ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.225.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 225

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
27 luglio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

95a sessione plenaria del 3 e 4 maggio 2012

2012/C 225/01

Parere del Comitato delle regioni Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012

1

2012/C 225/02

Parere del Comitato delle regioni Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare

7

2012/C 225/03

Parere del Comitato delle regioni Revisione della politica dell’UE in materia di qualità dell’aria e di emissioni

11

2012/C 225/04

Parere del Comitato delle regioni Proposte legislative sulla riforma della politica comune della pesca

20

2012/C 225/05

Parere del Comitato delle regioni Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita

46

2012/C 225/06

Parere del Comitato delle regioni Efficienza energetica nelle città e nelle regioni, con particolare attenzione alle differenze tra zone rurali e urbane

52

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

95a sessione plenaria del 3 e 4 maggio 2012

2012/C 225/07

Parere del Comitato delle regioni Proposta di regolamento generale sui fondi del quadro strategico comune

58

2012/C 225/08

Parere del Comitato delle regioni Proposta di regolamento sul FESR

114

2012/C 225/09

Parere del Comitato delle regioni Proposta di regolamento relativo al fondo sociale europeo

127

2012/C 225/10

Parere del Comitato delle regioni Proposta di regolamento sul fondo di coesione

143

2012/C 225/11

Parere del Comitato delle regioni Revisione del quadro legislativo delle TEN-T

150

2012/C 225/12

Parere del Comitato delle regioni Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020

159

2012/C 225/13

Parere del Comitato delle regioni Programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale

167

2012/C 225/14

Parere del Comitato delle regioni Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013

174

2012/C 225/15

Parere del Comitato delle regioni Erasmus per tutti

200

2012/C 225/16

Parere del Comitato delle regioni Reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni

211

2012/C 225/17

Parere del Comitato delle regioni Un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)

217

2012/C 225/18

Parere del Comitato delle regioni  Salute per la crescita, terzo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 2014-2020

223

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

95a sessione plenaria del 3 e 4 maggio 2012

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/1


Parere del Comitato delle regioni «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012»

2012/C 225/01

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che tutti i paesi (1) interessati dalla strategia di allargamento hanno ratificato formalmente la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta europea dell'autonomia locale, e li invita a rispettare e tradurre in pratica questi impegni;

sottolinea che è di vitale importanza che nei paesi candidati si formino e si sviluppino la governance multilivello, mezzi di informazione indipendenti e una società civile, ed esorta tali paesi ad incoraggiare il rispetto delle libertà civili e dei processi democratici nella vita politica;

sottolinea l'importanza di una procedura di consultazione formale tra autorità nazionali competenti ed enti locali e regionali in ogni fase del processo di allargamento dell'UE. Ciò amplia la partecipazione sociale e favorisce l'applicazione del principio di sussidiarietà e il ravvicinamento dei cittadini; ma facilita anche l'attuazione della legislazione e contribuisce a un uso migliore dell'IPA, se i rappresentanti locali e regionali sono informati correttamente in merito al processo di integrazione;

invita a creare o rafforzare organizzazioni che riuniscano gli enti locali e regionali e cooperino con quelle omologhe di altri Stati membri dell'UE, in quanto ciò può contribuire allo scambio di esperienze e sostenere il processo di integrazione;

valuta positivamente il processo di integrazione in corso nei paesi candidati, che dovrebbe essere sfruttato anche come elemento di un processo di decentramento sulla base di un'applicazione trasparente;

sottolinea la cruciale importanza del rispetto del principio di relazioni di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e gli altri paesi terzi, nonché il ruolo e l'importanza dello sviluppo di una cooperazione transfrontaliera e regionale tra detti paesi.

Relatore

Stanisław SZWABSKI (AE/PL), presidente del consiglio comunale di Gdynia

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012

COM(2011) 666 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

rammenta che, con l'allargamento, l'Unione europea si prefigge l'obiettivo di ampliare lo spazio di pace, sviluppo e cooperazione in Europa, per cui è aperta a ogni paese europeo che intenda aderire all'UE, rispetti e si impegni a realizzare i valori democratici e soddisfi i criteri fissati per l'adesione; fa notare che qualsiasi allargamento è possibile soltanto se si garantisce la buona riuscita dell'integrazione del paese interessato nell'Unione europea;

2.

sottolinea che tutti i paesi (2) interessati dalla strategia di allargamento hanno ratificato formalmente la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta europea dell'autonomia locale, e li invita a rispettare e tradurre in pratica questi impegni;

3.

accoglie con favore la proposta della Commissione di ricorrere in misura maggiore allo strumento di assistenza preadesione (IPA) per promuovere e accelerare gli sforzi di riforma orientati ai risultati. Il coinvolgimento, laddove opportuno, degli enti locali e regionali potrebbe accrescere la capacità di assorbimento e promuovere lo sviluppo delle capacità del paese beneficiario favorendo, di conseguenza, un utilizzo più efficace dell'IPA;

4.

sottolinea che il processo di allargamento è inteso a garantire stabilità e maggiore prosperità per i cittadini dell'UE e dei paesi candidati all'adesione nonché una responsabilità condivisa per lo sviluppo di uno spazio sempre più ampio di pace, libertà, sicurezza e giustizia con un mercato interno, e per il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra uomini e donne;

5.

fa notare che la società dovrebbe partecipare, a tutti i livelli, ad azioni di riforma efficaci e costanti. Una buona governance - che includa una modernizzazione del settore pubblico coordinata a livello nazionale, regionale e locale - garantisce condizioni migliori per realizzare una democrazia ampia e più solida, maggiore trasparenza e sistemi meno viziati da corruzione e nepotismo. Un sistema decentrato accresce la responsabilizzazione pubblica e rende più facile per i cittadini partecipare ai processi decisionali;

6.

sottolinea che è di vitale importanza che nei paesi candidati si formino e si sviluppino la governance multilivello, mezzi di informazione indipendenti e una società civile, ed esorta tali paesi ad incoraggiare il rispetto delle libertà civili e dei processi democratici nella vita politica;

7.

sottolinea l'importanza di una procedura di consultazione formale tra autorità nazionali competenti ed enti locali e regionali in ogni fase del processo di allargamento dell'UE. Ciò amplia la partecipazione sociale e favorisce l'applicazione del principio di sussidiarietà e il ravvicinamento dei cittadini; ma facilita anche l'attuazione della legislazione e contribuisce a un uso migliore dell'IPA, se i rappresentanti locali e regionali sono informati correttamente in merito al processo di integrazione;

8.

invita a creare o rafforzare organizzazioni che riuniscano gli enti locali e regionali e cooperino con quelle omologhe di altri Stati membri dell'UE, in quanto ciò può contribuire allo scambio di esperienze e sostenere il processo di integrazione;

9.

valuta positivamente il processo di integrazione in corso nei paesi candidati, che dovrebbe essere sfruttato anche come elemento di un processo di decentramento sulla base di un'applicazione trasparente;

10.

richiama l'attenzione sul fatto che lo svolgimento e il successo del processo di allargamento dipendono in gran parte dai progressi compiuti dai paesi candidati nell'attuazione delle riforme necessarie per soddisfare i criteri di Copenaghen;

11.

evidenzia la necessità di accelerare il processo di approvazione, da parte del Consiglio europeo, della strategia macroregionale adriatico-ionica, il cui valore aggiunto consiste nel fluidificare e rafforzare i processi di adesione all'UE dei paesi candidati o candidati potenziali dell'area SEE, ma che offre inoltre l'opportunità di promuovere in tutta una serie di territori, parte della più vasta area mediterranea, il consolidamento di processi democratici;

12.

sottolinea la cruciale importanza del rispetto del principio di relazioni di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e gli altri paesi terzi, nonché il ruolo e l'importanza dello sviluppo di una cooperazione transfrontaliera e regionale tra detti paesi;

13.

esorta le autorità dei paesi che presentano domanda di adesione all'UE ad adottare normative e strategie nazionali coerenti in cooperazione con gli organi amministrativi a livello locale e regionale, e a mettere a disposizione degli enti locali e regionali le risorse necessarie per attuare strategie di integrazione dei gruppi emarginati;

14.

sottolinea la necessità di un'informazione completa ed equilibrata nei paesi candidati in merito all'UE, alle sue istituzioni, al processo di integrazione e ai cambiamenti che esso comporta per i singoli paesi, nonché alle sfide e alle opportunità che ne derivano per i cittadini. Tale informazione, che deve in gran parte essere fornita dalle autorità degli stessi paesi candidati, è essenziale per consentire ai cittadini di partecipare attivamente all'integrazione dei rispettivi paesi nell'UE e di riconoscere i benefici derivanti da un'eventuale adesione;

15.

invita tutti i paesi candidati a dare il loro contributo, secondo le loro possibilità formali, allo sviluppo e al rafforzamento dell'UE e delle sue istituzioni;

16.

evidenzia la necessità e l'importanza che l'UE confermi in modo chiaro e inequivocabile il suo impegno nel quadro del processo di allargamento a integrare i paesi candidati che soddisfino i requisiti per l'adesione.

CROAZIA

I progressi della Croazia nel processo di adesione all'UE

17.

accoglie con soddisfazione la firma del Trattato di adesione con la Croazia, che segna un momento importante per l'integrazione europea; e, in attesa della conclusione positiva delle procedure di ratifica, auspica di salutare la Croazia come nuovo membro a partire dal 1o luglio 2013;

18.

esprime vivo apprezzamento per i progressi compiuti dalla Croazia nel rispetto dei criteri per l'adesione all'Unione europea, dalla domanda di adesione - presentata nel 2003 - fino all'esito positivo dei relativi negoziati e al parere favorevole all'adesione emesso dalla Commissione - rispettivamente nel giugno e nell'ottobre 2011;

19.

si compiace del fatto che Slovenia e Croazia si siano accordate per deferire la vertenza frontaliera ancora aperta ad una corte arbitrale, e auspica che si proceda all'attuazione del relativo accordo bilaterale;

20.

sottolinea l'alto livello di preparazione per l'adesione cui è pervenuta la Croazia, e nel contempo la esorta a continuare a consolidare il recepimento dell'acquis dell'Unione e a darvi piena attuazione, specie in materia di ordinamento giudiziario, lotta alla corruzione, attuazione della normativa antidiscriminazione, politica di concorrenza e libertà e pluralismo dell'informazione;

21.

si rallegra per l'esito positivo del referendum sull'adesione della Croazia all'UE svoltosi nel gennaio 2012.

ISLANDA

Progressi del paese candidato

22.

esprime apprezzamento per i progressi fatti segnare nei negoziati per l'adesione con l'Islanda, e sottolinea il carattere molto costruttivo della sua cooperazione con l'UE nel quadro del SEE e dell'area Schengen;

23.

reputa, in base al principio secondo cui ogni paese è valutato secondo i suoi meriti, che l'Islanda possa aderire all'UE già a breve termine, e la incoraggia a proseguire rapidamente il suo percorso di allineamento nei settori in cui è ancora necessario.

24.

si congratula per il fatto che l'Islanda sia riuscita a superare, in certa misura, le sue difficoltà economiche, abbia attuato con perseveranza le riforme necessarie;

25.

manifesta preoccupazione per la mancanza di un forte sostegno dell'opinione pubblica al processo di integrazione nell'UE.

EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Progressi compiuti dal paese della regione Balcani occidentali con status di candidato

26.

valuta positivamente gli sforzi profusi dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito del processo di adesione;

27.

esprime apprezzamento per le misure adottate dal governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per promuovere l'adesione di tale paese all'UE, ma manifesta preoccupazione per l'incapacità di trovare una soluzione soddisfacente alla questione del nome ufficiale del paese; è essenziale che vengano mantenute relazioni di buon vicinato, e ciò significa anche negoziare, sotto l'egida delle Nazioni Unite, una soluzione di tale questione che sia accettabile per entrambe le parti;

28.

valuta positivamente le misure in corso per adeguare il sistema giuridico nazionale alla normativa dell'UE; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di perseverare nelle riforme in materia di giustizia, diritti fondamentali delle donne e delle minoranze, pubblica amministrazione;

29.

richiama l'attenzione sulla necessità di lottare contro la corruzione ad alto livello e di garantire la libertà di espressione nei media;

30.

dà atto dei progressi compiuti nel campo della cooperazione tra il governo centrale, i vari livelli di governo locale e le organizzazioni non governative;

31.

accoglie favorevolmente i progressi computi nell'attuazione della normativa in materia di regime linguistico, decentramento ed equa rappresentanza, e incoraggia a proseguire negli sforzi per affrontare sfide sempre attuali come quella dell'istruzione e dell'esistenza di rapporti armoniosi fra tutte le comunità.

MONTENEGRO

Progressi compiuti dal paese della regione Balcani occidentali con status di candidato

32.

alla luce dell'intenzione del Consiglio di avviare i negoziati per l'adesione già nel giugno 2012, accoglie con favore le misure adottate per modificare ed adeguare la legislazione montenegrina, con la riforma della pubblica amministrazione, la compilazione di statistiche nazionali, la libertà dei media e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; constata inoltre un certo miglioramento quanto al rispetto dei diritti umani, all'uguaglianza di genere e al rispetto dei diritti delle minoranze;

33.

accoglie con favore le iniziative volte a ridurre la corruzione, e raccomanda di fare di più per combattere tale fenomeno, specie nella sfera delle privatizzazioni, della pianificazione urbanistica, dell'istruzione e del servizio sanitario nonché negli enti locali;

34.

elogia vivamente i progressi compiuti in fatto di tutela dei diritti delle minoranze e di rappresentanza delle stesse nelle istituzioni, sia a livello nazionale che negli enti locali;

35.

accoglie con favore la decisione di istituire un comitato consultivo misto (CCM) come forum di dialogo tra il Comitato delle regioni dell'UE e gli enti locali del Montenegro.

TURCHIA

Progressi del paese candidato

36.

accoglie con favore i cambiamenti in direzione della democratizzazione della vita politica e sociale in Turchia; richiama l'attenzione sull'obbligo della Turchia di mantenere relazioni di buon vicinato, e la invita ad astenersi da qualsiasi azione rivolta contro Stati membri o loro diritti sovrani, conformemente ai criteri di Copenaghen e al quadro di negoziazione UE-Turchia adottato il 3 ottobre 2005; deplora che la Turchia abbia dichiarato di voler congelare le relazioni con la presidenza dell'UE nel secondo semestre del 2012, e spera nello sviluppo della cooperazione regionale;

37.

manifesta la sua delusione per il fatto che la Turchia non rispetti gli impegni assunti nel protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia, e invita la Turchia a compiere progressi verso la loro piena attuazione;

38.

constata con preoccupazione lo scarso livello di attuazione delle normative turche adottate per soddisfare i criteri di Copenaghen, e deplora la mancanza di concreti passi avanti nello sviluppo delle autonomie locali e della società civile. Nondimeno, si augura che l'attuale processo di riforma costituzionale consenta di compiere progressi significativi. Afferma che la creazione di un comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e gli enti locali e regionali turchi dovrebbe poter contribuire a far sì che si tenga conto dei requisiti europei in materia di decentramento;

39.

manifesta preoccupazione per gli insufficienti passi avanti compiuti in materia di libertà di espressione, libertà dei media, libertà religiosa e diritti delle donne, nonché quanto al rispetto dei diritti delle minoranze e all'individuazione di una soluzione equa alla questione cipriota. Sollecita il governo turco a prestare un sostegno attivo alla prosecuzione dei negoziati e ad attivarsi per la piena soluzione della questione cipriota;

40.

esprime viva preoccupazione e invita la Turchia a garantire un maggiore rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sia nel diritto che nella prassi. Le restrizioni nella pratica alla libertà dei media, i procedimenti giudiziari avviati contro scrittori, giornalisti, accademici, rappresentanti eletti democraticamente e difensori dei diritti umani, e la frequente censura operata nei confronti di siti Internet destano tutti serie preoccupazioni che richiedono una risposta da parte del governo turco;

41.

invita la Turchia a moltiplicare gli sforzi per la riforma delle amministrazioni locali, nell'ottica di un ulteriore decentramento e di un uso più efficace dei livelli di governo locale e regionale. Al riguardo, tra i fattori cruciali figurano un finanziamento maggiore e più equo degli enti territoriali, sistemi di consultazione tra i vari livelli di governo, in linea con i principi della governance multilivello, e un sostegno più forte all'integrazione nell'UE del settore locale;

42.

nota con preoccupazione un netto calo di interesse e di credibilità, da parte del pubblico e dei mezzi d'informazione, per l'adesione della Turchia all'UE. Invita pertanto l'Unione europea a proseguire il processo negoziale, in particolare tramite un'«agenda positiva», che dovrà essere realizzata non appena la Turchia rispetterà i criteri di adesione;

43.

valuta positivamente la proposta della Commissione di ampliare la cooperazione tra gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi turchi;

44.

sottolinea l'interesse del CdR a utilizzare i meccanismi e i programmi esistenti di cooperazione UE-Turchia, i programmi transfrontalieri, la cooperazione regionale e quella tra governi locali per sviluppare le autonomie locali e ampliare il campo di applicazione del principio di sussidiarietà e della democratizzazione.

ALBANIA

Progressi del paese candidato potenziale

45.

esorta le autorità dell'Albania a proseguire sulla strada delle riforme, dato che quelle attuate finora hanno avvicinato solo fino a un certo punto il paese al rispetto dei criteri di Copenaghen;

46.

richiama l'attenzione sulla cruciale importanza, per il processo di integrazione, dell'attuazione dei principi di relazioni di buon vicinato e di cooperazione regionale nonché dello sviluppo delle procedure democratiche, delle autonomie locali e della società civile;

47.

incita il governo e l'opposizione albanesi a ristabilire e a mantenere un dialogo politico costruttivo per migliorare il funzionamento e accrescere l'indipendenza delle istituzioni democratiche fondamentali; esorta le autorità albanesi a intensificare gli sforzi per la promozione e l'attuazione delle riforme necessarie per il processo di preadesione, specie in materia di diritti umani, uguaglianza di genere, protezione delle minoranze, diritti di proprietà e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, nonché per quanto attiene alla conduzione di una politica di emigrazione costruttiva;

48.

constata con preoccupazione la carenza di azioni decisive per combattere la corruzione, che, diffusa in numerosi ambiti della vita pubblica, in futuro potrebbe porre gravi problemi per lo sviluppo del paese;

49.

esorta il governo albanese a operare attivamente con le parti in causa pertinenti per promuovere il decentramento e l'integrazione nell'UE.

BOSNIA-ERZEGOVINA

Progressi del paese candidato potenziale

50.

accoglie con favore le riforme che le autorità della Bosnia-Erzegovina stanno effettuando, ma richiama l'attenzione sull'esistenza di margini per accrescere il livello di coordinamento tra tutti i livelli di governo, compresi quelli delle entità federate (Federazione della Bosnia-Erzegovina e Republika Srpska);

51.

ritiene che le autorità della Bosnia-Erzegovina debbano moltiplicare gli sforzi per attuare le suddette riforme: richiama infatti l'attenzione sul fatto che la loro attuazione in conformità ai criteri di Copenaghen sarà possibile a medio termine - o a lungo termine, nel caso delle riforme ambientali - solo grazie a un forte impegno delle autorità del paese;

52.

esprime preoccupazione per il perdurante stallo politico in Bosnia-Erzegovina e per l'incapacità di andare oltre gli interessi particolari delle singole formazioni politiche, fattori che ritardano notevolmente il processo di adesione all'UE. Un coinvolgimento più ampio e profondo degli attori interessati, e in particolare degli enti locali, potrebbe favorire un uso più efficace dell'IPA e consentire quindi ai cittadini di trarne maggiore beneficio, dimostrando così che l'avvicinamento all'UE è vantaggioso anche per loro;

53.

condivide l'analisi della Commissione in merito al conflitto, alla situazione di stallo e alla paralisi politica in Bosnia-Erzegovina, e tiene pertanto a sottolineare la posizione da esso assunta al riguardo nel 2010 (3). La Bosnia divisa ha bisogno di autorità politiche che siano in grado di superare i contrasti per avviare soluzioni condivise. L'UE deve mettere in chiaro che l'unica vera opzione è una politica che apra il paese alle quattro libertà del mercato interno;

54.

pone l'accento sulle carenze nella cooperazione tra i diversi livelli amministrativi del paese, che andrebbero corrette con il chiaro sostegno di tutte le sue forze politiche;

55.

osserva che, affinché si sviluppi un clima di cooperazione costruttiva in Bosnia-Erzegovina, il paese ha bisogno di una struttura amministrativa funzionale, in cui i vari livelli politici possano integrarsi a vicenda e ricomporre le loro divisioni. Ribadisce che il governo nazionale di tale paese dev'essere rafforzato in diversi settori, e che bisogna sostenere le forze riformatrici che promuovono da un lato uno Stato più forte e dall'altro un processo di decentramento con enti locali rafforzati;

56.

è convinto della necessità di rafforzare concretamente la cooperazione transfrontaliera nonché la cooperazione tra le autorità centrali, locali e regionali.

KOSOVO  (4)

Progressi del paese candidato potenziale

57.

plaude all'impegno del Kosovo sulla via europea nel quadro del processo di integrazione all'UE;

58.

si augura che la mancanza di un ampio consenso fra gli Stati membri in merito allo status ufficiale del Kosovo non rappresenti un ostacolo allo sviluppo di relazioni sulla base di accordi tra il Kosovo e l'Unione europea, e ritiene che, per il momento, si potrebbero ricercare e promuovere soluzioni pratiche ad hoc sulla base di un approccio neutro per quanto riguarda lo status del paese;

59.

sottolinea che l'Unione, tenendo fede ai principi che essa stessa si è data, si è impegnata inequivocabilmente a favore di una prospettiva europea per i Balcani occidentali, Kosovo compreso.

SERBIA

Progressi del paese candidato

60.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di accordare alla Serbia lo status di paese candidato all'adesione all'UE;

61.

accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di accordare alla Serbia lo status di candidato all'adesione, e la esorta a perseverare nelle riforme di sistema e strutturali; sottolinea la necessità di adottare misure intese a normalizzare le relazioni con il Kosovo, conformemente alle condizioni del processo di stabilizzazione e associazione, nel pieno rispetto dei principi della cooperazione regionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate; auspica nel contempo che non venga intrapresa alcuna iniziativa che possa mettere a repentaglio la loro prospettiva europea;

62.

incoraggia le autorità serbe a proseguire nelle azioni costruttive intraprese per promuovere la cooperazione e la stabilità nella regione;

63.

plaude ai progressi compiuti dalla Serbia nel processo di preadesione, progressi che riguardano misure di adeguamento in tutta una serie di materie, dai diritti umani al sistema giudiziario, dalla libertà d'informazione al rispetto dei criteri di Helsinki;

64.

richiama l'attenzione sulla particolare importanza, ai fini del processo di integrazione, di attuare il principio di relazioni di buon vicinato e di cooperazione regionale nonché di rafforzare le procedure democratiche, dei diritti delle minoranze e delle autonomie locali e lo sviluppo della società civile;

65.

valuta positivamente la tutela dei diritti linguistici delle minoranze tradizionali, e l'adozione, nel settembre 2011, di una legge sulla proprietà pubblica e il trasferimento di alcuni poteri alla provincia autonoma di Vojvodina e agli enti locali.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Con l'eccezione del Kosovo, conformemente alla risoluzione 1244/1999 delle Nazioni Unite.

(2)  Con l'eccezione del Kosovo, conformemente alla risoluzione 1244/1999 delle Nazioni Unite.

(3)  CdR 345/2009.

(4)  Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/7


Parere del Comitato delle regioni «Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare»

2012/C 225/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

rileva come la necessità di affrontare nello specifico il problema del ricongiungimento familiare si manifesti contemporaneamente all'attenzione per una «rinnovata agenda europea per l'integrazione» (CdR 199/2011), nonché per una «cultura europea della governance multilivello» (CdR 273/2011) che sollecita in particolar modo l'iniziativa del Comitato delle regioni;

nota che il Libro verde indica che l'applicazione della direttiva in alcuni casi viene utilizzata come strumento dissuasivo e sottolinea che la disciplina del ricongiungimento familiare non deve essere intesa come strumento di contenimento dei flussi migratori; finalità specifiche del ricongiungimento sono la migliore integrazione del migrante regolare e il rispetto del diritto alla famiglia;

sottolinea che il diritto degli individui ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, e il diritto, ma anche il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, sono diritti e doveri fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza, e ricorda che ciò è riconosciuto da una pluralità di pronunciamenti nazionali e internazionali, su questo tema convergenti;

ricorda che l'azione pratica degli Stati deve svolgersi con riferimento ai concorrenti principi di proporzionalità e sussidiarietà, sia per mettere più decisamente in campo l'iniziativa delle regioni e delle comunità locali nell'applicazione delle pratiche di integrazione, sia per dare a loro un quadro di riferimento stabile e giuridicamente solido;

il CdR chiede un maggiore coinvolgimento del livello locale in una governance multilivello, conditio sine qua non per una politica di immigrazione coerente, rispettosa dei diritti fondamentali e idonea a promuovere il benessere delle comunità destinatarie e degli immigrati.

Relatore

Sergio SOAVE (IT/PSE), sindaco del comune di Savigliano (CN)

Testo di riferimento

Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE)

COM(2011) 735 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro di riferimento

1.

considera positivamente l'iniziativa della Commissione di aprire un dibattito sul tema del ricongiungimento familiare, già oggetto specifico della direttiva 2003/86/CE, al fine di valutare alcune criticità emerse nell'applicazione della direttiva stessa e di approfondire la portata dei rilievi mossi da più parti (ONG, comunità locali, mondo accademico);

2.

ritiene opportuna la decisione di porre come base della discussione il «Libro verde» che, evidenziando alcuni aspetti essenziali della direttiva, pone una serie di interrogativi. Approva che, solo all'esito della consultazione, la Commissione europea decida eventualmente le concrete misure da adottare;

3.

ricorda che le autorità locali e regionali hanno un ruolo essenziale nella gestione delle politiche di integrazione e di coesione sociale e in questo senso devono essere implicate a pieno titolo nella discussione sulla messa in atto delle norme sul ricongiungimento familiare al fine di facilitare sia la piena integrazione degli immigrati nei paesi di destinazione, sia una eventuale riforma della direttiva;

4.

sottolinea come tale iniziativa segua le indicazioni del programma di Stoccolma, del dicembre 2009, nonché del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, del settembre 2008;

5.

rileva come la necessità di affrontare nello specifico il problema del ricongiungimento familiare si manifesti contemporaneamente all'attenzione per una «rinnovata agenda europea per l'integrazione» (CdR 199/2011), nonché per una «cultura europea della governance multilivello» (CdR 273/2011) che sollecita in particolar modo l'iniziativa del Comitato delle regioni.

Contesto politico del parere

6.

considera con il dovuto riguardo il fatto che la crisi economica che sta così fortemente scuotendo l'Europa possa distorcere il giudizio sulla direttiva. Ciò anche per il concomitante manifestarsi di nuovi ingressi verso l'Europa, determinato per esempio dagli effetti del pur grande e positivo movimento politico denominato «Primavera araba» che accomuna molti paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Principi e valutazioni

7.

nota che il Libro verde indica che l'applicazione della direttiva in alcuni casi viene utilizzata come strumento dissuasivo e sottolinea in questo contesto che la disciplina del ricongiungimento familiare non deve essere intesa come strumento di contenimento dei flussi migratori, problema che va affrontato all'origine e in altro modo. Finalità specifiche del ricongiungimento sono, invece, la migliore integrazione del migrante regolare e il rispetto del diritto alla famiglia, principio sancito da tutte le carte dei diritti;

8.

sottolinea che il diritto degli individui ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, e il diritto, ma anche il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, sono diritti e doveri fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza, e ricorda che ciò è riconosciuto da una pluralità di pronunciamenti nazionali e internazionali, su questo tema convergenti. In particolare, l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 individua la famiglia come «nucleo naturale e fondamentale della società», attribuendole il «diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato»; e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea inserisce a pieno titolo il diritto alla famiglia tra i diritti fondamentali dell'individuo;

9.

auspica che le politiche di gestione dell'immigrazione rispettino pienamente questi diritti fondamentali in coerenza con i pronunciamenti delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo che su questo punto si sono chiaramente e ripetutamente espresse;

10.

invita inoltre, sul piano pratico, a valutare gli effetti del ricongiungimento familiare; già la direttiva afferma che esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione, permettendo di promuovere la coesione economica e sociale, a tutto vantaggio degli enti locali ospitanti; si deve anzi riconoscere che l'applicazione del diritto al ricongiungimento familiare rappresenta un salto di qualità delle politiche migratorie, che si dimostrano più mature nell'attenzione prestata alla stabilizzazione della presenza immigrata come strumento indispensabile per una effettiva integrazione socioeconomica nel paese ospitante; ciò appare anche come un passo determinante – agli effetti pratici – per contribuire a contenere l'immigrazione clandestina e a ridurre forme pericolose di esclusione sociale;

11.

rileva che, in tutte le legislazioni costituzionali europee, il vincolo familiare è considerato come fonte di specifici doveri di solidarietà economica e sociale; la valorizzazione di tale vincolo nei riguardi delle famiglie immigrate, attraverso un più solido riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, appare dunque uno specifico strumento di promozione della percezione, da parte degli stranieri, che i molteplici obblighi loro imposti (di carattere amministrativo e organizzativo) non sono il semplice frutto di politiche repressive o strumenti di polizia, ma parte di un più generale progetto volto allo sviluppo complessivo della società, a cui sono anch'essi attivamente chiamati a concorrere non solo rivendicando diritti, ma riconoscendo propri doveri che alimentano i principi della lealtà civica e della responsabilità nei confronti degli altri;

12.

in tale prospettiva, auspica che particolare riguardo sia manifestato per la tutela della cosiddetta «famiglia nucleare», che già costituisce il livello di massima attenzione da parte della direttiva, e, all'interno di tale quadro di riferimento, per il diritto al ricongiungimento dei figli minorenni, meritevoli di specifica e superiore tutela; per quanto attiene ad altre forme di famiglia, anche in relazione a norme e costumi dello Stato da cui proviene il migrante, ritiene opportuno lasciare la valutazione dei singoli casi o delle fattispecie generali agli Stati membri; qualora però, in base all'esito della consultazione, la Commissione concluda che è necessario adottare una definizione comune di «famiglia» a livello europeo, tale definizione dovrà essere coerente con quelle già inserite in altri strumenti dell'UE;

13.

nel considerare l'importanza di tali principi generali e di tali valutazioni, non ritiene che sia il caso di passare a una sostanziale limitazione dei margini di apprezzamento dei singoli Stati riconosciuti dalla direttiva e confermati dal Trattato di Lisbona. Ricorda però che l'azione pratica degli Stati deve svolgersi con riferimento ai concorrenti principi di proporzionalità e sussidiarietà, sia per mettere più decisamente in campo l'iniziativa delle regioni e delle comunità locali nell'applicazione delle pratiche di integrazione, sia per dare a loro un quadro di riferimento stabile e giuridicamente solido.

II.   QUESTIONI POSTE DAL LIBRO VERDE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Concetto di famiglia e requisiti del legame familiare

14.

ritiene che, fatto salvo il diritto di tutti i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nella zona UE di ricongiungersi con i loro familiari, sia comprensibile assoggettare tale diritto a determinate condizioni, purché sia fatto salvo lo spirito della direttiva che mira ad agevolarne l'integrazione e la stabilizzazione;

15.

ritiene che l'attuale formulazione della direttiva possa ingenerare al riguardo incertezza giuridica e interpretativa e chiede di valutare l'opportunità di stabilire a livello europeo una durata minima del soggiorno che contemperi il requisito della stabilità con il rispetto del diritto alla vita familiare e assumendo modelli analoghi a quelli della migrazione circolare qualora gli interessati aderiscano a un programma di rimpatrio volontario;

16.

suggerisce che l'età minima prevista per il ricongiungimento del coniuge debba tendenzialmente coincidere con la maggiore età del coniuge, come fissata dalla legislazione nazionale del paese accogliente, salvo deroghe verso il basso da considerarsi eccezionalmente. Ciò per garantire il massimo di uniformità possibile ed evitare possibili discriminazioni in base all'età;

17.

richiama l'attenzione sul fatto che le due deroghe previste al diritto al ricongiungimento familiare per i figli minori (articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e paragrafo 6), avendo avuto scarso rilievo pratico, potrebbero essere abolite. In ogni caso raccomanda che le decisioni in materia debbano essere prese sempre in vista del maggiore interesse del figlio e della valorizzazione della tutela dei diritti del minore; raccomanda inoltre che, per le stesse ragioni, il diritto al ricongiungimento dei figli minori sia garantito anche in assenza di vincolo matrimoniale tra i genitori, anche al fine di escludere qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e naturali;

18.

per quanto attiene alla clausola facoltativa relativamente ad altri familiari, diversi dal coniuge o dal partner registrato e dai figli, ritiene sia opportuno mantenere in capo ai singoli Stati un margine di apprezzamento nella definizione dei criteri di individuazione; rileva piuttosto che la direttiva vigente non chiarisce – e dovrebbe farlo – le conseguenze per i familiari in caso di morte del soggiornante, annullamento del matrimonio, divorzio, uscita dallo Stato membro o vittoriosa contestazione di paternità.

Misure di integrazione

19.

raccomanda un preventivo monitoraggio sulla efficacia delle diverse esperienze già messe in atto (misure «pre-partenza» e misure applicate nel paese di accoglienza). Sulla base di questo primo screening, raccomanda comunque di evitare misure pre-partenza che non siano praticabili dai familiari del soggiornante a causa di analfabetismo, costi materiali, lontananza dai centri urbani e tali comunque da significare, di fatto, preclusione al diritto di ricongiungimento. Si ritiene inoltre opportuno che, qualora si richieda la frequenza di corsi di lingua e/o di educazione civica e/o di conoscenza della storia e della cultura della società ospite, dopo l'arrivo nel paese di accoglienza, tali corsi siano offerti gratuitamente per evitare discriminazioni in base al censo e siano svolti ricorrendo, tra l'altro, anche ai moduli europei per l'integrazione (European integration modules).

Periodo di attesa e capacità di accoglienza

20.

nella valutazione di altre condizioni materiali poste al soggiornante dallo Stato membro (disponibilità di alloggio, assicurazione sanitaria, risorse stabili sufficienti), raccomanda che esse siano conformi al principio di proporzionalità e non si risolvano in restrizioni arbitrarie; in particolare auspica che, nell'attuazione della direttiva, gli Stati membri adottino una disciplina tale da ancorare l'accertamento circa la sussistenza di queste condizioni a criteri obiettivi e verificabili e non a clausole generiche e suscettibili di interpretazione arbitrariamente restrittiva;

21.

suggerisce l'eliminazione del criterio della «capacità di accoglienza» dello Stato membro, come elemento di valutazione sull'opportunità di concedere il ricongiungimento, poiché esso si configura come strumento di controllo aggiuntivo sui flussi migratori, in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea;

22.

ritiene che la durata del permesso di soggiorno dei familiari del soggiornante debba essere uniformata a quella del soggiornante stesso, considerando la possibilità di adottare soluzioni in linea con i modelli della migrazione circolare qualora gli interessati aderiscano a un programma di rimpatrio volontario.

Questioni riguardanti l'asilo

23.

per quanto riguarda il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di forme di protezione particolare (asilo, status di rifugiato, protezione sussidiaria) ritiene che, conformemente alle sollecitazioni del Programma di Stoccolma, i diversi status dovrebbero essere trattati attraverso norme specifiche e autonome che tengano conto della particolare situazione (anche dal punto di vista delle difficoltà pratiche ad adempiere alle richieste di informazione e di esibizione di documenti) in cui si trovano i soggetti titolari di tali forme di protezione. La direttiva concernente la disciplina generale dei ricongiungimenti non dovrebbe quindi essere applicata ai familiari di stranieri che beneficiano di forme di protezione, mentre i ricongiungimenti familiari di questi ultimi dovrebbero essere oggetto di disciplina autonoma, anche con riferimento ai vincoli familiari eventualmente contratti in un momento successivo all'ingresso sul territorio dello Stato ospitante.

Frodi, abusi e questioni procedurali

24.

ritiene che la decisione di alcuni Stati di introdurre la prova del DNA per l'identificazione dei figli, se non applicata come extrema ratio, possa costituire violazione del principio di proporzionalità oltre che di fondamentali diritti quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU);

25.

sulle temute frodi che si attuerebbero mediante matrimoni di convenienza, chiede alla Commissione e/o agli Stati membri di disporre di dati sull'entità reale del fenomeno. In assenza di riscontri specifici, ritiene opportuno che vengano condotti studi mirati in tutti gli Stati membri al fine di cogliere più precisamente la realtà del fenomeno e promuovere le buone pratiche relative al modo di affrontare questi problemi;

26.

sui costi del ricongiungimento familiare posti a carico del richiedente, segnala il rischio che un'artificiosa lievitazione dei costi amministrativi possa essere strumentalmente utilizzata da taluni Stati allo scopo di porre arbitrarie limitazioni all'ingresso, in aperto contrasto con il principio di proporzionalità, che esige l'adeguatezza dei mezzi rispetto al fine: il fine è quello di favorire, e non di precludere, l'esercizio del diritto considerato; sarebbe dunque opportuno che gli Stati membri fossero sollecitati a fissare l'ammontare delle spese in maniera tale da non vanificare di fatto la concreta applicazione della direttiva;

27.

ritiene che agli Stati membri si debba raccomandare il rispetto del termine perentorio previsto dalla direttiva entro cui la decisione sulla domanda di ricongiungimento deve essere assunta; ogni procedura derogatoria stabilita dallo Stato e diretta a dilatare oltre ogni ragionevolezza tale termine appare un ostacolo alla piena attuazione della direttiva.

Rispetto delle clausole orizzontali

28.

circa le asserite difficoltà nel rispetto delle due clausole orizzontali obbligatorie previste dalla direttiva, auspica che siano adottati dalla Commissione europea tutti gli strumenti e le misure previsti dai Trattati e diretti ad assicurare il pieno rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri.

III.   CONSIDERAZIONI FINALI

29.

Il CdR chiede un maggiore coinvolgimento del livello locale in una governance multilivello, conditio sine qua non per una politica di immigrazione coerente, rispettosa dei diritti fondamentali e idonea a promuovere il benessere delle comunità destinatarie e degli immigrati. Esperienze esemplari di integrazione sono registrate in molte regioni e comunità dell'Europa e non poche ambiguità delle legislazioni nazionali nella concreta interpretazione della direttiva sono risolte positivamente proprio dall'esperienza pratica delle istituzioni locali. Il CdR sottolinea la necessità di ottenere il massimo dell'informazione in questa materia e offre la sua piena cooperazione agli Stati membri e alle altre istituzioni europee nella raccolta e diffusione di informazioni e buoni prassi là dove questi dati sono disponibili a livello locale o regionale.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/11


Parere del Comitato delle regioni «Revisione della politica dell’UE in materia di qualità dell’aria e di emissioni»

2012/C 225/03

IL COMITATO DELLE REGIONI

constata che la tendenza che indica un rallentamento in termini di miglioramento della qualità dell'aria sia in gran parte da ricondurre alla mancanza di ambizione della politica in materia di riduzione delle emissioni alla fonte a livello UE, nonché all'insufficienza delle misure su scala nazionale. Gli oneri e le responsabilità che gravano sugli enti locali e regionali per la risoluzione dei problemi sono considerevoli; occorre adottare un approccio multilivello dove ciascun livello di governo (europeo, nazionale, regionale e locale) si assuma la propria responsabilità e adotti le misure che possono e devono essere prese sul proprio piano;

ribadisce che la politica dell'UE in materia di immissioni e quella in materia di emissioni devono essere accoppiate. A tal fine occorre che durante la fase di elaborazione strategica siano definiti obiettivi con pari livello di ambizione e calendari sincronizzati per la politica UE in materia di riduzione alla fonte e per quella in materia di immissioni;

raccomanda di rafforzare la politica UE in materia di emissioni, in particolare procedendo a una revisione della direttiva NEC ambiziosa, che consenta di ridurre le concentrazioni di fondo; inasprendo le norme EURO relative all'NO2/NOx e alle polveri sottili per i veicoli, nonché i valori limite di emissione per le altre fonti mobili; allineando le norme UE per le emissioni dei veicoli alle emissioni effettive prodotte da questi ultimi; affrontando la questione delle emissioni provenienti dai trasporti marittimi e aerei e quella delle emissioni di ammoniaca generate dall'agricoltura;

raccomanda di garantire che la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE 2004/107/CE) consenta di ridurre in particolare il numero delle sostanze e quello dei valori-obiettivo e dei valori limite, concentrandosi sulle sostanze maggiormente inquinanti e sugli indicatori che riflettono al meglio i diversi aspetti legati alla salute; di analizzare se la concentrazione di particelle e il CE/fuliggine rappresentano degli indicatori più adeguati e in quale forma essi potrebbero essere integrati nella direttiva; di esaminare la possibilità di applicare un valore limite per la media annuale per il PM10 sulla base delle concentrazioni medie di più anni; di estendere la possibilità di concedere deroghe straordinarie per la riduzione dei livelli di NO2 in determinate circostanze; e di imporre norme più specifiche sull'ubicazione delle stazioni di misurazione al fine di garantire la comparabilità.

Relatore

Cor LAMERS (NL/PPE), sindaco di Houten

Testo di riferimento

Lettera del vicepresidente della Commissione europea del 19 luglio 2011

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.    Osservazioni generali

1.

è al corrente dell'intenzione della Commissione europea di presentare nel 2013 una revisione completa della politica europea in materia di qualità dell'aria ambiente, corredata di nuovi obiettivi a lungo termine per il periodo successivo al 2020. Tale revisione, di portata molto ampia, comprende i seguenti elementi:

la revisione della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (COM(2005) 446 final),

un inasprimento della politica UE di riduzione delle emissioni alla fonte,

la fusione, in un'unica direttiva, delle seguenti direttive:

la direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2008/50/CE e 2004/107/CE),

la versione riveduta della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (direttiva 2001/81/CE);

2.

apprezza la richiesta rivoltagli dalla Commissione europea di elaborare un parere esplorativo sul futuro della politica UE in materia di qualità dell'aria;

3.

precisa che il presente parere (1), di natura esplorativa ed elaborato durante la fase di raccolta di pareri di esperti nel quadro del processo decisionale UE, esamina sia aspetti politico-amministrativi che aspetti tecnici (raccomandazioni relative alla normativa e alle proposte procedurali);

4.

constata che la qualità dell'aria influisce sulla vita quotidiana e sulla salute dei cittadini sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Nel miglioramento della qualità dell'aria occorre dare priorità alla salute pubblica e all'ambiente. Parallelamente, occorre trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo economico e la lotta all'inquinamento atmosferico. Al tempo stesso, il miglioramento della protezione dell'ambiente e della salute può anche creare degli stimoli per l'economia e ridurre i costi economici legati agli effetti negativi e dannosi per la salute;

5.

si compiace del fatto che la qualità dell'aria in Europa sia migliorata notevolmente grazie alla coniugazione della politica UE in materia con le politiche e le misure adottate dagli Stati membri (a livello di governo nazionale, regionale e locale). Gli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati da una tendenza al miglioramento; tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il rallentamento che tale progresso ha fatto registrare di recente;

6.

osserva che i problemi e le difficoltà più gravi legati all'inquinamento atmosferico si riscontrano negli agglomerati urbani. Nonostante tutte le misure adottate a livello locale e regionale, molte città europee non sono in grado di rispettare entro i termini previsti i valori limite fissati per le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e per l'NO2; ne consegue che gran parte dei cittadini europei vive in zone dove la concentrazione dell'inquinamento atmosferico è nociva per la salute;

7.

constata inoltre che anche le zone rurali e le periferie delle zone urbane sono colpite dall'inquinamento atmosferico, con conseguenze non trascurabili per l'ambiente, le colture e gli ambienti naturali;

8.

sottolinea la necessità di ridurre l'inquinamento atmosferico, pur garantendo allo stesso tempo il buon funzionamento sociale ed economico delle città. Nella maggior parte degli Stati membri i trasporti stradali motorizzati sia di passeggeri che di merci (alimentati principalmente a gasolio o benzina) sono una delle principali cause dirette dei punti critici di inquinamento atmosferico da NO2, ed è pertanto assolutamente indispensabile intervenire in quest'ambito in maniera più efficace di quanto non si sia fatto finora, sia sul piano degli standard in materia di emissioni che della gestione del traffico;

9.

ritiene che la questione fondamentale da affrontare nella revisione della politica europea in materia di qualità dell'aria debba essere il modo in cui (vale a dire con quali leggi e con quali provvedimenti) la normativa UE possa determinare un miglioramento della qualità dell'aria. In quest'ottica, occorre considerare almeno i seguenti aspetti: il concetto di governance multilivello, l'adozione di un approccio globale e l'effettiva attuazione della normativa UE nelle città europee. L'applicabilità della direttiva UE e i problemi di attuazione nelle città e nelle regioni devono essere trattati in maniera prioritaria;

10.

afferma che la governance deve costituire un elemento importante della definizione della nuova normativa UE in materia di qualità dell'aria. L'inquinamento atmosferico ha dimensioni transfrontaliere e nazionali e richiede pertanto l'adozione di misure a tutti i livelli di governo (europeo, nazionale, regionale e locale). Il Comitato raccomanda di adottare un approccio multilivello dove ciascun livello di governo si assume la propria responsabilità e adotta le misure più opportune che possono e devono essere prese sul proprio piano;

11.

sottolinea l'importanza di adottare un approccio globale nella definizione di una nuova normativa a livello UE. Per quanto possibile, occorre prevenire l'inquinamento. È infatti essenziale individuare le cause dell'inquinamento e affrontare il problema delle emissioni alla fonte, in un modo che sia il più possibile efficace sul piano economico ed ecologico;

12.

fa presente che il miglioramento della salute pubblica impone una politica UE ambiziosa in materia di qualità dell'aria. Tuttavia, una politica UE in materia di immissioni, con valori limite per le sostanze inquinanti, non può prescindere da una politica efficace in materia di emissioni, fondata su misure di riduzione alla fonte a livello dell'UE. Il livello di ambizione della revisione deve quindi essere in perfetta armonia con quello dei limiti nazionali di emissione e della politica UE in materia di emissioni (riduzione alla fonte). In tale contesto, il Comitato ritiene che la fusione delle direttive relative alla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE) con la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE) favorirà l'armonizzazione dei diversi livelli di ambizione perseguiti.

B.    La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico e la sua attuazione negli Stati membri

La strategia tematica

13.

ritiene che la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico abbia contribuito a ridurre l'esposizione dei cittadini all'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'ambiente;

14.

si rammarica del fatto che non tutte le misure di riduzione alla fonte annunciate nella strategia tematica siano state realmente applicate. Le carenze più lampanti relative alle suddette misure riguardano:

la definizione di un approccio integrato del ciclo dell'azoto,

la revisione della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE, LNE), fondamentale per contrastare le concentrazioni di fondo, ma rinviata purtroppo a più riprese.

L'attuazione a livello locale e regionale

15.

osserva che i comuni e le regioni si adoperano considerevolmente per migliorare la qualità dell'aria attraverso misure quali:

la promozione di forme di trasporto più sostenibili come trasporti pubblici più efficienti e attrattivi, piste ciclabili, restrizioni dell'accesso di automobili e/o camion (maggiormente inquinanti) (zone ecologiche) e incentivi all'utilizzo di automobili (più) «pulite» mediante ad esempio l'accesso preferenziale e/o politiche adeguate in materia di parcheggi,

il miglioramento della gestione dei trasporti, un migliore scorrimento del traffico, attraverso la limitazione della velocità e la definizione di sistemi logistici innovativi per la fornitura di merci nei centri urbani,

la prevenzione del sollevamento delle polveri, grazie al miglioramento del manto stradale e al divieto dell'utilizzo di pneumatici chiodati sulle strade dei centri urbani,

le infrastrutture e l'edilizia, ad esempio: ordinanze locali in materia di riscaldamento (se la legislazione nazionale lo consente), la riduzione delle emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento di ambienti, la promozione del teleriscaldamento, l'ammodernamento degli impianti di riscaldamento, l'allargamento dello spazio tra la strada e le abitazioni, l'incremento del volume delle aree verdi. Riguardo a quest'ultima misura, va osservato che le aree verdi lungo le strade e le banchine (isolamento «verde») hanno scarso effetto. Tutte le grandi superfici verdi, come i parchi e i boschi, offrono un valore aggiunto dimostrabile;

16.

rileva che la politica europea a tutti i livelli deve avere sempre più il compito, in particolare, di effettuare una riduzione quantitativa e uno spostamento geografico e settoriale dei trasporti individuali motorizzati e dei trasporti stradali di merci. Va tuttavia sottolineato che non è possibile garantire il rispetto delle norme stabilite per il PM10, il PM2,5, e l'NO2 soltanto tramite queste misure. Ciò è da ricondurre principalmente a tre categorie di ostacoli: esigua influenza, possibilità limitate e scarso margine di manovra (cfr. punti 17, 19 e 22);

17.

ritiene che i singoli enti locali e regionali possano influire solo in maniera geograficamente limitata sul miglioramento della qualità dell'aria nei loro territori (prima categoria di ostacoli). Le politiche locali e regionali sono orientate alla riduzione delle emissioni provenienti da fonti locali, mentre in particolare una quota considerevole delle concentrazioni di polveri sottili (PM10, PM2,5) e di ozono rilevate a livello locale è ascrivibile ad emissioni transfrontaliere e/o interregionali;

18.

nota che le elevate concentrazioni di fondo di inquinanti atmosferici e l'attuazione e revisione spesso insufficienti della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE) possono limitare in maniera considerevole le prospettive di successo delle misure adottate dagli enti locali e regionali per rispettare le norme UE in materia di qualità dell'aria. Le emissioni accumulate (a livello locale, regionale, nazionale e internazionale) portano alla formazione delle cosiddette concentrazioni di fondo, le quali possono essere talmente elevate da far sì che a livello locale sia sufficiente registrare un debole inquinamento per avvicinarsi o superare i valori soglia. In questi casi, la capacità di influenza delle città e delle regioni interessate è ovviamente molto limitata;

19.

constata che gli enti locali e regionali dispongono di possibilità limitate per l'adozione di misure (seconda categoria di ostacoli). Le politiche a livello urbano sono orientate alla mobilità, alla pianificazione territoriale e all'adozione di misure specifiche per la risoluzione dei cosiddetti «punti critici». Gli enti territoriali non possono adottare quasi nessuna misura efficace di riduzione delle emissioni basata sulle caratteristiche della fonte;

20.

fa presente che, nell'ambito dell'elaborazione delle loro politiche in materia di qualità dell'aria, gli enti locali e regionali hanno anticipato i vantaggi che sarebbero derivati dall'introduzione di misure di riduzione delle emissioni alla fonte a livello UE. In retrospettiva, non resta che constatare che la mancanza di ambizione della politica di riduzione alla fonte (che non sempre ha permesso di ottenere i risultati previsti sulle strade europee) è uno dei principali fattori responsabili del superamento dei valori limite a livello locale e regionale (cfr. capitolo D);

21.

osserva che l'ulteriore riduzione delle concentrazioni di sostanze nocive in loco attraverso misure di natura esclusivamente locale può esercitare un impatto considerevole sulla vita quotidiana dei cittadini e comportare costi notevoli, che necessitano di risorse finanziarie di cui i comuni e le regioni spesso non dispongono e per le quali non sono formalmente competenti in tutti gli Stati membri. Inoltre, una politica di riduzione alla fonte condotta a livello internazionale ed europeo è molto più efficace sul piano dei costi;

22.

nota che il margine di manovra degli enti locali e regionali è limitato (terza categoria di ostacoli) e si rammarica che in molti Stati membri, purtroppo, le misure di sostegno a livello nazionale sono assenti o insufficienti, il che va a indebolire ancor più gli enti locali e regionali. Non tutti gli Stati membri, ad esempio, hanno elaborato un piano per la qualità dell'aria e buona parte di essi non ha optato per un approccio integrato che sia vincolante per tutti i livelli di governo. In alcuni casi, inoltre, le autorità nazionali sconsigliano o addirittura impediscono agli enti locali e regionali di adottare misure complementari o più severe. In diversi Stati membri, ad esempio, gli enti locali non sono autorizzati a stabilire zone a basse emissioni poiché tale competenza è riservata alle autorità nazionali. Anche le regole del mercato interno dell'UE limitano le opzioni di intervento delle politiche locali e regionali: la libera circolazione di beni e persone viene infatti ostacolata dall'introduzione di zone ecologiche troppo estese (ad esempio regionali) e dalla chiusura di strade e ponti. Per questo motivo è infatti impossibile imporre il divieto di circolazione a livello nazionale per i veicoli inquinanti;

23.

fa notare che diversi Stati membri stanno elaborando una normativa nazionale che consenta di scaricare sui comuni e sulle regioni le sanzioni finanziarie inflitte per l'infrazione di disposizioni UE. Gli enti territoriali sono tenuti a rispettare i valori limite con le possibilità e le risorse limitate di cui dispongono, mentre i livelli di governo europeo e nazionale dispongono di strumenti e di risorse di portata ed efficacia molto maggiori; per questo motivo, nel caso in cui vengano oltrepassati i valori limite, sono gli Stati membri che devono continuare ad avere la responsabilità per il pagamento delle sanzioni. Il Comitato reputa ingiusto ogni «trasferimento» delle sanzioni finanziarie agli enti locali e regionali, e vi si oppone.

Un approccio di governance multilivello

24.

constata che la tendenza che indica un rallentamento in termini di miglioramento della qualità dell'aria sia in gran parte da ricondurre alla mancanza di ambizione della politica in materia di riduzione delle emissioni alla fonte a livello UE, nonché all'insufficienza delle misure su scala nazionale. Gli oneri e le responsabilità che gravano sugli enti locali e regionali per la risoluzione dei problemi sono considerevoli;

25.

rileva inoltre che la lotta contro l’inquinamento atmosferico è insufficientemente coordinata tra Stati membri: i livelli di informazione e le soglie di allarme non sono identici tra paesi confinanti, in caso di fenomeni gravi d'inquinamento non è previsto alcuno scambio di informazioni in tempo reale tra Stati membri, né è previsto alcun coordinamento dei piani d'azione per le grandi zone inquinate comuni a più Stati;

26.

sottolinea che un unico livello di governo, da solo, non può né risolvere i problemi relativi alla qualità dell'aria, né attuare la politica europea. Occorre adottare un approccio multilivello dove ciascun livello di governo (europeo, nazionale, regionale e locale) si assuma la propria responsabilità e adotti le misure che possono e devono essere prese sul proprio piano;

27.

osserva che gli enti locali e regionali dipendono in parte dalle misure di riduzione alla fonte adottate su scala nazionale e internazionale per far abbassare sostanzialmente le concentrazioni di fondo attraverso la riduzione delle emissioni. È sulla base di tali disposizioni che gli enti locali e regionali potranno a loro volta riformulare le proprie politiche in materia, ad esempio inasprendo le condizioni di accesso alle zone ecologiche;

28.

ritiene che l'attuazione della normativa in materia di qualità dell'aria non sia soltanto una questione di applicazione giuridica (trasposizione nella legislazione nazionale). Il Comitato invita gli Stati membri, se il loro ordinamento interno lo consente, a elaborare dei piani per la qualità dell'aria e/o dei programmi di riduzione nazionali e/o federali dotati di un approccio integrato e coordinati tra loro, che tengano conto degli aspetti di transnazionalità del fenomeno da contrastare; è inoltre favorevole all'adozione di un approccio multilivello e raccomanda di istituire negli Stati membri delle squadre formate da esperti dei diversi livelli di governo incaricati di elaborare congiuntamente dei piani e programmi nazionali (2). Ciò favorirà la coerenza complessiva e il coordinamento tra le misure nazionali, regionali e locali;

29.

esprime apprezzamento per gli sforzi profusi dalla Commissione europea volti ad attirare l'attenzione sulle buone pratiche in uso presso gli enti locali e regionali e invita a proseguire tale strategia;

30.

ammette che la coerenza e la sinergia con gli sviluppi sul piano internazionale sono essenziali e segnala che i limiti di emissione indicati nel quadro della revisione del Protocollo di Göteborg devono rappresentare il necessario complemento alla revisione della direttiva UE relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE).

C.    Coerenza e sinergie tra la politica in materia di emissioni e la politica in materia di immissioni a livello UE

Un approccio integrato  (3)

31.

ritiene fondamentale garantire la coerenza e la sinergia tra le misure relative ai diversi agenti inquinanti. In quest'ottica è essenziale che la politica UE in materia di qualità dell'aria adotti un approccio integrato nei confronti delle altre politiche, in particolare in materia di clima, industria, trasporti, alloggi ed energia. Una politica dei trasporti più sostenibile e l'introduzione di forme sostenibili di produzione e consumo di energia possono determinare una riduzione considerevole dell'inquinamento atmosferico;

32.

si rammarica della persistente assenza di sinergie tra le diverse misure. Determinate misure aventi effetti positivi in certi settori possono nel contempo avere ricadute negative in altri. Un maggiore utilizzo della biomassa (come il biodiesel negli impianti di piccole dimensioni) può comportare ad esempio un aumento delle emissioni di fuliggine, cosa che rappresenta un rischio per la qualità dell'aria e per la salute pubblica. L'aumento del numero di veicoli alimentati a gasolio può determinare un calo delle emissioni di CO2, ma ha un effetto negativo sulle emissioni di polveri sottili. Le tecniche di riduzione delle emissioni di polveri sottili possono a loro volta avere ripercussioni negative sulle emissioni di NO2 provenienti dai veicoli diesel, cosa che rallenta (e ha rallentato) la tendenza alla riduzione delle concentrazioni di NO2. Occorre prevenire per quanto possibile tali effetti mediante un'integrazione rafforzata delle politiche; a tale proposito si raccomanda di perseguire il raggiungimento di una situazione che risulti globalmente vantaggiosa (win-win) per tutti gli ambiti d'azione interessati, o per lo meno di stabilire criteri per determinare, a seconda dei casi, quali tra gli obiettivi perseguiti siano da considerare prioritari;

33.

rileva che sarebbe opportuno collegare la politica di qualità dell'aria con quella di incentivazione all'impiego delle fonti di energia alternative. Il ricorso alle fonti di energia alternative (per es. impianti di riscaldamento geotermico, collettori solari) contribuirebbe considerevolmente al miglioramento della qualità dell'aria;

34.

segnala la mancata integrazione tra le politiche per la lotta ai cambiamenti climatici e quelle per la qualità dell'aria. Queste ultime influiscono in generale positivamente sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma la politica in materia di cambiamenti climatici ha un'incidenza limitata sull'inquinamento atmosferico. Essa è caratterizzata infatti da una propria dinamica e da un proprio calendario, ed è maggiormente orientata al lungo periodo, mentre la politica in materia di qualità dell'aria è incentrata più sul breve e medio termine;

35.

ritiene che la qualità dell'aria e la politica in materia di rumore ambientale presentino numerose possibilità di sinergia, in particolare laddove si possa ottenere una riduzione del traffico; anche in questo caso occorre perseguire il raggiungimento di una situazione globalmente vantaggiosa (win-win) per entrambi i settori politici (4);

36.

chiede che la rilevazione delle emissioni e delle immissioni venga ampliata tramite un «monitoraggio integrato» (Integrated Monitoring), comprendente la rilevazione e la valutazione coordinate delle emissioni, l'ampliamento della gamma delle sostanze, purché si possa dimostrare che esse incidono effettivamente sulla salute delle persone o sull'ambiente oppure, nel caso della valutazione, che questa si limiti al monitoraggio mediante la modellizzazione, la creazione di modelli di diffusione e la misurazione dell'esposizione e dell'impatto a livello spazio-temporale. Questo però all'esplicita condizione che non comporti un eccessivo aggravio di costi.

Il legame tra la politica in materia di emissioni e la politica in materia di immissioni dell'UE

37.

sottolinea che la coerenza e la sinergia tra le politiche in materia di immissioni (valori limite dell'UE) e di emissioni (misure di riduzione alla fonte a livello UE) sono di importanza fondamentale. Le immissioni sono infatti la conseguenza dei livelli di emissioni, della loro localizzazione e delle condizioni di trasmissione ed eventualmente dispersione atmosferica. Inoltre, una politica ambiziosa in materia di emissioni potrebbe rivelarsi il mezzo più efficace per ridurre le immissioni (livelli di concentrazione);

38.

nota che l'ambiziosa politica in materia di immissioni seguita dall'UE non è sfociata automaticamente in una politica ambiziosa in materia di emissioni, determinando uno squilibrio tra le due: conseguentemente i problemi di attuazione riscontrati in molte città europee (cfr. capitolo B) e i ritardi registrati nel miglioramento della qualità dell'aria sono riconducibili in gran parte alle incoerenze delle politiche UE in materia di immissioni e di emissioni, che dovranno essere pertanto affrontate ogni volta che verranno sviluppate nuove politiche e misure in questo ambito, allo scopo di garantire un equilibrio tra di esse:

a)

il livello di ambizione della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente non corrisponde ancora a quello delle misure di riduzione alla fonte a livello UE, né ai risultati concreti ottenuti da queste ultime (cfr. capitolo D), pertanto questi due obiettivi devono essere allineati,

b)

i calendari delle politiche UE in materia di immissioni e di emissioni non sono sincronizzati. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle norme in materia di qualità dell'aria prima del termine stabilito, ad esempio, per l'effettiva applicazione delle norme EURO sulle strade europee. Gli effetti delle norme EURO (valori di emissione) sono percepibili e misurabili soltanto dopo alcuni anni. Per definizione, esse sono applicabili soltanto a una piccola parte del parco veicoli, vale a dire le vetture nuove. Le nuove norme in materia di emissioni hanno effetto soltanto se il vecchio parco veicoli viene sostituito; tuttavia tale sostituzione del parco veicoli (e, dunque, l'attuazione delle nuove norme) richiede diversi anni (miglioramenti reali),

c)

il Comitato invita la Commissione a indicare nella strategia tematica riveduta quale sia la durata necessaria per il ciclo di sostituzione delle misure di riduzione alla fonte annunciate, ossia a precisare quando, dopo l'introduzione di tali misure, sarà possibile soddisfare i valori soglia in condizioni reali. È inoltre importante fare un calcolo del periodo necessario per sostituire il parco veicoli con mezzi meno inquinanti. Gli adeguamenti della politica in materia di immissioni dovrebbero tenere conto del ciclo di sostituzione;

39.

afferma che i nuovi obiettivi relativi alla qualità auspicata dell'aria (inasprimento dei valori limite) devono essere realistici e realizzabili e, pertanto, andare di pari passo con le misure (di riduzione alla fonte) che consentano di abbattere efficacemente le emissioni in tutta Europa. La politica dell'UE in materia di immissioni e quella in materia di emissioni devono essere accoppiate. A tal fine occorre che durante la fase di elaborazione strategica siano definiti obiettivi con pari livello di ambizione e calendari sincronizzati per la politica UE in materia di riduzione alla fonte e per quella in materia di immissioni (cfr. punto precedente). Il Comitato chiede inoltre che sia prestata attenzione alla fase di attuazione nella quale si potrebbe creare la situazione in cui: alcune delle misure di riduzione alla fonte annunciate nella strategia tematica riveduta non vengono adottate oppure, nella pratica, non portano alla riduzione delle emissioni prevista (e definita dalla politica in materia di emissioni). Il Comitato propone che in questo caso la Commissione adotti misure compensative atte a evitare che si ricreino le incoerenze esistenti attualmente tra le politiche UE in materia di emissioni e quelle in materia di immissioni che porrebbero gli enti regionali e locali di nuovo di fronte a un compito impossibile;

40.

propone il seguente calendario per l'elaborazione della futura politica UE in materia di qualità dell'aria, conformemente alla coerenza auspicata tra la politica in materia di immissioni e quella in materia di emissioni:

a)

presentazione all'inizio del 2013 della strategia tematica riveduta in materia di qualità dell'aria; in questo modo, la strategia potrà essere introdotta nel circuito del processo decisionale europeo nel 2013,

b)

presentazione alla fine del 2013 della revisione della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e delle misure europee di riduzione delle emissioni alla fonte,

c)

valutazione intermedia e possibilità di adeguamento in base ai nuovi indicatori nel 2017 (cfr. capitolo E).

D.    Politica in materia di emissioni

Politica UE di riduzione delle emissioni alla fonte

41.

constata che l'inquinamento atmosferico è causato principalmente dai trasporti stradali e aerei, dalla navigazione, dal riscaldamento, dai nuclei familiari, dall'industria e dall'allevamento intensivo. Una politica ambiziosa di riduzione delle emissioni alla fonte è pertanto indispensabile (5). In tale contesto occorre tener conto del fatto che il trasporto stradale motorizzato è uno dei principali responsabili diretti dei problemi legati all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane;

42.

si compiace, dal punto di vista della qualità dell'aria, per il livello di ambizione mostrato dal Libro bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (COM(2011) 144 final). Tuttavia, al fine di raggiungere il livello di ambizione necessario per garantire la qualità dell'aria, il Comitato invita a elaborare un piano d'azione europeo corredato di obiettivi intermedi, misure concrete (come le misure di riduzione delle emissioni alla fonte a livello UE) e fasi di valutazione (6);

43.

chiede che l'UE si occupi in modo più sistematico che in passato della riduzione, oltre che delle emissioni di ogni singola fonte, mobile o fissa, anche della quantità complessiva delle singole fonti. Finora, infatti, tali misure di politica quantitativa sono state in gran parte lasciate alla discrezionalità degli enti locali e delle regioni. Inizialmente il contributo dell'UE potrebbe comprendere misure intese a:

accordare la priorità ai modi di trasporto collettivi piuttosto che individuali nel pianificare e promuovere lo sviluppo delle reti transeuropee, e

ampliare il concetto di qualità dei prodotti dell'UE, finora concentrato sul loro impatto sulla salute e sull'ambiente (progettazione ecocompatibile o «ecodesign»), per includervi anche una componente costituita dal ridotto consumo di materie prime e di energia;

44.

ritiene che la politica UE in materia di emissioni debba basarsi su delle norme (e una politica orientata agli obiettivi, con relative disposizioni) onde evitare di rallentare ulteriori innovazioni in campo tecnico;

45.

raccomanda di introdurre una regola di prevenzione analoga al quadro giuridico in materia di rifiuti, che consenta di gestire in modo appropriato le risorse disponibili;

46.

fa osservare che il diffuso superamento dei valori limite di NO2 è ascrivibile essenzialmente al fatto che i limiti di emissione (per i veicoli a motore) introdotti dall'UE si sono dimostrati insufficienti o sono stati fissati in ritardo, e raccomanda pertanto di inasprire con urgenza le norme EURO relative all'NO2/NOx e alle polveri sottili per i veicoli. È importante attenersi rigorosamente alle scadenze stabilite per l'introduzione delle norme EURO 6;

47.

raccomanda altresì di inasprire i valori limite di emissione per altre fonti mobili quali, per esempio, i macchinari fuoristrada (off-road), l'installazione di filtri sui veicoli già in circolazione (retrofit) o l'aggiornamento delle norme europee riguardanti le motociclette;

48.

fa notare la discrepanza tra la normativa dell'UE e le emissioni effettive dei veicoli su strada. Le norme EURO 5 erano (e sono) ambiziose, tuttavia tale ambizione non si è tradotta in una forte riduzione dell'inquinamento atmosferico; il motivo principale è da ricondursi al divario che esiste tra la realtà giuridica della normativa UE e le emissioni effettive dei veicoli su strada. Fin dall'introduzione della norma EURO 3 per gli autocarri è emerso chiaramente che le emissioni prodotte in condizioni reali di circolazione erano maggiori del previsto e non corrispondevano alla riduzione delle emissioni attesa. Lo stesso problema è stato riscontrato nuovamente con le norme EURO 4 ed EURO 5 relative, rispettivamente, agli autocarri e alle automobili con motore diesel, nonché, sebbene in misura minore, per le emissioni di NOx delle automobili. Per concretizzare l'ambizione della normativa UE, occorre garantire che le norme EURO 6 applicate alle emissioni dei veicoli in fase di prova corrispondano in misura maggiore alle emissioni effettive prodotte con uno spostamento medio in città;

49.

fa altresì notare che gli autocarri di nuova fabbricazione vengono sottoposti in pratica a una regolazione tecnica periodica, per cui in condizioni reali vi sono maggiori emissioni di ossidi di azoto e di polveri sottili di quelle attese sulla base della prova di omologazione. Nell'introduzione degli autocarri di generazione EURO 6 occorre prevenire e sanzionare il più possibile tale pratica. Per evitare questo problema, il Comitato chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la normativa, i collaudi degli autocarri e le ispezioni in materia. Occorre inoltre esaminare se in futuro tali regolazioni tecniche possano essere rese impossibili a livello tecnico;

50.

chiede che sia accordata un'attenzione particolare ai veicoli pesanti (autobus e autocarri), che sono in genere quelli maggiormente inquinanti. I veicoli di categoria media (tra cui quelli destinati alle consegne), emettono una quantità di NOx nettamente maggiore rispetto alla media delle vetture. La politica dell'UE in materia di emissioni dovrebbe pertanto accordare un'attenzione particolare all'inasprimento delle norme di emissione per tali veicoli pesanti e quelli di categoria media, ma anche per le automobili con motore diesel, affiancandole ad adeguate misure di gestione della logistica commerciale e di incentivazione e miglioramento del trasporto pubblico locale;

51.

constata che l'usura dei pneumatici e dei dischi dei freni, insieme al deterioramento del manto stradale e alla risospensione delle polveri sulle strade, contribuisce ad aumentare le concentrazioni di polveri sottili, e raccomanda, nell'ambito del programma quadro di ricerca europeo, di realizzare degli studi sulle possibilità di riduzione di questo tipo di emissioni. Propone inoltre di elaborare una guida delle buone pratiche che presenti una serie di raccomandazioni sull'impiego di soluzioni per il trattamento antipolveri al fine di evitare una nuova diffusione nell'aria di sostanze inquinanti;

52.

constata che l'industria continua a contribuire in maniera considerevole alle emissioni totali in Europa. La riduzione di questo tipo di emissioni è disciplinata dalla direttiva sulle Emissioni industriali (2010/75/UE, DEI). Gli ambiziosi documenti tecnici di riferimento (Reference Documents on Best Available Techniques - BREF) e le relative conclusioni rappresentano degli strumenti decisivi per ridurre le concentrazioni di fondo. Per poter lavorare anche in futuro con le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) è necessario rivedere con regolarità i BREF e le relative conclusioni, e fare in modo che essi siano sufficientemente ambiziosi da ridurre il livello delle concentrazioni di fondo in tutta Europa. Occorre inoltre limitare per quanto possibile il ricorso a esenzioni (7);

53.

constata che le imprese agricole contribuiscono all'inquinamento atmosferico; le emissioni di ammoniaca concorrono in maniera considerevole all'acidificazione e all'eutrofizzazione. Per conseguire gli obiettivi relativi alla protezione della natura, e in particolare per la tutela delle aree Natura 2000, è essenziale ridurre ulteriormente i livelli di NH3. La riduzione di questo tipo di emissioni è disciplinata dalla direttiva sulle Emissioni industriali (2010/75/UE). Anche per le grandi imprese agricole con produzione di tipo industriale è importante poter continuare a lavorare in futuro con le migliori tecniche disponibili e, a tal fine, è necessario che i documenti di riferimento su tali tecniche (BREF) siano riveduti con regolarità;

54.

osserva che le emissioni provenienti dai trasporti marittimi possono influire considerevolmente sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nelle città e nelle zone portuali e lungo le vie navigabili interne interessate da un intenso traffico, così come nelle città e nelle regioni costiere. Il Comitato esorta le autorità nazionali a garantire che le direttive dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) vengano applicate a tutte le acque costiere europee. Per le navi della navigazione interna occorre stabilire delle misure volte a ridurre sia le emissioni di particolato che quelle di NOx;

55.

constata che le emissioni generate dai trasporti aerei contribuiscono alle concentrazioni di fondo di inquinanti atmosferici. Il Comitato invita l'UE e le autorità nazionali ad adottare le misure necessarie e ad inasprire le norme riguardanti le emissioni degli aeromobili.

La revisione della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE)

56.

sottolinea che la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (LNE) è lo strumento per eccellenza atto a ridurre le concentrazioni di fondo. L'inquinamento atmosferico transfrontaliero rappresenta una parte molto importante delle concentrazioni di fondo in molti Stati membri, e tale livello può addirittura salire a oltre il 50 % (media nazionale) per determinate sostanze inquinanti. Il Comitato ritiene fondamentale che la revisione di tale direttiva sia sufficientemente ambiziosa da ridurre il livello delle concentrazioni di fondo in tutta Europa. È a questa condizione che le politiche locali e regionali in materia di qualità dell'aria diverranno realistiche e realizzabili;

57.

segnala che la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione è uno strumento importante per indurre gli Stati membri ad adottare misure di riduzione alla fonte. A tal fine è tuttavia necessario far coincidere i livelli previsti dalla direttiva LNE riveduta e dalla politica UE in materia di riduzione alla fonte con quelli a cui ambiscono le direttive relative alla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE). Soltanto con delle norme severe in questo settore è possibile realizzare norme ambiziose per la direttiva sulla qualità dell'aria. In tal senso, il Comitato ritiene che la fusione della direttiva LNE con le direttive relative alla qualità dell'aria ambiente favorirà l'armonizzazione dei diversi livelli di ambizione perseguiti;

58.

esprime preoccupazione riguardo al basso livello di ambizione dimostrato dagli Stati membri per quanto riguarda la prossima revisione del Protocollo di Göteborg (che contiene gli accordi internazionali per i limiti di emissione); tale revisione influirà su quella della direttiva LNE e, di conseguenza, anche sugli obiettivi della nuova normativa UE in materia di qualità dell'aria. Il Comitato invita gli Stati membri a innalzare i propri livelli di ambizione nell'ambito della prossima revisione del Protocollo di Göteborg;

59.

chiede che sia quantomeno realizzato un inventario delle emissioni di carbonio elementare o fuliggine e che sia condotto un monitoraggio per individuare nuovi agenti atmosferici inquinanti che in futuro potrebbero essere inseriti in tale Protocollo.

E.    Politica in materia di immissioni: la revisione delle direttive relative alla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE)

Osservazioni generali sulla revisione delle direttive

60.

nota che le direttive relative alla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE) rappresentano degli strumenti fondamentali per ridurre l'esposizione dei cittadini e dell'ambiente all'inquinamento atmosferico. La definizione dei livelli di protezione minima ha dato luogo in tutti gli Stati membri dell'UE a delle azioni volte a ridurre le emissioni e ad attenuare le concentrazioni attorno ai punti critici. Un calo delle emissioni in un paese determina contemporaneamente una riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero, permettendo così ai paesi confinanti di aiutarsi vicendevolmente a rispettare i valori limite;

61.

ritiene che la salute pubblica e la protezione dell'ambiente debbano rappresentare il punto di partenza per la revisione delle direttive relative alla qualità dell'aria ambiente; sarebbe opportuno prevedere dei livelli di ambizione più elevati per il miglioramento della salute pubblica. A tal riguardo, il Comitato pone tuttavia come condizione che il livello di ambizione della revisione sia in perfetta armonia con quello dei limiti nazionali di emissione e della politica UE in materia di emissioni (riduzione alla fonte), come già anticipato (punto 57);

62.

osserva che le attuali direttive relative alla qualità dell'aria ambiente definiscono 27 valori limite e valori obiettivo; il Comitato nota altresì che alcuni di tali valori limite si sovrappongono l'un l'altro (ad esempio i valori limite giornalieri e annuali per il PM10 e i valori limite annuali per il PM10 e il PM2,5). Inoltre, già da diversi anni, alcuni dei valori limite non sono più stati superati in gran parte dei paesi dell'UE. Il Comitato propone pertanto di esaminare se il concetto di valori-obiettivo apporti realmente un valore aggiunto nel caso di sostanze per le quali le direttive hanno già fissato anche dei valori limite;

63.

constata che l'obbligo di rendiconto imposto dalle direttive per quanto riguarda le concentrazioni rilevate e lo stato di avanzamento dei piani per la qualità dell'aria è molto dispendioso in termini di tempo e comporta oneri amministrativi aggiuntivi per gli enti locali e regionali;

64.

ritiene che dal punto di vista della sanità pubblica e della ricerca scientifica, così come nell'ottica di un miglioramento della regolamentazione, del contenimento degli oneri amministrativi e di una più agevole comunicazione con i cittadini, il numero delle sostanze e quello dei valori-obiettivo e dei valori limite potrebbe eventualmente essere ridotto. Uno dei modi di procedere al tal fine è quello di concentrarsi sulle sostanze maggiormente inquinanti e sugli indicatori che riflettono al meglio i diversi aspetti legati alla salute pubblica.

Carbonio elementare/fuliggine

65.

raccomanda che, per l'inquinamento causato dai trasporti, si opti per l'adozione degli indicatori che riflettano al meglio gli aspetti legati alla salute. La direttiva vigente sancisce le norme per il PM10, il PM2,5 e l'NO2. Alcuni studi indicano tuttavia che il carbonio elementare (CE o fuliggine) e la concentrazione di particelle (aerosol da combustione) rappresentano degli indicatori più adeguati per le componenti dell'inquinamento atmosferico legato al traffico automobilistico rilevanti ai fini della salute pubblica. Il CE o fuliggine è la frazione di fuliggine emessa nella combustione di tutti i carburanti a base di carbonio (tra cui il gasolio e la benzina), in particolare nei motori dei veicoli e delle imbarcazioni. Il Comitato raccomanda pertanto di esaminare la possibilità di introdurre una nuova norma per la concentrazione di particelle e per il CE o fuliggine;

66.

osserva che porre una maggiore attenzione sul CE o fuliggine sarebbe in linea con le raccomandazioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della Convenzione delle Nazioni Unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP);

67.

propone di prevedere nella direttiva la possibilità di una revisione intermedia (per mezzo della procedura di rifusione). Se dagli studi (cfr. punto 65) e dalle esperienze concrete emergerà che la norma fondata sul CE o fuliggine è più adatta a servire da indicatore, si potrà considerare se sia opportuno o meno inserirla nella direttiva, e in quale forma.

Inquinamento atmosferico da polveri sottili

68.

fa notare che l'attuale direttiva contempla tre valori limite e un obiettivo di riduzione per le polveri sottili (PM10 e PM2,5). Inoltre, per le polveri sottili esistono valori diversi (valori medi annui e valori sulle 24 ore). Questo complica l'attuazione pratica della direttiva e comporta oneri amministrativi superflui. Il Comitato è a conoscenza del dibattito in corso sulla semplificazione del quadro attuale tramite l'abbandono di una delle due norme sulle polveri sottili (PM10 o PM2,5), che deve essere adeguatamente giustificato da studi che analizzino i possibili effetti di tale misura sulla salute e sull'ambiente; il CdR non prende posizione a riguardo;

69.

riconosce che in determinate zone il rispetto dei valori limite fissati per il PM10 è molto difficile. Tale difficoltà può essere dovuta a circostanze e/o a fonti locali, a talune condizioni meteorologiche specifiche e/o a periodi di inquinamento atmosferico su macroscala. Anche i trasporti merci a lungo raggio possono contribuire notevolmente al carico inquinante complessivo. Nell'ottica della flessibilità auspicata il Comitato propone di esaminare se la valutazione fondata sul valore limite per la media annuale possa essere fatta sulla base delle concentrazioni medie di più anni;

70.

osserva che l'introduzione della norma relativa al PM2,5 è stata accolta favorevolmente, poiché la sua correlazione con gli effetti sulla salute è probabilmente migliore rispetto a quella del PM10. Tuttavia, per il PM2,5 esistono molti valori diversi - così come per l'esposizione in generale e per la percentuale di riduzione. Per le autorità è difficile rispettare questi limiti in tutti i loro aspetti. Non è ancora chiaro se gli enti locali e regionali siano in grado di rispettare i valori limite fissati per il PM2,5 e la percentuale di riduzione. Le informazioni a riguardo sono ancora incomplete e l'effetto delle misure non può ancora essere quantificato. Il Comitato raccomanda che nella valutazione delle norme relative al PM2,5 si tenga conto dell'assenza di questi dati e che si esamini se, in determinate circostanze, non occorra concedere più tempo per conformarsi alle norme.

NOx/NO2

71.

propone che la Commissione europea, in attesa dei risultati delle ricerche relative all'introduzione di una nuova formulazione della norma, riesamini la necessità di disporre di un valore limite per la concentrazione media oraria di NO2, poiché il valore limite annuale sembra essere «più restrittivo» e sarebbe impossibile adottare misure a livello locale per limitare le concentrazioni di NO2 osservate su un'ora;

72.

propone che la direttiva sancisca il diritto dei cittadini all'adozione di un piano di azione in caso di superamento dei valori limite delle emissioni inquinanti;

73.

ritiene che, vista la specificità dei problemi legati alla riduzione dei livelli di NO2 nell'atmosfera, occorra estendere la possibilità di prorogare le scadenze (deroga straordinaria). A tal fine, lo Stato membro interessato deve dimostrare che, pur avendo adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie, anche per limitare le distanze percorse dagli autoveicoli, non è riuscito a osservare il valore limite fissato a livello UE perché i motori dei veicoli in circolazione non rispettano i limiti di emissione definiti dalle norme EURO (in altre parole, a causa di un'inadeguata politica europea di riduzione alla fonte).

Ozono

74.

fa presente che l'ozono (O3) si forma nell'atmosfera in presenza della luce solare per effetto della reazione dei cosiddetti «precursori»: ossidi di azoto, monossido di carbonio, metano e altri composti organici volatili. In diverse città, soprattutto nel Sud dell'Europa, si continuano a registrare elevate concentrazioni di ozono. Gli enti locali non hanno quasi alcuna possibilità di incidere sulle concentrazioni di ozono nella loro città, tuttavia essi possono contribuire all'abbassamento delle concentrazioni altrove, riducendo le emissioni provenienti dal traffico. Il Comitato raccomanda di fare della riduzione delle elevate concentrazioni di ozono nelle zone urbane soprattutto una priorità delle politiche nazionali ed europee in materia di qualità dell'aria. Una politica in materia di emissioni per i composti organici volatili è considerata la misura più efficace;

75.

segnala l'analisi condotta dall'Istituto neerlandese per la salute pubblica e l'ambiente (Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (8), dalla quale emerge che gli Stati membri hanno solo scarsa influenza sulle medie annuali delle concentrazioni di ozono, e che la loro influenza sui picchi dell'O3 nel loro territorio è pressoché nulla. Al contempo, le concentrazioni di fondo su larga scala sembrano aumentare leggermente. Il Comitato ritiene che occorra tener conto di questa evoluzione nell'ambito della valutazione dei valori obiettivo per l'ozono (obiettivi a lungo termine) e delle conseguenze che ciò implica per l'elaborazione delle politiche e la rendicontazione. Il rispetto dei valori obiettivo per l'ozono (obiettivi di lungo periodo) risulta particolarmente difficile per i paesi meridionali, in cui sono più elevati sia il numero di ore di insolazione (con una conseguente maggiore radiazione solare) che la temperatura media, fenomeni che favoriscono la formazione dell'ozono troposferico. Il Comitato raccomanda di valutare se tale fenomeno possa essere classificato nella categoria degli inquinanti atmosferici «naturali», da considerare perciò alla stregua del sale marino e della sabbia del Sahara;

76.

raccomanda che, per ridurre le concentrazioni di ozono, si punti in particolare sulla diminuzione delle emissioni dei gas responsabili della formazione dell'ozono stesso, rivedendo a tal fine la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (2001/81/CE) e inasprendo la normativa settoriale per le fonti importanti.

Flessibilità

77.

sottolinea che le condizioni atmosferiche possono incidere negativamente sui livelli di inquinamento atmosferico. La siccità estrema che ha colpito gran parte dell'Europa occidentale nei primi mesi del 2011 ha causato un innalzamento delle concentrazioni di PM10. Tali effetti non possono essere contrastati con misure di portata locale e regionale, e la normativa europea deve tener conto di questo aspetto prevedendo delle disposizioni per gli anni estremi sul piano meteorologico, come ad esempio l'introduzione di una media pluriennale;

78.

sottolinea a tal proposito la correlazione tra l'andamento dell'economia e l'inquinamento atmosferico, di cui si dovrà tenere conto in futuro nella definizione di nuove politiche. A causa dell'attuale crisi economica si è registrato un calo delle attività (mobilità, industria e navigazione) e, di conseguenza, una riduzione delle emissioni. Al tempo stesso, anche le risorse finanziarie disponibili per l'innovazione sia a livello privato (ad es. rinnovo dei sistemi di riscaldamento o delle vetture) che a livello industriale, si sono sensibilmente ridotte. Nel momento in cui l'economia mostrerà una ripresa, si potrebbe verificare una nuova inversione in queste tendenze.

Monitoraggio (misurazione) e modellizzazione (calcolo)

79.

osserva che la maniera in cui sono ubicate le stazioni di misurazione può variare a seconda degli Stati membri. Poiché ciascuna stazione presenta delle caratteristiche geografiche diverse, che possono influenzare i valori della qualità dell'aria, il Comitato raccomanda che il monitoraggio (misurazione) continui a essere obbligatorio, ma che venga migliorato grazie a regole più specifiche relative all'ubicazione delle stazioni di misurazione al fine di garantire la comparabilità dei valori misurati;

80.

propone in questo contesto che venga creata una piattaforma di scambio e di informazione in tempo reale sui livelli di inquinamento e che vengano allineate le soglie di informazione e di allarme per coordinare meglio le azioni adottate negli Stati membri nei casi di inquinamento atmosferico acuto.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Il CdR ha consultato la sua rete di monitoraggio della sussidiarietà in merito al presente parere. La relazione sulla consultazione è stata pubblicata nel dicembre 2011.

(2)  L'istituzione di tali gruppi è stata raccomandata nel parere CdR 164/2010 fin.

(3)  Si tratta di una raccomandazione ricorrente del Comitato: cfr. CdR 164/2010 fin e CdR 140/2011 fin.

(4)  Questa raccomandazione è stata formulata anche nel parere del CdR in merito alla Direttiva sul rumore ambientale: la via da seguire (CdR 190/2011 riv. 2).

(5)  Si tratta un auspicio di vecchia data del Comitato: 190/2011 riv. 2, CdR 140/2011 fin, CdR 101/2011 fin, CdR 164/2010 fin, CdR 159/2008 fin.

(6)  Questa raccomandazione è stata formulata anche nel parere del CdR 101/2011 fin.

(7)  Questa raccomandazione è formulata anche nel parere del CdR sul tema Emissioni industriali (CdR 159/2008 fin).

(8)  RIVM, Dossier Ozon 2011: een overzicht van de huidige stand van kennis over ozon op leefniveau in Nederland (Dossier Ozono 2011: panoramica dello stato attuale delle conoscenze sull'ozono troposferico nei Paesi Bassi), giugno 2011.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/20


Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica comune della pesca»

2012/C 225/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

sostiene le azioni intraprese dalla Commissione europea al fine di limitare, entro il 2015, il processo di riduzione di numerose specie ittiche e garantire, ove possibile, uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile;

reputa che, ove possibile, andrebbe introdotto progressivamente un divieto di rigetto, principalmente per quanto riguarda le specie ad uso industriale, fermo restando tuttavia che il rigetto dovrebbe essere consentito per gli organismi marini che sono in grado di sopravvivervi;

richiama l'attenzione sulla potenziale minaccia e sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dall'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili di tipo obbligatorio; raccomanda quindi che tali sistemi siano volontari e di competenza di ciascuno Stato membro;

riconosce che l'importanza economica e strategica dell'acquacoltura ne giustifica la promozione attraverso un regolamento separato;

invoca una maggiore regionalizzazione della politica comune della pesca, e appoggia pienamente l'introduzione di un processo che tenga conto delle specificità e delle esigenze delle regioni, compresa la collaborazione con i consigli consultivi regionali, al fine di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della suddetta politica che consentano di tener conto in modo più adeguato della realtà e della peculiarità dei singoli tipi di pesca, compresi i problemi transfrontalieri;

accoglie favorevolmente l'inclusione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel nuovo quadro strategico comune e il suo allineamento con gli altri fondi regionali e rurali; chiede però delle garanzie sia in merito ai finanziamenti che andranno a favore della pesca e dell'acquacoltura sia per quanto riguarda la partecipazione delle regioni all'attuazione strategica di tali fondi.

Relatore

Mieczysław STRUK (PL/PPE), presidente della regione Pomerania

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

COM(2011) 416 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma della politica comune della pesca

COM(2011) 417 final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca

COM(2011) 418 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

COM(2011) 424 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

COM(2011) 425 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Gestione a lungo termine

1.

reputa che la politica comune della pesca (PCP) debba contribuire a creare condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre consentire un miglioramento del tenore di vita degli operatori del comparto alieutico, contribuire alla stabilità del mercato, garantire la disponibilità delle risorse e assicurare al consumatore derrate alimentari a prezzi ragionevoli;

2.

sostiene le azioni intraprese dalla Commissione europea a seguito della Dichiarazione finale del vertice mondiale dello sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002), allo scopo di limitare, entro il 2015, il processo di riduzione di numerose specie ittiche e garantire, ove possibile, uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile;

3.

fa osservare che, nel caso di taluni stock, se gli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo stabilito sono particolarmente urgenti, tale urgenza potrebbe però avere conseguenze sociali ed economiche negative. È quindi essenziale che, parallelamente alle opportune misure restrittive e di protezione, si realizzino interventi attivi di ristrutturazione, ad esempio nei campi dello sviluppo economico, della formazione e della garanzia delle condizioni previdenziali. Il finanziamento di tali interventi va assicurato sia a livello nazionale e regionale, nei limiti delle rispettive possibilità e competenze, sia a livello dell'UE;

4.

concorda nel ritenere che lo sfruttamento sostenibile delle risorse vive dovrebbe essere basato su un approccio prudenziale ed ecosistemico al fine di limitare l'incidenza delle attività alieutiche sull'ambiente nonché di ridurre ed eliminare progressivamente le catture indesiderate;

5.

insiste sul fatto che lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche deve essere conseguito grazie a un approccio pluriennale alla gestione della pesca, basato su piani pluriennali che rispecchino la specificità di determinati tipi di pesca e contengano meccanismi che consentano, in caso di eventi imprevisti, di adottare le decisioni necessarie;

6.

osserva che, nel quadro di un approccio ecosistemico, i piani pluriennali dovrebbero, per quanto possibile, riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano soggetti a uno sfruttamento congiunto. Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali, dovrebbero essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo;

6 bis

richiama l'attenzione sul fatto che i piani pluriennali dovrebbero prevedere obiettivi chiari, tempi per conseguirli, direzioni di sviluppo e controlli periodici. Sia i tempi che le direzioni di sviluppo devono essere adeguati alle dinamiche degli stock ittici ai quali si riferiscono;

6 ter

ritiene che, nell'elaborazione e attuazione dei piani pluriennali, debbano essere proposte misure ragionevoli dal punto di vista economico, tenendo conto dell'esigenza di introdurre gli opportuni adeguamenti in modo graduale ed evitare scadenze troppo ravvicinate in assenza di necessità urgenti, giustificate da motivazioni obiettive e razionali dal punto di vista socioeconomico. Parallelamente, si dovrà procedere a una valutazione delle conseguenze socioeconomiche, da effettuare con la partecipazione dei soggetti interessati o dei loro legittimi rappresentanti;

7.

reputa che, per una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili che tenga conto delle conoscenze ecologiche tradizionali acquisite dai pescatori e tramandate da una generazione di pescatori all'altra, sia necessario poter disporre di dati armonizzati, affidabili e precisi, e richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare la raccolta dei dati in cooperazione con il settore della pesca. Invita la Commissione europea e gli Stati membri a stanziare risorse destinate specificamente alla ricerca e alle valutazioni di esperti; sottolinea il ruolo del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF) quale istanza scientifica in grado di sostenere l'azione della Commissione europea volta a promuovere una gestione sostenibile della pesca;

8.

L'UE dovrebbe destinare agli organismi nazionali e regionali congrue risorse per la raccolta dei dati, necessaria per una valutazione economica e sociale dei soggetti che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei rispettivi prodotti, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

Accesso alle acque costiere

9.

condivide la posizione della Commissione, secondo cui le norme vigenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, contribuendo alla conservazione delle risorse e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. In quest'ottica, il Comitato delle regioni è del parere che dette norme debbano rimanere in vigore;

10.

sottolinea che le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale, tenuto conto della situazione strutturale, sociale ed economica di tali regioni;

11.

richiama l'attenzione sul principio dello Stato di origine, sancito dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, e invita gli Stati membri a rispettarlo nelle rispettive zone economiche esclusive, al fine di salvaguardare la vitalità delle popolazioni ittiche anadrome (che si riproducono in acqua dolce) minacciate;

12.

è inoltre dell'avviso che si debba dare agli Stati membri la possibilità di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche e tenuto conto delle connotazioni ambientali e socioeconomiche riscontrabili a livello di GSA o inferiore, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'UE, purché tali misure, se applicate a pescherecci appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare con gli altri Stati membri interessati e di attività di informazione ad essi rivolte, e purché l'UE non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

Limitazione dei rigetti

13.

conviene sulla necessità di adottare misure volte a ridurre e, se possibile, eliminare i livelli, attualmente elevati, di catture accidentali e di rigetti in mare, che costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Alla luce di quanto sopra, ritiene che si debba incoraggiare il potenziamento della selettività degli attrezzi e delle tecniche di pesca per ridurre il più possibile i rigetti. Ove possibile, andrebbe introdotto progressivamente un divieto di rigetto, principalmente per quanto riguarda le specie ad uso industriale, fermo restando tuttavia che il rigetto dovrebbe essere consentito per gli organismi marini che sono in grado di sopravvivervi;

14.

è del parere che gli operatori non debbano trarre pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali, e che la trasformazione di queste in farine animali costituisca una risposta errata agli obiettivi ambientali della Commissione;

15.

rileva, inoltre, che il regolamento di base non appare la sede appropriata per un elenco dettagliato delle specie il cui sbarco è obbligatorio. Tale obbligo potrebbe essere meglio declinato nei singoli piani di gestione per specie (mono o multi-specifici).

Accesso alle risorse

16.

ritiene che la regolamentazione attuale consenta già agli Stati membri che lo desiderino di introdurre, per la loro flotta, dei sistemi di quote individuali trasferibili, con conseguenze note in termini sia di speculazione che di concentrazione. Alla luce di queste considerazioni, non è opportuno imporre a ciascuno Stato membro di introdurre diritti di pesca trasferibili o soggetti a canone di affitto;

17.

è inoltre del parere che debbano essere gli Stati membri a decidere la durata di qualsiasi sistema di concessioni di pesca trasferibili;

18.

richiama l'attenzione sulla potenziale minaccia e sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dall'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili di tipo obbligatorio; raccomanda quindi che tali sistemi siano volontari e di competenza di ciascuno Stato membro;

19.

insiste sulla necessità che, prima dell'introduzione di un sistema volontario di concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri applichino le proprie norme giuridiche in modo tale da garantire adeguatamente gli interessi della pesca costiera e al tempo stesso proteggere dagli effetti negativi dell'introduzione di un tale sistema – come ad esempio l'eccessiva concentrazione o la speculazione;

20.

ricorda, a proposito dell'eliminazione di capacità in eccesso, le esperienze positive di aiuti alle demolizioni;

21.

ritiene che le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica del settore della pesca in molti paesi dell'UE, nonché il fatto che gli Stati membri abbiano priorità di politica socioeconomica diverse in rapporto alla pesca, rendano inopportuno un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili, e reputa che il metodo per l'assegnazione delle possibilità di pesca e le regole per l'eventuale trasferimento di tali possibilità debbano continuare ad essere decisi a livello di singoli Stati membri;

22.

chiede inoltre che, al momento di fissare i limiti della capacità di pesca per le flotte di piccola pesca, si tenga conto delle condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, garantendo il mantenimento degli attuali livelli di riferimento.

La dimensione esterna

23.

insiste affinché l'Unione europea promuova a livello internazionale gli obiettivi della PCP. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione delle parti interessate, in particolar modo i pescatori, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

24.

concorda nel ritenere che gli accordi in materia di gestione sostenibile della pesca conclusi con paesi terzi debbano garantire il diritto di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, nonché contribuire alla creazione di quadri di governance di elevata qualità in questi paesi al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. Ritiene inoltre che gli accordi con i paesi terzi debbano garantire alla flotta da pesca dell'Unione che da essi dipende un quadro di stabilità, vitalità e redditività che ne garantisca il futuro;

25.

sottolinea con forza che il quadro giuridico, economico e ambientale instaurato - per le attività alieutiche svolte da imbarcazioni dell'UE o gli investimenti effettuati nel settore della pesca da operatori unionali - dagli accordi di associazione con paesi terzi in materia di pesca, deve essere in linea con le misure pertinenti adottate da organizzazioni internazionali quali le organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Gli accordi in materia di pesca dovrebbero essere intesi, tra l'altro, a garantire che le attività alieutiche nei paesi terzi si svolgano in condizioni di sostenibilità e con modalità reciprocamente soddisfacenti.

Acquacoltura

26.

riconosce che l'importanza economica e strategica dell'acquacoltura ne giustifica la promozione attraverso un regolamento separato che delinei gli orientamenti strategici dell'Unione per i piani strategici nazionali, al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, promuovendo la sostenibilità ecologica, economica e sociale nello sviluppo e nell'innovazione lungo l'intera filiera di produzione e commercializzazione, favorendo la trasformazione in loco e la diversificazione, e incentivando così anche una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali. Occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche e l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione - con una particolare attenzione alla compatibilità della preservazione dell'ambiente con lo sviluppo dell'attività in questione nelle zone comprese nella Rete Natura 2000 - nonché la semplificazione amministrativa della concessione di licenze e autorizzazioni;

27.

riconosce la necessità di nominare un comitato consultivo per l'acquacoltura, che possa essere reale espressione del settore e che comprenda, quindi, una necessaria rappresentazione del mondo produttivo (associazioni di categoria, organizzazioni di produttori o camere di commercio).

Il mercato alieutico

28.

conviene sul fatto che l'imprevedibilità dei ricavi delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo dovrebbe essere esteso anche alle produzioni dell'acquacoltura;

29.

riconosce che l'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo così a migliorare la redditività della produzione;

30.

osserva che la crescente varietà dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori, in modo chiaro, intellegibile e assimilabile, un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti stessi;

31.

sottolinea che l'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza che ciò comporti la rinuncia a normalizzare e omologare misure igienico-sanitarie per i prodotti provenienti da paesi terzi e a sviluppare una pratica commerciale marittima e alieutica che favorisca l'eradicazione della pesca INN;

32.

chiede di introdurre, ove possibile, un sistema di certificazione pubblica dei prodotti ittici dell'Unione europea, per assicurarsi che provengano da una pesca condotta in maniera responsabile.

Regionalizzazione

33.

invoca una maggiore regionalizzazione della PCP, in modo da poter sfruttare le conoscenze e le esperienze di tutte le parti interessate, e in particolare degli enti locali e regionali, e pone l'accento sull'importanza delle strategie macroeconomiche;

34.

richiama l'attenzione sulle sempre maggiori interazioni esistenti tra la pesca ricreativa, i pescatori professionisti e le comunità legate alla pesca;

35.

appoggia pienamente l'introduzione di un processo che tenga conto delle specificità e delle esigenze delle regioni, compresa la collaborazione con i consigli consultivi regionali (CCR), al fine di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della PCP che consentano di tener conto in modo più adeguato della realtà e della peculiarità dei singoli tipi di pesca, compresi i problemi transfrontalieri;

36.

ritiene inoltre che i CCR o altre strutture analoghe di partenariato dovrebbero essere rafforzate per far sì che le comunità locali non siano semplicemente consultate, ma partecipino effettivamente alla gestione delle risorse ittiche del luogo;

37.

insiste affinché, nell'attuazione della PCP, si tenga conto delle interazioni con altri aspetti dell'economia marittima, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo, potenziando la politica marittima integrata;

38.

sottolinea come, nell'attuare la PCP, non si possa prescindere dalla tutela degli ecosistemi acquatici nella loro complessità ed interazione, in considerazione della fragilità delle acque di transizione e dei corridoi ecologici fluviali e lacustri, nonché delle relative popolazioni ittiche, con particolare attenzione al mantenimento e potenziamento delle specie pregiate a rischio di estinzione e con specifico riferimento alle specie anadrome e catadrome.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

39.

è consapevole che gli obiettivi della PCP non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri senza un adeguato sostegno finanziario, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate di cui dispongono gli Stati membri;

40.

sottolinea, alla luce di quanto sopra, la necessità che l'Unione crei un adeguato sostegno finanziario pluriennale orientato alle priorità della PCP al fine di contribuire alla realizzazione di tali obiettivi, in particolare migliorando l'efficienza economica del settore, e soprattutto della flotta da pesca, creando nuovi posti di lavoro e attuando e ammodernando il comparto alieutico, grazie anche allo sviluppo di imbarcazioni sicure e sostenibili;

41.

chiede che, per il periodo 2014-2020, sia reintrodotto il sostegno finanziario destinato al rinnovo e alla modernizzazione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche;

42.

fa peraltro osservare che il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di inosservanza delle norme della PCP da parte degli Stati membri, o di gravi e ripetute violazioni delle stesse da parte degli operatori, tale sostegno finanziario deve quindi essere interrotto, sospeso o rettificato;

43.

accoglie favorevolmente l'inclusione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel nuovo quadro strategico comune (QSC) e il suo allineamento con gli altri fondi regionali e rurali al fine di creare quadri integrati di sviluppo locale e di semplificare l'accesso ai fondi a livello locale e regionale. Chiede però delle garanzie sia in merito ai finanziamenti che andranno a favore della pesca e dell'acquacoltura, sia per quanto riguarda la partecipazione delle regioni all'attuazione strategica di tali fondi;

44.

riconosce il valore biologico, produttivo e storico del patrimonio ittico e degli habitat lacustri e fluviali, e reputa quindi necessario un sostegno finanziario dell'Unione europea al relativo settore, anche nella prospettiva di uno sgravio del prelievo marino, della riduzione delle importazioni e del potenziamento della competitività territoriale.

Poteri della Commissione europea

45.

riconosce che, per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne l'integrazione o la modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi di base; raccomanda però che un così vasto ricorso della Commissione agli atti delegati formi oggetto di una valutazione attenta e approfondita sotto i profili giuridico e politico, e che in particolare ci si accerti che di tale potere siano chiaramente delimitati l'obiettivo, il contenuto, l'estensione e la durata;

46.

insiste affinché, nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione effettui consultazioni adeguate, anche a livello di esperti e di enti regionali;

47.

ritiene che, nella fase di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione debba garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo ed al Consiglio;

48.

sostiene fermamente e incoraggia l'applicazione dello «sviluppo locale di tipo partecipativo» - come definito nel regolamento «disposizioni comuni» sul QSC proposto dalla Commissione - quale metodo per permettere ai livelli locale e regionale di ottenere risorse dal FEAMP, oltre che dai fondi strutturali e per lo sviluppo rurale, fondi il cui coordinamento dovrà avvenire in un quadro flessibile, che ne rafforzi le possibilità di intervento. Gli enti territoriali dovranno partecipare a pieno titolo allo sviluppo del quadro strategico e dei programmi operativi;

49.

sottolinea che, per garantire il successo della PCP, occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. Nell'ambito del regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi di gestione dei dati;

50.

reputa che ogni cinque anni debba essere effettuata una verifica dell'osservanza delle norme del regolamento proposto.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Documento COM(2011) 425 final

Emendamento 1

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 2

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020», in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020», in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 3

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.

Le risorse biologiche marine intorno alle devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste , tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti deve essere pertanto mantenuta.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'UE versano in condizioni difficili: è quindi opportuno prenderle tutte in considerazione per sostenerne meglio lo sviluppo, che dipende in larga misura dalla preservazione delle risorse del mare e in generale dalla salvaguardia dell'ambiente marino. L'emendamento tiene conto, pertanto, dell'insieme delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 4

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione

Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. ccorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di regolamentat effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione

Emendamento 5

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

È introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano . Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

Motivazione

L'introduzione delle concessioni di pesca trasferibili dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri e non essere obbligatoria.

Emendamento 6

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano del sistema di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Motivazione

L'emendamento modifica il testo del considerando per assicurarne la coerenza con l'articolo 27, paragrafo 1, della proposta di regolamento e per ribadire il carattere volontario delle concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi generali

1.   La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

4.   La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Obiettivi generali

1.   La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

4.   La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che per alcune specie e stock potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

Motivazione

L'accordo di Johannesburg del 2002 riconosceva che per alcune specie e taluni stock non era possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e indicava esplicitamente «ove possibile» per tener conto di queste eventualità.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a)

eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(b)

creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(c)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(e)

tener conto degli interessi dei consumatori;

(f)

garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a)

eliminare le catture accidentali di commerciali sì che, tutte le catture provenienti da tali specie vengano sbarcate;

(b)

creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(c)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d)

(e)

(f)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca

(g)

tener conto degli interessi dei consumatori;

(h)

garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati

(i)

Emendamento 10

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

(a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(b)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(c)

prospettiva a lungo termine;

(d)

esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

(e)

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

(f)

coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

(a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(b)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili

()

prospettiva a lungo termine;

()

esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

()

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

()

coerenza con le altre politiche dell'Unione.

Motivazione

Per garantire la buona governance della PCP, bisogna che, nelle decisioni in materia, sia rispettata la discrezionalità politica del Consiglio e del Parlamento europeo riguardo all'attuazione dei pertinenti obiettivi e principi.

Sempre in materia di principi di buona governance della PCP, occorre aggiungere un nuovo punto (c): è infatti indispensabile che tale politica sia applicata, ove necessario, in maniera graduale e con misure transitorie.

È inoltre necessario sottolineare l'importanza della regionalizzazione della PCP assegnando un ruolo più incisivo ai consigli consultivi regionali.

Infine, la formulazione del punto (f) proposta dalla Commissione lascia oltremodo perplessi, in quanto pone sullo stesso piano la politica marittima integrata (PMI) e le altre politiche dell'Unione. La PCP costituisce parte integrante della PMI, e l'importante è garantire la coerenza interna di una stessa politica attuata dagli stessi soggetti.

Emendamento 11

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«acque dell'Unione», le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato;

«risorse biologiche marine», le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

«risorse biologiche di acqua dolce», le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

«rendimento massimo sostenibile», il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;

«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca», un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

«approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l“integrità futuri di questi ecosistemi;

«tasso di mortalità per pesca», la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;

«stock», una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;

«limite di catture», il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

«valore di riferimento per la conservazione», i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

«misura di salvaguardia», una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

«misure tecniche», le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l“uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

«possibilità di pesca», un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

«concessioni di pesca trasferibili», diritti revocabili per l“utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (1), che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

«possibilità di pesca individuali», possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;

«capacità di pesca», la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (2);

«acquacoltura», l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

«licenza di pesca», la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«autorizzazione di pesca», l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«pesca», la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

«prodotti della pesca», gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

«operatore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

«infrazione grave», un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«utilizzatore finale di dati scientifici», un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

«surplus di catture ammissibili», la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

«prodotti dell'acquacoltura», gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

«biomassa riproduttiva», una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

«pesca multi-specifica», la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;

«accordi di pesca sostenibile», accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«acque dell'Unione», le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato;

«risorse biologiche marine», le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

«risorse biologiche di acqua dolce», le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

«rendimento massimo sostenibile», il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico ;

«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca», un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

«approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l“integrità futuri di questi ecosistemi;

«tasso di mortalità per pesca», ;

«stock», una ;

«limite di catture», il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

«valore di riferimento per la conservazione», i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

«misura di salvaguardia», una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

«misure tecniche», le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l“uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

«possibilità di pesca», un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

«concessioni di pesca trasferibili», diritti revocabili per l“utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (1), che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

«possibilità di pesca individuali», possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a ;

«capacità di pesca», la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (2);

«acquacoltura», l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

«licenza di pesca», la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«autorizzazione di pesca», l“autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«pesca», la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

«prodotti della pesca», gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

«operatore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

«infrazione grave», un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«utilizzatore finale di dati scientifici», un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

«surplus di catture ammissibili», la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

«prodotti dell'acquacoltura», gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

«biomassa riproduttiva», una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

«pesca multi-specifica», la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;

«accordi di pesca sostenibile», accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione

Motivazione

Il settore della pesca si è allargato a nuovi tipi di operazioni. Non ha più senso, quindi, limitare la definizione di «operatore» alla persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, dato che in questo settore operano anche associazioni e altre entità. In alcune zone d'Europa, ad esempio, la pesca sportiva riveste una notevole importanza per il ripristino degli stock ittici. In conseguenza dell'urbanizzazione, la pesca sportiva è ovunque molto utile per sensibilizzare alla conoscenza della natura. Questo tipo di attività, infatti, avvicina le persone alla natura e le incoraggia a dedicarsi maggiormente ad attività di benessere e recupero, sul piano sia fisico che mentale. In generale, il volume e l'impatto economico della pesca guidata e del turismo basato sulla pesca sono in aumento. La pesca svolge un ruolo importante anche nello sviluppo delle industrie turistiche e contribuisce quindi a sostenere la vitalità delle comunità insediate nelle zone costiere e lungo i fiumi. Pertanto il termine «operatore» dovrebbe avere un'accezione più ampia. Quest'idea è fondata anche sul fatto che la pesca sportiva, ad esempio, fa già parte della PCP, nel quadro sia del regolamento sul controllo sia dei nuovi piani per l'impiego e la conservazione delle specie ittiche.

Una definizione europea della «piccola pesca costiera» deve comunque essere formulata in maniera sufficientemente flessibile da consentire di tener conto della diversità e delle specificità delle attività alieutiche nelle varie regioni d'Europa.

L’attività ittiogenica sta assumendo un ruolo fondamentale nel mantenimento degli stock ittici di pregio attraverso i ripopolamenti, contenendo le specie esotiche che occupano nicchie importanti degli habitat.

Emendamento 12

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.   Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle , gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.   Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'UE versano in condizioni difficili: è quindi opportuno prenderle tutte in considerazione per sostenerne meglio lo sviluppo, che dipende in larga misura dalla preservazione delle risorse del mare e in generale dalla salvaguardia dell'ambiente marino. L'emendamento tiene conto, pertanto, dell'insieme delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 13

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Tipi di misure tecniche

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;

Tipi di misure tecniche

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto;

Motivazione

L'aumento della selettività non ha sempre effetti positivi: è più giusto parlare di miglioramento della selettività, come dimostra l'art. 14, lettera a). L'articolo 8 non si applica unicamente alla zona bentonica, ma anche al dominio pelagico e agli attrezzi di pesca in esso utilizzati.

NdT: la prima delle due modifiche proposte con questo emendamento non riguarda la versione italiana: viene infatti richiesto di sostituire al termine «aumentare», utilizzato in alcune lingue, il termine «migliorare», già presente nella versione italiana. Di conseguenza, non riguarda la versione italiana neppure la prima frase della motivazione, che giustifica tale sostituzione.

Emendamento 14

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Piani pluriennali

1.   Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2.   I piani pluriennali offrono:

a)

la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e

b)

misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

3.   I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

4.   I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Piani pluriennali

1.   Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2.   I piani pluriennali offrono:

a)

la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti;

b)

misure impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione

.

3.   I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

4.   I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato della politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale, chiedendo loro di formulare un parere sui piani pluriennali. In questo modo tali piani pluriennali sarebbero accolti più favorevolmente dagli operatori del settore, cosa che servirebbe ad agevolarne l'applicazione.

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti. I piani pluriennali fissano obiettivi per la riduzione graduale dei rigetti, utilizzando misure adottate a livello regionale. Queste misure di riduzione dovrebbero essere basate su una varietà di strumenti che potrebbero essere proposte dai soggetti interessati: selettività, gestione spazio-temporale, introduzione di contingenti di cattura per determinate specie vulnerabili in determinate zone. I soggetti interessati dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano in quest'ambito tramite i consigli consultivi regionali, che verranno potenziati. I piani pluriennali devono tenere formalmente conto delle questioni relative alle aree marine protette, poiché in alcune di queste aree si svolgono attività di pesca su vasta scala. Essi devono inoltre prevedere una dimensione ecosistemica come garanzia per il mantenimento degli stock ittici.

È importante precisare che i piani pluriennali devono prevedere anche misure volte a ripristinare e mantenere un buono stato ecologico, il quale altrimenti potrebbe subire un ulteriore degrado che danneggerebbe le capacità naturali di produzione degli ecosistemi marini.

La corretta gestione delle aree marine protette è uno degli obiettivi della convenzione sulla biodiversità. È logico, dunque, che la politica comune della pesca ne tenga conto.

Emendamento 15

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare, ove possibile, al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

2.   Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

2.   Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento 16

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

(a)

il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;

(b)

obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(c)

obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i)

tasso di mortalità per la pesca, e/o

ii)

biomassa riproduttiva, e

ii)

stabilità delle catture;

(d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e)

misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(f)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g)

misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

(h)

la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(i)

misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

(j)

ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

(a)

il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;

(b)

obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(c)

obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i)

tasso di mortalità per la pesca, e/o

ii)

biomassa riproduttiva, e

ii)

stabilità delle catture;

(d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e)

misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(f)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g)

misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

()

la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

()

misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

()

ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali

Motivazione

Occorre adottare misure rivolte agli stock ittici migratori al fine di garantire la diversità naturale e la sostenibilità della pesca. La PCP dell'UE dovrebbe adottare misure specifiche per gli stock ittici anadromi, che migrano risalendo le correnti dei fiumi per riprodursi, distinguendo tra i principi di conservazione dello stock ittico applicabili agli stock anadromi e quelli applicabili agli altri tipi di stock. I principi su cui si fondano le regole di pesca degli stock ittici migratori andrebbero adeguati all'articolo 66, sezione V, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede una gestione degli stock ittici anadromi separata da quella degli altri stock.

La gestione delle risorse biologiche è un processo dinamico che richiede talvolta l'adozione di decisioni rapide. Ciò può essere particolarmente difficile, considerata la natura fortemente burocratizzata e la lentezza del processo di codecisione, come si è visto in passato nel caso del Mar Baltico o del Mare del Nord. I piani pluriennali contengono una clausola in base alla quale essi vanno rivisti dopo un periodo di 3-5 anni. Tuttavia non è stato creato nessun meccanismo ufficiale di azione per le situazioni impreviste che richiedono un intervento rapido. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quando e come intervenire in tali circostanze.

Emendamento 17

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obbligo di sbarcare tutte le catture

1.   Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

(a)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2014:

sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

(b)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(c)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

2.   Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

3.   Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

5.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

1.    catture a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione:

(a)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2014:

sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

(b)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(c)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

2.   Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

3.   Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto .

5.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

   

   

Motivazione

L'emendamento propone di definire dei piani pluriennali per la riduzione dei rigetti, ma il documento in esame non contiene proposte al riguardo. La Commissione propone di adottare decisioni relative all'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie commerciali a partire da una certa data. Le azioni per attuare tale decisione andrebbero stabilite dai consigli consultivi regionali o dagli Stati membri, a seconda della situazione. È forse inesatto, quindi, parlare di piani pluriennali, dato che tali piani dovrebbero avere una durata molto superiore.

Il rigetto in mare è una prassi comune per numerose ragioni. Tuttavia, il volume delle catture accidentali si può ridurre sviluppando le pratiche di pesca e applicando soluzioni tecniche per rendere gli attrezzi più selettivi. L'oggetto della modifica è una delle raccomandazioni politiche, formulate all'inizio del parere, che rispecchiano il punto di vista del CdR: sembra quindi opportuno che figuri anche tra gli emendamenti.

Emendamento 18

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.   Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.   Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

4.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.   Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.   Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

4.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

   

Motivazione

L'aggiunta di questo nuovo punto è in linea con l'attuale regolamento della PCP. L'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri, essendo il più importante strumento per incidere sulla struttura e sui risultati del comparto alieutico. Si tratta di preferenze da stabilire a livello di Stati membri, ciascuno dei quali deciderà in base alle proprie priorità socioeconomiche.

Emendamento 19

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1.   Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale, e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

   

   Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale, e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per poter disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato alla politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale chiedendo loro di emettere un parere in merito ai piani pluriennali, in modo da renderli meglio accetti agli operatori del settore e agevolarne così l'applicazione.

Emendamento 20

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure tecniche

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Misure tecniche

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per poter disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato alla politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale chiedendo loro di emettere un parere in merito alle misure tecniche, in modo da renderle meglio accette agli operatori del settore e agevolarne così l'applicazione.

Emendamento 21

Articolo 27, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

(a)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e

(b)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.

Stato membro un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

(a)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e

(b)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri

Motivazione

L'introduzione del sistema di concessioni di pesca trasferibili va incoraggiata, ma devono essere gli Stati membri a stabilirne tempi e modi. Il sistema delle concessioni di pesca trasferibili interesserebbe gli stock regolamentati. Inoltre, altrove si riconosce che le dimensioni delle navi non incidono sul tasso di sfruttamento di tali stock.

Emendamento 22

Articolo 27, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

NdT: L'emendamento non riguarda la versione italiana.

Emendamento 23

Articolo 28, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Motivazione

L'adozione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri. Se si conviene su questo punto, allora è opportuno modificare il testo degli articoli successivi per tenere conto del fatto che il quadro per la gestione delle concessioni di pesca trasferibili si applica soltanto quando si opta per questo sistema.

Emendamento 24

Articolo 28, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

Emendamento 25

Articolo 28, paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili .

Motivazione

Le modalità di trasferimento delle concessioni di pesca rientrano nelle competenze di ciascuno Stato membro. La Lettonia e diversi altri Stati membri dell'Unione dispongono già di una legislazione che disciplina le concessioni di pesca, e tale dispositivo funziona in modo efficace. L'introduzione di un nuovo sistema creerebbe dei vincoli burocratici più onerosi, richiederebbe risorse finanziarie supplementari e non garantirebbe necessariamente un funzionamento più efficace rispetto al meccanismo esistente.

Emendamento 26

Articolo 28, paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave titolare. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

Emendamento 27

Articolo 28, paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di anni consecutivi.

Motivazione

Il periodo di tre anni proposto dalla Commissione è troppo lungo e rappresenta già un fattore di speculazione. Tuttavia, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza di imprese che operano in condizioni particolari, è opportuno mantenere una certa flessibilità riguardo alla sua durata.

Emendamento 28

Articolo 28, paragrafo 8

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 7

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Emendamento 29

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1.   Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.

3.   I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.

4.   Gli Stati membri possono accantonare fino al 5 delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.

5.   Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

6.   Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

   

   

   

   

.   Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

.   Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Motivazione

L'assegnazione di possibilità di pesca dovrebbe rimanere una decisione di competenza degli Stati membri.

Emendamento 30

Articolo 31, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.   Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.    concessioni possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

   

.   Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Motivazione

Il sistema delle concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere opzionale per gli Stati membri. Il quadro per la gestione di tali concessioni è applicabile soltanto quando sia stata adottata questa opzione.

Dette concessioni possono sì essere trasferite all'interno di uno Stato membro, ma solo per mantenere il principio della stabilità relativa ribadito all'articolo 16, paragrafo 1. Non è raccomandabile consentire trasferimenti di concessioni contrarie al principio generale e incontestato della stabilità relativa.

Emendamento 31

Articolo 32, paragrafo 2

Testo della Commissione

 

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.   Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.   Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

   

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili possono sì essere affittate all'interno di uno Stato membro, ma solo per mantenere il principio della stabilità relativa ribadito all'articolo 16, paragrafo 1. Non è raccomandabile consentire trasferimenti di concessioni contrarie al principio generale e incontestato della stabilità relativa.

Emendamento 32

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gestione della capacità di pesca

1.   Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gestione della capacità di pesca

1.   Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Nelle regioni ultraperiferiche, la struttura delle flotte è essenzialmente composta da pescherecci di piccole dimensioni destinati soprattutto alla pesca costiera; si tratta di flotte caratterizzate dalla natura artigianale dell'attività di pesca e dalla precarietà dei redditi. I nuovi livelli di riferimento proposti, stabiliti basandosi sulla situazione delle flotte al 31 dicembre 2010, comprometteranno in modo decisivo la sostenibilità dell'attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 33

Articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Compiti dei comitati consultivi

1.   I consigli consultivi possono:

(a)

trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;

(b)

informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;

(c)

contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

2.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Compiti dei comitati consultivi

1.   I consigli consultivi :

alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;

la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;

in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

2.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Motivazione

È opportuno promuovere una gestione decentrata nella elaborazione delle disposizioni della politica comune della pesca, attraverso il rafforzamento del livello regionale. Questo vale per la fase dell'elaborazione propriamente detta delle disposizioni ma soprattutto per quella della loro attuazione. I consigli consultivi regionali (CCR) dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel quadro di detta gestione decentrata (conferendo loro più ampi poteri di presentare proposte e prendendo maggiormente in considerazione i loro pareri), il che presuppone anche una più incisiva partecipazione degli Stati membri e delle diverse parti interessate ai loro lavori. I CCR, che in tal modo godranno di una maggiore legittimità, diventeranno il quadro appropriato per l'avvio del dibattito attraverso un approccio basato sulle attività di pesca e potranno realizzare un monitoraggio scientifico in funzione delle esigenze regionali. I CCR dovranno beneficiare di un sostegno finanziario previsto dal regolamento sul FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). In tali consigli dovranno inoltre sedere anche rappresentanti degli Stati membri e degli organismi scientifici competenti. Nell'ambito di questo nuovo schema, i pareri elaborati da un CCR «allargato» agli Stati membri e a tutte le parti interessate verrebbero adottati su base consensuale. La Commissione presenterebbe infine al legislatore una nuova proposta tenendo conto dei pareri espressi. Se necessario, i CCR potranno anche presentare proposte legislative direttamente alla Commissione.

Emendamento 34

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.   I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.   I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

Motivazione

Ai fini di una maggiore efficacia e legittimità, nei CCR devono sedere anche rappresentanti degli Stati membri e degli organismi scientifici competenti. Questo consentirà dibattiti più proficui e utili per affrontare le sfide regionali nel settore delle attività di pesca.

COM(2011) 416 final

Emendamento 35

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;

(b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;

Motivazione

Esiste una differenza fondamentale tra la distribuzione gratuita (il cui costo è a carico delle organizzazioni dei produttori) e la messa a disposizione gratuita (il cui costo può essere a carico di tali organizzazioni oppure dei beneficiari).

Bruxelles, 4 maggio 2012

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/46


Parere del Comitato delle regioni «Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita»

2012/C 225/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

invita la Commissione europea a creare e a sostenere sul piano amministrativo e finanziario un Patto europeo dei sindaci sul cambiamento demografico, come contributo all'Anno europeo 2012, per riunire gli enti regionali e locali interessati a promuovere l'innovazione, la sanità intelligente e soluzioni per una migliore qualità della vita a favore di un invecchiamento attivo e in buona salute;

condivide la visione della coalizione che si è costituita intorno all'Anno europeo 2012, di una società per tutte le età, in cui a ciascuno sia data la possibilità di svolgere un ruolo attivo e siano riconosciuti pari diritti e opportunità in tutte le fasi della vita, indipendentemente dall'età, dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dallo status sociale o dalla situazione economica, dall'orientamento sessuale, dalla condizione fisica o mentale o dal bisogno di assistenza;

sottolinea l'importanza di consultare e coinvolgere attivamente le persone anziane e chi le assiste per individuare le loro esigenze, sviluppare soluzioni e valutare i risultati conseguiti. Un simile approccio partecipativo favorisce l'inclusione sociale e garantisce che i servizi prestati corrispondano il più possibile alle esigenze effettive dei destinatari;

raccomanda che la Commissione europea coinvolga più attivamente gli enti regionali e locali nel processo di valutazione dell'Unione europea dell'impatto sociale delle diverse iniziative attuate a sostegno di un invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di garantire che l'impatto locale sulle persone anziane sia valutato in maniera adeguata.

Relatore generale

Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE) sindaco e membro del consiglio comunale di Zarasai

Testo di riferimento

/

I.   INTRODUZIONE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l'iniziativa della presidenza danese di includere le autorità subnazionali nel dialogo a livello dell'Unione europea su come affrontare la sfida demografica e sfruttare al massimo le opportunità connesse all'invecchiamento della popolazione. Come indicato nel parere del CdR sul tema Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea  (1) e nella relazione del Parlamento europeo sull'Anno europeo 2012 (2), gli enti regionali e locali di molti Stati membri esercitano competenze nodali nei tre ambiti su cui si fonda l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni: occupazione, partecipazione sociale e vita indipendente;

2.

sottolinea che affrontare le sfide connesse all'invecchiamento della popolazione è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020. Poiché gli enti regionali e locali sono in prima linea nel rispondere alle esigenze dei cittadini e sono responsabili dell'erogazione della maggior parte dei servizi di cui le persone più anziane hanno bisogno per vivere una vecchiaia dignitosa, il loro coinvolgimento diretto in tutti i dibattiti dell'UE in materia di invecchiamento è essenziale per la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020, e contribuirebbe ad aumentare la coesione sociale, economica e territoriale;

3.

accoglie con favore il partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e in buona salute (PEI AHA), che si propone di mobilitare un ampio numero di parti interessate su tutti i livelli per aumentare di due il numero di anni che una persona può aspettarsi di vivere in buona salute (indicatore degli anni di vita in buona salute) e ricorda che gli enti regionali e locali esercitano competenze nodali nei tre pilastri del PEI AHA: prevenzione, screening e diagnosi precoce; assistenza e cure; invecchiamento attivo e vita indipendente;

4.

condivide la visione della coalizione che si è costituita intorno all'Anno europeo 2012 di una società per tutte le età, in cui a ciascuno sia data la possibilità di svolgere un ruolo attivo e siano riconosciuti pari diritti e opportunità in tutte le fasi della vita, indipendentemente dall'età, dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dallo status sociale o dalla situazione economica, dall'orientamento sessuale, dalla condizione fisica o mentale o dal bisogno di assistenza;

5.

raccomanda un approccio positivo verso l'invecchiamento e condivide la visione secondo cui l'innovazione può contribuire ad assicurare servizi migliori a una popolazione che invecchia. Tuttavia, occorre sottolineare che l'innovazione non dovrebbe essere perseguita per il solo gusto di cambiare, bensì quale strumento prezioso per migliorare, sotto il profilo della qualità e dell'efficienza dei costi, la capacità di rispondere a esigenze crescenti e in evoluzione in un periodo di difficoltà finanziarie;

6.

è del parere che la crisi economica e finanziaria renda più urgente che mai rivedere nel suo fondamento il funzionamento della nostra società e fare del nostro meglio affinché ciascuno, giovane o anziano che sia, abbia i mezzi per contribuire attivamente al mercato del lavoro e alla vita della propria comunità locale e condurre una vita indipendente il più a lungo possibile. L'approccio migliore all'invecchiamento demografico consiste nella promozione di comunità a misura di anziano, dove lo spazio pubblico, i trasporti, l'edilizia abitativa e i servizi locali siano concepiti tenendo conto delle esigenze di tutte le generazioni e in cui vengano promosse la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni. Siffatte comunità tendono inoltre a essere più rispettose dell'ambiente e più favorevoli a una maggiore coesione sociale e a una migliore partecipazione sociale delle altre fasce vulnerabili della popolazione;

7.

sottolinea l'importanza di consultare e coinvolgere attivamente le persone anziane e chi le assiste per individuare le loro esigenze, sviluppare soluzioni e valutare i risultati conseguiti. Un simile approccio partecipativo favorisce l'inclusione sociale e garantisce che i servizi prestati corrispondano il più possibile alle esigenze effettive dei destinatari;

8.

osserva come, nell'ultimo decennio, il concetto di «economia d'argento» sia affiorato in varie parti dell'Europa per sviluppare un'ampia gamma di prodotti e servizi destinati agli anziani, sempre più numerosi, bisognosi di cure e assistenza, a mobilità ridotta e con limitazioni nelle attività quotidiane. L'«economia d'argento» si è estesa ad altri segmenti del mercato, quali il benessere, la forma fisica, il tempo libero, i viaggi, la cultura, le comunicazioni, l'intrattenimento e l'accesso alle nuove tecnologie. In vari Stati membri è presente un gran numero di PMI e raggruppamenti (clusters) produttivi specializzati in tecnologie innovative per gli anziani, ad esempio nel campo della domotica, che offre opportunità di crescita straordinarie. Tuttavia, occorre notare anche che, pur riconoscendo la necessità di prodotti e servizi specializzati per persone con esigenze particolari, la maggior parte degli anziani preferisce poter usufruire dei beni e dei servizi comuni. Di conseguenza, parallelamente allo sviluppo di prodotti di nicchia specializzati, studiati per soddisfare bisogni molto specifici, bisognerebbe sostenere un approccio più ampio, basato sul concetto della cosiddetta progettazione per tutti (Design for all), in cui siano inserite come elementi fondamentali le esigenze e le aspettative delle persone anziane e delle persone con disabilità;

9.

segnala la tendenza secondo cui un numero crescente di enti regionali e locali guarda all'innovazione sociale e alle soluzioni basate sulle TIC per migliorare, sotto il profilo della qualità e dell'efficienza dei costi, i servizi nel campo della sanità e delle cure di lunga durata, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, ove tali soluzioni possono contribuire a portare servizi essenziali alle persone anziane a un costo più sostenibile per i bilanci pubblici e privati. Tuttavia, tali iniziative richiedono un certo numero di investimenti e di interventi che devono essere attuati da altri livelli di governance perché dai progetti pilota si passi a modelli su vasta scala, da applicare a livello nazionale o altrove all'interno dell'Unione europea. In questo settore gli enti regionali e locali necessitano del massimo sostegno possibile sia dai governi nazionali che a livello dell'UE;

10.

sottolinea che, mentre sono numerosi gli esempi di provvedimenti innovativi a sostegno dell'invecchiamento attivo e in buona salute a livello locale e mentre i vivai sociali nascono spesso come iniziative locali, vicine alle esigenze che si propongono di soddisfare, non sempre un approccio basato su progetti risulta efficace per raggiungere una massa critica e la sostenibilità a lungo termine. Vi è la necessità di una visione strategica globale, in grado di includere tematiche trasversali per la realizzazione di un ambiente inclusivo e favorevole. Un esempio chiaro è rappresentato dall'innovazione sociale promossa dal comune di Fredericia (DK) che, attraverso la prevenzione, la riabilitazione, la tecnologia e la socializzazione in rete, mira a mantenere o a ripristinare l'autosostegno tra le persone anziane bisognose di assistenza per lo svolgimento delle attività quotidiane. L'approccio si fonda su un cambiamento del modello secondo cui vengono percepiti i cittadini più anziani, da pazienti «incapaci» a «cittadini dotati di risorse». Questa iniziativa è stata sostenuta, sotto forma di progetto pilota, dal ministero delle Finanze danese e diventerà presto un modello per altri comuni in Danimarca;

11.

sottolinea il fatto che le sfide connesse all'invecchiamento della popolazione presentano una spiccata dimensione di genere, che induce a rivolgere un'attenzione specifica all'impatto delle attuali riforme dei regimi di protezione sociale e dei tagli ai servizi sociali (in particolare per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia e agli anziani) sull'occupabilità femminile e sul divario di retribuzione e di pensione tra donne e uomini, in quanto aumenterà l'onere della cura dei familiari dipendenti a carico delle persone che prestano assistenza a titolo informale – in gran parte donne – che saranno esposte in futuro a un rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale in mancanza di iniziative per contrastare tali disuguaglianze. Inoltre, i problemi legati allo stress e al carico di lavoro nel settore dei servizi sociali e sanitari, dominato dalle donne, potranno creare in futuro nuovi problemi per le donne più anziane;

II.   RACCOMANDAZIONI DEL CdR AL CONSIGLIO E ALLA COMMISSIONE EUROPEA

12.

ritiene necessario un miglior coordinamento tra i diversi livelli coinvolti nello sviluppo di soluzioni a favore dell'invecchiamento attivo e in buona salute e sottolinea la necessità di una governance a più livelli in questo settore. Gli enti regionali e locali non dovrebbero essere visti semplicemente come enti attuatori, bensì essere coinvolti nell'intero processo decisionale e di valutazione;

13.

ritiene che sarebbe un autentico valore aggiunto se l'UE istituisse un quadro tale da consentire a soggetti ed enti pubblici competenti a tutti i livelli di beneficiare dell'esperienza reciproca, di raccogliere informazioni sulle iniziative andate a buon fine, di trarre insegnamenti dagli insuccessi, così non ripetere gli stessi errori, e di investire le proprie risorse limitate in soluzioni innovative dimostratesi efficaci;

14.

raccomanda che il CdR sia invitato a partecipare al gruppo direttivo del PEI AHA al fine di garantire una rappresentanza adeguata degli enti regionali e locali nel processo decisionale e consentire al Comitato di fungere da agente moltiplicatore per mobilitare un ampio numero di enti regionali e locali da coinvolgere nell'attuazione del PEI AHA in virtù delle competenze che vantano in tutti i suoi sei principali settori d'intervento;

15.

sostiene la proposta presentata nel quadro del PEI AHA di istituire una rete europea per un ambiente a misura di anziano e accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla piattaforma europea AGE e dall'Organizzazione mondiale della sanità per la creazione di tale rete. Il CdR raccomanda che siano stanziati fondi dell'Unione europea per sviluppare adeguatamente tale rete a livello dell'UE in stretta cooperazione con l'OMS;

16.

propone che la Commissione si concentri sullo studio delle persone più anziane – un gruppo che in parte è nuovo e in merito al quale diversi attori hanno bisogno di maggiori informazioni. Occorre condurre delle ricerche per valutare l’efficienza e l’efficacia in termini di costi della promozione della salute e della prevenzione delle malattie lungo l’intero ciclo di vita, ma in particolare durante la sua ultima fase. È inoltre necessario intensificare le ricerche per comprendere come si possano incoraggiare gli anziani più difficili da raggiungere a modificare le loro abitudini e il loro stile di vita. Le statistiche e le ricerche devono includere le persone molto anziane e i risultati di tali ricerche vanno diffuse tra coloro che lavorano sul campo con queste persone;

17.

invita la Commissione europea a creare e a sostenere sul piano amministrativo e finanziario un Patto europeo dei sindaci sul cambiamento demografico, come contributo all'Anno europeo 2012, per riunire gli enti regionali e locali interessati a promuovere l'innovazione, la sanità intelligente e soluzioni per una migliore qualità della vita a favore di un invecchiamento attivo e in buona salute;

18.

osserva che, benché le competenze primarie nel campo dell'invecchiamento attivo spettino agli Stati membri e ai rispettivi enti regionali e locali, l'Unione europea ha la facoltà di legiferare su questioni che incidono sul funzionamento del mercato interno per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, promuovere la libera prestazione di servizi e garantire un'adeguata protezione dei consumatori. La ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea impone all'UE nuovi obblighi di legge per garantire che i disabili e gli anziani con menomazioni siano in grado di esercitare il diritto alla libera circolazione e di partecipare appieno alla vita economica e sociale delle loro comunità, al pari di qualsiasi altro cittadino. Ciò richiede un intervento dell'UE per garantire una risposta coordinata a livello di Unione europea, nazionale e locale/regionale. Inoltre, l'Unione europea può favorire lo scambio transnazionale di esperienze e promuovere interventi «miti», come i codici di buone prassi, per favorire l'attuazione ottimale delle libertà fondamentali sancite dai Trattati UE;

19.

prende atto del fatto che la Commissione europea intende presentare una proposta di un atto legislativo sull'accessibilità e sottolinea la necessità di un quadro giuridico dell'Unione europea per realizzare l'accessibilità in tutta l'Unione europea per tutti i beni e servizi essenziali e per creare condizioni eque di concorrenza per tutto il settore, PMI incluse. Tale quadro giuridico dovrebbe essere proporzionato e non deve comportare oneri burocratici aggiuntivi per le PMI. L'adozione di norme a livello di Unione europea sarebbe inoltre utile a sostenere il settore e a creare un mercato unico efficiente dei beni e dei servizi progettati per tutti. Occorre istituire un sistema di vigilanza per garantire l'applicazione della normativa, accompagnato da piani d'azione destinati alle autorità nazionali, regionali e locali, oltre a un sostegno ai soggetti locali e alle PMI;

20.

ricorda che un quadro giuridico relativo agli appalti pubblici adeguato è essenziale a livello di Unione europea e a livello nazionale e locale al fine di garantire che gli investimenti pubblici promuovano l'accessibilità per tutti. L'accessibilità dovrebbe, inoltre, diventare un prerequisito essenziale per ricevere i finanziamenti dell'Unione europea (fondi strutturali, fondi per finanziare progetti o finanziamenti della ricerca) e occorre un sostegno per aiutare le regioni meno avanzate a conformarsi alla legislazione e alle norme dell'Unione europea. Sarebbe opportuno prendere in considerazione incentivi finanziari per promuovere l'accessibilità, in particolare per far sì che gli enti pubblici provvedano ad adeguare le costruzioni e le abitazioni esistenti, e per sostenere gli investimenti in soluzioni innovative;

21.

sottolinea che è necessaria un'opera di sensibilizzazione per affiancare provvedimenti di legge essenziali e far sì che questi rappresentino un ritorno alla realtà. Tale azione dovrebbe rivolgersi agli enti regionali e locali, ai produttori, ai fornitori e ai prestatori di servizi, nonché ai cittadini in generale. Le politiche in materia di istruzione e formazione svolgono un ruolo importante per rafforzare e sostenere l'accessibilità: garantire che figure professionali quali ingegneri, architetti, web designer, costruttori e urbanisti siano adeguatamente formate per integrare le problematiche dell'accessibilità e applicare la progettazione per tutti è un requisito essenziale;

22.

rammenta che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e il volontariato sono fattori essenziali per un invecchiamento attivo e in buona salute. L'istruzione per gli adulti e le iniziative di volontariato svolto da persone anziane dovrebbero ricevere un sostegno a livello di Unione europea e a livello nazionale e locale per contribuire a prolungare la vita lavorativa, promuovere un pensionamento attivo e sostenere la vita autonoma;

23.

raccomanda, quindi, che gli obiettivi dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni e del PEI AHA siano integrati sistematicamente in tutti i futuri strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione europea, fra cui i fondi strutturali, e che le procedure di richiesta di finanziamento siano semplificate per gli interlocutori locali e regionali; accoglie con favore la Giornata europea della solidarietà intergenerazionale - particolarmente significativa nel contesto dell'Anno europeo 2012 - che promuove progetti intergenerazionali tra alunni delle scuole e anziani, fornendo così un importante contributo al dialogo tra le generazioni;

24.

accoglie con favore la creazione di una comunità della conoscenza e dell'innovazione dedicata all'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo nel 2014 e raccomanda all'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (IET) di fare del suo meglio per coinvolgere gli enti regionali e locali e gli interlocutori locali/regionali nell'attuazione di tale comunità;

25.

raccomanda che la Commissione europea coinvolga gli enti regionali e locali più attivamente nel processo di valutazione dell'Unione europea dell'impatto sociale delle diverse iniziative attuate a sostegno di un invecchiamento attivo e in buona salute al fine di garantire che l'impatto locale sulle persone anziane sia valutato in maniera adeguata;

26.

ricorda che l'invecchiamento attivo e in buona salute è un obiettivo essenziale di Europa 2020, sostenuto da svariate iniziate faro (Nuove competenze per nuovi lavori, Piattaforma contro la povertà, Un'agenda digitale europea) e da un ampio ventaglio di strumenti di finanziamento dell'Unione europea a disposizione degli enti regionali e locali, segnalati dalla pubblicazione, realizzata congiuntamente dal Comitato delle regioni, dalla Commissione europea e dalla piattaforma europea AGE, intitolata How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors («Come promuovere l'invecchiamento attivo in Europa - Il sostegno dell'UE agli interlocutori locali e regionali»), pubblicata nel settembre 2011 come contributo all'Anno europeo 2012 (3);

27.

conclude, pertanto, che non sembra sussistere alcun problema di conformità per le iniziative proposte rispetto al principio di sussidiarietà e proporzionalità previsti dai Trattati dell'Unione europea;

III.   SFIDE

28.

ricorda che, secondo le stime effettuate, nel 2060 i giovani dell'UE a 27 saranno il 9 % in meno che adesso (4) e la popolazione in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) si sarà ridotta del 15 %. Inoltre, il numero delle persone anziane dovrebbe aumentare di ben il 79 %. Tali cambiamenti demografici sono il risultato di una molteplicità di fenomeni, quali la diminuzione dei tassi di fertilità, l'aumento dell'aspettativa di vita, la migrazione netta totale e l'invecchiamento della generazione del cosiddetto «baby boom», nata dopo la Seconda guerra mondiale. È evidente che tali tendenze demografiche avranno un notevole impatto economico, sociale e sul bilancio a livello nazionale e locale/regionale. Lo studio elaborato dal CdR sul tema Active Ageing: local and regional solutions («Invecchiamento attivo: soluzioni a livello locale e regionale») (5) ne illustra perfettamente le ripercussioni quando afferma che l'offerta di manodopera e l'occupazione diminuiranno, mettendo in discussione la crescita economica, mentre la domanda di servizi destinati alla popolazione che invecchia crescerà. Inoltre, secondo le stime, le spese pubbliche aumenteranno per fornire servizi di qualità alle popolazioni che invecchiano, dovendo al contempo finanziare l'assistenza sanitaria e le pensioni per un numero crescente di persone anziane. Tuttavia, la maggior parte degli enti regionali e locali ha subito drastiche restrizioni di bilancio che già ora rendono estremamente difficile garantire servizi sociali dinamici e moderni di livello adeguato;

29.

sottolinea che esistono forti disparità tra paesi e regioni in termini di aspettativa di vita di uomini e donne, numero di anni di vita in buona salute, età mediana e tasso di dipendenza. L'invecchiamento della popolazione è previsto nella quasi totalità delle 281 regioni dell'UE a 27, ove per solo sette regioni non si prevede un aumento dell'età mediana per il 2030: Vienna in Austria, Amburgo e Treviri in Germania, Sterea Ellada e Peloponneso in Grecia, West Midlands e North Eastern Scotland nel Regno Unito (6). Nel 2008 i tassi di dipendenza differivano di tre volte tra le varie regioni (tra il 9,1 % e il 26,8 %). Nel 2030 la variazione sarà di quasi quattro volte (tra il 10,4 % e il 37,3 %) (7). Ciò significa che le regioni non sono tutte uguali in termini di invecchiamento demografico e questo, insieme all'attuale crisi economica, incide su alcuni enti regionali e locali più che su altri;

30.

sottolinea, inoltre, che vi sono forti disparità in termini di debito sovrano tra i diversi paesi e regioni, di cui alcuni si trovano ad affrontare tagli di bilancio molto drastici, che potrebbero compromettere la loro capacità di trarre benefici dai finanziamenti dell'Unione europea attraverso i fondi strutturali o le iniziative di programmazione congiunta sull'invecchiamento;

31.

ricorda, come affermato nel suo parere sul tema Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa  (8), che gli enti regionali e locali resteranno i principali datori di lavoro del settore pubblico e, quindi, che i regimi pensionistici pubblici continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire i sistemi pensionistici. Tali regimi pensionistici, tuttavia, saranno sempre più condizionati da riforme e provvedimenti in materia di bilancio. Pertanto, occorre tenere conto della capacità degli enti regionali e locali di compensare tale impatto per riuscire a fornire alle persone anziane un reddito adeguato, anche sotto forma di servizi di assistenza e collaborazione erogati in natura. Il Comitato delle regioni ha proposto di dotare la vigilanza macroeconomica di una dimensione sociale come strumento per gestire tali effetti;

32.

ha affermato nel suo parere sul tema Invecchiare bene nella società dell'informazione  (9) che le soluzioni basate sulle TIC possono accrescere la produttività dei servizi sociali e sanitari purché siano adeguate a dovere alle esigenze degli anziani e ricorda che gli enti regionali e locali dovrebbero essere coinvolti nelle attività di ricerca degli Stati membri e dell'Unione nel campo delle soluzioni TIC per l'invecchiamento poiché spesso saranno i principali utenti dei risultati;

33.

ricorda, tuttavia, che gli enti regionali e locali non possono da soli sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute. Per farlo, necessitano di un ambiente favorevole sotto il profilo giuridico, finanziario e strutturale, per cui è richiesto un intervento a livello nazionale e di Unione europea. Ad esempio, per introdurre iniziative nel campo delle TIC a sostegno dell'innovazione, di una sanità intelligente e di una migliore qualità della vita in tutte le regioni UE, sono necessari investimenti strutturali a livello di Unione europea e a livello nazionale per ampliare l'accesso alla banda larga, nonché una normativa dell'UE per armonizzare i criteri di accessibilità e gli standard di interoperabilità;

34.

sottolinea che il numero crescente di precondizioni – procedure contabili, finanziarie e di audit necessarie per ottenere sovvenzioni a titolo dei fondi strutturali – ha moltiplicato i progetti incentrati su risultati misurabili a scapito dei progetti più innovativi e orientati al rischio che, di fatto, richiedono più tempo per fornire un risultato positivo e sono più difficilmente misurabili. In termini pratici, l'innovazione sociale deve fare i conti, attualmente, con barriere che il più delle volte sono correlate a culture di audit o normative incompatibili. A dire il vero, questo problema non è collegato soltanto all'impiego dei fondi strutturali, ma si riscontra per molti altri strumenti di finanziamento a livello di Unione europea e a livello nazionale;

35.

riconosce, tuttavia, che è opportuno apportare modifiche alle modalità di attuazione dei fondi strutturali per includere requisiti basati su dati concreti onde evitare di compromettere gli sforzi compiuti per aumentare il valore aggiunto e l'efficienza dei fondi dell'Unione europea in questo settore. Danimarca e Svezia si avvalgono di tali procedure basate su informazioni concrete per monitorare le prestazioni rispetto a una serie di indicatori stabiliti di comune accordo e trasmettere le informazioni al sistema per il miglioramento costante, sotto il profilo della qualità e dell'efficienza dei costi, dei servizi prestati e finanziati. Il governo del Regno Unito ha recentemente introdotto delle obbligazioni a impatto sociale (social impact bond), destinate ad attrarre «nuovi investimenti intorno ai contratti basati sui risultati, di cui beneficiano i singoli e le comunità. Tramite un'obbligazione a impatto sociale, l'investimento privato è utilizzato per pagare gli interventi, che sono eseguiti da prestatori di servizi di comprovata esperienza. Il ritorno finanziario agli investitori è fornito dal settore pubblico, sulla base dei progressi compiuti in termini di risultati sociali. Se i risultati non migliorano, gli investitori non recuperano l'investimento effettuato» (10).

IV.   OPPORTUNITÀ

36.

osserva che i paesi caratterizzati da standard di accessibilità elevati nell'ambiente edificato, nei trasporti e nelle TIC sono i paesi in cui si riscontrano i livelli più elevati di occupazione delle persone anziane, donne o uomini che siano, e che registrano i migliori risultati in termini di anni di vita in buona salute; è sempre in questi paesi che i tassi di occupazione delle donne e delle persone con disabilità sono più elevati e gli indicatori della parità di genere registrano i risultati migliori (ad esempio il divario di retribuzione e di pensione tra i generi). Ciò dimostra che promuovere ambienti a misura di anziano a livello locale in modo proattivo non ostacola l'economia ma, al contrario, fa progredire la società e l'economia in generale. Tali ambienti rendono la vita più facile per tutti e sostengono la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne, dei lavoratori anziani e delle persone con disabilità, nonché una partecipazione attiva e produttiva dei pensionati alla vita delle loro comunità. Inoltre, offrono un sostegno alle persone che prestano assistenza a titolo informale e le aiutano a conciliare più agevolmente l'attività lavorativa e i compiti di assistenza;

37.

si compiace del fatto che già centinaia di enti regionali e locali in tutta Europa siano coinvolti nel programma Città a misura di anziano (Age-Friendly Cities) dell'Organizzazione mondiale della sanità e che alcuni Stati membri abbiano dato il via a programmi nazionali a sostegno degli enti regionali e locali che intendono unirsi alla rete delle città a misura di anziano dell'OMS;

38.

alla luce dell'aumento nel numero di anziani colpiti dal morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza, accoglie con favore l'iniziativa assunta da alcuni enti regionali e locali di creare ambienti studiati in funzione del malato di Alzheimer per promuovere una migliore inclusione degli anziani affetti da demenza e di chi li assiste a titolo informale all'interno della comunità;

39.

sottolinea il fatto che la creazione di ambienti progettati per tutti e tali da sostenere l'autonomia degli anziani con disabilità o con limitazioni nelle attività quotidiane si è dimostrata efficiente sotto il profilo dei costi. L'esperienza svedese dimostra che il calo della domanda di assistenza registrato nel paese negli ultimi 15 anni non può essere spiegato con un miglioramento della salute, in quanto non vi sono prove in tal senso tra gli anziani svedesi nell'arco di tempo considerato. La spiegazione più probabile del calo registrato nelle richieste di assistenza per gli anziani è riconducibile al miglioramento degli standard di accessibilità nei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti e ai progressi compiuti nel campo della tecnologia dell'assistenza, grazie a cui gli anziani riescono più facilmente a gestirsi autonomamente. Vale la pena di notare che la Svezia registra il tasso di occupazione degli anziani in generale e delle donne anziane più elevato di tutti gli Stati membri;

40.

sottolinea, tuttavia, che benché gli enti regionali e locali svolgano un ruolo importante in veste di acquirenti di beni o di servizi, in particolare attraverso gli appalti pubblici, e possano quindi fungere da traino politico per promuovere un approccio positivo all'invecchiamento, occorre contrastare la frammentazione dei mercati esistenti ed emergenti delle soluzioni innovative a sostegno dell'invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di creare un vero e proprio mercato unico per l'«economia d'argento» e aprire le economie di scala ai consumatori e agli offerenti pubblici. Il futuro atto legislativo sull'accessibilità tenterà di abbattere le barriere che impediscono la creazione di un mercato dell'Unione europea in cui le soluzioni innovative regionali/locali possano essere più facilmente configurate e realizzate su più vasta scala in altre regioni dell'Unione. Le PMI sono spesso in prima linea nell'innovazione e sono più vicine ai mercati locali. Non di rado, offrono servizi personalizzati e si adeguano alle esigenze dei loro consumatori. Le PMI trarrebbero vantaggio dal disporre di norme e standard chiari, che garantiranno loro l'accesso a un mercato unico per tutta l'UE e favoriranno l'interoperabilità con altri beni e servizi per un risultato ottimale;

V.   CONCLUSIONI

41.

conclude che garantire lo sviluppo di ambienti accessibili e favorevoli a livello locale, fondati sul concetto della progettazione per tutti aiuterà le donne e i lavoratori anziani a mantenere un impiego più a lungo e diminuirà la domanda di cura e assistenza per un numero in rapida ascesa di anziani. Il CdR confida nel fatto che l'azione dell'UE a sostegno dell'invecchiamento attivo e in buona salute e della solidarietà tra le generazioni stimolerà l'innovazione e il potenziale di crescita in tutta l'Unione e porterà vantaggi economici per gli interlocutori pubblici e privati, a livello locale, nazionale e di Unione europea;

42.

concorda con l'approccio all'invecchiamento adottato dalla presidenza danese e sottolinea che per servirsi dell'innovazione sociale per rispondere all'invecchiamento della società, è fondamentale che l'UE crei un quadro comune per consentire, in futuro, di usufruire appieno delle potenzialità dell'innovazione sociale. Un quadro comune dell'Unione europea a sostegno dell'innovazione sociale aiuterebbe, infatti, gli innovatori sociali in Europa a operare, reperire finanziamenti, organizzarsi in reti e ampliare le loro iniziative.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 212/2009.

(2)  Kastler, P7_TA(2011) 0332.

(3)  http://bibli.reseauope.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=264.

(4)  Fonte: Statistiche sulla struttura della popolazione e l'invecchiamento di Eurostat.

(5)  www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?siteid=default&contentID=a18962c0-1f8f-44e9-9f3d-bfa7955830db.

(6)  Eurostat, EUROPOP 2008 regionale.

(7)  Ibid.

(8)  CdR 319/2010.

(9)  CdR 84/2007.

(10)  http://www.socialfinance.org.uk/work/sibs (in inglese).


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/52


Parere del Comitato delle regioni «Efficienza energetica nelle città e nelle regioni, con particolare attenzione alle differenze tra zone rurali e urbane»

2012/C 225/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

chiede che l'efficienza energetica sia l'elemento centrale, nonché parte integrante delle politiche energetiche e ottenga una posizione sufficientemente prioritaria nella gerarchia delle politiche in materia;

è favorevole a una migliore integrazione delle misure di sostegno finanziario a favore dell'efficienza e dell'economia energetica nei futuri programmi di finanziamento dell'UE;

invoca misure più incisive per influenzare il comportamento umano e i modelli di consumo energetico, e rileva la necessità di una miscela di misure di incentivazione e di penalizzazione, evidenziando le ragioni economiche, ma dando anche maggior rilievo alle esigenze improrogabili, quando necessario;

riconosce che al momento attuale l'attenzione politica è rivolta in via prioritaria alle città perché queste realizzino gli obiettivi delle politiche vigenti, ma sottolinea anche la necessità di considerare in modo più ampio e coordinato le sfide e le opportunità che si presentano alle zone rurali in termini di consumo e produzione di energia;

invita gli enti locali e regionali a condividere le migliori prassi in materia di efficienza ed economia energetica e a incrementare la resilienza energetica programmando e orientando l'erogazione dei loro servizi verso un consumo energetico minimo.

Relatore

Brian MEANEY (IE/AE), membro del consiglio della contea di Clare e della Mid-West Regional Authority

Testo di riferimento

Consultazione richiesta dalla presidenza danese in data 12 gennaio 2012

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A)   Introduzione

1.   sottolinea che, a giusto titolo, la strategia Europa 2020 pone l'uso efficiente dell'energia al centro della realizzazione dei suoi obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la quale richiede il passaggio a un'economia basata su un uso efficiente delle risorse. L'efficienza energetica non si prefigge di ridurre la produzione o l'attività economica, bensì di mantenere lo stesso livello di attività riducendo il consumo di energia per unità di produzione. A tal fine occorre individuare ed eliminare gli usi non necessari di energia, e ricorrere a mezzi di produzione più efficaci;

2.   prende atto con preoccupazione che, in base alle previsioni, entro il 2020 l'UE riuscirà a ridurre solo del 10 % (solo metà, quindi, del 20 % proposto) il consumo di energia primaria. Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il 2020 richiede uno sforzo coordinato a tutti i livelli (UE, nazionale, regionale e locale). L'efficienza energetica costituisce una priorità fondamentale che rende necessario un rafforzamento delle politiche a tutti i livelli;

3.   ribadisce che, per realizzare i suoi obiettivi in materia di approvvigionamento energetico sostenibile, competitivo e sicuro, l'UE deve agire collettivamente in modo solidale ed efficace per individuare e impiegare gli sviluppi tecnologici esistenti ed emergenti e promuovere un cambiamento di comportamento che favorisca e migliori l'efficienza energetica; in tale contesto, l'UE dovrebbe, a breve e medio termine, dare priorità all'introduzione delle tecnologie più efficienti e competitive dal punto di vista commerciale;

4.   sottolinea che - non da ultimo tramite gli operatori dell'energia locali e regionali - le città, le regioni e le amministrazioni locali hanno un ruolo di primo piano da svolgere per agevolare, promuovere e regolamentare un uso più efficiente dell'energia nelle proprie attività e infrastrutture, come pure tra i consumatori e i produttori di energia. Il CdR prende atto che, per poter svolgere questa opera, le autorità devono essere messe in condizione, dal punto di vista finanziario e dell'assistenza, di contribuire all'applicazione e al potenziamento delle misure in materia di efficienza energetica;

5.   mette in risalto il ruolo svolto dagli enti regionali e locali nel servire da esempio, nell'attirare gli investimenti e nel creare posti di lavoro, e invita l'UE a promuovere l'elaborazione di piani regionali e locali in materia di efficienza energetica che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi nazionali ed europei nel campo dell'energia nonché al miglioramento dei sistemi d'informazione energetica, creando al tempo stesso appositi meccanismi a sostegno di tali attività;

6.   approva la proclamazione, da parte delle Nazioni Unite, dell'Anno internazionale dell'energia sostenibile per tutti, dal momento che questa iniziativa offre un'opportunità preziosa per sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza di migliorare l'efficienza energetica e le energie rinnovabili a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. La mancanza di accesso a un'energia pulita, affidabile e a prezzi ragionevoli pregiudica lo sviluppo umano, sociale ed economico e costituisce uno dei principali ostacoli alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio. La transizione verso una piena riconversione alle energie rinnovabili deve andare di pari passo con un maggiore impegno nella diminuzione del consumo energetico e nello sviluppo di nuove fonti energetiche, il che comporta anche una riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili;

7.   osserva inoltre che le economie di India e Cina sono ancora in fase di «avviamento», e che la domanda energetica della Cina dovrebbe aumentare vertiginosamente del 75 % entro il 2035 (1); il conseguente aumento della concorrenza per le risorse energetiche attualmente importate dall'UE potrebbe provocare problemi di approvvigionamento, distribuzione e costi, con gravi ripercussioni economiche e sociali a diversi livelli. Occorre mettere a punto piani di azione concreti e fattibili per reagire a questi sviluppi, al fine di coprire al più presto il fabbisogno energetico grazie a fonti rinnovabili locali. Le autorità municipali, regionali e locali dovrebbero partecipare pienamente alla definizione di tali piani;

8.   richiama l'attenzione sui benefici sociali ancora da trarre dai progetti di riconversione ecologica nei comuni e nelle regioni; in relazione a ciò, sottolinea che la Commissione europea e i governi degli Stati membri dovrebbero destinare risorse finanziarie consistenti all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici;

9.   prende atto del dibattito in corso in merito alla direttiva sull'efficienza energetica e chiede che sia adottato un testo deciso e ambizioso. Le città e le regioni non possono che trarre beneficio da un aumento della propria efficienza energetica e dalla riduzione dei propri consumi energetici: ciò permetterebbe loro di diminuire la dipendenza dalle importazioni di petrolio, creare fino a 2 milioni di posti di lavoro a livello locale grazie alle attività di costruzione e adeguamento (2) e consentirebbe alle famiglie di effettuare risparmi notevoli sulle spese energetiche. Inoltre, l'UE potrebbe ridurre ulteriormente le proprie emissioni di gas a effetto serra e prefiggersi obiettivi ancora più ambiziosi in questo ambito. La direttiva proposta costituisce pertanto un primo passo avanti concreto per alleviare l'attuale crisi. Essa tuttavia, nel suo complesso, non ha un respiro sufficientemente ampio, visto che si prefigge essenzialmente obiettivi economici, ovverosia ridurre le importazioni di petrolio e gas e reinvestire i miliardi di euro così risparmiati nelle economie dell'UE, senza al tempo stesso presentare delle idee concrete per il necessario sviluppo massiccio delle fonti energetiche rinnovabili. Per conseguire tali obiettivi ogni Stato membro deve poter operare in funzione delle proprie specificità, in modo da poter adottare le misure più efficaci per ciascuna realtà nazionale;

10.   più specificamente, il CdR si rammarica, in questo contesto, dell'assenza di una visione coerente a lungo termine per il rinnovo, laddove necessario, del parco immobiliare ad uso abitativo, nonché dell'assenza di impegni specifici ed espliciti in materia di assistenza finanziaria agli enti locali e regionali, volti a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica a livello locale e regionale; a questo proposito è importante tenere conto della differenza tra obiettivi di interesse pubblico e obiettivi imprenditoriali. Per un'impresa, il rinnovo di un edificio dipende dalle sue possibilità sul piano economico, mentre è compito dello Stato garantire il conseguimento degli obiettivi di pubblica utilità;

11.   raccomanda all'UE di potenziare i sistemi d'informazione in materia di efficienza energetica, compresi i dati concernenti le politiche nazionali e regionali in materia, i sistemi per valutare il calcolo del risparmio energetico ottenuto a livello territoriale, gli indicatori di efficienza energetica, le basi dati relative agli standard per le misure applicabili ai fini del risparmio energetico, gli orientamenti in materia di buone pratiche, le norme di attuazione, ecc. Conviene con l'associazione europea degli enti locali Energy Cities sulla «cruciale» importanza dei finanziamenti per la realizzazione delle misure proposte. Rileva inoltre che la direttiva sull'efficienza energetica non contempla obiettivi vincolanti né un processo di valutazione significativo, ma prevede clausole di non partecipazione (opt-out) di facile utilizzo. Accoglie quindi con favore l'impegno delle presidenze del Consiglio polacca e danese volto ad inserire le misure di finanziamento necessarie ed altri elementi ancora mancanti nella proposta di direttiva. Il CdR appoggia gli sforzi della presidenza danese per raggiungere un compromesso politico che garantisca agli enti pubblici la possibilità di continuare ad accrescere l'efficienza energetica del loro patrimonio immobiliare, tenendo conto delle diverse situazioni locali e regionali dei singoli Stati membri. Risulta particolarmente gradita la proposta di rendere obbligatorio per le imprese del settore energetico un risparmio medio di energia dell'1,5 % annuo;

12.   sottolinea che una maggiore efficienza energetica non può essere conseguita con una rigida ripartizione delle aree di intervento effettuata dai governi centrali senza tener conto delle diverse situazioni locali e regionali dei singoli Stati membri; chiede pertanto che gli obiettivi di riduzione del consumo energetico, pur restando invariati, possano essere raggiunti adottando approcci alternativi, e che comuni e regioni possano a loro volta proporre strategie di risparmio energetico;

13.   nota che nell'UE vige la tendenza alla parcellizzazione della politica e della riflessione in materia di energia. Questo ambito è infatti suddiviso in settori (trasporti, edilizia, ecc.) invece di tenere conto delle ineguaglianze spaziali e territoriali e delle potenzialità da sfruttare se si vuole far progredire tutta l'Unione contemporaneamente;

14.   chiede che, oltre a migliorare l'efficienza energetica, vengano sviluppate adeguate misure di gestione/conservazione dell'energia e che vengano fissati obiettivi in tal senso volti a ridurre il consumo energetico che potrebbero rafforzare e superare gli obiettivi stabiliti tramite un miglioramento dell'efficienza energetica;

15.   chiede che la presidenza danese dell'UE riconosca il ruolo degli enti locali e regionali nel quadro della realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica previsti dalla strategia Europa 2020. Infatti non esiste in pratica alcun riferimento agli enti locali e regionali né nell'attuale progetto di documento negoziale del Consiglio sulla futura direttiva sull'efficienza energetica né nella comunicazione della Commissione Tabella di marcia per il 2050. Il CdR ritiene inoltre che i programmi nazionali di riforma riveduti e le raccomandazioni specifiche per paese debbano rispecchiare più chiaramente gli impegni assunti in materia di efficienza energetica;

16.   accoglie con favore lo strumento di finanziamento Energia intelligente — Europa (EIE) e approva gli sforzi che esso pone in atto per superare le barriere di mercato. Il programma EIE dovrebbe concentrarsi sulle azioni intese a incoraggiare i cambiamenti comportamentali. Il CdR chiede però che i risultati e le raccomandazioni dei progetti EIE siano diffusi con maggiore decisione (informazione, legislazione, ecc.) in tutta l'UE e che, allo stesso modo, siano garantiti i finanziamenti 2014-2020 a favore del programma EIE o dei programmi che lo sostituiranno;

17.   tenuto conto della particolare dimensione territoriale della questione, il CdR sottolinea che:

le aree rurali dell'UE impiegano fonti energetiche più inquinanti rispetto alle aree urbane; occorre quindi promuovere con particolare insistenza la sostituzione, in via transitoria, dei combustibili fossili altamente inquinanti con combustibili fossili meno inquinanti, da rimpiazzare poi con energie rinnovabili;

le aree rurali, pur in fase di recupero, presentano tuttora un livello di sviluppo economico inferiore alla media UE, in particolare rispetto alle aree urbane. Il divario tra le aree rurali e quelle urbane è estremamente marcato nell'Europa centrorientale; tale fenomeno è ancor più preoccupante dal momento che tra il 2000 e il 2007 esso si è accentuato a seguito della rapida espansione dei grandi centri urbani e delle capitali.

B)   Città, enti regionali e locali

18.   ribadisce l'invito a realizzare un migliore equilibrio tra zone urbane e zone rurali nel quadro delle politiche a favore dell'energia sostenibile nell'UE e sottolinea la necessità di sfruttare il potenziale delle aree rurali per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica fissati dalla strategia Europa 2020. Le aree rurali presentano infatti notevoli possibilità sia in termini di produzione di energia che di riduzione del consumo: solo nelle aree rurali si trovano ampie superfici di terreno da destinare alle centrali eoliche o solari. Nel contempo, l'agricoltura moderna ha bisogno di notevoli quantitativi di energia per il proprio funzionamento. Ciononostante non si tiene granché conto del potenziale di risparmio energetico del settore né del potenziale di sviluppo di nuove fonti di energia;

19.   sottolinea l'esistenza di notevoli disparità tra le aree urbane e quelle rurali. Nelle aree rurali l'efficienza energetica è in una situazione critica e richiede un intervento urgente. Le famiglie e le piccole imprese presenti in queste aree sono spesso svantaggiate sul piano del consumo energetico, particolarmente a causa delle caratteristiche dei nuclei familiari e della qualità del parco immobiliare. Nelle aree rurali gli edifici sono considerevolmente più vecchi, la loro ristrutturazione risulta più costosa e spesso al di fuori della portata dei proprietari. Ciò è dovuto in parte alla densità della popolazione, visto che all'isolamento termico delle abitazioni rurali individuali non si applicano le stesse economie di scala di cui possono beneficiare le abitazioni urbane occupate da diversi inquilini. Questa situazione, che vale per tutti gli Stati membri, anche se in grado diverso, determina un aumento - in proporzione maggiore - del costo dell'energia nelle aree rurali, in cui il reddito pro capite è dal 21 % al 62 % inferiore rispetto a quello delle zone urbane (3);

20.   sottolinea che, in fatto di energia, le politiche dell'UE sono state però elaborate in funzione delle esigenze dei grandi centri urbani. Gli investitori si concentrano tuttora quasi esclusivamente sulle infrastrutture destinate alle aree urbane;

21.   sottolinea che, in generale, l'accesso all'energia è più dispendioso nelle aree rurali e nelle regioni periferiche, in cui, oltretutto, l'efficienza energetica è inferiore a causa della scarsa diffusione di tecnologie «pulite» e di un inefficiente isolamento termico. Chiede che vengano adottate soluzioni adeguate in termini di governance e di finanziamento allo scopo di consentire alle aree rurali di tutta l'UE di recuperare il ritardo rispetto alle aree urbane, soprattutto grazie alle potenzialità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del suo approccio Leader. Un gran numero di buone pratiche e di progetti pilota attuati su tutto il territorio dell'UE hanno già dimostrato chiaramente che le aree rurali hanno le potenzialità per provvedere al proprio fabbisogno energetico attraverso l'utilizzo di fonti di energia diverse, come fonti che non generano emissioni di gas a effetto serra e sono neutrali sul piano delle emissioni di carbonio, biomassa, celle a combustibile, ecc.;

22.   ritiene che il sostegno destinato dal Fondo sociale europeo allo sviluppo delle capacità, e in particolare alla riqualificazione dei lavoratori, che può consistere anche nel recupero di tecniche tradizionali con materiali caratteristici della regione, dovrebbe prendere atto e tenere conto delle diverse esigenze delle aree urbane e di quelle rurali in modo da non trascurare i lavoratori agricoli. In caso contrario, verrebbero a mancare le qualifiche necessarie ad utilizzare le tecnologie più adatte alle aree rurali e si accentuerebbe il divario energetico tra queste aree e quelle urbane;

23.   sottolinea che la politica in materia di istruzione può svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare all'efficienza energetica e nell'influenzare i cambiamenti necessari sul piano del comportamento umano; suggerisce di condurre un'analisi comparativa delle iniziative esistenti in materia di istruzione in modo da individuare le migliori prassi e mettere a punto programmi di studi che possano integrare il tema della sostenibilità nelle prime fasi del processo di apprendimento formale; chiede inoltre che il prossimo programma Erasmus per tutti crei delle alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e «imprese verdi» per mettere a punto nuovi programmi di studi che colmino le carenze in materia di innovazione e di competenze nel settore dell'efficienza e della economia energetica;

24.   sottolinea che gli enti locali e regionali possono anche contribuire alla realizzazione di risparmi energetici integrando sistematicamente i fattori ambientali nelle procedure relative agli appalti pubblici. A questo proposito accoglie con soddisfazione la proposta di direttiva sugli appalti pubblici adottata dalla Commissione (4). In base a tale proposta, gli enti locali e regionali possono tenere conto dei fattori ambientali, tra cui l'efficienza energetica, nelle procedure di appalto. Si dovrebbe incoraggiare l'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti locali e regionali in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Most Economically Advantageous Tender, MEAT) in modo da tener conto del risparmio energetico per tutta la durata della procedura di appalto.

C)   Consumatori

25.   sottolinea inoltre l'esistenza di una dimensione sociale per cui la povertà energetica può colpire fortemente i gruppi a basso reddito. Il fenomeno può interessare alcuni paesi più di altri. Tuttavia, anche nelle cause e negli effetti della povertà energetica esistono notevoli differenze tra zone urbane e rurali, di cui occorre tenere conto nelle misure da adottare e che non sono necessariamente correlate con i risultati generali ottenuti da un dato paese o regione in materia di efficienza energetica;

26.   richiede misure atte a mettere i consumatori in condizione di negoziare benefici con i produttori/fornitori in cambio di modelli comportamentali diversi. Ad esempio, i singoli utenti che decidono in massa di spostare l'utilizzo dell'energia verso le ore non di punta vanno aiutati ad ottenere gli stessi sconti di cui godono gli acquirenti all'ingrosso. Analogamente, va incoraggiato in quanto bene pubblico l'impiego di tecnologie avanzate nel campo delle reti intelligenti per la misurazione del consumo e della fatturazione, tecnologie che permettono di incrementare i livelli di efficienza energetica dei fornitori (attraverso una gestione efficiente della rete e una più adeguata manutenzione delle reti e delle apparecchiature, ecc.) e dei consumatori (attraverso una maggiore conoscenza dei metodi di misurazione del consumo e dei sistemi di fatturazione, dei servizi aggiudicatori e di quelli di rete, nonché mediante un consumo interattivo intelligente, ecc). Inoltre, non va tollerata la resistenza da parte commerciale a tali tecnologie, anzi la loro introduzione generalizzata dovrebbe avvenire prima di quanto previsto attualmente. È importante garantire che l'installazione dei dispositivi avanzati di misurazione non comporti un consistente aumento delle tariffe per i consumatori;

27.   si rallegra del rinnovo e della prosecuzione del programma di etichettatura Energy Star nel quadro della proposta di un programma di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, e osserva che la proposta di regolamento COM(2012) 109 final prevede di rinnovare l'accordo Energy Star sulla base di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (COM(2012) 108 final). Andrebbe incentivato il ricorso all'etichettatura Energy Star. Si osserva che gli elevati costi dell'energia incentiveranno la vendita di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Inoltre, la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di evidenziare sull'etichetta l'energia intrinseca utilizzata nella produzione dell'apparecchio.

D)   Finanziamenti

28.   alla luce del parere sul tema L'integrazione dei cambiamenti climatici e il futuro bilancio dell'UE  (5), ribadisce la propria preoccupazione per l'accento posto sulle misure di austerità, che mette in ombra qualunque questione attinente all'economia reale nel contesto del futuro bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020, in particolare l'incremento urgente degli stanziamenti di bilancio riservati agli investimenti regionali e locali, urbani e rurali nel campo delle energie sostenibili, già richiesto dal CdR in alcuni pareri precedenti. Accoglie tuttavia con favore il fatto che «la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori» sia inserita tra le priorità d'investimento del quadro strategico comune (QSC) (6). Aggiunge però che, mentre i fondi nell'ambito del QSC vanno utilizzati per far fronte a determinate sfide individuate a livello regionale, è anche necessario stabilire un equilibrio tra produzione sostenibile ed efficienza energetica;

29.   si rammarica che il Consiglio non abbia considerato l'opportunità di inserire nel testo della direttiva sull'efficienza energetica lo stanziamento di fondi, tra cui ad esempio quelli per migliorare l'efficienza energetica a livello nazionale; sottolinea inoltre la necessità di promuovere in modo più incisivo il ruolo della Banca europea per gli investimenti attraverso gli enti creditizi nazionali e locali al fine di finanziare gli investimenti nel campo dell'efficienza energetica;

30.   chiede che la presidenza danese si adoperi affinché la futura concessione di aiuti per la promozione delle misure di efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento dei locali sia collegata ai risparmi energetici quantificati realizzati per ciascun impianto;

31.   chiede che, nel quadro del prossimo bilancio UE, la Commissione europea tenga conto della proposta di direttiva in materia di efficienza energetica e garantisca fondi sufficienti da destinare alla promozione dell'efficienza energetica negli alloggi rurali;

32.   evidenzia il fatto che uno dei principali problemi, nelle aree rurali, è costituito dalla capacità degli enti locali e regionali di accedere ai fondi esistenti:

meccanismi finanziari (ELENA - Assistenza energetica europea a livello locale, ecc.) e fondi per l'efficienza energetica (EEEF, ecc.);

l'esperienza acquisita con il quadro finanziario in corso dimostra che, per tutta una serie di ragioni, non è possibile utilizzare integralmente le risorse per l'efficienza energetica provenienti dai fondi strutturali. Nel quadro finanziario 2014-2020, che prevede una percentuale più elevata di fondi da destinare all'efficienza energetica, occorre quindi fare in modo di agevolare l'accesso degli enti locali e regionali a tali risorse;

33.   sottolinea che esistono altri strumenti finanziari, come i contratti di prestazione energetica, i partenariati pubblico-privati e i fondi nazionali o regionali per l'efficienza energetica, che promuovono i lavori volti a migliorare tale efficienza in un periodo in cui i finanziamenti pubblici tendono a rarefarsi. In effetti, soprattutto ora che le risorse finanziarie pubbliche sono limitate e che molte PMI si trovano in difficoltà, occorre preoccuparsi in particolare di conseguire il migliore equilibrio possibile, nelle spese dell'UE, fra infrastrutture su vasta scala, da un lato, e l'essenza stessa dell'energia rurale, ossia il decentramento della produzione di energia, dall'altro; il CdR invita inoltre l'UE a promuovere e disciplinare a livello europeo la figura delle imprese di servizi energetici quali finanziatrici di investimenti nel campo dell'efficienza, perché queste possano in tal modo accedere a fondi europei specifici;

34.   ritiene che, per migliorare l'accesso ai finanziamenti, vi sia bisogno di strumenti che aiutino i consumatori e le autorità pubbliche a soddisfare i requisiti di cofinanziamento e a elaborare piani innovativi in grado di attrarre gli stanziamenti;

35.   rammenta che dall'indagine Europa 2020 realizzata dal CdR all'inizio del 2010 sul tema Politiche energetiche sostenibili attuate dalle regioni e città dell'UE: buone pratiche e sfide è emerso che, in generale, le iniziative lanciate dagli enti locali e regionali hanno carattere multisettoriale e integrato, e contribuiscono al tempo stesso alla competitività, alla crescita e all'occupazione. È pertanto essenziale tenere dovuto conto di questa realtà nella futura elaborazione del bilancio dell'UE;

36.   chiede che gli enti locali e regionali siano dotati delle capacità di integrare l'efficienza energetica nei loro requisiti di pianificazione rurale e urbana.

E)   Logistica

37.   sottolinea l'importanza di sviluppare dei sistemi logistici a livello UE che consentano di realizzare una maggiore efficienza nel trasporto merci, come ad esempio il Central European Logistics System (Sistema logistico centrale europeo - CELS). A tal fine sarebbe necessario mettere a punto un sistema di mappatura unificato che integri tutti i modi di trasporto europei (trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo e navigazione interna) in un'unica rappresentazione;

38.   ritiene che il CELS possa offrire l'assistenza necessaria per la mappatura visiva e l'analisi dei costi indispensabili al fine di promuovere una connessione ecologica, economica ed efficiente del trasporto intermodale. Esso costituirebbe un repertorio online del trasporto merci al quale potrebbero iscriversi gli operatori del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e della navigazione interna, facendone di conseguenza il catalogo più completo di tutti gli operatori del trasporto merci. Esso permetterebbe inoltre di individuare i percorsi più adatti al trasporto combinato, consentendo di scegliere gli itinerari stradali più brevi;

39.   sottolinea l'importanza di politiche energetiche integrate, transettoriali e sostenibili per le aree rurali, che includano sia l'efficienza energetica sul piano degli edifici, dei trasporti ecc., sia la produzione decentrata di energia rinnovabile.

F)   Conclusioni

40.   in questo contesto ritiene che la politica di coesione possa offrire un quadro adeguato per adottare un approccio coordinato nei confronti di questa problematica complessa. Alla luce delle interconnessioni esistenti tra gli obiettivi della strategia Europa 2020, è necessario che i responsabili politici dell'UE siano pienamente consapevoli della possibilità di realizzare miglioramenti in tutti gli ambiti della strategia, a patto che le misure intese a rendere più efficiente l'uso dell'energia siano ampiamente applicate a livello dell'UE;

41.   sottolinea la necessità di trovare un migliore equilibrio tra la dimensione interna e quella esterna dell'approvvigionamento energetico dell'UE, promuovendo la ricerca e il perseguimento dell'efficienza energetica perlomeno al pari degli investimenti in nuove condutture per i combustibili fossili provenienti da paesi terzi. Ricorda inoltre alla Commissione che l'efficienza energetica richiede tuttora investimenti di miliardi di euro nell'edilizia abitativa e nei trasporti. Anche la questione della gestione/conservazione dell'energia va riconosciuta come una necessità di grande attualità e affrontata di conseguenza;

42.   ribadisce che gli Stati membri dovrebbero avviare processi di consultazione che coinvolgano gli attori regionali e locali nell'elaborazione di piani nazionali in materia di efficienza energetica (approccio dal basso verso l'alto), garantendo la coerenza di tali piani con gli obiettivi e le risorse locali e regionali; inoltre sollecita la partecipazione degli attori regionali e locali alla fase di monitoraggio, in quanto autorità competenti per lo sviluppo dei piani stessi;

43.   pone ancora una volta l'accento sull'iniziativa del Patto dei sindaci che dimostra in maniera concreta l'impegno dei governi locali a favore della promozione dell'efficienza energetica nonché la volontà di far fronte ai cambiamenti climatici; osserva tuttavia che i firmatari del Patto non adottano una metodologia comune per l'elaborazione dei loro rapporti. In base a tale iniziativa le regioni sono tenute a elaborare un rapporto sulle loro prestazioni di efficienza energetica rispettando criteri rigidi e concordati (7);

44.   chiede alla Commissione di adottare quanto prima misure che consentano di realizzare l'idea di una rete interconnessa di distribuzione di energia che copra tutto il territorio dell'UE. Ciò permetterebbe all'Unione di garantire un approvvigionamento energetico sicuro a tutti i cittadini. La questione riveste una certa importanza anche sul piano della politica di sicurezza, dal momento che permetterebbe di ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili provenienti da paesi in cui vigono regimi autoritari.

45.   Messaggi principali - Priorità d'azione

IL COMITATO DELLE REGIONI

a)

chiede che l'efficienza energetica sia l'elemento centrale, nonché parte integrante delle politiche energetiche e ottenga una posizione sufficientemente prioritaria nella gerarchia delle politiche in materia;

b)

è favorevole a una migliore integrazione delle misure di sostegno finanziario a favore dell'efficienza e dell'economia energetica nei futuri programmi di finanziamento dell'UE;

c)

invoca misure più incisive per influenzare il comportamento umano e i modelli di consumo energetico, e rileva la necessità di una miscela di misure di incentivazione e di penalizzazione, evidenziando le ragioni economiche, ma dando anche maggior rilievo alle esigenze improrogabili, quando necessario;

d)

riconosce che al momento attuale l'attenzione politica è rivolta in via prioritaria alle città perché queste realizzino gli obiettivi delle politiche vigenti, ma sottolinea anche la necessità di considerare in modo più ampio e coordinato le sfide e le opportunità che si presentano alle zone rurali in termini di consumo e produzione di energia;

e)

invita gli enti locali e regionali a condividere le migliori prassi in materia di efficienza ed economia energetica e a incrementare la resilienza energetica programmando e orientando l'erogazione dei loro servizi verso un consumo energetico minimo.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Agenzia internazionale dell'energia (AIE) - Relazione globale sull'energia 2011.

(2)  Commissione europea.

(3)  Eurostat.

(4)  COM(2011) 896 final.

(5)  Parere di prospettiva L'integrazione dei cambiamenti climatici e il futuro bilancio dell'UE (CdR 104/2011).

(6)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (COM(2011) 615 final).

(7)  http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_thinkbooklet.pdf.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

95a sessione plenaria del 3 e 4 maggio 2012

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/58


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento generale sui fondi del quadro strategico comune»

2012/C 225/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

auspica un bilancio ambizioso per la futura politica di coesione (2014-2020) al fine di poter conseguire gli obiettivi del Trattato e realizzare le ambizioni della strategia Europa 2020; auspica altresì che vengano presi in considerazione altri criteri oltre al PIL al fine di determinare il livello di sviluppo e il riparto delle risorse;

approva l'architettura proposta dalla Commissione, in particolare l'individuazione di due grandi obiettivi («Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» e «Cooperazione territoriale»), il mantenimento dell'FSE nell'ambito della politica di coesione, così come la creazione di una nuova categoria di regioni in transizione, che offre una rete di sicurezza alle regioni che non rientreranno più a pieno titolo nell'obiettivo Convergenza;

esige una maggiore flessibilità nella ripartizione dei fondi strutturali, che si adatti più realisticamente alle esigenze del territorio, grazie al coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali; tale flessibilità dovrebbe interessare anche la ripartizione dei fondi strutturali tra FESR e FSE, e la concentrazione di fondi su determinati obiettivi tematici della strategia Europa 2020; in questo senso, chiede che le soglie minime stabilite nei regolamenti specifici vengano significativamente abbassate o siano rese più flessibili;

sostiene l'approccio strategico del quadro strategico comune (QSC), che integra l'insieme dei fondi a vocazione territoriale, consentendo un miglior coordinamento con il FEASR e il FEAMP; appoggia altresì l'attenzione accordata al principio di coesione territoriale tramite azioni urbane, azioni di sviluppo locale, ITI e piani d'azione comuni; auspica tuttavia che si accordi un'attenzione particolare alle zone in cui è in corso una transizione industriale e alle regioni che soffrono di svantaggi naturali o demografici;

chiede che venga incoraggiata la possibilità di programmi plurifondo (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP) e che la Commissione europea adotti ogni misura per la predisposizione e attuazione di questi programmi con il debito rispetto del principio di proporzionalità;

respinge la condizionalità macroeconomica e la riserva di efficacia ed efficienza, giudicate contrarie all'obiettivo primario della politica di coesione; sostiene, invece, la creazione di una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico, per finanziare iniziative sperimentali; condivide il principio di condizionalità ex ante, che viene alleggerito e reso più preventivo che repressivo;

esige una reale semplificazione delle disposizioni di gestione, in particolare per quanto riguarda le autorità di controllo e di audit, gli interventi generatori di entrate e la forfettizzazione dei costi.

Relatrice

Catiuscia MARINI (IT/PSE), presidente della regione Umbria

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 083/2006

COM(2011) 615 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

A.    Bilancio comunitario e assegnazione dei fondi

IL COMITATO DELLE REGIONI

Per un budget comunitario congruo ed equilibrato

1.

ricorda che l'Unione europea deve poter disporre di un budget di entità tale da assicurare l'efficacia della politica di coesione e rispondere alle ambizioni della strategia Europa 2020;

2.

chiede siano mantenuti, per categoria di regione, almeno gli stessi livelli di contribuzione comunitaria previsti per l'attuale periodo di programmazione;

3.

sottolinea come l'attuale situazione di grave crisi economica, finanziaria e sociale stia determinando a livello europeo il consolidarsi di un pericoloso equilibrio di sottoccupazione, con un impatto forte seppur differenziato in tutti i territori europei. In questo contesto i fondi strutturali rappresentano una fonte di finanziamento indispensabile per contrastare la crisi e sostenere lo sviluppo dei territori europei.

Limitare le difficoltà di assorbimento

4.

sollecita la Commissione ad intraprendere valide iniziative al fine di attenuare le difficoltà d'assorbimento incontrate da alcuni Stati membri, migliorando la gestione dei fondi comunitari - in particolare in termini di semplificazione ed innovazione dei sistemi di gestione e controllo - stimolando l'orientamento al risultato.

Verso criteri di ripartizione più giusti ed equilibrati

5.

ritiene che la crisi economico-finanziaria contribuisca a rafforzare la necessità di disporre in tempo utile di dati comparabili sul PIL e di utilizzare altri indicatori complementari relativi all'ultimo periodo di riferimento, al fine di determinare più correttamente il livello reale di sviluppo delle regioni europee ferma restando un'adeguata concentrazione di risorse a favore delle regioni in ritardo di sviluppo (1);

6.

ritiene che vada adeguatamente considerata, ai fini del riparto delle risorse, la peculiarità degli Stati membri caratterizzati da un forte dualismo economico interno; in particolare esprime preoccupazioni riguardo al criterio di ripartizione delle risorse per la politica agricola comune (PAC) - vedi proposta di quadro finanziario pluriennale - in quanto non vengono tenute in debito conto le differenze sociali, economiche e strutturali;

B.    Architettura della politica di coesione

Un'architettura semplificata

7.

condivide l'individuazione di due grandi obiettivi: «investire nella crescita e nell'occupazione» e «cooperazione territoriale», che contribuiscono a semplificare l'architettura della politica di coesione;

8.

approva la creazione di una categoria di regioni in transizione, da finanziare segnatamente con le risorse rivenienti dalle regioni e dai paesi usciti dalla Convergenza e dal Fondo di coesione, senza quindi ridurre l'intensità di sostegno alle altre due categorie di regioni, e apprezza la rete di sicurezza proposta per le regioni che non rientreranno più a pieno titolo nell'obiettivo Convergenza. La nuova categoria permetterà infatti di meglio sostenere le regioni uscenti dall'obiettivo Convergenza, come pure le altre regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE; consentirà inoltre e di modulare il sostegno UE in ragione del diverso livello di sviluppo e di attenuare gli effetti soglia osservati nel periodo di programmazione attuale. Queste disposizioni dovrebbero valere per tutti i fondi del QSC;

9.

fa osservare che anche le disposizioni riguardanti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 devono essere coerenti con la struttura della futura politica di coesione e che non sono ammissibili contraddizioni tra la politica di coesione e il diritto in materia di concorrenza nella fissazione della mappa delle regioni assistite.

Verso un ruolo appropriato del Fondo sociale europeo nella politica di coesione

10.

si rallegra per il mantenimento dell'FSE nell'ambito della politica di coesione come fondamentale strumento per l'occupazione, per il miglioramento delle competenze possedute dalle persone e per l'inclusione sociale;

11.

esige tuttavia che la scelta delle priorità d'investimento e la ripartizione dei fondi strutturali tra il FESR e l'FSE provenga dalle collettività regionali e dagli enti locali competenti, conformemente al principio di sussidiarietà.

C.    Principi comuni a tutti i fondi

Per un partenariato ed una governance a più livelli rafforzati

12.

esige che le collettività territoriali in ogni Stato membro siano, conformemente al principio di governance a più livelli e in base alla ripartizione interna delle competenze, pienamente coinvolte nell'elaborazione, negoziazione ed attuazione dei diversi documenti strategici, cioè il quadro strategico comune (QSC), e in particolare il contratto di partenariato. I patti territoriali tra enti locali e regionali e autorità nazionali dovrebbero anch'essi costituire un'opzione disponibile per formalizzare accordi di partenariato insieme con i governi nazionali;

13.

considera ingiusto che le autorità regionali e locali siano assimilate, in tema di partenariato, alle parti economiche e sociali, quando queste (le autorità regionali), in quanto rappresentanti degli interessi dell'interesse generali generale delle comunità amministrate, sono cogestori, tenuto conto del quadro istituzionale degli Stati membri, e cofinanziatori dei progetti della politica di coesione.

Per un tasso di cofinanziamento appropriato al livello di sviluppo delle regioni

14.

riafferma il suo sostegno al principio del cofinanziamento europeo che garantisce la responsabilizzazione degli attori territoriali.

15.

ritiene che le spese relative all'IVA dovrebbero essere ammissibili ai contributi dei fondi, se non sono recuperabili;

16.

ritiene che si debba operare una distinzione tra soggetti interessati della società civile e partner del settore pubblico. Gli enti locali e regionali competenti, o i loro rappresentanti, dovrebbero essere parte integrante del processo negoziale per la preparazione del contratto o dell'accordo di partenariato non soltanto a livello regionale, ma anche a livello dello Stato membro.

D.    Legame tra la politica di coesione e la strategia europa 2020

Per una concentrazione tematica armonica e flessibile

17.

prende atto del principio di concentrazione tematica sugli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 e sulle finalità stabilite nell'articolo 174 del TFUE, declinati nel quadro di un menu tematico comunitario, ma si preoccupa per la mancanza di flessibilità nella scelta degli obiettivi tematici, che dovrebbero essere determinati sulla base di un'analisi territoriale;

18.

chiede dunque una reale flessibilità per tutti i fondi del QSC, lasciando a ciascuna autorità di gestione il più ampio margine possibile per l'individuazione degli obiettivi tematici su cui concentrare le risorse, chiedendo altresì in via generale che le soglie minime previste nei regolamenti specifici siano significativamente abbassate o rese più flessibili.

E.    Approccio strategico e governance della politica di coesione

Quadro strategico comune: verso una maggiore integrazione dei fondi a vocazione territoriale

19.

sostiene una migliore integrazione dei fondi accogliendo con favore l'inclusione nel QSC del FEASR e del FEAMP, pur preservando le specificità di ciascun Fondo;

20.

ritiene opportuno che il QSC sia approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, essendo dell'avviso che tale documento debba essere approvato con il massimo concorso delle istituzioni comunitarie; per questo sostiene l'inclusione del QSC come allegato al regolamento generale;

21.

ritiene necessario che i meccanismi delineati nel QSC siano sufficientemente flessibili per consentire una reale integrazione con le politiche regionali e di sviluppo locale;

22.

è dell'avviso che il quadro strategico comune dovrebbe facilitare innanzitutto un approccio territoriale dal basso verso l'alto e l'integrazione dei finanziamenti. Le raccomandazioni del quadro strategico comune non dovrebbero essere eccessivamente prescrittive, così da consentire sufficiente flessibilità nella scelta dei mezzi per realizzare gli obiettivi tematici e le priorità di investimento definite nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e al Fondo di coesione;

23.

sottolinea che il quadro strategico comune dovrebbe collegare adeguatamente gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento generale con le priorità di investimento elencate nei regolamenti del FESR, dell'FSE, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), fornendo una certezza giuridica circa la compatibilità tra le priorità ed evitando lacune e sovrapposizioni, così da poter realizzare progetti plurifondo e pluritematici in modo integrato e senza soluzione di continuità.

Contratto di partenariato: più contratto che partenariato

24.

chiede che - in coerenza con i rispettivi ordinamenti istituzionali - le autorità regionali e gli enti locali competenti, in qualità di finanziatori e attuatori della politica di coesione, partecipino pienamente alla elaborazione, negoziazione, attuazione e modifica dei contratti di partenariato (art. 13, par. 2);

25.

esige in particolare che- in coerenza con i rispettivi ordinamenti istituzionali - le autorità regionali vengano direttamente implicate, nell'ambito del contratto, per quanto riguarda la definizione delle condizionalità interne e delle sanzioni che ne derivano (art. 14);

26.

si preoccupa per i possibili ritardi derivanti dal fatto che il contratto di partenariato e i programmi operativi dovranno essere presentati contemporaneamente e a tal fine richiede che i programmi vengano presentati entro 6 mesi dalla presentazione del contratto.

Programmi operativi: per una gestione regionalizzata ed integrata

27.

raccomanda che le comunità regionali e locali - in coerenza con i rispettivi ordinamenti istituzionali - vengano fortemente coinvolte nella gestione dei fondi europei ed incoraggia fortemente il ricorso a programmi plurifondo;

28.

fa notare che una migliore armonizzazione delle disposizioni comuni relative all'attuazione dei diversi fondi favorirebbe la loro integrazione ed aumenterebbe l'efficacia e l'impatto del loro intervento oltre a ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utente finale;

29.

esige che la Commissione produca una valutazione sul funzionamento, gli effetti ed il valore aggiunto delle strategie macroregionali attualmente operanti.

F.    Una programmazione orientata ai risultati e alla valutazione

Condizionalità macroeconomica: una duplice sanzione per gli Stati membri

30.

rigetta fortemente le proposte miranti a collegare la politica di coesione al rispetto del Patto di stabilità (condizionalità macroeconomica); il Comitato delle regioni ritiene infatti che la condizionalità macroeconomica risponda ad obiettivi diversi rispetto a quelli della politica di coesione;

31.

considera quindi che le autonomie territoriali non possano essere penalizzate a causa del non rispetto, da parte di alcuni Stati membri, dei loro impegni in particolare in materia di deficit pubblico nazionale (art. 21).

Per una condizionalità ex ante alleggerita e più preventiva che repressiva

32.

condivide il principio di condizionalità ex ante, da intendersi come la presenza di pre-condizioni fondamentali necessarie alla realizzazione efficace degli investimenti - inclusa la valutazione delle precedenti esperienze - evitando di caricare la politica di coesione di responsabilità che non le appartengono e di appesantire il carico amministrativo;

33.

si preoccupa però che la condizionalità riferita ad un terzo attore (vedi il mancato recepimento di direttive comunitarie) possa pregiudicare la elaborazione ed attuazione di programmi e progetti a livello regionale e locale; il Comitato ritiene pertanto che le condizionalità ex ante debbano essere limitate a materie che sono direttamente applicabili all'attuazione della politica di coesione;

34.

chiede altresì alla Commissione che tali condizionalità ex ante non debbano condurre ad alcuna sospensione dei pagamenti o a correzioni finanziarie fatta eccezione per quelle condizionalità alle quali lo Stato membro si sia impegnato a conformarsi.

Riserva di efficacia ed efficienza

35.

esprime preoccupazione in merito alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza, in quanto il Comitato teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione. Richiama l'attenzione sul parere della Corte dei conti 7/2011 che osservava «una analoga riserva di efficienza ed efficacia è esistita nel periodo 2000-2006, ma ha registrato un limitato successo a causa degli importi estremamente ridotti delle spese completate al momento della revisione intermedia e della mancanza di una metodologia adeguata per valutare i progressi compiuti dai programmi»;

36.

sostiene, invece, la creazione di una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico, per finanziare iniziative sperimentali in materia di crescita intelligente, sostenibile o inclusiva o intervenire in caso di crisi.

Il quadro della performance come strumento di pilotaggio

37.

fa notare che il quadro di verifica di risultati comprende la fissazione di obiettivi per tappe per ciascuna priorità per gli anni 2016 e 2018. Secondo il Comitato deve trattarsi di un meccanismo di pilotaggio e controllo degli obiettivi perseguiti durante tutto il periodo di programmazione, senza che esso debba dare luogo all'applicazione di correttivi finanziari sugli assi prioritari interessati in caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati sulla base della relazione finale sullo stato di attuazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe infatti essere dovuto a circostanze socioeconomiche e ai necessari cambiamenti di strategia effettuati conseguentemente dalle autorità nazionali e dagli enti regionali;

38.

considera che questa nuova disposizione si aggiunge inutilmente alle diverse condizionalità (macroeconomica, ex ante ed ex post) proposte dalla Commissione ed al sistema di verifica ex ante, in itinere ed ex post, così come la definizione di obiettivi quantificati ed indicatori di risultato, auspicando altresì un maggior collegamento con le attività di valutazione di cui agli artt. 48, 49 e 50.

Per un aumento degli anticipi

39.

saluta la proposta mirante ad imporre alle autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di richiedere il rimborso alla Commissione, auspicando una maggiore flessibilità nel sistema degli anticipi ed un loro aumento, al fine di migliorare la liquidità delle autorità di gestione.

Sanzioni e rettifiche finanziarie: verso un approccio più preventivo che repressivo

40.

chiede che nel caso in cui uno Stato membro in crisi finanziaria profonda riceva un sostegno da parte dell'Unione, la Commissione possa emendare il contratto di partenariato ed i programmi operativi nel quadro di un dialogo costruttivo con lo Stato membro e le collettività territoriali interessate, auspicando, quindi, che gli esperti della Commissione si adoperino per le autorità nazionali e regionali e quindi per rafforzare le loro capacità di gestire efficacemente i fondi europei.

G.    Il rafforzamento del principio di coesione

Promuovere le azioni di sviluppo urbano, locale e di investimenti territoriali integrati

41.

accoglie molto favorevolmente l'attenzione al tema dello sviluppo urbano integrato e più in particolare le proposte della Commissione relative alle azioni di sviluppo locale ed agli investimenti territoriali integrati, che dovrebbero rappresentare strumenti realizzativi fondamentali del prossimo periodo di programmazione; chiede nel contempo chiarimenti sull'attuazione di queste nuove disposizioni;

42.

auspica che tali disposizioni siano applicate con un'attenzione particolare ad alcune condizioni per garantire l'attuazione efficiente dello sviluppo territoriale integrato, come ad esempio il coordinamento dell'intervento dei vari fondi - in particolare del FESR e del FEASR nelle aree periurbane e funzionali -, la loro integrazione, la definizione di territori di progetto, l'elaborazione di una strategia coerente, ecc.

43.

accoglie molto favorevolmente il fatto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia incentivato offrendo un tasso di cofinanziamento addizionale del 10 %, e chiede che questa possibilità sia estesa anche agli investimenti territoriali integrati; ritiene inoltre che l'organizzazione e il funzionamento dei gruppi d’azione locale debbano essere concordati a livello nazionale tra le autorità di gestione e i partner locali;

44.

chiede che la regola secondo cui le autorità pubbliche non possono detenere più del 49 % dei diritti di voto sia riveduta nei casi in cui esistono già partenariati di sviluppo locale;

45.

sottolinea la necessità di considerare lo sviluppo locale come un concetto globale che consente di realizzare investimenti territoriali integrati, azioni urbane e piani d'azione comuni.

Per un intervento appropriato in favore delle regioni caratterizzate da specificità geografiche e demografiche

46.

incoraggia un'attenzione particolare alle zone in cui è in corso una transizione industriale e alle regioni che soffrono di handicap naturali o demografici gravi e permanenti che ne ostacolano il progresso sul piano della coesione economica e territoriale, ma anche alle regioni ultraperiferiche (art. 174 e art. 349 TFUE).

Continuare a fornire sostegno alla costituzione in rete dei territori tramite il finanziamento di infrastrutture

47.

esprime preoccupazione per il fatto che per le regioni sviluppate non viene preso in considerazione il finanziamento di infrastrutture, segnatamente di reti di TIC ad alta velocità.

H.    Semplificazione delle regole di gestione, controllo e audit

Per una maggiore semplificazione della gestione e per una responsabilità condivisa dei controlli

48.

esige una reale semplificazione delle disposizioni di attuazione dei fondi a favore delle autorità di gestione, di controllo e di audit che permetta al tempo stesso di facilitare l'accesso ai finanziamenti per i beneficiari;

49.

esprime preoccupazione per il fatto che il sostegno alla capacità amministrativa è limitato per l'FSE agli Stati membri con regioni meno sviluppate o ammissibili al Fondo di coesione, diversamente da quanto avviene per il FESR, anche se i sistemi nazionali per i due Fondi sono soggetti a requisiti simili;

50.

auspica che un più deciso orientamento ai risultati porti ad una maggiore attenzione per la prestazione, qualità ed efficacia nell'utilizzo dei fondi, piuttosto che per il rispetto formale delle norme e per il volume della spesa;

51.

ritiene che l'eccessivo rinvio ad atti delegati (circa 50 citazioni nel regolamento) della Commissione possa creare dei ritardi nell'utilizzo dei fondi e propone pertanto di prevedere un regolamento di attuazione della Commissione che stabilisca inizialmente tutte le regole attuative.

Per un maggiore coordinamento e proporzionalità dei controlli

52.

solleva dei dubbi quanto alla designazione di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale – che rappresenterebbe un ulteriore, superfluo livello di controllo – il cui ruolo sarebbe quello di accreditare le autorità di gestione e di certificazione sulla base di un controllo preliminare, ritenendo che l'accreditamento debba riguardare più i sistemi che non i soggetti;

53.

richiama il rischio che una scorretta applicazione del principio di proporzionalità possa provocare un trattamento non equo degli Stati membri, considerato che sugli Stati maggiormente beneficiari dei fondi strutturali ricadrebbe infatti il maggior onere amministrativo di gestione e controllo; inoltre il livello dei controlli commisurato alla dimensione finanziaria dei programmi potrebbe scoraggiare la scelta di adottare programmi plurifondo;

54.

ritiene che la procedura annuale di liquidazione dei conti proposta dovrebbe essere facoltativa, affinché soltanto le autorità di gestione che lo desiderino possano semplificare la procedura di chiusura alla fine del periodo e ridurre la durata del periodo di conservazione dei documenti contabili (artt. 67, 76, 77 e 131);

55.

desidera evitare che la moltiplicazione dei controlli da parte dell'autorità di audit nazionale o regionale, della Commissione o della Corte dei conti e da parte degli stessi operatori, proponendo l'organizzazione sistematica di missioni di audit congiunto nel territorio al fine di evitare i duplicati e favorire una «diagnosi» condivisa (art. 65, par. 2).

Verso un'ingegneria finanziaria realmente semplificata ed orientata all'imprenditorialità

56.

considera necessari maggiori chiarimenti in relazione al ricorso agli strumenti finanziari rispetto alla loro contabilità nell'impiego dei Fondi UE, allo loro supervisione e alla proprietà degli strumenti. Sostiene tuttavia il ricorso agli strumenti d'ingegneria finanziaria allo scopo di aumentare l'effetto leva dei fondi, purché esso vada a integrare e non a sostituire le sovvenzioni della politica di coesione e a condizione che il sostegno sia limitato ai tipi convenzionali di strumenti finanziari (partecipazione al capitale proprio, prestiti, garanzie) e non a strumenti finanziari opachi come i derivati o gli strumenti finanziari strutturati;

57.

ritiene eccessivamente vincolante la previsione per cui gli strumenti finanziari debbano essere utilizzati entro due anni dalla loro attivazione conformemente alle finalità del programma e per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Piano di azione comune: una novità da sperimentare

58.

si rallegra per la proposta della Commissione relativa all'elaborazione di piani d'azione comuni (Joint Action Plan) comprendenti un insieme di progetti realizzati sotto la responsabilità del beneficiario nel quadro di uno o più programmi operativi, in cambio di una riduzione considerevole delle norme in materia di gestione e di controllo, rammaricandosi però per l'esclusione dei progetti d'infrastruttura;

59.

richiede che il piano d'azione comune sia deciso con la Commissione, lo Stato membro e gli enti territoriali associati al programma, anche considerando il livello delle risorse coinvolte, e chiede che la soglia sia abbassata a 5 milioni di euro.

Interventi generatori di entrate: necessità di una maggiore flessibilità

60.

ritiene preferibile il ripristino delle regole vigenti nel periodo 2000-2006, che prevedevano l'applicazione di un tasso d'intervento specifico (ridotto) ed unico per i progetti generatori di entrate.

Forfettizzazione dei costi: una semplificazione che tarda ad arrivare

61.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione riguardante le varie forme di sovvenzione semplificata ed incoraggia le autorità di gestione ed i beneficiari a ricorrere maggiormente a tabelle standard di costi unitari, importi forfettari ed un finanziamento su base di un tasso forfettario;

62.

chiede alla Commissione ed agli Stati membri di adottare il più rapidamente possibile una metodologia di calcolo giusto, equo e verificabile e dei metodi e tabelle di costi unitari per permettere agli operatori di progetto di ricorrervi all'inizio della programmazione, tenendo nel debito conto le esperienze già maturate nell'attuale periodo di programmazione.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

, a Commissione un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

Motivazione

Gli atti delegati permettono al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare degli atti non legislativi di portata generale che completano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo. Per quanto riguarda il quadro strategico comune, esso mira a dare degli orientamenti e delle regole comuni all'insieme dei fondi a gestione condivisa, per questo contiene dunque degli elementi essenziali che devono essere sottoposti all'insieme delle istituzioni comunitarie e modificabili in caso di bisogno.

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.

In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.

Motivazione

Si ritiene opportuno che le autorità regionali e locali, in qualità di finanziatori e attuatori della politica di coesione, partecipino pienamente alla sua elaborazione, negoziazione, attuazione e modifica.

Emendamento 3

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di «Cooperazione territoriale europea» vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Si sostiene, invece, la creazione di una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico, per finanziare iniziative sperimentali in materia di crescita intelligente, sostenibile o inclusiva o intervenire in caso di crisi.

Emendamento 4

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche.

Motivazione

Il Comitato delle regioni si oppone fermamente alle disposizioni in materia di condizionalità macroeconomica. Infatti, l'applicazione di sanzioni o di incentivi finanziari legati al Patto di stabilità e di crescita con l'intento di garantire il rispetto delle condizioni macroeconomiche rischia di penalizzare fortemente le autonomie regionali e locali che non sono responsabili del mancato rispetto da parte degli Stati membri di tali obblighi.

Emendamento 5

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei fondi del QSC è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei risultati.

L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei fondi del QSC è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni .

Motivazione

Riguardo al quadro di verifica dei risultati, si ritiene debba essere un meccanismo di pilotaggio e controllo degli obiettivi perseguiti durante tutto il periodo di programmazione.

Emendamento 6

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

Motivazione

I fondi del quadro strategico comune fanno parte della politica regionale, pertanto menzionando i soggetti partecipanti nell'ambito del regolamento che li disciplina non si devono omettere i principali protagonisti, gli enti regionali e locali.

Emendamento 7

Considerando 44

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per garantire l'affidabilità ex ante in rapporto alla concezione e all'istituzione dei principali sistemi di gestione e di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare un organismo di accreditamento responsabile dell'accreditamento e della revoca dell'accreditamento degli organismi preposti alla gestione e al controllo.

.

Motivazione

Si intende evitare la moltiplicazione di organismi e soggetti che renderebbero ancor più complesso il sistema di gestione e controllo.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 55

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

Motivazione

Finora il proposito di introdurre disposizioni comuni per i diversi fondi per quanto riguarda la definizione di un regime transitorio e della relativa partecipazione dell'UE (tassi di cofinanziamento) non è stato realizzato. Mentre per il FESR e il FSE sono stati introdotti dei regimi transitori (tra cui la «rete di sicurezza»), analoghe misure mancano per il FEASR. Pertanto si verrebbero a creare condizioni molto diverse per l'attuazione dei vari fondi, e ciò è in contrasto con l’armonizzazione auspicata. Occorre quindi che questi regimi transitori vengano applicati anche al FEASR.

Emendamento 9

Considerando 58

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5 % delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Si sostiene, invece, la creazione di una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico, per finanziare iniziative sperimentali in materia di crescita intelligente, sostenibile o inclusiva o intervenire in caso di crisi, collegata al Fondo di adeguamento alla globalizzazione ed al Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Emendamento 10

Considerando 84

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La procedura di liquidazione annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per FESR e FC) o delle spese (per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.

La procedura di liquidazione annuale dei conti essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per FESR e FC) o delle spese (per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.

Motivazione

Riteniamo che la procedura annuale di liquidazione dei conti proposta costituisca, in realtà, l'introduzione di una chiusura annuale, che aumenterà gli oneri amministrativi, comporterà correzioni finanziarie obbligatorie per le irregolarità individuate dalla Commissione europea e/o dalla Corte dei conti dell'UE e ridurrà la flessibilità rappresentata dalla possibilità di dichiarare e sostituire le spese in «overbooking», attualmente possibile nel periodo 2007-2013.

Emendamento 11

Considerando 87

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili

La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe controllo di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili

Motivazione

Al fine di assicurare una reale proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi il Comitato propone che gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera i 250 000 euro non siano soggetti a più di un audit.

Emendamento 12

Considerando 88

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva per la crescita e la competitività, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, ammissibilità delle spese, tipi di attività non finanziate, combinazione del sostegno, trasferimento e gestione delle attività, richieste di pagamento e capitalizzazione delle rate annuali), la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, il modello della dichiarazione di affidabilità di gestione relativa al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati, il livello di rettifica finanziaria da applicare, la modifica degli allegati e le misure specifiche necessarie per agevolare la transizione dal regolamento (CE) n. 1083/2006. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IV in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, ammissibilità delle spese, tipi di attività non finanziate, combinazione del sostegno, trasferimento e gestione delle attività, richieste di pagamento e capitalizzazione delle rate annuali), la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, il modello della dichiarazione di affidabilità di gestione relativa al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati, il livello di rettifica finanziaria da applicare, la modifica degli allegati e le misure specifiche necessarie per agevolare la transizione dal regolamento (CE) n. 1083/2006. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IV in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Motivazione

Con gli atti delegati il legislatore concede alla Commissione europea il potere di adottare degli atti non legislativi che completano o modificano alcuni elementi di un atto legislativo. La soppressione proposta al considerando si pone in coerenza con le posizioni contenute nel parere relative in particolare agli art. 12, quadro strategico comune, all'art. 18 riserva di performance e all'art. 29 riguardante la strategia di sviluppo locale.

Emendamento 13

Considerando 90

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni che approvano i contratti di partenariato, le decisioni che assegnano la riserva di efficacia e di efficienza e le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni di adozione dei programmi operativi, le decisioni che approvano i grandi progetti, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni che approvano i contratti di partenariato, , le decisioni di adozione dei programmi operativi, le decisioni che approvano i grandi progetti, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Partenariato e governance a più livelli

1.   Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali; e

c)

gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Partenariato e governance a più livelli

1.    Stat membr organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

a)

le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali; e

c)

gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Motivazione

L'emendamento intende ribadire che le autonomie territoriali in ogni Stato membro siano debbono essere, conformemente al principio di governance a più livelli, pienamente coinvolte nell'elaborazione, negoziazione e attuazione dei diversi documenti strategici, cioè il quadro strategico comune (QSC), il contratto di partenariato e i programmi operativi; si considera ingiusto che le autorità regionali e locali siano assimilate, in tema di partenariato, ai partner economico-sociali, quando queste (le autorità regionali e locali), in quanto rappresentanti degli interessi generali dei cittadini e dei territori amministrati, sono cogestori e cofinanziatori dei fondi strutturali.

Emendamento 15

Articolo 9, punti 6 e 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi tematici

[…]

6)

tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

11)

rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;

Obiettivi tematici

[…]

6)

tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

11)

rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;

Motivazione

Punto 6:

È di fondamentale importanza inserire la tutela del patrimonio culturale tra gli obiettivi tematici dei fondi del QSC; inoltre tale proposta si pone in coerenza con quanto previsto all'art. 5 punto 6 lett. C della proposta di regolamento per il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Punto 11:

L'assistenza tecnica dovrebbe anche facilitare le azioni strategiche condotte «dal basso». L'agenda territoriale 2020, approvata dagli Stati membri nel 2011, offre una serie di preziose raccomandazioni nel campo dello sviluppo territoriale nell'UE.

Emendamento 16

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il quadro strategico comune stabilisce:

a)

per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

b)

le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del Trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;

c)

i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

d)

i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

e)

i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

f)

i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato.

Il quadro strategico comune stabilisce:

a)

per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

)

i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

)

i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

)

i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato.

Motivazione

Si ritiene che le azioni chiave, proposte dalla Commissione all'interno del quadro strategico comune, rappresentino una nuova forma di concentrazione. Inoltre, si considera che le caratteristiche territoriali debbano essere trattate nel quadro dei programmi operativi. Stessa cosa per le eventuali interazioni tra le strategie regionali inserite nei programmi e le strategie macroregionali, laddove queste siano presenti.

Emendamento 17

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

la Commissione quadro strategico comune.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

Motivazione

Gli atti delegati permettono al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare degli atti non legislativi di portata generale che completano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo. Per quanto riguarda il quadro strategico comune, esso mira a dare degli orientamenti e delle regole comuni all'insieme dei fondi a gestione condivisa, per questo contiene dunque degli elementi essenziali che devono essere sottoposti all'insieme delle istituzioni comunitarie e modificabili in caso di bisogno.

Emendamento 18

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Preparazione del contratto di partenariato

1.   Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

3.   Il contratto di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.

4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Preparazione del contratto di partenariato

1.   Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

.   

   Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

   Il contratto di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del Q SC nello Stato membro interessato.

.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Motivazione

Si ritiene che le autorità regionali e locali, in qualità di finanziatori e attuatori della politica di coesione, debbano partecipare pienamente alla sua elaborazione, negoziazione, attuazione e modifica. Tenuto conto della quantità e del dettaglio delle informazioni richieste, e del fatto che i programmi debbano essere presentati contestualmente al contratto (come previsto dal comma 3 dell'art. 23) e della necessità di assicurare un efficacie attività di partenariato, si ritiene necessario un periodo maggiore di tempo.

Emendamento 19

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Contenuto del contratto di partenariato

Il contratto di partenariato stabilisce:

a)

le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

i)

un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato;

ii)

un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

iii)

per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

iv)

la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v)

i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

vi)

i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

[…]

e)

le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:

i)

una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;

ii)

una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

iii)

una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

Contenuto del contratto di partenariato

Il contratto di partenariato stabilisce:

a)

le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

i)

un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato;

ii)

per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

)

i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

iv)

l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;

b)

un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:

i)

i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)

le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

[…]

e)

le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:

i)

una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

Motivazione

Si ritiene che non sia necessario riprendere all'interno del contratto di partenariato dei dati già forniti e negoziati nell'ambito dei programmi operativi. Queste disposizioni appaiono infatti ridondanti e non vanno nel senso di una semplificazione. Inoltre, gli Stati membri non possono assumersi degli impegni preventivamente presi a livello regionale e locale.

Per quanto riguarda l'approccio integrato all'impiego dei fondi del QSC, esso è fondamentale anche nelle zone periurbane, altrimenti si rischia di privare queste ultime, che in realtà sono sempre più numerose nell'UE, non solo dei fondi destinati alle zone rurali, ma anche dei finanziamenti assegnati alle aree urbane.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione territoriale europea, dato il suo carattere multilaterale, essa non può essere gestita tramite lo strumento dell’accordo di partenariato. Dovrebbe quindi essere espressamente esclusa dall’ambito di applicazione di tale strumento.

Emendamento 20

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Ttrattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Motivazione

Il Comitato condivide il principio di concentrare la maggior parte delle risorse su di un numero limitato di obiettivi tematici/priorità di investimento, ma ritiene che la scelta degli obiettivi e delle priorità vada lasciata alle autorità di gestione in base ad una specificazione locale degli obiettivi di Europa 2020 e del quadro strategico comune.

Emendamento 21

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Condizionalità ex ante

1.   Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.   Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

3.   Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

4.   Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

5.   La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Condizionalità ex ante

1.   Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.   Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte

3.   Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

4.   Gli Stati membri stabiliscono le azioni per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

5.   La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituie un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Motivazione

Si ritiene che tali condizionalità ex ante non debbano condurre ad alcuna sospensione dei pagamenti o a correzioni finanziarie fatta eccezione per quelle condizionalità alle quali lo Stato membro si sia impegnato a conformarsi. Infatti nel caso in cui tali condizionalità ex ante non siano rispettate all'inizio del periodo di programmazione, l'investimento a loro correlato non potrà essere programmato, per questo non vi è motivo di infliggere sanzioni a posteriori. Inoltre è fondamentale che la Commissione prenda in considerazione il contesto istituzionale di ciascun Stato membro e la ripartizione di competenze al loro interno. È infatti inconcepibile che uno Stato membro prenda degli impegni in merito a competenze che appartengono alle autorità regionali o locali e viceversa.

Emendamento 22

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Riserva di efficacia ed efficienza

Il 5 % delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo «Coesione territoriale europea» e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

Riserva di

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Si sostiene, invece, la creazione di una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico, per finanziare iniziative sperimentali in materia di crescita intelligente, sostenibile o inclusiva o intervenire in caso di crisi, restando però nel quadro della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento 23

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Verifica dei risultati

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.

2.   La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Verifica dei risultati

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.

2.   La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

   

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Riguardo al quadro di verifica dei risultati, si ritiene debba essere un meccanismo di pilotaggio e controllo degli obiettivi perseguiti durante tutto il periodo di programmazione, finalizzato - in caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati - non all'applicazione di correttivi finanziari, ma all'attivazione di meccanismi di supporto tecnico da parte della Commissione.

Emendamento 24

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

1.   Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

2.   Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo Stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

3.   Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

4.   Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

5.   Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

   

   

   

   

   

Motivazione

L'emendamento riflette l'opposizione alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza a livello nazionale, in quanto si teme che tale meccanismo possa stimolare la definizione di obiettivi di risultato particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, così da poter beneficiare del finanziamento supplementare, privilegiando di conseguenza progetti poco ambiziosi e scoraggiando l'innovazione.

Emendamento 25

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

   […]

4.   In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

5.   Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

6.   La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

a)

il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del Trattato;

b)

il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del Trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

c)

il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

d)

la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

e)

il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

7.   Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

8.   La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

a)

il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del Trattato;

b)

viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del Trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

c)

il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

d)

la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

e)

il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

   […]

   

   

   

   

   

Motivazione

Si rigettano fortemente le proposte miranti a collegare la politica di coesione al rispetto del Patto di stabilità (condizionalità macroeconomica); il Comitato delle regioni ritiene infatti che la condizionalità macroeconomica risponda ad obiettivi diversi rispetto a quelli della politica di coesione; considera quindi che le autonomie territoriali non possano essere penalizzate a causa del non rispetto, da parte di alcuni Stati membri, dei loro impegni in particolare in materia di deficit pubblico nazionale. Si riconosce la necessità di dover apportare in alcuni casi modifiche del contratto e dei programmi operativi mentre si rigetta l'ipotesi di procedere a sospensioni parziali o totali dei pagamenti.

Emendamento 26

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Preparazione dei programmi

1.   I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente al contratto di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.

3.   I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Preparazione dei programmi

1.   I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente al contratto di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.

   

   I programmi sono presentati dagli Stati membri contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Motivazione

Il Comitato ritiene che l'eventuale scelta di elaborare programmi plurifondo (scelta che il Comitato appoggia fortemente) debba essere incoraggiata e concretamente supportata da tutti gli attori (Commissione europea, Stati membri, enti locali e regionali), A questo fine, la Commissione dovrebbe ogni ostacolo di natura procedurale ed evitando un appesantimento dei controlli che - in base al principio di proporzionalità – potrebbe derivare dal fatto che un programma plurifondo è di dimensioni finanziarie maggiori. Il Comitato teme altresì che la previsione della presentazione contestuale del contratto e dei programmi possa ritardare l'avvio delle operazioni per cui si propone il termine di 6 mesi.

Emendamento 27

Articolo 25, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Procedura di adozione dei programmi

1.   La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

Procedura di adozione dei programmi

1.   La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

Motivazione

Si ritiene essenziale sottolineare il fatto che la valutazione deve avere ad oggetto anche la dimostrazione della concreta attuabilità della strategia oltre che la sua adeguatezza.

Emendamento 28

Articolo 28, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:

a)

concentrato su territori subregionali specifici;

b)

di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49 % dei diritti di voto;

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:

a)

concentrato su territori subregionali specifici;

b)

di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale più del 49 % dei diritti di voto;

Motivazione

Nel caso in cui esistano già dei partenariati locali, questi non dovrebbero essere ingiustamente penalizzati a causa di modalità di voto interne che non corrispondano esattamente a quelle stabilite dalla proposta di direttiva. Il regolamento dovrebbe lasciare un margine di manovra sufficiente per consentire ai partner di individuare soluzioni fattibili in fase di preparazione del contratto di partenariato.

Emendamento 29

Articolo 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Strategie di sviluppo locale

1.   Una strategia di sviluppo locale contiene almeno i seguenti elementi:

a)

la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b)

un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;

c)

una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;

d)

una descrizione del processo di associazione della comunità all'elaborazione della strategia;

e)

un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f)

una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g)

il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.

2.   Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.

[…]

6.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera a).

Strategie di sviluppo locale

1.   Una strategia di sviluppo locale contiene i seguenti elementi:

a)

la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b)

un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;

c)

una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi,

)

un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

)

una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

)

il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.

2.   Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.

[…]

   

Motivazione

Si accolgono positivamente le proposte della Commissione relative alle azioni di sviluppo locale ed agli investimenti territoriali integrati ma, si chiede, nel contempo, un aumento della semplificazione delle modalità e procedure relative all'attuazione di queste nuove disposizioni al fine di evitare di scoraggiare gli attori locali dal ricorrervi. A tal fine si ritiene eccessivo prevedere un atto delegato anche per la definizione del territorio e popolazione interessati alla strategia di sviluppo locale posto che tale adempimento è tipicamente di competenza delle autorità regionali e locali in quanto presuppone una conoscenza specifica delle dinamiche e problematiche del territorio interessato. Inoltre, dovrebbe essere perfettamente possibile, in alcuni casi, abbinare le strategie di sviluppo locale con l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di piani d'azione comuni.

Infine, è importante che le strategie di sviluppo locale che verranno attuate possano promuovere le relazioni tra zone urbane e zone rurali, nonché coinvolgere come partner a pieno titolo i soggetti locali delle zone periurbane.

Emendamento 30

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

2.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario per gli investimenti da effettuare nei destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.

3.   L'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 è corretto nelle richieste di pagamento successive per tenere conto della differenza tra l'importo del sostegno precedentemente erogato allo strumento finanziario in questione e gli importi effettivamente investiti nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.

[…]

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

2.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario per destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.

3.   

[…]

Motivazione

Il testo della proposta di regolamento, incentiva notevolmente il ricorso agli strumenti standard predisposti dalla Commissione, con l'obiettivo, condivisibile, di frenare un uso eccessivo degli strumenti di ingegneria finanziaria al solo fine di certificare spesa. Gli emendamenti proposti dal Comitato tendono a perseguire un riequilibrio anche tramite una maggiore diversificazione di termini e condizioni e l'introduzione di un margine di tolleranza rispetto alla capacità di rispettare le previsioni.

Emendamento 31

Articolo 39

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno anni dopo la chiusura del programma.

Motivazione

Si ritiene che il periodo in cui vige l'obbligo di utilizzare gli strumenti di ingegneria finanziaria e le risorse da essi provenienti non debba essere così lungo. Infatti un periodo di 10 anni dalla chiusura di un programma costituisce un incertezza giuridica di lungo periodo.

Emendamento 32

Articolo 40, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a)

l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;

[…]

e)

l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

f)

le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;

g)

l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

h)

il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati.

[…]

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a)

l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;

[…]

e)

l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

)

l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

[…]

Motivazione

Si intende semplificare gli obblighi di relazione annuale (reporting) dei dati richiesti dalla Commissione riguardanti l'attuazione degli strumenti finanziari.

Emendamento 33

Articolo 42, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Composizione del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

Composizione del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma

Motivazione

Non è chiaro come si articolerà la partecipazione dei paesi terzi e dei territori confinanti con le regioni ultraperiferiche nella cooperazione territoriale europea. Nel caso dei programmi con fondi dell'ENPI o dell'IPA, oltre che del FESR, cui si riferisce l'articolo 28 del regolamento in materia di cooperazione territoriale è chiaro che la partecipazione dei paesi terzi è necessaria. Tuttavia, nel caso delle regioni ultraperiferiche, i paesi terzi e i territori vicini (con l'eccezione delle Canarie e del Marocco) non rientrano né nell'ENI né nell'IPA, sono paesi che ricevono fondi del FES e non contribuiscono con fondi addizionali alla cooperazione territoriale europea. Per tale ragione i programmi di cooperazione territoriale delle RUP, anche se si deve cooperare con altri paesi, prevedono solo dotazioni del FESR, benché queste possano essere utilizzate per un 30 % fuori del territorio dell'Unione, e i paesi terzi non devono partecipare al comitato di sorveglianza.

Emendamento 34

Articolo 43, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

Motivazione

Al fine di valutare l'attuazione del programma, si ritiene necessario tener conto anche degli esercizi di valutazione in itinere previsti dall'art. 49.

Emendamento 35

Articolo 47, nuovo paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Disposizioni generali

1.   Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (2) nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

2.   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

Disposizioni generali

1.   Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (2) nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

   

   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

Motivazione

È importante che le valutazioni d'impatto possano esplorare anche altri aspetti ugualmente importanti secondo l'approccio «oltre il PIL» come descritto nel parere del Comitato delle regioni Misurare il progresso non solo con il PIL (CdR 163/2010 fin).

Emendamento 36

Articolo 48, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

[…]

g)

se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;

h)

la motivazione della forma di sostegno proposta;

i)

l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

j)

l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

k)

l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

l)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;

m)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

3.   Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

[…]

g)

se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;

h)

la motivazione della forma di sostegno proposta;

i)

l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;

)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

Il Comitato ritiene che la valutazione ex-ante non debba contenere elementi non quantificabili adeguatamente prima dell'attivazione dei programmi o che vengono già riportati in altri documenti (es.: sistema di gestione e controllo; contratto di partenariato); si propone quindi di eliminare alcune informazioni.

Emendamento 37

Articolo 49, nuovo paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3.   Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4.   La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi.

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3.   Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

   

.   La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi.

Motivazione

Al fine di meglio perseguire l'orientamento al risultato è opportuno che le indicazioni che emergono dalle valutazioni in itinere siano realmente utilizzate per migliorare l'efficacia dei programmi.

Emendamento 38

Articolo 54, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Interventi generatori di entrate

1.   Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

a)

applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato;

b)

calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a) che precede.

La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Interventi generatori di entrate

1.   Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

a)

applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato;

b)

calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.

er quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a)

;

La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Motivazione

Si ritiene preferibile il ripristino delle regole vigenti nel periodo 2000-2006, che prevedevano l'applicazione di un tasso d'intervento specifico (ridotto) ed unico per i progetti generatori di entrate alfine di non scoraggiare i portatori di progetti.

Emendamento 39

Articolo 55

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ammissibilità

1.   L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

6.   Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.

[…]

Ammissibilità

1.   L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

   

[…]

   

Motivazione

Al fine di non appesantire le verifiche nel corso dell'attuazione degli interventi si ritiene necessario del omettere il paragrafo 6. Si propone inoltre di inserire un nuovo paragrafo (9) in quanto la cooperazione territoriale merita un regime specifico, perché l'applicazione o l'allineamento delle diverse norme nazionali rappresenterebbe un ostacolo amministrativo troppo consistente per la corretta attuazione dei progetti.

Emendamento 40

Articolo 59, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni

3.   Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:

a)

interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

c)

imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni

3.   Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:

a)

interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

c)

l'imposta sul valore aggiunto .

Motivazione

Il Comitato ritiene che soltanto l'IVA recuperabile non debba essere ammissibile ai contributi dei fondi del QSC. Se infatti per tutti i progetti realizzati da enti del settore pubblico gli importi dell'IVA, che non sono recuperabili, vengono considerati costi non ammissibili, la quota di cofinanziamento nazionale aumenterà in misura sostanziale, compromettendo così la capacità degli enti regionali e locali di condurre in porto dei progetti. Il Comitato è del parere che la norma riguardante la non ammissibilità dell'IVA in relazione alla fornitura di infrastrutture a beneficiari sia discriminante rispetto ad altre tipologie di intervento.

Emendamento 41

Articolo 64

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Accreditamento e coordinamento

 

   […]

3.   L'accreditamento si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.

[…]

5.   Lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, elaborare una relazione di sintesi che fornisca una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di gestione e dei pareri di audit e coordinare l'attuazione di azioni correttive per quanto concerne eventuali carenze di natura comune.

Accreditamento e coordinamento

 

   […]

   

[…]

   

Motivazione

Si intende evitare la moltiplicazione di organismi e soggetti che renderebbero ancor più complesso il sistema di gestione e controllo.

Emendamento 42

Articolo 67

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del saldo finale.

3.   Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al beneficiario sono considerati spese ammissibili.

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di saldo finale.

3.   Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al beneficiario sono considerati spese ammissibili.

Motivazione

L'emendamento sopprime il riferimento al «saldo annuale» poiché introduce un principio di liquidazione annuale dei conti (chiusura annuale). Si ritiene che la proposta di una procedura annuale di liquidazione dei conti corrisponda in realtà ad una chiusura annuale dei conti, il che aumenterà gli oneri amministrativi poiché introduce correzioni finanziarie obbligatorie per le irregolarità riscontrate dalla Commissione europea e/o dalla Corte dei conti UE e riduce la flessibilità insita nella procedura di dichiarazione e sostituzione di spese «in eccesso» attualmente in vigore per il periodo 2007-2013.

Emendamento 43

Articolo 75, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Presentazione di informazioni

1.   Entro il 1o febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità [all'articolo 56] del regolamento finanziario:

a)

i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64;

Presentazione di informazioni

1.   Entro il 1o febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità [all'articolo 56] del regolamento finanziario:

a)

i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64;

Motivazione

Sarebbe utile che, come accade per il presente periodo di programmazione, la liquidazione annuale dei conti rimanesse una scelta facoltativa adottata dalla stessa autorità di certificazione. I tempi previsti all'articolo 75 sono difficili da rispettare perché troppo stretti.

Emendamento 44

Articolo 82, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

2.   Le risorse per l'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore (3) al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

b)

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;

c)

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

2.   Le risorse per l'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore (3) al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

b)

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;

c)

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Motivazione

Precisa che si dovrebbero utilizzare i dati più recenti a disposizione per stabilire se una regione è ammissibile o meno, e non quelli relativi al periodo 2006-2008, che è precedente alla crisi.

Emendamento 45

Articolo 83, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Risorse globali

2.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.

Risorse globali

2.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.

Motivazione

Il CdR vuole garantire che le risorse destinate ai programmi di cooperazione territoriale saranno assegnate dalla Commissione per area di cooperazione e non mediante una ripartizione delle dotazioni nazionali.

Emendamento 46

Articolo 84

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Risorse per gli obiettivi «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» e «Cooperazione territoriale europea»

2.   Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

a)

per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

c)

per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

3.   In ciascuno Stato membro almeno il 25 % delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40 % di quelle per le regioni in transizione e il 52 % di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento «aiuti alimentari alle persone indigenti»] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

[…]

5.   Il sostegno dei fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento «aiuti alimentari alle persone indigenti»] dall'esercizio finanziario 2014.

6.   Il 5 % delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

[…]

8.   Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 3,48 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 700 000 004 EUR).

Risorse per gli obiettivi «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» e «Cooperazione territoriale europea»

2.   Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

a)

per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità

c)

per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

3.   In ciascuno Stato membro almeno il 2% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il % di quelle per le regioni in transizione e il % di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento «aiuti alimentari alle persone indigenti»] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

[…]

5.   Il sostegno per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti è di 2 500 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione

   .

[…]

8.   Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 3,48 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 700 000 004 EUR).

Motivazione

Al di là dei criteri utilizzati attualmente per assegnare le risorse agli Stati membri, il Comitato delle regioni chiede che si tenga conto di criteri complementari come gli svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti delle regioni, come previsto dall'articolo 174 del TFUE. Si dovrebbe inoltre tenere conto di altri criteri demografici quali la dispersione della popolazione, lo spopolamento di talune zone all'interno delle regioni, come le zone rurali e frontaliere, nonché dell'invecchiamento demografico, che può avere importanti conseguenze sullo sviluppo economico e sul costo dei servizi pubblici.

Inoltre, il Comitato ritiene che il livello proposto di percentuale minima da destinare al FSE sia troppo elevato. Per questo richiede l'abbassamento di tale soglia per ciascuna categoria di regione. Il Comitato ritiene infatti importante permettere alle regioni di investire nei settori portatori e creatori di occupazione garantendo al contempo un livello ambizioso di finanziamenti in materia di occupazione ed affari sociali.

Il quadro regolamentare dei fondi strutturali può costituire una nuova base giuridica per il programma europeo di aiuto alimentare alle persone indigenti, ma non può in alcun vaso sostituirsi dal punto di vista finanziario a quel programma (di aiuto alimentare), i cui obiettivi provengono dalla politica agricola comune.

Infine, il CdR vuole garantire che le risorse destinate ai programmi di cooperazione territoriale saranno assegnate dalla Commissione europea per area di cooperazione.

Emendamento 47

Articolo 86, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Addizionalità

4.   La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 70 % della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15 % e meno del 70 % della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

Addizionalità

4.   La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il  % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del  % e meno del 70 % della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

Motivazione

Si ritiene inutile e ridondante effettuare la verifica in funzione del livello di popolazione, in quanto è di competenza degli Stati membri stabilire le modalità di riscontro di tale principio. Inoltre, che la verifica del rispetto del principio di addizionalità non debba aver luogo negli Stati membri in cui solo una percentuale limitata della popolazione vive in regioni meno sviluppate o in transizione, è senz'altro condivisibile. Peraltro, onde tener conto del principio di proporzionalità e per motivi di semplificazione amministrativa, bisognerebbe che il valore-soglia fosse portato al 20 %.

Emendamento 48

Articolo 87, paragrafo 2, punti c) e h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»

2.   Un programma operativo stabilisce:

[…]

c)

il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

i)

i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)

se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29;

iii)

l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

iv)

l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

v)

le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

vi)

se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

d)

il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

[…]

h)

le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i)

l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

ii)

l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»

2.   Un programma operativo stabilisce:

[…]

c)

il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

i)

i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)

se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29;

elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

iv)

l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

v)

le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

vi)

se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi ;

i

il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

[…]

)

le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i)

l'identificazione dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

ii)

l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.

Motivazione

La proposta della Commissione di individuare un numero determinato di città è eccessivamente prescrittiva. Si propone pertanto ti proporre un elenco indicativo. Inoltre, tale elenco dovrebbe essere stabilito in partenariato con gli enti locali e regionali.

Si propone inoltre di includere il punto d) nel punto c (di cui diventa il punto vii), che risulta così esaustivo riguardo l'approccio integrato; in coerenza con l'emendamento proposto all'art. 64, paragrafo 3, si propone di sopprimere il riferimento all'organismo esterno di accreditamento.

Emendamento 49

Articolo 91, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Informazioni da presentare alla Commissione

2.   I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e, su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire grandi progetti la cui data di completamento è prevista entro la fine del 2022.

Informazioni da presentare alla Commissione

2.   I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figuranonell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. grandi progetti entro la fine del 2022.

Motivazione

Il Comitato delle regioni desidera che i grandi progetti presentati nel corso del periodo di programmazione possano aver inizio senza attendere l'approvazione della Commissione come proposto nel quadro della programmazione in corso. Il Comitato richiede che le spese possano essere dichiarate prima della stessa approvazione del grande progetto da parte della Commissione al fine di non ritardare l'inizio delle operazioni.

Emendamento 50

Articolo 93, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un pianod'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

1.   Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, , realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

Motivazione

Il Comitato rileva come il piano d'azione comune faciliti soprattutto l'attuazione dell'FSE nell'ambito di azioni precise e circoscritte, rammaricandosi però che il ricorso a tale meccanismo sia reso difficile per il FESR per via dell'esclusione dei progetti d'infrastruttura.

Emendamento 51

Articolo 93, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 93

Campo di applicazione

2.   Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

Articolo 93

Campo di applicazione

2.   Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 000000 EUR o al del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

Motivazione

Una soglia più bassa è generalmente considerata più idonea a garantire che questo strumento sia adeguato alla massa critica disponibile. Va tuttavia osservato che il valore indicato rappresenta il minimo legale, e che in molti Stati membri la soglia da concordare in sede di negoziati sarà notevolmente più elevata.

Emendamento 52

Articolo 102, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Trasmissione di dati finanziari

1.   Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a)

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

b)

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno;

c)

la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

Trasmissione di dati finanziari

1.   Entro il 31 gennaio il 31 luglio , l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a)

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

b)

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati beneficiari ;

c)

la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

Motivazione

Il Comitato desidera semplificare la trasmissione dei dati finanziari riducendo quest'ultima da 4 a 2 volte l'anno. Stessa cosa per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni riguardanti le operazioni selezionate. Soltanto i costi totali ammissibili, i costi pubblici ammissibili, i contratti ed altri impegni giuridici tra autorità di gestione e beneficiari.

Emendamento 53

Articolo 105

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Informazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

a)

garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

b)

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

c)

pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni tre mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato V.

Informazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

a)

garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

b)

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

c)

pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

   

.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato V.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione comuni tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni per aiutare gli enti locali e regionali a spiegare il funzionamento della politica di coesione sia in fase ex ante, che durante l'attuazione e in fase ex post. Il CdR dovrebbe avere la possibilità di sostenere gli sforzi compiuti dagli enti regionali e locali in quanto beneficiari dei fondi di coesione a cui si chiedono risultati concreti sul campo. Dovrebbe inoltre avere gli strumenti per spiegare ai cittadini come sono attuati i fondi strutturali e il ruolo dell'Unione europea in questo processo.

In più, il Comitato desidera semplificare le procedure di informazione e pubblicità, di conseguenza l'aggiornamento dell'elenco delle operazioni due volte l'anno pare sufficiente.

Emendamento 54

Articolo 110, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

3.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» non può superare:

(a)

l'85 % per il fondo di coesione;

(b)

l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

(c)

l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1o gennaio 2014;

(d)

il 75 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL della UE-27;

(e)

il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);

(f)

il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» non può superare il 75 %.

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

3.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» non può superare:

(a)

l'85 % per il fondo di coesione;

(b)

l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

(c)

l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1o gennaio 2014;

(d)

il 75 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL della UE-27;

(e)

il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);

(f)

il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» non può superare %.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento del 75 % proposto per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è inferiore al tasso di cofinanziamento per le regioni meno sviluppate nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione». Ciò rende i programmi di cooperazione territoriale meno attraenti in tali regioni meno sviluppate. Il Comitato delle regioni, pertanto, non condivide l'idea di cofinanziare i programmi di cooperazione territoriale europea al tasso più basso di 75 %. Il Comitato reputa che questa differenza sia ingiustificata e chiede che per entrambi gli obiettivi venga stabilito un identico tasso di cofinanziamento dell'85 %. Per salvaguardare la qualità della cooperazione, è necessario mantenere le condizioni in vigore stabilite dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (regolamento generale), articolo 53, paragrafi 3 e 4: «3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR. 4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo». Al tempo stesso, il Comitato non ritiene opportuno che il tasso massimo di cofinanziamento sia fissato a livello di asse prioritario. Tale misura, infatti, non consente di differenziare l'importo del cofinanziamento nel quadro dei singoli assi prioritari con l'obiettivo di incentivare i beneficiari a realizzare alcune priorità strategiche.

Emendamento 55

Articolo 111, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

4)   copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a)

Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b)

zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c)

zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica.

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

4)   copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a)

Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b)

zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c)

zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica

.

Emendamento 56

Articolo 112, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Responsabilità degli Stati membri

2.   Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Responsabilità degli Stati membri

2.   Gli Stati membri le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Motivazione

Si accoglie la precisazione del testo della Commissione ma non si ritiene di dover limitare ai soli beneficiari pubblici l'adozione di sistemi di scambio elettronico di dati.

Emendamento 57

Articolo 113

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Designazione delle autorità

 

   […]

5.   Per l'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.

[…]

7.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito «sovvenzione globale»). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

Designazione delle autorità

 

   […]

5.   Per l'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

[…]

7.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito «sovvenzione globale»). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

Motivazione

Il CdR ritiene preferibile mantenere il sistema attuale, in base al quale anche nel caso dei programmi il cui sostegno supera i 250 milioni di EUR, l'autorità di audit può appartenere allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.

Ritiene inoltre che la garanzia prevista non si debba richiedere qualora gli organismi intermedi siano soggetti di diritto pubblico.

Emendamento 58

Articolo 114, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Funzioni dell'autorità di gestione

2.   Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a)

assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;

b)

elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

c)

rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

d)

istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;

e)

garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE

Funzioni dell'autorità di gestione

2.   Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a)

assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;

b)

elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

c)

rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

d)

istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

e)

garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

Motivazione

Si ritiene importante poter mantenere i dati relativi agli interventi che possono essere utili per varie ragioni come per esempio contenziosi ecc.

Emendamento 59

Articolo 117

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1.   L'organismo di accreditamento adotta una decisione formale per l'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione che rispettano i criteri di accreditamento stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142.

2.   La decisione formale di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accreditamento valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.

3.   Lo Stato membro presenta alla Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione della decisione che adotta il programma operativo.

4.   Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e controllo.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

   

   

   

   

Motivazione

Si respinge l'accreditamento di organismi di gestione e di controllo previsto nella proposta della Commissione. L'attuazione della politica di coesione da parte degli Stati membri è in linea con il principio di sussidiarietà nell'UE. In alcuni Stati membri, l'accreditamento dei poteri pubblici da parte di altri poteri pubblici non ha fondamento nel diritto amministrativo e rappresenta un'ingerenza nella sovranità organizzativa degli Stati membri.

Emendamento 60

Articolo 118, nuovo paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Cooperazione con le autorità di audit

Cooperazione con le autorità di audit

   

Motivazione

Il Comitato delle regioni propone di reintrodurre l'ex art. 74 comma 1 del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di introdurre semplificazioni in materia di proporzionalità del controllo.

Emendamento 61

Articolo 121, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Domande di pagamento

1.   Le domande di pagamento comprendono, per ciascun asse prioritario:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

b)

l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

c)

il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato erogato al beneficiario, come contabilizzato dall'autorità di certificazione.

Domande di pagamento

1.   Le domande di pagamento comprendono, per ciascun asse prioritario:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

b)

l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

Motivazione

Il CdR ritiene che i dati relativi al sostegno pubblico erogato al beneficiario non debbano essere inclusi in richieste di pagamento inviate alla Commissione. Il Comitato propone quindi una semplificazione di queste informazioni.

Emendamento 62

Articolo 124, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Pagamento del prefinanziamento

1.   Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)

nel 2014: 2 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b)

nel 2015: 1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

c)

nel 2016: 1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Pagamento del prefinanziamento

1.   Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)

nel 2014: 2 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b)

nel 2015: % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

c)

nel 2016: % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Motivazione

Il Comitato accoglie con favore la proposta di richiedere alle autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di richiedere il rimborso alla Commissione. Tale disposizione, tuttavia, richiede una maggiore flessibilità del sistema degli anticipi per consentire alle autorità di gestione di disporre di risorse sufficienti per rispondere alle richieste dei beneficiari. Il Comitato chiede al riguardo un aumento della quantità di risorse che sono proposte dalla Commissione, che potranno ridurre ulteriormente le difficoltà incontrate da alcuni Stati membri, nel contesto di crisi, in termini di controparte pubblica nazionale.

Emendamento 63

Articolo 128, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Contenuto dei bilanci annuali

1.   I bilanci annuali certificati per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascun asse prioritario:

a)

l'importo totale di spese ammissibili contabilizzato dall'autorità di certificazione come pagato dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi e il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato versato, nonché l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'esecuzione degli interventi;

b)

gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;

c)

per ciascun asse prioritario, l'elenco di interventi, completati nel corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione;

d)

per ciascun asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

Contenuto dei bilanci annuali

    I bilanci annuali certificati per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascun asse prioritario:

a)

l'importo totale di spese ammissibili contabilizzato dall'autorità di certificazione come pagato dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi e il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato versato, nonché l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'esecuzione degli interventi;

b)

gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;

c)

per ciascun asse prioritario, l'elenco di interventi, completati nel corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione;

d)

per ciascun asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

Motivazione

Sarebbe utile se, come per l'attuale periodo di programmazione, la liquidazione annuale dei conti rimanesse una scelta facoltativa a discrezione dell'autorità di certificazione stessa. I tempi previsti all'articolo 75 non sono facili da rispettare in quanto troppo ravvicinati.

Emendamento 64

Articolo 134

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

a)

il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c)

lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

d)

sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e)

lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;

f)

da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

g)

lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5;

h)

sussista uno dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, lettere da a) a e).

2.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

a)

il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c)

lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

d)

sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza

   

   

Motivazione

Il Comitato delle regioni, ritiene giustificabile il principio della sospensione di tutto o parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione solo in casi di grave inadempimento del sistema di gestione e controllo.

Emendamento 65

Articolo 140, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1.   Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1.   Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera EUR non sono soggetti a più di un audit prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

Motivazione

Al fine di assicurare una reale proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi il Comitato propone che gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera i 250 000 euro non siano soggetti a più di un audit.

Emendamento 66

ALLEGATO IV

Condizionalità - Condizionalità ex ante

Condizionalità tematiche ex ante punti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Obiettivi tematici

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1.

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S)

(articolo 9, punto 1)

1.1.

Ricerca e innovazione: esistenza di ricercae innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale (4).

Disponibilità di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che:

si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione, ;

definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

preveda un sistema di controllo e riesame

Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione

2.

Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime ( obiettivo banda larga )

(articolo 9, punto 2)

2.1.

Crescita digitale: esistenza, all'interno innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.

innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:

programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea (5);

analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

2.2

Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità (6), in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga:

un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata;

modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

misure per stimolare gli investimenti privati.

3.

Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

(articolo 9, punto 3)

3.1.

Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011 (7) compreso il principio «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First).

Le azioni specifiche comprendono:

un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi («rappresentante delle PMI»);

misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI .

3.2.

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (8).

Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013).

6.

Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

(articolo 9, punto 6)

6.1.

Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (9).

Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE

L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (10).

6.2.

Settore delle risorse idriche:  (11) attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (12), in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti.

Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi;

lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva;

entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva;

lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.

7.

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete

(articolo 9, punto 7)

7.1.

Strade: di un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

un piano di progetti realistici (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

7.2.

Ferrovia: priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

un piano di progetti realistici (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

8.

Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

(obiettivo in materia di occupazione)

(articolo 9, punto 8)

8.1.

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori: definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (13), per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.

I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:

servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro.

I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.2.

Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo «Small Business Act» (14) e in linea con lo gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (15), per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.

Una strategia organica che preveda:

misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati.

8.3.

Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori  (16):

modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione;

riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.

Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue (17):

servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione.

La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.4.

Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione (18).

Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute (19):

64.

coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo;

8.5

Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti I livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale) (20).

Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione.

9.

Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente ( obiettivo istruzione )

(articolo 9, punto 10)

9.1.

Abbandono scolastico: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (21).

Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che:

fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate;

venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli.

Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che:

si basi su dati di fatto;

prevenzione, l’intervento e compensazione dell’abbandono scolastico;

indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico;

sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

9.2.

Istruzione superiore: esistenza di nazionali o regionali per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006«Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione» (22).

Esistenza di nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente :

misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:

migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti;

aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati;

promuovano la partecipazione di discenti adulti;

(ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi;

misure per aumentare la qualità che:

incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;

promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento;

misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

incoraggino lo sviluppo di «competenze trasversali», compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore;

riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro;

garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.

9.3.

Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione (23).

Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda:

misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile;

misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati;

misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida);

misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

10.

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ( obiettivo povertà )

(articolo 9, punto 9)

10.1

Inclusione attiva

Integrazione di comunità emarginate come i Roma:

esistenza e attuazione di una strategia per la riduzione della povertà

Disponibilità di una strategia per la riduzione della povertà che:

si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi;

sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati;

dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva;

indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi.

Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (25)

Esistenza di una strategia per l'inclusione dei Rom che:

stabilisca obiettivi raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

sia coerente con il programma nazionale di riforma;

identifichi ove possibile le svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi.

Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.

10.2.

Sanità: esistenza di nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica.

Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che:

preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità;

preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci;

preveda un sistema di controllo e riesame.

Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.

11.

Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente:

(articolo 9, punto 11)

Efficienza amministrativa degli Stati membri:

esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica (26).

È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro (27), che comprenda:

analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;

sviluppo di sistemi di gestione della qualità;

azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;

sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti il rafforzamento delle competenze e delle risorse;

sviluppo di competenze a tutti i livelli;

sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.


Condizionalità - Condizionalità ex ante

Condizionalità tematiche ex ante punti 2 e 5

Area

Condizionalità ex-ante

Criteri di adempimento

2.

Parità di genere

Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.

L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia per la promozione della parità di genere sono garantite da:

un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto;

un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere

meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.

5.

Aiuti di Stato

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da:

dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

Motivazione

Gli emendamenti proposti sono tesi a sfoltire il testo, posto che la proposta della Commissione appare troppo pesante e dettagliata, in particolare con riferimento alla parte dedicata ai criteri di adempimento.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Parere del Comitato delle regioni Misurare il progresso non solo con il PIL (CdR 163/2010 fin).

(2)  Rif. obiettivi generali della strategia Europa 2020.

(3)  NdT: la versione italiana del testo della Commissione si discosta in questo punto dalle altre versioni linguistiche, in cui figura l'equivalente dell'italiano «inferiore».

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546 final del 6.10.2010]. Impegni 24/25 e allegato I «Strumenti per l'autovalutazione: Caratteristiche salienti di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale». Conclusioni del Consiglio «Competitività» su «L'Unione dell'innovazione» (doc. 17165/10 del 26.11.2010).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 final/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011]. Conclusioni del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni ed energia» sull'agenda digitale europea (doc. 10130/10 del 26 maggio 2010).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 final/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011].

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio «Competitività»: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa [COM(2008) 78 final, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio «Competitività»: Conclusioni sul riesame dello «Small Business Act» per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011)

(8)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(9)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(11)  NdT: la versione italiana si discosta in questo punto dalle altre versioni linguistiche, in cui figura l'equivalente dell'italiano «Settore dei rifiuti».

(12)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(13)  Raccomandazione (2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio «Competitività»: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa [COM(2008) 78 final, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio «Competitività»: Conclusioni sul riesame dello «Small Business Act» per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011).

(15)  Raccomandazione (2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

(16)  Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

(17)  I termini per la realizzazione di tutti gli elementi qui contenuti possono essere fissati durante il periodo di attuazione del programma.

(18)  Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

(19)  I termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella sezione possono essere fissati durante il periodo di attuazione del programma.

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un impegno comune per l'occupazione - COM(2009)257 final.

(21)  GU L 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

(22)  COM(2006) 208 final [(sostituire con la prossima comunicazione entro la fine di settembre del 2011)].

(23)  Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02).

(24)  Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 [COM(2011) 173].

(26)  Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

(27)  I termini per il conseguimento di tutti gli obiettivi contenuti nella presente sezione potrebbero scadere durante il periodo di attuazione del programma.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/114


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sul FESR»

2012/C 225/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

fa osservare che una concentrazione tematica eccessiva limita le scelte strategiche, e chiede una maggiore flessibilità per rafforzare ulteriormente la competitività regionale;

invita la Commissione europea a rendere più flessibili i contenuti e la portata delle singole priorità d'investimento, di concerto con gli Stati membri e le regioni e caso per caso;

accoglie con favore la proposta di indicatori comuni, ma vede ancora la necessità di modifiche migliorative;

ritiene che le risorse del FESR debbano essere flessibili e utilizzate senza favoritismi o discriminazioni nei confronti di determinati tipi di territorio, tenendo conto di tutti i tipi di aree urbane, rurali e funzionali;

propone di garantire legami più saldi tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali, creando delle interfacce e dei punti di connessione in entrambi i programmi;

fa notare che l'elenco di città in cui devono essere applicate misure finalizzate a uno sviluppo urbano sostenibile dovrebbe avere solo carattere indicativo ed essere elaborato in partenariato con gli enti regionali e locali competenti sulla base di un invito a presentare candidature. Le regioni devono essere in grado di sovvenire con flessibilità ai bisogni regionali e comunali;

fa osservare che la quota delle risorse del FESR per la promozione dello sviluppo urbano - e, in genere, locale - sostenibile deve essere il risultato della pianificazione dei programmi operativi;

richiama l'attenzione sulle attività fin qui svolte dal programma Urbact, e chiede alla Commissione di fornire la prova del valore aggiunto di una nuova piattaforma nella forma da essa proposta;

offre alla Commissione europea una stretta collaborazione ai fini di un dialogo politico rafforzato in materia di progetti di sviluppo urbano e di azione coordinata fra i territori urbani e rurali d'Europa;

chiede che i problemi delle zone che presentano svantaggi naturali o demografici siano presi maggiormente in considerazione dai programmi operativi di quanto non avvenga nel progetto di regolamento generale all'articolo 111.

Relatore

Michael SCHNEIDER (DE/PPE), sottosegretario alla presidenza e rappresentante del Land Sassonia-Anhalt presso il governo federale tedesco

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

COM(2011) 614 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione, che costituisce una buona base per proseguire i negoziati sulla futura configurazione del sostegno a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) in Europa;

2.

rileva ancora elementi che necessitano di modifica, in particolare per rispondere alle richieste degli enti locali e regionali dell'Unione europea;

3.

rimanda in proposito al parere del Comitato delle regioni sul regolamento quadro (1), nonché alle prese di posizione precedenti sul futuro della politica di coesione dopo il 2013 (2).

Disposizioni generali (articoli da 1 a 5)

4.

richiama l'attenzione sulla descrizione dei compiti del FESR di cui all'articolo 2, secondo cui il Fondo contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali, e afferma che la configurazione del sostegno del FESR dovrà orientarsi anche in futuro al raggiungimento di tali obiettivi. Va peraltro sottolineato che fra i compiti del FESR, in virtù dell'articolo 174 in combinato disposto con l'articolo 176 del TFUE, c'è anche quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle zone che presentano gravi e permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

5.

ribadisce inoltre che il sostegno del FESR dovrà innanzitutto adempiere alla sua missione di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo nella dovuta considerazione la situazione specifica e unica delle regioni ultraperiferiche, riconosciuta nell'articolo 349 del TFUE;

6.

è dell'avviso che, in linea di massima, l'ambito del sostegno del FESR di cui all'articolo 3 sia adeguato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, a compensare gli squilibri regionali e nel contempo a perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma fa osservare che anche nelle regioni più sviluppate, a causa di disparità interne, può essere necessario investire in infrastrutture capaci di mettere a disposizione servizi fondamentali per i cittadini in settori come l'ambiente, i trasporti e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

7.

chiede pertanto che, fatto salvo il meccanismo per collegare l'Europa, il principio dell'esclusione delle infrastrutture dal sostegno sia reso più concreto e flessibile, di concerto con gli Stati membri e le regioni. In questo senso è importante tener conto della struttura produttiva di ciascuna regione;

8.

accoglie positivamente il fatto che tra le priorità d'investimento figuri la competitività delle PMI (articolo 5 della proposta di regolamento sul FESR), e sottolinea che la questione riveste una particolare rilevanza nei periodi di crisi, in cui le PMI incontrano notevoli difficoltà di accesso ai finanziamenti e agli investimenti, benché il loro ruolo sul piano dell'occupazione e dell'innovazione sia assolutamente fondamentale ai fini della coesione e della ripresa. D'altro canto, evidenzia come anche in futuro debba essere possibile fornire aiuti agli investimenti per le grandi imprese. Esse svolgono infatti un ruolo importante in termini di politica strutturale, ad esempio come partner nello sviluppo di cluster industriali, al fine di realizzare gli obiettivi dell'iniziativa faro Una politica industriale per l'era della globalizzazione e non da ultimo come committenti per le PMI;

9.

ritiene necessario un chiarimento di fondo quanto al rapporto fra l'ambito del sostegno di cui all'articolo 3 e le priorità d'investimento elencate all'articolo 5, e chiede una precisazione in proposito;

10.

è dell'avviso che, data la scarsità delle risorse finanziarie pubbliche, nel futuro si potrebbe riconoscere una maggiore importanza alle iniziative economiche dei privati, per cui l'ambito d'intervento del FESR dovrebbe consentire il sostegno degli organismi pubblici e privati di ricerca e innovazione. Esso sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente a livello europeo la ricerca realizzata congiuntamente da imprese private, università e centri di ricerca;

11.

ritiene che la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra regioni, città e soggetti sociali, economici e ambientali di volta in volta interessati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto iv), richieda altresì un coinvolgimento degli attori del mondo scientifico e della ricerca, e considera che sia necessario specificare questo aspetto;

12.

sostiene in via di principio la concentrazione delle risorse su obiettivi tematici chiari, ma è anche vero che i programmi operativi regionali sono il livello adeguato a cui realizzare tale concentrazione; pertanto, va respinta la fissazione a livello centrale delle quote di partecipazione e delle percentuali di risorse per singoli fondi o priorità d'investimento. La concentrazione tematica di cui all'articolo 4 deve, nel rispetto del principio di sussidiarietà, essere determinata nel quadro di un partenariato. Il contratto di partenariato fra lo Stato membro e la Commissione europea deve essere basato sugli accordi tra lo Stato membro e i rispettivi enti regionali e locali. Gli Stati membri e le regioni, e così i comuni, devono - nel quadro delle rispettive competenze - avere la possibilità di formulare liberamente le proprie strategie di sviluppo territoriale nell'ambito del processo di programmazione, nonché di fissare e motivare le proprie priorità individuali sia in rapporto agli obiettivi di Europa 2020 sia in relazione alle proprie esigenze specifiche di politica regionale;

13.

si oppone pertanto a una concentrazione restrittiva delle risorse del FESR sugli obiettivi tematici «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», «Accrescere la competitività delle PMI» e «Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori» soprattutto nel caso delle regioni il cui PIL pro capite corrispondente al periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 nel periodo di riferimento;

14.

fa osservare che la concentrazione soltanto su questi tre obiettivi limita le possibilità del FESR di sostenere adeguatamente una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e ne limita la capacità di ridurre le differenze economiche, sociali e territoriali nell'UE. È opportuno ricordare che, come afferma l'articolo 176 del TFUE, l'obiettivo del FESR è di contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Pertanto, pur essendo necessario ricorrere al FESR per promuovere la strategia Europa 2020, questo non deve andare a scapito dell'obiettivo principale di riduzione delle disparità regionali. Inoltre, la concentrazione su questi tre obiettivi rende difficile per gli Stati membri e le regioni il pieno rispetto dei requisiti dell'articolo 7 (Promozione dell'uguaglianza) e dell'articolo 8 (Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici), in quanto i limitati obiettivi tematici non si prestano molto bene a farvi fronte. Inoltre una concentrazione eccessiva limita le scelte strategiche che sono soggette a una valutazione ex ante e toglie valore al processo di valutazione ex ante. Per realizzare programmi complessi a sostegno di uno sviluppo economico regionale sostenibile e integrato è indispensabile una maggiore flessibilità a livello locale, al fine di rafforzare la competitività delle regioni;

15.

rifiuta per l'ennesima volta la fissazione di quote rigide per le spese a favore di singoli obiettivi tematici o di loro raggruppamenti: le considerevoli disparità di potenziale e necessità che si riscontrano fra le regioni, e anche all'interno delle singole categorie di regioni, si oppongono a una ponderazione indifferenziata degli obiettivi tematici. Il valore aggiunto della politica di coesione, che risiede nella concezione su misura delle strategie di sviluppo regionali e territoriali, risulta compromesso da una fissazione centralizzata delle quote di spesa;

16.

constata che le priorità d'investimento di cui all'articolo 5, che il FESR deve sostenere nel quadro dei singoli obiettivi tematici, riguardano settori importanti delle possibilità di sostegno del Fondo. Non si capisce però perché certi investimenti, ad esempio quelli per il trasferimento dei flussi di traffico, che con ogni evidenza servono a sostenere la strategia Europa 2020, non vengano indicati dalla Commissione europea fra quelli prioritari;

17.

accoglie con soddisfazione la priorità d'investimento «sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori» e ne sottolinea l'importanza per il futuro dell'Europa. Desidera tuttavia che la percentuale delle risorse del FESR da destinare a questo obiettivo secondo la proposta dalla Commissione sia stabilita nel contratto di partenariato concluso tra Commissione, Stato membro, regioni ed enti locali. Ciò permetterà di utilizzare una quota adeguata delle risorse del FESR per ciascuno Stato membro e ciascuna regione;

18.

vede in questo settore anzitutto la necessità di agire per quanto riguarda le priorità d'investimento all'insegna dell'obiettivo tematico «Accrescere la competitività delle PMI». Data l'importanza di quest'obiettivo per la crescita e l'occupazione in Europa, e tenuto conto dello spettro molto ampio di possibilità di sostegno promettenti, è necessario introdurre proprio in questo punto una considerevole estensione delle priorità d'investimento. Secondo il Comitato delle regioni occorre dare un rilievo particolare al sostegno agli investimenti produttivi che, in connessione con la creazione, l'ampliamento e la diversificazione delle imprese o con una modifica radicale delle procedure per la realizzazione di prodotti e servizi, contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili. Tali investimenti nelle imprese sono la premessa per far riuscire il mutamento strutturale necessario all'Europa e per raggiungere gli obiettivi di crescita e occupazione. Limitare il sostegno del FESR per le imprese agli investimenti connessi con la fondazione di nuove imprese, come pare essere l'intento della Commissione, non sarebbe in linea con le esigenze di sviluppo delle regioni e dell'Europa;

19.

chiede inoltre che il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture logistico-produttive, nel potenziamento delle infrastrutture turistiche, nel consolidamento delle infrastrutture della formazione e del perfezionamento professionale e nelle incubatrici d'imprese di tutte le regioni facciano parte delle priorità d'investimento del FESR cui si può rivolgere un'attenzione particolare nel quadro della concentrazione tematica da realizzare durante la formulazione dei programmi operativi;

20.

invita pertanto la Commissione europea a rendere più flessibili i contenuti e la portata delle singole priorità d'investimento, di concerto con gli Stati membri e le regioni e caso per caso. Al contrario, non dovrebbero esistere singole priorità FESR per Stato membro, ma piuttosto ogni programma operativo dovrebbe poter stabilire le priorità del caso.

Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» (articolo 6)

21.

accoglie con favore la proposta di indicatori comuni di cui all'articolo 6, allo scopo di misurare i risultati del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione». In alcuni casi servono ancora delle modifiche migliorative: ad esempio, misurare il numero dei nuovi prodotti che vengono immessi sul mercato a seguito di progetti di ricerca e sviluppo è difficile e richiede molto tempo. Questo indicatore è poco adatto per una valutazione dei risultati a livello paneuropeo, proprio come l'indicatore «Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica»;

22.

invita la Commissione europea a riesaminare i 43 indicatori comuni di concerto con gli Stati membri e le regioni per quanto riguarda la loro pertinenza, chiarezza e, soprattutto, applicabilità, e se del caso a semplificarli. Ogni programma operativo dovrebbe poter scegliere solo quegli indicatori che sono idonei alle sue priorità. Al contrario, le autorità di gestione e i beneficiari non possono essere considerati responsabili per insuccessi in rapporto a risultati di cui non hanno la responsabilità diretta.

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali (articoli da 7 a 11)

23.

accoglie con soddisfazione il fatto che il FESR debba poter sostenere anche misure di vasta portata nel campo dello sviluppo urbano sostenibile per affrontare i problemi economici, ecologici, climatici e sociali delle zone urbane e constata che il Fondo si occupa già ampiamente della dimensione «città» anche nel periodo di programmazione in corso. Di conseguenza approva anche l'intento della Commissione di rafforzare la dimensione urbana nel prossimo periodo di programmazione;

24.

ritiene però che le risorse del FESR debbano essere fondamentalmente flessibili e utilizzabili senza favoritismi o discriminazioni nei confronti di determinati tipi di territorio, altrimenti si corre il rischio in particolare di escludere le aree rurali e periurbane, nonché le aree funzionali, dai benefici del FESR. Sull'importanza da dare alle singole zone nella ripartizione delle risorse del Fondo occorre decidere nel quadro del processo di programmazione da realizzarsi in partenariato con gli enti locali e regionali;

25.

propone di garantire legami più saldi tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali creando delle interfacce e dei punti di connessione in entrambi i programmi. A tutt'oggi non è possibile sostenere progetti integrati a titolo del programma europeo di ricerca o dei fondi strutturali. Un più stretto collegamento tra i due programmi ne accrescerebbe la sinergia e contribuirebbe a rafforzare la base di conoscenze in tutte le regioni; pertanto, si dovrebbe anche tenere adeguatamente conto della complementarità tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali nei programmi operativi e nelle strategie per la ricerca, l'innovazione e la specializzazione intelligente;

26.

fa notare, in merito all'obbligo per gli Stati membri, previsto dall'articolo 7, di stabilire in anticipo un elenco di città in cui devono essere applicate misure finalizzate a uno sviluppo urbano sostenibile, che tale elenco dovrebbe avere solo carattere indicativo. Esso potrebbe essere il risultato di una discussione in partenariato con gli enti regionali e locali competenti sulla base di un invito a presentare candidature aperto a tutte le città degli Stati membri. Lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe in via di principio essere aperto a tutti i centri abitati, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, nel settore pertinente del programma, e le regioni devono essere in grado di sovvenire con flessibilità ai bisogni regionali e comunali in base ai propri programmi operativi e al proprio quadro finanziario;

27.

fa osservare che la quota delle risorse del FESR prevista in ciascuno Stato membro per la promozione dello sviluppo urbano - e, in genere, locale - sostenibile deve essere il risultato della pianificazione dei programmi operativi. Tuttavia, osserva al tempo stesso che ciascuno Stato membro può eventualmente avvalersi della facoltà di aumentare tale quota, affinché sia possibile mettere in atto un ampio spettro di misure di sostegno nel quadro dei programmi operativi per il sostegno dello sviluppo urbano sostenibile. Tali misure, se lo si ritiene necessario in considerazione delle caratteristiche geografiche locali, possono essere subordinate alla realizzazione di un partenariato con i territori periurbani, rurali e funzionali ed, eventualmente, ad una pianificazione strategica integrata sovracomunale. Agli Stati membri e alle regioni va concessa la flessibilità necessaria per realizzare queste misure nel periodo di programmazione in corso a seconda delle esigenze regionali e strutturali, e per selezionare i progetti a seconda delle loro caratteristiche qualitative;

28.

sottolinea che andrebbe proposta la possibilità di una delega dei compiti alle città in virtù dello strumento dell'investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99 del regolamento generale: gli enti locali e regionali devono poter scegliere essi stessi, tenendo conto delle proprie capacità istituzionali e tecniche, se e in che misura assumere compiti;

29.

richiama l'attenzione, per quanto riguarda la piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8, sulle attività fin qui svolte dal programma Urbact, rivolto in particolare allo scambio di esperienze in materia di progetti di sviluppo urbano nell'UE, e chiede quindi alla Commissione di fornire la prova del valore aggiunto di una nuova piattaforma nella forma da essa proposta, di evitare sovrapposizioni tra la piattaforma e il programma Urbact e di dare informazioni più precise circa il futuro del programma Urbact nel quadro del prossimo periodo di programmazione;

30.

offre alla Commissione europea, ai fini di un dialogo politico rafforzato in materia di progetti di sviluppo urbano e di azione coordinata fra i territori urbani e rurali d'Europa, una stretta collaborazione e misure comuni (conferenze annuali congiunte), in quanto vi ravvisa un importante compito per il CdR;

31.

plaude al sostegno delle azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 9 della proposta di regolamento in quanto possibilità di promuovere progetti innovativi senza che questo sostegno speciale aggiunga un onere amministrativo a quello legato al finanziamento generale delle regioni interessate. Si compiace altresì del fatto che il concetto di innovazione non è confinato al solo settore delle tecnologie, ma comprende anche l'innovazione in campo sociale. Il CdR inoltre si dichiara favorevole a concedere anche alle regioni la possibilità di sperimentare in prima persona approcci di sostegno innovativi - anche nel campo della specializzazione intelligente - nel quadro dei programmi operativi;

32.

chiede, in relazione a quanto esposto sulle zone che presentano svantaggi naturali o demografici nell'articolo 10 della proposta di regolamento, che i problemi dovuti al mutamento demografico siano presi maggiormente in considerazione dai programmi operativi di quanto non avvenga nel progetto di regolamento generale all'articolo 111, laddove si tratta dell'adeguamento delle quote di cofinanziamento. Nell'attuale situazione di netto calo, emigrazione (in particolare dei giovani e delle persone più qualificate) e crescente invecchiamento della popolazione europea, l'evoluzione demografica rappresenta uno svantaggio grave e duraturo al quale, in base all'articolo 174 del TFUE, occorre prestare un'attenzione particolare nel quadro della politica di coesione. Quest'aspetto è particolarmente rilevante nell'ottica delle possibilità d'intervento del FESR. La concentrazione tematica e le priorità d'investimento dovrebbero consentire un margine di manovra sufficiente per sviluppare e applicare approcci innovativi;

33.

sostiene le proposte destinate alle regioni ultraperiferiche avanzate all'articolo 11 e le considera una buona base per sostenere ulteriormente tali regioni. Ritiene che si debba garantire un livello adeguato di sostegno per queste regioni e prevedere una maggiore flessibilità in rapporto alla concentrazione tematica.

Disposizioni finali (articoli da 12 a 17)

34.

ricorda, per quanto concerne l'esercizio della delega di cui all'articolo 13 della proposta di regolamento, le obiezioni fondamentali che si oppongono all'utilizzo di atti delegati. In conformità dell'articolo 290 del TFUE, l'esercizio dei poteri delegati può riguardare soltanto determinati elementi non essenziali; inoltre gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega devono essere delimitati esplicitamente.

Valutazione alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

35.

è dell'avviso che la proposta di regolamento della Commissione europea restringa eccessivamente lo spettro del sostegno che può essere fornito dal FESR e non conceda agli Stati membri e alle regioni il margine di manovra necessario dal punto di vista delle politiche regionale e strutturale per rispondere agli obiettivi del Trattato e a quelli della strategia Europa 2020 con misure adeguate a livello territoriale; in questo modo si restringono anche le possibilità di avviare strategie di sviluppo territoriali integrate col sostegno del FESR e commisurate ai punti di forza e alle esigenze territoriali, che consentirebbero invece di apportare un contributo essenziale all'aumento della crescita economica e dell'occupazione;

36.

ritiene che nei negoziati in corso si debba prestare maggiore attenzione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per evitare che il sostegno del FESR divenga centralizzato, eccessivamente regolamentato e nettamente più burocratico, dal momento che tutto questo inciderebbe negativamente sul consenso e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle regioni nei confronti della politica di coesione;

37.

vede pertanto una notevole necessità di miglioramento e chiede alla Commissione europea di rielaborare opportunamente il progetto di regolamento, di concerto con il Consiglio e il Parlamento europeo;

38.

propone alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento europeo di contribuire al processo negoziale con l'esperienza degli enti locali e regionali.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2

Aggiungere un comma:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Motivazione

Cfr. punto 4.

Quando si fa riferimento a un determinato articolo del Trattato è bene citare l'articolo per intero, e non solo parti di esso.

Emendamento 2

Articolo 3

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC.

elle regioni più sviluppate in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Motivazione

Cfr. punto 6.

Emendamento 3

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera a):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);

(a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);

Motivazione

Cfr. punto 8.

Emendamento 4

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera c):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

c)

investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;

c)

investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;

Emendamento 5

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera d), punto i):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

d)

lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure comprendono:

i)

investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni;

d)

lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure comprendono:

i)

investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture ;

Motivazione

Il presente emendamento si collega con il punto 9 del parere. Il fatto di ridurre alle «infrastrutture di ridotte dimensioni» il possibile intervento del FESR per quanto concerne il sostegno agli investimenti in attrezzature ed infrastrutture è in contraddizione con le esigenze di sviluppo delle regioni in diversi settori. Tale disposizione, ad esempio, contraddice quanto stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) relativo al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e innovazione per sviluppare l'eccellenza nella R&S.

Emendamento 6

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera d):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

iii)

sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

iii)

sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

Motivazione

Cfr. punto 10.

Emendamento 7

Articolo 3

Modificare il paragrafo 1, lettera d):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

iv)

la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;

iv)

la creazione di reti, la cooperazion e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;

Motivazione

Cfr. punto 11.

Emendamento 8

Articolo 4

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati:

(a)

nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:

i)

almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)

almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

(b)

nelle regioni meno sviluppate:

i)

almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)

almeno il 6 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC].

obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento

(a)

nelle regioni più sviluppate :

i)

almeno del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)

almeno il del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

(b)

nelle regioni meno sviluppate :

i)

almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)

almeno il 6 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC].

Motivazione

Cfr. punti da 12 a 15.

Emendamento 9

Articolo 5

Inserire al paragrafo 4, lettera c):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Motivazione

Cfr. punto 18.

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 4

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(3)

accrescere la competitività delle PMI:

(…)

(4)

sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

(a)

promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

(b)

promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

(c)

sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;

(d)

sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

(e)

promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;

(5)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

(a)

sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

(b)

promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

(3)

accrescere la competitività delle PMI:

(…)

(4)

sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

(a)

promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

()

sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;

()

sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

(e)

promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;

(5)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

(a)

sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

()

promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

Motivazione

In merito al numero 3): Al centro degli sforzi tesi ad accrescere la competitività dell'economia nel quadro della politica regionale sono indubbiamente le piccole e le medie imprese (PMI). Le grandi imprese, tuttavia, svolgono un ruolo importante sul piano della politica strutturale, per esempio in quanto partner per lo sviluppo di cluster industriali. In linea con l'iniziativa faro Una politica industriale per l'era della globalizzazione, occorrerebbe fondamentalmente mantenere anche in futuro la possibilità di sostenere le grandi imprese, fermo restando che la priorità dovrebbe comunque continuare ad essere accordata alle PMI.

In merito al numero 4), lettera d): I progetti di infrastrutture economiche rientrano tra le misure regionali di promozione dell'economia, che hanno un legame immediato con l'insediamento e lo sviluppo delle imprese. Un'infrastruttura moderna rappresenta un chiaro sostegno all'efficienza delle imprese nonché un cofattore importante ai fini dell'attrattività economica di un dato sito.

In merito al numero 5): il regolamento FESR dovrebbe offrire una prospettiva realistica di sostegno alle misure globali di protezione del clima e dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. In tal senso, limitare il sostegno alle sole PMI - come previsto nella proposta attuale della Commissione sembra davvero troppo restrittivo per consentire di realizzare appieno tale obiettivo.

Emendamento 11

Articolo 6

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

1.   Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli indicatori comuni nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Motivazione

Cfr. punti da 21 a 22.

Il ruolo delle regioni nella definizione degli indicatori è di grande importanza, come rilevato anche al punto 22 del parere, e per questo non si deve omettere un riferimento alle regioni nell'emendamento 11.

Emendamento 12

Articolo 7

Modificare il paragrafo 2:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Motivazione

Cfr. punti da 26 a 28.

L'emendamento ripristina la proposta della Commissione di destinare allo sviluppo urbano sostenibile almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale, senza però stabilire definitivamente, in via preliminare, quale strumento debba essere impiegato a tal fine.

Emendamento 13

Articolo 8

Modificare i paragrafi 1 e 2:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   La Commissione istituisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.

2.   La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:

a.

la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;

b.

l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

3.   La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.

1.   La Commissione , in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione, nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.

   

   La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.

Motivazione

Cfr. punti da 29 a 30.

Si tratta di un'aggiunta alla proposta di emendamento. Non vi sono motivi validi per limitare le reti e lo scambio di esperienze tra le città. Il programma Urbact continuerà a rivestire una grande importanza per le città che non partecipano alla piattaforma, ma può anche trasformarsi in un programma per accrescere la cooperazione tra le città, sia all'interno che al di fuori della piattaforma stessa.

Emendamento 14

Articolo 9

Modificare come segue:

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

Azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile

1.   Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, entro il limite dello 0,2 % della dotazione totale annua del FESR. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione.

Azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile

1.   Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, entro il limite dello 0,2 % della dotazione totale annua del FESR. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione.

Motivazione

Lo sviluppo urbano sostenibile è realizzabile solo nel quadro di un partenariato forte tra le città e i territori periurbani e rurali limitrofi. È importante che le azioni innovative che verranno attuate possano promuovere le relazioni tra zone urbane e zone rurali, nonché coinvolgere come partner a pieno titolo i soggetti locali delle zone periurbane.

Emendamento 15

Articolo 9

Inserire un nuovo paragrafo 4:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

4.   

Motivazione

Cfr. punto 31.

Occorre tener conto dei diversi quadri istituzionali degli Stati membri. Si rammenta che in alcuni Stati membri esiste un unico livello sul piano locale.

Emendamento 16

Articolo 10

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

Motivazione

Cfr. punto 32.

Emendamento 17

Articolo 13

Integrare nel paragrafo 1:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Cfr. punto 34.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 4/2012.

(2)  CdR 210/2009 fin.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/127


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento relativo al fondo sociale europeo»

2012/C 225/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

constata con soddisfazione che il Fondo sociale europeo (FSE) mantiene il suo tratto distintivo di fondo strutturale e rimane una componente consolidata della politica di coesione dell'Unione europea, anziché trasformarsi in una sua politica settoriale;

continua a dubitare che questo modesto aumento delle risorse a disposizione dell'FSE sia in grado di sostenere gli ambiziosi obiettivi fissati per il Fondo;

chiede pertanto di cercare immediatamente una base giuridica più adeguata di quella dell'FSE per la questione dell'aiuto alimentare agli indigenti;

esprime preoccupazione per il fatto che il «totale allineamento» dell'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020 possa tradursi in una limitazione della missione del Fondo nel quadro della politica di coesione, così come prevista dal Trattato (cfr. regioni rurali, zone in fase di trasformazione industriale, regioni insulari, transfrontaliere e montagnose);

si rammarica dell'assenza di riferimenti alla promozione della flessibilità associata alla sicurezza (flessicurezza) nel mercato del lavoro e osserva che la flessicurezza rientra nell'orientamento integrato n. 7 della strategia Europa 2020;

apprezza il fatto che, in ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE debbano essere attribuite all'obiettivo tematico «promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà»;

pur favorevole allo sforzo di concentrazione tematica, è contrario alle modalità e alla procedura scelte dalla Commissione per conseguire questo obiettivo e invoca una maggiore flessibilità;

si dichiara deluso dal fatto che il dispositivo dell'articolo 6 della proposta di regolamento che riguarda il «coinvolgimento dei partner» e il considerando 9 non fanno il benché minimo riferimento alle amministrazioni territoriali, limitandosi a citare le parti sociali e le organizzazioni non governative (ONG);

si dichiara perplesso riguardo al fatto che nella proposta della Commissione non si preveda, parallelamente alla cooperazione transnazionale, anche quella transfrontaliera e interregionale;

approva il riferimento alla necessaria «mobilitazione degli enti regionali e locali» per attuare la strategia Europa 2020, e alla possibilità di ricorrere ai patti territoriali per conseguire questo obiettivo, ma è favorevole ad ampliare tale ricorso ad altri fondi.

Relatore

Konstantinos SIMITSIS (EL/PSE), sindaco di Kavala

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.   Osservazioni generali

1.

constata con soddisfazione che il Fondo sociale europeo (FSE), in quanto strumento insostituibile per sostenere l'occupazione, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, mantiene il suo tratto distintivo di fondo strutturale e rimane una componente consolidata della politica di coesione dell'Unione europea, anziché trasformarsi in una sua politica settoriale - anche oltre il 2013;

2.

apprezza il mantenimento, la riconfigurazione e l'arricchimento degli obiettivi tematici di fondo degli interventi dell'FSE, che si articolano in quattro categorie e comprendono un considerevole numero di priorità d'investimento;

3.

accoglie con particolare favore il nuovo risalto dato all'azione «integrazione sociale e lotta alla povertà», elevata a obiettivo tematico fondamentale degli interventi dell'FSE. Ritiene infatti che allo stato attuale la protezione sociale sia assolutamente indispensabile nel contesto della grave crisi economica che colpisce attualmente un gran numero di cittadini europei;

4.

plaude alla proposta di aumentare moderatamente i fondi a disposizione dell'FSE, che giungeranno così a 84 miliardi di euro, pari al 25 % del bilancio totale della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (contro i circa 75 miliardi - pari al 23 % - del periodo di programmazione in corso);

5.

continua tuttavia a dubitare che questo modesto aumento delle risorse a disposizione dell'FSE sia in grado di sostenere gli ambiziosi obiettivi fissati per il Fondo (tale aumento, in realtà, è di minore entità, in quanto nella dotazione minima riservata all'FSE sono compresi anche i 2,5 miliardi di euro dell'aiuto alimentare agli indigenti, che passa dalla PAC all'FSE);

6.

si chiede se l'aiuto alimentare agli indigenti, che riceve in linea di principio il suo appoggio convinto, rientri tra gli obiettivi definiti al pertinente articolo 162 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Rileva altresì che detto aiuto alimentare non viene menzionato nel testo della proposta di regolamento FSE e nei settori d'intervento (cfr. in particolare l'articolo 3 Campo d'applicazione del sostegno). Chiede pertanto di cercare immediatamente una base giuridica più adeguata di quella dell'FSE per la questione dell'aiuto alimentare agli indigenti;

7.

si chiede se, di fronte alla più grave crisi economica che l'Europa abbia mai conosciuto, con conseguenze sociali drammatiche, non sarebbe opportuno fissare obiettivi più ambiziosi per il finanziamento della politica di coesione in generale e dell'FSE in particolare;

8.

si rammarica che ancora una volta la Commissione non abbia osato adottare le posizioni del CdR, il quale si è dichiarato favorevole alla misurazione dei progressi compiuti attraverso criteri che vadano oltre il PIL e comprendano anche parametri economici, sociali e ambientali;

9.

invita la Commissione e gli altri organi competenti dell'UE ad accelerare gli sforzi per consentire di utilizzare i dati statistici recenti, relativi al periodo 2009-2011, per gli Stati membri e i dati relativi al periodo 2008-2009 (e non quelli, rispettivamente, dei periodi 2007-2009 e 2006-2008) per le regioni, in modo da rispecchiare con la massima precisione la congiuntura economica eccezionalmente sfavorevole e consentire all'FSE di rispondere alle esigenze accresciute; chiede, per ragioni di equità, che il metodo di assegnazione delle risorse garantisca in ogni caso che le regioni che continuano a rientrare nell'obiettivo Convergenza abbiano diritto a finanziamenti senz'altro più consistenti di quelli destinati alle regioni in transizione;

10.

si oppone a ogni idea di adottare clausole di condizionalità di tipo macro-economico, a maggior ragione per l'FSE, in quanto, se verranno applicate, gli enti regionali e in ultima analisi i beneficiari del Fondo, che secondo l'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento sono «le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale», nonché le imprese, saranno «puniti» per gli eventuali ritardi dei governi centrali nella promozione delle riforme che si sono impegnati ad attuare nel quadro dei programmi nazionali di riforma (PNR);

11.

esprime preoccupazione per il fatto che un certo numero di punti della proposta della Commissione, come ad esempio quelli relativi alla concentrazione tematica, che riducono la capacità di adeguare gli interventi dell'FSE alle esigenze e alle caratteristiche specifiche delle singole regioni, creano motivi di contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

12.

ricorda che, ai sensi dei Trattati, il rispetto del principio di sussidiarietà costituisce un obbligo per la Commissione e un ambito di particolare interesse per il CdR, mentre, a norma dell'articolo 2 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nelle consultazioni che accompagnano la procedura di adozione di un atto occorre in ogni caso «tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste». Inoltre, l'articolo 5 del Protocollo stabilisce i requisiti specifici per un'adeguata motivazione delle proposte della Commissione. La proposta in esame, che si limita al solito appello di tipo generico e indefinito alla necessaria efficacia degli interventi dell'FSE, difficilmente può rispondere a tali requisiti;

13.

sottolinea che, con le disposizioni di carattere obbligatorio in materia di percentuali minime, percentuali di ripartizione, limitazioni alla concentrazione tematica e alla cooperazione transnazionale, il ruolo della Commissione rischia di trasformarsi da quello di consulente e partner strategico a quello di garante, chiamato semplicemente a verificare e a confermare la conformità della programmazione degli Stati membri e delle regioni ai criteri stabiliti a livello europeo, che possono discostarsi ampiamente dalle loro esigenze;

14.

si schiera a favore della creazione di una nuova categoria intermedia di regioni, aventi un PIL compreso tra il 75 e il 90 % del PIL della media UE, ma è anche favorevole a garantire il diritto della totalità delle regioni dell'UE a beneficiare degli interventi dell'FSE, comprese le regioni che, pur non presentando un ritardo di sviluppo in termini di medie statistiche, spesso si trovano di fronte a problemi di coesione sociale a causa dell'esistenza di sacche di povertà e di sottosviluppo;

15.

sostiene, in ogni caso, che il nuovo sistema di classificazione delle regioni non deve portare a una riduzione drastica ed eccessiva del livello di aiuti ricevuti dalle regioni nel periodo di programmazione in corso e chiede che venga prevista una valvola di sicurezza in base alla quale l'aiuto da erogare alle regioni nel periodo 2014-2020 non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'aiuto ricevuto nel periodo 2007-2013;

16.

accoglie con favore l'iniziativa di stabilire delle priorità per la quote di partecipazione dell'FSE; tuttavia chiede che vengano fissate delle quote più basse in modo che siano più proporzionate e offrano agli Stati membri e alle regioni la necessaria flessibilità nella pianificazione, che deve essere definita quanto più vicino possibile alla fonte delle potenzialità e delle difficoltà locali;

17.

sostiene che le percentuali minime di partecipazione dell'FSE previste per categoria di regioni dovranno avere carattere indicativo, consentendo così di adattarle alle singole regioni in fase di negoziazione del contratto di partenariato;

18.

giudica positiva la ricerca di un coordinamento e di una coerenza d'azione tra i diversi fondi strutturali dell'UE e in particolare la complementarità tra le azioni del FESR e dell'FSE nel quadro della politica di coesione e della strategia Europa 2020, in quanto tutto ciò potrebbe produrre sinergie significative;

19.

apprezza, da un lato, il tentativo di promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) nel processo di definizione e di attuazione degli interventi dell'FSE;

20.

dall'altro, però, segnala e disapprova la diffusa sfiducia della Commissione nei confronti degli enti locali e regionali, che sono e devono restare attori centrali nella definizione e nell'applicazione dei programmi operativi.

B.   Missione e campo d'applicazione del sostegno dell'FSE

21.

approva il principio direttivo fondamentale di collegare i compiti e gli interventi dell'FSE alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

22.

esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il «totale allineamento» dell'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020 possa tradursi in una limitazione della missione del Fondo nel quadro della politica di coesione, così come prevista dal Trattato, e in particolare del suo compito di sostenere orientamenti programmatici quanto più possibile coerenti e integrati, mostrando la debita attenzione per la dimensione territoriale;

23.

ritiene che la missione principale dell'FSE nel quadro del suo allineamento sugli obiettivi della strategia Europa 2020, sia il riassorbimento del ritardo delle regioni meno favorite alle quali fa riferimento l'articolo 174 del TFUE (regioni rurali, zone in fase di trasformazione industriale, regioni settentrionali scarsamente popolate e regioni insulari, transfrontaliere e montagnose). Il CdR ribadisce il proprio timore che l'FSE corra il rischio di trasformarsi da leva fondamentale della politica di coesione in strumento al servizio esclusivo della strategia Europa 2020;

24.

deplora inoltre che, nell'allineare l'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020, la realtà specifica e unica delle regioni ultraperiferiche, riconosciuta nell'articolo 349 del TFUE, non sia stata tenuta nella debita considerazione;

25.

esprime soddisfazione e apprezzamento per il modo completo e coesivo con cui la Commissione ha scelto di strutturare il campo d'applicazione dell'assistenza dell'FSE, che viene chiamato a sostenere direttamente quattro obiettivi tematici e indirettamente altri quattro degli 11 obiettivi complessivi di cui all'articolo 9 del regolamento generale sui fondi compresi nel quadro strategico comune (QSC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questi obiettivi tematici a loro volta si declinano e si articolano in 18 priorità d'investimento;

26.

sottolinea il fatto che, così facendo, da un lato l'FSE continuerà a servire la missione fondamentale assegnatagli dal Trattato, che consiste nel «migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori», dall'altro potrà rispondere ai bisogni della società, generati dalla congiuntura economica eccezionalmente negativa, con la «promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà» che viene elevata da priorità d'investimento a obiettivo tematico distinto;

27.

si rammarica dell'assenza di riferimenti alla promozione della flessibilità associata alla sicurezza (flessicurezza) nel mercato del lavoro, che rientra peraltro nell'orientamento integrato n. 7 della strategia Europa 2020;

28.

plaude al sostegno specifico accordato dall'FSE all'istruzione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in un'epoca in cui gli investimenti pubblici in questi settori tendono a contrarsi, e si dichiara a favore di un'apertura dell'FSE ad investimenti in capitale fisico connessi con i suoi obiettivi, ad esempio quelli in infrastrutture scolastiche;

29.

chiede che nel regolamento FSE sia inserito un riferimento alle zone che presentano svantaggi naturali o demografici in analogia con quanto figura all'articolo 10 della proposta di regolamento sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale;

30.

alla luce dei grandi cambiamenti demografici in atto in molti Stati membri, che esigono un completo adeguamento delle strutture didattiche, reputa necessario far fronte a questa esigenza nel quadro delle priorità di investimento. Reputa che, nel contesto di tali cambiamenti demografici, possano essere promossi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), anche investimenti volti a garantire strutture educative sostenibili, in considerazione altresì del fabbisogno di manodopera qualificata;

31.

segnala con particolare soddisfazione che numerosi settori d'intervento che costituiscono delle priorità d'investimento sono direttamente collegati alle competenze degli enti locali e regionali e contribuiranno quindi al compimento della loro missione. Al tempo stesso, però, ciò rende urgente la necessità che tali enti acquisiscano un ruolo decisivo nella definizione e nell'attuazione dei relativi programmi operativi;

32.

invita la Commissione a compiere dei passi avanti nel precisare i contenuti di determinate priorità d'investimento, che si caratterizzano per la loro scarsa chiarezza di contenuto, e a dare maggior rilievo ad altre, anche creandone di nuove se necessario, come nel caso della promozione della dimensione territoriale degli interventi dell'FSE.

C.   Coerenza e concentrazione tematica

33.

è favorevole all'obbligo per gli Stati membri di garantire che la strategia e le azioni definite nei programmi operativi siano coerenti nell'affrontare le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma, così da contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà. La politica di coesione necessita infatti di un ambiente macroeconomico sano per ottenere il massimo dei risultati;

34.

osserva ancora una volta che la formulazione proposta («la strategia e le azioni» degli Stati membri, «previste nei programmi operativi», sono «coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei PNR», mentre il regolamento in vigore prevede che vi contribuiscano) conferma il rischio di trasformare l'FSE da leva fondamentale della politica di coesione in strumento al servizio esclusivo della strategia Europa 2020 (cfr. sopra punti da 21 a 24);

35.

apprezza il fatto che, in ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE debbano essere attribuite all'obiettivo tematico «promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà» nel tentativo di concentrare i finanziamenti;

36.

si chiede se il limite minimo previsto del 20 % (corrispondente a 16,8 miliardi di euro per l'intero periodo) risulterà alla fine appropriato, quando la stessa Commissione riconosce nella sua proposta che ¼ della popolazione europea (più di 113 milioni di cittadini) è minacciato di povertà o di esclusione sociale;

37.

pur favorevole allo sforzo di concentrazione tematica, è contrario alle modalità e alla procedura scelte dalla Commissione per conseguire questo obiettivo sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta di regolamento FSE. La definizione di carattere vincolante e le percentuali particolarmente elevate - che oscillano tra l'80 e il 60 % a seconda della categoria di regioni - dei fondi destinati a ciascun programma operativo da concentrare su un massimo di quattro delle 18 priorità d'investimento complessive non si conciliano, come è stato detto in precedenza, con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto si potrebbe non tenere sufficientemente conto delle esigenze specifiche e delle priorità di ciascuna regione;

38.

propone al contrario una procedura di concentrazione dei fondi che preveda, da un lato, percentuali di concentrazione dei fondi destinati a ciascun programma operativo minori rispetto a quelle proposte dalla Commissione e, dall'altro, la definizione delle quattro priorità d'investimento quale numero indicativo, che serva da soglia europea e possa essere aumentato fino a sei priorità in fase di negoziazione dei programmi operativi, in modo tale che anche l'obiettivo della concentrazione serva e vada incontro, nella giusta proporzione, alle esigenze specifiche e alle priorità di ciascuna regione.

D.   Sistemi di monitoraggio e valutazione

39.

è concorde, in linea di principio, con l'introduzione di un sistema di indicatori comuni di realizzazione e di risultato dei programmi. L'avvio di questo sforzo di armonizzazione, a livello europeo, dei criteri di valutazione dei risultati degli interventi dell'FSE, che era atteso da tempo, contribuirà in modo significativo a rafforzare la credibilità, la qualità e la visibilità delle procedure di monitoraggio;

40.

ritiene però che in questa primissima fase di armonizzazione degli indicatori di realizzazione dei programmi, in cui, tra l'altro, gli indicatori comuni proposti dalla Commissione non sono stati ancora collaudati, quando invece l'impatto delle misure finanziate dall'FSE è senza dubbio più difficile da misurare rispetto ad altre forme di interventi, tali indicatori dovranno avere carattere indicativo e non vincolante e, più in particolare, non potranno essere correlati alla «condizionalità delle sovvenzioni»;

41.

sottolinea al contrario che l'esigenza di rafforzare la credibilità, la qualità e la visibilità delle procedure di monitoraggio può essere soddisfatta introducendo la possibilità per gli enti nazionali e subnazionali di negoziare e definire gli indicatori interni di realizzazione e di risultato specifici a livello di programma che dovranno ispirarsi (in tutto o in parte) agli indicatori comuni di realizzazione e di risultato proposti dalla Commissione, riconoscendo la necessità di applicarli in modo flessibile.

E.   Coinvolgimento dei partner

42.

si dichiara deluso dal fatto che il dispositivo dell'articolo 6 della proposta di regolamento che riguarda il «coinvolgimento dei partner» e il considerando 9 non fanno il benché minimo riferimento alle amministrazioni territoriali, limitandosi a citare le parti sociali e le ONG, a dimostrazione dell'evidente mancanza di fiducia nei confronti degli enti locali e regionali;

43.

considera ingiusto che le autorità locali e regionali siano assimilate, nel caso del partenariato, ai partner economico-sociali, quando queste, in quanto rappresentanti degli interessi generali delle comunità amministrate, e tenuto conto del quadro istituzionale dello Stato membro, co-gestiscono e co-finanziano i progetti della politica di coesione;

44.

deplora che il dispositivo in questione non faccia esplicito riferimento a tutti i partner elencati all'articolo 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni per i fondi strutturali (COM(2011) 615 final), il quale invece riconosce le autorità locali e regionali competenti quali partner prioritari delle autorità nazionali nell'attuazione dei programmi dei fondi strutturali dell'UE, compreso l'FSE, al pari delle parti sociali e delle ONG. Questa lacuna va pertanto colmata;

45.

si felicita del fatto che la proposta di regolamento incoraggi la partecipazione delle parti sociali e delle ONG garantendo che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle loro attività volte a sviluppare le capacità di definizione e attuazione dei programmi;

46.

è tuttavia favorevole al fatto di incoraggiare gli enti locali di dimensioni minori (ad esempio le piccole comunità rurali) a partecipare ed accedere in misura adeguata alle azioni sostenute dall'FSE tramite attività appropriate di sviluppo delle loro capacità, nonché al sostegno da parte dell'FSE delle attività di messa in rete delle amministrazioni locali per uno scambio, a livello UE, di esperienze su questioni d'interesse comune (come la disoccupazione dei giovani, l'invecchiamento demografico, l'integrazione dei Rom, ecc.).

F.   Uguaglianza tra i sessi e non discriminazione

47.

apprezza le disposizioni della proposta di regolamento FSE che promuovono l'uguaglianza tra i sessi e le pari opportunità, ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità mediante l'integrazione del principio di non discriminazione, nella misura in cui mostrano un intensificarsi degli sforzi volti ad eliminare qualunque discriminazione fra quelle previste all'articolo 19 del TFUE. Particolarmente positivo e rivelatore dei progressi compiuti è l'obbligo - previsto per gli Stati membri dalla proposta di regolamento - non solo di provvedere «affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità fra uomini e donne e la parità di opportunità» (regolamento in vigore), ma anche di promuovere negli atti legislativi «l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione» della dimensione relativa alla parità di genere e alle pari opportunità.

G.   Innovazione sociale e cooperazione transnazionale

48.

giudica positivo il sostegno all'«innovazione sociale» per la cui promozione l'FSE ha già intrapreso importanti iniziative (ad es. il forum per l'innovazione sociale del maggio 2011); ritiene però opportuna una menzione particolare degli enti locali e regionali ai quali si dovrebbe lasciare facoltà di partecipare, di concerto con gli Stati membri, alla determinazione dei temi per l'innovazione sociale;

49.

sostiene la prosecuzione e il rafforzamento della cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE;

50.

si dichiara perplesso riguardo al fatto che nella proposta della Commissione non si preveda, parallelamente alla cooperazione transnazionale, anche quella interregionale, che invece è prevista nel regolamento in vigore, quando invece oggi, anche a seguito dell'abrogazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL (2000-2006), la cooperazione transnazionale si è fatta più rara fino addirittura a scomparire del tutto in alcuni Stati membri;

51.

respinge, in quanto a suo avviso eccessiva, e chiede la soppressione della disposizione restrittiva secondo cui gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale sulla base di un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal comitato dell'FSE.

H.   Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

52.

esprime particolare apprezzamento per il previsto sostegno alle strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, ai patti territoriali e alle iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché agli investimenti territoriali integrati (ITI) che costituiscono importanti strumenti per il trattamento delle specificità territoriali, e chiede il loro allargamento anche agli altri fondi strutturali e campi d'intervento;

53.

approva il riferimento alla necessaria «mobilitazione degli enti regionali e locali» per attuare la strategia Europa 2020, e alla possibilità di ricorrere ai patti territoriali per conseguire questo obiettivo;

54.

ricorda, con l'occasione, le posizioni adottate in passato dal CdR riguardo a un ricorso accresciuto ai patti territoriali per attuare la strategia Europa 2020 e/o nel quadro della politica di coesione quale «opzione disponibile per formalizzare degli accordi di partenariato (…) a un livello “inferiore” a quello dei contratti di partenariato»;

55.

sostiene con forza il riferimento alla necessaria complementarità delle azioni del FESR e dell'FSE a sostegno delle strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate dall'FSE. Per numerosi enti locali il finanziamento di azioni di sviluppo urbano, combinando assieme le risorse dell'FSE e del FESR, è stato in passato molto difficile, se non impossibile, in quanto i due fondi applicavano regole amministrative molto diverse, con l'intervento di organi di gestione diversi e con calendari tra loro non sincronizzati;

56.

chiede tuttavia che questa misura sia estesa anche alle strategie di sviluppo integrato delle regioni rurali. Il coordinamento dei finanziamenti dell'FSE e del FESR sarebbe in realtà molto utile per affrontare le situazioni di estrema povertà nelle regioni rurali (ad es. i profughi Rom nell'Europa centro-orientale).

I.   Misure di semplificazione e strumenti finanziari innovativi

57.

giudica positivamente le misure di semplificazione proposte dalla Commissione, e più precisamente il numero limitato di norme specifiche di ammissibilità, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i beneficiari di dimensioni minori, l'ammissibilità dei contributi in natura, l'utilizzo più ampio delle sovvenzioni globali, le opzioni semplificate in materia di costi e gli importi forfettari, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le operazioni di importo minore (fino a 50 000 euro). Queste misure, associate alle azioni proposte nel quadro della revisione del regolamento finanziario dell'UE, ridurranno di fatto gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli enti di gestione, e saranno particolarmente utili per i molteplici microinterventi a favore dell'occupazione e degli affari sociali (si trattava di investimenti più immateriali che materiali). Oggigiorno gli oneri amministrativi possono essere talmente sproporzionati da superare i potenziali vantaggi per gli enti locali e da scoraggiare una loro richiesta di contributo dell'FSE;

58.

ritiene però che esista ancora un certo margine in termini di semplificazione se si adottano anche altre misure, come quelle di cui si è discusso in seno al gruppo ad hoc del comitato dell'FSE sul futuro di questo Fondo. Tra le misure proposte vi erano l'adattamento delle regole di co-finanziamento per determinati assi prioritari, e in particolare per le opere di importanza minore, e un sistema più efficiente di versamento degli stanziamenti (con un ricorso più sistematico al prefinanziamento);

59.

si schiera a favore delle misure finanziarie innovatrici proposte a sostegno dei progetti da parte dell'FSE (sistemi di ripartizione dei rischi d'impresa, capitale azionario e titoli di debito, fondi di garanzia, di partecipazione e per mutui), e approva altresì «le garanzie di sostegno alle politiche» per migliorare l'accesso dei soggetti pubblici e privati ai mercati dei capitali a livello nazionale e regionale;

60.

chiede alla Commissione di aggiungere ai meccanismi di cui sopra i fondi di credito rotativo per gli interventi d microcredito, le obbligazioni sociali, un nuovo strumento di cui si è discusso al forum del CdR sull'innovazione sociale, e le obbligazioni dei cittadini, una proposta, questa, formulata in fase di elaborazione dei progetti di pareri del CdR sulla revisione del bilancio UE e sul nuovo quadro finanziario pluriennale dopo il 2013.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

Motivazione

Si vedano i punti da 42 a 43 delle Raccomandazioni politiche.

Emendamento 2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Motivazione

La missione dell'FSE viene sancita dal Trattato (cfr. articoli 162 e 174-175 del TFUE). Si propone pertanto di riprendere la formulazione del regolamento vigente (n. 1081/2006) che parla di «compiti» e non di «missione» dell'FSE. Così facendo, la formulazione della proposta di regolamento risulterà perfettamente aderente al TFUE che all'articolo 177 recita «…il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale …».

Emendamento 3

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Missione

1.   L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2.   Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.

3.   L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale.

L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Articolo 2

1.   L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2.   Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.

3.   L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze , le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale.

L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Motivazione

1.

Riguardo al titolo dell'articolo, si rimanda all'osservazione formulata per l'articolo 1.

2.

Allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale propria della politica di coesione e riposizionare in un corretto rapporto i problemi e i divari regionali con la strategia Europa 2020, si propone di inserire un «anche», che renda meno stringente l'impatto degli orientamenti e delle raccomandazioni sui programmi operativi dell'FSE.

3.

Il riferimento, tra i gruppi beneficiari del Fondo, alle «minoranze etniche» suscita perplessità. Tale riferimento, infatti, e la distinzione che ne deriva potrebbero produrre gravi problemi di diritto internazionale e nazionale in numerosi Stati membri.

Emendamento 4

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 3

Campo d'applicazione del sostegno

1.   In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n […], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

(a)

Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:

i)

l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;

ii)

l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

iii)

l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

iv)

l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

v)

l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi)

l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii)

la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.

(b)

Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:

i)

riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;

ii)

migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

iii)

migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.

(c)

Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:

i)

inclusione attiva;

ii)

integrazione delle comunità emarginate quali i Rom;

iii)

lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iv)

miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v)

promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;

vi)

strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

(d)

Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace:

i)

Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance; questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. […] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;

(ii)

rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2.   Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. […], in primo luogo:

(e)

sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

(f)

migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

(g)

rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

(h)

migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Articolo 3

Campo d'applicazione del sostegno

1.   In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

(a)

Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:

i)

l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;

ii)

l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

iii)

l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

iv)

l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

v)

l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

vi)

l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii)

la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.

(b)

Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:

i)

riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;

ii)

migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

iii)

migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.

(c)

Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:

i)

inclusione attiva ;

ii)

integrazione delle comunità emarginate quali i Rom;

iii)

lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iv)

miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v)

promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;

vi)

strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

(d)

Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace:

i)

Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance; questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. […] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;

(ii)

rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali;

2.   Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. […], in primo luogo:

(e)

sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

(f)

migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

(g)

rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

(h)

migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Motivazione

Gli emendamenti di cui sopra si riferiscono alle regioni menzionate agli articoli 174 e 349 del TFUE. Essi sono volti, da un lato, a chiarire e migliorare una disposizione peraltro efficace e, dall'altro, a promuovere e rafforzare lo strumento dei patti territoriali.

Emendamento 5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1.   Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia «Europa 2020» in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2.   In ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico «promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà» definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. […].

3.   Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

(a)

Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(b)

Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(c)

Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1.   Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia «Europa 2020» in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2.   In ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico «promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà» definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. […].

3.   Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

(a)

Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(b)

Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il  % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

(c)

Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il  % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Si vedano i punti 37 e 38 delle Raccomandazioni politiche.

Emendamento 6

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 5

Indicatori

1.   Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. […]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.

2.   Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Articolo 5

Indicatori

   

    l'autorità

   

   

   

Motivazione

Si propone di modificare radicalmente l'articolo 5 in base alle osservazioni formulate ai punti da 39 a 41 delle Raccomandazioni politiche.

Emendamento 7

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1.   Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1.   Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

   

Motivazione

Si vedano i punti da 42 a 46 delle Raccomandazioni politiche.

Emendamento 8

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 9

Innovazione sociale

1.   L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.

2.   Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.

3.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Articolo 9

Innovazione sociale

1.   L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.

2.   Gli Stati membri precisano i temi relativi all'innovazione sociale .

3.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Motivazione

1.

Si veda il punto 48 delle Raccomandazioni politiche.

2.

Si tratta di un riferimento incrociato all'articolo 8 della proposta di regolamento relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, cui il CdR dedica un parere distinto (CdR 335/2011, relatore: Enrico Rossi (IT/PSE)) adottato il 3 maggio 2012.

Emendamento 9

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1.   Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal Comitato dell'FSE.

3.   La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1.   Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE.

2.   Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal Comitato dell'FSE.

3.   La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale .

Motivazione

1.

Si vedano i punti da 49 a 51 delle Raccomandazioni politiche.

2.

La formulazione originaria non garantisce la conformità della cooperazione transnazionale svolta nell'ambito dell'FSE con quella prevista nel quadro della cooperazione territoriale europea.

3.

La cooperazione territoriale si fonda su tre pilastri separati: la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Emendamento 10

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

1.   L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. […], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. […].

2.   Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

1.   L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. […], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. […].

2.   Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

   

   

Motivazione

Si vedano i punti 29 e 56 delle Raccomandazioni politiche.

Emendamento 11

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1.   Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. […], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. […].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. […] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2.   Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. […], un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.

3.   Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo qunto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.

4.   Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1.   Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. […], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. […].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. […] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2.   Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. […], un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.

3.   Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.

4.   Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

   

Motivazione

1.

Si veda il punto 57 delle Raccomandazioni politiche.

2.

Con la nuova formulazione si intende garantire la necessaria flessibilità nella messa a disposizione delle risorse dell'FSE.

Emendamento 12

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 15

Strumenti finanziari

1.   In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.

2.   L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso al mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le «garanzie FSE di sostegno alle politiche», previa approvazione della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna «garanzia FSE di sostegno alle politiche» nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. […] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Articolo 15

Strumenti finanziari

1.   In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.

2.   L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso al mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le «garanzie FSE di sostegno alle politiche», previa approvazione della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna «garanzia FSE di sostegno alle politiche» nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. […] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Motivazione

Si veda il punto 60 delle Raccomandazioni politiche.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/143


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sul fondo di coesione»

2012/C 225/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che il valore aggiunto europeo degli investimenti in infrastrutture realizzati nel corso degli anni con l'aiuto del Fondo di coesione si è dimostrato assai elevato. Attraverso questi investimenti, l'UE offre ai cittadini un tenore di vita migliore e alle imprese opportunità di sviluppo;

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di mantenere, per il periodo 2014-2020, una dotazione considerevole per il Fondo di coesione, in modo che gli obiettivi politici dell'Unione nei settori dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia siano sostenuti finanziariamente dal bilancio dell'UE;

ritiene che la politica di coesione sia e debba rimanere un segno della solidarietà nell'UE e uno strumento efficace per il completamento del mercato unico europeo;

invoca un approccio risolutamente orientato ai risultati e una migliore individuazione delle priorità di investimento a livello locale e nazionale;

ritiene che il Fondo di coesione dovrebbe finanziare progetti integrati nel campo dell'efficienza energetica degli edifici e degli alloggi;

sostiene la necessità di investire in modo intelligente nello sviluppo di infrastrutture a livello europeo;

mette l'accento sul fatto che gli enti locali e regionali sono responsabili della realizzazione di investimenti nel campo delle infrastrutture per i trasporti e dei relativi collegamenti secondari e terziari alla rete transeuropea. Tali enti dovrebbero essere strettamente associati alle decisioni sulla scelta dei progetti prioritari di interesse comune, al fine di assicurare la coerenza degli investimenti pubblici e privati a tutti i livelli;

si opporrà a qualsiasi iniziativa che possa progressivamente intaccare la dotazione assegnata alla politica di coesione, in particolare per quanto riguarda i 10 miliardi di euro del bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che provengono dal Fondo di coesione.

Relatore

Romeo STAVARACHE (RO/ALDE), sindaco della città di Bacău, distretto di Bacău

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

COM(2011) 612 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

sottolinea il fatto che gli enti locali e regionali hanno un ruolo politico, di regolamentazione e amministrativo importante e spesso competenze chiaramente stabilite a livello nazionale per quel che concerne non solo la pianificazione degli investimenti e l'attuazione delle politiche in materia di trasporti, ambiente ed energia, ma soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sul loro territorio;

2.

insiste sull'imprescindibile necessità di attuare la governance multilivello, allo scopo di assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e in linea con il principio di sussidiarietà. Gli enti regionali e locali devono essere associati al processo decisionale sulle priorità degli investimenti a livello nazionale ed europeo finanziati con il Fondo di coesione;

3.

accoglie favorevolmente non solo l'impegno della Commissione europea a sostenere, all'interno del bilancio dell'UE, gli investimenti nelle infrastrutture per i trasporti, l'ambiente e l'energia, senza i quali non sarebbe possibile lo sviluppo economico, ma soprattutto il fatto che la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 tiene conto dei divari esistenti tra gli Stati membri e le regioni dell'Unione europea, continuando a riservare un'attenzione speciale alle regioni meno sviluppate;

4.

ritiene che privilegiare lo sviluppo delle infrastrutture sull'intero territorio europeo crei le premesse necessarie sia al buon funzionamento dell'Unione quale spazio economico comune che al completamento del progetto relativo al mercato unico europeo nel suo insieme, oltre a rappresentare al tempo stesso un segno di solidarietà con gli Stati membri meno sviluppati;

5.

rileva che il valore aggiunto europeo degli investimenti in infrastrutture realizzati nel corso degli anni con l'aiuto del Fondo di coesione si è dimostrato assai grande, in quanto tali investimenti non avrebbero potuto concretizzarsi negli Stati membri con un PIL pro capite basso senza il sostegno finanziario dell'Unione. Attraverso questi investimenti, l'UE offre ai cittadini un tenore di vita migliore e alle imprese opportunità di sviluppo;

6.

ricorda che, come stabilito nel Protocollo n. 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attraverso il Fondo di coesione vengono assegnati contributi finanziari per progetti in materia di ambiente e reti transeuropee negli Stati membri il cui PIL (prodotto interno lordo) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione;

7.

valuta in modo particolarmente positivo la solidarietà europea tra Stati membri. Il Fondo di coesione fornisce una risposta al fabbisogno di finanziamento degli investimenti intraregionali e urbani in infrastrutture per i trasporti e l'ambiente nei paesi meno sviluppati;

8.

ricorda le proprie raccomandazioni in merito al nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013 e approva interamente le proposte relative alla politica di coesione e alle condizionalità (1);

9.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea di mantenere, per il periodo 2014-2020, una dotazione considerevole per il Fondo di coesione, in modo che gli obiettivi politici europei nei settori dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia siano sostenuti finanziariamente dal bilancio dell'UE, e approva la proposta che i finanziamenti erogati dal Fondo di coesione vengano mantenuti a un terzo di tutti i finanziamenti relativi alla politica di coesione a livello nazionale, negli Stati membri ammissibili;

10.

è pienamente consapevole della necessità di varare misure di disciplina economica e fiscale a livello dell'UE, ma è dell'avviso che la politica di coesione non possa essere utilizzata come strumento di punizione allo scopo d'imporre una rigida disciplina finanziaria nell'UE. I fondi strutturali e di coesione devono rispondere agli obiettivi stabiliti agli articoli 171, 174, 177 e 192 del TFUE. In quest'ottica, è dell'avviso che, nel caso in cui vengano adottate le condizionalità macroeconomiche, esse debbano essere obbligatorie per tutti i capitoli di bilancio e non soltanto per quello della coesione.

Una pianificazione strategica migliore e un'efficienza maggiore nell'utilizzo dei fondi

11.

ritiene che la politica di coesione sia e debba rimanere un segno della solidarietà nell'UE e uno strumento efficiente per il completamento del progetto relativo al mercato unico europeo. L'efficienza della politica di coesione sarà dimostrata dalle scelte d'investimento per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva ed equilibrata a livello dell'UE che le amministrazioni europee, nazionali, regionali e locali faranno proprie affinché tali scelte siano tradotte in programmi d'investimento, finanziati dai fondi strutturali, nel quadro nel nuovo ciclo di programmazione;

12.

ricorda che il principale obiettivo degli enti locali e regionali per il prossimo periodo di programmazione è il miglioramento qualitativo degli interventi realizzati con i soldi dei contribuenti europei e il raggiungimento di risultati molto migliori e più misurabili in termini economici, sociali e ambientali;

13.

accoglie favorevolmente le nuove proposte nel quadro del pacchetto legislativo sul futuro della politica di coesione dell'UE che puntano a una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fondi e a una migliore connessione tra gli obiettivi politici e il bilancio dell'UE, in particolare concentrandosi sulle priorità, assicurando la massa critica degli investimenti, rendendo flessibili gli strumenti di programmazione finanziaria e semplificando le procedure di accesso ai fondi;

14.

ribadisce il concetto che la programmazione strategica nell'utilizzo dei fondi può essere realizzata soltanto attraverso un reale coinvolgimento dei beneficiari e specialmente degli enti regionali e locali, che sono i migliori conoscitori delle realtà e del potenziale del territorio, assicurando in questo modo la coerenza a livello territoriale degli investimenti finanziati con fondi pubblici. In quest'ottica, bisogna promuovere l'approccio dal basso, così ogni regione o città potrà mettere a frutto il suo potenziale servendosi degli strumenti più adeguati per contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 e attingendo ai fondi europei;

15.

sottolinea il fatto che gli investimenti in infrastrutture danno un apporto significativo allo sviluppo economico e sociale delle città e delle regioni, a condizione che tali investimenti siano pianificati e gestiti in partenariato e purché il loro impatto territoriale sia pienamente giustificato e gli investimenti siano fatti propri dagli attori a livello territoriale e dai relativi enti locali e regionali;

16.

la pianificazione strategica degli investimenti nelle reti transeuropee di trasporto, energia e comunicazione deve essere realizzata nella maniera più trasparente possibile e con il coinvolgimento degli enti locali e regionali, in modo che i piani integrati di sviluppo territoriale vengano rafforzati;

17.

sostiene la programmazione in partenariato. Le nuove disposizioni legislative sulla politica di coesione dopo il 2013 spingeranno gli organismi pubblici competenti a tutti i livelli a prestare molta più attenzione all'applicazione del principio di partenariato nel nuovo ciclo di programmazione, in tutte le fasi del processo di pianificazione, e soprattutto porteranno all'inclusione di indicatori che possano valutare la qualità del partenariato negli Stati membri;

18.

insiste per un deciso orientamento ai risultati e in quest'ottica sono necessari strumenti strategici di programmazione di cui gli enti locali e regionali possano avvalersi allo scopo di valutare inter pares le rispettive strategie di sviluppo, utilizzando una serie di indicatori comuni e adeguati che possano misurare la qualità e l'effetto moltiplicatore degli investimenti;

19.

raccomanda che nel prossimo periodo di programmazione si metta maggiormente l'accento sulla definizione delle priorità d'investimento a livello locale e regionale, tenendo conto degli strumenti di finanziamento messi a disposizione dal quadro strategico comune, in modo da evitare la duplicazione dei finanziamenti o la pianificazione di grandi investimenti senza copertura finanziaria;

20.

insiste sulla necessità che le autorità di gestione dimostrino un utilizzo oculato dell'assistenza tecnica, in modo che questa serva a migliorare qualitativamente la programmazione strategica, lo sviluppo di portafogli di grandi progetti a livello locale e regionale, e l'offerta di assistenza orientata ai promotori di progetti e ai relativi beneficiari, e non per altri scopi. I progetti di assistenza tecnica devono essere meglio coordinati a livello europeo e nazionale per evitare la frammentazione dell'assistenza;

21.

sostiene lo sviluppo di partenariati tra la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre istituzioni finanziarie internazionali, nonché la creazione di strumenti di ingegneria finanziaria che siano complementari al Fondo di coesione e possano fornire una risposta ai fabbisogni di finanziamento dei progetti infrastrutturali nell'UE;

22.

sostiene l'obiettivo ambizioso della Commissione europea, esposto nel Libro bianco sui trasporti, di ridurre il livello delle emissioni generate da questo settore del 60 % entro il 2050. Gli investimenti finanziati attraverso il Fondo di coesione saranno sottoposti a un esame molto più attento per quel che concerne la sostenibilità, la valutazione ambientale e la loro redditività nel lungo termine;

23.

ribadisce la necessità di un coordinamento migliore tra il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il meccanismo per collegare l'Europa, come pure di garantire le sinergie tra i diversi programmi e strumenti di finanziamento europei e anche nazionali, per ridurre la burocrazia.

Gli investimenti nelle infrastrutture di base

24.

ricorda che il Fondo di coesione è uno strumento indispensabile per realizzare investimenti in infrastrutture di base che ha pienamente dimostrato la sua utilità ed efficienza aiutando i paesi con un basso livello di sviluppo a finanziare progetti di comune interesse europeo;

25.

sostiene le proposte della Commissione europea relative allo scopo e ai settori d'intervento, ma ritiene che il Fondo di coesione potrebbe finanziare anche progetti integrati nel campo dell'efficienza energetica degli edifici;

26.

esprime soddisfazione per l'inclusione della dimensione urbana delle priorità d'investimento del Fondo di coesione, visto che così viene riconosciuto il contributo importante delle città alla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE;

27.

insiste sulla necessità di prestare maggiore attenzione alle linee guida formulate attraverso le raccomandazioni TEN-T, nonché al rispetto dell'acquis dell'UE e delle legislazioni nazionali. In quest'ottica, le verifiche ex ante potrebbero prevenire alcuni problemi che spesso causano ritardi notevoli nell'attuazione dei progetti infrastrutturali, come ad esempio i registri catastali, le procedure di espropriazione, la concessione delle autorizzazioni, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, il regime d'impugnazione, ecc.;

28.

ritiene che le priorità d'investimento del Fondo di coesione stabilite dalle autorità nazionali e dagli enti regionali e locali debbano rispondere agli orientamenti della strategia Europa 2020 e alle priorità tematiche del quadro strategico comune, ma in ugual misura anche alle raccomandazioni dell'agenda territoriale dell'UE, concordata dai ministri responsabili della pianificazione e dello sviluppo territoriale nel 2011 (2).

Le reti dei trasporti

29.

ribadisce che a livello dell'UE esistono divari significativi tra l'Ovest e l'Est per quel che concerne la qualità e l'accessibilità delle reti dei trasporti, e le necessità di sviluppo delle relative infrastrutture sono considerevolmente maggiori nelle regioni che presentano ritardi di sviluppo;

30.

ritiene che il Fondo di coesione sia uno strumento efficiente per realizzare investimenti nell'ottimizzazione delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T), nazionali e intraregionali che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione. Per questo motivo, il valore aggiunto europeo del Fondo di coesione non può essere messo in dubbio;

31.

sostiene la necessità di investire in modo intelligente nello sviluppo di infrastrutture a livello europeo, ad esempio l'ampliamento delle reti dei trasporti e la loro manutenzione, soluzioni e tecnologie innovative per una migliore gestione del traffico, sistemi computerizzati, soluzioni efficienti di trasporto intermodale, ecc. La competitività del sistema europeo dei trasporti dipenderà sia dalla capacità dell'UE di sviluppare le reti di trasporto europee che dalla capacità di gestire ogni anello della catena logistica, in modo da ridurre i ritardi causati dal traffico e così migliorare la qualità dei servizi di trasporto;

32.

insiste sul fatto che gli enti regionali e locali sono inoltre responsabili della realizzazione di ingenti investimenti nel campo delle infrastrutture per i trasporti e dei relativi collegamenti secondari e terziari alla rete transeuropea. Tali enti devono essere strettamente associati alle decisioni sulla scelta dei progetti prioritari di interesse comune, per assicurare la coerenza degli investimenti pubblici e privati a tutti i livelli - ossia il livello europeo, nazionale, regionale e locale -, come stabilito dalla decisione n. 661/2010/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

33.

valuta positivamente il fatto che le priorità d'investimento del Fondo di coesione comprenderanno i grandi progetti tesi ad aumentare la mobilità nelle aree urbane, la promozione delle soluzioni di trasporto rispettose dell'ambiente e altri investimenti nello sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili a livello regionale e locale;

34.

appoggia l'inclusione di indicatori per aumentare l'efficienza di utilizzo delle risorse nel settore dei trasporti, in modo che il Fondo di coesione rappresenti un vettore per la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

35.

ritiene che i nuovi orientamenti sullo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti offriranno un quadro strategico di sviluppo delle infrastrutture che aumenterà considerevolmente l'accessibilità nell'UE, in quanto gli investimenti saranno maggiormente realizzati in funzione della loro priorità. Questi investimenti saranno suddivisi in due livelli - la rete globale (comprehensive network) e la rete centrale (core network) -, ma anche resi più efficienti attraverso nuove misure di attuazione, e verrà messo l'accento sulla necessità di collegamenti transfrontalieri tra i diversi modi di trasporto e tra le principali conurbazioni;

36.

richiama l'attenzione sui problemi legati al coordinamento degli investimenti realizzati con fonti di finanziamento differenti e alla pianificazione dei sistemi intelligenti di trasporto. Questi sistemi dovranno contribuire ad aumentare la sicurezza e le prestazioni ambientali e a migliorare la gestione del traffico attraverso servizi integrati di prenotazione, di emissione dei biglietti, di informazione multimodale, ecc.

Infrastrutture ambientali e reti di energia

37.

sostiene fermamente la necessità di investimenti nelle infrastrutture per il completamento della rete energetica europea integrata, in quanto il costo della mancata realizzazione degli investimenti sarebbe troppo ingente nel lungo termine e la mancanza di queste infrastrutture avrebbe conseguenze negative sulla competitività dell'UE;

38.

ritiene che il Fondo di coesione sia uno strumento efficiente attraverso cui è possibile realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di politica energetica (3) (competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento) e fornire una risposta alle sfide dello sviluppo economico dell'UE, alla strategia Europa 2020 e alla sua iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, la cui realizzazione presuppone un cambiamento nel modo di pianificare, costruire e gestire le reti energetiche;

39.

ribadisce che gli investimenti nelle infrastrutture energetiche devono permettere un accesso incondizionato dei cittadini e delle imprese di tutte le regioni dell'UE all'energia, a prezzi accessibili, attraverso l'eliminazione dei monopoli e di tutti gli ostacoli alla concorrenza, e ogni regione dovrebbe avere la possibilità di scegliere tra due o più fornitori;

40.

ritiene che la metodologia utilizzata per la mappatura e la selezione delle infrastrutture e dei relativi progetti di interesse europeo debba essere trasparente e tener conto della situazione delle regioni più svantaggiate o esposte a rischi in rapporto alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

41.

valuta positivamente il fatto che attraverso il Fondo di coesione si continuino a sostenere progetti nel settore energetico che si dimostrano benefici per l'ambiente, come gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. Ricorda che questi investimenti non possono essere realizzati senza il coinvolgimento degli enti regionali e locali, ma soltanto in partenariato con loro, in quanto gli enti pubblici regionali e locali hanno la capacità di valorizzare il potenziale locale esistente;

42.

sottolinea il fatto che gli investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici, nella prevenzione di calamità naturali, nelle infrastrutture idriche, nelle fognature e nel trattamento dei rifiuti, nella conservazione della biodiversità, nella protezione del suolo e degli ecosistemi e nel miglioramento qualitativo dell'ambiente sono in gran parte realizzati dalle regioni, dalle città e dai comuni dell'UE o in partenariato con loro;

43.

valuta positivamente il fatto che gli investimenti nell'ammodernamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento degli agglomerati urbani e nella riduzione delle perdite dovute alla conversione energetica possono essere finanziati dal Fondo di coesione dell'UE, in quanto tali investimenti hanno un grandissimo valore aggiunto.

Il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF)

44.

richiama l'attenzione sul fatto che gli enti regionali e locali rimangono vigili e si opporranno a qualsiasi iniziativa che possa progressivamente intaccare la dotazione assegnata alla politica di coesione: il 20 % della dotazione del meccanismo per collegare l'Europa proviene da stanziamenti del Fondo di coesione, per un totale di 10 miliardi di euro che saranno utilizzati per finanziare i progetti transnazionali di trasporto, dando la priorità alle infrastrutture ferroviarie;

45.

mostra interesse per il meccanismo per collegare l'Europa (attraverso cui la Commissione si prefigge di porre rimedio alle disfunzioni del mercato completando i collegamenti mancanti, eliminando le strozzature e assicurando connessioni transfrontaliere adeguate), un nuovo strumento che può avere un valore aggiunto europeo notevole;

46.

è preoccupato per il fatto che non esiste una formula chiara per determinare le dotazioni finanziarie nazionali nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa e raccomanda che i finanziamenti siano proporzionali al valore stimato dei progetti che dovrebbero essere finanziati negli Stati membri;

47.

ribadisce che, tra i problemi a cui sono posti di fronte i promotori di progetti a carattere transfrontaliero, figura anche la ridotta capacità di preparare progetti «maturi», in quanto i progetti di questo tipo sono particolarmente complessi. Per questo motivo i fondi previsti inizialmente per progetti transfrontalieri sono stati spesso destinati ad altri progetti che si trovavano in uno stadio più avanzato di preparazione;

48.

è preoccupato per il fatto che il meccanismo di gestione centralizzata del CEF non potrà risolvere il problema legato al rafforzamento della capacità di preparare progetti transfrontalieri «maturi» e ciò farà aumentare il rischio che la dotazione del CEF non possa essere spesa per il finanziamento di progetti precedentemente individuati dalla Commissione europea;

49.

nutre delle riserve non solo in rapporto alle modalità di coinvolgimento degli enti regionali e locali, alla mancanza di flessibilità e alle formalità burocratiche che il CEF potrebbe generare, ma anche per quel che riguarda la correlazione con gli altri strumenti di finanziamento della Commissione europea;

50.

insiste affinché venga tracciata una chiara linea di demarcazione tra i portafogli di progetti finanziati attraverso il CEF e i progetti finanziati dal Fondo di coesione o dal FESR nel quadro dei contratti di partenariato. In questo modo, assieme alla valutazione ex ante della capacità istituzionale, si potrà stabilire la necessità di assistenza obbligatoria da parte dell'iniziativa Jaspers - o dei programmi di assistenza tecnica - per la preparazione dei progetti, e gli importi necessari potrebbero essere inclusi come spese ammissibili al finanziamento del CEF.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Ambito di intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:

(a)

gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

(b)

le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE;

(c)

l'assistenza tecnica.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene:

(a)

la disattivazione delle centrali nucleari;

(b)

la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE;

(c)

gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

Articolo 2

Ambito di intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:

(a)

gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

(b)

le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE;

(c)

l'assistenza tecnica.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene:

(a)

la disattivazione delle centrali nucleari;

(b)

la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE

Motivazione

L'emendamento è in linea con le raccomandazioni esposte al punto 25 del presente parere.

Emendamento 2

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 3

Priorità d'investimento

In conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

(a)

favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

i)

promuovendo la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

ii)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole e medie imprese;

iii)

sostenendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche;

iv)

sviluppando sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

v)

sviluppando strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;

(b)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:

i)

sostenendo investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

ii)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

(c)

proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

i)

contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

ii)

contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

iii)

proteggendo e ripristinando la biodiversità, anche per mezzo di infrastrutture verdi;

iv)

migliorando l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

(d)

promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

i)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti;

ii)

sviluppando sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile;

iii)

sviluppando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;

e)

potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Articolo 3

Priorità d'investimento

In conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

(a)

favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

i)

promuovendo la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

ii)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole e medie imprese;

iii)

sostenendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche ;

iv)

sviluppando sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

v)

sviluppando strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;

(b)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:

i)

sostenendo investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

ii)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

(c)

proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

i)

contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

ii)

contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

iii)

proteggendo e ripristinando la biodiversità, anche per mezzo di infrastrutture verdi;

iv)

migliorando l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

(d)

promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

i)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti;

ii)

sviluppando sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile;

iii)

sviluppando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;

e)

potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Motivazione

L'emendamento è in linea con le raccomandazioni esposte al punto 25 del presente parere.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Il nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013; relatrice: Flo CLUCAS (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool.

(2)  http://www.eu-territorial-agenda.eu/

(3)  COM(2010) 677 final.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/150


Parere del Comitato delle regioni «Revisione del quadro legislativo delle TEN-T»

2012/C 225/11

Il COMITATO DELLE REGIONI

ricorda che la politica europea dei trasporti deve favorire l'accessibilità di tutte le regioni dell'UE al mercato interno e il loro sviluppo sostenibile, oltre che la coesione economica, sociale e territoriale del continente europeo;

condivide l'impostazione normativa proposta dalla Commissione europea di un doppio strato della rete dei trasporti, incentrata su 10 corridoi e 30 progetti prioritari;

appoggia la priorità data all'interoperabilità e all'intermodalità, oltre che ai collegamenti mancanti e alle strozzature;

è favorevole all'intensificazione degli sforzi a favore sia del trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, alle acque interne e al mare, che della gestione intelligente del traffico;

sottolinea che la Commissione europea deve avere ampie competenze in materia di gestione e decisione nei progetti TEN-T e chiede un rafforzamento dei poteri del coordinatore europeo;

insiste sulle competenze degli enti locali e regionali a livello sia decisionale che di pianificazione e di finanziamento;

chiede di rendere la presenza degli enti locali e regionali obbligatoria nelle piattaforme di corridoio e raccomanda che tra l'Unione europea, ogni singolo Stato membro e le regioni interessate vengano stipulati «contratti programmatici»;

sostiene il principio del finanziamento della rete centrale attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e auspica la creazione di nuove fonti di finanziamento europee come i bond europei;

auspica l'introduzione di una fiscalità europea dei trasporti basata sul criterio dell'internalizzazione dei costi esterni dei modi di trasporto più inquinanti.

Relatore

Bernard SOULAGE (FR/PSE), vicepresidente del consiglio regionale della regione Rodano-Alpi

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

COM(2011) 650 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie favorevolmente la volontà della Commissione europea di accelerare la diffusione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), il cui bilancio, a 20 anni dall'introduzione, appare oggi ridimensionato rispetto agli obiettivi ambiziosi ed essenziali che si era prefissata;

2.

condivide gli obiettivi della politica europea dei trasporti e la funzione attribuita alla TEN-T, che mirano in particolare a favorire:

la crescita della competitività e il miglioramento dei risultati economici delle città e delle regioni dell'Unione europea,

l'accessibilità di tutte le regioni dell'UE al mercato interno,

la promozione dei concetti operativi e tecnologici più avanzati (art. 4, par. 1, lettera c)),

la coesione economica, sociale e territoriale del continente europeo (art. 4, par. 1, lettera d)),

lo sviluppo sostenibile e in particolare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (art. 4, par. 1, lettera b)),

lo sviluppo equilibrato di tutte le regioni europee, incluse le regioni ultraperiferiche (art. 4, par. 2, lettera j)).

3.

condivide l'analisi della Commissione europea secondo la quale, malgrado gli importanti progressi realizzati nella creazione di una rete transeuropea dei trasporti, a tutt'oggi le infrastrutture dei trasporti sono ancora eccessivamente frammentate, sia dal punto di vista geografico che tra le diverse modalità di trasporto; questo problema è ancor più grave nei territori caratterizzati da ostacoli fisici come le isole, le regioni di montagna o quelle periferiche;

4.

ritiene che la politica dei trasporti proposta dovrebbe integrare più esplicitamente gli obiettivi più generali fissati in seno all'Unione europea nel quadro della strategia Europa 2020 e promuovere il rafforzamento della coesione sociale e territoriale in tutta l'Unione europea;

5.

condivide l'approccio adottato dalla Commissione europea, che è al tempo stesso proattivo, multimodale e pragmatico, ed è basato su una programmazione degli investimenti, la quale prevede un'impostazione a doppio strato della rete dei trasporti, consistente in:

una rete globale (comprehensive network) che dovrà essere realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2050 e in

una rete centrale (core network) concentrata su quei componenti maggiormente strategici che presentano il più elevato valore aggiunto europeo, da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2030;

6.

auspica che gli enti locali e regionali possano partecipare a pieno titolo alla preparazione e attuazione dei progetti d'azione adottati nel quadro della programmazione TEN-T;

7.

si interroga sulle risorse finanziarie che potranno essere effettivamente erogate per la realizzazione degli investimenti decisi, in considerazione dei pesanti vincoli di bilancio che gravano attualmente sulle finanze pubbliche degli Stati membri e degli enti locali e regionali, in modo da rafforzare la coesione e lo sviluppo dell'intero territorio europeo.

Il quadro normativo

8.

esprime soddisfazione per la scelta della Commissione di proporre un regolamento, che ha efficacia diretta. Questa opzione sembra essere:

la sola in grado di coordinare la partecipazione di un numero elevato di attori di ogni genere al funzionamento della rete TEN-T, ovverosia «gli Stati membri […], le autorità locali e regionali, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori del trasporto e altri soggetti pubblici e privati» (art. 5);

la più adeguata per garantire il rispetto dell'ambizioso calendario adottato;

adatta per impegnare gli Stati in termini di calendario e di cofinanziamento.

9.

approva la priorità attribuita all'interoperabilità nel nuovo quadro normativo, che offre una concreta possibilità di integrazione del sistema di trasporto europeo, promuovendo l'attuazione di procedure e di norme comuni all'insieme degli attori europei. Inoltre, auspica di attribuire una funzione chiave all'intermodalità nella realizzazione di qualsiasi infrastruttura di trasporto, sia di merci che di passeggeri (art. 34), allo scopo di facilitare il più possibile la continuità dei flussi e la concretizzazione della nozione di «catena di trasporto». I miglioramenti possibili sono numerosi, sia per i viaggiatori, in termini di bigliettazione integrata, leggibilità degli orari e compatibilità delle coincidenze, sia per le merci, in termini di affidabilità e qualità del servizio.

Principi e architettura della rete TEN-T

Principi della rete TEN-T

10.

sostiene la Commissione europea nella scelta e nella volontà di realizzare la rete TEN-T, assicurando il completamento delle attuali priorità: 30 progetti prioritari e le priorità orizzontali che mirano a sviluppare strumenti di gestione dei traffici a favore dell'interoperabilità; chiede inoltre alla Commissione europea, per i progetti precedentemente dichiarati prioritari, di considerare attentamente i lavori già svolti sul campo per assicurare la continuità dell'intervento europeo;

11.

esprime soddisfazione per il fatto che i progetti infrastrutturali si basano sulle reti esistenti cercando altresì di migliorarle e di interconnetterle (art. 7). I progetti adottati possono quindi prevedere la creazione di nuove infrastrutture di trasporto, ma anche la manutenzione, il ripristino o l'aggiornamento delle infrastrutture esistenti, oltre a promuovere l'impiego più razionale possibile delle risorse;

12.

esprime apprezzamento per il fatto che i progetti adottati a titolo della rete TEN-T sulla base del principio di interesse comune (art. 7):

siano stati sottoposti ad un'analisi costo-benefici sotto il profilo socioeconomico risultata in un valore netto attuale positivo;

dimostrino un evidente valore aggiunto europeo;

siano conformi ai principi su cui si fonda la rete globale o centrale.

13.

accoglie con favore le azioni trasversali realizzate a favore della gestione intelligente del traffico, attraverso la promozione dei sistemi ERTMS (European Rail Traffic Management System) per il trasporto ferroviario, SESAR (Single European Sky ATM Research) per il trasporto aereo, RIS (River Information Services) per la navigazione fluviale, STI (Sistemi di trasporto intelligenti) per il trasporto stradale e Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare, allo scopo di promuovere l'interoperabilità, condizione essenziale per la realizzazione di un vasto mercato unico dei trasporti europei;

14.

resta favorevole all'idea di una «cintura blu» e dubita dell'importanza effettivamente attribuita dalla Commissione al principio delle «autostrade del mare» (art. 25), a causa del ruolo minore che svolgono in seno ai dieci corridoi; ritiene inoltre che il trasporto marittimo non sia tenuto adeguatamente in considerazione nei progetti di orientamento della Commissione europea;

15.

si interroga sull'effettiva volontà della Commissione e degli Stati membri di cambiare la situazione della domanda di mobilità piuttosto che seguire costantemente la crescita della domanda di mobilità.

La rete globale

16.

sostiene il principio secondo il quale questa rete deve assumere la funzione di «sistema circolatorio» del mercato unico, permettendo lo spostamento senza ostacoli delle persone e delle merci in tutta l'Unione, per fare in modo che la maggior parte delle imprese e dei cittadini non si trovi a più di 30 minuti di distanza dalla rete globale nel 2050;

17.

incoraggia gli sforzi consentiti a favore del trasporto ferroviario; vi sono diverse argomentazioni economiche, finanziarie ed ecologiche a favore di questa priorità;

18.

si interroga sull'efficacia della copertura di tutto il territorio dell'Unione europea nel rispetto del principio di coesione territoriale e sulla possibilità aperta dalla realizzazione della rete globale di divenire uno strumento di riferimento per l'assetto del territorio a livello europeo;

19.

ricorda che il mantenimento della rete globale costituisce per le regioni periferiche prive di progetti prioritari l'unica opportunità di beneficiare dei servizi delle infrastrutture di trasporto finanziati dall'Unione europea, e garantisce quindi l'accessibilità a tutte le regioni;

20.

suggerisce di impegnarsi nel miglioramento dei collegamenti di trasporto verso e all'interno delle regioni insulari, ultraperiferiche o montane.

La rete centrale

21.

sostiene l'iniziativa della Commissione relativa all'imminente realizzazione (entro e non oltre il 2030) di una rete strategica che presenta il più elevato valore aggiunto europeo, soprattutto in termini di obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla strategia Europa 2020: per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

22.

accoglie con favore l'importanza accordata alla nozione di «corridoi multimodali», in quanto strumenti volti a facilitare una realizzazione coordinata della rete centrale secondo i principi dell'integrazione modale, dell'interoperabilità, nonché di una gestione coordinata ed efficace sotto il profilo delle risorse (art. 48); si rammarica dello scarso ruolo accordato alle autostrade del mare nell'ambito dei corridoi proposti;

23.

sostiene la scelta della Commissione dei dieci corridoi che rappresentano le vie prioritarie della rete centrale, nonché la metodologia adottata per definire tale rete; condivide inoltre la decisione della Commissione di concentrare il finanziamento sui progetti transfrontalieri che presentano un elevato valore aggiunto europeo, almeno per il periodo 2014-2020;

24.

approva il principio di affidare la responsabilità di ciascun corridoio a un coordinatore europeo (art. 51) che agisce in nome e per conto della Commissione, allo scopo di far prevalere l'interesse comunitario, orientando le azioni programmate in modo da rispettare le scadenze e i finanziamenti previsti, e informando in merito ai progressi ottenuti e alle eventuali difficoltà incontrate, nel rispetto del principio di consultazione dell'insieme delle parti interessante;

25.

esprime apprezzamento per l'importanza accordata ai «nodi della rete centrale» (art. 47) in un'ottica di intermodalità; tuttavia si propone di precisare e di fornire una definizione più ampia della nozione di «nodo urbano», allo scopo di integrare le aree logistiche e portuali afferenti (art. 3, lettera (o));

26.

ritiene tuttavia che la rete centrale dovrà non solo integrare meglio i porti importanti per le esportazioni e le importazioni degli Stati membri che si trovano però al di fuori dei corridoi, ma anche sviluppare le infrastrutture al servizio dei collegamenti con i paesi terzi – in particolare i paesi in via di adesione – migliorando le sinergie terrestri con le autostrade del mare.

Sistemi di trasporto puliti, sostenibili e intelligenti

27.

è favorevole all'intensificazione degli sforzi a favore del trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, alle acque interne e al mare;

28.

ritiene che gli enti locali e regionali debbano sostenere, di concerto con l'Unione europea, i modi di trasporto collettivi in generale e i trasporti pubblici in particolare, definendo altresì veri e propri piani di mobilità urbana intesi a decongestionare i centri urbani;

29.

è inoltre dell'avviso che una gestione indipendente del trasporto di passeggeri e del trasporto di merci, che hanno esigenze diverse, renderà possibile un funzionamento più efficace di entrambi i modi di trasporto;

30.

condivide le misure a favore di una gestione intelligente del traffico (ERTMS, SESAR, RIS, SafeSeaNet, STI) essenziali per assicurare un sistema di trasporto europeo integrato.

Il sistema di governance

31.

sottolinea che la Commissione europea deve avere ampie competenze in materia di gestione e decisione nei progetti TEN-T, in quanto è la sola a poter garantire, di concerto con le altre istituzioni e organismi europei, il valore aggiunto europeo e la coerenza tra tutti i progetti nell'insieme del continente europeo, allo scopo di creare una rete veramente europea, che non si limiti alla sola interconnessione delle infrastrutture nazionali;

32.

osserva che il regolamento è conforme al principio di sussidiarietà e accorda all'Unione la possibilità di adottare le misure adeguate al fine di realizzare ciò che non può essere fatto in maniera soddisfacente ai livelli nazionale e infranazionale;

33.

approva il dispositivo di monitoraggio delle azioni intraprese da ciascuno Stato a titolo della rete TEN-T, che permette alla Commissione di essere costantemente informata dagli Stati membri sull'evoluzione dell'attuazione dei progetti di interesse comune e degli investimenti consentiti a tale scopo, e la pubblicazione, ogni due anni, da parte della Commissione di una relazione di avanzamento, che viene presentata all'insieme degli organi comunitari competenti. Approva altresì la possibilità accordata alla Commissione di adottare atti delegati per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative (art. 54);

34.

vede come un'innovazione positiva il principio di governance adottato per i corridoi (art. 52), la cui responsabilità viene affidata a un «coordinatore europeo», nonché le modalità di designazione di quest'ultimo (art. 51, par. 2), l'elenco delle sue funzioni (art. 51, par. 5), e la possibilità accordata alla Commissione di adottare decisioni di esecuzione per il corridoio della rete centrale (art. 53, par. 3);

35.

chiede, tuttavia, al fine di assicurare il corretto sviluppo dei progetti inclusi nel corridoio, un rafforzamento dei poteri del coordinatore europeo , che deve poter non solo esercitare una mediazione in caso di conflitto, ma anche informare la Commissione e il Parlamento se ritiene che vi siano difficoltà che impediscono il corretto svolgimento di un progetto (art. 51, par. 5, lettera (b));

36.

accoglie favorevolmente la creazione di piattaforme di corridoio e il loro compito di definire gli obiettivi generali e di preparare e monitorare le misure di sviluppo del corridoio (art. 52), ma si meraviglia dell'assenza degli enti locali e regionali nella governance dei corridoi della rete centrale (art. 52) e raccomanda di rendere la loro presenza obbligatoria nelle piattaforme di corridoio. Questa proposta si spiega con le ampie responsabilità conferite alla piattaforma di corridoio e con le competenze e le funzioni stesse degli enti locali e regionali, in quanto attori chiave della politica dei trasporti, cofinanziatori spesso importanti e depositari di una legittimità democratica in grado di contribuire a garantire l'attuazione dei progetti;

37.

insiste sulla necessità di includere le città e le regioni nella definizione delle reti transeuropee di trasporto e delle relative priorità, in modo da tenere conto della situazione particolare di ciascuna regione; sottolinea inoltre come i livelli locale e regionale debbano contribuire alle iniziative previste per i trasporti, a livello sia decisionale che di pianificazione e di finanziamento, per assicurare in particolare il coordinamento con i piani di assetto locali e regionali;

38.

si interroga sul ruolo attribuito alla concertazione con le regioni interessate nella definizione dei progetti di corridoio e raccomanda che la concertazione con le parti direttamente interessate a livello regionale figuri tra i compiti delle piattaforme di corridoio e attinga ampiamente alle conoscenze in materia degli enti regionali. Il termine di sei mesi previsto per redigere un piano di sviluppo del corridoio non sembra quindi coerente con l'attuazione di un vero processo di concertazione (art. 53);

39.

auspica che tra l'Unione europea, ogni singolo Stato membro e le regioni interessate, si stipulino dei «contratti programmatici» sul modello dei patti territoriali, che definiscano gli impegni reciproci in materia di finanziamento e di tempi di realizzazione; questi contratti programmatici dovrebbero riguardare non solo le infrastrutture che fanno parte delle TEN-T, ma anche le infrastrutture secondarie che gli Stati e le regioni si impegnerebbero a realizzare per assicurare il buon funzionamento delle reti principali.

Gli strumenti di finanziamento

I principi del finanziamento della rete TEN-T

40.

è consapevole dell'importanza strategica della rete TEN-T per la vitalità dell'Unione e del notevole sforzo finanziario che implica la sua realizzazione; chiede pertanto il ricorso a un prestito europeo che, andando decisamente oltre la proposta della Commissione europea di creare dei project bond per finanziare le infrastrutture di trasporto dell'UE, permetterebbe di investire ingenti risorse in un sistema europeo di trasporto indispensabile alla competitività del continente, alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 (soprattutto ambientali) e al rilancio dell'economia europea in questo periodo di crisi;

41.

esprime preoccupazione per il livello di finanziamento che sarà alla fine adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Le attuali difficoltà di bilancio non devono sfociare in una rinuncia - in ultima analisi dannosa - alle ambizioni dell'Unione su questi progetti, così strutturanti per il futuro;

42.

ricorda come questi ingenti investimenti nella TEN-T necessitino di una forte e costante volontà politica al più alto livello;

43.

ribadisce la necessità di orientare le priorità finanziarie verso i collegamenti mancanti (soprattutto transfrontalieri) e le strozzature;

44.

esprime apprezzamento per il livello di cofinanziamento europeo che prevede di norma tassi di finanziamento di un massimo del 20 % per i lavori, del 40 % per i progetti transfrontalieri riguardanti i collegamenti ferroviari e di navigazione interna, del 50 % per il cofinanziamento di studi, e fino al 50 % per gli STI e per gli Stati membri in fase di transizione;

45.

ricorda la partecipazione importante di numerosi enti locali e regionali ai finanziamenti delle TEN-T, a complemento di quelli degli Stati membri e dell'Unione europea, che giustifica pienamente il loro coinvolgimento attivo nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti infrastrutturali;

46.

per la realizzazione di progetti di più grandi dimensioni, considera necessaria la contrattualizzazione dei contributi europei nel quadro di piani generali di finanziamento; allo stato attuale ciò non è possibile poiché le modalità di assegnazione delle sovvenzioni europee sono limitate a un periodo di bilancio di sette anni (ossia inferiore alla durata di realizzazione dei progetti maggiori);

47.

sostiene il principio del finanziamento della rete centrale mediante un fondo per le infrastrutture e quello della rete globale tramite altre risorse nazionali e regionali compreso il FESR; ricorda tuttavia che la politica di coesione persegue obiettivi che le sono propri e che il finanziamento della rete di trasporto globale, nel quadro di strategie di sviluppo integrate definite a livello regionale, non potrebbe in alcun caso condurre a una settorializzazione della politica di coesione;

48.

si chiede quale potrebbe essere l'impatto di questo regolamento sugli enti regionali e locali, e più in particolare sul loro contributo al co-finanziamento delle infrastrutture delle TEN-T. Questo impatto andrà precisato e valutato caso per caso.

I nuovi strumenti di finanziamento della rete TEN-T

49.

sostiene il principio del ricorso a nuove fonti di finanziamento al fine di accelerare la realizzazione delle azioni a favore della TEN-T, diversificare i rischi e attirare maggiormente gli investimenti privati; tuttavia ricorda che queste nuove fonti di finanziamento potenziali non devono in alcun modo sostituire i finanziamenti tradizionali dell'Unione, bensì integrarli;

50.

è in parte favorevole allo sviluppo di partenariati pubblico/privati (PPP), purché essi abbiano il merito di favorire la trasparenza del finanziamento e di aiutare gli attori a rispettare le scadenze per la realizzazione delle infrastrutture; ricorda tuttavia che i PPP non rappresentano la soluzione a tutti i problemi e insiste sulla necessità di vigilare sulla questione della proprietà delle infrastrutture nel quadro di un'iniziativa di PPP;

51.

si esprime a favore della rapida attuazione, a livello di Unione, di una fiscalità dei trasporti basata sul principio dell'internalizzazione dei costi esterni dei modi di trasporto più inquinanti, attraverso una tassazione armonizzata il cui gettito sia successivamente destinato alla realizzazione di infrastrutture di trasporto più sostenibili (in particolare l'Eurobollo);

52.

invita a non sottovalutare il ruolo della Banca europea per gli investimenti che eroga ogni anno circa 10 miliardi di euro per il finanziamento di progetti legati ai trasporti e che resta una solida fonte di investimento per i progetti più complessi;

53.

sostiene il nuovo strumento di finanziamento dell'Unione denominato meccanismo per collegare l'Europa , che finanzierà le infrastrutture prioritarie dell'UE soprattutto nel settore dei trasporti, dell'energia e della banda larga digitale, e esprime apprezzamento per il suo forte effetto leva.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, lettera (o)

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«nodo urbano»: un'area urbana dove l'infrastruttura di trasporto della rete transeuropea dei trasporti è collegata con altre parti di tale infrastruttura e con l'infrastruttura per il traffico locale e regionale;

«nodo urbano»: un'area urbana di trasporto della rete transeuropea dei trasporti con altre parti di e con l'infrastruttura per il traffico locale e regionale;

Motivazione

È importante che lo sviluppo delle reti principali possa integrare le infrastrutture logistiche collegate localmente (porti, aeroporti, piattaforme logistiche, terminali merci, ecc.). Questa proposta di formulazione mira a esplicitare questo collegamento naturale.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 2

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Obiettivi della rete transeuropea dei trasporti

2.   Nello sviluppo dell'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti, si perseguono i seguenti obiettivi:

(j)

un'infrastruttura di trasporto che riflette le situazioni specifiche in diverse parti dell'Unione e offre una copertura equilibrata delle regioni europee, incluse le regioni ultraperiferiche e le altre regioni periferiche;

Articolo 4

Obiettivi della rete transeuropea dei trasporti

2.   Nello sviluppo dell'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti, si perseguono i seguenti obiettivi:

(j)

un'infrastruttura di trasporto che riflette le situazioni specifiche in diverse parti dell'Unione e offre una copertura equilibrata delle regioni europee, incluse le regioni ultraperiferiche le altre regioni periferiche;

Motivazione

In considerazione dei problemi di accessibilità che caratterizzano le zone di montagna, occorre assicurare che la TEN-T ne tenga conto, al pari di altre aree vulnerabili, come le regioni periferiche e ultraperiferiche.

Emendamento 3

Articolo 9, paragrafo 3

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri provvedono affinché la rete globale sia completata e pienamente conforme alle disposizioni pertinenti del presente capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

Gli Stati membri provvedono affinché la rete globale sia completata e pienamente conforme alle disposizioni pertinenti del presente capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

Motivazione

Gli enti regionali e locali si trovano spesso privi dei mezzi necessari per fronteggiare, spesso nel loro pieno diritto, le amministrazione nazionali che si rifiutano di adempiere agli obblighi assunti. Il relatore suggerisce di sollecitare la stipulazione di «contratti programmatici» sul modello dei patti territoriali.

Emendamento 4

Articolo 45, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 45

Requisiti

1.   La rete centrale deve rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multi-modale. Si dovrà tener conto delle tecnologie allo stato dell'arte e di misure di regolamentazione e di governance per gestire l'uso dell'infrastruttura al fine di garantire un uso dell'infrastruttura di trasporto efficiente sotto il profilo delle risorse e offrire una capacità sufficiente.

Articolo 45

Requisiti

1.   La rete centrale deve rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multi-modale. Si dovrà tener conto delle tecnologie allo stato dell'arte e di misure di regolamentazione e di governance per gestire l'uso dell'infrastruttura al fine di garantire un uso dell'infrastruttura di trasporto efficiente sotto il profilo delle risorse e offrire una capacità sufficiente

Motivazione

È necessario che il trasporto delle merci possa avvalersi di infrastrutture dotate di una capacità sufficiente e di priorità rispetto al trasporto dei passeggeri che gli consentano di essere efficiente.

Emendamento 5

Articolo 46, paragrafo 3

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provedono affinché la rete centrale venga completata e sia conforme alle disposizioni del presente capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provedono affinché la rete centrale venga completata e sia conforme alle disposizioni del presente capo entro e non oltre il 31 dicembre 2050.

Motivazione

Gli enti regionali e locali si trovano spesso privi dei mezzi necessari per fronteggiare, spesso nel loro pieno diritto, le amministrazione nazionali che si rifiutano di adempiere agli obblighi assunti. Il relatore suggerisce di sollecitare la stipulazione di «contratti programmatici» sul modello dei patti territoriali.

Emendamento 6

Articolo 47

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 47

Nodi della rete centrale

1.   I nodi della rete centrale sono indicati nell'allegato II e comprendono:

nodi urbani, inclusi i porti e gli aeroporti;

porti marittimi;

punti di attraversamento della frontiera verso i paesi confinanti.

Articolo 47

Nodi della rete centrale

1.   I nodi della rete centrale sono indicati nell'allegato II e comprendono:

nodi urbani, inclusi i porti gli aeroporti;

porti marittimi;

punti di attraversamento della frontiera verso i paesi confinanti.

Motivazione

Conformemente alla definizione proposta dal relatore (emendamento 1 del progetto di parere, riguardante la modifica dell'articolo 3 della proposta della Commissione, ove si definisce il «nodo urbano»), riteniamo essenziale che i nodi urbani della rete principale includano tutte le infrastrutture logistiche locali per il trasporto efficiente di passeggeri e merci (porti, aeroporti, piattaforme logistiche, terminali merci, ecc.).

Emendamento 7

Articolo 51, paragrafo 5, lettera (b)

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il coordinatore europeo: […]

(b)

riferisce agli Stati membri, alla Commissione e, se opportuno, a tutti gli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete centrale su eventuali difficoltà incontrate e contribuisce a trovare le soluzioni appropriate;

Il coordinatore europeo: […]

(b)

riferisce agli Stati membri, alla Commissione e, se opportuno, a tutti gli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete centrale su eventuali difficoltà incontrate e contribuisce a trovare le soluzioni appropriate;

Motivazione

Per assicurare il corretto svolgimento dei progetti previsti nei corridoi, il relatore suggerisce di rafforzare (o di chiarire) i poteri accordati al coordinatore europeo. In caso di ritardo nel calendario, il coordinatore potrà avvisare la Commissione affinché essa chieda agli Stati interessati di motivare il ritardo e di decidere, nel rispetto del principio di proporzionalità, di adottare misure appropriate.

Emendamento 8

Articolo 52, paragrafo 1

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per ogni corridoio della rete centrale, gli Stati membri interessati stabiliscono una piattaforma di corridoio responsabile per la definizione degli obiettivi generali del corridoio della rete centrale e per preparare e monitorare le misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

Per ogni corridoio della rete centrale, una piattaforma di corridoio gli obiettivi generali del corridoio della rete centrale preparae e monitorae le misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

Motivazione

Considerato che si prevede di istituire un coordinatore europeo, i cui poteri vanno ancora rafforzati, sembra opportuno che sia tale organo a stabilire la piattaforma di corridoio, poiché in tal modo è possibile evitare la ricerca altrimenti laboriosa di un accordo tra gli Stati membri.

Emendamento 9

Articolo 52, paragrafo 2

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La piattaforma di corridoio è composta dai rappresentanti degli Stati membri interessati e, se opportuno, da altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso, i gestori dell'infrastruttura pertinenti definiti nella direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1) partecipano alla piattaforma di corridoio.

La piattaforma di corridoio è composta dai rappresentanti degli Stati membri interessati e, se opportuno, da altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso, i gestori dell'infrastruttura pertinenti definiti nella direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1) partecipano alla piattaforma di corridoio.

Motivazione

In qualità di importanti finanziatori delle reti di trasporto, le regioni devono automaticamente partecipare a pieno titolo alle piattaforme che gestiscono i corridoi della rete centrale.

Emendamento 10

Articolo 53, paragrafo 1

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per ogni corridoio della rete centrale, gli Stati membri interessati, in cooperazione con la piattaforma di corridoio, redigono congiuntamente e notificano alla Commissione un piano di sviluppo del corridoio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per ogni corridoio della rete centrale, gli Stati membri interessati, in cooperazione con la piattaforma di corridoio, redigono congiuntamente e notificano alla Commissione un piano di sviluppo del corridoio entro dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il termine di sei mesi previsto per redigere un piano di sviluppo del corridoio non sembra essere coerente con l'attuazione di un vero processo di concertazione (art. 53, par. 1). Il diritto permette in diversi Stati dell'Unione di associare la popolazione alle decisioni relative alle infrastrutture pubbliche. Queste fasi di concertazione durano a lungo, generalmente oltre sei mesi. È opportuno che il testo proposto preveda termini compatibili con l'organizzazione delle fasi di concertazione previste dalle legislazioni nazionali.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/159


Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020»

2012/C 225/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di prorogare il FEG per il periodo successivo al 2013, e sostiene, in particolare, il mantenimento di alcuni elementi del campo d'applicazione e dei criteri di intervento riveduti introdotti nel 2009;

deplora la decisione del Consiglio di non prorogare le misure di deroga oltre il 31 dicembre 2011;

raccomanda che il sostegno a titolo del pilastro «impresa» del FEG possa beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati rispetto agli altri pilastri, al fine di incoraggiare la creazione di imprese e l'imprenditorialità;

si dichiara contrario all'estensione del FEG agli agricoltori proposta dalla Commissione, e mette l'accento sull'esigenza che i negoziati in materia di accordi commerciali siano coerenti con gli obiettivi della politica agricola comune;

mette in risalto il fatto che l'attuale regolamento consente agli Stati membri di designare le regioni che possono chiedere direttamente l'accesso agli aiuti FEG; incoraggia pertanto gli Stati membri ad avvalersi di questa facoltà in modo più sistematico;

ritiene che il regolamento proposto potrebbe trarre beneficio da riferimenti più espliciti agli enti locali e regionali, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, secondo il quale le domande d'intervento dovrebbero includere informazioni sulle procedure di consultazione degli enti locali e regionali e indicare inoltre gli organismi responsabili dell'attuazione del pacchetto di misure, e all'articolo 11, paragrafo 4, riguardante gli orientamenti agli enti locali e regionali per l'utilizzazione del FEG.

Relatore

Gerry BREEN (IE/PPE), membro del consiglio comunale di Dublino e della Dublin Regional Authority

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014-2020

COM(2011) 608/3 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia un importante strumento per intervenire in caso di massicci licenziamenti collettivi al fine di evitare disoccupazioni di lungo periodo in un momento in cui le condizioni del mercato del lavoro sono particolarmente difficili; il Fondo è inoltre un importante strumento con cui l'Unione europea può esprimere solidarietà ai lavoratori rimasti disoccupati;

2.

constata che il FEG ha consentito di assistere circa il 10 % dei lavoratori licenziati nell'UE nel biennio 2009-2010, e che il 40 % dei beneficiari è stato reintegrato con successo nel mercato del lavoro (1), ma ribadisce l'invito alla Commissione europea e agli Stati membri a migliorare la cooperazione con gli enti locali e regionali e le altre parti interessate nell'attuazione del FEG;

3.

appoggia il ricorso al Fondo sociale europeo (FSE) come strumento atto a sostenere politiche attive di lungo periodo per il mercato del lavoro, a contribuire alla prevenzione della disoccupazione e a intervenire tempestivamente, ma ritiene necessario introdurre anche un meccanismo di intervento rapido, sul modello del FEG, per assistere i lavoratori nei periodi in cui la disoccupazione si fa particolarmente acuta;

4.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di prorogare il FEG per il periodo successivo al 2013, e sostiene, in particolare, il mantenimento di alcuni elementi del campo d'applicazione e dei criteri di intervento riveduti introdotti nel 2009. Osserva che il crescente numero di richieste presentate da allora dimostra come vi sia una forte domanda affinché il Fondo intervenga anche in casi in cui il personale in esubero è inferiore alle 500 unità, ma riconosce che finora il Fondo stesso è stato utilizzato a livelli molto inferiori al suo massimale indicativo di bilancio;

5.

appoggia gli sforzi per migliorare e semplificare le procedure del FEG, ma ritiene che, nel futuro del FEG, continueranno a presentarsi le seguenti sfide:

diventare più efficiente e tempestivo – un vero meccanismo di intervento rapido;

costituire un'opzione adeguata e attrattiva per gli Stati membri che debbano affrontare casi di esuberi massicci, con la conseguente necessità di procedure più semplici, tassi di cofinanziamento più elevati e maggiore flessibilità nell'applicazione;

offrire addizionalità, apportando un sostegno ulteriore e complementare rispetto a quello degli altri fondi UE e integrando le misure imposte dalla normativa nazionale o europea o dai contratti collettivi;

6.

ritiene che la proposta della Commissione di estendere il FEG agli agricoltori interessati dagli effetti di accordi commerciali metta a nudo un'incoerenza di fondo tra la politica agricola e quella commerciale dell'UE;

7.

è dell'avviso che estendere il FEG al settore agricolo rappresenti un cambiamento radicale della natura stessa del fondo, ed esprime preoccupazione per il fatto che la proposta finisca in pratica per creare due FEG, uno per i lavoratori del settore agricolo e uno per gli altri, con notevoli differenze in fatto di criteri, procedure di applicazione e modalità di gestione e controllo finanziario;

8.

comprende la logica della proposta, ma esprime perplessità sull'opportunità di escludere il FEG, nonché altri meccanismi di crisi proposti, dal quadro finanziario pluriennale;

9.

deplora la decisione del Consiglio di non prorogare le misure di deroga oltre il 31 dicembre 2011 (2), tanto più in un momento in cui le economie di diversi paesi hanno difficoltà a contrastare gli effetti dell'attuale «crisi del debito sovrano», la conseguente pressione sull'occupazione e il deteriorarsi delle condizioni sociali. Deplora inoltre che la decisione sia stata adottata in una fase in cui, per effetto delle deroghe introdotte nel 2009, si registra un notevole aumento delle richieste di intervento del FEG e il fondo produce risultati positivi;

10.

sottolinea che la decisione del Consiglio non dovrebbe pregiudicare i negoziati sulle proposte riguardanti il FEG per il periodo 2014-2020.

Copertura del FEG

11.

accoglie con favore l'estensione del FEG ai proprietari-dirigenti di microimprese e PMI e i lavoratori autonomi, ma ritiene che possa essere necessario chiarire ulteriormente le modalità dell'applicazione del FEG ai lavoratori autonomi, date le grandi differenze tra gli Stati membri quanto allo status di «disoccupato» di tali lavoratori;

12.

si compiace della flessibilità nell'applicazione del FEG nei mercati del lavoro più piccoli o in circostanze eccezionali, ma invita la Commissione europea a fornire ulteriori orientamenti sui criteri che saranno applicati in tali circostanze;sottolinea la necessità di tenere pienamente conto dell'impatto degli esuberi su determinate località e regioni, senza limitarsi a considerare soltanto il numero dei lavoratori licenziati;

13.

si rallegra della previsione di un contributo finanziario per gli investimenti in attivi materiali per attività professionali autonome e la creazione di imprese, in quanto renderà più efficace il pacchetto di servizi che il FEG può sostenere, e raccomanda che il sostegno a titolo del pilastro «impresa» del FEG possa beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati rispetto agli altri pilastri, al fine di incoraggiare la creazione di imprese e l'imprenditorialità;

14.

mette in risalto il fatto che l'intervento in materia di accesso all'istruzione di terzo livello è attualmente limitato dal ciclo accademico, in quanto i tempi degli esuberi limitano la capacità del FEG di offrire sostegno ai lavoratori interessati per due anni pieni di scolarizzazione, e propone che i lavoratori licenziati possano beneficiare, nell'ambito del FEG, di almeno due anni pieni di scolarizzazione, rendendo meno rigide le attuali restrizioni o anticipando i finanziamenti;

15.

sottolinea che il FEG deve sostenere soltanto misure addizionali e non sostituirsi alle azioni previste dalla normativa interna o unionale o dai contratti collettivi; fa presente che la rigidità di talune politiche nazionali ha finito per contrastare gli obiettivi del FEG, con il rischio di compromettere l'efficacia di tale strumento; incoraggia pertanto gli Stati membri a considerare il FEG un'opportunità per sviluppare soluzioni nuove e dinamiche per offrire sostegno ai lavoratori messi in esubero;

16.

si rallegra della proposta di accordare agli Stati membri la facoltà di modificare il pacchetto dei servizi di sostegno ai lavoratori aggiungendo altre azioni ammissibili, e chiede di stabilire un periodo massimo (per esempio di un mese) per l'approvazione di dette modifiche da parte della Commissione europea.

La procedura di domanda - Interventi più rapidi e procedure più semplici

17.

apprezza il desiderio delle istituzioni dell'UE di accelerare le procedure di domanda d'intervento, ma deplora che la proposta sia in buona parte inadeguata a mobilitare il FEG come vero e proprio meccanismo di intervento rapido;

18.

ritiene che alcune delle misure intese a rafforzare l'efficacia del FEG rischino in realtà di causare un aumento degli adempimenti e dei costi amministrativi per le autorità responsabili dell'attuazione; sottolinea che requisiti più onerosi in materia di controllo e rendicontazione potrebbero rendere il FEG un'opzione meno interessante per gli Stati membri nei periodi di crisi occupazionale;

19.

è dell'avviso che, in assenza di disposizioni nazionali in materia di esuberi, la procedura di domanda trarrebbe beneficio dal coinvolgimento diretto dei lavoratori o dei loro rappresentanti fin dalle sue prime fasi; fa notare che le autorità devono incoraggiare i lavoratori a impegnarsi nella procedura dimostrando loro che grazie al FEG potranno ottenere aiuti addizionali (rispetto a quelli obbligatori);

20.

propone inoltre di aggiungere, all'elenco delle informazioni da includere nella domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento proposto, un profilo dei lavoratori messi in esubero e una valutazione iniziale delle loro esigenze di istruzione e formazione nonché delle loro aspirazioni in fatto di creazione d'impresa. Ciò al fine di configurare un pacchetto appropriato di aiuti personalizzati in grado di rispondere alle esigenze dei lavoratori e alle loro attese nei confronti del FEG;

21.

propone che, nell'ambito della procedura, gli Stati membri debbano consultare, oltre alle parti sociali, anche gli enti locali e regionali pertinenti, e che nelle domande siano definite in modo chiaro le modalità di attuazione, anche e soprattutto per quanto concerne il coordinamento tra amministrazioni, le procedure per comunicare con i lavoratori e informarli degli aiuti disponibili, e le modalità di presentazione delle domande;

22.

suggerisce che negli orientamenti per la presentazione delle domande sia incluso anche un riferimento alla conoscenza del mercato del lavoro e in particolare alla panoramica europea delle competenze (3), in modo che le misure finanziate attraverso il FEG siano più adatte alle esigenze del mercato del lavoro UE; ritiene inoltre che l'assegno di mobilità previsto dal regolamento FEG possa essere utilizzato per aiutare i lavoratori a colmare le lacune in fatto di competenze richieste dal mercato del lavoro in altre parti dell'Unione;

23.

si compiace degli sforzi volti a semplificare l'ammissibilità dei costi, sebbene l'esperienza dimostri che gli Stati membri sono riluttanti a sostenere costi fino a quando non viene adottata una decisione in merito a una domanda di intervento del FEG; fa notare che ciò comporta ritardi evitabili, genera un senso di disillusione tra i lavoratori e mina alla base l'efficacia e la credibilità del FEG; raccomanda di apportare maggiore certezza per consentire di intervenire tempestivamente a sostegno dei lavoratori;

24.

raccomanda di rendere più celere, nel prossimo accordo interistituzionale, la procedura di approvazione; in alternativa, propone che la Commissione europea, dopo aver proceduto alla valutazione e alla verifica iniziali di una domanda, eroghi un pagamento provvisorio agli Stati membri al fine di assicurare maggiore certezza, rendere possibile la rapidità di intervento necessaria in caso di esuberi e ridurre i tempi per l'erogazione di aiuti finanziati dal FEG ai lavoratori licenziati;

25.

auspica che la qualità delle domande migliori a mano a mano che si consolida la conoscenza del FEG, e a tal proposito incoraggia gli Stati membri a far tesoro delle loro conoscenze comuni riguardo al fondo e alla sua attuazione; suggerisce inoltre alla Commissione europea di individuare esperti che conoscano a fondo la procedura di domanda, ai quali ricorrere per fornire consulenze preliminari alla presentazione delle domande e procedere a uno scambio di esperienze con potenziali nuovi richiedenti;

Tassi di cofinanziamento

26.

tenendo conto della decisione del Consiglio di reintrodurre un tasso di cofinanziamento del 50 % (dal 1o gennaio 2012), rimane dell'avviso che sarebbe appropriato prevedere per il FEG un tasso più elevato di quello proposto, al fine di rimediare alla carenza di risorse di cofinanziamento e di rendere più interessante il ricorso al FEG;

27.

considera inappropriato il modello proposto per la modulazione del tasso di cofinanziamento (del 50-65 %);

28.

accoglie con favore le disposizioni che consentono di coprire i costi legati alle attività di preparazione, gestione, informazione, pubblicità, controllo e rendicontazione delle autorità che presentano una domanda d'intervento del FEG (articolo 7, paragrafo 3, del regolamento proposto), e ritiene che detti costi non debbano superare il 5 % di quelli totali.

Estendere il campo d'applicazione del FEG al settore agricolo

29.

si dichiara invece contrario all'estensione del FEG agli agricoltori proposta dalla Commissione, e mette l'accento sull'esigenza che i negoziati in materia di accordi commerciali siano coerenti con gli obiettivi della politica agricola comune;

30.

ritiene che l'estensione al settore agricolo, che consentirà agli agricoltori di adeguare le loro attività anche se diverse da quelle agricole, sia in parte incompatibile con l'obiettivo dichiarato della politica agricola comune di mantenere l'agricoltura in tutti i territori e con l'intento di proteggere la diversità del settore a livello europeo;

31.

si chiede, nel contesto di un massimale di bilancio ridotto, dell'ampliamento della gamma dei beneficiari e degli sforzi volti a rendere il FEG più accessibile e interessante, se la dotazione di bilancio proposta sia adeguata all'obiettivo del Fondo, con un massimo di 2,5 miliardi di euro (sui 3 miliardi totali) destinati al settore agricolo; ritiene che detta dotazione sia troppo elevata per un FEG inteso come strumento di intervento rapido, e troppo ridotta per poter compensare le perdite reali che si prevedono per il settore agroalimentare in caso di conclusione di determinati accordi commerciali bilaterali;

32.

tenendo conto delle suddette riserve di fondo sull'estensione del campo d'applicazione al settore agricolo, il Comitato formula alcune altre considerazioni su questo aspetto della proposta:

considera la proposta vaga in merito ai casi in cui il FEG potrà essere applicato ai singoli agricoltori: non è chiaro, in particolare, che cosa sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, un «adattamento» dell'attività agricola in risposta alle circostanze del mercato,

ritiene inoltre che le procedure proposte per l'ottenimento del sostegno del FEG per il settore agricolo comportino l'adozione di numerosi atti delegati da parte della Commissione europea, il che dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni,

è dell'avviso che l'erogazione di aiuti per un periodo di tre anni dall'attuazione di un accordo commerciale sia insufficiente, dato che l'impatto di questi accordi sull'attività agricola potrebbe non essere immediato,

raccomanda di non limitare la possibilità di ricorrere al FEG ai soli agricoltori e lavoratori agricoli, e di utilizzarlo invece per offrire un sostegno personalizzato ai lavoratori e fornitori impegnati nelle attività a valle connesse con l'agricoltura e a loro volta interessate dagli effetti dei suddetti accordi commerciali, come ad esempio l'industria di trasformazione alimentare;

33.

riconosce che il Fondo non dovrebbe essere utilizzato per sostenere il reddito degli agricoltori che subiscono le ripercussioni negative di un accordo commerciale; ritiene che, nell'ambito della proposta, i legami con il FEASR non siano sufficientemente sviluppati, e invita la Commissione europea a fornire maggiori ragguagli in proposito.

Ruolo degli enti locali e regionali

34.

fa notare che il potenziale degli enti locali e regionali ai fini dell'impiego del FEG non è ancora stato sfruttato appieno dagli Stati membri, e invoca il principio del partenariato e della governance multilivello (4) nella preparazione e nell'attuazione delle domande di intervento del FEG nonché nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia del fondo;

35.

sulla scorta dell'esperienza finora acquisita, constata che il FEG risulta più efficace quando localmente le amministrazioni interessate cooperano tra loro nella concezione e attuazione del pacchetto coordinato di misure per i lavoratori, e quando esistono punti di contatto locali in grado di fornire consulenze e orientamenti chiari e coerenti ai lavoratori posti in esubero;

36.

mette in risalto il fatto che l'attuale regolamento consente agli Stati membri di designare le regioni che possono chiedere direttamente l'accesso agli aiuti FEG; incoraggia pertanto gli Stati membri ad avvalersi di questa facoltà in modo più sistematico, in particolare nei casi in cui le regioni sono dotate di competenze in materia di formazione e istruzione, e/o di un ruolo nel sostegno e nella promozione delle imprese ritiene che in tal modo si eviterebbero i ritardi dovuti ai tempi necessari per presentare le domande nonché ai limiti di capacità a livello centrale, nei molti casi in cui i ministeri nazionali non hanno né le capacità né le risorse necessarie per concepire e mettere a disposizione servizi di sostegno locali o regionali;

37.

propone che la Commissione europea realizzi una banca dati delle migliori pratiche di attuazione, e che gli orientamenti per la presentazione delle domande (cui si fa riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento proposto) includano criteri riguardanti il partenariato multilivello;

38.

è dell'avviso che, finché dura l'attuale crisi del debito sovrano, con la pressione che ne deriva sui bilanci pubblici, sia consigliabile riflettere sulla possibilità di estendere il FEG ai casi di massicci esuberi di lavoratori del settore pubblico che comportino effetti negativi per il mercato del lavoro di determinate economie locali e/o regionali;

39.

ritiene che il regolamento proposto potrebbe trarre beneficio da riferimenti più espliciti agli enti locali e regionali, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2 (le domande d'intervento dovrebbero includere informazioni sulle procedure di consultazione degli enti locali e regionali e indicare inoltre gli organismi responsabili dell'attuazione del pacchetto di misure) e all'articolo 11, paragrafo 4, riguardante gli orientamenti agli enti locali e regionali per l'utilizzazione del FEG;

40.

considera necessario migliorare i canali di comunicazione attraverso: a) linee di comunicazione più chiare tra le autorità incaricate della gestione del FEG - dalla Commissione europea agli organi nazionali, regionali e locali - e b) comunicazioni personalizzate più efficaci con i lavoratori beneficiari; a tal fine propone di realizzare, per le domande di intervento, un sito Internet che fornisca informazioni generali e un portale web che consenta, in piena riservatezza, lo scambio di informazioni personali tra i lavoratori in esubero e gli organismi incaricati del sostegno;

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50 % di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50 % di lavoratori entro 12 mesi dalla data .

Motivazione

In media, fra il momento in cui è presentata la domanda e il momento dell'approvazione degli stanziamenti passano 12-17 mesi. Numerosi Stati membri ed enti locali e regionali non sono in grado di mettere a disposizione risorse finanziarie durante questo intervallo di tempo. La richiesta che almeno il 50 % dei lavoratori sia reintegrato nel lavoro già entro i 12 mesi dalla data della domanda porterà in alcuni casi a una situazione in cui non verrà presentata nessuna domanda di aiuto.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 4

Criteri d'intervento

2.   In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Articolo 4

Criteri d'intervento

2.   In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Motivazione

Lo stesso Considerando 6 della proposta prevede questa possibilità e pertanto, ai fini di una maggiore certezza giuridica, sarebbe opportuno includerla anche tra gli articoli della proposta. Dato che nella proposta di regolamento sul FEG si citano esplicitamente le «regioni periferiche», riteniamo fondamentale, in virtù dell'articolo 349 del TFUE, che sia chiaro che per regioni periferiche intendiamo esplicitamente le RUP, affinché anch'esse possano beneficiare pienamente di questo fondo. Occorre inoltre tenere conto del fatto che tra le RUP si trovano le regioni europee con i più alti tassi di disoccupazione, e che le loro economie sono di dimensioni troppo ridotte per sviluppare imprese con il numero di dipendenti richiesto per ottenere l'appoggio del FEG, il che le pone in un'evidente situazione di svantaggio.

Emendamento 3

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Questa domanda comprende le seguenti informazioni:

(a)

un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

(b)

una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

(c)

l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

(d)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;

(e)

una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

(f)

le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;

(g)

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

(h)

un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

(i)

le fonti nazionali di cofinanziamento;

(j)

eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Questa domanda comprende le seguenti informazioni:

(a)

un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

(b)

una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

(c)

l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

(d)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;

()

una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

()

le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;

()

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

()

un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

()

le fonti nazionali di cofinanziamento;

()

eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Motivazione

Gli emendamenti sono intesi a garantire che le domande di intervento del FEG siano più mirate alle esigenze e alle attese dei lavoratori in esubero e che le misure finanziate siano pienamente complementari alle politiche unionali e nazionali.

Emendamento 4

Articolo 11, paragrafo 4

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Articolo 13, paragrafo 1

Determinazione del contributo finanziario

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50 % del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65 % di tali costi nel casodi domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.

Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il di tali costi nel casodi domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II dei fondi strutturali . Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del è giustificato.

Motivazione

La proposta della Commissione europea manca di chiarezza, certezza ed equità. Vista la decisione del Consiglio Occupazione del 1o dicembre 2011 di riportare il tasso di cofinanziamento al 50 %, l'emendamento propone un tasso di base più elevato nonché un tasso maggiorato superiore per gli Stati membri in cui sono più gravi le conseguenze dell'attuale crisi del debito sovrano. In tal modo dovrebbe essere possibile rimediare alla carenza di risorse di cofinanziamento e fornire maggiore certezza agli Stati membri all'atto della domanda.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 500 final.

(2)  Consiglio Occupazione del 1o dicembre 2011.

(3)  Descritta nell'iniziativa faro Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione della strategia Europa 2020.

(4)  Cfr. la proposta di regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi strutturali e altri fondi dell'UE (COM(2011) 615 final).


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/167


Parere del Comitato delle regioni «Programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale»

2012/C 225/13

IL COMITATO DELLE REGIONI

ribadisce la necessità di orientare l'azione del programma soprattutto verso i giovani, particolarmente colpiti dalla crisi: con oltre il 20 % di giovani disoccupati è necessario dare ad essi una priorità. Occorre parimenti prestare grande attenzione ai disoccupati di lungo periodo, che rappresentano in media il 3,8 % dei residenti degli Stati membri in età lavorativa;

ribadisce la convinzione che sia necessario che il progetto, nella parte relativa all'innovazione sociale, dedichi all'effettiva sperimentazione una quota dei fondi ben al di là di quella indicata dalla Commissione, soprattutto per quanto riguarda i progetti correlati alle priorità politiche, tra cui in particolare l'inclusione sociale dei giovani;

conferma l'importanza del sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori a livello europeo e considera che EURES sarà uno strumento sempre più utile solo se riuscirà a mettere effettivamente in relazione domanda e offerta di lavoro e se i suoi risultati potranno essere efficacemente valutati. Sottolinea il contributo che le regioni e le autorità locali possono fornire in questo settore;

esprime tuttavia dei dubbi circa la decisione di rimuovere dal programma relativo all'innovazione sociale il riferimento all'eguaglianza di genere e quello alla lotta contro la discriminazione.

Relatore

Enrico ROSSI (IT/PSE), Presidente della regione Toscana

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

COM(2011) 609 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la decisione della Commissione di presentare per il periodo 2014-2020 i nuovi regolamenti Progress, Microfinanza e EURES, unificandoli nel Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale;

2.

insiste sull'importanza di approfondire il concetto d'innovazione sociale considerandola uno strumento essenziale che consente di rispondere ai rischi di esclusione sociale e di combattere quella in atto, soprattutto in un periodo di crisi che rischia di mettere discussione la coesione ed il modello sociale europeo;

3.

esprime tuttavia dei dubbi circa la decisione di rimuovere dal programma relativo all'innovazione sociale il riferimento all'eguaglianza di genere e quello alla lotta contro la discriminazione;

4.

ribadisce la necessità di orientare l'azione del programma soprattutto verso i giovani, particolarmente colpiti dalla crisi: con oltre il 20 % di giovani disoccupati è necessario dare ad essi una priorità. Occorre parimenti prestare grande attenzione ai disoccupati di lungo periodo, che rappresentano in media il 3,8 % dei residenti degli Stati membri in età lavorativa;

5.

sottolinea inoltre che occorre disporre di una definizione più chiara di «economia sociale», e rimanda in proposito segnatamente alla Relazione del Parlamento europeo sull'economia sociale  (1);

6.

ribadisce l'importanza della coerenza nell'utilizzo dei fondi destinati al presente programma e quelli del Fondo sociale europeo. Insiste sulla necessità di un impegno della Commissione e delle stesse autorità regionali a realizzare tale coerenza attraverso le misure individuate dalla stessa Commissione. Ciò può venire già declinato nella definizione degli orientamenti relativi ai bandi così come delle procedure di analisi dei progetti;

7.

ribadisce la convinzione che sia necessario che il progetto, nella parte relativa all'innovazione sociale, dedichi all'effettiva sperimentazione una quota dei fondi ben al di là di quella indicata dalla Commissione, soprattutto per quanto riguarda i progetti correlati alle priorità politiche, tra cui in particolare l'inclusione sociale dei giovani;

8.

conferma l'importanza di interventi di microcredito nel momento politico ed economico attuale, che dovrebbero aiutare i cittadini (particolarmente nei confronti di giovani e donne) ad intraprendere proprie attività, a espandere la propria attività imprenditoriale o a migliorare la propria capacità operativa;

9.

ribadisce che, anche in questo settore, ci si deve rivolgere in primo luogo a categorie sociali deboli e a rischio o ad imprese sociali; ricorda l'efficienza fin qui dimostrata dalle esperienze di microfinanza, sia per quanto riguarda il successo degli investimenti che per quanto riguarda il basso tasso di sofferenza sulle somme prestate;

10.

conferma l'importanza del sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori a livello europeo e considera che EURES sarà uno strumento sempre più utile solo se riuscirà a mettere effettivamente in relazione domanda e offerta di lavoro e se i suoi risultati potranno essere efficacemente valutati. Sottolinea il contributo che le regioni e le autorità locali possono fornire in questo settore;

11.

ricorda che nonostante l'impegno delle istituzioni permangono ancora notevoli ostacoli concreti alla mobilità geografica intracomunitaria dei lavoratori, e specialmente di quelli che vivono nelle regioni più remote del continente o nelle regioni ultraperiferiche;

12.

insiste su un miglioramento delle procedure di valutazione al fine di conoscere gli effetti dell'intero programma. E chiede l'impegno della Commissione a dar rapidamente seguito alle previste valutazioni finali dei corrispondenti programmi in corso presentando eventuali modifiche ai nuovi programmi;

13.

pone l'accento sul fatto che l'innovazione sociale consente di reagire ai rischi di esclusione sociale e di combattere quella in atto, soprattutto in un periodo di crisi che rischia di mettere in discussione la coesione e il modello sociale europeo. Rammenta che corriamo realmente il rischio di una «crisi generazionale» dalle conseguenze incalcolabili sul nostro modello di società e sullo stesso sistema democratico; chiede pertanto che l'Europa si assuma le sue responsabilità, favorisca le sperimentazioni sociali e diffonda le buone pratiche che ne derivano, così da mettere a punto modelli di intervento efficaci e utilizzabili nell'insieme dell'Unione;

14.

ricorda il proprio parere, del 7 ottobre 2009, in merito allo strumento di microfinanza  (2) e il ruolo importante che tale strumento può svolgere nel contrastare l'esclusione e nel sostenere l'inclusione. La riflessione del Comitato sulla definizione delle categorie alle quali questo strumento si rivolge, nonché la precisazione che non si tratta di uno strumento di finanziamento del consumo, ma di start up o consolidamento per piccole imprese innovative o sociali, comunque tradizionalmente non bancabili, serve a precisare la sua funzione. Sottolinea come l'azione europea resti comunque di secondo grado, cioè di sostegno agli attori nazionali, regionali o locali che erogano il microcredito; sottolinea inoltre che l'importanza di questo strumento consiste nel permettere di innescare un meccanismo virtuoso di autosostentamento delle imprese beneficiarie e di rigenerazione dei fondi disponibili grazie all'elevato tasso di rimborso. Chiede pertanto l'elaborazione di una solida regolamentazione europea che definisca gli elementi comuni a livello europeo per armonizzare o generalizzare le pratiche legate al microcredito. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sugli esempi di organizzazioni di pubblica utilità che svolgono già con successo un eccellente lavoro nel campo dell'erogazione di microcrediti. Per valorizzare tali esempi è importante che l'UE non costituisca un'organizzazione parallela, bensì sostenga le attività già in corso;

15.

quanto a EURES, invita la Commissione a fare in modo che questo strumento sia più efficace riuscendo ad allineare l'offerta alla domanda, e avvalendosi inoltre dei servizi d'impiego nazionali e regionali; chiede che EURES risponda meglio alle esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, favorendo la circolazione delle persone senza esperienze lavorative, e tenga anche conto del fatto che in molte piccole città e aree rurali si registra una domanda di lavoratori giovani e qualificati; sottolinea inoltre la necessità di trovare soluzioni ambiziose al problema dei numerosi ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, tra cui la distanza dal continente, sui quali lo strumento dovrebbe intervenire, non limitandosi alle sole azioni positive di job-matching.

Questioni specifiche

16.

esprime preoccupazione per il fatto che sia stato soppresso, rispetto al programma Progress attualmente in vigore, il riferimento all'eguaglianza di genere ed alla non discriminazione, in considerazione di due rischi importanti: il primo riguarda lo spostamento dell'accento dalla necessità di rimuovere gli ostacoli sociali che si oppongono all'eguaglianza al mero e tradizionale riconoscimento di diritti; il secondo è il rischio di una dispersione degli interventi innovativi nel settore sociale;

17.

ribadisce che il bilancio del programma resta al di sotto del fabbisogno, in particolare in materia di sperimentazione sociale, sebbene la Commissione proponga che il 17 % del bilancio stesso sia utilizzato a questo fine;

18.

quanto all'aspetto microfinanza, ritiene necessario ribadire il parere del 2009, tenendo anche conto del fatto che l'applicazione del programma - cofinanziato dalla BEI e dal FEI - è in corso da poco più di un anno; rammenta che andrebbe riservata una particolare e ulteriore attenzione a specifiche azioni di supporto agli operatori di microcredito affinché essi raggiungano le condizioni minime di equilibrio e di sostenibilità, sottolineando che l'efficacia degli interventi di microfinanza è strettamente correlata alla capacità dimensionale degli operatori e alla qualità dei servizi microfinanziari offerti: per questo motivo occorre incoraggiare e sostenere le reti nazionali e/o regionali di microfinanza che fungono da strutture di servizio di secondo livello dei singoli operatori territoriali;

19.

insiste sulla necessità di un'azione coerente dell'UE nel caso di più programmi operanti nel settore dell'innovazione e della microfinanza; chiede che venga assicurata una maggiore coerenza tra il Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il Fondo sociale europeo (FSE), tenuto conto della diversità strutturale dei soggetti gestori - la Commissione per questo programma e le autorità nazionali e regionali per il Fondo sociale - formula tre proposte in merito: la prima riguarda l'impegno delle regioni ad utilizzare il Fondo sociale o altri fondi per applicare le buone pratiche qui realizzate; la seconda concerne l'opportunità che il Comitato delle regioni possa presentare degli orientamenti relativi al tema della coerenza al momento dell'emissione dei bandi; infine, quando appropriato per la dimensione territoriale dei progetti, le regioni o le autorità locali interessate, dovrebbero esprimere un parere sui singoli progetti presentati, al fine di garantire sinergia e coordinamento con il loro utilizzo delle risorse dell'FSE;

20.

constata infine il problema, per i tre assi del programma, di realizzare valutazioni di efficacia più accurate, in particolare per gli assi microfinanza ed EURES; in quest'ultimo caso, la valutazione dovrebbe riguardare il numero di persone che hanno effettivamente trovato lavoro grazie al programma. Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe impegnarsi a presentare più rapidamente i risultati delle valutazioni dei programmi in corso, che saranno pubblicati soltanto dopo l'entrata in vigore dei nuovi, ed a presentare eventualmente modifiche o integrazioni a questi ultimi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Conformemente all'articolo 9 del trattato, il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Conformemente all'articolo 9 del trattato , il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Motivazione

È necessario mettere l'accento sulla necessità che il programma venga attuato coerentemente con la strategia Europa 2020.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1, nuova lettera f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

(a)

rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

(b)

sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

(c)

modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro;

(d)

promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti

(e)

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

(a)

rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

(b)

sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo , il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

(c)

modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro;

(d)

promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;

(e)

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali

Motivazione

Per la lettera b): è necessario promuovere la partecipazione di tutti i pertinenti soggetti interessati allo sviluppo del sistema di protezione sociale. Per la lettera d): lo strumento della microfinanza può essere l'unico di cui i giovani dispongono per avviare o far crescere un'impresa. Per la lettera f): l'impegno attivo di tutti i soggetti pertinenti è una delle condizioni per il funzionamento del programma.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   …[…]

2.   Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

(a)

il 60 % all'asse «Progress», di cui almeno il 17 % per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

(b)

il 15 % all'asse «EURES»;

(c)

il 20 % all'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale».

1.   …[…]

2.   Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

(a)

il 60 % all'asse «Progress», di cui almeno il  % per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala ;

(b)

il 15 % all'asse «EURES»;

(c)

il 20 % all'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale».

Motivazione

È molto importante evidenziare la necessità di rivolgere particolare attenzione alla sperimentazione concreta e alla lotta alla disoccupazione giovanile, soprattutto alla luce delle più recenti statistiche in materia.

Emendamento 4

Articolo 8, punto 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali , il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

Motivazione

In ragione della relativa scarsità di fondi pubblici europei e nazionali è fondamentale assicurare la coerenza e la sinergia fra le spese effettuate. Per questa ragione è necessario rafforzare la continuità operativa fra azioni sperimentali e definizione delle buone pratiche e interventi dei fondi operativi, quali il FESR e, in particolare, l'FSE. In molte situazioni è importante verificare la coerenza fra le spese di sperimentazione e le spese operative che dovranno seguire, sulla base degli orientamenti definiti dalle competenti autorità regionali, senza, tuttavia, limitare l'autonomia decisionale della Commissione sull'approvazione dei progetti in conformità con le appropriate disposizioni.

Emendamento 5

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo al Consiglio . Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Motivazione

Molte delle azioni previste dal programma hanno effetti significativi sull'azione regionale o trovano in essa una motivazione. Ecco perché è necessario che il CdR possa esprimersi per proporre alla Commissione orientamenti coerenti con le politiche regionali.

Emendamento 6

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» ha i seguenti obiettivi specifici:

1.

facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

(a)

le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

(b)

le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a);

2.

sviluppare le capacità istituzionali degli operatori di microcredito;

3.

sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» ha i seguenti obiettivi specifici:

1.

l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

(a)

le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale, e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio

(b)

le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a);

sviluppare le capacità istituzionali degli operatori di microcredito

.

sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 1 è necessario per precisare le categorie di destinatari finali del microcredito a fini di produzione o di sviluppo professionale. Il secondo rappresenta una sottolineatura di un problema già sollevato dalla Commissione europea stessa e dalle organizzazioni della società civile che si occupano di microcredito, specie in un periodo nel quale l'imprenditorialità, anche a livelli di piccola impresa, deve essere stimolata e favorita.

Emendamento 7

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 23

Partecipazione

1.   La partecipazione all'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» è aperto agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e che in tali paesi forniscono:

(a)

microfinanziamenti a persone e a microimprese;

(b)

finanziamenti per imprese sociali.

2.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.

3.   Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

Articolo 23

Partecipazione

1.   La partecipazione all'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» è aperto agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e che in tali paesi forniscono:

(a)

microfinanziamenti a persone e a microimprese;

(b)

finanziamenti per imprese sociali.

2.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.

3.   Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Relazione del Parlamento europeo sull'economia sociale (2008/2250(INI)).

(2)  Lo strumento di microfinanziamento Progress, CdR 224/2009.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/174


Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013»

2012/C 225/14

Il COMITATO DELLE REGIONI

considera le proposte della Commissione ancora troppo distanti da quelle che configurerebbero una riforma profonda della politica agricola comune, che è però indispensabile per la salvaguardia dell'agricoltura europea e dei territori rurali;

reputa che la Commissione abbia commesso un errore strategico concentrandosi sulla gestione a posteriori delle crisi a scapito di una regolamentazione dei mercati a monte;

chiede alla Commissione di impegnarsi a rivedere la proposta di eliminazione dei diversi sistemi di quote;

ritiene che sia essenziale ristabilire l'equilibrio di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare;

reputa che sia di vitale importanza procedere a una revisione della politica commerciale dell'Unione europea per il settore agricolo;

considera essenziale riequilibrare gli aiuti, ma reputa che la proposta della Commissione non sia sufficiente a garantire un trasferimento di competitività alle aziende piccole e medie:

chiede alla Commissione di abbassare le soglie di degressività a partire da 100 000 euro di aiuti, con un massimale di 200 000 euro per azienda;

chiede che la piena convergenza a livello europeo sia oggetto di un calendario previsionale;

chiede che gli Stati membri possano utilizzare il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici per una quota pari al 10 % del massimale nazionale;

ritiene essenziale, da un lato, riservare risorse adeguate a titolo del FEASR per lo sviluppo delle infrastrutture locali nelle aree rurali e, dall'altro, garantire ai comuni rurali un accesso ai fondi della politica di coesione, a titolo del FESR, nel quadro di una politica globale di sviluppo rurale;

raccomanda un'applicazione più estesa del principio di sussidiarietà nell'ambito della riforma, per garantire più flessibilità agli Stati membri e alle regioni;

auspica che la possibilità di introdurre il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente possa dar luogo alla creazione di contratti territoriali stipulati congiuntamente dagli enti regionali e da gruppi di agricoltori;

chiede che i rappresentanti dei territori rurali siano pienamente coinvolti nell'elaborazione dei contratti di partenariato.

Relatore

René SOUCHON (FR/PSE), presidente del Consiglio regionale dell'Alvernia

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

COM(2011) 626 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

COM(2011) 627 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

COM(2011) 628 final

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

COM(2011) 629 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

COM(2011) 630 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

COM(2011) 631 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Priorità della PAC

1.

approva gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per la futura politica agricola comune in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, sicurezza alimentare, presenza dell'agricoltura in tutti i territori europei, sviluppo regionale equilibrato, competitività dell'agricoltura europea nel suo insieme e semplificazione della PAC;

2.

considera tuttavia le proposte della Commissione ancora troppo distanti da quelle che configurerebbero una riforma profonda della politica agricola comune, che è però indispensabile per la salvaguardia dell'agricoltura europea e dei territori rurali e che deve ispirarsi alle esigenze delle imprese agricole europee sulla scorta di quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), garantendo altresì la parità di trattamento di tutti gli agricoltori europei;

3.

ritiene che la politica agricola comune, come previsto dal TFUE, debba fare in modo che la popolazione agricola abbia un tenore di vita equo rispetto al resto della società. Tale obiettivo deve essere accompagnato da misure di stabilizzazione dei mercati, volte a garantire prezzi regolari ai produttori e al tempo stesso prezzi ragionevoli ai consumatori;

4.

considera essenziale riequilibrare gli aiuti, ma reputa che la proposta della Commissione non sia sufficiente a garantire un trasferimento di competitività alle aziende piccole e medie, alle aree soggette a vincoli naturali, alle regioni insulari, nonché a talune filiere in difficoltà, e auspica che vengano presi in considerazione altri criteri per assicurare questo riequilibrio, in particolare l'occupazione;

5.

raccomanda un'applicazione più estesa del principio di sussidiarietà nell'ambito della riforma, per garantire più flessibilità agli Stati membri e alle regioni;

6.

reputa particolarmente importante snellire le regole amministrative di attuazione della PAC per gli agricoltori, purché tale semplificazione non si traduca in un'eccessiva standardizzazione dei criteri di cui occorre tener conto, cosa che andrebbe a detrimento delle specificità locali e regionali;

7.

giudica fondamentale che la politica agricola comune consenta di promuovere in maggiore misura la qualità dei prodotti agricoli, in particolare quelli recanti il marchio ufficiale di qualità. Sollecita pertanto la Commissione europea a migliorare l'articolazione tra la politica agricola comune e la politica della qualità.

Regolamentazione dei mercati

8.

ritiene che le misure di regolamentazione dei mercati proposte dalla Commissione siano deludenti e rappresentino un innegabile passo indietro nell'evoluzione della politica agricola comune. Mentre la stabilizzazione dei mercati è sancita dal Trattato di Lisbona, la Commissione non propone alcun meccanismo efficace di controllo pubblico della produzione;

9.

reputa che la Commissione abbia commesso un errore strategico concentrandosi sulla gestione a posteriori delle crisi a scapito di una regolamentazione a monte che consentirebbe invece di contrastare in modo efficace e con costi minori la volatilità dei prezzi;

10.

chiede alla Commissione, una volta esaminate le nuove valutazioni di impatto, di impegnarsi a rivedere la proposta di eliminazione dei diversi sistemi di quote e diritti di produzione (zucchero, latte e diritti di impianto di vigneti), soprattutto in relazione alle zone svantaggiate e nello specifico le zone di montagna;

11.

invita la Commissione a mantenere i meccanismi di preferenza comunitaria (1) e a privilegiare i dispositivi di intervento e di ammasso (pubblico e privato);

12.

ritiene che, per realizzare l'obiettivo della sicurezza alimentare fissato dalla Commissione per la prossima politica agricola comune, sia essenziale ristabilire l'equilibrio di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare;

13.

reputa che sia di vitale importanza procedere a una revisione della politica commerciale dell'Unione europea per il settore agricolo, il quale non dovrebbe diventare moneta di scambio a unico beneficio dello sviluppo delle esportazioni verso i paesi terzi nei settori dell'industria e dei servizi;

14.

giudica che la dotazione di 2,5 miliardi di euro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia insufficiente a rispondere alle conseguenze che produrrebbero gli accordi commerciali nel settore agricolo. Lo scopo del Fondo, infatti, non è ammortizzare l'impatto prevedibile di tali accordi commerciali bilaterali in corso di negoziazione.

Convergenza

15.

ritiene che gli enti locali e regionali, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro, siano pienamente legittimati a partecipare all'attuazione della PAC nel quadro del primo pilastro, poiché il coinvolgimento del livello regionale può fornire un migliore orientamento degli aiuti in funzione delle specificità dell'agricoltura sotto il profilo sociale, ambientale, agronomico e territoriale, garantendo così una migliore efficienza nell'impiego dei fondi;

16.

esprime compiacimento per l'abbandono, nelle proposte della Commissione, dei riferimenti storici che creavano un sistema di ripartizione disuguale e ingiusto degli aiuti tra gli agricoltori;

17.

ritiene tuttavia che la distribuzione degli aiuti proposta dalla Commissione rimanga ancora troppo squilibrata per quanto riguarda i nuovi Stati membri, specialmente i paesi baltici che ricevono il volume più basso di pagamenti diretti dell'Unione europea, e si rammarica che la Commissione non specifichi i termini per la convergenza tra gli Stati membri. Le condizioni e il calendario connessi dovranno tenere conto dei costi di produzione in ciascuno Stato membro;

18.

auspica che la convergenza dei pagamenti di base all'interno di ciascuno Stato membro avvenga in modo graduale, ma in tempi ragionevoli, tenendo conto anche delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri, e che la piena convergenza a livello europeo sia oggetto di un calendario previsionale.

Degressività e livellamento del pagamento

19.

chiede alla Commissione di abbassare le soglie di degressività a partire da 100 000 euro di aiuti, con un massimale di 200 000 euro per azienda, detraendo gli stipendi effettivamente corrisposti e dichiarati, compresa la remunerazione del lavoro dell'imprenditore;

20.

chiede alla Commissione che i fondi derivanti da questa degressività possano essere destinati alle misure e alle azioni che ogni Stato membro stabilisce per il proprio territorio.

Accoppiamento

21.

ritiene che il mantenimento dell'accoppiamento degli aiuti per determinati prodotti o per un certo numero di regioni fragili sia essenziale al fine di conservare un livello soddisfacente di produzione e creazione di valore;

22.

chiede alla Commissione di fare in modo che gli Stati membri possano concedere agli agricoltori gli aiuti accoppiati, determinando essi stessi quali sono i settori agricoli che fanno fronte a difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali; invita inoltre la Commissione a rafforzare i dispositivi di accoppiamento nelle aree soggette a vincoli naturali, nelle zone insulari e nelle regioni ultraperiferiche, tenendo conto, oltre alle produzioni già menzionate nella proposta di regolamento, delle produzioni agricole destinate a filiere contraddistinte da marchi ufficiali di qualità, compresa l'agricoltura biologica;

23.

valuta che per dare corpo alle strategie europee di stabilizzazione dei mercati agricoli, senza creare artificiosi sistemi di sostegno nell'ambito del II pilastro, sia opportuno attivare delle misure per la gestione dei rischi da eliminare dallo sviluppo rurale.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

24.

ritiene necessario il cambiamento del modello produttivo dell'agricoltura europea voluto dalla Commissione nel quadro dell'ecologizzazione, ma reputa che l'eccessiva rigidità dell'elenco delle misure proposte a tal fine non consenta di applicare soluzioni su misura a livello regionale/locale e di contribuire in maniera ottimale alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

25.

reputa che l'evoluzione verso modi di produzione sostenibili per l'agricoltura europea e il suo adeguamento ai cambiamenti climatici debbano essere accompagnati da un maggiore sostegno a favore di tecniche agronomiche innovative. L'impegno dell'Unione europea a favore di un'economia sostenibile innovativa richiede una maggiore sinergia tra la politica agricola, quella della pesca, quella in materia di clima ed energia, quella regionale e quella della ricerca. In questo contesto il CdR sottolinea l'importanza della ricerca nel settore alimentare e il potenziale offerto dalle applicazioni innovative in campo biotecnologico;

26.

giudica che le misure proposte dalla Commissione siano inadeguate poiché troppo generali, e chiede pertanto una maggiore sussidiarietà affinché l'attuazione di tali misure avvenga il più vicino possibile alle realtà agronomiche, ambientali e socioeconomiche locali, affidando agli enti locali e regionali l'iniziativa e la gestione di misure agroambientali mirate e consentendo loro di creare contratti territoriali da sottoscrivere congiuntamente con gli agricoltori o i loro rappresentanti. Ritiene, inoltre, che occorra creare condizioni di accesso per tutte le aziende, attraverso un'ampia revisione delle tipologie di intervento attivabili;

27.

reputa che gli agricoltori che hanno ottenuto una certificazione agroambientale riconosciuta dagli Stati membri debbano poter beneficiare a pieno titolo dei sostegni erogati nel quadro dell'ecologizzazione, a condizione che i disciplinari relativi a queste procedure siano rigorosi e siano oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte della Commissione europea, al fine di garantire una base di requisiti minimi equivalente in tutti gli Stati membri;

28.

ritiene che la destinazione di una quota del 7 % per azienda dei terreni agricoli, resi improduttivi, ad aree di interesse ecologico, possa sembrare elevata in alcuni casi; chiede alla Commissione di introdurre un certo grado di flessibilità e auspica che sia lasciato alle regioni il compito di definire le modalità di attuazione in funzione delle specificità locali, ivi compresa la possibilità di includere le zone di pascolo permanente;

29.

chiede alla Commissione di proporre, attraverso strumenti adeguati, l'istituzione di un «piano in materia di proteine» su scala europea volto a favorire la promozione di colture oleoproteaginose e leguminose, al fine di garantire agli allevamenti europei l'autonomia nel settore delle proteine, ridurre l'uso di fertilizzanti azotati di sintesi e migliorare la fertilità dei suoli;

30.

chiede alla Commissione che venga modificata la definizione di prato permanente che figura nella proposta e sia mantenuta quella della situazione attuale, senza che l'erba debba essere predominante.

Zone soggette a vincoli naturali

31.

chiede che il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici sia reso obbligatorio per tutti gli Stati membri. Tale dispositivo costituirebbe pertanto un terzo livello di aiuti a sé stante, complementare al pagamento di base e al sostegno all'ecologizzazione;

32.

chiede che gli Stati membri possano utilizzare il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici per una quota pari al 10 % del massimale nazionale annuo;

33.

chiede che la definizione di zona soggetta a vincoli naturali e specifici sia estesa per comprendervi criteri di coesione territoriale e di assetto del territorio in modo da tenere conto dell'isolamento o delle difficoltà di accesso alle infrastrutture, della fragilità degli ecosistemi, in conformità con le raccomandazioni formulate in passato dal Comitato delle regioni (2).

Avviamento di attività agricole

34.

ritiene che la proposta della Commissione, che prevede un aiuto specifico, complementare ai pagamenti di base, destinato ai giovani agricoltori, vada nella giusta direzione, ma reputa che sia insufficiente e che debba rappresentare una misura facoltativa;

35.

chiede alla Commissione di dar prova di maggiore dinamismo nel favorire l'avviamento di attività agricole;

36.

ritiene che il problema dell'avviamento di un'attività agricola sia principalmente legato a difficoltà di accesso alla terra e al credito bancario, e sollecita pertanto a incoraggiare gli Stati membri a istituire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dispositivi di garanzia fondiaria e bancaria.

Agricoltori in attività e piccole aziende agricole

37.

chiede alla Commissione di definire con maggiore precisione la nozione di «agricoltore attivo» al fine di impedire che i pagamenti diretti siano accordati a persone fisiche o giuridiche che non partecipano alla gestione e al lavoro di un'azienda agricola;

38.

giudica pertinente la proposta della Commissione di riconoscere uno status specifico di piccolo agricoltore in quanto l'agricoltura rappresenta una quota molto significativa dell'occupazione rurale in diversi paesi dell'Unione europea, e ritiene che questo regime contribuisca a semplificare la politica agricola comune, ma auspica che la soglia minima di sostegno sia portata a 1 000 euro.

Sviluppo rurale

39.

accoglie con favore la proposta di un quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali, tra cui il FEASR;

40.

è dell'avviso che l'introduzione del quadro strategico comune possa rappresentare un'opportunità affinché la suddivisione delle zone applicata in materia di politica di coesione venga estesa alla politica di sviluppo rurale. Poiché una simile estensione favorirebbe una migliore armonizzazione dei livelli di cofinanziamento, chiede alla Commissione di valutare le conseguenze di un'eventuale applicazione della suddetta suddivisione delle zone alla politica di sviluppo rurale;

41.

reputa che la volontà della Commissione di integrare lo sviluppo rurale nella strategia Europa 2020 e di inserirlo nel nuovo quadro strategico comune insieme con il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP offra l'opportunità di uno sviluppo armonico e integrato delle aree rurali. In alcuni Stati membri dell'Unione europea «area rurale» non è sinonimo di «agricoltura», visto che le aree rurali possono essere occupate anche da piccole imprese e abitazioni;

42.

ritiene quindi essenziale, da un lato, riservare risorse adeguate a titolo del FEASR per lo sviluppo delle infrastrutture locali nelle aree rurali e, dall'altro, garantire ai comuni rurali un accesso ai fondi della politica di coesione, a titolo del FESR, nel quadro di una politica globale di sviluppo rurale;

43.

è dell'avviso che, per definire le zone svantaggiate, sia opportuno basarsi su criteri obiettivi, comuni e comparabili a livello dell'Unione europea. Ritiene che, a tal fine, ci si debba basare sulla nuova definizione delle zone svantaggiate, che deve tuttavia essere estesa ad altri criteri per rispondere alle esigenze e alle specificità dei territori rurali su scala europea;

44.

osserva che le sei priorità indicate non sono in stretta relazione né tra loro né con gli undici obiettivi tematici del regolamento sulle disposizioni comuni e che questa nuova architettura non corrisponde a quella a quattro assi del regolamento in vigore, né agevola l'approccio integrato con gli altri fondi previsto dal quadro strategico comune;

45.

chiede pertanto alla Commissione di definire una strategia europea per lo sviluppo rurale, adattabile a livello regionale da ciascuno Stato membro nel quadro dei contratti di partenariato;

46.

sostiene la possibilità di un trasferimento pari fino al 10 % delle risorse dal primo al secondo pilastro;

47.

si compiace che il nuovo regolamento, recante disposizioni comuni, stabilisca norme comuni applicabili al FEASR, al FESR, all'FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, e ritiene si tratti di un importante progresso poiché consente di applicare approcci territoriali integrati in maniera congiunta in tutti questi fondi;

48.

ritiene fondamentale che il regolamento sullo sviluppo rurale contribuisca allo sviluppo dell'occupazione non agricola nelle zone rurali, ma considera altrettanto essenziale che nell'insieme dei fondi strutturali si tenga conto delle problematiche rurali ed esprime preoccupazione per l'evoluzione del sostegno che l'Unione europea concede alle aree rurali che non sono menzionate nel nuovo regolamento FESR;

49.

giudica inopportuno prevedere un meccanismo di gestione del rischio nello sviluppo rurale e chiede pertanto alla Commissione di cancellare tale misura dal regolamento privilegiando invece misure di regolamentazione del primo pilastro;

50.

apprezza in modo particolare il fatto che le disposizioni dell'iniziativa Leader siano state estese in modo da coprire anche gli altri fondi attraverso una nuova disposizione relativa allo sviluppo locale guidato dagli attori locali che garantirà l'attuazione integrata delle strategie di sviluppo locale e si appoggerà sui fondi più adeguati;

51.

richiama l'attenzione sul ruolo particolare che svolgono gli agricoltori e le aree rurali nelle zone periurbane per quanto riguarda la promozione di soluzioni in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e ritiene che le zone agricole periurbane presentino dei punti di forza e dei vincoli specifici che giustificano l'attuazione di sottoprogrammi tematici nel quadro del secondo pilastro.

Governance

52.

giudica essenziale attribuire agli enti locali e regionali, in quanto cofinanziatori, un ruolo centrale in partenariato con le autorità di gestione nell'attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale, ritenendo che, nel quadro dell'impiego dei fondi europei, un approccio di progetto locale e regionale sia più efficace ed efficiente;

53.

considera la creazione di un quadro di governance multilivello - europeo, nazionale, regionale - come una condizione indispensabile per una rifondazione riuscita della politica agricola comune dopo il 2013;

54.

chiede che i rappresentanti dei territori rurali siano pienamente coinvolti nell'elaborazione dei contratti di partenariato;

55.

ritiene che la possibilità di istituire sottoprogrammi per zone specifiche, come quelle di montagna e le regioni insulari, o per settori specifici sia una proposta interessante, ma che potrà apportare un valore aggiunto reale soltanto se tali sottoprogrammi saranno congiuntamente previsti anche nei regolamenti dei fondi strutturali, per estendere il ventaglio degli interventi di sviluppo territoriale a tutti gli strumenti di finanziamento europei, e se tali sottoprogrammi saranno accompagnati dagli enti locali e regionali;

56.

chiede che un rappresentante degli enti locali e regionali faccia parte del Comitato per lo sviluppo rurale che affiancherà la Commissione nella procedura di adozione di atti delegati. Più in generale, raccomanda una revisione della composizione dei gruppi consultivi della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, al fine di rendere questi gruppi più rappresentativi del mondo rurale.

Bilancio

57.

ritiene che per il periodo 2014-2020, vada confermato in termini reali il bilancio di 435,6 miliardi di euro previsto nel quadro finanziario pluriennale per la PAC, in quanto politica integrata, tanto per il «primo pilastro» quanto per il «secondo pilastro», viste le importanti sfide a cui il settore agroalimentare sarà posto di fronte negli anni futuri;

58.

esprime tuttavia preoccupazione per il contesto di crisi del debito pubblico su scala europea e per le minacce conseguenti che potrebbero pesare sul bilancio della futura politica agricola comune, e ritiene ancor più necessario assegnare alla futura PAC finanziamenti ambiziosi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 626 final

Emendamento 1

Modifica dell'articolo 21, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.

Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo,

Motivazione

Lo scopo è applicare il sistema di preferenza comunitaria per favorire le produzioni dell'UE rispetto ai prodotti provenienti da paesi terzi.

Emendamento 2

Nuovo punto prima dell'articolo 101

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Diverse perizie tendono a dimostrare che l'abbandono dei diritti di impianto (Studio sugli impatti socioeconomici e territoriali della liberalizzazione dei diritti di impianto in viticoltura, Studio AREV – MOISA, marzo 2012) e delle quote si traduce in una concentrazione della produzione in determinate aree, con una serie di conseguenze economiche, territoriali e ambientali non valutate appieno dalla Commissione.

Emendamento 3

Modifica dell'articolo 108, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a)

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;

b)

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c)

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x)

incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xi)

realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a)

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;

b)

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c)

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x)

incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xi)

realizzare azioni promozionali.

Motivazione

È indispensabile che il mercato disponga di un riferimento in materia di prezzi basato su fattori differenti, anche se ovviamente l'utilizzo di tale riferimento non deve essere obbligatorio. La promozione dei prodotti agricoli di origine comunitaria non dovrebbe essere prioritariamente realizzata nei paesi terzi, in quanto è fondamentale realizzarla anche nel mercato interno, visto che i prodotti importati da paesi terzi esercitano una pressione proprio sul mercato interno.

Emendamento 4

Modifica dell'articolo 112

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame riguardanti misure intese a:

a)

migliorare la qualità;

b)

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d)

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità misure intese a:

a)

migliorare la qualità;

b)

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d)

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Motivazione

È necessario che la regolamentazione dell'UE consenta l'utilizzo di tutti gli strumenti possibili affinché tutti i settori siano oggetto di queste misure, dato che le questioni in esame interessano tutti i settori - non soltanto una parte di essi - e tali questioni riguardano fondamentalmente le funzioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, oltre alle organizzazioni interprofessionali di qualsiasi settore.

Emendamento 5

Modifica dell'articolo 117

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti medesimi.

2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione del presente capo.

3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Norme generali

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti medesimi.

2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione del presente capo.

3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

4.   

Motivazione

Le norme di qualità devono rappresentare le condizioni imposte ai prodotti europei destinati alla commercializzazione e per tale motivo tali norme devono prendere in considerazione le condizioni di sicurezza alimentare, la tracciabilità e tutti gli aspetti legati non solo alle questioni sanitarie, fitosanitarie e ambientali, ma anche al benessere degli animali, che sono di legge per i produttori dell'UE. Queste norme vanno applicate anche nel quadro delle relazioni esterne dell'UE, in particolare negli accordi con paesi terzi.

Emendamento 6

Modifica dell'articolo 131

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

   

Motivazione

Bisogna stabilire procedure snelle di controllo alle frontiere dell'UE che permettano di individuare e di impedire in tempi rapidi le importazioni di prodotti agricoli che possano entrare in concorrenza sleale con le produzioni dell'UE o generare squilibri nel mercato interno.

Emendamento 7

Modifica dell'articolo 144

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1.   L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

2.   Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1.   L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica

agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato

2.   Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Motivazione

I rapporti e le trattative contrattuali durante la prima fase della filiera alimentare devono rappresentare un'eccezione alle norme in materia di concorrenza, in particolare tenuto conto del fatto che la stessa OCM unica regola il settore caseario e quello ortofrutticolo (quest'ultimo per effetto delle modifiche apportate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 105 del documento COM 626 final). Riteniamo che questa eccezione sia perfettamente compatibile, tenuto conto delle possibilità di deroga incluse nel paragrafo 3 dell'articolo 101 del Trattato e delle garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 144 modificato. D'altro canto, bisogna permettere che in determinate condizioni possano essere stabiliti riferimenti ai prezzi di mercato di cui tenere conto nel processo di commercializzazione. Tali riferimenti dovrebbero prendere in considerazione i costi di produzione, l'offerta, la domanda, l'andamento dei prezzi e altri fattori storici, strutturali o congiunturali che influiscono sui prezzi. Tali riferimenti non vengono introdotti per imporre condizioni, ma affinché siano presi in considerazione dagli operatori quando essi devono prendere decisioni al momento dell'acquisto e/o della vendita.

Emendamento 8

Modifica dell'articolo 155, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

Motivazione

Riteniamo necessario che i programmi di lotta, prevenzione ed eliminazione delle malattie animali riconosciute che sono comprese in programmi degli Stati membri ricevano lo stesso trattamento delle misure contro l'afta epizootica e, quindi, beneficino di un finanziamento dell'UE pari al 60 %.

COM(2011) 625 final

Emendamento 9

Modifica dell'articolo 9, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:

(a)

se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure

(b)

se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:

(a)

se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 10

Modifica dell'articolo 11, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile è ridotto come segue:

L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile è ridotto come segue:

Motivazione

Poiché i pagamenti a sostegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono legati all'atto di produzione, la loro presa in considerazione nelle misure di degressività e di livellamento del pagamento è giustificata anche dall'esigenza di ripartire gli aiuti in modo più equo.

Emendamento 11

Modifica dell'articolo 14, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Flessibilità tra i pilastri

Anteriormente al 1o agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

Flessibilità tra i pilastri

Anteriormente al 1o agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Motivazione

In caso di destinazione di risorse allo sviluppo rurale ha senso prevederne la distribuzione secondo i criteri di riparto stabiliti sul secondo pilastro. È utile prevedere una flessibilità al sistema. Per esempio se si stabilisce un'area regionale 'pianura lombarda' con un plafond nazionale, potrebbe essere interessante per le regioni che ne fanno parte mettere una quota di risorse sui rispettivi programmi di sviluppo rurale per fare le politiche di settore.

Emendamento 12

Modifica dell'articolo 22, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Motivazione

Modifica articolo 22, comma 3 (ultimo paragrafo). In fase di fissazione titoli 2014 ci saranno i meccanismi per trasferire i titoli da chi ha smesso a chi è attivo. La data del 31 dicembre potrebbe prestarsi a frodi. È opportuno stabilire la detenzione dei titoli sulla base del portafoglio titoli utilizzato per il pagamento della domanda unica 2013.

Emendamento 13

Modifica dell'articolo 22, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

Motivazione

La Commissione propone una convergenza all'interno degli Stati membri, ma non precisa alcuna scadenza né alcuna modalità per una convergenza tra gli Stati membri.

Emendamento 14

Nuovo punto prima dell'articolo 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Emendamento 15

Nuovo punto prima dell'articolo 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Emendamento 16

Modifica dell'articolo 29, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

(a)

avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;

(b)

mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e

(c)

avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.

Norme generali

1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

(a)

avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;

(b)

mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e

(c)

avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.

   

Emendamento 17

Modifica dell'articolo 29, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 18

Modifica dell'articolo 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Diversificazione delle colture

1.   Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5 % e quella principale non supera il 70 % della superficie a seminativo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Diversificazione delle colture

1.   Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5 % e quella principale non supera il 70 % della superficie a seminativo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

   

Emendamento 19

Modifica dell'articolo 32, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7 % dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7 % dei loro ettari ammissibili sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento .

Motivazione

Dal punto di vista agronomico e ambientale, le dimensioni dell'azienda non costituiscono un dato pertinente per fissare la percentuale di superfici di interesse ecologico e risulta vincolante per gli agricoltori. Tale percentuale deve essere fissata in riferimento a un gruppo di aziende o di piccole regioni agricole, grazie a un dispositivo di messa in comune che consenta di giungere a un tasso globale medio.

Emendamento 20

Modifica dell'articolo 33, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

   

Motivazione

Prevedere livelli finanziari di greening diversi consente maggiore flessibilità e sussidiarietà applicativa.

Emendamento 21

Modifica dell'articolo 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

3.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4.   Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.

In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

3.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4.   Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.

In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 22

Modifica dell'articolo 35, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2013, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2013, di utilizzare fino al del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Motivazione

Il sostegno alle zone svantaggiate per il periodo 2007-2013 ammonta a 12,6 miliardi di euro. Raddoppiare la dotazione proposta, per una quota pari al 10 % delle dotazioni nazionali (cioè 31,7 miliardi di euro) consentirebbe un riequilibrio sostanziale a favore delle zone svantaggiate o di quelle soggette a vincoli naturali.

Emendamento 23

Modifica dell'articolo 36, par. 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2.   Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:

(a)

una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e

(b)

che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2.   Ai fini del presente capo, per «» si intende

una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]

Emendamento 24

Modifica dell'articolo 38, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

(…)

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

(…)

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale al fine di garantire i livelli di produzione delle filiere interessate.

Emendamento 25

Modifica dell'articolo 38, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale al fine di garantire i livelli di produzione delle zone interessate.

Emendamento 26

Modifica dell'articolo 38, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

2.   Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

3.   In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

5.   Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

6.   Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure politiche dell'Unione.

7.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

(a)

le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;

(b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

2.   Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

3.   In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

5.   

   Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

.   Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

(a)

le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;

(b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 27

Modifica dell'articolo 47

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».

2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

3.   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Norme generali

1.   Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».

2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

3.   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

   

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 28

Modifica dell'articolo 48

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo i rispettivi termini del 2014 e 2016 o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

COM(2011) 627 final

Emendamento 29

Modifica dell'articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC»), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC»), politica di coesione e politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Motivazione

Nelle proposte della Commissione manca una vera strategia di sviluppo rurale che è necessaria a livello dell'Unione europea. Essa deve essere messa in atto da ogni Stato membro nel quadro dei contratti di partenariato e deve essere fondata sull'esigenza di uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 30

Modifica dell'articolo 5, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(1)   promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

(b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

(c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

(1)   promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

(b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

(c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

Motivazione

Questo sforzo a favore della ricerca agricola favorisce una migliore competitività a lungo termine dell'agricoltura europea sul piano sia economico che ecologico, e corrisponde ad un'aspettativa forte tanto degli agricoltori quanto dei cittadini europei, che chiedono alimenti sani e di qualità e desiderano tutelare l'ambiente. Affinché le questioni delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici possano essere meglio prese in considerazione, una quota del 10 % destinata all'innovazione equivale a 1,45 miliardi di euro l'anno a livello dell'UE. Per stabilire un confronto, la quota del 30 % stanziata per l'ecologizzazione (greening) nel quadro del primo pilastro equivale a 13,6 miliardi di euro. Per rispondere alle sfide poste dall'ambiente occorrono maggiori attività di ricerca a favore dell'innovazione agricola. Questo sforzo supplementare si rende soprattutto necessario per affrontare il problema dei cambiamenti climatici, i cui effetti determineranno in futuro uno spostamento delle zone di produzione tradizionali.

Emendamento 31

Modifica dell'articolo 5, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(2)   potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;

(b)

favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

(2)   potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

incoraggiare la ristrutturazione e delle aziende ;

(b)

favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

Emendamento 32

Modifica dell'articolo 5, par. 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;

(b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

favorire la diversificazione la creazione di nuove imprese e l'occupazione;

(b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

.

Emendamento 33

Modifica dell'articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.

2.   Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.

2.   Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Motivazione

L'emendamento consente di mantenere una programmazione diretta regionale per lo sviluppo rurale ma di poter contemporaneamente applicare alcune misure, quali quelle del pacchetto gestione rischi (articolo 37) a livello nazionale per poterne garantire una maggiore efficacia applicativa dovuta alla necessità di una adeguata consistenza di risorse e di omogenee modalità attuative, non distorsive per la concorrenza. Prevedendo la mutua esclusione delle misure attuate con programmi nazionali e regionali si garantisce altresì alla Commissione la non sovrapposizione degli interventi e dei finanziamenti.

Emendamento 34

Modifica dell'articolo 8, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:

(a)

i giovani agricoltori;

(b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;

(c)

le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

(d)

le filiere corte.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

1.   Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:

(a)

i giovani agricoltori;

(b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;

(c)

le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

(d)

le filiere corte

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

Emendamento 35

Modifica dell'articolo 21, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.

Motivazione

Gli investimenti in oggetto devono in ogni caso essere in linea con i piani relativi allo sviluppo degli enti territoriali rurali e ai loro servizi di base, affinché siano garantiti l'impiego efficace degli investimenti stessi e la loro integrazione nello sviluppo degli enti territoriali.

Emendamento 36

Modifica dell'articolo 29, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi uno o più impegni agro-climatico-ambientali. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Motivazione

La limitazione degli interventi ai «terreni agricoli» va cancellata, perché può compromettere in modo grave importanti obiettivi ambientali e climatici. Ciò vale ad esempio per l'utilizzo a pascolo di superfici considerate non agricole, o per l'applicazione di misure agro-ambientali a stagni, zone palustri e ripariali.

Emendamento 37

Modifica dell'articolo 46, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

(b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;

(c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

(b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;

()

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Emendamento 38

Modifica dell'articolo 64, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

(a)

i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 e

(b)

i risultati ottenuti nel passato.

La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

(a)

i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4

(b)

i risultati ottenuti nel passato

(

Emendamento 39

Modifica dell'articolo 64, par. 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

6.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

   

COM(2011) 628 final

Emendamento 40

Modifica dell'articolo 34, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma.

Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma.

Motivazione

Data la grande importanza e gli effetti di ampia portata delle misure per le zone rurali (FEASR), il prefinanziamento finora concesso per la partecipazione del FEASR al programma per lo sviluppo delle zone rurali deve rimanere al 7 %. L'articolo 34, paragrafo 1 della proposta di regolamento finanziario prevede però soltanto il 4 %. Questo sensibile peggioramento delle condizioni di liquidità a livello di programma causerebbe ritardi indesiderati nell'attuazione dei programmi per le zone rurali e considerevoli oneri aggiuntivi in materia di prefinanziamento.

Emendamento 41

Modifica dell'articolo 43, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano 17 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui 17 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Per le misure del FEASR, il quadro strategico comune per i fondi strutturali, compresi il FEASR e il FEAMP (fondo per la pesca), stabilisce che le riduzioni sono possibili qualora non vengano rispettate le condizionalità ex ante (articolo 17). Inoltre, è accantonata una riserva di efficienza del 5 % la cui distribuzione è condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 18, 20 e 21). Queste regole vanno respinte, perché comportano un massiccio aumento della burocrazia e nessun progresso concreto. Questo giudizio corrisponde anche alla posizione assunta dal CdR nella proposta di parere relativo al quadro strategico comune per i fondi strutturali.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Il futuro della PAC dopo il 2013, Comitato delle regioni, René Souchon, 2010; CdR 127/2010 fin.

(2)  Aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, Comitato delle regioni, Luis Durnwalder, 2010; CdR 314/2009 fin.

(3)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(4)  GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/200


Parere del Comitato delle regioni «Erasmus per tutti»

2012/C 225/15

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con grande favore la proposta di aumentare la dotazione finanziaria del programma. La ripartizione delle risorse tra i settori dell'istruzione, formazione e gioventù dovrebbe avvenire in modo che tutti i settori possano trarre vantaggio da un aumento del bilancio;

sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente: occorre che il programma incoraggi indistintamente tutte le fasce d'età e sostenga equamente tutti i settori dell'apprendimento;

ritiene che il sostegno finanziario dovrebbe essere più alto nei settori che presentano le maggiori necessità e promettono il maggiore effetto. Ne consegue che le risorse dovrebbero essere drasticamente ridistribuite a favore dei progetti rivolti a quanti oggi sono meno in contatto coi programmi di mobilità, vale a dire scuole, giovani al di fuori dell'apprendimento formale e adulti in formazione e perfezionamento;

è dell'opinione che ci si possa preparare adeguatamente a un futuro caratterizzato dalla continua trasformazione se a livello locale e regionale si riuscirà a raccogliere le sfide in modo che ciascuno sia attrezzato per l'apprendimento permanente: sempre più persone porteranno a termine la formazione iniziata, concluderanno gli studi superiori, coglieranno l'opportunità di completare parte della propria formazione in diverse parti d'Europa e considereranno l'intera UE come un possibile mercato del lavoro;

individua tutta una serie di vantaggi nella collaborazione fra istituzioni anche per quanto riguarda i progetti di mobilità. Se quest'ultima si svolge in un quadro istituzionale, potrebbe creare condizioni più favorevoli a una qualità elevata e a un effetto più duraturo e di tipo strategico;

attira l'attenzione sulle esperienze positive conseguite con parti dei programmi precedenti, come ad es. Comenius Regio, che consentono di coinvolgere gli istituti non scolastici e hanno l'obiettivo di promuovere la collaborazione europea nel settore scolastico a livello di regioni e comuni.

Relatrice

Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Ovanåker

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «ERASMUS PER TUTTI» – il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

COM(2011) 788 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI,

Le grandi sfide

1.

è dell'avviso che l'Europa si trovi di fronte a sfide rese ancora più difficili dalla crisi economica e finanziaria. I problemi strutturali sono divenuti sempre più manifesti: un aumento modesto della produttività, una grossa fetta della popolazione esclusa dal mercato del lavoro, una crescente domanda di servizi sanitari e assistenziali dovuta all'invecchiamento della popolazione e il deficit dei bilanci pubblici;

2.

vede negli squilibri economici un problema di fondo e sempre più incalzante che può diventare un pericolo per la democrazia. Troppi giovani abbandonano il sistema d'istruzione prima di aver ottenuto le conoscenze necessarie per partecipare alla vita democratica e per iniziare una vita professionale adeguata all'insegna del cambiamento costante. La possibilità per tutti di beneficiare dell'apprendimento permanente è la condizione fondamentale per una democrazia forte e per la crescita futura. Anche la segregazione dovuta al genere che caratterizza il mercato del lavoro deve essere eliminata nel corso della lotta alla disoccupazione e all'esclusione sociale;

3.

considera l'istruzione una risorsa fondamentale per l'UE affinché possa affrontare le grandi sfide e far partecipare tutti alla società della conoscenza; prende atto della proposta avanzata dalla Commissione relativa a un nuovo programma che sostituisca gli attuali programmi nel settore della gioventù e dell'istruzione e li riunisca in un programma complessivo. Il programma, ponendo l'accento sulla dimensione europea, può rafforzare la cittadinanza dell'Unione e, dando un'istruzione di qualità a un numero sempre maggiore di persone durante tutto l'arco della loro vita, contribuisce a promuovere la coesione sociale. È importante che tutte le categorie di beneficiari dei programmi precedenti possano continuare a ricevere il sostegno dell'UE in misura sufficiente;

4.

sostiene pienamente i due obiettivi principali della strategia Europa 2020 che rivestono particolare importanza per il programma per l'istruzione proposto: 1) ridurre il tasso di abbandono scolastico sotto la soglia del 10 %; 2) portare almeno al 40 % la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori. Per realizzare questi obiettivi, il sistema d'istruzione deve essere organizzato e gestito diversamente da quel che si faceva in passato, quando erano in pochi a terminare gli studi. Da questa situazione scaturiscono esigenze di tipo nuovo quanto al modo di realizzare, a livello locale e regionale, una situazione in cui siano garantite a tutti una migliore qualità e accessibilità dell'istruzione;

5.

ritiene che la grossa sfida di raggiungere tutti significhi, come risulta anche dal documento della Commissione, che le scuole necessitano di un nuovo modus operandi. Garantendo un'istruzione di elevata qualità a partire da un sistema ben organizzato di scuole materne, è possibile risvegliare e rafforzare la curiosità del bambino e il suo desiderio d'imparare fin dalla prima infanzia. Per promuovere l'apprendimento permanente non c'è bisogno soltanto di possibilità di formazione e perfezionamento che durino lungo tutto l'arco della vita e di opportunità di modificare il proprio orientamento professionale, ma anche di un atteggiamento appropriato dei bambini e dei giovani nei confronti dell'istruzione come primo passo sulla via dell'apprendimento permanente;

6.

è convinto che occorra consentire l'accesso agli studi di livello superiore in modo che risultino possibili per una fetta della popolazione che sia la più ampia possibile. Va aggiunto che il mercato del lavoro del futuro presenta nuove esigenze, le quali comportano che l'impegno per una migliore corrispondenza tra le qualifiche e le occasioni lavorative deve essere sviluppata e rafforzata, sia a livello europeo che a livello degli Stati membri, dei comuni e delle regioni. Per questo è importante far convergere le diverse iniziative adottate nel quadro della strategia Europa 2020, e deve risultare chiaro che le priorità del programma per l'istruzione possono sostenere tutte le iniziative pertinenti (1);

7.

è dell'avviso che occorra un ampio spettro di possibilità d'istruzione se si vuole davvero raggiungere tutti: esempi al riguardo sono un ampio utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le università regionali, che appaiono in grado di raggiungere un gran numero di categorie destinatarie, la promozione dell'apprendimento informale e non dei giovani e degli adulti per facilitare un ritorno alla formazione, creando al tempo stesso le condizioni necessarie a garantire che le formazioni siano portate a termine e a facilitare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Le competenze degli enti locali e regionali

8.

attira l'attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione sia dei programmi europei di istruzione e formazione sia delle altre iniziative dell'UE in questo settore: in molti Stati membri dell'Unione, infatti, sono le regioni e i comuni a detenere la responsabilità principale per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione professionale nella scuola primaria e secondaria, e per quel che concerne l'istruzione degli adulti;

9.

ritiene che il livello locale e regionale eserciti una funzione di coordinamento per lo sviluppo e la crescita delle rispettive comunità, e quindi sia anche interessato a potenziare le capacità della forza lavoro. È a livello locale e regionale che le future esigenze del mercato del lavoro possono essere individuate al meglio e con la massima rapidità, e in questo contesto è possibile anche mettere in moto un efficace meccanismo di adattamento che comprenda l'apprendimento permanente del singolo;

10.

sottolinea inoltre che in questo momento funzionano numerosi partenariati di livello locale e regionale per l'innovazione e la conoscenza grazie ai quali le autorità, l'economia del posto, le organizzazioni giovanili, le università regionali e altri «fornitori di sapere» sviluppano diverse possibilità di cooperazione. Questi partenariati possono dare un contributo importante per far sì che l'istruzione e la formazione corrispondano alle esigenze della società e del mondo del lavoro, come pure ai bisogni specifici delle regioni che affrontano sfide analoghe. Per questo, le agenzie nazionali del programma dovrebbero impegnarsi per cooperare con tali partenariati nel corso dell'attuazione del programma per l'istruzione dell'UE, dato che essi rivestono un'importanza strategica in quanto promuovono la cooperazione transfrontaliera e il trasferimento di conoscenze tra enti locali e regionali;

11.

vede un motivo in più per garantire un forte coinvolgimento locale e regionale nel programma per l'istruzione dell'UE, incarnato in un importante aspetto democratico: la possibilità di partecipare alla società, di crescere nel suo contesto e di diventare un promotore della democrazia;

12.

sottolinea che il livello locale e regionale ha anche una fortissima influenza sugli immigrati e ne sostiene l'integrazione nel loro nuovo paese: in questo contesto, l'istruzione e la formazione dei bambini e degli adulti svolgono un ruolo decisivo. La situazione può essere assai variegata all'interno dello stesso paese.

Considerazioni generali sul programma proposto

13.

constata che «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, punta a far leva sull'internazionalizzazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e l'acquisizione delle conoscenze, nonché per promuovere la dimensione europea; il CdR sostiene quest'obiettivo generale e ritiene che la proposta della Commissione costituisca una base adeguata per realizzare cambiamenti veri. Uno scambio più intenso migliora la diffusione delle idee e delle procedure esemplari, e reca sostegno alle riforme necessarie per addivenire a sistemi d'istruzione moderni;

14.

è dell'opinione che il programma possa apportare un contributo molto importante alla mobilitazione di tutti i soggetti interessati nell'ottica di accelerare il cambiamento nel sistema d'istruzione e nel lavoro coi giovani, affinché si possa tener conto delle esigenze della nuova economia basata sulla conoscenza e degli sforzi della comunità in direzione di una maggiore partecipazione e responsabilità sociale;

15.

sottolinea che effettuare un soggiorno o un tirocinio all'estero nel periodo dell'istruzione e della formazione consente alle persone di realizzare la propria crescita personale e di acquisire utili esperienze a beneficio della formazione ulteriore e della vita lavorativa. Mettendo in pratica le proprie capacità personali in un nuovo contesto, è possibile sviluppare qualifiche specifiche e competenze generali, aumentare la propria autonomia e migliorare le proprie abilità comunicative;

16.

è convinto che le competenze interculturali e linguistiche e la conoscenza della realtà degli altri paesi si rivelino sempre più importanti in quest'epoca di crescente globalizzazione e connessione internazionale delle sfere personali e lavorative;

17.

concorda con la Commissione sul fatto che la mobilità dei giovani agevola una più profonda comprensione dell'identità europea e un sentimento di appartenenza all'Europa, oltre a contrastare la xenofobia;

18.

ribadisce la convinzione che occorra adottare misure specifiche per garantire pari accesso alla mobilità per tutti i gruppi di destinatari previsti dal programma, indipendentemente dalla situazione geografica della loro regione di origine (2), non ultimo per coloro che abitano in zone scarsamente popolate, nelle isole, nelle zone di montagna o nelle regioni ultraperiferiche;

19.

è dell'opinione che ci si possa preparare adeguatamente a un futuro caratterizzato dalla continua trasformazione se a livello locale e regionale si riuscirà a raccogliere le sfide in modo che ciascuno sia attrezzato per l'apprendimento permanente: sempre più persone porteranno a termine la formazione iniziata, concluderanno gli studi superiori, coglieranno l'opportunità di completare parte della propria formazione in diverse parti d'Europa e considereranno l'intera UE come un possibile mercato del lavoro.

Il carattere ampio e vario dell'istruzione

20.

sostiene pienamente l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le capacità e le esperienze delle persone per facilitare l'inserimento di tutti nel mercato del lavoro e migliorarne l'occupabilità; allo stesso tempo attira l'attenzione sul fatto che l'istruzione e la formazione non dovrebbero servire esclusivamente a trovare più facilmente lavoro, ma anche all'obiettivo generale di sviluppare pienamente la personalità dell'individuo, e sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente: occorre che il programma incoraggi indistintamente tutte le fasce d'età a muovere in questa direzione, e sostenga equamente tutti i settori dell'apprendimento;

21.

mette in evidenza che l'istruzione e la formazione devono stimolare la creatività e il potenziale innovativo delle persone, nonché la loro crescita spirituale e sociale. È evidente, in questi momenti di crisi economica e di alta disoccupazione, che occorre concentrare l'attenzione sul ruolo della formazione e sulla promozione dell'occupabilità, ma va osservato che anche in tempi di crisi è necessario realizzare uno sviluppo positivo e di lungo termine, affinché l'Europa si ritrovi poi in una posizione migliore. Per questo è necessario promuovere un'istruzione inclusiva che consideri l'individuo nella sua totalità, ed è necessario elaborare sistemi di apprendimento permanente;

22.

sottolinea l'importanza di vedere con chiarezza nella formazione professionale una parte integrante dell'apprendimento permanente. A tal fine, la conoscenza e l'istruzione sono fattori chiave: ad esempio, nella vita professionale di oggi vi sono esigenze più elevate in materia di competenze linguistiche. In proposito è da osservare che la formazione professionale comprende uno spettro molto ampio di aspetti e che svolge un ruolo importante sia per l'integrazione delle persone che si trovano in situazioni precarie sia per garantire l'eccellenza nei diversi ambiti lavorativi;

23.

richiama il ruolo centrale dei soggetti locali e regionali nella promozione della creatività e del potenziale d'innovazione dei giovani e nell'apertura di uno spazio adatto alla loro crescita intellettuale e sociale. Si tratta di un tema d'importanza fondamentale per l'emancipazione del singolo e per l'integrazione dei giovani nella società, che rende necessario adottare misure per consentire ai giovani di conciliare formazione e lavoro con la propria vita familiare;

24.

sottolinea che gli istituti d'istruzione superiore non sono soltanto enti educativi, ma anche e soprattutto realtà importanti per lo sviluppo regionale e una fonte di primo piano per le innovazioni future. Per questo occorre modernizzare l'istruzione superiore: il CdR ha già espresso il proprio punto di vista in occasione della proposta di modifica del settore presentata dalla Commissione nel febbraio 2012 (3). I tre lati del triangolo del sapere, ossia istruzione, ricerca e innovazione, devono essere chiaramente collegati fra loro: un simile collegamento rafforza il livello regionale e viene a sua volta rafforzato da quest'ultimo. A tal fine occorre che il livello locale, regionale, nazionale ed europeo collaborino fra loro, non da ultimo tramite partenariati locali e regionali;

25.

fa osservare che l'istruzione degli adulti consente alle persone di sviluppare le proprie capacità personali durante tutto l'arco della vita. Questo tipo d'istruzione promuove il riorientamento professionale reso ormai necessario da un mercato del lavoro flessibile e in costante mutamento e in più conferisce a chi ne beneficia un notevole valore aggiunto per quanto riguarda la vita sociale, professionale, civile, culturale ed economica. I programmi per l'istruzione degli adulti basati sul partenariato rappresentano uno dei modi più importanti per dare maggiori opportunità di partecipazione alle persone e alle comunità locali. Per questo è particolarmente importante che il programma d'istruzione dell'UE promuova lo sviluppo dell'istruzione degli adulti negli Stati membri e nelle regioni.

Osservazioni particolari relative alla proposta

Base giuridica e sussidiarietà

26.

al pari della Commissione, pensa che il programma proposto poggi sugli obiettivi indicati agli articoli 165 e 166 del TFUE e ritiene che debba essere attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per questo motivo, il coinvolgimento degli enti locali e regionali e dei rispettivi responsabili decisionali nella definizione, nell'attuazione e nella gestione delle misure previste è di grandissima importanza. Il CdR inoltre sottolinea, in virtù dell'articolo 174 relativo alla coesione territoriale, la necessità di tenere pienamente conto delle disparità regionali nell'UE e delle diverse condizioni di partenza delle regioni ai fini della realizzazione degli obiettivi iscritti nella strategia Europa 2020.

Articolazione del programma

27.

sottolinea che le singole attività della proposta ripartizione in tre settori principali (mobilità, collaborazione istituzionale e formulazione delle misure) devono essere organizzate in modo tale da creare delle condizioni favorevoli alla partecipazione di tutte le categorie di beneficiari, al fine di realizzare gli obiettivi del programma. La struttura proposta dovrebbe essere intesa a facilitare una più stretta cooperazione transettoriale e ad aumentare la diffusione delle migliori pratiche e risultati. Il Comitato osserva tuttavia che si dovrebbe tener conto in modo più adeguato delle specificità dell'apprendimento extrascolastico e informale dei giovani, e propone quindi di aggiungere un capo specifico per la gioventù, analogo a quello dedicato allo sport;

28.

ritiene estremamente importante, nel quadro del nuovo programma, rispondere adeguatamente alle esigenze di diverse categorie di beneficiari in termini di sostegno alla loro partecipazione. Un programma coerente risulta più chiaro e leggibile per i candidati. In ogni caso, le attività vanno organizzate in modo tale da poter essere attuate in modo adeguato per ciascuna delle categorie dei beneficiari. Esistono condizioni diverse per la partecipazione ai progetti di mobilità e cooperazione, a seconda del tipo di formazione o attività per giovani svolta dai partecipanti. Si dovrebbe tenere conto delle esigenze delle diverse categorie di beneficiari in materia di informazione, procedure di domanda e disposizioni di bilancio, nonché dei criteri relativi alle singole attività. Questo si può ottenere, ad esempio, assegnando una determinata quota delle risorse alla partecipazione di diverse categorie, prevedendo strutture specifiche per determinate categorie, realizzando attività particolarmente pertinenti per talune categorie, ecc. Inoltre occorre assolutamente garantire che possano candidarsi anche le organizzazioni o istituti più piccoli, che si ritrovano soprattutto nel settore della scuola, della gioventù e dell'istruzione per gli adulti. Il CdR si dichiara particolarmente favorevole all'adozione di misure in grado di favorire la partecipazione delle persone svantaggiate;

29.

accoglie con favore l'obiettivo indicato di aumentare l'efficienza e di semplificare il programma soprattutto per i suoi utilizzatori: è molto importante che la semplificazione amministrativa si risolva a vantaggio di questi ultimi;

30.

individua tutta una serie di vantaggi nella collaborazione fra istituzioni anche per quanto riguarda i progetti di mobilità. Se quest'ultima si svolge in un quadro istituzionale, potrebbe creare condizioni più favorevoli a una qualità elevata e a un effetto più duraturo e di tipo strategico, con la possibile conseguenza di una semplificazione anche per il singolo, ad es. grazie a una semplificazione del trasferimento delle somme stanziate. È comunque importante che, nella definizione di tale quadro istituzionale, si tenga conto delle diverse caratteristiche delle organizzazioni che partecipano al programma;

31.

considera necessario, per quel che concerne il lavoro coi progetti di mobilità, conseguire a livello nazionale, regionale e locale una maggiore disponibilità a un ulteriore sostegno per la mobilità che vada oltre la scadenza dei progetti, al fine di mantenere le strutture e i contatti che si vengono a creare. I progetti devono contribuire a rimuovere gli ostacoli e a stimolare uno scambio duraturo in modo che la mobilità possa diventare, anche dopo la loro conclusione, parte integrante dell'attività quotidiana;

32.

ritiene importante che le modalità di finanziamento degli studi in applicazione nei singoli paesi aprano anche la possibilità di conseguire una parte della formazione in altri Stati membri;

33.

prende atto della proposta della Commissione di costruire, insieme alla Banca europea per gli investimenti, un sistema europeo di prestiti che integri i sistemi nazionali, sottolinea che questo genere di prestiti non deve generare una commercializzazione della mobilità nel settore dell'apprendimento ed esprime scetticismo sull'opportunità di fondare il programma in modo preponderante sul gruppo BEI, dal momento che i costi per le garanzie sono considerevoli e il fabbisogno oscilla fortemente da un paese all'altro;

34.

sottolinea, in riferimento alla collaborazione riguardante la formulazione delle misure, che servono piattaforme di dialogo coi soggetti interessati appartenenti al sistema d'istruzione e al mondo economico, e sottolinea l'importanza della partecipazione degli enti locali e regionali al metodo aperto di coordinamento e all'attuazione del programma.

Apprendimento informale e non formale – gioventù e sport

35.

reputa importante che la mobilità rimanga possibile in tutte le situazioni di apprendimento. Questo approccio si applica ad esempio evidenziando l'importanza di tutte le forme di apprendimento, formale, informale e non formale; prende atto del fatto che la Commissione intende riunire tutte le forme di apprendimento nello stesso programma. Sottolinea tuttavia che, poiché l'organizzazione dell'apprendimento informale e non formale che ha luogo al di fuori degli istituti di istruzione richiede condizioni completamente diverse, ciò dovrebbe rispecchiarsi adeguatamente nella struttura del programma. In quest'ottica risulterebbero importanti anche misure finalizzate a risvegliare e promuovere lo spirito d'iniziativa dei giovani;

36.

è particolarmente favorevole all'adozione di misure che promuovano la partecipazione di persone che presentano degli handicap, al fine di promuovere l'inclusione sociale, gli sport di base, il volontariato, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive, in particolare per quanto riguarda gruppi svantaggiati come le persone che hanno disabilità intellettuali o fisiche;

37.

è dell'avviso che la struttura del programma potrebbe essere utile per tutti i settori dell'apprendimento; sottolinea inoltre che gli enti locali e regionali dovrebbero essere messi in condizione di contribuire a dare forma all'attuazione e al seguito del programma, in modo che le parti che risultano problematiche in un determinato contesto locale possano essere modificate nel miglior modo possibile;

38.

vede la necessità di modificare e chiarire il testo anche nel fatto che bisognerebbe consentire la cooperazione mediante organizzazioni minori e la collaborazione in un quadro più ridotto; ciò vale soprattutto per le organizzazioni giovanili e per gli enti che si occupano dell'istruzione degli adulti, ma concerne per vari aspetti anche le scuole e gli asili;

39.

fa osservare che nel settore dello sport si svolge un notevole volume di apprendimento informale e non formale e che esistono questioni specifiche del mondo sportivo che si ripercuotono in misura particolarmente significativa nella collaborazione politica, ad esempio la lotta al doping, alla violenza e al razzismo, oppure il sostegno alle organizzazioni sportive che funzionano correttamente;

40.

dà atto dei risultati estremamente positivi delle misure intese a sostenere la partecipazione politica dei giovani nel quadro dell'attuale programma Youth in Action, e in particolare del dialogo strutturato e dei seminari della gioventù su temi sociali, culturali e politici che interessano i giovani; sottolinea l'importanza di tali iniziative e chiede con forza che esse siano proseguite e sviluppate ulteriormente nel quadro della nuova generazione del programma;

41.

considera quindi parte dell'apprendimento informale e non formale il fatto che il programma dovrebbe basarsi maggiormente sulla mobilità dei dirigenti e dei formatori, seguendo standard concordati e con un riconoscimento reciproco fra le regioni e gli Stati membri;

42.

accoglie inoltre con favore il sostegno dato dal programma a progetti transnazionali di collaborazione nel settore sportivo e considera la possibilità di realizzare progetti transfrontalieri in tutti gli ambiti coperti dal programma come un elemento fondamentale del suo valore aggiunto europeo;

43.

si compiace per la semplificazione apportata anche alla dimensione internazionale; concorda con la Commissione sulla necessità di sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, compresi i paesi dell'allargamento e con una particolare attenzione ai paesi interessati dalla politica di vicinato; sottolinea tuttavia che gli strumenti finanziari dell'UE destinati alla cooperazione esterna devono essere utilizzati appieno.

Questioni di bilancio

44.

accoglie con grande favore la proposta di aumentare la dotazione finanziaria del programma; dall'entità del bilancio previsto si evince l'importanza che la Commissione attribuisce al miglioramento della qualità della formazione, fattore decisivo per il raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'UE. La ripartizione delle risorse tra i settori dell'istruzione, formazione e gioventù dovrebbe quindi avvenire in modo che tutti i settori possano trarre vantaggio da un aumento del bilancio;

45.

ritiene che i fondi dell'UE debbano essere impiegati in modo efficiente per realizzare gli obiettivi previsti dal programma, e che debba esserci la possibilità di dirigere le risorse nei settori che possono registrare la maggiore efficacia ed efficienza, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi trasparenti. Sottolinea pertanto la necessità di un monitoraggio regolare del programma a tutti i livelli, che consenta di stabilire in quale misura sia necessaria una ridistribuzione. È poi importante considerare la ridistribuzione delle risorse in una prospettiva locale e regionale, in modo da tener conto della ripartizione all'interno di un determinato paese. Inoltre deve risultare possibile ridistribuire le risorse anche all'interno dello stesso paese, affinché possano essere utilizzate nel modo più efficace a seconda delle condizioni a livello locale e regionale;

46.

ritiene che la struttura delle agenzie nazionali debba essere stabilita dagli Stati membri, poiché sono gli Stati membri ad avere la responsabilità dell'esecuzione e della gestione delle misure decentrate del programma a livello nazionale;

47.

al riguardo esprime l'opinione che la Commissione dovrebbe spiegare prima dell'avvio del programma in che modo misurarne l'efficacia e quali indicatori utilizzare a questo scopo. Gli indicatori e i relativi criteri devono essere chiaramente indicati in anticipo, affinché gli Stati membri, gli enti locali e regionali e le parti interessate sappiano in che situazione si trovano. Secondo il Comitato delle regioni, tali indicatori dovrebbero comprendere elementi sia quantitativi che qualitativi;

48.

prende atto del fatto che la Commissione vuole ricorrere in futuro al Fondo sociale europeo per coprire una parte delle attività che precedentemente rientravano nel programma per l'apprendimento permanente. Affinché questa nuova impostazione possa funzionare occorre accertarsi che le disposizioni del Fondo sociale la consentano e che gli Stati membri e i rappresentanti comunali e regionali siano informati della novità e l'accettino;

49.

è dell'avviso che gli oneri amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'importo dell'aiuto finanziario: nel caso dei progetti minori non si dovrebbero pretendere controlli ampi ed onerosi come quelli richiesti per i progetti più grandi;

50.

fa anche osservare che le condizioni e l'idoneità per la partecipazione al programma sono differenti, il che può influire sui costi: può trattarsi di scarsa dimestichezza col mondo dell'istruzione, disabilità, possibilità di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno o diverse situazioni geograficamente limitate.

Le competenze chiave come filo conduttore

51.

considera essenziale per il prosieguo delle attività che la Commissione faccia dell'apprendimento permanente per tutti il filo conduttore della sua proposta, e attribuisca un'importanza centrale alla possibilità di impadronirsi delle conoscenze e capacità fondamentali che la raccomandazione eleva a competenze chiave (4);

52.

è dell'avviso che il punto di partenza del programma debba essere quello di aiutare tutti ad acquisire le competenze chiave. Questo significa che i bambini e gli insegnanti delle scuole, i giovani al di fuori dell'istruzione formale e gli adulti che necessitano di ulteriore formazione e perfezionamento sono categorie destinatarie di primaria importanza.

Conclusioni

Puntare maggiormente sull'azione precoce e sugli agenti moltiplicatori

53.

rammenta un suo parere precedente (5), in cui sottolineava che la propensione a recarsi all'estero a scopo di apprendimento deve essere stimolata fin da un'età precoce. Occorre risvegliare l'interesse per le culture diverse nei bambini e nei giovani, i quali devono essere messi in condizione di riconoscere i vantaggi insiti nell'imparare dagli altri. Un contatto precoce coi programmi europei promuove la disponibilità e la capacità di affrontare una formazione e il lavoro all'estero, il che a sua volta arreca un beneficio al mercato comune del lavoro, alla crescita e alla cittadinanza dell'Unione; il CdR ricorda che nella prima infanzia è più facile e più efficace acquisire competenze di comunicazione nelle lingue straniere;

54.

sottolinea di vedere nell'integrazione sociale un problema urgente su cui il programma deve poter incidere profondamente. Vi sono larghi ed eterogenei gruppi di alunni che, a causa di difficoltà d'apprendimento, problemi sociali ed emarginazione, oppure perché crescono in un paese straniero dalla cultura diversa, necessitano di diversi tipi di aiuto. Al momento vi è il problema che molti giovani con insufficienti conoscenze di base interrompono o abbandonano completamente gli studi. Devono essere create possibilità di sostenere lo sviluppo di metodi e la trasmissione di sapere specializzato per aiutare i responsabili decisionali a livello locale, regionale e nazionale in questo settore;

55.

mette in evidenza che, in quest'ottica, raggiungere gli strati della popolazione economicamente svantaggiati e aventi scarsa dimestichezza col mondo dell'istruzione rappresenta una sfida di prima grandezza. Ciò rende ancor più importante avviare progetti europei nelle scuole e nelle scuole materne per raggiungere tutti gli alunni fin da un'età precoce, dimodoché il programma possa produrre il proprio effetto egualitario e allo stesso tempo rafforzare la dimensione europea;

56.

concorda con la Commissione per quanto riguarda l'importanza di coinvolgere le persone che si trovano in posizioni strategiche e che possono diffondere informazioni ed esempi di buone pratiche. Può trattarsi di insegnanti, formatori, operatori giovanili, consulenti, ex partecipanti a misure di mobilità, dirigenti scolatici o persone con poteri decisionali; il CdR auspica che si dedichi particolare attenzione a queste figure, dato il loro ruolo cardinale per la promozione della mobilità;

57.

attira l'attenzione sulle esperienze positive conseguite con parti dei programmi precedenti, come ad es. Comenius Regio, che consentono di coinvolgere gli istituti non scolastici e hanno l'obiettivo di promuovere la collaborazione europea nel settore scolastico a livello di regioni e comuni, facendo cooperare i partecipanti su temi di interesse comune, aiutandoli a scambiare le esperienze e a sviluppare strutture di collaborazione permanenti.

Categorie prioritarie e approccio

58.

ritiene che il programma debba essere sottoposto a un regolare monitoraggio a tutti i livelli, al fine di garantire che esso contribuisca a realizzare gli obiettivi stabiliti. Anche nella nuova generazione del programma deve continuare ad essere possibile sostenere misure dall'effetto difficilmente misurabile o misurabile solo successivamente (cioè dopo la fine del periodo del programma) ma il cui valore sia dimostrato da altri elementi. Ad esempio, l'importanza delle misure precoci è nota grazie ad altri tipi di indagini e, secondo il CdR, ciò vale anche per la dimensione europea;

59.

guarda con qualche perplessità alla forte enfasi sui progetti di mobilità prevista dal bilancio attuale, il che si rispecchia anche nel nome dato al programma; ritiene che miglioramenti della qualità dell'istruzione e un maggiore valore aggiunto europeo possano essere ottenuti soprattutto mediante progetti di cooperazione e una collaborazione istituzionale, e che il bilancio dovrebbe rispecchiare più chiaramente tale aspetto. In questo modo si potrebbero anche sostenere i progetti di cooperazione minori, che sono più rispondenti alle esigenze di determinate categorie destinatarie e possono rappresentare l'avvio di una collaborazione più ampia;

60.

è dell'avviso che le sfide individuate dalla Commissione nella sua relazione preliminare vengano riprese in modo adeguato nei considerando della proposta, mentre non si può dire altrettanto della proposta di ripartizione delle risorse, che mette chiaramente l'accento su un più forte finanziamento dei progetti e della mobilità relativi all'istruzione superiore. I programmi europei dovrebbero promuovere e stimolare lo sviluppo nella giusta direzione e una migliore qualità, per cui il sostegno finanziario dovrebbe essere più alto nei settori che presentano le maggiori necessità e promettono il maggiore effetto. Ne consegue che le risorse dovrebbero essere drasticamente ridistribuite a favore dei progetti rivolti a quanti oggi sono meno in contatto coi programmi di mobilità, vale a dire scuole, giovani al di fuori dell'apprendimento formale e adulti in formazione e perfezionamento;

61.

accoglie con favore l'intenzione di continuare a promuovere le attività Jean Monnet di insegnamento e ricerca sull'integrazione europea. Tuttavia, è dell'avviso che questo sostegno specifico non debba essere concentrato soltanto sulle due istituzioni accademiche indicate nella proposta della Commissione, e in proposito sottolinea che, per rispecchiare meglio la distribuzione geografica e la diversità culturale dei centri di eccellenza di interesse europeo, bisognerebbe prendere in considerazione anche in futuro tutte e sei le istituzioni sostenute dal programma Jean Monnet per il periodo 2007-2013, ossia l'Istituto universitario europeo, il Collegio d'Europa, l'Accademia di diritto europeo, il Centro internazionale di formazione europea, l'Istituto europeo di amministrazione pubblica e l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili;

62.

sottolinea lo stretto collegamento fra i risultati scolastici insoddisfacenti e le condizioni socioeconomiche sfavorite, il che spiega il numero dei giovani che non hanno lavoro, non vanno a scuola e non seguono alcuna formazione. Rompere questo circolo vizioso è una sfida notevole per gli enti locali e regionali di tutt'Europa e nel quadro del programma dovrebbe rappresentare una priorità che corrisponde in parte agli obiettivi in materia d'istruzione e in parte all'obiettivo di occupazione, oltre ad essere sostenuta da diverse iniziative faro; il CdR auspica che questa prospettiva ottenga un peso maggiore nella ripartizione delle risorse;

63.

sostiene pienamente l'obiettivo che risulta dai considerando della proposta di programma nei settori dell'istruzione e della gioventù e la volontà della Commissione di considerare diversi gruppi di persone che possono avere una crescita individuale in diverse fasi della loro vita e ricevere un'offerta d'istruzione di qualità. Per questo, l'obiettivo del programma deve essere comunicato in modo così chiaro che tutte le categorie destinatarie si sentano interpellate. Chiamare il programma «Erasmus per tutti» fa pensare invece che l'accento sia sull'istruzione superiore, per cui il CdR consiglia, in considerazione di questa contraddizione rispetto agli ambiziosi obiettivi dichiarati e al fine di realizzare al meglio la strategia Europa 2020, di ripartire diversamente il bilancio e di adeguare il nome del programma.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce «ERASMUS PER TUTTI»

il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce

il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Motivazione

Le connotazioni dell'attuale programma Erasmus lo collegano molto strettamente all'istruzione superiore e alla mobilità. Il nuovo programma UE ha invece un campo di applicazione molto più ampio, e il titolo «Erasmus per tutti» potrebbe risultare fuorviante.

Emendamento 2

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio «Erasmus» quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione prelude a un impiego più ampio di tale marchio da parte dei principali settori dell'istruzione coperti dal programma.

Motivazione

La modifica è coerente con la richiesta di cambiare il nome del programma.

Emendamento 3

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È necessario istituire criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

È necessario istituire criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Motivazione

Le disparità regionali possono avere un notevole impatto sui risultati e quindi determinare l'assegnazione dei bilanci.

Emendamento 4

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su «Una risposta nuova a un vicinato in mutamento» (6) hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione ai paesi limitrofi. La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su «Una risposta nuova a un vicinato in mutamento» (6) hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione ai paesi limitrofi.

Motivazione

La comunicazione congiunta prevede espressamente la cooperazione tra scuole tramite il programma di gemellaggio elettronico (eTwinning).

Emendamento 5

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti dev'essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti dev'essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Anche il Comitato delle regioni deve essere incluso nel processo di consultazione, ai sensi dell'articolo 307 del TFUE.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il presente regolamento istituisce un programma di azione, a livello di Unione, in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato «Erasmus per tutti» (di seguito indicato come «il Programma»).

Il presente regolamento istituisce un programma di azione, a livello di Unione, in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato (di seguito indicato come «il Programma»).

Motivazione

La modifica è coerente con la richiesta di cambiare il nome del programma.

Emendamento 7

Articolo 5, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali

promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali

Motivazione

La modifica è coerente con la definizione di apprendimento permanente fornita all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 8

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù:

(a)

mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo,

(b)

cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche,

(c)

sostegno alle riforme politiche.

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù:

(a)

mobilità ai fini di apprendimento ,

(b)

cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche,

(c)

sostegno alle riforme politiche.

Motivazione

L'UE dovrebbe garantire l'accesso alle azioni di mobilità a parità di condizioni per tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo d'origine. Gli studenti delle regioni ultraperiferiche (RUP) dell'UE incontrano difficoltà nel beneficiare della mobilità, a causa dell'enorme distanza che li separa dal continente. Per questo, in conformità dell'articolo 349 del TFUE, appare necessario introdurre misure di promozione della mobilità, affinché le azioni in parola, cui è destinato il 63 % dei finanziamenti, risultino accessibili in modo paritario a tutti i giovani, indipendentemente dal luogo in cui abitano. Si richiede, in linea col rapporto Las regiones ultraperiféricas europeas en el mercado único: la proyección de la UE en el mundo («Le regioni ultraperiferiche europee nel mercato unico: l'UE nel mondo»), richiesto dal commissario Barnier all'ex commissario ed ex ministro spagnolo dell'Agricoltura, Solbes, un rafforzamento delle «politiche di mobilità dei giovani e degli studenti universitari, integrando il finanziamento del programma Erasmus in modo che si rilevino i costi aggiuntivi che comporta lo spostamento degli studenti fra la RUP d'origine e la capitale dello Stato membro e, per gli studenti provenienti da altri Stati membri che desiderino proseguire il proprio periodo Erasmus in uno degli istituti d'istruzione superiore delle RUP, tra la capitale dello Stato membro interessato e la RUP di destinazione. Per creare condizioni favorevoli ai progetti di mobilità degli studenti delle RUP negli stadi più avanzati della formazione, occorre promuovere e sostenere, a livello nazionale, l'insegnamento delle lingue e gli scambi a un'età più precoce».

Emendamento 9

Articolo 10, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(c)

sostenere le seguenti istituzioni accademiche europee che perseguono l'interesse europeo;

i)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

ii)

il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);

(c)

sostenere le seguenti istituzioni accademiche europee che perseguono l'interesse europeo;

i)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

ii)

il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);

;

Motivazione

Per rispecchiare meglio la distribuzione geografica e la diversità culturale dei centri di eccellenza di interesse europeo, anche in futuro bisognerebbe prendere in considerazione tutte e sei le istituzioni sostenute dal programma Jean Monnet per il 2007-2013.

Emendamento 10

Articolo 16, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell'istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio «Erasmus» ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; il marchio è associato ai principali settori dell'istruzione come segue:

«Erasmus – Istruzione superiore», associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale

«Erasmus – Formazione», associato all'istruzione e alla formazione professionale e all'apprendimento degli adulti

«Erasmus – Scuola», associato all'istruzione scolastica

«Erasmus – Partecipazione dei giovani» associato all'apprendimento non formale dei giovani.

Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell'istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio «Erasmus» ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; il marchio è associato ai principali settori dell'istruzione come segue:

– Istruzione superiore», associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale

– Formazione», associato all'istruzione e alla formazione professionale e all'apprendimento degli adulti

– Scuola», associato all'istruzione scolastica

– Partecipazione dei giovani» associato all'apprendimento non formale dei giovani.

Motivazione

La modifica è coerente con la richiesta di cambiare il nome del programma.

Emendamento 11

Articolo 18, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6 e 10.

Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6 10 .

Motivazione

La modifica è intesa a consentire la partecipazione di partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato anche alle attività nel settore dello sport.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Le principali iniziative faro pertinenti nel quadro di Europa 2020 sono «Gioventù in movimento» (Youth on the Move), «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione», «L'Unione dell'innovazione» e «Un'agenda digitale europea».

(2)  CdR 290/2011 fin.

(3)  Parere CdR 290/2011.

(4)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).

(5)  Parere del CdR in merito al Libro verde Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (CdR 246/2009).

(6)  COM(2011) 303 final del 25.5.2011.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/211


Parere del Comitato delle regioni «Reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni»

2012/C 225/16

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di elaborare una proposta di regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni;

sottolinea che le priorità delineate nel documento in esame – reti ad alta velocità, servizi pubblici transfrontalieri, accesso alle informazioni del settore pubblico e ai servizi multilingui, sicurezza, servizi energetici intelligenti – interessano dei settori in cui le città e le regioni sono, al tempo stesso, parti interessate, fornitori e beneficiari;

riconosce l'importanza delle reti transeuropee di telecomunicazioni ai fini della competitività internazionale dell'UE e dello sviluppo sostenibile; ribadisce la necessità di intensificare lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra Stati membri e con altre regioni europee;

osserva che il nuovo quadro di finanziamento può contribuire in maniera significativa alla riduzione del divario digitale nonché alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, soddisfacendo nel contempo alcuni dei più importanti bisogni sociali, culturali ed economici degli europei;

evidenzia la necessità di operare investimenti pubblici nelle infrastrutture di backhaul, che garantiscono i collegamenti tra i nodi di rete delle città di medie e piccole dimensioni e fungono da catalizzatori per investimenti nell'ammodernamento della rete di accesso.

Relatore

Alin Adrian NICA (RO/ALDE), sindaco di Dudeștii Noi

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE

COM(2011) 657 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

La posizione del Comitato delle regioni

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di elaborare una proposta di regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni;

2.

sottolinea che le priorità delineate nel documento in esame – reti ad alta velocità, servizi pubblici transfrontalieri, accesso alle informazioni del settore pubblico e ai servizi multilingui, sicurezza, servizi energetici intelligenti – interessano dei settori in cui le città e le regioni sono, al tempo stesso, parti interessate, fornitori e beneficiari;

3.

fa notare la cruciale importanza del ruolo svolto dagli enti regionali e locali nel promuovere un dialogo pubblico informato e nell'affrontare i timori dei cittadini a un livello a loro vicino, nonché nell'agevolare la cooperazione tra utenti e produttori di innovazioni TIC a diversi livelli di amministrazione e di governo;

4.

sottolinea l'importanza delle reti transeuropee di telecomunicazioni a fini commerciali e non, e di investire nella ricerca a sostegno di attività specifiche e dello sviluppo di applicazioni future intese a valorizzare il settore delle telecomunicazioni;

5.

riconosce l'importanza delle reti transeuropee di telecomunicazioni ai fini della competitività internazionale dell'UE e dello sviluppo sostenibile; ribadisce la necessità di intensificare lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra Stati membri e con altre regioni europee;

6.

richiama l'attenzione sul ruolo dell'infrastruttura necessaria a gestire l'elevato volume di dati che sarà utilizzato dalle reti di telecomunicazioni, e invita a promuovere gli investimenti pubblici e privati nelle zone rurali e a bassa densità e nelle regioni ultraperiferiche;

7.

ritiene che occorra stabilire standard di sicurezza a ogni livello, onde assicurare un grado ottimale di riservatezza e di protezione dei dati personali, nonché impedire il monitoraggio non autorizzato di qualsiasi tipo di informazione di carattere personale e la creazione di profili riguardanti in particolare le preferenze di acquisto, lo stato di salute, le cartelle cliniche, ecc.;

8.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di prendere in esame un nuovo modello tariffario che consenta di ridurre i prezzi di accesso al rame, così da agevolare la transizione dalle reti in rame a quelle in fibra ottica. È importante che le reti siano aperte a diversi attori;

9.

osserva che il nuovo quadro di finanziamento può contribuire in maniera significativa alla riduzione del divario digitale nonché alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, soddisfacendo nel contempo alcuni dei più importanti bisogni sociali, culturali ed economici degli europei;

10.

riafferma l'importanza delle sinergie tra programma quadro (PQ), fondi strutturali (FS) e politiche nazionali, in relazione ai più ampi obiettivi di competitività e di coesione perseguiti dall'UE;

11.

reputa indispensabile individuare soluzioni regolamentari e procedurali per adottare misure economico-finanziarie al fine di incentivare la più ampia utilizzazione di infrastrutture già esistenti capaci di integrare le reti a banda larga, con l'obiettivo di ridurre i costi sociali, economici ed ambientali;

12.

condivide la proposta della Commissione di istituire un gruppo di esperti ad alto livello incaricato di elaborare una strategia per le reti transeuropee di telecomunicazioni, e invita la Commissione a tenerlo informato fin dalle fasi iniziali circa gli sviluppi relativi a questo gruppo, comprese le analisi e raccomandazioni politiche.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

13.

riconosce che le TIC, che sono alla base di una società dell'informazione aperta a tutti, devono tenere conto delle necessità di tutti i membri della società, compresi quelli esposti all'esclusione sociale;

14.

ribadisce che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per coinvolgere in modo efficace e completo gli enti regionali e locali nella gestione delle iniziative nel settore delle TIC (1);

15.

propone di sfruttare l'intero potenziale europeo di sviluppo dei servizi TIC nei settori pubblico e privato, e chiede quindi che le TIC vengano utilizzate come strumento per migliorare i servizi forniti dagli enti regionali e locali in ambiti come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli appalti pubblici, la sicurezza e i servizi sociali;

16.

propone la creazione di un Osservatorio per la implementazione e diffusione delle reti di nuova generazione nel territorio europeo che esplichi funzioni di rilevazione e raccolta di informazioni e dati statistici sulle opere pubbliche che possono essere utilizzate parzialmente o totalmente per l’implementazione di reti NGN; di gestione di una banca dati per il monitoraggio delle suddette opere pubbliche e per l'implementazione di un catasto europeo delle reti di telecomunicazione; di promozione delle attività di indirizzo tecnico e regolazione; di realizzazione di studi e ricerche e di acquisizione e diffusione di documentazione tecnica e dati;

17.

rammenta che i partenariati pubblico-privati, sostenuti dall'UE, tra gli enti regionali e locali e le PMI impegnate nello sviluppo delle TIC nel settore dei pubblici servizi che usano tali tecnologie, possono costituire un eccellente punto di partenza per costruire competenze e conoscenze locali in tutta l'UE (2);

18.

propone di avvalersi di partenariati pubblico-privati (PPP) per la fornitura di servizi a banda larga, in particolare nelle zone rurali, ed evitare l'esclusione degli investimenti privati;

19.

segnala l'assoluta necessità che le istituzioni pubbliche a livello locale e regionale dispongano di capacità interne adeguate e di risorse finanziarie sostenibili per la digitalizzazione. I partenariati pubblico-privati e lo sviluppo del mercato dell'e-learning costituiscono strumenti alternativi per finanziare la digitalizzazione dei contenuti. L'informazione del settore pubblico può sviluppare flussi di entrate in grado di autoalimentarsi contribuendo alla creazione di dati e agli sforzi a favore della digitalizzazione. Inoltre, le reti e le comunità interattive sono importanti anche perché permettono di ridurre i costi, sull'esempio dello sviluppo dei software aperti (3);

20.

chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione allo sviluppo di una politica di non discriminazione e di appianare il divario tra gli operatori «storici» e i loro nuovi concorrenti, in particolare nel tentativo di migliorare le prospettive commerciali per la banda larga ad alta velocità in Europa;

21.

fa presente che l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbe andare a scapito degli obiettivi della politica di coesione, che la messa in pratica delle misure proposte non dovrebbe determinare un aumento della burocrazia e degli oneri amministrativi, e che occorre fornire chiarimenti e informazioni sull'impiego del nuovo strumento finanziario e il suo effetto leva, nonché verificarne l'efficacia; l'obbligo della disciplina di bilancio, il divieto di indebitamento e il dovere di trasparenza del bilancio non devono essere elusi. La responsabilità dell'Unione deve continuare a limitarsi al contributo iniziale e non devono sorgere passività potenziali;

22.

sollecita un cambiamento significativo nell'uso da parte delle regioni dei fondi strutturali, soprattutto in direzione dello stimolo alla domanda di ricerca e innovazione, promuovendo l'innovazione aperta e guidata dall'utente in quanto risorsa potenziale a livello regionale (4);

23.

rammenta il ruolo cruciale degli enti locali e regionali nel concorrere a garantire un accesso ai servizi a banda larga equo e a prezzi ragionevoli nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nel realizzare progetti pilota volti a colmare il divario in materia di e-accessibilità, e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi pubblici online incentrati sull'utente (5);

24.

ribadisce che i finanziamenti e le altre misure di sostegno dovrebbero favorire l'attuazione di reti a banda larga ad accesso libero basate su un'architettura di rete di tipo orizzontale, e sottolinea la necessità di un modello operativo che separi l'accesso fisico alla rete dall'erogazione dei servizi (6);

25.

sottolinea che, per promuovere la competitività delle regioni, l'accessibilità e l'uguaglianza tra le persone, sono particolarmente importanti dei collegamenti informatici affidabili e veloci, integrati da efficienti servizi mobili senza filo, e ribadisce la necessità di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza, un'efficiente infrastruttura per la società dell'informazione (7);

26.

chiede che venga dedicata maggiore attenzione alla sensibilizzazione a livello regionale e locale e alla promozione dell'ammodernamento delle infrastrutture, in quanto requisiti necessari per lo sviluppo e l'attuazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni;

27.

evidenzia la necessità di operare investimenti pubblici nelle infrastrutture di backhaul, che garantiscono i collegamenti tra i nodi di rete delle città di medie e piccole dimensioni o dei comuni rurali e fungono da catalizzatori per investimenti nell'ammodernamento della rete di accesso;

28.

osserva che l'accesso a connessioni a banda larga di alta qualità e a prezzo contenuto può contribuire ad aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi forniti dagli enti regionali e locali nonché ad agevolare la commercializzazione dei prodotti (8);

29.

ribadisce l'importanza e la necessità di poter contare su regole e pratiche comuni in materia di riutilizzo e sfruttamento delle informazioni del settore pubblico, che garantiscano l'applicazione delle stesse condizioni di base a tutti coloro che operano sul mercato europeo dell'informazione, una maggiore trasparenza riguardo alle condizioni di riuso di dette informazioni e l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno (9);

30.

pone l'accento sull'opportunità di sfruttare pienamente il potenziale del riuso delle informazioni del settore pubblico coinvolgendo maggiormente gli enti locali e regionali, i quali potrebbero contribuire in maniera significativa a promuovere tale riuso con l'obiettivo di accrescere la competitività e creare occupazione (10);

31.

incoraggia gli enti regionali e locali a partecipare a una cooperazione ad ampio raggio volta a migliorare l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e l'efficienza dell'erogazione dei servizi pubblici (11);

32.

fa presente che, nel contesto della cooperazione internazionale, le regioni rivestono un'importanza particolare grazie alla presenza di condizioni quadro favorevoli sul piano programmatico, strutturale e normativo nell'ambito delle loro politiche di ricerca;

33.

ritiene che, nella loro forma attuale, le azioni previste nel regolamento in esame non sollevino alcun problema di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(21)

Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell'energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all'inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

(21)

Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti . La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell'energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all'inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

Motivazione

Sarebbe utile coinvolgere gli enti locali e regionali nel processo consultivo poiché essi contribuiscono al processo di governance e rappresentano il collegamento tra le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le società private.

Emendamento 2

Articolo 4, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(a)

la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb;

(a)

la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb;

Motivazione

Gli investimenti nelle reti a banda larga superveloci comportano un rischio elevato. Le statistiche dimostrano che l'uso di Internet ad alta velocità è in forte ritardo rispetto all'attuale copertura della banda larga. Nella scelta della tecnologia e dei progetti da finanziare si dovrebbe dunque tener conto dell'effettiva domanda di accesso alla banda larga.

Emendamento 3

Articolo 4, lettera (b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(b)

la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb;

(b)

la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb;

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

Motivazione

Sarebbe utile menzionare gli enti locali e regionali, per gli stessi motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 8, lettera (c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(c)

dimostra di possedere un valore aggiunto europeo;

(c)

dimostra di possedere un valore aggiunto europeo;

Motivazione

Uno studio di fattibilità costituirebbe lo strumento più idoneo per dimostrare il valore aggiunto.

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

4.   Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

   

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento precedente.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 283/2008 fin.

(2)  CdR 156/2009 fin.

(3)  CdR 247/2009 fin.

(4)  CdR 263/2007 fin.

(5)  CdR 5/2008 fin.

(6)  CdR 104/2010 fin.

(7)  CdR 104/2010 fin.

(8)  CdR 252/2005 fin.

(9)  CdR 247/2009 fin.

(10)  CdR 247/2009 fin.

(11)  CdR 10/2009 fin.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/217


Parere del Comitato delle regioni «Un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)»

2012/C 225/17

IL COMITATO DELLE REGIONI

sostiene l'obiettivo di rafforzare e sviluppare la protezione dei consumatori nell'UE quale condizione imprescindibile per il funzionamento del mercato unico;

ritiene che, dati i rischi legati alla globalizzazione della catena di produzione, occorra una collaborazione più efficace tra autorità nazionali al fine di prevenire l'ingresso sul mercato unico di prodotti pericolosi e di prendere le misure necessarie ogni volta che ciò avvenga;

ritiene che il bilancio assegnato al programma di tutela dei consumatori sia insufficiente. Infatti, per il periodo 2014-2020, la Commissione raccomanda di destinare al programma 197 milioni di euro, ossia un importo alquanto inadeguato poiché equivale a meno di cinque centesimi per ogni consumatore europeo;

fa osservare che gli enti locali e regionali, essendo le autorità più vicine ai consumatori, dovranno svolgere un ruolo di primo piano in questo settore. In considerazione delle limitate possibilità offerte dall'attuale bilancio, il sostegno della cooperazione regionale dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione. In tale contesto, la Commissione europea dovrebbe svolgere un ruolo più attivo per contribuire alla realizzazione di una rete che consenta alle organizzazioni locali di scambiare più facilmente le loro esperienze;

considera essenziale evidenziare anche a livello europeo, nel rispetto della ripartizione delle competenze, l'importanza degli aspetti logistici dell'educazione che favoriscono la sensibilizzazione dei consumatori. I programmi di studio dei diversi sistemi scolastici si caratterizzano per una grande varietà sotto il profilo sia delle tematiche che dei metodi. Si possono elaborare e raccomandare dei contenuti didattici in materia di protezione dei consumatori armonizzati sotto il profilo dei contenuti, che diffondano conoscenze adeguate a ciascun livello di istruzione;

considera essenziale che venga rafforzato il sostegno alle associazioni di difesa dei consumatori;

osserva con preoccupazione che, sebbene la Commissione europea abbia annunciato già nel programma in materia di tutela dei consumatori 2007-2013 l'intenzione di adottare misure concernenti meccanismi di ricorso collettivo in caso di infrazione alle norme sulla tutela dei consumatori, finora non è stata formulata alcuna proposta legislativa in merito.

Relatore

István SÉRTŐ-RADICS (HU/ALDE), sindaco di Uszka

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)

COM(2011) 707 final

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sostiene l'obiettivo politico di proseguire l'armonizzazione del mercato interno e di migliorarne il funzionamento per i consumatori e le imprese, e più in particolare le PMI, che sono la grande maggioranza delle imprese europee (più del 90 %). Continua tuttavia a sostenere l'obiettivo di rafforzare e sviluppare la protezione dei consumatori nell'UE, che costituisce una condizione imprescindibile per il funzionamento del mercato unico;

2.

in tale contesto accoglie con favore la proposta volta a riconoscere un ruolo centrale nel mercato unico ai cittadini dell'Unione in quanto consumatori consapevoli. A giudizio del Comitato ciò permetterà di fare in modo che i cittadini europei possano sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico. I principali obiettivi del programma sono la garanzia della sicurezza della popolazione europea e la difesa dei suoi interessi economici. La politica dei consumatori dell'UE sostiene e integra quella degli Stati membri. Lo sfruttamento della straordinaria forza economica costituita dalla spesa dei consumatori (che rappresenta il 56 % del PIL dell'UE) darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di fare ripartire la crescita;

3.

ribadisce l'esigenza di garantire una certa continuità tra i programmi attuali e futuri, conformemente alle conclusioni dell'esame di medio periodo della strategia e del programma in materia di protezione dei consumatori, che sottolineano la natura relativamente recente di tale politica su scala europea e l'importanza fondamentale della continuità per garantirne la piena efficacia;

4.

ritiene che il bilancio assegnato al programma di tutela dei consumatori sia insufficiente. Infatti, per il periodo 2014-2020, la Commissione raccomanda di destinare al programma in questione 197 milioni di euro, ossia un importo alquanto inadeguato poiché equivale a meno di cinque centesimi per ogni consumatore europeo;

5.

ritiene necessario garantire a tutti gli Stati membri un certo margine di manovra per proteggere le loro specificità nazionali nel quadro delle attività gestite e finanziate dallo Stato, ad esempio nel settore dei servizi sanitari, dell'assistenza medica e dell'istruzione.

II.   OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Sicurezza

6.

ritiene che le differenze tra gli Stati membri nell'applicazione della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, come pure la presenza di prodotti pericolosi all'interno del mercato unico e i rischi legati alla globalizzazione della catena di produzione, richiedano una collaborazione più efficace tra autorità nazionali al fine di prevenire l'ingresso sul mercato unico di prodotti pericolosi e di prendere le misure necessarie ogni volta che ciò avvenga;

7.

ritiene che i meccanismi di sorveglianza del mercato, come RAPEX (Sistema di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo), attirino efficacemente l'attenzione sull'elenco dei prodotti pericolosi. Ritiene tuttavia che questi ultimi non vengano ritirati dal mercato con la stessa efficacia nei differenti Stati membri. Occorre quindi sostenere finanziariamente la gestione e il buon funzionamento della rete RAPEX, della rete di cooperazione in materia di protezione dei consumatori e delle banche dati sui cosmetici, ma anche armonizzare a livello europeo i vari sistemi di sorveglianza, perché in tale settore si continuano ad osservare scarsi progressi;

8.

si rammarica del fatto che, a causa della mancanza di sicurezza, il commercio transfrontaliero permanga inferiore al livello auspicato. Nel 2010 la fiducia nelle transazioni transfrontaliere, vale a dire la percentuale dei consumatori che si affidano a venditori online stabiliti in un altro Stato membro, era pari al 37 %. Nell'attuale situazione economica è fondamentale sfruttare al massimo il potenziale del mercato unico, e si dovrebbe quindi portare la suddetta percentuale al 50 % nel corso dei prossimi sette anni;

9.

ritiene che le azioni eseguite a livello dell'UE e la collaborazione nel quadro della rete costituita in base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti assicurino risultati migliori rispetto a una serie di singole iniziative condotte dagli Stati membri, in quanto permettono di colmare le carenze di informazione, anche grazie ai dati raccolti da altri paesi (per esempio la Cina), ed evitano disparità in seno al mercato unico. In questo contesto il Comitato ritiene essenziale attirare l'attenzione sull'importanza della partecipazione dei paesi terzi al sistema europeo di sorveglianza del mercato. La maggior parte dei prodotti pericolosi e di qualità mediocre che si trovano sul mercato provengono infatti da paesi terzi, ed è quindi fondamentale collaborare con i loro organi nell'attività di prevenzione.

Educazione e informazione

10.

fa inoltre presente che la raccolta e l'analisi di dati comparabili possono avvenire solo al livello dell'Unione, se si vuole poter procedere ad un'analisi globale del funzionamento del mercato unico e indicare dei punti di riferimento. Per poter essere sfruttati a livello non soltanto dell'UE, ma anche nazionale, i dati dovranno essere sufficientemente affidabili e rappresentativi. Gli studi sul comportamento legati alle politiche e dei test adeguati sono altrettanti strumenti pratici che consentiranno di mettere a punto una regolamentazione più intelligente;

11.

considera essenziale che venga rafforzato il sostegno alle associazioni di difesa dei consumatori. Ritiene infatti che tali associazioni siano le sole organizzazioni in grado di garantire una rappresentanza forte e unificata dei consumatori a livello europeo, e di fornire i dati armonizzati, provenienti dagli stessi consumatori, necessari per il processo decisionale europeo, le istituzioni delle Unione e il dialogo a livello dell'UE;

12.

ritiene inoltre essenziale evidenziare anche a livello europeo, nel rispetto della ripartizione delle competenze, l'importanza degli aspetti logistici dell'educazione che favoriscono la sensibilizzazione dei consumatori. I programmi di studio dei diversi sistemi scolastici si caratterizzano per una grande varietà sotto il profilo sia delle tematiche che dei metodi. Si possono elaborare e raccomandare dei contenuti didattici in materia di protezione dei consumatori armonizzati in termini di contenuto, che diffondano conoscenze adeguate a ciascun livello di istruzione. Un miglioramento su scala europea dell'educazione dei consumatori contribuirebbe a eliminare le incoerenze in questo settore; ritiene inoltre importante che l'educazione dei consumatori divenga un argomento di studio in tutti i sistemi scolastici, secondo modalità adeguate ai differenti livelli di istruzione. In base alla ripartizione delle competenze nell'UE la competenza in questo campo spetta agli Stati membri. Un riconoscimento su scala unionale dell'importanza dell'educazione dei consumatori contribuirebbe anche a far sì che a tale argomento venisse dedicato il tempo necessario in classe;

13.

ritiene inoltre essenziale la formazione permanente dei collaboratori delle organizzazioni dei consumatori, poiché queste ultime sono i soggetti più adeguati per svolgere efficacemente il compito di dare ai consumatori informazioni generali, in particolare in caso di contratti complessi con i fornitori di servizi. In tale settore non è possibile centralizzare i compiti a livello europeo. Le organizzazioni locali o regionali potrebbero ricevere, attraverso una gara europea, l'incarico di svolgere tali compiti, e assicurarne direttamente l'esecuzione tenendo conto delle norme giuridiche locali;

14.

ritiene d'altro canto che non si debba perdere di vista l'importanza della formazione dei funzionari che lavorano per gli organi amministrativi pubblici e comunali incaricati di vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori. A tal fine sarebbe opportuno contribuire, sostenendo la formazione a livello europeo, a creare le condizioni necessarie alla cooperazione tra autorità nazionali, all'applicazione delle norme e alla valutazione dei rischi.

Diritti e ricorsi

15.

si rammarica del fatto che, sebbene i compiti connessi all'obiettivo in questione siano praticamente identici per tutti gli organi coinvolti nella tutela dei consumatori, le varie categorie di organizzazioni (organizzazioni della società civile, organismi pubblici o comunali, uffici di informazione e di assistenza) li svolgano ciascuno per conto proprio, spesso in parallelo, in genere sia a livello europeo che a livello nazionale, e con un grado di efficacia modesto;

16.

ritiene che la problematica sia strettamente legata alla gestione dei reclami provenienti dai consumatori, poiché la maggior parte delle relative pratiche perviene agli organismi di tutela dei consumatori sotto forma di reclami. Poiché non è stato possibile accrescere l'efficacia in questo settore, il malcontento dei consumatori continua ad aumentare;

17.

richiama l'attenzione sul fatto che solo l'8 % del bilancio assegnato al programma sarà destinato all'elaborazione di nuove regole;

18.

sottolinea l'esigenza di affrontare i limiti della legislazione. Paradossalmente, l'inclusione dei contratti conclusi dai consumatori nella legislazione nazionale ha avuto l'effetto di ridurre radicalmente la facilità di sfruttamento, da parte degli organismi di difesa dei consumatori, delle notifiche fondate legate a reclami di natura qualitativa, a causa di una mancanza di competenza. Infatti l'organo giurisdizionale competente è divenuto la principale sede di ricorso;

19.

osserva con preoccupazione che, sebbene la Commissione europea abbia annunciato già nel programma in materia di tutela dei consumatori 2007-2013 l'intenzione di adottare misure concernenti meccanismi di ricorso collettivo in caso di infrazione alle norme sulla tutela dei consumatori, finora non è stata formulata alcuna proposta legislativa in merito;

20.

a questo proposito sottolinea che il ricorso collettivo, attualmente utilizzato a livello nazionale in 14 Stati membri, permette alle parti lese di accedere facilmente all'indennizzo nell'ipotesi di danni collettivi, tra cui in particolare gli annullamenti di voli, i prodotti difettosi e le consulenze finanziarie irresponsabili. Sembra indispensabile estendere tale efficace strumento agli altri Stati membri, nonché applicarlo nelle controversie transfrontaliere. I danni non recuperati per inosservanza delle norme antitrust dell'UE sono stimati in oltre 20 miliardi di euro all'anno. Vanno tuttavia respinte le opt-out class actions che, sul modello delle azioni collettive statunitensi, consentono di non avvalersi dell'azione altrui. I consumatori devono decidere attivamente se far valere o no dei diritti individuali per via giudiziaria (opt in);

21.

sottolinea che le proposte della Commissione devono limitarsi a una disciplina quadro. Come già nel caso della direttiva 1998/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, esse dovrebbero in ogni caso contenere requisiti relativi a norme minime da applicare a livello nazionale, e lasciare per il resto agli Stati membri la decisione sulle modalità di applicazione dettagliate dei meccanismi di ricorso collettivo, tenendo conto delle rispettive tradizioni giuridiche nazionali. Nella misura in cui l'UE ambisce a una competenza giuridica per disciplinare ulteriori meccanismi di ricorso collettivo, questi ultimi dovrebbero rispettare rigorosamente gli ordinamenti e i sistemi nazionali di ricorso in vigore nei singoli Stati membri;

22.

ritiene tuttavia essenziale predisporre un punto di contatto online per la conciliazione delle controversie. Naturalmente tale dispositivo non potrà servire efficacemente gli interessi dei consumatori se non sarà facilmente utilizzabile e disponibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Il vantaggio di un sistema online consiste nel fatto che gli ostacoli dovuti alle differenze di regolamentazione o di applicazione delle norme in ciascuno Stato membro non ne ostacolano il funzionamento;

23.

sottolinea che è assolutamente indispensabile che gli organismi extragiudiziali siano accessibili a livello internazionale e che siano realizzate delle soluzioni online. Occorrerebbe tuttavia valutare la possibilità e il modo di rafforzare l'ammissibilità per le parti delle decisioni adottate da tali organismi. Sarebbe inoltre opportuno consentire ai consumatori di rivolgersi all'organismo che, tra tutte le autorità competenti nei differenti paesi, gli riconosce i diritti di più ampia portata;

24.

ritiene necessario predisporre specifici strumenti di sostegno delle attività di patrocinio e di consulenza legale svolte dalle organizzazioni non governative di tutela dei consumatori. Offrire la possibilità di aderire a organizzazioni civili competenti a livello dell'UE e che beneficiano di aiuti europei permetterebbe di accrescere in misura considerevole la base di tali organizzazioni e il grado di protezione dei consumatori che operano al loro interno. Le imprese rispetterebbero maggiormente le decisioni adottate nel quadro delle cause che le riguardano se potessero contare su un efficace patrocinio legale in una fase precoce, e se fossero in grado di anticipare l'esito di una eventuale procedura giudiziaria.

Recepimento

25.

sottolinea l'importanza di far sì che il regolamento sulla tutela dei consumatori disciplini anche i progetti comuni, le misure di applicazione comuni e lo scambio di funzionari. A questo proposito si osserverà che le azioni coordinate che coinvolgono vari Stati membri (cofinanziate dal programma e dagli Stati membri in questione), come le operazioni di controllo, costituiscono uno strumento efficace;

26.

considera importante precisare che, ciò malgrado, i reclami transfrontalieri potranno essere trattati efficacemente solo attraverso la cooperazione. Le iniziative già avviate in materia di trattamento dei reclami, e in particolare il lancio di una banca dati comune su scala europea, sono molto importanti. Tuttavia, come avviene nel caso degli altri grandi sistemi europei (RAPEX), occorre migliorarne l'applicabilità pratica, proprio per poterne intensificare l'impiego nel quadro della cooperazione tra le varie autorità;

27.

ravvisa nella rete dei centri europei dei consumatori, finanziata dalla Commissione e dagli Stati membri, uno strumento necessario e particolarmente utile. Si tratta di una rete europea cui i consumatori possono rivolgersi per ottenere informazioni e sostegno in caso di ricorso contro un operatore di mercato con sede in un altro Stato membro per problemi intervenuti nel quadro di acquisti transfrontalieri;

28.

constata con rammarico che, in numerosi casi, i centri europei dei consumatori continuano a non essere intrinsecamente legati alle strutture coinvolte nell'applicazione del regolamento sui reclami e sulle controversie, a causa di un difetto di competenza in materia di risarcimenti concreti. Laddove vengano a mancare strumenti giuridici grazie ai quali le autorità competenti possano adottare misure efficaci, cosa che in futuro sarà peraltro incompatibile con i principi regolamentari dell'UE, si dovrà far fronte ad un malcontento persistente e crescente.

III.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

29.

fa osservare che gli enti locali e regionali, essendo le autorità più vicine ai consumatori, dovranno svolgere un ruolo di primo piano in questo settore. In considerazione delle limitate possibilità offerte dall'attuale bilancio, il sostegno della cooperazione regionale dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione. In tale contesto, la Commissione europea dovrebbe svolgere un ruolo più attivo per contribuire alla realizzazione di una rete che consenta alle organizzazioni locali di scambiare più facilmente le loro esperienze;

30.

richiama l'attenzione sull'esigenza di difendere gli interessi dei consumatori al tempo stesso a livello locale e a livello degli Stati membri. Per garantire un rapporto migliore tra costi e efficacia, le formazioni in materia di difesa dei consumatori dovrebbero essere organizzate a livello locale. Bisogna tuttavia adottare un approccio graduale nel trattamento dei reclami dei consumatori. In periodi di crisi economica il grado di attività dei consumatori riveste un'importanza ancora maggiore;

31.

ritiene necessario che gli organismi regionali vengono integrati nella rete delle organizzazioni europee, in modo da poter beneficiare dei finanziamenti della Commissione. Ciò permetterebbe di garantire ai consumatori la possibilità di sottoporre i loro problemi all'organismo geograficamente più vicino. Pianificare le attività attraverso le organizzazioni locali risulterebbe molto più efficace;

32.

ritiene che sarà possibile rafforzare le competenze delle regioni in materia di tutela dei consumatori sostenendo i centri universitari regionali che svolgono ricerche in questo campo. Tali centri sarebbero quindi in grado di creare la base di conoscenze di cui gli enti territoriali hanno bisogno per attuare efficacemente la politica regionale di protezione dei consumatori.

IV.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 5, par. 1, lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese industriali o commerciali, non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione;

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese industriali o commerciali, non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione;

Emendamento 2

Articolo 5, par. 2, lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese e non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese e non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

Emendamento 3

Articolo 5, par. 2, lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni.

esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche , individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni.

Motivazione

Occorre estendere anche alle attività degli enti locali e regionali il campo di attività dei beneficiari ammissibili, in modo da organizzarvi degli incontri con i funzionari che operano nel settore della tutela dei consumatori.

Emendamento 4

Articolo 5, par. 7

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

Motivazione

Anche gli organismi degli enti locali e regionali devono figurare tra i beneficiari ammissibili.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/223


Parere del Comitato delle regioni « “Salute per la crescita”, terzo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 2014-2020»

2012/C 225/18

IL COMITATO DELLE REGIONI

nota con preoccupazione che il titolo scelto per il Programma («Salute per la crescita») riduce la salute alla sua mera utilità economica generale, senza mettere al centro la persona;

accoglie con favore gli obiettivi generali del Programma;

si chiede se la dotazione finanziaria complessiva prevista, pari a 446 milioni di euro per il periodo 2014-2020, sia, benché superiore a quella dei programmi d'azione precedenti, davvero sufficiente, e deplora quindi che la Commissione, considerati i vantaggi recati all'economia generale dalla riduzione della spesa sanitaria e dell'assenteismo lavorativo per malattia, non abbia proposto una dotazione finanziaria sostanzialmente più elevata;

accoglie con favore il fatto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, le sovvenzioni possano essere concesse solo per il finanziamento di azioni aventi un chiaro valore aggiunto per l'UE, ma rammenta che questo valore aggiunto innovativo dovrebbe essere definito in funzione del beneficio apportato ai pazienti e non solo a fini commerciali o nell'ottica della riduzione della spesa sanitaria;

è dell'avviso che il cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere disciplinato secondo i principi che regolano i fondi strutturali, affinché le regioni strutturalmente più deboli possano beneficiare di un sostegno adeguato;

si aspetta che anche gli enti regionali e locali e le ONG siano associati all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi del Programma nonché dei singoli progetti e studi.

Relatore

Tilman TÖGEL (DE/PSE), membro del parlamento del Land Sassonia-Anhalt

Testo di riferimento

«Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020

COM(2011) 709 final

1.

Il Comitato delle regioni sostiene gli sforzi e le iniziative che in Europa mirano a garantire a tutti la prestazione di servizi di sanità pubblica in linea con le più moderne conoscenze scientifiche e rivolti al bene della persona. Questo deve essere l'obiettivo di tutti i soggetti attivi nella politica e nell'assistenza sanitarie a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

2.

Al riguardo il Comitato delle regioni sottolinea come una politica sanitaria sostenibile debba sempre tener conto anche dei fattori esogeni che incidono sullo stato di salute e sulla prevenzione delle malattie, come ad esempio la situazione sociale, gli stili di vita, la cultura, il livello di istruzione, i fattori ambientali e le strutture sociali. Per individuare al più presto i fattori di rischio e contrastarne quanto prima gli effetti negativi, è necessario collegare in rete le innovazioni in tutti gli ambiti di rilevanza sociale.

3.

Il Comitato delle regioni ravvisa, nella scelta delle priorità del programma in esame (in prosieguo «il Programma»), il pericolo che le disuguaglianze in fatto di salute vengano ridotte alla disparità di accesso a determinati tipi di trattamento sanitario, vanificando gli sforzi per combattere le disparità sociali che sono alla base di tali disuguaglianze.

4.

Il nome del Programma fa riferimento ad un concetto di «crescita» di cui però la proposta in esame non fornisce alcuna definizione. Fare della crescita l'obiettivo generale del Programma è perciò quantomeno discutibile, nella misura in cui su tale concetto non viene svolta alcuna riflessione. Anche se il Programma promuove in via prioritaria le innovazioni nei meccanismi della comunicazione tra i diversi soggetti attivi in campo sanitario, esso deve comunque mettere al centro la persona e la sua salute. Mettere in risalto il rapporto tra crescita economica e investimenti nel settore sanitario è senz'altro opportuno; nella proposta in esame, tuttavia, a tale rapporto si attribuisce un rilievo sproporzionato. Un tale approccio comporta il rischio che gli investimenti nel campo della salute vengano considerati solo sotto il profilo economico, e induce quindi alla conclusione che, a livello dell'UE, la promozione del benessere fisico e psichico sia considerata un obiettivo di secondo piano.

5.

In proposito il Comitato delle regioni ribadisce la preoccupazione che le misure di risanamento dei sistemi finanziari degli Stati membri vadano perlopiù a scapito degli investimenti del settore pubblico e finiscano quindi per incidere sulla qualità e la stabilità dei sistemi sanitari. Per il Comitato, infatti, la priorità deve consistere nel garantire le prestazioni sanitarie. Esso parte dal presupposto che sinergie come quelle che possono scaturire dai partenariati pubblico-privato possano essere sfruttate anche nell'ambito del Programma, in modo che i sistemi sanitari siano davvero all'altezza delle sfide future.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari generali

6.

riconosce e appoggia gli sforzi della Commissione europea volti a proseguire, con il Programma in esame, i programmi in materia di salute orientati agli obiettivi strategici dell'agenda Europa 2020. Accoglie con particolare favore il fatto che si ponga l'accento sull'innovatività e la sostenibilità dei sistemi sanitari, su un impiego migliore delle risorse, su misure di promozione della salute nonché sulla prevenzione delle malattie e sul ruolo delle reti transfrontaliere per la prevenzione e il contrasto delle minacce sanitarie;

7.

fa osservare che la denominazione scelta per il Programma («Salute per la crescita») riduce la salute alla sua mera utilità economica generale, senza mettere al centro la persona, e dunque non è conforme agli obiettivi di cui all'articolo 4 del Programma - ad esempio a quelli indicati, rispettivamente, al n. 2 («Migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'UE») e al n. 4 («Proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere»);

8.

invita la Commissione a riflettere sull'effetto discriminatorio che il nome scelto per il Programma può avere per malati e disabili, in quanto implica che le persone sane siano le sole a poter concorrere alla crescita economica e siano quindi le sole ammesse dalla logica economica. In proposito non si considera il fatto che anche malati e disabili partecipano alla vita professionale a pari titolo delle altre persone e possono quindi recare un valido contributo sul piano economico, a condizione di esser sostenuti a questo scopo da misure di accompagnamento;

9.

in tale contesto, constata che è difficile scorgere un rapporto tra il contenuto del Programma e quello della strategia dell'OMS intitolata Health 21 - Health for All in the 21st Century («Salute 21 - Salute per tutti nel XXI secolo») e che neppure i rispettivi obiettivi sono comparabili. L'OMS infatti, nel porre gli obiettivi di una strategia per la salute, insiste sulla necessità e l'urgenza di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche per migliorare la salute dell'intera collettività, e nel contempo chiede di adottare una serie di misure rivolte in particolare alle persone particolarmente vulnerabili e malate, di rimediare alle difficoltà di approvvigionamento e di lottare contro le disuguaglianze in campo sanitario e sociale (punto II del preambolo della dichiarazione «Salute 21», adottata dall'OMS nella sua 51a sessione): Tutti aspetti, questi, che non trovano alcun riscontro nel Programma, nel quale si sottolineano esclusivamente le opportunità per lo sviluppo economico generale. Il CdR si aspetta che la Commissione collabori strettamente con il comitato regionale dell'OMS al fine di elaborare la futura strategia europea per la salute Salute 2020.

Capo I - Disposizioni generali

10.

accoglie con favore il fatto che il Programma in esame sia inteso come il proseguimento del Secondo programma d'azione (che scadrà nel 2013), a sua volta seguito ad un Primo programma d'azione (2003-2007);

11.

in proposito, tuttavia, deplora il fatto che manchi una valutazione dei suddetti programmi e segnala che la sola «sintesi della valutazione ex post del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2003-2007 e della valutazione intermedia del programma d'azione in materia di salute 2008-2013» che figura al punto 6.5.3 della scheda finanziaria legislativa non è sufficiente per analizzare le raccomandazioni della Corte dei conti e valutare se e in che misura il Programma ne abbia tenuto conto;

12.

accoglie con favore gli obiettivi generali del Programma indicati nell'articolo 2 del regolamento proposto:

operare di concerto con gli Stati membri per creare un sistema efficace di trasferimento delle innovazioni nell'assistenza sanitaria,

accrescere la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari nazionali in presenza di vincoli demografici e finanziari,

promuovere la protezione dalle minacce transfrontaliere, e

migliorare così in maniera durevole la salute dei cittadini;

13.

osserva che la proposta in esame non prevede il pur necessario coinvolgimento degli enti regionali e locali, ai quali spetta di regola il compito di creare condizioni favorevoli alla salute dei cittadini, garantire l'assistenza sanitaria in funzione dei bisogni e organizzare il servizio sanitario, né prevede alcuna consultazione preliminare delle parti interessate;

14.

si aspetta pertanto che gli enti regionali e locali e le ONG siano associati all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi del Programma nonché dei singoli progetti e studi;

15.

deplora il fatto che il regolamento proposto introduca nuovi concetti e strumenti il cui contenuto e la cui portata non risultano del tutto chiari. Così, non è sufficientemente chiaro quali «strumenti e meccanismi comuni a livello dell'UE volti ad affrontare la carenza di risorse umane e finanziarie e ad agevolare l'adozione dell'innovazione nell'assistenza sanitaria» debbano essere «sviluppati» nel quadro del primo obiettivo. Quel che è certo è che questi «nuovi strumenti» non devono condurre a duplicazioni di strutture o di costi o ad oneri amministrativi supplementari.

Capo II - Obiettivi e azioni

16.

condivide l'intento del Programma di incoraggiare decisori politici, operatori e strutture del settore sanitario a sviluppare in questo campo strumenti, meccanismi e orientamenti che consentano di adottare prodotti, e prestare servizi, innovativi e di qualità, realizzando così risparmi a lungo termine e nel contempo accrescendo l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Esorta a considerare la possibilità di introdurre, a medio termine, un sistema di incentivi, efficace e complementare, che amplifichi tali effetti positivi;

17.

valuta positivamente gli obiettivi specifici di migliorare l'accesso alle competenze mediche e alle informazioni concernenti patologie specifiche anche su scala transnazionale e sviluppare soluzioni e orientamenti condivisi per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti. I soggetti che decidono ed attuano la politica sanitaria e gli operatori del settore dovrebbero essere incitati a sfruttare il know-how raccolto e reso disponibile dalle «reti europee di riferimento» e ad applicare gli orientamenti elaborati a livello europeo. Al riguardo si dovrebbe valutare anche l'ipotesi di programmi di scambio per le diverse categorie del personale sanitario, come i medici, gli infermieri, gli ausiliari sanitari e gli esperti in materia di salute;

18.

conviene sulla necessità di favorire, a tal fine, la cooperazione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (VTS) e di esplorare le potenzialità offerte dalla sanità elettronica (e-Health), e chiede con forza che la cooperazione perseguita fra i registri elettronici dei pazienti rispetti le disposizioni e i requisiti in materia di protezione dei dati, segreto medico e autodeterminazione del paziente;

19.

reputa che porsi l'obiettivo di individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone pratiche (misure, progetti) di provata efficacia per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie causate, in particolare, da tabagismo, cattiva alimentazione, sedentarietà, abuso di alcol e rapporti sessuali non protetti, sia effettivamente il modo giusto di procedere. Si aspetta inoltre che si affronti anche il problema della crescente resistenza agli antibiotici e del suo rapporto con la somministrazione di tali farmaci nel settore zootecnico, in particolare negli allevamenti intensivi, e che si ponga l'accento sulla necessità della prevenzione sanitaria tramite vaccinazioni. E anche i temi, attualmente non considerati, delle disuguaglianze in fatto di salute, della salute psichica, dei determinanti sociali della salute e del benessere devono trovare spazio nel Programma, anche per quanto attiene al loro rapporto con il persistere della crisi finanziaria ed economica;

20.

appoggia le «azioni ammissibili» definite all'articolo 4, paragrafo 1, e in particolare quelle consistenti nello sviluppare la cooperazione in materia di VTS e nell'incrementare l'interoperabilità delle applicazioni di sanità elettronica, nell'ottica di un rafforzamento dei diritti del paziente;

21.

chiede che, a complemento della cooperazione nel campo della valutazione delle tecnologie, vengano eseguite anche valutazioni d'impatto sanitario (Health Impact Assessments), in particolare riguardo a strategie, piani e programmi già in corso o da attuare, all'interno e all'esterno del settore della sanità;

22.

invita a verificare se, a questa cooperazione intesa a sviluppare misure coordinate a livello UE con l'obiettivo di consentire agli interessati di sfruttare le possibilità di assistenza sanitaria transfrontaliera, possano partecipare - accanto agli Stati membri, alle associazioni di pazienti e alle categorie professionali - anche i gruppi di sostegno delle persone interessate;

23.

dà il suo appoggio alle misure, promosse dal Programma, intese essenzialmente a «mettere a disposizione il sapere», e segnala che, in un'ottica di questo tipo, un obiettivo essenziale dovrebbe consistere nell'assicurarsi che gli organi deputati a preparare e adottare le decisioni dispongano delle competenze metodologiche necessarie per sviluppare, a livello nazionale e regionale, degli approcci tematici mirati. Questi consentiranno infatti di calare le soluzioni adatte nelle strutture e nei sistemi specifici delle varie realtà locali, sviluppatisi in modo diverso per ragioni storiche;

24.

si compiace della particolare attenzione prestata alle misure intese a rimediare alla carenza di manodopera nei settori della sanità e dell'assistenza, e suppone che le misure volte a garantire la sostenibilità del personale di tali settori non siano vanificate dall'impiego di manodopera qualificata proveniente da altri Stati membri;

25.

fa notare in proposito che la formazione del personale sanitario dovrà essere orientata alle esigenze del XXI secolo, come indicato nel rapporto della rivista Lancet intitolato Health professionals for a new century («Professionisti della salute per un nuovo secolo»). Inoltre, invita gli organi competenti dell'Unione europea a proseguire il dialogo sul nuovo orientamento da imprimere alla suddetta formazione;

26.

accoglie con favore tutte le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, volte a migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini, ma anche a prevenire le malattie, e si aspetta che, oltre a creare reti e/o centri di riferimento, in particolare per lo studio e l'analisi, la diagnosi e il trattamento delle patologie a bassa prevalenza e incidenza in Europa, scambiare buone pratiche e favorire un sistema di documentazione sanitaria, vengano sviluppati in particolare degli orientamenti sull'uso prudente degli antibiotici, nonché delle misure ad essi correlate che in generale incitino le persone a ricorrere con prudenza ai farmaci, specie se non soggetti a prescrizione;

27.

riconosce la pertinenza dell'obiettivo di «proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere» sviluppando approcci comuni per migliorare la preparazione e il coordinamento nelle situazioni di emergenza sanitaria; al riguardo si deve partire dal presupposto che, nello sviluppare tali approcci, è necessario rispettare le competenze nazionali e regionali nonché creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera che tengano conto di queste competenze;

28.

in tale contesto, si aspetta chiaramente che gli enti regionali e locali, in ragione delle competenze loro attribuite negli Stati membri in materia di sicurezza sanitaria e protezione civile, partecipino obbligatoriamente all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi delle suddette misure;

29.

evidenzia inoltre l'importanza di promuovere la salute nelle aziende. Gli Stati membri dovrebbero quindi integrare stabilmente nella loro politica sanitaria la promozione della salute nel mondo dell'economia e del lavoro.

Capo III - Disposizioni finanziarie

Capo IV - Esecuzione

30.

invita a chiedersi se la dotazione finanziaria complessiva prevista, pari a 446 milioni di euro per il periodo 2014-2020, sia, benché superiore a quella dei programmi d'azione precedenti, effettivamente sufficiente. Al riguardo deplora che la Commissione, considerati i vantaggi recati all'economia generale dalla riduzione della spesa sanitaria e dell'assenteismo lavorativo per malattia, non abbia deciso di proporre una dotazione finanziaria sostanzialmente più elevata;

31.

si aspetta che tali risorse, invero troppo limitate, siano ripartite in modo trasparente ed equilibrato, nonché di essere associato in tempo utile alla definizione dei criteri di riparto, in particolare riguardo ai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

32.

chiede che la parte della dotazione finanziaria totale allocata agli appalti di servizi venga definita in modo chiaro, e che i risultati ottenuti con tali contratti siano resi accessibili agli Stati membri, alle regioni e alle altre parti interessate;

33.

accoglie con favore il fatto che il Programma sia aperto anche ai paesi terzi, poiché in particolare i temi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, delle soluzioni per la carenza di personale e della protezione civile devono essere considerati in un'ottica «senza frontiere»;

34.

in relazione a questo aspetto, richiama l'attenzione sulla pertinenza del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e invita a sfruttare i vantaggi e le opportunità offerti da questo strumento, in particolare nelle regioni frontaliere degli Stati membri;

35.

accoglie con favore, in linea di principio, il fatto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, le sovvenzioni possano essere concesse solo per il finanziamento di azioni aventi un chiaro valore aggiunto per l'UE, ma rammenta che questo valore aggiunto innovativo dovrebbe essere definito in funzione del beneficio apportato ai pazienti e non solo a fini commerciali o nell'ottica della riduzione della spesa sanitaria;

36.

deplora tuttavia che il valore aggiunto dell'intervento dell'UE sia delineato soltanto dalle indicazioni fornite al punto 6.5.2 della scheda finanziaria, che attestano la necessità di un coordinamento, di una guida e di un sostegno europei per realizzare gli obiettivi del Programma, Tali esigenze, comunque, rappresentano già un motivo sufficiente per legittimare l'azione europea, ovvero sovranazionale, ai sensi del principio di sussidiarietà alla base dell'articolo 168 del TFUE;

37.

osserva peraltro che «le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa» e «il miglioramento delle economie di scala, evitando gli sprechi dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie» menzionati al suddetto punto 6.5.2 in quanto aspetti del valore aggiunto dell'azione europea devono poggiare su basi verificabili che consentano di attestare questo valore aggiunto;

38.

è dell'avviso che il cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere disciplinato secondo i principi che regolano i fondi strutturali, affinché le regioni strutturalmente più deboli possano beneficiare di un sostegno adeguato;

39.

accoglie con favore l'annuncio di una semplificazione della procedura di richiesta e gestione degli interventi, e sottolinea che gli attuali costi amministrativi del programma in corso (quello per il 2007-2013) hanno finito per limitare il ricorso a quest'ultimo.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla cooperazione con le autorità sanitarie nazionali competenti e fornire incentivi per una vasta partecipazione di tutti gli Stati membri. In particolare, andrebbe attivamente incoraggiata la partecipazione degli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90 % della media dell'Unione.

Il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla cooperazione con le autorità sanitarie competenti e fornire incentivi per una vasta partecipazione di . In particolare, andrebbe attivamente incoraggiata la partecipazione degli Stati membri con un lordo (L) inferiore al 90 % della media dell'Unione.

Motivazione

Negli Stati membri le competenze in materia di sanità spettano in molti casi agli enti regionali e/o locali. Pertanto non sembra opportuno porre l'accento esclusivamente sugli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione. Il Programma dovrebbe essere inteso a consentire la partecipazione delle regioni strutturalmente più deboli, e la questione della particolare attenzione da dedicare a queste ultime viene affrontata, sul piano dei dettagli finanziari, nell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando al contempo duplicazioni con altri programmi e azioni dell'Unione connessi. Dovrebbe essere fatto un uso appropriato degli altri fondi e programmi dell'Unione, con particolare riferimento agli attuali e futuri programmi quadro per la ricerca e i relativi risultati, ai fondi strutturali, al programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, al Fondo europeo di solidarietà, alla strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, al programma quadro per la competitività e l'innovazione, al programma quadro per le azioni in materia di ambiente e clima (LIFE), al programma dell'UE «piano d'azione in materia di politica dei consumatori» (2014-2020), al programma sulla Giustizia (2014-2020), al programma comune dedicato alla domotica per le categorie deboli, al programma Istruzione Europa e al programma statistico dell'UE nell'ambito delle rispettive attività.

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando al contempo duplicazioni con altri programmi e azioni dell'Unione connessi. Dovrebbe essere fatto un uso appropriato degli altri fondi e programmi dell'Unione, con particolare riferimento agli attuali e futuri programmi quadro per la ricerca e i relativi risultati, ai fondi strutturali, al programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, al Fondo europeo di solidarietà, alla strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, al programma quadro per la competitività e l'innovazione, al programma quadro per le azioni in materia di ambiente e clima (LIFE), al programma dell'UE «piano d'azione in materia di politica dei consumatori» (2014-2020), al programma sulla Giustizia (2014-2020), al programma comune dedicato alla domotica per le categorie deboli, al programma Istruzione Europa e al programma statistico dell'UE nell'ambito delle rispettive attività.

Motivazione

Si rinvia al punto 34 del progetto di parere.

Emendamento 3

Titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Salute per la crescita

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

60 % dei costi ammissibili per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione, i quali possono beneficiare di un contributo dell'Unione fino ad un massimo dell'80 % dei costi ammissibili. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo finanziario per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a) può arrivare al massimo all'80 % dei costi ammissibili per le autorità competenti di tutti gli Stati membri o per i paesi terzi partecipanti al programma.

60 % dei costi ammissibili per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per gli Stati membri il cui lordo (L) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione, i quali possono beneficiare di un contributo dell'Unione fino ad un massimo dell'80 % dei costi ammissibili. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo finanziario per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a) può arrivare al massimo all'80 % dei costi ammissibili per le autorità competenti di tutti gli Stati membri o per i paesi terzi partecipanti al programma.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO