ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.037.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2012/C 037/01 |
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2012/C 037/02 |
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III Atti preparatori |
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Commissione europea |
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2012/C 037/03 |
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2012/C 037/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 037/05 |
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2012/C 037/06 |
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2012/C 037/07 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione |
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2012/C 037/08 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione |
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Corte dei conti |
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2012/C 037/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2012/C 037/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 037/11 |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Garante europeo della protezione dei dati
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/1 |
Parere del Garante europeo della protezione dei dati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
2012/C 37/01
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
1. |
L’8 aprile 2011 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (il «regolamento di esecuzione») (3). |
2. |
Il GEPD non è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, nonostante l’iniziativa legislativa fosse stata inserita nell’Inventario delle priorità per la consultazione legislativa del GEPD (4). Il presente parere si basa pertanto sull’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
1.2. Obiettivi del regolamento di esecuzione
3. |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (il «regolamento di controllo») (5), è attuare un sistema europeo di controllo, ispezione ed esecuzione volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. |
4. |
Il regolamento di controllo obbligava la Commissione ad adottare modalità e misure idonee ad attuare alcune delle disposizioni da esso stabilite. Il regolamento di esecuzione fissa tali modalità riguardo alle seguenti aree: condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse (Titolo II), controllo della pesca (Titolo III), controllo della commercializzazione (Titolo IV), sorveglianza (Titolo V), ispezione (Titolo VI), applicazione delle norme (Titolo VII), misure volte a garantire il rispetto degli obiettivi da parte degli Stati membri (Titolo VIII), dati e informazioni (Titolo IX) e attuazione (Titolo X). |
1.3. Obiettivo del presente parere
5. |
Nel marzo 2009 il GEPD aveva formulato un parere sul regolamento di controllo (6). Tale documento aveva evidenziato che la proposta comportava il trattamento di varie categorie di dati, che in alcuni casi potrebbero essere considerati dati personali. Di norma il trattamento dei dati personali sarebbe previsto in tutti i casi in cui il comandante o il proprietario della nave o un pescatore o un altro membro dell’equipaggio siano identificati o identificabili. Su tale base, il GEPD aveva formulato alcune raccomandazioni su talune disposizioni della proposta. |
6. |
Il GEPD aveva inoltre sottolineato che vari articoli del regolamento proposto facevano riferimento a una procedura di comitato per l’adozione di modalità di applicazione, alcune delle quali riguardavano a loro volta aspetti legati alla protezione dei dati (7). Tenuto conto delle ripercussioni che tali modalità di applicazione possono avere sulla protezione dei dati, il GEPD aveva pertanto raccomandato di essere consultato dalla Commissione prima dell’adozione di tali modalità. Il regolamento di esecuzione è stato adottato lo scorso 8 aprile 2011, ma il GEPD non è stato consultato prima della sua adozione. |
7. |
Il GEPD si rammarica di non essere stato previamente consultato in merito al regolamento di esecuzione come raccomandato nel parere del 2009. Desidera tuttavia richiamare l’attenzione della Commissione su alcuni aspetti del regolamento di esecuzione che potrebbero suscitare preoccupazioni dal punto di vista della protezione dei dati. Per tale motivo, il GEPD ha deciso di formulare questo breve parere. Le osservazioni del GEPD si concentreranno essenzialmente sui seguenti aspetti: (1) controllo delle attività esercitate dai pescherecci e protezione dei dati, (2) sistemi di controllo a distanza dei pescherecci, (3) conservazione dei dati personali da parte della Commissione e delle autorità competenti e (4) applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001. |
2. ANALISI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
2.1. Controllo delle attività esercitate dai pescherecci e protezione dei dati
8. |
Il considerando 31 stabilisce che il trattamento dei dati personali a norma del regolamento di esecuzione è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001, «in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi». Il GEPD accoglie con favore questo riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. |
9. |
Le attività dei pescherecci sono soggette a controlli sistematici e dettagliati che vengono effettuati con i mezzi tecnologici più avanzati, tra cui impianti di localizzazione via satellite e banche dati informatizzate (8). La posizione geografica, la rotta e la velocità dei pescherecci vengono controllate periodicamente dal sistema di controllo dei pescherecci (VMS) (9) e, se del caso, dal sistema di identificazione automatica (AIS) (10) o dal sistema di rilevamento delle navi (VDS) (11). Tutti questi dati vengono sistematicamente sottoposti a controlli incrociati, analizzati e verificati mediante algoritmi informatici e meccanismi automatizzati al fine di individuare incongruenze o sospetti di infrazione. Come evidenziato dall’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, tale trattamento può dare luogo, a seconda dei casi, ad attività di estrapolazione dei dati e di definizione dei profili (12). |
10. |
Nella misura in cui questi dati possono essere collegati a persone identificate o identificabili (quali ad esempio il comandante o il proprietario del peschereccio o i membri dell’equipaggio), tale controllo comporta il trattamento di dati personali. Di conseguenza, è importante che il sistema di controllo sia equilibrato e che vengano adottate e applicate opportune salvaguardie onde evitare l’indebita limitazione dei diritti delle persone coinvolte. Ne consegue pertanto la necessità di delimitare chiaramente le finalità per cui i dati pertinenti possono essere trattati, ridurre al minimo i dati (personali) oggetto di trattamento e istituire periodi massimi di conservazione degli stessi dati. Si tratta di misure particolarmente importanti nel caso di specie, in cui i trattamenti riguardano potenzialmente dati relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni che con ogni probabilità sono collegati ai dati personali del proprietario e/o del comandante del peschereccio. |
11. |
Data la portata e l’entità delle attività di controllo, sembra che il regolamento di esecuzione non sia sempre in grado di trovare il giusto equilibrio tra l’obiettivo di garantire l’osservanza delle norme e il rispetto della vita privata e la protezione dei dati delle persone coinvolte. Poiché il regolamento di esecuzione è già stato adottato, il GEPD ritiene importante che la Commissione chiarisca ex post, ove possibile, la portata e i limiti delle attività di trattamento dei dati e fornisca, qualora necessario, garanzie specifiche. Ciò potrebbe avvenire ad esempio mediante l’adozione di norme interne od orientamenti generali o specifici volti a chiarire taluni aspetti delle attività di trattamento relativi alla protezione dei dati personali oppure nel quadro di controlli preventivi da parte del GEPD a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
12. |
Di seguito vengono discussi gli aspetti principali che a parere del GEPD richiedono ulteriori precisazioni. |
2.2. Utilizzo del sistema di controllo dei pescherecci (VMS), del sistema di identificazione automatica (AIS) e del sistema di rilevamento delle navi (VDS) e principio di limitazione delle finalità
13. |
Uno dei principi essenziali del diritto fondamentale alla protezione dei dati è che i dati personali devono essere raccolti unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime (13). Il principio di limitazione delle finalità conferisce una responsabilità speciale ai responsabili del trattamento dei dati, ma stabilisce un obbligo anche per il legislatore, chiedendo che le disposizioni legislative non siano formulate in maniera talmente generica da giustificare l’utilizzo dei dati personali per finalità che non sono sufficientemente definite. Le deroghe al principio di limitazione delle finalità sono possibili, purché siano necessarie e proporzionate e siano rispettati gli altri requisiti enunciati all’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
14. |
Come precedentemente indicato, il regolamento di controllo e il regolamento di esecuzione prevedono che vengano effettuati controlli sistematici e dettagliati delle attività di pesca mediante il sistema di controllo dei pescherecci, il sistema di identificazione automatica e il sistema di rilevamento delle navi. A norma dell’articolo 12 del regolamento di controllo, i dati provenienti da tali sistemi possono essere trasmessi alle agenzie dell’UE e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della «sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge». L’articolo 27 del regolamento di esecuzione precisa ulteriormente che gli Stati membri utilizzano i dati del sistema di controllo dei pescherecci «ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci» e che gli Stati membri «adottano tutte le misure idonee a garantire l’utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali». |
15. |
In conformità del principio di limitazione delle finalità, il GEPD ritiene che la formulazione dell’articolo 12 del regolamento di controllo e dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione sia troppo ampia. Qualora non vengano interpretate in senso restrittivo, le espressioni «applicazione generale della legge», «controllo delle attività di pesca dei pescherecci» e «scopi ufficiali» rischiano di riguardare un insieme eccessivamente ampio di attività di trattamento, neanche lontanamente connesso agli obiettivi del regolamento di controllo. Questo approccio aperto solleva preoccupazioni riguardo al principio di limitazione delle finalità. |
16. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, il GEPD raccomanda alla Commissione di fornire orientamenti concreti sull’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione. La Commissione deve in particolare chiarire il significato, e limitare la portata, del trattamento dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, del sistema di identificazione automatica e del sistema di rilevamento delle navi a fini di “applicazione della legge” o per altre finalità estranee alla politica comune della pesca. |
2.3. Periodi di conservazione
17. |
Un altro principio fondamentale della legislazione in materia di protezione dei dati è che i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati (14). Questo principio è a sua volta direttamente connesso alla limitazione delle finalità. Se i dati personali non sono più necessari per il perseguimento dello scopo iniziale, la conservazione di tali dati non è più ammissibile poiché costituirebbe un trattamento incompatibile con lo scopo originario. |
18. |
Il regolamento di esecuzione stabilisce un periodo di conservazione minimo di tre anni in relazione al numero di dati. Per quanto riguarda i dati del sistema di controllo dei pescherecci, ad esempio, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a) stabilisce che gli Stati membri garantiscono che i dati pertinenti siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate «per almeno tre anni». Analogamente, l’articolo 92, paragrafo 3, prevede che i dati relativi ai rapporti di sorveglianza siano tenuti a disposizione nella banca dati per «almeno tre anni». L’articolo 118, inoltre, stabilisce che i dati ricavati dai rapporti di ispezione siano tenuti a disposizione nella banca dati «per almeno tre anni». |
19. |
In generale, il GEPD ritiene che il periodo di conservazione avrebbe dovuto essere definito in maniera più precisa istituendo un periodo massimo di conservazione (anziché solo un periodo minimo di conservazione). In ogni caso, a parere del GEPD le suddette disposizioni devono essere interpretate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 95/46/CE e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001. Ne consegue che il periodo di conservazione di tre anni deve essere interpretato in linea di principio come un periodo massimo di conservazione, a meno che la necessità di conservare i dati per un periodo più lungo possa essere opportunamente dimostrata sulla base di prove convincenti. |
2.4. Cooperazione amministrativa e trasferimenti di dati a paesi terzi
20. |
L’articolo 164 del regolamento di esecuzione disciplina gli scambi di informazioni con i paesi terzi. In particolare, l’articolo 164, paragrafo 2, riguarda gli scambi di informazioni comunicate da uno Stato membro a un paese terzo o a una organizzazione regionale per la gestione della pesca ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese o conformemente alle norme di tale organizzazione. L’articolo 164, paragrafo 3, riguarda gli scambi di informazioni in merito a inadempimento delle norme della politica comune della pesca, comunicate dalla Commissione o dall’organismo da essa designato nell’ambito degli accordi sulla pesca conclusi tra l’Unione e i paesi terzi o nell’ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi. |
21. |
Mentre l’articolo 164, paragrafo 2, precisa che lo scambio di informazioni da Stati membri a paesi terzi è effettuato «in conformità della normativa dell’Unione e della normativa nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», il paragrafo 3 non contiene un riferimento analogo riguardo alle informazioni comunicate dalla Commissione. A norma del paragrafo 3, lo scambio di informazioni è soggetto solo al consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni. |
22. |
A tale proposito il GEPD sottolinea che la comunicazione di dati personali a paesi terzi da parte della Commissione o di altre istituzioni od organismi europei ai sensi dell’articolo 164 può avvenire solo nel rispetto dei requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001 e in particolare dell’articolo 9. |
2.5. La Commissione deve valutare la necessità di un controllo preventivo
23. |
Il regolamento di controllo e il regolamento di esecuzione possono comportare il trattamento di dati personali da parte della Commissione o di altri organismi dell’UE, determinando in tal modo l’applicabilità in questi casi del regolamento (CE) n. 45/2001 a tali trattamenti. Nella misura in cui possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, questi trattamenti devono essere soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
24. |
In particolare, sembra che i trattamenti effettuati a norma del regolamento di controllo e del regolamento di esecuzione possano comportare il trattamento di dati relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni commesse da un peschereccio. È probabile che questi dati siano collegati ai dati personali del proprietario o del comandante del peschereccio (o di un membro dell’equipaggio) relativi alle violazioni delle norme applicabili. |
25. |
Il GEPD invita pertanto la Commissione (e altri organi europei interessati) a valutare la necessità di un controllo preventivo dei trattamenti effettuati a norma del regolamento di controllo e del regolamento di esecuzione e a presentare le notifiche necessarie successivamente a tale valutazione (15). |
CONCLUSIONI
26. |
Il GEPD si rammarica che non gli sia stato notificato il testo del regolamento di esecuzione ai fini della consultazione legislativa prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, conformemente a quanto raccomandato nel parere del 2009. Pur accogliendo con favore il riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati di cui al considerando 31del regolamento di esecuzione, il GEPD ritiene che talune disposizioni di tale regolamento potrebbero suscitare preoccupazioni dal punto di vista della protezione dei dati. |
27. |
Poiché il regolamento di esecuzione è già stato adottato, il GEPD raccomanda alla Commissione di chiarire ex post, ove possibile, la portata e i limiti delle attività di trattamento dei dati e di fornire, qualora necessario, garanzie specifiche. Ciò potrebbe avvenire mediante l’adozione di norme interne od orientamenti generali o specifici oppure nel quadro di controlli preventivi da parte del GEPD a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
28. |
In particolare, il GEPD raccomanda alla Commissione e agli altri organismi dell’UE interessati di:
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Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(4) Disponibile sul sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu) alla sezione: Consultation/Priorities (Consultazione/Priorità).
(5) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(6) Parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, (GU C 151 del 3.7.2009, pag. 11).
(7) Cfr. il parere del GEPD relativo alla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, menzionato in precedenza, punti 29-30.
(8) Cfr., a tale proposito, il memorandum della Commissione del 12.4.2011, MEMO/11/234.
(9) Il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) è costituito da un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo dei pescherecci che raccoglie dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità e trasmette questi dati al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera (cfr. l’articolo 4, punto 12, del regolamento di controllo).
(10) Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità (cfr. l’articolo 4, punto 11, del regolamento di controllo).
(11) Il sistema di rilevamento delle navi è una tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare (cfr. l’articolo 4, punto 13, del regolamento di controllo).
(12) A norma dell’articolo 145, paragrafo 3, «tutti i risultati del sistema computerizzato di convalida, positivi e negativi, sono archiviati in una banca dati. È possibile identificare immediatamente qualsiasi incongruenza e problema di inadempimento rilevato dalle procedure di convalida, nonché le misure adottate in seguito a tali incongruenze. È anche possibile ricavare l’identificazione dei pescherecci, dei comandanti delle navi o degli operatori per i quali si sono ripetutamente riscontrati incongruenze e possibili problemi di inadempimento nel corso degli ultimi tre anni».
(13) Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 45/2001.
(14) Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 45/2001.
(15) Come già raccomandato nel parere del 2009, cfr. il punto 22.
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/6 |
Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
2012/C 37/02
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE
I. INTRODUZIONE
I.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 19 luglio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «la proposta») (3). La proposta è corredata da una comunicazione intitolata «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» (in prosieguo «la comunicazione») (4). La loro trasmissione al GEPD è avvenuta lo stesso giorno a fini di consultazione. |
2. |
Nell’aprile 2011 il GEPD è già stato consultato informalmente relativamente a una versione precedente della proposta, sulla quale ha espresso osservazioni informali il 13 maggio 2011. Il GEPD appoggia la consultazione informale che ha contribuito a migliorare il testo dal punto di vista della protezione dei dati in una fase iniziale del processo di elaborazione. Alcune di queste osservazioni sono state prese in considerazione all’interno della proposta. Il GEPD gradirebbe un riferimento al presente parere nel preambolo della proposta. |
I.2. Contesto generale
3. |
La proposta riguarda l’installazione e l’uso dell’apparecchio di controllo nei veicoli usati per il trasporto su strada di viaggiatori o di merci per verificare la conformità alla normativa sociale sui tempi di guida e i periodi di riposo da parte dei conducenti professionisti nel trasporto su strada (5). |
4. |
A tal fine, sin dal 1985 è stato creato un sistema tachigrafico basato su un apparecchio di controllo e su carte tachigrafiche (6). L’apparecchio di controllo registra, memorizza, mostra, stampa e fornisce dati relativi alle attività del conducente. Una carta tachigrafica è una carta intelligente destinata all’uso con l’apparecchio di controllo. Le carte tachigrafiche consentono l’individuazione del loro titolare attraverso l’apparecchio di controllo, nonché il trasferimento e la memorizzazione dei dati. |
5. |
Il progetto di proposta modifica l’attuale regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (in appresso «il regolamento») e lo aggiorna conformemente agli attuali sviluppi tecnologici, allo scopo di migliorare l’uso del tachigrafo digitale rispetto alle versioni analogiche e di ampliare le sue funzionalità per creare un nuovo tipo di tachigrafo digitale. Il nuovo tachigrafo digitale sarà migliorato attraverso le seguenti caratteristiche tecnologiche: i) farà uso di strumenti di geolocalizzazione per raccogliere automaticamente alcuni dati sull’ubicazione dei conducenti; ii) userà strutture di comunicazione remota per effettuare controlli a distanza; e iii) disporrà di un’interfaccia standardizzata con altri sistemi di trasporto intelligenti (ITS), consentendole di diventare una componente essenziale della piattaforma ITS di un veicolo (7). |
6. |
Molte delle questioni sollevate nella proposta richiederanno ulteriori azioni complementari illustrate nella comunicazione. Questa individua varie misure che la Commissione è tenuta ad attuare, compreso in particolare l’aggiornamento, attraverso atti delegati, delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale, riportate nell’allegato IB del regolamento, l’aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché la modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida per unificare le carte dei conducenti professionisti usate nei tachigrafi con le loro patenti di guida. |
I.3. Questioni inerenti alla protezione dei dati sollevate dalla proposta
7. |
L’uso dell’apparecchio di controllo nel trasporto su strada comporta il trattamento dei dati personali relativi ai conducenti professionisti. Gran parte del trattamento si basa sull’uso di strumenti di geolocalizzazione e di strutture di comunicazione remota, ossia di tecnologie che determinano un notevole impatto sulla vita privata e la protezione dei dati delle persone. |
8. |
Pertanto, la proposta incide in modo molto evidente sulla vita privata dei conducenti professionisti, in particolare perché consente il monitoraggio costante degli spostamenti dei conducenti e introduce la possibilità di controlli a distanza da parte delle autorità competenti, che avranno un accesso diretto e costante ai dati registrati nei tachigrafi. Inoltre, la prevista fusione della carta del conducente con la patente di guida potrebbe anche incidere sull’attuale protezione dei dati dei conducenti. |
9. |
È fondamentale dunque che, all’interno dell’Unione europea, il trattamento dei dati attraverso tachigrafi avvenga conformemente a quanto previsto dal quadro dell’UE sulla protezione dei dati, come stabilito negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché nelle direttive 95/46/CE (8) e 2002/58/CE (9). |
10. |
Occorre osservare che al momento dell’adozione del regolamento, avvenuta nel 1985, all’interno dell’UE non esisteva un quadro generale sulla protezione dei dati. Pertanto, l’attuale revisione del regolamento costituisce un’opportunità per aggiornare il regolamento in conformità dell’attuale regime di protezione dei dati. |
11. |
In particolare, il GEPD accoglie con favore l’introduzione di un considerando e di una disposizione dedicata sulla protezione dei dati nella proposta (10). Tuttavia, il GEPD osserva che, da sole, tali disposizioni non risolvono tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati previste dalle diverse misure avanzate nella proposta. Pertanto, occorrerebbe includere ulteriori garanzie nella proposta e nelle misure complementari descritte nella comunicazione. |
12. |
Nel presente parere, il GEPD segnala diversi aspetti della proposta che richiedono ulteriori riflessioni dal punto di vista della protezione dei dati. In particolare, il GEPD si concentrerà sulle seguenti questioni, esaminate singolarmente nella sezione II sottostante:
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II. ANALISI DELLA PROPOSTA
II.1. Requisiti generali per la protezione dei dati e la sicurezza
Misure generali per la protezione dei dati da attuarsi da parte degli addetti al controllo dei dati, degli Stati membri e dei progettisti dei tachigrafi
13. |
Il GEPD accoglie con favore l’inserimento di una disposizione dedicata relativa alla protezione dei dati nell’articolo 34 della proposta. L’articolo 34 sottolinea chiaramente la responsabilità dei proprietari di veicoli e/o delle imprese di trasporto, quali controllori dei dati, di rispettare la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Tra l’altro, questo impone loro l’esigenza di informare i conducenti professionisti sul trattamento dei loro dati nei tachigrafi, concedere ai conducenti l’accesso ai loro dati e rettificare dati scorretti o incompleti. Il GEPD sottolinea che tali informazioni sul trattamento devono essere complete per tutte le attività di trattamento intraprese e apprezza quindi il fatto che l’articolo 5, paragrafo 6, della proposta imponga agli addetti al controllo dei dati di informare i conducenti in modo specifico sulla possibilità del controllo a distanza da parte delle autorità di controllo. Il GEPD sottolinea inoltre che gli addetti al controllo dei dati devono notificare il trattamento alle autorità di controllo, così come stabilito negli articoli da 18 a 20 della direttiva 95/46/CE. |
14. |
Questa disposizione evidenzia altresì l’obbligo degli Stati membri e delle autorità di controllo indipendenti di garantire che il trattamento di dati personali nei tachigrafi usati nel trasporto su strada avvenga conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Questo imporrà agli Stati membri l’adozione di misure specifiche per quanto concerne l’uso di tachigrafi specifici, come il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comunicazioni remote e interfacce ITS, o per quanto riguarda lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente e la memorizzazione delle registrazioni da parte delle imprese di trasporto. Ove possibile, sarebbe opportuno consultare le autorità garanti della protezione dei dati negli Stati membri prima dell’adozione di tali misure, con l’intento di creare contesti compatibili con i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. |
15. |
Il GEPD si compiace del fatto che il concetto di «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione) venga integrato nella proposta, prevedendo che l’apparecchio di controllo debba essere «progettato in modo da garantire la riservatezza». Il GEPD sottolinea che, fin dalla fase iniziale della progettazione, il tachigrafo digitale dovrebbe essere rispettoso della vita privata e della protezione dei dati. Tali misure rispettose della vita privata dovrebbero essere adeguatamente riflesse nell’aggiornamento delle specifiche di cui all’allegato IB. |
16. |
Tuttavia, come sottolineato nel precedente paragrafo 11, considerati da soli, l’articolo 34 e il considerando 15 della proposta non affrontano tutte le preoccupazioni sulla protezione dei dati legate all’uso dei tachigrafi. Pertanto, nel presente parere, il GEPD mette in luce ulteriori misure necessarie per garantire un livello soddisfacente di protezione dei dati nei tachigrafi. |
La proposta descrive in modo insufficiente i requisiti di sicurezza da soddisfare per l’uso dei tachigrafi
17. |
Il GEPD ritiene che i requisiti di sicurezza per il tachigrafo digitale, presentati in diverse parti della proposta e nell’articolo 15, non siano elaborati in modo sufficiente all’interno della proposta. Il GEPD, inoltre, sottolinea che la proposta introduce l’uso di un varie tecnologie in modo da creare un «nuovo tipo di tachigrafi digitali», per il quale l’attuale allegato IB risulta obsoleto e non contiene specifiche pertinenti, né tanto meno misure di sicurezza adeguate. |
18. |
Il GEPD sottolinea che l’industria potrebbe risentire dell’esistenza di un quadro giuridico poco chiaro, derivante dall’adozione di un regolamento aggiornato che introduce numerosi cambiamenti tecnologici, le cui specifiche tecniche non saranno indicate negli attuali allegati obsoleti. Vi è quindi il rischio che l’industria determini misure e quadri non rispettosi della vita privata fino a quando le specifiche non saranno aggiornate. Questo rischio esisterà fino a quando sarà in atto il processo di revisione degli allegati, ossia fino alla fine del 2014. |
19. |
Il GEPD raccomanda vivamente che l’introduzione di qualsiasi aggiornamento tecnologico (GNSS, comunicazione remota, ITS) nei tachigrafi sia debitamente sostenuta dalla realizzazione di valutazioni d’impatto sulla riservatezza, con l’intento di valutare i rischi per la riservatezza emersi dall’uso di queste tecnologie. |
20. |
Il GEPD suggerisce inoltre di inserire all’interno della proposta un articolo dedicato sul livello di sicurezza da raggiungere in tutte le fasi di sviluppo e uso dei tachigrafi (non solo nelle fasi di progettazione e installazione, ma anche e soprattutto durante il loro utilizzo). Questo articolo dovrebbe rilevare i seguenti aspetti:
|
21. |
Per promuovere buone pratiche di protezione dei dati, sarebbe utile inserire il GEPD e il Gruppo di lavoro «Articolo 29» delle autorità garanti della protezione dei dati nell’elenco dei partecipanti al forum sul tachigrafo, previsto dall’articolo 41 della proposta. |
II.2. Proporzionalità del trattamento dei dati
La proposta è priva di chiarezza e certezza sulle modalità di trattamento, destinate a un successivo aggiornamento dell’allegato IB del regolamento
22. |
La proposta manca di certezza e precisione per quanto riguarda diverse modalità di trattamento che, tuttavia, andrebbero chiarite per garantire che queste misure rispettino il principio di proporzionalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE. In particolare, si tratta dei tipi di dati trattati e registrati nei tachigrafi e attraverso l’uso di strumenti di geolocalizzazione, del periodo di tempo in cui tali dati possono essere conservati e dei destinatari autorizzati ad accedere a determinati dati, in particolare con riferimento alle comunicazioni remote. |
23. |
Attualmente, molti dettagli sul trattamento dei dati sono indicati nell’allegato IB del regolamento che non è più aggiornato e sarà oggetto di revisioni attraverso atti delegati della Commissione. Pertanto, non vi è alcuna certezza giuridica sul fatto che il trattamento previsto soddisferà le condizioni di proporzionalità, dal momento che molte misure saranno stabilite in un secondo momento all’interno dei comitati di regolamentazione. Inoltre, sussiste il rischio che, durante il periodo di aggiornamento degli allegati, l’industria elabori schemi propri che potrebbero portare a possibili discrepanze. |
24. |
Il GEPD non approva questo tipo di approccio e raccomanda di chiarire nella proposta stessa le modalità generali del trattamento, destinando la presentazione dei dettagli precisi solo all’interno degli allegati. Il GEPD deplora il fatto che la proposta non descriva più le categorie di dati da raccogliere e registrare nei tachigrafi digitali, benché questo aspetto sia stato chiaramente specificato nell’articolo 5 della versione precedente della proposta comunicata al GEPD (vale a dire movimento e velocità del veicolo, misurazione del tempo, identificazione dell’inizio e della fine del periodo di lavoro giornaliero del conducente, identità del conducente, attività del conducente, eventi e anomalie). L’articolo 34, paragrafo 3, della proposta prevede esclusivamente che «devono essere trattati solo i dati strettamente necessari ai fini dell’elaborazione», senza specificare il tipo di dati che saranno trattati. |
25. |
Il GEPD raccomanda vivamente di descrivere le modalità generali del trattamento nel testo del regolamento che, contrariamente all’adozione degli allegati, sarebbe approvato attraverso la procedura legislativa ordinaria. Questo approccio contribuirebbe a offrire maggiore certezza giuridica ai conducenti professionisti che, a sua volta, rafforzerebbe l’uso legittimo dei dati in tribunale. |
26. |
Il GEPD sottolinea che, in sede di modifica dell’allegato IB, sarebbe opportuno tenere in debita considerazione anche il principio di proporzionalità, in linea con gli sviluppi tecnologici, e raccomanda caldamente di consultarlo durante l’aggiornamento di detto allegato del regolamento. Il GEPD ritiene che quest’aggiornamento dovrebbe avvenire quanto prima per garantire che l’industria integri nei tachigrafi specifiche tecniche armonizzate. |
Uso di apparecchiature di geolocalizzazione e registrazione dei dati di localizzazione
27. |
Il GEPD osserva che, ai sensi del considerando 5 della proposta, la registrazione di dati di geolocalizzazione è giustificata per coadiuvare gli agenti durante i controlli. In vista del principio della limitazione dello scopo, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE, il GEPD sottolinea che i dati di localizzazione registrati nei tachigrafi non dovrebbero essere impiegati per altre finalità incompatibili. |
28. |
Benché ai sensi dell’articolo 4 della proposta la registrazione riguarderebbe solo due tipi specifici di dati di localizzazione (identificazione del luogo di inizio e fine del periodo di lavoro giornaliero), il GEPD comprende che l’uso di strumenti di geolocalizzazione consentirà di avere un posizionamento costante del veicolo, e quindi del conducente. Le finalità potrebbero essere diverse, consistendo ad esempio nel monitorare la velocità e la direzione, nel verificare se il veicolo è in movimento o meno, ecc. Alla luce dell’articolo 4 della proposta e del principio di limitazione dello scopo, il GEPD sottolinea che tali usi non sarebbero autorizzati. Il GEPD, inoltre, richiama l’attenzione sulla necessità di vietare l’installazione e l’uso di dispositivi per lo scopo diretto e principale di consentire ai datori di lavoro il controllo a distanza e in tempo reale delle azioni o degli spostamenti dei loro dipendenti. |
II.3. Accesso ai dati registrati nei tachigrafi digitali e ulteriore utilizzo
29. |
L’accesso ai dati memorizzati nell’apparecchio di controllo può essere concesso in qualsiasi momento i) alle autorità di controllo per le opportune verifiche e ii) all’impresa interessata, in modo che possa adempiere ai propri obblighi giuridici, in particolare come previsto negli articoli 28 e 29 della proposta. Il GEPD apprezza il fatto che, in relazione ai dati, siano stati definiti diritti di accesso restrittivi in base al tipo e/o all’identità dell’utente. |
Controllo a distanza da parte delle autorità competenti
30. |
Secondo quanto previsto dal considerando 6, la comunicazione remota a fini di controllo viene giustificata per agevolare i controlli su strada mirati e ridurre gli oneri amministrativi creati dai controlli casuali sulle imprese di trasporti. Il GEPD comprende i vantaggi derivanti dall’introduzione di tale misura, ma rammenta l’esigenza di attuare adeguate misure di protezione, in vista dei rischi per la riservatezza emersi dall’accesso remoto continuo alle informazioni registrate nell’apparecchio di controllo. |
31. |
A tal proposito, il GEPD osserva con soddisfazione che l’articolo 5 della proposta prevede una serie di importanti misure di protezione, in particolare che i) l’accesso remoto è limitato solo alle autorità di controllo competenti, ii) i dati scambiati con le autorità di controllo sono limitati a quelli strettamente necessari ai fini dei controlli su strada mirati, iii) è previsto un breve periodo di conservazione chiaramente definito e della durata di due ore, relativo ai dati raccolti durante i controlli a distanza, iv) le informazioni sulla possibilità di effettuare controlli a distanza devono essere fornite al conducente dal proprietario o dal titolare del veicolo, e v) occorre attuare adeguate misure di sicurezza per assicurare l’integrità e l’autenticazione dei dati. |
32. |
Tuttavia, il GEPD ritiene che non sia sufficientemente chiaro quali siano i dati da poter scambiare attraverso la comunicazione remota. Per garantire che la quantità di dati comunicati alle autorità di controllo non sia eccessiva, il GEPD raccomanda una diversa formulazione dell’articolo 5, paragrafo 3, suggerendo di inserire in esso un elenco esaustivo dei dati che possono essere comunicati, al posto di un elenco di dati che non saranno comunicati. |
33. |
Per quanto riguarda le sanzioni, il GEPD sottolinea che il controllo a distanza non dovrebbe comportare multe o ammende automatiche a carico del conducente o dell’impresa. Poiché l’effettivo controllo a distanza viene effettuato a insaputa della persona interessata, prima di procedere a qualsiasi decisione occorre intraprendere misure adeguate. Pertanto, il controllo a distanza dovrebbe essere visto come una misura preliminare che può portare a un controllo approfondito in presenza del conducente, qualora gli agenti di controllo avessero individuato alcune anomalie nella fase preliminare. |
Scambi transfrontalieri di dati
34. |
La comunicazione della Commissione indica che una serie di paesi terzi applica i principi dei regolamenti in materia di trasporto su strada e il regolamento sul tachigrafo. Nell’attuale versione della proposta, non vi è alcun riferimento allo scambio internazionale dei dati del tachigrafo. Sarebbe opportuno chiarire nella proposta la previsione di scambi transfrontalieri di dati con le autorità di paesi terzi, nel qual caso sarà necessario attuare misure di protezione dei dati, volte ad assicurare un livello di protezione adeguato durante il trasferimento dei dati verso questi paesi terzi, secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE. |
Ulteriore uso dei dati nel contesto dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
35. |
Rendere i tachigrafi una componente essenziale dei sistemi di trasporto intelligenti solleva una serie di questioni relative alla vita privata e alla protezione dei dati, messe in luce dal GEPD nel suo parere sulla direttiva ITS (11). |
36. |
L’ulteriore trattamento dei dati registrati o generati dal tachigrafo per l’utilizzo in applicazioni dei sistemi di trasporto intelligenti dovrebbe avvenire solo se compatibile con lo scopo originario della raccolta. Questo aspetto deve essere valutato sulla base dei singoli casi. |
37. |
Gli addetti al controllo dei dati devono garantire che l’ulteriore trattamento dei dati dei tachigrafi per l’utilizzo in un’applicazione ITS avvenga secondo uno dei principi di legittimazione elencati nell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il GEPD sottolinea che, fra tutti i principi di legittimazione a disposizione, potrebbe essere difficile fare affidamento sul consenso dei conducenti, considerato il contesto lavorativo in cui si svolgono le attività di trattamento. I conducenti potrebbero essere sollecitati dai datori di lavoro a usare determinate applicazioni ITS per le quali non avrebbero espresso il loro consenso realmente libero (12). |
38. |
Di conseguenza, il GEPD suggerisce di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della proposta nel senso che «i veicoli (…) sono dotati di un apparecchio di controllo munito di un’interfaccia armonizzata, che consente l’uso di dati registrati o generati per le applicazioni dei sistemi di trasporto intelligenti. L’ulteriore uso dei dati registrati nei tachigrafi è autorizzato solo se il conducente abbia espresso liberamente il proprio consenso a tale ulteriore trattamento e se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 95/46/CE». |
39. |
Il GEPD sottolinea, inoltre, che non tutti i dati registrati o generati dal tachigrafo dovrebbero essere automaticamente accessibili per essere usati in altre applicazioni ITS, ma solo quelli strettamente necessari per il trattamento in quell’applicazione specifica. Questo aspetto andrebbe evidenziato nell’articolo 6, paragrafo 3, della proposta. Il GEPD raccomanda di condurre una valutazione specifica relativa all’impatto sulla vita privata per ciascuna applicazione, al fine di stabilire quali dati siano strettamente necessari per il trattamento, nonché il limite di tempo entro cui tali dati dovrebbero essere conservati. |
II.4. Carte del conducente
Integrazione delle carte del conducente e delle patenti di guida
40. |
L’articolo 27 prevede la fusione delle funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida. Considerata la potenziale quantità di informazioni registrate sulle attività del conducente, la carta del conducente è più di una semplice carta d’identità attestante che la persona è un conducente professionista. Pertanto, dal punto di vista della protezione dei dati, rivela maggiore indiscrezione, essendo intesa a verificare la conformità alla legislazione sociale nel settore del trasporto su strada da parte di un soggetto. |
41. |
L’integrazione di questa carta con la patente di guida desta preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei dati, in particolare tenendo conto del principio della limitazione dello scopo e del principio di proporzionalità. Inoltre, la necessità e il vantaggio di integrare la carta del conducente nella patente di guida non sono stati sufficientemente dimostrati. In particolare, non viene dimostrato il motivo per cui tale integrazione costituirebbe il modo migliore per contribuire a lottare contro la frode e l’uso improprio delle carte del conducente. Il GEPD raccomanda di prevedere detta integrazione solo dopo lo svolgimento di una valutazione dell’impatto sulla riservatezza e la sicurezza. Questo aspetto dovrebbe essere indicato chiaramente nell’articolo 27 della proposta. |
42. |
Inoltre, tale integrazione richiederà la modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, per cui la Commissione presenterà un’apposita proposta. Considerati gli aspetti della protezione dei dati sollevati dalle modifiche, il GEPD sottolinea il desiderio di essere debitamente consultato in merito a tale proposta. |
Scambio di informazioni sulle carte del conducente attraverso TACHONET
43. |
Le informazioni sulle carte del conducente saranno scambiate attraverso registri elettronici nazionali prima del rilascio delle carte del conducente, per verificare che il richiedente non sia già in possesso di tale carta. Questo scambio di informazioni avverrà attraverso un sistema esistente, denominato TACHONET. L’articolo 26 offre il fondamento giuridico per tale scambio elettronico di informazioni. Il GEPD si compiace del fatto che i dati personali specifici memorizzati in questi registri siano chiaramente indicati nell’articolo 26 della proposta, così come il loro periodo di conservazione e i destinatari autorizzati dei dati. Il GEPD sottolinea che, in questo articolo, occorrerebbe descrivere tutte le modalità generali del trattamento in TACHONET e l’adozione attraverso atti di esecuzione dovrebbe riguardare solo specifiche puramente tecniche. |
44. |
Il GEPD osserva che il ruolo della Commissione nell’interconnessione dei registri elettronici non è sufficientemente chiaro e sottolinea che questo ruolo dovrebbe essere ulteriormente chiarito negli atti di esecuzione proposti. Inoltre, evidenzia che qualora questo ruolo comporti il trattamento di dati personali da parte della Commissione, detto trattamento dovrebbe avvenire conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. |
III. CONCLUSIONE
45. |
Il GEPD esprime soddisfazione per essere stato consultato sulla proposta che incide in modo molto evidente sulla vita privata dei conducenti professionisti. In particolare, apprezza la previsione di una disposizione dedicata alla protezione dei dati all’interno della proposta. Tuttavia, osserva che, da sola, tale disposizione non può affrontare tutte le questioni della protezione dei dati sollevate dalle misure avanzate nella proposta. Pertanto, è necessario inserire ulteriori garanzie nella proposta e nelle misure complementari descritte nella comunicazione. |
46. |
Il GEPD ritiene che le modalità generali del trattamento nei tachigrafi dovrebbero essere definite nella proposta stessa e non negli allegati al regolamento. Gli aspetti principali del trattamento dovrebbero essere descritti nella proposta stessa, come i tipi di dati registrati nei tachigrafi attraverso apparecchi di geolocalizzazione, i destinatari e i periodi di tempo di conservazione. Gli allegati del regolamento dovrebbero prevedere solo i dettagli puramente tecnici di principi generali che siano stati stabiliti nel regolamento stesso. |
47. |
Inoltre, il GEPD osserva che gli attuali allegati sono obsoleti, il che potrebbe generare alcune discrepanze nella modalità di sviluppo dei tachigrafi da parte dell’industria. La proposta introduce numerosi aggiornamenti tecnologici per i quali non sono indicate specifiche tecniche rilevanti negli attuali allegati al regolamento. Fino a quando l’aggiornamento degli allegati al regolamento resterà in sospeso, vi è il rischio che l’industria elabori quadri non rispettosi della riservatezza. Il GEPD sollecita la Commissione ad aggiornare gli allegati al regolamento quanto prima. |
48. |
Il GEPD raccomanda di introdurre nella proposta le seguenti modifiche:
|
49. |
Il GEPD invita gli Stati membri a consultare le autorità garanti della protezione dei dati prima di adottare misure nazionali per i tachigrafi, in particolare le misure sull’uso di strumenti di geolocalizzazione, comunicazione remota, interfacce ITS e TACHONET. |
50. |
Per garantire che le future azioni complementari intraprese dalla Commissione prendano in debita considerazione i requisiti della protezione dei dati, il GEPD desidera essere inserito nell’elenco dei partecipanti al forum sul tachigrafo, oltre a essere consultato sull’aggiornamento dell’allegato IB e sulla proposta di modifica della direttiva 2001/126/CE concernente la patente di guida. |
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2011
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) COM(2011) 451 def.
(4) COM(2011) 454 def.
(5) Cfr., in particolare, il regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e i periodi di riposo, la direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, e la direttiva 92/6/CEE concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.
(6) Una carta tachigrafica può assumere le forme di: i) carta del conducente, ii) carta di controllo, iii) carta dell’officina, e iv) carta dell’azienda; cfr. le definizioni riportate nell’articolo 2 della proposta.
(7) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(10) Cfr. il considerando 15 e l’articolo 34 della proposta.
(11) Parere del GEPD del 22 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione sul piano d’azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa e sulla relativa proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, GU C 47 del 25.2.2010, pag. 6.
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-07-22_Intelligent_Transport_Systems_IT.pdf
(12) Cfr. il parere 15/2011 del Gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla definizione di consenso: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_it.pdf
III Atti preparatori
Commissione europea
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/14 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
2012/C 37/03
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 319 |
|
1.6.2011 |
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) |
COM(2011) 320 |
|
1.6.2011 |
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) |
COM(2011) 406 |
|
20.7.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo |
COM(2011) 423 |
|
8.7.2011 |
Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili |
COM(2011) 475 |
|
27.7.2011 |
Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 |
COM(2011) 478 |
|
11.8.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
COM(2011) 498 |
|
11.8.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi |
COM(2011) 533 |
|
2.9.2011 |
Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale |
COM(2011) 550 |
|
19.7.2011 |
Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture |
COM(2011) 559 |
|
16.9.2011 |
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen |
COM(2011) 589 |
|
23.9.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità |
COM(2011) 597 |
|
23.9.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'UE in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 633/2009/CE |
COM(2011) 632 |
|
3.10.2011 |
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e per quanto riguarda la farmacovigilanza |
COM(2011) 633 |
|
11.10.2011 |
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e per quanto riguarda la farmacovigilanza |
COM(2011) 634 |
|
11.10.2011 |
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione |
COM(2011) 697 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio riguardo all’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione a talune disposizioni in materia di pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/16 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
2012/C 37/04
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 452 |
|
20.7.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento |
COM(2011) 480 |
|
31.10.2011 |
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla mondializzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol — Costruzione di edifici, presentata dall'Italia) |
COM(2011) 614 |
|
6.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 |
COM(2011) 615 |
|
6.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 |
COM(2011) 625 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune |
COM(2011) 626 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) |
COM(2011) 627 |
|
12.10.2011 |
Proposta di di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |
COM(2011) 628 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune |
COM(2011) 629 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli |
COM(2011) 630 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 |
COM(2011) 631 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori |
COM(2011) 635 |
|
11.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita |
COM(2011) 640 |
|
13.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve prendere in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e a una decisione del comitato misto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire a queste convenzioni |
COM(2011) 644 |
|
14.10.2011 |
Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia |
COM(2011) 650 |
|
19.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti |
COM(2011) 651 |
|
20.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) |
COM(2011) 652 |
|
20.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni |
COM(2011) 654 |
|
20.10.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato |
COM(2011) 655 |
|
12.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria |
COM(2011) 656 |
|
20.10.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione) |
COM(2011) 657 |
|
19.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE |
COM(2011) 658 |
|
19.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE |
COM(2011) 659 |
|
19.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia |
COM(2011) 661 |
|
18.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2011) |
COM(2011) 663 |
|
21.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi |
COM(2011) 664 |
|
13.10.2011 |
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portogallo) |
COM(2011) 665 |
|
19.10.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa |
COM(2011) 671 |
|
24.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di detto accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
COM(2011) 677 |
|
25.10.2011 |
PProposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE |
COM(2011) 678 |
|
25.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria della parte Commercio (parte IV) dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra |
COM(2011) 679 |
|
25.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra |
COM(2011) 683 |
|
25.10.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione |
COM(2011) 691 |
|
26.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012 e nel 2013, compresa la prima quota per il 2012 |
COM(2011) 704 |
|
7.11.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso |
COM(2011) 708 |
|
14.11.2011 |
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva |
COM(2011) 710 |
|
11.11.2011 |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente |
COM(2011) 714 |
|
11.11.2011 |
Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi |
COM(2011) 715 |
|
9.11.2011 |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa |
COM(2011) 716 |
|
31.10.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio su una posizione dell’Unione europea relativa alla decisione del Consiglio generale dell’OMC sulla proroga della deroga dell’OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell’UE concesse ai Balcani occidentali |
COM(2011) 717 |
|
10.11.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali |
COM(2011) 718 |
|
10.11.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan |
COM(2011) 719 |
|
10.11.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea |
COM(2011) 730 |
|
14.11.2011 |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise |
COM(2011) 732 |
|
11.11.2011 |
Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione europea nella sede competente dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione di Samoa all'Organizzazione mondiale del commercio |
COM(2011) 745 |
|
11.11.2011 |
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione |
COM(2011) 754 |
|
8.11.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia |
COM(2011) 761 |
|
9.11.2011 |
Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/20 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 febbraio 2012
2012/C 37/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3288 |
JPY |
yen giapponesi |
102,63 |
DKK |
corone danesi |
7,4320 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83665 |
SEK |
corone svedesi |
8,8045 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2103 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,6300 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,985 |
HUF |
fiorini ungheresi |
290,90 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6989 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1971 |
RON |
leu rumeni |
4,3535 |
TRY |
lire turche |
2,3331 |
AUD |
dollari australiani |
1,2295 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3219 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3056 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5896 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6548 |
KRW |
won sudcoreani |
1 483,80 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,0959 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3717 |
HRK |
kuna croata |
7,5857 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 855,69 |
MYR |
ringgit malese |
4,0004 |
PHP |
peso filippino |
56,132 |
RUB |
rublo russo |
39,5546 |
THB |
baht thailandese |
40,861 |
BRL |
real brasiliano |
2,2882 |
MXN |
peso messicano |
16,8765 |
INR |
rupia indiana |
65,5830 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/21 |
Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione
2012/C 37/06
Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:
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10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/22 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
2012/C 37/07
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 323 |
|
1.6.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti — Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2010 |
COM(2011) 327 |
|
14.6.2011 |
Libro verde — Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo — Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione |
COM(2011) 345 |
|
10.6.2011 |
Relazione della Commissione relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali |
COM(2011) 408 |
|
7.7.2011 |
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria a favore di paesi terzi nel 2010 |
COM(2011) 417 |
|
13.7.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economicoe socialeeuropeo e al Comitato delle regioni — Riforma della politica comune della pesca |
COM(2011) 473 |
|
26.7.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti Conti annuali dell'Unione europea — Esercizio 2010 |
COM(2011) 571 |
|
20.9.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse |
COM(2011) 595 |
|
29.9.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Tutela degli interessi finanziari dell’UE-Lotta contro la frode — Relazione annuale 2010 |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/23 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
2012/C 37/08
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2011) 471 |
|
26.7.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio e alla Corte dei conti — Bilancio definitivo dell'8o, 9 o e 10 o Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 |
COM(2011) 613 |
|
6.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea |
COM(2011) 637 |
|
13.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento |
COM(2011) 638 |
|
13.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzI |
COM(2011) 641 |
|
12.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio — Strumento di assistenza preadesione (IPA) quadro finanziario indicativo pluriennale riveduto 2012-2013 |
COM(2011) 642 |
|
14.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Politica industriale: rafforzare la competitività |
COM(2011) 643 |
|
7.10.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione annuale riguardante lre revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (Articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) |
COM(2011) 648 |
|
18.10.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione dei primi tre anni di applicazione (2007-2009) dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) |
COM(2011) 649 |
|
19.10.2011 |
Relazione annuale 2010 sull’attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile |
COM(2011) 653 |
|
21.10.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia degli accordi di cooperazione esterni in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù con gli Stati Uniti d'America e il Canada |
COM(2011) 660 |
|
19.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una fase pilota per l’iniziativa prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti |
COM(2011) 662 |
|
19.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio — Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito |
COM(2011) 667 |
|
12.10.2011 |
Parere della Commissione sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia |
COM(2011) 669 |
|
12.10.2011 |
Comunicazione della Commissione — Una tabella di marcia per la stabilità e la crescita |
COM(2011) 670 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un sistema di gestione della sicurezza aerea in Europa |
COM(2011) 672 |
|
21.10.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Quarta relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) esercizio finanziario 2010 |
COM(2011) 673 |
|
21.10.2011 |
Relazione della Commissione — Quarta relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del fondo europeo agricolo di garanzia esercizio 2010 |
COM(2011) 674 |
|
18.10.2011 |
Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2011 stato generale delle entrate stato delle spese per sezione: sezione III — Commissione |
COM(2011) 680 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Frontiere intelligenti — opzioni e prospettive |
COM(2011) 681 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese |
COM(2011) 682 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione — Iniziativa per l’imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale |
COM(2011) 686 |
|
9.11.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA — Sistema d'allerta — n. 8-9/2011 |
COM(2011) 689 |
|
25.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Verso un'azione europea più incisiva nella lotta alla droga |
COM(2011) 693 |
|
31.10.2011 |
Relazione della Commissione 22a Relazione annuale sull'esecuzione dei fondi strutturali (2010) |
COM(2011) 694 |
|
31.10.2011 |
Relazione della Commissione — Fondo di solidarietà dell'Unione europea relazione annuale 2010 |
COM(2011) 695 |
|
4.11.2011 |
Relazione della Commissione — Relazione annuale sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2010 |
COM(2011) 696 |
|
10.11.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione sulla valutazione dell'applicazione del meccanismo di protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile per gli anni 2007-2009 |
COM(2011) 698 |
|
25.10.2011 |
Lettera rettificativa n. 3 al progetto di bilancio generale 2012 stato delle spese per sezione: sezione III — Commissione |
COM(2011) 700 |
|
10.11.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto |
COM(2011) 702 |
|
9.11.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Piccole imprese, grande mondo — un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» |
COM(2011) 703 |
|
26.10.2011 |
Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/XXX/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo |
COM(2011) 705 |
|
26.10.2011 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio Seguito dato alla decisione 2011/XXX/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (ottobre 2011) |
COM(2011) 712 |
|
11.11.2011 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Doppia imposizione nel mercato unico |
COM(2011) 729 |
|
11.11.2011 |
Relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania |
COM(2011) 731 |
|
14.11.2011 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della normativa Cielo unico europeo: è tempo di agire |
COM(2011) 741 |
|
14.10.2011 |
Relazione della Commissione relazione annuale sul fondo di coesione (2010) |
Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Corte dei conti
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/26 |
Relazione speciale n. 16/2011 «L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future»
2012/C 37/09
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 16/2011 «L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
Cour des comptes européenne |
Unité «Audit: Production des rapports» |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: euraud@eca.europa.eu |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/27 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/11/12
Programma di mobilità accademica INTRA-ACP
Africa (Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi e del Pacifico
2012/C 37/10
1. Obiettivi e descrizione
L’obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e l’alleviamento della povertà aumentando la disponibilità di mano d’opera professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico.
Il programma ha come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico al fine di aumentare l’accesso alla formazione di qualità che esorterà e permetterà agli studenti di intraprendere studi di perfezionamento e di promuovere il mantenimento degli studenti nella regione assieme alla mobilità del personale (accademico e amministrativo), aumentando allo stesso tempo la competitività e l’attrattiva delle istituzioni.
Più specificatamente il programma intende:
— |
fornire l’accesso all’istruzione superiore agli studenti, tra cui quelli provenienti da gruppi svantaggiati, |
— |
facilitare la cooperazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche, |
— |
contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti, |
— |
migliorare la collaborazione internazionale tra HEI nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico, |
— |
promuovere la collaborazione tra le istituzioni che inviano studenti e le istituzioni ospitanti, |
— |
permettere agli studenti, al personale accademico e al personale di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale dall’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese, |
— |
migliorare, nel medio termine, i collegamenti politici, culturali, educativi ed economici tra i paesi partecipanti. |
2. Candidati ammissibili e composizione del partenariato
I candidati ammissibili e gli istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa, nella regione dei Caraibi e del Pacifico che forniscono corsi d’istruzione superiore al livello della laurea o dottorale, riconosciuti dalle autorità competenti nel loro paese. Sono ammissibili unicamente HEI statali africani, caraibici e della regione del Pacifico approvati dalle autorità nazionali competenti in Africa, nei paesi dei Caraibi e nel Pacifico. Filiali di HEI non appartenenti all’Africa, alla regione dei Caraibi e del Pacifico non sono ammissibili.
Il partenariato verrà costituito tra tre e dodici HEI.
3. Attività ammissibili e durata
Il progetto coinvolgerà l’identificazione di programmi dottorali e a livello master esistenti di elevata qualità, l'organizzazione e l'attuazione della mobilità degli studenti e del personale a questi livelli di istruzione superiore, la fornitura di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri e incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale provenienti dal/dai paese/i interessati dal progetto. Le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammissibili che rientrano nell’invito a presentare proposte e partecipano al partenariato.
4. Criteri di aggiudicazione
Tutte le domande saranno sottoposte a valutazione da parte di esperti indipendenti esterni, sulla base di tre criteri di aggiudicazione elencati qui di seguito:
Criteri |
Peso |
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20 % |
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70 % |
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15 % |
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20 % |
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20 % |
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15 % |
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10 % |
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Totale |
100 % |
5. Importi a bilancio e delle sovvenzioni
L’importo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte è pari a 12 Mio EUR per le seguenti aree geografiche e deve permettere all’incirca 400 flussi di mobilità:
Lotto |
Regioni geografiche |
Importo complessivo indicativo |
Lotto 1 |
Africa |
10 Mio EUR |
Lotto 2 |
Pacifico e Caraibi |
2 Mio EUR |
6. Presentazione delle proposte e scadenza
Saranno acettate unicamente sovvenzioni presentate sul modulo corretto e accompagnate dai loro allegati, debitamente compilate. La domanda di sovvenzione deve essere datata e firmata in originale dalla persona autorizzata a sottoscrivere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente.
Tutte le informazioni aggiuntive ritenute necessarie dal richiedente possono essere riportate su fogli separati.
La domanda di concessione di sovvenzione e i suoi allegati devono essere spedite per posta raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura |
Invito a presentare proposte EACEA/11/12 — Programma di mobilità accademica «INTRA-ACP» |
Att. sig. Joachim FRONIA |
BOUR 02/29 |
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
1140 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
La domanda di sovvenzione deve essere trasmessa anche in versione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica:
EACEA-INTRA-ACP@ec.europa.eu
La domanda di sovvenzione debitamente completata e i suoi allegati devono essere spediti entro e non oltre il 10 maggio 2012 (data del timbro postale).
Saranno accettate tutte le domande spedite entro la data di scadenza e in conformità ai requisiti specificati sulla domanda di sovvenzione. Le candidature inviate solamente tramite fax o posta elettronica non saranno accettate.
Tutti i documenti necessari sono disponibili al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/30 |
AIUTI DI STATO — ITALIA
Aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — Proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia
Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
2012/C 37/11
Con lettera dell'11 gennaio 2012 — riportata nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla misura in oggetto.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto per il quale la Commissione avvia il procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale |
Direzione M2 — Condizioni di concorrenza |
Rue de la Loi/Wetstraat 120, 5/94A |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22967672 |
Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
SINTESI
L'articolo 1 della decisione 2003/530/CE del Consiglio prevede che l’aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995-1996 al 2001-2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e che il periodo di rimborso non superi quattordici anni a decorrere dal 1o gennaio 2004.
La legge 26 febbraio 2011, n. 10 (legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) introduce, all’articolo 1 del suddetto decreto 29 dicembre 2010, n. 225, un paragrafo 12 duodecies che prevede di prorogare al 30 giugno 2011 il pagamento della rata di prelievo la cui scadenza era il 31 dicembre 2010, nell’ambito della sopra citata decisione.
In questa fase, la Commissione nutre alcuni dubbi circa la compatibilità con il mercato interno della proroga del pagamento di cui trattasi e, di conseguenza, del sistema di scaglionamento dei pagamenti approvato dal Consiglio ma modificato dalla proroga, per i seguenti motivi:
— |
le autorità italiane hanno comunicato l’intenzione di imputare l’equivalente sovvenzione derivante dalla proroga dei pagamenti sul regime de minimis previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (1) agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli. Tuttavia, in questa fase, la Commissione nutre qualche dubbio quanto all’applicabilità di tale regolamento nel caso di specie poiché le autorità italiane non forniscono alcuna precisazione circa il rispetto dei massimali di aiuto individuale e nazionale previsti dal regolamento; inoltre, il regolamento vieta la concessione di aiuti de minimis che porterebbero gli aiuti di Stato oltre il massimo ammissibile, cosa che sembra attualmente risultare dalla proroga, |
— |
la Commissione non può quindi far altro che constatare, in questa fase, l'esistenza di un elemento di aiuto che nessuna delle informazioni trasmesse finora dalle autorità italiane permette di giustificare alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo [Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2)], |
— |
la proroga comporta una violazione della decisione del Consiglio nel senso che una delle condizioni (l'uniformità delle rate) non è più rispettata; la proroga trasforma quindi l’insieme del sistema di scaglionamento dei pagamenti in un aiuto nuovo che nessuna disposizione degli orientamenti sopra citati sembra attualmente giustificare. |
Conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegale può essere oggetto di recupero presso il beneficiario.
TESTO DELLA LETTERA
«(1) |
a seguito dell'esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione si pregia informare dette autorità che ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
|
PROCEDURA
(2) |
Dopo essere stata informata dell'entrata in vigore, il 27 febbraio 2011, della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione sulle misure in oggetto con lettera datata 17 marzo 2011. |
(3) |
Con lettera datata 24 giugno 2011, protocollata il 29 giugno 2011, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti. |
(4) |
Con fax del 14 ottobre 2011 i servizi della Commissione, previo esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e tenuto conto del fatto che la misura era stata applicata senza l'accordo della Commissione, hanno notificato alle autorità italiane l'apertura di un fascicolo con il numero SA.33726 (11/NN). |
DESCRIZIONE
La decisione 2003/530/CE del Consiglio
(5) |
La decisione 2003/530/CE del Consiglio recita all'articolo 1: “L'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:
|
La legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (legge 26 febbraio 2011, n. 10)
(6) |
La legge 26 febbraio 2011, n. 10, introduce all'articolo 1 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, un comma 12 duodecies che proroga al 30 giugno 2011 il pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010. Il costo della proroga è imputato su una dotazione globale di 5 milioni di euro destinata a fini diversi. |
(7) |
Nella loro lettera del 24 giugno 2011 le autorità italiane hanno precisato che l'equivalente sovvenzione di tale misura sarà imputato sull'aiuto de minimis previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (5) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (6). |
VALUTAZIONE
Esistenza di un aiuto
(8) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(9) |
La misura in oggetto corrisponde in prima analisi a questa definizione, in quanto è concessa dallo Stato (per il quale la proroga di pagamento si traduce in una perdita di risorse), favorisce determinate imprese (le aziende lattiero-casearie) e una determinata produzione (la produzione lattiera) e può incidere sugli scambi (7) e falsare la concorrenza (8). |
(10) |
Nel caso di specie le autorità italiane hanno affermato che intendevano imputare l'equivalente-sovvenzione della proroga di pagamento in oggetto sull'aiuto de minimis previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. |
(11) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, “[l]'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.” |
(12) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, “[l]'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell'allegato [del regolamento].” (320 505 000 EUR per l'Italia). |
(13) |
Gli aiuti che rientrano nel massimale individuale e nel massimale nazionale suindicati non costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(14) |
Tuttavia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, se “… per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale di [7 500 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi fiscali], tale importo complessivo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal […] regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d'aiuto non può beneficiare delle disposizioni del […] regolamento, né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo.” |
(15) |
Inoltre l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.” |
(16) |
Le informazioni di cui dispone attualmente non consentono alla Commissione di concludere che l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, preso separatamente, non superi i 7 500 EUR per beneficiario né che, cumulato con altri aiuti de minimis sugli esercizi fiscali 2011, 2010 e 2009, non comporti per nessun beneficiario un superamento della soglia di 7 500 EUR. |
(17) |
Sulla base di quanto precede, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del regolare rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, e quindi dell'ammissibilità del ricorso al regime de minimis per i beneficiari della proroga di pagamento di cui trattasi. |
(18) |
Essa nutre gli stessi dubbi per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. Infatti, nonostante si preveda di imputare al regime de minimis l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione non consentono di concludere che il massimale nazionale sarà effettivamente rispettato. |
(19) |
La Commissione constata inoltre che la proroga di pagamento in parola viene ad aggiungersi ad un aiuto approvato dal Consiglio che, per la sua natura e il suo carattere eccezionale, va considerato come un aiuto unico massimo non cumulabile con nessun altro tipo di intervento (l'articolo 1 della decisione del Consiglio indica esplicitamente che la rateizzazione del pagamento del prelievo sul latte per le campagne 1995/1996 e 2001/2002 è eccezionalmente considerata compatibile con il mercato comune). Tuttavia, come rilevato al punto 15, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria”. Nel caso di specie, il fatto che al regime di rateizzazione approvato dalla decisione del Consiglio, volto ad alleviare momentaneamente l'onere finanziario gravante sui produttori di latte interessati, venga ad aggiungersi una proroga di pagamento si traduce in un superamento dell'aiuto massimo approvato dal Consiglio. Allo stadio attuale la Commissione è quindi costretta a dubitare dell'ammissibilità dell'inclusione nel regime de minimis dell'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento. |
(20) |
Tenuto conto di quanto esposto ai punti da 16 a 20, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare dell'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 alla proroga di pagamento in questione. Essa deve pertanto constatare la sussistenza di un aiuto, cosa che risulta ulteriormente corroborata dalle osservazioni formulate al punto 9. |
Compatibilità dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento
(21) |
Nei casi previsti dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcuni aiuti possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato interno. |
(22) |
Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime in parola, l'unica deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(23) |
Nel settore agricolo, trattandosi di un regime settoriale che non risulta in alcun modo riservato a piccole e medie imprese, la deroga suddetta è concessa soltanto se le misure proposte soddisfano le pertinenti condizioni stabilite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (9) (di seguito, “gli orientamenti”). |
(24) |
Le informazioni fino ad ora trasmesse dalle autorità italiane non consentono di concludere che la proroga di pagamento in questione è giustificabile alla luce di uno qualsiasi dei criteri previsti dagli orientamenti. Al contrario, essa sembra costituire allo stadio attuale un mero strumento destinato ad alleviare l'onere finanziario che graverebbe normalmente sui beneficiari. Il punto 15 degli orientamenti indica infatti chiaramente che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. |
(25) |
In simili circostanze, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare della compatibilità con il mercato interno dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento. |
Incidenza della proroga di pagamento sull'aiuto di Stato approvato dalla decisione del Consiglio
(26) |
Come indicato nel precedente punto 5, la decisione del Consiglio subordina l'approvazione dell'aiuto di Stato a favore dei produttori di latte italiani al rispetto di una serie di condizioni. Una di queste prevede che il rimborso dell'aiuto allo Stato italiano da parte dei suddetti produttori sia effettuato mediante rate annuali di uguale importo. Tuttavia la proroga ha di fatto interrotto la regolarità del rimborso rateale, dal momento che, per definizione, i produttori non hanno versato una rata annuale alla scadenza prevista. |
(27) |
La Commissione constata che l'inosservanza della condizione del rimborso effettuato mediante rate annuali di uguale importo viola la decisione del Consiglio, la quale si applica al regime di aiuto nel suo insieme senza possibilità di deroga. Tale inosservanza fa inoltre sì che l'aiuto quale modificato dalla proroga non corrisponda più all'aiuto approvato dal Consiglio e divenga pertanto un nuovo aiuto, non notificato, che deve essere esaminato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti. Tuttavia, come è già stato indicato al punto 24, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del rispetto di tali disposizioni. |
(28) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari dell'aiuto. |
(29) |
La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha effetto sospensivo e rimanda all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari.» |
(1) Ora articoli 107 e 108 del TFUE.
(2) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(3) Ora denominato “mercato interno”. Ogni riferimento al mercato comune nella citazione di un testo vigente si intende fatto al mercato interno.
(4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.
(5) Diventati gli articoli 107 e 108 del TFUE.
(6) GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.
(7) Nel 2009 l'Italia era il quinto produttore di latte vaccino dell'Unione, con una produzione di 11,364 milioni di tonnellate. Nel 2010 ha importato 1 330 602 tonnellate ed esportato 4 722 tonnellate di latte.
(8) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell'impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671).
(9) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.