ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.301.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 301/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6366 — RWE Innogy/Conetwork) ( 1 )

1

2011/C 301/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6270 — Berkshire Hathaway/Lubrizol) ( 1 )

1

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2011/C 301/03

Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 6 ottobre 2011, in merito alla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2011/77)

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 301/04

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/670/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

3

 

Commissione europea

2011/C 301/05

Tassi di cambio dell'euro

4

2011/C 301/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 301/07

Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

6

2011/C 301/08

Elenco delle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio) — Valido dall'anno 2010

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 301/09

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro Idee 2012 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 301/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 301/11

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

12

 

Rettifiche

2011/C 301/12

Rettifica dell’avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/667/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU C 299 dell’11.10.2011)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6366 — RWE Innogy/Conetwork)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 301/01

In data 5 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6366. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6270 — Berkshire Hathaway/Lubrizol)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 301/02

In data 24 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6270. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/2


PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2011

in merito alla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2011/77)

2011/C 301/03

Introduzione e base giuridica

Il 4 ottobre 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europo una richiesta di parere in merito alla raccomandazione del Consiglio del 4 ottobre 2011 (1) relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1.

La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e oggetto di consultazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE, raccomanda che Jörg Asmussen sia nominato membro del comitato esecutivo della BCE per un periodo di otto anni.

2.

Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

3.

Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Jörg Asmussen membro del comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2011

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/3


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/670/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

2011/C 301/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/670/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2011 del Consiglio (2) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.

Si attira l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento DG K

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 267 dell’12.10.2011, pag. 13.

(2)  GU L 267 dell’12.10.2011, pag. 1.


Commissione europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 ottobre 2011

2011/C 301/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3607

JPY

yen giapponesi

104,26

DKK

corone danesi

7,4435

GBP

sterline inglesi

0,87020

SEK

corone svedesi

9,1202

CHF

franchi svizzeri

1,2380

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7810

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,779

HUF

fiorini ungheresi

295,05

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7056

PLN

zloty polacchi

4,3284

RON

leu rumeni

4,3290

TRY

lire turche

2,5075

AUD

dollari australiani

1,3684

CAD

dollari canadesi

1,3988

HKD

dollari di Hong Kong

10,5882

NZD

dollari neozelandesi

1,7462

SGD

dollari di Singapore

1,7485

KRW

won sudcoreani

1 593,88

ZAR

rand sudafricani

10,8185

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6758

HRK

kuna croata

7,4720

IDR

rupia indonesiana

12 159,79

MYR

ringgit malese

4,2746

PHP

peso filippino

59,111

RUB

rublo russo

42,9280

THB

baht thailandese

42,100

BRL

real brasiliano

2,4120

MXN

peso messicano

18,1467

INR

rupia indiana

67,1170


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 301/06

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro destinata alla circolazione ed emessa dallo Stato della Città del Vaticano

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione nel rispetto di determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano.

Oggetto della commemorazione: XXVI Giornata mondiale della gioventù.

Descrizione del disegno: la parte interna della moneta presenta, al centro, alcuni giovani e bandiere, oltre al marchio della zecca «R» e al millesimo di conio «2011». Nella parte superiore dell'anello interno, ad arco da sinistra a destra, le scritte «XXVI» e «G.M.G» per Giornata mondiale della gioventù; in basso, il nome del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO».

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 115 000.

Data di emissione: ottobre 2011.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/6


Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 301/07

IN RELAZIONE A IRISH LIFE AND PERMANENT GROUP HOLDINGS PLC («ILPGH») E IN RELAZIONE A IRISH LIFE AND PERMANENT PLC («ILP») E IN RELAZIONE ALLA LEGGE SUGLI ENTI CREDITIZI (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

In data 26 luglio 2011, la High Court of Ireland ha emesso un’ordinanza (Direction Order) ai sensi dell’articolo 9 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione), disponendo quanto segue.

Si dispone che ILPGH adotti, tra l’altro, determinati provvedimenti inerenti e propedeutici ad un investimento del ministero delle Finanze irlandese (il «ministero») in ILPGH per un valore massimo di 3 800 000 000 EUR. Tali provvedimenti devono includere, tra l’altro, l’aumento del capitale in azioni ordinarie autorizzato di ILPGH e la modifica del capitale in azioni ordinarie emesso, nonché del capitale autorizzato, ma non emesso, l’adozione di un nuovo statuto, la modifica dell’attuale atto costitutivo, nonché l’emissione, da parte di ILPGH, di azioni ordinarie in favore del ministero e l’adesione a determinati accordi tra ILP e altri soggetti al fine di agevolare l’investimento.

Si dispone che ILP (in qualità di ente creditizio con sede in Irlanda) adotti, tra l’altro, determinati provvedimenti correlati all’investimento del ministero di cui sopra, incluse sia l’emissione di «contingent capital notes» (titoli di debito che si convertono in azioni al verificarsi di un evento predefinito) in favore di quest’ultimo, sia l’adesione a determinati accordi con ILPGH ed altri soggetti al fine di agevolare l’investimento.

La Corte ha inoltre dichiarato che l’ordinanza, sia nel suo insieme, sia in ogni sua singola parte diretta a ILP e concepita per quest’ultima, è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione), è possibile presentare un’istanza di annullamento dell’ordinanza presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, entro 5 giorni lavorativi dall’emissione dell’ordinanza e alle condizioni indicate nella legge. Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l’ordinanza non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court.

Per ottenere copia integrale dell’ordinanza dall’Ufficio centrale della High Court, inviare un email a: listroomhighcourt@courts.ie


12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/7


Elenco delle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

(Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio)

Valido dall'anno 2010

2011/C 301/08

NOTA ESPLICATIVA

a)

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, prevede che ciascuno Stato membro comunichi alla Commissione l'autorità competente o le autorità competenti (in prosieguo «l'autorità competente») ai fini di detta direttiva e la informi senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito. Esso prevede inoltre che la Commissione metta le informazioni ricevute a disposizione degli altri Stati membri e pubblichi l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

b)

L'elenco riporta le informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Elenco delle autorità competenti (rif. articolo 4 della direttiva 2010/24/UE)

L'autorità competente è:

in Belgio:

de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën

le Président du Comité de direction du SPF finances

der Vorsitzender der Geschäftsleitung von Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

in Bulgaria:

Министърът на финансите или оправомощено от него длъжностно лице

nella Repubblica ceca:

Ministerstvo financí

in Danimarca:

Skatteministeriet

in Germania:

Bundesministerium der Finanzen

in Irlanda:

the Minister for Finance

in Estonia:

Maksu- ja Tolliamet

in Grecia:

Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής

16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

in Spagna:

Agencia Estatal de Administración Tributaria

in Francia:

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

in Italia:

il Direttore Generale delle Finanze

a Cipro:

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Εσωτερικών

Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών

in Lettonia:

Finanšu ministrija

in Lituania:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

in Lussemburgo:

le ministère des finances et le ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

in Ungheria:

Nemzetgazdasági Minisztérium

a Malta:

Uffiċċju Ċentrali għall-Kollegament fi ħdan id-Dipartiment tal-VAT tal-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

nei Paesi Bassi:

de minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger

in Austria:

der Bundesminister für Finanzen oder sein Vertreter bzw. seine Vertreterin

in Polonia:

Ministerstwo Finansów (Departament Administracji Podatkowej)

in Portogallo:

Ministério das Finanças

in Romania:

Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Națională a Vămilor, și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură

in Slovenia:

Ministrstvo za finance

in Slovacchia:

Ministerstvo financií, Ministerstvo pôdohospodárstva

in Finlandia:

Valtiovarainministeriö

in Svezia:

Kronofogdemyndigheten

nel Regno Unito:

the Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/10


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2012 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione

2011/C 301/09

Si avvertono gli interessati che, nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2012 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (2007-2013), è stato pubblicato un invito a presentare proposte.

Si sollecitano proposte per il seguente invito. I termini ultimi per la presentazione e gli stanziamenti di bilancio sono riportati nell’invito, che è pubblicato nel portale dei partecipanti.

Programma di lavoro «Idee»

Titolo dell’invito

Invito a presentare proposte per la strategia di monitoraggio e di valutazione CER (aspetti di genere) — Azione di coordinamento e di supporto

Codice identificativo dell’invito

ERC-2012-Supporto-1

Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C(2011) 4961 del 19 luglio 2011.

Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili nel pertinente sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 301/10

1.

In data 4 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ecolab Inc. («Ecolab», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Nalco Holding Company («Nalco», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Ecolab: produzione e vendita di prodotti e servizi per la pulizia, la disinfezione, la sicurezza alimentare e la prevenzione delle infezioni per i settori dei servizi alimentari, della lavorazione di prodotti alimentari e di bevande, delle cure sanitarie e per il settore alberghiero,

Nalco: fornitura di tecnologie connesse all'acqua, all'energia, all'aria e ai servizi per processi aziendali, in particolare servizi di trattamento delle acque per utenti finali industriali e istituzionali e servizi integrati di miglioramento delle acque e dei processi, principalmente nell'industria petrolifera e petrolchimica e nell'industria della pasta di carta e della carta.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/12


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2011/C 301/11

In data 19 luglio 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

Tale domanda, proveniente da RWE Gas Storage s.r.o., riguarda lo stoccaggio di gas nella Repubblica ceca ed è stata pubblicata nella GU C 228 del 3.8.2011, pag. 9. Il termine iniziale è scaduto il 20 ottobre 2011.

Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, conformemente alle disposizioni stabilite dall’articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scade quindi il 20 gennaio 2012.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


Rettifiche

12.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/13


Rettifica dell’avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/667/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 299 dell’11 ottobre 2011 )

2011/C 301/12

La pubblicazione dell’avviso 2011/C 299/04 è da considerarsi nulla e non avvenuta.