ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.287.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
22 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 287/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 273 del 8.9.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 287/02

Causa C-269/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE — Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Legislazione tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta)

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2012/C 287/03

Causa C-318/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge (Libera prestazione dei servizi — Normativa tributaria — Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi — Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso — Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente — Ostacolo — Giustificazione — Lotta alla frode e all’evasione fiscale — Efficacia dei controlli fiscali — Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri — Proporzionalità)

2

2012/C 287/04

Causa C-378/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dalla VALE Építési Kft (Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Principi di equivalenza e di effettività — Trasformazione transfrontaliera — Diniego di iscrizione nel registro)

3

2012/C 287/05

Causa C-509/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Proprietà intellettuale e industriale — Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Privilegio degli agricoltori — Nozione di equa compensazione — Risarcimento del danno subito — Infrazioni]

3

2012/C 287/06

Causa C-527/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5, paragrafo 1 — Applicazione nel tempo — Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea — Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro — Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea — Applicabilità]

4

2012/C 287/07

Causa C-558/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Chartres — Francia) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, coniugata Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir (Privilegi e immunità delle Comunità europee — Esenzione dalle imposte nazionali sui redditi corrisposti dall’Unione — Presa in considerazione dei redditi corrisposti dall’Unione nel calcolo del massimale a titolo dell’imposta di solidarietà sul patrimonio)

5

2012/C 287/08

Causa C-562/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Ricorso per inadempimento — Articolo 56 TFUE — Normativa tedesca in materia di assicurazione per non autosufficienza — Prestazioni in natura di cure a domicilio escluse in caso di soggiorno in un altro Stato membro — Livello inferiore delle prestazioni in denaro esportabili — Mancato rimborso delle spese derivanti dal noleggio di materiale sanitario in altri Stati membri)

5

2012/C 287/09

Causa C-602/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Călărași — Romania) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Articoli 22, 24 e 30 — Normativa nazionale volta a trasporre questa direttiva — Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale direttiva — Obblighi non previsti dalla stessa direttiva — Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore — Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE — Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie)

6

2012/C 287/10

Cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agricoltura — Restituzioni all’esportazione — Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione — Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci)

6

2012/C 287/11

Causa C-616/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Competenze speciali ed esclusive — Articolo 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Articolo 22, punto 4 — Contestazione della validità del brevetto — Articolo 31 — Provvedimenti provvisori o cautelari]

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2012/C 287/12

Causa C-49/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/7/CE — Protezione dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Informazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore — Diritto di recesso)

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2012/C 287/13

Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), e France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Articolo 13 — Contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture)

8

2012/C 287/14

Causa C-59/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Nancy — Francia) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (Agricoltura — Direttive 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e 2009/145/CE — Validità — Ortaggi — Vendita, sul mercato nazionale dei semi, di sementi da orto non contenuti nel catalogo ufficiale comune delle varietà delle specie di ortaggi — Inosservanza del regime di previa autorizzazione all’immissione sul mercato — Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura — Principio di proporzionalità — Libertà d’impresa — Libera circolazione delle merci — Parità di trattamento)

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2012/C 287/15

Causa C-79/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze) — Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a. (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Direttiva 2004/80/CE — Indennizzo delle vittime di reato — Responsabilità delle persone giuridiche — Risarcimento nell’ambito del procedimento penale)

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2012/C 287/16

Causa C-128/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente)

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2012/C 287/17

Causa C-138/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich (Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Nozione di impresa — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto sui generis previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE)

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2012/C 287/18

Causa C-141/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Södertörns tingsrätt — Svezia) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni basate sull’età — Normativa nazionale che concede un diritto di lavoro incondizionato fino all’età di 67 anni e che autorizza la cessazione automatica del contratto di lavoro alla fine del mese nel corso del quale il lavoratore raggiunge tale età — Mancata considerazione dell’importo della pensione di vecchiaia)

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2012/C 287/19

Causa C-146/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione dell’imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella GU nella lingua dello Stato membro di cui trattasi)

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2012/C 287/20

Causa C-171/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione — Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certificazione privato)

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2012/C 287/21

Causa C-176/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen (Articolo 56 TFUE — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Normativa di uno Stato membro che vieta la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati non è equivalente a quello garantito sul piano nazionale — Giustificazione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità)

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2012/C 287/22

Causa C-181/11 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 luglio 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Parità di trattamento — Limite massimo del 10 % del volume d’affari — Cooperazione — Snaturamento di elementi di prova — Errore manifesto di valutazione — Difetto di motivazione)

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2012/C 287/23

Causa C-259/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione)

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2012/C 287/24

Causa C-284/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — EMS-Bulgaria Transport OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvanie i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di neutralità fiscale)

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2012/C 287/25

Causa C-291/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci doganali 3002 e 3502 — Albumina del sangue preparata per usi terapeutici o profilattici — Trasformazione del prodotto)

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2012/C 287/26

Causa C-311/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 — Smart Technologies ULC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Carattere distintivo — Diniego di registrazione]

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2012/C 287/27

Causa C-326/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione — Esenzione dall’IVA)

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2012/C 287/28

Causa C-212/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 4 maggio 2012 — Butz Helmut, Bachman-Butz Christel, Butz Frederike/Société Air France SA

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2012/C 287/29

Causa C-220/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) l’11 maggio 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

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2012/C 287/30

Causa C-278/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 giugno 2012 — A. Adil, altra parte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

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2012/C 287/31

Causa C-300/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 giugno 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Causa C-302/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 20 giugno 2012 — X, convenuto: Ministro delle finanze

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2012/C 287/33

Causa C-303/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 21 giugno 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

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2012/C 287/34

Causa C-306/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 26 giugno 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

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2012/C 287/35

Causa C-309/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 27 giugno 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

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2012/C 287/36

Causa C-311/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg (Germania) il 27 giugno 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

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2012/C 287/37

Causa C-312/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Huy (Belgio) il 28 giugno 2012 — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés (Stato belga, Servizio di assistenza ai disabili)

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2012/C 287/38

Causa C-319/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 luglio 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

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2012/C 287/39

Causa C-321/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 2 luglio 2012 — F. van der Helder & D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Causa C-322/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 4 luglio 2012 — Stato belga — SPF Finances/GIMLE SA

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2012/C 287/41

Causa C-325/12: Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

22

2012/C 287/42

Causa C-329/12: Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

23

2012/C 287/43

Causa C-330/12: Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

23

2012/C 287/44

Causa C-331/12: Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

24

2012/C 287/45

Causa C-332/12: Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

24

2012/C 287/46

Causa C-333/12: Ricorso proposto l’11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

24

2012/C 287/47

Causa C-336/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 16 luglio 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser/Manova A/S

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2012/C 287/48

Causa C-341/12 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2012 dalla Mizuno KK avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-101/11, Mizuno KK/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

25

2012/C 287/49

Causa C-344/12: Ricorso presentato il 18 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

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2012/C 287/50

Causa C-345/12: Ricorso presentato il 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

26

2012/C 287/51

Causa C-346/12 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

26

2012/C 287/52

Causa C-347/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Granducato del Lussemburgo) il 20 luglio 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Causa C-348/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012, causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

27

2012/C 287/54

Causa C-353/12: Ricorso presentato il 25 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

28

2012/C 287/55

Causa C-357/12 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

28

2012/C 287/56

Causa C-365/12 P: Impugnazione proposta il 31 luglio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione europea

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Tribunale

2012/C 287/57

Causa T-240/11: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — L’Oréal/UAMI — United Global Media Group (MyBeauty TV) [Marchio comunitario — Opposizione — Spese ripetibili dinanzi all’UAMI — Spese di rappresentanza da parte di un impiegato — Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

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2012/C 287/58

Causa T-517/11: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (raffigurazione di due giocatori di polo) (Marchio comunitario — Diniego parziale di registrazione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

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2012/C 287/59

Causa T-317/12: Ricorso proposto l’11 luglio 2012 — Holcim (Romania)/Commissione europea

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2012/C 287/60

Causa T-319/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Spagna/Commissione

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2012/C 287/61

Causa T-321/12: Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — Ciudad de la Luz e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commissione

32

2012/C 287/62

Causa T-327/12: Ricorso proposto il 16 luglio 2012 — Simca Europe/UAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

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2012/C 287/63

Causa T-328/12: Ricorso proposto il 24 luglio 2012 — Mundipharma/UAMI — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

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2012/C 287/64

Causa T-331/12: Ricorso proposto il 27 luglio 2012 — Sartorius Weighing Technology/UAMI (Rappresentazione di una linea curva gialla in basso di uno schermo)

34

2012/C 287/65

Causa T-332/12: Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — ING Groep/Commissione

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2012/C 287/66

Causa T-335/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

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2012/C 287/67

Causa T-336/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Klizli/Consiglio

37

2012/C 287/68

Causa T-337/12: Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI — Wenf International Advisers (cavatappi)

38

2012/C 287/69

Causa T-343/12: Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — Grupo T Diffusión/UAMI — ABR Producción Contemporánea (lampade)

38

2012/C 287/70

Causa T-349/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Leiner/UAMI — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Causa T-82/11: Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2012 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

39

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 287/72

Causa F-4/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 10 luglio 2012 — AV/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Riserva medica — Applicazione retroattiva della riserva medica — Parere della commissione di invalidità)

40

2012/C 287/73

Causa F-66/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione — Rimedi giuridici — Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo — Ricevibilità — Requisiti specifici di ammissione al concorso — Esperienza professionale richiesta)

40

2012/C 287/74

Causa F-83/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione — Rimedi giuridici — Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo — Ricevibilità — Requisiti specifici di ammissione al concorso — Esperienza professionale riguardo alla natura delle funzioni)

40

2012/C 287/75

Causa F-22/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Conticchio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Calcolo dei diritti di pensione — Attribuzione dello scatto — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità)

41

2012/C 287/76

Causa F-75/12: Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione

41

2012/C 287/77

Causa F-76/12: Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ/Commissione

41

2012/C 287/78

Causa F-129/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BH/Commissione

42

2012/C 287/79

Causa F-139/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2012 — BJ/Commissione

42

2012/C 287/80

Causa F-140/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BK/Commissione

42

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/1


2012/C 287/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 273 del 8.9.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 258 del 25.8.2012

GU C 250 del 18.8.2012

GU C 243 del 11.8.2012

GU C 235 del 4.8.2012

GU C 227 del 28.7.2012

GU C 217 del 21.7.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-269/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE - Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE - Legislazione tributaria - Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero - Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato - Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta)

2012/C 287/02

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, C. Blaschke e K. Petersen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE e degli articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero — Obbligo di includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti

Dispositivo

1)

Adottando e mantenendo in vigore all’articolo 14, paragrafo 3, della legge n. 35/2006, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi relative alle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), del 28 novembre 2006, una disposizione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i tre quarti di tutte le spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto.

4)

La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi nonché la Repubblica portoghese sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge

(Causa C-318/10) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Normativa tributaria - Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi - Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso - Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente - Ostacolo - Giustificazione - Lotta alla frode e all’evasione fiscale - Efficacia dei controlli fiscali - Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri - Proporzionalità)

2012/C 287/03

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell’articolo 49 CE — Legislazione tributaria che autorizza la deduzione delle spese professionali effettuate da un contribuente residente, ma che vieta la deduzione di tali spese quando il contribuente risiede o ha la sede della sua attività in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime impositivo notevolmente più vantaggioso — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi

Dispositivo

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


22.9.2012   

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C 287/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dalla VALE Építési Kft

(Causa C-378/10) (1)

(Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Principi di equivalenza e di effettività - Trasformazione transfrontaliera - Diniego di iscrizione nel registro)

2012/C 287/04

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Legfelsőbb Bíróság

Parti nel procedimento principale

VALE Építési Kft.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 43 e 48 CE — Trasferimento di una società appartenente ad uno Stato membro in un altro Stato membro con cambiamento del diritto nazionale applicabile — Normativa nazionale che non consente di menzionare nel registro nazionale delle società, in quanto dante causa di una società, una società costituita in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel contesto di una trasformazione transfrontaliera di una società, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro ospitante

rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la menzione della società che ha chiesto la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni interne, e

rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del procedimento di registrazione della società.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


22.9.2012   

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C 287/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Causa C-509/10) (1)

(Proprietà intellettuale e industriale - Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Privilegio degli agricoltori - Nozione di «equa compensazione» - Risarcimento del danno subito - Infrazioni)

2012/C 287/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck

Convenuta: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 14, n. 3 e 94, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14) — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Contraffazione — Obbligo di versare al titolare di una siffatta privativa un’equa compensazione e di risarcire il danno subito da quest’ultimo — Criteri per determinare l’equa compensazione e il danno

Dispositivo

1)

Al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, si deve prendere come base di calcolo l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella stessa zona.

2)

Il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non rientra nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


22.9.2012   

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C 287/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt

(Causa C-527/10) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure d’insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 5, paragrafo 1 - Applicazione nel tempo - Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea - Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro - Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea - Applicabilità)

2012/C 287/06

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Legfelsőbb Bíróság

Parti

Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Nyrt

Convenuti: Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Legfelsőbb Bíróság — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Azione reale promossa nello Stato membro nel territorio in cui si trova l’oggetto del diritto reale di cui trattasi contro una convenuta avente la propria sede in un altro Stato membro e contro la quale è stata aperta una procedura d’insolvenza in tale secondo Stato prima dell’adesione del primo Stato all’Unione europea — Applicabilità nel tempo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile, in circostanze quali quelle del procedimento principale, anche alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea nel caso in cui, il 1o maggio 2004, i beni del debitore che erano oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovassero nel territorio di detto Stato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


22.9.2012   

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C 287/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Chartres — Francia) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, coniugata Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

(Causa C-558/10) (1)

(Privilegi e immunità delle Comunità europee - Esenzione dalle imposte nazionali sui redditi corrisposti dall’Unione - Presa in considerazione dei redditi corrisposti dall’Unione nel calcolo del massimale a titolo dell’imposta di solidarietà sul patrimonio)

2012/C 287/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Chartres

Parti

Ricorrenti: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, coniugata Bourges-Maunoury

Convenuta: Direction des services fiscaux d’Eure et Loir

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Chartres — Interpretazione dell’articolo 13, secondo comma, del capo V del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13) — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la presa in considerazione dell’insieme dei redditi di un contribuente, inclusi quelli di origine comunitaria, nel calcolo del massimale a titolo dell’imposta sul patrimonio — Esenzione dalle imposte nazionali sui redditi corrisposti dalle Comunità — Ex funzionari delle Comunità europee

Dispositivo

L’articolo 13, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, ai fini del massimale di un’imposta quale l’imposta di solidarietà sul patrimonio, prende in considerazione i redditi, compresi quelli provenienti da pensioni e da indennità per cessazione definitiva dal servizio, corrisposti dall’Unione europea ai suoi funzionari e agenti o ai suoi ex funzionari ed ex agenti.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


22.9.2012   

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C 287/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-562/10) (1)

(Ricorso per inadempimento - Articolo 56 TFUE - Normativa tedesca in materia di assicurazione per non autosufficienza - Prestazioni in natura di cure a domicilio escluse in caso di soggiorno in un altro Stato membro - Livello inferiore delle prestazioni in denaro esportabili - Mancato rimborso delle spese derivanti dal noleggio di materiale sanitario in altri Stati membri)

2012/C 287/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F.W. Bulst e I. Rogalski, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J.Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 56 TFUE — Normativa nazionale in materia di assicurazione per l’assistenza continuativa che, in occasione di un soggiorno temporaneo dell’assicurato in un altro Stato membro, limita a sei settimane il diritto all’assegno di assistenza, esclude il rimborso delle spese occasionate dal noleggio di materiale sanitario e prevede che alle prestazioni di assistenza in natura erogate nello Stato membro di soggiorno non si applichi un tasso di rimborso pari a quello previsto per le prestazioni erogate in Germania

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


22.9.2012   

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C 287/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Călărași — Romania) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)

(Causa C-602/10) (1)

(Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 22, 24 e 30 - Normativa nazionale volta a trasporre questa direttiva - Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale direttiva - Obblighi non previsti dalla stessa direttiva - Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore - Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE - Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie)

2012/C 287/09

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Călărași

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România SA

Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Judecătoria Călărași — Interpretazione degli articoli 22, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) — Interpretazione degli articoli 56, 58 e 63, paragrafo 1, TFUE — Applicazione rationae temporis della normativa nazionale di trasposizione — Inosservanza dell’obbligo di istituzione di procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie — Applicazione rationae materiae della normativa nazionale di trasposizione — Obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito, non previsti dalla direttiva

Dispositivo

1)

L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2)

L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il proprio ambito di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva in parola e che erano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della citata misura nazionale

3)

L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo rientranti nella sfera di applicazione di tale misura.

4)

Le norme del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di credito di percepire talune commissioni bancarie.

5)

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un’autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


22.9.2012   

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C 287/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11) (1)

(Agricoltura - Restituzioni all’esportazione - Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione - Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione - Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci)

2012/C 287/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), e dell’ articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Indicazione erronea dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’indicazione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione soltanto qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente.

2)

L’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter modificare il nome dell’esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute

ad esaminare, in primo luogo, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non sono stati messi in pericolo e le merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché

ad adottare, in secondo luogo e all’occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

3)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n.. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa C-608/10, in cui il titolare di un titolo di esportazione non è iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, le autorità doganali non possono concedere a tale titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

4)

In un caso come quelli delle cause C-10/11 e C-23/11, la normativa doganale dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato dalla rettifica, operata a posteriori dall’ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura alla casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure, all’occorrenza, dell’esemplare di controllo T 5, se la decisione di rettifica soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali di una «decisione» previsti sia dall’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92 sia dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti requisiti siano soddisfatti nei procedimenti principali.

5)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che l’ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione non ha il diritto, in un caso come quello della causa C-23/11 e nell’ipotesi in cui non fosse vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di tale domanda non è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l’ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e rettifichi validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da tale decisione.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.

GU C 120 del 16.4.2011.


22.9.2012   

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C 287/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

(Causa C-616/10) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Azione per contraffazione di un brevetto europeo - Competenze speciali ed esclusive - Articolo 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Articolo 22, punto 4 - Contestazione della validità del brevetto - Articolo 31 - Provvedimenti provvisori o cautelari)

2012/C 287/11

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Solvay SA

Convenuti: Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ’s-Gravenhage — Interpretazione degli articoli 6, punto 1, 22, punto 4, e 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali ed esclusive — Litisconsorzio — Procedimento sommario proposto dal titolare di un brevetto europeo al fine di ottenere il divieto della contraffazione transfrontaliera di un brevetto

Dispositivo

1)

L’articolo 6, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio valutare l’esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.

2)

L’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all’applicazione dell’articolo 31 dello stesso regolamento.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


22.9.2012   

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C 287/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer

(Causa C-49/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/7/CE - Protezione dei consumatori - Contratti a distanza - Informazione del consumatore - Informazioni fornite o ricevute - Supporto duraturo - Nozione - Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore - Diritto di recesso)

2012/C 287/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Content Services Ltd

Convenuta: Bundesarbeitskammer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) — Informazioni riguardanti il contratto messe a disposizione del consumatore attraverso un collegamento ipertestuale (hyperlink) al sito Internet del fornitore — Diritto del consumatore di ricevere tali informazioni su un supporto duraturo — Interpretazione della nozione di «supporto duraturo»

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


22.9.2012   

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C 287/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), e France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)

(Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11) (1)

(Direttiva 2002/20/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Autorizzazione - Articolo 13 - Contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture)

2012/C 287/13

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Vodafone España, SA (C-55/11 e C-57/11), France Telecom España SA (C-58/11)

Convenuti: Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare strutture — Demanio pubblico comunale

Dispositivo

1)

L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture, utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.

2)

L’articolo 13 della direttiva 2002/20 ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale per contestare l’applicazione di una decisione dell’autorità pubblica incompatibile con tale articolo.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


22.9.2012   

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C 287/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Nancy — Francia) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS

(Causa C-59/11) (1)

(Agricoltura - Direttive 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e 2009/145/CE - Validità - Ortaggi - Vendita, sul mercato nazionale dei semi, di sementi da orto non contenuti nel catalogo ufficiale comune delle varietà delle specie di ortaggi - Inosservanza del regime di previa autorizzazione all’immissione sul mercato - Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura - Principio di proporzionalità - Libertà d’impresa - Libera circolazione delle merci - Parità di trattamento)

2012/C 287/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Nancy

Parti

Ricorrente: Association Kokopelli

Convenuta: Graines Baumaux SAS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Nancy — Validità, in particolare alla luce dei principi di proporzionalità, di uguaglianza e di libera circolazione delle merci, nonché degli impegni presi in forza del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 1999, L 25, pag. 1), della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193, pag. 33) e della direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312, pag. 44) — Vendita sul mercato nazionale di semi da semina orticoli non figuranti nel catalogo ufficiale comune delle varietà delle specie di ortaggi — Mancato rispetto del regime nazionale di previa autorizzazione per l’immissione sul mercato, considerato troppo restrittivo — Atti di concorrenza sleale o violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza e libera circolazione delle merci

Dispositivo

Dall’esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, e della direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


22.9.2012   

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C 287/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze) — Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a.

(Causa C-79/11) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Direttiva 2004/80/CE - Indennizzo delle vittime di reato - Responsabilità delle persone giuridiche - Risarcimento nell’ambito del procedimento penale)

2012/C 287/15

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Imputati nel procedimento principale

Maurizio Giovanardi, Andrea Lastini, Filippo Ricci, Vito Piglionica, Massimiliano Pempori, Gezim Lakja, Elettrifer Srl, Rete Ferroviaria Italiana SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Firenze — Interpretazione degli articoli 2, 3 e 8 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Responsabilità penale delle persone giuridiche — Diritto della vittima di reato ad essere risarcita da una persona giuridica indirettamente responsabile dei danni nell’ambito di un procedimento penale

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


22.9.2012   

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C 287/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Causa C-128/11) (1)

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet - Direttiva 2009/24/CE - Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 - Esaurimento del diritto di distribuzione - Nozione di legittimo acquirente)

2012/C 287/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: UsedSoft GmbH

Resistente: Oracle International Corp.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo, 2, primo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16) — Download di copie di programmi elettronici da Internet su supporto informatico sulla base di licenza di software con il consenso del titolare — Possibilità di qualificare tale operazione come operazione che esaurisce il diritto di distribuzione del titolare con riguardo alle copie ottenute mediante download — Commercializzazione di licenze «di occasione» («seconda mano») dei programmi ottenuti dal primo acquirente tramite download — Nozione di «legittimo acquirente»

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

2)

Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


22.9.2012   

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C 287/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich

(Causa C-138/11) (1)

(Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Nozione di «impresa» - Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati - Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo - Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti - Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE)

2012/C 287/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH

Convenuta: Republik Österreich

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 102 TFUE — Normativa nazionale che prevede un corrispettivo per la consultazione del registro pubblico delle imprese (Firmenbuch) e che vieta qualsiasi altro impiego commerciale di detto registro — Nozione di attività economica — Abuso di posizione dominante — Portata della dottrina delle infrastrutture essenziali (essential facilities doctrine)

Dispositivo

L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


22.9.2012   

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C 287/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Södertörns tingsrätt — Svezia) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

(Causa C-141/11) (1)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazioni basate sull’età - Normativa nazionale che concede un diritto di lavoro incondizionato fino all’età di 67 anni e che autorizza la cessazione automatica del contratto di lavoro alla fine del mese nel corso del quale il lavoratore raggiunge tale età - Mancata considerazione dell’importo della pensione di vecchiaia)

2012/C 287/18

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Södertörns tingsrätt

Parti

Ricorrente: Torsten Hörnfeldt

Convenuta: Posten Meddelande AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Södertörns tingsrätt — Interpretazione del principio generale di non discriminazione basata sull’età e dell’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale e contratto collettivo che conferiscono al lavoratore un diritto incondizionato di lavorare fino all’età di 67 anni e che prevedono la cessazione automatica e senza risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del mese nel quale il lavoratore ha compiuto l’età di 67 anni, senza tenere conto della pensione che il lavoratore potrà effettivamente percepire

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, va interpretato nel senso che esso non osta ad un provvedimento nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che permette ad un datore di lavoro di porre fine al contratto di lavoro di un dipendente per il solo motivo che quest’ultimo ha raggiunto l’età di 67 anni, e che non tiene conto del livello della pensione di vecchiaia che l’interessato percepirà, una volta che esso è obiettivamente e ragionevolmente giustificato da un obiettivo legittimo relativo alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per il suo conseguimento.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


22.9.2012   

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C 287/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11) (1)

(Adesione di nuovi Stati membri - Fissazione dell’imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli - Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro di cui trattasi)

2012/C 287/19

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli articoli 288, paragrafo 2, TFUE e 297, paragrafo 1, TFUE, nonché del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3) nonché delle sentenze della Corte nelle cause C-161/06, C-560/07 e C-140/08 — Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione di un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, in una disposizione legislativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione europea che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro in questione alla data prevista per la determinazione della scorta eccedente — Attuazione o meno del regolamento ai sensi della giurisprudenza della Corte

Dispositivo

L’articolo 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, che, alla data del 1o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.


(1)  GU C 160 del 25.5.2011.


22.9.2012   

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C 287/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Causa C-171/11) (1)

(Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa - Processo nazionale di certificazione - Presunzione di conformità al diritto nazionale - Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certificazione privato)

2012/C 287/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Fra.bo SpA

Convenuta: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale- Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 34, 101 e 106, paragrafo 2, TFUE — Applicazione di tali disposizioni all’attività di un’associazione privata (Technisch-Wissenschaftlicher Verein), riconosciuta da uno Stato membro come organismo di accreditamento per determinati prodotti — Effetto diretto orizzontale dell’articolo 34 TFUE

Dispositivo

L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


22.9.2012   

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C 287/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen

(Causa C-176/11) (1)

(Articolo 56 TFUE - Restrizione alla libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Normativa di uno Stato membro che vieta la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati non è equivalente a quello garantito sul piano nazionale - Giustificazione - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità)

2012/C 287/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Convenuto: Bundesminister für Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verfassungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 56 TFUE e segg. — Libera prestazione di servizi — Gioco d’azzardo –Normativa di uno Stato membro che vieta, sul suo territorio, la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati membri se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati membri non è considerato equivalente al livello di tutela garantito sul piano nazionale

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la pubblicità intesa a promuovere in detto Stato case da gioco situate in un altro Stato membro è autorizzata solo a condizione che le norme adottate in quest’altro Stato membro in materia di tutela dei giocatori forniscano garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle delle corrispondenti norme in vigore nel primo Stato membro.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


22.9.2012   

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 luglio 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Commissione europea

(Causa C-181/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Parità di trattamento - Limite massimo del 10 % del volume d’affari - Cooperazione - Snaturamento di elementi di prova - Errore manifesto di valutazione - Difetto di motivazione)

2012/C 287/22

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e L Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2011, causa T-33/05, Cetarsa/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) nonché una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

La Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


22.9.2012   

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-259/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 - Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie - Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società - Esenzione)

2012/C 287/23

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: DTZ Zadelhoff vof

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli oggetto dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Trasferimento di azioni societarie che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti a dette società

Dispositivo

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


22.9.2012   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — EMS-Bulgaria Transport OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvanie i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Causa C-284/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA - Principio di effettività - Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA - Principio di neutralità fiscale)

2012/C 287/24

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: EMS-Bulgaria Transport OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvanie i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione degli articoli 179, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e del principio di effettività ai sensi della sentenza della Corte nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e a. — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Normativa nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione del credito IVA a un termine di decadenza di tre periodi d'imposta successivi a quello durante il quale è sorto il diritto a detrazione — Diniego del diritto alla detrazione dell'IVA a causa dell'inosservanza dell'obbligo facoltativo di registrazione ai sensi della normativa IVA come acquirente intracomunitario, e del mancato esercizio del diritto a detrazione entro i termini

Dispositivo

1)

Gli articoli 179, paragrafo 1, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza, che limita l’esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, della successiva determinazione di una proroga conseguente del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.

2)

Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


22.9.2012   

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C 287/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV

(Causa C-291/11) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci doganali 3002 e 3502 - Albumina del sangue preparata per usi terapeutici o profilattici - Trasformazione del prodotto)

2012/C 287/25

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Hoge Raad der Nederlanden

Convenuta: TNT Freight Management (Amsterdam) BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclatura combinata — Voci della tariffa — Interpretazione — Albumina del sangue preparata per scopi terapeutici o profilattici — Nozione — Albumina del sangue priva di qualsiasi effetto terapeutico, ma indispensabile ed impiegata esclusivamente per la preparazione di prodotti aventi, essi sì, effetti terapeutici o profilattici

Dispositivo

La nota 1, lettera g), del capitolo 30 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, letta in combinato disposto con la nota 1, lettera b), del capitolo 35 di tale nomenclatura, deve essere interpretata nel senso che un’albumina del sangue, che di per sé non ha effetto terapeutico o profilattico, ma che è stata prodotta per la preparazione di prodotti aventi un effetto profilattico o terapeutico ed è indispensabile per tale preparazione, e che, per sua natura, può essere utilizzata solo a tal fine, è stata preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico ai sensi di tale nota.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


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C 287/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 — Smart Technologies ULC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-311/11 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Marchio denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Carattere distintivo - Diniego di registrazione)

2012/C 287/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Smart Technologies ULC (rappresentanti: M. Edenborough QC, T. Elias, barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 aprile 2011, Smart Technologies/UAMI, T-523/09, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 29 settembre 2009, procedimento R 554/2009-2, che ha respinto il ricorso contro la decisione dell’esaminatore di rifiutare la registrazione del marchio denominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» per prodotti della classe 9

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Smart Technologies ULC è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


22.9.2012   

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C 287/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-326/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) - Cessione di fabbricati e del suolo attiguo - Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione - Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione - Esenzione dall’IVA)

2012/C 287/27

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3, lettera a), e 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle cessioni di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione

Dispositivo

L’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo, come quella oggetto del procedimento principale, quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


22.9.2012   

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C 287/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 4 maggio 2012 — Butz Helmut, Bachman-Butz Christel, Butz Frederike/Société Air France SA

(Causa C-212/12)

2012/C 287/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz

Convenuta: Société Air France SA.

Questioni pregiudiziali

Se il passeggero di un volo abbia diritto ad una compensazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (1) qualora il volo di raccordo sia partito con un ritardo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, il volo di coincidenza abbia però accumulato un ritardo superiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e l’arrivo alla destinazione ultima sia avvenuto con un ritardo di almeno tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


22.9.2012   

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C 287/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) l’11 maggio 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

(Causa C-220/12)

2012/C 287/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Andreas Ingemar Thiele Meneses

Convenuta: Region Hannover

Questione pregiudiziale

Se il diritto di circolare e di soggiornare liberamente, attribuito ad un cittadino dell’Unione dagli articoli 20 e 21 TFUE, osti ad un sistema normativo nazionale in base al quale ai cittadini tedeschi con residenza stabile fuori dalla Repubblica federale di Germania, che frequentano un istituto di insegnamento con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, possono essere concessi sussidi di studio solo se l’istituto di insegnamento ha sede o nel paese di residenza stabile o in uno Stato con esso confinante e se le particolari circostanze del caso concreto giustificano l’aiuto.


22.9.2012   

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C 287/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 giugno 2012 — A. Adil, altra parte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Causa C-278/12)

2012/C 287/30

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: A. Adil

Altra parte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21 del Codice frontiere Schengen (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta all’esercizio di un potere nazionale, come quello conferito dall’articolo 50 del Vreemdelingenwet 2000 e attuato più in dettaglio dall’articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000, di esercitare in zone entro i confini interni controlli su persone, al fine di verificare se esse soddisfino i requisiti posti nello Stato membro per un soggiorno regolare.

2)

a)

Se l’articolo 21 del codice frontiere Schengen osti a che controlli nazionali, come quelli di cui all’articolo 50 del Vreemdelingenwet 2000, vengano effettuati in base ad informazioni generali e dati dell’esperienza circa il soggiorno irregolare di persone nel luogo della verifica da effettuare ai sensi dell’articolo 4.17a, secondo paragrafo, del Vreemdelingenbesluit 2000, o se per lo svolgimento di siffatti controlli debbano esistere indicazioni concrete che un dato individuo da controllare soggiorna irregolarmente nello Stato membro in questione.

b)

Se l’articolo 21 del codice frontiere Schengen osti a che siffatto controllo venga effettuato al fine di ottenere informazioni generali e dati dell’esperienza circa il soggiorno irregolare di cui alla lettera a), laddove detto controllo sia effettuato in modo limitato.

3)

Se l’articolo 21 del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che la limitazione del potere di controllo con le modalità indicate in una norma di legge come l’articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000, garantisca in modo sufficiente che un controllo non possa avere di fatto l’effetto, vietato dall’articolo 21 del codice frontiere Schengen, di una verifica di confine.


(1)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).


22.9.2012   

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C 287/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 giugno 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

(Causa C-300/12)

2012/C 287/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Resistente: Ibero Tours GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in base ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, Racc. pag. I-5339), abbia luogo una riduzione della base imponibile nell’ambito di una catena di distribuzione anche quando un intermediario (nella fattispecie: un’agenzia di viaggi) accordi al destinatario (nella fattispecie: il cliente) dell’operazione principale (nella fattispecie: la prestazione del tour operator ai viaggiatori) una riduzione sul prezzo dell’operazione principale oggetto dell'intermediazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i principi sanciti dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Elida Gibbs si applichino anche qualora ricada nel regime particolare di cui all’articolo 26 della Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (77/388/CEE) (1), solo l’operazione principale del tour operator oggetto dell'intermediazione, ma non l’attività di intermediario dell’agenzia di viaggi.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se, nell'ipotesi di esenzione dell’operazione principale oggetto dell'intermediazione, uno Stato membro, che abbia correttamente recepito l’articolo 11, parte C, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (77/388/CEE), sia autorizzato a negare una riduzione della base imponibile solo qualora, nell’esercizio dei poteri conferitigli da tale disposizione, abbia subordinato il rigetto di tale riduzione a condizioni supplementari.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)


22.9.2012   

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C 287/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 20 giugno 2012 — X, convenuto: Ministro delle finanze

(Causa C-302/12)

2012/C 287/32

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Ministro delle finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia illimitato l’esercizio delle potestà tributarie ad opera di due Stati membri, segnatamente l’imposizione di una tassa di immatricolazione su un autoveicolo, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione, in forza delle normative nazionali, risiede in due Stati membri ed utilizza di fatto in via permanente un veicolo ad lui appartenente in entrambi gli Stati membri.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità, nell’ambito dell’imposizione di una tassa di immatricolazione in una fattispecie come quella in esame, abbia un effetto correttivo e, in tal caso, se detto principio comporti che uno o entrambi gli Stati membri devono limitarsi nell’esercizio delle loro potestà tributarie, e in che modo siffatta limitazione debba essere applicata.


22.9.2012   

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C 287/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 21 giugno 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

(Causa C-303/12)

2012/C 287/33

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Guido Imfeld, Nathalie Garcet

Convenuto: État belge

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 39 del Trattato [CE] osti a che il regime fiscale belga, all’articolo 155 del CIR 92 e all’articolo 134, paragrafo 1, secondo comma, del CIR 92, indipendentemente dalla circolare del 12 marzo 2008 n. Ci.RH.331/575.420, abbia come conseguenza che i redditi professionali tedeschi del ricorrente, esenti per applicazione dell’articolo 17 della Convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, siano inclusi nel calcolo dell’imposta belga e costituiscano la base imponibile per la concessione di vantaggi fiscali previsti dal CIR 92, e che il relativo beneficio, come quello della quota esente da imposta in ragione della situazione familiare del ricorrente, sia ridotto o accordato in una misura inferiore rispetto all’ipotesi in cui i ricorrenti avessero entrambi redditi di origine belga e la ricorrente, invece del ricorrente, avesse beneficiato dei redditi più elevati, mentre in Germania il ricorrente è tassato come persona non coniugata sui redditi professionali e non può ottenere tutti i vantaggi fiscali legati alla sua situazione personale e familiare di cui le autorità fiscali tedesche tengono conto solo in parte.


22.9.2012   

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C 287/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 26 giugno 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

(Causa C-306/12)

2012/C 287/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente e appellante: Spedition Welter GmbH

Convenuta e appellata: Avanssur S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), debba essere interpretato nel senso che i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri ricomprendono una procura passiva per la ricezione di notificazioni per l’impresa assicurativa cosicché, durante la causa azionata dal danneggiato contro l’impresa assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da sinistro, può essere effettuata una notifica giudiziale, con efficacia nei confronti dell’impresa assicurativa, al mandatario per la liquidazione dei sinistri da essa nominato.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE abbia effetto diretto cosicché il danneggiato vi si può richiamare dinanzi al giudice nazionale con la conseguenza che detto giudice, quando una notifica sia stata effettuata al mandatario per la liquidazione dei sinistri in qualità di «rappresentante» dell’impresa assicurativa, deve ritenere che la notifica sia stata effettuata validamente nei confronti di tale impresa, anche se non è stata rilasciata per via negoziale una procura a ricevere le notificazioni e la normativa nazionale non prevede, in tal caso, una domiciliazione ex lege ai fini delle notifiche, a condizione che la notificazione soddisfi tutte le altre condizioni previste dal diritto nazionale.


(1)  GU L 263, pag. 11.


22.9.2012   

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C 287/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 27 giugno 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

(Causa C-309/12)

2012/C 287/35

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel Martins Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, Marcelino Jorge dos Santos Simões, Manuel Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, Armindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, Alberto Martins do Alto, José Manuel Silva Correia, Marilde Marisa Moreira Marques Moita, José Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa Moreira, José Manuel Serra da Fonseca, Ademar Daniel Lourenço Dias e Ana Mafalda Azevedo Martins Ferreira

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial, IP

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, nell’ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti salariali in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisce unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l’esercizio dell’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest’ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell’importo addebitato e la sua riscossione coattiva.


(1)  Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).


22.9.2012   

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C 287/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg (Germania) il 27 giugno 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

(Causa C-311/12)

2012/C 287/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Nienburg

Parti

Ricorrente: Heinz Kassner

Resistente: Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale, in determinati settori, la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane può essere ridotta mediante contratto collettivo.

2)

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, nel periodo di riferimento, conseguenti ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad assenza involontaria dal lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore non riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, alcuna indennità per ferie ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.

3)

Nel caso in cui la seconda questione venga risolta affermativamente: se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una ad una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, nel periodo di riferimento, conseguenti ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad assenza involontaria dal lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, un’indennità per ferie inferiore — ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità sostitutiva delle ferie inferiore — rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo dell’indennità per ferie venisse effettuato sulla scorta della retribuzione media che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di riferimento in assenza di dette riduzioni della retribuzione. In caso di soluzione affermativa: a quale valore percentuale massimo, calcolato sulla retribuzione media integrale del lavoratore, possa ammontare una riduzione collettiva dell’indennità per ferie — consentita da disposizioni legislative nazionali — conseguente ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad un’assenza involontaria dal lavoro nel periodo di riferimento, affinché si possa ritenersi che tale disciplina nazionale sia interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione.

4)

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale non sussiste il diritto alle ferie per quei periodi dell’anno in cui il lavoratore inabile al lavoro per malattia non abbia percepito né la retribuzione né l’indennità di malattia o l’indennità per lesioni, laddove ciò implichi la spettanza al lavoratore del diritto ad un periodo di ferie annuali inferiore a quattro settimane.

5)

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale il diritto all’indennità per ferie — ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute — non sorge in quegli anni in cui, in seguito ad interruzioni dell’attività lavorativa o all’assenza involontaria dal lavoro, in particolare a causa di una malattia, non venga, di fatto, percepita alcuna retribuzione lorda.

6)

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale il diritto alle ferie e all’indennità sostituiva delle ferie non godute si estingue alla scadenza dell’anno civile successivo all’anno in cui esso sorge, venendo così limitata la possibilità per un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi di cumulare i periodi di ferie annuali retribuite spettantigli. In caso di soluzione affermativa: se il diritto dell’Unione venga attuato più efficacemente nel diritto nazionale qualora una normativa collettiva di tal genere venga disapplicata in toto, oppure qualora essa venga interpretata in maniera conforme al diritto dell’Unione, nel senso che, in luogo del termine annuale, si applichi un determinato termine più lungo.

7)

Qualora una o più questioni dalla prima alla quinta vengano risolte affermativamente: se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell’Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado ha già affermato che le pertinenti normative legislative e collettive nazionali non possono essere interpretate in senso conforme al diritto dell’Unione. Qualora la Corte risolva la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che i giudici nazionali, sulla base del diritto nazionale, garantiscano la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che hanno confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


22.9.2012   

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C 287/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Huy (Belgio) il 28 giugno 2012 — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés (Stato belga, Servizio di assistenza ai disabili)

(Causa C-312/12)

2012/C 287/37

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Huy

Parti

Ricorrente: Agim Ajdini

Resistente: État belge, Service des Allocations aux Handicapés (Stato belga, Servizio di assistenza ai disabili)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della legge 27 febbraio 1987 relativa agli assegni per le persone con disabilità, nella parte in cui esclude dal beneficio di tali prestazioni, esclusivamente in ragione della cittadinanza, uno straniero che soggiorna legalmente in Belgio, è iscritto nel registro stranieri, presenta legami stretti e durevoli con il Belgio, dove risiede con la sua famiglia da 12 anni, e nella fattispecie è cittadino di un paese terzo ufficialmente candidato all’adesione all’Unione europea, sia conforme al diritto europeo, e in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1), segnatamente ai suoi articoli 20, 21 e 26.

2)

Se l’articolo 26, paragrafo 4, della legge speciale 6 gennaio 1989, sulla Cour d’arbitrage, sia conforme al diritto europeo, e in particolare all’articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea.


22.9.2012   

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C 287/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 luglio 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

(Causa C-319/12)

2012/C 287/38

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), agli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in prosieguo: la «direttiva 112», debbano essere interpretate nel senso che ostano all’inclusione dei servizi educativi forniti da enti non pubblici ai fini commerciali nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto risultante dall’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, della ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi), Dz. U. n. 54, posizione 535, con modifiche, (in prosieguo: la «legge sull’IVA») in combinato disposto con la posizione 7 dell’allegato n. 4 della legge in questione, secondo il contesto normativo in vigore nel 2010.

2)

Se, in caso di risposta positiva alla prima questione, data l’incompatibilità dell’esenzione con le disposizioni della direttiva 112, il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 168 della direttiva in parola, abbia il diritto sia di fruire dell’esenzione fiscale sia di avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte.


(1)  GU L 347, pag. 1.


22.9.2012   

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C 287/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 2 luglio 2012 — F. van der Helder & D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

(Causa C-321/12)

2012/C 287/39

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: F. van der Helder, D. Farrington

Convenuto: College voor zorgverzekeringen (Cvz)

Questione pregiudiziale

Se con i termini alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto, di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) si intenda la legislazione relativa alle prestazioni per malattia e maternità; la legislazione relativa alle indennità di vecchiaia oppure tutte le normative relative ai settori di previdenza sociale di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, che sono state applicabili in forza del suo titolo II.


(1)  Regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


22.9.2012   

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C 287/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 4 luglio 2012 — Stato belga — SPF Finances/GIMLE SA

(Causa C-322/12)

2012/C 287/40

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrente in cassazione: Stato belga — SPF Finances

Resistente in cassazione: GIMLE SA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, [paragrafi] 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), debba essere interpretato nel senso che esso non prevede soltanto l’indicazione di informazioni complementari nell’allegato ai conti annuali ma — allorché il prezzo di acquisto non corrisponde manifestamente al valore effettivo dei beni interessati, offrendo in tal modo un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato dell’impresa — impone la deroga al principio della contabilizzazione delle voci dell'attivo al prezzo di acquisto e la relativa immediata contabilizzazione al rispettivo valore di rivendita, se quest’ultimo appare come il valore effettivo di tali voci.


(1)  GU L 222, pag. 11.


22.9.2012   

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C 287/22


Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-325/12)

2012/C 287/41

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/136/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 2009/136/CE;

condannare la Repubblica portoghese, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento di una penalità per inadempimento dell’obbligo di comunicare tutte le misure di attuazione della direttiva 2009/136/CE, per un importo giornaliero pari a EUR 22 014,72, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Lo Stato portoghese non ha adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla direttiva 2009/136/CE e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

Lo Stato portoghese ha inteso unicamente recepire nel diritto nazionale la direttiva 2009/136/CE per quanto riguarda le modifiche apportate alla direttiva 2002/22/CE. Esso non ha recepito la parte della direttiva 2009/136/CE che ha apportato modifiche alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche).

Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione può chiedere al Tribunale, mediante ricorso per inadempimento in forza dell’articolo 258 TFUE, la condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, nella sentenza che constata l’inadempimento dello Stato membro dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

In base alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE (2), la penalità proposta dalla Commissione è calcolata secondo il metodo esposto nella comunicazione di modifica sull’applicazione dell’articolo 228 del Trattato CE.

Di conseguenza, la determinazione della sanzione si basa sui criteri della gravità e della durata dell’infrazione e della necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione.

La Commissione propone di fissare a 8 il coefficiente di gravità, tenuto conto dell’importanza delle norme di diritto dell’Unione che sono state violate e delle conseguenze dell’infrazione riguardo agli interessi generali e particolari.


(1)  GU L 337, pag. 11.

(2)  GU 2011 C12, pag. 1.


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C 287/23


Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-329/12)

2012/C 287/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2006/24/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva:

condannare la Repubblica federale di Germania, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 316 036,54 sul conto risorse proprie dell’Unione europea, a motivo della violazione dell’obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione adottate;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttiva di cui trattasi è scaduto il 15 settembre 2007.

Con sentenza del 2 marzo 2010 il Deutsches Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionali e nulle le misure di trasposizione adottate dalla Germania. Il governo tedesco ha poi comunicato alla Commissione che la direttiva continua ad essere parzialmente recepita da disposizioni di legge vigenti. Successivamente il governo federale ha trasmesso un progetto di legge per la trasposizione di restanti disposizioni della direttiva.

Poiché il progetto di legge interessato non è stato finora approvato, secondo la Commissione è incontestabile che la Repubblica federale di Germania non ha adempito ai suoi obblighi di completa trasposizione della direttiva. La parziale trasposizione indicata è insufficiente per raggiungere lo scopo della direttiva ai sensi dell’articolo 1. Infine la Commissione indica che essa considera il progetto di legge trasmesso dalla Germania insufficiente per una piena trasposizione della direttiva.


(1)  GU L 105, pag. 54.


22.9.2012   

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C 287/23


Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-330/12)

2012/C 287/43

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 5 di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE una penalità, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2002/140/CE pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.


(1)  GU L 337, pag. 37.


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C 287/24


Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/12)

2012/C 287/44

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 5 di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/136/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.


(1)  GU L 337, pag. 11.


22.9.2012   

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C 287/24


Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-332/12)

2012/C 287/45

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 5 di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/18/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 17 giugno 2011.


(1)  GU L 131, pag. 114.


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C 287/24


Ricorso proposto l’11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-333/12)

2012/C 287/46

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, C. Vrignon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 5 di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2007/65/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 112 190,40 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 dicembre 2011.


(1)  GU L 332, pag. 27.


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C 287/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 16 luglio 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser/Manova A/S

(Causa C-336/12)

2012/C 287/47

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser

Convenuta: Manova A/S

Questione pregiudiziale

Se il principio del diritto dell’Unione relativo alla parità di trattamento significhi che un’amministrazione aggiudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a una procedura di gara, non può ottenere le informazioni richieste nel bando di gara relative al bilancio pubblicato più recente di un offerente, quando l’offerente in questione non abbia fornito siffatto bilancio nella sua domanda di pre-qualificazione


22.9.2012   

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C 287/25


Impugnazione proposta il 17 luglio 2012 dalla Mizuno KK avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-101/11, Mizuno KK/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-341/12 P)

2012/C 287/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mizuno KK (rappresentanti: T. Wessing, T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2012 nella causa T-101/11 nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 dicembre 2010 — procedimento R 0821/2010-1;

condannare l'altra parte nel procedimento alle spese sia del procedimento di primo grado che di quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si dirige avverso la sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2012 nella causa T-101/11, con cui il medesimo ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Golfino AG e la Mizuno KK.

La ricorrente fonda la propria impugnazione sostanzialmente sui seguenti argomenti:

 

L'accertamento del Tribunale relativo all'ambito della protezione e al carattere distintivo di un marchio figurativo già esistente costituito dalla lettera «G» e dal simbolo «+» si baserebbe su un errore di diritto. Il Tribunale sarebbe erroneamente partito dal presupposto che la combinazione di tali due elementi sia irrilevante.

 

Il Tribunale avrebbe di conseguenza accertato a torto un rischio di confusione tra il marchio figurativo esistente e il marchio figurativo richiesto dalla ricorrente, costituito dalla lettera «G», dal simbolo «+» nonché dal simbolo di una freccia, in quanto nella valutazione della somiglianza tra i segni non si sarebbe orientato all'impressione d’insieme prodotta dai due marchi, ma a singoli elementi costitutivi dei medesimi.

 

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la somiglianza tra i marchi figurativi, entrambi contenenti la lettera «G», abbia un peso maggiore rispetto ai loro ulteriori e diversi elementi costitutivi. Per operare una corretta valutazione il Tribunale non si sarebbe dovuto basare sulla lettera «G» isolata, ma solo sulla simbologia complessiva.

 

Secondo la ricorrente sebbene sia corretto che entrambi i marchi in conflitto sono costituiti dal fonema/g/, l'elemento preponderante dei marchi sarebbe tuttavia costituito chiaramente dalla loro elaborazione grafica e non da quella fonetica. Non sarebbe dunque ravvisabile alcun rischio di confusione tra i due marchi.


22.9.2012   

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C 287/26


Ricorso presentato il 18 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-344/12)

2012/C 287/49

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo adottato nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione C(2009) [8112] del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dall’art. 288 TFUE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Alcoa.

Da un lato, ai sensi dell’articolo 4 della decisione in causa, l’Italia doveva comunicare alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto da recuperare, le misure adottate e previste per conformarsi alla decisione e i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto, entro il 20 gennaio 2010. Dall’altro, in forza del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa decisione, l’Italia era tenuta a procedere al recupero dell’aiuto presso il beneficiario entro il 20 marzo 2010.

Alla data dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per adempiere tali obblighi.


22.9.2012   

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C 287/26


Ricorso presentato il 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12)

2012/C 287/50

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica italiana, non prevedendo l’obbligo di mettere a disposizione un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile in conformità a quanto disposto e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 della medesima direttiva, in combinato disposto con 1’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (2);

dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato tutte le misure di recepimento dell’articolo 9, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 della medesima direttiva, in combinato disposto con 1’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4 gennaio 2006. Il termine per la trasposizione degli artt. 7-9 di tale direttiva è scaduto il 4 gennaio 2009 e, secondo la Commissione, l’articolo 28 della direttiva 2010/31/UE, che consente di posticipare l’applicazione dell’obbligo di mettere a disposizione attestati di certificazione energetica, non ricomprende i certificati già rilasciati o da rilasciare sulla base dell’articolo 7, n. 1, di tale direttiva.

Alla data dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 65.

(2)  GU L 153, pag. 13.


22.9.2012   

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C 287/26


Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-346/12 P)

2012/C 287/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) (rappresentante: W. Berlit, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lactimilk, SA;

Conclusioni della ricorrente

annullare il punto 1 e il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, causa T-546/10;

accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;

condannare la Lactimilk SA alle spese sostenute dalla ricorrente durante tutto il procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata del Tribunale deve essere annullata, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una somiglianza tra il marchio richiesto dalla ricorrente e i marchi della Lactimilk SA e, pertanto, concludendo per la sussistenza di un rischio di confusione, avrebbe applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Infatti, il Tribunale non avrebbe, a torto, comparato i marchi effettivamente in conflitto facendo riferimento alla grafia in cui sono stati richiesti o registrati (ovvero caratteri maiuscoli) ma avrebbe esaminato il rischio di confusione tra i due marchi sulla base di una grafia diversa. Cosi facendo il Tribunale avrebbe falsato i fatti. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto un accento del marchio richiesto sulla seconda sillaba, benché il marchio richiesto fosse redatto a caratteri maiuscoli per cui anche secondo le regole della lingua spagnola un accento del marchio richiesto solo sulla seconda sillaba sarebbe escluso.


22.9.2012   

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C 287/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Granducato del Lussemburgo) il 20 luglio 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Causa C-347/12)

2012/C 287/52

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Questione pregiudiziale

Se, per il calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta, a norma degli articoli 1, lettera u), punto i), 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato (1), e dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2), da parte dell’organismo competente dello Stato del luogo di lavoro, occorra prendere in considerazione, in quanto prestazioni familiari della stessa natura, tutte le prestazioni percepite dalla famiglia del lavoratore migrante nello Stato di residenza, nella specie l’«Elterngeld» ed il «Kindergeld» previsti dalla normativa tedesca


(1)  GU L 149, pag. 2.

(2)  GU L 74, pag. 1.


22.9.2012   

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C 287/27


Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012, causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa C-348/12 P)

2012/C 287/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altra parte nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Téhéran, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza pronunciata il 25 aprile 2012 dal Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-509/10;

pronunciarsi in via definitiva sulla controversia e respingere in quanto irricevibile il ricorso della Kala Naft contro gli atti del Consiglio di cui trattasi o, in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la Kala Naft alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa soprammenzionata sia viziata da due errori di diritto e che detta sentenza dovrebbe, di conseguenza, essere annullata.

In primo luogo, il Consiglio considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non respingendo in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla società sebbene tale società costituisse, ad avviso del Consiglio, un ente governativo iraniano.

In secondo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando che uno dei motivi addotti per giustificare l'imposizione delle misure restrittive nei confronti della Kala Naft non era sufficiente per soddisfare l'obbligo di motivazione e che il Consiglio era tenuto a fornire elementi di prova per suffragare un altro di tali motivi. Il Consiglio sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che l'elemento della motivazione secondo cui la società Kala Naft commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero idonee ad essere utilizzate nel programma nucleare iraniano non può essere considerato un «sostegno» alla proliferazione nucleare, senza mettere tale elemento in rapporto con gli altri elementi della motivazione


22.9.2012   

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C 287/28


Ricorso presentato il 25 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-353/12)

2012/C 287/54

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Thomas, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Non avendo preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare l’aiuto di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione C(2009) 8123 della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C 59/2007 (ex N 127/2006 e NN 13/2006) al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA (notificata il 29 ottobre 2009 e pubblicata in G.U. L 167 dell’1.7.2010, pag. 39), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato TFUE.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato sotto forma di garanzia concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di un prestito contratto da Ixfin con Banca Apulia SpA.

La Commissione osserva che l’Italia avrebbe dovuto assicurare l’esecuzione dell’obbligo di recupero dell’aiuto entro il 1o marzo 2010 e, inoltre, avrebbe dovuto informare la Commissione, entro il 29 dicembre 2009, delle misure adottate per eseguire la decisione.

Alla data dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per adempiere tali obblighi.


22.9.2012   

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C 287/28


Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-357/12 P)

2012/C 287/55

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Wohlfahrt (rappresentanti: M. Loschelder, Rechtsanwalt, V. Schoene, Rechtsanwalt.)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), Ferrero SpA

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, e riconoscimento delle ragioni del ricorrente, riportate a pagina 4 della sentenza;

condanna dell’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’UAMI e il Tribunale hanno respinto la domanda di registrazione del marchio «Kindertraum» per prodotti delle classi 16 e 28, presentata dal ricorrente, oggi ricorrente per impugnazione, in quanto la litisconsorte del convenuto, essendo titolare del marchio denominativo anteriore «kinder», registrato anche per prodotti di dette classi, aveva presentato opposizione.

Il ricorrente deduce tre motivi:

Primo motivo: Violazione dell’articolo 42, paragrafo, 2 del regolamento n. 207/2009  (1)

Il Tribunale ritiene che non occorra che il marchio registrato da 8 anni sia utilizzato o meno in caso di pronuncia di una decisione sull’opposizione. Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 l’uso del marchio opposto dovrebbe essere provato solo qualora sia stato registrato da almeno cinque anni al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario. Il ricorrente considera tale interpretazione in contrasto con la finalità dell’obbligo di utilizzo, diretto a garantire che, alla scadenza del termine di cinque anni nessun diritto possa essere fondato su un marchio anteriore non utilizzato. La lacuna normativa contenuta all’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere colmata, a differenza di quanto ritiene il Tribunale, attraverso un’interpretazione teleologica che comprenda il diritto dei marchi tedesco o italiano. Anche l’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 prevedrebbe allora lo stato dell’utilizzo al momento della chiusura del procedimento di opposizione.

Secondo motivo: Violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, carattere abusivo del marchio opposto

La commissione di ricorso non ha esaminato l’obiezione del ricorrente secondo cui la registrazione del marchio italiano opposto sarebbe avvenuta abusivamente. Il ricorrente contesta al Tribunale di avere illegittimamente respinto tale obiezione. La nozione di abuso farebbe parte del diritto comunitario e quindi anche del diritto comunitario dei marchi. Essa rileva nel caso di specie, in quanto il comportamento dell’opponente in fase di registrazione sarebbe stato diretto a creare, mediante marchi non utilizzati, ostacoli all’impiego del vocabolo «kinder» su ampia scala ed in assenza di interessi economici meritevoli di tutela.

Terzo motivo: Erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

Il Tribunale avrebbe illegittimamente affermato la sussistenza del rischio di confusione tra il marchio opposto e quello richiesto. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente valutato il ricorso proposto e avrebbe considerato che esso non contestava la somiglianza dei due marchi in conflitto, mentre il ricorso conteneva tale contestazione. I marchi non sarebbero simili, in quanto la parte «kinder» nel marchio contestato presenterebbe soltanto un debole carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.


22.9.2012   

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C 287/29


Impugnazione proposta il 31 luglio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione europea

(Causa C-365/12 P)

2012/C 287/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e A. Antoniadis, agenti)

Altra parte nel procedimento: EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Regno di Svezia, Siemens AG, ABB Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede:

1)

l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, causa T-344/08;

2)

il rigetto del ricorso nella causa T-344/08;

3)

condannare la controparte alle spese dell’impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della Commissione, il Tribunale ha travisato l’esigenza di una interpretazione armoniosa del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento sulla trasparenza») (1), come è stata motivata nelle sentenze di principio Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (2), Svezia/API e Commissione (3) e Commissione/Bavarian Lager (4) e recentemente confermata dalle sentenze Commissione/Agrofert Holding (5) e Commissione/Éditions Odile Jacob (6), ed ha, a torto, privilegiato il diritto d’accesso basato sul regolamento sulla trasparenza. L’interpretazione del diritto d’accesso ai sensi del regolamento sulla trasparenza e delle disposizioni derogatorie pertinenti svolta dal Tribunale pregiudica il sistema, esistente nel diritto relativo alle intese, che presiede alla consultazione del fascicolo, nonché il bilanciamento degli interessi previsto da tale diritto, consistente nella ponderazione, da un lato, tra l’interesse della Commissione all’efficace attuazione del compito ad essa affidato a norma dell’articolo 108 TFUE e, dall’altro, l’interesse delle imprese all’efficace tutela delle informazioni che esse forniscono nel contesto del procedimento di intesa.

La ricorrente nel giudizio d’impugnazione considera che il Tribunale abbia, a torto, negato di trasporre al caso di specie la generale presunzione di protezione dei documenti del procedimento amministrativo motivata, segnatamente, nella sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau e confermata dalla sentenza Commissione/Éditions Odile Jacob. Il Tribunale avrebbe così travisato che il sistema del diritto di consultazione del fascicolo esistente nel diritto relativo alle intese, nonché la limitazione all’uso dei documenti ottenuti nel corso dell’indagine, anch’essa esistente nel diritto delle intese, giustificano siffatta presunzione generale.

Ad avviso della Commissione, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato in diritto la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di indagine, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe ristretto a torto l’ambito di applicazione di tale disposizione derogatoria, limitandola alla conclusione di specifici procedimenti di indagine. Esso avrebbe travisato il fatto che gli obiettivi delle attività di indagine riguardano non soltanto l’efficacia di singole procedure di indagine (e ciò, comunque, fino a che la decisione che conclude lo specifico procedimento non sia definitiva), bensì anche l’efficienza delle competenze di attuazione della Commissione nel settore del diritto relativo alle intese (incluse le garanzie di diritto pubblico applicabili nella fattispecie).

Il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe sostanzialmente ristretto, a torto, l’ambito di applicazione di tale disposizione derogatoria alla protezione del segreto commerciale. Esso avrebbe travisato il fatto che le informazioni riservate ottenute dalla Commissione esclusivamente nel contesto di indagini condotte nei confronti di imprese specifiche, che non sarebbero state accessibili ai terzi in altro modo, rientrano del pari nel settore protetto.

Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato in modo erroneo la disposizione che contempla l’eccezione relativa alla protezione del processo decisionale della Commissione stessa a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza. Esso avrebbe travisato il fatto che la Commissione è autorizzata a negare l’accesso a un documento contenente pareri destinati all’uso interno nel contesto di delibere e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, in quanto la sua pubblicazione sarebbe idonea a limitare il margine di decisione della Commissione in caso di riavvio del procedimento. Il Tribunale, constatando che la Commissione non avrebbe dovuto negare accesso a documenti interni, ha travisato il fatto che le disposizioni derogatorie previste all’articolo 4 del regolamento sulla trasparenza possono del pari essere applicate ai documenti interni e a che questi ultimi si può quindi applicare la presunzione generale di protezione sancita dalla Corte.


(1)  GU L 145, pag. 43.

(2)  Sentenza del 29 giugno 2010 (C-139/07 P, Racc. pag. I-5885).

(3)  Sentenza del 21 settembre 2010 (C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Racc. pag. I-8533).

(4)  Sentenza del 29 giugno 2010 (C-28/08 P, Racc. pag. I-6055).

(5)  Sentenza del 28 giugno 2012 (C-477/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).

(6)  Sentenza del 28 giugno 2012 (C-404/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).


Tribunale

22.9.2012   

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C 287/31


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — L’Oréal/UAMI — United Global Media Group (MyBeauty TV)

(Causa T-240/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Spese ripetibili dinanzi all’UAMI - Spese di rappresentanza da parte di un impiegato - Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2012/C 287/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: L’Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e S. Abel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 febbraio 2011 (procedimento R 898/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la United Global Media Group, Inc. e la L’Oréal.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La L’Oréal SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


22.9.2012   

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C 287/31


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (raffigurazione di due giocatori di polo)

(Causa T-517/11) (1)

(Marchio comunitario - Diniego parziale di registrazione - Revoca della domanda di registrazione - Non luogo a statuire)

2012/C 287/58

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 giugno 2011 (procedimento R 1170/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la United States Polo Association e la The Polo/Lauren Company, LP.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto e dall’interveniente.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


22.9.2012   

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C 287/31


Ricorso proposto l’11 luglio 2012 — Holcim (Romania)/Commissione europea

(Causa T-317/12)

2012/C 287/59

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare alla ricorrente il valore di mercato delle quote di emissioni asseritamente sottratte, che non siano recuperate entro la data di pronuncia della sentenza, al prezzo di mercato, maggiorato di un tasso di interesse annuo dell’8 % a decorrere dal 16 novembre 2010;

condannare la convenuta alle spese del procedimento; e

dichiarare la sentenza esecutiva.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo principale, vertente:

sulla responsabilità dell’Unione europea per decisioni illegittime adottate dalla Commissione europea, consistenti:

a)

nell’errata interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1);

b)

nella violazione dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32);

c)

nella violazione di vari principi generali del diritto (principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, dovere di diligenza, diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva relativamente al diritto di proprietà), nel momento in cui ha deciso di non rivelare o di non permettere che fosse rivelata la collocazione, nell’ambito del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, delle quote di emissioni sottratte.


22.9.2012   

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C 287/32


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-319/12)

2012/C 287/60

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell’8 maggio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA»,

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Erronea applicazione del criterio dell’investitore privato, poiché la Commissione ha effettuato la sua analisi eccedendo i limiti del proprio potere discrezionale.

2)

Errore nel valutare l’aiuto di Stato, non avendo tenuto conto delle attività nella zona terziaria del complesso.

3)

Difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché esige il recupero degli aiuti concessi ai produttori cinematografici e poiché la sua analisi non fa in alcun modo menzione di tali presunti aiuti.

4)

In subordine, errore nell’analisi della compatibilità dell’investimento con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, poiché non analizza se l’aiuto rimanente rispetta il principio dell’investitore privato.

5)

In subordine, difetto di motivazione e errore nell’analisi della compatibilità degli aiuti alla luce della normativa applicabile agli aiuti al settore audiovisivo, poiché non analizza per quale motivo il presunto aiuto non era destinato alla promozione della cultura.


22.9.2012   

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C 287/32


Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — Ciudad de la Luz e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commissione

(Causa T-321/12)

2012/C 287/61

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Spagna) e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella loro domanda;

annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell’8 maggio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA» (in prosieguo: la «CDL»), e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che l’investimento nella CDL comporta elementi di aiuto di Stato incompatibile, esigendo il recupero del medesimo;

dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione impugnata e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che determinati produttori che hanno effettuato riprese negli studi della CDL hanno ricevuto aiuti incompatibili;

annullare, di conseguenza, gli ordini di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Errore di diritto per aver concluso nel senso della sussistenza di aiuti di Stato a favore della CDL (erronea applicazione del principio dell’investitore privato). Violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE

Le ricorrenti ritengono che la Commissione sbagli nella sua analisi del principio dell’investitore privato e nel concludere nel senso della sussistenza di un aiuto di Stato. Gli investimenti della Generalitat Valenciana nella CDL sono avvenuti in due momenti distinti, nel 2000 e nel 2004, ed entrambe le decisioni di investimento sono state adottate dopo aver elaborato i rispettivi business plan che stabilivano la prevedibile redditività del progetto. Nell’applicare il principio dell’investitore privato, la Commissione paragona tale progetto con la redditività di progetti e soggetti che, per le loro dimensioni, non sono comparabili, svuotando così di contenuto tale principio in violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE.

La Commissione rifiuta inoltre di tener conto, nella sua analisi giuridico-economica, del fatto che, oltre al progetto di studi cinematografici, esisteva anche il progetto di sviluppo di una zona commerciale e alberghiera in terreni circostanti la proprietà della SPTCV. Tenendo conto di entrambi i progetti, la redditività dell’investimento nella CDL era ancora maggiore.

2)

Errore di diritto nell’analisi di compatibilità del progetto CDL e difetto di motivazione

Le ricorrenti ritengono che la Commissione rifiuti di considerare che, dal momento che la CDL si trova ad Alicante, il progetto poteva essere scelto per ricevere aiuti regionali. Essendo un grande progetto d’investimento, le autorità spagnole hanno ritenuto che la CDL avrebbe potuto aspirare ad aiuti regionali di portata pari a circa il 36 %, senza che ciò sollevasse contestazioni da parte della Commissione. Quest’ultima rifiuta nondimeno di accettare il fatto che, applicando il principio dell’investitore privato al 64 % dell’investimento, il progetto presentava una redditività ancora maggiore.

In subordine, le ricorrenti ritengono che l’investimento delle autorità di Valencia nel complesso di studi cinematografici CDL dovrebbe essere dichiarato complessivamente o parzialmente compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.

La Commissione non motiva le proprie conclusioni secondo cui gli aiuti alla costruzione degli studi cinematografici CDL non sono necessari, proporzionati e adeguati e non potrebbero nemmeno avvalersi — neanche parzialmente — della compatibilità come aiuto destinato alla promozione della cultura.

3)

Errore di diritto dovuto a mancanza di decisione e, in ogni caso, totale carenza di motivazione in relazione agli incentivi alle produzioni

Oltre a ritenere che l’investimento nella CDL costituisce un aiuto incompatibile, la Commissione qualifica alla stessa stregua ogni incentivo concesso a produttori cinematografici a patto che le riprese avvengano presso gli studi della CDL.

La decisione dedica a tali presunti aiuti un solo punto, in cui si limita a dichiararli incompatibili. La decisione non descrive la misura in oggetto a cui si riferisce, né menziona le informazioni fornite a tal fine dallo Stato membro, né esamina la presenza/mancanza degli elementi costitutivi degli aiuti, né procede all’analisi dei criteri di compatibilità, né affronta la possibile sussistenza del legittimo affidamento.

Le ricorrenti ritengono pertanto che si tratti di un atto inesistente o nullo per difetto di motivazione. Inoltre tali incentivi, rispettando le condizioni della comunicazione della Commissione sugli aiuti al cinema del 2001, avrebbero dovuto essere ritenuti compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.


22.9.2012   

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C 287/33


Ricorso proposto il 16 luglio 2012 — Simca Europe/UAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

(Causa T-327/12)

2012/C 287/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simca Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: avv. N. Haberkamm)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PSA Peugeot Citroën GIE (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 aprile 2012, nel procedimento R 645/2011-1;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, ivi comprese le spese di assistenza legale della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Simca» per prodotti rientranti nella classe 12 — registrazione di marchio comunitario n. 6 489 371

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: PSA Peugeot Citroën GIE

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della registrazione del marchio

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009


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C 287/34


Ricorso proposto il 24 luglio 2012 — Mundipharma/UAMI — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

(Causa T-328/12)

2012/C 287/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mundipharma GmbH (Limburg a.d. Lahn, Germania) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AFP Pharmaceuticals Ltd (Takapuna, Nuova Zelanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 23 maggio 2012, procedimento R 1788/2010-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: AFP Pharmaceuticals Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Maxigesic» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 7 056 104

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «OXYGESIC» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato accolto e l’opposizione respinta

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


22.9.2012   

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C 287/34


Ricorso proposto il 27 luglio 2012 — Sartorius Weighing Technology/UAMI (Rappresentazione di una linea curva gialla in basso di uno schermo)

(Causa T-331/12)

2012/C 287/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sartorius Weighing Technology GmbH (Göttingen, Germania) (rappresentante: avv. K. Welkerling)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 maggio 2012, nel procedimento R 1783/2011-1;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: qualsivoglia marchio riproducente una linea curva gialla in basso di uno schermo elettronico, per prodotti rientranti nelle classi 7, 9, 10 e 11

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


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C 287/35


Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — ING Groep/Commissione

(Causa T-332/12)

2012/C 287/65

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ING Groep NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, J. Blockx e N. Lorjé)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2012) 3150 def., dell’11 maggio 2012, Aiuto di Stato SA.28.855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 ed ex N 528/2008) — Paesi Bassi ING — aiuto alla ristrutturazione; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, omettendo di consultare lo Stato olandese e l’ING in ordine a fatti nonché a proprie opinioni e ipotesi rilevanti ai fini della conclusione, da essa formulata, che la modifica delle condizioni fissate per il conferimento di capitale di base di classe 1 ha costituito un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione applicando il principio dell’investitore in un’economia di mercato («PIEM») e non ha fornito adeguata motivazione, quando ha qualificato la modifica del conferimento di capitale di base di classe 1 come aiuto di Stato e come circostanza aggravante nella propria valutazione delle misure compensative.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e i principi di buona amministrazione, di proporzionalità, della certezza del diritto, della parità di trattamento nonché l’obbligo di motivazione dato che, nella valutazione delle misure compensative, non ha tenuto conto dell’importo dell’aiuto ed ha calcolato in modo errato l’importo relativo dell’aiuto e le circostanze in cui il medesimo è stato concesso.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il principio di buona amministrazione, di proporzionalità nonché l’obbligo di motivazione, quando ha disposto che i divieti di leadership sui prezzi fossero, per l’ING, giuridicamente vincolanti.


22.9.2012   

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C 287/35


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-335/12)

2012/C 287/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, Solicitor)

Convenute: Commissione europea ed Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e/o eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE nei confronti dei regolamenti n. 367/2012, n. 397/2012, n. 356/2012, n. 382/2012, n. 444/2011 e n. 485/2012;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che istituisce misure necessarie per quanto riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione di ulteriori quantitativi di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011-2012 (GU L 116, pag. 12);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2012 della Commissione, dell’8 maggio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative agli ulteriori quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (GU L 123, pag. 35);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 318, pag. 4), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2012 della Commissione, per quanto riguarda i periodi di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e le gare successive della campagna di commercializzazione 2011/12 per le importazioni di zucchero a dazio doganale ridotto (GU L 113, pag. 4);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 382/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quinta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 119, pag. 41);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la sesta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 135, pag. 61);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la settima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 148, pag. 24);

in alternativa, (i) dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità nei confronti degli articoli 186, lettera a), e 187 del regolamento n. 1234/2007 (1) e dichiarare tali disposizioni illegittime, nonché annullare i regolamenti controversi che direttamente o indirettamente sono basati su tali disposizioni; e (ii) dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità nei confronti dei regolamenti n. 367/2012 e n. 1239/2011, come modificati dal regolamento n. 356/2012;

condannare l’UE, rappresentata dalla Commissione, a risarcire qualsiasi danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l’importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2012 e il 24 giugno 2012 a EUR 75 051 236, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o stabilire qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri;

ordinare il pagamento degli interessi sulla somma dovuta dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento, al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare;

condannare la Commissione a tutte le spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, il regolamento n. 367/2012 dispone un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 211 per tonnellata — vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata — applicato ad un quantitativo specifico (250 000 tonnellate) di zucchero, equamente divisi solo tra i ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall’altro, il regolamento n. 1239/2011 come modificato dal regolamento n. 356/2012 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell’asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato. Il dazio doganale era stato recentemente fissato a EUR 312,60 per tonnellata, vale a dire quasi il 50 % in più del prelievo sulle eccedenze per trasformatori di barbabietole da zucchero. Il contrasto tra le due misure non potrebbe essere maggiore. Infatti ogni elemento delle misure discrimina i raffinatori di canna da zucchero a favore dei trasformatori di barbabietole da zucchero.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1234/2007 e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, in quanto, relativamente al regolamento n. 367/2012, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull’immissione sul mercato dell’UE di zucchero fuori quota. Per quanto concerne le aste d’imposta («tax auctions»), la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo) senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti erano state indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti erano state altresì indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l’equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto le azioni intraprese dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità di approvvigionamenti. La Commissione avrebbe dovuto agevolare le restrizioni sulle importazioni per i raffinatori di canna da zucchero. Essa ha invece aumentato la produzione nazionale ed assoggettato ad imposte punitive e non prevedibili l’accesso alle importazioni aggiuntive.

7)

Settimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 39 TFUE, poiché la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti in tale disposizione del Trattato.

8)

Ottavo motivo, vertente su una violazione del regolamento della Commissione n. 1006/2011 (2), in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 30 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all’importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011.

Inoltre, a sostegno dell’azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall’agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli». La Commissione ha in particolare violato i principi generali dell’UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).


22.9.2012   

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C 287/37


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Klizli/Consiglio

(Causa T-336/12)

2012/C 287/67

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yousef Klizli (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Z. Garkova-Lyutskanova)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, con il quale il ricorrente

sostiene di essere stato erroneamente iscritto, quale persona che fornisce sostegno finanziario al regime.

2)

Secondo motivo, con il quale il ricorrente

sostiene che i controversi atti del Consiglio sono stati adottati in assenza di qualsiasi fondamento giuridico e violano l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà; inoltre essi violano il principio di proporzionalità e pregiudicano la reputazione del ricorrente.


22.9.2012   

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C 287/38


Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI — Wenf International Advisers (cavatappi)

(Causa T-337/12)

2012/C 287/68

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Ruiz Gallegos e E. Veiga Conde)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wenf International Advisers Ltd (Tortola, Isole Vergini)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1o giugno 2012, procedimento R 89/2011-3;

condannare alle spese l’UAMI e la controinteressata.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello di cavatappi — modello comunitario n. 0 0083 0831-0001

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Wenf International Advisers Ltd

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: modello nazionale di apribottiglie

Decisione della divisione di annullamento: la domanda è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti:

violazione degli articoli 4 e 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

violazione degli articoli 4 e 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/38


Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — Grupo T Diffusión/UAMI — ABR Producción Contemporánea (lampade)

(Causa T-343/12)

2012/C 287/69

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo T Diffusión, SA (El Prat de Llobregat, Spagna) (rappresentante: avv. A. Lasala Grimalt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1o giugno 2012, procedimento R 1622/2010-3 relativo al procedimento di nullità del MC n. 000 42 7448-0001 e dichiarare la piena efficacia e validità di tale modello, esentando il Grupo T Difusión, S.A. dal pagamento delle spese dell’ABR e dell’UAMI

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello di lampada — modello comunitario registrato n. 000 42 7448-0001

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: ABR Producción Contemporánea, SL

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: modello anteriore di lampada da pavimento «Cypress»

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 6/2002


22.9.2012   

IT

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C 287/39


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Leiner/UAMI — Recaro (REVARO)

(Causa T-349/12)

2012/C 287/70

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Austria) (rappresentanti: avv.ti W. Emberger, I. Rudnay e L. Emberger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Recaro Beteiligungs GmbH (Kaiserslautern, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 maggio 2012, nel procedimento R 482/2011-1, nel senso di dar seguito al ricorso; in eventu annullare la decisione;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «REVARO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 20 e 24

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Recaro Beteiligungs GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale «RECARO», per prodotti rientranti nelle classi 10, 12, 14, 20, 25 e 28

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


22.9.2012   

IT

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C 287/39


Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2012 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

(Causa T-82/11) (1)

2012/C 287/71

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


Tribunale della funzione pubblica

22.9.2012   

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C 287/40


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 10 luglio 2012 — AV/Commissione

(Causa F-4/11) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Assunzione - Riserva medica - Applicazione retroattiva della riserva medica - Parere della commissione di invalidità)

2012/C 287/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AV (Cadrezzate, Italia) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni di applicare al ricorrente la riserva medica prevista all’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di non ammetterlo al beneficio dell’indennità di invalidità.

Dispositivo

1)

La decisione del 12 aprile 2010 con la quale la Commissione europea ha applicato a AV la riserva medica di cui all’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è annullata.

2)

La decisione della Commissione europea del 16 aprile 2010 è annullata là dove ha rifiutato a AV il beneficio dell’indennità di invalidità.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da AV.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011, pag. 21.


22.9.2012   

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C 287/40


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione

(Causa F-66/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione - Rimedi giuridici - Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo - Ricevibilità - Requisiti specifici di ammissione al concorso - Esperienza professionale richiesta)

2012/C 287/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Pecho, poi B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione adottata dal Presidente della commissione del concorso «EPSO/AST/111/10 (AST 1)» di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011, pag. 51


22.9.2012   

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C 287/40


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione

(Causa F-83/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione - Rimedi giuridici - Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo - Ricevibilità - Requisiti specifici di ammissione al concorso - Esperienza professionale riguardo alla natura delle funzioni)

2012/C 287/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Presidente della commissione del concorso «EPSO/AST/112/10 — Assistants (AST 3)» di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.


22.9.2012   

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C 287/41


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Conticchio/Commissione

(Causa F-22/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Calcolo dei diritti di pensione - Attribuzione dello scatto - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità)

2012/C 287/75

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda della ricorrente di annullare la decisione relativa alla concessione e alla liquidazione delle sue spettanze pensionistiche

Dispositivo

1)

Il ricorso della sig.ra Conticchio è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011, pag. 31.


22.9.2012   

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C 287/41


Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-75/12)

2012/C 287/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni recanti calcolo del bonifico dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea e, nella misura necessaria, delle decisioni recanti rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le decisioni recanti calcolo del bonifico dei loro diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea;

se necessario, annullare le decisioni recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti diretti ad ottenere l’applicazione delle DGE e dei coefficienti attuariali vigenti al momento della presentazione della loro domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione;

condannare la Commissione europea alle spese.


22.9.2012   

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C 287/41


Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-76/12)

2012/C 287/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione recante trasformazione dei punti di merito ricevuti presso un’altra istituzione e dell’informazione amministrativa recante pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla trasformazione dei punti di merito ricevuti dalla ricorrente presso un’altra istituzione unitamente all’informazione amministrativa n. 48/2011 del 27 ottobre 2011, recante pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di valutazione e promozione 2011, su cui non è presente il nome della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione adottata dall’AIPN che respinge il reclamo della ricorrente;

condannare la Commissione europea a risarcire i danni, valutati provvisoriamente e ex aequo bono nell’importo di EUR 20 000 per il danno materiale subito;

condannare la Commissione europea alle spese.


22.9.2012   

IT

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C 287/42


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BH/Commissione

(Causa F-129/11) (1)

2012/C 287/78

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 73.


22.9.2012   

IT

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C 287/42


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2012 — BJ/Commissione

(Causa F-139/11) (1)

2012/C 287/79

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.


22.9.2012   

IT

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C 287/42


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BK/Commissione

(Causa F-140/11) (1)

2012/C 287/80

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.