ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.155.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2012/C 155/01 |
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Commissione europea |
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2012/C 155/02 |
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2012/C 155/03 |
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2012/C 155/04 |
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2012/C 155/05 |
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Corte dei conti |
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2012/C 155/06 |
Relazione speciale n. 8/2012 Aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2012/C 155/07 |
Comunicato del governo di Danimarca riguardante l'invito a presentare domanda di autorizzazione per l'esplorazione e la coltivazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord ( 1 ) |
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2012/C 155/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 155/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2012/C 155/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/1 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
2012/C 155/01
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2012 del Consiglio (2).
Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2012/285/PESC e dal regolamento (UE) n. 377/2012.
Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
DG C Unità Coordinamento |
Segretariato generale |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 142 del 1.6.2012, pag. 36.
(2) GU L 142 del 1.6.2012, pag. 11.
Commissione europea
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
31 maggio 2012
2012/C 155/02
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2403 |
JPY |
yen giapponesi |
97,66 |
DKK |
corone danesi |
7,4319 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79990 |
SEK |
corone svedesi |
8,9752 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2010 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5235 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,693 |
HUF |
fiorini ungheresi |
301,65 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6977 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3915 |
RON |
leu rumeni |
4,4729 |
TRY |
lire turche |
2,2960 |
AUD |
dollari australiani |
1,2736 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2761 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6307 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6439 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5956 |
KRW |
won sudcoreani |
1 463,01 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,5726 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8989 |
HRK |
kuna croata |
7,5675 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 816,10 |
MYR |
ringgit malese |
3,9380 |
PHP |
peso filippino |
53,922 |
RUB |
rublo russo |
41,2975 |
THB |
baht thailandese |
39,516 |
BRL |
real brasiliano |
2,4935 |
MXN |
peso messicano |
17,5664 |
INR |
rupia indiana |
69,5930 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/3 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o giugno 2012
[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
2012/C 155/03
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 125 del 28.4.2012, pag. 2.
Dal |
Al |
AT |
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MT |
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SI |
SK |
UK |
1.6.2012 |
… |
1,67 |
1,67 |
2,94 |
1,67 |
1,72 |
1,67 |
1,57 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
7,48 |
1,67 |
1,67 |
2,57 |
1,67 |
2,34 |
1,67 |
1,67 |
4,91 |
1,67 |
5,58 |
2,76 |
1,67 |
1,67 |
1,74 |
1.5.2012 |
31.5.2012 |
1,67 |
1,67 |
3,66 |
1,67 |
1,72 |
1,67 |
1,85 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
7,48 |
1,67 |
1,67 |
2,57 |
1,67 |
2,78 |
1,67 |
1,67 |
4,91 |
1,67 |
6,85 |
2,76 |
1,67 |
1,67 |
1,74 |
1.3.2012 |
30.4.2012 |
2,07 |
2,07 |
3,66 |
2,07 |
1,72 |
2,07 |
1,85 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
7,48 |
2,07 |
2,07 |
2,57 |
2,07 |
2,78 |
2,07 |
2,07 |
4,91 |
2,07 |
6,85 |
2,76 |
2,07 |
2,07 |
1,74 |
1.1.2012 |
29.2.2012 |
2,07 |
2,07 |
3,66 |
2,07 |
1,72 |
2,07 |
1,85 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
6,39 |
2,07 |
2,07 |
2,57 |
2,07 |
2,38 |
2,07 |
2,07 |
4,91 |
2,07 |
6,85 |
2,76 |
2,07 |
2,07 |
1,74 |
1.8.2011 |
31.12.2011 |
2,05 |
2,05 |
3,97 |
2,05 |
1,79 |
2,05 |
2,07 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
5,61 |
2,05 |
2,05 |
2,56 |
2,05 |
2,20 |
2,05 |
2,05 |
4,26 |
2,05 |
7,18 |
2,65 |
2,05 |
2,05 |
1,48 |
1.7.2011 |
31.7.2011 |
2,05 |
2,05 |
3,97 |
2,05 |
1,79 |
2,05 |
1,76 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
5,61 |
2,05 |
2,05 |
2,56 |
2,05 |
2,20 |
2,05 |
2,05 |
4,26 |
2,05 |
7,18 |
2,65 |
2,05 |
2,05 |
1,48 |
1.5.2011 |
30.6.2011 |
1,73 |
1,73 |
3,97 |
1,73 |
1,79 |
1,73 |
1,76 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
5,61 |
1,73 |
1,73 |
2,56 |
1,73 |
2,20 |
1,73 |
1,73 |
4,26 |
1,73 |
7,18 |
2,65 |
1,73 |
1,73 |
1,48 |
1.3.2011 |
30.4.2011 |
1,49 |
1,49 |
3,97 |
1,49 |
1,79 |
1,49 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
5,61 |
1,49 |
1,49 |
2,56 |
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2,20 |
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1,49 |
4,26 |
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7,18 |
2,23 |
1,49 |
1,49 |
1,48 |
1.1.2011 |
28.2.2011 |
1,49 |
1,49 |
3,97 |
1,49 |
1,79 |
1,49 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
5,61 |
1,49 |
1,49 |
2,56 |
1,49 |
2,64 |
1,49 |
1,49 |
4,26 |
1,49 |
7,18 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,48 |
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/4 |
Comunicazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, relativa alla nomina di un membro supplente dell'organo di conciliazione istituito nel contesto della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
2012/C 155/04
La Commissione ha nominato il sig. Herman HOOYBERGHS membro supplente dell'organo di conciliazione.
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/4 |
Comunicazione della Commissione relativa all’autorità competente per il rilascio dei certificati di origine nell’ambito del regolamento (CE) n. 891/2009
2012/C 155/05
Con il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 254 del 26 settembre 2009, è stato aperto un contingente tariffario di importazione per lo zucchero originario di Cuba.
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, precisa che l’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito di tale contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di origine.
L’autorità indicata di seguito è autorizzata a rilasciare i certificati di origine a norma del suddetto regolamento.
Camara de Comercio de la Republica de Cuba |
Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4) |
PO Box 370 |
Ciudad Habana |
CUBA |
Tel. +537 8302643 |
Fax +537 8333042 |
E-mail: jur_asesoria@camara.com.cu |
Corte dei conti
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/5 |
Relazione speciale n. 8/2012 «Aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole»
2012/C 155/06
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 8/2012 «Aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
European Court of Auditors |
Unit ‘Audit: Production of Reports’ |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/6 |
Comunicato del governo di Danimarca riguardante l'invito a presentare domanda di autorizzazione per l'esplorazione e la coltivazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 155/07
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si informa che, ai sensi del punto 12, paragrafo 1, lettera b), del testo unico (lovbekendtgørelse) n. 960 del 13 settembre 2011, è possibile presentare domanda di autorizzazione per una zona nel Mare del Nord delimitata dalle seguenti coordinate (coordinate geografiche basate sul sistema di riferimento European Datum 1950):
|
Punto 1: 56 gradi, 32 primi, 00 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 07 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 2: 56 gradi, 33 primi, 50 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 12 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 3: 56 gradi, 37 primi, 00 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 15 primi, 30 secondi, longitudine est |
|
Punto 4: 56 gradi, 36 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 16 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 5: 56 gradi, 37 primi, 15 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 20 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 6: 56 gradi, 39 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 22 primi, 30 secondi, longitudine est |
|
Punto 7: 56 gradi, 41 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 27 primi, 30 secondi, longitudine est |
|
Punto 8: 56 gradi, 42 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 26 primi, 30 secondi, longitudine est |
|
Punto 9: 56 gradi, 42 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi, 24 primi, 6,902537 secondi, longitudine est |
|
Punto 10; 56 gradi, 45 primi 54,33804 secondi latitudine nord; 05 gradi; 35 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 11: 56 gradi, 45 primi, 50 secondi, latitudine nord; 05 gradi 35 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 12: 56 gradi, 40 primi, 50 secondi, latitudine nord; 05 gradi 39 primi, 45 secondi, longitudine est |
|
Punto 13: 56 gradi, 33 primi, 50 secondi, latitudine nord; 05 gradi 18 primi, 15 secondi, longitudine est |
|
Punto 14: 56 gradi, 31 primi, 30 secondi, latitudine nord; 05 gradi 18 primi, 00 secondi, longitudine est |
|
Punto 15: 56 gradi, 29 primi, 00 secondi, latitudine nord; 05 gradi 10 primi, 15 secondi, longitudine est |
|
Punto 1: 56 gradi, 32 primi, 00 secondi, latitudine nord; 05 gradi 07 primi, 00 secondi, longitudine est |
Il punto 9 si situa all’intersezione tra 56 gradi, 42 primi, 30 secondi, latitudine nord e il confine danese/norvegese. Il punto 10 si situa all’intersezione tra 05 gradi, 35 primi, 00 secondi, longitudine est e il confine danese/norvegese. La linea di demarcazione compresa tra il punto 9 e il punto 10 è costituita dal confine danese/norvegese. La zona è inoltre delimitata, ove possibile, collegando le coordinate nella sequenza di cui sopra con i gradi di latitudine o longitudine. Qualora ciò non fosse possibile, si ricorre all’uso delle linee geodetiche.
Le disposizioni e i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, ai quali si riferisce anche il testo unico (lovbekendtgørelse) n. 960 del 13 settembre 2011 sull'utilizzo del sottosuolo danese, sono stati pubblicati il 4 aprile 2012 nella Gazzetta ufficiale n. 67 nell'ambito di vari annunci e bandi di gara
Le domande devono essere inviate entro 13 settimane dalla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al seguente indirizzo, presso il quale è possibile ottenere altre informazioni in base alla direttiva 94/22/CE:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet |
Energistyrelsen |
Amaliegade 44 |
1256 København K |
DANMARK |
Tel. +45 33926700 |
Fax +45 33114743 |
E-mail: ens@ens.dk |
Internet: http://www.ens.dk |
Le domande ricevute dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate entro 6 mesi dalla data ultima di presentazione delle domande.
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/8 |
Misure di risanamento
Decisione che approva il trasferimento del portafoglio assicurativo da Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di cedente, a BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di cessionario, e la fusione mediante incorporazione conclusa tra BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di società incorporante, e Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di società oggetto dell’incorporazione
(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2012/C 155/08
Impresa di assicurazione |
S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, con sede legale in Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, Bucarest, Romania, iscritta al registro commerciale con il numero J40/10454/19.12.2001, numero di registrazione unico 14360018, rappresentata legalmente da Mihail Tecău, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione S.C. Omniasig Vienna Insurance Group SA, con sede legale in B-dul Aviatorilor nr. 28, Sector 1, Bucarest, Romania, iscritta al registro commerciale con il numero J40/8364/29.4.1994, numero di registrazione unico R5589684, rappresentata legalmente da Artur Borowinski, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione |
Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decisione n. 211 dell’11 aprile 2012 che approva il trasferimento del portafoglio assicurativo da Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di cedente, a BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di cessionario, e la fusione mediante incorporazione conclusa tra BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di società incorporante, e Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di società oggetto dell’incorporazione |
Autorità competenti |
Commissione di vigilanza delle assicurazioni, con sede in Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucarest, Romania, registrata con il codice fiscale 14045240/1.7.2001 |
Autorità di vigilanza |
Commissione di vigilanza delle assicurazioni, con sede in Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucarest, Romania, registrata con il codice fiscale 4045240/1.7.2001 |
Legge applicabile |
Legge n. 32/2000 sull’attività di assicurazione e riassicurazione, così come modificata Regole sul trasferimento del portafoglio assicurativo tra assicurazioni, emanate con ordinanza n. 113.108/2006 del presidente della commissione di vigilanza delle assicurazioni Regole sull’approvazione della fusione o scissione delle assicurazioni, emanate con ordinanza n. 113.111/2006 del presidente della commissione di vigilanza delle assicurazioni |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 155/09
1. |
In data 25 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Telefonaktiebolaget LM Ericsson («Ericsson», Svezia) acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo delle attività di Technicolor SA («Technicolor», Francia) relative ai servizi di teleradiodiffusione. In particolare, Ericsson acquisirà, attraverso le controllate al 100 % del gruppo Ericsson, l'insieme del capitale azionario emesso e dei diritti di voto di i) Technicolor Network Services France SAS, ii) Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, iii) Technicolor Broadcast Services UK Ltd, iv) Technicolor Network Services UK Ltd e v) Technicolor Distribution Services UK Ltd (collettivamente «attività di Technicolor relative ai servizi di teleradiodiffusione»). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/11 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 155/10
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» (XIRA SYKA TAXIARCHI)
N. CE: EL-PDO-0005-0790-23.09.2009
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi)
2. Stato membro o paese terzo:
Grecia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Il prodotto «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) è costituito da fichi essiccati (Ficus carica) della varietà Smirne. I fichi hanno un colore giallo chiaro, profumo gradevole e sapore dolce.
Le caratteristiche peculiari dei «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi), controllate con continue analisi realizzate in laboratori accreditati, sono sintetizzate di seguito.
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Frutto: ha buccia sottile e polpa con la consistenza del miele. |
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Colore: giallo chiaro, uniforme. |
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Aroma: gradevole, dolce. |
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Sapore. dolce, intenso. |
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Dimensioni: 45-55 pezzi per chilogrammo. |
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Elementi nutritivi per 100 grammi di prodotto:
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Umidità: massimo 19 %. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Tutte le fasi della produzione e della trasformazione del prodotto «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) devono avere luogo nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
I fichi «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) devono essere confezionati nella zona geografica delimitata in quanto la loro buccia sottile impone l'effettuazione di un trattamento contro gli insetti in due fasi, una prima volta dopo l'essiccamento dei fichi, prima che siano confezionati, e una seconda volta a confezionamento avvenuto: ciò serve a evitare che i frutti siano attaccati dagli insetti con un conseguente netto deterioramento della qualità del prodotto. Autorizzare il confezionamento dei «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) anche al di fuori della zona geografica comporterebbe un forte rischio che la seconda fase del trattamento non avvenga del tutto o sia effettuata in modo scorretto, mettendo a repentaglio la qualità e la reputazione del prodotto.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
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4. Delimitazione concisa della zona geografica:
Gli alberi di fico da cui si ottiene il prodotto si trovano esclusivamente all'interno della zona geografica comprendente i paesi di Taxiarchis, Neos Pyrgos, Agios Georgios, Orei, Istiaia, Kamaria e Kastaniotissa, situati nella parte settentrionale dell'isola di Eubea. La zona nella quale sono coltivati i «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) è circondata dalle montagne dell'Eubea settentrionale su tre lati e dal mare sull'altro lato, il che determina la presenza di un peculiare microclima.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Suolo
Nella parte settentrionale dell'isola di Eubea, e in particolare nella zona geografica delimitata, il suolo è di tipo sabbioso-argilloso-limoso, moderatamente alcalino, con un elevato contenuto di calcio totale e con un tenore di materia organica da basso a moderatamente basso.
Clima
Il clima mite, caldo e secco caratteristico del Mediterraneo meridionale trae particolare beneficio dalla presenza delle montagne contigue, dalla morfologia della regione e dalla brezza marina che soffia dall'Egeo. Il soleggiamento è elevato, in particolare in primavera e in estate, periodo di maturazione dei fichi.
Fattori umani
Ai fini dell'ottenimento del prodotto finale, l'apporto dato dai coltivatori riveste un'importanza pari all'influenza dei fattori naturali intrinseci. Tale apporto è reso possibile dalla loro lunga esperienza nella coltivazione del fico, dal ricorso a peculiari tecniche colturali per ottenere la qualità ricercata e dall'impegno profuso nel produrre un particolare prodotto che desiderano salvaguardare. In sintesi, le particolari tecniche colturali seguite sono le seguenti:
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la potatura, effettuata nei mesi di dicembre e gennaio, è finalizzata a mantenere la forma degli alberi, a permettere lo sviluppo della nuova vegetazione e a esporre la parte interna della chioma affinché sia sufficientemente ventilata e riceva luce in abbondanza. Tra le operazioni necessarie rientrano l'asportazione dei rami secchi e intersecati, effettuando sezioni trasversali e il taglio dei ramoscelli, per mantenere la pianta in condizioni ottimali; |
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la maturazione dei fichi sull'albero. I coltivatori lasciano che i fichi maturino completamente e cadano spontaneamente nelle reti collocate sotto le piante; |
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le modalità di impollinazione. Su ogni pianta il coltivatore colloca in una reticella di plastica da 5 a 7 frutti del caprifico. Dentro i frutti ci sono esemplari femminili adulti della vespa del fico, che sciamano fuori dai frutti del caprifico ed entrano nei frutti del fico vero (femmina) passando per un foro chiamato ostiolo: così facendo trasportano il polline dagli alberi maschio ai fiori femmina. I coltivatori raccolgono i fichi maschio nel tardo pomeriggio e li collocano nel ficheto in serata o la mattina successiva prima che sorga il sole perché le vespe sono attive soprattutto la mattina: in tal modo si ottiene un'impollinazione ottimale; |
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il metodo di essiccamento naturale al sole. |
5.2. Specificità del prodotto:
La peculiarità del prodotto che reca la denominazione «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) è dovuta all'essiccamento naturale dei fichi al sole, al particolare sapore dolce della polpa e alla grandezza dei frutti. I «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) hanno un colore giallo chiaro uniforme, buccia sottile, polpa della consistenza del miele, profumo gradevole e sapore dolce. Hanno grosse dimensioni (45-55 pezzi per chilogrammo).
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
L'inconfondibile varietà di fico Smirne coltivata quasi esclusivamente nell'Eubea settentrionale rappresenta una delle tipologie più riconoscibili a livello internazionale. In particolare, l'insieme di fattori pedoclimatici che caratterizzano le colture di fichi dell'Eubea settentrionale hanno contribuito al predominio di questa varietà locale di fico e alla sua resa costante.
La composizione chimica del suolo costituisce un importante fattore della qualità dei fichi prodotti e, di conseguenza, delle caratteristiche organolettiche dei «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη». È stato dimostrato che l'alto tenore di calcio dei suoli della zona geografica delimitata riduce notevolmente i danni provocati dal sole e la spaccatura dell'ostiolo nei frutti: ciò spiega la qualità eccezionale dei «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη», che sono prodotti esclusivamente su tali terreni.
Le condizioni climatiche dell'Eubea settentrionale garantiscono un soleggiamento elevato e temperature soggette a variazioni limitate lungo l'intero arco dell'anno e in particolare durante il periodo di maturazione dei fichi, determinante ai fini delle loro caratteristiche organolettiche. L'elevato soleggiamento caratteristico della zona, insieme all'ubicazione delle coltivazioni in pendenza e alla loro abbondante esposizione alla luce, determina la formazione di ingenti quantità di zuccheri nei frutti. La percentuale di zuccheri nei fichi è la più alta possibile, in quanto i coltivatori lasciano che i frutti maturino completamente e cadano spontaneamente nelle reti collocate sotto le piante: ciò conferisce ai «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi) il caratteristico sapore dolce che li rende famosi.
I ficheti della zona geografica delimitata sono collocati sulle basse pendici montuose della regione, sulle quali soffiano venti intensi e frequenti. Grazie a ciò e alla conformazione «a coppa» che i coltivatori conferiscono meticolosamente alle piante, l'ottima ventilazione degli alberi ostacola lo sviluppo dei funghi e protegge le piante dagli insetti nocivi. Anche la potatura eseguita dai coltivatori contribuisce all'ottenimento di frutti di grandi dimensioni in quanto rafforza le piante.
L'irrigazione sistematica dei ficheti è intesa a evitare che le piante soffrano per la siccità nelle fasi cruciali del ciclo produttivo e contribuisce alla produttività degli alberi di fico e alla produzione di frutti di grosse dimensioni.
L'essiccamento naturale dei fichi al sole determina il rilascio graduale di umidità, evitando la perdita dei composti volatili termosensibili che conferiscono ai fichi l'aroma caratteristico. Ciò spiega il peculiare aroma che caratterizza i «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20Προϊόντος%20ΞΗΡΑ%20ΣΥΚΑ%20ΤΑΞΙΑΡΧΗ.doc
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.