ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.125.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
28 aprile 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 125/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2012/C 125/02

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2012[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2

2012/C 125/03

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2012 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione

3

 

Corte dei conti

2012/C 125/04

Relazione speciale n. 3/2012 I Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?

4

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 125/05

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

5

2012/C 125/06

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

13

 

Rettifiche

2012/C 125/07

Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU C 87 del 23.3.2012)

16

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 aprile 2012

2012/C 125/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3229

JPY

yen giapponesi

106,75

DKK

corone danesi

7,4385

GBP

sterline inglesi

0,81530

SEK

corone svedesi

8,9024

CHF

franchi svizzeri

1,2014

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5880

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,870

HUF

fiorini ungheresi

287,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6995

PLN

zloty polacchi

4,1788

RON

leu rumeni

4,3878

TRY

lire turche

2,3280

AUD

dollari australiani

1,2679

CAD

dollari canadesi

1,2996

HKD

dollari di Hong Kong

10,2652

NZD

dollari neozelandesi

1,6168

SGD

dollari di Singapore

1,6396

KRW

won sudcoreani

1 499,22

ZAR

rand sudafricani

10,2584

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3200

HRK

kuna croata

7,5155

IDR

rupia indonesiana

12 151,76

MYR

ringgit malese

4,0220

PHP

peso filippino

55,923

RUB

rublo russo

38,8750

THB

baht thailandese

40,719

BRL

real brasiliano

2,4916

MXN

peso messicano

17,3961

INR

rupia indiana

69,4650


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/2


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2012

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2012/C 125/02

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 53 del 23.2.2012, pag. 11

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2012

1,67

1,67

3,66

1,67

1,72

1,67

1,85

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,78

1,67

1,67

4,91

1,67

6,85

2,76

1,67

1,67

1,74

1.3.2012

30.4.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

7,48

2,07

2,07

2,57

2,07

2,78

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.1.2012

29.2.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

6,39

2,07

2,07

2,57

2,07

2,38

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.8.2011

31.12.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

2,07

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.7.2011

31.7.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48


28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/3


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2012 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione

2012/C 125/03

I titoli di importazione emessi per il primo semestre del 2012 per taluni contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (1) non hanno esaurito l’intero quantitativo disponibile nell’ambito di tali contingenti. I quantitativi residui sono riportati nell’allegato. Tali quantitativi saranno disponibili dal 1o luglio al 31 dicembre 2012.


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente

Quantitativo

(kg)

09.4210

1 500 000


Burro originario della Nuova Zelanda

Numero del contingente

Quantitativo

(kg)

09.4195

27 608 000

09.4182

22 581 800


Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente

Quantitativo

(kg)

09.4179

5 180 000


Corte dei conti

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/4


Relazione speciale n. 3/2012 «I Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?»

2012/C 125/04

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 3/2012 «I Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/5


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 125/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«MELA ALTO ADIGE»/«SÜDTIROLER APFEL»

N. CE IT-PGI-0105-0207-09.09.2011

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

All’articolo 2, punto 2.1 del disciplinare di produzione si specifica che sono ammessi alla produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» i mutanti e i cloni delle varietà indicate.

Alle varietà già previste dal disciplinare di produzione attualmente in vigore, si aggiungono le varietà Pinova e Topaz. La coltivazione delle due varietà in Alto Adige risale rispettivamente al 1985 e al 1992. Attualmente queste due varietà costituiscono una componente importante nell’assortimento melicolo alto atesino.

Si è ritenuto opportuno precisare all’articolo 2, punto 2.2 del disciplinare di produzione il periodo entro il quale devono essere effettuate le valutazioni relative alla misura del tenore zuccherino e della durezza dei frutti. I parametri qualitativi misurati nell’arco temporale definito sono da ritenersi validi per tutta la stagione commerciale del prodotto, in quanto grazie alle moderne tecniche di conservazione, non sono rilevabili decadimenti significativi legati alla durezza, al grado zuccherino.

Si introducono nel disciplinare di produzione anche i frutti di II categoria commerciale solo se ottenuti con metodo di coltivazione biologica.

All’articolo 2, punto 2.2 in corrispondenza del paragrafo dedicato alla varietà GALA, si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla «Royal Gala e similari» in quanto «Royal Gala» risulta essere un marchio commerciale registrato e non una varietà.

All’articolo 2, punto 2.2 in corrispondenza del paragrafo dedicato alla varietà RED DELICIOUS, si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla «Red Chief» in quanto «Red Chief» risulta essere un marchio commerciale registrato e non una varietà.

All’articolo 2, punto 2.2 in corrispondenza del paragrafo dedicato alla varietà STAYMAN WINESAP è stato indicato erroneamente «Stayman» invece di «Staymanred».

3.2.   Metodo di ottenimento:

All’articolo 5, punto 5.1, il riferimento esplicito «alla produzione integrata e/o all’agricoltura biologica» viene eliminato. Il paragrafo così modificato rende possibile l’utilizzo anche di altri e più recenti standard tecnici di coltivazione a basso impatto ambientale.

All’articolo 5, punto 5.3, secondo paragrafo, viene soppresso il riferimento al valore medio del pH. Si ritiene che questo riferimento così come espresso nel disciplinare di produzione non fornisca alcuna informazione specifica. Si fa presente che la valutazione del pH rientra nelle analisi del terreno sulla base quelle quali vengono poi definiti i piani di concimazione previsti dal disciplinare di produzione.

All’articolo 5, punto 5.3 terzo paragrafo, il riferimento all’analisi delle foglie viene soppresso. Le informazioni derivanti dalle analisi dei terreni sono sufficienti a pianificare le operazioni di concimazione dei terreni in modo tale da garantire alla pianta il giusto apporto di sostanze nutritive. L’analisi delle foglie viene generalmente utilizzata solo se si determina una carenza visibile di elementi nutritivi quali ad esempio azoto, zinco, e ferro, pertanto non è utile alla pianificazione della concimazione di mantenimento.

All’articolo 5, punto 5.5 quarto paragrafo viene introdotta la possibilità di effettuare operazioni di diserbo totale nelle zone in cui i frutteti vengono coperti con reti, destinate alla difesa contro il maggiolino (Melolontha melolontha). Questa pratica permette di contrastare lo sviluppo delle larve dell’insetto e di limitare i danni alle coltivazioni.

All’articolo 5, punto 5.5 si elimina il riferimento ad un determinato periodo per l’irrigazione. In questo modo sarà possibile pianificare le operazioni di irrigazione in funzione delle effettive condizioni climatiche ambientali. A titolo esemplificativo si fa presente che un’irrigazione dopo il mese di settembre è spesso necessaria per prevenire eventuali danni da gelo causati dall’eccessiva siccità.

All’articolo 5, punto 5.7 si riformula l’articolo in modo che la produzione massima di 68 t/ha sia riferita ai frutti destinati al mercato fresco e che sia calcolata come media dell’intera produzione altoatesina complessiva di tutte le varietà.

All’articolo 5, punto 5.8 secondo paragrafo, si eliminano i valori connessi alla conservazione per il continuo evolversi delle tecnologie di conservazione che comportano anche continue modifiche dei fattori critici del processo di conservazione come temperatura e umidità.

All’articolo 5.9, si chiarisce il periodo di commercializzazione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» in base all’epoca di raccolta delle diverse varietà di mele previste dal disciplinare di produzione. Il prolungamento del periodo di commercializzazione riguarda le varietà autunnali per le quali la raccolta avviene dalla seconda metà di settembre. Inoltre si sottolinea che in Alto Adige negli ultimi anni si è assistito ad un notevole miglioramento delle tecniche di conservazione (AC-ULO e DCA) che, in osservanza al rispetto in campo delle buone pratiche agricole e all’attenzione degli operatori nelle operazioni di raccolta dei frutti al giusto stato di maturazione, consentono il mantenimento di elevati standard qualitativi dei frutti anche a lungo termine.

Infine in materia di condizionamento, si è provveduto ad aggiornare il disciplinare di produzione secondo quanto definito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2006.

L’articolo 5 punto 5.10 è stato riformulato. Nello specifico è stato eliminato l’elenco delle tipologie di confezioni ammesse poiché già previste dalla normativa vigente.

3.3.   Etichettatura:

L’articolo 8 è stato riformulato in maniera più concisa e chiara. Nello specifico si prevede l’alternativa di indicare la dicitura «Mela Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure «Südtiroler Apfel»geschützte geografische Angabe (lingua tedesca) anche sulle stesse confezioni di vendita oltre che sull’etichetta da apporre sulle confezioni e sui singoli frutti. Viene definita la dimensione minima della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» apposta sulle etichette delle confezioni, sulle confezioni di vendita e sui bollini applicati sui frutti.

Inoltre si consente l’utilizzo della denominazione in abbinamento anche ai marchi collettivi, purché questi non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

Si elimina il riferimento alla percentuale di frutti bollinati così da permettere ai produttori maggiore flessibilità nel far fronte ai continui cambiamenti richiesti dal mercato del settore ortofrutticolo.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MELA ALTO ADIGE»/«SÜDTIROLER APFEL»

N. CE IT-PGI-0105-0207-09.09.2011

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione:

«Mela Alto Adige»/«Südtiroler Apfel».

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe.1.6:

ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

La Indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo punto 4 e costituiti attualmente dalle seguenti varietà, mutanti e/o loro cloni: Braeburn; Elstar; Fuji; Gala; Golden Delicious; Granny Smith; Idared; Jonagold; Morgenduft; Red Delicious; Stayman Winesap, Pinova, Topaz.

L'indicazione «Mela Alto Adige» IGP o «Südtiroler Apfel» ggA può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche. I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm2 dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro,

epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 11 Brix,

durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Elstar:

epicarpo colore: giallo,

epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10,5 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo,

epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50 % della superficie rosso chiaro di cui il 30 % rosso intenso,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 12,5 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Gala:

epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato,

epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20 % della superficie (Gala standard); > 50 % per i cloni rossi,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 60 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10,5 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Golden Delicious:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo,

epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti,

rugginosità: fino al 20 % della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20 % dei frutti; per il prodotto biologico la rugginosità è ammessa secondo i criteri di rugginosità definiti per la categoria seconda,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 11 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Granny Smith:

epicarpo colore: verde intenso,

epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10 Brix,

durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Idared:

epicarpo colore: giallo-verde,

epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Jonagold:

epicarpo colore: giallo verde,

epicarpo sovraccolore: rosso vivo per Jonagold: rosso striato > 20 % della superficie; per Jonagored: rosso > 50 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 11 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Morgenduft:

epicarpo colore: da verde chiaro a giallo,

epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33 % della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo del 50 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Red Delicious:

epicarpo colore: verde giallo,

epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75 % della superficie; per i cloni rossi > 90 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Stayman Winesap:

epicarpo colore: verde giallastro,

epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33 %; per Red Stayman (Staymanred): > 50 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Pinova:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo,

epicarpo sovraccolore: rosso striato > 10 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 65 mm,

tenore zuccherino: superiore a 11 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Topaz:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo,

epicarpo sovraccolore: rosso striato > 33 % della superficie,

categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda,

calibro: diametro minimo 60 mm,

tenore zuccherino: superiore a 10,5 Brix,

durezza: minimo 5 kg/cm2.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Le operazioni di coltivazione e di raccolta della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» devono avvenire all’interno della zona di produzione indicata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento devono avvenire nell’area geografica delimitata. Tale vincolo trova giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano storicamente da oltre 40 anni nell’area delimitata dell’Alto Adige.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Sull’etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura «Mela Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure «Südtiroler Apfel»geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» da apporre sulle etichette delle confezioni o sulle confezioni di vendita stesse è fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» é fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza.

E’ consentito, in abbinamento alla Indicazione geografica protetta, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d’azienda individuali e/o collettivi, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» comprende parte del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige (Südtirol) interessando 72 Comuni per intero.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli: si registrano infatti più di 300 giorni di sole nell'arco dell'anno. In estate avanzata e autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, Durante il giorno la temperatura può arrivare fino a 30 °C, mentre durante la notte può scendere fino a 8-10 °C. La maggior parte della produzione proviene da aziende ubicate ad un'altitudine superiore ai 500 m sul livello del mare. I terreni straordinariamente fertili sono leggeri, ben drenati e ricchi di ossigeno. Le radici, pertanto, possono svilupparsi al meglio. I terreni sono mediamente dotati o ricchi di humus.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per il colore e il sapore particolarmente accentuati, la polpa compatta e l’alta conservabilità; tali caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le pratiche adottate dai coltivatori alto atesini permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato. La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale. I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica propria delle aree di produzione. Infatti, il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati. L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. Inoltre, le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

Grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima, così come testimoniato da numerose fonti. Infatti, già nel medioevo, nei masi di montagna dell'Alto Adige, era diffusa la coltivazione di diverse varietà di mele e pere che servivano per l'approvvigionamento della famiglia che viveva nel maso stesso. A partire dalla metà del 19 secolo, la frutticoltura si è trasformata in una florida attività produttiva e commerciale con acquirenti esteri a Vienna, Innsbruck, Monaco, Varsavia e Pietroburgo. Dalla metà del 19 secolo si è avviata la modernizzazione della frutticoltura in Alto Adige. Nel 1831, il maestro di scuola Johann Iakob Pöll ha pubblicato un primo manuale della frutticoltura, e nel 1872, presso il neocostituito Istituto agrario di S. Michele all'Adige, la frutticoltura fu introdotta come specifica materia di insegnamento. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene già allora ben 193 varietà di mela coltivabili. Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige.

L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono alla notorietà della mela «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» riconosciuta sia sul mercato interno che internazionale.

Oggi circa 8 000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, 2 500 addetti nei centri di condizionamento e 12 000 persone che effettuano la raccolta sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 16 luglio 2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/13


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 125/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SPARGEL AUS FRANKEN»/«FRÄNKISCHER SPARGEL»/«FRANKEN-SPARGEL»

N. CE: DE-PGI-0005-0804-17.03.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Spargel aus Franken»/«Fränkischer Spargel»/«Franken-Spargel».

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 —

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La denominazione «Spargel aus Franken» si applica esclusivamente ai turioni commestibili della pianta vivace Asparagus officinalis L coltivata e raccolta nella zona geografica della Franconia come asparago bianco (inclusivo del sottogruppo asparago viola) e come asparago verde (inclusivo del sottogruppo asparago viola/verde).

L'asparago bianco è coltivato in apposite collinette. Al riparo dalla luce del sole, i turioni rimangono pallidi. Le differenze varietali e il fatto che il suolo lasci filtrare un po’ di luce fanno sì che l’apice dell’asparago bianco possa talvolta assumere anche una colorazione tra il rosato e il violetto/porpora. Gli asparagi bianchi e viola sono denominati anche «Bleichspargel».

I turioni degli asparagi verdi, invece, crescono in superficie. Grazie alla luce del sole, la fotosintesi consente la formazione della clorofilla, che conferisce ai turioni la colorazione verde. A causa delle diversità varietali, l’asparago verde può talvolta assumere anche una colorazione viola.

Onde rispettare le norme in materia di qualità nonché le caratteristiche precipue del «Fränkischer Spargel», quest'ultimo viene prodotto in base alle norme delle buone pratiche agricole e, dopo essere stato opportunamente preparato e confezionato, è venduto conformemente alle norme di commercializzazione in vigore nell’UE.

Il «Fränkischer Spargel» si contraddistingue dall’asparago di altre origini non soltanto per le sue caratteristiche esterne (rispetto delle norme di commercializzazione) bensì anche per quelle interne (fibre sottili, gusto delicatamente aromatico, scarsa tendenza alla formazione di sostanze amare) nonché per il fatto di essere coltivato e raccolto unicamente nella zona geografica della Franconia.

Per garantire la qualità interna, i produttori procedono alla selezione delle varietà che meglio corrispondono a tale disciplinare nei test varietali ufficiali della Baviera. Le varietà raccomandate sono comunicate annualmente agli agricoltori. Inoltre, un raccolto permanente, adeguato di volta in volta alle condizioni meteorologiche del momento nonché una opportuna manipolazione del prodotto dopo il raccolto garantiscono la freschezza degli asparagi, indipendentemente dal circuito di distribuzione prescelto.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L'intero ciclo di produzione dell’asparago, dall’impianto al raccolto, deve avere luogo nella zona geografica della Franconia.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica della Franconia abbraccia tutte le zone di produzione di asparagi site nelle seguenti circoscrizioni amministrative: Unterfranken (Bassa Franconia), Mittelfranken (Media Franconia) e Oberfranken (Alta Franconia) del Land della Baviera nella Repubblica federale tedesca.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il «Fränkischer Spargel» viene coltivato nei terreni argillosi caratteristici della Franconia e nei suoli sabbiosi del Giura, delle colline e degli strati rocciosi del Keuper della Baviera settentrionale, della pianura della Franconia, dello Spessart e della zona del Rhön, ad un’altitudine media compresa fra i 200 e i 300 metri. Le condizioni di coltivazione sono caratterizzate da un soleggiamento annuo medio di 1 500 ore, da una temperatura media di 10 °C e da precipitazioni annue di 600 mm. Il soleggiamento e le temperature favoriscono un riscaldamento precoce del suolo. Le precipitazioni sono ripartite regolarmente, fra 40 e 60 mm ogni mese, consentendo alle piantine di crescere secondo un ritmo regolare. La misurazione delle temperature all’interno delle collinette, effettuata nell’ambito del progetto Spargel-Temperaturservice, fanno sì che sia possibile seguire le condizioni di crescita dell’asparago in questa regione.

A causa di tali peculiarità geografiche, le circoscrizioni amministrative di Unterfranken (Bassa Franconia), Mittelfranken (Media Franconia) e Oberfranken (Alta Franconia) sono note tradizionalmente per la coltivazione altamente sviluppata dell’asparago. Pertanto, il «raccolto alla cieca» («blind Stechen») è un antico metodo di raccolto dell’asparago bianco ancora praticato al giorno d’oggi. Il metodo consiste nello staccare, con l’aiuto di un lungo coltello, soltanto una parte del turione dalla pianta, senza tagliare tutto il turione che è ancora nella terra.

L’esistenza di una coltivazione tradizionale dell’asparago è comprovata nelle opere di Florinus, pubblicate fra il 1702 e il 1722 (Bayer. Staatsbibliothek — Biblioteca della Baviera, Monaco di Baviera). Le origini della coltivazione dell’asparago in Franconia sono documentate anche in fonti storiche risalenti agli anni 1799-1858 nella regione di Bamberg (Alta Franconia) ed al 1860 nel distretto amministrativo di Kitzingen (Bassa Franconia). La Storia di Markt Eggolsheim (Alta Franconia), risalente al 1876, fa riferimento alla coltivazione dell’asparago nella regione nel 1670.

Nel corso dei secoli, la coltivazione dell’asparago si è trasformata in un settore economicamente rilevante della Franconia, sia dal punto di vista culinario che culturale. Nel 2000, l'asparago era coltivato in Franconia su 670 ettari (Alta Franconia: 77,18 ettari, Media Franconia: 264,62 ettari, Bassa Franconia: 327,61 ettari), il che rappresenta pur sempre il 41 % della superficie globale destinata alla coltivazione dell’asparago in Baviera.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Fränkischer Spargel» è apprezzato innanzitutto per le sue fibre estremamente sottili, il gusto delicatamente aromatico e la scarsa tendenza a sviluppare sostanze amare. Un’edizione del 1858 della rivista «Die Gartenlaube» (pubblicata da Elyane Werner, in Fränkisches Lebenfränkischer Brauch, W. Ludwig Press, 1992) dice che gli asparagi sono «tradizionalmente celebrati» («classisch gefeiert»).

Il «Spargel aus Franken» ha acquisito nella regione ma anche oltre i suoi confini una considerevole notorietà ed una buona reputazione. Ciò traspare, fra l’altro, anche nel fatto che questo asparago è presentato dai mass media come una prelibatezza ricercata. La «Fränkische Spargelkönigin» (regina dell’asparago della Franconia) viene ufficialmente eletta ogni due anni dal 1998. Grande importanza è conferita alla regina ed alle principesse regionali dell’asparago di Franconia. Fra le numerose feste dell'asparago che si tengono in Franconia, la più nota è il «Spargelmarkt» di Norimberga. L’apertura della stagione dell’asparago in Franconia, in occasione della quale non è raro vedere il ministro bavarese dell’agricoltura presentare simbolicamente il primo turione di asparago, è commentata ogni anno non soltanto nella stampa regionale bensì anche nei media di altre zone della Baviera. Tradizionalmente, la raccolta degli asparagi termina ogni anno il giorno di San Giovanni, ovvero il 24 giugno.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La qualità ed il gusto particolare del «Spargel aus Franken» sono attribuibili alla combinazione unica — presente solo in questa regione — delle condizioni podologiche, climatiche e delle conoscenze acquisite col passare del tempo dai produttori locali di questa varietà di asparagi.

I produttori di asparagi della Franconia si sono tramandati le proprie esperienze di generazione in generazione. Questo eccezionale livello di specializzazione sulla coltivazione degli asparagi è integrato dalla moderna ricerca (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau e Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), da test di coltivazione nella regione (Albertshofen e Eckental), da cicli di formazione (giornate dell’asparago) e da informazioni destinate ai produttori (lettere informative sull’asparago da parte del Spargel-Erzeugerverband Franken e.V. nonché informazioni da parte dei servizi dell’agricoltura di Kitzingen e Fürth). Queste esperienze e conoscenze si riflettono sulla qualità dello «Spargel aus Franken».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Markenblatt Vol. 12 del 20 marzo 2009, parte 7a-aa, pag. 4.

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/1200


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 125/16


Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 87 del 23 marzo 2012 )

2012/C 125/07

A pagina 3:

anziché:

«CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne

Questa è la prima pubblicazione

EN 474-4:2006+A1:2009

Nota 2.1

31.7.2012

CEN

EN 474-5:2006+A2:2012

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici

Questa è la prima pubblicazione

EN 474-5:2006+A1:2009

Nota 2.1

31.7.2012»,

leggi:

«CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne

Questa è la prima pubblicazione

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A2:2012

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici

Questa è la prima pubblicazione».

 

 

A pagina 13:

anziché:

«CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico

Questa è la prima pubblicazione

EN 1459:1998+A2:2010

Nota 2.1

1.2.2013»,

leggi:

«CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico

Questa è la prima pubblicazione».