ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.151.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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2012/C 151/01 |
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2012/C 151/02 |
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2012/C 151/39 |
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2012/C 151/40 |
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2012/C 151/41 |
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Tribunale |
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2012/C 151/42 |
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2012/C 151/43 |
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2012/C 151/44 |
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2012/C 151/45 |
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2012/C 151/46 |
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2012/C 151/47 |
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2012/C 151/48 |
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2012/C 151/49 |
Causa T-97/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Makhlouf/Consiglio |
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2012/C 151/50 |
Causa T-98/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Makhlouf/Consiglio |
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2012/C 151/51 |
Causa T-99/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio |
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2012/C 151/52 |
Causa T-100/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Almashreq Investment/Consiglio |
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2012/C 151/53 |
Causa T-101/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Cham/Consiglio |
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2012/C 151/54 |
Causa T-102/12: Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Sorouh/Consiglio |
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2012/C 151/55 |
Causa T-103/12: Ricorso proposto il 24 febbraio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione |
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2012/C 151/56 |
Causa T-125/08: Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2012 — Atlantean/Commissione |
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2012/C 151/57 |
Causa T-368/08: Ordinanza del Tribunale 27 marzo 2012 — Atlantean/Commissione |
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2012/C 151/58 |
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2012/C 151/59 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/1 |
2012/C 151/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-504/09 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Polonia relativamente al periodo 2008 2012 - Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 - Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri - Parità di trattamento)
2012/C 151/02
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková e K. Herrmann, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Nowacki e B. Majczyna, agenti), Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, e J. Maurici, barrister)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente)
Intervenienti a sostegno delle altre parti nel procedimento: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Romania (rappresentanti: V. Angelescu e A. Cazacioc, conseillers)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2009, Polonia/Commissione (T-183/07), con cui il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione C(2007) 1295 def. della Commissione del 26 marzo 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Principio ne ultra petita — Limiti del controllo giurisdizionale — Violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Interpretazione errata dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE nonché degli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2007) 1295 def.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Romania nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-505/09 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Estonia relativamente al periodo 2008-2012 - Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri - Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione)
2012/C 151/03
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. Randvere e E. White, agenti)
Interveniente a sostegno della Commissione: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente)
Altre parti nel procedimento: Repubblica d’Estonia (rappresentanti: L. Uibo e M. Linntam, agenti), Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Intervenienti a sostegno della Repubblica d’Estonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drēviņa e I. Kalniņš, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T-263/07, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, del 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia, relativamente al periodo 2008–2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Errore di diritto nell’esame della ricevibilità del ricorso di annullamento — Interpretazione erronea degli articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e del principio generale di parità di trattamento — Interpretazione erronea della portata e dell’estensione del principio di buona amministrazione — Qualificazione errata delle disposizioni della decisione impugnata come non separabili, che ha determinato l’annullamento totale e non parziale di tale decisione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie/Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)
(Cause riunite C-7/10 e C-9/10) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Diritto di soggiorno - Familiari di un lavoratore turco naturalizzato - Mantenimento della cittadinanza turca - Data di naturalizzazione)
2012/C 151/04
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie
Convenuti: Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione, istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno per i familiari di un lavoratore turco appartenente al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Familiari di un lavoratore turco naturalizzato, ma che ha conservato la sua cittadinanza turca — Data di naturalizzazione
Dispositivo
L’articolo 7 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro possono sempre invocare questa disposizione ove detto lavoratore, pur mantenendo la cittadinanza turca, abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-185/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/83/CE - Articoli 5 e 6 - Specialità farmaceutiche - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Regolamentazione di uno Stato membro che dispensa dall’autorizzazione all’immissione in commercio medicinali simili ma di prezzo inferiore a medicinali autorizzati)
2012/C 151/05
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica polacca (rappresentante: M. Szpunar, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Normativa di uno Stato membro che permette senza autorizzazione preliminare l’immissione in commercio in tale Stato di medicinali aventi un prezzo inferiore e caratteristiche simili a medicinali autorizzati
Dispositivo
1) |
Avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 4 della legge sui medicinali (Prawo farmaceutyczne), del 6 settembre 2001, come modificata dalla legge del 30 marzo 2007, in quanto tale disposizione normativa dispensa dall’autorizzazione all’immissione in commercio medicinali provenienti dall’estero che presentano le stesse sostanze attive, lo stesso dosaggio e la stessa forma di quelli che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in Polonia, a condizione, in particolare, che il prezzo di tali medicinali importati sia competitivo rispetto a quello dei prodotti che hanno ottenuto detta autorizzazione, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet
(Causa C-209/10) (1)
(Articolo 82 CE - Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di servizio universale per quanto riguarda la distribuzione di talune spedizioni indirizzate - Applicazione di prezzi bassi nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente - Mancanza di elementi di prova relativi all’intenzione - Discriminazione tramite i prezzi - Prezzi bassi e selettivi - Esclusione effettiva o probabile di un concorrente - Incidenza sulla concorrenza e pertanto sui consumatori - Giustificazione oggettiva)
2012/C 151/06
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Post Danmark A/S
Convenuto: Konkurrencerådet
con l’intervento di: Forbruger-Kontakt a-s
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 82 CE (divenuto articolo 102 TFUE) — Abuso di posizione dominante — Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di distribuzione di lettere e pacchi indirizzati, la quale opera una riduzione selettiva dei prezzi di distribuzione della posta non indirizzata a livelli inferiori ai costi totali medi, ma superiori ai costi incrementali medi — Abuso finalizzato all’esclusione di un concorrente
Dispositivo
L’articolo 82 CE dev’essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all’esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla medesima, come stimati nel procedimento all’origine del procedimento principale. Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali in circostanze come quelle di cui al detto procedimento, occorre esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all’esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-243/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna - Recupero)
2012/C 151/07
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, di tutti i provvedimenti necessari a conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa all’aiuto Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) [notificata con il n. C(2008) 2997] (GU L 302, pag. 9)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d’aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C l/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
(Causa C-414/10) (1)
(IVA - Sesta direttiva - Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) - Tassazione di un prodotto importato da un paese terzo - Normativa nazionale - Diritto a detrazione dell’IVA all’importazione - Presupposto - Pagamento effettivo dell’IVA da parte del soggetto passivo)
2012/C 151/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Véleclair SA
Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che subordina il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione al pagamento effettivo di detta imposta da parte del debitore
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione all’effettivo previo pagamento di detta imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest’ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA
(Causa C-417/10) (1)
(Fiscalità diretta - Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria - Abuso di diritto - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Libertà garantite dal Trattato - Principio di non discriminazione - Aiuti di Stato - Obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione)
2012/C 151/09
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: 3M Italia SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Imposta sulle società — Normativa nazionale che prevede una diversa percentuale di imposta sui dividendi delle società a seconda del luogo in cui sono stabilite — Operazione commerciale che implica la partecipazione di società con sede in Italia e società con sede all’estero — Decisione dell’amministrazione di considerare applicabili le imposte dovute nel caso di società con sede all’estero — Nozione di abuso del diritto come definita nella causa C-255/02, Halifax e a. — Applicabilità alle imposte nazionali non armonizzate quali le imposte dirette
Dispositivo
Il diritto dell’Unione — in particolare il principio del divieto dell’abuso di diritto, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l’obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione — deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l’amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — État belge/BLM SA
(Causa C-436/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) - Diritto a detrazione - Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo)
2012/C 151/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti
Ricorrente: État belge — SPF Finances
Convenuta: BLM SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Mons — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Bene d’investimento messo a disposizione e destinato in parte ai bisogni privati del dirigente di una persona giuridica e della sua famiglia, avente diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Esclusione del diritto a detrazione
Dispositivo
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi, esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione, l’uso per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.
Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una situazione come quella in esame nella causa principale, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi del suddetto articolo 13, parte B, lettera b).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italia) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl
(Causa C-500/10) (1)
(Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Sesta direttiva - Articoli 2 e 22 - Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado)
2012/C 151/11
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna
Parti
Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza
Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 2 e 22 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Obbligo in capo agli Stati membri di garantire l’effettiva riscossione dell’IVA — Normativa nazionale che prevede, a determinate condizioni, la chiusura del procedimento giurisdizionale in materia tributaria senza decisione nel merito del giudice di terzo grado e il conseguente passaggio in giudicato della decisione del giudice di secondo grado — Asserito effetto di rinuncia alla riscossione delle imposte armonizzate
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni — e, in pratica, più di quattordici anni — prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG
(Causa C-564/10) (1)
(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articoli 3 e 4 - Misure amministrative - Recupero di vantaggi indebiti - Interessi di compensazione e di mora dovuti in base alla normativa nazionale - Applicazione delle regole di prescrizione del regolamento n. 2988/95 al recupero di tali interessi di mora - Dies a quo della prescrizione - Nozione di «sospensione» - Nozione di «interruzione»)
2012/C 151/12
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Convenuta: Pfeifer & Langen KG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Recupero di un aiuto indebitamente versato — Applicabilità dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 alla prescrizione degli interessi dovuti, in forza del diritto nazionale, in più del rimborso delle somme indebitamente percepite
Dispositivo
L’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione da esso previsto per il recupero del credito principale, corrispondente al rimborso di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione, non è applicabile al recupero degli interessi sorti da tale credito, quando i medesimi interessi sono dovuti non già in applicazione del diritto dell’Unione, ma solamente in virtù di un obbligo del diritto nazionale.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie
(Causa C-599/10) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti - Bando di gara a procedura ristretta - Valutazione dell’offerta - Richieste da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell’offerta - Presupposti)
2012/C 151/13
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrenti: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA
Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie
con l’intervento di: Národná dial’ničná spoločnost’ a.s.,
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) e, in particolare, dei suoi articoli 2, 51 e 55 — Obbligo eventuale dell’amministrazione aggiudicatrice di chiedere, se necessario, chiarimenti in merito all’offerta — Portata di tale obbligo
Dispositivo
1) |
L’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione quale l’articolo 42, paragrafo 3, della legge slovacca n. 25/2006 sulle gare pubbliche d’appalto, nella sua versione applicabile al procedimento principale, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta. |
2) |
L’articolo 55 della direttiva 2004/18 osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso. |
3) |
L’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, quale l’articolo 42, paragrafo 2, della citata legge n. 25/2006, secondo cui, in sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell’offerta. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Svezia
(Causa C-607/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti - Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva)
2012/C 151/14
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Simonsson, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva
Dispositivo
1) |
Il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima. |
2) |
Il Regno di Svezia è condannato alle spese. |
(1) GU C 89 del 19 marzo 2011.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz — Germania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
(Causa C-1/11) (1)
(Ambiente - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 18, paragrafi 1 e 4 - Spedizioni di determinati rifiuti - Articolo 3, paragrafo 2 - Informazioni obbligatorie - Identità del produttore di rifiuti - Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio - Tutela dei segreti commerciali)
2012/C 151/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Mainz
Parti
Ricorrente: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH
Convenuto: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Mainz — Interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo ai trasferimenti di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Documento riprodotto nell'allegato VII a detto regolamento e contenente le informazioni che accompagnano i trasferimenti di determinati rifiuti — Diritto dell'intermediario di non indicare in detto documento l'identità dei produttori di rifiuti per proteggere la propria clientela nei confronti dell'acquirente
Dispositivo
1) |
L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario. |
2) |
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali. |
26.5.2012 |
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C 151/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuele Ferazzoli e a./Ministero dell’Interno
(Cause riunite da C-164/10 a C-176/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Emanuele Ferazzoli (C-164/10), Cosima Barberio (C-165/10), Patrizia Banchetti (C-166/10), Andrea Palomba (C-167/10), Michele Fanelli (C-168/10), Sandra Castronovo (C-169/10), Mirko De Filippo (C-170/10), Andrea Sacripanti (C-171/10), Emiliano Orru’ (C-172/10), Fabrizio Cariulo (C-173/10), Paola Tonachella (C-174/10), Pietro Calogero (C-175/10), Danilo Spina (C-176/10)
Convenuto: Ministero dell’Interno
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse agli operatori nazionali che hanno ottenuto una concessione — Restrizioni all’apertura dei nuovi punti di raccolta di scommesse per i titolari delle nuove concessioni — Perdita delle concessioni in caso di organizzazione transfrontaliera di giochi simili a quelli considerati come «pubblici» — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma — Italia) — Procedimento penale a carico di Alessandro Sacchi
(Causa C-255/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/17
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Roma
Imputato nel procedimento penale nazionale
Alessandro Sacchi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Roma — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verbania — Italia) — Procedimento penale a carico di Matteo Minesi
(Causa C-279/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/18
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Verbania
Imputato nel procedimento penale nazionale
Matteo Minesi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale del Riesame di Verbania — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/11 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Prato — Italia) — Procedimento penale a carico di Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
(Causa C-413/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/19
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Prato
Imputati nel procedimento penale nazionale
Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Prato — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/12 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procedimento penale a carico di Raffaele Russo
(Causa C-501/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/20
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Imputato nel procedimento penale nazionale
Raffaele Russo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/13 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo
(Causa C-107/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta
Convenuto: Massimiliano Rizzo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/13 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procedimento penale a carico di Raffaele Arrichiello
(Causa C-368/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/22
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Imputato nel procedimento penale nazionale
Raffaele Arrichiello
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/14 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Procedimento penale a carico di Vincenzo Veneruso
(Causa C-612/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/23
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Imputato nel procedimento penale nazionale
Vincenzo Veneruso
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Milano — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 TFUE e 56 TFUE)
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 20 febbraio 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino/Provincia di Fermo
(Causa C-94/12)
2012/C 151/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino
Convenuta: Provincia di Fermo
Questione pregiudiziale
Se l’art. 47, par. 2, della direttiva 2004/18/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui all’art. 49, sesto comma, del d.lgs. 163/2006, la quale vieta, tranne casi particolari, di avvalersi di più di un’impresa ausiliaria, disponendo che «Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni…».
(1) GU L 134, pag. 114.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 24 febbraio 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Causa C-100/12)
2012/C 151/25
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Fastweb SpA
Resistente: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Controinteressate: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.
Questione pregiudiziale
Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla direttiva n. 89/665/CEE (1), quale da ultimo modificata con la direttiva n. 2007/66/CE (2), ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell’offerta.
(1) GU L 395, pag. 33.
(2) GU L 335, pag. 31.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 2012 — Regno dei Paesi Bassi/Essent NV ed Essent Nederland BV
(Causa C-105/12)
2012/C 151/26
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi
Convenute: Essent NV, Essent Nederland BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 345 TFUE debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «regime di diritto di proprietà negli Stati membri» rientra anche il divieto assoluto di privatizzazione, in esame nella presente causa, come previsto nel Besluit aandelen netbeheerders in combinato disposto con l’articolo 93 dell’ Elektriciteitswet 1998 e con l’articolo 85 della Gaswet, che implica che le azioni in un gestore di rete possono essere trasferite esclusivamente nell’ambito delle pubbliche autorità. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se da ciò consegua che le disposizioni sulla libera circolazione del capitale non si applicano al divieto di gruppo e al divieto di attività collegate, o per lo meno che non si perviene ad un controllo di detti divieti alla luce delle norme sulla libera circolazione del capitale. |
3) |
Se gli obiettivi di garantire trasparenza sul mercato dell’energia e di prevenire distorsioni di concorrenza mediante la preclusione di sovvenzioni incrociate in senso ampio (compreso lo scambio di informazioni strategiche), che fanno parte degli obiettivi perseguiti dalla Won (Wet onafhankelijk netbeheer — Legge sulla gestione indipendente di rete), siano obiettivi meramente economici, oppure se essi possano essere considerati anche come interessi di natura non economica, nel senso che, in talune circostanze, possono costituire una giustificazione per una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto motivi imperativi di interesse generale. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding NV
(Causa C-106/12)
2012/C 151/27
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staat der Nederlanden
Convenuta: Eneco Holding NV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 345 TFUE debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «regime di diritto di proprietà negli Stati membri» rientra anche il divieto assoluto di privatizzazione, in esame nella presente causa, come previsto nel Besluit aandelen netbeheerders in combinato disposto con l’articolo 93 dell’ Elektriciteitswet 1998 e con l’articolo 85 della Gaswet, che implica che le azioni in un gestore di rete possono essere trasferite esclusivamente nell’ambito delle pubbliche autorità. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se da ciò consegua che le disposizioni sulla libera circolazione del capitale non si applicano al divieto di gruppo, o per lo meno che non si perviene ad un controllo di detto divieto alla luce delle norme sulla libera circolazione del capitale. |
3) |
Se gli obiettivi di garantire trasparenza sul mercato dell’energia e di prevenire distorsioni di concorrenza mediante la preclusione di sovvenzioni incrociate in senso ampio (compreso lo scambio di informazioni strategiche), che fanno parte degli obiettivi perseguiti dalla Won (Wet onafhankelijk netbeheer — Legge sulla gestione indipendente di rete), siano obiettivi meramente economici, oppure se essi possano essere considerati anche come interessi di natura non economica, nel senso che, in talune circostanze, possono costituire una giustificazione per una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto motivi imperativi di interesse generale. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV
(Causa C-107/12)
2012/C 151/28
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staat der Nederlanden
Convenuta: Delta NV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 345 TFUE debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «regime di diritto di proprietà negli Stati membri» rientra anche il divieto assoluto di privatizzazione, in esame nella presente causa, come previsto nel Besluit aandelen netbeheerders in combinato disposto con l’articolo 93 dell’ Elektriciteitswet 1998 e con l’articolo 85 della Gaswet, che implica che le azioni in un gestore di rete possono essere trasferite esclusivamente nell’ambito delle pubbliche autorità. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se da ciò consegua che le disposizioni sulla libera circolazione del capitale non si applicano al divieto di gruppo, o per lo meno che non si perviene ad un controllo di detto divieto alla luce delle norme sulla libera circolazione del capitale. |
3) |
Se gli obiettivi di garantire trasparenza sul mercato dell’energia e di prevenire distorsioni di concorrenza mediante la preclusione di sovvenzioni incrociate in senso ampio (compreso lo scambio di informazioni strategiche), che fanno parte degli obiettivi perseguiti dalla Won (Wet onafhankelijk netbeheer — Legge sulla gestione indipendente di rete), siano obiettivi meramente economici, oppure se essi possano essere considerati anche come interessi di natura non economica, nel senso che, in talune circostanze, possono costituire una giustificazione per una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto motivi imperativi di interesse generale. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Romania) il 29 febbraio 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
(Causa C-108/12)
2012/C 151/29
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Vâlcea
Parti
Ricorrente in secondo grado: SC Volksbank România SA
Convenuti in secondo grado: Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (1) possa essere interpretato nel senso che rientrano nelle nozioni di oggetto principale del contratto e di prezzo, cui fa riferimento tale disposizione, gli elementi che costituiscono la controprestazione a cui ha diritto un istituto di credito in forza di un contratto di credito al consumo, vale a dire il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito al consumo (così come definito nella direttiva 2008/48 (2) relativa ai contratti di credito al consumo), formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, le commissioni bancarie e le altre spese incluse e definite nel contratto.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 febbraio 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali e a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.
(Causa C-111/12)
2012/C 151/30
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordini degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo e di Belluno
Resistenti: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti di Venezia.
Questioni pregiudiziali
1) |
se la direttiva comunitaria n. 85/384/CEE (1), nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria, all’esercizio delle attività nel settore dell’architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l’art. 52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riservi specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di «architetto» ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l’accesso alle attività rientranti nell’architettura ai sensi della citata direttiva; |
2) |
se, in particolare, tale prassi possa consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall’Italia, ancorché muniti di titolo astrattamente idoneo all’esercizio delle attività rientranti nel settore dell’architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell’accesso alle attività professionali contemplate nell’art. 52, comma secondo, prima parte del r.d. n. 2357 del 1925. |
(1) GU L 223, pag. 15.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 1o marzo 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency
(Causa C-113/12)
2012/C 151/31
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Donal Brady
Convenuta: Environmental Protection Agency
Questioni pregiudiziali
Se, in difetto di una interpretazione definitiva della nozione di «rifiuto» ai fini del diritto dell’Unione, uno Stato membro sia autorizzato dal diritto nazionale ad imporre a un produttore di liquame di suino l’obbligo di dimostrare che esso non costituisce rifiuto o se la qualità di rifiuto debba essere determinata in base a criteri oggettivi quali quelli richiamati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea:
1) |
Nel caso in cui la nozione di rifiuti debba essere determinata in base a criteri oggettivi quali quelli richiamati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale livello di certezza sia richiesto in merito al riutilizzo del liquame di suino che un detentore di licenza raccolga e immagazzini o possa immagazzinare per un periodo superiore ai dodici mesi in attesa di consegnarlo agli utilizzatori. |
2) |
Nel caso in cui il liquame di suino costituisca rifiuto, o sia qualificato come tale in conformità agli opportuni criteri, se sia legittimo che uno Stato membro imponga ad un suo produttore — che non lo usa sui suoi terreni, ma lo vende a terzi proprietari perchè lo usino come fertilizzante sui propri terreni — di rispondere personalmente del rispetto da parte dei suddetti utilizzatori della legislazione dell’Unione relativa al controllo dei rifiuti e/o dei fertilizzanti, al fine di assicurare che lo spargimento del liquame di suino operato da terzi non comporti un significativo rischio di inquinamento ambientale. |
3) |
Se il citato liquame di suino sia escluso dall’ambito della nozione di «rifiuto» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 75/442/CEE (1), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2), in quanto «già contemplat[o] da un’altra normativa» e, in particolare, dalla direttiva 91/676/CEE, in circostanze in cui, all’epoca della concessione della licenza, l’Irlanda non aveva dato attuazione alla direttiva 91/676/CEE (3), non vi era nessuna altra normativa nazionale che regolamentasse l’uso del liquame di suino sui terreni come fertilizzante, e il regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) non era stato ancora emanato. |
(1) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).
(2) Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32).
(3) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Burgos (Spagna) il 5 marzo 2012 — La Retoucherie de Manuela, S.L./La Retoucherie de Burgos, S.C.
(Causa C-117/12)
2012/C 151/32
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Burgos
Parti
Ricorrente: La Retoucherie de Manuela, S.L.
Convenuta: La Retoucherie de Burgos, S.C.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’espressione «locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale», di cui all’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 2790/1999 (1), debba essere interpretata nel senso che riguarda solo il luogo o lo spazio fisico da cui sono stati venduti i beni o forniti i servizi durante la vigenza del contratto, oppure possa estendersi all’intero territorio in cui l’acquirente ha operato nel periodo contrattuale. |
2) |
Qualora la Corte accolga la prima interpretazione, se, nel caso di un contratto di affiliazione in base al quale sia stato assegnato all’affiliato un determinato territorio, l’espressione «locali e terreni» possa essere riferita al territorio in cui l’affiliato ha operato durante il periodo contrattuale. |
(1) Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
26.5.2012 |
IT |
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C 151/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu (Romania) il 6 marzo 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
(Causa C-123/12)
2012/C 151/33
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Giurgiu
Parti
Ricorrente in secondo grado: SC Volksbank România SA
Convenuto in secondo grado: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio possa essere interpretato nel senso che rientrano nelle nozioni di «oggetto principale del contratto» e di «prezzo», cui fa riferimento tale disposizione, gli elementi che costituiscono la controprestazione a cui ha diritto un istituto di credito in forza di un contratto di credito al consumo, vale a dire il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, le commissioni bancarie e le altre spese incluse e definite nel contratto. |
2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio possa essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro che abbia trasposto tale norma nel diritto interno di procedere, nell’esercizio del potere giudiziario, alla verifica del carattere abusivo di clausole contrattuali che vertono sull’oggetto principale del contratto e sull’adeguatezza del prezzo. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
26.5.2012 |
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C 151/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) il 7 marzo 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv
(Causa C-124/12)
2012/C 151/34
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Plovdiv
Parti
Ricorrente: AES-3C Maritza East 1 EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con l’articolo 168, lettera a), e con l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1) relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una disposizione come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, in forza della quale al soggetto passivo non deve essere riconosciuto alcun diritto di detrarre l’IVA assolta per la fornitura di servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione, nonché per le spese inerenti a missioni, in quanto tali beni e servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche, ossia a favore dei lavoratori in servizio presso il soggetto passivo, tenuto conto delle seguenti circostanze:
|
2) |
Se l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE autorizzi uno Stato membro ad introdurre, all’atto della sua adesione all’Unione europea, una condizione che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, la quale richiede che «i beni o i servizi siano destinati a operazioni a titolo gratuito (…)», ove una siffatta limitazione non fosse espressamente prevista nella legge in vigore fino alla data dell’adesione. |
3) |
Nell’ipotesi di una risposta affermativa alla questione precedente, se occorra dedurne che i beni o i servizi ricevuti sono destinati a «operazioni a titolo gratuito» qualora siano stati acquistati ai fini dell’attività economica ma, a causa della loro natura, per il loro impiego sia necessario metterle a disposizione dei lavoratori occupati nell’impresa del soggetto passivo. |
(1) GU L 347, pag. 1.
26.5.2012 |
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C 151/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto (Portogallo) l'8 marzo 2012 — Sindicatos dos Bancários do Norte e altri/BPN — Banco Português de Negócios S.A
(Causa C-128/12)
2012/C 151/35
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho do Porto
Parti
Ricorrenti: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo
Convenuto: BPN — Banco Português de Negócios S.A
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso che risulta applicabile ai lavoratori del settore pubblico; |
2) |
Se l’imposizione da parte dello Stato di una riduzione dei salari in forza della citata legge finanziaria per il 2011, applicata unicamente ai lavoratori che esercitano le loro funzioni nel settore statale o nel settore imprenditoriale pubblico, sia contraria al divieto di discriminazione e quindi configuri una discriminazione basata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro; |
3) |
Se il diritto di lavorare in condizioni dignitose, sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che implica il divieto di apportare riduzioni retributive senza l’accordo del lavoratore interessato, qualora il contratto non venga modificato; |
4) |
Se il diritto a condizioni di lavoro dignitose di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che implica il diritto ad una retribuzione equa, che garantisca ai lavoratori e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente; |
5) |
Quando la riduzione del salario non costituisce l’unica misura possibile, necessaria e fondamentale nell’ambito dei tentativi volti al risanamento delle finanze pubbliche, in una situazione di grave crisi economico-finanziaria del paese, se tale misura sia contraria al diritto sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto mette in pericolo il livello di vita e gli impegni finanziari che i lavoratori e le loro rispettive famiglie hanno assunto prima della detta riduzione; |
6) |
Se la riduzione dei salari imposta in tal modo dallo Stato portoghese, in quanto non era prevedibile né attesa da parte dei lavoratori, sia contraria al diritto a condizioni di lavoro dignitose. |
26.5.2012 |
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C 151/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 marzo 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-136/12)
2012/C 151/36
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Consiglio Nazionale dei Geologi
Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questioni pregiudiziali
I. |
|
II. |
Per il caso in cui la Corte di giustizia UE dovesse accedere alla tesi del «filtro a maglie larghe» (…), ostativa dell’applicazione delle regole processuali nazionali in ordine alla specificità dei motivi di ricorso, la pregiudiziale comunitaria deve essere rimessa alla Corte di giustizia UE negli esatti termini in cui è stata formulata da parte appellante [nel procedimento principale], e [qui di seguito] riportati.
|
III. |
|
(1) GU L 199, pag. 1.
(2) GU L 255, pag. 22.
(3) GU L 376, pag. 36.
26.5.2012 |
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C 151/24 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-137/12)
2012/C 151/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo, I. Rogalski e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione del Consiglio 2011/853/UE, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (1); |
— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, la Commissione sostiene che l’articolo 114 TFUE non costituisce un fondamento giuridico adeguato per l’adozione della decisione impugnata. Infatti, secondo la ricorrente, la decisione avrebbe dovuto fondarsi sull’articolo 207, paragrafo 4, TFUE, che autorizza il Consiglio a concludere accordi internazionali nel settore della politica commerciale comune, come definita all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE. La convenzione in discorso non concerne «il miglioramento del funzionamento del mercato interno», dato che il suo obiettivo principale consiste nell’«agevolare» e nel «promuovere» la fornitura di servizi ad accesso condizionato tra l’Unione e altri paesi europei. Essa avrà un effetto diretto e immediato sulla fornitura dei servizi ad accesso condizionato nonché sul commercio di dispositivi illeciti e sui servizi relativi a tali dispositivi. Di conseguenza, la convenzione rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione (articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 1 e 2, TFUE), in quanto il Consiglio ha ritenuto che la conclusione della convenzione non rientrasse nella competenza esclusiva dell’Unione, mentre la convenzione rientra nel settore della politica commerciale comune o, in ogni caso, la conclusione della convenzione può incidere sulle regole comuni o modificarne la portata.
(1) GU L 336, pag. 1.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 15 marzo 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Causa C-138/12)
2012/C 151/38
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Rusedespred OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un soggetto passivo sia autorizzato, in forza del principio della neutralità fiscale, ad esigere, entro il termine di prescrizione previsto, il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e non dovuta, qualora, secondo il diritto nazionale, l’operazione in relazione alla quale esso ha calcolato l’imposta sia esente, il rischio di perdita di gettito fiscale sia eliminato, e la disposizione sulla rettifica delle fatture prevista dalla legge nazionale non sia applicabile. |
2) |
Se il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità, dell’effettività e della parità di trattamento ostino ad un diniego — fondato su una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) — da parte di un Ufficio delle Entrate, di rimborsare ad un soggetto passivo l’IVA da questi indicata in una fattura, qualora tale imposta, essendo relativa ad un’operazione esente, non sia dovuta, ma sia stata fatturata, calcolata e versata indebitamente, sempreché all’acquirente o al destinatario della prestazione sia già stato negato il diritto a detrazione in relazione alla medesima operazione in un avviso definitivo di accertamento, con la motivazione che il fornitore o il prestatore dei servizi aveva calcolato illegittimamente l’imposta. |
3) |
Se il soggetto passivo possa invocare direttamente i principi che governano il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente i principi della neutralità fiscale e dell’effettività, al fine di contestare una disposizione nazionale o la sua applicazione da parte delle autorità fiscali o degli organi giurisdizionali, la quale violi i summenzionati principi ovvero la mancanza di una disposizione nazionale, la quale violi i summenzionati principi. |
(1) GU L 347, pag. 1.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 21 marzo 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Causa C-142/12)
2012/C 151/39
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente: Hristomir Marinov
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che comprende anche i casi in cui la cessazione dell’attività economica imponibile sia da attribuirsi al fatto che con la cancellazione dal registro viene a mancare la possibilità per il soggetto passivo di esporre in fattura e detrarre l’IVA. |
2) |
Se gli articoli 74 e 80 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale che prevede, nei casi di cessazione dell’attività economica imponibile, che la base imponibile dell’operazione sia costituita dal valore normale dei beni esistenti al momento della cancellazione dal registro. |
3) |
Se l’articolo 74 della direttiva 2006/112 abbia efficacia diretta. |
4) |
Se, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2006/112, siano rilevanti la durata del periodo che va dal momento dell’acquisto dei beni al momento della cessazione dell’attività economica imponibile nonché le riduzioni di valore verificatesi dopo l’acquisto dei beni. |
(1) GU L 347, pag. 1.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hovrätten för Nedre Norrland (Svezia) il 26 marzo 2012 — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/1) Frank Koot 2) Evergreen Investments AB
(Causa C-147/12)
2012/C 151/40
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Hovrätten för Nedre Norrland
Parti
Ricorrente: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
Convenuti:
1) |
Frank Koot |
2) |
Evergreen Investments AB |
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i punti 1 e 3 dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debbano essere interpretati nel senso che, nelle controversie in materia di indennizzo, costituiscano una deroga di portata generale alla regola principale enunciata all’articolo 2. |
2) |
Se la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento debba essere interpretata nel senso che la disposizione comprenda l’azione promossa da un creditore contro un membro del consiglio di amministrazione di una società, qualora siffatta azione si fondi sul fatto che il membro del consiglio di amministrazione risponde dei debiti della società, allorché abbia omesso di adottare misure formali per il controllo della situazione economica della società, continuandone invece l’attività e contraendo ulteriori debiti a carico della stessa. |
3) |
Se la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento debba essere interpretata nel senso che la disposizione comprenda l’azione promossa da un creditore contro un socio di una società, qualora siffatta azione si fondi sul fatto che il socio risponde dei debiti della società, allorché l’azionista ne continui l’attività, nonostante la società risulti sottocapitalizzata e dovrebbe essere messa in liquidazione. |
4) |
Se la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento debba essere interpretata nel senso che la disposizione comprenda l’azione promossa da un creditore contro un socio di una società che si sia impegnato a pagare i debiti della stessa. |
5) |
In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 2, se un eventuale danno si consideri realizzato nei Paesi Bassi oppure in Svezia qualora il membro del consiglio di amministrazione sia domiciliato nei Paesi Bassi, mentre gli inadempimenti agli obblighi del consiglio di amministrazione riguardino una società di diritto svedese. |
6) |
In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui ai punti 3 e 4, se un eventuale danno si consideri realizzato nei Paesi Bassi oppure in Svezia qualora il socio sia domiciliato nei Paesi Bassi, mentre la società sia di diritto svedese. |
7) |
Se, appurato che i punti 1 e 3 dell’articolo 5 del regolamento siano applicabili a una o più delle situazioni descritte, per l’applicazione dei siffatti punti assuma rilievo il fatto che un credito sia stato ceduto dal creditore originario a un altro soggetto. |
(1) GU L 12, pag. 1.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/26 |
Ordinanza del presidente della Corte del 2 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Anex Customs BVBA/Belgische Staat, KBC Bank NV
(Causa C-163/11) (1)
2012/C 151/41
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
26.5.2012 |
IT |
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C 151/27 |
Ordinanza del Tribunale 22 marzo 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commissione
(Causa T-114/09) (1)
(Aiuti di Stato - Restituzione dell’aiuto - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Non luogo a provvedere)
2012/C 151/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan e B. Martenczuken, successivamente B. Stromsky e L. Flynn, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Bering Liisberg, successivamente C. Vang, agenti, assistiti da P. Biering e K. Lundgaard Hansen, avvocati) e TV2/Danmark A/S (Odense C, Danimarca) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 agosto 2008, C(2008) 4224 def., relativa ad un aiuto per il salvataggio concesso alla TV2 Danmark A/S
Dispositivo
1) |
Non occorre statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Viasat Broadcasting UK Ltd, la Commissione europea, il Regno di Danimarca e la TV2 Danmark A/S sopporteranno ognuno le proprie spese. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/27 |
Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commissione
(Causa T-273/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Abuso di posizione dominante - Rigetto di una denuncia - Interesse legittimo - Interesse comunitario - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2012/C 151/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola) (rappresentanti: L. Misson, G. Ernes e A. Pel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 3916 della Commissione, del 12 maggio 2009, adottata in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione e recante rigetto, per difetto di interesse legittimo e di interesse comunitario, della denuncia presentata dalla ricorrente, concernente talune infrazioni agli articoli 81 CE e 82 CE asseritamente commesse dalla Federazione italiana giuoco calcio, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla Union of European Football Associations e dalla Fédération internationale de football association, in relazione alle sanzioni inflitte alla Juventus Football Club SpA di Torino (caso COMP/39464 — Sostenitori della Juventus Torino/FIGC-CONI-UEFA-FIFA).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Associazione «Giùlemanidallajuve» è condannata al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà le proprie spese. |
26.5.2012 |
IT |
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C 151/27 |
Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2012 — Connefroy e a./Commissione
(Causa T-327/09) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)
2012/C 151/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Philippe Connefroy (Le Rozel, Francia); Jean-Guy Gueguen (Carantec, Francia) e EARL de Cavagnan (Grézet-Cavagnan, Francia) (rappresentante: C. Galvez, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, 2009/402/CE, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione (GU L 127, pag. 11)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile e respinto. |
2) |
I sigg. Philippe Connefroy e Jean-Guy Gueguen e l’EARL de Cavagnan sono condannati a sostenere, oltre alle loro proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/28 |
Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2012 — Cañas/Commisione
(Causa T-508/09) (1)
(Concorrenza - Regole anti-doping - Decisione di rigetto di una denuncia - Cessazione di attività professionale - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire)
2012/C 151/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: inizialmente F. Laboulfie e C. Aguet, successivamente Y. Bonnard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia mondiale anti-doping (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, D. Cooper, solicitor, e N. Chesaites, barrister); e ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e J. Marchandise, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2009, C(2009) 7809, nel caso COMP/39471, che respinge, per difetto di interesse comunitario una denuncia relativa ad una violazione degli articoli 81 Ce e 82 CE nella quale sono assertivamente incorse l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), l'ATP Tour Inc. (ATP) e la Fondazione Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS)
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Guillermo Cañas sopporterà le sue proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
L'Agenzia mondiale anti-doping e la ATP Tour Inc. sosterrano le loro proprie spese. |
4) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della European Elite Athletes Association. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/28 |
Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Asociación Española de Banca/Commissione
(Causa T-236/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni estere - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non ordina il recupero degli aiuti - Associazione - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità)
2012/C 151/46
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociaciôn Española de Banca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñioz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e, in subordine, dell’articolo 4 della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Asociación Española de Banca è condannata alle spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/29 |
Ordinanza del Tribunale 27 marzo 2012 — European Goldfields/Commissione
(Causa T-261/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sovvenzione concessa dalle autorità elleniche a favore dell’impresa mineraria Ellinikos Chrysos, consistente nella cessione della gestione della miniera di Cassandra ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato e nell’esenzione dalle imposte sull’operazione - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e che dispone il suo recupero maggiorato degli interessi - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità)
2012/C 151/47
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukon, Canada) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08), concesso dalla Grecia a favore della Ellinikos [Ch]rysos SA (GU L 193, pag. 27)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La European Goldfields Ltd è condannata alle spese. |
3) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/29 |
Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012 — Ecologistas en Acción/Commissione
(Causa T-341/11) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso - Non luogo a provvedere)
2012/C 151/48
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Doreste Hernández)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral e P. Costa de Oliveira, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, abogado del Estado, assistito dall’avv. J.M. Rodriguez Cârcamo, successivamente S. Centeno Huerta, abogado del Estado)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rifiuto di accordare alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi all’approvazione del progetto di costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna), forniti alla Commissione dalle autorità spagnole nell’ambito dell’applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ecologistas en Accion-CODA. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/29 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-97/12)
2012/C 151/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/30 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-98/12)
2012/C 151/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-433/11, Makhlouf/Consiglio (1).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/30 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-99/12)
2012/C 151/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, i primi tre dei quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1), e T-433/11, Makhlouf/Consiglio (2).
Il quarto motivo verte su una violazione del principio della parità di trattamento, il quale ha determinato la conseguenza di falsare la concorrenza tanto all’interno dell’Unione europea quanto in Siria, nonché tra questi due territori.
26.5.2012 |
IT |
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C 151/30 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Almashreq Investment/Consiglio
(Causa T-100/12)
2012/C 151/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Almashreq Investment Co. (Joint-Stock Holding Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1), e T-433/11, Makhlouf/Consiglio (2).
26.5.2012 |
IT |
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C 151/31 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Cham/Consiglio
(Causa T-101/12)
2012/C 151/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1), e T-433/11, Makhlouf/Consiglio (2).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/31 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 — Sorouh/Consiglio
(Causa T-102/12)
2012/C 151/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sorouh Joint Stock Company (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1), e T-433/11, Makhlouf/Consiglio (2).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/31 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione
(Causa T-103/12)
2012/C 151/55
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, lawyer, e D. Slater, Solicitor)
Convenute: Commissione europea e Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento, proposto ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e/o l'eccezione di illegittimità sollevata in forza dell'articolo 277 TFUE, avverso i regolamenti n. 1240/2011, n. 1308/2011, n. 1239/2011, n. 1281/2011, n. 1316/2011, n. 1384/2011, n. 27/2012 e n. 57/2012; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 318, pag. 9); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 332, pag. 8); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 318, pag. 4); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 327, pag. 60); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 334, pag. 16); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 343, pag. 33); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 9, pag. 12), e |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 19, pag. 12); |
— |
in subordine, dichiarare ricevibile e fondata l'eccezione di illegittimità sollevata avverso gli articoli 186, lettera a), e 187 del regolamento n. 1234/2007 (1), dichiarare tali disposizioni illegittime e annullare i regolamenti impugnati, i quali si basano, direttamente o indirettamente, su tali disposizioni; |
— |
condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire i danni subiti dalle ricorrenti a seguito della violazione, da parte di quest’ultima, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l'importo di tale risarcimento per il danno subito dalle ricorrenti, tra il 1o aprile 2011 e il 29 gennaio 2012, a EUR 87 399 257, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o stabilire qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri; |
— |
ordinare il pagamento degli interessi sulla somma dovuta dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento, al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, atteso che gli atti impugnati operano una discriminazione a scapito delle raffinerie di zucchero di canna e in favore dei trasformatori di barbabietole. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1234/2007 e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, in quanto la convenuta non dispone del potere di aumentare le quote ed è obbligata ad imporre un prelievo elevato e dissuasivo sull'immissione nel mercato di eccedenze di zucchero, e non ha alcun mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento n. 1239/2011 e i suoi regolamenti di esecuzione hanno creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare senza connessione con i prodotti importati. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la convenuta avrebbe facilmente potuto adottare misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la convenuta non ha rispettato le legittime aspettative delle ricorrenti ad essere trattate in modo equilibrato, equo e non discriminatorio. |
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto la convenuta si è anzitutto astenuta dall’agire, nonostante i reiterati avvertimenti di turbative di mercato; in seguito ha adottato misure manifestamente inadeguate per rimediare a tali turbative, e così facendo ha rotto l’equilibrio stabilito dal Consiglio tra i vari operatori di mercato. |
Ai fini dell’annullamento del regolamento n. 57/2012, le ricorrenti invocano solo il primo, il quarto e il sesto motivo.
In subordine, le ricorrenti sollevano i suesposti motivi avverso i regolamenti nn. 1239/2011 e 1308/2011, a sostegno dell'illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Qualora il Tribunale respingesse tali motivi di annullamento, le ricorrenti sollevano parimenti l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento n. 1234/2007, che costituiscono il fondamento giuridico dei regolamenti controversi, e chiedono l'annullamento di tali disposizioni, nonché dei regolamenti impugnati.
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/33 |
Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2012 — Atlantean/Commissione
(Causa T-125/08) (1)
2012/C 151/56
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/33 |
Ordinanza del Tribunale 27 marzo 2012 — Atlantean/Commissione
(Causa T-368/08) (1)
2012/C 151/57
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/33 |
Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2012 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
(Causa T-501/09) (1)
2012/C 151/58
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/33 |
Ordinanza del Tribunale 28 marzo 2012 — X Technology Swiss/UAMI — Brawn (X Undergear)
(Causa T-581/10) (1)
2012/C 151/59
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.