programmi FEP in CZ, ES, IT, NL, RO, SK, FI e SE

444,42

9,11

2b —

Ammissibilità della spesa per gli investimenti a bordo dei pescherecci

10,71

MOVE

1 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative a contratti del 6o PQ

19,29

0,86

2 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative a contratti del 7o PQ

39,68

1,23

REA

Esattezza delle dichiarazioni di spesa che influisce sul finanziamento UE concesso per i temi Ricerca spaziale e sicurezza del programma specifico Cooperazione nell'ambito del 7o PQ

423,82

3,63

REGIO

1 —

Sistemi di gestione e controllo FESR/Fondo di coesione/IPA (periodo 2007-2013) in BG, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LV, LT, NL, AT, PL, SI, SK, UK e programmi di «Cooperazione territoriale»

30 044,46

1 427,00

2 —

Sistemi di gestione e controllo FESR/Fondo di coesione/IPA (periodo 2000-2006) in DE, IE, ES, IT, HU e programmi transfrontalieri

Rischio di reputazione

RTD

1 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative a sovvenzioni del 6o PQ

517,11

20,56

2 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa relative a sovvenzioni del 7o PQ

3 765,16

100,80

SANCO

1 —

Esattezza delle dichiarazioni di spesa degli SM nell'ambito dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi

256,23

10,70

Totale

60 919,10

1 958,75

1.20.

L’incremento del numero di riserve, delle direzioni generali interessate e dell’impatto finanziario stimato rispecchia la consapevolezza, da parte dei direttori generali, di un elevato rischio di errori in alcuni settori, quali lo sviluppo rurale, la coesione o il 7o programma quadro (7o PQ). Ciò corrobora anche i risultati dell’audit della Corte per il 2011 (cfr. paragrafi 1.10-1.15).

1.20.

Nella relazione di sintesi del 2011 la Commissione ha riferito la sua analisi delle varie ragioni che giustificano tale aumento, esposte qui di seguito al punto 1.27. Per quanto riguarda la Politica regionale, l’aumento del numero di riserve è dovuto soprattutto all’applicazione di una metodologia più rigorosa, in particolare alla valutazione del rischio residuo cumulativo, al fine di rispondere alle osservazioni formulate dalla Corte nelle sue precedenti relazioni annuali: per il primo anno, i programmi sono sottoposti a riserva quando il rischio cumulativo residuo è superiore al 2 %.

Stime del «tasso di errore residuo» da parte della Commissione

1.21.

Ogni direzione generale deve valutare in che misura le operazioni restano inficiate da errori dopo l’intervento dei sistemi di supervisione e controllo. Questo può essere fatto calcolando un tasso di errore residuo. In termini più semplici, il tasso di errore residuo è il tasso di errore risultante dall’esame di un campione rappresentativo di operazioni al netto delle eventuali rettifiche risultanti dai sistemi di supervisione e controllo. Se il tasso di errore residuo è superiore al 2 %, il direttore generale deve inserire una riserva nella dichiarazione inclusa nella relazione annuale di attività.

1.21.

L’esame di un campione rappresentativo di operazioni richiede generalmente un impegno in materia di audit che non può essere affrontato con i mezzi delle direzioni generali e dei servizi che operano al di fuori dei quattro principali settori di spesa (Agricoltura, Fondi strutturali, Aiuti esterni e Ricerca). Le istruzioni permanenti per la RAA forniscono orientamenti dettagliati su come fornire assicurazioni quando gli indicatori di controllo disponibili non sono statisticamente rappresentativi della popolazione di operazioni. Per la Politica di coesione, i regolamenti prevedono che gli Stati membri sottopongano ad audit campioni rappresentativi di operazioni per ciascun programma o gruppo di programmi ogni anno. I tassi di errori derivanti sono poi riesaminati e confermati dai servizi della Commissione e utilizzati per la loro procedura di garanzia dell’affidabilità.

1.22.

Nelle istruzioni per redigere le relazioni annuali di attività per il 2011, la Commissione ha fornito per la prima volta alle direzioni generali istruzioni sulle modalità di calcolo del tasso di errore residuo. Ciò ha prodotto un miglioramento in alcune dichiarazioni, in particolare quelle della direzione generale Coesione (cfr. paragrafi 5.66 e 6.25) e delle direzioni generali Ricerca e innovazione e Società dell’informazione e media (cfr. paragrafi 8.35-8.36). La Corte ha tuttavia rilevato debolezze in tali istruzioni e nella loro applicazione. Alcune direzioni generali hanno fornito informazioni poco chiare e/o hanno sottostimato il tasso di errore residuo, il che ha portato alla mancata formulazione di riserve o ad una sottovalutazione della loro gravità (15). Ad esempio:

1.22.

La Commissione si rallegra del fatto che la Corte constati i miglioramenti apportati ai suoi orientamenti in risposta alle raccomandazioni espresse dalla Corte stessa nella relazione annuale del 2010.

La Commissione ritiene che le direzioni generali cui si riferisce la Corte abbiano seguito le istruzioni e formulato riserve adeguate.

gli orientamenti non spiegavano sufficientemente cosa fare quando non era possibile calcolare in maniera affidabile il tasso di errore residuo,

Le istruzioni delle RAA contengono orientamenti specifici, passo per passo, su come procedere in mancanza di tali informazioni.

gli importi erano inclusi nel calcolo anche se, a causa di forti ritardi, non erano stati ricevuti o altrimenti recuperati,

In linea con le istruzioni della Commissione, nel calcolo del tasso di errore residuo sono state prese in considerazione soltanto le rettifiche finanziarie ufficialmente accettate dalle autorità nazionali e registrate dall’autorità di certificazione. Purché siano rispettati questi requisiti, la Commissione garantisce che tutte le rettifiche finanziarie concordate siano detratte dalla successiva domanda di pagamento presentata dalle autorità competenti.

nonostante le loro differenze intrinseche (16), nel calcolo del tasso di errore residuo erano inclusi tipi differenti di azioni correttive (rettifiche finanziarie/importi recuperati e revocati). Inoltre, le istruzioni prevedevano che fossero anche incluse le sospensioni.

La Commissione conviene che le sospensioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo del tasso di errore residuo, e nessuna direzione generale ha seguito tale procedura.

1.23.

La Corte conclude che il tasso di errore residuo non rappresenta ancora un indicatore affidabile in grado di mostrare in che misura le operazioni restano inficiate da errori.

1.23.

La Commissione riconosce che è opportuno ampliare e rendere più coerente l’uso del tasso di errore residuo come indicatore. Rammenta tuttavia che tale indicatore non è destinato a un utilizzo esclusivo o universale. La maggior parte delle DG e dei servizi continueranno ad affidarsi ad altri indicatori per valutare gli importi a rischio. Per le direzioni generali di medie dimensioni, in particolare, ciò produrrebbe un equilibrio sfavorevole tra costi ed efficacia dei controlli.

Relazione di sintesi della Commissione

1.24.

Nell’introduzione della relazione di sintesi (17), la Commissione si assume la completa responsabilità politica della gestione del bilancio UE, in base principalmente alle garanzie di affidabilità e alle riserve espresse dai propri direttori generali e capi servizio nelle relazioni annuali di attività (RAA).

 

1.25.

Le RAA sono le fonti principali della relazione di sintesi. La Commissione indica che esse forniscono tutte una ragionevole garanzia per quanto riguarda la regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte ha notato miglioramenti in alcune RAA che riconoscono un elevato rischio di errori e forniscono indicatori quantitativi per misurare la regolarità delle operazioni (cfr. paragrafi 1.20 e 1.22). La Corte sottolinea tuttavia che i problemi precedentemente individuati restano irrisolti (cfr. paragrafo 1.22 e allegato 1.2 , paragrafo 2).

1.25.

Si veda la risposta della Commissione al punto 1.22 e all’allegato 1.2, punto 2.

1.26.

La relazione di sintesi si basa anche sul secondo parere generale espresso dal revisore interno della Commissione. Il parere generale si basa sul lavoro svolto dal 2009 al 2011 dal servizio di audit interno (SAI) e dalla struttura di audit interno, nonché sulla garanzia fornita dai direttori nelle RAA per l’esercizio 2011. Rispetto all’anno scorso, il parere generale è migliorato, in quanto fornisce maggiori dettagli sui problemi sollevati. Il parere resta positivo, basandosi nella maggior parte dei casi sulle stesse riserve contenute nelle RAA. La Corte considera che le direzioni generali interessate dovrebbero affrontare adeguatamente i problemi — come ad esempio le debolezze nel settore aiuti esterni (18) — che, a giudizio del revisore interno, richiedono maggiore attenzione.

1.26.

Il revisore interno garantisce la coerenza tra le qualifiche al suo parere generale e le riserve dei direttori generali e dei capi servizio tramite un dialogo che duri dalle conclusioni del suo audit fino alla firma della dichiarazione di affidabilità. Il parere si basa sul lavoro di audit svolto su un periodo di tre anni su tutti i settori importanti.

Tutti i rischi sottoposti all’attenzione degli ordinatori per delega dal revisore interno sono adeguatamente affrontati dalle direzioni generali interessate tramite l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione che sono rigorosamente controllati dai direttori generali e dal comitato di controllo degli audit della Commissione.

1.27.

La Commissione riconosce l’elevato rischio di errori aumentando l’importo dei pagamenti per i quali sono formulate riserve (cfr. paragrafo 1.20). Essa afferma che questo effetto è attribuibile a una serie di fattori, tra cui:

il ciclo di attuazione pluriennale è a pieno regime per la maggior parte dei programmi 2007-2013,

per molti settori di spesa, sono ora disponibili indicatori più affidabili sulla qualità della gestione finanziaria, e

i nuovi orientamenti riguardanti tali indicatori hanno evitato che i prefinanziamenti abbassassero la media dei tassi di errore constatati nei pagamenti intermedi e finali.

1.27.

Si veda la risposta della Commissione al punto 1.20.

1.28.

A tale proposito, la Commissione riconosce anche la necessità di apportare ulteriori miglioramenti, al fine di informare in maniera trasparente sulla qualità della gestione finanziaria e propone, per risolvere i problemi, alcune misure, quali ad esempio:

1.28.

l’obbligo di rendere conto, nelle RAA dei servizi interessati, dell’attuazione e dei risultati delle attività connesse agli strumenti finanziari, nonché degli audit realizzati in materia,

In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, iniziata dalla Commissione nel luglio 2011 e adottata il 13 dicembre 2011, le autorità di gestione hanno l’obbligo formale di riferire circa gli strumenti finanziari nelle relazioni annuali e finali sull’attuazione dei programmi operativi. La Commissione fornirà una sintesi di tali dati nella RAA, a proposito dei progressi conseguiti in termini di finanziamento e applicazione degli strumenti finanziari. La relazione di sintesi della Commissione sarà elaborata entro il 1o ottobre 2012.

Inoltre, in seguito alle osservazioni sulle attività relative agli strumenti finanziari formulate dalla Corte nella sua relazione annuale del 2010, la Commissione ha svolto nel 2011 operazioni di audit specificamente dedicate a questo settore, i cui risultati sono esposti nelle RAA della DG REGIO (pag. 73) e della DG EMPL (pagg. 45-46). È sua intenzione proseguire le attività di audit in questo campo nel 2012 e negli anni successivi.

la presentazione, nelle RAA dei servizi interessati, d’indicatori pertinenti per le strategie di controllo pluriennali, come avviene per la coesione, e una ulteriore armonizzazione dei criteri di rilevanza nelle RAA tra le direzioni generali responsabili per la Coesione e le altre direzioni generali responsabili per i Fondi a gestione concorrente,

Gli indicatori delle RAA, quali il rischio cumulativo residuo relativo alle strategie pluriennali, saranno ulteriormente armonizzati, nella misura del possibile, con quelli di altre direzioni generali responsabili di azioni strutturali.

le modifiche del regolamento finanziario e dei regolamenti settoriali proposte dalla Commissione per il periodo 2014-2020 (attualmente in discussione a livello del Parlamento europeo e del Consiglio) al fine di migliorare la concezione dei sistemi di finanziamento, di ridurre il rischio di errore, di limitare gli oneri amministrativi per i beneficiari e le altre parti in causa, di ridurre i costi operativi dei controlli, e di ottenere dichiarazioni annuali di affidabilità della gestione per tutti i programmi attuati nell’ambito della gestione concorrente.

obiettivo della Commissione è migliorare le disposizioni adottate per il periodo 2007-2013, garantendo al contempo una sufficiente continuità ed evitando una riorganizzazione dei sistemi. Uno dei suoi fini generali è potenziare l’approccio incentrato sui risultati. Le disposizioni in materia di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione controllo e audit sono state adattate o riformulate per incentivare e facilitare il raggiungimento e la misurazione dei risultati.

1.29.

La Corte considera che le iniziative della Commissione per rafforzare l’obbligo di rendere conto e migliorare la trasparenza delle informazioni sulla qualità della gestione finanziaria vadano nella giusta direzione. La Corte ha tuttavia sottolineato di recente che, sebbene tali proposte possano contribuire a fornire crescenti garanzie sulla legittimità e regolarità delle spese, la Commissione non ha indicato come intende utilizzare queste informazioni per giungere ad una situazione in cui le operazioni siano esenti da errori rilevanti (19).

1.29.

La proposta della Commissione di introdurre un’unica catena di procedure di controllo a sostegno delle dichiarazioni di gestione dei servizi della Commissione — qualora venga adottata dall’autorità legislativa — è considerata profondamente innovativa in quanto fornirà una garanzia a tutti i livelli di gestione dei fondi dell’UE.

I responsabili della gestione nell’ambito della Commissione terranno pienamente conto delle dichiarazioni di affidabilità sottostanti nell’elaborare le proprie dichiarazioni di gestione, offrendo così una solida base per l’affidabilità e per le iniziative volte a rimediare alle carenze nei sistemi di gestione e di controllo laddove necessario.

1.30.

L’interruzione e la sospensione dei pagamenti potrebbe essere uno strumento utile per impedire che le carenze si traducano in spese irregolari, ma questi strumenti devono essere accompagnati da azioni per correggere gli errori (ossia, rettifiche finanziarie e recuperi). La Corte considera che, nel fornire i dati sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi, la Commissione debba inserirli in un contesto adeguato — i dati relativi forniti dagli Stati membri sono ancora incompleti o non completamente controllati e/o convalidati e non si tiene ancora debitamente conto della differenza e dell’impatto intrinseco dei due strumenti correttivi.

1.30.

La Commissione conviene che una politica rigorosa in materia di interruzioni e sospensioni costituisce uno strumento efficace per impedire che le carenze provochino spese irregolari, come illustrato nel documento di lavoro dei suoi servizi [SEC(2011) 1179]. Questi meccanismi di prevenzione sono completati dalla Commissione, se necessario, con severe rettifiche finanziarie. La Commissione ha riferito in merito ai primi risultati del suo audit, basato su un’analisi dei rischi, relativo alla capacità correttiva degli Stati membri nelle RAA pertinenti, e ha fornito agli Stati membri orientamenti dettagliati per migliorare la comunicazione di cifre. I risultati degli audit in corso sulle cifre fornite dagli Stati membri saranno utilizzati per migliorare ancora gli orientamenti, se necessario, e le buone prassi saranno condivise con gli Stati membri.

GESTIONE DI BILANCIO

1.31.

Questa sezione esamina alcuni dati fondamentali della gestione di bilancio per il 2011 e, in particolare, l’esecuzione degli stanziamenti di bilancio per impegni e pagamenti, l’utilizzo degli stanziamenti di pagamento a fine esercizio e il livello degli impegni di bilancio non ancora liquidati (RAL).

 

Stanziamenti di bilancio per impegni e pagamenti

1.32.

Nel 2011, il bilancio UE ha incluso stanziamenti di bilancio per impegni (20) per 142,5 miliardi di euro (21), e stanziamenti per pagamenti (22) pari a 128,3 miliardi di euro (23). Le istituzioni incaricate dell’esecuzione hanno raggiunto tassi elevati di esecuzione: il 99,3 % per gli stanziamenti per impegni (lo stesso livello del 2010) e il 98,6 % per gli stanziamenti per pagamenti (96,6 % nel 2010) (24). Se si escludono i riporti, gli stanziamenti per gli impegni e per i pagamenti sono risultati inferiori, rispettivamente di 0,1 miliardi di euro e di 7,0 miliardi di euro, ai massimali previsti dal quadro finanziario, incluse tutte le riserve.

 

1.33.

L’esecuzione del bilancio è complessivamente risultata in un’eccedenza di bilancio (25) alla fine del 2011 di 1,5 miliardi di euro (nel 2010: 4,5 miliardi di euro). Ciò compenserà, in principio, le risorse proprie da riscuotere nello/negli esercizio/i successivo/i dagli Stati membri.

 

1.34.

Tuttavia, per quel che riguarda i tre principali Fondi della rubrica 1b «Coesione per la crescita e l'occupazione» del quadro finanziario pluriennale [Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC)], verso la fine dell’anno vi è stata un’accelerazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. Infatti, l’importo dei pagamenti avrebbe potuto essere più elevato di 5 miliardi di euro se fosse stato correttamente anticipato il maggiore fabbisogno di finanziamenti e se fossero stati resi disponibili gli stanziamenti di pagamento necessari, ad esempio mediante lo storno di importi non utilizzati in altri settori (26).

1.34.

In linea generale, la base giuridica prevede che le domande di pagamento siano presentate tre volte l’anno, di cui l’ultima entro la fine di ottobre. Poiché tuttavia tale disposizione non è vincolante, gli Stati membri possono inviare le domande entro la fine dell’anno per evitare disimpegni automatici: ciò spiega l’elevato numero di domande trasmesse alla fine dell’anno.

Inoltre, è difficile prendere in considerazione le decisioni di interruzione e sospensione nella previsione degli stanziamenti necessari. Le interruzioni possono durare fino a sei mesi, in base alla normativa. Dopo che gli Stati membri hanno rimediato alla carenza e applicato, se necessario, le rettifiche finanziarie, la Commissione revoca l’interruzione e, di conseguenza, i pagamenti possono riprendere.

All’inizio del 2012 la Commissione ha scritto agli Stati membri per sottolineare l’esigenza di trasmettere la maggior parte delle domande entro il 31 ottobre, il che le consentirebbe di chiedere all’autorità di bilancio, oltre allo storno globale, un bilancio rettificativo allo scopo di aumentare gli stanziamenti di pagamento per onorare le domande ricevute, sulla base delle domande di pagamento ricevute invece che delle previsioni.

Utilizzo degli stanziamenti di pagamento alla fine dell’esercizio

1.35.

La Corte osserva che, nell’ambito di alcuni titoli di bilancio, il numero di pagamenti nel corso del mese di dicembre è eccessivamente elevato rispetto al totale di quelli effettuati nel resto dell’anno (27). Una tale concentrazione di una quota significativa di pagamenti in un periodo limitato può influire negativamente sull’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo e accrescere il rischio di errore.

1.35.

La concentrazione dei pagamenti dipende dal ritmo con cui gli Stati membri e altri beneficiari trasmettono alla Commissione le dichiarazioni dei costi. La Commissione ritiene inoltre che non tutti i titoli di bilancio indicati nella nota a fondo pagina presentino un’elevata percentuale di pagamenti alla fine dell’anno.

Impegni di bilancio ancora da liquidare

1.36.

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare (RAL) (28), per i quali non sono ancora stati effettuati pagamenti e/o disimpegni (29), sono aumentati di 13 miliardi di euro (6,7 %) raggiungendo i 207 miliardi di euro, prevalentemente nei settori finanziati con stanziamenti dissociati (30), e corrispondono a 2,3 anni di impegni dissociati o 2,7 anni di pagamenti dissociati al tasso di spesa 2011.

1.37.

La maggior parte degli impegni ancora da liquidare riguarda il settore della coesione (31) (cfr. grafico 1.2 ). In questo campo, gli impegni ancora da liquidare sono ammontati a 136 miliardi di euro (32) (circa il 65,5 % del totale), che corrispondono a 2,7 anni di impegni o a 3,2 anni di pagamenti in tale settore al tasso di spesa 2011. La grande maggioranza di tali impegni ancora da liquidare (124,6 miliardi di euro, ovvero il 92 % del totale) si riferisce al periodo corrente 2007-2013 (33).

1.36-1.37

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare derivano dalla normale gestione dei programmi pluriennali e dall’aumento del livello complessivo di nuovi impegni. Per quanto riguarda i Fondi strutturali, l’entità degli impegni da liquidare è controllata dalla regola n + 2/n + 3 definita dai pertinenti regolamenti. Secondo tale regola, il livello previsto degli impegni ancora da liquidare dev’essere equivalente a 2 o 3 anni di impegni. Di conseguenza, la situazione relativa agli impegni da liquidare è normale, come mostra il grafico 1.2 in cui si confrontano gli impegni da liquidare del periodo 2000-2006 con quelli dei primi anni di attuazione del periodo 2007-2013.

La validità dell’indicatore «tasso di spesa 2011» per quanto concerne i pagamenti è relativa, a causa della mancanza di stanziamenti disponibili alla fine dell’anno (si veda il punto 1.34, ultima frase).

1.38.

Il livello notevolmente maggiore di impegni ancora da liquidare accumulati per il periodo di programmazione 2007-2013 può essere in gran parte spiegato dall’attuazione tardiva dei programmi (34). I pagamenti hanno potuto essere effettuati solo dopo che la Commissione aveva approvato i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, come richiesto dai regolamenti specifici per i Fondi strutturali. In base all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (35), occorre garantire che, negli anni a venire, siano resi disponibili stanziamenti di pagamento sufficienti a coprire il crescente divario tra gli impegni non ancora liquidati e gli stanziamenti per pagamenti (cfr. anche paragrafo 1.34).

1.38.

Il meccanismo in virtù del quale i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri sono sottoposti a un’approvazione preliminare prima di procedere ai pagamenti intermedi, introdotto per la prima volta per il periodo 2007-2013, migliora notevolmente la sicurezza dei pagamenti dell’UE nel settore della coesione. Durante l’attuale periodo di programmazione, i requisiti per presentare le domande di pagamento sono stati modificati per gli impegni del 2007 ed è stata aumentata la flessibilità per i grandi progetti. Tali misure hanno ridotto il livello delle spese.

Il fatto che gli stanziamenti disponibili per i Fondi strutturali siano stati completamente eseguiti sia nel 2010 che nel 2011 dimostra che la crescita degli impegni ancora da liquidare può derivare anche dalla mancata disponibilità di stanziamenti di bilancio alla fine dell’anno (si veda anche il punto 1.34).

Il grafico 1.2 dimostra l’assorbimento probabile degli impegni da liquidare accumulati durante il periodo di programmazione del quadro finanziario.

Infine, la Commissione conviene che nei prossimi anni occorre mettere a disposizione stanziamenti di pagamento sufficienti e si impegna fermamente a presentare progetti di bilancio atti a coprire il crescente divario tra impegni da liquidare e stanziamenti per pagamenti.

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(1)  I rendiconti finanziari consolidati comprendono il bilancio, il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni dell’attivo netto, una sintesi dei criteri contabili significativi e altre note esplicative (compresa l'informativa per settore di attività).

(2)  Le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei principi di bilancio e altre note esplicative.

(3)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione si ispirano ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards — IPSAS) definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) o, in loro assenza, ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS/International Financial Reporting Standards — IFRS) sanciti dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board — IASB). Conformemente al regolamento finanziario, i rendiconti finanziari consolidati per l'esercizio 2011 sono redatti (come avvenuto a partire dall'esercizio 2005) in base a queste norme contabili, adottate dal contabile della Commissione, che adattano i principi della contabilità per competenza allo specifico contesto dell’Unione europea, mentre le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio si basano ancora principalmente sui movimenti di tesoreria.

(4)  Dal francese: «Déclaration d’assurance».

(5)  Articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)  Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9) richiede che i conti consolidati definitivi siano trasmessi entro il 31 luglio dell'esercizio successivo (cfr. articolo 129).

(7)  Per l’estensione dell’audit sulle entrate, cfr. paragrafi 2.9 e 2.13.

(8)  Pagamenti intermedi e finali eseguiti sulla base di dichiarazioni delle spese sostenute a livello dei beneficiari finali (cfr. paragrafi 3.9, 4.9, 5.27 e 6.12).

(9)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità da parte dei beneficiari di pagamenti nell’ambito della PAC è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile. Gli errori riscontrati rappresentano 0,1 punti percentuali del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per i pagamenti nel loro complesso (cfr. paragrafo 3.9, secondo trattino, paragrafo 3.13, paragrafo 4.9, secondo trattino, e paragrafi 4.16-4.18).

(10)  Libro bianco sulla riforma amministrativa della Commissione, COM(2000) 200 definitivo del 5.4.2000.

(11)  Risoluzione del 19 gennaio 2000 del Parlamento europeo recante osservazioni sul seguito da dare alla seconda relazione del Comitato di esperti indipendenti sulla riforma della Commissione (GU C 304 del 24.10.2000, pag. 135).

(12)  Le norme di controllo interno della Commissione sono in gran parte ispirate ai principi COSO. Il COSO è un’organizzazione privata su base volontaria che si propone di migliorare la qualità della gestione e della rendicontazione finanziaria basandosi sull’etica imprenditoriale, l’efficacia dei controlli interni e il governo societario.

(13)  Il termine «direttore generale» è usato in senso lato per indicare i responsabili. In effetti, le 48 dichiarazioni sono state firmate da 1 segretario generale, 36 direttori generali, 7 direttori e 4 capi servizio.

(14)  Gli aspetti relativi ai risultati ottenuti delle relazioni annuali di attività sono trattati nel capitolo 10.

(15)  Paragrafi 3.40-3.41, 4.48-4.50, 5.67-5.69, 6.24-6.26 e 7.25.

(16)  Cfr. paragrafi 1.32-1.50 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2009.

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea — Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011, COM(2012) 281 final del 6.6.2012.

(18)  Per le DG del settore Aiuti esterni, mancano le informazioni sulla qualità complessiva della gestione finanziaria, ma non è stata formulata alcuna riserva in proposito (cfr. paragrafo 7.25 e paragrafi 52-53 della relazione annuale FES relativa al 2011).

(19)  Parere della Corte dei conti europea n. 6/2010 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea (GU C 334 del 10.12.2010, pag. 1).

(20)  Importi disponibili per impegni per questo esercizio e per i prossimi.

(21)  Comprende stanziamenti per impegni riportati dal 2010 per un importo di 259 milioni di euro e un aumento complessivo di 284 milioni di euro degli stanziamenti per impegni derivante dai sette bilanci rettificativi approvati nel corso del 2011. Esclude le entrate con destinazione specifica, che per il 2011 ammontano a 6,2 miliardi di euro per gli impegni e a 6,7 miliardi di euro per i pagamenti. Le entrate con destinazione specifica servono a finanziare determinate voci di spesa [cfr. articolo 18 del regolamento finanziario — regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002]. Questo tipo di entrate comprende, fra l’altro, rimborsi derivanti dal recupero di importi versati per errore, reimputati alla linea di bilancio d’origine, contributi dei paesi EFTA che vanno a rafforzare linee di bilancio specifiche, e entrate provenienti da terzi, frutto della stipulazione di accordi che prevedono un contributo finanziario alle attività dell’UE.

(22)  Importi disponibili per i pagamenti dell’esercizio.

(23)  Comprende stanziamenti di pagamento riportati dal 2010 per un importo di 1 582 milioni di euro e un incremento complessivo di 200 milioni degli stanziamenti di pagamento derivante dai sette bilanci rettificativi approvati nel corso del 2011.

(24)  Nel 2011, gli stanziamenti per impegni sono stati maggiori rispetto a quelli del 2010 di 0,6 miliardi di euro (0,4 %), mentre gli stanziamenti per pagamenti sono stati maggiori di 3,6 miliardi euro (2,9 %).

(25)  L’eccedenza di bilancio (risultato di bilancio) rappresenta il risultato dell’esecuzione dello stesso. L'eccedenza non è tuttavia una riserva accumulabile a cui attingere negli esercizi successivi per finanziare la spesa.

(26)  Nel caso dell’FSE, una sottoutilizzazione nel 2010 (cfr. relazione annuale della Corte per l’esercizio 2010, paragrafo 1.41) ha causato pagamenti supplementari nel 2011. Ciò, unitamente ad un’accelerazione delle richieste di pagamento verso la fine dell’anno, ha fatto aumentare i pagamenti effettivi del 114 % rispetto al bilancio originario. Le richieste di pagamento supplementari dell’FSE sono state principalmente coperte mediante storni dal FESR e dall’FC. Tuttavia, l’imprevisto afflusso di richieste di pagamento per il FESR e l’FC verso la fine dell’anno ha rovesciato le previsioni e ha fatto crescere i pagamenti effettivi ad un livello tale che ulteriori pagamenti da parte di questi Fondi si sarebbero potuti eseguire se fossero stati disponibili stanziamenti — cfr. anche la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria che accompagna i conti della Comunità — esercizio 2011, pagg. 42-45.

(27)  Percentuali elevate di pagamenti a dicembre rispetto al numero di pagamenti realmente effettuati nel corso dell’anno: titolo 06 — Mobilità e trasporti: 26 % (295 milioni); titolo 17 — Salute e tutela dei consumatori: 44 % (266 milioni); titolo 19 — Relazioni esterne: 31 % (1 016 milioni); titolo 21 — Sviluppo e relazioni con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico: 27 % (403 milioni); titolo 22 — Allargamento: 28 % (264 milioni) e titolo 32 — Energia: 23 % (219 milioni).

(28)  Dal francese: «Restes à liquider».

(29)  Gli impegni di bilancio ancora da liquidare sono una conseguenza diretta degli stanziamenti dissociati (cfr. nota 30), dove l’esecuzione completa dei programmi di spesa richiede più anni e tra gli impegni e i pagamenti corrispondenti trascorrono alcuni anni.

(30)  Il bilancio distingue due tipi di stanziamenti: gli stanziamenti non dissociati e quelli dissociati. I primi servono per finanziare operazioni di carattere annuale, quali, ad esempio, le spese amministrative. Gli stanziamenti dissociati sono stati introdotti per gestire operazioni di carattere pluriennale; i relativi pagamenti possono essere eseguiti durante l’esercizio in cui è stato effettuato l’impegno e negli esercizi successivi. Gli stanziamenti dissociati sono utilizzati principalmente per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

(31)  Per la coesione, il quadro finanziario 2000-2006 prevede un importo totale per impegni di 261 miliardi (cfr. conti 2006), mentre il quadro finanziario 2007-2013 prevede 348 miliardi di euro (cfr. conti 2011), pari ad un incremento del 33 %.

(32)  Per la coesione cfr. relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria che accompagna i conti della Comunità — esercizio 2011 (Report on budgetary and financial management accompanying the Community accounts — Financial year 2011) pagg. 28, 42-45.

(33)  La regola del disimpegno automatico (regola n+ 2/n+ 3) aiuta a liquidare gli impegni ancora da eseguire. Tale regola richiede il disimpegno automatico di tutti i fondi inutilizzati o non coperti da una richiesta di pagamento entro la fine del secondo/terzo esercizio successivo a quello di assegnazione. Nel quadro del «terzo pacchetto di semplificazione» la regola n+ 2/n+ 3 è stata modificata da ultimo per gli impegni del 2007 relativi alla coesione [cfr. regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 26) modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1)].

(34)  Relazione annuale della Corte sull’esercizio 2008, paragrafi 6.8 e 6.26-6.28. Informazioni dettagliate sono reperibili nelle due seguenti relazioni della Commissione: Report on Budgetary and Financial Management accompanying the Community accounts — Financial year 2008, pag. 42, e Analysis of the budgetary implementation of the Structural and Cohesion Funds in 2008, pag. 5 e pagg. 13-17.

(35)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Cfr. anche articolo 3 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(36)  I titoli di bilancio 14 e da 24 a 31 della Sezione III del bilancio generale, che riguardano principalmente le spese amministrative, sono trattati nella sezione del capitolo 9 relativa alla Commissione europea.

(37)  Le spese amministrative sono scorporate da quelle per i relativi gruppi di politiche e indicate separatamente sotto i rispettivi titoli; ciò determina differenze rispetto ai capitoli da 3 a 9.

(38)  Nella relazione annuale 2010, i gruppi di politiche agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti e sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute, nonché i gruppi di politiche politica regionale, energia e trasporti e occupazione e affari sociali, erano singoli gruppi di politiche. I risultati aggregati per il 2011, basati sulla struttura precedente, sono illustrati nella tabella 1.3 .

(39)  I sistemi vengono classificati come «parzialmente efficaci» quando si ritiene che solo alcuni dispositivi di controllo funzionino adeguatamente, mentre altri non funzionano. Di conseguenza, essi potrebbero non riuscire, complessivamente, a limitare a un livello accettabile gli errori nelle operazioni sottostanti. Cfr. sezione «Estensione e approccio dell’audit» dei capitoli da 2 a 9, per maggiori dettagli.

(40)  La frequenza di errori rappresenta la percentuale del campione inficiata da errori quantificabili e non quantificabili. Le percentuali sono arrotondate.

(41)  Spese rimborsate (cfr. paragrafo 3.9).

(42)  Spese rimborsate (cfr. paragrafo 4.9).

(43)  Spese rimborsate (cfr. paragrafo 5.27).

(44)  Spese rimborsate (cfr. paragrafo 6.12).

(45)  La differenza tra i pagamenti del 2011 (129 395 milioni di euro — cfr. tabella 1.1 ) e l’importo totale della popolazione complessiva controllata nel contesto della regolarità delle operazioni corrisponde agli anticipi versati per i gruppi di politiche agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti (8 milioni di euro), sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute (565 milioni di euro), politica regionale, energia e trasporti (1 469 milioni di euro), e occupazione e affari sociali (128 milioni di euro) (cfr. paragrafi 3.9, 4.9, 5.27 e 6.12).

(46)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile. Gli errori riscontrati rappresentano circa 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile totale (cfr. paragrafi 3.9, secondo trattino, e 3.13).

(47)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile. Gli errori riscontrati rappresentano circa 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile totale (cfr. paragrafi 4.9, secondo trattino, e 4.16-4.18).

(48)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità da parte dei beneficiari di pagamenti nell’ambito della PAC è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile. Gli errori riscontrati rappresentano 0,1 punti percentuali del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per i pagamenti nel loro complesso (cfr. anche note 9 e 10).

(49)  L’audit ha anche esaminato, a livello della Commissione, un campione statistico di ordini di recupero relativi a tutti i tipi di entrate (cfr. paragrafi 2.8, 2.9 e 2.13).

(50)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile (cfr. paragrafi 3.9, 3.13, 4.9 e 4.16-4.18). Gli errori riscontrati rappresentano circa 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile totale.

(51)  A differenza degli esercizi precedenti, il mancato rispetto degli obblighi in materia di condizionalità da parte dei beneficiari di pagamenti nell’ambito della PAC è stato incluso nel calcolo del tasso di errore più probabile. Gli errori riscontrati rappresentano 0,1 punti percentuali del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per i pagamenti nel loro complesso (cfr. anche nota 1).

(52)  Un elenco completo delle DG/servizi della Commissione è disponibile sul sito http://publications.europa.eu/code/en/en-390600.htm

(53)  Fonte: Conti consolidati 2011.

(54)  Fonte: Relazioni annuali di attività 2011. REGIO e REA hanno indicato gli importi minimi e massimi; si è tenuto conto solo degli ultimi.

ALLEGATO 1.1

APPROCCIO E METODOLOGIA DI AUDIT

PARTE 1 —    Approccio e metodologia di audit per quanto concerne l’affidabilità dei conti (audit finanziario)

1.

Per valutare se i conti consolidati, che comprendono i rendiconti finanziari consolidati e le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio (1), presentino un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Unione europea, e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa a fine esercizio, si applicano i seguenti criteri di valutazione principali:

a)   legittimità e regolarità: i conti sono compilati conformemente alle norme e gli stanziamenti di bilancio sono disponibili;

b)   esaustività: tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese e tutte le attività e passività (compresi gli elementi fuori bilancio) relative al periodo in questione sono iscritte nei conti;

c)   realtà delle operazioni ed esistenza degli elementi dell’attivo e del passivo: ogni operazione relativa alle entrate e alle spese è giustificata da un evento che concerne l’entità e il periodo in questione; gli elementi dell’attivo o del passivo esistono alla data di chiusura del bilancio e appartengono all’entità che presenta i rendiconti;

d)   misura e valutazione: le operazioni relative alle entrate e alle spese, nonché gli elementi dell’attivo e del passivo, sono iscritti nei conti al loro giusto valore, tenuto conto del principio della prudenza;

e)   presentazione delle informazioni: le operazioni relative alle entrate e alle spese, nonché gli elementi dell’attivo e del passivo, sono indicati e descritti conformemente alle norme e convenzioni contabili applicabili e nel rispetto del principio della trasparenza.

2.

L’audit comprende i seguenti elementi di base:

a)

una valutazione aggiornata dell’ambiente di controllo contabile;

b)

la verifica del buon funzionamento delle procedure contabili chiave e della procedura di chiusura alla fine dell’esercizio;

c)

i controlli analitici (coerenza e ragionevolezza) dei principali dati contabili;

d)

analisi e riconciliazioni dei conti e/o dei saldi;

e)

test di convalida, sulla base di campioni rappresentativi, effettuati su impegni, pagamenti e voci specifiche del bilancio.

PARTE 2 —    Approccio e metodologia di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni (audit di conformità)

3.

L’approccio adottato dalla Corte per l’audit della regolarità delle operazioni alla base dei conti comprende:

la verifica diretta delle operazioni relative alle entrate e a ciascun settore di spesa (cfr. tabella 1.1 ), al fine di accertarne la regolarità,

una valutazione dell’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo che garantiscono tale regolarità.

4.

A ciò si aggiungono gli elementi probatori forniti dai lavori svolti da altri auditor (ove pertinenti) e l’analisi delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione.

Come la Corte verifica le operazioni

5.

La verifica diretta delle operazioni nell’ambito di ogni valutazione specifica (capitoli da 2 a 9) è basata su un campione rappresentativo di ordini di recupero (nel caso delle entrate) e dei pagamenti eseguiti nell’ambito del gruppo di politiche interessato (2). Queste verifiche forniscono una stima statistica della misura in cui le operazioni all’interno della popolazione interessata sono irregolari.

6.

Per stabilire le dimensioni del campione necessarie per ottenere un risultato affidabile, la Corte utilizza un modello di affidabilità. A tale fine, essa si basa su una valutazione del rischio che si producano errori nelle operazioni (rischio intrinseco) e del rischio che i sistemi non impediscano o non rilevino e correggano, tali errori (rischio di controllo).

7.

Le verifiche includono un esame approfondito di ciascuna delle operazioni selezionate dai campioni, per accertare tra l’altro se gli importi dichiarati o le somme versate siano stati calcolati correttamente e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili. La Corte campiona le operazioni registrate nella contabilità di bilancio e segue i pagamenti fino al livello del destinatario finale (ad esempio, l’agricoltore, l’organizzatore di un corso di formazione o il promotore di un progetto di assistenza allo sviluppo) e ne verifica la conformità per ciascun livello. Quando una operazione (ad ogni livello) è il risultato di calcoli non corretti, o non è conforme a un requisito normativo o a una disposizione contrattuale, viene considerata inficiata da errore.

Come la Corte valuta e presenta i risultati della verifica delle operazioni

8.

Gli errori nelle operazioni si producono per una serie di ragioni e assumono forme diverse in funzione della natura della violazione e della norma o disposizione contrattuale specifica non applicata. Gli errori nelle singole operazioni non sempre incidono sull'importo totale pagato.

9.

La Corte classifica gli errori come segue:

in base al fatto che siano quantificabili o non quantificabili, cioè che sia possibile o meno quantificare in che misura l’importo versato o posto a carico del bilancio UE sia inficiato da errore,

in base alla loro natura, in particolare per quel che riguarda l’ammissibilità (pagamenti non conformi alle norme di ammissibilità), la realtà delle operazioni (rimborso di un costo di cui non sia documentata l’esistenza) o la precisione (pagamento non correttamente calcolato).

10.

Gli appalti pubblici rappresentano un settore in cui la Corte riscontra spesso degli errori significativi. La normativa UE e nazionale in materia di appalti pubblici è costituita essenzialmente da una serie di prescrizioni procedurali. Al fine di garantire il principio basilare della concorrenza previsto dal trattato, gli appalti devono essere oggetto di pubblicità; le offerte devono essere valutate secondo criteri specificati; gli appalti non possono essere artificialmente suddivisi per restare al di sotto di certe soglie, ecc.

11.

Ai fini dell’audit, la Corte attribuisce un valore al mancato rispetto di un obbligo procedurale. La Corte:

a)

considera «gravi» gli errori che vanificano gli obiettivi della normativa sugli appalti pubblici: concorrenza leale e aggiudicazione dell’appalto all'offerente meglio qualificato (3);

b)

quantifica l’incidenza delle violazioni «gravi» della normativa sui pubblici appalti considerandole come violazioni riguardanti l’intero valore dei pagamenti relativi all’appalto, ossia un errore quantificabile concernente il 100 % dell’importo (4);

c)

considera gli errori meno gravi, che non incidono sul risultato della procedura d’appalto come «errori non quantificabili» (5).

La quantificazione della Corte può differire da quella utilizzata dalla Commissione o dagli Stati membri quando decidono sulle misure da adottare in caso di erronea applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

12.

La Corte esprime la frequenza con cui gli errori si verificano indicando la percentuale del campione inficiata da errori quantificabili e non quantificabili. Essa fornisce un’indicazione di quanto possano essere diffusi gli errori nell’ambito del gruppo di politiche nel suo insieme. Quando sono presenti errori significativi, questi vengono specificati nell’allegato X.1 dei capitoli da 2 a 9.

13.

In base agli errori che ha quantificato, la Corte, facendo ricorso a tecniche statistiche standard, stima il tasso di errore più probabile (TEP) in ciascuna valutazione specifica e per le spese a carico del bilancio nel loro complesso. Il TEP rappresenta la media ponderata dei tassi di errore in percentuale riscontrati nel campione (6). La Corte stima, utilizzando ancora una volta tecniche statistiche standard, anche l’intervallo entro cui ha la certezza al 95 % che si collochi il tasso di errore per la popolazione in ciascuna valutazione specifica (e per le spese nel loro complesso). Questo è l’intervallo compreso tra il limite inferiore dell’errore (LIE) ed il limite superiore dell’errore (LSE) (7) (cfr. illustrazione qui di seguito):

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14.

La percentuale della superficie tratteggiata sotto la curva indica la probabilità che il tasso di errore effettivo per la popolazione sia compreso tra il LIE e il LSE.

15.

Nel pianificare i lavori di audit, la Corte cerca di utilizzare procedure che le consentano di confrontare il tasso stimato di errore nella popolazione con una soglia di rilevanza del 2 % definita in fase di pianificazione. Nel valutare i risultati di audit, la Corte è guidata da questa soglia di rilevanza e tiene conto della natura, dell’importo e del contesto degli errori nel formulare il proprio giudizio di audit.

Come la Corte valuta i sistemi e comunica i risultati

16.

I sistemi di supervisione e controllo sono posti in essere dalla Commissione, e dagli Stati membri e beneficiari in caso di gestione concorrente o decentrata, per gestire i rischi cui è soggetto il bilancio, compresi quelli relativi alla regolarità delle operazioni. Valutare l’efficacia dei sistemi nel garantire la regolarità è quindi una procedura di audit fondamentale, e particolarmente utile per giungere a formulare raccomandazioni su come ottenere miglioramenti.

17.

Ogni gruppo di politiche, come pure le entrate, è soggetto ad una molteplicità di sistemi differenti. Per tale ragione, ogni anno la Corte seleziona un campione di sistemi da valutare. I risultati delle valutazioni dei sistemi sono presentati sotto forma di tabella, dal titolo «Risultati della valutazione dei sistemi», presentata nell’allegato X.2 dei capitoli da 2 a 9. I sistemi sono classificati nelle seguenti categorie: efficaci nel limitare il rischio di errore nelle operazioni, parzialmente efficaci (quando vi sono alcune debolezze che compromettono l’efficacia operativa) o inefficaci (quando le debolezze sono estese e, di conseguenza, compromettono del tutto l’efficacia operativa).

18.

Quando è sostenuta da elementi probatori, la Corte esprime inoltre una valutazione globale dei sistemi per il gruppo di politiche (contenuta anch’essa nell’allegato X.2 dei capitoli da 2 a 9) che tiene conto sia della valutazione dei sistemi selezionati, sia dei risultati della verifica delle operazioni.

Come la Corte valuta le attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione e ne comunica i risultati

19.

Conformemente ai principi internazionali di audit, la Corte riceve una dichiarazione (letter of representation) dalla Commissione nella quale quest’ultima conferma di aver assolto alle proprie responsabilità e di aver reso note tutte le informazioni suscettibili di interessare l’auditor. La Commissione conferma in particolare di aver comunicato tutte le informazioni riguardanti la valutazione del rischio di frode, tutte le informazioni relative a frodi o sospetti di frode di cui è a conoscenza, e tutti i casi rilevanti di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti.

20.

I capitoli da 2 a 9 esaminano inoltre le relazioni annuali di attività delle direzioni generali interessate. Tali relazioni riferiscono sui risultati conseguiti per quel che riguarda gli obiettivi delle politiche e i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la regolarità delle operazioni e il buon utilizzo delle risorse. Ciascuna relazione annuale di attività è accompagnata da una dichiarazione del direttore generale in cui egli precisa, tra l’altro, in che misura le risorse siano state utilizzate per i fini previsti e le procedure di controllo assicurino la regolarità delle operazioni (8).

21.

La Corte valuta le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni che le accompagnano al fine di accertare in che misura esse presentino un’immagine fedele della gestione finanziaria in rapporto alla regolarità delle operazioni e individua le misure necessarie per far fronte alle eventuali gravi carenze di controllo. La Corte riferisce sui risultati di tale valutazione nella sezione «Efficacia dei sistemi» nei capitoli da 2 a 9 (9).

Come la Corte perviene a formulare il proprio giudizio nella dichiarazione di affidabilità

22.

La Corte formula il suo giudizio sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti dell’Unione europea, esposto nella dichiarazione di affidabilità, basandosi sull’insieme dei lavori di audit descritti nei capitoli da 2 a 9 della presente relazione e su una valutazione del grado di diffusione dell’errore. La considerazione dei risultati della verifica delle operazioni di spesa rappresenta un elemento fondamentale. Complessivamente, per l’insieme delle spese nel 2011, la stima più corretta da parte della Corte del tasso di errore è pari al 3,9 %. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il tasso di errore per la popolazione si collochi tra il 3,0 % e il 4,8 %. Il tasso di errore stimato nei differenti settori varia come descritto nei capitoli da 3 a 9. La Corte ha ritenuto l’errore generalizzato — in quanto riguarda la maggior parte dei settori di spesa. La Corte formula un giudizio complessivo sulla regolarità degli impegni basandosi su un campione orizzontale supplementare.

Irregolarità o frode

23.

La stragrande maggioranza degli errori deriva da un’applicazione o da un’interpretazione errata delle norme, spesso complesse, che disciplinano i regimi di spesa dell’UE. Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un’attività fraudolenta, ne dà notifica all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, incaricato di svolgere le indagini necessarie. Di fatto, la Corte, in base al lavoro di audit svolto, notifica all’OLAF circa quattro casi l’anno.


(1)  Comprese le note esplicative.

(2)  Oltre a ciò, viene estratto un campione rappresentativo orizzontale di impegni di cui viene verificata la conformità alle norme e ai regolamenti applicabili.

(3)  Ci sono essenzialmente due sistemi di aggiudicazione: l’offerta più bassa o l’offerta più vantaggiosa.

(4)  Tra gli errori quantificabili figurano, ad esempio: la concorrenza limitata o inesistente (ad eccezione di quando sia esplicitamente permessa dal quadro giuridico) per l’appalto principale o uno supplementare; l’inadeguata valutazione delle offerte che incide sul risultato dell’appalto; la modifica sostanziale della portata del contratto; il frazionamento dell’appalto in più contratti per differenti cantieri aventi la stessa finalità economica.

In generale, la Corte applica un approccio differente nei casi di erronea applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici da parte delle istituzioni dell’UE, ritenendo che i contratti in questione rimangono ancora generalmente validi. Tali errori non vengono quantificati nella DAS.

(5)  Tra gli errori non quantificabili figurano, ad esempio: l’inadeguata valutazione delle offerte che non produce effetti sul risultato della gara d’appalto; le debolezze formali della procedura d’appalto o del capitolato d’oneri; il mancato rispetto di aspetti formali dei requisiti in materia di trasparenza.

(6)  Formula, in cui IMC è l’intervallo medio di campionamento e i è il numero attribuito alle operazioni nel campione.

(7)  Formula e, Formula , in cui t è il fattore di distribuzione, n è la dimensione del campione e s è la deviazione standard degli errori in percentuale.

(8)  Il sito http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm fornisce maggiori informazioni su tali procedure e i link per le relazioni più recenti.

(9)  In precedenza, i risultati di questa valutazione erano presentati in una sezione specifica intitolata «Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione».

ALLEGATO 1.2

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI SULL’AFFIDABILITÀ DEI CONTI FORMULATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Osservazioni formulate negli esercizi precedenti

Analisi della Corte sui progressi compiuti

Risposta della Commissione

1.

Prefinanziamenti, debiti a breve termine e procedure di separazione degli esercizi

1.

Prefinanziamenti, debiti a breve termine e procedure di separazione degli esercizi

1.

Prefinanziamenti, debiti a breve termine e procedure di separazione degli esercizi

Per i prefinanziamenti, i debiti a breve e la relativa separazione degli esercizi, la Corte, sin dall’esercizio 2007, ha rilevato errori contabili la cui incidenza finanziaria globale non è rilevante, ma la frequenza è elevata. Ciò evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente i dati contabili di base a livello di talune direzioni generali.

La Commissione ha continuato a operare per migliorare l’esattezza dei suoi dati contabili mediante azioni in corso, quali il progetto sulla qualità contabile e la convalida dei sistemi locali.

L'audit svolto dalla Corte su campioni rappresentativi di prefinanziamenti e di fatture/dichiarazioni di spesa ha riscontrato ancora una volta errori con un impatto finanziario globale non rilevante ma di frequenza elevata. La Commissione dovrebbe pertanto continuare a sforzarsi per migliorare i dati contabili di base a livello di talune direzioni generali.

La Commissione continuerà a impegnarsi per migliorare ulteriormente la qualità dei dati contabili; i sistemi locali sono, da parte loro, continuamente aggiornati per garantire il rispetto dei requisiti in materia di contabilità.

Per quel che riguarda la contabilizzazione degli importi prefinanziati, la Corte ha anche riscontrato che:

la liquidazione dei prefinanziamenti in sospeso non era sempre effettuata in maniera corretta. Un certo numero di liquidazioni non erano state effettuate del tutto o erano state registrate per importi incorretti,

alcune direzioni generali non elaboravano le informazioni disponibili sui progressi compiuti e sui relativi costi sostenuti né liquidavano i corrispettivi prefinanziamenti in funzione di tali progressi, ma si basavano su approssimazioni nello stabilire la separazione degli esercizi,

nella sua relazione annuale 2010 ha segnalato per la prima volta che, in un numero crescente di casi, la Commissione non aveva registrato correttamente i pagamenti come attivi in bilancio, in particolare per gli strumenti d’ingegneria finanziaria e gli anticipi per altri regimi di sovvenzioni.

Nonostante gli sforzi dei servizi del contabile per migliorare la situazione, la Corte ha rilevato che molte direzioni generali continuano a registrare nei conti le stime anche quando hanno una base adeguata per liquidare i relativi prefinanziamenti.

Il problema degli strumenti di ingegneria finanziaria era già stato trattato nei conti per il 2010 al ricevimento delle informazioni fornite dagli Stati membri su base volontaria. La Commissione aveva anche proposto di modificare l’attuale quadro normativo e aveva presentato adeguate proposte per il periodo successivo al 2013, al fine di a rendere obbligatoria la trasmissione delle informazioni necessarie.

Per gli anticipi versati agli Stati membri per altri regimi di sovvenzioni e per i contributi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, è stato riconosciuto per la prima volta nei conti consolidati 2011 un attivo corrispondente di 2 512 milioni di euro.

Prima del 2011, gli Stati membri non hanno fornito dati alla Commissione che avrebbero permesso di giungere ad una stima affidabile. Le informazioni ora disponibili indicano che tali importi non sarebbero stati significativi.

Ad eccezione degli anticipi per i regimi di aiuto relativi al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, gli importi inutilizzati riconosciuti per i summenzionati strumenti di ingegneria finanziaria e altri regimi di aiuto sono stati stabiliti in base agli importi versati dalla Commissione, tenendo conto di una stima a quote costanti degli importi inutilizzati. La mancanza di informazioni sugli importi effettivamente utilizzati riduce notevolmente l’utilità di tali informazioni ai fini della gestione.

I servizi contabili hanno redatto una serie di orientamenti sulla liquidazione dei prefinanziamenti, che saranno distribuiti una volta completata la revisione del regolamento finanziario.

La base giuridica per gli strumenti d’ingegneria finanziaria e per gli anticipi per gli aiuti di Stato è stata attuata, compreso un allegato alla dichiarazione di spesa, con la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2011. Grazie a tale modifica, la Commissione europea dispone di una base giuridica per chiedere agli Stati membri le informazioni necessarie.

Tali informazioni saranno usate a fini di contabilità alla chiusura dei conti del 2012. Gli importi non versati ai beneficiari finali sono basati su una stima in proporzione del tempo.

Poiché la DG REGIO opera attualmente nel sesto anno di un periodo di programmazione della durata di sette anni, non è opportuno cambiare la metodologia. Tuttavia, si prevede di modificare questa strategia per il prossimo periodo di programmazione, purché il cambiamento sia accettato dagli Stati membri con il nuovo regolamento finanziario.

Una volta entrata in vigore la base giuridica per il nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali, la Commissione sarà autorizzata a ricevere informazioni sugli importi effettivamente utilizzati, informazioni che serviranno per la preparazione dei conti annuali. Tali nuovi requisiti dovrebbero altresì migliorare le informazioni di gestione.

Il metodo seguito dalla Commissione per i conti del 2011 è il migliore dal punto di vista del rapporto tra costo ed efficacia ed era già stato utilizzato per i conti del 2010.

Inoltre, come già menzionato nella relazione annuale della Corte per il 2009, alcune direzioni generali non hanno rispettato l’obbligo di registrare le fatture e le dichiarazioni di spesa entro i cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione.

Nonostante i miglioramenti constatati nei tempi per registrare le nuove dichiarazioni di spesa, alcune direzioni generali non rispettano ancora pienamente l’obbligo di registrare tempestivamente le fatture e le dichiarazioni di spesa.

I servizi della Commissione continueranno a impegnarsi in questa direzione. A tal fine i sistemi locali sono costantemente aggiornati; ad esempio le dichiarazioni dei costi ricevute dalla DG AGRI e dalla DG REGIO sono trattate entro i termini previsti.

La Corte ha rilevato nella relazione annuale per il 2010 che l’accresciuto ricorso ai prefinanziamenti nel bilancio dell’UE e a nuovi tipi di strumenti finanziari rendeva urgente un riesame da parte della Commissione della norma contabile applicabile al fine di fornire orientamenti adeguati in materia di contabilizzazione e liquidazione dei prefinanziamenti.

La specifica norma contabile è stata aggiornata nel 2012 al fine di tenere conto della necessità di contabilizzare come attivi gli importi non utilizzati dei contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria e gli anticipi versati per altri regimi di aiuto.

I servizi stanno attuando le norme alla luce dei pagamenti relativi agli strumenti finanziari e agli aiuti di Stato (si veda la risposta precedente).

2.

Informazioni relative ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

2.

Informazioni relative ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

2.

Informazioni relative ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

Nella relazione annuale per il 2007, la Corte aveva già dichiarato: sebbene la Commissione avesse intrapreso iniziative per aumentare e migliorare le informazioni fornite sui meccanismi correttivi applicati al bilancio UE, tali informazioni non erano ancora completamente attendibili, in quanto la Commissione stessa non riceveva sempre informazioni attendibili dagli Stati membri.

Nonostante le debolezze che ancora inficiano l’affidabilità e la completezza dei dati presentati dagli Stati membri, in particolare nel settore della coesione, nel corso degli anni si sono riscontrati alcuni miglioramenti. All’inizio del 2011, la Commissione ha avviato un audit sui sistemi degli Stati membri per i recuperi nel settore della coesione. I controlli in loco della Commissione hanno evidenziato che i sistemi per registrare e comunicare i dati non sono ancora completamente attendibili in tutti gli Stati membri visitati. Pertanto, i dati presentati dagli Stati membri nel settore della coesione non sono indicati nelle note che accompagnano i rendiconti finanziari 2011.

Per l’Agricoltura, la Commissione ha registrato i debiti in sospeso a livello degli Stati membri e la corrispondente riduzione di valore, nonché gli importi ricevuti dagli Stati membri, nella contabilità del 2011.

Per la Coesione, i dati sui recuperi comunicati dagli Stati membri sono più affidabili dell’anno scorso, ma la Commissione conviene che dovrebbero essere ulteriormente migliorati. A tal fine, all’inizio del 2011 ha avviato un audit fondato sui rischi, relativo ai sistemi di recupero degli Stati membri, sulla base delle relazioni trasmesse il 31 marzo di ogni anno, con l’obiettivo di migliorare la notifica delle rettifiche finanziarie nazionali alla Commissione e garantirne la completezza, la precisione e la tempestività. I primi risultati sono stati riferiti nelle relazioni annuali di attività del 2011 delle direzioni generali responsabili delle azioni strutturali.

La Commissione avrebbe inoltre dovuto prendere in considerazione la necessità di perfezionare gli orientamenti in materia di informativa finanziaria per quanto riguarda le informazioni da fornire e come le stesse dovessero essere trattate.

Le istruzioni del contabile forniscono orientamenti agli ordinatori delegati circa i dati da fornire. L’audit della Corte ha riscontrato miglioramenti riguardo all’applicazione di tali orientamenti. Sono necessari tuttavia ulteriori sforzi per migliorare la qualità dei dati presentati.

La Commissione continuerà a impegnarsi per migliorare ulteriormente la qualità dei dati presentati.

Per la prima volta nella relazione annuale per il 2009, la Corte ha criticato che per alcuni settori di spesa, la Commissione non forniva sistematicamente informazioni che consentissero una riconciliazione tra l’anno in cui viene effettuato il pagamento in questione, l’anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui la conseguente rettifica finanziaria viene menzionata nelle note allegate ai conti.

Non vengono ancora fornite informazioni che permettano di riconciliare i pagamenti, gli errori, i recuperi e le rettifiche finanziarie. La Corte mantiene la propria posizione riguardo al fatto che, ogni qualvolta ciò sia possibile, debbano essere fornite informazioni che permettano tale riconciliazione. Dovrebbe inoltre essere stabilito un chiaro collegamento tra gli importi presentati nelle relazioni annuali di attività, in particolare per stabilire il tasso di errore residuo, e le informazioni sui recuperi/rettifiche finanziarie presentate nei conti.

La Commissione prende nota delle richieste formulate dalla Corte, notando però che solo raramente è possibile procedere in tal modo.

Nella gestione concorrente le rettifiche finanziarie non hanno il fine di recuperare gli importi spesi irregolarmente (il che spetta agli Stati membri) ma piuttosto di proteggere il bilancio dell’UE da tali irregolarità. Quindi non è corretto collegare i tassi di errore di un determinato anno alle rettifiche finanziarie e ai recuperi che risultano dalla contabilità annuale dello stesso anno.

Tale riconciliazione è inoltre impedita dalla distanza di tempo che intercorre tra le rettifiche finanziarie e gli effettivi recuperi da un lato, e i tassi di errore dall’altro. Quest’ultima osservazione non vale solo per la gestione concorrente, ma anche per la gestione diretta, nell’ambito della quale gli ordini di riscossione sono emessi alla fine del periodo (pluriennale) di sovvenzione, oppure non sono emessi in quanto il beneficiario ha presentato una dichiarazione dei costi corretta.

La Commissione ribadisce che la spesa è controllata per molti anni dopo quello in cui è stato effettuato il pagamento, in primo luogo alla chiusura del programma. Inoltre, le rettifiche finanziarie possono essere dovute a carenze individuate nei sistemi di controllo degli Stati membri, nel qual caso non esiste alcun collegamento diretto con i pagamenti. Di conseguenza non è né possibile né pertinente riconciliare l’anno del pagamento in questione con l’anno nel quale la rettifica finanziaria è presentata nelle note allegate ai conti. In più, la responsabilità della prevenzione, individuazione e correzione degli errori e delle irregolarità nell’ambito della gestione concorrente spetta in primo luogo agli Stati membri.

Per l’Agricoltura, tutti gli importi che figurano nelle varie tabelle della nota 6 possono essere riconciliati con i dati disponibili a livello della Commissione o con le dichiarazioni degli Stati membri.

Per quanto riguarda la Politica regionale, il collegamento tra gli importi utilizzati per il tasso di errore residuo nella relazione annuale di attività e le informazioni fornite nei conti provvisori è possibile per la rendicontazione dell’anno precedente e per le informazioni fornite dagli Stati membri prima della scadenza obbligatoria del 31 marzo, che è anche la scadenza per la pubblicazione dei conti provvisori. La Commissione ha invitato gli Stati membri a comunicare le rettifiche prima possibile, entro il 31 marzo, per evitare questo problema di tempistica.

A fine 2010, per quanto riguarda la coesione, restavano ancora da applicare rettifiche per un importo totale di 2,5 miliardi di euro (dovevano essere cioè effettivamente «incassate», come quando, ad esempio, la Commissione riceve un rimborso o lo Stato membro deduce l’importo in questione dalla domanda di pagamento). Il basso tasso di esecuzione del 71 % veniva giustificato con la procedura di chiusura in corso per il periodo di programmazione 2000-2006. Le domande di pagamento ricevute alla fine del 2010 non erano state ancora autorizzate, il che significava che le relative rettifiche finanziarie non potevano essere prese in considerazione negli importi relativi all’esecuzione del 2010.

Alla fine del 2011, restavano ancora da applicare rettifiche per un importo di 2,5 miliardi di euro (tasso di esecuzione del 72 %). L’importo e il tasso di esecuzione sono rimasti ad un livello simile a quello dell’anno scorso, in quanto le domande di pagamento ricevute alla fine del 2010 non potevano ancora essere autorizzate.

La chiusura dei programmi è una procedura complessa nel corso della quale si controllano numerosi documenti presentati dagli Stati membri e la Commissione può chiedere ulteriori informazioni per ottenere la prova che gli Stati membri abbiano effettivamente detratto le rettifiche finanziarie decise, specialmente per i programmi operativi complessi, il che rinvia il calcolo del saldo finale da pagare. Inoltre, la Commissione riconosce l’attuazione di una rettifica finanziaria soltanto quando il pagamento finale è debitamente autorizzato dall’ordinatore delegato, azione che viene completata proprio alla fine della catena di verifiche.

Per la Coesione, l’importo delle rettifiche accettate dagli Stati membri ma ancora da eseguire si riferisce ai programmi del periodo 2000-2006 e si riflette nelle domande di pagamento finali trasmesse alla Commissione ma non ancora autorizzate a causa del processo di chiusura, in cui la Commissione stessa deve valutare la coerenza e la completezza di tutti i dati forniti. La Corte ha raccomandato alla Commissione di adottare questa tattica prudente che consiste nel non riferire tali rettifiche in quanto attuate, fino a che siano autorizzati i pagamenti finali.

Le note esplicative che corredano i conti annuali consolidati informavano che alcuni pagamenti sarebbero stati probabilmente rettificati in una data successiva dai servizi della Commissione o dagli Stati membri. Tuttavia, nonostante le ripetute richieste da parte della Corte sin dal 2005, gli importi ed i settori di spesa che possono fare oggetto di ulteriori procedure di verifica e liquidazione dei conti non erano ancora stati identificati nelle note.

Gli importi soggetti ad ulteriore verifica e liquidazione non sono ancora indicati nelle note che accompagnano i conti consolidati (contrariamente agli importi quantificabili dei potenziali recuperi).

Il regolamento finanziario consente alla Commissione di effettuare controlli ex post su tutte la spese per molti anni dopo quello in cui è stata effettuata la spesa. I conti non dovrebbero lasciar supporre che, in attesa di verifiche negli anni successivi, l’accettazione di tutte le spese in questione resti in sospeso; altrimenti, ogni spesa di bilancio sarebbe considerata provvisoria fino ad un controllo ex post o alla scadenza del termine di prescrizione. Qualora sia possibile quantificare gli importi dei recuperi potenziali, essi vengono indicati nella nota 6 che accompagna i conti consolidati.

Nel settore Agricoltura, una decisione di liquidazione finanziaria viene presa all’incirca sei mesi dopo la fine dell’esercizio finanziario in questione; in virtù di questa decisione, la Commissione stabilisce l’importo di spesa a carico del bilancio UE per quell’esercizio. Questa funzione della decisione di liquidazione finanziaria non è messa in discussione dal fatto che una decisione di conformità può imporre agli Stati membri rettifiche finanziarie successive. L’importo di spesa che potrebbe essere escluso dal finanziamento UE in virtù di una decisione di conformità successiva è indicato in una nota allegata ai rendiconti finanziari.

3.

Trasferimento del patrimonio di Galileo

3.

Trasferimento del patrimonio di Galileo

3.

Trasferimento del patrimonio di Galileo

Gli accordi per il trasferimento all’Unione della proprietà di tutti i beni creati, sviluppati o acquisiti nel quadro del programma Galileo non sono ancora stati pienamente attuati. Poiché tutte le spese sostenute dal 2003 sono state trattate come spese di ricerca, ciò non ha prodotto alcun effetto sul bilancio finanziario al 31 dicembre 2010. La Commissione dovrebbe tuttavia fare in modo di disporre di tutte le informazioni necessarie quando avrà luogo il trasferimento, per consentire un’efficace salvaguardia delle immobilizzazioni.

La Commissione sta lavorando con l’Agenzia spaziale europea per garantire che, al momento del trasferimento, siano disponibili tutte le necessarie informazioni contabili e tecniche che permettano un passaggio senza problemi. Il trasferimento è previsto alla fine della fase di convalida in orbita (non prima della fine del 2012). Nel frattempo, la Commissione ha contabilizzato nel 2011 un importo di 219 milioni di euro a titolo di immobilizzazioni in corso relative al progetto Galileo. Tale importo riflette i costi sostenuti dalla Commissione dal 22 ottobre 2011, la data in cui i primi due satelliti del sistema sono stati lanciati con successo. Prima di questa data, la Commissione considerava che il progetto fosse ancora nella fase di ricerca e che tutti i costi sostenuti fossero spese.

Il controllo della Corte ha tuttavia rilevato debolezze non significative nella procedura di separazione degli esercizi seguita per stabilire l’importo delle immobilizzazioni in corso.

La Commissione ritiene che gli importi contabilizzati in bilancio siano ragionevolmente esatti e affidabili.

La metodologia contabile e le procedure per la valutazione del patrimonio di Galileo sono pienamente conformi alle norme dell’UE in materia di contabilità e con le norme IPSAS.

La valutazione del patrimonio è stata effettuata con il sostegno di esperti contabili esterni indipendenti, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia spaziale europea. La Commissione ha eseguito i controlli necessari a garantire una ragionevole sicurezza sull’affidabilità dei risultati.

Nella sua relazione annuale per il 2010, la Corte attirava l’attenzione sulle riserve espresse dal direttore generale responsabile nella propria relazione annuale di attività 2010 in merito all’affidabilità dell’informativa finanziaria dell’Agenzia spaziale europea.

Il direttore generale responsabile ha mantenuto la riserva nella sua relazione annuale di attività del 2011 e ne ha ampliato la portata.

La Commissione continuerà a condurre gli audit delle relazioni finanziarie dell’ESA e incoraggerà e aiuterà quest’ultima a prendere iniziative per migliorare la qualità di tali relazioni. Nel 2012 è stata ultimata una revisione esterna dei sistemi di controllo dell’ESA, con esiti soddisfacenti. Sulla base delle azioni in corso, la Commissione prevede una rapida soluzione dei problemi, che permetterà di ridurre e, a termine, di revocare tale riserva.

ALLEGATO 1.3

ESTRATTI DAI CONTI CONSOLIDATI 2011  (1)

Tabella 1 —   Stato patrimoniale  (2)

(milioni di euro)

 

31.12.2011

31.12.2010

Attività non correnti:

Attività immateriali

149

108

Immobili, impianti e macchinari

5 071

4 813

Investimenti a lungo termine:

Investmenti contabilizzati con il metodo del patrimonio netto

374

492

Immobilizzazioni finanziarie: Attività disponibili per la vendita

2 272

2 063

Immobilizzazioni finanziarie: Prestiti a lungo termine

41 400

11 640

Crediti e importi recuperabili a lungo termine

289

40

Prefinanziamenti a lungo termine

44 723

44 118

 

94 278

63 274

Attività correnti:

Rimanenze

94

91

Investimenti a breve termine:

Immobilizzazioni finanziarie: Attività disponibili per la vendita

3 619

2 331

Crediti e importi recuperabili a breve termine:

Immobilizzazioni finanziarie: Prestiti a breve termine

102

2 170

Altri crediti e importi recuperabili

9 477

11 331

Prefinanziamenti a breve termine

11 007

10 078

Tesoreria ed equivalenti di tesoreria

18 935

22 063

 

43 234

48 064

Totale attivo

137 512

111 338

Passività non correnti:

Pensioni e altri benefici per i dipendenti

(34 835)

(37 172)

Accantonamenti a lungo termine

(1 495)

(1 317)

Passività finanziarie a lungo termine

(41 179)

(11 445)

Altri debiti a lungo termine

(2 059)

(2 104)

 

(79 568)

(52 038)

Passività correnti:

Accantonamenti a breve termine

(270)

(214)

Passività finanziarie a breve termine

(51)

(2 004)

Debiti a breve

(91 473)

(84 529)

 

(91 794)

(86 747)

Totale passivo

(171 362)

(138 785)

Attivo netto

(33 850)

(27 447)

Riserve

3 608

3 484

Importi da richiedere agli Stati membri

(37 458)

(30 931)

Attivo netto

(33 850)

(27 447)


Tabella 2 —   Conto del risultato economico  (3)

(milioni di euro)

 

2011

2010

Entrate d'esercizio

Risorse proprie e contributi

124 677

122 328

Altre entrate d'esercizio

5 376

8 188

 

130 053

130 516

Spese d'esercizio

Spese amministrative

(8 976)

(8 614)

Spese di funzionamento

(123 778)

(103 764)

 

(132 754)

(112 378)

(Disavanzo)/Avanzo da attività operative

(2 701)

18 138

Entrate derivanti da operazioni finanziarie

1 491

1 178

Spese relative a operazioni finanziarie

(1 355)

(661)

Movimenti nelle passività derivanti dalle pensioni e altri benefici per i dipendenti

1 212

(1 003)

Quota relativa all'avanzo (disavanzo) netto di associate e imprese comuni

(436)

(420)

Risultato economico dell'esercizio

(1 789)

17 232


Tabella 3 —   Tabella dei flussi di cassa  (4)

(milioni di euro)

 

2011

2010

Risultato economico dell'esercizio

(1 789)

17 232

Attività operative

Ammortamento

33

28

Deprezzamento

361

358

(Aumento)/diminuzione prestiti a lungo termine

(29 760)

(876)

(Aumento)/diminuzione prefinanziamenti a lungo termine

(605)

(2 574)

(Aumento)/diminuzione crediti e importi recuperabili a lungo termine

(249)

15

(Aumento)/diminuzione rimanenze

(3)

(14)

(Aumento)/diminuzione prefinanziamenti a breve termine

(929)

(642)

(Aumento)/diminuzione crediti e importi recuperabili a breve termine

(3 922)

(4 543)

Aumento/(diminuzione) accantonamenti a lungo termine

178

(152)

Aumento/(diminuzione) passività finanziarie a lungo termine

29 734

886

Aumento/(diminuzione) altre passività a lungo termine

(45)

(74)

Aumento/(diminuzione) accantonamenti a breve termine

56

1

Aumento/(diminuzione) passività finanziarie a breve termine

(1 953)

1 964

Aumento/(diminuzione) conti passivi

6 944

(9 355)

Eccedenza di bilancio dell'esercizio precedente considerata come entrata non monetaria

(4 539)

(2 254)

Altri movimenti non monetari

(75)

(149)

Aumento/(diminuzione) passività derivanti dalle prestazioni per i dipendenti

(2 337)

(70)

Attività di investimento

(Aumento)/diminuzione attività immateriali e immobili, impianti e macchinari

(693)

(374)

(Aumento)/diminuzione investimenti a lungo termine

(91)

(176)

(Aumento)/diminuzione investimenti a breve termine

(1 288)

(540)

Flussi di cassa netti

(3 128)

(1 309)

Aumento/(diminuzione) netti tesoreria ed equivalenti di tesoreria

(3 128)

(1 309)

Tesoreria ed equivalenti di tesoreria all'inizio dell'esercizio

22 063

23 372

Tesoreria ed equivalenti di tesoreria alla fine dell'esercizio

18 935

22 063


Tabella 4 —   Prospetto delle variazioni dell'attivo netto  (5)

(milioni di euro)

 

Riserve (A)

Importi da richiedere agli Stati membri (B)

Attivo netto = (A) + (B)

Riserva intestata al valore equo

Altre riserve

Avanzo/(disavanzo) accumulato

Risultato economico dell'esercizio

Saldo al 31 dicembre 2009

69

3 254

(52 488)

6 887

(42 278)

Movimenti nella riserva del Fondo di garanzia

 

273

(273)

 

0

Movimenti valore equo

(130)

 

 

 

(130)

Altro

 

4

(21)

 

(17)

Imputazione del risultato economico 2009

 

14

6 873

(6 887)

0

Risultato del bilancio 2009 accreditato agli Stati membri

 

 

(2 254)

 

(2 254)

Risultato economico dell'esercizio

 

 

 

17 232

17 232

Saldo al 31 dicembre 2010

(61)

3 545

(48 163)

17 232

(27 447)

Movimenti nella riserva del Fondo di garanzia

 

165

(165)

 

0

Movimenti valore equo

(47)

 

 

 

(47)

Altro

 

2

(30)

 

(28)

Imputazione del risultato economico 2010

 

4

17 228

(17 232)

0

Risultato del bilancio 2010 accreditato agli Stati membri

 

 

(4 539)

 

(4 539)

Risultato economico dell'esercizio

 

 

 

(1 789)

(1 789)

Saldo al 31 dicembre 2011

(108)

3 716

(35 669)

(1 789)

(33 850)


Tabella 5 —   Risultato dell'esecuzione del bilancio UE  (6)

(milioni di euro)

Unione europea

2011

2010

Entrate dell'esercizio

130 000

127 795

Pagamenti imputati a stanziamenti dell'esercizio in corso

(128 043)

(121 213)

Stanziamenti di pagamento riportati all'esercizio N+1

(1 019)

(2 797)

Annullamento di stanziamenti di pagamento inutilizzati riportati dall’esercizio N-1

457

741

Differenze di cambio dell'esercizio

97

23

Risultato dell'esecuzione del bilancio  (7)

1 492

4 549


(1)  Si raccomanda al lettore di consultare il testo integrale dei conti consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011, che comprendono sia i rendiconti finanziari consolidati e le note esplicative sia le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio e le relative note esplicative.

(2)  La presentazione dello stato patrimoniale è identica a quella utilizzata nei conti consolidati dell'Unione europea.

(3)  La presentazione del conto del risultato economico è identica a quella utilizzata nei conti consolidati dell'Unione europea.

(4)  La presentazione della tabella dei flussi di cassa è identica a quella utilizzata nei conti consolidati dell'Unione europea.

(5)  La presentazione del prospetto delle variazioni dell'attivo netto è identica a quella utilizzata nei conti consolidati dell'Unione europea.

(6)  La presentazione del risultato dell'esecuzione del bilancio è identica a quella utilizzata nei conti consolidati dell'Unione europea.

(7)  Di cui gli importi EFTA ammontano a (5) milioni di euro nel 2011 e 9 milioni di euro nel 2010.


CAPITOLO 2

Entrate

INDICE

Introduzione

Caratteristiche specifiche delle entrate

Estensione e approccio dell'audit

Risorse proprie tradizionali

Risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

Regolarità delle operazioni

Risorse proprie tradizionali

Risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

Altre entrate

Efficacia dei sistemi

Risorse proprie tradizionali

Risorse proprie basate sull'IVA

Risorse proprie basate sull’RNL

Riserve generali e riserve specifiche

Verifica degli inventari RNL

Altre entrate: ammende e sanzioni pecuniarie

Recupero forzato

Rating di credito minimo per le istituzioni finanziarie che rilasciano garanzie

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

Raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

2.1.

Questo capitolo presenta la valutazione specifica della Corte sulle entrate, che sono costituite dalle risorse proprie e dalle altre entrate. Le informazioni finanziarie fondamentali sulle entrate del 2011 sono fornite nella tabella 2.1 . Le risorse proprie costituiscono di gran lunga la principale fonte di finanziamento delle spese in bilancio (91 %).

 

Tabella 2.1 —   Entrate — Informazioni fondamentali relative all’esercizio 2011

Titolo di bilancio

Tipo di entrata

Descrizione

Entrate 2011

milioni di euro

%

1

Risorse proprie tradizionali (RPT)

Tassa sulla produzione dello zucchero

132

0,1

Dazi doganali

16 646

12,8

Risorse proprie basate sull'IVA

Risorse proprie basate sul'lIVA (imposta sul valore aggiunto) dell'esercizio finanziario corrente

14 077

10,8

Risorse proprie basate sull’RNL

Risorse proprie basate sull'RNL (reddito nazionale lordo) dell'esercizio finanziario corrente

87 258

67,1

Correzione degli squilibri di bilancio

Correzione a favore del Regno Unito

52

0,0

Riduzione del contributo basato sull'RNL

Agevolazioni a Paesi Bassi e Svezia

–1

0,0

 

TOTALE RISORSE PROPRIE

118 164

90,9

3

 

Eccedenze, saldi e aggiustamenti

6 370

4,9

4

 

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

1 207

0,9

5

 

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni

587

0,5

6

 

Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione/comunitari

2 454

1,9

7

 

Interessi di mora e multe

1 183

0,9

8

 

Assunzione ed erogazione di prestiti

1

0,0

9

 

Entrate varie

34

0,0

 

 

TOTALE ALTRE ENTRATE

11 836

9,1

TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO

130 000

100,0

Fonte: Conti annuali dell’Unione europea 2011.

Caratteristiche specifiche delle entrate

2.2.

Vi sono tre categorie di risorse proprie (1): le risorse proprie tradizionali (RPT) (dazi doganali riscossi sulle importazioni e tassa sulla produzione dello zucchero), le risorse proprie calcolate sulla base dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa dagli Stati membri e le risorse proprie calcolate in base al reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri.

 

2.3.

Le risorse proprie tradizionali sono accertate e riscosse dagli Stati membri. Tre quarti di tali importi sono versati al bilancio dell’Unione (16 778 milioni di euro, pari al 12,9 % delle entrate), il restante quarto viene trattenuto per coprire i costi di riscossione. Ogni stato Membro trasmette alla Commissione un estratto mensile dei diritti accertati (la «contabilità A») e un estratto trimestrale dei diritti accertati rimasti esclusi (la «contabilità B») (2). I principali rischi relativi alle risorse proprie tradizionali sono la completezza, l’accuratezza dei diritti e la tempestività con cui essi vengono messi a disposizione dell’Unione.

 

2.4.

Le risorse proprie basate sull’IVA sono contributi risultanti dall’applicazione di un’aliquota uniforme alle basi imponibili IVA convenzionalmente armonizzate degli Stati membri (14 077 milioni di euro, pari al 10,8 % delle entrate). Le risorse proprie basate sull’RNL risultano dall’applicazione di un’aliquota uniforme all’RNL degli Stati membri (87 258 milioni di euro, pari al 67,1 % delle entrate). Il principale rischio per la regolarità in relazione a tali risorse proprie risulta dal fatto che le statistiche di riferimento non sono compilate o elaborate conformemente alla normativa dell’Unione, e che di conseguenza l’importo delle risorse proprie basate sull’IVA o sull’RNL pagato da tutti gli Stati membri non è corretto.

 

2.5.

Al Regno Unito è stata riconosciuta una correzione degli squilibri di bilancio («la correzione a favore del Regno Unito») che comporta una riduzione dei pagamenti relativi alle risorse proprie basate sull’RNL a carico di questo Stato membro (3). In aggiunta, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia beneficiano di un’aliquota di prelievo dalla risorsa IVA ridotta e Paesi Bassi e Svezia godono di una riduzione lorda del contributo RNL annuo per il periodo 2007-2013 (4). Il principale rischio è che la Commissione commetta un errore in tali calcoli, soprattutto per quanto riguarda i calcoli complessi relativi alla correzione a favore del Regno Unito.

 

2.6.

Dopo aver considerato il totale delle risorse proprie tradizionali, delle risorse proprie basate sull'IVA e delle altre entrate, le risorse proprie basate sull'RNL sono utilizzate per riequilibrare il bilancio. Ogni sottodichiarazione (o sovradichiarazione) dell’RNL da parte di un determinato Stato membro, pur non incidendo sull’ammontare dell’intera risorsa propria basata sull’RNL, determina un aumento (o diminuzione) dei contributi a carico degli altri Stati membri fino a quando il problema non sia stato corretto.

 

2.7.

I principali rischi relativi alle altre entrate riguardano la gestione delle ammende da parte della Commissione e la determinazione delle rettifiche finanziarie imposte dalla Commissione alle spese per l’agricoltura e per la coesione.

 

Estensione e approccio dell'audit

2.8.

La parte 2 dell'allegato 1.1 descrive l’approccio complessivo e la metodologia di audit applicati dalla Corte. Per quanto riguarda l’audit delle entrate, vanno rilevati i seguenti aspetti specifici:

a)

l'audit ha incluso l’esame, a livello della Commissione, di un campione statisticamente rappresentativo di 55 ordini di riscossione (5) relativi a tutti i tipi di entrate (cfr. allegato 2.1 );

b)

la valutazione dei sistemi ha preso in esame:

i)

i sistemi per le risorse proprie tradizionali, le risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL;

ii)

i sistemi applicati dalla Commissione per il calcolo della «correzione a favore del Regno Unito» (che hanno incluso un esame del calcolo dell’importo definitivo in relazione al 2007) (6);

iii)

la gestione, da parte della Commissione, di ammende e sanzioni pecuniarie;

iv)

le attestazioni dei responsabili della gestione della Commissione, in particolare le relazioni annuali di attività della direzione generale Bilancio (DG BUDG).

 

Risorse proprie tradizionali

2.9.

L’audit della Corte sulle operazioni sottostanti i conti non può riguardare importazioni che non sono state dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale.

 

2.10.

La Corte ha svolto una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo in Germania, Spagna e Francia, che contribuiscono a oltre un terzo del totale delle risorse proprie tradizionali. Ha esaminato i sistemi contabili, nonché il flusso delle risorse proprie tradizionali dal momento in cui vengono accertate fino a quello in cui sono dichiarate alla Commissione, al fine di ottenere la ragionevole garanzia della correttezza e completezza degli importi registrati. L’audit ha incluso verifiche sui controlli chiave relativi all’applicazione delle aliquote preferenziali di dazi in Francia, alle procedure di domiciliazione in Germania e Spagna e il deposito doganale e il trattamento dei costi di assicurazione e nolo in Germania, Spagna e Francia.

 

2.11.

La Corte ha proceduto inoltre ad una riconciliazione tra sette ordini di riscossione relativi a risorse proprie tradizionali inclusi nel campione menzionato al paragrafo 2.8 a) e i corrispondenti estratti mensili trasmessi dagli Stati membri interessati (7).

 

2.12.

Infine, la Corte ha valutato i sistemi di supervisione e controllo della Commissione, tra cui le ispezioni da questa svolte negli Stati membri, la procedura per la cancellazione degli importi non recuperabili e la procedura per esaminare il seguito dato alle osservazioni formulate in precedenza sia dalla Commissione stessa che dalla Corte in esito ai controlli.

 

Risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

2.13.

Queste due risorse sono basate su dati statistici elaborati a partire da operazioni che non possono essere verificate direttamente. Per tale ragione, l’audit ha preso innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici preparati dagli Stati membri e trasmessi alla Commissione, e ha valutato poi i sistemi da questa utilizzati per l’elaborazione dei dati, al fine di determinare gli importi da includere nella contabilità di bilancio definitiva. L’audit ha riguardato perciò la compilazione del bilancio UE e la correttezza dei contributi degli Stati membri.

 

2.14.

La Corte ha valutato i sistemi di supervisione e controllo della Commissione, che mirano a fornire una garanzia ragionevole che tali risorse sono correttamente calcolate e riscosse. L’audit ha preso in esame inoltre la gestione delle riserve relative all'IVA e all'RNL da parte della Commissione nonché le verifiche da questa svolte sugli inventari RNL negli Stati membri. L’audit della Corte non può fornire un giudizio sulla qualità dei dati sull’IVA e sull’RNL trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

2.15.

L’ allegato 2.1 contiene una sintesi dei risultati delle verifiche delle operazioni. Dalle verifiche svolte dalla Corte sul campione di operazioni è risultato che l’1,8 % era inficiato da errori. Il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte è dello 0,8 % (8).

2.15.

Cfr. la risposta al punto 2.18.

Risorse proprie tradizionali

2.16.

La Corte ha riscontrato che, complessivamente, gli ordini di riscossione emessi dalla Commissione riflettono gli estratti della contabilità A trasmessi dagli Stati membri.

 

Risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

2.17.

L’audit della Corte non ha riscontrato errori relativi al calcolo dei contributi degli Stati membri e al pagamento degli stessi.

 

Altre entrate

2.18.

La Corte ha riscontrato che una delle sei operazioni verificate per quanto riguarda le «altre risorse» conteneva un errore. La Corte ha riesaminato il calcolo di una rettifica finanziaria imposta dalla Commissione ad uno Stato membro nel settore della spesa agricola (titolo 6 nella tabella 2.1 ) e, pur non rimettendo in questione la metodologia utilizzata dalla Commissione, ha rilevato un errore per quanto riguarda sua applicazione che ha portato la Commissione a sottovalutare la perdita subita dal bilancio UE. La rettifica finanziaria avrebbe dovuto essere di 30 milioni di euro invece dei 21 milioni di euro calcolati (9).

2.18.

La Commissione constata con soddisfazione che la Corte non mette in questione il suo metodo di calcolo della perdita per il bilancio dell’UE, metodo che è conforme alla raccomandazione della Corte di calcolare la perdita piuttosto che ricorrere a una rettifica forfettaria.

Per quanto riguarda il caso citato dalla Corte, il tasso di errore è stato calcolato dallo Stato membro sulla base di un metodo accettato dalla Commissione e utilizzando le migliori informazioni disponibili in quel momento. Lo Stato membro ha successivamente fornito informazioni supplementari e più precise sulla popolazione a rischio e la Commissione ha ritenuto giustificato tener conto di tali informazioni senza riaprire, in quella fase molto avanzata, l’intera procedura di verifica della conformità per ricalcolare il tasso di errore.

EFFICACIA DEI SISTEMI

2.19.

L’ allegato 2.2 espone in sintesi i risultati dell’esame della Corte sui sistemi di supervisione e controllo. Sono state rilevate alcune carenze nei sistemi, come riportato nei paragrafi che seguono.

 

Risorse proprie tradizionali

2.20.

Negli Stati membri visitati, l’audit della Corte (cfr. paragrafo 2.10) ha mostrato carenze della vigilanza doganale nazionale per quanto riguarda:

2.20.

La Commissione darà seguito in modo esauriente alle osservazioni della Corte, tenendo conto del fatto che i controlli doganali degli Stati membri dovrebbero essere basati sul rischio.

a)

l’applicazione di aliquote preferenziali di dazi (10);

a)

Nel caso di due dichiarazioni di importazione su 50 la Corte non ha rinvenuto nelle pratiche esaminate documenti attestanti il trasporto diretto delle merci verso l’UE.

La Commissione prenderà in esame i due casi per i quali manca la documentazione del trasporto diretto per stabilire se vi siano conseguenze finanziarie.

b)

Il controllo e l’audit ex post delle procedure di domiciliazione (11);

b)

L’analisi del rischio effettuata dagli Stati membri deve tenere conto del periodo di prescrizione e in alcuni casi può non richiedere che sia effettuato ogni tre anni un audit della procedura di domiciliazione.

c)

l’audit ex post del deposito doganale (12);

c)

L’analisi del rischio effettuata dagli Stati membri deve tenere conto del periodo di prescrizione e in alcuni casi può non richiedere che sia effettuato ogni tre anni un audit del deposito doganale.

d)

l’analisi di rischio applicata alla fase dell'importazione (13);

d)

La Commissione darà seguito a questa osservazione insieme agli Stati membri interessati.

e)

il trattamento dei costi di nolo ed assicurazione (14).

e)

La Commissione esaminerà i casi individuali con gli Stati membri interessati per stabilire se vi siano conseguenze finanziarie

Un sistema nazionale di vigilanza parzialmente efficace aumenta il rischio che vengano riscossi importi non corretti a titolo di risorse proprie tradizionali.

 

2.21.

Nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2010, la Corte riferiva che, per un estratto della contabilità A di uno Stato membro (15), non era stato possibile procedere ad una riconciliazione tra l’importo delle risorse proprie tradizionali dichiarato e le relative scritture contabili. Nella relazione annuale di attività per il 2011 della direzione generale Bilancio, compare ora una riserva relativa all'affidabilità dei dati contabili di questo Stato membro.

2.21.

La DG Bilancio ha emesso la riserva relativa all’affidabilità delle procedure e dei sistemi contabili di questo Stato membro per le risorse proprie tradizionali sulla base di tre ispezioni consecutive della Commissione e delle constatazioni della Corte.

Azioni correttive sono in corso. Lo Stato membro ha presentato a fine novembre 2011 un piano d’azione indicante le misure correttive che saranno adottate. Il piano fissa obiettivi a breve termine (2012), medio termine (2012-2013) e lungo termine (2013-2014 e anni successivi). La Commissione controlla l’attuazione del piano. La prima fase consiste nella realizzazione di un audit esterno del sistema contabile.

2.22.

La Corte ha riscontrato che molte osservazioni presentate dalla Commissione e dalla Corte relativamente ad esercizi precedenti vengono da queste ripetute nel tempo senza che gli Stati membri interessati adottino azioni correttive (ad esempio, le osservazioni contenute nella relazione speciale della Corte n. 1/2010 (16)«Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»).

2.22.

Alle osservazioni della Corte e della Commissione è dato seguito in modo esauriente. Per migliorare i loro sistemi gli Stati membri possono aver bisogno di tempo, in particolare se insorgono disaccordi o se sono necessari cambiamenti sistemici e strutturati. I servizi della Commissione utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per ottenere che gli Stati membri rispondano in modo soddisfacente alle osservazioni e, se del caso, chiedono allo Stato membro di recuperare le risorse proprie tradizionali non versate. In caso di manifesta violazione della legislazione doganale dell’Unione europea, si può arrivare all’apertura di procedimenti per infrazione. Negli ultimi anni la Commissione ha effettuato ispezioni relative alle procedure semplificate, alla strategia di controllo doganale e alla domiciliazione. Nel 2011 è stata presentata al comitato consultivo sulle risorse proprie una relazione tematica sulla strategia di controllo doganale e nel 2012 sarà presentata la relazione tematica sulla domiciliazione.

Risorse proprie basate sull'IVA

2.23.

Una riserva è uno strumento mediante il quale un elemento dubbio figurante in un estratto IVA trasmesso da uno Stato membro può essere rettificato oltre il termine di quattro anni stabilito dalla normativa. L’uso delle riserve fa quindi parte del processo di controllo interno. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero comunque sforzarsi di risolvere i casi di elementi dubbi il prima possibile.

 

2.24.

Nel 2011, la Commissione ha espresso 46 riserve e ne ha revocate 42. Secondo la Commissione, l’effetto netto è stato di ridurre di circa 88 milioni di euro le risorse proprie basate sull’IVA (17). Alla fine dell’esercizio, il numero totale di riserve ancora valide era di 156 (cfr. tabella 2.2 ). Sul totale delle riserve espresse dalla Commissione, 51 riguardano violazioni della normativa in materia di IVA. Queste possono essere revocate soltanto dopo che la procedura di infrazione è stata chiusa ed si è potuto determinare l’effetto sulla base imponibile IVA per gli esercizi in causa.

2.24.

I dati utilizzati nella relazione differiscono leggermente da quelli che la Commissione fornisce nell’allegato corrispondente dei suoi conti annuali, perché la Corte e la Commissione utilizzano metodi leggermente diversi per il conteggio delle riserve. La Corte utilizza la data di notificazione e la Commissione la data in cui sono ultimate le relative procedure amministrative interne.

2.25.

La Commissione continua ad impegnarsi a revocare le riserve in materia di IVA pendenti ormai da tempo. La Corte definisce così le riserve relative ad esercizi di oltre dieci anni prima: cioè le riserve in essere alla fine del 2011 che riguardavano il 2002 ed esercizi precedenti. Esistevano 15 riserve di questo tipo alla fine del 2011, alcune delle quali risalenti al 1995, rispetto a 16 alla fine del 2010 (cfr. paragrafo 2.23 della relazione annuale sull’esercizio 2010).

2.25.

Vi è stato un miglioramento costante della frequenza delle consultazioni con gli Stati membri e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è aumentata e continuerà ad aumentare. La proporzione delle riserve che la Corte considera pendenti da tempo continua a diminuire ed è ora inferiore al 10 % del totale. Anche con una maggiore cooperazione ci saranno sempre alcune riserve pendenti da tempo, dato che alcune hanno molte ramificazioni da esplorare, comprese le questioni di principio, e possono richiedere più tentativi per raggiungere una soluzione. La definizione di «pendente da tempo» adottata dalla Corte rischia di far sembrare eccessivo il tempo impiegato per risolvere le riserve. Delle nuove riserve emesse dalla Commissione nel 2011, il 75 % riguardava il 2007 e quindi, secondo la metodologia della Corte, era già trascorso quasi per metà il periodo che fa considerare le riserve «pendenti da tempo».

Tabella 2.2 —   Riserve relative all’IVA al 31 dicembre 2011

Stati membri

Numero di riserve pendenti al 31.12.2010

Riserve stabilite nel 2011

Riserve revocate nel 2011

Numero di riserve pendenti al 31.12.2011

Anno più remoto a cui si applicano le riserve

Belgio

0

1

0

1

2007

Bulgaria

2

5

1

6

2007

Repubblica ceca

8

9

4

13

2004

Danimarca

9

2

3

8

2005

Germania

1

5

0

6

2003

Estonia

9

1

0

10

2004

Irlanda

10

2

7

5

1998

Grecia

7

0

0

7

1999

Spagna

1

2

0

3

2003

Francia

6

1

0

7

2001

Italia

8

2

3

7

1995

Cipro

6

0

2

4

2004

Lettonia

6

0

1

5

2004

Lituania

2

0

0

2

2005

Lussemburgo

2

0

2

0

 

Ungheria

4

0

0

4

2004

Malta

10

0

0

10

2004

Paesi Bassi

8

6

5

9

2004

Austria

6

0

0

6

2002

Polonia

6

0

1

5

2004

Portogallo

14

0

9

5

2003

Romania

0

5

1

4

2007

Slovenia

0

0

0

0

 

Slovacchia

0

0

0

0

 

Finlandia

8

3

1

10

1995

Svezia

10

2

1

11

1995

Regno Unito

9

0

1

8

1998

TOTALE

152

46

42

156

 

Fonte: Corte dei conti europea.

Risorse proprie basate sull’RNL

Riserve generali e riserve specifiche

2.26.

Alla fine del 2011 esistevano riserve generali (18) relative ai dati RNL degli Stati membri UE-15 per il periodo 2002-2007 e degli Stati membri UE-10 per il periodo 2004-2007, e di Bulgaria e Romania per il 2007.

2.26.

Come la Corte riconosce al punto 2.28, la situazione è notevolmente cambiata al gennaio 2012, quando restavano pendenti riserve generali solo per la Bulgaria e la Romania.

2.27.

All’inizio del 2011 erano aperte quattro riserve specifiche relative al PNL (19) per il periodo 1995-2001. La Commissione ha successivamente revocato due riserve relative al Regno Unito, per cui alla fine del 2011 il numero delle riserve specifiche pendenti è di due (20).

2.27.

La Commissione prosegue la cooperazione con i due paesi per i quali sono ancora pendenti riserve relative al PNL per il periodo 1995-2001 (a fine 2011, una per la Grecia e una per il Regno Unito), allo scopo di poterle revocare.

Verifica degli inventari RNL

2.28.

Sulla base della verifica degli inventari RNL svolta da Eurostat, il comitato RNL ha adottato due relazioni di valutazione sugli Stati membri UE-25, rispettivamente nel luglio e nell’ottobre 2011. Fino alla fine di gennaio 2012 non sono state revocate riserve generali o espresse riserve specifiche in relazione ai dati RNL relativi al periodo dal 2002 in avanti (cfr. paragrafi 2.29 e 2.41, quarto trattino, della relazione annuale sull’esercizio 2010).

2.28.

A seguito delle conclusioni tratte nelle due riunioni del comitato RNL svoltesi nel secondo semestre 2011, i lavori sono proseguiti sino alla fine dell’anno per identificare e formulare con precisione le riserve specifiche necessarie per sostituire le riserve generali esistenti. Le procedure amministrative necessarie per dare simultaneamente a ciascuno dei 25 Stati membri la notifica ufficiale di conferma della revoca delle riserve generali e delle riserve specifiche emesse nei loro confronti sono state concluse all’inizio del 2012.

Altre entrate: ammende e sanzioni pecuniarie

Recupero forzato

2.29.

Le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (21) prevedono che la Commissione proceda all’esecuzione forzata del credito mediante ogni mezzo offerto dalla legge quando il debitore non abbia versato, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure non abbia costituito una garanzia finanziaria a copertura dell’intero importo entro la data stabilita. Alla fine del 2011, circa il 2 % (22) delle ammende pendenti non erano state coperte né da pagamenti a titolo provvisorio né da garanzie dopo la data di scadenza del pagamento.

2.29.

Procedere al recupero forzato a qualsiasi prezzo potrebbe avere conseguenze irreparabili e distruggere o far fallire le società cui sono inflitte ammende. La Commissione cerca di ottenere la copertura delle ammende negoziando con le società al fine di salvaguardare l’ammenda mediante acconti regolari o garanzie.

È grazie a tali negoziati che una parte delle ammende non riscosse (compresi gli interessi di mora) inflitte a imprese in situazione finanziaria precaria può essere recuperata o coperta da una garanzia e che un piano di pagamento coperto da una garanzia finanziaria può essere concordato secondo le regole in vigore (cfr. paragrafo 2.32). Alcune ammende non possono però essere riscosse perché sono inflitte a imprese in fallimento, in situazione finanziaria precaria o stabilite al di fuori dell’Unione.

2.30.

La Corte ha esaminato un campione di 14 dei casi relativi a tali ammende ed ha rilevato che per otto di essi la Commissione non ha esperito tutte le vie possibili per disporre il recupero forzato.

2.30.

Per quanto riguarda gli otto casi menzionati dalla Corte, la Commissione è del parere che le ammende riguardino casi in cui erano pendenti richieste di misure provvisorie o di incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti 2006 per il calcolo delle ammende e/o casi in cui il recupero forzato avrebbe causato l’insolvenza immediata della società in questione, con conseguente perdita dell’ammenda per la Commissione, che non è un creditore preferenziale.

Questi esempi indicano che la Commissione cerca sempre, quando i debitori versano in una situazione finanziaria precaria, di ottenere la copertura delle ammende negoziando con le società per salvaguardare la riscossione dell’ammenda.

2.31.

Tutti questi casi riguardavano debitori che, in base a quanto affermato dalla Commissione, versavano in precarie condizioni finanziarie. Nella relazione annuale di attività per il 2011, la Direzione generale Bilancio dichiara che non procederà al recupero forzato laddove, in base alla propria valutazione, gli interessi finanziari dell’Unione saranno tutelati meglio negoziando un piano di pagamenti. La Commissione sta proponendo di modificare le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario in modo da consentire il ricorso a questa azione «in circostanze eccezionali».

 

Rating di credito minimo per le istituzioni finanziarie che rilasciano garanzie

2.32.

Ai sensi dell’articolo 28 bis del regolamento finanziario (23), la salvaguardia degli attivi costituisce uno degli obiettivi della gestione della Commissione. Per far sì che le garanzie costituite a copertura delle ammende siano salvaguardate, la Commissione stabilisce dei requisiti minimi riguardo al rating del credito delle istituzioni che forniscono le garanzie. La Corte ha riscontrato casi in cui questi requisiti non erano stati rispettati.

2.33.

Il 13 maggio 2011, la Commissione ha reso meno rigorose le condizioni relative a queste garanzie, alla luce del deterioramento delle condizioni del mercato. La Corte ha riscontrato esempi in cui anche queste nuove norme erano state disattese.

2.34.

Alla luce dell’attuale situazione del settore bancario, la Commissione dichiara nella relazione annuale di attività della Direzione generale Bilancio di stare rivedendo la propria politica in materia di gestione del rischio.

2.32-2.35.

La Commissione ritiene che in un numero molto limitato di casi sia stato impossibile ottenere garanzie che rispettassero i requisiti stabiliti tenendo conto del deterioramento del contesto finanziario.

2.33-2.34.

Data l’attuale situazione del settore finanziario europeo, è inevitabile che la Commissione riesamini periodicamente la sua politica di gestione dei rischi relativa alle garanzie che coprono le ammende pendenti. Infatti, la maggior parte delle grandi banche sono state declassate dalle tre principali agenzie di rating e nella grande maggioranza degli Stati membri è impossibile trovare una banca con un rating accettabile, il che rende molto difficile per una piccola o media impresa, ad esempio, ottenere una simile garanzia. Date le condizioni del mercato, la Commissione è stata costretta a rivedere i requisiti per le garanzie il 13 maggio 2011.

Negli esempi cui fa riferimento la Corte le garanzie in questione hanno rispettato la politica del rischio in vigore quando queste sono state accettate dalla Commissione. Il rating dei garanti è stato successivamente abbassato, il che, dato il numero ridotto di banche rispondenti ai criteri ancora sul mercato, ha indotto nuovamente la Commissione a riconsiderare la sua politica di rischio per le garanzie bancarie nel giugno 2012. Tenendo conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, la nuova decisione assicura anche un sufficiente grado di diversificazione nell’esposizione complessiva della Commissione nei confronti dei singoli garanti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Conclusioni

2.35.

Sulla base del lavoro di audit espletato (24), la Corte conclude che per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011:

a)

gli estratti degli Stati membri ed i pagamenti delle risorse proprie tradizionali;

b)

gli importi calcolati dalla Commissione per i contributi degli Stati membri sulla base dei dati IVA e RNL ricevuti da questi ultimi;

c)

il calcolo della correzione a favore del Regno Unito; nonché

d)

le altre entrate

non presentavano errori rilevanti.

 

2.36.

Alla luce del lavoro di audit svolto, la Corte ha rilevato che i sistemi di supervisione e controllo per le entrate sono efficaci. La Corte attira però l’attenzione sulle questioni esposte qui di seguito:

2.36.

a)

gli audit della Corte hanno rivelato debolezze della vigilanza doganale nazionale (paragrafo 2.20). La Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri sottoposti ad audit sono solo parzialmente efficaci nel garantire la completa e corretta registrazione delle risorse proprie tradizionali;

a)

La Commissione darà seguito alle constatazioni della Corte con gli Stati membri interessati.

b)

le riserve pendenti da molto tempo sono ancora valide per le risorse proprie basate sull’IVA (paragrafo 2.25);

b)

Il numero e la proporzione delle riserve pendenti secondo la definizione della Corte continuano a diminuire: attualmente le riserve sono meno del 10 % del totale. Vi saranno sempre alcune riserve pendenti da tempo, in quanto possono esservi molte ramificazioni che gli Stati devono esplorare e a cui devono porre rimedio.

Vi è stato un miglioramento costante della frequenza delle consultazioni con gli Stati membri e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è aumentata e continuerà ad aumentare.

c)

alla fine del 2011, la Commissione non aveva ancora revocato le riserve generali ed espresso riserve specifiche in relazione ai dati RNL per gli Stati membri UE-25 per il periodo dal 2002 in avanti (paragrafo 2.28);

c)

Le procedure amministrative necessarie per dare simultaneamente a ciascuno dei 25 Stati membri la notifica ufficiale di conferma della revoca delle riserve generali e delle riserve specifiche emesse nei loro confronti sono state concluse all’inizio del 2012.

d)

alla fine del 2011, la Commissione non aveva ancora revocato le due riserve specifiche PNL rimaste per il periodo dal 1995 al 2001 (paragrafo 2.27);

d)

La Commissione prosegue la cooperazione con i due Stati per i quali sono ancora pendenti riserve relative al PIL per il periodo 1995-2001 (a fine 2011, una per la Grecia e una per il Regno Unito), allo scopo di poterle revocare.

e)

la Corte prende atto delle ragioni per cui non vengono attuati recuperi forzati in tutti i casi (paragrafo 2.31). La Commissione sta proponendo di modificare le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario in modo da consentire il ricorso a questa azione «in circostanze eccezionali»;

e)

La Commissione cerca sempre di ottenere la migliore copertura di un’ammenda impugnata (tramite un pagamento provvisorio o una garanzia), ma in alcuni casi in cui l’impresa cui è stata inflitta l’ammenda si trova in una situazione finanziaria precaria, le negoziazioni della copertura possono essere lunghe e coinvolgere altre parti (azionisti, società madri o banche). Una nuova norma che consenta, in casi eccezionali, una dilazione di pagamento senza garanzia permetterà di riscuotere parte di un’ammenda anche se l’impresa non può ottenere una garanzia bancaria.

f)

la Commissione sta rivedendo inoltre la propria politica di gestione dei rischi in materia di affidabilità delle garanzie costituite a copertura delle ammende e sanzioni pecuniarie ancora da pagare, al fine di tener conto della situazione del settore bancario (cfr. paragrafo 2.34).

f)

La politica di gestione dei rischi è stata riveduta e adattata per tener conto dell’attuale contesto economico e finanziario, mantenendo il livello di sicurezza degli attivi finanziari al livello più alto possibile. I rating di credito forniscono un’indicazione per la valutazione dei rischi ma non sono utilizzati come unico criterio, o senza tener conto di altri criteri per le decisioni di gestione dei rischi.

Raccomandazioni

2.37.

L’ allegato 2.3 mostra i risultati dell’esame svolto dalla Corte dei progressi compiuti nel dar seguito alle raccomandazioni espresse in precedenti relazioni annuali (2008 e 2009). Vanno rilevati i seguenti punti specifici:

2.37.

a)

nelle precedenti relazioni annuali (ad esempio, paragrafo 4.14 della relazione annuale 2008 e paragrafo 2.20 della relazione annuale 2009), la Corte affermava di continuare a rilevare problemi nell’uso della «contabilità B». Nel 2011, la Commissione riscontrava ancora problemi di questo tipo nel corso delle sue ispezioni;

a)

La Commissione esamina ogni anno la contabilità B nel corso delle sue ispezioni. La contabilità B, in cui sono iscritti debiti che non sono garantiti e/o sono contestati, per sua natura contiene aspetti problematici e per questo motivo i servizi della Commissione la esaminano ogni anno. Va però osservato che la contabilità B è ora informatizzata nella maggior parte degli Stati membri e il numero degli importi indebitamente iscritti nella contabilità B è in diminuzione. La maggior parte delle osservazioni formulate dalla Commissione riguarda la responsabilità finanziaria dello Stato membro, per esempio quando un importo non può essere riscosso (ed è stornato) o quando un debito è annullato a causa di un errore amministrativo. In questi casi la gestione della contabilità B, in quanto tale, non è in questione.

b)

per quanto riguarda le risorse proprie basate sull’RNL, la Corte aveva raccomandato (ad esempio, paragrafo 2.38 della relazione annuale sull’esercizio 2009) alla Commissione di: i) chiarire l’ambito del giudizio espresso nelle relazioni di valutazione sui dati RNL degli Stati membri; e ii) tener conto della propria valutazione dei sistemi di supervisione e controllo degli istituti nazionali di statistica per la compilazione dei conti nazionali. Queste raccomandazioni non sono state seguite dalla Commissione nelle valutazioni dei dati RNL degli Stati membri UE-25 (cfr. paragrafo 2.28).

b)

La Commissione considera che l’impostazione che ha seguito (controllo dei questionari RNL, verifica degli inventari RNL in base al GIAQ integrata da una verifica diretta) sia adeguata ai fini della valutazione definitiva dell’RNL degli Stati membri. In tale contesto, i sistemi di supervisione e di controllo (SSC) hanno carattere organizzativo e non forniscono indicazioni specifiche sull’affidabilità dei conti, che dipende soprattutto dalle fonti statistiche e dai metodi utilizzati, anche se gli SSC possono contribuire a ridurre i rischi di errori nei conti nazionali. La Commissione proseguirà, tenendo conto delle osservazioni della Corte, i lavori di elaborazione di orientamenti SSC per la compilazione dei conti nazionali da parte degli Stati membri.

2.38.

Alla luce di questo esame, nonché delle risultanze e delle conclusioni tratte per il 2011, la Corte raccomanda alla Commissione di:

2.38.

Raccomandazione 1: incoraggiare gli Stati membri a potenziare la vigilanza doganale, al fine di massimizzare gli importi riscossi a titolo di risorse proprie tradizionali;

La Commissione continuerà a verificare che gli Stati membri abbiano messo in atto quadri di controllo appropriati per tutelare gli interessi finanziari dell’UE nel campo delle risorse proprie tradizionali.

Raccomandazione 2: continuare nel proprio impegno volto a garantire il corretto utilizzo della contabilità B, l’applicazione di sistemi contabili che consentano agli Stati membri di trasmettere estratti della contabilità A oggettivamente completi e corretti.

La Commissione continuerà a verificare che la contabilità B sia utilizzata correttamente e che i sistemi contabili permettano una contabilità A degli Stati membri completa ed esatta.


(1)  Decisione 2007/436/CE, Euratom, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17) e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

(2)  Quando i diritti o i contributi non sono stati corrisposti e non è stata fornita alcuna garanzia, oppure, pur in presenza di una garanzia, hanno formato oggetto di contestazione, gli Stati membri possono sospendere la messa a disposizione di tali risorse iscrivendole in una contabilità separata.

(3)  Articolo 4 della decisione 2007/436/CE. Questa riduzione era approssimativamente di 4 miliardi di euro nel 2011. I 52 milioni di euro riportati nella tabella 2.1 rappresentano l’effetto delle differenze dei tassi di cambio.

(4)  Articolo 2, paragrafi 4 e 5 della decisione 2007/436/CE. La riduzione di un milione di euro nel contributo basato sull’RNL riportato della tabella 2.1 è dovuta all’effetto delle differenze dei tassi di cambio.

(5)  Un ordine di riscossione è lo strumento con cui l’ordinatore registra un titolo di credito a favore della Commissione al fine di recuperare l’importo dovuto.

(6)  Cfr. paragrafo 2.16 della relazione annuale sull’esercizio 2010.

(7)  Belgio, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

(8)  La Corte calcola il tasso di errore basandosi su un campione statisticamente rappresentativo. La cifra menzionata corrisponde alla migliore stima possibile (detto anche «l’errore più probabile»). La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il tasso di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,0 % e il 2,4 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

(9)  Nel 2006, la Commissione ha rilevato che uno Stato membro utilizzava ortofoto non aggiornate. La Commissione ha calcolato un tasso di errore dell’1,34 % includendo erroneamente regioni non interessate dal problema delle ortofoto non aggiornate. Secondo la Corte, il tasso di errore corretto da utilizzare avrebbe dovuto essere dell’1,91 %, comportante una differenza di 9 milioni di euro.

(10)  Francia.

(11)  Germania e Spagna. Inoltre, le ispezioni svolte dalla Commissione riguardo alle procedure di domiciliazione hanno rivelato debolezze in 11 dei 21 Stati membri controllati nel corso del 2011.

(12)  Spagna e Francia.

(13)  Germania e Francia.

(14)  Spagna e Francia.

(15)  Paragrafo 2.15: Belgio.

(16)  Cfr. sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

(17)  Risultato di un aumento di 8 milioni di euro e di una diminuzione di 96 milioni di euro.

(18)  Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e successive modifiche, dopo il 30 settembre del quarto anno successivo ad un esercizio determinato, le eventuali modifiche del PNL/RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro. Tali punti sono noti come «riserve». Una riserva generale riguarda tutti i dati di uno Stato membro.

(19)  Una riserva specifica riguarda elementi specifici dell’inventario RNL (PNL fino al 2001, RNL successivamente) quali il valore aggiunto lordo di attività selezionate, la spesa totale per i consumi finali o il risultato lordo di gestione e reddito misto lordo.

(20)  Queste riserve riguardavano Grecia e Regno Unito e vertevano su aspetti metodologici e di compilazione.

(21)  Articoli 84, 85 e 85 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(22)  240 milioni di euro su 13 miliardi di euro.

(23)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9).

(24)  Per le ragioni spiegate ai paragrafi 2.13 e 2.14, questa conclusione non comporta una valutazione della qualità dei dati relativi all’IVA o all’RNL trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

ALLEGATO 2.1

RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE

 

2011

2010

2009

2008

RPT

IVA/RNL, rettifiche ex Titolo 1 del bilancio

Altre entrate

Totale

DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE

Totale operazioni (di cui):

7

42

6

55

55

62

60

ordini di riscossione

7

42

6

55

55

62

60

RISULTATI DELLA VERIFICA  (1)  (2)

Percentuale (numero) di operazioni verificate e risultate

Non inficiate da errori

100 %

(7)

100 %

(42)

83 %

(5)

98 %

(54)

100 %

95 %

100 %

Inficiate da uno o più errori

0 %

(0)

0 %

(0)

17 %

(1)

2 %

(1)

0 %

5 %

0 %

IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI

Tasso di errore più probabile

0,8 %

 

 

 

Limite superiore dell'errore (LSE)

2,4 %

 

 

 

Limite inferiore dell'errore (LIE)

0,0 %

 

 

 


(1)  Per visualizzare meglio i diversi profili di rischio che presentano i vari settori del gruppo di politiche, il campione è stato suddiviso in segmenti.

(2)  Le cifre tra parentesi rappresentano il numero effettivo di operazioni.

ALLEGATO 2.2

RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI ALLE ENTRATE

Valutazione dei sistemi esaminati

Sistemi considerati

Controlli della Commissione negli Stati membri

Calcoli/Verifiche documentali e gestione delle entrate della Commissione

Gestione delle riserve della Commissione

Controlli interni chiave negli Stati membri controllati

Valutazione globale

RPT

Efficaci

Efficaci

N/A

Parzialmente efficaci

Efficaci

IVA/RNL

Efficaci

Efficaci

Efficaci

N/A

Efficaci

Correzione UK

N/A

Efficaci

N/A

N/A

Efficaci

Ammende e sanzioni pecuniarie

N/A

Efficaci

N/A

N/A

Efficaci

ALLEGATO 2.3

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN PRECEDENZA IN RELAZIONE ALLE ENTRATE

Anno

Raccomandazione della Corte

Analisi della Corte sui progressi compiuti

Risposta della Commissione

2009

Per quanto riguarda le risorse proprie basate sull’RNL, la Corte aveva raccomandato (ad esempio, paragrafo 2.38 della relazione annuale sull’esercizio 2009) che la Commissione avrebbe dovuto:

 

 

i)

chiarire l’ambito del giudizio espresso nelle relazioni di valutazione sui dati RNL degli Stati membri; e

ii)

tener conto della valutazione dei sistemi di supervisione e controllo degli istituti nazionali di statistica per la compilazione dei conti nazionali.

i)

nelle relazioni sugli Stati membri UE-25, la Commissione aveva svolto una valutazione della qualità dei dati RNL e della loro conformità con SEC 95, senza chiarire l'ambito e gli obiettivi del lavoro di verifica condotto da Eurostat a sostegno della conclusione generale;

ii)

poiché Eurostat nel 2011 non aveva ancora adottato orientamenti relativi alle migliori pratiche per il funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo per la compilazione dei conti nazionali, a parere della Corte la verifica della Commissione non poteva essere stata svolta correttamente nel contesto della valutazione finale dei dati RNL degli Stati membri UE-25.

La Commissione considera che l’impostazione che ha seguito (controllo dei questionari RNL, verifica degli inventari RNL in base al GIAQ integrata da una verifica diretta) sia adeguata ai fini della valutazione definitiva dell’RNL degli Stati membri. In tale contesto, i sistemi di supervisione e di controllo (SSC) hanno carattere organizzativo e non forniscono indicazioni specifiche sull’affidabilità dei conti, che dipende soprattutto dalle fonti statistiche e dai metodi utilizzati, anche se gli SSC possono contribuire a ridurre i rischi di errori nei conti nazionali. La Commissione proseguirà, tenendo conto delle osservazioni della Corte, i lavori di elaborazione di orientamenti SSC per la compilazione dei conti nazionali da parte degli Stati membri.

2009 e 2008

La Corte ha ripetutamente riferito un uso inadeguato della contabilità B (ad esempio, paragrafo 2.20 della relazione annuale sull'esercizio 2009 e 4.14 della relazione annuale sull'esercizio 2008).

La Commissione esamina la contabilità B ogni anno e rileva ancora tale uso inadeguato.

La Commissione continuerà a verificare che la contabilità B sia utilizzata correttamente e che i sistemi contabili permettano una contabilità A degli Stati membri completa ed esatta.


CAPITOLO 3

Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti

INDICE

Introduzione

Caratteristiche specifiche del settore

Estensione e approccio dell'audit

Regolarità delle operazioni

Condizionalità

Efficacia dei sistemi

Sistemi degli Stati membri concernenti la regolarità delle operazioni

Procedure amministrative e di controllo per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati

Sistemi di controllo basati su verifiche fisiche in loco

Procedure intese a garantire il recupero dei pagamenti indebiti

Sistema di supervisione e attestazione dei responsabili della gestione presso la Commissione

Valutazione, da parte della Commissione, del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo

Attestazione dei responsabili della gestione della DG AGRI — Relazione annuale di attività (RAA)

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

Raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

3.1.

Il presente capitolo espone la valutazione specifica della Corte relativa al sostegno al mercato e agli aiuti diretti a favore dell'agricoltura, compresi nel settore 05 (Agricoltura e sviluppo rurale). Le informazioni fondamentali relative alle attività esaminate e alla spesa nel 2011 sono indicate nella tabella 3.1 .

3.1.

Le spese amministrative di cui alla tabella 3.1 riguardano anche attività che non rientrano nel FEAGA, il quale finanzia una linea di bilancio (05 01 04 01) con pagamenti erogati per 7,7 milioni di euro nel 2011 su una spesa amministrativa complessiva di 133,7 milioni di euro (capitolo 05 01).

Tabella 3.1 —   Agricoltura: sostegno al mercato e aiuti diretti — Informazioni fondamentali relative all'esercizio 2011

(milioni di euro)

Titolo di bilancio

Settore

Descrizione

Pagamenti

Modalità di gestione

05

Spesa agricola finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

Spese amministrative (39)

134

Centralizzata diretta

Interventi sui mercati agricoli

3 533

Concorrente (40)

Aiuti diretti

40 178

Concorrente

Altre spese

98

Centralizzata diretta/Concorrente

 

43 943

 

Totale spese amministrative (41)

134

 

Totale spese operative

43 809

 

di cui:

anticipi

8

 

pagamenti intermedi/finali

43 801

 

Totale pagamenti dell'esercizio

43 943

 

Totale impegni dell'esercizio

43 950

 

Fonte: Conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2011.

Caratteristiche specifiche del settore

3.2.

Le finalità (1) della politica agricola comune (PAC) stabilite nel trattato sono: incrementare la produttività dell'agricoltura e assicurare così un equo tenore di vita alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

 

3.3.

Il bilancio dell'UE finanzia le spese della PAC principalmente attraverso due fondi (2): il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia integralmente le misure a sostegno dei mercati e gli aiuti diretti dell'UE (3), e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che cofinanzia i programmi di sviluppo rurale. Questo capitolo esamina le spese del FEAGA, mentre per un'analisi delle spese relative allo sviluppo rurale si rimanda al capitolo 4.

 

3.4.

Le principali misure finanziate dal FEAGA sono le seguenti:

l'aiuto diretto denominato Regime di pagamento unico (RPU). Per beneficiare dell'RPU, gli agricoltori devono aver prima ottenuto dei «diritti all'aiuto» (4), ciascuno dei quali, unitamente ad un ettaro di terreno ammissibile dichiarato dall'agricoltore, dà origine a un pagamento RPU. Tale regime ha rappresentato nel 2011 una spesa di 31 082 milioni di euro (77 % degli aiuti diretti),

l'aiuto diretto denominato Regime di pagamento unico per superficie (RPUS), che consiste nel versamento di importi uniformi per ogni ettaro di terreno agricolo ammissibile. Il regime RPUS è attualmente applicato in dieci degli Stati membri (5) che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007. Nel 2011, l’RPUS ha rappresentato una spesa di 5 084 milioni di euro (13 % degli aiuti diretti),

altri regimi di aiuto diretto connessi a produzioni agricole specifiche (quali ad esempio le vacche nutrici, il cotone ecc.). Nel 2011, la spesa corrispondente a tali regimi è ammontata a 4 012 milioni di euro (10 % degli aiuti diretti),

gli interventi sui mercati agricoli, quali le scorte d'intervento, le restituzioni all'esportazione, i programmi alimentari e gli aiuti specifici per i settori del vino e degli ortofrutticoli (ammontati complessivamente a 3 533 milioni di euro nel 2011).

 

3.5.

Nell'ambito dei regimi di aiuti diretti del FEAGA (6), i beneficiari degli aiuti dell'UE hanno l'obbligo giuridico di soddisfare determinati requisiti di «condizionalità», i quali riguardano la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, il benessere degli animali [Criteri di gestione obbligatori (CGO)] e il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (7). Qualora si ravvisi un'inosservanza di tali obblighi, si applica una riduzione all'importo degli aiuti spettanti all'agricoltore (8).

3.5.

Qualora si rilevi il mancato rispetto di tali condizioni, la normativa UE applica una sanzione all’importo totale dei pagamenti diretti erogati in base alle domande presentate dall’agricoltore nel corso dell’anno civile dell’accertamento se l’inadempienza è dovuta a un atto o un’omissione direttamente imputabile all’agricoltore e non sia di scarso rilievo.

3.6.

Le spese della PAC sono soggette alla gestione concorrente da parte della Commissione e degli Stati membri e sono erogate attraverso 81 organismi pagatori nazionali o regionali. Tali organismi sono responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, previa verifica — diretta o attraverso gli organi delegati — dell'ammissibilità delle domande di aiuto. Il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) è il principale sistema di gestione e di controllo volto a garantire la regolarità delle operazioni di aiuto diretto FEAGA. La contabilità e i registri di pagamento degli organismi pagatori sono esaminati da organi di controllo indipendenti (denominati «organismi di certificazione»), che riferiscono alla Commissione attraverso certificati e relazioni annuali.

3.6.

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, gli organismi di certificazione esaminano annualmente le procedure di controllo interno e i conti annuali degli organismi pagatori.

3.7.

La Commissione è tenuta ad assicurarsi che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi ai requisiti previsti dai regolamenti e a verificare che tali sistemi funzionino in modo efficace.

 

3.8.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i principali rischi sotto il profilo della regolarità delle operazioni consistono nel pagamento di aiuti per superfici non ammissibili o di aiuti a favore di due o più beneficiari per lo stesso appezzamento di terra, nonché nel pagamento di premi per animali per un numero di capi superiore a quello detenuto dal richiedente. Riguardo agli interventi sui mercati agricoli, i rischi principali per la regolarità consistono nella concessione di aiuti per spese non ammissibili o sovradichiarate.

 

Estensione e approccio dell'audit

3.9.

L' allegato 1.1, parte 2 , del capitolo 1, descrive l’approccio e la metodologia globali adottati dalla Corte in materia di audit. Per quanto riguarda l'audit del sostegno al mercato e degli aiuti diretti all'agricoltura, si specifica quanto segue:

3.9.

nell'ambito dell'audit è stato esaminato un campione di 180 pagamenti intermedi e finali,

 

in materia di condizionalità, la Corte ha concentrato la sua attività di verifica su un campione selezionato di obblighi BCAA (9) e di CGO (10) e ha classificato come errori (11) i casi di infrazione degli obblighi di condizionalità. Tali errori sono stati inclusi nel calcolo del tasso di errore complessivo, purché potesse esserne dimostrata l'esistenza già nell'anno in cui l'imprenditore aveva presentato la domanda di aiuto (12). Si tratta di un cambiamento di approccio rispetto al metodo adottato negli esercizi precedenti, il quale non prevedeva l'inclusione della violazione degli obblighi di condizionalità nel calcolo del tasso di errore,

Gran parte dei requisiti di condizionalità, quali ad esempio i CGO, devono essere rispettati da tutti i cittadini dell’UE, siano essi agricoltori beneficiari di aiuti dall’UE nell’ambito della PAC o meno. Il rispetto della condizionalità non costituisce un criterio di ammissibilità; di conseguenza la verifica di questi requisiti non è attinente alla legittimità e alla regolarità delle operazioni in questione. I produttori che non rispettano i requisiti hanno il diritto di percepire i pagamenti ma vengono sanzionati in funzione della gravità, entità, permanenza o ripetizione delle infrazioni riscontrate, nonché del loro carattere intenzionale o di negligenza. Ciò è dimostrato inoltre dal fatto che i pagamenti possono essere erogati anche prima che si concludano i controlli di condizionalità; le sanzioni non si applicano inoltre ai pagamenti corrispondenti all’anno civile in cui l’agricoltore ha compiuto l’infrazione, bensì ai pagamenti erogati nell’anno civile del rilevamento dell’infrazione da parte delle autorità nazionali. Per tutte queste ragioni la Commissione non tiene conto delle violazioni degli obblighi di condizionalità nel calcolare il livello di errore ai fini della relazione annuale di attività.

le riduzioni e le esclusioni — applicate nei casi in cui i beneficiari degli aiuti UE dichiarino una superficie o un numero di animali superiori ai dati reali (13) — non sono state inserite nel calcolo del tasso di errore della Corte,

 

la valutazione dei sistemi è stata condotta sui SIGC di cinque organismi pagatori degli Stati membri che applicano l'RPU — Austria, Danimarca, Finlandia, Italia (Lombardia) e Spagna (Galizia) — e su un organismo pagatore di uno Stato membro che applica l’RPUS (Ungheria),

 

la Corte ha esaminato l'attuazione (a livello nazionale) delle norme di condizionalità e dei sistemi di controllo da parte degli Stati membri. I risultati di tale analisi, presentati ai paragrafi 4.30-4.32 del capitolo 4, sono applicabili anche a questo capitolo,

 

la Corte ha valutato l'operato degli organismi di certificazione di Romania e Bulgaria nell'ambito della nuova procedura di rafforzamento della garanzia (14),

 

l’esame delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione è stato condotto sulla base della relazione annuale di attività della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) sugli aspetti relativi al FEAGA,

 

nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti da parte della Commissione, la Corte ha esaminato 17 certificati e rapporti emessi dagli organismi di certificazione FEAGA in relazione ad altrettanti organismi pagatori. I risultati di tale analisi sono presentati nel capitolo 4 (cfr. paragrafo 4.36).

 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

3.10.

L' allegato 3.1 contiene una sintesi dei risultati della verifica delle operazioni. Dai controlli effettuati sul campione di transazioni, è emerso che il 39 % di queste era inficiato da errori. La Corte stima che il tasso di errore più probabile è pari al 2,9 % (15).

3.10.

Il tasso d’errore più probabilmente calcolato dalla Corte per l’esercizio finanziario 2011 registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente ma rientra comunque nel normale intervallo di variazioni statistiche da un anno all’altro e non indica un deterioramento qualitativo generale nella gestione e nel controllo della spesa da parte degli Stati membri. Ciò è confermato dal fatto che, a parere della Commissione, uno dei casi che la Corte considera un errore palese ha invece carattere eccezionale e non denota una carenza intrinseca del sistema. La Commissione ritiene che il tasso di errore calcolato complessivamente dalla Corte per gli ultimi anni dimostri in maniera attendibile che il tasso più probabile di errore per il FEAGA è relativamente vicino alla soglia di rilevanza del 2 %.

Il basso tasso di errore evidenziato nelle statistiche di controllo che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, verificate e convalidate in ampia misura dagli organismi di certificazione, conferma inoltre che le spese del FEAGA nell’esercizio 2011 sono state in linea di massima gestite correttamente.

Il rischio per il bilancio dell’UE è infine adeguatamente coperto dalle procedure di verifica della conformità della Commissione.

Si veda anche la risposta comune ai punti 3.11 e 3.12.

3.11.

Su 70 operazioni inficiate da errori, 60 (86 %) presentavano errori quantificabili concernenti la precisione [45 (75 %)], l’ammissibilità [14 (23 %)] e la realtà [1 (2 %)].

3.12.

L’esempio 3.1 illustra alcuni casi di errori quantificabili individuati dalla Corte, mentre un caso di errore non quantificabile è illustrato nell’esempio 3.2. L'errore di precisione più frequente riguarda la sovradichiarazione delle superfici, nella maggior parte dei casi per una quota individuale inferiore al 5 %. Gli errori di precisione più rilevanti riguardano, invece, la valutazione inesatta dell'ammissibilità dei pascoli permanenti e la loro registrazione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) (cfr. tra l'altro paragrafo 3.20).

3.11 e 3.12.

La Commissione osserva che la maggior parte degli errori quantificabili è relativamente contenuta in termini finanziari e riguarda principalmente lievi differenze nella nuova misurazione delle parcelle effettuata dalla Corte (si veda il punto 3.12). In realtà 42 errori rilevati dalla Corte riguardano differenze minime nella seconda misurazione delle parcelle (24 errori al di sotto del 2 %).

Sovradichiarazione della superficie (esempio di errore di precisione)

In uno Stato membro, le parcelle di riferimento classificate come pascoli permanenti sono considerate pienamente ammissibili anche se una parte sostanziale è coperta da rocce o cespugli fitti, circostanza che ne esclude l'ammissibilità. La Corte ha rilevato due sovradichiarazioni, rispettivamente del 28 % e al 36 %, relative ad altrettante operazioni effettuate in tale Stato membro.

Sovradichiarazione delle superfici (esempio di errore di precisione)

La Commissione è consapevole dei problemi riguardanti l’ammissibilità dei pascoli di questo Stato membro. Le autorità nazionali sono state invitate a porvi rimedio e a novembre 2010 hanno presentato un piano di miglioramento del SIPA, comprendente in particolare misure per l’applicazione di un coefficiente di ammissibilità delle parcelle adibite a pascolo e per l’aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati di controlli in loco. La Commissione continuerà a sorvegliare l’attuazione del piano da parte delle autorità nazionali.

Violazione delle norme sugli appalti pubblici (esempio di errore di ammissibilità)

Un’azione di promozione diretta a incoraggiare il consumo di latte è stata aggiudicata a un operatore del mercato interno senza essere preceduta dalla pubblicazione della gara d'appalto a livello europeo, come previsto dalla normativa dell'UE e nazionale. È stata pertanto compromessa la possibilità dei potenziali operatori di altri Stati membri di accedere all'appalto; ciò ha costituito una grave violazione delle norme sugli appalti pubblici, che ha reso irregolare il pagamento degli aiuti.

Violazione delle norme sugli appalti pubblici (esempio di errore di ammissibilità)

La Commissione segnala che lo Stato membro in questione non condivide le conclusioni della Corte. La Commissione valuterà se e come procedere, ricorrendo eventualmente alla procedura di verifica della conformità e tenendo conto del principio di proporzionalità.

Domanda di aiuto per capi di bestiame inesistenti (esempio di errore concernente la realtà)

Un agricoltore ha percepito un premio speciale per 150 pecore. La Corte ha constatato che il beneficiario non possedeva alcuna pecora e che il pagamento corrispondente era dunque irregolare.

Domanda di aiuto per capi di bestiame inesistenti (esempio di errore concernente la realtà)

Le autorità nazionali hanno predisposto il recupero degli importi indebitamente erogati e la Commissione segue attentamente la vicenda. Sarà inoltre avviata una procedura di verifica della conformità sui sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro.

Esempio 3.2 —   Esempio di errore non quantificabile

In uno Stato membro, il valore totale dei diritti assegnati e registrati nella banca dati del SIGC superava il massimale previsto dalla legislazione dell'UE (16).

Esempio 3.2    Esempio di errore non quantificabile

La Commissione osserva che lo Stato membro in questione ha ridotto i pagamenti agli agricoltori, rispettando così il massimale previsto dal regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 per tutti gli aiuti diretti.

La Commissione valuterà le informazioni fornite dalla Corte e su questa base deciderà le misure da prendere.

Condizionalità

3.13.

Sulla base dell'esame di alcuni obblighi di condizionalità selezionati (cfr. paragrafo 3.9, secondo trattino), la Corte ha riscontrato infrazioni in 22 (17) dei 155 pagamenti soggetti a tali obblighi (18). Gli errori rilevati rappresentano circa 0,2 punti percentuali del tasso totale di errore di cui al paragrafo 3.10.

3.13.

Si veda la risposta al punto 3.9.

EFFICACIA DEI SISTEMI

Sistemi degli Stati membri concernenti la regolarità delle operazioni

3.14.

L' allegato 3.2 contiene una sintesi dei risultati dell'esame svolto dalla Corte sui sistemi integrati di gestione e di controllo (SIGC) (19). I sistemi SIGC si sono rivelati parzialmente efficaci in tutti i sei organismi pagatori esaminati dalla Corte.

3.15.

Gli audit della Corte hanno evidenziato che, presso gli organismi pagatori controllati, l'efficacia del SIGC risente della registrazione di dati inesatti nelle banche dati e della gestione amministrativa inadeguata delle domande da parte degli organismi pagatori. Persistono inoltre gravi carenze dei sistemi già segnalate in precedenti relazioni annuali (cfr. paragrafi 3.19-3.22).

3.14 e 3.15.

La Commissione ritiene che il SIGC, che copre il 91 % della spesa totale del FEAGA, sia un sistema di controllo generalmente in grado di limitare efficacemente il rischio di errori o di spese irregolari.

L’efficacia generale e il costante miglioramento del SIGC sono corroborati dai risultati degli audit di conformità che la Commissione ha effettuato negli ultimi anni in tutti gli Stati membri, come pure dal basso tasso di errore rilevato nelle statistiche di controllo inviate dagli Stati membri che sono verificate e convalidate dagli organismi di certificazione e indicano un livello di pagamenti indebiti inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Le carenze che persistono sono generalmente di minore entità. Molte di queste riguardano questioni di portata alquanto limitata, come ad esempio alcuni tipi di pascoli alpini in Austria, e non compromettono l’efficacia del SIGC. Queste carenze sono tenute sotto osservazione nel quadro delle procedure di verifica della conformità, che garantiscono un’adeguata copertura del rischio per il bilancio dell’UE.

Giacché le carenze rilevate dalla Corte in Austria sono di scarso rilievo, la Commissione giudica efficace il sistema di supervisione e di controllo del paese.

3.16.

Il SIGC copre i principali regimi finanziati dal FEAGA, segnatamente l'RPU, l'RPUS e tutti i regimi di aiuto accoppiato per superficie, nonché i regimi di premi per animali. Esso è costituito da una serie di banche dati relative ad aziende agricole e domande presentate, da sistemi per l'identificazione delle parcelle agricole e la registrazione dei capi di bestiame e da un registro dei diritti negli Stati membri che attuano l'RPU. Il sistema prevede numerosi controlli di ammissibilità anche attraverso verifiche incrociate tra le banche dati.

 

3.17.

Gli audit dei SIGC svolti dalla Corte hanno riguardato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti applicabili e valutato l'efficacia dei sistemi nel garantire la regolarità delle operazioni. Sono stati esaminati, in particolare, i seguenti elementi:

a)

le procedure e i controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati;

b)

i sistemi di controllo basati su verifiche fisiche in loco;

c)

le procedure atte a garantire il recupero dei pagamenti indebiti.

 

Procedure amministrative e di controllo per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati

3.18.

I controlli amministrativi (20) svolti dagli organismi pagatori devono includere, ove possibile e appropriato, verifiche incrociate anche con le informazioni contenute nelle banche dati del SIGC. La Corte ha verificato la completezza e l'affidabilità delle banche dati e appurato se i controlli avessero individuato delle anomalie e se fossero stati adottati provvedimenti per correggere gli errori. Le debolezze più importanti riscontrate nei sistemi sono esposte qui di seguito.

 

3.19.

La legislazione dell'UE vieta agli agricoltori di dichiarare parcelle supplementari oltre una determinata scadenza e prevede una riduzione dell'importo dell'aiuto per ogni anomalia rilevata dall'organismo pagatore. L'amministrazione può tuttavia rettificare in qualsiasi momento una domanda senza applicare una riduzione dell'aiuto laddove ravvisi un errore palese, definito come incongruenza (21), che risulti tale alla luce dei dati contenuti nella domanda stessa. La Corte ha riscontrato un'applicazione erronea del concetto di errore palese da parte di quattro organismi pagatori [in Danimarca, Finlandia, Italia (Lombardia) e Romania], i quali hanno consentito la sostituzione delle parcelle non ammissibili o dichiarate due volte senza pertanto applicare alcuna riduzione degli aiuti (cfr. esempio 3.3).

3.19.

Per quanto riguarda Danimarca, Finlandia e Italia, le autorità nazionali hanno preso o stanno per prendere provvedimenti modificando le istruzioni e le procedure interne e all’occorrenza recuperando gli importi indebitamente versati.

Per quanto concerne la Romania, dall’audit effettuato dai servizi della Commissione è emerso che gli orientamenti nazionali per determinare gli errori palesi non sono stati sempre applicati correttamente dagli uffici pagatori regionali.

Esempio 3.3 —   Errata applicazione del concetto di errore palese

Nel caso della Romania, il concetto di errore palese è stato sistematicamente applicato in modo errato. In un numero significativo di casi, le parcelle oggetto di sovradichiarazioni o dichiarate due volte sono state sostituite da altre parcelle situate in località differenti o aventi dimensioni o forme diverse. Tali sostituzioni non possono essere considerate correzioni di errori palesi (22).

Esempio 3.3 —    Errata applicazione del concetto di errore palese

A partire dal 2010 le autorità rumene hanno messo a punto un SIPA via internet, che identifica le parcelle online e ne rende più precisa l’ubicazione. Per quanto riguarda le osservazioni espresse dalla Corte sulla Romania nella sua relazione annuale per l’esercizio 2008 (punto 5.38), e come già affermato nella relativa risposta, la Commissione non condivide il parere della Corte dei conti sull’applicazione del concetto di errore palese nei casi di errata ubicazione delle parcelle.

3.20.

Il SIPA è una banca dati che registra tutte le superfici agricole (dette «parcelle di riferimento») e le superfici ammissibili degli Stati membri, svolgendo pertanto un ruolo fondamentale ai fini della qualità dei controlli amministrativi incrociati (cfr. esempio 3.4).

3.20.

Esempio 3.4 —   Dati errati nel SIPA

In due Stati membri (23) [Italia (Lombardia) e Spagna (Galizia)], la Corte ha riscontrato casi in cui parcelle di riferimento adibite a «pascolo permanente» sono state registrate nel SIPA come interamente ammissibili, sebbene fossero in parte o del tutto coperte da fitta foresta o presentassero altri fattori di inammissibilità. La Corte ha inoltre osservato che il SIPA non è stato aggiornato con i risultati dei controlli in loco eseguiti dagli organismi pagatori di Ungheria, Italia (Lombardia) e Spagna (Galizia).

Esempio 3.4    Dati errati nel SIPA

Le autorità italiane affermano di aver posto rimedio al problema a partire dal 2011. La Commissione tiene sotto controllo la situazione mediante la procedura di verifica della conformità dei conti.

La Commissione è consapevole dei problemi riguardanti l’ammissibilità dei pascoli in Spagna. Le autorità spagnole sono state invitate a porvi rimedio e a novembre 2010 hanno presentato un piano di miglioramento del SIPA con specifiche misure per l’applicazione di un coefficiente di ammissibilità delle parcelle adibite a pascolo e per l’aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati dei controlli in loco. La Commissione continuerà a monitorare l’attuazione del piano da parte delle autorità nazionali.

Anche in Ungheria la Commissione ha rilevato casi di mancato aggiornamento del SIPA con i risultati dei controlli in loco e ha chiesto per iscritto alle autorità ungheresi di prendere provvedimenti in proposito.

3.21.

Per beneficiare dell'RPU, gli agricoltori devono dichiarare ogni diritto all'aiuto detenuto per un ettaro di terreno ammissibile. Le verifiche della Corte hanno evidenziato alcuni casi di inosservanza di tale principio in Austria (cfr. esempio 3.5)

3.21.

Nel quadro della procedura di verifica della conformità, a tutt’oggi la Commissione ha imposto all’Austria 0,214 milioni di euro di rettifiche finanziarie concernenti i diritti per gli alpeggi relativi alle campagne 2005, 2006 e 2007.

Si veda anche la risposta comune ai punti 3.14. e 3.15.

Esempio 3.5 —   Errata attivazione di diritti

In Austria, nel caso in cui gli ettari dei pascoli alpini dichiarati da un richiedente non siano sufficienti ad attivare tutti i diritti, le autorità nazionali austriache, contravvenendo alla normativa UE, riducono il numero di diritti detenuti dal richiedente (per adeguarlo al numero di ettari posseduti) e ne aumentano il valore in modo proporzionale (24).

Esempio 3.5    Errata attivazione di diritti

Si veda la risposta al punto 3.21.

3.22.

Tutti i diritti al pagamento devono essere registrati nella banca dati dei diritti, il cui valore complessivo non deve superare il massimale fissato dalla legislazione dell'UE. In due Stati membri, la Corte ha rilevato la presenza di informazioni inesatte nelle banche dovute all'errato trattamento dei diritti inutilizzati (25) (Danimarca) e a differenze tra la banca dati regionale e quella centrale [Spagna (26)].

3.22.

Per quanto riguarda la Danimarca, la Commissione ha riscontrato problemi analoghi e le autorità danesi hanno accettato di prendere le misure correttive opportune. La Commissione seguirà la questione nell’ambito della procedura di verifica della conformità.

Sistemi di controllo basati su verifiche fisiche in loco

3.23.

La qualità delle misurazioni in loco riveste un'importanza fondamentale ai fini della corretta quantificazione degli importi degli aiuti. La Corte ha provveduto a rieffettuare una serie di misurazioni eseguite dagli organismi pagatori. In tre Stati membri, i valori misurati dalla Corte differivano dai risultati riportati dagli organismi pagatori [in Danimarca tali discrepanze hanno riguardato cinque misurazioni su 18, in Spagna (Galizia) e in Finlandia quattro misurazioni su 21].

3.23.

La Commissione è d’accordo con la Corte che la qualità dei controlli in loco sia importante. Le verifiche effettuate dai servizi della Commissione hanno anch’esse individuato carenze circa la qualità dei controlli in loco che vengono tenute sotto controllo nell’ambito delle procedure di verifica della conformità, in modo da garantire un’adeguata copertura del rischio per il bilancio dell’UE.

In seguito agli audit della Commissione nel novembre 2010, le autorità spagnole hanno presentato un piano di miglioramento del SIPA con misure intese a migliorare la qualità dei controlli in loco. Tali misure sono diventate effettive a partire dalla campagna 2012.

Procedure intese a garantire il recupero dei pagamenti indebiti

3.24.

La Corte ha esaminato i documenti contabili degli organismi pagatori sottoposti ad audit per stabilire se gli importi da recuperare siano adeguatamente contabilizzati e notificati alla Commissione. Nel caso della Danimarca, la Corte non ha potuto accertare la corrispondenza tra gli importi notificati e le relative registrazioni.

3.24.

La Commissione condivide la valutazione della Corte secondo cui quattro dei sei sistemi sottoposti ad audit si sono rivelati efficaci e due parzialmente efficaci (cfr. allegato 3.2). La Commissione ritiene inoltre che i sistemi di gestione e di recupero dei debiti siano migliorati negli ultimi anni anche grazie all’introduzione nel 2006 della cosiddetta regola del 50/50, che incoraggia fortemente gli Stati membri a recuperare le somme indebitamente versate nel modo più efficiente e rapido possibile. Per questo motivo la Commissione ha proposto l’introduzione di una «regola del 100 %» per il periodo 2014-2020 (allo Stato membro interessato verrà addebitato il 100 % degli importi non recuperati dopo un termine di 4 o 8 anni, a seconda che sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario) (37).

Nel caso specifico della Danimarca l’organismo di certificazione ha altresì individuato alcuni problemi di concordanza per quanto riguarda gli importi recuperati o nel passaggio tra la notifica alla Commissione mediante le tabelle dell’allegato III e l’iscrizione al registro dei debitori tenuto dall’organismo pagatore. La Commissione riesaminerà il rispetto dei criteri di riconoscimento, le infrastrutture e i sistemi di controllo posti in essere.

Sistema di supervisione e attestazione dei responsabili della gestione presso la Commissione

3.25.

La valutazione della Commissione sulla legittimità e sulla regolarità della spesa per il settore in causa si fonda su quattro pilastri:

la valutazione del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo,

i risultati delle verifiche proprie,

il seguito dato alle riserve e ai piani d'azione degli anni precedenti,

la garanzia ricevuta dagli altri ordinatori, in caso di sottodelega.

 

3.26.

La Corte ha, in particolare, esaminato la valutazione formulata dalla Commissione circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo presentati nella sua relazione annuale di attività 2011.

 

Valutazione, da parte della Commissione, del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo

3.27.

Nel valutare l'efficienza della gestione a livello degli Stati membri la Commissione si basa, fondamentalmente, sulle dichiarazioni di affidabilità rilasciate dai direttori degli organismi pagatori in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e sui lavori di audit svolti su tali dichiarazioni dagli organismi di certificazione.

3.27.

Come indicato nella relazione annuale di attività della DG AGRI, la Commissione valuta la legittimità e la regolarità delle relative operazioni sulla base di risultanze e indicatori riassumibili in tre assi principali:

1)

il funzionamento degli organismi pagatori,

2)

i risultati dei controlli a livello dei beneficiari finali,

3)

gli audit di conformità della Commissione sui sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri.

3.28.

Per quanto riguarda il 2011, la Commissione ha riferito che sono stati espressi giudizi senza riserve in tutte le 81 dichiarazioni di affidabilità presentate dai direttori degli organismi pagatori relativamente al FEAGA e che, tranne nel caso della Cantabria (Spagna), anche i giudizi di tutti i rispettivi organismi di certificazione sono stati espressi senza riserve (27). Gli audit degli organismi di certificazione si basano sugli orientamenti formulati dalla Commissione nel quadro di una procedura «standard» o, su base volontaria, di una procedura di «rafforzamento della garanzia» che comporta dei controlli supplementari.

 

Norme standard in materia di audit per gli organismi di certificazione

3.29.

Gli organismi di certificazione esaminano i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori, valutano i sistemi di controllo interno, convalidano la compilazione di statistiche relative alle verifiche in loco e formulano pareri sulle dichiarazioni di affidabilità rilasciate dai direttori degli organismi pagatori.

 

3.30.

Nella sua relazione annuale di attività 2011, la Commissione riferisce che il 91 % degli organismi di certificazione ha esaminato le statistiche compilate sulle verifiche svolte in ambito FEAGA-SIGC ed è giunto nel 92 % dei casi a conclusioni positive, riscontrando un tasso di errore in fase di compilazione inferiore al 2 %. Pertanto, solo l'84 % delle statistiche degli organismi pagatori è stato convalidato dagli organismi di certificazione.

3.30.

Rispetto agli anni precedenti la DG AGRI ha seguito un’impostazione più rigorosa nel rendere conto, nella relazione annuale di attività, del lavoro svolto e delle conclusioni sull’operato degli organismi di certificazione: i lavori sono stati presi in considerazione solo quando l’organismo di certificazione aveva svolto tutte le attività necessarie.

3.31.

In conformità agli orientamenti della Commissione, la convalida delle statistiche relative alle verifiche in loco da parte degli organismi di certificazione si basa sull'analisi di un campione di 20 relazioni di controllo (28), ma non tiene conto della completezza delle statistiche o della corretta rilevazione dei risultati (29).

3.31.

Sulla completezza delle relazioni in quanto tale, i servizi della Commissione stanno mettendo a punto gli strumenti che consentiranno di fornire informazioni complete ed effettuare verifiche più generalizzate dei risultati dei controlli in loco. Il sistema verrà testato nella campagna 2012 per le domande di aiuto per superficie.

3.32.

Nel valutare la qualità delle verifiche in loco, gli orientamenti della Commissione consentono agli organismi di certificazione di scegliere se partecipare alle verifiche in loco o se rieseguirle. Sulla base della sua esperienza, la Corte ritiene che la qualità delle verifiche in loco migliorerebbe se gli organismi di certificazione fossero tenuti a rieseguire sistematicamente verifiche già svolte (30).

3.32.

Benché la Commissione riconosca che, se realizzata in tempo utile, la ripetizione di un controllo precedentemente effettuato consente di valutare meglio la qualità dei controlli in loco, è sempre possibile valutare l’ambiente di controllo tramite ispezioni svolte in presenza dell’organismo di certificazione. In alcuni casi può anche risultare impossibile ripetere un controllo in tempo utile. Queste restrizioni riguardano numerosi controlli ex post realizzati da valutatori esterni. In tali situazioni le ispezioni accompagnate sono una valida alternativa e presentano l’ulteriore vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per l’agricoltore, evitandogli controlli ripetuti.

3.33.

Dalle relazioni di numerosi organismi di certificazione emerge inoltre che la Commissione ha chiesto agli organismi pagatori ulteriori chiarimenti (31) in merito alle statistiche sulle verifiche in loco inizialmente presentate. Le potenziali rettifiche alle statistiche sulle verifiche in loco risultanti da tali richieste non sono esaminate nel contesto degli audit degli organismi di certificazione.

3.33.

La Commissione rileva che tra i compiti dell’organismo di certificazione rientrano anche i successivi invii delle statistiche sulle ispezioni fino al momento della preparazione della sua relazione.

La nuova procedura di rafforzamento della garanzia

3.34.

Nel 2010 la Commissione ha introdotto, su base volontaria (32), un nuovo quadro di controllo denominato «Rafforzamento della garanzia in materia di legalità e regolarità delle transazioni a livello dei beneficiari finali attraverso il lavoro degli organismi di certificazione». Tale rafforzamento richiede che gli organismi di certificazione siano tenuti a rieffettuare, per ogni organismo pagatore e per ciascuna delle quattro popolazioni di spesa FEAGA-SIGC, FEAGA-non SIGC, FEASR-SIGC e FEASR-non SIGC, il controllo di un campione rappresentativo di operazioni verificate in loco dall'organismo pagatore.

 

3.35.

Se la Commissione ritiene che gli Stati membri applichino correttamente questa procedura, le rettifiche finanziarie nell'ambito della liquidazione dei conti si limiteranno al tasso di errore derivante dalle statistiche sulle verifiche in loco certificate.

 

Incongruenze concettuali

3.36.

L'obiettivo ultimo della procedura di rafforzamento della garanzia è quello di consentire alla Commissione di stabilire un tasso di errore residuo affidabile per le diverse popolazioni di spesa. La Corte ha analizzato le istruzioni impartite dalla Commissione agli organismi di certificazione in merito alla procedura citata (33). Per quanto riguarda le verifiche di convalida, le istruzioni della Commissione prevedono lo studio di un campione di 110-180 operazioni e l'applicazione di una soglia di rilevanza del 2 %.

 

3.37.

Le istruzioni della Commissione contemplano, tuttavia, un margine di tolleranza del 2 % tra gli importi degli aiuti convalidati dall’organismo pagatore e quelli determinati dall'organismo di certificazione, nonché un ulteriore margine di tolleranza del 2 % per eventuali errori di compilazione delle statistiche sulle verifiche in loco da parte degli organismi pagatori. In virtù di tali due margini di tolleranza, gli organismi di certificazione possono convalidare tassi di errori residui che potrebbero essere sottostimati fino a 4 punti percentuali, compromettendo così l'applicazione della soglia di rilevanza definita.

3.37.

Le istruzioni prevedono un margine del 2 % per ciascuno dei pareri: la compilazione delle statistiche e le informazioni in quanto tali. Le ripercussioni finanziarie di questi due margini non sono necessariamente cumulative.

Errori di attuazione

3.38.

La Corte ha riscontrato carenze sostanziali nell'attuazione della procedura di rafforzamento della garanzia in entrambi gli Stati membri controllati (Bulgaria e Romania, cfr. esempio 3.6).

3.38.

Esempio 3.6 —   Carenze nel lavoro svolto dagli organismi di certificazione

In Bulgaria, l'organismo di certificazione ha affidato la riesecuzione delle verifiche in loco a un prestatore di servizi. Rieseguendo taluni controlli, la Corte ha riscontrato che in diversi casi il prestatore di servizi aveva valutato erroneamente l'ammissibilità dei terreni. L'organismo di certificazione non aveva inoltre rilevato che le superfici delle parcelle risultate in eccesso non erano state utilizzate dall'organismo pagatore per compensare eventuali sottodichiarazioni riscontrate relativamente ad altre parcelle, come previsto dalla normativa UE. Un'altra carenza non rilevata dall'organismo di certificazione riguardava i casi in cui l'organismo pagatore, a fronte della dichiarazione della stessa superficie da parte di due agricoltori (dichiarazione multipla), aveva sostituito, in contrasto con la legislazione dell'UE, la superficie dichiarata da uno di tali agricoltori con una superficie equivalente, non oggetto di domanda, situata in un'altra parte della parcella di riferimento.

In Romania, l'organismo pagatore ha sospeso tutti i pagamenti selezionati dall'organismo di certificazione e ha presentato a quest'ultimo simulazioni di pagamenti basate su elenchi di parcelle che escludevano tutte le parcelle inammissibili. Successivamente al completamento dell'audit e alla convalida delle simulazioni di pagamenti da parte dell'organismo di certificazione, l'organismo pagatore ha tuttavia aggiunto nuove parcelle all'elenco per via dell'erronea applicazione del concetto di errore palese (34) e versato così importi superiori a quelli convalidati dall'organismo di certificazione. Quest'ultimo ha di conseguenza emesso un parere senza riserve riguardo alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti nonostante le carenze evidenziate dalla Corte.

Riquadro 3.6    Carenze nel lavoro svolto dagli organismi di certificazione

Si veda la risposta al punto 3.39.

3.39.

Nel complesso, la Corte ritiene insoddisfacente la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione controllati nell'ambito del rafforzamento della garanzia.

3.39.

La Commissione desidera sottolineare che in nessun caso l’organismo di certificazione ha provveduto a certificare tali statistiche. Di conseguenza queste non saranno utilizzate per gli scopi di cui al punto 3.35.

La Commissione discuterà con gli Stati membri interessati di quanto rilevato dalla Corte e integrerà tali questioni in eventuali orientamenti futuri.

Attestazione dei responsabili della gestione della DG AGRI — Relazione annuale di attività (RAA)

3.40.

Nella RAA 2011, la DG AGRI ha espresso una riserva riguardo alle gravi carenze riscontrate nel SIGC in Bulgaria e in Portogallo. La Commissione ha tuttavia ritirato la propria precedente riserva sulle spese SIGC in Romania. Alla luce delle osservazioni formulate al paragrafo 3.19 e nell’esempio 3.6, la Corte giudica tale decisione prematura.

3.40.

Va ricordato che le riserve sulla Romania si basavano unicamente sulla reputazione del SIGC, il principale sistema di controllo della PAC inficiato da gravi carenze, che non hanno però comportato un rischio finanziario superiore alla soglia di rilevanza del 2 % a livello di UE. Nel febbraio 2012 gli audit della Commissione hanno accertato che il piano d’azione della Romania era stato completato e correttamente attuato, e che il funzionamento dell’intero sistema era di qualità sufficiente per l’esercizio 2011. La Commissione ha di conseguenza ritenuto giustificato sciogliere la riserva indipendentemente dal fatto che in Romania il tasso d’errore superasse la soglia di rilevanza. Un audit relativo all’attuazione del nuovo sistema SIGC sarà effettuato nel quadro del normale programma di audit per il 2012.

3.41.

La DG AGRI è inoltre dell'avviso che le anomalie riscontrate dagli organismi pagatori nel corso delle verifiche in loco selezionate in maniera casuale rispecchino i tassi di errore residuo. La Corte ribadisce le critiche già espresse al riguardo nella sua relazione annuale sull’esercizio 2010, in quanto tale approccio:

3.41.

Le statistiche di controllo degli Stati membri sono verificate e convalidate in ampia misura dagli organismi di certificazione, come raccomandato dalla Corte nella sua relazione annuale per l’esercizio 2005, e i risultati di queste verifiche sono divulgati nella relazione annuale di attività della DG AGRI.

è basato su verifiche che, come evidenziato dagli audit della Commissione (35) e della Corte (cfr. paragrafo 3.23), sono risultate insufficienti nel caso di diversi organismi pagatori,

per tener conto del rischio che i tassi di errore risultanti da queste statistiche di controllo possano essere sottostimati a causa di inesattezze nelle banche dati o di un inadeguato follow-up delle anomalie, come segnalato dalla Corte, la DG AGRI ha applicato un margine di sicurezza, consistente in un aumento del 25 %, ritenuto ampiamente sufficiente a coprire i rischi cui fa riferimento la Corte.

fa affidamento su statistiche relative alle verifiche in loco che, secondo le relazioni degli organismi di certificazione, sono viziate da errori di compilazione (cfr. paragrafo 3.30),

si veda la risposta di cui sopra.

è incompleto poiché non tiene conto degli errori residui nella gestione amministrativa delle domande, risultata carente alla luce degli audit svolti dalla Corte (cfr. paragrafi 3.19, 3.21 e 3.22) e dalla Commissione stessa (36).

si veda la risposta di cui sopra.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Conclusioni

3.42.

Sulla base del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 i pagamenti concernenti il sostegno al mercato e gli aiuti diretti per il settore agricolo sono inficiati da errori rilevanti.

3.42.

L’errore più probabilmente rilevato dalla Corte per l’esercizio finanziario 2011 registra un lieve incremento rispetto alla campagna precedente ma rientra comunque nel normale intervallo di variazioni statistiche da un anno all’altro e non indica un deterioramento qualitativo generale della gestione e del controllo delle spese da parte degli Stati membri. Ciò è confermato dal fatto che, nel parere della Commissione, uno dei casi ritenuto dalla Corte un errore palese ha invece carattere eccezionale e non segnala una carenza intrinseca del sistema. La Commissione ritiene che il tasso di errore calcolato complessivamente dalla Corte per gli ultimi anni dimostri in maniera attendibile che il tasso più probabile di errore per il FEAGA è relativamente vicino alla soglia di rilevanza del 2 %.

Il basso tasso di errore evidenziato nelle statistiche di controllo che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, verificate e convalidate in ampia misura dagli organismi di certificazione, conferma inoltre che le spese del FEAGA nell’esercizio finanziario 2011 sono state in linea di massima gestite correttamente.

Il rischio per il bilancio dell’UE è infine adeguatamente coperto dalle procedure di verifica della conformità della Commissione.

Si veda anche la risposta al punto 3.12.

3.43.

Dai lavori di audit della Corte è emerso che i sistemi di supervisione e controllo esaminati per il sostegno ai mercati e gli aiuti diretti nel settore agricolo sono parzialmente efficaci.

3.43.

La Commissione ritiene che il SIGC costituisca in linea di massima un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di errori o di spese irregolari e che, in base alle statistiche di controllo degli Stati membri e ai risultati della propria revisione contabile, il livello di pagamenti diretti indebitamente versati coperti dal SIGC risulti nel 2011 inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %. Si veda anche la risposta al punto 3.15. Il rischio residuo per il bilancio dell’UE è inoltre adeguatamente coperto dalla procedura di verifica della conformità.

Raccomandazioni

3.44.

L' allegato 3.3 presenta i risultati dell’esame svolto dalla Corte sui progressi compiuti nell'attuare le raccomandazioni da essa espresse nelle precedenti relazioni annuali (2008 e 2009). La Corte, pur riconoscendo alla Commissione di avere adottato misure correttive in merito all'affidabilità e alla completezza dei dati registrati nel SIPA — ad esempio attraverso l'introduzione di valutazioni di qualità obbligatorie da parte di tutti gli organismi pagatori e di piani d'azione negli Stati membri affetti da gravi carenze — ha tuttavia rilevato che la Commissione non ha fatto in modo che taluni Stati membri ponessero rimedio alle debolezze di carattere amministrativo e di gestione del SIPA segnalate nelle precedenti relazioni annuali (cfr. paragrafo 3.15).

3.44.

Dal 2010 gli Stati membri sono tenuti a svolgere, seguendo determinate procedure, una valutazione annuale della qualità del SIPA i cui risultati continuano a essere monitorati dalla Commissione negli anni successivi. Nel 2010 la Commissione ha altresì introdotto, su base volontaria, un nuovo quadro di controllo denominato «Rafforzamento delle garanzie circa la legittimità e la regolarità delle operazioni a livello dei beneficiari finali grazie al lavoro degli organismi di certificazione». Numerosi Stati membri hanno infine elaborato piani d’azione il cui completamento avviene sotto la sorveglianza della Commissione.

3.45.

In seguito a tale esame e alle risultanze e alle conclusioni esposte per il 2011, la Corte raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, per l'attuale periodo di programmazione, di prendere misure appropriate al fine di garantire quanto segue:

3.45.

Si veda la risposta comune ai punti 1.12 e 1.13.

Raccomandazione 1: la corretta valutazione dell'ammissibilità dei pascoli permanenti, soprattutto nel caso delle superfici parzialmente coperte da cespugli, arbusti, alberi fitti o rocce (cfr. paragrafi 3.12 e 3.20),

La Commissione è consapevole del problema e ha presentato proposte volte a chiarire i criteri di ammissibilità nell’ambito dell’attuale riforma della PAC orientata al 2020.

Per il periodo in corso, quando riscontra carenze di questo tipo, la Commissione formula raccomandazioni di rettifica allo Stato membro e impone rettifiche finanziarie mediante le procedure di verifica della conformità per tutelare gli interessi finanziari dell’UE.

Raccomandazione 2: l'adozione da parte degli organismi pagatori di provvedimenti correttivi immediati nei casi in cui siano riscontrate carenze relative ai loro sistemi amministrativi e di controllo e/o alle loro banche dati SIGC (cfr. paragrafi 3.19-3.22),

Raccomandazione 3: lo svolgimento di verifiche in loco che consentano di identificare in modo affidabile le superfici ammissibili (cfr. paragrafo 3.23),

La Commissione condivide il parere della Corte e raccomanda sistematicamente agli Stati membri di migliorare i sistemi di controllo e garantirne un’applicazione più efficace.

I servizi della Commissione hanno inoltre individuato carenze analoghe nella qualità dei controlli in loco che vengono tenute sotto osservazione nel quadro delle procedure di verifica della conformità, in modo da garantire un’adeguata copertura del rischio per il bilancio dell’UE.

Raccomandazione 4: una progettazione e una qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione atti a consentire la valutazione affidabile della legittimità e della regolarità delle operazioni degli organismi pagatori (cfr. paragrafo 3.29 e successivi).

La Commissione giudica adeguati la struttura generale e gli obblighi di comunicazione relativi alla revisione dei controlli in loco da parte degli organismi di certificazione. Per l’esercizio 2012 non sono previste pertanto modifiche degli orientamenti della Commissione diretti agli organismi di certificazione. La Commissione continuerà comunque a sorvegliare la qualità delle attività degli organismi di certificazione.

Allo stato attuale gli organismi di certificazione non sono tenuti a pronunciarsi sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni, parere che esprimono solo su base volontaria. Le proposte della Commissione concernenti sia il regolamento finanziario che il regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (38) impongono agli organismi di certificazione, sin dall’inizio del nuovo periodo di programmazione, di esprimere un giudizio sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni.


(1)  Articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  Con l'eccezione di alcune misure cofinanziate, quali le misure di promozione e il programma «Frutta nelle scuole».

(4)  Il numero e il valore dei diritti di ciascun agricoltore sono stati calcolati dalle autorità nazionali secondo uno dei modelli previsti dalla legislazione dell'UE.

(5)  Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

(6)  Articoli 4-6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(7)  Se da un lato le norme BCAA di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono applicabili in tutti gli Stati membri, dall'altro i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II del medesimo regolamento sono obbligatori solo nell'EU-15. L'introduzione dei CGO è prevista a scaglioni tra il 2009 e il 2013 nel caso dell'EU-10 e tra il 2012 e il 2014 nel caso dell'EU-2.

(8)  A norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65), il livello di riduzione per ciascuna infrazione dei CGO o delle BCAA può variare tra l'1 % e il 5 % in caso di negligenza e può provocare l'esclusione dell'agricoltore dal regime di aiuti in caso di infrazione intenzionale.

(9)  Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata, mantenere le terrazze e gli oliveti e rispettare densità di bestiame minime o gli obblighi di mietitura.

(10)  CGO 4 relativo alla direttiva sui nitrati.

(11)  Gli obblighi in materia di condizionalità rappresentano i requisiti di legge sostanziali che devono essere rispettati da tutti i beneficiari di aiuti diretti nonché le condizioni di base, e in molti casi le uniche, da rispettare per giustificare il versamento dell’intero importo dei pagamenti diretti; da ciò deriva la decisione della Corte di considerare come errore il mancato rispetto di tali prescrizioni.

(12)  Per ciascuna infrazione, la quantificazione dell'errore è stata calcolata in base al sistema nazionale di riduzione dei pagamenti.

(13)  A norma del regolamento (CE) n. 1122/2009, in caso di sovradichiarazione della superficie superiore al 3 % ovvero a due ettari, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie misurata ridotta del doppio della superficie dichiarata in eccesso. Se la superficie sovradichiarata è superiore al 20 %, il gruppo di colture interessato è escluso dal regime di aiuti. I premi sui capi di bestiame sono disciplinati da disposizioni analoghe.

(14)  Cfr. paragrafi 3.34 e 3.35.

(15)  La Corte calcola la stima d'errore sulla base di un campione statistico rappresentativo. La percentuale qui indicata rappresenta la migliore stima (nota come errore più probabile). La Corte è certa al 95 % che il tasso di errore nella popolazione sia compreso tra l'1,1 % (LIE) e il 4,7 % (LSE) — ossia, rispettivamente, i limiti inferiore e superiore dell’errore.

(16)  L’eccedenza era superiore a 280 milioni di euro ma, in mancanza di informazioni pertinenti circa la base per l’assegnazione dei diritti, la Corte non ha potuto quantificare l'impatto sul bilancio dell'UE.

(17)  14 dei 22 casi riguardavano i pagamenti esaminati, mentre i restanti otto casi incidevano unicamente sui pagamenti futuri.

(18)  Le violazioni più frequenti osservate in materia di condizionalità riguardano la mancata o insufficiente capacità di stoccaggio dei nitrati di origine animale, la produzione di nitrati per ettaro superiore alla soglia massima consentita e la mancanza di dati sul bilancio dei nutrienti.

(19)  Ad eccezione dei dati sui diritti, tali risultati si applicano anche alle misure di sviluppo rurale coperte dal SIGC relative alle superfici e ai capi di bestiame.

(20)  Articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(21)  Rientrano in tale definizione gli errori materiali, le incongruenze tra informazioni grafiche e alfanumeriche riportate nella domanda, gli errori di lettura delle carte geografiche ecc.

(22)  Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2008 (cfr. paragrafo 5.38), la Corte aveva già rilevato che in Romania 5 500 agricoltori avevano beneficiato di aiuti RPUS dell'UE per un totale di 2,2 milioni di euro per via dell'errata applicazione del concetto di errore palese.

(23)  Tale osservazione era già stata formulata dalla Corte nei confronti della Spagna nelle relazioni annuali sull’esercizio 2008 al paragrafo 5.36, sull’esercizio 2009 al paragrafo 3.38 e sull’esercizio 2010 al paragrafo 3.31 e nei confronti dell'Italia nella relazione annuale sull’esercizio 2009 al paragrafo 3.38.

(24)  La Corte aveva già sollevato la questione nella sua relazione annuale sull’esercizio 2006 (paragrafo 5.23).

(25)  La normative dell'UE prevede che i diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni siano versati nella riserva nazionale, cfr. articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(26)  La questione era già stata segnalata dalla Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2008 (paragrafo 5.37).

(27)  Nel caso dei due organismi pagatori rumeni non sono pervenute relazioni degli organismi di certificazione corrispondenti.

(28)  Gli orientamenti della Commissione prevedono l'esame di un campione minimo di 20 relazioni sulle verifiche per quanto riguarda gli aiuti per superficie nell'ambito del SIGC e di un altro campione di 20 relazioni per quanto concerne i regimi di premio per animali che rientrano nello stesso ambito.

(29)  La concordanza totale tra i campioni casuali selezionati e quelli riportati nelle statistiche costituisce il presupposto di qualsiasi valutazione significativa del tasso di errore residuo dei pagamenti effettuati.

(30)  Cfr. tra l'altro relazione annuale sull’esercizio 2010, paragrafo 3.46.

(31)  La relazione dell’organismo di certificazione spiega che le statistiche sui controlli per la Germania (Baviera) sono state adattate sei volte in risposta alle richieste di chiarimento pervenute dalla Commissione e che l'ultima versione definitiva è stata ricevuta il 7 novembre 2011.

(32)  Per l'esercizio finanziario 2011, solo Lussemburgo, Bulgaria e Romania hanno scelto di applicare la procedura di rafforzamento della garanzia.

(33)  AGRI/D(2010) 248617Rev1 — Parte A — Strategia di revisione e AGRI/D(2010) 251540Rev1 — Parte B — Comunicazione.

(34)  Cfr. anche esempio 3.3.

(35)  Relazioni sulla liquidazione dei conti AA/2011/15 (Portogallo), paragrafo 3.2, AA/2011/09 (Finlandia), paragrafo 3.2.1, AA/2011/05 (Germania, Meclemburgo-Pomerania anteriore), paragrafo 6.2, AA/2011/12 (Italia, Emilia-Romagna), paragrafo 3.4.2, AA/2010/16 (Romania), paragrafo 3.3, AA/2011/17 (Slovenia), paragrafo 3.2, AA/2011/06 (Spagna, Navarra), paragrafo 3.4, AA/2011/07 (Spagna, Castilla y León), paragrafo 3.4.

(36)  Ad esempio le relazioni sulla liquidazione dei conti AA/2011/01 (Bulgaria), paragrafo 3.3, AA/2010/15 (Portogallo), paragrafo 3.3, AA/2011/12 (Italia), paragrafo 3.2, AA/2011/06 (Spagna), paragrafo 3.2 e AA/2011/13 (Lituania), paragrafo 3.3.

(37)  SEC(2011)1153, articolo 56, paragrafo 2.

(38)  Articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011)628 def./2].

(39)  L'importo rappresenta la spesa amministrativa totale per il titolo 05.

(40)  Compresi 1,5 milioni di euro la cui modalità di gestione è centralizzata (linea di bilancio 05 02 20 02).

(41)  L'audit delle spese amministrative è soggetto del capitolo 9.

Fonte: Conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2011.

ALLEGATO 3.1

RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO: SOSTEGNO AL MERCATO E AIUTI DIRETTI

 

2011

2010

2009

2008

DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE

Totale operazioni (di cui):

180

146

148

151

anticipi

0

0

0

0

pagamenti intermedi/finali

180

146

148

151

RISULTATI DELLA VERIFICA  (1)

Percentuale (numero) di operazioni verificate e risultate:

non inficiate da errori

61 %

(110)

73 %

76 %

72 %

inficiate da uno o più errori

39 %

(70)

27 %

24 %

28 %

Analisi delle operazioni inficiate da errori

Analisi per tipo di errore

Errori non quantificabili:

14 %

(10)

26 %

31 %

29 %

Errori quantificabili:

86 %

(60)

74 %

69 %

71 %

ammissibilità

23 %

(14)

3 %

13 %

10 %

realtà delle operazioni

2 %

(1)

0 %

0 %

0 %

precisione

75 %

(45)

97 %

87 %

90 %

IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI

Tasso di errore più probabile

2,9 %

 

 

 

Limite superiore dell'errore (LSE)

4,7 %

 

 

 

Limite inferiore dell'errore (LIE)

1,1 %

 

 

 


(1)  Le cifre tra parentesi indicano il numero effettivo di operazioni.

ALLEGATO 3.2

RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI AL SETTORE AGRICOLO: SOSTEGNO AL MERCATO E AIUTI DIRETTI

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati — FEAGA

Stato membro

(organismo pagatore)

Regime

Spese SIGC [massimale nazionale — Allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009]

(1 000 euro)

Procedure amministrative e di controllo per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati

Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità e comunicazione dei singoli risultati per le verifiche in loco

Procedure di recupero dei pagamenti indebiti

Valutazione globale

Austria

RPU

745 235

Parzialmente efficaci

1, 9

Efficaci

Efficaci

Parzialmente efficaci

Danimarca

RPU

1 030 478

Parzialmente efficaci

1, 4, 7, 8

Parzialmente efficaci

b

Parzialmente efficaci

A

Parzialmente efficaci

Finlandia

RPU

565 520

Parzialmente efficaci

3, 5, 7, 8

Parzialmente efficaci

b, c

Efficaci

Parzialmente efficaci

Ungheria

RPUS

1 073 824

Parzialmente efficaci

2, 6, 9

Parzialmente efficaci

a, b

Parzialmente efficaci

B

Parzialmente efficaci

Italia (Lombardia)

RPU

4 227 177

Parzialmente efficaci

2, 5, 8

Efficaci

Efficaci

Parzialmente efficaci

Spagna (Galizia)

RPU

5 108 650

Parzialmente efficaci

1, 2, 3, 4

Parzialmente efficaci

b, c

Efficaci

Parzialmente efficaci

1

Debolezze relative al SIPA

2

Il SIPA non è stato aggiornato a seguito delle verifiche in loco

3

La pista di audit nelle banche dati SIGC è insufficiente

4

Imprecisioni nelle banche dati relative ai diritti

5

Le dichiarazioni presentate nell'ambito del RPU non contengono informazioni che consentano di individuare l'ubicazione delle parcelle interessate

6

Controlli retroattivi limitati in merito a possibili sovradichiarazioni negli anni precedenti

7

Debolezze nella procedura di registrazione delle domande

8

Applicazione non corretta del concetto di errore palese

9

Errata base di calcolo del pagamento

a

Mancata compensazione fra sovradichiarazioni e sottodichiarazioni di superfici rilevate in un determinato gruppo di colture

b

Qualità insufficiente delle misurazioni delle superfici durante i controlli in loco

c

Informazioni errate o incomplete nelle relazioni sulle verifiche in loco

A

Inesattezze nei conti dei debitori

B

Debolezze relative all'utilizzo delle procedure di esecuzione

ALLEGATO 3.3

SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI PRECEDENTI PER IL FEAGA

Esercizio

Raccomandazione della Corte

Analisi della Corte dei progressi compiuti

Risposta della Commissione

2009

La Corte concludeva che era necessario apportare significativi miglioramenti al SIGC soprattutto per quanto riguarda tre degli otto organismi pagatori sottoposti a verifica (Cipro, Grecia e Malta) (cfr. paragrafo 3.72).

Per quanto riguarda i tre organismi pagatori, sono stati adottati i seguenti provvedimenti correttivi:

Grecia: le autorità hanno attuato un piano d'azione per ovviare alle carenze esistenti. Sono stati instaurati un nuovo sistema SIPA-SIG e una procedura di domanda rivista,

Cipro: è stato attuato un piano di rinnovamento quinquennale. Nel 2011 si è proceduto alla ridefinizione delle parcelle di riferimento basata sulle immagini più recenti,

Malta: l'organismo pagatore, che nel 2009 ha provveduto ad aggiornare il SIPA con ortofoto del 2008, prevedeva di ultimare per l'anno di domanda 2011 l'aggiornamento completo del SIPA con immagini del 2010.

 

La Corte riteneva che le linee guida della Commissione in merito al lavoro che devono svolgere gli organismi di certificazione debbano essere riviste per quanto concerne la natura, la copertura e gli obblighi di informazione, soprattutto in relazione al lavoro di convalida delle statistiche di controllo e ispezione degli Stati membri (cfr. paragrafo 3.75).

La Commissione ha presentato un nuovo sistema di convalida delle statistiche di controllo e ispezione degli Stati membri a partire dal 2010, denominato «procedura di rafforzamento della garanzia» (cfr. paragrafi 3.34 e 3.35).

Dai controlli effettuati dalla Corte su due dei tre organismi pagatori che hanno scelto di applicare tale procedura è emerso che, a causa di carenze concettuali e di attuazione, la garanzia che tali audit possono fornire circa i due organismi esaminati è scarsa o nulla (cfr. paragrafi 3.36 e successivi).

La Commissione non condivide il parere secondo cui la «procedura di rafforzamento delle garanzie» risente di debolezze concettuali. La Commissione ha inoltre verificato il lavoro svolto dagli organismi di certificazione per quanto riguarda le statistiche di controllo dei due organismi pagatori interessati e condivide il parere secondo cui in entrambi i casi se ne può ricavare soltanto una garanzia limitata.

2009 e 2008

La Corte raccomandava di porre rimedio alle debolezze dei sistemi identificate. A tal proposito indicava le seguenti carenze in merito ai regimi RPU e RPUS da affrontare con la massima urgenza [cfr. paragrafo 3.73 (1)]:

 

 

a)

correggere le debolezze dei sistemi che causano errori relativi a superfici non ammissibili o sovradichiarate e le inesattezze nel calcolo dei diritti, in particolare migliorando l’affidabilità e la completezza dei dati registrati nel SIPA (per esempio, ortofoto più recenti);

a)

A partire dall'anno di domanda 2010, il regolamento (UE) n. 146/2010 della Commissione ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di svolgere una valutazione annuale della qualità del SIPA-SIG secondo determinate procedure.

a)

La Commissione condivide l’analisi della Corte e continuerà a monitorare i risultati negli anni a venire.

b)

far sì che tutte le banche dati del SIGC forniscano una pista di audit affidabile e completa per tutte le modifiche effettuate;

b)

Non sono state adottate misure correttive specifiche a fronte delle raccomandazioni della Corte.

b)

Nell’ambito dell’attività di audit, la Commissione rivolge agli Stati membri raccomandazioni miranti a migliorare la situazione in modo permanente. Nel corso degli anni i risultati degli audit hanno evidenziato progressi per quanto riguarda la qualità delle informazioni contenute nelle banche dati.

2009 e 2008

c)

chiarire le norme e rafforzarne l’applicazione affinché gli aiuti diretti dell’UE non vengano concessi a richiedenti che non utilizzano il terreno per attività agricole e non lo mantengono in BCAA;

c)

Nel quadro della «valutazione dello stato di salute», la Commissione ha consentito agli Stati membri di escludere le persone fisiche o giuridiche per le quali l'attività agricola non costituisca il principale settore di attività o le cui attività nel settore agricolo siano irrilevanti.

La Corte ritiene che sussista tuttora il rischio di pagamenti effettuati a favore di richiedenti che non hanno utilizzato i terreni dichiarati a scopo agricolo o non li hanno mantenuti in BCAA.

Nella sua proposta per la PAC dopo il 2013, la Commissione ha chiarito la definizione di agricoltore. La Corte ritiene tuttora possibile che continuino a essere effettuati pagamenti a favore di beneficiari che non esercitano alcuna attività agricola.

c)

 

seguendo una raccomandazione della Corte, la Commissione ha inserito una definizione di «agricoltore in attività» nella proposta per la PAC dopo il 2013, attualmente oggetto di trattativa presso l’autorità legislativa.

d)

stabilire a livello UE requisiti minimi annuali di mantenimento dei pascoli per l’ammissibilità agli aiuti diretti dell’UE.

d)

Non sono stati compiuti progressi nell'attuale periodo di programmazione.

d)

L’attuale sistema prevede un quadro giuridico comune nell’ambito del quale spetta agli Stati membri definire i criteri per il mantenimento delle BCAA. Quest’impostazione consente di tener conto della diversità delle aree e delle tradizioni agricole dell’UE.

2008

La Corte, basandosi sul livello di errori rilevato nei controlli delle operazioni e sulla propria valutazione dei sistemi, ribadiva che il SIGC costituisce un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di errori o di spese irregolari. L’audit aveva tuttavia constatato la necessità di apportare importanti miglioramenti per quanto concerne gli organismi pagatori selezionati in tre Stati membri [segnatamente Regno Unito (Scozia), Bulgaria e Romania] (cfr. paragrafo 5.64).

La Commissione ha adottato le seguenti misure correttive:

Bulgaria: è stato elaborato un piano d'azione per il periodo 2009-2011 mirato prevalentemente a porre rimedio a un elevato livello di errori dovuti a negligenza nelle domande di aiuto presentate dagli agricoltori, ad acquisire ortoimmagini nuove e ad aggiornare le informazioni contenute nel SIPA-SIG con quelle ottenute dalle nuove ortofoto e dai risultati dei controlli in loco,

Romania: è stato definito un piano d'azione per il periodo 2009-2011 mirato all'acquisizione di nuove ortoimmagini e all'aggiornamento del SIPA-SIG con le informazioni ottenute dalle nuove ortofoto e dai controlli in loco,

Regno Unito (Scozia): le autorità nazionali hanno riesaminato e aggiornato le informazioni contenute nel SIPA-SIG.

I piani d’azione per la Romania e la Bulgaria sono stati portati a termine rispettivamente a novembre e febbraio 2011.


(1)  Raccomandazioni analoghe sono state formulate al paragrafo 5.65 della relazione annuale sull'esercizio 2008.


CAPITOLO 4

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute

INDICE

Introduzione

Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche

Sviluppo rurale

Ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori

Estensione e approccio dell'audit

Regolarità delle operazioni

Sviluppo rurale

Condizionalità

Ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori

Efficacia dei sistemi

Sviluppo rurale

Sistemi degli Stati membri concernenti la regolarità delle operazioni

Il sistema di liquidazione dei conti e le attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione

Ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori

Sistema di controllo interno della direzione generale Affari marittimi e pesca (DG MARE)

Attestazione dei responsabili della gestione di altre direzioni generali — Relazioni annuali di attività (RAA)

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

Raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

4.1.

Il presente capitolo illustra la valutazione specifica della Corte concernente lo sviluppo rurale, l’ambiente, la pesca e la salute, comprendente lo sviluppo rurale (che rientra nel settore di intervento 05 — Agricoltura e sviluppo rurale) e i settori 07 — Ambiente e azione per il clima, 11 — Affari marittimi e pesca e 17 — Salute e tutela del consumatore. Le informazioni fondamentali sulle attività coperte e sulla spesa erogata nel 2011 sono fornite nella tabella 4.1 .

 

Tabella 4.1 —   Sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità — Informazioni fondamentali relative all'esercizio 2011

(milioni di euro)

Titolo di bilancio

Settore

Descrizione

Pagamenti

Modalità di gestione

05

Sviluppo rurale

Sviluppo rurale

12 292

Concorrente

Misure di preadesione

102

Decentrata

Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

5

Centralizzata diretta

 

12 399

 

07

Ambiente e azione per il clima

Centralizzata diretta

92

Spese amministrative

Spese operative

240

Centralizzata diretta / Centralizzata indiretta

 

332

 

11

Affari marittimi e pesca

Spese amministrative

41

Centralizzata diretta

Spese operative

731

Centralizzata / Concorrente

 

772

 

17

Salute e tutela dei consumatori

Spese amministrative

117

Centralizzata diretta

Spese operative

506

Centralizzata diretta / Centralizzata indiretta

 

623

 

Totale spese amministrative (24)

250

 

Totale spese operative

13 876

 

Di cui:

anticipi

566

 

pagamenti intermedi/finali

13 310

 

Totale pagamenti dell'esercizio

14 126

 

Totale impegni dell'esercizio

16 779

 

Fonte: Conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2011.

Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche

Sviluppo rurale

4.2.

Lo sviluppo rurale fa parte della politica agricola comune (PAC), i cui obiettivi globali e le cui fonti di finanziamento sono presentati nel capitolo 3 (cfr. paragrafi 3.2 e 3.3).

 

4.3.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) cofinanzia, con tassi di partecipazione diversi e tramite i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, la spesa per lo sviluppo rurale. La spesa riguarda 45 misure che comprendono sia le misure connesse alla superficie (come i pagamenti agroambientali e i pagamenti compensativi agli agricoltori nelle zone che presentano svantaggi naturali), sia misure non legate alla superficie (come l’ammodernamento delle aziende agricole e la predisposizione di servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale) (12 394 milioni di euro) (1).

 

4.4.

La gestione e il controllo della spesa per la PAC sono descritti nel capitolo 3 (cfr. paragrafi 3.6 e 3.7). Nell’ambito di alcuni regimi di aiuto FEASR (2), i beneficiari degli aiuti UE sono tenuti giuridicamente a rispettare gli obblighi in materia di «condizionalità», come indicato al paragrafo 3.5.

4.4.

Cfr. risposte al paragrafo 3.5.

4.5.

Nella relazione annuale sull’esercizio 2010, la Corte osservava che la spesa per lo sviluppo rurale è particolarmente soggetta a errori (3). Il rischio principale per la regolarità deriva dal fatto che le norme e le condizioni di ammissibilità sono spesso complesse. Inoltre, considerati i bassi tassi di esecuzione di taluni programmi (4), vi è il rischio, specie verso la fine del periodo di programmazione, che vengano dichiarate spese non ammissibili per evitare di procedere a disimpegni.

4.5.

La Commissione condivide l’opinione della Corte secondo cui alcuni settori della spesa per lo sviluppo rurale sono interessati da una maggiore incidenza di errori, rispetto al primo pilastro della PAC. I tassi di errore per lo sviluppo rurale relativamente più elevati devono, tuttavia, essere considerati anche nel contesto degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che possono essere conseguiti solo rispettando le più complesse norme e condizioni di ammissibilità menzionate dalla Corte.

Ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori

4.6.

La politica dell'Unione in materia di ambiente mira a contribuire a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, la salute umana e l'uso razionale delle risorse naturali, anche a livello internazionale. Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (5) è il programma più importante, in termini di finanziamenti (184 milioni di euro nel 2011) per l'erogazione del contributo UE ai progetti attuati negli Stati membri a favore della natura e della biodiversità, nonché di politica, governance, informazione e comunicazione in materia di ambiente.

 

4.7.

La politica comune della pesca, nell’ambito del settore affari marittimi e pesca persegue gli stessi obiettivi globali della politica agricola comune (cfr. paragrafo 3.2). Il Fondo europeo per la pesca (FEP) (6) è lo strumento principale, con 441 milioni di euro spesi nel 2011.

 

4.8.

Per quanto concerne la salute e la tutela dei consumatori, l’UE contribuisce, da un lato, alla protezione della salute umana, animale e vegetale e, dall’altro, al benessere dei consumatori. La maggior parte dei pagamenti è erogata a favore dei programmi di eradicazione delle malattie animali e a favore delle agenzie europee (7) (rispettivamente, 186 milioni e 171 milioni di euro nel 2011).

 

Estensione e approccio dell'audit

4.9.

L'approccio e la metodologia generali di audit della Corte sono descritti nella parte 2 dell' allegato 1.1 del capitolo 1. Per quanto riguarda l’audit in materia di sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute, si specifica quanto segue:

4.9.

è stato esaminato un campione di 178 pagamenti intermedi e finali, di cui 160 a favore dello sviluppo rurale e 18 concernenti l’ambiente e l’azione per il clima, gli affari marittimi e la pesca, nonché la salute e la tutela dei consumatori;

 

per quanto concerne la condizionalità, la Corte ha verificato sostanzialmente il rispetto delle BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) e dei criteri di gestione obbligatori (CGO) selezionati (8) per i quali è stato possibile ottenere elementi probatori e raggiungere una conclusione durante la visita di audit;

Cfr. le risposte ai paragrafi da 4.16 a 4.18.

le riduzioni e le esclusioni [che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nei casi in cui i beneficiari dell’aiuto UE sovradichiarino la superficie reale, il numero di capi di bestiame o la spesa ammissibile (9)] non sono incluse nel calcolo del tasso di errore effettuato dalla Corte (10);

 

la valutazione dei sistemi per lo sviluppo rurale ha riguardato un organismo pagatore in ciascuno dei sei Stati membri: Danimarca, Spagna (Galizia), Italia (Lombardia), Ungheria, Austria e Finlandia. Per quanto concerne il settore affari marittimi e pesca, la Corte ha verificato il sistema di controllo interno della direzione generale Affari marittimi e pesca (DG MARE);

 

l'esame delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione ha riguardato le relazioni annuali di attività delle direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), per quanto concerne lo sviluppo rurale, Azione per il clima (DG CLIMA), Ambiente (DG ENV), Affari marittimi e pesca (DG MARE) e Salute e consumatori (DG SANCO);

 

inoltre, per valutare gli elementi in base ai quali sono state adottate le decisioni di liquidazione finanziaria della Commissione, la Corte ha esaminato il lavoro di audit svolto dalla DG AGRI per la liquidazione dei conti, nonché i certificati e le relazioni degli organismi di certificazione relativi al FEASR concernenti 15 organismi pagatori.

 

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

4.10.

L’ allegato 4.1 contiene una sintesi dei risultati delle verifiche delle operazioni. In seguito alla verifica svolta sul campione di operazioni selezionato, la Corte ha constatato che il 57 % di queste ultime era inficiato da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte è pari al 7,7 % (11).

4.11.

Per quanto riguarda la spesa per lo sviluppo rurale, delle 160 operazioni campionate, 93 (ossia il 58 %) erano inficiate da errori, che in 61 casi (il 66 %) erano quantificabili. Per quanto riguarda i settori Ambiente e azione per il clima, Affari marittimi e pesca e Salute e tutela dei consumatori, su 18 operazioni selezionate, 8 (ossia il 44 %) erano inficiate da errori, di cui 2 (25 %) quantificabili.

4.10-11.

La Commissione prende atto del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte. Sebbene in alcuni casi essa non condivida la valutazione della Corte, la stima della Commissione riguardante il livello di pagamenti indebiti sulla base delle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri nel 2011 mostra altresì un peggioramento della situazione, anche se di portata più limitata. Nella sua dichiarazione di affidabilità per il 2011, il direttore generale della DG AGRI ha pertanto espresso una riserva relativa alla spesa per lo sviluppo rurale.

Suddetta riserva è accompagnata da una serie di azioni correttive che devono essere definite dalla Commissione congiuntamente agli Stati membri allo scopo di affrontare la situazione.

I tassi di errore per lo sviluppo rurale relativamente più elevati rispetto al primo pilastro della PAC devono, tuttavia, essere considerati anche nel contesto degli obiettivi della politica di sviluppo rurale che possono essere conseguiti solo rispettando le più complesse norme e condizioni di ammissibilità menzionate dalla Corte al paragrafo 4.5.

La Commissione rileva che la metà degli errori quantificabili è piuttosto limitata in termini finanziari (al di sotto del 5 %).

Sviluppo rurale

4.12.

Per quanto riguarda il FEASR, la verifica delle operazioni da parte della Corte si è tradotta nell’audit di 26 misure diverse. 75 operazioni riguardavano misure connesse alla superficie e 85 misure non legate alla superficie. L’errore più probabile di cui al paragrafo 4.10 interessa per lo più l’ammissibilità delle misure non connesse alla superficie. La Corte ha inoltre riscontrato un’alta incidenza di errori nei casi in cui i beneficiari erano organismi pubblici, ad esempio i comuni o lo stesso organismo pagatore. Nelle 34 operazioni controllate che interessano beneficiari pubblici, sono stati riscontrati 17 errori (50 %) concernenti ad esempio la dichiarazione di importi IVA non ammissibili o l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici.