ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.008.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
11 gennaio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 008/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 008/02

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ( 2 )

4

2012/C 008/03

Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) ( 2 )

15

2012/C 008/04

Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) per la prestazione di servizi di interesse economico generale ( 2 )

23

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 008/05

Tassi di cambio dell'euro

28

2012/C 008/06

Avviso relativo ai manuali di corretta prassi operativa dell'Unione europea

29

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 008/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ( 2 )

30

2012/C 008/08

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

31

2012/C 008/09

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

32

2012/C 008/10

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

33

2012/C 008/11

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

34

2012/C 008/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ( 2 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 8/01

Data di adozione della decisione

25.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32705 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása – EMVA (1698/2005/EK 44. cikk)

Base giuridica

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI), silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 413 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 137,67 milioni di HUF

Intensità

80 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32706 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Erdő-környezetvédelmi intézkedések – EMVA (1698/2005/EK 47. cikk)

Base giuridica

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI), tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 21 241,40 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 7,08 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

18.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32707 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet átalakítása – EMVA (1698/2005/EK 49. cikk)

Base giuridica

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 11 034 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

29.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32709 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Mezőgazdasági területek első erdősítése – EMVA (1698/2005/EK 43. cikk)

Base giuridica

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI)

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 40 879,19 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 13 262,39 milioni di HUF

Intensità

80 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/4


Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 8/02

1.   OGGETTO E PORTATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

1.

I servizi di interesse economico generale (SIEG) non soltanto si fondano sui valori comuni dell'Unione ma svolgono anche un ruolo centrale nella promozione della coesione sociale e territoriale. L'Unione e gli Stati membri, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, devono provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti.

2.

Taluni SIEG possono essere forniti da imprese pubbliche o private (1) senza ricevere un sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati membri. Altri servizi possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore. In assenza di norme specifiche dell'Unione, gli Stati membri hanno in genere la facoltà di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro SIEG.

3.

Lo scopo della presente comunicazione è chiarire i concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2). Essa si concentrerà pertanto sulle norme relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

4.

Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione prevede di adottare un regolamento sugli aiuti «de minimis» specifico per i SIEG che chiarisce che talune misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 del trattato (3), e pubblica una decisione (4) che dichiara taluni tipi di compensazioni dei SIEG che costituiscono aiuti di Stato compatibili con il trattato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e li esonera dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e una disciplina (5) che stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato per i SIEG cui non si applica la decisione possono essere dichiarati compatibili ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

5.

La presente comunicazione lascia impregiudicata l'applicazione delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare quelle relative agli appalti pubblici e le condizioni derivanti dal trattato e dalla normativa settoriale dell'Unione. Qualora decida di affidare a un terzo la prestazione di un servizio, l'autorità pubblica è tenuta a conformarsi alla legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici, costituita dagli articoli da 49 a 56 del trattato, dalle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (6) e direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (7)] e dalle norme settoriali (8). Anche nei casi in cui le direttive in materia di appalti pubblici non sono applicabili o lo sono solo parzialmente (ad esempio per le concessioni di servizi e gli appalti pubblici di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, comprendente vari tipi di servizi sociali), l'aggiudicazione deve tuttavia soddisfare i requisiti di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di riconoscimento reciproco fissati dal trattato (9).

6.

Oltre alle questioni trattate nella presente comunicazione, nella decisione 2012/21/UE e nella comunicazione della Commissione su una disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), la Commissione risponderà alle singole domande che possono sorgere riguardo all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale. Le risposte saranno fornite anche mediante il servizio di informazione interattivo sui servizi di interesse generale, disponibile sul sito Internet della Commissione stessa (10).

7.

La presente comunicazione lascia impregiudicata la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA NOZIONE DI AIUTI DI STATO

2.1.   Nozione di impresa e di attività economica

8.

Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano in genere solo se il beneficiario è «un'impresa». Ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è pertanto fondamentale il fatto di considerare o meno il prestatore di un servizio di interesse generale come un'impresa.

2.1.1.   Principi generali

9.

La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (11). La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha tre importanti conseguenze:

in primo luogo, lo status del soggetto in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluente. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può tuttavia essere considerato come un'impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'unico criterio pertinente al riguardo è se esercita un'attività economica;

in secondo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, anche enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato (12). In caso contrario, è ovvio che i soggetti che non perseguono scopi di lucro esulano completamente dal controllo sugli aiuti di Stato;

in terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un'attività specifica. Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

10.

Due soggetti con personalità giuridica distinta possono essere considerati un'unità economica ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa interessata. A tale riguardo, la Corte di giustizia valuta l'esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici (13). D'altra parte, un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un'impresa per il semplice possesso di azioni, anche di controllo, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualifica di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (14).

11.

Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica (15).

12.

La questione dell'esistenza di un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato membro interessato (16). Le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato. Il carattere economico di taluni servizi può quindi differire da uno Stato membro all'altro. Inoltre, per scelta politica o a causa degli sviluppi economici, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo: quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro, e viceversa.

13.

La decisione di un'autorità di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio internamente), non esclude l’esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, può esistere un'attività economica se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e hanno le capacità per farlo. Più in generale, il fatto che un particolare servizio sia prestato internamente (17) non è pertinente ai fini della natura economica dell'attività (18).

14.

Poiché la distinzione tra servizi economici e non economici dipende dalle specificità politiche ed economiche di un determinato Stato membro, non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non hanno mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe un'autentica certezza giuridica e sarebbe quindi di scarsa utilità. I punti seguenti cercano piuttosto di chiarire la distinzione riguardo a una serie di settori importanti.

15.

In assenza di una definizione di attività economica nei trattati, la giurisprudenza sembra offrire criteri diversi per l'applicazione delle norme relative al mercato interno e per l'applicazione del diritto della concorrenza (19).

2.1.2.   Esercizio dei pubblici poteri

16.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo 107 del trattato non si applica quando lo Stato agisce «esercitando il potere d'imperio» (20) o quando le autorità emananti dello Stato agiscono «in veste di pubblica autorità» (21). Si può considerare che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione è un compito che fa parte delle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per sua natura, per il suo scopo e per le norme cui essa è soggetta (22). In generale, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato, non costituiscono attività economiche. Esempi sono le attività connesse a:

a)

le forze armate o le forze di pubblica sicurezza;

b)

la sicurezza e il controllo della navigazione aerea (23);

c)

la sicurezza e il controllo del traffico marittimo (24);

d)

la sorveglianza antinquinamento (25); e

e)

l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione (26).

2.1.3.   Sicurezza sociale

17.

La classificazione dei regimi in materia di sicurezza sociale come regimi implicanti attività economiche dipende dal modo in cui sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, la Corte di giustizia e il Tribunale distinguono tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici.

18.

La Corte di giustizia e il Tribunale utilizzano una serie di criteri per determinare se un regime di sicurezza sociale si basa sul principio di solidarietà e non implica pertanto un'attività economica. A tal fine, vengono presi in considerazione una serie di fattori:

a)

l'iscrizione obbligatoria al regime (27);

b)

il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime (28);

c)

lo scopo di lucro del regime (29);

d)

l'autonomia delle prestazioni dall'importo dei contributi versati (30);

e)

la non necessaria proporzionalità tra l'importo delle prestazioni versate e i redditi dell'assicurato (31); e

f)

il controllo dello Stato sul regime (32).

19.

Tali regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi economici (33). Al contrario dei sistemi basati sulla solidarietà, i regimi a carattere economico sono regolarmente caratterizzata da:

a)

l'iscrizione facoltativa (34);

b)

il principio di capitalizzazione (le prestazioni cui si ha diritto dipendono dall'ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime) (35);

c)

il fine di lucro (36); e

d)

la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un regime di base (37).

20.

Alcuni regimi combinano caratteristiche di entrambe le categorie. In tali casi, la classificazione del regime dipende da un'analisi dei diversi elementi e dalla loro rispettiva importanza (38).

2.1.4.   Assistenza sanitaria

21.

Nell'Unione, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra Stati membri. Il livello di concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipende in larga misura dalle seguenti specificità nazionali.

22.

In alcuni Stati membri, gli ospedali pubblici sono parte integrante di un servizio sanitario nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà (39). Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente agli iscritti sulla base di una copertura universale (40). La Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che, nel caso in cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese (41).

23.

Se esiste una tale struttura, anche attività che di per sé potrebbe avere carattere economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un'organizzazione che acquisti beni — anche in grandi quantità — al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato (42).

24.

In molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione (43). In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l'attività come non economica.

25.

La Corte di giustizia e il Tribunale hanno anche precisato che l'assistenza sanitaria che medici indipendenti e altri operatori sanitari privati forniscono dietro pagamento e a proprio rischio è considerata un'attività economica (44). Lo stesso principio si applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti.

2.1.5.   Istruzione

26.

La giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che:

«istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini» (45).

27.

Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche (46). Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale (47), la scuola elementare (48) e gli asili nido (49) privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università (50), nonché l'offerta di istruzione universitaria (51).

28.

Tale prestazione pubblica di servizi d'istruzione deve essere distinta dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, le imprese commerciali che offrono un'istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti rientrano chiaramente in quest'ultima categoria. In taluni Stati membri gli istituti pubblici possono offrire anche servizi d'istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l'esistenza di organizzazioni private concorrenti, sono considerati aventi carattere economico.

29.

Nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (52) la Commissione ha chiarito che determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

a)

le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

b)

le attività di R&S svolte in maniera indipendente di in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione; e

c)

la diffusione dei risultati della ricerca.

30.

La Commissione ha anche chiarito che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano «di natura interna» (53) e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati (54).

2.2.   Risorse statali

31.

Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato (55). I vantaggi finanziati mediante risorse private possono avere l'effetto di rafforzare le posizioni di determinate imprese, ma non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato.

32.

Questo trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni dirette, crediti d'imposta e vantaggi in natura. In particolare, il fatto che lo Stato non applichi prezzi di mercato per alcuni servizi costituisce una rinuncia a risorse statali. Nella sentenza nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione  (56), la Corte di giustizia ha confermato inoltre che le risorse di un'impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del trattato perché sono soggette al controllo delle autorità pubbliche. Qualora un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale sia finanziata da risorse fornite da un'impresa pubblica e tale finanziamento sia riconducibile allo Stato, questo può costituire un aiuto di Stato.

33.

La concessione, senza procedere a gara pubblica, di licenze di occupazione o uso del demanio pubblico o di altri diritti speciali o esclusivi con un valore economico, può implicare una rinuncia a risorse statali e creare un vantaggio per i beneficiari (57).

34.

Gli Stati membri talora possono finanziare un servizio di interesse economico generale mediante tasse o contributi versati da determinate imprese o utenti che vengono trasferiti alle imprese incaricate di gestire tale SIEG. La Corte di giustizia si è pronunciata su questo tipo di accordo di finanziamento, in particolare nella sua sentenza nella causa 173/73, Repubblica Italiana/Commissione  (58), dichiarando che:

«[i] fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti — come dimostrano i fatti in esame — in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati “risorse statali”, ai sensi dell'art. (107 del trattato), anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali».

35.

Analogamente, nella sentenza nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest  (59), la Corte di giustizia ha confermato che le misure finanziate mediante tributi parafiscali costituiscono misure finanziate mediante risorse statali.

36.

Ne consegue che le compensazioni per la gestione di servizi di interesse economico generale che sono finanziate mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti dallo Stato e gestiti e ripartiti conformemente alle disposizioni della legislazione costituiscono compensazioni concesse mediante risorse statali.

2.3.   Incidenza sugli scambi

37.

Al fine di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono incidere o rischiare di incidere sugli scambi tra Stati membri. Questo effetto presuppone in genere l'esistenza di un mercato aperto alla concorrenza. Pertanto, ai mercati che sono stati aperti alla concorrenza dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale o di fatto dallo sviluppo economico, si applicano le norme sugli aiuti di Stato. In tali situazioni gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità riguardo alle modalità secondo le quali definire, organizzare e finanziare i SIEG, che sono oggetto del controllo sugli aiuti di Stato qualora sia concessa una compensazione al prestatore del SIEG, sia privato che pubblico (compresi i servizi prestati internamente). Nel caso il mercato sia stato riservato a un'unica impresa (compreso un fornitore interno), la compensazione concessa a tale impresa è parimenti oggetto del controllo sugli aiuti di Stato. Difatti nei casi in cui l'attività economica sia stata aperta alla concorrenza, la decisione di fornire il SIEG mediante mezzi diversi dalla procedura di appalto pubblico, che garantisce il minor costo per la collettività, può provocare distorsioni sotto forma di ostacoli all'ingresso dei concorrenti o l'espansione del beneficiario su altri mercati. Le distorsioni possono altresì verificarsi sui mercati dei fattori produttivi. Un aiuto concesso ad un'impresa operante su un mercato non liberalizzato può incidere sugli scambi se l'impresa beneficiaria è presente anche su mercati liberalizzati (60).

38.

Le misure di aiuto possono incidere sugli scambi anche se l'impresa beneficiaria non partecipa di per sé ad attività transfrontaliere. In tali casi, l'offerta nazionale può risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi in quello Stato membro diminuiscono (61).

39.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati (62). L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori che gli scambi tra Stati membri non siano stati compromessi.

40.

D'altro canto, a più riprese la Commissione ha concluso che le attività avevano un carattere puramente locale e non pregiudicavano gli scambi tra Stati membri. Ad esempio nel caso di:

a)

piscine utilizzate prevalentemente dalla popolazione locale (63);

b)

ospedali locali esclusivamente destinati alla popolazione locale (64);

c)

musei locali che è improbabile che attraggano visitatori stranieri (65); e

d)

eventi culturali locali, il cui pubblico potenziale è limitato a livello locale (66).

41.

Infine, la Commissione non è tenuta a esaminare tutti i sostegni finanziari concessi dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» (67) prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Specifiche soglie «de minimis» si applicano nel settore dei trasporti, della pesca e nel settore agricolo (68) e la Commissione intende adottare un regolamento con una soglia «de minimis» specifica per i servizi locali di interesse economico generale.

3.   CONDIZIONI ALLE QUALI LE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

3.1.   I criteri stabiliti dalla Corte di giustizia

42.

La Corte di giustizia, nella sentenza Altmark (69), ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa dell'assenza di vantaggio.

43.

Secondo la Corte di giustizia:

«[…] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. (107, paragrafo 1, del trattato). Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti.

[…] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. […]

[…] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. […] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. (107, paragrafo 1, del trattato).

[…] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole […].

[…] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi» (70).

44.

Le sezioni da 3.2 a 3.6 affrontano le diverse condizioni stabilite dalla giurisprudenza Altmark, vale a dire il concetto di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 del trattato (71), la necessità di un atto di incarico (72), l'obbligo di definire i parametri per calcolare la compensazione (73), i principi per evitare la sovracompensazione (74) e i principi per selezionare il fornitore (75).

3.2.   Esistenza di un servizio di interesse economico generale

45.

La nozione di servizio di interesse economico generale è un concetto in evoluzione, che dipende, tra l'altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche (76).

46.

In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG (77) e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato.

47.

La prima condizione stabilita dalla sentenza Altmark prevede la definizione dell'obbligo a cui adempie il SIEG. Questa condizione coincide con quanto stabilito dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato (78), a norma del quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono imprese cui è stata affidata una «specifica missione» (79). In generale, l'affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica la prestazione di servizi che un’impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni (80). Applicando il criterio dell'interesse generale, gli Stati membri o l'Unione possono collegare obblighi specifici a tali servizi.

48.

La Commissione ritiene pertanto che non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato (81). Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri.

49.

Un esempio importante di questo principio è il settore della banda larga, per il quale la Commissione ha già fornito indicazioni precise quanto ai tipi di attività che possono essere considerate come servizi di interesse economico generale. Elemento ancora più importante, la Commissione ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con un'adeguata copertura, la creazione di una infrastruttura a banda larga concorrenziale non dovrebbe essere considerata un servizio di interesse economico generale. Per contro, quando gli investitori non sono in grado di fornire un'adeguata copertura a banda larga, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate condizioni (82).

50.

La Commissione ritiene inoltre che i servizi qualificati come servizi di interesse economico generale debbano essere destinati ai cittadini o essere nell'interesse dell'intera società.

3.3.   Atto d'incarico

51.

Affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato (83). Anche la prima condizione della sentenza Altmark prevede che l'impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza Altmark, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dell'autorità.

52.

La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Può anche essere conferita mediante vari atti. In base alla prassi della Commissione in questi casi, tale atto o insieme di atti deve almeno precisare:

a)

l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b)

l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;

c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa dall’autorità in questione;

d)

i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

e)

le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

53.

L'intervento del prestatore del servizio nel processo attraverso il quale è incaricato di una missione di servizio pubblico non osta a che tale missione dipenda da un atto della pubblica autorità, anche se l'incarico sia attribuito su richiesta del prestatore del servizio (84). In alcuni Stati membri, non è insolito che le autorità finanzino servizi che sono stati messi a punto e proposti dal fornitore stesso. Tuttavia l'autorità deve decidere se approvare o meno la proposta del fornitore prima di poter concedere qualsiasi compensazione. È irrilevante se gli elementi necessari dell'atto d'incarico sono inseriti direttamente nella decisione di accettare la proposta del fornitore o in un atto giuridico distinto, ad esempio un contratto con il fornitore.

3.4.   Parametri per il calcolo della compensazione

54.

I parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che la compensazione non conferisca un vantaggio economico che potrebbe favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

55.

La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica (ad esempio un determinato prezzo per giorno, per pasto, per passeggero o per numero di utenti). Ciò che conta è solo che sia chiaro fin dall'inizio come sarà determinato il risarcimento.

56.

Se decide di compensare tutte le voci di spesa del prestatore, l'autorità deve determinare sin dall'inizio come determinare e calcolare tali spese. In tale contesto, possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l'impresa percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale devono essere dedotti.

57.

Se all'impresa, come parte della sua compensazione, è offerto un utile ragionevole, l'atto di incarico deve anche stabilire i criteri per il calcolo di tale utile.

58.

Qualora durante il periodo d'incarico sia prevista una revisione dell’importo della compensazione, l'atto d'incarico deve specificare le modalità della revisione e l'eventuale impatto sull'importo totale della compensazione.

59.

Se un servizio di interesse economico generale è attribuito mediante una procedura di gara, il metodo di calcolo della compensazione deve figurare fra le informazioni trasmesse a tutte le imprese che intendono prendervi parte.

3.5.   Principi per evitare la sovracompensazione

60.

In base alla terza condizione della sentenza Altmark, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Qualsiasi meccanismo relativo alla selezione del prestatore del servizio deve pertanto essere deciso in modo che il livello della compensazione venga determinato sulla base di tali elementi.

61.

Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale (85) che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione. Il tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a imprese analoghe situate in altri Stati membri o, se necessario, a imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato.

3.6.   Selezione del prestatore

62.

In base alla quarta condizione della sentenza Altmark, la compensazione offerta deve essere il risultato di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, oppure il risultato di un'operazione di analisi comparativa con un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari.

3.6.1.   Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale è attribuito sulla base di un'appropriata procedura di gara

63.

Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione Altmark è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (86) e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (87), come illustrato nel seguito (88). Come indicato al punto 5, lo svolgimento di tale procedura di appalto pubblico è spesso un obbligo in base alle vigenti norme dell’Unione.

64.

Anche nei casi in cui non è un obbligo giuridico, una procedura di appalto pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria è un metodo adeguato per confrontare diverse offerte potenziali e fissare la compensazione in modo tale da escludere la presenza di aiuti.

65.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica esclude l'esistenza di aiuti di Stato soltanto qualora consenta di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio «al costo minore per la collettività».

66.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta, è sicuramente accettabile una procedura aperta (89) conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici; anche una procedura ristretta (90) può tuttavia soddisfare la quarta condizione Altmark, a meno che venga impedito, senza validi motivi, agli operatori interessati di presentare un'offerta. D'altro canto, un dialogo competitivo (91) o una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara (92) danno all'autorità aggiudicatrice un ampio margine di discrezionalità e possono limitare la partecipazione di operatori interessati. Queste procedure possono pertanto essere considerate sufficienti per soddisfare la quarta condizione Altmark soltanto in casi eccezionali. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (93) non può garantire che detta procedura determini la selezione di un offerente in grado di fornire i servizi in questione al costo minore per la comunità

67.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, quello del «prezzo più basso» (94) soddisfa ovviamente la quarta condizione Altmark. Anche il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» (95) viene considerato sufficiente. Questo a condizione che i criteri di aggiudicazione, compresi quelli ambientali (96) o sociali, siano strettamente collegati con l’oggetto del servizio fornito e consentano di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato (97). In tali circostanze può essere opportuno prevedere un meccanismo di recupero per minimizzare ex ante il rischio di sovracompensazione. L'autorità aggiudicatrice può definire standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori economici o può prendere in considerazione, nella sua decisione di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte.

68.

Possono esservi infine circostanze in cui una procedura di appalto non permette di ottenere il minimo costo per la collettività in quanto essa non dà adito a una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva. Ciò può avvenire ad esempio a causa delle particolarità del servizio in questione, di diritti di proprietà intellettuale esistenti o dell'infrastruttura necessaria posseduta da un determinato fornitore del servizio. Analogamente, per le procedure nell'ambito delle quali viene presentata una sola offerta, tale offerta non può essere ritenuta sufficiente per garantire che la procedura determini il costo minore per la collettività.

3.6.2.   Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale non è attribuito mediante una procedura di gara

69.

Se per un determinato servizio esiste una remunerazione di mercato generalmente accettata, questa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione in mancanza di gara (98).

70.

Qualora non esista tale remunerazione di mercato, l'importo della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. L'obiettivo è garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di un'impresa non efficiente.

71.

Per quanto riguarda il concetto di «impresa gestita in modo efficiente» e in mancanza di una definizione ufficiale, gli Stati membri dovrebbero applicare criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente. La Commissione ritiene che il semplice fatto di generare un utile non sia un criterio sufficiente per affermare che un'impresa è «gestita in modo efficiente». Si dovrebbe tener conto anche del fatto che i risultati finanziari delle imprese, in particolare nei settori più spesso oggetto dei servizi di interesse economico generale, possono essere fortemente influenzati dal loro potere di mercato o dalle norme settoriali.

72.

La Commissione ritiene che il concetto di «impresa gestita in modo efficiente» comporti il rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Gli Stati membri possono basare la propria analisi, tra l'altro, su rapporti analitici rappresentativi della produttività (quali il fatturato sul capitale investito, i costi totali sul fatturato, il fatturato per dipendente, il valore aggiunto per dipendente o i costi del personale sul valore aggiunto), o su rapporti analitici relativi alla qualità della prestazione rispetto alle aspettative degli utenti. Un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale che non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti dallo Stato membro interessato non è un'impresa gestita in modo efficiente anche se ha costi modesti.

73.

Le imprese con tali rapporti analitici rappresentativi di una gestione efficiente possono essere considerate imprese medie rappresentative. Tuttavia, l'analisi e il confronto delle strutture di costo deve tener conto della dimensione dell'impresa in questione e del fatto che in certi settori possono coesistere imprese con strutture di costo molto diverse.

74.

Il riferimento ai costi di un'impresa media del settore in esame implica che esiste un numero sufficiente di imprese i cui costi possono essere presi in considerazione. Tali imprese possono essere situate nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti. Tuttavia, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento ai costi di un’impresa che gode di una posizione di monopolio o che riceve una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a condizioni che non rispettano il diritto dell'Unione, poiché in entrambi i casi il livello dei costi può essere più elevato del normale. I costi da prendere in considerazione sono tutti quelli attinenti al SIEG, ossia i costi diretti necessari per assolvere il SIEG e un contributo adeguato per coprire i costi indiretti comuni sia al SIEG che alle altre attività.

75.

Se lo Stato membro può dimostrare che la struttura di costo dell’impresa incaricata della gestione del SIEG corrisponde alla struttura di costo media di imprese efficienti e comparabili del settore in questione, si ritiene che l'importo della compensazione che consentirà all'impresa di coprire i suoi costi, compreso un utile ragionevole, rispetti la quarta condizione Altmark.

76.

Per «impresa adeguatamente dotata dei mezzi necessari» si intende un'impresa che ha le risorse indispensabili per adempiere senza indugio agli obblighi di servizio pubblico che incombono all'impresa che sarà incaricata di gestire il SIEG.

77.

Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale (99) che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio, come disposto nella sezione 3.5.


(1)  Conformemente all'articolo 345 del trattato, i trattati non pregiudicano il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Di conseguenza, le norme sulla concorrenza non discriminano le imprese a seconda che siano di proprietà pubblica o privata.

(2)  Ulteriori informazioni sono contenute nella Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, SEC(2010) 1545 definitivo del 7 dicembre 2010.

(3)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(8)  Si veda ad esempio il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(9)  Causa C-324/98, Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Racc. 2000, pag. I-10745, punto 60, e comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2).

(10)  http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html

(11)  Cause riunite C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, Racc. 2000, pag. I-6451.

(12)  Cause riunite 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck, Racc. 1980, pag. 3125, punto 21; causa C-244/94, FFSA e altri, Racc. 1995, pag. I-4013; causa C-49/07, MOTOE, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

(13)  Causa C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, Racc. 2006. pag. I-289, punto 112.

(14)  Causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.

(15)  Causa 118/85, Commissione/Repubblica Italiana, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36; cause riunite C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punto 75.

(16)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. 1993, pag. I-637.

(17)  Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) and Administración del Estado, Racc. 2007, pag. I-2999, punti da 110 a 116, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1, e la decisione 2001/501/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 58/06 (ex NN 98/05) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore delle società Bahnen der Stadt Monheim (BSM) e Rheinische Bahngesellschaft (RBG) nel Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, GU L 210 del 17.8.2011, pag. 1, punti 208-209.

(18)  Non è pertinente nemmeno ai fini della definizione di un servizio come SIEG; si veda la sezione 3.2.

(19)  Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen /Commissione, Racc. 2006, pag. I-6991, punti da 30 a 33; causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. 2009, pag. I-1513, punti 66, 72, 74 e 75; conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 10 novembre 2005 nella causa C-205/03 P, FENIN, Racc. 2006, pag. I-6295, punti 50 e 51.

(20)  Causa C-118/85, Commissione/Repubblica italiana, punti 7 e 8.

(21)  Causa C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, Racc. 1988, pag. I-2479, punto 18.

(22)  Si veda, in particolare, la causa C-364/92, SAT/Eurocontrol, Racc. 1994, pag. I-43, punto 30.

(23)  Causa C-364/92, SAT/Eurocontrol, punto 27; causa C-113/07 P, SELEX sistemi integrati/Commissione, Racc. 2009, pag. I-2207, punto 71.

(24)  Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 nel caso N 438/02 — Belgio — Sovvenzioni alle autorità portuali, GU C 284 del 21.11.2002.

(25)  Causa C-343/95, Calì & Figli, Racc. 1997, pag. I-1547, punto 22.

(26)  Decisione della Commissione nel caso N 140/06 — Lituania — Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenziari, GU C 244 dell'11.10.2006.

(27)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. 1993, pag. I-637, punto 13.

(28)  Causa C-218/00, Cisal e INAIL, Racc. 2002, pag. I-691, punto 45.

(29)  Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, Racc. 2004, pag. I-2493, punti da 47 a 55.

(30)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, punti da 15 a 18.

(31)  Causa C-218/00, Cisal e INAIL, punto 40.

(32)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, punto 14; causa C-218/00, Cisal e INAIL, punti da 43 a 48; cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, punti da 51 a 55.

(33)  Si veda, in particolare, la causa C-244/94, FFSA e altri, punto 19.

(34)  Causa C-67/96, Albany, Racc. 1999, pag. I-5751, punti 80-87;

(35)  Causa C-244/94, FFSA e altri, punti 9, 17 e 20; causa C-67/96, Albany, punti da 81 a 85; si vedano anche le cause riunite C-115/97 a C-117/97, Brentjens, Racc. 1999, pag. I-6025, punti da 81 a 85, causa C-219/97, Drijvende Bokken, Racc. 1999, pag. I-6121, punti da 71 a 75, e cause riunite C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 114 e 115.

(36)  Cause riunite C-115/97 a C-117/97, Brentjens.

(37)  Cause riunite C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri.

(38)  Causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. 2009, pag. I-1513.

(39)  In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, un buon esempio è quello del sistema sanitario nazionale spagnolo (si veda la causa T-319/99, FENIN, Racc. 2003, pag. II-357).

(40)  In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico.

(41)  Causa T-319/99, FENIN, Racc. 2003, pag. II-357, punto 39.

(42)  Causa T-319/99, FENIN, punto 40.

(43)  Si vedano, ad esempio, la causa C-244/94, FFSA, la causa C-67/96, Albany, le cause riunite C-115/97, C-116/97 e C-117/97, Brentjens, e la causa C-219/97, Drijvende Bokken.

(44)  Cause riunite C-180 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 75 e 77.

(45)  Si veda, fra l'altro, la causa C-318/05, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 2007, pag. I-6957, punto 68. Si vedano inoltre la decisione della Commissione relativa al caso N 118/00 sulle sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali del 25 aprile 2001 e la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa al caso 68123 — Norvegia — Nasjonal digital laeringsarena del 12.10.2011, pag. 9.

(46)  Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

(47)  Causa C-263/86, Humbel, Racc. 1988, pag. 5365.

(48)  Causa C-318/05, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 2007, pag. I-6957; causa C-76/05, Schwartz, Racc. 2007, pag. 6849.

(49)  Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

(50)  Causa C-281/06, Jundt, Racc. 2007 pag. I-12231.

(51)  Causa C-109/92, Wirth, Racc. 1993, pag. I-6447.

(52)  Si veda la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(53)  Conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per «natura interna» si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

(54)  Si vedano i punti 3.1.1 e 3.1.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(55)  Cause riunite C-52/97 a C-54/97, Viscido e altri, Racc. 1998, pag. I-2629, punto 13, e causa C-53/00, Ferring, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 16. Si veda inoltre la causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, Racc. 2001, pag. I-2099.

(56)  Racc. 2002, pag. I-4397.

(57)  Causa C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-control-kommission, e Mobilkom Austria AG, Racc. 2003, pag. I-05197, punti 92 e 93; causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione, Racc. 2007, pag. II-02097, punti 101, 104, 105 e 111.

(58)  Causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 16. Si vedano inoltre la causa 78/76, Steinike, Racc. 1977, pag. 595, punto 21 e la causa C206/06, Essent Netwerk, Racc. 2008, pag. 5497, punti 47, 57 e 96.

(59)  Compagnie commerciale de l'Ouest e altri/Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port, Racc. 1992, pag. I-1847, punto 35. Si vedano anche le cause riunite C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Racc. 2003, pag. I-14243, punto 26.

(60)  Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta Mauro e altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 2000, pag. II-2319, punti 143-147.

(61)  Si veda in particolare la causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, pag. I-7747.

(62)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punto 81.

(63)  Decisione della Commissione nel caso N 258/00 — Germania — Piscina ricreativa a Dorsten, GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16.

(64)  Decisione della Commissione nel caso N 543/01 — Irlanda — Contributi in conto capitale in favore degli ospedali, GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4.

(65)  Decisione della Commissione nel caso N 630/03 — Italia — Intervento a favore dei musei locali della Sardegna, GU C 275 dell'8.12.2005, pag. 3.

(66)  Decisione della Commissione nel caso N 257/07 — Spagna — Sovvenzioni per le produzioni teatrali nel paese Basco, GU C 173 del 26.7.2007, pag. 2.

(67)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(68)  Si veda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 per i trasporti, il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6, e il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

(69)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.

(70)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punti da 87 a 93.

(71)  Si veda la sezione 3.2.

(72)  Si veda la sezione 3.3.

(73)  Si veda la sezione 3.4.

(74)  Si veda la sezione 3.5.

(75)  Si veda la sezione 3.6.

(76)  Causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. 1991, pag. I-5889, punto 27; causa C-242/95, GT-Link A/S, Racc. 1997, pag. I-4449, punto 53; causa C-266/96, Corsica ferries France SA, Racc. 1998, p. I-3949, punto 45.

(77)  Causa T-289/03, BUPA e altri/Commissione, Racc. 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172; causa T-17/02, Fred Olsen, Racc. 2005, pag. II-2031, punto 216.

(78)  Causa T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA) e altri/Commissione, Racc. 2008, pag. II-81, punti 171 e 224.

(79)  Si veda in particolare la causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 313.

(80)  Si veda in particolare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(81)  Causa C-205/99, Analir, Racc. 2001, pag. I-1271, punto 71.

(82)  Disposizioni più dettagliate figurano ai punti da 24 a 30 della comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7).

(83)  Si veda in particolare la causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 313.

(84)  Causa T-17/02, Fred Olsen, punto 188.

(85)  Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

(86)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(87)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(88)  La Commissione intende modificare la presente comunicazione una volta che saranno adottate nuove norme dell'Unione sugli appalti pubblici allo scopo di chiarire la pertinenza dell'utilizzo delle procedure previste in queste nuove norme ai fini degli aiuti di Stato.

(89)  Articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

(90)  Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

(91)  Articolo 29 della direttiva 2004/18/CE.

(92)  Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

(93)  Articolo 31 della direttiva 2004/18/CE. Si veda anche l'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

(94)  Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

(95)  Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Causa 31/87, Beentjes, Racc. 1988, pag. 4635, e causa C-225/98, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, Racc. 2000, pag. I-7445; causa C-19/00, SIAC Construction, Racc. 2001, pag. I-7725.

(96)  Si veda ad esempio una nuova edizione «Acquistare verde! Gli appalti pubblici verdi in Europa» disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

(97)  In altri termini i criteri devono essere definiti in modo tale da consentire una concorrenza effettiva che minimizza il vantaggio per l'offerente selezionato.

(98)  Si veda ad esempio la decisione della Commissione nel caso C 49/06 — Italia — Aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali (GU L 189 del 21.7.2009, pag. 3).

(99)  Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/15


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 8/03

1.   OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1.

Affinché taluni servizi di interesse economico generale («SIEG») funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche qualora le entrate derivanti dalla fornitura del servizio non permettano di coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico.

2.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (1) le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora soddisfino determinate condizioni (2). Se tali condizioni sono rispettate, l'articolo 108 del trattato non si applica.

3.

Qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino tali condizioni e nella misura in cui sono rispettati i criteri generali d'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 106, 107 e 108 del trattato.

4.

Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (3), la Commissione ha chiarito le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico va considerata aiuto di Stato. Inoltre, nel regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (4), la Commissione stabilirà le condizioni alle quali è opportuno ritenere che le compensazioni di importo limitato per gli obblighi di servizio pubblico non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In tali circostanze, la compensazione non è soggetta all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e dunque ad essa non si applica la procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

5.

L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato fornisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Detto articolo stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle norme in materia di concorrenza. L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato prevede tuttavia una deroga alle norme del trattato nella misura in cui l'applicazione delle norme in materia di concorrenza osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Questa deroga si applica soltanto se lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

6.

La decisione 2012/21/UE della Commissione (5), del riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (6), precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, ed essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.

I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui queste costituiscono aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE. Dette compensazioni sono soggette all'obbligo di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La presente comunicazione precisa a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (7).

8.

I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali dell'Unione, mentre non si applicano né al settore dei trasporti terrestri né a quello del servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (8).

9.

Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

10.

I principi delineati nella presente comunicazione si applicano fatte salve le seguenti disposizioni:

a)

requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato;

b)

requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici;

c)

disposizioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (10);

d)

requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione.

2.   CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

2.1.   Disposizioni generali

11.

Allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono essere dichiarati compatibili con l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione. Per raggiungere tale equilibrio devono essere soddisfatte le condizioni descritte nelle sezioni da 2.2. a 2.10.

2.2.   Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all’articolo 106 del trattato

12.

Gli aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

13.

Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, la Commissione ha dato indicazioni sulle condizioni relative alla definizione dei servizi di interesse economico generale. In particolare gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive.

14.

Ai fini dell'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione, è opportuno che gli Stati membri dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una consultazione pubblica o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori. Ciò non si applica qualora sia evidente che una nuova consultazione non apporterà nessun valore aggiunto significativo a una consultazione svolta di recente.

2.3.   Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione

15.

La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. Con «Stato membro» si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.

16.

Tali atti devono in particolare indicare:

a)

l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b)

l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;

c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da parte dell'autorità che conferisce l'incarico;

d)

la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

e)

le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

2.4.   Durata del periodo di incarico

17.

La durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.

2.5.   Rispetto della direttiva 2006/111/CE

18.

Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE (11). Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tale direttiva compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.6.   Rispetto delle norme dell'Unione sull'aggiudicazione degli appalti

19.

Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'autorità responsabile, al momento di incaricare l'impresa in questione della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione applicabili in materia di appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto derivato dell'Unione. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tali norme e condizioni compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.7.   Assenza di discriminazione

20.

Nel caso in cui un'autorità attribuisca l'incarico della fornitura del medesimo SIEG a più imprese, è opportuno che la compensazione sia calcolata in base allo stesso metodo per ciascuna impresa.

2.8.   Importo della compensazione

21.

L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti (12) determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.

22.

L'importo della compensazione può essere fissato sulla base dei costi e delle entrate previsti, dei costi e delle entrate effettivamente registrati o su una combinazione dei due, a seconda degli incentivi all'efficienza che lo Stato membri intende prevedere sin dall'inizio, in conformità ai punti 40 e 41.

23.

Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell'atto di incarico e devono basarsi su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall'impresa. Gli Stati membri devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni (13). La stima dei costi deve riflettere le aspettative di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell'incarico.

Costi netti necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico

24.

Il costo netto necessario — o che si prevede sarà necessario — per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del costo evitato netto, laddove questo sia richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione e negli altri casi in cui sia possibile.

Metodologia del costo evitato netto

25.

In base alla metodologia del costo evitato netto, il costo netto necessario — o che si prevede sia necessario — per ottemperare agli obblighi di servizio pubblico è calcolato come la differenza tra il costo netto per il fornitore del servizio soggetto ad un obbligo di servizio pubblico e il costo netto o utile del medesimo fornitore in assenza di tale obbligo. Va riservata una particolare attenzione alla corretta valutazione dei costi che si prevede che il fornitore del servizio eviti e delle entrate che si prevede questi non realizzi, in assenza dell'obbligo di servizio pubblico. Il calcolo del costo netto deve valutare i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG.

26.

L'allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (14) e l'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (15) contengono indicazioni più dettagliate sulle modalità per applicare la metodologia del costo evitato netto.

27.

Sebbene la Commissione ritenga che la metodologia del costo evitato netto sia il modo più accurato per stabilire il costo dell'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, vi possono essere casi in cui il ricorso a tale metodologia non è possibile o opportuno. In tali casi, ove debitamente giustificato, la Commissione può accettare il ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere all'obbligo di servizio pubblico, quale la metodologia basata sull'attribuzione dei costi.

Metodologia basata sull'attribuzione dei costi

28.

In base alla metodologia di attribuzione dei costi, i costi netti necessari per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono essere calcolati come la differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell'atto di incarico.

29.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi necessari per fornire il SIEG.

30.

Quando le attività dell'impresa considerata si limitano al SIEG, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi.

31.

Quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG, i costi da prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai costi comuni. Per determinare il contributo adeguato ai costi comuni, possono essere presi come riferimento i prezzi di mercato per l'uso delle risorse (16), ove disponibili. In mancanza dei prezzi di mercato, il contributo adeguato ai costi comuni può essere determinato facendo riferimento al livello di utile ragionevole (17) che l'impresa dovrebbe realizzare svolgendo le attività al di fuori dell'ambito del SIEG o mediante altre metodologie qualora siano più idonee.

Entrate

32.

Le entrate da tenere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate realizzate attraverso i SIEG, quali specificati nell'atto di incarico, e gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o esclusivi anche se connessi ad altre attività, come stabilito al punto 45, a prescindere dal fatto che tali utili in eccesso vengano classificati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Margine di utile ragionevole

33.

Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale (18) che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.

34.

Ove debitamente giustificato, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole è possibile ricorrere ad indicatori del livello dell'utile diversi dal tasso di remunerazione del capitale come il tasso medio di remunerazione del capitale proprio (19) sul periodo di durata dell'incarico, il rendimento del capitale investito, il rendimento delle attività o l'utile sulle vendite.

35.

A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione prove che dimostrino che l'utile previsto non eccede il livello che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio, fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

36.

È in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente (20) maggiorato di un premio di 100 punti base (21). Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell'atto di incarico.

37.

Qualora la prestazione del SIEG sia connessa ad un considerevole rischio commerciale o contrattuale, ad esempio perché la compensazione è costituita da una somma forfettaria fissa che comprende sia i costi netti previsti che un margine di utile ragionevole e l'impresa opera in un contesto concorrenziale, il margine di utile ragionevole non può superare il livello di un tasso di rendimento del capitale commisurato al livello di rischio. Tale tasso va determinato, ove possibile, sulla base del tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Quando non è possibile applicare tale metodo, possono essere utilizzati anche altri metodi, debitamente giustificati, per stabilire il rendimento sul capitale (22).

38.

Se la prestazione di SIEG non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, ad esempio perché il costo netto sostenuto per fornire il servizio di interesse economico generale è sostanzialmente compensato integralmente ex post, l'utile ragionevole non può superare il livello corrispondente a quello specificato al punto 36. Tale meccanismo di compensazione non prevede incentivi all'efficienza per il fornitore del servizio pubblico. Il suo uso è pertanto rigorosamente limitato ai casi in cui lo Stato membro è in grado di dimostrare che non è possibile o opportuno prendere in considerazione l'efficienza produttiva ed avere un'impostazione contrattuale più efficiente che incentiva l'ottenimento di incrementi di efficienza.

Incentivi all'efficienza

39.

Nel definire il metodo di compensazione, gli Stati membri devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.

40.

Gli incentivi all'efficienza possono essere concepiti in modi diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso o settore. Ad esempio, gli Stati membri possono definire in anticipo un livello di compensazione fisso che preveda e incorpori gli incrementi di efficienza che si può prevedere che l'impresa realizzi nel corso della durata dell'atto di incarico.

41.

In alternativa, gli Stati membri possono definire obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. Se l'impresa non soddisfa gli obiettivi, la compensazione dovrebbe essere ridotta in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Per contro, se l'impresa supera gli obiettivi stabiliti, la compensazione dovrebbe essere aumentata in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Gli aumenti connessi ad incrementi di efficienza produttiva devono essere fissati ad un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata del beneficio di detti incrementi fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.

42.

Tali meccanismi volti ad incentivare i miglioramenti di efficienza devono basarsi su criteri oggettivi e misurabili, stabiliti nell'atto di incarico e soggetti ad una valutazione ex post trasparente effettuata da un soggetto indipendente dal fornitore del SIEG.

43.

Gli incrementi di efficienza dovrebbero essere realizzati senza incidere sulla qualità del servizio prestato e dovrebbero rispettare gli standard fissati nella normativa dell'Unione.

Disposizioni applicabili alle imprese che svolgono anche attività al di fuori dell’ambito del SIEG o che forniscono diversi SIEG

44.

Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31. Quando un'impresa è incaricata della fornitura di più SIEG, sia perché è diversa l'autorità che aggiudica il servizio sia perché è diversa la natura del servizio, la contabilità interna dell'impresa deve permettere di verificare l'eventualità di una sovracompensazione a livello di ciascun SIEG.

45.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad attività diverse rispetto al SIEG per il quale vengono concessi aiuti, che producono utili superiori all'utile ragionevole, o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e vanno aggiunti alle entrate dell'impresa. L'utile ragionevole sulle attività per le quali l'impresa dispone di diritti esclusivi o speciali deve essere valutato da una prospettiva ex ante, alla luce del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa considerata. Tale valutazione deve anche prendere in considerazione gli incentivi all'efficienza che lo Stato membro ha introdotto in relazione alla fornitura dei servizi in questione.

46.

Lo Stato membro può decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori dell'ambito del SIEG, in particolare le attività che si basano sull'infrastruttura necessaria a fornire il SIEG, debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

Sovracompensazione

47.

Per sovracompensazione si intende la compensazione ricevuta in eccesso dall'impresa rispetto all'importo di aiuto, come definito al punto 21, per l'intera durata del contratto. Come previsto ai punti da 39 a 42, un'eccedenza risultante da incrementi di efficienza più elevati del previsto può essere trattenuta come utile ragionevole aggiuntivo se stabilito nell'atto di incarico (23).

48.

Poiché non è necessaria per la gestione del SIEG, la sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile.

49.

Gli Stati membri devono garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG rispetti le condizioni stabilite nella presente comunicazione e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione che eccede l'importo determinato conformemente al requisito di cui nella presente sezione. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni. Per gli aiuti concessi con mezzi diversi da una procedura di appalto pubblico con pubblicazione (24), le verifiche dovrebbero normalmente essere effettuate ogni due anni.

50.

Qualora lo Stato membro abbia previamente definito un livello di compensazione fissa che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio pubblico può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell'incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli come descritte nella presente sezione, in linea di principio la verifica della sovracompensazione si limita a verificare che il livello di utile accordato al fornitore in base all'atto d'incarico sia ragionevole da una prospettiva ex ante.

2.9.   Possono essere necessarie condizioni aggiuntive per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione

51.

Le condizioni previste alle sezioni da 2.1 a 2.8 sono di norma sufficienti per garantire che gli aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione.

52.

Tuttavia è possibile che, in circostanze eccezionali, alcune gravi distorsioni della concorrenza nel mercato interno possano restare irrisolte e che l'aiuto possa incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione.

53.

In tali casi la Commissione valuterà pertanto se le distorsioni possono essere attenuate prevedendo condizioni specifiche o richiedendo agli Stati membri di sottoscrivere impegni.

54.

Si prevede che gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse dell'Unione possano verificarsi solamente in circostanze eccezionali. La Commissione limiterà la propria attenzione alle distorsioni nelle quali l'aiuto ha effetti negativi considerevoli su altri Stati membri e sul funzionamento del mercato interno, ad esempio perché impediscono alle imprese di settori rilevanti dell'economia di raggiungere la dimensione operativa necessaria per una gestione efficiente.

55.

Tali distorsioni possono verificarsi ad esempio qualora l'incarico abbia una durata non giustificabile con riferimento a criteri oggettivi (quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili) o comprenda una serie di compiti (normalmente oggetto di incarichi distinti senza perdita di vantaggio sociale e senza costi aggiuntivi in termini di efficienza e efficacia nella fornitura del servizio). In tal caso la Commissione valuta se lo stesso servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio mediante un incarico più limitato in termini di durata e di ambito o per mezzo di incarichi distinti.

56.

Un'altra situazione in cui può rendersi necessaria una valutazione più dettagliata potrebbe verificarsi qualora uno Stato membro incarichi un fornitore di servizi pubblici, senza procedura di selezione concorrenziale, di fornire un SIEG su un mercato non riservato dove sono già forniti servizi molto simili o si può prevedere che vengano forniti in un futuro prossimo in assenza del SIEG. Questi effetti negativi sullo sviluppo degli scambi possono essere più accentuati se il SIEG viene offerto a una tariffa inferiore ai costi dei fornitori esistenti o potenziali, in modo da causare la preclusione del mercato. La Commissione, sebbene rispetti pienamente l'ampio margine di discrezionalità di uno Stato membro per definire il SIEG, può tuttavia chiedere modifiche, ad esempio nell'attribuzione dell'aiuto, qualora possa ragionevolmente dimostrare la possibilità di fornire lo stesso SIEG a condizioni equivalenti per gli utenti, in maniera meno distorsiva e a costo minore per lo Stato.

57.

Un esame approfondito è altresì giustificato qualora il conferimento dell'obbligo di servizio pubblico sia connesso a diritti speciali o esclusivi che provocano una restrizione grave della concorrenza nel mercato interno in misura contraria all'interesse dell'Unione. Sebbene lo strumento principale per valutare un tale caso rimanga l'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato non possono essere ritenuti compatibili se il diritto esclusivo conferisce vantaggi che non possono essere correttamente valutati, quantificati o individuati conformemente alle metodologie di calcolo dei costi netti del SIEG dettagliate nella sezione 2.8.

58.

La Commissione presterà attenzione anche alle situazioni in cui l'aiuto consente all'impresa di finanziarie la realizzazione o l'uso di un'infrastruttura che non è non replicabile e che la mette in grado di precludere il mercato sul quale il SIEG è fornito o mercati rilevanti collegati. In questo caso può essere opportuno esigere che sia concesso ai concorrenti un accesso equo e non discriminatorio a tale infrastruttura, a condizioni adeguate.

59.

Se le distorsioni della concorrenza derivano dal fatto che l'incarico ostacola l'effettiva applicazione o esecuzione della normativa dell'Unione volta a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione valuterà se il servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio attuando integralmente la normativa settoriale dell'Unione.

2.10.   Trasparenza

60.

Per ciascuna compensazione della prestazione di SIEG che rientra nel campo di applicazione della presente comunicazione, lo Stato interessato deve pubblicare le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:

a)

i risultati della consultazione pubblica o degli altri strumenti adeguati di cui al punto 14;

b)

l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

c)

l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;

d)

gli importi di aiuto concessi all'impresa su base annua.

2.11.   Aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/UE

61.

I principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39, da 51 a 59 e 60, lettera a), non si applicano agli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/UE

3.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

62.

Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'adempimento della presente comunicazione, contenente una descrizione dell'applicazione della presente comunicazione ai diversi settori di appartenenza dei fornitori di servizi. Tale descrizione comprende:

a)

una descrizione dell'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;

b)

l'importo totale degli aiuti concessi alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;

c)

l'indicazione di eventuali difficoltà o denunce presentate da terzi riguardo all'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione per un particolare tipo di servizio e

d)

altre informazioni richieste dalla Commissione riguardanti l'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione, da precisare in tempo utile prima della trasmissione della relazione.

La prima relazione è da trasmettere entro il 30 giugno 2014.

63.

Inoltre, conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (25) (ora articolo 108 del trattato) e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (26), gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali riguardanti gli aiuti concessi a seguito di una decisione della Commissione basata sulla presente comunicazione.

64.

Le relazioni saranno pubblicate sul sito internet della Commissione.

65.

La Commissione intende riesaminare la presente comunicazione entro il 31 gennaio 2017.

4.   CONDIZIONI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

66.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che permettano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. Nel settore dei SIEG, la definizione di condizioni e di obblighi può risultare necessaria in particolare per garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate non diano luogo a indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. In questo contesto, possono essere necessarie relazioni periodiche o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

5.   APPLICAZIONE

67.

La Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione a decorrere dal 31 gennaio 2012.

68.

La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione a tutti i progetti di aiuto notificati e deciderà in merito a tali progetti sulla base dei suddetti principi, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima del 31 gennaio 2012.

69.

La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data. Tuttavia, qualora l'aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

6.   MISURE OPPORTUNE

70.

La Commissione propone come misure opportune, ai fini dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri pubblichino l'elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla presente comunicazione entro il 31 gennaio 2013 e che li adeguino effettivamente entro il 31 gennaio 2014.

71.

Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri devono confermare alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta da uno Stato membro, la Commissione considererà che detto Stato membro non ha accettato la proposta.


(1)  Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747, e sentenza nelle cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Racc. 2003, pag. I-14243.

(2)  Nella sentenza nella causa Altmark, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

(3)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

(6)  GU L 7 dell'11.1.2012.

(7)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(8)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

(9)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(11)  Direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

(12)  In questo contesto, per «costi netti» si intendono i costi netti determinati secondo la metodologia di cui al punto 25 oppure i costi meno le entrate qualora la metodologia del costo evitato netto non sia applicabile.

(13)  Fonti di informazione pubbliche, livelli dei costi sostenuti in passato dal fornitore del SIEG, livelli dei costi dei concorrenti, piani aziendali, relazioni sui settori in questione ecc.

(14)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(15)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(16)  Nella sentenza Chronopost (cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA, Racc. 2003, pag. I-6993), la Corte di Giustizia europea ha fatto riferimento alle «condizioni normali di mercato»: «in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili».

(17)  L'utile ragionevole sarà valutato in una prospettiva ex ante (in base agli utili attesi piuttosto che agli utili realizzati) al fine di mantenere gli incentivi per l'impresa a realizzare incrementi di efficienza nella gestione delle attività al di fuori dell'ambito del SIEG.

(18)  Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

(19)  In un dato anno, l'indicatore contabile «remunerazione del capitale proprio» (ROE) è definito come il rapporto tra il risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari (EBIT) e il capitale proprio in tale anno. Il rendimento annuo medio dovrebbe essere calcolato sul periodo di durata dell'incarico applicando come fattore di attualizzazione, a seconda dei casi, il costo del capitale dell'impresa oppure il tasso stabilito nella comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento.

(20)  Il tasso swap è l'equivalente — con una scadenza più lunga — del tasso IBOR («Inter-Bank Offered Rate»). Viene utilizzato sui mercati finanziari come tasso di riferimento per fissare il tasso di finanziamento.

(21)  Il premio di 100 punti base serve, tra l'altro, a compensare il rischio di liquidità dovuto al fatto che un fornitore di SIEG che investe del capitale in un contratto SIEG impegna questo capitale per la durata dell'atto di incarico e non sarà in grado di vendere la propria partecipazione così rapidamente e a buon prezzo come nel caso di un attivo diffuso e privo di rischi di liquidità.

(22)  Ad esempio confrontando il rendimento con la media ponderata del costo del capitale dell'impresa per l'attività in questione o con il rendimento medio sul capitale registrato per il settore negli ultimi anni, tenendo conto del fatto che il ricorso a dati storici può essere più o meno opportuno per effettuare previsioni.

(23)  Analogamente, un disavanzo determinato da incrementi di efficienza inferiori al previsto dovrebbe essere parzialmente sostenuto dall'impresa quando ciò è stabilito nell'atto di incarico.

(24)  Quali gli aiuti concessi in relazione a contratti interni, a concessioni senza aggiudicazione per gara o a procedure di appalto pubblico senza pubblicazione preliminare.

(25)  GU L 83 del 27.3.1999, pag 1.

(26)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/23


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») per la prestazione di servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 8/04

Il 20 dicembre 2011 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Il progetto di regolamento della Commissione è allegato alla presente comunicazione. La consultazione pubblica su questo progetto di regolamento della Commissione è aperta per un periodo di un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione.


ALLEGATO

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) N. …/… DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del presente progetto di regolamento (2),

sentito il parere del Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (3), che stabilisce un massimale generale «de minimis» di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

(3)

Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale «de minimis» stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano probabilmente i costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale hanno una portata territoriale limitata. È quindi appropriato introdurre, in aggiunta al regolamento (CE) n. 1998/2006, un regolamento contenente regole specifiche relative agli aiuti «de minimis» relativamente alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

(4)

In base all’esperienza della Commissione, si dovrebbe ritenere che gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

(5)

Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in detti settori, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ciò lascia impregiudicate le misure concesse a imprese operanti nel settore della pesca che forniscono servizi di interesse economico generale non connessi ai prodotti della pesca, quale ad esempio la raccolta di rifiuti in mare. Restano esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, onde tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese che operano nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri e considerando la sovraccapacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione e il trasporto merci. Ciò non mette in dubbio l’approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti dell'Unione diversi dal presente regolamento. Il presente regolamento non si applica al settore carboniero, in considerazione della decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (4).

(6)

Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(7)

La Corte di giustizia ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non si applica agli aiuti il cui importo sia determinato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti «de minimis» connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(8)

Il presente regolamento non si applica agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

(9)

Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5).

(10)

Le misure di aiuto di Stato superiori al massimale «de minimis» non devono poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.

(11)

Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(12)

Per evitare che le intensità massime d’aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 1998/2006.

(14)

La Corte di giustizia, nella sentenza Altmark  (6), ha fissato dei criteri per stabilire i casi in cui le compensazioni per la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituiscono aiuto di Stato. Gli aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento non possono comunque cumularsi con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno a norma della sentenza Altmark. Le misure di aiuto rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente regolamento solamente se l'intero importo della compensazione, che costituisca aiuto di Stato o meno, non eccede la soglia stabilita nel presente regolamento.

(15)

A fini della trasparenza e della sua corretta applicazione, il presente regolamento deve stabilire una soglia chiara anche nel caso di aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni, quali i prestiti e i conferimenti di capitale. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno poter applicare tale soglia indipendentemente dalle specifiche caratteristiche della misura e senza la necessità di effettuare calcoli. Pertanto, gli aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo versato all'impresa non supera 500 000 EUR. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, il presente regolamento si applica solamente se la parte garantita del relativo prestito non supera 500 000 EUR.

(16)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. A tal fine e per assicurare la conformità alle disposizioni relative al cumulo con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, quando concedono un aiuto «de minimis» in base al presente regolamento, gli Stati membri informano l’impresa interessata dell’importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» oggetto del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1998/2006 ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. Come alternativa, lo Stato membro ha la possibilità di assicurare il rispetto del massimale mediante un registro centrale.

(17)

Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni poste dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o da normative settoriali dell'Unione.

(18)

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (7);

b)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

c)

aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i)

quando l’importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii)

quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e)

aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio;

g)

aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h)

aiuti concessi a imprese in difficoltà.

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;

b)

per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c)

per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti «de minimis»

1.   Gli aiuti concessi alle imprese nell'ambito della fornitura di servizi di interesse economico generale, se rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento, devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che sono pertanto esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   Le misure di aiuto possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3.   Gli aiuti concessi sotto forme diverse dalle sovvenzioni, quali i prestiti e i conferimenti di capitale, possono beneficiare del presente regolamento solamente se l'importo versato all'impresa non supera il massimale fissato al paragrafo 2. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la parte garantita del relativo prestito non supera tale massimale.

4.   Qualora l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al paragrafo 2, tali aiuti non possono beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura di aiuto.

5.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

6.   Gli aiuti «de minimis» ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 fino al massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento non possono tuttavia cumularsi con alcuna compensazione riguardante lo stesso SIEG, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

Articolo 3

Controllo

1.   Quando intende concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è utilizzata per determinare se il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» concesso all'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale in base al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1998/2006 durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a detto Stato membro.

3.   Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis», in base al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1998/2006, ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2018.

La Commissione intende riesaminare il presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 8 del 11.1.2012, pag. 23.

(3)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(4)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

(5)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(6)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgerich, Racc. 2003, pag. I-7747.

(7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/28


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 gennaio 2012

2012/C 8/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2808

JPY

yen giapponesi

98,39

DKK

corone danesi

7,4355

GBP

sterline inglesi

0,82820

SEK

corone svedesi

8,8120

CHF

franchi svizzeri

1,2136

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6555

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,785

HUF

fiorini ungheresi

312,31

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6981

PLN

zloty polacchi

4,4626

RON

leu rumeni

4,3620

TRY

lire turche

2,3921

AUD

dollari australiani

1,2379

CAD

dollari canadesi

1,3021

HKD

dollari di Hong Kong

9,9471

NZD

dollari neozelandesi

1,6098

SGD

dollari di Singapore

1,6506

KRW

won sudcoreani

1 478,49

ZAR

rand sudafricani

10,3390

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0858

HRK

kuna croata

7,5325

IDR

rupia indonesiana

11 722,29

MYR

ringgit malese

4,0127

PHP

peso filippino

56,335

RUB

rublo russo

40,3900

THB

baht thailandese

40,512

BRL

real brasiliano

2,3030

MXN

peso messicano

17,3805

INR

rupia indiana

66,3390


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/29


Avviso relativo ai manuali di corretta prassi operativa dell'Unione europea

2012/C 8/06

Alla luce dei risultati della valutazione effettuata, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali si è accordato sulla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti per i seguenti manuali di corretta prassi operativa dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1):

 

Titolo: Manuale di corretta prassi di fabbricazione per «ovoprodotti liquidi, concentrati, congelati ed essiccati» utilizzati come ingredienti alimentari (ovoprodotti non pronti per il consumo)

Autore: Associazione europea dei produttori di uova (European Egg Processors Association — EEPA)

Riferimento: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

 

Titolo: Manuale comunitario di corretta prassi operativa per l'igiene nei branchi da allevamento di pollastre e da deposizione di uova

Autore: Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea e Confederazione generale delle cooperative agricole dell’Unione europea (Committee of Professional Agricultural Organisations and General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union — COPA-COGECA), Unione europea per il commercio all'ingrosso di uova, ovoprodotti, pollame e selvaggina (European Union of wholesale with eggs, egg products, poultry and game — EUWEP)

Riferimento: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

 

Titolo: Manuale di corretta prassi igienica per la prevenzione e il controllo dei microorganismi patogeni con particolare riferimento alla salmonella tra gli esemplari di Gallus gallus (polli da ingrasso) allevati per la carne nelle aziende e durante la cattura, il carico e il trasporto

Autore: Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea e Confederazione generale delle cooperative agricole dell’Unione europea (Committee of Professional Agricultural Organisations and General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union — COPA-COGECA), Associazione europea dei produttori avicoli e del commercio di pollame (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU — AVEC)

Riferimento: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

 

Titolo: Manuale comunitario di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP nella produzione di involucri naturali per salumi

Autore: Associazione europea degli involucri naturali per salumi (European Natural Sausage Casings Association — ENSCA);

Riferimento: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/30


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 8/07

Aiuto n.: SA.33146 (11/XF)

Stato membro: Francia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc.: Organisations de producteurs

Base giuridica:

article 75 de la loi no 1312/2003 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003.

articolo 17 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca,

Articolo 37, lettera n), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa:

2 milioni di EUR nel 2012

1,3 milioni di EUR nel 2013

0,7 milioni di EUR nel 2014

Intensità massima dell'aiuto: 60 % delle spese ammissibili.

Data di entrata in vigore: 2012.

Durata del regime o dell'aiuto individuale (indicare la data prevista per il versamento dell'ultima rata: il termine ultimo per presentare la domanda di pagamento del saldo dell'aiuto è il 31 dicembre 2015.

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le ristrutturazioni delle organizzazioni di produttori

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articolo 17 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Attività interessata: Pesca e acquacoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 20002

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

FRANCE

Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Questo aiuto ha per finalità il sostegno alla ristrutturazione delle organizzazioni di produttori per mezzo di prestiti nazionali provenienti dall'imposta destinata all'OFIMER (sostituita dal 1o aprile 2009 da FranceAgriMer che ne ha ripreso tutte le attività).

Il ricorso al regolamento di esenzione si giustifica per due motivi:

da un lato, la decisione della Commissione «Aide d'Etat N 544/03 — Taxe parafiscale affectée à l'OFIMER» non prevede finanziamenti di questo tipo fra le azioni strutturali di interesse comune, poiché la partecipazione alle azioni di ristrutturazione non era allora prevista al titolo dell'IFOP. Essa è stata in effetti iscritta in data successiva alla decisione della Commissione all'articolo 37, lettera n), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca,

dall'altro, il ricorso alla misura 3-1 (articolo 37) del suddetto regolamento non è possibile dal punto di vista finanziario, tenuto conto dell'ingente livello di utilizzo della dotazione corrispondente e dei livelli e delle prospettive di utilizzo degli stanziamenti degli altri assi e misure del Fondo europeo per la pesca che limitano le possibilità di riassetto e di revisione del piano finanziario.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/31


Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2012/C 8/08

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore H16, come appare sulla mappa riportata nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore H16 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/32


Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2012/C 8/09

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore G18, come appare sulla mappa riportata nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore G18 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/33


Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2012/C 8/10

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore M3, come appare sulla mappa riportata nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore M3 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/34


Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2012/C 8/11

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore N1, come appare sulla mappa riportata nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore N1 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.


11.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/35


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 8/12

Aiuto n.: SA.33387 (11/XF).

Stato membro: Spagna.

Regione/Autorità che concede l’aiuto: Comunitat Valenciana.

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Ayudas a explotaciones de piscicultura.

Base giuridica: Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se adjudican a AGROALIMED determinadas tareas en explotaciones de piscicultura.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 20 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: 100 %.

Data di entrata in vigore: dalla sua pubblicazione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014). Indicare: ultimo trimestre dell’esercizio finanziario.

Obiettivo dell’aiuto: applicazione di misure sanitarie per le specie acquicole degli allevamenti ittici della Comunitat Valenciana.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 14. Aiuti per misure veterinarie.

Attività interessata: allevamenti ittici.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46410 Valencia

ESPAÑA

Sito Internet: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=d9ffb5e3-e479-44fb-894e-8b6b3a2b234d&groupId=16

Giustificazione: tenuto conto delle caratteristiche degli allevamenti ittici è opportuno mettere in atto una serie di misure sanitarie e zoosanitarie di prevenzione. Le misure sovvenzionate sono quelle definite all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 736/2008: «Aiuti per misure veterinarie» e sono destinate all’esecuzione del piano zoosanitario annuale del 2011.