ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2011.351.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 351E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
2 dicembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 6 al 8 luglio 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 298 E del 4.11.2010.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 6 luglio 2010

2011/C 351E/01

La strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

Contributo della politica regionale dell'UE alla lotta contro la crisi finanziaria ed economica, segnatamente nell'ambito dell'obiettivo 2
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul contributo della politica regionale dell'UE alla lotta contro la crisi economica e finanziaria, con particolare riferimento all'obiettivo 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Un futuro sostenibile per i trasporti
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Relazione annuale della commissione per le petizioni 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Contratti atipici, percorsi professionali garantiti, flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (2009/2153(INI))

48

 

Mercoledì 7 luglio 2010

2011/C 351E/08

Remunerazione degli amministratori delle società quotate e politiche retributive nel settore dei servizi finanziari
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate e le politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))

61

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

65

2011/C 351E/10

Strumento europeo per la stabilità finanziaria, meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni

69

2011/C 351E/11

Domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea

73

 

Giovedì 8 luglio 2010

2011/C 351E/12

Kosovo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul processo d'integrazione europea del Kosovo

78

2011/C 351E/13

Albania
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'Albania

85

2011/C 351E/14

Situazione in Kirghizistan
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla situazione in Kirghizistan

92

2011/C 351E/15

AIDS/HIV in vista della XV conferenza internazionale sull'AIDS (18-23 luglio 2010 a Vienna)
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 su un approccio basato sui diritti nella risposta dell'Unione europea all'HIV/AIDS

95

2011/C 351E/16

Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010 e ruolo dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea

101

2011/C 351E/17

Il futuro della PAC dopo il 2013
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Disposizioni per l'importazione dell'UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in vista della futura riforma della politica comune della pesca (PCP)
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell’UE dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura in vista della riforma della PCP (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabwe, in particolare il caso di Farai Maguwu
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sullo Zimbabwe, segnatamente il caso di Farai Maguwu

128

2011/C 351E/20

Venezuela, in particolare il caso di Maria Lourdes Afiuni
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul Venezuela, segnatamente il caso di Maria Lourdes Afiuni

130

2011/C 351E/21

Corea del Nord
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord

132

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 6 luglio 2010

2011/C 351E/22

Richiesta di difesa dell'immunità di Valdemar Tomaševski
Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

137

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 6 luglio 2010

2011/C 351E/23

Adesione degli Stati membri alla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 (08100/2010 –C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Conclusione del Protocollo alla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo relativo alla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

Accordo UE/Islanda e la Norvegia per applicazione di talune disposizioni delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di FRONTEX ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus e pullman ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 ( 1 )

150

ALLEGATO I

166

ALLEGATO II

167

2011/C 351E/29

Diritti dei passeggeri che viaggiano per mare o in acque interne ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in seconda letura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

ALLEGATO

170

2011/C 351E/31

Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

172

ALLEGATO

173

 

Mercoledì 7 luglio 2010

2011/C 351E/32

Nuovi prodotti alimentari ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 )

175

2011/C 351E/33

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

194

2011/C 351E/34

Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

195

2011/C 351E/35

Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea per i valori mobiliari ***I
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglifo recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ***I
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione di un comitato europeo per il rischio sistemico ***I
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Autorità bancaria europea ***I
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ***I
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

447

2011/C 351E/41

Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico *
Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

Giovedì 8 luglio 2010

2011/C 351E/42

Accordo UE/Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (11222/1/2010/REV 1 e COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Servizio europeo per l'azione esterna *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816Posizione del Parlamento europeo approvata l'8 luglio 2010 in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna

455

ALLEGATO

468

ALLEGATO

470

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 6 al 8 luglio 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 298 E del 4.11.2010. TESTI APPROVATI

Martedì 6 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/1


Martedì 6 luglio 2010
La strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione

P7_TA(2010)0254

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione (2009/2230(INI))

2011/C 351 E/01

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248) e il piano d'azione indicativo ad essa allegato,

viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico adottate il 26 ottobre 2009,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2008 sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (1),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la Dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (ECO/261) e sul tema «Cooperazione macroregionale – Estendere la strategia per il Mar Baltico ad altre macroregioni» (ECO/251),

visto il parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo degli enti regionali e locali nella nuova strategia del Mar Baltico» del 21-22 aprile 2009,

visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni intitolato «Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello» (CdR 89/2009 def.),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0202/2010),

A.

considerando che con l'allargamento dell'UE nel 2004 il Mar Baltico è diventato di fatto un mare interno dell'Unione, che unisce, ma che rappresenta anche una specifica sfida, e che i paesi della regione del Mar Baltico mostrano una notevole interdipendenza e devono misurarsi con gli stessi problemi,

B.

considerando che la strategia per la regione del Mar Baltico funge da pilota per le future strategie macroregionali e che il successo nella realizzazione della strategia potrà servire da modello per le possibili modalità di realizzazione delle strategie future,

C.

considerando che l'idea di creare delle regioni funzionali, articolate intorno a obiettivi e problemi di sviluppo condivisi, può contribuire a migliorare l'efficacia della politica regionale dell'Unione europea,

D.

considerando che, per migliorare l'efficacia della politica regionale, in particolare in vista della sua riforma dopo il 2013, occorre sostenere e sviluppare l'idea di un approccio integrato e la creazione di strategie per le macroregioni che siano strategie di tutta l'Unione europea, ma che la loro attuazione non deve condurre a una rinazionalizzazione della politica di coesione,

E.

considerando che il Mar Baltico resta uno dei mari più inquinati dell'Unione europea e che la sua situazione ambientale non dovrebbe peggiorare a causa dei progetti di infrastrutture su vasta scala attuati nello stesso Mar Baltico e nei territori circostanti (compresi paesi non membri dell'UE),

1.

si compiace dell'approvazione della Commissione europea e del sostegno del Consiglio a favore della Strategia per la regione del Mar Baltico, sollecitata dal Parlamento sin dal 2006;

2.

accoglie con particolare favore il fatto che la strategia sia il frutto di una consultazione di ampio respiro con i soggetti interessati negli Stati membri, tra cui non solo le autorità nazionali, regionali e locali, ma anche gli ambienti accademici, imprenditoriali e le organizzazioni non governative; è convinto che il processo di consultazione e coinvolgimento delle parti fin dal principio dei lavori sulla strategia sia un fattore importante del suo successo; accoglie pertanto con favore l'istituzione nella regione di un forum della società civile come il Vertice del Gruppo d'azione per il Mar Baltico e invita a intraprendere iniziative analoghe per le future macroregioni che raggruppino gli attori del settore pubblico e privato consentendo ai medesimi di partecipare allo sviluppo delle strategie macroregionali;

3.

raccomanda pertanto di intensificare la partecipazione delle comunità locali istituendo strumenti per una comunicazione e una consultazione più vaste e mirate, anche tramite i media locali (televisione e radio locali nonché giornali locali, sia in versione cartacea sia online); invita la Commissione a creare un apposito portale Internet dedicato alla Strategia del Mar Baltico, che fungerebbe quale forum per lo scambio di esperienze relative ai progetti attuali e futuri intrapresi da amministrazioni centrali e locali, da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nella regione del Mar Baltico;

4.

accoglie con favore la strategia UE 2020, che è coerente con gli obiettivi stabiliti nella strategia per il Mar Baltico, e nota che essa può fungere da quadro efficiente per l'attuazione e il consolidamento della strategia per il Mar Baltico;

5.

ritiene che il nuovo quadro di cooperazione definito dalla strategia e basato sui principi di un approccio integrato apra opportunità in termini di un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate alla tutela ambientale e allo sviluppo della regione del Mar Baltico, a carico tanto dei fondi dell'Unione e delle risorse nazionali quanto dei vari istituti finanziari;

6.

richiama l’attenzione sul divario in termini di sviluppo economico e d'innovazione che caratterizza la regione del Mar Baltico nonché sull’esigenza di ampliare le potenzialità di tutte le zone, comprese quelle altamente sviluppate, poiché esse possono contribuire a trainare le regioni più svantaggiate; rileva la necessità di promuovere nuove zone dotate di potenzialità in termini di sviluppo economico e d'innovazione e di cogliere l'opportunità di sfruttare il valore aggiunto offerto dalla strategia per il Mar Baltico e da altre future strategie macroregionali per ottenere un nuovo livello di sinergia capace di ridurre le attuali disparità, al fine di creare uno spazio permanente di prosperità comune con un elevato livello di competitività – essenziale per affrontare il problema dell’invecchiamento della popolazione e i nuovi modelli di globalizzazione;

7.

sottolinea la necessità di un'applicazione tempestiva e coerente dei vigenti atti legislativi dell'Unione europea per rafforzare il mercato interno, come ad esempio della direttiva sui servizi, al fine di aumentare l'attrattiva della regione del Mar Baltico come spazio economico;

8.

invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare i Fondi strutturali disponibili per il 2007-2013 al fine di sostenere la strategia nella misura più ampia, in particolare per promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nei territori maggiormente colpiti dalla crisi economica e al contempo raccomanda, se del caso, di provvedere a modificare i programmi operativi nel corso dell'attuale fase di programmazione; rileva che la valorizzazione delle caratteristiche specifiche delle regioni potrebbe tradursi in un impiego molto più efficace dei Fondi strutturali e nella creazione di valore aggiunto a livello regionale;

9.

rileva il profondo impatto che la crisi economica e finanziaria mondiale ha prodotto su tutti i paesi della regione, in particolare sugli Stati baltici; invita tutte le parti interessate a non affievolire il proprio impegno nei confronti della strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico a causa della crisi;

10.

è convinto che una condizione per il successo della Strategia e per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi delle future strategie macroregionali sia costituita da tutte le iniziative intraprese nel quadro delle politiche settoriali aventi una dimensione territoriale, tra cui la politica agricola comune, la politica della pesca, la politica dei trasporti, la politica industriale, la politica in materia di ricerca nonché una politica infrastrutturale coerente, come anche dall'integrazione delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti di concerto in un determinato settore; insiste a tale proposito su una revisione delle politiche alla luce delle nuove sfide nonché sulla creazione di un quadro adeguato a livello dell'Unione europea e sul tipo di relazioni che tale quadro dovrebbe intrattenere con le strutture esistenti a livello nazionale e locale;

11.

ritiene che la dimensione territoriale della strategia contribuirà allo sviluppo concreto dell'idea di coesione territoriale, equiparata nel trattato di Lisbona alla coesione economica e sociale, e alla luce di tale considerazione invita la Commissione ad avviare un dialogo attivo sul ruolo e sull'impatto delle politiche macroregionali dell'Unione europea dopo il 2013;

12.

incoraggia l'elaborazione di disposizioni specifiche nel quadro del prossimo regolamento generale sui Fondi strutturali sulla base delle disposizioni relative alla cooperazione territoriale, che sono chiare e tengono presenti le diverse culture amministrative senza imporre oneri amministrativi supplementari ai beneficiari, al fine di consolidare la cooperazione tra gli Stati e le regioni nonché l'elaborazione di future strategie d'azione comuni, che potrebbero migliorare l'attrattiva della regione a livello europeo e internazionale e successivamente costituire un modello di cooperazione transfrontaliera;

13.

attira l'attenzione sul fatto che la strategia per la regione del Mar Baltico andrebbe considerata come un processo nel quale i principi di azione e cooperazione sono in costante evoluzione, il che necessita l'aggiornamento della strategia, e che il suo fine ultimo è di trovare meccanismi ottimali da trasporre nelle future strategie macroregionali; sottolinea a tale proposito l'importanza di raccogliere, sintetizzare e promuovere le iniziative di successo e i loro risultati; appoggia il piano della Commissione di creare una base di dati relativi alle migliori prassi al fine di utilizzare tali prassi per elaborare le future strategie macroregionali;

14.

è convinto che la collaborazione territoriale sviluppata nel quadro della strategia per le macroregioni possa contribuire in modo significativo al consolidamento del processo di integrazione mediante un maggiore coinvolgimento della società civile nel processo decisionale e nell'attuazione di misure concrete; raccomanda a tale proposito di introdurre, in particolare, una dimensione sociale, economica, culturale, educativa e turistica nelle strategie macroregionali e inoltre, allo scopo di favorire una più intensa partecipazione della società civile locale e all'insegna della sussidiarietà, ritiene importante che le strategie macroregionali siano realizzate tramite l'istituzione di GECT (Gruppi europei di cooperazione territoriale);

15.

sottolinea l'importanza di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'istruzione, nonché della ricerca e dell'innovazione, e di incoraggiare gli Stati membri a collaborare più strettamente, soprattutto in quest'ultimo settore; riconosce che nel settore dell'istruzione la cooperazione può certamente essere di grande utilità, ma che la competenza in materia dovrebbe rimanere agli Stati membri; raccomanda il rafforzamento dell'approccio strategico e della progettazione a lungo termine in relazione alle macroregioni;

16.

sottolinea che è particolarmente importante – nel rispetto del principio di sussidiarietà e constatando l'enorme potenziale di cooperazione esistente a livello locale e regionale – creare un'efficiente struttura di cooperazione multilivello attraverso la promozione di partenariati settoriali, prevedendo incontri periodici dei responsabili politici competenti, il che rafforzerà la responsabilità condivisa tra i vari soggetti partner, pur sempre salvaguardando la sovranità organizzativa degli Stati membri e delle regioni; invita in tale ottica a migliorare, sviluppare e potenziare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti a livello locale e regionale;

17.

sottolinea il fatto che il nuovo quadro di cooperazione «macroregionale» è caratterizzato da un forte approccio «dall'alto verso il basso», il quale conferisce agli Stati membri un ruolo decisivo nello sviluppo di tale cooperazione, e inoltre crea un nuovo livello di governance; afferma che nel quadro di questo nuovo modello di cooperazione occorre garantire che gli svantaggi naturali delle regioni periferiche vengano trasformati in vantaggi e opportunità e che sia stimolato lo sviluppo di tali regioni;

18.

è convinto che le macroregioni combinino il potenziale per ottimizzare le risposte alle sfide emergenti in una determinata regione con la capacità di sfruttare le opportunità e le risorse specifiche di ciascuna regione in modo efficiente ed efficace;

19.

invita la Commissione ad analizzare i primi risultati e le prime esperienze emersi in relazione all'attuazione della strategia per il Mar Baltico, che contribuiranno a individuare possibili fonti e metodologie di finanziamento delle strategie macroregionali e ispireranno a utilizzare l'esempio della strategia come progetto pilota per altre strategie macroregionali al fine di dimostrarne la funzionalità; sottolinea, tuttavia, che lo sviluppo delle macroregioni è fondamentalmente una misura complementare, che non dovrebbe mirare a sostituire il finanziamento dell'Unione europea a favore di singoli programmi locali e regionali quale priorità d'intervento;

20.

osserva che l'attuazione della strategia per la regione del Mar Baltico finora è stata molto lenta; ritiene che gli stanziamenti assegnati a titolo del bilancio UE 2010 possano essere utilizzati per migliorare tale attuazione; deplora pertanto il fatto che gli stanziamenti non siano ancora stati erogati e rammenta alla Commissione l'importanza di erogare tali fondi il più presto possibile per fini conformi agli obiettivi della strategia per la regione del Mar Baltico;

21.

richiama l'attenzione, a vantaggio di eventuali future strategie macroregionali, sulla necessità che la Commissione risolva la questione delle sue risorse proprie per poter anticipare tali strategie in funzione delle specificità territoriali delle regioni interessate, fornendo agli Stati membri partecipanti nuove idee concernenti argomenti di interesse europeo e aiutandoli a elaborare una strategia; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di dette strategie agendo in qualità di coordinatore, rivedendo le nuove priorità e assegnando le risorse in funzione delle necessità specifiche e delle esigenze di know-how, evitando al contempo di duplicare il lavoro;

22.

invita la Commissione a predisporre – nell'ambito della necessità di effettuare un'analisi intermedia dell'attuazione della strategia per la regione del Mar Baltico – strumenti concreti e criteri di valutazione dei progetti che siano basati su indicatori comparabili;

23.

invita la Commissione, gli Stati membri e i deputati al Parlamento europeo a trovare risposte ai quesiti sulla natura delle politiche macroregionali e sul modo in cui le si potrebbe trattare paritariamente (separatamente oppure nell'ambito della politica di coesione), su quali dovrebbero essere i responsabili della loro attuazione e quali le modalità di esecuzione, nonché sulla provenienza delle risorse per il loro finanziamento, per non creare un'inutile duplicazione e frammentazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare nel contesto della strategia UE 2020, della revisione del bilancio dell'Unione europea e del dibattito sulla futura politica di coesione;

24.

sottolinea che il valore aggiunto europeo delle macroregioni risiede nel rafforzamento della cooperazione tra Stati e regioni, ragion per cui i programmi di cooperazione territoriale europea per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale rappresentano un elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi delle macroregioni; propone inoltre di considerare la Strategia per la regione del Mar Baltico come una strategia dell'Unione europea, elaborata sulla base di diverse politiche dell'UE e corredata di un calendario preciso e di obiettivi ben definiti; ritiene che, dato il suo carattere orizzontale, la strategia potrebbe essere considerata come macroregionale e il suo coordinamento potrebbe essere integrato nella politica regionale;

25.

è convinto che lo sviluppo di strategie su vasta scala, quali le strategie macroregionali, debba contribuire a promuovere il ruolo del livello locale e regionale nell'attuazione delle politiche dell'UE in senso più generale;

Dimensione esterna

26.

sollecita un miglioramento, nel contesto della strategia per la regione del Mar Baltico nonché delle future strategie macroregionali, delle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati non membri dell'UE, in particolare in ordine alla realizzazione di progetti su vasta scala aventi un significativo impatto ambientale; sollecita inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati non membri dell'UE al fine di rafforzare la sicurezza nella regione e sostenere la lotta contro la criminalità transfrontaliera;

27.

richiama l'attenzione sulla necessità di puntare a una maggiore cooperazione, soprattutto tra la Russia, la Bielorussia e gli Stati baltici, nel potenziamento della rete energetica e di sfruttare più intensamente a tale scopo il dialogo energetico UE-Russia, che offrirebbe al contempo opportunità per integrare la Russia nella strategia per il Mar Baltico; si attende che tutti gli attori della regione del Mar Baltico aderiscano agli accordi internazionali come la Convenzione di Espoo e la Convenzione di Helsinki, si conformino alle linee guida della Commissione di Helsinki (HELCOM) e cooperino all'interno di tale quadro;

28.

esorta la Commissione a garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci con la HELCOM e gli Stati membri della regione del Mar Baltico, al fine di assicurare una delimitazione chiara dei compiti e delle responsabilità relative all'attuazione del piano d'azione della HELCOM per il Mar Baltico, adottato nel 2007, nonché della strategia dell'UE e del piano d'azione sopra menzionati, garantendo quindi un'efficace strategia globale per la regione;

29.

rileva in modo specifico la situazione dell'enclave di Kaliningrad, che è circondata da Stati membri dell'UE; sottolinea la necessità di incentivare lo sviluppo sociale ed economico della regione di Kaliningrad in quanto «via d'accesso» o regione «pilota» per intensificare le relazioni UE-Russia coinvolgendo organizzazioni non governative, istituzioni educative e culturali e autorità locali e regionali;

30.

ritiene che il nuovo accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia debba tenere conto della cooperazione nella regione del Mar Baltico; si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri della regione in questione per cooperare con la Russia su una vasta gamma di tematiche, quali i collegamenti nell'ambito dei trasporti, il turismo, le minacce sanitarie transfrontaliere, la protezione dell'ambiente e l'adattamento al cambiamento climatico, l'ambiente, i controlli doganali e frontalieri e, in particolare, le questioni energetiche; ritiene che gli spazi comuni UE-Russia forniranno a tale riguardo un prezioso quadro di riferimento e invita la Russia a fare la sua parte nell'ambito di detta cooperazione;

31.

sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza della regione dall'energia russa; si compiace della dichiarazione della Commissione europea sulla necessità di maggiori interconnessioni fra gli Stati membri della regione e di una più ampia diversificazione degli approvvigionamenti energetici; chiede al riguardo un maggiore sostegno per la creazione di porti per GNL;

32.

è convinto che, per conseguire un'efficace protezione dell'ambiente e della biodiversità, dovrebbero essere stipulati degli accordi con i paesi non appartenenti all'Unione europea che rientrano nelle aree funzionali interessate dalle strategie, cosicché essi possano condividere gli stessi valori, diritti e doveri previsti dalla pertinente legislazione dell'Unione europea;

33.

reputa opportuno attribuire priorità alla cooperazione nella regione del Mar Baltico, la quale dovrebbe svolgersi al più alto livello politico di Capi di Stato e di governo, dal momento che essa costituisce uno strumento fondamentale ai fini della propulsione della cooperazione fra i paesi del Mar Baltico e della garanzia di realizzare le ambizioni politiche; auspica che si svolgano riunioni periodiche fra i Capi di Stato e di governo dei paesi della regione del Mar Baltico per raggiungere tale obiettivo;

Aspetti relativi all'ambiente e all'energia

34.

sottolinea la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di infrastrutture energetiche (attualmente in costruzione e futuri), tenendo presenti in particolare le convenzioni internazionali; invita la Commissione a ideare un adeguato piano di reazione in caso di incidenti tecnici e di ogni altra possibile catastrofe, e inoltre a prevedere gli strumenti per affrontare tali eventi dal punto di vista economico; rileva che lo stesso approccio dovrà essere adottato per qualunque progetto futuro, in modo da non pregiudicare la sicurezza dei paesi del bacino del Mar Baltico partecipanti ad altre future strategie macroregionali, l’ambiente e le condizioni per il trasporto marittimo; ritiene che sia nell'interesse dello sviluppo sostenibile e della crescita verde ottenere una rigorosa protezione dell'ambiente in tutte le macroregioni nonché una pari attenzione per gli aspetti relativi alla protezione ambientale, ai trasporti e così via;

35.

sottolinea la necessità di creare un Osservatorio ambientale del Mar Baltico, un sistema d'allarme rapido in caso di incidenti e gravi casi di inquinamento transfrontaliero, nonché una forza d'azione comune incaricata di far fronte a tali situazioni;

36.

richiama l’attenzione sull’importanza strategica della regione del Mar Baltico per lo sviluppo di progetti comuni di infrastrutture energetiche che migliorino la diversificazione della produzione e dell’approvvigionamento di energia, con particolare attenzione per i progetti concernenti le energie rinnovabili come gli impianti eolici (onshore o offshore), l'energia geotermica oppure gli impianti di biogas che utilizzano biocombustibili disponibili nella regione;

37.

richiama l'attenzione sull'efficace cooperazione già raggiunta nel settore dell'energia e del clima fra il Consiglio degli Stati del Mar Baltico e il Consiglio nordico nel quadro della dimensione nordica;

38.

sottolinea che, in considerazione della prevista espansione dell'energia nucleare nella regione del Mar Baltico, gli Stati membri dell'Unione europea devono attenersi ai più rigorosi standard ambientali e di sicurezza, e la Commissione europea deve vigilare e controllare che lo stesso approccio e le stesse convenzioni internazionali siano rispettate nei paesi limitrofi, soprattutto in quelli in cui è prevista la costruzione di centrali nucleari in prossimità delle frontiere esterne dell'Unione europea;

39.

sottolinea la necessità per l'UE, e per gli Stati membri della regione del Mar Baltico, di affrontare con urgenza i seri problemi ambientali che colpiscono la regione, in particolare l'eutrofizzazione, l'impatto delle sostanze pericolose depositate sul fondale marino e le minacce alla biodiversità acquatica, soprattutto per quanto riguarda gli stock ittici in pericolo di estinzione; rammenta che il Mar Baltico è uno dei mari più inquinati del mondo;

40.

sottolinea la necessità di introdurre un metodo comune a tutti gli Stati membri per inventariare le fonti inquinanti e definire un piano per la loro graduale eliminazione;

41.

accoglie con favore l'inserimento della sostenibilità ambientale tra i pilastri centrali della strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e del piano d'azione che la accompagna;

42.

reputa che uno dei principali ostacoli al conseguimento degli obiettivi della strategia per il Mar Baltico sia la mancanza di coerenza con le altre politiche dell'UE, come la politica agricola comune (PAC), che favorisce l'eutrofizzazione, e la politica comune per la pesca (PCP), che non è sostenibile dal punto di vista ambientale; ritiene che le riforme della PAC e della PCP debbano essere realizzate in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo volto a fare del Mar Baltico un'area ecologicamente sostenibile;

Aspetti relativi ai trasporti e al turismo

43.

rileva il carattere prioritario della creazione di una rete di comunicazioni e trasporti (marittima, terrestre e di navigazione interna) efficiente ed ecologica (dove la rete marittima conferisca un ruolo preponderante al trasporto di merci), che sia in grado di anticipare e rispondere tempestivamente alle sfide attuali e future, tenendo conto delle disposizioni previste dalla versione aggiornata del documento Natura 2000 e prestando particolare attenzione ai collegamenti tra la regione del Mar Baltico e altre regioni europee tramite il corridoio Baltico-Adriatico e il corridoio di trasporto dell'Europa centrale;

44.

ritiene che potenziare i collegamenti, interessando tutte le modalità di trasporto, rappresenti un contributo essenziale allo sviluppo di un'economia più forte e più coesa nella regione del Mar Baltico;

45.

pone l'accento sulla situazione specifica degli Stati baltici, che attualmente sono in larga misura isolati dalla rete di trasporti europea, e sposa l'opinione secondo cui questa strategia dovrebbe, fra l'altro, contribuire ad affrontare il problema della mancanza di infrastrutture e di accessi adeguati nonché quello della bassa interoperabilità fra le diverse reti di trasporti nazionali, dovuta a sistemi tecnici differenti e a barriere amministrative, al fine di sviluppare un sistema di trasporti capillare e multimodale nella regione del Mar Baltico;

46.

sottolinea l'importanza di integrare più strettamente la regione del Mar Baltico negli assi prioritari TEN-T, in particolare in relazione alle autostrade del mare (TEN-T 21), al prolungamento dell'asse ferroviario da Berlino alla costa del Mar Baltico (TEN-T 1) congiuntamente al raccordo via mare Rostock-Danimarca, e alla realizzazione di progressi più rapidi nel miglioramento e nell'utilizzo dell'asse «Rail Baltica» (TEN-T 27); sottolinea altresì la necessità di completare le interconnessioni tra la regione del Mar Baltico e altre regioni europee attraverso il corridoio Baltico-Adriatico;

47.

evidenzia l'importanza di sviluppare le potenzialità della regione del Mar Baltico nell'ambito dei trasporti verso Est, soprattutto al fine di promuovere l'interoperabilità nel settore dei trasporti, con particolare riferimento alle ferrovie, e di rendere più rapido il transito di merci alle frontiere dell'Unione europea;

48.

ritiene che si debbano privilegiare particolarmente i collegamenti tra i porti e l'entroterra, anche attraverso vie navigabili interne, in modo da assicurare che l'intera regione possa beneficiare della crescita del trasporto marittimo di merci;

49.

sottolinea a tale proposito la necessità di un coordinamento e di una cooperazione transfrontalieri efficaci fra ferrovie, porti marittimi, porti di navigazione interna, terminali nell'hinterland e servizi logistici, al fine di sviluppare un sistema di trasporti intermodale più sostenibile;

50.

rileva l'importanza del trasporto marittimo a corto raggio nel Mar Baltico e il suo contributo alla realizzazione di una rete dei trasporti efficiente e rispettosa dell'ambiente; evidenzia la necessità di promuovere la competitività dei collegamenti marittimi a corto raggio per garantire un uso efficiente del mare; stima pertanto necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo, quanto prima e comunque entro la fine del 2010, una valutazione d'impatto degli effetti dell'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL, che limita allo 0,1 % il tenore di zolfo nei combustibili navali a partire dal 2015, nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo nel Mare del Nord e nel Mar Baltico;

51.

plaude all'inserimento, nel piano d'azione della Commissione, dell'obiettivo di rendere il Mar Baltico non solo una regione modello per la navigazione pulita ma anche un leader mondiale nel campo della sicurezza marittima; ritiene che tali obiettivi siano cruciali per il mantenimento e il miglioramento del potenziale turistico della regione;

52.

riconosce l'esigenza di adottare misure specifiche a sostegno di tale obiettivo, che includano l'uso appropriato dei servizi di pilotaggio marittimo o di marittimi di provata esperienza nei porti e negli stretti più difficilmente accessibili e lo sviluppo di modelli di finanziamento affidabili per la ricerca e lo sviluppo in materia di sfruttamento sostenibile delle navi;

53.

riconosce la posizione geografica molto particolare della regione del Mar Baltico, che le conferisce la possibilità di sviluppare più attivamente i contatti con l'UE e i paesi limitrofi extra UE, e sottolinea inoltre l'importanza del turismo per l'economia regionale e per le possibilità di espansione; accoglie con favore la dichiarazione approvata in occasione del secondo Forum sul turismo nel Mar Baltico, riguardante azioni promozionali comuni, sforzi per individuare nuovi mercati internazionali e lo sviluppo delle infrastrutture;

54.

rileva l'opportunità unica per il turismo sostenibile offerta dall'attrattiva delle città anseatiche nella regione baltica; appoggia inoltre la promozione del turismo ciclistico transfrontaliero, che genera in tal modo effetti doppiamente benefici, sia per l'ambiente sia per le piccole e medie imprese;

55.

ritiene che elementi quali gli sport acquatici, il turismo del benessere e il termalismo, il patrimonio culturale e il paesaggio offrano un potenziale considerevole per sviluppare l'immagine della regione come meta turistica; rimarca, pertanto, la necessità di tutelare le aree naturali costiere, il patrimonio culturale e quello paesaggistico quali risorse per assicurare l'esistenza di un'economia sostenibile nella regione del Mar Baltico in futuro;

56.

ritiene che i miglioramenti nei collegamenti e l'eliminazione delle strozzature nel campo dei trasporti siano altrettanto importanti, e osserva che le difficoltà di passaggio della frontiera ai valichi sul confine orientale dell'UE con la Federazione russa, che provocano lunghe code di mezzi pesanti e presentano rischi per l'ambiente, l'armonia sociale nonché la sicurezza del traffico e quella dei conducenti, potrebbero essere risolte grazie a questa strategia al fine di garantire un flusso scorrevole di merci attraverso la regione del Mar Baltico;

*

* *

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali nonché ai governi della Federazione russa, della Bielorussia e della Norvegia.


(1)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 3.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 330.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/8


Martedì 6 luglio 2010
Contributo della politica regionale dell'UE alla lotta contro la crisi finanziaria ed economica, segnatamente nell'ambito dell'obiettivo 2

P7_TA(2010)0255

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul contributo della politica regionale dell'UE alla lotta contro la crisi economica e finanziaria, con particolare riferimento all'obiettivo 2 (2009/2234(INI))

2011/C 351 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il documento di lavoro della Commissione intitolato «Consultazione sulla futura strategia “UE 2020” » (COM(2009)0647),

vista la comunicazione della Commissione «Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2010)0110),

vista la Sesta relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica e sociale (COM(2009)0295),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Guidare la ripresa in Europa» (COM(2009)0114),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Politica di coesione: investire nell'economia reale» (COM(2008)0876),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» (COM(2008)0868),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Dalla crisi finanziaria alla ripresa - Un quadro d'azione europeo» (COM(2008)0706),

vista la raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione degli Stati membri (COM(2009)0034),

viste le relazioni nazionali strategiche (National Strategic Reports) degli Stati membri per il 2009,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sulla politica di coesione: investire nell'economia reale (2),

visto il parere del Comitato delle Regioni sulla Sesta relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica e sociale (COTER-IV-027),

viste le previsioni economiche per l'Europa - Autunno 2009/Economia europea 10/2009 - della DG Affari economici e finanziari della Commissione europea,

vista la relazione trimestrale sulla zona euro - Volume 8, n. 4 (2009) - DG Affari economici e finanziari della Commissione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale (A7-0206/2010),

A.

considerando che, tra il 2000 e il 2006, il 15,2 % degli europei (69,8 milioni) viveva in regioni dell'Obiettivo 2 e ha beneficiato di un finanziamento complessivo di 22,5 miliardi di euro (9,6 % del totale delle risorse), con la creazione di 730 000 posti di lavoro «lordi», e i principali indici che presentano livelli elevati di performance (occupazione, innovazione, ricerca e sviluppo (R&S), intensità del capitale umano, istruzione e formazione, apprendimento lungo tutto l'arco della vita) mentre, al contrario, altri indici (investimenti stranieri diretti (ISD), produttività) mostrano livelli più bassi di performance rispetto a quelli delle regioni di convergenza; relativamente all'evoluzione del PIL pro capite rispetto alla media europea, le regioni in questione sono molto più avanzate (122 %) rispetto alle regioni di convergenza (59 %) ma, ciò nonostante, presentano un calo del 4,4 % durante questo periodo,

B.

considerando che, con la riforma del 2006, l'Obiettivo 2 riguarda ormai il rafforzamento della competitività regionale e dell'occupazione complessivamente in 168 regioni in 19 Stati membri, ossia 314 milioni di abitanti, con un finanziamento globale per il periodo 2007-2013 di 54,7 miliardi di euro (poco meno del 16 % delle risorse totali) e che vale la pena segnalare che circa il 74 % di questo importo è destinato al miglioramento delle conoscenze e dell'innovazione (33,7 %) e alla crescita qualitativa e quantitativa dei posti di lavoro (40 %),

C.

considerando che, in base alle ultime previsioni (2009-2011) della Commissione, la situazione nel mercato del lavoro permarrà sfavorevole e il tasso di disoccupazione salirà al 10,25 % nell'UE, con una perdita del 2,25 % di posti di lavoro per il 2009 e dell'1,25 % per il 2010, aggravando in particolare lo stato di emergenza sociale negli Stati membri; considerando che nei settori chiave delle regioni dell'UE si registra: a) un aumento dei nuovi ordinativi e della fiducia e un miglioramento dell'immagine globale dell'industria dell'UE, seppur con un tasso di produzione inferiore del 20 % rispetto ai valori corrispondenti dell'inizio del 2008, b) un calo continuo delle attività nel settore manifatturiero, c) costanti difficoltà di accesso delle PMI al microcredito e al finanziamento,

D.

considerando che sebbene sia vero che inizialmente la crisi ha colpito maggiormente gli uomini, attualmente il ritmo di soppressione dei posti di lavoro è simile per uomini e donne, la cui presenza sul mercato del lavoro è inferiore a quella degli uomini nella maggioranza dei paesi dell'UE; che in base alle crisi precedenti è noto che le donne corrono maggior rischio di non trovare un altro lavoro quando perdono il proprio; che la parità di genere ha un impatto positivo sulla produttività e sulla crescita economica e che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro implica molteplici benefici sociali ed economici,

E.

sottolineando il fatto che, conformemente alle relazioni strategiche nazionali per il 2009 e alla relazione strategica 2010 della Commissione sulla politica di coesione e sull'attuazione dei programmi 2007-2013 pare che gli Stati membri abbiano utilizzato in modi alquanto diversi gli strumenti, i mezzi e i metodi per facilitare la politica di coesione proposti dalla Commissione per far fronte alla crisi e aumentare le spese reali (per es.: modifiche degli orientamenti strategici, degli assi e dei finanziamenti per i programmi operativi, risposta alla semplificazione delle procedure di attuazione, ecc.),

F.

sottolineando che, dall'ottobre 2008, la Commissione ha proposto una serie di misure volte ad accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione 2007-2013, per mobilitarne tutte le risorse e i mezzi in modo da appoggiare direttamente ed efficacemente gli sforzi di ripresa a livello nazionale e regionale,

G.

considerando che la strategia della Commissione volta ad accelerare gli investimenti e semplificare i programmi della politica di coesione attraverso raccomandazioni agli Stati membri e misure legislative e non legislative si basa su tre assi: a) maggiore flessibilità per i programmi di coesione, b) rafforzamento degli stimoli alle regioni e c) investimenti pertinenti nell'ambito dei programmi di coesione; considerando che, per il 2010, dei 64,3 miliardi di euro destinati all'occupazione e alla competitività, 49,4 miliardi riguardano la coesione (aumento del 2 % rispetto al 2009) e 14,9 miliardi la competitività (aumento del 7,9 % rispetto al 2009),

1.

sottolinea che, nel quadro della crisi economico-finanziaria mondiale e dell'attuale rallentamento economico, la politica regionale dell'UE costituisce uno strumento fondamentale di attuazione, dando un contributo decisivo al Piano europeo di ripresa economica, costituendo la maggiore fonte comunitaria di investimenti nell'economia reale e apportando un sostegno degno di nota agli investimenti pubblici, anche a livello regionale e locale; rileva che è fondamentale garantire una positiva via d’uscita dalla crisi, al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile a lungo termine rafforzando la competitività, l’occupazione e la forza di attrazione delle regioni europee;

2.

segnala che i Fondi strutturali sono strumenti incisivi, concepiti per assistere le regioni nella loro ristrutturazione economica e sociale e nella promozione della coesione economica, sociale e territoriale tenendo conto dei bisogni specifici delle città e in particolare delle zone urbane in difficoltà, come pure per realizzare il Piano europeo di ripresa economica e, in particolare, per lo sviluppo della competitività e la creazione di posti di lavoro, sostenendo un impiego sistematico ed efficace e degli stessi; sottolinea che l’obiettivo della competitività non può realizzarsi a scapito della cooperazione e della solidarietà fra le regioni;

3.

registra con soddisfazione i risultati positivi dei principali indici osservati nel periodo prima della crisi economica per le regioni dell'Obiettivo 2, ossia le prestazioni elevate a livello di occupazione, innovazione, ricerca e sviluppo (R&S), intensità del capitale umano, istruzione e formazione e formazione lungo tutto l'arco della vita; sottolinea che l’impatto della crisi sull’economia non deve determinare la riduzione del sostegno destinato a migliorare quantitativamente e qualitativamente i posti di lavoro e invita a sostenere questi vantaggi comparati rafforzando gli strumenti dell'Obiettivo 2;

4.

appoggia caldamente le priorità fondamentali della strategia UE 2020, segnatamente una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da raggiungere, fra l’altro, con la valorizzazione di nuovi modi per perseguire una crescita economica sostenibile tramite l'economia digitale, il miglioramento del quadro normativo per il rafforzamento della coesione territoriale e sociale e la promozione di migliori condizioni e di un migliore ambiente imprenditoriale sulla base di una concorrenza equa, la creazione di posti di lavoro, l'imprenditorialità e l'innovazione per tutte le regioni, sviluppo delle PMI e appoggio al loro potenziale di crescita; sostiene inoltre gli sforzi volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente i posti di lavoro, in presenza di adeguate condizioni di lavoro per uomini e donne e garantendo anche l’accesso a istruzione e formazione professionale; invita a rafforzare ulteriormente dette politiche ad inclusione di misure volte a far fruttare i vantaggi offerti dal mercato unico europeo, nel quadro del prossimo approfondimento della strategia UE 2020, garantendo al tempo stesso che l’Obiettivo 2 resti concentrato sull’attuazione della coesione territoriale dell’UE;

5.

nota con preoccupazione l’impatto sociale negativo della crisi sulle regioni dell’Obiettivo 2, che si manifesta con l’aumento della disoccupazione, della povertà e dell’esclusione sociale e colpisce i gruppi sociali più vulnerabili (disoccupati, donne, anziani) e invita la Commissione a prendere iniziative per sostenere le PMI, allo scopo di garantire la sostenibilità dei posti di lavoro esistenti e la creazione di un numero quanto più possibile elevato di nuovi posti di lavoro;

6.

insiste sul fatto che la coesione economica, sociale e territoriale è al centro della strategia UE 2020 e che la politica di coesione e i fondi strutturali sono uno strumento chiave per la realizzazione delle priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri e nelle regioni;

7.

sottolinea l'importanza del problema della riduzione del contributo dei cofinanziamenti nazionali ai programmi, che incide anche nell’ambito dell'Obiettivo 2, a motivo dei considerevoli problemi finanziari di numerosi Stati membri, e appoggia la politica della Commissione che prevede la possibilità di utilizzare il contributo dell’UE; ritiene pertanto necessario che la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006, nella sua forma attuale, quale adottata dal Parlamento, sia attuata rapidamente; ritiene tuttavia che il finanziamento del 100 % sia eccessivo, poiché in tal modo gli Stati membri non sono più incentivati, tramite il cofinanziamento nazionale, a garantire l’efficacia e la redditività delle misure sovvenzionate e condivide la valutazione del Consiglio che respinge nella versione attuale il cosiddetto «Frontloading»;

8.

segnala che, su un totale di 117 programmi operativi finanziati dalla BCE, 13 sono stati modificati (per l'Austria, la Germania, l'Ungheria, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, due per il Regno Unito e due per la Spagna) al fine di far fronte alle necessità concrete risultanti dalla crisi e invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché utilizzino la flessibilità disponibile per riorientare i loro programmi operativi dando loro quanto prima possibile ampia diffusione presso i pertinenti attori locali e regionali in modo da rafforzare, a breve termine, gruppi e categorie specifici a rischio;

9.

osserva che la Sesta relazione sulla situazione della coesione economica e sociale riflette la diversa situazione socioeconomica dei tre tipi di regioni, con particolare riferimento alla loro capacità in termini di creatività, innovazione e imprenditorialità; tanto l’attuale crisi economica quanto le distinte variabili che influenzano le opportunità di sviluppo regionale (demografia, accessibilità, capacità di innovazione ecc.) sono fattori che pongono in rilievo l'esistenza di dati importanti da tenere in considerazione nel valutare la situazione delle economie locali e regionali e nel definire una politica di coesione efficace;

10.

appoggia la proposta del Consiglio di aumentare, per il 2010, gli anticipi del FES e del Fondo di coesione rispettivamente del 4 % e del 2 %, soltanto però per quegli Stati membri in cui il PIL è diminuito più del 10 % o che hanno ricevuto gli aiuti del FMI alla bilancia dei pagamenti; invita la Commissione a esaminare le cause dei ritardi di attuazione e a trovare soluzioni flessibili per le norme n+2/n+3, in modo che gli Stati membri non perdano i fondi;

11.

si rammarica che la Sesta relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica e sociale non includa dati qualitativi e quantitativi concreti sulle ripercussioni, a breve e lungo termine, della crisi economico-finanziaria per le regioni dell'UE e, in particolare, per quanto riguarda i principali indici economici e sociali; invita, pertanto, la Commissione a presentare una relazione/studio speciale sulle conseguenze della crisi economico-finanziaria nelle regioni dell'UE e, in particolare dell'Obiettivo 2 e nelle regioni in phasing out e su un possibile aumento o riduzione delle disparità regionali nel contesto della crisi; nota che dette valutazioni devono essere effettuate senza ritardi, perché possano combattere sviluppi indesiderati e servire come base per una proposta in merito al mantenimento dell’Obiettivo 2 nelle zone in cui tale obiettivo può offrire un valore aggiunto rispetto ai fondi nazionali;

12.

plaude alle misure di sostegno alle imprese, nel quadro della politica di coesione (circa 55 miliardi di euro tra il 2007 e il 2013), la maggior parte delle quali riguarda il sostegno all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e all'ammodernamento delle PMI, considerando l’importanza di promuovere modelli di successo in tale settore e concorda che le misure di intervento proposte a favore delle imprese devono mirare, a lungo termine, alla loro ristrutturazione e alla transizione verso un’economia più sostenibile e non a interventi di emergenza di salvataggio economico, in molti casi incompatibili con le politiche di sussidi statali;

13.

insiste sul fatto che per far fronte alla crisi occorre investire nella ricerca e nello sviluppo, nonché nell’innovazione, nell’istruzione e nelle tecnologie che utilizzino le risorse in maniera efficace; che da ciò trarranno beneficio tanto i settori tradizionali e le zone rurali quanto le economie basate su servizi altamente qualificati e pertanto si rafforzerà la coesione economica, sociale e territoriale; osserva che è necessario garantire finanziamenti disponibili e accessibili, tra i quali i fondi strutturali svolgono un ruolo essenziale;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare costantemente le conseguenze della crisi nei vari settori strutturali e di sviluppo e l'utilizzazione delle opportunità offerte dagli strumenti di finanziamento destinati all'Obiettivo 2, principalmente per rafforzare l'imprenditorialità e le PMI e gli enti che operano per un'economia sociale e inclusiva allo scopo di aumentare la competitività e quindi il potenziale di crescita dell'occupazione, garantendo a queste ultime un accesso quanto più possibile ampio agli strumenti di ingegneria finanziaria (Jaspers, Jeremie, Jessica et Jasmine); invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tali dati per preparare e orientare il futuro Obiettivo 2 di coesione dell'UE in quelle aree, a livello regionale e locale, in cui è dimostrabile il valore aggiunto degli interventi dell'Unione (in particolare le imprese operanti nei settori del turismo e dei servizi nello sfruttamento delle energie rinnovabili insieme alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e allo sviluppo potenziale dell'energia rinnovabile o le tecnologie che migliorerebbero in modo significativo le imprese a energia convenzionale, avendo come obiettivo un basso tasso di emissioni e la riduzione al minimo della produzione di residui nonché l'innovazione nel settore primario);

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e a promuovere tutte le sinergie fra gli strumenti della politica di coesione e di competitività sul piano regionale, nazionale, transfrontaliero ed europeo;

16.

accoglie favorevolmente la politica della Commissione riguardante a) il prolungamento del periodo di ammissibilità dei programmi operativi 2000-2006 in modo da permettere la maggior utilizzazione possibile di tutte le risorse della politica di coesione, b) la semplificazione dei requisiti e delle procedure amministrative e della gestione finanziaria dei programmi assicurando, al contempo, i controlli necessari per evitare eventuali errori e frodi; ritiene al riguardo che occorra stabilire degli obblighi per promuovere progetti utili e impedire comportamenti illeciti già in fase preparatoria;

17.

sostiene la politica di «pre-finanziamento» per i programmi della politica di coesione 2007-2013, che hanno immesso direttamente liquidità dell'ordine di 6,25 miliardi di euro per gli investimenti nel 2009, nel quadro delle dotazioni finanziarie concordate per ogni Stato membro;

18.

rileva che le periferie urbane e i centri urbani presentano, per loro natura, problemi sociali specifici e importanti (elevato tasso di disoccupazione, emarginazione, esclusione sociale, ecc.), che si aggravano a causa della crisi e che occorre studiare tali problemi in modo approfondito allo scopo di adottare adeguate misure attive a breve e a lungo termine;

19.

appoggia la politica di aiuto e i nuovi strumenti finanziari per i progetti importanti per le regioni (progetti dal costo totalea partire da50 milioni di euro) introdotti dalla Commissione nel 2009, ritiene importanti gli strumenti di ingegneria finanziaria e la cooperazione BEI/FIE, soprattutto JASPERS, JEREMIE e JESSICA e chiede un ulteriore aumento oltre il 25 % dei finanziamenti forniti con JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) che riguarda specificamente le regioni dell’Obiettivo 2al fine di incoraggiarne la completa preparazione e una rapida attuazione, anche se nella fase attuale questi progetti sono ancora poco numerosi; spera che il presente aumento dei finanziamenti a favore di JASPERS abbia un impatto di medio e lungo termine sulla crescita della competitività economica delle regioni europee ed auspica l'effettuazione regolare di un'analisi comparativa dei risultati raggiunti e degli obiettivi perseguiti e dei finanziamenti concessi e di quelli necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivi;

20.

sottolinea che la politica dell’Unione in ambito nazionale e regionale può essere efficiente ed efficace solo a fronte di una governance multilivello realmente integrata fra autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale, transfrontaliero ed europeo; invita la Commissione a valutare le possibilità di cooperazione territoriale a favore dell’innovazione, sia a livello nazionale che internazionale, nell’ambito di ciascun obiettivo della politica di coesione e ad analizzare le possibilità di rafforzare l’obiettivo di cooperazione territoriale europea, onde promuovere la cooperazione regionale in materia di innovazione; ritiene che, parallelamente al rafforzamento dell’obiettivo della cooperazione territoriale (obiettivo 3), occorra altresì consolidare la possibilità di mettere a punto azioni di cooperazione territoriale transnazionale nel quadro dell’obiettivo 2; tale possibilità è oggi realizzabile grazie all’articolo 37, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006; è del parere che il rafforzamento della cooperazione territoriale debba essere accompagnato, senza modificare la dotazione di bilancio globale degli obiettivi di coesione, da uno spostamento verso una maggiore dotazione di bilancio a favore di detta cooperazione territoriale ampliata;

21.

sostiene i cambiamenti proposti alle norme esecutive che mirano ad aumentare la flessibilità dei Fondi strutturali e ad adattarli per far fronte alla necessità, derivante da condizioni economiche straordinarie, di attuare immediatamente 455 programmi della politica di coesione e, in particolare, per quanto riguarda i programmi dell'Obiettivo 2, tenendo altresì presenti le necessità di adattamento delle istituzioni e autorità di gestione nazionali e regionali a tale nuova situazione in modo da evitare eventuali abusi o cattiva gestione e da garantire la possibilità di reindirizzare i fondi stanziati verso altri progetti, nuovi o in fase di attuazione; chiede alle autorità di gestione di proporre sistemi atti a rendere più efficace l'attuazione dei programmi operativi previsti dall'Obiettivo 2;

22.

insiste che in circostanze speciali (quale la crisi economica), per la norma N+2 possa essere eccezionalmente necessaria una maggiore flessibilità tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla politica di coesione e degli effetti dei cambiamenti economici ciclici delle finanze pubbliche e degli investimenti privati;

23.

raccomanda che tutte le rimanenze di fondi in una regione, in virtù delle disposizioni N+2 e N+3, vengano destinate a fondi su base regionale e le iniziative dell’Unione;

24.

invita la Commissione a procedere alla valutazione del Piano d'azione-iniziativa per proposte legislative «Small Business Act» per le piccole e medie imprese un anno dopo la sua entrata in vigore (dicembre 2008), principalmente per quanto riguarda i risultati in termini di rafforzamento della loro competitività e accesso a finanziamenti e capitali di rischio, promozione di nuove imprese innovatrici e riduzione degli oneri amministrativi, ecc.;

25.

insiste sull’effetto positivo della parità di genere sulla crescita economica; osserva a tale riguardo che, secondo alcuni studi, se i tassi di occupazione, occupazione a tempo parziale e produttività delle donne fossero analoghi a quelli degli uomini, il PIL aumenterebbe del 30 % nel periodo di programmazione oltre il 2013; chiede pertanto, che venga prestata una speciale attenzione ai progetti finanziati con fondi strutturali che promuovano la parità e l’integrazione della donna nel mercato del lavoro;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0124.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/13


Martedì 6 luglio 2010
Un futuro sostenibile per i trasporti

P7_TA(2010)0260

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti (2009/2096(INI))

2011/C 351 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso» (COM(2009)0279),

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio del 17 e 18 dicembre 2009 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso» (17456/2009),

visto il Libro bianco della Commissione intitolato «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314),

visto il Libro verde della Commissione intitolato «Gli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi» (COM(2007)0140),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per l'internalizzazione dei costi esterni» (COM(2008)0435),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Rendere i trasporti più ecologici» (COM(2008)0433),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre» (COM(2007)0002),

visto il Libro Verde della Commissione intitolato «TEN-T: riesame della politica - Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti» (COM(2009)0044),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa» (COM(2008)0886),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa» (COM(2007)0606),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «La logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile» (COM(2006)0336),

vista la seconda relazione della Commissione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (COM(2009)0676),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018» (COM(2009)0008),

visti la comunicazione e il piano d'azione della Commissione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (COM(2009)0010),

vista la comunicazione della Commissione concernente il trasporto marittimo a corto raggio (COM(2004)0453),

vista la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “automobile intelligente” »(COM(2007)0541),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa» (COM(2003)0311),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - bilancio intermedio» (COM(2006)0074),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione sulla mobilità urbana» (COM(2009)0490),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla strategia UE 2020 (1),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2005 sul trasporto marittimo a corto raggio (2),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sul programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa (3),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul programma d'azione per la sicurezza stradale - bilancio intermedio (4),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente» (5),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (6),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa - la chiave per una mobilità sostenibile (7),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2008 sulla politica europea del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee dell'energia e dell'ambiente (8),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “automobile intelligente” » (9),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul trasporto di merci in Europa (10),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 su una politica europea dei porti (11),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 su come rendere i trasporti più ecologici e internalizzare i costi esterni (12),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (13),

vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (14),

vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione sulla mobilità urbana (15),

visto il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare le prestazioni e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (16),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0189/2010),

A.

considerando che il settore dei trasporti rappresenta un importante fattore di sviluppo dell'Unione europea nonché delle sue regioni e città e che incide direttamente sulla competitività e la coesione sociale di regioni e città, offrendo in tal modo un contributo essenziale alla realizzazione del mercato interno,

B.

considerando che il trasporto assolve una triplice funzione: economica, sociale e di coesione territoriale, ciascuna delle quali fondamentale per l’integrazione europea,

C.

considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo essenziale negli aspetti di politica economica e occupazionale, producendo il 10 % della ricchezza dell'UE (considerata in termini di prodotto interno lordo) e creando più di 10 milioni di posti di lavoro, ragion per cui svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia UE 2020,

D.

considerando che il settore dei trasporti costituisce un elemento essenziale della politica europea e che, pertanto, l'Unione necessità di un quadro finanziario adeguato alle sfide poste dalla politica dei trasporti per i prossimi anni, che stimoli l'economia a breve termine, incrementi la produttività a medio e lungo termine e rafforzi l'Europa come spazio di ricerca,

E.

considerando che il settore dei trasporti ha un'incidenza significativa sull'ambiente e sulla qualità della vita e la salute delle persone e, di fatto, consente la mobilità per motivi privati e di lavoro, pur tuttavia essendo responsabile globalmente nel 2008, del 27 % del totale delle emissioni di CO2, valore che da allora ha continuato a crescere; considerando che il trasporto su strada è stato responsabile del 70,9 % delle emissioni totali di CO2 nel settore dei trasporti nel 2007, il trasporto aereo del 12,5 %, il trasporto marittimo e fluviale del 15,3 % e il trasporto ferroviario dello 0,6 %,

F.

considerando che in Europa tutti i modi di trasporto hanno profuso sforzi per migliorare la sicurezza; considerando, tuttavia, che nel 2008 gli incidenti stradali hanno provocato la morte di 39 000 persone e 300 000 feriti gravi, il che significa che è necessario compiere ulteriori sforzi per quanto riguarda tutti gli aspetti della sicurezza, in particolare la sicurezza stradale,

G.

considerando che nel pacchetto sul clima l'Unione europea si è impegnata a ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990 e tale obiettivo continua a essere vincolante,

H.

considerando che gli obiettivi fissati nel Libro bianco del 2001 sono stati raggiunti solo in parte e pertanto è necessario verificare se tali obiettivi debbano essere mantenuti o vadano riformulati e rafforzare, qualora se ne dimostri la necessità, le misure volte a conseguire tali obiettivi,

I.

considerando che i problemi di recepimento, ad esempio nei casi di recepimento tardivo o scorretto, pregiudicano in modo sostanziale l'efficienza della legislazione europea; che, pertanto, si profila l'urgente necessità di intervenire,

J.

considerando che occorre organizzare l'attività parlamentare in modo coerente, in particolare nell'ambito di quei settori che interessano direttamente la politica dei trasporti, quali, fra gli altri, la politica ambientale e sociale, l'urbanistica e la gestione del territorio, la politica occupazionale ed economica,

K.

considerando che la crisi economica e finanziaria ha duramente colpito il settore dei trasporti e che tuttavia tale situazione dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per sostenere e promuovere il settore dei trasporti in una prospettiva di lungo periodo, in particolare valorizzando modalità di trasporto sostenibili e investimenti, in particolare nella navigazione fluviale e nel trasporto ferroviario; che ciò garantirà condizioni più eque sul mercato,

L.

considerando che, nel quadro della prossima revisione delle agenzie, il valore aggiunto delle stesse deve essere analizzato come pure la necessità di creare un'agenzia europea dei trasporti,

M.

considerando che anche per il settore dei trasporti è di fondamentale importanza stabilire obiettivi misurabili, allo scopo, da un lato, di controllare meglio l'efficienza della politica dei trasporti e, dall'altro, di introdurre orientamenti in termini di pianificazione a livello sociale ed economico nonché mostrare che le misure proposte sono necessarie per attuare la politica definita in materia di trasporti,

N.

considerando che i fondamentali sviluppi tecnici connessi alla ricerca, alle infrastrutture e alle tecnologie richiedono un adeguamento delle risorse e degli strumenti finanziari,

O.

considerando che gli sviluppi nella società e in molte attività economiche danno adito a un aumento della domanda di trasporto e che, pertanto, vengono chiamati in causa tutti i modi di trasporto, che tuttavia devono risultare misurabili in termini di efficienza economica, ambientale, sociale e occupazionale,

P.

considerando che in futuro sarà indispensabile una collaborazione sostenibile fra tutte le modalità di trasporto passeggeri e trasporto merci, allo scopo di ottenere catene di trasporto sicure, sostenibili, logisticamente intelligenti e pertanto efficienti, che includano soluzioni multimodali e colleghino il trasporto su lunghe distanze a quello locale,

Sfide sociali, economiche e ambientali

1.

è convinto che la politica dell'UE in generale necessiti di una visione chiara e coerente del futuro dei trasporti quale settore fulcro del mercato unico, per garantire la libera circolazione delle persone e delle merci e assicurare la coesione territoriale in tutta l'Europa; ritiene che, nel continuare a contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile e alla competitività dell'Europa, il settore dei trasporti debba garantire l'efficacia economica e svilupparsi nel quadro di standard sociali e ambientali elevati;

2.

è convinto che l'evoluzione demografica, soprattutto a livello urbano, comporterà per i trasporti e la mobilità sfide in termini di sicurezza e capacità e che il diritto fondamentale alla mobilità, garantito tra l'altro da una migliore accessibilità e dalla costruzione dei collegamenti infrastrutturali mancanti, e la sua applicabilità sono da considerarsi essenziali; sottolinea, a tale proposito che nelle aree urbane le catene di trasporto multimodali ben integrate, compresi gli spostamenti a piedi e in bicicletta, e i mezzi di trasporto pubblici rappresentano il futuro; osserva a tal proposito che nei centri urbani saranno sopratutto le infrastrutture esistenti a determinare quale sia la modalità di trasporto più adatta; ritiene che l'istituzione di un buon sistema di collegamenti di trasporto pubblico nelle aree rurali consentirà di ridurre l'uso delle automobili private; auspica l'istituzione di regioni urbane funzionali, al fine di creare sistemi coerenti di trasporto urbani e suburbani e di impedire l'esodo della popolazione rurale;

3.

chiede alla Commissione di introdurre piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP) per città con più di 100 000 abitanti e, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà, di incoraggiare le città ad elaborare piani di mobilità che propongano un concetto di trasporto integrato onde ridurre i danni ambientali e rendere gli spostamenti più salutari e più efficaci;

4.

ritiene che l'aumento della domanda, anche in relazione al trasporto merci, determini, fra l'altro, una sfida in termini di capacità e una diminuzione dell'efficienza a causa di problemi infrastrutturali e che pertanto occorra soprattutto potenziare l'uso modale e aumentare la sicurezza di utenti e merci e che sia essenziale migliorare le infrastrutture, in particolare eliminando le strozzature del traffico presenti da anni;

5.

sottolinea che la decarbonizzazione dei trasporti è una delle principali sfide della futura politica dell'UE dei trasporti e che sarebbe opportuno impiegare tutti gli strumenti sostenibili a disposizione, quali, in particolare, mix energetico, promozione della ricerca e dello sviluppo di tecnologie e modalità maggiormente ecocompatibili, provvedimenti in materia di tariffazione e internalizzazione dei costi esterni di tutte le modalità di trasporto, a condizione che gli introiti generati a livello UE siano impiegati per migliorare la sostenibilità della mobilità e siano adottate misure per influire sul comportamento degli utenti e dei professionisti dei trasporti (sensibilizzazione, comportamento ecologico ecc.); sottolinea che sarebbe opportuno introdurre prevalentemente incentivi finanziari, escludendo possibili distorsioni della concorrenza tra le modalità di trasporto e tra gli Stati membri nel processo;

6.

riconosce che, secondo l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il trasporto marittimo emette emissioni di CO2 da 3 a 5 volte inferiori rispetto a quelle del trasporto terrestre, ma è preoccupato per le emissioni previste di SOx e NOx da trasporto marittimo, che saranno approssimativamente equivalenti a quelle del trasporto terrestre entro il 2020, e per il tentativo inconcludente dell'IMO di porre in essere un sistema di riduzione delle emissioni di CO2;

7.

sottolinea la necessità di una migliore informazione dell'opinione pubblica in merito alle conseguenze dei viaggi turistici e invita la Commissione a tenere conto dei viaggi turistici nel suo approccio politico;

Sicurezza

8.

sottolinea che la sicurezza deve continuare ad essere uno degli obiettivi prioritari della futura politica dei trasporti e che la sicurezza degli utenti attivi e passivi di tutte le modalità di trasporto deve essere garantita; ritiene che sia della massima importanza ridurre gli effetti dei trasporti sulla salute, specialmente attraverso l'utilizzazione di tecnologie moderne, e garantire i diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto, in particolare di quelli a mobilità ridotta, avvalendosi di regolamenti chiari e trasparenti; sostiene la creazione di una Carta dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea;

9.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima uno studio molto breve che raccolga le migliori pratiche degli Stati membri circa l’impatto dei limitatori di velocità su ogni tipo di veicolo e strade, tanto urbane quanto interurbane, allo scopo di presentare misure legislative volte a ridurre le emissioni e aumentare la sicurezza stradale;

10.

sottolinea la necessità di garantire tanto la sicurezza personale quanto la certezza giuridica per i lavoratori del settore dei trasporti, creando, tra l'altro, un numero sufficiente di parcheggi sicuri e armonizzando l'applicazione delle norme in materia di trasporto stradale e delle relative sanzioni; sottolinea altresì che l'introduzione di un'applicazione transfrontaliera delle sanzioni migliorerà la sicurezza stradale per tutti gli utenti;

11.

richiama l’attenzione sul fatto che la disponibilità di aree di sosta per gli autocarri lungo la rete TERN non ha tenuto il passo con la crescita del trasporto merci su strada, il che significa che si mette a repentaglio il rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti di tali veicoli, in particolare nelle ore notturne, e, più in generale, la sicurezza stradale, se le possibilità di sostare non saranno migliorate in tutti gli Stati membri sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo;

Comodalità efficace

12.

ritiene che, nel complesso, gli sviluppi del trasporto di passeggeri e merci dipendano ampiamente dall'uso efficiente delle diverse modalità di trasporto e che pertanto la politica europea dei trasporti dovrebbe porsi come obiettivo una comodalità efficace, il che è strettamente legato alla decarbonizzazione, agli aspetti inerenti alla sicurezza e all'economia dei trasporti; ritiene che ciò porterà a una riassegnazione ottimale tra le diverse modalità di trasporto e a un passaggio a modalità di trasporto più sostenibili, garantendo l'interoperabilità all'interno e tra le modalità, promuoverà catene di trasporto e di logistica più sostenibili e scelte modali e migliorerà i flussi di traffico fluido a modalità e nodi;

13.

sottolinea che la comodalità efficace andrebbe misurata non solo in base a criteri di redditività, ma anche secondo criteri connessi a tutela ambientale, condizioni sociali e lavorative, sicurezza e coesione territoriale, considerando le diverse possibilità tecniche e livelli di partenza delle varie modalità di trasporto, e dei paesi, delle regioni e delle città in Europa;

14.

sottolinea che la comodalità efficace significa migliorare le infrastrutture - tra l'altro sviluppando corridoi verdi, riducendo le strozzature e migliorando il trasporto ferroviario e fluviale -, far progredire la sicurezza mediante nuove tecnologie e migliorare le condizioni lavorative;

Completamento del mercato interno

15.

chiede un regolare controllo del diritto dell'Unione europea e del suo recepimento e applicazione, al fine di garantirne l'efficacia; chiede alla Commissione di rimuovere con fermezza gli ostacoli derivanti dallo scorretto o tardivo recepimento della legislazione dell'UE negli Stati membri;

16.

propone che nel nuovo quadro del trattato di Lisbona, e con il consenso della Commissione, si tenga almeno una riunione annuale congiunta con i responsabili dei trasporti dei parlamenti nazionali, al fine di condividere informazioni e collaborare a un’attuazione migliore e più efficace della normativa dell'UE in materia di trasporti;

17.

ritiene che i trasporti svolgano un ruolo essenziale per il completamento del mercato interno europeo e per la libera circolazione di persone e merci e che, soprattutto nell'ambito del trasporto ferroviario, sarebbe opportuno ottenere un'apertura regolamentata del mercato in tutti gli Stati membri dell'UE; è del parere che questa completa apertura del mercato arrecherà beneficio ai consumatori e dovrebbe essere accompagnata da misure che salvaguardino la qualità dei servizi pubblici, nonché da un piano di investimenti a lungo termine per le infrastrutture e l'interoperabilità tecnica in modo da promuover l'efficienza e la sicurezza come pure misure volte ad evitare distorsioni della concorrenza intramodale e intermodale, in particolare nei settori sociale, fiscale, della sicurezza e ambientale; ritiene che l'internalizzazione dei costi esterni sociali e ambientali andrebbe eseguita gradualmente, a partire dalle modalità di trasporto stradale e aereo più inquinanti;

18.

invita la Commissione e le autorità degli Stati membri ad agevolare il completamento della liberalizzazione dei trasporti di cabotaggio, per ridurre l’incidenza dei tragitti a vuoto, e a mettere a disposizione una rete stradale e ferroviaria più sostenibile grazie a più numerosi snodi di trasporto merci;

19.

è convinto che sia essenziale, per un sistema di trasporto marittimo efficiente e complementare alle altre modalità, affrontare nuovamente un processo risoluto di liberalizzazione per rendere realmente competitivo tale settore;

20.

sottolinea, a proposito delle esigenze economiche, l'importanza di una gestione realmente europea delle infrastrutture di trasporto (corridoi ferroviari merci e passeggeri, Cielo unico europeo, porti e i loro collegamenti con la rete dei trasporti, spazio marittimo senza frontiere, vie navigabili interne), al fine di eliminare l'effetto frontiera in tutte le modalità di trasporto e rafforzare la competitività e l'attrattiva dell'UE;

21.

chiede la creazione di un sistema europeo comune di prenotazioni per promuovere l'efficacia dei vari modi di trasporto e semplificare e aumentare la loro interoperabilità;

22.

sottolinea che i trasporti hanno un'incidenza sulla politica sociale, sanitaria e di sicurezza e che, nel quadro della creazione di un spazio comune dei trasporti, è necessario armonizzare ad alto livello e migliorare continuamente le condizioni di lavoro nonché istruzione e formazione professionale in base ad un efficace dialogo sociale a livello europeo; rileva, fra l'altro, che la creazione di centri europei di formazione e di centri di eccellenza dell'Unione europea nei rispettivi Stati membri può contribuire a promuovere la qualità misurabile della formazione e lo status degli occupati nel settore dei trasporti e favorire il riconoscimento reciproco dei percorsi di formazione;

23.

è del parere che per poter rafforzare l'efficienza nell'ambito della politica dei trasporti, bisognerebbe valutare i programmi (quali, ad esempio, Galileo e ITS per tutti i modi di trasporto) e, in base ai risultati, si dovrebbero eventualmente riorientare in modo adeguato la strategia e la programmazione; ritiene, pertanto, che sia necessario, tra l'altro, un nuovo programma per la sicurezza stradale, un ulteriore rilancio dei progetti TEN-T, un bilancio intermedio di NAIADES, l'attuazione rapida e completa del programma del Cielo Unico Europeo, di SESAR e dell'Ottavo Programma quadro per la ricerca e il proseguimento in forma semplificata del programma Marco Polo;

Agenzie europee

24.

è del parere che l'interoperabilità tecnica e il suo finanziamento, esattamente come la certificazione europea, la normalizzazione e il riconoscimento reciproco, rappresentino elementi fondamentali di un mercato interno ben funzionante e che la loro attuazione dovrebbe decisamente rientrare fra le competenze delle diverse agenzie; sottolinea che tutte le agenzie dovrebbero impegnarsi per raggiungere rapidamente un livello elevato di responsabilità e competenza e dovrebbero essere valutate periodicamente; incoraggia, in particolare, lo sviluppo di tutte le potenzialità dell'Agenzia ferroviaria europea, compresa la progressiva assunzione, da parte dell'Agenzia, di responsabilità per la certificazione del materiale rotabile e dell'infrastruttura ferroviaria, e controlli regolari da parte delle autorità nazionali per la sicurezza o organismi equivalenti negli Stati membri, come indicato nella direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004;

25.

sottolinea che il 75 % dei trasporti avviene su strada e che pertanto si ravvisa la necessità di istituire un’agenzia per i trasporti su strada, in particolare per migliorare la sicurezza stradale e anche per garantire il diritto fondamentale dei cittadini a una mobilità sicura, promuovendo nuove applicazioni (quali, ad esempio, Galileo o tecnologie altrettanto adatte per i sistemi di trasporto intelligenti) e conducendo programmi di ricerca; ritiene inoltre che tale agenzia dovrebbe poter intervenire a fini di regolamentazione, laddove si tratti di eliminare ostacoli per un mercato interno sostenibile;

26.

osserva che il trasporto mediante navigazione interna si trova tutt'ora ad operare in un quadro istituzionale disparato e chiede l'istituzione di una cooperazione permanente e strutturata tra le istituzioni competenti, al fine di sfruttare appieno il potenziale di questa modalità di trasporto;

Ricerca e tecnologia

27.

chiede un'agenda per la ricerca e la tecnologia nel settore dei trasporti; ritiene che tale agenda debba essere elaborata in collaborazione con tutti i soggetti interessati, allo scopo di comprendere le esigenze del settore e di distribuire meglio, di conseguenza, i fondi dell'UE; è del parere che occorra attribuire la priorità a progetti di decarbonizzazione dei trasporti, al miglioramento della trasparenza della catena di approvvigionamento e alla sicurezza dei trasporti, al miglioramento della gestione del traffico e alla riduzione degli oneri amministrativi;

28.

sottolinea la necessità di sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione poiché, grazie alla riduzione dei gas di scarico e dei rumori del traffico, introducono importanti miglioramenti a livello ambientale in tutti i modi di trasporto, migliorano la sicurezza creando soluzioni per garantire un miglior uso dell'attuale capacità delle infrastrutture e per ridurre le strozzature del traffico e, non da ultimo, aumentano l'indipendenza energetica nei modi in tutta la rete dei trasporti; sottolinea, a tal riguardo, che sistemi di organizzazione e sicurezza dei trasporti, intelligenti, interoperabili e collegati, quali ERTMS, Galileo, SESAR, ITS e tecnologie altrettanto appropriate, necessitano di sostegno in termini di ricerca e sviluppo nonché nella loro applicazione; esorta gli Stati membri ad assicurare che tutti i cittadini in Europa beneficino di tali sistemi di trasporto intelligenti; nota che occorre introdurre le necessarie condizioni quadro e standard aperti per le tecnologie promettenti, senza dare un vantaggio indebito a qualsiasi tecnologia specifica;

29.

sottolinea che, nel quadro della protezione climatica e dell'indipendenza energetica dell'UE, ogni modo di trasporto dovrebbe ridurre le sue emissioni di CO2 ed essere sostenuto dalla ricerca e dallo sviluppo nel settore delle tecnologie innovative, efficaci dal punto di vista energetico e pulite nonché delle energie rinnovabili, il che implica, tra l'altro, veicoli più sostenibili in tutti i modi di trasporto; ritiene che ciò, al contempo, rafforzerebbe la competitività delle imprese europee;

30.

sottolinea la necessità di una definizione uniforme dei principali concetti legati alla sicurezza stradale e alla ricerca in materia di incidenti al fine di garantire la comparabilità dei risultati e delle misure eventualmente attuate;

31.

sottolinea che l'armonizzazione dei documenti di trasporto sulla base dei più recenti standard della comunicazione, come pure della loro applicabilità multimodale e internazionale, può migliorare in modo rilevante la sicurezza e la logistica nonché ridurre in modo sostanziale gli oneri amministrativi;

Fondo per i trasporti e rete europea dei trasporti

32.

sottolinea che una politica dei trasporti efficiente richiede un quadro finanziario appropriato alle sfide nascenti e che, perciò, è necessario aumentare la dotazione attuale per il trasporto e la mobilità; ritiene pertanto opportuno:

a)

istituire un meccanismo per coordinare l'utilizzo di varie fonti di finanziamento per i trasporti, di stanziamenti disponibili a titolo della politica di coesione, di partenariati pubblico-privati o altri strumenti finanziari, quali garanzie; tali fondi di finanziamento coordinate andrebbero utilizzate a tutti i livelli di amministrazione per migliorare le infrastrutture di trasporto, sostenere i progetti della rete TEN-T, garantire l'interoperabilità tecnica e operativa, sostenere la ricerca e promuovere l'uso dei sistemi di trasporto intelligenti in tutti i modi di trasporto; il finanziamento dovrebbe seguire criteri di aggiudicazione che tengano presenti la comodalità efficace di cui al paragrafo 5, la politica sociale, la sicurezza e la coesione sociale, economica e territoriale;

b)

un impegno di bilancio nel quadro finanziario pluriennale mirato alla politica dei trasporti;

c)

la possibilità che, nel quadro del Patto di stabilità e crescita e allo scopo di promuovere la sostenibilità a lungo e medio termine, venga inclusa nel calcolo del debito pubblico il carattere a lungo termine di investimenti in infrastrutture di trasporto, che migliora la competitività delle economie, purché la Commissione li abbia approvati in precedenza;

d)

l'utilizzazione del fondo deve richiedere, tra l'altro, il cofinanziamento a titolo delle entrate generate dall'internalizzazione dei costi esterni;

33.

chiede che, grazie a un sostegno finanziario non determinato da criteri di concorrenza conformemente alle disposizioni sugli aiuti statali, la politica dei trasporti coerente e integrata promuova, fra l'altro, il traffico ferroviario e marittimo, la politica dei porti e il trasporto pubblico di passeggeri;

34.

ritiene che la crisi economica e finanziaria debba essere colta come opportunità per sostenere in modo mirato il settore dei trasporti e promuovere, fornendo aiuti finanziari, gli investimenti, innanzitutto a favore di trasporti rispettosi dell'ambiente, sicuri e dunque sostenibili; ritiene che gli investimenti dell'UE nei progetti di trasporto dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto della Strategia 2020 dell'UE, dal momento che i sistemi di trasporto e di mobilità offrono opportunità uniche per creare posti di lavoro stabili;

35.

è convinto che la definizione di una rete centrale europea all'interno della rete globale TEN, che resta una priorità della politica dei trasporti dell'UE, sia da valutare sulla base di criteri relativi allo sviluppo sostenibile a livello non solo europeo, ma anche regionale e locale e che le piattaforme multimodali e i porti a secco continueranno a rappresentare una componente essenziale dell'offerta infrastrutturale, poiché rendono possibile realizzare un collegamento efficiente fra i diversi modi di trasporto;

36.

è del parere che i progetti TEN-T debbano restare una priorità della politica dei trasporti dell'UE, e che sia necessario affrontare urgentemente la mancanza di infrastrutture e rimuovere gli ostacoli storici e geografici che sussistono alle frontiere; sottolinea che le TEN-T dovrebbero essere integrati in una rete paneuropea con collegamenti al di là dell'UE, e richiede che tale processo possa essere accelerato intensificando i finanziamenti;

37.

chiede che alle infrastrutture per la navigazione interna, ai porti interni e alla connessione multimodale dei porti marittimi con il retroterra e ai collegamenti ferroviari sia accordato un ruolo di maggior rilievo nell'ambito della politica europea dei trasporti nonché un maggiore sostegno, per contribuire a ridurre l'impatto ambientale e aumentare la sicurezza dei trasporti nell'UE; ritiene che le prestazioni ambientali delle imbarcazioni per la navigazione interna possano essere migliorate radicalmente, qualora tali imbarcazioni vengano dotate di nuovi motori equipaggiati con le più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni;

38.

sottolinea la necessità di prevedere progetti di trasporto marittimo a corto raggio e di «autostrade del mare» in un contesto più globale, che abbracci i paesi geograficamente più prossimi all’Europa; rileva che, a tal fine, risulta indispensabile una migliore sinergia tra politica regionale, politica di sviluppo e politica dei trasporti;

39.

riconosce che gli aeroporti regionali svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle regioni periferiche e ultraperiferiche, potenziandone i collegamenti con gli aeroporti principali; considera particolarmente utile applicare soluzioni intermodali ogniqualvolta sia possibile; ritiene che i collegamenti ferroviari (ad alta velocità) tra gli aeroporti offrano una soluzione ideale per integrare in modo sostenibile le diverse modalità di trasporto;

I trasporti in un contesto globale

40.

sottolinea che la creazione di uno spazio europeo dei trasporti rappresenta una priorità fondamentale che, in special modo nell'ambito del trasporto aereo e marittimo, dipende ampiamente dall'accettazione internazionale nel quadro degli accordi che devono essere ancora negoziati per tutte le modalità di trasporto, da cui la necessità che l'Unione europea assuma un ruolo sempre più formativo in seno agli organi internazionali competenti;

Obiettivi misurabili per il 2020

41.

chiede l'osservanza di obiettivi chiari e misurabili da raggiungere entro il 2020 con riferimento al 2010 e pertanto propone di:

ridurre del 40 % il numero dei morti e dei feriti gravi tra gli utenti attivi e passivi dei trasporti stradali, tenendo presente che tale obiettivo deve essere definito sia nel prossimo Libro Bianco sui trasporti sia nel nuovo Programma di azione europeo per la sicurezza stradale;

aumentare del 40 % in ogni Stato membro il numero di aree di sosta lungo la rete stradale transeuropea (TERN) al fine di aumentare la sicurezza stradale e garantire il rispetto dei tempi di riposo da parte dei conducenti di autocarri;

raddoppiare il numero dei passeggeri dei bus, delle linee tranviarie e dei mezzi su rotaia (e, eventualmente, dei passeggeri di imbarcazioni) e aumentare del 20 % il finanziamento di soluzioni pensate per pedoni e ciclisti, assicurando il rispetto dei diritti sanciti nella legislazione dell'UE, specialmente dei diritti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta;

ridurre del 20 % le emissioni di CO2 del trasporto passeggeri e merci su strada, grazie ad adeguate innovazioni, alla promozione di fonti di energia alternative e all'ottimizzazione del trasporto passeggeri e merci sotto il profilo logistico;

ridurre del 20 %, rispetto ai valori e alla capacità del 2010, il consumo di energia dei veicoli ferroviari e ridurre del 40 % l'utilizzo del gasolio nel settore ferroviario, da conseguirsi attraverso investimenti mirati nell'elettrificazione dell'infrastruttura ferroviaria;

dotare tutto il nuovo materiale rotabile ordinato a partire dal 2011 e tutte le nuove linee di comunicazione e il materiale per la manutenzione nell'ambito del trasporto ferroviario di un sistema compatibile e interoperabile con l'ERTMS di controllo automatico della velocità dei convogli, a partire dal 2011; intensificare l'impegno finanziario a livello dell'UE per l'attuazione e l'ampliamento del piano per l'introduzione dell'ERTMS;

ridurre del 30 % entro il 2020 le emissioni di CO2 del trasporto aereo, nell'intero spazio aereo europeo; prevedere, a partire da tale data, una crescita del trasporto aereo neutro sotto il profilo delle emissioni di anidride carbonica;

incentivare finanziariamente entro il 2020, l'ottimizzazione, lo sviluppo e, qualora necessario, la creazione di connessioni multimodali (piattaforme) per la navigazione interna, i porti interni e il trasporto ferroviario e aumentare del 20 % il numero di dette piattaforme;

destinare almeno il 10 % dei fondi TEN-T a progetti relativi alle vie navigabili interne;

42.

invita la Commissione a monitorare i progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi e a riferire annualmente al Parlamento;

*

* *

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0053.

(2)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 142.

(3)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 609.

(4)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0345.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0344.

(7)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 154.

(8)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 1.

(9)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 45.

(10)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 79.

(11)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 74.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2009)0119.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2009)0258.

(14)  Testi approvati, P6_TA(2009)0308.

(15)  Testi approvati, P6_TA(2009)0307.

(16)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/23


Martedì 6 luglio 2010
Relazione annuale della commissione per le petizioni 2009

P7_TA(2010)0261

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI))

2011/C 351 E/04

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull’Unione europea,

visti l'articolo 48 e l’articolo 202, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7–0186/2010),

A.

considerando che l'attività della commissione per le petizioni nel 2009 è stata caratterizzata dalla transizione dalla sesta alla settima legislatura, e che la composizione della commissione è cambiata considerevolmente, dal momento che i due terzi dei membri ne fanno parte per la prima volta,

B.

considerando che il 2009 ha segnato la fine del mandato del Mediatore europeo e che la commissione per le petizioni ha partecipato direttamente alle audizioni dei candidati per la posizione,

C.

considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore l'1 dicembre 2009, ponendo le basi necessarie per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, nel quadro degli sforzi per rafforzare la sua legittimità e la sua responsabilità,

D.

considerando che i cittadini dell'UE sono direttamente rappresentati dal Parlamento, e che il diritto di petizione, come sancito nel trattato, offre loro i mezzi per rivolgersi ai rappresentanti ogniqualvolta ritengano che i propri diritti siano stati violati,

E.

considerando che l'applicazione della legislazione europea ha un impatto diretto sui cittadini, che si trovano nella posizione migliore per valutarne l'efficacia e i punti deboli e per segnalare le lacune da colmare al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi dell'Unione,

F.

considerando che i cittadini europei, a livello individuale e collettivo, si rivolgono al Parlamento per ottenere riparazione quando viene violato il diritto comunitario,

G.

considerando che il Parlamento, attraverso la sua commissione per le petizioni, ha l'obbligo di esaminare tali preoccupazioni e di fare il possibile per porre fine a tali violazioni; considerando che, al fine di offrire ai cittadini le soluzioni più rapide e appropriate, la commissione per le petizioni ha continuato ha rafforzare la collaborazione con la Commissione, con le altre commissioni parlamentari, con gli organi, le agenzie e le reti a livello europeo e con gli Stati membri,

H.

considerando che il numero di petizioni ricevute dal Parlamento nel 2009 è stato leggermente superiore a quello registrato nel 2008 (1924 rispetto a 1849), e che si è confermata la crescente tendenza a presentare le petizioni per via elettronica (nel 2009 circa il 65 % delle petizioni è stato inoltrato in questo formato rispetto al 60 % nel 2008),

I.

considerando che il numero di petizioni irricevibili presentate nel 2009 indica che si dovrebbe porre maggior attenzione nell'informare più efficacemente i cittadini sulle competenze dell'Unione e sul ruolo delle diverse istituzioni,

J.

considerando che, in molti casi, i cittadini fanno appello al Parlamento in merito a decisioni prese dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri e considerando che i cittadini hanno bisogno di meccanismi con cui rivolgersi alle autorità nazionali perché li rappresentino sia a livello legislativo europeo sia nel quadro dell'attuazione degli atti legislativi,

K.

considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati del fatto che, come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del dicembre 2009 che ha chiuso l’indagine in merito al ricorso 822/2009/BU contro la Commissione, i procedimenti giudiziari nazionali sono parte del processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, e che la commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti,

L.

considerando che i costi elevati dei procedimenti giudiziari, particolarmente in alcuni Stati membri, possono costituire un ostacolo per i cittadini e potrebbero di fatto impedire loro di adire i tribunali nazionali competenti qualora ritengano che le autorità nazionali non abbiano rispettato i loro diritti in virtù del diritto dell'Unione europea,

M.

considerando che il Parlamento si trova davanti a un problema particolare allorché riceve una petizione che accusa le autorità giudiziarie nazionali di aver omesso di richiedere un pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia in osservanza dell'articolo 267 TFEU, specialmente là dove la Commissione non agisca contro lo Stato membro in questione in virtù dell'articolo 258,

N.

considerando che la procedura delle petizioni, attraverso i suoi meccanismi di lavoro e poiché il diritto di petizione è garantito dal trattato a tutti i cittadini e i residenti dell'UE differisce da altre forme di ricorso di cui dispongono i cittadini a livello comunitario, quale la presentazione di denunce al Mediatore europeo o alla Commissione,

O.

considerando che i cittadini hanno diritto a una riparazione mirata alla soluzione e a un alto livello di trasparenza e di chiarezza da parte di tutte le istituzioni europee, e considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a utilizzare le sue prerogative in quanto custode del trattato per agire contro le violazioni della legislazione europea evidenziate dagli autori delle petizioni, specialmente là dove è il recepimento della legislazione UE a livello nazionale a dar luogo a un'infrazione,

P.

considerando che molte petizioni continuano a manifestare preoccupazione in merito al recepimento e all'attuazione della normativa europea sul mercato interno e sull'ambiente, e considerando i precedenti inviti rivolti dalla commissione per le petizioni alla Commissione affinché garantisca che i controlli esecutivi in quest'area siano rafforzati e resi più efficienti,

Q.

considerando che, sebbene la Commissione possa verificare interamente la conformità con il diritto UE solo quando le autorità nazionali abbiano adottato una decisione definitiva, è importante, soprattutto in merito alle questioni ambientali e in tutti i casi in cui risulti particolarmente rilevante il fattore tempo, verificare già nella fase iniziale che le autorità locali, regionali e nazionali applichino in modo corretto tutti i requisiti procedurali pertinenti ai sensi del diritto UE e procedano, se del caso, alla realizzazione di studi dettagliati sull'applicazione e l'impatto della legislazione vigente, onde conseguire tutti i dati necessari,

R.

considerando l'importanza di prevenire ulteriori irreparabili perdite di biodiversità, in particolare nei siti designati nel quadro di Natura 2000, e l'impegno degli Stati membri di assicurare la protezione delle zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva sugli habitat naturali (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli (79/409/CEE),

S.

considerando che le petizioni evidenziano l'impatto della legislazione europea sulla vita quotidiana dei cittadini UE, e riconoscendo l'esigenza di effettuare tutti i passi necessari per consolidare i progressi ottenuti nel rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE,

T.

considerando che, nella sua precedente relazione di attività e nel suo parere sulla relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la commissione per le petizioni ha chiesto di essere informata regolarmente sullo stato di avanzamento delle procedure di infrazione il cui oggetto è contemplato anche da petizioni,

U.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria nel recepire e attuare correttamente la legislazione europea, e riconoscendo che molti di loro nel 2009 sono stati sempre più spesso chiamati in causa nell'attività della commissione per le petizioni,

1.

si compiace della regolare transizione nella nuova legislatura e nota che gran parte dell'attività della commissione per le petizioni, a differenza di quella di altre commissioni parlamentari, è stata riportata nella nuova legislatura poiché l'esame di un numero considerevole di petizioni non era stato completato;

2.

accoglie con favore l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e confida che il Parlamento sarà strettamente coinvolto nello sviluppo della nuova iniziativa dei cittadini cosicché tale strumento potrà realizzare completamente le sue finalità e assicurare maggior trasparenza e responsabilità nel processo decisionale dell'UE, permettendo ai cittadini di proporre miglioramenti o aggiunte al diritto dell’UE;

3.

accoglie con favore il Libro verde su un'iniziativa dei cittadini europei (1), pubblicato dalla Commissione alla fine del 2009, come primo passo nella realizzazione concreta di tale concetto;

4.

segnala che il Parlamento ha ricevuto petizioni sul modello di una campagna di iniziativa, sostenute da oltre un milione di firme e sottolinea la necessità di far sì che i cittadini siano messi a conoscenza della distinzione tra questo tipo di petizione e l'iniziativa dei cittadini;

5.

ricorda la propria risoluzione sull'iniziativa dei cittadini (2), cui la commissione per le petizioni ha contribuito con un parere; invita la Commissione a stabilire urgentemente modalità di applicazione comprensibili che identifichino chiaramente i ruoli e gli obblighi delle istituzioni che partecipano all’esame e al processo decisionale;

6.

accoglie con favore la natura giuridicamente vincolante acquisita dalla Carta dei diritti fondamentali con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e sottolinea l'importanza della Carta nel rendere i diritti fondamentali più chiari e visibili per tutti i cittadini;

7.

ritiene che sia l'Unione europea sia i suoi Stati membri abbiano l'obbligo di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali inclusi nella Carta, e confida che la Carta contribuirà a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione;

8.

confida che saranno prese tutte le misure procedurali necessarie a garantire che gli aspetti istituzionali relativi all'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali siano chiariti al più presto, e sottolinea l'intenzione della commissione per le petizioni di contribuire all'attività del Parlamento in materia;

9.

ricorda di aver precedentemente chiesto che sia eseguito un riesame completo delle procedure di ricorso a disposizione dei cittadini dell’UE da parte dei servizi competenti del Parlamento e della Commissione, e sottolinea l'importanza di proseguire i negoziati sull'accordo quadro rivisto tra il Parlamento europeo e la Commissione onde tenere in piena considerazione l'incremento dei diritti dei cittadini europei, segnatamente con riguardo alle iniziative dei cittadini europei;

10.

si compiace delle misure adottate dalla Commissione per ottimizzare i servizi di assistenza al pubblico esistenti con l'obiettivo di informare i cittadini sui loro diritti UE e, sugli strumenti di ricorso a loro disposizione in caso di violazione, raggruppando le diverse pagine web pertinenti (tra cui pagine di SOLVIT e di ECC-Net) sotto un'unica sezione denominata I Vostri diritti UE, accessibile sulla pagina iniziale del portale Internet dell'Unione europea;

11.

segnala che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a sviluppare un sistema che indichi chiaramente i diversi meccanismi di denuncia a disposizione dei cittadini e ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure al riguardo con l'obiettivo ultimo di trasformare la pagina I Vostri diritti UE in uno sportello unico online, semplice da utilizzare per l'utente; attende le valutazioni iniziali in merito all'attuazione del piano d'azione 2008 (3), previste per il 2010;

12.

ricorda la propria risoluzione inerente alle attività del Mediatore europeo nel 2008 e incoraggia il Mediatore europeo, da poco rieletto, a proseguire il proprio lavoro per accrescere il livello di apertura e di responsabilità dell'amministrazione europea e per garantire che le decisioni siano prese nel modo più trasparente e più vicino possibile ai cittadini;

13.

riafferma la sua determinazione a sostenere l'Ufficio del Mediatore europeo negli sforzi esplicati per sensibilizzare l'opinione pubblica sul suo ruolo e nella sua missione di individuare i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni europee e agire contro gli stessi; ritiene che il Mediatore europeo costituisca una fonte preziosa di informazioni nel quadro di un progetto generale per migliorare l'amministrazione europea;

14.

sottolinea che le petizioni ricevute nel 2009, di cui almeno il 40 % è stato ritenuto irricevibile, hanno continuato a riguardare l'ambiente, i diritti fondamentali, la giustizia e il mercato interno; segnala che, in termini di concentrazione geografica, la maggior parte delle petizioni riguardavano l'Unione nel suo insieme, seguita da Germania, Spagna, Italia e Romania, il che dimostra che i cittadini seguono con attenzione le attività comunitarie e si rivolgono all'Unione per sollecitarne l'intervento;

15.

riconosce l'importanza dell'attività dei firmatari delle petizioni e della sua commissione per le petizioni per la protezione dell'ambiente dell'Unione; si compiace dell'iniziativa della commissione che ha commissionato uno studio sull'applicazione della direttiva Habitat in anticipazione dell'anno internazionale per la biodiversità che ritiene rappresenti uno strumento utile per valutare la strategia dell'UE per la biodiversità ad oggi e progettarne una nuova;

16.

osserva che sempre più petizioni riguardano i problemi riscontrati dai cittadini durante l'esercizio del diritto alla libera circolazione; tali petizioni mettono in evidenza l'eccessiva lentezza con cui gli Stati membri ospitanti rilasciano i permessi di soggiorno ai familiari provenienti da paesi terzi nonché le difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di voto e per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio;

17.

reitera i precedenti appelli alla Commissione a presentare proposte concrete per estendere la tutela dei consumatori contro pratiche commerciali sleali nei confronti delle piccole imprese, come previsto dalla risoluzione sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (4), dato che la commissione continua a ricevere petizioni da parte di vittime di raggiri di questo genere;

18.

riconosce il ruolo centrale svolto dalla Commissione nell'attività della commissione per le petizioni, che si affida all'esperienza della Commissione nel valutare le petizioni, nell'identificare violazioni della legislazione comunitaria e per ottenere riparazione; riconosce inoltre l'impegno della Commissione per migliorare complessivamente i suoi tempi di risposta alle richieste di indagine della commissione per le petizioni affinché i casi riferiti dai cittadini possano essere risolti quanto più velocemente possibile;

19.

incoraggia la Commissione europea a intervenire in una fase precoce ogni qualvolta le petizioni segnalino la possibilità di danni a zone che godono di protezione speciale, ricordando alle competenti autorità nazionali i loro impegni per garantire l'integrità dei siti classificati come Natura 2000 nel quadro della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e, se necessario, a prendere misure preventive per garantire il rispetto della legislazione europea;

20.

dà il benvenuto ai Commissari recentemente eletti – specialmente al Commissario competente per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione – ed è fiducioso che coopereranno con la commissione per le petizioni quanto più strettamente ed efficacemente possibile, rispettandola come uno dei canali più importanti tra i cittadini e le istituzioni europee;

21.

si rammarica che la Commissione non abbia dato seguito ai ripetuti inviti della commissione per le petizioni a fornire aggiornamenti ufficiali e regolari sull'evoluzione delle procedure di infrazione relative alle petizioni ancora all'esame; osserva che la pubblicazione mensile delle decisioni della Commissione sulle procedure di infrazione - in conformità con gli articoli 258 e 260 del Trattato - pur encomiabile in termini di trasparenza, non rappresenta una risposta adeguata a tali richieste;

22.

ritiene che seguire i comunicati stampa della Commissione per reperire le procedure di infrazione corrispondenti ad alcune petizioni rappresenti per la commissione per le petizioni un inutile spreco di tempo e di risorse, in particolar modo quando si tratta di violazioni orizzontali e chiede che la Commissione informi la commissione per le petizioni di qualsiasi procedura di infrazione pertinente;

23.

ribadisce la propria convinzione che i cittadini UE debbano beneficiare dello stesso livello di trasparenza da parte della Commissione, sia che presentino una denuncia formale, sia che inoltrino una petizione al Parlamento, e invita ancora una volta la Commissione a considerare con maggiore riguardo la procedura delle petizioni, e il suo ruolo nel portare alla luce violazioni della legislazione europea in merito alle quali avviare le relative procedure di infrazione;

24.

ricorda che, in molti casi, le petizioni mettono in luce problemi legati al recepimento e all'attuazione della legislazione comunitaria e riconosce che avviare una procedura di infrazione non apporta necessariamente soluzioni immediate ai problemi del cittadino, vista la durata media di tale procedura;

25.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a sviluppare strumenti alternativi per promuovere una migliore attuazione della legislazione europea nonché l'atteggiamento positivo di alcuni Stati membri che adottano le misure necessarie per correggere le infrazioni nelle fase iniziali del processo di attuazione;

26.

si compiace della crescente partecipazione degli Stati membri alle attività della commissione per le petizioni e della presenza dei loro rappresentanti alle riunioni; reputa necessario rafforzare tale cooperazione dal momento che le autorità nazionali hanno la competenza primaria dell'applicazione della legislazione europea una volta trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale;

27.

sottolinea che una più stretta cooperazione con gli Stati membri è estremamente importante per le attività della commissione per le petizioni; ritiene che una soluzione possibile sarebbe di intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali, soprattutto nel contesto del trattato di Lisbona;

28.

incoraggia gli Stati membri a prepararsi a svolgere un ruolo più trasparente e proattivo per dare risposta alle petizioni relative all'attuazione e all'applicazione del diritto europeo;

29.

ritiene che, alla luce del trattato di Lisbona, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo dovrebbe forgiare rapporti di lavoro più stretti con le commissioni omologhe dei parlamenti regionali e nazionali degli Stati membri, al fine di promuovere la reciproca comprensione delle petizioni su questioni europee e per garantire la risposta più veloce ai cittadini al livello più adeguato;

30.

richiama l'attenzione sulle conclusioni contenute nella propria risoluzione sull’impatto dell’urbanizzazione estensiva in Spagna e chiede alle autorità spagnole di continuare a fornire valutazioni delle misure adottate, come hanno fatto finora;

31.

sottolinea il crescente numero di firmatari che si rivolge al Parlamento per ottenere riparazione relativamente a questioni che non rientrano nelle aree di competenza dell'UE, quali il calcolo delle pensioni, l'esecuzione delle sentenze dei tribunali nazionali e la passività delle amministrazioni nazionali; la commissione per le petizioni ha fatto del suo meglio per reindirizzare tali denunce alle autorità nazionali competenti;

32.

reputa che, se da un lato è opportuno incoraggiare un ampio utilizzo di Internet poiché facilita la comunicazione con i cittadini, dall'altro è necessario trovare una soluzione per evitare che la commissione sia sommersa da «false petizioni»; una possibile soluzione potrebbe consistere nel rivedere la procedura di registrazione al Parlamento e incoraggia il personale responsabile a inoltrare le petizioni in questione all'unità Posta del cittadino e non alla commissione per le petizioni;

33.

pone l'accento sulla necessità di continuare a lavorare per accrescere il livello di trasparenza nella gestione delle petizioni: a livello interno migliorando costantemente il trattamento elettronico delle petizioni che offre ai deputati un accesso diretto ai fascicoli delle petizioni e, a livello esterno, creando un portale interattivo per le petizioni, facile da usare per l'utente, che permetta al Parlamento di raggiungere il cittadino in modo più efficace e che renda più chiare al pubblico le procedure di voto e le competenze della commissione;

34.

incoraggia la creazione di un portale che proponga un modello interattivo plurifase per le petizioni che informi i cittadini sui risultati che si possono ottenere presentando una petizione al Parlamento e sulle competenze del Parlamento e potrebbe inoltre includere link verso altri mezzi di riparazione alternativi a livello nazionale ed europeo; chiede una descrizione quanto più dettagliata possibile delle competenze dell'Unione europea nei vari settori, per eliminare confusioni tra le competenze dell'Unione e le competenze nazionali;

35.

riconosce che l'attuazione di una tale iniziativa implica un costo, tuttavia esorta i servizi amministrativi interessati a collaborare con la commissione per le petizioni per trovare le soluzioni più appropriate, tenendo conto che siffatto portale sarebbe di capitale importanza non solo per migliorare i contatti tra il Parlamento e i cittadini dell'UE, ma anche per ridurre il numero di petizioni irricevibili;

36.

sottolinea che fintantoché non si trovi una soluzione soddisfacente alla questione delle risorse, è necessario migliorare immediatamente l'attuale sito web;

37.

si compiace dell'approvazione del nuovo regolamento del Parlamento e della revisione delle disposizioni relative alla gestione delle petizioni; incoraggia l'attività del segretariato e dei rappresentanti dei gruppi politici sulla revisione della guida per i deputati al regolamento e alle procedure interne della commissione per le petizioni, dato che tale documento non solo sarà d'aiuto ai deputati nel loro lavoro, ma aumenterà anche ulteriormente la trasparenza della procedura delle petizioni;

38.

reitera il proprio invito ai servizi amministrativi competenti affinché adottino le misure necessarie per creare un registro elettronico attraverso il quale i cittadini possano sottoscrivere oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione, in conformità con l'articolo 202;

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni nonché ai loro mediatori o organi analoghi competenti.


(1)  COM(2009)0622 dell’11.11.2009.

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l’attuazione del diritto di iniziativa dei cittadini (Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0389).

(3)  Piano d'azione per un approccio integrato per fornire servizi di assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (Documento di lavoro della Commissione SEC(2008)1882).

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 17).


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/29


Martedì 6 luglio 2010
Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti

P7_TA(2010)0262

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (2009/2221(INI))

2011/C 351 E/05

Il Parlamento europeo,

visto il documento di valutazione della strategia di Lisbona (SEC(2010)0114),

vista la comunicazione della Commissione sulle nuove competenze per nuovi lavori – Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi (COM(2008)0868),

visto il documento di lavoro della Commissione allegato alla comunicazione della Commissione sulle nuove competenze per nuovi lavori (SEC(2008)3058),

vista la comunicazione della Commissione su un impegno comune per l'occupazione (COM(2009)0257),

vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),

viste le conclusioni del Consiglio sulle nuove competenze per nuovi lavori – Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi, adottate il 9 marzo 2009 a Bruxelles,

vista la direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1),

vista la comunicazione della Commissione su «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società» (COM(2007)0498), accompagnata dal documento di lavoro della Commissione sull'occupazione giovanile nell'Unione europea (SEC(2007)1093),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell’Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/EC) (2),

vista la comunicazione della Commissione su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità – Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù (COM(2009)0200),

vista la sua posizione del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull’applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (3),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» (COM(2009)0329),

vista la relazione della Commissione dal titolo «Occupazione in Europa 2009», di novembre 2009,

vista la relazione indipendente intitolata «New Skills for New Jobs: Action Now» (Nuove competenze per nuovi lavori: agire ora), elaborata per la Commissione, che fornisce consigli e raccomandazioni chiave sull'ulteriore sviluppo dell'iniziativa nel contesto della futura strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, di febbraio 2010,

vista la relazione indipendente dal titolo «Pathways to Work: Current practices and future needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and Unemployment: thinking of their better integration in the labour market» (La strada che conduce all'occupazione: attuali pratiche e esigenze future per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, I giovani che lavorano e la disoccupazione: migliorare la loro integrazione nel mercato del lavoro), commissionata dalla Commissione nell'ambito del progetto Gioventù (relazione finale Gioventù, settembre 2008),

visto lo studio dell'Eurofound «Youth and Work» (I giovani e il lavoro) di marzo 2007,

visto lo studio del Cedefop «Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe» (Professionalizzare la consulenza di carriera: competenze dei consulenti e percorsi di qualificazione in Europa), di marzo 2009,

visto lo studio del Cedefop «Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs» (Competenze per l'Europa del futuro: anticipare le esigenze in termini di competenze lavorative), di maggio 2009,

vista la quarta relazione del Cedefop sulla ricerca nel settore della formazione professionale in Europa, relazione di sintesi intitolata «Modernising vocational education and training» (Ammodernare la formazione professionale), di dicembre 2009,

viste le prospettive occupazionali per il 2008 dell'OCSE dal titolo «Off to a Good Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries» (Pronti per un buon inizio? Transizioni del mercato del lavoro giovanile nei paesi dell'OCSE), di novembre 2008,

visto il Patto europeo per la gioventù, volto a promuovere la partecipazione di tutti i giovani nei settori dell'educazione e dell'occupazione e nella società, di marzo 2005,

vista la petizione 1452/2008 presentata da Anne-Charlotte Bailly, cittadina tedesca, a nome di Génération Précaire, su tirocini equi e un accesso adeguato dei giovani al mercato del lavoro europeo,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-555/07) sul principio di non discriminazione in base all’età, di gennaio 2010,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa (4),

visto l'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0197/2010),

A.

considerando che la crisi economica ha causato un enorme aumento dei tassi di disoccupazione negli Stati membri dell'UE; considerando che i giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato da tale tendenza; considerando che il tasso di disoccupazione giovanile sta aumentando in modo più marcato rispetto al tasso di disoccupazione medio; considerando che, a dicembre 2009, nell'Unione europea i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni erano più di 5,5 milioni, ossia il 21,4 % del totale della popolazione giovane, generando il paradosso per cui i giovani, pur rappresentando la colonna portante dei sistemi previdenziali, dato l’invecchiamento della popolazione, rimangono allo stesso tempo ai margini dell’economia,

B.

considerando che i giovani hanno poche possibilità di trovare un impiego stabile e regolare; considerando che i giovani entrano nel mercato del lavoro principalmente tramite forme di occupazione atipiche, altamente flessibili, non stabili e precarie (tempo parziale marginale, impiego temporaneo o a tempo determinato, ecc.), e che le probabilità che tali forme possano essere un trampolino per l’accesso ad un lavoro stabile sono basse,

C.

considerando che i datori di lavoro sembrano utilizzare con maggior frequenza l’apprendistato e il tirocinio per sostituire l’impiego regolare, sfruttando in tal modo gli ostacoli che i giovani affrontano per entrare nel mercato del lavoro; considerando che queste forme di sfruttamento dei giovani devono essere affrontate ed eliminate di fatto dagli Stati membri,

D.

considerando che quattro delle dieci misure adottate al vertice straordinario dell’UE sull’occupazione svoltosi a Praga nel 2009 riguardano l’istruzione, la formazione professionale, l’apprendimento permanente, gli apprendistati, l’agevolazione della mobilità e la necessità di prevedere con maggiore precisione le esigenze del mercato del lavoro e delle competenze abbinabili,

E.

considerando che la disoccupazione e la sottoccupazione giovanili comportano elevati costi sociali ed economici per la società, che si traducono nella perdita di opportunità di crescita economica, nell'erosione della base imponibile che, a sua volta, mina gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, in un aumento dei costi sociali, in un sottoutilizzo degli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione e nel rischio di disoccupazione a lungo termine e di esclusione sociale,

F.

considerando che le giovani generazioni dovranno ridurre l’enorme debito pubblico prodotto dall'attuale generazione,

G.

considerando che, secondo le proiezioni economiche e demografiche, il prossimo decennio vedrà l'offerta di 80 milioni di nuove opportunità di lavoro nell'Unione europea, di cui la maggior parte richiederà una forza lavoro altamente qualificata; considerando che nell'UE nel suo insieme si regista un tasso di occupazione pari circa all'85 % per le persone con competenze ad alto livello, al 70 % per competenze di medio livello e al 50 % per le competenze di livello basso,

H.

considerando che la crescita economica è cruciale per la creazione di posti di lavoro, poiché comporta maggiori possibilità di occupazione; considerando che oltre il 50 % dei nuovi posti di lavoro in Europa sono generati da PMI,

I.

considerando la transizione dalla scuola al lavoro e tra lavori diversi rappresenta una sfida strutturale per i giovani in tutta l'Unione europea; considerando che l'apprendistato ha un impatto estremamente positivo sull'accesso dei giovani al mondo del lavoro, soprattutto se permette l'acquisizione di professionalità e competenze specifiche direttamente all'interno delle imprese,

J.

considerando che i programmi scolastici dovrebbero essere migliorati in modo significativo, incoraggiando allo stesso tempo i partenariati fra università e imprese, programmi di apprendistato efficaci, i prestiti per promuovere la carriera e gli investimenti nella formazione da parte dei datori di lavoro,

K.

considerando che i giovani incontrano spesso discriminazioni a causa dell’età quando entrano nel mercato del lavoro e quando vengono operati tagli ai posti di lavoro; considerando che le donne giovani sono più esposte al rischio di disoccupazione e povertà o di essere impiegate in attività precarie e sommerse di rispetto agli uomini della stessa fascia d’età; considerando d'altra parte che i giovani uomini sono stati i più duramente colpiti dalla disoccupazione durante la crisi economica attuale; considerando che i giovani disabili affrontano ostacoli anche maggiori per inserirsi nel mondo del lavoro,

L.

considerando che un lavoro dignitoso consente ai giovani di passare dalla dipendenza sociale all'autosufficienza, li aiuta a sfuggire alla povertà e consente loro di contribuire attivamente alla società dal punto di vista sia economico che sociale; considerando che la legislazione in alcuni Stati membri introduce discriminazioni d'età mediante restrizioni ai diritti dei giovani fondate unicamente sull'età, come salario minimo più basso per i giovani nel Regno Unito, accesso limitato al reddito di solidarietà attiva in Francia e indennità di disoccupazione ridotte per i giovani in Danimarca, tutte misure che, sebbene intese ad inserire i giovani nel mercato del lavoro, sono inaccettabili e possono essere controproducenti in quanto impediscono ai giovani di intraprendere una vita economicamente indipendente, in particolare in tempi di crisi e alti livelli di disoccupazione,

M.

considerando che i parametri della strategia di Lisbona relativi ai giovani e alla modernizzazione della formazione professionale (VET) non sono stati pienamente rispettati,

N.

considerando che la flessicurezza ha costituito la strategia globale dei mercati del lavoro dell’Unione europea, mirando a contratti flessibili e sicuri, all'apprendimento permanente, a politiche attive in materia di occupazione e alla previdenza sociale; considerando che, sfortunatamente, in molti paesi questa strategia è stata interpretata in modo riduttivo come «flessibilità», perdendo di vista l'approccio olistico nonché la sicurezza dell’occupazione quanto e la previdenza sociale,

O.

considerando che, con l’evoluzione demografica, dal 2020 una massiccia carenza di manodopera specializzata avrà gravi effetti negativi sullo Spazio economico europeo e che tale tendenza potrà essere contrastata solo mediante programmi adeguati di istruzione, formazione e riqualificazione professionale,

P.

considerando il ruolo che le piccole e medie imprese rivestono nel tessuto economico europeo sia per la loro numerosità che per la loro funzione strategica nella lotta alla disoccupazione,

1.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio ai giovani e all'occupazione basato sui diritti; sottolinea che l'aspetto qualitativo del lavoro dignitoso per i giovani non deve essere compromesso e che le norme fondamentali sul lavoro, così come altri parametri relativi alla qualità del lavoro, come l'orario di lavoro, il salario minimo, la previdenza sociale nonché la sicurezza e la salute sul lavoro, devono essere considerazioni centrali delle azioni intraprese;

Creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori e inclusione nel mercato del lavoro

2.

chiede al Consiglio e alla Commissione di definire una strategia occupazionale per l'UE che coniughi gli strumenti finanziari e le politiche del lavoro, così da evitare una «crescita senza lavoro», e che comporti la definizione di parametri ambiziosi per l'occupazione dei giovani; insiste con forza affinché la strategia occupazionale si concentri in particolare sullo sviluppo di lavori verdi e di posti di lavoro nell'economia sociale, garantendo allo stesso tempo il coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale;

3.

sottolinea quanto sia importante per gli Stati membri sviluppare l’occupazione verde, ad esempio impartendo una formazione sulle tecnologie ambientali;

4.

invita gli Stati membri a creare incentivi efficaci, come i sussidi all’occupazione o i contributi previdenziali per i giovani, che garantiscano condizioni di vita e di lavoro dignitose e incoraggino i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere i giovani, a investire sia nella creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani sia nella formazione continua e nell’aggiornamento delle loro competenze durante il periodo lavorativo, e a sostenere lo spirito imprenditoriale tra i giovani; sottolinea il ruolo speciale e l'importanza delle piccole imprese per quanto riguarda le competenze e il know-how tradizionale; incoraggia a garantire l'accesso dei giovani allo strumento europeo di micro finanziamento istituito di recente;

5.

sottolinea l’importanza della formazione imprenditoriale, che costituisce parte integrante del processo di acquisizione delle competenze necessarie ai nuovi tipi di occupazione;

6.

invita gli Stati membri a condurre una politica ambiziosa in materia di formazione dei giovani;

7.

invita la Commissione a promuovere e sostenere – tenendo conto di esperienze positive nazionali di partenariati tra scuole, università, imprese e parti sociali – alcuni progetti sperimentali nei nuovi settori strategici dello sviluppo, in cui si preveda un'adeguata preparazione di livello scientifico e tecnologico e un inserimento mirato dei giovani, in particolare delle donne, per favorire l'innovazione e la competitività nelle imprese, utilizzando a tale scopo borse di studio, rapporti di apprendistato in alta formazione, contratti di lavoro non atipici;

8.

invita le università a instaurare precocemente contatti con datori di lavoro e a offrire agli studenti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per il mercato del lavoro;

9.

invita gli Stati membri ad incoraggiare misure ad ampio raggio volte a stimolare l’economia, come la diminuzione della pressione fiscale e la riduzione degli oneri amministrativi per le PMI, allo scopo di favorire la crescita e generare nuovi posti di lavoro, specialmente per i giovani;

10.

auspica uno sviluppo positivo della domanda di microcredito da parte dei giovani; ritiene che i fondatori di nuove imprese debbano ricevere una consulenza adeguata e professionale;

11.

esorta gli Stati membri a elaborare politiche del mercato del lavoro inclusive e mirate, che garantiscano ai giovani un inserimento rispettoso e un'occupazione significativa, per esempio creando reti d'ispirazione, accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico affinché il tirocinante possa spostarsi e vivere vicino al luogo in cui si svolge il tirocinio, centri di orientamento professionale internazionale e centri giovanili che offrano orientamento individuale in particolare in materia di organizzazioni sindacali e aspetti giuridici relativi al loro tirocinio;

12.

riconosce le difficoltà di accesso al finanziamento che i giovani incontrano nel creare e sviluppare un'attività in proprio; esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare provvedimenti per facilitare l’accesso dei giovani al finanziamento nonché ad istituire, in collaborazione con la comunità imprenditoriale, programmi di tutoraggio rivolti ai giovani per la creazione e lo sviluppo di imprese;

13.

esorta gli Stati membri a promuovere le competenze dei giovani che abbandonano presto la scuola e a prepararli al mercato del lavoro mediante progetti innovativi;

14.

invita gli Stati membri a prevedere, nel quadro della riorganizzazione dei sistemi di formazione, una cooperazione precoce tra scuola e mondo del lavoro; ritiene che le autorità locali e regionali debbano essere coinvolte nella pianificazione dell'istruzione e della formazione in quanto dispongono di reti di contatto con i datori di lavoro e conoscono le loro esigenze;

15.

chiede alla Commissione di espandere la capacità finanziaria del Fondo sociale europeo e di assicurarne un uso migliore, di attribuire un minimo del 10 % di tale Fondo ai progetti destinati ai giovani e di agevolare l'accesso allo stesso; esorta la Commissione e gli Stati membri a non compromettere la realizzazione di piccoli progetti innovativi con eccessivi controlli e burocrazia e a riesaminare l’efficacia e il valore aggiunto di programmi come «Gioventù in azione» in termini di opportunità di lavoro per i giovani; ai fini dell'occupazione giovanile esorta gli Stati membri a migliorare le azioni a favore della gioventù;

16.

esorta gli Stati membri ad attribuire priorità alla cooperazione fra imprese e sistemi di istruzione quale giusto strumento per combattere la disoccupazione strutturale;

Istruzione e transizione dalla scuola al mondo del lavoro

17.

esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi atti a ridurre l'abbandono scolastico precoce e raggiungere così gli obiettivi stabiliti dalla strategia UE 2020 di non superare il 10 % di abbandoni scolastici entro il 2012; invita gli Stati membri a fare uso di un'ampia gamma di misure per la lotta all'abbandono scolastico precoce e all'analfabetismo, per esempio riducendo il numero di studenti per classe, fornendo assistenza agli studenti che non possono permettersi di completare il ciclo scolastico obbligatorio, ponendo maggiormente l'accendo sugli aspetti pratici nei programmi di studio, introducendo tutori in tutte le scuole e istituendo un meccanismo di seguito immediato degli studenti che abbandonano la scuola prematuramente; fa riferimento alla Finlandia che è riuscita a ridurre il numero di studenti che abbandonano prematuramente la scuola esaminando con loro la possibilità un nuovo orientamento; invita la Commissione a coordinare un progetto sulle migliori prassi;

18.

invita gli Stati membri ad integrare meglio il sistema scolastico con il mondo del lavoro e a concepire meccanismi di previsione della domanda di competenze e specializzazioni;

19.

sollecita azioni volte ad assicurare che tutti i bambini ricevano fin dall’inizio il sostegno personale di cui necessitano e in particolare a garantire il sostegno mirato dei bambini con problemi linguistici o altre limitazioni, in modo da offrire loro le più ampie opportunità possibili in termini di istruzione e carriera;

20.

chiede maggiori e migliori apprendistati; fa riferimento alle esperienze positive maturate con il duplice sistema di formazione scolastica e professionale in paesi come la Germania, l’Austria e la Danimarca, dove il sistema è percepito come una parte importante del passaggio dei giovani dall’istruzione all’occupazione; invita gli Stati membri a sostenere i programmi di apprendistato e a incoraggiare le aziende a offrire opportunità di formazione ai giovani anche in tempi di crisi; sottolinea l’importanza di una formazione adeguata che garantisca alle aziende la manodopera altamente specializzata di cui avranno necessità in futuro; sottolinea che i tirocini non devono sostituirsi a posti di lavoro regolari;

21.

chiede tirocini migliori e garantiti; chiede alla Commissione e al Consiglio, a seguito dell’impegno espresso nella Comunicazione COM(2007)0498 «di proporre un’iniziativa per una Carta europea della qualità dei tirocini», di istituire una Carta europea della qualità dei tirocini prevedendo norme minime per garantirne il valore educativo ed evitare lo sfruttamento, tenendo conto del fatto che i tirocini fanno parte della formazione non devono sostituire dei veri impieghi; sottolinea che tali norme minime devono includere una descrizione sommaria delle funzioni da esercitare e delle qualificazioni da acquisire, il limite di durata dei tirocini, un'indennità minima basata sul costo della vita del luogo dove si svolge il tirocinio conformemente alla prassi nazionale, un'assicurazione nell'ambito lavorativo in questione, prestazioni di previdenza sociale in base alle norme locali e un collegamento specifico al programma di istruzione in questione;

22.

chiede alla Commissione di fornire dati statistici sui tirocini in ogni Stato membro, che includano:

il numero di tirocini,

la durata dei tirocini,

le prestazioni sociali a favore dei tirocinanti,

le indennità pagate ai tirocinanti,

le fasce d’età dei tirocinanti,

e di elaborare uno studio comparativo dei vari programmi di tirocinio esistenti negli Stati membri dell’Unione europea;

23.

chiede a ciascuno Stato membro di controllarne l'applicazione;

24.

invita gli Stati membri a istituire un sistema di certificazione e di riconoscimento europeo delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso apprendistati e tirocini, che contribuisca anche all’incremento della mobilità dei giovani lavoratori;

25.

chiede che i giovani siano tutelati nei confronti dei datori di lavoro i quali, nel settore pubblico come in quello privato, grazie all'esperienza professionale, ai contratti di apprendistato e di tirocinio, soddisfano i propri fabbisogni immediati e basilari a basso costo o a costo zero, sfruttando la volontà dei giovani di apprendere senza fornire loro alcuna prospettiva di futuro inserimento nell’organico;

26.

sottolinea l’importanza di promuovere la mobilità dei giovani in materia di occupazione e formazione fra gli Stati membri, nonché la necessità di aumentare il riconoscimento e la trasparenza di qualifiche, certificati e titoli nell’UE; chiede che si raddoppino gli sforzi per la messa a punto del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e del Quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell’insegnamento e della formazione professionale, e che si rafforzi il programma Leonardo da Vinci;

27.

esorta gli Stati membri ad accelerare l’armonizzazione dei profili di qualificazione nazionali ed europei al fine di potenziare ulteriormente la mobilità dei giovani nell’ambito dell’istruzione e del lavoro;

28.

evidenzia il ruolo del settore privato nell'offerta di istruzione, dal momento che normalmente tale settore è più innovativo nell'elaborazione di corsi e più flessibile nel fornirli;

29.

esorta gli Stati membri a garantire pieni diritti occupazionali e previdenziali ai giovani tirocinanti, praticanti o apprendisti, finanziando se del caso parte dei loro contributi previdenziali;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a collegare i programmi di apprendistato, tirocinio e praticantato ai sistemi di previdenza sociale;

31.

invita gli Stati membri a rafforzare il sistema di orientamento scolastico tra scuola primaria e scuola secondaria, per aiutare i giovani e le famiglie a scegliere canali formativi effettivamente rispondenti a reali attitudini, capacità e aspirazioni, riducendo in tal modo il rischio di successivi abbandoni o insuccessi;

32.

riconosce che, in tempi di crisi, i giovani puntano sull'istruzione e che dovrebbero pertanto essere incoraggiati in tal senso; esorta tutti gli Stati membri a garantire la parità di accesso all'istruzione per tutti, assicurando il diritto minimo all'istruzione gratuita e adeguatamente finanziata dalla scuola materna all’università nonché il sostegno finanziario agli studenti giovani; invita gli Stati membri a investire ulteriormente nell'istruzione e nella formazione, anche ove sussistano restrizioni di bilancio o sociali, a attuare quanto prima possibile il quadro europeo delle qualifiche e istituire, ove necessario, quadri nazionali di competenze;

33.

ricorda che lo scopo del processo di Copenaghen consiste nell’incoraggiare i singoli a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di formazione professionale a disposizione (ad esempio a scuola, nell’istruzione superiore, sul posto di lavoro o attraverso corsi privati);

34.

invita la Commissione ad espandere i programmi dell'UE a sostegno dell'istruzione e dell'aggiornamento delle competenze, come il programma di apprendimento permanente, il Fondo sociale europeo, le azioni Marie Curie nonché il programma Erasmus Mundus e l'iniziativa sull'insegnamento delle scienze;

35.

chiede agli Stati membri di istituire task force nazionali per i giovani, onde garantire una maggior coerenza fra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro, promuovendo una maggiore condivisione di responsabilità fra governi, datori di lavoro e singoli nell'investire nelle competenze; chiede agli Stati membri di prevedere organismi di consulenza in tutte le scuole per facilitare la transizione dall'istruzione al mercato del lavoro e per promuovere la cooperazione fra attori pubblici e privati;

36.

giudica essenziale adeguare il sistema di istruzione e formazione ai rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e alla domanda di nuove figure professionali;

37.

considera essenziale l’apprendimento delle lingue per facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e per promuoverne la mobilità e le pari opportunità;

Adattarsi alle necessità dei singoli e del mercato del lavoro

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire ai giovani informazioni sulla domanda del mercato del lavoro, a condizione che siano introdotti meccanismi di verifica adeguati per monitorare l'evoluzione nel campo delle professioni; esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche e strategie che interessino l'intero ciclo di vita in cui l'istruzione e l'occupazione siano meglio integrate, in cui la transizione sicura costituisca un punto chiave e in cui ci sia un costante aggiornamento delle competenze per fornire alla forza lavoro le abilità fondamentali richieste dal mercato del lavoro;

39.

chiede alla Commissione di intensificare la sua azione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, includendo l'apprendimento non formale e l’esperienza lavorativa al fine di sostenere la mobilità dei giovani;

40.

esorta gli Stati membri a promuovere il riconoscimento delle esperienze formative acquisite in contesti di apprendimento informale e occasionale, in modo tale che i giovani possano ulteriormente dimostrare la formazione e le competenze acquisite, come richiede loro il mercato del lavoro durante la ricerca di un impiego;

41.

chiede che la formazione professionale goda di maggiore sostegno e prestigio;

42.

esorta la Commissione a rivedere, insieme alle parti sociali, la strategia per la flessicurezza per dare priorità alla sicurezza nella transizione, stimolando la mobilità e agevolando l'accesso dei giovani; sottolinea che la flessibilità senza sicurezza sociale non rappresenta una soluzione sostenibile per far fronte ai problemi dei giovani sul mercato del lavoro, ma è piuttosto una forma di elusione dei diritti occupazionali e previdenziali dei giovani;

43.

fa appello agli Stati membri affinché includano, nell'elaborazione nazionale delle strategie per l'occupazione giovanile, tutte le quattro componenti della flessicurezza, ossia:

a)

accordi contrattuali flessibili e affidabili,

b)

programmi globali di formazione, di tirocinio o di apprendimento permanente che assicurino lo sviluppo continuo delle competenze,

c)

politiche attive in materia di mercato del lavoro e di workfare incentrate sulle competenze, sulla qualità dell’occupazione e sull'inclusione,

d)

meccanismi efficaci di mobilità occupazionale,

e)

regimi di previdenza sociale che, anziché costringere i giovani a essere flessibili, garantiscano loro la sicurezza nella transizione fra diverse situazioni occupazionali, fra disoccupazione e impiego o tra formazione e impiego;

f)

meccanismi di controllo efficaci a tutela dei diritti dei lavoratori;

44.

esorta gli Stati membri e le parti sociali a garantire un lavoro di qualità, evitando così che i giovani cadano nella «trappola della precarietà»; chiede agli Stati membri e alle parti sociali, sulla base delle normative nazionali vigenti e in collaborazione con la Commissione, di introdurre e attuare norme migliori a tutela di chi lavora in condizioni di insicurezza o di scarsa qualità occupazionale;

45.

invita la Commissione a valutare le conseguenze a lungo termine della disoccupazione giovanile e la giustizia intergenerazionale;

46.

sottolinea la necessità di un dialogo sociale forte e strutturato in tutti i luoghi di lavoro, al fine di proteggere i giovani lavoratori dallo sfruttamento e dalla natura spesso precaria del lavoro temporaneo; sottolinea la necessità che le parti sociali si occupino dei giovani lavoratori e delle loro esigenze specifiche;

47.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di attivarsi maggiormente per garantire che la direttiva sulla parità di trattamento inerente all'occupazione, che bandisce la discriminazione in base all'età, sia stata trasposta correttamente e sia attuata efficacemente; ritiene che si debba fare molto di più per garantire che sia i dipendenti che i datori di lavoro siano consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri in virtù di detta normativa;

48.

invita gli Stati membri e le parti sociali a mettere in atto strategie di informazione e di aggiornamento dei giovani sui loro diritti sul lavoro e anche sulle diverse opzioni di integrazione nel mercato del lavoro;

49.

invita la Commissione e gli Stati Membri ad incoraggiare l'avvicinamento tra il mondo del lavoro e dell'istruzione affinché si strutturino percorsi formativi, come ad esempio quelli duplici, che coniughino nozionismo teorico ed esperienza pratica per conferire ai giovani il necessario bagaglio di competenze sia generiche che specifiche; invita altresì la Commissione e gli Stati membri ad investire per sostenere una campagna di sensibilizzazione nei confronti della formazione professionale (VET) e degli studi tecnici e imprenditoriali, affinché tali percorsi non vengano più percepiti come una scelta squalificante, ma come un'opportunità per colmare i vuoti occupazionali di profili tecnici, la cui richiesta sta sensibilmente aumentando, e per rimettere in moto l'economia europea;

50.

invita gli Stati membri e le parti sociali a lavorare più intensamente a una programmazione e a un'attuazione di programmi di potenziamento dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, tramite politiche occupazionali attive, in particolare in determinate regioni e settori dove si registrano tassi elevati di disoccupazione giovanile;

51.

sollecita gli Stati membri ad attutire gli effetti che la disoccupazione giovanile avrà sui diritti pensionistici delle attuali generazioni e a offrire ai giovani un incentivo a frequentare a lungo la scuola, tenendo generosamente conto del tempo da essi dedicato all'apprendimento;

52.

invita le parti sociali a intensificare i loro sforzi onde informare i giovani sul loro diritto di partecipazione al dialogo sociale e a rafforzare la presenza di questa importante fascia di popolazione attiva nelle strutture dei propri organi di rappresentanza;

Svantaggi e discriminazione

53.

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che le normative nazionali che interessano i giovani e in particolare le normative nazionali basate sulla direttiva 2000/78/CE sull'uguaglianza in materia di occupazione, non siano utilizzate per discriminare l’accesso dei giovani alle prestazioni di previdenza sociale; ritiene che si debba fare molto di più per garantire che sia i dipendenti che i datori di lavoro siano consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nell’ambito di questa normativa;

54.

sollecita gli Stati membri a predisporre iniziative atte a garantire ai giovani immigrati l'apprendimento della lingua del paese ospitante, il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine e l'accesso alle competenze chiave, consentendo in tal modo la loro integrazione sociale e la loro partecipazione al mercato del lavoro;

55.

esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire ai genitori giovani servizi di assistenza all'infanzia, come scuole a tempo pieno, che siano adeguati, di migliore qualità e a costi accettabili, dando così ai giovani genitori, specialmente alle giovani madri, maggiori possibilità di partecipazione al mercato del lavoro;

56.

chiede che gli aiuti concessi dagli Stati membri ai giovani genitori, sotto forma di assistenza all’infanzia o asili nido, siano di un livello adeguato al fine di non dissuadere gli interessati dall’inserirsi nel mondo del lavoro;

57.

esorta gli Stati membri a compiere uno sforzo a breve termine focalizzato sui giovani uomini disoccupati nei settori interessati dalla crisi, senza perdere di vista i problemi a lungo termine incontrati dalle giovani donne nell'accedere al mercato del lavoro;

58.

chiede agli Stati membri di introdurre misure sotto forma di azioni positive per i giovani in quelle aree del mercato del lavoro caratterizzate da una sottorappresentazione dei giovani, così da superare le conseguenze della precedente discriminazione fondata sull'età e ottenere una forza lavoro realmente eterogenea, provvedendo ai ragionevoli adeguamenti che si rendono necessari per rispondere alle esigenze dei giovani disabili; fa riferimento alle esperienze positive in materia di azioni affermative nella lotta alla discriminazione;

59.

sottolinea la necessità di elaborare programmi specifici per le persone disabili, finalizzati a offrire loro maggiori opportunità di accesso al mercato del lavoro;

60.

sottolinea l’importanza di promuovere tirocini e mobilità presso i giovani appartenenti a scuole o attività di formazione artistica come cinema, musica, danza, teatro o circo;

61.

ritiene che si dovrebbe rafforzare il sostegno ai programmi di volontariato in diversi settori, tra i quali gli ambiti sociale, culturale e sportivo;

62.

chiede ai vari settori dell'industria di dar vita a partenariati generazionali nell’ambito di imprese e organizzazioni generando così uno scambio attivo di competenze e raggruppando in modo produttivo le esperienze di diverse generazioni;

63.

riconosce l'importanza dell'indipendenza finanziaria dei giovani ed esorta gli Stati membri a far sì che tutti i giovani abbiano diritto individualmente a un livello di reddito dignitoso che garantisca loro la possibilità di crearsi una vita economicamente indipendente;

64.

chiede agli Stati membri di far sì che i giovani possano, se lo desiderano, ricevere un aiuto adeguato per le loro scelte professionali, per conoscere i loro diritti e gestire il loro salario minimo;

Strategie e strumenti di governance a livello dell'Unione europea

65.

suggerisce al Consiglio e alla Commissione di proporre una garanzia europea per i giovani che assicuri a ogni persona giovane dell'UE il diritto a un lavoro, a un apprendistato, a una formazione aggiuntiva o a una combinazione di formazione e lavoro dopo un periodo massimo di 4 mesi di disoccupazione;

66.

accoglie con favore i progressi compiuti per la definizione della strategia UE 2020 ma lamenta l'assenza di una valutazione pubblica e trasparente della strategia di Lisbona e in particolare del Patto europeo per la gioventù, inclusi i parametri per i giovani; lamenta altresì che le parti sociali, la società civile e le organizzazioni giovanili non siano state sufficientemente consultate durante il processo di elaborazione della strategia UE 2020;

67.

chiede agli Stati membri di introdurre e valutare nuovi parametri vincolanti per la gioventù; invita la Commissione a valutare con scadenza annuale gli attuali parametri e la garanzia per i giovani, così da ottenere risultati e progressi in tale ambito sulla base di informazioni statistiche più disaggregate e ripartite soprattutto per genere e per fasce di età;

68.

esorta il Consiglio e la Commissione a concordare e sviluppare nuovi e migliori strumenti di governance e di informazione per le attività relative alla disoccupazione giovanile;

69.

suggerisce l'istituzione di una task force giovanile permanente a livello dell'UE che coinvolga le organizzazioni giovanili, gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e le parti sociali, per monitorare gli sviluppi in materia di occupazione giovanile, consentire l'attuazione di politiche trasversali, condividere gli esempi di migliori pratiche e avviare nuove politiche;

70.

evidenzia l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella definizione di strategie educative e formative al fine di tenere maggiormente conto delle loro esigenze; raccomanda a questo proposito alla Commissione di consultare i rappresentanti dei consigli nazionali dei giovani in merito alle priorità a favore dei giovani stessi;

71.

esorta gli Stati membri a valutare l'impatto delle politiche sui giovani, così da includere questi ultimi in tutti i processi e istituire consigli giovanili per monitorare le politiche attinenti ai giovani;

72.

invita le istituzioni europee a dare il buon esempio eliminando la pubblicità di apprendistati non retribuiti dai loro siti web e a offrire:

un’indennità minima sulla base del livello del costo della vita nel luogo in cui si effettua il tirocinio,

prestazioni di previdenza sociale a tutti i loro tirocinanti;

*

* *

73.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 23.

(3)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0187.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/39


Martedì 6 luglio 2010
Contratti atipici, percorsi professionali garantiti, flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale

P7_TA(2010)0263

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale (2009/2220(INI))

2011/C 351 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un impegno comune per l'occupazione» (COM(2009)0257),

vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l’articolo 30 sulla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, l’articolo 31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque e l’articolo 33 sulla vita familiare e professionale,

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800) e la relativa risoluzione del Parlamento dell'11 marzo 2009 (1),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Guidare la ripresa in Europa» (COM(2009)0114),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Partenariato per il cambiamento in un'Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo» (COM(2004)0557),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza» (COM(2007)0359) e la relativa risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 (3),

visto il Libro verde della Commissione «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)0708) e la relativa risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2007 (4),

vista la decisione 2008/618/EC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il periodo 2008-2010,

vista la raccomandazione della Commissione relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639) e la relativa risoluzione del Parlamento dell'8 aprile 2009 (5),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 (flessicurezza in tempi di crisi),

vista la relazione della missione per la flessicurezza intitolata «Attuazione dei principi comuni di flessicurezza nel quadro del ciclo 2008-2010 della strategia di Lisbona», del 12 dicembre 2008,

viste le conclusioni del Consiglio EPSCO del 5 e 6 dicembre 2007,

viste le raccomandazioni delle parti sociali europee nella relazione intitolata «Sfide fondamentali che i mercati del lavoro europei devono affrontare: un'analisi congiunta delle parti sociali europee», del 18 ottobre 2007,

viste le conclusioni della riunione informale dei ministri per l'occupazione e gli affari sociali svoltasi a Berlino il 18-20 gennaio 2007, sul «buon lavoro»,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0193/2010),

A.

considerando che il lavoro atipico è cresciuto in modo significativo dal 1990 e che i posti di lavoro perduti a causa della presente crisi economica sono stati, in primo luogo, quelli situati all'interno del settore del lavoro atipico; che nei rapporti di lavoro cosiddetti atipici rientrano nuove forme contrattuali che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: lavoro a tempo parziale, lavoro occasionale, lavoro interinale, lavoro con contratti lavorativi a tempo determinato, lavoro a domicilio e telelavoro, occupazione a tempo parziale di 20 ore o meno a settimana,

B.

considerando che in diverse occasioni è stata sottolineata la necessità di forme di lavoro flessibili,

C.

considerando che la globalizzazione e i rapidi progressi tecnologici stanno causando profonde ristrutturazioni economiche e danno luogo a cambiamenti nei rapporti di lavoro e nel contenuto delle mansioni dei lavoratori, e che nascono continuamente in tutti i settori e in tutte le fasce d’età nuove ditte individuali indipendenti, facendo sorgere la necessità di un ripensamento dei rapporti di lavoro, allo scopo di evitare distorsioni (come il fenomeno del lavoro autonomo fittizio),

D.

considerando che la crisi finanziaria ed economica, trasformatasi in una grave crisi occupazionale con un'ingente perdita di posti di lavoro, ha portato all'instabilità dei mercati del lavoro e all’aumento della povertà e dell'emarginazione sociale, in particolare per le persone già a rischio e i gruppi svantaggiati,

E.

considerando che cresce il numero di persone - diventato l’8 % della forza lavoro europea - che vive in condizioni di povertà lavorativa, e che la percentuale di lavoratori a basso salario è attualmente circa il 17 % del totale,

F.

considerando la necessità di creare un approccio comunitario sostanziale e complementare fortemente incentrato su una governance efficace e su una combinazione di misure di reciproco sostegno nei settori della politica economica, ambientale, occupazionale, delle politiche sociali e dell'imprenditorialità, nel rispetto di quanto stabilito dalla Strategia europea per l'occupazione (SEO) volta ad impegnare gli Stati membri verso obiettivi comuni incentrati sui quattro principi dell'idoneità al lavoro, dell'imprenditorialità, dell'adattabilità e delle pari opportunità,

G.

considerando che il tasso di disoccupazione nell'UE-27 è aumentato fino al 10 % (nel 2009) e che è poco probabile che la disoccupazione raggiunga il suo culmine prima del primo semestre del 2011,

H.

considerando che un esame dei cambiamenti occupazionali in base al livello di istruzione dimostra che il numero dei lavoratori con scarse qualifiche è diminuito negli ultimi anni,

I.

considerando che in media, ogni anno, tra un quinto e un quarto di tutti i lavoratori europei cambia lavoro,

J.

considerando che il tasso di transizione dalla disoccupazione all'occupazione è elevato, poiché un terzo dei disoccupati e il 10 % della popolazione inattiva trovano lavoro entro un anno, ma che ugualmente un numero considerevole di lavoratori, specie se atipici, perde il lavoro senza trovare nuova occupazione,

K.

considerando che nell'UE-27 il 45 % di tutti i periodi di disoccupazione dura più di un anno, rispetto a circa il 10 % negli Stati Uniti,

L.

considerando che il ricambio della forza lavoro è più elevato fra le donne che fra gli uomini (differenza del 5 %) e fra i lavoratori più giovani (di età inferiore ai 24 anni) e che esso diminuisce con l'aumento dei livelli di istruzione, il che dimostra che il cambiamento viene più spesso subito che non scelto ed è legato a contratti precari e di breve durata e che spesso i giovani non trovano un lavoro corrispondente al titolo di studio conseguito,

M.

considerando che, secondo le stime, un lavoratore su sei ha responsabilità di cura verso un parente o un amico anziano o in stato di dipendenza,

N.

considerando che in alcuni Stati membri è stato registrato un aumento dell'incidenza del lavoro sommerso, fatto che potrebbe portare a gravi problemi economici (soprattutto fiscali), sociali e politici,

O.

considerando che la valutazione della flessicurezza è complessa e che un approccio olistico è essenziale specie alla luce dei cambiamenti che la presente crisi può comportare anche nei comportamenti delle imprese, incoraggiandole di fatto ad avviare rapporti di lavoro sempre meno tutelati e con forte precarietà,

P.

considerando la necessità di promuovere attivamente la pari opportunità fra le donne e gli uomini nell'ambito delle politiche occupazionali, la conciliazione tra la vita professionale, formativa e familiare, nonché i principi della non discriminazione,

Q.

considerando che, mentre il dialogo sociale si è sviluppato in modi diversi in tutta Europa, le crescenti difficoltà economiche e finanziarie hanno nel complesso portato ad un'intensificazione del dialogo tripartito,

R.

considerando che la contrattazione collettiva è il metodo più comune per determinare i salari in Europa – due lavoratori su tre sono tutelati da un accordo salariale collettivo a livello aziendale o superiore,

S.

considerando che la riunione informale dei ministri per l'occupazione e gli affari sociali dell'UE svoltasi a Berlino il 19 gennaio 2007 ha concluso che «l’Europa ha bisogno di un maggiore impegno comune per promuovere il buon lavoro; che buon lavoro significa diritti e partecipazione dei lavoratori, salari equi, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e un’organizzazione del lavoro compatibile con gli impegni familiari; che condizioni di lavoro buone ed eque e una protezione sociale adeguata sono indispensabili affinché i cittadini europei accettino l’Unione»,

T.

considerando che il concetto di buon lavoro dovrebbe fornire l’orientamento fondamentale per la fase successiva della SEO,

A.     Contratti atipici

1.

invita il Consiglio europeo di primavera del 2010 ad adottare orientamenti chiari e misure concrete per salvaguardare i posti di lavoro dignitosi e l'occupazione di qualità e creare opportunità di lavoro sostenibili nel quadro di un'ambiziosa strategia UE 2020 che tenga conto dell'impatto della crisi sull'economia, la società e il mercato del lavoro,

2.

invita la Commissione a valutare gli sforzi profusi dalla missione per la flessicurezza, invita gli Stati membri a mettere a punto un'attuazione più giusta ed equilibrata dei principi di flessicurezza, e fa notare che l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi, nonché il metodo di coordinamento aperto, sono strumenti essenziali per coordinare gli approcci strategici divergenti degli Stati membri; rileva, tuttavia, che il metodo di coordinamento aperto potrebbe essere oggetto di miglioramenti e che la governance di detto metodo deve essere rafforzata, allo scopo di renderlo più efficace;

3.

osserva l'ampia diversità di tradizioni del lavoro, di forme contrattuali e di modelli aziendali esistenti sui mercati del lavoro, sottolineando la necessità, in tale contesto di diversità, che la salvaguardia dei modelli sociali europei e dell’acquis occupazionale costituisca una priorità; raccomanda il ricorso ad un approccio"dal basso verso l'alto" nell'elaborazione di nuove strategie occupazionali, che faciliti il dialogo e il coinvolgimento di tutti i livelli di autorità politiche e sociali;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e sostenere la speciale posizione dei lavoratori freelance indipendenti in quanto rappresentano una forza vitale nella ripresa economica, una modalità per entrare nel mercato del lavoro o un'alternativa ad esso; osserva che la popolarità del lavoro indipendente sta crescendo, in particolare tra i lavoratori giovani e le donne e come transizione dalla vita lavorativa alla pensione; ritiene che i freelance indipendenti dovrebbero essere trattati come un sottoinsieme unico di microaziende e chiede che siano adottate misure per ridurre al minimo il peso della regolamentazione e per incoraggiare e sostenere i freelance indipendenti ad avviare nuove aziende indipendenti o ad ampliare le esistenti nonché per promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per detto gruppo;

5.

evidenzia l’importanza del lavoro autonomo, soprattutto delle micro e piccole imprese, e richiama l’attenzione sull’importanza delle strutture della libera professione con le loro peculiarità; sottolinea che il termine libero professionista si riferisce soltanto all’appartenenza a una determinata professione qualificata che, tuttavia, può essere svolta autonomamente;

6.

ritiene necessario garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro posizione professionale, una serie di diritti essenziali; raccomanda che le priorità di una riforma del diritto del lavoro, ove necessaria, riguardino l'estensione urgente della tutela dei lavoratori in forme di occupazione atipiche, il raggruppamento dei contratti atipici in un intento di semplificazione, la creazione sostenibile di normali rapporti di lavoro, il chiarimento della situazione del lavoro dipendente – la prevenzione riguardo la salute e la sicurezza dei lavoratori con contratti atipici inclusa –, la lotta contro il lavoro sommerso, e il sostegno alla creazione di nuovi posti di lavoro, compresi quelli con contratti atipici, e la facilitazione della transizione fra vari tipi di occupazione e di disoccupazione, promuovendo politiche come le indennità di lavoro specifiche, la formazione lungo l’intero arco della vita, la riqualificazione e la formazione sul lavoro; sostiene interventi volti a chiarire la situazione del lavoro dipendente e invita la Commissione a sviluppare delle chiare linee guida sull’ambito del rapporto di lavoro come è stato raccomandato dall’OIL nelle raccomandazioni 2006;

7.

accoglie con favore l’introduzione da parte di alcuni Stati membri di clausole che consentono ai lavoratori con responsabilità di cura di conciliare queste con gli obblighi lavorativi, tramite disposizioni di lavoro più flessibili; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente tali lavoratori fornendo loro condizioni di lavoro flessibili, inclusi il diritto alle ferie, il tempo flessibile, il tempo parziale e il lavoro a domicilio, che consentirebbero ad un maggior numero di lavoratori con responsabilità di cura, in tutti gli Stati membri, di continuare a lavorare o di ritornare ad un’occupazione retribuita;

8.

rileva la distinzione fatta dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro tra rapporti di lavoro atipici e molto atipici; ritiene che molte forme di rapporti di lavoro atipici rappresentino un modo importante per ricavare, ad esempio, un reddito complementare per le persone che si prendono cura di altri, per gli studenti e per tutti quelli che fanno affidamento su contratti a breve termine e sul lavoro a tempo parziale; sottolinea la vitale importanza che i lavoratori in forme di occupazione atipiche godano di diritti minimi e siano protetti dallo sfruttamento;

9.

esorta gli Stati membri a promuovere la transizione verso posti di lavoro di qualità, produttivi e remunerativi e a mettere a punto disposizioni in materia di diritto del lavoro che tutelino effettivamente i diritti dei lavoratori con contratti di lavoro atipici, garantendo sempre la parità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti standard a tempo pieno sulla base del livello massimo di tutela dei lavoratori;

10.

raccomanda che i lavoratori con contratti di lavoro atipici siano coperti dalle direttive dell'Unione europea già vigenti riguardanti le categorie professionali in seno all'Unione europea, tra le quali la «direttiva sull'orario di lavoro» (93/104/CE), la «direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale» (2008/104/CE), la «direttiva relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale» (97/81/CE) e la «direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato» (1999/70/CE);

11.

rileva che la tendenza verso un aumento della quota dei contratti non standard o atipici ha una forte dimensione di genere e intergenerazionale, dato che le donne, i lavoratori anziani e i giovani sono rappresentati in modo sproporzionato nell'occupazione atipica; osserva che alcuni settori subiscono rapidi cambiamenti strutturali; invita gli Stati membri e la Commissione a ricercare le cause di questa tendenza, e a combattere tale squilibrio nei settori interessati con misure adeguate e mirate, facilitando la transizione verso un'occupazione a tempo indeterminato e, in particolare, sostenendo interventi che consentano sia agli uomini che alle donne di conciliare la vita lavorativa, familiare e privata, grazie a una maggiore attenzione al dialogo sociale con i rappresentanti dei lavoratori all'interno delle imprese, nonché a controllare da vicino il successo di dette misure; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a vigilare affinché il ricorso ai contratti non standard o atipici non celi forme di lavoro sommerse ma favorisca, attraverso lo scambio di competenze, la transizione verso una effettiva inclusione dei giovani e dei disoccupati nel mondo del lavoro, fornendo ai lavoratori e alle imprese un contesto di flessibilità e sicurezza che potenzi sia la competitività e che l'occupabilità;

12.

invita gli Stati membri a garantire un'applicazione più efficace della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, visto in particolare il principio fondamentale della non discriminazione; sottolinea l'importanza della formazione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per rendere più agevole la transizione da un lavoro ad un altro, cosa che riveste una particolare importanza per i lavoratori con contratti a tempo determinato;

13.

sottolinea che il ricorso a forme di occupazione atipiche dovrebbe essere una scelta personale e non un'imposizione dettata dal crescente numero di barriere che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro per determinati gruppi o dalla mancanza di posti di lavoro di qualità; ritiene che, in particolare per i lavoratori svantaggiati, i contratti atipici su misura offerti dalle imprese sociali di inserimento lavorativo potrebbero essere un'opzione, in quanto permettono di fare il primo passo verso l'occupazione;

14.

accoglie con favore l'adozione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro interinale e ne chiede la rapida attuazione;

15.

ritiene che le forme di lavoro atipiche debbano prevedere contrattualmente il diritto a un percorso di formazione per i lavoratori e sottolinea che esse possono, se adeguatamente tutelate e con la previsione di un supporto nel settore della sicurezza sociale, dei diritti dei lavoratori e della transizione verso un'occupazione stabile e tutelata, rappresentare un'opportunità; sottolinea altresì che dette forme di lavoro devono però andare di pari passo con il sostegno a quei lavoratori che si trovano in una situazione di transizione da un lavoro ad un altro o da una professione ad un'altra tramite politiche mirate di occupazione attiva; deplora che questo aspetto sia spesso trascurato;

16.

esorta gli Stati membri a sviluppare politiche di intervento attivo e precoce, che permettano ai lavoratori, in particolare alle donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro di beneficiare di un sostegno individuale nel periodo strettamente necessario per sviluppare la propria formazione e/o (ri)qualificazione; ritiene che i disoccupati debbano essere sostenuti sia tramite un solido sistema di sicurezza sociale che con un efficiente sistema di politiche attive, affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro rapidamente, anche se i loro contratti precedenti erano atipici, data l'importanza di ridurre il rischio che le persone siano escluse dal mercato del lavoro e di promuovere una transizione verso forme di occupazione dignitose, stabili, tutelate e di qualità; ritiene che, se il reinserimento avviene mediante il ricorso a contratti atipici, questi contratti debbano garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure;

17.

invita la Commissione, con il concorso delle parti sociali, ad analizzare e a monitorare i vari tipi di strumenti messi a punto nell'ambito delle politiche nazionali di attivazione;

18.

invita l'Unione e gli Stati membri, con il concorso delle parti sociali, a combattere efficacemente il lavoro nero, essenzialmente tramite la prevenzione e sanzioni dissuasive, e ritiene che la definizione di strategie, anche a livello dell'Unione europea, di contrasto al lavoro nero possa contribuire alla lotta contro tale fenomeno e a ridurre il numero dei rapporti di lavoro instabili, in particolare atipici; è del parere che la lotta al lavoro nero debba essere accompagnata da misure atte a creare alternative di lavoro praticabili e sostenibili, e ad aiutare le persone ad accedere al mercato del lavoro aperto;

19.

sottolinea la necessità di creare posti di lavoro di qualità, sostenibili e sicuri, eventualmente a seguito di un periodo di formazione mirante ad un'occupazione sostenibile e a tempo pieno, compresi posti di lavoro verdi e «bianchi» (settore sanitario), e di garantire la coesione sociale;

20.

sottolinea che non tutte le forme di occupazione atipiche conducono necessariamente a un lavoro instabile, precario od occasionale, con una minore protezione in materia di sicurezza sociale, salari più bassi e un accesso limitato alla formazione integrativa e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; fa notare tuttavia che tali forme precarie di occupazione sono spesso collegate a contratti atipici;

21.

fa notare che è necessario risolvere il problema dell'elevata disoccupazione e la questione della segmentazione del mercato del lavoro garantendo a tutti i lavoratori pari diritti e investendo nella creazione di posti di lavoro, nell'acquisizione di competenze e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; invita pertanto gli Stati membri a eliminare gradualmente tutte le forme di lavoro precario;

22.

fa osservare che l'eliminazione graduale del lavoro precario richiede un forte impegno da parte degli Stati membri, affinché, attraverso le politiche in materia di mercato del lavoro, forniscano adeguati «trampolini» per la transizione dal lavoro precario al lavoro regolare a tempo indeterminato, con maggiori diritti dei lavoratori e una maggiore protezione sociale;

23.

sottolinea il fatto che l'Unione europea si sia impegnata a raggiungere lo scopo di consentire alle persone di conciliare la vita lavorativa e la vita privata; critica tuttavia il fatto che la Commissione e gli Stati membri abbiano omesso di intraprendere un'azione efficace e significativa per raggiungere tale scopo;

24.

fa notare che il modo migliore di conciliare la vita privata con quella lavorativa è di aggiornare il modello di occupazione standard: contratti a tempo indeterminato con lavoro a tempo pieno più breve come norma generale e l'introduzione di norme per il lavoro a tempo parziale, in modo che l'offerta del lavoro a tempo parziale (15-25 ore settimanali), a coloro che lo desiderano, sia limitata al lavoro socialmente protetto e giustificato; sottolinea la necessità di considerare il lavoro a tempo pieno e quello a tempo parziale alla pari per quanto riguarda la retribuzione oraria, il diritto all'istruzione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, le possibilità di carriera e la protezione sociale;

B.     Flessicurezza e percorsi professionali garantiti

25.

ritiene indispensabile un aggiornamento dell'odierna riflessione sulla flessicurezza a livello europeo alla luce della crisi attuale, in modo da contribuire ad aumentare la produttività e la qualità dell'occupazione garantendo la sicurezza e la tutela dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori, con un sostegno speciale per le persone che sono svantaggiate nel mercato del lavoro, e, al contempo, concedendo alle imprese la flessibilità organizzativa necessaria per creare o ridurre posti di lavoro in risposta alle mutevoli esigenze del mercato; è del parere che un'attuazione equa ed equilibrata dei principi della flessicurezza possa contribuire a rendere i mercati del lavoro più resistenti alle trasformazioni strutturali; ritiene inoltre che la flessibilità e i requisiti di sicurezza non siano in contraddizione con le politiche attive in materia di mercato del lavoro e che si possano rafforzare a vicenda se definiti attraverso un confronto equo dei pareri di tutte le parti sociali, i governi e le istituzioni europee, congiuntamente all'apprendimento reciproco e allo scambio delle buone prassi; ritiene che gli esiti della crescita dell'occupazione europea degli ultimi anni non abbiano tenuto in debito conto questi requisiti;

26.

segnala un problema che sta assumendo dimensioni sempre più consistenti: i «falsi» autonomi che spesso sono obbligati dai loro datori di lavoro a lavorare in condizioni miserevoli; ritiene inoltre che ai datori di lavoro che sfruttano la capacità di lavoro dei «falsi» lavoratori autonomi debbano essere comminate sanzioni;

27.

ritiene che la flessicurezza non possa funzionare in modo adeguato in mancanza di una forte protezione sociale e del sostegno alle persone che si reinseriscono nel mercato del lavoro, che sono elementi essenziali durante la transizione dallo studio al lavoro, da un lavoro ad un altro e dal lavoro alla pensione;

28.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per un'attuazione equilibrata delle politiche per la flessicurezza – portando avanti un'analisi della situazione di attuazione avvenuta sino ad ora negli Stati membri e verificando che le misure per la flessibilità siano state adeguatamente accompagnate da misure per la sicurezza dei lavoratori – e ad assistere gli Stati membri e le parti sociali nell'attuazione dei principi di flessicurezza affinché tali principi vengano applicati nel rispetto dell'"acquis" sociale europeo e secondo le specificità dei diversi mercati del lavoro, le differenti tradizioni in materia di politiche del lavoro e di contrattazione collettiva e le strutture dei loro sistemi di sicurezza sociale, e fa notare che l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi nonché il metodo di coordinamento aperto sono strumenti essenziali per coordinare i vari approcci strategici degli Stati membri;

29.

ritiene che, soprattutto nel contesto dell'attuale situazione economica, fare un bilancio dell'attuazione della flessicurezza negli Stati membri sia ancora più necessario e che le parti sociali sosterranno le riforme in materia di diritto del lavoro e mercato del lavoro solamente se il loro obiettivo sarà anche quello di ridurre in modo efficace le differenze di trattamento tra i diversi tipi di contratto; sottolinea che l'applicazione dei principi di flessibilità richiede un'adeguata protezione sociale, garantendo alle persone la possibilità di vivere e crescere professionalmente, congiuntamente a un sostegno speciale per coloro che cercano lavoro e un diritto del lavoro solido per tutti i tipi di occupazione basato su un quadro istituzionale chiaro, e che deve essere affiancata da meccanismi di protezione rafforzati per evitare situazioni di disagio;

30.

sottolinea che la domanda di una maggiore flessibilità nella vita lavorativa raggiunge i propri limiti quando le possibilità di vita e di realizzazione delle persone si trovano ad essere ridotte in modo eccessivo, ad esempio quando diventa molto difficile fondare una famiglia e provvedere al suo sostentamento, assistere i propri familiari e partecipare alla vita sociale;

31.

sottolinea l'importanza dell'aspetto sicurezza nella flessicurezza, che deve fornire sostegno ai lavoratori in cerca di un impiego in situazioni di transizione e garantire loro condizioni di vita decenti; ritiene che tale sostegno debba includere strumenti di formazione adeguati che permettano loro di adattarsi alle necessità del mercato del lavoro;

32.

ritiene che le imprese temano uno sfasamento continuo tra le loro necessità e le competenze delle persone in cerca di impiego, manchino di accesso al credito, che permetterebbe loro di effettuare assunzioni e investimenti, e non investano adeguatamente nel mercato del lavoro, e sottolinea l'importanza, nel contesto della crisi economica attuale, dello sviluppo di una visione a lungo termine da parte del sistema produttivo europeo, della creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole, di sufficienti risorse finanziarie e dell’offerta di buone condizioni di lavoro; ritiene altresì che sia importante accrescere la certezza del diritto e la trasparenza sia per i datori di lavoro che per i lavoratori per quanto riguarda ambito, copertura e applicazione del diritto del lavoro;

33.

sottolinea l’importanza di prevenire, individuare e sanzionare il lavoro nero; invita la Commissione a elaborare una serie di iniziative concrete che includano norme specifiche per combattere le società prestanome, disposizioni sulla responsabilità in solido nelle catene dei subappalti e l'istituzione di un’agenzia europea per prevenire e individuare il lavoro nero;

34.

ritiene che, a causa della crisi economica e finanziaria, le imprese in alcuni Stati membri non riescano a trovare nel mercato del lavoro le forme contrattuali più idonee a salvaguardare le loro esigenze di flessibilità per rispondere alle imprevedibili fluttuazioni della domanda di mercato, di contenimento dei costi e di tutela della sicurezza dei lavoratori;

35.

invita a creare contratti flessibili e sicuri che garantiscano parità di trattamento nel contesto di un'organizzazione moderna del lavoro; è fermamente persuaso che i contratti di lavoro a tempo indeterminato debbano rimanere la forma principale dei rapporti di lavoro e considera che, nel contesto di un'organizzazione moderna del lavoro, sia opportuno prevedere contratti flessibili quanto alle modalità di prestazione e sicuri sul piano della tutela dell'impiego e dei diritti; riconosce che la configurazione giuridica generale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e il loro orientamento rispetto al concetto di flessicurezza nel diritto del lavoro nazionale è di importanza fondamentale per la sua accettazione da parte delle imprese e degli occupati;

36.

condanna energicamente la sostituzione di occupazione regolare con forme di contratti atipici che contribuiscono a creare condizioni di lavoro più misere e più precarie dell’occupazione regolare e che vanno a discapito della collettività, dei lavoratori e dei concorrenti, sottolinea che le prassi abusive violano e destabilizzano il modello sociale europeo e chiede agli Stati membri e alla Commissione di combatterle nel tempo con tutti gli strumenti a loro disposizione, ad esempio imponendo sanzioni più severe;

37.

crede fermamente che, tenendo conto delle varie tradizioni degli Stati membri, qualsiasi tipo di lavoro dovrebbe essere accompagnato da un nucleo di diritti che dovrebbe comprendere: salari sufficienti per vivere e l’eliminazione del divario salariale dovuto a genere o etnia, un'adeguata protezione sociale, la non discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione ed accesso ad essa, la formazione e sviluppo professionale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo, i diritti pensionistici, la libertà di associazione e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, l'azione collettiva e l'accesso alla formazione e la progressione di carriera nonché la tutela in caso di perdita dell'impiego;

38.

invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per investire in competenze e formazione, a favore di un'occupazione stabile e sostenibile; invita pertanto gli Stati membri a investire nel capitale umano, attuando con determinazione e finanziando le strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita collegate alle esigenze del mercato e riconoscendo le competenze e le capacità non-formali, fermo restando il rispetto dell’approccio del ciclo vitale; invita inoltre gli Stati membri a introdurre misure a livello nazionale, regionale e locale per garantire che tutti i giovani che escono dalla scuola abbiano accesso ad un posto di lavoro o all’istruzione superiore o ricevano una formazione professionale;

39.

invita gli Stati membri ad attuare politiche che consentano a tutti, comprese le categorie più deboli e svantaggiate, un effettivo accesso al mondo del lavoro e la possibilità di conciliare meglio un lavoro flessibile con la vita privata e familiare e le responsabilità di cura, assicurando un ampio sostegno alle pari opportunità e a tutti i servizi a tal fine necessari, ad esempio sostenendo misure quali il congedo di maternità, paternità e parentale, orari di lavoro flessibili e strutture di custodia dell'infanzia accessibili anche dal punto di vista finanziario;

40.

invita gli Stati membri a proporre politiche mirate alla creazione di nuove opportunità lavorative; è consapevole della responsabilità e dei rischi affrontati da coloro che creano tali posti di lavoro, inclusi quelli con contratti atipici;

41.

invita gli Stati membri a intraprendere misure volte a permettere la ripresa di un’attività professionale successivamente a un congedo parentale, eventualmente previa una formazione volta a riportare l’interessato ai livelli precedenti;

42.

raccomanda vivamente che l'iniziativa europea per l'occupazione includa un intervento rapido a sostegno dei disoccupati attuato nel momento in cui i posti di lavoro sono effettivamente soppressi, se non altro al fine di ridurre il rischio che i lavoratori siano esclusi dal mercato del lavoro e che si perda il capitale umano da essi rappresentato;

43.

invita gli Stati membri a rafforzare i piani di sostegno, in particolare per le persone poco qualificate e i disabili, attraverso un approccio per percorsi, una consulenza personalizzata, una (ri)qualificazione intensiva dei lavoratori, l'occupazione sovvenzionata e contributi all'avvio di attività autonome e di imprese; sottolinea tuttavia con vigore che tali sovvenzioni devono essere strutturate in modo tale da escludere la soppressione dei posti di lavoro regolari;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare gli oneri amministrativi, qualora non siano volti a tutelare gli interessi dei lavoratori, al fine di migliorare l'ambiente imprenditoriale, in particolare per le PMI, ma sottolinea l'importanza di garantire che ogni cambiamento si ripercuota sulla sicurezza o la salute dei lavoratori; sottolinea che le PMI, per il loro numero considerevole nel mercato interno, sono le protagoniste della lotta alla disoccupazione nell'UE; sottolinea l'importanza di considerare, nella formulazione delle politiche occupazionali che le riguardano, le specificità delle loro esigenze e del territorio che le ospita;

45.

invita gli Stati membri a riferire in merito allo stato di avanzamento della riflessione e dell'attuazione di percorsi di flessicurezza;

46.

deplora il timido approccio del Consiglio e della Commissione in materia di flessicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi sull’agenda del buon lavoro e a inserirla nella prossima generazione di Orientamenti integrati e nella Strategia europea per l’occupazione: promuovendo la garanzia del posto di lavoro e la sicurezza dell'occupazione per i lavoratori, un approccio fondato sui diritti per le politiche attive in materia di mercato del lavoro e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza generale sul lavoro, pari e universali diritti sociali e dei lavoratori per tutti, un equilibrio lavoro/vita e la conciliazione della vita lavorativa e non, il miglioramento della qualità lavoro e del benessere sul lavoro;

47.

invita gli Stati membri a permettere i licenziamenti per motivi esclusivamente economici solo dopo che sia stato messo in atto ogni tentativo di adattamento e formazione dei dipendenti;

C.     Nuove forme di dialogo sociale

48.

ritiene che il riconoscimento formale del ruolo delle parti sociali nel nuovo trattato rappresenti un progresso, in quanto riconosce la loro autonomia e ribadisce l'importanza del loro ruolo nella promozione del dialogo sociale ed evidenzia, a tale riguardo, la particolare importanza del dialogo sociale settoriale, cui attualmente partecipano 40 settori;

49.

esprime tuttavia preoccupazione per l’impatto delle recenti sentenze Laval, Rüffert, Viking e Luxembourg della Corte di giustizia europea sulla libertà di associazione e la libertà di azione per migliorare le condizioni di lavoro;

50.

è del parere che il riconoscimento della concertazione tripartita al vertice sulla crescita e l'occupazione come organo istituzionale contribuisca al coinvolgimento delle parti sociali nelle politiche economiche dell'UE;

51.

ritiene che il contributo delle parti sociali europee e nazionali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione della strategia UE 2020 sia particolarmente importante per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e l'aggiornamento e l'attuazione dell'agenda della flessicurezza;

52.

invita la Commissione e i governi nazionali a sentirsi responsabili della situazione degli «outsider» (lavoratori con contratti atipici o «molto atipici») e a garantire un equilibrio tra i loro diritti e le loro esigenze in materia di protezione sociale e quelli degli «insider»;

53.

invita le parti sociali a livello europeo e nazionale a sostenere gli investimenti in strategie di apprendimento collegate alle esigenze del mercato e apprezza il «Framework of actions for the lifelong learning development of competencies and qualifications» già concordato dalle parti sociali;

54.

ritiene che le persone interessate da misure di inclusione nel mercato del lavoro o misure atte a prepararle a (re)inserirsi nel mercato del lavoro, così come le organizzazioni della società civile che offrono loro questi servizi o le rappresentano, debbano essere implicate nella progettazione, attuazione e realizzazione delle politiche che le interessano;

55.

osserva che il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile nella definizione e attuazione delle politiche varia notevolmente nei vari Stati membri, ma che in generale la tendenza è quella di usare un'ampia combinazione di strumenti per perseguire obiettivi strategici; reputa che la qualità del riconoscimento sociale e istituzionale di cui le parti sociali beneficiano andrà rafforzata ancor più sul piano nazionale e dovrà assumere un carattere più sostanziale, poiché è un elemento rilevante della qualità del loro contributo; evidenzia tuttavia che la qualità del dialogo sociale varia sensibilmente tra i paesi e tra i settori ed esorta le parti sociali a creare un autentico «partenariato sociale» a tutti i livelli;

56.

ritiene che la contrattazione collettiva abbia dimostrato di essere uno strumento efficace per mantenere l'occupazione e che essa consenta ai datori di lavoro e ai lavoratori di trovare soluzioni efficaci per far fronte alla recessione; rileva in proposito l’importanza di un forte consenso tra le parti sociali nei sistemi nazionali in cui la tutela del diritto del lavoro è minima;

57.

è convinto che il successo del dialogo sociale sul posto di lavoro sia ampiamente determinato dalle strutture che le rappresentanze dei lavoratori hanno per quanto riguarda la fornitura di informazioni di qualità, la formazione regolare e il tempo a disposizione;

58.

è convinto che il ruolo dei governi sia determinante nel fornire i presupposti per una contrattazione collettiva ampia ed efficace, che comprenda strutture tripartite per coinvolgere, in modo istituzionalmente ufficializzato, sostanziale e su base paritaria, le parti sociali nell'elaborazione delle politiche pubbliche, in conformità della prassi e delle tradizioni nazionali;

*

* *

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato di protezione sociale, al Comitato europeo per l'occupazione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0123.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0466.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0574.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0339.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2009)0371.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/48


Martedì 6 luglio 2010
Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea

P7_TA(2010)0264

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (2009/2153(INI))

2011/C 351 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla promozione di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente,

visto il Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008)0811),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 25 giugno 2009 (11462/09 del 26 giugno 2009),

vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (1),

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (2),

vista la sua posizione del 17 gennaio 2002 sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (5),

vista la sua risoluzione del 10aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente (6),

vista la sua posizione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (7),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo (8),

vista la sua posizione del 25 ottobre 2005 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (9),

vita la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (10),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti (12),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0203/2010),

A.

considerando che l'iniziativa avviata dalla Commissione con il suo Libro verde offre un'opportunità per un'azione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti organici biodegradabili,

B.

considerando che una corretta gestione dei rifiuti organici comporta vantaggi non solo ambientali ma anche sociali ed economici,

C.

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti prevede che potranno essere fissate in singole direttive disposizioni specifiche o complementari per regolamentare la gestione di determinate categorie di rifiuti,

D.

considerando che la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti non fornisce strumenti sufficienti per una gestione sostenibile della frazione organica,

E.

considerando che le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti organici sono frammentarie e che gli attuali strumenti legislativi sono inadeguati per conseguire gli obiettivi enunciati di una gestione efficace dei rifiuti organici; considerando che è pertanto necessaria una direttiva specifica per la gestione di tali rifiuti; considerando che la raccolta in un unico atto legislativo di tutte le diverse disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti organici sarebbe di per sé un esempio concreto di ottima prassi legislativa e di legislazione migliore che assicurerebbe nel contempo una semplificazione, una maggiore chiarezza, un controllo e un'applicazione migliori nonché maggiore certezza giuridica, permettendo così di ottenere la fiducia a lungo termine degli investitori pubblici e privati,

F.

considerando che nelle conclusioni della conferenza sul riciclaggio dei rifiuti organici in Europa, svoltasi il 15 febbraio 2010 a Barcellona con la partecipazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo (13), si afferma che è necessario intervenire per creare un quadro legislativo europeo in materia di rifiuti organici, dal momento che questa è una fase cruciale per dare impulso alla regolamentazione in questo settore,

G.

considerando che una direttiva specifica sui rifiuti organici dovrebbe essere adeguatamente flessibile per coprire le diverse opzioni di gestione disponibili, dato che occorre prendere in considerazione e valutare un gran numero di variabili e di fattori locali,

H.

considerando che il potenziale inesplorato rappresentato dai rifiuti organici è stato gestito con politiche assai differenti nei singoli Stati membri; considerando necessaria una gestione migliore di detti rifiuti ai fini di una gestione efficiente e sostenibile delle risorse; considerando auspicabile un potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti organici onde pervenire alla concretizzazione degli obiettivi in materia di riciclaggio e di energie rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, in particolare nell'ambito dell'iniziativa faro a favore dell'efficienza delle risorse,

I.

considerando che la raccolta differenziata consente, in particolare, una gestione ottimale di alcuni tipi di rifiuti organici, come i rifiuti di cucina a livello dei consumatori e delle strutture collettive, ma anche i rifiuti delle attività di ristorazione collettiva che utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili,

J.

considerando che la valorizzazione dei rifiuti organici mediante compostaggio permette di riciclare anche i prodotti biodegradabili e compostabili già oggetto di un'iniziativa comunitaria (Lead Market Initiative),

K.

considerando che è necessario definire norme di qualità a livello di Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti organici e di qualità del compost, che la definizione di parametri di qualità per il compost, incluso un approccio integrato che oltre alla qualità garantisca anche la tracciabilità e un uso sicuro, permetterà di creare fiducia nel prodotto presso i consumatori; considerando opportuno introdurre una classificazione del compost in funzione della sua qualità, affinché il suo utilizzo non produca effetti negativi sul suolo e le acque sotterranee, e in particolare sui prodotti agricoli coltivati su tale suolo,

L.

considerando che, visto il loro scarso grado di realizzazione, gli obiettivi fissati relativamente alle alternative allo smaltimento dei rifiuti organici in discarica potranno essere conseguiti solo previa definizione di orientamenti legislativi supplementari,

M.

considerando che possono rendersi necessarie misure di protezione per garantire che l'uso del compost non contamini il suolo o le acque sotterranee,

N.

considerando che si dovrebbero altresì prendere in considerazione e valutare le possibilità di utilizzare il compost di cattiva qualità in modo da non danneggiare l'ambiente e la salute umana e che, a livello dell'UE, un'adeguata definizione delle possibilità di utilizzare compost di cattiva qualità, che stabilisca quando esso può essere considerato un prodotto e quando deve essere considerato un rifiuto, consentirebbe agli Stati membri di orientarsi con più facilità nelle proprie decisioni su questioni relative all'uso del compost,

O.

considerando che la realizzazione di un'Europa efficiente dal punto di vista delle risorse è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 e che occorre pertanto promuovere tale obiettivo; considerando altresì che il riciclaggio dei rifiuti organici contribuisce ad aumentare l'efficienza delle risorse,

P.

considerando che i rifiuti organici umidi riducono l'efficacia dell'incenerimento; che l'incenerimento dei rifiuti organici è indirettamente incoraggiato dalla direttiva relativa alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili; che i rifiuti organici possono fornire un maggiore contributo alla lotta al cambiamento climatico se vengono riciclati in compost, per migliorare la qualità dei suoli e il sequestro del carbonio, un obiettivo che non viene attualmente perseguito dalla direttiva sulla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili,

Q.

considerando che il processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas costituisce un efficiente processo di recupero di energia e che il digestato può essere utilizzato per produrre compost,

R.

considerando che il risultato deve essere l'obiettivo principale di un'adeguata gestione dei rifiuti organici, il che significa che è possibile mantenere aperte tutte le opzioni tecnologiche per la gestione dei rifiuti organici al fine di incentivare l'innovazione, la ricerca scientifica e la competitività,

S.

considerando che esiste un'importante sinergia tra la transizione verso una società basata sul riciclaggio, lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio e il potenziale ai fini della creazione di posti di lavoro verdi in questo settore, e che è quindi necessario stanziare fondi per attività di ricerca sull'impatto che hanno sull'ambiente di lavoro la raccolta e la gestione dei rifiuti organici,

T.

considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale in questo campo, in particolare nelle scuole, al fine di favorire una gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani e di rendere maggiormente consapevoli i cittadini dei vantaggi della raccolta differenziata; considerando che le amministrazioni comunali e le imprese municipali svolgono un ruolo rilevante nel fornire consulenza e informazioni ai cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti,

U.

considerando che i rifiuti organici rappresentano oltre il 30 % dei rifiuti solidi urbani; considerando la quantità crescente di rifiuti organici nell'Unione europea, che costituiscono una fonte rilevante di gas a effetto serra e hanno altre ripercussioni negative sull'ambiente, se depositati in discarica in condizioni che hanno fatto della gestione dei rifiuti la quarta più importante fonte di gas a effetto serra,

V.

considerando che nella pratica non sono solo i rifiuti organici prodotti dai nuclei domestici ad essere trattati in modo sostenibile,

W.

considerando che la gestione di tali rifiuti va strutturata in conformità della «gerarchia dei rifiuti» - ossia prevenzione e riduzione, riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di valorizzazione, segnatamente a fini energetici, e infine, come ultima opzione, smaltimento in discarica (in conformità dell'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti) -, in base alla quale il riciclaggio dei rifiuti organici è preferibile all'incenerimento, in quanto non soltanto evita la formazione di gas metano, ma contribuisce anche a combattere il cambiamento climatico grazie al sequestro del carbonio e al miglioramento della qualità del suolo; considerando che la prevenzione è l'obiettivo prioritario della gestione dei rifiuti organici e che essa consente in particolare di evitare sprechi di alimenti e rifiuti verdi, ad esempio attraverso una pianificazione migliore dei giardini pubblici che preveda l'impiego di piante e alberi a bassa manutenzione,

X.

considerando che, se si vuole progredire sulla via di una gestione dei rifiuti organici più efficace sotto il profilo ambientale, occorre considerare la questione da una prospettiva integrata che abbracci le politiche in materia di energia e di protezione del suolo, in linea con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; considerando che quando i rifiuti organici trattati vengono utilizzati in sostituzione della torba, tutelando così gli ecosistemi delle zone umide, vi è l'ulteriore vantaggio della salvaguardia della biodiversità,

Y.

considerando che la digestione anaerobica per produrre biogas da rifiuti organici può fornire un valido contributo alla gestione sostenibile delle risorse nell'Unione europea e al conseguimento sostenibile degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili,

Z.

considerando che i rifiuti organici vanno considerati una risorsa naturale preziosa, che può essere utilizzata per la produzione di compost di alta qualità, contribuendo in tal modo alla lotta contro il degrado dei suoli in Europa, mantenendone la fertilità, riducendo l'impiego di fertilizzanti chimici nell'agricoltura, e specialmente di quelli a base di fosforo, e aumentando la capacità di ritenzione idrica del terreno,

AA.

considerando i differenti sistemi di gestione dei rifiuti adottati negli Stati membri e il fatto che lo smaltimento in discarica resta il metodo di eliminazione dei rifiuti solidi urbani più utilizzato nell'Unione europea, benché sia l'opzione peggiore per l'ambiente,

AB.

considerando che la produzione di carburanti per i trasporti a partire dai rifiuti organici presenta un vantaggio ambientale considerevole,

AC.

considerando la necessità di incoraggiare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel settore della gestione dei rifiuti organici,

AD.

considerando che grazie alla raccolta differenziata è possibile evitare contaminazioni, promuovere l'obiettivo di ottenere un compost di alta qualità, fornire materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficienza della valorizzazione energetica,

AE.

considerando che gli studi disponibili e le esperienze maturate nei vari Stati membri dimostrano l'importanza di una raccolta differenziata che sia praticabile nonché sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e che dovrebbe essere resa obbligatoria; considerando altresì che la raccolta differenziata dovrebbe essere un prerequisito della produzione di compost di alta qualità,

Legislazione

1.

invita la Commissione a rivedere la legislazione applicabile ai rifiuti organici al fine di elaborare, entro la fine del 2010, una proposta di direttiva specifica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che comprenda tra l'altro:

l'istituzione di un sistema di raccolta differenziata obbligatorio per gli Stati membri, salvo nei casi in cui questa non sia l'opzione più adeguata dal punto di vista ambientale ed economico;

il riciclaggio dei rifiuti organici;

un sistema di classificazione della qualità dei diversi compost ottenuti dal trattamento dei rifiuti organici;

2.

chiede alla Commissione di prevedere la quantificazione, all'interno dei piani nazionali sulle emissioni, delle riduzioni di CO2 equivalente ottenute grazie al riciclaggio e compostaggio dei rifiuti organici;

3.

osserva che un futuro quadro dell'Unione europea offrirebbe a molti Stati membri orientamenti giuridici e chiarezza giuridica e li incoraggerebbe a investire nella gestione dei rifiuti organici; esorta la Commissione ad appoggiare gli Stati membri nell'introduzione di sistemi di raccolta differenziata e a stabilire obiettivi vincolanti e ambiziosi per il riciclaggio di tali rifiuti;

4.

ricorda che il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010, del 22 luglio 2002, stabilisce all'articolo 8, paragrafo 2, punto iv) che la Commissione è tenuta a elaborare normative sui rifiuti organici quale azione prioritaria per realizzare l'obiettivo dell'uso e della gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti, e che è inaccettabile che dopo otto anni non sia stata ancora presentata alcuna proposta legislativa;

5.

chiede alla Commissione di elaborare, nella sua valutazione d'impatto, un migliore sistema di gestione dei rifiuti organici concernente il riciclaggio dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, l'uso del compostaggio a fini agricoli ed ecologici, le opzioni di trattamento meccaniche/biologiche e l'uso dei rifiuti organici come fonte di energia; ritiene che la valutazione d'impatto debba essere utilizzata come base per mettere a punto un nuovo quadro giuridico dell'Unione europea sui rifiuti organici biodegradabili;

Uso

6.

sollecita la Commissione a stabilire criteri, d'intesa con gli Stati membri, per la produzione e l'utilizzo di compost di alta qualità e ad adottare requisiti minimi per i prodotti finali, in conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti, permettendo una classificazione in base a criteri di qualità che copra i diversi tipi di uso dei vari tipi di compost risultanti dal trattamento dei rifiuti organici nel quadro di una strategia basata su un approccio integrato che garantisca, oltre alla qualità, la tracciabilità e l'uso sicuro del prodotto;

Energia

7.

ritiene che la digestione anaerobica sia particolarmente utile per i rifiuti organici, in quanto produce ammendanti del suolo ricchi di elementi nutritivi, digestato e anche biogas, che è un'energia rinnovabile che può essere trasformata in biometano o utilizzata per generare elettricità di base;

8.

ritiene che una condizione essenziale perché l'incenerimento dei rifiuti organici diventi un'alternativa possibile nella gerarchia del trattamento dei rifiuti è che esso si combini con il recupero d'energia;

9.

rileva che, per quanto riguarda il riciclaggio di rifiuti organici per la produzione di energia, occorre fare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità dello sviluppo, e che soprattutto occorre utilizzare tali risorse nel modo più efficiente possibile; ribadisce pertanto che la raccolta differenziata è estremamente importante per dare attuazione alla direttiva sulle discariche (14), fornire materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficacia del recupero di energia;

10.

rileva che, al fine di accrescere le soluzioni alternative e i tassi di riciclaggio e di generazione di biogas, si dovrebbe poter ricorrere a tutte le opzioni e a tutti gli strumenti tecnologici atti a massimizzare il riciclaggio o la generazione di biogas;

11.

ritiene che i rifiuti organici costituiscano una preziosa risorsa rinnovabile per la produzione di elettricità e di biocarburante per i trasporti e l'alimentazione della rete del gas, attraverso la purificazione del biogas da essi derivato e la sua trasformazione in biometano (soprattutto metano - dal 50 % al 75 % - e diossido di carbonio); invita la Commissione ad analizzare ed incoraggiare le possibilità di utilizzo dei rifiuti organici per la produzione di biogas;

12.

sottolinea che occorre ridurre maggiormente la quantità di rifiuti organici smaltiti in discarica; rileva, in tale contesto, che i rifiuti organici possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di portare almeno al 20 %, entro il 2020, la quota dell'energia rinnovabile, nonché all'obiettivo stabilito nella direttiva relativa alla qualità dei combustibili; ricorda che la direttiva sulle energie rinnovabili appoggia l'utilizzo di tutti i tipi di biomassa come fonte di energia rinnovabile, compresi i rifiuti organici biodegradabili utilizzati a fini energetici, e che i biocarburanti ottenuti dai rifiuti hanno valore doppio ai fini dell'obiettivo del 10 % di energia rinnovabile nel settore dei trasporti; chiede pertanto agli Stati membri di prendere in considerazione, nelle loro legislazioni nazionali, il recupero di energia dalla parte biodegradabile dei rifiuti, nell'ambito di una politica integrata in materia di gerarchia dei rifiuti, e li esorta a condividere le prassi migliori;

Ricerca e innovazione

13.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere e sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel settore della gestione dei rifiuti organici;

14.

chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente a favore della ricerca sui metodi di trattamento dei rifiuti organici, al fine di quantificare meglio i vantaggi connessi al suolo nonché il recupero di energia e gli impatti ambientali;

Sensibilizzazione e informazione

15.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale nel campo dei rifiuti organici, in particolare nelle scuole e negli istituti di insegnamento superiore, al fine di incoraggiare modelli di comportamento più virtuosi relativamente alla prevenzione dei rifiuti, favorire una gestione sostenibile dei rifiuti organici e dei rifiuti solidi urbani e accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica in tema di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, nonché relativamente ai vantaggi della raccolta differenziata e al trattamento biologico dei rifiuti organici; sottolinea, in questo contesto, l'importante ruolo delle città, delle amministrazioni comunali e delle imprese municipali nel fornire consulenza e informazioni dei cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti;

Aspetti ambientali

16.

ritiene che i rifiuti organici trattati dovrebbero essere utilizzati per conservare la materia organica e completare i cicli degli elementi nutritivi, in particolare quello del fosfato, mediante riciclaggio nel terreno e invita la Commissione a riconoscere la necessità di verificare se le politiche contribuiscono a mitigare l'impoverimento inaccettabilmente rapido delle risorse di fosfato a livello mondiale;

17.

insiste sulla necessità di considerare i rifiuti organici privi di sostanze dannose come una preziosa risorsa naturale che può essere utilizzata per produrre compost di qualità;

18.

ritiene che il futuro dell'agricoltura dipenda anche dalla conservazione e dal ripristino della fertilità del suolo; rileva che l'uso di compost di qualità in agricoltura può contribuire a preservare la produttività dei terreni, ad aumentare la loro ritenzione idrica e la loro capacità di stoccaggio del carbonio nonché a ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici; sottolinea il ruolo degli Stati membri nel garantire l'uso di compost di qualità nei terreni agricoli;

19.

rileva che nel processo di compostaggio i gas emessi dalle sostanze immagazzinate possono essere controllati solo difficilmente, il che può costituire una seria minaccia per l'ambiente e l'atmosfera; ricorda che, per un compostaggio corretto, in particolare dei rifiuti urbani organici, è opportuna anche la protezione delle acque sotterranee dal percolato della massa di compostaggio;

20.

sottolinea che, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati a vari livelli (lotta al riscaldamento climatico e al degrado e all'erosione del suolo; raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili), l'abbinamento tra compostaggio e fermentazione dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, se fattibile, presenta indubbiamente vantaggi e dovrebbe essere incoraggiato;

21.

invita pertanto la Commissione a proporre obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti organici, al fine di limitare la quantità di rifiuti organici destinati ad essere gestiti nel modo meno auspicabile (discariche e incenerimento);

Rispetto della direttiva sulle discariche

22.

ricorda che la gestione dei rifiuti organici deve essere impostata seguendo la gerarchia dei metodi di gestione dei rifiuti, ossia prevenzione, riciclaggio, recupero di altro tipo, tra l'altro a fini energetici e, come ultima opzione, smaltimento in discarica (direttiva 1999/31/CE, articolo 5, e direttiva 2008/98/CE (15)); invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente affinché in tutta la Comunità vengano osservate e applicate le norme sulle discariche;

23.

prende atto delle differenze nei singoli Stati membri quanto alle misure legislative nazionali in vigore e ai sistemi di gestione dei rifiuti e del fatto che il deposito in discarica continua ad essere il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani più usato nell'Unione europea; invita gli Stati membri ad aumentare la cooperazione e gli scambi di migliori prassi nel settore della gestione dei rifiuti organici;

24.

ritiene che il trattamento meccanico-biologico (MBT) rappresenti un'efficace opzione per sottrarre significative quantità di rifiuti putrescibili alle discariche e destinarle invece al compostaggio, alla digestione anaerobica e al recupero energetico;

Aspetti economici

25.

ritiene necessari incentivi finanziari per la diffusione della raccolta differenziata e di altri sistemi di gestione dei rifiuti organici che ottimizzino il recupero delle risorse;

26.

sottolinea che per incoraggiare lo sviluppo di un mercato europeo del compost sono necessari miglioramenti nella gestione dei rifiuti organici e l'armonizzazione degli standard di qualità per il compost;

27.

ritiene che il principio «chi inquina paga» dovrebbe costituire la base per il rimborso delle spese aggiuntive derivanti dall'immissione nel suolo di sostanze inquinanti, di modo che le esternalità negative della spanditura di rifiuti organici non siano a carico degli agricoltori;

28.

sottolinea che in molti Stati membri esistono già alcune infrastrutture, ma che servono incentivi finanziari per creare e consolidare i potenziali mercati di compost e digestato, bioenergia e biocombustibile ottenuti dai rifiuti organici;

29.

sottolinea i vantaggi ambientali offerti dalla produzione di carburanti per autotrasporto a partire dai rifiuti organici; chiede agli Stati membri, alla luce della gerarchia dei rifiuti, di tener conto di tale aspetto nel dare attuazione alla direttiva quadro rivista sui rifiuti e invita la Commissione a considerare la questione nelle sue linee guida al riguardo;

30.

esorta la Commissione a includere in tutti gli studi di impatto, attuali o complementari, che realizzerà al riguardo i tipi di incentivi economici, finanziamenti o aiuti che potrebbero essere mobilitati o creati per lo sviluppo e l'utilizzazione di tecnologie che consentano una gestione adeguata dei rifiuti organici;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(2)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(3)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 154.

(4)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 29.

(5)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.

(6)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 18.

(7)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 281.

(8)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag.138.

(9)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 59.

(10)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.

(11)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 81.

(12)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135.

(13)  Nota del Segretariato del Consiglio del 9 marzo 2010, documento del Consiglio 7307/10.

(14)  Direttiva 1999/31/CE, considerando 17.

(15)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


Mercoledì 7 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/56


Mercoledì 7 luglio 2010
Remunerazione degli amministratori delle società quotate e politiche retributive nel settore dei servizi finanziari

P7_TA(2010)0265

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate e le politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2010/2009(INI))

2011/C 351 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (C(2009)3159),

vista la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (C(2009)3177),

vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),

visti i principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi del Forum per la stabilità finanziaria (FSB) del 2 aprile 2009 e le norme attuative di accompagnamento del 25 settembre 2009,

visto il documento «High-level Principles for Remuneration Policies» (principi ad alto livello in ordine alla politica retributiva) del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) del 20 aprile 2009,

vista la relazione del CEBS sull'attuazione nazionale dei suoi principi ad alto livello in ordine alla politica retributiva dell'11 giugno 2010,

visto il documento «Compensation Principles and Standards Assessment Methodology» del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria del gennaio 2010,

visto il documento dell'OCSE del febbraio 2010 sul governo societario e la crisi finanziaria – Conclusioni e buone pratiche emergenti finalizzate a rafforzare l'attuazione dei principi,

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche connesse con la gestione di imprese (1),

visto il Libro verde della Commissione del 2 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione (COM(2010)0284),

vista la relazione della Commissione del 2 giugno 2010 sull'applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione (raccomandazione del 2009 sulla remunerazione degli amministratori) che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (COM(2010)0285),

vista la relazione della Commissione del 2 giugno 2010 sull'applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione della Commissione 2009/384/CE sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (COM(2010)0286),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0208/2010),

A.

considerando che, nel settore finanziario e in alcune società quotate, le politiche retributive delle categorie di personale la cui attività professionale ha un'incidenza materiale sul profilo di rischio dell'impresa o della società sono state tali da incoraggiare le transazioni miranti ad ottenere profitti a breve termine, sviluppando a tal fine modelli imprenditoriali sempre più rischiosi a scapito dei lavoratori, dei risparmiatori e degli investitori e, in generale, della crescita sostenibile,

B.

considerando che il Libro verde della Commissione sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione sottolinea che l'assenza di reali meccanismi di controllo ha pesantemente contribuito all'eccessiva assunzione di rischi da parte degli istituti finanziari e che il governo societario deve tener conto della stabilità del sistema finanziario, il quale dipende dagli interventi di numerosi attori,

C.

considerando che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari che incentivano un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente ha svolto un ruolo nell'accumulazione dei rischi che ha portato all'attuale crisi finanziaria, economica e sociale e che tale aspetto costituisce pertanto un serio motivo di preoccupazione per responsabili politici ed autorità di regolamentazione,

D.

considerando la necessità che gli istituti finanziari tengano conto, nell'ambito della propria responsabilità sociale, dell'ambiente sociale in cui essi operano, nonché, in maniera integrata, degli interessi di tutte le parti interessate, ossia clienti, azionisti e dipendenti,

E.

considerando le numerose iniziative avviate a livello mondiale, europeo e nazionale al fine di ovviare alle prassi retributive problematiche e considerando che è essenziale adottare una strategia coordinata a livello internazionale, non solo per garantire condizioni omogenee, ma anche per garantire la competitività dell'Europa su scala mondiale e promuovere una concorrenza sostenibile ed equa tra i mercati,

F.

considerando che i principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi, pubblicati dal Forum per la stabilità finanziaria (FSB) e approvati dai leader del G20, definiscono i cinque elementi di una sana pratica retributiva e rilevando l'importanza di promuovere l'attuazione simultanea di tali principi,

G.

considerando che i principi convenuti e le misure già adottate in materia di politica retributiva dovrebbero formare l'oggetto di un monitoraggio permanente e, se del caso, di un adeguamento onde creare condizioni omogenee in tutta Europa e garantire la competitività globale del settore finanziario europeo,

H.

considerando che, come dimostrano diversi studi scientifici e l'esperienza pratica, l'incidenza delle raccomandazioni non vincolanti sulle politiche retributive è limitata, donde la necessità manifesta di introdurre uno strumento più potente volto a garantire il rispetto dei principi,

I.

considerando che, stando alla relazione della Commissione, nonostante l'accelerazione dell'impegno ad attuare una riforma sostanziale in materia di politiche retributive dovuta alla crisi, soltanto 16 Stati membri hanno dato pienamente o parzialmente attuazione alla raccomandazione della Commissione,

Osservazioni generali

1.

si compiace delle iniziative intraprese dalla Commissione e dall'FSB sul tema delle politiche retributive nel settore finanziario e nelle società quotate in generale; è del parere, tuttavia, che occorra tenere proporzionalmente conto delle dimensioni dell'impresa finanziaria e, di conseguenza, del contributo della sua attività al rischio sistemico all'atto di imporre agli istituti finanziari ulteriori oneri normativi in materia di politica retributiva e di requisiti patrimoniali;

2.

prende atto delle proposte formulate nella relazione sulle direttive sui requisiti patrimoniali riguardo ai principi vincolanti per le politiche retributive nel settore finanziario;

Una governance efficace delle remunerazioni

3.

rileva che le autorità di vigilanza dovrebbero decidere in merito all'opportunità di istituire un comitato retribuzioni per gli istituti finanziari e le società quotate; è opportuno che facciano ciò in maniera adeguata alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività svolte; è del parere che, ove l'autorità di vigilanza lo ritenga opportuno, la politica retributiva dovrebbe essere definita dal comitato retribuzioni, il quale deve essere indipendente, deve rispondere agli azionisti e alle autorità di vigilanza e deve collaborare strettamente con il comitato di rischio della società ai fini della valutazione degli incentivi creati dal sistema di remunerazione;

4.

sottolinea la necessità che il comitato retribuzioni possa accedere all'oggetto dei contratti, il che comporta che i contratti sotto il suo controllo vanno concepiti in modo tale da consentire di sanzionare gli atti di grave negligenza attraverso deduzioni di pagamento; si parla di grave negligenza in particolare quando non viene osservato l'obbligo di diligenza, nel cui caso, il comitato retribuzioni deve garantire che la deduzione non sia soltanto di natura simbolica ma contribuisca in modo sostanziale al risarcimento dei danni causati; è inoltre opportuno sollecitare gli istituti finanziari ad avvalersi di un dispositivo di malus, che prevede la restituzione degli indennizzi legati ai risultati qualora si scopra che questi ultimi siano insufficienti;

5.

ritiene che il presidente e i membri con diritto di voto del comitato retribuzioni debbano essere membri dell'organo di direzione che non esercitano funzioni esecutive nell'istituto finanziario o nella società quotata in questione; ritiene che gli amministratori e i membri dell'organo di direzione dovrebbero evitare di essere simultaneamente membri di organi di direzione di altre società ove sussista il rischio di un conflitto di interessi;

6.

reputa che, se del caso, gli azionisti dovrebbero avere la possibilità di contribuire alla definizione di politiche retributive sostenibili e, a tal fine, di esprimere pertanto il proprio parere in merito a tali politiche mediante una votazione non vincolante sulla relazione relativa alle retribuzioni in sede di assemblea generale della società;

7.

rileva che la remunerazione dei membri non esecutivi dell'organo di direzione dovrebbe consistere unicamente nella retribuzione fissa ed escludere qualsiasi elemento basato sui risultati o sulle azioni;

8.

sottolinea che i membri impegnati nel controllo dei rischi devono essere indipendenti dalle unità aziendali che controllano, disporre di poteri adeguati e di una remunerazione non legata ai risultati di tali unità;

Allineamento efficace tra remunerazione e prudente assunzione del rischio

9.

sottolinea la necessità che la remunerazione sia adeguata a tutte le tipologie di rischio, sia simmetrica ai risultati del rischio e sia attenta all'orizzonte temporale dei rischi presenti e potenziali che hanno un impatto sul rendimento e sulla stabilità della società;

10.

rileva che gli amministratori non dovrebbero essere guidati dai propri interessi finanziari personali nella gestione delle società quotate; ritiene che l'interesse finanziario personale degli amministratori legato a una remunerazione variabile sia in molti casi in conflitto con l'interesse a lungo termine della società, incluso l'interesse dei suoi dipendenti e azionisti;

11.

ritiene che i sistemi retributivi debbano essere proporzionati alla dimensione, all'organizzazione interna e alla complessità degli istituti finanziari e che debbano rispecchiare la diversità di settori finanziari differenti, quali bancario, assicurativo e di gestione dei fondi;

12.

rileva che gli accordi definiti da una società in materia di gestione dei rischi operativi, i soggetti che assumono il rischio («risk takers») e le funzioni di controllo dovrebbero essere riesaminati dall'organo di vigilanza ed essere sottoposti a controlli scrupolosi e dettagliati da parte di quest'ultimo; ritiene che tali procedure dovrebbero applicarsi anche ai dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia retributiva delle categorie di personale in oggetto;

13.

ritiene che i livelli di remunerazione variabile debbano basarsi su criteri di rendimento prestabiliti e misurabili, il che promuoverebbe la sostenibilità a lungo termine della società;

14.

pone l'accento sul fatto che le remunerazioni legate ai risultati dovrebbero collegare l'entità dei bonus collettivi ai risultati complessivi della società mentre la remunerazione legata ai risultati individuali di un dipendente dovrebbe basarsi su una valutazione d'assieme dei risultati dell'individuo, dell'unità operativa interessata e dei risultati complessivi dell'istituto;

15.

ritiene che l'interesse finanziario personale dei dirigenti, legato alla quota variabile della loro retribuzione, confligga in molti casi con gli interessi a lungo termine dell'impresa o società; sottolinea che la politica retributiva per i dirigenti e gli altri dipendenti responsabili di decisioni che incidono sul livello di rischio dovrebbe essere in linea con un sistema di gestione del rischio equilibrato e opportunamente funzionante e che il rapporto tra gli elementi fissi e variabili delle remunerazioni dovrebbe essere adeguato; insiste sull'introduzione generalizzata di strumenti che permettano di ridurre, se non addirittura di rinegoziare, gli elementi variabili della remunerazione delle categorie di personale il cui rendimento è responsabile del deterioramento dei risultati della loro società;

16.

è del parere che, per definire il livello della remunerazione variabile, sia opportuno ricorrere non solo a misure quantitative ma anche a criteri di rendimento correlati alla qualità e al buonsenso;

17.

ritiene che i bonus garantiti non debbano rientrare nei piani di remunerazione;

18.

è del parere, non solo per motivi etici ma anche nell'interesse della giustizia sociale e della sostenibilità economica, che la differenza tra la remunerazione massima e quella minima all'interno di un'impresa o società debba essere ragionevole;

19.

rileva che le società dovrebbero definire una procedura interna approvata dall'organo di vigilanza, finalizzata a risolvere i conflitti tra la gestione del rischio e le unità operative;

20.

sottolinea la necessità di estendere i principi in parola alla remunerazione di tutti i dipendenti la cui attività professionale abbia un impatto concreto sul profilo di rischio della società per cui lavorano, inclusa l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («risk takers») e le funzioni di controllo nonché i dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia;

21.

evidenzia che l'assicurazione per responsabilità degli amministratori e dei funzionari finalizzata a tutelare gli amministratori, i funzionari e i quadri dirigenti di una società dalle richieste di indennizzo derivanti da azioni e decisioni rischiose o negligenti prese nel corso della gestione della propria attività, non sono conformi a una gestione del rischio sostenibile nel settore remunerativo;

Corretto equilibrio tra remunerazione variabile e fissa

22.

pone l'accento sulla necessità che vi sia un corretto equilibrio tra remunerazione variabile e fissa;

23.

propone che la remunerazione variabile sia corrisposta solo se risulta sostenibile rispetto alla situazione finanziaria e alla base patrimoniale dell'istituto e giustificata alla luce dei risultati a lungo termine della società; ritiene che, per gli istituti finanziari, l'organo di vigilanza competente debba avere il diritto di limitare la percentuale totale della remunerazione variabile al fine di rafforzare il capitale proprio;

24.

sottolinea la necessità che la quota sostanziale della componente variabile della retribuzione sia dilazionata su un periodo sufficiente e che l'entità della quota e la durata del periodo di dilazione siano stabilite in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; ritiene che la remunerazione da versare in base ad accordi dilazionati non debba diventare un diritto acquisito più velocemente di quella dovuta su base pro-rata e che almeno il 40 % della componente variabile della remunerazione debba essere dilazionato; è inoltre del parere che, nel caso di una componente variabile della retribuzione di entità particolarmente elevata, almeno il 60 % dell'importo debba essere dilazionato e che il periodo di dilazione non debba essere inferiore a cinque anni;

25.

ritiene che una quota significativa della remunerazione variabile debba essere corrisposta in strumenti diversi dal contante, quali il debito subordinato, il capitale contingente, le azioni o gli strumenti connessi alle azioni, a condizione che essi creino incentivi conformi alla creazione di valore a lungo termine e all'orizzonte temporale del rischio;

26.

ritiene che le politiche retributive debbano applicarsi alla remunerazione totale, incluse le pensioni e gli stipendi, al fine di evitare il cosiddetto «arbitraggio del bonus»; ritiene inoltre che i «bonus pensionistici» debbano essere corrisposti in strumenti diversi dal contante quali il debito subordinato, il capitale contingente, le azioni o gli strumenti connessi alle azioni, ai fini della conformità con gli incentivi a lungo termine;

27.

propone di fissare un tetto all'entità del trattamento di fine rapporto pari a un massimo di due anni della componente fissa della retribuzione degli amministratori («paracadute d'oro») in caso di risoluzione anticipata del contratto e di vietare l'erogazione del trattamento di fine rapporto in caso di mancato rendimento o dimissioni volontarie;

28.

chiede che nella definizione delle politiche retributive si tenga conto della parità tra uomini e donne;

29.

ribadisce la necessità di sanzionare tutte le forme di discriminazione nelle imprese, in particolare nella definizione delle politiche retributive, nella progressione di carriera e nelle procedure di assunzione degli amministratori;

Efficace vigilanza prudenziale e coinvolgimento delle parti interessate

30.

ritiene che le società debbano divulgare informazioni chiare, esaustive e puntuali circa le pratiche retributive adottate e che le autorità di vigilanza debbano avere accesso a tutte le informazioni occorrenti per verificare il rispetto dei principi applicabili;

31.

chiede anche alle imprese pubbliche, come a tutte le altre imprese o società, di esercitare una trasparenza totale sulla politica retributiva e di premi da esse seguita;

32.

chiede inoltre che siano pubblicate informazioni dettagliate sui regimi pensionistici o integrativi delle imprese, incluse quelle pubbliche;

33.

invita la Commissione a rafforzare le proprie raccomandazioni del 30 aprile 2009 sulla struttura retributiva e sull'allineamento del rischio come richiesto dai principi stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e sottoscritti dai paesi del G20 nel settembre 2009;

34.

invita la Commissione ad adottare solidi principi vincolanti per quanto concerne le politiche retributive nel settore finanziario sulla base delle proposte in ambito bancario di cui al progetto di relazione sulla direttiva relativa ai requisiti patrimoniali (CRD), nonché un regime improntato all'informazione sulla base di meccanismi di giustificazione pubblica («comply or explain») per le società quotate che non li rispettano;

35.

raccomanda vivamente alle autorità di vigilanza nel settore finanziario di applicare i principi di compensazione e la metodologia di valutazione degli standard proposti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel gennaio 2010;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una struttura internazionale comune finalizzata a divulgare il numero degli individui che rientrano in fasce retributive da 1 milione di euro e oltre, inclusi i principali elementi della retribuzione, i bonus, i premi a lungo termine e i contributi pensionistici;

37.

invita la Commissione a prendere in considerazione il ruolo svolto dai revisori sia interni che esterni nell'ottica di garantire l'efficacia dell'intero governo societario;

38.

invita la Commissione a studiare modalità per potenziare il ruolo degli amministratori non esecutivi garantendo, ad esempio, che le società offrano una formazione continua e pacchetti remunerativi indipendenti, che rispecchino il ruolo indipendente degli amministratori non esecutivi, nonché conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di invitare a colloquio «persone abilitate»;

39.

esorta la Commissione a specificare nelle sue proposte legislative il ruolo delle autorità di vigilanza nella politica retributiva;

40.

sottolinea che la remunerazione variabile non dovrebbe essere versata tramite strumenti o modalità che agevolino la possibilità di eludere il pagamento delle imposte sul reddito su tale remunerazione;

41.

esorta a garantire che, nel disciplinare le remunerazioni, non si agisca a scapito dei diritti fondamentali sanciti dai trattati, segnatamente il diritto delle parti sociali a concludere e applicare contratti collettivi conformemente alla legislazione e alle consuetudini nazionali;

42.

chiede alla Commissione di istituire un quadro UE per la gestione delle crisi volto a scongiurare una nuova crisi finanziaria, tenendo conto delle iniziative intraprese da organismi internazionali quali il G20 e l'FMI;

43.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rammentare alle società quotate in borsa e alle società di servizi finanziari la loro responsabilità sociale, il deterioramento della loro immagine pubblica e la necessità di svolgere un ruolo esemplare in seno a una società internazionale prospera;

44.

considera che il mantenimento di attività o filiali in territori non cooperativi sia contrario agli interessi a lungo termine delle società in generale e chiede la definizione di una strategia europea di lotta ai paradisi fiscali onde concretizzare le dichiarazioni rese dal G20 a Londra e a Pittsburgh;

*

* *

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità di regolamentazione dell'Unione e nazionali.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0165.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/61


Mercoledì 7 luglio 2010
Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario

P7_TA(2010)0276

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))

2011/C 351 E/09

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (1), del 13 aprile 2000,

vista la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario» (COM(2009)0561),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),

vista la proposta di decisione del Consiglio, del 23 settembre 2009, che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0500),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501),

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2),

vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (3),

vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (4),

vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (5),

viste la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (6), la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni (7), e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni (8),

visto il memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, la banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera,

vista la raccomandazione 13 della relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0213/2010),

A.

considerando che nell'Unione europea esiste un mercato interno dei servizi bancari, e non un insieme di servizi indipendenti l'uno dall'altro, e che detto mercato interno è decisivo per garantire la competitività globale dell'Unione,

B.

considerando che la regolamentazione vigente a livello internazionale in materia di gestione delle crisi nel settore bancario è insufficiente,

C.

considerando che i meccanismi di vigilanza esistenti nell'Unione europea e a livello internazionale per il settore finanziario si sono dimostrati inefficaci sia nel prevenire che nel contenere a sufficienza il contagio,

D.

considerando che il costo della gestione delle crisi grava troppo pesantemente su contribuenti, crescita e posti di lavoro,

E.

considerando che la partecipazioni degli azionisti prima e dei creditori poi nella ripartizione degli oneri è fondamentale per ridurre al minimo i costi a carico dei contribuenti derivanti da eventuali crisi dei mercati e degli istituti finanziari,

F.

considerando che l'assenza o l'insufficienza di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Unione è sfociata in azioni non coordinate delle autorità nazionali e ha accresciuto il rischio di comportamenti protezionistici e distorsivi della concorrenza, anche attraverso aiuti di stato, e ha messo in pericolo la costruzione di un mercato interno dei servizi finanziari,

G.

considerando che un approccio uniforme per evitare il fallimento di gruppi bancari sarebbe più in linea con il concetto di mercato interno,

H.

considerando che un forte mercato interno dei servizi finanziari è fondamentale per la competitività globale dell'Unione,

I.

considerando che la necessaria responsabilizzazione degli operatori del settore bancario dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo cruciale di ricostruzione dei mercati finanziari al servizio del finanziamento dell'economia,

J.

considerando che, in conseguenza della crisi, è necessario - e i cittadini lo richiedono - che le istituzioni dell'Unione europea, lavorando in dialogo con il G20 e con altri consessi internazionali, creino con urgenza un quadro adeguato che, in caso di crisi, salvaguardi la stabilità finanziaria, riduca al minino il costo per i contribuenti, preservi i servizi bancari di base e tuteli i depositanti,

K.

considerando che la stabilità finanziaria e i mercati finanziari integrati richiedono una vigilanza transfrontaliera delle istituzioni finanziarie transfrontaliere e sistemiche,

L.

considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge lo scopo di conferire alle autorità la facoltà di adottare laddove necessario misure che includono interventi nella gestione dei gruppi bancari (in particolare, ma non solo, negli istituti di depositi, qualora sussista una possibilità di rischio sistemico),

M.

considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge altresì lo scopo di regolamentare i gruppi bancari transfrontalieri e le singole banche che effettuano operazioni transfrontaliere unicamente attraverso succursali; considerando inoltre che dovrebbe esistere una regolamentazione uniforme per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri,

N.

considerando che una risposta energica alla crisi necessita di un approccio coerente e completo che contempli una vigilanza più adeguata (attuazione della nuova architettura di vigilanza UE), regolamentazioni migliori (iniziative in corso come quelle relative alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 94/19/CE e alla retribuzione dei dirigenti) e un quadro UE efficace in materia di gestione delle crisi per gli istituti finanziari,

O.

considerando che occorre estendere il principio «chi inquina paga» al settore finanziario, a causa del devastante impatto di un fallimento sui differenti paesi e settori e sull'economia nel suo insieme,

P.

considerando che l'intervento preventivo nelle crisi bancarie e la loro risoluzione dovrebbero essere intrapresi in presenza di criteri chiaramente definiti, tra cui la sottocapitalizzazione, una liquidità ridotta o il deterioramento della qualità e del valore dell'attività; considerando che l'intervento dovrebbe essere legato ai sistemi di garanzia dei depositi,

Q.

considerando che si rendono necessari un rigoroso codice di condotta UE in materia di gestione nonché meccanismi atti a scoraggiare comportamenti inappropriati, da elaborare in linea con iniziative internazionali analoghe,

R.

considerando che è importante che la Commissione esegua valutazioni d'impatto complete in fase di analisi dell'eventuale opportunità di elaborare nuovi orientamenti per la gestione delle società,

S.

considerando che entro tre anni dall'inizio dell'operatività di un'Autorità bancaria europea (EBA), di un regime UE di risoluzione per il settore bancario, di un fondo UE di stabilità finanziaria e di un'unità di risoluzione, la Commissione dovrebbe esaminare se è opportuno espandere il campo di applicazione del quadro di gestione delle crisi ad altri istituti finanziari non bancari, tra cui, ma non solo, le compagnie di assicurazione e i gestori di patrimoni e di fondi, e altresì se è opportuno e fattibile istituire una rete di fondi di stabilità nazionali per tutti gli istituti che non partecipano al fondo UE di stabilità finanziaria, come proposto alla raccomandazione 3 nell'allegato,

T.

considerando che occorre evitare l'azzardo morale onde prevenire l'assunzione di rischi eccessivi, che è necessario un quadro che protegga il sistema, e non i suoi partecipanti disonesti e che, in particolare i fondi di risoluzione non dovrebbero essere utilizzati per salvare gli azionisti delle banche o per premiare la dirigenza per il suo proprio fallimento; considerando che gli istituti che utilizzano un regime UE di risoluzione per il settore bancario in tale contesto dovrebbero sopportare le conseguenze, come le misure di tipo amministrativo e di risarcimento; considerando che pertanto l'eliminazione dell'azzardo morale dovrebbe diventare un principio guida della futura vigilanza finanziaria,

U.

considerando che gli attuali problemi economici, finanziari e sociali nonché le molteplici istanze per una nuova regolamentazione del settore bancario richiedono un approccio graduale e ragionevole, che non per questo deve scoraggiare dall'adottare un programma di azioni urgente e ambizioso,

V.

considerando che il trasferimento dell'attivo all'interno di un gruppo bancario non dovrebbe in alcun caso mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e la stabilità della liquidità del cedente e dovrebbe essere effettuato secondo una giusta stima o un giusto prezzo di mercato; considerando che occorre sviluppare chiari principi per la valutazione degli attivi oggetto di svalutazione e per il trattamento delle controllate e delle filiali domiciliate in paesi ospitanti,

W.

considerando che l'Unione dovrebbe sviluppare una comprensione comune di «chi» debba fare «cosa», «quando» e «come» in caso di crisi degli istituti finanziari,

X.

considerando che le misure applicabili al settore bancario dovrebbero promuovere l'economia reale nelle sue esigenze di finanziamento e di investimento a breve e lungo termine,

Y.

considerando che occorre colmare l'ampio divario tra sistemi nazionali di regolamentazione e di insolvenza mediante un quadro armonizzato e un dialogo rafforzato tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità in seno ai gruppi di stabilità transfrontaliera,

Z.

considerando che le dimensioni, complessità e interconnessioni crescenti a livello sia regionale sia globale degli istituti finanziari hanno dimostrato che il fallimento di questi ultimi, a prescindere dalle loro dimensioni, può avere effetti di ricaduta su tutto il sistema finanziario, con la conseguenza che nasce la necessità di istituire un quadro efficace di risoluzione delle crisi applicabile a tutte le banche, secondo un processo graduale e per fasi, con la raccomandazione che l'attenzione sia inizialmente concentrata sugli istituti con una più elevata concentrazione di rischio; considerando che tale quadro di risoluzione delle crisi dovrebbe tenere conto, nella più ampia misura possibile, delle azioni analoghe intraprese in sede internazionale,

AA.

considerando che un numero ristretto di banche (banche sistemiche transfrontaliere) presenta un livello estremamente elevato di rischio sistemico a causa della loro dimensione, complessità e interconnessione a livello dell'Unione, il che richiede un regime speciale urgente e mirato; che più in generale, sistemi di risoluzione più equi sono necessari per gli altri istituti finanziari transfrontalieri,

AB.

considerando che per essere efficace nel sostenere gli interventi, un quadro legislativo UE per la gestione delle crisi ha bisogno di un insieme comune di norme, di competenze adeguate e di risorse finanziarie, elementi che dovrebbero pertanto costituire i pilastri portanti del proposto regime prioritario per le banche sistemiche transfrontaliere,

AC.

considerando che la vigilanza, i poteri di intervento preventivo e le misure di risoluzione dovrebbero essere considerati come tre fasi interconnesse di un quadro legislativo comune,

AD.

considerando che il regime speciale rapido per le banche sistemiche transfrontaliere dovrebbe evolversi nel medio o lungo termine nel senso di un regime universale, che contempli tutti gli istituti finanziari transfrontalieri dell'Unione e comprenda un regime armonizzato UE in materia di insolvenza,

AE.

considerando che qualsiasi fondo di stabilità sviluppato su base paneuropea dovrebbe essere circoscritto unicamente alla risoluzione di crisi future e non dovrebbe essere utilizzato per rimborsare interventi passati o problemi risultanti dalla crisi finanziaria del 2007/2008,

1.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 2010, sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte legislative concernenti un quadro UE di gestione delle crisi, un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo) e un'unità di risoluzione, attenendosi alle raccomandazioni dettagliate indicate nell'allegato in appresso, tenendo conto delle iniziative prese da organismi internazionali come il G20 e il Fondo monetario internazionale, al fine di garantire condizioni eque a livello globale, e basandosi su un'analisi approfondita di tutte le alternative disponibili, compresa una valutazione d'impatto;

2.

conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

3.

ritiene che le implicazioni finanziarie della presente proposta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio (esclusi i contributi al fondo, che devono essere a carico delle banche partecipanti);

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 40 del 7.02.2001, pag. 453.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(4)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(5)  GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

(6)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(7)  GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

(8)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.


Mercoledì 7 luglio 2010
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 sul quadro comune UE di gestione delle crisi

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

1.

Istituire un quadro UE di gestione delle crisi con un insieme minimo di norme comuni e, da ultimo, una legislazione comune in materia di risoluzione e di insolvenza, applicabile a tutti gli istituti bancari attivi nell'Unione, con gli obiettivi seguenti:

promuovere la stabilità del sistema finanziario;

limitare o prevenire il contagio finanziario;

limitare il costo pubblico degli interventi;

ottimizzare la posizione dei depositanti garantendone il pari trattamento in tutta l'Unione;

salvaguardare l'offerta di servizi bancari essenziali;

evitare l'azzardo morale, l'aggravio di costi a carico di industria e azionisti e l'internalizzazione delle esternalità negative create dai mercati finanziari e dalle istituzioni;

garantire il pari trattamento di tutte le categorie di creditori nell'Unione e il trattamento equo di tutte le controllate e le filiali di un medesimo istituto transfrontaliero in tutti gli Stati membri;

assicurare il rispetto dei diritti dei dipendenti;

rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari e la sua competitività.

2.

Armonizzare gradualmente le vigenti norme nazionali in materia di risoluzione e insolvenza e poteri di vigilanza e, entro un calendario ragionevole, istituire un efficace regime unico UE.

3.

Istituire un'unica autorità UE di risoluzione, quale organo distinto o in seno all'unità EBA, una volta completato il processo di armonizzazione delle disposizioni in materia di insolvenza e di vigilanza, al termine di un periodo di transizione.

4.

Effettuare revisioni paritetiche periodiche delle autorità di vigilanza, sotto la guida dell'EBA e in base a una previa autovalutazione, al fine di migliorare la cooperazione e la trasparenza.

5.

Effettuare un'indagine approfondita, (da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA), in caso di risoluzione o liquidazione di un istituto transfrontaliero al fine di evidenziare le cause e le responsabilità. Assicurare che il Parlamento sia informato dei risultati di tali indagini.

6.

Attribuire all'autorità di vigilanza pertinente responsabilità della gestione delle crisi (inclusi poteri di intervento preventivo) e autorizzazione di un piano di emergenza di ciascuna banca, secondo quanto indicato di seguito:

per banche sistemiche transfrontaliere: l'EBA, in stretta cooperazione con il collegio delle autorità nazionali di vigilanza e i gruppi di stabilità transfrontaliera (quali definiti nel memorandum d'intesa del 1 o giugno 2008);

per tutte le altre banche transfrontaliere non sistemiche: l'autorità di vigilanza consolidata in seno al collegio (sotto la sua governance concordata), sotto il coordinamento dell'EBA e in consultazione con i gruppi di stabilità transfrontaliera;

per le banche locali: l'autorità locale di vigilanza.

7.

Elaborare un insieme comune di norme per la gestione delle crisi, che comprenda metodologie, definizioni e terminologia comuni, nonché un insieme di criteri pertinenti per le prove di stress delle banche transfrontaliere.

8.

Assicurare che i piani di risoluzione divengano un requisito regolamentare obbligatorio. I piani di risoluzione dovrebbero includere un'autovalutazione approfondita dell'istituto e dettagli relativi a un'equa distribuzione degli attivi e del capitale, con un adeguato recupero dei trasferimenti dalle controllate e dalle succursali ad altre unità, e l'individuazione di piani di clivaggio che consentano la separazione di moduli indipendenti, in particolare di quelli che forniscono infrastrutture essenziali come i servizi di pagamento. Il requisito relativo al contenuto di detti piani dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni, alle attività e alla diffusione geografica della banca. Assicurare che tali piani di risoluzione vengano regolarmente aggiornati.

9.

Elaborare, entro dicembre 2011, un rating europeo di vigilanza per le banche (quadro operativo dei rischi) basato su un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi. Gli indicatori del quadro operativo dei rischi dovrebbero essere valutati in base alla natura, alla portata e alla complessità dell'istituto in questione, ferma restando la riservatezza. Il quadro operativo dei rischi dovrebbe contemplare almeno:

capitale;

leva finanziaria;

liquidità;

disallineamenti di scadenza, tasso di interesse e valuta;

liquidità degli attivi;

grandi fidi e concentrazioni di rischio;

perdite previste;

sensibilità a prezzi di mercato, tassi di interesse e di cambio;

accesso a finanziamenti;

risultati di prove di stress;

efficacia dei controlli interni;

qualità della gestione e del governo societario

complessità e opacità;

prospettive di rischio;

rispetto del diritto o degli obblighi regolamentari.

10.

Conferire alle autorità di vigilanza la facoltà di intervenire sulla base delle soglie del rating di vigilanza, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, e prevedere periodi correttivi ragionevoli affinché siano gli istituti stessi a far fronte alle carenze rilevate.

11.

Conferire alle autorità di vigilanza strumenti giuridici adeguati per intervenire modificando la pertinente normativa di settore o introducendo una nuova normativa di settore al fine di:

richiedere adeguamenti di capitale (oltre requisiti normativi minimi) o di liquidità e modifiche nella combinazione di attività economiche e nel processo interno;

raccomandare o imporre cambiamenti nella gestione;

imporre sospensioni e restrizioni dei dividenti al fine di consolidare i requisiti di capitale; limitare le scadenza delle licenze bancarie;

consentire alle autorità di vigilanza di attivare il distacco dall'istituto di moduli indipendenti, sia prosperi sia in difficoltà, per assicurare che le attività fondamentali continuino a funzionare;

imporre una cessione totale o parziale;

trasferire attivi e passivi ad altri istituti con l'obiettivo di assicurare la continuità di operazioni importanti sul piano sistemico;

creare una «banca ponte» o una «good bank»/«bad bank»;

richiedere conversioni del debito in azioni, o altro capitale convertibile, a seconda della natura dell'istituto, con opportuni scarti di garanzia;

assumere il controllo pubblico temporaneo;

imporre una sospensione temporanea (moratoria) di determinati tipi di istanze creditizie rivolte alla banca;

controllare il processo di trasferimento di attivi all'interno di un gruppo;

nominare un amministratore speciale a livello di gruppo;

regolamentare la liquidazione;

consentire all'EBA di autorizzare l'intervento del fondo UE di stabilità finanziaria anche per la fornitura in via di urgenza di finanziamenti a medio termine, apporti di capitale e garanzie;

imporre misure di tipo amministrativo e di risanamento agli istituti che fanno ricorso fondo.

12.

Tutti gli strumenti di cui al punto 11 sono applicati nel pieno rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e assicurano la parità di trattamento di creditori e depositanti negli Stati membri.

Raccomandazione 2 riguardante le banche sistemiche transfrontaliere

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

1.

Le banche sistemiche transfrontaliere, dato il loro specifico ruolo nel mercato interno dei servizi finanziari, devono essere urgentemente oggetto di un nuovo regime speciale, che sarà denominato diritto europeo delle società bancarie, da elaborare entro la fine del 2011. Si deve altresì proporre un regime più generale per le altre banche transfrontaliere.

2.

Le banche sistemiche transfrontaliere aderiscono al nuovo regime speciale rafforzato; tale regime supera gli impedimenti giuridici che ostacolano un'azione transfrontaliera efficace, garantendo un trattamento chiaro, equo e prevedibile di azionisti, depositanti, creditori, dipendenti e altre parti interessate, in particolare dopo trasferimenti di attivi all'interno di un gruppo. Ciò include uno speciale «ventottesimo regime» per le procedure di insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere, che può essere esteso successivamente a tutte le banche transfrontaliere.

3.

La Commissione adotta entro aprile 2011 una misura che stabilisce i criteri per la definizione delle banche sistemiche transfrontaliere. In base a tali criteri, dette banche saranno periodicamente identificate dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa consultazione del Consiglio europeo per il rischio sistemico (articolo 12 ter della relazione del 17 maggio 2010 della commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (relazione sull'EBA));

4.

Per ciascuna delle banche sistemiche transfrontaliere, l'EBA esercita la vigilanza e opera attraverso le autorità nazionali competenti (conformemente alla relazione sull'EBA).

5.

La Commissione adotta una misura intesa a proporre un meccanismo per il trasferimento dell'attivo in seno alle banche sistemiche transfrontaliere, tenendo in debito conto la necessità di tutelare i diritti dei paesi ospitanti.

6.

Un fondo UE di stabilità finanziaria e un'unità di risoluzione sostengono gli interventi condotti dall'EBA in materia di gestione delle crisi, risoluzione o insolvenza per quanto riguarda le banche transfrontaliere.

Raccomandazione 3 riguardante un fondo UE di stabilità finanziaria

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

1.

È istituito un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo), sotto la responsabilità dell'EBA, inteso a finanziare interventi (risanamento o liquidazione ordinata) finalizzati a salvaguardare la stabilità del sistema e a limitare il contagio provocato dalle banche in difficoltà. La Commissione presenta al Parlamento, entro aprile 2011, una proposta dettagliata sullo statuto, la struttura, la governance, le dimensioni e il modello operativo del fondo, e un calendario preciso di attuazione (in conformità ai punti 2 e 3 in appresso).

2.

Il fondo è:

paneuropeo;

prefinanziato dalle banche sistemiche transfrontaliere secondo criteri anticiclici basati sul rischio e tenendo conto del rischio sistemico rappresentato dalla singola banca; Le banche che contribuiscono al fondo non sono obbligate a contribuire a fondi di stabilità o unità di risoluzione analoghi nei propri paesi;

distinto e indipendente dai sistemi di garanzia dei depositi;

adeguatamente dimensionato per sostenere interventi temporanei (quali prestiti, acquisti di attivi e apporti di capitale) e copre i costi delle procedure di risoluzione o insolvenza;

strutturato gradualmente, riconoscendo il contesto economico vigente.

concepito in modo tale da non dar luogo ad azzardo morale e da non essere utilizzato per salvare gli azionisti delle banche o per premiare la dirigenza per il suo proprio fallimento;

3.

La Commissione esamina altresì:

orientamenti relativi agli investimenti per gli attivi del fondo (rischi, liquidità, allineamento con gli obiettivi UE);

criteri di selezione per il gestore dell'attivo del fondo (interno o tramite terzo privato o pubblico come, ad esempio la Banca europea per gli investimenti);

la possibilità di contributi per il calcolo degli indici di capitale obbligatori;

misure di tipo amministrativo (sanzioni o sistemi di compensazione) per le banche sistemiche transfrontaliere che ricorrono al fondo;

condizioni per l'eventuale ampliamento del campo di applicazione del fondo onde includere tutte le banche transfrontaliere oltre alle banche sistemiche transfrontaliere;

portata (e pertinenza) della creazione di una rete di fondi nazionali rivolta a tutti gli istituti che non partecipano al fondo. Occorre poi istituire un quadro legislativo dell'Unione europea per regolamentare i fondi nazionali esistenti e futuri, che rispetti una serie di norme comuni uniformi e vincolanti.

Raccomandazione 4 riguardante un'unità di risoluzione

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

È istituita un'unità di risoluzione indipendente in seno all'EBA, incaricata di condurre le procedure di risoluzione e insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere. L'unità in questione:

opera entro limiti rigorosamente definiti dal quadro giuridico e dalle competenze dell'EBA;

comprende un gruppo di consulenza giuridica e finanziaria con particolari competenze in materia di ristrutturazioni bancarie, risanamenti e liquidazioni;

coopera a stretto contatto con le autorità nazionali su attuazione, assistenza tecnica e condivisione di personale;

propone l'erogazione di risorse dal fondo;

qualora sia necessario procedere alla risoluzione o alla liquidazione di un istituto transfrontaliero, è opportuna l'effettuazione di un'indagine approfondita, da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA, al fine di analizzarne ed evidenziarne le cause e le responsabilità. Il Parlamento dovrebbe essere informato dei risultati delle indagini.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/69


Mercoledì 7 luglio 2010
Strumento europeo per la stabilità finanziaria, meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni

P7_TA(2010)0277

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni

2011/C 351 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 122 e 143 dello stesso,

visti i termini di riferimento dell'Eurogruppo, del 7 giugno 2010, su uno strumento europeo di stabilità finanziaria,

vista la decisione del 7 giugno 2010 dei 16 Stati membri della zona euro,

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 intitolata «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250),

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, del 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,

vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo della zona euro, del 7 maggio 2010,

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e10 maggio 2010,

vista la dichiarazione dei Capi di Stato e di governo della zona euro, del 25 marzo 2010,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,

vista la dichiarazione degli Stati membri della zona euro, dell’11 aprile 2010, sul sostegno alla Grecia da parte degli Stati membri della zona euro,

vista l'interrogazione del 24 giugno 2010 alla Commissione europea sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni (O-0095/2010 – B7-0318/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che gli autori del trattato di Maastricht non avevano previsto la possibilità di una crisi del debito sovrano all’interno della zona euro,

B.

considerando che il differenziale di tasso in materia di debito sovrano emesso dagli Stati membri della zona euro è aumentato più rapidamente nel corso dell’autunno 2009,

C.

considerando che, nel caso di alcuni Stati membri, la situazione del mercato del debito sovrano è notevolmente peggiorata durante la primavera del 2010 e ha raggiunto una fase critica nel maggio 2010,

D.

considerando che l'evoluzione dei mercati del debito sovrano deve essere meglio compresa,

E.

considerando che l’assistenza finanziaria dell’Unione europea ai fini del regolamento del Consiglio (UE) n. 407/2010, dell’11 maggio 2010, deve, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stesso, essere limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento; che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione e gli Stati membri beneficiari concludono un memorandum d'intesa, dettagliando le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria dell'Unione, condizioni che la Commissione comunicherà al Parlamento e al Consiglio,

F.

considerando che il 7 giugno 2010 gli Stati membri della zona euro, in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e 10 maggio 2010, hanno creato lo strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), come società a responsabilità limitata (société anonyme) ai sensi del diritto lussemburghese, e che gli Stati membri della zona euro si portano garanti per il rilascio, da parte del SESF, di un importo fino a 440 miliardi di euro su una base proporzionale,

1.

si compiace delle azioni intraprese di recente a livello dell’UE e nazionale per salvaguardare la stabilità dell'euro; deplora il fatto che i responsabili politici europei non abbiano intrapreso un'azione decisiva in precedenza, nonostante il costante aggravarsi della crisi finanziaria;

2.

sottolinea, tuttavia, che queste sono azioni di carattere temporaneo e che sono necessari progressi reali nell’ambito delle politiche fiscali e strutturali dei singoli Stati membri e per creare un nuovo quadro di governance economica più solido, volto a prevenire in futuro il verificarsi di crisi analoghe, nonché a favorire il potenziale di crescita e il riequilibrio macroeconomico sostenibile nell’UE;

3.

ritiene che l’attuale crisi non possa essere risolta nel lungo termine semplicemente facendo affluire nuovi debiti in paesi fortemente indebitati;

4.

è del parere che tutti gli Stati membri, in particolare quelli che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (UEM), dovrebbero, nel momento in cui elaborano le proprie politiche economiche, tenere conto delle conseguenze di tali politiche a livello nazionale e delle loro implicazioni per l’Unione, soprattutto negli Stati membri dell’UEM;. reputa che le politiche economiche siano una questione di interesse comune e debbano essere coordinate in seno al Consiglio, conformemente alle procedure previste dal trattato;

5.

ritiene che, nonostante il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, e il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, le norme che disciplinano le società veicolo (SPV), dovrebbero consentire ai paesi che non appartengono alla zona euro di aderire a tali società;

6.

prende atto della comunicazione della Commissione COM(2010)0250 sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e la ritiene un importante contributo ai fini di un maggiore coordinamento delle politiche economiche nell’UE; è del parere che le proposte legislative sulla sorveglianza economica rafforzata dovrebbero comprendere nuove disposizioni del diritto secondario, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 6, del trattato; reputa che il futuro quadro di sorveglianza debba puntare alla sostenibilità delle finanze pubbliche e della crescita economica, alla competitività, alla coesione sociale e a una diminuzione degli squilibri commerciali;

7.

ritiene che, al momento di stabilire nuovi strumenti e procedure UE, si debba tener conto dei rispettivi ruoli delle istituzioni europee, compresi il potere legislativo e di bilancio del Parlamento e il ruolo indipendente della BCE nel processo decisionale in materia di politica monetaria;

8.

chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell’impatto del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, in particolare sul bilancio e su altri strumenti finanziari dell’UE nonché sui prestiti accordati dalla BEI;

9.

chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell’impatto dello strumento europeo per la stabilità finanziaria, in particolare sul funzionamento dei mercati di eurobond e i loro differenziali; le chiede inoltre di valutare la praticabilità e l'affidabilità della procedura decisionale della società veicolo (SPV), nella prospettiva di una soluzione a lungo termine;

10.

chiede maggiori dettagli su come funzionerà il coordinamento fra il SESF e l’FMI e se la ripartizione degli stanziamenti sarà determinata su una base parallela, mantenendo il rapporto di 2:1; desidera inoltre sapere se il tasso di interesse sarà coordinato con il tasso dell’FMI presumendo che sarà stabilito secondo la prassi consueta; qual è il tasso di interesse previsto, indipendentemente dai bund tedeschi, e se è probabile che sia pari a circa l’1 %; se FMI e SESF avranno pari rango, dal momento che ciò consentirebbe al SESF di beneficiare automaticamente del privilegio di non essere incluso in qualsiasi ristrutturazione degli obblighi dei debitori, dato che, diversamente, avrebbe un’esposizione first-loss;

11.

chiede se siano state previste misure per garantire la parità di trattamento; a tal riguardo nota, ad esempio, che il tasso di interesse del SESF sembra essere diverso dal pacchetto di misure concordato per la Grecia, dal momento che i mutuatari dell’SESF pagheranno il prezzo netto complessivo alle SPV per ottenere i fondi; chiede inoltre come possa essere garantita l’equità per i non membri dell'UEM, se l'SESF entrerà in vigore unicamente dopo che i 60 miliardi di euro saranno stati utilizzati;

12.

constata che il debito sovrano nella zona euro non comporta necessariamente un rischio creditizio nominale pari a zero, contrariamente a quanto presuppone la direttiva sui requisiti patrimoniali, e che l'attuale evoluzione della situazione aumenta il rischio creditizio legato al debito a lungo termine emesso dagli Stati membri; reputa che l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico debbano affrontare tale problema;

13.

rileva che la direttiva sui requisiti patrimoniali prevede una ponderazione zero del rischio per le obbligazioni sovrane;

14.

chiede alla BCE di fornire una spiegazione dettagliata quanto alle sue recenti decisioni di acquistare titoli di Stato sul mercato secondario e ritiene che essa dovrebbe elaborare una strategia di uscita, dotata di un chiaro scadenzario, per porre fine a tale pratica;

15.

ritiene che per giungere a una soluzione a lungo termine sia necessario affrontare il problema degli squilibri interni e del debito insostenibile e, pertanto, delle radici strutturali della crisi attuale; reputa che, a più lungo termine, tale visione implichi la correzione degli squilibri macroeconomici interni nella zona euro e nell'UE e quindi la necessità di affrontare le sostanziali differenze in termini di competitività fra gli Stati membri;

16.

è del parere che un quadro più solido per la governance economica dell'UE dovrebbe comprendere un meccanismo comunitario permanente di risoluzione della crisi del debito sovrano, ad esempio, un fondo monetario europeo, un approccio coordinato per il riequilibrio macroeconomico e sinergie rafforzate fra il bilancio UE e i bilanci degli Stati membri, a complemento di un consolidamento fiscale sostenibile;

17.

prende atto del fatto che, nonostante l’impatto potenzialmente significativo di questo meccanismo sul bilancio UE, al Parlamento non è stato attribuito alcun ruolo nel processo decisionale, in quanto il meccanismo è stato istituito con regolamento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE; reputa necessario assicurare che il Parlamento, in quanto autorità di bilancio, sia coinvolto in tale processo che, per il bilancio, può avere conseguenze di vasta portata;

18.

invita la Commissione ad avviare, entro la fine del 2010, uno studio di fattibilità indipendente sulla questione degli strumenti di finanziamento innovativi, quali il rilascio congiunto di eurobond come mezzo per ridurre i differenziali e la liquidità crescente nei mercati del credito dominati dall'euro;

19.

osserva che l’emissione di eurobond per le infrastrutture che presentano un interesse per l'UE dovrebbe essere coerente con il rispetto del Patto di stabilità e di crescita;

20.

chiede alla Commissione di analizzare una serie di opzioni relativamente a un sistema a lungo termine volto a prevenire e a risolvere in modo efficace e sostenibile eventuali problemi legati al debito sovrano, approfittando al contempo di tutti i vantaggi della moneta unica; ritiene che tale analisi debba tener conto del fatto che il rischio creditizio dei titoli di Stato può differire da uno Stato membro all'altro e che esso debba riflettersi meglio nei coefficienti patrimoniali degli enti creditizi;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo nonché al Presidente dell'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/73


Mercoledì 7 luglio 2010
Domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea

P7_TA(2010)0278

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea

2011/C 351 E/11

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che aggiunge l'Islanda alla lista dei paesi ammessi all'assistenza di preadesione dell'Unione europea, destinata ad aiutare i paesi candidati ad allinearsi al diritto europeo,

visto il parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (SEC(2010)0153),

vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia (1),

vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD)) (2),

viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, «ogni Stato europeo […] può domandare di diventare membro dell'Unione»,

B.

considerando che i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea sono basati sul merito e dipendono dagli sforzi compiuti per soddisfare i criteri di adesione, fermo restando che occorre rispettare anche la capacità di integrazione dell'Unione,

C.

considerando che il 17 luglio 2009 l'Islanda ha presentato domanda di adesione all'Unione europea,

D.

considerando che il 24 febbraio 2010 la Commissione ha presentato il suo parere in cui raccomanda l'avvio dei negoziati di adesione con l'Islanda,

E.

considerando che, poiché i precedenti allargamenti sono stati un indubbio successo per l'UE e per gli Stati membri che vi hanno aderito, contribuendo alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità dell'Europa nel suo insieme, è essenziale creare le condizioni necessarie per completare il processo di adesione con l'Islanda e garantire che anche la sua adesione sia un successo, in linea con i criteri di Copenaghen,

F.

considerando che le relazioni tra l'Islanda e l'UE risalgono al 1973, quando fu firmato un accordo bilaterale di libero scambio,

G.

considerando che l'Islanda già coopera strettamente con l'Unione europea, in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE) e firmataria degli accordi di Schengen e del regolamento di Dublino, e quindi ha già adottato una parte significativa dell'acquis comunitario,

H.

considerando che l'Islanda ha una salda tradizione democratica e un elevato livello di recepimento dell'acquis,

I.

considerando che dal 1994 l'Islanda contribuisce in modo significativo alla coesione e alla solidarietà europea tramite il meccanismo finanziario previsto nell'ambito del SEE,

J.

considerando che l'Islanda, in quanto paese di tradizione non militare, contribuisce alle missioni UE di mantenimento della pace con forze civili e si allinea regolarmente alle posizioni dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza comune,

K.

considerando che l'Islanda e la sua popolazione sono state duramente colpite dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha portato nel 2008 al crollo del sistema bancario islandese,

L.

considerando che i governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi hanno firmato due accordi con il governo islandese, nel giugno e nell'ottobre 2009, sulle modalità di restituzione di un prestito di 1,3 miliardi di euro ai Paesi Bassi e di un prestito di 2,4 miliardi di sterline al Regno Unito; che, a seguito del referendum del 6 marzo 2010, l'accordo di ottobre è stato respinto e che si prevede che le parti interessate raggiungeranno un nuovo accordo relativo ai rimborsi da effettuare in base al sistema islandese di garanzia dei depositi,

M.

considerando che, nella lettera di costituzione in mora del 26 maggio 2010, l'autorità di vigilanza dell'EFTA ha affermato che l'Islanda è obbligata a garantire il pagamento dell'indennizzo minimo ai depositanti della banca Icesave nel Regno Unito e nei Paesi Bassi,

N.

considerando che in Islanda l'opinione pubblica e i partiti politici sono divisi sul tema dell'adesione all'UE; che dall'estate 2009, alla luce della crisi politica ed economica, si è prodotto un chiaro spostamento dell'opinione pubblica in senso negativo circa l'adesione all'UE,

Criteri politici

1.

plaude alla decisione adottata dal Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda;

2.

valuta positivamente la prospettiva di un nuovo Stato membro dell'UE caratterizzato da una profonda cultura democratica; sottolinea in tale contesto che l'adesione dell'Islanda può essere vantaggiosa sia per il paese sia per l'UE e rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'Unione quale promotore e difensore a livello mondiale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

3.

sottolinea l'eccellente cooperazione tra i deputati del Parlamento europeo e i deputati dell'Althing nel quadro della commissione parlamentare mista del SEE e si attende una collaborazione altrettanto fruttuosa in seno alla nuova commissione parlamentare mista PE-Islanda;

4.

si compiace particolarmente dell'iniziativa islandese per i media moderni, che permette sia all'Islanda sia all'Unione europea di posizionarsi solidamente per quanto riguarda la tutela giuridica delle libertà d'espressione e d'informazione;

5.

invita le autorità islandesi a prendere in esame l'attuale distinzione operata fra cittadini dell'UE per quanto concerne il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni locali in Islanda;

6.

sottolinea che, nel quadro della nuova strategia di allargamento dell'Unione europea, il sistema giudiziario del paese candidato è uno degli ambiti a cui l'Unione presta particolare attenzione, anche in fase iniziale di preadesione; ritiene che il governo islandese debba adottare i provvedimenti necessari a garantire l'indipendenza della magistratura, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia, affrontando in maniera adeguata la questione del ruolo predominante attribuito al ministro della Giustizia e dei diritti umani nella nomina dei giudici, dei procuratori e delle massime cariche giudiziarie; confida che le autorità islandesi adotteranno le necessarie riforme;

7.

incoraggia l'Islanda a ratificare la convenzione dell'ONU contro la corruzione e la convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa;

8.

elogia l'Islanda per i buoni risultati nell'ambito dei diritti umani; invita tuttavia le autorità islandesi a ratificare la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, come pure la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone disabili;

9.

incoraggia l'Islanda a seguire le raccomandazioni 2008 dell'OSCE-ODIHR sui reati dettati dall'odio;

Criteri economici

10.

rileva che l'Islanda ha raggiunto livelli generalmente soddisfacenti quanto all'attuazione degli obblighi risultanti dall'adesione al SEE e alla capacità di sostenere le pressioni e le forze di mercato competitive all'interno dell'UE; rileva tuttavia la necessità di ulteriori sforzi da parte del paese per allinearsi con i principi generali e garantire il pieno recepimento dell'acquis per quanto concerne la valutazione della conformità, l'accreditamento e la vigilanza del mercato; prende atto della lettera di costituzione in mora nei confronti del governo islandese in data 26 maggio 2010 – prima fase di una procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi che incombono allo Stato in virtù dell'accordo SEE, con riferimento all'attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi – e si compiace della reazione del governo islandese, che si è mostrato pronto a concludere al più presto i negoziati relativi a Icesave;

11.

valuta positivamente le politiche volte a diversificare ulteriormente l'economia islandese, quale passo necessario verso un benessere economico a lungo termine del paese;

12.

rileva che l'ambiente costituisce una priorità per l'Unione europea e si compiace del notevole impegno dell'Islanda in materia di politica ambientale;

13.

rileva che, mentre il consolidamento fiscale resta una sfida chiave, l'Islanda mostra segni incoraggianti di stabilizzazione economica; considera i provvedimenti sinora adottati in ambito monetario quali passi nella giusta direzione per un miglioramento della stabilità finanziaria ed economica;

14.

valuta positivamente la relazione della commissione speciale d'indagine, che può contribuire alla ricostruzione della fiducia nazionale; incoraggia misure che diano seguito all'attività di tale commissione al fine di affrontare i pressanti problemi politici, economici e istituzionali descritti nella relazione;

15.

si compiace del fatto che l'associazione islandese dei fondi pensionistici (IPFA) abbia deciso di organizzare un'indagine indipendente sui metodi di lavoro e le politiche di investimento dei regimi pensionistici nel periodo precedente il crollo economico;

16.

chiede la conclusione di un accordo bilaterale circa le modalità di rimborso dei prestiti per un totale di 3,9 miliardi di euro ai governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi; sottolinea che il raggiungimento di un accordo accettabile per tutte le parti interessate ristabilirà la fiducia nella capacità dell'Islanda di onorare i propri impegni, compresi tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al SEE, e rafforzerà il sostegno dell'opinione pubblica al processo di adesione dell'Islanda, sia all'interno del paese che nell'Unione europea;

17.

prende atto del desiderio dell'Islanda di entrare nella zona euro, ambizione che potrà realizzarsi dopo l'adesione all'UE e una volta soddisfatte tutte le condizioni necessarie;

18.

plaude all'approvazione della seconda revisione dell'accordo stand-by con l'FMI, volto a stabilizzare la valuta, ristrutturare il sistema bancario e consolidare il settore fiscale;

19.

nutre preoccupazione per gli alti livelli di disoccupazione e inflazione nel paese, pur prendendo atto dei recenti segni di miglioramento;

20.

elogia l'Islanda per l'elevato tasso di investimenti nel campo dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo;

Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l'adesione

21.

rileva che, come membro del SEE, l'Islanda ha raggiunto uno stadio avanzato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti da 10 capitoli del negoziato e rispetta in parte i requisiti di 11 capitoli, per cui restano da negoziare integralmente soltanto 12 capitoli non rientranti nel SEE; sottolinea che la Commissione ha evidenziato la necessità che l'Islanda compia seri sforzi per allineare la sua legislazione all'acquis in una serie di ambiti e che attui e faccia rispettare efficacemente l'acquis nel medio termine, al fine di soddisfare i criteri di adesione; sottolinea che il rispetto degli obblighi incombenti all'Islanda in virtù del SEE e dell'accordo che associa il paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen costituiscono requisiti importanti nei negoziati di adesione;

22.

invita le autorità islandesi ad affrontare le fondamentali debolezze istituzionali dell'economia del paese, segnatamente l'organizzazione e il funzionamento del sistema di supervisione finanziaria e il sistema di garanzia dei depositi;

23.

incoraggia l'Islanda ad adottare una politica agricola e di sviluppo rurale in linea con le politiche dell'UE, nonché ad approntare le strutture amministrative necessarie per l'attuazione di tali politiche; sottolinea, a tale proposito, che le politiche UE devono tener conto della natura specifica dell'ambiente, della flora e della fauna islandesi, come pure della distanza geografica del paese dal territorio continentale europeo;

24.

invita la Commissione a coinvolgere le autorità islandesi nei dibattiti in corso sulla riforma della politica agricola comune;

25.

riconosce che l'Islanda ha gestito le sue risorse marine in modo responsabile e sostenibile e si attende un atteggiamento costruttivo, da parte sia dell'UE sia delle autorità islandesi, nei negoziati relativi al requisito per l'Islanda di adottare la politica comune della pesca, in modo da ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia basata sulle migliori pratiche e che tuteli gli interessi di pescatori e consumatori dell'Unione europea, oltre che d'Islanda;

26.

incoraggia l'Islanda a introdurre, in materia di pesca, misure che le consentano di compiere la transizione verso l'adozione della politica comune della pesca;

27.

insiste sulla necessità che l'Islanda ponga termine a tutte le attività di caccia alla balena e abbandoni ogni riserva formulata nei confronti della Commissione baleniera internazionale;

28.

rileva che l'Islanda può dare un prezioso contributo alle politiche dell'UE in materia di ambiente ed energia, grazie alla sua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare quella geotermica, della protezione dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico;

Cooperazione regionale

29.

ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE – elemento destinato a rafforzare ulteriormente la presenza europea in seno al Consiglio artico – rappresenti per l'UE un'opportunità strategica per svolgere un ruolo più attivo e costruttivo come anche per contribuire alla governance multilaterale nella regione artica; sottolinea che ciò aiuterà ad affrontare questioni ambientali comuni e potrebbe accentuare l'interesse dell'UE nei confronti dell'Artico e della sua protezione a livello regionale e internazionale;

30.

esprime apprezzamento per il fatto che l'adesione dell'Islanda all'UE rafforzerebbe la dimensione nordatlantica delle politiche esterne dell'Unione;

Opinione pubblica e sostegno all'allargamento

31.

incoraggia le autorità islandesi ad avviare un ampio dibattito pubblico sull'adesione all'Unione europea, coinvolgendo la società civile nel processo sin dall'inizio, fornendo risposte alle preoccupazioni dei cittadini in merito all'adesione all'UE e tenendo in considerazione la necessità di un saldo impegno per il successo dei negoziati; invita la Commissione a fornire sostegno materiale e tecnico alle autorità islandesi qualora queste ultime lo richiedano, in modo da aiutarle ad accrescere la trasparenza e la responsabilità relativamente al processo di adesione, e ad organizzare una vasta e approfondita campagna di informazione in tutto il paese sulle implicazioni dell'adesione all'UE, consentendo così ai cittadini islandesi di compiere una scelta informata nel futuro referendum sull'adesione;

32.

considera essenziale fornire ai cittadini dell'UE informazioni chiare e complete sulle implicazioni dell'adesione dell'Islanda; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a tal fine e ritiene parimenti importante ascoltare e affrontare le preoccupazioni e le domande dei cittadini, dando risposta alle opinioni e agli interessi che essi esprimono;

*

* *

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione /Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althing e al governo dell'Islanda.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0097.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0026.


Giovedì 8 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/78


Giovedì 8 luglio 2010
Kosovo

P7_TA(2010)0281

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul processo d'integrazione europea del Kosovo

2011/C 351 E/12

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003, in occasione del quale a tutti gli Stati dei Balcani occidentali è stata promessa l'adesione all'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 7 dicembre 2009, nelle quali si sottolinea che anche il Kosovo, senza pregiudizio della posizione degli Stati membri sul suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una liberalizzazione del regime dei visti quando saranno soddisfatte tutte le condizioni e si invita la Commissione ad avviare un approccio strutturato per avvicinare all'UE la popolazione del Kosovo,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), modificata dall'azione comune 2009/445/PESC del Consiglio del 9 giugno 2009,

viste l'azione comune 2008/123/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo, e la decisione 2010/118/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo,

visti la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010» (COM(2009)0533) e la relazione 2009 di accompagnamento sui progressi compiuti dal Kosovo nonché lo studio intitolato «Realizzare la prospettiva europea del Kosovo (1)» (COM(2009)0534),

viste le raccomandazioni della seconda riunione interparlamentare PE-Kosovo del 7 aprile 2009 e della terza riunione interparlamentare PE-Kosovo del 23 giugno 2010,

viste le proprie risoluzioni del 29 marzo 2007 sul futuro del Kosovo e il ruolo dell'Unione europea (2) e del 5 febbraio 2009 sul Kosovo e il ruolo dell'UE (3),

vista la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

visto il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (4), in particolare l'allegato I, nel quale, per motivi di sicurezza e di certezza giuridica, è stato inserito il riferimento a coloro che risiedono in Kosovo (risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite),

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 ottobre 2008 (A/RES/63/3) che chiede alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo,

vista la propria risoluzione del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia (5),

viste la relazione finale dell'inviato speciale delle Nazioni Unite sul futuro status del Kosovo e la proposta globale sullo status, del 26 marzo 2007, per la definizione dello status del Kosovo,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che la stabilità regionale nei Balcani occidentali e l'integrazione di questi paesi nell'UE costituiscono delle priorità per l'Unione europea; che tali priorità possono essere mantenute solo se l'adesione all'Unione europea rappresenta una prospettiva tangibile per tutti i paesi della regione,

B.

considerando che la comunità internazionale ha sempre difeso la sostenibilità di Stati multietnici e multireligiosi nei Balcani occidentali, sulla base dei valori della democrazia, della tolleranza e del multiculturalismo,

C.

considerando che dal 19 dicembre 2009 i cittadini della Serbia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro possono viaggiare nell'Unione europea senza visto e che si prevede che tra breve la stessa cosa sarà possibile per i cittadini dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina, che i cittadini del Kosovo non possono essere lasciati indietro e isolati rispetto ai cittadini degli altri paesi della regione, e che pertanto è necessario avviare senza indugio il processo di liberalizzazione dei visti con il Kosovo, a condizione che siano rispettati tutti i criteri necessari,

D.

considerando che è stato chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo e che si è in attesa delle conclusioni della Corte,

E.

considerando che la decisione di non includere il Kosovo nella liberalizzazione dei visti evidenzia una contraddizione profonda nella strategia dell'Unione europea per il Kosovo, che risiede nella discrepanza fra l'enorme impegno nel settore degli aiuti in termini di risorse e di personale, da un lato, e dall'altro la decisione di mantenere le frontiere chiuse a tutti coloro il cui lavoro potrebbe contribuire allo sviluppo,

1.

prende atto della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008, che è stata riconosciuta da 69 paesi; osserva che, nell'Unione europea, ventidue Stati membri hanno riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente, mentre cinque non lo hanno fatto; incoraggia gli Stati membri, al fine di rendere più efficaci le politiche dell'UE per tutta la popolazione del Kosovo, a rafforzare il loro approccio comune nei confronti del Kosovo con l'obiettivo della sua adesione all'UE; si compiace dell'atteggiamento costruttivo messo in evidenza dalla Presidenza spagnola nei confronti del Kosovo sebbene essa non abbia riconosciuto il paese; accoglierebbe con soddisfazione il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di tutti gli Stati membri;

2.

mette in rilievo come i processi d'integrazione nell'UE di tutti i paesi della regione rivestano estrema importanza per la stabilizzazione regionale; sottolinea che la prospettiva del'adesione all'UE rappresenta un potente incentivo per le riforme necessarie in Kosovo e chiede misure concrete che rendano tale prospettiva più tangibile sia per il governo che per i cittadini; invita a tal fine la Commissione a includere il Kosovo nel processo di screening a partire dall'inizio del 2011, allo scopo di preparare il paese all'avvio dei negoziati per l'accordo di stabilizzazione e associazione, a comunicare alle autorità del Kosovo le misure da adottare prima che la Commissione stessa prepari la tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, e a definire detta tabella non appena tali misure saranno state adottate;

3.

prende atto del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della maggioranza dei paesi limitrofi e delle buone relazioni di vicinato con tali paesi; prende atto che il Kosovo è stato ammesso come membro della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e di altre organizzazioni internazionali;

4.

ribadisce il proprio punto di vista, espresso nelle sue risoluzioni del 29 marzo 2007 e del 5 febbraio 2009, che respinge la possibilità di dividere il Kosovo;

5.

è preoccupato per lo stato delle relazioni con la Serbia e sottolinea che relazioni di buon vicinato sono un criterio essenziale per le aspirazioni di adesione all'UE della Serbia nonché del Kosovo e di tutti gli altri paesi della regione; comprende le implicazioni emotive conseguenti alla guerra del 1999 e il fatto che il riconoscimento ufficiale del Kosovo non è al momento un'opzione politica praticabile per la dirigenza di Belgrado, ma invita tuttavia la Serbia ad avere un atteggiamento pragmatico sulla questione dello status; si compiace in tale prospettiva della firma del protocollo di polizia con EULEX e chiede che la cooperazione con la missione sia rafforzata; invita inoltre la Serbia a evitare di bloccare l'ingresso del Kosovo nelle organizzazioni internazionali e, in particolare, la sua recente richiesta di divenire membro dell'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea che il conflitto si ripercuote anche sul commercio regionale e sulla cooperazione nel quadro dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), danneggiando le economie dei paesi della regione; invita tutte le parti a mostrare un approccio pragmatico al fine di consentire l'integrazione regionale del Kosovo; sottolinea al riguardo che l'atteso parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo non deve impedire a tutte le parti coinvolte di impegnarsi in modo chiaro per un'efficace cooperazione transfrontaliera, regionale e locale, nel miglior interesse dell'intera popolazione del Kosovo e delle zone limitrofe;

6.

ricorda che qualsiasi paese che intenda aderire all'UE deve rispettare i criteri di adesione e che nel caso dei Balcani occidentali il processo di stabilizzazione e di associazione rappresenta il quadro per i negoziati UE; sottolinea che uno dei tre importanti obiettivi del processo di stabilizzazione e di associazione è la cooperazione regionale;

7.

sottolinea che l'integrazione e la cooperazione regionali sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità in Europa e anche per la creazione di un contesto favorevole alla normalizzazione delle relazioni fra la Serbia e il Kosovo; è del parere che sarebbe auspicabile un accordo globale concernente la sicurezza e la cooperazione nei Balcani occidentali;

8.

chiede il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra la Serbia e il Kosovo, in particolare a livello locale, sulle questioni che sono importanti per i cittadini, come l'ambiente, le infrastrutture e il commercio;

9.

osserva che alcuni Stati membri applicano unilateralmente misure di agevolazione per i visti, mentre otto Stati membri continuano a esigere il pagamento integrale dei diritti per il rilascio del visto; invita gli Stati membri dell'UE e la Commissione a compiere ogni sforzo per una rapida adozione di procedure provvisorie semplificate uniformi per agevolare gli spostamenti dei cittadini kosovari, specialmente alla luce delle possibilità offerte dal nuovo codice dei visti;

10.

si compiace delle elezioni locali svoltesi il 15 novembre 2009 in quanto prime elezioni organizzate sotto la responsabilità politica del governo del Kosovo; prende atto con soddisfazione che in generale esse si sono svolte con tranquillità e in un clima positivo; sottolinea, tuttavia, che sono state riferite una serie di irregolarità; invita le autorità ad applicare rapidamente le raccomandazioni della comunità internazionale, comprese le necessarie modifiche della legge elettorale, allo scopo di chiarire quali livelli di giurisdizione siano incaricati del trattamento delle denunce, di ripartire chiaramente le competenze tra la commissione elettorale centrale e la commissione per le denunce e i ricorsi, di aggiornare le liste elettorali e di garantire una coerente educazione degli elettori; sottolinea che in vista delle prossime elezioni generali è fondamentale la volontà politica di portare avanti tali riforme e di far sì che i responsabili delle frodi elettorali rispondano del proprio operato;

11.

si rammarica che Belgrado stia ancora sostenendo strutture parallele nelle enclave serbe, che mettono in discussione e indeboliscono i poteri dei comuni di recente istituzione; invita la Serbia ad adottare un atteggiamento più costruttivo e a smantellare tali strutture;

12.

ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione del processo di decentramento e si compiace vivamente dell'elevata partecipazione dei serbi del Kosovo della zona a sud del fiume Ibar alle ultime elezioni – un passo avanti verso la costruzione di un loro futuro sostenibile nel paese; esorta il governo a sostenere pienamente gli amministratori recentemente eletti di tali comuni con un'adeguata assistenza finanziaria e politica, in modo che possano istituire in breve tempo le strutture necessarie per cominciare a fornire servizi importanti, con l'assistenza della Commissione; ritiene che strutture comunali ben funzionanti siano fondamentali per la partecipazione dei serbi del Kosovo ai processi politici e alle strutture amministrative del paese; incoraggia la comunità internazionale a sostenere i progetti di sviluppo e infrastrutturali elaborati dai comuni recentemente istituiti; incoraggia il governo, al fine di evitare conflitti con le strutture parallele, in particolare nel settore dell'istruzione e della sanità, a elaborare - con l'aiuto del rappresentante speciale dell'UE/rappresentante civile internazionale - una strategia su come relazionarsi con tali strutture;

13.

si compiace della creazione della Casa dell'Unione europea nel Kosovo settentrionale, ma esprime preoccupazione per la situazione nel nord del Kosovo, che continua a risentire di gravi carenze in relazione allo stato di diritto, di crescenti pressioni e intimidazioni nei confronti della società civile da parte dei gruppi radicali e del problema della criminalità organizzata; sottolinea pertanto la necessità che il Consiglio renda operativa in tutto il territorio del Kosovo la missione sullo stato di diritto, e chiede alla Commissione di conferire maggiore visibilità alla sua azione a favore della comunità serba nel nord, facendo notare al tempo stesso a tutte le parti interessate in loco che la cooperazione locale, regionale e transfrontaliera è preziosa per l'intera popolazione; valuta positivamente in tale prospettiva la registrazione dei prodotti commerciali presso i Gate 1 e 31, che ha contribuito a ridurre le attività di contrabbando nella regione, e chiede ulteriori misure volte a ripristinare la riscossione dei dazi doganali; esprime preoccupazione per i problemi dell'attuale funzionamento del sistema giudiziario nella regione di Mitrovica, e invita la Serbia e il Kosovo a definire l'accordo per dotare il tribunale di Mitrovica Nord di giudici serbo-kosovari e di un pubblico ministero; appoggia il piano per reintegrare il nord nelle strutture politiche e amministrative del Kosovo e chiede che esso sia realizzato con la debita attenzione alle sensibilità della minoranza serba, allo scopo di migliorare e incrementare i servizi dell'amministrazione pubblica nella regione e di migliorare le condizioni di vita della cittadinanza locale con modalità che consentano un ampio autogoverno; invita EULEX ad adoperarsi per intensificare le proprie attività nel nord, in particolare allo scopo di promuovere buone relazioni interetniche, svolgendo al contempo un'opera sul campo d'informazione della popolazione in merito alle azioni dell'UE e alla missione in corso sullo stato di diritto;

14.

Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio 2010, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio 2010 contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuova violenza e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia;

15.

sottolinea l'importanza che riveste il successo della missione dell'UE sullo stato di diritto (EULEX) sia ai fini di uno sviluppo sostenibile, del consolidamento delle istituzioni e della stabilità del Kosovo, sia per le ambizioni dell'Unione come attore globale nella costruzione della pace; pone l'accento sulla responsabilità di EULEX sia in relazione ai suoi poteri esecutivi che ai suoi compiti di monitoraggio, tutoraggio e consulenza; incoraggia al riguardo la missione EULEX ad adottare provvedimenti concreti per compiere progressi riguardo ai casi di corruzione ad alti livelli; riconosce i validi progressi realizzati in taluni settori, quali la polizia e le dogane, ma sottolinea che occorrerebbe accelerare il ritmo di lavoro affinché la missione cominci finalmente a dare risultati tangibili in altri settori, in particolare i casi di corruzione ad alti livelli, la criminalità organizzata e i crimini di guerra; plaude pertanto al recente approccio della missione EULEX teso ad affrontare gli eventuali casi di corruzione anche al massimo livello del governo e dell'amministrazione e sottolinea la necessità di continuare su questa strada per garantire credibilità e visibilità alle azioni di EULEX; sottolinea che al riguardo è della massima importanza una particolare attenzione nei confronti del settore degli appalti pubblici e che in materia di criminalità organizzata l'EULEX deve continuare a ottenere risultati concreti sul campo; nutre preoccupazione, a tale proposito, per il forte arretrato di cause generato dal numero inaspettatamente alto di procedimenti trasferiti a EULEX dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo; sottolinea che è stato messo a disposizione di EULEX un numero insufficiente di giudici e procuratori e invita gli Stati membri a distaccare il numero di esperti richiesto o a provvedere alla loro assunzione; sottolinea l'importanza di snellire la burocrazia all'interno di EULEX; sottolinea al riguardo la necessità che la gestione interna, il coordinamento e la cooperazione siano assicurate con competenza per consentire alla missione di operare in modo efficace; sottolinea l'esigenza di trasparenza e responsabilità nell'attività di EULEX, come pure la necessità di dimostrare sensibilità per il contesto politico nel quale tale attività si sviluppa, onde rafforzare la sua legittimità agli occhi dei cittadini; sottolinea inoltre l'importanza di mantenere una stretta comunicazione con il governo, i cittadini e i media del Kosovo; incoraggia EULEX a informare i cittadini del Kosovo dei risultati conseguiti dalla missione e, inoltre, ad adoperarsi per aumentare la fiducia nella missione e per prestare attenzione alle aspettative dei cittadini; si compiace della recente istituzione della commissione di riesame dei diritti umani, che avrà l'incarico di esaminare le denunce di coloro che si dichiarano vittime di violazioni dei diritti umani da parte di EULEX nello svolgimento del suo mandato esecutivo;

16.

invita i suoi organi competenti, in particolare la sottocommissione per la sicurezza e la difesa, a intensificare il controllo e la supervisione di EULEX, eventualmente in cooperazione con la società civile del Kosovo; invita a tal fine il Consiglio a trasmettere al Parlamento tutte le valutazioni ordinarie e straordinarie e le relazioni di riesame su EULEX;

17.

prende atto degli sforzi di Serbia e Kosovo per individuare i dispersi del conflitto 1998-1999 tramite il gruppo di lavoro sulle persone disperse in relazione agli eventi del Kosovo; sottolinea l'importanza di risolvere tale questione per superare il conflitto 1998-1999; prende atto, inoltre, dei circa 1 862 casi di persone ancora irreperibili e invita sia la Serbia che il Kosovo ad ampliare tutte le possibili forme di cooperazione fra loro e con il Comitato internazionale della Croce rossa, l'EULEX e gli altri organismi per la ricerca di tali persone;

18.

pone in rilievo l'importanza cruciale dell'anno 2010, sia per il governo del Kosovo che per tutti i livelli dell'amministrazione, per realizzare progressi nelle riforme chiave, quali la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la decentralizzazione e la riforma della pubblica amministrazione; sottolinea che il processo di riforma, per avere successo, deve basarsi su un approfondito dibattito sulla legislazione in progetto e in consultazione con tutti i soggetti interessati, comprese tutte le parti della società civile; rammenta inoltre al governo che va accordata un'attenzione particolare alla rapida ed efficiente applicazione delle leggi, senza la quale l'adozione della legislazione non avrà alcun impatto reale sulla situazione del Kosovo;

19.

nutre profonda preoccupazione per la corruzione diffusa, che rimane uno dei maggiori problemi in Kosovo unitamente alla criminalità organizzata, e chiede misure tempestive per combatterla tramite il miglioramento del quadro giuridico inteso a combattere la corruzione, l'adozione di una strategia e un piano d'azione anticorruzione nonché il rafforzamento della cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia di tutti i paesi della regione; è estremamente preoccupato per il recente spargimento di sangue causato da un episodio di violenza nei pressi della frontiera del Kosovo e chiede che si adottino misure immediate per evitare il ripetersi di tali episodi in futuro e porre fine al traffico di armi, che contribuisce alla destabilizzazione della regione dei Balcani occidentali; si compiace dell'istituzione di uno speciale reparto anticorruzione all'interno dell'ufficio del procuratore speciale del Kosovo, sottolineando però che è necessario l'impegno di tutti i ministeri competenti affinché tale reparto sia efficiente e che l'organico dovrà essere in ogni caso composto da persone irreprensibili; chiede la rapida adozione di una legge concernente il finanziamento dei partiti politici, che regolamenti in modo efficace e trasparente le finanze dei partiti, garantendo che le loro relazioni finanziarie siano rese integralmente pubbliche;

20.

sottolinea l'estrema importanza della riforma della magistratura e della pubblica accusa, che è ancora in fase iniziale, per garantire l'indipendenza e la professionalità di giudici e procuratori e restituire ai cittadini la fiducia nello stato di diritto; valuta positivamente, a tal fine, la nomina del Difensore civico, dei giudici della Corte suprema e dei procuratori che compongono l'ufficio della Procura dello Stato e l'ufficio del procuratore speciale del Kosovo; è preoccupato per il fatto che le carenze riguardo alla protezione dei testimoni continuano a ostacolare la giustizia per i reati più gravi; chiede l'adozione e la rapida applicazione della legge sui tribunali nonché l'istituzione di un sistema di protezione efficace per testimoni e giudici; esorta in tal senso i rappresentanti della missione EULEX a continuare a riferire pubblicamente in merito alle problematiche che ancora persistono in relazione allo stato di diritto in Kosovo;

21.

chiede che sia profuso un maggiore impegno per accelerare la riforma della pubblica amministrazione, al fine di creare un'amministrazione pubblica professionale e indipendente, che rispetti l'equilibrio tra i sessi e rifletta pienamente la variegata composizione etnica della popolazione kosovara; sottolinea la necessità di adottare e applicare un quadro normativo allo scopo, nonché di dedicare l'attenzione necessaria e devolvere sufficienti fondi allo sviluppo delle risorse umane; nutre preoccupazione per le interferenze politiche nella nomina delle figure chiave nell'ambito dell'amministrazione pubblica e chiede di porre fine a tale pratica, che compromette seriamente il funzionamento dell'amministrazione;

22.

esorta il governo a garantire il pluralismo dell'informazione e l'indipendenza finanziaria ed editoriale dei media, che devono essere scevri da pressioni politiche, nonché la trasparenza in merito alla proprietà e ai finanziamenti; chiede il rispetto dei diritti lavorativi dei giornalisti e procedure efficaci per proteggere i giornalisti investigativi dalle minacce; sottolinea l'importanza del servizio radiotelevisivo pubblico per fornire informazione indipendente e di qualità elevata a tutta la popolazione e ritiene preoccupante la mancanza di un sistema finanziario sostenibile che possa garantire tale servizio; si compiace degli investimenti da parte del governo per offrire l'accesso a Internet; esorta il governo a favorire una diffusione ancora più ampia dell'accesso a Internet fra i cittadini; sottolinea l'importante ruolo di un accesso a Internet non soggetto a censura per gli affari e la politica, in special modo allo scopo di aumentare la partecipazione dei giovani nei periodi elettorali;

23.

chiede sostegno per rafforzare l'Assemblea del Kosovo, affinché possa adempiere efficacemente alle sue funzioni legislative ed esercitare il controllo democratico delle attività politiche e di bilancio svolte dal governo; chiede, a tale proposito, l'istituzione di un programma di gemellaggio ad hoc al fine di fornire al personale amministrativo dell'Assemblea kosovara l'opportunità di usufruire di periodi di tirocinio presso il Parlamento europeo; invita inoltre i parlamenti degli Stati membri a istituire programmi di gemellaggio intesi a fornire ai deputati e al personale amministrativo dell'Assemblea kosovara opportunità di scambio e di sviluppo di capacità nell'ambito delle procedure legislative e di controllo parlamentari, specialmente per le minoranze parlamentari e i gruppi di opposizione;

24.

elogia il governo per i progressi realizzati nell'adozione della legislazione a tutela dei diritti umani e lo incoraggia a procedere rapidamente all'adozione delle leggi rimanenti; rileva però che l'applicazione del quadro normativo rimane insoddisfacente e che i progressi risultano complessivamente lenti; chiede politiche più attive per combattere tutti i tipi di discriminazione (fondata sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità e quant'altro) e per garantire l'equilibrio fra i sessi e la partecipazione attiva delle minoranze alla vita politica e alle strutture amministrative, a livello sia nazionale sia locale; pone in rilievo l'importanza dell'istruzione in tale processo; invita il governo ad assicurare l'istruzione scolastica alle minoranze nella rispettiva madrelingua, compresi i programmi e i libri di testo, consentendo loro di preservare la rispettiva cultura e identità, come pure a fornire loro assistenza nello sviluppo delle risorse umane;

25.

nutre preoccupazione per gli elevati livelli di violenza domestica, la discriminazione contro le donne e il fenomeno della tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale; chiede l'adozione di misure attive per garantire l'uguaglianza di genere e tutelare efficacemente i diritti delle donne e dei bambini;

26.

pone in rilievo l'eredità molto difficile lasciata dal conflitto armato, che ha eroso nell'opinione pubblica la fiducia nella possibilità di una risoluzione pacifica dei conflitti, sia tra gruppi sociali sia nella vita privata;

27.

sottolinea che la fragile situazione politica, il verificarsi di incidenti interetnici in alcune zone e le cattive condizioni economiche hanno ostacolato il rientro sostenibile dei profughi e chiede di intensificare gli sforzi per migliorare la loro situazione;

28.

sottolinea la difficile situazione in cui versano le minoranze e la discriminazione cui sono sottoposte, in particolare quella dei rom, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, agli alloggi, ai servizi sociali e all'occupazione; plaude all'iniziativa della Commissione di chiudere i campi contaminati da piombo nella parte settentrionale di Mitrovica e di trasferire le famiglie che vi risiedono, e chiede la sua rapida attuazione; condivide la preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa quanto al fatto che il Kosovo non sia ancora in grado di assicurare le condizioni adeguate per il reintegro dei rom rimpatriati forzosamente ed esorta gli Stati membri a cessare questa pratica; prende atto, a tale riguardo, dell'accordo raggiunto tra le autorità tedesche e kosovare sul rimpatrio graduale di 14 000 profughi in Kosovo, 10 000 dei quali rom, ed esorta la Commissione a intensificare i programmi di assistenza ad hoc; invita i paesi che partecipano al Decennio di integrazione dei rom a facilitare la partecipazione del Kosovo a tali programmi;

29.

sottolinea l'importanza decisiva dell'istruzione, sia per fornire ai giovani le necessarie competenze per il mercato del lavoro, sia per contribuire alla riconciliazione tra gruppi etnici; incoraggia, a tal fine, l'introduzione graduale di classi comuni per l'insegnamento delle lingue di minoranza, in particolare il serbo, agli allievi di etnia albanese nonché dell'albanese a tutte le minoranze; plaude alla recente istituzione dell'International Business College a Mitrovica, che, oltre a essere un investimento internazionale significativo nell'economia locale, attira studenti appartenenti a tutte le comunità, mira a offrire una prospettiva ai giovani promuovendo l'imprenditorialità e li introduce agli standard professionali europei in materia di gestione aziendale, ambientale e pubblica;

30.

sottolinea che il rispetto della diversità culturale è sempre al centro del progetto europeo e che il patrimonio religioso e culturale è una condizione necessaria per la pace e la sicurezza della regione; sottolinea che un'adeguata tutela del patrimonio culturale è fondamentale per tutte le comunità del Kosovo; invita il governo a procedere con la prevista riforma istituzionale in materia di patrimonio culturale; sottolinea che l'adozione dell'elenco dei siti che fanno parte del patrimonio culturale è un presupposto indispensabile per l'attuazione della legislazione in materia; si compiace delle attività del promotore per la protezione del patrimonio religioso e culturale della Chiesa ortodossa serba ed esorta tutte le parti interessate a cooperare attivamente con lui;

31.

sottolinea che gli scambi accademici devono essere sostenuti e promossi attraverso programmi come Erasmus Mundus, onde consentire ai cittadini del Kosovo di ottenere qualifiche ed esperienze all'interno dell'UE e rafforzare la loro interazione con i cittadini dell'Unione europea;

32.

invita le autorità a sostenere attivamente la società civile e la sua partecipazione all'elaborazione delle politiche sociali ed economiche, con pieno appoggio alla libertà di espressione e di associazione; sottolinea il ruolo importante svolto dalla società civile e dalle ONG internazionali nella riconciliazione tra gruppi etnici e invita la Commissione a intensificare il sostegno finanziario alla loro attività; sottolinea al riguardo l'esigenza di un'efficace definizione di tali questioni all'interno dei programmi annuali per il Kosovo nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione; osserva che esiste una buona cooperazione interpersonale e soprattutto imprenditoriale fra membri di comunità etniche differenti e sottolinea la necessità che le autorità del Kosovo, la società civile e la comunità internazionale intensifichino gli sforzi per sostenere i progetti locali che promuovono questo genere di cooperazione;

33.

è seriamente preoccupato per il fatto che il Kosovo continua a essere uno dei paesi più poveri d'Europa, con un tasso di disoccupazione che supera il 40 %; sottolinea che tale situazione è insostenibile e che le difficili condizioni di vita hanno creato un crescente scontento nella società; chiede azioni urgenti volte a migliorare l'efficienza dei sistemi sociali nel fornire una rete di sicurezza per le fasce sociali vulnerabili e nel perseguire attive politiche del lavoro intese a ridurre la disoccupazione; invita, a tale proposito, la Commissione ad avvalersi pienamente dello strumento di assistenza preadesione al fine di incentivare lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, con particolare riferimento ai giovani; rivolge un appello all'Unione europea e agli Stati membri affinché accettino come lavoratori stagionali e come addetti ai settori che registrano una carenza di manodopera il maggior numero possibile di cittadini kosovari;

34.

considera lo sviluppo economico la chiave per risolvere i grandi problemi del paese, anche perché esso contribuisce in modo decisivo a migliorare la situazione delle donne e delle minoranze e ad agevolare le relazioni interetniche; sottolinea l'importanza del settore agricolo a tal fine; si compiace delle numerose leggi in preparazione in questo settore e chiede la loro rapida adozione; rileva tuttavia che un'efficiente applicazione del quadro giuridico già adottato è un prerequisito per il miglioramento delle condizioni in loco;

35.

sottolinea la necessità che il Kosovo scelga adeguate politiche economiche atte a garantire una crescita economica sostenibile, la protezione ambientale, la creazione di posti di lavoro e la riduzione dell'esclusione sociale; invita le autorità del Kosovo a migliorare il clima economico per gli investimenti esteri e la trasparenza nelle relazioni commerciali;

36.

chiede la realizzazione di passi concreti nel settore dell'energia al fine di garantire la sicurezza energetica necessaria per lo sviluppo del Kosovo; sottolinea che l'enorme fabbisogno di infrastrutture in quest'ambito costituisce un'opportunità per diversificare l'approvvigionamento di energia includendo fonti energetiche più ecologiche, per modernizzare e aumentare l'efficienza energetica della rete elettrica e per applicare le migliori tecnologie a disposizione, anche nelle previste centrali elettriche alimentate a carbone; chiede di chiudere senza indugio la centrale Kosovo A e quanto prima la centrale Kosovo B, senza che ciò comprometta il fabbisogno energetico del paese;

37.

invita le autorità del Kosovo a continuare a investire nelle fonti energetiche rinnovabili e a ricercare la cooperazione regionale in tale settore;

38.

sottolinea che la politica dei trasporti del Kosovo si è sinora concentrata sulla costruzione di strade; si rammarica delle cattive condizioni dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari; invita il governo del Kosovo ad avvalersi pienamente dei fondi IPA allo scopo di sviluppare, potenziare e modernizzare la rete ferroviaria e migliorare le interconnessioni con i paesi confinanti sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, nell'intento di raggiungere una mobilità sostenibile;

39.

esprime preoccupazione per i problemi ambientali diffusi che interessano il terreno, l'aria e l'acqua e invita il governo a modificare e applicare il quadro legislativo al fine di adeguarlo alle norme dell'Unione europea e a far sì che l'educazione ambientale diventi un elemento chiave dell'istruzione;

40.

sottolinea l'esigenza di ottimizzare la presenza dell'UE in Kosovo, coerentemente con lo sviluppo del Servizio europeo per l'azione esterna e la creazione di delegazioni UE nel mondo, e di trasformare l'Ufficio di collegamento della Commissione in una delegazione dell'UE, in modo da migliorare l'efficacia e il coordinamento dell'azione UE in Kosovo; prende atto dell'apertura del nuovo Ufficio dell'UE a Belgrado nel quadro del mandato del rappresentante speciale dell'UE in Kosovo, che opera in modo separato rispetto all'attuale delegazione UE in Serbia;

41.

deplora la mancanza di trasparenza riguardo alla recente proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo, comprensiva di un consistente aumento degli stanziamenti; ricorda che l'adozione del nuovo accordo interistituzionale sulle questioni di bilancio dovrà tenere in debita considerazione gli obblighi di informazione nei confronti del Parlamento europeo, tenendo conto del trattato di Lisbona;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'Unione europea/rappresentante civile internazionale per il Kosovo, al governo e all'Assemblea del Kosovo, al governo della Serbia, ai membri del Gruppo di pilotaggio internazionale per il Kosovo e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU C 27 E del 31.01.2008, pag. 207.

(3)  GU C 67 E del 18.03.2010, pag. 126.

(4)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2009)0097.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/85


Giovedì 8 luglio 2010
Albania

P7_TA(2010)0282

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'Albania

2011/C 351 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010» (COM(2009)0533) e la relazione 2009 di accompagnamento sui progressi compiuti dall'Albania (SEC(2009)1337), del 14 ottobre 2009,

vista la decisione 2008/210/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l’Albania e che abroga la decisione 2006/54/CE (1),

vista la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania, svoltasi il 3 e 4 maggio 2010,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione tra Albania e UE del 18 maggio 2009,

vista la decisione 2007/821/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania (2),

viste le raccomandazioni della 16a riunione interparlamentare PE-Albania del 19 e 20 marzo 2009,

vista la sua decisione di aumentare la frequenza del dialogo politico con l'Albania a livello parlamentare per riflettere l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione,

vista la risoluzione 1709(2010) del Consiglio d'Europa sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Albania,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il rinnovato consenso sull'allargamento espresso nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ribadisce che il futuro dei Balcani occidentali è nell'UE,

B.

considerando che la prospettiva di integrazione nell'UE sta dando un impulso all'avvio di varie riforme nei Balcani occidentali e dovrebbe avere un ruolo costruttivo nel rafforzamento della capacità di pace, stabilità e prevenzione dei conflitti della regione, favorendo le relazioni di buon vicinato e affrontando le necessità economiche e sociali attraverso lo sviluppo sostenibile; considerando che qualsiasi prospettiva realistica di adesione comporta più che il semplice completamento di una procedura amministrativa o tecnica, richiedendo altresì un autentico impegno politico da parte dei pertinenti responsabili decisionali negli Stati membri,

C.

considerando che l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Albania è entrato in vigore il 1 o aprile 2009; considerando che il paese ha presentato domanda di adesione all'UE il 28 aprile 2009 e ha trasmesso le risposte al questionario di preadesione della Commissione il 14 aprile 2010; considerando che la Commissione sta elaborando il proprio parere in merito,

D.

considerando che i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'UE dipendono dagli sforzi messi in atto per soddisfare i criteri di Copenaghen e per ottemperare alle condizioni previste dal processo di stabilizzazione e associazione,

1.

conferma – in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, la dichiarazione di Salisburgo dell'11 marzo 2006 e le successive conclusioni del Consiglio sulla questione – il suo pieno sostegno alla domanda di adesione dell'Albania all'UE (e alla futura adesione all'UE di tutti gli altri paesi dei Balcani occidentali), non appena il paese avrà raggiunto un certo livello di stabilità politica e di affidabilità e avrà pienamente soddisfatto i criteri di Copenaghen;

2.

riconosce i progressi compiuti dall'Albania nel contesto del processo di riforma, ma sottolinea l'esigenza di mettere in atto ulteriori sforzi sostanziali, necessari sia per consolidare la democrazia e lo Stato di diritto che per garantire uno sviluppo sostenibile del paese;

3.

rileva con soddisfazione che il 14 aprile 2010 l'Albania ha risposto al questionario della Commissione per l'elaborazione del parere sulla domanda di adesione del paese all'UE, e al contempo sottolinea che i progressi di un paese candidato verso l'adesione all'UE dipendono dalla sua capacità di rispettare i criteri di Copenaghen, che includono l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia;

4.

esprime l'auspicio che il governo e l'opposizione albanesi comprendano chiaramente il fatto che superare le attuali controversie politiche è indispensabile per il progresso del paese verso l'integrazione europea e per promuovere le aspirazioni europee dei cittadini albanesi; ribadisce la conclusione del Consiglio Affari europei del 14 giugno 2010 secondo cui è ormai giunta l'ora di trovare una soluzione all'attuale crisi politica su una base che resista alla prova del tempo e che spetta al governo dell'Albania, unitamente all'opposizione, reperire tempestivamente, in modo trasparente e rispettando appieno la costituzione albanese, soluzioni e modalità che saranno necessarie per il paese nel suo cammino verso l'UE;

5.

deplora la crisi politica che ha fatto seguito alle elezioni parlamentari del giugno 2009 in Albania e sottolinea che istituzioni democratiche rappresentative pienamente funzionanti (in particolare il parlamento) costituiscono la struttura portante di un sistema democratico consolidato e, in quanto priorità fondamentale del partenariato europeo, un criterio politico importante per l'integrazione nell'UE; accoglie con favore la decisione dell'opposizione di partecipare attivamente all'attività del parlamento albanese, ma deplora che, malgrado i recenti colloqui facilitati dall'UE, non sia stato ancora raggiunto un consenso riguardo alle elezioni del 2009; esorta vivamente tutte le parti politiche ad assumersi le proprie responsabilità e ad impegnarsi in un dialogo politico costruttivo, che comprenda discussioni su una nuova legge elettorale atta ad assicurare per le elezioni future un processo elettorale totalmente trasparente; sottolinea che una soluzione a questa situazione di stallo può essere individuata soltanto nel pieno rispetto della costituzione e dei principi di trasparenza;

6.

ritiene che l'accordo di base sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi l'iter delle elezioni parlamentari del 2009 – con la presidenza e la maggioranza dei membri provenienti dall'opposizione e un mandato ad indagare il materiale elettorale – dovrebbe essere attuato al più presto; evidenzia che la tale commissione d'inchiesta dovrebbe presentare le proprie conclusioni a tempo debito per consentire al parlamento di adottare la nuova legislazione ben prima delle prossime elezioni locali e regionali sulla base della risultanze della commissione e delle proposte avanzate dall'OSCE/ODIHR;

7.

invita il governo e l'opposizione, qualora risultasse impossibile trovare una soluzione senza un aiuto esterno, a trovare un accordo per una mediazione, ad esempio invitando congiuntamente rappresentanti del Consiglio d'Europa e/o del Parlamento europeo;

8.

esorta le autorità albanesi a elaborare e attuare al più presto una riforma consensuale del regolamento del parlamento che garantirà la trasparenza delle risorse amministrative e finanziarie, l'elevata qualità della legislazione sulla base di un'ampia esperienza, il miglioramento delle capacità di controllo del parlamento, diritti e rappresentanza adeguati dell'opposizione in seno alle commissioni parlamentari e nelle attività parlamentari; esorta entrambe le parti – maggioranza e opposizione – a mettere a punto un dialogo costruttivo al fine di garantire un processo legislativo aperto e trasparente, in consultazione con i soggetti interessati e gli attori della società civile, al fine di adottare senza ulteriore indugio la legislazione indispensabile, comprese le leggi che richiedono la maggioranza dei 3/5;

9.

si compiace dei miglioramenti apportati al quadro giuridico e amministrativo del processo elettorale e prende atto della valutazione complessivamente positiva della commissione di Venezia nel suo parere comune sul codice elettorale della Repubblica di Albania; osserva, inoltre, che, secondo la valutazione dell'OSCE/ODIHR, le elezioni parlamentari del giugno 2009 sono state conformi alla maggior parte delle norme internazionali ma non hanno raggiunto l'obiettivo di rafforzare la fiducia nei confronti del processo elettorale; richiama l'attenzione sulla necessità di attuare appieno le raccomandazioni formulate nella relazione finale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari 2009 e invita sia la maggioranza che l'opposizione nel parlamento albanese ad avviare immediatamente i lavori ai fini della piena attuazione di dette raccomandazioni;

10.

si rammarica del fatto che nel corso delle riunioni della commissione parlamentare giuridica, prima della sessione plenaria del parlamento albanese del 18 marzo 2010, la maggioranza e l'opposizione non abbiano raggiunto un accordo sulle proposte concernenti la commissione d'inchiesta sulle elezioni del 2009;

11.

sottolinea l'urgente necessità di un consenso trasversale agli schieramenti politici sulle riforme economiche, politiche e sociali al fine di migliorare il benessere dei cittadini albanesi e di consentire al paese di compiere progressi nel percorso di adesione all'UE;

12.

plaude all'adozione, il 27 maggio 2010, della proposta legislativa della Commissione sulla liberalizzazione dei visti e invita la Commissione a verificare che i parametri rimanenti siano rispettati nei prossimi mesi, con l'obiettivo di spianare la strada a che il Consiglio e il Parlamento approvino l'introduzione dell'esenzione dal visto per i cittadini albanesi entro la fine del 2010;

13.

si compiace del sostegno politico trasversale alla liberalizzazione in materia di visti espresso nella risoluzione del parlamento albanese approvata l'11 marzo 2010;

14.

sottolinea l'importanza di rispettare e proteggere i diritti umani e delle minoranze, che considera una priorità assoluta;

15.

ricorda che la tutela dei dati personali deve sempre essere rispettata e non arbitrariamente trascurata e invita tutte le autorità a legiferare e agire secondo tale principio;

16.

si compiace dei progressi conseguiti nell'ambito del sistema giudiziario, ma sottolinea che l'attuazione delle riforme è tuttora in una fase iniziale; ritiene che la riforma del sistema giudiziario, compresa l'esecuzione delle sentenze, costituisca una condizione preliminare fondamentale per il processo di adesione dell'Albania all'UE e sottolinea l'importanza della separazione dei poteri in una società democratica; sottolinea che un apparato giudiziario trasparente, imparziale ed efficiente, indipendente da qualsiasi pressione o controllo politico o di altro tipo è fondamentale per lo Stato di diritto e chiede l'adozione urgente di una strategia globale a lungo termine in tale ambito, che comprenda una tabella di marcia per l'adozione della legislazione e delle misure di attuazione necessarie; invita l'opposizione a partecipare alla sua elaborazione e a dare il pieno sostegno alla riforma giudiziaria; sottolinea inoltre la necessità di dotare l'apparato giudiziario di risorse finanziarie sufficienti per consentirgli di svolgere efficacemente la propria attività in tutto il paese; attende quindi con interesse nuove iniziative di assistenza da parte della Commissione europea e accoglie con favore, a tale riguardo, la recente inaugurazione del tribunale per i reati gravi a Tirana;

17.

si compiace del fatto che la Corte costituzionale abbia sospeso l'attuazione della legge di lustrazione e che tale legge sia attualmente sottoposta a revisione; chiede una consultazione e un consenso più ampi, specialmente con la commissione di Venezia, in caso di elaborazione di un nuovo progetto di legge e sottolinea l'importanza di preservare l'indipendenza delle istituzioni costituzionali;

18.

accoglie con favore le misure adottate per combattere la piccola corruzione, e in particolare l'adozione del piano d'azione integrato anticorruzione per il 2010; osserva che la lotta alla corruzione rimane tuttora una sfida politica importante, che l'applicazione della legge e i procedimenti giudiziari continuano a mostrare lacune e che occorre adottare ulteriori misure rigorose per porre rimedio alla situazione per cui i colpevoli di corruzione godono di impunità; sottolinea la necessità di istituire un registro delle indagini e delle condanne, anche per i casi di corruzione ad alto livello, e l'esigenza di proseguire l'attuazione delle ultime raccomandazioni del GRECO, specialmente quella riguardante la riduzione del numero di funzionari che beneficiano di immunità; si compiace del fatto che i documenti strategici siano stati resi pubblici per consentire il monitoraggio dei progressi compiuti nella loro attuazione; chiede inoltre l'adozione di un quadro legislativo concernente la piena trasparenza del finanziamento dei partiti politici;

19.

valuta positivamente i progetti per la creazione di un istituto per la pubblica amministrazione e chiede ulteriori misure per attuare la strategia di riforma della pubblica amministrazione e per garantire la piena applicazione della legge sulla funzione pubblica, compreso un sistema adeguato per la gestione delle risorse umane; richiama l'attenzione sul rischio di politicizzazione dell'amministrazione pubblica mediante procedure di assunzione non trasparenti e sulla pratica dell'impiego di personale temporaneo al di fuori delle disposizioni di legge e invita le autorità a porre fine a tali pratiche e a creare una funzione pubblica depoliticizzata basata sul merito, che contribuirebbe anche ad aumentare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione;

20.

sottolinea l'importanza fondamentale di mezzi d'informazione professionali, indipendenti e pluralisti, sia pubblici che privati, come cardine della democrazia; esprime preoccupazione per gli scarsi progressi conseguiti in merito al completamento del quadro giuridico relativo ai mezzi di informazione; esorta le autorità a compiere ogni sforzo possibile per adottare ed attuare il quadro giuridico in linea con le norme dell'UE e per garantire la libertà dei media da interferenze politiche e di qualsiasi altra natura, anche da parte dell'esecutivo; nutre preoccupazione per le pressioni politiche esercitate sul Consiglio nazionale radio-televisivo (NCRT) e invita le autorità competenti a garantirne l'indipendenza; chiede che siano adottate misure volte a garantire la trasparenza della proprietà dei mezzi d'informazione e del loro finanziamento; deplora l'assenza di diritti lavorativi consolidati per i giornalisti, che mette a repentaglio la capacità di questi ultimi di lavorare in modo obiettivo e indipendente, e sollecita le autorità ad attivarsi nel modo opportuno per affrontare questa situazione; chiede in particolare l'adozione di una normativa sulla diffusione radiotelevisiva elettronica e l'adeguamento dei codici civili al fine di depenalizzare la calunnia e la diffamazione; si compiace per l'assenza di restrizioni governative all'accesso a Internet e sollecita il governo a estendere tale accesso a tutti i cittadini;

21.

si compiace dell'istituzione di un quadro giuridico volto ad affrontare e a prevenire forme di criminalità organizzata, tra cui il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti e di esseri umani; prende atto degli sforzi profusi per combattere il crimine organizzato, ma rileva che occorre intervenire ulteriormente a livello di attuazione e destinare tutte le risorse umane e finanziarie necessarie al fine di raggiungere risultati concreti; sottolinea l'importanza di indagini, procedimenti giudiziari e pene efficaci per i trasgressori; plaude alla decisione di istituire un comitato interistituzionale presieduto dal primo ministro con il compito di provvedere a misure atte a combattere il crimine organizzato e i traffici illeciti; sottolinea che a causa delle ramificazioni regionali della criminalità organizzata, occorre intensificare gli sforzi per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi confinanti, compreso il pattugliamento congiunto delle frontiere;

22.

sottolinea l'importanza che attribuisce alle organizzazioni della società civile e riconosce i piccoli passi in avanti compiuti dal governo per quanto riguarda la consultazione di tali organizzazioni in merito ai progetti di legge e di riforma in corso; chiede che siano adottate ulteriori misure per ufficializzare e incrementare la partecipazione della società civile all'elaborazione delle politiche e al monitoraggio della loro attuazione ed efficacia a tutti i livelli, inclusa la trasparenza delle organizzazioni della società civile e del loro finanziamento;

23.

sottolinea l'importanza dei programmi di mobilità, in special modo di quelli rivolti ai giovani, agli insegnanti e ai ricercatori e ritiene che il numero di partecipanti a tali programmi andrebbe aumentato; si compiace, a tale proposito, delle iniziative per offrire agli studenti albanesi opportunità di studio nei paesi dell'Unione europea;

24.

riconosce che, malgrado i diritti sindacali di base siano riconosciuti dalla costituzione, le attività sindacali sono spesso bloccate e che le restrizioni agli scioperi nella funzione pubblica e nei servizi di pubblica utilità sono troppo ampie rispetto alle norme internazionali; deplora la recente acquisizione da parte del governo albanese dei beni dei sindacati; si compiace della decisione della Corte costituzionale, del 22 aprile 2010, che ha giudicato questa legge incostituzionale e chiede al governo di procedere alla restituzione immediata dei beni; chiede al governo di rispettare pienamente i diritti dei sindacati e di compiere tutti i passi necessari sul piano giuridico per garantire che tutti i lavoratori, tanto nel settore pubblico quanto nel privato, godano del diritto di aderire ad associazioni sindacali;

25.

valuta positivamente le misure adottate per aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica; ritiene tuttavia che la commissione di Stato per le pari opportunità sia ancora troppo debole e che l'applicazione della normativa sulle pari opportunità sia tuttora ampiamente disattesa; reputa, quindi, necessaria un'ulteriore azione volta ad agevolare l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e la loro partecipazione al processo decisionale;

26.

si compiace delle riforme giuridiche degli anni recenti in materia di protezione delle vittime della violenza domestica e del traffico di esseri umani; riconosce tuttavia che tali riforme sono insufficienti e che è necessario compiere ulteriori passi e nutre seria preoccupazione per la violenza domestica diffusa e per il traffico di donne e bambini finalizzato allo sfruttamento sessuale e al lavoro forzato; esprime preoccupazione per il fatto che a un rilevante aumento delle denuncie di episodi di tal genere non fanno sempre seguito appropriate indagini da parte delle forze di polizia od ordini di protezione emessi dai tribunali; chiede la piena attuazione della legislazione esistente a tutela delle donne e dei bambini rispetto a tutte le forme di violenza nonché l'adozione e l'attuazione di un sistema completo per la loro protezione e riabilitazione, che comprenda la registrazione obbligatoria ed efficiente di tutti i bambini e i neonati, la fornitura completa di assistenza gratuita sul piano legale, sociale e psicologico alle vittime, campagne pubbliche di sensibilizzazione, un'adeguata formazione delle agenzie per l'applicazione della legge e la creazione di una rete di punti di accoglienza (che dovrebbero essere quantitativamente e qualitativamente sufficienti e in grado di soddisfare le diverse necessità delle vittime di violenza domestica e di traffico di esseri umani); invita la Commissione a potenziare il suo sostegno alle autorità albanesi in quest'ambito;

27.

riconosce i progressi realizzati in materia di tutela delle minoranze e l'ampia attuazione di un quadro istituzionale e legislativo adeguato per la tutela delle minoranze; rileva però che la discriminazione continua a costituire un problema in Albania, con particolare riferimento alle persone vulnerabili in materia e al rispetto dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, e che sono necessari maggiori sforzi per combatterla, compresa la sensibilizzazione; prende atto con preoccupazione, a tale proposito, della recente manifestazione contro gli omosessuali avvenuta in Albania; sottolinea la necessità di ulteriori sforzi per affrontare le priorità del partenariato europeo riguardo alle minoranze, con particolare riferimento all'uso delle lingue minoritarie e all'insegnamento in tali lingue, nonché al trattamento non discriminatorio dei membri di tutte le minoranze;

28.

si compiace delle modifiche al codice penale riguardo ai reati di stampo razzista; elogia la recente adozione della legge antidiscriminazione, elaborata in cooperazione con le organizzazioni della società civile e chiede la sua rapida ed efficace attuazione; apprezza particolarmente la creazione della figura di un commissario indipendente per la tutela contro la discriminazione, con l'incarico di monitorare l'attuazione della legge e di indagare sulle denunce; sottolinea inoltre la necessità urgente di dati precisi e affidabili, essenziali per l'effettiva attuazione delle misure antidiscriminazione e, a tal fine, richiama l'attenzione sull'importanza del censimento nazionale programmato per il 2011 conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale atte a garantire il pieno rispetto del principio della libera autoidentificazione;

29.

chiede che si compiano ulteriori sforzi per migliorare la situazione dei rom, che continuano ad affrontare difficili condizioni di vita e a subire discriminazione nei settori dell'accesso all'istruzione, della protezione sociale, dell'assistenza sanitaria, dell'occupazione e di alloggi adeguati; valuta positivamente, a tale proposito, il piano d'azione decennale del governo per l'inclusione dei rom, rilevando però che le autorità e le comunità locali dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella sua attuazione e che dovrebbe essere loro assegnata una dotazione finanziaria sufficiente allo scopo; esorta le autorità competenti ad attuare il piano d'azione e a pubblicare relazioni periodiche sui progressi compiuti;

30.

riconosce la significativa riduzione della povertà che si è registrata negli ultimi anni in conseguenza di una forte crescita del PIL reale; sottolinea, tuttavia, che malgrado i progressi economici conseguiti, una parte rilevante della popolazione vive ancora in condizioni di indigenza ed è pertanto necessario un impegno continuo per ridurre ulteriormente la povertà, in particolare nelle zone rurali e montuose;

31.

plaude ai progressi realizzati in materia di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, anche nel sistema carcerario; chiede che siano apportati miglioramenti alle condizioni di vita nelle prigioni, affinché siano portate a livelli consoni alla dignità umana e invita a combattere gli elevati livelli di corruzione nel servizio penitenziario; sottolinea che occorre procedere al miglioramento delle condizioni dei centri di detenzione, a seguito delle raccomandazioni in tal senso espresse nel 2008 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e ricorda le conclusioni del difensore civico, in base alle quali le condizioni di detenzione dei prigionieri sono al di sotto degli standard nazionali e internazionali in materia di diritti umani e invita a combattere gli elevati livelli di corruzione nel servizio penitenziario;

32.

sottolinea che la maggior parte dei tribunali non esegue revisioni giudiziali d'ufficio nel caso di pazienti psichiatrici, impedendo ai pazienti in regime di ospedalizzazione forzata di essere ascoltati da un giudice; ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Dybeku/Albania e chiede garanzie affinché i detenuti che soffrono di malattie mentali non siano reclusi nelle stesse strutture che ospitano i detenuti che non si trovano in tali condizioni;

33.

esprime preoccupazione per i bambini che, senza un'effettiva necessità, vengono accolti negli orfanotrofi a causa della loro situazione di indigenza e per le ripercussioni a lungo termine e la disparità di trattamento degli orfani divenuti adulti per quanto attiene alla parità di accesso ai servizi sociali, quali l'alloggio;

34.

riconosce le buone relazioni dell'Albania con i suoi vicini quale contributo fondamentale alla stabilità della regione e plaude al recente andamento positivo delle relazioni tra l'Albania e la Serbia, parallelamente alla partecipazione attiva del paese a iniziative regionali quali il processo di cooperazione per l'Europa sudorientale, il Consiglio per la cooperazione regionale, la Comunità dell'energia, l'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), l'Osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO) e i negoziati per la conclusione di un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti; sottolinea che la cooperazione transfrontaliera regionale è fondamentale per affrontare questioni come il traffico di esseri umani;

35.

rileva con soddisfazione le iniziative albanesi per eliminare l'obbligo di visto per i paesi limitrofi, che considera un passo positivo per agevolare i contatti fra i cittadini e rafforzare la riconciliazione regionale; è del parere che tali iniziative debbano essere portate avanti parallelamente al processo di liberalizzazione dei visti che coinvolge gli Stati Schengen e i paesi dei Balcani occidentali;

36.

elogia l'Albania per la crescita economica registrata persino in tempi di recessione economica globale; sottolinea, tuttavia, la sua estesa economia sommersa, l'elevato tasso di disoccupazione e un mercato del lavoro deregolamentato, che determina l'insicurezza del posto di lavoro e compromette sostanzialmente i diritti dei lavoratori; osserva l'aumento del debito fiscale e del debito pubblico;

37.

si aspetta che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) contribuisca a migliorare la situazione economica dell'Albania; rileva, tuttavia, che i programmi di finanziamento dell'IPA devono essere accompagnati da un efficiente sistema di valutazione;

38.

ritiene che l'Albania debba continuare a lavorare in vista dell'attuazione delle necessarie politiche economiche atte a garantire una crescita economica sostenibile, la tutela dell'ambiente e la creazione di posti di lavoro; sottolinea l'importanza di sostenere la stabilità macroeconomica;

39.

rileva che sono stati compiuti scarsi progressi nel consolidamento dei diritti di proprietà, il che ostacola lo sviluppo di un mercato fondiario funzionale; sottolinea che le procedure per registrare le proprietà, accatastare i terreni demaniali e verificare le possibili compensazioni sono ancora prive di trasparenza e devono essere completate in modo imparziale, senza discriminazioni nei confronti degli appartenenti alle minoranze; esorta a compiere ulteriori sforzi per quanto riguarda la registrazione dei beni immobili, la restituzione delle proprietà, la legalizzazione delle costruzioni abusive e le compensazioni;

40.

si compiace dell'impegno delle autorità albanesi volto a migliorare il clima imprenditoriale, semplificando le procedure di registrazione delle imprese e di concessione di licenze e permessi; sottolinea, tuttavia, che è necessario un ulteriore miglioramento, poiché il clima imprenditoriale del paese continua a essere considerato uno dei più difficili dei Balcani occidentali; chiede alle autorità di porre rimedio alle numerose carenze, ad esempio in relazione alle procedure di acquisizione dei titoli di proprietà terriera, all'applicazione dei contratti, alle carenze della pubblica amministrazione e agli alti livelli di corruzione;

41.

sottolinea, tenendo presente che una parte significativa dell'economia albanese si basa sulle rimesse degli emigranti che vivono in paesi vicini, la necessità di continuare a lavorare alle politiche e agli investimenti pubblici per migliorare le infrastrutture in settori d'importanza cruciale per lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, quali ad esempio l'istruzione, la sanità, la giustizia, i trasporti e l'agricoltura;

42.

sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione a che sia garantita la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e siano diversificate le fonti di energia, migliorando nel contempo l'efficienza energetica, e ribadisce la necessità di compiere ulteriori progressi nell'attuazione della legge sull'efficienza energetica del 2005; richiama in particolare l'attenzione sul considerevole potenziale dell'Albania in termini di fonti di energia rinnovabili e chiede maggiori sforzi affinché esse siano ulteriormente sviluppate, tenendo presente che gran parte del sistema di approvvigionamento energetico del paese è attualmente in fase di sviluppo; si compiace, al riguardo, dei nuovi progetti nel settore idroelettrico e chiede di intensificare gli sforzi riguardo allo sviluppo di progetti per l'energia solare ed eolica; sottolinea che gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili creano opportunità di crescita e occupazione a livello locale e regionale;

43.

sottolinea, con riferimento al progetto già annunciato nel 2007 relativo alla costruzione di una centrale nucleare in Albania, l'estrema importanza della sicurezza nucleare e della radioprotezione; rileva, al riguardo, che l'Albania non ha ancora firmato la Convenzione sulla sicurezza nucleare o la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

44.

esorta il governo albanese a sviluppare le fonti di energia rinnovabili, migliorare l'attuazione della politica di gestione dei rifiuti e sviluppare ulteriormente il turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, al fine di preservare il bel patrimonio naturale e architettonico del paese;

45.

esprime preoccupazione per le cattive condizioni dei trasporti pubblici, con particolare riferimento alle ferrovie; invita il governo albanese a sfruttare appieno i fondi IPA onde sviluppare, potenziare e modernizzare la rete ferroviaria e migliorare i collegamenti con i paesi confinanti per il trasporto di merci e passeggeri;

46.

chiede la realizzazione di ulteriori progressi nel settore della tutela ambientale, nelle zone sia urbane che rurali, la piena attuazione della legislazione ambientale, nonché il rafforzamento della cooperazione regionale con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale; valuta positivamente, a tale proposito, l'accordo sulla tutela e lo sviluppo sostenibile del parco di Prespa sottoscritto dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Grecia come pure dalla Commissione;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento dell'Albania.


(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 84.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/92


Giovedì 8 luglio 2010
Situazione in Kirghizistan

P7_TA(2010)0283

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla situazione in Kirghizistan

2011/C 351 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kirghizistan e l'Asia centrale, in particolare le risoluzioni del 12 maggio 2005 e del 6 maggio 2010,

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale (1),

visto il programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti, adottato dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001,

viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sui nuovi scontri scoppiati in Kirghizistan l'11 giugno 2010 e sul referendum costituzionale del 28 giugno 2010,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 14 giugno 2010,

vista la dichiarazione congiunta sulla situazione in Kirghizistan rilasciata, il 16 giugno 2010, dall'inviato speciale del Presidente in carica dell'OSCE, dal rappresentate speciale delle Nazioni Unite e dal rappresentante speciale dell'Unione europea in Kirghizistan,

vista la strategia dell'Unione europea per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007,

vista la relazione comune del Consiglio e della Commissione al Consiglio europeo sullo stato di avanzamento dei lavori in relazione all'attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale, del 14 giugno 2010,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'Unione europea e il Kirghizistan entrato in vigore nel 1999,

visto il documento strategico regionale della Comunità europea per l'assistenza all'Asia centrale nel periodo 2007-2013,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'11 giugno 2010, nelle città di Osh e Jalal-Abad nel Kirghizistan meridionale, sono scoppiati violenti scontri e che la situazione è andata aggravandosi fino al 14 giugno 2010 quando, secondo alcune fonti, centinaia di uomini armati avrebbero preso d'assalto le strade delle città, sparando alla popolazione civile e incendiando negozi, scegliendo i loro bersagli sulla base dell'etnia,

B.

considerando che, secondo le autorità kirghise, circa 300 persone avrebbero perso la vita negli scontri, pur esistendo il timore, espresso anche dal capo del governo ad interim Roza Otunbayeva, che la cifra reale potrebbe essere molto più elevata; considerando inoltre che più di 2 000 persone sono state ferite o ricoverate in ospedale e che molte risultano tuttora disperse,

C.

considerando che, secondo le stime, queste violenze hanno costretto 300 000 persone a sfollare all'interno del paese e altre 100 000 a cercare rifugio nel vicino Uzbekistan; considerando che il governo di Tashkent ha fornito assistenza umanitaria ai profughi con l'aiuto di organizzazioni internazionali, ma ha chiuso le frontiere con il Kirghizistan il 14 giugno 2010, asserendo l'incapacità di accogliere ulteriori persone,

D.

considerando che il governo ad interim ha dichiarato lo stato di emergenza nella zona e che le forze di sicurezza non sono state in grado di assumere il controllo; considerando che gli appelli rivolti dal presidente ad interim Roza Otunbayeva al presidente russo Medvedev e all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva a favore di un sostegno militare per il ripristino dell'ordine hanno ricevuto risposte negative; considerando altresì che è stata presentata una richiesta per l'invio di una forza di polizia internazionale, attualmente in fase di esame da parte dell'OSCE,

E.

considerando che l'Unione europea ha un evidente interesse in un Kirghizistan pacifico, democratico ed economicamente prospero; considerando inoltre che l'Unione europea si è impegnata, in particolare nel quadro della sua strategia per l'Asia centrale, ad essere partner dei paesi della regione, che in questo momento è urgentemente necessario un impegno internazionale molto più forte e che la risposta dell'Unione europea avrà un impatto sulla sua credibilità in quanto partner,

F.

considerando che la Commissione ha stanziato 5 000 000 EUR per fornire assistenza medica di emergenza, aiuti umanitari e prodotti non alimentari, e per assicurare protezione e sostegno psicologico alle persone colpite dalla crisi; considerando che tale aiuto va rapportato all'appello lampo delle Nazioni Unite per un importo di 71 000 000 USD da destinare agli aiuti di emergenza,

G.

considerando che l'Unione europea, attraverso il programma di Göteborg adottato nel 2001 e documenti successivi, ha riconosciuto l'importanza della prevenzione dei conflitti e che, vista la situazione attuale in Kirghizistan, è necessario che i ragionamenti teorici si traducano in azioni concrete,

H.

considerando che nel referendum del 27 giugno 2010, che si è svolto in un contesto relativamente pacifico e con un'elevata affluenza alle urne, oltre il 90 % degli elettori si è espresso a favore di una nuova costituzione che garantisca un equilibrio tra i poteri presidenziali e quelli parlamentari, della conferma di Rosa Otunbayeva alla carica di presidente ad interim fino al 31 dicembre 2011 e dello scioglimento della Corte costituzionale; considerando inoltre che lo svolgimento delle elezioni parlamentari è previsto per il 10 ottobre 2010,

I.

considerando che i paesi dell'Asia centrale sono confrontati a numerose sfide comuni, quali la povertà e gravi minacce alla sicurezza della popolazione, nonché la necessità di rafforzare la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto; considerando che è necessario ristabilire e rafforzare la cooperazione regionale, al fine di sviluppare un approccio comune nei confronti dei problemi e delle sfide della regione; considerando che va accentuata la dimensione comune dell'approccio degli attori regionali e internazionali verso i problemi e le sfide cui la regione deve far fronte,

J.

considerando che l'Unione europea deve continuare a mantenere il suo impegno ad integrare i diritti umani, la democrazia e la legalità negli accordi con i paesi terzi e a promuovere le riforme democratiche mediante politiche coerenti che rafforzino la sua credibilità quale attore regionale,

1.

è profondamente preoccupato per i tragici e violenti scontri scoppiati nel Kirghizistan meridionale ed esprime il suo cordoglio alle famiglie di tutte le vittime;

2.

condanna i violenti scontri scoppiati recentemente nel Kirghizistan meridionale; deplora la perdita di vite umane ed esprime la speranza che si possa giungere a una soluzione pacifica al conflitto in Kirghizistan, basata su principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

3.

invita il governo ad interim a svolgere un'indagine plausibile, imparziale e indipendente sugli scontri, eventualmente con l'assistenza di attori internazionali, al fine di condurre i responsabili dinanzi alla giustizia;

4.

invita le autorità ad interim a compiere ogni sforzo possibile per ripristinare la normalità e a creare tutte le condizioni necessarie affinché i profughi e gli sfollati interni possano ritornare volontariamente alle loro case in condizioni di sicurezza e dignità; esorta le autorità locali ad adottare misure efficaci intese a rafforzare la fiducia e ad avviare un dialogo autentico con tutte le comunità etniche che vivono nel Kirghizistan meridionale, con l'obiettivo di mettere in atto un processo di riconciliazione credibile;

5.

invita a tale riguardo la Commissione a rafforzare l'assistenza umanitaria, in collaborazione con le organizzazioni internazionali, ad avviare programmi a breve e medio termine per la ricostruzione delle abitazioni distrutte e per la sostituzione dei beni perduti e a realizzare progetti di risanamento in collaborazione con le autorità kirghise e altri donatori, allo scopo di creare condizioni favorevoli per il rientro dei profughi e degli sfollati interni; richiama l'attenzione a tale riguardo sull'importanza dei progetti di sviluppo locale;

6.

evidenzia la necessità di un consistente sforzo internazionale per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione e alla riconciliazione nel Kirghizistan meridionale e l'opportunità offerta dalla riunione dei donatori, che si dovrebbe tenere a Bishkek il 27 luglio 2010, per porre le basi di tale sforzo;

7.

sottolinea che la risposta umanitaria deve essere accompagnata da sforzi intesi a stabilizzare la situazione e a ridurre il rischio considerevole che si verifichino nuovi episodi di violenza, che potrebbero rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza anche in altre zone della valle di Fergana, che si estende tra l'Uzbekistan, il Kirghizistan e il Tagikistan;

8.

chiede un sostanziale aumento degli aiuti umanitari dell'Unione europea a favore delle persone colpite dai recenti scontri nel Kirghizistan meridionale e un esteso ricorso allo Strumento di stabilità;

9.

ritiene che sarà necessario un impegno dell'Unione europea nel Kirghizistan meridionale anche nel lungo termine; invita nuovamente la Commissione a elaborare proposte relative alla riassegnazione dei fondi a titolo dello Strumento di cooperazione allo sviluppo, onde consentire all'Unione europea di dare una risposta più congrua alla nuova situazione in Kirghizistan; considera essenziale che la politica dell'Unione europea per l'Asia centrale sia incentrata sulla sicurezza delle persone;

10.

invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e gli Stati membri a prestare il loro sostegno e a contribuire attivamente al rapido dispiegamento di una missione di polizia dell'OSCE, con l'obiettivo di evitare lo scoppio di altre violenze, di stabilizzare la situazione nelle città che sono state teatro degli scontri, di proteggere le vittime e le persone più vulnerabili e di facilitare il rientro dei profughi e degli sfollati interni;

11.

prende atto dello svolgimento relativamente pacifico del referendum costituzionale in Kirghizistan il 27 giugno 2010; sottolinea che il ripristino dell'ordine costituzionale e dello Stato di diritto è cruciale ai fini della stabilizzazione a lungo termine della situazione nel paese; sottolinea che le prossime elezioni parlamentari (previste provvisoriamente per l'ottobre 2010) dovrebbero creare la base costituzionale per un governo che goda sia di una forte legittimità sia di un ampio sostegno popolare; invita pertanto le autorità ad adottare misure ferme e immediate per risolvere le importanti carenze individuate dall'OSCE/ODIHR in tempo utile prima delle prossime elezioni parlamentari; guarda con interesse alla prospettiva di instaurare forti legami interparlamentari con il futuro parlamento del Kirghizistan;

12.

esprime inquietudine per le segnalazioni relative all'arresto di alcuni difensori dei diritti umani in Kirghizistan e chiede il loro rilascio immediato; invita le autorità del paese ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che i difensori dei diritti umani possano svolgere la loro attività a favore della promozione e della protezione dei diritti umani senza essere ostacolati;

13.

sottolinea l'interesse e la responsabilità comuni del Kirghizistan, dei paesi confinanti, della Russia, della Cina, dell'Unione europea, degli Stati Uniti, dell'OSCE e del resto della comunità internazionale a evitare la destabilizzazione e invita tutti gli attori coinvolti a individuare delle sinergie;

14.

esprime preoccupazione per le difficoltà che pregiudicano il processo di democratizzazione in Kirghizistan, che sembrano derivare dalla debolezza del governo ad interim e dalla forza delle reti della criminalità nel paese, in particolare degli spacciatori di droga nel Kirghizistan meridionale;

15.

è del parere che la creazione di un sistema politico pluralistico che consenta la rappresentanza di diversi interessi e l'arbitrato sia fondamentale per diminuire le tensioni ed evitare lo scoppio di nuovi scontri violenti e ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano appoggiare attivamente la democratizzazione e impegnarsi a ridurre le divergenze tra le posizioni degli attori internazionali, in modo tale da migliorare le prospettive per il processo di riforma in Kirghizistan;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al governo ad interim del Kirghizistan, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'OSCE e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 49.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/95


Giovedì 8 luglio 2010
AIDS/HIV in vista della XV conferenza internazionale sull'AIDS (18-23 luglio 2010 a Vienna)

P7_TA(2010)0284

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 su un approccio basato sui diritti nella risposta dell'Unione europea all'HIV/AIDS

2011/C 351 E/15

Il Parlamento europeo,

vista l'imminente XVIII Conferenza internazionale sull'AIDS: «Rights Here, Right Now», che si terrà a Vienna dal 18 al 23 luglio 2010,

vista la dichiarazione d'impegno delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS dal titolo «Crisi globale – azione globale» adottata il 27 giugno 2001 dalla 26a sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

viste la riunione di alto livello della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sull'HIV/AIDS del 2 giugno 2006 e la dichiarazione politica adottata durante tale riunione,

visti gli orientamenti internazionali dell'UNAIDS sull'HIV/AIDS e i diritti umani del 2006, basati sulla Seconda consultazione internazionale in materia di HIV/AIDS e diritti umani svoltasi a Ginevra dal 23 al 25 settembre 1996 e sulla Terza consultazione internazionale in materia di HIV/AIDS e diritti umani svoltasi a Ginevra il 25 e 26 luglio 2002,

visto il rapporto dell'OMS dal titolo «Towards Universal Access: Scaling up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector» (Verso un accesso universale: intensificare gli interventi prioritari per l'HIV/AIDS in ambito sanitario),

viste la dichiarazione di Abuja del 27 aprile 2001 su HIV/AIDS, tubercolosi e altre malattie infettive collegate, la posizione comune dell'Africa alla riunione di alto livello dell'UNGASS del 2006 e la richiesta di un'azione accelerata per l'accesso universale in Africa ai servizi contro l'HIV e l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, firmata ad Abuja il 4 maggio 2006 dall'Unione africana,

viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2006 su «l'HIV/AIDS: il tempo dei fatti», del 24 aprile 2007 sulla lotta all'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009, e del 20 novembre 2008 su «HIV/AIDS: diagnosi precoce e cure tempestive»,

viste le conclusioni del Consiglio sui progressi del programma d'azione europeo per combattere l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007-2011) del novembre 2009,

viste la comunicazione della Commissione su «La lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini» e la strategia di lotta all'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini 2009-2013,

vista la relazione 2009 dell'UNAIDS sull'epidemia globale di AIDS,

visto il quadro dei risultati 2009-2011 dell'UNAIDS,

vista il rapporto delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio per il 2010,

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui progressi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio: revisione intermedia in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite del settembre 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il numero di persone colpite dall'HIV/AIDS continua a crescere; che, secondo le stime attuali, 33,4 milioni di persone convivono con l'HIV/AIDS a livello mondiale e, dato particolarmente preoccupante, 2,7 milioni di persone si sono infettate nel 2008, il che implica che l'HIV/AIDS costituisce un'emergenza mondiale che richiede una risposta eccezionale e di grande portata a livello mondiale,

B.

considerando che l'AIDS resta una delle principali cause di mortalità a livello mondiale, con 2 milioni di decessi nel 2008, e che si prevede continuerà a rappresentare una delle principali cause di mortalità prematura a livello mondiale nei prossimi decenni,

C.

considerando che, alla fine del 2009, circa 5 milioni di persone nei paesi a basso e medio reddito seguivano una terapia antiretrovirale, il che rappresenta il decuplo rispetto al quinquennio precedente e una crescita senza precedenti nella storia della sanità pubblica,

D.

considerando che il numero di nuovi contagi continua a superare la diffusione delle cure e che, nel 2009, i due terzi delle persone che necessitavano di cure non vi avevano accesso, il che significa che 10 milioni di persone non hanno potuto fruire delle necessarie cure efficaci,

E.

considerando che l'Africa subsahariana, con 22,4 milioni di persone malate di HIV/AIDS, resta la regione più gravemente colpita, rappresentando il 71 % di tutte le nuove infezioni da HIV/AIDS nel 2008,

F.

considerando che è stato ampiamente dimostrato che le misure di prevenzione dell'HIV/AIDS costituiscono uno strumento efficace per ridurre i casi di nuove infezioni,

G.

considerando la grave lacuna nella programmazione per quanto riguarda il coinvolgimento delle persone che convivono con il virus dell'HIV/AIDS negli sforzi di prevenzione –segnatamente quelli destinati a questa categoria di persone – e negli sforzi intesi a ridurre la loro stigmatizzazione e la discriminazione,

H.

considerando che il virus dell'HIV/AIDS continua a colpire in modo sproporzionatamente elevato le donne e le ragazze, le quali rappresentano circa il 60 % dei soggetti contagiati da HIV/AIDS nell'Africa subsahariana, e che l'HIV/AIDS rappresenta a tutt'oggi la principale causa di mortalità e malattia delle donne in età fertile,

I.

considerando che le attuali possibilità di prevenzione dell'HIV non sono abbastanza efficaci per tutelare le donne e che i metodi di prevenzione come i profilattici e l'astinenza non costituiscono opzioni realistiche per molte di loro, specialmente per quelle sposate, che desiderano avere figli o che sono a rischio di violenza sessuale; considerando che un vaccino o un microbicida sicuro ed efficace potrebbe fornire alle donne un nuovo potente strumento per proteggersi dall'HIV, senza limitarne le scelte riproduttive,

J.

considerando che risultano sempre più evidenti gli elevati livelli di infezione e di pericolo tra le categorie a rischio, tra cui i lavoratori del sesso, gli uomini che hanno rapporti omosessuali, le persone transgender, i detenuti, i consumatori di droghe iniettabili, le popolazioni migranti, i profughi e i lavoratori mobili in quasi tutte le regioni, come pure in paesi con un'epidemia generalizzata; considerando inoltre che si omette comunemente di privilegiare e finanziare programmi di prevenzione dell'HIV/AIDS per tali categorie a rischio,

K.

considerando che, a causa della stigmatizzazione associata all'HIV/AIDS, circa il 30 % delle persone infettate non è consapevole della propria positività e che dagli studi effettuati risulta che l'infezione non diagnosticata favorisce la trasmissione del virus e aumenta la vulnerabilità alla mortalità precoce tra le persone che convivono con l'HIV/AIDS,

L.

considerando che, secondo il rapporto 2009 dell'OMS dal titolo «Verso un accesso universale: intensificare gli interventi prioritari per l'HIV/AIDS in ambito sanitario», si calcola che il livello di copertura delle cure antiretrovirali in Europa e in Asia centrale è pari ad appena il 23 %, una percentuale ritenuta scarsa data la situazione in Russia e in Ucraina,

M.

considerando che l'omosessualità è ancora fortemente stigmatizzata, soprattutto nell'Africa subsahariana, dove 31 paesi criminalizzano i rapporti omosessuali fra adulti consenzienti, quattro li puniscono con la pena capitale e altri prevedono sanzioni penali superiori a 10 anni di reclusione, e che tale stigmatizzazione impedisce l’attività di prevenzione dell'HIV/AIDS,

N.

considerando che la criminalizzazione dei consumatori di droghe illegali in molti paesi ne impedisce l'accesso alla prevenzione, alle cure, all'assistenza e al sostegno in materia di HIV/AIDS e alimenta la trasmissione del virus tramite il consumo di droghe per via endovenosa,

O.

considerando che sono 106 i paesi che sostengono di applicare a tutt'oggi leggi e politiche che impediscono di dare una risposta efficace al problema dell'HIV/AIDS,

P.

considerando che, in base alle attuali stime, circa 17,5 milioni di bambini, per lo più nell’Africa subsahariana, hanno perso uno o entrambi i genitori a causa dell'HIV/AIDS nel 2008 e che sono spesso vittime di stigmatizzazione e discriminazione e possono vedersi negare l'accesso a servizi fondamentali quali l'istruzione e l'alloggio, fatti che aggravano la loro vulnerabilità all'HIV/AIDS,

Q.

considerando che il rapporto tra l'HIV/AIDS e la disabilità non ha ricevuto la debita attenzione, anche se persone con disabilità figurano tra tutte le categorie a maggior rischio di esposizione all'HIV/AIDS e sono svantaggiate per quanto riguarda l'accesso ai servizi di prevenzione, cura e assistenza,

R.

considerando la necessità di un approccio basato sui diritti in risposta all'HIV/AIDS per contribuire a debellare l'epidemia,

1.

ribadisce che l'accesso alle cure sanitarie è parte integrante della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che i governi hanno il dovere di ottemperare a tale obbligo, fornendo un servizio sanitario universale;

2.

ritiene nel contempo che l'Unione europea debba dare assoluta precedenza alla tutela e alla promozione dei difensori dei diritti umani, all'interno e all'esterno dell'Unione stessa, tra cui quelli che incentrano la loro azione per lo più sulla sensibilizzazione delle collettività all'HIV/AIDS; invita a tale proposito il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire che tutte le azioni e le misure concrete previste negli orientamenti dell'Unione sui difensori dei diritti umani siano debitamente attuate per i rappresentanti della società civile che operano nel settore dell'HIV/AIDS;

3.

invita la Commissione e il Consiglio a onorare gli impegni assunti e ad intensificare gli sforzi per affrontare il problema dell'HIV/AIDS quale priorità sanitaria pubblica mondiale, ponendo i diritti umani al centro della prevenzione, delle cure, dell'assistenza e del sostegno contro l'HIV/AIDS, anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

4.

invita la Commissione e il Consiglio a promuovere gli sforzi mirati alla depenalizzazione della trasmissione ed esposizione involontarie dell'HIV/AIDS (1), anche adoperandosi affinché l'HIV/AIDS sia riconosciuto come disabilità ai fini della vigente e futura normativa antidiscriminazione;

5.

invita gli Stati baltici, la Russia e l'Ucraina a definire politiche per combattere con incisività l'HIV/AIDS nei rispettivi paesi;

6.

invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito del dialogo politico tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale, a promuovere politiche e prassi eccellenti per quanto riguarda le risposte all'HIV/AIDS basate sui diritti:

assicurando la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti umani delle persone che convivono con l'HIV/AIDS e delle altre categorie a rischio – tra cui i diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva (2),

affrontando i principali ostacoli economici, giuridici, sociali e tecnici, nonché le leggi e le pratiche punitive, che impediscono la formulazione di risposte efficaci all'HIV, soprattutto per le categorie a rischio,

sostenendo il riesame e la modifica delle normative che costituiscono un ostacolo all'attuazione di programmi e servizi in materia di HIV/AIDS efficaci e basati su prove scientifiche, soprattutto per le categorie a rischio,

contrastando le normative o le decisioni che criminalizzano la trasmissione involontaria dell'AIDS o incitano alla discriminazione dei malati di HIV/AIDS e condannando e prendendo provvedimenti contro gli ostacoli giuridici che intralciano le misure efficaci di lotta all'HIV per le donne e le ragazze, quali leggi e politiche restrittive in materia di salute sessuale e riproduttiva, leggi in ambito ereditario e patrimoniale, leggi relative ai figli e al matrimonio, ecc.,

collocando i diritti umani al centro delle decisioni in materia di assegnazione di finanziamenti per le risposte all'HIV/AIDS all'interno e all'esterno dell'Unione europea,

programmando interventi in materia di HIV/AIDS destinati alle persone che convivono con la malattia e ad altre categorie a rischio e intese a dotare i singoli e le comunità dei mezzi per reagire all’HIV/AIDS, a ridurre il rischio e la vulnerabilità al virus e ad attenuarne l'impatto,

facilitando e incoraggiando la partecipazione sostanziale delle categorie a rischio all'elaborazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della programmazione relativamente alla prevenzione, alle cure, all'assistenza e al sostegno in materia di HIV/AIDS, e riducendo la stigmatizzazione e la discriminazione,

agevolando l'accesso universale alle cure sanitarie, sia per quanto riguarda la prevenzione, le cure, l'assistenza e il sostegno in materia di HIV/AIDS, sia per quanto riguarda altre prestazioni mediche non attinenti all’HIV/AIDS,

agevolando l'accesso all'istruzione e all'occupazione delle persone colpite dall'HIV/AIDS e di altre categorie a rischio,

garantendo che, in futuro, il monitoraggio dei progressi della lotta all'HIV/AIDS comprenda indicatori che affrontino e valutino direttamente le questioni legate ai diritti umani nel contesto dell'HIV/AIDS,

rispettando i principi delle «3 C» (consenso informato, confidenzialità e consulenza) nell'ambito dei test dell'HIV/AIDS e di altri servizi connessi,

contrastando la stigmatizzazione e la discriminazione delle persone affette dall'HIV/AIDS e di altre categorie a rischio e tutelandone il diritto alla sicurezza e alla protezione da abusi e violenze,

promuovendo e agevolando una maggiore partecipazione delle persone che convivono con l'HIV/AIDS e di altre categorie a rischio nel dare una risposta all'HIV/AIDS,

fornendo informazioni oggettive e non prevenute sulla malattia,

fornendo ai cittadini le capacità, le competenze e le risorse necessarie per proteggersi dalla trasmissione dell'HIV/AIDS;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri ad occuparsi delle necessità delle donne di prevenzione, cure e assistenza in materia di dell'HIV/AIDS, come misura fondamentale per arginare l'epidemia, in particolare ampliando l'accesso ai programmi di salute sessuale e riproduttiva – integrandovi pienamente i test, l'assistenza e i servizi di prevenzione dell'HIV/AIDS – e invertendo i fattori socioeconomici soggiacenti che contribuiscono al rischio per le donne di contrarre l'HIV/AIDS, come la disuguaglianza di genere, la povertà, la mancanza di opportunità economiche ed educative, la mancanza di tutela giuridica e dei diritti umani;

8.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire finanziamenti equi e flessibili alla ricerca di nuove tecnologie di prevenzione, che comprendano vaccini e microbicidi;

9.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la metà di tutti i nuovi casi di contagio da HIV riguardi bambini e giovani; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a venire incontro alle necessità dei bambini e dei giovani in materia di prevenzione, cure, assistenza e sostegno in materia di HIV/AIDS e ad assicurare che abbiano accesso ai relativi servizi, segnatamente diagnosi infantile precoce, formulazioni antiretrovirali adeguate e a prezzi abbordabili, assistenza psico-sociale, protezione sociale e tutela giuridica;

10.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alla lotta all'HIV/AIDS, di integrare il rispetto dei loro diritti nell'ambito dei piani e delle politiche nazionali strategici in materia di HIV/AIDS e di garantire loro l'accesso ai servizi relativi all’HIV/AIDS che siano adeguati alle loro esigenze ed equivalenti ai servizi a disposizione delle altre comunità;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i programmi di riduzione della povertà a favore dei detenuti e dei i consumatori di droghe iniettabili;

12.

invita la Commissione e il Consiglio a sollecitare i paesi maggiormente colpiti dall'HIV e dall'AIDS a porre in essere strutture politiche nazionali in materia di HIV che siano coordinate, trasparenti e fondate sulla responsabilità di chi vi opera, garantendo l'accessibilità e l'efficacia delle misure di prevenzione e di assistenza relative all'HIV; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sostenere i governi nazionali e di coinvolgere la società civile al fine di ovviare allo scarso grado di copertura dei programmi di riduzione della stigmatizzazione e della discriminazione e migliorare l'accesso alla giustizia nell'ambito delle risposte nazionali all'HIV/AIDS;

13.

invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con l'UNAIDS e altri partner per migliorare gli indicatori di misurazione dei progressi a livello mondiale, nazionale e di programmazione, onde ridurre la stigmatizzazione e la discriminazione connesse all'HIV/AIDS, tra cui indicatori specifici relativi alle categorie a rischio, alle problematiche dei diritti umani connesse all'HIV ed ai meccanismi di protezione a livello internazionale;

14.

invita la Commissione e il Consiglio a sostenere il lavoro della neoistituita Commissione mondiale per l'HIV e la legge intesa a garantire che la legislazione operi a favore di una risposta efficace all'HIV/AIDS;

15.

invita la Commissione e il Consiglio a impegnare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a raccogliere ulteriori dati sulla situazione dei diritti umani delle persone affette da HIV/AIDS e di altre categorie a rischio in Europa, tenendo conto soprattutto della loro vulnerabilità a discriminazioni molteplici e a carattere intersettoriale;

16.

invita tutti gli Stati membri e la Commissione a destinare almeno il 20 % di tutte le spese per lo sviluppo alla sanità e all'istruzione di base, ad aumentare i propri contributi al Fondo globale di lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria e ad incrementare i finanziamenti destinati ad altri programmi volti a potenziare i sistemi sanitari e di pubblica utilità; invita inoltre i paesi in via di sviluppo a privilegiare la spesa sanitaria in generale e la lotta all'l'HIV/AIDS in particolare e chiede alla Commissione di offrire incentivi ai paesi partner per incoraggiare la prioritarizzazione della sanità quale settore chiave nei documenti strategici per paese;

17.

invita tutti gli Stati membri e la Commissione a contrastare il preoccupante calo dei finanziamenti per l'igiene sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi nei paesi in via di sviluppo e a sostenere le politiche in materia di cura delle malattie sessualmente trasmissibili e di fornitura di materiale sanitario per la salute riproduttiva, costituito da medicinali salvavita e contraccettivi, tra cui i preservativi;

18.

invita l'Unione europea a continuare a operare mediante un insieme di strumenti finanziari, a livello mondiale e nazionale, oltre al sostegno a titolo del bilancio, e tramite organizzazioni e meccanismi pertinenti che si sono dimostrati efficaci per far fronte all'aspetto dei diritti umani dell'HIV/AIDS, in particolare le organizzazioni della società civile e le organizzazioni delle collettività locali;

19.

invita la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale ad adottare provvedimenti legislativi che rendano disponibili a costi accessibili strumenti terapeutici efficaci contro l'HIV, compresi i medicinali antiretrovirali ed altri medicinali sicuri ed efficaci, strumenti diagnostici e tecnologie connesse per il trattamento preventivo, curativo e palliativo dell'HIV e delle infezioni opportunistiche e altre patologie correlate;

20.

critica gli accordi commerciali bilaterali e regionali che includono disposizioni che vanno al di là dell'accordo TRIPS dell'OMC («TRIPS-plus»), praticamente ostacolando o addirittura limitando le tutele stabilite dalla dichiarazione di Doha del 2001 relativamente all'accordo TRIPS, la quale reclama il primato della salute rispetto agli interessi commerciali; sottolinea la responsabilità dei paesi che esercitano pressioni sui paesi in via di sviluppo affinché sottoscrivano tali accordi di libero scambio;

21.

rileva che le licenze obbligatorie e i prezzi differenziali non hanno completamente risolto il problema e invita la Commissione a proporre nuove soluzioni per garantire un reale accesso alle cure contro l'HIV/AIDS a prezzi abbordabili;

22.

raccomanda che il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani adotti il toolkit per promuovere e tutelare la fruizione di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e invita il Consiglio e la Commissione ad attuarne le raccomandazioni;

23.

invita le istituzioni dell'Unione europea che nell'ambito del loro mandato elaborano relazioni annuali sulla situazione dei diritti umani a integrarvi un'attenzione speciale per i problemi dei diritti umani connessi all'HIV, in modo da poter dar voce alle persone che convivono con il virus e a quanti sono vulnerabili all'infezione;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a ribadire il proprio sostegno al paragrafo 16 delle conclusioni del Consiglio sul programma d'azione di novembre 2009: ad avviare un ampio processo di consultazione con gli Stati membri e gli altri soggetti interessati per la preparazione di un programma di azione europeo per la lotta all'HIV/AIDS, alla malaria e alla tubercolosi attraverso azioni esterne per il 2012 e oltre ed esercitare la loro influenza a favore della creazione di squadre d'azione dell'Unione come veicolo per l'azione comune della Commissione e degli Stati membri volta a concentrare gli interventi nei settori prioritari stabiliti;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'HIV/AIDS (UNAIDS), all'Organizzazione mondiale della sanità e agli organizzatori della XVIII Conferenza internazionale sull'AIDS.


(1)  Secondo il documento strategico dell'UNAIDS sulla criminalizzazione del contagio HIV, i governi dovrebbero limitare la criminalizzazione ai casi di trasmissione dolosa, vale a dire i casi in cui la persona è al corrente della propria sieropositività, agisce con l'intenzione di trasmettere il virus e lo trasmette effettivamente.

(2)  Sostenere e avere cura della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle persone colpite dall'HIV/AIDS costituisce un elemento fondamentale in un approccio all'HIV basato sui diritti umani. Tale approccio dovrebbe riflettere il diritto delle persone colpite da HIV/AIDS a una vita sessuale piena e soddisfacente e rispettare le scelte e i desideri di fertilità delle persone positive al virus dell'HIV.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/101


Giovedì 8 luglio 2010
Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010 e ruolo dell'UE

P7_TA(2010)0285

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea

2011/C 351 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), adottata da 107 paesi in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Dublino dal 19 al 30 maggio 2008,

visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 maggio 2008, che incoraggia «gli Stati a firmare e ratificare senza indugio questo importante accordo» ed auspica «una sua rapida entrata in vigore»,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (1),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (2),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del proprio regolamento,

A.

considerando che la CCM è stata aperta alla firma il 3 dicembre 2008 a Oslo e, successivamente, presso le Nazioni Unite a New York, ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la trentesima ratifica, ovvero il 1o agosto 2010,

B.

considerando che la CCM definisce le munizioni a grappolo quali munizioni concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive, ciascuna di un peso inferiore ai 20 kg, e include dette sottomunizioni esplosive,

C.

considerando che la CCM vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi,

D.

considerando che la CCM richiederà agli Stati contraenti di distruggere le scorte di tali munizioni,

E.

considerando che la CCM stabilirà un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime e impegnerà gli Stati interessati ad eliminare le munizioni a grappolo inesplose che rimangono in seguito a conflitti,

F.

considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per i civili quando vengono utilizzate in prossimità di zone abitate, a causa della loro vasta «impronta» letale, e che in situazioni post-belliche l'uso di tali munizioni ha provocato molti decessi e ferimenti gravissimi fra i civili, dal momento che le submunizioni inesplose rimaste in loco vengono spesso trovate da bambini e altre persone innocenti ignare del pericolo,

G.

considerando che finora la CCM è stata firmata da venti Stati membri dell'UE e ratificata da undici, mentre altri sette non hanno né firmato né ratificato tale convenzione,

H.

considerando che dopo l'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 l'adesione alla Convenzione risulterà più impegnativa in quanto strutturata in un'unica fase,

I.

considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'UE, delle iniziative interparlamentari e di un gran numero di organizzazioni della società civile è stato decisivo per la positiva conclusione del «processo di Oslo» in relazione alla CCM,

J.

considerando che la firma e la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Unione prima dell'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 rappresenterebbe un forte segnale politico in vista di un mondo senza munizioni a grappolo e del conseguimento degli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi che uccidono in maniera indiscriminata,

1.

si compiace dell'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010,

2.

esorta tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati a firmare e ratificare con urgenza la CCM, entro la fine del 2010, inclusi gli Stati non firmatari (Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia) e quelli che pur avendo firmato, non hanno ancora proceduto alla ratifica (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia);

3.

elogia tutti gli Stati che hanno firmato e ratificato la CCM ed hanno anche adottato una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento delle munizioni a grappolo e completato la distruzione dei loro stock di queste munizioni;

4.

esorta tutti gli Stati membri dell'UE che hanno firmato la CCM a sfruttare tutte le occasioni, ad esempio incontri bilaterali, dialoghi tra forze militari e consessi multilaterali, per incoraggiare gli Stati che non sono parti contraenti della CCM a firmarla e ratificarla o comunque ad aderirvi quanto prima e, così come previsto dall'articolo 21 della Convenzione stessa, a fare tutto il possibile per scoraggiare gli Stati che non son parte della Convenzione a usare munizioni a grappolo;

5.

invita gli Stati membri dell'UE a non intraprendere alcuna azione che possa eludere o pregiudicare la CCM e le relative disposizioni; in particolare, invita tutti gli Stati membri dell'UE a non adottare, approvare o successivamente ratificare un eventuale protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali (CCW) che consenta l'utilizzo di munizioni a grappolo, il che non sarebbe compatibile con il divieto su tali munizioni previsto dagli articoli 1 e 2 della CCM; invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE ad agire conformemente alla prossima riunione CCW del 30 agosto-3 settembre 2010 di Ginevra;

6.

esorta gli Stati membri che ancora non sono parti contraenti ad adottare provvedimenti temporanei in attesa dell'adesione, ad esempio una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e l'avvio della distruzione delle scorte di tali munizioni, in qualità di misura urgente;

7.

sollecita tutti gli Stati a partecipare alla prima riunione delle parti contraenti (1MSP) che si svolgerà dall'8 al 12 novembre 2010 a Vientiane, nel Laos, ovvero il paese più contaminato al mondo dalle munizioni a grappolo;

8.

sollecita gli Stati membri UE a prendere iniziative per iniziare ad attuare la Convenzione, distruggendo le scorte, effettuando bonifiche e fornendo assistenza alle vittime, contribuendo a finanziare diverse forme di aiuti ad altri Stati perché inizino ad attuare la Convenzione;

9.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea che hanno firmato la Convenzione ad adottare gli atti normativi necessari per attuarla a livello nazionale;

10.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a fare tutto il possibile per realizzare l'adesione dell'Unione alla CCM, il che è possibile dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e inoltre a fare tutto il possibile per sviluppare una strategia in vista della prima conferenza di riesame sotto forma di una decisione del Consiglio su una posizione comune;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a includere il divieto sulle munizioni a grappolo negli accordi con i paesi terzi in qualità di clausola standard aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

12.

invita il Consiglio e la Commissione a inserire la lotta contro le munizioni a grappolo nei programmi di assistenza comunitari in modo da sostenere i paesi terzi nella distruzione delle scorte e nell'assistenza umanitaria;

13.

invita gli Stati membri dell'UE, il Consiglio e la Commissione a prendere iniziative per impedire a paesi terzi di fornire munizioni a grappolo ad attori non statali;

14.

sollecita gli Stati membri dell'UE a garantire la trasparenza in relazione alle misure adottate sulla base della presente risoluzione e a riferire pubblicamente sulle attività svolte;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.


(1)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0061.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/103


Giovedì 8 luglio 2010
Il futuro della PAC dopo il 2013

P7_TA(2010)0286

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 (2009/2236(INI))

2011/C 351 E/17

Il Parlamento europeo,

visti la parte terza, titolo III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la valutazione sullo stato di salute della politica agricola comune,

visto il documento della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto il suo studio sul «Nuovo regime di pagamento unico dopo il 2013: nuovo approccio, nuovi obiettivi»,

visto il rapporto della Valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD), elaborato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dalla Banca mondiale e sottoscritto da 58 paesi,

vista la pubblicazione della Commissione «Prospects for agricultural markets and income 2008-2015»,

visto il documento della Commissione «The CAP in perspective: from market intervention to policy innovation»,

visto lo studio «Provision of public goods through agriculture in the European Union» dell'Institute for European Environmental Policy,

visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147), nonché i documenti di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Le problematiche dell'adattamento dell'agricoltura e delle zone rurali europee ai cambiamenti climatici»(SEC(2009)0417) e «Il ruolo dell'agricoltura europea nella mitigazione dei cambiamenti climatici» (SEC(2009)1093),

visto lo studio «CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view», condotto da Notre Europe,

visto il documento di lavoro sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 (1),

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sull'integrazione dei nuovi Stati membri nella PAC (2),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico (3),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0204/2010),

A.

considerando che l'UE deve continuare a garantire ai suoi cittadini la sicurezza alimentare e a partecipare all'approvvigionamento alimentare globale, cooperando al contempo in una forma migliore e più coordinata con il resto del mondo, in particolare con i paesi in via di sviluppo al fine di contribuire allo sviluppo a lungo termine dei loro settori agricoli in una maniera sostenibile che valorizzi al massimo il know-how locale; considerando che alla luce della situazione attuale, in cui il numero globale di persone che soffrono la fame supera 1 miliardo e nell'Unione europea sono oltre 40 milioni le persone indigenti che non hanno abbastanza da mangiare, è opportuno ricorrere agli sviluppi scientifici laddove questi possano apportare soluzioni adeguate per alleviare la fame nel mondo, in particolare mediante una migliore efficienza delle risorse,

B.

considerando che, secondo le stime della FAO, la domanda globale di prodotti alimentari dovrebbe raddoppiare e la popolazione mondiale dovrebbe aumentare dagli attuali 7 miliardi a 9 miliardi entro il 2050, e che la produzione globale alimentare dovrà crescere di conseguenza esercitando quindi pressione sulle risorse naturali, il che significa che nel mondo si dovranno produrre più derrate alimentari utilizzando però meno acqua, meno terreno, meno energia, meno fertilizzanti e meno pesticidi,

C.

considerando che gli obiettivi della PAC, quali elencati all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mirano ad aumentare la produttività agricola, assicurando un livello di vita equo per la comunità agricola, stabilizzando i mercati, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurando prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; considerando che finora la PAC ha conseguito in ampia misura i suoi obiettivi e ha partecipato agli sforzi volti a favorire l'integrazione dell'UE, la coesione territoriale in Europa e il funzionamento del mercato interno; considerando tuttavia che essa ha contribuito solo parzialmente a uno standard di vita equo per la comunità agricola e non ha ancora conseguito la stabilità del mercato agricolo, in quanto i mercati sono divenuti estremamente volatili, il che pone a rischio la sicurezza alimentare; considerando che si rendono necessari ulteriori sforzi se si vuole che la PAC realizzi i suoi obiettivi preservando al tempo stesso l'ambiente e l'occupazione rurale,

D.

considerando che l'agricoltura e la silvicoltura restano settori importanti dell'economia e che, al tempo stesso, forniscono beni pubblici essenziali conservando le risorse naturali e i paesaggi culturali, un presupposto per qualsiasi attività umana nelle zone rurali; considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in campo climatico ed energetico, in particolare di quelli relativi alle energie rinnovabili da biomassa di origine agricola e forestale, l'agricoltura e la silvicoltura già oggi forniscono il contributo maggiore nell'Unione europea, contributo che deve continuare a crescere in futuro; considerando inoltre che queste fonti di bioenergia consentono altresì di ridurre la dipendenza energetica dell'UE e, in un contesto di prezzi energetici in crescita, di creare nuovi posti di lavoro e di migliorare i redditi nel settore,

E.

considerando che i cittadini dell'UE traggono dalla PAC notevoli benefici in termini di disponibilità e scelta di prodotti alimentari sicuri e di alta qualità a prezzi ragionevoli, sicurezza degli approvvigionamenti, protezione dell'ambiente, creazione di occupazione e misure per combattere il cambiamento climatico,

F.

considerando che a oggi 13,6 milioni di persone sono occupate direttamente nei settori agricolo, forestale e ittico, con altri 5 milioni di addetti che lavorano nell'industria agroalimentare, comparto in cui l'UE è il principale produttore a livello mondiale di prodotti alimentari e bevande; considerando che questo rappresenta l'8,6 % dell'occupazione totale dell'UE e costituisce il 4 % del PIL dell'UE,

G.

considerando che gli ultimi ampliamenti dell'UE (2004 e 2007) hanno aggiunto 7 milioni di agricoltori alla forza lavoro complessiva del settore e che la superficie agricola è aumentata del 40 %; considerando che negli ultimi 10 anni il reddito agricolo reale pro capite nell'UE-27 è caduto del 12,2 %, diminuendo gradualmente fino ai livelli del 1995; considerando che il reddito medio del settore agricolo nell'UE-27 è meno del 50 % del reddito medio nel resto dell'economia, mentre i costi di produzione di beni come i fertilizzanti, l'elettricità e il carburante, hanno toccato il loro livello più alto degli ultimi 15 anni, rendendo molto difficile la prosecuzione della produzione agricola nell'UE,

H.

considerando che il 7 % degli agricoltori in Europa ha un'età inferiore ai 35 anni, che al contempo quattro milioni e mezzo di agricoltori di età superiore ai 65 anni cesseranno la loro attività entro il 2020 e che il futuro del settore agricolo può essere a rischio se il numero degli agricoltori continua a decrescere,

I.

considerando che l'agricoltura rappresenta la principale copertura del territorio nell'UE, occupando il 47 % dell'intera superficie dell'Unione europea; considerando che nell'UE sono presenti 13,7 milioni di aziende agricole che generano oltre 337 miliardi di euro in produzione; considerando che il 15 % dei terreni agricoli dell'UE (pari a circa 26 milioni di ettari) è situato in zone montane e che gli svantaggi naturali rendono difficile l'agricoltura in tali zone,

J.

considerando che la dimensione fisica media delle aziende agricole è aumentata a seguito della ristrutturazione del settore, ma che ancora oggi nell'UE prevalgono le aziende piccole, con una grandezza media di 12,6 ettari; considerando che le aziende di sussistenza costituiscono una sfida critica, soprattutto nei nuovi Stati membri, dove l'agricoltura di sussistenza rappresenta la metà della forza lavoro totale, e che le piccole aziende e gli agricoltori che le gestiscono sono particolarmente importanti ai fini della fornitura di beni pubblici extraproduttivi,

K.

considerando che la crisi economica ha avuto un grave impatto negativo sull'agricoltura, determinando una diminuzione del reddito pari al 12,2 % in media tra il 2008 e il 2009 e l'aumento del tasso di disoccupazione nelle zone rurali lo scorso anno; considerando che un effetto diretto della crisi economica è stata la contrazione del consumo in Europa, sceso in media tra il 2008 e il 2009 del 10,55 % e in alcuni Stati membri addirittura oltre il 20 %; considerando che altri effetti della crisi economica sono stati il mancato accesso al credito per gli agricoltori e una pressione sulle finanze pubbliche degli Stati membri che ne ha indebolito la capacità di fornire cofinanziamenti,

L.

considerando che la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli, nonostante sia una caratteristica permanente, è pesantemente aumentata di recente a causa di una combinazione di fattori – tra cui le condizioni meteorologiche estreme, i prezzi energetici, la speculazione e le variazioni della domanda – e che dovrebbe continuare a crescere, come previsto sia dall'OCSE che dalla FAO, determinando impennate e diminuzioni vertiginose dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati europei; considerando che tra il 2006 e il 2008 i prezzi di vari beni hanno registrato una crescita notevole, alcuni addirittura del 180 %, come nel caso dei cereali; considerando che nel 2009 i prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, segnando una flessione media del 40 %, e che sono stati colpiti anche altri prodotti, come cereali, frutta e verdura e olio d'oliva, e le oscillazioni estreme dei prezzi hanno avuto conseguenze negative per i produttori e non sempre hanno portato beneficio ai consumatori,

M.

considerando che gli indicatori agroambientali evidenziano un importante potenziale per il settore agricolo nello sforzo volto a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, soprattutto per quanto riguarda il sequestro del carbonio, riduzioni dirette delle emissioni nette di gas a effetto serra e la produzione di energia rinnovabile, che assicurano risparmi effettivi delle emissioni; considerando che l'attività agricola praticata in maniera sostenibile è essenziale per la preservazione della biodiversità, per la gestione delle risorse idriche e per la lotta all'erosione del suolo e può essere un fattore chiave nell'affrontare il cambiamento climatico,

N.

considerando che le emissioni di gas a effetto serra causate dall'attività agricola (tra cui l'allevamento di bestiame) sono diminuite del 20 % tra il 1990 e il 2007 nei 27 Stati membri; considerando che la proporzione di queste emissioni generate dall'agricoltura è scesa dall'11 % del 1990 al 9,3 % del 2007, a seguito, tra l'altro, di un uso più efficace di fertilizzanti e liquame, delle recenti riforme strutturali della PAC e della graduale attuazione di iniziative agricole e ambientali,

O.

considerando che l'UE è diventata un importatore netto di merci agricole con oltre 87,6 miliardi di euro di valore di prodotti importati ogni anno (circa il 20 % delle importazioni agricole a livello mondiale); considerando che in alcuni casi la bilancia commerciale si è costantemente spostata a favore di paesi terzi (oggi l'UE importa 9 miliardi di prodotti agricoli da paesi del Mercosur ed esporta nella regione meno di 1 miliardo di euro); considerando che sul versante dei prodotti agricoli l'UE continua a registrare un disavanzo commerciale in crescita,

P.

considerando che l'UE rimane il principale esportatore mondiale di prodotti agricoli (circa il 17 % del commercio globale totale); considerando che negli ultimi 10 anni l'UE ha perso una quota significativa di mercato (nel 2000 l'UE rappresentava circa il 19 % del commercio mondiale); considerando che l'UE esporta principalmente prodotti trasformati e a elevato valore aggiunto (il 67 % di tutte le sue esportazioni agricole),

Q.

considerando che i prodotti di alta qualità sono essenziali per il potenziale di produzione ed esportazione dell'Unione europea e rappresentano una quota molto ampia dei suoi scambi internazionali; considerando che l'UE esporta prodotti di alto profilo con considerevole valore economico e, nel caso di prodotti di origine protetta e con indicazione geografica, il valore netto annuo di tali prodotti e alimenti è pari a 14 miliardi di euro (esclusi vini e alcolici, che costituiscono a loro volta una quota significativa delle esportazioni dell'Unione europea); considerando che, per continuare a sviluppare una produzione di alta qualità per rispondere alle aspettative dei consumatori, occorre tenere conto delle necessità specifiche di questi settori onde assicurarne la competitività, ivi compresa la necessità di una tutela più efficace delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette dell'UE da parte dei paesi terzi nostri partner commerciali,

R.

considerando che dalle stime del sostegno ai produttori emerge che il sostegno totale all'agricoltura nell'UE sta segnando un graduale decremento dal 2000 ed è oggi paragonabile su base pro capite al livello di sostegno dei principali partner commerciali dell'UE, mentre altri partner commerciali in questi ultimi anni hanno mantenuto e rafforzato sussidi che distorcono il commercio,

S.

considerando che la distribuzione e il livello attuali del sostegno agli Stati membri e agli agricoltori derivano dalla distribuzione e dal livello di tale sostegno in passato, quando il sostegno era accoppiato al tipo e alle dimensioni della produzione e rappresentava una compensazione per le riduzioni di reddito degli agricoltori conseguenti a cali consistenti dei prezzi garantiti; considerando che tale metodo di distribuzione fa nascere in alcuni agricoltori dell'UE un comprensibile senso di ingiustizia e che, oltretutto, il suo mantenimento non è coerente con gli obiettivi futuri della PAC,

T.

considerando che dal 2007 i meccanismi per la modulazione volontaria hanno permesso la ridistribuzione degli aiuti finanziari tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, senza tuttavia migliorare la trasparenza, la legittimità e la semplificazione delle risorse finanziarie destinate al settore agricolo,

U.

considerando che la quota di spesa della PAC prevista nel bilancio dell'UE si è ridotta costantemente passando da quasi il 75 % del 1985 a un previsto 39,3 % del 2013; considerando che questo rappresenta meno dello 0,45 % del PIL dell'UE; considerando che la flessione della spesa di bilancio sulle misure di mercato è perfino più significativa, ossia dal 74 % della spesa totale per la PAC nel 1992 a meno del 10 % di oggi; considerando che la spesa per la PAC si è costantemente allontanata dal sostegno di mercato e dalle sovvenzioni alle esportazioni verso pagamenti disaccoppiati e lo sviluppo rurale,

V.

considerando che queste riforme hanno comportato una profonda modifica degli strumenti di sostegno all’agricoltura, pur mantenendo i tre principi fondanti della PAC, ossia:

un mercato unificato,

la preferenza dell'Unione,

la solidarietà finanziaria,

W.

considerando che la PAC dopo il 2013 dovrà far fronte a numerose sfide e perseguire obiettivi più ampi, per cui è imperativo che le risorse di bilancio dell'UE dedicate alla PAC siano almeno mantenute ai livelli attuali,

X.

considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rende il quadro finanziario pluriennale (QFP), un atto giuridicamente vincolante che il bilancio annuale deve rispettare,

Y.

considerando che la spesa costituita dagli aiuti diretti rappresenta lo 0,38 % del PIL dell'UE (nel 2008); considerando che la spesa connessa con la politica di sviluppo rurale costituisce lo 0,11 % del PIL dell'UE,

Z.

considerando che gli attuali margini ristretti disponibili nella rubrica 2 a partire dall’esercizio di bilancio 2011 rendono molto difficile per l'Unione rispondere adeguatamente alle crisi di mercato e a inattesi eventi globali e possono privare la procedura annuale di bilancio della sua sostanza,

AA.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato il Parlamento europeo del potere di dare forma alla politica agricola dell'Unione, non soltanto per quanto riguarda i programmi agricoli pluriennali ma anche emendando il bilancio agricolo annuale, attribuendo così al Parlamento la responsabilità di garantire una politica agricola comune equa e sostenibile,

AB.

considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la politica agricola comune è soggetta alla procedura legislativa ordinaria e al Parlamento europeo incombe l'importante responsabilità di contribuire all'adozione di una legislazione sana ed efficace in questo ambito,

AC.

considerando che, secondo i dati dell'ultimo Eurobarometro, il 90 % dei cittadini dell'UE intervistati ritiene l'agricoltura e le zone rurali elementi importanti per il futuro dell'Europa, l'83 % dei cittadini dell'UE intervistati è a favore del sostegno finanziario agli agricoltori e, in media, ritiene che la politica agricola debba continuare a essere decisa a livello europeo,

AD.

considerando che gli obiettivi e il contenuto della futura politica agricola comune devono essere oggetto di ampio dibattito pubblico al fine di sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla PAC e che è pertanto da apprezzare l'iniziativa della Commissione relativa al dibattito pubblico sul futuro della PAC dopo il 2013,

AE.

considerando che la PAC deve mirare al mantenimento e allo sviluppo in Europa di un'agricoltura multifunzionale, sostenibile e praticata sull'intero territorio,

L'evoluzione della PAC: dalla distorsione del mercato all'orientamento al mercato

1.

rammenta che negli ultimi 25 anni la PAC è stata oggetto di riforme radicali, in particolare determinando uno spostamento fondamentale dal sostegno alla produzione al sostegno ai produttori (5), riducendo i regolari interventi intesi all'acquisto e al dumping di eccedenze europee sui mercati mondiali (6) e rendendo la PAC e gli agricoltori dell'UE più orientati al mercato;

2.

rammenta che la PAC ha svolto un ruolo decisivo nell'aumento della produzione e nel sostentamento alimentare della popolazione europea dopo la seconda guerra mondiale; ricorda altresì che la PAC è stata la prima politica comune della CEE, che ha spianato la via alla cooperazione e integrazione europee in altri settori;

3.

sottolinea che gli strumenti di mercato della PAC specifici a ciascun settore svolgono un ruolo fondamentale e sono oggi utilizzati come reti di sicurezza per contribuire a ridurre la volatilità del mercato onde garantire un certo grado di stabilità agli agricoltori; sottolinea che la mutata politica commerciale non ha portato alla riduzione della dipendenza degli agricoltori dai compratori; rileva inoltre che sin dall'adozione dei pagamenti unici per azienda disaccoppiati si è assistito a un risoluto allontanamento dalle misure distorsive degli scambi, in linea con i requisiti dell'OMC;

4.

rileva che le riforme della PAC avviate nel 1992 e nel 1999 e più in particolare quella del 2003, che è stata sottoposta a revisione durante la valutazione dello stato di salute e che ha introdotto il principio del disaccoppiamento, nonché le varie riforme settoriali, sono state tutte concepite per permettere agli agricoltori dell'UE di rispondere e reagire più adeguatamente ai segnali e alle condizioni di mercato; auspica che questa tendenza si confermi nel prosieguo delle riforme, mentre alcune misure di mercato risultano ancora necessarie alla luce delle caratteristiche specifiche della produzione agricola;

5.

evidenzia che lo sviluppo rurale è ora parte integrante dell'architettura della PAC e dovrebbe rimanere un elemento importante della futura PAC per mezzo di una strategia di sviluppo rurale provvista di opportune risorse che concentri l'attenzione sulle comunità rurali, migliorando l'ambiente, modernizzando e ristrutturando l'agricoltura, rafforzando la coesione nelle zone rurali dell'UE, ridando vita alle zone svantaggiate e a quelle a rischio di abbandono, migliorando la commercializzazione dei prodotti e la competitività e mantenendo l'occupazione e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, nonché sulle nuove sfide identificate nella valutazione dello stato di salute, ossia i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;

6.

ricorda che l'agricoltura ha sempre prodotto beni pubblici che, nell'attuale contesto, sono designati come «beni pubblici di prima generazione», insiste sulla sicurezza alimentare e l'alto valore nutritivo dei prodotti agricoli che devono restare la principale ragion d'essere della politica agricola comune che corrisponde all'essenza stessa della PAC e costituisce la principale preoccupazione dei cittadini europei, laddove i beni pubblici indicati più di recente, ossia quelli di «seconda generazione», quali l'ambiente, l'assetto territoriale e il benessere degli animali, che sono altrettanti obiettivi della PAC, sono complementari a quelli di prima generazione e non devono quindi sostituirsi ai primi;

7.

accoglie con favore il riconoscimento del ruolo multifunzionale degli agricoltori nel fornire beni pubblici, ossia nel salvaguardare il nostro ambiente, offrire una produzione alimentare di alta qualità, applicare buone pratiche zootecniche, definire e migliorare la diversità e la qualità dei paesaggi di valore nell'UE, e nel promuovere il passaggio a pratiche agricole più sostenibili, non solo soddisfacendo i requisiti di base per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ma anche raggiungendo standard ancora più elevati grazie a sistemi agroambientali, a un'agricoltura di precisione, a una produzione biologica e a tutte le altre forme di pratiche agricole sostenibili;

8.

ricorda che la PAC è la più integrata di tutte le politiche dell'UE e pertanto rappresenta logicamente la quota maggiore del bilancio dell'Unione europea; riconosce che la sua quota di bilancio ha registrato una flessione costante passando da circa il 75 % del bilancio totale dell'UE del 1985 al 39,3 % entro il 2013 (7), il che rappresenta meno dello 0,45 % del PIL totale dell'UE (8), mentre, al tempo stesso, oggi il sostegno è ripartito più diffusamente con i 12 nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE;

9.

è dell'avviso, pertanto, che la PAC si sia evoluta, diventando più verde e più orientata al mercato, e che abbia pesantemente ridotto il proprio impatto sui paesi in via di sviluppo, sostenendo al contempo gli agricoltori affinché producano alimenti di alta qualità per i consumatori europei;

Le sfide cui deve rispondere la PAC dopo il 2013

10.

sottolinea che la sicurezza alimentare rimane la sfida centrale dell'agricoltura non solo nell'UE ma a livello mondiale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in quanto si prevede che la popolazione mondiale passerà da 7 a 9 miliardi entro il 2050 e che, secondo la FAO, la domanda di prodotti alimentari raddoppierà entro il 2050 (soprattutto nelle economie emergenti come la Cina o l'India);

11.

afferma che l'Europa deve continuare a contribuire all'approvvigionamento alimentare globale per contribuire a soddisfare tale fabbisogno in un contesto di crescente abbandono dell'attività agricola, minori risorse idriche e apporto energetico ridotto a causa dell'impatto del cambiamento climatico, fattori che limiteranno gravemente la capacità europea di aumentare l'approvvigionamento;

12.

rileva che la crisi energetica globale e l'aumento dei prezzi dell'energia determineranno un innalzamento dei costi della produzione agricola, portando a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e a una crescente volatilità dei prezzi di mercato per agricoltori e consumatori, il che avrà un effetto negativo sulla stabilità dell'approvvigionamento alimentare e inibirà pesantemente la capacità di mantenere e aumentare gli attuali livelli di produzione; ritiene tuttavia che l'autosufficienza energetica del settore agricolo e forestale potrebbe aumentarne la sostenibilità;

13.

ritiene che l'agricoltura sia in una buona posizione per contribuire in misura significativa a contrastare il cambiamento climatico continuando a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e aumentando il sequestro di carbonio;

14.

riconosce che l’agricoltura ha già compiuto progressi notevoli nel ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e affrontare più generalmente i problemi ambientali (gestione delle risorse idriche, del suolo, della biodiversità, della biomassa, ecc.), ma ritiene che occorra proseguire tali sforzi per rendere compatibili i metodi di produzione con una forma di sviluppo più sostenibile che risulti efficace in termini ambientali e sociali nonché economici;

15.

rammenta che occorre soddisfare le aspettative dei consumatori in merito a una sicurezza alimentare garantita, nonché le loro richieste riguardo a norme di qualità più elevate, un migliore benessere degli animali e un valido rapporto costi-benefici;

16.

ritiene che la PAC debba continuare a fornire soluzioni e aiuti concreti per contrastare le minacce dell'abbandono della terra, dello spopolamento rurale e dell'invecchiamento della popolazione rurale nell'UE, creando appositi finanziamenti e aiuti a tal fine, onde garantire la sostenibilità a lungo termine delle comunità rurali nell'Unione europea; ritiene pertanto che sia altresì necessario continuare a perseguire uno sviluppo rurale orientato agli obiettivi nel quadro della PAC;

17.

ritiene che la PAC debba fornire risposte immediate agli effetti della crisi economica sulle aziende agricole, quali il mancato accesso al credito per gli agricoltori, i vincoli sui redditi agricoli (9) e l'aumento del tasso di disoccupazione rurale;

18.

segnala pertanto che le differenze nella capacità degli Stati membri di affrontare la crisi economica possono tradursi in un aumento delle disparità tra le regioni rurali dell'UE;

19.

riconosce che la PAC deve tener conto delle differenze strutturali e delle disparità in fatto di esigenze di ammodernamento dell'agricoltura esistenti nell'UE allargata, con l'obiettivo di raggiungere pari livelli di sviluppo e coesione;

20.

ritiene che, alla luce di queste sfide, le priorità della PAC del periodo successivo al 2013 dovrebbero essere integrate in una solida politica alimentare e agricola multifunzionale che sia sostenibile, sostenuta adeguatamente e credibile, che invii segnali forti per sostenere con efficacia gli agricoltori in modo mirato e risponda alle preoccupazioni della comunità rurale apportando al contempo benefici alla società in generale;

Necessità di una PAC forte dopo il 2013

Soddisfare le esigenze socioeconomiche

21.

è dell'avviso che, alla luce della strategia Europa 2020, occorra una forte e sostenibile politica comune agricola europea che tuteli gli interessi di tutti gli agricoltori europei e offra più ampi benefici alla società; ritiene che tale politica dovrebbe far sì che l'agricoltura svolga il suo ruolo nell'economia europea e assicurare che disponga degli strumenti per competere sui mercati mondiali; ritiene che, per ragioni strategiche, l'UE non possa permettersi di contare su altre parti del mondo per offrire la sicurezza alimentare europea in un contesto di cambiamenti climatici, instabilità politica in determinate regioni del mondo e possibile insorgenza di malattie o di altri eventi potenzialmente dannosi per la capacità produttiva;

22.

rammenta che l'agricoltura dell'UE rimane un settore centrale dell'economia dell'UE, in quanto fornisce un importante contributo in termini di PIL dell'UE e di posti di lavoro diretti e indiretti grazie all'effetto moltiplicatore sul mercato dell'industria di alimenti e bevande a monte e a valle; ritiene, pertanto, che un'agricoltura forte e un settore degli alimenti e delle bevande forte siano indissociabili e contribuiscano reciprocamente ai loro successi, in particolare nei mercati delle esportazioni;

23.

fa presente che una delle principali ragioni per cui l'UE necessita di una PAC forte è quella di contribuire al mantenimento e allo sviluppo di comunità rurali vitali e dinamiche, fulcro della diversità culturale europea, e che queste ultime sono indispensabili ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile ed equilibrato su tutto il territorio europeo; ritiene che a tal fine sia necessario ridurre il divario socioeconomico tra comunità rurali e urbane, al fine di evitare il crescente abbandono delle campagne e lo spopolamento rurale, fenomeni che stanno isolando ulteriormente le zone rurali;

24.

sottolinea che è urgentemente necessario attrarre le generazioni più giovani e le donne nelle zone rurali mediante politiche a lungo termine e offrire loro nuove opportunità economiche alternative nell'intento di garantire una popolazione rurale sostenibile; ritiene che occorra esplorare nuove vie per attrarre i giovani, quali la disponibilità di prestiti favorevoli e di crediti per gli investimenti e il riconoscimento delle loro capacità professionali, per assicurare che siano in grado di entrare nell'economia agricola con relativa facilità; prende atto degli ostacoli che i giovani agricoltori si trovano a dover affrontare se desiderano entrare nel settore agricolo, tra cui le spese elevate di avviamento, i costi talvolta proibitivi dei terreni e la difficoltà ad accedere alle opportunità di credito, specialmente in periodi difficili;

25.

ritiene che l'aumento della disoccupazione rurale debba essere affrontato preservando i lavori esistenti, incoraggiando i lavori di alta qualità e favorendo opportunità aggiuntive di diversificazione e nuove fonti di reddito;

26.

ricorda che, come giustamente suggerisce l'articolo 39 del trattato di Lisbona, l'agricoltura è un settore particolare che soffre di cicli di produzione a lungo termine e di vari tipi di anomalie del mercato quali l'elevata volatilità dei mercati, la grande esposizione alle catastrofi naturali, un alto livello di rischio, la mancanza di elasticità della domanda, e il fatto che gli agricoltori subiscano i prezzi anziché deciderli nella catena di approvvigionamento alimentare;

27.

ritiene che per alcuni comparti agricoli, che richiedono notevoli investimenti di capitali nell'arco di cicli produttivi pluriennali (la produzione di latte, agrumi, vino, olive e frutta in generale), occorra porre in essere nuove modalità per la gestione dell'offerta;

28.

evidenzia, aspetto della massima importanza, che in futuro la politica agricola europea deve rimanere una politica comune e che solo un regime bilanciato ed equo di sostegno in seno all'UE con una serie comune di obiettivi e norme – sempre riconoscendo la specificità di taluni settori e regioni – può fornire agli agricoltori condizioni opportune nonché un mercato unico funzionante correttamente con eque condizioni competitive per i prodotti agricoli e gli agricoltori all'interno dell'UE, conseguendo in tal modo un migliore rapporto costi-benefici che non mediante una rinazionalizzazione delle politiche agricole nazionali, che potrebbero essere in conflitto tra loro;

29.

ritiene che la CAP dovrebbe assicurare la coesistenza di:

un’agricoltura a forte valore aggiunto, con prodotti primari e trasformati di alta qualità, che le consenta di avere una posizione forte sui mercati mondiali;

un’agricoltura aperta ai mercati regionali;

un’agricoltura locale orientata ai mercati locali, tenendo presente che una parte di questa agricoltura è rappresentata da piccoli agricoltori con redditi modesti, i quali, se dovessero abbandonare l'attività agricola, avrebbero grandi difficoltà a trovare una diversa occupazione per motivi di età, qualificazione o scelte di vita, soprattutto in un periodo di recessione e di elevata disoccupazione;

Creare benefici in termini di beni pubblici

30.

sottolinea che gli alimenti sono il bene pubblico più importante prodotto dall'agricoltura; riconosce che gli agricoltori forniscono una gamma di beni pubblici per i quali il mercato non li ricompensa; insiste pertanto sul fatto che debbano essere giustamente ricompensati e ulteriormente incentivati a continuare a offrire prodotti sicuri e di qualità più elevata, migliori condizioni relative al benessere degli animali e altri benefici ambientali, oltre a creare più posti di lavoro, per preservare la campagna in tutta Europa;

31.

rammenta, pertanto, che se non si mantiene nell'UE un'attività agricola sostenibile (praticabile a lungo termine dal punto di vista economico, sociale e ambientale), si mette a rischio la fornitura di beni pubblici;

32.

riconosce che generazioni di agricoltori hanno plasmato i preziosi paesaggi dell'UE e, di conseguenza, devono essere ricompensati affinché continuino a operare in questo senso in modo sostenibile, soprattutto nelle regioni montane e nelle aree svantaggiate sotto il profilo della natura; ritiene che essi contribuiscano attivamente al grande valore culturale e all'attrattiva dell'Europa, fornendo il contesto per un turismo rurale di successo; sottolinea che tale processo va integrato dalla politica regionale europea e dagli strumenti nazionali, onde prefigurare con gli effetti sinergici corrispondenti quelle premesse stabili a livello regionale che sono essenziali per un'agricoltura efficiente;

33.

rileva che gli agricoltori hanno il potenziale di fornire altri benefici ambientali rispondenti alle esigenze della società, in particolare la salvaguardia e il ripristino del suolo, una sana gestione e una migliore qualità delle risorse idriche nonché la conservazione della biodiversità dei terreni, e che essi devono essere incoraggiati a procedere in tal senso e sostenere gli investimenti mirati;

34.

sottolinea che se la condizionalità subordina la concessione di sostegni diretti è subordinata al rispetto di requisiti regolamentari nonché al mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali e rimane uno degli strumenti idonei a ottimizzare la fornitura di servizi dell'ecosistema da parte degli agricoltori e per rispondere alle nuove sfide ambientali garantendo la fornitura di beni pubblici di base; rileva, tuttavia, che l'introduzione della condizionalità ha sollevato una serie di problemi amministrativi e di accettazione da parte degli agricoltori, i quali hanno avuto l'impressione di perdere un certo grado di libertà nel loro lavoro; sollecita pertanto una riduzione dell’onere amministrativo che grava sugli agricoltori mediante l’istituzione di un sistema semplificato per l’applicazione dei requisiti di condizionalità;

35.

ritiene che con una migliore formazione e riqualificazione degli addetti all'agricoltura, con un'utilizzazione migliore dei risultati dell'innovazione grazie alla ricerca e sviluppo e con un incremento dell'efficienza nella produzione agricola sarà possibile migliorare notevolmente l'impatto dell'agricoltura sul clima;

36.

reputa che, in linea con le ultime ricerche disponibili, in assenza di una politica agricola comune e di una buona prassi agricola, nell'UE si svilupperebbero modi di produzione non sostenibili (estrema intensificazione sui terreni migliori e diffuso abbandono della terra in aree svantaggiate), causando gravi danni all'ambiente; ribadisce che il costo per sostenere una PAC forte è insignificante in confronto ai costi dell'inazione e alle sue impreviste conseguenze negative;

Le nuove priorità della PAC per il XXI secolo

37.

ritiene che l'agricoltura sia in una buona posizione per contribuire in misura rilevante alla realizzazione delle priorità della nuova strategia UE 2020, vale a dire affrontare il cambiamento climatico e creare nuovi posti di lavoro tramite una crescita verde e la produzione di energie rinnovabili, continuando al contempo a fornire sicurezza alimentare ai consumatori europei grazie all'offerta di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità;

Una PAC equa

38.

ribadisce che l'agricoltura dell'UE deve rimanere competitiva rispetto all'agguerrita concorrenza e alle misure distorsive del commercio da parte di partner commerciali e/o di paesi in cui i produttori non sono soggetti a standard elevati come quelli vigenti nell'UE per quanto riguarda, in particolare, la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, l'ambiente, la legislazione sociale e il benessere animale; ritiene pertanto che il miglioramento della competitività a diversi livelli (locale, regionale, mercato interno e mercati mondiali) debba ancora essere un obiettivo fondamentale della PAC dopo il 2013 onde garantire la disponibilità per l'UE di un'ampia gamma di prodotti alimentari diversificati di elevato valore e di altri prodotti agricoli che continuino ad acquisire una quota maggiore del mercato mondiale, garantendo scambi equi e prezzi remunerativi per gli agricoltori;

39.

ricorda che gli agricoltori dell'UE producono alimenti in conformità delle norme più rigorose in materia di sicurezza, qualità e benessere degli animali, e andrebbero per questo ricompensati; ritiene che le importazioni dai paesi terzi debbano soddisfare, nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'OMC, gli stessi requisiti al fine di assicurare una concorrenza leale e garantire che i consumatori possano operare una scelta consapevole riguardo ai prodotti che acquistano, basandosi tra l'altro su una tracciabilità attendibile; invita la Commissione a garantire gli interessi degli agricoltori europei nel quadro degli accordi commerciali multilaterali e bilaterali che negozia a nome dell'UE;

40.

ribadisce che mantenere l'attività agricola in tutta l'Europa è fondamentale per salvaguardare una diversa produzione alimentare locale, garantire il dinamismo socio-economico e l'occupazione rurali, segnatamente nel contesto dell'attuale crisi economica, e prevenire la minaccia dell'abbandono della terra nel territorio rurale dell'UE attraverso una costante protezione dell'ambiente e una gestione del paesaggio; ritiene pertanto che le regioni svantaggiate debbano avere la possibilità di superare gli ostacoli aggiuntivi causati dalla propria particolare situazione e di adottare le misure necessarie per adeguarvisi; ritiene che la sfida specifica dell'agricoltura di sussistenza debba essere affrontata;

41.

sottolinea che gli agricoltori hanno bisogno di prospettive d'investimento a lungo termine e di redditi adeguati per svolgere i loro compiti; esorta quindi a garantire che uno degli obiettivi primari della nuova PAC sia un rendimento equo e stabile per la comunità agricola, offrendo un valido rapporto costi-benefici e un equo trattamento a favore dei consumatori, non ultimo aumentando la competitività nel settore agricolo e consentendo agli agricoltori di coprire i loro costi reali e di reagire ai segnali del mercato;

42.

invita ad adottare misure volte a rafforzare la capacità gestionale e il potere negoziale dei produttori primari e delle loro organizzazioni nei confronti di altri operatori economici nella catena di approvvigionamento alimentare, e a incoraggiare la costituzione di organizzazioni che rafforzino i legami tra le varie parti interessate all'interno delle filiere in quanto possono migliorare lo scambio di informazioni e contribuire ad allineare l'offerta alle domande dei consumatori; è dell'opinione che tali sviluppi potrebbero migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare offrendo una maggiore trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e la possibilità di intervenire per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali, consentendo agli agricoltori di ottenere il valore aggiunto che meritano; ritiene che tali obiettivi possano richiedere un adeguamento o un chiarimento delle norme di concorrenza dell'UE affinché tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati agricoli, a patto che non ostacolino il corretto funzionamento del mercato unico;

43.

ritiene che debbano essere previste misure di mercato flessibili ed efficienti per garantire un'adeguata rete di sicurezza nel quadro della futura PAC al fine di evitare una estrema volatilità dei prezzi di mercato, fornire un maggiore livello di stabilità e risposte rapide ed efficaci alle crisi economiche che sorgono nel settore; ritiene che ciò vada completato da un sistema di gestione del rischio che contribuisca a ridurre al minimo le conseguenze delle calamità naturali e sanitarie;

44.

ritiene che, per una più efficiente gestione del mercato e per evitare crisi di sovrapproduzione, sia indispensabile mantenere strumenti specifici di gestione del potenziale di produzione di cui beneficiano certi settori, sulla base di principi equi e non discriminatori;

45.

chiede una distribuzione equa dei pagamenti della PAC e insiste sul fatto che sia equa per gli agricoltori dei nuovi e dei vecchi Stati membri;

46.

ritiene che ridurre i pagamenti diretti nel quadro del primo pilastro avrebbe conseguenze devastanti, non soltanto per gli agricoltori ma, in egual misura, per lo spazio rurale, per i servizi pubblici collegati all'agricoltura, per i consumatori e per la società, dato che quest'ultima è beneficiaria nel suo complesso; ritiene pertanto che i pagamenti diretti siano essenziali e debbano essere mantenuti; attira l'attenzione sull'impatto negativo che l'eventuale riduzione dei fondi destinati alla PAC potrebbe avere per quanto riguarda il valore delle proprietà agricole, con conseguenze nefaste soprattutto per gli agricoltori che hanno contratto prestiti bancari, in particolare nel contesto della crisi economica che ha gravemente colpito l'agricoltura europea;

47.

ritiene che per sostenere comunità rurali prospere siano fondamentali aziende agricole redditizie, poiché esse generano occupazione e servizi a livello locale; reputa pertanto che la PAC dovrebbe coinvolgere le comunità locali in modo da creare i necessari presupposti per la loro solidità socio-economica, anche mediante la salvaguardia delle aziende agricole a conduzione familiare e la costante ristrutturazione e modernizzazione delle aziende agricole ove necessario; rammenta che anche le misure di diversificazione e lo sviluppo delle infrastrutture rurali sono importanti a tale riguardo;

Una PAC sostenibile

48.

ritiene che l'agricoltura debba svolgere un ruolo guida nell'affrontare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la capacità di sequestro del carbonio, sviluppando e facendo maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili e ai materiali di origine agricola; è dell'avviso che le considerazioni sul clima debbano essere integrate nelle misure della PAC, se del caso;

49.

reputa fondamentale l'efficienza della produzione per una gestione più sostenibile delle scarse risorse e ritiene che gli agricoltori debbano innovare i propri metodi tecnici di produzione usando gli strumenti finanziari, scientifici e tecnici di gestione più efficienti onde contribuire a soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari e di materiali agricoli rinnovabili in un modo più sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale;

50.

sottolinea, nel contesto della strategia UE 2020, che la ricerca e lo sviluppo, l'utilizzo delle nuove tecnologie e delle buone pratiche agricole sono importanti al fine di migliorare la competitività e aumentare la produzione riducendo nel contempo l'uso di pesticidi, di fertilizzanti e di risorse limitate come l'acqua e l'energia; ritiene che debbano essere ulteriormente incentivati gli investimenti nell'innovazione agricola, segnatamente tramite la PAC e i programmi quadro di ricerca e sviluppo dell'UE, onde poter gestire le nuove sfide;

51.

raccomanda a tal fine la presenza attiva di consulenti agronomi nelle regioni al fine di orientare gli agricoltori nei loro tentativi di fornire beni pubblici ambientali;

52.

ritiene che sia necessario introdurre salvaguardie al fine di garantire che la biotecnologia possa continuare ad essere utilizzata in agricoltura senza tuttavia compromettere i metodi di produzione esistenti;

Una PAC verde

53.

osserva che il mercato finora non ha ricompensato in modo adeguato gli agricoltori per la protezione dell'ambiente ed altri beni pubblici; ritiene pertanto che la PAC debba porre maggiore accento sulla sostenibilità prevedendo adeguati incentivi economici a favore degli agricoltori per ottimizzare l'offerta di servizi dell'ecosistema e potenziare la sana gestione delle risorse ambientali dei terreni agricoli dell'UE; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto senza creare un onere finanziario o burocratico supplementare per gli agricoltori;

54.

ritiene che, grazie ai miglioramenti dei fattori di produzione legati ai progressi delle conoscenze, gli agricoltori siano in una buona posizione per contribuire alla crescita verde e rispondere alla crisi energetica attraverso lo sviluppo di energia verde in forme quali la biomassa, i rifiuti biologici, il biogas, biocarburanti di seconda generazione ed energia eolica, solare e idrica su piccola scala, il che aiuterà anche a creare nuove opportunità di posti di lavoro verdi;

Una politica comune e semplice

55.

ribadisce che è più che mai pertinente una politica agricola comune per garantire la dimensione transfrontaliera dell'approvvigionamento alimentare, del cambiamento climatico, di elevate norme comuni relative alla protezione ambientale, di sicurezza e qualità dei prodotti, di benessere degli animali, in un mercato unico adeguatamente funzionante;

56.

ritiene che la nuova PAC, mediante un sistema di sostegno semplificato, debba essere semplice da amministrare e trasparente e debba ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori, specialmente i piccoli produttori, in modo da consentire agli agricoltori di concentrarsi sul loro compito principale che consiste nel fornire prodotti agricoli di alta qualità; ritiene che ciò sia attuabile, tra l'altro optando per l'uso di strumenti che definiscano gli obiettivi e consentano agli agricoltori di scegliere i propri sistemi agricoli per raggiungere tali obiettivi, quali accordi sui risultati, contratti semplici e pagamenti pluriennali;

57.

invita a porre in essere strumenti adeguati finalizzati ad illustrare i contenuti della PAC non solo agli agricoltori ma anche a tutti i cittadini europei, comunicando, in maniera trasparente, gli obiettivi da raggiungere, i mezzi disponibili e le attese ricadute positive derivanti dall'attuazione della PAC;

58.

ritiene che la Commissione debba adottare un approccio più proporzionato e basato sul rischio per quanto concerne l'applicazione dei controlli regolamentari, la realizzazione delle verifiche di conformità e l'imposizione di correzioni finanziarie;

59.

esige che il Parlamento europeo sia informato in modo tempestivo e aggiornato sulla situazione effettiva del bilancio agricolo;

Creare una PAC equa, verde e sostenibile

60.

si attende, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera su Europa 2020, che la revisione della PAC fornisca strumenti che consentano una crescita intelligente, inclusiva e verde;

61.

riconosce l'ampia gamma di priorità nuove e già esistenti in merito alla PAC e osserva che, quando hanno aderito all'Unione europea, i nuovi Stati membri si aspettavano giustamente di raggiungere, nel tempo, un livello di sostegno PAC paragonabile a quello dei vecchi Stati membri; chiede, al fine di raccogliere pienamente le nuove sfide e realizzare le priorità di una PAC riformata, che gli importi destinati alla PAC nel bilancio 2013 siano almeno mantenuti nel prossimo periodo di programmazione finanziaria;

62.

invita a dotare il bilancio della PAC di un meccanismo di flessibilità di fine anno che consenta di riportare e riassegnare l'anno successivo gli importi sottoutilizzati;

63.

ribadisce la necessità di non rinazionalizzare la PAC e ritiene pertanto che il sostegno diretto essenziale debba essere completamente finanziato a titolo del bilancio dell'UE, rifiutando quindi qualsiasi altro cofinanziamento che potrebbe arrecare danno a una concorrenza leale all'interno del mercato unico dell'Unione europea;

64.

chiede un'equa distribuzione dei fondi della PAC agli agricoltori nell'UE; ricorda che per rispettare la diversità dell'agricoltura in seno all'UE, si devono trovare criteri oggettivi per stabilire un sistema equo di distribuzione; rileva che i pagamenti diretti contribuiscono alla fornitura di beni pubblici, alla stabilità del reddito degli agricoltori e alla copertura dei rischi, controbilanciando in parte gli standard elevati e socialmente auspicabili vigenti nell'UE e la costante riduzione delle barriere tariffarie, nonché premiando la fornitura di beni pubblici di base che non riceve alcuna ricompensa dal mercato;

è dell'avviso che per ridurre le disparità nella ripartizione tra gli Stati membri dei fondi per il sostegno diretto e per riflettere l'ampia diversità che contraddistingue l'agricoltura europea, il criterio basato sugli ettari non sarà sufficiente e invita quindi la Commissione a proporre altri criteri oggettivi e a valutarne il potenziale impatto, tenendo conto della complessità del settore agricolo e delle differenze tra gli Stati membri, per poter raggiungere una distribuzione più equilibrata;

invita a definire chiaramente criteri equi e oggettivi per l'assegnazione di fondi a favore di obiettivi di sviluppo rurale;

65.

ritiene che in tutti gli Stati membri l'aiuto diretto debba basarsi sul criterio della superficie entro il prossimo periodo di programmazione finanziaria; reputa che ciò costituirebbe un periodo di transizione sufficiente a consentire agli agricoltori e alle strutture agricole che ancora ricorrono allo storico sistema dei premi la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti e per evitare una ridistribuzione troppo radicale del sostegno, fatto salvo il rapido conseguimento di una distribuzione equilibrata del sostegno fra gli Stati membri; osserva che allontanarsi dalla base storica può creare particolari sfide per gli Stati membri o le regioni con una percentuale relativamente ampia di «terra nuda» (superficie agricola ammessa non oggetto di domanda di aiuto); esorta a tenere pienamente conto delle specifiche esigenze di tali regioni in fase di definizione del futuro sostegno; è inoltre dell'avviso che gli Stati membri e le regioni debbano continuare a godere di flessibilità al fine di regionalizzare il loro sistema di premi per superficie affinché le loro specifiche priorità trovino un riscontro, nel rispetto della concorrenza leale nel mercato interno;

66.

ritiene che non si debba tornare al sistema dei pagamenti accoppiati quale principio guida della PAC; rileva tuttavia, dato il passaggio da un modello storico a uno di sostegno alle superfici alla luce delle decisioni adottate in base allo stato di salute, che occorre lasciare agli Stati membri un adeguato margine di flessibilità; ritiene che tale flessibilità consentirà agli Stati membri di rispondere alle specifiche esigenze del rispettivo territorio e di evitare l'arresto completo della produzione o la riduzione della diversità in agricoltura; è dell'avviso che questo margine di manovra prenderebbe la forma di pagamenti accoppiati ridotti a favore dei territori e settori agricoli vulnerabili e delle aree sensibili sotto il profilo ambientale, conformemente ai requisiti dell'OMC e assicurando nel contempo condizioni eque di mercato per gli agricoltori in tutta l'Unione europea;

67.

individua la necessità di raggiungere una PAC equa e più sostenibile attraverso cinque elementi basilari centrali - sicurezza degli approvvigionamenti e commercio equo, sostenibilità, agricoltura in Europa, qualità degli alimenti, biodiversità e protezione ambientale, nonché crescita verde; reputa necessario mantenere la struttura su due pilastri, evitando tuttavia la duplicazione di obiettivi e strumenti della politica e rispecchiando il contenuto degli elementi chiave sopra individuati;

68.

è dell'avviso che, ai fini di semplificazione, chiarezza e di un approccio comune, si debba definire fin dall'inizio della riforma il finanziamento per ognuna delle priorità della PAC;

Sicurezza alimentare e commercio equo

69.

ritiene che la vitalità delle aziende agricole e la qualità della vita degli agricoltori costituiscano un requisito imprescindibile per il mantenimento dell'attività agricola; ritiene pertanto che debba essere previsto un aiuto diretto per ettaro di base finanziato dall'UE a favore di tutti gli agricoltori dell'UE nell'ottica di garantire la sostenibilità sociale ed economica del modello europeo di produzione agricola, il quale dovrebbe fornire una sicurezza di base degli approvvigionamenti ai consumatori europei, consentire agli agricoltori una produzione competitiva di alimenti di elevata qualità, assicurare che siano incentivate l'attività agricola e l'occupazione nelle aree rurali in tutta l'Unione e fornire beni pubblici di base tramite i requisiti di condizionalità per buone condizioni agronomiche e ambientali, quali norme di benessere degli animali e di alta qualità;

70.

chiede come requisito assoluto che soltanto la produzione agricola attiva sia premiata, includendo criteri basati sull'attività minima nelle regole di condizionalità come condizione per i pagamenti, e che si utilizzi nell'applicazione delle regole il principio chiave della proporzionalità;

Sostenibilità

71.

ritiene che occorra mettere a disposizione degli agricoltori un aiuto per ettaro a integrazione finanziato dall'UE stipulando semplici contratti pluriennali che li ricompensino per la riduzione delle emissioni di carbonio per unità di produzione e il sequestro del carbonio nel suolo tramite metodi produttivi sostenibili e la produzione di biomassa, utilizzabile per ottenere materiali agricoli durevoli;

72.

osserva che questo avrebbe il duplice vantaggio di rendere l'agricoltura dell'UE più sostenibile in termini ambientali ed economici grazie a minori emissioni di carbonio e/o a una maggiore efficienza e di garantire agli agricoltori la possibilità di beneficiare finanziariamente di un aumento del sequestro di carbonio sui propri terreni ponendoli sullo stesso piano delle industrie contemplate nell'ETS dell'UE; esorta a definire in modo adeguato criteri e obiettivi precisi e misurabili che consentano di attuare quanto prima tali aiuti in ciascuno Stato membro;

Agricoltura in Europa

73.

chiede che si continui ad applicare misure specifiche volte a compensare gli agricoltori che producono in aree svantaggiate – quali le zone che presentano handicap naturali, comprese ad esempio le regioni di montagna, le aree sensibili sotto il profilo ambientale e/o le regioni più colpite dal cambiamento climatico – nonché nelle regioni ultraperiferiche, al fine di garantire l'attività agricola, assicurando così la continuità della gestione dei terreni, e la produzione di alimenti locali nell'UE, riducendo la minaccia dell'abbandono della terra e offrendo una gestione territoriale equilibrata sul territorio dell'UE come pure uno sviluppo razionale della produzione agricola;

74.

bis. ritiene che qualsiasi riforma del regime di aiuti a favore delle zone svantaggiate, in particolare delle modalità di designazione e classificazione, dovrebbe tenere conto delle difficoltà cui si trovano dinanzi gli agricoltori di tutte le regioni dell'UE, dal momento che queste variano ampiamente con le diverse condizioni biofisiche e climatiche; ritiene che le zone che possono essere escluse in virtù di eventuali nuove norme debbano beneficiare di un adeguato periodo di transizione;

75.

richiama l'attenzione sul ruolo particolare svolto dagli agricoltori nelle zone periurbane, ove le risorse rurali e agricole possono essere soggette a forti pressioni; sottolinea che la produzione di alimenti e di beni pubblici in prossimità delle popolazioni urbane deve essere preservata;

Qualità degli alimenti

76.

sottolinea che lo sviluppo della politica di qualità per i prodotti alimentari, in particolare in termini di indicazione geografica protetta (IGP, DOP/STG) deve costituire un aspetto prioritario della PAC, da approfondire e rafforzare ulteriormente per consentire all'UE di mantenere il suo ruolo guida in questo settore; ritiene opportuno consentire, per questi prodotti di alta qualità, l'utilizzo di strumenti originali di gestione, tutela e promozione che permettano loro di svilupparsi armoniosamente e di continuare a contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile e competitiva dell'agricoltura europea;

Biodiversità e protezione ambientale

77.

ritiene che gli agricoltori possano contribuire alla biodiversità e alla protezione dell'ambiente, come pure all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti, in un modo economicamente vantaggioso; ciò deve essere ulteriormente incentivato; chiede che la PAC preveda la possibilità di inserire la grande maggioranza dei terreni agricoli in regimi agroambientali volti a ricompensare gli agricoltori che offrono altri servizi basati sull'ecosistema, incoraggiando al contempo modelli produttivi più sostenibili e con input minori quali l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata, lo sviluppo di un'agricoltura a elevata valenza naturale e di pratiche agricole intensive sostenibili; osserva che tutte queste misure di sviluppo rurale devono continuare a essere oggetto di cofinanziamento, aumentando il bilancio, se del caso;

Crescita verde

78.

ritiene che la «crescita verde» debba essere il fulcro di una nuova strategia di sviluppo rurale incentrata sulla creazione di nuovi posti di lavoro verdi tramite

lo sviluppo di strumenti dinamici locali quali la commercializzazione locale, la lavorazione in loco e il sostegno a progetti che coinvolgano tutti i soggetti interessati appartenenti al settore agricolo locale;

lo sviluppo di biomassa, rifiuti biologici, biogas e la produzione su piccola scala di energia rinnovabile, il sostegno alla produzione di biocombustibili di seconda generazione nonché di materiali agricoli e di prodotti provenienti dalla chimica verde;

investimenti in modernizzazione, innovazione e in nuove tecniche di ricerca e sviluppo relative all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico;

l'offerta di formazione e consulenza agli agricoltori ai fini dell'applicazione delle nuove tecniche e per assistere i giovani agricoltori a entrare nell'industria;

79.

è dell'avviso che, per sostenere gli elementi chiave della PAC, si debba disporre di una rete di sicurezza adeguata; ritiene che tale rete di sicurezza dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tener conto degli sviluppi di mercato e comprendere strumenti quali ammasso pubblico e privato, interventi e misure di compensazione del mercato, da attivare ove necessario per contrastare l'estrema volatilità e come strumento di reazione rapida in caso di crisi; a tal proposito, ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe destinare una specifica linea di riserva da attivare rapidamente per rispondere alle crisi che si verificano;

80.

chiede che tali misure siano accompagnate da strumenti volti a contribuire alla riduzione della volatilità e ad assicurare condizioni stabili per l'attività e la pianificazione agricola; ritiene che, in tale contesto, si dovrebbe prendere in considerazione anche l'introduzione di nuovi strumenti economici e finanziari innovativi quali polizze assicurative per i rischi di raccolto, mercati a termine e fondi mutualistici per far fronte a condizioni di mercato o climatiche estreme, senza incidere sui regimi privati in via di approntamento;

81.

riconosce che il controllo dello sviluppo del potenziale di produzione può essere un valido strumento per la crescita sostenibile in diversi settori agricoli;

82.

ribadisce che, per completare le misure di mercato, è urgentemente necessario rafforzare la posizione dei produttori primari all'interno della catena di approvvigionamento alimentare tramite una serie di azioni volte ad affrontare aspetti quali la trasparenza, le relazioni contrattuali e le pratiche commerciali sleali; ritiene che occorra esaminare anche possibili adeguamenti delle norme di concorrenza per consentire alle organizzazioni di produttori primari di crescere in termini di efficienza e di dimensioni ove necessario, dotandole di un maggiore potere negoziale per resistere rispetto a grandi rivenditori e industrie di trasformazione; reputa opportuno, in tale contesto, considerare la nomina di Mediatori nazionali e/o di un Mediatore europeo, nell'ottica di comporre le controversie all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;

83.

ricorda che, tra gli attuali strumenti di mercato e nel quadro degli impegni assunti in seno all'OMC, le restituzioni all'esportazione dovrebbero continuare a essere eliminate progressivamente nell'UE, parallelamente a misure analoghe applicate dai partner dell'OMC;

84.

ritiene che la competitività dell'agricoltura europea debba essere promossa entro le frontiere comunitarie e al di fuori di queste ultime, per trovare il modo di affrontare le principali sfide del futuro, tra cui la sicurezza alimentare dell'Unione europea, l'approvvigionamento alimentare di una popolazione mondiale in crescita, il rispetto dell'ambiente, la biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico;

85.

ricorda che l'UE può finanziare in paesi europei e terzi misure atte a fornire informazioni sui vantaggi dei prodotti agricoli e alimentari europei e a farne promozione in Europa e nel mondo; ritiene che il bilancio previsto a tal fine debba essere rivisto onde rafforzare la visibilità dei prodotti agricoli e alimentari dell'UE nei mercati all'interno dell'UE e nei paesi terzi; ritiene che questi sistemi promozionali dovrebbero essere attuati in maggior misura e trovare un'applicazione più ampia ed efficace nel quadro della nuova PAC;

86.

ritiene che la politica agricola comune debba contribuire a rendere disponibili a tutti i consumatori e, in particolare, ai più poveri, una alimentazione più sana proveniente da una gamma più diversificata di prodotti a prezzi abbordabili; è dell'avviso che, per lottare contro la povertà e migliorare la salute, occorra continuare i programmi di aiuto agli indigenti, ampliando i programmi destinati a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole;

87.

ritiene che la struttura e l'attuazione della nuova PAC debbano essere incentrate su semplicità e proporzionalità, nonché sulla riduzione della burocrazia e dei suoi costi amministrativi;

La PAC nel quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio

88.

sottolinea la necessità, visti gli obiettivi della nuova politica agricola comune, di fornire un adeguato finanziamento al nuovo QFP, al fine di poter meglio sostenere questa politica conformemente alle principali sfide che questo settore cruciale per la sicurezza alimentare dell'UE dovrà affrontare nei prossimi anni;

89.

ricorda che negli ultimi quattro anni dell’attuale QFP, è stato solo possibile concordare i bilanci annuali o utilizzando completamente i margini esistenti nelle diverse categorie QFP o attraverso il ricorso alla revisione prevista al punto 23 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 utilizzando i margini disponibili entro i massimali della rubrica 2 per finanziare altre priorità dell'Unione; ricorda che a partire dall'esercizio finanziario 2011 fino al termine del corrente QFP(2013), i margini entro il massimale della categoria 2 saranno estremamente limitati;

90.

sottolinea che il carattere giuridicamente vincolante del quadro finanziario pluriennale richiede l'introduzione di disposizioni attuative più flessibili per consentire all'Unione di reagire agli eventi imprevisti in modo sufficientemente flessibile e efficace;

91.

richiama l'attenzione sul fatto che, secondo l’articolo 314, paragrafo 3 del TFUE, la Commissione non può più modificare il suo progetto di bilancio dopo la convocazione del comitato di conciliazione; ricorda che la Commissione deve presentare una lettera rettificativa per aggiornare la previsione Agricoltura in autunno; insiste affinché detta lettera sia disponibile prima del voto del PE; invita le sue commissioni competenti a creare una procedura interna al fine di definire la posizione del Parlamento in vista della riunione del comitato di conciliazione;

92.

ricorda che i progetti pilota (PP) e le azioni preparatorie (AP), introdotti dal Parlamento europeo si sono evoluti in strumenti importanti per la formulazione delle priorità politiche e l'introduzione di nuove iniziative che spesso si trasformano in azioni e programmi dell'Unione, anche nel settore agricolo e dello sviluppo rurale; ritiene che anche in futuro progetti pilota e azioni preparatorie potrebbero costituire la base per mettere alla prova nuove idee di riforma.

93.

invita la Commissione a dare piena considerazione alle raccomandazioni del Parlamento europeo in fase di elaborazione della sua raccomandazione e di elaborazione delle proposte legislative;

*

* *

94.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  AGRI_DT (2010)439305.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0101.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0131.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0088.

(5)  Cfr. grafico 1 allegato alla relazione A7-0204/2010.

(6)  Cfr. grafico 2 allegato alla relazione A7-0204/2010.

(7)  Cfr. grafico 3 allegato alla relazione A7-0204/2010.

(8)  Cfr. grafico 4 allegato alla relazione A7-0204/2010.

(9)  Cfr. grafico 5 allegato alla relazione A7-0204/2010.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/119


Giovedì 8 luglio 2010
Disposizioni per l'importazione dell'UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in vista della futura riforma della politica comune della pesca (PCP)

P7_TA(2010)0287

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell’UE dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura in vista della riforma della PCP (2009/2238(INI))

2011/C 351 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

visto l'accordo del 4 agosto 1995 ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock transzonali (stock condivisi) ed alle specie altamente migratrici («Accordo di New York»),

visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, approvato il 31 ottobre 1995,

vista la dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, riunito a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nell'ambito della politica comune della pesca (1),

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (3),

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (4),

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (5),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» (COM(2009)0163),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (6),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Costruire un futuro sostenibile per l’acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2009)0162),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (7),

visto l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC, adottata a Doha il 14 novembre 2001,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa competitiva in un'economia globalizzata» (COM(2006)0567),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (8),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0207/2010),

A.

considerando l'importanza strategica dei settori della pesca e dell'acquacoltura per l'approvvigionamento della popolazione e per l'equilibrio della bilancia alimentare dei singoli Stati membri e dell'Unione europea nel suo insieme, nonché il rilevante contributo di tali settori in termini di benessere socioeconomico delle comunità costiere, sviluppo locale, occupazione e conservazione delle tradizioni culturali,

B.

considerando che il pesce costituisce una risorsa naturale che, se gestita in modo appropriato, può essere rinnovabile e fornire nell’UE e a livello mondiale sia cibo che posti di lavoro, e che occorre preservarla in modo da evitare una riduzione delle riserve ittiche e successive difficoltà nelle comunità costiere nell'UE e all'estero; considerando, a tal riguardo, la necessità di rafforzare una gestione efficace della pesca, in particolare la dimensione e l’impatto del commercio internazionale sulle riserve ittiche a livello mondiale;

C.

considerando l'ambiziosa riforma della politica comune della pesca avviata dalla Commissione con l'approvazione del Libro verde del 22 aprile 2009 destinato a rivedere la maggior parte degli aspetti di tale politica,

D.

considerando altresì la nuova strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea definita dalla Commissione nella comunicazione dell'8 aprile 2009 (COM(2009)0162),

E.

considerando gli obiettivi specifici fissati per la gestione della pesca in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, tra cui quello di riportare lo sfruttamento degli stock ittici a un livello compatibile con il rendimento massimo sostenibile (RMS) entro il 2015,

F.

considerando che la produzione comunitaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (PPA) ha registrato una contrazione di circa il 30 % nel corso degli ultimi dieci anni,

G.

considerando che tale contrazione è legata sia alla diminuzione delle risorse alieutiche nelle acque dell'UE sia ai provvedimenti giustamente introdotti per limitare la pesca e assicurare la gestione sostenibile degli stock nell'ambito della PCP, tanto all'interno quanto all'esterno delle acque dell'UE, in particolare ove le attività di pesca dell'UE siano esercitate in virtù degli accordi di partenariato nel settore della pesca,

H.

considerando che la pesca europea rappresenta meno del 6 % delle catture mondiali,

I.

considerando che, benché il Libro verde sulla riforma della PCP prospetti a lungo termine una possibile inversione di tendenza alla contrazione delle catture, i provvedimenti radicali previsti per consentire alla risorse di rigenerarsi (riduzione della capacità delle flotte, misure di gestione più vincolanti, controlli rafforzati, ecc.) non potranno, viceversa, che accentuarla nel breve e medio termine,

J.

considerando inoltre che, nonostante la nuova strategia definita in materia, i molteplici vincoli allo sviluppo della produzione acquicola dell'UE sono tali da rendere improbabile il fatto che tale sviluppo possa compensare in modo significativo a breve e a medio termine il calo tendenziale della produzione nel settore estrattivo,

K.

considerando che occorre promuovere di conseguenza un aumento della produzione europea, in particolare nei nuovi Stati membri dell'UE con un indubbio potenziale produttivo nel settore dell'acquacoltura,

L.

considerando che la domanda comunitaria di PPA è viceversa in generale aumento nell'Unione europea con una dinamica particolarmente forte nei mercati dei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale e che ci si attende, per effetto di vari fattori, una crescita sostenuta del consumo nei prossimi venti anni,

M.

considerando che l'Unione europea (12 milioni di tonnellate e 55 miliardi di euro nel 2007) è sin da ora il maggiore mercato mondiale per i PPA davanti al Giappone e agli Stati Uniti, che esso dipende fortemente dalle importazioni provenienti da paesi terzi che coprono più del 60 % del fabbisogno e che tale dipendenza è destinata ad aggravarsi ulteriormente,

N.

considerando che la questione delle importazioni di PPA nell'UE e delle condizioni in cui tali importazioni avvengono appare quindi assolutamente centrale in qualsiasi analisi delle politiche condotte dall'Unione europea in materia di pesca e di acquacoltura, per cui deve formare oggetto di una particolare attenzione nell'ambito delle riforme in corso,

O.

considerando che tale questione deve essere esaminata sotto tutti i suoi aspetti: commerciale, ambientale, sociale, sanitario e qualitativo,

P.

considerando che la pesca non selettiva e gli elevati livelli di rigetti in alcune peschiere che esportano nel mercato dell'Unione significano sprecare notevoli quantità di pesce che sarebbe adatto al consumo umano,

Q.

considerando che la riflessione deve vertere in particolare sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei PPA, la cui attuale regolamentazione appare obsoleta sotto vari aspetti e necessita di una revisione urgente,

R.

considerando che tale riflessione esige altresì uno sguardo critico sulla politica commerciale comune, così come viene applicata in questo settore particolare, e sulla coerenza delle decisioni prese in quest'ambito con l'esigenza di mantenere un settore europeo della pesca efficiente e responsabile,

S.

considerando che, benché i PPA formino ancora oggetto di una protezione doganale teorica ai sensi della tariffa doganale comune (TDC) un po' superiore alla media per i prodotti non agricoli, tale protezione è significativamente ridotta in pratica da varie esenzioni e riduzioni, autonome o convenzionali, la cui applicazione fa sì che le importazioni effettivamente soggette ai diritti NPF (applicabili per difetto) rappresentano circa il 5 % del totale,

T.

considerando che la politica di apertura dei mercati dell'Unione alle importazioni di PPA è destinata a continuare sia sul piano multilaterale, nell'ambito dei negoziati in seno all'OMC e in particolare del capitolo AMNA (accesso ai mercati non agricoli) del ciclo di Doha, sia nel contesto di una serie di negoziati preferenziali in corso con tutti i partner commerciali in Asia, America latina, America del Nord, bacino del Mediterraneo e con vari gruppi dei paesi ACP,

U.

considerando in particolare che la conclusione del capitolo AMNA del ciclo di Doha sulla base attualmente prevista della «formula svizzera» con un coefficiente 8 comporterebbe una riduzione del tasso massimo dei dazi doganali applicabili ai PPA nell'UE dal 26 % a circa il 6 % e quello medio dal 12 % a circa il 5 %,

V.

considerando che siffatta decisione, oltre a ridurre pressoché a zero l'effetto protettore delle tariffe ancora vigenti, priverebbe di ogni significato, erodendole severamente, le preferenze già accordate o in corso di negoziazione ai paesi in via di sviluppo e minerebbe le fondamenta stesse dei meccanismi dell'OCM consentendo la modulazione dell'accesso al mercato comunitario in funzione delle esigenze dell'industria europea di trasformazione dei PPA (sospensioni tariffarie e contingenti tariffari),

W.

considerando che l'esigenza dell'Unione riguardo alla coerenza tra gli obiettivi della sua politica di sviluppo (eliminazione della povertà, sviluppo della pesca locale sostenibile) e la sua politica commerciale implica la necessità di incoraggiare i paesi in via di sviluppo a esportare prodotti della pesca con un maggiore valore aggiunto, a condizione che il pesce provenga da stock ben gestiti e sostenibili e soddisfi le necessarie condizioni sanitarie,

X.

considerando altresì la tendenza constatata negli ultimi anni da parte dei negoziatori commerciali dell'UE a consentire più facilmente deroghe alle norme d'origine preferenziale tradizionalmente applicate ai PPA sia per i prodotti greggi (criteri di appartenenza del naviglio) sia per i prodotti trasformati (possibilità di conservare l'origine preferenziale nonostante l'utilizzazione di materie prime non originarie),

Y.

considerando che da uno studio della FAO è emerso che, sebbene il commercio internazionale di prodotti alieutici possa rafforzare la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, ha anche comportato un aumento della pesca per approvvigionare il mercato dell'esportazione, il che può esacerbare l'esaurimento degli stock, per cui è necessario garantire una gestione e un controllo adeguati della pesca al fine di evitare l'esaurimento degli stock,

Z.

considerando gli interessi in parte divergenti dei produttori dell'UE di PPA (pescatori e acquicoltori), delle industrie di trasformazione, dei distributori, degli importatori e dei consumatori, che le politiche condotte a livello europeo dovrebbero sforzarsi di conciliare in modo efficace e equilibrato,

AA.

considerando la necessità di garantire sbocchi di mercato soddisfacenti per i produttori dell'Unione (pescatori e acquacoltori) a prezzi sufficientemente remunerativi, tenuto conto dei costi, dei vincoli e dei vari imponderabili connessi alla loro attività,

AB.

considerando la necessità di garantire ai trasformatori dell'UE la disponibilità di materie prime di qualità uniforme, in quantità sufficiente e a prezzi stabili per tutto l'anno,

AC.

considerando la necessità di soddisfare la domanda dei consumatori dell'UE di prodotti di buona qualità a prezzi competitivi, e tenuto conto del loro crescente interesse per informazioni relative alle caratteristiche, all'origine e alle condizioni di cattura o di produzione di tali prodotti,

AD.

considerando l'impatto differenziato delle importazioni sul mercato comunitario in funzione delle specie interessate, del grado di trasformazione dei prodotti e dei circuiti di distribuzione seguiti,

AE.

considerando, per esempio, che l'effetto negativo sui prezzi di prima vendita determinato dalla concorrenza delle importazioni sembra essere più sensibile per le specie a uso industriale (destinate all'industria di trasformazione) rispetto alle specie non industriali,

Considerazioni generali

1.

deplora che il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca dedichi solo poche righe alla questione delle importazioni e sottostimi in modo evidente l'importanza di un trattamento appropriato di tale questione ai fini della credibilità e del successo della riforma;

2.

constata che la liberalizzazione dell'accesso al mercato comunitario per i PPA importati è a uno stadio già molto avanzato come risultato della politica commerciale condotta dall'UE nel corso degli ultimi venti anni;

3.

constata che la produzione comunitaria di PPA è nettamente insufficiente per soddisfare le esigenze dell'industria di trasformazione e la domanda crescente dei consumatori e che tale resterà; riconosce quindi la necessità di promuovere un consumo responsabile, basato sulla qualità e la sostenibilità anziché sulla quantità, la necessità di rafforzare la gestione della pesca onde sostenere la ricostituzione degli stock e il fatto che le importazioni continueranno a svolgere un ruolo importante nell'approvvigionamento del mercato dell'UE;

4.

riconosce l'esistenza di un limite massimo alla quantità di pesce che può essere catturata su base sostenibile, per consumo umano o a fini industriali, il che significa che gli approvvigionamenti di pesce sul mercato dell'Unione non possono aumentare all'infinito;

5.

insiste tuttavia sulla necessità tassativa di assicurare il mantenimento nell'UE di settori della pesca e dell'acquacoltura rispettosi a lungo termine dal punto di vista ambientale e sostenibili dal punto di vista economico, inclusa la loro componente artigianale, armoniosamente ripartiti sul litorale e in grado di contribuire alla preservazione dell'identità culturale delle regioni interessate e che forniscono posti di lavoro lungo tutta la filiera e alimenti sicuri e di buona qualità, il che implica che i pescatori ricevano un prezzo equo per i loro prodotti; afferma inoltre che i lavoratori dell'industria della pesca dovrebbero lavorare a condizioni ragionevoli e in conformità delle convenzioni OIL sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

6.

osserva che l'attuale facilità di esportazione di PPA nel mercato dell'Unione europea può – in determinate circostanze – avere un impatto negativo sull'economia locale di alcune regioni, come nel caso delle regioni ultraperiferiche per quanto riguarda la vendita dei loro prodotti locali;

Considerazioni specifiche

Politica commerciale e doganale

7.

ritiene che l'UE, in quanto maggior importatore di prodotti ittici al mondo, condivida la responsabilità politica con gli altri principali paesi importatori di prodotti ittici di garantire che le regole commerciali dell'OMC rispettino gli standard globali più elevati in termini di gestione e conservazione della pesca; invita, a tal riguardo, la Commissione ad assicurare che il commercio equo, trasparente e sostenibile di prodotti ittici sia rafforzato nel quadro della politica commerciale bilaterale e multilaterale dell'UE;

8.

ritiene che una protezione doganale ragionevole è e dovrebbe rimanere uno strumento importante e legittimo di regolazione delle importazioni a disposizione del potere politico; ricorda che una protezione tariffaria erga omnes rappresenta tutto il valore delle preferenze accordate dall'UE a taluni paesi, in particolare quelli in via di sviluppo; ricorda che l'eliminazione di tale protezione priverebbe i paesi beneficiari di preferenze di tutti i vantaggi di cui dispongono attualmente; ricorda altresì l'utile carattere modulabile di tale protezione tariffaria dato che l'UE può sospenderne l'applicazione quando la produzione comunitaria di materie prime è insufficiente per assicurare l'approvvigionamento adeguato della sua industria di trasformazione;

9.

confuta, quindi, la visione promossa attraverso la politica commerciale attualmente posta in essere di un'ineluttabile scomparsa di qualsiasi protezione tariffaria del settore dei PPA a cui i produttori comunitari - pescatori, acquicoltori e trasformatori - non avrebbero altra alternativa se non quella di rassegnarsi;

10.

reputa che, al pari del settore agricolo, anche quelli della pesca e dell'acquacoltura siano settori strategici, multifunzionali, che dipendono dalla conservazione e dallo sfruttamento sostenibile di risorse naturali, e molto vulnerabili in ragione di alcune componenti che mal si prestano a un approccio puramente liberoscambista basato sul libero gioco dei vantaggi comparativi;

11.

deplora che, contrariamente ai negoziati commerciali relativi ai prodotti agricoli condotti dal commissario incaricato dell'agricoltura, quelli che vertono sui PPA vengano considerati negoziati «non agricoli» e rientrino tra le competenze del commissario incaricato del commercio, per il quale rappresentano spesso solo una variabile di adattamento in una problematica più vasta;

12.

chiede il trasferimento della competenza di modo che i negoziati commerciali sui PPA vengano condotti dal commissario incaricato degli affari marittimi e della pesca anziché da quello del commercio;

13.

chiede che venga sviluppata, attraverso una serie di studi e di consultazioni, una visione chiara e globale del mercato dell'Unione dei PPA, specie per specie, dell'evoluzione prevedibile della domanda e della produzione dell'UE e degli sbocchi di mercato che si intendono mantenere per quest'ultima in condizioni di concorrenza leale;

14.

chiede altresì che la Commissione proceda a una valutazione più affidabile e più precisa dell'impatto delle importazioni di PPA sul mercato comunitario, in particolare in materia di prezzi, e si adoperi per la creazione di un sistema di raccolta e di scambio di dati volto a facilitare tale valutazione;

15.

esige che i PPA vengano trattati come prodotti sensibili ai fini dell'applicazione della «formula svizzera» nell'ambito dei negoziati AMNA del ciclo di Doha dell'OMC onde evitare lo smantellamento della protezione tariffaria di cui beneficiano ancora taluni prodotti a titolo della TDC e, così facendo, preservare il valore delle preferenze accordate a taluni partner e l'efficacia dei meccanismi dell'OCM;

16.

ricorda che, a norma del paragrafo 47 della dichiarazione ministeriale del ciclo di Doha del 14 novembre 2001, i negoziati del ciclo in corso sono condotti sulla base del principio dell'impegno unico e che, fintantoché il ciclo non sia concluso nel suo insieme, l'Unione europea conserva la possibilità di rivedere la propria posizione su taluni capitoli negoziali;

17.

incoraggia altresì i negoziatori comunitari all'OMC a continuare a rifiutare categoricamente di impegnare l'Unione europea in qualsiasi iniziativa di liberalizzazione plurilaterale settoriale dei PPA;

18.

esorta la Commissione ad esigere che l'eventuale conclusione di un accordo sulle sovvenzioni nel settore della pesca attualmente negoziato all'OMC, in particolare per quanto riguarda le misure di regolazione del mercato, non comporti una situazione di svantaggio competitivo per i produttori dell'UE rispetto ai fornitori dei paesi terzi; si oppone in via di principio a qualsiasi eventuale applicazione disgiunta e anticipata («early harvest») di un accordo di questo tipo, che deve rimanere inscindibile dagli altri elementi del ciclo di negoziati di Doha;

19.

invita i negoziatori comunitari a esigere sistematicamente in sede di negoziati bilaterali e regionali effettive contropartite alle concessioni commerciali accordate ai paesi terzi in materia di importazione di PPA difendendo con determinazione gli interessi offensivi dell'Unione europea in tale settore allorché esistano;

20.

insiste sulla necessità che l'Unione europea mantenga il controllo delle preferenze commerciali accordate a taluni partner esigendo l'applicazione di rigorose norme di origine basate sul concetto di prodotti «interamente ottenuti»; invita alla prudenza quanto alla concessione di eventuali deroghe ai criteri tradizionali di appartenenza del naviglio per i prodotti greggi ed esige il rigetto di ogni nuova richiesta di deroga in materia di prodotti trasformati; ritiene che la regola cosiddetta «no-drawback» dovrebbe essere sistematicamente applicata e le possibilità di cumulo all’origine limitate;

21.

esorta la Commissione a migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, l'analisi dell'impatto, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, delle preferenze tariffarie accordate a taluni paesi, in particolare in materia di redditività delle imprese e dell'occupazione, tanto nell'UE quanto nei paesi beneficiari, e in particolare nei paesi ACP; esorta inoltre a garantire che tali analisi forniscano risultati adeguatamente quantificati e tengano in particolare considerazione le specie sensibili oggetto di pesca;

22.

ricorda la possibilità, per l'industria dell'UE, di utilizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE in caso di dumping, di concessione di sovvenzioni o di aumento massiccio e repentino delle importazioni di alcune categorie di PPA;

Aspetti ambientali, sociali, sanitari e qualitativi

23.

ritiene che uno degli obiettivi essenziali della politica dell'UE in materia di importazione di PPA debba essere quello di assicurare che i prodotti importati soddisfino le medesime esigenze imposte, in ogni settore, alla produzione dell'UE; considera che tale obiettivo corrisponde a preoccupazioni fondamentali di equità, coerenza ed efficacia delle misure attualmente applicate in tale settore o previste nell'ambito della riforma; sottolinea, inoltre, che il rispetto dei requisiti dell'Unione europea da parte dei paesi terzi contribuirà a creare una concorrenza più equa tra la produzione all'interno dell'UE e la produzione nei paesi terzi in virtù dei maggiori costi determinati dal rispetto degli standard UE nella produzione ittica nei paesi terzi;

24.

teme che l'ingresso massiccio di PPA provenienti da paesi terzi nel mercato dell'Unione europea possa influenzare le abitudini di acquisto dei consumatori;

25.

ritiene che l'intensificazione degli sforzi dell'UE in materia di conservazione degli stock e di sostenibilità della pesca, nell'ambito della PCP, sia incompatibile con l'importazione di PPA provenienti da paesi che accrescono gli sforzi di pesca senza tenere conto della sostenibilità di tale attività, al solo fine di conseguire un rendimento immediato;

26.

sottolinea che la politica comunitaria di conservazione delle risorse contribuisce, segnatamente attraverso piani di recupero e di gestione, a favorire le importazioni di PPA provenienti da paesi terzi e a permettere loro di sostituirsi, in modo spesso irreversibile, alla produzione dell'UE; chiede alla Commissione di prendere in debita considerazione questo rischio nell'elaborazione di tali piani;

27.

teme, in mancanza di una politica decisa in materia, che la considerevole attrattiva di un mercato di PPA dell'UE dall'accesso libero e caratterizzato da una domanda in forte crescita costituisca per tali paesi un incentivo permanente alla sovrapproduzione;

28.

si compiace della recente entrata in vigore di una regolamentazione riguardante la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che impone la certificazione di tutti i prodotti immessi nel mercato comunitario; incoraggia un'applicazione rigorosa ed efficace di tale regolamentazione riconoscendo, al contempo, la necessità di aiutare numerosi paesi in via di sviluppo ad applicare correttamente la stessa e a lottare contro la pesca illegale; ricorda tuttavia che si tratta di un'esigenza minima che non basta a garantire la sostenibilità delle peschiere da cui provengono i prodotti in questione;

29.

ritiene che, oltre all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea relativa alla pesca INN, dovrà essere effettuato un controllo più rigoroso a valle del processo di commercializzazione di tale tipo di pesca, in particolare attraverso verifiche più approfondite sugli Stati membri e sulle imprese sospettate di approvvigionarsi con prodotti provenienti dalla pesca illegale;

30.

invita la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare il rispetto da parte dei principali paesi esportatori di PPA verso l'UE degli impegni assunti a Johannesburg e l'applicazione da parte loro di politiche rigorose in materia di conservazione delle risorse; la incoraggia a cooperare con tali paesi in tutte le sedi appropriate, in particolare nell'ambito delle Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

31.

ritiene, d'altra parte, che l'Unione europea debba rafforzare tali impegni per garantire che tutti i prodotti esportati verso l'Unione europea provengano, senza eccezioni, da paesi che hanno ratificato le principali convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e la Convenzione sulle specie transzonali e altamente migratorie, e che facciano inoltre parte delle rispettive ORGP nel caso in cui le esportazioni provengano da acque gestite da alcune di tali organizzazioni;

32.

sottolinea i gravi handicap di cui soffrono i pescatori, gli acquicoltori e i trasformatori comunitari di fronte alla concorrenza di taluni paesi terzi per via del costo molto più basso della loro manodopera e di norme sociali meno esigenti che vi sono applicate;

33.

ritiene che il problema del «dumping sociale», altresì presente in numerosi altri settori dell'economia, sia particolarmente grave in quello dei PPA, segnatamente nelle attività di trasformazione che sono forti utilizzatrici di manodopera;

34.

invita la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare almeno il rispetto da parte dei principali paesi esportatori di PPA verso l'UE delle otto convenzioni dell'OIL sui diritti fondamentali del lavoro;

35.

esige che tutte le preferenze commerciali accordate dall'UE sui PPA siano corredate di condizionalità rigorose tanto in materia di requisiti ambientali quanto sociali; chiede altresì che le disposizioni incluse a tal fine negli accordi conclusi comprendano meccanismi credibili di sorveglianza del rispetto degli impegni assunti e di sospensione o ritiro puro e semplice delle preferenze in caso di violazione; chiede, nel caso dei paesi in via di sviluppo, che vengano attuati programmi appositamente formulati per finanziare l'assistenza tecnica e, all'occorrenza, l'assistenza finanziaria, in modo da aiutare i paesi interessati a rispettare i propri impegni sociali e ambientali;

36.

insiste sull'importanza di una rigorosa applicazione ai PPA importati, inclusi i mangimi e le materie prime per i mangimi, della legislazione dell'UE in materia di norme e di controlli sanitari sotto tutti i loro aspetti (sicurezza alimentare, tracciabilità, prevenzione), aspetti imprescindibili per la tutela del consumatore; esorta, a tale proposito, la Commissione a migliorare il proprio programma di ispezioni nei paesi terzi tramite il perfezionamento delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), in particolare aumentando il numero di strutture ispezionate nel corso di ogni missione, al fine di ottenere risultati più aderenti alla realtà del paese terzo;

37.

invita alla massima prudenza nel riconoscere che le esigenze applicate in taluni paesi terzi sono equivalenti a quelle dell'Unione europea ai fini dell'applicazione di tale legislazione e per quanto riguarda la convalida delle liste di paesi e enti autorizzati a esportare PPA verso l'UE; ritiene che la DG Salute e consumatori debba poter eliminare da tali liste singoli pescherecci o impianti di trasformazione qualora questi non rispettino gli standard minimi;

38.

invita alla massima vigilanza sui prodotti ottenuti da nuove forme di acquacoltura, particolarmente intensive, praticate in talune regioni del mondo e a un esame critico delle tecniche e procedimenti utilizzati per aumentare la produttività di tali impianti nonché delle loro possibili ripercussioni sulla salute e del loro impatto sociale e ambientale;

39.

esige un'intensità e una frequenza dei controlli operati a tutti i livelli, soprattutto nel contesto di un'autentica armonizzazione e trasparenza di quelli alle frontiere, proporzionali ai rischi presentati dai prodotti interessati in funzione soprattutto della loro natura e della loro provenienza; chiede agli Stati membri di destinarvi tutte le risorse finanziarie e umane necessarie;

Riforma dell'OMC

40.

ricorda le sue varie risoluzioni, approvate nel corso della sesta legislatura, in cui invitava la Commissione a procedere con urgenza a un'ambiziosa riforma dell'OCM dei prodotti della pesca affinché contribuisca maggiormente a garantire i redditi in tale settore, la stabilità dei mercati, una migliore commercializzazione dei prodotti della pesca e un incremento del conseguente valore aggiunto; deplora il ritardo accumulato in tale settore; rinvia alle risoluzioni in questione per quanto riguarda l'individuazione dei grandi assi di tale riforma;

41.

insiste sul fatto che i nuovi meccanismi istituiti in questo ambito dovranno tenere assolutamente conto della realtà imprescindibile che rappresenta la concorrenza molto aspra delle importazioni a basso costo, imputabile a pratiche che danneggiano l'ambiente o equivalenti a una forma di dumping sociale, e dovranno sforzarsi di garantire quantomeno il normale smercio della produzione dell'UE a prezzi sufficientemente remunerativi;

Informazione dei consumatori

42.

esprime il convincimento che i consumatori europei farebbero spesso scelte differenti se fossero meglio informati sulla reale natura, l'origine geografica, le condizioni di produzione, cattura e qualità dei prodotti proposti alla vendita;

43.

sottolinea l'urgenza d'introdurre criteri di certificazione e di etichettatura rigorosi e trasparenti per quanto riguarda la qualità e la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura europea e di promuovere l'introduzione quanto prima possibile di un marchio ecologico dell'UE specifico per tali prodotti onde porre fine al proliferare incontrollato dei sistemi di certificazione privati;

44.

ritiene che il processo di certificazione e di etichettatura ecologica dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe essere trasparente e di facile comprensione per il consumatore nonché accessibile a tutta la filiera senza eccezioni, a partire dal rispetto scrupoloso dei criteri alla base della loro attribuzione;

Acquacoltura

45.

sottolinea la quota crescente dei prodotti acquicoli nelle importazioni di PPA dell'Unione europea;

46.

attribuisce tale fenomeno a un'espansione considerevole della produzione acquicola in talune regioni del mondo nel corso degli ultimi dieci anni, mentre l'acquacoltura comunitaria, che non rappresenta più del 2 % della produzione mondiale, conosceva un periodo di stagnazione;

47.

constata importanti effetti di sostituzione, nelle abitudini dei consumatori e nella domanda delle imprese di distribuzione europee, fra prodotti freschi d'origine europea e alcuni tipi di prodotti acquicoli importati;

48.

ritiene che una politica volontarista di aiuto allo sviluppo di un'acquacoltura dell'UE sostenibile, con un ridotto impatto ambientale, sia una delle chiavi di una politica volta a ridurre la dipendenza delle importazioni nel settore dei PPA, a stimolare l'attività economica in seno all'Unione europea e a soddisfare una domanda in forte crescita attraverso un'offerta più abbondante e diversificata; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di investire energicamente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti dell'acquacoltura europei;

49.

rinvia a tal fine alla sua risoluzione del 17 giugno 2010 sul tema «Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea»;

50.

esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto delle principali raccomandazioni contenute nella presente relazione al momento di elaborare le loro proposte e decisioni in merito alla riforma della politica comune della pesca;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 271.

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(5)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0039.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0243.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0373.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/128


Giovedì 8 luglio 2010
Zimbabwe, in particolare il caso di Farai Maguwu

P7_TA(2010)0288

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sullo Zimbabwe, segnatamente il caso di Farai Maguwu

2011/C 351 E/19

Il Parlamento europeo,

viste le sue numerose precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, più recentemente quella del 17 dicembre 2008 (1),

visti la posizione comune del Consiglio 2010/92/PESC del 15 febbraio 2010 (2), che proroga fino al 20 febbraio 2011 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte con la posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC (3), e il regolamento (CE) n. 1226/2008 (4) della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica di tale posizione comune,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sullo Zimbabwe, del 22 febbraio 2010, e le conclusioni del decimo Dialogo politico ministeriale UE-Sud Africa sullo Zimbabwe, dell'11 maggio 2010,

viste le precedenti risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di «diamanti insanguinati» e in particolare la risoluzione 1459 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul sistema di certificazione del processo di Kimberley,

visto il sistema di certificazione del processo di Kimberley, il quale richiede ai propri membri di certificare che i proventi dei diamanti grezzi non siano utilizzati per finanziare conflitti armati,

vista la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli che lo Zimbabwe ha ratificato,

visto il comunicato relativo alla settima sessione plenaria del sistema di certificazione del processo di Kimberley, svoltasi il 5 novembre 2009 a Swakopmund in Namibia, in particolare i paragrafi 13, 14 e 22,

visto l'incontro inter-sessione del processo di Kimberley, svoltosi a Tel Aviv in Israele dal 21 al 24 giugno 2010,

visto l'accordo di partenariato UE-ACP di Cotonou firmato il 23 giugno 2000,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che lo Zimbabwe ha aderito di propria volontà al sistema di certificazione del processo di Kimberley, che consente ai suoi membri di vendere diamanti grezzi sul legittimo mercato internazionale, purché il loro commercio non finanzi conflitti armati,

B.

considerando che il processo di Kimberley non affronta attualmente la questione delle violazioni dei diritti umani,

C.

considerando che secondo alcune stime lo Zimbabwe potrebbe diventare nel giro di qualche anno uno dei maggiori produttori di diamanti del mondo, se fosse sviluppato appieno il giacimento diamantifero di Marange (Chiadzwa), nella provincia del Manicaland, il che genererebbe potenzialmente miliardi di euro di entrate,

D.

considerando che nel novembre 2009 a Swakopmund (Namibia) lo Zimbabwe si è impegnato a intraprendere una serie di azioni volte ad assicurare la conformità al sistema di certificazione del processo di Kimberley dell'attività di estrazione diamantifera di Marange,

E.

considerato che l'incontro inter-sessione del processo di Kimberley svoltosi a Tel Aviv in Israele dal 21 al 23 giugno 2010 non è stato in grado di raggiungere il consenso riguardo all'eventuale integrazione di considerazioni relative ai diritti umani all'interno del processo di Kimberley,

F.

considerando che numerose ONG internazionali (tra cui «Human Rights Watch», «Global Witness» e «Partnership for Africa-Canada») hanno espresso seria preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti umani a Chiadzwa, soprattutto in relazione alle violazioni dei diritti umani commesse da membri delle forze di sicurezza zimbabwane,

G.

considerando che Farai Maguwu, cittadino zimbabwano e fondatore/direttore del Centro per la ricerca e lo sviluppo, un'ONG per i diritti umani con sede nel Manicaland, ha riscontrato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza statali dello Zimbabwe in diversi giacimenti di diamanti del paese, più in particolare a Chiadzwa,

H.

considerando che il 3 giugno 2010 Farai Maguwu è stato arrestato dalle autorità zimbabwane con l'accusa di aver pubblicato informazioni pregiudizievoli per lo Stato zimbabwano e si trova da allora detenuto e in cattive condizioni, senza poter accedere alle cure mediche fondamentali, al diritto di essere ascoltato da un giudice entro 48 dall'arresto e al diritto alla libertà provvisoria,

1.

chiede il rilascio immediato e senza condizioni di Farai Maguwu e condanna le condizioni del suo arresto e della sua detenzione;

2.

insiste sulla necessità che le autorità zimbabwane onorino gli impegni assunti nell'ambito del processo di Kimberley all'incontro di Swakopmund, procedano a demilitarizzare completamente i giacimenti diamantiferi di Marange e mettano in atto misure appropriate per il mantenimento dello Stato di diritto in modo da rispettare i diritti della popolazione locale;

3.

chiede che la revisione del processo di Kimberley tenga debitamente conto dei principi dei diritti umani;

4.

insiste sulla necessità che il governo dello Zimbabwe utilizzi le cospicue entrate attese dalla miniera di diamanti a Chiadzwa come base per la rivitalizzazione dell'economia zimbabwana nel suo insieme nonché come strumento per fornire i finanziamenti alla sanità, all'istruzione e alla spesa sociale attualmente assicurati da donatori internazionali, ed esorta a tale scopo il governo a istituire un fondo diamantifero indipendente da mettere al servizio della popolazione dello Zimbabwe;

5.

invita il governo zimbabwano ad assicurare e sostenere il diritto alla libertà di parola senza restrizioni nel paese, in modo da consentire a ONG come il Centro per la ricerca e lo sviluppo di Farai Maguwu di esprimere liberamente le loro opinioni senza temere la persecuzione e l'incarcerazione;

6.

chiede che il processo Kimberley assicuri che l'osservatore per lo Zimbabwe agisca in totale indipendenza, nell'integrità e nel rispetto per i diritti umani;

7.

invita il Sud Africa e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), nel loro stesso interesse oltre che nell'interesse dello Zimbabwe e della più ampia regione meridionale africana, ad adottare misure attive per incentivare il ripristino della piena democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani della popolazione in Zimbabwe; riconosce che Mugabe e i suoi sostenitori continuano a ostacolare il processo di ricostruzione politica ed economica e di riconciliazione in Zimbabwe, saccheggiando le risorse economiche del paese a loro beneficio;

8.

si compiace del recente rinnovamento, nel febbraio 2010, della lista dell'Unione europea di persone ed entità messe al bando con collegamenti al regime di Mugabe; sottolinea che le misure restrittive in questione sono mirate esclusivamente a membri del regime zimbabwano e non incideranno in alcun modo sulla popolazione complessiva del paese;

9.

sottolinea l'importanza del dialogo fra l'Unione europea e lo Zimbabwe e plaude ai progressi compiuti in tale direzione;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sud Africa, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP, alle istituzioni dell'Unione africana tra cui il parlamento panafricano, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della SADC, alla presidenza in carica del processo Kimberley (Israele) e al Segretario generale del Commonwealth.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0640.

(2)  GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(4)  GU L 331 del 10.12.2008, pag. 11.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/130


Giovedì 8 luglio 2010
Venezuela, in particolare il caso di Maria Lourdes Afiuni

P7_TA(2010)0289

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul Venezuela, segnatamente il caso di Maria Lourdes Afiuni

2011/C 351 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela e in particolare quelle dell'11 febbraio 2010, del 7 maggio 2009, del 23 ottobre 2008 e del 24 maggio 2007,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la separazione e l'indipendenza dei poteri costituiscono la base dello Stato democratico e costituzionale,

B.

considerando che il 10 dicembre 2009 Maria Lourdes Afiuni, «giudice di controllo» di Caracas, agendo ai sensi delle leggi venezuelane e sulla base di un parere del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, ha concesso la libertà provvisoria (sotto severe restrizioni, fra cui il ritiro del passaporto) ad Eligio Cedeño, in custodia cautelare dal febbraio 2007,

C.

considerando che, ai sensi della legge venezuelana, il periodo di custodia cautelare è limitato a due anni e che, emettendo la decisione, il giudice Afiuni si è attenuto ai diritti fondamentali, tutelati dalla legge venezuelana e internazionale,

D.

considerando che il giudice Afiuni è stato immediatamente arrestato, senza imputazione, alla Corte, da funzionari della DISIP (Direzione dei servizi di informazione e prevenzione) e il 12 dicembre 2009 è stato trasferito all'INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina), un carcere di massima sicurezza, dove si trova da oltre sei mesi, in condizioni che continuano a mettere a repentaglio il suo benessere fisico e mentale, dal momento che altri 24 detenuti, da lei condannati per reati come omicidio, traffico di stupefacenti e sequestro di persona si trovano nello stesso penitenziario; considerando che, durante la detenzione, il giudice Afiuni è stato oggetto di insulti, minacce, aggressioni verbali e fisiche e di attentati alla sua vita,

E.

considerando che l'11 dicembre 2009 il Presidente Hugo Chávez, in un discorso trasmesso dalla televisione, l'ha definita un bandito, chiedendo al procuratore generale di infliggerle la pena massima e perfino sollecitando l'Assemblea nazionale ad adottare una nuova legge per aggravare le pene per questo tipo di comportamento, da applicarsi con effetto retroattivo,

F.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione venezuelana afferma che la magistratura deve essere autonoma e indipendente e che il Presidente della Repubblica del Venezuela deve garantire l'indipendenza della magistratura,

G.

considerando che, a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica contro il giudice Afiuni, quest'ultimo è stato accusato di abuso di autorità, corruzione, cospirazione e evasione organizzata e che, nonostante il procuratore abbia dimostrato che non aveva ricevuto denaro e non potevano pertanto esserci prove di corruzione, Maria Lourdes Afiuni si trova ancora in carcere,

H.

considerando che il caso del giudice Afiuni ha dato luogo a una serie di relazioni, risoluzioni e dichiarazioni che condannano le autorità venezuelane e manifestano solidarietà nei confronti del giudice, che avvocati e magistrati di tutto il mondo, ONG come Amnesty International o Human Rights Watch e l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione di Maria Lourdes Afiuni, affermando che è detenuta a causa della sua integrità e della sua lotta per l'indipendenza del potere giudiziario, mentre la Commissione interamericana per i diritti dell'uomo ha chiesto misure precauzionali per garantire la sua sicurezza personale,

I.

considerando che il caso del giudice Afiuni non è un caso isolato di attacco del potere politico contro il potere giudiziario, dal momento che alcuni giudici sono stati sollevati dalle loro responsabilità, mentre altri hanno scelto l'esilio,

J.

considerando che il deterioramento della democrazia in Venezuela si manifesta anche in altri ambiti, in particolare in quello della libertà di stampa, compreso su Internet, costantemente attaccata dal governo e contro la quale sono state adottate misure di ogni sorta, fra cui la chiusura di giornali, di stazioni radiofoniche, di siti web e di canali televisivi,

K.

considerando che la libertà dei mezzi di informazione è di importanza primordiale per la democrazia e il rispetto delle libertà fondamentali, alla luce del suo ruolo essenziale nel garantire la libera espressione di opinioni e idee, nel rispettare debitamente i diritti delle minoranze, compresi quelli dei gruppi dell'opposizione politica, e nel contribuire all'effettiva partecipazione dei cittadini ai processi democratici, in modo da permettere elezioni libere ed eque,

L.

considerando che, in vista delle prossime elezioni legislative del 26 settembre 2010, il Consiglio elettorale nazionale, su richiesta del governo, ha modificato i confini delle circoscrizioni elettorali per l'elezione di 167 deputati dell'Assemblea nazionale, modifica che interessa fino all'80 % degli Stati governati dall'opposizione,

M.

considerando che misure quali la confisca e l'espropriazione arbitraria, che dal 2005 hanno interessato oltre 760 imprese, colpendo in alcuni casi interessi dell'UE, minacciano i diritti socioeconomici fondamentali dei cittadini,

N.

considerando la situazione politica tesa che regna attualmente in Venezuela e che si manifesta attraverso molestie, minacce, intimidazioni e persecuzione politica e penale dell'opposizione democratica, dei suoi rappresentanti, dei suoi sindaci e governatori eletti democraticamente, del movimento studentesco, dei membri dell'esercito e del potere giudiziario, di dissidenti della politica ufficiale di Chávez, dei giornalisti e dei mezzi di informazione, e che ha portato all'imprigionamento di molti di essi per motivi politici,

1.

deplora gli attacchi all'indipendenza del potere giudiziario; esprime la propria preoccupazione per l'arresto del giudice Afiuni, ritenendolo una violazione dei suoi diritti personali fondamentali e una gravissima minaccia per l'indipendenza del potere giudiziario, pilastro fondamentale dello Stato di diritto;

2.

chiede la sua liberazione e invita il governo venezuelano a impegnarsi a favore dei valori dello Stato di diritto, affinché possa svolgersi un processo equo e rapido, con tutte le necessarie garanzie legali;

3.

esprime la propria preoccupazione in merito alle condizioni di detenzione del giudice Afiuni, che minacciano la sua integrità fisica e psichica, e chiede alle autorità carcerarie di applicare rigorosamente e immediatamente le misure e le raccomandazioni dettate dalla Commissione interamericana per i diritti umani, l'11 gennaio 2010, relativamente alle condizioni di arresto della signora Afiuni;

4.

condanna le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Presidente della Repubblica del Venezuela, che ha insultato e denigrato il giudice, chiedendo una pena massima e la modifica della legge per consentire l'applicazione di una pena più severa; ritiene che tali dichiarazioni aggravino le circostanze della sua detenzione e rappresentino un attacco all'indipendenza del potere giudiziario da parte del Presidente di una nazione, quando dovrebbe esserne il primo garante;

5.

ricorda al governo della Repubblica bolivariana del Venezuela l'obbligo di rispettare la libertà di espressione e di opinione nonché la libertà di stampa e l'indipendenza del potere giudiziario, come è tenuto a fare a norma della Costituzione del paese e delle differenti convenzioni e carte a livello regionale e internazionale di cui il Venezuela è firmatario; ritiene che i mezzi di informazione venezuelani dovrebbero garantire il pluralismo nella copertura della vita politica e sociale del paese;

6.

chiede al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione e per gli affari esteri e la politica di sicurezza di intervenire presso le autorità venezuelane per dar voce alle preoccupazioni dell'UE nei confronti del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nel paese sudamericano e di difendere fermamente gli interessi e le proprietà dei cittadini e delle società di Stati membri dell'UE;

7.

sottolinea che, sulla base della Carta democratica interamericana dell'Organizzazione degli Stati americani, in una democrazia, accanto a una chiara e necessaria legittimità di origine, sostanziata e ottenuta alle urne, deve essere rispettata anche la legittimità di esercizio, che deve essere convalidata dal rispetto del pluralismo, delle regole prestabilite, della Costituzione vigente e delle leggi, nonché dello stato di diritto, quale garanzia del funzionamento pienamente democratico che deve necessariamente implicare il rispetto di un'opposizione politica pacifica e democratica, a maggior ragione quando l'avversario politico è stato eletto e investito di un mandato popolare;

8.

esorta il governo venezuelano, nella prospettiva delle elezioni parlamentari del 26 settembre 2010, a rispettare le norme della democrazia e i principi della libertà di espressione, riunione, associazione ed elezione, nonché a invitare l'Unione europea e le organizzazioni internazionali ad osservare lo svolgimento delle elezioni;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/132


Giovedì 8 luglio 2010
Corea del Nord

P7_TA(2010)0290

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord

2011/C 351 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla penisola coreana,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni internazionali sui diritti umani e gli altri strumenti sui diritti umani,

vista la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite intitolata «Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea», approvata il 25 marzo 2010 e sostenuta dagli Stati membri dell'UE, in cui sono condannate le violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e gli abusi sistematici, diffusi e gravi dei diritti umani perpetrati dalla Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC),

viste le risoluzioni 1718 (2006) e 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la risoluzione della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea adottata durante la 64a sessione del 19 novembre 2009,

vista la decisione 2009/1002/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

visti l'esame universale periodico sulla Repubblica democratica popolare di Corea del 7 novembre 2009 e l'accordo da parte di detto Stato di esaminare le 117 raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio «Diritti umani» approvata il 18 marzo 2010,

vista la relazione di Vitit Muntarbhorn, relatore speciale per la situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea, del 17 febbraio 2010,

visto il 29 o round del dialogo sui diritti umani UE-Cina del 29 giugno 2010 tenutosi a Madrid, durante il quale la questione dei rifugiati della Corea del Nord è stata oggetto di discussione,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione dei diritti umani nella RDPC continua ad essere profondamente preoccupante mentre la situazione umanitaria desta grave inquietudine,

B.

considerando che la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite, del 25 marzo 2010, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea ha espresso gravi preoccupazioni in merito alle continue segnalazioni di violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali nella RDPC,

C.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RDPC ha descritto la situazione dei diritti umani come pessima nella sua relazione annuale al Consiglio «Diritti umani» dell'ONU,

D.

considerando che il governo della RDPC nega il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Corea del Nord, ha negato a quest'ultimo l'accesso al paese e si rifiuta di cooperare con gli altri meccanismi dei diritti umani delle Nazioni Unite,

E.

considerando che la relazione del relatore speciale dell'ONU afferma che la ripresa dei colloqui a sei sulla denuclearizzazione costituirebbe altresì un'opportunità per migliorare l'ambiente dei diritti umani,

F.

considerando che il relatore speciale dell'ONU ha suggerito al Consiglio di Sicurezza di prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani nella RDPC e di istituire una commissione di inchiesta per indagare sui presunti crimini contro l'umanità commessi dal governo della RDPC,

G.

considerando che numerose organizzazioni non governative internazionali per i diritti umani hanno esortato l'Unione europea a occuparsi maggiormente della questione dei diritti umani nella Corea del Nord,

H.

considerando che la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite deplora i gravi, diffusi e sistematici abusi dei diritti umani nella RDPC, in particolare il ricorso alla tortura e ai campi di lavoro per i prigionieri politici e i cittadini rimpatriati della RDPC,

I.

considerando che le autorità pubbliche della RDPC effettuano sistematicamente esecuzioni extragiudiziarie, detenzioni arbitrarie e sparizioni,

J.

considerando che il sistema giudiziario è sottomesso allo Stato e che la pena di morte è applicata a un ampio spettro di crimini contro lo Stato ed è periodicamente estesa dal codice penale, mentre i cittadini, bambini compresi, sono costretti a essere presenti alle esecuzioni pubbliche,

K.

considerando che il governo della RDPC non autorizza un'opposizione politica organizzata, elezioni libere e giuste, mezzi di comunicazione liberi nonché la liberta di religione, di associazione e di contrattazione collettiva,

L.

considerando che il rapimento e il sequestro di cittadini provenienti da paesi terzi, quali il Giappone, la Repubblica di Corea o altri paesi, compresi presumibilmente cittadini dell'UE, costituisce ancora una questione irrisolta che richiede un'azione determinata da parte della comunità internazionale,

M.

considerando che un numero considerevole di nord coreani fuggono nella Repubblica popolare cinese dove, secondo le fonti, molte donne sono vittima della tratta di essere umani e dei matrimoni forzati e che la Repubblica popolare cinese obbligherebbe i rifugiati al rimpatrio nella RDPC in violazione delle norme internazionali sul divieto di respingimento e presumibilmente negherebbe anche ai cittadini della RDPC l'accesso alle procedure di asilo dell'UNHCR, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967 ai quali la Repubblica popolare cinese ha aderito; che le segnalazioni riguardanti il destino di suddetti cittadini costretti a rimpatriare sono preoccupanti,

N.

considerando che la prassi adottata dallo Stato della colpevolezza per associazione si traduce nell'incarceramento di intere famiglie, compresi bambini e anziani; che tali prigionieri sono sottoposti alle peggiori violazioni dei diritti umani, alla tortura, alla fame e ai lavori forzati e che, sulla base di quanto riportato, 100 000 persone potrebbero essere già morte, spesso per sfinimento e a causa di malattie non curate,

O.

considerando che le immagini satellitari e varie testimonianze di disertori nordcoreani confermano le accuse secondo le quali la RDPC gestirebbe almeno sei campi di concentramento, con oltre 15 000 prigionieri politici, e che se si aggiungono le cifre relative a tutte le altre categorie di prigionieri, come quelli rimpatriati forzatamente dalla Cina, si stima che oltre 200 000 persone siano incarcerate in centri di detenzione,

P.

considerando che ampie parti della popolazione soffrono la fame e dipendono in vasta misura dagli aiuti alimentari internazionali e che il Programma alimentare mondiale ha indicato nel settembre 2009 che un terzo delle donne e dei bambini nord coreani sono malnutriti,

Q.

considerando che la società è governata da una politica incentrata sull'aspetto militare e dall'ideologia juche che prevede la venerazione del leader del paese,

R.

considerando che, secondo i resoconti credibili dei disertori, la popolazione sarebbe soggetta a campagne di mobilitazione al lavoro forzato mentre l'accesso all'istruzione e alle opportunità lavorative si baserebbero sul songbun (status della classe sociale), determinato dalla fedeltà al regime del singolo individuo o della famiglia,

S.

considerando che la «riforma della valuta» del 30 novembre 2009 ha provocato gravi danni a una economia già in difficoltà e ha condotto a un ulteriore impoverimento delle fasce non privilegiate della società, risultando in un grave malcontento sociale,

T.

considerando che nessun giornalista straniero è autorizzato ad accedere senza restrizioni nella RDPC e che l'Agenzia stampa centrale coreana è l'unica fonte di informazioni per tutte le stazioni di comunicazione nella Corea del nord, mentre la radio e la televisione possono ricevere il segnale soltanto da canali governativi e la ricezione di trasmissioni straniere è rigorosamente proibita, pena l'applicazione di sanzioni severe; considerando che la popolazione del paese in generale non ha accesso a Internet,

1.

chiede alla RDPC di porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani in corso, gravi, sistematiche e diffuse, perpetrate contro la sua stessa popolazione, che potrebbero equivalere a crimini contro l'umanità ed essere pertanto soggette alla giurisdizione penale internazionale;

2.

chiede alla RDPC di porre fine immediatamente e in modo permanente alle esecuzioni pubbliche e di abolire la pena di morte nel paese;

3.

chiede alla RDPC di cessare le esecuzioni extragiudiziarie, le sparizioni forzate e il ricorso alla tortura e ai lavori forzati nonché di rilasciare i prigionieri politici e di riconoscere ai suoi cittadini la libertà di spostamento;

4.

esorta le autorità della RDPC a garantire l'accesso all'assistenza alimentare ed umanitaria per tutti i cittadini sulla base della necessità;

5.

chiede alla RDPC di riconoscere la libertà di espressione e di stampa e di consentire ai suoi cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura;

6.

invita l'UE a sostenere la creazione di una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite per valutare le violazioni dei diritti umani avvenute in passato o tuttora in corso nella RDPC al fine di stabilire in che misura tali violazioni e l'impunità associata con questi abusi possano costituire crimini contro l'umanità ed esorta gli Stati membri dell'UE a sollecitare a tal fine una risoluzione dell'ONU all'Assemblea generale;

7.

invita l'Unione europea, vista la gravità della situazione, a nominare un rappresentante speciale dell'UE per la RDPC, al fine di assicurare un'attenzione e un coordinamento costanti all'interno dell'Unione europea e con i principali partner, quali gli Stati Uniti e la Corea del Sud;

8.

esorta le autorità della RDPC a seguire le raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio «Diritti umani», e, come primo provvedimento, a consentire l'ispezione di tutti i tipi di struttura detentiva da parte del Comitato internazionale della Croce rossa e di altri esperti indipendenti internazionali e a consentire ai relatori speciali delle Nazioni Unite di visitare il paese;

9.

esorta il governo della RDPC a garantire un'indagine esaustiva con un esito soddisfacente e trasparente, a consegnare infine in modo completo tutte le informazioni sui cittadini dell'UE e di paesi terzi che sarebbero stati rapiti dagli agenti di Stato della Corea del Nord nei decenni passati e a rilasciare immediatamente coloro che sono stati rapiti e sono tuttora detenuti nel paese;

10.

esorta gli Stati membri dell'UE a continuare a concedere l'asilo ai rifugiati della Corea del Nord e ad adottare un approccio più sistematico nell'organizzazione della protezione europea e internazionale a favore dei nord coreani che fuggono dalla situazione disperata del paese di origine e chiede alla Commissione di continuare a sostenere le organizzazioni della società civile che aiutano i rifugiati nord coreani;

11.

chiede alla Repubblica popolare cinese di cessare gli arresti dei rifugiati nord coreani e il loro rimpatrio nella RDPC, di ottemperare ai propri obblighi in virtù della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967, di consentire all'UNHCR di entrare in contatto con i rifugiati nord coreani per determinare le loro condizioni e per contribuire a un loro reinsediamento in sicurezza, nonché di riconoscere alle donne nord coreane sposate con cittadini della Repubblica popolare cinese lo status di residenti legali;

12.

invita la Repubblica popolare cinese ad utilizzare le sue relazioni strette con la RDPC per promuovere le riforme economiche e sociali nel paese, al fine di migliorare le condizioni di vita e i diritti sociali della popolazione della Corea del Nord;

13.

esorta la Commissioni a sollevare le questioni della situazione dei diritti umani nella RDPC e dei rifugiati della Corea del Nord nella Repubblica popolare cinese in tutti i colloqui di alto livello tra UE e Cina e nel dialogo sui diritti umani UE-Cina;

14.

invita la Commissione a mantenere i programmi esistenti di aiuti umanitari e i canali di comunicazione con la RDPC e a monitorare con attenzione la distribuzione degli aiuti alimentari e dell'assistenza umanitaria nella Corea del Nord per rispettare le norme internazionali di trasparenza e responsabilità;

15.

esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a continuare un dialogo attivo con le ONG e gli attori della società civile che operano per creare contatti all'interno della RDPC e a sostenerli, al fine di incoraggiare i cambiamenti che conducono a un ambiente migliore per i diritti umani;

16.

invita la Commissione a includere una clausola sul monitoraggio dei diritti dei lavoratori impiegati nel complesso industriale Kaesong della RDPC nell'accordo di libero scambio tra UE e Repubblica di Corea;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri e ai paesi candidati, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi della Repubblica di Corea e della Repubblica democratica popolare di Corea, al governo della Repubblica popolare cinese e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 6 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/137


Martedì 6 luglio 2010
Richiesta di difesa dell'immunità di Valdemar Tomaševski

P7_TA(2010)0252

Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

2011/C 351 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Valdemar Tomaševski in difesa della sua immunità, trasmessa al Presidente del Parlamento europeo in data 2 febbraio 2010, comunicata in seduta plenaria il 24 marzo 2010,

avendo ascoltato Valdemar Tomaševski, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai trattati e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato il 28 settembre 2005,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7–0214/2010),

A.

considerando che Valdemar Tomaševski è deputato al Parlamento europeo,

B.

considerando che Valdemar Tomaševski non è soggetto a procedimenti giudiziari ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo e che non si tratta quindi di un caso di immunità parlamentare,

C.

considerando che, in base ai termini in esso stabiliti, il «Codice di condotta del personale politico dello Stato lituano» (in appresso «il codice di condotta»), istituito con legge del 19 settembre 2006 (N.X-816), la cui applicazione è garantita dalla commissione principale di etica ufficiale della Repubblica di Lituania, organo politico stabilito con legge del 1o luglio 2008 (N.X-1777), è ugualmente applicabile ai deputati europei eletti in Lituania,

D.

considerando che, il 22 gennaio 2010, la commissione principale di etica ufficiale della Repubblica di Lituania ha adottato una decisione di «ammonimento pubblico» nei confronti di Valdemar Tomaševski in base al suddetto codice di condotta, alla luce dell'attività politica da lui svolta in qualità di deputato europeo,

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (1), «I deputati sono liberi e indipendenti»,

F.

considerando il principio del primato del diritto dell'Unione,

G.

considerando che la decisione in questione nonché la legislazione della Repubblica lituana che ne è alla base costituiscono un'infrazione al diritto dell'Unione in quanto non rispettano i principi di libertà e indipendenza dei deputati europei sanciti dall'articolo 2 dello statuto dei deputati,

H.

considerando che è compito della Commissione europea, in qualità di guardiana dei trattati, avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica di Lituania in base all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

1.

invita la Commissione europea ad intervenire presso le autorità lituane al fine di far rispettare il diritti dell'Unione europea avviando, se necessario, la procedura di infrazione del diritto comunitario di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Commissione europea e alle autorità competenti della Repubblica di Lituania.


(1)  GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 6 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/139


Martedì 6 luglio 2010
Adesione degli Stati membri alla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 ***

P7_TA(2010)0248

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 (08100/2010 –C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

2011/C 351 E/23

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08100/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0105/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0201/2010),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/140


Martedì 6 luglio 2010
Conclusione del Protocollo alla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo relativo alla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo ***

P7_TA(2010)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

2011/C 351 E/24

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09132/2010),

vista la richiesta d’approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0191/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/140


Martedì 6 luglio 2010
Accordo UE/Islanda e la Norvegia per applicazione di talune disposizioni delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio ***

P7_TA(2010)0250

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

2011/C 351 E/25

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato (05060/2009),

visto il progetto di decisione del Consiglio (05309/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0031/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0173/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/141


Martedì 6 luglio 2010
Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di FRONTEX ***

P7_TA(2010)0251

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

2011/C 351 E/26

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (10701/2009),

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0255),

visto il progetto di decisione del Consiglio (05707/2010),

visti l'articolo 62, primo comma, punto 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0217/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 74, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0172/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/142


Martedì 6 luglio 2010
Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi *

P7_TA(2010)0253

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

2011/C 351 E/27

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0053),

visto l'articolo 126, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0064/2010),

visto il parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0220/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Purtroppo, né l'avvertimento lanciato dalla Commissione (Eurostat) sin dal 2004, né le iniziative della Commissione in tale settore, descritte nella sua comunicazione del 22 dicembre 2004 dal titolo «Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio» (2), hanno portato, da parte del Consiglio, a riforme del quadro della governance per le statistiche di bilancio, che erano già allora necessarie. Un intervento tempestivo avrebbe consentito di riconoscere molto prima gli errori nella notifica dei dati relativi al deficit pubblico e almeno di limitare la crisi che ne è derivata. È pertanto essenziale che la Commissione (Eurostat) disponga di un ambito di competenze appropriato, di personale sufficiente e della massima indipendenza possibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

È opportuno che la Commissione appuri e tragga conclusioni sul modo in cui sono state finora raccolte e valutate le statistiche finanziarie degli Stati membri. Tali conclusioni dovrebbero essere trasmesse al Parlamento europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

(3)

Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici . In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità.

(3)

Benché il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio sia nel complesso efficace e abbia prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici , e benché gli Stati membri abbiano perlopiù dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità , si sarebbe dovuto sfruttare le occasioni precedenti per accrescere la qualità e lo spettro dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) .

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Tuttavia, eventi recenti hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

(4)

Tuttavia, eventi recenti nell'Unione hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

L'affidabilità delle statistiche messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat) a livello di Unione dipende direttamente dall'affidabilità dei dati statistici raccolti dagli Stati membri a livello nazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

È essenziale garantire l'indipendenza istituzionale di tutti gli istituti ufficiali nazionali di statistica per evitare che subiscano pressioni indebite da parte dei rispettivi governi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati.

(5)

È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati. È essenziale che i dati ricevuti dagli Stati membri siano comunicati in tempo utile alla direzione generale di statistica della Banca centrale europea.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

La comparabilità dei dati economici presuppone l'utilizzo di un metodo uniforme. La Commissione deve pertanto promuovere l'armonizzazione della raccolta dei dati statistici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

(6)

Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, comprese le transazioni fuori bilancio, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Per consentire alla Commissione (Eurostat) di esercitare in modo responsabile le sue estese funzioni di controllo, occorre potenziare il personale qualificato nei settori interessati. L'aumento del personale e dei costi deve essere coperto da trasferimenti di bilancio e di posti all'interno della Commissione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

(7)

Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico.

(7)

Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico. A supporto della valutazione di bilancio occorre utilizzare analisi intermedie e quadri pluriennali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche e di bilancio sulla base di un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter)

È opportuno che la Commissione esamini la possibilità di definire, nel quadro del patto di stabilità e crescita, sanzioni relative alla presentazione di statistiche macroeconomiche distorte da parte degli Stati membri e di applicare tali sanzioni nei confronti degli Stati membri che falsifichino le statistiche macroeconomiche relative al proprio disavanzo di bilancio e debito pubblico.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 2 – paragrafo 1

 

(-1)

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici nonché dei risultati mensili e trimestrali. Esse sono presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati , comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche e di bilancio richieste , necessarie per la valutazione della qualità dei dati . Tali informazioni si basano su un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale, concordato con la Commissione (Eurostat). Le informazioni statistiche e di bilancio includono segnatamente:

a)

dati provenienti dalla contabilità nazionale ;

b)

inventari ;

c)

tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE);

d)

questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica PDE;

e)

informazioni della Corte dei conti nazionale, del Ministero delle Finanze o dell'autorità regionale competente riguardo all'esecuzione del bilancio nazionale e regionale dello Stato membro;

f)

i conti degli enti fuori bilancio, delle organizzazioni no profit e di analoghi soggetti che fanno parte del settore della pubblica amministrazione nei conti nazionali;

g)

informazioni esaurienti su ogni tipo di ente fuori bilancio;

h)

i conti dei fondi di previdenza sociale;

i)

studi dei governi locali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

3.   Le visite metodologiche possono essere effettuate senza preavviso e sono intese a verificare i procedimenti , compresa l'indipendenza dell'autorità statistica nazionale dal governo, e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati.

Le visite metodologiche , con o senza preavviso, sono effettuate solo qualora siano sospettati rischi o problemi gravi per la qualità dei dati. La Commissione definisce un elenco dei casi da considerare come rischio o problema grave in relazione alla qualità dei dati. Tale elenco è definito previa consultazione del CMFB.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

1.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche che possono essere effettuate anche senza preavviso . Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente e seguono una formazione specifica al fine di garantire un elevato livello di competenza e imparzialità. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.

2.   Nel quadro delle visite metodologiche, che possono essere effettuate anche senza preavviso, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale (inclusi i fondi pensionistici pubblici) , comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Nel corso delle visite metodologiche possono essere presenti rappresentanti della Banca centrale europea per assistere i funzionari della Commissione (Eurostat).

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

 

La Commissione (Eurostat) può effettuare ispezioni in loco ed essere autorizzata a consultarsi direttamente con qualunque organizzazione che ritenga rilevante ai fini del proprio lavoro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche , che possono essere effettuate anche senza preavviso . Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat).

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 16 – paragrafo 1

 

(5 bis)

All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui agli articoli 2 e 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee (3). A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri assicurano che alle autorità statistiche nazionali sia garantito l'accesso a tutte le informazioni necessarie a svolgere questo compito.


(1)  GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.

(2)   COM(2004)0832.

(3)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/149


Martedì 6 luglio 2010
Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus e pullman ***II

P7_TA(2010)0256

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

2011/C 351 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05218/3/2010 – C7-0077/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0817),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009 (2),

consultato il Comitato delle regioni,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0174/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 23 aprile 2009, P6_TA(2009)0281.

(2)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.


Martedì 6 luglio 2010
P7_TC2-COD(2008)0237

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore del trasporto con autobus dovrebbe mirare, tra l'altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, simile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori in generale.

(2)

Dal momento che il passeggero che viaggia con autobus è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantirgli un livello minimo di protezione.

(3)

Le misure dell'Unione volte a migliorare i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche di tale settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

(4)

Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari specializzati e dei trasporti per conto proprio, questi tipi di trasporto dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi regolari specializzati dovrebbero includere servizi riservati al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta, il trasporto dei lavoratori tra il domicilio e il luogo di lavoro, il trasporto verso e dagli istituti scolastici per scolari e studenti.

(5)

Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari urbani, suburbani e regionali, che fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani, gli Stati membri dovrebbero aver il diritto di escludere tali tipi di trasporto dall'applicazione di una parte ▐ del presente regolamento. Per individuare questi servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero tener conto di criteri quali la suddivisione amministrava, la posizione geografica, la distanza, la frequenza dei servizi, il numero di fermate previste, il tipo di autobus, i regimi di emissione dei biglietti, le fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, i codici degli autobus e gli orari.

(6)

I passeggeri ▐ dovrebbero essere tutelati da norme in materia di responsabilità comparabili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto in caso di decesso o lesioni a seguito di un incidente ▐.

(7)

I vettori dovrebbero rispondere della perdita o del danneggiamento del bagaglio dei viaggiatori secondo condizioni simili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto.

(8)

Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche ed economiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere , ove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore dovrebbe inoltre effettuare pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore.

(9)

I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

(10)

Alla luce dell'articolo 9 della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con autobus a condizioni comparabili a quelle godute dagli altri cittadini, occorre stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mobilità ridotta, eccetto che per ragioni giustificate da motivi di sicurezza o dalla configurazione del veicolo o dell'infrastruttura. Nel quadro della pertinente normativa sulla protezione dei lavoratori, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovrebbero godere del diritto di assistenza nelle stazioni di autobus e a bordo dei veicoli. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita gratuitamente alle persone interessate. I vettori dovrebbero fissare condizioni d'accesso, preferibilmente utilizzando il sistema europeo di normalizzazione.

(11)

Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero, senza eccezione e come condizione essenziale , tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta , conformemente ai requisiti della «progettazione per tutti» . In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.

(12)

Analogamente, i vettori dovrebbero tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e di quelli recentemente rinnovati.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'assistenza adeguata.

(14)

Per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il personale dovrebbe ricevere una formazione adeguata. Al fine del riconoscimento reciproco delle qualificazioni nazionali di conducente, si potrebbe prevedere una formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità in quanto parte della qualificazione iniziale o della formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (3). Per assicurare la coerenza tra l'introduzione dei requisiti in materia di formazione e i termini fissati in tale direttiva, dovrebbe essere consentita una possibilità di deroga per un periodo limitato.

(15)

Nella preparazione del contenuto della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

(16)

Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta , quali stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille, comunicazioni elettroniche accessibili con tecnologia adattiva e nastri audio .

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti dei vettori di chiedere un risarcimento a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione nazionale applicabile.

(18)

Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo significativo . A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate in un modo accessibile a tutti . I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l'assistenza necessaria, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento finanziario.

(19)

Tramite le associazioni professionali, i vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello regionale, nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità, allo scopo di migliorare l'informazione e l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di annullamento del viaggio e ritardo prolungato.

(20)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori sanciti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (4). Il presente regolamento non si dovrebbe applicare in caso di annullamento di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del servizio di trasporto con autobus.

(21)

I passeggeri dovrebbero essere pienamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, in modo da poterli effettivamente esercitare.

(22)

I passeggeri dovrebbero poter esercitare i loro diritti mediante adeguate procedure di reclamo, organizzate dai vettori o, se del caso, mediante presentazione dei reclami all'organismo o agli organismi designati a tal fine dallo Stato membro interessato.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'osservanza del presente regolamento e designare uno o più organismi competenti incaricati di assicurarne la supervisione e l'effettiva applicazione. Rimane salvo il diritto dei passeggeri di adire gli organi giurisdizionali conformemente al diritto nazionale.

(24)

Tenendo conto delle procedure istituite dagli Stati membri per la trasmissione di reclami, i reclami riguardanti l'assistenza dovrebbero essere indirizzati di preferenza all’organismo o agli organismi designati per garantire l'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in cui è situato il punto d'imbarco o di sbarco.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero fissare sanzioni per le violazioni del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la garanzia di livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri nel trasporto di passeggeri effettuato per mezzo di autobus, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe far salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5).

(28)

Il controllo dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (6). Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici e introdurre sistemi intermodali di informazione in grado di facilitare, per tutti i modi di trasporto, la trasmissione di informazioni sugli orari e sulle tariffe e l'emissione di biglietti integrati, al fine di ottimizzare l'uso e l'interoperabilità dei diversi modi di trasporto. Tali servizi devono essere accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

(30)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tenendo altresì presente la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (7), e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per quanto riguarda:

a)

la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

b)

i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;

c)

la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

d)

i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;

e)

le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

f)

il trattamento dei reclami;

g)

le regole generali per garantire l'applicazione del regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari:

a)

se il punto d'imbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro; oppure

b)

se il punto d'imbarco del passeggero è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il punto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.

2.   Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione degli articoli da 11 a 18 e dei capi da IV a VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d'imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.

3.   Il presente regolamento non si applica ai servizi regolari specializzati e ai trasporti per conto proprio.

4.   Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli 7, 9e 11, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 21, 25, 27, 28 e 29, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi regolari urbani e suburbani , come pure i servizi regolari regionali se fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani , compresi quelli transfrontalieri di tale tipo.

5.   Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi del paragrafo 4 entro …  (9). La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il … (10) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 4 .

6.   Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come confliggente con la legislazione in vigore concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus e le infrastrutture ▐ alle fermate e alle stazioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

b)   «servizi regolari specializzati»: i servizi regolari, chiunque ne sia l’organizzatore, che assicurano il trasporto su autobus di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;

c)   «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati su autobus da una persona fisica o giuridica, senza fine commerciale e di lucro, in cui:

l’attività di trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e

i veicoli utilizzati sono di proprietà della persona fisica o giuridica o sono stati acquistati a rate dalla medesima ovvero hanno costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e sono guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale;

d)   «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;

e)   «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri regolari o occasionali;

f)   «biglietto»: un documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;

g)   «vettore»: una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico , dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

h)   «vettore esecutore»: una persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

i)   «venditore di biglietti»: un intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

j)   «agente di viaggio»: un intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

k)   «operatore turistico»: l'organizzatore ▐, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 , della direttiva 90/314/CEE;

l)   «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»: una persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;

m)   «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni pertinenti sull'accessibilità degli autobus e/o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;

n)   «prenotazione»: una prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare a uno specifico orario di partenza;

o)   «stazione»: una stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;

p)   «fermata d'autobus»: un punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per consentire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri;

q)   «ente di gestione della stazione»: l'organismo responsabile, in uno Stato membro, della gestione di una stazione designata;

r)   «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;

s)   «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza effettiva.

Articolo 4

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

1.   I vettori forniscono al passeggero un biglietto, a meno che altri documenti non diano diritto al trasporto. Il biglietto può essere emesso in formato elettronico.

2.   Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione.

Articolo 5

Adempimento degli obblighi ad opera di altri soggetti

1.   Se l'adempimento degli obblighi ai sensi del presente regolamento è stato affidato a un vettore esecutore, un venditore di biglietti o un'altra persona, il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che ha affidato l'adempimento di tali obblighi resta nondimeno responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale soggetto.

2.   Inoltre, il soggetto a cui il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione hanno affidato l'adempimento di un obbligo soggiace alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l'obbligo in questione.

Articolo 6

Esclusione di deroghe

1.   I diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non sono soggetti a deroghe o limitazioni, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

2.   I vettori possono offrire ai passeggeri condizioni contrattuali più favorevoli di quelle sancite dal presente regolamento.

Capo II

Risarcimento e assistenza in caso di incidente

Articolo 7

Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri

1.    In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti derivanti dall'effettuazione di servizi di trasporto con autobus e avvenuti durante la presenza del passeggero a bordo del veicolo o al momento di salirvi o di scendervi .

2.    La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti .

3.     Per le richieste di risarcimento danni sino a un importo massimo di 220 000 EUR per passeggero, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a), a meno che l'importo totale del risarcimento risultante ecceda l'importo per il quale il diritto nazionale dello Stato membro in cui l'autobus è normalmente stabilito esige che l'assicurazione sia obbligatoria, in conformità della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (11). In tale situazione, la responsabilità è limitata a codesto importo.

4.     Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

a)

se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa o negligenza del passeggero.

Nessuna disposizione del presente regolamento:

a)

implica che un vettore sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni; o

b)

limita il diritto del vettore di esercitare il diritto di regresso contro terzi secondo quanto previsto dalla legge applicabile di uno Stato membro.

Articolo 8

Risarcimento

1.     In caso di morte del passeggero il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità di cui all'articolo 7 comprende:

a)

le spese necessarie conseguenti al decesso del passeggero, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni previsto al paragrafo 2.

2.     In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, il risarcimento dei danni comprende:

a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto;

b)

la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

3.     Se con la morte del passeggero è privata del suo sostentamento una persona verso la quale egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare, questa persona è egualmente indennizzata per tale perdita.

Articolo 9

Esigenze pratiche ed economiche immediate del passeggero

In caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta ▐ assistenza ▐ per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore effettua inoltre pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause siano imputabili al vettore. I pagamenti effettuati o l'assistenza prestata non costituiscono riconoscimento di responsabilità.

Articolo 10

Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio

1.     Il vettore è responsabile dello smarrimento o del danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua responsabilità. L'indennizzo massimo è fissato a 1 800 EUR per passeggero.

2.     In caso di incidenti derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto con autobus, il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano. L'indennizzo massimo è fissato a 1 300 EUR per passeggero.

3.     Un vettore non è ritenuto responsabile di una perdita o un danneggiamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2:

a)

se la perdita o il danneggiamento è stato causato da circostanze estranee all'esercizio di servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui il danneggiamento sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.

Capo III

Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta

Articolo 11

Diritto al trasporto

1.   I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta.

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità o a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

Articolo 12

Eccezioni e condizioni speciali

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a)

per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

b)

qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.

2.   Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici informano la persona in questione su un servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

3.   Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, nonostante sia in possesso di una prenotazione o di un biglietto e abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sia stato rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione e l’eventuale accompagnatore ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo possono scegliere tra:

a)

il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; e

b)

tranne quando non è praticabile, il proseguimento o il reinstradamento del viaggio con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto.

La mancata notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non incide sul diritto al rimborso del denaro pagato per il biglietto.

4.    Se un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero se il personale di bordo del veicolo è costituito unicamente dal conducente e questi non è in grado di fornire alla persona con disabilità o a mobilità ridotta tutta l'assistenza di cui all'allegato I, parte b, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può richiedere di essere accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta ▐. L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

5.   Se si avvalgono del paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ne comunicano immediatamente le ragioni alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informano per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 13

Accessibilità e informazione

1.   In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, o dispongono già di tali condizioni.

2.   Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni viene prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

3.     Su richiesta, i vettori mettono immediatamente a disposizione copie delle norme internazionali, dell'Unione o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio. Le copie devono essere fornite in formati accessibili.

4.   Gli operatori turistici mettono a disposizione le condizioni d'accesso cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.

5.   Le informazioni sulle condizioni d'accesso di cui ai paragrafi 2 e 4 sono distribuite materialmente a richiesta del passeggero.

6.   I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea. Le informazioni sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.

Articolo 14

Designazione delle stazioni

Gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione rende disponibile su Internet un elenco delle stazioni di autobus designate.

Articolo 15

Diritto all'assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

1.   ▐ Nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente quanto meno l'assistenza specificata nella parte a) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

2.   ▐ A bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente quanto meno l'assistenza specificata nella parte b) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Articolo 16

Condizioni di prestazione dell'assistenza

1.   I vettori e gli enti di gestione delle stazioni cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che:

a)

la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno ventiquattro ore ; e

b)

la persona interessata si presenti al punto indicato:

i)

a un’ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato , a meno che il vettore e il passeggero non abbiano concordato un termine più breve ; o

ii)

qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, le persone con disabilità o a mobilità ridotta notificano al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico le esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, purché tali esigenze siano note in tale occasione.

3.   I vettori, gli enti di gestione delle stazioni, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare il ricevimento delle notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutte le stazioni designate e relativi punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

4.   In mancanza della notifica di cui ai paragrafi 1, lettera a), e 2, i vettori gli enti di gestione delle stazioni, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.

5.   L'ente di gestione della stazione designa un punto all'interno o all'esterno della stazione presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo alla stazione e all’assistenza prestata, in formati accessibili.

Articolo 17

Trasmissione di informazioni a terzi

Se ricevono una notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), gli agenti di viaggio o gli operatori turistici trasmettono quanto prima, nel normale orario di lavoro, l'informazione al vettore o all'ente di gestione della stazione.

Articolo 18

Formazione

1.   I vettori e, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che:

a)

il personale non conducente, compreso quello alle dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo, come indicato all'allegato II, parti a) e b); e

b)

il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni come indicato all'allegato II, parte a).

2.   Per un periodo massimo di due anni dal … (12), gli Stati membri possono concedere una deroga all'applicazione del paragrafo 1, lettera b), riguardo alla formazione dei conducenti.

Articolo 19

Risarcimento per sedie a rotelle e altre attrezzature per la mobilità

1.   I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza ▐. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.

2.   Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.

3.   Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea. Ove possibile, le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza hanno caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelli perduti o danneggiati.

Capo IV

Diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo

Articolo 20

Continuazione, reinstradamento e rimborso

1.   Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili , offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

a)

la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

b)

il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

c)

oltre al rimborso di cui alla lettera b), il passeggero ha il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale di cui alla lettera a). L'indennizzo è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

2.     Quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti è offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.

3.   Quando un servizio regolare subisce una cancellazione o un ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dalla fermata, i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al reinstradamento o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

4.   Il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3 è effettuato entro quattordici giorni dalla formulazione dell'offerta o dal ricevimento della relativa domanda. Il pagamento copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero. In caso di titoli di viaggio o abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale del costo completo del titolo di viaggio o dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti un'altra forma di pagamento.

Articolo 21

Informazione

1.   In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione informano quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista, e comunicano l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile.

2.   Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza in base all'orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione compiono sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.

3.   Il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.

Articolo 22

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

1.   Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a un'ora, il vettore offre al passeggero a titolo gratuito:

a)

spuntini, pasti o bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa o del ritardo, purché siano disponibili sull'autobus o nella stazione o possano essere ragionevolmente forniti;

b)

sistemazione in albergo o ▐ altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il vettore presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

Articolo 23

Ulteriori richieste risarcitorie

Nessuna disposizione del presente capo impedisce ai passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari.

Articolo 24

Misure aggiuntive a favore dei passeggeri

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione delle parti interessate, delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Tali misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, soprattutto in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi, con un'attenzione particolare per i passeggeri che hanno esigenze speciali dovute alla loro disabilità, mobilità ridotta, malattia, anzianità e gravidanza, nonché per gli accompagnatori e i passeggeri che viaggiano con bambini in tenera età.

Capo V

Disposizioni generali in materia di informazione e reclami

Articolo 25

Diritto all'informazione sul viaggio

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate , a partire dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio, in formati accessibili e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi di trasporto pubblico .

Articolo 26

Informazioni sui diritti dei passeggeri

1.   I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al momento della prenotazione e al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Le informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet in formati accessibili e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi di trasporto pubblico . Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.   Al fine di rispettare l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e messa a loro disposizione.

Articolo 27

Reclami

I vettori istituiscono o dispongono di un meccanismo per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento .

Articolo 28

Trasmissione dei reclami

Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare ▐ un reclamo ▐, lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i due mesi dal ricevimento del reclamo.

Capo VI

Applicazione e organismi nazionali responsabili dell'applicazione

Articolo 29

Organismi nazionali responsabili dell'applicazione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi ▐ esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento , ovvero qualora non ve ne siano, designa un nuovo organismo . Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo.

3.   Ogni passeggero può presentare un reclamo ▐ all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere ▐ che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo , in qual caso l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 30

Relazione sull’applicazione del presente regolamento

Entro il 1° giugno … (13), e in seguito ogni due anni, gli organismi responsabili dell'applicazione designati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni adottate per l'applicazione del presente regolamento e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.

Articolo 31

Cooperazione tra gli organismi responsabili dell'applicazione

Gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, si scambiano, ove opportuno, informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle pratiche decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il … (14) e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 33

Relazione

Entro il … (15) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e gli effetti del presente regolamento. Se necessario, la relazione è accompagnata da proposte legislative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 34

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

«18.

Regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento e del Consiglio, del …, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (16)  (18).

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (19).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 312) e posizione del Consiglio dell'11 marzo 2010 (GU C 122 E dell'11.5.2010, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010.

(3)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(4)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(7)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(8)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(9)   Tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

(10)  Cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

(11)   GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(12)  GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

(13)  Due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(14)  GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

(15)  Tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(16)  GU … ()

(17)  GU: inserire il riferimento di pubblicazione del presente regolamento.»

(18)  GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

(19)  Due anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Martedì 6 luglio 2010
ALLEGATO I

Assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

a)   Assistenza nelle stazioni designate

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati;

spostarsi dai punti designati al banco dell'accettazione, alla sala d'aspetto e alla zona di imbarco;

salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi;

riporre il proprio bagaglio a bordo;

recuperare il proprio bagaglio;

scendere dal veicolo;

portare a bordo dell'autobus un cane riconosciuto da assistenza;

recarsi al posto a sedere.

b)   Assistenza a bordo

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili se richieste dal passeggero;

recarsi ai servizi igienici a bordo, se a bordo vi è altro personale oltre al conducente;

salire e scendere durante le pause di un viaggio, se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.

Martedì 6 luglio 2010
ALLEGATO II

Formazione in materia di disabilità

a)   Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità

La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i passeggeri riguarda i seguenti aspetti:

sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento, e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono affetti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di persone con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta;

barriere incontrate da persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche, organizzative;

cani riconosciuti da assistenza, loro ruolo ed esigenze;

capacità di far fronte a situazioni inattese;

abilità interpersonali e metodi di comunicazione con persone non udenti, ipoudenti, ipovedenti, con persone che soffrono di disturbi del linguaggio o con difficoltà di apprendimento;

capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto l'eventuale personale addetto alla manutenzione dei bagagli).

b)   Formazione in materia di assistenza alla disabilità

La formazione del personale che assiste direttamente persone con disabilità e persone a mobilità ridotta include i seguenti aspetti:

come aiutare gli utilizzatori di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi;

capacità di fornire assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un cane riconosciuto da assistenza, compreso il ruolo e le esigenze di tali cani;

tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare cani riconosciuti da assistenza;

conoscenza dei tipi di attrezzatura che possono assistere persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta e del modo di utilizzare tali attrezzature;

utilizzo delle attrezzature di assistenza alla salita a bordo e alla discesa e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza alla salita a bordo e alla discesa che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;

comprensione dell'esigenza di fornire un'assistenza affidabile e professionale, nonché consapevolezza della possibilità che alcuni passeggeri con disabilità provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall'assistenza fornita;

conoscenza delle tecniche di primo soccorso.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/168


Martedì 6 luglio 2010
Diritti dei passeggeri che viaggiano per mare o in acque interne ***II

P7_TA(2010)0257

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

2011/C 351 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14849/3/2009 – C7-0076/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0816),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1, e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e gli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0177/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0280.

(2)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.


Martedì 6 luglio 2010
P7_TC2-COD(2008)0246

Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in seconda letura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1177/2010)


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/169


Martedì 6 luglio 2010
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ***II

P7_TA(2010)0258

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

2011/C 351 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0887),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0512/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua posizione in prima lettura (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 maggio 2009 (2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

visti gli articoli 70 e 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0211/2010),

1.

approva la posizione del Consiglio;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione.

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune del Consiglio;

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0283.

(2)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 85.


Martedì 6 luglio 2010
ALLEGATO

Dichiarazioni

In merito alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengono disposizioni di questo tipo».

Dichiarazione della Commissione sulla diffusione di azioni prioritarie in materia di sistemi di trasporto intelligenti

«1.

L'articolo 6, paragrafo 2 del testo della posizione del Consiglio in prima lettura recita come segue:

2.

La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie al più tardi il … (1).

Al più tardi entro dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, una proposta per la diffusione di tale azione prioritaria al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE, dopo aver effettuato una valutazione di impatto comprendente un'analisi costi-benefici.

2.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è del parere che per l'adozione delle specifiche necessarie per le azioni prioritarie di cui all'articolo 3 possa prendere in considerazione il seguente calendario indicativo:

Tabella 1:   Calendario indicativo per l'adozione di specifiche per le azioni prioritarie

Specifiche per:

Non oltre la fine del:

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, di cui all'articolo 3, lettera a)

2014

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, di cui all'articolo 3, lettera b)

2013

i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 3, lettera c)

2012

la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'UE di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, di cui all'articolo 3, lettera d)

2012

la predisposizione di servizi d'informazione relative ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera e)

2012

la predisposizione di servizi di prenotazione relative ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera f)

2013

Questo calendario indicativo è fondato sull'ipotesi che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo rapido di seconda lettura sulla direttiva ITS all'inizio del 2010.»

Dichiarazione della Commissione sulla responsabilità

«La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS può sollevare una serie di questioni di responsabilità che rischiano di costituire un serio ostacolo ad un'ampia penetrazione di alcuni servizi ITS sul mercato. La ricerca di soluzioni a tali questioni costituisce una delle azioni prioritarie presentate dalla Commissione nel suo piano d'azione per gli ITS.

La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria esistente in materia di responsabilità, segnatamente della direttiva 1999/34/CE. Se necessario e opportuno, la Commissione elaborerà linee guida in materia di responsabilità descrivendo, in particolare gli obblighi delle parti in causa in relazione all'attuazione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS.»

Dichiarazione della Commissione sulla notifica degli atti delegati

«La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza.»


(1)  GU: pregasi inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/171


Martedì 6 luglio 2010
Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti ***I

P7_TA(2010)0259

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

2011/C 351 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0011),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle Regioni del 17 giugno 2009 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0064/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 128 del 18.5.2010, pag. 131.

(2)  GU C 211 del 4.9.2009, pag. 65.


Martedì 6 luglio 2010
P7_TC1-COD(2009)0005

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/65/UE)

Martedì 6 luglio 2010
ALLEGATO

Dichiarazione congiunta del parlamento europeo, del consiglio e della commissione sul rilascio del Certificato di esenzione dal pilotaggio

Al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e tenendo conto degli standard dei servizi di pilotaggio già consolidati in molti Stati membri e del ruolo che i piloti marittimi svolgono nella promozione della sicurezza marittima e dell'ambiente marino, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vedono la necessità di esaminare un quadro chiaro per il rilascio di certificati di esenzione dal pilotaggio nei porti marittimi europei, in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere, nonché con la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616), e tenendo presente che ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate. La Commissione esaminerà tra breve la questione, prendendo in considerazione l'importanza della sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino, in collaborazione con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di condizioni che siano pertinenti, trasparenti e proporzionate. Essa comunicherà il risultato della sua valutazione alle altre istituzioni e, se necessario, proporrà ulteriori azioni.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.

Dichiarazione della Commissione concernente la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati tiene conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le loro prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.


Mercoledì 7 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/174


Mercoledì 7 luglio 2010
Nuovi prodotti alimentari ***II

P7_TA(2010)0266

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

2011/C 351 E/32

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11261/3/2009 – C7-0078/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0872),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0027/2008)

vista la sua posizione in prima lettura (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 maggio 2008 (2),

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0152/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 236.

(2)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 81.


Mercoledì 7 luglio 2010
P7_TC2-COD(2008)0002

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel dare attuazione alla politica dell’Unione, e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell’ambiente. Inoltre dovrebbe sempre essere applicato il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(2)

Nell’attuazione delle politiche dell’Unione dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana , che dovrebbe avere la priorità rispetto al funzionamento nel mercato interno .

(3)

L’articolo 13 TFUE chiarisce che nell’attuazione delle politiche, l’Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

(4)

Le norme stabilite nell’ambito della legislazione dell’Unione devono essere applicate a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, compresi quelli importati da paesi terzi.

(5)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare (4), invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento alimentare i) la clonazione di animali, ii) l’allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l’immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l’importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

(6)

Il Comitato scientifico della Commissione sui rischi sanitari emergenti e nuovi (SCENIHR) ha adottato il 28 e 29 settembre 2005 un parere che giunge alla conclusione che «esistono notevoli lacune nelle conoscenze necessarie per la valutazione dei rischi, tra cui la caratterizzazione delle nanoparticelle, l’individuazione e la misurazione delle stesse, la risposta ai dosaggi, l’impatto e la persistenza delle nanoparticelle nel corpo umano e nell’ambiente e tutti gli aspetti relativi alla tossicologia ed ecotossicologia delle nanoparticelle». Inoltre il parere dello SCENIHR conclude che «i metodi tossicologici ed ecotossicologici esistenti potrebbero risultare inadeguati per fronteggiare tutti i problemi creati dalle nanoparticelle».

(7)

Le norme dell’Unione sui nuovi alimenti sono definite dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5), e dal regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 e sostituire il regolamento (CE) n. 258/97 con il presente regolamento. La raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe pertanto diventare obsoleta per quanto riguarda i nuovi alimenti.

(8)

Per garantire la continuità col regolamento (CE) n. 258/97, l’assenza di un uso per il consumo umano in misura significativa nell’Unione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, dovrebbe valere come criterio per considerare nuovo un alimento. Un uso nell’Unione si riferisce a un uso negli Stati membri a prescindere dalla data della loro adesione all’Unione europea.

(9)

▐ La definizione attuale di nuovo alimento dovrebbe essere chiarita , illustrando i criteri per determinare il carattere di novità, e aggiornata, sostituendo le categorie esistenti con un riferimento alla definizione generale di alimento prevista dal regolamento n. 178/2002 .

(10)

Gli alimenti con struttura molecolare primaria nuova o intenzionalmente modificata, quelli costituiti da microrganismi, funghi o alghe o isolati da essi, i nuovi ceppi di microrganismi per i quali non vi è esperienza di utilizzo sicuro e i concentrati di sostanze naturalmente presenti nelle piante, dovrebbero essere considerati nuovi alimenti secondo la definizione del presente regolamento.

(11)

È opportuno altresì chiarire che un alimento dovrebbe essere considerato nuovo quando a tale alimento si applica una tecnologia di produzione che non era in precedenza usata per la produzione di alimenti destinati a essere commercializzati e consumati . In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle nuove tecnologie in materia di riproduzione e di processi di produzione di alimenti che hanno un impatto sugli alimenti e, dunque, potrebbero avere un impatto sulla sicurezza alimentare. I nuovi alimenti dovrebbero pertanto comprendere gli alimenti derivati da piante e animali , prodotti ▐ mediante tecniche di riproduzione non tradizionali o modificati mediante nuovi processi produttivi come la nanotecnologia e la nanoscienza, che potrebbero avere un impatto sugli alimenti ▐. Gli alimenti derivati da nuove varietà di piante, o da razze animali prodotte mediante tecniche di riproduzione tradizionali non dovrebbero essere considerati alimenti nuovi. ▐

(12)

La clonazione di animali è incompatibile con la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (8), il cui allegato stabilisce al punto 20 che non devono essere praticati procedimenti di allevamento naturali o artificiali che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Pertanto non devono essere inclusi nell’elenco dell’Unione prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

(13)

▐ Il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, istituito con decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, ha dichiarato, nel suo parere n. 23 del 16 gennaio 2008 sugli aspetti etici della clonazione animale a scopo alimentare, di non ritenere «che vi siano argomenti convincenti che giustifichino la produzione di alimenti da animali clonati e dalla loro progenie». Il comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 luglio 2008 sulla clonazione animale (9) che «vi sono state conseguenze negative, spesso gravi e fatali, sulla salute e il benessere di un significativo numero di cloni» .

(14)

Gli alimenti ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie devono, comunque, essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. Essi dovrebbero essere disciplinati da un regolamento specifico, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, e non dovrebbero essere soggetti alla procedura di autorizzazione uniforme. Prima della data di applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti una proposta legislativa al riguardo. Nelle more dell’entrata in vigore di un regolamento sugli animali clonati si dovrebbe imporre una moratoria dell’immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

(15)

È opportuno adottare misure di attuazione per stabilire ulteriori criteri che permettano di valutare più facilmente se un alimento sia stato precedentemente usato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997. Se ▐ un alimento è stato usato esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare, come definito dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (10), prima di tale data, può , essere immesso sul mercato ▐ dopo tale data per lo stesso uso senza essere considerato un nuovo alimento. Tuttavia, tale uso come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare non dovrebbe essere considerato nel valutare se l’alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, gli altri usi dell’alimento in questione , ossia quelli diversi dalla funzione di integratore alimentare , devono essere autorizzati a norma del presente regolamento.

(16)

L’impiego di nanomateriali ingegnerizzati nella produzione di alimenti potrebbe aumentare con l’ulteriore evoluzione della tecnologia. Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, ▐ è necessario sviluppare una definizione uniforme di nanomateriali ingegnerizzati ▐.

(17)

I metodi di prova attualmente disponibili non sono adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali . Occorre mettere a punto con urgenza metodi di prova per i nanomateriali che non prevedano la sperimentazione su animali .

(18)

È opportuno che solo i nanomateriali che figurano in un elenco di nanomateriali approvati siano presenti negli imballaggi degli alimenti, con indicazione del limite di cessione nei o sui prodotti alimentari contenuti negli imballaggi stessi.

(19)

I prodotti alimentari ottenuti a partire da ingredienti alimentari esistenti sul mercato dell’Unione , in particolare quelli ottenuti modificando ▐ la ▐ composizione o le quantità di tali ingredienti , non dovrebbero essere considerati nuovi alimenti. ▐

(20)

Le disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (11), dovrebbero applicarsi quando, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche, un prodotto può corrispondere sia alla definizione di «medicinale» sia alla definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa dell’Unione. Al riguardo, uno Stato membro, se stabilisce conformemente alla direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, dovrebbe poter limitarne l’immissione sul mercato conformemente al diritto dell’Unione. Inoltre, i medicinali sono esclusi dalla definizione di alimento contemplata dal regolamento (CE) n. 178/2002 e non dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

(21)

I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero mantenere il proprio status di nuovi alimenti, ma dovrebbe essere necessaria un’autorizzazione per i nuovi usi di tali alimenti.

(22)

Gli alimenti destinati a usi tecnologici o che sono geneticamente modificati non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, gli alimenti geneticamente modificati rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 (12), gli alimenti usati unicamente come additivi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 (13), gli aromi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 (14), gli enzimi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 (15), e i solventi da estrazione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE (16) non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(23)

L’uso di vitamine e minerali è disciplinato da specifiche legislazioni alimentari settoriali. Le vitamine e i minerali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (17), e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (rifusione) (18), dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, tali specifici atti normativi non contemplano il caso di vitamine e sostanze minerali ottenuti con l’uso di metodi di produzione o di nuove fonti che non erano stati presi in considerazione al momento della loro autorizzazione. Pertanto, in attesa di modifica di tali specifici atti normativi, tali vitamine e sostanze minerali non dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento quando i metodi di produzione o le nuove fonti comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura delle vitamine o dei minerali tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore di sostanze indesiderabili.

(24)

I nuovi alimenti, diversi dalle vitamine e dai minerali, destinati ad usi nutrizionali particolari, all’arricchimento degli alimenti o all’uso quali integratori alimentari dovrebbero essere valutati a norma del presente regolamento. Essi dovrebbero inoltre rimanere soggetti alle norme della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006, della direttiva 2009/39/CE e delle direttive specifiche di cui alla direttiva 2009/39/CE e del suo allegato I.

(25)

Per i casi in cui non ha informazioni sul consumo umano ▐ prima del 15 maggio 1997, la Commissione dovrebbe stabilire una procedura semplice e trasparente con la partecipazione ▐ degli Stati membri . Tale procedura dev’essere adottata entro …  (19).

(26)

I nuovi alimenti dovrebbero essere immessi sul mercato dell’Unione solo se sono sicuri e non inducono in errore il consumatore. La valutazione della loro sicurezza dovrebbe basarsi sul principio di precauzione quale stabilito all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, essi non dovrebbero differire dagli alimenti che sono destinati a sostituire in maniera da risultare svantaggiosi per il consumatore sul piano nutrizionale.

(27)

È necessario applicare una procedura centralizzata e armonizzata per la valutazione della sicurezza e l’autorizzazione che risulti efficiente, di durata limitata e trasparente. Al fine di armonizzare ulteriormente le diverse procedure di autorizzazione degli alimenti, la valutazione della sicurezza dei nuovi alimenti e la loro iscrizione nell’elenco dell’Unione dovrebbero effettuarsi secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (20), che dovrebbe applicarsi ogniqualvolta non sia prevista una deroga specifica dal presente regolamento. All’atto della ricezione di una domanda di autorizzazione di un prodotto come nuovo alimento, la Commissione dovrebbe valutare la validità e l’adeguatezza della domanda. L’autorizzazione di un nuovo alimento dovrebbe tenere parimenti conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi fattori di carattere etico, ambientali e inerenti al benessere degli animali, nonché del principio di precauzione.

(28)

È opportuno altresì definire i criteri per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dai nuovi alimenti. Al fine di garantire la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti, è opportuno che a tale valutazione proceda l’Autorità ▐.

(29)

Gli aspetti etici e ambientali devono essere considerati parte della valutazione del rischio nel corso della procedura di autorizzazione. La valutazione di tali aspetti dovrebbe essere effettuata rispettivamente dal Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie e dall’Agenzia europea dell’ambiente.

(30)

Per semplificare le procedure, i richiedenti dovrebbero poter presentare un’unica domanda per alimenti disciplinati da diverse legislazioni alimentari settoriali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1331/2008. In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e il termine «Comunità» dovrebbe essere sostituito da «Unione» in tutto il regolamento.

(31)

Se gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi figurano nell’elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, la loro immissione sul mercato dell’Unione dovrebbe essere permessa alle medesime condizioni di quelli per cui è attestata l’esperienza di uso alimentare sicuro. Relativamente alla valutazione della sicurezza e alla gestione degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi, si dovrebbe tener conto dell’esperienza di uso alimentare sicuro nel loro paese d’origine. Tale esperienza non dovrebbe comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale.

(32)

È opportuno introdurre, se del caso e sulla base delle conclusioni della valutazione della sicurezza, obblighi in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per l’uso dei nuovi alimenti destinati al consumo umano.

(33)

L’iscrizione di un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti o nell’elenco degli alimenti ▐ dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di valutare gli effetti del consumo complessivo di una sostanza aggiunta o usata per la fabbricazione di quell’alimento o di un prodotto comparabile in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(34)

In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore agroalimentare, e in tal modo l’innovazione, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati forniti a sostegno di una domanda a norma del presente regolamento. Le prove scientifiche recenti e i dati oggetto di proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda di iscrizione di un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dovrebbero essere ▐ usati a beneficio di un altro richiedente successivo durante un periodo di tempo limitato senza il consenso del primo richiedente precedente. La protezione dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe impedire ad altri soggetti di richiedere l’iscrizione di un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione sulla base dei propri dati scientifici. Inoltre, la protezione dei dati scientifici non dovrebbe impedire la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative ai dati utilizzati nella valutazione della sicurezza dei nuovi alimenti. Occorre che i diritti di proprietà intellettuale siano rispettati.

(35)

I nuovi alimenti sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità  (21). In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni supplementari di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell’alimento, la sua origine o le sue condizioni d’uso. L’iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell’elenco dell’Unione può essere soggetta a condizioni d’uso specifiche od obblighi di etichettatura.

(36)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari  (22), armonizza le disposizioni degli Stati membri che riguardano le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Pertanto, le indicazioni riguardanti i nuovi alimenti dovrebbero essere effettuate soltanto a norma di tale regolamento. Se un richiedente desidera che un nuovo alimento rechi un’indicazione sulla salute per cui occorre l’autorizzazione in conformità degli articoli 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le domande concernenti il nuovo prodotto alimentare e l’indicazione sulla salute contengono entrambe una richiesta di protezione di dati oggetto di un diritto di proprietà, i periodi di protezione dei dati dovrebbero avere la stessa decorrenza e durata, su domanda del richiedente.

(37)

Il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie dovrebbe essere consultato, in casi specifici , al fine di ottenere un parere sulle questioni di carattere etico connesse con l’uso delle tecnologie e con l’immissione di nuovi alimenti sul mercato ▐.

(38)

I nuovi alimenti immessi sul mercato dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero continuare a essere immessi sul mercato. I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero essere iscritti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal presente regolamento. Inoltre, se la relazione di valutazione iniziale prevista all’articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento non è ancora stata trasmessa alla Commissione, così come in tutti i casi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è richiesta una relazione di valutazione complementare in conformità dell’articolo 6, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 258/97 , le domande presentate in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 devono essere considerate domande presentate a norma del presente regolamento. Qualora siano chiamati a pronunciarsi, l’Autorità e gli Stati membri dovrebbero tener conto del risultato della valutazione iniziale . Le altre domande pendenti presentate a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere trattate ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97.

(39)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 (23) stabilisce norme generali relative all’effettuazione di controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione in campo alimentare. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare controlli ufficiali a norma di tale regolamento al fine di far rispettare il presente regolamento.

(40)

Trovano applicazione i requisiti in materia di igiene dei prodotti alimentari stabiliti nel regolamento (CE) n. 852/2004 (24).

(41)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme armonizzate per l’immissione di alimenti nuovi nel mercato dell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(43)

▐ La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE in relazione ai criteri per stabilire se gli alimenti siano stati usati in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997 per determinare se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, per modificare e adattare la definizione di «nanomateriale ingegnerizzato» ai progressi tecnici e scientifici e in linea con le definizioni concordate di conseguenza a livello internazionale, per stabilire le disposizioni sulle procedure da seguire nei casi in cui la Commissione non disponga di informazioni circa l’utilizzazione degli alimenti destinati al consumo umano prima del 15 maggio 1997, nonché per le norme relative all’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 9 e l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione . È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l’immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell’Unione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana , della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, al contempo assicurando la trasparenza e l’efficace funzionamento del mercato interno e stimolando l’innovazione nel settore agroalimentare .

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all’immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:

i)

additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;

ii)

aromi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;

iii)

solventi da estrazione usati nella preparazione di prodotti alimentari e rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;

iv)

enzimi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;

v)

vitamine e minerali rientranti nel rispettivo ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o della direttiva 2009/39/CE, ad eccezione delle vitamine e delle sostanze minerali già autorizzati, ottenuti tramite metodi di produzione o usando nuove fonti di cui non si era tenuto conto al momento della loro autorizzazione a norma della legislazione pertinente, qualora tali metodi di produzione o nuove fonti comportino i cambiamenti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii) del presente regolamento;

b)

agli alimenti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;

c)

agli alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. Prima del … (25), la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l’immissione sul mercato dell’Unione di alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. La proposta è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Ove necessario e tenendo conto nell’ambito di applicazione definito al presente articolo, la Commissione può determinare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, se un tipo di alimento rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   S’intende inoltre per:

a)

«nuovo alimento» ▐:

i)

un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997 ▐;

ii)

gli alimenti di origine vegetale o animale quando alle piante o agli animali è applicata una tecnica di riproduzione non tradizionale non usata ▐ prima del 15 maggio 1997, ad eccezione degli alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie ;

iii)

gli alimenti sottoposti a un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell’Unione prima del 15 maggio 1997, se tale processo di produzione comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, su come è metabolizzato o sul tenore di sostanze indesiderabili;

iv)

gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

b)

«nanomateriale ingegnerizzato», qualsiasi materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i)

proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii)

proprietà fisico-chimiche specifiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche;

c)

«animali clonati», animali prodotti mediante un metodo di riproduzione asessuata e artificiale, allo scopo di produrre una copia geneticamente identica o quasi identica di un singolo animale;

d)

«progenie di animali clonati», animali prodotti mediante riproduzione sessuata, nel caso in cui almeno uno dei genitori sia un animale clonato;

e)

«alimento tradizionale proveniente da un paese terzo», un nuovo alimento naturale e non ingegnerizzato con un’esperienza di uso alimentare in un paese terzo , ossia facente parte da almeno venticinque anni prima del …  (26) della dieta abituale di gran parte della popolazione di tale paese;

f)

«esperienza di uso alimentare sicuro in un paese terzo», la circostanza che la sicurezza dell’alimento in questione è confermata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’uso passato e presente, per un periodo di almeno venticinque anni, nella dieta abituale di una grande parte della popolazione di un paese.

3.    Alla luce delle varie definizioni di nanomateriali pubblicate da diversi organismi a livello internazionale, nonché dei continui sviluppi tecnici e scientifici nel settore delle nanotecnologie, la Commissione modifica e adatta la lettera b) del paragrafo 2 del presente articolo al progresso tecnico e scientifico e utilizzando le definizioni concordate di conseguenza a livello internazionale mediante atti delegati a norma dell’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22 .

Articolo 4

Raccolta di informazioni in merito alla classificazione di un nuovo alimento

1.    La Commissione raccoglie informazioni dagli Stati membri e/o dagli operatori del settore alimentare o da ogni altra parte interessata per determinare se un alimento rientri nell’ ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri, gli operatori del settore e le altre parti interessate trasmettono alla Commissione informazioni sulla misura in cui un alimento era utilizzato per il consumo umano all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997.

2.    La Commissione pubblica tali dati e le conclusioni tratte dalle informazioni così raccolte, nonché i relativi dati non riservati a sostegno delle stesse.

3.    Per assicurare la completezza delle informazioni riguardanti la classificazione dei nuovi alimenti, la Commissione, entro e non oltre il … (26), adotta disposizioni sulle procedure da seguire nei casi in cui la Commissione non disponga di informazioni circa l’utilizzazione di un alimento destinato al consumo umano prima del 15 maggio 1997 , mediante atti delegati a norma dell’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22 .

4.   La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il tipo di informazioni che può raccogliere dagli Stati membri e/o dagli operatori del settore alimentare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22 .▐

Articolo 5

Elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

Possono essere immessi sul mercato solo i nuovi alimenti iscritti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti («elenco dell’Unione»). L’elenco dell’Unione è tenuto dalla Commissione, che lo pubblica su un’apposita pagina accessibile al pubblico del suo sito Internet.

Capo II

Requisiti per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione

Articolo 6

Divieto di nuovi alimenti non conformi

Non sono ammessi sul mercato nuovi alimenti che non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Condizioni generali per l’iscrizione di nuovi alimenti negli elenchi dell’Unione

1.   Un nuovo alimento può essere iscritto nell’elenco dell’Unione pertinente solo se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

in base alle prove scientifiche disponibili, non risulta presentare rischi per la salute del consumatore e degli animali, il che implica che la valutazione del rischio terrà conto degli effetti cumulativi e sinergici nonché dei possibili effetti nocivi per particolari categorie di popolazione ;

b)

non induce in errore il consumatore;

c)

se è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale;

d)

nella valutazione del rischio si tiene conto del parere dell’Agenzia europea dell’ambiente, pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione della valutazione dell’Autorità, sulla portata delle conseguenze dannose per l’ambiente risultanti dal processo di produzione e da condizioni normali di consumo;

e)

nella valutazione del rischio si tiene conto del parere del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione della valutazione dell’Autorità, sulla portata delle eventuali obiezioni di carattere etico;

f)

un nuovo alimento che possa produrre effetti negativi su determinate categorie della popolazione sarà autorizzato solo previa attuazione di misure specifiche atte a prevenire tali effetti negativi;

g)

non deriva da animali clonati o dalla loro progenie;

h)

ove richiesto da esigenze di sicurezza dell’utilizzo, saranno fissati livelli massimi di assunzione del nuovo alimento, come tale o come componente di altri prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari;

i)

sono stati valutati gli effetti cumulativi dei nuovi alimenti che sono utilizzati in differenti prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

2.     I prodotti alimentari sottoposti a processi produttivi che richiedono metodi specifici di valutazione del rischio (ad es. i prodotti che ricorrono a nanotecnologie) non possono essere iscritti nell’elenco dell’Unione fino a quando l’impiego di tali metodi specifici non sia stato approvato dall’Autorità e un’adeguata valutazione della sicurezza basata su tali metodi non abbia dimostrato la sicurezza dell’utilizzo dei prodotti alimentari in questione.

3.     Un nuovo alimento può essere iscritto nell’elenco dell’Unione solo se l’autorità competente ha emesso un parere attestante che il prodotto non è nocivo per la salute.

4.     In caso di dubbio, dovuto ad esempio ad insufficiente certezza scientifica o alla mancanza di dati, si applica il principio di precauzione e l’alimento in questione non è iscritto nell’elenco dell’Unione.

Articolo 8

Contenuto dell’elenco dell’Unione

1.    La Commissione aggiorna l’elenco dell’Unione , anche per quanto riguarda i casi di protezione dei dati di cui all’articolo 14, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 . In deroga all’articolo 7 , paragrafi da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 1331/2008, il regolamento che aggiorna l’elenco dell’Unione è adottato mediante atti delegati, a norma dell’ articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. La Commissione pubblica l’elenco dell’Unione su un’apposita pagina del suo sito Internet.

2.   L’iscrizione di un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione comprende :

a)

una descrizione dell’alimento;

b)

l’uso previsto dell’alimento;

c)

le condizioni d’uso;

d)

se del caso, precisa, ulteriori requisiti specifici in materia di etichettatura per informare il consumatore finale;

e)

la data di iscrizione del nuovo alimento nell’elenco dell’Unione e la data di ricevimento della domanda;

f)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

g)

la data e i risultati dell’ultima ispezione ai sensi degli obblighi in materia di monitoraggio di cui all’articolo 12;

h)

il fatto che l’iscrizione si basa su nuove prove scientifiche e/o su dati oggetto di un diritto di proprietà cui si applica la tutela a norma dell’articolo 14;

i)

il fatto che il nuovo alimento può essere immesso sul mercato solo dal richiedente di cui alla lettera f), a meno che un richiedente successivo non ottenga l’autorizzazione per tale alimento senza che ciò pregiudichi i dati oggetto di un diritto di proprietà del primo richiedente.

3.     Per tutti i nuovi alimenti è obbligatorio il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Tutti gli alimenti di cui è stata autorizzata l’immissione sul mercato sono riesaminati dopo cinque anni e ogniqualvolta siano disponibili nuovi dati scientifici. Nel quadro di tale monitoraggio occorre prestare particolare attenzione alle categorie della popolazione la cui dieta presenta i più alti livelli di assunzione.

4.     Qualora un nuovo alimento contenga una sostanza che può presentare rischi per la salute umana in caso di consumo eccessivo, esso è soggetto ad autorizzazione per l’uso entro limiti massimi in determinati alimenti o categorie di alimenti.

5.     Nell’elenco degli ingredienti figura chiaramente ogni ingrediente presente sotto forma di nanomateriale. La dicitura «nano» tra parentesi segue la denominazione di tali ingredienti.

6.     Prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, l’elenco dell’Unione è aggiornato a norma del paragrafo 1 del presente articolo in modo che, se l’alimento autorizzato è ancora conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, non figurino più le indicazioni specifiche di cui al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo.

7.     Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dell’Unione con l’aggiunta di un nuovo alimento, quando quest’ultimo non contiene o non si compone di alimenti soggetti alla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 14 e quando:

a)

il nuovo alimento è equivalente ad alimenti esistenti, per composizione, per come è metabolizzato e per livello di sostanze indesiderabili; o

b)

il nuovo alimento contiene o si compone di alimenti precedentemente approvati per uso alimentare nell’Unione e quando il nuovo uso previsto non comporta un aumento significativo dell’assunzione da parte dei consumatori, inclusi i consumatori facenti parte di gruppi vulnerabili,

la procedura di notifica prevista all’articolo 11 si applica per analogia, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo

1.    Un operatore del settore alimentare che intenda immettere sul mercato dell’Unione un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo lo notifica alla Commissione , indicando il nome ▐ dell’alimento , la sua composizione e il suo paese d’origine ▐.

La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l’esperienza di utilizzo sicuro dell’alimento in qualsiasi paese terzo .

2.   La Commissione inoltra senza indugio la notifica, comprensiva della dimostrazione dell’esperienza di utilizzo alimentare sicuro di cui al paragrafo 1 , agli Stati membri e all’Autorità , e la mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet .

3.   ▐ Entro quattro mesi dalla data alla quale la notifica di cui al paragrafo 1 è inoltrata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2, uno Stato membro e l’Autorità possono informare la Commissione di avere obiezioni motivate in materia di sicurezza, sulla base di dati scientifici, all’immissione sul mercato dell’alimento tradizionale in questione .

In tal caso, l’alimento non è immesso sul mercato dell’Unione e si applicano gli articoli da 5 a 8. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata una domanda ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008. In alternativa, il richiedente può optare per il ritiro della notifica.

La Commissione informa l’operatore interessato del settore alimentare senza indebito ritardo e in modo dimostrabile, entro e non oltre cinque mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1.

4.    In assenza di obiezioni motivate sulla sicurezza basate su dati scientifici e di una comunicazione in merito fatta all’operatore del settore alimentare in conformità del paragrafo 3, l’alimento tradizionale può essere immesso sul mercato dell’Unione cinque mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 .

5.   ▐ La Commissione pubblica un elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono essere immessi sul mercato dell’Unione in conformità del paragrafo 4 su una pagina apposita del proprio sito Internet. Tale pagina è accessibile mediante un collegamento dalla pagina dell’elenco dell’Unione di cui all’articolo 5 .

6.     Al fine di garantire il regolare funzionamento della procedura di notifica di cui al presente articolo, la Commissione, entro il … (27), adotta le norme dettagliate sull’applicazione del presente articolo mediante atti delegati a norma dell’articolo 20 e fatte salve le condizioni degli articoli 21 e 22.

Articolo 10

Orientamenti tecnici

Fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1331/2008 prima del  (27), la Commissione, se del caso e in stretta cooperazione con l’Autorità , gli operatori del settore alimentare e con le piccole e medie imprese, fornisce orientamenti e strumenti tecnici per assistere ▐ gli operatori del settore alimentare, e in particolare le piccole e medie imprese ▐, nella preparazione e nella presentazione delle domande a norma del presente regolamento. I richiedenti possono fare riferimento alla raccomandazione 97/618/CE fintanto che essa non è sostituita da un orientamento tecnico riveduto, emesso in conformità del presente articolo.

L’orientamento tecnico e gli strumenti in questione sono pubblicati, entro il … (27), su un’apposita pagina, accessibile al pubblico, del sito Internet della Commissione.

Articolo 11

Parere dell’Autorità

Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, se del caso, l’Autorità, in particolare:

a)

accerta se il nuovo alimento , a prescindere dal fatto che sia destinato o meno a sostituire un alimento già presente sul mercato , presenti un rischio di effetti nocivi o di tossicità per la salute umana, tenendo anche conto delle implicazioni di eventuali nuove caratteristiche ;

b)

tiene conto dell’esperienza di uso alimentare sicuro degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi .

Articolo 12

Obblighi ▐ per gli operatori del settore alimentare

1.   Per ragioni legate alla sicurezza alimentare e previo parere dell’Autorità, la Commissione impone un obbligo in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Tal monitoraggio avviene cinque anni dopo la data di inserimento di un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione ▐.

2.     Gli obblighi in materia di monitoraggio si applicano anche ai nuovi alimenti già presenti sul mercato, compresi quelli che sono stati approvati nel quadro della procedura semplificata di notifica di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97.

3.     Gli Stati membri nominano le autorità competenti che saranno responsabili del monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

4.   Il produttore e gli operatori del settore alimentare o l’Autorità informano immediatamente la Commissione di:

a)

qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influire sulla valutazione della sicurezza dell’uso del nuovo alimento;

b)

qualsiasi divieto o restrizione imposti dall’autorità competente di un paese terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato.

Tutti gli operatori del settore alimentare notificano alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro in cui operano ogni problema sanitario di cui siano stati informati dai consumatori o dalle organizzazioni per la tutela dei consumatori.

Le autorità competenti dello Stato membro riferiscono alla Commissione entro tre mesi dal completamento del controllo. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre un anno dal termine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie

Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può consultare il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie al fine di ottenere il suo parere su questioni di carattere etico riguardanti la scienza e le nuove tecnologie che rivestono una notevole importanza dal punto di vista dell’etica.

La Commissione rende pubblico ogni eventuale parere del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie .

Articolo 14

Protezione dei dati

1.   Su richiesta del richiedente corroborata da informazioni adeguate e verificabili inserite nel fascicolo di domanda, le recenti prove scientifiche e i dati scientifici oggetto di un diritto di proprietà a sostegno della domanda non possono essere usati a beneficio di un’altra domanda per un periodo di cinque anni a partire dalla data d’iscrizione del nuovo alimento nell’elenco dell’Unione , a meno che il richiedente successivo non abbia convenuto con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, e qualora :

a)

le prove scientifiche recenti e/o i dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente al momento in cui è stata presentata la prima domanda (dati scientifici protetti);

b)

il richiedente precedente aveva diritto esclusivo di riferimento ai dati ▐ protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la ▐ domanda precedente ; ▐

c)

il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato se il richiedente precedente non avesse presentato i dati ▐ protetti da proprietà industriale; e

d)

i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda.

Tuttavia, il richiedente precedente può concordare con il richiedente successivo la possibilità di usare tali dati e informazioni.

2.     I dati provenienti da progetti di ricerca parzialmente o interamente finanziati dall’Unione e/o da istituzioni pubbliche sono pubblicati insieme alla domanda e possono essere utilizzati liberamente da altri richiedenti.

3.     Al fine di evitare la ripetizione di studi che coinvolgono vertebrati, un richiedente successivo è autorizzato a fare riferimento a studi su vertebrati e ad altri studi che possano evitare le sperimentazioni su animali. Il proprietario dei dati può chiedere un adeguato compenso per il loro utilizzo.

4.   La Commissione determina, in consultazione con il richiedente, a quale informazione deve essere concessa la protezione di cui al paragrafo 1 e informa della sua decisione il richiedente, l’Autorità e gli Stati membri.

Articolo 15

Protezione armonizzata dei dati

Nonostante l’autorizzazione di un nuovo alimento conformemente agli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1331/2008 o l’autorizzazione di un’indicazione sulla salute conformemente agli articoli 17, 18 e 25 del regolamento (CE) n. 1924/2006, qualora si intenda ottenere un’autorizzazione per un nuovo alimento e per un’indicazione sulla salute ad esso relativa, e qualora la protezione dei dati in virtù delle disposizioni di entrambi i regolamenti sia giustificata e il richiedente ne faccia domanda, i dati concernenti l’autorizzazione e la relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea coincidono e i periodi di protezione dei dati decorrono simultaneamente.

Articolo 16

Misure di ispezione e controllo

Al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, vengono attuati controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

Capo III

Disposizioni generali

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (28) e notificano senza indugio qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 18

Prerogative degli Stati membri

1.     Qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l’uso di un alimento o di un ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l’uso sul proprio territorio dell’alimento o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

2.     La Commissione, in stretta cooperazione con l’Autorità, esamina quanto prima i motivi di cui al paragrafo 1 e adotta le misure necessarie. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di tali misure.

Articolo 19

Atti delegati

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento indicati nell’articolo 1, la Commissione adotta, entro il … (29), ulteriori criteri per valutare se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, come indicato nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), mediante atti delegati, conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 6 e all’articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 21.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 22.

Articolo 21

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 6 e all’articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere adoperata per informare l’altra istituzione, e la Commissione, entro un termine prima di adottare una decisione definitiva, ▐ i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca .

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato , esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni ad un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 23

Riesame

1.   Entro il … (30) e alla luce delle esperienze acquisite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 9 e 14, accompagnata, se del caso, da proposte legislative.

2.    Non oltre il … (31) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tutti gli aspetti degli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie, seguita, se del caso, da proposte legislative.

3.   Le relazioni e le eventuali proposte sono rese accessibili al pubblico.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 sono abrogati con effetto a decorrere dal … (32) eccetto per quanto riguarda le richieste pendenti disciplinate dall’articolo 26 del presente regolamento.

Articolo 25

Istituzione dell’elenco dell’Unione

Entro il … (32) la Commissione istituisce l’elenco dell’Unione, iscrivendovi i nuovi alimenti autorizzati e/o notificati in virtù degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 258/97 nell’elenco dell’Unione, comprese, se del caso, le eventuali condizioni di autorizzazione.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Ogni domanda di immissione di un nuovo alimento sul mercato ▐ presentata a uno Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 , qualora la relazione di valutazione iniziale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento non sia ancora stata ▐ trasmessa alla Commissione prima del … (32) è considerata una domanda a norma del presente regolamento.

2.   Le altre domande ▐ presentate a norma dell’ articolo 3, paragrafo 4, e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 258/97 prima del …  (32) sono trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97 .

Articolo 27

Modifiche al regolamento (CE) n. 1331/2008

Il regolamento (CE) n. 1331/2008 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

all’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il presente regolamento stabilisce una procedura di valutazione e autorizzazione (“procedura uniforme”) per gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari, gli aromi alimentari e le fonti di aromi alimentari, ▐ usati o destinati ad essere usati nei o sui prodotti alimentari e nuovi alimenti (“sostanze o prodotti”), che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti nell’Unione nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. ▐.

2.   La procedura uniforme definisce le modalità dell’aggiornamento degli elenchi di sostanze e prodotti di cui è autorizzata l’immissione sul mercato dell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008, del regolamento (CE) n. 1332/2008, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sui nuovi alimenti (33)  (35) (“le legislazioni alimentari settoriali”).

3)

all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 1 e all’articolo 13 il termine «sostanza» e «sostanze» è sostituito da «sostanza o prodotto» o «sostanze o prodotti» ▐;

4)

il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

5)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   È possibile presentare un’unica domanda relativa a una sostanza o a un prodotto per aggiornare i diversi elenchi dell’Unione previsti dalle diverse legislazioni alimentari settoriali, purché la domanda sia conforme alle disposizioni delle legislazioni alimentari settoriali.»;

6)

all’articolo 6, all’inizio del paragrafo 1 è inserita la frase seguente:

«Se sussistono dubbi circa la sicurezza, giustificati da ragioni scientifiche, al richiedente è chiesto di fornire informazioni supplementari, da determinarsi, concernenti la valutazione del rischio.»;

7)

il termine «Comunità» è sostituito da «Unione» in tutto il testo.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (36).

Tuttavia, gli articoli 25, 26 e 27 si applicano a decorrere dal … (37). Inoltre, in deroga al secondo comma del presente articolo e in deroga all’articolo 16, secondo comma del regolamento (CE) n. 1331/2008, possono essere presentate domande a norma del presente regolamento a decorrere dal … (37) per l’autorizzazione di un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv) del presente regolamento, se l’alimento in questione è già presente sul mercato dell’Unione a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 81.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 236), posizione del Consiglio in prima lettura del 15 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 38), posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010.

(3)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)   GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 42.

(5)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(6)  GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

(7)  GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

(8)   GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.

(9)   The EFSA Journal (2008) 767, pag. 32.

(10)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(11)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(12)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(14)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(15)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(16)  Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

(17)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(18)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(19)   GU: inserire la data: Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(21)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(22)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(23)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(25)   GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(26)   GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.

(27)  GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(28)  GU: inserire la data corrispondente a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(29)  GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(30)  GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(31)  GU: inserire la data corrispondente a tre anni e sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(32)  GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(33)  GU L … ()

(34)  GU: inserire il riferimento di pubblicazione del presente regolamento.»

(35)  GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

(36)  GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(37)  GU: inserire la data corrispondente all’entrata in vigore del presente regolamento.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/193


Mercoledì 7 luglio 2010
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)***II

P7_TA(2010)0267

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

2011/C 351 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2007)0844),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua posizione in prima lettura (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 gennaio 2009 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2008 (3),

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0145/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 191.

(2)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 46.

(3)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 60.


Mercoledì 7 luglio 2010
P7_TC2-COD(2007)0286

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/75/UE)


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/194


Mercoledì 7 luglio 2010
Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati ***II

P7_TA(2010)0268

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

2011/C 351 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0644),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua posizione in prima lettura (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1o ottobre 2009 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0149/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.

(2)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.


Mercoledì 7 luglio 2010
P7_TC2-COD(2008)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 995/2010)


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/195


Mercoledì 7 luglio 2010
Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea per i valori mobiliari ***I

P7_TA(2010)0269

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglifo recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

2011/C 351 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, l’articolo 50, l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su basi nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale ▐. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’ Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1 bis)

Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati.

(2)

La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza dovrebbe essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Conformemente, la relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europe a. La relazione de Larosière ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) , comprendente tre autorità europee ▐ di vigilanza (ESA) , una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un comitato europeo per il rischio sistemico.

(3)

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» (5), la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione dell'ESFS e nella ▐ comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» (6) ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.

(4)

Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione dell'ESFS comprendente tre nuove ESA . Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno ed assicurando un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito . Esso ha sottolineato che occorre che le ESA dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali l'ESFS potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(5)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi dell'ESFS , che creano altresì le tre ESA .

(6)

Affinché l'ESFS possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell’Unione nel settore di attività delle tre ESA . Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle ESA , l’integrazione di taluni poteri previsti dalla ▐ normativa d ell’Unione oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS .

(7)

Occorre che l’istituzione delle tre ESA sia accompagnata dall’elaborazione di un codice unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. ▐

(7 bis)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che , nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, le ESA possono elaborare progetti di standard tecnici da presentare alla Commissione per l'adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in forma di atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva individua una prima serie di tali settori e non dovrebbe pregiudicare l'inclusione di altri settori in futuro.

(7 ter)

Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le ESA hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici e le modalità della relativa adozione. Mentre le pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all'articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati, le norme e i principi generali riguardanti i meccanismi per il controllo degli atti di attuazione vanno basati sulla decisione 1999/468/CE fino a quando non sarà approvato il regolamento previsto all'articolo 291 TFUE.

(8)

Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa e l’applicazione . Dovrebbero essere selezionate unicamente le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, secondo le loro procedure abituali .

(9)

Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici adottati come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio , integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo . Dall’altro lato, gli standard tecnici a dottati come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un'applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell’Unione . Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. ▐

(9 bis)

Nel caso degli atti delegati è opportuno introdurre la procedura di adozione degli standard tecnici di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA]. Gli standard tecnici di esecuzione devono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA] Il Consiglio europeo ha approvato l'approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione in molti settori ed un'ampia serie di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che essi siano adottati dopo l’adozione della misura di livello 2 e che ne rispettino il contenuto.

(9 ter)

Gli standard tecnici vincolanti alimentano un codice unico per la normativa in materia di servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui nella presente fase taluni requisiti degli atti legislativi dell'UE non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, gli standard tecnici vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Gli standard tecnici dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità prudenziale.

(10)

Come stabilito nei regolamenti istitutivi dell’ESFS, prima di presentare gli standard tecnici alla Commissione, occorre che le autorità di vigilanza europee, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(11)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate nella legislazione dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) …/2010 [EIOPA] e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le ESA dovrebbero potere, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall'ESA , che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le ESA dovrebbero poter decidere sul caso.

(12)

In generale, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le ESA siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità di vigilanza competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o sostanziali legati all’osservanza del diritto dell'Unione.

(12 bis)

La presente direttiva individua una prima serie di situazioni in cui può essere necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità alla normativa dell'Unione e le autorità di vigilanza possono non essere in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza coinvolte dovrebbe poter sottoporre il problema all’Autorità di vigilanza europea competente. Quest’ultima dovrebbe agire secondo la procedura stabilita nel proprio regolamento istitutivo. Essa può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate dall’Autorità di vigilanza europea non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto Unione.

(13)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (7), prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . Quest’approccio chiarisce che , mentre non dovrebbe essere possibile per l’Autorità bancaria europea sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti a norma della legislazione dell'Unione, i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(14)

Per assicurare che una transizione regolare alle nuove ESA dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) o dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), in tutta la normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a detti tre comitati rispettivamente con «Autorità bancaria europea (EBA) » , «Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) » e «Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ».

(14 bis)

L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, deve essere effettuato caso per caso e completato integralmente entro tre anni. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE.

(14 ter)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per formulare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(14 quater)

Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

(15)

La nuova architettura di vigilanza creata dall’ESFS richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le ESA . Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle ESA ▐.

(15 bis)

Le informazioni riservate trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

(16)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS ▐ dispongono che le ESA possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8) e la direttiva 2006/48/CE, per consentire alle ESA di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

(17)

La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di imprese finanziarie nell'Unione europea , la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità competente nazionale, migliorerà la trasparenza e rifletterà meglio il mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle ESA il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell'Unione europea . Ciò riguarda l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità di vigilanza nazionali. Ciò riguarda anche il registro delle imprese di investimento e l’elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all’ESMA il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (9) ▐.

(18)

Nelle materie per le quali le ESA sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’ESA, a meno che la regolamentazione pertinente non stabilisca un’altra scadenza .

(18 bis)

I compiti dell'ESMA in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (10) non dovrebbero pregiudicare la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino del TFUE.

(18 ter)

Gli standard tecnici redatti dall'EIOPA in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (11) non dovrebbero pregiudicare le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.

(18 quater)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5 della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] prescrive che, in generale, siffatti accordi di delega siano notificati all'autorità almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell'esperienza acquisita nel trasferimento dell'approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede anche scadenze più brevi, è opportuno non applicare l'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] a questa situazione.

(18 quinquies)

In questa fase le ESA non dovrebbero elaborare progetti di standard tecnici sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l'attività. Tuttavia, data l'importanza di tali requisiti, le ESA dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza e prudenziali con quelle migliori. Dovrebbero fare altrettanto per i requisiti prudenziali per la sede di tali istituti.

(18 sexies)

L'obiettivo di elaborare progetti di standard tecnici in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell'esame da parte delle autorità competenti. Detti standard dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituiti di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, nell'ambito dei requisiti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e fatti salvi i requisiti degli standard tecnici.

(19)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario , preservare l’economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione , l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19 bis)

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle ESA di progetti di standard tecnici previsti dalla presente direttiva e formula proposte appropriate.

(20)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (12), la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ▐ (13), la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (14), la direttiva 2003/41/CE ▐ (15), la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ▐ (16), la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (17), la direttiva 2006/48/CE ▐ (18), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (19) e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (20),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

2)

all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano all’ ESMA ; essi informano l’ ESMA circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’ ESMA pubblica dette informazioni sul suo sito web .»;

2 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2.    Il coordinatore, designato in conformità dell'articolo 10, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo, o in assenza di questa all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, istituito dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio (22) (di seguito “il comitato congiunto”).

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«3.   Il JCESA pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l’aggiornamento . Tali informazioni sono accessibili tramite un hyperlink presente su ciascuno dei siti web delle Autorità di vigilanza europee.»;

1 bis)

all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c bis)

la messa a punto di un regime di risoluzione dettagliato, da aggiornare su base regolare e da riesaminare con periodicità almeno annuale, che comprenda un meccanismo di intervento rapido strutturato, azioni correttive immediate e un piano di emergenza in caso di fallimento.»;

1 ter)

il titolo della sezione III è sostituito dal seguente:

1 quater)

la sezione seguente viene aggiunta alla sezione 3:

«Articolo -10

A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il comitato congiunto garantisce una osservanza omogenea delle norme sul piano transsettoriale e transfrontaliero conformemente alla legislazione dell'Unione europea.»;

1 quinquies)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Al fine di garantire l'esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del JCESA.»;

1 sexies)

all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre autorità competenti interessate, concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2 e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA elabora orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;

1 septies)

all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.…/2010 [CERS].»;

1 octies)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

1.     Le autorità competenti cooperano con il JCESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio al JCESA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1 nonies)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare ed europea, di scambiare tra di loro informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare ed europea in conformità della presente direttiva e con le autorità di vigilanza europee a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1 decies)

l’articolo 16, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il JCESA e gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA può elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le norme settoriali, nei casi in cui si applica l ’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo , sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e le pertinenti indicazioni applicabili fornite dal JCESA a norma degli articoli 8 e 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. L’autorità competente consulta altresì il JCESA prima di procedere a tale verifica.»;

2 bis)

all’articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.     Qualora un'autorità competente decida che un paese terzo ha una vigilanza equivalente contro il parere di un'altra autorità competente rilevante, quest'ultima può segnalare la questione al JCESA, il quale può intervenire in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 ter)

all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Fatto salvo l'articolo 218, paragrafi 1 e 2 TFUE, la Commissione, assistita dal JCESA, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

3)

il titolo del capo III, prima dell’articolo 20, è sostituito dal seguente:

4)

all’articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

«1.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, a norma degli articolo 21, 21 bis e 21 ter, le modifiche tecniche riguardanti i seguenti aspetti della presente direttiva:

a)

la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

b)

la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, allo scopo di assicurare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione;

c)

l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni della direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

d)

la definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali;

e)

il coordinamento delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II al fine di agevolare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione.»;

5)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21 ter.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 bis e 21 ter.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso.

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Il JCESA può fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori dell'Unione. Il JCESA riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti pertinenti.»;

e)

il paragrafo 5 è soppresso;

6)

sono inseriti i seguenti articoli :

«Articolo 21 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.

Articolo 21 quater

Standard tecnici

1.   Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], possono elaborare ▐:

a)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l' applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE (23)* del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle “autorità competenti rilevanti”;

c)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

d)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 6, paragrafo 2, per assicurare l' applicazione uniforme dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4;

e)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 7, paragrafo 2, per assicurare l' applicazione uniforme delle procedure per l' inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al secondo comma di detto articolo ;

f)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 8, paragrafo 2, per assicurare l'applicazione uniforme delle procedure per l' inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al terzo comma di detto articolo.

2.    Alla Commissione sono delegati i poteri per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. Alla Commissione sono conferiti i poteri per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alle lettere d), e) e c) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

-1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità con gli standard adottati dalla Commissione secondo la procedura degli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del primo e del terzo comma per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

b)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le misure relative ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

-1 bis)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«10 bis.     L’ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a un'armonizzazione coerente e a condizioni uniformi di applicazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati dalla Commissione in conformità del sesto trattino del primo comma del paragrafo 10.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 ter)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il testo esistente è numerato come paragrafo 1 e sostituito dal seguente:

«1.     I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle misure di esecuzione. Tali disposizioni sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     L’ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 quater)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'ESMA tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del primo comma. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.»;

-1 quinquies)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1.

l ’articolo 16 viene così modificato :

a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 258 TFUE, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può portare tale rifiuto o mancanza di seguito all’attenzione dell’ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento n. …/2010 [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento .»;

b)

al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 258 TFUE, un’autorità competente, la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta, può portare tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all’attenzione dell’ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010. [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5.     Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4,l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] .»;

1 bis)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all''articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 17 bis.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

1 ter)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 17 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

-1)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), che le pubblica sul proprio sito web;»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'EIOPA al momento del rilascio di detta autorizzazione.»;

1)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«2.    L'EIOPA, istituito con regolamento (UE) n.…/2010, può elaborare progetti di standard di esecuzione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi) .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

1 bis)

all’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate e viene comunicata all'ente interessato. È comunicata anche all'EIOPA.»;

1 ter)

all’articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare – in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche – la Commissione, facendo riferimento al parere dell'EIOPA, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.»;

2)

all’articolo 20 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«11.    Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. ▐

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'EIOPA. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].»;

2 bis)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

b)

è inserito il comma seguente:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

-1)

all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.     Per assicurare l’armonizzazione coerente della presente direttiva, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e paragrafo 2, lettere a), b), e), f), g) e h).

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 bis)

all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per provvedere all'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 ter)

nell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     L’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1)

all’articolo 8 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.    L’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'ESMA e contestualmente all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti informano l'ESMA e le forniscono una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’ ESMA e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare le comunicazioni tra autorità di vigilanza e con l'ESMA, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3)

L’articolo 14 viene così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve essere accessibile all'ESMA tramite l'autorità competente, inoltre è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.»;

b)

è inserito il comma seguente:

«4 bis.   L’ ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.»;

4)

nell'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«3.   Per assicurare l’armonizzazione coerente, per specificare i requisiti di cui al presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, L’ ESMA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

5)

l’articolo 17 viene così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il prospetto approvato nello Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 16, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.»;

6)

all’articolo 18 sono inseriti i seguenti paragrafi ▐:

«3.   Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’ ESMA .

L’ ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione dei prospetti (inclusi, se del caso, i relativi supplementi) che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un link alle voci pubblicate sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

4.   Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

7)

l’articolo 21 viene così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

1 ter.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«L'autorità dovrebbe poter partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

8)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all' ESMA e al Comitato europeo per il rischio sistemico , fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all'impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e al regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB] . Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’ ESMA o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

8 bis)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Provvedimenti cautelari

1.     Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

2.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.».

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

-1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definisce i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.»;

-1 bis)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione chiarisce, in forma di atti delegati ai sensi degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.»;

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L’ ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell'Unione . Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata e viene aggiornato regolarmente. L' ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento .

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.»;

2)

all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 12, l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per :

a)

specificare le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;

b)

specificare i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

c)

specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o lo fornitura della informazioni di cui a detti articoli.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 bis)

all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:

«Ogni evoca dell’autorizzazione viene notificata all’ESMA.»;

3)

all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

« 8.    Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2.

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli articoli 10, 10 bis e 10 ter, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4 .

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3 bis)

all’articolo 10 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure intese ad adeguare i criteri contenuti nel primo comma del presente paragrafo.»;

3 ter)

all’articolo 13, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.»;

3 quater)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell'Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto degli orientamenti forniti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 217 TFUE.

L'autorità assiste la Commissione ai fini del presente articolo.»;

3 quinquies)

all’articolo 16, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

«L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente articolo.»;

3 sexies)

all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure volte a:»;

3 septies)

all’articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l'ESMA pubblicano sui propri siti web un elenco di detti mercati che sono considerati equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente. L'ESMA assiste la Commissione in tale valutazione dei mercati di paesi terzi.»;

3 octies)

all’articolo 19, paragrafo 10, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«10.     Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:»;

3 nonies)

all’articolo 21, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.     Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione concernenti:»;

3 decies)

all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che definiscono:»;

3 undecies)

all’articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'ESMA pubblica sul suo sito web riferimenti e link ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.»;

3 duodecies)

all’articolo 24, paragrafo 5, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«5.     Per garantire l’armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4, alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, definisce:»;

3 terdecies)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), gli Stati membri, coordinati dall'ESMA conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     Per assicurare che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, precisa i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.»;

3 quaterdecies)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, come definita all'articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la pubblica sul suo sito web.»;

b)

al paragrafo 7, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«7.     Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese d'investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:»;

3 quindecies)

all’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:»;

3 sexdecies)

all’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

3 septdecies)

all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

4)

l’articolo 31 viene così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6 .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 (ESMA).

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5)

all’articolo 32 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«10.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9 .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 . ▐»;

5 bis)

all’articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.     Ogni revoca dell’autorizzazione viene notificata all’ESMA.»;

5 ter)

all’articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.     Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire le modalità di applicazione della lettera d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5 quater)

all’articolo 40, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.     Per garantire la coerente armonizzazione e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione […], mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter:»;

5 quinquies)

all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.»;

5 sexies)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis.     Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione del paragrafo 1. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5 septies)

all’articolo 44, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure riguardanti:»;

5 octies)

all’articolo 45, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari, tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e assicurare l’armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

6)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli altri Stati membri e all' ESMA . Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L' ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento.»;

7)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’ ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l’aggiornamento.»;

7 bis)

all’articolo 51 sono inseriti i seguenti commi:

«Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tutte le informazioni relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del comma precedente. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva.»;

8)

all’articolo 53 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«3.   Le autorità competenti comunicano all’ ESMA le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L' ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.»;

8 bis)

l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

8 ter)

all’articolo 56, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L'ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l’aggiornamento.»;

8 quater)

all’articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.»;

8 quinquies)

all’articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le modalità di cooperazione delle autorità competenti e stabilisce i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.»;

9)

all’articolo 56 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo , L' ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

10)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

a bis)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l'Autorità deve poter partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010. » ;

11)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5.    Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all’ ESMA , al comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (EU) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»;

11 bis)

all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente e l’ESMA informano l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.»;

12)

all’articolo 60 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2 , l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

13)

l’articolo 62 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

b)

al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

c)

al paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

13 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 62 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

14)

all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], l' ESMA possono stipulare accordi di collaborazione, che prevedano scambi d’informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 54. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Gli Stati membri e l’ ESMA possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri e l’ ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

a)

la vigilanza sugli enti creditizi, su altre organizzazioni finanziarie, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;

b)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

c)

la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

d)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e altre procedure analoghe;

e)

la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.»;

14 bis)

l’articolo 64 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, e all'articolo 56, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 64 quater.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«-2 bis.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

-2 ter.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite all'articolo 64 bis e all'articolo 64 ter.»;

c)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Nessun atto delegato adottato può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso.

14 ter)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 64 bis

Revoca della delega

1.     La delega dei poteri di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e all'articolo 56, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 64 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 7

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

-1)

l’articolo 2, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti stabiliti nel paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, atti delegati e misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27ter.»;

-1 bis)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito la lettera seguente:

«a bis)

un allegato comprendente un riepilogo dei conti annuali per paese:»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.»;

-1 ter)

l’articolo 5, paragrafo 6, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure secondo la procedura di cui agli articoli 27, paragrafo 2 e 2 bis.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

-1 quater)

l’articolo 9, paragrafo 7, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

b)

il secondo comma è sostituito da quanto segue:

«La Commissione definisce inoltre la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

1)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 8:

i)

al primo comma l'alinea è sostituito dal seguente:

«8.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure volte a:»,

ii)

la lettera a) è soppressa,

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«9.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 ▐:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:»,

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il contenuto della notifica da effettuare:»,

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 bis)

all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

2 ter)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

2 quater)

all’articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

2 quinquies)

all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10, deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 1 o 3, al fine di:

a)

consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;

b)

coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.»;

2 sexies)

all’articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

In particolare la Commissione specifica:

a)

le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»;

2 septies)

il primo comma dell’articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.     L'ESMA elabora orientamenti, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»;

2 octies)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e all'articolo 12, paragrafo 6, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti.

L’autorità competente informa quindi l’ESMA dell’esenzione concessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per garantire l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione:

i)

istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le informazioni, incluse le relazioni finanziarie, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo,

ii)

certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 31. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma, la Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese.

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per assicurare un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure per determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»;

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»;

e)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7 bis.     L'ESMA assiste la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 nonies)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.     Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano la Commissione e l'ESMA.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA conformemente all'articolo 13, paragrafo3, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»;

3)

l’articolo 25 viene così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2 ter.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra autorità competenti o alla trasmissione di queste all' ESMA e al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, conformemente all'articolo 18 del regolamento (…/…/ESMA), possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'articolo 24. Gli Stati membri informano l'ESMA quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»;

3 bis)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Provvedimenti cautelari

1.     L'autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

2.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione dei propri obblighi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.»;

3 ter)

il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

3 quater)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 quater.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»;

3 quinquies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 27 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 8

Modifiche della direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è così modificata:

-1 bis)

l’articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).»;

-1 ter)

all’articolo 16, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»;

-1 quater)

all’articolo 28, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.»;

-1 quinquies)

all’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri e le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo e dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.»;

1)

all’articolo 31 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all’articolo 42 di detti regolamenti per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma , del presente articolo .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

2)

all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3.    Per assicurare l'armonizzazione coerente e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’EBA, l’ESMA e l’EIOPA, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del Parlamento europeo e del Consiglio per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

2 bis)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 37 bis

1.     Le autorità competenti cooperano con le ESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono alle ESA tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 ter)

il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

2 quater)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, per garantire un’armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure:»,

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter.»;

2 quinquies)

L’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 41 bis.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 quater.     La facoltà di adottare atti delegati è conferita alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41bis e 41ter.»;

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

2 sexies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 41 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

«Articolo 41 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

1)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e li notificano alla Commissione e all’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.    Per assicurare l'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:

a)

progetti di standard di regolamentazione relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 7;

b)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni di osservanza del requisito di cui all'articolo 8;

c)

progetti di standard tecnici di esecuzione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette informazioni;

d)

progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 12.

L’EBA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .

Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

1 bis)

all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'EBA le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché»;

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione viene notificata all'EBA.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L' EBA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.».

2 bis)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La revoca dell'autorizzazione viene notificata alla Commissione e all'EBA e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.»;

3)

all’articolo 19 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«Per assicurare l’armonizzazione coerente della presente direttiva , l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3.

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all'articolo 19 ter .

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

3 bis)

all'articolo 22 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

2 ter.     Per agevolare l'attuazione e assicurare le coerenza delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 2 bis del presente articolo e i principi sulla politica retributiva di cui ai punti 22 e 22 bis dell'allegato V, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

L'ESMA coopera strettamente con l'EBA nell'elaborazione di tali standard tecnici in materia di politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.»;

4)

all’articolo 26 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare l’applicazione uniforme dell'articolo 25 del presente articolo, l'EBA elabora :

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente all'articolo 25 e al presente articolo, e

b)

progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

5)

all’articolo 28 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente al presente articolo, e

b)

progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1concormemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

6)

all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di seguire la procedura prevista all’articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l’ EBA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

6 bis)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EBA il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.»;

6 ter)

all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'EBA e e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale fuori dall'Unione europea.»;

6 quater)

all’articolo 39, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«b bis)

che l'EBA sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni che hanno ricevuto dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];»;

6 quinquies)

all’articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     L'EBA assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

7)

all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:

« Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora :

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni pertinenti;

b)

per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi ▐.

L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

8)

all’articolo 42 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo alla fine del quarto comma:

« Se al termine del periodo iniziale di due mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento . Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell' Autorità. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.»;

9)

l’articolo 42 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ EBA ;

b)

le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’ EBA e forniscano una motivazione se non lo fanno;

c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell' EBA ai sensi della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso.

10)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ EBA conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, come pure agli articoli 16 e 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»;

11)

▐ l’articolo 46 ▐ è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Gli Stati membri e l' EBA, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1 della presente direttiva . Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»;

12)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:

a)

alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b)

all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

c)

al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) , quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ▐.

La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB] , quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.»;

13)

l’articolo 63 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall’ EBA ai sensi del paragrafo 6.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Al fine di assicurare l'armonizzazione coerente e la convergenza delle prassi di vigilanza l' EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al comma precedente conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] .

L’EBA formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all’articolo 57, primo comma, lettera a).

L'EBA sorveglia l’applicazione degli orientamenti.»;

14)

all’articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea , prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche) , frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo e terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

15)

all’articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l' EBA , in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

16)

all’articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l' EBA, in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito . L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

17)

all’articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' EBA, in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . »;

18)

all’articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . ▐»;

19)

nell'articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l' EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d) , nonché le condizioni usate per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3 . L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . »;

20)

all’articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea , prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche) , frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard tecnici di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

20 bis)

all’articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'EBA e la Commissione.»;

21)

all’articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   L’ EBA presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.

Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].» ;

22)

all’articolo 124 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«6.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

22 bis)

l’articolo 126, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.     Le autorità competenti notificano all’EBA e alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;

22 ter)

all'articolo 129, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Se l'autorità di vigilanza su base consolidate omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può segnalare il caso all'attenzione dell'EBA, la quale può intervenire conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

23)

all’articolo 129, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«▐

Se al termine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

23 bis)

all’articolo 129, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 nonché di cui all'allegato III, parte 6, l'EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui ai due commi precedenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

24)

l’articolo 129, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

al terzo comma i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «Autorità bancaria europea»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

c)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità competente rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

d)

il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’ EBA sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.»;

e)

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« L’EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, ▐ al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte. ▐

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

25)

all’articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal ▐ seguente:

«130.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’ EBA, il CERS e le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1.

L’autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l’ EBA .»;

26)

all’articolo 131, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione ad una filiazione di un’impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L' EBA viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.»;

27)

l’articolo 131 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

L'EBA si fa parte diligente per assicurare, promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. A tal fine l'EBA partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'EBA e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a)

scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'EBA conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA];

b)

accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

c)

definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;

d)

accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;

e)

applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;

f)

applicare le disposizioni dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in questo settore.

Le autorità competenti e l'EBA partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.»;

b)

al paragrafo 2:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo e dell’articolo 42 bis, paragrafo 3, l’ EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi. ▐

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»,

ii)

il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ EBA delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ EBA tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

27 bis)

all’articolo 132, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

«Le autorità competenti collaborano con l’EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].

Le autorità competenti forniscono all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»

27 ter.

all’articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’EBA ed alla Commissione.»;

28)

l’articolo 143, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la seguente frase è aggiunta alla fine del primo comma:

«L' EBA assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell’esecuzione di detti compiti, tra l’altro anche sull’opportunità di aggiornare dette indicazioni.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’ EBA prima di adottare una decisione.»;

28 bis)

all'articolo 143, paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’EBA e alla Commissione.»;

29)

all’articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare ▐ il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

30)

all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.    Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare:

a)

le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

b)

le condizioni di applicazione della parte 2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. » ;

31)

▐ L’articolo 156 è così modificato:

a)

i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «Autorità bancaria europea».

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, in collaborazione con l’EBA e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.».

Articolo 10

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18 ▐ è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   ▐ L’Autorità bancaria europea (EBA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . »;

1 bis)

all’articolo 22, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«Quando le autorità competenti derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, ne danno notifica all’EBA e alla Commissione.»;

1 ter)

l’articolo 32, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti notificano dette procedure all’EBA, al Consiglio e alla Commissione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     L’Autorità bancaria europea formula inoltre orientamenti in relazione alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

1 quater)

all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l’EBA e la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.»;

1 quinquies)

all’articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1.     Le autorità competenti collaborano con l’EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.».

Articolo 11

Modifica della direttiva 2009/65/CE (OICVM)

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«8.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA ▐ può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

1 bis)

all’articolo 6, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«L’ESMA riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna un elenco delle società di gestione autorizzate sul proprio sito web.»;

2)

all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«6.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;

b)

i requisiti applicabili alla società di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni per la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

c)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, ai sensi dell'articolo 11 della presente direttiva.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di alla lettere a) e b) del primo comma.

L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 bis)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri informano l’ESMA e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assiste la Commissione nell'esecuzione di detti compiti.»;

2 ter)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.     Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l'ESA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni di cui al presente articolo, con riferimento all'articolo 10 ter della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 2004/39/CE.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 quater)

l’articolo 12, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;

b)

il secondo comma è soppresso;

3)

all’articolo 12 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3 bis)

l’articolo 14, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«2.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;

b)

il secondo comma è soppresso;

4)

all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 bis)

all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.     Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 ter)

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 quater)

all’articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione intesi a definire la documentazione da fornire alle autorità competenti che intendono presentare richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5)

all’articolo 21, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.   Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

5 bis)

all’articolo 21, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell'ESMA a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

5 ter)

il primo comma dell’articolo 21, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;

5 quater)

l’articolo 23, paragrafo 6, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 6, è soppresso;

6)

all'articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

«5.   Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva , l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e

b)

quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c).

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

6.     Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

6 bis)

all’articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.     Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;

6 ter)

l’articolo 33, paragrafo 6, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usato dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

6 quater)

l’articolo 43, paragrafo 5, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

7)

all'articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

8)

all’articolo 50 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l' ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e alle misure di esecuzione di tali disposizioni adottate dalla Commissione .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

9)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«Le autorità nazionali competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del paragrafo precedente relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l'ESMA e il CERS al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.»;

b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che precisano:

a)

criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

b)

disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

c)

disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo commaconformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

9 bis)

all’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme con eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.»;

10)

▐ L’articolo 60 è così modificato:

a)

al paragrafo 6:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:»,

ii)

il secondo comma è soppresso,

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«7.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

11)

▐ l’articolo 61 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; nonché

b)

il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo , alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

11 bis)

all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

11 ter)

all’articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

b)

nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.»;

12)

all’articolo 64 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda le informazioni fornite a norma del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità con cui le informazioni sono trasmesse e alle procedure di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

13)

all’articolo 69 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

13 bis)

all’articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

13 ter)

all’articolo 78, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano quanto segue:

a)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

i)

per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese,

ii)

per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni,

iii)

per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e),

iv)

per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder, nonché

v)

per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM, nonché

c)

i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;

14)

all’articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«8.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

14 bis)

all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

14 ter)

all’articolo 83 è inserito il seguente paragrafo:

«3.     Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all'assunzione di prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

15)

all’articolo 84 è inserito il seguente paragrafo ▐:

« 4.    Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, L' ESMA può adottare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l'adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a) del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

15 bis)

l’articolo 95, paragrafo 1, è così modificato:

«1.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

b)

le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.»;

16)

all’articolo 95, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 93 l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare :

a)

la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

b)

la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

(c)

la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

16 bis)

all’articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.»;

16 ter)

all’articolo 101 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

17)

all’articolo 101, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ ESMA le situazioni in cui:

a)

una richiesta di scambio di informazioni ex articolo 109 è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole;

b)

la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; oppure

c)

una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 258 TFUE, l'ESMA può in questi casi intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento n. …/2010 [ESMA], fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la possibilità per l'ESMA di intervenire in questi casi conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.

9.   Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, L' ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire, all'indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

18)

l’articolo 102 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altri atti legislativi dell'Unione europea relativi agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’ ESMA conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 o al comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1 del presente articolo .»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera ▐:

«d)

l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità bancaria europea (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il CERS.»;

18 bis)

ll’articolo 103, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;

18 ter)

ll’articolo 103, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;

19)

l’articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’ ESMA .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

20)

all’articolo 108, paragrafo 5, lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«b)

se necessario, portano il caso all’attenzione dell’ ESMA , che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

La Commissione e l’ ESMA vengono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;

20 bis)

il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

20 ter)

l’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione; o

b)

allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.

Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter.»;

20 quater)

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

1.     La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE.

“2.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 64 quater.

2 bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

20 quinquies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 112 bis

Revoca della delega

1.     La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 112 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 11 bis

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui precisa se l'ESA abbia presentato i progetti di standard tecnici di cui alla presente direttiva, se la presentazione sia obbligatoria o facoltativa, con proposte appropriate.

Articolo 12

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0163/2010).

(2)  Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  Parere del 18 marzo 2010 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

(4)  Posizione del Parlamento europeo del ….

(5)  COM(2009)0114.

(6)  COM(2009)0252.

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)   GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(11)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(12)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(13)  GU L 35 dell’11.2.2003, p. 1.

(14)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(15)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(16)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(19)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(20)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(21)  GU L …»;

(22)  GU L …»;

(23)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/267


Mercoledì 7 luglio 2010
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ***I

P7_TA(2010)0270

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

2011/C 351 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

visto il parere della Banca centrale europea (5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1 bis)

Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione»  (7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea  (8), dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco  (9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity  (10), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza  (11), del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)  (12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito)  (13).

(2)

La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme ▐ della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione . Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per quello degli strumenti finanziari, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni formulate nella relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare il ripetersi di una crisi analoga in futuro.

(3)

Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo«Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) , e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo«Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza , senza tuttavia includere tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière .

(4)

Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. È opportuno che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (“l'Autorità”) assicuri la vigilanza anche dei repertori di dati sulle negoziazioni. Si invita la Commissione a proporre una soluzione per la vigilanza delle controparti centrali da parte dell'Autorità, sul modello della soluzione proposta nel regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle agenzie di rating del credito (14).

(4 bis)

Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata su richiesta del vertice del G20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti attraverso un contributo per la stabilità finanziaria (FSC) collegato a un «meccanismo di risoluzione» credibile ed efficace. Se opportunamente definiti, tali meccanismi eviteranno in futuro ai governi di doversi accollare il salvataggio di istituti troppo importanti, troppo grandi o troppo interconnessi per fallire.

(4 ter)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020», del 3 marzo 2010, afferma altresì che tra le priorità fondamentali a breve termine vi sarà quella di prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e di valutare – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.

(4 quater)

Il Consiglio europeo ha affermato chiaramente il 25 marzo 2010 che «è particolarmente necessario compiere progressi su una serie di questioni quali istituzioni di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».

(4 quinquies)

Il Consiglio europeo ha infine indicato, il 17 giugno 2010, che gli Stati membri dovrebbero introdurre sistemi contributivi a carico degli istituti finanziari al fine di garantire un'equa ripartizione degli oneri e creare incentivi al contenimento dei rischi sistemici. Tali prelievi dovrebbero essere parte integrante di un quadro credibile di risoluzione.

(5)

La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

(6)

L’Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▐ ed essa non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza; in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione , che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete UE .

(7)

Occorre che l'ESFS sia costituto da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione , in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale ▐. L'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano i partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite chiare norme di vigilanza per tali collegi. È opportuno che l'Autorità presti particolare attenzione ai partecipanti ai mercati finanziari in grado di comportare un rischio sistemico in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, ove un'autorità nazionale abbia omesso di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità , occorre istituire l'Autorità di vigilanza europea ( Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l' Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto) . Un Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbe far parte dell'EFSF .

(8)

Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (15), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (16) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (17), e assuma tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso . Occorre definire chiaramente l’ambito di azione di ogni Autorità ▐. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.

(9)

Occorre che l'Autorità ▐ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa dei partecipanti al mercato finanziario . L'Autorità dovrebbe tutelare valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì evitare l'arbitraggio di regolamentazione e garantire condizioni di parità e rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e dei partecipanti al mercato finanziario e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti ▐. Essa dovrebbe avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori della regolamentazione e vigilanza sugli strumenti finanziari e i mercati e sulle questioni connesse relative alla governance delle imprese e all'informativa finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità siano conferite competenze generali di vigilanza sui prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti e nuovi.

(9 bis)

L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle proprie attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

(9 ter)

Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri» (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).

(9 quater)

Le autorità internazionali (FMI, Consiglio per la stabilità finanziaria, BRI) definiscono il rischio sistemico «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari che i) è imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e ii) è potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per l’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziari possono potenzialmente rivestire un'importanza sistemica».

(9 quinquies)

Il rischio transfrontaliero, secondo le istituzioni di cui sopra, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o da dissesti finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa, potenzialmente in grado di comportare conseguenze negative significative sulle transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, sul funzionamento del mercato interno o sulle finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.

(10)

Nella sentenza del 2 maggio 2006 ▐ (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che : «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [ora articolo 114 TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»  (18). La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l’Autorità sulla base dell’ articolo 114 TFUE .

(11)

Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (19), direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (20), direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (21), direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (22), direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (23), direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (24), direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (25), direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (26), Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (27), direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (28), direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (29), Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (30), direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (31), fatte salve le competenze dell’Autorità bancaria europea in termini di vigilanza prudenziale, direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (32), sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, direttiva … (futura direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi) e regolamento … (futuro regolamento sulle agenzie di rating), nonché le direttive, i regolamenti e decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto comunitario che attribuisca compiti all’Autorità.

(12)

Occorre che l’espressione«partecipante ai mercati finanziari» copra un’ampia gamma di partecipanti soggetti alla normativa comunitaria in materia. Può includere sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può indicare, ad esempio, le imprese di investimento, gli OICVM e le rispettive società di gestione, i gestori di fondi di investimento alternativi, gli operatori di mercato, le stanze di compensazione, i sistemi di regolamento, le agenzie di rating del credito, gli emittenti, gli offerenti, gli investitori, le persone che controllano o hanno un interesse in partecipanti, le persone che si occupano della gestione dei partecipanti, nonché altre persone alle quali si applichi un obbligo previsto dalla normativa. Occorre che siano inclusi anche gli istituti finanziari, quali gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, quando effettuano attività disciplinate dalla normativa comunitaria in materia. Non rientrano nella definizione le autorità competenti nell’Unione europea e dei paesi terzi e la Commissione.

(13)

È auspicabile che l’Autorità promuova un approccio uniforme nel settore dei sistemi di indennizzo degli investitori, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento degli investitori in tutta l'Unione . Dato che i sistemi di indennizzo degli investitori sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l’Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di risarcimento degli investitori stesso e al suo gestore ▐. Il ruolo dell’Autorità dovrebbe essere riesaminato una volta istituito un Fondo europeo di garanzia degli investitori.

(14)

È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati di regolamentazione in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti , degli investitori e dei consumatori in tutt’Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell’Unione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione conformemente all'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. ▐

(15)

Occorre che la Commissione avalli tali progetti di standard di regolamentazione al fine di renderli giuridicamente vincolanti. Potranno essere modificati soltanto in circostanze davvero limitate ed eccezionali, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne constati le attività quotidiane. I progetti di standard di regolamentazione potrebbero essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione non dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità senza previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard in parola, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.

(15 bis)

La Commissione dovrebbe altresì avere la facoltà di dare esecuzione ad atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 TFUE.

(15 ter)

Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'entità e alla complessità dei rischi inerenti alle attività degli istituti finanziari interessati.

(16)

Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione , occorre che l’Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni ▐ sull’applicazione della normativa dell'Unione . Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza , onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato .

(17)

Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità , la trasparenza , l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione . Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione ▐ che costituiscono pertanto una violazione della normativa dell'Unione . Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa comunitaria definisce obblighi chiari e incondizionati.

(18)

Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione ▐. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe essere abilitata a formulare un parere formale che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e imponga all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

(19)

Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro un termine stabilito dall'Autorità , occorre che quest'ultima prenda senza indugio una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione , decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all' articolo 258 TFUE .

(20)

Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell’autorità competente interessata, occorre che l’Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale emesso nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti (33) o futuri regolamenti dell'Unione europea. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.

(21)

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione . Occorre che l’Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l’adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Visto il carattere delicato della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato europeo per il rischio sistemico o dell'Autorità . Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato europeo per il rischio sistemico o l'Autorità di vigilanza europea (ESA) dovrebbero contattare la Commissione. A tale riguardo è della massima importanza prestare una doverosa attenzione alla confidenzialità. Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe informarne debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

(22)

Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità prescrive alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici o di astenersi da qualsiasi azione per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l’Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile.

(22 bis)

La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione si arresta alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

(22 ter)

Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza del paese d'origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale, non costituiscono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche commerciali europee che operano in un contesto transfrontaliero» (Turner Review).

(22 quater)

Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono maggiori poteri nazionali, e pertanto un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore grado di integrazione europea».

(22 quinquies)

La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite controllate e non attraverso filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti nel rispettivo paese, il che significherebbe un maggiore protezionismo.

(22 sexies)

La soluzione «europea» comporta il rafforzamento dell'Autorità in seno al collegio delle autorità di vigilanza e un'intensificazione dei controlli sugli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.

(23)

I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l’Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio di regolamentazione dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, anche incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un sistema di vigilanza meno rigoroso. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato.

(23 bis)

L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza sugli istituti finanziari che soddisfano i criteri di rischio sistemico giacché il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.

(23 ter)

Occorre individuare i criteri per il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), dal Fondo monetario internazionale (FMI), dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.

(23 quater)

Occorre porre in essere un quadro regolamentare per far fronte al problema degli istituti in difficoltà ai fini della loro stabilizzazione o liquidazione giacché«è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è alquanto alta per i governi e per la società nel suo complesso, dal momento che situazioni del genere possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte per la definizione di un nuovo quadro regolamentare per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari di esecuzione in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).

(23 quinquies)

Occorre istituire un Fondo europeo di garanzia dei depositi per assicurare la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente. Un fondo a livello di Unione europea sembra costituire il modo più efficiente per tutelare gli interessi dei depositanti e la difesa migliore contro le distorsioni della concorrenza. È ovvio però che le strategie dell'Unione sono più complesse e altri soggetti insistono sul mantenimento dei loro regimi nazionali. Come minimo, pertanto, l'Autorità deve armonizzare le caratteristiche più importanti dei regimi nazionali. Può anche garantire che gli istituti finanziari siano obbligati a contribuire a un solo regime.

(23 sexies)

Occorre che il Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati finanzi opportuni interventi di liquidazione o salvataggio di istituti finanziari in difficoltà, allorché possa essere minacciata la stabilità finanziaria del mercato finanziario interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere alimentato con adeguati contributi da parte del settore finanziario, i quali che dovrebbero sostituire quelli versati ai fondi nazionali di analoga natura.

(24)

La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari , in particolar modo per quelli che non hanno dimensioni europee . Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall’autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all’autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un’autorità di vigilanza nazionale (l’autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto dell'Autorità o di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell’attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa ▐ pertinente dell'Unione può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.

(25)

Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.

(26)

L’esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell’ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati degli esami tra pari e individuare e divulgare le migliori prassi.

(27)

Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione europea . Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell’ESFS . Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un’attenzione particolare dell’Autorità.

(28)

Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini gli stress test su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. Onde poter svolgere le sue funzioni in modo adeguato, è opportuno che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell’impatto del potenziale andamento del mercato.

(29)

Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l’Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi .

(30)

Occorre che l’Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva 2007/44/CE (34).

(31)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie sulla vigilanza prudenziale . Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati finanziari e ai partecipanti ai mercati e che tengono conto delle statistiche disponibili . Tuttavia, come ultima ratio, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un partecipante ai mercati finanziari quando un'autorità nazionale competente non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare ai fini dell'introduzione di modelli comuni di rendiconto.

(31 bis)

Le misure per la raccolta di informazioni non dovrebbero pregiudicare il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in ambito statistico. È pertanto opportuno che il presente regolamento faccia salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (35), e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (36) .

(32)

Una stretta cooperazione tra l’Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest’ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico condividano reciprocamente ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemico all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l’Autorità deve ▐ assicurare che vi venga dato seguito.

(33)

Occorre che ▐ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici di regolamentazione , agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità procede a uno studio d'impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, che rappresenti in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari dell'Unione (e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di società ed istituti finanziari) (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), le PMI, i sindacati, il mondo accademico , i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione .

(33 bis)

Le organizzazioni senza scopo di lucro sono emarginate dal dibattito sul futuro dei servizi finanziari e dal relativo processo decisionale rispetto ai rappresentanti del settore interessato, che possono contare su opportuni finanziamenti e buone conoscenze. Occorre che tale svantaggio sia compensato da un'adeguata partecipazione dei loro rappresentanti in seno al gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.

(34)

Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nel mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli partecipanti ai mercati finanziari in difficoltà. I loro interventi devono essere strettamente coordinati entro il quadro e i principi dell’UEM. Occorre che le misure adottate dall’Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano significativamente sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.

(34 bis)

Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che istituisce tale meccanismo, la Commissione, in base all'esperienza acquisita, dovrebbe stabilire a livello di Unione, chiare e valide indicazioni a livello di Unione in merito ai casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di tali indicazioni.

(34 ter)

Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, se uno Stato membro decide di invocare la clausola di salvaguardia, ne dovrebbe informare il Parlamento europeo contemporaneamente all’Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. L'Autorità, in collaborazione con la Commissione, dovrebbe definire i passi successivi da intraprendere.

(35)

Nelle sue procedure decisionali, occorre che l’Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di ascoltare i destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione .

(36)

Occorre che il principale organo decisionale dell’Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell’Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico , dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità bancaria europea devono poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione . Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard tecnici di regolamentazione , di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nell'articolo 16 TFUE , mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.

(36 bis)

Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe deliberare a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia, per gli atti relativi all’adozione di standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dal trattato sull'Unione europea, dal TFUE e dal protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto imparziale di esperti, composto da membri che non rappresentano le autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nella disputa o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo di esperti dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, secondo il principio per cui ogni membro dispone di un voto. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

(37)

Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell’Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l’Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell’Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.

(38)

Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo in seguito a una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e alla successiva presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei . Occorre che la gestione dell’Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

(39)

Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso l'Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto) («il comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari . Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità di vigilanza europea ( Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali europee ) o dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. È opportuno che i presidenti delle tre autorità di vigilanza europee si avvicendino annualmente alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente di quest'ultimo dovrebbe essere uno dei vicepresidenti del Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che il comitato congiunto disponga di un segretariato permanente con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e lo sviluppo di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.

(40)

È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell’Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l’Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(41)

Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea tramite una distinta sezione al suo interno . Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (37) (AII). Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi al contributo di quest'ultima . La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.

(42)

Occorre che all’Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (38). Occorre che l’Autorità aderisca anche all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (39).

(43)

Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell’Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (40).

(44)

È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre che la riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete sia soggetta a norme rigorose ed efficaci .

(45)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (41), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (42), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(46)

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (43).

(47)

Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all’attività dell’Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione .

(48)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

L’Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/77/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e modificare di conseguenza la decisione 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (44).

(50)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione del presente regolamento, affinché l’Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.   Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea ( Autorità europea degli Strumenti finanziari e dei mercati ) (di seguito «l'Autorità»).

2.   L'Autorità opera nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, ▐ 2004/39/CE, 2004/109/CE, ▐ 2009/65/CE e della direttiva 2006/49/CE, ▐ fatte salve le competenze dell’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) in termini di vigilanza prudenziale, della direttiva [futura direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi] e del regolamento (CE) n. 1060/2009 e nell'ambito delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d'investimento o agli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro ulteriore atto legislativo dell'Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

2 bis.     L'Autorità opera altresì nel settore di attività contemplato dalla normativa di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative al governo societario, alla revisione contabile e alla rendicontazione finanziaria, purché tali interventi dell'Autorità siano necessari per assicurare l'applicazione efficace e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.

3.   Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall' articolo 258 TFUE , di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

4.   L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine, a vantaggio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese . L'Autorità contribuisce a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, elevato, efficace e uniforme, ▐ iii) garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) ▐ rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, v) impedire l'arbitraggio di regolamentazione e contribuire a creare parità di condizioni concorrenziali, vi) assicurare che la realizzazione di investimenti e l'assunzione di altri rischi siano opportunamente regolamentati e controllati e vii) contribuire a rafforzare la protezione dei consumatori. Per tali scopi , l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 2 , a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dell’Autorità .

Nell'esercizio dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta particolare attenzione a eventuali rischi sistemici posti dai partecipanti al mercato, il cui fallimento potrebbe pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

Articolo 1 bis

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1.     L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), il cui scopo principale consiste nel garantire la corretta attuazione delle norme applicabili al settore finanziario, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario e garantire una sufficiente tutela dei consumatori di servizi finanziari.

2.     Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:

a)

il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 (CERS) e nel presente regolamento;

b)

l’Autorità;

c)

l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];

d)

l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA];

e)

l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti di cui specificati agli articoli da 40 a 43 (il«comitato congiunto»);

f)

le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];

g)

la Commissione, ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.

3.     Tramite il comitato congiunto, l'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché con l'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e con l'Autorità di vigilanza europea (Banche), assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4.     In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5.     Le autorità di vigilanza aderenti all'ESFS sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 1 ter

Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

“partecipanti ai mercati finanziari», ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione della stessa normativa ;

2)

“autorità competenti», autorità competenti e/o autorità di vigilanza secondo la definizione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, per«autorità competenti» si intendono le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d'investimento o degli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni. Nel caso dei sistemi di indennizzo degli investitori, si considerano «autorità competenti» gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di detta direttiva .

Articolo 3

Natura giuridica

1.   L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 4

Composizione

L’Autorità è composta da:

1)

un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 28;

2)

un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all’articolo 32;

3)

un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 33;

4)

un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all’articolo 38;

5)

una commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 44, che svolge i compiti di cui all’articolo 46.

Articolo 5

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte .

Essa può disporre di uffici di rappresentanza nei principali centri finanziari dell'Unione europea.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL’AUTORITÀ

Articolo 6

Compiti e poteri dell’Autorità

1.   L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione , in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure anche in situazioni di emergenza;

c)

stimola e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

d)

coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;

e)

organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti , inclusa l'emissione di pareri, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;

f bis)

svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare Autorità nell'esecuzione dei sui compiti;

f ter)

promuove la tutela dei depositanti e degli investitori;

f quater)

coadiuva la gestione delle crisi di istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione di cui all'articolo 12 quater;

g)

esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell’Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

g bis)

sorveglia i partecipanti ai mercati finanziari che non sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità competenti;

g ter)

pubblica sul proprio sito Web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nell'ambito del proprio settore di competenza, sui partecipanti ai mercati finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

g quater)

assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

2.   Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

a)

elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 7;

a bis)

elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione nei casi specifici di cui all’articolo 7 sexies;

b)

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 8;

c)

formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

d)

prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;

e)

prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 4;

f)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all’articolo 19.

f bis)

raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari, come previsto all'articolo 20;

f ter)

sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla tutela dei consumatori.

f quater)

costituire una banca dati dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;

f quinquies)

elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca le modalità per il coordinamento della raccolta, sottolineando altresì il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate, al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni necessarie e pertinenti sulle transazioni e sul mercato.

3.   L’Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche a livello di Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3 bis.     Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.

Articolo 6 bis

Protezione dei consumatori e attività finanziaria

1.     Al fine di promuovere la tutela dei depositanti e degli investitori, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'imparzialità del mercato per prodotti o servizi finanziari nell'intero mercato unico, anche tramite:

i)

la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,

ii)

il riesame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziaria,

iii)

l'elaborazione di standard di formazione per le imprese del settore,

iv)

il contributo allo sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione e

v)

la valutazione, in particolare, dell’accessibilità, della disponibilità e del costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare per le PMI.

2.     L'Autorità assicura il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

3.     L'Autorità può altresì emettere avvisi in caso di attività finanziaria che costituisce una grave minaccia per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

4.     L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria che raccoglie tutte le pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti, al fine di conseguire un approccio coordinato al trattamento normativo e di vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5.     L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente alcuni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parti di esso nei casi o alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.

L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, ne informa la Commissione per facilitare l'adozione di un eventuale divieto o limitazione.

Articolo 7

Standard tecnici di regolamentazione

1.    Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Detti standard sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. L’Autorità elabora i ▐ progetti di standard tecnici di regolamentazione e li sottopone all’approvazione della Commissione. Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.

1 bis.     L’Autorità ▐ effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici , a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione in questione o in relazione alla particolare urgenza della questione, prima di presentarli alla Commissione. L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22 .

1 ter.     Quando riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità , la Commissione lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione può prorogare detto termine di un mese e può approvare i progetti di standard tecnici in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell’Unione .

Articolo 7 bis

Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione

1.     Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o intenda adottarli in parte o modificandoli, la Commissione rinvia all’Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.

2.     Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione sulla base delle proposte della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3.     Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio può convocare entro un mese il Commissario competente, unitamente al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per illustrare ed esporre le divergenze.

Articolo 7 ter

Esercizio della delega

1.     I poteri di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre 6 mesi prima della fine del quadriennio. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.

2.     Non appena adotta uno standard tecnico di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati che non sono stati rispettati dalle autorità competenti.

Articolo 7 quater

Obiezioni agli standard tecnici di regolamentazione

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione entro tre mesi dalla data di notifica da parte della Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2.     Lo standard tecnico di regolamentazione può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.     Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione di non obiezione, anticipata e contenente determinate condizioni, che entra in vigore allorché la Commissione adotta lo standard tecnico di regolamentazione senza modificarne il progetto.

4.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne motiva le ragioni.

Articolo 7 quinquies

Revoca della delega

1.     La delega di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     La decisione di revoca pone fine alla delega.

3.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri di standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca e gli eventuali motivi della revoca.

Articolo 7 sexies

Standard tecnici di esecuzione

1.     Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

qualora, in conformità della suddetta normativa, l'Autorità elabori standard tecnici di esecuzione per sottoporli alla Commissione, tali standard sono di natura tecnica, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti;

b)

qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non lo presenti entro il termine indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione a norma dell'articolo 19, la Commissione può adottare uno standard tecnico di esecuzione mediante un atto di esecuzione.

2.     Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di esecuzione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto alla portata e all’impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.

L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22.

3.     L'Autorità presenta il suo progetto di standard tecnici di esecuzione alla Commissione per approvazione a norma dell'articolo 291 TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.     Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnici di esecuzione, la Commissione decide se approvarlo o meno. Essa può prorogare detto termine di un mese e può approvare i progetti di standard solo in parte o con modifiche, se necessario ai fini dell'interesse dell'Unione.

Ogniqualvolta adotta uno standard tecnico di esecuzione recante modifica del progetto di standard tecnico di esecuzione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

5.     Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Orientamenti e raccomandazioni

1.    Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l’applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione , l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.

1 bis.     L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. L'Autorità, se del caso, richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22. Le consultazioni, le analisi, i pareri e la consulenza in oggetto sono commisurati alla portata, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

2.    Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.

Entro due mesi dall’emissione di un orientamento o una raccomandazione, ogni autorità di vigilanza nazionale competente conferma la propria intenzione di rispettare l’orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli , ne informa l' Autorità adducendone le ragioni . L'Autorità pubblica tali ragioni.

Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza.

L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le ragioni addotte da un’autorità competente per motivare il mancato rispetto di un orientamento o di una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in oggetto, i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

2 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 9

Violazione del diritto dell’Unione

1.   Se un'autorità competente non ha applicato o ha applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione stabiliti a norma degli articoli 7 e 7 sexies, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio, del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sulla presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione .

2 bis.    Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 20, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3.   L’Autorità può, entro due mesi dall’avvio dell’indagine, trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione .

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto comunitario.

4.   Se l’autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione . Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.

6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▐ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza ▐ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 , adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione , tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale emesso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Quando viene adottata una misura ▐ in relazione a questioni oggetto di un parere formale ai sensi del paragrafo 4 o di una decisione conformemente al paragrafo ▐ 6 , le autorità competenti rispettano il parere formale o la decisione, a seconda del caso .

7 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari che non hanno ottemperato al parere formale e alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

Articolo 10

Intervento in situazioni di emergenza

1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea , l'Autorità facilita attivamente e, ove necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti .

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

1 bis.    La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo , del Consiglio, del Comitato europeo per il rischio sistemico o dell'Autorità , può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina la decisione a intervalli mensili e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza non appena è appropriato.

Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis, e in casi eccezionali in cui è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a circostanze sfavorevoli che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso , l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali circostanze , assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.

3.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

4.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1.   Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l’Autorità , di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, assume un ruolo guida nel prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 .

2.   L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l'Autorità in qualità di mediatore.

3.   Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità , in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate .

4.   Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall' articolo 258 TFUE , se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4 bis.     Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

4ter.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente delinea le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 11 bis

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 42, compone le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA]

Articolo 12

Collegi delle autorità di vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente , efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi. Il personale dell'autorità ha facoltà di partecipare a qualsiasi attività, compresi sopralluoghi, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.

2.   L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno. A tal fine , viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile . Come minimo, essa:

a)

raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;

b)

avvia e coordina gli stress test su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, ad andamenti negativi dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per questi test;

c)

pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti e

d)

sovraintende ai compiti svolti dalle autorità competenti.

3 bis.     L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed esecuzione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi eccellenti adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.

3 ter.     Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.

Articolo 12 bis

Disposizioni generali

1.     L'Autorità presta particolare attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta se i) sono imputabili a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e ii) è potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e per l’economia reale (rischio sistemico). Tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziari possono potenzialmente rivestire in una certa misura, un' importanza sistemica.

2.     L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza ai partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri di cui all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.

3.     Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione ed esecuzione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti di cui all'articolo 12 ter.

4.     L'Autorità esercita la vigilanza sugli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto nell'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.

5.     L'Autorità istituisce un'Unita di risoluzione incaricata di porre in atto la governance e il modus operandi chiaramente definiti in materia di gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e all'insolvenza, e di dirigere dette procedure.

Articolo 12 ter

Individuazione di partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri potenzialmente in grado di comportare un rischio sistemico

1.     Previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, individuare i partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri che, in virtù del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione di cui all'articolo 12 quater.

2.     I criteri per individuare tali partecipanti ai mercati finanziari sono coerenti con quelli stabiliti dall'FSB, dall'FMI e dalla BRI.

Articolo 12 quater

Unità di risoluzione

1.     L'unità di risoluzione preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.

2.     All'unità di risoluzione sono conferiti i poteri per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 per risanare gli istituti in difficoltà o decidere in merito alla liquidazione degli istituti irrecuperabili (di importanza cruciale per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adeguare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una banca«buona/cattiva» o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.

3.     Dell'unità di risoluzione fanno parte altresì esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità, dotati di conoscenze e competenze in materia di ristrutturazione, salvataggio e liquidazione degli istituti finanziari.

Articolo 12 quinquies

Sistema europeo dei regimi di garanzia degli investitori

1.     L'Autorità contribuisce al rafforzamento dei regimi nazionali di indennizzo degli investitori (SII), assicurando che siano adeguatamente finanziati dai contributi degli istituti finanziari, compresi i partecipanti ai mercati finanziari con sede in paesi terzi, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti gli investitori in un quadro armonizzato a livello di Unione, che lasci impregiudicato il ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino gli standard dell'Unione.

2.     L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di garanzia degli investitori.

3.     La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione ed esecuzione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

Articolo 12 sexies

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento

1.     È istituito un Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati al fine di rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e contribuire alla risoluzione delle crisi per i partecipanti ai mercati finanziari transnazionali in difficoltà. I partecipanti ai mercati finanziari che operano in un solo Stato membro possano aderire al Fondo. Il Fondo di stabilità adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.

2.     Il Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati è finanziato con i contributi diretti di tutti i partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari di cui all'articolo 12 ter e di quelli che hanno scelto di partecipare a tale sistema ai sensi del paragrafo 1. Tali contributi sono commisurati al livello di rischio rappresentato da ciascun partecipante ai mercati finanziari. L'entità dei contributi richiesti tiene conto delle più ampie condizioni economiche, ossia della capacità di fare credito alle grandi imprese e alle PMI, nonché della necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri oneri normativi e aziendali.

3.     Il Fondo europeo di stabilità è gestito da un consiglio di amministrazione designato dall'Autorità per un periodo di cinque anni, i cui membri sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo di cui fanno parte senza diritto di voto rappresentanti dei partecipanti ai mercati finanziari che aderiscono al Fondo. Il consiglio di amministrazione del Fondo può proporre all'Autorità l'esternalizzazione della gestione della propria liquidità a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). È opportuno investire detti fondi in strumenti liquidi e sicuri.

Articolo 13

Delega di compiti e responsabilità

1.   ▐ Le autorità competenti , con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo . Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace dei partecipanti o gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari.

2.   L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.

2 bis.     La delega di responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

3.   Le autorità competenti informano l’Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l’Autorità.

L’Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L’Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

Articolo 14

Cultura comune della vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea , e svolge almeno le attività seguenti:

a)

fornisce pareri alle autorità competenti;

b)

promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;

c)

contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa , e standard contabili internazionali a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 bis ;

d)

esamina l’applicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, se necessario;

e)

stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2.   L’Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

Articolo 15

Esame tra pari delle autorità competenti

1.   L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. In sede di svolgimento degli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2.   L’esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:

a)

l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance, delle risorse e delle competenze del personale dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies e agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione , gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione ;

c)

le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;

d)

l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti nell'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni di carattere amministrativo imposte ai responsabili, ove tali disposizioni non siano state rispettate.

3.   Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti ▐. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari in sede di elaborazione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione o di esecuzione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si impegnano a seguire i pareri forniti dall'Autorità. Se non li seguono, ne comunicano le ragioni all’Autorità.

L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. Inoltre, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.

Articolo 16

Funzione di coordinamento

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l’altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea .

L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione , in particolare:

1)

facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

2)

determinando la portata e , ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

3)

fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

4)

informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza.

4 bis)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

4 ter)

centralizzando le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 20, conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 17

Valutazione degli sviluppi del mercato

1.   L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l’Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell'impatto che può esercitare su di essi il potenziale andamento del mercato.

1 bis.    L'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione della resilienza di partecipanti ▐ ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

a)

metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante chiave ai mercati finanziari;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza di partecipanti ▐ ai mercati finanziari.

b bis)

metodologie comuni di valutazione degli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.

2.   Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (CE) n. …/2010 [ESRB], l’Autorità fornisce, almeno una volta all’anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.

Queste valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.

3.   L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente , tramite il comitato congiunto, con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con l’Autorità bancaria europea.

Articolo 18

Relazioni internazionali

1.    Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri , l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza , organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

2.    L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità definisce gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 19

Altri compiti

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

1 bis.     Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di standard tecnico di esecuzione entro il termine fissato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione e fissare un termine per la sua presentazione.

Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di esecuzione sia presentato prima del termine fissato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.

2.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri , l'Autorità può, ▐ su richiesta di una delle autorità competenti interessate , emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale , tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/48/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE . Si applica l'articolo 20 ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere .

Articolo 20

Raccolta di informazioni

1.   Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura dell'adempimento .

1 bis.    L’Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni per le relazioni.

1 ter.     Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 56.

1 quater.     Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.

2.   In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle Finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato .

2 bis.     Ove le informazioni non siano disponibili o non siano fornite tempestivamente ai sensi dei paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater o 2, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari interessati. La richiesta motivata precisa per quale ragione sono necessari i dati relativi ai singoli partecipanti ai mercati finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

3.   L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 21

Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)

1.   L'Autorità ▐ coopera strettamente e periodicamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico.

2   L'Autorità ▐ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [ESRB]. L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli partecipanti ai mercati finanziari.

3.   Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all’articolo [16] del regolamento (CE) n. …/2010 [CERS].

4.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l’Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.

Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

5.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un’autorità di vigilanza nazionale competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferite dal presente regolamento per garantire il seguito tempestivo.

Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB].

6.   Nell’esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Articolo 22

Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati

1.    Per contribuire ad agevolare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 riguardo agli standard tecnici di regolamentazione e agli standard tecnici di esecuzione e, e ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell'articolo 8 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Qualora occorra agire con urgenza e la consultazione risulti impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato al più presto.

Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all’anno.

2.   Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di 30 membri che rappresentano in modo proporzionato le società di investimento che operano nell'Unione , i rappresentanti del loro personale, nonché i consumatori, gli ▐ altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI . Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Il numero di membri in rappresentanza dei partecipanti ai mercati finanziari non è superiore a dieci.

3.   I membri del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono designati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità su proposta delle parti in causa.

Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l’Unione europea .

4.    L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura il segretariato del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.

Ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso delle spese di viaggio. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5.   Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, con particolare riferimento ai compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 10, 14, 15 e 17 .

6.   Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati adotta il proprio regolamento interno alla maggioranza dei due terzi dei propri membri .

7.   L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 23

Salvaguardie

1.   ▐ Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10 , paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo sostanziale sulle sue competenze in materia di bilancio, ne informa l'Autorità, la Commissione e il Parlamento europeo entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente . Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

2.   ▐ Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.

Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide ▐ se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri mentre la decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame si tiene conto del voto dei membri interessati.

3.   ▐ Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 ed entro un mese nel caso dell'articolo 11 , la decisione dell'Autorità si considera mantenuta.

3 bis.     Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 comporta l'utilizzo dei fondi istituiti conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non possono chiedere al Consiglio di mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.

Articolo 24

Procedure decisionali

1.   Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento , l'Autorità informa qualsiasi destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.

4.   Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5.   Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessato e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione confligga con l' interesse legittimo dei partecipanti ai mercati finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea .

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Sezione 1

Consiglio delle autorità di vigilanza

Articolo 25

Composizione

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a)

il presidente, che non ha diritto di voto;

b)

i capi delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro, che si riuniscono di persona almeno due volte all'anno ;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

d)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

e)

un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.

1 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca periodicamente – almeno due volte l'anno – le riunioni con il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.

2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell’ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

2 bis.     Negli Stati membri in cui esiste più di una autorità competente per la vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

3.   Ai fini della direttiva 97/9/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia degli investitori in ogni Stato membro.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 26

Comitati e gruppi di esperti interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate .

2 bis.     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per l'adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.

2 ter.     Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

Articolo 27

Indipendenza

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 28

Compiti

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

4.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

4 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità e sull'esecuzione dei compiti del presidente sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▐ bilancio ai sensi dell'articolo 49.

7.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall’incarico conformemente all’articolo 33, paragrafo 5, o all’articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 29

Processo decisionale

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro .

Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo disposto dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza, secondo il principio di un voto per membro.

2.   Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo diversamente disposto all’articolo 61 o nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Sezione 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 30

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▐ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza .

Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto per le questioni di cui all'articolo 49.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, con la frequenza ritenuta necessaria e almeno cinque volte l'anno in sessione ▐.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.

Articolo 31

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi comunitari, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 32

Compiti

1.   Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2.   Il consiglio di amministrazione propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito«lo statuto dei funzionari»).

5.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, conformemente all’articolo 58.

6.   ▐ Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità , tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’articolo 38, paragrafo 7, affinché sia sottoposta al Parlamento europeo ▐.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 44, paragrafi 3 e 5.

Sezione 3

Il Presidente

Articolo 33

Nomina e compiti

1.   L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2.   Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione .

La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il sostituto non deve essere membro del consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza ▐.

Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

Articolo 34

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri vantaggi.

Articolo 35

Relazione

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▐ una dichiarazione . Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto .

2.    Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

2 bis.     Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies e agli articoli 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

Sezione 4

Direttore esecutivo

Articolo 36

Nomina

1.   L’Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo .

3.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 37

Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all’Autorità.

Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri vantaggi.

Articolo 38

Compiti

1.   Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3.   Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento.

4.   Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

5.   Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all’articolo 32, paragrafo 2.

6.   Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 50.

7.   Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione ▐ il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8.   Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell’Autorità le competenze di cui all’articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA

Sezione 1

▐ Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto)

Articolo 40

Istituzione

1.   È istituita l’Autorità di vigilanza europea ( comitato congiunto ).

2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee , in particolare per quanto concerne:

i conglomerati finanziari;

la contabilità e la revisione dei conti;

le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;

i prodotti di investimento al dettaglio;

le misure di contrasto al riciclaggio di denaro, nonché

lo scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato e le autorità di vigilanza europee .

3.    Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segretariato. L’Autorità fornisce ▐ un adeguato contributo di risorse per le spese ▐ amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

Articolo 40 bis

Vigilanza

Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 41

Composizione

1.   Il comitato congiunto è composto ▐ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.

2.   Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni ▐ del comitato congiunto ▐, nonché dei sottocomitati di cui all’articolo 43, in qualità di osservatori.

3.   Il presidente del comitato congiunto ▐ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato al paragrafo 3 del presente articolo è designato altresì vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.

4.   Il comitato congiunto ▐ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 42

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità di vigilanza europea (Banche) .

Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto normativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell’Autorità di vigilanza europea ( Assicurazioni e ▐ pensioni aziendali e professionali ) o dell’Autorità di vigilanza europea (Banche) , sono adottati in parallelo dall’Autorità, ▐ dall’Autorità di vigilanza europea ( Assicurazioni e ▐ pensioni aziendali e professionali ) e dall’Autorità di vigilanza europea (Banche) , se necessario.

Articolo 43

Sottocomitati

1.    Ai fini dell’articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▐.

2.    Il sottocomitato si compone delle persone citate all’articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell’autorità competente interessata di ogni Stato membro.

3.    Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▐.

4.    Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

Sezione 3

Commissione dei ricorsi

Articolo 44

Composizione

1.   La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee .

2.   La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▐ persone di buona reputazione che abbiano dato prova di pertinenti conoscenze ed esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o di altri servizi finanziari ; sono esclusi i funzionari ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione legati alle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso di sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tale maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi designati dall'Autorità.

La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

3.   Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (CE) n. /2010 [ EBA ] e al regolamento (CE) n. /2010 [ ESMA ].

4.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.

5.   Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.

6.   ▐ L’Autorità bancaria europea , l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il comitato congiunto .

Articolo 45

Indipendenza e imparzialità

1.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all’Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.

3.   Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.

4.   Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

5.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest’ultimo si trova in una situazione simile. In quest’ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

CAPITOLO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 46

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità sulla base della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▐ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi ▐ può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo, il quale è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sulla questione in parola .

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall’Autorità.

Articolo 47

Azione dinanzi al Tribunale ▐ e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia, a norma dell' articolo 263 TFUE .

1 bis.     Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, così come qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.

2.   Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell' articolo 265 TFUE .

3.   L’Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▐ o della Corte di giustizia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Bilancio dell’Autorità

1.   Le entrate dell'Autorità , un organismo europeo in conformità dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di :

a)

contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari , che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;

b)

una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto previsto al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

c)

le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione .

2.   Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura , di formazione professionale e operative.

3.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4.   Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell’Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.

Articolo 49

Elaborazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza , assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione , lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell’organico, viene trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.

2.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l’autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.

4.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Autorità. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità.

5.   Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza . Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all’autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l’Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l’Autorità può procedere con l’operazione prevista.

6 bis.     Per il primo anno di esercizio dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per la sua approvazione.

Articolo 50

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (45) (di seguito «regolamento finanziario»).

3.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell’Autorità.

5.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell’esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi sono pubblicati.

7.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (tra cui tutte le spese e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.

Articolo 51

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all’Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (46) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 52

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all’Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (47) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 53

Privilegi e immunità

All’autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 54

Personale

1.   Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente , si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.

Articolo 55

Responsabilità dell’Autorità

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall’Autorità stessa o dal suo personale nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Autorità nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Autorità.

Articolo 56

Obbligo del segreto professionale

1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e qualsiasi altra persona che svolga compiti per l'Autorità su base contrattuale , sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione , anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto a osservare i doveri di onestà e discrezione nell’accettare determinati incarichi o vantaggi.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri dell'Autorità.

2.   Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti .

Inoltre, l’obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi dell'Unione applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari.

Articolo 57

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell’esercizio delle sue competenze.

Articolo 58

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.

3.   Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE .

Articolo 59

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (48) si applicano all'Autorità.

2.   Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.

Articolo 60

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 61

Partecipazione di paesi terzi

1.    La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione europea , in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

1 bis.     L'Autorità può autorizzare la partecipazione di paesi terzi che applichino una legislazione riconosciuta equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 216 TFUE.

2.    Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Azioni preparatorie

-1.

Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari prepara, in stretta collaborazione con la Commissione, la propria sostituzione da parte dell'Autorità.

1.

Una volta istituita l'Autorità , la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. [Tale periodo è limitato al tempo necessario all'Autorità per disporre della capacità operativa per dare esecuzione al proprio bilancio.]

2.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

3.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

3 bis.

L'Autorità succede giuridicamente al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Tutte le attività e passività e tutte le operazioni del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari rimaste in sospeso sono trasferite automaticamente all'Autorità. Un revisore indipendente predispone un documento attestante lo stato patrimoniale del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, documento verificato e approvato dai membri del comitato in questione e dalla Commissione prima dell'eventuale trasferimento delle attività e passività.

Articolo 63

Disposizioni transitorie in materia di personale

1.   In deroga all’articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.

2.   Al personale ▐ di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari di cui al paragrafo 1 , al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie prestazioni prima del trasferimento.

3   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.

4.   La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 63 bis

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 64

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ▐ viene modificata in quanto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell’allegato alla decisione.

Articolo 65

Abrogazione

La decisione 2009/77/EC della Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011 .

Articolo 66

Clausola di revisione

-1.

Entro … (49), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.

1.

Entro … (50) e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie a garantire la posta in essere di un quadro credibile per la risoluzione delle crisi, tra cui sistemi di contributi a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, intesi a contenere i rischi sistemici e pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento.

La relazione valuta fra l’altro:

a)

il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;

b)

il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

c)

i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi, tra cui meccanismi europei di finanziamento;

d)

se, in particolare alla luce dei progressi compiuti riguardo alle questioni di cui alla lettera c), occorra rafforzare il ruolo dell'Autorità in materia di vigilanza sugli istituti finanziari che comportano un potenziale rischio sistemico e se sia opportuno che l'Autorità eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali partecipanti ai mercati;

e)

l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23, e in particolare se tali clausola possa indebitamente impedire all'Autorità di svolgere il ruolo conferitole dal presente regolamento.

1 bis.

La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:

a)

se sia opportuno riunire le autorità in un'unica sede al fine di migliorarne il coordinamento;

b)

se è opportuno continuare a esercitare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

c)

se è opportuno controllare la vigilanza prudenziale e le relazioni con la clientela in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

d)

se è opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS al fine di rafforzare la coerenza tra i livelli macroeconomico e microeconomico e tra le autorità di vigilanza europee;

e)

la coerenza dell'andamento dell'ESFS con l'andamento globale;

f)

se la composizione dell'ESFS è sufficientemente diversificata e di alto livello;

g)

l'adeguatezza della rendicontazione e della trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;

h)

l'idoneità della sede dell'Autorità;

i)

l'opportunità di istituire, a livello di Unione europea, un Fondo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati quale migliore difesa contro la distorsione della concorrenza e quale maniera più efficace di gestire il fallimento di un partecipante transfrontaliero ai mercati finanziari.

2.

La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 , ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore . L'Autorità è istituita alla data di applicazione .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0169/2010).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C ...

(5)  GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

(6)  Posizione del Parlamento europeo del …

(7)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(8)   GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(9)   GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(10)   GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

(11)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(12)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

(13)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

(14)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(15)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(16)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(17)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(18)  Punto 44. Non ancora pubblicata.

(19)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(20)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(21)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

(22)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(23)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(24)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(25)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(26)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(27)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(28)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(29)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(30)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(31)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(32)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(33)  I seguenti sono regolamenti vigenti nel campo di attività dell’Autorità: regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1); regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1); regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33); regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(34)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

(35)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(36)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(37)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(38)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(39)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(40)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 .

(41)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(42)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(43)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(44)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

(45)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(46)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(47)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(48)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(49)   Sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(50)   Tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/321


Mercoledì 7 luglio 2010
Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione di un comitato europeo per il rischio sistemico ***I

P7_TA(2010)0271

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

2011/C 351 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (5),

considerando quanto segue:

(1)

La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario . La crisi ha enormi conseguenze per i contribuenti, per molti cittadini dell'Unione ora disoccupati e per molte piccole e medie imprese (PMI). Gli Stati membri non possono permettersi di salvare istituti finanziari, nel caso di una nuova crisi della stessa entità, senza infrangere le regole del patto di stabilità e di crescita.

(1 bis)

Molto prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva già chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione europea, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni rispettivamente del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano di azione (6), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (7), dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (8), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity) (9), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza (10), del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (11) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (12)).

(2)

Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il «gruppo Larosière») di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

(3)

Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (relazione Larosière), il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario.

(4)

Nella sua comunicazione «Guidare la ripresa in Europa» del 4 marzo 2009 la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella sua riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell’UE e sull’utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.

(5)

Nella sua comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell’Unione , che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 giugno 2009 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE «debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali». Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti conferiti e assegnati a quest'ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(5 bis)

Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all'esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei venti (G20).

(5 ter)

Il CERS dovrebbe contribuire tra l'altro ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dal FMI, dal FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali, contenute nella considerazione iniziale della loro relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti, pubblicata nell'ottobre 2009, secondo la quale il rischio sistemico deve essere dinamico per prendere in considerazione l'evoluzione del settore finanziario e dell'economia globale. Il rischio sistemico può essere considerato un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale.

(5 quater)

La relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico. Essa sarà anche essere condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l'importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l'interconnettività (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari.

(5 quinquies)

Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l'esposizione del sistema al rischio di rotture delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza ai traumi del sistema finanziario. A tal riguardo il CERS dovrebbe assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni pertinenti, in particolare la legislazione pertinente con impatto potenziale sulla stabilità finanziaria, quale la contabilità, il fallimento e le regole di salvataggio.

(6)

Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza. Come si legge nel rapporto Turner concernente una risposta normativa alla crisi bancaria mondiale (Turner review, «A regulatory response to the global banking crisis», del marzo 2009), disposizioni più rigorose richiedono maggiori poteri a livello nazionale, il che comporta un mercato unico meno aperto oppure un livello più elevato di integrazione europea. Dato il ruolo di un solido sistema finanziario in termini di contributo alla competitività e alla crescita nell'Unione e di impatto sull'economia reale, le istituzioni dell'Unione, come raccomandato nella relazione Larosière, hanno optato per un livello più elevato di integrazione europea.

(6 bis)

Questo sistema di macrovigilanza di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito della relazione Larosière, il Presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e la composizione degli organismi del CERS dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.

(6ter)

La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.

(6 quater)

È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di microvigilanza: l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, l'Autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, e l'Autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010.

(7 bis)

Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo.

(8)

Laddove necessario, il CERS dovrà emettere e rendere pubbliche segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all’intera Unione , a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Laddove tali segnalazioni o raccomandazioni siano indirizzate a singoli Stati membri, o a un gruppo di essi, il CERS ha la possibilità di proporre misure di sostegno adeguate. Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un’Autorità, del Parlamento europeo o del Consiglio, può adottare una decisione destinata a un’Autorità constatando l’esistenza di una situazione di emergenza.

(8 bis)

È opportuno che il CERS decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.

(8 ter)

Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.

(9)

Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Parlamento europeo, il Consiglio , la Commissione, i destinatari e, se necessario, attraverso le ESA .

(10)

Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, il CERS dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno fornire adeguate giustificazioni per qualunque insuccesso nel dare seguito alle raccomandazioni del CERS (il meccanismo «agisci o spiega»), in particolare nei confronti del Parlamento europeo. Il CERS dovrebbe essere in grado di ricorrere al Parlamento europeo e al Consiglio nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta dei destinatari alle raccomandazioni .

(12)

È opportuno che il CERS presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse.

(13)

A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto . In uno spirito di apertura, dovrebbero essere membri del consiglio generale sei persone indipendenti, che non siano membri di un'autorità europea di vigilanza, che siano scelte in base alla loro competenza generale, al loro impegno nei confronti dell'Unione e alle loro diverse esperienze in campo accademico o nel settore privato, in particolare nell'ambito di PMI o di associazioni sindacali o in qualità di fornitori o consumatori di servizi finanziari, e che offrano tutte le garanzie in termini di indipendenza e riservatezza. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto.

(14)

La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria dell’Unione , mentre la presenza del presidente del Comitato economico e finanziario rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria.

(14 bis)

Poiché banche e istituti finanziari di paesi terzi membri dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio possono operare all'interno dell'Unione, dovrebbe essere possibile invitare un rappresentante di alto livello di ciascuno di questi paesi a partecipare alle riunioni del consiglio generale, previa autorizzazione del paese d'origine.

(15)

È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.

(16)

L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente importante. Il CERS dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.

(17)

Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, Il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione , ecc.) dando loro un’equa possibilità di esprimere le loro osservazioni. Inoltre, dato che non vi è alcuna definizione rigida di rischio sistemico e che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico, il CERS dovrebbe assicurare che il suo organico e i suoi consulenti dispongano di un'ampia gamma di esperienze e competenze.

(19)

La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale dell’Unione del sistema finanziario costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all’interno dell’Unione , dal momento che l’aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l’interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. L’CERS dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza dell’Unione integrata, necessaria per promuovere l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.

(20)

Poiché l’integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario dell’Unione , l’Unione può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20 bis)

Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il … (13) un esame completo del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), del CERS e delle autorità europee di vigilanza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.    È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico , in prosieguo «CERS», con sede a Francoforte.

1 bis.     Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.

1 ter.     Fanno parte dell'ESFS:

a)

il CERS;

b)

l'Autorità di vigilanza europea (valori e mercati), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA];

c)

l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA];

d)

l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EBA];

e)

l'Autorità europea di vigilanza (comitato congiunto), previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA], del regolamento n. …/2010 [ESMA] e del regolamento n. …/2010 [EIOPA];

f)

le autorità negli Stati membri specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];

g)

la Commissione europea, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA];

Le autorità europee di vigilanza di cui alle lettere (b), (c) e (d) hanno sede a Francoforte.

Esse possono avere rappresentanze nei centri finanziari più importanti dell’Unione europea.

1 quater.     Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«istituto finanziario» qualsiasi impresa coperta dalla legislazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], e qualsiasi altra impresa o entità operante nell'Unione le cui attività finanziarie possano presentare un rischio sistemico, anche quando non abbiano una relazione diretta con il pubblico in generale;

b)

«sistema finanziario» significa tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;

b bis)

«rischio sistemico» un rischio di perturbazione nel sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.

Articolo 3

Finalità, obiettivi e compiti

1.   Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica, in modo da evitare periodi di turbolenza finanziaria diffusa e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno nonché garantire pertanto che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di quanto segue:

a)

definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti, inclusa la legislazione avente un potenziale impatto sulla stabilità finanziaria, come le norme in materia di contabilità, riorganizzazione e liquidazione, per gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

b)

identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;

c)

emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi, e, ove opportuno, renderle pubbliche ;

d)

raccomandare l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, laddove appropriato, renderle pubbliche ;

d bis)

emettere una segnalazione confidenziale destinata alla Commissione quando il CERS ritenga che può verificarsi una situazione d’emergenza quale definita all’articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010[EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Il CERS fornisce un’analisi della situazione in modo che la Commissione possa stabilire la necessità di adottare una decisione destinata alle autorità europee di vigilanza che constati l’esistenza di una situazione di emergenza.

e)

monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

f)

collaborare strettamente con tutte le altre parti dell’ESFS e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; in particolare il CERS, in collaborazione con le autorità di vigilanza europee, sviluppa un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per assegnare un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri che potenzialmente potrebbero comportare un rischio sistemico.

Tale rating verrà regolarmente riesaminato, dando riscontro alle sostanziali modifiche del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituirà un elemento fondamentale nella decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in difficoltà;

f bis)

partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;

g)

coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

h)

svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell’Unione .

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Struttura

1.   Il CERS è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo , da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo .

2.   Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati al CERS.

3.   Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno al CERS.

4.    Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS e delle questioni attinenti al personale. In conformità con il regolamento (UE) n. …/2010 [CERS] del Consiglio esso, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità . Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza nazionali.

5.   Il comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza al CERS su questioni che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.

Articolo 5

Presidenza

1.   Il presidente ▐ del CERS è il presidente della BCE.

1 bis.     Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri, tanto di quelli appartenenti alla zona euro, quanto di quelli che non ne fanno parte. Il suo mandato è rinnovabile.

1 ter.     Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all’articolo [XX] del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA];

1 quater.     Il presidente e il primo vicepresidente illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

2.   Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

3.   Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

4.   Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti primi vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non sia più in grado di assolvere ai suoi compiti, in conformità con il paragrafo 1 bis si procede all’elezione di un nuovo primo vicepresidente.

5.   Il presidente rappresenta il CERS all’esterno.

Articolo 6

Consiglio generale

1.   I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

a)

il presidente e il vicepresidente della BCE;

b)

i governatori delle banche centrali nazionali;

c)

un membro della Commissione europea;

d)

il presidente dell’Autorità bancaria europea;

e)

il presidente dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;

f)

il presidente dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.

f bis)

sei persone indipendenti nominate dai membri del consiglio generale con diritto di voto su proposta del comitato congiunto; i candidati non devono essere membri delle autorità europee di vigilanza e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese e nelle organizzazioni sindacali o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari; all'atto della nomina, il comitato congiunto indica le persone designate anche come membri del comitato direttivo; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; esse si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

2.   I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

a)

un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ;

b)

il presidente del Comitato economico e finanziario.

3.    Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza ▐, i rispettivi rappresentanti di alto livello ruotano a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato su un rappresentante comune .

4.   Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Articolo 7

Imparzialità

1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell'interesse dell'Unione europea in generale. Non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni comunitarie o altri organismi pubblici o privati .

1 bis.     I membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE agiscono in piena autonomia nello svolgimento delle loro funzioni.

2.    gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei loro compiti.

Articolo 8

Segreto professionale

1.   I membri del consiglio generale del CERS e il personale che lavora, o ha lavorato per quest’ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato scientifico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

2.   Le informazioni ricevute dai membri del CERS possono essere usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

3.   Fatti salvi l’articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4.   Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle autorità europee di vigilanza, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Articolo 9

Riunioni del consiglio generale

1.   Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

2.   Ogni membro presenzia personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.

3.   In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di tempo prolungato può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all’istituto interessato.

3bis.     Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate.

3ter.     Se del caso, e su una base ad hoc, un rappresentante di alto livello di un paese terzo, in particolare di un membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio, può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio generale, a seconda della questione in discussione.

4.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

Articolo 10

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1.   Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

2.    Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3.   Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

3 bis.     In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

Articolo 11

Comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo è composto da:

a)

il presidente del CERS;

b)

il primo vicepresidente del CERS;

b bis)

il vicepresidente della BCE;

c)

altri quattro membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE;

d)

un membro della Commissione europea;

e)

il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario) ;

f)

il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ) ;

g)

il presidente dell'Autorità europea di vigilanza ( per i valori e i mercati mobiliari ) ;

h bis)

tre delle sei personalità indipendenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f bis.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro.

2.   Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l’anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.

Articolo 12

Comitato scientifico consultivo

1.   Il comitato scientifico consultivo è composto da:

a)

nove esperti di riconosciuta competenza e sicura indipendenza proposti dal comitato direttivo, che rappresentano un ampio ventaglio di esperienze e competenze, e il cui mandato di quattro anni, rinnovabile, è confermato dal consiglio generale; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti;

c)

un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario) ;

d)

un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;

e)

un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari;

f)

due rappresentanti della Commissione;

g)

un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

2.   Il presidente del comitato scientifico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente.

3.   Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

4.   Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.

4 bis.     Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli attori del mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle esigenze di riservatezza.

4 ter.     Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari, in particolare strumenti analitici e informatici, per eseguire con successo i propri compiti.

Articolo 13

Altre fonti di consulenza

Nell'esecuzione dei propri compiti il CERS si avvale, laddove opportuno, delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato o pubblico, in particolare, ma non esclusivamente, dei membri delle autorità europee di vigilanza .

Articolo 14

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti detenuti dal CERS .

2.   Il consiglio generale adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le decisioni adottate dal CERS a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE .

CAPO III

COMPITI

Articolo 15

Raccolta e scambio di informazioni

1.   Il CERS fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

2.   Le autorità europee di vigilanza, il SEBC, la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell'Unione europea , forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

3.    Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], il CERS può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza, di regola in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. ▐

3 bis.     Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC.

3 ter.     Nel caso in cui dette autorità non disponessero dei dati richiesti o non dovessero metterli a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederli al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora le suddette autorità non disponessero dei dati, il CERS può richiederli allo Stato membro interessato.

3 quater.     Se l’CERS chiede dati non in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.

5.   Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantito che la richiesta è giustificata e adeguata . Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, il destinatario della richiesta trasmette i dati in questione al CERS purché il destinatario abbia accesso legale ai dati pertinenti.

Articolo 16

Segnalazioni e raccomandazioni

1.   In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive, comprese, ove lo ritenga necessario, iniziative legislative .

2.   Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni ad una o più autorità di vigilanza, lo Stato membro interessato ne è tenuto al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa dell'Unione pertinente.

3.   Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.

4.    Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno dell’economia europea e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in collaborazione con l'ESFS, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.

Una volta definiti i criteri di detta classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS indicheranno, in modo puntuale e ove opportuno, a quale categoria appartiene il rischio.

Articolo 16 bis

Intervento in situazioni di emergenza

Qualora individui un rischio che potrebbe mettere gravemente in pericolo il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità della totalità o di parte del sistema finanziario dell'Unione, il CERS dovrebbe emettere una segnalazione di emergenza.

La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un’Autorità del Parlamento europeo o del Consiglio, adottare una decisione destinata all’Autorità constatando l’esistenza di una situazione d’urgenza. La Commissione riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza, non appena opportuno.

Se la Commissione constata l’esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 17

Seguito dato alle raccomandazioni del CERS

1.   Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Parlamento europeo, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza.

2.   Qualora il CERS fosse del parere che il destinatario di una delle sue raccomandazioni ha omesso di seguire o ha seguito in modo inadeguato tale raccomandazione, e che il destinatario non ha giustificato tale omissione, il CERS ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.

2 bis.     Qualora il CERS abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 2, il Parlamento europeo può invitare un destinatario a uno scambio di opinioni con la sua commissione competente. Tale scambio di opinioni, in presenza del CERS, è in particolare pertinente quando le decisioni nazionali abbiano conseguenze su uno o più Stati membri (effetto domino).

Articolo 18

Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

1.   Il consiglio generale del CERS decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, il quorum di due terzi è sempre d'applicazione per le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

2.   Laddove il consiglio generale del CERS decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.

2 bis.     I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS dovrebbero avere il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta alla segnalazione e alla raccomandazione pubblicate dal CERS.

3.   Qualora il consiglio generale del CERS decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. ▐

3 bis.     Tutti i dati su cui il consiglio generale del CERS basa la propria analisi prima di emettere una segnalazione o una raccomandazione sono resi pubblici in forma adeguatamente anonima. In caso di segnalazioni riservate, le informazioni sono rese disponibili entro un adeguato lasso di tempo, da definirsi nel regolamento del CERS.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

1.   Almeno una volta l'anno, ma più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale della relazione del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali audizioni sono effettuate in un diverso contesto rispetto a quello del dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il Presidente della BCE.

1 bis.     Le relazioni di cui al presente articolo contengono le informazioni che, conformemente all’articolo 18, il Consiglio generale del CERS decide di rendere pubbliche. Tali relazioni sono rese pubbliche.

2.   Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione il CERS esamina altresì questioni specifiche.

2 bis.     Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS e agli altri membri del comitato direttivo di partecipare ad un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 20

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, entro … (15), il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determinano se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.

La relazione valuta, in particolare:

a)

se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e micro nonché tra le autorità di vigilanza europee;

b)

se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità di vigilanza europee;

c)

se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi globali del settore;

d)

se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;

e)

se la responsabilità e la trasparenza in riferimento agli obblighi di pubblicazione risultano adeguate.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0168/2010).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  GU C 270 dell’11.11.2009, pag. 1.

(4)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5)  Posizione del Parlamento europeo del ….

(6)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(7)   GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(8)   GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(9)   GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

(10)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(11)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

(12)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

(13)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(15)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento .


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/337


Mercoledì 7 luglio 2010
Autorità bancaria europea ***I

P7_TA(2010)0272

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

2011/C 351 E/38

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

visto il parere della Banca centrale europea (5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1 bis)

Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione» (7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea (8), dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (10), e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (11), e nelle sue posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (13)).

(2)

La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione . Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni della relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare una crisi analoga in futuro.

(3)

Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» ▐, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) , e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ▐ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza tuttavia includervi tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière .

(4)

Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

(4 bis)

Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata in risposta alla richiesta del vertice del G-20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (Financial Stability Contribution - FSC) connesso a un meccanismo di risoluzione credibile ed efficace. Se adeguatamente definiti, i meccanismi di risoluzione scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti troppo importanti, troppo grandi o troppo interconnessi per fallire.

(4 ter)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020» ha altresì dichiarato che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di «prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.».

(4 quater)

Il Consiglio europeo ha dichiarato chiaramente il 25 marzo 2010 che «è particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: […] istituti di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».

(4 quinquies)

Il Consiglio europeo ha infine sostenuto il 17 giugno 2010 la necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile».

(5)

La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

(6)

L’Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▐. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo ▐ di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione , che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete dell'Unione .

(7)

Occorre che il ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione , in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale. Un'Autorità di vigilanza europea (l'Autorità) dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano gli istituti finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite norme di vigilanza chiare per detti collegi. L'Autorità dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli istituti che possono porre un rischio sistemico in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, quando un'autorità nazionale abbia omesso di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell’Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali ) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati ), nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto) . Il CERS fa parte dell'ESFS.

(8)

Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (14), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (15) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (16), e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso . Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.

(9)

Occorre che l'Autorità ▐ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari . L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la solvibilità e la liquidità degli istituti finanziari, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio previdenziale e garantire condizioni di parità e rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti ▐. Essa dovrebbe avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione europea nei settori della regolamentazione e vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle connesse aree della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità sia affidata una responsabilità di vigilanza generale per i prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti o nuovi.

(9 bis)

L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

(9 ter)

Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri» (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).

(9 quater)

Il rischio sistemico è definito dalle autorità internazionali (FMI, Comitato di stabilità finanziaria (FSB), Banca dei regolamenti internazionali (BRI)) come «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è (i) causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è (ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.»

(9 quinquies)

Il rischio transfrontaliero, secondo dette istituzioni, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.

(10)

Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito e Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito quanto segue : «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [adesso articolo 114 TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell' articolo 114 TFUE .

(11)

Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (17), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (18) e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (19).

(12)

Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (20), il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (21), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (22) e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (23), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (24) e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno  (25).

(13)

È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione . Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell’Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.

(14)

È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione . È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell’Unione europea dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione conformemente all'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

(15)

Occorre che i progetti di standard tecnici di regolamentazione siano soggetti a modifiche solo in circostanze molto limitate e straordinarie, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne riconosca le attività quotidiane. I progetti di standard di regolamentazione possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro omologazione .

(15 bis)

La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di attuare atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 TFUE. Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi attinenti alle attività degli istituti finanziari interessati.

(16)

Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione , occorre che l’Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni sull’applicazione della normativa dell'Unione . Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato .

(17)

Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza , l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione . Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata ▐ e costituenti quindi casi di violazione della normativa dell'Unione . Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.

(18)

Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione , occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale che tiene conto della raccomandazione dell'Autorità e impone all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione.

(19)

Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità , occorre che quest'ultimo adotti senza indugi una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione , decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 TFUE .

(20)

Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti dell'Unione europea. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.

(21)

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione . Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CESR o dell'Autorità. Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio, il CESR o l'Autorità di vigilanza europea ritengano che esiste la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, essi dovrebbero contattare la Commissione. In detto processo, un'opportuna attenzione alla riservatezza è della massima importanza. Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe debitamente informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

(22)

Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità dovrebbe prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa UE conferisca alle autorità competenti degli Stati membri un potere discrezionale, le decisioni adottate dall’Autorità di vigilanza europea non possono sostituire l’esercizio conforme al diritto dell'Unione europea di tale potere discrezionale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l’Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione europea a loro direttamente applicabile.

(22 bis)

La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione termina alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

(22 ter)

Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera» (Turner Review).

(22 quater)

Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea». La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite le società figlie e non attraverso le filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti nel rispettivo paese, il che significherebbe maggiore protezionismo. La soluzione «europea» chiede il rafforzamento dell'Autorità nel collegio delle autorità di vigilanza e del controllo degli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.

(23)

I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l’Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio prudenziale dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato».

(23 bis)

L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza degli istituti finanziari che soddisfano i criteri di rischio sistemico dato che il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.

(23 ter)

Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal FMI, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G-20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.

(23 quater)

Occorre creare un quadro per far fronte al problema degli istituti in difficoltà al fine della loro stabilizzazione o liquidazione poiché «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è molto alta per i governi e per la società nel suo complesso perché situazioni del genere possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte per la definizione di un nuovo quadro normativo per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).

(23 quinquies)

Occorre istituire un Fondo europeo di garanzia dei depositi per garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente. Un fondo a livello di Unione europea sembra costituire la modalità più efficiente di tutela degli interessi dei depositanti e la migliore difesa contro le distorsioni di concorrenza. Risulta tuttavia ovvio che gli approcci a livello di Unione europea sono inevitabilmente più complessi e che alcuni Stati membri hanno già iniziato a progettare tali sistemi o persino ad utilizzarli. Pertanto, l'Autorità dovrebbe garantire come minimo che le caratteristiche più importanti dei sistemi nazionali siano armonizzate. Dovrebbe anche essere in grado di garantire che gli istituti finanziari siano tenuti a contribuire economicamente soltanto a un sistema.

(23 sexies)

È opportuno che il Fondo europeo per la stabilità bancaria finanzi gli opportuni interventi di liquidazione o di salvataggio di istituti finanziari che attraversano difficoltà, qualora queste rischino di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere finanziato da congrui contributi del settore finanziario. I contributi versati al Fondo dovrebbero sostituire quelli ai fondi nazionali di analoga natura.

(24)

La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolar modo per quelli che non hanno una dimensione a livello dell'Unione . Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un’autorità di vigilanza nazionale (l’autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza a nome dell'Autorità o di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze potrebbe essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine identificare e diffondere buone prassi in materia di delega e accordi di delega.

(25)

Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.

(26)

L’esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati delle peer review ed identificare e rendere pubbliche le migliori prassi.

(27)

Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione europea in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione europea . Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell’ESFS . Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell’Autorità.

(28)

Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il CERS , regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. Al fine di svolgere le sue funzioni in modo adeguato, occorre che l’Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell’impatto dell’andamento potenziale del mercato.

(29)

Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l’Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi .

(30)

Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE.

(31)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale . Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili . Tuttavia, come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all'istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni di informativa.

(31 bis)

Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (26) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea  (27).

(32)

Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il CERS e viceversa . Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all’Autorità o ad un’autorità di vigilanza nazionale, l’Autorità deve assicurare che vi venga dato opportuno seguito.

(33)

Occorre che ▐ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione , agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione ( e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), le PMI , i sindacati, il mondo accademico , i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione .

(33 bis)

Le organizzazioni senza scopo di lucro, diversamente dai rappresentanti dell'industria ben finanziati e inseriti, risultano marginalizzate nel dibattito sul futuro dei servizi finanziari e nei relativi processi decisionali. Occorre che tale svantaggio sia compensato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti nel gruppo delle parti in causa nel settore bancario.

(34)

Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi dovrebbero essere strettamente coordinati con il quadro e i principi dell'Unione economica e monetaria. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.

(34 bis)

Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbe fornire chiare e valide indicazioni a livello di Unione europea circa i casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di queste indicazioni.

(34 ter)

Occorre che, fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, se uno Stato membro decide di invocare questa salvaguardia, ne informi il Parlamento europeo contemporaneamente all’Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. È opportuno che l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, definisca i passi successivi da compiere.

(35)

Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione .

(36)

Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS , della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni) e dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori ▐. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione . Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard di regolamentazione , di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, sarebbe opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 TFUE , mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.

(36 bis)

Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia per gli atti legati all’adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel TFUE e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che costituiscano una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

(37)

Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell’Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.

(38)

Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo a seguito di una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e la presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei . Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

(39)

Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso le Autorità di vigilanza europee (Comitato congiunto) («il Comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali ) o dell’Autorità europea di vigilanza (Strumenti finanziari e mercati ) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del Comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segreteria permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.

(40)

È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(41)

Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno che il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione sia subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (28) (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione . La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico.

(42)

Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (29). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (30).

(43)

Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (31).

(44)

È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed effettive .

(45)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (32), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (33), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(46)

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (34).

(47)

Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione .

(48)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea , l'Unione europea può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e modificare conformemente la decisione 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (35).

(50)

È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.   Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea, «l'Autorità»).

2.   L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti , nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.

2 bis.     L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.

3.   Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 TFUE , di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

4.   L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese . L'Autorità contribuisce a:

i)

migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido , efficace e uniforme,

iii)

garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,

v)

rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,

v bis)

impedire l'arbitraggio prudenziale e contribuire a creare pari condizioni di concorrenza,

v ter)

assicurare che l'assunzione di crediti e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto dell'opportuna vigilanza, e

v quater)

contribuire ad aumentare la protezione dei consumatori.

A tali fini , l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 2 , a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità .

Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti sistemici il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

Articolo 1 bis

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1.     L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS). Lo scopo principale dell'ESFS è di garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, di preservare la stabilità finanziaria e di creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per i consumatori dei servizi finanziari.

2.     Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:

a)

il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS] e nel presente regolamento;

b)

l’Autorità;

c)

l'Autorità europea di vigilanza (Valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA];

d)

l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA];

e)

l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 40 a 43 (il «Comitato congiunto»);

f)

le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del presente regolamento;

g)

la Commissione, ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.

3.     L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l'EIOPA e l'ESMA attraverso il Comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4.     In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti dell'ESFS cooperano con piena fiducia e rispetto reciproci, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5.     Le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione europea conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 1 ter

Responsabilità dinanzi al Parlamento europeo

Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«istituti finanziari», gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE nonché gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva ;

2)

«autorità competenti»:

i)

le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii)

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari;

iii)

in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi della direttiva 94/19/CE.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 4

Composizione

L'Autorità è composta da:

1)

un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 28;

2)

un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;

3)

un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;

4)

un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;

5)

una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.

Articolo 5

Sede e uffici

L'Autorità ha sede a Francoforte.

Essa può avere uffici di rappresentanza nei centri finanziari più importanti dell'Unione europea.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

Articolo 6

Compiti e poteri dell'Autorità

1.   L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione europea ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione , in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio prudenziale , mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;

c)

incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

d)

coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;

e)

organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, inclusa la formulazione di pareri, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;

f bis)

svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;

f ter)

promuove la tutela di depositanti e investitori;

f quater)

gestisce le crisi degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico, di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater;

g)

esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

g bis)

sorveglia gli istituti finanziari che non sono sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti;

g ter)

pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, entro il suo settore di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

g quater)

assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS).

2.   Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

a)

elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 7;

a bis)

elaborare progetti di standard tecnici di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 7 sexies;

b)

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;

c)

formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

d)

prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;

e)

prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;

f)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all’articolo 19 ;

f bis)

raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 20;

f ter)

sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;

f quater)

fornire una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;

f quinquies)

elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca il modo in cui il coordinamento della raccolta deve essere effettuato, sottolineando anche il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate, al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni necessarie e pertinenti sulle transazioni e sul mercato;

3.   L’Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata in tutta l'Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.     Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.

Articolo 6 bis

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1.     Al fine di promuovere la tutela dei depositanti e degli investitori, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i consumatori di prodotti o servizi finanziari in tutto il mercato interno, anche tramite:

i)

la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,

ii)

il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative educative,

iii)

l'elaborazione di norme di formazione per l'industria,

iv)

il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione, e

v)

la valutazione, in particolare, dell’accessibilità, della disponibilità e del costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI.

2.     L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove o esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

3.     L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nei casi di un'attività finanziaria che costituisce una seria minaccia agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

4.     L'Autorità istituisce, quale parte integrale dell'Autorità stessa, un Comitato sull'innovazione finanziaria che raccoglie tutte le pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti al fine di conseguire un approccio coordinato per il trattamento di regolamentazione e di vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5.     L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto il sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso nei casi o alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.

L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, ne informa la Commissione per facilitare l'adozione di un eventuale divieto o limitazione.

Articolo 7

Standard tecnici di regolamentazione

1.    Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Detti standard di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. I progetti di standard tecnico di regolamentazione sono elaborati dall'Autorità e presentati alla Commissione per l'approvazione. Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.

2.    L’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione, prima di presentarli alla Commissione. L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.

3.     Quando la Commissione riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.     Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di standard tecnico di regolamentazione, la Commissione decise se adottarlo o meno. Gli standard tecnici di regolamentazione sono adottati tramite regolamento o decisione. Se la Commissione non intende adottare lo standard, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le regioni.

Articolo 7 bis

Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione

1.     Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o intenda adottarli in parte o modificandoli, la Commissione rinvia all’Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.

2.     Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione in base alle proposte della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3.     Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.

Articolo 7 ter

Esercizio della delega

1.     I poteri di adottare gli standard di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.

2.     Non appena adotta uno standard di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.

Articolo 7 quater

Obiezioni agli standard di regolamentazione

1.     Quando la Commissione adotta un atto delegato nei settori specificati di cui agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica dello standard di regolamentazione adottato dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di ulteriori tre mesi.

b)

L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

c)

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

2.     Quando la Commissione adotta uno standard di regolamentazione invariato rispetto al progetto di standard di regolamentazione presentato dall'Autorità, si applicano le lettere a), b) e c) del paragrafo 1, ad esclusione dei casi in cui il periodo durante il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni corrisponda a un mese dallo scadere del termine di tre mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un ulteriore mese.

3.     Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione di non obiezione, anticipata e contenente determinate condizioni, che entra in vigore quando la Commissione adotta lo standard tecnico di regolamentazione senza modificarne il progetto.

4.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard di regolamentazione, esso non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne motiva le ragioni.

Articolo 7 quinquies

Revoca della delega

1.     La delega di cui all'articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     La decisione di revoca pone fine alla delega.

3.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri dello standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca.

Articolo 7 sexies

Standard tecnici di attuazione

1.     Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di attuazione a norma dell'articolo 291 TFUE, nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ove, in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabori standard tecnici di attuazione per sottoporli alla Commissione, detti standard sono di carattere tecnico, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.

b)

ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione conformemente all'articolo 19, quest'ultima può adottare uno standard tecnico di attuazione per mezzo di un atto di esecuzione.

2.     Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto alla sfera d’applicazione e all’impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.

L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.

3.     L'Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnico di attuazione all’approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 291 TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.     Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnico di attuazione la Commissione decide se approvarlo o meno. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ogniqualvolta adotti uno standard tecnico di attuazione che modifica il progetto di standard di attuazione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

5.     Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Orientamenti e raccomandazioni

1.    Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione , l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

1 bis.     L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22. Dette consultazioni, analisi e pareri e detta consulenza sono proporzionati rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

2.    Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Entro due mesi dall’emissione di un orientamento e una raccomandazione, ciascuna autorità di vigilanza nazionale competente conferma se intende rispettare l’orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità motivando la decisione. L'Autorità pubblica tali motivazioni.

Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza .

L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le ragioni addotte da un’autorità competente per motivare la mancata conformità a un orientamento o a una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

2 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 9

Violazione del diritto dell’Unione

1.   Se un'autorità competente non ha applicato gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del gruppo delle parti in causa nel settore bancario o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione .

2 bis.    Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 20, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3.   L’Autorità può, entro due mesi dall’avvio dell’indagine, trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione .

3 bis.    Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

4.   Se l’autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione . Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.

6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▐ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza ▐ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 , adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione , tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione dei una misura ▐ in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6 , le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi .

7 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

Articolo 10

Intervento in situazioni di emergenza

1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti .

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

1 bis.     La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CERS o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina la decisione a intervalli mensili e dichiara la cessazione della situazione di emergenza nel momento più idoneo.

Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis , e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi , assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.

3.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

4.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1.   Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impongono la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, si fa parte diligente per prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.   L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da mediatore.

3.   Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione europea, con valore vincolante nei loro confronti .

4.   Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall' articolo 258 TFUE , se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4 bis.     Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

4 ter.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, il presidente espone le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni prese per risolvere tali dispute.

Articolo 11 bis

Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 42, risolve le controversie inter-settore che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].

Articolo 12

Collegi delle autorità di vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza . Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.

2.   L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno .

A tal fine , l'Autorità viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.

3.     Come minimo, l'Autorità:

a)

raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;

b)

avvia e coordina le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove;

c)

pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché

d)

supervisiona i compiti svolti dalle autorità competenti.

3 bis.     L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed attuazione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.

3 ter.     Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.

Articolo 12 bis

Disposizioni generali

1.     L'Autorità presta una speciale attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta quando il rischio è i) causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l’economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.

2.     L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.

3.     Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione e di attuazione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti identificati all'articolo 12 ter.

4.     L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto nell'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.

5.     L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione bancaria avente mandato di porre in atto la governance e il modus operandi, chiaramente definiti, della gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e insolvenza, e di guidare dette procedure.

Articolo 12 ter

Identificazione degli istituti transfrontalieri che possono potenzialmente comportare un rischio sistemico

1.     Previa consultazione delCERS, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater.

2.     I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.

Articolo 12 quater

Unità di risoluzione bancaria

1.     L'Unità di risoluzione bancaria preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.

2.     L'Unità di risoluzione bancaria è abilitata a svolgere i compiti indicati al paragrafo 1 al fine di risanare gli istituti in difficoltà o di decidere di liquidare gli istituti irrecuperabili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una buona banca/cattiva banca o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.

3.     L'Unità di risoluzione bancaria comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.

Articolo 12 quinquies

Regimi europei di garanzia dei depositi

1.     L'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei regimi nazionali di garanzia dei depositi (RGD) agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l'obiettivo di garantire che i regimi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino gli standard dell'Unione.

2.     L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di garanzia dei depositi.

3.     La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione e attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

Articolo 12 sexies

Fondo europeo di stabilità bancaria

1.     È istituito un Fondo europeo di stabilità bancaria (il Fondo) per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transfrontalieri in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.

2.     Il Fondo europeo di stabilità bancaria è finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Tali contributi sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, come identificato tramite il quadro operativo dei rischi. I livelli di contributi richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.

3.     Il Fondo europeo di stabilità bancaria è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo. Il consiglio del Fondo può proporre che l'Autorità esternalizzi la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). Detta liquidità è investita in strumenti liquidi e sicuri.

4.     Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dalle banche si rivelano insufficienti per far fronte alle difficoltà, il Fondo può incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o altri strumenti finanziari.

Articolo 13

Delega di compiti e responsabilità

1.   ▐ Le autorità competenti , con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo . Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

2.   L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.

2 bis.     La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

3.   Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

Articolo 14

Cultura comune della vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea , e svolge almeno le attività seguenti:

a)

fornisce pareri alle autorità competenti;

b)

promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;

c)

contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa , e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 bis ;

d)

esamina l’applicazione degli standard di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, se necessario;

e)

stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2.   L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

Articolo 15

Esame tra pari delle autorità competenti

1.   L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2.   L’esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:

a)

l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies e degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione , gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione ;

c)

le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare ;

c bis)

l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative imposte ai responsabili ove tali disposizioni non siano state rispettate .

3.   Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti ▐. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari nello sviluppare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si adoperano per dare seguito alla consulenza fornita dall'Autorità. Se non danno seguito a detta consulenza, ne comunicano le ragioni all’Autorità.

L'Autorità rende pubbliche le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. In aggiunta, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.

Articolo 16

Funzione di coordinamento

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l’altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione .

L'Autorità promuove la risposta ▐ coordinata dell'Unione , in particolare:

1)

facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

2)

determinando la portata e , ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

3)

fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

4)

informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza ;

4 bis)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

4 ter)

centralizzando le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 20 conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 17

Valutazione degli sviluppi del mercato

1.   L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l' EIOPA , l' ESMA , il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.

1 bis.    In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

a)

metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari;

b bis)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.

2.   Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.

Queste valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.

3.   L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l' EIOPA e con l'ESMA attraverso il Comitato congiunto .

Articolo 18

Relazioni internazionali

1.    Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri , l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza , organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

2.    L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità definisce gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 19

Altri compiti

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

1 bis.     Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di standard tecnico di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione e fissare un termine per la sua presentazione.

Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione sia presentato prima del termine fissato atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.

2.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri , l'Autorità può, ▐ su richiesta di una delle autorità competenti interessate , emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/48/CE . Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere .

Articolo 20

Raccolta di informazioni

1.   Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura del compito in questione .

1 bis.    L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni di informativa.

1 ter.     Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 56.

1 quater.     Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.

2.   In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti ▐ non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato .

2 bis.     In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del paragrafo 2 e del presente paragrafo.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

3.   L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 21

Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico

1.   L'Autorità ▐ coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico su base periodica .

2.   L'Autorità ▐ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [CERS]. L'Autorità, in cooperazione con l'CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli istituti finanziari.

3.   Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) n…/ 2010 [CERS].

4.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.

Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

5.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. …/ 2010 [CERS].

6.   Nell’esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Articolo 22

Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario

1.    Per facilitare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 sugli standard tecnici di regolamentazione e agli standard tecnici di attuazione e, e ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 8 sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è informato quanto prima possibile.

Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all’anno.

2.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell'Unione , i rappresentanti del personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI . Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio.

3.   I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l’Unione europea .

4.    L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso delle spese di viaggio. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 14, 15 e 17 .

6.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno con l’accordo della maggioranza dei due terzi dei membri .

7.   L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 23

Salvaguardie

 

   ▐

2.   Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente, ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e la Commissione ▐.

Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

2 bis.    Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.

3.    Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame, si tiene conto del voto dei membri interessati.

3 bis.     Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 e entro un mese nel caso dell'articolo 11, la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.

3 ter.     Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 porta a un utilizzo dei fondi istituito conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non invitano il Consiglio a mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.

Articolo 24

Procedure decisionali

1.   Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento , l'Autorità informa qualsiasi destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.

4.   Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5.   Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l' interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso .

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 1

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Articolo 25

Composizione

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a)

il presidente, che non ha diritto di voto;

b)

il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro , che partecipa di persona almeno due volte all'anno ;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

d)

un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

e)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

f)

un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.

1 bis.     Il Consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti in causa nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l'anno.

2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell’ambito dell’autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

3.   Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.

3 bis.     Negli Stati membri in cui vi è più di un'autorità responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

4.   Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 26

Comitati e gruppi di esperti interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate .

2 bis.     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma .

2 ter.     Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

Articolo 27

Indipendenza

1.    Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

2.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 28

Compiti

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

4.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

4 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità e sull'esecuzione dei compiti del presidente sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▐ bilancio ai sensi dell'articolo 49.

7.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall’incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all’articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 29

Processo decisionale

1.    Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro .

Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al Capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 TFUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro .

2.   Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▐ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza .

Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 49.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e con la frequenza ritenuta necessaria . Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ▐.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.

Articolo 31

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 32

Compiti

1.   Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2.   Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee («lo statuto dei funzionari»).

5.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.

6 bis.     Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’articolo 38, paragrafo 7, affinché sia sottoposta al Parlamento europeo.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE

Articolo 33

Nomina e compiti

1.   L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2.   Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza .

La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il sostituto non deve essere eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo ▐ dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza .

Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

Articolo 34

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Articolo 35

Relazioni

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▐ una dichiarazione . Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde alle eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto .

2.    Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1 .

2 bis     Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 36

Nomina

1.   L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo .

3.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 37

Indipendenza

1.    Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.

1 bis.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Articolo 38

Compiti

1.   Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3.   Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

4.   Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

5.   Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.

6.   Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.

7.   Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione ▐ il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8.   Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA ▐

SEZIONE 2

AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE (COMITATO CONGIUNTO)

Articolo 40

Istituzione

1.   È istituito il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee.

2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

i conglomerati finanziari;

la contabilità e la revisione dei conti;

le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;

i prodotti di investimento al dettaglio;

le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nonché

scambio di informazioni con Il CERS e sviluppo dei rapporti tra il CERS e le Autorità di vigilanza europee .

3.    Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segreteria . L’Autorità fornisce ▐ un adeguato contributo di risorse ▐ per le spese ▐ amministrative, di infrastruttura e operative.

Articolo 40 bis

Vigilanza

Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42.

Articolo 41

Composizione

1.   Il comitato congiunto è composto ▐ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.

2.   Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto ▐, nonché dei sottocomitati di cui all’articolo 43, in qualità di osservatori.

3.   Il presidente del comitato congiunto ▐ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato a norma del presente paragrafo è designato altresì vicepresidente del CERS.

4.   Il comitato congiunto ▐ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto ▐ si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 42

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.

Articolo 43

Sottocomitati

1.    Ai fini dell’articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▐.

2.    Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.

3.    Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▐.

4.    Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

SEZIONE 3

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

Articolo 44

Composizione

1.   La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee .

2.   La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▐ persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.

La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

3.   Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [EIOPA] e al regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [ESMA].

4.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.

5.   Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.

6.   L’Autorità bancaria europea , l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il Comitato congiunto .

Articolo 45

Indipendenza e imparzialità

1.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

3.   Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.

4.   Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

5.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

CAPITOLO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 46

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▐ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi ▐ può confermare la decisione presa dall organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo . Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso in questione .

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 47

Azione dinanzi al Tribunale ▐ e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 TFUE .

1 bis.     Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell’Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 263 TFUE.

2.   Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 TFUE .

3.   L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▐ o della Corte di giustizia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Bilancio dell'Autorità

1.   Le entrate dell'Autorità , un organismo europeo in conformità dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di :

a)

contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari , che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE ;

b)

una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione europea è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto stabilito al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

c)

le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione .

2.   Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

3.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4.   Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

Articolo 49

Elaborazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza , assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora , sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione , lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo viene approvato dal consiglio di amministrazione .

2.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE .

4.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

5.   Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza . Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

6 bis.     Per il primo anno di attività dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per l’avallo.

Articolo 50

Esecuzione e controllo del bilancio di previsione

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (36) (di seguito «regolamento finanziario»).

3.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

5.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell’esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi sono pubblicati.

7.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (inclusi tutti i costi e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.

Articolo 51

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (37) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 52

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (38) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 53

Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 54

Personale

1.   Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente , si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

Articolo 55

Responsabilità dell'Autorità

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 56

Obbligo del segreto professionale

1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale , sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione , anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Conformemente allo statuto di cui all’articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine o altri benefici.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità.

2.   Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (39).

Articolo 57

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

Articolo 58

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.

3.   Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE .

Articolo 59

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 (40) del Consiglio si applicano all’Autorità.

2.   Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 60

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 61

Partecipazione di paesi terzi

1.    La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi non membri dell’Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione , in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

1 bis.     L'Autorità può autorizzare la partecipazione con paesi terzi che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.

2.    Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Azioni preparatorie

-1.

Durante il periodo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’istituzione dell’Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l’Autorità.

1.

Una volta istituita l'Autorità , la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo , fino al momento in cui l'Autorità abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

2.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

3.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

3 bis.

L'Autorità succede giuridicamente al CEBS. Tutto l'attivo e il passivo ammissibili e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferite all'Autorità. Un revisore dei conti indipendente redige un documento attestante lo stato patrimoniale del CEBS, che sarà sottoposto a revisione contabile e approvato dai suoi membri e dalla Commissione prima del trasferimento dell'attivo o del passivo.

Articolo 63

Disposizioni transitorie in materia di personale

1.   In deroga all’articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEBS o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.

2.   Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del CEBS o del suo segretariato, di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

3.   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.

4.   La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 63 bis

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 64

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE viene modificata in quanto il CEBS viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.

Articolo 65

Abrogazione

La decisione 2009/78/CE ▐ che istituisce il CEBS è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011.

Articolo 66

Clausola di revisione

-1.

Entro …  (41) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.

1.

Entro il …  (42) e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta ▐ tra l’altro:

a)

la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;

b)

il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

c)

i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;

d)

alla luce, in particolare, dei progressi compiuti in relazione alle questioni di cui alla lettera c), la necessità di rafforzare il ruolo dell'Autorità nella vigilanza degli istituti finanziari che presentano un potenziale rischio sistemico e l'opportunità che essa eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali istituti;

e)

l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.

1 bis.

La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

a)

se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

b)

se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

c)

se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del'ESFS onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le autorità di vigilanza europee.

d)

se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;

e)

se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;

f)

se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.

g)

se sia opportuno che la sede dell'Autorità rimanga a Francoforte.

2.

La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore . L'Autorità è istituita alla data di applicazione del presente regolamento .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0166/2010).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU …

(5)  GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

(6)  Posizione del Parlamento europeo del ….

(7)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(8)   GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(9)   GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(10)   GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

(11)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(12)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

(13)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

(14)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(15)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(16)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(17)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(18)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(19)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(20)  GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1.

(21)   GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(22)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(23)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(24)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(25)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(26)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(27)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(28)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(29)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(30)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(31)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(32)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(33)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(34)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(35)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

(36)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(37)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(38)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(39)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(40)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(41)   Sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(42)   Tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/391


Mercoledì 7 luglio 2010
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ***I

P7_TA(2010)0273

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

2011/C 351 E/39

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

visto il parere della Banca centrale europea (5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1 bis)

Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva regolarmente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (8), dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity) (10), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (11); del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (13)).

(2)

La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione . Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un Comitato europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni della relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare una crisi analoga in futuro.

(3)

Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» ▐, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) , e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ▐ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza , senza tuttavia includervi tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière .

(4)

Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

(4 bis)

Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata in risposta alla richiesta del Vertice del G-20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (FSC) connesso a un meccanismo di gestione dei fallimenti (resolution mechanism) credibile ed efficace. Se adeguatamente definiti, tali meccanismi scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti troppo importanti, grandi o interconnessi per fallire.

(4 ter)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020» dichiara altresì che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di «prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.»

(4 quater)

Il Consiglio europeo ha affermato chiaramente, il 25 marzo 2010, che è «particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: […] istituzioni di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».

(4 quinquies)

Il Consiglio europeo ha infine espresso, il 17 giugno 2010, la necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile».

(5)

La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

(6)

L'Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▐. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione , che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete UE .

(7)

Occorre che l' ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione , in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano gli istituti finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite chiare norme di vigilanza per tali collegi. L'Autorità dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli istituti finanziari che possono rappresentare un rischio sistemico, in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione qualora un'autorità nazionale non sia stata in grado di esercitare i propri poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Banche) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto) . L'ESRB dovrebbe far parte dell'ESFS.

(8)

Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (14), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (15) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (16), e assuma tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati compreso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso . Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.

(9)

Occorre che l'Autorità ▐ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della diversa natura degli istituti finanziari . L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, come pure rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'UE nei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e della fornitura e intermediazione di pensioni aziendali e professionali, nonché nei settori connessi della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità sia affidata una responsabilità di vigilanza generale per i prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti o nuovi.

(9 bis)

L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

(9 ter)

Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri».

(9 quater)

Il rischio sistemico è definito dalle autorità internazionali (FMI, Comitato di stabilità finanziaria (FSB), Banca dei regolamenti internazionali (BIS)) come «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.»

(9 quinquies)

Il rischio transfrontaliero, secondo le istituzioni di cui sopra, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.

(10)

Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che: «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [adesso articolo 114 del TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell'Autorità – assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria – sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell' articolo 114 del trattato FUE .

(11)

Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti (17): direttiva 64/225/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (18), prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell' assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (19), direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dell'assicurazione sulla vita (20), direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (21), direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (22), direttiva 84/641/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (23), direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (24), seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (25), direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (26), direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (27), direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (28), direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (29), direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (30) e direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (31).

(12)

Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (32), il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (33), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (34) e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (35), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (36) e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (37) .

(12 bis)

È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell'Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.

(13)

È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione . È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione europea dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione conformemente all'articolo 290 del TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

(14)

Occorre che i progetti di standard tecnici di regolamentazione siano soggetti a modifiche solo in circostanze alquanto limitate ed eccezionali, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne riconosca le attività quotidiane. Tali progetti sarebbero modificabili qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o siano in contrasto con i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione .

(14 bis)

La Commissione dovrebbe altresì avere la facoltà di attuare atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 del TFUE. Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi attinenti alle attività degli istituti finanziari interessati.

(15)

Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione , occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni sull'applicazione della normativa dell'Unione . Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza , onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato .

(16)

Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità , la trasparenza , l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione . Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata ▐ e costituenti quindi casi di violazione della normativa dell'Unione . Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.

(17)

Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione , occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e imponga all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione.

(18)

Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità , occorre che questa prenda senza indugio una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione , decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 del TFUE .

(19)

Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.

(20)

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione . Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Consiglio, dell'ESRB, del Parlamento europeo o dell'Autorità. Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio, l'ESRB o le Autorità di vigilanza europea ritengano che esiste la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, essi dovrebbero contattare la Commissione. In tale processo è della massima importanza prestare la debita attenzione alla riservatezza. Qualora la Commissione determini l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe informarne debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

(21)

Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace nonché una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità dovrebbe prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione assicurando così la conformità alla normativa dell'UE, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile.

(21 bis)

La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione finisce alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

(21 ter)

Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera» (Turner Review).

(21 quater)

Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea».

(21 quinquies)

La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite le società controllate e non attraverso le filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti sul proprio territorio, il che significherebbe maggiore protezionismo.

(21 sexies)

La soluzione «europea» prevede il rafforzamento dell'Autorità in seno al collegio delle autorità di vigilanza e un controllo più rigoroso degli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.

(22)

I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio regolamentare dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato».

(22 bis)

L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza degli istituti finanziari che rispondono ai criteri di rischio sistemico, dato che il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.

(22 ter)

Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal FMI, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G-20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.

(22 quater)

Occorre creare un quadro per far fronte al problema degli istituti in sofferenza al fine della loro stabilizzazione o liquidazione, dato che «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è molto alta per i governi e per la società nel suo complesso, poiché simili situazioni possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte volte alla definizione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi fondamentali della gestione delle crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o interconnessi).

(22 quinquies)

Al fine di garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, di proteggere gli interessi dei titolari di polizze europei e di ridurre il costo di una crisi finanziaria sistemica per i contribuenti, è istituito un Fondo europeo di protezione finanziaria (Fondo). È opportuno istituire il Fondo europeo di garanzia assicurativa (Fondo) per finanziare regolari interventi di liquidazione o risanamento degli istituti finanziari transfrontalieri in sofferenza, il cui impatto rischia di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione e al fine di internalizzare i costi di detti interventi, a condizione che il contributo di tali istituti ai regimi nazionali di garanzia assicurativa non sia sufficiente. Il Fondo deve essere finanziato con contributi di tali istituti, con debito emesso dal Fondo o, in casi eccezionali, con contributi degli Stati membri coinvolti, secondo criteri precedentemente concordati (Memorandum di intesa riveduto). I contributi al Fondo dovrebbero sostituire quelli versati a favore dei regimi nazionali di garanzia assicurativa.

(22 sexies)

È istituito un Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per finanziare regolari interventi di liquidazione o di salvataggio degli istituti finanziari in difficoltà suscettibili di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere finanziato tramite adeguati contributi del settore assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali. I contributi al Fondo dovrebbero sostituire quelli di analoga natura versati ai fondi nazionali.

(23)

La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari , in particolare per quelli che non hanno una dimensione UE . Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza a nome dell'Autorità o di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere prassi eccellenti in materia di delega e accordi di delega.

(24)

Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.

(25)

L'esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l'applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l'esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti . Occorre infine rendere pubblici i risultati degli esami tra pari e individuare e divulgare prassi eccellenti.

(26)

Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione europea in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea . Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell'ESFS . Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell'Autorità.

(27)

Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e l'ESRB , regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. A supporto dell'assolvimento dei propri compiti, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.

(28)

Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi .

(29)

Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE.

(30)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale . Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili . Tuttavia , come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni per le relazioni.

(30 bis)

Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (38) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (39).

(31)

Una stretta cooperazione tra l'Autorità e l'ESRB è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con l'ESRB e viceversa . Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dall'ESRB all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve assicurare , se del caso, che vi venga dato seguito.

(32)

Occorre che ▐ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione , agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali, che rappresenti in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione e i fondi pensione aziendali e professionali (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei fondi pensionistici aziendali e professionali, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione .

(32 bis)

Le organizzazioni senza scopo di lucro sono emarginate dal dibattito sul futuro dei servizi finanziari e dal relativo processo decisionale rispetto ai rappresentanti dell'industria, che possono contare su buoni finanziamenti e buone connessioni. Tale svantaggio dovrebbe essere controbilanciato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti in seno al Gruppo delle parti in causa.

(33)

Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi dovrebbero essere strettamente coordinati con il quadro e i principi dell'Unione economica e monetaria. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano significativamente sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.

(33 bis)

Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbe fornire chiare e valide indicazioni a livello UE riguardo ai casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di tali indicazioni.

(33 ter)

Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, qualora uno Stato membro decida di invocare la salvaguardia dovrebbe informarne il Parlamento europeo contemporaneamente all'Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. L'Autorità, in collaborazione con la Commissione, dovrebbe definire i passi successivi da compiere.

(34)

Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione .

(35)

Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, dell'ESRB , della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) e dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) devono poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione . Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard di regolamentazione , di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, sarebbe opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 del TFUE , mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.

(35 bis)

Come regola generale il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia per gli atti legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel TFUE e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per ciascun membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

(36)

Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.

(37)

Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo in seguito a una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e alla presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei . Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

(38)

Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso le Autorità di vigilanza europee - Comitato congiunto («il Comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto ▐ coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) o dell'Autorità di vigilanza europea ( Strumenti finanziari e mercati ) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del Comitato congiunto deve essere un vicepresidente dell'ESRB. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segreteria permanente con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.

(39)

È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(40)

Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno che il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione sia subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (40) (AII) . Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione ▐. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico.

(41)

Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (41). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (42).

(42)

Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (43).

(43)

È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre che la riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete sia soggetta a norme rigorose ed efficaci .

(44)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (44), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (45), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(45)

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (46).

(46)

Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione .

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione europea , l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) ; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/79/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, e modificare conformemente la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (47).

(49)

È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal (CEIOPS) ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.   Il regolamento istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) (di seguito «l'Autorità»).

2.   L'Autorità opera in base alle competenze previste dal regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 2009/138/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali, agli intermediari assicurativi e alle autorità preposte alla loro vigilanza, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto legislativo dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.

2 bis.     L'Autorità opera altresì nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione efficace e coerente degli atti legislativi di cui al paragrafo 2.

3.   Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 del TFUE , di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

4.   L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese . L'Autorità contribuisce a:

i)

migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido , efficace e uniforme,

iii)

garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,

v)

rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,

v bis)

impedire l'arbitraggio regolamentare e contribuire a creare pari condizioni di concorrenza,

v ter)

assicurare che l'assunzione di rischi in materia di assicurazioni, pensioni e di altra natura siano adeguatamente regolamentati e oggetto dell'opportuna vigilanza, e

v quater)

contribuire ad aumentare la protezione dei consumatori.

Per tali scopi , l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione europea di cui al paragrafo 2 , a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità .

5.    Nell'esercizio dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta particolare attenzione a eventuali rischi sistemici posti dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'unico ed esclusivo interesse dell'Unione.

Articolo 1 bis

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1.     L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), il cui scopo principale consiste nel garantire la corretta attuazione delle norme applicabili al settore finanziario, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario, garantendo una sufficiente tutela dei consumatori dei servizi finanziari.

2.     Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria comprende:

a)

il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 (ESRB) e nel presente regolamento;

b)

l'Autorità;

c)

l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];

d)

l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. …/2010; [ESMA];

e)

l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 40 a 43 (il «Comitato congiunto»);

f)

le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA];

g)

la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.

3.     Tramite il Comitato congiunto, l'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4.     In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti dell'ESFS cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo un adeguato e vicendevole scambio di informazioni affidabili.

5.     Le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS sono tenute a esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione europea conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 1 ter

Responsabilità dinanzi al Parlamento europeo

Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«istituti finanziari», le imprese , entità e persone fisiche e giuridiche soggette agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi quali definiti in tale direttiva;

(2)

«autorità competenti :»:

i)

autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE;

ii)

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di tali direttive da parte degli istituti finanziari di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L'Autorità è un organismo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica.

2.   L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 4

Composizione

L'Autorità è composta da:

(1)

un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;

(2)

un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;

(3)

un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;

(4)

un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;

(5)

una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.

Articolo 5

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte.

Essa può disporre di uffici di rappresentanza nei principali centri finanziari dell'Unione europea.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

Articolo 6

Compiti e poteri dell'Autorità

1.   L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche tecniche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione tecnica e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'UE ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione europea , in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure anche in situazioni di emergenza;

c)

stimola e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti ;

d)

coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;

e)

organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, compresa l'emissione di pareri, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;

(f bis)

svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare Autorità nell'espletamento dei propri compiti;

(f ter)

promuove la tutela dei titolari di polizze e dei beneficiari;

(f quater)

contribuisce a gestire le crisi degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione assicurativa e pensionistica di cui all'articolo 12 quater;

g)

esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

(g bis)

esercita la vigilanza sugli istituti finanziari che non sono sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti;

(g ter)

pubblica sul suo sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare entro il suo settore di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

(g quater)

assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

2.   Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

a)

elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 7;

(a bis)

elaborare progetti di standard tecnici di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 7 sexies;

b)

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;

c)

formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

d)

prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;

e)

prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;

f)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19 ;

(f bis)

raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 20;

(f ter)

sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;

(f quater)

fornire una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;

(f quinquies)

elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca le modalità per il coordinamento della raccolta, sottolineando altresì il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni sulle transazioni e sul mercato pertinenti e necessarie allo svolgimento dei compiti conferitile dal presente regolamento;

(f sexies)

eseguire ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3.   L'Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche a dimensione di Unione europea che le sono attribuiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3 bis.     Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.

Articolo 6 bis

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1.     Al fine di promuovere la tutela dei titolari di polizze e dei beneficiari, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità sul mercato per i consumatori di prodotti o servizi finanziari nell'intero mercato interno, anche tramite:

i)

la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,

ii)

il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative educative,

iii)

l'elaborazione di standard relativi alla formazione per l'industria,

iv)

il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione, e

v)

la valutazione, in particolare, dell'accessibilità, della disponibilità e del costo dell'assicurazione per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI.

2.     L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove o esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

3.     L'Autorità può altresì emettere segnalazioni qualora un'attività finanziaria costituisca una seria minaccia agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

4.     L'Autorità istituisce al proprio interno un Comitato sull'innovazione finanziaria che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti al fine di conseguire un approccio coordinato per il trattamento di regolamentazione e vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione.

5.     L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto il sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10. L'Autorità può altresì attuare un siffatto divieto o una siffatta limitazione tramite l'adozione di standard tecnici di regolamentazione conformemente all'articolo 7.

L'Autorità riesamina tale decisione a intervalli debiti e regolari.

Articolo 7

Standard tecnici di regolamentazione

1.    Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 del TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tali standard sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. I progetti di standard tecnici di regolamentazione sono elaborati dall'Autorità e sottoposti all'approvazione della Commissione.

Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.

1 bis.     Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto al campo d'applicazione e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione. L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa di cui all'articolo 22.

1 ter.     Quando la Commissione riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

1 quater.     Entro tre mesi dalla presentazione di un progetto di standard tecnico di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo o meno. Gli standard tecnici di regolamentazione sono adottati tramite regolamento o decisione. Se la Commissione non intende adottare lo standard, essa ne informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le ragioni.

Articolo 7 bis

Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione

1.     Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione, oppure intenda adottarli in parte o previa modifica, la Commissione rinvia all'Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.

2.     Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione in base alle proposte di modifica della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3.     Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.

Articolo 7 ter

Esercizio della delega

1.     I poteri di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.

2.     Non appena adotta uno standard tecnico di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.

Articolo 7 quater

Obiezioni agli standard tecnici di regolamentazione

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione entro tre mesi dalla data di notifica della Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere prorogato di ulteriori tre mesi.

2.     Lo standard tecnico di regolamentazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.     Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione anticipata e condizionata di non obiezione, che entra in vigore quando la Commissione adotta lo standard di regolamentazione senza modificarne il progetto.

4.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 del TFUE, l'Istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne precisa le ragioni.

Articolo 7 quinquies

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     La decisione di revoca pone fine alla delega.

3.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri dello standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca.

Articolo 7 sexies

Standard tecnici di attuazione

1.     Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di attuazione a norma dell'articolo 291 del TFUE, nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ove, in conformità delle norme sopra indicate, l'Autorità elabori standard tecnici di attuazione per sottoporli alla Commissione, tali standard sono di carattere tecnico, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti;

b)

ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione conformemente all'articolo 19, quest'ultima può adottare uno standard tecnico di attuazione per mezzo di un atto di esecuzione.

2.     Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di attuazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto al campo d'applicazione e all'impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.

L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa di cui all'articolo 22.

3.     L'Autorità sottopone i suoi progetti di standard tecnici di attuazione all'approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 291 del TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.     Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnico di attuazione la Commissione decide se approvarlo o meno. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione europea.

Ogniqualvolta adotta uno standard tecnico di attuazione che modifica il progetto di standard tecnico di attuazione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

5.     Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Orientamenti e raccomandazioni

1.    Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione europea , l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

1 bis.     L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. Se del caso, l'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza dei Gruppi delle parti in causa di cui all'articolo 22. Le consultazioni, analisi e pareri e la consulenza sono proporzionati rispetto all'ambito d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

2.    Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Entro due mesi dall'emissione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità competente conferma se intende rispettare l'orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità precisandone le motivazioni. L'Autorità pubblica tali motivazioni.

Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza.

L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte da un'autorità competente per il mancato rispetto di un orientamento o di una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

2 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 9

Violazione del diritto dell'Unione

1.   Se un'autorità competente non ha applicato , o ha applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2.   Su richiesta di una o più autorità competenti , della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio, dei Gruppi delle parti in causa o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione .

2 bis.    Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3.   L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione .

3 bis.    Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

4.   Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione . Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.

6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell' articolo 258 del TFUE , se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▐ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza ▐ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 , adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione , tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6 è compatibile con il parere formale o la decisione, secondo i casi .

7 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

Articolo 10

Intervento in situazioni di emergenza

1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti .

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

1 bis.     La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, dell'ESRB o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina tale decisione a intervalli mensili e dichiara la cessazione della situazione di emergenza nel momento più idoneo.

Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis , e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi , assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.

3.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell' articolo 258 del TFUE , se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

4.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1.   Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impongono la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità , di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, assume un ruolo guida nel prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 .

2.   L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In questa fase l'Autorità funge da mediatore.

3.   Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità , in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia e imporre loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione, con valore vincolante nei loro confronti .

4.   Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall' articolo 258 del TFUE , se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità adotta nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione , tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4 bis.     Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

4 ter.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente delinea le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 11 bis

Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti

Il Comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 42, risolve le controversie inter-settore che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento come pure del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].

Articolo 12

Collegi delle autorità di vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente , efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi. Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.

2.   L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno . A tal fine , viene considerata un'«autorità competente » ai sensi della normativa applicabile . Come minimo, essa:

a)

raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;

b)

avvia e coordina prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove;

c)

pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché

d)

supervisiona i compiti svolti dalle autorità competenti.

3 bis.     L'Autorità può emettere standard di regolamentazione e di attuazione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 al fine di armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, onde garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.

3 ter.     Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.

Articolo 12 bis

Disposizioni generali

1.     L'Autorità presta particolare attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta quando il rischio è i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l'economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.

2.     L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini della decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in sofferenza.

3.     Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione e attuazione, come pure orientamenti e raccomandazioni per gli istituti di cui all'articolo 12 ter.

4.     L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto all'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.

5.     L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione delle crisi incaricata di porre in atto la governance e il modus operandi chiaramente definiti in materia di gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e all'insolvenza, e di guidare dette procedure.

Articolo 12 ter

Identificazione degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico

1.     Previa consultazione dell'ESRB, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12 quater.

2.     I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.

Articolo 12 quater

Unità di risoluzione delle crisi

1.     L'Unità di risoluzione delle crisi per il settore bancario preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.

2.     All'Unità di risoluzione delle crisi sono conferiti i poteri per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 onde risanare gli istituti in difficoltà o decidere in merito alla liquidazione degli istituti non solvibili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una banca «buona/cattiva»o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.

3.     L'Unità di risoluzione delle crisi per il settore bancario comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.

Articolo 12 quinquies

Quadro europeo dei regimi nazionali di garanzia assicurativa

1.     L'Autorità contribuisce a sviluppare un quadro europeo dei regimi nazionali di garanzia assicurativa agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire che i regimi nazionali di garanzia assicurativa siano adeguatamente finanziati dai contributi dei pertinenti istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti nell'Unione pur avendo la sede centrale in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti gli assicurati in un quadro armonizzato per tutta l'Unione.

2.     L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di indennizzo assicurativo.

3.     La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

Articolo 12 sexies

Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

1.     È istituito un Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (il Fondo di stabilità) per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario, compreso il pieno recupero dei costi fiscali, e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transnazionali in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo di stabilità adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.

2.     Il Fondo di stabilità viene finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter. Tali contributi sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, come identificato tramite il quadro operativo dei rischi. I livelli di contributi richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.

3.     Il Fondo di stabilità è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo di stabilità istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo di stabilità. Il consiglio del Fondo di stabilità può proporre all'Autorità di esternalizzare la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (come la BEI), che la investono in strumenti sicuri e liquidi.

4.     Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dagli istituti finanziari si rivelano insufficienti per far fronte alle difficoltà, il Fondo di stabilità può incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o ad altri strumenti finanziari.

Articolo 13

Delega di compiti e responsabilità

1.   ▐ Le autorità competenti, con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo . Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti e dei gruppi finanziari transfrontalieri.

2.   L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti , identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.

2 bis.     La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata governa la procedura, l'applicazione e la revisione amministrativa e giudiziaria delle responsabilità delegate.

3.   Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti , in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

Articolo 14

Cultura comune della vigilanza

1.   L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea , e svolge almeno le attività seguenti:

a)

fornisce pareri alle autorità competenti ;

b)

promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti , nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa dell'Unione europea ;

c)

contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa , e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 bis ;

d)

esamina l'applicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;

e)

stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2.   L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

Articolo 15

Esame tra pari delle autorità competenti

1.   L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2.   L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:

a)

l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente , in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies nonché degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione , gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione ;

c)

le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare ;

d)

l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative imposte ai responsabili ove tali disposizioni non siano state osservate.

3.   Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti . L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari nello sviluppare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si sforzano di seguire i pareri forniti dall'Autorità. Se non li seguono, ne comunicano le ragioni all'Autorità.

L'Autorità rende pubbliche le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. In aggiunta, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.

Articolo 16

Funzione di coordinamento

1.    L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti , tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea .

2.    L'Autorità promuove la risposta ▐ coordinata dell'Unione europea , in particolare:

1)

facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ;

2)

determinando la portata e , ove possibile e opportuno, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

3)

fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

4)

informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza;

4 bis)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

4 ter)

centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 12 e 20 dalle autorità competenti conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 17

Valutazione degli sviluppi del mercato

1.   L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) , l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) , il Comitato europeo per il rischio sistemico e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.

1 bis.    In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione europea della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti :

a)

metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari;

b bis)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sugli assicurati, sui beneficiari e sull'informazione dei clienti.

2.   Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento ( UE ) n. …/2010 [ESRB], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.

Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.

3.   L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità di vigilanza europea ( Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il Comitato congiunto .

Articolo 18

Relazioni internazionali

1.    Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri , l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

2.    L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità espone gli accordi amministrativi e le decisioni di equivalenza nonché l'assistenza fornita nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza concordati con le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi.

Articolo 19

Altri compiti

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può emanare pareri o formulare raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

1 bis.     Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere tale progetto e stabilire un termine per la sua presentazione.

Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione sia presentato prima del termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.

2.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE e che, secondo tale direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri , l'Autorità può, ▐ su richiesta di una delle autorità competenti interessate , emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale ▐. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere .

Articolo 20

Raccolta di informazioni

1.   Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura dell'adempimento .

1 bis.    L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni per le relazioni.

1 ter.     Su richiesta debitamente giustificata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e dall'articolo 56.

1 quater.     Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

2.   In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una domanda debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato .

2 bis.     In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tempestivamente, l'Autorità può presentare una domanda debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

3.   L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 21

Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)

1.   L'Autorità ▐ coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico su base periodica .

2.   L'Autorità ▐ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento ( UE ) n. …/2010 [ESRB]. L'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli istituti finanziari.

3.   Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento ( UE ) n. …/2010 [ESRB].

4.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.

Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

5.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità competente , l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento ( UE ) n. …/2010 [ESRB].

6.   Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Articolo 22

Gruppi delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali

1.    Per contribuire ad agevolare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, sono istituti un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali («i gruppi delle parti in causa») . I gruppi delle parti in causa sono consultati sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 riguardo agli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 8 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, i gruppi delle parti in causa sono informati il prima possibile.

I gruppi delle parti in causa si riuniscono almeno quattro volte l'anno, nella stessa data e nello stesso luogo, e si informano reciprocamente delle questioni esaminate che non sono oggetto di discussione comune.

I membri di un gruppo delle parti in causa possono far parte anche dell'altro gruppo.

2.   Il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione ▐ si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nell'Unione , il loro personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi e i rappresentanti delle PMI . Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le compagnie di assicurazione o riassicurazione cooperative e mutualistiche.

2 bis.     Il gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano nell'Unione, i rappresentanti del loro personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi pensionistici aziendali e professionali e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari.

3.   I membri dei gruppi delle parti in causa ▐ sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l'Unione europea .

Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede a che tutti i membri che non rappresentano operatori professionali di mercato o i loro dipendenti dichiarino ogni potenziale conflitto di interessi.

3 bis.    L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura il segretariato dei gruppi delle parti in causa ▐. Un adeguato rimborso delle spese di viaggio è fornito ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro. I gruppi possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche.

4.   La durata del mandato dei membri dei gruppi delle parti in causa ▐ è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5.    I gruppi delle parti in causa ▐ possono emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità , concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 14, 15 e 17 .

6.    I gruppi delle parti in causa ▐ adottano il proprio regolamento interno con l'accordo della maggioranza dei due terzi dei membri .

7.   L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze dei gruppi delle parti in causa ▐ e i risultati delle loro consultazioni.

Articolo 23

Salvaguardie

1.   Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente, ne informa l'Autorità, la Commissione e il Parlamento europeo . Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

2.    Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.

3.    Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame si tiene conto del voto dei membri interessati.

3 bis.    Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 ed entro un mese nel caso dell'articolo 11 , la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.

3 ter.     Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 comporta un utilizzo dei fondi istituiti conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri possono non invitare il Consiglio a mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.

Articolo 24

Procedure decisionali

1.   Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento , l'Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3.   I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.

4.   Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5.   Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione , a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso .

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Sezione 1

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Articolo 25

Composizione

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a)

il presidente, che non ha diritto di voto;

b)

il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 in ogni Stato membro , che partecipa di persona almeno due volte all'anno ;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

d)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

e)

un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.

1 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con i gruppi delle parti in causa su base periodica, almeno due volte l'anno.

2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito dell'autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

2 bis.     Negli Stati membri in cui vi è più d'una autorità competente per la vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su come esercitare la loro rappresentanza, compresi i voti di cui all'articolo 29.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 26

Comitati e gruppi di esperti interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non abbiano alcun interesse nella disputa né legami diretti con le autorità competenti interessate .

2 bis.     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.

2 ter.     Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

Articolo 27

Indipendenza

1.    Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

2.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'UE né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 28

Compiti

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

4.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

4 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▐ bilancio ai sensi dell'articolo 49.

7.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 29

Processo decisionale

1.   ▐ Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro .

Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, quando si tratta di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro.

2.   Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Sezione 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▐ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza .

Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto sulle questioni di cui all'articolo 49.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e con la frequenza ritenuta necessaria. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ▐.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.

Articolo 31

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 32

Compiti

1.   Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2.   Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito «lo statuto dei funzionari»).

5.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.

6.   ▐ Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza e presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività dell'Autorità , compresi i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7 ▐.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.

Sezione 3

IL PRESIDENTE

Articolo 33

Nomina e compiti

1.   L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2.   Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione .

La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il sostituto non deve essere membro del consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza .

Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

Articolo 34

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

Articolo 35

Relazioni

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▐ una dichiarazione. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto .

2.    Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1 .

2 bis.     Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

Sezione 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 36

Nomina

1.   L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo .

3.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

a)

i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b)

le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 37

Indipendenza

1.    Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.

2.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organismi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

Articolo 38

Compiti

1.   Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3.   Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

4.   Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

5.   Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.

6.   Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.

7.   Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8.   Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA ▐

Sezione 2

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

Articolo 40

Istituzione

1.   È istituita l'Autorità di vigilanza europea ( comitato congiunto ) .

2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee e assicura l'uniformità intersettoriale , in particolare per quanto concerne:

i conglomerati finanziari;

la contabilità e l'audit;

le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;

i prodotti di investimento al dettaglio;

le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nonché

lo scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato e le autorità di vigilanza europee .

3.    Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce ▐ un adeguato contributo di risorse ▐ per le spese ▐ amministrative, di infrastruttura e operative.

Articolo 40 bis

Vigilanza

Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 41

Composizione

1.   Il comitato congiunto è composto ▐ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.

2.   Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto ▐, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.

3.   Il presidente del comitato congiunto ▐ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato al paragrafo 3 del presente articolo è designato altresì vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.

4.   Il comitato congiunto ▐ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto ▐ si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 42

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità bancaria europea o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.

Articolo 43

Sottocomitati

1.    Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▐.

2.    Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.

3.    Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▐.

4.    Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

Sezione 3

COMMISSIONE DEI RICORSI

Articolo 44

Composizione

1.   La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee .

2.   La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▐ persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione dell'attuale personale delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso di sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità .

La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.

La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

3.   Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento ( UE ) n. …/2010 [EBA] e al regolamento ( UE ) n. …/2010 [ESMA].

4.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.

5.   Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.

6.   ▐ L'Autorità bancaria europea , l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il comitato congiunto .

Articolo 45

Indipendenza e imparzialità

1.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

3.   Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.

4.   Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

5.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

CAPITOLO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 46

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti , può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▐ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi ▐ può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo . Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sulla questione in parola .

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 47

Azione dinanzi al Tribunale ▐ e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 del TFUE .

1 bis.     Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del TFUE.

2.   Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 del TFUE .

3.   L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▐ o della Corte di giustizia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Bilancio dell'Autorità

1.   Le entrate dell'Autorità , organismo europeo a norma dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di :

a)

contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi, che sono erogati secondo una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE ;

b)

una sovvenzione dell'Unione europea iscritta nel bilancio generale ▐ (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto previsto al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

c)

le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione europea .

2.   Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

3.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4.   Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

Articolo 49

Elaborazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza , assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione , lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione .

2.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 del TFUE .

4.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

5.   Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza . Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

6 bis.     Per il primo anno di attività dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per l'avallo.

Articolo 50

Esecuzione e controllo del bilancio di previsione

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (48) (di seguito «regolamento finanziario»).

3.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

5.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi sono pubblicati.

7.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (inclusi tutti i costi e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.

Articolo 51

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (49) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 52

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (50) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 53

Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 54

Personale

1.   Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente , si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

Articolo 55

Responsabilità dell'Autorità

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 56

Obbligo del segreto professionale

1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale , sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 del TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione , anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri dell'Autorità.

2.   Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi dell'Unione applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (51).

Articolo 57

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

Articolo 58

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.

3.   Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del TFUE .

Articolo 59

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1 (52) del Consiglio si applicano all'Autorità.

2.   Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 60

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 61

Partecipazione di paesi terzi

1.    La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione , in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

1 bis.     L'Autorità può autorizzare la partecipazione di paesi terzi che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 del TFUE.

2.    Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Azioni preparatorie

-1.

Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), in stretta cooperazione con la Commissione, prepara la sua sostituzione con l'Autorità.

1.

Una volta istituita l'Autorità , la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa ▐.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo , fino al momento in cui l'Autorità abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

2.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

3.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

3 bis.

L'Autorità succede giuridicamente al CEIOPS. Tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferite all'Autorità. Un revisore dei conti indipendente redige un documento attestante lo stato patrimoniale del CEIOPS, che è sottoposto a revisione contabile e approvato dai membri del comitato e dalla Commissione prima del trasferimento dell'attivo o del passivo.

Articolo 63

Disposizioni transitorie in materia di personale

1.   In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEIOPS o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.

2.   Al personale ▐ di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del CEIOPS o del suo segretariato di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna deve tener conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

3.   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.

4.   La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 63 bis

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 64

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE ▐ viene modificata in quanto il CEIOPS viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.

Articolo 65

Abrogazione

La decisione 2009/79/CE della Commissione ▐ che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011 .

Articolo 66

Clausola di revisione

-1.

Entro … (53) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.

1.

Entro  (54) e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per assicurare l'istituzione di un quadro di risoluzione credibile comprendente i sistemi di contributi degli istituti finanziari volti a contenere i rischi sistemici e pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta fra l'altro:

a)

la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;

b)

il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

c)

i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;

d)

se, in particolare alla luce dei progressi compiuti riguardo alle questioni di cui alla lettera c), sia necessario rafforzare il ruolo dell'Autorità nella vigilanza degli istituti finanziari che presentano un potenziale rischio sistemico e se sia opportuno che questa eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali istituti;

e)

l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.

1 bis.

La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

a)

se sia opportuno trasferire le autorità in un'unica sede al fine di migliorare il loro coordinamento;

b)

se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

c)

se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

d)

se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macroeconomico e microeconomico e tra le autorità di vigilanza europee;

e)

se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;

f)

se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;

g)

se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.

h)

se la sede dell'Autorità sia adeguata;

i)

l'istituzione, a livello di UE, di un Fondo di stabilità delle assicurazioni quale migliore difesa contro la distorsione della concorrenza e quale maniera più efficace di affrontare il fallimento di un istituto transfrontaliero.

2.

La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore . L'Autorità è istituita alla data dell'applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0170/2010).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C …

(5)  GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

(6)  Posizione del Parlamento europeo del ….

(7)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(8)   GU C 25E del 29.1.2004, pag. 394.

(9)   GU C 175E del 10.7.2008, pag. 392.

(10)   GU C 8E del 14.1.2010, pag. 26.

(11)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(12)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

(13)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

(14)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(15)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(16)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(17)  Si ricorda che le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE sono parte della rifusione di Solvibilità II (proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) (COM(2008)0119 — C6-0231/2007 — 2007/0143(COD)), e saranno pertanto abrogate con effetto dal 1o novembre 2012.

(18)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.

(19)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(20)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

(21)  GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

(22)  GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

(23)  GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

(24)  GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

(25)  GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(26)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(27)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

(28)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

(29)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(30)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(31)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(32)  GU L 35 del 11.02.2003, pag. 1.

(33)   GU L 345 del 08.12.2006, pag. 1.

(34)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(35)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(36)  GU L 271 del 09.10.2002, pag. 16.

(37)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(38)   GU L 87 del 31.03.2009, pag. 164.

(39)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(40)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(41)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(42)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(43)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(44)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(45)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(46)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(47)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

(48)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(49)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(50)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(51)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(52)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(53)   Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(54)   Tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/446


Mercoledì 7 luglio 2010
Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni ***I

P7_TA(2010)0274

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

2011/C 351 E/40

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0362),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 2009 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7–0205/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Mercoledì 7 luglio 2010
P7_TC1-COD(2009)0099

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/76/UE)


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/447


Mercoledì 7 luglio 2010
Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico *

P7_TA(2010)0275

Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

2011/C 351 E/41

(Procedura legislativa speciale - consultazione)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare l'effettiva parità di condizioni tra tutti gli attori a livello di Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (2); del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (3); dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (4); del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (5); del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (6); del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (7) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (8)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis

(8 bis)

Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

(8 bis)

Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire assistenza statistica al CERS. La raccolta e l'elaborazione di informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto usufruire delle disposizioni dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE e di quelle del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea  (9) . Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal SEBC dovrebbero essere condivise con il CERS.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il presidente del CERS è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con il suo mandato di presidente della BCE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di durata pari a quello ricoperto in seno al consiglio generale, nel rispetto di una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri e tra quelli rispettivamente interni e esterni all'area euro. Può essere rieletto.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater.     Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] (il «comitato congiunto»).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

1 quinquies.     Prima di assumere le loro funzioni, il presidente e il primo vicepresidente espongono al Parlamento europeo, nel corso di un'audizione pubblica, in che modo intendono assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

 

1 sexies.     Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 septies (nuovo)

 

1 septies.     I vicepresidenti, in ordine di precedenza, presiedono le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo qualora il presidente non possa parteciparvi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 octies (nuovo)

 

1 octies.     Se i vicepresidenti sono impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni, si eleggono nuovi vicepresidenti in conformità dei paragrafi 1 ter e 1 quater.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

 

1 nonies.     Il presidente rappresenta il CERS nei rapporti esterni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 decies (nuovo)

 

1 decies.     Il presidente è invitato a un'audizione annuale presso il Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS, che avviene in un contesto diverso da quello del dialogo monetario fra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – frase introduttiva

La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:

La BCE assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. Il segretariato riceve anche la consulenza tecnica dalle autorità europee di vigilanza, dalle banche centrali nazionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. Esso è altresì competente per tutte le questioni relative al personale. I compiti del segretariato, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], comprendono in particolare:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

(e)

l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo.

(e)

l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

la trasmissione di informazioni, ove richieste, alle autorità europee di vigilanza.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

1.   La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS.

1.   La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i compiti del segretariato del CERS. La BCE garantisce che il segretariato abbia un personale di elevata qualità che rispecchi, l'ampio campo di azione del CERS e la composizione del consiglio generale . La BCE garantisce un adeguato finanziamento del segretariato attraverso le proprie risorse .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

2.   Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.

2.   Il capo del segretariato è nominato dalla BCE su proposta del consiglio generale del CERS.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Tutti i membri del segretariato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], per garantire lo scopo di cui al'articolo 6 del presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS.

2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il segretariato può chiedere informazioni, in forma particolare, sommaria o aggregata, utili per i compiti del CERS, relative a istituti o mercati finanziari, alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali, ad altre autorità degli Stati membri o, sulla base di una richiesta motivata, direttamente agli istituti finanziari.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono comprendere dati relativi allo Spazio economico europeo, all'Unione o all'area dell'euro, ovvero dati nazionali in forma aggregata o particolare. I dati nazionali sono raccolti unicamente su richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo sia dal SEBC, e inoltre consulta la competente autorità europea di vigilanza, al fine di garantire il carattere proporzionato della richiesta.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 7

Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza , decide se il presente regolamento deve essere riveduto .

Entro il … (10) il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decidono se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS debbano essere riveduti .

La relazione valuta, in particolare:

a)

se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di migliorare la coerenza fra i livelli «macro» e «micro», come anche tra le autorità europee di vigilanza;

b)

se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza;

c)

se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi generali in questo settore;

d)

se nell'ambito dell'ESFS vi siano diversità ed eccellenza sufficienti;

e)

se la responsabilità e la trasparenza in relazione ai requisiti di pubblicazione siano adeguate.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0167/2010).

(2)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(3)   GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(4)   GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.

(5)   GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

(6)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(7)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

(8)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

(9)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(10)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


Giovedì 8 luglio 2010

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/453


Giovedì 8 luglio 2010
Accordo UE/Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi ***

P7_TA(2010)0279

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (11222/1/2010/REV 1 e COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

2011/C 351 E/42

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11222/1/2010/REV 1 e COR 1),

visto il testo dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, testo che è accluso al suddetto progetto di decisione del Consiglio,

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 22 giugno 2010 (2),

visto il parere formulato dal gruppo di lavoro Articolo 29 per la tutela dei dati personali e dal gruppo di lavoro «Polizia e giustizia» il 25 giugno 2010,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0158/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0224/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

invita la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che i dati personali siano soggetti al controllo di «un'autorità indipendente», a presentare quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio una rosa di tre candidati tra cui sarà scelta la personalità indipendente che svolgerà per conto dell'Unione europea il ruolo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo; richiama l'attenzione sul fatto che la procedura deve essere, mutatis mutandis, la stessa seguita dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la nomina del garante europeo della protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (3) recante applicazione dell'articolo 286 del trattato CE;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo degli Stati Uniti d'America; incarica altresì il Presidente di avviare un dialogo interparlamentare con il Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e il Presidente pro tempore del Senato degli Stati Uniti sul futuro accordo quadro sulla protezione dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0143.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/454


Giovedì 8 luglio 2010
Servizio europeo per l'azione esterna *

P7_TA(2010)0280

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

2011/C 351 E/43

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (08029/2010),

vista la dichiarazione resa dall'alto rappresentante in Aula l'8 luglio 2010 sull'organizzazione di fondo dell'amministrazione centrale del SEAE,

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica,

visto l'articolo 27, paragrafo 3, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0090/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo di bilancio e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0228/2010),

1.

approva la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quale emendata;

2.

è determinato a rafforzare la cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri, come richiesto dal trattato, nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC;

3.

ritiene che, oltre alla presente decisione del Consiglio, occorra precisare ulteriormente il ruolo della Commissione, attraverso opportune modifiche del regolamento finanziario, per quanto concerne la subdelega di poteri ai capidelegazione per l'esecuzione degli stanziamenti operativi, in particolare assicurando altresì nel regolamento finanziario che la Commissione adotti tutte le misure del caso per garantire che la subdelega di poteri non abbia ripercussioni sulla procedura di bilancio;

4.

invita la Commissione a includere nel suo documento di lavoro esaustivo sulla spesa connessa all'azione esterna, che dovrà essere elaborato contestualmente al progetto di bilancio dell'Unione europea, informazioni dettagliate relative, tra l'altro, alle tabelle dell'organico delle delegazioni dell'Unione e alla ripartizione per paese e per missione della spesa per l'azione esterna; fa rilevare che intende modificare il regolamento finanziario di conseguenza;

5.

ribadisce che, in caso di contrasti sulle istruzioni della Commissione ai capidelegazione che, in conformità dell'articolo 221, paragrafo 2, del TFUE sono posti sotto l'autorità dell'alto rappresentante, così come in caso di disaccordo tra l'alto rappresentate e i commissari responsabili della programmazione dei pertinenti strumenti dell'assistenza esterna, la decisione finale spetta al Collegio dei commissari;

6.

sollecita l'alto rappresentate a far sì che il disposto dell'articolo 6 della decisione del Consiglio, in base al quale almeno il 60 % dell'organico complessivo del SEAE di livello AD deve essere composto da funzionari dell'Unione europea, trovi riscontro a tutti i gradi della gerarchia del SEAE;

7.

è dell'avviso che le misure complementari specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6 della decisione del Consiglio, finalizzate a rafforzare l'equilibrio geografico e di genere, dovrebbero comprendere, per quanto attiene all'equilibrio geografico, misure analoghe a quelle di cui al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 401/2004 (1);

8.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

9.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 1).


Giovedì 8 luglio 2010
P7_TC1-NLE(2010)0816

Posizione del Parlamento europeo approvata l'8 luglio 2010 in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

vista l'approvazione della Commissione (1),

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della presente decisione è fissare l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), organo dell'Unione che opera in autonomia funzionale sotto l'autorità dell'alto rappresentante, previsto dall'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona. La presente decisione, e in particolare il riferimento al termine «alto rappresentate», saranno interpretati in conformità delle diverse funzioni di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 18 TUE.

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

(3)

Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante, che è anche vicepresidente della Commissione e presidente del Consiglio «Affari esteri», nell'esecuzione della funzione di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea e di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE, come previsto in particolare dagli articoli 18 e 27 TUE . Il SEAE assiste l'alto rappresentante nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri» lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie del Segretariato generale del Consiglio. Assiste altresì l'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione, relativamente alle sue competenze in tale istituzione nell'ambito delle responsabilità che incombono ad essa nel settore delle relazioni esterne e relativamente al coordinamento di altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione, lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

(4)

Nel contributo ai programmi di cooperazione esterna dell'Unione europea, il SEAE dovrebbe adoperarsi per assicurare la rispondenza di tali programmi agli obiettivi dell'azione esterna stabiliti dall'articolo 21 TUE, in particolare il paragrafo 2, lettera d), e il rispetto degli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione europea a norma dell'articolo 208 TFUE. In tale contesto, il SEAE dovrebbe altresì promuovere il conseguimento degli obiettivi del consenso europeo in materia di sviluppo e del consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(5)

Dal trattato di Lisbona emerge la necessità che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esso previste, il SEAE divenga operativo in tempi il più possibile brevi dopo l'entrata in vigore del trattato medesimo.

(6)

Il Parlamento europeo svolge pienamente il ruolo che gli è proprio nell'azione esterna dell'Unione, comprese le funzioni di controllo politico previste dall'articolo 14, paragrafo 1 del TUE, così come le funzioni legislative e di bilancio stabilite dai trattati. Inoltre, a norma dell'articolo 36 del TUE, l'alto rappresentante consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il SEAE assiste l'alto rappresentante in tal senso. Dovrebbero essere definite modalità specifiche per quanto riguarda l'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nel settore della PESC. In attesa dell'adozione di dette modalità si applicheranno le disposizioni vigenti in base all'accordo interistituzionale sulle informazioni e i documenti classificati nell'ambito della PESD .

(7)

L'alto rappresentante, o un suo rappresentante, dovrebbe esercitare le competenze previste nel rispettivo atto costitutivo nei confronti dell'Agenzia europea per la difesa, del Centro satellitare dell'Unione europea, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa. Il SEAE dovrebbe prestare a tali soggetti l'assistenza fornita attualmente dal Segretariato generale del Consiglio.

(8)

Occorre adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione , ove tali disposizioni siano necessarie per fissare l'organizzazione e il funzionamento del SEAE. Parallelamente occorrerebbe apportare le necessarie modifiche, in conformità dell'articolo 336 del TFUE, allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti, fatto salvo l'articolo 298 TFUE . In materia di personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione ai sensi dello statuto. ▐ L'alto rappresentante sarà l'autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari inquadrati nello statuto ▐ sia degli agenti inquadrati nel regime applicabile agli altri agenti. Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell'organico.

(9)

I membri del personale del SEAE eserciteranno le loro funzioni e conformeranno la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione.

(10)

L'assunzione si baserà sul merito assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE dovrebbe includere una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame previsto nel 2013 dovrebbe riguardare anche questo aspetto ed essere corredato, se del caso, di proposte di misure complementari specifiche volte a correggere eventuali squilibri.

(11)

In conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, TUE, il SEAE è composto da funzionari del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. A tal fine i servizi e le funzioni pertinenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione saranno trasferiti al SEAE unitamente ai funzionari e agli agenti temporanei assegnati a tali servizi o funzioni. Prima del 1o luglio 2013 il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal Segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. Dopo tale data, tutti i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero poter candidarsi ai posti vacanti nel SEAE.

(12)

In casi specifici il SEAE può avvalersi di esperti nazionali distaccati (END) specializzati, che faranno capo all'alto rappresentante. Gli esperti nazionali distaccati in forza al SEAE non saranno compresi in quel terzo che il personale proveniente dagli Stati membri dovrà rappresentare una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità. Il loro trasferimento nella fase dell'istituzione del SEAE non sarà automatico e sarà effettuato con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine. Alla scadenza del contratto di un END trasferito al SEAE ai sensi dell'articolo 7, la funzione sarà convertita in un posto di agente temporaneo qualora la funzione esercitata dall'END corrisponda ad una funzione abitualmente svolta da personale a livello di AD, a condizione che il posto necessario sia disponibile nella tabella dell'organico.

(13)

La Commissione e il SEAE concorderanno le modalità relative alla questione delle istruzioni impartite dalla Commissione alle delegazioni. Queste dovrebbero prevedere in particolare che quando la Commissione impartirà istruzioni alle delegazioni, essa ne trasmetterà nel contempo una copia al capodelegazione ed all'amministrazione centrale del SEAE.

(14)

▐ Occorre modificare il regolamento finanziario in modo da includere il SEAE nell'articolo 1 di tale regolamento, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell'Unione. In conformità con le normative applicabili, e come avviene per altre istituzioni, una parte della relazione annuale della Corte dei conti sarà dedicata anche al SEAE, che risponderà a tali relazioni. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. L'alto rappresentante fornirà al Parlamento europeo tutto il sostegno necessario affinché quest'ultimo possa esercitare pienamente le sue competenze in quanto autorità di discarico. L'esecuzione del bilancio di funzionamento sarà responsabilità della Commissione, in conformità dell'articolo 317 TFUE. Le decisioni che hanno ripercussioni finanziarie rispetteranno in particolare le responsabilità stabilite dal titolo IV del regolamento finanziario, in particolare dell'articolo 75 riguardante le operazioni di spesa e gli articoli da 64 a 68 riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari.

(15)

L'istituzione del SEAE dovrebbe essere improntata al principio dell'efficacia in termini di costi e mirare alla neutralità di bilancio. A tal fine sarà necessario ricorrere a regimi transitori e ad un aumento graduale delle capacità. Occorrerebbe evitare inutili duplicazioni dei compiti, delle funzioni e delle risorse con altre strutture e sfruttare tutte le possibilità di razionalizzazione. Sarà inoltre necessario prevedere un certo numero di posti supplementari per gli agenti temporanei degli Stati membri, che dovranno essere finanziati nell'ambito dell'attuale quadro pluriennale.

(16)

Occorre stabilire regole in materia di sicurezza, protezione delle informazioni classificate e trasparenza che disciplinino le attività del SEAE e il suo personale.

(17)

Si rammenta che il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione si applica al SEAE e ai suoi funzionari e altri agenti, inquadrati nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

(18)

Poiché l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica continuano a disporre di un quadro istituzionale unico. è essenziale garantire che l'azione esterna di una sia coerente con quella dell'altra e consentire alle delegazioni dell'Unione di rappresentare la Comunità europea dell'energia atomica nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

(19)

Entro il primo semestre del 2013 l'alto rappresentante dovrebbe effettuare un riesame del funzionamento e dell'organizzazione del SEAE, corredato, se necessario, di proposte di revisione della presente decisione . Questa revisione dovrebbe essere adottata entro l' inizio del 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.   Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell'Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dalla Commissione e dal Segretariato generale del Consiglio, e dispone della capacità giuridica necessaria all'adempimento dei suoi compiti e al conseguimento delle sue finalità.

3.   Il SEAE è posto sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

4.   Il SEAE si articola in un'amministrazione centrale e nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Compiti

1.   Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante nell'esecuzione delle sue funzioni quali enunciate in particolare agli articoli 18 e 27 TUE :

nell'esecuzione della funzione di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di contribuire mediante proposte allo sviluppo di tale politica, che l'alto rappresentante attua in qualità di mandatario del Consiglio, e di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE;

nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie del Segretariato generale del Consiglio;

nella sua veste di vicepresidente della Commissione ai fini dell'esercizio in tale istituzione delle competenze che incombono ad essa nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione, lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

2.   Il SEAE assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne .

Articolo 3

Cooperazione

1.   Per assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione e tra questi e le altre politiche, il SEAE coopera , fornendo loro sostegno, con i servizi diplomatici degli Stati membri nonché con il Segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione. ▐

2.   Il SEAE e i servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all'azione esterna dell'Unione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, eccezion fatta per le tematiche contemplate dalla PSDC . Il SEAE partecipa ai lavori preparatori e alle procedure relativi agli atti che la Commissione elabora in questo settore. Il presente paragrafo è attuato in conformità del titolo V, capo 1 TUE e dell'articolo 205 TFUE.

3.   Il SEAE può concludere accordi a livello di servizio con i pertinenti servizi della Commissione, con il Segretariato generale del Consiglio e con altri uffici o organi interistituzionali dell'Unione europea.

4.   Il SEAE presta supporto e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell'Unione , in particolare al Parlamento europeo. Il SEAE può inoltre beneficiare del sostegno e della cooperazione di tali istituzioni e organi, comprese le agenzie, se del caso. Il revisore interno del SEAE coopererà con il revisore interno della Commissione per assicurare la coerenza della politica di revisione, con particolare riferimento alla responsabilità della Commissione per le spese operative. Il SEAE coopera inoltre con l'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999. In particolare, esso adotta rapidamente la decisione sulle condizioni e le modalità delle indagini interne contemplata dal suddetto regolamento. Come previsto da detto regolamento gli Stati membri, secondo le disposizioni nazionali, e le istituzioni forniscono agli agenti dell'OLAF il sostegno necessario all'assolvimento dei loro compiti .

Articolo 4

Amministrazione centrale

1.   IL SEAE è gestito da un segretario generale esecutivo che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante. Il segretario generale esecutivo adotta tutte le misure necessarie al buon funzionamento del SEAE, compresa la gestione amministrativa e di bilancio. Il Segretario generale assicura il coordinamento efficiente sia fra tutti i servizi dell'amministrazione centrale sia con le delegazioni dell'Unione ▐.

2.   Il segretario generale esecutivo è assistito da due segretari generali aggiunti.

3.   L'amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali, le quali includono in particolare :

direzioni generali che comprendono sia uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo sia uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la loro azione, in funzione delle necessità, con i servizi pertinenti della Commissione e con il Segretariato generale del Consiglio;

una direzione generale competente per le questioni amministrative, l'organico, le questioni di bilancio, la sicurezza e i sistemi di comunicazione e informazione operante nel quadro SEAE e gestita dal segretario generale esecutivo. L'alto rappresentante nomina, secondo le normali disposizioni in materia di assunzioni, un direttore generale, un direttore generale per il bilancio e l'amministrazione che opera sotto la sua autorità. Quest'ultimo risponde all'alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE e si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse disposizioni amministrative della parte della sezione III del bilancio Unione europea che rientra nella rubrica V del quadro finanziario pluriennale ;

la direzione competente per la gestione delle crisi e la pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell'Unione europea e il Centro situazione dell'Unione europea, posti direttamente sotto l'autorità e responsabilità dell'alto rappresentante l'assistono nella sua funzione di guida della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in conformità delle disposizioni del trattato, nel rispetto, conformemente all'articolo 40 TUE, delle altre competenze dell'Unione .

Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle loro funzioni e all'assunzione e situazione del relativo personale.

È garantito il pieno coordinamento tra tutte le strutture del SEAE.

L'amministrazione centrale comprende inoltre:

un servizio di pianificazione politica strategica;

un servizio giuridico posto ▐ sotto l'autorità amministrativa del segretario generale esecutivo , che collabora strettamente con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione;

servizi incaricati delle relazioni interistituzionali, dell'informazione e diplomazia aperta, dell'audit interno e ispezioni e della protezione dei dati personali.

4.   L'alto rappresentante designa ▐ i presidenti degli organi preparatori del Consiglio la cui presidenza spetta ad un suo rappresentante, compreso il presidente del comitato politico e di sicurezza , conformemente alle modalità di cui all'allegato II della decisione del Consiglio 2009/908/UE, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (3) .

5.   Il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione prestano supporto all'alto rappresentante e al SEAE in funzione delle necessità. Il SEAE, il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione possono concludere a tal fine accordi a livello di servizio.

Articolo 5

Delegazioni dell'Unione

1.   L'alto rappresentante adotta la decisione di aprire o chiudere una delegazione ▐ di concerto con il Consiglio e la Commissione.

2.   Ciascuna delegazione dell'Unione è posta sotto l'autorità di un capodelegazione.

Il capodelegazione esercita l'autorità su tutto il personale della delegazione, a prescindere dalla situazione, e su tutte le sue attività. Risponde all'alto rappresentante della gestione complessiva dell'attività della delegazione e del necessario coordinamento di tutte le azioni dell'Unione.

Sono in organico delle delegazioni membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e dell'attuazione di politiche dell'Unione che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione.

3.   Il capodelegazione riceve istruzioni dall'alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile di eseguirle.

Anche la Commissione può , a norma dell'articolo 221, paragrafo 2, TFUE, nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

4.   In presenza di una sottodelega della Commissione, il capodelegazione dà esecuzione, in conformità del regolamento finanziario, agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell'UE nel paese terzo in questione.

5.   Il segretario generale del SEAE dispone periodicamente una valutazione dell'operato di ciascuna delegazione, che include un audit finanziario e una verifica amministrativa. A tal fine può chiedere l'assistenza dei servizi pertinenti della Commissione. In aggiunta alle misure interne del SEAE, l'OLAF esercita le proprie competenze, in particolare nell'esecuzione di misure antifrode, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999.

6.   L'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il paese ospitante, l'organizzazione internazionale o il paese terzo interessato. Adotta, in particolare, le misure necessarie affinché gli Stati ospitanti accordino alle delegazioni dell'Unione, e ai relativi membri del personale e beni, privilegi e immunità equipollenti a quelli indicati dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

7.   Le delegazioni dell'Unione hanno la capacità di soddisfare le esigenze di altre istituzioni dell'UE, in particolare il ▐ Parlamento europeo, nei contatti ▐ con l'organizzazione internazionale o il paese terzo presso cui le delegazioni sono accreditate.

8.   Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l'UE nel paese in cui è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.

9.   Le delegazioni operano in stretta cooperazione e condividono le informazioni con i servizi diplomatici degli Stati membri ▐.

10.    Conformemente all'articolo 35, terzo comma, TUE, le delegazioni dell'Unione forniscono supporto agli Stati membri, su loro richiesta, nelle relazioni diplomatiche e nella funzione di protezione consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi.

Articolo 6

Personale

1.     Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 3, si applicano fatti salvi lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, comprese le successive modifiche, in conformità dell'articolo 336 TFUE, per adeguarli alle esigenze del SEAE.

2.    Il SEAE è composto di ▐ funzionari e altri agenti dell'Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei (4);

A tale personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.    Se necessario il SEAE può fare ricorso, in casi specifici, a un numero limitato di esperti nazionali distaccati (END) specializzati.

L'alto rappresentante adotta le norme, equivalenti a quelle previste dalla decisione 2003/479/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007 (5), in virtù delle quali gli END sono messi a disposizione del SEAE per offrirgli competenze specialistiche.

4.    I membri del personale del SEAE esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall'alto rappresentante. In conformità dell'articolo 11, secondo comma, dello statuto, il personale del SEAE non può accettare compensi di qualsiasi natura da enti estranei al SEAE.

5.    I poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a concludere i contratti dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'alto rappresentante, che li può delegare all'interno del SEAE.

6.     Le assunzioni al SEAE si fondano sul merito , assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere . Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame previsto nel 2013 riguarda anche tale aspetto ed è corredato, se del caso, di proposte di misure complementari specifiche volte a correggere eventuali squilibri.

7.     I funzionari dell'Unione europea e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri godono di pari diritti e assolvono pari obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari nell'Unione europea. In conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri assistono l'Unione nell'esecuzione degli obblighi finanziari, derivanti da qualsiasi responsabilità, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento finanziario, degli agenti temporanei del SEAE provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri.

8.    L'alto rappresentante determina le procedure di selezione del personale del SEAE, che si avviano mediante una procedura trasparente fondata sul merito, allo scopo di assicurare i servizi di un personale con i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere che risponda all'esigenza di prevedere una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea nel SEAE . ▐ Intervengono nella procedura di assunzione a copertura dei posti vacanti nel SEAE rappresentanti degli Stati membri, del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione.

9.    Una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri, di cui al paragrafo 2, primo comma, dovrebbe rappresentare almeno un terzo dell'organico del SEAE di livello AD. Parimenti, i funzionari dell'Unione europea dovrebbero rappresentare almeno il 60 % dell'organico del SEAE di livello AD, inclusi i membri provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri divenuti funzionari dell'Unione europea, in conformità delle disposizioni dello statuto. L'alto rappresentante presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE.

10.   L'alto rappresentante stabilisce le regole per la mobilità affinché ai membri del personale del SEAE sia assicurato un elevato grado di mobilità. Al personale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, si applicano modalità specifiche. In linea di massima tutto il personale del SEAE è assegnato periodicamente alle delegazioni dell'Unione. L'alto rappresentante stabilisce le norme al riguardo.

11.    Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale, la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio al SEAE. Questo periodo non supera otto anni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 50 ter del regime applicabile agli altri agenti, a meno che, in casi eccezionali e nell'interesse del servizio, sia prorogato di un periodo massimo di due anni.

I funzionari dell'UE assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell'istituzione d'origine alle stesse condizioni valide per i candidati interni.

12.   Sono avviate iniziative per impartire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo in particolare dalle pratiche e strutture nazionali e dell'Unione europea esistenti. L'alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie relative al personale

1.     Sono trasferiti al SEAE i pertinenti servizi e funzioni del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati in allegato. I funzionari e gli agenti temporanei assegnati ai servizi o funzioni elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tali servizi e funzioni. Gli END che lavorano in tali servizi o funzioni sono anch'essi trasferiti al SEAE con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine.

Detti trasferimenti hanno effetto il 1o gennaio 2011.

Conformemente allo statuto, all'atto del trasferimento al SEAE l'alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al suo grado.

2.     Restano valide le procedure di assunzione del personale a copertura dei posti trasferiti al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione: esse sono espletate e concluse sotto l'autorità dell'alto rappresentante in conformità del rispettivo avviso di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto e del regime applicabili agli altri agenti.

Articolo 8

Bilancio

1.    Le funzioni di ordinatore per la sezione SEAE del bilancio generale dell'Unione europea sono delegate in conformità dell'articolo 59 del regolamento finanziario. L'alto rappresentante adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio amministrative. Le spese operative restano iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2.   Il SEAE esercita i suoi poteri nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nei limiti degli stanziamenti ad esso assegnati.

3.     Nell'elaborare lo stato di previsione delle spese amministrative del SEAE, l'alto rappresentante consulterà, rispettivamente, il commissario responsabile della politica di sviluppo e il commissario responsabile della politica di vicinato, relativamente alle loro rispettive competenze.

4.     Conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, TFUE, il SEAE elabora lo stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio‚ che può comportare previsioni divergenti. La Commissione può modificare il progetto di bilancio come previsto all'articolo 314, paragrafo 2, TFUE.

5.     Al fine di garantire la trasparenza di bilancio per quanto riguarda l'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmetterà all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio dell'Unione europea, un documento di lavoro che presenta, in modo completo, tutte le spese connesse all'azione esterna dell'Unione.

6.   Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste dall'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. In tale contesto, il SEAE coopererà pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornirà, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

Articolo 9

Strumenti dell'azione esterna e programmazione

1.    La gestione dei programmi di cooperazione esterna dell'Unione europea è di competenza della Commissione, fatto salvo il ruolo della Commissione e del SEAE nella programmazione descritto ai paragrafi seguenti.

2.    L'alto rappresentante provvede al coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia in particolare attraverso gli strumenti dell'assistenza esterna:

strumento di cooperazione allo sviluppo,

fondo europeo di sviluppo,

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani,

strumento europeo di vicinato e partenariato,

strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati,

strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare,

strumento per la stabilità, riguardante l'assistenza prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del 15 novembre 2006.

3.    In particolare il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e gestione degli strumenti di cui sopra in funzione delle finalità politiche in essi indicate. È responsabile ▐ della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali del ciclo di programmazione:

i)

assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione (fatta salva la ripartizione indicativa delle prospettive finanziarie). All'interno di ciascuna regione una percentuale del finanziamento è riservata ai programmi regionali;

ii)

documenti di strategia nazionale e regionale (DSN/DSR);

iii)

programmi indicativi nazionali e regionali (PIN/PIR).

In conformità dell'articolo 3, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione di detti strumenti, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sottoposte a tale istituzione affinché si pronunci al riguardo.

4.   Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

I programmi tematici , ad eccezione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e della parte dello strumento per la stabilità di cui al paragrafo 2, settimo trattino , sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e presentati al collegio di concerto con l'alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

5.   Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di vicinato e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

6.     Le azioni a titolo del bilancio della PESC, lo strumento per la stabilità eccezion fatta per la parte di cui al paragrafo 2, settimo trattino, lo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, la comunicazione e la diplomazia aperta e le missioni di osservazione elettorale sono sotto la responsabilità dell'alto rappresentante/SEAE. La relativa esecuzione finanziaria è di competenza della Commissione che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente di tale istituzione (6) Il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione sarà combinato con il SEAE.

Articolo 10

Sicurezza

1.   L'alto rappresentante decide, previa consultazione del comitato di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure opportune affinché il SEAE sia in grado di gestire efficacemente i rischi per il personale, i beni materiali e le informazioni e assolva le proprie funzioni secondo il principio di sollecitudine. Dette norme si applicano a tutto il personale del SEAE e a tutto il personale delle delegazioni dell'Unione a prescindere dalla situazione amministrativa o dalla provenienza.

2.    In attesa della decisione di cui al paragrafo 1:

per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate, il SEAE applica la decisione 2001/264/CE del Consiglio;

per quanto riguarda gli altri aspetti della sicurezza, il SEAE applica la decisione 2001/844/CE della Commissione.

3.   Il SEAE dispone di un servizio responsabile della sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri.

4.   L'alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza al SEAE per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare qualora un membro del personale violi le norme di sicurezza. Il SEAE consulta a tal fine il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, i servizi competenti della Commissione e i servizi competenti degli Stati membri.

Articolo 11

Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati

1.   Il SEAE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione valide per il SEAE.

2.   Il segretario generale del SEAE organizza gli archivi dello stesso. Sono trasferiti al SEAE gli archivi pertinenti dei servizi ivi trasferiti dal Segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione.

3.   Il SEAE tutela le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. L'alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione valide per il SEAE.

Articolo 12

Beni immobili

1.   Il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione adottano le misure necessarie affinché i trasferimenti di cui all' articolo 7 siano accompagnati dal trasferimento degli immobili del Consiglio e della Commissione necessari al funzionamento del SEAE.

2.   L'alto rappresentante e, a seconda dei casi, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione stabiliscono di concerto i termini secondo i quali i beni immobili sono messi a disposizione dell'amministrazione centrale del SEAE e delle delegazioni dell'Unione.

Articolo 13

Disposizioni finali

1.   L'alto rappresentante, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione e adottano le misure a tal fine necessarie.

2.   L'alto rappresentante presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento del SEAE entro il 2011 . Tale relazione riguarderà in particolare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 10, e dell'articolo 9.

3.    Entro la metà del 2013 l'alto rappresentante effettua un riesame del funzionamento e dell'organizzazione del SEAE, che riguarderà anche l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 11. Tale riesame è corredato, ove opportuno, di adeguate proposte di revisione della presente decisione. In tal caso, al più tardi a inizio 2014, il Consiglio procede alla revisione della presente decisione, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, TUE, alla luce dei risultati di detto riesame .

4.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Le sue disposizioni sulla gestione finanziaria e sulle assunzioni hanno effetto dalla data di adozione delle necessarie modifiche dello statuto e del regolamento finanziario, nonché del bilancio rettificativo. ▐ L'alto rappresentante definisce modalità con il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione e avvia consultazioni con gli Stati membri ai fini di un'agevole transizione .

5.   Entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione, l'alto rappresentante presenta alla Commissione una stima delle entrate e delle spese del SEAE, compresa una tabella dell'organico, per consentirle di presentare un progetto di bilancio rettificativo.

6.   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles il

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU completare le note e piè di pagina.

(2)  GU …

(3)   GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28.

(4)   L'articolo 98, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto reciterà come segue: «A decorrere dal 1o luglio 2013, l'autorità investita del potere di nomina considera altresì le candidature dei funzionari provenienti da altre istituzioni senza dare priorità ad alcuna di queste categorie.».

(5)   GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.

(6)   La Commissione preciserà in una dichiarazione che l'alto rappresentante avrà l'autorità necessaria in quest'ambito, nel pieno rispetto del regolamento finanziario.

Giovedì 8 luglio 2010
ALLEGATO

SERVIZI E FUNZIONI DA TRASFERIRE AL SEAE (1)

Segue l'elenco di tutti i soggetti amministrativi che saranno trasferiti in blocco al SEAE. Ciò non ipoteca le esigenze supplementari e l'assegnazione delle risorse da stabilire nella negoziazione di bilancio globale in ordine all'istituzione del SEAE, né le decisioni concernenti la messa a disposizione di personale competente con funzioni di supporto e la necessità correlata di concludere accordi tra servizi del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione e del SEAE.

1.   SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati sarà trasferito in blocco al SEAE, ad eccezione di un numero molto ridotto di persone che svolgeranno le funzioni ordinarie del Segretariato generale del Consiglio conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, e di determinate funzioni specifiche indicate in appresso:

 

 

Direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD)

Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC)

Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS)

Servizi posti direttamente sotto l'autorità del DGEUMS

Direzione «Concetti e capacità»

Direzione «Intelligence»

Direzione «Operazioni»

Direzione «Logistica»

Direzione «Sistemi di comunicazione e informazione»

Centro di situazione dell'UE (SITCEN)

Eccezione:

membri del personale del SITCEN che assistono l'autorità di accreditamento in materia di sicurezza

 

Entità poste direttamente sotto l'autorità del direttore generale

Direzione «Americhe e Stati Uniti»

Direzione «Balcani occidentali, Europa orientale e Asia centrale»

Direzione «Non proliferazione delle armi di distruzione di massa»

Direzione «Affari parlamentari nell'ambito della PESC»

Ufficio di collegamento di New York

Ufficio di collegamento di Ginevra

 

2.   COMMISSIONE (DELEGAZIONI COMPRESE)

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati è trasferito in blocco al SEAE, ad esclusione di un numero molto ridotto di persone indicate in appresso come eccezioni.

 

Tutti i posti dirigenziali e il personale di supporto ad essi direttamente assegnato

Direzione A (Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC)

Direzione B (Relazioni multilaterali e diritti dell'uomo)

Direzione C (America del Nord, Asia orientale, Australia, Nuova Zelanda, SEE, EFTA, San Marino, Andorra, Monaco)

Direzione D (Coordinamento della politica europea di vicinato)

Direzione E (Europa orientale, Caucaso meridionale, repubbliche dell'Asia centrale)

Direzione F (Medio Oriente, Mediterraneo meridionale)

Direzione G (America Latina)

Direzione H (Asia, eccetto Giappone e Corea)

Direzione I (Risorse in sede, informazione, relazioni interistituzionali)

Direzione K (Servizio esterno)

Direzione L (Strategia, coordinamento e analisi)

Task Force sul partenariato orientale

Unità Relex-01 (audit)

Eccezioni:

Personale incaricato della gestione degli strumenti finanziari

Personale incaricato del pagamento di stipendi e indennità al personale delle delegazioni

 

Tutti i capidelegazione e i capidelegazione aggiunti e il personale di supporto ad essi direttamente assegnato

Tutte le sezioni o cellule politiche e il relativo personale

Tutte le sezioni incaricate dell'informazione e diplomazia aperta e il relativo personale

Tutte le sezioni amministrative

Eccezioni

Personale incaricato dell'attuazione degli strumenti finanziari

 

Direzione D (ACP II - Africa occidentale e centrale, Caraibi e PTOM) eccetto la task force PTOM

Direzione E (Corno d'Africa, Africa orientale e australe, Oceano indiano e Pacifico)

Unità C1 (ACP I: programmazione e gestione degli aiuti): personale responsabile della programmazione

Unità C2 (Questioni e istituzioni panafricane, governance e migrazione): personale responsabile delle relazioni panafricane

Posti dirigenziali corrispondenti e personale di supporto ad essi direttamente assegnato


(1)  Le risorse umane da trasferire sono finanziate in toto dalla rubrica di spesa 5 (Amministrazione) del quadro finanziario pluriennale.

Giovedì 8 luglio 2010
ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL’ALTO RAPPRESENTANTE  (1) SULLA RESPONSABILITÀ POLITICA

Nei suoi rapporti con il Parlamento europeo, l’Alto rappresentante si baserà sugli impegni in materia di consultazione, di informazione e di presentazione di relazioni assunti durante l’ultima legislatura dall’ex Commissario competente per le relazioni esterne, dall’ex Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune nonché dalla Presidenza di turno del Consiglio. All’occorrenza, gli impegni saranno adattati in funzione del ruolo del Parlamento sul piano del controllo politico e della ridefinizione del ruolo dell’Alto rappresentante, secondo quanto stabilito dai trattati e conformemente all’articolo 36 TUE.

A tal riguardo:

1.

Per quanto attiene alla PESC, l’Alto rappresentante consulterà il Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte fondamentali in materia, conformemente all’articolo 36 del TUE. Qualsiasi scambio di opinioni preliminare all’approvazione di mandati e di strategie nell’ambito della PESC avrà luogo nel formato opportuno, in funzione del grado di sensibilità e di riservatezza delle tematiche discusse. In tale contesto, sarà rafforzata la pratica delle riunioni di consultazione congiunte con gli uffici delle commissioni AFET e COBU. Le informazioni fornite durante tali riunioni riguarderanno, in particolare, le missioni PESC finanziate a titolo del bilancio UE, sia quelle in corso sia quelle in fase di preparazione. Qualora necessario, possono essere organizzate altre riunioni di consultazione congiunte, oltre alle riunioni regolari. La presenza del SEAE (a tutte le riunioni) includerà, oltre al Presidente permanente del Comitato politico e di sicurezza (CPS), funzionari di alto livello in tale ambito.

2.

I risultati dei negoziati in corso sull’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione sui negoziati relativi agli accordi internazionali saranno applicati mutatis mutandis dall’Alto rappresentante per gli accordi che rientrano nel suo ambito di competenza, ove sia richiesta l’approvazione del Parlamento. Il Parlamento europeo, conformemente all’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, sarà immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, anche per gli accordi conclusi nell’ambito della PESC.

3.

L’Alto rappresentante manterrà la pratica del dialogo approfondito sulle fasi strategiche di pianificazione degli strumenti finanziari (ad eccezione del Fondo europeo di sviluppo) nonché continuerà a comunicare tutti i documenti afferenti. Lo stesso dicasi per tutti i documenti consultivi trasmessi agli Stati membri durante la fase preparatoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati sul campo d’applicazione e l’applicazione dell’articolo 290 del TFUE sugli atti delegati.

4.

Sarà mantenuto l’attuale sistema di fornitura di informazioni confidenziali sulle missioni e le operazioni della PSDC (attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell’AII del 2002). Su richiesta del presidente dell’AFET e, se necessario, del presidente del PE, l’Alto rappresentante può altresì autorizzare l’accesso a altri documenti nell’ambito della PESC in caso di necessità a altri deputati che, per quanto riguarda i documenti classificati, siano debitamente autorizzati conformemente alle regole applicabili, quando tale accesso sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni istituzionali. In tale contesto l’Alto rappresentante procederà alla revisione e, qualora necessario, proporrà l’adeguamento delle disposizioni vigenti sull’accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nell’area della sicurezza e della difesa (PESD, AII 2002). In attesa di tale adeguamento, l’Alto rappresentante adotterà una decisione sulle misure transitorie che ritenga necessarie per facilitare l’accesso alle informazioni summenzionate ai deputati che abbiano ricevuto la debita designazione e notifica, che esercitino funzioni istituzionali.

5.

L’Alto rappresentante risponderà affermativamente a richieste del Parlamento europeo affinché i capi delegazione recentemente nominati in paesi e organizzazioni che il Parlamento ritenga strategicamente importanti compaiano dinanzi all’AFET per uno scambio di punti di vista (diverso dalle audizioni) prima di assumere le proprie funzioni. Lo stesso dicasi per i rappresentanti speciali dell’UE (RSUE). Questi scambi di opinione avranno luogo secondo modalità convenute con l’Alto rappresentante, in funzione della sensibilità e della confidenzialità dei temi discussi.

6.

Nei casi in cui l’Alto rappresentante non possa partecipare ad una discussione in sessione plenaria del Parlamento europeo, deciderà di essere sostituito da un membro di un’Istituzione dell’UE, ossia da un commissario competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della Commissione o da un membro del Consiglio «Affari esteri» competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della PESC. In quest’ultimo caso, il sostituto proverrà dalla Presidenza di turno o dal trio di presidenze, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento interno del Consiglio. Il Parlamento europeo sarà informato della decisione dell’Alto rappresentante sulla sostituzione.

7.

L’Alto rappresentante faciliterà la presenza dei capi delegazione, di RSUE, di capi missione della PSDC e di alti funzionari del SEAE nelle commissioni e sottocommissioni parlamentari competenti in modo che forniscano informazioni regolari.

8.

Per quanto riguarda le operazioni militari PSDC finanziate dagli Stati membri, le informazioni continueranno ad essere comunicate attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell’AII 2002, fatta salva un’eventuale revisione dell’accordo interistituzionale, ai sensi del succitato punto 4.

9.

Il Parlamento europeo sarà consultato sull’individuazione e la pianificazione di missioni di osservazione elettorali e sul loro seguito – conformemente ai suoi diritti in materia di controllo del bilancio sullo strumento di finanziamento in causa, ossia l’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (IEDDU). La nomina dei capi missione delle osservazioni elettorali dell’UE avverrà in consultazione con il Gruppo di coordinamento elettorale, in tempo utile, prima dell’inizio della missione di osservazione elettorale.

10.

L’Alto rappresentante svolgerà un ruolo attivo nelle future discussioni sull’aggiornamento delle disposizioni vigenti relative al finanziamento della PESC previste nell’AII del 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, in base agli impegni assunti per quanto attiene alle questioni definite al punto 1. La nuova procedura di bilancio introdotta dal trattato di Lisbona sarà applicata integralmente al bilancio della PESC. L’Alto rappresentante si adopererà altresì per una maggiore trasparenza nel bilancio della PESC compresa, tra l’altro, la possibilità di definire le principali missioni della PSDC nel bilancio (come le attuali missioni in Afghanistan, in Kosovo e in Georgia) preservando, al contempo, la flessibilità nel bilancio e la necessità di garantire la continuità dell’azione per le missioni già avviate.

DICHIARAZIONE DELL’ALTO RAPPRESENTANTE DINANZI ALLA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO SULL’ORGANIZZAZIONE DI BASE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL SEAE

L’Alto rappresentante istituisce nel SEAE i servizi e le funzioni necessari per realizzare i suoi obiettivi e rafforzare la capacità dell’UE di assicurare un’azione esterna coerente, evitando al contempo i doppioni. All’occorrenza, garantirà la presentazione di proposte adeguate all’autorità di bilancio.

I servizi e le funzioni saranno adattati nel tempo alla luce di nuove priorità e sviluppi.

Dall’inizio, il SEAE includerà, tra l’altro, i seguenti dipartimenti:

un dipartimento che assisterà l’Alto rappresentante nelle sue relazioni istituzionali con il Parlamento europeo, come previsto nei trattati e nella Dichiarazione sulla responsabilità politica e con i parlamenti nazionali,

un dipartimento che assisterà l’Alto rappresentante nel suo compito di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione. Tale dipartimento darà, tra l’altro, un contributo alle riunioni regolari dell’Alto rappresentante con altri membri della Commissione e ne assicurerà il seguito. Il dipartimento garantirà a livello del servizio l’interazione e il coordinamento necessari con i servizi competenti della Commissione per quanto attiene agli aspetti esterni delle politiche interne,

un Direttore generale per il bilancio e l’amministrazione, che sarà una personalità di alto livello nel SEAE con comprovata esperienza nelle questioni di bilancio e di amministrazione dell’UE.

Gestione di crisi e costruzione della pace: le strutture della PSDC faranno parte integrante del SEAE secondo quanto concordato dal Consiglio europeo nell’ottobre 2009 e secondo quanto previsto nella Decisione SEAE. La struttura adeguata consisterà nell’integrare nella Commissione le unità competenti che si occupano della risposta alle crisi e della costruzione della pace.

L’Alto rappresentante provvederà affinché le unità della Commissione trasferite al SEAE che si occupano di pianificazione e programmazione della risposta alle crisi, di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace e le strutture della PSDC operino in stretta cooperazione e in modo sinergico, sotto la sua diretta responsabilità e autorità nell’ambito della struttura adeguata. È fatta salva beninteso la natura specifica, in particolare intergovernativa e comunitaria, delle politiche.

Sotto l’autorità e responsabilità dirette dell’Alto rappresentante, si assicurerà il pieno coordinamento tra tutti i servizi del SEAE, in particolare tra le strutture della PSDC e gli altri servizi pertinenti del SEAE, rispettando le specificità di tali strutture.

L’Alto rappresentante garantirà che venga stabilito il necessario coordinamento tra i rappresentanti speciali dell’UE e i dipartimenti competenti del SEAE.

L’Alto rappresentante accorderà un ruolo preminente alla promozione dei diritti umani e della buona governance in tutto il mondo e ne promuoverà l’integrazione nelle politiche esterne a tutti i livelli del SEAE. Esisterà una struttura competente per la democrazia e i diritti umani a livello di sede centrale nonché punti focali in tutte le delegazioni pertinenti dell’Unione incaricate di controllare la situazione dei diritti umani e promuovere un’effettiva realizzazione degli obiettivi della politica dell’UE in questo ambito.


(1)  Nella presente dichiarazione, il termine «Alto rappresentante» copre tutte le funzioni dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è altresì vicepresidente della Commissione europea, e del presidente del Consiglio «Affari esteri», fatte salve le responsabilità specifiche nell’ambito delle funzioni specifiche che svolge.