ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.054.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 54

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
23 febbraio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

2012/C 054/01

Risoluzione del Comitato delle regioni Le priorità del Comitato delle regioni per il 2012 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea

1

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

2012/C 054/02

Parere del Comitato delle regioni Promozione dei prodotti agricoli

8

2012/C 054/03

Parere del Comitato delle regioni Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020

13

2012/C 054/04

Parere del Comitato delle regioni Revisione della politica europea di vicinato

18

2012/C 054/05

Parere del Comitato delle regioni Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile

23

2012/C 054/06

Parere del Comitato delle regioni Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini

28

2012/C 054/07

Parere del Comitato delle regioni Contributo degli enti locali e regionali dell'UE alla conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile 2012 (Rio+20)

34

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

2012/C 054/08

Parere del Comitato delle regioni Il nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013

40

2012/C 054/09

Parere del Comitato delle regioni L'efficienza energetica

49

2012/C 054/10

Parere del Comitato delle regioni Una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

65

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/1


Risoluzione del Comitato delle regioni «Le priorità del Comitato delle regioni per il 2012 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea»

2012/C 54/01

IL COMITATO DELLE REGIONI

I.    Il futuro dell'Unione

1.

è convinto che per l'Unione europea la sfida essenziale in questo momento sia quella di ristabilire la fiducia dei cittadini nella sua capacità di garantire la stabilità finanziaria e il rilancio della crescita economica, nonché di imporre il primato delle decisioni politiche legittimate democraticamente rispetto alle influenze negative dei mercati finanziari;

2.

si dichiara favorevole ad approfondire l'integrazione europea in materia di governo economico, purché tale approfondimento avvenga in condizioni di legittimità democratica e nel quadro delle istituzioni dell'Unione europea. Constata tuttavia che, malgrado la volontà di 26 Stati membri su 27 di salvaguardare il metodo comunitario, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 non ha potuto applicare tale metodo al nuovo patto di bilancio e al coordinamento rafforzato della politica economica perché era richiesta l'unanimità. È stato possibile solo ricorrere all'approccio intergovernativo, con tutte le sue conseguenze giuridiche e politiche. Si rammarica del fatto che finora sia stato adottato un approccio eccessivamente restrittivo, con il progetto di includere in un Trattato intergovernativo solo la disciplina di bilancio. Per il Comitato delle regioni, un'eventuale riforma del Trattato di Lisbona è concepibile nell'ambito di una convenzione costituita sul modello della Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-2003) che garantisca il pieno coinvolgimento delle istituzioni europee, compreso lo stesso Comitato delle regioni;

3.

apprezza il fatto che in questo difficile contesto economico, finanziario e istituzionale la Commissione sia decisa a difendere con forza il metodo comunitario; dal punto di vista del Comitato delle regioni, in quanto assemblea politica degli enti locali e regionali dell'UE, solo in questo modo sarà possibile garantire la legittimità democratica dell'Unione, l'attuazione dei valori di solidarietà e di coesione e il rispetto dei principi della governance multilivello, di sussidiarietà e di proporzionalità. Il CdR conferma la sua intenzione di iscrivere questa sinergia di valori nel suo accordo di cooperazione con la Commissione, attualmente in via di revisione;

4.

giudica positiva la prospettiva dell'imminente adesione della Croazia e conferma il suo auspicio di poter accogliere già a partire da gennaio 2012 degli osservatori croati per farli assistere ai suoi lavori.

II.    Fare buon uso della specificità e del valore aggiunto del bilancio dell'Unione

5.

evidenzia il fatto che il bilancio dell'Unione, pur essendo limitato in termini relativi, è essenziale per affrontare le sfide comuni definite nel Trattato di Lisbona e nella strategia Europa 2020. Insiste sulla specificità di tale bilancio e sul suo valore aggiunto rispetto ai bilanci nazionali, regionali o locali: tale specificità consiste nel fatto che esso è sempre in pareggio e che di conseguenza nessuna risorsa è destinata al rimborso di un debito. Si tratta inoltre di un bilancio dedicato essenzialmente (94,5 %) agli investimenti a livello nazionale, regionale e locale. Il CdR sottolinea l'importanza cruciale dell'effetto leva esercitato dal bilancio europeo per la strategia di rilancio dell'economia europea e il finanziamento di investimenti strutturali mirati agli enti regionali e locali, in particolare nel contesto della crisi attuale;

6.

sottolinea l'esigenza che il CdR esprima costantemente le proprie vedute politiche sulle future misure dell'UE rivolte ad approfondire l'integrazione economica e di bilancio e sulle sinergie tra bilancio subnazionale, nazionale e dell'UE; il CdR deve difendere le competenze giuridiche degli enti locali e regionali in termini di autonomia finanziaria e reagire a tutte le misure che hanno un impatto sulla possibilità, per gli enti regionali e locali, di ottenere prestiti a tassi ragionevoli;

7.

invita i due rami dell'autorità di bilancio a trovare entro la fine del 2012 un accordo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e, conformemente all'impegno assunto all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su una riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea, al fine di spezzare la logica del «giusto ritorno» e lasciare un tempo sufficiente per finalizzare i contratti di partenariato e i programmi operativi che seguiranno l'adozione delle misure legislative collegate al QFP;

8.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di avviare una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari;

III.    Il futuro della politica di coesione e dei trasporti

9.

ritiene che la politica di coesione sia la principale politica di cui dispone l'Unione europea per l'assegnazione di finanziamenti che sia in grado di contribuire a uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile, sia a livello ambientale che sociale, dell'insieme delle regioni europee; a questo proposito, deplora la riduzione del bilancio ad essa dedicato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, in particolare nell'attuale contesto di crisi economica, finanziaria e sociale e alla luce degli ambiziosi obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020;

10.

apprezza il fatto che la politica di coesione continui ad essere applicata all'insieme dei territori dell'Unione e che venga dotata di un'architettura semplificata, incentrata su due obiettivi e tre categorie di regioni, definiti nel pacchetto legislativo presentato il 6 ottobre 2011; ribadisce tuttavia il suo auspicio che possano essere adottati criteri aggiuntivi oltre al PIL pro capite, in particolare nell'attuazione e nella valutazione dei programmi, in quanto tale indicatore non rispecchia sufficientemente i livelli di sviluppo economico, coesione sociale e sostenibilità ambientale né le disparità territoriali;

11.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di: 1) definire un quadro strategico comune per migliorare la coerenza e le sinergie tra le politiche dell'Unione e 2) creare accordi di partenariato tra la Commissione e i singoli Stati membri; si compiace che gli enti locali e regionali partecipino in prima persona all'elaborazione di tale politica;

12.

riconosce che la politica di coesione può svolgere un ruolo molto importante nell'attuazione concreta della strategia Europa 2020; ricorda tuttavia che la sua ragion d'essere, sancita dal Trattato, consiste nel ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali dell'Unione; invoca pertanto una maggiore flessibilità nella scelta degli obiettivi tematici e nella concentrazione dei fondi, che accordi un'importanza reale ai principi della governance multilivello e al partenariato con gli enti locali e regionali;

13.

appoggia le proposte del pacchetto legislativo per il rafforzamento della dimensione urbana, le azioni per lo sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e chiede che vengano attuati piani d'azione per la mobilità urbana con il sostegno finanziario dell'Unione europea; al tempo stesso, richiama l'attenzione sull'esigenza di dare adeguato spazio alla dimensione dello sviluppo rurale nella programmazione della politica di coesione, con un appropriato collegamento alla PAC;

14.

accetta il principio di migliorare l'efficacia della spesa pubblica legata alla politica di coesione tramite un sistema di condizionalità, pur mettendo in guardia contro un'eccessiva complessità nella sua attuazione; sostiene l'idea di una condizionalità ex ante, purché l'elenco delle condizioni da rispettare sia alleggerito; ammette il principio di una condizionalità ex post a condizione che gli enti locali e regionali siano direttamente coinvolti nell'elaborazione degli indicatori utilizzati per i risultati; respinge invece le proposte in materia di condizionalità macroeconomica basate sul Patto di stabilità e di crescita e formula forti riserve sulla riserva di efficacia ed efficienza;

15.

sostiene il rafforzamento dell'obiettivo della cooperazione territoriale e il potenziamento delle risorse ad esso destinate, così da poter andare al di là dello scambio di buone pratiche tra le regioni europee;

16.

si rallegra che nella proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) vengano riprese molte delle proposte da esso avanzate, in particolare per quanto riguarda la partecipazione al GECT degli attori economici e della società civile e la facilitazione dell’accesso a tale strumento da parte di enti subnazionali di paesi terzi. Sottolinea che questo strumento è potenzialmente in grado di superare le frontiere e può essere applicato trasversalmente a tutte le politiche europee. S'impegna quindi a portare avanti la sua azione per la promozione del GECT, in particolar modo attraverso la specifica piattaforma a questo dedicata. Intende inoltre mantenere la gestione del registro dei GECT;

17.

ritiene che il meccanismo per collegare l'Europa, dotato di 50 miliardi di euro, potrebbe avere un impatto positivo ed esercitare un notevole effetto leva sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nonché nell'attirare altri investimenti, in particolare grazie al ricorso a obbligazioni europee per il finanziamento di progetti (project bond); tuttavia tale meccanismo dovrebbe essere coerente con la governance e il bilancio della politica di coesione; giudica comunque essenziale garantire la coerenza e la compatibilità con i progetti finanziati nel quadro dei fondi strutturali e associare gli enti territoriali alla selezione dei progetti;

18.

si pronuncerà in modo dettagliato sul nuovo quadro normativo per le TEN-T, rivolto a tutti gli attori della politica delle TEN-T e non solo agli Stati membri. Esso potrà ridurre notevolmente gli ostacoli normativi all'attuazione di un sistema europeo di trasporti;

19.

sostiene l'internalizzazione dei costi alla collettività, di accesso e ambientali attraverso una tassazione armonizzata di tutti i modi di trasporto, il cui gettito andrebbe destinato alla creazione di un sistema di trasporto integrato, efficiente e sostenibile; sostiene inoltre la promozione di nuovi strumenti di finanziamento, in particolare le obbligazioni europee di progetto; ritiene che anche un maggiore ricorso ai partenariati pubblico-privati potrebbe contribuire a garantire il finanziamento dei nuovi progetti di infrastrutture dei trasporti;

20.

sottolinea la necessità per la Commissione di dotarsi di una strategia globale per comunicare sul campo gli effetti e i benefici della politica di coesione; rammenta il ruolo che possono svolgere gli enti regionali e locali e si offre per sostenerla in questo compito.

IV.    Realizzare la strategia Europa 2020 in partenariato

21.

insiste sul fatto che Europa 2020 dovrebbe essere dotata di una dimensione territoriale a pieno titolo;

22.

si rammarica che nella maggior parte dei casi non si sia approfittato dell'occasione offerta dalla preparazione dei programmi nazionali di riforma di Europa 2020 per attuare tale strategia in partenariato tra i diversi livelli di governo. Nell'Analisi annuale della crescita 2012 e 2013 la Commissione europea dovrebbe insistere sulla necessità per gli Stati membri di affrontare gli aspetti della governance multilivello e dei partenariati nelle loro relazioni intermedie. Essa dovrebbe comunicare il grado e le modalità di coinvolgimento di tutti i partner, compresi gli enti locali e regionali, nell'attuazione di Europa 2020. Se necessario e utile per migliorarne l'appropriazione, essa dovrebbe formulare raccomandazioni specifiche al riguardo. Altrimenti, se il divario tra l'UE, le autorità nazionali, il livello regionale e locale e i cittadini persiste, Europa 2020 perderà credibilità;

23.

ricorda la sua proposta di adottare in ogni Stato membro dei patti territoriali per garantire un'attuazione dei programmi nazionali di riforma basata sul partenariato e la preparazione congiunta dei contratti di partenariato; insiste sulla necessità di rendere effettivo il principio di partenariato proposto dalla Commissione facendo dell'accordo tra tutte le autorità pubbliche giuridicamente responsabili dell'erogazione dei fondi UE una condicio sine qua non per l'approvazione dei contratti di partenariato e promuovendo l'opzione dei patti territoriali;

24.

ritiene opportuno rafforzare e monitorare il follow-up delle iniziative faro in un'ottica orientata ai risultati. È necessario un impegno costante per comunicare le azioni previste nel quadro di tali iniziative a tutte le parti interessate attive sul campo. Come dimostrano i risultati della recente indagine del CdR sul tema Europa 2020: che succede sul campo?, quanto maggiore è la conoscenza delle iniziative faro tra gli enti locali e regionali, tanto maggiore sarà la pertinenza di tali iniziative per le azioni di questi ultimi. Essa consente inoltre di inquadrare le iniziative locali e regionali esistenti nel contesto dei più vasti obiettivi europei, dando un senso di titolarità e di azione coordinata.

IV A.   Una crescita intelligente

25.

ritiene che l'attuale bilancio UE per la ricerca sia inadeguato e pertanto accoglie con favore il significativo stimolo alla ricerca e all'innovazione proposto nel QFP (con un aumento da 53 a 80 miliardi di euro). Ciò avvicina l'Unione all'obiettivo della strategia Europa 2020 di investire il 3 % del PIL dell'UE in ricerca e innovazione, in linea con la creazione di una "Unione dell'innovazione". Sottolinea la necessità di una maggiore integrazione tra i programmi di ricerca nazionali e il programma quadro europeo;

26.

sostiene la creazione di un quadro strategico comune Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione, in quanto esso è potenzialmente in grado di semplificare e unificare i diversi programmi di finanziamento in questo campo, come il Settimo programma quadro per la ricerca e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). Osserva tuttavia che il quadro strategico comune (QCS) per la ricerca e l'innovazione dovrebbe essere ben coordinato e in linea con il QCS proposto per i fondi strutturali. In questo contesto, accoglie con favore il quadro di valutazione dell'innovazione regionale (Regional Innovation Scoreboard), in linea con la propria raccomandazione (1) di considerare l'opportunità di elaborare e pubblicare un quadro di valutazione dell'innovazione a livello regionale che consenta agli enti locali e regionali, al mondo accademico (università e altri istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca) e alle imprese di valutare e monitorare i risultati delle attività di innovazione a livello regionale;

27.

è favorevole a prorogare oltre il 2013 il programma Istruzione Europa per il finanziamento di progetti educativi che promuovano la mobilità e a dotarlo di maggiori fondi. È dell'avviso che un'istruzione che favorisca l'autonomia di pensiero, la creatività e l'innovazione sia un fattore chiave per assicurare la crescita e l'occupazione future. Il Comitato delle regioni riconosce inoltre il ruolo più generale dell'istruzione nello sviluppo globale della persona e della sua dimensione sociale, nonché nel garantire pari opportunità e accesso all'istruzione, alla formazione e alla mobilità. Si rallegra che la Commissione europea abbia accolto il suo invito a inserire lo sport nel programma integrato per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

28.

plaude con convinzione ai progetti della Commissione per collegare i sistemi nazionali di ricerca e assicurare una concorrenza aperta nel campo della ricerca e dei posti più importanti nelle università;

29.

sostiene l'adozione di ulteriori azioni per sviluppare il potenziale del commercio elettronico e dei servizi amministrativi on line e favorire più in generale il progresso tramite le TIC, salvaguardando al tempo stesso il diritto dei cittadini a un'informazione attendibile, alla sicurezza e alla privacy. Riconosce le enormi implicazioni dell'agenda del digitale nei settori dell'efficienza energetica, dell'interoperabilità dei servizi pubblici e del finanziamento delle reti a banda larga in tutta l'Unione europea. Accoglie con favore, a questo proposito, lo stanziamento di 9,2 miliardi di euro per le reti digitali nel meccanismo per collegare l'Europa e i relativi orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazione;

30.

rammenta l'obiettivo, stabilito nell'iniziativa faro Un'agenda digitale europea  (2), di portare la banda larga di base a tutti i cittadini europei entro il 2013. Ritiene che tale obiettivo debba essere completato da un approccio basato sulla definizione dei diritti dei cittadini e degli obblighi specifici che competono al servizio pubblico in questo campo;

31.

approva l'importanza data al programma Europa creativa post 2013 per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Il programma deve facilitare la distribuzione dei prodotti culturali, creare un mercato unico on line dell'audiovisivo e contribuire a liberare il potenziale occupazionale dei settori culturali e creativi unendo cultura e media, e al tempo stesso mantenere e rafforzare il patrimonio culturale europeo.

IV B.   Una crescita inclusiva

32.

si compiace che la Commissione intenda concentrare la sua azione sulla stabilità e sulla crescita, pur inserendo nel programma di lavoro diverse importanti iniziative sugli aspetti sociali;

33.

ribadisce l'invito, rivolto alla Commissione europea nel suo recente parere sull'edilizia abitativa sociale (CdR 71/2011), ad attuare prima possibile un quadro UE in grado di offrire a tutti i cittadini alloggi adeguati a prezzi accessibili; sottolinea che tale quadro sarebbe pienamente conforme agli obiettivi della strategia Europa 2020 di eliminazione totale della povertà e di miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini europei; chiede inoltre che tale quadro di politica sia allineato con le politiche energetiche dell'Unione e che la riqualificazione energetica degli alloggi continui ad essere ammissibile a titolo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) in quanto fattore chiave di coesione sociale;

34.

si chiede che ne sia dell'iniziativa Young Opportunities, annunciata dal Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo stato dell'Unione;

35.

si impegna a contribuire al pacchetto della Commissione europea sull'imprenditoria sociale, che per gli enti locali e regionali, nella loro triplice veste di datori di lavoro, fornitori di servizi e clienti, riveste notevole importanza;

36.

contribuirà alle raccomandazioni della Commissione europea sulla povertà infantile, conformemente all'obiettivo di Europa 2020 di lotta contro la disoccupazione, l'esclusione sociale e la povertà;

37.

si rallegra che il Consiglio Agricoltura e pesca del 14 novembre 2011 sia approdato a una soluzione transitoria per mantenere il programma di aiuti alimentari agli indigenti fino al 2013, ma si rammarica dell'assenza di un accordo che consenta di mantenerlo oltre tale data. Ritiene in ogni modo che se tale programma, attualmente di competenza della politica agricola comune, dovesse passare al Fondo sociale europeo, anche i finanziamenti dovrebbero seguire la struttura del bilancio;

38.

contribuirà attivamente all'elaborazione dei programmi pluriennali 2014-2020 sulla salute e la politica dei consumatori nonché al programma per l'assistenza sanitaria on line;

39.

sottolinea l'importante ruolo degli enti locali e regionali nello sfruttare il potenziale dello sport in quanto elemento di integrazione sociale e di vita sana.

IV C.   Una crescita sostenibile

40.

si impegna a contribuire ai preparativi per la Conferenza della Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del giugno 2012 (il vertice della Terra Rio+20) e a partecipare attivamente sia al vertice stesso che alle azioni che verranno intraprese per dare seguito alle sue conclusioni; sollecita in questo contesto l'elaborazione al vertice di Rio di una tabella di marcia per un'economia locale verde e chiede una revisione delle strutture di governance dell'ONU che riconosca pienamente gli enti locali e regionali come interlocutori fondamentali dell'azione in direzione dello sviluppo sostenibile;

41.

esorta nuovamente la Commissione europea a presentare al più presto nel corso del 2012 una proposta per il Settimo programma di azione dell'UE per l'ambiente, corredata di obiettivi e calendari ben precisi; insiste sulla necessità di meccanismi capaci di sostenere gli enti locali e regionali nell'attuazione dell'acquis ambientale dell'Unione, compreso un eventuale ampliamento del campo d'azione del Patto dei sindaci al più vasto insieme di tematiche dell'iniziativa Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, e in particolare alla gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti;

42.

attende con interesse di esaminare la Tabella di marcia per l'energia 2050, che verrà adottata entro breve dalla Commissione, e ribadisce il proprio impegno a promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello locale per agevolare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; intende rispondere all'esigenza di mettere in campo politiche energetiche e programmi di sostegno più equilibrati;

43.

chiede alla Commissione di tener conto, nell'attuare la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020, della decisione in merito ad un Piano d'azione sugli enti subnazionali, le città ed altri enti locali e la biodiversità (2011-2020), adottata dalla Decima conferenza delle parti (COP10) della Convenzione mondiale sulla biodiversità (CBD);

44.

appoggia l'azione dell'UE tesa a raggiungere un accordo globale giuridicamente vincolante nel quadro delle Nazioni Unite e accoglie con favore i progressi compiuti a Durban come importanti passi in avanti nella direzione giusta; chiede che, dopo il vertice di Durban, il dibattito internazionale sul clima si avvalga dei progressi compiuti dalla conferenza di Cancún - nella quale era stato riconosciuto il ruolo cruciale dei governi subnazionali -, riconoscendo e sostenendo più attivamente le importanti iniziative intraprese a livello locale e regionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e attenuazione degli stessi, incluse le azioni a lungo termine per creare un'economia "verde" a basse emissioni di carbonio;

45.

invita a integrare in modo sistematico le priorità della politica ambientale e dell'azione di lotta ai cambiamenti climatici in altri settori di intervento, al fine di ricavarne sinergie ottimali;

46.

approva l'ambiziosa proposta di aumentare la percentuale di spesa destinata al clima nel quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013, portandola ad almeno il 20 %. Tuttavia, esorta ancora una volta l'autorità di bilancio dell'UE a fare in modo che il bilancio e il quadro finanziario pluriennale dell'UE siano meglio calibrati al fine di sfruttare tutte le possibilità offerte dalle azioni locali e regionali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e di rafforzare il sostegno rivolto agli investimenti a medio e lungo termine nei progetti di risparmio energetico e di efficienza energetica a livello locale e regionale, in particolare nel quadro del Patto dei sindaci;

47.

a questo proposito, ribadisce inoltre l'invito a garantire che gli enti locali e regionali rimangano i principali beneficiari del nuovo strumento LIFE, il quale dovrà servire loro da catalizzatore per impiegare al meglio i fondi europei al fine di realizzare progetti di tutela dell'ambiente di vasta portata;

48.

accoglie con favore l'annunciata revisione del regolamento sulla sicurezza nucleare.

V.    Integrare maggiormente il principio della governance multilivello nel processo di elaborazione delle politiche europee e migliorare l'approccio Legiferare con intelligenza

49.

accoglie con favore il sostegno complessivo offerto dalle istituzioni dell'UE ad una definizione delle politiche europee basata sulla governance multilivello, sottolineando in particolare come il pacchetto legislativo sulla politica di coesione confermi quest'ultima come uno dei "principi generali" più importanti; sollecita però le istituzioni europee a mettere anche in pratica tale principio integrando sistematicamente un'autentica cultura della governance multilivello nelle diverse fasi preparatorie delle politiche e proponendo strumenti e meccanismi innovativi concreti basati sulla governance multilivello e sul partenariato;

50.

sottolinea che in base all'approccio Legiferare con intelligenza l'UE dovrebbe proporsi di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari che gravano sia sulle autorità pubbliche che sugli enti privati locali e regionali dell'Unione. Un simile esercizio si basa su un ciclo politico che prevede una revisione e un adattamento costanti delle normative in funzione delle nuove sfide e delle mutate circostanze tramite la valutazione e l'esperienza concreta dell'attuazione a tutti i livelli di governo, nonché l'introduzione di soluzioni innovative nel campo dell'e-government (servizi amministrativi on line);

51.

si impegna a proseguire il lavoro di monitoraggio dell'applicazione del principio di sussidiarietà, soprattutto tramite una collaborazione con le altre istituzioni dell'UE e con i parlamenti nazionali e regionali;

52.

raccomanda che, per migliorare il contesto normativo, vengano realizzate valutazioni d'impatto europee più attente alla dimensione territoriale e propone di contribuire in modo più strutturato alle valutazioni d'impatto della Commissione europea; intende inoltre mettere a punto dei meccanismi per contribuire alla valutazione ex post della legislazione in vigore, analizzando in particolare le modalità di attuazione delle normative europee a livello locale e regionale;

53.

accoglie positivamente l'estensione del periodo delle consultazioni pubbliche da 8 a 12 settimane.

VI.    Realizzare il potenziale del mercato unico

54.

plaude al sostegno stanziato dal Parlamento europeo, per un importo di 2 milioni di euro, a favore del programma Erasmus per la formazione degli eletti locali, esorta la Commissione europea a garantire un impiego rapido ed efficiente di queste risorse e ribadisce il proprio impegno a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di tale programma;

55.

ribadisce l'esigenza che la legislazione in materia di mercato unico rispetti la clausola sociale orizzontale prevista dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

56.

ribadisce, nel quadro della necessaria revisione del regolamento relativo alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ("pacchetto Almunia"), le proprie richieste di portare la soglia di esenzione fissata dal regolamento sugli aiuti di Stato de minimis a 800 000 euro all'anno, di ampliare lo spettro dei servizi sociali esenti, di rinunciare a introdurre, tra i criteri per l'esenzione, quello della popolazione rappresentata dall'autorità locale e, infine, di rinunciare ad affidare alla Commissione europea il compito di valutare l'efficienza economica dei SIEG attualmente operativi;

57.

attende tuttora che la Commissione, come annunciato nella comunicazione sull’Atto per il mercato unico dell'aprile 2011 (3), presenti "una serie di azioni miranti a meglio garantire che i SIEG, compresi i servizi sociali d’interesse generale (SSIG), possano fruire di un quadro che consenta loro di assolvere alle proprie funzioni" ed esamini "le misure necessarie a garantire, in conformità all’articolo 14 e al protocollo n. 26, l’accesso di tutti i cittadini, a un costo abbordabile, ai servizi essenziali per la vita quotidiana e alla loro integrazione nella vita economica e sociale". Attende inoltre che la Commissione pubblichi l'annunciata comunicazione relativa ad un quadro di qualità per i servizi di interesse generale;

58.

accoglie con favore l'adozione di un quadro normativo europeo degli appalti pubblici più moderno, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché le ulteriori possibilità di includere tra gli obiettivi per questo settore la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, la prevenzione dell'esclusione sociale e la promozione dell'innovazione e dell'e-government (servizi amministrativi on line);

59.

si compiace della proposta, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, di un progetto di direttiva e di un progetto di regolamento sulle agenzie di rating del credito, con particolare riguardo agli obiettivi di limitare l'affidamento che le istituzioni finanziarie fanno sui rating del credito e di accrescere la responsabilità e la capacità di rendicontazione delle agenzie di rating del credito per i rating da esse formulati; si rammarica, tuttavia, che la Commissione non abbia accolto l'invito del Parlamento europeo (4) ad avviare uno studio di fattibilità e di impatto sull'istituzione di un'agenzia europea di rating del credito pubblica e indipendente;

60.

attende dalla Commissione la pubblicazione di un Libro bianco sulle pensioni che dovrebbe essere corredato di un'adeguata valutazione dell'impatto delle misure proposte sugli enti locali e regionali, i quali rappresentano la maggior parte del settore del pubblico impiego in Europa e gestiscono regimi pensionistici integrativi per il proprio personale;

61.

mette l'accento sull'importante funzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (FEG) in quanto dispositivo indispensabile per rimediare alle conseguenze negative della globalizzazione sull'occupazione. Tuttavia, il FEG è uno strumento di risposta alla crisi e non può sostituirsi ad una strategia occupazionale preventiva tesa ad anticipare le trasformazioni economiche e la ristrutturazione di lungo periodo, né può servire da meccanismo di compensazione per attenuare gli effetti degli accordi di libero scambio. Il Comitato respinge la proposta di finanziare il FEG al di fuori del quadro finanziario pluriennale;

62.

sottolinea l'importanza del premio Regione imprenditoriale europea, lanciato nel 2010 dal Comitato stesso sotto forma di "rete" di scambio transfrontaliero tra regioni che elaborano strategie su misura per i loro territori allo scopo di incoraggiare l'imprenditorialità e sfruttare il potenziale di innovazione delle imprese;

63.

sollecita la creazione di partenariati per lo Small Business Act (SBA) per una più compiuta attuazione di questo strumento a livello regionale e chiede di far parte del costituendo gruppo consultivo sull'SBA.

VII.    Portare avanti l'agenda dei cittadini: libertà, sicurezza e giustizia

64.

guarda con interesse all'imminente entrata in vigore del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, poiché questa arricchirà la vita democratica dell'Unione rafforzando il coinvolgimento dei cittadini e della società civile organizzata nel processo di elaborazione delle politiche europee e finirà per instillare in essi un forte senso di "appartenenza" e di identificazione con l'UE; si impegna quindi a svolgere un ruolo attivo quando le future iniziative dei cittadini entreranno nella fase operativa;

65.

sottolinea l'importanza di coltivare uno spazio pubblico europeo nel quale i concetti di identità e cittadinanza europee multilivello - concetti complementari al fatto di possedere la cittadinanza di un determinato Stato membro o alla propria identità nazionale, regionale o locale - contribuiscono a consolidare la democrazia europea; si compiace pertanto della decisione di proclamare il 2013 Anno europeo dei cittadini e mette l'accento sulla necessità di disporre di risorse sufficienti e programmi adeguati per la promozione dei diritti fondamentali, della democrazia e della partecipazione dei cittadini alla costruzione europea. Di conseguenza, oltre ai programmi Giustizia e Diritti e cittadinanza proposti dalla Commissione, guarda con interesse alla possibilità di contribuire all'adeguamento del previsto programma L’Europa per i cittadini per offrire un ulteriore sostegno ai partenariati e ai meccanismi di gemellaggio tra città intesi ad accompagnare la strategia di comunicazione decentrata;

66.

crede profondamente in un'Europa aperta saldamente radicata nei valori di un elevato livello di protezione per tutti e del pieno rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino: tali devono essere i principi guida di tutte le azioni e normative nei diversi settori d'intervento dell'UE; esorta ad attuare integralmente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea mediante azioni e iniziative concrete;

67.

conferma il proprio impegno a contribuire ad una completa realizzazione degli obiettivi del Programma di Stoccolma e del relativo piano d'azione, in particolare la definizione di politiche globali e coordinate in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e sicurezza; riconosce la necessità che l'Unione disponga di frontiere esterne "intelligenti" e mette al tempo stesso in risalto l'importanza che essa preservi e rafforzi il proprio spazio senza frontiere interne; accoglie pertanto con favore l'intento della Commissione di potenziare la governance del sistema Schengen salvaguardandone nel contempo il carattere "comunitario" e garantendo che le necessarie risposte ad eventi esterni siano basate su norme europee comuni e trasparenti che non limitino indebitamente l'attuale cooperazione transfrontaliera;

68.

tenuto conto delle sfide sempre più rilevanti in questo campo, accoglie con favore la proposta di un sostanziale aumento di bilancio per le politiche relative agli affari interni nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché la struttura semplificata dei relativi programmi, che vengono ridotti da sei a due: un Fondo per la migrazione e l'asilo e un Fondo per la sicurezza interna; chiede tuttavia che venga assicurato un equilibrio tra la spesa destinata alla sicurezza e alla gestione delle frontiere e gli stanziamenti assegnati a settori - quali l'integrazione dei migranti e l'accoglienza dei richiedenti asilo - in cui l'intervento degli enti locali e regionali apporta un evidente valore aggiunto;

69.

invita a compiere reali progressi per conseguire effettivamente l'obiettivo della libera circolazione dei cittadini in tutta l'Unione, semplificando tra l'altro, per chi ha scelto di viaggiare o di stabilirsi in un altro Stato membro, le procedure in materie quali il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile, i diritti di successione e le sentenze o accordi di divorzio;

70.

è convinto che gli enti locali e regionali possano dare un utile contributo alla definizione di un quadro solido in materia di diritto civile e penale, sul piano sia sostanziale che procedurale; approva pertanto la proposta della Commissione di rafforzare i diritti processuali, garantire la sicurezza in tutti i paesi dell'UE e approfondire la cooperazione giudiziaria e di polizia.

VIII.    Agricoltura e pesca

71.

offrirà un contributo attivo all'elaborazione delle future normative sulla PAC mettendo soprattutto in maggiore evidenza la necessità di creare occupazione, rendere la PAC più "verde" e rafforzarne la dimensione territoriale, come pure l'esigenza di regolare il settore agricolo. Inoltre, vista la pressante necessità che la PAC non solo provveda ai bisogni alimentari, ma realizzi anche le missioni fondamentali del progetto europeo, ritiene che detta politica debba essere più allineata con la strategia Europa 2020 per concentrarsi sull'occupazione legata all'agricoltura, soprattutto nelle aree vulnerabili, e per fare in modo che in cambio dei pagamenti ricevuti gli agricoltori forniscano una serie di beni pubblici quali un approccio rafforzato alla sicurezza alimentare, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la protezione della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici e la rivitalizzazione delle aree rurali nel loro complesso;

72.

si pronuncia a favore di una più equa ripartizione dei fondi della PAC sulla base di criteri obiettivi che rispecchino le diverse situazioni economiche degli Stati membri, e invoca una semplificazione della procedura per i pagamenti diretti;

73.

deplora che il bilancio destinato allo sviluppo rurale (101 miliardi di euro) continui a rimanere eccessivamente modesto rispetto ai fondi stanziati per i pagamenti diretti. Chiede di accordare maggiore importanza al sostegno allo sviluppo delle economie rurali e alla diversificazione, e invita soprattutto a creare sinergie più efficaci con la politica europea di coesione, sinergie per le quali il quadro strategico comune rappresenta un utile strumento tanto sul piano giuridico quanto su quello politico;

74.

darà il proprio contributo al dibattito sulla riforma della politica comune della pesca e sul Fondo europeo per la pesca richiamando l'attenzione sull'importanza di sviluppare attività di pesca sostenibili senza perdere di vista la crescita socioeconomica delle zone costiere, nella convinzione che occorra trovare un giusto equilibrio tra queste due dimensioni. Il Comitato delle regioni desidera quindi in particolare incentivare maggiormente la creazione di occupazione sostenibile nelle aree costiere e rendere più attraenti per i giovani i posti di lavoro nel settore marittimo, assicurando al tempo stesso uno sfruttamento armonioso delle risorse marine;

IX.    Fare in modo che l'UE abbia un ruolo più incisivo sulla scena mondiale

75.

accoglie con favore l'azione di sostegno dell'UE ai processi di transizione democratica in tutto il mondo, e insiste ancora una volta sulla necessità di coinvolgere in queste trasformazioni epocali tutti i soggetti interessati al fine di consentire un reale sviluppo di capacità anche a livello locale e regionale;

76.

proseguirà la collaborazione con le altre istituzioni volta a mettere in luce la dimensione territoriale del processo di allargamento e a promuovere il coinvolgimento dei soggetti locali e regionali dei paesi candidati e candidati potenziali nelle diverse fasi di tale processo avvalendosi dell'attività della sua commissione competente (CIVEX) e, in particolare, di quella dei suoi gruppi di lavoro sulla Turchia e sui Balcani occidentali e del comitato consultivo misto UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia; annuncia la creazione di un comitato consultivo misto UE-Montenegro nel 2012 e conferma di voler istituire comitati consultivi misti con tutti gli altri paesi candidati, quali sedi idonee per sostenere il processo dei negoziati di adesione da una prospettiva locale e regionale;

77.

continuerà a usufruire dell'ausilio della Commissione per quanto concerne lo strumento per l'amministrazione locale (Local Administration Facility - LAF) e a organizzare, in collaborazione con la Commissione stessa, visite di studio a Bruxelles di eletti locali e di alti funzionari provenienti dai paesi in via di adesione e di preadesione, allo scopo di presentare loro il lavoro delle istituzioni europee e di familiarizzarli con parte dell'acquis dell'UE; intende sviluppare ulteriormente l'organizzazione congiunta di eventi a titolo del LAF nei diversi paesi per ampliare il bacino di enti locali e regionali interessati da questo strumento finanziato da TAIEX e rafforzarne l'impatto; ribadisce la proposta di elaborare iniziative equivalenti per i paesi che confinano con l'UE al fine di sostenere lo sviluppo delle loro capacità a livello locale e regionale;

78.

rammenta che non è possibile conseguire gli obiettivi della politica europea di vicinato, compresi il consolidamento delle riforme democratiche e i progressi verso un "approfondimento della democrazia", senza il sostegno attivo degli enti locali e regionali, e continuerà a impegnarsi e a investire risorse nello sviluppo della dimensione locale e regionale di tale politica;

79.

considera molto importante l'attività svolta dall'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e della Conferenza dei poteri regionali e locali del partenariato orientale (Corleap), e ritiene che tali strutture possano dare un prezioso contributo alla realizzazione degli obiettivi della politica europea di vicinato. In risposta alla richiesta presentata dai capi di Stato e di governo dei paesi del partenariato orientale riuniti nel vertice di Varsavia, il CdR si adopererà affinché la Corleap divenga un quadro istituzionale permanente per la cooperazione e intensificherà i suoi sforzi per avvicinare maggiormente all'UE gli enti locali e regionali dei paesi partner;

80.

continuerà ad adoperarsi per un'accresciuta partecipazione degli enti locali e regionali alla definizione, attuazione e valutazione delle strategie di cooperazione allo sviluppo. A tale scopo, il CdR favorirà un maggiore coordinamento delle azioni tra tutti i soggetti e promuoverà un approccio multilivello basato sul partenariato al fine di assicurare che gli aiuti allo sviluppo vengano effettivamente erogati; proseguirà inoltre la stretta cooperazione avviata con la Commissione europea su iniziative concrete, in particolare l'organizzazione delle Assise della cooperazione decentrata e la promozione sia dell'Atlante - il repertorio dei progetti di cooperazione in corso - che del Portale della cooperazione decentrata, uno strumento, quest'ultimo, che agevola la costituzione di reti e di partenariati per lo sviluppo di progetti e un più efficace impiego degli aiuti;

81.

incarica la Presidente del CdR di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, alla presidenza polacca del Consiglio dell'UE e alle prossime presidenze danese e cipriota.

Bruxelles, 15 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 468/2000.

(2)  COM(2010) 245.

(3)  COM(2011) 206 definitivo.

(4)  Cfr. il punto 60 della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).


PARERI

Comitato delle regioni

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/8


Parere del Comitato delle regioni «Promozione dei prodotti agricoli»

2012/C 54/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

riconosce la portata limitata delle azioni di promozione intraprese finora all'esterno dell'UE, e invita la Commissione a studiare possibili formule per riorientare le suddette azioni al fine di mantenere la leadership dell'UE nelle esportazioni di prodotti agroalimentari;

concorda con la Commissione sulla necessità di potenziare i mercati locali;

ritiene che la promozione del modello alimentare europeo sia incompatibile con l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM), e che si debbano quindi escludere da qualsiasi politica promozionale i prodotti derivati da OGM;

è favorevole a potenziare l'informazione sui vantaggi per la salute derivanti da un'alimentazione sana ed equilibrata;

appoggia le iniziative volte ad estendere l'obbligo di indicare sul prodotto il suo luogo di produzione;

considera vitale poter contare su strumenti di informazione e promozione specifici e più efficaci di quelli attuali, al fine di fronteggiare situazioni di crisi con risposte immediate e ristabilire così la fiducia dei consumatori e trasmetterla anche ai produttori;

si dichiara favorevole all'idea che la scelta dei programmi non avvenga esclusivamente a livello europeo e chiede che le regioni siano associate alle procedure di selezione e che esercitino un forte ruolo propositivo, tenuto conto della loro conoscenza di prima mano degli operatori e dei mercati locali, soprattutto per quanto concerne le piccole produzioni;

ritiene che nei negoziati per gli accordi internazionali la Commissione debba tener presenti gli interessi dei produttori agroalimentari europei;

è dell'avviso che, per ottenere una maggiore efficacia, le azioni di promozione intraprese direttamente dalla Commissione andrebbero combinate meglio con quelle realizzate dai produttori nell'ambito di programmi pluriennali;

è dell'avviso che qualsiasi prodotto realizzato nell'UE - ad eccezione del tabacco e delle bevande spiritose - debba poter partecipare al regime di promozione, ma ritiene che si debba dare priorità alle azioni riguardanti i prodotti che contribuiscono a una dieta sana ed equilibrata, nonché gli altri prodotti che abbiano un'indicazione di qualità differenziata associata al territorio europeo.

Relatore

Pedro SANZ ALONSO (ES/PPE), presidente del governo della comunità autonoma La Rioja

Testo di riferimento

Libro verde – Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa

COM(2011) 436 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI,

Aspetti generali

1.

ha esaminato con attenzione il Libro verde Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa ed esprime un giudizio altamente positivo su questa iniziativa;

2.

considera il settore agricolo europeo fondamentale per lo sviluppo delle economie locali e regionali, in quanto contribuisce in modo determinante alla creazione di posti di lavoro e all'insediamento stabile della popolazione nelle zone rurali; considera questa politica essenziale per il consolidamento dell'attività del settore;

3.

è d'accordo sul fatto che gli sforzi compiuti dai produttori dell'Unione europea in ambito sanitario e ambientale, come pure per quanto concerne il benessere degli animali e i prodotti che rientrano nei regimi europei di qualità (IGP, DOP, STG e prodotti dell'agricoltura biologica), non sono sempre conosciuti e riconosciuti dal mercato, il che può generare un senso di frustrazione tra i produttori stessi;

4.

ritiene che il modello di produzione europeo presenti un importante elemento di differenza rispetto a quello dei paesi concorrenti, e che pertanto detto elemento vada messo in risalto al fine di migliorarne la conoscenza;

5.

è cosciente che l'UE dispone di uno dei massimi patrimoni mondiali in quanto a diversità dei prodotti agroalimentari, e che occorre sfruttare detto patrimonio e farlo conoscere tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione europea;

6.

rammenta che regioni ed enti regionali sono partner fondamentali dello sviluppo rurale e di quello dei mercati locali, e forniscono un sostegno indispensabile all'organizzazione delle iniziative collettive di promozione delle produzioni di piccole dimensioni e dei mercati di prossimità;

7.

si rallegra del fatto che la politica di promozione attuata fin qui abbia potuto contribuire a ristabilire la fiducia dei consumatori in occasione di crisi quali quella delle diossine e della BSE, ma ritiene opportuno dotarla di strumenti di informazione molto più agili ed efficaci nel tempo, affinché possa contribuire a correggere più rapidamente situazioni di crisi come quella verificatasi con l'infezione da batterio E. coli e quindi a ristabilire quanto prima la fiducia dei consumatori;

8.

riconosce la portata limitata delle azioni di promozione intraprese finora all'esterno dell'UE, e invita la Commissione a studiare possibili formule per riorientare le suddette azioni al fine di mantenere la leadership dell'UE nelle esportazioni di prodotti agroalimentari;

9.

considera inoltre necessario che la corrispondente elaborazione di formule strategiche avvenga in conformità degli obiettivi della politica UE in materia di qualità, nonché degli obiettivi qualitativi dei singoli Stati membri, a seconda delle diverse condizioni di produzione e commercializzazione. In particolare, occorre che il ricorso ai programmi di aiuti dell'UE in materia sia reso più efficiente ed efficace, rendendo sensibilmente più flessibili le norme in vigore e snellendo le procedure di richiesta e di pagamento;

10.

osserva che, nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo della politica UE in materia di promozione e qualità, nonché nel quadro della riforma della PAC, occorre rivedere, in conformità degli obiettivi e delle condizioni sopra indicati, anche i requisiti della vigente normativa UE relativa alle misure promozionali degli Stati membri, gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

11.

concorda sul fatto che le iniziative multipaese o multiprodotto sono risultate poco attraenti, ed esorta la Commissione a esaminarne approfonditamente le cause e a continuare a promuovere questo tipo di programmi, in particolare quelli multiprodotto.

Le finalità e il contributo della politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli

12.

ritiene che la promozione della produzione agricola e agroalimentare europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, debba servire a sostenere l'occupazione nelle aree rurali, dal momento che le attività di produzione e di trasformazione sono strettamente legate al territorio e che questa dimensione territoriale deve restare un elemento chiave ai fini di un assetto equilibrato del territorio dell'UE;

13.

è d'accordo sulla necessità che la politica di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari sia ambiziosa, abbia un approccio strategico differenziato in funzione del prodotto e del mercato al quale si dirige e consegua una sufficiente complementarità tra tutti gli strumenti attualmente disponibili per incrementare le sinergie e aumentare la sua efficacia;

14.

ritiene che in futuro le possibilità promozionali debbano andare oltre la presentazione di una generica immagine europea e che occorra rendere decisamente più semplici l'indicazione dei marchi collettivi, compresi quelli territoriali – in particolare se promossi dalle regioni – rispondenti a un disciplinare ben preciso, l'indicazione dell'area geografica di provenienza e del processo di produzione, nonché l'accesso agli aiuti da parte delle piccole e medie imprese. Chi vuole attirare i consumatori, sia nel mercato interno che nei paesi terzi, verso certi sapori deve anche favorire l'emergere di una fedeltà al marchio;

15.

mette in risalto la necessità che tra i fini della politica di informazione e promozione figuri quello di ristabilire la fiducia dei consumatori, sia all'interno che all'esterno dell'UE, nel caso in cui in futuro debbano verificarsi crisi alimentari;

16.

accoglierebbe con favore uno sforzo maggiore volto a illustrare ai consumatori il significato delle certificazioni di qualità.

Le azioni di informazione e promozione da intraprendere per sviluppare mercati locali e regionali più forti

17.

concorda con la Commissione sulla necessità di potenziare i mercati locali attraverso politiche che facciano conoscere sia la diversità dei prodotti locali che il loro legame sociale, culturale e storico con i consumatori del territorio o della regione ove vengono realizzati, nonché il loro contributo al miglioramento dei risultati ambientali grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 tanto nella fase di trasporto quanto in quella di conservazione o di confezionamento;

18.

è favorevole a sfruttare al massimo le sinergie tra gli strumenti di sostegno ai mercati regionali e locali e gli altri fondi europei, sinergie possibili attraverso l'inclusione di misure a favore dei suddetti mercati nei diversi programmi di sviluppo rurale, ivi compreso l'approccio Leader. In questo senso, la Commissione dovrebbe insistere affinché tutti i programmi di sviluppo rurale delle regioni europee prevedano misure destinate a favorire le strategie di promozione dei mercati locali, a diffondere iniziative come slow food, il consumo di alimenti prodotti localmente, la cucina a chilometri zero, ecc., e a promuovere un più stretto legame tra produttori e consumatori;

19.

sottolinea l'importanza di sostenere e promuovere i prodotti agricoli delle zone svantaggiate dell'Unione europea come p.e. le zone di montagna, le regioni ultraperiferiche, le zone periferiche, le isole, ecc. al fine di incentivare in modo sostenibile la produzione di questi prodotti di qualità, considerando inoltre il discorso degli aiuti di Stato collegato alle condizioni di produzione e promozione a volte decisamente sfavorevoli e che richiedono un maggiore sostegno economico;

20.

ritiene che la promozione del modello alimentare europeo sia incompatibile con l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM), e che si debbano quindi escludere da qualsiasi politica promozionale i prodotti derivati da OGM.

Le esigenze specifiche in materia di informazione e promozione dei prodotti europei e i relativi obiettivi nel mercato interno

21.

conviene sulla necessità di compiere uno sforzo particolare al fine di diffondere la conoscenza dei regimi europei di qualità (DOP, IGP, STG e agricoltura biologica) non soltanto tra i consumatori ma anche tra i produttori, insistendo in particolare sulle caratteristiche che differenziano questi prodotti dagli altri e sui vantaggi derivanti dalla loro produzione, acquisto e consumo;

22.

deplora che nei progetti di regolamento presentati per la PAC post 2013, in particolare il regolamento sul FEASR, la Commissione europea non faccia più alcun riferimento a strumenti di promozione dei prodotti di qualità (soppressione dell'ex misura 33 dell'asse 1), quando i dati raccolti nella consultazione sul Libro verde sulla promozione dei prodotti agricoli non sono stati ancora utilizzati a fondo. Sollecita l'elaborazione di proposte concrete da applicare in sostituzione delle norme in vigore e chiede che i progetti di regolamento relativi alla PAC post 2013 continuino a prevedere misure di promozione, con delle migliorie per i prodotti di qualità, o una maggiore coerenza tra i calendari delle due riforme;

23.

è favorevole a potenziare l'informazione sui vantaggi per la salute derivanti da un'alimentazione sana ed equilibrata e ritiene che si debba rivolgere un'attenzione particolare ai settori più giovani della popolazione, eventualmente rafforzando e appoggiando le campagne realizzate a questo fine nelle scuole, sottolineando maggiormente l'importanza di rendere disponibili agli studenti alimenti sani prodotti localmente;

24.

appoggia le iniziative volte ad estendere l'obbligo di indicare sul prodotto il suo luogo di produzione, e analoghe iniziative di etichettatura destinate al settore della ristorazione;

25.

considera vitale poter contare su strumenti di informazione e promozione specifici e più efficaci di quelli attuali, al fine di fronteggiare situazioni di crisi con risposte immediate e ristabilire così la fiducia dei consumatori e trasmetterla anche ai produttori.

Le azioni che andrebbero realizzate per conseguire gli obiettivi e ottimizzare così l'intervento dell'Unione europea nel mercato interno

26.

ritiene che le azioni da realizzare all'interno dell'UE debbano avvalersi di tutti gli strumenti di marketing e mezzi di comunicazione disponibili, selezionando in ogni caso quelli più efficaci in funzione del messaggio da trasmettere e del pubblico destinatario, e considera essenziale l'accesso a questi strumenti, a titolo individuale o collettivo, da parte di tutti i produttori agricoli;

27.

si dichiara favorevole all'idea che la scelta dei programmi non avvenga esclusivamente a livello europeo. Le esperienze fin qui maturate dimostrano che una partecipazione diretta degli Stati membri in tale scelta si traduce in una maggiore accettazione e in una più forte motivazione a livello dei richiedenti e dei partecipanti ai programmi, oltre a rispettare il principio di sussidiarietà e a permettere di tenere meglio conto della situazione sul campo;

28.

chiede pertanto che le regioni siano associate alle procedure di selezione e che esercitino un forte ruolo propositivo, tenuto conto della loro conoscenza di prima mano degli operatori e dei mercati locali, soprattutto per quanto concerne le piccole produzioni. Le regioni offrono un sostegno decisivo alle iniziative collettive di promozione dei piccoli produttori o delle produzioni di piccole dimensioni, quando non si fanno promotrici in prima persona di simili iniziative;

29.

considera necessario lanciare campagne generiche che pubblicizzino i vantaggi legati al consumo dei prodotti dell'Unione europea, fondati sugli elevati livelli di qualità, sicurezza, rispetto dell'ambiente e benessere degli animali, derivanti a loro volta dalle severe norme obbligatorie di produzione, nonché da norme ancora più restrittive stabilite dagli Stati membri nell'ambito di disciplinari di produzione facoltativi. Sarebbe inoltre molto favorevole all'inclusione, per le indicazioni geografiche, di riferimenti ai legami tra determinati prodotti e gli Stati membri o le regioni di produzione;

30.

è dell'avviso che, al fine di conseguire una dimensione europea, tutte le azioni di promozione finanziate direttamente dalla Commissione europea, sia quelle generiche che quelle relative a prodotti o gruppi di prodotti, dovrebbero basarsi su slogan, messaggi o valori comuni stabiliti dalla Commissione;

31.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire una piattaforma per lo scambio di buone pratiche, che dovrebbe contribuire a migliorare l'elaborazione e la definizione degli obiettivi dei programmi multipaese.

Le esigenze specifiche in materia di informazione e promozione dei prodotti europei e i relativi obiettivi nel mercato esterno

32.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il settore agroalimentare europeo sta compiendo un grande sforzo di promozione rivolto ai paesi terzi. Considera molto importante il ruolo istituzionale dell'UE al fine di agevolare l'insediamento e il consolidamento in quei paesi attraverso campagne istituzionali di promozione e informazione; per la definizione di queste ultime suggerisce alla Commissione di tenere sempre conto delle diverse realtà degli Stati membri e degli operatori del settore agroalimentare europeo;

33.

ritiene che nei negoziati per gli accordi internazionali la Commissione debba tener presenti gli interessi dei produttori agroalimentari europei e prevedere azioni di promozione nei paesi con i quali si concludono i suddetti accordi, al fine di pervenire a un'adeguata diffusione e penetrazione nei rispettivi mercati;

34.

ritiene che il futuro della PAC sia legato a quello della politica commerciale dell'UE. Al fine di pervenire a un'efficace promozione sui mercati esterni, pertanto, la Commissione europea dovrebbe intensificare gli sforzi volti a garantire che vi siano condizioni di concorrenza eque nel contesto dell'OMC, e insistere sulla necessità di una tutela rafforzata delle Denominazioni di origine protetta (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) nel quadro degli accordi commerciali anticontraffazione (ACTA);

35.

uno dei metodi migliori per proteggere i prodotti agroalimentari europei consiste nell'assicurare che tutti gli alimenti venduti nell'UE (comprese le importazioni) siano soggetti a norme identiche o equivalenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Le azioni che andrebbero realizzate per conseguire gli obiettivi e ottimizzare così l'intervento dell'Unione europea nel mercato esterno

36.

è dell'avviso che, per ottenere una maggiore efficacia, le azioni di promozione intraprese direttamente dalla Commissione andrebbero combinate meglio con quelle realizzate dai produttori nell'ambito di programmi pluriennali;

37.

invita la Commissione a intensificare e ampliare le azioni di appoggio ai produttori dell'UE sui mercati esterni attraverso una gamma varia e flessibile di azioni, adeguate al mercato cui si rivolgono e al tipo di prodotti che promuovono;

38.

considera essenziale l'introduzione di misure che rendano possibile e agevole l'accesso delle PMI alla commercializzazione nei mercati dei paesi terzi, in particolare tramite Internet. A tal fine può essere utile la creazione di reti, e si potrebbe anche considerare la possibilità di rendere prioritari o di intensificare gli aiuti alle azioni promosse da gruppi di piccole e medie imprese.

L'individuazione dei beneficiari e le eventuali priorità tra gli stessi

39.

è conscio delle difficoltà che comporta la partecipazione economica dei soggetti privati alle campagne di promozione generiche volte a promuovere il modello di produzione europeo o a fornire informazioni su di esso oppure sui sistemi di qualità, e ritiene pertanto che queste campagne debbano essere realizzate e finanziate dalla Commissione;

40.

sottolinea che una reale promozione non può avvenire, come accade in base alle norme attuali, solamente attraverso le organizzazioni settoriali e interprofessionali, ma che questi strumenti devono essere resi accessibili in modo paritario anche agli organismi degli Stati membri e in particolare agli operatori regionali collettivi di promozione dei prodotti alimentari e agricoli di qualità;

41.

reputa positiva l'esperienza delle misure di promozione del vino nei paesi terzi e ritiene pertanto che questo modello potrebbe essere adottato anche per altri prodotti; ciò consentirebbe l'accesso dei soggetti privati alle attività di promozione sui mercati esterni, considerato necessario in settori poco strutturati o sprovvisti di organizzazioni rappresentative.

Le eventuali sinergie tra i diversi strumenti di promozione e di informazione di cui dispone l'UE

42.

considera opportuno rispettare i vari strumenti di promozione esistenti, in quanto ciascuno di essi corrisponde a un determinato prodotto o gruppo di prodotti e riguarda una realtà specifica in termini di dimensioni del settore, livello di strutturazione, mercato destinatario, ecc.; ritiene pertanto necessario, accanto a uno strumento orizzontale, il mantenimento di strumenti specifici di informazione e promozione;

43.

chiede inoltre alla Commissione che vi sia coerenza tra il pacchetto di misure della politica di qualità e la politica di promozione.

La scelta dei prodotti agricoli e alimentari da promuovere e relativi criteri

44.

è dell'avviso che qualsiasi prodotto realizzato nell'UE - ad eccezione del tabacco e delle bevande spiritose - debba poter partecipare al regime di promozione, ma ritiene che si debba dare priorità alle azioni riguardanti i prodotti che contribuiscono a una dieta sana ed equilibrata, come la frutta e gli ortaggi, il latte, l'olio d'oliva, ecc., nonché gli altri prodotti che abbiano un'indicazione di qualità differenziata associata al territorio europeo.

Gli strumenti di promozione da utilizzare per ottenere un maggiore impatto

45.

concorda con la Commissione nel considerare positiva la combinazione di messaggi chiave, che dovrebbero essere definiti dalla Commissione stessa e far parte di tutte le azioni di promozione; detti messaggi dovrebbero da un lato mettere in risalto il sistema di produzione europeo e le virtù di una dieta sana ed equilibrata, dall'altro essere specifici per tipo di prodotto, al fine di far conoscere il patrimonio agroalimentare europeo in tutta la sua diversità, tradizione e qualità;

46.

constata che la procedura dovrebbe essere resa più flessibile sotto diversi aspetti, al fine di poter reagire fra l'altro anche agli sviluppi di breve termine sui mercati interessati. Ciò dovrebbe avvenire ad esempio aggiornando tempestivamente gli orientamenti, ampliando le possibilità di ridistribuzione degli stanziamenti senza necessità di un atto aggiuntivo al fine di adattare meglio i programmi in corso ai nuovi sviluppi del mercato, nonché riducendo il grado di dettaglio richiesto per le domande di partecipazione ai programmi e rendendo più rapide le decisioni della Commissione;

47.

ritiene auspicabile, nella misura del possibile, mettere in risalto il riferimento all'origine del prodotto, senza per questo rinunciare al riferimento all'Unione europea;

48.

reputa particolarmente opportuno utilizzare i marchi collettivi, compresi quelli territoriali – in particolare se promossi dalle regioni – rispondenti a un disciplinare ben preciso. Potrebbe anche essere utile estendere in futuro le possibilità di promuovere i prodotti agricoli oltre la presentazione di una generica immagine europea; occorre inoltre facilitare, al di là delle eccezioni attuali, l'indicazione del marchio e del produttore in particolare per le piccole e medie imprese a condizione:

che tale indicazione partecipi o sia vincolata alla promozione di un marchio collettivo;

che i marchi privati associati all'operazione non possano beneficiare direttamente di finanziamenti europei;

49.

è dell'avviso che le organizzazioni professionali a livello europeo possano e debbano svolgere un ruolo importante per catalizzare i programmi multipaese, ma sottolinea che a tal fine occorre rendere più flessibili le procedure e le strutture destinate alla loro gestione.

Gli stanziamenti europei necessari a conseguire questi obiettivi

50.

concorda sull'opportunità di continuare a cofinanziare i programmi e sulla possibilità che, in alcuni casi, il tasso di cofinanziamento superi l'attuale tetto del 50 %, in particolare per le azioni di promozione all'esterno. Per quanto riguarda gli stanziamenti necessari, suggerisce alla Commissione di studiare le risorse utilizzate a questi fini dai paesi concorrenti dell'UE come gli Stati Uniti, e di presentare su questa base una stima dei fondi necessari.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/13


Parere del Comitato delle regioni «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020»

2012/C 54/03

IL COMITATO DELLE REGIONI

pone l'accento sulla necessità che i governi nazionali coinvolgano pienamente gli enti regionali e locali nelle politiche nazionali di integrazione della popolazione Rom, considerato che l'integrazione sociale ed economica avviene principalmente a livello locale; ciò, inoltre, implica che i governi nazionali devono mettere a disposizione degli enti locali e regionali i fondi necessari per attuare le politiche d'integrazione dei Rom;

invita i governi nazionali a sostenere gli sforzi degli enti regionali e locali nel campo dell'integrazione dei Rom, varando politiche e normative nazionali coerenti in collaborazione con i rispettivi livelli locali e regionali nell'ambito di un quadro europeo chiaro, in cui gli obiettivi e le modalità delle politiche ai diversi livelli risultino coordinati;

sottolinea la necessità di affrontare, a tutti i livelli e nell'intera Europa, la situazione di svantaggio della popolazione Rom in termini di discriminazione, povertà, insufficienti livelli di istruzione, ostacoli sul mercato del lavoro, segregazione abitativa ed insufficiente accesso ai servizi sanitari e sociali; ribadisce, però, che Rom è un termine ombrello comprendente anche altri gruppi di popolazioni con caratteristiche culturali simili ed una storia di marginalità ed esclusione nella società europea (Sinti, Gipsy, Travellers, Kalè, Camminanti, Ashkali, ecc.), non assimilabili ad un'unica realtà socioculturale;

ritiene importante che, con riferimento ai quattro obiettivi prioritari, la Commissione inviti gli Stati membri a individuare indicatori concreti, misurabili e comparabili al fine di poter stabilire un solido sistema di monitoraggio che consenta di misurare i progressi compiuti nell'integrazione della popolazione Rom e nel superamento della sua situazione di svantaggio.

Relatore

Alvaro ANCISI (IT/PPE), consigliere comunale di Ravenna

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020

COM(2011) 173 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

esprime apprezzamento per la comunicazione della Commissione Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 quale passo importante in direzione di un migliore coordinamento delle politiche di integrazione dei Rom a livello europeo;

2.

condivide le conclusioni del Consiglio UE sulla comunicazione della Commissione del 19 maggio 2011, che invitano la Commissione a continuare il lavoro della task force per i Rom, in modo da integrare l'inclusione dei Rom nell'ambito delle politiche dell'UE e valutare il ruolo dei finanziamenti europei nella promozione dell'inclusione della popolazione Rom nell'UE e nel contesto della politica di allargamento;

3.

prende atto e si compiace della relazione del Parlamento europeo sul tema Strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom, adottata il 9 marzo 2011 (1), che invitava la Commissione a stabilire i settori prioritari della strategia e a presentare una tabella di marcia per l'introduzione di norme minime vincolanti a livello UE per i settori prioritari dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria;

4.

ribadisce la propria proposta di collaborare con la Commissione, gli organismi europei e gli Stati membri per promuovere la coerenza e la continuità delle politiche nonché lo sviluppo di standard comuni di misurazione, al fine di contrastare tutte le forme di segregazione e discriminazione dei Rom e di promuoverne l'inclusione (2);

5.

sottolinea la necessità di affrontare, a tutti i livelli e nell'intera Europa, la situazione di svantaggio della popolazione Rom in termini di discriminazione, povertà, insufficienti livelli di istruzione, ostacoli sul mercato del lavoro, segregazione abitativa ed insufficiente accesso ai servizi sanitari e sociali; ribadisce, però, che Rom è un termine ombrello comprendente anche altri gruppi di popolazioni con caratteristiche culturali simili ed una storia di marginalità ed esclusione nella società europea (Sinti, Gipsy, Travellers, Kalè, Camminanti, Ashkali, ecc.), non assimilabili ad un'unica realtà socioculturale;

6.

pone l'accento sulla necessità che i governi nazionali coinvolgano pienamente gli enti regionali e locali nelle politiche nazionali di integrazione della popolazione Rom, considerato che l'integrazione sociale ed economica avviene principalmente a livello locale; ciò, inoltre, implica che i governi nazionali devono mettere a disposizione degli enti locali e regionali i fondi necessari per attuare le politiche d'integrazione dei Rom;

7.

invita i governi nazionali a sostenere gli sforzi degli enti regionali e locali nel campo dell'integrazione dei Rom, varando politiche e normative nazionali coerenti in collaborazione con i rispettivi livelli locali e regionali nell'ambito di un quadro europeo chiaro, in cui gli obiettivi e le modalità delle politiche ai diversi livelli risultino coordinati;

8.

apprezza che la Commissione riconosca che un approccio mirato in modo chiaro ai Rom e alle loro esigenze estremamente specifiche, ma nel contempo saldamente inserito nell'ambito della più generale strategia di lotta contro la povertà e l'esclusione, è non soltanto compatibile con il principio di non discriminazione sia a livello nazionale che dell'UE ma è anche, di fatto, il solo modo di affrontare questa tematica specifica;

9.

apprezza che la Commissione sottolinei la necessità di politiche che tengano conto delle peculiarità territoriali nonché dell'individuazione di microregioni svantaggiate, che hanno necessità di interventi specifici;

10.

concorda con la Commissione nel ritenere che, per combattere l'esclusione sociale dei Rom e migliorare la loro situazione, non siano sufficienti né il divieto di discriminazioni basate sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale o sull'appartenenza a una minoranza (come previsto dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) né le misure socioeconomiche da sole;

11.

ritiene necessario continuare a sottolineare l'esigenza di combattere i pregiudizi, il razzismo, la discriminazione (sia diretta che indiretta, con un'attenzione particolare alla discriminazione multipla) e la segregazione, nonché la necessità di un cambio di atteggiamento da parte dei cittadini;

12.

apprezza la volontà della Commissione di promuovere le strategie nazionali di integrazione dei Rom indicando obiettivi raggiungibili, misurabili e comparabili, tempi e strumenti, possibilità di assistenza tecnica per migliorare le capacità di gestione, monitoraggio e valutazione degli Stati membri, e programmando finanziamenti UE ad integrazione e sostegno degli stanziamenti nazionali degli Stati membri;

13.

condivide gli sforzi della Commissione tesi a individuare strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi posti dal Quadro dell'UE, quali l'azione comune del Consiglio d'Europa diretta a formare 1 000 mediatori Rom in due anni per migliorare l'integrazione scolastica dei bambini Rom e rafforzare i legami con la comunità Rom.

I quattro obiettivi prioritari per l'integrazione dei Rom: accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio

14.

osserva che in molti Stati membri gli enti regionali e locali hanno competenze specifiche nei quattro campi di azione prioritari individuati dalla Commissione come strategici per combattere la segregazione e l'esclusione sociale ed economica della popolazione Rom, e che comunque è a livello locale che si realizza la coesione sociale;

15.

ritiene importante che, con riferimento ai quattro obiettivi prioritari, la Commissione inviti gli Stati membri a individuare indicatori concreti, misurabili e comparabili al fine di poter stabilire un solido sistema di monitoraggio che consenta di misurare i progressi compiuti nell'integrazione della popolazione Rom e nel superamento della sua situazione di svantaggio;

16.

concorda con gli obiettivi relativi a:

—   accesso all'istruzione: garantire che tutti i bambini Rom, sedentari o no, completino la scuola primaria, accedendo a un'istruzione di qualità senza discriminazioni o segregazioni; migliorare l'accesso ai servizi di istruzione e cura della prima infanzia che assicurino la parità di trattamento e il rispetto del principio delle pari opportunità; ridurre il numero di abbandoni precoci dell'istruzione secondaria e, in generale, promuovere l'eliminazione totale dell'analfabetismo tra la popolazione Rom,

—   accesso all'occupazione: ridurre il divario in termini occupazione tra i Rom e il resto della popolazione garantendo un accesso pieno e non discriminatorio alla formazione professionale, al mercato del lavoro e al lavoro autonomo, incoraggiando il microcredito e le strategie di mediazione dei servizi pubblici per l'impiego,

—   accesso all'assistenza sanitaria: garantire ai Rom, e in particolare alle donne e ai bambini, un accesso uniforme a un'assistenza sanitaria di qualità, e fornire loro interventi preventivi e un accesso garantito a servizi sociali dello stesso livello del resto della popolazione, coinvolgendoli attivamente nei programmi sanitari loro rivolti, oltre a puntare alla riduzione del divario tra la comunità Rom e la media europea in rapporto a indicatori sanitari specifici,

—   accesso all'alloggio e ai servizi essenziali: promuovere un accesso non discriminatorio all'alloggio, incluse le abitazioni sociali, nonché ai servizi pubblici essenziali come l'acqua, l'elettricità e il gas, affrontando anche le esigenze specifiche dei Rom non sedentari;

17.

ritiene che, per raggiungere tali obiettivi, sia strategico considerare la dimensione di genere e contrastare le discriminazioni plurime subite dalle donne Rom, sia all'interno che all'esterno della loro comunità. È necessario promuovere il loro coinvolgimento e la loro responsabilizzazione sociale, offrendo loro opportunità di istruzione, formazione ed occupazione, azioni che comportano ricadute positive sull'intera famiglia e in particolare sulla salute e sulla formazione ed educazione dei figli;

18.

ritiene che non solo la mancanza di opportunità economiche e lavorative, ma anche l'esclusione sociale e le discriminazioni nell'accesso ai servizi possano essere cause di mobilità intraeuropea della popolazione Rom, e che pertanto siano necessarie strategie e fondi europei per affrontare tale mobilità intraeuropea e favorire la cooperazione tra regioni d'origine e di destinazione.

Verifica della sussidiarietà e proporzionalità

19.

valuta nei seguenti termini la conformità delle proposte in esame ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea:

la comunicazione della Commissione è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura transnazionale della comunità Rom europea e gli aspetti comuni di esclusione sociale che tale comunità si trova a fronteggiare in diverse regioni d'Europa fanno sì che le azioni proposte possano essere realizzate meglio a livello dell'UE,

le misure introdotte non istituiscono nuovi strumenti giuridici in quanto, da un lato, si configurano come metodo aperto di coordinamento e, dall'altro, molte di esse si basano su quadri normativi già in vigore - un elemento, questo, compatibile con il principio di proporzionalità;

20.

prende atto della relazione sulla consultazione della Rete di controllo della sussidiarietà e ne apprezza il contributo, evidenziando che:

tale consultazione, conclusasi il 5 agosto 2011, è stata lanciata dal CdR tra i partner della Rete perché il tema della comunicazione della Commissione è stato considerato tra quelli sensibili dal punto di vista della sussidiarietà; nelle sue conclusioni, la relazione giudica la comunicazione della Commissione necessaria, in quanto apportatrice di un valore aggiunto, e dunque rispettosa del principio di sussidiarietà;

sempre nella relazione, si osserva che la comunità dei Rom deve mantenere la propria identità;

si sottolinea inoltre che le politiche nazionali e regionali si sono dimostrate alquanto inefficaci nella lotta contro l'emarginazione e la povertà, mentre le iniziative di tipo esclusivamente nazionale sono prive di coerenza, e quindi il quadro che ne risulta è considerato frammentario;

in particolare i contributi dei partecipanti indicano che la questione dell'integrazione dei Rom è avvertita come una questione di natura transnazionale da affrontare in maniera coordinata, e che la loro integrazione può coinvolgere contemporaneamente diversi Stati membri;

un'azione dell'UE in tale ambito potrebbe avere una serie di effetti positivi, quali il miglioramento della coerenza e dell'efficacia delle strategie nazionali degli Stati membri o l'introduzione di un approccio globale e integrato. Un'azione europea permetterebbe inoltre di migliorare lo scambio di informazioni, di contatti e anche di progetti di cofinanziamento nel campo dell'integrazione. Un'azione dell'UE potrebbe essere un modo molto efficace per sensibilizzare i cittadini riguardo alla necessità di migliorare la situazione dei Rom;

la consultazione pone infine l'accento sull'opportunità che gli Stati membri e gli enti regionali e locali siano in grado di sviluppare strategie adeguate che tengano conto delle circostanze locali e rispecchino l'entità e la natura della popolazione Rom, e sottolinea quindi che il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella concezione e pianificazione delle misure stabilite dalle autorità nazionali è decisivo per garantirne il successo;

21.

ritiene sia necessario valutare, nell'ambito dei meccanismi di coordinamento esistenti, tra cui il metodo aperto di coordinamento, quali siano le modalità più efficaci per offrire agli Stati membri strumenti per una cooperazione più strutturata, e in particolare per integrare in modo sistematico le questioni concernenti i Rom nelle politiche europee e nazionali e per introdurre standard minimi obbligatori al fine di promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale della minoranza Rom;

22.

ritiene inoltre che sussista l'esigenza di una più forte governance multilivello che coinvolga gli enti regionali e locali nei processi decisionali e, anziché considerarli solo come enti attuatori, li doti degli strumenti e delle risorse finanziarie per far fronte alle sfide dell'integrazione dei Rom.

Raccomandazioni conclusive

23.

raccomanda agli Stati membri di elaborare o rivedere le rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom, secondo la tempistica prevista dalla Commissione, coinvolgendo nei processi decisionali ed attuativi gli enti regionali e locali, valorizzandone le buone prassi e considerando che, senza il forte coinvolgimento di tali enti, non potranno realizzarsi gli obiettivi previsti dal Quadro dell'UE per l'integrazione dei Rom al 2020;

24.

raccomanda agli Stati membri ed agli enti regionali e locali di individuare, realizzare e monitorare le rispettive strategie di integrazione dei Rom in stretta cooperazione con la società civile Rom, attivando forme di rappresentanza, consultazione, partecipazione ai processi di elaborazione, adozione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei progetti che la riguardano;

25.

raccomanda agli Stati membri di creare, in stretta collaborazione con gli enti regionali e locali, sistemi di monitoraggio efficienti tesi a valutare l'impatto dei metodi d'integrazione dei Rom, in modo da poter condividere questi metodi con tutti gli enti e i gruppi d'interesse pertinenti;

26.

raccomanda di attuare senza indugio le decisioni adottate nel corso del vertice dei sindaci sui Rom svoltosi a Strasburgo il 22 settembre 2011;

27.

raccomanda agli Stati membri di elaborare strategie che trattino la questione dell'integrazione della popolazione Rom non solo dalla prospettiva di un gruppo socialmente ed economicamente svantaggiato, ma da quella di una minoranza nazionale titolare dei diritti previsti dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE n. 157), così come raccomandato dal Consiglio d'Europa;

28.

chiede alla Commissione europea di assicurare le risorse, finanziarie e di altro tipo, necessarie per l'attuazione dei vari piani d'azione e delle diverse iniziative;

29.

raccomanda agli Stati membri e agli enti regionali e locali di promuovere azioni tese a valorizzare la cultura e l'identità della popolazione Rom, fondamentali per combattere stereotipi, xenofobia e razzismo e promuovere l'integrazione sociale ed economica senza provocare fenomeni di assimilazione culturale;

30.

raccomanda agli Stati membri e agli enti regionali e locali di attivare strategie finalizzate a combattere i pregiudizi nei confronti dei Rom, il razzismo e la discriminazione, nella consapevolezza che, in assenza di un effettivo cambiamento di atteggiamento da parte dei cittadini, le sole misure socioeconomiche non siano sufficienti a promuovere l'integrazione della popolazione Rom;

31.

raccomanda agli Stati membri e agli enti regionali e locali di adottare misure concrete e specifiche per superare gli svantaggi e garantire alla popolazione Rom la parità di accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi sanitari e sociali, all'alloggio ed ai servizi essenziali, anche rafforzando i legami con la popolazione Rom tramite mediatori culturali Rom;

32.

raccomanda agli Stati membri e agli enti regionali e locali di promuovere un'attuazione della strategia di integrazione dei Rom coerente con le strategie dell'UE di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, e di prevenire l'emarginazione ed esclusione dei bambini Rom a cominciare dalla primissima infanzia, garantendo servizi di istruzione, assistenza e cura per i bambini sotto i tre anni, a garanzia della loro piena integrazione e a salvaguardia dei loro diritti. Considerati gli aspetti intergenerazionali dell'esclusione sociale ed economica, la riduzione della povertà e della segregazione infantile diminuisce fortemente i rischi di futura esclusione e discriminazione sociale, economica e occupazionale;

33.

raccomanda agli enti regionali e locali di condividere buone prassi nel campo dell'inclusione dei Rom, consapevoli che le reti come EUROCITIES, gli organismi internazionali e gli altri attori, governativi e non, attivi nei quattro settori prioritari identificati, possono contribuire all'implementazione del Quadro UE per l'integrazione dei Rom partendo da una prospettiva locale e coinvolgendo città di ogni paese europeo;

34.

raccomanda agli Stati membri di accogliere l'invito della Commissione a utilizzare i finanziamenti dell'UE programmati per sostenere l'impegno a favore dell'inclusione dei Rom, tra cui i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo e lo strumento europeo Progress di microfinanza, coinvolgendo gli enti locali e regionali e la società civile Rom, ma anche - a titolo consultivo - organizzazioni internazionali, organizzazioni religiose ed organizzazioni non governative, nonché ricorrendo all'assistenza tecnica dell'UE per migliorare le loro capacità di gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  INI/2010/2276.

(2)  Parere del CdR sul tema L'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa.


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/18


Parere del Comitato delle regioni «Revisione della politica europea di vicinato»

2012/C 54/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

reputa che una partecipazione più incisiva degli enti locali e regionali alla politica di vicinato possa servire a sensibilizzare maggiormente i cittadini nei confronti di tale politica, nonché a rafforzare il loro impegno a favore di questa e il loro sostegno ai relativi obiettivi, contribuendo inoltre a evitare l'impressione che degli affari del nostro continente siano responsabili soltanto i governi degli Stati nazionali e le istituzioni "di Bruxelles"; in tal senso, gli enti locali e regionali possono anche contribuire a superare pericolose tendenze all'isolazionismo o alla rinazionalizzazione, che altrimenti potrebbero minacciare la stabilità di paesi e regioni sia all'interno che all'esterno dell'UE;

esprime vivo apprezzamento per l'attività dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), che garantisce la partecipazione degli enti regionali e locali al dibattito politico euromediterraneo come pure la dimensione territoriale dei progetti selezionati dal segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM). Essa assicura, inoltre, lo scambio di buone pratiche, e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della PEV;

sostiene altresì la Conferenza dei poteri regionali e locali del partenariato orientale (Corleap) in quanto costituisce la rete di cooperazione multilaterale tra gli enti regionali e locali dell'UE e dei paesi del partenariato orientale che si prefigge di coinvolgere maggiormente tali enti nella realizzazione della PEV. Intende inoltre lavorare con gli enti locali e regionali dei paesi del partenariato orientale in vista della creazione di un quadro istituzionale permanente di cooperazione;

raccomanda di intensificare la politica di vicinato nell'intera area del Mar Nero. Va infatti sottolineata la perdurante importanza geopolitica di tale regione per l'UE, da cui consegue anche il grande rilievo della Sinergia del Mar Nero. Gli Stati membri che confinano con quest'area dovrebbero quindi ricevere un esplicito sostegno da parte dell'UE per le loro attività connesse con la politica di vicinato.

Relatore

Jacek PROTAS (PL/PPE), presidente della regione Varmia-Masuria

Testo di riferimento

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento

COM(2011) 303 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione e il suo obiettivo generale. Essa, infatti, sottolinea fortemente l'importanza di appoggiare gli sforzi dei paesi partner a favore di un'autentica democrazia e delle riforme politiche. Gli enti locali e regionali dell'UE svolgono un ruolo indiscutibile in quanto istituzioni democratiche e politiche, e sono essenziali per lo sviluppo della democrazia, per cui saranno lieti di poter offrire un contributo a tali sforzi nel quadro della politica di vicinato;

2.

accoglie con grande soddisfazione l'evoluzione della politica europea di vicinato (PEV), ossia la sua crescente diversificazione e il suo crescente adeguamento alle esigenze e alle situazioni concrete. Il Comitato delle regioni valuta positivamente il fatto che il progetto originario (di "taglia unica") del 2004 venga ora sviluppato configurando strumenti sempre più specializzati ("su misura");

3.

accoglie con soddisfazione l'approfondirsi della specializzazione della PEV nei filoni del partenariato orientale (PO), dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e dell'emergente Sinergia del Mar Nero;

4.

reputa che il processo di diversificazione della PEV debba proseguire, e che la politica di vicinato debba essere parte integrante di una politica estera europea ambiziosa e coerente nonché uno strumento sempre più specializzato di quest'ultima;

5.

sottolinea che la politica di vicinato perseguita nelle regioni e dalle regioni può costituire uno strumento efficace di promozione dei valori che sono alla base dell'Unione europea - rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze;

6.

raccomanda che la politica di vicinato coinvolga tutte le regioni dell'UE, avvalendosi della competenza e dell'esperienza degli enti regionali e locali nel campo delle relazioni esterne;

7.

considera particolarmente importante sensibilizzare l'opinione pubblica delle regioni riguardo alla politica di vicinato;

8.

sottolinea l'importanza di sviluppare, nell'ambito della PEV, sia il livello dei rapporti tra governi che quello dei rapporti tra cittadini (people-to-people). Il ruolo degli enti locali e regionali può essere particolarmente importante nell'instaurare collaborazioni mirate e responsabili con le organizzazioni della società civile, fermo restando che, in quanto pubblici poteri, essi dovrebbero contribuire a stabilire rapporti anche a livello amministrativo-ufficiale;

9.

reputa che una partecipazione più incisiva degli enti locali e regionali alla politica di vicinato possa servire a sensibilizzare maggiormente i cittadini nei confronti di tale politica, nonché a rafforzare il loro impegno a favore di questa e il loro sostegno ai relativi obiettivi, contribuendo inoltre a evitare l'impressione che degli affari del nostro continente siano responsabili soltanto i governi degli Stati nazionali e le istituzioni "di Bruxelles"; in tal senso, gli enti locali e regionali possono anche contribuire a superare pericolose tendenze all'isolazionismo o alla rinazionalizzazione, che altrimenti potrebbero minacciare la stabilità di paesi e regioni sia all'interno che all'esterno dell'UE;

10.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra regioni, sia dell'UE che di paesi terzi, che non confinano tra loro;

11.

raccomanda di sostenere non solo la crescita economica tout court, ma anche lo sviluppo sostenibile nei paesi vicini, con particolare attenzione alla riduzione delle disparità regionali e sociali;

12.

appoggia la proposta della Commissione di incoraggiare e sostenere i partenariati. La cooperazione a lungo termine tra tutti gli attori della società promuove il pluralismo e l'impegno a diversi livelli, il che a sua volta migliora le condizioni per uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e democratico;

13.

reputa che il metodo di lavoro e il modus operandi delle regioni possano essere particolarmente utili per la PEV, supportandone strumenti (European Neighbourhood Policy Instruments – ENPI) come i piani d'azione, i programmi TAIEX e SIGMA o i gemellaggi tra regioni o tra città;

14.

appoggia la proposta della Commissione di istituire partenariati regionali efficaci in ambiti di cooperazione come, ad esempio, le PMI, la governance ambientale, l'istruzione, la gioventù, la cultura, i trasporti, la ricerca, lo sviluppo rurale, l'occupazione, ecc. Gli enti locali e regionali dell'UE dispongono di una lunga esperienza e di conoscenze concrete negli ambiti di cooperazione menzionati, e accoglierebbero con soddisfazione la possibilità di partecipare a tali partenariati;

15.

ribadisce il contenuto essenziale del proprio parere sul tema Una forte politica europea di vicinato, e ne rammenta l'importanza e l'attualità;

16.

richiama l'attenzione sul ruolo delle istituzioni dell'UE nel garantire l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili da parte dei paesi partner, e chiede di concentrarsi su una cooperazione pratica che produca risultati concreti;

17.

sottolinea con forza che nel bilancio UE per il 2014-2020 devono essere garantite risorse appropriate per l'attuazione della PEV;

18.

esprime apprezzamento per l'intento della Commissione di semplificare e razionalizzare i diversi strumenti finanziari, e sottolinea gli effetti e i benefici potenziali che ne deriverebbero.

Differenziazione della politica di vicinato, metodi operativi e ruolo delle regioni

19.

è convinto che la necessaria differenziazione della politica di vicinato non debba limitarsi a quella, di natura formale, che si esplica nella sua divisione geografica in dimensione meridionale e dimensione orientale;

20.

raccomanda di differenziare tale politica in funzione del grado di funzionamento della democrazia (ossia dello stato di avanzamento del processo di democratizzazione) e di rispetto dei diritti umani e civili, della situazione dello Stato di diritto nonché dei progressi compiuti nel processo di trasformazione del sistema economico (con particolare riguardo all'attuazione dei principi del libero mercato), nei singoli paesi. La politica di vicinato, infatti, sarà tanto più efficace quanto più sarà mirata;

21.

ritiene appropriato creare strumenti politici che consentano di trattare le iniziative della società civile, degli enti locali e regionali e dei governi nazionali in maniera adeguatamente differenziata, in funzione della rispettive caratteristiche e possibilità. Le iniziative assunte in questi diversi ambiti dovrebbero sì essere coordinate, ma non è necessario, e spesso neanche opportuno, che vengano attuate in parallelo;

22.

reputa che, nella politica di vicinato a livello di governi, il principio della condizionalità (more for more) sia chiaro e giustificato;

23.

ritiene tuttavia che, a livello di società civile, il suddetto principio sia poco chiaro e troppo formale, e che la sua applicazione possa essere addirittura controproducente, rendendo più difficili i contatti già avviati "dal basso". Per essere efficaci, infatti, i contatti sociali devono essere costanti e quanto più possibile informali;

24.

reputa che il coinvolgimento degli enti locali e regionali non possa surrogare quello delle componenti della società civile e del terzo settore;

25.

sottolinea che la partecipazione del terzo settore dev'essere riconosciuta come un elemento importante della politica di vicinato e che esige strumenti specifici;

26.

pone l'accento sul ruolo degli enti locali e regionali nello sviluppo dei contatti commerciali, e reputa che una più stretta integrazione economica possa fungere da catalizzatore dei cambiamenti sociali e politici. Incoraggia inoltre i paesi interessati dalla PEV a instaurare zone di libero scambio;

27.

esprime grande apprezzamento per l'attività dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), che garantisce la partecipazione degli enti regionali e locali al dibattito politico euromediterraneo come pure la dimensione territoriale dei progetti selezionati dal segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM). Essa assicura, inoltre, lo scambio di buone pratiche, e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della PEV;

28.

sostiene altresì la Conferenza dei poteri regionali e locali del partenariato orientale (Corleap) in quanto costituisce la rete di cooperazione multilaterale tra gli enti regionali e locali dell'UE e dei paesi del partenariato orientale che si prefigge di coinvolgere maggiormente tali enti nella realizzazione della PEV. Intende inoltre lavorare con gli enti locali e regionali dei paesi del partenariato orientale in vista della creazione di un quadro istituzionale permanente di cooperazione;

29.

esorta l'Unione europea, l'UpM, i governi nazionali e i soggetti internazionali a collaborare ulteriormente con l'ARLEM, che riunisce il Comitato delle regioni e le associazioni di enti regionali e locali, per garantire un'azione più coordinata ed efficace nel bacino del Mediterraneo;

30.

raccomanda, per quanto attiene ai rapporti sociali, di sforzarsi soprattutto di creare i presupposti per contatti interpersonali e diretti. Si tratta di far sì che i soggetti coinvolti in questi incontri si impegnino a titolo personale, anziché limitarsi a parteciparvi nei ruoli e per gli atti istituzionali;

31.

reputa che occorra sforzarsi di suscitare l'interesse delle città e delle regioni per gli scambi culturali - un ambito, questo, in cui può essere particolarmente utile il contributo del terzo settore. Per far ciò, tuttavia, è necessario un esplicito sostegno da parte degli enti locali e regionali e dei governi nazionali;

32.

ritiene che occorra trovare un equilibrio tra i differenti interessi di gruppi di regioni appartenenti ad aree geografiche diverse. Il coordinamento generale della politica estera dell'UE deve evitare che tali differenze generino competizione tra la direttrice meridionale e quella orientale, e il fatto che le regioni si specializzino in determinati ambiti della politica di vicinato non deve dar luogo a divergenze di interessi e a malintese rivalità o esacerbare quelle eventualmente già insorte;

33.

reputa che l'istituzionalizzazione della politica di vicinato debba consentire e supportare la partecipazione e l'azione "a distanza" delle regioni (ad esempio la cooperazione delle regioni mitteleuropee nell'area mediterranea, oppure l'impegno delle regioni dell'Europa occidentale nella parte orientale del continente): così facendo, infatti, si rafforzerebbe il senso di corresponsabilità delle regioni per la totalità della PEV;

34.

ritiene che occorra rafforzare il ruolo specifico delle regioni situate alle frontiere "sensibili" orientali e meridionali dell'UE. Sono proprio queste regioni, infatti, ad essere direttamente interessate dalle delicate questioni del vicinato europeo. La politica europea di vicinato non dovrebbe dunque in alcun caso essere condotta "sopra le teste" di tali regioni, e dovrebbe tener conto dei loro interessi specifici;

35.

raccomanda che le regioni frontaliere dell'UE ricevano un sostegno specifico nel quadro della PEV;

36.

reputa che la politica europea di vicinato debba tener conto delle relazioni esistenti con paesi terzi, e specialmente con la Russia, in particolare nello scacchiere orientale. Le regioni dovrebbero essere sensibilizzate riguardo a questo aspetto della PEV, e occorrerebbe sostenere forme appropriate di cooperazione con tutti i paesi terzi interessati;

37.

dichiara che intende continuare a sostenere i processi di democratizzazione nei singoli paesi vicini dell'UE tramite missioni di osservazione elettorale organizzate congiuntamente con il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Le condizioni della politica di vicinato nei singoli paesi

38.

reputa che occorra tener conto delle condizioni particolari in cui l'azione del partenariato orientale e della PEV si svolge nella regione del Caucaso;

39.

osserva che, considerati gli specifici effetti del conflitto avvenuto nel 2008, la Georgia necessita di un sostegno costante e sistematico nel quadro del partenariato orientale;

40.

raccomanda di intensificare la politica di vicinato nell'intera area del Mar Nero. Va infatti sottolineata la perdurante importanza geopolitica di tale regione per l'Unione europea, da cui consegue anche il grande rilievo della Sinergia del Mar Nero. Gli Stati membri che confinano con quest'area dovrebbero quindi ricevere un esplicito sostegno da parte dell'UE per le loro attività connesse con la politica di vicinato;

41.

ritiene che quello della Moldova sia un caso particolare. Considerati i significativi progressi compiuti qui dalla politica di vicinato e dal partenariato orientale, bisognerebbe suscitare il più ampio interesse possibile per lo sviluppo di tale paese. Qui il conseguimento di un successo anche solo parziale potrebbe assumere grande rilievo per la promozione della politica di vicinato, come pure della politica estera europea;

42.

raccomanda di prestare attenzione alla situazione specifica dell'oblast (regione) russa di Kaliningrad, che, malgrado la sua particolare posizione geografica, non rientra nella politica europea di vicinato. Si tratta infatti di un'area particolarmente importante e sensibile, non solo situata ai confini dell'UE, ma interamente circondata da territorio dell'Unione. La PEV condotta nei confronti dei paesi alla frontiera orientale dell'UE non può prescindere dalle specificità di questa enclave;

43.

reputa che, malgrado la delusione per il perdurare delle difficoltà in Bielorussia, sia necessario proseguire l'impegno della politica di vicinato in tale paese;

44.

considera assolutamente necessario assicurare un sostegno costante ai processi di riforma democratica, politica, economica e sociale in atto in Ucraina;

45.

alla luce dei recenti avvenimenti della "primavera araba", reputa che la politica di vicinato debba, se vuol svolgere un ruolo davvero incisivo, ampliare i contatti tra le società civili. È necessario e urgente rivolgere un'attenzione particolare e molto intensa ai paesi di quest'area. L'impegno dell'UE nella regione dovrebbe anzi essere considerato alla stregua di una "prova di responsabilità" per tutti gli Stati membri, a livello nazionale, regionale e di società civile;

46.

rammenta che ciascuno dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo è diverso dagli altri, e che pertanto l'UE deve adottare un approccio su misura, adeguandolo a ogni singola situazione. Detto ciò, lo sviluppo della democrazia e la transizione democratica sono processi universali che iniziano comunque dal basso e, per essere stabili e ben radicati nella società, non possono in alcun caso venir imposti dall'alto.

L'importanza della cooperazione territoriale in quanto strumento della politica di vicinato

47.

ritiene che le euroregioni apportino un importante contributo di esperienza alla politica di vicinato. Esse hanno rappresentato uno strumento prezioso dapprima nel processo di adesione dei paesi dell'Europa centrale, e, dopo l'adesione di questi ultimi all'UE, nel disciplinare le relazioni con i paesi terzi vicini;

48.

offre pertanto il suo sostegno ai fini della creazione di strutture politiche e amministrative decentrate permanenti: la capacità amministrativa e istituzionale degli enti locali e regionali, infatti, agevola la cooperazione a livello substatale, migliora l'efficienza e il buon governo ed è fondamentale per il processo di democratizzazione;

49.

raccomanda di esplorare le possibilità di rafforzare le euroregioni esistenti mediante lo strumento del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), accrescendo così la certezza del diritto per i soggetti interessati e la trasparenza delle strutture istituite. Rinnova la sua richiesta di consentire la creazione di GECT con paesi terzi su base bilaterale, ed esorta gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare le misure necessarie per facilitare la creazione di GECT e agevolarne l'attività;

50.

sottolinea l'utilità pratica dei programmi di sviluppo delle capacità (capacity building) nel quadro dell'allargamento e della politica europea di vicinato e, adducendo come esempio concreto il programma pilota dello strumento per l'amministrazione locale (1), torna a chiedere che vengano sviluppate iniziative equivalenti per i paesi della sponda sud del Mediterraneo, onde sostenere lo sviluppo delle loro capacità a livello locale e regionale;

51.

osserva che la struttura dell'euroregione consente di svolgere un ampio spettro di attività, dal campo dell'economia a quello della cultura, nonché di avviare processi spontanei di cooperazione con la partecipazione del terzo settore. L'euroregione si è rivelata uno strumento d'azione flessibile e di rara efficacia alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Europa centrale e orientale;

52.

raccomanda di sostenere progetti e iniziative per la creazione di nuove euroregioni (facendo tesoro delle esperienze acquisite dalle euroregioni istituite già da molto tempo), in particolare ai fini della cooperazione tra gli enti territoriali algerini, tunisini, libici ed egiziani e i loro omologhi dell'Europa meridionale;

53.

reputa che le specificità della frontiera meridionale dell'UE, che è una frontiera marittima, non debbano essere considerate un ostacolo alla creazione di euroregioni. In proposito merita sottolineare l'importanza della creazione delle euroregioni Andalusia-Gibilterra-Marocco, Egeo meridionale-Turchia, Egeo settentrionale-Turchia e Trakia Polis-Trakia Kent (tra enti greci e turchi), benché si tratti di iniziative ancora in fase embrionale;

54.

reputa necessario disporre di un'euroregione "Mar Nero" pienamente operativa;

55.

reputa che la creazione di euroregioni possa supportare efficacemente ENPI quali i piani d'azione della PEV, i programmi TAIEX e SIGMA o i gemellaggi tra regioni o tra città;

56.

sottolinea il valore aggiunto dei GECT e della strategia macroregionale come modalità innovative di cooperazione territoriale a livello interregionale e transnazionale, in quanto possono, nel contesto allargato del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, rafforzare la coerenza ed il coordinamento delle azioni politiche in vari settori, razionalizzando l'impiego delle risorse finanziarie, valorizzando il ruolo degli enti regionali e locali in base ai principi della governance multilivello e coinvolgendo in modo ampio le organizzazioni della società civile.

La dimensione civica della politica di vicinato sostenuta dall'azione delle regioni

57.

raccomanda di assicurarsi che i contatti tra governi nazionali o anche tra enti regionali non sostituiscano più ampi e approfonditi contatti tra le società civili. Tutti i paesi mediterranei dovrebbero far parte di euroregioni, il che faciliterebbe i contatti tra il terzo settore e la società civile;

58.

raccomanda di impiegare misure tipiche delle euroregioni come strumenti per combattere i tanti stereotipi e i diffusi timori legati ai flussi migratori alle frontiere dell'UE, reputando d'altronde che l'esperienza diretta della cooperazione e degli scambi possa anche contribuire a superare le immagini stereotipate dell'Europa, e dell'Occidente in genere, diffuse nei paesi terzi situati presso tali frontiere;

59.

reputa che una politica di vicinato attiva possa costituire un modo di limitare i flussi migratori incontrollati;

60.

reputa che una politica di vicinato consistente nell'aiutare le persone e i gruppi più attivi nelle regioni e nei paesi che confinano con l'Unione europea favorisca i processi di cambiamento politico ed economico;

61.

è convinto che l'aiuto alle persone e ai gruppi impegnati a favore dei processi di democratizzazione e delle riforme economiche accresca l'efficacia di tutte le attività;

62.

sottolinea l'importanza di organizzare, nel quadro della politica di vicinato, diverse forme di scambio tra giovani e tra studenti, nonché di cooperazione scientifica;

63.

pone l'accento sull'importanza di potenziare la capacità amministrativa dei paesi partner, e accoglie pertanto con soddisfazione il rafforzamento di programmi nazionali quali il Centro estone per il partenariato orientale incentrato sulla capacità amministrativa e l'Accademia di pubblica amministrazione del partenariato orientale di Varsavia, invitandoli a sostenere le riforme amministrative e il rafforzamento delle capacità anche a livello locale e regionale.

La cooperazione interregionale nella politica di vicinato

64.

raccomanda che le euroregioni meridionali abbiano (al pari delle regioni) propri parner in altre parti del continente. Legami di questo tipo dovrebbero essere stabiliti in particolare tra euroregioni situate alla frontiera meridionale dell'UE e loro omologhe dell'Europa centrale e settentrionale che confinano con l'Europa orientale. La PEV non dovrebbe essere frammentata in direttrici diverse e isolate tra loro, e la politica regionale dell'UE dovrebbe impedire che ciò si verifichi. Lo strumento adatto per creare legami di questo tipo sembra essere il gruppo europeo di cooperazione territoriale;

65.

reputa che la politica dell'UE in materia di visti debba formare oggetto di un'analisi sistematica, allo scopo di rendere più agevole l'ottenimento dei visti per i cittadini dei paesi interessati dalla PEV: ciò, infatti, faciliterebbe il dialogo tra società civili;

66.

sottolinea infine i benefici che potrebbero derivare dall'introduzione di una piccola circolazione frontaliera in alcune frontiere dell'Unione europea.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Il CdR già coopera strettamente con la Commissione europea nel sostenere questo programma pilota, che è attualmente riservato ai paesi candidati e a quelli candidati potenziali.


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/23


Parere del Comitato delle regioni «Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile»

2012/C 54/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che gli atti di stato civile, come ad esempio l'atto di nascita, di matrimonio o di morte o la registrazione di un divorzio o di un cambiamento di nome, rivestono un'importanza fondamentale per l'identità di una persona e per la sua capacità di partecipare appieno alla vita sociale, economica e politica;

sottolinea che i documenti pubblici svolgono una funzione essenziale in quanto garantiscono ai cittadini dell'UE l'esercizio effettivo dei loro diritti;

sottolinea che la disciplina dello stato civile rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e dei rispettivi enti locali e regionali, e insiste sulla necessità di attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

condivide l'obiettivo globale della Commissione di individuare e rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti europei, specialmente in situazioni transfrontaliere, nonché di permettere ai cittadini di continuare a beneficiare degli evidenti vantaggi pratici offerti dall'integrazione europea in corso, ed esorta a far sì che le politiche elaborate in questo campo rispondano in primo luogo alle esigenze dei cittadini;

concorda nel ritenere che, in un'Unione fondata sulla fiducia reciproca tra i suoi membri, la legalizzazione dei documenti pubblici formati in un altro Stato membro non dovrebbe più essere necessaria; tuttavia, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici di stato civile degli Stati membri è poco affidabile ed incompleto, suggerisce che, prima di legiferare, si consideri l'opportunità di istituire strutture di cooperazione amministrativa tra gli ufficiali di stato civile, in modo che, all'occorrenza, essi possano autenticare i documenti; ritiene che nel frattempo, onde agevolare i rapporti con i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero esaminare - in vista della sua adozione - il programma e-APP per l'apposizione e l'uso di Apostille elettroniche;

ritiene che non vada tralasciata la possibilità di istituire un Ufficio europeo dello stato civile, qualora la sua istituzione si dimostri una soluzione più efficace ed efficiente rispetto alla creazione o al mantenimento di un gran numero di uffici aventi funzioni analoghe nei singoli Stati membri;

raccomanda di valutare la possibilità di emanare orientamenti in materia di buone prassi per gli Stati membri, onde facilitare la trasmissione della documentazione di stato civile in situazioni transfrontaliere.

Relatore

Patrick McGOWAN (IE/ALDE), membro del consiglio della contea di Donegal e della Border Regional Authority

Testo di riferimento

Libro verde Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile

COM(2010) 747 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea volta a realizzare un'Unione dei cittadini avviando, con il Libro verde in riferimento, una riflessione a livello dell'UE sulle possibilità di elaborare proposte legislative in due settori distinti ma interconnessi:

(a)

la libera circolazione dei documenti pubblici, grazie all'abolizione delle formalità di legalizzazione tra gli Stati membri, e

(b)

il riconoscimento degli effetti di taluni atti dello stato civile, affinché lo status giuridico garantito in uno Stato membro sia riconosciuto, ed abbia uguali effetti giuridici, in un altro;

2.

osserva che tra i documenti pubblici figurano vari tipi di atti e documenti amministrativi, notarili e giudiziari, compresi gli atti di stato civile che definiscono e rappresentano le tappe più significative della vita di una persona; osserva inoltre che gli atti di stato civile, come ad esempio l'atto di nascita, di matrimonio o di morte o la registrazione di un divorzio o di un cambiamento di nome, rivestono un'importanza fondamentale per l'identità di una persona e per la sua capacità di partecipare appieno alla vita sociale, economica e politica;

3.

sottolinea che i documenti pubblici svolgono una funzione essenziale in quanto garantiscono ai cittadini dell'UE l'esercizio effettivo dei loro diritti, tra cui la libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la sicurezza sociale, la libera circolazione dei beni e dei servizi ed una giustizia efficace per i cittadini in materia civile e commerciale; insomma, tutta una serie di documenti pubblici assume un grande rilievo ai fini del riconoscimento dei diritti europei;

4.

condivide l'obiettivo globale della Commissione di individuare e rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti europei, specialmente in situazioni transfrontaliere, e in generale di ridurre gli adempimenti burocratici per favorire la cooperazione transfrontaliera, nonché di permettere ai cittadini di continuare a beneficiare degli evidenti vantaggi pratici offerti dall'integrazione europea in corso, ed esorta a far sì che le politiche elaborate in questo campo rispondano in primo luogo alle esigenze dei cittadini;

5.

sottolinea che la fondamentale diversità dei sistemi di stato civile (organizzati in funzione dell'evento o della persona oppure come registri della popolazione) e la varietà delle procedure in vigore negli Stati membri dell'UE rispecchiano la diversità dei rispettivi ordinamenti costituzionali e legislativi nonché dei rispettivi valori sociali; esemplare di tale diversità è il fatto che gli effetti giuridici degli atti di stato civile variano da uno Stato membro all'altro;

6.

ritiene che, a livello di singoli Stati membri, le disposizioni in materia di registri dello stato civile funzionino in modo soddisfacente, mentre i problemi sorgono soprattutto nelle situazioni transfrontaliere; osserva tuttavia che, nell'UE, circa un terzo di tutte le registrazioni di stato civile presenta un aspetto transfrontaliero e che, con l'aumento della mobilità, le problematiche amministrative aumenteranno di conseguenza; un altro fattore di complicazione cui devono far fronte i cittadini in situazioni transfrontaliere è la diversità del diritto applicabile nei singoli paesi, ciascuno dei quali ha le proprie norme sui conflitti di leggi;

7.

sottolinea che, benché certi documenti pubblici (ad esempio quelli relativi alle qualifiche professionali) possano essere disciplinati dal diritto dell'UE, la legislazione in materia di stato civile rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e dei rispettivi enti locali e regionali, e insiste sulla necessità di attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'evoluzione della politica e della normativa europee in questo campo;

8.

sottolinea la grande diversità, da uno Stato membro all'altro e all'interno di ciascuno di essi, delle autorità competenti a legiferare in materia di documenti pubblici, e l'ancor maggiore diversità delle autorità responsabili in materia di atti dello stato civile - al riguardo, infatti, le responsabilità possono essere delegate ad autorità giudiziarie, religiose o amministrative, a diversi livelli di governo; fa tuttavia presente che, nella maggior parte dei casi, i cittadini entrano in contatto con queste autorità a livello locale e regionale, tant'è che nell'UE si contano circa 80 000 uffici decentrati dello stato civile;

9.

ritiene che i vari aspetti di questa tematica non vadano esaminati solo singolarmente, bensì considerati nel contesto di politiche europee più generali, quali la politica economica, l'agenda digitale, la politica sociale e la politica esterna, nell'ottica di un rafforzamento della coerenza, dell'efficacia e della continuità delle azioni dell'Unione.

Libera circolazione dei documenti pubblici

10.

osserva che, per stabilire la presunzione di autenticità di un documento pubblico straniero, di regola si ricorre alla sua legalizzazione, dato che le autorità di un altro paese possono non essere a conoscenza dei sigilli, dei timbri e delle firme dell'autorità che ha rilasciato il documento; ma osserva anche che certi documenti pubblici, come i passaporti, le patenti di guida e le sentenze, vengono riconosciuti all'estero senza bisogno di ulteriori formalità di legalizzazione;

11.

ritiene che la legalizzazione richieda di per sé tempo, denaro ed energie, e non costituisca uno strumento appropriato per evitare le frodi nell'uso transfrontaliero di documenti pubblici; è d'accordo con le condizioni stabilite dal programma di Stoccolma, secondo cui l'UE dovrebbe sfruttare attivamente la sua qualità di membro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato per promuovere convenzioni in materia (anche ricorrendo alla Commissione internazionale per lo stato civile), considerato che finora gli Stati membri non hanno adottato un approccio cooperativo in relazione alle convenzioni sulla legalizzazione dei documenti;

12.

constata la frammentarietà dell'applicazione delle convenzioni esistenti in materia di legalizzazione dei documenti pubblici, nonché della congerie dei trattati bilaterali pertinenti. Ad esempio, la convenzione di Bruxelles del 1987, che abolisce l'obbligo di legalizzazione di alcuni documenti pubblici tra gli Stati membri dell'UE, è stata firmata da meno della metà di questi ultimi nonché ratificata e applicata in via provvisoria da un numero ancora inferiore di essi;

13.

concorda nel ritenere che, in un'Unione fondata sulla fiducia reciproca tra i suoi membri, la legalizzazione dei documenti pubblici formati in un altro Stato membro non dovrebbe più essere necessaria; e, sempre in quest'ottica, ritiene che anche altre formalità amministrative che ostacolano la cittadinanza dell'Unione e la libertà di circolazione, quali il nullaosta al matrimonio e il certificato di stato libero, possano risultare superflue tra gli Stati membri;

14.

tuttavia, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici di stato civile degli Stati membri è poco affidabile ed incompleto (di fatto alcuni Stati membri non trasmettono né ricevono informazioni sugli eventi di stato civile che presentano un elemento "straniero"), suggerisce che, prima di legiferare, si consideri l'opportunità di istituire strutture di cooperazione amministrativa tra gli ufficiali di stato civile dei singoli Stati membri, in modo che, all'occorrenza, essi possano autenticare i documenti. Analogamente potrebbe essere necessario stabilire dei canali di cooperazione per agevolare l'autenticazione di altri documenti ufficiali, quali ad esempio i titoli di studio e gli atti notarili; d'altro canto, tali strutture di cooperazione potrebbero aiutare i funzionari a verificare l'accuratezza del contenuto del documento e la sua autenticità;

15.

ritiene inoltre necessario esaminare i motivi alla base della riluttanza a ratificare le convenzioni in materia (tra cui quella di Bruxelles del 1987), così come le esperienze degli Stati membri che hanno deciso di applicare in via provvisoria la convenzione di Bruxelles;

16.

ritiene che nel frattempo, onde agevolare i rapporti con i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero esaminare - in vista della sua adozione - il programma e-APP (1) per l'apposizione e l'uso di Apostille elettroniche (e-Apostille) e la costituzione di registri elettronici (e-Registri) accessibili on line, recentemente proposto in Europa dalla Spagna nell'ambito del progetto e-APP per l'Europa sostenuto dalla Commissione europea.

Problematiche transfrontaliere e riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile

17.

sottolinea che una delle grandi difficoltà incontrate dai cittadini è la trasmissione transfrontaliera della documentazione relativa agli atti di stato civile. In certi Stati membri, per accedere ai propri atti di stato civile od ottenere delle Apostille, è richiesta la presenza fisica. Adempimenti burocratici ingiustificati come questi possono comportare costi notevoli per coloro che eventualmente non risiedano più in quegli Stati. Pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato raccomanda di valutare la possibilità di emanare orientamenti in materia di buone prassi per gli Stati membri, onde facilitare la trasmissione della documentazione di stato civile in situazioni transfrontaliere, prevedendo una protezione adeguata per ridurre il rischio di frodi;

18.

sottolinea che ciascun Stato membro ha sviluppato un proprio acquis in materia di cittadinanza e stato civile, sulla base della propria storia e cultura e del proprio sistema politico e giuridico, e che l'introduzione di modifiche di rilievo potrebbe quindi avere forti ripercussioni in termini costituzionali, legislativi ed economici per le autorità dei singoli Stati membri e richiedere modifiche radicali delle strutture e procedure esistenti, nonché indurre sostanziali cambiamenti sociali e culturali per i cittadini e la società;

19.

osserva nondimeno che i cittadini dell'UE, e soprattutto quelli che vivono e lavorano in uno Stato membro "diverso" da quello d'origine, auspicano che la propria vita non venga complicata inutilmente da adempimenti burocratici relativi a questioni transfrontaliere di stato civile;

20.

constata che, in termini di logistica e di costi, non è realistico pensare di poter offrire una formazione continua agli ufficiali di stato civile - il cui numero è stimato intorno ai 125 000 in tutta l'UE - sui sistemi e le procedure dello stato civile degli altri Stati membri, e sottolinea perciò che, per rimediare alle difficoltà attualmente incontrate dai cittadini, occorre sviluppare soluzioni più facilmente realizzabili;

21.

ammette che la natura frammentaria e ad hoc dei contatti attuali tra gli ufficiali di stato civile dei diversi Stati membri potrebbe essere riconducibile a difficoltà di ordine giuridico, procedurale, logistico e soprattutto linguistico; intende quindi suggerire alla Commissione europea di creare un gruppo di esperti composto da specialisti in materia di stato civile provenienti da ciascuno Stato membro: ciò, infatti, consentirebbe di elaborare proposte di soluzioni ai suddetti problemi transfrontalieri avvalendosi di un'ampia gamma di contributi, e permetterebbe all'UE di operare in sede internazionale in modo più concertato;

22.

ritiene opportuno ridurre la necessità di traduzioni, certificate e non, dei documenti pubblici - entrambe onerose in termini di tempo e di denaro - ricorrendo maggiormente a moduli standardizzati e applicando sistemi di codifica e di lettura elettronici; ritiene che questi sviluppi possano portati avanti in sedi internazionali più ampie;

23.

constata il diffuso anelito a una semplificazione delle formalità amministrative che non si limiti alla semplice informatizzazione e messa in rete dei processi cartacei, e osserva che questo, unitamente alle possibilità offerte dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati, fornisce un'opportunità e un impulso per la modernizzazione e la centralizzazione dei sistemi informativi;

24.

ritiene che la registrazione di tutti gli eventi di stato civile di una persona in un solo luogo sia un obiettivo da perseguire per quegli Stati membri che non l'hanno ancora fatto, e faciliti inoltre la registrazione di eventi di stato civile "extranazionali". Riconosce tuttavia che ciò avrebbe per le autorità competenti forti ripercussioni in termini di costi e di sussidiarietà, e che, in ogni caso, potrebbe risultare impraticabile dal punto di vista politico;

25.

osserva tuttavia che una registrazione centralizzata esiste già in molti Stati membri e che un unico punto di contatto potrebbe contribuire a ridurre al minimo i problemi pratici incontrati dagli ufficiali di stato civile e dai cittadini; ritiene però che, in ragione delle difficoltà esistenti all'interno degli Stati membri, quali la disponibilità di dati per via elettronica, le dimensioni del paese, la ripartizione delle competenze legislative, i problemi linguistici, ecc., tali punti centralizzati d'informazione andrebbero istituiti a livello regionale;

26.

ritiene necessario dimostrare che i programmi pilota per lo scambio elettronico di atti di stato civile possono funzionare in modo utile ed efficiente ed essere adattati ad un uso più ampio, e accoglierebbe con favore una revisione degli strumenti attualmente disponibili per agevolare la cooperazione tra le autorità pubbliche dell'UE; considera prioritario introdurre meccanismi di salvaguardia per evitare frodi e tutelare la vita privata e i dati personali dei cittadini;

27.

ritiene possibile rafforzare i collegamenti tra le fonti d'informazione dell'UE e i pertinenti fornitori d'informazioni negli Stati membri, in modo da consentire ai cittadini di ricevere informazioni sull'esercizio dei diritti europei in generale, e reputa che le autorità locali e regionali siano nella posizione adatta per fornire assistenza in questo campo;

28.

riconosce che l'idea di un "certificato europeo di stato civile" armonizzato è molto ambiziosa, dato che la natura, la forma e il contenuto degli atti di stato civile variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; ad esempio, oltre alle differenze in termini di efficacia probatoria e di possibilità di modifica, a seconda dello Stato membro gli atti di nascita possono contenere informazioni sulla legittimità e la religione del figlio, nonché sulla situazione coniugale e socioeconomica dei genitori;

29.

come accennato, il certificato europeo di stato civile renderebbe necessario, almeno inizialmente, attivare contemporaneamente i sistemi nazionali e quello europeo, sollevando così dei problemi di interpretazione giuridica quanto alla coerenza e relatività dei vari sistemi, considerato che esistono già fin troppe combinazioni e permutazioni di leggi civili, religiose e straniere su cui può rendersi necessaria una decisione degli organi giudiziari degli Stati membri;

30.

considerato che le strutture e procedure giuridiche e amministrative concernenti i registri dello stato civile variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, anche la proposta di riconoscere automaticamente gli atti di stato civile formati in un altro Stato membro pone problemi analoghi e, se non accompagnata da importanti modifiche alla normativa interna degli Stati membri, volte a eliminare le difformità di trattamento dei cittadini, rischia di non essere concretamente praticabile;

31.

considerate le differenze tra gli Stati membri riguardo alle suddette questioni, ritiene che la Commissione europea potrebbe procedere anche sulla base di una cooperazione rafforzata per cercare di uniformare gli aspetti relativi al conflitto di leggi e di giurisdizioni in materia di stato civile, in modo da creare un quadro di maggiore chiarezza per i cittadini;

32.

reputa tuttavia che, per quanto concerne gli eventi di stato civile, il fatto di far scegliere ai cittadini se applicare le norme giuridiche di uno Stato membro piuttosto che di un altro possa presentare molte difficoltà: ad esempio, i membri di una coppia potrebbero dissentire sulla giurisdizione cui ricorrere, e si potrebbero creare fenomeni di "shopping" dello stato civile, per cui i cittadini cercherebbero di sfruttare il sistema che ritengono più favorevole alla loro situazione specifica;

33.

ritiene che non vada tralasciata la possibilità di istituire un Ufficio europeo dello stato civile, qualora la sua istituzione si dimostri una soluzione più efficace ed efficiente rispetto alla creazione o al mantenimento di un gran numero di uffici aventi funzioni analoghe nei singoli Stati membri; reputa inoltre che un ufficio siffatto possa: (a) contribuire allo sviluppo di un approccio europeo più collegiale in materia di convenzioni internazionali, (b) migliorare la cooperazione amministrativa raccogliendo e scambiando buone pratiche ed esperienze, per esempio in materia di compatibilità nei settori connessi all'informatica, nonché fornire indicazioni su questioni internazionali alle autorità nazionali, (c) servire da punto centrale di contatto per le richieste d'informazioni sullo stato civile in situazioni transfrontaliere - utile, quindi, non solo agli ufficiali di stato civile ma anche ai cittadini, per risolvere i problemi che questi continuano a riscontrare nell'esercizio legittimo dei loro diritti all'interno dell'UE, e infine (d) fungere da potenziale back-up europeo centralizzato o da registro di riferimento per la documentazione relativa allo stato civile;

34.

invoca una trasposizione e un'applicazione più tempestive della normativa, già adottata a livello europeo, che incide sull'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, ed esorta gli Stati membri a proseguire nella loro cooperazione attivandosi nelle sedi intergovernative esistenti per agevolare la cooperazione internazionale in materia di stato civile nonché una più ampia ratifica delle convenzioni vigenti;

35.

incoraggia le autorità responsabili dei registri dello stato civile dei singoli Stati membri a rendere disponibili on line dei campioni (con relative traduzioni) degli atti di loro competenza, in modo che gli ufficiali di stato civile possano acquisire almeno una certa familiarità con gli atti dei loro omologhi "stranieri". La Commissione, dal canto suo, potrebbe contribuire a coordinare e facilitare tale iniziativa;

36.

promuoverebbe la realizzazione, da parte della Commissione europea, di una rete di ufficiali di stato civile o esperti consolari incaricata di valutare la possibilità di instaurare una cooperazione amministrativa sufficiente per la graduale abolizione delle formalità amministrative, e appoggerebbe i lavori finalizzati all'elaborazione di proposte di armonizzazione in materia di conflitto di leggi. Reputa, in ogni caso, che il riconoscimento reciproco degli atti di stato civile e il Certificato europeo di stato civile meritino una riflessione più approfondita;

37.

sottolinea che, sebbene il Libro verde affronti le problematiche in esame in una prospettiva necessariamente europea e in un'ottica di più lungo termine, per risolvere i problemi incontrati regolarmente - perlopiù nelle zone di confine - dai cittadini la cui vita familiare e professionale rientra in giurisdizioni diverse, a suo avviso si potrebbero considerare anche soluzioni più mirate alle singole situazioni locali. Al riguardo, incoraggerebbe l'elaborazione di ulteriori accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri e con paesi terzi, nonché iniziative a livello subnazionale analoghe ai progetti GECT per la cooperazione territoriale;

38.

sottolinea la necessità di effettuare, per ogni proposta legislativa, un'analisi d'impatto che tenga specialmente conto delle sue ripercussioni sociali, economiche e giuridiche all'interno degli Stati membri;

39.

considerate le responsabilità spettanti in materia agli enti locali e regionali, il Comitato intende partecipare a pieno titolo a tutte le fasi del dibattito sul tema, e a tal fine mette le proprie reti consultive (2) a disposizione della Commissione europea.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Nel quadro del Programma pilota per le Apostille elettroniche (e-APP), la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e l'Associazione del notariato statunitense (National Notary Association of the United States - NNA), insieme agli Stati (o enti regionali e locali) eventualmente interessati, stanno sviluppando, promuovendo e aiutando l'attuazione di una tecnologia software a basso costo, funzionale e sicura, per l'apposizione e l'uso di Apostille elettroniche e per la costituzione e la gestione di registri elettronici di Apostille.

(2)  La piattaforma GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale), la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 e la rete di controllo della sussidiarietà, che dal 13 luglio al 2 settembre 2011 hanno effettuato una consultazione sul Libro verde in riferimento.


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/28


Parere del Comitato delle regioni «Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini»

2012/C 54/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

fa notare che gli enti locali e regionali sono determinanti per lo sviluppo delle tecnologie spaziali, creando clusters e poli di innovazione che aggregano e fanno interagire tra loro imprese produttrici (anche piccole o medie), università o altri istituti d’istruzione superiore e centri di ricerca scientifica. Tali enti svolgono quindi un ruolo decisivo nei processi dell’innovazione e del trasferimento di tecnologie;

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo decisivo anche come utilizzatori;

si aspetta che, con l’ampliamento delle competenze dell’Unione, anche gli enti locali e regionali partecipino costantemente e ampiamente alla definizione e all’attuazione della politica spaziale europea;

invita la Commissione a presentare una proposta sui modi di garantire in futuro il finanziamento sostenibile della gestione operativa dell’infrastruttura GMES nell’ambito del bilancio dell’Unione, anziché, come finora previsto dalla Commissione stessa, al di fuori di tale bilancio: sia GMES che Galileo, infatti, sono progetti europei, e come tali rientrano nel bilancio dell’UE. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria nonché la trasparenza e il controllo democratico di tale finanziamento;

raccomanda vivamente, pertanto, di promuovere con urgenza la creazione di centri regionali per lo sviluppo e l’applicazione del programma GMES, nonché di sostenere le reti europee, come ad esempio la Rete delle regioni europee che usano tecnologie spaziali (Nereus), e di promuoverne lo sviluppo.

Relatore

Hermann KUHN (DE/PSE), membro del parlamento del Land Brema

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini

COM(2011) 152 definitivo

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore il fatto che, con la comunicazione Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini, la Commissione europea abbia compiuto un primo importante passo verso la definizione di una futura strategia spaziale europea, sulle nuove basi poste dal Trattato di Lisbona (art. 189 TFUE);

2.

è convinto che una politica spaziale europea comune rafforzi l’indipendenza economica e politica e la capacità di intervento dell’UE, possa contribuire pienamente alla capacità di innovazione e alla competitività dell’economia e della società europee, e possa recare un contributo ampio e sfaccettato alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici, alla sicurezza pubblica e alla protezione civile, all’aiuto umanitario, alla comunicazione e alla diffusione di informazioni per tutti i cittadini;

3.

fa notare che, a livello regionale, gli obiettivi della politica spaziale europea devono fare i conti con l’enorme diversità delle situazioni sociali, economiche, ambientali e territoriali, e che solo gli enti locali e regionali rendono concretamente possibili l’attuazione e l’applicazione di gran parte di tale politica;

4.

rammenta che nelle regioni operano già moltissimi sviluppatori e utenti finali di tecnologie aerospaziali innovative. Gli enti locali e regionali sono determinanti per la creazione di clusters e poli di innovazione, che aggregano e fanno interagire tra loro imprese produttrici (anche piccole o medie), università o altri istituti d’istruzione superiore e centri di ricerca scientifica. Tali enti svolgono quindi un ruolo decisivo nei processi dell’innovazione e del trasferimento di tecnologie. Gli enti locali e regionali si occupano dell’installazione, dello sviluppo e della manutenzione dell’infrastruttura spaziale, e segnatamente di rampe di lancio, integrazione satellitare, attrezzature e software, nonché, in generale, dell’infrastruttura del "segmento terrestre";

5.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo decisivo anche come utilizzatori. Essi sono, ad esempio, le istanze responsabili dell’assetto del territorio, nonché le autorità competenti in materia di ambiente e protezione civile o incaricate di altri compiti che richiedono la raccolta e l’elaborazione di dati ottenuti via satellite. Inoltre, le regioni e i loro cittadini rappresentano l’autentico mercato di applicazione ed uso delle tecnologie aerospaziali. Gli enti locali e regionali hanno bisogno di tali tecnologie e dei servizi più diversi per amministrare il loro territorio, garantire i servizi pubblici e sostenere lo sviluppo regionale;

6.

ha quindi sempre seguito con attenzione le questioni della politica spaziale, e sottolineato a più riprese nei suoi pareri l’importanza pratica dei programmi spaziali europei;

7.

si aspetta che, con l’ampliamento delle competenze dell’Unione, anche gli enti locali e regionali partecipino costantemente e ampiamente alla definizione e all’attuazione della politica spaziale europea;

8.

ritiene perciò tanto più deplorevole il fatto che nella comunicazione della Commissione sia stato completamente tralasciato il ruolo svolto dagli enti locali e regionali per lo sviluppo della politica spaziale europea, benché questo dipenda in gran parte dal loro contributo;

9.

osserva che nella comunicazione in esame il principio di sussidiarietà viene garantito, ma anche che l’importanza e il ruolo degli enti locali e regionali nell’ulteriore elaborazione della politica spaziale devono essere tenuti in maggiore considerazione.

II.   MISURE PRIORITARIE PER UNA POLITICA SPAZIALE DELL’UE

10.

appoggia l’elaborazione e l’attuazione di un programma spaziale europeo ampio e ambizioso, concepito a partire dai risultati finora raggiunti e diretto al proseguimento e all’ulteriore sviluppo dell’azione unionale negli ambiti prioritari della vigilanza ambientale, della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza, della competitività e dell’esplorazione dello spazio;

11.

è convinto che tale programma recherà benefici economici e sociali importanti per le regioni. Oltre ad assicurare all’Europa una posizione di primo piano riguardo alle questioni dell’ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza e della ricerca di base e applicata, si può mettere in conto una maggiore competitività europea nel campo delle tecnologie più recenti, nella promozione di imprese innovative e nella creazione di posti di lavoro altamente qualificati;

12.

raccomanda di attivarsi affinché i programmi faro Galileo e GMES entrino in funzione in tempi rapidi, così da poter sfruttarne il più presto possibile le potenzialità economiche, sociali e ambientali;

13.

propone che, nel più ampio quadro di un programma spaziale europeo, siano inseriti stabilmente come prioritari anche programmi volti ad assicurare l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio e all’esplorazione spaziale.

I programmi europei di radionavigazione satellitare: Galileo ed EGNOS

14.

appoggia tutti gli sforzi tesi a portare a termine, possibilmente entro il 2014, un aumento realistico della capacità del programma Galileo, in modo da produrre i benefici economici, sociali e ambientali che questo progetto può offrire proprio agli enti locali e regionali;

15.

esprime preoccupazione per il fatto che fino ad ora non sia stata presentata alcuna proposta di sostegno aggiuntivo per i programmi EGNOS e Galileo mediante l’adeguamento dell’attuale quadro finanziario pluriennale, benché ciò sia necessario per evitare ulteriori ritardi e costi supplementari;

16.

reputa necessario che l’UE assicuri il finanziamento della fase operativa del programma Galileo (tra l’altro per quanto riguarda la manutenzione e la sostituzione dei satelliti, la garanzia dell’integrità del sistema, le operazioni a terra e l’accesso ai dati) anche per il periodo successivo al 2014. Solo in questo modo si possono concretizzare in maniera durevole i prevedibili effetti economici;

17.

chiede che la Commissione sostenga e promuova con maggior vigore lo sviluppo e la messa a punto di servizi operativi "basati sulla localizzazione" e dei relativi prodotti, in particolare attraverso progetti di dimostrazione;

18.

pone l’accento sull’opportunità che, a lungo termine, la struttura di direzione e gestione del sistema globale di navigazione satellitare sia democratica, totalmente trasparente, finanziariamente solida e socialmente responsabile. Assicurarsi di ciò è compito della Commissione europea, in stretta concertazione con le principali parti interessate, compresi gli attori locali e regionali.

Il programma europeo di monitoraggio della terra: GMES

19.

ravvisa nel programma GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza) uno strumento indispensabile dell’Unione per rilevare i dati di cui è necessario disporre con urgenza soprattutto per il monitoraggio ambientale e la sicurezza civile, e di conseguenza lo considera altresì uno strumento di primaria importanza per gli enti locali e regionali;

20.

esprime apprezzamento per le misure volte a rafforzare il servizio GMES relativo ai cambiamenti climatici, e sottolinea l’importanza di tale servizio per le regioni europee nel quadro della lotta contro tali cambiamenti e della mitigazione delle loro conseguenze (ad esempio riguardo ai problemi dell’alimentazione mondiale);

21.

chiede che vengano predisposte in tempi rapidi le infrastrutture necessarie da qui al 2014, che i servizi operativi vengano sviluppati e messi a punto con maggiore energia, attivando anche Galileo e i nuovi sistemi di telecomunicazione - come il previsto satellite europeo di ritrasmissione dati EDRS - e che al tempo stesso venga fornita una garanzia della sostenibilità dei servizi previsti. Al riguardo occorrerebbe tener conto delle offerte dei servizi nazionali esistenti e del servizio meteorologico satellitare europeo Eumetsat;

22.

invita la Commissione a presentare una proposta sui modi di garantire in futuro il finanziamento sostenibile della gestione operativa dell’infrastruttura GMES nell’ambito del bilancio dell’Unione, anziché, come finora previsto dalla Commissione stessa, al di fuori di tale bilancio: sia GMES che Galileo, infatti, sono progetti europei, e come tali rientrano nel bilancio dell’UE. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria nonché la trasparenza e il controllo democratico di tale finanziamento;

23.

sottolinea nuovamente, in tale contesto, l’importanza decisiva delle regioni d’Europa ai fini dello sviluppo dei servizi relativi all’ambiente e alla sicurezza pubblica, della diffusione delle applicazioni tecnologiche spaziali a livello locale e della condivisione di esperienze e di buone pratiche;

24.

raccomanda vivamente, pertanto, di promuovere con urgenza la creazione di centri regionali per lo sviluppo e l’applicazione del programma GMES, nonché di sostenere le reti europee, come ad esempio la Rete delle regioni europee che usano tecnologie spaziali (Nereus), e di promuoverne lo sviluppo;

25.

si rammarica del fatto che non sia sempre possibile adattare senza problemi i servizi già disponibili dei programmi GMES e Galileo alle esigenze degli enti locali e regionali;

26.

rammenta che l’accesso libero e gratuito ai dati ottenuti via satellite è previsto dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento relativo al GMES e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013), e chiede che la libertà e la gratuità di accesso a tali dati continuino ad essere garantite anche nella fase operativa post 2014. In tale contesto devono essere chiarite le questioni della protezione dei dati e di quella delle applicazioni.

Sicurezza e difesa

27.

sottolinea che lo GMES è un progetto di natura civile e che le sue applicazioni sono destinate principalmente al settore civile;

28.

fa notare che, benché i profili della sicurezza e dei possibili legami con la difesa rivestano una grande importanza politica, sotto questo aspetto cruciale la comunicazione della Commissione è ancora troppo imprecisa. Il Comitato reputa perciò necessario e urgente che la questione venga approfondita e precisata;

29.

sostiene l’opportunità di prendere in considerazione la componente S ("sicurezza") nel programma GMES, ma reputa necessario definirla più chiaramente come ambito di pertinenza civile e distinguerla dalle applicazioni militari;

30.

ritiene necessario che venga chiarito e precisato se e in che modo si possano utilizzare le capacità di osservazione nazionali - civili e anche militari - per rafforzare la suddetta componente del programma GMES, al fine di ottenere risultati migliori ed evitare inutili duplicazioni della struttura;

31.

ritiene necessario che si definiscano chiaramente la base giuridica e il quadro politico per l’impiego dei dati e dei servizi dell’infrastruttura GMES a sostegno di una politica europea della difesa.

L’esplorazione spaziale

32.

appoggia la risoluzione del Consiglio Spazio del 2008, che evidenziava come per l’Europa sia "necessario elaborare una prospettiva comune ed una programmazione strategica di esplorazione a lungo termine, che salvaguardi le sue posizioni chiave, basandosi quindi sui settori in cui essa eccelle". La ricerca scientifica spaziale ha contribuito a fare dell’Europa un partner affidabile nell’astronautica mondiale. I programmi di esplorazione spaziale sono fonte di nuove conoscenze, stimolano l’innovazione e la tecnologia, contribuiscono notevolmente alla competitività dell’industria aerospaziale europea e risvegliano lo spirito pionieristico dei giovani;

33.

incita pertanto a elaborare in tempi brevi una tale strategia e ad attuarla con misure adeguate, con l’obiettivo di fare dell’esplorazione dello spazio una sfida globale e pacifica dell’umanità ed una componente stabile e autonoma della politica spaziale europea nel contesto mondiale;

34.

esorta perciò l’UE e l’Agenzia spaziale europea (European Space Agency – ESA) ad adottare, coinvolgendo gli Stati membri e gli enti locali e regionali, una "tabella di marcia" comune sugli indirizzi di massima della ricerca e dell’esplorazione spaziali europee del futuro (Luna, Marte, ecc.);

35.

considera il mantenimento e il finanziamento dell’impresa Stazione spaziale internazionale (International Space Station - ISS) fino al 2020 come parte integrante di una strategia spaziale europea. Accanto ai sistemi di preparazione, come cliniche specializzate, razzi-sonda, torre a caduta libera e voli parabolici, l’impiego dell’ISS per la ricerca di base così come per quella applicata (nuovi materiali, biologia, medicina, ecc.) dovrebbe costituire una priorità di tale strategia;

36.

chiede perciò che sia definito con chiarezza il ruolo dell’UE nell’individuazione di queste esigenze di ricerca, tenendo conto delle attività di ricerca degli Stati membri, in modo che anche gli enti locali e regionali possano definire le loro esigenze, far presenti le loro attese e recare il loro contributo.

Accesso allo spazio

37.

lamenta il fatto che non si attribuisca grande importanza a garantire un accesso europeo indipendente allo spazio, considerata l’utilità, quando non addirittura l’assoluta necessità, del suo contributo all’aumento del potenziale commerciale dell’economia europea;

38.

chiede, in tale contesto, di garantire a lungo termine il finanziamento del porto spaziale europeo di Kourou, nonché di inserire nel programma spaziale europeo una strategia europea di lungo periodo in materia di vettori (la "famiglia Ariane").

III.   COMPETITIVITÀ E STRATEGIA EUROPA 2020

39.

condivide l’idea che le iniziative europee di sostegno alle tecnologie spaziali possano e debbano rappresentare un fattore chiave per la realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di ricerca e di innovazione. Così, il programma GMES e le relative applicazioni vanno in primo luogo a beneficio delle politiche in materia di ambiente e sicurezza, ma, oltre a ciò, recano anche un contributo essenziale alla crescita, alla capacità di innovazione e alla competitività dell’Europa nel suo complesso. Senza contare che anche altri ambiti traggono vantaggio dalle innovazioni in campo spaziale: basti pensare, ad esempio, all’istruzione, alla cultura, alle comunicazioni o al settore dell’energia. Le tecnologie spaziali e le loro applicazioni sono destinate a diventare un elemento sempre più importante nella vita di tutti i giorni dei cittadini;

40.

sottolinea quindi che la sostenibilità della politica spaziale europea è un elemento essenziale della strategia generale "Europa 2020", dato il legame fra quest’ultima e le tecnologie più recenti, le imprese innovative e i posti di lavoro altamente qualificati. Al riguardo lo sviluppo di un’infrastruttura di base nelle regioni europee riveste particolare importanza, in quanto genera una crescita e un’occupazione sostenibili;

41.

condivide le considerazioni della Commissione quanto alla definizione di una politica specifica per il settore dell’industria aerospaziale, che tratti fra l’altro gli aspetti dell’indipendenza dell’Europa in questo campo, della promozione delle PMI e del coordinamento tra i programmi europei, nazionali e regionali.

Stimolare la ricerca e l’innovazione

42.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia sottolineato la cruciale importanza delle tecnologie sviluppate in campo aerospaziale nella sua proposta di una strategia comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione. Si tratta qui in particolare dello sviluppo di materiali avanzati, delle nanotecnologie e dell’automazione (robot, sistemi intelligenti), considerati fondamentali per il mantenimento della competitività europea;

43.

si aspetta che, tra le altre cose, siano resi disponibili strumenti di finanziamento e sostegno efficaci per promuovere il varo di applicazioni innovative e la loro diffusione nelle regioni.

Telecomunicazioni satellitari

44.

considera le telecomunicazioni satellitari un fattore essenziale per l’industria aerospaziale europea;

45.

pone l’accento sull’importanza delle ricadute economiche delle telecomunicazioni satellitari, in particolare per le regioni d’Europa. Consentendo l’accesso dei cittadini, delle amministrazioni e delle imprese al mondo digitale, tali telecomunicazioni offrono un contributo indispensabile alla coesione territoriale;

46.

si aspetta quindi che la politica spaziale europea comprenda misure per l’ulteriore sviluppo delle telecomunicazioni satellitari. Al riguardo occorre garantire in maniera durevole, oltre alla disponibilità di frequenze adeguate, la promozione di nuovi servizi innovativi basati sulle comunicazioni, anche in combinazione con Galileo e GMES, ed eventualmente realizzare nuovi dispositivi, come ad esempio il sistema satellitare di identificazione automatica (AIS) per la sorveglianza globale della traffico marittimo.

IV.   LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA POLITICA SPAZIALE DELL’UNIONE

47.

condivide la tesi della Commissione, secondo cui la cooperazione internazionale deve costituire un elemento essenziale e indispensabile della politica spaziale dell’UE;

48.

ritiene che il programma spaziale europeo consenta una cooperazione internazionale "alla pari" e accresca le opportunità dei prodotti, dei sistemi e dei servizi europei nella concorrenza internazionale;

49.

è favorevole ad offrire, in particolare ai paesi dell’Africa, conoscenze e infrastrutture tecniche per contribuire a migliorare le condizioni di vita locali, ad esempio in termini di uso dei suoli, risorse alimentari, gestione delle risorse idriche, ecc.

V.   PER UNA GESTIONE ADATTATA

50.

si aspetta che le nuove competenze in materia di politica spaziale attribuite all’UE dal Trattato di Lisbona comportino anche dei cambiamenti nella gestione di tale politica. L’Unione ha adesso il compito di elaborare una politica strategica di respiro europeo e di promuoverne l’attuazione. Un compito, questo, per il quale assume particolare rilievo il rafforzamento della cooperazione fra l’UE e gli Stati membri;

51.

sottolinea che il sostegno politico ed economico da parte dell’Unione, nel quadro di disposizioni amministrative eque ed efficienti e di una struttura decisionale efficace nonché sulla base del riconoscimento di competenze a tutti i livelli, sarà di importanza decisiva per il successo della politica spaziale dell’UE;

52.

fa notare l’importanza dell’ESA, nonché delle agenzie spaziali nazionali, le quali hanno finora curato con successo l’attuazione delle strategie aerospaziali nazionali ed europee e, con le loro normative, consentito lo sviluppo di un’industria e di una ricerca forti e competitive. Le strutture e le capacità dell’ESA devono, data la loro rilevanza, essere prese nella dovuta considerazione in particolare ai fini della futura definizione della gestione della politica spaziale e del suo quadro normativo;

53.

chiede che, nell’ambito di una futura "governance aerospaziale" europea, l’UE possa occuparsi della definizione della politica spaziale europea e delle relative visioni strategiche nonché della concezione delle misure necessarie. L’ESA, in quanto organo "esecutivo", potrebbe essere incaricata dell’attuazione di tali misure a livello europeo;

54.

insiste ancora una volta sul ruolo cruciale degli enti locali e regionali nello sviluppo, nell’applicazione e nella mediazione pubblica della politica spaziale europea, e quindi sull’importanza che in futuro essi partecipino alla configurazione di tale politica;

55.

è quindi favorevole a consentire un’adeguata partecipazione degli enti locali e regionali nelle costituende strutture di gestione dei programmi aerospaziali dell’UE, e di prevedere la presenza di loro rappresentanti, accanto a quelli delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri, negli organi di tali programmi. Gli enti locali e regionali devono essere posti in condizione di beneficiare dei progressi delle tecnologie spaziali e nel contempo di contribuire al loro sviluppo.

Finanziamento

56.

rammenta che le regioni partecipano già adesso con investimenti considerevoli alla formazione delle competenze aerospaziali europee e che continueranno a farlo anche in futuro. Nel contempo, però, è indispensabile che i programmi spaziali possano contare su un finanziamento sicuro da parte dell’UE. Solo così, infatti, si possono garantire il carattere transfrontaliero e la competitività delle attività svolte in questo campo;

57.

ravvisa, in particolare, la necessità di un finanziamento congruo, mirato e sostenibile della ricerca spaziale, mettendola in relazione con l’esigenza di un coordinamento efficace, al fine di assicurare sinergie tra tale ricerca e altre linee innovative di R&S;

58.

è dell’avviso che la politica spaziale dell’UE dovrebbe essere coordinata anche con altre politiche (ricerca, innovazione, coesione, cooperazione regionale, ecc.) e con i rispettivi strumenti di finanziamento, proprio allo scopo di agevolare la partecipazione delle regioni allo sviluppo e alla fruizione delle relative tecnologie;

59.

esorta la Commissione a presentare, in rapporto alla programmazione finanziaria di medio termine a partire dal 2014, una proposta sui modi in cui i contributi dell’UE, dell’ESA e dei singoli Stati membri ("programmi nazionali" e investimenti "regionali") possono essere considerati nel loro complesso, in modo da massimizzare il più possibile le sinergie ed evitare duplicazioni di lavoro.

VI.   CONCLUSIONI

60.

invita la Commissione a presentare, il più presto possibile e sulla base della strategia aerospaziale dell’UE, una proposta globale di programma aerospaziale europeo che liberi il potenziale della ricerca in questo campo, sia in termini applicativi orientati alla prassi che in termini di conoscenza e innovazione, ma si inserisca anche a pieno titolo, per quanto attiene ai programmi Galileo e GMES, nella programmazione finanziaria di medio termine a partire dal 2014;

61.

ribadisce il ruolo di primo piano degli enti locali e regionali nello sviluppo, nell’applicazione e nell’impiego delle tecnologie aerospaziali;

62.

esorta pertanto la Commissione europea a consultare in tempo utile i soggetti istituzionali interessati e i principali gruppi d’interesse al fine di elaborare la strategia aerospaziale dell’UE e il relativo piano di attuazione. Richiama l’attenzione sull’opportunità che gli enti locali e regionali partecipino all’elaborazione e all’attuazione di tale strategia in funzione della loro importanza e delle loro competenze;

63.

è dell’avviso che la Commissione dovrebbe aiutare gli enti locali e regionali a far conoscere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni i risultati e le possibilità dei programmi aerospaziali europei nelle regioni.

Bruxelles, 15 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/34


Parere del Comitato delle regioni «Contributo degli enti locali e regionali dell'UE alla conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile 2012 (Rio+20)»

2012/C 54/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

chiede che il vertice Rio+20 riconosca esplicitamente l'urbanizzazione come una sfida emergente di primo piano che il mondo deve affrontare, e che venga dato maggior sostegno allo scambio di esperienze e al trasferimento di conoscenze tra governi subnazionali ed enti locali su scala mondiale;

chiede che il vertice Rio+20 adotti una tabella di marcia per l'economia verde, la quale dovrebbe includere una sezione specifica sull'economia verde locale che riconosca il ruolo fondamentale svolto dai governi subnazionali e dagli enti locali e, in particolare, promuova un Patto internazionale dei sindaci e delle regioni e sostenga la cooperazione decentrata allo sviluppo; un possibile programma di sviluppo delle capacità dovrebbe obbligare i paesi beneficiari a coinvolgere strettamente in questo processo i rispettivi livelli subnazionali di governo;

chiede che nel quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile i governi subnazionali e gli enti locali trovino spazio, in quanto livelli di governo a pieno titolo, accanto ai governi nazionali e agli organi dell'ONU. Il vertice Rio+20 dovrebbe adattare le attuali strutture dei cosiddetti "gruppi principali", ad esempio creando una nuova e ampia categoria di "attori governativi", e dare mandato a una futura Organizzazione ambientale mondiale (oppure all'UNEP) o a un futuro Consiglio per lo sviluppo sostenibile di creare un comitato permanente per governi subnazionali e locali;

chiede che il vertice Rio+20 definisca i futuri quadri di governance necessari per sviluppare ulteriormente l'agenda 21 a livello locale e sostenga la promozione di una democrazia ambientale a livello mondiale, ad esempio sostenendo la stipula di altre convenzioni regionali simili alla Convezione di Aarhus dell'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), oppure avviando negoziati per una convenzione mondiale basata sul principio 10 della Dichiarazione di Rio.

Relatore

Ilmar REEPALU (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Malmö

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance

COM(2011) 363 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.   Osservazioni generali

1.

accoglie favorevolmente la decisione dell'Assemblea generale dell'ONU di convocare una Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile al più alto livello possibile, da tenersi nel giugno 2012 a Rio de Janeiro (UNCSD, o vertice "Rio+20"), allo scopo di assicurare un rinnovato impegno politico per lo sviluppo sostenibile, di valutare i progressi compiuti sinora e il lavoro ancora da fare per l'attuazione delle conclusioni dei vertici precedenti più importanti sullo sviluppo sostenibile, nonché di affrontare le nuove sfide emergenti. Ciò verrà realizzato nel quadro di due temi specifici: "un'economia verde nel quadro dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà" e "il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile";

2.

invita tutti i partecipanti alla conferenza Rio+20 e alle successive azioni a garantire il successo della conferenza e a realizzare dei veri passi avanti verso uno sviluppo sostenibile;

3.

ha evidenziato in diverse occasioni l'importanza di misure e cambiamenti per sostenere e sviluppare l'attività in materia di sviluppo sostenibile. Il CdR è dell'avviso che tutti gli attori - a livello mondiale, nel quadro dell'Unione europea, nonché i governi nazionali, subnazionali e locali - abbiano una responsabilità condivisa nella creazione di una società sostenibile, rispettosa delle risorse naturali disponibili. I membri del CdR, città e governi subnazionali, hanno un ruolo importante da svolgere in questo ambito e, in larga misura, fungono da forze motrici delle azioni volte a realizzare uno sviluppo sostenibile, non da ultimo per effetto della loro prossimità ai cittadini dell'UE;

4.

chiede pertanto che si faccia esplicito riferimento ai governi subnazionali e agli enti locali  (1) e che essi siano autorizzati a prendere parte a tutte le discussioni di Rio+20. I governi subnazionali e gli enti locali devono essere attivamente coinvolti sia nella preparazione e nello svolgimento del vertice che nel suo seguito e nell'attuazione delle sue conclusioni. Gli Stati membri sono incoraggiati a creare dei forum con i governi subnazionali e gli enti locali per prepararsi a Rio+20;

5.

invita il Consiglio europeo e la Commissione a definire una posizione chiara e unitaria dell'UE per la conferenza dell'ONU e ad assicurare che gli accordi politici che saranno conclusi a Rio de Janeiro diano luogo anche ad azioni concrete; a questo proposito sottolinea che la partecipazione dei cittadini, la competenza e la potestà a un livello subnazionale e locale rappresentano un presupposto fondamentale di una società sostenibile. A questo fine, i principi della sussidiarietà e della proporzionalità devono essere rispettati e sviluppati fra tutti i livelli di governance, da quello mondiale - passando per il processo decisionale e programmatico dell'Unione europea - fino a quelli nazionali e subnazionali. I governi subnazionali e gli enti locali devono essere riconosciuti come controparti su un piano di assoluta parità e come il livello di governo più appropriato negli sforzi tesi a uno sviluppo sostenibile, tanto nella preparazione della conferenza ONU quanto nella messa in atto dei suoi risultati;

6.

chiede che il vertice Rio+20 riconosca esplicitamente l'urbanizzazione come una sfida emergente di primo piano che il mondo deve affrontare. L'urbanizzazione assume una particolare rilevanza per i governi subnazionali e gli enti locali, in quanto essi sono in prima linea nella gestione delle sfide e delle opportunità che tale fenomeno implica. Dall'inizio di questo secolo, la maggior parte dei 7 miliardi di esseri umani vive in una città. Entro il 2050 la popolazione mondiale potrebbe aumentare dagli attuali 7 a 9 miliardi, e alcuni scenari di previsione indicano che entro il 2030 il 60 % di essa vivrà in una città. Questa tendenza è particolarmente evidente nei paesi in via di sviluppo, oppure nei paesi in rapida transizione. Uno sviluppo urbano sostenibile richiede un approccio globale e integrato alla gestione delle dimensioni economiche, ambientali e socioculturali dello sviluppo entro un quadro spaziale e fisico. Il CdR raccomanda di intensificare gli sforzi tesi a promuovere e sostenere uno sviluppo urbano sostenibile;

7.

fa rilevare che lo "sviluppo sostenibile" si basa su una sintonia tra i fattori sociali, ecologici ed economici e che quindi anche la lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve costituire un tema fondamentale della conferenza Rio+20, così come la conservazione delle risorse, l'azione di contrasto ai cambiamenti climatici e altri obiettivi di politica ambientale;

8.

auspica maggiori sforzi per creare, valutare, presentare e diffondere buoni esempi di sviluppo urbano sostenibile. Esiste una notevole domanda di scambio di esperienze e di trasferimento di conoscenze, per quanto concerne sia i fattori istituzionali che un approccio sistemico globale e integrato nel processo di pianificazione e in quello decisionale. Buona governance urbana, pianificazione spaziale, sistemi di gestione territoriale, legislazione e politiche, finanziamento, cooperazione pubblica e privata, partecipazione pubblica, istruzione, formazione e informazione, sono tutti settori in cui esiste una significativa necessità di scambio di esperienze e di trasferimento di conoscenze tra governi subnazionali ed enti locali su scala mondiale;

9.

desidera richiamare l'attenzione sull'importanza di esaminare e sviluppare in particolare le diverse forme di partenariato e l'interazione tra le città e le aree circostanti. Una popolazione crescente nelle città porta a forti necessità in termini di produzione e offerta di beni, ad esempio prodotti alimentari, nonché in termini di gestione dei relativi rifiuti e residui. Un esempio concreto della necessità di una maggiore cooperazione tra città e aree circostanti è la gestione dei rifiuti organici, in cui sono necessari sistemi efficaci per restituire le sostanze nutritive delle piante al terreno agricolo affinché il ciclo organico funzioni "ad anello chiuso";

10.

ritiene che l'istruzione, la formazione e la diffusione dell'informazione siano di cruciale importanza per sensibilizzare il pubblico. Lo sviluppo di programmi di apprendimento è particolarmente importante per la transizione che si rende necessaria, e dovrà riguardare non solo la conoscenza tecnica di aspetti specifici, ma anche un'impostazione sistemica globale e integrata;

11.

desidera far notare che molte delle sfide e delle misure concrete che si prospettano per la comunità internazionale nell'attività per la creazione di uno sviluppo sostenibile non possono trovare una soluzione soltanto in nuove tecnologie e in maggiori investimenti finanziari. Sono necessarie anche delle misure per sviluppare la conoscenza, allo scopo di adattare e modificare il comportamento delle persone, i modelli di consumo, ecc.;

12.

sottolinea che sia i mezzi di comunicazione tradizionali che i media sociali rivestono al riguardo una particolare importanza. Occorrerebbe adottare delle misure per sostenere lo sviluppo dei media sociali in quanto strumenti per scambiare informazioni, mobilitare i cittadini, collegare le iniziative e creare un'opinione pubblica critica, favorendo così la realizzazione di una società sostenibile;

13.

sottolinea che uno degli strumenti utilizzati negli sforzi tesi a realizzare una società sostenibile è il gemellaggio tra città. Molti progetti di gemellaggio sono già operativi, oppure sono in via di realizzazione su base tematica, bilaterale o multilaterale, al livello subnazionale e a quello locale. Vari attori sono coinvolti in questi processi su scala nazionale, subnazionale e locale, nel quadro dell'Unione europea e a livello internazionale. Il gemellaggio è uno strumento particolarmente efficace quando è dotato di precisi contenuti tematici, persegue l'obiettivo della sostenibilità e coinvolge non solo i governi nazionali e gli enti locali, ma anche (e ciò è ancora più importante per la sua riuscita) le organizzazioni della società civile;

14.

evidenzia che le associazioni internazionali, regionali o nazionali di enti territoriali subnazionali svolgono anch'esse un ruolo di rilievo nel facilitare gli scambi e nel dar voce ai governi subnazionali e agli enti locali sulla scena mondiale. Il CdR, che opera esso stesso in tal senso in quanto importante attore istituzionale a livello dell'UE, ritiene che siano necessari ulteriori sforzi tesi a coordinare le strutture e le reti esistenti e a migliorare la valutazione di progetti innovativi e la diffusione di buone pratiche.

B.   Favorire la transizione verso un'economia verde

15.

desidera sottolineare che lo sviluppo sostenibile a tre dimensioni (economica, ambientale e sociale) costituisce la base per la crescita, per maggiori opportunità di lavoro, per un'economia verde, per maggiore prosperità e per un ambiente più pulito e più sano;

16.

constata che il sistema economico attuale supera le capacità del pianeta in termini di impiego sostenibile delle risorse, e che l'Unione europea importa energie fossili e materie prime in misura sempre maggiore. Alcune di esse sono di importanza strategica per il presente e il futuro dell'Unione e potrebbero cominciare a scarseggiare nei prossimi decenni. A seguito di tale constatazione, si impone una transizione dell'economia verso un modello di sviluppo più sostenibile e più rispettoso di tali risorse;

17.

sottolinea con forza che la transizione verso un modello più sostenibile di sviluppo non costituisce soltanto un problema, ma presenta invece tutta una serie di opportunità, specialmente quando il miglioramento della situazione ambientale e la creazione di valore aggiunto economico e sociale sono considerati un binomio fruttuoso. Queste opportunità devono essere rese disponibili tramite adeguate misure nel campo della politica economica, dell'istruzione e dei cambiamenti sociali;

18.

è giunto alla conclusione che, anche in considerazione delle attuali condizioni finanziarie nell'Unione europea e a livello internazionale, sia necessario puntare ad un'attività economica sostenibile e alla creazione di condizioni di occupazione sostenibili;

19.

rivendica l'importanza dell'occupazione "verde" e sottolinea che bisogna contribuire a stimolare questo settore, che deve essere inteso come l'occupazione dignitosa relativa a tutti quei settori economici (sia emergenti che tradizionali) che fanno propria la sostenibilità, per l'opportunità che essa offre di avanzare verso la coesione sociale. Per questo motivo l'istruzione e la qualificazione in materia di sostenibilità a tutti i livelli devono essere considerate elementi chiave per facilitare il pieno sviluppo di questi settori essenziali;

20.

raccomanda che il vertice Rio+20 porti a un nuovo modello alternativo per misurare la crescita e il benessere oltre il PIL. Ciò è necessario per riorientare i dibattiti sulle politiche e per modificare radicalmente il modo in cui è inteso il "progresso". Sono necessari degli indicatori che tengano conto dei cambiamenti climatici, della biodiversità, dell'uso efficiente delle risorse e dell'inclusione sociale;

21.

è convinto che l'UE potrà svolgere un ruolo importante nella conferenza ONU soprattutto se sarà in grado di dare essa stessa il buon esempio. La sua posizione negoziale risulterebbe infatti rafforzata se si prefiggesse obiettivi ambiziosi per la realizzazione di un'"economia verde", ad esempio nei settori interessati dall'iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse della strategia Europa 2020;

22.

appoggia la proposta della Commissione europea secondo cui il vertice Rio+20 dovrebbe adottare una tabella di marcia per l'economia verde che stabilisca obiettivi e indicatori appropriati ed elabori sia un'azione internazionale diretta che un quadro chiaro per le iniziative mondiali, regionali (comprese quelle europee), nazionali e subnazionali, oltre ad includere un calendario per la loro attuazione;

23.

in tale contesto, appoggia la richiesta dell'UE affinché il vertice Rio+20 stabilisca un programma di sviluppo delle capacità che offra a tutti i paesi interessati consulenza mirata, nonché specifica per ciascuno di essi, sulla transizione a un'economia verde e i modi di accedere ai fondi disponibili. Il CdR sottolinea che tale programma dovrebbe obbligare i paesi interessati a coinvolgere strettamente in questo processo i rispettivi livelli subnazionali di governo;

24.

ritiene che la tabella di marcia debba includere una sezione specifica sull'economia verde locale, che riconosca il ruolo fondamentale svolto dai governi subnazionali e dagli enti locali nella transizione verso un'economia verde. Questa sezione dovrebbe in particolare trattare le sfide principali dell'urbanizzazione e dell'economia verde urbana, promuovere un Patto internazionale dei sindaci e delle regioni e sostenere la cooperazione decentrata allo sviluppo ad opera di governi subnazionali e di enti locali;

25.

chiede che i numerosi casi di successo di governi subnazionali ed enti locali che promuovono un'economia verde siano inclusi nello strumentario dell'economia verde di Rio+20 proposto dalla Commissione europea;

26.

rammenta l'importante ruolo e le molteplici attività svolte dal livello subnazionale e locale nel campo dell'aiuto allo sviluppo e della cooperazione decentrata in stretta cooperazione tra il CdR, i suoi membri e la Commissione europea, come ad esempio l'"atlante" del Comitato, il portale Internet e le "Assise" della cooperazione decentrata;

27.

auspica misure a livello mondiale a sostegno dello sviluppo di un settore delle imprese basato sull'ambiente che potrebbe essere il risultato:

del sostegno allo sviluppo di tecnologia "verde" e di soluzioni "verdi", anche grazie a maggiori investimenti in R&S, compresi quelli che, ispirandosi al cosiddetto approccio dei servizi ecosistemici, intendono contribuire alla tutela della biodiversità e a un nuovo sviluppo degli ecosistemi, offrendo nello stesso tempo nuove opportunità economiche;

dell'attuazione di misure tese a facilitare l'esportazione e l'importazione di prodotti e servizi "verdi" a livello mondiale, come anche della diffusione di un'organizzazione intelligente del lavoro,

dell'imposizione di requisiti ambientali, climatici ed etici in rapporto agli appalti pubblici e ad altri tipi di appalto,

della promozione dello sviluppo dell'ecologia industriale e dell'economia circolare (dalla culla alla culla), le quali mirano a chiudere i cicli di produzione e consumo inserendo così le materie necessarie a tali processi in un ciclo chiuso, allo scopo di ridurre al minimo l'estrazione di risorse naturali non rinnovabili,

dello sviluppo e dell'attuazione di metodi per l'appalto funzionale,

del coordinamento e dello sviluppo di modelli per la certificazione ambientale di beni e servizi prodotti da società, in particolare elaborando analisi comparative del ciclo di vita di beni e servizi,

del coordinamento e dello sviluppo di modelli per sistemi di gestione ambientale per imprese e organizzazioni, ricorrendo in particolare a un sistema di contabilità ambientale,

della creazione di nuovi modelli per il finanziamento di soluzioni ed imprese "verdi";

28.

riconosce la necessità di avanzare verso lo sviluppo di nuovi meccanismi e strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato (attori sociali ed economici) per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'economia verde, mettendo l'accento sullo stimolo e il consolidamento dei partenariati multi-attore;

29.

ribadisce che attualmente una delle sfide fondamentali consiste nel ridurre radicalmente il nostro impatto sul clima - a livello sia mondiale che locale - e, al tempo stesso, nell'assicurare gli approvvigionamenti energetici e nel garantire prosperità. I comuni e i governi subnazionali hanno ruoli importanti in questo processo. Assieme all'Unione europea, essi stanno diventando responsabili di un'ampia gamma d'iniziative tese a ridurre l'impatto sul clima, a garantire gli approvvigionamenti energetici e a permettere l'adattamento ai cambiamenti climatici. Gli accordi di Cancún, adottati nel dicembre 2010, riconoscono i governi locali come parti interessate a livello governativo e aprono l'accesso a meccanismi di finanziamento internazionale per le città. I governi subnazionali e gli enti locali devono essere attivamente coinvolti nei piani d'azione nazionali in materia di clima e si attendono di avere accesso a un sostegno finanziario;

30.

evidenzia che bisogna prendere delle misure per proteggere, assicurare e rigenerare le risorse, le materie prime e il capitale naturale più importanti. In particolare, il CdR auspica che il vertice Rio+20 rivolga un'attenzione speciale all'acqua. L'accesso all'acqua rappresenta un problema in rapida crescita e una sfida di rilievo, specialmente per le grandi città. Il CdR sostiene pertanto la creazione di un partenariato internazionale in materia di acqua per affrontare questo problema e, a tale proposito, rimanda alle proprie raccomandazioni sul ruolo dei governi subnazionali e degli enti locali nella promozione di una gestione sostenibile dell'acqua (parere CdR 5/2011 fin);

31.

sottolinea la necessità di migliorare la governance e la tutela dell'ambiente marino e degli oceani, e ritiene che questo tema costituisca uno dei pilastri fondamentali del quadro di Rio, accanto al clima e alla biodiversità;

32.

sottolinea l'affermazione della Commissione europea secondo la quale "l'uso sostenibile dei terreni e dell'agricoltura sarà la chiave di volta dell'economia verde". Per questo ritiene che optare per uno sviluppo urbano e una pianificazione territoriale sostenibili significhi limitare al massimo un'edificazione delle superfici agricole produttive che impedisca la loro coltivazione in futuro;

33.

ritiene che, per favorire la transizione verso un'economia verde mondiale, vadano mobilitate risorse finanziarie su larga scala. La tassazione e la fissazione dei prezzi dovrebbero tener conto in modo migliore dei costi e dei benefici ambientali. Il CdR rinnova il suo invito a un'applicazione generalizzata del principio "chi inquina paga" e a una responsabilità estesa del produttore, oltre che ad opzioni di recupero dei costi per la gestione delle risorse naturali. La tabella di marcia dell'economia verde dovrebbe prevedere il lancio di nuove iniziative di finanziamento e nuovi partenariati pubblici e privati;

34.

propone che la tabella di marcia preveda, oltre ad una serie di misure concrete e limitate nel tempo, l'abolizione entro il 2020 di tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente. In questo modo si renderebbero disponibili delle risorse finanziarie supplementari da destinare ad altre attività. Inoltre si dovrebbero applicare a livello internazionale obiettivi di risparmio e standard di efficienza analoghi a quelli messi a punto nell'UE per una serie di prodotti e processi.

C.   Il quadro istituzionale – verso una governance migliore

35.

raccomanda la trasformazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) in un'Organizzazione mondiale dell'ambiente (WEO). La trasformazione dell'UNEP in un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite darebbe luogo a un'organizzazione ambientale multilaterale mondiale, il mezzo più promettente per migliorare la governance ambientale internazionale. Essa dovrebbe avere un mandato nuovo e rafforzato ed operare su un piede di parità con altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Inoltre tale agenzia dovrebbe comprendere un braccio esecutivo, decentrato a livello regionale o nazionale, teso a fornire ai paesi, ai governi subnazionali e agli enti locali un maggiore sostegno diretto per l'effettiva attuazione di accordi multilaterali in materia ambientale, ad esempio sui cambiamenti climatici o sulla biodiversità;

36.

raccomanda anche la creazione di un Consiglio per lo sviluppo sostenibile che sostituisca l'attuale Commissione per lo sviluppo sostenibile. Lo scopo di questa proposta è giungere a una governance migliore, a una visione comune e a un coordinamento congiunto delle attività per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli;

37.

sostiene l'elaborazione di Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), specie se inquadrati in una prospettiva di lungo periodo, sulla scia dell'esempio degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Un impegno politico ampio basato su obiettivi comuni andrebbe poi articolato in una serie di obiettivi specifici e concreti e in modi per misurarli;

38.

insiste che il vertice Rio+20 riconosca che la governance deve comprendere tutti i livelli di governo, da quello locale e subnazionale - passando per quello nazionale e regionale - fino al livello mondiale. Rio+20 dovrebbe aderire a un conseguente approccio di governance multilaterale, basato sull'interazione, sulla sinergia e sulle complementarità tra tutti i livelli di governance;

39.

richiama l'attenzione sul fatto che, nel quadro delle convenzioni di Rio, ai governi subnazionali e agli enti locali è stato dato di recente un maggior riconoscimento del loro status speciale di istituzioni governative, compreso ad esempio il loro riconoscimento quali "parti interessate a livello governativo" nell'accordo di Cancún e nella decisione X/22 della COP 10 (convenzione sulla diversità biologica) in merito a un "Piano d'azione per i governi subnazionali, le città e altri enti locali". Il CdR è stato un attivo sostenitore di questi sviluppi;

40.

chiede che nel quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile i governi subnazionali e gli enti locali trovino spazio, in quanto livelli di governo a pieno titolo, accanto ai governi nazionali e agli organi dell'ONU. Il vertice Rio+20 dovrebbe costituire l'occasione di adattare le attuali strutture dei cosiddetti "gruppi principali" per tener conto dell'evoluzione, dal 1992 ad oggi, soprattutto del ruolo degli enti territoriali subnazionali, ad esempio creando una nuova e ampia categoria di "attori governativi". Il CdR deplora che nell'attuale architettura della governance internazionale, malgrado il ruolo specifico e sempre più importante ricoperto nell'ambito della governance dai governi subnazionali e dagli enti locali, questi vengano posti, in seno agli organismi dell'ONU, sullo stesso piano della società civile, delle imprese o di altri gruppi definiti in base a criteri socioeconomici anziché al loro ruolo nel sistema di governance;

41.

propone a questo proposito che il vertice Rio+20 dia mandato all'UNEP (o alla futura Organizzazione ambientale mondiale), oppure al Consiglio per lo sviluppo sostenibile, di creare un comitato permanente per governi subnazionali e locali quale nuova struttura che tenga adeguatamente conto della governance multilivello e offra un meccanismo permanente di consultazione e cooperazione con i governi subnazionali e gli enti locali di tutto il mondo. Il Comitato delle regioni potrebbe fungere da modello in tal senso;

42.

riconosce che le responsabilità e i ruoli del livello subnazionale e di quello locale differiscono ampiamente, sia all'interno dell'Unione europea che a livello mondiale, e che l'autogoverno subnazionale e locale è in costante sviluppo. È pertanto necessario tener presente queste differenze nei tentativi tesi a coinvolgere i governi subnazionali e gli enti locali il più strettamente possibile nei processi di sviluppo di società sostenibili;

43.

desidera sottolineare l'importanza di elaborare visioni comuni e realizzare un coordinamento congiunto nelle attività per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale. In questo processo, le città e i governi subnazionali sono attori di primo piano. Il Patto dei sindaci, le agende 21 locali e le strategie di sviluppo sostenibile rappresentano una piattaforma importante per il coordinamento e lo scambio di esperienze;

44.

sottolinea che l'interesse della Commissione europea per il settore privato non dovrebbe distogliere l'attenzione dalla necessità che il vertice Rio+20, l'UE e i suoi Stati membri promuovano la governance dello sviluppo sostenibile a livello degli enti pubblici subnazionali e locali, compresa la responsabilizzazione dei cittadini;

45.

desidera evidenziare l'importanza di fare dei cittadini il punto focale delle attività dirette a realizzare una società sostenibile. Gli obiettivi e le misure di questo processo devono pertanto essere adattati a differenti situazioni locali. Il dialogo sulle misure sia concrete che finanziarie, nonché sui cambiamenti nei consumi e nel comportamento, deve essere basato sulle condizioni esistenti a livello subnazionale e locale. È necessaria un'azione tesa a sostenere la partecipazione diretta dei cittadini alle attività per una società sostenibile, ad esempio:

sviluppando processi consultivi e creando luoghi d'incontro per il dialogo e lo scambio di esperienze,

sostenendo progetti di sviluppo subnazionale e locale, a livello sia nazionale che internazionale,

aumentando il livello di conoscenza e di comprensione in merito alla necessità di sforzi congiunti per realizzare una società sostenibile;

46.

auspica che il vertice Rio+20 sostenga la promozione di una democrazia ambientale a livello mondiale. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato riaffermando la disponibilità dei firmatari della Convezione di Aarhus ad aprirla all'adesione del resto del mondo, ma anche in altri modi, ad esempio sostenendo la stipula di altre convenzioni regionali analoghe, oppure avviando negoziati per una convenzione mondiale basata sul principio 10 della Dichiarazione di Rio (2);

47.

auspica l'ulteriore sviluppo dell'agenda 21 e il rilancio della sua attuazione. Sotto questo profilo, Rio+20 dovrebbe definire i futuri quadri di governance necessari per sviluppare ulteriormente l'agenda 21 a livello locale. L'attuazione di tale piano d'azione, avviata già dopo il vertice di Rio nel 1992, rappresenta un buon esempio di processo "alla base" produttivo di risultati soddisfacenti e durevoli sotto forma sia di misure concrete che di una migliore comprensione e di un maggiore coinvolgimento nei temi della sostenibilità da parte degli attori della società. La comprensione e la partecipazione da parte dei cittadini rappresentano infatti la base dell'agenda 21 a livello locale. In molti casi, inoltre, l'attuazione di tale piano d'azione a livello locale ha generato nuovi posti di lavoro "verdi";

48.

auspica in particolare un migliore sostegno alla conoscenza a livello subnazionale e locale. Affinché i lavori per una società sostenibile risultino efficaci, tutti gli attori hanno bisogno di una base decisionale e programmatica accessibile. Ciò è importante anche in rapporto al seguito, alla valutazione e al feedback riguardo ai risultati e all'esperienza acquisiti nelle attività a favore di una società sostenibile;

49.

si attende che, nel suo costante lavoro di preparazione del vertice Rio+20, la Commissione sviluppi e rafforzi il dialogo con il CdR e con i suoi membri. Il CdR auspica che la delegazione dell'UE al vertice Rio+20 comprenda un numero adeguato di membri del Comitato.

Bruxelles, 15 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Nel parere viene utilizzata la dicitura "governi subnazionali ed enti locali" con lo stesso senso con cui è impiegata nel contesto dell'ONU (dove per regioni si intendono le regioni del mondo). Nel quadro dell'UE, essa ha il senso di "enti locali e regionali".

(2)  Principio 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 (http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=86V1US7%2FrPg%3D&tabid=521).


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

93a sessione plenaria dell'14 e 15 dicembre 2011

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/40


Parere del Comitato delle regioni «Il nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013»

2012/C 54/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

reputa che il livello di finanziamento proposto debba essere considerato il minimo assoluto necessario per realizzare le ambizioni che gli Stati membri hanno stabilito per l'Unione nel Trattato e nella strategia Europa 2020;

ribadisce la propria netta opposizione ad ogni forma di condizionalità macroeconomica;

appoggia l'introduzione nella gestione dei programmi dell'UE esclusivamente delle condizionalità ex ante, che fungono da strumento per migliorare l'efficienza dei programmi, e chiede che la conclusione di un accordo di partenariato formale tra ciascuno Stato membro e i suoi enti locali e regionali rappresenti una condizionalità ex ante specifica;

ribadisce la propria opposizione alla riserva di efficacia ed efficienza proposta e al tempo stesso evidenzia che le condizionalità ex post e la sospensione dei fondi andrebbero applicate soltanto a condizioni da definire chiaramente nel caso in cui i risultati attesi fossero gravemente insufficienti;

appoggia la proposta del QFP per la creazione di una nuova categoria di "transizione" per le regioni;

sottolinea che il massimale di assorbimento proposto non dovrebbe avere come risultato un livello di impegni inferiore rispetto al livello dell'attuale spesa (adeguata all'inflazione) in nessuno Stato membro durante il periodo 2007-2013;

chiede un significativo coinvolgimento degli enti locali e regionali nella supervisione e nella gestione dei progetti infrastrutturali finanziati nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa;

accoglie con favore il significativo stimolo alla ricerca e all'innovazione proposto nel QFP;

apprezza l'impegno per rendere la PAC più "verde" e le proposte relative alla convergenza dei pagamenti e al massimale per il livello dei pagamenti diretti;

si rammarica che il bilancio per lo sviluppo rurale continui a rimanere eccessivamente modesto rispetto ai fondi stanziati per i pagamenti diretti;

non crede che i principali settori di spesa dell'UE, come il FEAG e il programma GMES, debbano essere finanziati al di fuori del QFP;

è convinto che l'introduzione delle risorse proprie dell'UE debba sostituire i contributi nazionali ed esprime il proprio sostegno alle proposte della Commissione relative all'IVA e alla TTF.

Relatrice

Flo CLUCAS (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool

Testi di riferimento

 

Comunicazione della Commissione - Un bilancio per la strategia Europa 2020

COM(2011) 500 definitivo

 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

COM(2011) 398 definitivo - 2011/0177 (APP)

 

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

COM(2011) 510 definitivo - 2011/0183 (CNS)

 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

COM(2011) 511 definitivo - 2011/0184 (APP)

 

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

COM(2011) 512 definitivo - 2011/0185 (CNS)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Approccio generale di bilancio

1.

accoglie con favore la pubblicazione delle proposte presentate dalla Commissione il 29 giugno 2011 relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (QFP), la proposta di regolamento del Consiglio per l'attuazione del QFP, l'accordo interistituzionale sulle questioni di bilancio (IIA) e il pacchetto relativo alle risorse proprie dell'UE. Il CdR ritiene che, nel loro insieme, queste proposte forniscano un quadro credibile per il finanziamento delle future priorità dell'UE e una base solida per l'avvio di discussioni più approfondite;

2.

ritiene che il bilancio dell'UE, sebbene di dimensioni limitate, sia essenziale per affrontare le sfide dell'Unione. La specificità del bilancio dell'UE rispetto ai bilanci nazionali risiede nel valore aggiunto europeo che esso offre, nell'effetto leva che genera e nel fatto che fino al 94,5 % delle sue risorse è destinato agli investimenti e soltanto il 5,5 % alle spese amministrative. Il CdR è pertanto dell'avviso che sia necessario realizzare un cambiamento di percezione, specialmente tra i ministeri nazionali del Tesoro, in modo che i compiti fondamentali dell'UE vengano considerati un investimento piuttosto che una spesa. Il QFP dovrebbe puntare ad essere non solo un modello di efficienza ed efficacia finanziarie, ma anche un modello di governance democratica e di trasparenza;

3.

rileva in particolare la gravità delle difficoltà economiche e sociali attualmente affrontate dagli Stati membri e sottolinea che il bilancio dell'UE, la strategia Europa 2020 e la governance economica europea dovrebbero operare congiuntamente in modo coordinato per promuovere la stabilità, una crescita economica sostenibile, la protezione dell'ambiente naturale, il benessere sociale e la coesione territoriale e per ripristinare la fiducia nell'integrazione europea;

4.

sostiene i principi fondamentali alla base del QFP 2014-2020, tra cui l'attenzione ai risultati, gli investimenti con effetto leva da altre fonti e, soprattutto, la semplificazione dell'esecuzione, compresa l'unificazione di un certo numero di differenti programmi di finanziamento. Si dovrebbe dedicare particolare attenzione a quei gruppi che incontrano difficoltà nell'accedere ai fondi dell'UE. Il CdR propone pertanto di aumentare le attività di informazione e di promozione, nonché i servizi di consulenza disponibili a livello dell'UE, relativi ai fondi;

5.

sottolinea che la definizione e l'attuazione del QFP possono trarre significativi benefici dal contributo degli enti locali e regionali. Le responsabilità dell'investimento pubblico ricadono sugli enti locali e regionali tanto quanto sui governi centrali. Pertanto, essi rivestono un ruolo particolarmente prezioso non soltanto nel gestire i progetti finanziati dall'UE, ma anche nel promuovere l'accesso ai fondi e nel garantire il coordinamento della spesa tra i differenti fondi;

6.

reputa pertanto che esista un potenziale significativo per promuovere la governance multilivello nella definizione e attuazione del QFP. A questo scopo chiede nuovi metodi di lavoro e nuove forme di partenariato con gli enti locali e regionali, che la Commissione deve considerare un elemento fondamentale di tutte le nuove forme di governance e finanziamento associate con il QFP;

7.

si rammarica che nella proposta della Commissione non sia stato dato risalto all'equità e alla parità di genere, e invita gli Stati membri e il Parlamento europeo ad impegnarsi per integrare la prospettiva di genere nel bilancio dell'UE.

—   Livello, struttura e durata del bilancio

8.

ribadisce che l'UE deve avere un bilancio credibile, pari almeno all'1 % del suo RNL (1), in modo che possa realizzare i principali obiettivi europei in linea con le finalità della strategia Europa 2020 e le necessità a livello locale e regionale. Il CdR ritiene che, con 1 025 miliardi di euro - ossia l'1,05 % dell'RNL dell'UE -, le attuali proposte raggiungano a stento questo scopo;

9.

reputa che il livello di finanziamento proposto debba pertanto essere considerato il minimo assoluto necessario per realizzare le ambizioni che gli Stati membri hanno stabilito per l'Unione nel Trattato e nella strategia Europa 2020. Essendo stato proposto un QFP modesto, che in termini reali è equivalente a quello del periodo attuale, la Commissione e il Parlamento europeo, con il forte sostegno del Comitato delle regioni, devono ora adoperarsi il più possibile per difendere il livello proposto contro una riduzione durante i negoziati;

10.

accoglie favorevolmente il fatto che le rubriche di bilancio siano state ribattezzate per tener conto in misura maggiore delle priorità della strategia Europa 2020, ma si rammarica che non sia stata colta l'opportunità di riunire tutti i fondi dell'UE che promuovono lo sviluppo territoriale sotto un'unica rubrica;

11.

rileva inoltre che la Commissione non ha colto l'opportunità di passare a un periodo di bilancio di dieci anni, ma accoglie favorevolmente la possibilità di adottare tale ciclo dal 2020, garantendo così un finanziamento stabile di lungo termine e un miglior controllo democratico.

—   Flessibilità di bilancio, revisione intermedia, condizionalità

12.

deplora l'assenza di flessibilità nell'attuale bilancio e sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità per stornare in futuro stanziamenti all'interno delle rubriche di bilancio;

13.

si rammarica del fatto che non si menzioni la possibilità di storno degli stanziamenti o dei margini di bilancio inutilizzati verso una riserva di flessibilità dell'UE, invece di restituire i fondi agli Stati membri;

14.

prende atto della proposta di presentare nel 2016 una valutazione dell'attuazione del QFP, ma evidenzia che andrebbe invece realizzata una revisione intermedia completa (che comprenda la valutazione proposta) nel 2017, con la possibilità di adeguare la spesa sulla base delle priorità emergenti, fatti salvi certi limiti;

15.

ribadisce la propria netta opposizione ad ogni forma di condizionalità macroeconomica che preveda un'interruzione del finanziamento agli enti locali e regionali a causa di decisioni economiche prese dai governi nazionali;

16.

appoggia tuttavia l'introduzione nella gestione dei programmi dell'UE esclusivamente delle condizionalità ex ante, che fungono da strumento per migliorare l'efficienza dei programmi e valutare l'effettiva capacità tecnica e amministrativa anziché l'attuazione della legislazione UE; l'esigenza di elaborare strategie, programmi o misure come condizionalità ex ante non deve significare che i fondi sono subordinati alla successiva realizzazione di tutti questi interventi, compresi quelli non cofinanziati con fondi UE. Questo infatti costituirebbe una violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà;

17.

chiede che la conclusione di un accordo di partenariato formale tra ciascuno Stato membro e i suoi enti locali e regionali rappresenti una condizionalità ex ante specifica, che sarà verificata dalla Commissione;

18.

evidenzia che le condizionalità ex post e la sospensione dei fondi andrebbero applicate soltanto a condizioni da definire chiaramente nel caso in cui i risultati attesi fossero gravemente insufficienti; chiede inoltre che, per quanto riguarda il recupero dei fondi già autorizzati, si tenga conto delle condizioni specifiche di ciascuno Stato membro. Occorre inoltre garantire una stretta collaborazione con le autorità nazionali e con gli enti regionali e locali per la fissazione di dette condizionalità ex post, evitando il rischio che i finanziamenti vengano interrotti in base a criteri non rigorosamente oggettivi e misurabili;

19.

sottolinea che i risultati e gli obiettivi devono essere concordati assieme agli enti locali e regionali ed ogni nuovo onere amministrativo andrebbe ridotto al minimo. Il passaggio verso la misurazione dei risultati dovrebbe prevedere la conseguente eliminazione dell'attuale sistema di misurazione dettagliata degli apporti e dei prodotti. Il funzionamento pratico dell'approccio basato sulla condizionalità deve essere spiegato più chiaramente e più adeguatamente alle parti interessate;

20.

sottolinea che il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE dovrebbe essere pienamente conforme a un impiego sostenibile delle risorse e invita a condurre un'analisi più approfondita dell'impronta ecologica degli investimenti intrapresi con il sostegno del bilancio dell'UE.

Rubrica di bilancio 1 -   Una crescita intelligente e inclusiva

—   Proposte relative alla politica di coesione

21.

sostiene la natura paneuropea della politica di coesione proposta che abbraccia tutte le regioni, con la maggior parte dei fondi che va alle regioni più povere e, al tempo stesso, con la possibilità data alle regioni più prospere di continuare ad affrontare le loro sfide. Il CdR accoglie con favore l'esplicito riferimento alla coesione economica, sociale e territoriale quale sottomassimale della rubrica di bilancio 1, ma si rammarica che non sia previsto alcun margine. Ciò consentirebbe un aumento dei fondi nel quadro di questo sottomassimale qualora ci fossero fondi non utilizzati in altre parti del bilancio;

22.

rileva inoltre che gli importi proposti per i fondi strutturali (336 miliardi di euro per FESR, FSE e Fondo di coesione, ma con l'esclusione del Meccanismo per collegare l'Europa) sono del 3 % inferiori rispetto all'attuale periodo, che ha una dotazione di 347 miliardi di euro. Lo scopo dovrebbe essere quello di fornire un finanziamento per i programmi dei fondi strutturali almeno pari in termini reali a quello dell'attuale periodo;

23.

respinge la proposta secondo cui le regioni più ricche dovrebbero essenzialmente destinare la loro intera dotazione a titolo dei fondi strutturali, FSE escluso, alle questioni legate all'energia, allo sviluppo delle PMI e all'innovazione. Sebbene un certo grado di concentrazione sia essenziale in ogni programma operativo, queste limitazioni a livello dell'UE non garantiranno un valore aggiunto, vista la diversità delle regioni europee e le differenti sfide che devono affrontare. Dovrebbe essere possibile una maggiore libertà di scelta a partire da una gamma più ampia di obiettivi tematici della strategia Europa 2020;

24.

ribadisce la propria opposizione alla riserva di efficacia ed efficienza proposta, pari al 5 % del bilancio per la politica di coesione. Essa rischia infatti di non giovare a nessuno, dato che le sue risorse verrebbero assegnate sulla base di dotazioni nazionali predefinite. In caso di mancato rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza (per motivi che possono essere oggettivi ed esterni), gli importi stanziati per questa riserva vanno semplicemente perduti. Un'esecuzione riuscita del programma rappresenterà di per sé una ricompensa sufficiente e sarebbe meglio destinare la spesa alle misure preventive, come l'assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale;

25.

appoggia la proposta del QFP per la creazione di una nuova categoria di "transizione" per le regioni con PIL compreso tra il 75 % e il 90 % del PIL dell'UE e accoglie con favore la proposta di introdurre una rete di sicurezza per le regioni non ammissibili a titolo dell'obiettivo "convergenza". Sottolinea tuttavia che la credibilità della politica di coesione è influenzata dall'uso di dati relativi al PIL, che si riferiscono a vari anni addietro rispetto alle condizioni economiche attuali;

26.

la Commissione deve tener conto delle numerose regioni il cui PIL è sceso dal periodo di riferimento 2006-2008, sfruttando le flessibilità all'interno del quadro finanziario proposto, utilizzando il processo di aggiustamento proposto ai sensi dell'articolo 5 del progetto di regolamento del Consiglio sul QFP e prevedendo una revisione intermedia del QFP nel 2017. Nei documenti di programmazione occorre tener conto dei diversissimi effetti regionali della contrazione economica;

27.

ribadisce la necessità che il FSE resti saldamente inquadrato nella politica di coesione dell'UE. L'FSE è infatti attuato meglio a livello territoriale attraverso programmi integrati basati sul territorio invece che attraverso programmi tematici o settoriali separati a livello nazionale;

28.

evidenzia l'importanza di promuovere l'equità e la parità di genere nell'UE e nei paesi terzi attraverso risorse sufficienti destinate all'FSE, al Fondo europeo di sviluppo e ad altri programmi sociali;

29.

accoglie favorevolmente la proposta di mantenere gli stanziamenti del Fondo di coesione a un terzo del finanziamento di coesione totale a livello nazionale negli Stati membri ammissibili (quelli con RNL inferiore al 90 % dell'RNL dell'UE);

30.

appoggia l'aumento di bilancio per la cooperazione territoriale europea da 9 a 13 miliardi di euro e rileva il significativo valore aggiunto europeo di Interreg e di altri programmi che incoraggiano le regioni europee a lavorare assieme per affrontare sfide comuni;

31.

sostiene con forza la proposta di istituire un quadro strategico comune (QSC), che porti a un unico insieme di orientamenti strategici, per i principali fondi dell'UE con una dimensione territoriale. Il QSC deve tuttavia andare oltre l'allineamento dei fondi a livello strategico per garantire pratiche e procedure di esecuzione comuni tra i fondi durante l'attuazione;

32.

approva l'approccio teso a fissare il tasso massimo degli stanziamenti di coesione a un livello che rispecchi gli effettivi tassi di esecuzione e le reali capacità di assorbimento all'interno di ogni Stato membro, ma sottolinea che il nuovo massimale deve essere fissato a un livello tale da consentire di perseguire una politica di coesione efficace in tutti gli Stati membri. In particolare, il massimale di assorbimento proposto non dovrebbe avere come risultato un livello di impegni inferiore rispetto al livello dell'attuale spesa (adeguata all'inflazione) in nessuno Stato membro durante il periodo 2007-2013;

33.

ribadisce che il principio del partenariato deve essere reso una realtà, deve essere attivamente promosso e rigorosamente applicato. Il CdR accoglie con favore lo strumento dell'accordo di partenariato perché consente una pianificazione strategica dei programmi; sottolinea tuttavia che la configurazione di tali accordi deve rispettare la sussidiarietà e la ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri. Il loro campo di applicazione deve pertanto rimanere limitato alle misure della politica di coesione e ad altri fondi del QSC. Gli enti locali e regionali competenti devono essere trattati come controparti alla pari delle autorità nazionali nella preparazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione dei programmi dei fondi strutturali e nei relativi contratti di partenariato. I patti territoriali tra gli enti locali e regionali e le autorità nazionali dovrebbero anche rappresentare un'opzione disponibile per formalizzare degli accordi di partenariato assieme ai governi nazionali;

34.

rinnova la sua richiesta d'introdurre e promuovere delle "obbligazioni dei cittadini" per promuovere lo sviluppo locale. Le obbligazioni dei cittadini potrebbero far beneficiare progetti sostenuti dall'UE di un finanziamento aggiuntivo fornito da singoli cittadini o da altri fondi pubblici, che investirebbero in tali obbligazioni in cambio di una remunerazione garantita ed equa;

35.

evidenzia inoltre la necessità di sviluppare soluzioni locali in materia di energia attraverso il progetto Città intelligenti, che promuove una fornitura energetica pulita ed efficiente, e invoca un sostegno maggiore per gli enti regionali e locali al fine di garantire, in particolare, la competenza tecnica specifica necessaria per elaborare i piani d'azione locali o regionali finalizzati alla lotta contro i cambiamenti climatici e per incoraggiare un proficuo scambio di idee. In questo senso, sottolinea il ruolo chiave svolto dal Patto dei sindaci, il cui bilancio dovrebbe essere incrementato al fine di ampliarne l'ambito di azione, per mettere a disposizione degli enti locali e regionali le competenze tecniche necessarie all'elaborazione di un piano d'azione in materia di cambiamenti climatici e per affrontare sfide più specifiche relative all'energia e alle risorse, come la politica idrica;

—   Meccanismo per collegare l'Europa

36.

prende atto della proposta di un nuovo Meccanismo per collegare l'Europa di 40 miliardi di euro per sostenere gli investimenti nei trasporti, nell'energia e nelle infrastrutture TIC d'importanza europea, e ritiene che l'eliminazione delle strozzature in queste reti apporterà un valore aggiunto significativo alla società. Vi è tuttavia necessità di un coinvolgimento significativo degli enti locali e regionali nella supervisione e nella gestione di tali progetti infrastrutturali, cosa non prevista negli accordi di gestione centralizzata attualmente proposti;

37.

rammenta il proprio sostegno all'introduzione di obbligazioni UE per progetti volte a finanziare infrastrutture e ricorda che tali obbligazioni possono avere un effetto leva altamente benefico sul bilancio dell'UE. Tuttavia tali strumenti andrebbero considerati un prezioso complemento, invece che un sostituto, delle sovvenzioni concesse attraverso i fondi strutturali.

—   Finanziamento per la ricerca e l'innovazione: Orizzonte 2020

38.

ritiene che l'attuale bilancio UE della ricerca sia inadeguato e pertanto accoglie con favore il significativo stimolo alla ricerca e all'innovazione proposto nel QFP (con un aumento da 53 a 80 miliardi di euro). Ciò avvicina l'Unione all'obiettivo della strategia Europa 2020 di investire il 3 % del PIL dell'UE in ricerca e innovazione, in linea con la creazione di una "Unione dell'innovazione". In particolare, il CdR chiede un programma Regioni della conoscenza rafforzato, ma reputa essenziale accelerare l'applicazione della ricerca al mercato. Il CdR appoggia l'idea di aumentare il sostegno disponibile per le iniziative in materia di cluster e per altri partenariati locali che contribuiscono a rafforzare il potenziale di innovazione;

39.

sostiene la creazione di un quadro strategico comune Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione, in quanto esso ha il potenziale per semplificare e unificare i differenti programmi di finanziamento in questo campo, come il programma quadro per la ricerca (7PQ) e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). Il CdR sottolinea tuttavia che il QCS per la ricerca e l'innovazione dovrebbe essere ben coordinato e in linea con il QCS proposto per i fondi territoriali.

—   Istruzione, formazione e gioventù

40.

accoglie favorevolmente l'aumento di finanziamento proposto per i programmi specifici dell'UE per l'istruzione, la formazione e la gioventù (comprese le attività sportive), con un aumento della dotazione a 15 miliardi di euro. Questi programmi dovrebbero essere integrati da una spesa nel quadro dell'FSE. Il CdR accoglie con particolare favore l'attenzione posta sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attuale ventaglio di programmi per la gioventù, l'istruzione e la formazione in un unico programma integrato, associato a procedure semplificate. Tuttavia, il programma Istruzione Europa non dovrebbe soltanto riguardare gli studenti dell'istruzione superiore, ma dovrebbe anche prestare attenzione al complesso fenomeno degli abbandoni scolastici, dove gli enti locali e regionali hanno un ruolo importante da svolgere. Inoltre, il CdR sottolinea la crescente importanza economica e sociale dei settori culturali e creativi e la necessità di un sostegno sufficiente per questi settori nel quadro del FESR e dell'FSE;

41.

ritiene che, nel quadro della ridefinizione dei programmi di finanziamento, sia urgente prevedere il mantenimento di un sostegno ai giovani orientato alle esigenze specifiche di questa categoria. Questo nuovo programma integrato dovrebbe fondarsi sulle esperienze positive dell'attuale programma Gioventù in azione. In linea con la strategia UE a favore della gioventù, esso dovrebbe non solo intensificare gli scambi di giovani e di lavoratori qualificati, ma anche promuovere una maggiore partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa.

Rubrica di bilancio 2 -   Crescita sostenibile: risorse naturali

42.

prende atto, come nel caso dei fondi strutturali, della diminuzione nei fondi proposti per la politica agricola comune (PAC) da 396 a 372 miliardi di euro. Rileva tuttavia che la PAC, che abbraccia sia il pilastro I che il pilastro II, rimane tuttora una voce di spesa del bilancio maggiore rispetto ai 336 miliardi di euro proposti per i fondi strutturali;

43.

ritiene, vista la pressante necessità che la PAC non solo provveda ai bisogni alimentari ma realizzi anche i compiti fondamentali dell'Europa, che essa debba essere più allineata con la strategia Europa 2020 per consentire agli agricoltori di ricevere - su una base equa -pagamenti per fornire beni pubblici, come un approccio rafforzato alla sicurezza alimentare, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la protezione della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici e la rivitalizzazione delle aree rurali nel loro insieme;

44.

accoglie favorevolmente soprattutto il fatto che la Commissione non abbia scelto di frammentare ulteriormente il quadro dei finanziamenti UE con un fondo settoriale separato per i cambiamenti climatici, ma abbia invece optato per un approccio generale più integrato per "ecologizzare" il 30 % della spesa nel quadro del pilastro I; sottolinea tuttavia che questa "ecologizzazione" non deve provocare uno svuotamento dei programmi agroambientali degli Stati membri;

45.

apprezza l'impegno per rendere la PAC più "verde" e chiede che le misure volte a "ecologizzare" la PAC includano criteri per i beneficiari chiari, vincolanti ed espliciti in materia di protezione del suolo e uso efficiente delle acque sotterranee, nonché iniziative per l'abolizione di tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente;

46.

accoglie favorevolmente le proposte relative alla convergenza dei pagamenti e al massimale per il livello dei pagamenti diretti. Ciò dovrebbe portare a un sistema di ripartizione più equo tra gli Stati membri. Inoltre il CdR sostiene pienamente la proposta tesa a permettere una maggiore flessibilità tra i due pilastri della PAC, ossia pagamenti diretti e sviluppo rurale;

47.

esprime la preoccupazione che la proposta di creare una riserva per le crisi nel settore agricolo di 3,5 miliardi di euro, che allargherebbe il campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, nasca dalla preferenza della Commissione per misure reattive anziché preventive. Ritiene che per affrontare le crisi andrebbe utilizzata una flessibilità di bilancio maggiore, invece di creare una serie crescente di riserve, fondi e strumenti di emergenza differenti non compresi nel QFP. Reputa a questo proposito che la fattibilità della politica agricola comune sia indissolubilmente legata al mantenimento di meccanismi di regolazione del mercato tesi a combattere la volatilità dei prezzi e a garantire prezzi stabili sia per i produttori che per i consumatori;

48.

si rammarica che il bilancio per lo sviluppo rurale (90 miliardi di euro) continui a rimanere eccessivamente modesto rispetto ai fondi stanziati per i pagamenti diretti, ma si rallegra del fatto che il FEASR sarà collegato più saldamente agli altri fondi territoriali compresi nel quadro strategico comune. La PAC e la politica di coesione non possono essere considerate separatamente l'una dall'altra e devono essere coordinate in modo più stretto di quanto avviene attualmente. In rapporto all'eliminazione dell'"approccio basato sugli assi", il CdR sottolinea che altri progetti non agricoli - come quelli in materia di promozione dell'inclusione sociale, alleviamento della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali (nuova priorità 6) - non devono ricevere meno attenzione in futuro;

49.

chiede che il Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti sia mantenuto a un livello non inferiore a quello dell'attuale periodo di programmazione. Qualora la responsabilità di tale programma passi dalla politica agricola comune al Fondo sociale europeo, i relativi fondi dovrebbero essere stornati di conseguenza all'interno della struttura di bilancio;

50.

è preoccupato che l'inclusione della politica della pesca in una politica marittima integrata nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) possa implicare una riduzione nei livelli del finanziamento destinato alla pesca. Tale riduzione è inopportuna, viste le sfide cui devono far fronte le comunità di pesca;

51.

sottolinea il valore del programma LIFE+ e accoglie favorevolmente l'aumento della sua dotazione finanziaria a 3,2 miliardi di euro.

Rubrica di bilancio 3 -   Sicurezza e cittadinanza

52.

accoglie favorevolmente le proposte di bilancio nel quadro di questa rubrica e sottolinea l'importanza di un bilancio per l'immigrazione, l'asilo e la sicurezza adeguatamente finanziato. Il CdR sottolinea soprattutto la necessità di un approccio coordinato alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, e accoglie con favore le iniziative tese a sviluppare un regime comune europeo in materia di asilo, un settore preciso in cui la cooperazione a livello dell'UE rappresenta l'unica soluzione. Occorre tuttavia trovare un preciso equilibrio tra, da un lato, le voci di spesa relative alla sicurezza (compresa la sicurezza interna) e alle frontiere e, dall'altro, la spesa in ambiti quali l'integrazione dei migranti e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, nei quali le azioni degli enti locali e regionali possono apportare un evidente valore aggiunto;

53.

sottolinea la necessità di dotarsi delle risorse adeguate per promuovere i diritti fondamentali, la democrazia e la partecipazione dei cittadini, al fine di costruire una cittadinanza europea. Ritiene quindi di primaria importanza che nel programma L'Europa per i cittadini si mettano al centro i partenariati per sostenere la società civile a livello dell'UE;

54.

reputa che la sicurezza dell'UE sia strettamente legata all'avanzamento della democrazia, della buona governance e dello Stato di diritto, tanto nell'UE quanto nei paesi terzi, e che spetti all'Unione promuovere questi valori globalmente;

55.

evidenzia l'importanza dei 396 milioni di euro proposti per il programma dell'UE sulla salute pubblica e sottolinea che occorre rendere disponibile un finanziamento sufficiente per l'innovazione sociale, biologica e tecnologica nel campo dei servizi sanitari. Il CdR rileva l'importanza dell'assistenza sanitaria e sociale quale importante motore dell'occupazione in futuro e, pertanto, evidenzia che la lotta alle disuguaglianze sanitarie deve essere considerata una priorità di bilancio;

56.

sottolinea l'importanza dell'importo di 1,6 miliardi di euro proposto per il programma Europa creativa e pone l'accento sulla necessità di rendere disponibili finanziamenti sufficienti per tutti gli attori dei settori culturali e creativi che recano un importante contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020.

Rubrica di bilancio 4 -   Europa globale

57.

riconosce che l'UE ha un peso significativo a livello internazionale, maggiore della somma dei singoli Stati membri, e le sfide che l'UE deve affrontare richiedono una risposta globale. Il CdR accoglie pertanto con favore l'aumentata dotazione che sarà assegnata alla politica di vicinato e alla cooperazione allo sviluppo (36 miliardi di euro);

58.

appoggia la proposta della Commissione volta a razionalizzare gli strumenti nel contesto dell'allargamento attraverso la creazione di un unico strumento di preadesione integrato;

59.

rinnova la propria richiesta di permettere agli enti locali e regionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) di ricevere un sostegno finanziario per la loro partecipazione agli organismi pertinenti;

60.

sottolinea il proprio impegno per la riduzione della povertà e specialmente per gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), che devono essere raggiunti entro il 2015, e sostiene l'obiettivo di destinare lo 0,7 % dell'RNL degli Stati membri allo sviluppo dei paesi d'oltremare. Sottolinea in modo particolare il ruolo importante che l'UE svolge nel garantire un approccio coordinato alla fornitura di aiuto umanitario ed esorta gli Stati membri ad agire per garantire il rispetto dei loro impegni in materia di sviluppo.

Rubrica di bilancio 5 -   Amministrazione

61.

sottolinea la necessità di ricercare e introdurre economie a sostegno dell'efficienza amministrativa su base permanente in tutte le istituzioni e in tutti gli organismi consultivi dell'UE, senza compromettere il ruolo fondamentale che essi hanno nel perseguimento degli obiettivi europei;

62.

sottolinea che economie significative possono essere realizzate attraverso la ristrutturazione e la cooperazione interistituzionale, oltre che attraverso una migliore organizzazione delle attività istituzionali per mezzo dell'applicazione integrata delle soluzioni offerte dall'elettronica.

Fondi non compresi nel QFP e meccanismi correttivi

63.

non crede per principio che i principali settori di spesa dell'UE - come il Fondo europeo di sviluppo (FES), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG) e il programma Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), assieme ad altri strumenti che rappresentano 58 miliardi di euro della spesa dell'Unione - debbano essere finanziati al di fuori del QFP. Ciò limita il coinvolgimento della democrazia parlamentare e nuoce alla trasparenza. Per principio, tutte le voci di spesa dell'UE, anche quelle previste per il lungo termine oppure quelle che potrebbero non essere impegnate, andrebbero soggette a un dibattito in condizioni equivalenti a quelle del QFP;

64.

sostiene l'annunciata semplificazione del sistema, molto complesso, di sconti e rettifiche e accoglie favorevolmente il fatto che le nuove correzioni sotto forma di importi forfettari sono limitate nel tempo. Apprezza inoltre la proposta della Commissione di sostituire l'attuale sistema di sconti con un meccanismo generale di correzione. In ogni caso, un tale meccanismo deve garantire che, in linea di massima, le posizioni non aumentino e che vi sia un giusto equilibrio tra gli Stati membri. Alcuni meccanismi di correzione cesseranno automaticamente nel 2013, ma la correzione concessa al Regno Unito e gli sconti relativi a questa correzione concessi alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia non hanno sinora una data di scadenza. Il CdR ritiene tuttavia che una revisione dei meccanismi correttivi possa essere realizzata soltanto se vengono affrontati anche i motivi legittimi sottostanti a questi meccanismi.

Risorse proprie dell'UE

65.

è convinto che l'introduzione delle risorse proprie dell'UE debba sostituire i contributi nazionali e ricorda che tutti gli Stati membri e tutti i parlamenti nazionali hanno sottoscritto l'articolo 311 del TFUE, che impegna l'UE a finanziare integralmente il suo bilancio con risorse proprie. Il CdR sostiene pertanto le iniziative tese a ridurre i contributi diretti degli Stati membri al bilancio dell'UE e, al tempo stesso, ad aumentare le risorse proprie dell'UE disponibili per affrontare le sfide future;

66.

esprime quindi il proprio sostegno alle proposte della Commissione tese a introdurre una nuova risorsa connessa all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Queste proposte sono ambiziose, ma assolutamente necessarie;

67.

accoglie favorevolmente la proposta di introdurre, a livello europeo, una tassa sulle transazioni finanziarie (TTF). La tassazione del settore finanziario apporterebbe un contributo sostanziale al conseguimento di una maggiore equità e limiterebbe il numero di attività finanziarie, in particolare delle attività speculative;

68.

ritiene che ogni nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione debba garantire i principi di equità, stabilità economica, solidarietà, trasparenza e semplicità e debba valere per tutti gli Stati membri. A questo fine vanno realizzati una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità approfonditi prima che possa essere concordata qualsiasi nuova risorsa propria. Soprattutto, andrebbe avviato un dibattito all'interno degli Stati membri che comprenda lo stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali.

Procedura e calendario

69.

si rallegra che il QFP contenga disposizioni specifiche nel caso non venga adottato entro la fine del 2012, sebbene riconosca che ciò potrebbe in effetti operare come un disincentivo al raggiungimento di un accordo entro il termine. Il CdR esorta pertanto le istituzioni dell'UE a pervenire a un accordo sulle proposte secondo il calendario previsto;

70.

si rammarica che al Parlamento europeo sarà ancora attribuito soltanto il potere di dare parere conforme in merito al QFP invece di una piena codecisione, con la conseguenza che esso non potrà modificare formalmente le proposte. Chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di garantire il massimo coinvolgimento del Comitato delle regioni e del Parlamento europeo attraverso l'attuazione di meccanismi di cooperazione rafforzata;

71.

si riserva la facoltà di rivedere il presente parere nel 2012 in funzione del progredire dei negoziati sul QFP.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2014, con una valutazione intermedia dell'applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario.

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2014, con una intermedia dell'applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario.

Motivazione

Cfr. il punto 13 del progetto di parere.

In data 24 ottobre 2011, il Comitato delle regioni ha ricevuto una lettera di consultazione del Segretariato del Consiglio in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo). Il progetto di parere costituisce la risposta a detta consultazione.

Emendamento 2

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Le dotazioni nazionali relative alla coesione per la crescita e l'occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 2011. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una valutazione intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del ±5 % rispetto alle previsioni utilizzate per il 2011, le dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni.

Le dotazioni nazionali relative alla coesione per la crescita e l'occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 2011. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del ±5 % rispetto alle previsioni utilizzate per il 2011, le dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette . È necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni.

Motivazione

Cfr. il punto 20 del progetto di parere.

In data 24 ottobre 2011, il Comitato delle regioni ha ricevuto una lettera di consultazione del Segretariato del Consiglio in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo). Il progetto di parere costituisce la risposta a detta consultazione.

Emendamento 3

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Nell'adeguamento tecnico per il 2018, se è accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato di oltre il +/– 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2011 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame.

Nell'adeguamento tecnico per il 2018, se è accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato di oltre il +/– 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2011 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. .

Motivazione

Cfr. il punto 20 del progetto di parere.

In data 24 ottobre 2011, il Comitato delle regioni ha ricevuto una lettera di consultazione del Segretariato del Consiglio in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo). Il progetto di parere costituisce la risposta a detta consultazione.

Emendamento 4

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Nel 2016 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

Nel la Commissione presenta una dell'applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

Motivazione

In questo modo si chiarisce che l'elemento di valutazione costituirà parte della revisione intermedia proposta, e che non si tratta di due esercizi distinti.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Tutte le cifre di bilancio si riferiscono a impegni, non a pagamenti.


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/49


Parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica»

2012/C 54/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica;

accoglie con favore la proposta di direttiva e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 % di energia primaria entro il 2020;

ritiene che la proposta di direttiva presenti alcune lacune e carenze, in particolare:

la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate;

il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali;

la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia;

respinge la proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche.

Relatore

Jean-Louis JOSEPH (FR/PSE), sindaco di La Bastidonne

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

COM(2011) 370 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.    Considerazioni generali

1.

mette in risalto il valore aggiunto apportato dall'azione a livello europeo in materia di efficienza energetica, azione che è necessaria per garantire, nell'attuazione degli obiettivi di risparmio, la coerenza e l'efficienza delle singole misure ed evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. Nel contempo, il Comitato sottolinea che tali misure devono evidentemente essere applicate a livello nazionale, regionale e locale. Pertanto ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica;

2.

ritiene che le sfide legate all'efficienza energetica siano essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici e per la gestione del nostro consumo energetico, e formino parte integrante di una crescita economica sostenibile, responsabile e inclusiva, tra i cui obiettivi figurano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

3.

constata che l'Unione europea si trova in una situazione di dipendenza sempre maggiore dalle importazioni di energia in un periodo caratterizzato da prezzi in aumento, ritiene che l'accesso a fonti di energia sicure e sostenibili assumerà un'importanza crescente e che in futuro assumerà un ruolo decisivo per la crescita economica e l'ulteriore diffusione dell'equità energetica;

4.

ricorda di aver già sottolineato a più riprese che il passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, in particolare energetiche, genererà grandi opportunità di crescita economica, nuovi posti di lavoro che non saranno alla mercé delle delocalizzazioni, e sviluppi tecnologici che garantiranno la competitività dell'UE;

5.

sottolinea l'importanza del modello della cosiddetta "triade energetica", che stabilisce l'obiettivo "3×20" da conseguire entro il 2020 in tre ambiti: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, efficienza energetica e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. L'efficienza energetica rimane la chiave di volta della politica europea di riduzione dell'impatto climatico in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, produzione e consumo di energia;

6.

accoglie con favore la proposta di direttiva in esame e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo del 20 % di risparmio di energia primaria entro il 2020;

7.

fa notare tuttavia che, come indicato nel Piano di efficienza energetica 2011 (1), i recenti studi realizzati dalla Commissione dimostrano che entro il 2020 l'Unione europea riuscirà al massimo a rispettare una metà degli impegni assunti in materia di efficienza energetica. In questo senso la proposta di direttiva rappresenta una sfida particolarmente rilevante;

8.

deplora che nella proposta di direttiva manchi totalmente una prospettiva per il dopo 2020, in particolare rispetto all'obiettivo cruciale del 2050 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto al livello del 1990), che permetterebbe di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici;

9.

ritiene che la proposta di direttiva sull'efficienza energetica presenti alcune lacune e carenze, in particolare:

l'assenza di obiettivi nazionali vincolanti, che non saranno stabiliti prima del 2014;

la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate;

il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali;

la possibilità per gli Stati membri di sganciarsi dagli obblighi relativi all'attuazione di misure vincolanti e, più specificamente, delle misure relative ai regimi obbligatori di efficienza energetica e dei piani di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento;

la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia;

l'assenza di misure volte a sviluppare e a sostenere la formazione degli attori del mercato, in particolare gli esperti e gli artigiani delle diverse categorie professionali che hanno un rapporto con l'efficienza energetica.

B.    Adeguamento della proposta di direttiva sull'efficienza energetica

10.

sottolinea che la direttiva prescrive agli Stati membri di stabilire un obiettivo nazionale di efficienza energetica indicativo, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione dovrà valutare se l'Unione sia in grado di raggiungere il suo obiettivo di un risparmio di energia primaria del 20 % entro la scadenza del 2020, tenendo conto della somma degli obiettivi nazionali. A questo proposito, il Comitato:

a.

deplora, nella direttiva, l'assenza di obiettivi nazionali vincolanti, nonché il carattere contingente della decisione rinviata al 2014. Propone di integrare nel documento obiettivi nazionali di efficienza energetica per ciascuno Stato membro, in funzione delle sue specificità, che servano da punto di riferimento per stabilire i piani nazionali di efficienza energetica e che diventino vincolanti nel 2014;

b.

auspica vivamente che la Commissione proponga una metodologia comune per la definizione degli obiettivi nazionali vincolanti. Detta metodologia dovrebbe tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati membri, e in particolare dei rispettivi risultati economici e delle misure di efficienza energetica già adottate;

c.

reputa inadeguato il processo in due fasi descritto dal considerando (13) (2), che prevede misure soltanto opzionali e obiettivi in un primo tempo indicativi. Detto processo rende ipotetico il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il 2020. Il Comitato teme che il processo finisca per mettere a repentaglio l'efficacia delle misure previste dalla proposta di direttiva in esame;

11.

respinge gli obiettivi quantitativi stabiliti per il settore pubblico e il settore della distribuzione e della vendita di energia, ma deplora l'assenza di obiettivi di questo tipo per il settore del trasporto di persone e merci, per i settori commerciali e quelli industriali che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS). Più specificamente, il Comitato:

a.

è contrario alla proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche. Il Comitato:

insiste sulla necessità di tenere conto del principio di sussidiarietà;

chiede pertanto che sia possibile ricorrere ad approcci alternativi per realizzare gli obiettivi di risparmio energetico, purché altrettanto efficaci in termini di riduzione del consumo di energia;

ritiene che si debbano introdurre incentivi per evitare che gli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica si traducano in un aumento degli affitti degli alloggi sociali;

sottolinea che sarà possibile conseguire una maggiore efficacia energetica soltanto grazie allo stanziamento di mezzi finanziari a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nonché all'impiego di strumenti quali i contratti di prestazione energetica e i partenariati pubblico-privati. Ricorda l'importanza di attuare misure volte a incoraggiare gli Stati membri e gli enti regionali e locali a utilizzare le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali per stimolare gli investimenti nel campo dell'efficienza energetica e sottolinea con forza il proprio appoggio agli orientamenti in tal senso contenuti nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale;

rammenta che, a livello degli Stati membri, devono essere adottate disposizioni equilibrate, affinché i costi e i benefici delle misure di risparmio energetico possano essere ripartiti in modo trasparente tra proprietari e inquilini delle abitazioni; fino a quando non saranno in vigore disposizioni di questo tipo, risulterà difficile mobilitare gli investimenti necessari;

b.

invita le autorità pubbliche a considerare la possibilità di introdurre obiettivi complementari che comprendano in particolare i settori dell'illuminazione stradale e dei trasporti pubblici, purché siano stanziate risorse finanziarie sufficienti;

c.

raccomanda di stabilire obiettivi vincolanti per il settore dei trasporti, il terziario e i settori commerciali e industriali, e di avere un'attenzione speciale per gli impianti che non rientrano nell'ETS;

12.

accoglie con favore l'introduzione di regimi obbligatori in materia di efficienza energetica, e più in particolare le misure volte a imporre ai distributori di energia di realizzare un risparmio pari all'1,5 % in volume rispetto alle vendite di energia realizzate nell'anno precedente (3), e ricorda quanto sia importante tenere conto del principio di sussidiarietà al momento di introdurre regimi obbligatori di efficienza energetica.

Il Comitato deplora:

a.

che si dia agli Stati membri la possibilità di proporre misure alternative, il che potrebbe implicare il trasferimento degli obblighi del settore privato al settore pubblico e di conseguenza un aumento della pressione fiscale sui contribuenti,

b.

che la direttiva non affronti il problema centrale di come incentivare i distributori di energia e le imprese di vendita al dettaglio a ridurre le vendite di energia dell'1,5 % rispetto all'anno precedente; deplora altresì che la disposizione che consente agli Stati membri di "includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale" (articolo 6, paragrafo 5, lettera a della direttiva) non sarà sufficiente a proteggere i cittadini più poveri da ulteriori aumenti delle tariffe energetiche,

c.

la proposta di misure alternative tra i regimi obbligatori al più tardi entro il 1O gennaio 2013, misure che consentirebbero ai clienti finali di ottenere risparmi di energia. Esprime preoccupazione per il fatto che, così come sono definite, dette misure permettono di aggirare l'obiettivo proposto per i regimi obbligatori;

13.

sottolinea il ruolo essenziale degli attori regionali e locali nel processo di elaborazione e di attuazione dei programmi di efficienza energetica. Responsabili delle politiche locali in materia di alloggi, lavoro, trasporti e formazione, gli enti regionali e locali sono in contatto con i cittadini e con tutti gli attori locali per elaborare politiche adeguate alle preoccupazioni dei cittadini e alle sfide dell'efficienza energetica a livello territoriale. Detti enti sono inoltre nella migliore posizione per influenzare i cambiamenti di comportamento dei cittadini nell'uso dell'energia in questa nuova era della microgenerazione, della tecnologia delle reti intelligenti e della tariffazione variabile. A questo proposito, il Comitato propone di incrementare il livello di partecipazione degli attori regionali e locali attraverso misure volte a stimolare:

a.

gli Stati membri ad avviare processi di consultazione che coinvolgano gli attori regionali e locali nell'elaborazione dei piani nazionali (approccio dal basso verso l'alto), che in questo modo potranno essere coerenti con gli obiettivi e le risorse nazionali, regionali e locali,

b.

gli enti regionali e locali a mettere a punto piani di efficienza energetica ai rispettivi livelli che favoriscano, per esempio, la produzione decentrata di energia, i programmi di ristrutturazione degli edifici pubblici o i piani di mobilità di prossimità o di trasporto sostenibile. Ricorda peraltro l'importanza a livello europeo del Patto dei sindaci e del Patto delle isole, e propone di includere nella direttiva misure di sostegno e di promozione di queste iniziative da parte degli Stati membri,

c.

gli enti regionali a sostenere gli attori locali per le loro conoscenze e le loro analisi delle opportunità e degli ostacoli all'attuazione di misure di efficienza energetica, nonché per le loro iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, di sostegno alla realizzazione di programmi e progetti locali e di formazione degli attori stessi,

d.

gli enti regionali e locali a introdurre, ove non ne esistano già, meccanismi di osservazione e di contabilizzazione dell'energia e dei gas a effetto serra, affinché le decisioni politiche possano dare risultati migliori,

e.

gli enti regionali a sostenere o a rafforzare i programmi interregionali di cooperazione, favorendo il trasferimento di know-how in materia di efficienza energetica tra le regioni;

14.

ricorda l'importanza della sensibilizzazione e dell'informazione dei cittadini. L'azione individuale è un elemento fondamentale del rispetto dell'ambiente e di una corretta applicazione delle misure di efficienza energetica che riguardano direttamente i cittadini. La loro sensibilizzazione e informazione rimangono pertanto indispensabili. A questo proposito, il Comitato:

a.

sostiene le misure adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia (elettricità, gas, riscaldamento) e sulle relative bollette,

b.

sottolinea l'importanza fondamentale della protezione dei dati personali, in particolare nei confronti dei fornitori, nonché della gratuità e della facilità di accesso agli stessi da parte dei clienti finali e insiste affinché questi dati siano facilmente comprensibili e utilizzabili da parte dei clienti finali,

c.

raccomanda di introdurre sistemi di misurazione dotati di funzioni che consentano all'utente finale di gestire le proprie spese e di ridurre i consumi in funzione delle opzioni tariffarie proposte dal distributore di energia,

d.

deplora, a questo proposito, che la direttiva non preveda misure complementari di sensibilizzazione dei cittadini alla riduzione dei consumi di energia;

15.

accoglie con favore la promozione di audit energetici per le imprese e i programmi di audit a tariffe abbordabili per i clienti finali e le piccole e medie imprese. Tuttavia, al fine di ottimizzare la qualità degli audit stessi, raccomanda:

a.

di proporre una formazione degli esperti che consenta di rilasciare una qualifica certificata e di ottenere un riconoscimento ufficiale delle loro competenze,

b.

di fare riferimento esplicito alle norme tecniche europee (EN 16001) relative ai sistemi di gestione dell'energia, promuovendo così l'utilizzo della certificazione da esse prevista,

c.

di estendere questa misura al settore pubblico,

d.

di attuare le misure proposte negli audit;

16.

accoglie con favore le misure proposte per sviluppare i servizi energetici. Tuttavia il Comitato:

a.

raccomanda di non limitare dette misure ai soli contratti di prestazione energetica, e di promuovere tutti i servizi energetici, come la revisione periodica obbligatoria dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento o l'adozione di sistemi di regolazione termica,

b.

si rammarica dell'assenza di misure specifiche volte a ridurre le barriere amministrative e giuridiche alla conclusione di contratti di prestazione energetica, sull'esempio delle misure riguardanti l'efficienza energetica;

17.

insiste sull'importanza degli aspetti legati alla formazione. Sottolinea, a questo proposito, quanto sia importante che gli Stati membri e gli attori regionali e locali organizzino programmi di formazione per gli esperti e gli operatori del settore, in risposta alle sfide della direttiva in esame.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data.

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data.

Motivazione

L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050  (4), in cui mette in rilievo la necessità di intensificare gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica. Le misure di efficienza energetica previste dalla proposta di direttiva non preparano il terreno al dopo 2020, né tengono conto della scadenza del 2050 fissata dalla stessa Commissione.

Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 7

Testo proposto della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

7.

"distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

7.

"distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

Motivazione

Il presente emendamento e quello riguardante l'articolo 2, paragrafo 9, sono intesi a migliorare le definizioni di "distributore di energia" e "società di vendita di energia al dettaglio" al fine di evitare conseguenze indesiderate.

È possibile, per esempio, che gli affittuari paghino le forniture di energia in modo diverso. In molti paesi, le società fornitrici inviano le bollette direttamente agli affittuari, ma in altri è il proprietario a riscuotere i pagamenti, esclusivamente per l'energia oppure nell'ambito di una fattura complessiva riguardante le spese generali per le utenze, comprendente molti elementi che possono essere separati e indicati in modo dettagliato.

L'emendamento è inteso a fornire una maggiore certezza giuridica affinché chi emette le fatture per le forniture di energia destinate agli inquilini degli immobili non debba ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ma destinati ad altri soggetti. In questo senso, l'esenzione per i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio prevista dall'articolo 6, paragrafo 8, non costituisce una salvaguardia sufficiente.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 9

Testo proposto della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

9.

"società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

9.

"società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica energia a clienti finali;

Motivazione

Il presente emendamento e quello riguardante l'articolo 2, paragrafo 7, sono intesi a migliorare le definizioni di "distributore di energia" e "società di vendita di energia al dettaglio" al fine di evitare conseguenze indesiderate.

È possibile, per esempio, che gli affittuari paghino le forniture di energia in modo diverso. In molti paesi, le società fornitrici inviano le bollette direttamente agli affittuari, ma in altri è il proprietario a riscuotere i pagamenti, esclusivamente per l'energia oppure nell'ambito di una fattura complessiva riguardante le spese generali per le utenze, comprendente molti elementi che possono essere separati e indicati in modo dettagliato.

L'emendamento è inteso a fornire una maggiore certezza giuridica affinché chi emette le fatture per le forniture di energia destinate agli inquilini degli immobili non debba ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ma destinati ad altri soggetti. In questo senso, l'esenzione per i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio prevista dall'articolo 6, paragrafo 8, non costituisce una salvaguardia sufficiente.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio energetico del 20 %, delle misure di cui alla presente direttiva, delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione.

1.   

Motivazione

Allo stato attuale, l'Unione europea sarà in grado di rispettare soltanto a metà gli impegni assunti in materia di efficienza energetica con scadenza 2020. Il Comitato propone che la direttiva preveda obiettivi nazionali che dovranno diventare vincolanti a partire dal 2014; auspica inoltre che il settore del trasporto di persone e merci, i settori commerciali e quelli industriali che non rientrano nell'ETS siano inseriti nei piani adottati dagli Stati membri e siano quindi soggetti al conseguimento di obiettivi nazionali al pari degli altri settori.

Occorre in linea di principio sostenere l'obiettivo della Commissione di raggiungere un risparmio energetico del 20 % entro il 2020. Il periodo di tempo che ci separa da quella data è relativamente limitato, pertanto è necessario adottare quanto prima misure a breve e medio termine. Si propone infine una metodologia di valutazione dei progressi di ciascuno Stato membro in materia di efficienza energetica. La Commissione europea, nella direttiva 2009/28 sulle fonti rinnovabili, ha stabilito un obiettivo generale del 20 %, che poi gli Stati membri applicano in funzione delle loro capacità. Si suggerisce quindi di seguire lo stesso modello in materia di efficienza energetica, tenendo conto del livello di avanzamento di ciascun paese.

È peraltro opportuno sottolineare che il consumo energetico del settore primario (agricoltura, allevamento, pesca) consiste in fonti di energia fossili, in gran parte importate. Gli effetti economici e ambientali di questa situazione bastano per giustificare il riferimento al settore primario inserito nell'articolo in oggetto.

Emendamento 5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1O gennaio 2014 il 3 % della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3 % è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che, al 1O gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei due anni precedenti o seguenti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 1O gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:

a)

la superficie in m2; e

b)

la prestazione energetica di ciascun edificio.

4.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a:

a)

adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

b)

instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano.

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1O gennaio 2014gli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

   

   

3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 1O gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:

a)

la superficie in m2; e

b)

la prestazione energetica di ciascun edificio.

4.   Gli Stati membri gli enti pubblici a:

a)

adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

b)

instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano

Motivazione

Nella situazione attuale, l'Unione europea riuscirà a realizzare soltanto la metà dei suoi obiettivi in materia di efficienza energetica. Occorre rafforzare le sue azioni, in particolare stabilendo obiettivi vincolanti. In mancanza di obiettivi nazionali vincolanti, è importante promuovere obiettivi settoriali, in particolare per il settore dell'edilizia, che presenta il più grande potenziale in fatto di efficienza energetica.

I seguenti punti giustificano il nostro appoggio alla direttiva proposta dalla Commissione:

1.

L'Unione europea ha introdotto meccanismi finanziari (ELENA, Jessica, ecc.) e fondi dedicati all'efficienza energetica (EEEF, ecc.). Il quadro finanziario 2014-2020 prevede tuttora di investire una quota considerevole dei fondi strutturali per progetti di efficienza energetica. Esistono altri strumenti finanziari, come i contratti di prestazione energetica, i partenariati pubblico-privati e i fondi nazionali o regionali per l'efficienza energetica, che promuovono i lavori volti a migliorare l'efficienza in un periodo in cui i finanziamenti pubblici tendono a rarefarsi.

2.

Esistono soluzioni meno onerose, che consentono agli investimenti di dare risultati più immediati, come le revisioni dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento o i sistemi di regolazione termica degli edifici, grazie ai quali sono possibili investimenti progressivi.

3.

La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia tiene conto sia della diversità di questi ultimi, prevedendo deroghe per alcuni di essi (edifici storici o temporanei, costruzioni tipo hangar, ecc.), sia della diversità climatica tra gli Stati settentrionali e meridionali.

4.

L'efficienza energetica nell'edilizia può servire inoltre a generare occupazione locale non delocalizzabile: la riqualificazione energetica di quattro abitazioni è l'equivalente di un posto di lavoro.

5.

Agli Stati membri è stata appena presentata una tabella di marcia sulla formazione degli artigiani per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE.

La proposta di direttiva è tuttavia suscettibile di miglioramenti, tenendo conto di quanto segue:

1.

Sembra importante ricordare che la direttiva 2010/31/UE lascia agli Stati membri la scelta di procedere alla riqualificazione degli edifici protetti come patrimonio designato.

2.

Sarebbe opportuno basarsi su norme europee di gestione e contabilizzazione dell'energia.

3.

Occorre agevolare e migliorare l'accesso ai contratti di prestazione energetica.

4.

Gli Stati membri devono sostenere le regioni e gli enti locali proponendo un aiuto finanziario o di altra natura.

5.

Infine, sembrerebbe opportuno incoraggiare gli enti pubblici a introdurre gli strumenti di formazione e sensibilizzazione volti ad assicurare una corretta gestione e manutenzione degli edifici, nonché un'utilizzazione efficiente sul piano energetico da parte degli utenti.

Gli elementi appena citati sono tutti importanti per il conseguimento degli obiettivi 2020 di efficienza energetica.

Emendamento 6

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Acquisto da parte di enti pubblici

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III.

Acquisto da parte di enti pubblici

Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III.

Motivazione

Una disposizione che imponga alle autorità pubbliche di acquistare soltanto prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica solleva qualche preoccupazione riguardo alla possibilità che l'UE si avvalga delle regole in materia di appalti pubblici per conseguire obiettivi strategici. La decisione sull'opportunità di includere criteri di efficienza energetica negli appalti dovrebbe essere di competenza degli enti locali e regionali, e qualsiasi requisito UE in materia dovrebbe rimanere del tutto facoltativo.

Per garantire la certezza del diritto e l'integrità del mercato unico è essenziale che la direttiva in esame sia coerente con le disposizioni della legislazione UE in vigore in materia di appalti pubblici. In questo contesto occorre quindi sottolineare che gli Stati membri sono direttamente responsabili dell'orientamento degli appalti volti a realizzare obiettivi di efficienza energetica che non potrebbero essere raggiunti in altro modo. Appare opportuno raccomandare, come fa il progetto di relazione del Parlamento europeo, norme energetiche che non siano soltanto ambiziose, ma addirittura le più ambiziose possibili.

Quando la proposta di direttiva affronta la questione dei servizi efficaci sul piano energetico nel contesto della spesa pubblica, la formulazione si riferisce esclusivamente a servizi che utilizzano prodotti ad alta efficienza dal punto di vista dell'energia. Sarebbe invece preferibile se si riferisse ai servizi in senso più ampio, compresi quelli a buon rendimento energetico secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

Emendamento 7

Articolo 6, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

9.   In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali. La quantità annua di risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1. Gli Stati membri che scelgono questa opzione notificano alla Commissione, entro e non oltre il 1o gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendano realizzare il volume di risparmi richiesto. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

9.   

Motivazione

Si propone agli Stati membri di adottare altre misure volte a ottenere un risparmio di energia. Se gli Stati membri non riuscissero a coinvolgere il settore privato, c'è motivo di temere che queste misure sarebbero applicate soltanto con fondi pubblici, e quindi l'onere ricadrebbe interamente sui cittadini. Si raccomanda pertanto vivamente di sopprimere questo paragrafo, al fine di evitare qualsiasi ambiguità.

È possibile altresì prevedere una misura alternativa, come quella proposta nel progetto di relazione del Parlamento europeo sulla direttiva sull'efficienza energetica, che consente di alimentare strumenti finanziari a favore di misure per l'efficienza energetica.

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

10.   Se opportuno, la Commissione stabilisce, con un atto delegato in conformità con l'articolo 18, un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Tale sistema consente alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi energetici realizzati e certificati in un determinato Stato membro ai fini dei loro obblighi in un altro Stato membro.

   

Motivazione

Il sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici, che consente di contabilizzare i risparmi realizzati dalle parti interessate in un determinato Stato ai fini dei loro obblighi in un altro Stato, ha come importante conseguenza potenziale quella di penalizzare l'occupazione locale negli Stati membri interessati. Al fine di prevenire qualsiasi conseguenza di questo genere, si raccomanda vivamente di sopprimere questo paragrafo.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Nell'introdurre i contatori intelligenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si adoperano affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, gli operatori si assicurano che il contatore sia in grado di tenere conto dell'elettricità prodotta nei locali del cliente finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri si adoperano affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi alla sua produzione o al suo consumo in tempo reale siano messi a disposizione di un terzo che agisce a suo nome.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione dei costi legati al consumo di calore nei condomini alimentati da sistemi di riscaldamento o raffreddamento centralizzati. Tali regole comprendono orientamenti sui fattori di correzione che consentono di tenere conto delle caratteristiche dell'edificio, quali ad esempio i trasferimenti di calore tra appartamenti.

1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, , teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Nell'introdurre i contatori intelligenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si adoperano affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, gli operatori si assicurano che il contatore sia in grado di tenere conto dell'elettricità prodotta nei locali del cliente finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri si adoperano affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi alla sua produzione o al suo consumo in tempo reale siano messi a disposizione di un terzo che agisce a suo nome.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione dei costi legati al consumo di calore nei condomini alimentati da sistemi di riscaldamento o raffreddamento centralizzati. Tali regole comprendono orientamenti sui fattori di correzione che consentono di tenere conto delle caratteristiche dell'edificio, quali ad esempio i trasferimenti di calore tra appartamenti.

Motivazione

Considerato il risalto dato dal relatore nel parere al principio di sussidiarietà, si ritiene che gli Stati membri debbano poter mantenere una certa flessibilità nell'attuazione della proposta, in quanto le differenze nella costruzione degli edifici possono influenzare l'utilizzo del calore da parte degli utenti finali.

Allo stesso modo occorre prendere in considerazione i costi economici e ambientali globali della proposta per garantirne l'efficacia complessiva. Ciò comprende i costi di manutenzione, gestione e sostituzione.

Da un lato, si propone che i contatori intelligenti coprano tutta la gamma esistente di combustibili. Dall'altro, in linea con le osservazioni generali, appare opportuno sottolineare in questa sede che i clienti finali devono poter gestire le proprie spese e ridurre il loro consumo di energia. È altresì importante precisare che l'installazione di tali sistemi non dev'essere a carico del cliente finale.

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Le informazioni relative al conteggio e alla fatturazione del consumo individuale di energia, nonché le altre informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, vengono fornite gratuitamente al cliente finale.

3.   Le informazioni relative al conteggio e alla fatturazione del consumo individuale di energia, nonché le altre informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, vengono fornite gratuitamente al cliente finale.

Motivazione

Per evitare malintesi, è opportuno indicare chiaramente nel testo che l'accesso ai dati personali in questione è consentito soltanto a coloro che agiscono in nome del cliente finale interessato. L'evoluzione delle modalità di conteggio e di fatturazione verso un sistema "intelligente" genera dati personali in formato digitale. È opportuno proteggere dette informazioni a tutela della riservatezza dei dati relativi ai consumi dei clienti finali.

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 4 (inserire un nuovo paragrafo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

La direttiva non mette in risalto i benefici derivanti dalle azioni individuali di ciascun cittadino. Nell'attuazione delle misure di efficienza energetica non va ignorato il livello individuale, e la sensibilizzazione dei cittadini è un elemento chiave da non sottovalutare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 2020.

Emendamento 12

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

1.   Entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento, inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

Motivazione

È importante che gli enti regionali e locali vengano consultati in fase di definizione e attuazione dei piani urbani di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Emendamento 13

Articolo 10, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

a)

non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;

b)

il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

c)

un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1o gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

a)

non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;

b)

il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

c)

un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

Motivazione

Oltre all'utilizzo di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare anche centrali a gas o a carbone ad alta efficienza per motivi economici o per garantire la stabilità della rete. Le esenzioni contenute nella proposta di direttiva, che prevedono un controllo preventivo della Commissione, in questo senso non bastano. La valutazione dell'utilità, in termini economici, di una centrale e del suo contributo alla stabilità della rete deve rimanere una competenza degli Stati membri.

Emendamento 14

Articolo 19, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   La Commissione esamina le relazioni annuali e le relazioni supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.

4.   La Commissione esamina le relazioni annuali e le relazioni supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.

Motivazione

Al punto 13 delle raccomandazioni politiche, il Comitato delle regioni sottolinea il ruolo essenziale degli attori regionali e locali nel processo di attuazione dei programmi di efficienza energetica. A questo proposito, il Comitato propone di incrementare il livello di partecipazione di tali attori attraverso misure tra le quali figura, alla lettera d), l'introduzione da parte degli enti regionali e locali, di meccanismi di osservazione e di contabilizzazione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra, affinché le decisioni politiche possano dare risultati migliori. Per la messa in atto di tali meccanismi, che in seguito serviranno da base per l'elaborazione delle relazioni annuali e supplementari in collaborazione con gli Stati membri e per la loro valutazione da parte della Commissione, è necessario creare strumenti che consentano di beneficiare di un livello d'informazione maggiore di quello attualmente fornito dagli operatori energetici.

Emendamento 15

Articolo 19, paragrafi 8 e 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

8.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

a)

modificare la percentuale di risparmio stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

b)

stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

9.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

8.   Entro il 30 giugno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

a)

modificare la percentuale di risparmio stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

b)

stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

9.   Entro il 30 giugno la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

Motivazione

Le date intermedie indicate appaiono inappropriate. Le scadenze del 2018 sembrano troppo prossime a quella del 2020 perché sia possibile realizzare azioni significative. Il Comitato raccomanda quindi di anticipare queste scadenze, spostandole al 2016 per la presentazione della relazione sull'attuazione dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, e al 2014 per la valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine non soltanto regolamentare.

Emendamento 16

Nuovo articolo - Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

   

Motivazione

La formazione degli esperti e degli operatori dei settori connessi all'efficienza energetica è necessaria per il conseguimento degli obiettivi delle misure di efficienza energetica e per assicurare la qualità e l'efficacia delle operazioni effettuate. Gli enti regionali e locali sono indispensabili per lo sviluppo e l'esecuzione di questi programmi di formazione.

Emendamento 17

Allegato III

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, servizi o immobili devono:

a)

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

b)

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;

c)

acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione [2006/1005/CE[1]] del Consiglio e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;

d)

acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009[2]. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

e)

richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);

f)

acquistare o affittare soltanto immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, servizi o immobili devono:

a)

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

b)

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;

c)

acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione [2006/1005/CE[1]] del Consiglio e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;

d)

acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009[2]. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

f)

acquistare o affittare soltanto immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Motivazione

Mentre è chiaro che l'obiettivo della lettera e) è far sì che gli enti pubblici estendano la portata della direttiva ai fornitori di servizi, innescando così un effetto moltiplicatore, l'accurata valutazione della conformità degli appaltatori ai requisiti previsti dalla disposizione in questione impone considerevoli costi amministrativi e finanziari, andando oltre la verifica prudenziale della conformità del servizio erogato a quanto specificato nel bando di gara.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 109 definitivo.

(2)  Il considerando (13) descrive le modalità di introduzione delle misure nazionali volte a conseguire l'obiettivo del 20 % in materia di efficienza energetica. Se per realizzare questo obiettivo risultasse necessario il rafforzamento del quadro politico, il processo in due fasi che prevede un sistema di obiettivi vincolanti sarebbe introdotto attraverso: 1) la definizione da parte degli Stati membri degli obiettivi indicativi o vincolanti, dei sistemi e dei programmi nazionali in materia di efficienza energetica e 2) la valutazione da parte della Commissione della possibilità di raggiungere l'obiettivo in virtù degli obiettivi precedentemente fissati. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, la Commissione dovrebbe definire obiettivi nazionali per il 2020, tenendo conto del livello di partenza dei singoli Stati membri, della loro situazione economica e della tempestività degli interventi messi in atto.

(3)  I regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di direttiva sono costituiti dall'insieme delle misure adottate al fine di garantire che tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio dello Stato membro conseguano risparmi energetici annui pari all'1,5 % in volume delle vendite di energia realizzate nell'anno precedente nello Stato membro in questione, ad esclusione dell'energia usata per il trasporto.

(4)  COM(2011) 112 definitivo.


23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/65


Parere del Comitato delle regioni «Una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)»

2012/C 54/10

IL COMITATO DELLE REGIONI:

ritiene positivo il fatto che, fin dalla fondazione dell'Unione europea, la tassazione delle società è stata oggetto di particolare attenzione in quanto elemento importante per la creazione del mercato interno;

è dell'avviso che il fatto di interagire, per il calcolo della base imponibile, con un'unica amministrazione fiscale, competente inoltre per tutte le questioni e i contenziosi relativi a tale base, costituirebbe una semplificazione e una fonte di risparmio per le società in termini di spese amministrative in quanto per determinare la loro base imponibile dovrebbero rivolgersi a un unico interlocutore e non a 27;

auspica che la Commissione valuti le conseguenze derivanti dalla possibilità di riportare le perdite fiscali a tempo indeterminato, ed esamini le eventuali norme antiabuso da adottare;

senza mettere direttamente in causa il principio stesso della direttiva, ritiene tuttavia che la proposta andrebbe rivista, tenendo conto della necessità di (a) indicatori quantitativi e qualitativi adeguati, che consentano una piena valutazione delle implicazioni di una proposta transfrontaliera di questa natura sotto il profilo della sussidiarietà; (b) maggiori dati sull'insieme delle implicazioni della CCCTB; e (c) un'analisi dell'impatto della proposta sugli enti locali e regionali.

Relatore

Gusty GRAAS (LU/ALDE), consigliere comunale di Bettembourg

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

COM(2011) 121 definitivo

I.   INTRODUZIONE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene positivo il fatto che, fin dalla fondazione dell'Unione europea, la tassazione delle società è stata oggetto di particolare attenzione in quanto elemento importante per la creazione del mercato interno;

2.

reputa infatti che spesso lo sviluppo delle attività economiche transfrontaliere si scontri con l'esistenza di una miriade di disposizioni diverse, soprattutto in materia fiscale, che penalizza in particolar modo le piccole e medie imprese ostacolando così lo sviluppo del mercato interno;

3.

fa altresì riferimento alla comunicazione della Commissione sulla tassazione delle società del 1990 (SEC(90) 601), all'origine di varie importanti misure nel settore della fiscalità diretta come la direttiva sulle fusioni (90/434/CEE), la direttiva relativa alle società madri e figlie (90/435/CEE) e la convenzione concernente l'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE). Dieci anni dopo, la direttiva relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni (2003/49/CE) è venuta a completare l'elenco delle misure fiscali europee;

4.

si compiace del fatto che, a partire dal 2000, la Commissione sia tornata a una politica più ambiziosa in materia di fiscalità, cercando di definire una base consolidata comune per l'imposta sulle società da applicare a tutte le attività delle imprese a livello dell'UE. Questa nuova "ambizione" della Commissione è stata ribadita in due comunicazioni pubblicate rispettivamente nel 2003 (COM(2003) 726) e nel 2005 (COM(2005) 702);

5.

osserva che le dichiarazioni della Commissione sono diventate più concrete nel novembre 2004 con la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'eventuale introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (il gruppo di lavoro CCCTB);

6.

ha preso atto dei lavori del gruppo di lavoro CCCTB e, in particolare, del documento di lavoro intitolato CCCTB: abbozzo di un quadro tecnico (CCCTB/WP/57), che pone in gran parte le basi tecniche per la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) del 16 marzo 2011 (COM(2011) 121 definitivo), oggetto del presente parere.

II.   VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

7.

ritiene che il fatto di interagire, per il calcolo della base imponibile, con un'unica amministrazione fiscale, competente inoltre per tutte le questioni e i contenziosi relativi a tale base, costituirebbe una semplificazione e una fonte di risparmio per le società in termini di spese amministrative in quanto per determinare la loro base imponibile dovrebbero rivolgersi a un unico interlocutore e non a 27;

8.

osserva che il principio dello "sportello unico" (autorità tributaria principale) non deve comportare che i gruppi di società possano scegliere liberamente il proprio domicilio fiscale in Europa, come avviene già, quanto meno per i gruppi la cui società madre è stabilita in un paese terzo;

9.

prende atto del fatto che, secondo la Commissione, il consolidamento dei risultati fiscali eliminerebbe le problematiche connesse ai prezzi di trasferimento e determinerebbe anch'esso risparmi consistenti in termini di spese amministrative per le società poiché le transazioni "paneuropee" non dovrebbero più essere oggetto di relazioni sui prezzi di trasferimento. Il consolidamento eliminerebbe anche la problematica connessa alla compensazione delle perdite a livello transfrontaliero;

10.

constata che nella proposta è specificato chiaramente che essa "non è intesa ad influire sulle entrate fiscali e dall'analisi dell'impatto sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri dell'UE (…)"; tuttavia, la logica e naturale conclusione di una CCCTB è l'allineamento delle aliquote dell'imposta sulle società;

11.

ricorda che lo scopo della proposta è quello di definire regole comuni per calcolare la base imponibile delle società che operano nell'ambito di questo regime. Qualora queste società appartengano ad un gruppo, la base imponibile comune verrà inoltre determinata su base consolidata;

12.

sottolinea che l'attuale proposta non contempla l'armonizzazione delle aliquote, e che gli Stati membri applicheranno le proprie aliquote d'imposta alla loro parte della base imponibile dei contribuenti. Sarebbe tuttavia opportuno considerare l'introduzione di un'aliquota fiscale minima che sia comunque abbastanza moderata da lasciare un sufficiente spazio per una sana concorrenza fiscale tra gli Stati membri;

13.

sottolinea che la direttiva si applicherebbe alle società costituite conformemente alle leggi di uno Stato membro qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (i) la società riveste una delle forme di cui all’allegato I della direttiva; (ii) la società è soggetta ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II della direttiva o ad un'imposta analoga introdotta successivamente (le "società residenti" o "SR"). La direttiva si applicherebbe altresì alle società costituite conformemente alle leggi di un paese terzo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (i) la società riveste una forma simile ad una di quelle di cui all’allegato I (1); (ii) la società è soggetta ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II (le "società non residenti" o "SNR");

14.

si chiede se il regime della CCCTB non debba applicarsi anche alle società di persone;

15.

constata che le SR e le SNR saranno soggette alle regole previste dalla proposta unicamente se optano per la loro applicazione;

16.

insiste sul fatto che una società ammissibile che opera nell'ambito del regime previsto dalla direttiva in oggetto cessa, salvo indicazione contraria, di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni da essa disciplinate;

17.

prende atto con soddisfazione che le spese deducibili includono anche i costi legati alla ricerca e allo sviluppo nonché i costi sostenuti per la raccolta di capitali o il reperimento di prestiti per l'esercizio dell'attività. È contrario a una deduzione immediata dei costi legati a beni economici durevoli;

18.

propone di considerare deducibili anche le spese ricorrenti relative alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

19.

auspica che la Commissione valuti le conseguenze derivanti dalla possibilità di riportare le perdite fiscali a tempo indeterminato, ed esamini le eventuali norme antiabuso da adottare;

20.

insiste sul fatto che il regime della CCCTB introduce unicamente delle regole distinte per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società e non delle norme contabili. La proposta non incide sulle regole di contabilità nazionali;

21.

ritiene che per conseguire appieno il suo obiettivo di semplificazione amministrativa, l'introduzione di una base imponibile consolidata comune dovrebbe essere affiancata dall'introduzione di norme contabili comuni;

22.

constata che, con una CCCTB facoltativa, l'attuale chiave di distribuzione della base imponibile comporterebbe una diminuzione delle entrate fiscali in 11 Stati membri. Inoltre, una CCCTB facoltativa comporterebbe un calo del prodotto interno lordo e dell'occupazione in 21 Stati membri.

III.   ATTEGGIAMENTI DIVERGENTI

23.

ricorda che la legislazione in materia di fiscalità diretta rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), ai sensi del quale il Consiglio delibera all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale;

24.

constata che alcune camere parlamentari nazionali hanno trasmesso ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato esprimendo perplessità circa la conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

IV.   IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI E REGIONALI

25.

constata che il campo di applicazione della proposta non comprende le imposte locali e regionali in quanto include unicamente le "imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II", in cui figurano in sostanza le principali imposte dirette nazionali degli Stati membri;

26.

ritiene però che la proposta rivesta grande importanza per le autorità locali e regionali, le cui entrate provengono in gran parte da (i) imposte locali o regionali riscosse sulla base imponibile nazionale, o ancora più spesso da (ii) una quota dell'imposta sulle società nazionali (2);

27.

giunge alla conclusione che, sebbene le imposte locali e regionali non siano direttamente incluse nel campo di applicazione della proposta, nella maggior parte degli Stati membri l'introduzione di un regime CCCTB inciderà direttamente su di esse. Infatti, anche se la proposta non lo impone, appare ovvio che gli Stati membri che offriranno ai loro contribuenti la possibilità di optare per la CCCTB utilizzeranno la stessa base per determinare le loro imposte locali e regionali. Decidere altrimenti significherebbe continuare a determinare le basi imponibili a livello locale e regionale secondo le vecchie regole nazionali, riducendo così in modo sostanziale i vantaggi del regime CCCTB;

28.

crede necessario concentrarsi principalmente su questo aspetto della proposta di direttiva, tanto più che gli allegati II e III possono dare luogo ad interpretazioni diverse. Infatti, l'allegato III include delle imposte non deducibili che talvolta sono tasse puramente locali o regionali. Se le basi imponibili si decidono a livello nazionale, sarebbe opportuno includere le imposte regionali/locali nel campo di applicazione della direttiva per far sì che la loro base imponibile rimanga simile a quella decisa a livello europeo per il livello nazionale. D'altro canto, se un'impresa opta per una dichiarazione fiscale unica a livello europeo, che prevede in seguito la ridistribuzione delle entrate fiscali, bisognerebbe che le autorità regionali/locali recuperassero ciò che spetta loro;

29.

ritiene quindi necessario definire chiaramente le situazioni in cui la CCCTB incide sulla tassazione delle società da parte degli enti regionali o locali;

30.

poiché una qualsiasi modifica dell'imposta sulle società è suscettibile di avere un'incidenza a livello locale e regionale, si rammarica che manchino informazioni precise relative all'impatto di una tale direttiva sugli enti locali e regionali.

V.   CONCLUSIONI

31.

al fine di difendere gli interessi degli enti locali e regionali, ritiene indispensabile effettuare un'analisi approfondita dell'impatto sui bilanci degli enti locali e regionali prima che la direttiva CCCTB entri in vigore;

32.

è favorevole alla creazione di un gruppo di lavoro ad hoc composto da membri del CdR, della Commissione e delle amministrazioni fiscali locali e regionali incaricato di effettuare questa analisi;

33.

ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero prestare maggior attenzione alle conseguenze della proposta di direttiva e presentare alla Commissione, il prima possibile, le proprie osservazioni e i propri commenti corredati di studi professionali e indipendenti;

34.

crede che, per essere efficaci, le misure di armonizzazione fiscale adottate dovranno entrare in vigore in tutti gli Stati membri;

35.

si chiede se il sistema facoltativo previsto dalla direttiva non possa provocare un aumento del carico di lavoro amministrativo sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali e se non sia quindi opportuno limitarne la facoltatività a un periodo transitorio. Si chiede inoltre se la CCCTB, dopo una revisione del testo, non debba essere resa obbligatoria alla scadenza di detto periodo transitorio, almeno per le imprese di una certa dimensione;

36.

suggerisce che l'introduzione della CCCTB avvenga in un'unica fase poiché soltanto così si potrà trarre pieno profitto dagli effetti di semplificazione connessi all'armonizzazione;

37.

è favorevole alla revisione della chiave di distribuzione per tenere maggiormente conto della situazione economica dei diversi Stati membri;

38.

si chiede se, alla luce dei problemi finanziari che sconvolgono attualmente l'Europa, nonché dell'impatto negativo sul gettito fiscale e sull'occupazione messo in risalto dalla valutazione d'impatto della Commissione e da altri studi, questo sia un momento propizio per affrontare una tappa così importante dell'armonizzazione fiscale;

39.

ritiene che la proposta di direttiva dovrà fare maggiormente riferimento alle disposizioni degli organi giudiziari nazionali in materia di procedure giuridiche;

40.

prende atto della volontà delle società europee di semplificare le pratiche fiscali, compensare le perdite infragruppo ed eliminare le doppie imposizioni e la sovratassazione cui sono soggette nel sistema attuale;

41.

esprime invece preoccupazione per l'estrema variabilità delle ripercussioni negli Stati membri, sia in termini di entrate fiscali che di crescita e di occupazione;

42.

si chiede se il regime CCCTB nel suo complesso costituisca una semplificazione per le società o se, al contrario, esso non sarà fonte di pianificazione fiscale e quindi di complessità aggiuntive. Siccome è facoltativo, le società dovranno analizzare nel dettaglio anche questo regime, oltre ai 27 regimi fiscali esistenti, e rivalutare periodicamente la loro decisione di adottarlo o meno (3);

43.

chiede se, per quanto concerne la compensazione delle perdite a livello transfrontaliero, non esistano alternative meno complesse al regime CCCTB, in particolare per le piccole e medie imprese. A tal proposito, rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2006) 824;

44.

chiede infine se la misura sia proporzionata, tenuto conto del numero limitato di gruppi europei che ne trarrebbero vantaggio;

45.

ritiene comunque che la proposta di direttiva sia incompleta nella misura n cui non rientrano nel suo campo di applicazione le imposte locali e regionali. È quindi molto probabile che i problemi passino dal livello nazionale ai livelli locale o regionale poiché, allo stato attuale della proposta, permarrebbero i disallineamenti tra i regimi e la necessità di determinare la base imponibile in modo distinto per le imposte locali e regionali. Si dichiara quindi favorevole a una clausola di apertura che consenta di ampliare il campo di applicazione alle imposte locali e regionali affinché gli Stati membri possano adottare le misure necessarie;

46.

senza mettere direttamente in causa il principio stesso della direttiva, ritiene tuttavia che la proposta andrebbe rivista, tenendo conto della necessità di (a) indicatori quantitativi e qualitativi adeguati, che consentano una piena valutazione delle implicazioni di una proposta transfrontaliera di questa natura sotto il profilo della sussidiarietà; (b) maggiori dati sull'insieme delle implicazioni della CCCTB; e (c) un'analisi dell'impatto della proposta sugli enti locali e regionali.

VI.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 121 definitivo

Articolo 12

Spese deducibili

Integrare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le spese deducibili includono tutti i costi delle vendite e tutte le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, sostenute dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitali (equity) o reperire prestiti per l'esercizio dell'attività.

Le spese deducibili includono tutti i costi delle vendite e tutte le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, sostenute dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitali (equity) o reperire prestiti per l'esercizio dell'attività.

Motivazione

Per contrastare in modo efficace la devastazione dell'ambiente naturale e i cambiamenti climatici, nella tassazione delle società si raccomanda di prevedere degli elementi che incentivino i contribuenti ad investire maggiormente nella protezione dell’ambiente.

Emendamento 2

COM(2011) 121 definitivo

Articolo 133

Riesame

Integrare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo XVI della presente direttiva, sulla distribuzione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo XVI della presente direttiva, sulla distribuzione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

Motivazione

Non potendo escludere che questa direttiva inciderà in maniera non trascurabile sugli enti regionali e locali, è indispensabile che, cinque anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, la Commissione ne valuti anche le ripercussioni sui bilanci regionali o locali.

Bruxelles, 14 dicembre 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  La Commissione adotta ogni anno un elenco delle forme societarie di paesi terzi considerate simili (di cui all'articolo 3 della proposta di direttiva).

(2)  Cfr. il documento informativo elaborato dal Center for Strategy & Evaluation Services, Local and Regional Corporate Taxes across the EU ("Imposte locali e regionali sulle società nell'UE"), luglio 2011.

(3)  Cfr. Leon Bettendorf, Michael, P. Devereux, S. Loretz e Albert van der Horst, Corporate Tax Reform in the EU: Weighing the Pros and Cons, Vox, 20 marzo 2011.