ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
17 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 141/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 141/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

5

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2012/C 141/03

Parere della Banca centrale europea, del 7 marzo 2012, in merito rafforzamento della governance economica dell’area dell’euro (CON/2012/18)

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 141/04

Progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Posizione del Consiglio

25

 

Commissione europea

2012/C 141/05

Tassi di cambio dell'euro

26

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 141/06

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

27

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 141/07

Aiuti di Stato — Germania — Aiuto di Stato SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Vendita e retrolocazione di complessi residenziali a Neubrandenburg — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 1 )

28

 

Rettifiche

2012/C 141/08

Rettifica di MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA/7/12 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema di sostegno automatico 2012 (GU C 60 del 29.2.2012)

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 141/01

Data di adozione della decisione

4.8.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32465 (11/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Wales

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Wales Screen Fund

Base giuridica

Sections 60, 61 and 70 of the Government of Wales Act 2006. Section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975 provides that the Welsh Ministers may provide finance for persons carrying on or intending to carry on businesses to further the economic and social development of Wales or any part of Wales or to promote efficiency in business and international competitiveness in Wales

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, prestito agevolato

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 3 Mio GBP;

 

Importo totale dell'aiuto previsto 9 Mio GBP

Intensità

20 %

Durata

4.8.2011-4.8.2014

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Welsh Government

Rhodfa Padarn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

Ceredigion

Wales

SY23 3UR

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34032 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Reintroduction of the Italian Guarantee Scheme

Base giuridica

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 80 000 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 30.6.2012

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre 97

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34280 (N/12)

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Valtiontuki miehistön matka- jaVaihtokustannuksiin;

Statligt stöd för kostnader för besättnings resor och avlösning

Base giuridica

Merityöaikalaki 9.4.1976/296, Merimiesten vuosilomalaki 1.6.1984/433; Merityösopimuslaki 17.6.2011/756.

Sjöarbetstidslag 9.4.1976/296; Semesterlag för sjömän 1.6.1984/433; Lag om sjöarbetsavtal 17.6.2011/756

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 1,5 Mio EUR

Intensità

Durata

A partire dal 1.1.2012

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvosto

Eteläesplanadi 16

PL 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

Statsrådet

Södra esplanaden 16

PB 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34344 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Amendment of the Italian Guarantee Scheme

Base giuridica

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 110 000 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 30.6.2012

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre 97

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 141/02

Data di adozione della decisione

10.4.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33403 (11/N)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Nederland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verhoging van de parafiscale heffingen ter financiering van gezondheids- en onderzoeksmaatregelen in de pluimveesector

Base giuridica

1.

Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126);

2.

Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikel 6 en 8);

3.

Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;

4.

Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE);

5.

Verordening bestemmingsheffingen legsector;

6.

Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011;

7.

Verordening fonds onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Malattie degli animali, Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Servizi agevolati

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 23,22 milioni EUR

Intensità

100 %

Durata

fino al 1.7.2017

Settore economico

Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Productschap voor Pluimvee en Eieren

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

4.4.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33628 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aid scheme for compensation for damage caused by floods in Poland

Base giuridica

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Abbuono di interessi, Riduzione dei contributi di previdenza sociale, Prestito agevolato, Differimento dell'imposta, Estinzione del debito, Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione annuale: 54 milioni PLN

Intensità

100 %

Durata

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


III Atti preparatori

Banca centrale europea

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 marzo 2012

in merito rafforzamento della governance economica dell’area dell’euro

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Introduzione e base giuridica

Il 21 dicembre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici») e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (2) (di seguito la «proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza»).

La BCE è competente a formulare un parere sulle proposte di regolamento in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di regolamento sono rilevanti ai fini dell’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi, di cui agli articoli 127, paragrafo 1, 282, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Come statuito nel Parere CON/2011/13 (3), la crisi attuale ha dimostrato molto chiaramente che un’ambiziosa riforma della struttura di governance economica è nel profondo e superiore interesse dell’Unione europea, degli Stati membri ed in particolare dell’area dell’euro. Il rafforzamento del Patto di stabilità e crescita (PSC), prodotto dal pacchetto legislativo di sei atti giuridici (4), entrati in vigore il 13 dicembre 2011, ha creato un più solido quadro di riferimento dell’Unione per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio. Dato che essere parte di un'unione monetaria ha effetti di ampia portata e implica un coordinamento e una sorveglianza molto più attenti per assicurare la stabilità e la sostenibilità dell’area dell’euro nel suo insieme, il vertice euro del 26 ottobre 2011 ha espresso l’impegno ad attuare misure aggiuntive.

In linea con la posizione espressa nel contesto dell’adozione degli atti giuridici summenzionati, quando ha richiesto un salto di qualità per l’area dell’euro, la BCE accoglie con favore le proposte di regolamento e raccomanda alcune modifiche indirizzate a: a) rafforzare ulteriormente la disciplina di bilancio degli Stati membri dell’area dell’euro, e b) potenziare la sorveglianza degli Stati membri dell’area dell’euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, a prescindere dal fatto che ricevano assistenza finanziaria o possano avere bisogno di ricevere una tale assistenza.

La BCE ritiene che le proposte di regolamento siano compatibili e complementari con il nuovo trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (di seguito il «TSCG»), concordato nella riunione del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012.

Infine, una condizione per procedere con il salto di qualità summenzionato è che gli Stati membri diano attuazione, tempestivamente e vigorosamente, ai propri obblighi ai sensi del TSCG, nonché alle proposte di regolamento, una volta adottate.

I.   Proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio

Questa proposta di regolamento contiene disposizioni che potenzieranno la sorveglianza di bilancio da parte della Commissione europea in merito ai documenti programmatici di bilancio; prevede altresì procedure rigorose di monitoraggio per garantire la correzione dei disavanzi eccessivi. La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento, la quale, una volta adottata, integrerà la versione rafforzata del PSC. È un passo ulteriore verso il rafforzamento della governance economica dell’Unione in relazione agli Stati membri dell’area dell’euro e una garanzia del corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria. In particolare: a) imporrebbe agli Stati membri dell’area dell’euro di adottare regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali, conseguano l'obiettivo di bilancio a medio termine, nonché di disporre a livello nazionale di un consiglio indipendente di bilancio che produca previsioni macroeconomiche e/o di bilancio indipendenti per i programmi annui di bilancio a medio termine e i progetti di legge di bilancio; b) rafforzerebbe il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, ivi inclusa l'istituzione di una sessione di bilancio comune, che necessita della comunicazione di informazioni aggiuntive, introducendo dunque la possibilità per la Commissione di adottare un parere in merito al documento programmatico di bilancio e di richiedere la revisione del documento, qualora accerti che gli obblighi di cui al PSC siano gravemente disattesi; c) aiuterebbe a garantire la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi attraverso un monitoraggio più rigoroso degli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, nonché alle raccomandazioni della Commissione in merito all'adozione di misure ulteriori, qualora vi sia il rischio che tali raccomandazioni siano disattese; e d) garantirebbe un’elevata qualità dei conti della pubblica amministrazione grazie ad una revisione complessiva e indipendente, che integra i requisiti minimi di recente introduzione in materia di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e la possibilità di sanzioni nel caso di falsificazione delle statistiche di bilancio.

Allo stesso tempo, vi è spazio per alcuni miglioramenti volti a rendere la proposta di regolamento maggiormente incisiva ed efficace. Date tali premesse, la BCE propone diverse osservazioni.

1.

Al fine di rafforzare ulteriormente il regolamento, la Commissione — al fine di garantire un perseguimento anticipato dei programmi di stabilità (5) — dovrebbe richiedere agli Stati membri dell’area dell’euro non solo di trasmettere i documenti programmatici di bilancio (6), ma anche i programmi di bilancio a medio termine aggiornati. Tali programmi dovrebbero riguardare anche le evoluzioni del debito pubblico, le passività statali implicite e potenziali, nonché altri dati pertinenti ai fini della valutazione della sostenibilità a lungo termine della finanza pubblica (7). Ciò permetterà alla Commissione di monitorare e valutare i documenti programmatici di bilancio relativi all'anno successivo, tenendo conto delle conseguenze a medio termine sul bilancio delle nuove misure, nonché di eventuali rischi specifici per ciascun paese per la sostenibilità delle finanze pubbliche.

2.

La BCE propone che la Commissione emetta un parere nel caso in cui un documento programmatico di bilancio implichi un’inottemperanza agli obblighi di politica di bilancio di cui al Patto di stabilità e crescita e un disavanzo strutturale maggiore di quello previsto nel programma di stabilità dello Stato membro; ovvero qualora il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il 60 % del prodotto interno lordo e non diminuisca con sufficiente velocità, ai sensi del Patto di stabilità e crescita; ovvero nel caso in cui la Commissione accerti la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio. La Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali pareri del Consiglio in merito al programma di stabilità. La BCE raccomanda inoltre di rendere esplicito (nell’articolo 6, paragrafo 1) il fatto che la Commissione valuta la qualità del processo di raccolta dei dati sottostanti, il che potrebbe dare origine, ad esempio, a un parere sulla qualità delle statistiche in materia di bilancio o sulla carenza di indipendenza delle previsioni macroeconomiche e/o di bilancio (8).

3.

La Commissione dovrebbe richiedere nel proprio parere la revisione del documento programmatico di bilancio da parte degli Stati membri nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio stabiliti nel Patto di stabilità e crescita siano disattesi. Inoltre, la Commissione dovrebbe richiedere la revisione del documento programmatico di bilancio da parte degli Stati membri qualora il documento non rispetti l’andamento del disavanzo e/o del debito specificato nel programma di stabilità dello Stato membro in questione, tenendo conto dell’eventuale parere del Consiglio sul programma di stabilità, o qualora accerti che vi siano rischi per la sostenibilità di bilancio [ciò non dovrebbe richiedersi solo nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo, stabiliti dal PSC, «siano gravemente disattesi», bensì non appena si verifichi qualsiasi inottemperanza o quando siano identificati altri rischi per la sostenibilità di bilancio (9)].

4.

La proposta di regolamento prevede che la Commissione richieda la revisione del documento programmatico di bilancio nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo, stabiliti dal PSC, «siano gravemente disattesi». La BCE propone di modificare l’espressione con «siano disattesi», al fine di garantire che la revisione del documento programmatico di bilancio sia tempestiva.

Al fine di rafforzare l’aspetto correttivo del PSC, la BCE considera giustificato anche un rigoroso esame successivo in merito all’adeguatezza delle misure correttive — qualora la correzione tempestiva del disavanzo eccessivo sembri in dubbio — attraverso un utilizzo più forte della pressione nell'Eurogruppo, nel Consiglio e, infine, nel Consiglio europeo, nonché attraverso un più ampio uso di sanzioni (reputazionali) (10).

II.   Proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza

Questa proposta di regolamento dispone un meccanismo di sorveglianza applicabile agli Stati membri dell’area dell’euro che subiscono o rischiano di subire tensioni sui mercati finanziari e/o che ricevono assistenza finanziaria. Complessivamente, la proposta di regolamento è accolta con favore, in quanto conferisce una base esplicita alla prassi di un più rigoroso monitoraggio degli Stati membri che subiscono tensioni sui mercati finanziari o ricevono assistenza finanziaria. È accolto con favore anche il coinvolgimento della BCE e delle Autorità europee di vigilanza. Tuttavia, la BCE propone diverse osservazioni.

1.

La BCE accoglie favorevolmente il fatto che anche ove uno Stato membro non riceva alcun tipo di sostegno finanziario, la Commissione possa decidere di assoggettarlo a sorveglianza rafforzata qualora si trovi in gravi difficoltà [sarebbe preferibile utilizzare una terminologia uniforme all’interno della proposta di regolamento, che nella versione inglese attualmente si riferisce alle «gravi» difficoltà usando sia «serious», ad esempio all’articolo 1, sia «severe», ad esempio all’articolo 2]. Inoltre, l’indicazione di esempi di situazioni che costituiscono gravi difficoltà gioverebbe alla comprensione della proposta di regolamento, al contrario di una definizione esaustiva, la cui elaborazione non risponderebbe a criteri di prudenza. Infatti, una siffatta definizione non permetterebbe l’applicazione della proposta di regolamento a situazioni causate da sviluppi successivi del mercato che non avrebbero potuto essere previsti al tempo dell’adozione (11).

2.

Poiché le fonti delle difficoltà degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata potrebbero facilmente comprendere o generare rischi sistemici, l’azione in tale campo potrebbe trarre beneficio dal coinvolgimento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Sarebbe pertanto utile informare il CERS, ove pertinente, in merito ai risultati della sorveglianza rafforzata.

3.

Un’altra caratteristica fondamentale della proposta di regolamento è che il Consiglio può raccomandare che uno Stato membro sottoposto a sorveglianza rafforzata chieda assistenza finanziaria e prepari un programma di aggiustamento macroeconomico ove si individui la necessità di più misure e la situazione finanziaria dello Stato membro abbia importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria nell’area dell’euro nel suo insieme (12). Si tratta di una disposizione importante poiché incoraggia gli Stati membri a chiedere assistenza finanziaria e a evitare ritardi non necessari nel caso in cui ciò potrebbe avere conseguenze dannose per la stabilità finanziaria nell’area dell’euro nel suo insieme. Tale disposizione potrebbe essere potenziata obbligando il Consiglio («il Consiglio raccomanda») a emettere una raccomandazione di questo tipo.

4.

In merito alla differenziazione tra assistenza precauzionale con sorveglianza rafforzata e assistenza finanziaria con un monitoraggio fortemente potenziato, è importante sottolineare che i requisiti di aggiustamento devono essere ambiziosi in entrambi i casi di assistenza. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a non evitare un programma di aggiustamento più ambizioso, facendo richiesta di assistenza a titolo precauzionale in luogo di assistenza finanziaria diretta.

5.

È accolto con particolare favore il fatto che la proposta di regolamento obblighi gli Stati membri a consultare il Consiglio, la Commissione e la BCE prima di rivolgersi ai finanziatori internazionali per l’assistenza finanziaria (13). La BCE nota che gli obblighi degli Stati membri dell’area dell’euro che desiderino ottenere assistenza finanziaria non dovrebbero limitarsi alla mera condivisione di informazioni. Infatti, tali Stati membri dovrebbero esaminare le alternative a disposizione nel quadro degli strumenti finanziari dell’Unione o dell’area dell’euro esistenti, nonché dei meccanismi degli enti finanziari e dei finanziatori internazionali. La procedura di sorveglianza rafforzata proposta potrebbe essere ulteriormente rafforzata in vari modi. La natura specifica dell’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale è riconosciuta (14), poiché gli Stati membri cui essa sia stata concessa sono esclusi dalla sorveglianza rafforzata finché la linea di credito non sia utilizzata, a condizione che l’accesso a tale assistenza precauzionale non sia subordinato all’adozione di nuove misure politiche. Tuttavia, il monitoraggio costante da parte della Commissione dei criteri d’idoneità previsti per gli strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione e intergovernativi dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti degli Stati membri cui sia stato accordato l’accesso all’assistenza finanziaria a titolo precauzionale, anche ove tale assistenza non sia connessa all’adozione di nuove misure politiche. In ogni caso, se uno Stato membro ritenga necessario richiedere assistenza finanziaria precauzionale, un monitoraggio più rigoroso appare giustificato.

6.

La BCE nota che la proposta di regolamento esclude in modo incondizionato gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e di finanziamenti volti alla ricapitalizzazione degli enti finanziari dalla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e dall’obbligo di preparare un programma di aggiustamento macroeconomico (15). La BCE raccomanda di tenere aperta la possibilità di valutare la sostenibilità del debito pubblico anche in relazione agli Stati membri soggetti a un programma a titolo precauzionale. Ciò è ancor più giustificato ove uno Stato membro riceva un finanziamento per ricapitalizzare gli enti finanziari, data la stretta relazione tra la sostenibilità di bilancio e l’instabilità del settore finanziario, nonché l’impatto del finanziamento sul livello generale dell’indebitamento degli Stati membri. L’esclusione dalla preparazione di un programma di aggiustamento macroeconomico non dovrebbe riguardare la fornitura di assistenza tecnica e il coinvolgimento dei parlamenti (16).

7.

Uno degli obiettivi principali della sorveglianza rafforzata degli Stati membri dell’area dell’euro che subiscono tensioni finanziarie è quello di evitare ripercussioni sugli altri paesi; pertanto, è importante attribuire anche al Consiglio il potere di iniziare e di mettere in atto le procedure di sorveglianza rafforzata, richiedendo alla Commissione di iniziare la sorveglianza rafforzata, di fare richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla situazione degli enti finanziari, di effettuare ulteriori prove di stress o di richiedere che siano intraprese azioni aggiuntive (17).

8.

La proposta di regolamento impone agli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento, che abbiano capacità amministrative insufficienti o incontrino problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento, di chiedere assistenza tecnica alla Commissione (18). La necessità di tale assistenza deriva anche dal pesante onere che un programma di aggiustamento macroeconomico comporta per lo Stato membro interessato; pertanto, sarebbe utile prevedere la possibilità che altre istituzioni dell’Unione e altri Stati membri forniscano tale assistenza e contribuiscano con le proprie competenze.

9.

Inoltre, sarebbe utile l’istituzione di un consigliere residente in maniera permanente nello Stato membro interessato, con la funzione di fornire consulenza alle autorità di tale Stato membro in merito all’attuazione del programma di aggiustamento e di provvedere al coordinamento con le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri coinvolti nell’assistenza tecnica.

10.

La BCE dà per inteso che, ove uno Stato membro farà affidamento solo sull’assistenza finanziaria accordata dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dallo Strumento europeo per la stabilità finanziaria e dal Meccanismo europeo di stabilità, piuttosto che sull’assistenza finanziaria fornita da paesi terzi o da enti finanziari, il programma di aggiustamento macroeconomico rifletterà, de facto, le condizioni di politica economica concordate tra tutte le parti nel contesto della concessione dell’accesso a tale assistenza finanziaria. Per ragioni di chiarezza giuridica, la BCE raccomanda di esprimere espressamente suddetto intendimento nell’articolo 6 della proposta di regolamento.

III.   Rapporti con il TSCG

Una conseguenza dell’adozione del TSCG è la modifica della proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio. Tra l’altro, la BCE suggerisce che tale regolamento debba includere, per quanto possibile: a) le disposizioni in merito a regole di bilancio numeriche, ivi incluse le scadenze relative alla rapida convergenza verso l’ obiettivo di medio termine, nelle quali definire la portata delle deviazioni temporanee dovute a circostanze eccezionali; b) gli elementi principali del meccanismo di correzione automatica; c) l’obbligo per gli Stati membri che siano soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi di predisporre programmi di partenariato economico e di bilancio; e d) la comunicazione ex ante dei piani di emissione di debito pubblico.

Se tali modifiche non dovessero essere apportate alla proposta di regolamento, la BCE sosterrebbe con forza la presentazione di ulteriori proposte legislative. Si noti infatti che l’intenzione da parte della Commissione di presentare proposte legislative sulle questioni di cui ai punti c) e d), a fianco delle proposte in materia di coordinamento delle grandi riforme di politica economica degli Stati membri, era stata rilevata nell’ottavo considerando del TSCG. La BCE sostiene con forza tale approccio.

Quanto all’introduzione di un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio termine di cui al nono considerando del TSCG, la BCE nota che se tale intervallo non dovesse essere introdotto nella proposta di regolamento la Commissione potrebbe presentare una proposta legislativa a tal fine. La BCE accoglierebbe con favore tale proposta.

Con riferimento al meccanismo di correzione automatica, oltre a menzionarne gli elementi principali nella proposta di regolamento, come suggerisce la BCE, la Commissione disporrà in merito a tutti gli altri elementi necessari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG.

Qualora si dia luogo a modifiche ulteriori alle proposte di regolamento, ovvero a ulteriori iniziative legislative discendenti dal TSCG, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nonché a disposizioni che conferiscano funzioni aggiuntive al Consiglio, dovrebbe essere utilizzata, per quanto opportuno, la regola della votazione a maggioranza qualificata inversa. Una decisione in materia di inottemperanza degli obblighi in materia di politiche previsti da un programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza è un caso significativo per cui è raccomandabile l’applicazione della regola della votazione a maggioranza qualificata inversa.

Ad ogni modo, laddove le disposizioni del TSCG non siano sufficientemente dettagliate, ad esempio la disposizione in materia di migliore coordinamento dei piani di emissione del debito pubblico, anche alla luce della più recente esperienza acquisita durante la crisi del debito sovrano dell’area dell’euro, la proposta di regolamento dovrebbe contenere disposizioni più particolareggiate. Tali disposizioni dovrebbero attingere al coordinamento già esistente tra gli uffici nazionali preposti alla gestione del debito nell’ambito del sotto comitato del CEF sui mercati del debito sovrano dell’UE, e andare decisamente oltre l’attuale coordinamento e scambio di informazioni effettuati ad hoc.

Infine, con riferimento alle scadenze previste dal TSCG e dalla proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio, una rapida procedura di ratifica del TSCG e l’approvazione delle connesse modifiche alle costituzioni o ad atti giuridici di rango equivalente garantiranno che possa essere effettivamente rispettata la scadenza per il rispetto delle regole di bilancio di cui alla proposta di regolamento, vale a dire sei mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso (19).

Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 definitivo.

(2)  COM(2011) 819 definitivo.

(3)  Parere CON/2011/13, del 16 febbraio 2011, sulla riforma della governance europea nell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nell’area dell’euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8); regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12); regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25); regolamento (UE) n. 1177/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 L del 23.11.2011, pag. 33); direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

(5)  Si veda l’articolo 2, il quale fa riferimento al regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209, del 2.8.1997, pag. 1).

(6)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 1.

(7)  Si vedano l’articolo 5, paragrafo 3, e la proposta di modifica n. 3 in allegato al presente parere.

(8)  Si veda la proposta di modifica n. 5 in allegato al presente parere.

(9)  Si veda la proposta di modifica n. 4 in allegato al presente parere.

(10)  Si vedano le proposte di modifica nn. 6 e 9 in allegato al presente parere.

(11)  Si veda la proposta di modifica n. 4 in allegato del presente parere.

(12)  Si veda la proposta di modifica n. 8 in allegato del presente parere.

(13)  Si veda l’articolo 4.

(14)  Si veda l’articolo 2, paragrafo 3.

(15)  Si veda l’articolo 13 della proposta di regolamento.

(16)  Si vedano l’articolo 6, paragrafi da 6 a 8, della proposta di regolamento, nonché la proposta di modifica n. 10 in allegato al presente parere.

(17)  Si veda la proposta di modifica n. 7 in allegato al presente parere.

(18)  Si veda l’articolo 6, paragrafo 6.

(19)  Si veda l’articolo 12, paragrafo 3, della proposta di regolamento.


ALLEGATO

Proposte redazionali relative al regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 1, punti nn. 1, 6 (nuovo) e 7 (nuovo)

«(1)

“consiglio indipendente di bilancio”, un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali;»

«(1)

“consiglio indipendente di bilancio”, un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare e valutare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali, cui sono inoltre affidate funzioni tecniche connesse alla realizzazione delle politiche di bilancio [ulteriori dettagli da parte della Commissione];

(6)

“saldo strutturale annuo delle amministrazioni pubbliche”, il saldo annuo in termini corretti per il ciclo, al netto di misure e al netto delle misure temporanee e una tantum;

(7)

“circostanze eccezionali”, un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, ovvero periodi di grave recessione economica della zona euro [o dell’Unione] nel suo insieme.»

Nota esplicativa

È necessario che la Commissione definisca in modo chiaro i compiti del consiglio indipendente di bilancio. Le definizioni devono rispecchiare quelle di cui al TSCG (articolo 3, paragrafo 3). La BCE propone di utilizzare tale terminologia nell’articolo 4.

Modifica n. 2

Articolo 4, paragrafi 1, 1-bis (nuovo), 1-ter (nuovo) e 1-quater (nuovo)

«1.   Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.»

«1.   Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale. Gli Stati membri possono deviare temporaneamente dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, purché la deviazione temporanea non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.

1-bis.   Gli Stati membri garantiscono che la posizione di bilancio annua della pubblica amministrazione sia in pareggio o in avanzo. A tal fine, in virtù di un accordo speciale tra gli Stati membri volto ad andare oltre quanto stabilito nel Regolamento (CE) n. 1466/97, il bilancio strutturale annuo della pubblica amministrazione non può superare un valore di riferimento specifico per il paese, con il limite di un disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL. Qualora il livello di indebitamento della pubblica amministrazione sia significativamente inferiore al 60 % del PIL e i rischisul piano della sostenibilità di bilancio a lungo termine siano bassi, il valore di riferimento specifico per il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione per il paese può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell’1 % del PIL nominale.

1-ter.   Gli Stati membri pongono in essere un meccanismo di correzione ad attivazione automatica al fine di correggere le deviazioni significative dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, compreso l'impatto accumulato sulle dinamiche del debito pubblico. [La natura, la misura e il quadro temporale del meccanismo correttivo, compreso il caso di circostanze eccezionali, sono stabiliti in un allegato del presente regolamento.]

1-ter.   Gli Stati membri garantiscono una rapida convergenza dei propri obiettivi a medio termine sulla base di un quadro temporale ambizioso e vincolante proposto dalla Commissione, che tiene in considerazione i rischi per la sostenibilità di bilancio specifici di ciascun paese. Il quadro temporale proposto è reso pubblico.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe includere i principi fondamentali del TSCG (in questo caso l'articolo 3).

Modifica n. 3

Articolo 5, paragrafo 3, lettera g) (nuovo), e paragrafo 3-bis (nuovo)

 

«g)

informazioni dettagliate sulle evoluzioni del debito della pubblica amministrazione, nonché altri dati pertinenti alla valutazione dei rischi specifici del paese per la sostenibilità della finanza pubblica, in particolare una panoramica delle passività implicite e delle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva del Consiglio 2011/85/UE.

3-bis.   Gli Stati membri comunicano ex ante i rispettivi piani di emissione del debito pubblico per la pubblica amministrazione, in modo tempestivo, alla Commmissione e all’Eurogruppo, al fine di un miglior coordinamento e monitoraggio.»

Nota esplicativa

I requisiti in materia di monitoraggio dovrebbero comprendere un riferimento al debito pubblico e alle passività implicite e potenziali al fine identificare i rischi per la sostenibilità di bilancio a più lungo termine. Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento anche alla comunicazione ex ante dei piani di emissione del debito pubblico di cui all'articolo 6 e al considerando 8 del TSCG.

Modifica n. 4

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma

«5.   La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.»

«5.   La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica. Inoltre, la Commissionerichiede agli Stati membri la revisione del documento programmatico di bilancio qualora tale documento non rispetti l’andamento del disavanzo e/o del debito di cui al programma di stabilità dello Stato membro interessato, tenendo conto di eventuali pareri Consiglio sul programma di stabilità, o qualora accerti che vi siano rischi per la sostenibilità di bilancio.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe garantire che i documenti programmatici di bilancio siano pienamente in linea con gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo di cui al PSC, nonché con gli obiettivi del programma di stabilità, tenendo conto di eventuali pareri del Consiglio in merito al programma di stabilità. Inoltre, qualora la Commissione accerti la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio, dovrebbe richiedere la revisione del documento programmatico di bilancio.

Modifica n. 5

Articolo 6, paragrafo 1

«1.   Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.»

«1.   La Commissione valuta i documenti programmatici di bilancio, tenendo conto delle conseguenze a medio termine sul bilancio delle nuove misure, e valuta le conseguenze per la sostenibilità di bilancio. Valuta altresì la qualità del processo di raccolta dei dati sottostanti. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio. È sempre adottato un parere in ciascuna delle seguenti situazioni: a) i documenti programmatici di bilancio implicherebbero un’inottemperanza agli obblighi di politica di bilancio di cui al Patto di stabilità e crescita; b) i documenti programmatici di bilancio implicherebbero un disavanzo strutturale maggiore di quello previsto nel programma di stabilità dello Stato membro; c) il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo supera il 60% del PIL e non sia diminuito con sufficiente velocità, ai sensi del Patto di stabilità e crescita; o d) la Commissione accerta la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio.»

Nota esplicativa

Ai fini dell’efficacia della proposta di regolamento è importante specificare le circostanze in cui la Commissione sarà tenuta all’adozione di un parere.

Modifica n. 6

Articolo 6, paragrafo 4

«4.   L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.»

«4.   L'Eurogruppo e, nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri, il Consiglio europeo, esaminano i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali. L'Eurogruppo e, nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri, il Consiglio europeo, esaminano altresì la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.»

Nota esplicativa

La modifica dovrebbe aumentare la pressione nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri.

Modifica n. 7

Articolo 7, paragrafi 1, 1-bis (nuovo) e 2

«1.   Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

2.   Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. […]»

«1.   Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 1bis a 6 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

1-bis.   Lo Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali necessarie a garantire una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo.

2.   Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. […]»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe includere i principi fondamentali del TSCG (nel presente caso l'articolo 5).

Modifica n. 8

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

«3.   Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.»

«3.   Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. Lo Stato membro comunica anche l’attuazione del programma di partenariato economico e di bilancio e le riforme strutturali necessarie a garantire una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. La relazione è resa pubblica.»

Nota esplicativa

In linea con la modifica n. 7.

Modifica n. 9

Articolo 8, paragrafo 3-bis (nuovo)

 

«3-bis .   L’Eurogruppo e il Consiglio esaminano l’adeguatezza delle misure intraprese dallo Stato membro e, ove necessario, il Consiglio propone misure ulteriori al fine di garantire il rispetto del termine per correggere il disavanzo eccessivo o una modifica del programma di partenariato economico e di bilancio. Qualora loStato membro non dia attuazione a tali misure ulteriori, il Consiglio europeo esamina la situazione e propone eventuali azioni ulteriori che ritenga necessarie.»

Nota esplicativa

La modifica dovrebbe aumentare la pressione nell’Eurogruppo e nel Consiglio, e nel caso di reiterata inottemperanza introduce la possibilità che il Consiglio europeo proponga agli Stati membri l’adozione di eventuali azioni ulteriori.


Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento sul rafforzamento delle procedure di sorveglianza

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 1

«1.

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.»

«1.

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria all’interno e al di fuori del quadro dell'Unione.»

Nota esplicativa

L’assistenza finanziaria è stata fornita anche dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), che è uno strumento dell’Unione.

Modifica n. 2

Considerando 4

«4.

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito — o rischia di essere colpito — da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.»

«4.

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito — o rischia di essere colpito — da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.»

Nota esplicativa

Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF.

Modifica n. 3

Articolo 1

«1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che ricevono o possono ricevere assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility(EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).»

«1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che hanno richiesto o ricevono assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla EuropeanFinancial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).»

Nota esplicativa

A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento.

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 1

«1.   La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.»

«1.   La Commissione assoggetta a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, ove vi sia il pericolo di ripercussioni su altri Stati membri dell’area dell’euro. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare nell’ambito del CEF o di un altro sottocomitato che quest’ultimo può designare all’uopo. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata e comunica le proprie conclusioni al CEF o a un altro sottocomitato che quest’ultimo può designare all’uopo. Il Consiglio può richiedere alla Commissione di iniziare, continuare o terminare la sorveglianza rafforzata.»

Nota esplicativa

A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento. La minaccia di difficoltà gravi permetterebbe inoltre alla sorveglianza rafforzata di prevenire in una fase precoce il deteriorarsi della situazione.

In vista di ripercussioni e rischi, potenziali e seri, per la stabilità dell'area dell'euro, la discrezionalità della Commissione nel decidere se sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata dovrebbe essere limitata, il che si ottiene con l’uso del presente indicativo. Inoltre, il CEF o altro sottocomitato designato dovrebbe essere informato in merito alla decisione di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata, nonché ai progressi degli Stati membri ad essa sottoposti. Ciò permetterebbe al CEF di preparare per il Consiglio una decisione sulla base delle informazioni ricevute, in merito a ciascuna fase della procedura. Fatte salve le competenze della Commissione, il Consiglio dovrebbe avere il potere di richiedere alla Commissione di iniziare o continuare la sorveglianza rafforzata.

Modifica n. 5

Articolo 2, paragrafo 2

«2.   La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.»

«2.   La Commissione decide se uno Stato membro che richiede accesso o riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.»

Nota esplicativa

Anche in tal caso la sorveglianza rafforzata dovrebbe avere inizio in una fase anteriore, nel momento in cui uno Stato membro faccia richiesta di assistenza finanziaria. È opportuno che le disposizioni siano più chiare, al fine di evitare che sorgano dubbi circa l’automaticità della sottoposizione a sorveglianza rafforzata di uno Stato membro a partire dal momento in cui richiede l’assistenza. Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 3

«3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.»

«3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata. La Commissione monitora la permanenza del rispetto dei criteri d’idoneità previsti dagli strumenti di assistenza finanziaria intergovernativi e dell’Unione, dopo che la summenzionata assistenza finanziaria sia stata concessa.»

Nota esplicativa

L’esenzione degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sia utilizzata, non dovrebbe renderli esenti dal monitoraggio relativo al rispetto dei criteri d’idoneità.

Modifica n. 7

Articolo 3, paragrafo 3

«3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

[…]»

«3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

[…]

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di richiedere allo Stato membro sottoposto a sorveglianza rafforzata di intraprendere le azioni di cui alle lettere a), b) e d) e/o di sottostare alle valutazioni di cui alla lettera c).»

Nota esplicativa

In vista di potenziali ripercussioni di ampia portata, sarebbe utile se il Consiglio potesse chiedere, con l’intermediazione della Commissione, informazioni aggiuntive o il compimento delle azioni specifiche elencate all'articolo 3, paragrafo 3.

Modifica n. 8

Articolo 3, paragrafo 5

«5.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puòraccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.»

«5.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.»

Nota esplicativa

È opportuno rafforzare l’articolo 3, paragrafo 5, imponendo al Consiglio di raccomandare la richiesta di assistenza finanziaria, qualora la situazione dello Stato membro interessato abbia importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona dell’euro, fatto che fornisce infatti una giustificazione molto forte.

Modifica n. 9

Articolo 4

«Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.»

«Uno Stato membro che abbia intenzione di richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, al fine di esaminare, tra l’altro, le alternative disponibili in base agli strumenti finanziari dell’Unione o dell’area dell’euro, nonché di istituzioni finanziarie e finanziatori internazionali, prima che gli Stati membri si rivolgano a finanziatori potenziali

Nota esplicativa

Gli obblighi degli Stati membri dell’area dell’euro dovrebbero comportare più della mera condivisione di informazioni con i propri partner europei e includere esplicitamente l’obbligo di esaminare l’utilizzo dei diversi meccanismi di assistenza finanziaria disponibili a livello europeo e internazionale. Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include anche il MESF.

Modifica n. 10

Articolo 5

«Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale — elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.»

«Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, con il Fondo monetario internazionale — elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.»

Nota esplicativa

In linea con la prassi attuale, l’FMI dovrebbe essere coinvolto nell’analisi della sostenibilità del debito pubblico. A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento.

Modifica n. 11

Articolo 6

«1.   Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione — che agisce d'intesa con la Banca centrale europea — un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato — e delle azioni adottate per ottemperarvi — mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento.

3.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

4.   La Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea — esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione.»

«1.   Uno Stato membro che fa richiesta di assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione — che agisce d'intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI — un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato — e delle azioni adottate per ottemperarvi — mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126, 136 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento. Ove la fonte dell’assistenza finanziaria sia il MESF, l'EFSF o il Meccanismo europeo di stabilità, i termini della proposta della Commissione sono pienamente conformi a quelli concordati tra le parti coinvolte nel contesto della concessione dell’accesso ai meccanismi dell’Unione e intergovernativi summenzionati.

3.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento. La Commissione informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. Nel caso di cooperazione insufficiente, il Consiglio, su proposta della Commissione, può indirizzare una richiesta pubblica allo Stato membro interessato, indicando le azioni che quest’ultimo deve intraprendere.

4.   La Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI — esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione, la quale può istituire a tal fine gruppi di esperti congli Stati membri e altre pertinenti istituzioni dell'Unione europea e/o internazionali. L’assistenza tecnica può includere l’istituzione presso lo Stato membro interessato di un consigliere residente in loco in maniera permanente e di personale di sostegno proveniente dalle istituzioni dell’Unione europea, con il compito di consigliare le autorità dello Stato membro interessato in merito all’attuazione del programma di aggiustamento e di provvedere al coordinamento con le istituzioni interessate.»

Nota esplicativa

Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF. La proposta redazionale mira altresì a chiarire le responsabilità delle istituzioni interessate.

Il paragrafo 2 cerca di chiarire che agli Stati membri che beneficiano dell’assistenza finanziaria ai sensi di accordi con il MESF, l’ESFS e il Meccanismo europeo di stabilità, non sarà richiesta la preparazione di due diversi programmi di aggiustamento macroeconomico, bensì che tutte le condizioni di politica economica concordate con gli Stati membri coinvolti nel contesto della concessione dell’accesso al MESF, all'ESFS e al Meccanismo europeo di stabilità saranno pienamente rispettate nel programma di aggiustamento macroeconomico di cui al presente articolo.

Nel paragrafo 3, la minaccia della pubblicità, qualora uno Stato membro non sia cooperativo, può fornire un incentivo affinché questo intraprenda azioni ulteriori.

Altre istituzioni con competenza in materia e gli Stati membri potrebbero utilmente prestare assistenza tecnica in aggiunta alla Commissione. Un consigliere residente in loco in maniera permanente aumenterebbe in modo significativo la probabilità che il programma sia attuato in modo adeguato.

Modifica n. 12

Articolo 11, paragrafi 1, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

«1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.»

«1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati , dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da altra istituzione finanziaria internazionale. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

5.   Il comitato pertinente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni in merito al monitoraggio post programma.

6.   Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni in merito al monitoraggio post programma.»

Nota esplicativa

Il primo rilievo mira ad allineare il testo del presente articolo a quello dell’articolo 1, paragrafo 1.

L’aumento della pressione pubblica da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali si aggiunge agli incentivi degli Stati membri al perseguimento delle politiche adeguate. Tale coinvolgimento dovrebbe essere previsto anche per la sorveglianza post programma, come previsto in relazione alla sorveglianza rafforzata (articolo 3) e ai programmi di aggiustamento macroeconomico (articolo 6).

Modifica n. 13

Articolo 12

«Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

La maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma è calcolata conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato.»

«Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui , all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafi 2, 4, e 5, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

La maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma è calcolata conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato.»

Nota esplicativa

L’articolo 12 deve fare riferimento a tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere.

Modifica n. 14

Articolo 13

«Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.»

«Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 dell’ articolo 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari. Sono fatte salve le condizioni previste per le tipologie di assistenza finanziaria ai sensi dei relativi strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione o intergovernativi.»

Nota esplicativa

Lo spettro di esenzione dal programma di aggiustamento macroeconomico(articolo 6) dovrebbe essere ridotto al fine di non escludere la previsione dell’assistenza tecnica e del coinvolgimento dei parlamenti. Dovrebbe riguardare solo la situazione specifica di un programma precauzionale e i finanziamenti volti alla ricapitalizzazione degli enti finanziari, fatte salve le disposizioni pertinenti dell’accordo quadro dell’EFSF, del Trattato del Meccanismo europeo di stabilità e degli strumenti di assistenza finanziaria che attuano tale assistenza finanziaria. È opportuno tenere aperta la possibilità di valutare la sostenibilità del debito pubblico nel caso in cui uno Stato membro riceva un programma precauzionale, al fine di verificarne i criteri di idoneità. Inoltre, nel caso di sostegno finalizzato alla ricapitalizzazione degli enti finanziari, è giustificata una valutazione del debito pubblico, data la stretta relazione tra la sostenibilità di bilancio e l'instabilità del settore finanziario. In alternativa, a fini di maggior chiarezza, si potrebbe cancellare l’articolo 13 e inserire il paragrafo nell’articolo 6.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/25


Progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Posizione del Consiglio

2012/C 141/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (2), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2012 è stato adottato definitivamente il 1o dicembre 2011 (3),

il 16 marzo 2012 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale per l'esercizio 2012,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 è stata adottata il 15 maggio 2012.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifiche nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.

(2)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(3)  GU L 56 del 29.2.2012, con rettifica nella GU L 79 del 19.3.2012.


Commissione europea

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/26


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 maggio 2012

2012/C 141/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2738

JPY

yen giapponesi

102,53

DKK

corone danesi

7,4331

GBP

sterline inglesi

0,79925

SEK

corone svedesi

9,0970

CHF

franchi svizzeri

1,2011

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6210

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,460

HUF

fiorini ungheresi

294,32

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6976

PLN

zloty polacchi

4,3500

RON

leu rumeni

4,4400

TRY

lire turche

2,3180

AUD

dollari australiani

1,2813

CAD

dollari canadesi

1,2832

HKD

dollari di Hong Kong

9,8959

NZD

dollari neozelandesi

1,6601

SGD

dollari di Singapore

1,6136

KRW

won sudcoreani

1 488,00

ZAR

rand sudafricani

10,5861

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0527

HRK

kuna croata

7,5440

IDR

rupia indonesiana

11 772,46

MYR

ringgit malese

3,9689

PHP

peso filippino

54,786

RUB

rublo russo

39,3562

THB

baht thailandese

40,048

BRL

real brasiliano

2,5355

MXN

peso messicano

17,5848

INR

rupia indiana

69,4160


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/27


Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

2012/C 141/06

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico «Cooperazione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — FP7-2012-ICT-FI.

La documentazione relativa all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nell'invito stesso che è pubblicato nel sito

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/28


AIUTI DI STATO — GERMANIA

Aiuto di Stato SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Vendita e retrolocazione di complessi residenziali a Neubrandenburg

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 141/07

Con lettera del 21 marzo 2012, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura di aiuto in oggetto.

Gli interessati possono presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato

J-70 3/232

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

(1)

Il 30 marzo 2007 Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft ha presentato alla Commissione una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato illegale concesso a Bavaria Immobiliengesellschaft (in appresso: «Bavaria»), un fondo immobiliare, attraverso una serie di contratti sottoscritti tra Bavaria e il denunciante stesso.

(2)

Nel 2007 il denunciante ha parallelamente avviato un procedimento dinanzi al tribunale regionale (Landgericht) di Rostock («LG Rostock»), chiedendo l'annullamento dei contratti. Il 28 novembre 2008 l'LG Rostock ha respinto tale istanza con la motivazione che i contratti non erano in violazione né dei principi di «buon costume» del diritto nazionale né della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

(3)

Con lettera del 29 luglio 2009, la Commissione ha comunicato al denunciante l'esito della valutazione preliminare, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(4)

Il 9 ottobre 2009 il denunciante ha contestato la valutazione preliminare della Commissione dinanzi al Tribunale. Il denunciante ha inoltre presentato un ricorso per carenza nei confronti della Commissione ai sensi dell'articolo 265 del TFUE per non aver avviato il procedimento di indagine formale conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Il 12 gennaio 2012 il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

(5)

Il 19 gennaio 2012 il denunciante ha chiesto alla Commissione di prendere provvedimenti relativi al caso in oggetto entro due mesi, minacciando di presentare un nuovo ricorso per carenza.

DESCRIZIONE DELLE MISURE

(6)

Nel 1998 il denunciante ha concluso una serie di contratti che definivano le operazioni di vendita e retrolocazione di 12 complessi residenziali con una capacità complessiva di 557 appartamenti a Neubrandenburg.

(7)

Nello specifico, l'accordo comprendeva due elementi principali, un contratto di cessione del diritto di superficie (Erbbaurechtsvertrag, in appresso «EBV») e un contratto amministrativo (Generalverwaltervertrag, in appresso «GVV»):

in base all'EBV, che costituisce il primo elemento dell'accordo, Bavaria dovrebbe acquisire i complessi residenziali in questione e corrispondere un canone fisso di affitto (in parte sotto forma di pagamento anticipato capitalizzato) per l'uso del terreno su cui sono edificati,

il GVV costituisce il secondo elemento dell'accordo e prevede l'obbligo per Bavaria di ristrutturare completamente gli immobili. In cambio, il denunciante sottoscrive un contratto di locazione a lungo termine a un canone mensile che verrà raddoppiato dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione.

LA POSIZIONE DEL DENUNCIANTE

(8)

Il denunciante sostiene che i contratti da esso stipulati con Bavaria hanno conferito un indebito vantaggio economico a quest'ultima. Il denunciante afferma che i termini di entrambi i contratti non soddisfano il criterio dell'investitore privato e sono stati conclusi trascurando le regole sugli aiuti di Stato, privilegiando degli obiettivi di politica regionale ed esercitando pressioni per ottenere da parte dello Stato un alleviamento del debito, conformemente alla Altschuldenhilfegesetz  (1).

(9)

Il denunciante sostiene che entrambi i contratti determinano delle perdite significative per il denunciante stesso. In merito al GVV, il denunciante asserisce che i pagamenti fissi del canone di affitto mensile come stipulato nel contratto amministrativo sono decisamente più alti rispetto agli introiti che il denunciante riesce a generare dagli immobili. Per quanto concerne l'EBV, il denunciante ritiene che il prezzo di vendita dell'immobile era di gran lunga inferiore al suo valore reale, il che si è tradotto in ulteriori perdite.

POSIZIONE DELLA GERMANIA E PROCEDIMENTI IN PARALLELO DINANZI AI TRIBUNALI NAZIONALI

(10)

La Germania rinvia all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento procedurale del 1999 (2), affermando che, poiché non vi sono sufficienti informazioni di dominio pubblico, la Commissione dovrebbe astenersi dall'esprimere un parere. La Germania sottolinea che solo il denunciante può avere tutto il materiale necessario per compiere tale valutazione.

(11)

Parallelamente alla notifica alla Commissione, il denunciante ha anche avviato dei procedimenti a livello nazionale dinanzi all'LG Rostock, chiedendo l'annullamento dell'accordo o delle sue parti costituenti, adducendo 1) una violazione dei principi nazionali sul «buon costume» ai sensi dell'articolo 138 del codice civile tedesco (BGB) e 2) una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(12)

Nel novembre 2008, l'LG Rostock ha respinto il ricorso nella sua interezza, concludendo che l'accordo stipulato andava osservato. In ordine al primo motivo, il tribunale ha ritenuto che i contratti non mostrassero una disparità in merito agli obblighi contrattuali tra il denunciante e il convenuto rispetto allo standard stabilito dalla normativa nazionale, ovvero una differenza del 200 % (3) rispetto al valore di mercato effettivo dei beni o servizi ricevuti dal denunciante (4). Per quanto concerne il secondo motivo, l'LG Rostock ha applicato una logica simile nella sua valutazione in merito a eventuali aiuti di Stato, concludendo che i contratti non conferivano un vantaggio a Bavaria tale da costituire una violazione del principio dell'investitore operante in economia di mercato.

VALUTAZIONE

(13)

Una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se si dimostra che 1) conferisce un vantaggio a un'impresa, 2) è finanziata dallo Stato mediante risorse statali e 3) falsa o minaccia di falsare la concorrenza in misura tale che 4) abbia o possa avere un effetto sugli scambi tra gli Stati membri.

(14)

Per stabilire l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, bisogna dimostrare che il beneficiario della misura abbia ricevuto un vantaggio che non avrebbe potuto ricevere in condizioni di mercato normali e che tale beneficio migliora la sua condizione finanziaria o lo allevia da un onere cui altrimenti non avrebbe potuto far fronte (5). Nei casi in cui una misura di presunto aiuto consiste in un'attività commerciale avviata da un'impresa pubblica, il criterio adeguato per stabilire il vantaggio è il cosiddetto principio di investitore operante in economia di mercato, secondo cui una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se i termini dell'accordo vanno al di là di quelli che un investitore privato avrebbe accettato in condizioni normali di economia di mercato, tenuto conto delle informazioni disponibili e degli eventi prevedibili in quel momento (6).

(15)

Di conseguenza, per provare una violazione del principio dell'investitore operante in economia di mercato, la Commissione deve stabilire che i termini dei due contratti oggetto della misura di presunto aiuto vanno al di là di quelli che avrebbe accettato un investitore privato nel 1998.

(16)

Per quanto concerne la portata della misura, la Commissione ritiene, contrariamente al denunciante ma in linea con l'LG Rostock, che sia l'EBV che il GVV formino una singola operazione economica, dato che nessuno dei due contratti sarebbe stato stipulato senza l'altro. Pertanto, la valutazione in merito a un aiuto di Stato deve esaminare le operazioni di vendita e retrolocazione nella loro interezza, piuttosto che analizzare le sue parti costituenti, e deve altresì considerare i benefici ottenuti attraverso l'alleviamento pubblico del debito a norma della Altschuldenhilfegesetz.

(17)

Per quanto concerne le condizioni di mercato nel 1998, la Commissione ritiene appropriato valutare la misura di presunto aiuto confrontandola con operazioni simili concluse nello stesso periodo, in modo da stabilire se i termini dell'accordo tra il denunciante e Bavaria vanno al di là di quelli concordati in circostanze simili.

(18)

Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (7), la Commissione ha ricercato contratti simili stipulati all'incirca nello stesso periodo nella Germania dell'Est. In base alla valutazione preliminare di tali contratti, la Commissione ritiene, in questa fase, che i termini delle operazioni di vendita e retrolocazione in questione riflettano le condizioni di mercato. Tuttavia il denunciante insiste nell'affermare che i termini di entrambi i contratti sono andati chiaramente al di là di quelli sottoscritti in accordi paragonabili, mettendo al contempo in discussione l'approccio comparativo della Commissione, in considerazione delle caratteristiche speciali del mercato abitativo a Neubrandenburg, quali l'ubicazione isolata della città e la distribuzione per età della popolazione.

(19)

La Commissione invita pertanto gli interessati a presentare osservazioni sull'indagine e a inviare ogni informazione rilevante, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato immobiliare nel 1998, per completare il quadro della Commissione relativo alle operazioni di vendita e retrolocazione di grandi complessi condominiali nella Germania dell'Est nel 1998.

TESTO DELLA LETTERA

«Hiermit teilt die Kommission Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der Angaben Deutschlands zu der vorgenannten Maßnahme beschlossen hat, das Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweisen der Europäischen Union (im Folgenden: AEUV) zu eröffnen.

1.   VERFAHREN

(1)

Mit Schreiben vom 30. März 2007 legte die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (im Folgenden: Beschwerdeführerin) bei der Kommission in Bezug auf staatliche Beihilfen, die sie angeblich der Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG und der Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co, Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (im Folgenden: Bavaria) durch einen Erbbaurechtsvertrag (im Folgenden: EBV) und einen Generalverwaltervertrag (im Folgenden: GVV) gewährt haben soll, eine auf Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 108 AEUV (8) (im Folgenden: Verfahrensverordnung) gestützte Beschwerde ein. Sie beantragte die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens nach Art. 108 Abs. 2 AEUV.

(2)

Die Kommission richtete mit Schreiben vom 06. August 2007 ein Auskunftsersuchen an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Die Antworten des Ministeriums vom 04. September 2007, 12. Oktober 2007, 17. Oktober 2007, 11. Juli 2008, 12. Dezember 2008 und 30. Juni 2009 wurden der Beschwerdeführerin übermittelt, die dazu am 5. November 2007, 26. Februar 2008, 15. Juli 2008, 30. September 2008, 18. Dezember 2008 und 6. März 2009 Stellung nahm.

(3)

Am 28. November 2008 verkündete das LG Rostock seine Entscheidung im nationalen Rechtsstreit zwischen Bavaria und der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft. Dabei kommt das Gericht zu dem Schluss, dass es an einer Begünstigung zugunsten von Bavaria mangelt und daher keine Verletzung von Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliegt.

(4)

Mit Schreiben vom 4. Juni 2009 forderte die Beschwerdeführerin die Kommission gemäß Art. 265 Abs. 2 AEUV auf, binnen zwei Monaten, also bis zum 4. August 2009, das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 EG einzuleiten.

(5)

Mit Schreiben von 29. Juli 2009 teilten die Dienststellen der Kommission der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Ansicht mit, dass weder der EBV noch der GVV eine staatliche Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV darzustellen scheinen.

(6)

Mit Schreiben vom 26. August 2009 beanstandete die Beschwerdeführerin die von den Dienststellen der Kommission vorgenommene Würdigung des Sachverhalts und forderte die Kommission auf, das förmliche Prüfverfahren binnen zwei Wochen, also bis zum 9. September 2009, einzuleiten.

(7)

Die Kommission informierte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. September 2009, dass ihr nach einer Analyse ihrer Ausführungen in den nächsten Wochen eine Stellungnahme zugehen werde. Mit Schreiben vom 22. September 2009 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Vorgehen nicht einverstanden sei.

(8)

Am 09. Oktober 2009 erhob die Beschwerdeführerin Klage vor dem Gericht und forderte dieses auf, die im Schreiben der Kommission vom 29. Juli 2009 enthaltene Entscheidung für nichtig zu erklären oder hilfsweise, gemäß Art. 265 AEUV, festzustellen, dass die Kommission es rechtswidrig unterlassen hat, das förmliche Prüfverfahren gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten. Am 12. Januar 2012 wies das Gericht zu Klage als unzulässig ab. (9)

(9)

Mit Schreiben vom 19. Januar 2012 fordert die Beschwerdeführerin die Kommission erneut gemäß Art. 265 Abs. 2 AEUV auf, binnen zwei Monaten, also bis zum 20. März 2012, das förmliche Prüfverfahren gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten.

2.   BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

(10)

Die Beschwerdeführerin, die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, ist eine kommunale Eigengesellschaft nach deutschem Recht, deren Gesellschaftsanteile zu 100 % von der Stadt Neubrandenburg (Deutschland) gehalten werden. Sie verfolgt das Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung in der Stadt Neubrandenburg nebst Umland.

(11)

Die Beschwerdeführerin ist unter anderem Eigentümerin einer Reihe von Grundstücken in Neubrandenburg, auf denen insgesamt zwölf Mietshäuser mit 557 Wohnungen stehen. Die Beschwerdeführerin schloss am 21.01.1998 mit der Bavaria den EBV und den GVV (im Folgenden: fragliche Verträge) ab, um im Rahmen eines Immobilienleasings die genannten 12 Mietshäuser weiter zu bewirtschaften. Die fraglichen Verträge wurden nicht vorab bei der Kommission angemeldet.

2.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(12)

Am 21.01.1998 schlossen die Beschwerdeführerin und Bavaria, als sogenannte Zwischenerwerberin, den EBV über die Bestellung von Erbbaurechten für die 12 Mietshäuser mit insgesamt 557 Wohnungseinheiten zugunsten der Bavaria für die Dauer von 75 Jahren. Der EBV gliedert sich in zwei Hauptbestandteile:

a.

Bavaria verpflichtete sich zur Zahlung eines Betrages in Höhe von […] (10) EUR an die Beschwerdeführerin, wovon […] EUR als kapitalisierter Erbbauzins auf Grund und Boden für die Zeit bis zum 31. Dezember 2028 und […] EUR als Kaufpreis für die Altbausubstanz entfielen.

b.

Ab 01. Januar 2029 hat Bavaria außerdem über einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich einen Erbbauzins in Höhe von […] % des derzeitigen Grundstückwertes, der auf […] EUR pro Quadratmeter beziffert wurde, zu entrichten. Für die nachfolgende Restlaufzeit ist eine Anpassung des Erbbauzinses an den Preisindex für die Gesamtlebenshaltungskosten vorgesehen, sofern sich dieser um mehr als […] % verändert.

(13)

Vor Abschluss des EBV mit Bavaria hat die Beschwerdeführerin den Wert des Grundbesitzes durch hausinterne Sachverständige 1997 ermitteln lassen. Laut diesem Gutachten betrug der Wert der Objekte […] EUR. Im Jahr 2007 beauftragte die Beschwerdeführerin zusätzlich den externen Sachverständigen Hr. Hecht, rückwirkend ein weiteres Verkehrswertgutachten der Gebäudesubstanz für das Jahr 1997 zu erstellen. Daraus geht ein Schätzwert von […] EUR hervor.

(14)

Bavaria verpflichtete sich außerdem zur Sanierung und Erhaltung der Gebäude. Ferner übernahm Bavaria die Verpflichtung der Beschwerdeführerin aus dem Altschuldenhilfegesetz (im Folgenden: AltSchG) (11), einer lex specialis zur Teilentlastung der ostdeutschen Gemeinden vom strukturellen Erbe der DDR Wohnungspolitik, wonach die Beschwerdeführerin 15 % der Wohnfläche in ihrem Besitz bis zum 31. Dezember 2003 zu privatisieren hatte, um eine Entlastung von ihren Altverbindlichkeiten zu erhalten. (12)

(15)

Neben dem erzielten Kaufpreis hat die Beschwerdeführerin von einer Entlastung in Höhe von […] EUR aus dem Altschuldenhilfegesetz profitiert. Nach dem AltSchG wurden kommunalen Wohnungsunternehmen, Kommunen, Wohnungsgenossenschaften und privaten Vermietern von Wohnraum auf Antrag - sachlich und zeitlich begrenzt - staatliche Altschuldenhilfen gewährt. Diese Hilfen dienen dem Abbau der Schuldenlast aus Krediten, die aufgrund von Rechtsvorschriften der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen des volkseigenen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus sowie zur Schaffung und Erhaltung oder Besserung von privatem Wohnraum gewährt worden sind (sogenannte Altverbindlichkeiten gemäß § 3 AltSchG). Die Anträge auf Altschuldenhilfe mussten spätestens bis zum 31. Dezember 1993 bei der kreditgebenden Bank gestellt werden (§ 9 AltSchG).

(16)

Als Formen der Altschuldenhilfe sieht das Gesetz zum einen die Übernahme eines Teils der am 1. Januar 1994 bestehenden Altverbindlichkeiten ab dem 1. Juli 1995 (sogenannte Teilentlastung gemäß § 4 AltSchG) vor. Die Schulden, für die eine Teilentlastung gewährt wird, übernimmt der sogenannte Erblastentilgungsfonds (§ 4 Abs. 1 Satz 1 AltSchG).

(17)

Die Höhe der Teilentlastung errechnet sich aus der Altschuldenlast je Quadratmeter der beim Wohnungsunternehmen vorhandenen gesamten Wohnfläche nach dem Stand vom 1. Januar 1993. Übernommen wird der Teil der Kreditbelastung, der 76,69 EUR (150 DM) je Quadratmeter Wohnfläche übersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrags werden höchstens 511,29 EUR (1 000 DM) Kreditbelastung je Quadratmeter Wohnfläche berücksichtigt.

(18)

Für die Gewährung einer Teilentlastung muss ein Wohnungsunternehmen nach § 5 Abs. 1 AltSchG mindestens 15 Prozent seines zahlenmäßigen Wohnungsbestandes mit mindestens 15 Prozent seiner Wohnfläche nach dem Stand vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2003 privatisieren oder im Falle der Wohnungsgenossenschaften veräußern. Weiterhin wird in § 5 Abs.2 AltSchG festgelegt, dass das betreffende Wohnungsunternehmen einen Teil des Verkaufserlöses an den Erblastentilgungsfonds zurückerstatten muss, wenn der Verkaufserlös 76,69 EUR je Quadratmeter verkaufter Wohnfläche zuzüglich der in Verbindung mit dem Verkauf entstandenen Sanierungskosten übersteigt. Der abzuführende Prozentsatz des Verkaufserlöses ist abhängig vom Datum des Verkaufs und liegt bei 20 % für Verkäufe bis 1994 und bei 55 % für Verkäufe bis 2003.

(19)

Durch das Bavaria-Geschäft wurden der Beschwerdeführerin Altlasten in Höhe von […] EUR erlassen. Nach Berücksichtigung der Abführungen an den Erblastentilgungsfonds von […] EUR ergibt sich eine Gesamtentlastung der Beschwerdeführerin von […] EUR.

2.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

(20)

Ebenfalls am 21. Januar 1998 unterzeichneten Bavaria und die Beschwerdeführerin einen Generalverwaltervertrag. Danach obliegt der Beschwerdeführerin die Verwaltung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des seitens der Bavaria zu sanierenden streitgegenständlichen Wohnungsbestandes über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Beschwerdeführerin verpflichtete sich für die Zeit bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten zur Zahlung eines monatlichen Festbetrages über […] EUR ([…] EUR p.a.). Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erhöht sich dieser Betrag auf […] EUR ([…] EUR p.a.). Ab 01. Januar 2000 steigt dieser Festgeldbetrag um jährlich […] % wobei Bezugsgröße der zuletzt vertraglich geschuldete Betrag ist. Im Gegenzug trat Bavaria der Beschwerdeführerin alle Ansprüche aus den Mietverhältnissen über die streitgegenständlichen Wohnungen ab.

3.   POSITION DER BESCHWERDEFÜHRERIN

(21)

Um einen wirtschaftlichen Vorteil der Bavaria zu begründen und somit das Vorliegen einer Beihilfe nach Art. 107 Abs. (1) AEUV festzustellen, argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die geschlossenen Verträge marktunüblich sind, weil ihr aufgrund marktfremder Vertragsbestandteile Verluste entstehen und kein Bieterverfahren zur Auswahl von Bavaria stattgefunden hat. Laut der Beschwerdeführerin, müssen die Verträge bei der Bewertung ihrer Marktüblichkeit getrennt betrachtet werden.

3.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(22)

In Bezug auf den EBV argumentiert die Beschwerdeführerin, dass sowohl der vertraglich vereinbarte Erbbauzins als auch der vereinbarte Kaufpreis unangemessen niedrig sind.

(23)

Aus dem EBV sind der Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben Verluste in Höhe von […] EUR entstanden. Dies ergibt sich aus der Differenz des Verkehrswertes laut dem Gutachten von 1997, dessen Schätzwert […] EUR betrug, und den gezahlten Kaufpreis von […] EUR.

(24)

Laut Beschwerdeführerin müssen bei der Berechnung der Verluste die Entlastungen durch das AltSchG außer Acht gelassen werden. Denn unter Berücksichtigung aller ihrer AltSchG-Privatisierungsmaßnahmen habe sie bezogen auf die Zahl der nach dem AltSchG zu privatisierenden Wohnungseinheiten einen Erfüllungsstand von […] % erreicht. Das Bavaria-Geschäft habe hieran nur einen geringen Anteil von lediglich […] % und sei demzufolge für ihre Entlastung nach dem AltSchG irrelevant. Hätte kein Vertragsabschluss mit Bavaria stattgefunden, hätte man sich auch nach anderen Vertragspartnern bis Ende 2003 umsehen können. Vor diesem Hintergrund sei eine anteilige Zuordnung der lediglich zum Teil durch das Bavaria-Geschäft ermöglichten Altschuldenentlastung abwegig. Selbst bei Berücksichtigung der AltSchG-Entlastung bleibe ein deutlicher Verlust zu Lasten der Beschwerdeführerin bestehen.

3.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

3.2.1.    Marktüblichkeit

(25)

Laut der Beschwerdeführerin ist der GVV marktunüblich, da er Bavaria überhöhte Garantiezahlungen in Verbindung mit einer inflationsunabhängigen jährlichen fixen Erhöhung sowie einer festen Vertragslaufzeit von 30 Jahren gewährt. Vergleichbare Verträge habe es nicht gegeben.

(26)

Durch die vereinbarte fixe Mietgarantie und ihre ebenfalls bereits festgelegte Erhöhung, liege das gesamte zu tragende Risiko bei der Beschwerdeführerin selbst.

(27)

Bavaria sei es nur möglich gewesen diese marktunüblichen Konditionen durchzusetzen, weil seitens der Beschwerdeführerin ein Zeitdruck zum Abschluss der Verträge bestand, um von einer Entlastung der Altschulden Gebrauch machen zu können. Durch zusätzliche regionalpolitische Zielvorgaben und mangelnder Kenntnis der Beihilferegelungen, habe die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben weder wirtschaftlich handeln können noch die daraus resultierende Begünstigung erkannt.

(28)

Weiterhin gibt die Beschwerdeführerin an, dass Bavaria nicht in einem Bieterverfahren ausgewählt worden sei. Laut der Beschwerdeführerin wurden 72 mögliche Firmen angeschrieben, die an einer Zusammenarbeit interessiert waren. Allerdings habe es keinen offenen Aufruf zur Abgabe von Angeboten im Rahmen präziser Vorgaben gegeben. Mangels jener präzisen Vorgaben wäre eine wirkliche Vergleichbarkeit der eingesandten Interessenbekundungen nicht gewährleistet gewesen. Zudem war Bavaria nicht unter den 72 angeschriebenen Unternehmen. Ein offizielles Bieterverfahren habe somit nicht stattgefunden.

3.2.2.    Wirtschaftlichkeitsanalyse

(29)

Die Beschwerdeführerin saldiert den ihr entstehenden Verlust durch den GVV auf […] EUR und legt zum Beweis eine Cashflow-Analyse vor. Als Grund für den Verlust gibt sie die einnahmeunabhängigen Garantiezahlungen, die jährliche Steigerung derselben um […] % sowie die 30 jährige Laufzeit an.

(30)

Die Cashflow-Analyse der Beschwerdeführerin beruht auf Nominalwerten. Es wird keine Abzinsung vorgenommen. Die verwendeten Werte für die ersten 7 Jahre beruhen auf bereits realisierten Zahlen.

(31)

Damit ergibt sich nach Ansicht der Beschwerdeführerin ein Gesamtverlust von […] EUR aus dem EBV und dem GVV.

4.   POSITION DER BUNDESREGIERUNG

(32)

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass für die Kommission in Anbetracht der vorliegenden Informationen keine ausreichenden Gründe bestehen, zu dem Fall eine Auffassung zu vertreten. Die Verfahrensordnung Nr. 659/1999 sieht in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 die Möglichkeit ausdrücklich vor, von einer Entscheidung über ein vom Beschwerdeführer behauptetes Vorliegen einer staatlichen Beihilfe abzusehen. Voraussetzung ist eine unzureichende Informationslage. Diese unzureichende Informationslage kann vorliegend selbst durch ein Auskunftsersuchen oder eine Auskunftsanordnung nicht verbessert werden. Weder die Bundesregierung noch die Regierungen der beteiligten Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben originäre Kenntnisse über das Bieterverfahren und den Verlauf der Privatisierung. Über diese Informationen verfügt nur die Beschwerdeführerin selbst. Da Informationen zur wirtschaftlichen Lage, zur Marktsicherung, zum Bieterverfahren und zu den Handlungsoptionen der Beschwerdeführerin zum Entscheidungszeitpunkt sowie zur evtl. Einflussnahme staatlicher Stellen auf die Entscheidungsfindung nicht vollumfänglich zu ermitteln sind, ist das Verfahren mangels ausreichender Informationen zur Beurteilung des Falls einzustellen.

(33)

Die Bundesregierung vertritt zudem die Auffassung, dass das anhängige zivilrechtliche Verfahren vor dem LG Rostock Vorrang vor dem Prüfverfahren der Kommission haben sollte. Eine beihilferechtliche Rechtschutzlücke zu Lasten der Beschwerdeführerin besteht in diesem Fall nicht, da die beihilferechtliche Würdigung der streitgegenständlichen Verträge Gegenstand des zivilrechtlichen Berufungsverfahrens ist. Durch ein Eingreifen der Kommission wird dagegen die in der Mitteilung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilferechts durch die einzelstaatlichen Gerichte (13) als sachgerecht erachtete Arbeitsteilung unterlaufen. Nach Abschnitt 2.2 der Mitteilung ist es insbesondere Aufgabe der Gerichte, über die Einhaltung von Art. 108 Abs. 3 AEUV zu wachen und damit über das Vorliegen einer Beihilfe zu entscheiden.

5.   GERICHTSVERFAHREN IN DEUTSCHLAND

(34)

Am 28. November 2008 verkündete das LG Rostock seine Entscheidung im Rechtsstreit zwischen Bavaria und der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft. Ausgangspunkt aller rechtlichen Erwägung des LG Rostocks ist, dass der GVV nicht isoliert von dem EBV betrachtet werden kann. Diese Betrachtungsweise weicht von der Auffassung der Beschwerdeführerin ab, begründet sich laut dem Gericht aber wie folgt: Der GVV ist ein Bestandteil eines Immobilienleasingvertrages in der "sale-and-lease-back"-Variante. Die Verträge stehen im Zusammenhang miteinander und keiner der Verträge wäre ohne den anderen geschlossen worden. Dies verdeutlicht der Umstand, dass sowohl der GVV und der EBV am gleichen Tag, dem 21. Januar 1998, unterzeichnet wurden und wechselseitig aufeinander Bezug nehmen.

5.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(35)

Für die Betrachtung des Verkaufserlöses berücksichtigt das LG Rostock die Befreiung von Altverbindlichkeiten, weil durch das abgeschlossene Immobilienleasingmodell mit Bavaria erst die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, dass die Beschwerdeführerin eine Befreiung von Altverbindlichkeiten erlangt. Somit ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von […] EUR. Verglichen mit dem geschätzten Wert der Gesamtgebäudesubstanz von […] EUR durch den Sachverständigen Hecht ergibt sich eine Differenz von nur […] %.

(36)

Dies rechtfertige nicht die Annahme, dass eine Begünstigung Bavarias vorliegt. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass ihr wegen der Regelung des § 5 Abs. 3 AltSchG die Teilentlastung von ihren Altverbindlichkeiten auch bei Scheitern des Bavaria-Geschäftes zugutegekommen wäre, überzeugte das Gericht nicht. Maßgebend sind laut dem LG Rostock allein die Verhältnisse bei Vertragsabschluss, auf eine spätere tatsächliche Entwicklung bzw. Übererfüllung des AltSchG kommt es nicht an. Im Übrigen ist der Teil des § 5 Abs. 3 S.1 AltSchG, wonach Privatisierungsverpflichtungen noch bis 31. Dezember 2003 hätten erfüllt werden können, erst am 01. September 2000 in Kraft getreten und galt damit bei Abschluss der streitgegenständlichen Verträge im Jahr 1998 noch gar nicht. Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, dass sie auch ohne das Bavaria-Geschäft, welches nur […] % des privatisierten Wohnungsbestandes ausgemacht habe, die Voraussetzungen des AltSchG erfüllt habe, ist wegen der Maßgeblichkeit der Verhältnisse bei Vertragsabschluss ohne rechtliche Relevanz.

(37)

Das Gericht hat ebenfalls die Marktüblichkeit des EBV überprüft mit dem Ergebnis, dass der vertraglich vereinbarte Erbbauzins nicht unangemessen niedrig ist. Als Vergleich zieht das Gericht den geschätzten Liegenschaftszins des Sachverständigen Hecht heran, der diesen auf […] % p.a. schätzt. Zudem fließen der Beschwerdeführerin durch die Kapitalisierung des Erbbauzinses und dessen Entrichtung im Voraus Vorteile zu, die sie in die Lage versetzt hat, die Summe sofort gewinnbringend anzulegen.

5.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

(38)

Was die Laufzeit des GVV betrifft, so stellt das LG Rostock fest, dass das Immobilienleasing eine besondere Form des Finanzierungsleasings mit langer Vertragsdauer bis zu 30 Jahre ist. Immobilienleasingverträge zeichnen sich durch lange Vertragslaufzeiten aus, innerhalb derer der Leasingnehmer für die Voll- bzw. Teilamortisation der vom Leasinggeber für die Anschaffung der Leasingsache getätigten Aufwendungen und Kosten einzustehen hat.

(39)

Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass die Leasingraten unangemessen hoch sind, setzt das Gericht einen Vergleich der Leasingraten mit dem Marktzins entgegen. Dabei kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die Leasingraten nicht als unangemessen hoch anzusehen sind.

(40)

Gleiches gilt für die vorgesehene jährliche Erhöhung um […] %. Nach Berechnungen des Gerichts ist die jährliche Steigerung des Mietzinses aber schon im Hinblick auf die jährliche Inflation gerechtfertigt. So lag nach Kenntnis des Gerichts die Inflationsrate im Zeitraum von 1970 bis 1998 bei durchschnittlich 3,52 % p.a. Hinzu kommt, dass sich die tatsächliche Mietzinsentwicklung über den sehr langen Zeitraum von 30 Jahren nur schwer prognostizieren lässt, was für beide Vertragspartner auf der Hand gelegen hat. Das Gericht schlussfolgert, das nicht davon ausgegangen werden kann, dass dies schon bei Vertragsabschluss außer Verhältnis zu der für die gesamte Laufzeit zu prognostizierten Zinsentwicklung stand.

5.3.   Zusammenfassung

(41)

Das Gericht kommt in seiner Gesamtbetrachtung zu dem Schluss, dass sich keine Nichtigkeit der Verträge aus Art. 107 AEUV ergibt, da es am Vorliegen einer Begünstigung der Bavaria fehlt.

(42)

Die Beschwerdeführerin hat gegen das Urteil des Landgerichts Rechtsmittel eingelegt, das Verfahren ist derzeit beim OLG Rostock anhängig. (14)

6.   BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG

6.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV

(43)

Nach Art. 107 Abs. 1 AEUV stellt eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe dar, wenn sie die vier folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

a.

Die Maßnahme muss einem Unternehmen einen Vorteil verschaffen.

b.

Die Maßnahme muss von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln finanziert werden.

c.

Die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen bzw. zu verfälschen drohen, indem einem Unternehmen Vorteile verschafft werden.

d.

Die Maßnahme muss geeignet sein, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

6.1.1.    Vorteil für ein Unternehmen

(44)

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (15) ist zur Feststellung eines Vorteils im Sinne des Beihilfenrechts zu prüfen, ob ein privater Kapitalgeber von vergleichbarer Größe den betreffenden Vorgang zu den gleichen Bedingungen abgewickelt hätte. Eine Begünstigung liegt immer dann vor, wenn die Maßnahme unter solchen Umständen erfolgt, die für einen privaten Investor unter Marktbedingungen nicht annehmbar wären. Dabei geht der EuGH davon aus, dass ein privater Kapitalgeber an einem langfristigen Engagement mit angemessenem Profit interessiert ist.

(45)

Zur Feststellung eines möglichen Vorteils prüft die Kommission im vorliegenden Fall, ob die fraglichen Verträge marktüblich sind und zu den gleichen Konditionen von einem privaten Kapitalgeber abgeschlossen worden wären. Dabei versetzt sich die Kommission in die Situation von 1998, da bei der Prüfung der Marktüblichkeit allein die Verhältnisse bei Vertragsabschluss maßgeblich sind, nicht eine spätere tatsächliche Entwicklung.

(46)

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stützt die Kommission die vorläufige Bewertung der Marktüblichkeit der 1998 zwischen der Beschwerdeführerin und Bavaria geschlossenen Verträge auf eine gemeinsame Betrachtung des EBV und des GVV. Da die vertraglichen Beziehungen Bestandteil eines sogenannten Immobilienleasingvertrags in der "sale-and-lease-back"-Variante darstellen, stehen sie im Zusammenhang miteinander und keiner der Verträge wäre ohne den anderen abgeschlossen worden. Dies verdeutlicht insbesondere der Umstand, dass beide Verträge am gleichen Tag, dem 21. Januar 1998, unterzeichnet wurden und wechselseitig aufeinander Bezug nehmen. Wie bereits erwähnt, kommt auch das LG Rostock in seinem Urteil zu dieser Einschätzung.

(47)

Die Kommission betrachtet daher die beiden fraglichen Verträge – EBV und GVV – zusammenfasst als Einzelmaßnahme im Sinne des Art. 1 lit. e der Verfahrensordnung. Die Bewertung eines möglichen wirtschaftlichen Vorteils für Bavaria basiert daher auf einer Analyse der Erlöse, den die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt aus dem gemeinsamen Abschluss des EBV und des GVV im Jahr 1998 erwarten konnte.

6.1.1.1.   Erbbaurechtsvertrag (EBV)

(48)

Mit Abschluss der Verträge verpflichtete Bavaria sich zur Zahlung eines Betrages in Höhe von […] EUR an die Beschwerdeführerin, wovon […] EUR als kapitalisierter Erbbauzins auf Grund und Boden für die Zeit bis zum 31. Dezember 2028 […] EUR als Kaufpreis für die Altbausubstanz entfielen.

(49)

Vor Abschluss des EBV mit Bavaria hat die Beschwerdeführerin den Wert des Grundbesitzes durch hausinterne Sachverständige 1997 ermitteln lassen. Laut diesem Gutachten betrug der Wert der Objekte […] EUR. Im Jahr 2007 beauftragte die Beschwerdeführerin zusätzlich den externen Sachverständigen Hr. Hecht, rückwirkend ein weiteres Verkehrswertgutachten der Gebäudesubstanz für das Jahr 1997 zu erstellen. Daraus geht ein Schätzwert von […] EUR hervor, auf welchen sich das LG Rostock in seinem Urteil bezieht.

(50)

Im Weiteren berücksichtigt das LG Rostock die Befreiung von Altverbindlichkeiten für die Betrachtung des Verkaufserlöses. Dabei argumentiert das Gericht, dass durch das abgeschlossene Immobilienleasingmodell mit Bavaria erst die Voraussetzungen dafür geschaffen worden seien, dass die Beschwerdeführerin eine Befreiung von Altverbindlichkeiten erlangte. Durch die Einrechnung der AltSchG-Entlastung ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von […] EUR, welcher sich aus dem erzielten Kaufpreis von […] EUR und der AltSchG-Entlastung von […] EUR zusammensetzt.

(51)

Aufbauend auf dem vom externen Sachverständigen Hr. Hecht im Jahr 2007 rückwirkend ermittelten Verkehrswertes kommt das LG Rostock zu dem Schluss, dass der Gesamtkaufpreis lediglich […] % niedriger als der damalige Verkehrswert der Gebäudesubstanz ist.

(52)

Das LG Rostock argumentiert in diesem Zusammenhang weiterhin, dass die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung des GVV von dem niedrigen Kaufpreis profitiert habe und somit eine eventuelle Begünstigung aus dem EBV bei einer gemeinsamen Belastung der Verträge revidiert werde. Durch den niedrigeren Kaufpreis reduzierten sich die Gesamtinvestitionskosten, die Bavaria als Leasinggeber vorzufinanzieren habe. Diese habe unmittelbaren Einfluss auf den seitens der Beschwerdeführerin geschuldeten Leasingzins, da der Leasingzins sich an den Gesamtinvestitionskosten orientiere.

(53)

Basiert man die oben angebrachte Berechnung allerdings auf den im Jahr 1997 durch hausinterne Sachverständiger festgelegten Verkehrswert von […] EUR, lag der von Bavaria gezahlte Kaufpreis um circa […] % unter dem tatsächlichen Verkehrswert der Gebäudesubstanz.

(54)

Für die Kommission stellen sich zum jetzigen Zeitpunkt vor allem zwei Fragen zum EBV:

(55)

Erstens gilt es zu klären, ob die Entlastung durch das AltSchG in die Bewertung miteinbezogen werden soll. Dabei macht die Beschwerdeführerin widersprüchliche Angaben, weil sie zum einem angibt, dass sie bei Abschluss der Verträge unter Zeitdruck stand, um die Voraussetzungen des AltSchG zu erfüllen. Andererseits argumentiert sie, dass sie auch ohne die fraglichen Verträge die AltSchG-Voraussetzungen erfüllt hätte. Das LG Rostock hingegen stellt eindeutig darauf ab, dass vor Vertragsabschluss die Bedingungen noch nicht erfüllt waren und daher die AltSchG-Entlastung eingerechnet werden muss.

(56)

Zweitens kann die Kommission zum derzeitigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, worin die Unterschiede zwischen den Wertgutachten liegen bzw. worauf die ungleiche Wertermittlung der Gutachten basiert. Daher lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachweisen, welches der Gutachten, die beide von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegeben und vorgelegt wurden, den tatsächlichen Verkehrswert des Grundbesitzes im Jahr 1998 darlegt.

6.1.1.2.   Generalverwaltervertrag (GVV)

6.1.1.2.1.   Marktüblichkeit

(57)

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung dass der GVV angesichts der vorhersehbaren negativen Entwicklung des Immobilienmarkts in Neubrandenburg bereits 1998 nicht marktüblich war. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass es einem nach marktwirtschaftlichen Prinzipien handelnden privaten Investor hätte klar sein müssen, dass die einnahmeunabhängigen Garantiezahlungen, die jährliche Steigerung derselben um […] % sowie die 30 jährige Laufzeit im Hinblick auf die Entwicklung des Mietspiegels nicht akzeptabel seien.

(58)

Der Kommission liegen mehrere Verträge aus ähnlich gelagerten Immobiliengeschäften in Ostdeutschland, die im selben Zeitraum abgeschlossen wurden, vor. Im Rahmen des nationalen Gerichtsverfahrens hat die Bavaria zwei nach ihren Aussagen vergleichbare Verträge vorgelegt, um die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge zu beweisen. Dabei handelt es sich um Verträge, die die Bavaria selbst mit folgenden Vertragspartnern abgeschlossen hat:

a.

Generalverwalter- und Mietgarantievertrag mit der […] vom 13. August 1998,

b.

Generalverwalter- und Mietgarantievertrag mit der […] vom 01. Dezember 1999.

(59)

Der Kommission liegt darüber hinaus ein weiterer, von der Bundesregierung übersandter Vertrag vor, den die Bavaria mit der Wohnungsbaugesellschaft der […] am 19. Dezember 1997 abgeschlossen hat. Diese drei Verträge werden im Folgenden als Beispielverträge bezeichnet.

(60)

Die der Kommission vorliegenden Beispielverträge weisen ähnliche Klauseln wie der GVV auf: Im Vergleich zur Garantiezahlung der Beschwerdeführerin an Bavaria beinhalten die Beispielverträge teilweise eine höhere Festgeldzahlung des Verwalters pro Quadratmeter. Weiterhin sind auch in den Beispielverträgen Steigerungen des Fixbetrages über Jahre hinweg vereinbart, teilweise beinhalten diese sogar die gleiche Indexierung wie der GVV. Die Laufzeit von 30 Jahren scheint in Anbetracht anderer "sale-and-lease-back"-Modelle angemessen.

(61)

Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Beispielverträge nicht mit dem GVV vergleichbar seien. Dabei weist die Beschwerdeführerin aber lediglich auf graduelle Unterschiede zwischen den Verträgen hin, welche die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge nicht zwingend in Frage stellen. Auch das Argument der Beschwerdeführerin, die Beispielverträge stellten schon aufgrund der unterschiedlichen geographischen Lage der betreffenden Immobilien keinen Vergleichspunkt dar, kann die Kommission vorläufig nicht folgen.

(62)

Das Verfahren zur Auswahl eines geeigneten Immobilienfonds lässt ebenfalls Rückschlüsse auf marktübliches Verhalten der Beschwerdeführerin zu. Aus der Aufsichtsratsvorlage Nr. 97/97 vom 17. April 1997 ist ersichtlich, dass bereits am 02. Oktober 1996 72 mögliche Unternehmen, die Interesse an der Privatisierungsübernahme hatten, angeschrieben wurden. Durch das Anschreiben ergaben sich Kontakte zu mehreren Unternehmen, wovon fünf Angebote als "verwertbar" eingestuft wurden (16). Dadurch hatte die Beschwerdeführerin, genau wie ein Privatinvestor, die Möglichkeit, sich am Markt zu erkundigen, unterschiedliche Angebote einzuholen und eine rationale Investitionsentscheidung zu treffen.

(63)

Das LG Rostock kommt im Hinblick auf die Marktüblichkeit der Verträge zu der Einschätzung, dass sich auch ein privater Investor auf das fragliche Geschäft eingelassen hätte. Laut der Einschätzung des Gerichts stellt der nach der Sanierung voraussichtlich zu erzielende monatliche Mietzins von […] EUR pro Quadratmeter die Grundlage zur Kalkulation der monatlich zu entrichtenden Festgeldbeträge dar. Da das im GVV festgelegte monatliche Entgelt innerhalb des Mittelwerts der zu dieser Zeit gültigen Mietzinsspanne lag, kommt das Gericht zu dem Schluss, dass hieraus kein Vorteil für Bavaria entsteht.

(64)

Ein Vergleich der vereinbarten Mieten mit dem Mietspiegel der Stadt Neubrandenburg zeigt, dass die in dem Mietspiegel der Stadt Neubrandenburg für den Zeitraum 01. März 2006 bis 29 Februar 2008 ausgewiesenen Mittelwerte der Mietzinsspannen für vollmodernisierte Wohnungen in dem hier maßgebenden Stadtviertel Ost und im Industrieviertel in etwa dem vertraglich vereinbarten Betrag in Höhe von […] EUR pro Quadratmeter nach einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren entsprechen bzw. nur geringfügig unter diesem Betrag liegen. Obwohl allein die Erwartungen und die wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für das Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils entscheidend sind, weist die tatsächliche Entwicklung des Mietspiegels auf die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge hin.

(65)

Das LG Rostock kommt weiterhin zu dem Schluss, dass die im GVV festgelegte jährliche Erhöhung der Garantiezahlung um […] % bereits im Hinblick auf die jährliche Inflation gerechtfertigt sei. Diese lag im Beispielzeitraum von 1970 bis 1998 bei durchschnittlich 3,52 % und war damit höher als die jährliche Steigerung der Garantiezahlung von […] %.

(66)

Sowohl die Beispielverträge als auch die tatsächliche Entwicklung des Mietspiegels und die Einschätzung des LG Rostock weisen auf die Marktüblichkeit des GVV zwischen der Beschwerdeführerin und Bavaria hin. Die Kommission ist aber an weiteren objektiv nachvollziehbaren Informationen zum Immobilienmarkt in 1998 und den damaligen Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Entwicklung interessiert, um die Argumente der Beschwerdeführerin eingehender prüfen zu können.

6.1.1.2.2.   Wirtschaftlichkeitsanalyse

(67)

Der Kommission liegt eine Cashflow-Analyse der Beschwerdeführerin vor, welche die Unwirtschaftlichkeit des Bavaria-Geschäfts belegen soll. Das Ergebnis der Berechnung zeigt einen Verlust von circa […] Millionen Euro aus dem GVV und EBV. Die Kommission stellt in der vorläufigen Prüfung jedoch fest, dass die von der Beschwerdeführerin durchgeführte Cashflow-Analyse methodisch erheblich zu kritisieren ist:

a.

Die von der Beschwerdeführerin durchgeführte Cashflow-Analyse basiert auf bereits realisierten Daten für die Jahre 1998 bis 2005. Die Beschwerdeführerin führt daher eine ex post Betrachtung durch und versetzt sich nicht in die für die Beurteilung maßgebliche Situation bei Vertragsabschluss im Jahr 1998.

b.

Die Beschwerdeführerin nimmt weder eine Abzinsung der Werte in den späteren Jahren vor noch berechnet sie eine Mietsteigerung während der 30-jährigen Laufzeit des GVV ein.

c.

Die Beschwerdeführerin rechnet die laut §5 Nr. 5 des GVV zu leistenden Zahlung auf ein Instandhaltungskonto bei den Ausgaben mit ein. Wie jedoch aus dem Gerichtsverfahren vor dem LG Rostock hervorgeht, hat die Beschwerdeführerin in den Jahren 1998 bis 2004 keine Instandhaltungsrücklage gebildet. Weiterhin kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der betreffende Paragraph im GVV unwirksam ist. Daher könne Bavaria hieraus keine Ansprüche gegenüber der Beschwerdeführerin herleiten.

(68)

Die Kommission kommt zum vorläufigen Schluss, dass die vorgelegte Cash-Flow Analyse aufgrund der methodischen Mängel einen wirtschaftlichen Vorteil zugunsten von Bavaria nicht nachweisen kann.

6.1.1.3.   Zusammenfassung

(69)

Aufgrund der vorliegenden Informationen scheint es der Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, einen wirtschaftlichen Vorteil zugunsten von Bavaria nachzuweisen.

(70)

Um jedoch die Argumente der Beschwerdeführerin eingehender zu prüfen, ersucht die Kommission die Beteiligten um zusätzliche zweckdienliche Informationen in Bezug auf die Marktüblichkeit der fraglichen Verträge.

6.1.2.    Verwendung staatlicher Mittel

(71)

Die Maßnahme muss dem Staat zurechenbar sein und aus staatlichen Mittel gewährt werden. Laut der Rechtsprechung des EuGH in Stardust Marine  (17) können auch staatliche Beihilfen, welche nicht direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden, diese Kriterium erfüllen, sofern die Mittel der Kontrolle des Staates unterliegen. Es genüge bereits der Umstand, dass die Mittel öffentlicher Unternehmen unter der Kontrolle des Staates und diesem damit zur Verfügung stehen. Denn der Staat sei in der Lage, durch die Ausübung seines beherrschenden Einflusses auf diese Unternehmen die Verwendung der Mittel zu steuern, um gegebenenfalls besondere Vorteile zugunsten anderer Unternehmen zu finanzieren.

(72)

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine 100 % Tochtergesellschaft der Stadt Neubrandenburg und damit um ein öffentliches Unternehmen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b) der vom EuGH im Stardust Marine-Urteil herangezogenen Transparenzrichtlinie (18). Die Stadt Neubrandenburg hält als Körperschaft des öffentlichen Rechts sämtliche Geschäftsanteile an der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft und kann als Alleingesellschafter über den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung wesentliche Kontrolle über die Beschwerdeführerin ausüben. Daher kommt die Kommission zum vorläufigen Schluss, dass die Kommune die Möglichkeit hat, die Verwendung der Mittel der Beschwerdeführerin zu steuern. Folglich würde die Maßnahme aus staatlichen Mitteln finanziert.

(73)

Weiterhin ergibt die vorläufige Untersuchung der Kommission, dass die Stadt Neubrandenburg über den staatlich besetzten Aufsichtsrat am Zustandekommen der Verträge maßgeblich beteiligt war. Daher könnten der Abschluss der Verträge und die darin zugesagten Zahlungen dem Staat zugerechnet werden.

6.1.3.    Selektivität

(74)

Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV gilt eine Maßnahme nur dann als staatliche Beihilfe, wenn sie bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt. Die Spezifität oder die Selektivität einer Maßnahme ist damit eines der Merkmale des Begriffs der staatlichen Beihilfe. Maßnahmen mit nur allgemeinem Charakter fallen nicht unter das Beihilfenrecht.

(75)

Eine mögliche Begünstigung, welche Bavaria durch die fraglichen Verträge gewährt würde, wäre selektiv im Sinne des Beihilfenrechts.

6.1.4.    Wettbewerbsverzerrungen

(76)

Ein weiteres Tatbestandsmerkmal staatlicher Beihilfen unter Art. 107 Abs. 1 AEUV ist, dass die Maßnahme den Wettbewerb verzerrt oder zu verzerren droht. Nach der ständigen Rechtsprechung verzerren Beihilfen, welche die Position eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel stärken, grundsätzlich die Wettbewerbsbedingungen.

(77)

Die Kommission kommt zum vorläufigen Schluss, dass Bavaria mit anderen Immobilienfonds, die von nationalen und internationalen Konkurrenzunternehmen betrieben werden, im Wettbewerb um Anleger und Anlageobjekte stehen. Durch einen möglichen finanziellen Vorteil würde die Position von Bavaria im innergemeinschaftlichen Handel gestärkt und dadurch potenziell der Wettbewerb verzerrt.

6.1.5.    Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedsstaaten

(78)

Damit eine Maßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hat, ist es ausreichend, dass die Einfuhr von konkurrierenden Produkten oder Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten durch die stärkere Marktposition des Begünstigten erschwert wird.

(79)

Da sowohl der Anlegermarkt als auch der Markt für Immobilienobjekte eine grenzüberschreitende, gemeinschaftsweite Dimension haben, besteht ein unionsweites Interesse an der Bereitstellung der fraglichen Dienste. Ein wirtschaftlicher Vorteil zugunsten Bavaria würde deren Marktposition stärken und hätte daher Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel zwischen den Mitgliedsstaaten.

6.2.   Rechtswidrigkeit nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV

(80)

Die fraglichen Verträge wurden nicht von der Bundesrepublik Deutschland bei der Kommission notifiziert und sind daher, im Falle eines wirtschaftlichen Vorteils für Bavaria und damit dem Vorliegen einer staatlichen Beihilfe, rechtswidrig nach Art. 108 Abs. 3 AEUV.

6.3.   Vereinbarkeit der staatlichen Beihilfe mit dem Binnenmarkt

(81)

Bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Maßnahme mit dem Binnenmarkt gemäß Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV obliegt die Beweislast dem Mitgliedsstaat. Derzeit führt Deutschland aber keine Argumente an, welche die Maßnahme unter Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV oder als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter Art. 106 Abs. 2 AEUV rechtfertigen könnten.

7.   BESCHLUSS

(82)

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Maßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

(83)

Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, dem zufolge alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

(84)

Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union informieren wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.»


(1)  La Altschuldenhilfegesetz (AltSchG) è una lex specialis concepita per alleviare parzialmente il debito dei comuni della Germania dell'Est relativo al retaggio strutturale dell'ex Repubblica democratica tedesca (RDT) nel settore abitativo. Secondo tale legge, per ottenere l'alleviamento del debito, un comune deve privatizzare una certa quantità del suo portafoglio entro una determinata data. [Altschuldenhilfe-Gesetz del 23 giugno 1993 (BGBl. I pagg. 944-986)].

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999.

(3)  Articolo 138 del Codice civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)].

(4)  Cfr. ad esempio: Armbrüster, Münchner Kommentar zum BGB (sesta edizione) «§138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher» punti: 113-115.

(5)  Conformemente alla causa C-379/98, Preussen Elektra, e in considerazione della causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust Marine), Racc. 2002, pag. I-4397.

(6)  Cfr. tra gli altri: causa C-234/84, Belgio/Commissione (Meura), Racc. 1986, pag. 2263; causa C-301/87, Francia/Commissione (Boussac), Racc. 1990, pag. I-307, punto 39; causa C-303/88, Italia/Commissione (ENI Lanerossi), Racc. 1991, pag. I-1433, punti 21-24; causa C-42/93, Spagna/Commissione (Merco), Racc. 1994, pag. I-4125).

(7)  Causa C-83/01 P, ecc., Chronopost/UFEX, Racc. 2003, pag. I-6993.

(8)  ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

(9)  Urteil vom 12. Januar 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Kommission (T-407/09, noch nicht veröffentlicht).

(10)  Teile des Textes wurden geändert um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nicht veröffentlicht werden; Diese Teile werden im Folgenden durch eckige Klammern ersetzt.

(11)  Altschuldenhilfe-Gesetz vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), zuletzt geändert am 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

(12)  Ibid. §5 Abs.1.

(13)  Abl. C 85 vom 9.4.2009, S. 1.

(14)  Verfahrensnummer: 1 U 75 /09.

(15)  Urteil vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission (C-234/84, Slg. 1986, 2263); Urteil vom 10. Juli 1986, Belgien/Kommission (C-40/85, Slg. 1986, 2321); Urteil vom 14. Februar 1990, Frankreich/Kommission (C-301/87, Slg. 1990, I 307); Urteil vom 21. März 1991, Italien/Kommission (C-303/88, Slg. 1991, I-1433).

(16)  Diese fünf Angebote wurden der Kommission aber bisher nicht vorgelegt

(17)  Urteil vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission (C–482/99, Slg. 2002, I–4397).

(18)  Richtlinie 2000/52/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen (Abl. L 193 vom 29.07.2000, S. 75).


Rettifiche

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/38


Rettifica di MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA/7/12 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema di sostegno «automatico» 2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 60 del 29 febbraio 2012 )

2012/C 141/08

A pagina 11, paragrafo 6, primo comma:

anziché:

«Le proposte per la “generazione” di un fondo potenziale vanno inviate entro il 30 aprile 2012 (fa fede la data del timbro postale).»,

leggi:

«Le proposte per la “generazione” di un fondo potenziale vanno inviate entro il 18 giugno 2012 (fa fede la data del timbro postale).»