ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.373.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
21 dicembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2011/C 373/01

Parere della Commissione, del 20 dicembre 2011, sul piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima fase di smantellamento del reattore A3 della centrale nucleare di Chinon, situata in Francia, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

1

2011/C 373/02

Parere della Commissione, del 20 dicembre 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

3

 

Garante europeo della protezione dei dati

2011/C 373/03

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 373/04

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/860/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

8

 

Commissione europea

2011/C 373/05

Tassi di cambio dell'euro

9

2011/C 373/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 373/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2011/C 373/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 373/09

Addendum all'invito a presentare proposte 2012 — EAC/27/11 — Programma di apprendimento permanente (LLP)

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 373/10

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

16

2011/C 373/11

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

23

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

sul piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima fase di smantellamento del reattore A3 della centrale nucleare di Chinon, situata in Francia, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2011/C 373/01

La seguente valutazione è realizzata secondo le disposizioni del trattato Euratom, fatte salve ulteriori valutazioni da effettuarsi ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli obblighi previsti da esso e dal diritto derivato.

Il 7 giugno 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla prima fase di smantellamento del reattore A3 della centrale nucleare di Chinon in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

La distanza tra la centrale nucleare e il confine più vicino con un altro Stato membro, in questo caso il Regno Unito, è di 384 km. Il Belgio è il secondo Stato membro più vicino ad una distanza di 426 km. La Spagna e il Lussemburgo si trovano a 460 km e 494 km di distanza rispettivamente.

2)

In normali condizioni operative di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non sono tali da avere ripercussioni sulla salute della popolazione di un altro Stato membro.

3)

I residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati siti in Francia. Non si prevede l'esportazione di rifiuti radioattivi dalla Francia.

La Commissione raccomanda che i controlli riguardanti la concentrazione di attività residua, eseguiti per confermare la natura convenzionale dei rifiuti solidi dopo la decontaminazione, siano tali da assicurare la conformità ai criteri di eliminazione enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

4)

In caso di scarichi non programmati di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla prima fase di smantellamento del reattore A3 della centrale nucleare di Chinon, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

2011/C 373/02

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

Il 16 giugno 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo lituano, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 6 luglio 2011 e fornite dalle autorità lituane il 1o agosto 2011, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l'impianto e il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie la Lettonia, è di 8 km. Il secondo Stato membro più vicino è la Polonia, situato a circa 250 km di distanza. La Repubblica di Bielorussia, paese confinante, è a 5 km di distanza.

2.

Durante il periodo di funzionamento del deposito:

i rifiuti radioattivi saranno collocati nel deposito senza l'intenzione di recuperarli,

Il deposito non è soggetto a un'autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi. In condizioni operative normali il deposito emetterà gas radioattivi e può rilasciare percolati radioattivi in quantità minime; queste sostanze non comportano tuttavia un'esposizione apprezzabile sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo,

in caso di scarichi non programmati di residui radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri o di paesi limitrofi potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

3.

In seguito alla chiusura definitiva del deposito:

le misure previste per la chiusura definitiva del deposito, descritte nei dati generali, offrono l'assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa, sia dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese limitrofo.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


Garante europeo della protezione dei dati

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/4


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

2011/C 373/03

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 25 luglio 2011 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito «OESC») per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (3).

2.

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il giorno stesso dell’adozione la proposta è stata inviata al GEPD. Prima dell’adozione della proposta il GEPD era stato consultato in modo informale. Il Garante ha accolto con favore tale consultazione informale ed è lieto di constatare che quasi tutte le sue osservazioni sono state prese in considerazione nella versione definitiva della proposta.

3.

Nel presente parere il GEPD fornisce una breve descrizione e un’analisi degli aspetti della proposta riguardanti la protezione dei dati.

II.   ASPETTI DELLA PROPOSTA RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI

II.1.   Le attività di trattamento dei dati nell’ambito del regolamento proposto

4.

Il regolamento proposto istituirà una procedura europea per un provvedimento cautelare che consentirà al creditore («il ricorrente») di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito «OESC») per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore («il convenuto») in un conto bancario ubicato nell’UE. La proposta intende migliorare la situazione attuale in cui, a causa di un procedimento «complesso, lungo e costoso», i debitori possono facilmente sottrarsi a provvedimenti di esecuzione trasferendo rapidamente il proprio denaro da un conto bancario in uno Stato membro a un altro (4).

5.

Ai sensi del regolamento proposto, i dati personali sono oggetto di trattamento in vari modi e sono trasferiti tra diversi soggetti. Si opera un’importante distinzione tra due situazioni. In primo luogo, la situazione in cui un’OESC è richiesta prima dell’inizio di un procedimento giudiziario o in cui una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico non sono ancora stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell’esecuzione (5). In secondo luogo, la situazione in cui un’OESC è richiesta dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che sono esecutivi.

6.

Nel primo caso, i dati personali del ricorrente e del convenuto (dati di identificazione, informazioni sul conto bancario del convenuto, descrizione delle circostanze pertinenti e prove del comportamento) sono forniti dal ricorrente all’autorità giudiziaria nazionale presso la quale deve essere avviato il procedimento di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. La domanda è presentata con il modulo di cui all’allegato I della proposta (cfr. articolo 8 della proposta).

7.

Nel secondo caso, il ricorrente trasmette i dati personali del convenuto (dati di identificazione, informazioni sul conto bancario del convenuto e copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico) all’autorità giudiziaria che ha reso la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria oppure, nel caso di un atto pubblico, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stato redatto l’atto pubblico o direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione. La domanda è presentata con il modulo di cui all’allegato I della proposta (cfr. articolo 15).

8.

In entrambi i casi, il ricorrente deve fornire tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o ai suoi conti bancari affinché la banca o le banche possano identificare il convenuto e il suo conto o i suoi conti bancari (cfr. articolo 16 della proposta). Per le persone fisiche, tali informazioni comprendono il nome per esteso del convenuto, il nome della banca, il numero del conto o dei conti bancari, l’indirizzo completo del convenuto e la sua data di nascita o il numero d’identità nazionale o del passaporto. Tutto ciò è specificato nel modulo di cui all’allegato I (cfr. punto 4.7 dell’allegato I). I dati facoltativi da inserire nel modulo sono il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del convenuto (cfr. punto 3 dell’allegato I).

9.

Qualora non disponga delle informazioni sul conto bancario del convenuto, il ricorrente può richiedere che l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 17 della proposta. La richiesta deve essere presentata con la domanda di OESC e deve riportare «tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente» relative al convenuto e ai suoi conti bancari (cfr. articolo 17, paragrafi 1 e 2). L’autorità giudiziaria o l’autorità emittente emette l’OESC e la trasmette all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, la quale si avvale di «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato membro dell’esecuzione per ottenere le informazioni» (articolo 17, paragrafi 3 e 4). I modi per ottenere informazioni sono uno dei seguenti: obbligare tutte le banche del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro e accesso dell’autorità competente alle informazioni, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove (articolo 17, paragrafo 5).

10.

All’articolo 17, paragrafo 6, si precisa che le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, sono «proporzionate alla finalità di identificare il conto o i conti bancari del convenuto, sono pertinenti e non eccessive e devono limitarsi: a) all’indirizzo del convenuto, b) alla banca o alle banche presso cui sono depositati i conti del convenuto, c) al numero del conto o dei conti bancari del convenuto».

11.

Alcune disposizioni della proposta comportano lo scambio transfrontaliero di informazioni, tra cui dati personali. Il trasferimento dell’OESC dall’autorità giudiziaria o dall’autorità emittente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione è effettuato con il modulo di cui all’allegato II della proposta (cfr. articoli 21 e 24 della proposta). Tale modulo contiene un minor numero di informazioni sul convenuto, in quanto non vi figurano la data di nascita, il numero d’identità nazionale o del passaporto, il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica del convenuto. In base alle diverse fasi descritte nel regolamento proposto, ciò sembra dovuto al fatto che il numero del conto o dei conti bancari del convenuto sia già stato accertato al di là di qualsiasi dubbio o che tali informazioni debbano ancora essere reperite dall’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione a norma dell’articolo 17 della proposta.

12.

L’articolo 20 riguarda la comunicazione e la cooperazione tra autorità giudiziarie. Le informazioni su tutte le circostanze pertinenti possono essere richieste direttamente o tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE (6).

13.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di un’OESC, la banca informa l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione e il ricorrente, con il modulo di cui all’allegato III della proposta (cfr. articolo 27). Tale modulo richiede le stesse informazioni sul convenuto del modulo di cui all’allegato II. L’articolo 27, paragrafo 3, dispone che la banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici sicuri.

II.2.   Obblighi in materia di protezione dei dati

14.

Le varie attività di trattamento dei dati personali previste dal regolamento proposto devono essere effettuate nel dovuto rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE e alla normativa nazionale adottata per il suo recepimento. Il GEPD constata con soddisfazione che ciò è evidenziato al considerando 21 e all’articolo 46, paragrafo 3, della proposta. Il Garante accoglie inoltre con favore il riferimento agli articoli 7 e 8 della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea di cui al considerando 20 della proposta.

15.

Alcune informazioni sul ricorrente e sul convenuto sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’OESC. Le disposizioni in materia di protezione dei dati impongono di usare soltanto le informazioni effettivamente necessarie e proporzionate all’obiettivo perseguito. Il GEPD è lieto di constatare che la Commissione ha tenuto in seria considerazione la proporzionalità e la necessità del trattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame.

16.

Ciò è illustrato innanzitutto dall’elenco limitato di informazioni personali richieste agli articoli 8, 15 e 16 e negli allegati della proposta. Il GEPD rileva con soddisfazione che i dati personali richiesti diminuiscono nei diversi allegati che seguono le varie fasi della procedura OESC. In generale, il Garante non ha motivo di ritenere che le informazioni richieste vadano al di là di quanto necessario ai fini del regolamento proposto. Nel merito, il GEPD ha soltanto due osservazioni da fare.

17.

La prima riguarda i dati relativi all’indirizzo del ricorrente negli allegati del regolamento proposto. Secondo l’articolo 25 della proposta, al convenuto sono notificati o comunicati l’OESC e tutti i documenti presentati all’autorità giudiziaria o all’autorità competente per l’emissione dell’ordinanza, i quali dovrebbero contenere le informazioni fornite negli allegati I, II e III. Non vi è alcun rimando alla possibilità del ricorrente di richiedere la cancellazione dei dati relativi al suo indirizzo nei vari documenti prima che siano trasmessi al convenuto. In alcune circostanze la comunicazione al convenuto dei dati relativi all’indirizzo del ricorrente può esporre quest’ultimo al rischio di subire pressioni extragiudiziarie da parte del convenuto. Il Garante propone quindi al legislatore di prevedere, all’articolo 25, che il ricorrente possa richiedere l’eliminazione di tali dati dalle informazioni fornite al convenuto.

18.

La seconda osservazione riguarda i dati facoltativi da inserire nell’allegato I, cioè il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. Se queste informazioni sono incluse come dati cui si può fare ricorso per contattare il convenuto in assenza di altre informazioni, ciò dovrebbe essere precisato. In caso contrario non sembrano sussistere motivi per mantenere tali sezioni.

19.

Un altro esempio della seria attenzione prestata dalla Commissione alla proporzionalità e alla necessità del trattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame è il riferimento esplicito al principio di necessità di cui all’articolo 16 e all’articolo 17, paragrafi 1 e 6, della proposta. L’articolo 16 fa riferimento a tutte le informazioni «affinché la banca o le banche possano» identificare il convenuto, l’articolo 17, paragrafo 1, alle informazioni «necessarie» e l’articolo 17, paragrafo 6, riprende la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE, che prevede che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti. Il GEPD è soddisfatto di queste disposizioni, in quanto rendono visibile il fatto che la raccolta di dati personali deve essere effettuata nel rispetto del principio di necessità. L’articolo 17 solleva tuttavia alcune perplessità.

20.

L’articolo 17, paragrafo 2, impone al ricorrente di fornire «tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente» relative al convenuto e ai suoi conti bancari. Si tratta di una formulazione generica che potrebbe comportare il trasferimento di ogni tipo di informazione sul convenuto. La disposizione non precisa che tali informazioni devono limitarsi a quelle necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti bancari. Il GEPD raccomanda di inserire tale limitazione nell’articolo 17, paragrafo 2.

21.

All’articolo 17, paragrafo 4, il riferimento a «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» potrebbe includere metodi di indagine che interferiscono indebitamente nella vita privata del convenuto. Letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, è però chiaro che tali mezzi si limitano ai due modi descritti al punto 9 del presente parere. Tuttavia, onde evitare interpretazioni erronee della portata dei mezzi a disposizione dell’autorità competente, il legislatore potrebbe valutare la possibilità di sostituire «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» con «uno dei due modi di cui al paragrafo 5».

22.

Per quanto riguarda i due modi descritti all’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), il GEPD nutre dubbi in merito al secondo. Tale modo riguarda l’accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente nel caso in cui siano detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove. Nell’allegato I della proposta si fa riferimento ai «registri pubblici esistenti» (cfr. punto 4 dell’allegato I). A fini di chiarezza, si dovrebbe spiegare che cosa s’intende effettivamente all’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della proposta. Occorre sottolineare che le informazioni raccolte non solo devono essere necessarie ai fini del regolamento proposto; devono anche essere reperite in modo da rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

23.

Riguardo al trasferimento transfrontaliero dei dati tra i vari soggetti interessati, il GEPD non rileva particolari problemi sotto il profilo della protezione dei dati. Soltanto l’articolo 27, paragrafo 3, della proposta desta perplessità. Esso dispone che la banca può trasmettere la dichiarazione (con il modulo di cui all’allegato III) con mezzi di comunicazione elettronici sicuri. Il termine «può» è dovuto al fatto che l’uso di mezzi di comunicazione elettronici è un’alternativa all’invio della dichiarazione per posta, come si evince dall’allegato III. L’articolo 27, paragrafo 3, è inteso a consentire alle banche di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici, ma soltanto se tali mezzi sono sicuri. Il GEPD raccomanda al legislatore di chiarire la disposizione, poiché il testo attuale potrebbe essere interpretato nel senso che l’uso di mezzi sicuri sia facoltativo. L’articolo 27, paragrafo 3, potrebbe essere sostituito dal testo seguente: «La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici, purché siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE».

III.   CONCLUSIONE

24.

Il GEPD prende atto con soddisfazione dei provvedimenti adottati per tenere conto dei diversi aspetti riguardanti la protezione dei dati nello strumento proposto, cioè l’OESC. Più in particolare, apprezza l’applicazione del principio di necessità e i relativi riferimenti. Il Garante ritiene tuttavia che il regolamento proposto richieda ulteriori miglioramenti e precisazioni e raccomanda di:

valutare se prevedere, all’articolo 25, che il ricorrente possa richiedere l’eliminazione dei dati relativi al suo indirizzo dalle informazioni fornite dal convenuto,

eliminare i dati facoltativi da inserire nell’allegato I (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del convenuto), se non se ne dimostra l’effettiva necessità,

limitare le informazioni fornite dal ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, a quelle necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti bancari,

valutare se sostituire, all’articolo 17, paragrafo 4, la dicitura «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» con la dicitura «uno dei due modi di cui al paragrafo 5»,

precisare che cosa si intende per i «registri pubblici esistenti» cui rimanda l’articolo 17, paragrafo 5, lettera b),

riformulare l’articolo 27, paragrafo 3, come segue: «La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici, purché siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE».

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Cfr. COM(2011) 445 definitivo.

(4)  Cfr. la relazione che accompagna la proposta, pag. 4.

(5)  Il concetto di «atto pubblico» è definito all’articolo 4, paragrafo 11, della proposta come segue: «qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata».

(6)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/8


Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/860/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

2011/C 373/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/860/PESC (1) del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K Unità coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 338 del 21.12.2011.


Commissione europea

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 dicembre 2011

2011/C 373/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3074

JPY

yen giapponesi

101,88

DKK

corone danesi

7,4338

GBP

sterline inglesi

0,83680

SEK

corone svedesi

8,9780

CHF

franchi svizzeri

1,2192

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7080

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,491

HUF

fiorini ungheresi

300,56

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6969

PLN

zloty polacchi

4,4590

RON

leu rumeni

4,3165

TRY

lire turche

2,4760

AUD

dollari australiani

1,3082

CAD

dollari canadesi

1,3508

HKD

dollari di Hong Kong

10,1751

NZD

dollari neozelandesi

1,7139

SGD

dollari di Singapore

1,7033

KRW

won sudcoreani

1 519,17

ZAR

rand sudafricani

10,8132

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2914

HRK

kuna croata

7,5198

IDR

rupia indonesiana

11 878,68

MYR

ringgit malese

4,1569

PHP

peso filippino

57,256

RUB

rublo russo

41,9600

THB

baht thailandese

40,922

BRL

real brasiliano

2,4303

MXN

peso messicano

18,0685

INR

rupia indiana

69,2600


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/10


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 373/06

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lussemburgo

Oggetto della commemorazione: il Granduca Henri e il Granduca Guillaume IV della serie «dinastia granducale».

Descrizione del disegno: Il campo sinistro della parte interna della moneta ritrae l’effigie di Sua Altezza Reale, il Granduca Henri, con lo sguardo rivolto a destra, sovrapposta all’effigie del Granduca Guillaume IV, anch’esso con lo sguardo nella stessa direzione. La scritta «GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG» e la data «2012», affiancata dal marchio e dalle iniziali del direttore della zecca («Maestro della zecca»), appaiono sopra le effigi nella parte interna della moneta. Nel campo destro della parte interna, contrapposta alle effigi è rappresentato, sullo sfondo, uno scorcio della città di Lussemburgo. I nomi «HENRI» e «GUILLAUME IV», assieme al testo «† 1912», sono riportati sotto le rispettive effigi.

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 1,4 milioni di monete.

Data di emissione: gennaio 2012.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 373/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

26.11.2011

Durata

26.11.2011-31.12.2011

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 373/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.11.2011

Durata

13.11.2011-31.12.2011

Stato membro

Regno Unito/GBR

Stock o gruppo di stock

BOR/678-

Specie

Pesce tamburo (Caproidae)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/13


Addendum all'invito a presentare proposte 2012 — EAC/27/11

Programma di apprendimento permanente (LLP)

2011/C 373/09

Il presente addendum completa l'invito a presentare proposte 2011/C 233/06.

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 1720/2006/CE) (1). Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.

2.   Ammissibilità

Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione, di insegnamento e di formazione professionali ed è accessibile a tutte le entità elencate nell'articolo 4 della decisione.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):

i 27 Stati membri dell'Unione europea,

i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,

paesi candidati: Croazia, Turchia.

Inoltre, anche i candidati dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Serbia sono ammessi a tutte le azioni del programma di cui al punto A.2 dell'allegato della decisione n. 1720/2006/CE (3).

I candidati dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi alle azioni seguenti (4):

Comenius, Grundtvig, Erasmus e Leonardo da Vinci — Visite preparatorie,

Comenius e Grundtvig — Formazione permanente,

Grundtvig — Visite e scambi,

Erasmus — Mobilità degli studenti per studi,

Erasmus — Mobilità del personale — Incarichi di insegnamento,

Visite di studio nel quadro dell'attività chiave 1 del programma trasversale,

Leonardo da Vinci — Mobilità.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che istituisce l'LLP, i progetti e le reti multilaterali nell'ambito di Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e la attività chiave del programma trasversale sono aperti anche ai partner di altri paesi terzi. Si invita a consultare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 141 484 000 EUR.

L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi partecipanti.

4.   Termine per la presentazione delle candidature

I termini principali sono i seguenti:

Comenius: Mobilità individuale degli alunni

1o dicembre 2011

Comenius, Grundtvig: Formazione permanente

 

Primo termine:

16 gennaio 2012

Termini successivi:

30 aprile 2012

17 settembre 2012

Comenius: Assistentati

31 gennaio 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento

2 febbraio 2012

Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione

2 febbraio 2012

Leonardo da Vinci: Mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci);

Erasmus: Corsi di lingua intensivi (EILC)

3 febbraio 2012

Programma Jean Monnet

15 febbraio 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati;

Comenius: Partenariati Comenius Regio;

Grundtvig: Seminari

21 febbraio 2012

Erasmus: Programmi intensivi (IP), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale)

9 marzo 2012

Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani

30 marzo 2012

Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio

 

Primo termine:

30 marzo 2012

Secondo termine:

12 ottobre 2012

Programma trasversale: tutte le altre attività

1o marzo 2012

Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del proprio paese.

5.   Altre informazioni

Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche 2012» nonché la «guida del programma LLP 2012» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.


(1)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:IT:PDF

(2)  Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto alle istituzioni di istruzione superiore di tutto il mondo.

(3)  Fatta salva la firma del memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali paesi. Qualora il memorandum d'intesa non fosse stato firmato entro il primo mese della decisione di attribuzione della sovvenzione, i partecipanti di tale paese non saranno finanziati né tenuti in considerazione riguardo all'ampiezza minima dei consorzi/partenariati.

(4)  In base alla convenzione di finanziamento tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Commissione europea, firmata il 21 dicembre 2010, relativa al programma nazionale per la componente I nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione — Gestione centralizzata, per il 2009, che prevede il finanziamento UE del progetto 4.3 «Misure preparatorie per la partecipazione ai programmi: Apprendimento permanente e Gioventù in azione».


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/16


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

2011/C 373/10

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 7 novembre 2011 da EUROFER (in appresso: «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è rappresentato da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato per le applicazioni edili e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in due paesi terzi a economia di mercato, in questo caso Canada e Sud Africa. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione o denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, indicando tali dati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta (PI) compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

ragione o denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Nel caso in cui non siano inclusi nel campione, i produttori esportatori devono inoltre indicare se desiderino ricevere un questionario e altri moduli da compilare per richiedere un margine di dumping individuale, come indicato alla lettera b).

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto riportato alla lettera b) che segue, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla lettera a) di cui sopra e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito e al punto 5.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si sottolinea che, per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per il trattamento individuale («TI»), come specificato al successivo punto 5.1.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo a economia di mercato adeguato. La Commissione sta pensando al Canada o al Sud Africa. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questi paesi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato  (7)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una domanda a tal fine debitamente motivata («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostrerà che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (8). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ottenere quest'ultimo trattamento i produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (9). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si baserà sui valori stabiliti per il paese terzo a economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino richiedere un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (10), (11)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione o denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

fatturato totale nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011,

volume in tonnellate e valore in EUR delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011,

ragione o denominazione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (12) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza dell'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (13) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti, che accompagnano i moduli di richiesta TEM e TI, o le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-mail: TRADE-OCS-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (14).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto («il prodotto in esame») all'esportazione a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile, sotto tutti gli aspetti, al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona, oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione i margini nulli o minimi, né i margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(7)  Nonostante in questo punto si faccia riferimento esclusivamente alla possibilità di chiedere il TEM o il TI, la Commissione invita tutti i produttori esportatori a collaborare e partecipare senza riserve all'inchiesta ai fini di ottenere un margine di dumping individuale e un dazio antidumping individuale, anche qualora ritengano di non soddisfare i criteri per il riconoscimento del TEM o del TI. In tali circostanze, la Commissione raccoglierà le informazioni tenendo conto delle considerazioni espresse dall'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio nella propria relazione DS 397 (EC-Fasteners), con particolare riferimento ai punti da 371 a 384 (cfr. http://www.wto.org). Il fatto che la Commissione raccolga tali informazioni non comporta che l'Unione europea tenga necessariamente e in un determinato modo conto di tale pronuncia nell'ambito della presente inchiesta.

(8)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(9)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare quanto segue: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati nonché le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(10)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(12)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(13)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(14)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/23


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 373/11

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Soluzioni di urea e nitrato d’ammonio

Algeria

Bielorussia

Russia

Ucraina

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26), modificato dal regolamento (CE) n. 789/2008 del Consiglio (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 5)

22.12.2011

Impegno

Decisione 2008/649/CE della Commissione (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 39)


(1)  GU C 64 dell’1.3.2011, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.